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N.174/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: c on sede in viale ### 146, ### Riva del ####, ### Impr. C.F./ P.IVA - R.E.A. 141732, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (### A), dagli Avv.ti ### (C.F. ), ### (C.F. , ### (C.F. ) e ### (C.F. , anche disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ####, via ### 2, con n. di fax 02.77113260 e indirizzi di posta elettronica certificata - - - pe r le c omunicazioni di cancelleria e le notificazioni, - parte opponente ### con sede ### (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ra ppresentata e d ifesa, a nche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### (C.F. ; P.E.C. , (C.F . ; P .E.C. , (C.F . ; P .E.C. e (C.F . ; P.E.C. tutti del foro di ### nonché (C.F. ; P.E.C. ### P. ######## P. ############ del foro di ### e domiciliata elettivamente presso lo ### di quest'ultimo a #### n. 80, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.. - parte opposta In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 397/2922 d.d. 12/12/2022, di ingiunzione a carico di di consegnare ad i beni da 1 a 56, con rinvio all'inventario del verbale di rilascio dell'azienda, alle fotografie e alle fatture d'acquisto, nelle 299 pagine dell'allegato 1 alla memoria integrativa della ricorrente d.d. 17/10/022.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08/05/2024 - svoltasi secondo il modulo della trattazione scritta - sulle seguenti ### Del procuratore di parte opponente: - come da note scritte depositate il ex art. 127 ter c.p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito a) accertare e dichiarare che l'opposta ingiunzione Tribunale di ### in data 12 dicembre 2022 (D.I. n. 397/2022 - R.G. 465/2022) è viziata e va caducata perché pronunciata irritualmente e in difetto dei presupposti di legge, con ogni consequenziale pronuncia anche in punto revoca, nullità, annullamento dell'opposta ingiunzione; b) dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle domande di aventi ad oggetto i beni che erano assoggettati alla procedura esecutiva #### , R.G.E. mob. 248/22 secondo quanto illustrato in atti; c) respingere le pretese formulate a qualunque titolo da nei confronti di poiché inammissibili e/o infondate alla luce di quanto illustrato in atti, con ogni consequenziale pronuncia anche in punto revoca, nullità, annullamento dell'opposta ingiunzione; d) con vittoria di spese e compensi professionali come per legge e con espressa richiesta di applicazione dell'art. 96, comma 3 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'iniziativa monitoria di . ### In via istruttoria, dato atto che controparte non ha contestato la circostanza oggetto del capitolo di prova per testi formulato a pag. 4, lett. a) della seconda memoria dell'esponente, per mero tuziorismo difensivo insi ste per l'a mmissione di pro va p er testi su l predet to capitolo, c he si ritrascrive di seguito: “Vero che in data 1 giugno 2023 alle ore 8:30, presso il magazzino sito in via ### n. 10, alla presenza d ell'Avv. e della Sig.ra , sono stati consegnati ad i beni rimasti invenduti nell'ambito della procedura esecutiva R.G. 248/2022, presenti nelle fotografie prodotte da sub doc. 47 che si rammostrano al teste”.
Si indica a teste il ### presso l'### (con sede ###### n. 5, FRAZ. Ravina ####”.
Del procuratore di parte opposta: - come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.: “Voglia l'###mo ### adito, per i motivi esposti in narrativa: 1) Respingere tutte le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 397/2022 (R.G. n. 465/2022 - dott. emesso dal ### di ### in data 12 dicembre 2022 in favore di verso 2) In ogni caso, condannare la alla riconsegna dei beni di proprietà di indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e nelle memorie integrative depositate da nel procedimento monitorio R.G. n. 465/2022 - ### di ### In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il precedente contenzioso Il presente giudizio è stato preceduto da un contenzioso tra le odierne parti processuali, non ancora concluso, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di affitto di azienda tra le stesse stipulato nel 2016, richiesta da ciascuna delle parti per inadempimento della controparte. ### I fatti (d 'ora in avanti semplicemente ) è una società pubblica proprietaria di diverse strutture ricettive in tra cui quella denominata “### degli Olivi”, che rappresenta uno dei più prestigiosi compendi a vocazione turistica della zona, e, in quanto ubicata nell'area portuale, svolge la sua attività in collaborazione con il con l'adiacente circolo velico “### di Riva”.
Il contratto di affitto d'azienda d.d. 19/05/2016 Nel 2016, in seguito all'espletamento di una gara a evidenza pubblica indetta da , (allora ### S.r.l., d'ora in avanti semplicemente si aggiudicava il contratto di affitto del ramo d'azienda relativo alla ### degli ### avente ad oggetto l'attività di bar, ristorazione, intrattenimento musicale danzante.
