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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8708/2024 del 02-04-2024

... fondamentali princ ipi in materia di riparto dell'onere della prova, sia, in generale, in te ma di responsab ilità contrattuale, sia nella specifica materia assicurativa, secondo cui, come an cora di recent e affermato , è onere dell'assicurato, che agisca nei confr onti dell'assic uratore per il pagamento dell'indennizzo, provare i fatti costitutivi di tale sua domanda, e dunque dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che tale evento ha causato il danno di cui 6 di 9 reclama il ristoro ( Cass., 08/ 04/2020, n. 7749; Cass., 23/01/2018, n. 1558). 5.3. Orbene, come si evince dalla lettu ra de lla senten za impugnata, la corte territoriale ha dapprima svolto un rie same complessivo del fatto alla luce de lle risultanze processuali acquisite, tra cui in particolare le sentenze penali di primo e di secondo grado (che avevano ripercorso la vicenda dell'inondazione del terreno rispetto al furto perpetrato, pervenendo alla condanna del president e e del vicepr esidente della ### d'### condanna poi in vece annullata senza rinvio dalla Cassazione penale), ed è poi pervenuta ad affermare che non può riten ersi provata -neppure per presunzionila sussistenza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13795/2020 R.G. proposto da: ### D'### in perso na del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del l'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.   -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via ### po ### , n. 14, presso lo studio de ll'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### 2 di 9 (###), ### (###), ### (###), giusta procura speciale in calce al controricorso.   -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 123/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere dr.ssa #### 1. ### d'### s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a d ue motivi, avverso la sentenza n. 123/2 020 del 4 feb braio 2020, con cui la Corte d'Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la sua domanda -in origine azionata in sede monitoriadi condanna di ### s.p.a. al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo in forza di polizza cd. “eventi speciali”, in relazione alla d enuncia ta commissione di un atto vandalico (concomitante al furto di olio d'oliva subìto nei propri silos), consistente nello sversamento di una copiosa quantità di olio nel piazzale antistante lo stabilimento. 
La ricorre nte ripropone inoltre a quest a Corte le censure ritenute assorbite dalla sentenz a impugnata, e già precedentemente svolte nei confronti della senten za di primo grado, in relazione all'affermato parziale difetto di legittimazione passiva di ### s.p.a., state l'esistenza di coassicurazione con T oro ### s.p .a., nonché in relazione alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi. 
Resiste con controricorso la compagnia assicurativa. 3 di 9 2. La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l a società ricorr ente denu ncia “### e fallace applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1904 e ss., 1373 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc omissione e/o illogicità intratestuale della motivazione”. 
Lamenta che la corte d'appello perugina non si è attenuta ai principi posti da quest a Corte nell'ordinanz a n. 3065 6/2017 di cassazione con rinvio di p recedente sentenza e messa da altra sezione di ap pello, n uovamente dunque incor rendo nel malgoverno delle regole in tema di riparto dell'onere della prova.  2. Con il secondo moti vo la società ricorrente denuncia “### e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4, 384 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 1218 e 1904 e ss., 1373, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc.  civ.”. 
Lamenta il mancato apprezzamento, ovvero il travisamento, di circost anze pacificamente acquisite in at ti e già oggetto di discussione tra le parti (e cioè il verificarsi dell'evento vandalico), nonché omissione e/o illog icità per contraddittoriet à intra ed extra testual e della motivazione, la quale sotto il profilo extratestuale si porrebbe in contraddizione rispetto alla sentenza di annu llamento senza rinvio della Cassazione penale 11629/2006, al verbale di precisazione delle conclusioni innanzi al ### ale di ### all'o rdinanza is truttoria della corte d'appello in sede ###il terzo motiv o la società ricorrente denuncia “### ed erronea applicazione degli artt. 1398, 1710 e 1911 4 di 9 cod. civ. in relazione all'art . 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione”.  4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “### e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione”.  5. I primi du e motivi, che per la loro st retta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.  5.1. Va premesso che que sta Corte, nella pronuncia di cassazione con rinvio, aveva statuito: • che, in linea g enerale, in tema di respon sabilità contrattuale, colui che agisce p er l'ademp imento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo dirit to, mentre incombe sul debitore convenuto dare la prova del fatto estintivo impeditivo o modificativo; • che, in particolare, in tema di assicurazione contro i danni, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro; • che, nel caso di specie, l'eleme nto psi cologico della condotta illecita va provato dal soggetto che lo allega, e peraltro tale prova può anche essere data per presunzioni, il cui concreto apprezzamento è devoluto al giudice del merito. 
Sulla base di tali pre messe que sta Corte era pervenuta ad affermare che la mo tivazione con cui la Corte d'App ello di ### in riforma della sentenza di p rimo grado, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di ### d'Oro contro la sua comp agnia assic urativa per difetto d i prova della sussistenza del denunciato att o vandalico, do veva ritenersi “inammissibilmente apodittica, fondata su una mera astratta congettura o supposizione”, in quan to non aveva in particolare indicato “quali rilievi ed argomen ti ha ravvisato depo rre nell a specie in termini decisivi ai fini della qualificazione della condotta 5 di 9 dei danneggianti di allagamento del fondo … mediante l'apertura dei portelli d el silos dell'odiern a ricorrente che lo contenevan o, come connotata da profili di colpa anziché da intenzionale volontà dolosa a fronte: a) dell'accertamento secondo cui nella notte tra il 5 e il 6 novembre 1996 la società ### d'Oro subiva un furto d'olio d'oliva nel silos nn. 81 e 82 per circa 1700 quintali; b) della situazione fotografata nella p erizia contrattuale del 30 Marzo 2010 con l'indicazione dello sversamento dell'olio <<determinato dall'apertura dei portelli>>; c) d ella considerazione dell'entità quantitativa del medesimo e della vastità del fondo dal medesimo interessato, che come indicato dal l'odierna ricorrente è stata tanto copiosa da completamente allegare oltre 1000 m quadri di terreno”.  5.2. Ebbene, tanto premesso, e tenuto conto che per costante orientamento di questa Corte il giud ice di rinvio è libero d i riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le q uestioni devolute senza limitazione di sorta, per cui può liberamente valutare i fatti già acc ertati e le prove acquisite, nonché valutare altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze che si siano già verificate (v. Cass., 24/10/2019, n. 27337; Cass., 31/03/2021, n. 9000; Cass., 6707/2004), i due motivi sono infondati. 
Nell'ordinanza di cassazione con rinvio quest a Corte ha ribadito i fondamentali princ ipi in materia di riparto dell'onere della prova, sia, in generale, in te ma di responsab ilità contrattuale, sia nella specifica materia assicurativa, secondo cui, come an cora di recent e affermato , è onere dell'assicurato, che agisca nei confr onti dell'assic uratore per il pagamento dell'indennizzo, provare i fatti costitutivi di tale sua domanda, e dunque dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che tale evento ha causato il danno di cui 6 di 9 reclama il ristoro ( Cass., 08/ 04/2020, n. 7749; Cass., 23/01/2018, n. 1558).  5.3. Orbene, come si evince dalla lettu ra de lla senten za impugnata, la corte territoriale ha dapprima svolto un rie same complessivo del fatto alla luce de lle risultanze processuali acquisite, tra cui in particolare le sentenze penali di primo e di secondo grado (che avevano ripercorso la vicenda dell'inondazione del terreno rispetto al furto perpetrato, pervenendo alla condanna del president e e del vicepr esidente della ### d'### condanna poi in vece annullata senza rinvio dalla Cassazione penale), ed è poi pervenuta ad affermare che non può riten ersi provata -neppure per presunzionila sussistenza dell'elemento sogget tivo del prospettato atto vandalico. 
