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Giudice di Pace di Catania, Sentenza n. 26/2026 del 04-01-2026

... quale il convenuto opposto, formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale. Nel caso specifico, se non vi è dubbio in ordine all'assistenza legale quale difensore d'ufficio da parte dell'avv. ### occorre valutare se sia corretta la quantificazione degli importi operata dalla professionista, in relazione alle prestazioni effettivamente da lei poste in essere, sulla base delle specifiche allegazioni offerte. Ebbene, alla luce delle risultanze in atti può subito dirsi che l'attività professionale dell'avv. ### si è limitata alla sola fase decisoria. All'udienza del 07.10.2024, celebratasi nel procedimento penale R.G.N.R. 11110/2019 - R.G. Trib. 3603/2024, instauratosi nei confronti della sig.ra ### davanti alla ### del Tribunale di ### l'avv. ### nominata sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p. a motivo dell'imprevista assenza del difensore di fiducia, avv. ### ha compiuto in detta udienza il singolo atto processuale consistito nell'associarsi alla richiesta del P.M. di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Tale sostituzione del difensore di fiducia rientra nell'ambito delle attività oggetto della fase di decisione, stante il contenuto della stessa così (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di pace di ### sezione seconda civile, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4468 del Ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da ### nata a #### il ###, residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### c.f. ###, presso il cui studio in ####, via ### n. 187, ha eletto domicilio; - attrice opponente - contro Avv. ### nata a #### il ###, con studio in ####, piazza ### 39, c.f. ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### c.f. ###, presso il cui studio in ### via ### n. 297, ha eletto domicilio; - convenuta opposta - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. 
Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 1288/2025 (R.G. n. 1287/2025) emesso in data ### su ricorso dell'avv. ### il Giudice di pace di ### ha ingiunto alla sig.ra ### di pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.797,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compensi professionali per l'attività giudiziale prestata quale difensore d'ufficio nel procedimento penale R.G.N.R. 11110/2019 - R.G. Trib. 3603/2024. 
Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione la sig.ra ### contestando l'effettivo svolgimento delle attività indicate in parcella e, comunque, l'esosità della somma richiesta rispetto alla reale entità della prestazione resa; in subordine ha ritenuto di offrire al solo fine di dirimere la controversia la somma di € 630,00 in aderenza al ### sottoscritto dal COA di ### per i processi che si concludono in udienza pre-dibattimentale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (tabella 1). 
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. ### ha contestato la fondatezza della opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto. 
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 30.09.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione. 
Motivi della decisione Va anzitutto osservato che, in base al principio enunciato da S.U. 13533/2001, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre una volta che il creditore abbia assolto l'onere della prova a suo carico, il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Anche la particolare inversione dell'onere processuale dei ruoli delle parti che si verifica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta inversione dell'onere della prova e dunque non vale ad esonerare colui che fa valere un proprio diritto dalla dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria poiché l'onere probatorio non è modificato dalla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il convenuto opposto, formalmente convenuto, è attore in senso sostanziale. 
Nel caso specifico, se non vi è dubbio in ordine all'assistenza legale quale difensore d'ufficio da parte dell'avv. ### occorre valutare se sia corretta la quantificazione degli importi operata dalla professionista, in relazione alle prestazioni effettivamente da lei poste in essere, sulla base delle specifiche allegazioni offerte. 
Ebbene, alla luce delle risultanze in atti può subito dirsi che l'attività professionale dell'avv. ### si è limitata alla sola fase decisoria. 
All'udienza del 07.10.2024, celebratasi nel procedimento penale R.G.N.R. 11110/2019 - R.G. Trib. 3603/2024, instauratosi nei confronti della sig.ra ### davanti alla ### del Tribunale di ### l'avv. ### nominata sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p. a motivo dell'imprevista assenza del difensore di fiducia, avv. ### ha compiuto in detta udienza il singolo atto processuale consistito nell'associarsi alla richiesta del P.M. di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 
Tale sostituzione del difensore di fiducia rientra nell'ambito delle attività oggetto della fase di decisione, stante il contenuto della stessa così come determinato dalla legge e, precisamente, dall'art.  12, comma 3, del D.M. 55/2014 come si indica in appresso: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. 
Certamente, dunque, anche l'attività del difensore in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p., è riferibile alla fase di decisione; si tratta dell'articolazione di una orale difesa che, seppur estrinsecatasi nel mero associarsi alla richiesta del P.M., costituisce comunque attività difensiva necessaria in sede di udienza di discussione avanti il Tribunale, cui segue - unicamente - la lettura del dispositivo da parte del giudicante. 
La parte opponente contesta la circostanza che l'avvocato avrebbe dovuto attenersi alla prassi, dovuta anche a ragioni di cortesia interprofessionale, per cui i sostituti di pronto reperimento non chiedono compensi. 
Deve ammettersi che sussiste la prassi tra difensori patrocinanti nel settore penale della sostituzione di colleghi avvocati alla stregua dell'art. 97, comma 4, c.p.p. e che, per tale sostituzione, sempre di prassi, non viene richiesto e corrisposto alcun compenso: ciò esattamente in lume del carattere limitato, seppur indispensabile, dell'attività svolta. 
Deve comunque rilevarsi che anche l'espletamento di tale attività professionale è - per legge - retribuita secondo i parametri contenuti nel citato decreto ministeriale. 
Tale prassi - non richiedere i pagamenti - non è tuttavia una consuetudine vera e propria: quanto una mera prassi di cortesia. 
La tesi di parte opponente, sul punto, va allora disattesa.
All'avv. ### spetta il compenso per la fase decisoria. 
Diversamente deve, invece, concludersi con riferimento alle attività connesse alla fase di studio: le ragioni sono indicate in appresso. 
La definizione della fase di studio è contenuta all'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 che ivi include “l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscono l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”. 
Nessuna di queste attività è attribuibile all'avv. ### considerato un duplice ordine di ragioni: da un lato, che tale fase è necessariamente prodromica a tutte le successive (fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale e fase decisionale) e che, dunque, non può che essere se mai riferita all'attività svolta dall'avv. ### nominato di fiducia dall'opponente; dall'altro, che la natura estemporanea e imprevista dell'incarico come sostituto d'udienza ex art. 97, comma 4, c.p.p. è già per ciò solo incompatibile con la fase di studio. 
Né può dirsi che, investita del caso, l'avvocato abbia svolto una attività di studio seduta stante. 
