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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2144/2025 del 18-09-2025

... la carenza di prova in ordine al verificarsi dell'atto vandalico che viene indicato come causa del preteso danno; - la prova di tale elemento certamente incombe sul soggetto che agisce per il risarcimento, costituendo indefettibile presupposto logico e giuridico della domanda; in particolare, l'assicurato (o il di lui avente causa) che voglia far valere il proprio diritto all'indennizzo è tenuto a provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che lo stesso ha specificamente causato il danno del quale chiede di essere indennizzato; - certamente la ctu svolta nel corso di giudizio di primo grado risulta irrilevante a tal fine, non potendo costituire prova del verificarsi dell'atto vandalico ma solo della condizione del veicolo in un certo momento storico; - non risulta tentata la prova - orale o documentale - del preteso atto vandalico, nonostante, lo si ripete, la specifica contestazione svolta da controparte al riguardo; deve escludersi, sotto tale profilo, che la denuncia querela presentata dal proprietario del veicolo possa costituire idonea prova del fatto storico in oggetto, trattandosi in tutta evidenza di una dichiarazione unilaterale resa da soggetto interessato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona del dottor ### in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra ### spa, con il proc. dom. avv. ### - appellante - e ### snc di ### e ### contumace in appello - convenuto in appello - MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa proponeva appello avverso la sentenza n.1096/24, emessa dal Giudice di ### di ### il ### e pubblicata in pari data a definizione del giudizio introdotto da ### snc, quale cessionaria del credito di tale ### nei confronti di ### Nel menzionato giudizio, ### allegava - che l'autovettura del menzionato sig. ### era stata oggetto di atti vandalici, che avevano determinato la necessità di riparazioni del costo di euro 4.821,52; - che, resasi l'attrice cessionaria del credito del #### aveva negato il dovuto risarcimento, così imponendo la radicazione del giudizio. 
Costituitasi nel giudizio di primo grado, ### contestava in fatto e in diritto la domanda avversaria; in particolare evidenziava che non vi era prova del danno patito dall'autovettura e del suo ammontare, né dell'effettivo verificarsi degli atti vandalici. 
Con l'impugnata sentenza il Giudice di ### ritenuto provato il danneggiamento in forza della denuncia querela presentata dal ### e degli accertamenti peritali condotti in corso di causa, accoglieva la domanda, così condannando ### al pagamento dell'importo di euro 4.176,06 al netto della franchigia contrattuale, che non indicava, oltre interessi e spese di lite liquidate in euro 1.830,00 oltre accessori con distrazione in favore del difensore dell'attrice. 
Con il proprio appello ### impugnava la predetta decisione dolendosi del fatto che la domanda di controparte era stata accolta in assenza di alcuna istruttoria, e comunque di adeguata prova, in relazione al verificarsi del fatto generatore di danno. 
Su detti presupposti, dunque, ### concludeva domandando l'integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice di ### rigettando le domande svolte nei propri confronti, e con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  ### snc, nonostante regolare notifica, rimaneva contumace in appello.  * * * * * 
Considerato che - sia avanti al giudice di pace, sia nel presente giudizio, ### ha contestato la carenza di prova in ordine al verificarsi dell'atto vandalico che viene indicato come causa del preteso danno; - la prova di tale elemento certamente incombe sul soggetto che agisce per il risarcimento, costituendo indefettibile presupposto logico e giuridico della domanda; in particolare, l'assicurato (o il di lui avente causa) che voglia far valere il proprio diritto all'indennizzo è tenuto a provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che lo stesso ha specificamente causato il danno del quale chiede di essere indennizzato; - certamente la ctu svolta nel corso di giudizio di primo grado risulta irrilevante a tal fine, non potendo costituire prova del verificarsi dell'atto vandalico ma solo della condizione del veicolo in un certo momento storico; - non risulta tentata la prova - orale o documentale - del preteso atto vandalico, nonostante, lo si ripete, la specifica contestazione svolta da controparte al riguardo; deve escludersi, sotto tale profilo, che la denuncia querela presentata dal proprietario del veicolo possa costituire idonea prova del fatto storico in oggetto, trattandosi in tutta evidenza di una dichiarazione unilaterale resa da soggetto interessato neppure confermata nel presente giudizio; - a fronte della specifica contestazione di parte convenuta (odierna appellante), ### non solo non ha fornito (né tentato di fornire) prova idonea del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ma neppure ha offerto alcun elemento, anche indiziario, che consenta di apprezzare lo stato del veicolo in momento antecedente al preteso atto vandalico; - deve pertanto escludersi che parte appellata, che vi era tenuta, abbia fornito la necessaria prova del fatto costitutivo del proprio diritto ex art.2697c.c.; - la decisione, dunque, non può che essere di rigetto della pretesa risarcitoria azionata; deve accogliersi l'appello in esame.  ### dell'appello comporta, secondo la soccombenza, la condanna di ### snc alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### secondo la liquidazione operata in dispositivo; allo stesso modo vanno poste in via definitiva a carico di parte appellata le spese delle ctu di primo grado, come liquidate in detta sede.  P.Q.M.  Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.1096/24, emessa dal Giudice di ### di ### il ### e pubblicata in pari data, rigetta le domande svolte da ### snc di ### e ### nei confronti di ### spa; conseguentemente condanna ### snc di ### e ### alla restituzione all'appellante di quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado; - pone in via definitiva a carico di ### snc di ### e ### le spese della ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado, come liquidate in detta sede; - condanna ### snc di ### e ### a rifondere a ### spa le spese di causa; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori medi - si liquidano per il giudizio di primo grado in € 1.265,00 per compensi, e per il giudizio di appello in € 2.552,00 per compensi, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.  ### 18.9.2025 

Il giudice
dott. ###


causa n. 7627/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pola Carla, Grasso Pasquale

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1534/2025 del 30-01-2025

... data 18 novembre 2022 aveva respinto la richiesta di risarcimento in quanto i beni oggetto di incendio non rientravano nella garanzia di polizza, sia perché i danni stessi erano stati conseguenza di atti vandalici o dolosi sia perché i beni si trovavano all'aperto non fissi per natura. Acquisiti gli atti del procedimento penale, archiviato per essere rimasti ignoti gli autori dell'incendio non essendo state autorizzate le indagini richieste per cercare di individuarli sulla base di alcune ipotesi investigative, ritenendo che il diniego formulato non fosse rispondente agli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale non essendo emersi elementi per affermare che si fosse trattato di un atto vandalico o doloso e che, in ogni caso, per la operatività della garanzia fosse sufficiente che si fosse verificato un danneggiamento dei beni in quanto nella garanzia rientrava anche la merce depositata presso il piazzale della società ### indipendentemente dalla proprietà dei beni stessi. Espletata senza esito la mediazione, la società attrice ha introdotto il presente giudizio per ottenere l'indennizzo ritenuto dovuto ai sensi di polizza. Si è costituita la società eccependo la non (leggi tutto)...

