blog dirittopratico

3.675.997
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
19

Tribunale di Macerata, Sentenza n. 800/2025 del 03-12-2025

... personalmente da oltre 20 anni, maturati già alla data del pignoramento immobiliare risalente al 2012, a far modificare l'immobile di cui si tratta con opere di abbattimento delle barriere architettoniche, di installazione di un ascensore interno e di ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 predisposizione di una camera con bagno idonei alle necessità di un grave disabile motorio, quale appunto l'attore stesso, affetto da tetraplegia post vaccinazione antipolio conclamata sin dal 1976, e sarebbe stato l'unico ed esclusivo fruitore delle modifiche apportate all'immobile; - che poiché tali interventi sarebbero stati effettuati dal ### senza opposizione alcuna da parte della intestataria dell'immobile e molti anni prima del 2012, quando veniva iscritto il pignoramento immobiliare era già maturato per usucapione ultraventennale il diritto di abitazione in favore dell'attore; - che il diritto di abitazione si estende alla famiglia del titolare ed eventuali persone che vi prestino servizio; -che il diritto di abitazione asseritamente usucapito dal ### sarebbe opponibile ai terzi proprietari dell'immobile, in quanto maturato prima della iscrizione del pignoramento immobiliare che ha dato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile iscritto al n.2320/2023 del ### degli affari contenziosi civili promosso da Dott. ### (C.F. ### ), con l'Avv. ### e l'Avv. ### del ### di ### -parte attrice contro Dott. ### (C.F. ###) e Dott. ### ( C.F.: ###), con l'Avv. ### del ### di ### e l'Avv. ### del ### di ### -parte convenuta Avente ad oggetto: ### le parti concludevano come in atti.  #### Il sig. ### conveniva in giudizio i sigg.ri ### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “… previe le dichiarazioni del caso e di legge, accertare e dichiarare l'attore Dott. ### per intervenuta usucapione, unico ed esclusivo titolare del diritto di abitazione sui seguenti beni immobili così contraddistinti al ### del Comune di ### : Registrato il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 - Foglio 55, P.lla 485 sub.1, categoria catastale ###, classe 1, consistenza catastale vani 7,5, rendita catastale €.619,75 (piano terra); - Foglio 55, P.lla 485 sub.2, categoria catastale ###, classe1, consistenza catastale vani 6, rendita catastale €.495,80 (piano primo); - Foglio 55, P.lla 485 sub.3, categoria catastale ###, classe 1, consistenza catastale vani 4, rendita catastale €.330,53 (piano primo); - Foglio 55, P.lla 485 sub.4, categoria catastale ###, classe 2, consistenza catastale vani 10,5, rendita catastale €.1.030,33 (piano secondo e terzo); - Foglio 55, P.lla 485 sub.5, categoria catastale ###, classe 4, consistenza catastale mq. 22, rendita catastale €.45,45 (piano seminterrato 1); - Foglio 55, P.lla 485 sub.6, categoria catastale ###, classe 3, consistenza catastale mq. 93, rendita catastale €.163,30 (piano seminterrato 1); - Foglio 55, P.lla 485 sub.7, categoria catastale ###, classe 4, consistenza catastale mq. 34, rendita catastale €.70,24 (piano seminterrato 1)”. 
Sosteneva l'attore: - di vivere sin dalla nascita nell'immobile da cielo a terra sito in #### 55, composto da diverse unità abitative descritte al ### del Comune di ### come nella domanda; - che sino al maggio 2023 il compendio immobiliare in questione era intestato alla sig.ra ### madre dell'attore medesimo, ma a seguito dell'acquisto all'asta giudiziale all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 38/2012 RGE Tribunale di ### (ex ### il compendio era stato acquistato per l'intero dai convenuti, nella misura del 50% cadauno; - che tuttavia l'attore, in parte attraverso fondi a lui corrisposti dal Ministero della ### a titolo di risarcimento danni da vaccino, in parte grazie alle somme ricevute dall'### a titolo di pensione d'invalidità, in parte attraverso fondi donatigli in vita dal padre ### avrebbe provveduto personalmente da oltre 20 anni, maturati già alla data del pignoramento immobiliare risalente al 2012, a far modificare l'immobile di cui si tratta con opere di abbattimento delle barriere architettoniche, di installazione di un ascensore interno e di ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 predisposizione di una camera con bagno idonei alle necessità di un grave disabile motorio, quale appunto l'attore stesso, affetto da tetraplegia post vaccinazione antipolio conclamata sin dal 1976, e sarebbe stato l'unico ed esclusivo fruitore delle modifiche apportate all'immobile; - che poiché tali interventi sarebbero stati effettuati dal ### senza opposizione alcuna da parte della intestataria dell'immobile e molti anni prima del 2012, quando veniva iscritto il pignoramento immobiliare era già maturato per usucapione ultraventennale il diritto di abitazione in favore dell'attore; - che il diritto di abitazione si estende alla famiglia del titolare ed eventuali persone che vi prestino servizio; -che il diritto di abitazione asseritamente usucapito dal ### sarebbe opponibile ai terzi proprietari dell'immobile, in quanto maturato prima della iscrizione del pignoramento immobiliare che ha dato seguito alla procedura esecutiva all'esito della quale i convenuti acquistavano tutto l'immobile. 
Va rilevato che in corso di causa, con ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc depositato in data ### e rubricato al n. 2320-1/2023 RG, il sig. ### ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva : “1) In via principale: con decreto inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni, sospendere l'ordine di abbandono dell'immobile da parte del #### previsto per il ### a seguito di aggiudicazione nella procedura esecutiva immobiliare R.G. 38/2012 del Tribunale di ### (ex ###, e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e a tale udienza, tramite ordinanza, confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto.  2) In via subordinata: ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo, nel modo ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 ritenuto opportuno, agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e con apposita ordinanza, sospendere l'ordine di abbandono dell'immobile da parte del #### previsto per il ### a seguito di aggiudicazione nella procedura esecutiva immobiliare R.G. 38/2012 del Tribunale di ### (ex ### e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.” I sigg.ri Colaiacono si costituivano nel giudizio cautelare in data ###, impugnando e contestando tutto quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente perché non supportato da prove e contrastante con la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità. 
Con ordinanza del 17/01/24 il ricorso cautelare veniva rigettato ( all. 3 parte convenuta) ### proponeva dunque reclamo (all 4 terza memoria parte convenuta) avverso l'ordinanza predetta, chiedendone la riforma, nel procedimento si costituivano i sigg.ri ### che invece insistevano per la conferma della ordinanza.  ### del Tribunale di ### con ordinanza del 15/05/2024 confermava il provvedimento di prime cure, anche se con diversa motivazione, rimettendo le spese al giudizio di merito ( doc A depositato il ###) Nel presente giudizio si costituivano i convenuti che contestavano tutto quando dedotto, eccepito e richiesto dall'attore, perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto della domanda. 
Ammessa ed assunta con limitazioni la prova testimoniale richiesta da parte attrice, con ordinanza del 07/5/24 la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 05/11/24, poi differita alla udienza del 01/07/25 e trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies cpc. 
La domanda attorea appare infondata e va respinta.  ### sostiene di aver usucapito il diritto di abitazione sull'assunto di aver “provveduto personalmente da oltre venti anni, maturati alla data del pignoramento immobiliare del 2012, a far modificare l'immobile di ### 55 a Matelica” con le proprie sostanze economiche e con quelle a lui donate dal padre, e che sarebbe stato “l'unico ed esclusivo fruitore delle ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 modifiche apportate agli immobili in questione”. 
Riferisce in particolare il sig. ### in citazione che “è affetto da tetraplegia post vaccinazione antipolio che lo ha reso invalido al 100% con diritto all'accompagnamento, non deambulante e con gravi problematiche respiratorie, con necessità di assistenza continuativa nelle 24 ore. 
Tale malattia, conclamatasi a pochi mesi di vita nel lontano 1976, ha comportato una invalidità chiaramente inemendabile del 100% e costringe il #### a potersi muovere soltanto con l'ausilio di una particolare carrozzina, senza alcuna possibilità di poter utilizzare né gli arti superiori né quelli inferiori. 
Lo stesso è costantemente aiutato nello svolgimento di tutte le proprie attività sia primarie che secondarie dal fratello ### con lui convivente ( doc.4) #### vive sin dalla nascita nell'immobile cielo - terra sito a ### in ### n.55, composto da diverse unità abitative tutte collegate tra loro..”, come descritte nelle conclusioni sopra riportate, “ ### al mese di Maggio 2023 il compendio immobiliare in questione era intestato alla ###ra ### madre dell'odierno attore”. 
Orbene, già da quanto sopra emerge che il ### ha convissuto sin dalla nascita con il fratello ### e la madre nell'immobile, già di proprietà dei quest'ultima, di cui chiede l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di abitazione . 
Per costante giurisprudenza “"in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. 
Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo". ( Cass. Civ. sent. n. 20508 del 30/07/19) . 
Dunque, anche per l'usucapione del diritto di abitazione in caso di stretto legale di parentela, come nel caso di specie, deve essere superata dal richiedente la presunzione di mera tolleranza al possesso dell'immobile, in quanto si presume che il proprietario consenta l'uso del bene proprio al figlio anche per lungo tempo in ragione proprio del rapporto di stretta familiarità, senza la volontà di trasferire la proprietà. 
La Suprema Corte inoltre ha statuito che “la presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all'articolo 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.” (C. Cass, Sez. II^ Civ., Sent. 24 novembre 2020, n. 26688). 
Pertanto, al fine dell'accertamento dell'usucapione era onere del ### provare l'esistenza di un chiaro ed inequivocabile atto di interversione nel possesso nei confronti della madre ### A tal riguardo l'attore ha sostenuto nell'atto di citazione di aver “provveduto personalmente da oltre venti anni, maturati alla data del pignoramento immobiliare del 2012, a far modificare l'immobile di ### 55 a Matelica” con le proprie sostanze economiche e con quelle a lui donate dal padre, e che sarebbe stato “l'unico ed esclusivo fruitore delle modifiche apportate agli immobili in questione”. 
Tuttavia, dall'esame delle emergenze istruttorie in atti, l'assunto di cui sopra di parte attrice non può ritenersi provato, in quanto il documento n.7, cui rinvia allo scopo l'attore, consiste ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 in una mera relazione di parte e dunque in una allegazione, peraltro del tutto vaga in ordine al dato fondamentale, sostenuto dall'attore quale atto di interversione del possesso, e su citato di avere effettuato con proprie sostanze per oltre vent'anni modifiche strutturali dell'immobile per abbattere le barriere architettoniche e rendere l'immobile idoneo alle proprie esigenze, senza opposizione della proprietaria. Al contrario, i convenuti sigg.ri ### hanno prodotto i titoli abilitativi per le modifiche strutturali apportate nel tempo all' immobile di cui si tratta, da cui risulta quale committente la proprietaria ### che sottoscriveva le varie pratiche presentate dal 1988 al 2006 ( doc ### comparsa di costituzione, ### alla seconda memoria, ### e ### alla terza memoria ), e ciò vale ad escludere la natura di atti d'interversione degli stessi lavori, perché verosimilmente essi sono stati eseguiti dalla proprietaria, madre del ### Peraltro. Alcuni di tali interventi sono stati effettuati addirittura quando il ### nato nel 1975, aveva circa 11 anni (la concessione edilizia è stata richiesta nel 1986) così che si ritiene debba escludersi che simili attività possano ascriversi alla sfera giuridica del ### il quale all'epoca non aveva la capacità di agire. 
A ciò deve aggiungersi che l'attore non ha introdotto prove costituende rilevanti ed ammissibili al fine dell'accertamento dell'intervenuta interversione del possesso e la eventuale decorrenza della stessa, di talchè con l'ordinanza del 26/03/24. cui si rinvia, la circostanze articolate venivano in gran parte ritenute inammissibili e quanto al solo capitolo 5 ammesso deve ritenersi non abbia aggiunto circostanze nuove determinanti ai fini del giudizio, confermando la convivenza del fratello ### con l'attore nell'immobile, come già emergeva sin dall'atto di citazione. 
In ordine alla domanda di parte convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria, considerata la assoluta infondatezza della domanda attorea, che a fronte di pacifica e costante giurisprudenza delineante i presupposti e le criticità della azione di usucapione richiesta, rimaneva sostanzialmente sfornita di prova di talché deve ritenersi che l'attore abbia agito quantomeno senza la normale prudenza, se non con colpa grave, e ciò ancor più se si considera che la domanda veniva introdotta alcuni mesi dopo la conclusione della procedura esecutiva immobiliare 38/2012 ### di ### (ex ###, atteso che il decreto di trasferimento del ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00 bene veniva emesso nel giugno 2022, mentre il preteso usucapione si retrodatava in citazione a prima del 2012, ben potendo dunque l'attore proporre l'azione durante la procedura di esecuzione, durata oltre dieci anni, al fine di vedere accertato il proprio preteso diritto, appare evidente che l'azione promossa dal ### con citazione iscritta a ruolo il ###, senza prova di alcun fondamento, avesse finalità diverse dal suo scopo tipico e di cui alla domanda e cioè quello di ostacolare il trasferimento dell'immobile ai ### come palesato anche dal procedimento cautelare introdotto in corso di causa, con ricorso depositato il ###, volto espressamente a “sospendere l'ordine di abbandono dell'immobile fissato per il ### a seguito della aggiudicazione” dell'immobile, e pertanto deve ritenersi che il ### abbia agito con abuso del diritto. Sussistono dunque i presupposti della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co 3 cpc, cpc in capo al ### la misura dei relativi danni arrecati ai convenuti viene stimata equitativamente, tenuto conto della gravità dell'abuso e della incidenza sulla durata del processo, in € 5.000,00. ### va altresì condannato, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio e del procedimento cautelare, compresa la fase di reclamo, promosso in corso di causa, che si liquidano in dispositivo ex DM 55/14.  P.Q.M.   Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, ### la domanda promossa dal #### nei confronti del ### e del #### Condanna il ### M. ### al rimborso in favore dei convenuti ###ri ### e ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.860,00, oltre ad € 2.000,00 per la fase cautelare ed € 2.000,00 per la fase di reclamo, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.   Condanna il ### M. ### al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 cpc arrecati ai convenuti, che liquida in complessivi € 5.000,00.   Così deciso in ### li 03/12/2025 Il giudice on. ###ssa ### il: 15/12/2025 n.4733/2025 importo 200,00

