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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott. ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### procedimento n. 45/2017 R.G. promosso da ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall' avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### viale G. Carducci n.3, presso lo studio dell'avv. #### anche solo ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio elettronico info§pec.studiolegaleventurini.eu ### procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15 luglio 2020.
Oggetto: risarcimento danni ### sentenza n. 606/2016, pubblicata in data ### (rg 949/2015), il Tribunale civile di ### nella persona del giudice onorario ###ssa ### rigettava la domanda avanzata da ### nei confronti degli odierni appellati al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno arrecato alla propria immagine personale e professionale, quantificato in € 25.000,00.
Premette il Tribunale che l'attore lamentava l'ingiusta contestazione subita per la violazione della ### 386/90 per l'emissione di assegno in data ### dell'importo di € 6138,00 (tratto su banca ### di ### in mancanza di autorizzazione, messo all'incasso dal prenditore ### sconosciuto all'attore, piazza di negoziazione San benedetto del ### a distanza di un anno dalla chiusura del conto corrente su cui era tratto l'assegno; che l'assegno era stato protestato dal ### di ### con conseguente responsabilità del ### per l'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati e responsabilità dell'allora ### delle ### trattaria, per il fatto di non aver chiesto al ### notizia sugli assegni consegnati in costanza di rapporto e non negoziati al momento della chiusura del conto corrente; che non escludeva di aver firmato l'assegno, ritenendo però che fosse stato successivamente compilato nella parte lasciata in bianco, ovvero data, luogo di emissione e nome del beneficiario.
Ciò premesso, osserva il primo giudice che la prova è essenzialmente documentale, tanto che, verificata la corrispondenza della firma di traenza allo specimen della firma del cliente, la certificazione di avvenuto protesto è stata automatica, atteso che l'assegno è stato emesso successivamente all'estinzione del conto corrente sul quale era stato tratto (n. 6040), avvenuta il ###; che, contestualmente all'estinzione, vi è prova documentale che il ### ha chiesto il recesso dalla “convenzione di assegno”, dichiarando alla banca di avere ancora 41 assegni, annullati e non restituiti, per cui si è esposto al rischio del ritardo nell'incasso degli stessi, come accaduto nel caso di specie, mentre avrebbe potuto restituirli oppure specificare se emessi in data anteriore al 02/12/2013 e indicare quanti e quale fosse l'importo complessivo; che comunque, anche a voler ritenere che l'assegno sia stato emesso prima della chiusura del conto, era obbligo del correntista depositare i blocchetti degli assegni all'atto della chiusura del conto corrente, al fine di verificare la presenza di titoli ancora in circolazione, attivando all'uopo procedura di annullamento degli stessi per evitare elevazioni di protesto e provvedendo diversamente ad onorare i propri debiti; che non è provata, ed è comunque irrilevante, la circostanza che l'assegno facesse parte di un carnet rilasciato negli anni 2002/2003, in forza della quale potrebbe ritenersi impossibile che fosse stato tratto recentemente, atteso che è incontestato che il ### ha emesso l'assegno, sottoscrivendolo; che il ### non ha offerto la prova di una eventuale violazione di accordi di riempimento del titolo, per cui la detenzione dello stesso da parte del ### deve ritenersi legittima; che non era onere del ### dimostrare come, quando e per quale motivo l'assegno gli fosse stato consegnato, atteso che per il suo regolare incasso basta la semplice detenzione perché si tratta di titolo di credito astratto; che era onere dell'attore dimostrare che il titolo non fosse regolare, chiedendone la nullità e/o annullabilità, ma ciò non è avvenuto.
Osserva, in conclusione, che, non essendo stata provata la responsabilità dei convenuti in ordine all'emissione dell'assegno, la domanda di ristoro dei danni vada respinta, considerato peraltro che non risulta suffragata da alcun elemento probatorio specifico; infine, che la documentazione allegata da parte attrice alle note conclusionali non può essere ammessa sia perché tardivamente prodotta sia perché, essendo relativa ad un procedimento penale in fase di indagine, non ha alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio.
Avverso l'impugnata sentenza propone appello ### deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, previa ammissione dei mezzi istruttori chiesti in primo grado, in totale riforma della gravata pronuncia, confermata l'inibitoria della pubblicazione del protesto ed in accoglimento della domanda, i convenuti siano condannati, ognuno per quanto di ragione ovvero eventualmente in solido tra loro, al risarcimento del danno subito all'immagine personale e professionale, quantificato in € 25.000,00 ovvero in quella somma minore meglio vista e ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituito in giudizio ### contestando le motivazioni del gravame, per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli art. 342 e 348 bis cpc e l'inammissibilità dei motivi di appello per violazione dell'art. 345 cpc, e per chiederne in ogni caso il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite del grado. Chiede, infine, considerato l'abuso dello strumento processuale, tanto in primo che in secondo grado, la condanna avversaria ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc ad una somma a titolo di danno in favore di ### da quantificarsi in via equitativa.