testo integrale

RGAC 42737 ANNO 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - ### giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 42737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 21 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione, e vertente TRA ### s.r.l. (cf ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione depositato telematicamente RICORRENTE E ### s.p.a. (p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta da ### procuratore speciale sella società per atto di ### notaio in ### in data 5 marzo 2019 rep. 15522 racc. 6738 RESISTENTE Oggetto: Indennizzo da incendio. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### All'udienza di discussione ex articolo 281 sexies del giorno 21 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti al termine della discussione.  ### ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato la società attrice ha convenuto innanzi al Tribunale di ### la società ### chiedendo l'accertamento della validità della garanzia assicurativa di cui alla polizza ###067 in relazione ad un incendio verificatosi verificatosi il 22 marzo 2022 presso la sede della società ### e per l'effetto condannare la ### stessa al pagamento dell'indennizzo nella misura di euro 160.633. 
A sostegno della domanda ha dedotto di aver stipulato con l'### del Comune di ### un contratto di servizi per la conservazione di Kit per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta da distribuire nel territorio del Comune di ### Il contratto prevedeva che i kit da distribuire, di proprietà della ### per i ### dovessero essere immagazzinati dalla società ed in seguito movimentati, con l'assolvimento dei compiti di custodia e di distribuzione. 
Detto contratto era stato stipulato il 7 settembre 2019. 
Il 1 dicembre 2019 la società attrice aveva stipulato con la società ### un contratto nel quale detta società si impegnava allo svolgimento della attività logistica relativa alla ricezione, al controllo di qualità, all'immagazzinaggio, alla custodia dei materiali e contenitori provenienti dalla ### del Comune di ### con onere a carico della ### di tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo burocratici e normativo per lo svolgimento della attività oggetto del contratto. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### società attrice, malgrado la custodia della merce fosse stata affidata alla società ### ha dato atto di aver stipulato una polizza per la garanzia da furto/incendio ###067. 
Infatti la società attrice aveva stipulato la polizza in questione di durata biennale con decorrenza dal 30 novembre 2021 e scadenza al 30 novembre 2023 con la quale era stata stipulata una garanzia per danni a beni, per furto rapina ed estorsione, indicando come assicurata la società ### ed indicando come indirizzo della società via delle tre camelie n 7 di ### sede della società. 
Nelle dichiarazioni allegate alla polizza era indicato che il fabbricato aveva una determinata destinazione ed in particolare che il fabbricato non conteneva beni infiammabili, e nella scheda tecnica n. 1 ea indicato che l'attività della società era svolta nel settore della carte e consisteva una attività industriale artigiana con indicazione di produzione e distribuzione di scatole, astucci, tubetti e contenitori di cartone, cartoncino, buste sacchi e sacchetti etichette di carta e cellophane anche con plasticatura. 
Nel questionario per la idoneità del contratto assicurativo evidenziando di ritenere che il contratto stipulato garantisse la protezione da incendio ed altri danni dei beni acquisiti, oltre a furto rapina e la protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali e industriali. 
In data 22 marzo 2022 presso la sede ###### si era sviluppato un incendio nel piazzale esterno che la società stessa aveva messo a disposizione per consentire l'immagazzinamento dei materiali che venivano consegnati alla società attrice per l'assolvimento del contratto stipulato con la società ### materiale che era andato completamente distrutto. 
Il 23 marzo 2022 aveva denunziato il sinistro alla ### indicando che per lo stesso erano intervenuti i ### del ### e la ### TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### relazione al l'incendio era stato aperto un procedimento penale da parte della ### della Repubblica di ### La assicurazione, dopo il dissequestro dell'area aveva fatto svolgere un accertamento che si era concluso con una proposta di valutazione del danno che era stata accettata con riserva di accettazione da parte della #### aveva eseguito anche ulteriori sopralluoghi, nel corso dei quali era intervenuto anche un esperto di incendi che aveva eseguito anche prelievi e la ### in data 18 novembre 2022 aveva respinto la richiesta di risarcimento in quanto i beni oggetto di incendio non rientravano nella garanzia di polizza, sia perché i danni stessi erano stati conseguenza di atti vandalici o dolosi sia perché i beni si trovavano all'aperto non fissi per natura. 
Acquisiti gli atti del procedimento penale, archiviato per essere rimasti ignoti gli autori dell'incendio non essendo state autorizzate le indagini richieste per cercare di individuarli sulla base di alcune ipotesi investigative, ritenendo che il diniego formulato non fosse rispondente agli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale non essendo emersi elementi per affermare che si fosse trattato di un atto vandalico o doloso e che, in ogni caso, per la operatività della garanzia fosse sufficiente che si fosse verificato un danneggiamento dei beni in quanto nella garanzia rientrava anche la merce depositata presso il piazzale della società ### indipendentemente dalla proprietà dei beni stessi. 
Espletata senza esito la mediazione, la società attrice ha introdotto il presente giudizio per ottenere l'indennizzo ritenuto dovuto ai sensi di polizza. 
Si è costituita la società eccependo la non operatività della polizza in quanto la polizza era stata stipulata dalla società attrice che aveva indicato quale sede ###### senza indicare la necessità che la copertura dovesse essere valida in relazione a qualsiasi altro luogo in cui si trovassero i beni della società, intendendo per tali anche i beni TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### di altre parti detenuti presso sedi diverse dalla propria e non indicava la previsione di copertura anche di altri luoghi, tenuto conto che le dichiarazioni per la valutazione del rischio dovevano intendersi per l'unica sede risultante dal contratto. Inoltre. alla polizza era allegato una scheda tecnica dalla quale risultava che l'attività svolta dalla società assicurata era svolta in modo industriale ed artigianale nel settore della carta essendo espressamente indicato che consisteva nella produzione e distribuzione di scatole, astucci, tubetti, di cartone e di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane anche con plasticatura. 
Di conseguenza ove fossero assicurati beni immagazzinati presso la società ### si doveva trattare di beni propri e rientranti nella tipologia merceologica indicata nella polizza e non vi potevano rientrare i kit per la raccolta differenziata da distribuire, di proprietà di altro soggetto e detenuti presso altra società per la successiva distribuzione. 
Infatti, la garanzia era prestata per i danni immediati e diretti per i beni assicurati e la stessa era valida in relazione ai beni materiali appartenenti alla assicurata e non anche beni di terzi non prevedendo la polizza la garanzia per il ricorso per i danni a terzi. 
Ha dedotto, inoltre, che la garanzia non era operativa in quanto l'incendio era stato doloso evidenziando come lo stesso si fosse sviluppato in un piazzale esterno ragionevolmente in conseguenza di un atto ritorsivo. 
Ha indicato al riguardo che la autorità giudiziario aveva indagato associando a questo incendio un precedente incendio. 
Tale ipotesi era stata formulata in quanto si era accertato che tra i titolari in precedenza vi erano stati contrasti sfociati in aggressione tra gli stessi, e che i due dipendenti presenti nel video nella zona ove si era sviluppato l'incendio avevano dichiarato di non aver visto nulla e che l'incendio si era verificato di giorno durante il lavoro al fine di meglio evidenziare la TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### volontarietà dell'evento alla base dell'incendio stesso, potendosi anche ipotizzare un tentativo di estorsione. 
Il procedimento penale era stato archiviato non essendo stati individuati elementi sufficienti per individuare i possibili soggetti responsabili e di conseguenza non erano state utilizzate intercettazioni telefoniche al fine di ricercare possibili prove. 
Tuttavia il PM aveva proposto al gip non l'archiviazione con la formula perché il fatto non sussiste ma, quella per essere rimasti ignoti gli autori del reato, formula che dava atto della verificazione del reato ipotizzato e basata sul fatto che non era stato possibile individuare i responsabili del reato stesso, proposta sulla quale il gip aveva concordato disponendo l'archiviazione. 
Inoltre, i propri tecnici nel corso di sopralluoghi effettuati dopo il dissequestro dell'area, avevano individuato in alcuni campioni dei residui che avevano ricollegato a residui di acceleranti, tracce che in altri campioni non erano presenti, confermando in questo modo la natura dolosa dell'incendio. 
In relazione ai beni, poi, ha evidenziato come non fosse stata fornita la prova del materiale presente al momento dell'incendio ed in particolare che i beni stessi fosse di proprietà della ### beni comuni e, cosa più importante, non era stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento della merce ala ### stessa, presupposto per ottenere l'indennizzo in relazione a beni non propri.  ### parte la ### in una nota depositata, risultava aver operato il riacquisto del materiale dichiarato distrutto consegnandolo di novo alla società attrice per il prosieguo della distribuzione, indicando che avrebbe mandato le fatture alla ### per il rimborso, richiesta che, tuttavia, non era stata presentata. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### contestato, infine, la valenza dell'accordo conservativo intercorso dal momento che lo stesso indicava espressamente che lo stesso era subordinato all'accordo da parte della ### accordo che non era mai intervenuto. 
