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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32337/2024 del 13-12-2024

... accertamenti tecnici di natura peritale, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudic e di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat tuale non sono sindacabili 5 di 11 in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincim ento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 , commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale is truttorio me diante la valutazione della maggiore o minore atte ndibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa int erpretazione al fin e di ottenere la revisione da parte d el giudic e di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. In ogn i caso, l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non in tercluso, non solo p er esigenze dell'agricoltu ra o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 d el 1999, un m utamento d i prospettiva secondo il q uale l'istituto della servitù di passaggio non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12427/2022 R.G. proposto da: ### S.R.L., e lettivamente domicilia ta in ###. 466 , presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro #### elettivamente domiciliati in ### C/O ### presso lo studio dell 'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende 2 di 11 -controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 77 /2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere dr. ### FATTI DI CAUSA La Corte d 'Appello di Trieste, in rifor ma della sentenza di primo grado, la q uale aveva costituito servitù coattiva di passagg io pedonale e con mezzi motorizzati a favore dell'immobile abitativo di ### e ### e a carico del co mplesso immobiliare di proprietà della Scu ola del ### s.r.l., (determinando l'indennizzo in € 28.800, 00), accolse il gravame reputando sussistere preclusion e derivante da precedente giudicato. 
Infatti, con sentenza dive nut a definitiva la mede sima Corte d'appello aveva accertato la l ibertà del fondo di proprietà della ### del ### e rigettato la riconvenzionale di usucapione. 
Su ricorso del ### e della ### questa Suprema Corte - con sentenza n. 2124 depositata il 29 gennaio 2021 - cassava la sentenza impugnata, f issando il principio per il quale "### del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, cioè a quei diritti (nella specie reali), che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'otteni mento, in presenza di attualità dei presupposti di legge, della costit uzione giu diziale di una servit ù 3 di 11 coattiva di passaggio" e rinviava alla Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio. 
Con sentenza n. 77 depositata il 3 marzo 2022, la Corte triestina, in sede di rinvio, costituiva la servitù di passaggio coattivo invocata dagli originari attori “secondo il percorso individuato nella relazione del CTU datata 5-3-2013” e liquidava l'indennizzo in favore della controparte in ragione di € 28.800,00 oltre rivalutazione monetaria. 
La Corte d 'appello richiamava all'uopo la consulenza te cnica d'ufficio espletata in primo grado, la quale aveva ver ificato che l'accesso ad altro percorso esistente era “particolarmente impervio e praticam ente inaccessibile, di difficile utilizz o per una persona priva di disabilità motoria e sicuramente inutilizzabile pe r un portatore di handicap”. ### nde, i l tracciato sarebbe stato già utilizzato dai fruitori della ### con passaggio di auto e persone, così da importare un pregiudizio soltanto lieve e da giustificare la misura dell'indennità riconosciuta in primo grado dal Tribunale. 
Contro tale sentenza, la s .r.l. ### del ### lletto ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi.  ### e ### resistono con controricorso. 
Il consigliere delegato ha proposto la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza dell'impugnazione. 
A seguito della tempest iva opposizione dell a ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, che ha chiesto la decisione, la causa è stata avviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2024. 
In prossi mità dell'udienza, entrambe le p arti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la pri ma doglianza, la ricorre nte assume la v iolazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1051 comma 2°, 1052, 1063, 1064 comma 1° e 1065 c.c. 4 di 11 Sostiene che la Corte territoriale avrebbe disposto la costituzione della servitù coat tiva sulla sola base del l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1052 c.c., senza fornire alcuna specificazione con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio del diritto. In particolare, avrebbe dovuto precisare che il passa ggio poteva essere esercitat o al solo fine di consentire l'accesso al fondo a persone portatrici di ha ndi cap ed avrebbe, quanto meno, dovuto assoggettare i fruitori agli stessi limiti imposti a chi già utilizzava il tracciato. 
Il rilievo è infondato. 
Rispondendo ad un analogo motivo di gravame, la Corte di rinvio ha rilevato che il ### officiato dal Tribunale, aveva sottolineato la sostanziale inaccessibilità de l varco posto a servizio del fondo attoreo; second o la Corte di merito, “il fatto che il fondo asservendo sia inserito in u n compren sorio scolastico non è ostativo, essendovi già pre sente una strada di accesso frequentemente utilizzata. Non sono ravvisabili vinco li di tipo urbanistico o violazioni de l ### (peraltro non specificati nella impugnazione della società appellante) nel caso di costituzione di servitù di passaggio, essendo, come det to, il percorso individuat o dal consulente tecnico del Tribunale già utilizzato come passaggio di auto e pe rsone . Non appare incompatibile la destinazione d'uso del fondo serven te con il consentire il passaggio a favore del fondo dominante”. 
La Corte d i rinvio si è dunq ue basata sull a individ uazione de l tracciato fatta dal consu lente tecnico e la crit ica mossa dalla ricorrente investe la valutazione delle risultanze istruttorie. 
Giova in proposito considerare che la “lettura” delle prove raccolte, ivi compresi gli accertamenti tecnici di natura peritale, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudic e di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat tuale non sono sindacabili 5 di 11 in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincim ento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 , commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale is truttorio me diante la valutazione della maggiore o minore atte ndibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa int erpretazione al fin e di ottenere la revisione da parte d el giudic e di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 
In ogn i caso, l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non in tercluso, non solo p er esigenze dell'agricoltu ra o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 d el 1999, un m utamento d i prospettiva secondo il q uale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (### 2, n. 8817 del 10 aprile 2018; ### 2, n. 14477 del 6 giugno 2018). 
In definitiva, la Corte d'appello ha applicato il principio del minimo mezzo, ai sensi dell'art. 1051 c.c.: il relativo giudizio compete, in ogni caso, al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se cong ruamente e logicamente motivat o, come in questo caso (### 2, n. 8779 del 12 maggio 2020).  2. Con la seconda censura la società ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1029 c.c., osservando che la servitù coattiva era stata costituita a prescindere dalla previa eliminazione delle barriere architettoniche presso l'abitazione delle controparti, che ne avrebbero impedito il suo esercizio. 
Il mot ivo è inammissibile perché investe una questio ne nuova implicante accertamenti in fatto. 6 di 11 Il riferime nto all'art. 1029 c.c. nel dis positivo della sente nza impugnata appare, infat ti, come u n mero refuso, riferendo si tale norma ad una fattispeci e estranea al thema decidendum e non risultando neppure trattata d alle parti o nella motivazione de lla Corte d'app ello. Né vi sono elementi per ritenere la sudde tta statuizione collegata all'eliminazione de lle asserite b arriere architettoniche in tesi presenti presso l'abitazione di A ndrea ### e ### argomento anch'esso non sollevato in sede di rinvio.  3. Il terzo mezzo di ricorso si appunta sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 
La Corte d 'appello, a dire de lla ricorrente , avrebbe omesso di pronunziarsi in ordine alla richiesta d ella ### la di valutare la possibilità di utilizzare accessi alternativi al fondo dominante o di adottare soluzioni diverse rispetto a quella riconosciuta dal ### Il motivo è infondato.  ### la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondament o della sua decisione, e dovendo rit enersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espre ssamente esaminat i, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argoment azione, la decisio ne adottata in contrasto con la pret esa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (### 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 7 di 11 Nella specie, è evidente che la solu zione indicat a dal CTU non aveva alternative apprezzabili o comunque idonee a contemperare i contrapposti interessi più di quanto lo fosse il tracciato , già esistente e già utilizzato dai fruitori della ### 4. Attraverso la quarta lagnanza, la s. r.l. Scu ola del ### o assume che la senten za impugnata avrebbe omesso di valutare l'esistenza di accessi alternativi al fond o dominante o vvero di soluzioni differenti rispetto a quella prospettata dal ### ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Tale valutazione avrebbe avuto rilevanza decisiva ai fini dell'esito del giudizio.  4.1. La sesta doglianza concerne l'omesso esame della perdita di valore del fondo servente e degli interventi edilizi sul comprensorio scolastico, a seguito del diritto di accesso da parte di estranei, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. 
Afferma la ricorrent e che, ove i giudici del rinvio avesser o considerato tali aspe tti, sarebbero p ervenuti ad una differente e ben maggiore quantificazione dell'indennità. 
Questi due mezzi - che ben possono essere scrutinati insieme, considerato il comune richiamo al medesimo motivo di ricorso - sono inammissibili.  ###. 360 1° comma n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specific o denunciabile per cassazione, rela tivo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sente nza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di d iscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", 8 di 11 fermo restando ch e l'omesso esame di elementi is truttori non integra, di per sé, il vizio di o messo esame d i un fat to deci sivo qualora il fatto sto rico, rilevan te in causa, sia st ato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (### U. n. 8053 del 7 aprile 2014; ### 2, n. 27415 del 27 ottobre 2018). 