causa n. 2320/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Silenzi

M
12

Tribunale di Teramo, Sentenza n. 1678/2014 del 28-11-2014

... titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari; - la documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni; - in definitiva, in assenza di certezza sulla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 638/1996 promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###64100 Teramopresso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###.###.15 64032 ATRIpresso il difensore avv. ### CONVENUTO e ######, #### OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.  CONCLUSIONI all'udienza del 5.3.14 i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale MOTIVI DELLA DECISIONE ###, originariamente nella persona di ### ha convenuto in giudizio ###### il Comune di ### il ### di ### per sentir dichiarato nei suoi confronti l'acquisto per usucapione di una serie di immobili descritti dettagliatamente in citazione. Ha spiegato domanda nei confronti dei predetti convenuti, assumendo che gli stessi erano intestatari dei beni immobili oggetto di causa. 
In realtà l'attore non ha offerto nessuna prova sull'effettiva corrispondenza dei convenuti con i proprietari degli immobili, basti sul punto dire che in atti non è presente il fascicolo originario di parte attrice (è presente solo quello degli eredi che hanno riassunto la causa a seguito del decesso di ###. 
In proposito si osserva che il giudice deve decidere la causa in base alle sole prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, restando nell'esclusivo ed incoercibile potere dispositivo delle parti ogni valutazione in ordine agli atti da sottoporre all'esame del giudicante al momento della decisione stessa. Pertanto, la decisione, dovendo essere emessa “iuxta alligata et probata”, deve per tali motivi scaturire, in questi casi, da ciò che emerge allo “stato degli atti” (Cass. civ. 05.12.1992 n.12947, Cass. civ.15.05.1987 n.4479, Cass. civ. 27.10.1982 n. 5627). E' onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza del fascicolo, e in mancanza di tale deduzione - come appunto nel caso di specie - il giudice non deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documentazione mancante (cfr. Cass., sez. lav., n. 10819 del 1998; Cass., sez. III, n.6521 del 1997). Da ultimo va segnalata la pronuncia della Suprema Corte n. 12317 del 2004 la quale ha statuito che, qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito, ma dovrà decidere sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio. 
Ciò comporta che, in assenza di qualsivoglia prova offerta dalla parte attrice circa la titolarità dei terreni di cui la stessa reclama la dichiarazioni di usucapione in suo favore, la domanda va rigettata perché infondata. 
Va precisato, infatti, che la questione della titolarità passiva o passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio, investe un fatto costitutivo della domanda. Consiste nella verifica che il soggetto convenuto sia o meno quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice ### vige anche in tale ipotesi il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo grava sull'attore. Nonostante che la c.d. eccezione di difetto della titolarità passiva o attiva del rapporto dedotto in giudizio non possa essere fatta ovviamente dall'attore che ha proposto la domanda, la prova di tali titolarità grava sull'attore e non su chi "eccepisce" la loro inesistenza. 
Ovviamente tale prova può essere raggiunta anche attraverso la mancata contestazione da parte dei convenuti costituiti, a norma dell'art. 115 c.p.c., comma 1, ma ciò non muta il fondo della questione, ma anzi lo corrobora, in quanto la mancata contestazione del convenuto in tanto ha una valenza probatoria (in termini di pacificità del fatto) in quanto esenta l'altra parte dall'onere della prova e non sè stesso. 
Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-10-2012, n. 17701. Ciò vuol dire che rientra nel vaglio rimesso al giudicante, circa la fondatezza della domanda, anche la verifica della sussistenza della prova offerta dall'attore che la domanda sia stata spiegata nei confronti degli effettivi soggetti passivi della pretesa giuridica azionata.   Nel caso di specie tale prova è completamente assente e ne deriva, anche alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, che la domanda attorea va rigettata in quanto infondata. 
Esaminando poi la costituzione avversaria, si rileva che l'unico convenuto costituito risulta essere il signor ### che oltre a contestare la domanda attorea chiedendone il rigetto, proponeva domanda riconvenzionale finalizzata alla divisione degli immobili di cui in citazione fra tutti i comproprietari. 
Quanto alla suddetta domanda riconvenzionale si osserva: - già in data ### il giudice titolare della causa, trattenuta in decisione, la rimetteva in istruttoria perché, non rinvenendosi il fascicolo di parte attrice non vi era prova che le parti convenute ed assenti fossero state ritualmente citate in giudizio, sicchè onerava l'attore di dare prova sul punto, inoltre (punto 4) perché il convenuto ### ha proposto domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione anche nei confronti di alcuni convenuti (non ben specificati), ma non risulta mai notificata ai medesimi, che sono litisconsorti necessari, la comparsa di risposta contenente detta domanda, sicchè si devono acquisire dal procuratore di parte convenuta in proposito le dovute informazioni (in particolare sui beni interessati dalla domanda di scioglimento della comunione e sui nominativi dei relativi comproprietari) - in risposta a tale ordinanza, nulla produceva l'attore, mentre il convenuto si limitava ad affermare (cfr verbale di udienza del 27.04.12) che la domanda riconvenzionale di divisione aveva ad oggetto i medesimi beni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio, nonché gli ulteriori indicati nella relazione tecnica d'ufficio dell'1.9.06. specificava, poi che “gli intestatari dei predetti beni sono il signor ### odierno convenuto, gli eredi della signora ### signori ##### ed ### anch'essi parti costituite del presente giudizio. La prefata ### deceduta il ### è la stessa persona originaria cointestataria dei beni in comunione ereditaria con ### e germana di quest'ultimo, come da denuncia di successione del 10.9.01 che si produce in copia”. 
Dalla verbalizzazione suddetta da parte del procuratore di ### innanzitutto emerge che il convenuto ha implicitamente contestato la domanda attorea anche in punto di titolarità passiva della domanda. Infatti, asserendo che i beni immobili di cui si chiede la divisione coincidono con quelli di cui l'attore riteneva essere proprietario per usucapione, contemporaneamente il convenuto va a contestare la titolarità passiva del rapporto giuridico introdotto dall'attore. 
È infatti evidente che i soggetti convenuti in giudizio dall'attore non coincidono con quelli sopra elencati nel verbale del 24.4.12 come intestatari degli immobili ritenuti in comproprietà.   Va poi osservato che, avendo il convenuto proposto domanda riconvenzionale, anch'egli è tenuto, in ragione di quanto motivato a sostegno del rigetto della domanda attorea, a dare prova che la domanda di divisione sia stata proposta correttamente nei confronti di tutti i comproprietari. 
Era onere del convenuto (attore in riconvenzionale), in forza dell'ordinario principio di cui all'art.  2967 c.c, dimostrare le circostanze relative alla individuazione del soggetto passivo di quel rapporto dedotto in giudizio. 
Al contrario, il convenuto, all'interno delle barriere preclusive per la valida produzione di documenti in giudizio ai fini della prova, non ha fornito quella documentazione necessaria ed utile per l'accertamento dell'esistenza in capo a sé stesso e degli altri convenuti, litisconsorti necessari, del diritto di ###proprietà. 
Invero, sull'argomento si è pure espressa la Corte d'Appello di ROMA sezione ### con la sentenza del 1 giugno 2011 n. 2480 statuendo che: “- l'omessa rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell'azione di divisione, quali la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.; di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva produzione, è inammissibile in radice la domanda di divisione ereditaria; ne deriva che incombe dunque sul giudice adito con la domanda di divisione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede - comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è indispensabile che la parte attrice depositi la documentazione a tal fine necessaria: la medesima documentazione, in breve, che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari; - la documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni; - in definitiva, in assenza di certezza sulla proprietà degli stessi e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, conseguibile solo attraverso idonea documentazione, non è possibile dunque adottare alcuna statuizione in merito, sicché la domanda va dichiarata improcedibile; - non è possibile sanare la mancanza di produzione né tramite c.t.u. né attraverso la produzione in secondo grado della documentazione mancante, sia perché detta documentazione non possiede affatto una decisiva influenza causale, dal momento che, lungi dal comportare un automatico accoglimento della domanda attrice, aprirebbe soltanto la strada all'ulteriore corso del giudizio divisionale; sia perché, come espressamente considerato dal giudice di primo grado, la documentazione in questione non è stata prodotta entro i termini allo scopo previsti dall'ordinamento ### questo giudicante di dover condividere in pieno l'orientamento sopra esposto e rilevato che, in atti è stata omessa ogni tempestiva produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva da parte dell'attore in riconvenzionale , atta a provare l'effettiva titolarità dei beni immobili per cui è causa, la domanda di divisione da dichiarata inammissibile. 
Attesa la reciproca soccombenza delle parti costituite, sussistono giusti motivi perché le spese processuali siano integralmente compensate.  P. Q. M.  Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### contro, ##### e ### Comune di #### disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede: - rigetta la domanda attorea - dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta in via riconvenzionale da parte di - compensa integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio - pone le spese di consulenza tecnica per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico del convenuto costituito ### deciso in ### lì 25.11.4 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 638/1996 R.G. - Giudice/firmatari: Tettamanti Cristina