Il contratto veniva stipulato in data ### (all. 5 ).
Il contratto prevedeva un canone annuo di 95.000,00, ridotto a € 50.000 annui per i primi sei anni, in ragione degli investimenti e acquisti che avrebbe dovuto fare fino ad un massimo di € 300.000,00 (art. 2 e 4.2 del contratto di affitto). procedeva, quindi, ad eseguire i lavori e ad acquistare i beni ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività commerciale.
La scrittura privata d.d. 13/04/2017 Con scrittura privata d.d. 13/04/2017 (all. 6 ) le parti elencavano i lavori eseguiti e i beni apportati da prevedendo - conformemente a quanto già concordato all'art. 2 del contratto - che, alla cessazione del contratto, tali beni sarebbero diventati di proprietà di , senza ulteriore regolazione in denaro (l'elenco dei valori, dei beni e delle attrezzature veniva compilato e allegato sub A) alla scrittura privata de. 13/04/2017).
Oltre ai beni di cui alla predetta scrittura privata, acquistava ulteriori beni mobili ritenuti funzionali all'esercizio dell'attività ed eseguiva talune migliorie (quali, ad esempio, la realizzazione su misura di due pedane, rispettivamente nella zona bar e nella zona gelateria, e l'installazione di un impianto audio video, non ricompresi nell'elenco di cui alla scrittura privata del 13/04/2017), sulle quali (ma non solo) poi sarebbe sorto l'odierno contenzioso [n. est.].
A partire dal mese di agosto 2017, tuttavia, smetteva di corrispondere i canoni d'affitto e sorgevano problemi con il vicino circolo velico, con il quale avrebbe dovuto collaborare come concordato tra le parti (cfr. All. F al contratto d'affitto d'azienda d.d. 19/05/2016) ### L'### integrativo d.d. 124/03/2018 In data ### e l'### di sottoscrivevano un ### in virtù del quale, da un lato, assumeva l'obbligo di versare un importo mensile di € 20.000, ad quale ristoro per i danni subiti dalla medesima in relazione all'occupazione degli spazi esterni e di accesso alla spiaggia e anche in relazione alla mancata cessione delle quote di entro il ###, dall'altro lato, si prevedeva la risoluzione consensuale del contratto con obbligo di di acquistare tutti i beni aziendali gli attivi di per l'importo di euro 532.734,12 e di versare un'ulteriore importo di euro 100.000 a parziale ristoro dei costi sopportati per la creazione dell'avviamento aziendale.
A fronte della diffida ad adempiere d.d. 14/06/2018 indirizzata da a per ottenere l'adempimento dell'accordo integrativo, quest'ultima con lettera del 04/07/2018 rifiutava formalmente di dare esecuzione all'accordo integrativo e, dopo aver messo in mora con lettera d.d. 11/05/2018, si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista all'articolo 6.2 del contratto di affitto e dichiarava la risoluzione del contratto d'affitto.
Il procedimento avente ad oggetto il rilascio dell'azienda agiva, quindi, in via monitoria, dinanzi al ### di ### chiedendo e ottenendo in data ### il decreto ingiuntivo n. 306/2018, con il quale ingiungeva a il pagamento della somma di € 25.069,97, cifra calcolata sulla differenza tra quanto dovuto da a seguito dell'accordo integrativo del 24/03/2018 e i canoni che avrebbe dovuto versare in ragione del contratto di affitto di azienda di data 19/05/2016. si opponeva, sostenendo la non debenza delle somme pretese, in ragione della ritenuta invalidità dell'accordo d.d. 24/03/2018, da considerare nullo (perché sottoscritto in violazione delle norme di evidenza pubblica) ovvero inefficace (perché sottoscritto dall'amministratore senza poteri), o comunque da annullare, e formulava domanda riconvenzionale di declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda ex articolo 1456 c.c. per inadempimento di che non aveva corrisposto i canoni d'affitto (procedimento n. 955/2018 R.G.). si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale principale, l'accertamento della validità della dell'accordo integrativo del 24/03/2018 e degli obblighi da esso nascenti a carico di , con conseguente illegittimità della risoluzione da quest'ultima pronunciato e condanna di a pagare ad l'importo di € 139.676,87 in base a quanto previsto dall'accordo integrativo, con conseguente compensazione dell'importo dovuto da con quello dovuto da a titolo di canoni di locazione e con differenza positiva a favore di per l'importo di € 25.069,97, per l'appunto richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo. ### Nelle more del giudizio di merito depositava, altresì, ricorso al fine di ottenere la nomina di un sequestratario ai sensi dell'art. 1216, comma due c.c., in subordine la pronuncia di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.c., al fine di poter restituire l'azienda a , che - a suo dire - aveva rifiutato di riceverla. Nel giudizio cautelare si costituiva , formulando istanza di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la restituzione dell'azienda oggetto di contratto, adempimento che affermava essere a rifiutare.
