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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33225/2024 del 18-12-2024

... tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, co mma secondo, c.c., sempre che, tuttavia, il sin istro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescr izione del diritt o all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito. ### parte, in tema di accertamenti demandati dall'assicuratore a un proprio perito, ipotesi peraltro in questa sede non prospettata, la più recente giurisprudenza di questa ha pure individuato un'ipotesi di sospensio ne o comunque di non decorrenza della prescrizione (segnatamente si vedano Cass 18376 del 26/07/2017 Rv. 645369 - 01 seguita da Cass. n. ### del 24/11/2021 Rv. 663018 - 01). E tuttavia ogni questione in merito alla configurabilità o meno di tale so spensione viene lasciat a impregiudicata, per la vista lacuna espositiva del ricorso - neppure emendabile con alcun atto successivo - in ordine ad una idonea serie in interrotta di atti interruttivi. E la medesima lacuna impone di concludere allora che il termine prescrizionale, all 'epoca (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19638/2021 R.G. proposto da: ###À ###, in persona del legale rappresentate in carica, domiciliat ###### alla piazza ### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dal l'avvocato ### (###), domiciliazione telematica in atti - ricorrente - contro SOCIETA' ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante in carica, in persona del legale rappresentate in carica, domiciliat ###### alla piazza ### presso la ### leria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), domiciliazione telematica in atti - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di GENOVA 402/2017 depositata il ###. 
R.g. n. 19638 del 2021; Ad. 22/10/2024; estensore: C. ###. 2 di 5 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/10/2024, dal ### relatore ##### società agricola in n.c. (in seguito S.a.n.c.), assicurata con la ### S.p.a. divenuta successivamente ### di assicurazione soc. coop. a r.l., chiese a quest'ultima la corresponsione dell'indennizzo per gli eventi conseguiti alla scarica di un fulmine, avvenuta l'8/8/2007, sul proprio edificio, in ### alla località ### n. 5, con conseguenti danni a causa dei corti circuiti dei vari im pianti a circui to chiuso, quant ificandoli in oltre duecento trentamila euro (€ 230.493,26).  ### S.a.n.c. escusse la polizza n. 6125864, stipulata il ### che, all'art. 23 n. 1 lett. b), prevedeva l'obbligo della compagnia assicuratrice di indennizzare i danni causati dai fulmini.  ###, dopo vari solleciti, corrispose alla società poco più di tr edicimila euro (€ 13.115,00), che la ### S .a.n.c.  incamerava e imputava a titolo di acconto. 
Instaurata la causa civile da parte della ### S.a.n.c. dinanzi al Tribunale di Massa, la domanda, nel contraddittorio delle parti, venne ri gettata dal detto giud ice, co n sentenza n. 151 del 21/02/2017, per prescrizione.  ### S.a.n.c. propose impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Genova e questa, nel ricostituito contraddittorio con la compagnia assicuratrice, ha rigettato l'impugnazione, con sentenza n. 467 del 26/04/2021. 
La sentenza della Corte territoriale è impugnata per cassazione, con un unico articolato motivo, dalla ### S.a.n.c. 
Risponde la ### di assicu razione so c. coop. a r.l. con controricorso.  ### non ha presentato conclusioni. 
La ricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale del 22/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la R.g. n. 19638 del 2021; Ad. 22/10/2024; estensore: C. ### 3 di 5 decisione ed al cui esito il ### egio si è riserv ato il deposito nei sessanta giorni successivi.  RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente censura la sentenza d'appello con un unico motivo per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p. c., degli artt. 1882 , 1917, 2935, 29 52 commi secondo, terzo e quarto, c.c. in relazione alla subordinazione della decorrenza della prescrizione al momento in cui il danno sia certo, liquido ed esigibile, secondo la disciplina enunciata dall'art. 2952, comma quarto, c.c. e dall 'art. 36 del contra tto di assicura zione ripassato tra le parti. 
La Corte territoriale alla pag. 7 della motivazione ha affermato che: la p rescrizione biennale è maturata tra la richi esta inviata dalla ### S. a.n.c. alla comp agnia assicuratrice il ### e quella inviata il ###, con conseguente spirare del termine biennale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma secondo Il rico rso è invero carente, perché, nella sua pur non esigua estensione, la ricorrente nulla spiega circa l'eventuale richiesta di stima (o perizia contrattuale o arbitrale, ma il punto rimane oscuro) collegiale dei danni, limi tandosi a riportare il testo del contratto, laddove esso, all'art. 36, prevede la perizia contrattuale. 
Il ricorso è, invero, del tutto mancante nell'esposizione dei dati fattuali relativi alla dedotta, sebbene superficialmente, perizia contrattuale, risultando soltanto genericamente evo cato l'art. 36 del contrat to di assicurazione ripassato tra le parti, ma senza alcuna ulteriore in dicazione sul come e quando la detta perizia contrattuale sia stata attivata e quale ne sia stata la complessiva durata, in guisa tal e che se ne possa desumere il tempo di protrazione dell'invocato periodo di sospension e del termine biennale di prescrizione, e quali ne siano stati gli esiti, cosicché se ne possa inferire l'eventuale sospensione della prescrizione, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8973 del R.g. n. 19638 del 2021; Ad. 22/10/2024; estensore: C. ### 4 di 5 15/05/2020 Rv. 657936 - 03). ### quest'ultima, la previsione della perizia contrattuale, rendendo ine sigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni perital i, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, co mma secondo, c.c., sempre che, tuttavia, il sin istro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescr izione del diritt o all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito.  ### parte, in tema di accertamenti demandati dall'assicuratore a un proprio perito, ipotesi peraltro in questa sede non prospettata, la più recente giurisprudenza di questa ha pure individuato un'ipotesi di sospensio ne o comunque di non decorrenza della prescrizione (segnatamente si vedano Cass 18376 del 26/07/2017 Rv. 645369 - 01 seguita da Cass. n. ### del 24/11/2021 Rv. 663018 - 01). 
E tuttavia ogni questione in merito alla configurabilità o meno di tale so spensione viene lasciat a impregiudicata, per la vista lacuna espositiva del ricorso - neppure emendabile con alcun atto successivo - in ordine ad una idonea serie in interrotta di atti interruttivi. E la medesima lacuna impone di concludere allora che il termine prescrizionale, all 'epoca dei fatti ancora biennale, di cui all'art. 2952, comma quarto, cod. civ., era effettivamente decorso dal 02/07/2010 al 23/07/2012, come affermato dalla sentenza impugnata, alla pag. 7 e come, in definitiva, risulta dalla stessa difesa della ### S.a.n.c., laddove alla pag. 5 del ricorso, riporta la serie degli atti interruttivi posti consecutivamente in essere, tra i quali si rileva agevolmente un tale intervallo ultrabiennale. 
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. 
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. R.g. n. 19638 del 2021; Ad. 22/10/2024; estensore: C. ### 5 di 5 Deve, infine, attestarsi la sussistenza dei presu pposti processuali (rigetto, ovvero dichiar azione di inammissibilit à o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comm a 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.  P. Q. M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pa gamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.900,00 per co mpensi, oltre alle spese forfettarie nel la misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente ### di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contrib uto un ificato pari a quello dovuto per il ric orso, a nor ma del comma 1-bis, d ello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di co nsiglio della Corte di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Valle Cristiano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12085/2025 del 20-12-2025

... tempore, notificato ai predetti convenuti plurimi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 5 comma D.leg.vo 28/2010 ( lettera di messa in mora e diffida del 12.06.2019, mediazione del 23.09.2019 e atto di citazione del presente giudizio dell'11.09.2019). Merito delle domande sub 3) Parte attrice, sul presupposto dell'esclusiva proprietà dell'area scoperta e della abusiva occupazione di parte della stessa dall'avancorpo di ### ha chiesto condannarsi quest'ultima singolarmente e/o in solido con ### e ### al risarcimento di tutti i danni materiali e/o personali subìti dal predetto e quantificati nella misura di euro 30.097,67( risultante dalla sommatoria : 1) del valore dell'area scoperta occupatapari ad euro 15.000,00; 2) del valore locativo di tale area - pari ad euro 5.097,67 - non utilizzata dall'attore con conseguente vantaggio dei coniugi ### dal 6.6.2000 fino al 23.4.2010 e della convenuta ### da quest'ultima data fino a quella della proposizione del presente giudizio; 3) dell'ammontare del deprezzamento dell'intera unità immobiliare dell'attorequantificata in euro 10.000,00- per effetto della riduzione di veduta e di aero illuminazione conseguente alla (leggi tutto)...