M
2

Tribunale di Rovereto, Sentenza n. 262/2024 del 17-08-2024

... dell'iniziativa monitoria di . ### In via istruttoria, dato atto che controparte non ha contestato la circostanza oggetto del capitolo di prova per testi formulato a pag. 4, lett. a) della seconda memoria dell'esponente, per mero tuziorismo difensivo insi ste per l'a mmissione di pro va p er testi su l predet to capitolo, c he si ritrascrive di seguito: “Vero che in data 1 giugno 2023 alle ore 8:30, presso il magazzino sito in via ### n. 10, alla presenza d ell'Avv. e della Sig.ra , sono stati consegnati ad i beni rimasti invenduti nell'ambito della procedura esecutiva R.G. 248/2022, presenti nelle fotografie prodotte da sub doc. 47 che si rammostrano al teste”. Si indica a teste il ### presso l'### (con sede ###### n. 5, FRAZ. Ravina ####”. Del procuratore di parte opposta: - come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.: “Voglia l'###mo ### adito, per i motivi esposti in narrativa: 1) Respingere tutte le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 397/2022 (R.G. n. 465/2022 - dott. emesso dal ### di ### in data 12 dicembre 2022 in favore di (leggi tutto)...

testo integrale

 N.174/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: c on sede in viale ### 146, ### Riva del ####, ### Impr. C.F./ P.IVA - R.E.A.  141732, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (### A), dagli Avv.ti ### (C.F. ), ### (C.F.  , ### (C.F. ) e ### (C.F. , anche disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in ####, via ### 2, con n. di fax 02.77113260 e indirizzi di posta elettronica certificata - - - pe r le c omunicazioni di cancelleria e le notificazioni, - parte opponente ### con sede ### (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott.   ra ppresentata e d ifesa, a nche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### (C.F. ; P.E.C. , (C.F . ; P .E.C.  , (C.F .  ; P .E.C. e (C.F . ; P.E.C. tutti del foro di ### nonché (C.F. ; P.E.C. ### P. ######## P. ############ del foro di ### e domiciliata elettivamente presso lo ### di quest'ultimo a #### n. 80, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c..  - parte opposta In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 397/2922 d.d.  12/12/2022, di ingiunzione a carico di di consegnare ad i beni da 1 a 56, con rinvio all'inventario del verbale di rilascio dell'azienda, alle fotografie e alle fatture d'acquisto, nelle 299 pagine dell'allegato 1 alla memoria integrativa della ricorrente d.d. 17/10/022. 
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08/05/2024 - svoltasi secondo il modulo della trattazione scritta - sulle seguenti ### Del procuratore di parte opponente: - come da note scritte depositate il ex art. 127 ter c.p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito a) accertare e dichiarare che l'opposta ingiunzione Tribunale di ### in data 12 dicembre 2022 (D.I. n. 397/2022 - R.G. 465/2022) è viziata e va caducata perché pronunciata irritualmente e in difetto dei presupposti di legge, con ogni consequenziale pronuncia anche in punto revoca, nullità, annullamento dell'opposta ingiunzione; b) dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle domande di aventi ad oggetto i beni che erano assoggettati alla procedura esecutiva #### , R.G.E. mob. 248/22 secondo quanto illustrato in atti; c) respingere le pretese formulate a qualunque titolo da nei confronti di poiché inammissibili e/o infondate alla luce di quanto illustrato in atti, con ogni consequenziale pronuncia anche in punto revoca, nullità, annullamento dell'opposta ingiunzione; d) con vittoria di spese e compensi professionali come per legge e con espressa richiesta di applicazione dell'art. 96, comma 3 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'iniziativa monitoria di . ### In via istruttoria, dato atto che controparte non ha contestato la circostanza oggetto del capitolo di prova per testi formulato a pag. 4, lett. a) della seconda memoria dell'esponente, per mero tuziorismo difensivo insi ste per l'a mmissione di pro va p er testi su l predet to capitolo, c he si ritrascrive di seguito: “Vero che in data 1 giugno 2023 alle ore 8:30, presso il magazzino sito in via ### n. 10, alla presenza d ell'Avv. e della Sig.ra , sono stati consegnati ad i beni rimasti invenduti nell'ambito della procedura esecutiva R.G. 248/2022, presenti nelle fotografie prodotte da sub doc. 47 che si rammostrano al teste”. 
Si indica a teste il ### presso l'### (con sede ###### n. 5, FRAZ. Ravina ####”. 
Del procuratore di parte opposta: - come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.: “Voglia l'###mo ### adito, per i motivi esposti in narrativa: 1) Respingere tutte le domande contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo della in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo 397/2022 (R.G. n. 465/2022 - dott. emesso dal ### di ### in data 12 dicembre 2022 in favore di verso 2) In ogni caso, condannare la alla riconsegna dei beni di proprietà di indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e nelle memorie integrative depositate da nel procedimento monitorio R.G. n. 465/2022 - ### di ### In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il precedente contenzioso Il presente giudizio è stato preceduto da un contenzioso tra le odierne parti processuali, non ancora concluso, avente ad oggetto la risoluzione del contratto di affitto di azienda tra le stesse stipulato nel 2016, richiesta da ciascuna delle parti per inadempimento della controparte. ### I fatti (d 'ora in avanti semplicemente ) è una società pubblica proprietaria di diverse strutture ricettive in tra cui quella denominata “### degli Olivi”, che rappresenta uno dei più prestigiosi compendi a vocazione turistica della zona, e, in quanto ubicata nell'area portuale, svolge la sua attività in collaborazione con il con l'adiacente circolo velico “### di Riva”. 
Il contratto di affitto d'azienda d.d. 19/05/2016 Nel 2016, in seguito all'espletamento di una gara a evidenza pubblica indetta da , (allora ### S.r.l., d'ora in avanti semplicemente si aggiudicava il contratto di affitto del ramo d'azienda relativo alla ### degli ### avente ad oggetto l'attività di bar, ristorazione, intrattenimento musicale danzante. 
Il contratto veniva stipulato in data ### (all. 5 ). 
Il contratto prevedeva un canone annuo di 95.000,00, ridotto a € 50.000 annui per i primi sei anni, in ragione degli investimenti e acquisti che avrebbe dovuto fare fino ad un massimo di € 300.000,00 (art. 2 e 4.2 del contratto di affitto).  procedeva, quindi, ad eseguire i lavori e ad acquistare i beni ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività commerciale. 
La scrittura privata d.d. 13/04/2017 Con scrittura privata d.d. 13/04/2017 (all. 6 ) le parti elencavano i lavori eseguiti e i beni apportati da prevedendo - conformemente a quanto già concordato all'art. 2 del contratto - che, alla cessazione del contratto, tali beni sarebbero diventati di proprietà di , senza ulteriore regolazione in denaro (l'elenco dei valori, dei beni e delle attrezzature veniva compilato e allegato sub A) alla scrittura privata de. 13/04/2017). 
Oltre ai beni di cui alla predetta scrittura privata, acquistava ulteriori beni mobili ritenuti funzionali all'esercizio dell'attività ed eseguiva talune migliorie (quali, ad esempio, la realizzazione su misura di due pedane, rispettivamente nella zona bar e nella zona gelateria, e l'installazione di un impianto audio video, non ricompresi nell'elenco di cui alla scrittura privata del 13/04/2017), sulle quali (ma non solo) poi sarebbe sorto l'odierno contenzioso [n. est.]. 
A partire dal mese di agosto 2017, tuttavia, smetteva di corrispondere i canoni d'affitto e sorgevano problemi con il vicino circolo velico, con il quale avrebbe dovuto collaborare come concordato tra le parti (cfr. All. F al contratto d'affitto d'azienda d.d. 19/05/2016) ### L'### integrativo d.d. 124/03/2018 In data ### e l'### di sottoscrivevano un ### in virtù del quale, da un lato, assumeva l'obbligo di versare un importo mensile di € 20.000, ad quale ristoro per i danni subiti dalla medesima in relazione all'occupazione degli spazi esterni e di accesso alla spiaggia e anche in relazione alla mancata cessione delle quote di entro il ###, dall'altro lato, si prevedeva la risoluzione consensuale del contratto con obbligo di di acquistare tutti i beni aziendali gli attivi di per l'importo di euro 532.734,12 e di versare un'ulteriore importo di euro 100.000 a parziale ristoro dei costi sopportati per la creazione dell'avviamento aziendale. 
A fronte della diffida ad adempiere d.d. 14/06/2018 indirizzata da a per ottenere l'adempimento dell'accordo integrativo, quest'ultima con lettera del 04/07/2018 rifiutava formalmente di dare esecuzione all'accordo integrativo e, dopo aver messo in mora con lettera d.d. 11/05/2018, si avvaleva della clausola risolutiva espressa prevista all'articolo 6.2 del contratto di affitto e dichiarava la risoluzione del contratto d'affitto. 
Il procedimento avente ad oggetto il rilascio dell'azienda agiva, quindi, in via monitoria, dinanzi al ### di ### chiedendo e ottenendo in data ### il decreto ingiuntivo n. 306/2018, con il quale ingiungeva a il pagamento della somma di € 25.069,97, cifra calcolata sulla differenza tra quanto dovuto da a seguito dell'accordo integrativo del 24/03/2018 e i canoni che avrebbe dovuto versare in ragione del contratto di affitto di azienda di data 19/05/2016.   si opponeva, sostenendo la non debenza delle somme pretese, in ragione della ritenuta invalidità dell'accordo d.d. 24/03/2018, da considerare nullo (perché sottoscritto in violazione delle norme di evidenza pubblica) ovvero inefficace (perché sottoscritto dall'amministratore senza poteri), o comunque da annullare, e formulava domanda riconvenzionale di declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda ex articolo 1456 c.c. per inadempimento di che non aveva corrisposto i canoni d'affitto (procedimento n. 955/2018 R.G.).  si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale principale, l'accertamento della validità della dell'accordo integrativo del 24/03/2018 e degli obblighi da esso nascenti a carico di , con conseguente illegittimità della risoluzione da quest'ultima pronunciato e condanna di a pagare ad l'importo di € 139.676,87 in base a quanto previsto dall'accordo integrativo, con conseguente compensazione dell'importo dovuto da con quello dovuto da a titolo di canoni di locazione e con differenza positiva a favore di per l'importo di € 25.069,97, per l'appunto richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo. ### Nelle more del giudizio di merito depositava, altresì, ricorso al fine di ottenere la nomina di un sequestratario ai sensi dell'art. 1216, comma due c.c., in subordine la pronuncia di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.c., al fine di poter restituire l'azienda a , che - a suo dire - aveva rifiutato di riceverla. Nel giudizio cautelare si costituiva , formulando istanza di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la restituzione dell'azienda oggetto di contratto, adempimento che affermava essere a rifiutare. 
Con ordinanza cautelare d.d. 19/12/2018 (all. 7 ), il giudice riteneva infondate le domande di e, in accoglimento della richiesta di , ordinava l'immediata restituzione del ramo di azienda, costituito da locali e attrezzature e beni destinati all'esercizio dell'attività, come descritto nel contratto di affitto d.d. 19/05/2016, inclusi i miglioramenti, beni e arredi di cui alla scrittura privata d.d. 13/04/2017. Rimanendo controversa la sorte dei beni e degli arredi acquistati autonomamente da giusta accordo del 13/04/2017, il giudice di prime cure imponeva a una cauzione dell'importo di euro 200.000,00, tenuto conto del fatto che aveva sostenuto delle spese, il cui importo - fino a massimo € 300.000,00 - sarebbe stato da scomputare dal canone per sei anni, ma ciò non era avvenuto, perché il rapporto contrattuale era cessato anticipatamente.  ### cautelare veniva impugnata da e il reclamo veniva rigettato dal ### di ### con ordinanza di data 07/02/2019, la quale disponeva, altresì, la revoca dell'ordine a di depositare la cauzione per l'importo di euro 200.000, e ciò in considerazione del fatto che, nel giudizio di merito nelle frattempo instaurato, si era costituita in giudizio senza chiedere lo spostamento dell'udienza, con la conseguenza che le domande riconvenzionali dalla stessa formulata, in particolare quella di pagamento dell'importo di euro 25.069,97, dovevano considerarsi inammissibili, con evidenti conseguenze sulla richiesta cauzione. 