Pertanto, la corte territoriale si è attenuta ai principi posti da questa Suprema Corte, correttamente esercitando i suoi poteri di riesame del fatto e delle prove nel giudizio rescissorio (v. Cass., 24/10/2019, n. 27337; Cass., 18 aprile 20 17, n. 97 68; Cass., 06/07/2017, n. 16660) e, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, ha dato atto di av er tenu to conto, come detto, delle sentenze penali di primo e di secondo grado, che per pacifica giurisprudenz a di questa Corte possono essere considerate prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 cod. proc. civ. (Cass., 840/2015; Cass., 01/02/2023, 2947: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atip iche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cod. proc.  civ., dal mo mento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si 7 di 9 instaura con la loro formal e p roduzione n el giudizio civ ile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”).  5.4. Nella presente sede valga soltanto ancora rammentare, senza sconfinare nell'inammissibile riesame della quaestio facti, che, giusto il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui le clau sole d el contratto di assicu razione devono essere interpretate alla luce delle dispo sizioni di cui agli artt. 136 6, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo dunque conto della buona fede dell e parti e della necessità di fornire al la poliz za un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto (Cass., 1 2/02/2020, 3367), ai fini dell'operati vità de lla polizza non è sufficiente la circostanza, acclarata ed incontest abile, che vi sia st ato un copioso sversamento d'olio, tale da interame nte allagare il piazzale antistante lo stabili mento della società ricorrente, ma occorre che tale sversamento integri l'atto vandalico, e quindi sia connotato dal preciso elemento soggettivo doloso, cioè -nel caso di specieche lo sversamento sia stato volontariamente causato da terzi al solo scopo di distruggere o guastare ovvero, tenuto conto che la prospettazione d ella dan neggiata è sempre stata quella di un collegamento fra il furto e l'atto vandalico, al solo scopo di amplificare le conseguenze del furto dell'olio.  6. Le restanti censure della ricorrente, formalmente proposte come terzo e quarto motivo, sono inammissibili. 
Sono infatti dei “n on motivi”, perch é non sono corr elati all'impugnata sentenza e riguardano questioni sulla quale questa non si è espressamente pronunciata, ritenendole assorbite (v. di recente Cass., 03.01.2023, n. 37, secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giu dice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso 8 di 9 ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda a ssorbita diviene superflua, per sopravvenu to difetto di interesse della parte, la q uale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, men tre è in senso improprio quando la de cisione assorbente esclude la necessità o la possi bilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigett o oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento; Cass., 09/11/2022, n. ###; Cass., 12/11/2018, n. 28995).  7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.  8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagam ento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compen si, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, d a parte dei ricorrenti, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 9 di 9 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Tassone Stefania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28581/2025 del 28-10-2025

... evidente che il proprietario di un veicolo che subisce un atto vandalico, a meno che non abbia la videoregistrazione del soggetto che effettua il danno, possa dimostrarlo con solo la denuncia alle ### e le fotografie dei danni stessi>>, ribadendo poi nel proseguo dell'atto 5 di gravame che <<parte attrice non poteva depositare più di quanto già depositato>>. 1.3. Con il terzo moti vo la carrozz eria ricorrente denu ncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - ritenendo non assolto l'onere della prova, che su di essa gravava - avrebbe omesso di valutare la documentazione presente in atti (precisamente: il contratto assicurativo, la denuncia sporta dallo ### presso la ### dei ### il materiale fotografico raffigurante il veicolo danneggiato e vandalizzato, le fotografie delle varie fasi di riparazione effettuate e la quantificazione dei danni). Sostiene che la corte territoriale ha confuso la documentazione necessaria per provare il furto di un veicolo con la documentazione necessaria per provare un atto vandalico, per la quale è sufficiente la denuncia sporta all'### di ### le fotografie (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11362/2022 R.G. proposto da: ### O ### nella perso na del legale rap presentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettron ica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di ROMA n. 7494/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal #### 1.La carrozzeria ### s.r.l., nella qualità di cessionaria del credito vantato da ### iano ### conv eniva dinanzi il Tribunale Civile di ### la com pagnia assicurativa ### s.p.a. al fine di ottenere l'integrale indennizzo dei danni materiali occorsi al veicolo ### tgt. ### di proprietà del cedente credito ### A fondamento della domanda deduceva che: a) in data ###, detto veicolo era regolarmente parcheggiato in sosta in ####. Ingrao; b) il giorno seguente, 22.1.2017, lo ### tornando a riprendere il proprio veicolo, aveva notato che ignote persone lo avevano vandalizzato, realizzando profonde rigature sulla carrozzer ia e danneggiando lo specchietto retro visore esterno sinistro; c) a seguito dell'atto vandalico occorso, le riparazioni erano ammontate ad ### 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00); d) lo ### a veva immediatamente sporto denuncia contro ignoti e, successivamente, aveva ceduto il proprio credito ad essa carrozzeria; aveva denunciato il sin istro alla compagnia assicurati va, ma quest'ultima aveva co ntestato l'indennizzo e non av eva corrisposto alcunché. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., la quale: in via preli minare, eccepiva la null ità della cessione del credito , la decadenza dal diritto all'indennizzo per violazione delle disposizioni di cui agli artt.li 1913, 1914 e 1915 c.c. e delle condizioni generali di assicurazione, l'improponibilità della domand a per violazione delle condizioni generali di assicurazione; nel merito, deduceva mancanza di prova dell'evento denunciato e di un danno indennizzabile ai sensi di polizza. 
Istruita la causa, il ### ale di ### con la sentenza 3162/2020, rigettava la domanda con condanna della società attorea alla rifusione del le spese processuali in favor e della compagnia convenuta. 3 Avverso la sentenza di primo grado proponeva appell o la carrozzeria ### insistendo nell'accogli mento della domanda di pagamento, originariamente proposta. 
Si costitui va in giudizio la ### S.p.a. co ntestando ed impugnando l'appello in quanto in fondato in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 
La Corte d'appel lo di ### con sentenza n. 7494/2021, rigettava l'appello e condannava parte appellante alla rifusione delle spese relative al grado.  2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la carrozzeria S.R.A. ### s.r.l. 
Ha resistito con controricorso la compagnia assicurativa. 
Per l'odierna adunanza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La carrozzeria S.R.A. ### s.r.l. articola in ricorso tre motivi.  1.1. Con il primo motivo, cha articola ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la carrozzeria ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale avrebbe <<laconicamente>> affermato che “la sentenza impugna ta è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte e deve intendersi richiamata nella motivazione di rigetto”, senza alcun esame critico delle doglianze da essa avanzate in sede di atto di appello.  1.2. Con il secondo motivo, che articola ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p .c., la carrozzeria ricorrente denuncia violazi one dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su due dei motivi contenuti nel suo ricorso in appello (e precisamente sui moti vi nn. 2 e 3), nonché avrebbe omesso di esaminare l'eccezione e doglianza da essa avanzata. 4 Precisamente deduce che la co rte territ oriale non si è pronunciata: a) né sul motivo secondo dell'atto di appello, con il quale essa carrozzeria si era lamentata del fatto che - benché avesse inoltrato numerose volte la richiesta di nomina del t ecnico fiduciario alla compagnia convenuta, mettendo a disposizione il veicolo e adempiendo correttamente ai propri oneri contrattuali - la compagnia era restata sempre silente per oltre un anno; b) né sul terzo motivo dell'atto di appello con il quale si era lamentata del fatto che il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione alla prova contraria, formulata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 3 c.p.c., nonché la richiesta di c.t.u., formulata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 2 c.p.c. 