testo integrale

n. ###/2019 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Di Napoli Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### - ha pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al numero ### del ### degli ### dell'anno 2019, riservato in decisione all'udienza dell'8.7.2025, avente ad oggetto: azioni a tutela della proprietà TRA ### nato a Napoli il ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - Is. ##### nata a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Napoli alla via ### n. 14; CONVENUTA - attrice in riconvenzionale #### nata a Napoli il ### (C.F. ###) e ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla ### I n. 27 #### S.P.A. già Banco di ### S.p.A. (C.F. ### - P.I.  ###) nonchè n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in ### alla ### del #### - attrice in riconvenzionale E ### nato a #### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in #### alla via ### n. 2 ###convenuto in riconvenzionale E ### nato a ### (### il ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in ### alla via ### n. 14; ###'udienza dell'8.7.2025 le difese delle parti, fatta eccezione per la ### S.p.A. (che non ha depositato le note di trattazione) hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini di seguito riportati: parte attrice: “… insiste per l'accoglimento delle proprie domande così come indicate nell'atto di citazione a cui integralmente ci si riporta, con vittoria di compensi e spese di lite”; parte convenuta ### e parte interventrice ### “si riportano a tutti i propri atti e verbali di causa, nonché a tutte le osservazioni del proprio ### Lopresti; reiterano le richieste istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (ovverosia interrogatorio formale dei ###ri ### e ### nonché del legale rapp.te della ### prova per testi sui medesimi capi con i testi indicati #### e ### richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché CTU contabile) e con la terza memoria ex art. 183.6, c.p.c. (richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. e ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.); si riportano integralmente alle conclusioni rassegnate, così come precisate con la prima memoria ex art. 183.6, c.p.c. e, ove occorrente, alla richiesta di disapplicazione, previa rimessione in termini, della ### 142/2001 e del provvedimento di chiarimento del 12.7.2001”; parti convenute ### e ### “… In ogni caso e preliminarmente, anche alla luce dei documenti oggi allegati (formati e divenuti disponibili dopo la scorsa ultima udienza), rinvenutane ancor di più la necessità per nullità della ### d'### si richiede all'###mo Giudicante melius re perpensa ed in revoca della ordinanza dell'08/05/2023 e del 14.02.2025: 1) ammettere tutta la prova testimoniale articolata da questa difesa ed il deferimento dell'interrogatorio formale dell'altra convenuta sig.ra ### (cfr. nostre note istruttorie); 2) rinnovare la CTU nominando un nuovo consulente attesa la carenza della relazione e del supplemento e/o convocare quello attualmente nominato a chiarimenti per rispondere davvero ai quesiti del mandato posti dal giudice, alla luce dei grafici di progetto in atti e dei nuovi documenti acquisiti, rispondendo compiutamente e tecnicamente alle osservazioni del CTP nominato dai convenuti; 3) in ogni caso, alla luce delle gravi omissioni dell'ente e della inoperatività del ### della parziale esibizione del grafico di progetto da parte dell'attore, ordinare l'esibizione al comune di ### ex art. 213 c.p.c. affinché l'ufficio possa adoperarsi su ordine del tribunale in via diretta ad acquisire entrambe le pratiche edilizie complete nonché la nuova indicata dalla ### (all.3) del 24/06/2000 con prot. 9795, in uno alla documentazione del sequestro in danno del sig.  ### 4) ammettere la CTU richiesta da questa difesa a supporto della propria domanda riconvenzionale reconventionis contro il coevocato ### richiedendo allo stesso di: “accertare e quantificare il valore locativo (di occupazione) dell'immobile compravenduto tra i convenuti principali ### - ### sito in ### al vico ### a ### 54 D piano I, ### foglio 17, part. 297, sub.6, dal 2010 sino all'attualità” (cfr. anche nostre note trattazione scritta per l'udienza dell'11/07/2023). ### e puntualizzato quanto sopra, rigettata ogni avversa richiesta, nel riportarsi a tutte le proprie difese ed atti, si conclude, altresì, perché voglia l'###mo Tribunale: 1) rigettare le domande proposte dall'attore per improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente estromissione degli odierni comparenti dal processo e con condanna del Dott. ### ex art. 96 c.p.c., comma I ovvero comma ### 2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda trasversale della ### per decadenza ex art. 269 c.p.c. comma II ovvero per sua infondatezza in fatto ed in diritto; 3) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### e dall'interventore con conseguente rigetto. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di non creduto accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, ed in accoglimento della spiegata reconventio reconventionis con la comparsa del 22/07/2022, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nello stato di consegna nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di effettivo ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa - in entrambi i casi oltre interessi come per legge - anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### 4) ### di spese e competenze di avvocato”; terzo chiamato in causa ### “… - rigettare le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; - rigettare, in ogni caso, le domande spiegate, direttamente o indirettamente, nei confronti del comparente. In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e ammettere i mezzi istruttori come articolati con la memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.. Vinte le spese.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.  per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009. 
Esigenze di chiarezza espositiva impongono, comunque, una breve ricostruzione della vicenda processuale. 
Va, in sintesi, evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato ### dopo aver premesso: di essere proprietario, a far data dal mese di aprile dell'anno 1998, dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra, composto, tra l'altro, da un'ampia area esterna e deducendo la lesione del proprio diritto di proprietà verificatosi a seguito di un ampliamento della adiacente unità immobiliare, attualmente di proprietà di ### ma realizzato dai precedenti proprietari, i coniugi ### e ### che detto ampliamento, concretizzatosi nella costruzione di un avancorpo, aveva determinato non solo lo sconfinamento della predetta unità immobiliare nella parte di cortile di proprietà dell'attore, ma anche l'apertura di due finestre - vedute prima non esistenti; sulla base di tali premesse ha evocato in giudizio i predetti dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, per i motivi specificati in atti, accertare e dichiarare la costruzione da parte dei signori ### e ### dell'avancorpo abusivo in ampliamento sia in larghezza che in altezza sulla proprietà del dott. ### con grave danno per lo stesso; 2) per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo, alla rimozione dello stesso con restituzione della resede al dott. ### nonché all'esecuzione di tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi o, in mancanza, a corrispondere il valore al dott. ### 3) ancora, per l'effetto, condannare in solido e/o chi per esso, i convenuti ### in qualità di attuale proprietaria, nonché i signori ### e ### in qualità di vecchi proprietari e costruttori del manufatto abusivo al risarcimento di tutti i danni materiali e personali, patiti e patendi dal dott. ### mediante il pagamento della somma indicata in atti e, nello specifico, euro 30.097,67 (trentamilanovanta/67), oltre all'importo occorrente per il lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, oppure in quella somma quantificata in corso di causa, oppure in quella somma che il Tribunale adito riterrà opportuno ed equa riconoscere, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo; 4) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.” Nella comparsa di costituzione in giudizio ### e ### hanno eccepito: 1) la carenza di legittimazione attiva del ### deducendo che il predetto non sarebbe proprietario dell'area scoperta oggetto del contendere; 2) la loro carenza di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuto trasferimento dell'immobile di cui erano titolari in favore di ### 3) l'infondatezza delle domande attoree, nonchè, in via subordinata, l'intervenuta usucapione della zona esterna rivendicata da ### Tali parti convenute hanno, quindi, chiesto di essere estromesse dal giudizio e, comunque, il rigetto delle domande proposte da parte attrice, con condanna aggravata della stessa al pagamento delle spese di lite ex art. 96 comma 1 o comma 3 c.p.c.. 
In sede ###giudizio, avvenuta in data ###, ### ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha, nel contempo, proposto due domande riconvenzionali: la prima cd. “trasversale” nei confronti dei propri danti causa e già parti convenute ### e ### al fine di ottenere, nell'ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato con i predetti per atto del notaio ### in data ###, con conseguente restituzione integrale del relativo prezzo, o in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti; la seconda nei confronti di ### S.p.A. - terzo - di risoluzione del contratto di mutuo e conseguente restituzione degli importi pagati. Tale parte ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa conseguente alla domanda dell'attore; 2) Ove dovessero essere accertati i fatti dedotti dall'attore, ovverosia che l'immobile venduto dai sigg. ### e ### alla sig.ra ### sarebbe stato modificato ed ampliato nel 2010 sulla porzione di suolo di proprietà del Dott.
Pempiniello e/o in assenza di idonea autorizzazione amministrativa (permesso a costruire o altro) e/o comunque in tutti i casi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, la convenuta sig.ra ### chiede nei confronti dei venditori sig.ri ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nei cui confronti spiega anche domanda riconvenzionale (c.d. trasversale), e di ### s.p.a. (che ha incorporato il ### di ### s.p.a.), l'accoglimento delle seguenti domande: 2.1 In via principale, per tutti i motivi sopra esposti, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep. n. 24132, raccolta 9931, e del collegato contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  24133, raccolta n. 9932, e per l'effetto: 2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza; 2.2. In subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1, salvo gravame, accertare e quantificare la riduzione del prezzo pari ad almeno il 90% di quello pagato, o quella differente percentuale che il Tribunale accerterà e riterrà di Giustizia, e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla riduzione del 90%, pari ad euro 342.000,00, o quel differente importo che il tribunale accerterà, oltre interessi e rivalutazione; 2.3. In ogni caso, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento dei danni da accertare e quantificare anche in corso di causa, almeno pari a quelli eventualmente riconosciuti all'attore, oltre interessi e rivalutazione, e comunque a manlevare e/o tenere indenne ### di quanto complessivamente fosse tenuta a pagare all'attore a qualsiasi titolo, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi, oltre quanto sopra richiesto con le domande precedenti, anche in via equitativa, per la lesione all'immagine ed alla dignità personale, e per il rilascio della propria abitazione; 3. Condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, in misura esemplare, al pagamento delle spese, anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la chiamata in causa.” Con atto di intervento depositato in pari data si è costituito in giudizio anche ### il quale, premettendo di essere, unitamente a ### mutuatario nel rapporto intercorrente con ### S.p.A., essendosi entrambi sostituiti all'originaria contraente, la defunta ### e di avere interesse, quindi, ad essere liberato da ogni obbligazione nei confronti della mutuante, aderendo alla difesa di ### ha proposto le medesime domande dalla stessa formulate. 
A seguito della chiamata in causa del terzo, richiesta da ### ed autorizzata dal precedente giudice istruttore, si è costituita in giudizio la ### S.p.A. già ### di ### S.p.A. anche n.q. di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la quale ha eccepito l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e, in subordine, affermando la responsabilità dei venditori, ### e ### ha formulato nei loro confronti una domanda riconvenzionale trasversale al fine di ottenere la restituzione della somma mutuata per l'acquisto dell'immobile venduto a ### Ha, altresì, dedotto la responsabilità professionale del notaio rogante per avere eventualmente stipulato un atto di compravendita avente ad oggetto un bene parzialmente di proprietà aliena e per aver omesso, all'interno dell'atto qualsivoglia menzione del titolo urbanistico abilitativo dell'avamposto in questione, se effettivamente costruito abusivamente. Tale parte ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare autorizzare la convenuta ### S.p.a. anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., a chiamare in causa il ### residente ### e, conseguentemente provvedere allo spostamento della dell'udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 c.p.c.; 2) Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per ### rep.  24132, raccolta n. 9931, e del contratto di mutuo per notar ### del 23.04.2010 rep.  n. 24133, raccolta n. 9932 e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, vengano condannati i venditori e, in particolare il #### (C.F. ###) a restituire ad ### anche in qualità di mandatario e procuratore della ### s.r.l., la somma di €.304.000,000 oltre interessi dal 23.4.2010 versata a mezzo n. 4 assegni circolari emessi dal ### di ### all'ordine di ### in data ###.  3) Nella denegata e non creduta ipotesi che venga pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita e del contratto di mutuo e, che venga accolta la domanda principale spiegata dalla sig.ra ### nei confronti della ### comparente, venga condannato il ### a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale. 4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.” Autorizzata anche la chiamata in causa del notaio ### lo stesso si è costituito in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda di rivendica e di quella a contenuto risarcitorio proposte dall'attore; ha sostenuto, inoltre, l'assenza di responsabilità a suo carico, nonchè l'intervenuta estinzione di ogni diritto dell'attore ed ha concluso per il rigetto delle domande proposte da ### nonché di ogni altra domanda spiegata nei suoi riguardi con vittoria di spese di lite. 
Disattese le istanze di prova orale formulate dalle parti perché ritenute inammissibili nonché quelle proposte ex artt. 210 e 213 c.p.c., ritenuta accoglibile la sola richiesta di espletamento di una CTU tecnica sulla titolarità e consistenza attuale e pregressa degli immobili per cui è causa sollecitata sia dalla difesa di parte attrice che dalla difesa di ### e di ### si è dato corso all'espletamento della stessa. 
All'esito di chiarimenti ed integrazioni espressi dal CTU in sede di supplemento dell'indagine peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.07.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
La procedibilità delle domande di ### preliminarmente rilevata la procedibilità delle domande proposte da parte attrice avendo la stessa depositato (cfr. doc.12) verbale negativo di mediazione del 23.09.2019. 
Delimitazione delle domande oggetto del presente giudizio: ammissibilità delle domande riconvenzionali ### si ricava agevolmente dalla sintetica ricostruzione della vicenda processuale, oltre alle domande principali proposte da ### di cui si dirà di qui a poco, sono state formulate dalle altre parti diverse domande, la cui ammissibilità va valutata in via preliminare poiché, richiedendo la risoluzione della questione di rito afferente alle domande riconvenzionali cd. trasversali, incide direttamente sulla definizione dell'ambito della valutazione delle domande da parte della scrivente. 
Nello specifico ### nel costituirsi in giudizio, ha proposto domande riconvenzionali sia nei confronti del terzo ### S.p.A., sia nei riguardi degli altri convenuti ### e ### (riconvenzionale trasversale) formulando, all'uopo, richiesta di chiamata in causa degli stessi. 
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 13.12.2020, aderendo all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 25415/2017) che, nel privilegiare esigenze di economia processuale, consentiva di proporre con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda trasversale nei confronti di altro convenuto senza necessità di applicare la disciplina di cui all'art. 269 c.p.c., ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di ### e ### che erano già parti del giudizio ed ha autorizzato esclusivamente quella del terzo ### S.p.A. 
Successivamente, con ordinanza del 05.03.2022, la scrivente, privilegiando un contrario e più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n.12662/2021) ritenuto maggiormente garantista del diritto di difesa delle parti, a parziale modifica della precedente ordinanza, in relazione alla riconvenzionale trasversale, ha autorizzato la difesa di ### a notificare l'atto di chiamata in causa nei confronti di ### e ###
Con la medesima ordinanza, di contro, la scrivente ha disatteso l'analoga richiesta formulata da ### s.p.a. poiché non tempestiva. Tale parte, invero, la quale pure ha spiegato una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di ### e ### non aveva provveduto a formulare istanza di differimento dell'udienza e chiamata in causa dei predetti all'atto della costituzione in giudizio, bensì solo successivamente all'udienza del 01.03.2022, in ragione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale. 
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa da parte di ### nei confronti di ### e ### questi ultimi, in data ###, hanno depositato una seconda comparsa di costituzione e risposta, con la quale, da un lato, hanno ribadito le difese ed eccezioni già sostenute nella prima comparsa e, dall'altro, hanno resistito alla domanda riconvenzionale trasversale di ### spiegando, altresì, nei confronti della stessa un'ulteriore reconventio reconventinis, subordinata all'accoglimento della sua domanda trasversale, ovvero hanno chiesto che il Tribunale volesse: “2) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, illegittimità, inammissibilità e mancanza di prova delle domande proposte dalla sig.ra ### con conseguente rigetto; 3) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate di risoluzione del contratto e/o di riduzione del prezzo di vendita e/o di risarcimento del danno, condannare la sig.ra ### alla restituzione immediata dell'immobile nonché al pagamento di una somma corrispondente al godimento pieno ed esclusivo dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n.54, piano I, come innanzi indicata, dalla data di stipula del rogito notarile del maggio 2010 sino alla data di ### rilascio, seppur parziale, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, anche, se del caso, disponendo la compensazione con le somme denegatamente a questa dovute dai comparenti ### Con vittoria di spese e competenze di lite.”
I convenuti ### e ### con tale comparsa di costituzione e risposta hanno, altresì, chiesto, se del caso, il differimento ad altra udienza ex art. 269 cpc per poter procedere alla notifica della chiamata in causa nei confronti della ### in quanto destinataria della reconventio reconventionis; istanza disattesa da questo giudice con ordinanza del 21.09.2022, sia perché trattasi di domanda basata sul medesimo titolo su cui si fonda la domanda trasversale proposta dai primi nei confronti del chiamato, sia per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, ritenute, allo stato del processo, maggiormente meritevoli di tutela, nonché alla luce della difesa di ### la quale non ha dedotto alcuna violazione del proprio diritto di difesa su detta domanda, lasciando ferma e impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità della stessa reconventio reconventionis. 
In ordine a tale domanda, invero, la difesa di ### e ### ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività (poiché formulata solo nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), alla luce anche del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 9441/2022) che, ribaltando nuovamente il principio espresso nel 2021 (Cass. Civ. n.12662/2021), ha affermato che la proposizione di una domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di un convenuto non richiede la riproposizione del meccanismo delineato dall'art. 269 c.p.c.  ### la tesi dei ### (i quali hanno, altresì, chiesto la revoca dell'ordinanza del 6/3/22), dunque, la propria domanda riconvenzionale trasversale era stata già validamente proposta con la costituzione avvenuta nei termini dell'art. 167 c.p.c. e non essendo necessaria ab origine la chiamata in causa dei convenuti ### e ### la reconventio reconventionis formulata da questi ultimi solo con la seconda comparsa deve ritenersi tardiva. 
Orbene, così, ricostruita la vicenda processuale, va sottolineato che il contrasto giurisprudenziale citato in precedenza che vede contrapposte pronunce della Suprema Corte in ordine alla necessità o meno di riproporre il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c. nel caso di domande riconvenzionali trasversali, non ha avuto ad oggi ulteriori sviluppi dopo l'ultima sentenza n. 9441/2022 nella quale i giudici di legittimità (richiamate le precedenti pronunce conformi - ### 2, Sentenza n. 9 del 04/01/1969, ### 3, Sentenza n. 894 del 26/03/1971; ### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980; ### 3, Sentenza n. 6800 del 15.6.1991; Sez. 3, Sentenza n. 10695 del 27.9.1999; Sez. 3, Sentenza n. 12558 del 12/11/1999; ### 3, Sentenza n. 9210 del 06/07/2001; ### 2, Sentenza n. 6846 del 16.3.2017) hanno affermato il seguente principio: “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”. 
La Suprema Corte, nell'affermare (in parte motiva) che “la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto”, ha, altresì, espressamente precisato che per l'applicazione di tale principio non si rende nemmeno “necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (### 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980)”. 
Orbene, ritiene la scrivente, melius re perpensa, che il citato orientamento, a cui non sono seguite pronunce di legittimità di senso contrario, appare maggiormente condivisibile rispetto al precedente del 2021, poiché improntato alla tutela di quelle esigenze di economia processuale che i giudici di legittimità hanno sempre valorizzato, tant'è che in molte pronunce volte a privilegiare l'aspetto garantista del diritto di difesa assicurato dal meccanismo dell'art. 269 c.p.c., è possibile, comunque, rinvenire una riserva in favore di prioritarie esigenze di celerità e giusta durata del processo - “Pertanto tale esigenza di celerità deve cedere il passo di fronte al bisogno di ordinata e coerente trattazione del procedimento, come del resto si verifica in tutte le ipotesi in cui la partenza dell'iter processuale sia ritardata dal progressivo coinvolgimento di terzi nel giudizio, come può essere teoricamente all'infinito per una serie di chiamate in causa a catena, salvi i poteri discrezionali riconosciuti al giudice sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (### U, n. 4309 del 23/02/2010, Rv. 611567 - 01; ### 1, n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630316 - 01; ### 3, 3692 del 13/02/2020, Rv. 656899 - 02).” (Cass. Civ. n. 12662/2021). 
In ragione di tanto, quindi, condividendo l'ultimo orientamento della Suprema Corte e nell'ottica del contemperamento degli interessi processuali, stante anche l'assenza, nella fattispecie, di una effettiva compressione del diritto di difesa di coloro che rivestivano già la qualità di convenuti e che sono stati destinatari delle riconvenzionali trasversali (i quali non hanno dedotto nè sufficientemente argomentato una effettiva lesione in tal senso), ritiene la scrivente che siano ammissibili tutte le domande di questo tipo formulate dalle parti convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, tempestivamente depositate, senza necessità di istanza di chiamata in causa degli altri convenuti. 
Ne discende, pertanto, che devono ritenersi ritualmente proposte le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e da ### S.p.A. nei confronti di ### e di ### Di contro, deve ritenersi inammissibile poiché tardivamente proposta la reconventio reconventionis contenuta nella seconda comparsa di costituzione e risposta depositata da ### e ### solo in data ### (e cioè a seguito della loro chiamata in causa, in realtà, non dovuta). 
Va, infine, precisato che le predette domande riconvenzionali trasversali, nonché le riconvenzionali semplici proposte da ### e ### nei confronti di ### e da quest'ultima nei confronti del notaio ### sono tutte subordinate all'accoglimento della domanda principale promossa da ### e, perciò, andranno esaminate solo in tale ipotesi. 
Merito della controversia a) La domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto introduttivo di
Qualificazione della domanda - legittimazione attiva e passiva A fondamento della domanda in esame ### ha dedotto di essere proprietario dell'immobile sito in ### al vico ### a ### n. 54 - 54 D, piano terra e della pertinente area esterna, di cui farebbe parte anche la porzione oggetto di causa, ovvero quella occupata dall'avancorpo annesso alla proprietà ### Trattasi, in particolare, della parte di viale che, dopo il cancello di ingresso, conduce all'unità immobiliare di proprietà ### ed alla superficie terrazzata giardinata stessa proprietà.  ### nel libello introduttivo, evidenziando la lesione del suo diritto di proprietà determinata da una costruzione (ritenuta abusiva) che avrebbe ampliato l'appartamento della ### ha affermato di voler agire per la tutela di tale diritto anche ai sensi degli articoli 948, 949 e 950 c.c., rivendicando la proprietà esclusiva della predetta resede ###via principale, la demolizione dell'avancorpo in parola e la restituzione della porzione su cui tale costruzione insiste ed, in subordine, la corresponsione del valore del bene che gli è stato sottratto; in aggiunta, ha chiesto, in ogni caso la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in suo favore, quantificato in euro 30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Orbene, ritiene la scrivente che, pur essendo richiamate nell'atto introduttivo anche le disposizioni di cui agli artt. 949 c.c. ( azione negatoria servitutis) e 950 c.c. ( azione di regolamento dei confini) la domanda principale dell'attore rientri nella previsione di cui all'art. 948 Ed invero è noto che 'azione "negatoria servitutis" e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi e con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. ( cfr. fra le molte altre Cass.Sez. 2 sent. n. 472 del 10.01.2027; Cass. sez. 2 sent. n. 8694 del 28.03.2019). Inoltre l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si distinguono fra loro, in quanto mentre con la prima l'attore sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso agisce contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto dominicale e per conseguire la restituzione della cosa stessa, con la seconda tende soltanto a far accertare l'esatta linea di confine di demarcazione fra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza oppure contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto, cosicché l'eventuale richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine si pone come mero corollario dell'invocato accertamento” (Cass. n.1446 del 24/04/1996; Cass. ord. n. 3777 del 12.2.2024). 