La sentenza conclusiva del primo grado (n. 184/21 d.d. 30/06/2021), ritenuta l'invalidità dell'accordo integrativo d.d. 24/03/2018 per violazione delle disposizioni che regolano le procedure dell'evidenza pubblica e comunque la sua inefficacia, in quanto viziato per essere stato sottoscritto con carenza di poteri in capo dall'### di e con dolo della controparte, dichiarava, per un verso, l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda di data 19/05/2016 intercorso tra pe r inadempimento di quest'ultima; confermava, per altro verso, il provvedimento d.d.  19/12/2018 di rilascio a favore di del ramo di azienda denominato ### degli ### costituito da locali attrezzature e beni mobili destinati all'esercizio dell'attività come descritto nel contratto di affitto 19/05/2016, inclusi miglioramenti nonché beni e arredi di cui alla scrittura privata del 13/04/2017; inoltre, dichiarava che nulla era dovuto ad ### per i beni di cui alla scrittura privata d.d. 13/04/2017 né a titolo di eventuali miglioramenti, condannando a versare a la somma di € 198.199,07 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre a ### interessi e rivalutazione e alle spese del giudizio. 
All'esito del giudizio di primo grado, essendo mancata la spontanea esecuzione dell'ordinanza cautelare di restituzione da parte di instaurava un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. e successivamente una procedura di esecuzione coattiva del provvedimento di urgenza, nel cui contesto avveniva, in data ###, la riconsegna del ramo d'azienda oggetto del contratto d'affitto d.d. 19/05/2016, comprensivo dei beni di cui alla scrittura privata e delle migliorie, senza tuttavia che procedesse ad asportare gli ulteriori beni mobili, nonostante l'intimazione ex articolo 609 c.p.c. da parte dell'### che aveva curato le operazioni di consegna (all. 10 ). 
Nel verbale di rilascio immobile di data 08/03/2019 (allegato 10 ) l'### dava atto di aver provveduto a stilare l'inventario dei beni presenti in azienda, in particolare precisando di avere redatto due inventari: 1) uno relativo ai beni di cui all'allegato A) della scrittura privata di data 13/04/201 (all. 11 ), dunque dei beni acquistati da ma rimasti in proprietà di al termine del contratto; 2) l'altro relativo agli ulteriori beni, che dichiarava come presenti in azienda e che avrebbero dovuto esserle restituiti (all 12 Lido) L'### per entrambi gli inventari, dichiarava di aver effettuato una verifica compiuta con le seguenti precisazioni: a) era stato effettuato un controllo puramente visivo senza verificare la funzionalità delle attrezzature; b) con riguardo all'inventario 1) era stato effettuato un controllo analitico, spuntando i beni rinvenuti ed effettuando delle annotazioni a margine sullo stato di manutenzione dei beni stessi; salvo le precisazioni contenute nella lista, i beni erano in buono stato di conservazione; c) con riguardo all'inventario 2) era stato effettuato un esteso controllo a campione, concentrandosi sui beni di maggior valore. Gli esiti della verifica campione erano stati esplicitati nell'elenco predisposto da mediante segno di spunta e con annotazioni a margine. Le parti avevano dato atto che le verifiche avevano rilevato una sostanziale coincidenza, ferme le precisazioni a margine e la metodologia utilizzata, come indicato. 
Al verbale venivano allegate le liste dei beni di cui agli inventari 1 e 2. 
L'### infine, con riguardo ai beni mobili non oggetto di restituzione come da ordinanza cautelare d.d. 19/12/2018, ingiungeva ad di asportare tali beni entro il termine di giorni 7 dalla data del rilascio, ribadendo quanto disposto dal giudice, ovvero che in caso di mancata rimozione dei beni da parte di i pre detti be ni ### avrebbero dovuto essere custoditi in locali idonei ad opera e spese di fino alla conclusione del giudizio di merito.  impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'Appello, la quale pronunciava la sentenza n. 277/21 d.d. 30/12/2021, nella quale rideterminava la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore di nell'importo di € 83.724,00 [importo, infine corrisposto il ###, come riferito da nella comparsa conclusionale, n. est.], per il resto confermando per intero la sentenza di primo grado e condannando l'appellante a rifondere alla controparte i due terzi delle spese del giudizio sia di primo grado sia di secondo grado. 
Anche la sentenza di secondo grado veniva impugnata in via principale da mediante ricorso per Cassazione, il cui esito non è noto alla data della presente decisione. 
Il presente procedimento Nel ricorso introduttivo del presente giudizio chiede la consegna di quei ben che, non avendo essa provveduto al ritiro nel termine di sette giorni impostogli dall'ufficiale ### sono rimasti in custodia a all'esito del rilascio. 
Tali beni corrisponderebbero a quelli elencati nell'inventario 2) redatto dall'### in data ###, al netto dei beni successivamente pignorati di (come da verbale di pignoramento d.d. 05/08/2022, beni oggetto di repertoriazione fotografica e perizia di stima con elencazione dei beni e relativa determinazione del valore - all1 ric. A). 
Da pagine 4 a pagina 22 del ricorso monitorio vengono elencati n. 464 beni, dei quali si chiede la restituzione. 
Alla luce dell'indeterminatezza e genericità delle allegazioni della ricorrente, il Giudice del monitorio ha chiesto ben due integrazioni al fine di pervenire alla individuazione precisa dei beni oggetto della domanda. 
Con la seconda integrazione d.d. 27/10/2022, infine, ha precisato la sua domanda e individuato i beni di cui chiede il rilascio a , fornendone un elenco come da ### 1), nel quale, conformemente a quanto richiesto dal giudice, ha provveduto a descrivere il bene, dandogli un numero (es. bene n. 1: sistema di gestione segnale HDM… n. 2 pezzi), ad individuarlo mediante fotografia (1a), a fornire la relativa fattura d'acquisto (1b), a evidenziare specificamente il bene all'interno dell'all. 2 al verbale di rilascio d.d. 8/3/19, cerchiandolo di rosso (1c). ### I beni di cui si chiede la restituzione ### preliminarmente evidenziare che, procedendo a precisare la domanda secondo quanto richiesto dal giudice del monitorio, la ricorrente ha circostanziato e limitato, da ultimo, la sua pretesa restitutoria a cinquantasei (56) beni, con ciò modificando profondamente l'oggetto della domanda azionata con il ricorso (da 464 beni a 56). 
Di questi beni, dunque, ha dimostrato di esserne la proprietaria, per averli acquistati (come da preventivi ed elenco fatture doc. 3 allegato alla prima integrazione al ricorso monitorio d.d. 16/06/2022 e doc. 3 allegato alla seconda integrazione d.d. 27/10/2022). 
Ha anche dimostrato, sia pure non per tutti, che tali beni erano stati inventariati dall'### in occasione dell'esecuzione del rilascio dell'azienda in favore di , in particolare, sub inventario n. 2 (il n. 1 afferiva ai beni oggetto dell'accordo d.d.  13/04/2017 e dunque di proprietà di ). Come precisato nel verbale di rilascio e già sopra anticipato, il controllo dell'ufficiale ### era stato effettuato in maniera puramente visiva, ossia senza verificare la funzionalità delle attrezzature e, mentre i beni dell'inventario sub 1) erano stati verificati analiticamente, di quelli di cui all'inventario sub 2) era stato effettuato ”un esteso controllo a campione concentrandosi sui beni di maggior valore. Gli esiti della verifica a campione sono esplicitati nell'elenco predisposto da aspi mediante segno di spunta e con annotazioni a margine punto le parti danno atto che le verifiche hanno rilevato una sostanziale coincidenza ferme le precisazioni a margine e la metodologia utilizzata, come sopra indicata”.  ### di custodia di ### disposto dal giudice del primo grado del procedimento di rilascio, in occasione del rilascio dell'azienda, avrebbe dovuto, da un lato, restituire a il ramo di azienda esercitato all'insegna “### degli Ulivi”, costituito da locali, attrezzature e beni mobili destinati all'esercizio dell'attività, come descritto nel contratto di affitto di data 19/05/2016, inclusi miglioramenti, nonché beni e arredi di cui alla scrittura privata di data 13/04/2017; dall'altro lato, avrebbe dovuto rilasciare l'azienda libera da persone o cose, ovvero asportare tutti i propri beni mobili non oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 609 c.p.c., entro il termine che l'ufficiale giudiziario successivamente aveva determinato in sette (7) giorni dalla data del rilascio, avvenuta in data ###. Per il caso di mancata rimozione da parte di il giudice aveva disposto che i predetti beni venissero custoditi in locali idonei ad opera e spese di ### fino alla conclusione del giudizio di merito. 
Nel presente caso non ha provveduto al ritiro dei propri beni dall'azienda in occasione del suo rilascio, con ciò rendendo attuale l'obbligo di custodia in carico a . 
Sotto questo profilo, infatti, ha reperito un magazzino, sito in via #### nel quale ha depositato tutti beni rinvenuti nell'azienda e che non gli appartenevano e che presentavano caratteristiche tali da poter essere ivi trasportati.  ### di custodia che grava su implica un dovere di diligenza da parte di quest'ultima secondo il parametro del buon padre di famiglia. In quanto custode gravano su di lei comportamenti nell'interesse della controparte, e ciò indipendentemente e nonostante il comportamento gravemente inadempiente di c he, c on condotta del tutto inspiegabile alla luce dei principi di buona fede e correttezza, ha deciso di non prendere in consegna i beni mobili che le appartenevano e di lasciarli presso l'azienda dalla stessa restituita, con ciò aggravando inspiegabilmente e inutilmente la posizione della controparte.   I beni da restituire ### sopra detto, i beni di cui chiede la restituzione sono i cinquantasei (56) specificamente individuati e determinati nel documento ### 1) all'integrazione al ricorso monitorio, depositata il ###. 
Di tali beni spetta ad l'onere di dimostrare che erano presenti in azienda alla data del 08/03/2019, momento del rilascio. In mancanza di ulteriori elementi, si ritiene che tale prova possa essere raggiunta unicamente operano un raffronto dei beni di cui al menzionato elenco redatto da con i beni di cui all'inventario sub 2) redatto dall'### con la conseguenza che per tutti quelli per i quali non esiste la spunta di verifica, la domanda restitutoria dev'essere respinta. 
Alla luce di quanto detto, può anticiparsi, fin da ora, che dei cinquantasei (56) beni pretesi in restituzione da di quelli di cui ai nn. 6, 25, 29, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56 è incerta l'esistenza presso l'azienda al momento del rilascio, in quanto non oggetto di verifica visiva e di spunta da parte dell'### sicché la relativa domanda di restituzione viene rigettata. 
Per quanto riguarda gli altri beni, di cui l'### ha accertato la presenza presso l'esercizio commerciale, gli stessi, in linea di principio, qualora sia presente la spunta - che implica l'avvenuta rilevazione in loco - vanno restituiti ad sa lvo quanto si preciserà in seguito. 