Sottolinea che <<non si comprende come il ### possa argomentare il rigetto della domanda attorea affermando che parte attrice non ha messo a di sposizione il veicolo del #### quando in atti sono presenti ben 8 ### richieste di nomina del perito alle quali la controparte ### non ha mai risposto>>; e che, contrariamente a quanto evidenziato dalla ### il veicolo era stato venduto dallo ### dopo più di un anno dall'evento vandalico. 
Osserva altresì che la corte territoriale ha affermato che: <<né, d'altro canto, l'attore ha dedotto l'impossibilità o la difficoltà di fornire una prova in tal senso. Diversamente opinando, la mer a denuncia all'### di ### anche in caso di contestazione da parte dell'assicurazione sarebbe sufficiente, in ogni caso, a radicare il diritto all'indennizzo dell'assicurato>>, senza considerare che essa carrozzeria in sede di atto di appello aveva espressamente evidenziato: <<E' evidente che il proprietario di un veicolo che subisce un atto vandalico, a meno che non abbia la videoregistrazione del soggetto che effettua il danno, possa dimostrarlo con solo la denuncia alle ### e le fotografie dei danni stessi>>, ribadendo poi nel proseguo dell'atto 5 di gravame che <<parte attrice non poteva depositare più di quanto già depositato>>.  1.3. Con il terzo moti vo la carrozz eria ricorrente denu ncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - ritenendo non assolto l'onere della prova, che su di essa gravava - avrebbe omesso di valutare la documentazione presente in atti (precisamente: il contratto assicurativo, la denuncia sporta dallo ### presso la ### dei ### il materiale fotografico raffigurante il veicolo danneggiato e vandalizzato, le fotografie delle varie fasi di riparazione effettuate e la quantificazione dei danni). 
Sostiene che la corte territoriale ha confuso la documentazione necessaria per provare il furto di un veicolo con la documentazione necessaria per provare un atto vandalico, per la quale è sufficiente la denuncia sporta all'### di ### le fotografie dell'atto vandalico, il contratto di polizza assicurativa, le fotografie delle riparazioni e la relativa documentazione fiscale e tecnica.  2. Il ricorso è inammissibile.  2.1. Inammissibile e comunque infondato è il primo motivo. 
Sono passati ormai otto anni da quando le ### di questa Corte, con sentenza n. 7074/2017 (pagg. 10-11) si sono così espresse: <<quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giu dice d'appello con l'indicazione della condivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cas sazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affe rmazione condi visa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello. È palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle 6 critiche. Né si può ritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che in tal cas o non si sarebbe in presenza di motivazione per relationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di app ello, co sì c oncretando violazione dell'art. 112 c.p.c. Si comprende allora che inerisce allo svolgimento dell'attività di censura della motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appello, naturalmente quando tale giudice, come nella specie, abbia indicato l'affermazione del primo giudice che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione dell a motivazione della sentenza di primo grado, che ha portato a quell'affermazione e, nel contempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, che è necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudice d'appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali>>. 
In definitiva, occorre qui ribadire che, ove la sentenza di appello sia moti vata per rel ationem alla pronunci a di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., il ricor rente deve indicare non soltanto il ten ore del la motivazione del primo giudice, specificamente condivisa dal giudice di appello, ma anche le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, proprio al fine di evidenziare che il giudice di secondo grado, con la resa motivazione, non ha assolto il suo dovere motivazionale. 
Orbene, nel caso di specie, la società ricorrente ha adempiuto all'onere di cui all 'art. 366 n. 6, in relazione alla moti vazione della sentenza di primo grado, in quanto, pur non evocandola nel motivo in esame, l'ha adeguatamente evocata in quella che ha chiamato “sintesi della decisione impugnata, etc.”, ma non ha affatto adempiuto a detto onere in relazione alle critiche mosse avverso la sentenza di primo grado. 7 Invero, parte ricorrente - sia nell'esposizione del motivo sia nella parte che precede detta il lustrazio ne - non ha fo rnito alcuna riproduzione (non soltanto in forma diretta ma anche in forma indiretta rinviando alla parte del l'atto corrispond ente) del primo moti vo di appello; e a pag. 11 si è limitata ad alludere all'atto di appello in questi temini: <<La Corte d'appello, a fronte delle doglianze specificamente avanzate dalla società ### nel proprio gravame (cfr. all.  8 pagina 5-7-8-9—### di Appello innanzi alla CA) si limitava, sic et simpliciter, a ribadire l'asser ita correttezza della sentenza di primo grado>>. In tal modo, la so cietà ricorrente ha in ammissibilmente demandato a questa Corte di ricercare nelle sedi dell'atto di appello ciò che avrebbe potuto corroborare il suo assunto. Peraltro, anche a voler procedere alla lettura dell'atto di appello, si rileva che solo la pag. 5 concerneva il motivo di appello sul la mancata prova del fatto , che sarebbe oggetto della pretesa motivazione per relationem.  ### il moti vo, se mai fosse ammissibile, sarebbe comunque infondato, in quanto, contrariamente a quanto deduce la società ricorrente, la corte territoriale non soltanto ha aderito a quanto argomentato dal giudice di primo grado, ma, dopo aver richiamato il principio affermato da Cass. n. 1558/2018, ha aggiunto ul teriori argomentazioni a sostegno della decisione assunta, spiegando (anche richiamando le note conclusive della odierna ricorrente) perché l'onere probatorio, evocato da detto principio, non era stato assolto, dapprima evocando le note conclusive della qui ricorrente e, poi, enunciando ampia motivazione nella pagina 4, In definitiva, il motivo si risolve in una critica priva di correlazione con l'effettività della motivazione.  2.2. Il sec ondo motivo è in parte assorbito ed in parte inammissibile. 
E' in parte assorbito, in quanto l'inammissibilità del primo motivo di ricorso determina l'assorbim ento del secondo motivo quanto alle 8 deduzioni fino al secondo rigo della pag. 16 del ricorso: esse si riferiscono ad un omesso esame del secondo e del terzo motivo di appello, concernenti questioni che la corte territ oriale non ha all'evidenza esaminato in ragione del rigetto del primo motivo di appello (concernente la prova del fatto dannoso). 
Ed è inammissibile nella parte finale (precisamente pag. 16, sub 2), in quanto parte ricorrente ha denunciato omesso esa me di deduzioni formulate con l'atto di appello, ma poi contraddittoriamente ha riportato il passo della sentenza che si è occupato del punto: la censura è inammissibile, quindi, secondo la prospettazione della stessa società ricorrente, in quanto è proprio quest'ultima ad evidenziarne la sua infondatezza in relazione alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.  2.3. Inammissibile, infine, è anche il terzo motivo. 