Ebbene, il chiaro tenore delle richieste di parte attrice volte ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area scoperta, dell'abusiva occupazione di parte di tale area da una costruzione in ampliamento su tale area ed a rientrare nel possesso della parte dell'area mediante rimozione di detta opera, giustifica la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione. Si tratta di un'actio in rem, cioè di un'azione reale esperibile contro chiunque. Il suo presupposto è insito nella natura stessa dei diritti reali, caratterizzati dal diritto di seguito che consente al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda. Solo chi può rendere il bene è legittimato passivo e tale non può che essere, dunque, colui che ne detiene la materiale disponibilità, anche se non si tratta della stessa persona che ha sottratto il bene al titolare, ed anche se è un puro e semplice detentore della cosa. In base alla disposizione citata il proprietario, una volta promossa la controversia, può proseguire l'esercizio dell'azione anche se il possessore o il detentore, dopo l'inizio del giudizio, ha cessato, per fatto proprio, di possede ###questo caso il possessore o detentore è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno; sempre in tal caso se il proprietario riesce a ottenere direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
Applicando i principi esposti al caso in esame e postulato che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consista nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene, invece, al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; Cass. civ., sent. n. 11321 del 16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; 10.5.2010 n. 11284), va innanzi tutto, riconosciuta sia la legittimazione attiva dell'attore che quella passiva di ### dal momento che il primo si prospetta proprietario del bene oggetto di rivendica e la seconda, oltre a dichiararsi proprietaria dell'unità immobiliare cui è annesso l'avancorpo che occupa detto bene, ne ha, anche, l'effettiva disponibilità materiale. 
Di contro, ### e ### pacificamente, non sono più nella disponibilità della porzione di resede oggetto della domanda di restituzione, sicchè va dichiarata la carenza di legittimazione passiva degli stessi. 
Alla luce di quanto esposto, va, quindi, rigettata l'eccezione sollevata da ### e ### di carenza di legittimazione attiva di ### basata sul presupposto che questi non sarebbe proprietario della resede su cui insiste l'avamposto per cui è causa, ma che su detta zona avrebbe, al contrario, al più una servitù di passaggio, poiché l'eccezione in parola, vertendo sulla titolarità del diritto, attiene logicamente al merito della domanda che sarà esaminato nel paragrafo che segue. 
Merito della domanda sub 1) e 2) Ai fini che occupano si impone, in via prioritaria, rispetto all'esame del merito, la preliminare ricognizione degli indirizzi della Suprema Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione. ### di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbiano posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario ; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr. tra le altre: Cass. n. 2325/1964; 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). 
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970). 
Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; 8394/1990). 
La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006; n. 28865/2021). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. 537/1962). In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. 1416/1965): in tale ipotesi l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.1598/1965; n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti ( n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa (Cass. n. 7539/2024), ovvero, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010); f) quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possede ###65/2021; n. 14540/2025).
Il rigore della prova, invece, non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante (Cass. n. 515/1994; n. 28865/2021). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n. 5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; 11555/2007; n. 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possede ###7/2002), e con la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006).  ### altre pronunce l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum sia costituito dall'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore (Cass. 8215/2016). In base a tale orientamento, dovendo il tema della prova coincidere con quello del decidere (Cass. n. 1997/1964), l'onere probatorio, imposto all'attore in rivendica, può ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. n. 1634/1996; 13186/2002; n. 7529/2006). Si argomenta che il convenuto non potrebbe avvalersi del principio possideo quia possideo senza alcuna rinuncia a tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore indipendentemente da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo - nell'ipotesi di domanda riconvenzionale - addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato (Cass. n. 22418/2004; n. 7529/2006). 
Gli orientamenti passati in rassegna risentono inevitabilmente della particolarità di ogni singola vicenda ed è arduo cogliere effettivamente, nelle sfumature del linguaggio, due diversi modi di intendere la regola dell'attenuazione dell'onere della prova al cospetto dell'opposizione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione: l'uno, che si può definire «rigoroso», in base al quale, nonostante l'opposizione dell'usucapione, vale pur sempre, in linea di principio, la regola del possideo guia possideo, salva la rilevanza delle ammissioni, anche implicite o tacite, del convenuto, che ridondino a vantaggio del rivendicante; l'altro, «meno rigoroso», in base al quale il convenuto che invoca l'usucapione rinuncia al principio possideo quia possideo. Intanto, anche nelle pronunce che possono annoverarsi all'orientamento «meno rigoroso», si richiede, ai fini dell'attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, l'opposizione di un acquisto per usucapione che non sia in contrasto con il titolo di acquisto dell'attore (Cass. 1634/1996; n. 8215/2016). Talvolta tale requisito è precisato nel senso che occorre che l'usucapione sia riferita a un possesso il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante (Cass. n. 22418/2004). Altre volte il requisito del dies a quo del possesso, che deve essere successivo al titolo del rivendicante, è considerato in connessione con la «mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa» (Cass. n. 7529/2006; n.13186/2002). Sembra così, al di là del diverso modo di formulazione delle massime, che, anche in relazione alla domanda o all'eccezione di usucapione del convenuto, ciò che giustifica l'attenuazione è pur sempre la regola secondo cui il criterio di massima che l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. Non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. 
Sulla scorta dei principi compiutamente esposti, ai fini della graduazione dell'onere probatorio dell'attore, va rimarcato che secondo le deduzioni del predetto: • la proprietà della area scoperta di 103,72 mq gli era pervenuta giusto atto di ### per ### del 08.04.1998( rep. n. 145401) nel quale ### e ### gli avevano ceduto l'unità immobiliare sita in ### al ### a ### 54-54/D, piano T, censito nel ### di ### alla sez. CHI, Foglio 36, particella 36, sub 15, ### A/4,Vani 6; • ### e ### avevano ricevuto la predetta unità immobiliare dalle successioni di: 1) ### nata a ### il ### e deceduta ab intestato a ### il ### ( den11, volt 476, rettificata per i dati catastali con den. 12-vol 532 del 19.9.1998), lasciando a sé superstiti il marito ### (nato a ### l'8.1.1909) ed i figli ### e #### era deceduto ab intestato a ### a giugno 1996 (den. 82- vol. 511, rettificata per i dati catastali con den. 13-vol 532 del 19.03.1998); • a ### l'immobile, facente parte di un più ampio patrimonio immobiliare “ Il comprensorio di case di ### a ### n. 54” ( tra cui rientravano anche i beni di ### e prima ancora di ### e la ###, era pervenuto, con atto del 5.03.1993 del ### reg.to al RR.II di ### il ### ai nn. 5938/4168 di divisione dei beni relitti della zia paterna ### nata a ### il ### ed ivi deceduta, ab intestato, il ### ( den. 3303-vol.3042); • a ### erano pervenuti dal padre ### (fu ### che era nato a ### il ### ed ivi deceduto nel 1934, lasciando la moglie ### e sei figli, di cui tre di sesso maschile (#### e ### e tre di sesso femminile (#### e ###; • nel 1934 i tre figli maschi avevano rinunciato all'eredità del padre ### (deceduto il ###) a favore delle tre sorelle ed a seguito della morte della sorella ### nel 1943, ### e ### erano subentrate nella quota della defunta ### acquisendo ognuna la quota pari a metà del predetto comprensorio; • l'11.10.1969 era morta anche la sorella ### la quale con testamento olografo, aveva nominato quale erede universale ### diventando così quest'ultima unica intestataria del ### di case sito in ### a ### 54; • nel 1986, poi, ### era deceduta lasciando 11 eredi appartenenti a 2 stirpi in quanto partecipanti quali coeredi dei fratelli premorti a ### ossia ### (defunto nel 1972) e ### (defunto nel 1962) e, in considerazione di queste due stirpi, i coeredi con atto per notar ### del 5.07.1990 avevano proceduto alla divisione del patrimonio ed a seguito di estrazione a sorte delle 2 quote ereditarie, la prima quota era stata assegnata agli eredi di ### (ossia i figli #### ed ### e la seconda quota agli eredi di ### (ossia i figli ######## e, per rappresentazione ai figli di ### (premorto al padre ### che erano #### e ### • nella prima quota rientrava l'appartamento all'attualità di ### identificato al punto 5) dell'atto di divisione come “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 (### 7, p.lla 297/6, confinante con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino mentre nella seconda quota rientrava, tra gli altri, l'unità immobiliare poi acquistata dall'attore; • in ordine ai restanti beni compresi nella seconda quota, i numerosi eredi del defunto ### a cui erano stati attribuiti avevano deciso di provvedere ad una ulteriore divisione ereditaria dinanzi al notaio ### in data 5 marzo 1993 nella quale si era proceduto alla ripartizione dei beni in sette quote ed, a sorteggio, la settima quota era stata attribuita a ### madre dei ### e ### che, come già detto, in data ###, avevano venduto al ### i beni rientranti nella settima quota; • in data ### i convenuti ### e ### avevano acquistato l'immobile oggetto di causa (poi venduto nel 2010 a ###, dai signori #### e ### ossia gli eredi di ### a cui tali beni erano stati assegnati a seguito della divisione ereditaria del 1990. 
In definitiva dalle prospettazioni dell'attore e dagli atti allegati risulta che le unità immobiliari di proprietà del ### e di ### ( e prima di ### e ### rientranti nel ### di ### di ### a ### n. 54 risalgono ad un'unica proprietaria, la sig. ###
Tali deduzioni non sono contraddette dai convenuti ### e ### che hanno solo contestato il diritto di proprietà dell'attore sull'area per cui è causa sul quale, al più, potrebbe vantare una servitù di passaggio. 
Nello specifico la difesa di ### precisando che gli immobili oggi di proprietà ### erano parte di un più ampio comprensorio di case con accesso da un viale comune posto dopo un arco di ingresso (oggi chiuso con cancello) ubicato al civico 54 di ### a ### 54, originariamente di proprietà esclusiva di ### e poi diviso tra i suoi coeredi, hanno sostenuto che dagli atti di provenienza richiamati dall'attore non fosse possibile ricavare che, unitamente ai cespiti attribuiti a ### (e poi acquistati dal ### fosse stata trasferita anche la proprietà esclusiva dell'area esterna attraverso la quale si accede a detti cespiti, sulla quale l'attore vanterebbe, in ragione del dato letterale dei titoli stessi, un mero diritto di accesso. I medesimi convenuti, in caso di accertamento di qualsivoglia diritto e/o titolarità vantata dall'attore sulla zona rivendicata, hanno, come già detto, eccepito l'usucapione ventennale e/o breve dell'area occupata dall'avancorpo . 
Quanto, infine, alla difesa della convenuta ### va evidenziato che la stessa non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla successione temporale dei titoli di proprietà ed, in particolare, circa la provenienza di entrambi gli immobili dell'attore e dei convenuti da un unico originario proprietario limitandosi a proporre, in caso di accertamento da parte del tribunale della verità dei fatti dedotti dall'attore, di cui è venuta a conoscenza solo nel 2019, le domande riconvenzionali trasversali in precedenza richiamate. 
In definitiva, considerato che parte convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa limitandosi a contestare la proprietà esclusiva dell'area scoperta in capo all'attore, la scrivente ritiene che l'onere probatorio dell'istante, nel caso in esame, sia attenuato bastando al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto.
Ai fini che occupano decisivi elementi di prova si traggono dalle considerazioni alle quali è pervenuto il CTU dott. ing. ### all'esito di un'attenta indagine svolta con competenza e rigore scientifico attraverso la compiuta disamina della documentazione in atti e di quella acquisita presso pubblici uffici e sottoposta al contraddittorio delle parti. 
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sono interamente condivise dalla scrivente perché, oltre ad essere supportate dalla puntuale disamina della documentazione agli atti nel corso della prima indagine peritale, sono state ulteriormente ribadite ed argomentate in sede di supplemento di ctu resosi necessario dopo l'acquisizione di ulteriore documentazione, allegata alla seconda relazione. 
Orbene al primi due quesiti a lui sottoposti del seguente tenore:” ### analitica descrizione planimetrica e fotografica degli immobili delle parti in causa, tenuto conto della documentazione prodotta in atti nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti, pubblicamente consultabili e acquisiti dall'ausiliario o prodotti dalle parti, solo se sottoposti al vaglio del contraddittorio e se ritenuti indispensabili per l'espletamento dell'incarico, accerti il ### anche ai fini dell'accertamento della titolarità degli immobili oggetto di causa e della delimitazione degli stessi: a) l'esatta consistenza, planimetrica e catastale, nonché l'esatta ubicazione degli immobili oggetto di causa; b) l'esatta epoca di costruzione dei predetti immobili ed, in caso di realizzazione progressiva dell'uno o dell'altro e/o di modifiche, volumetriche e/o superficiarie, provveda il CTU ad individuarne l'effettiva consistenza, l'ubicazione, l'epoca o le epoche di realizzazione nonchè di ultimazione delle stesse ….”, la dott.ssa ### ha relazionato nei termini che, sinteticamente, si vanno ad esporre.  ###à immobiliare di proprietà di ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/d, piano terra, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U.  del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17-19 (ex sub 15), piano T. ### è composto da 5 vani, cucina ed accessori. ### avviene dalla porta in ferro presente sul pianerottolo di riposo di forma quadrata tra piano terra e primo piano dopo aver attraversato il cortile condominiale e, dopo aver superato una rampa di scale del fabbricato B. 
Successivamente , dopo aver oltrepassato un passetto coperto, si giunge ad una superficie terrazzata giardinata scoperta costituita in parte da una superficie piana e in parte da una serie di gradini con delle aiuole. ### all'immobile avviene da un ambiente di ingresso ###, procedendo sul lato sinistro entrando si accede dapprima ad un'ambiente cucina ### e successivamente ad un ambiente salone ###. Procedendo sul lato destro entrando invece, attraverso uno spazio di disimpegno ### si accede a due camere (###) e (###) entrambe parzialmente soppalcate e a due ambienti bagno (###) al quale si accede dall'ambiente disimpegno e un ambiente (###) al quale si accede dall'ambiente camera da letto (###), inoltre nell'ambiente (###) vi è un piccolo spazio destinato a cabina armadio###.Dall'ambiente ingresso ### proseguendo frontalmente attraverso una scala si accede al piano soppalcato in cui è presente una camera da letto (###) alla quale è annesso un bagno (###) con relativo disimpegno (###).Annessa al piano soppalcato vi è una superficie terrazzata (###) alla quale si accede dall'ambiente bagno (###).Tale superficie risulta delimitata perimetralmente da un muretto basso e da una ringhiera di protezione .  ###à immobiliare di proprietà di ### (ex proprietà ### - ### è un appartamento sito in ### al ### a ### n. 54/D, piano primo, adibito ad abitazione. E' riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. ### all'immobile avviene dal pianerottolo di riposo del piano primo della scala B. ### si compone di un ambiente ingresso-soggiorno (I/S) da cui frontalmente si accede ad un ambiente cucina ### e poi, attraverso un piccolo ambiente di disimpegno (###), si accede ad un primo bagno (###), sul lato destro, si accede ad altro ambiente (###). Dall'ambiente ingresso - soggiorno (I/S), attraverso una scala interna ad L, si accede poi al piano soppalcato composto da un ambiente disimpegno (###) sul cui lato destro si sviluppano gli ambienti (###-###) mentre sul lato sinistro gli ambienti bagno (###-###). Asservita all'intera unità immobiliare vi è una superficie balconata (###), alla quale si accede dall'ambiente ### (I/S). 
Per quanto riguarda la consistenza planimetrica e catastale di tali immobili nonché l'ubicazione di tali beni, il CTU ha precisato che l'unità immobiliare prop.tà ### è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T ed è composto da 5 vani più cucina ed accessori; l'area esterna di accesso ad essa è riportato nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, essa ha una estensione di mq=103.72. L' unità immobiliare prop.tà Diaz è sita in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano primo; è riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°6, piano primo. 
In relazione all'epoca di costruzione degli immobili oggetto di causa l'ingegnere ha attestato che entrambi gli immobili oggetto di causa, così come sopra descritti , fanno parte di un fabbricato identificato con il civico 54/d, oggi scala B del ### di ### a ### 54, la cui costruzione risale a prima del 1939. Nella documentazione prodotta dalla parte attrice , versata in atti di causa, vi è sia la scheda planimetrica del 1939 dell'ex sub 3, uno dei subalterni che oggi compone l'unità immobiliare del dott. ### (cfr allegato n.1-2 alla relazione), sia l'originaria planimetria catastale del 1940 dell'immobile di parte convenuta ### ( allegato n.3). 
In risposta alla richiesta di indicazione delle eventuali modifiche volumetriche e/o superficiarie dei predetti beni immobili, il tecnico, supportando le sue conclusioni con tavole grafiche ed allegati vari, ha affermato che: a) l'unità immobiliare di proprietà di ### oggi identificata con il sub. 15, fol 17, p.lla 36, si compone di quelli che erano gli originari sub 3-4-5. Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1) nell'anno 1939 vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno 3, eseguita dal tecnico dell'### di ### facente parte dell'attuale consistenza della unità immobiliare dell'attore (ex sub nn. 3-4-5 oggi sub n.15). In tale documento e , nella scheda ad essa collegata, redatta dal tecnico dell'### di ### è chiaramente graficizzata l'area scoperta antistante il sub 3 ed è anche specificato che essa è in comune solo con gli adiacenti subalterni nn. 4-5( cfr.allegati n°1-2); 2) nell'anno 1988 l'ing. Parente, nominato CTU per la divisione ereditaria degli eredi ### identificava sia i 3 subalterni distinti (3-4-5) sia l'area antistante e comune agli stessi. Nelle immagini fotografiche che rappresentano lo stato pregresso dei luoghi è individuata sia l'area scoperta, in parte costituita da scale ed in parte da una sorta di piccola rampa, che il filo esterno d'ingombro volumetrico dell'intero fabbricato condominiale. (cfr allegati n°3-4-5); 3) il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed a ### era assegnata la quota n.2. Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che sono così descritte: “terraneo, il primo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso da una porta ubicata tra piano terra e primo piano di metri quadrati 14 catastale, civico 54 (fol 17 - p.lla 288/5) confinante con cortile Comune; con proprietà ### con ### con prop.tà ### quartino al piano terra, il secondo sulla destra dello spiazzo scoperto con accesso dalla descritta porta ubicata tra piano terra e primo piano (fol 17 - p.lla 36/4) confinante: con cortile di proprietà ### ed altra prop.tà ### agli altri lati; terraneo di vani uno ( fol 17 - p.lla 36/5), confinante con cortile prop.tà ### ed altre prop.tà ### agli altri lati, il terzo ed ultimo sulla destra dello spiazzo scoperto sempre con accesso dalle descritte porte”. Questi subalterni cosi come identificati avevano la seguente consistenza: Sub 3 (avente consistenza catastale 1 vano), Sub 4 (avente consistenza catastale 2,5 vani) e sub 5 ( avente consistenza catastale 1 vano). 4) Il ### per notar ### era stipulato un secondo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n.° 7 . La rappresentazione grafica di tale quota era fatta dall'ingegnere ### che, in modo chiaro, identificava anche le consistenze metriche di tutto quello che era ricompreso nella proprietà della quota 7, delimitando, altresì, anche lo spiazzo scoperto. In particolare i vari subalterni venivano caratterizzati come segue : sub 3 ( cespite 7 mq = 22.74), sub 4 ( cespite 8 mq = 29.42) , sub 5 ( cespite 9, mq = 29.60) e di questi cespiti venivano indicate le varie altezze interne. (cfr allegato n°6); 5) Il giorno 8/04/1998 per notar ### , ### acquistava dai germani ### eredi di ### i sub 3-4-5 , allegando nell'atto di compravendita la planimetria redatta dall'ing. ### riportata nell'atto di divisione del 1993 richiamandone le consistenze metriche e catastali. Alla fine dell'atto di compravendita del ### il notaio ### nel richiamare la planimetria allegata (identificata come ### A), precisava che “ai cespiti in oggetto si accede tramite una porta ubicata tra piano terra e primo piano civico 54 ed in prosieguo dopo i gradini dello spiazzo scoperto annesso ai cespiti stessi”(cfr allegato n°7); 6) In data ###, ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###. In tale documento fornito dalle parti è possibile rilevare, sia la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare del ### sia lo sviluppo in altezza attraverso una sezione/prospetto longitudinale (sez ###) delle proprietà confinanti ed, in particolare quella dei coniugi #### coinvolti nel presente giudizio; 7) Nell'anno 2014 ### presentava una variazione e fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, con tale variazione venivano soppressi i subalterni originari (3-4-5) e veniva eseguita una diversa distribuzione degli spazi interni dando luogo ad un nuovo subalterno 15, che rappresenta l'attuale unità immobiliare ( allegato n°8); 8) Nell'anno 2018 l'attore presentava una modifica di identificativo catastale al fine di poter chiarire che l'ingresso all'unità immobiliare, costituita dall'area esterna, ricade nella particella n. 297, mentre la restante parte della unità immobiliare ricade nella particella n.36 fin dal 1939 data di costituzione dell'unità immobiliare. 
Pertanto il tecnico ha concluso che nel tempo l'immobile dell'attore non ha subìto modifiche volumetriche o superficiarie. Dalla visura storica per immobile fatta per i singoli subalterni , la consistenza dei singoli subalterni è rimasta invariata nel tempo dall'impianto meccanografico del 1987 fino al 2014, anno in cui ### ha soppresso i subalterni precedenti (3-4-5) e, con una variazione fusione per diversa distribuzione degli spazi interni, ha creato il subalterno 15 che corrisponde ad oggi alla sua unità immobiliare. Le altezze sono rimaste invariate, il numero di vani internamente è cambiato perché nelle maggiori altezze originarie dell'unità immobiliare sono stati ricavati dei soppalchi. (cfr allegato 8-9-10-11-12).  b)###à immobiliare prop.tà ### (ex ### è identificata con il sub. 6, fol 17, p.lla 297, Nel corso del tempo le modifiche e le variazioni di tale unità immobiliare sono state così ricostruite: 1)nell'anno1940: vi è la prima rappresentazione grafica del subalterno n. 6. In tale rappresentazione, redatta dall'ing. ### , risulta che l'unità immobiliare oggi di prop.tà Diaz, all'epoca era in ditta ### e presentava ambienti con altezze interne differenti; in particolare l'ambiente principale 1 e quello ad esso adiacente, avevano un'altezza di ml=4.20, mentre i due ambienti identificati come cucina e bagno, prospettanti a ### verso l'area scoperta esterna, avevano altezze diverse inferiori e nella planimetria censuari veniva individuata l'altezza di ml= 2,20 (cfr allegato n°13); 2)nell'anno 1986 con atto di successione di ### il suddetto immobile era trasferito ai nipoti; 3)nell'anno 1988, il CTU ing. Parente, redige relazione tecnica per la divisione ereditaria dei restanti beni di proprietà ### Allegati a tale relazione vi erano rilievi fotografici, versati in atti di causa, in cui si evince in maniera chiara il prospetto del fabbricato di ### a ### 54.(cfr allegato n°3-4-5).Da tali rilievi fotografici i due ambienti dell'unità immobiliare posti al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno , presentavano ancora due altezze differenti a avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 4)il ### per notar ### era redatto un primo atto di divisione tra gli eredi ### ed era assegnata a ### la quota n°1 che oggi corrisponde all'unità immobiliare della ### Tale quota ricomprendeva una serie di unità immobiliari tra cui quelle oggetto d'indagine che venivano così descritte: “quartino al primo piano, a sinistra, con accesso dal secondo portone, di vani catastali 2,5 ( fol 17 - p.lla 297/6) confinante: con beni ### con beni ### con il cortile comune, con sovrastante quartino di cui al n°6”; 5)in data 13 dicembre 1991,con atto per notar ### i coniugi ### e ### acquistavano dai germani #### e ### quanto segue: “il quartino facente parte del secondo fabbricato in ### al ### a ### n.54, posto al primo piano avente accesso dalla porta a sinistra salendo le scale, composto di vani due ed accessori, nei confini beni ### cortile comune, beni ### e tromba delle scale”; 6)in data ###, l'unità ### del ### della ### rilevava l'esecuzione di opere senza concessione afferenti l'immobile di proprietà ### Nel verbale di sequestro gli agenti attestavano quanto segue : “### di piccolo appartamento di circa 35 mq, ubicato al 1° piano dello stabile con affaccio sia dal vialetto principale che ad un retrostante vialetto di proprietà aliena. Detto appartamento risulta interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a lavori consistenti nella realizzazione di una zona soppalcata per una superficie di circa mq 28 impostata a mt 2.25 dal calpestio e ricavando una altezza utile di circa mt 2.25, all'intradosso della vecchia trave in legno del soffitto. Il predetto soppalco è in travi in ferro, tavelloni e masso cementizio con alcune tramezzature finalizzate alla creazione di una camera e due vani wc, nei quali sono poggiati gli accessori igienico/sanitari non ancora installati e privi di impianti. In particolare si rileva l'abbattimento e ricostruzione di un avancorpo di fabbrica , in ampliamento dell'appartamento avente le dimensioni in pianta di mt 6,00 x 1,60 con altezza interna di circa mt 4,50 mentre esternamente la quota del vialetto al solaio di copertura , anch'esso di nuova fattura sviluppa un'altezza di circa mt 6,00. Nel predetto avancorpo è inglobata parte della zona soppalcata prima descritta. Il tutto allo stato grezzo, privo di impianti con vecchio pavimento parzialmente svellito. Il collegamento all'area soppalcata avviene a mezzo di botola al momento privo di scale. 