Pertanto, il vizio evocato richiede la sussistenza di un fatto storico concreto, che la ricorrente ha invece ricondotto, per un verso, ad un'ipotesi alternativa indimostrata, ed oltretutto apparenteme nte estranea ad una discussione processuale e, per altro verso, a criteri valutativi astratti ed ipotetici. 
Nel caso in esame, non è dato ravvisare l'omesso esame di fatti decisivi: la Corte d'Appello a pagina 13 ha considerato la natura impervia dell'accesso a favore del fondo della parte attrice ed ha altresì considerato, quanto al fondo da asservire, che trattasi di un comprensorio scolastico.  5. Col quinto rilievo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1053 c.c., ai sensi del l'art. 3 60 n. 3 c.p.c., nella determinazione dell'indennizzo spettante ai proprietari del fondo servente. 
La Corte d istrettu ale - si afferma - avrebbe utilizzato criteri e parametri diver si da quelli previsti per legge , mancando di considerare tutti i preg iudizi arrecati al fondo servente, quali l'asservimento dell'intero fondo, la concreta destinazione d'uso dello stesso ed il c orrelato aum ento del risch io per la sicurezza, oltre al decremento di valore dell'immobile. 
Il motivo è infondato. 
La Corte di merito, come si è già detto, ha considerato che il fondo da asservire è rappresentato da una scuola e quindi gli elementi indicati sono stati certamente presi in esame. 
La differente lettura delle risultanze istruttorie p roposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un 'inammissibile istanza d i revisione delle 9 di 11 valutazioni e del convincime nto de l giudice di merit o, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### 5, ### del 22 novem bre 2023; ### 2, n . 20553 del 19 luglio 2021). 
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanz a assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decis ivo per il giudizio m iri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019 ; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  6. La settima censura concerne la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 
La Corte d istrettu ale avrebbe erroneamente accolto l'appell o incidentale delle controparti, nonostante il loro difetto d'interesse ad ottenere una pronuncia preventiva (a non frapporre ostacoli), giacché, come riconosciuto da lla st essa sentenza impugnata, il divieto di ost acolare l'eserci zio della servitù sarebbe stat o immanente alla costituzione del medesimo diritto. 
Il motivo è del tutto privo di rilievo pratico, e quindi va disatteso. 
Infatti, la costituzione di una servitù impone logicamente il divieto di frapporre ostacoli al suo esercizio, come del resto prevede l'art.  1079 c.c. in tema di azione confessoria, sicché la mera precisazione della Corte d'Appello non è censurabile.  7. Con l'ultima doglianza, la ricorrente ### del ### to lamenta la violazione degli artt. 841 e 1064 c.c., ai sensi dell'art.  360 n. 3 c.p .c., giacché , ove la statuizione della Corte d'app ello dovesse essere intesa come inibizione radicale a chiudere i cancelli fuori dagli o rari scolastici (chiusura che è invece ne cessaria per motivi di sicurezza e consentita dalla legge), ledereb be il diritto 10 di 11 dominicale del proprietario, senza neppure regolamentare l'accesso da parte di terzi. 
Il predetto motivo è infondato. 
La sentenza impugnata non ha vietato l'installazione di cancelli, ma ne ha rimesso la realizzazione alla scelta della parte (v. pag. 14 sentenza). E l'ave re rit enuto non ne cessaria la costruzione di cancelli non e quivale certamente a d ivieto, anche perché pe r costante giurisprudenza il proprietario del fondo servente può recintare l'area, consegnando le chia vi al titolare del fondo dominante. 
E, d'altronde, la servitù va esercitata secondo le norme regolatrici di cui ag li artt. 1 063 e ss. c. c., senza necessit à che il provvedimento di costituzione del giudice riport i nel de ttaglio le disposizioni analitiche che devono g overnare i singoli casi. E' dunque evidente che il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo acc esso ad esso da p arte de l propriet ario del fond o dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alc un ampliamen to delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù (### 6-2, n. 21928 del 2 settembre 2019; ### 2, n. ### del 29 dicembre 2017). 
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ### del ### risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna 11 di 11 della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equ itativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di u na ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 
Considerato il tenore dell a pronun cia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processual i per il versame nto di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giud izio di legittimit à, che liquid a in € 5.000,00 ### per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200,00. 
Condanna altresì la parte ricorr ente, ai sensi dell'art. 96 commi terzo e quarto c.p.c., al pagamento, in favore ### e ### di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 ### in favore della cassa delle ammende. 
Dichiara la sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ### del ### s.r.l., di un ulteriore importo a titolo d i contributo unif icat o pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### il 6 novembre 2024, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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Giudice di Pace di Lecce, Sentenza n. 6931/2025 del 10-12-2025

... prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento. Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese si liquidano in base al principio della soccombenza come in atti. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. ###, emesso dalla ### del Comune di ### notificato il ###, così provvede: 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti; 2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 245,00, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI LECCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 14941 del ### contenzioso delle cause dell'anno 2024 avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa n. ###, emesso dalla ### del Comune di ### notificato il ### Proposta da ### con rappresentanza e difesa dell'avv. ### giusta delega in atti ### di ### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex lege come in atti ### per l'opponente: disporre l'annullamento di ogni verbale innanzi richiamato per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese e compensi ### per l'opposto: rigetto dell'opposizione ### di opposizione è ogni verbale di contestazione di infrazione al ### della ### cui in epigrafe con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S.  per aver superato il limite di velocità stabilito dall'Ente proprietario della strada, sulla ### km 8/169. 
Detta violazione veniva rilevata tramite l'apparecchiatura elettronica a postazione fissa. 
La causa era immediatamente decisa, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, acquisite le richieste e conclusioni delle parti, all'udienza già fissata per la trattazione in modalità cartolare. MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta. 
RG n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025
Rileva questo giudice come, nel caso di specie, parte resistente non abbia fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento, dovendosi dare atto del deposito solo parziale della documentazione relativa all'intera procedura di elevazione dell'illecito sanzionato, richiamata nell'atto impugnato, comunque priva della certificazione di omologazione specifica (si allega infatti dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura #### Speed autoprodotta dalla medesima società indicata quale produttore dell'apparecchiatura, priva di valenza, ai fini della verifica della omologazione periodica.) È appena il caso di rammentare come il procedimento di opposizione apre la fase della cognizione piena, con la considerazione della distribuzione del carico probatorio tra le parti secondo le normali regole processuali. 
Occorre ancora rilevare che, nel caso di specie, le operazioni e affermazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata, giusta la copiosa giurisprudenza sull'argomento e devono essere pertanto valutate, come ogni altro elemento dal giudice e occorre sottolineare il principio per cui ai fini dell'attendibilità del rilevamento della violazione dei limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura elettronica, le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale, reso valido dall'utilizzo di strumentazione omologata a norma di legge. Orbene, in assenza di riscontro della documentazione da fornirsi dall'ente, non è dato verificare tale legittimità. Appare evidente come nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori nella vicenda che ci occupa, in violazione al dettato normativo sul punto, mancando la prova, incombente all'ente opposto, del presupposto del provvedimento amministrativo ablativo, con la conseguente illegittimità del provvedimento stesso (ci si riferisce, in particolare alla mancata certificazione della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, ma anche e soprattutto alla incoerenza e incongruenza e genericità della riproduzione a verbale della individuazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento nello specifico adoperata). 
Si ripropone anche nel caso che ci occupa, l'annosa questione della legittimità dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, il riscontro della mancanza di tale requisito inficiando del tutto la validità e veridicità del rilevamento stesso, e la conseguente caducazione della legittimità della contestazione differita. La ragione sottesa alla richiesta approvazione e omologazione dell'apparecchiatura elettronica di RG n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025 rilevamento della violazione ai sensi del D.lgs. 285/92, risiede nell'esigenza di assicurare l'utilizzo ottimale ed equilibrato della tecnologia disponibile, in relazione alle concorrenti esigenze proprie del traffico e della sicurezza della strada. 
In particolare, rileva, nella specie la mancata omologazione da parte del ### dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risulta aver ottenuto solo l'approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali. 
A mente dell'art. 142, comma 6, del ### della strada si prevedono "apparecchiature debitamente omologate", mentre quella di cui è causa (#### Speed) risulta, come da documentazione depositata dal Comune di ### mai stata omologata, bensì "approvata" con determine dirigenziali del ### Le "apparecchiature debitamente omologate" di cui all'art. 142, comma 6, del C.d.S., sono quelle apparecchiature che devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al ### al ### della ### Nel caso di specie, non essendo stata l'apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 del ### della ### (Cassazione con la sentenza n. 22158/2012, a seguire, tra le numerose pronuncia, recente decisione della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 - In essa si precisa che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti a omologazione. La semplice approvazione ministeriale non basta). 
A conforto delle superiori considerazioni per tutte vale la pronuncia di Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505 e successiva recente giurisprudenza, del medesimo tenore. Ancora a conforto, giova consacrare il principio normato dall'art. 11 delle ### che disciplina l'irretroattività della legge, quale che sia il lavoro si esegesi che ogni operatore del diritto può fornire. 