Invero, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. senza rispettare il criterio - a suo tempo indicato dalle ### di questa Corte con sentenza n. 16598 del 2016 (in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto) e successivamente più volte ribadito (cfr., tra le tante, Cass. n. 26769/2017 e n. 13395/2018) - secondo il quale la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., è configurabile nell'ipotesi in cui (che nel caso di specie non ricorre) il giudice abb ia attribuito l' onere della prov a ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla di fferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non è configurabile nell'ipotesi in cui (come per l'appunto si verifica nel caso di specie) oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (valutazione quest'ultima sindacabile in sede di leg ittimità entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).  4. Al la d eclaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da 9 parte resi stente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P.Q.M.  La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto del la sussistenza dei presuppo sti processuali pe r il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a favore del competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### il 26 settembre 2025, nella camera di consiglio della ###.  ### G. A. Frasca 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18672/2025 del 08-07-2025

... nel loro complesso). Riporta quanto dedotto con l'atto di citazione nel giudizio di primo grado e rilev a che il giudice di app ello, per quanto concerne tale procedimento: da un lato, ha ritenut o non provato il fatto (atto vandalico-furto) in forza del quale essa ### aveva avanzato le propria domand a indennitaria, ma, d all'altro, non ha accolto né la richiesta di prova testimoniale, i cui capitoli ripercorre, volta proprio a dimostrare l'evento dedotto (atto vandalico/furto); né la richiesta di ordinare alla compagnia assicurativa (ovvero al perito) di esibire la perizia redatta a seguito di ispezione sul mezzo assicurato; e neppure la richi esta di c.t.u. meccanica volta all a quantificazione dei da nni (richieste che av eva fatto al giudice di primo grado e che aveva reiterato in appello). 5 Si duole che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di c.t.u. ed osserva che nel caso di specie dai rilievi fotografici prodotti risultavano danni ictu oculi nel loro c omplesso riconducibi li ad atto vandalico/furto in ragione della loro natura e tipologia (trafugamento di alcune parti del veicolo), motivo per il quale il giudice d'appello, non avendo le conoscenze tecniche, ben (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5256/2022 R.G. proposto da: ###, nel la persona del legale rappre sentante in atti indicato, rappresentata e difes a dagli avvocati ### e ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### S.P.A. (GIÀ ### S.P.A.), -intimata avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 6093/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal #### 1.### rozzeria C.A.M. di ### n, quale cessionaria dei rispettivi crediti ceduti da ### e da ### (quest'ultimo titolare di due crediti derivanti da due eventi distinti e autonomi), con tre distin ti atti di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di ### di #### (già ### yd s.p.a.) per sentirla condannare alla li quidazione dell'indennizzo contrattuale dovuto ai rispettivi cedenti. 
A fondamento delle domande, la ### C.A.M. allegava e deduceva che: 1) in data ###, il veicolo "###, targato ### di proprietà del ### e assicurato con la ### s.p.a. contro il rischio eventi atmosferici, si trovava nell'abitato di ### allorquando aveva subito “danni da grandine”; 2) in data ###, il veicolo "###, targato ### di proprietà del ### e ass icurato con la ### s.p .a. contro il rischi o furto / atti vandalici, si trovava in sosta nell'abitato di ### allorquando aveva subito “danni da ignoti malfattori”; 3) in data ###, il veicolo "###, targato ### di proprietà del Mag naneo e assicurato con la ### s.p.a. contro il rischio eventi atmosferici, si trovava nell'abitato di ### del #### allorquando aveva subito “danni da grandine”. 
Nei rispettivi procedimenti, si costituiva la ### s.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla ### (ad esclusione della posizione del cedente ###, in quanto gli atti di cessione del credito non sarebbero stati sottoscritti dal ### ed inefficacia della cessione; eccepiva, inoltre, la connessione delle cause promosse dall'attrice; nel merito, contestava le pretese indennitarie di parte attrice. 
Il Giudice di ### di ### - riuniti i tre procedimenti e rigettate le istan ze istruttorie - con sentenza n. 11613/2019, accoglieva la domanda attorea, in relazione alla posizione del cedente ### 3 mentre, per le altre due posizioni, accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da Ge nialloyd s.p.a. e c ompensava integralmente le spese di lite tra le parti. 
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la ### C.A.M. di ### per i seguenti motivi: 1) erronea motivazione in ordine all'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ### in relazione al credito ceduto dal ### (all'uopo richiamando la sentenza n. 3442/2018 emessa in altro giudizio dalla Corte di Appello di ### a sostegno della tesi della sussistenza della propria legittimazione attiva e della conseguente fondatezza, nel merito, della pretesa indennitaria, da essa avanzata, in relazione ai crediti ced uti dal ### in quanto crediti adeguatamente provati nell'an e nel quantum debeatur); 2) erronea motivazione in ordine al riconoscimento di interessi nella misura legale ex art. 1284, I comma, c.c. in relazione al credito ad essa riconosciuto per la cessione effettuata dal ### 3) erronea motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite tra le parti. 
Si costitui va in appello la ### s.p.a. (già ### d s.p.a.), la quale: in via prelimin are, eccepiva l'inammissibilit à dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per infondatezza della pretesa della ### e, nel merito, eccepiva in ogni caso l'infondatezza dell'appello. 
Il Tribunale di ### quale giudice di appello, con sentenza 6093/2021, respinta l' eccezione di inammissibilità, in parziale accoglimento dello stesso, co ndannava Al lianz ### s.p.a. al pagamento a favore della ### quale cessionaria del credito del ### della somma di euro 4.257,15, già al netto dello scoperto contrattuale, in moneta attuale, oltre interessi al saggio e con l e decorrenze indicate in parte motiva, confermando nel resto la impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese processuali relative al grado. 4 2. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la ### La compagnia assicuratrice non ha svolto difese. 
Per l'odierna adunanza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte.  ### non hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.### C.A.M. di ### articola in ricorso due motivi.  1.1. Con il prim o motivo l a carrozzeria ricorrente denuncia: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della ### 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, n, 3.>> nella parte in cui il giudice di appello non ha amm esso la prova testimoniale, da essa richiesta, nonché ha ritenuto gli elementi offerti nel giudizio privi di gravità, precisione e concordanza, considerandoli peraltro singolarmente (e non nel loro complesso). 
Riporta quanto dedotto con l'atto di citazione nel giudizio di primo grado e rilev a che il giudice di app ello, per quanto concerne tale procedimento: da un lato, ha ritenut o non provato il fatto (atto vandalico-furto) in forza del quale essa ### aveva avanzato le propria domand a indennitaria, ma, d all'altro, non ha accolto né la richiesta di prova testimoniale, i cui capitoli ripercorre, volta proprio a dimostrare l'evento dedotto (atto vandalico/furto); né la richiesta di ordinare alla compagnia assicurativa (ovvero al perito) di esibire la perizia redatta a seguito di ispezione sul mezzo assicurato; e neppure la richi esta di c.t.u. meccanica volta all a quantificazione dei da nni (richieste che av eva fatto al giudice di primo grado e che aveva reiterato in appello). 5 Si duole che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di c.t.u. ed osserva che nel caso di specie dai rilievi fotografici prodotti risultavano danni ictu oculi nel loro c omplesso riconducibi li ad atto vandalico/furto in ragione della loro natura e tipologia (trafugamento di alcune parti del veicolo), motivo per il quale il giudice d'appello, non avendo le conoscenze tecniche, ben avrebbe dovuto disporre una ### quantomeno avrebbe dovuto motivare il diniego. 
Lamenta che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di prova testimoniale, ritenuta erroneamente irrilevante, in quan to dall'assunzione dei testi sarebbe risultato provato in via presuntiva che il veicolo del ### una v olta parcheggiato dallo stesso in via ### dell'abitato di ### era stato oggetto di furto/atto vandalico. 
