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Tribunale di Roma, Sentenza n. 13873/2019 del 21-06-2019

... reiterato la stessa domanda giudiziale per intenti emulativi nei riguardi della controparte, bensì hanno lamentato la lesione di diritti di credito maturati in epoche diverse e successive nel contesto del medesimo rapporto di durata, sicché la pretesa è ammissibile (del resto, a diversamente opinare, essi sarebbero posti nell'alternativa di non agire, se non una volta cessata spontaneamente l'indebita occupazione posta in essere dalla controparte, ovvero di agire ad occupazione in corso, ma rinunciando all'indennità per i periodi maturati successivamente all'esercizio dell'azione giudiziale). 2. Sulla procedibilità della domanda di pagamento proposta dai convenuti. Ancora in via pregiudiziale, va delibata l'eccezione di improcedibilità adombrata dall'opponente in relazione alla mancata fattiva partecipazione dei convenuti alla procedura di mediazione dalla stessa incardinata. Come noto, a mente dell'art. 5, d. lgs. 28/2010, “1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente ###. 429 C.P.C.  nella causa iscritta al n. 14198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, discussa e decisa alla pubblica udienza del 21.6.2019, TRA , elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.  - OPPONENTE - E elettivamente domiciliati in ### al viale delle ### n. 76, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.  - OPPOSTI - ### 2 CONCLUSIONI: come da verbale all'udienza di discussione.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE e odier ni opposti, ottenevano dal Tribunale di ### l'emissione del decreto ingiuntivo n. 420/17 dell'8.1.2017, con cui era accolta la loro domanda di pagamento dell'importo di € 11.782,65, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, a titolo di indennità dovuta ex art. 1591 c.c. per l'occupazione dall'agosto al dicembre 2016, ad opera di dell'immobile sito in ### alla via ### nn.  21/23. 
Il decreto era notificato in data ### alla destinataria, che proponeva opposizione esponendo: - che proprietario dell'immobile sito in ### alla via ### nn.  21/23, aveva avviato in detto immobile un'attività commerciale; - che, in data 1°.5.2003, il predetto, unitamente alla moglie aveva ceduto l'azienda ad con scrittura privata autenticata dal notaio dott. di ### rep.: 93888/29140; - che i beni costituenti l'azienda, elencati dettagliatamente nell'allegato A del contratto (cfr. all.  1 al ricorso), comprendevano, tra l'altro, vetrine, porte ed impianto di aria condizionata; - che, con contratto del 30.4.2003, il sig. aveva già concesso in locazione al cessionario dell'azienda l'immobile nel quale era organizzata l'azienda stessa (cfr. all. 2); - che, in data ###, il sig. a sua volta, con contratto autenticato dal notaio dott.  di ### rep.: ###, cedeva a l'azienda e con l'azienda anche il contratto di locazione con il sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, l. 392/78; - che, tra i beni dell'azienda, inventariati nell'allegato A di detto contratto, vi erano ancora vetrine, porte ed impianto di aria condizionata, successivamente aggiornato con un nuovo impianto dalla cessionaria sig.ra - che, per la data di scadenza contrattuale, gli attuali resistenti, nella loro qualità di eredi di ( originario loca tore), n otificavano al la s ig.ra disde tta loca tiva e successivamente le intimavano la licenza (rectius, lo sfratto, n.d.s.) per finita locazione, cui la conduttrice non si opponeva, di talché il Tribunale convalidava lo sfratto e fissava il rilascio al 3.8.2015 (cfr. all. 4); ### 3 - che, con due lettere raccomandate r.r. del 20.4.2015 e del 25.7.2015, la conduttrice offriva ai locatori la restituzione dell'immobile e contestualmente richiedeva il pagamento dell'indennità di avviamento e la restituzione del deposito cauzionale con gli interessi (cfr. all. 5); - che, stante il rifiuto dei locatori di corrispondere il dovuto, la conduttrice tratteneva il locale fino al 31.12.2015, pagando un'indennità pari al canone locativo (cfr. all. 6); - che, in data ###, la conduttrice, onde evitare di perdere la licenza di rivendita di prodotti del monopolio di stato, trovava un nuovo locale ove esercitare l'attività e metteva pertanto a disposizione dei locatori l'immobile de quo agitur, chiedendo però l'indennità di avviamento, pari ad € 42.417,54, per affrontare i costi del nuovo locale; - che, visto il rifiuto dei locatori, la conduttrice avviava una procedura conciliativa e offriva di nuovo la restituzione dell'immobile “condizionata al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale e del deposito cauzionale” (così in ricorso, n.d.s.); - che, in sede di mediazione, stante il perdurante diniego dei locatori di corrispondere l'indennità di avviamento, la conduttrice, riservandosi di agire in altra sede per ottenere il dovuto, accettava che la restituzione dell'immobile venisse fissata al 20.9.2016 (cfr. all. 8); - che, tuttavia, nel giorno stabilito, recatisi presso l'immobile, i locatori dichiaravano che il locale era in pessimo stato e pretendevano che la conduttrice accettasse una tale dichiarazione, sicché la conduttrice sospendeva la riconsegna per far fare accertare da un perito la condizione dell'immobile; - che, nelle more, la sig.ra riceveva, per il pagamento dell'indennità ex art. 1591 relativamente al periodo dal gennaio al luglio 2016, la notifica del decreto ingiuntivo n. 18363/16, avverso il quale proponeva opposizione rubricata al n.r.g. 70023/16; - che, in seguito, ella riceveva la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, per il pagamento dell'indennità relativamente al semestre successivo, e deducendo: - in via pregiudiziale, che la pretesa creditoria era da considerarsi inammissibile per abuso del processo ad opera dei richiedenti; - nel merito, di avere offerto tempestivamente ed in modo serio e concreto ai locatori la riconsegna dell'immobile, seppur condizionandola al pagamento dell'indennità di avviamento; - sempre nel merito, che l'offerta fatta dalla conduttrice, illegittimamente rifiutata dai locatori, pur non essendo idonea a costituire in mora i locatori, era sufficiente ad evitare la mora della conduttrice, sicché la stessa non era tenuta a versare l'indennità di occupazione; ### 4 - che, a mente dell'art. 1460 c.c., doveva ritenersi consentita alla conduttrice la mancata restituzione del bene per non essere stata contestualmente pagata l'indennità di avviamento; - che non sussistevano nell'immobile i danni lamentati dai locatori, sicché era dovuta la restituzione del deposito cauzionale; - che la condotta tenuta dai resistenti in sede di mediazione era da equiparare alla mancata partecipazione alla procedura, tale da far ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità o comunque da consentire di desumere dalla stessa argomenti di prova a mente dell'art. 116 c.p.c., e rassegnando le seguenti conclusioni: “Disattesa e respinta ogni avversa richiesta, voglia l'ill.mo Tribunale adito: ►In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa creditoria per abuso del processo e condannare parte opposta al risarcimento in favore dell'opponente di una somma liquidata, se del caso, anche in via equitativa; Accertare e dichiarare la temerarietà della lite avviata dalla parte opposta, pur sapendola infondata e, per l'effetto, ricorrendone i presupposti condannarla al risarcimento del danno in favore dell'opponente ex art. 96 c.p.c.; In ogni caso, se richiesta, non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in quanto ricorrono i gravi motivi previsti dalla legge, oltre gli ulteriori motivi riguardanti la fondatezza dell'odierna opposizione comprovata da idonea prova scritta e di pronta soluzione.  ►In subordine e nel merito: Accogliere, contrariis rejectis, l'opposizione proposta dalla ricorrente e per l'effetto revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 420/2017 del 28/07/2016 R.g. n. 85591/2016 emesso l'8 gennaio 2017 e notificato il 17 gennaio 2017, dichiarandolo privo di ogni effetto.  ►Accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare i locatori e in solido tra loro, a pagare in favore della conduttrice : a) l'importo di 42.417,54 €, portato dal calcolo di 18 mensilità dell'ultimo canone pari a euro 2.356,53, oltre interessi commerciali e rivalutazione dal 31.12.2015 fino al soddisfo, a titolo di indennità di avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34 L.392/78; b) l'ulteriore importo di 6.195,00 euro a titolo di rimborso del deposito cauzionale per come ricevuto il ###, oltre interessi commerciali e rivalutazione fino al soddisfo; ### 5 c) il risarcimento del danno, se del caso anche in via equitativa, per non aver potuto disporre della somma dovuta a titolo di indennità commerciale al fine della continuità aziendale e in considerazione della sua finalità.  ►In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di indennità dovute ai locatori salvo sempre appello, accogliendo l'eccezione svolta, compensare l'accertanda indennità dovuta con la maggior somma dovuta dagli stessi locatori alla conduttrice per i titoli sopra riportati.  ►Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 96 c.p.c.  ►In ogni caso, con vittoria di spese, onorario di avvocato ce accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore in quanto antistatario”. 
Si costituivano in giudizio e riferendo: - che, nel corso del rapporto di locazione, la conduttrice aveva alterato lo stato dell'immobile, cagionando danni quantificabili in oltre tredicimila euro; - che la locataria aveva, altresì, omesso il pagamento delle quote condominiali ordinarie relative a numerosi esercizi ed al consumo idrico, per complessivi € 1.264,16 nell'anno 2016 ed € 946,00 nell'anno 2017 (cfr. all. 6/7 alla comparsa di costituzione e risposta); - che l'aumento I.S.T.A.T., più volte richiesto dalla proprietà, era stato corrisposto dalla sig.ra solo in minima parte e per gli ultimi esercizi; - che, conclusosi giudizialmente il rapporto, la conduttrice, a far data dal gennaio 2016, non restituiva l'immobile, offrendo la riconsegna solo a patto che i locatori rinunciassero ad agire per i danni subiti e versassero l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, e si rendeva inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 1591 c.c., di corrispondere le indennità di occupazione (la restituzione avveniva solo in data ###, nell'ambito del primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intentato dalla sig.ra , contestando integralmente le deduzioni avversarie e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare e/o pregiudiziale, accordare la provvisoria esecutività al ### n.18363/2016 -reso nei confronti della ###ra nella ###.G. 85591/2016 dal Tribunale Civile di ### in persona del Giudice Unico, Dott. ### e portante l'ordine di pagamento della somma di € 11.782,65 oltre interessi legali maturati dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché spese di procedura liquidate in € 730,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre accessori come per leggeopposto con il presente ### stante ### 6 la ricorrenza dei presupposti di legge per la sua concessione quali meglio individuati nel presente atto di costituzione e per quanto eventualmente emergerà nel corso della I^ udienza; - in via principale, accertare e dichiarare infondata e, in ogni caso, rigettare l'avversa opposizione, perché non determinata, infondata in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provata per le ragioni tutte esposte in parte narrativa della presente comparsa di costituzione nonché per quanto emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il ### n.420/2017, -reso nei confronti della ###ra nella ###.G. 85591/2016 dal Tribunale Civile di ### in persona del Giudice Unico, Dott. ### e portante l'ordine di pagamento della somma di € 11.782,65 oltre interessi legali maturati dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché spese di procedura liquidate in € 730,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre accessori come per legge o, in ogni caso, accertare e dichiarare dovuto agli opposti l'importo di € 11.782,65 o quello diverso che risulterà di Giustizia per i titoli e le ragioni indicati nel ### opposto e nella presente comparsa di risposta; - sempre in via principale, accertare e dichiarare infondata in fatto e/o in diritto e/o, in ogni caso, non provata, la domanda riconvenzionale postulata da parte opponente ###ra con la propria opposizione a D.I.  introduttiva al corrente ### per i motivi tutti dedotti nel presente atto di costituzione e risposta e per quanto ulteriormente emergerà in prosieguo di causa dinanzi a ###mo Tribunale in intestazione, e, comunque, rigettarla, con ogni conseguente statuizione di legge; - in via gradata, accertare e dichiarare che alla ###ra nulla è dovuto dai ###ri e s tanti superiori ed assorbenti ragioni di credito quali meglio esplicitate in parte narrativa del presente atto -con particolare riguardo al capitolo 24)- e/o per i diversi importi che verranno accertati e tenuti di Giustizia, occorrendo mezzo c.t.u. che sin d'ora si invoca; - il tutto, con vittoria di tutte le spese competenze ed onorari, ivi compresi eventuali accertamenti tecnici ove disposti, oltre i.v.a. e c.a.p. del presente ### da distrarsi in favore dello scrivente Avv. ### che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. 
Rigettate le istanze delle parti, la causa perveniva per la decisione all'udienza odierna.  * * * * *  1. Sull'ammissibilità della domanda di pagamento proposta dai convenuti.  ### eccepisce anzitutto, in via pregiudiziale, l'ammissibilità della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria, ritenendo ella che la richiesta dell'indennità di occupazione per un periodo successivo rispetto a quello oggetto del primo ricorso per decreto ingiuntivo costituisca inammissibile frazionamento del credito (secondo l'insegnamento di Cass., sez. unite, n. 23726/2007: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto ### 7 tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.” ### è destituita di fondamento. 
Come osservato già da Cass. 30/1970, “### azioni di risoluzione per inadempimento di contratti con prestazioni periodiche, ancorché omogenee, l'inadempimento corrispondente a prestazioni dovute per un determinato periodo è un fatto obiettivamente diverso e diversamente valutabile dall'inadempimento corrispondente a prestazioni dovute per altro periodo sicché ciascuno di tali fatti ben può di per se integrare una distinta ed autonoma causa petendi e dare, quindi, origine ad una distinta e diversa domanda di risoluzione, perché in tale categoria di azioni la causa petendi non è costituita dall'inadempimento in senso generico, ma da quel particolare e specifico inadempimento che l'attore deduce a fondamento della sua pretesa risolutoria, quale fatto costitutivo del proprio interesse ad agire, diversamente valutabile per gravita ed importanza. Pertanto, non sussiste litispendenza allorquando l'attore propone contro lo stesso convenuto successive azioni per risoluzione contrattuale, fondandole su inadempimenti qualitativamente o anche quantitativamente distinti”. Il precedente, pur risalente, non ha perso di attualità alla luce del successivo pronunciamento delle sezioni unite della Suprema Corte, ma va con esso coordinato, nel senso che il c.d. frazionamento del credito, sanzionato nel diritto vivente a titolo di abuso processuale, si configura allorché il credito sia unitario, ovvero qualificato dalla medesima causa petendi (così Cass. 19167/2012; Id. n. 15476/2008), di talché sia esigibile, secondo principî di correttezza e buona fede, che il creditore lo faccia valere in un unico processo. 
Nel caso di specie, i creditori non hanno reiterato la stessa domanda giudiziale per intenti emulativi nei riguardi della controparte, bensì hanno lamentato la lesione di diritti di credito maturati in epoche diverse e successive nel contesto del medesimo rapporto di durata, sicché la pretesa è ammissibile (del resto, a diversamente opinare, essi sarebbero posti nell'alternativa di non agire, se non una volta cessata spontaneamente l'indebita occupazione posta in essere dalla controparte, ovvero di agire ad occupazione in corso, ma rinunciando all'indennità per i periodi maturati successivamente all'esercizio dell'azione giudiziale).  2. Sulla procedibilità della domanda di pagamento proposta dai convenuti. 
Ancora in via pregiudiziale, va delibata l'eccezione di improcedibilità adombrata dall'opponente in relazione alla mancata fattiva partecipazione dei convenuti alla procedura di mediazione dalla stessa incardinata. 
Come noto, a mente dell'art. 5, d. lgs. 28/2010, “1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.  ### del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il ### della giustizia riferisce annualmente alle ### sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. ###à deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37 , 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni”. 
Nel caso di specie, in disparte l'evidenza documentale della presenza della parte locatrice alla procedura (presenza attiva e non meramente formale, avendo la stessa compiutamente illustrato la propria posizione e legittimamente avanzato le proprie istanze, come si ricava dal verbale allegato dalla ricorrente sub 9), che impedisce anche di trarre dal contegno dei resistenti elementi di prova a mente dell'art. 116 c.p.c., come pure auspicato, sfugge comunque al Tribunale quale sia l'utilità che la ricorrente vorrebbe ritrarre dall'accoglimento dell'eccezione, atteso che la mancanza della condizione di procedibilità si ritorcerebbe in suo danno, nel senso di rendere improcedibile l'opposizione sperimentata e di impedire, altresì, lo scrutinio delle sue domande riconvenzionali (si vedano in proposito Cass. 3.12.2015, n. 24629: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre” e, sul profilo della consequenziale inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte nell'ambito del giudizio di opposizione improcedibile, ### Torino, 16.3.2017, n. 1938 e ### Milano, sez. VIIII, 25.6.2009, n. 8280 in Giustizia a ### 2009, 7-8 56).  3. Sul merito dell'opposizione. 
I locatori domandano l'importo di € 11.782,65 a titolo di indennità di occupazione dovuta per il periodo agosto/dicembre 2016; il debito è contestato dalla conduttrice, sul presupposto che ella avrebbe messo a disposizione della controparte l'immobile già prima della scadenza contrattuale e che questa avrebbe rifiutato la prestazione senza giustificato motivo, di talché la conduttrice sarebbe liberata dalla sua obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto sino alla riconsegna. 
La tesi della ricorrente è infondata. 
Come noto, l'art. 1591 c.c. stabilisce che il conduttore che sia in mora nel restituire la cosa è tenuto a versare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. 
Occupandosi della questione, la Suprema Corte ha a più riprese chiarito che, mentre l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, II comma, c.c. (a mente dei quali “Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. ### deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209. Il debitore dopo l'intimazione al creditore può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta” e “Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”) rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l'utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale1, purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. (così, da ultimo, Cass. 4.4.2017, n. 8672 sulla scorta di Cass., sez. unite, 15.11.2000, n. 1177; Id., 9.3.2010, n. 5661). 
La conduttrice vorrebbe trarre dal citato orientamento giurisprudenziale una conseguenza ulteriore, e cioè che l'offerta non formale sia legittima anche se condizionata, come nella specie, al 1 Ai sensi dell'art. 1220 c.c., infatti, “Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”.  pagamento in proprio favore dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; ma l'assunto non è condivisibile.  ### conosce il pronunciamento di Cass. 20.1.2016, n. 890, la quale ha affermato che, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34, l.  392/1978, il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è esonerato solo dal risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c., restando comunque obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, salvo che offra al locatore, con le modalità dell'offerta reale formale ex artt. 1216, comma 2, e 1209 c.c., la riconsegna del bene condizionandola al pagamento dell'indennità di avviamento medesima, atteso il forte legame strumentale che lega le due prestazioni. Come ben evidenziato nella parte motiva della ridetta sentenza, tuttavia, la stessa non ha inteso discostarsi dal consolidato orientamento, consacrato da Cass., sez. unite, 15.11.200, n. 1177, secondo il quale, nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitativo, in ragione della interdipendenza tra l'obbligazione del locatore di corrispondere l'indennità di avviamento e quella del conduttore di restituire l'immobile locato alla cessazione del rapporto, ove persista la duplice inadempienza di dette obbligazioni, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per il pagamento a lui dovuta è esonerato soltanto dal pagamento del maggior danno ex art. 1591 c.c., mentre, in attesa del pagamento dell'indennità di avviamento, è comunque obbligato a corrispondere il canone convenuto per la locazione; il rifiuto del conduttore, invero, a fronte del rifiuto del locatore di corrispondere l'indennità, è opponibile in base all'exceptio inadimpleti non est adimplendum di cui all'art.. 1460 c.c., ma solo nel senso di elidere la mora agli effetti del danno ulteriormente dovuto in aggiunta alla corresponsione dell'indennità ex art. 1591 Qualora, invece, il conduttore voglia ottenere il pagamento dell'indennità, nel domandarla deve offrire al locatore la riconsegna del bene ovvero offrire la riconsegna a condizione che gli sia pagata l'indennità che domanda; ma ciò deve fare seguendo la disciplina in tema di mora credendi. Il conduttore, in altri termini, non è titolare di un diritto di ritenzione sino a che non gli sia corrisposta l'indennità di avviamento; come già osservato da Cass. 25.6.2013, n. 15876, dal momento della cessazione del rapporto di locazione sino a quello del pagamento dell'indennità, si instaura tra le parti un rapporto geneticamente collegato al precedente contratto, fondato, da un lato, sulla perdurante detenzione del bene e, dall'altro, dal pagamento di un corrispettivo coincidente con quello a suo tempo pattuito, senza che il conduttore sia legittimato a “rendere gratuita la detenzione in virtù del mancato utilizzo del bene, in base ad una sua unilaterale decisione”; per evitare il pagamento del canone, il conduttore è tenuto ad offrire di restituire il bene a norma dell'art. 1216 c.c., “in modo da costituire in mora il locatore in rapporto al suo obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento”. 
Il precedente invocato dalla conduttrice è chiaro nel ribadire, al paragrafo 3.1.2.4, che, ove rilevi il nesso di interdipendenza tra l'obbligazione di corresponsione dell'indennità di avviamento e quella di restituzione dell'immobile locato, “il conduttore, che intenda ottenere il pagamento dell'indennità, deve provocare la mora del locatore, attivando, quindi, il meccanismo dell'offerta reale formale, ai sensi della già citata disciplina dettata dagli artt. 1206 ss. c.c., e, segnatamente (trattandosi di bene immobile), di quella recata dagli artt.  1216 e 1209 c.c., potendo altresì (ove il locatore non accetti l'offerta e non entri, altrimenti, nella disponibilità del bene) addivenire alla liberazione dalla propria obbligazione restitutoria (e con essa al pagamento dei canoni) in forza di quanto disposto dal più volte citato secondo comma dell'art. 1216”. E' vero che la sentenza in parola ha ritenuto che l'offerta ad opera del conduttore possa essere condizionata al pagamento dell'indennità di avviamento; ma ciò solo nell'ipotesi che la condizione sia formulata in sede di una offerta rispettosa dei dettami degli artt. 1206 ss. c.c., perché solo l'offerta formale determina la mora del creditore (nell'eseguire la prestazione di corresponsione dell'indennità ex art. 34, l. 392/1978) e libera così il debitore dalla propria obbligazione al momento della consegna dell'immobile al sequestratario nominato in sede giudiziale (si veda sul punto il paragrafo 3.2.1.6 della sentenza richiamata). 
Ora, nella vicenda che ci occupa è pacifico che la conduttrice abbia unicamente atto offerta non formale della restituzione dell'immobile ai locatori, il che rende ininfluente determinare se il rifiuto dei locatori di ricevere la cosa locata fosse o meno legittimo (posto che, se la conduttrice avesse inteso contestare la bontà del diniego, avrebbe dovuto agire seguendo le norme di cui agli artt.  1206 ss. c.c.) sicché essa era tenuta, per il periodo indicato nell'ingiunzione di pagamento (agosto/dicembre 2016), antecedente all'effettiva riconsegna dell'immobile - che data al 10.7.2017 - al versamento di un importo mensile pari al canone di locazione.  4. Sulle domande riconvenzionali. 
Le domande riconvenzionali della ricorrente sono state già scrutinate dal ### (con esito favorevole per quanto riguarda la richiesta di versamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e la richiesta di restituzione del deposito cauzionale e con esito negativo per la domanda di risarcimento del danno) nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo ottenuto dai convenuti, sicché non possono essere prese in considerazione in questa sede ###ai fini della regolamentazione delle spese processuali.  * * * * * 
In virtù delle superiori considerazioni, l'opposizione sperimentata va dunque rigettata, così come la richiesta di condanna ai convenuti ex art. 96 c.p.c., che presuppone l'integrale soccombenza della parte contro cui è rivolta.  ### compensazione delle spese processuali si impone alla luce della reciproca soccombenza delle parti (i convenuti, infatti, ove le domande riconvenzionali dell'opponente non fossero state già accolte nella controversia precedentemente insorta, sarebbero risultati in proposito soccombenti nel presente giudizio; né si può rimproverare all'opponente di aver riproposto le domande nell'ambito del procedimento in oggetto, non essendo al momento del ricorso ancora definita la causa antecedente).  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede: - rigetta l'opposizione; - compensa le spese di lite.  ### 21.6.2019.  ### Salvatori