Con ordinanza cautelare d.d. 19/12/2018 (all. 7 ), il giudice riteneva infondate le domande di e, in accoglimento della richiesta di , ordinava l'immediata restituzione del ramo di azienda, costituito da locali e attrezzature e beni destinati all'esercizio dell'attività, come descritto nel contratto di affitto d.d. 19/05/2016, inclusi i miglioramenti, beni e arredi di cui alla scrittura privata d.d. 13/04/2017. Rimanendo controversa la sorte dei beni e degli arredi acquistati autonomamente da giusta accordo del 13/04/2017, il giudice di prime cure imponeva a una cauzione dell'importo di euro 200.000,00, tenuto conto del fatto che aveva sostenuto delle spese, il cui importo - fino a massimo € 300.000,00 - sarebbe stato da scomputare dal canone per sei anni, ma ciò non era avvenuto, perché il rapporto contrattuale era cessato anticipatamente. ### cautelare veniva impugnata da e il reclamo veniva rigettato dal ### di ### con ordinanza di data 07/02/2019, la quale disponeva, altresì, la revoca dell'ordine a di depositare la cauzione per l'importo di euro 200.000, e ciò in considerazione del fatto che, nel giudizio di merito nelle frattempo instaurato, si era costituita in giudizio senza chiedere lo spostamento dell'udienza, con la conseguenza che le domande riconvenzionali dalla stessa formulata, in particolare quella di pagamento dell'importo di euro 25.069,97, dovevano considerarsi inammissibili, con evidenti conseguenze sulla richiesta cauzione.
La sentenza conclusiva del primo grado (n. 184/21 d.d. 30/06/2021), ritenuta l'invalidità dell'accordo integrativo d.d. 24/03/2018 per violazione delle disposizioni che regolano le procedure dell'evidenza pubblica e comunque la sua inefficacia, in quanto viziato per essere stato sottoscritto con carenza di poteri in capo dall'### di e con dolo della controparte, dichiarava, per un verso, l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda di data 19/05/2016 intercorso tra pe r inadempimento di quest'ultima; confermava, per altro verso, il provvedimento d.d. 19/12/2018 di rilascio a favore di del ramo di azienda denominato ### degli ### costituito da locali attrezzature e beni mobili destinati all'esercizio dell'attività come descritto nel contratto di affitto 19/05/2016, inclusi miglioramenti nonché beni e arredi di cui alla scrittura privata del 13/04/2017; inoltre, dichiarava che nulla era dovuto ad ### per i beni di cui alla scrittura privata d.d. 13/04/2017 né a titolo di eventuali miglioramenti, condannando a versare a la somma di € 198.199,07 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre a ### interessi e rivalutazione e alle spese del giudizio.
All'esito del giudizio di primo grado, essendo mancata la spontanea esecuzione dell'ordinanza cautelare di restituzione da parte di instaurava un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. e successivamente una procedura di esecuzione coattiva del provvedimento di urgenza, nel cui contesto avveniva, in data ###, la riconsegna del ramo d'azienda oggetto del contratto d'affitto d.d. 19/05/2016, comprensivo dei beni di cui alla scrittura privata e delle migliorie, senza tuttavia che procedesse ad asportare gli ulteriori beni mobili, nonostante l'intimazione ex articolo 609 c.p.c. da parte dell'### che aveva curato le operazioni di consegna (all. 10 ).