La natura sostanzialmente di richiamo alle conclusioni del P.M. (proscioglimento per prescrizione) renderebbe tale attività di studio comunque impalpabile, né liquidabile. 
La liquidazione del compenso al difensore patrocinante nell'ambito penale segue, alla pari di quella prevista per i patrocinanti nel civile, la determinazione per singole fasi di cui al citato decreto ministeriale. 
Tale quantificazione, seppur riducibile fino al 50% ovvero aumentabile fino all'80% in ossequio all'art.  12, comma 1, del D.M. citato, assume carattere prevalente rispetto altre eventuali diverse determinazioni adottate localmente a livello distrettuale per mezzo di intese raggiunte tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e gli organi giurisdizionali. 
Per questa ragione, i protocolli invocati dall'opponente non possono ritenersi vincolanti e, comunque, sovraordinati rispetto alle disposizioni legislative di riferimento. 
Questi protocolli dunque non possono sovrapporsi alla norma. 
Da un canto, si riferiscono a fori diversi; in secondo luogo, si tratta di accordi che pongono regole, rilevanti deontologicamente, a titolo di cortesia. 
Questo giudice ben può rideterminare il compenso dovuto all'avvocato. 
E' pur vero che parte opponente non ha svolto un conteggio specifico, indicando cioè una somma ### ritenuta dovuta. 
Tuttavia, ritiene questo giudice che, chiedendo di nulla pagare, in tale motivo di opposizione vi sia anche una domanda di pagare meno. Ciò in relazione al petitum. 
In relazione alla causa petendi, è pur vero che l'opposizione insiste su motivi diversi (mancanza assoluta di attività e modestia quantitativa, se non altro, dell'attività difensiva). 
La parte opponente ha dunque sottoposto a questo giudice anche un thema decidendum, relativo a migliore quantificazione del compenso. 
Infatti, ha indicato un valore, a suo avviso congruo, di € 630,00.  ### ha resistito in giudizio per il compenso di € 1.797,00, che deve dunque riferirsi, per le ragioni esposte, alla fase di decisione. 
Tale quantificazione è coerente con i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'attività penale (fase decisionale: € 1.418,00) che, seppur ridotti al 50%, comunque non supererebbero l'importo per il quale l'avvocato ha agito resistito in giudizio, limitatamente al quale rimane fermo il thema decidendum. 
Si rileva che il mancato opinamento dei compensi non è d'ostacolo all'accertamento del diritto di credito de quo agitur, ciò per espressa previsione di cui all'art. 636, comma 1, seconda parte, c.p.c., in base alla quale non è necessaria se la liquidazione è fatta secondo tariffe obbligatorie, fermo restando, poi, che è stata azionata la procedura monitoria. 
Il giudice dunque può rideterminare il compenso dovuto all'avv. ### Solo dovuta la fase decisoria, per quanto detto (non dovuta la fase di studio).  ### si è sostanzialmente associata alle conclusioni del P.M.; pertanto tale fase è liquidata vicino ai minimi pari ad € 709,00. 
In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 1288/2025 (R.G. n. 1287/2025) va revocato e, in accoglimento solo parziale della domanda della convenuta opposta, la sig.ra ### va condannata a pagare all'avv. ### la somma di € 709,00, cui va aggiunto il 15% per spese generali, il CPA e l'IVA (se dovuta), oltre interessi legali dal deposito del ricorso per ingiunzione. 
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, in base alla natura e al valore della controversia (determinato sulla somma attribuita alla parte vincitrice), all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate.  p.q.m.  Il Giudice di pace di ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezioni ed istanza disattese o assorbite, così provvede.  revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/2025 (R.G. n. 1287/2025) emesso dal Giudice di pace ### in data ###; condanna l'opponente sig.ra ### a pagare all'opposta avv. ### la somma di € 709,00, cui va aggiunto il 15% per spese generali, il CPA e l'IVA (se dovuta), oltre interessi legali dal deposito del ricorso per ingiunzione; condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese del giudizio, liquidate in € 278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di pace dott.


causa n. 4468/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Lentulo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4920/2021 del 23-02-2021

... danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale, l'attore avrebbe dovuto fornire ed allegare la prova degli elementi costitutivi del medesimo e cioè sia del danno sia del nesso causale, non potendosi ovviare a tale onere né nel caso di liquidazione equitativa (Cass., 26/2/2003 n. 2874) né nel caso specifico del contratto di utenza telefonica rispetto al quale la giurisprudenza di questa Corte ha già richiesto in modo espresso la prova del danno, non potendo, dall'esistenza e dall'entità del disservizio, trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile (Cass., 3, n.27609 del 29/10/2019). 6. ### rileva, inoltre, che il presente ricorso presenta la medesima struttura di altro ricorso proposto dallo stesso difensore e deciso con 9 l'ordinanza n. ### del 2018, sostanzialmente con considerazioni non dissimili da quelle che qui si sono enunciate. 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se (leggi tutto)...

testo integrale

1980 ORDINANZA sul ricorso 25755-2018 proposto da: ##### 1 ### D'##### D'############## rappresentati e difesi dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ### via ### 10, pec: a. Le 'CdaVVCCaliaJ - ricorrenti - contro ### (già ### BV), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati ### LIMATOLA e ### ed elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dei medesimi in ### 257, pec: J*###:vac - controricorrente - avverso la sentenza n. 259/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella 2 camera di consiglio del 10/11/2020 dal ###. ### Considerato che: 1.11 Giudice di ### di ### con sentenza n. 338 del 2016, pronunciando su cause riunite proposte da vari soggetti titolari di utenze telefoniche ### nei confronti del gestore per i disservizi verificatisi nel Comune di ### e nella valle ### tra il 3 ed il 17 febbraio 2012 in conseguenza di fortissime nevicate abbattutesi sulla zona, con sentenza n. 16 del 24/6/2016, accolse le domande ritenendo che le interruzioni ingiustificate e senza preavviso costituissero fonte di responsabilità, in assenza di prova, da parte dell'operatore telefonico, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, danno che, a fronte di un evento costituito da un disservizio dovuto a fatto atmosferico eccezionale, si era concretizzato nel non essersi il gestore attivato tempestivamente per ripristinare il servizio. Il giudice riconobbe agli attori delle somme che liquidò in via equitativa.  ### propose appello rappresentando che il non esatto adempimento della prestazione era dipeso da impossibilità derivante da causa a sé non imputabile ed in particolare dalle reiterate e prolungate interruzioni dell'energia elettrica causate dalle eccezionali avverse condizioni atmosferiche dovute a nevicate abnormi.  2.11 Tribunale di Avellino, con sentenza n. 259 del 12/2/2018, ha accolto la tesi dell'appellante ritenendo esistente una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., dovuta ad eventi di forza maggiore talmente gravi da trovare ampio risalto nelle testate giornalistiche e nei mezzi di informazione e da richiedere l'intervento della ###. 