Essendo stato introdotto il giudizio ai sensi dell'articolo 281 decies e non avendo parte ricorrente richiesto prove, pur avendo dimostrato di conoscere le eccezioni già formulate dalla ### nella fase stragiudiziale, mentre per le eccezioni sulla garanzia di polizza le contestazioni erano chiaramente documentali, non è stata accolta la richiesta di memorie di cui all'articolo 281 duodecies cpc e la causa è stata rinviata per la decisione alla udienza del 21 gennaio 2025, con termine per il deposito di note esplicative fino a cinque giorni prima, ove la stessa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, preliminarmente essere ricostruito il contratto che era stato sottoscritto dalla società attrice con la ### Il contratto risulta essere stato sottoscritto il 30 novembre 2021 prima della sottoscrizione del contratto con la società ### per l'affidamento a detta società tutte le attività connesse con il deposito e la gestione delle consegne e del ritiro del materiale stesso presso un piazzale esterno di detta società con custodia do geni e gestione anche della attività di controllo della merce e di gestione del magazzino, stipula avvenuta il 1 dicembre 2021. 
Nel contratto stipulato con la società ### risulta indicato che la merce immagazzinata presso tale società era assicurata per il furto e l'incendio con la polizza sottoscritta il giorno precedente alla stipula del contratto stesso. 
Di conseguenza il collegamento tra i contratti risulta posto in essere dalla società attrice che ha dichiarato di aver autonomamente assicurato il materiale che veniva depositato TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### presso la società ### malgrado la stesso fosse tenuta alla custodia dei beni stessi, che risultavano chiaramente di proprietà di altra società. 
Tuttavia, nel contratto stipulato con la ### non risulta alcuna menzione esplicità del fatto che la polizza era stata stipulata per garantire oltre i beni della società, anche i Kit di proprietà della ABC che dovevano essere distribuiti destinati ad essere detenuti non presso la sede della società contraente ma presso la sede ###la quale sarebbe stato stipulato l'accordo il giorno successivo. 
Infatti, nel contratto stipulato con la ### l'unico riferimento al luogo in cui ragionevolmente dovevano trovarsi i beni assicurati era la sede ###### A tale conclusione si giunge sulla base delle dichiarazioni richieste alla società per la valutazione del rischio ove risulta indicato che il fabbricato non conteneva depositi di merci pericolose o infiammabili o industrie e strutture per spettacoli pubblici, che il fabbricato non aveva problemi di statica o manutenzione o contenesse materiali speciali esplodenti o infiammabili eccedenti i limiti previsti in contratto, di non essere stato oggetto richieste di natura estorsiva o danni da estorsione. 
Tale dichiarazioni, che presuppongono la conoscenza diretta dei luogi ove vale la ### ai fini della valutazione del rischio e della stessa opportunità di concludere il contratto, postulano, evidentemente che il soggetto sia a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi ed è evidente che tali dichiarazioni non possano ritenersi estese anche alle caratteristiche dei luoghi ove sarebbero stati depositati i beni non di proprietà della società assicurata, luoghi che sarebbero stati determinati solo con contratto stipulato il giorno successivo. 
Inoltre, per quanto riguarda la determinazione dei beni assicurati, premesso che non risulta prevista la garanzia per beni di terzi detenuti, situazione che avrebbe reso necessaria la TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### stipula di un contratto che consentiva al terzo di essere indennizzato, nel contratto non si specifica del quali beni si tratti ma risulta specificata la attività della società , il settore merceologica ed il tipo di attività svolta, indicazioni evidentemente destinate ad individuare i beni che possono rientrare all'interno della garanza. 
La società attrice ha, infatti, indicato di svolgere una attività ###artigiana nel settore della carta e che la stessa consisteva nella produzione e distribuzione di scatole, astucci, tubetti, di cartone e di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane anche con plasticatura. 
Risulta evidente che dalle indicazioni fornite nella stipula della polizza non emergeva la attività che la società intendeva svolgere per effetto del contratto sottoscritto con la ### di ### che prevedeva la attività di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata di proprietà della ### stessa con l'obbligo di gestire la consegna il deposito e la movimentazione del materiale consegnato, attività che, per quanto riguarda il deposito e la gestione del magazzino ha poi affidato il giorno successivo alla stipula del contratto assicurativo alla società ### Per quanto riguarda le condizioni generali di contratto occorre considerare che secondo le definizioni della polizza per contenuto si intendeva quanto compreso nel recinto aziendale assicurato e per merci si intendevano quelle proprie della attività dichiarata comprese le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi compresi carburanti e combustibili e merci non proprie rispetto alla attività dichiarata sino alla concorrenza di quanto dichiarato all'articolo ### che indica l'oggetto della assicurazione come fabbricato, anche se in parte di terzi a condizione che la ubicazione sia indicata in polizza, il contenuto nel fabbricato anche se di terzi. 
Di conseguenza secondo la polizza sono compresi in garanzia anche i beni di terzi detenuti a condizione che la ubicazione del luogo sia espressamente indicata in polizza. 
TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### conseguenza secondo la polizza erano assicurati anche i beni appartenenti a terzi a condizione che gli stessi fossero detenuti nei luoghi indicati in polizza mentre la società attrice ha indicato il polizza solo la ubicazione del luogo ove si trovava la sua sede in ### senza alcuna menzione della sede in ### di ### individuata con contratto stipulato il giorno successiva alla stipula del contratto di assicurazione e non oggetto di comunicazione alla ### dopo la stipula del contratto con la società ### per l'inserimento in garanzia anche di detto luogo o della parte utilizzata quale deposito, con possibilità per la ### di determinare il nuovo premio o non assumere il nuovo rischio. afferma l'obbligo dell'assicurato di comunicare la modificazione del rischio. 
Le condizioni generali di contratto, di conseguenza, confermano che oggetto della assicurazione sono i fabbricati, compresi gli spazi esterni individuati in polizza con ricomprensione tra i materiali assicurati anche quelli contenuti nei fabbricati e comunque nel recinto aziendale assicurato per lo svolgimento della attività assicurata anche nel caso di beni appartenenti a terzi.  ### risulta essersi pacificamente verificato presso la sede della società ### luogo non rientrante interno al recinto aziendale dichiarato all'atto della stipula della polizza merce, peraltro, non rientrante all'interno della attività che la società attrice ha dichiarato di svolgere all'atto della stipula del contratto assicurativo. 
Di conseguenza occorre escludere che i beni oggetto dell'incendio rientrassero all'interno della garanzia di polizza. 
Perplessità sono connesse anche con la causa dell'incendio. 
La polizza esclude i fatti aventi origine dolosa o vandalica. 
Sotto questo aspetto risulta che la ### della Repubblica di ### ha avviato il procedimento penale per una ipotesi dolosa, riunendo anche un episodio verificatorosi un TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### po' di tempo prima ipotizzando una ragione ritorsiva o estorsiva alla base di entrambi gli incendi. 
Il procedimento risulta essere stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti, confermando, tuttavia, la origine dolosa dell'incendio. 
Tale origine ha trovato parziale conferma anche sulla base degli accertamenti effettuati dalla ### che, sia pure a distanza di mesi anche in considerazione dell'avvenuto sequestro dell'area a fini di indagini, ha individuato la presenza di residui petrolifeferi che ha ricollegato alla azione di possibili acceleranti anche in considerazione della velocità con la quale era insorto l'incendi, tenuto conto del passaggio di alcuni dipendenti ripresi dalle telecamere interne, residui rinvenuti solo in alcuni campioni prelevati. 
La società attrice ha dedotto che il tempo trascorso prima dell'accertamento rendeva poco credibile lo stesso ed al tempo stesso ha evidenziato che trattandosi di contenuto in plastica, con alcune parti metalliche, si trattava, comunque di sostanze di derivazione del petrolio, circostanza idonea a spiegare la ragione per la quale erano state rinvenute tracce di derivati dal petrolio. 
In realtà la rapidità dell'inizio della combustione appare deporre per una origine dolosa confermata anche dal fatto che le tracce di sostanze compatibili con acceleranti sono state trovate solo in alcuni campioni in quanto se si trattasse di residui di combustione della plastica di cui erano composti i kit briciati, gli stessi sarebbero stati presenti in tutti i campioni mentre la presenza solo in alcuni campioni conferma la tesi dell'accelerante in quanto lo stesso viene utilizzato come innesco solo in alcuni punti della zona da incendiare e non sulla intera superficie. 
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P Q M TRIBUNALE CIVILE E #### 42737 ANNO 2023 G.U. ### il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società ### s.r.l. nel confronti della società ### s.p.a respinge la domanda attrice; condanna la società ### s.r.l. a rimborsare alla società ### s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000 di cui euro 5.000 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%. 
Così deciso in ### il giorno 27 gennaio 2025 Il Giudice (### 

