testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione V Civile Il giudice monocratico del Tribunale di Catania, dott. ### ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11625/2020 R.G. ###.G. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, con sede ###, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### cod. fisc. ###, ### a) ### codice fiscale n. ###, nata in data 01 aprile 1942 a ####, ed ivi residente ### e NICOTRA ### c.f. n. ###, nato a #### in data 13 aprile 1972, residente ###, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f.###), ### b) ### nato a ### il ###, residente ###, cod. fisc. ### e ### nata a E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### il ###, residente ###, cod. fisc. ###; ### avente per ### recesso dal contratto preliminare di compravendita ### come da comparse conclusionali e memorie di replica. ### 1. Con atto di citazione del 09.10.2020, la ## s.r.l., ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti al fine di far dichiarare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, avvenuto con atto extragiudiziale del 28.3.2019, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###, integrato da una successiva scrittura privata del 07.03.2018, avente ad oggetto il trasferimento di un immobile sito in ### contrada ### via ### n.20.
In conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso ha richiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma di € 180.000,00, ovvero il doppio della caparra confirmatoria versata (art. 1385 co. 2° c.c.), a causa dell'inadempimento dei convenuti.
Il prezzo complessivo della vendita è stato concordato tra le parti in € 390.000,00, di cui € 90.000,00 sono stati corrisposti dalla M.G. s.r.l. a titolo di caparra confirmatoria, ed € 300.000,00 sarebbero stati versati al momento del rogito notarile di trasferimento della proprietà.
Il recesso è stato asseritamente esercitato a seguito del comportamento dei convenuti, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede imposto dagli artt. 1175 e 1375 Con comparsa di risposta del 09.02.2021 si sono costituiti in giudizio ### e ### i quali hanno contestato l'assunto di parte attrice ed hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell'importo di €. 9.000,00, quale penale prevista dalla scrittura privata del 07.03.2018, nonché al pagamento dell'importo di €. 37.000,00, quali esborsi per la variazione della categoria catastale del bene promesso, e per il futuro ripristino della precedente categoria.
Non si sono costituiti ### e ### 1.2 E' stata svolta attività istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nell'interrogatorio formale dei convenuti e nella prova per testi.
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### ai documenti, l'attrice ha prodotto il contratto preliminare, la successiva scrittura del 07.03.2018, documentazione attestante la richiesta di credito avanzata alla ### e alla ### la perizia effettuata da quest'ultima, la diffida del 28.03.2019, foto dei luoghi e del loro stato, nonché atto di transazione con le parti contumaci. ### resa all'udienza del 09.05.2022 è stata ammessa la prova testimoniale. 2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata. 2.1 Nel caso di specie si vedono contrapposte le due posizioni: quella dell'attrice, che ritiene di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso; quella dei convenuti, i quali ritengono che non ricorrano i presupposti legittimanti e che, invece, sussistano tutti presupposti per richiedere il pagamento delle ulteriori somme previste nella scrittura del 07.03.2018 a titolo di penale.
In primo luogo occorre individuare il perimetro di indagine al fine di stabilire quali siano i presupposti in presenza dei quali può dirsi legittimo l'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso, in realtà, si fonda sui medesimi presupposti previsti per il diritto alla risoluzione del contratto.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte (Cass. Civ. Ord. N. 20532/2022), la quale ha chiarito che “la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.” I presupposti per il legittimo esercizio del recesso sono, dunque, i medesimi della risoluzione per inadempimento, vale a dire l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse del creditore.
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### detto altrimenti, che sussista un inadempimento grave, conformemente alle linee tracciate dalla sentenza sopra richiamata.
La gravità dell'inadempimento va valutata avuto riguardo all'interesse del creditore, sulla scorta di criteri oggettivi, parametrati allo scopo o alla causa in concreto del contratto, e soggettivi, parametrati alle specifiche aspettative del creditore, che comunque devono sempre emergere dal contratto.
Può, quindi, considerarsi grave l'inadempimento che pregiudichi sensibilmente le aspettative del creditore e la realizzazione del suo interesse, cosicchè l'inadempimento deve necessariamente ricadere su una prestazione che assume per il creditore “particolare importanza”.
Attraverso tale valutazione può essere evitato anche il rischio che il creditore possa profittare di un inadempimento di scarsa importanza per una maggiore convenienza.
Delimitato in tal modo il campo di indagine, nell'ipotesi sottoposta al vaglio di questo giudicante viene in considerazione il comportamento dell'attrice, la quale ha esercitato l'azione di recesso dal contratto preliminare adducendo, quale motivo legittimo motivo, il comportamento tenuto dai convenuti contrario agli obblighi di buona fede e correttezza nella fase di esecuzione del contratto preliminare.