Tali eventi, connotati da imprevedibilità, eccezionalità e gravità, avevano interrotto il nesso eziologico tra l'evento ed il danno sofferto dalla clientela, anche alla luce della previsione contenuta nelle condizioni generali di contratto, 3 di una clausola di esonero da responsabilità del gestore per i casi in cui il servizio non fosse erogabile per motivi di forza maggiore. Anche l'espressa accettazione da parte degli utenti di tale clausola corroborava la tesi dell'esonero del gestore da responsabilità ai sensi dell'art. 1218 3.Avverso la sentenza, che ha altresì posto a carico degli utenti le spese del doppio grado, ### ed altri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito la ### con controricorso.  4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 C.p.C. 
Ritenuto che: 1. ### ritiene necessario esaminare prioritariamente una questione preliminare afferente alla validità della comunicazione di cancelleria -relativa alla presente adunanza - al legale difensore dei ricorrenti. Il difensore domiciliatario avvocato ### ha indicato nel ricorso il proprio codice fiscale ai sensi dell'art. 125 c.p.c., sicché si era domiciliata automaticamente nel proprio indirizzo di PEC figurante obbligatoriamente nel Reginde. Sicché, come era necessario a norma del combinato disposto dell'art. 366, ultimo comma, c.p.c. e 136, secondo comma, c.p.c., la Cancelleria ha proceduto all'individuazione della PEC dello stesso difensore nel Reginde (###) ed ha eseguito presso la relativa casella la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza. La comunicazione dell'avviso, tuttavia, è stata rifiutata dalla relativa casella di PEC dell'### (la ### ha attestato che la PEC è tornata sempre negativa) e la ### (peraltro dopo avere inutilmente tentato di telefonare allo studio dell'avvocato, con il risultato che il numero dava sempre occupato) ha proceduto ad eseguire la comunicazione a mezzo posta, ma essa è risultata tardiva, cioè si è perfezionata 1'8 ottobre 2020 e, dunque, senza l'osservanza del termine a difesa rispetto all'odierna adunanza. 
Ritiene il Collegio, peraltro, che detto ulteriore adempimento di cancelleria, di fronte al rifiuto della prima tempestiva comunicazione da parte della casella di 4 PEC del detto difensore, non risultava necessario, in quanto la comunicazione inviata e non andata a buon fine nella PEC del Reginde dell'### si deve ritenere non perfezionata per fatto imputabile al legale, inerente allo stato di detta casella di ### e dunque equivalente ad un rifiuto della stessa. 
A supporto di tale conclusione si pone la giurisprudenza di questa Corte relativa alla necessaria "non imputabilità" al difensore dell'esito negativo della comunicazione alla sua casella di PEC (si vedano: Cass., 6-3, n. 3164 dell'11/2/2020: "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi"; Cass., 6-5, n. 3965 del 18/2/2020: "la mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito"). 
La tardività della comunicazione a mezzo posta, dunque, non essendo dovuta tale ulteriore comunicazione è rimasta irrilevante.  ### rileva, inoltre, che nel ricorso l'### che non aveva indicato la propria ### ma, come s'è detto, aveva indicato il proprio codice fiscale, così rendendola individuabile nel Reginde, si era domiciliata in ### ed aveva inoltre, senza però indicare di volervisi domiciliare, espressamente dichiarato "per le comunicazioni i seguenti recapiti", facendo riferimento ad una PEC riferibile ad altro avvocato e ad un fax. Poiché detto avvocato, le cui generalità emergevano appunto solo dalla ### non risultava né in procura né come domiciliatario, il Collegio ritiene di doversi interrogare sul se l'unico difensore esercente in questa sede il ministero, cioè l'### abbia 5 inteso indicare come proprio domicilio la PEC di quell'altro difensore e, in caso di risposta positiva, sul se tale ipotetica domiciliazione si potesse ritenere idonea.  ### rileva che l'indicazione mancava e che, di fronte al chiaro tenore del già richiamato combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e, soprattutto 136, secondo comma, là dove si fa riferimento alla trasmissione del biglietto di cancelleria relativo alle comunicazione "a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici", se quell'indicazione vi fosse stata sarebbe stata inefficace. 
Poiché l'ordinamento prevede che l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria avvenga automaticamente, cioè al di là della indicazione espressa della ### attraverso la ricerca nell'apposito registro, si deve ritenere che una domiciliazione presso PEC di un difensore diverso da quello che esercita il ministero difensivo possa avvenire solo se a tale difensore si attribuisca la qualifica di domiciliatario, mentre si deve escludere che il difensore esercente il patrocinio possa indicare per le comunicazioni la PEC di altro soggetto, pur esercente la professione di avvocato, senza qualificarlo come domiciliat ###sia indicato, come nel caso di specie, il conferimento della qualità di domiciliatario, sebbene agli effetti digitali, la mera indicazione di una PEC riferibile ad un avvocato diverso da quello esercente il patrocinio con la mera dichiarazione di voler ricevere ad essa le comunicazioni, si risolve in una sorta di legittimazione dell'unico difensore ad indicare una PEC diversa da quella a lui riferibile secondo gli appositi registri e ciò senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa ad una dichiarazione di domiciliazione.  ### ritiene, dunque, che nulla osti alla trattazione.  2.Parte resistente ha pregiudizialmente sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della procura speciale per difetto dello ius postulandi assumendo che, pur risultando la procura speciale spillata all'originale del ricorso, non vi sarebbe traccia della suddetta procura nella 6 copia notificata del ricorso, non essendo sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della conformità della copia all'originale.  ### è infondata in quanto è da preferire l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione (Cass, L, n. 16540 del 19/7/2006)".  3. Parte resistente ha altresì sollevato un'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, 10 co.nn. 3, 4 e 6 c.p.c. assumendo la mescolanza di elementi di fatto e di diritto, l'assenza di indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, etc.  3.1. ### è certamente fondata quanto meno con riguardo al primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.  74 disp.att. c.p.c., ult. co. art. 87, disp. att. e artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c. Si assume che il Tribunale abbia basato la sentenza su una serie di documenti che non erano stati regolarmente depositati e che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, avendo la ### solo tardivamente ottenuto di ricostruire il proprio fascicolo in spregio alle normative vigenti. 