In relazione a tali beni, si ritiene opportuno seguire l'ordine di cui all'inventario redatto dall'### in data ###, con indicazione dei seguenti dati: descrizione bene, n. pezzi, numerazione seguita nell'allegato 1 all'integrazione al ricorso monitorio d.d.  27/10/2022.  #### N. ###. 1 integraz. dd. ### 27/10/22 CM. 85 7 27 CM 65 10 28 CM 100 2 32 CM 90 - bene non spuntato 8 CM 80 2 36 CM 65 8 30 CM 100 BASSA 2 33 CM 75 - bene non spuntato 1 ### 30 2 38 beni non presenti nell'elenco dell'### 1 all'integr. 27/10/22 20 e ni non presenti nell'elenco dell'### 1 all'integr. 27/10/22 11 ### beni non spuntati 1 25 18/20 ### beni deperibili 6 26 A beni deperibili 8 31 ### beni non spuntati ### bene non spuntato 2 44 In relazione ai beni riportati nell'elenco di cui sopra va, innanzi tutto, chiarito, per quanto riguarda le piante, che quelle non riscontrate in loco dall'ufficiale ### e quindi non spuntate nel verbale, non vengono nemmeno prese in considerazione in questa sede ###potendosi disporre la restituzione di ciò che non è certo che fosse presente al momento del rilascio dell'azienda. Ma vi è di più, per le altre piante riscontrate dall'### la conclusione non può che essere analoga. In relazione alle quattordici (14) piante di olivo per le quali è presente la spunta, infatti, non può ritenersi sussistente un obbligo di custodia, perché le piante sono beni deperibili, che richiedono cure costanti (annaffiature, potature), dunque comportamenti attivi che finiscono per gravare il custode oltre le condotte richiesta al buon padre di famiglia. 
La domanda restitutoria relativa alle piante va, quindi disattesa. 
Diverso è il discorso per i vasi, per i quali l'obbligo di custodia di deve ritenersi sussistente, in quanto la loro presenza ne sia stata accertata dall'ufficiale ### con ### CP_
CP_ ### spunta vicino al relativo bene. Trattasi dei seguenti beni, acquistati da come da fattura di ### 34/D d.d. 22/08/2016, i quali vengono di seguito elencati seguendo l'ordine di cui alla tabella sopra redatta: - n. 7 pezzi di vaso resina cotto anticato cm. 85 - n. 10 pezzi di vaso resina cotto anticato cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 - n. 2 pezzi di vasca resina cm 80 - n. 8 pezzi di vaso cotto anticato colonna quadro cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 bassa - n.2 pezzi di vaso ### 30 Havana - n. 2 pezzi di vaso banco ### - n. 3 pezzi di vaso - n. 3 pezzi di cassetta legno - n. 2 pezzi di vaso ceramica alto #### N. ###. 1 integraz. dd.  27/10/22 ###-#### 1 8 ### 1 24 ### CAPACITÀ ### 2 ### 1 #### / ### 2 19 ### / ### 2 20 300 ### 1 14 ###, P ### C ### S ### INSTALLAZIONE ### Impianto audio #### 25 AV 8 3 MOD. ### 1 18 MOD. ### 2 5 AMPLIFICATORE ### 1 15 MOD. ### 28-1 4 7 ###. ### 2 12 MOD. #### bene non spuntato #### 1 16 MOD. ### 24 CT 6 10 ### CP_ ### Gli impianti specifici risultano acquistati da in base al preventivo di N. 154 dd. 22/### e successive fatture prodotte sub all. 2 all'integrazione al monitorio d.d. 27/10/22. 
Trattasi dei seguenti beni, che sicuramente presentano caratteristiche tali da poter essere facilmente separati dagli immobili mediante disinstallazione e smontaggio. In quanto verificati dall'ufficiale ### dovranno essere restituiti ad - n. 1 pezzo di videoproiettore ### eb-545w con risoluzione ### - n. 1 pezzo di staffa per appendimento proiettore - n. 2 pezzi di sistema di gestione segnale ### con la capacità di gestire - n. 1 pezzo di ingressi HD su 1 uscita ### 1 - n. 2 pezzi di convertitore ### / cat6 - n. 2 pezzi di ricevitore ### / cat6 - n. 1 pezzo di 300 mt di cavo ### per il collegamento dei proiettori - n. 1 pezzo di rack con anta, per la corretta sistemazione ed installazione dei componenti video - n. 8 pezzi di diffusore mod. control 25 av - n. 1 amplificatore ### mod. cts600 , sostituito con XLI 2500 - n. 2 subwoofer JBL mod. sb2210 - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 4 pezzi di diffusore mod. control 28-1 - n. 2 pezzi di amplificatore ### mod. xli1500 sostituito con XLI 800 - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 6 pezzi di diffusore mod. control 24 ct - n. 4 pezzi di diffusore JBL mod. control 25 av #### 25 AV 4 11 #### 1 23 ### 1 2 BSS ### 4 4 #### 1 9 ####'### 1 17 2 4 #### M ###### 1 22 Impianto audio portatile ### 1 13 1 50 ##### CP_ ####Co #### - n. 1 pezzo di amplificatore ### xli800 - n. 1pezzo di processore BSS ### - n. 4 pezzi di controller BSS ### - n. 1 router di rete e ripetitori antenna - n. 1 pezzo di ### per il controllo e la gestione dell'impianto audio - n. 1 pezzo di rack 24 unità per il corretto montaggio di tutti gli apparecchi - n. 1 Della presenza nell'azienda, al momento del rilascio, delle targhette delle toilette, in quanto non spuntate dall'ufficiale ### non è data prova dell'esistenza. La domanda restitutoria va, pertanto rigetta. 
Risultano, invece, riscontrate dall'ufficiale ### e vanno conseguentemente restituite, ben potendo essere asportate senza cagionare alcun danno al locale, nel quale risultano inserite, le lampade acquistate giusta fattura di 887 d.d. 30/04/2017, ovvero: - n. 3 pezzi di #### ad infrarossi ### N. ###.  1 integraz. dd. 27/10/22 ### 7,4 beni non spuntati 3 52 7,4 beni non spuntati 3 53 ### 7,4 beni non spuntati 1 54 ### 7,4 beni non spuntati 1 55 #### 3 56 ### N. ###. 1 integraz. dd. 27/10/22 Fornitura arredamento interno zona BAR / ### e ### _ ### acciaio ### bene non spuntato 1 bene non spuntato 1 46 ### bene non spuntato 1 47 ### ESTERNI bene non 2 48 [...] [...] ### Per quanto riguarda questi beni, di cui alla fattura n. 15/16 d.d. 15/09/2016, va innanzi tutto rilevato che gli stessi non risultano essere stati spuntati dall'ufficiale ### Tuttavia, per quanto riguarda i primi due beni, la pedana zona bar e la pedana zona gelateria, la presenza in loco risulta ammessa da , che ne sottolinea la natura di miglioria ai sensi dell'art. 4.7 del contratto di affitto d'azienda. Si tratterebbe di beni, in pratica, materialmente e stabilmente ancorati al, e/o incorporati nel compendio immobiliare.  ### appare fondata, atteso che a norma dell'art. 4.7. si dispone che: “### quanto previsto nei commi 2 e 3 del precedente articolo 2 e nel comma 2 del precedente articolo 4.1, per le opere realizzate, ad esclusiva cura e spese della conduttrice, resta convenuto che alla cessazione della locazione la locatrice potrà ritenere le opere e/o gli impianti senza dover corrispondere alcunché all'affittuaria a titolo di danno e/o indennizzo, esclusa tuttavia la facoltà di richiesta di rimessa in pristino dei locali. ### restando quanto previsto al precedente articolo 2 con riferimento alla conservazione del diritto di proprietà e/o del diritto di disponibilità esclusiva dell'affittuaria sugli arredi e sui beni mobili dalla stessa acquistati o comunque nella disponibilità della medesima e non ricompresi tra gli arredi e gli impianti rimborsati dalla locatrice ai sensi del precedente articolo 4.1, per i quali, al termine per qualsivoglia motivo del presente contratto d'affitto, l'affittuaria avrà diritto di asportare gli stessi senza alcun onere nei confronti del locatore. Al termine dell'affitto l'affittuaria non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento commerciale o altre indennità di qualsiasi natura o genere”. 
Dalla lettura combinata di questo articolo 4.7. con le previsioni dei precedenti artt. 2, commi 2 e 3 e 4.1. comma 2 si desume la diversa sorte delle opere realizzate dall'affittuaria e non rientranti nell'elenco di quelle per le quali era stata concordata la spesa massima di € 300.00,00 da scomputare dai canoni di affitto, beni poi individuati dalle parti con l'### del 13/04/2017. Se trattasi di beni mobili e altri beni di facile asporto, l'affittuaria avrà diritto di riprenderseli. In caso di beni inglobati nelle struttura dell'azienda, non facilmente asportabili senza cagionare danno a tali strutture e/o beni, il diritto di asporto non sussiste, né sussiste diritto ad ottenere un indennizzo. 
Vale questa conclusione per le due pedane bar e gelateria, progettate e realizzate su misura e ancorate stabilmente al pavimento e alle pareti delle relative zone d'interesse. 
Per tali beni, pertanto, la domanda restitutoria va rigettata.  spuntato ### Per quanto riguarda, invece, il bancone bar terrazza e le due pedane per disabili, non essendo stata fornita prova della loro esistenza tra i beni aziendali al momento del rilascio, stante la mancata spunta da parte dell'ufficiale giudiziario, nulla può essere disposto e la domanda restitutoria va rigetta.  ### Questi beni, descritti, rispettivamente, nella fattura ### vetri S.n.c. n. 474 d.d.  11/07/2016 e ### del ### n. 248 d.d. 13/07/2017 (in quest'ultima i pezzi di pannelli a forma di gabbiano sono 4 + 1 e non 10, quindi in tale numero vengono riconosciuti, come del resto accertato in sede di rilascio), risultano riscontrati dall'ufficiale ### e vanno conseguentemente restituiti, ben potendo essere asportai senza cagionare alcun danno al locale bagno, nel quale risultano inseriti. Trattasi, dunque di: - n. 5 pezzi di specchio 5 mm mfl completo di piastre per aggancio a muro e pellicola antischeggia - n. 4 pezzi di ### V-### + ### 2 FO - n. 1 pezzo di ### V-### + ###.2 ### domanda di condanna per lite temeraria ### la domanda proposta da con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata ridimensionata in maniera eclatante sia in sede ###questa sede ###può accogliersi la domanda di volta ad ottenere la condanna della controparte per lite temeraria, atteso che, sia pure parzialmente, la sua domanda azionato con il ricorso è stata accolta in questo giudizio. 
Spese processuali ### luce della decisione concretamente adottata, tenuto conto del già evidenziato rilevante ridimensionamento della domanda proposta dalla ricorrente, nonché della complessa istruttoria documentale che si è resa necessaria per addivenire alla ### 5 #### E #### V-### + ###. 2 FO 4 49 ### V-### + ###. 2 FO 1 ### corretta individuazione dei beni oggetto di restituzione, ritiene questo giudice che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.  P.Q.M.  ### di ### di ### ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di così pronuncia: con ciò ### accogliendo l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo di questo ### n. 397/22 d.d. 12/12/2022; ordina a di restituire ad i segue nti beni: - n. 7 pezzi di vaso resina cotto anticato cm. 85 - n. 10 pezzi di vaso resina cotto anticato cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 - n. 2 pezzi di vasca resina cm 80 - n. 8 pezzi di vaso cotto anticato colonna quadro cm 65 - n. 2 pezzi di vasca resina cotto anticato cm 100 bassa - n.2 pezzi di vaso ### 30 Havana - n. 2 pezzi di vaso banco ### - n. 3 pezzi di vaso - n. 3 pezzi di cassetta legno - n. 2 pezzi di vaso ceramica alto - n. 1 pezzo di videoproiettore ### eb-545w con risoluzione ### - n. 1 pezzo di staffa per appendimento proiettore - n. 2 pezzi di sistema di gestione segnale ### con la capacità di gestire - n. 1 pezzo di ingressi HD su 1 uscita ### 1 - n. 2 pezzi di convertitore ### / cat6 - n. 2 pezzi di ricevitore ### / cat6 - n. 1 pezzo di 300 mt di cavo ### per il collegamento dei proiettori - n. 1 pezzo di rack con anta, per la corretta sistemazione ed installazione dei componenti video - n. 8 pezzi di diffusore ### mod. control 25 av - n. 1 amplificatore ### mod. cts600 , sostituito con XLI 2500 - n. 2 subwoofer JBL mod. sb2210 ### - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 4 pezzi di diffusore JBL mod. control 28-1 - n. 2 pezzi di amplificatore ### mod. xli1500 sostituito con XLI 800 - n. 1 amplificatore ### xli2500 - n. 6 pezzi di diffusore mod. control 24 ct - n. 4 pezzi di diffusore mod. control 25 av - n. 1 pezzo di amplificatore ### xli800 - n. 1pezzo di processore BSS ### - n. 4 pezzi di controller BSS ### - n. 1 router di rete e ripetitori antenna - n. 1 pezzo di ### per il controllo e la gestione dell'impianto audio - n. 1 pezzo di rack 24 unità per il corretto montaggio di tutti gli apparecchi - n. 1 ### - n. 3 pezzi di #### ad infrarossi - n. 5 pezzi di specchio 5 mm mfl completo di piastre per aggancio a muro e pellicola antischeggia - n. 4 pezzi di ### V-### + ### 2 FO - n. 1 pezzo di ### V-### + ### 2 FO rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, sia per la fase monitoria sia per la fase di merito. 
Così deciso in ### lì 17/08/2024 