Rileva che, trattandosi di un'azione delittuosa (atto vandalico/furto), eseguita da ignoti in assenza di testimoni, essa carrozzeria non avrebbe mai potuto fornire la prova diretta volta ad illustrare le modalità con le quali i malviventi hanno effettiv amente danneggiato il veicolo assicurato.  1.2. Con il secondo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia: <<violazione e falsa applicazione degli art.li 91, 92 e 336 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, nonch é violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in re lazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.>> nella parte in cui il giud ice di app ello ha affermato: <<Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello in ordine al regolamento delle spese in quanto questo giudice ritiene corretta la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, seppur con moti vazione differente. Ed infatti, nella specie, deve ritenersi che a fronte dell'accogliento di una sola domanda formulata dalla ### C.A.M di ### e del rigetto delle altre due domande attoree per la ritenuta fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia convenuta, vi è stata nel giudizio di primo gr ado una sostanziale reciproca 6 soccombenza tra le parti del processo e pertanto in applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., a fronte della soccombenza reciproca, alcuna censura può essere accolta in ordine alla statuizione di integrale compensazione delle spese tra le parti>>. 
Invocando principi affermati da questa Corte, si sostiene che il giudice di appello: a) non avrebbe potuto giudicare sulla legittimità o meno della decisione im pugnata in merito all e spese processuali (perché in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. detta decisione aveva perso efficacia a seguito della riforma della sentenza del primo grado), ma avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese alla s tregua dell'esito compl essivo della li te; b) non avrebbe potuto confermare - peraltro con motiv azione illegittima e illogica - la compensazione delle spese del primo grado, considerando solo ed esclusivamente l'esito del procedimento conclusosi davanti al Giudice di ### di ### In defin itiva, secondo la ricorrente, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, l'### sarebbe risultata soccombente (essendo stata rigettata l'eccezione di ### di carenza di legittimazione attiva ed essendo state accolte due delle tre domande, da essa carrozzeria formulate), ragion per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c ., il gi udice di appello avrebbe dovuto condannare la compagnia al rimborso delle spese, da essa ca rrozzeria sostenu te, o quantomeno compensarle parzialmente.  2. Il primo motivo è inammissibile.  ###à consegue in primo luogo al fatto che il motivo non si correla alla motivazione della sentenz a impugnata, che ha spiegato le ragioni per le quali il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale, rilevando che i relativi capitoli non concernevano la prova delle modalità del sinistro. 
In effetti, la lettura dei capitoli conferma detta valutazione: essi non co ncernono il fatto dell' esistenza nel veicolo del le parti , che si 7 assumono essere state oggetto del furto notturno (rilevato l'indomani mattina). In particolare, il capitolo 1 non riferisce che il veicolo fosse integro. Quanto poi alla perizia, essen do rimaste indimostrat e le modalità del fatto, la sua esibizione risultava irrilevante.  3. Il secondo motivo è fondato.  3.1. Fondata è la prima censura, quella relativa alla statuizione resa dal giudice di appello sul terzo motivo di appello. 
Queste le ragioni. 
Il giudice di appello, all'esito dello scrutinio dei primi due motivi di appello, inerenti al merito, ha ravvisato la loro fondatezza e, dunque, ha ritenuto i presupposti per l 'accoglimento parziale dell'appell o rispetto alla decisione di primo grado sul merito del giudizio.  ### di tali presupposti, gi ustificativi dell'accoglimento parziale dell'appello, comportava automaticamente, ai sensi dell'art.  336, primo comma, c.p.c., la caducazione della statuizione resa dal primo giudice sulle spese del giudizio di prim o grado, giacché l'accoglimento anche parziale dell'appello comporta automaticamente, per effetto della ri forma della decisio ne di primo grado quanto al “merito” in senso ampio (cioè alle questioni di merito in senso stretto e ad eventuali questioni di rito), il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul “merito”. 
Il terz o motivo di appello avrebbe dovuto, dunq ue, essere dichiarato assorbito per queste ragioni e non avrebbe dovuto essere deciso. 
In tale caso il giudice di appello deve, infatti, provvedere sulle spese non solo quanto al grado di appello, ma anche quanto al primo grado, regolandole naturalmente sulla base dell'esito finale della lite. 
Da tanto consegue che la sentenza impugnata è illegittima là dove ha pronunciato sul terzo motivo di appello anziché, previo suo assorbimento, procedere ad una nuova decisione sulle spese di primo 8 grado che ne erano oggetto nell'àmbito del dovere di statuizione sulle spese dell'intero giudizio, imposto dalla - pur parziale - riforma della sentenza di primo grado. 
La sentenza va cassata sul punto.  3.2. La fondatezza della prima censura (relativa alla statuizione resa dal giudice di appello sul terzo motivo di gravame), determina l'assorbimento della seconda censura (relativa alla statuizione resa sulle spese del giudizio di appello), in quanto, comportando anch'essa il parziale accoglimento del ricorso (e, quindi, la caducazione della statuizione sulle spese del giudizio di appello), dipende anch'essa dalla decisione resa dal giudice di appello.  4. Al giudice dell'eventuale rinvio dovrebbe a questo punto demandarsi di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, cioè, sia di quelle di primo grado, che di quelle di appello.  ###, tuttavia, ritiene che sussistano l e cond izioni pe r decidere nel merito al riguardo e che, dunque, sia inutile il rinvio. 
Si deve, dunque, procedere a statuire sulle spese dei due gradi di merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità.  ### di una situazione di soccombenza reciproca in ragione dell'accoglimento solo parziale dei petita di parte ricorrente, risultante come esito finale della lite, giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di merito. 
Il solo parziale accoglimento del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese di legittimità.  P.Q.M.  La Corte: - dichiara inammissibile il primo motivo; - accoglie parzialmente il secondo, dichiarandone l'assorbimento per il resto. ### la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, provvedendo sulle spese sia di primo che di secondo grado, ne dispone la compensazione; 9 -compensa, altresì, le spese del giudizio di legittimità. 
Così deci so il 4 lu glio 2025, a seguito di riconvocazione della 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Gianniti Pasquale

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2144/2025 del 18-09-2025

... presente giudizio, ### ha contestato la carenza di prova in ordine al verificarsi dell'atto vandalico che viene indicato come causa del preteso danno; - la prova di tale elemento certamente incombe sul soggetto che agisce per il risarcimento, costituendo indefettibile presupposto logico e giuridico della domanda; in particolare, l'assicurato (o il di lui avente causa) che voglia far valere il proprio diritto all'indennizzo è tenuto a provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che lo stesso ha specificamente causato il danno del quale chiede di essere indennizzato; - certamente la ctu svolta nel corso di giudizio di primo grado risulta irrilevante a tal fine, non potendo costituire prova del verificarsi dell'atto vandalico ma solo della condizione del veicolo in un certo momento storico; - non risulta tentata la prova - orale o documentale - del preteso atto vandalico, nonostante, lo si ripete, la specifica contestazione svolta da controparte al riguardo; deve escludersi, sotto tale profilo, che la denuncia querela presentata dal proprietario del veicolo possa costituire idonea prova del fatto storico in oggetto, trattandosi in tutta evidenza di una dichiarazione (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del dottor ### in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra ### spa, con il proc. dom. avv. ### - appellante - e ### snc di ### e ### contumace in appello - convenuto in appello - MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa proponeva appello avverso la sentenza n.1096/24, emessa dal Giudice di ### di ### il ### e pubblicata in pari data a definizione del giudizio introdotto da ### snc, quale cessionaria del credito di tale ### nei confronti di ### Nel menzionato giudizio, ### allegava - che l'autovettura del menzionato sig. ### era stata oggetto di atti vandalici, che avevano determinato la necessità di riparazioni del costo di euro 4.821,52; - che, resasi l'attrice cessionaria del credito del #### aveva negato il dovuto risarcimento, così imponendo la radicazione del giudizio. 