Nel verbale di rilascio immobile di data 08/03/2019 (allegato 10 ) l'### dava atto di aver provveduto a stilare l'inventario dei beni presenti in azienda, in particolare precisando di avere redatto due inventari: 1) uno relativo ai beni di cui all'allegato A) della scrittura privata di data 13/04/201 (all. 11 ), dunque dei beni acquistati da ma rimasti in proprietà di al termine del contratto; 2) l'altro relativo agli ulteriori beni, che dichiarava come presenti in azienda e che avrebbero dovuto esserle restituiti (all 12 Lido) L'### per entrambi gli inventari, dichiarava di aver effettuato una verifica compiuta con le seguenti precisazioni: a) era stato effettuato un controllo puramente visivo senza verificare la funzionalità delle attrezzature; b) con riguardo all'inventario 1) era stato effettuato un controllo analitico, spuntando i beni rinvenuti ed effettuando delle annotazioni a margine sullo stato di manutenzione dei beni stessi; salvo le precisazioni contenute nella lista, i beni erano in buono stato di conservazione; c) con riguardo all'inventario 2) era stato effettuato un esteso controllo a campione, concentrandosi sui beni di maggior valore. Gli esiti della verifica campione erano stati esplicitati nell'elenco predisposto da mediante segno di spunta e con annotazioni a margine. Le parti avevano dato atto che le verifiche avevano rilevato una sostanziale coincidenza, ferme le precisazioni a margine e la metodologia utilizzata, come indicato.
Al verbale venivano allegate le liste dei beni di cui agli inventari 1 e 2.
L'### infine, con riguardo ai beni mobili non oggetto di restituzione come da ordinanza cautelare d.d. 19/12/2018, ingiungeva ad di asportare tali beni entro il termine di giorni 7 dalla data del rilascio, ribadendo quanto disposto dal giudice, ovvero che in caso di mancata rimozione dei beni da parte di i pre detti be ni ### avrebbero dovuto essere custoditi in locali idonei ad opera e spese di fino alla conclusione del giudizio di merito. impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'Appello, la quale pronunciava la sentenza n. 277/21 d.d. 30/12/2021, nella quale rideterminava la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore di nell'importo di € 83.724,00 [importo, infine corrisposto il ###, come riferito da nella comparsa conclusionale, n. est.], per il resto confermando per intero la sentenza di primo grado e condannando l'appellante a rifondere alla controparte i due terzi delle spese del giudizio sia di primo grado sia di secondo grado.
Anche la sentenza di secondo grado veniva impugnata in via principale da mediante ricorso per Cassazione, il cui esito non è noto alla data della presente decisione.
Il presente procedimento Nel ricorso introduttivo del presente giudizio chiede la consegna di quei ben che, non avendo essa provveduto al ritiro nel termine di sette giorni impostogli dall'ufficiale ### sono rimasti in custodia a all'esito del rilascio.
Tali beni corrisponderebbero a quelli elencati nell'inventario 2) redatto dall'### in data ###, al netto dei beni successivamente pignorati di (come da verbale di pignoramento d.d. 05/08/2022, beni oggetto di repertoriazione fotografica e perizia di stima con elencazione dei beni e relativa determinazione del valore - all1 ric. A).
Da pagine 4 a pagina 22 del ricorso monitorio vengono elencati n. 464 beni, dei quali si chiede la restituzione.
Alla luce dell'indeterminatezza e genericità delle allegazioni della ricorrente, il Giudice del monitorio ha chiesto ben due integrazioni al fine di pervenire alla individuazione precisa dei beni oggetto della domanda.
Con la seconda integrazione d.d. 27/10/2022, infine, ha precisato la sua domanda e individuato i beni di cui chiede il rilascio a , fornendone un elenco come da ### 1), nel quale, conformemente a quanto richiesto dal giudice, ha provveduto a descrivere il bene, dandogli un numero (es. bene n. 1: sistema di gestione segnale HDM… n. 2 pezzi), ad individuarlo mediante fotografia (1a), a fornire la relativa fattura d'acquisto (1b), a evidenziare specificamente il bene all'interno dell'all. 2 al verbale di rilascio d.d. 8/3/19, cerchiandolo di rosso (1c). ### I beni di cui si chiede la restituzione ### preliminarmente evidenziare che, procedendo a precisare la domanda secondo quanto richiesto dal giudice del monitorio, la ricorrente ha circostanziato e limitato, da ultimo, la sua pretesa restitutoria a cinquantasei (56) beni, con ciò modificando profondamente l'oggetto della domanda azionata con il ricorso (da 464 beni a 56).
Di questi beni, dunque, ha dimostrato di esserne la proprietaria, per averli acquistati (come da preventivi ed elenco fatture doc. 3 allegato alla prima integrazione al ricorso monitorio d.d. 16/06/2022 e doc. 3 allegato alla seconda integrazione d.d. 27/10/2022).