Il Giudice
Dott.ssa ####


causa n. 174/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Consuelo Pasquali

M
10

Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 692/2025 del 09-12-2025

... CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio ### esponendo, in sintesi, che nell'anno 2019 ### e ### in qualità di genitori di ### avevano deciso di aiutare quest'ultimo ad acquistare un'abitazione che lui e la moglie ### avevano individuato in ### all'interno del complesso immobiliare denominato ### Tale decisione si giustificava col fatto che anni prima avevano donato alla figlia ### un immobile sito in ### del valore di circa 75.000, per cui decidevano di mettere a disposizione del figlio ### egual somma, con cui egli avrebbe potuto coprire una parte del prezzo, nel complesso pari a € 130.000, necessario per l'acquisto dell'immobile indicato. ### però, esercente un'attività di impresa individuale, nel medesimo periodo aveva subito da ### delle ### un accertamento fiscale (relativo all'anno 2015) con cui gli erano state contestate condotte di evasione e chiesto il pagamento di ingenti cifre; per tale motivo, temendo che se si fosse intestato l'immobile sarebbe presto incorso in un pignoramento da parte di ### delle #### aveva chiesto ai genitori di poter intestare (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2601/24 del ### dell'anno 2024, posta in deliberazione con provvedimento del 3.12.2025 e vertente tra #### e ### tutti in atti gen.ti, rappresentati e difesi dagli ### e ### del ### di ### come da mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, come da mandati allegati telematicamente all'atto di citazione. 
Attori contro ### in atti gen.ta, rappresentata e difesa dall'Avv.to ### del ### di ### e presso la stessa domiciliata, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.   ###: accertamento patto fiduciario e conseguente azione ex art. 2932 c.c. .  CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio ### esponendo, in sintesi, che nell'anno 2019 ### e ### in qualità di genitori di ### avevano deciso di aiutare quest'ultimo ad acquistare un'abitazione che lui e la moglie ### avevano individuato in ### all'interno del complesso immobiliare denominato ### Tale decisione si giustificava col fatto che anni prima avevano donato alla figlia ### un immobile sito in ### del valore di circa 75.000, per cui decidevano di mettere a disposizione del figlio ### egual somma, con cui egli avrebbe potuto coprire una parte del prezzo, nel complesso pari a € 130.000, necessario per l'acquisto dell'immobile indicato. ### però, esercente un'attività di impresa individuale, nel medesimo periodo aveva subito da ### delle ### un accertamento fiscale (relativo all'anno 2015) con cui gli erano state contestate condotte di evasione e chiesto il pagamento di ingenti cifre; per tale motivo, temendo che se si fosse intestato l'immobile sarebbe presto incorso in un pignoramento da parte di ### delle #### aveva chiesto ai genitori di poter intestare la casa alla moglie. Dopo averne parlato a lungo in famiglia e non vedendo altre soluzioni ### e ### si erano convinti a fare come voluto dal figlio purché ### si impegnasse - così come aveva fatto - a restituire a ### l'immobile, acquistato esclusivamente con proventi della famiglia ### non appena questi, risolte le sue pendenze fiscali, ne fosse potuto diventare il proprietario. In data ### era dunque stato acquistato l'immobile il cui prezzo era stato pagato con un assegno bancario emesso da ### e la cui provvista era stata fornita dai genitori di ### mentre i restanti € 55.000 erano stati tratti su un conto corrente aperto per l'occasione, con un fido di € 100.000 garantito da pegno (titoli di credito) rilasciato sempre dai genitori di ### Negli anni successivi il conto, con un passivo di circa 60.000 Euro, era stato rimpinguato, rientrando dall'esposizione, con versamenti di ### e talora dei genitori. 
Tutto era quindi andato per il meglio fino a quando i coniugi, per sopravvenute gravi divergenze, nei primi mesi del 2024, si erano separati. A seguito di ciò ### determinata a lasciare l'### aveva rilasciato a ### la procura a vendere l'immobile, ma poi cambiava idea, restava in ### e revocava la procura, senza successivamente prestare più alcuna collaborazione per il trasferimento dell'immobile a lei intestato.
Agivano pertanto gli attori affinché, una volta accertato il patto fiduciario con cui l'intestataria formale dell'immobile si era impegnata a ritrasferire l'immobile a ### il Tribunale pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c. In subordine avanzavano domanda di risarcimento del danno ed infine domanda ex art. 2041 Si costituiva in giudizio la sig.ra ### la quale eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dei suoceri, contestava decisamente la versione dei fatti fornita dalle controparti e in particolare il patto fiduciario, affermando che i suoceri l'avevano voluta beneficiare di una donazione indiretta sia pure per la sola parte di prezzo da loro versata, mentre il resto lo aveva versato lei stessa chiedendo emissione di assegno circolare sul conto corrente acceso a suo nome e del marito; quanto poi ai versamenti sul conto corrente affidato era stata lei e non il marito ad effettuare tali versamenti sicché in ultima analisi l'immobile era suo in quanto in parte donatole indirettamente dai suoceri, in parte pagato da lei in esclusiva. Chiedeva quindi il rigetto delle domande degli attori. 
Dopo la proposizione da parte dagli attori di ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa (conclusosi con un rigetto), la causa di merito veniva istruita a mezzo prova per interpello della convenuta e per testi. 
All'esito il Tribunale decide come segue. 
Per quanto riguarda la trattazione in diritto dell'azione basata su un negozio fiduciario si rimanda all'esauriente ed esatta esposizione contenuta in atto di citazione da pag. 5, dopo il titolo “### in diritto”, fino a pag. 7 primo capoverso. In particolare rileva che il negozio fiduciario, per giurisprudenza ormai consolidata e puntualmente citata dalla difesa attorea, può essere provato a mezzo testimoni. Si veda da ultimo Cass. 14 marzo 2025 n. 6811 - conforme alla nota ### Unite 6459/20 - a mente della quale “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”.
Nel merito ritiene il Tribunale che, proprio in base alle prove testimoniali che, unitamente ad altri elementi indiziari, formano un quadro probatorio sufficientemente chiaro, possa pervenirsi all'accoglimento della domanda principale attorea. 
Ed invero innanzitutto va evidenziato che la prospettazione attorea di alcuni fatti allegati a sostegno del patto fiduciario è confermata dai documenti prodotti. In particolare risulta documentalmente, vedi accertamento fiscale sub doc. 5 fascicolo fase cautelare, che nel 2019 il sig. ### ricevette un accertamento fiscale con cui gli veniva intimato il pagamento di somme rilevanti ( addirittura superiori al valore dell'immobile per cui è causa); sempre da documenti, e in particolare dagli estratti del conto del conto corrente acceso dai coniugi, doc. 7, nonché dai doc.ti 4 e 5 ( richiesta di apertura di credito a fronte di rilascio di pegno su titoli e relativa concessione della linea), risulta che la provvista per l'assegno circolare da 55.000 euro utilizzato per pagare l'immobile, fu tratta da conto corrente acceso proprio in vista dell'acquisto e affidato dalla ### grazie al fatto che i genitori di ### avevano rilasciato un pegno su titoli; inoltre che il conto corrente, che dopo la vendita di fine 2019 presentava un saldo negativo di circa 60.000 euro, a inizio 2024 ne presentava uno molto minore, pari a € 10.610, grazie alle rimesse sul medesimo conto effettuate da ### oppure dai suoi genitori ( vedi in particolare estratti conto degli anni 2020-2022 i cui non vi è un solo accredito attribuibile alla convenuta); per quanto riguarda l'altro assegno da 75.000 euro ( doc. 3) menzionato nel rogito risulta invece, vedi doc.6, che fu erogato dai genitori di ### come la stessa convenuta dà atto nel rogito stesso, all'art. 2; infine che in data 14 maggio 2024, la convenuta aveva rilasciato a ### una procura speciale a vendere l'immobile (poi revocata, vedi doc. 8 in cui si dà atto sia del rilascio che della revoca), procura che ben può spiegarsi con l'intento iniziale della fiduciaria di dare esecuzione in tal modo al pactum fiduciae.   Le deposizioni testimoniali raccolte, di cui una, quella del commercialista ### proveniente da un estraneo alla famiglia, le altre della sorella e figlia degli attori e del genero e cognato di questi, hanno confermato che la necessità di intestare l'immobile alla convenuta era discesa dall'intento di evitare che ### delle ### la quale aveva effettuato contro ### un accertamento fiscale, potesse pignorare l'immobile se intestato al #### e ### hanno anche riferito che inizialmente i genitori di ### volevano beneficiare il figlio, così come precedentemente avevano beneficiato con un immobile di eguale valore ### ma poi le cose si erano complicate quando ### aveva subito l'accertamento fiscale, con il pericolo che, se l'immobile gli fosse stato intestato gli e lo avrebbero portato via; sicché lo stesso ### aveva proposto che l'intestazione avvenisse a favore della moglie, con cui in quel momento era in buoni rapporti, e i genitori avevano di mala voglia accettato posto che non vi erano altre soluzioni, purché ### si impegnasse a ritrasferire l'immobile a ### non appena questi avesse sistemato le sue pendenze fiscali ( cosa che il ### ha poi fatto nel 2023, vedi doc. 6 7, 8 allegati al ricorso cautelare). Sull'accordo di restituzione del bene a ### hanno riferito entrambi i testi e lo stesso pertanto può ritenersi provato, anche se solo ### ha dichiarato che ### e ### avevano tranquillizzato congiuntamente i suoceri dicendo loro che appena possibile l'immobile sarebbe stato restituito a ### In particolare il teste ### ha dichiarato di non ricordare una dichiarazione esplicita in tale senso di ### ma ha confermato che la stessa aveva partecipato a tutte le discussioni sulla questione e certamente non aveva espresso alcun dissenso o puntualizzato alcunché, il che appare sufficiente al Tribunale per poter affermare che anche lei era d'accordo. 
Quanto alle difese della convenuta o sono inconferenti o non sono credibili perché non sostenute da alcuna prova. In particolare è vero che alla fine i suoceri, invece che donare indirettamente ( e parzialmente) l'immobile a ### lo acquistarono ( per la parte corrispondente al prezzo di € 75.000) per donarlo ### come tra l'altro risulta dallo stesso rogito, ma ciò non fa venir meno a giudizio del Tribunale l'obbligo assunto dall'acquirente, sia nei confronti del marito che dei suoceri ( che appaiono dunque legittimati alla presente azione) di ritrasferire, a richiesta, la casa a ### cui sarebbe stata intestata se questi non avesse avuto i sopra evidenziati problemi col fisco.   ### la convenuta non ha offerto neppure il più piccolo principio di prova del fatto che ella avrebbe in qualche modo contribuito con suoi mezzi all'acquisto della casa, essendovi anzi come detto chiara prova del contrario (tutti gli accrediti sul conto corrente affidato sono attribuibili a ### o ai suoceri), e neppure di avere contribuito alla sua ristrutturazione, essendo tutte le “ricevute” prodotte sub doc.to 7 prive di qualsiasi causale, sicché ben si può ritenere che riguardino altri e diversi acquisti della ### ( la quale come emerge dagli atti faceva parte di un ampio giro di prostituzione e svolgeva tale attività, con ruolo non secondario, unitamente a quella di massaggiatrice). 
Per la prima volta in comparsa conclusionale la convenuta sostiene che ella era in grado di rientrare dal fido grazie ai proventi della sua attività di prostituzione, ben conosciuta al marito che anzi l'avrebbe sfruttata facendosi integralmente mantenere, ma tale allegazione appare in contrasto con le conclusioni cui è giunto il procedimento penale a carico della ### che non vede ### coinvolto in reati di sfruttamento della prostituzione, della moglie o di altre donne. 
In conclusione a giudizio del Tribunale si può ritenere provato che l'immobile che i genitori di ### volevano ( in parte) indirettamente regalargli è stato poi intestato fiduciariamente alla moglie ### a mezzo donazione indiretta parziale e atto di acquisto al fine di sottrarlo ad azioni esecutive di ### delle ### con l'accordo che l'### ( che in nessun modo avrebbe contribuito al pagamento del prezzo di acquisto dello stesso) lo ritrasferisse a ### non appena questi fosse riuscito a sistemare le sue pendenze fiscali. 
Il patto fiduciario è stata la condizione che ha indotto i genitori di ### che avrebbero voluto beneficiare questi e non la moglie, a erogare ugualmente € 75.000 per pagare parte del prezzo e a conferire in pegno dei titoli in banca per ottenere un'apertura di credito che ha consentito il pagamento del prezzo residuo. 
La domanda principale attorea di accertamento del patto fiduciario va quindi accolta, così come la conseguente domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sulla fiduciaria. Le domande subordinate restano assorbite. 
Nel caso di specie peraltro ### ha adempiuto all'obbligo di depositare dichiarazione veritiera di conformità dello stato dell'immobile alla sua planimetria catastale ( vedi art. 19 comma 14 L. 30 luglio 2010 n. 122), nonché dichiarazione relativa alla situazione urbanistica dell'immobile, come prevista dall'art. 40 comma ###. 47/85; risultano anche indicati gli identificativi catastali dell'immobile in oggetto (vedi doc.ti prodotti telematicamente in data 10 luglio e 23 settembre 2025). 
Pertanto nulla ostando all'accoglimento della domanda attorea si procede come richiesto. 
Le spese legali, in ragione della soccombenza, vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo in base al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 47/22, causa del valore di € 130.000, valori medi. Si procede altresì alla liquidazione delle spese della fase cautelare.  P.Q.M.   Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così decide: 1) Accerta il patto fiduciario dedotto e, in accoglimento della domanda ex art. 2932 avanzata da parte attrice, trasferisce a ### nato ad ### il ###, res. in ### loc. ### n. 25, c.f. ###, la piena proprietà del seguente immobile: ### del Comune di ### Fg 31, particella 171 sub 2, cat.  ###, Classe 3, vani 10; Fg 31, particella 171, sub 9, cat. C/6, classe U, consistenza mq 26; 2) Ordina al conservatore dei ### immobiliari di ### di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 3) Condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida per la fase di merito in € 545 per spese ed € 14.103 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge; e per la fase cautelare in € 286 per spese ed € 8.059,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. 
Così deciso dal Tribunale di ### il 9 dicembre 2025 