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della indicazione specifica degli atti fondanti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non pone questa Corte in condizioni di esaminare la censura, essendosi omesso di indicare gli atti processuali nei quali i ricorrenti abbiano trattato la questione nei gradi di merito, nonché di indicare i verbali dai quali poter desumere la tardività della richiesta e perfino il fatto storico - negato da parte resistente - dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di parte.  7 4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 2697 c.c. assumendo che la sentenza impugnata abbia illegittimamente ritenuto esistente la causa di forza maggiore anziché argomentare nel senso, dai ricorrenti auspicato, dell'inconfigurabilità di una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione non potendo una nevicata in zona montana costituire, in pieno inverno, un evento atmosferico eccezionale. Nel caso di specie l'impossibilità assoluta della prestazione non sarebbe stata dimostrata dalla ### e l'effetto estintivo dell'obbligazione avrebbe dovuto coincidere con un fatto totalmente estraneo alla sfera di controllo dell'operatore. Il Tribunale non avrebbe neppure ottemperato al principio di riparto dell'onere probatorio perché avrebbe automaticamente desunto l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dalla eccezionale nevicata verificatasi nella valle.  5. Con il terzo motivo di ricorso - omessa pronunzia e violazione degli articoli 1218, 1710, 1176 c.c. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - i ricorrenti censurano la sentenza per non aver motivato sulla diligenza o meno della condotta tenuta dall'operatore telefonico nel momento in cui venne a conoscenza dell'interruzione. Assumono che l'operatore, una volta venuto a conoscenza dell'evento interruttivo, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente al cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione adottando provvedimenti atti a contenere i danni.  6. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili in quanto volti a sollecitare questa Corte ad un riesame dei fatti e delle prove e perché non correlati alla ratio decidendi. ### sentenza ha, infatti, ragionato facendo riferimento all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, alla diligenza tenuta dall'operatore e al factum principis che ha impedito il pieno ripristino di un servizio comunque erogato anche in situazione emergenziale, sia pur in modo non ottimale. 
I ricorrenti, anziché aggredire adeguatamente la ratio decidendi, si limitano a sostenere che il Tribunale abbia errato nel non presumere la colpa 8 dell'operatore come argomentato da questa Corte con sentenza Cass., 3 11914 del 10/6/2016, con la quale si è affermato che, in relazione ai rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, i doveri di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto impongono all'impresa esercente servizi di telefonia di comunicare tempestivamente al proprio cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine del contenimento dei danni. 
La sentenza impugnata, come si è illustrato, ha dato atto della presenza di una causa di forza maggiore e dell'assenza di colpa in capo all'operatore telefonico che, pur sorpreso da un evento eccezionale, fece in modo di garantire nei limiti del possibile il funzionamento del servizio. Questa specifica ratio decidendi non è espressamente impugnata sicché da ciò si trae conferma della inammissibilità del motivo.  6. Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt.  1226 e 2059 c.c. e 112 c.p.c. - i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha ritenuto i danni neppure provati nell'an e nel quantum assumendo che la quantificazione avrebbe dovuto essere compiuta, come fatto dal giudice di / prime cure, sulla base di presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza. t 5.1 Il motivo resta assorbito per la sorte dei precedenti e comunque sarebbe stato, se scrutinabile, infondato in quanto, sia per il danno patrimoniale sia per quello non patrimoniale, l'attore avrebbe dovuto fornire ed allegare la prova degli elementi costitutivi del medesimo e cioè sia del danno sia del nesso causale, non potendosi ovviare a tale onere né nel caso di liquidazione equitativa (Cass., 26/2/2003 n. 2874) né nel caso specifico del contratto di utenza telefonica rispetto al quale la giurisprudenza di questa Corte ha già richiesto in modo espresso la prova del danno, non potendo, dall'esistenza e dall'entità del disservizio, trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile (Cass., 3, n.27609 del 29/10/2019).  6. ### rileva, inoltre, che il presente ricorso presenta la medesima struttura di altro ricorso proposto dallo stesso difensore e deciso con 9 l'ordinanza n. ### del 2018, sostanzialmente con considerazioni non dissimili da quelle che qui si sono enunciate.  7. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 °h. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale) a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 10/11/2020 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Moscarini Anna

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 824/2024 del 12-07-2024

... depositato il 7 aprile 2024 da ### con l'avv. G. Blasi - attore - contro Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: compenso individuale accessorio. Causa chiusa a sentenza l'11 luglio 2024. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale il ### per ivi sentire accertare il diritto al pagamento della “compenso individuale accessorio” ex art. 82 ### del 29 novembre 2007 (come successivamente riconosciuto dall'art. 38 CCNL 19 aprile 2018), con condanna al pagamento delle somme maturate. Si costituiva in giudizio il ### contestando la fondatezza della domanda. La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. Motivi della decisione La domanda è fondata per le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione dalla Suprema Corte nell'ordinanza 20015/2018 in tema di “retribuzione professionale docenti” (ma estendibili per analogia al compenso in parola), di seguito richiamate. “2. ###. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA n. 863/2024 R.G. 
Oggi 11/07/2024, la presente causa viene trattata per iscritto. 
Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 ### *** 
TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 1255/23, promossa con ricorso depositato il 7 aprile 2024 da ### con l'avv. G. Blasi - attore - contro Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. 
Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: compenso individuale accessorio. 
Causa chiusa a sentenza l'11 luglio 2024. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 aprile 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva avanti a questo Tribunale il ### per ivi sentire accertare il diritto al pagamento della “compenso individuale accessorio” ex art. 82 ### del 29 novembre 2007 (come successivamente riconosciuto dall'art. 38 CCNL 19 aprile 2018), con condanna al pagamento delle somme maturate. 
Si costituiva in giudizio il ### contestando la fondatezza della domanda. 
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. 