causa n. 14198/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Salvatori

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Tribunale di Rovigo, Sentenza n. 710/2024 del 02-10-2024

... 2059 c.c., assumendo ### responsabile del delitto di atti persecutori ex art. 612bis c.p., da quelle proposte ex artt. 833 e 844 c.c.. Sia la domanda proposta ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sia quella proposta ex art. 833 c.c., sono fondate sull'allegazione della responsabilità di ### per aver posto in essere, ripetutamente e con insistenza, per oltre un anno, atti complessivamente qualificabili come atti persecutori ovvero (pur in assenza di allegazione specifica alcuna da parte attrice sul punto) atti emulativi. È necessario ricordare che, a norma dell'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio il preciso onere di fornire rigorosa prova dei fatti costituti della pretesa azionata. Nel caso - di specie - di invocata responsabilità extracontrattuale, è onere della parte che si assuma danneggiata fornire prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, tanto nel suo elemento oggettivo, quanto nel suo elemento soggettivo, unitamente alla prova del danno patìto e del nesso di causa che leghi la condotta illecita al danno. All'esito della pur articolata istruttoria, documentale e testimoniale, svolta, non può dirsi raggiunta prova sicura e confortante dei fatti costitutivi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Rovigo Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di primo grado iscritta al n. 651/2021 R.G. e promossa da ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) - attori - con il patrocinio degli avv.ti ### e ### contro ### (C.F. ###) ### (C.F. ###) - convenute - con il patrocinio degli avv.ti ### e ### con la chiamata in causa di ### (###) ### (###) con il patrocinio degli avv.ti ### e ### Registrato il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 ###### e ### - contumaci - proseguita da ### e ### quali eredi di ### riassunta dagli attori contro gli eredi di ### impersonalmente e collettivamente, contumaci; Conclusioni di parte attrice: 1) Accertare e dichiarare che la ###ra ### è responsabile delle condotte illecite, moleste, persecutorie e lesive anche del diritto alla salute poste in essere in danno dei ###ri ####### e ### 2) conseguentemente condannare le ###re #### nonché gli eredi del #### tutti quali eredi della de cuius ###ra ### e i chiamati all'eredità ###ri ###### e ### al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai ###ri ####### e #### quantificati in euro 257.106,88=(euroduecentocinquantasettemilacentosei/88)=o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce del comportamento processuale ed extraprocessuale dei convenuti, con gli interessi e rivalutazione dal mese dell'evento di danno febbraio 2018 al saldo, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori quali conseguenza dello stravolgimento della loro vita inflitto dalle azioni illecite/delittuose reiteratamente poste in essere da ### da quantificarsi secondo l'equo apprezzamento del ### Giudice in ordine alla loro durata per oltre 400 notti dal febbraio 2018 all'aprile 2019, con gli interessi e rivalutazione maturati dal giorno della domanda al saldo; Registrato il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 3) accertare e dichiarare la ###ra ### responsabile delle plurime violazioni delle norme di cui agli artt.li 833 844 c.c. e del regolamento condominiale clausola n. 8 lett. A) ; 4) conseguentemente condannare le ###re #### nonché gli eredi del #### tutti quali eredi della de cuius ###ra ### e i chiamati all'eredità ###ri ###### e ### al risarcimento dei danni derivanti da tali violazioni secondo la quantificazione che verrà ritenuta equa e di giustizia da parte del ### Giudice con gli interessi dal giorno della domanda al saldo; 5) il tutto con vittoria in ogni caso di spese, anche di C.T.U. che dovessero essere celebrate, diritti ed onorari di causa. 
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti per parte attrice di cui agli atti di causa e riassunti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 02.03.2023. 
Conclusioni di parte convenuta: In via preliminare: rigettarsi la richiesta di cauzione a carico delle convenute; In via preliminare di rito: disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità come indicati nel primo punto del presente atto; Nel merito: rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese e compensi di avvocato. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ###### e ### hanno introdotto il presente giudizio nei confronti di ### e ### quali eredi di ### per ottenerne la condanna al risarcimento dei “danni fisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali” subìti a causa dei comportamenti illeciti tenuti, in ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 vita, dalla stessa ### deceduta in data ###. 
In particolare, gli attori hanno premesso di essere proprietari (quanto ai sig.ri ### o utilizzatori (quanto al sig. ### coniuge dell'attrice ### ed al sig. ### compagno convivente dell'attrice ### nel periodo oggetto di causa) di tre delle sei unità immobiliari che compongono il condominio sito in ### viale ### 39, poste una al piano rialzato, le altre due al primo piano dell'unico palazzetto. 
Le rimanenti tre unità, un tempo appartenute a ### fratello di ### sono state, dopo il suo decesso, vendute a terzi: in particolare, i due appartamenti posti al secondo piano del palazzetto in questione sono stati venduti l'uno a ### nel marzo 2017, l'altro a tali sig.ri ### e ### “che vi risiedono”, “nel febbraio 2019” (citazione, pag. 3).  ### occupato in vita da ### si trova esattamente sopra all'appartamento occupato dall'attrice ### ed in corrispondenza ad esso; gli attori ### e ### occupano l'appartamento posto al piano rialzato, sottostante quello di ### l'attore ### abita### invece nell'appartamento sito al primo piano del palazzetto, frontistante quello dell'attrice ### Gli attori hanno allegato che ### a partire dal febbraio 2018 fino al 23.4.2019, data del suo decesso, avrebbe attuato “durante le ore notturne dalle 21.30/22.00 circa fino alle 5.00/6.00 del mattino successivo (…) in modo seriale e ripetuto, comportamenti gravemente molesti, rumorosi e lesivi del sereno vivere civile dei residenti la palazzina, in particolar modo di ### e ### suo convivente all'epoca (…) reiterati, notte dopo notte, [e consistiti]: nel far precipitare repentinamente e ripetutamente le tapparelle di alluminio delle finestre della sua abitazione sui balconi di marmo causando boati assordanti nel silenzio della notte, camminare con scarpe ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 rumorose, consapevole di abitare sopra unità abitative vissute da altri condomini, parlare a voce alta, urlare frasi sconclusionate, battere ripetutamente con bastoni e/o altri oggetti contundenti il pavimento della sua abitazione, causando fragori in corrispondenza dei soffitti delle camere da letto dei residenti sottostanti (…) rumori e perturbamenti (…) attuati oltre la soglia della tollerabilità [essendo] la sig.ra ### (…) più che consapevole che rimbombavano in maniera assordante nelle unità abitative sottostanti e confinanti” (citazione, pag. 3-4). 
Tali rumori (descritti dagli attori come “frastornanti”, “intollerabili”, “ascrivibili a vero e proprio stalking”, “boati notturni deflagranti”, “assimilabili ad una scarica di scoppi e boati nella notte”, “fracassi assordanti”: citazione, pagg. 6, 7, 10, 19), a dire degli attori, sarebbero stati percepiti anche dai vicini di casa, e cioè ### dai coniugi ### ed ### residenti in via ### n. 66 (“abitazione situata in prossimità del retro della palazzina di viale ### e in corrispondenza delle camere da letto della ### da cui faceva provenire i rumori intollerabili”), di cui sono state depositate dichiarazioni scritte risalenti al 17.10.2018 (doc. 5 di parte attrice); ### dai signori ### residenti in viale ### n. 41 (“abitazione adiacente il civico n. 39 con muro in comune”: citazione, pag. 6). 
Hanno allegato altresì di aver ripetutamente tentato di contattare la ### “per parlarle ed indurla a rispettare il silenzio della notte”, ma senza esito alcuno, in quanto “la medesima ostinatamente si rendeva sorda ad ogni richiesta e non apriva la porta a nessuno continuando imperterrita, notte dopo notte, l'azione di danno” (citazione, pag. 4). 
Hanno esposto di aver tentato di contattare i parenti più prossimi di costei, di aver ripetutamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, sporto querela, ma senza esito positivo. 
Il procedimento penale instaurato contro la ### per il reato di molestie ha visto ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 emettere dal GIP del Tribunale di ### un provvedimento di rigetto della domanda di emissione di decreto penale di condanna del 21.2.2019, “ritenuto che, alla luce degli atti di indagine contenuti nel fascicolo ed in particolare dell'integrazione di denuncia querela e relativi allegati (…) i fatti per cui si procede - tenuto conto sia della ripetizione e della intenzionalità delle condotte, sia delle conseguenze dannose sulla salute delle persone offese - debbano essere piuttosto sussunti nell'ipotesi di cui all'art. 612bis c.p., il cui trattamento sanzionatorio preclude l'emissione di decreto penale di condanna” (doc. 17 attori). 
Gli attori hanno ricondotto l'agire della ### al reato di atti persecutori ed alla violazione degli artt. 844 e 833 c.c., ed hanno pertanto chiesto, a norma degli artt. 185 c.p.  e 2059 c.c., il risarcimento di tutti i danni cagionati da tale comportamento, affermando “la consapevolezza e la volontà” della ### nel porli in essere, e quindi la sua “piena responsabilità”. 
Le convenute ### e ### si sono costituite esponendo di essere eredi testamentarie di ### esclusivamente quanto all'immobile di via ### n. 39, ma non anche eredi universali della stessa; hanno chiesto dunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri “chiamati”. 
Hanno contestato la fondatezza delle domande nel merito, chiedendone il rigetto. 
Su richiesta degli attori, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (ordinanza del 24.1.2022). 
Sopravvenuto il decesso dell'attore ### le attrici ### e ### quali uniche chiamate all'eredità paterna, si sono costituite in giudizio in prosecuzione ex art. 302 cpc con comparsa del 20.5.2022.  ### si è costituito eccependo di aver rinunciato all'eredità di ### Con ordinanza pronunciata a verbale di udienza del 22.6.2022, preso atto della rinuncia ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 accettata agli atti del giudizio nei confronti di quest'ultimo, il giudizio è stato dichiarato parzialmente estinto nei rapporti tra gli attori ed il convenuto #### si è costituito eccependo il proprio “difetto di legittimazione passiva” (rectius, di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio), affermandosi mero chiamato all'eredità di ### e sostenendo di non aver accettato l'eredità né di essere nel possesso di beni ereditari. Nel merito, ha aderito alle difese di ### e ### Con ordinanza 11.7.2022 gli ulteriori convenuti ###### e ### sono stati dichiarati contumaci. 
Sopravvenuto anche il decesso del convenuto ### il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 9.5.2023, quindi riassunto dagli attori nei confronti dei chiamati all'eredità di costui - impersonalmente e collettivamente - che, non costituitisi, sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 10.11.2023. 
La causa è stata istruita raccogliendo le testimonianze di #### (udienza del 13.12.2023), ### (udienza del 12.1.2024), nonché disponendo (ordinanza 31.1.2024, il cui contenuto è qui integralmente richiamato) la citazione a teste di ### e di ### quest'ultima escussa all'udienza del 8.3.2024. 
Il contenuto dell'ordinanza istruttoria del 10.11.2023 è qui richiamato e confermato, quanto alla esclusione degli ulteriori capitoli di prova per testi richiesta. ### 210 cc non è stato emesso perché superfluo ai fini del giudizio, alla luce della motivazione che segue. 
Falliti i plurimi e prolungati tentativi di conciliazione della lite (udienze 8.3.2024, 24.4.2024, 8.5.2024), la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2024.  *** 
Le domande di parte attrice possono trovare accoglimento solo in minima parte.  ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00
È necessario, preliminarmente, distinguere - seppure parte attrice le fondi su un'unitaria ed indistinta allegazione in fatto - le domande risarcitorie proposte ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., assumendo ### responsabile del delitto di atti persecutori ex art. 612bis c.p., da quelle proposte ex artt. 833 e 844 c.c.. 
Sia la domanda proposta ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sia quella proposta ex art. 833 c.c., sono fondate sull'allegazione della responsabilità di ### per aver posto in essere, ripetutamente e con insistenza, per oltre un anno, atti complessivamente qualificabili come atti persecutori ovvero (pur in assenza di allegazione specifica alcuna da parte attrice sul punto) atti emulativi. 
È necessario ricordare che, a norma dell'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio il preciso onere di fornire rigorosa prova dei fatti costituti della pretesa azionata. Nel caso - di specie - di invocata responsabilità extracontrattuale, è onere della parte che si assuma danneggiata fornire prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, tanto nel suo elemento oggettivo, quanto nel suo elemento soggettivo, unitamente alla prova del danno patìto e del nesso di causa che leghi la condotta illecita al danno. 
All'esito della pur articolata istruttoria, documentale e testimoniale, svolta, non può dirsi raggiunta prova sicura e confortante dei fatti costitutivi delle domande attoree (quantomeno di quelle proposte ex artt. 185 cpc., 1059 c.c., 833 c.c.).  1.  ###. 612bis c.p. punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. 
Chi agisce in sede civile per ottenere il risarcimento di tutti gli asseriti danni derivanti dal ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 reato asseritamente subìto deve pertanto fornire prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale. 
La stabile giurisprudenza di legittimità insegna a tale proposito che “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (tra le molte, Cass. n. 3371 del 12/02/2020). 
Ebbene, l'elemento oggettivo del reato allegato, quantomeno nell'entità descritta dagli attori, non può dirsi provato con sufficiente sicurezza. 
Gli attori hanno prodotto ### copia del provvedimento del GIP di ### del 21.2.2019, del quale si è dato conto supra (doc. 17); ### una serie di registrazioni e file audio, che dovrebbero comprovare i rumori notturni causati dalla ### nel periodo oggetto di causa (doc. 18); ### la relazione tecnica redatta dal #### di ### che attesterebbe “in modo oggettivo che l'intensità e la ripetitività delle immissioni rumorose inflitte dalla ### non rispettavano il criterio comparativo della normale tollerabilità, così come previsto dall'art. 844 c.c.” (conclusionale, pag. 12) (doc. 19); ### le “dichiarazioni testimoniali scritte” di ### e ### di cui si è detto supra (doc. 5); ### copia delle querele e delle diffide inoltrate alle forze dell'ordine e alla ### (docc. 6-10); ### copia di un'annotazione di PG del 16.1.2019 relativa ad un accesso eseguito nei luoghi di causa in data ### ad ore 22.30 (doc. 11). 
Occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'equivoco di ritenere invocabile, nel caso ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 di specie, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc: infatti, e con specifico riferimento alle circostanze di fatto relative alla condotta di ### proprio il fatto che l'odierno contenzioso sia stato instaurato dagli attori successivamente al di lei decesso, e nei confronti dei suoi ritenuti eredi, impedisce di poter ricondurre qualsiasi efficacia probatoria in applicazione della norma citata al contegno processuale dei convenuti, ai quali non può richiedersi di contestare o non contestare circostanze di fatto per definizioni esorbitanti dalla propria sfera di conoscenza personale, poiché afferenti a condotte che solo ### che pacificamente viveva da sola, avrebbe commesso durante le ore notturne. 
Ciò precisato, alcun rilievo può ovviamente attribuirsi alle dichiarazioni provenienti (quand'anche riversate in atti di denuncia-querela) dalle stesse odierne parti attrici. 
Il provvedimento del GIP del 21.2.2019 non contiene, neppure in nuce, alcun accertamento di fatto, limitandosi a rilevare, in punto di diritto, che l'astratta riconducibilità delle condotte contestate alla ### al reato di atti persecutori imponeva, dal punto di vista processuale, di rinviare gli atti al PM per la riqualificazione del reato, rigettando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il diverso reato di molestie. Anche tale documento, pertanto, è irrilevante ai fini di questo giudizio. 
La perizia di parte redatta dall'ing. Voltan (doc. 19 attori), le cui risultanze non sono state contestate dai convenuti (come ben avrebbero potuto, in tal caso, fare) quanto alla idoneità delle rilevazioni svolte e della strumentazione utilizzata, nonché ai criteri di quantificazione dell'incidenza in decibel della rumorosità, consente di ritenere provato il fatto che nelle notti del 25 e 26.1.2019 siano risultati percepibili dalla camera da letto dell'attrice ### (e dunque dal solo appartamento immediatamente sottostante quello occupato da ### 8 “emissioni sonore intrusive” concentrate, le prime quattro, tra le 22.50 e le 23.29 del 25.1.2019, e le successive quattro, tra le 2.05 e le 5.30 ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 del 27.1.2019, ritenute dalla parte “intollerabili” a norma dell'art. 844 c.c. perché superavano di oltre 3db il rumore di fondo stimato in circa 20db, e provenienti dall'appartamento sovrastante quello dell'attrice ### Non è invece affatto utile a ritenere provata ### né la ripetitività o reiteratività delle immissioni sonore, meno che mai nella misura affermata dagli attori (ogni notte per circa 400 notti dal febbraio 2018 all'aprile 2019); ### né il fatto che esse risultassero percepibili - rectius percepibili siccome “intollerabili perché eccedenti il limite di 3db rispetto al rumore di fondo” - in luoghi diversi dalla camera da letto dell'appartamento dell'attrice ### dal momento che quanto incidenter affermato dal CTP nelle sue conclusioni (“tutti i rumori anomali sono percepiti dai condomini oltre che dai vicini di casa; il rumore infatti si propaga lungo tutte le strutture rigide del fabbricato senza che le stesse vibrazioni trovino nelle strutture statiche del fabbricato elementi atti allo smorzamento e all'impedimento del propagarsi della propagazione del rumore”) è del tutto sfornito di qualsiasi contestualizzazione o riferimento oggettivo alle effettive caratteristiche del fabbricato in questione, ed appare piuttosto il frutto di personali valutazioni del consulente, oltrechè di informazioni riferite de relato actoris, sfornite di ogni riscontro di carattere scientifico. 
Dall'annotazione di PG prodotta dagli attori come proprio doc. 11 si desume che in data ### alle ore 23.00 circa gli agenti di ### e ### abbiano riferito di aver avvertito, dall'interno dell'appartamento dell'attrice ### “dei rumori derivanti presumibilmente dall'impatto di una sedia contro il pavimento” e, poco dopo, “un forte rumore proveniente dall'abitazione della ### derivante presumibilmente dall'urto della tapparella contro il davanzale”. Il tentativo di interloquire con la ### in quell'occasione non è stato fruttuoso, rifiutandosi costei di aprire la porta del proprio appartamento.  ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00
Il teste ### ufficiale di PG, escusso all'udienza del 13.12.2023, ha riferito di essersi recato presso l'appartamento dell'attrice ### in data ### alle ore 2.55 del mattino, dopo aver ricevuto da costei apposita segnalazione, e di aver personalmente sentito, in quell'occasione, rumori provenienti dall'appartamento sovrastante quello dell'attrice. Il teste ha descritto i rumori percepiti come “rumori “classici” di chi è sveglio si muove e fa confusione, ricordo rumori di porte sbattute per esempio (…) non ricordo di preciso che tipo di rumori, per esempio non so dire che la signora ### in quell'occasione avesse urlato o altro, se non quello che ho riferito”. 
Il teste Petrelli, anch'egli ufficiale di PG, escusso all'udienza del 12.1.2024, ha precisato di essere intervenuto, su segnalazione dei residenti, nell'edificio in questione circa due o tre volte, riferendo che tra i colleghi in servizio risultassero note plurime richieste di intervento provenienti dallo stesso condominio. Ha negato di aver personalmente assistito ai rumori nelle occasioni in cui è intervenuto. Ha però riferito che nella prima occasione è stato necessario chiamare i vigili del fuoco perché l'occupante l'appartamento sovrastante quello di ### pur presente in casa, non rispondeva al campanello (“nella prima occasione all'esito dell'intervento dei vigili del fuoco, pur avendo noi stessi e poi i vigili suonato più volte il campanello, è stata aperta la porta forzatamente e abbiamo trovato la signora occupante l'immobile, di cui non ricordo il nome, che faceva finta dormire. Adr: sono entrato in camera da letto preoccupato del peggio e la signora si è alzata chiedendo chi fossimo come se nulla fosse, per cui era evidente che stesse dormendo per finta in quanto non era possibile che non avesse sentito tutto il rumore che noi e i vigili poi abbiamo fatto bussando e suonando i campanelli”); nella seconda occasione, di aver dubitato della capacità di intendere della signora occupante l'appartamento, dunque presumibilmente, della ### (“### seconda occasione la signora ha aperto la porta volontariamente, ma ricordo che la signora era comunque reticente e si presentava ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 estranea ai fatti; ricordo di aver avuto il dubbio che la signora fosse presente a sé stessa e forse di aver chiamato il 118, ma non ne sono sicuro”). 
Quanto ai file audio depositati dagli attori, si osserva che le registrazioni ivi contenute, per allegazioni della stessa parte attrice, ### provengono esclusivamente dall'appartamento dell'attrice #### sono riferite al periodo compreso tra metà novembre 2018 ed il ###, quindi in ogni caso non sono riferibili al periodo compreso tra febbraio 2018 e novembre 2018; ### sono quasi tutti di estremamente difficile intelleggibilità: per la maggior parte risulta distinguibile il rumore ripetuto di colpi o battiti su superfici dure; non risultano invece chiaramente distinguibili rumori di altra tipologia (quale, ad esempio, il rumore di tapparelle che si abbassano); ### non è chiaramente possibile, sulla base delle sole registrazioni, stabilire né l'esatta collocazione temporale, a ciò non valendo la data inserita nella stringa di denominazione del file prodotto dalla parte (la quale, comunque, esclude la possibilità di ritenere provata anche solo in via indiziaria l'allegazione per cui si sarebbe trattato di rumori ripetuti regolarmente ogni notte per circa 400 notti, riferendo di registrazioni avvenute saltuariamente nel tempo), né soprattutto l'effettiva entità del rumore rilevato: sul punto, i file consentono al più di giudicare i rumori registrati come spesso nitidamente percepibili in ragione di apparente assenza o bassa intensità del rumore di fondo, quantomeno relativamente ai pochi secondi di durata di ciascuna registrazione. 
