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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 525/2024 del 21-02-2024

... prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte depositate per l'udienza del 22/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il ### da ### e ### così provvede: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il ### in #### da ### nata a #### il ###, e ### nato a #### il ###, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di ####, dell'anno 2015, parte 1, numero 9; ### PRIMA SEZIONE CIVILE 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: ### - ### - ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5162 r.g.a.c. dell'anno 2023 tra ### (avv.to ### E ### (avv.to ###; con l'intervento del P.M. in sede -### OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato congiuntamente il ###, ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in #### in data ###, che dalla loro unione erano nati i figli ### nato a #### il ### e ### nata a #### il ###, che in data ### era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. 
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.12.2023. 
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Va rilevato che all'udienza del 22/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. 
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il ###. 
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione. 
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.  n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. 
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte depositate per l'udienza del 22/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il ### da ### e ### così provvede: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il ### in #### da ### nata a #### il ###, e ### nato a #### il ###, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di ####, dell'anno 2015, parte 1, numero 9; ### PRIMA SEZIONE CIVILE 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle note scritte depositate in data ###, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello Stato civile del Comune di #### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 4. COMPENSA tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2023.   ### rel.  ### n. 5162/2023

causa n. 5162/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Casavola Martino, Carbonara Anna

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 773/2024 del 07-06-2024

... la concessione del contributo pubblico, dovendosi attendere che esso entri nella disponibilità del beneficiario ( con il deposito sul c/c dedicato ai costi della ricostruzione) e , riguardo le c.d. spese tecniche ( tra le quali rientrano le competenze del progettista) , la normativa di riferimento richiede che il D.L. rediga il primo S.A.L. e il Comune di L'### autorizzi il relativo pagamento: condizioni non realizzatesi nel caso di specie; inoltre, precisava che al condominio era interdetta la possibilità di anticipare il pagamento e che non vi era stata, in precedenza, la formale richiesta di pagamento per l'attività svolta e, quindi, l'impossibilità di conoscere l'esatto importo dovuto in quanto nell'atto della concessione del ### riconosciuto al condominio non è possibile (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 207/2023 R.G., promossa da ### , corrente in L'### via ### nn. 9 e 11 (C.F.: ###) in persona dell'### e legale rappresentante p.t. Per. Ind. ### rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### contro ### (C.F.: ###) nato a L'### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso come in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### per la riforma della sentenza n. 615/2022 resa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022 Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 febbraio 2024 come disposto con decreto del ### della ### civile con cui, preso atto della entrata in vigore dal 01.01.2023, dell'art. 127 ter nelle formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la - 2 - Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 13 febbraio 2024 FATTO E DIRITTO 1).Con atto di citazione il ### sito in L'### via ### n. 9/11, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 13/2015 con cui il Tribunale di L'### ingiungeva il pagamento della somma di € 90.076,68 per competenze professionali in favore dell'#### relative all'incarico di riscostruzione-ristrutturazione del fabbricato, oltre interessi legali come da domanda , spese liquidate in € 1.700,00 per onorari, € 406,50 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CAP e successive occorrende.  1.###sponeva che l'assemblea condominiale del 04.08.2009 aveva nominato l'#### quale tecnico responsabile per tutti gli atti tecnici finalizzati alla ricostruzione -ristrutturazione del fabbricato rimasto gravemente danneggiato dal sisma del 2009. 
Eccepiva l'inesigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non essendo sufficiente ( per procedere al pagamento) la concessione del contributo pubblico, dovendosi attendere che esso entri nella disponibilità del beneficiario ( con il deposito sul c/c dedicato ai costi della ricostruzione) e , riguardo le c.d. spese tecniche ( tra le quali rientrano le competenze del progettista) , la normativa di riferimento richiede che il D.L. rediga il primo S.A.L. e il Comune di L'### autorizzi il relativo pagamento: condizioni non realizzatesi nel caso di specie; inoltre, precisava che al condominio era interdetta la possibilità di anticipare il pagamento e che non vi era stata, in precedenza, la formale richiesta di pagamento per l'attività svolta e, quindi, l'impossibilità di conoscere l'esatto importo dovuto in quanto nell'atto della concessione del ### riconosciuto al condominio non è possibile individuare le competenze maturate dal professionista opposto essendo esse ricomprese , senza alcuna distinzione, nella c.d. spese tecniche; riteneva, infine, non dovuto l'importo di € 735,06 per “diritti di revisione” liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli ### ma non riconosciuto dal Comune di L'### 1.2 Si costituiva in giudizio l'#### chiedendo concedersi preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna del condominio al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia, evidenziando in particolare di aver svolto per il committente una duplice attività di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato e di ricostruzione ex novo dello stesso ovvero c.d.   - 3 - sostituzione edilizia e che le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto riguardavano il secondo progetto .  1.3 Con ordinanza del 02.07.2015 il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concedendo alle parti i termini ex art 183 c.p.c..; con la 1^ memoria ex art 183 il condominio spiegava l'attività professionale svolta dall'opposto e rilevava che il secondo progetto di ricostruzione ammesso a contributo era stato redatto da un altro professionista ( dopo la revoca dell'incarico all'#### decisa dai condomini all'assemblea del 25.09.13 a seguito delle numerose contestazioni mosse all'opera da questi svolta per difformità al progetto approvato) aggiungendo che l'inadempimento del progettista era conclamato dalla ### del 23/10/2013, prot.n. 80295, con cui il ### privata del Comune dell'### non accoglieva la domanda di rilascio del permesso a costruire atteso che il ### di ricostruzione redatto dall'#### necessitava, per quel tipo di interventi previsti, dell'unanimità dell'### dei ### e comportava lo spostamento di alberi non indicati in progetto. 