Costituitasi nel giudizio di primo grado, ### contestava in fatto e in diritto la domanda avversaria; in particolare evidenziava che non vi era prova del danno patito dall'autovettura e del suo ammontare, né dell'effettivo verificarsi degli atti vandalici. 
Con l'impugnata sentenza il Giudice di ### ritenuto provato il danneggiamento in forza della denuncia querela presentata dal ### e degli accertamenti peritali condotti in corso di causa, accoglieva la domanda, così condannando ### al pagamento dell'importo di euro 4.176,06 al netto della franchigia contrattuale, che non indicava, oltre interessi e spese di lite liquidate in euro 1.830,00 oltre accessori con distrazione in favore del difensore dell'attrice. 
Con il proprio appello ### impugnava la predetta decisione dolendosi del fatto che la domanda di controparte era stata accolta in assenza di alcuna istruttoria, e comunque di adeguata prova, in relazione al verificarsi del fatto generatore di danno. 
Su detti presupposti, dunque, ### concludeva domandando l'integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice di ### rigettando le domande svolte nei propri confronti, e con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  ### snc, nonostante regolare notifica, rimaneva contumace in appello.  * * * * * 
Considerato che - sia avanti al giudice di pace, sia nel presente giudizio, ### ha contestato la carenza di prova in ordine al verificarsi dell'atto vandalico che viene indicato come causa del preteso danno; - la prova di tale elemento certamente incombe sul soggetto che agisce per il risarcimento, costituendo indefettibile presupposto logico e giuridico della domanda; in particolare, l'assicurato (o il di lui avente causa) che voglia far valere il proprio diritto all'indennizzo è tenuto a provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che lo stesso ha specificamente causato il danno del quale chiede di essere indennizzato; - certamente la ctu svolta nel corso di giudizio di primo grado risulta irrilevante a tal fine, non potendo costituire prova del verificarsi dell'atto vandalico ma solo della condizione del veicolo in un certo momento storico; - non risulta tentata la prova - orale o documentale - del preteso atto vandalico, nonostante, lo si ripete, la specifica contestazione svolta da controparte al riguardo; deve escludersi, sotto tale profilo, che la denuncia querela presentata dal proprietario del veicolo possa costituire idonea prova del fatto storico in oggetto, trattandosi in tutta evidenza di una dichiarazione unilaterale resa da soggetto interessato neppure confermata nel presente giudizio; - a fronte della specifica contestazione di parte convenuta (odierna appellante), ### non solo non ha fornito (né tentato di fornire) prova idonea del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ma neppure ha offerto alcun elemento, anche indiziario, che consenta di apprezzare lo stato del veicolo in momento antecedente al preteso atto vandalico; - deve pertanto escludersi che parte appellata, che vi era tenuta, abbia fornito la necessaria prova del fatto costitutivo del proprio diritto ex art.2697c.c.; - la decisione, dunque, non può che essere di rigetto della pretesa risarcitoria azionata; deve accogliersi l'appello in esame.  ### dell'appello comporta, secondo la soccombenza, la condanna di ### snc alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### secondo la liquidazione operata in dispositivo; allo stesso modo vanno poste in via definitiva a carico di parte appellata le spese delle ctu di primo grado, come liquidate in detta sede.  P.Q.M.  Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.1096/24, emessa dal Giudice di ### di ### il ### e pubblicata in pari data, rigetta le domande svolte da ### snc di ### e ### nei confronti di ### spa; conseguentemente condanna ### snc di ### e ### alla restituzione all'appellante di quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado; - pone in via definitiva a carico di ### snc di ### e ### le spese della ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado, come liquidate in detta sede; - condanna ### snc di ### e ### a rifondere a ### spa le spese di causa; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori medi - si liquidano per il giudizio di primo grado in € 1.265,00 per compensi, e per il giudizio di appello in € 2.552,00 per compensi, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.  ### 18.9.2025 

Il giudice
dott. ###


causa n. 7627/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pola Carla, Grasso Pasquale

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1534/2025 del 30-01-2025

... rimasti ignoti gli autori del reato, formula che dava atto della verificazione del reato ipotizzato e basata sul fatto che non era stato possibile individuare i responsabili del reato stesso, proposta sulla quale il gip aveva concordato disponendo l'archiviazione. Inoltre, i propri tecnici nel corso di sopralluoghi effettuati dopo il dissequestro dell'area, avevano individuato in alcuni campioni dei residui che avevano ricollegato a residui di acceleranti, tracce che in altri campioni non erano presenti, confermando in questo modo la natura dolosa dell'incendio. In relazione ai beni, poi, ha evidenziato come non fosse stata fornita la prova del materiale presente al momento dell'incendio ed in particolare che i beni stessi fosse di proprietà della ### beni comuni e, cosa più importante, non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento della merce ala ### stessa, presupposto per ottenere l'indennizzo in relazione a beni non propri. ### parte la ### in una nota depositata, risultava aver operato il riacquisto del materiale dichiarato distrutto consegnandolo di novo alla società attrice per il prosieguo della distribuzione, indicando che avrebbe mandato le fatture alla ### per il (leggi tutto)...

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RGAC 42737 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - ### giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 42737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 21 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente TRA ### s.r.l. (cf ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione depositato telematicamente RICORRENTE E ### s.p.a. (p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta da ### procuratore speciale sella società per atto di ### notaio in ### in data 5 marzo 2019 rep. 15522 racc. 6738 RESISTENTE Oggetto: Indennizzo da incendio. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### All'udienza di discussione ex articolo 281 sexies del giorno 21 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti al termine della discussione.  ### ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato la società attrice ha convenuto innanzi al Tribunale di ### la società ### chiedendo l'accertamento della validità della garanzia assicurativa di cui alla polizza ###067 in relazione ad un incendio verificatosi verificatosi il 22 marzo 2022 presso la sede della società ### e per l'effetto condannare la ### stessa al pagamento dell'indennizzo nella misura di euro 160.633. 
A sostegno della domanda ha dedotto di aver stipulato con l'### del Comune di ### un contratto di servizi per la conservazione di Kit per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta da distribuire nel territorio del Comune di ### Il contratto prevedeva che i kit da distribuire, di proprietà della ### per i ### dovessero essere immagazzinati dalla società ed in seguito movimentati, con l'assolvimento dei compiti di custodia e di distribuzione. 
Detto contratto era stato stipulato il 7 settembre 2019. 
Il 1 dicembre 2019 la società attrice aveva stipulato con la società ### un contratto nel quale detta società si impegnava allo svolgimento della attività logistica relativa alla ricezione, al controllo di qualità, all'immagazzinaggio, alla custodia dei materiali e contenitori provenienti dalla ### del Comune di ### con onere a carico della ### di tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo burocratici e normativo per lo svolgimento della attività oggetto del contratto. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### società attrice, malgrado la custodia della merce fosse stata affidata alla società ### ha dato atto di aver stipulato una polizza per la garanzia da furto/incendio ###067. 
Infatti la società attrice aveva stipulato la polizza in questione di durata biennale con decorrenza dal 30 novembre 2021 e scadenza al 30 novembre 2023 con la quale era stata stipulata una garanzia per danni a beni, per furto rapina ed estorsione, indicando come assicurata la società ### ed indicando come indirizzo della società via delle tre camelie n 7 di ### sede della società. 
Nelle dichiarazioni allegate alla polizza era indicato che il fabbricato aveva una determinata destinazione ed in particolare che il fabbricato non conteneva beni infiammabili, e nella scheda tecnica n. 1 ea indicato che l'attività della società era svolta nel settore della carte e consisteva una attività industriale artigiana con indicazione di produzione e distribuzione di scatole, astucci, tubetti e contenitori di cartone, cartoncino, buste sacchi e sacchetti etichette di carta e cellophane anche con plasticatura. 