Il Giudice
(Dr.ssa ###


causa n. 2601/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dragotto Antonella

M
4

Tribunale di Nuoro, Sentenza n. 527/2025 del 12-12-2025

... ###, è stata notificata alla sig.ra ### in uno con l'atto di precetto, per l'importo complessivo di € 64.561,67, in data ###, senza tuttavia sortire alcun esito; 3. risultando la debitrice proprietaria di immobili in Comune di ### in forza del titolo sopra citato, è stata dapprima iscritta ipoteca, poi è stato notificato il pignoramento immobiliare che ha dato vita al procedimento iscritto presso il Tribunale di ### al n. 25/2023 R.E., tutt'ora pendente e sospeso per 24 mesi a far data dal 23/01/2024, proprio per consentire l'esperimento della presente azione; 4. gli immobili in questione sono attualmente così censiti: Comune di ####, ### - Fg. 77, mapp. 376, sub 1, ### A/3, classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 85 mq., r.c. euro 247,90, località ### e ### n. ###; - Fg. 77, mapp. 377, sub 1, ### A/3, classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 81 mq. r.c. euro 247,90, località ### e ### n. ###; 5. all'esito delle ispezioni ipotecarie finalizzate alla stesura della relazione notarile è emerso che gli immobili catastalmente intestati alla ### e sui quali la stessa ha trascritto la denuncia di successione per la quota del 50% nei confronti del marito defunto ### risultavano privi di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE MONOCRATICA CIVILE PROVVEDIMENTO AI SENSI DEL###. 127 TER, ### C.P.C. 
Il giudice dott.ssa #### che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSI' PROVVEDE lette le note depositate nell'interesse di parte convenuta; rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  ### dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata. 
Si comunichi Il Giudice dott.ssa
N.R.G. 401/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### pronuncia, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, la seguente ### nella causa civile di I grado iscritta al n. 401 del ### degli ### dell'anno 2024: ### (c.f. ###) nata a ### il ###, e #### (C.F. ###) nato a ### il ###, c, rappresentati e difesi dall'avv.  ### parte attrice contro ### (c.f. ###), nata a #### il ###, residente a ####, località ### e ####. Gramsci, 177 (cap ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### nonché contro ### nata a ### il ###, c.f. ###, e per essa gli eredi: ### nato a ### il ###, c.f.  ###, residente ######. Caletta, n. 51, ### nata a ### il ###, c.f.  ###, residente ###, #### (o ###, nata a ### il ###, c.f.  ### e per essa gli eredi: ### nato a ### il ###, c.f. ###, residente ###, int. 5, #### nata a ### il ###, c.f. ###, residente ###/B, ### nata a ### il ###, c.f.  ###, residente ###, int. 1, #### nato a ### il ###, c.f. ###, e per esso gli eredi: ### nata a ### il ###, c.f. ###, residente ###, int. 1, ### nato a ####, il ###, c.f. ###, residente a ####, viale del ### n. 2, #### nato a ####, il ###, c.f. ###, residente ###, ### nata a ####, il ###, c.f. ###, residente ###, ### nata a ### il ###, c.f. ### e per essa gli eredi: ### nato a ### il ###, c.f. ###, residente ###, int. 5, ### nata a ### il ###, c.f. ###, residente ###/B, #### nata a ### il ###, c.f. ###, residente ###, int. 1, convenuti contumaci #### causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti ### Nell'interesse della parte attrice: “### 1.- Darsi atto che gli attori sono legittimati a surrogarsi alla debitrice ### nell'esercizio del diritto e dell'azione di accertamento e dichiarazione di intervenuta usucapione dei terreni e dei fabbricati, indicati al punto che segue, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa del presente atto. ### 2.- Accertarsi che la sig.ra ### (c.f.  ###), nata a #### il ###, ha posseduto per oltre vent'anni in maniera piena, esclusiva, pubblica, pacifica, libera e continuata, quantomeno a far data dal 1990 e fino alla data del presente ricorso, i beni immobili di seguito identificati: ### terreni del Comune di ####: - Fg. 77, particella 376, ### Ha. 0.04.00, derivato da mapp. 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; - Fg. 77, particella 377, ### Ha. 0.05.10, derivato da mapp. 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; ### a: ### nata a ### il ###, c.f.  ###; ### (o ###, nata a ### il ###, c.f. ###; ### nato a ### il ###, c.f. ###; ### nata a ### il ###, c.f.  ###. ### del Comune di ####: - Fg. 77, particella 376, sub 1, ### A/3, classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 85 mq., r.c. Euro 247,90, località ### e ### n. ###; - Fg. 77, particella 377, sub 1, ### A/3, classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat.  81 mq. r.c. Euro 247,90, località ### e ### n. ###; intestati a ### c.f. ###, nata a #### il ###. 
Confini: a ### proprietà ### a ### regionale e proprietà ### fu #### fu #### fu ### e ### fu ### a sud ### comunale, a ovest via ### SP 24; per l'effetto dichiararsi la stessa ### piena ed esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione degli stessi.  3.- Ordinarsi al conservatore dei ### di ### la trascrizione dell'emananda sentenza in favore della medesima sig.ra ### con esonero da responsabilità.  4.- ### di spese, diritti ed onorari di causa oltre 15% spese generali nei confronti della debitrice surrogata e, solo in caso di opposizione alla domanda, nei confronti degli altri convenuti.” Nell'interesse della convenuta: 1) Accertare e dichiarare la proprietà piena ed esclusiva di ### (c.f.  ###), nata a #### il ###, in virtù del possesso ultraventennale, pieno, esclusivo, pubblico, pacifico, libero e continuato, a far data dal 1990 e fino alla attualità, i beni immobili di seguito identificati al ### fabbricati del Comune di ####: - Fg. 77, particella 376 sub 1 cat A/3 classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 85 mq., rendita 247,90, località “### e Mortu” s.n. piano T; ricadente su terreno identificato al catasto terreni al Fg. 77, particella 376, ### Ha. 0.04.00, derivato da mapp. 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; - Fg. 77, particella 377 sub 1 cat A/3 classe 2, consistenza 4 vani, sup.  cat. 85 mq., rendita 247,90, località “### e Mortu” s.n. piano T; ricadente su terreno identificato al catasto terreni Fg. 77, particella 377, ### Ha. 0.05.10, derivato da mapp. 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; 2) ### per l'effetto, l'agenzia del territorio di ### uffici provinciali del ### e della ### dei ### di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza, nonché le conseguenti volture, con esonero da ogni responsabilità.  3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione da parte dei convenuti” ### ricorso ex art 281 decies c.p.c., i sig.ri ### e ### hanno convenuto in giudizio i convenuti al fine di sentir dichiarare e accertare la propria legittimazione a surrogarsi alla debitrice ### nell'esercizio del diritto e dell'azione di accertamento e dichiarazione di intervenuta usucapione dei terreni e dei fabbricati, di seguito meglio descritti.   A fondamento della propria domanda i ricorrenti hanno esposto che: 1. con sentenza n. 2562/2021, ### n. 5126/2021, R.G. n. 331/2018, pronunciata dal Tribunale di ### in data ### e depositata in pari data, ### è stata condannata a pagare in favore dei ###ri ### e ### la somma di € 38.734,26 oltre interessi corrispettivi nella misura di legge, decorrenti dalla domanda e sino al saldo nonché la somma di € 4.222,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e le spese processuali liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali, rimborso forfettario, spese generali, I.V.A.  e C.P.A., se dovute, come per legge; 2. l'anzidetta sentenza, munita di formula esecutiva in data ###, è stata notificata alla sig.ra ### in uno con l'atto di precetto, per l'importo complessivo di € 64.561,67, in data ###, senza tuttavia sortire alcun esito; 3. risultando la debitrice proprietaria di immobili in Comune di ### in forza del titolo sopra citato, è stata dapprima iscritta ipoteca, poi è stato notificato il pignoramento immobiliare che ha dato vita al procedimento iscritto presso il Tribunale di ### al n. 25/2023 R.E., tutt'ora pendente e sospeso per 24 mesi a far data dal 23/01/2024, proprio per consentire l'esperimento della presente azione; 4. gli immobili in questione sono attualmente così censiti: Comune di ####, ### - Fg. 77, mapp. 376, sub 1, ### A/3, classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 85 mq., r.c. euro 247,90, località ### e ### n. ###; - Fg. 77, mapp. 377, sub 1, ### A/3, classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 81 mq. r.c. euro 247,90, località ### e ### n. ###; 5. all'esito delle ispezioni ipotecarie finalizzate alla stesura della relazione notarile è emerso che gli immobili catastalmente intestati alla ### e sui quali la stessa ha trascritto la denuncia di successione per la quota del 50% nei confronti del marito defunto ### risultavano privi di titoli intermedi di trasferimento della proprietà dei terreni; 6. i terreni in questione risultano attualmente così censiti al catasto terreni del Comune di ### - Fg. 77, particella 376, ### Ha. 0.04.00, derivato da mappale 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; - Fg. 77, particella 377, ### Ha. 0.05.10, derivato da mappale 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; Confini, a ### proprietà ### a ### regionale e proprietà ### fu #### fu #### fu ### e ### fu ### a ### comunale, a ovest via ### SP 24; Entrambi i terreni risultano intestati a: ### per la proprietà di 3/10; ### per la proprietà di 2/10; ### per la proprietà di 3/10; ### per la proprietà di 2/10; 7. risulta tuttavia documentalmente provato che la sig.ra ### ha posseduto i terreni di cui è causa uti dominus in maniera esclusiva - ovvero insieme al defunto ### cui è succeduta -, pubblica, pacifica, libera e continuata, per ben oltre vent'anni, anzitutto costruendovi le due unità immobiliari di cui risulta intestataria catastale già dal 1983, poi recintandoli (a cura e spese del padre dei ricorrenti), quindi abitandoli e/o mettendoli nella disponibilità degli attori (a titolo di immissione nel possesso anticipata dei promissari acquirenti o dei conduttori, poco importa in questa sede), così da averne usucapito la proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.. 