All'udienza dell'08.02.2016 il Giudice rigettava le richieste di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 09.07.18 il G.I. tratteneva la causa a decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.pc. 
Rimessa la causa in istruttoria veniva disposta CTU in ordine alla natura delle varianti apportate dall'#### rispetto al progetto approvato dall'assemblea condominiale e determinazione del compenso. 
All'udienza del 28.09.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche 2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'### con la sentenza n. 615/2022 nell'accogliere parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 13/2013 e condannava il ### a pagare in favore dell'#### la somma di € 67.641,70 , onere previdenziale del 4%, IVA 22% ed interessi legali , oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite liquidate in € 1067 50 per compenso, 50% delle spese di CU, rimb. forf 15% ,IVA e CPA di legge per la fase monitoria ed in € 6.715 per compenso, oltre rimb. forf.  15%, IVA e CPA di legge, per la fase di opposizione; poneva le spese di CTU a carico di parte opponente.  2.1 ### , all'esito del giudizio e sulla base dell'istruttoria svolta, riteneva pacifico che l'#### avesse ricevuto l'incarico dal ### per il compimento di tutte le attività relative al recupero del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009, nonché - 4 - l'avvenuta redazione da parte dello stesso del progetto di riparazione e, in seguito ( considerato il superamento del limite di convenienza economica e della delibera all'unanimità di procedere alla sostituzione edilizia , come da verbali di assemblea del 25.05.11, 29.10.12, ) il progetto di ricostruzione dell'immobile, approvato dall'assemblea condominiale il ###. 
Sul punto rilevava che dai verbali assembleari del 29.10.12. e del 09.01.13 non risultava che il condominio avesse prescritto all'opposto di realizzare, con il progetto, un aumento delle superfici al fine di rientrare nel premio di cubatura di cui al ### della ### inoltre nell'assemblea del 09.01.13 il condominio aveva approvato il progetto predisposto dal tecnico avendo saputo dell'impossibilità di ricostruire l'edificio a causa della carenza strutturali del vecchio fabbricato, essendo stato illustrato in quella sede da parte del progettista, che l'immobile sarebbe stato spostato di tre metri per consentire un miglior accesso ai garages che sarebbero stati collocati sul lato nord. 
Evidenziava che dal verbale dell'assemblea del 11.09.13 risultava che il tecnico aveva sconsigliato l'aumento delle superfici e che i condomini, seguendo tale scelta, non prescrivevano nulla al riguardo, approvando il progetto predisposto dall'#### Pertanto, secondo il Tribunale di ### il mancato aumento di superfici e lo spostamento di tre metri del fabbricato non costituivano inadempimento essendo irrilevante che il progetto non sia stato approvato all'unanimità trovando applicazione le diposizioni speciali di cui all'art.  2 dell'OPCM 3790/2009 derogative degli artt. 1120,1121 e 1136 co. 5 c.c. con la conseguenza che potendo approvarsi a maggioranza la demolizione e ricostruzione dell'edificio, ugualmente legittima doveva ritenersi la scelta a maggioranza di spostarne la collocazione di tre metri.  ### considerava la mancata rappresentazione sui progetti, lamentata dall'opponente, degli alberi presenti nella proprietà condominiale costituire un minimo discostamento dal regolamento comunale, irrilevante e facile da correggere, ritendo inoltre non provato il fatto che l'apposizione di ponteggi durante la ricostruzione ne avrebbe determinato l'abbattimento. 
Il Tribunale di Prime Cure riteneva le difformità tra il progetto presentato all'assemblea e quello presentato in Comune, effettivamente riscontrate dal CTU ( riguardanti il quarto piano , la forma della falde di copertura , i balconi), integranti inadempimento non grave, in quanto non incidenti sulla prestazione affidata in via principale al progettista e costituita dalla redazione e presentazione del progetto ai fini della concessione del contributo pubblico; per cui non privando il condominio committente dell'utilità rappresentata dal progetto di ricostruzione approvato dall'assemblea, non poteva escludersi il diritto del progettista al compenso per l'opera utilmente svolta sino alla revoca dell'incarico.   - 5 - In conformità con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale di L'### riconosceva l'obbligo per il condominio di remunerare il professionista per il progetto redatto e approvato dall'assemblea, non sussistendo i lamentati inadempimenti gravi ed essendo ininfluente che il condominio, dopo la revoca dell'incarico all'#### si sia avvalso dell'opera di altro professionista dal momento che tale scelta non era dipesa dall'inidoneità del progetto redatto dall'opposto.  ### quantificava il compenso per l'#### sulla base della CTU (che aveva tenuto conto del ### di ### stipulato tra il ### di protezione Civile e gli ### professionali d'### in data ### e successivo aggiornamento), in € 67.641,70 oltre oneri previdenziali al 4%, IVA 22% ed interessi legali dalla domanda come richiesto in sede monitoria ### la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, considerato il divario tra quanto richiesto e il dovuto e la mancanza di documentata richiesta di pagamento antecedente al procedimento monitorio, mentre le spese di CTU venivano poste definitivamente a carico del condominio opponente.  3)Appello: avverso la sentenza n. 615/2022 del Tribunale di L'### proponeva appello il ###chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 3.1. Carenza e/o difetto assoluto di motivazione per errata valutazione e contrasto con le prove ed emergenze istruttorie e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.  relativamente agli inadempimenti, errori, ed omissioni dell'attività professionale svolta dall'#### (violazione art. 4.3 Regolamento edilizio comunale e art. 7 Norme tecniche di attuazione) Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il ### valutato solo alcuni errori ed inadempimenti del professionista incaricato, tralasciando di considerarne altri quali: la mancata rappresentazione sui progetti degli alberi presenti nella proprietà condominiale che ha reso la domanda di permesso di costruire incompleta e non corrispondente a quanto previsto all'art. 4.3 del Regolamento edilizio comunale e all'art. 7 NTA; la difformità tra il progetto approvato dall'assemblea condominiale e quello presentato al Comune, rilevato dal CTU ( e relative per lo più al piano quarto, la forma della falda di copertura, i balconi) e ritenute dal ### tali da non inficiare per il committente l'utilità del progetto del nuovo edificio ( con conseguente diritto al compenso del progettista). Sul punto l'appellante oltre che ad evidenziare che il Comune di L'### in data ### prot. 80295 aveva rigettato il progetto, denunciava la presenza di numerosi vizi e difformità urbanistiche riscontrati dal ### istruttore del Comune di L'### (esame pratica edilizia prot. n. 2244 - 6 - del 14.01.13) evidenziando in particolare che l'indicazione di una maggiore ### ( riferita alle n. 8 mansarde) rispetto a quella realmente esistente aveva comportato un aumento del contributo statale non dovuto a cui l'assemblea del 02.10.13 aveva posto rimedio diffidando l'#### a correggere il dato errato. 