Pertanto, in ordine ai motivi di opposizione rappresentati dall'opponente, degna di pregio, la considerazione della mancanza della documentazione probatoria della sussistenza della pubblicità e conoscibilità della segnaletica relativa all'utilizzazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento dell'eccesso della velocità, proprio sul tratto di strada interessato, oltre che della esistenza della medesima segnaletica. Di tanto, validamente segnalata la necessità della sussistenza, ai fini della legittimità di tutta la procedura di rilevamento, onere probatorio che incombe all'opposta amministrazione, non si produce alcunché alla causa, precludendosi al giudicante la cognizione sul punto, RG n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025 per l'inadempienza dell'amministrazione opposta, poiché la dichiarazione apodittica del rispetto della recente normativa, come delle circolari applicative, non costituisce valida prova dell'assunto, poiché priva di alcun riferimento a luoghi, tempi in relazione alla contestazione effettuata, pur alla luce della ulteriore documentazione relativa all'installazione della apparecchiatura utilizzata, pur con contrastandosi la fede delle dichiarazioni raccolte nel verbale di accertamento. 
Tanto in riferimento alle indicazioni sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia direttamente che indirettamente gestite dagli agenti accertatori, come recepite dalla L. 160/07, di conversione del D.L. 177/07, che ha introdotto l'art. 142/6 bis c.d.s., che prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento. 
Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese si liquidano in base al principio della soccombenza come in atti.  P.Q.M.   Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. ###, emesso dalla ### del Comune di ### notificato il ###, così provvede: 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti; 2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 245,00, di cui € 45,00 di spese, oltre oneri di legge. 
Così deciso in ### 10.12.25 Il Giudice di ###ssa ### n. 14941/2024
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 10/12/2025

causa n. 14941/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Veneranda Cerfeda

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 203/2025 del 07-01-2025

... specifica procedura amministrativa per la fornitura di dispositivi, presidi e ausili medici disciplinata dal D.M. 332/1999, ossia se si possa ricostruire una scansione bifasica, provvedimentale e contrattuale, sovrapponibile 13 di 14 a q uella che le ### te, con la cit ata sent enza del 2023, hanno delineato i n relazione alle fattispecie concernenti le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N., cioè mediante la sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. Si tratta, inoltre, di stabilire se occorra differenziare la ricostruzione suddetta a seconda della tipolog ia dei d ispositivi come pre vista dall'art. 3 del D.M. 332/1 999 (su mis ura o in serie, inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, in ragione della necessità, quanto ai seco ndi, della stipulazione di contr atti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto). Si tratta, sotto ulteriore profilo, di stabilire se sussista una diversità di fondo tra le dispensaz ioni di dispositivi, ausili e presidi medici operate dalle farmacie e quelle operate da strutture private, e se anche (leggi tutto)...

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### sul ricorso iscritto al n. 1189/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., già ### dit ### s.r.l., rappresentata e dife sa dall'Avv. ### per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente contro ### 1 CENTRO, difesa e rappresentata dall'Avv. ### per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### 2332/2023 depositata il ###; 2 di 14 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal #### 1. Con decreto ingiuntivo n. 4765/ 2018 emesso in data ### il Tribunale di ### ingiungeva all'### 1 Centro di pagare in favore de lla ### oring s.p.a. la somma di € 12.055,55, a titolo di interessi dovuti su compensi per prestazioni sanitarie consistite in fornitura di ausili ortopedici. Con atto di citazione in opposi zione a decreto ingiu ntivo de l 20.12.2018, la ASL conveniva in giudizio la ### F actoring S.p.a., nel la qualità di mandat aria all'incasso della “### i ### S.r.l.” , chiedendo al Tribunale adito di dichiarare nulla e infondata la pretesa creditoria dell'opposta e, conseguentemente, illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo. Con sentenza 8473/2021 il Tribunale di ### revocava il suddett o decreto ingiuntivo, sul rilievo che gli interessi ex d.lgs. n . 231/200 2, seppure dovuti dal le pubbliche amminist razioni che erog ano prestazioni sanitarie, segnatame nte le ### locali, spettano sul presupposto - carente nella specie - che vi sia in atto tra le parti un a transazione commerc iale, ovvero un contratto a prestazioni corrispettive.  2. Con sentenza 2332/2023 pubblicata il ### 3 la Corte d'appello di ### rigettava l'appel lo proposto d alla ### s.p.a. avverso la sentenza citata. La Corte di merito, sul rilievo che la fonte del rapporto non fosse contrattuale, richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti di assistenza tra il S ervizio naziona le e le farmacie pub bliche e private - asserendone l'identità di disciplina ris petto al caso di specie - e quindi affermava che il saggio di interessi p revisto d al D. lgs.  231/2002 era inapplicabile ai crediti d erivanti dal rapporto in scrutinio, in quanto derivante da una fonte non negoziale, ossia dal D.M. 332/199 9, che ne escludeva la riconducibilità al paradigma 3 di 14 della transazione commerciale. Pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che per l'applicazione della disciplina in esame non fosse richiesto soltanto un presupposto di carattere soggettivo, ma fosse altresì necessario un eleme nto oggettivo , ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, fosse stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corris pettive . 
Altrettanto correttamente, ad av viso de lla Corte territoriale, il Tribunale aveva rilevato, nel caso di specie, proprio la mancanza del presupposto oggettivo di applicazione de l d.lgs. n. 231 del 2002, rappresentato da un accordo commerciale tra le parti. 
Rilevava la Corte d'appello che in o gni caso, “anche a voler dar credito alla costruzione dell'appellante che un contratto si concluda - di volta in volta - con i l visto di approvazione de lla fornitura, mancherebbe la statuizione proveniente dal legale rappresentante della ### o da soggetto all'uopo delegato, sicché anche sotto tale profilo la correttezza d ella d ecisione del tribunale non è scalfita dalle argomentazion i della ### s.p.a.”. Infin e la Corte di merito dichiarava inammis sibile, in quanto alle gazione nuova, l'argomento dell'app ellante secondo cui vi sarebbe stata una contrattazione tra la reg ione, la ASL e le organizzazioni delle imprese fornitrici di ausili ortopedici, oltre a non meglio specificati protocolli d'intesa, essendo, peraltro, detta deduzione - anche alla stregua della docume ntazione depositata nel fascicolo di primo grado - del tutto sfornita di prova.  3. Avverso tale sentenza ### s.p.a. ha prop osto ricorso per cassa zione, affidato a un motivo, re sistito con controricorso dall'### 1 Centro.  4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 
Le parti hanno depositato memorie illustrative.  ### 5. La ricorre nte denuncia con u nico articolato motivo ai sensi 4 di 14 dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violaz ione e/o fal sa applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, nonché la viol azione e/o falsa applicazione de ll'art. 17 n. 4 del Re gio ### n. 2440/1 923. Deduce la sussistenza del rapporto contrattuale, formalizzato per iscritto e concluso “a distanza”, e la natura commerciale d ella transazione, e di conseguenza assume dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002. Ad avviso della ricorrente nella specie ricorre la tipologia del contratto a distanza, disciplinato dall'art 17 R.D. 2440 /1923, poiché i contratti con la P.A. sono stipulabili anche “per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”. 
Richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 6827/2010 e Cass. 2 70/201 5), deduce che il caso di specie (riguardante presidi ortopedici) è si mmetrico a quelli scrutinati ne lle citat e pronunce, poiché è stato dimostrato che per ogni attività fatturata veniva redat to un preventivo specific o per il sin golo articolo protesico con la corrispondente e successiva autorizzazione, in uno a t utti gli allegati di legge afferenti alla esecuzione delle at tività oggetto del preventivo autorizzat o, seguen do alla consegna del presidio ortopedico all'assis tito beneficiario l'emission e della relativa fattura, quale atto finale conclusivo d ella articolata procedura. In dette ipotesi avviene una deroga non al la forma scritta ad substantiam, ma alla consacrazione dell'accordo in unico atto. Rileva poi la ricorrente che non vi è alcu na nego ziazione anche in relazione all'attività svolta in favore degli assistiti del ### che è per definizione attività disciplinata da regole predisposte dalla P.A. per la tu tela degli interessi pubblici alla stessa con nessi, se non quella di scegliere se eseguire o m eno la prestazione in relazione alle condizioni d ate, m a tali condizioni non hanno impedito alla giurisprudenza di legittimità di pervenire al logico riconoscimento della applicabilità degli interessi moratori alle prestazioni eseguite da impre nditori commerciali in favore dell e 5 di 14 ASL per l'attività sanitaria svolta in favore degli assistiti del ### Rimarca che l'un ica attività di libera negoziazione nel settore di specie è quella di non contrarre con la P.A., ma tanto non esclude il carattere contrattuale dell a fonte dell'obbligazione. Infine la ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla presunta mancata statuizione da parte del legale rappresentante dell'ente, sia perché la ASL non aveva m ai contestato l'inte rvenuta autorizzazione all'erogazione dei presid i ortopedici, provvedendo anche al pagamen to dell a sorte capitale delle forniture, essend o tale contegno incompatibile con una diversa tesi processuale, sia perché sono proprio le modalità regolamentari citate dal giudice del secondo grado a non prevedere tale specifica formalità ai fini del perfezionamento della procedura prevista.  ### 6. La que stione posta dall'unico mot ivo di ricorso riguarda la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale, ai fini del riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, delle prestazioni consisti te in fornitura di ausili ortopedici, nella specie rese dalla “### S.r.l.”, manda nte all'incasso dell'odierna ricorrente, all'### 1 Centro. 