Esternamente l'avancorpo presenta quattro aperture d finestrini. ### appartamento viene posto sotto sequestro giudiziario. In data ###, si presentava presso i ns uffici il marito della proprietaria ing. ### che declinava le generalità della moglie e consegnava copia del titolo di proprietà”; 7)in data ###, l'unità ### del ### della ### a seguito di sopralluogo nell'immobile oggetto del precedente sequestro di proprietà ### - ### accertavano quanto segue : “ i lavori erano proseguiti in violazione dei sigilli, tanto che l'appartamento si presentava: ### dello svellimento di tutto il pavimento e con messa in opera di impiantistica idrico ed elettrica ( parte a vista e parte sottotraccia) sia al primo livello che sulla zona soppalcata con installazione di piatto doccia. Le pareti interne si presentano all'80% intonacata al liscio. I 4 finestrini ricavati nell'avancorpo si presentano con soglie di marmo. Inoltre, la preesistente finestra che dà sul cortile ha subito l'abbattimento del muretto parapetto ### trasformando il vano luce a tutt'altezza. Per quanto sopra gli intervenuti hanno proceduto al risequestro dell'intero appartamento, affidandone la custodia giudiziaria all'operaio presente sul posto sig. ###”; 9) in data ### il ### presentava al Comune di ### la DIA n°712 a firma dell'arch. ### redatta in data ###, dalla sezione/prospetto longitudinale (sez ###), i due ambienti dell'unità immobiliare posta al piano primo e, identificati nella planimetria del 1940, come ambienti cucina e bagno, presentavano ancora due altezze differenti e avevano solo due piccole finestre che affacciavano sulla superficie scoperta posta a ### 8)in data ###, era presentata variazione catastale in cui sulla planimetria non era riportata più la doppia altezza, come nella planimetria originaria nel 1940, ma un'unica altezza, maggiore della precedente, che risultava pari a ml =4.90 a fronte dei ml=4.20 riportati nella planimetria del 1940.(cfr allegato n°14); 9)In data ###, la ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate e messe sotto sequestro dalla ### con verbali del 06/06/2000 e del 26/06/2000. Tale progetto in sanatoria era protocollato con il numero 721/2000 e conseguente disposizione ### n.142 del 09/02/2001. In tale documento era possibile rilevare la consistenza superficiaria e volumetrica dell'unità immobiliare di prop.tà Diaz (ex ### - ###. Nella planimetria e nella sezione ###, relativa allo stato precedente l'abuso, relativamente all'avancorpo in cui ricadevano l'ambiente bagno e cucina, era riportata un'altezza pari a ml=4.60. Gli stessi ambienti nella DIA presentata dal dott.re ### e redatta dallo stesso tecnico arch. ### qualche mese prima risultano invece altezze differenti e nettamente inferiori.  10) con disposizione dirigenziale n.142/2001 era rilasciata “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch. ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica” ; 11)In data ###, era presentata altra variazione catastale in cui si rileva la presenza di un soppalco con le seguenti altezze (cfr allegato n°15).Piano terra : ### è pari a ml= 2,45 in corrispondenza del soppalco e degli ambienti cucina e bagno , mentre la restante parte del vano principale l'altezza è pari a ml= 4,50. Piano soppalco : Per tutto il piano di soppalco l'altezza è pari a ml= 1,95 . Anche in questa seconda variazione , le altezze sono ben diverse da quelle riportate sia nella planimetria del 1940 sia in quella successiva dell'anno 2000. Anche in termini di superficie, la consistenza dell'immobile è passata da 2.5 vani a 3.5 vani.  12)in data ### per ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297, identificata nell'atto di compravendita come segue: “appartamento al primo piano, facente parte del fabbricato sito in ### al ### a ### n.54, avente accesso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, composto di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali e confinante con: beni ### o aventi causa, cortile comune, beni ### o aventi causa, cassa scale”. 
Sulla scorta di tali emergenze documentali il CTU ha attestato che l'immobile oggi di proprietà ### acquistato nell'anno 2010, ha subìto nel tempo modifiche, sia volumetriche che superficiarie, eseguite dai coniugi ### e ### a partire dal 04/04/2000 data di redazione da parte dell'arch. ### dei grafici della DIA del dott. ### In risposta agli ulteriori questi posti del seguente tenore: ..”accerti, altresì, il CTU la regolarità urbanistica e/o amministrativa dell'intera consistenza immobiliare della convenuta ### e/o dello o degli eventuali ampliamenti della stessa ed, in caso di accertata violazione della normativa urbanistica, stabilisca il CTU se l'abusiva edificazione e/o l'abusivo ampliamento dell'immobile in questione abbia o meno inciso e, se si in che misura, sul valore dello immobili di proprietà dell'attore, il tecnico ha relazionato quanto si va sinteticamente ad esporre.  -nell'atto di compravendita stipulato in data ### per ### la sig.ra ### acquistava dai coniugi ### - ### l'unità immobiliare identificata con il sub 6, alla ### CHI fol.17, p.lla 297. In tale atto , all'articolo n.9, in merito e alla situazione urbanistica veniva riportato quanto segue: “ la parte alienante, edotta da me notaio sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara: che la costruzione dell'immobile in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; che fino alla data odierna lo stesso non ha subito interventi che ne escludano la commerciabilità; variazioni catastali sono state effettuate per adeguare la situazione catastale a quella di fatto” ; -a seguito dei due sequestri eseguiti il ### e il ### dall'unità ### del ### della ### in virtù delle opere eseguite senza concessione nell'immobile di proprietà ### - ### , ### in data ### presentava un progetto in sanatoria per le opere abusive realizzate, protocollata con il n.721/2000 e conseguente disposizione dirigenziale n.142 del 09/02/2001; -in tale disposizione per sanare le opere realizzare veniva riportato quanto segue: “### in ### per la demolizione dei soppalchi realizzati senza titolo abilitativo, con altezza di m 2.25 dal piano di calpestio e m 2.15 dalla copertura e la ricostruzione degli stessi, ad esclusivo uso deposito a m 2.70 dal calpestio e m 1.75 dalla copertura ; la chiusura dei nuovi vani luce; il ripristino dell'originaria finestra , lato viale condominiale; il completamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura. I lavori saranno eseguiti in conformità dei grafici esibiti a firma dell'arch.  ### il Comune di ### dal responsabile del procedimento geom. ### che si allegano alla presente autorizzazione per formarne parte integrante, costituiti da unica tavola comprendente: stralcio aereofotogrammetrico scala 1/1000 e 1/200; pianta e sezione dello stato pregresso, attuale e di progetto scala 1/50; relazione tecnica”; -dai rilievi eseguiti durante i vari accessi peritali si era potuto constatare che le indicazioni inserite nella disposizione dirigenziale n. 142 del 09/02/2001 , volte a sanare l'abuso realizzato, non erano state ottemperate ( cfr tavola grafica n°1 di rilievo). Le altezze interne riportate dalla planimetria del 1940 pari a ml=4.20 nell'ambiente principale e ml=2.20 in quello che corrisponde all'avancorpo , oggi sono bene diverse in quanto (cfr. parte evidenziata in giallo e in magenta allegati nn. 13-14-15 ): il vano principale che oggi corrisponde all'ambiente ### (I/S) ha un'altezza interna pari a ml=4.48; il piano soppalcato parte da un'altezza di ml= 2.17 nell'ambiente ### ed ha un'altezza, in corrispondenza della camera (###), di ml=2.11. Tale ripartizione delle altezze varia se ci si sposta nell'avancorpo infatti (cfr parte evidenziata in magenta allegato n.15 ): al piano terra l'altezza interna nell'ambiente cucina### è pari a ml= 2.45, nell'ambiente bagno(###) è pari a ml=2.26; nel piano soppalcato dell'avancorpo invece laddove ci sono i due ambienti bagno (###-###) l'altezza interna è pari a ml=2.21 nell'ambiente (###) e ml=1.98 nell'ambiente (###);per quanto riguarda i nuovi vani luce realizzati negli ambienti (###) e (###) essi risultano ancora presenti in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in verde); per quanto riguarda l'originaria finestra, lato ### si fa presente che ad oggi è ancora presente un balcone, in contrasto con quanto indicato nella disposizione dirigenziale del Comune di ### n.° 142. (cfr allegato n.16 parte cerchiata in rosso). 
Pertanto il CTU ha affermato che gli ampliamenti realizzati nell'unità immobiliare oggi di proprietà ### dalla data del 06/06/2000 non sono regolari urbanisticamente, né sanabili o autorizzabili dal momento che l'intero compendio edilizio ricade nella ### A - identificata come ### nella ### al Prg del Comune di ### Inoltre le altezze attuali dell'immobile non ne consentono l'agibilità per abitazione ai sensi delle norme d'igiene. Infatti secondo il D.M. del 5 luglio 1975 e il regolamento edilizio del
Comune di ### l'altezza minima interna utile dei locali per abitazione deve essere pari a ml=2,70. 
In risposta agli ulteriori quesiti in precedenza riportati l'ing. ### ha affermato che l'avancorpo realizzato, così come indicato nel verbale della ### del 06.06.2000, ha un'altezza pari a ml=6.00 per una profondità interna di ml=1.60 per tutta la lunghezza dell'avancorpo pari a ml= 6.10 circa. Tale avancorpo ha aumentato la superficie e la volumetria dell'immobile di proprietà ### e ha invaso e ridotto la resede dell'area esterna scoperta di proprietà ### , incidendo quindi sul valore dell'immobile dell'attore. Per la determinazione dell'incidenza del valore di tale ampliamento sul valore della proprietà ### il criterio di stima adottato dal CTU è stato quello della determinazione , in una libera contrattazione e , sulla base di domanda ed offerta per beni analoghi ubicati in zona, del più probabile valore di tale superficie. Il metodo di stima utilizzato, è quello della comparazione sintetica e/o diretta sulla base di prezzi o valori riscontrabili in situazioni analoghe in zona ed espressi in un unico dato elementare ( €/mq/mese.). Attraverso diverse fonti informative, ha reperito elementi tali poter esprimere giudizi unitari di stima per immobili analoghi ricadenti in zona. Questi sono stati i parametri utilizzati: o Osservatorio del ### (O.M.I.) - ### del ### 2° semestre 2023 - (cfr. allegato per stima B) ### SPAGNOLI, #### codice di zona ###, ### catastatale n°0, abitazione civile, destinazione ### V.min = 2.200 €/mq.   V.max = 3.400 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu1= (2.200 + 3.400)/2 = 2.800 €/mq.  o ### 2024 -(cfr. allegato per stima C) ##### abitazione in stabili di fascia media.   V.min = 2.253 €/mq.  V.max = 3.770 €/mq.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu2= (2.253 + 3.770)/2 = 3.011 €/mq.  o ###it - ### 2024 - (cfr. allegato per stima D) ### a ### bilocale di 60 mq costo € 265.000 S = 60 mq.   V = 265.000 €.   Facendo la media di tali valori si ha : Vmu3= 265.000/60 = 4.416 €/mq ### il valore medio in zona è stato calcolato secondo la formula che segue: VM= (Vm1+Vm2+Vm3)/3= (2.800+3.011+4.416)/3 = €/mq VM = 3.409 €/mq (### medio di zona) ### per calcolare la riduzione del valore dell'immobile di proprietà ### dovuto alla abusiva edificazione, il tecnico ha, dapprima, determinato il valore dell'area scoperta/resede dell'immobile di proprietà ### sulla quale essa insiste.  ### dell'area scoperta di prop.tà ### è pari a mq = 103.72 , trattandosi di una superficie scoperta il suo valore è stato considerato per i primi 25 mq della superficie al 30% e per la superficie eccedente al 10%. Pertanto il valore attuale dell'area scoperta / resede prop.tà ### è stato così calcolato: V###=(###)+(###)x VM=(25 x 30%)+(78.72 x 10%)) x 3.409 = (7.50 + 7.87 ) x 3.409 = euro 52.396,33. Dove ### = 25 x 30% (superficie da considerare per i primi 25 mq di area scoperta al 30%) ### = 78.72 x 10% (superficie da considerare per i mq eccedenti di area scoperta al 10%) VM = 3.409 /mq (### medio di zona). 
La superficie occupata dalla costruzione abusiva incidente sulla resede di proprietà ### sulla quale sono stati realizzati due nuovi volumi aggiuntivi bagno (###) e (###), ha una estensione pari a: So= 1.60 x 6.09 = 9.76 mq . Essa è pari a circa il 9.4% dell'intera estensione della superficie esterna/resede di prop.tà ### Pertanto il minor valore dell'immobile dell'attore dovuto all'edificazione abusiva è risultato: ###
V###x S% = € 52.396,33 x 9.40% = € 4.925,25 Dove : Vso = € 4,925,25 ( Minor valore dell'immobile ); V### = € 52.396,33 ( ### della originaria resede);S% = 9,40% ( ### della resede occupata dalla ### abusiva). 
Ebbene, all'esito degli accertamenti svolti dal CTU dott.ssa ### la scrivente ritiene provato che:1) l'area esterna di 103,72 mq è di proprietà esclusiva di ### 2) nell'anno 2000 ( precisamente a partire dal mese di aprile 2000 quale presumibile epoca di inizio dei lavori e fino alla fine di giugno 2000 epoca presumibile di ultimazione dei lavori), su parte di tale area scoperta i coniugi ### e ### hanno costruito un avancorpo in ampliamento, previa demolizione e ricostruzione di quello preesistente; 3) la superficie dell'area esterna occupata da tale avancorpo risulta di mq 9.76; 4) il valore venale di tale area all'attualità risulta pari ad euro 4.925,25. 
La condivisione da parte di chi scrive di tutte le considerazioni esposte dall'ausiliario si basa, come anticipato, sulle puntuali argomentazioni, squisitamente tecniche, basate sull'attenta disamina dell'intera documentazione agli atti, espresse dall'ingegnere ### - sia nella prima che nella seconda relazione - in risposta a tutti i rilievi dei CTP ed, in particolare, di quelli dell'ing. Lopresti, del geometra ### e dell'ing.  ### Orbene, premesso che per tutte le risposte alle osservazioni dei CTP si rimanda ai due elaborati agli atti, al fine di sgomberare il campo da eventuali dubbi interpretativi, ritiene questo giudice doveroso sottolineare in questa sede ###decisivo rilievo viene mosso in ordine all'esclusiva proprietà dell'area scoperta di 103,72 mq in capo all'attore; 2) le contestazioni relative all'effettuazione di modifiche superficiarie nell'appartamento del ### non interessando in alcuna misura l'area scoperta, risultano del tutto irrilevanti, ai fini del decidere, essendo controversa tra le parti solo l'occupazione, ad opera dei convenuti ### di parte dell'area a servizio dell'immobile dell'istante; 3) la pacifica realizzazione dell'avancorpo da parte dei coniugi ### e ### mediante abbattimento e ricostruzione di un avancorpo preesistente rende del tutto irrilevante, ai fini che occupano, l'accertamento della esatta corrispondenza o meno di tale nuova opera alla superficie e/o alla volumetria di quello preesistente dal momento che, all'atto della realizzazione di tale nuova costruzione, l'intervento edilizio, in precedenza non assentito da alcun titolo abilitativo, è stato realizzato su suolo altrui e senza il consenso del titolare. 
Passando, dunque, ad esaminare il merito della domanda sub 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, una volta accertata sia l'esclusiva proprietà in capo all'attore dell'area scoperta di 103,72 mq al servizio del suo appartamento che la costruzione dell'avancorpo di mq 9,76 su parte di detta area da parte dei coniugi #### (precedenti proprietari dell'immobile) s'impone, in accoglimento della richiesta principale insita nell'azione reale proposta, la condanna di ### alla rimozione ( rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi. 
Va aggiunto che risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione di usucapione dei coniugi ### - ### della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo dal momento che, essendo stata accertata la realizzazione dello stesso a giugno 2000, non sono ancora trascorsi i 20 anni di possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, avendo l'attore, medio tempore, notificato ai predetti convenuti plurimi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c. e dell'art. 5 comma D.leg.vo 28/2010 ( lettera di messa in mora e diffida del 12.06.2019, mediazione del 23.09.2019 e atto di citazione del presente giudizio dell'11.09.2019). 
Merito delle domande sub 3) Parte attrice, sul presupposto dell'esclusiva proprietà dell'area scoperta e della abusiva occupazione di parte della stessa dall'avancorpo di ### ha chiesto condannarsi quest'ultima singolarmente e/o in solido con ### e ### al risarcimento di tutti i danni materiali e/o personali subìti dal predetto e quantificati nella misura di euro 30.097,67( risultante dalla sommatoria : 1) del valore dell'area scoperta occupatapari ad euro 15.000,00; 2) del valore locativo di tale area - pari ad euro 5.097,67 - non utilizzata dall'attore con conseguente vantaggio dei coniugi ### dal 6.6.2000 fino al 23.4.2010 e della convenuta ### da quest'ultima data fino a quella della proposizione del presente giudizio; 3) dell'ammontare del deprezzamento dell'intera unità immobiliare dell'attorequantificata in euro 10.000,00- per effetto della riduzione di veduta e di aero illuminazione conseguente alla costruzione dell'avancorpo) oltre all'importo occorrente per i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi o nella diversa somma ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento fino all'effettivo soddisfo. 
La difesa della convenuta ### ha contestato le domande in esame evidenziando la sua totale estraneità rispetto alla realizzazione dell'avancorpo abusivo in epoca precedente il suo acquisto nonché la sua totale ignoranza dello sconfinamento di parte dell'appartamento acquistato su suolo altrui. 
La difesa dei convenuti ha contestato le domande in oggetto sia in ordine all'an che al quantum delle stesse. 
Ai fini della valutazione dell'an della pretesa risarcitoria, questo giudice ritiene provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. esclusivamente nei confronti di ### e di ### E' noto che la responsabilità extracontrattuale è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità "contrattuale"), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino "neminem laedere". Il disposto dell'art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Dal dettato letterale della norma, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo. 
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il fatto illecito, ovverosia qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l'intenzione di nuocere ovvero con imprudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso ed esista un vero e proprio obbligo giuridico di impedire lo stesso. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato ### è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale). Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" ( tra le molte altre Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013). 
Applicando i principi esposti al caso sub iudice ritiene la scrivente che l'iniziale realizzazione di una nuova costruzione e la successiva prosecuzione della stessa fino alla sua ultimazione da parte di ### e di ### previa demolizione di quella preesistente e di dimensioni maggiori ( per superficie e per volume), in assenza di alcun titolo abilitativo denotino, per un verso, la piena consapevolezza dell'abusività dell'intervento edilizio e, per un altro, l'assoluta negligenza nella fase di progettazione e realizzazione dello stesso.
Considerazioni diametralmente opposte valgono per la convenuta ### per la quale, anche in ragioni di quanto sarà illustrato nei successivi paragrafi, non è stata fornita alcuna prova della consapevolezza dell'esistenza di una parte abusiva dell'immobile acquistato e/o dello sconfinamento di detta parte su suolo altrui. 
Ai fini della valutazione del quantum dei danni lamentati dall'attore va, in primis richiamata la copiosa giurisprudenza formatasi sull'occupazione sine titulo di un immobile altrui a partire dall'intervento delle ### della Suprema Corte ( Cass. S.U n. ### del 15.11.2022) che, sulla base di un'ampia motivazione, hanno affermato i seguenti principi: 1) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; 2) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subìta di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; 3) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Orbene, nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né tanto meno provato che al mancato godimento della parte dell'area scoperta occupata dall'avancorpo abusivo sia conseguita una perdita economica consistente nella possibilità di concedere a terzi il godimento di detta area dietro pagamento di un corrispettivo. Di contro va evidenziato che, per le caratteristiche dell'area scoperta risultanti dalle indagini del CTU suffragata della documentazione fotografica dello stato dei luoghi, essendo tale zona destinata ad esclusivo servizio dell'appartamento del ### non si appalesa ipotizzabile la concessione del godimento di tale area a terzi dietro un corrispettivo. 
Pertanto tale voce di danno non può essere riconosciuta. 
Per quanto riguarda l'ulteriore danno consistente nel prospettato deprezzamento dell'immobile dell'attore per l'apertura di nuove vedute sulla sua proprietà e per la riduzione dell'aereazione e/o illuminazione della stessa per effetto dell'avancorpo abusivo, ritiene questo giudice che, per le accertate caratteristiche costruttive delle aperture ( tutte dotate di inferriate tali da escludere la possibilità di affaccio sul fondo dell'attore) e per l'ubicazione dell'avancorpo collocato a congrua distanza dall'ingresso all'appartamento a piano terra dell'attore ( circostanze emergenti dalla documentazione fotografica allegata alla ###, non siano state dimostrate le prospettate lesioni al diritto di proprietà; ragioni per la quali non si è ritenuto necessario un approfondimento istruttorio con l'ausilio del tecnico incaricato. 
Per tutte le ragioni esposte la domanda sub 3) va rigettata perché infondata. 
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonchè di ### s.p.a. chiamata in causa. La domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### nei confronti di ### e di ### Vanno a questo punto, in primo luogo, esaminate le domande riconvenzionali formulate da ### ( alle quali ha aderito l'interventore) e subordinate all'accoglimento della domanda principale proposta da ### Tale parte convenuta, come esposto in premessa, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dei venditori ### per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per mezzo del notaio ### (rep.  n. 24132 - racc. n. 9931), nonché nei confronti di ### per ottenere, altresì, la risoluzione del collegato contratto di mutuo, stipulato sempre dal notaio ### in pari data (rep. n. 24133 - racc. n. 9932).
In conseguenza della risoluzione dei predetti contratti, ha chiesto la restituzione del prezzo di acquisto così come segue: “2.1.A condannare ### s.p.a. in persona del l.r.p.t. a restituire alla sig.ra ### la somma di € 258.206,49 (€ 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi), o quella somma maggiore o minore che sarà accertata pari a quanto versato per il rimborso del mutuo fino alla rata dell'1.12.2020, salvo ulteriori somme versate, oltre interessi; condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 76.000,00, pari alla parte di prezzo pagato direttamente dall'acquirente, oltre interessi, oltre il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso dell'intero mutuo, comprensivo di capitale ed interessi; 2.1.B in subordine rispetto a quanto chiesto sub 2.1.A, condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla restituzione in favore della sig.ra ### della somma di € 380.000,00, pari al prezzo da loro riscosso per la vendita, oltre interessi, ed oltre, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 100.997,08, per interessi corrisposti dalla convenuta alla banca, ed al rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, e di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, oltre spese per l'iscrizione ipotecaria, salvo maggiori o minori somme che saranno accertate, il tutto oltre interessi; accertare che null'altro è dovuto dalla sig.ra ### alla banca ### s.p.a. e condannare i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al rimborso del residuo mutuo da oggi alla scadenza;”; In via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione, inoltre, ### ha chiesto la riduzione del prezzo di vendita, quantificata nella misura del 90% e, dunque, la condanna di ### e ### alla restituzione in suo favore della somma di euro 342.000,00. 
In ogni caso, tale convenuta ha formulato domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti ### e ### chiedendo, altresì, che gli stessi venissero condannati a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio ed a pagare le spese di lite ex art. 96 quarto comma c.p.c. 
La difesa di ### e ### oltre ad eccepire l'inammissibilità delle domande in esame, per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c., ha contestato nel merito le istanze in oggetto. 