L'### evidenziava vizi e difformità che rendevano l'operato della controparte priva di utilità e che aveva causato la revoca dell'incarico, ritenendo non dovuto il compenso richiesto, ulteriore rispetto a quello già percepito.  3.2 Carenza, difetto e incongruità di motivazione per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie relativamente ai presupposti necessari all'approvazione del progetto di ricostruzione dell'immobile (violazione art. 2 OPCM n. 3790/2009; violazione art. 934 c.c.; violazione art. 4 Decreto n. 43/2011 Commissario Delegato per la ###.  ### l'appellante la sentenza di primo grado va censurata in quanto il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa sulle maggioranze necessarie per l'approvazione in sede di assemblea dovendosi , in realtà, applicare le norme sul condominio in tema di deliberazione assembleari quando, dopo la demolizione, la ricostruzione del nuovo edificio sia conforme a quello preesistente; quando la ricostruzione invece è difforme si applicano, a seguito dell'applicazione dell'istituto giuridico dell'accessione, le regole generali dettate dal codice civile in materia di comunione del suolo. Nel caso di specie il nuovo edificio progettato dall'#### presentava notevoli difformità rispetto allo stato ante sisma e quindi necessitava dell'unanimità dell'approvazione di tutti i proprietari.  3.3 Difetto di motivazione sulle specifiche osservazioni critiche mosse dal CTP Con questo motivo è censurata la sentenza impugnata per non aver compiuto il Tribunale alcuna indagine sul valore della ### non prendendo in considerazione i rilievi presentati dal consulente di parte e limitandosi a far proprie le risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio.  3.4 Vizio di motivazione e difetto di applicazione della normativa emergenziale sulla determinazione dell'importo del compenso in relazione al ### d'intesa ### di ### civile e ### professionali d'### Contesta la vidimazione da parte dell'ordine professionale degli ### della ### parcella relativa alla sostituzione edilizia, effettuata senza previa verifica dell'esistenza dei documenti giustificativi della richiesta ossia una lettera di incarico o uno schema di convenzione fra tecnico incaricato e committente, non rinvenibile in atti. 
Censura la sentenza di ### che nel liquidare il compenso all'#### non ha considerato che l'attività dell'#### ha riguardato la prima fase dell'opera di - 7 - ricostruzione dell'immobile e per la quale ha ricevuto il relativo compenso, mentre la seconda fase, relativa al progetto di “sostituzione edilizia” non approvato dal Comune per le difformità riscontrate ( e rilevate anche dal CTU anche se non valutate correttamente) è risultata inservibile tant'è che il ### ha dovuto far ricorso ad altri professionisti; pertanto l'unica causa del mancato pagamento delle ulteriori somme richieste dall'appellato è data dalla condotta di quest'ultimo su cui incombeva un'obbligazione di risultato ossia di redigere un progetto conforme alle regole tecniche, alla normativa urbanistica di riferimento e alle esigenze del committente.  3.4 Si costituiva in appello l'#### per contestare e chiedere il rigetto del gravame; evidenziando di aver correttamente svolto, come risultante agli atti di causa, su incarico dell'assemblea condominiale, l' attività di redazione del progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile ### ai fini della richiesta del contributo statale e, successivamente, a causa del superamento del limite di convenienza economica, un secondo progetto di cd. sostituzione edilizia dell'immobile ovvero di demolizione e ricostruzione ex novo dello stesso, per il quale era stato domandato il pagamento delle proprie spettanze.  4). Motivi della decisione.  4.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta e devono ritenersi privi di fondamento. 
Preliminarmente, la Corte rileva non sussistere ragioni per discostarsi dalla conclusioni della CTU svolta in primo grado, recepite dal Tribunale, che risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti dal ### eseguita mediante l'accurato esame della documentazione in atti offerta dalle parti, con la ricostruzione puntuale dei rapporti fra le stesse e dei fatti di causa, mediante sopralluoghi, rilievi fotografici, acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, con applicazione della normativa di riferimento e di criteri metodologici di settore non contrastati dalle osservazioni dei tecnici di parte, a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione, che viene pertanto condivisa da questa Corte. 
Deve altresì premettersi come risulti sia incontestato, oltre che emergente dal verbale assembleare del 26 maggio 2011, che il ### appellante avesse dato incarico all'#### sia di redigere il progetto di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato condominiale, indicandone l'importo, sia il progetto di ricostruzione e sostituzione dell'edificio, con indicazione del relativo importo.   - 8 - Va evidenziato poi come il ### all'assemblea del 26.05.11 aveva deliberato di chiedere al Comune di L'### la sostituzione edilizia (demolizione edificio e ricostruzione ex novo) per superamento della convenienza economica (in base al disposto dell'### 3790/2009 in riferimento alla quale era stata presentata in prima battuta la pratica di riparazione con miglioramento sismico ) e nella successiva assemblea del 31.07.12 all'unanimità aveva deciso che il nuovo edificio avrebbe dovuto avere l'identica sagoma di quello da abbattere cosi come, dopo la concessione del contributo massimo ammissibile ( comunicato dal Comune in data ###), i condomini (assemblea del 29.10.12) sempre all'unanimità deliberarono che il nuovo fabbricato avesse lo stesso numero di appartamenti. 
Nella successiva assemblea del 09.1.13, il nuovo progetto illustrato, che prevedeva uno spostamento dell'allocazione del fabbricato di tre metri verso sud oltre ad altre modifiche, veniva approvato dalla maggioranza dei condomini ma ciò, osserva la Corte, non costituisce alcuna violazione di legge in quanto nel caso di specie, trattandosi di pratica per l'ammissione al contributo statale post sisma disciplinata dall'### 3790/2009 , trova applicazione l'art. 2 dello stesso ove in deroga agli artt. 1120,1121 e 1136 co.5 c.c. in caso di interventi di riparazione con miglioramento sismico di un immobile composto da più unità immobiliari, viene ritenuta sufficiente la maggioranza dei condomini. 
Deve al riguardo sottolinearsi che l'intervento di ricostruzione ex novo dell'immobile è sicuramente attuativo di miglioramento sismico del precedente irrimediabilmente danneggiato dal sisma, essendo quindi sufficiente al fine dell'approvazione assembleare di un tale intervento la maggioranza dei voti dei condomini. 
Né può sostenersi, in tema di maggioranze delle votazioni delle delibere condominiali , la nullità del verbale ( rilevabile d'ufficio come sostenuto dall'appellante) avendo la Suprema Corte (### n. 4806/2005) chiarito , nel distinguere fra delibere nulle e annullabili ( e quindi impugnabili entro 30 giorni) che queste ultime riguardano quelle “ con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quella affetta da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in ### quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”. 