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti, avendone interesse, hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  * 
In data ###, si è costituita in giudizio la sig.ra ### dichiarando di aderire integralmente alla domanda di parte ricorrente e chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.  *** 
Alla prima udienza, tenutasi il ###, le parti hanno confermato le rispettive difese e parte ricorrente, preso atto del contenuto della comparsa di costituzione della sig.ra ### si è opposta alla sola richiesta di compensazione delle spese, attesa la natura sostanzialmente endo-esecutiva del giudizio, reso necessario dalla colpevole ed opportunistica inerzia della debitrice esecutata. Il Giudice si è riservato in merito. 
A scioglimento della riserva, il Giudice ha invitato parte attrice a depositare in giudizio la documentazione necessaria al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari catastali del terreno, rinviando per la verifica all'udienza del 14.01.2025. 
La causa istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### occorre dichiarare la contumacia dei convenuti regolarmente citati e non costituiti. 
Come risulta dalla documentazione versata in atti, sono stati ritualmente citati in causa, stante la loro qualità di litisconsorti necessari, tutti gli intestatari catastali del terreno oggetto di usucapione e i loro eredi e aventi causa. 
Deve darsi altresì atto che, nelle more del giudizio, parte convenuta ha dato impulso alla domanda, formulando istanze istruttorie, stante l'interesse a far accertare il proprio acquisto della proprietà per usucapione. 
La domanda di usucapione è fondata e deve trovare accoglimento. 
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si fonda sul possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto del bene per almeno vent'anni. 
Il possesso, secondo la definizione offerta dall'art.1140 c.c., consiste in un potere di fatto sulla cosa (corpus possessionis) che si manifesta nell'esercizio di attività corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o di altro diritto reale e per la volontà (animus possidendi), manifesta e non equivoca, di disporre del bene uti dominus, attraverso l'esercizio di un'attività incompatibile con il possesso altrui. 
La parte che invochi l'acquisto per usucapione di un bene immobile deve fornire, ai sensi dell'art.  2697 c.c., la prova, certa e rigorosa, del possesso di cui all'art. 1158 Nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria svolta, detto onere probatorio deve ritenersi assolto, in quanto è stata fornita positiva dimostrazione, sia attraverso i documenti prodotti, che sulla base della prova testimoniale dedotta, dei fatti e delle circostanze comprovanti il possesso pacifico, esclusivo e ininterrotto per oltre venti anni dei beni per cui è causa in capo alla sig.ra ### All'esito delle prove orali, è emerso infatti che la resistente, nel tempo necessario a usucapire, ha provveduto, pubblicamente e continuativamente alla cura, alla pulizia, alla recinzione, alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di causa. 
Dette circostanze sono state confermate dai testimoni citati, i quali hanno concordemente riferito - per averne avuto conoscenza personale e diretta - che la sig.ra ### ha posseduto in via esclusiva con il defunto marito i beni in questione, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare, il testimone ### escusso all'udienza del 24.07.2025, rispondendo al capo n. 1 delle memorie di parte convenuta (### che la signora ### ha edificato, unitamente al defunto marito ### cui è succeduta in virtù di disposizione testamentaria, le due unità abitative poste sul terreno sito in ### località “### e Mortu” censito nel catasto terreni al ### 77, particelle 376 e 377, confinante a ### con proprietà ### a Est con ### regionale e proprietà ### fu #### fu #### fu ### e ### fu ### a ### comunale, a ovest con la via ### SP 24, come identificate nelle planimetria che le si esibisce) ha dichiarato “### è vero. Non ricordavo il nome della località, ma si trova a ### e ### Ricordo che hanno costruito due appartamenti, uno di fronte all'altro. È una casa singola con due appartamenti che affittano ogni tanto ed è circondata dal giardino. La casa ha muri di recinzione tutt'intorno e la ringhiera sopra il muretto. Confina con una pescheria, il locale è di ### mentre dall'altra parte abita un poliziotto, ### Poi vicino c'è il terreno dell'avv. ### che ha acquistato dagli eredi ### Non ricordo i dati catastali, però ricordo che i due appartamenti sono stati edificati almeno trenta anni fa”. Inoltre, il ### ha confermato che i due appartamenti sono stati costruiti dalla ### e da suo marito nel periodo che va dal 1980 al 1988, andando ad abitare in uno e cedendo in locazione l'altro nel periodo estivo. Il testimone ha infine confermato che “Nel terreno ci sono molte piante, cinque o sei piante da frutto, non saprei dire che piante sono. Nel giardino dell'immobile a fianco c'è una siepe e un prato ben curato. Vedo spesso un ragazzo di ### che fa il giardiniere e si occupa della manutenzione delle siepi e del giardino, su incarico della ###ra Costaggiu”. 
Allo stesso modo, anche il testimone ### escusso all'udienza del 03.07.2025, ha dichiarato che “Ho conosciuto la ###ra ### oltre quaranta anni fa, poi lei è partita a ### con il marito e poi è rientrata in ### negli anni ### Quando è rientrata è andata a vivere in una casa che stava costruendo a ### in località ### e ### è una casa singola. Ha un giardino all'esterno. Nel giardino ci sono anche delle piante da frutto. Il marito ### si dedicava all'attività di giardinaggio. Che io sappia la ###ra ### dopo gli anni ### si è stabilita li definitivamente. All'inizio viaggiava, andava e veniva con il marito, poi si sono stabiliti a ### in quanto il marito si è aperto un'attività di carrozzeria”. ###, escusso sui capi di prova dedotti dalla convenuta ha poi confermato che la costruzione degli appartamenti risale agli anni 1987/1988, che la convenuta abitava e abita anche attualmente con la sorella in uno di questi. Infine, il ### ha confermato la circostanza che la ### si occupava degli immobili per cui è causa e del giardino ivi presente, dichiarando in merito “Ho visto che faceva lavori di edilizia e curava il giardino piantumando nespole, piante da fico e limoni. Vedevo qualcuno che l'aiutava ma non so chi fosse.
Però vedevo lei e il marito che curavano il giardino e le piante. Li ho visti sia in passato che negli ultimi anni. Il marito si dilettava nel giardinaggio”. 
Le testimonianze rese nel corso del giudizio devono ritenersi certamente attendibili considerato che la conoscenza dei fatti e delle circostanze riferite dai testimoni si fonda su una abituale frequentazione dei luoghi per cui è causa. 
I testimoni hanno, infatti, descritto l'immobile, localizzandolo attraverso la descrizione della zona circostante, e confermato quanto dichiarato dai ricorrenti e dalla ### in merito al possesso pacifico ultraventennale del bene. 
Le modalità di esercizio del possesso, per come descritte dai testimoni, sono certamente incompatibili con un asserito compossesso da parte di terzi, né possono essere qualificate come atti compiuti con l'altrui tolleranza. In assenza di contrarie allegazioni e sulla base delle risultanze processuali sopra descritte, la domanda proposta deve trovare accoglimento con ogni consequenziale effetto di legge: la sig.ra ### pertanto, deve dichiararsi proprietaria per usucapione dell'immobili per cui è causa. 
La presente sentenza è per legge atto trascrivibile e titolo per la trascrizione (2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali o incombenze di legge.  * 
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate, atteso che la parte convenuta ha aderito alla domanda.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento della domanda proposta, dichiara ### proprietaria per intervenuta usucapione dei beni immobili identificati al ### fabbricati del Comune di ####: - Fg. 77, particella 376 sub 1 cat A/3 classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 85 mq., rendita 247,90, località “### e Mortu” s.n. piano T; ricadente su terreno identificato al catasto terreni al Fg. 77, particella 376, ### Ha. 0.04.00, derivato da mapp. 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; - Fg. 77, particella 377 sub 1 cat A/3 classe 2, consistenza 4 vani, sup. cat. 85 mq., rendita 247,90, località “### e Mortu” s.n. piano T; ricadente su terreno identificato al catasto terreni Fg. 77, particella 377, ### Ha. 0.05.10, derivato da mapp. 90 e proveniente per VCT dal foglio 59 e prima ancora dal foglio 15; spese di lite compensate tra le parti. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 401/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lecis Francesca

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22737 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.169 secondi in data 30 dicembre 2025 (IUG:87-0A5018) - 1676 utenti online