Va, in primis, affermata l'ammissibilità delle domande in questione in ossequio all'orientamento dei giudici di legittimità condiviso da chi scrive, secondo il quale “###à della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” ( ### tra le altre Cass. 1,ord. 5484 dell'1.03.2024). Ebbene, considerato che nel caso in esame sussiste uno stretto rapporto di interdipendenza tra l'esistenza del titolo di provenienza dell'area a base della domanda di rivendica e di quello di provenienza dell'avancorpo a base delle domande riconvenzionali, risulta evidente il nesso di connessione tale da giustificare l'esigenza del simultaneus processus ### premesso va evidenziato che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, formulata da ### si fonda sulla prospettata violazione, da parte dei venditori, dell'impegno traslativo del diritto di proprietà su parte della cosa venduta e consente, dunque, l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale, sicchè va inquadrata nell'ambito dell'art. 1480 c.c., che così recita: “Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.” A mente della citata norma, dunque, nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto solo se, quando lo ha concluso, ignorava che la cosa non fosse di proprietà del venditore e possa ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui è divenuto proprietario; in mancanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni, il compratore può solo chiedere la riduzione del prezzo (Cass. Civ. n. 6814/2025; Cass. Civ.  2892/1996). 
Ciò posto, ritiene la scrivente che, nel caso in esame sussistano elementi tali da inferire sia la buona fede dell'acquirente, sia la natura essenziale della porzione sottratta alla cosa venduta, tale da incidere sulla determinazione di acquistare il bene. 
Ed invero, è del tutto pacifico tra le parti che i venditori ### non abbiano fornito all'acquirente alcuna informativa circa il rischio di evizione parziale del bene compravenduto, ma anzi, nel rogito, hanno prestato espressa garanzia in tal senso ( art. 5: “la parte venditrice presta ampia garanzia per evizione e garantisce la assoluta titolarità e disponibilità dei diritti trasferiti …”). 
Non è sufficiente a scardinare tale dato di fatto quanto si legge nell'art. 8 del contratto preliminare sottoscritto da ### in qualità di venditori e da ### ( madre di ### recante la data del 17.12.2009 - “I promettenti venditori dichiarano che il complesso edilizio cui appartiene l'immobile compromesso in vendita e l'immobile stesso, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che con disposizione dirigenziale del Comune di ### n° 142 del 9.02.2001 fu realizzato parziale soppalco come da piantina catastale allegata.” - poiché, pur non contestando la convenuta ### la conoscenza del documento, contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa di ### tale dichiarazione è ben lontana dall'esprimere un rischio di evizione parziale in ragione dell'altruità di parte del bene (fattispecie che ricorre nel caso in esame) e, dunque, non rileva ai fini sperati. 
Quanto alla seconda condizione, ovvero la circostanza che la porzione in parola avesse un carattere determinante ai fini della decisione dell'acquirente di acquistare il bene, come dalla stessa dedotto (in particolare l'acquirente ha affermato che non avrebbe mai acquistato l'immobile privo di quella parte in contestazione, perché sarebbe risultato inabitabile per caratteristiche e dimensioni, oltre che inagibile), va evidenziato che, come emerge dalla ### l'avancorpo in questione rappresenta una parte sostanziale dell'immobile acquistato da ### in quanto si estende per mt. 6,00 x 1,60, con altezza interna di circa mt. 4,50 e comprende, altresì, in sé i vani della cucina e di due wc, oltre a presentare due aperture. 
Orbene, se si considera che si tratta di un piccolo appartamento all'origine di 2,5 vani e di 35 mq, appare del tutto evidente come il venir meno dell'utilità ricavabile dalla porzione ### non appartenente ai venditori poiché costruita su proprietà aliena, abbia determinato, in rapporto a quella acquistata a domino, uno sbilanciamento dell'originario sinallagma contrattuale e dell'assetto dei reciproci interessi avuti di mira dai contraenti, tale da giustificare lo scioglimento dal vincolo negoziale. 
In altre parole, l'entità dell'avancorpo, nell'equilibrio complessivo dell'acquisto immobiliare, risulta di rilevanza tale da rendere del tutto plausibile il totale venir meno dell'interesse dell'acquirente al mantenimento della proprietà sull'unità immobiliare de qua. 
Alla luce di quanto esposto, pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data ### per tramite del notaio ### (rep. n. 24132 - racc. n. 9931) ai sensi dell'art.  1480 c.c..  ### di tale domanda per la norma sopra richiamata esclude in radice la possibilità della contestuale valutazione di altra ipotesi di risoluzione ex art. 1489 c.c. o per vendita di aliud pro alio. 
Va, altresì, accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti di ### Va premesso che tale convenuta/attrice in riconvenzionale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha così argomentato la domanda in esame: “ … ### chiede che i venditori, sig.ri ### e ### la tengano indenne dall'ipotetico accoglimento delle domande di pagamento formulate dall'attore, e comunque chiede che le vengano corrisposti (anche ex art. 1483, comma 2, c.c.), i frutti che sarà eventualmente tenuta a restituire all'attore, le spese processuali sopportate, e tutte quelle che dovrà eventualmente rimborsare all'attore, oltre al risarcimento del danno subito. Il risarcimento del danno, come è noto, richiede non soltanto l'inesatta attribuzione traslativa, ma anche la colpa del venditore … ### in considerazione delle particolari modalità dei fatti narrati dall'attore, secondo cui i sig.ri ### e ### avrebbero costruito una significativa porzione dell'immobile sulla proprietà dell'attore, e lo avrebbero fatto violando norme urbanistiche, e nonostante un sequestro penale, occultandolo dolosamente alla sig.ra ### si chiede il risarcimento del danno subito dalla sig.ra ### anche all'immagine ed alla propria dignità oltre a quello subito per dover eventualmente lasciare l'abitazione dove vive, da liquidarsi in via equitativa, e comunque la condanna dei sig.ri ### e ### alle spese processuali, in misura esemplare, anche ex art. 96 c.p.c.”. 
In aggiunta ### ha chiesto il rimborso delle spese fiscali, pari ad € 2.547,00, di quelle notarili, pari ad € 5.000,00, e di quelle per l'iscrizione ipotecaria; domande, queste, che sebbene contenute nella richiesta di restituzione del prezzo di acquisto della propria unità immobiliare, vanno più propriamente qualificata come domande risarcitorie, poiché le predette spese integrano l'ingiusta perdita patrimoniale a danno dell'acquirente, conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita. 
Orbene, va in primo luogo evidenziato, in relazione alla richiesta di manleva rispetto alle domande dell'attore, che, in ragione di quanto esposto in precedenza, ### non è legittimata passiva rispetto alla domanda risarcitoria di ### né quest'ultimo ha avanzato domanda di corresponsione dei frutti ex art. 1483, comma 2, c.c.. 
Ciò posto, va evidenziato che la fattispecie in esame, rientrante nell'alveo dell'art. 1480 c.c., consente all'acquirente di richiedere, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, anche il risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489 c.c. (Cass. n. 4786/2007 relativamente all'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ). 
Ne discende che il danno va inquadrato nella perdita subìta dal creditore e/o nel mancato guadagno fatto salvo il diritto al maggior danno, che deve essere specificamente allegato e provato. 
Nel caso in esame, dunque, posto che ### non ha reclamato alcun danno da mancato guadagno e che l'asserito danno all'immagine non è stato adeguatamente né argomentato né provato, va riconosciuto in favore di ### esclusivamente il risarcimento del danno da perdita patrimoniale consistente nelle spese sostenute per la stipula del contratto di compravendita e documentalmente provate e precisamente: 1) le imposte di legge pari ad euro 2.347,00 (all. n. 5 comparsa di costituzione e risposta), nonché le ulteriori spese riepilogate nel documento allegato al contratto di mutuo sub lett. “E” pari ad euro 1.055,20 (all. n. 10 memorie istruttorie), mentre non possono riconoscersi le spese notarili perché non provate. 
I convenuti ### quindi vanno condannati a corrispondere in favore di ### dette spese per un complessivo importo di euro 3.402,20.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto di mutuo collegato alla predetta compravendita, va premesso che contraenti originari del contratto di mutuo erano, da un lato, ### di ### S.p.A., oggi ### S.p.A. ### e, dall'altro, l'acquirente ### nonché la di lei madre ####. Successivamente al decesso di quest'ultima (in data ###), è subentrato al suo posto ### (padre dell'acquirente) il quale, dunque, essendo, allo stato, cointestatario con la figlia del contratto in parola (cfr. all.ti alla comparsa di costituzione del 17.12.2020), al fine di sostenere le ragioni di quest'ultima, ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio rassegnando le medesime conclusioni di cui agli atti difensivi della figlia. 
Ciò posto, ai fini della decisione, va evidenziato che secondo i precetti della Suprema Corte, nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene ( circostanze non contestate dalla difesa di ### oltre ad essere documentalmente provate dalla relazione notarile allegata alla comparsa di costituzione della banca), il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass., nn. 7773/2003, 5966/2001, 7118/1998, sez. un. n. 474/1994, citate nella sentenza impugnata). 
Di qui il seguente principio: “Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore” (Cass. Civ. n. 3589/2010; Cass. Civ. n. 12454/2012). 
Orbene, nel caso in esame, è del tutto evidente ed incontestato il collegamento funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo, sicchè la risoluzione del primo non può che far venir meno lo scopo del secondo. 
Ne consegue, quindi, la risoluzione del contratto di mutuo con obbligo dei venditori ### di restituire, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ### la somma mutuata (euro 304.000,00), all'### di ### e, in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale proposta da ### direttamente a quest'ultima il residuo prezzo di vendita (euro 76.000,00) corrisposto all'atto della stipula dell'atto di compravendita. 
Quanto, infine, all'ulteriore domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### e fatta propria anche da ### volta ad ottenere la restituzione dall'istituto di credito dei ratei già pagati, la difesa della ### ha dedotto di non essere tenuta a restituire tali somme, essendo il mutuo un contratto di durata, sicchè resterebbero ferme le prestazioni già eseguite in applicazione dell'art. 1458 comma 1 Orbene va premesso che, secondo l'orientamento consolidato tra i ### (cfr. tra le altre: Cass. Sez. 2, ord. n. 19045 dell'11.07.2025), il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo. Ne consegue che nel contratto di mutuoal pari di quello fondiario oggetto di causa - il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione restitutorie e non rappresentano affatto più obbligazioni autonome e distinte, come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. (Cass. n. 4232/2023; n. 17798/2011).  ### l'unico caso in cui i giudici di legittimità riconoscono a tale contratto la natura di contratto di durata è quello del mutuo di scopo la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, in cui le prestazioni sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto ( cfr. Cass. sez. 1 ord. 25193 del 19.###). Va, anche sottolineato che il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità ( cfr. Cass. 1 n. 4792 del 23.3.2012) ed in un'altra pronuncia ( cfr. Cass. Sez. 2 n. 9838/2021) si afferma che per il mutuo di scopo è necessaria l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario (sentenza n. 9838/2021). 
Ebbene, considerato che il contratto oggetto di causa è un mutuo fondiario e che nessuna delle parti contraenti il mutuo ha ipotizzato uno scopo da realizzare, il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Ne discende, quindi, l'inapplicabilità della normativa invocata da ### s.p.a. 
Quest'ultima va, pertanto, condannata alla restituzione in favore dei ### dei ratei già pagati (quantificati nella domanda nella somma di € 157.209,41 per quota capitale ed € 100.997,08 per interessi) oltre alle ulteriori somme eventualmente versate da quella data fino a quella della presente decisione ed oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo su tutte somme riconosciute . ### delle domande riconvenzionali proposte, in via principale, esonera chi scrive dal dovere valutare le ulteriori domande proposte in via gradata. 
La domanda di ### S.p.A. nei confronti del notaio #### S.p.A. ha, a sua volta, spiegato domanda riconvenzionale nei riguardi del notaio ### che ha rogato il contratto di mutuo, invocando la responsabilità dal medesimo assunta laddove, nella relazione preliminare alla stipula del predetto contratto, il professionista ha dichiarato che l'immobile era di proprietà esclusiva dei venditori in virtù dei titoli di provenienza richiamati ed esaminati e che aveva, altresì, la necessaria regolarità urbanistica. 
Sulla scorta di tanto ### ha chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda spiegata da ### nei suoi confronti, venisse condannato il notaio ### “a titolo di responsabilità professionale a manlevare e/o tenere indenne la ### comparente, anche nella sua spiegata qualità, di tutto quanto la stessa fosse tenuta a corrispondere all'acquirente mutuataria sig.ra ### in particolare a titolo di interessi corrisposti sulle quote capitale.” La difesa del notaio ### in relazione alla prima contestazione di parte avversa ( difetto di diligenza nel controllare l'esatta provenienza dei beni oggetto della compravendita e del mutuo del 23.4.2010 ) per non aver verificato che l'area esterna scoperta non fosse di ### e ### con conseguente impossibilità di trasferimento alla ### di detta area ha dedotto che, essendo prevista nel nostro ordinamento la vendita di un immobile altrui ex art. 1476 c.c. non sarebbe possibile configurare una responsabilità del notaio per l'introduzione nel rogito di un mappale del quale non era nota la provenienza in capo al venditore, non potendosi ipotizzare a carico del notaio l'obbligo di assicurare la proprietà del bene oggetto di compravendita e di dazione di ipoteca. 
In relazione alla seconda contestazione (non aver indicato quale oggetto di compravendita anche il corpo avanzato abusivamente realizzato sull'area altrui senza i titoli abilitativi) l'immobile acquistato da ### alla quale era stato trasferito da ### /### era perfettamente commerciabile siccome in regola con la normativa urbanistica essendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti. 
Di contro, il ### ha eccepito che sia dall'esame dei titoli di provenienza ultraventennali sia dalle piantine catastali non emergevano dubbi né in ordine alla piena proprietà dei venditori del bene compravenduto nella sua intera consistenza, né tantomeno profili di incommerciabilità dello stesso. Ha dedotto, quindi, l'assenza di responsabilità a suo carico, non essendovi profili di colpa o di negligenza nell'esecuzione della prestazione d'opera professionale. 
Orbene, preliminarmente va evidenziato che risulta provata per tabulas la legittimazione attiva di ### s.p.a, anche n.q. di mandataria e procuratore della ### s.r.l., cessionaria dei crediti derivanti dai mutui ipotecari del ### di ### in forza dell'accordo quadro del 31.05.2012 ### s.r.l. concluso ai sensi della ### 130 e dell'art. 58 del ### (cfr. ### dell'11.12.2012 - 4° all. alla comparsa di costituzione e risposta di ###. 
Ai fini della decisione, inoltre, va premesso che l'opera di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti e alla corretta formazione dell'atto, ma si estende a tutte le attività preparatorie, accessorie e successive necessarie a garantire la certezza, la serietà e l'efficacia giuridica dell'atto da rogare e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico perseguito dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 11296/2020, 24733/2007, 11246/2020, 10474/2022, 26020/2011, 7283/2021, 15726/2010). 
Tra tali attività rientra il controllo della sussistenza delle condizioni necessarie alla validità e efficacia dell'atto di compravendita (Cass. n. 5946/1999) e di quello di mutuo ad esso collegato. Oggi è pacifico che tra le attività oggetto della prestazione del notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare e del collegato contratto di mutuo, rientra anche l'obbligo di verificare la libertà e disponibilità del bene e, più in generale, le risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, allo scopo di individuare esattamente il bene ed eventuali pignoramenti, sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie, domande giudiziali (Cass. 21775/2019). 
Non rientra tra gli obblighi del notaio, invece, la verifica della conformità urbanistica del bene, in quanto non previsto dalla legge, né ricavabile in via interpretativa. 
In argomento, invero la Suprema Corte ha affermato che “secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, n. ### del 3.6.08, rv. 241585), è corretta l'esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore”, il notaio è ”tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della conformità̀ agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all'epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46” (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2012, n. 11628). 
La Suprema Corte a ### (sent. n. 8230 del 22/03/2019), nell'affrontare il tema delle nullità che derivano dall'applicazione dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha precisato che detta nullità «deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. ### in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”. 
Da tali principi è agevole ricavare che non vi è necessità per il notaio di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti in ordine alla conformità urbanistica del bene, dal momento che la legge, espressamente, per evitare la nullità citata, richiede esclusivamente l'assunzione di responsabilità delle parti che si realizza per il tramite di una loro dichiarazione che viene semplicemente ricevuta dal notaio, non potendo egli essere chiamato a rispondere, invece, ad esempio, della futura conseguibilità o meno della sanatoria. 
In particolare, afferma la Suprema Corte, in un passaggio della sentenza sopra richiamata, che per effetto della prescritta dichiarazione contenuta nell'atto notarile, “l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato”. 
In definitiva, quindi, il notaio, sia nel caso delle dichiarazioni sulla conformità catastale, sia per quanto riguarda quelle sulla regolarità urbanistica (e quindi l'assenza di abusi edilizi) deve, per legge, chiedere al venditore di rendere una dichiarazione, ma non può verificarne la veridicità. 
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente affermato che va esclusa la responsabilità del notaio nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave (Cass. n. ###/2024). Peraltro, in un caso non dissimile da quello in esame - cfr. parte motiva della Cass. civ. 6814/2025 - è stata esclusa la violazione dei doveri di diligenza da parte del notaio nella stipula dell'atto di compravendita viste le difficoltà interpretative dei titoli di provenienza. 
In particolare, la fattispecie sottoposta all'esame dei ### riguardava proprio l'interpretazione dei titoli di provenienza al fine di verificare se questi, unitamente al trasferimento delle singole unità immobiliari, avessero o meno comportato anche il trasferimento della corte comune, il che aveva reso necessario in sede ###accertamento che ne è derivato è stato di particolare complessità. 
Nella parte motiva della pronuncia, tra l'altro si legge: “### specie non può imputarsi al notaio rogante l'aver omesso le necessarie indagini mediante le visure ipotecarie e catastali dei registri immobiliari. Solo in tal caso, infatti, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dal conflitto risultante dai titoli rappresentati dai decreti di trasferimento a seguito della divisione ereditaria) in quanto solo una tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. (Cass. Sez. 3, 17/09/2024, 25026, Rv. 672440 - 01).” Nel caso in esame, conformemente a quanto deciso nella predetta sentenza, considerata la necessità di espletamento, nel presente giudizio, di ben due consulenze tecniche d'ufficio per accertare la titolarità dell'area scoperta per cui è causa nonché la non corrispondenza dell'avancorpo realizzato alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in sanatoria agli atti, ritiene la scrivente l'inesigibilità in capo al notaio della risoluzione del problema interpretativo circa l'appartenenza della resede per cui è causa al ### o a ### e ### nonché della regolarità urbanistica dell'avancorpo, sicchè la domanda di responsabilità professionale va rigettata perché infondata. 
La regolamentazione delle spese processuali Nei rapporti tra ### e ### la parziale soccombenza dell'attore in relazione alla domanda sub 3) giustifica la compensazione delle spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. 
Per il residuo, secondo i principi della soccombenza, ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ### e, per esso. in favore dell'avvocato ### qualificatasi antistataria; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti dei predetti; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile e compreso tra euro 52.000,00 e 260.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
La parziale soccombenza di ### e di ### in relazione alle domande proposte dal ### è incompatibile con le domande dagli stessi proposte ex. art 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. 
Nei rapporti tra ### e ### da una parte, e ### e ### nonché ### s.p.a., in relazione alle domande riconvenzionali trasversali, secondo i principi della soccombenza, ### e ### vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti delle predette parti; spese liquidate, per ciascuna parte, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### secondo i secondo i principi della soccombenza, la ### va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti del notaio; spese liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. 
In ragione del complessivo esito del giudizio, le spese per l'espletamento delle due CTU vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.  P.Q.M. Il Tribunale - in persona del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: 1. Dichiara ammissibili le domande riconvenzionali trasversali proposte da ### e fatte proprie dall'interventore volontario ### nei confronti di ### e di ### nonché nei confronti di ### s.p.a.: 2. Dichiara, altresì, ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da ### s.p.a. nei confronti di ### e di ### 3. Dichiara ammissibili le ulteriori riconvenzionali; 4. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda cd. reconventio reconvenzionis proposta da ### e ### nei confronti di ### 5. Accoglie la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, nei confronti di ### e, per l'effetto, previo accertamento della proprietà esclusiva in capo a ### dell'area esterna di accesso riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 297, subalterno n.°19 (ex sub 15), piano T, dell'estensione di mq=103.72 al servizio dell'immobile sito in ### alla ### a ### 54/d , scala B piano terra riportata nel N.C.E.U. del Comune di ### in ditta #### CHI, foglio n.°17, particella 36, subalterno n.°17 (ex sub 15), piano T composto da 5 vani più cucina ed accessori nonché dello sconfinamento nella predetta area scoperta dell'avancorpo di mq 9.76 mq, analiticamente descritto sia nella prima CTU che nella successiva integrativa nonché nel verbale di sequestro di p.g. del 6.06.2000 ( atti da intendersi in questa sede puntualmente richiamati), condanna ### alla rimozione (rectius demolizione) di tale avancorpo con restituzione all'attore dell'area ad esso sottostante ed alla esecuzione di tutti i lavori eventualmente necessari al ripristino dello stato dei luoghi.  6. Rigetta la domanda di rivendica proposta da ### di cui ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione nei confronti di ### e di ### per carenza di legittimazione passiva di questi ultimi.  7. Accoglie la domanda riconvenzionale trasversale proposta, in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di compravendita del 23.04.2010 per notar ### nei confronti di ### e di ### nonchè la domanda riconvenzionale trasversale proposta, sempre in via subordinata, da ### e fatta propria anche dall'interventore ### di risoluzione del contratto di mutuo fondiario stipulato il ### per notar ### nei confronti di ### e di ### e di ### s.p.a. e, per l'effetto, anche in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, proposta in via subordinata, dalla banca predetta , condanna ### e ### alla restituzione ad ### s.p.a della somma di euro 304.000,00 ed a ### della somma di euro 76.000,00 ed, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione a quest'ultima della somma di euro 3.402,20, oltre interessi al tasso legale, su tutte le somme, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.  8. Accoglie la domanda trasversale di ### e fatta propria da ### nei confronti di ### s.p.a. e, per l'effetto, condanna ### s.p.a. alla restituzione a ### ed a ### della somma di euro 258.206,49 ( di cui euro 157.209,41 per quota capitale ed euro 100.997,08 per interessi) a titolo di ratei di mutuo già pagati sino all'1.12.2020 oltre alle eventuali ulteriori somme corrisposte in base al contratto di mutuo dalla data indicata fino alla pronuncia della sentenza.  9. Rigetta le domande di cui al punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione proposte da ### 10. Rigetta le ulteriori domande trasversali proposte da ### e fatte propria da ### 11. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.p.a e ### s.p.a n.q di mandatario e procuratore della ### S.r.l. nei confronti del notaio ### 12. Nei rapporti tra ### e ### e ### compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna, in solido, ### e ### alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e con attribuzione all'avv. ### qualificatasi antistataria; spese liquidate in euro 9.402,00 oltre IVA e CPA come per legge.  13. Nei rapporti tra ### e ### e ### secondo i principi della soccombenza, ### va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e di ### spese liquidate in euro 14.013,00 oltre IVA e CPA come per legge.  14. Nei rapporti tra ### e ### , da una parte, e ### e ### ed ### s.p.a. dall'altra, compensa le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3. Per il residuo condanna ### e ### ed ### s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza nei confronti di ### e ### spese liquidate in euro 14.971,00 ed oltre IVA e CPA come per legge 15. Nei rapporti tra ### s.p.a. ed il notaio ### , secondo i principi della soccombenza, condanna, ### s.p.a va alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza; spese liquidate in euro 22.457.00 oltre IVA e CPA come per legge.  16. Pone definitivamente le spese per l'espletamento delle CTU a carico di tutte le parti in solido.  17. Ogni altra questione resta assorbita. 
Così deciso in ### il #### Dott.ssa