Per le ragioni esposte, non si ritiene pertanto possibile attribuire ai file audio prodotti valenza di (elementi di) prova, ma semmai un rilievo meramente indiziario del fatto che dall'appartamento dell'attrice ### siano risultati percepibili, per un certo periodo, fastidiosi rumori di colpi e battiti. 
Deve ritenersi del tutto carente, pur rimanendo sul piano dell'elemento oggettivo dell'asserito reato di atti persecutori, la prova del fatto che tali rumori molesti fossero ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 percepibili, con la medesima intensità ed efficacia lato sensu molesta, da luoghi diversi dall'appartamento dell'attrice ### e dunque da persone diverse da quest'ultima. 
Al contrario, plurimi elementi conducono a negare fondatezza a tale allegazione. 
La dichiarazione scritta asseritamente proveniente dal vicino di casa ### (doc. 5 attoreo) è del tutto priva di qualsiasi rilievo istruttorio. 
Ante omnia, valga rilevare come tale dichiarazione risalirebbe al 17.10.2018. Ordinata la citazione di ### quale teste (ordinanza del 31.1.2024), gli attori hanno omesso di provvedere all'incombente, affermando che costui risulterebbe “invalido a causa di un ictus subito in data ###. Tale evento ha inciso fortemente sulle capacità motorie e cognitive del #### ed il tempo trascorso, purtroppo, ha peggiorato la sua situazione fisica”, ed allegando certificazione medica a riguardo. Ciò appare sufficiente ad escludere qualsiasi attendibilità a dichiarazioni rese per iscritto, non confermate in sede testimoniale, da parte di una persona che al tempo della apparente sottoscrizione risultava già affetto da un consistente deficit cognitivo causato da un ictus subito ben 17 mesi prima. 
La testimonianza della vicina ### - talora identificata come coniuge, talaltra come badante del predetto ### - non risulta invece attendibile.  ### ha dichiarato di risiedere in un condominio vicino a quello degli attori, distante “50 metri circa e forse meno”, senza che tra i due siano presenti altre case o fabbricati. Nel riferire di aver sentito “rumori forti provenienti dall'ultimo piano del condominio dei Casadio”, ha però affermato di abitare al piano terra del proprio condominio, e che tra questo e quello dei ### “ci separa solo una rete”. Ha riferito altresì di aver più volte contattato le forze dell'ordine (la circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni del teste ### ma anche di aver sentito, assieme al marito, “dall'interno della propria casa” i rumori “provenienti dall'appartamento della signora [###”.  ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00
Anche ammettendo per vera la circostanza per cui la camera da letto della ### affacci sul lato del condominio ove si trova il viciniore edificio abitato dalla ### può ritenersi verosimile che costei possa aver udìto eventuali rumori provocati dalla chiusura delle tapparelle esterne dell'immobile (sui cui, peraltro, per quanto sopra esposto, la prova è comunque assai debole), non certo che ella abbia potuto percepire i rumori provocati dal comportamento della ### all'interno del proprio appartamento. 
Militano a sostegno di questa conclusione i seguenti elementi: - i rumori per i quali esiste un principio di prova sono riconducibili al periodo invernale tra il 2018 ed il 2019, ciò comportando presumibilmente (alcun elemento in senso contrario è stato dedotto) che porte e finestre tanto dell'appartamento della ### quanto di quello della teste ### fossero opportunamente chiusi, il che rende ancora più difficoltoso immaginare che rumori provocati all'interno del secondo piano di un edificio possano essere percepiti al piano terra di un edificio limitrofo distante “forse meno di 50 metri”, con porte e finestre chiuse; - la teste ### (rectius: ### coniugata ### ha dichiarato “abito in un'abitazione singola che è posizionata a metà tra due condomini, l'uno di proprietà dei ### e l'altro; la mia abitazione confina direttamente con il condominio dei ### nel senso che i muri dei fabbricati sono adiacenti […] io non ho mai chiamato nessuno […] io devo dire che non l'ho mai sentita; preciso che la mia camera da letto non confina direttamente con il condominio dei ### perché nel mezzo c'è un cortile e un'altra camera; preciso anche che talora la signora ### [si dà atto che la teste si riferisce alla “signora di cui abbiamo parlato prima”; le viene chiesto: “###” la teste risponde “sì, io la chiamo Emilia”] mi chiedeva al mattino se avevo sentito i rumori durante la notte dicendo di essere stata svegliata, ma io le rispondevo che non avevo sentito nulla; ### neanche mio marito ha mai ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 sentito i rumori; ma preciso che non possiamo sentirli perché le persiane - e questo me l'ha detto la signora ### - sono distanti dalla mia camera da letto” ( verbale di udienza del 8.3.2024). Tali inequivoche dichiarazioni privano di rilievo ogni affermazione per cui i rumori si sarebbero distintamente propagati attraverso le strutture del fabbricato: se essi non venivano percepiti nell'appartamento che condivide con quello di causa i muri esterni, non si vede come potessero essere percepiti all'interno dell'appartamento della teste ### - i proprietari dell'appartamento direttamente frontistante quello occupato in vita da ### non sono stati neppure citati quali testi, pur avendolo acquistato nel febbraio 2019 e dunque tre mesi prima del decesso della ### - nel descrivere il danno lamentato dall'attore ### appare evidente che la parte si sia limitata ad indicare il disagio e il patema d'animo che egli avrebbe vissuto vedendo le figlie provate dai disturbi del sonno asseritamente provocati dai rumori molesti posti in essere dalla ### (cfr. citazione, pag. 17, e quanto dallo stesso dichiarato allo psichiatra dr. ### - doc. 27 di parte attrice), piuttosto che lamentare un danno diretto provocato dai rumori stessi, il che induce a confermare il fatto che la percezione di tali rumori fosse sostanzialmente limitata all'appartamento sottostante quello della ### occupato dall'attrice ### Passando invece all'indagine sull'elemento soggettivo del reato ipotizzato (e dunque al dolo generico di minacciare o molestare “in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o […] da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”), l'infondatezza della domanda per insussistenza di prova di tale elemento emerge dall'istruttoria con ancora maggiore evidenza. 
Non vi è, infatti, alcun elemento, neppure indiziario, che consenta di ricondurre l'illecito - quand'anche se ne ammettesse l'esistenza nelle forme descritte dagli attori, il che, per ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 quanto esposto sinora, non è possibile nel caso di specie - alla volontà cosciente di ### Al contrario, le dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di PG intervenuti rappresentano indizi tutt'altro che irrilevanti del fatto che l'anziana, nel porre in essere i comportamenti rumorosi che le sono stati contestati, agisse quantomeno in assenza del dolo preteso dalla legge (a prescindere dalla singolare ostinazione della ### di non rispondere al campanello, si cfr. le dichiarazioni del teste ### sopra riportate per esteso, con specifico riferimento al fatto che l'anziana non risultasse “presente a sé stessa”). 
In buona sostanza, l'incertezza sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito impone, in applicazione del criterio di riparto dettato dall'art. 2697 cc, di ritenere non sufficientemente provati i fatti costitutivi della domanda, e di rigettare pertanto quest'ultima.  ***  2.  ###. 833 c.c. dispone che “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”. 
La giurisprudenza assolutamente costante della Suprema Corte afferma che per l'individuazione di un atto emulativo debbono sussistere tanto un elemento oggettivo (individuato sia nell'effettivo danno o molestia per il vicino, sia nell'assenza di utilità per il proprietario emulante) quanto un elemento soggettivo (individuato nell'animus aemulandi o nocendi, inteso come intenzione volta esclusivamente a nuocere al vicino).  “Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 cod. civ. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri” (Cass. n. 9998 del 09/10/1998); “un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito” (Cass. ord. n. 3764 del 08/02/2023). 
Se un tanto è vero, valgono a questo proposito considerazioni analoghe a quelle spese in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli attori sul presupposto della commissione da parte della ### del reato di atti persecutori. 
Anche in tal caso, infatti, è sufficiente sottolineare l'assenza di prova sicura del fatto oggettivo così come descritto dagli attori (cioè, la produzione di rumori “assordanti”, di “boati” ripetuti per centinaia di notti, capaci di impedire il riposo di tutti i condomini all'interno del palazzo ed anche di vicini residenti in altri fabbricati viciniori), e dunque, per estensione, del “precipuo fine di ledere un diritto altrui”, cioè dell'intento emulativo esclusivo che da siffatte circostanze di fatto si sarebbe voluto desumere senza equivoci.  ***  3. 
Considerazioni parzialmente diverse merita invece l'ultima domanda attorea, fondata sulla violazione dell'art. 844 c.c. (rectius, come si vedrà, art. 2043 c.c.), il quale dispone che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. 
Anche in tal caso è utile rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che l'azione per il risarcimento del danno provocato da immissioni illecite presuppone una domanda autonoma e distinta da quella ex art. 844 cc, e chiarito che “in materia di immissioni, le due azioni di cui agli artt. 844 e 2043 cod. civ. hanno diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Ove risultino superati tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri da tale norma dettati ma, venendo in considerazione in detta ipotesi unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ., che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 cod. civ.” (Cass. n. 11915 del 07/08/2002; Cass. n. 10715 del 10/05/2006). 
Nel caso di specie, il tenore della citazione introduttiva del giudizio consente inequivocamente di qualificare la domanda risarcitoria proposta richiamando l'art. 844 come domanda fondata sulla ritenuta responsabilità extracontrattuale generica da fatto illecito disciplinata dalla norma generale dell'art. 2043 cc (“### fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). 
Una prima, rilevante conseguenza di ciò - fermo l'onere gravante su parte attrice di fornire prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito - è che tale responsabilità è fondata su un illecito rilevante anche in quanto commesso con colpa, e non anche solo con dolo, il che, in tal caso, supera quanto sopra affermato sulla insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto invece dagli artt. 612bis c.p. e 833 In seconda battuta, è opportuno anche in tal caso richiamare talune rilevanti pronunce della Suprema Corte in materia di immissioni sonore, che hanno puntualizzato: - che “pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale” (Cass. Ord. n. 21649 del 28/07/2021, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito, quantificandolo in € 500/annui; in tale pronuncia la S.C. ha affermato altresì che “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cassazione civile sez. II, 05/11/2018, n.28201)”; si v. anche Cass. n. 20927 del 16/10/2015); - che “l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza” (### specie, le immissioni sonore - costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi "clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità" in orario serale e notturno - avevano determinato una lesione, non futile, ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni; il giudice del merito aveva accolto la domanda condannando al pagamento della somma di € 6.500,00 per ciascun danneggiato per un illecito protrattosi per circa tre anni: Cass. n. 26899 del 19/12/2014); - che “i parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti” (Cass. Ord. n. 21479 del 31/07/2024); - che deve ritenersi esente da vizi la motivazione di una sentenza ### con la quale il giudice di merito rigetti la domanda di risarcimento del danno alla salute causato da immissioni intollerabili, ritenendo insufficiente a provarne l'esistenza la sola produzione di un certificato del medico curante, risalente nel tempo, in cui si affermi del tutto genericamente l'esistenza di uno "stato di ansia", ossia una “certificazione del tutto generica che nulla attesta in ordine ad un'eventuale patologia del paziente e soprattutto in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra la stessa e le immissioni denunciate come moleste ed intollerabili” (Cass. n. 25820 del 10/12/2009). 
Ebbene, facendo applicazione di questi principi al caso di specie, occorre da ultimo interrogarsi sulla accoglibilità della domanda risarcitoria proposta a tale titolo dall'attrice ### La corrispondente domanda proposta dagli altri attori, infatti, va comunque rigettata ### per difetto di prova della percezione dei rumori provenienti dall'appartamento occupato da ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 ### anche all'interno delle rispettive abitazioni, quanto agli attori #### e #### per il radicale difetto di prova (invero neppure offerta) del fatto stesso della convivenza con l'attrice ### quanto all'attore ### in relazione al quale nella citazione introduttiva del giudizio è stato affermato che “durante la settimana dimorava presso l'abitazione della propria compagna Avv. ### anche per opportunità di lavoro”, ma senza nulla provare sulla disponibilità di abitazioni alternative (che avrebbero suggerito un allontanamento dall'appartamento in cui, nelle allegazioni attoree, risultava impossibile riposare a causa dei “boati assordanti” provenienti dall'appartamento superiore), né sulla effettiva convivenza. 
Quanto all'attrice ### invece, l'an della pretesa può ritenersi, sulla scorta di quanto sopra affermato in relazione alle altre domande, sufficientemente provato, anche per presunzioni. 
Le risultanze della ctp attorea, le dichiarazioni testimoniali degli agenti ### e ### l'annotazione di PG prodotta come doc. 11, il materiale indiziario rappresentato dai file audio prodotti, che quantomeno concorrono a ritenere provato il fatto che, dall'appartamento di ### fossero percepibili come distintamente emergenti rispetto al rumore di fondo, rumori di colpi inferti su superfici dure simili a quelli rilevati dal ctp e dagli ufficiali e agenti di polizia intervenuti nel gennaio 2019, consentono di ritenere raggiunta la prova ### non tanto del fatto che l'attrice sia rimasta vittima di rumori “frastornanti”, “intollerabili”, “ascrivibili a vero e proprio stalking”, “boati notturni deflagranti”, “assimilabili ad una scarica di scoppi e boati nella notte”, “fracassi assordanti”, come da ella allegato, ### né che sia rimasta vittima di immissioni sonore intollerabili ininterrottamente per oltre 400 notti tra il febbraio 2018 e l'aprile 2019, bensì ### quantomeno del fatto di aver subito, in plurime occasioni seppure saltuarie tra loro e ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 non consecutive, perché inframezzate da spazi vuoi della durata anche ben più di una settimana (doc. 18 - registrazioni audio), tra la fine di novembre del 2018 e il mese di aprile 2019, immissioni rumorose che possono ritenersi eccedenti la soglia di normale tollerabilità o perché riconosciute superare di 3db il rumore di fondo (cfr. le risultanze della ctp doc. 19, e cfr. Cass. S.U. n. 4848/2013) o perché, considerata la situazione ambientale e la pressochè assenza di rumore di fondo (nel momento delle registrazioni), esse sono comunque percepibili come oggettivamente disturbanti in modo eccessivo e nitido, e riferibili quantomeno al comportamento imprudente della ### 3.1. 
Ciò detto sull'an, relativamente al quantum si osserva come l'attrice abbia allegato di aver patìto tanto un danno biologico, consistente nell' “ansia, turbativa, stress, spavento”, e nell'aggravamento delle proprie condizioni patologiche di “ipertensione e cardiopatia aritmica” (citazione, pag. 16, e doc. 22), sia un danno non patrimoniale consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione. 
Non vi è prova né della sussistenza del danno biologico dedotto, né, soprattutto, della sua riferibilità causale alla condotta illecita sinora descritta. 
Il certificato medico prodotto come doc. 22 si limita, del tutto genericamente, a menzionare una “sindrome ansioso depressiva” ricondotta alla riferita (dalla stessa paziente odierna attrice) insonnia dovuta al comportamento della vicina di casa. È redatto in data ###, e dunque in un periodo in cui l'elemento oggettivo dell'illecito per cui è causa non è stato provato neppure in via indiziaria, e si esprime in termini eccessivamente generici (come già evidenziato dalla citata Cass. n. 25820 del 10/12/2009) per poter essere utilmente preso in considerazione. 
Il verbale di pronto soccorso del 31.3.2019 prodotto come doc. 23 comprova l'avvenuto ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 accesso in PS per un riferito dolore toracico che l'attrice qualifica in citazione come “sospetto attacco cardiaco” dovuto allo stress provocato dalla vicina di casa. 
Al contrario, lo stesso doc. 23 prova che si trattò non di attacco cardiaco bensì di un dolore muscolare diagnosticato con indicazione terapeutica di assunzione di un normale antidolorifico ###; il sospetto infarto, vieppiù, andrebbe comunque ricondotto alla confessata patologia cardiaca di cui l'attrice soffre, ciò escludendo anche ipoteticamente l'asserito nesso di causa con il comportamento della vicina di casa. 
La relazione psichiatrica prodotta come doc. 27 è parimenti inefficace ai fini della prova del danno biologico lamentato. 
Essa è dichiaratamente redatta in assenza di documentazione sanitaria rilevante (pag. 4), in data ###, dunque successivamente al decesso di ### (doc. 4), non indica in quali date siano avvenuti i controlli, che vanno dunque ricondotti alla data della relazione, ovvero ai giorni immediatamente precedenti, quando per definizione il vissuto relativo alla percezione dei rumori molesti era già cessato, pur essendo basata su un colloquio in gran parte basato su continui riferimento agli eventi riferiti dagli stessi periziati. 
Le valutazioni psichiche contenute a pagg. 13 e 14 dell'elaborato appaiono espresse in astratto, con riferimento al paziente medio che affronta il test ###-2 somministrato, più che in concreto, e comunque sono espresse in termini esclusivamente possibilistici (“sembra”, “pare”, “possono presentare”, “può tendere”). 
La diagnosi di un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, moderato, cronico” (pag. 22) che “per definizione, deve risolversi entro sei mesi dalla cessazione del fattore stressante o delle sue conseguenze”, pur potendo i sintomi in taluni casi protrarsi oltre il termine (pag. 18, ma la perizia risale al 13.5.2019, a tre settimane dal decesso della ### il che per definizione ne esclude attendibilità quanto alla diagnosi di un eventuale disturbo idoneo a cagionare un danno biologico quale danno all'integrità ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 psicofisica del soggetto in via permanente e non meramente transitoria, come pure preteso dall'attrice: cfr. doc. 28, relazione medico-legale, ), è pur sempre fondata sulla riferita “presenza di sintomi fisici che determinano preoccupazione nel soggetto” (pag. 14, il che per definizione esula dal rilievo eziologico con i fatti per cui è causa), e di “periodi di depressione” attraversati in passato sino a costruirsi una sicurezza interiore (pag. 11), nonché di difficoltà accusate per accumulo di stanchezza per insonnia indotta (ma in questa sede ###ha lamentato un disturbo del sonno come effetto della condotta della ### protrattosi dopo la di lei morte, bensì che esso, verificatosi nel periodo cui sono stati ricondotti i rumori molesti, sia stato causa del danno biologico lamentato, il che confligge con l'indicazione dell'insonnia come sintomo del disturbo di adattamento diagnosticato dopo la morte della ### doc. 27, pag. 19). 
Tutti questi elementi inducono a rigettare la domanda di risarcimento del danno biologico.  *** 
Quanto al danno non patrimoniale consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, esso appare, alla luce di tutti gli elementi raccolti e sopra valorizzati, evidente, perché la percezione, per quanto non continuativa, di rumori di intensità superiore alla soglia della tollerabilità, ha provocato una alterazione negativa delle abitudini di vita, particolarmente nociva nelle ore notturne, che merita di essere risarcita. 
La quantificazione non può che essere rimessa ad equità (art. 2056 cc), e pertanto, considerando che le condotte accertate si sono protratte per circa sei mesi tra novembre 2018 e aprile 2019, si ritiene congruo determinarla nella somma di € 300 per ciascun mese, sebbene superiore a quella oggetto delle pronunce di legittimità sopra richiamate, con arrotondamento alla cifra complessiva di € 2.000, su cui spetteranno rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cpc dal 23.4.2019 al saldo.  ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00
Quanto, infine, alla individuazione dei convenuti tenuti al risarcimento del danno, la condanna va emessa nei confronti di ### e ### in solido tra loro, perché eredi accettanti l'eredità relitta di ### La circostanza dell'accettazione con beneficio di inventario appare irrilevante ai fini della pronuncia della condanna, poiché le convenute non hanno contestato di aver disposto dell'immobile pervenuto in eredità alienandolo senza autorizzazione del Tribunale ex art. 493 c.c., ciò comportando la decadenza dal beneficio. 
La condanna non può essere pronunciata nei confronti di ### (rectius, dei suoi eredi), perché non è stata fornita prova della sua qualità (non già di mero chiamato, bensì) di erede di ### Identica conclusione si afferma con riguardo agli ulteriori convenuti ###### e ### In considerazione della soccombenza reciproca tra parte attrice e parti convenute, le spese possono essere unitariamente regolate, disponendone l'integrale compensazione.  p.q.m.  il Giudice, definitivamente decidendo: 1. rigetta tutte le domande attoree proposte ex artt. 185 c.p., 2059 c.c., 833 c.c.; 2. in parziale accoglimento della domanda risarcitoria di ### proposta ex artt. 844 e 2043 c.c., condanna le convenute ### e ### in solido tra loro, a pagare all'attrice ### a titolo risarcitorio, la somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cpc dal 23.4.2019 al saldo; 3. rigetta la domanda proposta ex artt. 844 e 2043 c.c. dagli attori ###### 4. rigetta tutte le domande nei confronti dei convenuti eredi di #### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00 ###### e ### 5. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### 1 ottobre 2024 Il Giudice dott. ### il: 25/10/2024 n.3429/2024 importo 400,00