causa n. 42737/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Parziale Roberto

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3651/2024 del 17-07-2024

... riguardato il deprezzamento dell'immobile a seguito di un atto vandalico che avrebbe senz'altro impedito l'accesso al credito se la relativa pratica fosse stata “proseguita”, atteso che i promittenti venditori non avevano ripristinato lo stato dell'immobile nelle condizioni in cui versava al momento della stipula del preliminare. E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### giudizio di accertamento riguarda, quindi, la sussistenza di tutte le circostanze invocate dall'attrice che, ove sussistenti, determinerebbero il legittimo esercizio del diritto di recesso. In tema di onere della prova si precisa che, ai sensi dell'art. 2697 c.c, la parte che chiede la risoluzione del contratto (rectius esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 comma 2) deve provare l'inadempimento, essendo comunque riservata alla valutazione di questo giudicante se esso integri il requisito della gravità. Tuttavia, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, tutte le tesi attoree intorno alle lamentate violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, in sede di stipula del preliminare, non hanno trovato alcun (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione V Civile Il giudice monocratico del Tribunale di Catania, dott. ### ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11625/2020 R.G.  ###.G. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, con sede ###, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### cod. fisc. ###, ### a) ### codice fiscale n. ###, nata in data 01 aprile 1942 a ####, ed ivi residente ### e NICOTRA ### c.f. n. ###, nato a #### in data 13 aprile 1972, residente ###, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f.###), ### b) ### nato a ### il ###, residente ###, cod. fisc. ### e ### nata a E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### il ###, residente ###, cod. fisc.  ###; ### avente per ### recesso dal contratto preliminare di compravendita ### come da comparse conclusionali e memorie di replica.  ### 1. Con atto di citazione del 09.10.2020, la ## s.r.l., ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti al fine di far dichiarare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, avvenuto con atto extragiudiziale del 28.3.2019, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###, integrato da una successiva scrittura privata del 07.03.2018, avente ad oggetto il trasferimento di un immobile sito in ### contrada ### via ### n.20. 
In conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso ha richiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della somma di € 180.000,00, ovvero il doppio della caparra confirmatoria versata (art. 1385 co. 2° c.c.), a causa dell'inadempimento dei convenuti. 
Il prezzo complessivo della vendita è stato concordato tra le parti in € 390.000,00, di cui € 90.000,00 sono stati corrisposti dalla M.G. s.r.l. a titolo di caparra confirmatoria, ed € 300.000,00 sarebbero stati versati al momento del rogito notarile di trasferimento della proprietà. 
Il recesso è stato asseritamente esercitato a seguito del comportamento dei convenuti, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede imposto dagli artt. 1175 e 1375 Con comparsa di risposta del 09.02.2021 si sono costituiti in giudizio ### e ### i quali hanno contestato l'assunto di parte attrice ed hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell'importo di €. 9.000,00, quale penale prevista dalla scrittura privata del 07.03.2018, nonché al pagamento dell'importo di €. 37.000,00, quali esborsi per la variazione della categoria catastale del bene promesso, e per il futuro ripristino della precedente categoria. 
Non si sono costituiti ### e ### 1.2 E' stata svolta attività istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nell'interrogatorio formale dei convenuti e nella prova per testi. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### ai documenti, l'attrice ha prodotto il contratto preliminare, la successiva scrittura del 07.03.2018, documentazione attestante la richiesta di credito avanzata alla ### e alla ### la perizia effettuata da quest'ultima, la diffida del 28.03.2019, foto dei luoghi e del loro stato, nonché atto di transazione con le parti contumaci.  ### resa all'udienza del 09.05.2022 è stata ammessa la prova testimoniale.  2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.  2.1 Nel caso di specie si vedono contrapposte le due posizioni: quella dell'attrice, che ritiene di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso; quella dei convenuti, i quali ritengono che non ricorrano i presupposti legittimanti e che, invece, sussistano tutti presupposti per richiedere il pagamento delle ulteriori somme previste nella scrittura del 07.03.2018 a titolo di penale. 
In primo luogo occorre individuare il perimetro di indagine al fine di stabilire quali siano i presupposti in presenza dei quali può dirsi legittimo l'esercizio del diritto di recesso. 
Il diritto di recesso, in realtà, si fonda sui medesimi presupposti previsti per il diritto alla risoluzione del contratto. 
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte (Cass. Civ. Ord. N. 20532/2022), la quale ha chiarito che “la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ. in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.” I presupposti per il legittimo esercizio del recesso sono, dunque, i medesimi della risoluzione per inadempimento, vale a dire l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse del creditore. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### detto altrimenti, che sussista un inadempimento grave, conformemente alle linee tracciate dalla sentenza sopra richiamata. 
La gravità dell'inadempimento va valutata avuto riguardo all'interesse del creditore, sulla scorta di criteri oggettivi, parametrati allo scopo o alla causa in concreto del contratto, e soggettivi, parametrati alle specifiche aspettative del creditore, che comunque devono sempre emergere dal contratto. 
Può, quindi, considerarsi grave l'inadempimento che pregiudichi sensibilmente le aspettative del creditore e la realizzazione del suo interesse, cosicchè l'inadempimento deve necessariamente ricadere su una prestazione che assume per il creditore “particolare importanza”. 
Attraverso tale valutazione può essere evitato anche il rischio che il creditore possa profittare di un inadempimento di scarsa importanza per una maggiore convenienza. 
Delimitato in tal modo il campo di indagine, nell'ipotesi sottoposta al vaglio di questo giudicante viene in considerazione il comportamento dell'attrice, la quale ha esercitato l'azione di recesso dal contratto preliminare adducendo, quale motivo legittimo motivo, il comportamento tenuto dai convenuti contrario agli obblighi di buona fede e correttezza nella fase di esecuzione del contratto preliminare. 
A tal proposito, ha contestato ai convenuti di non aver riferito, al momento della stipula del contratto preliminare, che alcune parti del cespite oggetto della futura compravendita erano abusive. 
La presenza di tali abusivismi avrebbe precluso l'accesso al credito richiesto alla ### che, medio tempore, proprio a cagione di ciò, aveva sospeso la pratica istruttoria avviata con la richiesta di mutuo. 
Ulteriori contestazioni, di eguale natura, hanno riguardato la presenza di una tettoia in amianto, che avrebbe precluso la concessione del mutuo o del finanziamento da parte di ### almeno che non fosse stata eliminata dai convenuti. 
Altra doglianza ha riguardato il deprezzamento dell'immobile a seguito di un atto vandalico che avrebbe senz'altro impedito l'accesso al credito se la relativa pratica fosse stata “proseguita”, atteso che i promittenti venditori non avevano ripristinato lo stato dell'immobile nelle condizioni in cui versava al momento della stipula del preliminare. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### giudizio di accertamento riguarda, quindi, la sussistenza di tutte le circostanze invocate dall'attrice che, ove sussistenti, determinerebbero il legittimo esercizio del diritto di recesso. 
In tema di onere della prova si precisa che, ai sensi dell'art. 2697 c.c, la parte che chiede la risoluzione del contratto (rectius esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 comma 2) deve provare l'inadempimento, essendo comunque riservata alla valutazione di questo giudicante se esso integri il requisito della gravità. 
Tuttavia, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, tutte le tesi attoree intorno alle lamentate violazioni degli obblighi di buona fede e correttezza, in sede di stipula del preliminare, non hanno trovato alcun riscontro. 
Per quanto concerne i lamentati abusivismi, asseritamente occultati in sede di stipula del preliminare, nessun documento a supporto è stato prodotto. 
Di contro, gli stessi documenti prodotti dall'attrice smentiscono tale assunto. 
Così, nella perizia redatta da BPM a pag. 4, nella sezione D rubricata “#### EDILIZIA”, il tecnico nominato ha dichiarato che l'edificio era stato costruito in conformità dei permessi e ha attestato la regolare commerciabilità. 
Nella medesima perizia viene dato atto che “### in oggetto, nella sua conformazione destinazione (capannone uso deposito), è stato edificato giusta C.E. Del 14/05/1978 ed ### edilizia n. 9 del 13/04/2010. Successivamente per il cambio di destinazione d'uso da deposito a laboratorio artigianale (senza realizzazione di opere) è stata rilasciato permesso di costruire n. 2 del 13/02/2017. In data ### prot. 17292 è stata quindi presentata la relativa SCA di agibilità. Oggi l'immobile è stato catastato con la categoria D/1 ###”. 
Sul punto, inoltre, il teste ### ha riferito di avere avuto un incarico da parte dei venditori risalente all'anno 2010 e relativo alla regolarizzazione dell'immobile, nonché altro incarico per la variazione catastale nell'anno 2018. 
In relazione a tale ultimo incarico ha riferito, altresì, di aver effettuato la variazione e di aver consegnato i documenti al ### dopo che i proprietari avevano prestato il loro consenso alla consegna. 
Tuttavia, quand'anche in via meramente ipotetica al momento della stipula del preliminare vi fosse stata qualche irregolarità edilizia (agli atti sono state prodotte delle foto comprovanti l'eliminazione di qualche struttura), tale circostanza viene addotta dall'attrice E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### non come motivo determinante l'esercizio del diritto di recesso, bensì quale causa ostativa per l'accesso al credito. 