La Corte d'appello ha ritenuto che il saggio di interessi previsto dal D. lgs. 231/2002 fosse inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto in scrutinio, in quanto derivante da una fonte non negoziale, ossia dal D.M. 3 32/1999, e d oveva escludersi ogni riconducibilità del rapporto stesso ad un accordo contrattuale. In particolare la Corte di merit o precisava che la fornit ura di protesi trovava la sua completa regolamentazione nel citato decreto ministeriale e l'art. 4, rubricato “modalità di erogazione”, prevedeva un a specifica procedura amministrati va per la fornitura delle protesi a carico della ### artic olata in quattro fasi: a) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medic o special ista del servizio sanitario nazionale; b) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico 6 di 14 da parte d ella As l competente; c) fo rnitura del disposi tivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate; d) collaudo del disposit ivo da parte de ll'### La Corte territoriale rilevava che soltanto a seguito di collaudo positivo sorgeva il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo, ed inoltre, ad escludere la natura di t ransazione commerciale della fornitura militava la p revisione (art. 9 del D. M. 332 /1999) che demandava alla legislazione regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe d a corrispondere i soggett i erogatori e ad accordi (art. 9, co. 3) tra ###, ### e d o rganizzazioni dei fornitori le modalità e condizion i delle forniture. Pertant o, nel la specie difettava n ella specie un elemento oggett ivo, ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, fosse stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corris pettive , poiché non vi era contratto scritto, né un accordo commerciale tra le parti. 
La ricorre nte, nel richiamare la giurisprudenza di questa Co rte (Cass. S.U. 6827/2010 e Cass. 270/2015), deduce che si verte in ipotesi di contratto concluso a distanza, in cui avviene una deroga non alla forma sc ritta ad sub stantiam, ma alla consacrazione dell'accordo in unico atto. R imarca che il caso di specie (riguardante forniture di presidi ortopedici) è sovrapponibile a quelli scrutinati nelle citate pronunce, in quanto per ogni attività fatturata veniva redat to un preventivo specific o per il sin golo articolo protesico con la corrispondente e successiva autorizzazione, in uno a t utti gli allegati di legge afferenti alla esecuzione delle at tività oggetto del preventivo autorizzato. Dopo la consegna del presidio ortopedico all'assistito beneficiario era emessa la relativa fattura, quale atto finale conclusivo della articolata procedura. 
Parte resist ente, per contro, deduce che si tratta di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare 7 di 14 nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dalla ASL per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali l'Asl è tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, mentre ciò non era avvenuto nella fatt ispecie in esame. Ag giunge l'ASL che l'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto dell'ASL in capo ai sog getti che autorizzano la fornitura, ossia in cap o al resp onsabile dell'‘unità operativa riabilitazione', m a di tale potere non vi era prova sia perché la rapprese ntanza legal e dell'Asl spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 5 02 del 1992), sia perché l'opposta, odierna ricorrente, non aveva prodotto l'atto di organizzazione aziendale d i diritto privato, previst o dal comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresent ativi potrebbero, in ipot esi, essere stati delegati ad altri s oggetti face nti parte dell'organico aziendale.  ### l'### la peculiarità della prestazione resa dalla ricorrente si inqu adra nella tipologia de lla natura concessoria della prestazione, e non nell e mere transazioni tra privati di natura commerciale. Nello specifico, nessun potere contrattuale sussisteva in capo ai medici addetti alla prescrizione, in favore dei cittadini, delle protesi riabili tative e in capo al responsab ile della U.O. 
Riabilitazione che autorizzava la p restazione, trattand osi di autorizzazione di natura tecnica, con cui era solo controllata la conformità della protesi alla prescrizione effettuata dallo specialista e la congruità dei costi in base al tariffario regionale.  7. Occorre rilevare, con riguardo alle pronunce di legittimità sulle questioni oggetto del contendere, comprese quelle richiamate dalla ricorrente, che la sentenza delle ### n.6827/2010 ha affermato che i contratti conclusi dalla P. A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono, di regola, essere consacrati in un 8 di 14 unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a me zzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2 440, di contratti conclu si con imprese commerciali; detta pronun cia, tuttavia, richiama il d.m. del Ministero della ### 28 dicembre 1992 n. 197100 e precisa, che sulla scorta dell e previsioni de l citato d.m., “la scheda-progetto redatta dal costrutto re e l'autoriz zazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scrit ti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi”. 
Sempre in tema di deroga al principio generale della consacrazione in unic o documento del cont ratto concluso dalla P.A. si sono espresse affermando lo stesso principio di cui si è det to, valorizzando l'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, le pronunce di questa Corte n.6555/2014 (in fattispecie di contratto d'opera professionale), n.2 70/2015 (in ipotesi di regolamento di competenza) e n.12316/2015 (in fattispecie di fornitura di merci), con le quali è stato, tuttavia, espressamente precisato che “occorre in ogni c aso che il perfezi onament o del contratt o risulti d allo scambio di proposta e accettazione , non potendo ritene rsi sufficiente che la forma scritta investa l a sola dichi arazione negoziale della ### ione, né che la conc lusione del contratto avvenga per "facta conclu dentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte de l privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secon do il modell o dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.”. 
E' st ato altresì affermato (Cass. 7284/2015) che “in tema d i prestazioni assistenziali a carico de l ### sanitario nazionale, l'approvvigionamento di ausili terapeutici per l'incontinenza p uò avvenire esclusiva mente nelle forme dell'erogazione diret ta da parte del la ditta aggiudicatar ia di apposita gara con procedura 9 di 14 pubblica di acquisto, secondo quanto disposto dal d.m. 27 agosto 1999, n. 332, che, innovando rispetto alla precedente disciplina di cui al d.m. 28 dicembre 1992, ha previsto in via obbligatoria ed esclusiva tale forma pe r i dispositivi cd. "standard", t ra i quali rientrano i suddet ti prod otti, dovendosi ritenere tale modalità idonea a conciliare il di ritto alla salute degli ass istiti - ai quali è assicurato il diritto a ricevere gratuitamente i dispositivi confacenti alla particolare patologia cui sono affetti e la cui tutela non pu ò estendersi fino a ricomprendere la facoltà di scegliere una specifica marca o for nitore - con l e esigenze di bilancio pubblic o, il cui contenimento consegue alla tutela dell' affidamento dell'aggiudicatario del servizio su una determinata platea di assistiti quale elemento essenziale ai fini della formulazione dell'offerta”. 
Con la citata sentenza è stato precisato che l'approvvigionamento dei prodot ti “standard” (ossia in serie, quali q uelli per l'incontinenza) in favore dei pazienti aventi dirit to “può avvenire astrattamente sia attraverso forme di distribuzione indiretta, ossia tramite le farmacie che poi otte ngono il rimborso del prezz o di vendita dal servizio sanitario nazionale sulla base delle tariffe del nomenclatore tariffario o di convenzioni, sia attraverso forme di distribuzione diretta, con erogazione del servi zio da parte della stessa ASL (che acquista i presi di direttament e dalle imprese produttrici tramite pubbliche gare e li distribuisce tramite i distretti ospedalieri, le farmacie comunali o con consegna a domicil io). Il decreto del ministro della ### n. 332 del 27 agosto 1999, innovando rispetto al sistem a previgente dettato dal D.M. 28 dicembre 1992, distinguendo tra dispositivi su misura e dispositivi standard, ha confermato il si stema di distribuzione in diretta a tariffa solo per i primi, introducendo invece per la seconda tipologia di prodot ti la procedura pubblica di acquist o. I prod otti per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) rientrano nella seconda tipologia, essendo prodotti in serie e non su misura, sicché essi non 10 di 14 richiedono, per l'applicazione o la consegna, l 'intervento di un tecnico abilitato. ### modalità di dist ribuzione diretta per i dispositivi standard è divenuta obbligatoria ed esclusiva, come si desume dalla previsione di un termine massimo per la conservazione del precedente sistema, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto (termine peraltro necessario per l'espletamento delle gare di fornitu ra costituenti il fulcro del nuovo sistema), e come conf ermato dalla ### dell'###, sanità ed assistenza sociale della ### one ### 4 maggio 2006… ###à (oltre che l'obbli gatorietà) del ricorso da parte della ASL alla modalità di erogazione del servizio di assistenza protesica mediante la procedura pubblica di acquis to emerge anche dalla stessa natura della procedura che fa ricorso allo strumento della gara per determinare il prezzo dei singoli prodotti, prezzo che non è un mero indicatore, come ritiene la sentenza impugnata, ma è il corrispettivo della fornitura. L a previsione di una pro cedura pubblica di acquisto deve infatti garanti re anche l'affidamento dell'aggiudicatario del servizio su una platea di assistiti, pur definita in linea di massima, quale elemento essenziale dei calcoli economici dei parte cipanti alla gara: questi infatti non possono pervenire alla stessa offerta di un prezzo per i presidi se non considerando il numero potenziale di assistiti che acquisteranno i prodotti e dunque i possibili margini di ricavo”. 