causa n. 651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bazzega Pier Francesco

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3423/2024 del 01-08-2024

... per nutrire cani e gatti randagi) non costituivano atti emulativi ai sensi dell'art. 833 c.c.; - era stato provato che la ### rivolgeva agli attori “urla ed epiteti” attraverso le dichiarazioni dei testi ### e ### rese all'udienza del 19/1/2012, certificati medici attestanti stati d'ansia e stress degli attori, la CTU e le ### le delibere del condomino in cui si trovavano le abitazioni delle parti (nelle quali si dava atto delle lamentele dei condomini per i comportamenti della ###, la missiva dell'inquilino degli attori che comunicava il proprio recesso dal contratto di locazione a causa degli insopportabili rumori e delle molestie della ### le denunce penali e la sentenza con la quale la ### era stata condannata per il reato di atti persecutori; - erano dimostrate anche le immissioni di rumori che superavano la normale tollerabilità oltre che dagli elementi fin qui esposti da quanto affermato dal ### che, recatosi sui luoghi per misurare le emissioni sonore provenienti dai condizionatori degli attori dava atto dei rumori provenienti dall'abitazione della ### e dell'aggressione verbale subita da parte di quest'ultima alla quale aveva chiesto spiegazioni; lo stesso nella relazione (leggi tutto)...

