testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13795/2020 R.G. proposto da: ### D'### in perso na del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del l'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via ### po ### , n. 14, presso lo studio de ll'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### 2 di 9 (###), ### (###), ### (###), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 123/2020 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere dr.ssa #### 1. ### d'### s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a d ue motivi, avverso la sentenza n. 123/2 020 del 4 feb braio 2020, con cui la Corte d'Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la sua domanda -in origine azionata in sede monitoriadi condanna di ### s.p.a. al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo in forza di polizza cd. “eventi speciali”, in relazione alla d enuncia ta commissione di un atto vandalico (concomitante al furto di olio d'oliva subìto nei propri silos), consistente nello sversamento di una copiosa quantità di olio nel piazzale antistante lo stabilimento.
La ricorre nte ripropone inoltre a quest a Corte le censure ritenute assorbite dalla sentenz a impugnata, e già precedentemente svolte nei confronti della senten za di primo grado, in relazione all'affermato parziale difetto di legittimazione passiva di ### s.p.a., state l'esistenza di coassicurazione con T oro ### s.p .a., nonché in relazione alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Resiste con controricorso la compagnia assicurativa. 3 di 9 2. La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l a società ricorr ente denu ncia “### e fallace applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1904 e ss., 1373 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc omissione e/o illogicità intratestuale della motivazione”.
Lamenta che la corte d'appello perugina non si è attenuta ai principi posti da quest a Corte nell'ordinanz a n. 3065 6/2017 di cassazione con rinvio di p recedente sentenza e messa da altra sezione di ap pello, n uovamente dunque incor rendo nel malgoverno delle regole in tema di riparto dell'onere della prova. 2. Con il secondo moti vo la società ricorrente denuncia “### e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 1218 e 1904 e ss., 1373, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.”.
Lamenta il mancato apprezzamento, ovvero il travisamento, di circost anze pacificamente acquisite in at ti e già oggetto di discussione tra le parti (e cioè il verificarsi dell'evento vandalico), nonché omissione e/o illog icità per contraddittoriet à intra ed extra testual e della motivazione, la quale sotto il profilo extratestuale si porrebbe in contraddizione rispetto alla sentenza di annu llamento senza rinvio della Cassazione penale 11629/2006, al verbale di precisazione delle conclusioni innanzi al ### ale di ### all'o rdinanza is truttoria della corte d'appello in sede ###il terzo motiv o la società ricorrente denuncia “### ed erronea applicazione degli artt. 1398, 1710 e 1911 4 di 9 cod. civ. in relazione all'art . 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione”. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “### e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione”. 5. I primi du e motivi, che per la loro st retta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. 5.1. Va premesso che que sta Corte, nella pronuncia di cassazione con rinvio, aveva statuito: • che, in linea g enerale, in tema di respon sabilità contrattuale, colui che agisce p er l'ademp imento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo dirit to, mentre incombe sul debitore convenuto dare la prova del fatto estintivo impeditivo o modificativo; • che, in particolare, in tema di assicurazione contro i danni, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro; • che, nel caso di specie, l'eleme nto psi cologico della condotta illecita va provato dal soggetto che lo allega, e peraltro tale prova può anche essere data per presunzioni, il cui concreto apprezzamento è devoluto al giudice del merito.
Sulla base di tali pre messe que sta Corte era pervenuta ad affermare che la mo tivazione con cui la Corte d'App ello di ### in riforma della sentenza di p rimo grado, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di ### d'Oro contro la sua comp agnia assic urativa per difetto d i prova della sussistenza del denunciato att o vandalico, do veva ritenersi “inammissibilmente apodittica, fondata su una mera astratta congettura o supposizione”, in quan to non aveva in particolare indicato “quali rilievi ed argomen ti ha ravvisato depo rre nell a specie in termini decisivi ai fini della qualificazione della condotta 5 di 9 dei danneggianti di allagamento del fondo … mediante l'apertura dei portelli d el silos dell'odiern a ricorrente che lo contenevan o, come connotata da profili di colpa anziché da intenzionale volontà dolosa a fronte: a) dell'accertamento secondo cui nella notte tra il 5 e il 6 novembre 1996 la società ### d'Oro subiva un furto d'olio d'oliva nel silos nn. 81 e 82 per circa 1700 quintali; b) della situazione fotografata nella p erizia contrattuale del 30 Marzo 2010 con l'indicazione dello sversamento dell'olio <<determinato dall'apertura dei portelli>>; c) d ella considerazione dell'entità quantitativa del medesimo e della vastità del fondo dal medesimo interessato, che come indicato dal l'odierna ricorrente è stata tanto copiosa da completamente allegare oltre 1000 m quadri di terreno”. 5.2. Ebbene, tanto premesso, e tenuto conto che per costante orientamento di questa Corte il giud ice di rinvio è libero d i riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le q uestioni devolute senza limitazione di sorta, per cui può liberamente valutare i fatti già acc ertati e le prove acquisite, nonché valutare altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze che si siano già verificate (v. Cass., 24/10/2019, n. 27337; Cass., 31/03/2021, n. 9000; Cass., 6707/2004), i due motivi sono infondati.