Va evidenziato che il progetto di ricostruzione ex novo redatto dall'#### (pratica urbanistica n, 2444 presentata il ### superava il vaglio dell'ufficio tecnico ricevendo parere favorevole dell'### del Comune di L'### in data ###.   - 9 - Quanto alla nota del Comune del 23.10.2013 la stessa non appare contenere alcun rigetto della pratica, bensì una richiesta di chiarimenti per la presenza di difformità in ordine alla delibera dell'assemblea ( non assunta all'unanimità) e non essendo stati riportati, negli elaborati grafici, gli alberi presenti nell'area condominiale sul ### Al riguardo la Corte osserva che il riferimento all'unanimità dell'assemblea non appare corretta dal momento che nel caso di specie trova applicazione ,come sopra evidenziato, l'art. 2 ### 3790/2009 che deroga alle maggioranze previste dal codice civile; il riferimento dell'appellante al differente parere espresso in data ### dal Consiglio giuridico del ### straordinario per la ricostruzione non appare rilevante sia perché espresso in relazione a una normativa speciale diversa(D.L. 189/16) e quindi non applicabile per analogia , ma anche perché riferita alla diversa ipotesi di ricostruzione ex novo volontaria e non, come nel caso di specie, necessitata dal superamento della convenienza economica della riparazione dell'edificio con miglioramento sismico. 
Riguardo le piante non riportate nel progetto il ### investito espressamente della questione, oltre a rilevarne la posizione non a norma essendo poste ad una distanza inferiore ai tre metri imposti dalla legge (e quindi in ogni caso da rimuovere per motivi di sicurezza) ha ritenuto la questione superata in quanto negli elaborati presenti in atti (tavola ###) la posizione degli alberi appare correttamente riportata (pag. 22 CTU); inoltre la presenza sugli elaborati progettuali non riveste carattere essenziale ai fini della definizione della pratica edilizia urbanistica, aggiungendosi che l'area verde non sarebbe stata investita da alcuna modifica in base agli elaborati architettonici. 
Le ulteriori difformità denunciate dall'appellante , oggetto di disamina del ### fra le quali anche quella mossa con comunicazione del 01.07.13 (prot, 47478) dal Comune di L'### riguardo lo spostamento dell'edificio di tre metri in direzione sud (dovendosi acquisire il parere del settore ### del Comune, stante la localizzazione dell'edificio in area P.E.E.P.), sono secondo il CTU tutte superabili per cui “il progetto realizzato dai progettisti aveva comunque la sua valenza, tanto che non aveva, da tale punto di vista, avuto osservazioni nel merito nel documento del 23/10/2013 del Comune dell'### Sicuramente occorrevano alcuni documenti aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la pratica presso l'ufficio ### del Comune dell'### In ogni caso, stante la decisione assunta a maggioranza dal ### ed in base al combinato disposto dell'O.P.C.M. 3790/2009 e dell'art. 1120 del ### civile, il progetto risultava correttamente presentabile in quanto derivante da una valutazione di sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza economica del progetto di riparazione con miglioramento sismico” (pag. 27 CTU).   - 10 - Nella relazione del CTU (pagg. 29 e seg.) ,osserva la Corte, sono state esaminate ed oggetto di analisi le osservazioni mosse dai CTP a cui l'ausiliario ha puntualmente risposto ritenendo le problematiche sollevate facilmente risolvibili (indicandone anche le modalità di risoluzione ) trattandosi di “modifiche “tecniche”, riportanti alcuni elementi congruenti con lo stato di fatto e con gli stati assentiti o assentibili, per cui non sarebbe stato necessario ottenere una ulteriore autorizzazione da parte del condominio, in quanto le correzioni richieste dal Comune dell'### dovevano ricondurre gli elaborati ai termini urbanistici previsti senza modificare la sostanza del progetto architettonico” (pagg. 36-37 CTU). 
Nelle conclusioni (pag. 44 relazione peritale) il CTU rimarca come facilmente superabile “la problematica della posizione dell'edificio, con semplici modifiche progettuali, semplicemente riallineando la planimetria dell'edificio all'edificio esistente, senza modificare la progettazione ed i volumi del fabbricato, ed utilizzando quindi gli elaborati progettuali architettonici, impiantistici e strutturali già realizzati e presentati”. 
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze della ### appare evidente come le difformità progettuali lamentate dall'appellante non sono tali da rendere inservibile il secondo progetto sulla ricostruzione dell'immobile redatto dall'ingegner ### cosicchè le stesse non si ritiene possano costituire inadempimenti gravi di parte appellata. 
Pertanto sussiste il diritto per il progettista a ricevere il compenso per l'attività svolta, in quanto la revoca dell'incarico e successivo affidamento ad altro tecnico da parte dell'assemblea condominiale non è stata la conseguenza di inadempimenti tali da impedire l'approvazione del secondo progetto da parte del Comune di L'### ma di una scelta del condominio che, sebbene legittima essendo venuto meno il rapporto di fiducia, non esime l'appellante dall'obbligo del pagamento dell'attività svolta, sino al momento della revoca, da parte dell'appellato.  4.2 Riguardo le doglianze sul mancato esame da parte del ### del valore della CTU e delle osservazioni del ### osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità “rappresenta ormai un principio consolidato (Cass Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; Cass. 19475/2005). 
In ogni caso, come già evidenziato in precedenza, l'elaborato peritale risulta puntuale ed esaustivo per cui non sussistono ragioni per disattenderne le conclusioni, anche nella parte in - 11 - cui sono state analizzate e contraddette le specifiche osservazioni dei CTP con accertamenti e spiegazioni approfondite condivise da questa Corte. 
Infine giova ricordare che la CTP ha la valenza di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio “con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” ( Cass. n. 9483/2021).  4.3 Nessuna censura può essere rivolta alla liquidazione dei compensi dovuti all'#### cosi come calcolata dal CTU (pag. 45 relazione peritale) che ha correttamente fatto riferimento al ### di ### all'uopo stipulato tra il ### di ### e gli ### in data ### nella versione aggiornata del 06.11.13, operando le riduzioni gli incrementi indicati e pervenendo così alla somma di € 67.641,20 quale compenso da corrispondere all'appellato per l'attività relativa alla c.d. sostituzione edilizia e non sussistendo alcun dubbio, risultando per tabulas e pacificamente riconosciuto dalle parti, il conferimento dell'incarico professionale all'appellato da parte del ### 4.4 In conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione e, per quanto sopra esposto, del tutto irrilevanti i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello proposto va rigettato. 
Quanto alle spese di giudizio d'appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 52.001,01 ad € 260.000). 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona dell'### e legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 615/2022 emessa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022, nei confronti di #### così provvede : 1) Rigetta l'appello; - 12 - 2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore dell'appellato liquidate in € 9.991,00 per competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge; 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 giugno 2024 su relazione della ##### est.   ### 

