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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2139 / 2023 + 3688 / 2023 riuniti TRA ### nato a ### a #### il ###, C.F. ###, residente in ####, alla via ### n. 11, elettivamente domiciliato in Napoli alla ### 61 presso lo studio legale ### rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. ### del ### di Napoli, C.F. ###; Ricorrente CONTRO ### S.R.L. (###) con sede ###### in persona della dott.ssa ### procuratore speciale in forza procura notaio dott. ### di ### del 11.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di raccolta, elettivamente domiciliata in Napoli, ###. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) dalla quale, unitamente agli Avv.ti ### (###) e ### (###), è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ### indennità di turno (art 81 CCNL) e indennità per lavorazioni in condizioni disagiate (art 82 CCNL).
Con separati ricorsi depositati il ### e 24.2.23, poi riuniti, la parte ricorrente, dedotto di essere alle dipendenze della convenuta ### S.r.l., che fornisce a ### il servizio di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con contratto part-time a far data dal 01/06/2016 a tempo indeterminato, quale operaio pulitore viaggiante (livello ### e ###, da giugno 2020, ### 2012/2016) ed in quanto tale addetto al servizio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo treno e dell'interno delle carrozze mentre il convoglio è in movimento, ha posto le seguenti questioni e rivendicazioni.
Con il ricorso RG 2139\2023 ha dedotto che le mansioni assegnate e svolte comportano l'inquadramento nella categoria del personale mobile e, più precisamente, in quella di “personale dei servizi” (###, come previsto dal ### applicabile al caso de quo e che la prestazione di lavoro è svolta in turni non cadenzati nelle 24 ore, cioè che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa, secondo quanto previsto tra le diverse ipotesi dall'art. 27 del ### citato e ha asserito di aver diritto alla specifica indennità di turno di cui all'art. 81 ### per ogni giornata di effettiva presenza, non riconosciuta dalla società convenuta.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso.
Con il ricorso RG 3688\2023, parte ricorrente ha dedotto che per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui è adibito, è tenuto ad indossare apposita divisa fornita dalla società, che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ad altri dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche, ma non anche mascherine a protezione delle vie respiratorie (di cui i pulitori viaggianti sono stati dotati solo nei pochi mesi immediatamente successivi al lockdown provocato dalla pandemia da ###19), né dispositivi di protezione degli occhi, pur dovendo usare e maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti, specificamente indicati in ricorso anche per la loro composizione e nocività innegabilmente pericolosi per la salute e venendo a contatto, stante l'angusto, disagevole e ridottissimo spazio delle toilette, con i più svariati agenti patogeni e materiali organici non solo con le mani protette dai guanti, ma anche con le scarpe antinfortunistiche ed i vari indumenti che compongono la divisa da lavoro. Ha asserito che le condizioni di lavoro predette integrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate nella misura di € 1,40, come espressamente previsto dall'art. 82 punto 1.2 del ### del 20/07/2012 e del 16/12/2016, che concerne tutti quei lavoratori che, come nella specie, nell'esercizio delle proprie mansioni, consistenti in lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, sono dotati per disposizione aziendale di dispositivi di protezione “normali” (e non “integrali”, disciplinati dal punto 1.1 del medesimo articolo) che, tuttavia, comportano una condizione di reale disagio per l'intera durata dei turni svolti. Ha asserito che tale indennità non è stata mai stata corrisposta dalla convenuta.
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso.
La società resistente si è costituita in ciascuno dei giudizi riuniti, resistendo con diversi argomenti in fatto e in diritto.
In ordine alla pretesa all'indennità di turno - RG 2139\2023 - ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, asserendo che la prestazione di lavoro del ricorrente, come degli altri pulitori viaggianti, non è articolata in turni, ma costituisce una prestazione unica giornaliera, con orario spezzato in due periodi di lavoro distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro. Ha dedotto che siffatta prestazione è disciplinata da specifiche disposizioni del ### - art. 27 punto 1.6 lett. d) del ### - e non dà diritto ad alcuna indennità di turno. Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso.