Motivi della decisione La domanda è fondata per le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione dalla Suprema Corte nell'ordinanza 20015/2018 in tema di “retribuzione professionale docenti” (ma estendibili per analogia al compenso in parola), di seguito richiamate.  “2. ###. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi ### che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999…»; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o ### di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/ 10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( ### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/ 11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 5.2. ### delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD”; 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario; 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”. 
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 629/2020, in cui si è affermato che risulta “conforme alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 ### per il comparto ### del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024 della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del ### 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. 
Quanto, infine, agli argomenti del ### secondo cui non vi sarebbe discriminazione - che in questo caso riguarderebbe anche diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato - sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare a tutta l'attività scolastica, come già evidenziato dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. 209/23), oltre ad essere un'affermazione indimostrata, si deve al contrario presumere che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla sua funzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 in dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna il MIM a pagare a ### la somma di € 492,93, a titolo di “compenso individuale accessorio”, con accessori di legge dal dovuto al saldo; 2) condanna il MIM a pagare a ### la somma di € 1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e ### a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Bergamo, 11 luglio 2024 Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/07/2024

causa n. 863/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cassia Sergio, Inzucchi Giuseppina

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 839/2025 del 17-12-2025

... deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 1° febbraio 2023; - in accoglimento della domanda attorea accerta che il locale cantina è occupato in via esclusiva, in assenza di un valido titolo giustificativo, dalla convenuta ### a far data dal 31/01/2024 e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere all'attore ### a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 50,00 mensili dal 31/01/2024 all'effettivo rilascio oltre rivalutazione ed interessi maturati dalle singole scadenze al saldo; -spese di lite interamente compensate. L' ### 17/12/2025 Il Giudice Dott.ssa (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di L'### UDIENZA 17/12/2025 ### art. 127 cpc N. R.G. 2350/2024 Il giudice ### lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate ### lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate ### lette le note di discussione depositate dalle parti; Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato. 
L'### lì 17/12/2025 Il giudice ### ' A Q U I L A Il Tribunale di L'### in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2350/2024 R.G. decisa ex art. 429 c.p.c.  vertente #### elettivamente domiciliato in ###. Mazzini, 65 Avezzano presso e nello studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso #### elettivamente domiciliata in #### 25 L'### presso e nello studio dell' avv. #### intimazione di sfratto per finita locazione #### come da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della ### 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). 
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie e i verbali di causa. 
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere. 
Con ricorso di data 05/02/2024 ### ha intimato lo sfratto per finita locazione e citazione per la convalida alla signora ### Ha dedotto l'intimante: -di aver acquistato in data ###, con atto di compravendita a rogito #### n. 8669 Raccolta 6911, da ### l'appartamento, il locale cantina e il garage siti in L' ### via ### n. 28; - che nell'art. 4 del contratto di compravendita la venditrice aveva dato atto che il bene era locato in virtù del contratto di locazione di natura transitoria, regolarmente registrato, sottoscritto in data 1° febbraio 2023, con scadenza al 31 gennaio 2024; - di essere subentrato ex lege nel suddetto contratto; - che in data ### aveva sottoscritto con la venditrice ### e la conduttrice ### una scrittura privata in cui si era stabilito che a seguito della compravendita effettuata il ### il pagamento del canone mensile di affitto sarebbe stato accreditato sul conto corrente di esso intimante; -che con raccomandata in data ### consegnata il ###, aveva chiesto la restituzione dell'appartamento alla data della scadenza del contratto 31/01/2024: - che ### non aveva risposto alla lettera ma aveva comunicato in data ### tramite messaggio whatsApp l'intenzione di non lasciare l'appartamento. 
La conduttrice ### si è costituita in giudizio con comparsa di data 05/06/2024 per opporsi alla convalida; in particolare, ha contestato la validità del contratto che fissava la durata di un anno anziché la durata secondo la previsione legislativa ordinaria, deducendo che non ricorrevano le esigenze di transitorietà, genericamente indicate nel contratto quali “motivi lavorativi” ciò perché nel contratto di locazione sottoscritto, seppure presente la presunta esigenza di transitorietà della conduttrice, mancava, invece, l'allegazione dell' apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza. 
All'udienza del 16/09/2024, svoltasi in contraddittorio con le parti, con ordinanza di pari data, il Giudice, ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per ordinare il rilascio dell'immobile, ha rigettato l' istanza di rilascio provvisoria ex art. 665 c.p.c. e ha disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. con assegnazione all'istante del termine di trenta giorni e all' intimata del termine al dieci giorni prima della udienza fissata al 13/01/2025 per l'integrazione degli atti introduttivi. Inoltre, ha ordinato che fosse esperito il procedimento di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 4 marzo 2010, 28 presso un ### territorialmente competente.   Soltanto parte attrice ha depositato le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa: In via preliminare: -dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (### 9/12/1998 n. 431 articolo 5, comma1) registrato presso l'### delle ### di L'### il ### al n. 1451 Serie ### (cfr doc 2 intimazione di sfratto) nel merito: ordinare l'immediata riconsegna del bene e condannare la signora ### (### Fisc. ###) nata l'11.03.1963 a L'### ed ivi residente ###al rilascio dell'immobile locatole indicato in narrativa, sito in L'### alla ### n. 28, con ogni accessorio e pertinenza, libero e sgombro da persone e da cose; condannare ex art. 1591 c.c. la signora ### al pagamento dal 31.01.24, data di cessazione del contratto, dei canone di locazione dovuti, della somma di € 100,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina, degli oneri accessori, dell'importo IMU sino alla restituzione dell'immobile; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte resistente quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, e considerando anche l'occupazione del locale cantina non prevista nel contratto di locazione oggetto di causa, oltre oneri accessori; condannare la resistente alle spese, diritti e onorari di giudizio”. 
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza odierna è stata discussa mediante trattazione scritta ed è stata decisa ex art. 429 c.p.c.. 
Preliminarmente, va evidenziato che le conclusioni come precisate dall'attore nelle note difensive conclusionali di data 05/12/2025 limitatamente alle domande nuove sono inammissibili, essendo la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. preposta a fissare in modo definitivo le domande e le istanze che sono conseguenziali alla difesa avversaria. 
La convenuta nelle note difensive conclusionali si è riportata integralmente alle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione in giudizio. 