testo integrale

_______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### Dr.ssa #### relatore Dr.ssa ### D'### ha pronunciato la presente SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 803/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 3/2019 emessa dal Tribunale di Nola, ### sezione civile il 2-3/1/2019; TRA ### (c.f. ###), nata a ### il ### rappresentata dall'amministratore di sostegno provvisorio ### come da provvedimento del Tribunale di Nola del 23/1/2019, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. ### (c.f.  ###); #### (c.f. ###), nato a ### il ###; ### (c.f. ###) nata a ### il ###; CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 2 entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne ### (c.f. ###), nato ad ### il ###; tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###); ### atto di citazione notificato il ###, ### e ### anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minorenne ### evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di #### (si riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza impugnata) “al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa degli atti emulativi o comunque persecutori o ingiusti dalla stessa perpetrati ai loro danni, nella specie produzioni di rumori e schiamazzi, sia in orario diurno che notturno, nonché consistenti nell'abitudine di sfamare animali randagi nei pressi dell'abitazione degli attori, posizionata al piano terra esattamente al di sotto di quella della convenuta, tanto da costringerli ad abbandonarla per trasferirsi a casa dei genitori della ### oltre a sporgere denunce penali, sia in proprio sia nella qualità di condomini del fabbricato sito in ### alla #### 112, ove risiede la convenuta ed ove hanno avuto luogo i suddetti eventi. 
Si costituiva la convenuta e contestava la domanda attorea, deducendo di essere ella oggetto di vessazioni da parte degli attori, rappresentando di aver, per tale ragione, sporto denuncia-querela alla ### della Repubblica e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere i danni patiti a causa degli intollerabili rumori provenienti dai condizionatori installati dagli attori sui balconi del loro appartamento. 
Espletata l'istruttoria, mediante escussione testimoniale, nomina di ### sia tecnici, deputati ad accertare l'intollerabilità dei rumori provenienti dai condizionatori degli attori, sia medico-legale, chiamato ad accertare il danno biologico subito dagli attori ed ingenerato per effetto dei comportamenti della convenuta, la causa veniva assegnata in decisione”.   CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 3 Con sentenza n. 3/2019, il Tribunale così provvedeva “1. Dichiara l'illiceità dei comportamenti tenuti da ### ai danni degli attori e meglio descritti in parte motiva e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali dagli stessi patiti, quantificati in complessivi € 12.345,30 a favore di ### € 27.619,90 in favore di ### ed in € 5.000,00 in favore di ### e di ### nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore ### nonché condanna ### al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dagli attori e quantificati in complessivi € 63.333,33, da corrispondere a favore di ### e di ### in solido fra loro, oltre interessi legali su ciascuna delle suddette cifre dall'1.01.2013 al saldo ed oltre al pagamento degli interessi legali sulle somme complessive così liquidate, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.  2. Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di inibitoria proposta dagli attori nei confronti della convenuta.  3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti degli attori.  4. ### a pagare le spese processuali del presente giudizio, in favore di ### e ### che liquida in € 13.430,00, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione agli avv.ti ### e ### in solido tra loro, nonché condanna ### e ### in solido tra loro, a pagare le spese processuali del procedimento cautelare instaurato in corso di causa e che liquida in 5.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.  5. Dichiara la compensazione tra le somme da corrispondere vicendevolmente tra le parti, come indicate nel precedente punto 4 del dispositivo e, per l'effetto, condanna ### a pagare le spese processuali del presente giudizio, in favore di ### e di ### in solido tra loro, che liquida in € 8.430,00, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione agli avv.ti ### e ### in solido tra loro.   CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 4 6. Pone definitivamente a carico di ### le spese di ### come liquidate nei decreti emessi in corso di causa”. 
Rilevava preliminarmente che la ### aveva allegato alla comparsa conclusionale una perizia redatta nell'ambito di un procedimento penale attestante la sua incapacità; tale documento, tuttavia, non comportava l'interruzione del processo, non essendovi stata formale dichiarazione in tal senso ex art. 300 c.p.c. (come stabilito da Cass. SS.UU. 15295/2014) ed essendo stato prodotto solo al fine di ottenere il rigetto della domanda. 
Quanto al merito, osservava che: - le condotte lamentate dagli attori (continui rumori, ingiurie, deposito di cibo per nutrire cani e gatti randagi) non costituivano atti emulativi ai sensi dell'art. 833 c.c.; - era stato provato che la ### rivolgeva agli attori “urla ed epiteti” attraverso le dichiarazioni dei testi ### e ### rese all'udienza del 19/1/2012, certificati medici attestanti stati d'ansia e stress degli attori, la CTU e le ### le delibere del condomino in cui si trovavano le abitazioni delle parti (nelle quali si dava atto delle lamentele dei condomini per i comportamenti della ###, la missiva dell'inquilino degli attori che comunicava il proprio recesso dal contratto di locazione a causa degli insopportabili rumori e delle molestie della ### le denunce penali e la sentenza con la quale la ### era stata condannata per il reato di atti persecutori; - erano dimostrate anche le immissioni di rumori che superavano la normale tollerabilità oltre che dagli elementi fin qui esposti da quanto affermato dal ### che, recatosi sui luoghi per misurare le emissioni sonore provenienti dai condizionatori degli attori dava atto dei rumori provenienti dall'abitazione della ### e dell'aggressione verbale subita da parte di quest'ultima alla quale aveva chiesto spiegazioni; lo stesso nella relazione aveva affermato che “nel corso di stesura del verbale, improvvisamente si avvertivano forti ed assordanti rumori accompagnati da vibrazioni, provenienti dall'appartamento sovrastante ovvero dall'appartamento della signora F. ### Detti rumori, protrattisi ininterrottamente per almeno dieci minuti, erano assimilabili allo strisciamento sul pavimento di un arredo peraltro alquanto pesante. Vista l'intensità del rumore emesso accompagnato anche da fastidiose vibrazioni, ed il perdurare dell'evento, lo scrivente spaventato, raggiungeva l'abitazione della signora ### bussando il campanello di ingresso, ma senza alcun successo CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 5 poiché l'assordante rumore copriva il suono dello stesso, riprovando poi, a battere con la mano direttamente sulla porta di ingresso, affinché la predetta avvertisse la presenza del sottoscritto alla porta di ingresso. Finalmente dopo qualche tentativo, la signora ### avvertiva la presenza di qualcuno alla porta e smetteva immediatamente di produrre i descritti rumori. Alla richiesta dello scrivente, sul perché dell'evento descritto, la medesima rispondeva in malo modo”; - era inammissibile la perizia redatta nel procedimento penale che avrebbe dovuto attestare la sua incapacità perché tardivamente depositata; - era invece sfornita di prova la doglianza relativa alle molestie prodotte dall'abitudine della ### di sfamare animali randagi; - quanto al danno biologico di natura psichica lo stesso andava riconosciuto nella misura indicata dalla CTU dr.ssa ### (6% di invalidità permanente e 20 giorni di inabilità temporanea al 50% per ### e 10% di invalidità permanente e 25 giorni di inabilità temporanea al 50% per la ### e liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano in € 12.345, 30 per ### e in € 27.619,90 per ### - il danno non patrimoniale al minore ### nei confronti del quale la CTU non aveva riscontrato un danno biologico, andava comunque riconosciuto, in considerazione dei disagi conseguenti all'allontanamento dalla propria abitazione dal 2008 al 2014 (periodo in cui il minore aveva vissuto con i genitori a casa dei nonni materni), e liquidato in via equitativa in € 5.000; - riconosceva altresì il danno patrimoniale quale conseguenza della necessità degli attori di abbandonare la loro abitazione a causa delle condotte della ### osservava al riguardo che “è provato che gli attori hanno acquistato un altro appartamento, per l'importo di € 189.999,99 (si cfr. contratto di compravendita del 07.01.2014, in atti), non avendo essi prodotto documentazione idonea a dimostrare il valore dell'immobile rilasciato a causa dei comportamenti illeciti della convenuta e che lo hanno reso invivibile, pare equo riconoscere una somma pari ad un terzo del valore di acquisto del nuovo appartamento, onde evitare una iniusta locupletatio, atteso che gli stessi attori riferiscono di aver venduto, da ultimo, l'appartamento oggetto di causa, senza documentare tuttavia a che prezzo (si cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale degli attori). Per tali motivi, non è possibile accogliere l'invito di parte attrice alla nomina di CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 6 CTU estimativa, come invocata in comparsa conclusionale dagli istanti, che sarebbe sul punto, per quanto sopra detto in termini di carenza di prova sul punto, del tutto esplorativa”; - era venuto meno l'interesse ad agire con riguardo alla domanda di inibitoria, avendo gli attori l'asciato l'immobile; - era infondata la domanda riconvenzionale della ### atteso che due CTU l'Ing. ### e l'#### avevano escluso che i rumori provenienti dai motori dei condizionatori degli attori superassero la normale tollerabilità; Ha proposto appello avverso la predetta sentenza la ### con atto di citazione notificato l'11/2/2019, deducendo che: 1. non poteva essere condannata al risarcimento del danno, ostandovi la previsione dell'art. 2046 c.c. in quanto non era capace di intendere e di volere; la sua imputabilità doveva essere dimostrata dagli attori che erano a conoscenza delle sue condizioni; per tale motivo la “CTU esperita nel procedimento penale e depositata dalla difesa della ### seppur tardivamente, seppure inidonea a determinare la interruzione del processo di primo grado, costituisce prova della non imputabilità della ### Florinda”; 2. non poteva ritenersi raggiunta la prova dei fatti lesivi in quanto: le CTP erano irrilevanti; la missiva relativa al recesso del conduttore era stata depositata all'udienza del 30/11/2017 e dunque dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie; la documentazione depositata all'udienza del 20/10/2015 era inammissibile perché tardiva; le prove testimoniali erano generiche e comunque provenienti da soggetti incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in quanto la ### aveva presentato una denuncia penale nei suoi confronti; erano irrilevanti le attestazioni del #### circa i rumori prodotti dall'appellante, in quanto lo stesso era stato nominato per misurare le emissioni provenienti dai condizionatori; 3. era nulla la CTU della dr.ssa ### redatta sulla base dei documenti tardivamente prodotti dagli attori il ### ed il ### ed ammessa all'esito dell'udienza del 15/11/2016 originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni; CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 7 4. il riconoscimento del danno patrimoniale si fondava su documenti tardivamente depositati alle udienze del 20/10/2015 e del 30/11/2017 (rispettivamente l'atto di compravendita del nuovo appartamento e la comunicazione del conduttore del 3/9/2017); peraltro, la motivazione era del tutto illogica laddove il Tribunale, constatato che gli attori non avevano depositato documentazione idonea a dimostrare il valore dell'immobile rilasciato a causa delle condotte della ### aveva arbitrariamente determinato l'entità del risarcimento in una quota del valore del nuovo appartamento acquistato dagli attori. 
Ha pertanto concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e nel merito di “accogliere l'appello spiegato e per l'effetto dichiarare nulla la sentenza appellata”. 
Si sono costituiti ### e ### anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore ### i quali hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità di motivi; quanto al merito, hanno rilevato che in altro processo penale in cui erano parti offese, la ### era stata ritenuta pienamente capace e che i documenti depositati oltre i termini istruttori erano stati tutti formati nel corso del giudizio. Ha pertanto concluso per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello. 
Alla prima udienza del 25/2/2020 il difensore dell'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. 
Successivamente tale istanza è stata riproposta in data ### e dichiarata inammissibile dalla sezione feriale di questa Corte con ordinanza del 2/9/2020. 
Dopo alcuni rinvii, in data ### gli appellati hanno depositato la sentenza penale della Corte d'Appello di Napoli n. 6736/2023, divenuta irrevocabile il ###, con la quale è stata confermata la condanna contenuta nella sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 612 bic c.p. commesso dalla ### in danno degli odierni appellati con le condotte che formano oggetto del presente processo. 
All'udienza del 26/3/2024, il difensore della ### ha eccepito l'inammissibilità di tale documento; le parti hanno poi precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 8 i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### è ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo individuabili le parti della sentenza sottoposte a critica e le ragioni sui quali si fondano i motivi di impugnazione, come emerge dall'esposizione che precede. 
Va inoltre evidenziato che, sebbene l'appellante nelle conclusioni abbia chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, può ritenersi - in base al tenore complessivo dell'atto ed al contenuto dei singoli motivi, nonché al riferimento, nelle conclusioni, all'accoglimento dell'appello - che lo stesso abbia inteso domandare anche la riforma della decisione impugnata. Del resto, neppure gli appellati hanno eccepito alcunché con riguardo a tale specifico profilo.  2. Passando all'esame del merito va rilevato che il primo motivo di appello è infondato. Costituisce infatti principio pacifico quello per il quale “in tema di imputabilità del fatto dannoso opera, nel campo civile, un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore per l'imputabilità in campo penale, nel quale è la legge stessa che fissa le cause che la escludono, mentre, a norma dell'art. 2046 cod.  civ., compete al giudice civile accertare caso per caso se, in relazione all'età, allo sviluppo psico-fisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere” (Cass. 11163/1990; nello stesso senso, ex multis, Cass. 1259/1980; Cass. 2425/1975). Essendo dunque necessario un accertamento in concreto della capacità al momento del fatto, l'interdizione o l'assegnazione al danneggiante di un amministratore di sostegno non costituiscono circostanze che automaticamente escludono l'imputabilità. 
Ciò posto, va considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è l'attore che domanda il risarcimento del danno a dover dimostrare la capacità del danneggiante, bensì è quest'ultimo a dover allegare e provare l'esimente; ed infatti “in caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando l'imputabilità dell'evento lesivo alla condotta dell'autore dell'illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l'onere di allegare e provare l'esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall'art. 2046 c.c., CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 9 in quanto la imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa” (Cass. 16661/2017). È evidente allora che la ### da un lato non ha tempestivamente allegato la circostanza della propria incapacità (fino alla fine del giudizio di primo grado si è difesa affermando che le condotte contestate non erano state commesse e che, anzi, erano gli attori a produrre rumori con i condizionatori) e, dall'altro, neppure l'ha dimostrata; la perizia redatta in sede penale è stata infatti tardivamente depositata (come dalla stessa riconosciuto) e neppure è sufficiente per la prova dell'incapacità, dovendo distinguersi, per quanto sopra esposto, la capacità rilevante ai fini dell'art. 2046 c.c. da quella rilevante in ambito penale. ### in altri termini, ove avesse voluto far valere la propria incapacità avrebbe dovuto allegarla e provarla (attraverso documentazione medica o anche prove testimoniali) fin dall'inizio del processo e non richiamarla solo tardivamente. 
Infine, in comparsa conclusionale, l'appellante confonde nuovamente la rilevanza della capacità ai sensi dell'art. 2046 c.p.c. con la capacità di stare in giudizio che, a suo avviso, dovrebbe essere verificata d'ufficio anche dal Giudice; sul punto non può che richiamarsi quanto già osservato dal giudice di primo grado circa la necessità che le cause di incapacità sopravvenute siano formalmente dichiarate dal difensore della parte che ne è colpita perché producano gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU.  15295/2014 e giurisprudenza successiva tutta conforme); peraltro con riguardo a tale profilo l'appellante neppure ha formulato critiche alla sentenza di primo grado. 
Per tutto quanto esposto, il primo motivo di appello va rigettato.  3. Con il secondo motivo di appello la ### sostiene che la sentenza di primo grado, nella parte in cui riconosce la sua responsabilità per i rumori e gli atti di disturbo, sarebbe fondata su prove inammissibili o, comunque, irrilevanti. Lo stesso è parimenti infondato. La motivazione della sentenza di primo grado è con riguardo a tale aspetto ineccepibile e la responsabilità della ### emerge da numerosi elementi. 
Va innanzi tutto richiamato il verbale di assemblea del condominio dell'11/9/2008 in cui vengono denunciati da tutti i condomini i fatti lamentati dagli odierni appellati e si dà mandato all'amministratore di presentare denuncia querela alla ### della Repubblica (poi effettivamente depositata). Tali fatti, peraltro, perduravano ancora il ###, come si evince dal verbale di assemblea condominiale redatto in tale data.   CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 10 Orbene, è pur vero, come sostenuto dall'appellante, che si tratta di affermazioni e denunce di parte, tuttavia è assai significativo che tali lamentele provengano da tutti i condomini, ragion per cui, a meno di non voler ritenere che vi sia stata una vera e propria congiura da parte dei condomini a danno della ### - congiura di cui non è stata fornita prova alcuna - è ragionevole ritenere che i comportamenti lamentati vi siano effettivamente stati. 
Tali circostanze sono poi confermate dalla missiva del 3/9/2017 di ### - soggetto estraneo alle pregresse vicende condominiali, che era andato ad abitare nell'edificio solo a partire dall'aprile 2017 e pertanto ancor più attendibile - conduttore dell'appartamento degli appellati dal 1° aprile 2017, dopo che questi lo avevano abbandonato; il ### con tale comunicazione dichiara di recedere dal contratto di locazione a causa dei rumori, degli schiamazzi e dei comportamenti molesti tenuti dalla ### Tale documento, prodotto nel giudizio di primo grado l'1/12/2017, è certamente ammissibile (contrariamente a quanto affermato dall'appellante) in quanto pervenuto al ### solo l'8/9/2017 e dunque dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie. 
Ulteriore conferma ai fatti denunciati proviene dalle dichiarazioni dei testi ### (amministratore del condominio) e ### (condomina che abita nell'altro appartamento sottostante a quello della ###; al riguardo la doglianza circa la nullità della prova testimoniale è infondata. Va innanzi tutto evidenziato che l'incapacità a testimoniare ricorre non quando il teste abbia un interesse di mero fatto all'esito della lite, ma solo quando potrebbe assumere la qualità di parte (Cass. 4500/2007; Cass. 5232/2004; Cass. 4358/1998), circostanza che non sembra ricorrere nella fattispecie in esame. In ogni caso, l'ammissione ed assunzione della prova testimoniale da parte di un teste incapace determina una nullità relativa che deve essere fatta valere immediatamente dopo l'assunzione della prova o alla prima udienza successiva, restando in caso contrario sanata la predetta nullità (Cass. 403/2006; Cass. 8358/2007). Orbene, la nullità non è stata eccepita all'udienza del 19/1/2012 in cui i testi sono stati escussi - in tale occasione il difensore della ### si è limitato ad “impugnare” le dichiarazioni dei testi perché “generiche e compiacenti”, deducendone quindi solo l'inattendibilità - né alla successiva udienza del 19/4/2012. Ogni questione al riguardo è pertanto preclusa.   CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 11 Infine, neppure può dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi, atteso che le stesse risultano perfettamente compatibili e coerenti con quanto risulta dalle altre prove esaminate. 
Infine, certamente utilizzabile per fini probatori (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) è quanto riportato nella relazione del #### circa i rumori provenienti dall'appartamento della ### Il consulente tecnico d'ufficio nell'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale, sicché quanto da lui attestato in ordine ad eventi caduti sotto la sua diretta percezione fa fede fino a querela di falso; del resto, non può ritenersi - sebbene allo stesso fosse stato conferito il mandato di verificare le emissioni rumorose provenienti dai condizionatori degli appellanti - che le circostanze riferite fossero del tutto estranee alla vicenda ed inutili all'accertamento dei fatti di causa, sicché ben potevano essere poste dal Tribunale a fondamento della decisione. Anche la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso” (Cass. 27723/2021; nello stesso senso, Cass. 14652/2012; Cass. 15411/2004). Tali principi, affermati con riguardo alle dichiarazioni provenienti da terzi, valgono a maggior ragione per i fatti direttamente percepiti dal consulente e comunque utili per la decisione. 
Sulla base di quanto fin qui esposto può dunque confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provate le condotte contestate alla ### Deve aggiungersi che certamente ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., è la produzione, avvenuta nel processo di appello, in data ###, della sentenza penale di condanna definitiva della ### per i medesimi fatti oggetto della presente controversia, in quanto la stessa è stata emessa in data ### ed è divenuta definitiva solo in data ###. Ciò posto e ritenuta dimostrata la responsabilità della ### sulla base degli altri elementi già raccolti nel corso del presente giudizio, non occorre neppure soffermarsi sugli eventuali effetti (e sui relativi limiti) che essa può produrre ai CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 12 sensi dell'art. 651 c.p.p. nel presente giudizio, essendo sufficiente osservare che la predetta pronuncia certamente costituisce quanto meno un ulteriore elemento a conferma della responsabilità della ### per le condotte illecite denunciate dai coniugi ### Davvero non si comprende infine l'osservazione, contenuta nella memoria di replica della ### secondo la quale la produzione di tale sentenza da parte degli appellati dovrebbe produrre gli effetti di cui all'art. 75 comma 1° c.p.p. di rinuncia agli atti del giudizio; è appena il caso di osservare che tale norma riguarda il caso ### di trasferimento dell'azione civile in sede penale, possibile, peraltro, solo fino a quando in sede ###sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.  4. Con il terzo motivo di appello la ### lamenta la nullità della consulenza medico legale, in quanto redatta dalla Dr.ssa ### sulla base di documentazione tardivamente depositata. ###, in realtà, non specifica quali sarebbero i documenti tardivamente depositati sui quali la consulente avrebbe fondato le proprie conclusioni, limitandosi a fare riferimento a quanto prodotto dagli attori alle udienze del 20/10/2015 e del 15/11/2016. 
Orbene, dei documenti prodotti all'udienza del 20/10/2015, viene menzionata dalla consulente solo la valutazione tecnica del 20/6/2015 a cura del dr. N. Balzano le cui risultanze sono state disattese dalla dr.ssa ### Si tratta pertanto di un documento del tutto irrilevante, tenuto anche conto del fatto che il Dr. Balzano era consulente di parte degli attori ed ha quindi preso parte alle operazioni peritali nel corso delle quali ha comunque formulato le proprie osservazioni (allegate alla relazione del ###. Quanto alla documentazione depositata all'udienza del 15/11/2016, quella considerata dalla CTU è costituita esclusivamente da due certificazioni del 28/10/2016 provenienti dall'### 3 Sud - ### di salute mentale, relative alle condizioni di ### e ### e dunque formate dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie; peraltro i coniugi ### erano già in cura presso tale struttura pubblica come si evince dai numerosi certificati depositati in precedenza. Va in ogni caso considerato che la Dr.ssa ### ha comunque raggiunto le proprie conclusioni alla luce del colloquio clinico con gli attori e della somministrazione di test psicodiagnostici. 
Infine, è appena il caso di aggiungere (avendo l'appellante anche accennato tale doglianza) che la CTU - essendo sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice - può essere ammessa anche d'ufficio in ogni momento, CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 13 dunque anche all'udienza originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni (cfr., ex multis, Cass. 5422/2002; Cass. 9461/2010).  5. Fondato è invece l'ultimo motivo di appello limitatamente alla determinazione del risarcimento del danno patrimoniale. 
Al riguardo può innanzi tutto ritenersi dimostrato - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - che i coniugi ### hanno lasciato l'appartamento nel settembre 2008 a causa delle condotte della ### sulla base dei seguenti elementi: la nota del 12/9/2008 con la quale il ### comunicava all'amministratore del condominio il proprio trasferimento; le dichiarazioni rese dalla teste ### le osservazioni contenute nella relazione del #### il quale, all'esito del sopralluogo eseguito in data ###, ha affermato che l'unità immobiliare dei coniugi ### “era praticamente stata chiusa e non abitata da tempo” (cfr. pag. 8 della relazione) e che i condizionatori “non erano messi in funzione da almeno due anni” ( pag. 9 della relazione); la missiva, già menzionata del 3/9/2017, a firma di ### con il quale quest'ultimo comunicava il recesso dal contratto di locazione dell'immobile; il contratto di compravendita del 7/1/2014 contenente una clausola risolutiva espressa (art. 12) nella quale si dava atto delle ragioni per le quali i coniugi ### avevano lasciato la loro abitazione e si stabiliva che il contratto di compravendita si sarebbe risolto qualora vi fossero stati, all'interno del condominio, contenziosi in materia di disturbo della quiete degli abitanti taciuti dai venditori. In ordine all'ammissibilità della missiva del 3/9/2017 si è già detto nel paragrafo 3., mentre con riguardo all'ammissibilità della produzione del contratto di compravendita, pure messa in dubbio dall'appellante, deve precisarsi che tale documento è stato legittimamente prodotto all'udienza del 20/10/2015, essendo stato formato il ###. 
Tanto premesso in ordine alla prova del fatto, va osservato che il danno patrimoniale è stato sostanzialmente individuato nell'impossibilità per gli odierni appellati di poter utilizzare il loro appartamento posto al di sotto di quello della ### È evidente che il risarcimento può essere facilmente determinato, come del resto riconosciuto anche dal Tribunale, nel “valore reddituale dell'immobile la cui fruibilità sia stata temporaneamente esclusa”. Sarebbe stato quindi sufficiente individuare il canone locativo da versare per l'appartamento di proprietà dei coniugi ### (o per uno avente le medesime caratteristiche) e moltiplicarlo per il numero di mesi per i quali CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 14 l'appartamento non è stato utilizzato a causa dei comportamenti della ### Costituiva però onere degli originari attori depositare dei contratti di locazione aventi ad oggetto appartamenti simili ubicati nella medesima zona ovvero, ancor più facilmente, quello con il sig. ### che aveva preso in locazione proprio il loro appartamento o almeno il contratto di compravendita dell'appartamento; sono del tutto irrilevanti invece le inserzioni pubblicate dagli appellati su siti specializzati, atteso che le stesse contengono un prezzo unilateralmente stabilito. È evidente quindi che, nel caso di specie, il criterio equitativo poteva essere impiegato solo in via integrativa per la definitiva valutazione del risarcimento, da fondare tuttavia sugli elementi concreti sopra indicati; esso infatti può essere utilizzato solo quando sia oggettivamente impossibile o estremamente difficile determinare il danno nel suo preciso ammontare e non per sopperire alle carenze probatorie dei danneggiati che sono sempre tenuti a fornire gli elementi probatori e a comunicare i dati di fatto in loro possesso al fine della determinazione il più possibile precisa del danno (Cass. 15089/2015; Cass. 15478/2014; Cass. 20889/2016). A ciò può aggiungersi che il Tribunale, pur avendo correttamente menzionato il criterio sopra indicato, ha poi determinato il risarcimento in maniera del tutto arbitraria e slegato da qualsiasi parametro idoneo a collegarlo alla situazione in esame, commisurandolo (nella misura di un terzo) al valore del nuovo appartamento acquistato dai coniugi ### Gli attori non hanno dunque adempiuto all'onere probatorio che su di essi gravava con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata; è appena il caso di aggiungere che neppure poteva essere ammessa la CTU da loro richiesta per la stima dell'immobile, non potendo tale strumento essere impiegato per sopperire a lacune probatorie delle parti (cfr., ex multis, Cass. 15219/2007; Cass. 9060/2003). 
Per tutto quanto esposto, l'ultimo motivo di appello va accolto con conseguente rigetto della sola domanda di risarcimento del danno patrimoniale, liquidato dal Tribunale in € 63.333,33.  6. All'accoglimento solo parziale dell'appello consegue, in considerazione dell'esito complessivo della lite, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sia pure da commisurare alla minore entità del risarcimento riconosciuto per i soli danni non patrimoniali; i compensi vanno quindi liquidati, in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 del d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 15 d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra ### 26.000 ed ### 52.000, nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.100 fase introduttiva: € 1.000 fase istruttoria: € 2.000 fase decisoria: € 2.000 totale: € 6.100 giudizio di appello fase di studio: € 1.100 fase introduttiva: € 800 fase istruttoria: € 1.600 fase decisoria: € 1.800 totale: € 5.300 La riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. Giustizia 55/2014 ed il successivo aumento di cui al comma 2° dello stesso articolo per il difensore che assiste due parti aventi la medesima posizione processuale, si elidono a vicenda. 
Le spese liquidate in questa sede in favore degli attori vanno parzialmente compensate con quelle liquidate nella sentenza di primo grado in favore della ### per il procedimento cautelare in corso di causa. 
Infine, vanno poste definitivamente a carico della ### (limitatamente ai rapporti tra le parti), come già disposto con la sentenza di primo grado, le spese di C.T.U..  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3/2019 emessa dal Tribunale di ### il 2-3/1/2019: 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di risarcimento del solo danno patrimoniale proposta da ### e ### confermando nel resto la sentenza impugnata; 2. condanna ### al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in € 508 CORTE D'### (già ### sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 803/2019 r.g.a.c.c. 16 per spese vive, € 6.100 per compenso professionale ed ### 915 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il processo di appello, in € 5.300 per compenso professionale ed € 795 per spese generali; 3. dichiara la compensazione parziale delle somme riconosciute, al capo che precede, in favore degli appellati a titolo di spese processuali con quelle riconosciute in favore di ### nella sentenza di primo grado per il procedimento cautelare in corso di causa (pari ad € 5.000 per compenso ed € 750 per spese generali); 4. pone definitivamente a carico di ### (limitatamente ai rapporti tra le parti) le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. 
Così deciso in Napoli, il 16 luglio 2024.   ###. estensore ####ssa ### 