In ordine alla pretesa di riconoscimento dell'indennità di lavoro in condizioni disagiate - RG 3688\2023 - ha dedotto che, in ottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi imposti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 al datore di lavoro dal D. Lgs. 81/2008, ha provveduto, in riferimento ai servizi di pulizia a terra come quelli in corso di viaggio da svolgere a bordo dei convogli dell'### di committenza ### ad una puntuale, adeguata ed aggiornata valutazione dei rischi generali incidenti sulla sicurezza e sulla salute dei propri lavoratori, individuando i rischi specifici connessi alla attività aziendale svolta e, cioè, alla prestazione di servizi di pulizia, valutando specificatamente le mansioni dei singoli pulitori viaggianti, individuando i fattori di rischio, predisponendo le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare. Ha dedotto che nessun rischio professionale specifico derivante dall'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, tossiche o di natura biologica, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, sia di pulizia a terra che a bordo, è stato riscontrato in sede di valutazione dei rischi, ma unicamente un basso rischio connesso alle mansioni espletate e all'uso di normali prodotti detergenti, peraltro specificamente e preventivamente diluiti secondo le indicazioni di uso dai capisquadra. Ha dedotto, inoltre, la insussistenza dei presupposti di cui alla norma collettiva invocata per il riconoscimento dell'indennità sia quanto alla mancanza di “manipolazione di sostanze nocive e tossiche” sia quanto alla mancata previsione di utilizzo di specifici DPI connessi alle mansioni espletate, diversi e ulteriori rispetto ai guanti monouso in nitrile e vinile e alle scarpe antinfortunistiche, sia, in ultimo, alla insussistenza delle “condizioni di reale disagio” richieste dalla norma collettiva in esame. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
Previo deposito di note, la causa viene decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc.
L' INDENNITA' ### (art. 81 ### Parte ricorrente ha chiesto l'applicazione del disposto di cui all'art. 81 del ### della ### pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, intitolato ### di turno, che stabilisce testualmente: “Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: turni avvicendati nelle 24 ore, € 2,00 (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente ### b) turni non cadenzati nelle 24 ore, € 2,25 (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente ### c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 1,10 (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente ### 2. ###à di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 ### del presente ### 2”.
La predetta disposizione contrattuale collettiva va esaminata unitamente alla previsione di cui all'art. 27 - intitolato ### di lavoro, punto 1.6 che prevede: “1.6 ### di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore; b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile); c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).” Il punto 1.7, richiamato dal punto 1.6, prevede, a sua volta che: “Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti.
Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.” Parte ricorrente ha dedotto di svolgere la prestazione lavorativa su turni non cadenzati nelle 24 ore, di cui alla lettera b) del citato articolo 81 e, quindi, non con gli stessi orari, indistintamente ed invariabilmente in ogni giornata di lavoro ma, al contrario, nel rispetto dei turni stabiliti unilateralmente dalla ### in turni ed orari che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa. ### la tesi ricostruttiva della difesa della società convenuta, l'orario di lavoro del ricorrente - e degli altri dipendenti con analoghe mansioni di pulitori viaggianti - rientrerebbe, invece, nella previsione di cui alla lettera d) del punto 1.6, in quanto sarebbe articolato in due periodi distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro, non ravvisandosi in tale articolazione oraria dei turni di lavoro, essendo i pulitori viaggianti abbinati a tratte di treni di volta in volta assegnati con estrema varietà degli orari e la conseguente impossibilità di ricondurre ad un turno l'orario di lavoro.
Sulla base delle risultanze in atti deve ritenersi accertato quanto segue.