Anche in ordine ai motivi del diniego e a fronte dell'eccezione di controparte in tal senso, l'attrice non è stata in grado di fornire alcuna prova che colleghi il rifiuto della banca ai motivi indicati. 
A ben vedere manca persino la prova del diniego stesso. 
Stesse considerazioni valgono con riferimento al diniego del finanziamento da parte della BPM per la presenza delle opere in eternit. 
A tal proposito l'attrice ha lamentato che i convenuti avevano l'obbligo di eliminare la copertura in eternit, in maniera tale da adeguare l'immobile alle aspettative degli istituti di credito. 
Sul punto trova accoglimento l'eccezione dei convenuti, i quali hanno evidenziato che l'immobile era stato promesso in vendita “nello stato di fatto e di diritto”, facendo rilevare, altresì, che nel contratto preliminare si dava atto dello stato di deterioramento e delle opere necessarie per la ristrutturazione, ragion per cui la controparte era perfettamente a conoscenza delle precarie condizioni strutturali in cui versava l'immobile. 
I convenuti hanno evidenziato, poi, che il contratto definitivo doveva essere stipulato entro il 30 settembre 2017 e che, con successiva scrittura privata del 07.03.2018, la data del definitivo è stata differita al 30.03.2019. 
Tale circostanza è stata invocata come riprova della consapevolezza dell'attrice delle condizioni dell'immobile e, quindi, dell'assoluta infondatezza degli addebiti che gli venivano mossi. 
Ed in effetti va richiamato il contenuto del contratto preliminare, in cui viene chiaramente indicato che l'immobile “verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ed accettato da parte promissaria acquirente ”. 
Ciò lascia ragionevolmente presumere che la stessa abbia ben visionato tutti i documenti e abbia ispezionato l'immobile. 
Ed ancora, il prezzo concordato tra le parti è stato “determinato dallo stato dei luoghi e dalle strutture in stato di deterioramento e necessaria radicale ristrutturazione” (art. 6). 
Detto altrimenti, gli acquirenti erano ben consapevoli delle importanti opere di ristrutturazione di cui necessitava l'immobile, compresa la presenza della copertura in eternit, riconoscibile anche per un occhio inesperto, e ciò nonostante hanno manifestato E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### scientemente il proprio consenso alla stipula del preliminare, obbligandosi alla stipula del definitivo. 
A riprova di ciò, a distanza di un anno, con la scrittura del 07.03.2018, quando ipoteticamente era trascorso un lasso di tempo sufficiente per maturare un eventuale ripensamento, la promissaria acquirente ha confermato le clausole del preliminare del 07.03.2017 e, senza fare alcun accenno a eventuali irregolarità edilizie quali possibili ostacoli alla concessione di un muto o alle opere in eternit quali ulteriori opere di ostacolo ai fini indicati, ha fissato, di comune accordo con i promittenti venditori, la data del definitivo al 30.03.2019, obbligandosi al pagamento di una penale in caso di ritardo, concordata in €. 1.000,00 mensili. 
Orbene, una volta eliminato ogni dubbio circa l'inesistenza di prove intorno alle difformità edilizie dell'immobile e al rifiuto della banca di erogare le somme proprio a cagione di ciò, va analizzata l'unica difformità dell'immobile provata (il furto degli infissi e dell'impianto elettrico subito dai convenuti a pochi mesi dal termine per la stipula del definitivo) invocata dall'attrice come giusta causa di recesso. 
Viene quindi in considerazione il tema della rilevanza dell'inadempimento ai fini della produzione degli effetti della caparra. 
Come si è detto, si reputa applicabile la disciplina prevista in tema di risoluzione, cosicché con riguardo alla circostanza indicata è compito di questo giudicante valutare se l'inadempimento possa considerarsi grave, avuto riguardo all'interesse del creditore. 
Si tratta, cioè, di stabilire se l'inadempimento, segnatamente consistente nell'impossibilità da parte dei promittenti venditori di consegnare un bene perfettamente conforme a quello indicato nel contratto preliminare e nella successiva scrittura, perché deprezzato in conseguenza dei furti, possieda il requisito della gravità legittimante l'esercizio del diritto di recesso. 
In applicazione dei criteri sopra tracciati, va quindi individuato l'interesse concreto perseguito dalla creditrice, così come emergente dalle due scritture, costituenti un unico schema negoziale. 
Le precisazioni descrittive dello stato dell'immobile promesso in vendita, contenute nel contratto preliminare stipulato in dato 29.03.2017 - art. 6 struttura in stato di deterioramento e necessaria di radicale ristrutturazione - eliminano ogni possibile dubbio E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### circa l'interesse della promissaria acquirente a conseguire la proprietà del bene nonostante le precarie condizioni strutturali, come già ribadito. 
Ed allora il deprezzamento conseguente al furto degli infissi e dell'impianto elettrico non può considerarsi un inadempimento così grave da frustrare e pregiudicare in modo intollerabile le aspettative della promissaria acquirente. 
A corollario di tale conclusione, giova osservare che la stessa attrice nell'esporre i motivi per cui ha esercitato il diritto di recesso (La pratica di mutuo, già sospesa dall'istituto bancario a causa del tetto in eternit, che i promittenti venditori si sono rifiutati di sostituire, non poteva certamente essere proseguita dopo che l'immobile era stato vandalizzato, riportando danni per € 53.509,20 (vedi preventivi che si producono - doc. 6 e doc. 7) e ciò in quanto l'importo richiesto a mutuo non sarebbe mai stato concesso in ragione dell'importante deprezzamento del bene, il cui rischio, si badi, per come si specificherà in prosieguo, era a carico degli odierni convenuti, proprietari dell'immobile) lascia trasparire in tutta evidenza come il deprezzamento non abbia fatto assolutamente venir meno l'interesse a conseguire l'immobile ma, piuttosto, sia stato considerato un ulteriore motivo di ostacolo per l'accesso al credito. 
In questo caso, dunque, non vi è alcun dubbio che l'esercizio del diritto di recesso si pone in contrasto con l'interesse concreto alla esecuzione del contratto, che la parte aveva ribadito anche attraverso la successiva scrittura del 07.03.2018. 
Da ciò se ne deduce che il recesso si è dimostrato ### maggiormente conveniente rispetto all'eventuale adempimento della controparte. 
In estrema sintesi, poiché l'attrice non è riuscita ad ottenere il mutuo, per cause indipendenti da responsabilità imputabili ai promittenti venditori, ha esercitato il recesso in totale assenza dei presupposti legittimanti tale facoltà, invocando per un verso inadempimenti infondati e, per altro verso, un inadempimento che non può considerarsi “grave”.  2.2. Logico corollario del rigetto della domanda principale avanzata dall'attrice, per i motivi indicati, è l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €. 9.000,00 a titolo di penale, conformemente a quanto previsto nella scrittura del 07.03.2018. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: #### del diritto di recesso, in modo illegittimo, si è dimostrato, infatti, suggestivo di un mero intento speculativo dell'attrice, volto ad evitare anche le conseguenze pregiudizievoli cui sarebbe andata certamente incontro, in caso di ritardo nella stipula del definitivo. 
La scrittura citata prevede “in caso di ritardo nella concessione del muto che la parte promittente acquirente dovrà contrarre con la ### o altro istituto di suo gradimento, decorrerà una penale di euro 1000,00 per ogni mese di ritardo e fino alla data del 31.12.2019”. 
Le parti, in tal modo, hanno inteso inserire nel contrattato una clausola penale, con l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, non essendo stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. 
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore richiesta di rimborso delle somme impiegate per la variazione della categoria catastale dell'immobile essa non può trovare accoglimento, in primo luogo perché non emerge in alcun modo che vi fosse un accordo tra le parti per cui la spesa affrontata dai convenuti per eventuali variazioni catastali fosse a carico della controparte; in secondo luogo, non è stata neppure fornita alcuna prova circa l'effettivo esborso di somme di denaro. 
A tal proposito, il teste ### ha dichiarato “ricordo che il costo complessivo della pratica ammontava ad €. 2.200,00, definito con la proprietà ad €. 1.800,00”, null'altro aggiungendo. 
Il rigetto di tale domanda assorbe la domanda di risarcimento del danno avente ad oggetto le somme necessarie per il ripristino della precedente categoria catastale dell'immobile.  ### alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti, anch'essa non può trovare accoglimento. 
Il comportamento sanzionato dalla norma contenuta nella disposizione richiamata si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio, pur essendo consapevole e potendosi avvedere, attraverso un minima diligenza, dell'infondatezza della propria pretesa. 
Solo in tal caso è possibile “sanzionare” la parte per avere abusato del diritto all'azione. 
Si ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### 3 Va dato atto, infine, che nel corso del giudizio è stata raggiunto un accordo transattivo tra l'attrice e i sig.ri ### e ### Tuttavia, tale accordo non produce effetti nei confronti delle parti costituite e non interferisce sugli esiti del giudizio nella misura in cui, in virtù dell'art. 4, gli obblighi restitutori e il pagamento del residuo prezzo da parte dell'attrice nei confronti dei creditori contraenti sono stati subordinati all'eventuale adempimento coattivo del contratto di compravendita ex art. 2932 c.c., non costituente oggetto del giudizio.  4 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata mentre va accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, come in parte motiva. 
Le spese di lite seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando: - rigetta le domande proposte dall'attrice dichiarando l'illegittimità del recesso esercitato dal contratto preliminare di compravendita del 07.03.2017, così come integrato dalla scrittura del 07.03.2018; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### e condanna l'attrice al pagamento dell'importo di €. 9.000,00 a titolo di penale, in loro favore; - rigetta le altre domande dei convenuti; - condanna parte attrice alla refusione di spese e compensi di lite, in favore dei convenuti costituiti ### e ### che determina in €. 4250.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal dott. ### giudice di pace in tirocinio. 
E' copia conforme estratta dal fascicolo informatico n. 11625/2020 R.G. Tribunale di ### Firmato digitalmente da: ### Andreoni