causa n. 803/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Molfino Caterina, Iodice Maria, Galasso Giovanni

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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 1183/2019 del 01-10-2019

... proprie tutte le argomentazioni dedotte per quanto attiene l'intervenuta usucapione dei diritti reali costituiti sulle aree circostanti il fabbricato condominiale, in particolare sul giardino contraddistinto al ### e sui parcheggi appartenenti per otto stalli al e per i restanti due ai coniugi ### dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. - Con comparsa integrativa in data ### si sono costituiti in giudizio i signori e , i quali, nel precisare di aver acquistato un appartamento ubicato nello stabile del con una proporzionale quota di comproprietà sulle parti ed impianti che per legge, uso o destinazione costituiscono oggetto di condominio, hanno esposto di aderire alla prospettazione degli attori, facendo proprie le argomentazioni poste a sostegno della citazione. In particolare, hanno assunto gli stessi che l'area oggetto di causa è sempre stata destinata a viale e giardino condominiale fin dal 1975, anno di costituzione del condominio, e che l'asservimento di tale porzione di terreno all'uso comune è avvalorata non solo dalla legge, dai rispettivi atti di acquisto e dal regolamento di condominio, ma da una situazione di fatto protrattasi per oltre 35 anni, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE CIVILE nella persona del G.O.T. Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4673/2009 R.G., promossa da TRA , nato a il , C.F. , e , nata a il , C.F. , residenti in ### elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - anche disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in data ###, ### , C.F. , residente in ### 17 ###, rappresentato e difeso dagli avvocati #### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in data ### con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale, CONVENUTO ***  , residente in ### 17 ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ### , in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in data ###, CONVENUTA ######### *** , nata a ### il , C.F. , ivi residente nella , nata ad ### il , C.F.  , ivi residente ###### ; nata a i l , C.F.  , r esidente i n A lghero, ; nato a il , C.F. , residente in ### ; , nato ad ### il , C.F. , ivi residente ###### ; , nata a ### il , C.F. , , ivi residente nella via 2; , residente in ### ; , nato a l ', C .F. r esidente i n A lghero, ; residente in ### ; , nata ad il , C.F. , residente ###### ; , residente in ### (### 6, tutti elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, ### ***  , nato a ### il , C.F. ivi residente, elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione risposta in data ###, CONVENUTO ***  , nato a ### il , C.F. , residente in elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione risposta in data ###, ############[...] ######## LgN_ ########## CONVENUTO ***  , nata a il , C.F. , residente in ### elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione risposta in data ###, CONVENUTA ***  , in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in ### , C.F. , elettivamente domiciliato in ### , presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende - congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di comparsa di costituzione risposta in data ###, CONVENUTO ***  , nato a ### il , C.F. ivi residente nella e , nata ad il , C.F. residente in ### , elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di comparsa di costituzione risposta in data ###, ### ***  ### , nato ad ### il , C.F. , ivi residente nella ; , nato a il , C.F. , residente in ; , nata a il , residente in ### (### ; , nata a ### il , C.F. , residente in ### , tutti elettivamente domiciliati in ### , presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### - in virtù di comparsa di costituzione risposta in data ###, ###### P. ##### LgN_ ####[...] ####[...] ######## *** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ### Oggetto: Accertamento della proprietà - ### ordinaria ### Per e : 1) contrariis reiectis, dichiarare che il fondo sito in ### e distinto in catasto al ### , ### ,è, per i titoli di cui in espositiva, di proprietà del condominio denominato “ ”, sito in ### e 2; 2) dichiarare che le aree di parcheggio, insistenti sul citato fondo distinto in catasto al ### , ### 4 e 5 di cui all'allegato A dell'atto pubblico, rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. N. 94630, sono di proprietà esclusiva, per la quota del 50% ciascuno, di e ; in subordine, che su tali aree essi hanno il diritto perpetuo di parcheggio; 3) Inibire in ogni caso al , e ad eventuali aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto all'edificazione dell'area di cui al ### e comunque alla modificazione della sua attuale destinazione, anche relativamente alle due aree di parcheggio di cui all'allegato A del rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. N. 94630, ordinando allo stesso convenuto di astenersi da qualsiasi atto a ciò diretto; 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari. ### *** Per ( come da foglio delle precisazioni in data ###): ###: In via preliminare: a) respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; b) con specifico riguardo alla domanda degli attori in punto di aree di parcheggio: - respingere, giacché infondata in fatto e in diritto, la pretesa degli attori volta all'accertamento in proprio favore della proprietà esclusiva, per la quota del 50% ciascuno, delle aree di parcheggio insistenti sul fondo sito in ### distinto in catasto al ### , ### , indicate con i numeri 4 e 5 di cui all'allegato A dell'atto pubblico, rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. n. 94630; - tenuto conto che è riconosciuta dal sig la concessione del diritto di parcheggio in favore degli attori così come risultante dall'atto pubblico, rog. Dott. notaio in ### del 30.11.1995, rep. n. 94630, respingere la domanda degli attori volti ad inibire al sig.  la possibilità di porre in essere qualunque atto diretto all'edificazione sul fondo sito in ### distinto in catasto al ### , ### e comunque alla modificazione della sua destinazione attuale, fermo restando il riconosciuto diritto di parcheggio a suo tempo concesso agli attori sull'area specificatamente indicata nel menzionato atto pubblico del 30.11.1995, rep. n. 94630 ovvero, in presenza di un'offerta ai predetti da parte del sig. , su un'area egualmente comoda per l'esercizio del loro diritto di parcheggio. 
In via riconvenzionale: a) Accertare e dichiarare, nei confronti degli attori, dei singoli condomini convenuti e del condominio residence ### in ### in persona dell'amministratore pro tempore, che il ### è proprietario in via esclusiva del terreno sito in ### e catastalmente identificato al NCT foglio mappale . 
Nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla lettera a): ### a.1) accertare e dichiarare che il ### ha subito un danno cagionato dall'instaurazione e dalla pendenza del presente procedimento e per l'effetto condannare gli attori, nonché i singoli condomini convenuti che costituendosi abbiano avanzato o dovessero avanzare pretese sull'immobile di cui è causa, a risarcire i danni la cui determinazione sarà accertata nel corso del procedimento o che saranno liquidati dal Giudice anche in via equitativa nella misura che risulterà di giustizia; a.2) accertare e dichiarare che il ### ha subito un danno per i motivi di cui in narrativa per aver rinunciato alla conclusione dell'affare in corso con la e per l'effetto condannare il , , in persona dell'amministratore pro tempore, nonché i firmatari del documento all. 6) a risarcire i danni la cui determinazione sarà accertata in corso di causa o che saranno liquidati dal Giudice anche in via equitativa nella misura che risulterà di giustizia. 
In ogni caso: Spese legali rifuse.  *** 
Per : ### In via principale: ### convenuta che si riporta a quanto affermato in parte narrativa, si rimette alla decisione del Giudice. 
In ogni caso: Spese legali rifuse.  *** 
Per , , , , , , , , , , e (come precisate all'udienza del 16.06.2017): ### In relazione al punto 1 il giudice dovrà dichiarare l'area servita a giardino distinta al ### in quanto di proprietà ad origine o per intervenuta usucapione del e per esso di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinta al ### al ### , M appale , c on esclusione delle porzioni destinate agli 8 parcheggi di proprietà del sig.  e ai 2 d ei c oniugi ed , d i pro prietà d el condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote.  2) Inibire al sig. ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, la possibilità di modificare l'attuale destinazione a giardino condominiale “ ” dell'area identificata in catasto al ### , ### 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per : 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinto al ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate ad parcheggi di proprietà del e a due parcheggi dei coniugi e , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) Inibire al ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e, comunque, alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per : 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinto al ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate ad otto parcheggi di proprietà del e a due parcheggi dei coniugi e , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; **** ### 2) ### al ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e, comunque, alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinto al ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate ad otto parcheggi di proprietà del e a due parcheggi dei coniugi e , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) ### al ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e, comunque, alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per ( come precisate all'udienza del 16.06.2017): In relazione al punto 1 il giudice dovrà dichiarare l'area servita a giardino distinta al ### in quanto di proprietà ad origine o per intervenuta usucapione del e per esso di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinta al ### al ### , M appale , co n es clusione del le por zioni de stinate agl i 8 pa rcheggi di proprietà del sig.   e ai 2 dei coniugi ed , di proprietà del condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) ### al sig. ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, la possibilità di modificare l'attuale destinazione a giardino condominiale ” dell'area identificata in catasto al ### , ### sita in ### 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari. ### *** ### , e ( come precisate all'udienza del 16.06.2017): In relazione al punto 1 il giudice dovrà dichiarare l'area servita a giardino distinta al ### in quanto di proprietà ad origine o per intervenuta usucapione del e per esso di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote: 1) Dichiarare l'area asservita a giardino, situata in ### , distinta al ### al ### , M appale , c on esclusione delle porzioni destinate agli 8 parcheggi di proprietà del sig.  e ai 2 d ei c oniugi ed , d i pro prietà d el condominio “ ” e, per esso, di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote; 2) ### al sig. ed ai suoi aventi causa a titolo universale o particolare, la possibilità di modificare l'attuale destinazione a giardino condominiale “ ” dell'area identificata in catasto al ### , ### 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.  *** 
Per e : Contrariis reiectis; - accertare e dichiarare l'area oggetto di giudizio sita in ### , distinta in catasto al foglio , mappale , ininterrottamente asservita a giardino e viale condominiale fin dall'anno 1975, di proprietà del condominio denominato “ ” e, p er es so, i n p roporzione al le qu ote, di t utti condomini con esclusione delle porzioni destinate a parcheggio; - inibire al sig. ed ai suo aventi causa a titolo universale e/o particolare dal porre in essere qualunque atto diretto alla edificazione dell'area di cui al foglio , mappale e comunque alla modificazione della sua attuale destinazione a giardino condominiale; - rigettare per i motivi di cui in espositiva, ogni domanda proposta dal sig. ; - Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge.  #### - Con atto di citazione in data ### i coniugi e hanno convenuto in giudizio - davanti al ### di ### - i signori , , , , , , , , , , , , , e , premettendo di aver acquistato in data ### - con atto pubblico rogito Dott. R epertorio n. 59777 - dal sig.   un appartamento sito nella in ### facente parte di un complesso condominiale denominato ”, unitamente alle parti comuni dello stesso , tra le quali una vasta area adiacente al fabbricato. 
Hanno rilevato gli attori come il detto rogito sia stato anticipato da un contratto preliminare in data ###, ove erano state espressamente indicate le parti condominiali, fra cui “le aiuole e i viali di circolazione”, e che entrambi gli atti avevano fatto riferimento al regolamento condominiale (trascritto mediante il rogito del dott. del 22.10.1975, Repertorio 59734), in cui erano state ugualmente specificate le parti comuni ed indicati i confini dell'edificio condominiale “unitamente alle aree scoperte 4 ceduto al sig. (da qui la denominazione “”) e limitrofo al mappale oggetto di causa. 
Hanno esposto gli attori di aver acquistato in data ### (atto pubblico dott. 
Repertorio n. 94630, anticipato da contratto preliminare in data ###), sempre dal sig.   un secondo appartamento, sito nel medesimo complesso condominiale, unitamente a due parcheggi per autovetture, indicati nell'allegato A del medesimo atto di acquisto e individuati con i numeri 4 e 5, rilevando che anche nel secondo rogito e nel relativo preliminare viene fatto riferimento al regolamento condominiale dove sono indicate le parti comuni, fra cui i viali ed il giardino insistenti su parte del ### , dov e peraltro sono ubicati i detti parcheggi. 
Nell'assumere, dunque, gli attori di risultare, sulla base degli atti sopra citati, comproprietari ### ex art. 1117 cod. civ. dell'area in cui si trovano i viali condominiali ed il giardino, nonché proprietari esclusivi dei due parcheggi insistenti sulla porzione di fondo di cui al citato ### , hanno esposto gli stessi che il ### sig. è intenzionato a vendere a terzi la porzione dell'area condominiale, sita proprio nel ### , per la realizzazione di un edificio residenziale (per cui egli ha già ottenuto la relativa concessione edilizia), rilevando come ciò costituisca attività lesiva dei loro diritti di comproprietà, di proprietà esclusiva e di possesso anche ad usucapionem in relazione alla stessa area. 
Da qui la necessità del giudizio de quo al fine di dichiarare la loro titolarità in relazione ai diritti reali condominiali e individuali, e comunque al possesso delle aree condominiali e delle aree di parcheggio ricadenti sul fondo per cui è causa, con inibizione al di costruire sullo stesso fondo, sul rilievo che nel titolo convenzionale, rappresentato dal regolamento condominiale richiamato negli atti di compravendita, quest'ultimo si è riservato solo il diritto di parcheggio su dieci posti macchina insistenti sul fondo in questione, così lasciando la proprietà della restante parte della stessa area al , e che comunque sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1117 cod. civ. determinati beni divengono di proprietà quando costituiscono parte strutturale del manufatto o quando sono destinati alla fruizione da parte dei condomini, come nel caso di specie dove il fondo ha assunto - sin dall'origine - una funzione pertinenziale allo stesso , considerato anche che l'utilizzo di tale area da parte di tutti i condomini concretizza una situazione di possesso esercitato da oltre vent'anni e tale da aver perfezionato la fattispecie acquisitiva dell'usucapione, valida anche per i due parcheggi di competenza esclusiva degli attori medesimi, avendo gli stessi esercitato il possesso subito dopo la conclusione del contratto preliminare. 
Hanno dunque chiesto gli attori l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.  - Con comparsa in data ###, contenente la richiesta di chiamata in causa e domanda riconvenzionale, si è costituito in giudizio il sig. , il quale, nel contestare che il ### su cui si controverte sia di proprietà del ha esposto di esserne lui il proprietario - in ragione dell'intero - così come risultante dalla visura versata in atti, rilevando che fu il di lui padre ad acquistare con atto pubblico, in rappresentanza del minore figlio, diversi terreni contigui tra i quali lo stesso ### , non facente questo - dunque - parte del ### e ciò anche secondo le risultanze dell'atto costitutivo di quest'ultimo, dove sono specificati i mappali sui quali lo stesso è sorto e in cui non figura il fondo per cui è causa. ### Ha contestato - in particolare - il che, contrariamente a quanto assunto dagli attori, non rappresenta prova dell'asserita condominialità dell'area la circostanza che l'atto costitutivo indichi come confine il “ ” e non il ### , atteso che il confina per ¾ con il ### (su cui sorge appunto il ### ”) e solo per ¼ con il ### , motivo questo per cui tale ultima area non è stata indicata nello stesso atto; che il regolamento condominiale, nell'indicare le parti comuni, faccia riferimento ai viali di circolazione e ai cortili, atteso che gli stessi sono presenti nel predetto mappale ; che l'art. 1117 cod. civ. indica sì le parti condominiali ma non fà acquisire tale natura a beni che si trovano su un'altra proprietà; che l'avere attribuito due parcheggi agli attori, siti nell'area in questione, non determina la natura condominiale della restante parte. 
Quanto ai detti parcheggi, espone il come non sia stata ceduta la relativa area agli attori ma solo concesso agli stessi il diritto di parcheggio, rilevando come il suo riconoscimento non può comunque impedirgli la costruzione di un immobile dando atto che la nuova soluzione edificatoria manterrà intatto tale diritto. 
Quanto all'asserito possesso del ### ai fini dell'usucapione, ha rilevato il che i condomini mai si sono trovati ad esercitare un possesso idoneo a realizzare tale acquisizione, atteso che il bene in questione è sempre stato da lui gestito come bene proprio, rendendo così impossibile il concretizzarsi di ogni pretesa da parte di altri soggetti. 
Ha poi proposto il domanda riconvenzionale, previa chiamata in causa del per l'accertamento della sua proprietà esclusiva in ordine al ### in contestazione, nonché per il risarcimento del danno (costi per concessione edilizia; rimborso ### minore valore dell'immobile medio tempore accertato; perdita di chances economiche), derivante dalle contestazioni sorte circa la sua qualità di proprietario della stessa area. Su tale ultimo punto ha, difatti, esposto il di aver sottoscritto in data ### con la una scrittura privata con la quale le parti si sono accordate per l'acquisto - da parte di quest'ultima società - dell'area oggetto di causa al prezzo di euro 660.000,00, oltre al trasferimento di un appartamento e di una autorimessa in favore dello stesso rilevando come in tale scrittura si è dato atto della possibilità di contestazione del diritto di proprietà di quest'ultimo e che dunque la stipula del definitivo è stata condizionata al superamento di tale problematica; difatti, in data ### il ### ha deliberato di tutelare i suoi diritti, diffidando il da ll'intraprendere qualsiasi iniziativa edificatoria sul terreno oggetto del presente giudizio. 
Ha dunque concluso il per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  - Con comparsa in data ### si è costituta in giudizio , rilevando che il mappale in contestazione non è mai stato di proprietà del ma che lo stesso risulta di proprietà esclusiva del , che dunque potrà edificare sullo stesso. 
Nel precisare che i viali e i giardini, che gli attori assumono presenti nel predetto mappale, sono invece presenti nel ### , ha concluso la per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  - Con comparsa in data ### si sono costituiti in giudizio i condomini signori , , , , , , , e , eccependo in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio rispetto agli eredi della signora , nella sua qualità di proprietaria di un immobile facente parte del ### ”. 
Nel merito, gli stessi hanno fatto proprie tutte le argomentazioni dedotte dagli attori, in particolare in ordine all'intervenuta usucapione della porzione del cortile identificata con il ### , siccome destinata ab origine a giardino condominiale e ai parcheggi, parte di proprietà del e parte degli attori medesimi. 
In particolare, hanno assunto i detti condomini che il originario proprietario dell'area e costruttore dell'edificio condominiale, nel costituire formalmente il condominio con atto pubblico, ha destinato la vasta porzione del terreno circostante il fabbricato a giardino condominiale; ciò risulterebbe dalle successive delibere condominiali, presiedute dallo stesso in cui all'unanimità veniva deciso la sistemazione a verde dell'area e la scelta delle relative essenze da impiantare, nonché approvata la previsione delle spese, rilevando come anche negli atti di vendita dei singoli appartamenti il costruttore abbia trasferito i beni facendo riferimento al regolamento condominiale, dove vengono indicate le proprietà limitrofe costituenti i confini delle aree condominiali, fra cui non figura il ### destinato da oltre 35 anni a giardino dello stesso , trovandosi tale bene in una evidente relazione di accessorietà/funzionalità con le unità immobiliari costituenti un fabbricato condominiale. ### Hanno precisato i detti condomini che il ha peraltro corrisposto regolarmente tutte le quote condominiali, così avvallando la destinazione dell'area a giardino e omettendo dal porre in essere atti idonei ad interrompere il possesso maturato “ad usucapionem” dal ### evidenziando come solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad edificare il abbia iniziato a porre in essere atti emulativi, come il danneggiamento - tramite sue maestranze - delle essenze arboree presenti nell'area; l'abbattimento di piante poste a dimora da oltre 35 anni; l'impossessamento della relativa legna; la potatura senza necessità delle palme presenti nei viali condominiali; la manomissione dell'impianto citofonico condominiale. 