In ordine all'erogazione di farmaci e di presidii medicochirurgici dispensati dalle farmacie le ### (sentenza n.26496/2020) hanno affermato che “Il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, Riordino della disciplina i n materia sanitaria a norma dell'artico lo 1 dell a legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha stabilito al second o comma dell'articolo 8, ### dei rap porti per l'e rogazione delle prestazioni assistenziali - come modificato dall'articolo 9 del d.lgs.  7 dicembre 1993 n. 517 -: "Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi 11 di 14 agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art.4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991 , n. 412, con le o rganizzazioni sindacali di categoria maggiorme nte rappresentati ve in campo nazionale"; il comma prosegue indican do i "princi pi" cui de vono improntarsi detti accordi, tra i quali si rinviene che "le farmacie pubbliche e private erogano l'assiste nza farmaceuti ca per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, sp ecialità medicinal i, preparati galenici, prod otti dietetici, presidii me dico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal ### sanitario nazionale ..." (lettera a); che per tale servizio "l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito"; che per la liquidazione "la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bolli no o di altra d ocumentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistit o"; che "non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali" qualora il pagamento dovuto superi "il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c)" (lettera b); che (lettera c) viene affidata ad accordi regionali la "disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi ...". Con la citata sentenza è stato espresso il seguente principio di diritto : “qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del d.lgs.  231 del 2002 nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs.  192 nel 201 2, abbia tardivame nte corrisposto al farmacist a la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli i nteressi moratori d i cui all'articolo 5 del sudde tto d. lgs. n. 231 d el 2002, in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale". 
Con successiva p ronuncia della ### di questa Corte 12 di 14 (Cass. 8994/2022 - non massimata -), è stata esclusa la debenza di interessi commerciali per forniture di protesi e presidi medici da parte dei farmacisti, sul rilievo che la materia de qua ricade a pieno titolo nella reg olamentazione della stat uizione di cui alla citata pronuncia delle ### e del 2020, avent e, come ratio portante, l'estraneità della prest azione alla fattispeci e della transazione commerciale. E' stato, di conseguenza, affermato che, anche nell'ipot esi di fornitura di dispositivi medici, e non solo in quella di dispensaz ione dei farmaci di classe A, opera “il meccanismo per cui il farmacista, al pari del ### dispensa u n presidio medico senza richie derne il corrispettivo al l'assistito, essendo questo titolare del diritto a riceverlo quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute di cui all'ar t. 32 Cost. ( sentenza delle SU, p. 31): per cui il farmacista si presenta, agli occhi dell'utente, come un alter ego dell'erogatore della prestazione assistenziale a carico del SSN”. 
Infine, occorre puntualizzare che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorre nte nella memoria illustrativa, le ### di questa Corte, con la citata sentenza n .###/20 23, non hanno scrutinato la fattispecie concernente il servizio di fornitura di protesi, presidi e disposit ivi medici, ma la diversa fattispecie concernente le prestazioni sanitarie dell e strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A.  dopo l'8 agosto 2002.  8. Alla luce del suesposto pan orama giurisprudenz iale, nella fattispecie ora in scrutinio si pone la questione di stabilire se e in che modo si possa pervenire ad u na ricostruzione duplice del rapporto che si instaura media nte la specifica procedura amministrativa per la fornitura di dispositivi, presidi e ausili medici disciplinata dal D.M. 332/1999, ossia se si possa ricostruire una scansione bifasica, provvedimentale e contrattuale, sovrapponibile 13 di 14 a q uella che le ### te, con la cit ata sent enza del 2023, hanno delineato i n relazione alle fattispecie concernenti le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N., cioè mediante la sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. 
Si tratta, inoltre, di stabilire se occorra differenziare la ricostruzione suddetta a seconda della tipolog ia dei d ispositivi come pre vista dall'art. 3 del D.M. 332/1 999 (su mis ura o in serie, inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, in ragione della necessità, quanto ai seco ndi, della stipulazione di contr atti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto). 
Si tratta, sotto ulteriore profilo, di stabilire se sussista una diversità di fondo tra le dispensaz ioni di dispositivi, ausili e presidi medici operate dalle farmacie e quelle operate da strutture private, e se anche per quest e ultime no n si evidenzi “quella prevalenza dell a funzione pubblicistica sulla struttura di società commerciale che eroga una prestazione dietro corrispettivo, costruita dalle ### n. 26496 del 2020 fino a far scolorare il carattere imprenditoriale dell'attività svolte dalle farmacie, in cui prevale il profilo funzionale, assorbente, che le fa rappresentare come un segmento del ### sanitario nazionale (del resto circoscritta alla erogazione di farmaci di fascia A)” (così la sentenza delle ### del 2023 citata, in relazione alla diversità tra la fattispecie di prestazioni sanitarie erogat e dalle strutture private accre ditate e quella di erogazione di farmaci di fascia A da parte delle farmacie sulla base di accordi normativizzati). 
Si pon e, da ultimo ma non per rileva nza, la questione di individuare, tra le varie opzioni ermeneu tiche i n risposta agli interrogativi che precedono, l'interpretazione p iù conforme alla nozione oggettiva e ampia di “transazione commerciale” che detta la direttiva UE di cui il d.lgs.n.231/2002 costituisce recepimento. 14 di 14 9. Le suespost e questioni, di particolare rilevanza e su cui n on constano precedenti s pecifici di questa Corte, con pa rticolare riferimento alla debenza deg li interessi comm erciali sui crediti maturati da strutture private per la fornitura di dispositivi, presidii e ausil i medici, dispe nsata secondo la procedura amministrat iva disciplinata dal D.M. 332/1999, sono meritevoli di approfondimento e rendono opportuna la discussione della causa in pubblica udienza.  P.Q.M.  La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.   Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Parise Clotilde

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7861/2025 del 31-10-2025

... la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti, invece, per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 In conclusione, tutti i detergenti contengono sostanze potenzialmente pericolose; la loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che, infatti, sono stati consegnati ai lavoratori. Non dirimente ai fini del decidere in senso difforme appare, pertanto, il riferimento di ### S.R.L. alla diluizione dei prodotti, asseritamente non utilizzati allo stato puro, dovendosi ritenere che tale circostanza non appare sufficiente a elidere in assoluto la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti utilizzati, a fronte del quale è prevista l'indennità in esame. Non può, poi, essere trascurato che la diminuzione della carica chimica dei prodotti per effetto della diluizione è individuata dalla scheda tecnica unità di dosaggio ### - prodotta dalla convenuta (doc. n. 6 soc) - che, tuttavia, attiene a prodotti diversi da quelli esaminati e usati (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2139 / 2023 + 3688 / 2023 riuniti TRA ### nato a ### a #### il ###, C.F.  ###, residente in ####, alla via ### n. 11, elettivamente domiciliato in Napoli alla ### 61 presso lo studio legale ### rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. ### del ### di Napoli, C.F. ###; Ricorrente CONTRO ### S.R.L. (###) con sede ###### in persona della dott.ssa ### procuratore speciale in forza procura notaio dott.  ### di ### del 11.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di raccolta, elettivamente domiciliata in Napoli, ###. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.F. ###) dalla quale, unitamente agli Avv.ti ### (###) e ### (###), è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ### indennità di turno (art 81 CCNL) e indennità per lavorazioni in condizioni disagiate (art 82 CCNL). 
Con separati ricorsi depositati il ### e 24.2.23, poi riuniti, la parte ricorrente, dedotto di essere alle dipendenze della convenuta ### S.r.l., che fornisce a ### il servizio di pulizia e sanificazione sui convogli ferroviari, con contratto part-time a far data dal 01/06/2016 a tempo indeterminato, quale operaio pulitore viaggiante (livello ### e ###, da giugno 2020, ### 2012/2016) ed in quanto tale addetto al servizio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 di pulizia e sanificazione delle toilette a bordo treno e dell'interno delle carrozze mentre il convoglio è in movimento, ha posto le seguenti questioni e rivendicazioni. 
Con il ricorso RG 2139\2023 ha dedotto che le mansioni assegnate e svolte comportano l'inquadramento nella categoria del personale mobile e, più precisamente, in quella di “personale dei servizi” (###, come previsto dal ### applicabile al caso de quo e che la prestazione di lavoro è svolta in turni non cadenzati nelle 24 ore, cioè che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa, secondo quanto previsto tra le diverse ipotesi dall'art. 27 del ### citato e ha asserito di aver diritto alla specifica indennità di turno di cui all'art. 81 ### per ogni giornata di effettiva presenza, non riconosciuta dalla società convenuta. 