Passando all'esame del merito, nel presente giudizio si controverte sulla natura del contratto di locazione di data 1° febbraio 2023 per il quale l'attore ha agito in giudizio per far accertare la finita locazione dichiarata di natura transitoria, a fronte della posizione assunta dalla conduttrice che ne assume, invece, la durata quadriennale. 
Il contratto formalmente è stato rubricato come “### di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (legge n. 431 del 1998 dell'articolo 5 comma 1)”. 
All'art. 1 “Durata” stabilisce: “Il contratto è stipulato per la durata di dodici mesi dal 01/02/2013 al 31/01/2024, allorché fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 cesserà senza bisogno di disdetta alcuna”. 
All'art. 2 “Esigenza del conduttore” stabilisce: “Il conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal ### del ### delle ### e dei trasporti in concerto con il ### delle ### e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 di cui il presente costituisce l'### B e dall'### depositato presso il Comune di L' ### il ### dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: motivi di lavoro”. 
Al riguardo, però, si rileva che il contratto difetta delle condizioni di legge per la sua qualificazione alla stregua di un valido contratto di locazione a uso transitorio, in quanto le parti hanno omesso di indicare specificamente l'esigenza transitoria della conduttrice indicata in modo generico “motivi di lavoro” così da giustificare detta natura e la corrispondente durata, ed hanno, altresì omesso di allegare la documentazione comprovante la sussistenza delle esigenze abitative transitorie. 
La transitorietà richiede, difatti, la sussistenza effettiva delle ragioni previste dalla legge attraverso il rinvio alla normativa secondaria, di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 4 della L. n. 431 del 1998, nonché il rispetto dei requisiti formali previsti. 
Il contratto, pertanto, deve essere riqualificato quale contratto di locazione di durata di quattro anni sino al 31/01/2017, rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni, salvo facoltà del locatore di diniego di rinnovo del contratto nei casi tassativi di cui all'art. 3 della L. n. 431 del 1998, tra i quali rientra l' ipotesi in cui locatore intenda destinare l' immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori dei figli o dei parenti entro il secondo grado da comunicare alla conduttrice nei termini e nelle modalità di legge. 
Di conseguenza la domanda di risoluzione del contratto de quo non può trovare accoglimento. 
Merita, invece accoglimento la domanda di condanna della conduttrice ### al pagamento dal 31.01.24, della somma di € 50,00 mensile per l'occupazione senza titolo del locale cantina e degli oneri accessori, con esclusione dell'IMU che è di spettanza del proprietario, sino alla restituzione dell'immobile. 
In punto di diritto, va evidenziato che nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. Pertanto, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, la domanda, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo del locale cantina di pertinenza dell'abitazione, per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale, è ammissibile. 
Difatti, si evince dal contenuto del contratto che oggetto della locazione è soltanto l'appartamento sito in L' ### via dei ### n. 28, piano 3, composto di n. 2 vani con cucina e servizi, ammobiliato (con esclusione del locale cantina e del garage oggetto di compravendita); inoltre il fatto storico, costituito dall'occupazione del locale cantina da parte della convenuta, documentato anche a mezzo produzioni fotografiche, non è stato contestato dalla medesima, il che comporta per il giudice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'obbligo di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, sì da ritenerlo «sussistente» in quanto espunto dal thema probandum per volontà «dispositiva» delle parti. Il danno presuntivo nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo con valutazione equitativa, mediante il parametro del canone locativo di mercato può essere liquidato in € 50,00 mensili con decorrenza dal 31/01/2024 sino all'effettivo rilascio (Cass. SS.UU, n. ###/2022; Cass. civ. n. ###/2024). 
In relazione alla domanda subordinata di quantificare in termini di giustizia il canone di locazione, adeguandolo all'affitto medio per le case attualmente sul mercato, va detto che il canone annuo nella misura pattuita dalla clausola contrattuale (art. 4) è valido e vincolante anche per l'attuale proprietario subentrato ex lege nel contratto di locazione. La domanda, pertanto, non è fondata. 
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. 
La circostanza che parte convenuta soltanto in sede giudiziaria ha contestato l'asserita natura transitoria del contratto di locazione e il comportamento processuale della convenuta che nella fase cautelare aveva dichiarato di voler rilasciare l'immobile, costituiscono gravi e giustificate ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda attorea di risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 1° febbraio 2023; - in accoglimento della domanda attorea accerta che il locale cantina è occupato in via esclusiva, in assenza di un valido titolo giustificativo, dalla convenuta ### a far data dal 31/01/2024 e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere all'attore ### a titolo di indennità di occupazione, la somma di € 50,00 mensili dal 31/01/2024 all'effettivo rilascio oltre rivalutazione ed interessi maturati dalle singole scadenze al saldo; -spese di lite interamente compensate. 
L' ### 17/12/2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2350/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Mancini

M
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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 321/2021 del 18-03-2021

... quantificato in € 25.000,00. Premette il Tribunale che l'attore lamentava l'ingiusta contestazione subita per la violazione della ### 386/90 per l'emissione di assegno in data ### dell'importo di € 6138,00 (tratto su banca ### di ### in mancanza di autorizzazione, messo all'incasso dal prenditore ### sconosciuto all'attore, piazza di negoziazione San benedetto del ### a distanza di un anno dalla chiusura del conto corrente su cui era tratto l'assegno; che l'assegno era stato protestato dal ### di ### con conseguente responsabilità del ### per l'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati e responsabilità dell'allora ### delle ### trattaria, per il fatto di non aver chiesto al ### notizia sugli assegni consegnati in costanza di rapporto e non negoziati al momento della chiusura del conto corrente; che non escludeva di aver firmato l'assegno, ritenendo però che fosse stato successivamente compilato nella parte lasciata in bianco, ovvero data, luogo di emissione e nome del beneficiario. Ciò premesso, osserva il primo giudice che la prova è essenzialmente documentale, tanto che, verificata la corrispondenza della firma di traenza allo specimen della firma del cliente, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott. ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### procedimento n. 45/2017 R.G.  promosso da ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall' avv.  ### ed elettivamente domiciliata in ### viale G. Carducci n.3, presso lo studio dell'avv. #### anche solo ### (c.f.  ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio elettronico info§pec.studiolegaleventurini.eu ### procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15 luglio 2020. 
Oggetto: risarcimento danni ### sentenza n. 606/2016, pubblicata in data ### (rg 949/2015), il Tribunale civile di ### nella persona del giudice onorario ###ssa ### rigettava la domanda avanzata da ### nei confronti degli odierni appellati al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno arrecato alla propria immagine personale e professionale, quantificato in € 25.000,00. 