Ha anche dimostrato, sia pure non per tutti, che tali beni erano stati inventariati dall'### in occasione dell'esecuzione del rilascio dell'azienda in favore di , in particolare, sub inventario n. 2 (il n. 1 afferiva ai beni oggetto dell'accordo d.d. 13/04/2017 e dunque di proprietà di ). Come precisato nel verbale di rilascio e già sopra anticipato, il controllo dell'ufficiale ### era stato effettuato in maniera puramente visiva, ossia senza verificare la funzionalità delle attrezzature e, mentre i beni dell'inventario sub 1) erano stati verificati analiticamente, di quelli di cui all'inventario sub 2) era stato effettuato ”un esteso controllo a campione concentrandosi sui beni di maggior valore. Gli esiti della verifica a campione sono esplicitati nell'elenco predisposto da aspi mediante segno di spunta e con annotazioni a margine punto le parti danno atto che le verifiche hanno rilevato una sostanziale coincidenza ferme le precisazioni a margine e la metodologia utilizzata, come sopra indicata”. ### di custodia di ### disposto dal giudice del primo grado del procedimento di rilascio, in occasione del rilascio dell'azienda, avrebbe dovuto, da un lato, restituire a il ramo di azienda esercitato all'insegna “### degli Ulivi”, costituito da locali, attrezzature e beni mobili destinati all'esercizio dell'attività, come descritto nel contratto di affitto di data 19/05/2016, inclusi miglioramenti, nonché beni e arredi di cui alla scrittura privata di data 13/04/2017; dall'altro lato, avrebbe dovuto rilasciare l'azienda libera da persone o cose, ovvero asportare tutti i propri beni mobili non oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 609 c.p.c., entro il termine che l'ufficiale giudiziario successivamente aveva determinato in sette (7) giorni dalla data del rilascio, avvenuta in data ###. Per il caso di mancata rimozione da parte di il giudice aveva disposto che i predetti beni venissero custoditi in locali idonei ad opera e spese di ### fino alla conclusione del giudizio di merito.
Nel presente caso non ha provveduto al ritiro dei propri beni dall'azienda in occasione del suo rilascio, con ciò rendendo attuale l'obbligo di custodia in carico a .
Sotto questo profilo, infatti, ha reperito un magazzino, sito in via #### nel quale ha depositato tutti beni rinvenuti nell'azienda e che non gli appartenevano e che presentavano caratteristiche tali da poter essere ivi trasportati. ### di custodia che grava su implica un dovere di diligenza da parte di quest'ultima secondo il parametro del buon padre di famiglia. In quanto custode gravano su di lei comportamenti nell'interesse della controparte, e ciò indipendentemente e nonostante il comportamento gravemente inadempiente di c he, c on condotta del tutto inspiegabile alla luce dei principi di buona fede e correttezza, ha deciso di non prendere in consegna i beni mobili che le appartenevano e di lasciarli presso l'azienda dalla stessa restituita, con ciò aggravando inspiegabilmente e inutilmente la posizione della controparte. I beni da restituire ### sopra detto, i beni di cui chiede la restituzione sono i cinquantasei (56) specificamente individuati e determinati nel documento ### 1) all'integrazione al ricorso monitorio, depositata il ###.
Di tali beni spetta ad l'onere di dimostrare che erano presenti in azienda alla data del 08/03/2019, momento del rilascio. In mancanza di ulteriori elementi, si ritiene che tale prova possa essere raggiunta unicamente operano un raffronto dei beni di cui al menzionato elenco redatto da con i beni di cui all'inventario sub 2) redatto dall'### con la conseguenza che per tutti quelli per i quali non esiste la spunta di verifica, la domanda restitutoria dev'essere respinta.
Alla luce di quanto detto, può anticiparsi, fin da ora, che dei cinquantasei (56) beni pretesi in restituzione da di quelli di cui ai nn. 6, 25, 29, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56 è incerta l'esistenza presso l'azienda al momento del rilascio, in quanto non oggetto di verifica visiva e di spunta da parte dell'### sicché la relativa domanda di restituzione viene rigettata.
Per quanto riguarda gli altri beni, di cui l'### ha accertato la presenza presso l'esercizio commerciale, gli stessi, in linea di principio, qualora sia presente la spunta - che implica l'avvenuta rilevazione in loco - vanno restituiti ad sa lvo quanto si preciserà in seguito.