A tal proposito, ha contestato ai convenuti di non aver riferito, al momento della stipula del contratto preliminare, che alcune parti del cespite oggetto della futura compravendita erano abusive.
La presenza di tali abusivismi avrebbe precluso l'accesso al credito richiesto alla ### che, medio tempore, proprio a cagione di ciò, aveva sospeso la pratica istruttoria avviata con la richiesta di mutuo.
Ulteriori contestazioni, di eguale natura, hanno riguardato la presenza di una tettoia in amianto, che avrebbe precluso la concessione del mutuo o del finanziamento da parte di ### almeno che non fosse stata eliminata dai convenuti.
Altra doglianza ha riguardato il deprezzamento dell'immobile a seguito di un atto vandalico che avrebbe senz'altro impedito l'accesso al credito se la relativa pratica fosse stata “proseguita”, atteso che i promittenti venditori non avevano ripristinato lo stato dell'immobile nelle condizioni in cui versava al momento della stipula del preliminare.
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### giudizio di accertamento riguarda, quindi, la sussistenza di tutte le circostanze invocate dall'attrice che, ove sussistenti, determinerebbero il legittimo esercizio del diritto di recesso.
In tema di onere della prova si precisa che, ai sensi dell'art. 2697 c.c, la parte che chiede la risoluzione del contratto (rectius esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 comma 2) deve provare l'inadempimento, essendo comunque riservata alla valutazione di questo giudicante se esso integri il requisito della gravità.
Tuttavia, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, tutte le tesi attoree intorno alle lamentate violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, in sede di stipula del preliminare, non hanno trovato alcun riscontro.
Per quanto concerne i lamentati abusivismi, asseritamente occultati in sede di stipula del preliminare, nessun documento a supporto è stato prodotto.
Di contro, gli stessi documenti prodotti dall'attrice smentiscono tale assunto.
Così, nella perizia redatta da BPM a pag. 4, nella sezione D rubricata “#### EDILIZIA”, il tecnico nominato ha dichiarato che l'edificio era stato costruito in conformità dei permessi e ha attestato la regolare commerciabilità.
Nella medesima perizia viene dato atto che “### in oggetto, nella sua conformazione destinazione (capannone uso deposito), è stato edificato giusta C.E. Del 14/05/1978 ed ### edilizia n. 9 del 13/04/2010. Successivamente per il cambio di destinazione d'uso da deposito a laboratorio artigianale (senza realizzazione di opere) è stata rilasciato permesso di costruire n. 2 del 13/02/2017. In data ### prot. 17292 è stata quindi presentata la relativa SCA di agibilità. Oggi l'immobile è stato catastato con la categoria D/1 ###”.
Sul punto, inoltre, il teste ### ha riferito di avere avuto un incarico da parte dei venditori risalente all'anno 2010 e relativo alla regolarizzazione dell'immobile, nonché altro incarico per la variazione catastale nell'anno 2018.
In relazione a tale ultimo incarico ha riferito, altresì, di aver effettuato la variazione e di aver consegnato i documenti al ### dopo che i proprietari avevano prestato il loro consenso alla consegna.
Tuttavia, quand'anche in via meramente ipotetica al momento della stipula del preliminare vi fosse stata qualche irregolarità edilizia (agli atti sono state prodotte delle foto comprovanti l'eliminazione di qualche struttura), tale circostanza viene addotta dall'attrice E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### non come motivo determinante l'esercizio del diritto di recesso, bensì quale causa ostativa per l'accesso al credito.
Anche in ordine ai motivi del diniego e a fronte dell'eccezione di controparte in tal senso, l'attrice non è stata in grado di fornire alcuna prova che colleghi il rifiuto della banca ai motivi indicati.
A ben vedere manca persino la prova del diniego stesso.
Stesse considerazioni valgono con riferimento al diniego del finanziamento da parte della BPM per la presenza delle opere in eternit.
A tal proposito l'attrice ha lamentato che i convenuti avevano l'obbligo di eliminare la copertura in eternit, in maniera tale da adeguare l'immobile alle aspettative degli istituti di credito.
Sul punto trova accoglimento l'eccezione dei convenuti, i quali hanno evidenziato che l'immobile era stato promesso in vendita “nello stato di fatto e di diritto”, facendo rilevare, altresì, che nel contratto preliminare si dava atto dello stato di deterioramento e delle opere necessarie per la ristrutturazione, ragion per cui la controparte era perfettamente a conoscenza delle precarie condizioni strutturali in cui versava l'immobile.