causa n. 207/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2563/2024 del 19-06-2024

... difesa con mandato in calce al presente atto dall'Avv. ### C.F. ### con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23, il quale sin da ora dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081/7406583 o all'indirizzo di posta elettronica ### =Appellante E ### - I.N.P.S. = Appellato FATTO E ### Con ricorso depositato il ### presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'epigrafata appellante, titolare di assegno sociale, espose di aver presentato all'atto della separazione dal coniuge, in data ### - domanda amministrativa n. ###04 di ricostituzione reddituale per la maggiorazione, in relazione alla pensione/prestazione n. ### cat. AS; di aver ricevuto in data ### comunicazione dall'### dell'esito negativo della domanda in quanto “la prestazione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta dai signori: 1. dr.ssa ### 2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere 3. dr.ssa ### rel. 
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 giugno 2024 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento N.3149/2021 R.G. lavoro vertente TRA ### nata a Napoli il ###, C.F. ###, ivi residente ###, rapp.ta e difesa con mandato in calce al presente atto dall'Avv. ### C.F. ### con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23, il quale sin da ora dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081/7406583 o all'indirizzo di posta elettronica ### =Appellante E ### - I.N.P.S.   = Appellato FATTO E ### Con ricorso depositato il ### presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'epigrafata appellante, titolare di assegno sociale, espose di aver presentato all'atto della separazione dal coniuge, in data ### - domanda amministrativa n. ###04 di ricostituzione reddituale per la maggiorazione, in relazione alla pensione/prestazione n. ### cat. AS; di aver ricevuto in data ### comunicazione dall'### dell'esito negativo della domanda in quanto “la prestazione assistenziale richiesta (maggiorazione sociale) ha natura sussidiaria ed è erogabile soltanto nel caso in cui lo stato di bisogno economico non sia eliminabile in altro modo. La S.V. nella sentenza di separazione ha rinunciato anche alle solo cento euro di mantenimento da parte dell'ex coniuge, dichiarando di essere economicamente autosufficiente ….”. Sul presupposto dell'illegittimità del rifiuto, chiese che fosse accertato il proprio diritto alla prestazione e condannato il convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi. 
Costituitosi, l'### contestò la domanda concludendo per il rigetto. 
Con sentenza n. 3309/2021 pubbl. il ### il giudice adito rigettò la domanda. 
Con ricorso depositato presso questa Corte il ### la ricorrente ha proposto tempestivo appello contro la sentenza di primo grado; ricostruito il quadro normativo con particolare riferimento ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno sociale, ha richiamato la recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. Ord. Sez. 6 num. 14513 anno 2020) secondo cui non può darsi rilievo ad “una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al ### possesso di un reddito ### oltre il limite indicato dalla legge ### ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento….”. 
Ha concluso per la riforma della sentenza con accoglimento del ricorso di primo grado, il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta (maggiorazione sociale) dal giorno della domanda amministrativa e, conseguentemente, la condanna dell'### al pagamento della maggiorazione sociale oltre accessori e spese con attribuzione. 
Costituitosi, l'### ha contestato quanto sostenuto in gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza. 
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note di parte. Quindi all'udienza odierna - come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.  ### è fondato. 
Preliminarmente, la disciplina dell'assegno sociale è stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in ### che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. ### e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo) dell'assegno sociale". 
Come sottolineato dalla Cassazione (### 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020) “l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mei necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. ### viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011).  8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. 
Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione”. 
Dalla disamina svolta dalla Cassazione (che ha giudicato il caso di mancata richiesta dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge legalmente separato) si evince che, nell'attuale sistema normativo, “conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "### è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti".  “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (C. Cass. sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020; Sez. L - , conf.Sentenza n. 24954/2021 -Rv. 662269 - 01). 
Tali principi sono stati richiamati nella recente pronuncia (### L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 (Rv. 668205 - 01): “essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già nr. 6570 del 2010); 12. partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr.  14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 13…... nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito»; 14. per la Corte «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla ### non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi» (v. in motivazione, Cass. nr.24955 cit.); 15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza; tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)”. 
Alla luce di tale orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la domanda della ricorrente deve ritenersi fondata. 
La rinuncia all'assegno, come l'omessa richiesta dello stesso (nelle fattispecie esaminate dalla Suprema Corte), come è evidente, non può ritenersi rilevante, ai fini della maggiorazione in questa sede ###può ritenersi decisivo - contrariamente a quanto affermato in sentenza - l'accordo raggiunto il ### dagli ex coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in modifica delle condizioni di omologa della separazione consensuale dell'8.11.2011, in quanto, se non rileva la mancata percezione dell'assegno, del pari non è influente il conseguimento - a tale titolo - di un importo irrisorio. Irrilevante quindi è la susseguente rinuncia allo stesso, in assenza di elementi indicatori della natura fraudolenta dell'accordo.  ### mensile di euro 100,00 infatti, da un lato, non elide la situazione di bisogno della ricorrente; dall'altro, nella specie, non cela l'elargizione occulta di somme più cospicue, ostative al riconoscimento del diritto in oggetto, considerato che il reddito annuo dell'ex marito è pari ad € 16.550,00 circa (v. doc. redditi anni 2018 e 2019 in produzione ### di primo grado). 
In assenza di ulteriori contestazioni relative alla permanenza delle condizioni reddituali personali in virtù delle quali la ricorrente già gode dell'assegno sociale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa, l'### va condannato all'erogazione dei ratei maturati oltre accessori con decorrenza di legge. 
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto della ricorrente alla maggiorazione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 5/3/2018, condanna l'### all'erogazione dei ratei dal primo giorno del mese successivo oltre accessori con decorrenza di legge; condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 ed in euro 1.984,00 per il presente, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. ### Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2024 Il consigliere estensore ###ssa ###ssa ### n. 3149/2021