Premette il Tribunale che l'attore lamentava l'ingiusta contestazione subita per la violazione della ### 386/90 per l'emissione di assegno in data ### dell'importo di € 6138,00 (tratto su banca ### di ### in mancanza di autorizzazione, messo all'incasso dal prenditore ### sconosciuto all'attore, piazza di negoziazione San benedetto del ### a distanza di un anno dalla chiusura del conto corrente su cui era tratto l'assegno; che l'assegno era stato protestato dal ### di ### con conseguente responsabilità del ### per l'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati e responsabilità dell'allora ### delle ### trattaria, per il fatto di non aver chiesto al ### notizia sugli assegni consegnati in costanza di rapporto e non negoziati al momento della chiusura del conto corrente; che non escludeva di aver firmato l'assegno, ritenendo però che fosse stato successivamente compilato nella parte lasciata in bianco, ovvero data, luogo di emissione e nome del beneficiario. 
Ciò premesso, osserva il primo giudice che la prova è essenzialmente documentale, tanto che, verificata la corrispondenza della firma di traenza allo specimen della firma del cliente, la certificazione di avvenuto protesto è stata automatica, atteso che l'assegno è stato emesso successivamente all'estinzione del conto corrente sul quale era stato tratto (n. 6040), avvenuta il ###; che, contestualmente all'estinzione, vi è prova documentale che il ### ha chiesto il recesso dalla “convenzione di assegno”, dichiarando alla banca di avere ancora 41 assegni, annullati e non restituiti, per cui si è esposto al rischio del ritardo nell'incasso degli stessi, come accaduto nel caso di specie, mentre avrebbe potuto restituirli oppure specificare se emessi in data anteriore al 02/12/2013 e indicare quanti e quale fosse l'importo complessivo; che comunque, anche a voler ritenere che l'assegno sia stato emesso prima della chiusura del conto, era obbligo del correntista depositare i blocchetti degli assegni all'atto della chiusura del conto corrente, al fine di verificare la presenza di titoli ancora in circolazione, attivando all'uopo procedura di annullamento degli stessi per evitare elevazioni di protesto e provvedendo diversamente ad onorare i propri debiti; che non è provata, ed è comunque irrilevante, la circostanza che l'assegno facesse parte di un carnet rilasciato negli anni 2002/2003, in forza della quale potrebbe ritenersi impossibile che fosse stato tratto recentemente, atteso che è incontestato che il ### ha emesso l'assegno, sottoscrivendolo; che il ### non ha offerto la prova di una eventuale violazione di accordi di riempimento del titolo, per cui la detenzione dello stesso da parte del ### deve ritenersi legittima; che non era onere del ### dimostrare come, quando e per quale motivo l'assegno gli fosse stato consegnato, atteso che per il suo regolare incasso basta la semplice detenzione perché si tratta di titolo di credito astratto; che era onere dell'attore dimostrare che il titolo non fosse regolare, chiedendone la nullità e/o annullabilità, ma ciò non è avvenuto. 
Osserva, in conclusione, che, non essendo stata provata la responsabilità dei convenuti in ordine all'emissione dell'assegno, la domanda di ristoro dei danni vada respinta, considerato peraltro che non risulta suffragata da alcun elemento probatorio specifico; infine, che la documentazione allegata da parte attrice alle note conclusionali non può essere ammessa sia perché tardivamente prodotta sia perché, essendo relativa ad un procedimento penale in fase di indagine, non ha alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio. 
Avverso l'impugnata sentenza propone appello ### deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, previa ammissione dei mezzi istruttori chiesti in primo grado, in totale riforma della gravata pronuncia, confermata l'inibitoria della pubblicazione del protesto ed in accoglimento della domanda, i convenuti siano condannati, ognuno per quanto di ragione ovvero eventualmente in solido tra loro, al risarcimento del danno subito all'immagine personale e professionale, quantificato in € 25.000,00 ovvero in quella somma minore meglio vista e ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado. 
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituito in giudizio ### contestando le motivazioni del gravame, per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli art. 342 e 348 bis cpc e l'inammissibilità dei motivi di appello per violazione dell'art. 345 cpc, e per chiederne in ogni caso il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite del grado. Chiede, infine, considerato l'abuso dello strumento processuale, tanto in primo che in secondo grado, la condanna avversaria ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc ad una somma a titolo di danno in favore di ### da quantificarsi in via equitativa. 
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituita in giudizio la ### contestando le motivazioni del gravame, per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc e per chiederne in ogni caso il rigetto per infondatezza, con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite. In via istruttoria reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado. 
Con ordinanza del 15 luglio 2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha cassato la produzione documentale dell'attore allegata alla comparsa conclusionale, emersa dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. VI cpc ed idonea a definire il giudizio in senso favorevole all'odierno appellante. Deduce, a tal fine, che in data ### la ### della Repubblica di ### chiedeva l'archiviazione della denuncia sporta da ### sul presupposto che l'attività di indagine non era ritenuta sufficiente per far risalire il riempimento dell'assegno a ### che aveva dichiarato di averlo ricevuto dall'avv. ### il quale, a sua volta, aveva dichiarato di averlo ricevuto dalla compagna di ### padre di ### di essere sicuro che le parti dell'assegno relative alla somma, al beneficiario e alla firma di traenza erano complete, ma di non essere certo che l'assegno fosse completo anche della piazza e data di emissione; che pertanto la PG concludeva di non poter escludere che l'assegno fosse stato consegnato a ### privo della data, della dicitura di non trasferibilità e del beneficiario; che, alla luce di quanto precede, atteso che ### era deceduto il ###, ovvero quattro mesi prima della negoziazione dell'assegno, è surreale ipotizzare che, laddove la data fosse stata effettivamente apposta da quest'ultimo, e non dal figlio ### o da altri, questi abbia indicato come tempo di pagamento il 12 aprile 2014. 