La lettera di assunzione indica che la prestazione è svolta in part-time, per 30 ore settimanali, con distribuzione dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 o dalle ore 12 alle ore 18 o dalle ore 18 alle ore 24. Tale previsione contrattuale rileva, di per sè stessa, l'insussistenza di una distribuzione oraria su cinque giorni di lavoro settimanale e a cadenze fisse.
Le ulteriori risultanze istruttorie confermano quanto sopra e inducono a ritenere individuabile un'articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile, non estese su 5 giorni di lavoro settimanale e variabile da giorno a giorno anche come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno.
In tal senso sono le risultanze dei documenti afferenti alla programmazione della turnazione del ricorrente e quelle di cui ai prospetti situati nella parte inferiore delle buste paga che riportano le ore di lavoro effettuate per ogni giornata di presenza lavorativa nonchè valori che variano di giorno in giorno e che devono ritenersi corrispondere alle tratte variabili cui il ricorrente è stato di volta in volta adibito.
In concreto, la convenuta trasmette ai pulitori viaggianti, con cadenza mensile, un prospetto recante tutti i turni da svolgere, che viene altresì affisso in una bacheca presente negli uffici ### Nello specifico, premesso che la stazione di arrivo del treno di ritorno è sempre uguale alla stazione di partenza del treno di andata, per ogni unità o giornata di lavoro, vi è l'individuazione di due treni (c.d. abbinamento), uno di andata ed uno di ritorno. Al fine di identificare gli specifici convogli su cui dovrà essere concretamente espletato il servizio di pulizia, ogni pulitore viaggiante riceve il suddetto prospetto dei turni dal quale risulta, per ogni turno da effettuare, il numero identificativo del solo di treno di andata; al fine di identificare la tratta e gli orari, tanto del treno di andata quanto del treno di ritorno, è poi necessario individuare detto numero identificativo sui fogli di abbinamento treni (anch'essi forniti dalla datrice di lavoro) cui corrisponderà, univocamente, un treno di ritorno.
Dall'analisi del prospetto dei turni e delle tabelle di abbinamento treni emerge in maniera chiara che il ricorrente, essendo adibito di volta in volta a tratte variabili, svolge turni non cadenzati nelle 24 ore, coincidenti con i tempi di percorrenza delle suddette tratte.
Da tali risultanze deve ritenersi, pertanto, emerso un quadro probatorio chiaro circa la distribuzione oraria dell'orario di lavoro del ricorrente, nel senso che la stessa risulta svolta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno, con uno schema affatto diverso da quello riferibile a turni articolati.
Siffatta distribuzione oraria risponde, del resto, alla previsione del ### che, sia pur in via esemplificativa, riferisce l'ipotesi di turni non cadenzati nelle 24 ore la prestazione del personale mobile, cui può essere assimilata la prestazione di lavoro del pulitore viaggiante stante le caratteristiche sopra risultanti.
La ricostruzione che riconosce l'esistenza di una turnazione sia pur non cadenzata induce a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato.
Il riferimento a una turnazione non appare, infatti, compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero, come condivisibilmente ritenuto dai precedenti di merito depositati dalla difesa di parte ricorrente.
Tanto premesso, in accoglimento della domanda, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza; va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo in lite dal 2016 al 2022, della somma di € 2.765,25 (come da conteggi attorei congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, e condannata la società convenuta al relativo pagamento.
Solo per completezza, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla convenuta solo nel giudizio n. 3688-23 riunito e non anche in quello relativo all'indennità ex art 81 ccnl. ###' ### (art. 82 ### Parte ricorrente ha dedotto che le condizioni in cui si trova a svolgere la propria prestazione di lavoro sono ricomprese nella previsione di cui all'art. 82, punto 1.2 del ### e ha chiesto, pertanto, il riconoscimento della indennità ivi prevista.