I convenuti hanno evidenziato, poi, che il contratto definitivo doveva essere stipulato entro il 30 settembre 2017 e che, con successiva scrittura privata del 07.03.2018, la data del definitivo è stata differita al 30.03.2019.
Tale circostanza è stata invocata come riprova della consapevolezza dell'attrice delle condizioni dell'immobile e, quindi, dell'assoluta infondatezza degli addebiti che gli venivano mossi.
Ed in effetti va richiamato il contenuto del contratto preliminare, in cui viene chiaramente indicato che l'immobile “verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ed accettato da parte promissaria acquirente ”.
Ciò lascia ragionevolmente presumere che la stessa abbia ben visionato tutti i documenti e abbia ispezionato l'immobile.
Ed ancora, il prezzo concordato tra le parti è stato “determinato dallo stato dei luoghi e dalle strutture in stato di deterioramento e necessaria radicale ristrutturazione” (art. 6).
Detto altrimenti, gli acquirenti erano ben consapevoli delle importanti opere di ristrutturazione di cui necessitava l'immobile, compresa la presenza della copertura in eternit, riconoscibile anche per un occhio inesperto, e ciò nonostante hanno manifestato E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### scientemente il proprio consenso alla stipula del preliminare, obbligandosi alla stipula del definitivo.
A riprova di ciò, a distanza di un anno, con la scrittura del 07.03.2018, quando ipoteticamente era trascorso un lasso di tempo sufficiente per maturare un eventuale ripensamento, la promissaria acquirente ha confermato le clausole del preliminare del 07.03.2017 e, senza fare alcun accenno a eventuali irregolarità edilizie quali possibili ostacoli alla concessione di un muto o alle opere in eternit quali ulteriori opere di ostacolo ai fini indicati, ha fissato, di comune accordo con i promittenti venditori, la data del definitivo al 30.03.2019, obbligandosi al pagamento di una penale in caso di ritardo, concordata in €. 1.000,00 mensili.
Orbene, una volta eliminato ogni dubbio circa l'inesistenza di prove intorno alle difformità edilizie dell'immobile e al rifiuto della banca di erogare le somme proprio a cagione di ciò, va analizzata l'unica difformità dell'immobile provata (il furto degli infissi e dell'impianto elettrico subito dai convenuti a pochi mesi dal termine per la stipula del definitivo) invocata dall'attrice come giusta causa di recesso.
Viene quindi in considerazione il tema della rilevanza dell'inadempimento ai fini della produzione degli effetti della caparra.
Come si è detto, si reputa applicabile la disciplina prevista in tema di risoluzione, cosicché con riguardo alla circostanza indicata è compito di questo giudicante valutare se l'inadempimento possa considerarsi grave, avuto riguardo all'interesse del creditore.
Si tratta, cioè, di stabilire se l'inadempimento, segnatamente consistente nell'impossibilità da parte dei promittenti venditori di consegnare un bene perfettamente conforme a quello indicato nel contratto preliminare e nella successiva scrittura, perché deprezzato in conseguenza dei furti, possieda il requisito della gravità legittimante l'esercizio del diritto di recesso.
In applicazione dei criteri sopra tracciati, va quindi individuato l'interesse concreto perseguito dalla creditrice, così come emergente dalle due scritture, costituenti un unico schema negoziale.
Le precisazioni descrittive dello stato dell'immobile promesso in vendita, contenute nel contratto preliminare stipulato in dato 29.03.2017 - art. 6 struttura in stato di deterioramento e necessaria di radicale ristrutturazione - eliminano ogni possibile dubbio E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### circa l'interesse della promissaria acquirente a conseguire la proprietà del bene nonostante le precarie condizioni strutturali, come già ribadito.
Ed allora il deprezzamento conseguente al furto degli infissi e dell'impianto elettrico non può considerarsi un inadempimento così grave da frustrare e pregiudicare in modo intollerabile le aspettative della promissaria acquirente.