causa n. 35512/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Di Clemente

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ordinanza del 30-01-2025

... del debito, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. II, 14/12/2017, n. ###). Ebbene, nel caso specifico la controparte non nega, né di aver conferito mandato al suddetto legale, né l'attività svolta dal medesimo, né tantomeno la circostanza che non vi sia stato il pagamento. Ne discende che non è dato invocare il regime triennale della prescrizione presuntiva, ma al più quello decennale ordinario che, nel caso specifico oltre a non essere stato eccepito, neppure può dirsi decorso, stante la circostanza che tutti i provvedimenti giudiziali conclusivi dei giudizi patrocinati sono stati depositati nel decennio antecedente la data di primo deposito del ricorso innanzi alla ### dichiaratasi poi incompetente e per quelli relativi al giudizio riunito (n. 5005/2023), soccorrono gli atti interruttivi depositati in allegato. 6. Infine va osservato che l'assenza del parere di congruità non risulta rilevante, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ### sezione civile N. R.G. 8293/2021 + r.g. 5005/2023 (giudizi riuniti) Il Giudice, dr.ssa ### all'esito dell'udienza del 30.1.2025, ha emesso la seguente ### art. 702 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8293/2021 del ### cui è stata riunita la causa n.r.g. 5005/2023 vertente tra - C.f. nel la qualità di unica erede del compianto Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc. ), dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce, ### - codice fiscale: rapprese ntato e difeso, dall'avv. ### con elezione di domicilio presso il suo studio in ### alla via F.lli CERVI 11; ###' CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data ###, , dopo aver premesso di essere l'unica erede del defunto marito, Avv. ### chiedeva a questo Tribunale di liquidare € 85.699,28 o in subordine la diversa misura ritenuta congrua, a titolo di compensi maturati per l'attività professionale da costui prestata quale difensore di e nei seguenti giudizi: ####### [...] ### a) giudizio recante r.g. 3391/2007 (avente ad oggetto annullamento di testamento olografo) incardinato innanzi al Tribunale di ### b) giudizio recante r.g. 7258/2007 (avente ad oggetto accertamento occupazione illecita con domanda di rilascio e risarcimento dei danni) incardinato innanzi al Tribunale di ### c) giudizio recante r.g. 6852/2008 (avente ad oggetto accertamento di cessione volontaria dei terreni con domanda di risarcimento dei danni) incardinato innanzi al Tribunale di Napoli in primo grado e innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, per il secondo grado. 
Al presente giudizio è stato riunito quello iscritto al n.r.g.  5005/2023 per parziale connessione oggettiva e soggettiva, atteso che con quest'ultimo la medesima ricorrente intende far valere la domanda per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta dal marito in favore del solo nei seguenti giudizi: a) giudizio recante r.g. 2268/2013 avente ad oggetto ricorso per denuncia di nuova opera; b) ricorso monitorio recante r.g. 1984/2012; e successivo giudizio di opposizione.   si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda sia per il rito prescelto che per l'assenza della notifica della procura. Nel merito si è opposta alla avversa domanda, per tutte le ragioni indicate nel proprio atto di costituzione. 
Rimaneva invece contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, . 
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 30.1.2025.  *  1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.  2. Va premesso che per una analoga domanda (con petitum parzialmente differente), la ricorrente già instaurava giudizio innanzi alla CDA di Napoli, che con ordinanza del 16.2.2021, allegata agli atti di causa, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di ### in ordine alla domanda avanzata da ### contro ed in favore del Tribunale di ### in ### in ordine alla domanda avanzata da contro . 
Le considerazioni della Corte d'Appello nel richiamato precedente consentono di superare l'eccezione preliminare in rito avanzata dalla controparte, dovendo ribadirsi l'ammissibilità del rito prescelto nei ricorsi poi riuniti (presentati rispettivamente secondo il rito sommario di cognizione e quello semplificato post ###.  3. Come già rilevato dalla CDA nell'ordinanza di incompetenza del 24.2.2021, il mai, né esplicitamente né implicitamente, abrogato (ed anzi addirittura di-chiarato espressamente ancora vigente dall'art.  1 e dai nn. 404 e 416 dell'allegato 1 del d.lgs. 1° dicembre 2009, 179) art. 67 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, stabilendo che: «Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari», evidentemente esclude che i procedimenti speciali che l'ordinamento mette a disposizione degli avvocati per conseguire dai propri clienti il pagamento dei compensi maturati o il rimborso delle spese sostenute per l'attività professionale prestata - tra cui, per quel che qui interessa, lo speciale procedimento sommario di cognizione oggi previsto dall'art. 28 della legge 794/1942, come modificato dall'art. 34, co. 16, del d.lgs. 150/2011, e disciplinato dagli artt. 14 e 3 di questo decreto e, nei limiti della compatibilità con questi ultimi articoli, dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. - possano essere utilizzati dagli eredi dell'avvocato deceduto da oltre tre anni. 
Pertanto, posto che l'avv. ### era deceduto da più di tre anni già al momento della proposizione alla Corte di Appello del ricorso introduttivo del procedimento, la ricorrente non aveva né l'obbligo né il potere di formulare la sua domanda in forza di quanto previsto dall'art. 14, co. 2, del d.lgs. 150/2011 (secondo l'interpretazione datane da Cass., SS.UU., 4247/2020). 
Il che ovviamente non significa che ella ha perso il diritto di agire in giudizio per far valere la sua pretesa creditoria, comportando solo l'inapplicabilità nella specie delle speciali previsioni di cui all'art.  14 cit., tra cui quella che attribuisce la competenza a conoscere delle controversie di cui all'art. 28 della legge 794/1942 a «l'ufficio ### giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera». 
Pertanto, in ossequio a quanto disposto dalla ### la ricorrente ha correttamente instaurato il procedimento nei confronti di e presso questo Tri bunale, qua le foro d i residenza dei suddetti clienti al momento del deposito del ricorso. 
Con ordinanza del 24.6.2022 questo Tribunale in composizione collegiale, rilevato che il procedimento incardinato doveva ritenersi quello ordinario ex art. 702 bis, rimetteva coerentemente dunque gli atti al giudice monocratico. 
Va poi dato atto che al presente giudizio è stato riunito il ricorso depositato in data ### nei confronti di relativamente alle spettanze maturate in altri giudizi. 
Non vi sono dunque ragioni di inammissibilità del presente ricorso, per come già anticipato dai precedenti passati in rassegna.  4. La seconda ragione di inammissibilità che la parte convenuta intende far valere, fa riferimento alla omessa notifica della procura unitamente al ricorso e al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. 
In realtà, va evidenziato che la procura è stata depositata in uno al ricorso. Ciò di cui parte resistente si duole è dunque esclusivamente l'omessa notifica della procura unitamente al ricorso e al decreto. 
Ebbene, va al riguardo evidenziato che non vi è alcuna norma di legge che imponga espressamente la notificazione della procura alle liti assieme all'atto cui la stessa si riferisce e che, invece, esiste ampia giurisprudenza che la ritiene assolutamente superflua e non necessaria in caso di notificazione di ricorso previamente depositato in giudizio (si v. Cass. n. 27154/2021; Cass. n. 21533/2015). Va, però, rilevato che il disposto di cui all'art. 1 della Legge 53 del 1994 espressamente prevede che il procuratore, che si accinge ad effettuare la notificazione via ### debba essere già munito di procura. Da ciò può concludersi che la notificazione di un atto privo di procura alle liti non può dirsi di per sé nulla, a patto che il difensore notificante sia in grado di dimostrare che la procura medesima sia stata rilasciata in data antecedente a quella della notifica. ### Nella fattispecie in esame la procura è stata depositata unitamente al ricorso, con la conseguenza che non può parlarsi di nullità della stessa.  5.- Passando all'esame del merito, l'eccezione di prescrizione, avanzata dalla controparte deve ritenersi infondata. 
Ai sensi dell'art. 2956 c.c. “Si prescrive in tre anni il diritto: (…) 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative” (…). 
Argomentando dal successivo art. 2959 c.c., poichè le prescrizioni presuntive implicano una semplice presunzione di pagamento, è ovvio che al debitore non è dato invocarle quando le sue dichiarazioni siano incompatibili con la presunzione di estinzione del debito, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. II, 14/12/2017, n. ###). 
Ebbene, nel caso specifico la controparte non nega, né di aver conferito mandato al suddetto legale, né l'attività svolta dal medesimo, né tantomeno la circostanza che non vi sia stato il pagamento. Ne discende che non è dato invocare il regime triennale della prescrizione presuntiva, ma al più quello decennale ordinario che, nel caso specifico oltre a non essere stato eccepito, neppure può dirsi decorso, stante la circostanza che tutti i provvedimenti giudiziali conclusivi dei giudizi patrocinati sono stati depositati nel decennio antecedente la data di primo deposito del ricorso innanzi alla ### dichiaratasi poi incompetente e per quelli relativi al giudizio riunito (n. 5005/2023), soccorrono gli atti interruttivi depositati in allegato.  6. Infine va osservato che l'assenza del parere di congruità non risulta rilevante, non trattandosi di procedimento monitorio ed essendovi solo in relazione a detto procedimento l'obbligo della relativa produzione ai sensi dell'art. 636 c.p.c. È infatti principio consolidato nella recente giurisprudenza - espressasi soprattutto in tema di opposizione a decreto ingiuntivo - che, in tema di compensi dovuti all'avvocato, “… la mancanza del parere dell'ordine professionale … e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti” (cfr.  Sez. 2, Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018, Rv. 649453, richiamata da Cass. Civ. Sez. VI, sentenza n. ###/2021). Nel medesimo senso è stato rilevato che: “in tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, cameral o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dl professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipoloia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti”( n. 236/2011, cit; ### n. 19427/2021). 
Nel caso di specie, la fondatezza della pretesa creditoria è evidentemente dimostrata dai provvedimenti giudiziali, quali atti pubblici in grado di provare l'effettiva esistenza delle cause in cui l'Avv. ### ha assistito i propri clienti che costituiscono il fondamento sulla base del quale poter verificare l'esistenza del credito professionale a favore dell'avvocato e definirne l'importo, valutando l'attività concretamente svolta. 
Le norme in materia sanciscono infatti che, quando - come nel caso di specie - non risulti, in base agli atti, che né all'atto dell'incarico, nè successivamente, sia intervenuta tra le parti una pattuizione avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante al legale, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale vigente (L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6; art. 13 bis, comma 10; art. 1 D.M. 10 marzo 2014, N. 55). La liquidazione del giudice non si riferisce solo alla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente ma anche a quella relativa ai compensi nei rapporti tra professionista e cliente (Cass. 10 maggio 2013, n. 11232; Cass. 7 maggio 2015, 9237 richiamate da ### 8 luglio 2021, n. 19427).  7. Tanto premesso, è possibile valutare il merito del giudizio, per il quale occorre prima di tutto identificare la data di definizione della singola controversia, al fine di individuare la disciplina dei compensi professionali cui fare riferimento ai fini della liquidazione. 
A tal proposito si osserva che, l'attività professionale deve ritenersi conclusa, quanto ai giudizi oggetto della domanda recante r.g.  8293/2021: a) per il giudizio recante r.g. 3391/2007 (avente ad oggetto annullamento di testamento olografo) incardinato innanzi al Tribunale di ### in data ###, data della decisione; b) per il giudizio recante r.g. 7258/2007 (avente ad oggetto accertamento occupazione illecita con domanda di rilascio e risarcimento dei danni) incardinato innanzi al Tribunale di ### presumibilmente alla data del decesso - 19.8.2015 - atteso che la decisione è successiva (2019); c) per il giudizio recante r.g. 6852/2008 (avente ad oggetto accertamento di cessione volontaria dei terreni con domanda di risarcimento dei danni) incardinato innanzi al Tribunale di Napoli: in primo grado nel 2010 (anno della decisione) e innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, in II grado, il ### (data della decisione). 
Infine, quanto ai giudizi di cui al fascicolo riunito, l'attività professionale potrà ritenersi conclusa: d) per il giudizio recante r r.g. 2268/2013 avente ad oggetto ricorso per denuncia di nuova opera: in data ### (data della decisione); e) per il giudizio recante r.g. 1984/2012 e successivo giudizio di opposizione: presumibilmente alla data del decesso (19.8.2015) in quanto intervenuto prima della definizione. 
Ne discende, quanto ai parametri applicabili, che: 1. Per tutti i giudizi, ad eccezione di quello indicato alla let. c), troveranno applicazione i parametri di cui al DM 55/2014 (nella versione antecedente le modifiche operate con Dm 13 agosto 2022 147) in quanto alla data di entrata in vigore del predetto DM, (3.4.2014) l'attività difensiva doveva ritenersi ancora in corso, non essendo i rispettivi giudizi ancora definiti.  2. Per il terzo giudizio, indicato supra alla let. c), invece, troveranno applicazione: per il I grado; le tariffe professionali di avvocato di cui al D.M. 127/2004, nonostante l'intervenuta abrogazione delle tariffe di avvocato per effetto del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e la successiva entrata in vigore del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, posto che il rapporto professionale tra le parti in causa si è interamente svolto e concluso sotto la vigenza della suddetta normativa ormai abrogata. Al riguardo deve ricordarsi, che a norma dell'art 41 del D.M. 140/2012 le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. Tuttavia, come sostenuto dalla sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 17406/2012, “ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del suddetto D.M. un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione deve essere letta nel senso che i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate” per cui “sono quelle tariffe e non i parametri introdotti dal nuovo decreto a dovere trovare ancora applicazione (come nel caso di specie) qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe” (cfr, tra le altre, da Cass. nn. 13628 del 2015 e 10520 del 2018). Per il secondo grado, invece può trovare applicazione il DM. 140/2012, entrato in vigore il ### e dunque prima della definizione del giudizio e dell'attività professionale in esso prestata.  8. Tanto premesso, nello specifico della quantificazione degli importi si osserva quanto segue: a) giudizio recante r.g. 3391/2007 (avente ad oggetto annullamento di testamento olografo) incardinato innanzi al Tribunale di ### Nel caso specifico, Con riferimento al giudizio in oggetto, vengono chiesti compensi per € 11.961,15. La ricorrente ha dimostrato l'attività di studio ed introduttiva producendo copia della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale. Per questa fase, applicando i parametri in vigore all'epoca della decisione della controversia (di cui al dm 55/2014) data in cui si presume terminata l'attività difensiva svolta, e tenuto conto del valore di riferimento (scaglione 26.001 - 52.000,00) va riconosciuto l'importo ai valori medi di € 1620,00 + 1.147,00. È stata inoltre data prova dell'attività istruttoria, mediante la produzione delle memorie ex art. 182 c.p.c., I e II termine. Il mancato deposito della terza memoria e la mancata articolazione di mezzi istruttori (viene infatti ribadita in entrambi gli scritti la richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni) induce a riconoscere per questa fase i valori minimi dello scaglione di riferimento, per un importo di € 1204,00. Infine, il giudizio terminava anticipatamente con l'ordinanza di estinzione del 20.11.2014, con la conseguenza che, non essendo stato documentato il deposito di scritti relativi alla fase decisionale, nulla è dovuto per questa fase. La pluralità di parti legittima il riconoscimento dell'aumento percentuale del 60 % richiesto dalla parte, ai sensi dell'art. 4, comma II del DM cit. ma anche la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4). Il totale dovuto per l'attività professionale resa nel giudizio in oggetto è dunque pari ad € 4.447,52, oltre spese gen., iva e cpa come per legge.  b) giudizio recante r.g. 7258/2007 (avente ad oggetto accertamento occupazione illecita con domanda di rilascio e risarcimento dei danni) incardinato innanzi al Tribunale di ### Per detto giudizio, parte ricorrente ha dimostrato soltanto il compimento dell'attività di studio ed introduttiva, per cui spettano senz'altro i compensi maturati sulla scorta del valore indeterminabile e complessità media della causa, alla luce dei parametri vigenti al momento della decisione, per un importo di € 3.374,00 cui può essere riconosciuto il richiesto aumento del 60 % per numero di parti (art. 4, comma II) ma anche la riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4) per un totale di € 3.778,88 oltre spese gen, iva e cpa come per legge.  c) giudizio recante r.g. 6852/2008 (avente ad oggetto accertamento di cessione volontaria dei terreni con dmanda di risarcimento dei danni) incardinato innanzi al Tribunale di Napoli in primo grado e innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, con rg.n 3783/2011, per il secondo grado: Con riferimento a detto giudizio in I grado, vi è prova del deposito dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, nonché del deposito della comparsa conclusionale cui ha fatto seguito la decisione di rigetto. ### grado, l'attrice ha dimostrato il tempestivo deposito di atto di appello e di comparsa conclusionale, cui ha fatto seguito, anche in tale caso, decisione della CDA di rigetto. Il valore della causa, per entrambi i gradi di giudizio è pari ad euro 1.500.000,00. I compensi possono essere riconosciuti esclusivamente per la fase di studio, introduttiva e decisionale. la circostanza che è stato depositato un solo scritto conclusionale su due autorizzati e l'esito della lite inducono ad una liquidazione ai minimi. Non si ritiene inoltre di riconoscere l'aumento per pluralità delle parti, in considerazione delle questioni trattate, della controparte unica e dell'attività difensiva complessivamente svolta. 
Conclusivamente, viene riconosciuto, sulla scorta di quanto precede, un compenso di € 7.186,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (€ 1.596,00 per diritti ed € 5.590,00 per onorari) per il I grado e di € 8.910,00 per il secondo grado, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge. 
Il totale degli importi liquidati nei suindicati giudizi (€ 24.322,40) va corrisposto nella misura di 1/5 da ciascuna delle parti assistite, come richiesto, e dunque per € 4.864,48 a carico di e per € 4.864,48 a carico di .  d) giudizio recante r r.g. 2268/2013 avente ad oggetto ricorso per denuncia di nuova opera. Per detto giudizio vanno riconosciuti, alla luce della complessiva attività svolta, per come documentata in giudizio i valori minimi previsti per i procedimenti cautelari per tutte le fasi, in ragione del DM applicabile ratione temporis, per un totale di € 3.146,00.  e) giudizio recante r.g. 1984/2012 e successivo giudizio di opposizione. Per detto giudizio va riconosciuto l'importo di € 2.135,00 quale valore medio previsto per lo scaglione di riferimento (52.001,00 - 260.000,00) per il procedimento monitorio, nonché l'importo di € 7.760,00 per il giudizio di opposizione, riconoscendo le fasi di studio ed introduttiva ai medi e la fase di istruttoria ai minimi (non essendo stata dimostrata la presenza di memorie ex art. 183 c.p.c.  ma soltanto di attività di udienza e l'espletamento della prova testimoniale). Nessun compenso, infine, va riconosciuto per la fase decisionale, essendo mancata la produzione di documentazione a sostegno dell'attività svolta per questa fase.  9. In definitiva la domanda va accolta per € 4.864,48 nei confronti di e per € 4.864,48 + € 13.041,00 (tot.  17.905,48) nei confronti di . ### 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei parametri del DM 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, riconoscendo la fase di studio, introduttiva e decisionale ai parametri medi e non riconoscendo la fase istruttoria ### valori vengono calcolati considerando il minor valore dell'accolto. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. si procede al riparto pro quota delle spese “in proporzione del rispettivo interesse in causa”, nella misura di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di .  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4.864,48 oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo.  - Condanna, altresì, al pagamento al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 17.905,48 oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CPA come per legge, nonché interessi legali dalla domanda al soddisfo.  - Condanna le parti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre spese generali (15%) Iva e CPA come per legge, per compensi, nonché € 291,00 per esborsi, da ripartirsi, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., nella misura di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di . 
Così deciso in ### 30.1.2025 