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso. 
Con il ricorso RG 3688\2023, parte ricorrente ha dedotto che per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui è adibito, è tenuto ad indossare apposita divisa fornita dalla società, che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ad altri dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche, ma non anche mascherine a protezione delle vie respiratorie (di cui i pulitori viaggianti sono stati dotati solo nei pochi mesi immediatamente successivi al lockdown provocato dalla pandemia da ###19), né dispositivi di protezione degli occhi, pur dovendo usare e maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti, specificamente indicati in ricorso anche per la loro composizione e nocività innegabilmente pericolosi per la salute e venendo a contatto, stante l'angusto, disagevole e ridottissimo spazio delle toilette, con i più svariati agenti patogeni e materiali organici non solo con le mani protette dai guanti, ma anche con le scarpe antinfortunistiche ed i vari indumenti che compongono la divisa da lavoro. Ha asserito che le condizioni di lavoro predette integrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate nella misura di € 1,40, come espressamente previsto dall'art. 82 punto 1.2 del ### del 20/07/2012 e del 16/12/2016, che concerne tutti quei lavoratori che, come nella specie, nell'esercizio delle proprie mansioni, consistenti in lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, sono dotati per disposizione aziendale di dispositivi di protezione “normali” (e non “integrali”, disciplinati dal punto 1.1 del medesimo articolo) che, tuttavia, comportano una condizione di reale disagio per l'intera durata dei turni svolti. Ha asserito che tale indennità non è stata mai stata corrisposta dalla convenuta. 
Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare il diritto di cui sopra con la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto, secondo la specifica quantificazione fatta in ricorso. 
La società resistente si è costituita in ciascuno dei giudizi riuniti, resistendo con diversi argomenti in fatto e in diritto. 
In ordine alla pretesa all'indennità di turno - RG 2139\2023 - ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, asserendo che la prestazione di lavoro del ricorrente, come degli altri pulitori viaggianti, non è articolata in turni, ma costituisce una prestazione unica giornaliera, con orario spezzato in due periodi di lavoro distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro. Ha dedotto che siffatta prestazione è disciplinata da specifiche disposizioni del ### - art. 27 punto 1.6 lett. d) del ### - e non dà diritto ad alcuna indennità di turno. Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso. 
In ordine alla pretesa di riconoscimento dell'indennità di lavoro in condizioni disagiate - RG 3688\2023 - ha dedotto che, in ottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi imposti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 al datore di lavoro dal D. Lgs. 81/2008, ha provveduto, in riferimento ai servizi di pulizia a terra come quelli in corso di viaggio da svolgere a bordo dei convogli dell'### di committenza ### ad una puntuale, adeguata ed aggiornata valutazione dei rischi generali incidenti sulla sicurezza e sulla salute dei propri lavoratori, individuando i rischi specifici connessi alla attività aziendale svolta e, cioè, alla prestazione di servizi di pulizia, valutando specificatamente le mansioni dei singoli pulitori viaggianti, individuando i fattori di rischio, predisponendo le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare. Ha dedotto che nessun rischio professionale specifico derivante dall'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, tossiche o di natura biologica, durante l'espletamento dell'attività lavorativa, sia di pulizia a terra che a bordo, è stato riscontrato in sede di valutazione dei rischi, ma unicamente un basso rischio connesso alle mansioni espletate e all'uso di normali prodotti detergenti, peraltro specificamente e preventivamente diluiti secondo le indicazioni di uso dai capisquadra. Ha dedotto, inoltre, la insussistenza dei presupposti di cui alla norma collettiva invocata per il riconoscimento dell'indennità sia quanto alla mancanza di “manipolazione di sostanze nocive e tossiche” sia quanto alla mancata previsione di utilizzo di specifici DPI connessi alle mansioni espletate, diversi e ulteriori rispetto ai guanti monouso in nitrile e vinile e alle scarpe antinfortunistiche, sia, in ultimo, alla insussistenza delle “condizioni di reale disagio” richieste dalla norma collettiva in esame. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso. 
Previo deposito di note, la causa viene decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc. 
L' INDENNITA' ### (art. 81 ### Parte ricorrente ha chiesto l'applicazione del disposto di cui all'art. 81 del ### della ### pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, intitolato ### di turno, che stabilisce testualmente: “Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: turni avvicendati nelle 24 ore, € 2,00 (di cui alla lettera a del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente ### b) turni non cadenzati nelle 24 ore, € 2,25 (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente ### c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) € 1,10 (di cui alla lettera c del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente ### 2. ###à di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 ### del presente ### 2”. 
La predetta disposizione contrattuale collettiva va esaminata unitamente alla previsione di cui all'art. 27 - intitolato ### di lavoro, punto 1.6 che prevede: “1.6 ### di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore; b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile); c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera. 
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).” Il punto 1.7, richiamato dal punto 1.6, prevede, a sua volta che: “Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti. 
Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.” Parte ricorrente ha dedotto di svolgere la prestazione lavorativa su turni non cadenzati nelle 24 ore, di cui alla lettera b) del citato articolo 81 e, quindi, non con gli stessi orari, indistintamente ed invariabilmente in ogni giornata di lavoro ma, al contrario, nel rispetto dei turni stabiliti unilateralmente dalla ### in turni ed orari che variano di giorno in giorno senza una cadenza fissa.  ### la tesi ricostruttiva della difesa della società convenuta, l'orario di lavoro del ricorrente - e degli altri dipendenti con analoghe mansioni di pulitori viaggianti - rientrerebbe, invece, nella previsione di cui alla lettera d) del punto 1.6, in quanto sarebbe articolato in due periodi distinti con un intervallo di tempo non retribuito in cui il lavoratore è libero e non a disposizione del datore di lavoro, non ravvisandosi in tale articolazione oraria dei turni di lavoro, essendo i pulitori viaggianti abbinati a tratte di treni di volta in volta assegnati con estrema varietà degli orari e la conseguente impossibilità di ricondurre ad un turno l'orario di lavoro. 
Sulla base delle risultanze in atti deve ritenersi accertato quanto segue. 
La lettera di assunzione indica che la prestazione è svolta in part-time, per 30 ore settimanali, con distribuzione dell'orario di lavoro dalle ore 6,00 alle ore 12,00 o dalle ore 12 alle ore 18 o dalle ore 18 alle ore 24. Tale previsione contrattuale rileva, di per sè stessa, l'insussistenza di una distribuzione oraria su cinque giorni di lavoro settimanale e a cadenze fisse. 
Le ulteriori risultanze istruttorie confermano quanto sopra e inducono a ritenere individuabile un'articolazione oraria sulla base di turnazioni su base di programmazione mensile, non estese su 5 giorni di lavoro settimanale e variabile da giorno a giorno anche come singola durata giornaliera, sia quanto alle tratte abbinate al pulitore che possono essere di fatto ben superiori alle due per giorno. 
In tal senso sono le risultanze dei documenti afferenti alla programmazione della turnazione del ricorrente e quelle di cui ai prospetti situati nella parte inferiore delle buste paga che riportano le ore di lavoro effettuate per ogni giornata di presenza lavorativa nonchè valori che variano di giorno in giorno e che devono ritenersi corrispondere alle tratte variabili cui il ricorrente è stato di volta in volta adibito. 
In concreto, la convenuta trasmette ai pulitori viaggianti, con cadenza mensile, un prospetto recante tutti i turni da svolgere, che viene altresì affisso in una bacheca presente negli uffici ### Nello specifico, premesso che la stazione di arrivo del treno di ritorno è sempre uguale alla stazione di partenza del treno di andata, per ogni unità o giornata di lavoro, vi è l'individuazione di due treni (c.d. abbinamento), uno di andata ed uno di ritorno. Al fine di identificare gli specifici convogli su cui dovrà essere concretamente espletato il servizio di pulizia, ogni pulitore viaggiante riceve il suddetto prospetto dei turni dal quale risulta, per ogni turno da effettuare, il numero identificativo del solo di treno di andata; al fine di identificare la tratta e gli orari, tanto del treno di andata quanto del treno di ritorno, è poi necessario individuare detto numero identificativo sui fogli di abbinamento treni (anch'essi forniti dalla datrice di lavoro) cui corrisponderà, univocamente, un treno di ritorno. 
Dall'analisi del prospetto dei turni e delle tabelle di abbinamento treni emerge in maniera chiara che il ricorrente, essendo adibito di volta in volta a tratte variabili, svolge turni non cadenzati nelle 24 ore, coincidenti con i tempi di percorrenza delle suddette tratte. 
Da tali risultanze deve ritenersi, pertanto, emerso un quadro probatorio chiaro circa la distribuzione oraria dell'orario di lavoro del ricorrente, nel senso che la stessa risulta svolta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 con turni imposti dall'azienda datrice di lavoro, non cadenzati, cioè non articolati in maniera rigida, in modo che il lavoratore possa conoscere in anticipo, anche assai avanzata e per il futuro, quale possa essere il proprio turno, con uno schema affatto diverso da quello riferibile a turni articolati. 