A corollario di tale conclusione, giova osservare che la stessa attrice nell'esporre i motivi per cui ha esercitato il diritto di recesso (La pratica di mutuo, già sospesa dall'istituto bancario a causa del tetto in eternit, che i promittenti venditori si sono rifiutati di sostituire, non poteva certamente essere proseguita dopo che l'immobile era stato vandalizzato, riportando danni per € 53.509,20 (vedi preventivi che si producono - doc. 6 e doc. 7) e ciò in quanto l'importo richiesto a mutuo non sarebbe mai stato concesso in ragione dell'importante deprezzamento del bene, il cui rischio, si badi, per come si specificherà in prosieguo, era a carico degli odierni convenuti, proprietari dell'immobile) lascia trasparire in tutta evidenza come il deprezzamento non abbia fatto assolutamente venir meno l'interesse a conseguire l'immobile ma, piuttosto, sia stato considerato un ulteriore motivo di ostacolo per l'accesso al credito.
In questo caso, dunque, non vi è alcun dubbio che l'esercizio del diritto di recesso si pone in contrasto con l'interesse concreto alla esecuzione del contratto, che la parte aveva ribadito anche attraverso la successiva scrittura del 07.03.2018.
Da ciò se ne deduce che il recesso si è dimostrato ### maggiormente conveniente rispetto all'eventuale adempimento della controparte.
In estrema sintesi, poiché l'attrice non è riuscita ad ottenere il mutuo, per cause indipendenti da responsabilità imputabili ai promittenti venditori, ha esercitato il recesso in totale assenza dei presupposti legittimanti tale facoltà, invocando per un verso inadempimenti infondati e, per altro verso, un inadempimento che non può considerarsi “grave”. 2.2. Logico corollario del rigetto della domanda principale avanzata dall'attrice, per i motivi indicati, è l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €. 9.000,00 a titolo di penale, conformemente a quanto previsto nella scrittura del 07.03.2018.
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: #### del diritto di recesso, in modo illegittimo, si è dimostrato, infatti, suggestivo di un mero intento speculativo dell'attrice, volto ad evitare anche le conseguenze pregiudizievoli cui sarebbe andata certamente incontro, in caso di ritardo nella stipula del definitivo.
La scrittura citata prevede “in caso di ritardo nella concessione del muto che la parte promittente acquirente dovrà contrarre con la ### o altro istituto di suo gradimento, decorrerà una penale di euro 1000,00 per ogni mese di ritardo e fino alla data del 31.12.2019”.
Le parti, in tal modo, hanno inteso inserire nel contrattato una clausola penale, con l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, non essendo stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore richiesta di rimborso delle somme impiegate per la variazione della categoria catastale dell'immobile essa non può trovare accoglimento, in primo luogo perché non emerge in alcun modo che vi fosse un accordo tra le parti per cui la spesa affrontata dai convenuti per eventuali variazioni catastali fosse a carico della controparte; in secondo luogo, non è stata neppure fornita alcuna prova circa l'effettivo esborso di somme di denaro.
A tal proposito, il teste ### ha dichiarato “ricordo che il costo complessivo della pratica ammontava ad €. 2.200,00, definito con la proprietà ad €. 1.800,00”, null'altro aggiungendo.
Il rigetto di tale domanda assorbe la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto le somme necessarie per il ripristino della precedente categoria catastale dell'immobile. ### alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti, anch'essa non può trovare accoglimento.
Il comportamento sanzionato dalla norma contenuta nella disposizione richiamata si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio, pur essendo consapevole e potendosi avvedere, attraverso un minima diligenza, dell'infondatezza della propria pretesa.
Solo in tal caso è possibile “sanzionare” la parte per avere abusato del diritto all'azione.
Si ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti.
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### 3 Va dato atto, infine, che nel corso del giudizio è stata raggiunto un accordo transattivo tra l'attrice e i sig.ri ### e ### Tuttavia, tale accordo non produce effetti nei confronti delle parti costituite e non interferisce sugli esiti del giudizio nella misura in cui, in virtù dell'art. 4, gli obblighi restitutori e il pagamento del residuo prezzo da parte dell'attrice nei confronti dei creditori contraenti sono stati subordinati all'eventuale adempimento coattivo del contratto di compravendita ex art. 2932 c.c., non costituente oggetto del giudizio. 4 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata mentre va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, come in parte motiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando: - rigetta le domande proposte dall'attrice dichiarando l'illegittimità del recesso esercitato dal contratto preliminare di compravendita del 07.03.2017, così come integrato dalla scrittura del 07.03.2018; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### e condanna l'attrice al pagamento dell'importo di €. 9.000,00 a titolo di penale, in loro favore; - rigetta le altre domande dei convenuti; - condanna parte attrice alla refusione di spese e compensi di lite, in favore dei convenuti costituiti ### e ### che determina in €. 4250.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal dott. ### giudice di pace in tirocinio.
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### Andreoni
causa n. 11625/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marino Giorgio