causa n. 3149/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cristofano Rosa Bernardina, De Lucia Maria Grazia, Amarelli Francesca Romana

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 392/2024 del 15-05-2024

... di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### ANTONINA nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G., promossa DA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### n. 3. RICORRENTE CONTRO MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###, CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### all'udienza del 15/05/2024, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. ### ANTONINA nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 408/2024 R.G., promossa DA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### n. 3. 
RICORRENTE CONTRO MINISTERO DEL### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###, CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato; ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 “In via principale Per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 Per l'effetto, condannare il Ministero convenuto alla concessione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della L.  107/2015, e all'accreditamento dell'importo di ### 500,00 per ogni anno lavorato a tempo determinato - in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2021/22, 2022/2023 condannare il Ministero convenuto al alla corresponsione dell'equivalente monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di non aver percepito compensi.”.  2. Il Ministero dell'### e del merito e le articolazioni territoriali, benché regolarmente evocati, non si sono costituiti.  3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.  4. Va in via preliminare dichiarata la contumacia del Ministero dell'### e del merito.  5. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.  6. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 - nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla ### 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto 39). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024
La Corte di Giustizia dell'### ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, punto 48). 
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  7. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). 
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'### ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss). 
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi - anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M.) - è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della ### elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico. 
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent.  1842/2022). 
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della ### dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art.  28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “### è un diritto-dovere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. 
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. 
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'### escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022). 
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.  8. Tale diritto spetta per gli anni scolastici indicati in ricorso. 
Dala lettura della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al 30.06 negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.  9. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione dello stesso detta ### dal valore nominale di € 1.000,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 10. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.  11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.  P.Q.M.  il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; b) per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente ### detta ### dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; c) condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. ### Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024

causa n. 408/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giardina Francesco