causa n. 11625/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marino Giorgio

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8231/2024 del 14-05-2024

... della complessiva somma di € 8.399,19, oltre il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'inadempimento interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda parte attrice assumeva che: tra il giorno 26.12.2020 e il giorno 28.12.2020, la propria autovettura era stata danneggiata a causa di un atto vandalico, consistito nella scalfittura di tutta la fiancata lato passeggero presumibilmente effettuata con un chiodo; aveva denunciato il fatto presso gli uffici della ### dei ### di ### e alla ### assicuratrice; quest'ultima aveva fatto eseguire la perizia per la stima del danno e provveduto al rimborso dell'importo di € 3.500,00 in data ###; in data ###, aveva denunciato alla ### assicurativa un secondo sinistro, avvenuto a causa di un tamponamento, chiedendo il risarcimento del danno in virtù della copertura kasco collisione; per la riparazione del danno l'officina ### aveva preventivato una spesa di € 5.342,81, ma la compagnia non aveva mai indennizzato il sinistro; infine, in data ### il veicolo di aveva subito un ulteriore atto vandalico, consistente anch'esso in un graffio effettuato presumibilmente con un chiodo o con una chiave lungo la fiancata; il (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ###/ 2023 All'udienza tenutasi il giorno 14 maggio 2024, ore 9,30, innanzi al Giudice Istruttore dott.ssa ### sono comparsi per: ### SGRÒ l'avv. ### la quale si riporta al contenuto degli scritti difensivi, in particolare alla memoria conclusiva da ultimo depositata, insistendo nell'accoglimento della domanda; ### l'avv. ### sostituito dall'avv. ### la quale si riporta ai propri scritti difensivi, e conclude come in atti. 
Dopo avere estesamente discusso la causa, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi. 
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott.ssa ### udita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,40 pronuncia, dandone lettura, la seguente Sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.   #### SGRÒ (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### via di ### da ### n. 50, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione; ### (C.F. ###), con rappresentanza generale per l'### in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###: contratto assicurativo ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla ### n. 69/2009.  ### - Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avv. ### in forza della polizza ### n. 12393,4 stipulata in data ###, a copertura dei danni derivanti da furto e incendio, cristalli, assistenza furto, auto sostitutiva, eventi naturali e sociopolitici, kasco collisione, in relazione al veicolo di sua proprietà, modello ### targato ### con scadenza prevista in data ###, conveniva in giudizio la ### affinché venisse condannata al pagamento della complessiva somma di € 8.399,19, oltre il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'inadempimento interessi legali e rivalutazione monetaria. 
A fondamento della domanda parte attrice assumeva che: tra il giorno 26.12.2020 e il giorno 28.12.2020, la propria autovettura era stata danneggiata a causa di un atto vandalico, consistito nella scalfittura di tutta la fiancata lato passeggero presumibilmente effettuata con un chiodo; aveva denunciato il fatto presso gli uffici della ### dei ### di ### e alla ### assicuratrice; quest'ultima aveva fatto eseguire la perizia per la stima del danno e provveduto al rimborso dell'importo di € 3.500,00 in data ###; in data ###, aveva denunciato alla ### assicurativa un secondo sinistro, avvenuto a causa di un tamponamento, chiedendo il risarcimento del danno in virtù della copertura kasco collisione; per la riparazione del danno l'officina ### aveva preventivato una spesa di € 5.342,81, ma la compagnia non aveva mai indennizzato il sinistro; infine, in data ### il veicolo di aveva subito un ulteriore atto vandalico, consistente anch'esso in un graffio effettuato presumibilmente con un chiodo o con una chiave lungo la fiancata; il sinistro era stato tempestivamente denunciato alle autorità competenti e alla ### per la riparazione del danno, l'officina ### aveva stilato un preventivo di spesa pari a € 3.056,38, a fronte del quale, il liquidatore aveva riconosciuto l'importo di € 692,00, che non era stato accettato in quanto manifestamente inferiore rispetto al preventivo rilasciato dall'officina specializzata della ### La compagnia convenuta si costituiva chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; in subordine, affinché venisse liquidata in favore della attrice le sole somme provate, secondo i massimali, i limiti, gli scoperti e le franchigie previsti nella polizza contratta con la ### e nelle relative ### Istruita con prova documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna. 
DIRITTO - La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. 
È incontestata l'operatività della polizza della polizza ### n. 123934 stipulata da ### in data ###, a copertura dei danni derivanti da furto e incendio, cristalli, assistenza furto, auto sostitutiva, eventi naturali e sociopolitici, kasco collisione, in relazione al veicolo di sua proprietà, modello ### targato ### con scadenza al 5.10.2024 (cfr. sub doc. n. 1 fascicolo attrice); In relazione al primo sinistro (rubricato con n. 9-0476-21-22225), è indiscusso come la ### abbia corrisposto all'assicurata € 3.500,00 a titolo di indennizzo. Quanto alla richiesta di riconoscimento dell'indennità per l'autovettura sostitutiva, poiché, ai sensi dell'art 5.1 delle ### di polizza (cfr. polizza depositata dalle parti), tale garanzia è operativa solo “in caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione …”, mentre il danno liquidato rientrava nella garanzia da atti vandalici, e tale copertura non prevede neppure il risarcimento delle spese di trasporto durante i giorni in cui l'automobile è in riparazione presso l'officina ### con riferimento al secondo sinistro del 13.12.2021, rientrante nella garanzia ### (rubricato con n. 9-0476-21-###), parte attrice ha inviato alla ### come ammesso anche da quest'ultima, il modello CAI e la documentazione fotografica relativa al danno subito dal mezzo. 
Ora se è pur vero che il modulo di constatazione amichevole di incidente non ha valore di piena prova e non è opponibile alla ### assicuratrice, quest'ultima avrebbe almeno dovuto istruire il sinistro verificandone la veridicità, la compatibilità della dinamica con i danni lamentati e la congruità della spesa preventivata per il loro ripristino. 
Al contrario, risulta come la ### pur avendo aperto il sinistro, non abbia provveduto né a fare periziare il veicolo né a indennizzare la danneggiata. 
Conseguentemente, in mancanza di specifiche e motivate contestazioni da parte della convenuta, ritiene questo giudice che il preventivo allegato dall'attrice può rappresentare una fonte di elementi presuntivi, liberamente valutabili, ex artt. 1226, 2056 c.c., e 115.c.p.c., in via equitativa. A tale riguardo, la Suprema Corte ha considerato congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali (Cass. 8004/2005). 
Quanto alla determinazione dell'importo dovuto, posto che, ai sensi dell'art 6.1 delle ### di polizza, la garanzia ### prevede un limite massimo di indennizzo pari a € 5.000,00, e una franchigia fissa di € 500,00, va liquidato in favore dell'attrice l'ammontare di € 4.500,00 pari ad attuali € 5.058,00 (così rivalutato all'attualità - mediante l'applicazione degli indici ### trattandosi di debito di valore, cfr. per tutte, Cass. civ., Sez. III, 07/05/2009, n. 10488). 
Infine, per quanto riguardo, il terzo sinistro (rubricato con n. 9-0476-22-20867), del 22.5.2022, il perito incaricato dalla convenuta ha quantificato il danno in € 1.192,38, oltre IVA (cfr. sub doc. n. 6 fascicolo convenuta), e, tenuto conto dello scoperto minimo previsto all'art. 7 ,1 per gli “### naturali e ### Politici”, pari ad € 500,00, ha inviato l'offerta di € 692,00 all'assicurata, quest'ultima non accettava, non incassando il relativo assegno.  ### ha invece depositato un preventivo predisposto dall'officina autorizzata della ### pari a € 3.056,38, che si differenzia dalla valutazione della perizia della ### per il costo della mano d'opera. Il fiduciario della convenuta ha infatti sottolineato come il costo orario della mano d'opera non fosse stato calcolato sulla base delle superiori tariffe applicate dall'officina specializzata, non essendovi la certezza della riparazione del mezzo. Tale valutazione appare tuttavia arbitraria e non condivisibile, tenuto conto che il danneggiato ha diritto a essere interamente indennizzato anche se non intende procedere al ripristino del veicolo assicurato. 
Ebbene, defalcato lo scoperto pari a € 500,00, spetta all'attrice il residuo importo di € 2.556,38, pari ad attuali € 2.760,48 (così rivalutato all'attualità - mediante l'applicazione degli indici ### trattandosi di debito di valore, cfr. per tutte, Cass. civ., Sez. III, 07/05/2009, n. 10488). 
In conclusione, la mancata corresponsione dell'indennizzo assicurativo da parte della convenuta non appare sorretto da una legittima causa giustificativa e pertanto la ### deve essere condannata a corrispondere all'attrice la complessiva somma di € 7.818,48. 
Per quanto attiene alla liquidazione degli interessi, il pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento può essere equamente determinato (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio ### del costo della vita dell'anno di riferimento) e quindi rivalutato anno per anno; su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma; dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. 
Quanto, infine, alla richiesta di condanna della ### convenuta per mala gestio consistente nell'inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza, e nel corrispondente obbligo dell'assicuratore, ex art. 1224 cod. civ., di riconoscere all'assicurato gli interessi - o eventualmente il maggior danno e senza cumulo con gli interessi, trattandosi di debito di valuta - sul massimale (Cass. 20.10.2021 n. 29027), la domanda non può trovare ingresso. 
La stessa attrice, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità sul tema, ha ricordato come questo tipo di responsabilità ricorra allorché “l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato, e comunque in tutti casi in cui sia ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato ritardo dal quale sia derivato all'assicurato un danno” (Cass. 12895/2020). Il maggior danno doveva dunque essere provato dall'attrice, che invece non fornito alcuna dimostrazione, essendo le proprie doglianze rimaste mere asserzioni di parte prive di riscontro. 
Peraltro, la fattispecie in trattazione integra semmai un caso di mora debendi e non di mala gestio in senso proprio. 
Si tratterebbe, cioè, di un semplice inadempimento dell'obbligazione di pagamento posta in capo all'assicuratore, tenuto perciò a corrispondere gli interessi e ove richiesto la rivalutazione. Se l'assicuratore non ha infatti formulato una congrua offerta, si deve presumere inadempiente al proprio obbligo liquidativo, e pertanto costituito in mora. Tuttavia, trattandosi di una presunzione, la compagnia può invece ben dimostrare che le decisioni assunte di non soddisfare in tutto o in parte la richiesta risarcitoria entro i termini contrattuali, non siano state, nel tempo in cui sono state prese, affatto errate o colpevoli e che, anzi, fossero state ben ponderate e sorrette da una corretta valutazione del materiale probatorio diligentemente acquisito agli atti (Cass. n. 24893/2023; n. 4668/2022). Prova ne sia che, proprio riguardo ai sinistri dove la convenuta non è stata in grado di provare la propria diligenza, è stata riconosciuta in favore dell'assicurata la mora debendi, per il ritardato conseguimento immediato dell'equivalente monetario del danno. 
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase di cui al D.M. n. 147/2022, con una riduzione dei parametri medi di riferimento giustificata dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel caso concreto.  P.Q.M.  il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la ### per l'### in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### la somma di complessivi € 7.818,48, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva, e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo; - condanna altresì la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese giudizio che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese generali come per legge. 
Così deciso in ### 14 maggio 2024 Depositata in ### il 14 maggio 2014 