Nel rilevare che in virtù di quanto esposto, qualora al ### venisse consentito di erigere un edificio nell'area condominiale in questione, il ### e i singoli condomini subirebbero un grave ed irreparabile pregiudizio economico atteso che il valore delle unità abitative sarebbe soggetto a notevole decremento per la mancanza dell'area destinata a verde condominiale, hanno ancora precisato i detti condomini che - ai fini della sussistenza del possesso ultraventennale anche da parte dei condomini che nel corso degli anni sono via via subentrati all'originario costruttore e/o ai precedenti acquirenti - gli stessi hanno sommato il possesso dei loro danti causa sul giardino condominiale, sui viali di passaggio/transito e sulle aree di uso comune in virtù di quanto previsto dall'art.1146, comma 2, cod. civ., assumendo che i singoli condomini, mediante un utilizzo pacifico ed ininterrotto, abbiano detenuto con “l'animus domini pro indiviso” il giardino condominiale per cui è causa e le tutte le aree pertinenziali, sostituendosi all'originario proprietario/costruttore, che ha loro ceduto disponibilità e godimento nonché ogni inerente diritto reale con gli atti pubblici di vendita delle singole unità abitative. 
Hanno, dunque, chiesto i detti condomini l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.  - Con comparsa in data ### si è costituto il sig. , eccependo in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio non essendo presenti in giudizio i signori e , quali altri eredi del de cuius Nel merito, ha aderito lo stesso alla domanda formulata dagli attori facendo proprie tutte le argomentazioni poste a suo fondamento, evidenziando che dal 1991 - allorquando il predetto de cuius ha acquistato l'appartamento ubicato nello stabile condominiale - la porzione di cortile di cui al ### è ### sempre stata destinata a giardino condominiale e a parcheggio e così utilizzata pacificamente da tutti i condomini. Ha dunque concluso come sopra riportato.  - Con comparsa in data ### si è costituto in giudizio il (di seguito solo ) , contestando integralmente quanto assunto dal e assumendo quanto già esposto dai singoli condomini nelle loro rispettive difese. 
In particolare, ha esposto di aver posseduto - sin dalla sua costituzione - le aree circostanti l'immobile destinate a viali condominiali, fra cui la porzione di cortile identificata con il ### , destinate a tale funzione dallo stesso sia nell'atto costitutivo che negli atti di vendita delle singole unità abitative e dallo stesso riconosciute come tali nelle delibere assembleari, avendo lo stesso pagato le relative quote di sua pertinenza e non avendo egli mai posto in essere atti idonei all'interruzione del possesso ad usucapionem, così avvallando la destinazione condominiale di tale bene. 
Nel rilevare che tale area ha da sempre svolto una funzione accessoria delle singoli appartamenti e che per tale ragione opera la presunzione di contitolarità del diritto di proprietà pro indiviso a favore dei condomini, ha evidenziato il ### che il solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad edificare sulla stessa area, ha posto in essere atti emulativi per i quali è stato denunciato e che consentirgli la realizzazione di un edificio residenziale comporterebbe un danno irreparabile derivante dalla mancanza dell'area destinata a verde condominiale. 
Ha precisato il ### che - ai fini del possesso ultra ventennale valido ai fini dell'usucapione dell'area in contestazione - per taluni condomini, subentrati al costruttore e ai precedenti acquirenti, vale il principio di cui all'art. 1146 cod. civ. secondo il quale può essere sommato al loro possesso quello esercitato in precedenza dai loro danti causa, evidenziando come si sia trattato di possesso esercitato da oltre 35 anni in maniera pacifica ed ininterrotta sull'area destinata a giardino condominiale. 
Ha concluso dunque il ### come riportato in epigrafe.  - Con due distinte comparse in data ### si sono costituiti in giudizio i signori e , ade rendo al la dom anda f ormulata d agli a ttori e f acendo pr oprie t utte l e argomentazioni poste a suo fondamento; in particolare, hanno evidenziando che dal 1991 - allorquando il loro dante causa Dott. de cuius ha acquistato l'appartamento ubicato nello ### stabile condominiale - la porzione di cortile di cui al ### è sempre stata destinata a giardino condominiale e a parcheggio e così utilizzata pacificamente da tutti i condomini. Hanno dunque concluso come sopra riportato.  - Con comparsa in data ### si sono costituiti in giudizio i signori , , e i quali hanno dichiarato di aderire alla domande formulate dagli attori e dai condomini costituitisi contro il sig. , facendo proprie tutte le argomentazioni dedotte per quanto attiene l'intervenuta usucapione dei diritti reali costituiti sulle aree circostanti il fabbricato condominiale, in particolare sul giardino contraddistinto al ### e sui parcheggi appartenenti per otto stalli al e per i restanti due ai coniugi ### dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.  - Con comparsa integrativa in data ### si sono costituiti in giudizio i signori e , i quali, nel precisare di aver acquistato un appartamento ubicato nello stabile del con una proporzionale quota di comproprietà sulle parti ed impianti che per legge, uso o destinazione costituiscono oggetto di condominio, hanno esposto di aderire alla prospettazione degli attori, facendo proprie le argomentazioni poste a sostegno della citazione. In particolare, hanno assunto gli stessi che l'area oggetto di causa è sempre stata destinata a viale e giardino condominiale fin dal 1975, anno di costituzione del condominio, e che l'asservimento di tale porzione di terreno all'uso comune è avvalorata non solo dalla legge, dai rispettivi atti di acquisto e dal regolamento di condominio, ma da una situazione di fatto protrattasi per oltre 35 anni, che ha visto tutti i condomini fruire di tale area e assolvere in via esclusiva ogni compito di cura del terreno e delle piante, sopportandone per intero i costi, proporzionalmente ripartiti da ogni amministratore avvicendatosi nella carica, rilevando come il terreno de quo si presenta interamente delimitato da un basso muro di pietra, ai bordi del quale sono stati allocati dei punti di approvvigionamento idrico per l'irrigazione.  ### contestato quindi come falsa ed inveritiera la versione offerta dai signori e , nonché la domanda riconvenzionale da quest'ultimo spiegata, rilevando come lo stesso abbia sempre ritenuto l'area oggetto di giudizio di esclusiva proprietà condominiale, non eccependo mai ** ### alcunché circa una diversa titolarità ed effettuando - solo di recente e per meri fini speculativi - “un colpo di mano” teso a sovvertire quanto da egli stesso riconosciuto.  ### dunque chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  - I convenuti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, per cui è stata dichiarata la loro contumacia.  - Con provvedimento reso all'udienza del 21.03.2014 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte dei convenuti e .  - Con ricorso in data ### gli attori hanno provveduto alla riassunzione del processo.  - I convenuti e nella loro qualità di eredi del , nonché e , nella loro qualità di eredi del pur ritualmente citati non si sono costituiti, per cui la loro contumacia viene dichiarata con il presente provvedimento.  - La causa, istruita con prove orali e documentali, nonché con ispezione dei luoghi per cui è causa, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva come gli attori e abbiano promosso il giudizio de quo al fine di essere riconosciuti proprietari esclusivi di due aree destinate a parcheggio, site all'interno di un fondo-giardino, distinto catastalmente al ### di riconoscere il di in ### e con esso i singoli condomini in ragione delle rispettive quote, proprietario della restante parte dello stesso fondo e di inibire al convenuto sig. dal porre in essere qualunque atto diretto all'edificazione su tale fondo e comunque alla modificazione della sua attuale destinazione anche relativamente alle due aree di parcheggio, mentre il sig. - nell'assumere a sua volta di essere il legittimo proprietario dell'intero fondo su cui insistono anche le aree destinate a parcheggio - ha spiegato ### domanda riconvenzionale per tale riconoscimento e per il risarcimento del danno da lui patito, non avendo egli potuto procedere alla vendita della stessa area stante la posizione oppositiva assunta dal detto Le altre parti, ad eccezione per la signora , hanno aderito alla domanda degli attori, facendo così proprie tutte le argomentazioni da quest'ultimi poste a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio. 
Per una questione prettamente di ordine logico verrà prima esaminata la domanda degli attori tesa al riconoscimento in loro favore della proprietà relativa alle due aree destinate a parcheggi, ubicate all'interno del fondo per cui è causa. 
Tale domanda può essere qualificata come azione di mero accertamento della proprietà che viene riconosciuta a chi, indipendentemente dal possesso o meno della cosa, ha interesse ad una pronuncia giudiziale, che affermi il suo diritto di proprietà sulla cosa, per rimuovere la situazione di incertezza creatasi sulla proprietà stessa della cosa, ricordando che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. ### giuridico riconosce l'esistenza di tale azione ancorché non la sanzioni attraverso una norma generale e la stessa pertanto si differenzia dalle norme specifiche previste dal codice a tutela di determinate situazioni sostanziali, quali l'azione negatoria e l'azione di rivendica; è vero, difatti, che l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti il potere di agire in giudizio per la tutela di propri diritti soggettivi senza specificazione alcuna, con la conseguenza che ciascuno, nell'osservanza del vincolo della proposizione di una domanda ex art. 2907 cod. civ., potrà chiedere al giudice la tutela di cui ha necessità e in particolare di cui ha necessità il diritto del quale si affermi titolare. 
La tutela di mero accertamento tende, quindi, all'affermazione di una certezza giuridica incrinata da un comportamento altrui, mirato in danno all'avente diritto e produttivo di pregiudizio. Dunque, non ogni attività che risulti destabilizzante dell'esistenza o della certa configurazione di un diritto soggettivo in capo al suo titolare potrà generare il potere di agire in mero accertamento a sua tutela, ma lo sarà solo quella pregiudizievole, capace di fondare un interesse ad agire in quella direzione. 
Tale azione, in cui è sufficiente che l'attore si affermi titolare di un diritto soggettivo e che la domanda abbia ad oggetto proprio quel diritto, tende - come detto - alla certezza giuridica in senso positivo o negativo, nel senso ### dell'affermazione dello stesso e della sua ampiezza o della negazione dell'esistenza di quello altrui, rilevando che il diritto deve essere stato contestato, atteso che non si può perseguire con il giudizio l'astratta certezza del diritto a scopo meramente preventivo di qualunque contestazione nei suoi confronti. 
Orbene, gli attori hanno versato in atti l'atto di acquisto, rogito Dott. del 30.11.1995 Repertorio n. 94630 (cfr. documento n. 4 fascicolo parte attrice) con i relativi allegati e planimetrie, da cui risulta che il parte venditrice, ha venduto ai coniugi pa rti ac quirenti, l'appartamento sito al primo piano dello stabile facente parte del ### ”, precisando che “è compreso nella presente vendita il diritto di parcheggio per n. 2 ### autovetture nella zona predisposta a tale uso, situata a sud del fabbricato principale e che comunque le aree sulle quali esercitare detto diritto di parcheggio, indicate con i numeri quattro (4) e cinque (5), risultano meglio evidenziate in giallo nella planimetria che si allega al presente atto …”. 
Dal semplice tenore letterale del detto atto non pare possano sussistere dubbi sull'effettività della vendita del diritto di parcheggio sulle dette due aree, ben identificate nella planimetria allegata al rogito e dunque ben distinte rispetto alle altre aree destinate a parcheggio ubicate nel fondo per cui è causa, rilevando come tale diritto è ormai riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7561/2019), che lo qualifica come servitù di parcheggio, che può essere appunto acquistata con un contratto, come nel caso che qui ci occupa, o ceduta a titolo gratuito o acquisita con l'usucapione. 
Deve, dunque, dichiararsi in capo ai coniugi il diritto di parcheggio sulle aree indicate in atti, con la giuridica conseguenza che tale loro acquisito diritto non può essere posto nel nulla o solo modificato da alcun atto contrario di disposizione proveniente da terzi se non per volontà degli stessi titolari. 
Quanto alla domanda del relativa al riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione sul fondo distinto con il più volte menzionato ### , formalmente rimasto intestato al , la stessa viene esaminata ora sempre per una questione prettamente logica di esposizione, osservando che merita pieno accoglimento sul rilievo che il ha fornito compiuta prova del possesso ultraventennale esercitato sull'area medesima in maniera pubblica, ininterrotta, esclusiva e pacifica, essendosi comportato l'istante come il legittimo proprietario, godendo dell'immobile per cui è causa anche attraverso l'esercizio di facoltà tipicamente riconducibili al contenuto del diritto di proprietà ed incompatibili con ### un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia, come l'avervi realizzato - fin dai primi anni della sua costituzione - un giardino mediante l'apposizione di piante con relativo impianto idrico, destinato all'uso da parte di tutti i condomini, che negli anni - sempre a partire dalla costituzione del medesimo - hanno provveduto alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria mediante l'ausilio di terzi, corrispondendo le relative spese secondo le quote di rispettiva competenza. 
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 cod. civ., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. 
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità (fra le tante: Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. Sez. n. 11878/2013; Cass. Civ. n. 2044/2015; Cass. Civ. 17459/2015) ha affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; inoltre, l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. 
Ebbene, la prova dei predetti elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali emerge come il abbia esercitato sull'immobile per cui è causa - come identificato in atti - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria. ### Nel corso del giudizio, infatti, sono stato sentiti numerosi testi, che hanno tutti confermato la veridicità delle circostanze poste a fondamento della domanda, rilevando come sulla loro attendibilità non vi sia motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità. 
In particolare, si richiamano le dichiarazioni rese da , amministratore del dal 1997 al 2007, il quale ha riferito - tra l'altro - che il ha provveduto ad impiantare alberi nel giardino per cui è causa (“… posto alla sinistra rispetto all'ingresso da ” ) e di aver dato incarico a ditte esterne “per la pulizia e manutenzione del giardino”, oltre che per la pulizia delle strade di accesso e delle aiuole, ponendo a bilancio le relative spese (documentate in atti), corrisposte pro quota anche dal , precisando che lo stesso tipo di incarichi venne anche dato dall'amministratore che lo ha preceduto.  , nel riferire di aver iniziato a frequentare il ### dal 1996 e nel riconoscere l'area per cui è causa nella planimetria a lui rammostrata, ha confermato che le spese relative alla manutenzione di tale area vengono corrisposte dal medesimo, precisando che stante l'assenza di spese di riscaldamento e pulizia scale “le uniche spese condominiali attengono proprio alla cura del giardino e all'illuminazione comune di cui fa parte anche il giardino”.   ha riferito di essere stato amministratore del dal 1995 al 1997, periodo in cui anche il corrispondeva le quote condominiali relative alle spese di manutenzione del giardino per cui è causa, “l'unica area che può definirsi giardino in quanto le restanti parti sono delle aiuole”, dopo aver dato incarico a ditte esterne per tale incombente.  , nel dichiarare di conoscere la famiglia f in dal 1962 in quanto compagna di scuola della loro figlia , ha riferito che fin da adolescenti erano solite rimanere nel giardino così come gli altri condomini “che usavano porvi anche delle sedie”, precisando che nel 1978 (anno della loro maturità) “gli alberi del giardino erano già presenti anche se di piccole dimensioni”; di aver visto dei condomini che davano direttive alle persone che curavano il giardino; di aver continuato a frequentare lo stesso ### anche da adulta portandovi i suoi figli; di aver sentito il nonno dell'amica protestare per l'acquisto delle piante.   nel precisare di aver vissuto ad ### fino alla quarta ginnasio e di aver sempre frequentato fino a pochi anni addietro il ### in quanto amico del sig. figlio degli attori, ha riferito ### di aver “sempre visto una parte adibita a giardino” (riconosciuta nella planimetria esibitagli) con una parte utilizzata come parcheggio dai medesimi.   ha riferito di essere nipote degli attori e di conoscere i luoghi a partire dagli anni '80, confermando che il giardino “costituiva un'area verde per tutto il condominio; infatti, mio zio era un professore presso la facoltà di agraria e ricordo che lo stesso aveva una cura particolare per detta area … liberamente fruibile dai condomini”, precisando che la manutenzione del giardino e dei viali è sempre stata effettuata da personale incaricato dal medesimo, tanto che il padre, proprietario di una unità abitativa dal 1990 al 1997 sita nello stesso condominio, corrispondeva quali quote condominiali proprio quelle relative al giardino “come parte comune”.  h a riferito di aver eseguito i lavori di pulizia del giardino e delle aiuole dal 2001 al 2007 su incarico dell'amministratore del ### provvedendo “alla potatura degli alberi e delle piantine ivi impiantate”; emettendo la fattura per i relativi compensi e precisando che nello stesso periodo non vi sono state altre persone che hanno svolto il suo stesso lavoro.   ha riferito di essere stato contattato “negli anni 1974 o 1975” dal “anche per conto del condominio per fare un sopralluogo in detto giardino e vedere quali e quante piante immettervi”.   ha r iferito di e ssere st ato c onduttore dal 1980 di una unità abitativa del ### precisando di aver contribuito fino al 1993 (anno di decesso della sua prima locatrice) alla manutenzione del giardino pagando la relativa quota condominiale e successivamente versando solo un contributo una tantum ai , qu ali nuovi proprietari.   ha riferito di frequentare il condominio dal 1975 e di aver visto a partire dal 1978 persone incaricate per la manutenzione dell'area oggetto di causa dal ### Ora, le dichiarazioni testimoniali sopra riportate (in sintesi) sono state concordi nel confermare l'uso ultraventennale in capo al dell'area identificata con il ### , siccome funzionalmente collegata al servizio e al godimento collettivo, rilevando che anche questo giudicante, in sede di ispezione dei luoghi, ha potuto constatare che il giardino per cui è causa è costituito da un'area scoperta all'interno del perimetro privo di recinzioni e sbarramenti e quindi aperto all'accesso ed al transito di tutti i condomini. ### Si osserva che le dichiarazioni dei predetti testi non si ritengono neppure smentite da emergenze contrarie, atteso che effettivamente una parte del giardino è stata destinata a parcheggi, due dei quali di competenza degli attori per quanto più sopra esposto e i restanti di proprietà esclusiva del rilevando come la maggior parte dei testi indicati da quest'ultimo hanno riferito di attività svolte in tale ultima parte accedendovi da una sbarra tenuta chiusa. 
Infine, vi è da osservare che è stato lo stesso sentito in sede di interrogatorio formale, a riconoscere l'uso condominiale dell'area per cui è causa laddove lo stesso ha affermato di essere stato assente “per molto tempo e precisamente 57 anni in Francia”, periodo nel quale “si sono succeduti diversi giardinieri incaricati dal condominio e delle relative spese ed io ho partecipato quale condomino in base alle tabelle millesimali”. 
Considerato, dunque, che per la conferma dei fatti allegati da parte dei testi escussi, unitamente alla mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda spiegata dal , non senza tacere il valore confessorio delle dichiarazioni rese dal Per le ragioni esposte non resta al giudicante che disattendere - conseguentemente - le domande spiegate dal con sua condanna alle spese e compensi di lite secondo il principio della soccombenza in favore delle parti costituite, fatta eccezione per la signora , individuate non per capi ma nel numero dei loro rispettivi difensori, che vengono liquidate in dispositivo (in applicazione del D.M. 55/14 scaglione fino ad euro 1.100,00 secondo il valore indicato dagli attori in citazione). 
Le spese di lite tra la signora e le altre parti vengono invece compensate, poiché la stessa, pur aderendo alle domande disattese del si è comunque rimessa alla decisione del giudice in tutti i suoi atti difensivi. 
Tutte le altre domande, stante le predette statuizioni, si ritengono assorbite.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, 1. dichiara i signori , nato a il , C.F.  , e , nata a il , C.F. , titolari del diritto di parcheggio, per la quota del 50% ciascuno, ###### sulle due aree di parcheggio, insistenti sul fondo, sito in ### , distinto in ### al 4 e 5 di cui all'allegato A dell'atto pubblico, rog. Dott.   no taio in ### del 30.11.1995, rep. n. 94630; 2. dichiara il , in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in ### , C.F. , e per esso tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote, proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 cod. civ. del fondo sito in ### , distinto in ### al ### , ### , con esclusione delle porzioni destinate a parcheggi di competenza dei coniugi ed secondo quanto disposto al punto 1 che precede, nonché del sig. quale proprietario esclusivo delle restanti aree di parcheggio, sempre insistenti sul fondo medesimo; 3. condanna il sig. alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore di tutte le altre parti come individuate in parte motiva, liquidate in € 1.172,00, per ciascuna, oltre accessori di legge, fatta eccezione per la convenuta ; 4. compensa le spese di lite fra la signora e le altre parti costituite; 5. manda alla ### dei ### territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo.  ### 01.10.2019 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa #### P. ###