Nel questionario per la idoneità del contratto assicurativo evidenziando di ritenere che il contratto stipulato garantisse la protezione da incendio ed altri danni dei beni acquisiti, oltre a furto rapina e la protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali e industriali. 
In data 22 marzo 2022 presso la sede ###### si era sviluppato un incendio nel piazzale esterno che la società stessa aveva messo a disposizione per consentire l'immagazzinamento dei materiali che venivano consegnati alla società attrice per l'assolvimento del contratto stipulato con la società ### materiale che era andato completamente distrutto. 
Il 23 marzo 2022 aveva denunziato il sinistro alla ### indicando che per lo stesso erano intervenuti i ### del ### e la ### TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### relazione al l'incendio era stato aperto un procedimento penale da parte della ### della Repubblica di ### La assicurazione, dopo il dissequestro dell'area aveva fatto svolgere un accertamento che si era concluso con una proposta di valutazione del danno che era stata accettata con riserva di accettazione da parte della #### aveva eseguito anche ulteriori sopralluoghi, nel corso dei quali era intervenuto anche un esperto di incendi che aveva eseguito anche prelievi e la ### in data 18 novembre 2022 aveva respinto la richiesta di risarcimento in quanto i beni oggetto di incendio non rientravano nella garanzia di polizza, sia perché i danni stessi erano stati conseguenza di atti vandalici o dolosi sia perché i beni si trovavano all'aperto non fissi per natura. 
Acquisiti gli atti del procedimento penale, archiviato per essere rimasti ignoti gli autori dell'incendio non essendo state autorizzate le indagini richieste per cercare di individuarli sulla base di alcune ipotesi investigative, ritenendo che il diniego formulato non fosse rispondente agli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale non essendo emersi elementi per affermare che si fosse trattato di un atto vandalico o doloso e che, in ogni caso, per la operatività della garanzia fosse sufficiente che si fosse verificato un danneggiamento dei beni in quanto nella garanzia rientrava anche la merce depositata presso il piazzale della società ### indipendentemente dalla proprietà dei beni stessi. 
Espletata senza esito la mediazione, la società attrice ha introdotto il presente giudizio per ottenere l'indennizzo ritenuto dovuto ai sensi di polizza. 
Si è costituita la società eccependo la non operatività della polizza in quanto la polizza era stata stipulata dalla società attrice che aveva indicato quale sede ###### senza indicare la necessità che la copertura dovesse essere valida in relazione a qualsiasi altro luogo in cui si trovassero i beni della società, intendendo per tali anche i beni TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### di altre parti detenuti presso sedi diverse dalla propria e non indicava la previsione di copertura anche di altri luoghi, tenuto conto che le dichiarazioni per la valutazione del rischio dovevano intendersi per l'unica sede risultante dal contratto. Inoltre. alla polizza era allegato una scheda tecnica dalla quale risultava che l'attività svolta dalla società assicurata era svolta in modo industriale ed artigianale nel settore della carta essendo espressamente indicato che consisteva nella produzione e distribuzione di scatole, astucci, tubetti, di cartone e di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane anche con plasticatura. 
Di conseguenza ove fossero assicurati beni immagazzinati presso la società ### si doveva trattare di beni propri e rientranti nella tipologia merceologica indicata nella polizza e non vi potevano rientrare i kit per la raccolta differenziata da distribuire, di proprietà di altro soggetto e detenuti presso altra società per la successiva distribuzione. 
Infatti, la garanzia era prestata per i danni immediati e diretti per i beni assicurati e la stessa era valida in relazione ai beni materiali appartenenti alla assicurata e non anche beni di terzi non prevedendo la polizza la garanzia per il ricorso per i danni a terzi. 
Ha dedotto, inoltre, che la garanzia non era operativa in quanto l'incendio era stato doloso evidenziando come lo stesso si fosse sviluppato in un piazzale esterno ragionevolmente in conseguenza di un atto ritorsivo. 
Ha indicato al riguardo che la autorità giudiziario aveva indagato associando a questo incendio un precedente incendio. 
Tale ipotesi era stata formulata in quanto si era accertato che tra i titolari in precedenza vi erano stati contrasti sfociati in aggressione tra gli stessi, e che i due dipendenti presenti nel video nella zona ove si era sviluppato l'incendio avevano dichiarato di non aver visto nulla e che l'incendio si era verificato di giorno durante il lavoro al fine di meglio evidenziare la TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### volontarietà dell'evento alla base dell'incendio stesso, potendosi anche ipotizzare un tentativo di estorsione. 
Il procedimento penale era stato archiviato non essendo stati individuati elementi sufficienti per individuare i possibili soggetti responsabili e di conseguenza non erano state utilizzate intercettazioni telefoniche al fine di ricercare possibili prove. 
Tuttavia il PM aveva proposto al gip non l'archiviazione con la formula perché il fatto non sussiste ma, quella per essere rimasti ignoti gli autori del reato, formula che dava atto della verificazione del reato ipotizzato e basata sul fatto che non era stato possibile individuare i responsabili del reato stesso, proposta sulla quale il gip aveva concordato disponendo l'archiviazione. 
Inoltre, i propri tecnici nel corso di sopralluoghi effettuati dopo il dissequestro dell'area, avevano individuato in alcuni campioni dei residui che avevano ricollegato a residui di acceleranti, tracce che in altri campioni non erano presenti, confermando in questo modo la natura dolosa dell'incendio. 
In relazione ai beni, poi, ha evidenziato come non fosse stata fornita la prova del materiale presente al momento dell'incendio ed in particolare che i beni stessi fosse di proprietà della ### beni comuni e, cosa più importante, non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento della merce ala ### stessa, presupposto per ottenere l'indennizzo in relazione a beni non propri.  ### parte la ### in una nota depositata, risultava aver operato il riacquisto del materiale dichiarato distrutto consegnandolo di novo alla società attrice per il prosieguo della distribuzione, indicando che avrebbe mandato le fatture alla ### per il rimborso, richiesta che, tuttavia, non era stata presentata. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### contestato, infine, la valenza dell'accordo conservativo intercorso dal momento che lo stesso indicava espressamente che lo stesso era subordinato all'accordo da parte della ### accordo che non era mai intervenuto. 
Essendo stato introdotto il giudizio ai sensi dell'articolo 281 decies e non avendo parte ricorrente richiesto prove, pur avendo dimostrato di conoscere le eccezioni già formulate dalla ### nella fase stragiudiziale, mentre per le eccezioni sulla garanzia di polizza le contestazioni erano chiaramente documentali, non è stata accolta la richiesta di memorie di cui all'articolo 281 duodecies cpc e la causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 21 gennaio 2025, con termine per il deposito di note esplicative fino a cinque giorni prima, ove la stessa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, preliminarmente essere ricostruito il contratto che era stato sottoscritto dalla società attrice con la ### Il contratto risulta essere stato sottoscritto il 30 novembre 2021 prima della sottoscrizione del contratto con la società ### per l'affidamento a detta società tutte le attività connesse con il deposito e la gestione delle consegne e del ritiro del materiale stesso presso un piazzale esterno di detta società con custodia do geni e gestione anche della attività di controllo della merce e di gestione del magazzino, stipula avvenuta il 1 dicembre 2021. 
Nel contratto stipulato con la società ### risulta indicato che la merce immagazzinata presso tale società era assicurata per il furto e l'incendio con la polizza sottoscritta il giorno precedente alla stipula del contratto stesso. 