Il citato articolo 82, intitolato ### per lavorazioni in condizioni disagiate, prevede: ### per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche 1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate: • operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche; • interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00. 1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.” Preliminarmente va evidenziato che lo scopo della norma collettiva è quello di compensare, mediante corresponsione di una specifica indennità, lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode e che detta indennità è stata determinata in € 11,00 laddove il disagio, correlato all'uso di un mezzo di protezione individuale integrale, è stato ritenuto maggiore e in € 1,40 laddove il disagio, correlato all'uso di normali indumenti di protezione, è ritenuto minore.
Va, inoltre, ribadito che due sono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità in esame e cioè, in primo luogo, che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e, in secondo luogo, che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Va poi rilevato che, pacificamente, il pulitore viaggiante è adibito ad attività di mantenimento delle condizioni di pulizia generale dei treni durante l'intero tragitto, occupandosi di “accompagnare” il convoglio per tutto il corso del suo viaggio, senza sosta alcuna, garantendo il mantenimento delle migliori condizioni di igiene e pulizia non solo delle toilette e dei relativi accessori igienici, ma anche dei sedili, tavolini e di tutte le parti e componenti che possono essere utilizzate o che sono a diretto contatto con la clientela, il tutto mediante l'utilizzo di prodotti detergenti forniti dalla convenuta (cfr. altresì vademecum predisposto dalla ### denominato “### per i ### Viaggianti”).
Il personale ### e dunque anche il ricorrente, è tenuto per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui è adibito, ad indossare apposita divisa fornita dalla società, che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ai dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche. Il ricorrente, per l'adempimento delle attività di pulizia cui è adibito, dunque, è tenuto ad usare e a maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti e, stante il ridotto spazio delle toilettes, entrare in contatto con i più svariati agenti patogeni e materiali organici non solo con le mani protette dai guanti, ma anche con le scarpe antinfortunistiche ed i vari indumenti che compongono la divisa da lavoro. Si consideri che il vademecum “### per i ### Viaggianti”, a pagina 18, statuisce espressamente che “per le operazioni da svolgersi all'interno delle toilette, l'operatore deve entrare nelle stesse e chiudere la porta alle proprie spalle. Ne dovrà uscire ad operazioni concluse”.
Con riferimento ai prodotti e detersivi utilizzati dai pulitori viaggianti, occorre menzionare il “### CX”, il “### Clor” e il “###”.
Quanto alla valutazione della pericolosità dei detergenti, è necessario premettere che il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - ##### impone che sulle etichette dei prodotti chimici figurino anche le “indicazioni di pericolo” (hazard statements) o “frasi H” pertinenti (art. 21) che decretano la natura ed il grado di pericolosità di una sostanza o miscela pericolosa, all'esito di test di laboratorio condotti da specialisti del settore. In particolare, le indicazioni di pericolo, così come indicato dal regolamento ### sono codificate con un codice alfanumerico univoco costituito dalla lettera H e da tre numeri, di cui il primo identifica il tipo di pericolo nel modo che segue 2: pericolo fisico; 3: pericolo per la salute; 4: pericolo per l'ambiente.
Gli altri due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale dei pericoli, quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc.. Se poi una sostanza o miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, sull'etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo che risultano da tale classificazione, senza ripetizioni. Sono inoltre previste “frasi EUH” valide solo nell'### europea.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
Dalle schede tecniche versate in atti dalla difesa del ricorrente (cfr. ###### risulta che i prodotti pacificamente utilizzati nel tempo dal ricorrente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei treni in movimento sono pericolosi e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili, alla stregua degli standard di cui alla normativa regolamentare dell'### Quanto al ### utilizzato sino al marzo 2022, la relativa etichetta e la scheda di sicurezza riportano esplicitamente le seguenti indicazioni di pericolo: • ### Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; • ### Molto tossico per gli organismi acquatici; • ### Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; • ### A contatto con acidi libera gas tossici.