Nell'ordinanza di cassazione con rinvio quest a Corte ha ribadito i fondamentali princ ipi in materia di riparto dell'onere della prova, sia, in generale, in te ma di responsab ilità contrattuale, sia nella specifica materia assicurativa, secondo cui, come an cora di recent e affermato , è onere dell'assicurato, che agisca nei confr onti dell'assic uratore per il pagamento dell'indennizzo, provare i fatti costitutivi di tale sua domanda, e dunque dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che tale evento ha causato il danno di cui 6 di 9 reclama il ristoro ( Cass., 08/ 04/2020, n. 7749; Cass., 23/01/2018, n. 1558). 5.3. Orbene, come si evince dalla lettu ra de lla senten za impugnata, la corte territoriale ha dapprima svolto un rie same complessivo del fatto alla luce de lle risultanze processuali acquisite, tra cui in particolare le sentenze penali di primo e di secondo grado (che avevano ripercorso la vicenda dell'inondazione del terreno rispetto al furto perpetrato, pervenendo alla condanna del president e e del vicepr esidente della ### d'### condanna poi in vece annullata senza rinvio dalla Cassazione penale), ed è poi pervenuta ad affermare che non può riten ersi provata -neppure per presunzionila sussistenza dell'elemento sogget tivo del prospettato atto vandalico.
Pertanto, la corte territoriale si è attenuta ai principi posti da questa Suprema Corte, correttamente esercitando i suoi poteri di riesame del fatto e delle prove nel giudizio rescissorio (v. Cass., 24/10/2019, n. 27337; Cass., 18 aprile 20 17, n. 97 68; Cass., 06/07/2017, n. 16660) e, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, ha dato atto di av er tenu to conto, come detto, delle sentenze penali di primo e di secondo grado, che per pacifica giurisprudenz a di questa Corte possono essere considerate prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 840/2015; Cass., 01/02/2023, 2947: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atip iche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cod. proc. civ., dal mo mento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si 7 di 9 instaura con la loro formal e p roduzione n el giudizio civ ile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”). 5.4. Nella presente sede valga soltanto ancora rammentare, senza sconfinare nell'inammissibile riesame della quaestio facti, che, giusto il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le clau sole d el contratto di assicu razione devono essere interpretate alla luce delle dispo sizioni di cui agli artt. 136 6, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo dunque conto della buona fede dell e parti e della necessità di fornire al la poliz za un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto (Cass., 1 2/02/2020, 3367), ai fini dell'operati vità de lla polizza non è sufficiente la circostanza, acclarata ed incontest abile, che vi sia st ato un copioso sversamento d'olio, tale da interame nte allagare il piazzale antistante lo stabili mento della società ricorrente, ma occorre che tale sversamento integri l'atto vandalico, e quindi sia connotato dal preciso elemento soggettivo doloso, cioè -nel caso di specieche lo sversamento sia stato volontariamente causato da terzi al solo scopo di distruggere o guastare ovvero, tenuto conto che la prospettazione d ella dan neggiata è sempre stata quella di un collegamento fra il furto e l'atto vandalico, al solo scopo di amplificare le conseguenze del furto dell'olio. 6. Le restanti censure della ricorrente, formalmente proposte come terzo e quarto motivo, sono inammissibili.
Sono infatti dei “n on motivi”, perch é non sono corr elati all'impugnata sentenza e riguardano questioni sulla quale questa non si è espressamente pronunciata, ritenendole assorbite (v. di recente Cass., 03.01.2023, n. 37, secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giu dice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso 8 di 9 ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda a ssorbita diviene superflua, per sopravvenu to difetto di interesse della parte, la q uale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, men tre è in senso improprio quando la de cisione assorbente esclude la necessità o la possi bilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigett o oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento; Cass., 09/11/2022, n. ###; Cass., 12/11/2018, n. 28995). 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagam ento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compen si, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, d a parte dei ricorrenti, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 9 di 9 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###