Di conseguenza il collegamento tra i contratti risulta posto in essere dalla società attrice che ha dichiarato di aver autonomamente assicurato il materiale che veniva depositato TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### presso la società ### malgrado la stesso fosse tenuta alla custodia dei beni stessi, che risultavano chiaramente di proprietà di altra società. 
Tuttavia, nel contratto stipulato con la ### non risulta alcuna menzione esplicità del fatto che la polizza era stata stipulata per garantire oltre i beni della società, anche i Kit di proprietà della ABC che dovevano essere distribuiti destinati ad essere detenuti non presso la sede della società contraente ma presso la sede ###la quale sarebbe stato stipulato l'accordo il giorno successivo. 
Infatti, nel contratto stipulato con la ### l'unico riferimento al luogo in cui ragionevolmente dovevano trovarsi i beni assicurati era la sede ###### A tale conclusione si giunge sulla base delle dichiarazioni richieste alla società per la valutazione del rischio ove risulta indicato che il fabbricato non conteneva depositi di merci pericolose o infiammabili o industrie e strutture per spettacoli pubblici, che il fabbricato non aveva problemi di statica o manutenzione o contenesse materiali speciali esplodenti o infiammabili eccedenti i limiti previsti in contratto, di non essere stato oggetto richieste di natura estorsiva o danni da estorsione. 
Tale dichiarazioni, che presuppongono la conoscenza diretta dei luogi ove vale la ### ai fini della valutazione del rischio e della stessa opportunità di concludere il contratto, postulano, evidentemente che il soggetto sia a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi ed è evidente che tali dichiarazioni non possano ritenersi estese anche alle caratteristiche dei luoghi ove sarebbero stati depositati i beni non di proprietà della società assicurata, luoghi che sarebbero stati determinati solo con contratto stipulato il giorno successivo. 
Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dei beni assicurati, premesso che non risulta prevista la garanzia per beni di terzi detenuti, situazione che avrebbe reso necessaria la TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### stipula di un contratto che consentiva al terzo di essere indennizzato, nel contratto non si specifica del quali beni si tratti ma risulta specificata la attività della società , il settore merceologica ed il tipo di attività svolta, indicazioni evidentemente destinate ad individuare i beni che possono rientrare all'interno della garanza. 
La società attrice ha, infatti, indicato di svolgere una attività ###artigiana nel settore della carta e che la stessa consisteva nella produzione e distribuzione di scatole, astucci, tubetti, di cartone e di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane anche con plasticatura. 
Risulta evidente che dalle indicazioni fornite nella stipula della polizza non emergeva la attività che la società intendeva svolgere per effetto del contratto sottoscritto con la ### di ### che prevedeva la attività di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata di proprietà della ### stessa con l'obbligo di gestire la consegna il deposito e la movimentazione del materiale consegnato, attività che, per quanto riguarda il deposito e la gestione del magazzino ha poi affidato il giorno successivo alla stipula del contratto assicurativo alla società ### Per quanto riguarda le condizioni generali di contratto occorre considerare che secondo le definizioni della polizza per contenuto si intendeva quanto compreso nel recinto aziendale assicurato e per merci si intendevano quelle proprie della attività dichiarata comprese le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi compresi carburanti e combustibili e merci non proprie rispetto alla attività dichiarata sino alla concorrenza di quanto dichiarato all'articolo ### che indica l'oggetto della assicurazione come fabbricato, anche se in parte di terzi a condizione che la ubicazione sia indicata in polizza, il contenuto nel fabbricato anche se di terzi. 
Di conseguenza secondo la polizza sono compresi in garanzia anche i beni di terzi detenuti a condizione che la ubicazione del luogo sia espressamente indicata in polizza. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### conseguenza secondo la polizza erano assicurati anche i beni appartenenti a terzi a condizione che gli stessi fossero detenuti nei luoghi indicati in polizza mentre la società attrice ha indicato il polizza solo la ubicazione del luogo ove si trovava la sua sede in ### senza alcuna menzione della sede in ### di ### individuata con contratto stipulato il giorno successiva alla stipula del contratto di assicurazione e non oggetto di comunicazione alla ### dopo la stipula del contratto con la società ### per l'inserimento in garanzia anche di detto luogo o della parte utilizzata quale deposito, con possibilità per la ### di determinare il nuovo premio o non assumere il nuovo rischio. afferma l'obbligo dell'assicurato di comunicare la modificazione del rischio. 
Le condizioni generali di contratto, di conseguenza, confermano che oggetto della assicurazione sono i fabbricati, compresi gli spazi esterni individuati in polizza con ricomprensione tra i materiali assicurati anche quelli contenuti nei fabbricati e comunque nel recinto aziendale assicurato per lo svolgimento della attività assicurata anche nel caso di beni appartenenti a terzi.  ### risulta essersi pacificamente verificato presso la sede della società ### luogo non rientrante interno al recinto aziendale dichiarato all'atto della stipula della polizza merce, peraltro, non rientrante all'interno della attività che la società attrice ha dichiarato di svolgere all'atto della stipula del contratto assicurativo. 
Di conseguenza occorre escludere che i beni oggetto dell'incendio rientrassero all'interno della garanzia di polizza. 
Perplessità sono connesse anche con la causa dell'incendio. 
La polizza esclude i fatti aventi origine dolosa o vandalica. 
Sotto questo aspetto risulta che la ### della Repubblica di ### ha avviato il procedimento penale per una ipotesi dolosa, riunendo anche un episodio verificatorosi un TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### po' di tempo prima ipotizzando una ragione ritorsiva o estorsiva alla base di entrambi gli incendi. 
Il procedimento risulta essere stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti, confermando, tuttavia, la origine dolosa dell'incendio. 
Tale origine ha trovato parziale conferma anche sulla base degli accertamenti effettuati dalla ### che, sia pure a distanza di mesi anche in considerazione dell'avvenuto sequestro dell'area a fini di indagini, ha individuato la presenza di residui petrolifeferi che ha ricollegato alla azione di possibili acceleranti anche in considerazione della velocità con la quale era insorto l'incendi, tenuto conto del passaggio di alcuni dipendenti ripresi dalle telecamere interne, residui rinvenuti solo in alcuni campioni prelevati. 
La società attrice ha dedotto che il tempo trascorso prima dell'accertamento rendeva poco credibile lo stesso ed al tempo stesso ha evidenziato che trattandosi di contenuto in plastica, con alcune parti metalliche, si trattava, comunque di sostanze di derivazione del petrolio, circostanza idonea a spiegare la ragione per la quale erano state rinvenute tracce di derivati dal petrolio. 
In realtà la rapidità dell'inizio della combustione appare deporre per una origine dolosa confermata anche dal fatto che le tracce di sostanze compatibili con acceleranti sono state trovate solo in alcuni campioni in quanto se si trattasse di residui di combustione della plastica di cui erano composti i kit briciati, gli stessi sarebbero stati presenti in tutti i campioni mentre la presenza solo in alcuni campioni conferma la tesi dell'accelerante in quanto lo stesso viene utilizzato come innesco solo in alcuni punti della zona da incendiare e non sulla intera superficie. 
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P Q M TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società ### s.r.l. nel confronti della società ### s.p.a respinge la domanda attrice; condanna la società ### s.r.l. a rimborsare alla società ### s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000 di cui euro 5.000 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%. 
Così deciso in ### il giorno 27 gennaio 2025 Il Giudice (### 

causa n. 42737/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Parziale Roberto

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