Come conseguenza dei suddetti pericoli, la relativa scheda di sicurezza impone espressamente, a coloro i quali si trovino a maneggiare il prodotto, come il ricorrente, “di utilizzare dei ### di ### Individuale” che provvede ad elencare nello specifico come segue: • Dispositivi di ### per la protezione degli occhi “conformi alla norma ### 166 come: visiere di sicurezza chiuse o occhiali con protezione laterale”; • Dispositivi di ### per la protezione della pelle, come “indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone categoria ##### 340, e stivali in caso possa verificarsi esposizione dermica diretta e/o schizzi”; • Dispositivi di ### per la protezione delle mani , quali “guanti protettivi resistenti agli agenti chimici ##### 374/1/2/3”, con l'esortazione a “verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti”, oltre a “considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatura”, distinguendo altresì tra guanti da utilizzare “in caso di contatto prolungato” e guanti da utilizzare “per protezione contro schizzi”; • Dispositivi di ### per la protezione delle vie respiratorie: a tal riguardo, è specificato che “### normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni”; tuttavia, in “caso di utilizzo in spazi confinati” la scheda di sicurezza consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo, rif. ### 14387. Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato”.
La scheda di sicurezza, poi, qualifica il ### come “molto tossico per gli organismi acquatici” e “nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata” e fornisce altresì delicate precauzioni al fine di evitare che lo stesso possa provocare danni ambientali, come quella di “impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria”, o “di trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla”, o ancora di “informare le autorità responsabili in caso di penetrazione nel sistema fognario”.
Inoltre, nel periodo di emergenza dovuta al diffondersi della pandemia da ###19, orientativamente dal febbraio al maggio 2020, il ricorrente ha dichiarato che la convenuta ha richiesto ai pulitori viaggianti di utilizzare il ### un detergente anticalcare sanificante con clorexidina per bagni. La relativa etichetta e scheda di sicurezza affermano che “il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al #### 1272/2008 (###”, indicando la seguente indicazione di pericolo: • ### Provoca grave irritazione oculare.
Il ricorrente ha poi dichiarato che, dal mese di marzo 2022, la ### ha, in sostituzione del ### fornito un altro disinfettante liquido per superfici denominato ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 destinato indistintamente alla pulizia ed alla sanificazione di tutti gli ambienti del convoglio, da utilizzare mediante nebulizzazione. Dall'etichetta e dalla scheda di sicurezza si evince il carattere di pericolosità, come desumibile già dai pittogrammi ben visibili sulle stesse e come esplicitamente attestato dalle indicazioni di pericolo ivi presenti che qui si riportano testualmente: • ### Liquido e vapori facilmente infiammabili: al riguardo la scheda di sicurezza aggiunge che “i vapori possono formare miscele esplosive con l'aria”; • ### Provoca grave irritazione oculare, per prevenire la quale la scheda impone di “utilizzare occhiali di sicurezza con protezione laterale rif. EN 166”.
Inoltre, dal ### relativo alle mansioni di ### risulta: RISCHIO: Scivolamento, caduta, elettrocuzione accidentale: ### calzatura antinfortunistica> Il rischio di scivolamento/caduta e di schiacciamento del piede è presente sia in relazione all'ambiente di lavoro frequentato. Tali rischi non possono essere eliminati, pertanto viene utilizzato il DPI in parola per ridurli.
Microclima … ###contatto: #### monouso in nitrile o in vinile (EN 420, EN 388, EN 374- 1/2/3)> Il rischio di contatto con i prodotti chimici è presente durante le attività di pulizia che prevedono l'uso di prodotti detergenti e disinfettanti. Tale rischio non può essere eliminato, pertanto viene utilizzato il DPI in parola per ridurlo.
Biologico: #### monouso in nitrile o in vinile (EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3)> Il processo produttivo di ### non prevede l'uso deliberato di agenti biologici di alcun tipo. La frequentazione di ambienti sanitari della ### ove viene erogato il servizio comporta il possibile contatto accidentale con superfici, materiali o ambienti potenzialmente contaminati. Tale rischio non può essere eliminato, pertanto viene utilizzato il DPI in parola per ridurlo.