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 592/2024 del 15-02-2024

... come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cassazione civile, ###, sentenza 24.07.2009 n° 17355). Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell' infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 2162/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.262 emessa dall'### del lavoro di ### TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### dall'avv.to ### e dall'avv.to ### in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione ed elettivamente domiciliat ###atti; Parte opponente E #### territoriale di ### in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dai funzionari ### de #### e ### e ### congiuntamente e disgiuntamente ed elettivamente domiciliat ###ragione della carica, presso l'### territoriale del ### di #### area ex ### in ### Parte opposta ### E ### Con ricorso tempestivamente depositato in data ### presso la cancelleria della sezione lavoro di questo #### proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 262 emessa dall'### territoriale del lavoro di ### per la violazione dell'art. 3 della legge 12/02 e s.m. per aver occupato la lavoratrice ### dal 16.06.2014 fino al 05.09.2014 senza la preventiva comunicazione d'assunzione, effettuata lo stesso giorno dell'accesso ispettivo ovvero il ### ma dopo di esso, per un totale di giornate a nero pari a n. 14 (gli effettivi giorni di lavoro sono quelli indicati nel verbale); dell'art. 4 bis co.  2 de d.lgs. n. 181 del 2000 per non aver consegnato alla lavoratrice la prescritta dichiarazione di assunzione e l'art. 39, comma 1 del DL 112 /08 conv. in L 133 del 29098 per non aver istituito il libro unico del lavoro. Alla ricorrente veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.486,33. 
La ricorrente proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanzaingiunzione per i seguenti motivi: - i funzionari ispettivi avrebbero mal verbalizzato le dichiarazioni della lavoratrice e della ricorrente; la ricorrente non aveva dichiarato che la sig.ra ### stava effettuando un periodo di praticantato ma che la stessa era la sorella del suo consulente e si recava presso l'agenzia per ritirare i documenti da portare in ufficio; aveva inoltre dichiarato che poiché era iscritta alla facoltà di scienze del turismo si tratteneva a fare domande e quel giorno si era seduta alla scrivania per prendere appunti; - era opinabile che stare seduta intenta a fare delle annotazioni su un quaderno potesse essere interpretato come attività rientrante nella subordinazione come se la sig.ra ### fosse stata trovata a rispondere al telefono, lavorare al computer, sbrigare pratiche sistemare cataloghi o altro; - che nella fretta di compilare il verbale le ispettrici avevano annotato le giornate asseritamente lavorate dalla sig.ra ### 4 giorni a giugno, due giorni a luglio sei ad agosto; non era chiaro da dove avessero ricavato che si trattasse di lavoro subordinato; - l'incompletezza delle informazioni assunte inficiava il verbale: non era stato chiesto alla sig.ra ### di quali mansioni si occupasse né quale retribuzione percepisse; - il verbale era stato elevato in dispregio di quanto indicato dalla circolare dell'### n. 75 del 13 maggio 2001 in merito alla motivazione del verbale unico, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 33 della legge 183 del 2010 (cd. collegato lavoro); - che il verbale era stato redatto e compilato senza tenere conto delle prescrizioni di cui alla circolare ### n. 166 del 27 ottobre 2003 che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione degli elementi in essa specificamente indicati; - precisava che la comunicazione obbligatoria on line del 05.09.2014 con cui la sig.ra ### aveva dichiarato di aver assunto alle proprie dipendenze la predetta sig.ra ### era stata tempestivamente annullata in data ### con ricevuta protocollata al ###. 
Tanto premesso, ### concludeva chiedendo di: annullare l'ordinanzaingiunzione impugnata e tutti gli atti successivi e conseguenziali adottati dall'ITL con vittoria di spese e formulava conclusioni istruttorie Si costituiva l'### territoriale del lavoro di ### che eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito; ricostruiva in fatto la vicenda, argomentava in diritto anche in relazione al difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ed alla violazione dell'art. 33, comma 4 della legge 183/2010; si opponeva alle istanze istruttorie e comunque chiedeva di essere ammessa alla prova contraria; concludeva chiedendo: rigettare il ricorso introduttivo e le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite totalmente di prova con vittoria di spese di lite ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs.n.149/2015. 
All'udienza del 15.02.2024 le parti concludevano come da verbali di causa.  ### è infondata e pertanto va rigettata. 
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione all'ordinanza di ingiunzione: pur non essendo leggibile il timbro postale sulla busta della notifica dell'ordinanza medesima, va tuttavia precisato che l'opposizione depositata presso la cancelleria del giudice del lavoro in data ### è tempestiva rispetto alla data di emanazione dell'ordinanza (28.09.2018) Andando al merito va detto che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanzaingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cassazione civile, ###, sentenza 24.07.2009 n° 17355). Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell' infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento. (cfr Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12545 del 25/11/1992) Con ciò si vuol dire che solo allora irrilevanti le prime deduzioni della parte oggi ricorrente relativa ad una erronea interpretazione da parte delle ispettrici della direzione territoriale delle dichiarazioni della sig.ra ### e della sig.ra ### Dal lettura del verbale di primo accesso ispettivo n. 33/133 del 05.09.2014 si apprende che la sig.ra ### ha dichiarato: la sig.ra ### sta facendo presso la mia agenzia un periodo di praticantato visto che non ha avuto precedenti esperienze in questo settore. Anzi sto spiegando come operare nel settore. La sig.ra ### ha anche sottoscritto il verbale. La sig.ra ### allora avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso questa parte del verbale, assistita, quanto alla provenienza delle dichiarazioni , di efficacia probatoria privilegiata. 