In relazione a tali beni, si ritiene opportuno seguire l'ordine di cui all'inventario redatto dall'### in data ###, con indicazione dei seguenti dati: descrizione bene, n. pezzi, numerazione seguita nell'allegato 1 all'integrazione al ricorso monitorio d.d. 27/10/2022. #### N. ###. 1 integraz. dd. ### 27/10/22 CM. 85 7 27 CM 65 10 28 CM 100 2 32 CM 90 - bene non spuntato 8 CM 80 2 36 CM 65 8 30 CM 100 BASSA 2 33 CM 75 - bene non spuntato 1 ### 30 2 38 beni non presenti nell'elenco dell'### 1 all'integr. 27/10/22 20 e ni non presenti nell'elenco dell'### 1 all'integr. 27/10/22 11 ### beni non spuntati 1 25 18/20 ### beni deperibili 6 26 A beni deperibili 8 31 ### beni non spuntati ### bene non spuntato 2 44 In relazione ai beni riportati nell'elenco di cui sopra va, innanzi tutto, chiarito, per quanto riguarda le piante, che quelle non riscontrate in loco dall'ufficiale ### e quindi non spuntate nel verbale, non vengono nemmeno prese in considerazione in questa sede ###potendosi disporre la restituzione di ciò che non è certo che fosse presente al momento del rilascio dell'azienda. Ma vi è di più, per le altre piante riscontrate dall'### la conclusione non può che essere analoga. In relazione alle quattordici (14) piante di olivo per le quali è presente la spunta, infatti, non può ritenersi sussistente un obbligo di custodia, perché le piante sono beni deperibili, che richiedono cure costanti (annaffiature, potature), dunque comportamenti attivi che finiscono per gravare il custode oltre le condotte richiesta al buon padre di famiglia.
La domanda restitutoria relativa alle piante va, quindi disattesa.
Diverso è il discorso per i vasi, per i quali l'obbligo di custodia di deve ritenersi sussistente, in quanto la loro presenza ne sia stata accertata dall'ufficiale ### con ### CP_
CP_ ### spunta vicino al relativo bene. Trattasi dei seguenti beni, acquistati da come da fattura di ### 34/D d.d. 22/08/2016, i quali vengono di seguito elencati seguendo l'ordine di cui alla tabella sopra redatta: - n. 7 pezzi di vaso resina cotto anticato cm. 85 - n. 10 pezzi di vaso resina cotto anticato cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 - n. 2 pezzi di vasca resina cm 80 - n. 8 pezzi di vaso cotto anticato colonna quadro cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 bassa - n.2 pezzi di vaso ### 30 Havana - n. 2 pezzi di vaso banco ### - n. 3 pezzi di vaso - n. 3 pezzi di cassetta legno - n. 2 pezzi di vaso ceramica alto #### N. ###. 1 integraz. dd. 27/10/22 ###-#### 1 8 ### 1 24 ### CAPACITÀ ### 2 ### 1 #### / ### 2 19 ### / ### 2 20 300 ### 1 14 ###, P ### C ### S ### INSTALLAZIONE ### Impianto audio #### 25 AV 8 3 MOD. ### 1 18 MOD. ### 2 5 AMPLIFICATORE ### 1 15 MOD. ### 28-1 4 7 ###. ### 2 12 MOD. #### bene non spuntato #### 1 16 MOD. ### 24 CT 6 10 ### CP_ ### Gli impianti specifici risultano acquistati da in base al preventivo di N. 154 dd. 22/### e successive fatture prodotte sub all. 2 all'integrazione al monitorio d.d. 27/10/22.
Trattasi dei seguenti beni, che sicuramente presentano caratteristiche tali da poter essere facilmente separati dagli immobili mediante disinstallazione e smontaggio. In quanto verificati dall'ufficiale ### dovranno essere restituiti ad - n. 1 pezzo di videoproiettore ### eb-545w con risoluzione ### - n. 1 pezzo di staffa per appendimento proiettore - n. 2 pezzi di sistema di gestione segnale ### con la capacità di gestire - n. 1 pezzo di ingressi HD su 1 uscita ### 1 - n. 2 pezzi di convertitore ### / cat6 - n. 2 pezzi di ricevitore ### / cat6 - n. 1 pezzo di 300 mt di cavo ### per il collegamento dei proiettori - n. 1 pezzo di rack con anta, per la corretta sistemazione ed installazione dei componenti video - n. 8 pezzi di diffusore mod. control 25 av - n. 1 amplificatore ### mod. cts600 , sostituito con XLI 2500 - n. 2 subwoofer JBL mod. sb2210 - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 4 pezzi di diffusore mod. control 28-1 - n. 2 pezzi di amplificatore ### mod. xli1500 sostituito con XLI 800 - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 6 pezzi di diffusore mod. control 24 ct - n. 4 pezzi di diffusore JBL mod. control 25 av #### 25 AV 4 11 #### 1 23 ### 1 2 BSS ### 4 4 #### 1 9 ####'### 1 17 2 4 #### M ###### 1 22 Impianto audio portatile ### 1 13 1 50 ##### CP_ ####Co #### - n. 1 pezzo di amplificatore ### xli800 - n. 1pezzo di processore BSS ### - n. 4 pezzi di controller BSS ### - n. 1 router di rete e ripetitori antenna - n. 1 pezzo di ### per il controllo e la gestione dell'impianto audio - n. 1 pezzo di rack 24 unità per il corretto montaggio di tutti gli apparecchi - n. 1 Della presenza nell'azienda, al momento del rilascio, delle targhette delle toilette, in quanto non spuntate dall'ufficiale ### non è data prova dell'esistenza. La domanda restitutoria va, pertanto rigetta.