Abrasione, taglio, puntura… ### poi alla “### tecnica sull'esposizione al rischio chimico e al rischio biologico degli operatori pulitori viaggianti”, essa, oltre a precisare che l'attività del pulitore viaggiante è “una mera attività di mantenimento dello standard di pulito con cui il treno inizia la sua tratta commerciale, e non è in alcun modo da intendersi come una vera e propria pulizia di fondo dei convogli ferroviari (attività, quest'ultima, che viene svolta negli impianti di deposito)”, prevede anche che “Per l'espletamento delle suddette attività di pulizia e detersione in corso di viaggi è previsto pertanto solo un numero molto limitato di prodotti detergenti. Trattasi di detergenti di uso comune, la cui composizione chimica corrisponde a quella dei prodotti rinvenibili nella grande distribuzione organizzata e che usati in modo corretto comportano un rischio chimico minimo, che la ### dei ### redatta ai sensi degli art. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce di livello basso”. La relazione precisa, altresì, che “### della valutazione del rischio per la mansione di “pulitore viaggiante” è stato: Per la sicurezza: basso (su una scala di 3 valori: basso, medio, alto) … Per la salute: non irrilevante livello basso (su una scala di 3 valori: basso, medio, alto)”.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, è stata positivamente valutata la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione, qualificato come “basso”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti, invece, per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
In conclusione, tutti i detergenti contengono sostanze potenzialmente pericolose; la loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che, infatti, sono stati consegnati ai lavoratori.
Non dirimente ai fini del decidere in senso difforme appare, pertanto, il riferimento di ### S.R.L. alla diluizione dei prodotti, asseritamente non utilizzati allo stato puro, dovendosi ritenere che tale circostanza non appare sufficiente a elidere in assoluto la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti utilizzati, a fronte del quale è prevista l'indennità in esame. Non può, poi, essere trascurato che la diminuzione della carica chimica dei prodotti per effetto della diluizione è individuata dalla scheda tecnica unità di dosaggio ### - prodotta dalla convenuta (doc. n. 6 soc) - che, tuttavia, attiene a prodotti diversi da quelli esaminati e usati dal ricorrente.
Devono, pertanto, ritenersi sussistere i presupposti di cui alla disposizione in esame, ravvisati nell'utilizzo di sostanze tossiche o nocive nonché dei mezzi di protezione “normali”, forniti dall'azienda, e nella conseguente condizione di reale disagio, ravvisabile nelle modalità di espletamento delle mansioni di pulizia in viaggio e a bordo treno, anche in spazi angusti quali i servizi igienici pertinenti; inoltre, per l'intero orario di lavoro ( ### relativo alle mansioni di #### ove è specificato che i guanti in monouso, rispetto ai rischi “chimicocontatto” e “biologico”, vanno utilizzati “sempre”), il ricorrente deve indossare tali indumenti di protezione con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista nel ### Tanto premesso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di cui all'articolo 82, punto 1.2 ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza, pari a n. 1229, nel periodo dal 2016 al 2022, oggetto di causa, per come risultanti dalle buste paga in atti.
Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.720,60 (1229 X 1,40 €), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Non osta alla condanna l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nel giudizio n. 3688/2023.
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, decorrendo la pretesa dal 2016 e non essendo cessato il rapporto, non è maturata alcuna prescrizione.
Per la controvertibilità delle questioni e le decisioni difformi, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà con condanna della parte resistente alla rifusione del residuo nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza; - dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo in lite dal 2016 al 2022, della somma di € 2.765,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e condanna la società convenuta al relativo pagamento; - dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate prevista dall'art. 82 del ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza; - dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo in lite dal 2016 al 2022, della somma di € 1.720,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e condanna la società convenuta al relativo pagamento; - compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la parte resistente al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 2.255,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli 30.10.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
causa n. 2139/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Galante Monica