Il Giudice
dott. ssa ####


causa n. 8293/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
13

Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 454/2023 del 08-05-2023

... fino al 11.6.2016; allegavano che lo svolgimento dell'attività professionale e i compensi dovuti erano stati adeguatamente provati e che non era maturata la prescrizione triennale eccepita da controparte, sia per la decorrenza dal 11.6.2016 sia per gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti dal 2012 al 2019; eccepivano la decadenza e/o prescrizione dalla garanzia per gli asseriti vizi ex art. 2226 c.c. e anche ex art. 1667 c.c., avendo l'opponente denunciato gli asseriti errori per la prima volta con la notifica della citazione in opposizione; contestavano comunque la sussistenza di errori professionali rilevando che l'attività di progettazione era corretta, tanto che ai progetti e attività connesse era sempre conseguito il rilascio del titolo abilitativo all'intervento, che la controparte nel corso del rapporto richiedeva numerose varianti e modifiche, a causa di problemi finanziari sospendeva le attività di cantiere, lasciava scadere le concessioni rendendo necessarie sanatorie; in subordine chiedevano di essere manlevati rispettivamente dalla e dalla qua li compagnie assicuratrici per la r.c. professionale. , chiamata in causa previa autorizzazione del giudice, si costituiva (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI TORINO SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 361/2022 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale promossa da: (C.F. e P.I. ), in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti; ### (C.F. ), in qualità di erede del ### e (P.I. ) in persona dei soci legali rappresentanti ### e ### , elettivamente domiciliati presso l'Avv.  ### che li rappresenta e difende per procure in atti; APPELLATI contro (C.F. e P.I. ), in persona dei legali rappresentanti dott. e dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.  ### per procura in atti; ### P. ##### P. ### P. ### P. ### APPELLATA contro , già (C.F. ), in persona del dott. in qualità di preposto e ### per l'### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti; ### di precisazione delle conclusioni del 9.2.2023.  ###'APPELLANTE: Contrariis rejectis, voglia l'###ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello, In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 56/2022, emessa dal Tribunale di Aosta il ###, in persona del #### de ### e pubblicata il ###, notificata il ### e resa all'esito della causa civile n. 1223/2019 R.G., accogliendo altresì tutte le conclusioni avanzate in prime cure, e che di seguito si riportano: “Adversis reiectis, ### l'###mo Tribunale di Aosta, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via pregiudiziale, di merito: dichiarare prescritti, ai sensi dell'art. 2956 cod. civ., i crediti per il cui recupero i convenuti hanno agito in via monitoria. In via principale e nel merito: - dichiarare in ogni caso nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 366/19 del 20.8.2019 r.g.  946/2019 notificato a mezzo p.e.c. in data ###, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Dichiarare non dovute da parte dell'opponente le somme intimate dai ricorrenti nel summenzionato decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale: dichiarare tenuti e condannare il geom. e lo , in persona dei soci arch.   e geom. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati a , ne lla mi sura c he risult erà di giust izia a l te rmine dell'istruttoria. Con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì della domanda al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”; ### P. ### In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, di cui si chiede sin da ora di riconoscersi la distrazione in favore degli odierni procuratori. 
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, così come dedotte in sede di seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c..  ### : Rilevata la costituzione tardiva della a cui conseguono le preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167, 343 e 346 c.p.c.; - Rilevato il deposito tardivo delle note di trattazione scritta da parte di - Nel merito in via principale, l'esponente insiste per il rigetto integrale dell'appello avversario, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. poiché introduce nel presente giudizio circostanze, domande, eccezioni e documenti nuovi, e che non sono stati oggetto di contraddittorio tra le parti; circostanze, fatti e documenti che si contestano in quanto inveritieri, pretestuosi, nonché smentiti dalle risultanze di causa e dalle stesse affermazioni di controparte, e comunque manifestamente infondati e pertanto inidonei a minare l'impianto logico-motivo della sentenza di primo grado. 
In ogni caso si insiste per l'integrale rigetto dell'appello e per l'effetto si insiste per la conferma integrale della sentenza di primo grado, anche eventualmente con differente motivazione, nonché conferma del decreto ingiuntivo opposto, e, in subordine, in ogni caso per la condanna dell'appellante al pagamento della somma capitale di € 215.415,26 oltre cassa di previdenza nell'aliquota di legge oltre IVA ed interessi di legge dal dovuto sino al saldo, ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa ovvero determinata secondo le tariffe professionali in allora vigenti o gli usi (provati in giudizio con la delibazione della parcella da parte dell'Ordine professionale di competenza) ovvero, in via di mero subordine, secondo l'equo apprezzamento dell'###mo Giudicante.  - Nel merito in via di subordine, per la sola denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversario gravame, si insiste per la condanna delle ### di ### terze chiamate (p er qua nto c oncerne la posizione dello e (per quanto concerne la posizione del ### , a tenere indenni e manlevare gli odierni appellati da qualsivoglia pretesa avversaria, per quanto di rispettiva competenza, e per l'effetto condannare le stesse al diretto pagamento nei confronti della sulla base della piena operatività delle polizze assicurative a loro tempo stipulate. 
Con vittoria di spese e competenze in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.  ###'APPELLATA #### l'###ma Corte d'### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Principalmente -### integralmente l'avversario gravame e confermare in toto, quanto meno nella parte dispositiva - e dunque anche se con diversa motivazione -, l'impugnata sentenza. 
In via subordinata -### l'accoglimento della domanda volta da parte appellante nei rigorosi limiti del giusto e del provato.  -### l'accoglimento dell'eventuale domanda di manleva che dov esse riproporre in questa sede nei confronti di comunque tenuto conto di tutte le condizioni, e con i massimali (generali e particolari), gli scoperti, le franchigie e le esclusioni (e comunque nei limiti tutti) di cui al testo contrattuale sottoscritto, secondo quanto in esso, sopra e in atti meglio precisato. 
In ogni caso -Con vittoria delle spese - anche forfettarie - del giudizio, oltre alle eventuali spese di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Ovvero con compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite.  ###'APPELLATA ### l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: - respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dalla nei confronti del ### nella presente causa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1897/2020, emessa dal Tribunale di Aosta in data 10 febbraio 2022; In via subordinata, nel merito: - per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da contro il ### accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione di indennizzo e manleva in capo ad , stante l'inoperatività della polizza azionata per le ragioni esposte in narrativa e comunque dichiarare inammissibili, improponibili e respingere tutte le domande e istanze proposte dal ### nei confronti della stessa nel presente giudizio; In via ulteriormente subordinata, nel merito: - Per il caso in cui si ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande proposte da nei confronti dello e del ### determinare il grado di ### responsabilità di quest'ultimo e, per l'effetto, ridurre in proporzione l'obbligazione indennitaria della - Per la denegata ipotesi di accertamento di un qualsivoglia obbligo indennitario di in favore del ### limitare l'obbligazione indennitaria e la condanna dell'esponente entro il limite massimo di indennizzo previsto dalla polizza, al netto della franchigia/scoperto e, comunque, con l'applicazione di tutte le limitazioni contrattualmente previste; In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. 
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE I.Con atto di citazione notificato il ###, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.366/2019 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Aosta per l'importo di € 215.415,26 - oltre interessi e spese del procedimento - su richiesta del ### e dello per compensi maturati in virtù dell'attività professionale svolta per conto di avente ad oggetto la progettazione architettonica funzionale al rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di fabbricati di civile abitazione nel Comune di ####, nonchè la direzione lavori e le incombenze inerenti alla predisposizione dei piani di sicurezza sul cantiere.  ### chiedeva in via preliminare di dichiarare prescritto il credito di controparte ai sensi dell'art. 2956 c.c. per decorrenza del termine triennale dal 28.12.2011, data in cui l'incarico professionale era stato revocato; in via principale chiedeva di dichiarare nullo o comunque di revocare il decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e insussistenza del credito; allegava che il compenso per tutta l'attività professionale di cui era stata incaricata controparte era stato concordato in € 110.000,00 con scrittura 15.10.2004 prodotta come doc.2 e che nello svolgimento dell'attività professionale erano stati commessi errori e difformità che avevano cagionato danni, di cui domandava in via riconvenzionale il risarcimento.  ### e lo costituendosi, chiedevano di rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate dall'opponente in quanto infondate, confermando il decreto ingiuntivo; disconoscevano il doc. 2 prodotto da controparte, risultando cancellata l'ultima parte del documento originale che prevedeva una immediata integrazione del prezzo di € 25.000,00, e rilevavano ### che il mandato originario era stato successivamente integrato sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo con il conferimento di ulteriori incarichi, dando luogo alla prosecuzione del rapporto contrattuale fino al 11.6.2016; allegavano che lo svolgimento dell'attività professionale e i compensi dovuti erano stati adeguatamente provati e che non era maturata la prescrizione triennale eccepita da controparte, sia per la decorrenza dal 11.6.2016 sia per gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti dal 2012 al 2019; eccepivano la decadenza e/o prescrizione dalla garanzia per gli asseriti vizi ex art.  2226 c.c. e anche ex art. 1667 c.c., avendo l'opponente denunciato gli asseriti errori per la prima volta con la notifica della citazione in opposizione; contestavano comunque la sussistenza di errori professionali rilevando che l'attività di progettazione era corretta, tanto che ai progetti e attività connesse era sempre conseguito il rilascio del titolo abilitativo all'intervento, che la controparte nel corso del rapporto richiedeva numerose varianti e modifiche, a causa di problemi finanziari sospendeva le attività di cantiere, lasciava scadere le concessioni rendendo necessarie sanatorie; in subordine chiedevano di essere manlevati rispettivamente dalla e dalla qua li compagnie assicuratrici per la r.c. professionale.  , chiamata in causa previa autorizzazione del giudice, si costituiva chiedendo in via principale di respingere le domande svolte dall'opponente nei confronti del ### in subordine di respingere le domande svolte dal ### nei propri confronti, in via ulteriormente subordinata di limitare l'obbligazione indennitaria entro i limiti di polizza.   chiamata in causa previa autorizzazione del giudice, si costituiva chiedendo di respingere ogni domanda proposta nei confronti dello e conseguentemente ogni domanda da questo proposta nei propri confronti, in subordine di contenere l'accoglimento delle domande nei limiti del provato e delle condizioni di polizza. 
Il Tribunale di Aosta, con sentenza n.56/2022 pubblicata il ###, riteneva infondata l'opposizione rilevando che: la scrittura privata 15.10.2004 prodotta dall'opponente non era utilizzabile perché, a fronte del disconoscimento di controparte, non ne era stata chiesta la verificazione; come dedotto dai convenuti opposti e risultante dagli atti, le parti avevano integrato il mandato originario con ulteriori attività che erano state individuate in divenire, anche alla luce del fatto che l'intervento edilizio aveva interessato ulteriori lotti rispetto a quelli inizialmente concordati; l'opponente aveva eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, peraltro controparte aveva prodotto in corso di causa la vidimazione apposta dall'ordine professionale di riferimento relativamente alle parcelle azionate; doveva ritenersi congruo il quantum della pretesa creditoria, in assenza di specifici elementi di contestazione da parte dell'opponente, che si era limitata ad eccepire prescrizione e vizi; quanto alla prescrizione dei crediti a seguito di revoca dell'incarico professionale del 28.12.2011, eccepita ### dall'attrice in opposizione, l'incarico era stato revocato soltanto con riferimento alla direzione dei lavori e non all'attività di progettazione, cui si riferivano invece le parcelle azionate relative alle attività successive al 28.12.2011; il rapporto tra le parti era durato sino al 11.6.2016, data di presentazione dell'ultima richiesta di concessione edilizia in sanatoria da parte dei convenuti in opposizione, e in virtù dell'art. 2957 c.c. la prescrizione triennale dei crediti professionali decorreva dall'esaurimento dell'incarico; inoltre i convenuti in opposizione avevano notificato all'opponente atti interruttivi della prescrizione a partire dal 2012 e sino al 18.9.2019, data di notifica del decreto ingiuntivo; era fondata l'eccezione di tardività formulata dai convenuti in opposizione circa la denuncia di vizi e difetti lamentati dall'opponente, avendo contestato gli errori per la prima volta con la notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta in data ###, mentre le prestazioni della parte convenuta si erano protratte fino al giorno 11.6.2016; l'opponente era a conoscenza delle difformità già nel 2011, avendo chiesto un parere legale risalente al 9.12.2011, e considerato che le variazioni e difformità avevano dato anche origine ad un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della conclusosi con decreto di archiviazione del 17.4.2013; risultava pertanto evidente il superamento dei termini di cui agli artt. 2226 comma 2 e 1667 commi 2 e 3 c.c., ma anche il decorso del termine decadenziale di un anno previsto per la denuncia dall'art. 1669 c.c.; la conoscenza delle problematiche in questione non poteva essere avvenuta per la prima volta con il deposito della perizia di stima nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 148/2017, come sostenuto dall'opponente; le asserite omissioni ed errori non erano state contestate dall'opponente neanche a seguito delle richieste di pagamento dei compensi di controparte; infine in sede di revoca dell'incarico di direzione dei lavori, con comunicazione del 28.12.2011, l'opponente aveva sollevato i convenuti in opposizione da ogni responsabilità per attività compiute fino a quel momento. 
Il Tribunale rigettava pertanto l'opposizione e le domande formulate dall'opponente, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente a rifondere le spese di lite ai convenuti opposti e alle terze chiamate. 
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la riforma, articolando i motivi di appello di seguito illustrati e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.   in qualità di erede di (deceduto il ###), e lo costituendosi, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne rilevavano l'infondatezza e chiedevano di confermare la sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. ### già , costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne rilevava l'infondatezza e chiedeva di confermare la sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.   c ostituendosi, chiedeva di respingere l'appello confermando la sentenza impugnata e formulava le conclusioni riportate in epigrafe. 
Questa Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 15.9.2022, rigettava l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. attesa la complessità delle questioni trattate. 
II.Con il primo motivo -“### interpretazione dell'art. 2956 c.c. e dell'art. 2957 c.c.”- l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha individuato il momento di decorrenza dei termini di prescrizione di cui all'art. 2957 c.c. con la conclusione fattuale del rapporto al 11.6.2016, ritenendo non rilevante la revoca dell'incarico che la ha notificato il ###; allega che: è vero che il ### e lo hanno eseguito delle formalità burocratiche in favore della fino all'estate del 2016, ma tali prestazioni erano dettate e derivate dagli enormi errori professionali che essi avevano commesso nell'esecuzione dei lavori affidati; come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, l'operato dei convenuti risultava viziato e inficiato da gravissime imperizie e lacune tecniche, tanto che il ### li aveva sollevati dai lavori affidati; l'ulteriore attività professionale eseguita tra il dicembre 2011 e il giugno 2016 in favore dell'appellante pertanto non deve essere inquadrata come un prosieguo del contratto originario, ma va considerata come un necessario corollario compensativo che era orientato a porre rimedio ad un cantiere rivelatosi catastroficamente diverso rispetto al progetto iniziale; il termine di tre anni per la richiesta di pagamento dei compensi professionali ex art. 2957 c.c. ha avuto inizio il ### ed è spirato il ###.  ### contesta altresì l'assunto del Tribunale secondo cui il termine prescrizionale è stato interrotto da una serie di atti di costituzione in mora, allegando che: non tutte le missive erano idonee all'interruzione del decorso prescrizionale, infatti le comunicazioni a mezzo pec inoltrate dai convenuti il ###, il ### e il ### sono state spedite all'indirizzo mentre verificando sul portale istituzionale ### risulta che l'indirizzo pec della è l'appellante non ne ha pertanto avuto conoscenza legale; la prescrizione non è più stata interrotta dopo il ### ed il termine è scaduto il ###; in ogni caso avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto il diritto ai compensi eccedenti l'importo di € 158.570,57, il cui pagamento non è mai stato reclamato antecedentemente al deposito del decreto ingiuntivo. ### Gli appellati eccepiscono l'infondatezza del motivo, rilevando che: il rapporto professionale tra da un lato e il Ge om. e lo da ll'altro, ha a vuto esecuzione sino al 11.06.2016, quando è stata presentata l'ultima richiesta di concessione in sanatoria, conseguente a varianti volute e richieste dalla committente; dopo la revoca dell'incarico di direzione lavori del 28.12.2011, ha continuato a conferire incarichi di progettazione architettonica ai professionisti appellati, la cui attività professionale di progettazione è proseguita in continuità e senza alcuna contestazione della committente fino a giugno 2016, come risulta dalla documentazione in atti, relativa alle varie domande di concessioni edilizie e alle avversarie richieste di procedere alla progettazione anche delle varianti e delle sanatorie conseguenti alle modifiche domandate dalla stessa committenza; la data dell'11.6.2016 costituisce il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, in conformità con quanto statuito dall'art. 2957 c.c. secondo il quale la prescrizione triennale dei crediti professionali decorre dall'esaurimento dell'incarico; correttamente pertanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione avversaria; anche se si tenesse conto dell'avversaria prospettazione, i termini di prescrizione sono stati comunque regolarmente interrotti; l'appellante ha eccepito per la prima volta in appello la mancata ricezione di alcune diffide perché inviate a indirizzo pec errato, così prospettando un'eccezione nuova, relativa ad un fatto nuovo, e quindi inammissibile; detta eccezione è peraltro infondata, in quanto dalla visura storica dell'appellante si evince che alla risultava riferibile l'indirizzo pec - al quale sono state inviate le diffide in questione - perlomeno sino al 2016. 
Il motivo di appello è infondato. 
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Tribunale non ha affatto riconosciuto che “l'operato dei convenuti risultava viziato ed inficiato da gravissime imperizie e lacune tecniche, tanto che il ### la li sollevava dai lavori affidatigli”. 
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 2596 c.c. - proposta da sul presupposto che il termine triennale decorresse dalla data della lettera qualificata come di revoca dell'incarico del 28.12.2011 - accertando anzitutto che con tale lettera la committente ha revocato solo l'incarico di direzione dei lavori e non l'incarico di attività di progettazione cui si riferiscono invece le parcelle azionate relative alle attività successive al 28.12.2011. 
E l'appellante non ha svolto specifica e argomentata censura in ordine a tale accertamento contenuto nella sentenza impugnata, non spiegando perché la lettera 28.12.2011 (doc. 18 appellante) - espressamente intestata “revoca direzione lavori...” con cui viene comunicata formale revoca di incarico della direzione lavori e non dell'incarico di progettazione - non dovrebbe essere interpretata ### nel senso ritenuto dal Tribunale, né ha contestato che le parcelle azionate relative alle attività successive al 28.12.2011 si riferiscano all'attività di progettazione. 
Il Tribunale ha inoltre correttamente accertato che il rapporto contrattuale tra le parti è proseguito fino al 11.6.2016 e rilevato che ai sensi dell'art. 2597 c.c. la prescrizione triennale dei crediti professionali decorre dall'esaurimento dell'incarico. 
La stessa appellante ammette che il ### e lo hanno eseguito attività professionale a suo favore fino al giugno 2016; e la circostanza, già pacifica tra le parti in primo grado, è provata dai documenti prodotti dagli odierni appellati relativi all'attività svolta (tra i tanti, con specifico riferimento ad attività successiva al dicembre 2011 si vedano i docc. 44-28 e 44-42), ed in particolare, quanto alla data finale, dal doc. 18 (“Dichiarazione e procura speciale oggetto: sanatoria alla C.E. n.44/2010 del 29.05.2010 - per ultimazione lavori di nuova costruzione di fabbricato a civile abitazione…”) depositato presso il Comune in data ### dai professionisti ### e ### qua li progettisti in rappresentanza di , sottoscritto da costoro e dalla stessa ; e si rileva che a seguito di tale domanda di sanatoria, depositata in data ### con progetti redatti dagli appellati, è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria del 14.3.2017 (doc. 44-42). 
Le allegazioni dell'appellante secondo cui i professionisti avevano commesso enormi errori nell'esecuzione dei lavori affidati e per tale motivo essa li aveva sollevati dagli incarichi con lettera 28.12.2011, sicchè l'attività professionale svolta successivamente a suo favore fino al giugno 2016 era volta a porre rimedio a tali enormi errori e ad un cantiere rivelatosi catastroficamente diverso rispetto al progetto iniziale, sono generiche, non provate e anzi smentite dalla documentazione prodotta. 
Nella lettera 28.12.2011 (doc. 18 appellante) non solo non revoca l'incarico dell'attività di progettazione, ma non fa alcun riferimento a errori o difformità imputabili ai professionisti - menzionando invece “problematiche e considerato che al momento attuale i lavori nella stagione invernale sono sospesi e non procedono” - e anzi solleva i professionisti da ogni responsabilità per l'attività svolta fino a quel momento. 
Nella lettera 4.2.2012 (doc.49 appellati) non solo conferisce espressamente un incarico di attività progettuale, richiedendo al ### e allo la redazione di nuova soluzione progettuale che tenga conto dei rilievi svolti dalla ### edilizia comunale, a fronte di diniego di concessione edilizia in sanatoria, ma non contesta vizi o difformità imputabili ai professionisti e non fa alcun cenno a errori professionali commessi da costoro. 
Nella lettera 19.4.2012 (doc.44-41 appellati) non solo c onferisce e spressamente un incarico di attività progettuale, richiedendo agli stessi professionisti di predisporre le varianti effettuate ### e da effettuarsi per procedere con una concessione edilizia in variante, ma non contesta vizi o difformità ad essi imputabili e non fa cenno a errori professionali commessi da costoro. 
Da tutta la documentazione prodotta si evince che mai prima dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'appellante ha contestato l'esistenza di errori, vizi o difformità nell'attività dei professionisti. 
I profili del motivo di appello relativi all'interruzione della prescrizione sono assorbiti da quanto esposto. 
Poiché il termine di prescrizione triennale decorre dal 11.6.2016 ed è stato pacificamente interrotto (non essendo l'accertamento sul punto contenuto nella sentenza oggetto del motivo di appello) in data ### (ricezione lett. racc. doc. 7 appellati), in data ### e 8.4.2019 (notifiche atti di intervento nella procedura esecutiva, docc. 8 e 9 appellati) e poi in data ### con la notifica del decreto ingiuntivo e relativo ricorso, il diritto degli appellati al pagamento dei compensi non si è prescritto. 
Si rileva comunque che anche con riferimento alla data iniziale di decorrenza invocata dall'appellante del 28.12.2011, il termine è stato validamente interrotto con gli atti di diffida e costituzione in mora del 18.9.2012 (pacifico, ricezione lett. racc. doc. 3 appellati), 28.4.2014 e 15.10.2015 (docc. 4 e 5 appellati) validamente ricevuti dall'appellante al suo indirizzo pec dell'epoca ( . 
La deduzione dell'appellante secondo cui le comunicazioni a mezzo pec inoltrate da controparte sono state spedite ad indirizzo pec diverso da quello della che non ne ha pertanto avuto conoscenza legale, è (oltre che inammissibile in quanto deduzione nuova, non svolta in primo grado) infondata, in quanto dalla visura camerale di a l 7.1.2015 e dalla visura storica, prodotte dagli appellati come docc. 2 e 39, si evince che l'indirizzo pec dell'appellante è stato quello a cui sono state inviate le diffide ( s ino al 21.10.2016. 
III.Con il terzo motivo - “### scrittura privata in data ### e sulla mancata prova del credito reclamato in via monitoria”- che in ordine logico viene esaminato prima del secondo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso il valore probatorio della scrittura privata 15.10.2004 prodotta da come doc.2, sul presupposto che non ne sarebbe stata chiesta la verificazione a fronte del disconoscimento operato dal geom. allega che: il geom. in realtà non ha disconosciuto il contenuto e la sottoscrizione del documento, lamentando unicamente il fatto che “…parte avversa ha omesso e sostituito nel documento telematico prodotto l'ultima parte dello stesso…” e producendo la copia del documento integrale, che quindi ha espressamente riconosciuto essere a lui riconducibile e che prevede in calce un'integrazione di pagamento di € 25.000,00; si contesta che la scrittura costituisse, come sostenuto da controparte, un punto di partenza ### rispetto al corrispettivo pattuito per l'intera opera professionale, non avendo gli odierni appellati dato prova di quanto asserito; la prova dell'attività prestata e del credito conseguentemente maturato incombeva su controparte che non l'ha fornita, non potendo considerarsi idonea allo scopo la semplice produzione del parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine e non essendovi stato riconoscimento tacito dell'entità del credito da parte di Gli appellati chiedono di rigettare il motivo, rilevando che: costituendosi nel giudizio di primo grado, il ### (unico dei convenuti firmatario) ha formalmente e tempestivamente disconosciuto ex art. 214 c.p.c. il documento 2 di controparte in quanto alterato rispetto al documento originale, per omissione e sostituzione dell'ultima parte laddove era stata prevista una integrazione del prezzo; in seguito al disconoscimento controparte non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura e non ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., sicchè coerentemente il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la scrittura disconosciuta; peraltro l'intesa contenuta nella scrittura originale del 15.10.2004 ha un significato e una portata diversi da quelli che parte avversa vorrebbe attribuire, trattandosi semplicemente di una ipotesi di iniziale intervento edilizio, punto di partenza per incarichi di attività professionale con oggetto e sviluppo ben più ampi sia sotto il profilo soggettivo, andando a coinvolgere lo sia sott o il pro filo ogge ttivo, a ndando a c oinvolgere a nche lo tti d i provenienza dei signori e (e non solo lotti di provenienza del sig. contemplati nella scrittura); i professionisti hanno provato l'attività prestata dal 2004 al 2016 ed il credito conseguentemente maturato attraverso la documentazione prodotta e gli importi delle parcelle sono stati ritenuti congrui dal competente collegio professionale. 
Il motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato. 
Si premette per chiarezza che nel giudizio di primo grado ha dedotto che il compenso per tutta l'attività professionale di cui ha incaricato controparte era stato concordato in € 110.000,00 con scrittura 15.10.2004, che ha prodotto come doc.2; tale scrittura, sottoscritta da e dal ### per la realizzazione “di tutti i progetti sulle aree attuale proprietà site in frazione Arcesaz” con direzione lavori e attività connesse, prevedeva un compenso di € 110.000,00). 
Il Tribunale ha da un lato correttamente ritenuto inutilizzabile la scrittura privata 15.10.2004 nel testo prodotto dall'opponente in quanto il convenuto sottoscrittore l'ha formalmente disconosciuta - risultando il documento alterato e parziale rispetto al documento originale, essendo omessa e sostituita con una serie di linee orizzontali l'ultima parte laddove era stata prevista ### un'integrazione del prezzo - e l'opponente non ne ha chiesto la verificazione; dall'altro non ha omesso di esaminare la scrittura privata nel testo prodotto come doc. 1 dai convenuti opposti, accogliendo la prospettazione di questi ultimi secondo cui tale iniziale mandato è stato integrato e ampliato con il coinvolgimento dello e c on ult eriori a ttività, a vendo l'int ervento e dilizio riguardato lotti diversi, di originaria proprietà di soggetti differenti da , in particolare di e di ed essendo altre attività state individuate in divenire dalla committente. 
Il giudice di primo grado in sentenza scrive infatti che deve “rilevarsi, così come eccepito dai convenuti in opposizione e come risulta dagli atti di causa, che le parti hanno integrato il mandato originario con ulteriori attività che venivano individuate in divenire, anche alla luce del fatto che l'intervento edilizio ha interessato ulteriori lotti rispetto a quelli inizialmente concordati”; e l'appellante non svolge alcuna motivata critica a tale ultima parte del ragionamento del Tribunale, non contesta che l'intervento edilizio abbia interessato ulteriori lotti rispetto a quelli inizialmente concordati e non spiega sulla base di quale diverso percorso logico-giuridico questa Corte dovrebbe addivenire ad una diversa decisione, risultando il motivo di appello inammissibile sotto tale profilo. 
Del resto la documentazione prodotta dagli appellati dimostra che l'attività professionale ha riguardato interventi edilizi anche su aree diverse da quelle di originaria proprietà di , che l'incarico è stato conferito e svolto anche dallo , che in corso del rapporto contrattuale ha commissionato nuove attività con riferimento a varianti e sanatorie. 
Gli appellati hanno provato l'attività svolta e i compensi spettanti producendo gli elaborati progettuali e la documentazione allegata a tutte le concessioni edilizie che sono state regolarmente ottenute (docc. da 10 a 35 e da 44-2 a 44-82), i verbali di cantiere relativi all'attività di direzione lavori (docc. da 52 a 54), gli elaborati inerenti gli accatastamenti (docc. da 44-55 a 44-75), le parcelle con indicazione analitica delle varie concessioni e dell'attività svolta con riferimento a ciascuna di esse, la vidimazione del Collegio professionale di appartenenza (docc. 1, 2, 3 fasc. monitorio e doc. 38); e l'appellante, a fronte della mole di documenti prodotti e dell'indicazione dettagliata di ciascuna attività svolta, del compenso domandato specificamente individuato con riferimento alle singole attività, della vidimazione “si approva conforme alla tariffa” del Collegio professionale, non ha svolto specifiche contestazioni sulle singole voci domandate limitandosi ad affermare genericamente la mancanza di prova del credito. 
IV.Con il secondo motivo - “### applicazione di legge in punto di riconvenzionale” - l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la denuncia di vizi e difetti in quanto formalizzata per la prima volta con la notifica della citazione in opposizione al decreto ### ingiuntivo, oltre i termini di decadenza di cui agli artt. 2226 comma 2 c.c. e 1667 commi 2 e 3 c.c.; allega che: secondo il Tribunale ha avuto cognizione della negligente opera dei convenuti già il ###, allorquando ha ricevuto un parere legale che raffigurava un quadro di insieme dello stato dei lavori e delle relative difformità, con la conseguenza che da tale data sarebbero iniziati a decorrere i termini per la denuncia dei vizi ex art. 2226 comma 2 c.c.; la valutazione non è corretta perché il parere legale del 9.12.2011 racchiude una mera valutazione giuridica elaborata per valutare l'opportunità di regolarizzare alcune difformità emerse tra il progetto originario ed il lavoro materialmente svolto, dunque non si trattava di valutazione in ordine alla sussistenza o meno di vizi nell'opera dei convenuti ma di uno studio relativo alle possibili procedure con cui sanare alcune delle difformità che erano state riscontrate nella relativa esecuzione; inoltre nonostante le difformità evidenziate nel parere legale del dicembre 2011, il ### e lo avevano continuato a prestare la propria attività proprio per porre rimedio alle rispettive imperizie, continuando ad offrire una prestazione inesatta; ha avuto conoscenza legale dei vizi nel momento in cui un tecnico specializzato, eseguiti gli accertamenti del caso, ha valutato lo stato dei luoghi e l'opera edile, ossia al momento del deposito della perizia da parte del c.t.u. nel procedimento di esecuzione 148/2017, in data ###; il momento da cui devono decorrere i termini di cui all'art. 2226 comma 2 c.c. è quello del deposito della perizia del c.t.u. del 3.9.2019 e risulta quindi tempestiva la richiesta di risarcimento danno fatta con l'atto di citazione in opposizione, posto che tra il giorno della perizia e la notifica dell'atto è trascorso un mese circa. 
Con il quarto motivo - “### inquadramento giuridico della domanda riconvenzionale di parte attrice” - l'appellante censura la sentenza “nella parte in cui disapplicava la disciplina di cui all'art.  1669 c.c.”, allegando che: la domanda riconvenzionale proposta si basava sulla responsabilità extracontrattuale dei convenuti quali professionisti tecnici; il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art.  1669 c.c. secondo cui la responsabilità del professionista tecnico soggiace ad un termine prescrizionale decennale, unitamente ad un termine di decadenza di un anno per la denuncia dei vizi dal momento della loro scoperta; il termine di decadenza annuale ha trovato ampio rispetto, posto che ha avuto notizia legale dei vizi delle opere realizzate dai convenuti grazie alla perizia depositata in data ### nel procedimento di esecuzione n. 148/2017 Tribunale di Aosta e si era attivava per chiederne il risarcimento con la notifica dell'atto di citazione, che aveva seguito di circa un mese la relazione del c.t.u.; il Tribunale avrebbe dovuto dare luogo all'istruttoria. 
Gli appellati contestano che controparte abbia avuto consapevolezza dei presunti vizi solo nel 2019, in occasione dell'espletamento della perizia di stima in sede esecutiva, evidenziando che tale circostanza è ### smentita dalle stesse dichiarazioni dell'appellante secondo cui l'incarico ai professionisti sarebbe stato revocato nel 2011 a causa dei gravi vizi e difformità riscontrati; rilevano che: nel dicembre 2011, con la cessazione dell'incarico di direzione lavori dei professionisti appellati, è rientrata nel pieno ed esclusivo possesso dell'intero cantiere, con l'onere di verificarlo e nessuna contestazione è stata sollevata nonostante la nuova direzione lavori; né alcuna contestazione è stata sollevata dopo la cessazione dell'attività professionale di progettazione architettonica in data ### e l'avvenuta consegna dell'opera professionale, se non tardivamente con la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 25.10.2019 come eccepito in primo grado; in ogni caso l'appellante non ha fornito alcuna prova circa la riferibilità ed imputabilità degli asseriti vizi ai professionisti appellati, l'attività di progettazione era corretta tanto che ai progetti e attività connesse è sempre conseguito il rilascio del titolo abilitativo all'intervento, le difformità lamentate sono riconducibili a richieste di variazioni provenienti dalla stessa appellante. 
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 
Il Tribunale non ha disapplicato la disciplina dell'art. 1669 c.c., l'ha invece espressamente richiamata per accertare l'avvenuto decorso del termine decadenziale di un anno previsto per la denuncia dei vizi e difetti dall'art. 1669 c.c., al pari di quelli previsti dagli artt. 1226 comma 2 e 1667 commi 2 e 3 c.c.. 
Il quarto motivo sotto tale profilo è pertanto inammissibile perché non coglie la radio decidendi della sentenza di primo grado. 
Per il resto con i motivi in esame l'appellante censura il fatto che la sentenza non abbia ritenuto che i termini decadenziali per denuncia di vizi e difetti - ex artt. 1226 comma 2, 1667 commi 2 e 3, 1669 c.c.- decorressero dal 3.9.2019, data del deposito della c.t.u. estimativa espletata nella procedura esecutiva immobiliare svolta ai suoi danni, primo momento in cui la stessa avrebbe avuto conoscenza legale dei vizi e difetti. 
La doglianza come proposta è infondata. 
La conoscenza da parte dell'appellante delle difformità degli immobili che la stessa ritiene configurare errori imputabili a controparte (descritte nella sentenza impugnata alle pagine da 9 a 12, a cui si rinvia), risale ad epoca non successiva al 2016, considerato che: -l'attività di progettazione dei professionisti è cessata in data ### e la loro attività di direzione dei lavori è cessata a fine 2011 (con successiva nomina di altro direttore lavori); -il parere legale ottenuto da in data ### evidenziava difformità e variazioni consigliando di procedere con la richiesta di concessioni in variante e in sanatoria (doc.41 appellati); ### -dette difformità e variazioni avevano anche dato origine ad un procedimento penale a carico, tra l'altro, del legale rappresentante di conclusosi con decreto di archiviazione del 17.4.2013 (doc.45 appellati); -con le lettere del 2012 (docc. 44-41 e 49 appellati) ha incaricato gli appellati di svolgere attività progettuale per richiedere concessioni edilizie in sanatoria e in variante; -le prestazioni dei professionisti successive a dicembre 2011 sono consistite proprio nelle attività occorrenti per la richiesta e rilascio di permesso di costruire in sanatoria e per nuove opere di completamento (domanda del 6.2.2012) ottenendo il rilascio del relativo titolo in data ### (doc.  44-28 appellati) e di permesso di costruire in sanatoria (domanda del 11.6.2016) ottenendo il rilascio del relativo titolo in data ### (doc. 44-42); -i documenti prodotti dall'appellante per allegare le spese, le sanzioni e in genere i danni che assume di avere subito per effetto delle difformità che imputa come errori professionali a controparte (docc. 7-25 e 28-38), sono tutti non successivi al 2016. 
Pertanto, essendo la prima contestazione di errori e difetti formulata in data ### con la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello sono infondati. 
Risulta conseguentemente superfluo disporre c.t.u. sull'esistenza degli errori e sui danni subiti dall'appellante. 
La domanda di ammissione di prove orali è inammissibile in quanto formulata con rinvio generico alle istanze istruttorie proposte in primo grado, senza precisare il contenuto di ciascun capo di prova e la rilevanza ai fini di una diversa decisione di questa Corte rispetto a quanto accertato in primo grado.  ### dei motivi di appello assorbe le questioni relative alle garanzie assicurative trattate da e da . 
V. La sentenza impugnata viene quindi confermata, con rigetto dell'appello proposto. 
Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante con riferimento a tutte le parti appellate. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M.  55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, per ciascuna parte appellata: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. ### Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Torino, ###, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.56/2022 del Tribunale di Aosta pubblicata il ###, che per l'effetto conferma; condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di tutte le parti appellate, che liquida per ciascuna parte appellata in € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta. 
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12.4.2023 dalla ### della Corte d'Appello.  ###ssa ###ssa #### 