Risultano, invece, riscontrate dall'ufficiale ### e vanno conseguentemente restituite, ben potendo essere asportate senza cagionare alcun danno al locale, nel quale risultano inserite, le lampade acquistate giusta fattura di 887 d.d. 30/04/2017, ovvero: - n. 3 pezzi di #### ad infrarossi ### N. ###. 1 integraz. dd. 27/10/22 ### 7,4 beni non spuntati 3 52 7,4 beni non spuntati 3 53 ### 7,4 beni non spuntati 1 54 ### 7,4 beni non spuntati 1 55 #### 3 56 ### N. ###. 1 integraz. dd. 27/10/22 Fornitura arredamento interno zona BAR / ### e ### _ ### acciaio ### bene non spuntato 1 bene non spuntato 1 46 ### bene non spuntato 1 47 ### ESTERNI bene non 2 48 [...] [...] ### Per quanto riguarda questi beni, di cui alla fattura n. 15/16 d.d. 15/09/2016, va innanzi tutto rilevato che gli stessi non risultano essere stati spuntati dall'ufficiale ### Tuttavia, per quanto riguarda i primi due beni, la pedana zona bar e la pedana zona gelateria, la presenza in loco risulta ammessa da , che ne sottolinea la natura di miglioria ai sensi dell'art. 4.7 del contratto di affitto d'azienda. Si tratterebbe di beni, in pratica, materialmente e stabilmente ancorati al, e/o incorporati nel compendio immobiliare. ### appare fondata, atteso che a norma dell'art. 4.7. si dispone che: “### quanto previsto nei commi 2 e 3 del precedente articolo 2 e nel comma 2 del precedente articolo 4.1, per le opere realizzate, ad esclusiva cura e spese della conduttrice, resta convenuto che alla cessazione della locazione la locatrice potrà ritenere le opere e/o gli impianti senza dover corrispondere alcunché all'affittuaria a titolo di danno e/o indennizzo, esclusa tuttavia la facoltà di richiesta di rimessa in pristino dei locali. ### restando quanto previsto al precedente articolo 2 con riferimento alla conservazione del diritto di proprietà e/o del diritto di disponibilità esclusiva dell'affittuaria sugli arredi e sui beni mobili dalla stessa acquistati o comunque nella disponibilità della medesima e non ricompresi tra gli arredi e gli impianti rimborsati dalla locatrice ai sensi del precedente articolo 4.1, per i quali, al termine per qualsivoglia motivo del presente contratto d'affitto, l'affittuaria avrà diritto di asportare gli stessi senza alcun onere nei confronti del locatore. Al termine dell'affitto l'affittuaria non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento commerciale o altre indennità di qualsiasi natura o genere”.
Dalla lettura combinata di questo articolo 4.7. con le previsioni dei precedenti artt. 2, commi 2 e 3 e 4.1. comma 2 si desume la diversa sorte delle opere realizzate dall'affittuaria e non rientranti nell'elenco di quelle per le quali era stata concordata la spesa massima di € 300.00,00 da scomputare dai canoni di affitto, beni poi individuati dalle parti con l'### del 13/04/2017. Se trattasi di beni mobili e altri beni di facile asporto, l'affittuaria avrà diritto di riprenderseli. In caso di beni inglobati nelle struttura dell'azienda, non facilmente asportabili senza cagionare danno a tali strutture e/o beni, il diritto di asporto non sussiste, né sussiste diritto ad ottenere un indennizzo.
Vale questa conclusione per le due pedane bar e gelateria, progettate e realizzate su misura e ancorate stabilmente al pavimento e alle pareti delle relative zone d'interesse.