Siffatta distribuzione oraria risponde, del resto, alla previsione del ### che, sia pur in via esemplificativa, riferisce l'ipotesi di turni non cadenzati nelle 24 ore la prestazione del personale mobile, cui può essere assimilata la prestazione di lavoro del pulitore viaggiante stante le caratteristiche sopra risultanti. 
La ricostruzione che riconosce l'esistenza di una turnazione sia pur non cadenzata induce a ritenere infondata la tesi difensiva della resistente dell'articolazione dell'orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, sia pur con orario spezzato. 
Il riferimento a una turnazione non appare, infatti, compatibile con tale prestazione unica giornaliera che deve ritenersi esclusa dalla articolazione in turni, mentre la distribuzione su turni può ritenersi compatibile ontologicamente con l'osservanza di un “orario spezzato”, cioè di un intervallo non retribuito all'interno del periodo di lavoro giornaliero, come condivisibilmente ritenuto dai precedenti di merito depositati dalla difesa di parte ricorrente. 
Tanto premesso, in accoglimento della domanda, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza; va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo in lite dal 2016 al 2022, della somma di € 2.765,25 (come da conteggi attorei congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, e condannata la società convenuta al relativo pagamento. 
Solo per completezza, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla convenuta solo nel giudizio n. 3688-23 riunito e non anche in quello relativo all'indennità ex art 81 ccnl.  ###' ### (art. 82 ### Parte ricorrente ha dedotto che le condizioni in cui si trova a svolgere la propria prestazione di lavoro sono ricomprese nella previsione di cui all'art. 82, punto 1.2 del ### e ha chiesto, pertanto, il riconoscimento della indennità ivi prevista. 
Il citato articolo 82, intitolato ### per lavorazioni in condizioni disagiate, prevede: ### per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche 1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate: • operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche; • interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.  1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.” Preliminarmente va evidenziato che lo scopo della norma collettiva è quello di compensare, mediante corresponsione di una specifica indennità, lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode e che detta indennità è stata determinata in € 11,00 laddove il disagio, correlato all'uso di un mezzo di protezione individuale integrale, è stato ritenuto maggiore e in € 1,40 laddove il disagio, correlato all'uso di normali indumenti di protezione, è ritenuto minore. 
Va, inoltre, ribadito che due sono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità in esame e cioè, in primo luogo, che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e, in secondo luogo, che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche. 
Va poi rilevato che, pacificamente, il pulitore viaggiante è adibito ad attività di mantenimento delle condizioni di pulizia generale dei treni durante l'intero tragitto, occupandosi di “accompagnare” il convoglio per tutto il corso del suo viaggio, senza sosta alcuna, garantendo il mantenimento delle migliori condizioni di igiene e pulizia non solo delle toilette e dei relativi accessori igienici, ma anche dei sedili, tavolini e di tutte le parti e componenti che possono essere utilizzate o che sono a diretto contatto con la clientela, il tutto mediante l'utilizzo di prodotti detergenti forniti dalla convenuta (cfr. altresì vademecum predisposto dalla ### denominato “### per i ### Viaggianti”). 
Il personale ### e dunque anche il ricorrente, è tenuto per disposizione aziendale, per lo svolgimento delle mansioni cui è adibito, ad indossare apposita divisa fornita dalla società, che consiste in una maglietta, un paio di pantaloni, un giubbino, oltre ai dispositivi di protezione individuale consistenti in guanti e scarpe antinfortunistiche. Il ricorrente, per l'adempimento delle attività di pulizia cui è adibito, dunque, è tenuto ad usare e a maneggiare quotidianamente prodotti e detergenti e, stante il ridotto spazio delle toilettes, entrare in contatto con i più svariati agenti patogeni e materiali organici non solo con le mani protette dai guanti, ma anche con le scarpe antinfortunistiche ed i vari indumenti che compongono la divisa da lavoro. Si consideri che il vademecum “### per i ### Viaggianti”, a pagina 18, statuisce espressamente che “per le operazioni da svolgersi all'interno delle toilette, l'operatore deve entrare nelle stesse e chiudere la porta alle proprie spalle. Ne dovrà uscire ad operazioni concluse”. 
Con riferimento ai prodotti e detersivi utilizzati dai pulitori viaggianti, occorre menzionare il “### CX”, il “### Clor” e il “###”. 
Quanto alla valutazione della pericolosità dei detergenti, è necessario premettere che il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - ##### impone che sulle etichette dei prodotti chimici figurino anche le “indicazioni di pericolo” (hazard statements) o “frasi H” pertinenti (art. 21) che decretano la natura ed il grado di pericolosità di una sostanza o miscela pericolosa, all'esito di test di laboratorio condotti da specialisti del settore. In particolare, le indicazioni di pericolo, così come indicato dal regolamento ### sono codificate con un codice alfanumerico univoco costituito dalla lettera H e da tre numeri, di cui il primo identifica il tipo di pericolo nel modo che segue 2: pericolo fisico; 3: pericolo per la salute; 4: pericolo per l'ambiente. 
Gli altri due numeri corrispondono alla numerazione sequenziale dei pericoli, quali esplosività (codici da 200 a 210), infiammabilità (codici da 220 a 230), ecc.. Se poi una sostanza o miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, sull'etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo che risultano da tale classificazione, senza ripetizioni. Sono inoltre previste “frasi EUH” valide solo nell'### europea. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
Dalle schede tecniche versate in atti dalla difesa del ricorrente (cfr. ###### risulta che i prodotti pacificamente utilizzati nel tempo dal ricorrente per lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei treni in movimento sono pericolosi e potenzialmente in grado di provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ovvero irritazioni oculari o infiammabili, alla stregua degli standard di cui alla normativa regolamentare dell'### Quanto al ### utilizzato sino al marzo 2022, la relativa etichetta e la scheda di sicurezza riportano esplicitamente le seguenti indicazioni di pericolo: • ### Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; • ### Molto tossico per gli organismi acquatici; • ### Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; • ### A contatto con acidi libera gas tossici. 
Come conseguenza dei suddetti pericoli, la relativa scheda di sicurezza impone espressamente, a coloro i quali si trovino a maneggiare il prodotto, come il ricorrente, “di utilizzare dei ### di ### Individuale” che provvede ad elencare nello specifico come segue: • Dispositivi di ### per la protezione degli occhi “conformi alla norma ### 166 come: visiere di sicurezza chiuse o occhiali con protezione laterale”; • Dispositivi di ### per la protezione della pelle, come “indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone categoria ##### 340, e stivali in caso possa verificarsi esposizione dermica diretta e/o schizzi”; • Dispositivi di ### per la protezione delle mani , quali “guanti protettivi resistenti agli agenti chimici ##### 374/1/2/3”, con l'esortazione a “verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti”, oltre a “considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatura”, distinguendo altresì tra guanti da utilizzare “in caso di contatto prolungato” e guanti da utilizzare “per protezione contro schizzi”; • Dispositivi di ### per la protezione delle vie respiratorie: a tal riguardo, è specificato che “### normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni”; tuttavia, in “caso di utilizzo in spazi confinati” la scheda di sicurezza consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo, rif. ### 14387. Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato”. 
La scheda di sicurezza, poi, qualifica il ### come “molto tossico per gli organismi acquatici” e “nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata” e fornisce altresì delicate precauzioni al fine di evitare che lo stesso possa provocare danni ambientali, come quella di “impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria”, o “di trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla”, o ancora di “informare le autorità responsabili in caso di penetrazione nel sistema fognario”. 
Inoltre, nel periodo di emergenza dovuta al diffondersi della pandemia da ###19, orientativamente dal febbraio al maggio 2020, il ricorrente ha dichiarato che la convenuta ha richiesto ai pulitori viaggianti di utilizzare il ### un detergente anticalcare sanificante con clorexidina per bagni. La relativa etichetta e scheda di sicurezza affermano che “il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al #### 1272/2008 (###”, indicando la seguente indicazione di pericolo: • ### Provoca grave irritazione oculare. 
Il ricorrente ha poi dichiarato che, dal mese di marzo 2022, la ### ha, in sostituzione del ### fornito un altro disinfettante liquido per superfici denominato ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025 destinato indistintamente alla pulizia ed alla sanificazione di tutti gli ambienti del convoglio, da utilizzare mediante nebulizzazione. Dall'etichetta e dalla scheda di sicurezza si evince il carattere di pericolosità, come desumibile già dai pittogrammi ben visibili sulle stesse e come esplicitamente attestato dalle indicazioni di pericolo ivi presenti che qui si riportano testualmente: • ### Liquido e vapori facilmente infiammabili: al riguardo la scheda di sicurezza aggiunge che “i vapori possono formare miscele esplosive con l'aria”; • ### Provoca grave irritazione oculare, per prevenire la quale la scheda impone di “utilizzare occhiali di sicurezza con protezione laterale rif. EN 166”. 