causa n. 4673/2009 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 227/2024 del 12-02-2024

... “porta a porta” nella zona ove era ubicato il condominio convenuto; con lettera raccomandata in data 11 aprile 2018 l'amministratore del condominio convenuto aveva chiesto ad ### e al Comune di ### la creazione di un'isola ecologica o il collocamento dei cassonetti nei pressi di ### ma l'### con lettera del 16 aprile 2018, aveva risposto che i cassonetti dovevano essere collocati nell'area esterna condominiale, che collegava ### con ### due bidoni riservati al condominio per rifiuti organici e per vetro erano stati collocati in ### e gli altri cinque bidoni riservati al condominio erano stati collocati nel luogo che aveva dato luogo all'azione giudiziaria dell'attrice; i bidoni erano stati collocati nel luogo indicato da ### e che non sussistevano atti emulativi e immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 cc. Il condominio convenuto domandava quindi il rigetto della domanda o in subordine chiedeva l'autorizzazione a chiamare in garanzia il ### III. Con atto depositato in data 24 luglio 2017, interveniva in giudizio il ### 36/38 - ### n.2 e domandava l'accertamento della intollerabilità delle immissioni provenienti dai bidoni per i rifiuti in uso al ### e l'allontanamento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1032/2019 promossa da: ### (C.F.: ###), con il patrocinio dell'avv. #### Attrice contro ### (C.F.: ###), con il patrocinio dell'avv. #####é contro A.AM.P.S. - ### di ### - S.p.a., C.F. ###, con il patrocinio dell'avv. ### Nonché contro ### 36/38 - ### 2, (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### Sulle conclusioni precisate all'udienza del 16 novembre 2023: Registrato il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00 per l'attrice ### ““### l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertato che le immissioni per cui è causa superano la normale tollerabilità e/o la natura emulativa degli atti posti in essere dal ### convenuto come descritti in premessa, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare lo stesso convenuto ad eliminarle, attraverso la collocazione dei bidoni a distanza non inferiore a 5 metri dal fabbricato condominiale ove è situato l'appartamento della concludente e a risarcire il danno subito e subendo dalla medesima concludente, a norma dell'art. 2043 cod. civ. e/o 96 c.p.c., liquidandone l'ammontare nella somma di € 20.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese legali, comprese quelle del procedimento cautelare”; per il convenuto ### N.40: “### l'###mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione ad intervenire nel processo del ### 36/38, e comunque la sua carenza di interesse ad agire; 2) sempre in via principale, rigettare la domanda avanzata da parte attrice e da parte terza intervenuta in relazione alla richiesta di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 833 c.c. 3) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di cui all'art. 844 c.c. dichiarare il terzo A.###P.S. spa tenuto a manlevare e garantire parte convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande di parte attrice e di parte intervenuta, e per l'effetto condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.” 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio a carico di parte attrice, terza intervenuta, e di parte terza chiamata, in relazione alle rispettive soccombenze, anche del subprocedimento cautelare promosso in corso di causa”; per il terzo intervenuto ### n.36/38: “### l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare, ammettere l'intervento sopra spiegato; nel merito, accogliere la domanda proposta dalla ### nei confronti del ### di ### n. 40 e, pertanto, accertato che le immissioni per cui è causa superano la normale tollerabilità, dichiarare tenuto e condannare il ### di ### n. 40 ad eliminarle, attraverso la collocazione dei bidoni a distanza non inferiore a cinque metri dal fabbricato condominiale costituente il ### interveniente, ove è situato l'appartamento della condomina ### con vittoria di spese legali, comprese quelle del procedimento cautelare e dell'espletata C.T.U.”; per la terza chiamata ### “si chiede che la domanda risarcitoria proposta dalla ### venga rigettata in quanto del tutto ### il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00 infondata e comunque non provata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio”.  ###.  a) La causa veniva assegnata a questo ### il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno. 
I. Con atto ritualmente notificato, ### citava in giudizio il #### di ### n.40 per sentirlo condannare all'allontanamento di cinque bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti collocati vicino al cortile esterno e sotto la finestra della camera da letto dell'abitazione dell'attrice, ubicata a piano terreno in ### n.36, facente parte del ### n.36/38 - ### n.2, in quanto dai bidoni provenivano immissioni di cattivi odori e rumori intollerabili ai sensi dell'art. 844 cc, la tenuta dei bidoni costituiva un atto emulativo ai sensi dell'art. 833 cc, nonché al risarcimento del danno. 
II. Con comparsa depositata in data 20 giugno 2019, si costituiva in giudizio il #### di ### n.40, il quale osservava che: con ordinanza sindacale n.85 del 20 aprile 2018 il Comune di ### aveva istituita la raccolta dei rifiuti con la modalità cd. “porta a porta” nella zona ove era ubicato il condominio convenuto; con lettera raccomandata in data 11 aprile 2018 l'amministratore del condominio convenuto aveva chiesto ad ### e al Comune di ### la creazione di un'isola ecologica o il collocamento dei cassonetti nei pressi di ### ma l'### con lettera del 16 aprile 2018, aveva risposto che i cassonetti dovevano essere collocati nell'area esterna condominiale, che collegava ### con ### due bidoni riservati al condominio per rifiuti organici e per vetro erano stati collocati in ### e gli altri cinque bidoni riservati al condominio erano stati collocati nel luogo che aveva dato luogo all'azione giudiziaria dell'attrice; i bidoni erano stati collocati nel luogo indicato da ### e che non sussistevano atti emulativi e immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 cc.   Il condominio convenuto domandava quindi il rigetto della domanda o in subordine chiedeva l'autorizzazione a chiamare in garanzia il ### III. Con atto depositato in data 24 luglio 2017, interveniva in giudizio il ### 36/38 - ### n.2 e domandava l'accertamento della intollerabilità delle immissioni provenienti dai bidoni per i rifiuti in uso al ### e l'allontanamento dei bidoni per i rifiuti ad una distanza non inferiore a 5 metri dal fabbricato condominiale.  ### il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00
IV. All'udienza del 31 ottobre 2019 l'#### non si costituiva e veniva conseguentemente dichiarata contumace. 
V. Con ordinanza cautelare in data 12 giugno 2020 il Tribunale di ### ordinava all'A.###P.S. S.p.a., di “trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata in uso al ### il ### e di spostare gli stessi ad una distanza di almeno cinque metri dal ### 36/38 e dalla proprietà di ### Francesca” e l'ordinanza veniva ottemperata dall'A.###P.S. ### V. Dopo l'ordinanza di ammissione delle prove, assunta in data 27 febbraio 2020, si costituiva in giudizio in data 24 settembre 2020 A.AM.P.S. - ### di ### e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice. 
VI. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2023.  MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Dalla lettura degli atti di parte si può arrivare alla conclusione che cinque bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti del ### di ### n.40 sono stati collocati nel luglio 2018, d'accordo tra il predetto ### e la terza chiamata A.AM.P.S. - ### di ### sulla strada pubblica di ### di ### vicino al civico 36. 
Ciò premesso, non sono applicabili gli artt. 833 e 844 cc, in quanto destinati a regolamentare il rapporto tra fondi confinanti o comunque tra fondi. 
Nel caso di specie, le cose che originano le immissioni nel fondo dell'attrice #### risultavano collocati, almeno prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare del 12 giugno 2020, sulla strada pubblica di #### orale ha dato la prova che le immissioni di odore e rumore provenienti dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti disturbavano la vita quotidiana e l'uso della proprietà della #### (cfr. testimonianza ### udienza del 3 giugno 2020). 
Dalla consulenza medico legale datata 19 settembre 2022, emerge che l'attrice, a causa delle immissioni di cattivi odori e rumori provenienti dai cassonetti, pativa un danno transitorio alla salute di natura psichica nella misura del 6% dell'invalidità per la durata di 500 giorni, senza lasciare postumi permanenti. 
Sussiste, quindi, una responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc ed il danno viene liquidato in via equitativa, tenuto conto dell'età dell'attrice e della natura della sofferenza psichica, ### il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00 facendo applicazione delle tabelle milanesi del 2021, nella misura di euro 90,00 al giorno, con conseguente liquidazione del danno nella misura di euro 45.000,00 (euro 90,00 x 500). 
La somma viene poi rivalutata in base agli indici ### e aumentata degli interessi dalla citazione del 13 marzo 2019 alla data della sentenza fino ad euro 55.446,52. 
Responsabili del danno sono il ### di ### n.40 e la terza chiamata A.AM.P.S. - ### di ### in quanto dalle lettere del ### in data 11 aprile 2018 e della ### del 16 aprile 2018 emerge che i due soggetti si sono accordati sul posizionamento dei cassonetti, senza tenere conto del possibile danno che le immissioni di rumore e di cattivo odore poteva essere causato a terzi dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti stessi in violazione del principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. 
La custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 cc deriva dall'uso dei cassonetti, sia da parte del condominio, con il posizionamento dei rifiuti, sia da parte di ### per la pulizia e rimozione dei rifiuti dai cassonetti. 
Per l'effetto il ### di ### n.40 viene condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc a #### la somma di euro 55.446,62, con gli interessi dalla notifica della citazione ai sensi dell'art.  1284 IV comma cc. 
In relazione alla domanda di garanzia spiegata dal ### nei confronti di A.AM.P.S. - ### di ### occorre osservare come il danno sia stato cagionato con concorso di colpa dai due soggetti al terzo #### nei confronti del terzo danneggiato è solidale ai sensi degli artt. 1294 cc e 2055 cc. 
La responsabilità deve essere ripartita in parti uguali in quanto la colpa si presume uguale ai sensi dell'art. 2055 III comma cc. 
Per l'effetto A.AM.P.S. ### di ### viene condannata a pagare al ### di ### n.40 la metà del danno pari ad euro 27.723,31.  ### operato dal ### 36/38 - ### n.2 viene qualificato ai sensi dell'art. 105 II comma cpc e viene ritenuto inammissibile per carenza di interesse. 
Venendo al regolamento delle spese processuali, ### di ### n.40, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di ### spese che vengono liquidate nella misura di euro 350,00 ### il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00 per spese ed euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di #### di ### n.40, spese che vengono liquidate nella misura di euro 150,00 per spese ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti metà delle spese di lite. 
Le spese di ### liquidate con decreto del 20 settembre 2022, vengono poste a carico solidale di ### e #### di ### n.40. 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra #### 36/38 - ### 2 e ### di ### n.40.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### di ### n.40, nonché da #### di ### n.40 contro #### e da ### 36/38 - ### 2 contro ### di ### n.40, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: rigetta la domanda di accertamento della violazione degli artt. 844 e 833 cc; condanna il ### di ### n.40 a pagare a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc a ### la somma di euro 55.446,62, con gli interessi dalla notifica della citazione ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.; condanna A.AM.P.S. ### di ### a pagare al #### di ### n.40 la somma di euro 27.723,31, con gli interessi a decorre dalla notifica dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc; condanna ### di ### n.40 a pagare a titolo di rimborso delle spese di lite a ### la somma di euro 350,00 per spese anticipate ed euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge; ### il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00 condanna ### a pagare a titolo di rimborso delle spese di lite al ### di ### n.40 la somma di euro 150,00 per spese ed euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, compensate la rimanente metà; pone le spese di CTU a carico solidale di #### e ### di ### n.40; ### 12 febbraio 2024 Il Giudice dott. ### il: 11/04/2024 n.###/2024 importo 2495,00

causa n. 1032/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Magliacani Massimiliano, Pagano Luigi

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