Per tali beni, pertanto, la domanda restitutoria va rigettata. spuntato ### Per quanto riguarda, invece, il bancone bar terrazza e le due pedane per disabili, non essendo stata fornita prova della loro esistenza tra i beni aziendali al momento del rilascio, stante la mancata spunta da parte dell'ufficiale giudiziario, nulla può essere disposto e la domanda restitutoria va rigetta. ### Questi beni, descritti, rispettivamente, nella fattura ### vetri S.n.c. n. 474 d.d. 11/07/2016 e ### del ### n. 248 d.d. 13/07/2017 (in quest'ultima i pezzi di pannelli a forma di gabbiano sono 4 + 1 e non 10, quindi in tale numero vengono riconosciuti, come del resto accertato in sede di rilascio), risultano riscontrati dall'ufficiale ### e vanno conseguentemente restituiti, ben potendo essere asportai senza cagionare alcun danno al locale bagno, nel quale risultano inseriti. Trattasi, dunque di: - n. 5 pezzi di specchio 5 mm mfl completo di piastre per aggancio a muro e pellicola antischeggia - n. 4 pezzi di ### V-### + ### 2 FO - n. 1 pezzo di ### V-### + ###.2 ### domanda di condanna per lite temeraria ### la domanda proposta da con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata ridimensionata in maniera eclatante sia in sede ###questa sede ###può accogliersi la domanda di volta ad ottenere la condanna della controparte per lite temeraria, atteso che, sia pure parzialmente, la sua domanda azionato con il ricorso è stata accolta in questo giudizio.
Spese processuali ### luce della decisione concretamente adottata, tenuto conto del già evidenziato rilevante ridimensionamento della domanda proposta dalla ricorrente, nonché della complessa istruttoria documentale che si è resa necessaria per addivenire alla ### 5 #### E #### V-### + ###. 2 FO 4 49 ### V-### + ###. 2 FO 1 ### corretta individuazione dei beni oggetto di restituzione, ritiene questo giudice che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. ### di ### di ### ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di così pronuncia: con ciò ### accogliendo l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo ### n. 397/22 d.d. 12/12/2022; ordina a di restituire ad i segue nti beni: - n. 7 pezzi di vaso resina cotto anticato cm. 85 - n. 10 pezzi di vaso resina cotto anticato cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 - n. 2 pezzi di vasca resina cm 80 - n. 8 pezzi di vaso cotto anticato colonna quadro cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 bassa - n.2 pezzi di vaso ### 30 Havana - n. 2 pezzi di vaso banco ### - n. 3 pezzi di vaso - n. 3 pezzi di cassetta legno - n. 2 pezzi di vaso ceramica alto - n. 1 pezzo di videoproiettore ### eb-545w con risoluzione ### - n. 1 pezzo di staffa per appendimento proiettore - n. 2 pezzi di sistema di gestione segnale ### con la capacità di gestire - n. 1 pezzo di ingressi HD su 1 uscita ### 1 - n. 2 pezzi di convertitore ### / cat6 - n. 2 pezzi di ricevitore ### / cat6 - n. 1 pezzo di 300 mt di cavo ### per il collegamento dei proiettori - n. 1 pezzo di rack con anta, per la corretta sistemazione ed installazione dei componenti video - n. 8 pezzi di diffusore ### mod. control 25 av - n. 1 amplificatore ### mod. cts600 , sostituito con XLI 2500 - n. 2 subwoofer JBL mod. sb2210 ### - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 4 pezzi di diffusore JBL mod. control 28-1 - n. 2 pezzi di amplificatore ### mod. xli1500 sostituito con XLI 800 - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 6 pezzi di diffusore mod. control 24 ct - n. 4 pezzi di diffusore mod. control 25 av - n. 1 pezzo di amplificatore ### xli800 - n. 1pezzo di processore BSS ### - n. 4 pezzi di controller BSS ### - n. 1 router di rete e ripetitori antenna - n. 1 pezzo di ### per il controllo e la gestione dell'impianto audio - n. 1 pezzo di rack 24 unità per il corretto montaggio di tutti gli apparecchi - n. 1 ### - n. 3 pezzi di #### ad infrarossi - n. 5 pezzi di specchio 5 mm mfl completo di piastre per aggancio a muro e pellicola antischeggia - n. 4 pezzi di ### V-### + ### 2 FO - n. 1 pezzo di ### V-### + ### 2 FO rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, sia per la fase monitoria sia per la fase di merito.
Così deciso in ### lì 17/08/2024 Il Giudice
Dott.ssa ####
causa n. 174/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Consuelo Pasquali