La sig.ra ### ha invece dichiarato: sto facendo pratica presso questa agenzia da metà giugno 2014, in media sono presente in agenzia circa 3 giorni a settimana solo di mattina: la titolare sig.ra ### mi ha retribuito per circa 50 euro a luglio a titolo di rimborso spese. In genere inizio alle ore 10.00 fino alle ore 13.00. preciso che a giungo 2014 sono venuta presso l'agenzia a lavorare solo per tre giornate che sono state il 23.25.e 27 giugno, a luglio 2014 sono stata presso l'agenzia il 2 ed il 12 e il 4 luglio ad agosto le giornate del 4/6/8 e 25/27/29 agosto ed a settembre solo per le giornate del 3 e del 5 settembre 2014. 
La sig.ra ### invece dinanzi a questo giudice alla udienza del 07.09.2021 ha confermato i capi dell'articolazione istruttoria contenuta nel ricorso della parte ricorrente cioè : di essere sorella del dott. ### consulente della ditta ### di essersi recato, su incarico del fratello presso l'agenzia di viaggio per ritirare e consegnare documenti; di essere iscritta alla facoltà di scienze del turismo , che il ### era in agenzia per ritirare documenti ed in quell'occasione si era trattenuta in conversazione con la sig.ra ### che non aveva mai avuto disposizioni di servizio dalla sig.ra ### Ha aggiunto di essere interessata all'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggi tenuto dalla ### di sapere che la sig.ra ### aveva sostenuto l'esame necessario per aprire un'agenzia e quindi le chiedeva informazioni su tale esame; di non ricordare di aver dichiarato nulla circa i soldi ricevuti anche perché non li aveva mai ricevuti; di non aver svolto alcuna attività lavorativa. 
Il rapporto degli ispettori fa piena prova, lo si ribadisce, della provenienza delle dichiarazioni delle parti. La giurisprudenza anche di merito ha affermato che le dichiarazioni dei lavoratori, rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate, non avendo gli stessi alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero (cfr. al riguardo sentenza 1625 del 14 aprile 2009 della ### lavoro del ### di Milano). 
La dichiarazione della lavoratrice inoltre è molto precisa; ha dichiarato di svolgere il praticantato; ha indicato con esattezza i giorni lavorati e gli orari ed ha indicato la somma ricevuta. 
Né può inficiare il convincimento di questo giudicante la dichiarazione del teste ### tra l'altro padre della ricorrente, che ha dichiarato di essersi recato il giorno dell'ispezione in agenzia ma non di essere a conoscenza di tutte le dinamiche dell'organizzazione dell'agenzia di viaggio. 
Questo giudicante ritiene pertanto più credibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sia da parte della lavoratrice che della datrice di lavoro che non quelle rese in giudizio. 
La parte ricorrente ancora eccepisce il verbale è stato elevato in dispregio di quanto indicato dalla circolare dell'### n. 75 del 13maggio 2001 in merito alla motivazione del verbale unico, sulla base di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 33 della legge 183 del 2010 (cd. collegato lavoro; La circolare dell'### citata riprende le indicazioni del suddetto articolo 33 che dispone che 1. ### 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 
Tutti questi elementi sono contenuti nel verbale di accesso ispettivo, come emerge chiaramente dalla mera lettura dello stesso. 
La parte ricorrente ancora eccepisce che il verbale è stato redatto e compilato senza tenere conto delle prescrizioni di cui alla circolare ### n. 166 del 27 ottobre 2003 che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione degli elementi in essa specificamente indicati. La parte ricorrente si riferisce alla seguente parte della circolare: Le implementazioni effettuate riguardano la redazione di due nuovi reports, prodotti dalla procedura “### Euro” residente nella valigetta informatica, riferiti all'analisi dettagliata degli addebiti e al calcolo delle sanzioni.   Nel primo vengono indicati per ciascun lavoratore per il quale si riferisce l'addebito i seguenti elementi (all.1): - gli estremi anagrafici completi, la categoria, la mansione e il livello di inquadramento contrattuale del lavoratore; - il periodo di inadempienza; - il calcolo dell'imponibile distinguendo tra omissione totale ### e parziale (differenze retributive); - gli elementi di riferimento della base imponibile, con l'indicazione di volta in volta se trattasi di applicazione dei ### o dei minimali di legge, di retribuzioni effettivamente percepite, ovvero di altre motivazioni individualmente specificate In relazioni a tale eccezione si rileva che non è stata emessa ingiunzione di pagamento relativa all'omissione contributiva per cui l'omissione dei suddetti dati sarebbe irrilevante. 
Va inoltre detto che “Le disposizioni contenute in una circolare non possono condizionare il giudice nell'interpretazione delle norme che disciplinano una fattispecie. Le circolari amministrative, infatti, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all'### mentre per gli organi destinatari esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora contra legem. Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'### Una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione. (cfr. T.A.R. Roma, ### sez. I, 07/02/2014, n.1507). 
Il verbale di accesso ispettivo contiene le indicazioni prescritte dalla legge, come già detto, e per questo motivo è legittimo. 
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'opposizione è infondata e come tale va rigettata con conseguente conferma dell'ordinanza opposta. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla ### ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140) e del d.lgs. 149/2015 , articolo 9, comma 2 secondo cui in caso di esito favorevole della lite all'### sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.  P.Q.M.  il ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza - ingiunzione opposta; 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte opposta che liquida in euro 4.061,6 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge. 
Così deciso in ### in data ###.  

IL GIUDICE
(dott.ssa ### RG n. 2162/2020


causa n. 2162/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Schiattarella Antonia

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