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime di circolazione degli assegni bancari (pag. 4 sentenza impugnata). Deduce, a tal fine, che l'assegno emesso senza data è nullo e pertanto, non costituendo un titolo esecutivo ma soltanto una promessa di pagamento, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l'iscrizione del traente nella ### di ### (###; che tali considerazioni valgono per il caso in questione, in cui l'assegno è stato negoziato da ### 4 mesi dopo la morte del padre, il quale ha dichiarato che la dicitura “non trasferibile”, del quale l'assegno era sprovvisto per il fatto di essere anteriore al 2014 (anno in cui la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per legge per tutti gli assegni, salve le eccezioni previste), è stata apposta dal personale della banca, a dimostrazione della incompletezza dell'assegno e del suo abusivo riempimento; che tale ultima circostanza dimostra la negligenza dell'istituto di credito, che non avrebbe potuto mettere all'incasso un assegno irregolare in quanto privo della clausola di non trasferibilità e si sarebbe dovuta chiedere come mai uno dei 41 assegni del conto corrente chiuso venisse posto all'incasso, tenuto conto peraltro che nel documento prodotto dalla banca non risulta barrata la casella con la quale si indica il numero degli assegni emessi precedentemente la richiesta di estinzione del conto corrente.   Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime probatorio (pag. 5 sentenza impugnata), nella parte in cui ha motivato l'inammissibilità della documentazione allegata alla comparsa conclusionale. Deduce, a tal fine, che le dichiarazioni di ### di fronte all'autorità penale, a prescindere dall'esito del procedimento penale, consentono la corretta ricostruzione delle vicende relative all'assegno de qua e ne dimostrano la completa illegittimità, tanto che in sede di discussione l'attore aveva anche chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti e respinti senza motivazione alcuna.   Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia deducendo l'errata valutazione dei documenti prodotti in primo grado (pag. 4 sentenza impugnata, ultimi tra capoversi). Deduce, a tal fine, che la circostanza per cui l'assegno facesse parte di un carnet risalente agli anni 2002/2003 risulta provata, contrariamente a quanto motivato dal primo giudice, atteso che ### delle ### su richiesta, lo aveva espressamente specificato; che tale circostanza è peraltro confermata dalla lettera di ### del 31/10/2014 (documento n.6) con la quale riferisce che “anche in considerazione del decennio previsto dalla legge non ci è possibile verificare se l'assegno in parola sia riferibile ad un carnet rilasciato negli anni 2002/2003”, per cui è logico ritenere che l'assegno in questione non facesse parte di un carnet rilasciato dal 2004 al 2013, anno di chiusura del conto corrente, in quanto -in corso il decennioavrebbe potuto essere subito identificato in relazione alla data di consegna del carnet che lo conteneva; che è legittimo domandarsi perché ### nel 2002 o 2003, avrebbe dovuto emettere un assegno intestato ad un ragazzo di 14 anni qual'era al tempo il ### Prima di affrontare il merito del gravame va detto che, stante la fase decisionale della causa, l'eccezione di inammissibilità sollevata da ### ai sensi dell'art. 348 bis cpc deve ritenersi superata. 
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da entrambi gli appellati ai sensi dell'art. 342 cpc va osservato che, secondo recentissime pronunce della Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata. 
Passando ad esaminare le motivazioni dell'impugnazione, appare dirimente ai fini del decidere, anche in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, l'insussistenza del danno all'immagine personale e professionale dedotto dal danneggiato, nel senso che manca un riscontro probatorio ai pregiudizi lamentati. 
Va osservato, al riguardo, che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha ormai abbandonato la tesi del danno in re ipsa e si è consolidata nel senso di ritenere che, in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé, sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr Cass. 2017/10904). La semplice illegittimità del protesto (ove accertata), infatti, pur costituendo un indizio quanto all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente: elementi, questi, che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr Cass. 2010/15224; 2009/7211). 
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, condivisa dalla Corte adita, va rilevato che, pur volendo ritenere provata l'illegittimità del protesto per cui è causa, la domanda attrice è carente, prima di tutto, in termini di allegazione dei fatti costitutivi.  ###, infatti, sia nell'atto introduttivo del primo grado che nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc (quest'ultima deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), non fornisce un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, nel senso che, sul presupposto del fare illegittimo dei convenuti e dell'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati, asserisce che sono derivate conseguenze negative alla sua immagine professionale e che è evidente il suo diritto a vedersi risarcito, trattandosi di danno in re ipsa. Appare evidente, invece, a giudizio di questa Corte, che l'attore abbia omesso l'allegazione di elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, atteso peraltro che la lesione deve essere grave e il conseguente pregiudizio non futile per essere meritevoli di tutela risarcitoria. E sebbene il giudicante possa avvalersi delle presunzioni semplici, come unico mezzo di prova, per ritenere provate le predette circostanze, da parte del danneggiato vanno sempre allegati tutti gli elementi che consentano di desumere il fatto ignoto dai fatti noti. Nel caso specifico, quindi, non può ritenersi sufficiente l'aver allegato di svolgere l'incarico di direttore/amministratore di importante società inglese, in ragione del fatto che, in difetto di ulteriori elementi e circostanze fattuali, non può pretendersi di essere stati danneggiati per il solo fatto di svolgere un determinato incarico. 
Alla carente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria è seguita, in secondo luogo, l'omessa articolazione di mezzi istruttori finalizzati a provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio, grave e non futile, atteso che le memorie istruttorie del primo grado (art. 183 co. VI n. 2 cpc), con cui è stata chiesta l'ammissione dell'interrogatorio formale di ### e della prova testimoniale, sono evidentemente finalizzate a provare l'attività dei convenuti da cui sarebbe derivata l'illegittimità del protesto e non le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'illegittimità del protesto alla immagine personale e professionale di ### Va detto, infine, con riferimento all'invocata liquidazione del danno in via equitativa, che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare ma presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno. Grava, quindi, sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa come nel caso di specie, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso ( 2019/6329; 2017/4534).  ### va, in definitiva, respinto. 
Va respinta anche la domanda avanzata da ### ai sensi dell'art. 96 co. 
III cpc in ragione del fatto che la tesi prospettata dalla parte soccombente non appare palesemente infondata (cfr Cass. 2015/4930), nel senso che le risultanze processuali consentono di ritenere che l'assegno sia stato emesso senza data. 
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da ### nei confronti di ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 606/2016, pubblicata in data ###, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.  ### a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado, che liquida in favore di ciascuna in € 1080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva ed € 1820,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.  ### così deciso li 20 gennaio 2021 ### ausiliario est.  ###ssa #### 

causa n. 45/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Ninno Francesca, Boiano Paola, Formiconi Stefano

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