Inoltre, dal ### relativo alle mansioni di ### risulta: RISCHIO: Scivolamento, caduta, elettrocuzione accidentale: ### calzatura antinfortunistica> Il rischio di scivolamento/caduta e di schiacciamento del piede è presente sia in relazione all'ambiente di lavoro frequentato. Tali rischi non possono essere eliminati, pertanto viene utilizzato il DPI in parola per ridurli. 
Microclima … ###contatto: #### monouso in nitrile o in vinile (EN 420, EN 388, EN 374- 1/2/3)> Il rischio di contatto con i prodotti chimici è presente durante le attività di pulizia che prevedono l'uso di prodotti detergenti e disinfettanti. Tale rischio non può essere eliminato, pertanto viene utilizzato il DPI in parola per ridurlo. 
Biologico: #### monouso in nitrile o in vinile (EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3)> Il processo produttivo di ### non prevede l'uso deliberato di agenti biologici di alcun tipo. La frequentazione di ambienti sanitari della ### ove viene erogato il servizio comporta il possibile contatto accidentale con superfici, materiali o ambienti potenzialmente contaminati. Tale rischio non può essere eliminato, pertanto viene utilizzato il DPI in parola per ridurlo. 
Abrasione, taglio, puntura… ### poi alla “### tecnica sull'esposizione al rischio chimico e al rischio biologico degli operatori pulitori viaggianti”, essa, oltre a precisare che l'attività del pulitore viaggiante è “una mera attività di mantenimento dello standard di pulito con cui il treno inizia la sua tratta commerciale, e non è in alcun modo da intendersi come una vera e propria pulizia di fondo dei convogli ferroviari (attività, quest'ultima, che viene svolta negli impianti di deposito)”, prevede anche che “Per l'espletamento delle suddette attività di pulizia e detersione in corso di viaggi è previsto pertanto solo un numero molto limitato di prodotti detergenti. Trattasi di detergenti di uso comune, la cui composizione chimica corrisponde a quella dei prodotti rinvenibili nella grande distribuzione organizzata e che usati in modo corretto comportano un rischio chimico minimo, che la ### dei ### redatta ai sensi degli art. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce di livello basso”. La relazione precisa, altresì, che “### della valutazione del rischio per la mansione di “pulitore viaggiante” è stato: Per la sicurezza: basso (su una scala di 3 valori: basso, medio, alto) … Per la salute: non irrilevante livello basso (su una scala di 3 valori: basso, medio, alto)”. 
Coerentemente alle indicazioni del produttore, è stata positivamente valutata la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti in questione, qualificato come “basso”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti, invece, per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
In conclusione, tutti i detergenti contengono sostanze potenzialmente pericolose; la loro pericolosità richiede necessariamente poi l'uso dei dispositivi di protezione che, infatti, sono stati consegnati ai lavoratori. 
Non dirimente ai fini del decidere in senso difforme appare, pertanto, il riferimento di ### S.R.L. alla diluizione dei prodotti, asseritamente non utilizzati allo stato puro, dovendosi ritenere che tale circostanza non appare sufficiente a elidere in assoluto la potenziale pericolosità per la salute dei detergenti utilizzati, a fronte del quale è prevista l'indennità in esame. Non può, poi, essere trascurato che la diminuzione della carica chimica dei prodotti per effetto della diluizione è individuata dalla scheda tecnica unità di dosaggio ### - prodotta dalla convenuta (doc. n. 6 soc) - che, tuttavia, attiene a prodotti diversi da quelli esaminati e usati dal ricorrente. 
Devono, pertanto, ritenersi sussistere i presupposti di cui alla disposizione in esame, ravvisati nell'utilizzo di sostanze tossiche o nocive nonché dei mezzi di protezione “normali”, forniti dall'azienda, e nella conseguente condizione di reale disagio, ravvisabile nelle modalità di espletamento delle mansioni di pulizia in viaggio e a bordo treno, anche in spazi angusti quali i servizi igienici pertinenti; inoltre, per l'intero orario di lavoro ( ### relativo alle mansioni di #### ove è specificato che i guanti in monouso, rispetto ai rischi “chimicocontatto” e “biologico”, vanno utilizzati “sempre”), il ricorrente deve indossare tali indumenti di protezione con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista nel ### Tanto premesso, deve ritenersi sussistere il diritto di parte ricorrente all'indennità di cui all'articolo 82, punto 1.2 ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto ai valori indicati e alle giornate di effettiva presenza, pari a n. 1229, nel periodo dal 2016 al 2022, oggetto di causa, per come risultanti dalle buste paga in atti. 
Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.720,60 (1229 X 1,40 €), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 
Non osta alla condanna l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nel giudizio n. 3688/2023. 
Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. 
Nel caso di specie, decorrendo la pretesa dal 2016 e non essendo cessato il rapporto, non è maturata alcuna prescrizione. 
Per la controvertibilità delle questioni e le decisioni difformi, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà con condanna della parte resistente alla rifusione del residuo nella misura liquidata in dispositivo.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di turno di cui all'articolo 81 ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 2,25 per ciascuna giornata di effettiva presenza; - dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo in lite dal 2016 al 2022, della somma di € 2.765,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e condanna la società convenuta al relativo pagamento; - dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate prevista dall'art. 82 del ### nella misura giornaliera ivi prevista di euro 1,40 per ciascuna giornata di effettiva presenza; - dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento, per il periodo in lite dal 2016 al 2022, della somma di € 1.720,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e condanna la società convenuta al relativo pagamento; - compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la parte resistente al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 2.255,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario. 
Si comunichi. 
Napoli 30.10.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/10/2025

causa n. 2139/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Galante Monica

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Giudice di Pace di Potenza, Sentenza n. 991/2025 del 10-12-2025

... ulteriori motivi addotti ### documentazione versata in atti non risulta che l'apparecchiatura innanzi menzionata sia stata debitamente omologata e ciò in spregio dell'art.142 del C.d.S. che ammette per misurare la velocità solo e inequivocabilmente apparecchi omologati, che cioè devono avere caratteristiche fondamentali o prescrizioni di cui all'art. 192 del Regolamento. Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, cui questo giudicante ritiene di aderire, è concorde nel ritenere che l'approvazione dei dispositivi per la rilevazione delle sanzioni alla circolazione stradale e l'omologazione non siano procedure equivalenti bensì completamente diverse e che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. Come disciplinato dal secondo comma della disposizione menzionata, l'omologazione è volta a verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio alle prescrizioni stabilite nel predetto ### il successivo comma si occupa dell'approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Ciò detto, stante (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA La Dott.ssa ###. Rossi ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1550/2025 R.G., promossa da S-### s.r.l. Uninominale (P.I.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in #### alla ### n. 45, giusta mandato in atti opponente contro COMUNE di ### (c.f.:###9), in persona del ### p. t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato opposto ### opposizione a sanzione amministrativa ### come in atti. 
Ragioni di ### e di ### della decisione Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva inerente lo svolgimento del processo in ossequio al nuovo disposto dell'art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09. 
La ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. ###, redatto in data ### dalla ### di ### per la violazione dell'art.142 del C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura “####_##### n. ###”, assumendo, fra i vari motivi di doglianza, l'assenza di debita omologazione del dispositivo elettronico di rilevamento, sottoposto a mera approvazione ministeriale. 
Il ricorso è fondato e va accolto alla luce delle seguenti considerazioni e con assorbimento degli ulteriori motivi addotti ### documentazione versata in atti non risulta che l'apparecchiatura innanzi menzionata sia stata debitamente omologata e ciò in spregio dell'art.142 del C.d.S. che ammette per misurare la velocità solo e inequivocabilmente apparecchi omologati, che cioè devono avere caratteristiche fondamentali o prescrizioni di cui all'art. 192 del Regolamento. 
Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, cui questo giudicante ritiene di aderire, è concorde nel ritenere che l'approvazione dei dispositivi per la rilevazione delle sanzioni alla circolazione stradale e l'omologazione non siano procedure equivalenti bensì completamente diverse e che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. 
Come disciplinato dal secondo comma della disposizione menzionata, l'omologazione è volta a verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio alle prescrizioni stabilite nel predetto ### il successivo comma si occupa dell'approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. 
Ciò detto, stante l'assenza, nel caso de quo, di debita omologazione del dispositivo elettronico di rilevamento, sottoposto a mera approvazione ministeriale, l'opposizione deve ritenersi fondata ed il verbale impugnato annullato. 
Assorbiti gli ulteriori motivi. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e del risultato processuale ottenuto.  P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da S-### s.r.l. 
Uninominale contro Comune di ### in persona del ### p.t., così provvede: accoglie il ricorso avverso il verbale n. ###, elevato dalla ### del Comune di ### in data ### e, per l'effetto, lo annulla; condanna l'### opposta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 150,00, di cui euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. 
Fissa in gg. 15 il termine per il deposito della motivazione ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###.


causa n. 1550/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Gaetana Gerarda Rossi

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