IL GIUDICE
MONOCRATICO ###


causa n. 34810/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Vallo Maria Letizia

M
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Tribunale di Terni, Sentenza n. 6691/2020 del 28-12-2020

... per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - ACCERTARE e ### l'illegittimità dello spoglio avvenuto in danno della ricorrente e per l'effetto disporre il reintegro della sig.ra ### nel possesso del bene come sopra individuato per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - ORDINARE al sig. ### di immettere nel possesso del citato bene la sig.ra ### per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - Condannare il sig. ### ex art. 96 comma III c.p.c. per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. *** *** *** In via istruttoria, si chiede l'audizione a testimoni dei signori: Avv. ### G, G, ##### 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 5 a (leggi tutto)...

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Avv. ### G, G, #####. 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 1 a 6 Tribunale Civile di ### per la reintegra nel possesso ex art. 703 c.p.c. e 1168 La sig.ra #####, nata a ### 05.04.1962 residente ###via ### 29, elettivamente domiciliata in ### alla G. G. ### 36 presso e nello studio dell'Avv. ### del ### di ### con tessera ### CF ### la quale ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni di cancelleria al numero di fax 06.81151639 e-mail -pec: ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto ### - che il ricorrente è legittimo proprietario nonché possessore dell'appartamento sito in ### Comune di ### ( TR ), frazione di ### del ### individuato al ### del Comune di ### al foglio 30, particella 49, sub 1; - che la proprietà ed il possesso del bene è pervenuto all'odierna ricorrente in virtù di successione testamentaria mediante pubblicazione del testamento olografo avvenuta per atto notar ### nel 2012 Rep. 19189 Racc. 8839; - che in data ### il sig. ### adì il Tribunale Civile di ### per l'impugnazione del testamento ed il giudizio si concluse con la soccombenza del sig. ### (all. 1); - nelle more, in data ###, il sig. ### adì il Tribunale di Orvieto con ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1168 c.c. (all.2) per ivi sentirsi reimmettere nel possesso dell'immobile oggetto dell'attuale contenzioso, ovvero l'appartamento sito in ### nel Comune di ####, frazione di ### del ### individuato al ### del Comune di ### al foglio 30, particella 49, sub 1 ed il ricorso fu rigettato come da ordinanza che si produce (all.3); - che l'attuale resistente propose reclamo nei termini rituali ottenendo un'ulteriore ordinanza di rigetto che si produce all'allegato 4; - che la ricorrente esercita sul bene il possesso in modo ininterrotto a far data dalla successione testamentaria avvenuta nel lontano 2012; - che, per completezza, è d'obbligo rappresentare all'###mo Tribunale che il sig. ### impugnò in Corte d'Appello (all. 5) la sentenza resa dal Tribunale Civile di ### ottenendo l'ennesima sentenza di rigetto e di condanna; - che l'attuale resistente non pago delle soccombenze collezionate ricorse, altresì, in Cassazione ove nel dicembre 2023 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso rendendo definitiva la pronunzia di Corte d'Appello (all. 6); Avv. ### G, G, ##### 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 2 a 6 - che, all'esito delle succitate azioni, è incontroverso ed incontrovertibile che la ricorrente avesse la proprietà ed il possesso dell'appartamento cui è azione; - che la ricorrente ha avuto notizia dello spoglio violento e clandestino in data ### quando con pec ricevuta dalla scrivente legale ed avente quale mittente l'avv. ### (all. 7), legale che ha patrocinato il sig. ### in tutti i giudizi sopra indicati ed allegati, veniva comunicato quanto segue: “###ma Collega, in nome e per conto del mio assistito, #### faccio presente che sono state sostituite le serrature della porta di accesso all ' immobile sito in ### frazione di ### del ### bene in comproprietà con le Sue clienti, ###re ### e ###A tal riguardo, comunico che le copie delle chiavi sono a disposizione di queste ultime, le quali potranno ritirarle presso l ' abitazione del mio assisitito, previo tempestivo accordo.In attesa di ricevere un gradito riscontro, l ' occasione mi è gradita per augurare buon anno e porgere cordiali saluti.### Amodio”; - che la scrivente, vista la comunicazione in data 3 gennaio, comunicava immediatamente all'assistita la spiacevolissima circostanza e questa, sconvolta dalla notizia, assunse telefonicamente notizie in loco ed apprese che era stato visto il sig. ### rimuovere la serratura esistente sull'uscio, dall'esterno della porta chiusa, con l'utilizzo di appositi strumenti ed apporre un nuovo meccanismo di apertura; - che la scrivente riscontrava il ### chiedendo l'immediata restituzione delle chiavi oltre a contestare l'asserita comproprietà alla luce delle sentenze ed ordinanze quivi prodotte, peraltro ben note all'avv.  ### che ha sempre patrocinato il sig. ### in ogni contenzioso, senza ottenere alcunché se non una pec intimidatoria e due meramente dilatorie inviate, chiaramente, al mero fine procrastinare e non restituire il possesso dell'immobile (all.ti da 8 a 15); - che in data ### l'avv. ### comunicava alla scrivente difesa di essere riuscito a contattare l'assistito sig. ### che questi, respingeva con estremo vigore la proprietà ed il possesso in capo alla sorella del bene per cui è azione e si sarebbe dimostrato disponibile a fornire copia delle chiavi (all.14) ; - che in seguito alle nuove contestazioni rivolte al ### questi con pec del 12/01/2024 comunicava quanto segue: “### avvocato, dopo aver nuovamente conferito con il mio assistito ed espostogli il contenuto delle Sue ultime missive, lo stesso mi ha comunicato che, respingendo e contestando ancora una volta il contenuto delle medesime, farà recapitare presso il Suo studio le chiavi di accesso alla nota abitazione di ### stante la riluttanza dei propri congiunti a ritirarle presso la propria abitazione. Distinti saluti. avv. ### Amodio” (all.15) - che naturalmente le chiavi non sono mai arrivate; - che in data 19 gennaio 2024 la scrivente ha ricevuto una nuova comunicazione mezzo pec dall'avv.  ### del seguente tenore: “### avvocato, il #### comunica mio tramite che, recatosi presso l ' abitazione sita in ### località ### del ### ha riscontrato un grave atto vandalico che ha comportato l ' inutilizzabilità delle chiavi di accesso a detta proprietà, poichè la serratura è stata Avv. ### G, G, ##### 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 3 a 6 bloccata, spezzando all ' interno della stessa una chiave. Nonostante ciò è riuscito a sostituirla con una nuova serratura, riservandosi comunque di portare a conoscenza dell'accaduto le competenti autorità giudiziarie. Inoltre, il medesimo #### stante l ' incresciosa e grave circostanza verificatasi, ritiene di dover consegnare copia delle chiavi della nuova serratura in loco, previo accordo diretto tra le parti medesime sull'individuazione della data e dell'orario. Distinti saluti. avv. ### Amodio” (all. 16); - che appare icto iculi evidente il comportamento dilatorio e pretestuoso del sig. ### - che giova rappresentare al Tribunale la circostanza per cui la ricorrente non intrattiene alcun rapporto con il sig. ### da oltre 12 anni, ovvero da quando il medesimo ha dato vita alla “crociata giudiziaria” avverso l'attuale ricorrente motivo per cui l'offerta di restituzione delle chiavi e conseguentemente del possesso dell'immobile direttamente alla sig.ra ### è meramente fittizia; - che la ricorrente esercita sul bene il possesso in modo ininterrotto ed incontestato, come sopra detto e provato da oltre 12 anni (cfr. allegati da 1 a 6) ed ha sempre utilizzato il bene disponendone esclusivamente, recandovisi da sola e/o con membri della propria famiglie e/o amici sino alla metà di dicembre 2023 come potranno confermare i signori ### la sig.ra ### ed il sig.  ### che sin d'ora si indicano a testi; - che all'interno dell'appartamento oggetto di spoglio, di cui fanno parte n. 3 locali cantina che ne costituiscono pertinenza, la ricorrente ha/aveva oggetti di considerevole valore economico ed affettivo per i quali, se distratti, si procederà nell'opportuna sede; - che lo spoglio è avvenuto con violenza e clandestinamente, contro la volontà del legittimo possessore, mediante effrazione. Il sig. ### è stato mosso da animus spoliandi consistente nella consapevolezza di sostituirsi nel possesso e/o nel godimento del bene contro la volontà dello spogliato, insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua stessa volontà espressa, peraltro stigmatizzata dalle pronunce definitive rese dall'### di cui agli allegati da 1 a 6; - che il ricorrente ha diffidato il sig. ### per tramite l'avv. ### legale del predetto e legale che ha comunicato l'avvenuto spoglio, all'immediata restituzione dell'appartamento, diffida rimasta priva di esito concreto ed alla quale sono seguiti solo riscontri meramente pretestuosi e dilatori (cfr, all.ti da 8 a 16); - che nessuna restituzione è ad oggi avvenuta e che il comportamento del sig. ### è chiaramente dilatorio ed indice della volontà di non restituire il possesso alla sig.ra ### - che, si rammenta, la successione è stata regolarmente trascritta all'ADE (all.17) e pertanto non può esservi dubbio alcuno sulle circostanze sopra rappresentate; - che la malafede ed il dolo del sig. ### risultano per tabulas dalla documentazione versata in atti; il medesimo è oltremodo a conoscenza che l'appartamento non è in comproprietà ma di proprietà esclusiva della sorella ### come anche il possesso, come emerso all'esito di due gradi di merito ed uno di legittimità (cfr. allegati da 1 a 6) ed è perfettamente a conoscenza della circostanza che Avv. ### G, G, ##### 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 4 a 6 il possesso dell'immobile era unicamente in capo alla sorella oggi ricorrente, come da ordinanze rese dal Tribunale di Orvieto a seguito di possessoria e di reclamo (cfr. all. 3 e 4); - che appare evidente che il sig. ### stizzito per le plurime soccombenze, non ultima la pronuncia della Cassazione di dicembre 2023, abbia volutamente scelto di spogliare la sorella beffandosi persino della Giustizia; - che sussistono, pertanto, nella fattispecie i presupposti di legge alla concessione della tutela invocata; Tutto ciò premesso, la sig.ra ### come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., Ricorre all'###mo Tribunale adito affinché, ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base dell'avvenuto spoglio come provato in atti (all. 7), e valutata l'urgenza ### .- ordinare con decreto inaudita altera parte vista la natura documentale del giudizio, l'immediata reintegra della ricorrente sig.ra ### nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato e/o fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente; - ACCERTARE e ### lo spoglio violento e clandestino operato mediante effrazione dal sig.  ### ai danni della sig.ra ### dell'appartamento sito nella provincia di #### frazione di ### del ### individuato al ### del ### di ### al foglio 30, particella 49, sub 1 con relative cantine pertinenziali, per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - ACCERTARE e ### l'illegittimità dello spoglio avvenuto in danno della ricorrente e per l'effetto disporre il reintegro della sig.ra ### nel possesso del bene come sopra individuato per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - ORDINARE al sig. ### di immettere nel possesso del citato bene la sig.ra ### per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - Condannare il sig. ### ex art. 96 comma III c.p.c. per i motivi tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per l'integrale accoglimento; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.  *** *** *** 
In via istruttoria, si chiede l'audizione a testimoni dei signori: Avv. ### G, G, ##### 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 5 a 6 1. ### residente in ### alla via ### 26 2. ### residente in ### alla via ### 18 3. ### residente in ### alla via ### 18 Per essere sentiti sulle seguenti circostanze: - vero che lei, sig. ### si è recato in ### frazione ### del ### nell'appartamento della sig.ra ### unitamente alla medesima per trascorrere vacanze e fine settimana da oltre 10 anni orsono fino a dicembre 2023; - vero che la sig.ra ### aveva il possesso esclusivo dell'immobile, disponeva in via esclusiva delle chiavi, si occupava in via esclusiva della manutenzione sin dal lontano 2012 a dicembre 2023; - vero che lei, sig. ### ha assistito e collaborato con la sig.ra ### ad arredare l'appartamento sito in #### del ### e la sig.ra ### si occupava personalmente ed interamente della manutenzione, delle pulizie a proprio onere e spese; - vero che lei sig.ra ### è stata più volte ospitata in ### frazione ### del ### nell'appartamento della sig.ra ### in occasioni conviviali; - vero che lei sig.ra ### residente in ### spesso passa dinnanzi all'immobile per cui è causa ed ha visto nel suddetto appartamento sempre e solo la sig.ra ### con il marito e la figlia e non vi ha mai visto terze persone; - vero che lei sig. ### residente in ### spesso passa dinnanzi all'immobile per cui è causa ed ha visto nel suddetto appartamento sempre e solo la sig.ra ### con il marito e la figlia e non vi ha mai visto terze persone; - vero che lei sig. ### residente in ### ha spesso coadiuvato la sig.ra ### nel reperimento di operai in zona per lavori di manutenzione dell'immobile; Si producono: 1. Sentenza emessa dal Tribunale Civile di ### n. 12990/2016; 2. ### ex art. 703 c.p.c. e 1168 c.c. al Tribunale di Orvieto del 2012 3. Decreto di rigetto n. cronol. 1018/2013 del 06/05/2013 RG n. 763/2012 Tribunale Orvieto 4. Tribunale Orvieto - ordinanza rigetto reclamo n. 331/2013 Rep.1 - 288 5. Corte d'Appello di ### n. 6691/2020 pubbl. il ### RG n. 5597/2016 Repert. n. 6816/2020 del 28/12/2020 6. Suprema Corte di Cassazione Numero registro generale 5557/2021 Numero sezionale 1957/2023 Numero di raccolta generale ###/2023 Data pubblicazione 04/12/2023; 7. Pec avv. ### di comunicazione avvenuto spoglio 8. N. 9 pec 9. Successione trascritta all'### delle ###. ### G, G, ##### 06. 87087924 Fax 06. 81151639 Pag. 6 a 6 Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento possessorio è compreso nello scaglione tra€ 26.000 ed € 52.000,00 #### 19 gennaio 2024 Avv. ######: 161fe2### n. 1 dep. 19/01/2024

causa n. 5597/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Livia Di Taranto

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