causa n. 361/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1596/2025 del 07-11-2025

... elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli ### Non soccorre neppure il preavviso di fermo amministrativo n. ###, prodotto da ### e recante, tra gli altri, anche l'AVA sottostante all'odierna intimazione, dal momento che per esso l'agente della riscossione offre una prova di notifica monca, producendo in atti soltanto la cartolina A/R ove si attesta che, stante l'assenza del destinatario, si è provveduto alla notifica mediante affissione dell'atto nella ### comunale, senza tuttavia offrire prova né dell'avvenuta affissione, né del corretto inoltro della relativa raccomandata informativa. Dall'assenza di prova della notifica di validi atti interruttivi discende, ad abundantiam, altresì la maturata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva di cui all'odierna intimazione. Ne consegue che va accolta l'opposizione e l'intimazione di pagamento va dichiarata nulla per mancata notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione del credito contributivo ivi portato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI VELLETRI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. ### all'udienza del 07/11/2025 , ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 936 /2023 R.G., promossa da: ### , nato a ### il ### cf: ### , rappresentato e difeso dall'avv. ### , giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### , elettivamente domiciliato presso VIA ### 80128 ###. GREZAR 14 #### ; - resistente - ### della ### (I.N.P.S) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ####### il ### 21 (C.F.###), rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente - OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.  ###: come da atti e verbali. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### , ### proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. #### notificata da ### in data ###, nonché dell' avviso di addebito in essa contenuto n. #### 18 - intimante il pagamento dei contributi, più sanzioni civili, del 2015 (3^ e 4^ rata) dovuti alla gestione artigiani. 
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa contributiva. 
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/11/2025
Resistevano in giudizio l'### e l'### contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva il rigetto del ricorso. 
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.  ### propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. #### limitatamente alla parte relativa all' avviso di addebito sopra indicato, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali. 
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). 
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, essendo tali vizi di tipo formale, mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione laddove tesa a far valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto presupposto. 
Ad ogni modo, l'opposizione appare tempestiva e ammissibile, anche in funzione recuperatoria di quella relativa all'ava asseritamente mai notificato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/11/2025
Proprio in relazione alla notifica dell'AVA n. #### 18, di cui parte opponente nega di aver mai ricevuto la notifica, l'### non offre una idonea prova documentale della regolarità della stessa. 
Difatti, la cartolina A/R versata in atti dall'### non appare sottoscritta dal destinatario e, nel frontespizio, pare leggersi che la stessa è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. 
Va, sul punto, osservato che le notifiche di atti impositivi esitate solo con la compiuta giacenza ( senza prova della raccomandata informativa o ###, non possono che essere ritenute invalide. Tale valutazione costituisce applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni ### con la sentenza n. 10112/2021: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Di recente è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 9125/2024 che ha espressamente confermato la valenza di detti principi ( elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli ### Non soccorre neppure il preavviso di fermo amministrativo n. ###, prodotto da ### e recante, tra gli altri, anche l'AVA sottostante all'odierna intimazione, dal momento che per esso l'agente della riscossione offre una prova di notifica monca, producendo in atti soltanto la cartolina A/R ove si attesta che, stante l'assenza del destinatario, si è provveduto alla notifica mediante affissione dell'atto nella ### comunale, senza tuttavia offrire prova né dell'avvenuta affissione, né del corretto inoltro della relativa raccomandata informativa. 
Dall'assenza di prova della notifica di validi atti interruttivi discende, ad abundantiam, altresì la maturata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva di cui all'odierna intimazione. 
Ne consegue che va accolta l'opposizione e l'intimazione di pagamento va dichiarata nulla per mancata notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione del credito contributivo ivi portato. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.  55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.  P.Q.M.  il Giudice del ### lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### , contro l'### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/11/2025 ### e l'### in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 23/02/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta; - Condanna l'### e l'### in ragione di metà ciascuno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### 07/11/2025 .   ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/11/2025

causa n. 936/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Paolo Arena

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