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituita in giudizio la ### contestando le motivazioni del gravame, per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc e per chiederne in ogni caso il rigetto per infondatezza, con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite. In via istruttoria reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Con ordinanza del 15 luglio 2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha cassato la produzione documentale dell'attore allegata alla comparsa conclusionale, emersa dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. VI cpc ed idonea a definire il giudizio in senso favorevole all'odierno appellante. Deduce, a tal fine, che in data ### la ### della Repubblica di ### chiedeva l'archiviazione della denuncia sporta da ### sul presupposto che l'attività di indagine non era ritenuta sufficiente per far risalire il riempimento dell'assegno a ### che aveva dichiarato di averlo ricevuto dall'avv. ### il quale, a sua volta, aveva dichiarato di averlo ricevuto dalla compagna di ### padre di ### di essere sicuro che le parti dell'assegno relative alla somma, al beneficiario e alla firma di traenza erano complete, ma di non essere certo che l'assegno fosse completo anche della piazza e data di emissione; che pertanto la PG concludeva di non poter escludere che l'assegno fosse stato consegnato a ### privo della data, della dicitura di non trasferibilità e del beneficiario; che, alla luce di quanto precede, atteso che ### era deceduto il ###, ovvero quattro mesi prima della negoziazione dell'assegno, è surreale ipotizzare che, laddove la data fosse stata effettivamente apposta da quest'ultimo, e non dal figlio ### o da altri, questi abbia indicato come tempo di pagamento il 12 aprile 2014.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime di circolazione degli assegni bancari (pag. 4 sentenza impugnata). Deduce, a tal fine, che l'assegno emesso senza data è nullo e pertanto, non costituendo un titolo esecutivo ma soltanto una promessa di pagamento, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l'iscrizione del traente nella ### di ### (###; che tali considerazioni valgono per il caso in questione, in cui l'assegno è stato negoziato da ### 4 mesi dopo la morte del padre, il quale ha dichiarato che la dicitura “non trasferibile”, del quale l'assegno era sprovvisto per il fatto di essere anteriore al 2014 (anno in cui la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per legge per tutti gli assegni, salve le eccezioni previste), è stata apposta dal personale della banca, a dimostrazione della incompletezza dell'assegno e del suo abusivo riempimento; che tale ultima circostanza dimostra la negligenza dell'istituto di credito, che non avrebbe potuto mettere all'incasso un assegno irregolare in quanto privo della clausola di non trasferibilità e si sarebbe dovuta chiedere come mai uno dei 41 assegni del conto corrente chiuso venisse posto all'incasso, tenuto conto peraltro che nel documento prodotto dalla banca non risulta barrata la casella con la quale si indica il numero degli assegni emessi precedentemente la richiesta di estinzione del conto corrente. Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime probatorio (pag. 5 sentenza impugnata), nella parte in cui ha motivato l'inammissibilità della documentazione allegata alla comparsa conclusionale. Deduce, a tal fine, che le dichiarazioni di ### di fronte all'autorità penale, a prescindere dall'esito del procedimento penale, consentono la corretta ricostruzione delle vicende relative all'assegno de qua e ne dimostrano la completa illegittimità, tanto che in sede di discussione l'attore aveva anche chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti e respinti senza motivazione alcuna. Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia deducendo l'errata valutazione dei documenti prodotti in primo grado (pag. 4 sentenza impugnata, ultimi tra capoversi). Deduce, a tal fine, che la circostanza per cui l'assegno facesse parte di un carnet risalente agli anni 2002/2003 risulta provata, contrariamente a quanto motivato dal primo giudice, atteso che ### delle ### su richiesta, lo aveva espressamente specificato; che tale circostanza è peraltro confermata dalla lettera di ### del 31/10/2014 (documento n.6) con la quale riferisce che “anche in considerazione del decennio previsto dalla legge non ci è possibile verificare se l'assegno in parola sia riferibile ad un carnet rilasciato negli anni 2002/2003”, per cui è logico ritenere che l'assegno in questione non facesse parte di un carnet rilasciato dal 2004 al 2013, anno di chiusura del conto corrente, in quanto -in corso il decennioavrebbe potuto essere subito identificato in relazione alla data di consegna del carnet che lo conteneva; che è legittimo domandarsi perché ### nel 2002 o 2003, avrebbe dovuto emettere un assegno intestato ad un ragazzo di 14 anni qual'era al tempo il ### Prima di affrontare il merito del gravame va detto che, stante la fase decisionale della causa, l'eccezione di inammissibilità sollevata da ### ai sensi dell'art. 348 bis cpc deve ritenersi superata.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da entrambi gli appellati ai sensi dell'art. 342 cpc va osservato che, secondo recentissime pronunce della Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata.
Passando ad esaminare le motivazioni dell'impugnazione, appare dirimente ai fini del decidere, anche in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, l'insussistenza del danno all'immagine personale e professionale dedotto dal danneggiato, nel senso che manca un riscontro probatorio ai pregiudizi lamentati.
Va osservato, al riguardo, che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha ormai abbandonato la tesi del danno in re ipsa e si è consolidata nel senso di ritenere che, in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé, sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr Cass. 2017/10904). La semplice illegittimità del protesto (ove accertata), infatti, pur costituendo un indizio quanto all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente: elementi, questi, che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr Cass. 2010/15224; 2009/7211).
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, condivisa dalla Corte adita, va rilevato che, pur volendo ritenere provata l'illegittimità del protesto per cui è causa, la domanda attrice è carente, prima di tutto, in termini di allegazione dei fatti costitutivi. ###, infatti, sia nell'atto introduttivo del primo grado che nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc (quest'ultima deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), non fornisce un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, nel senso che, sul presupposto del fare illegittimo dei convenuti e dell'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati, asserisce che sono derivate conseguenze negative alla sua immagine professionale e che è evidente il suo diritto a vedersi risarcito, trattandosi di danno in re ipsa. Appare evidente, invece, a giudizio di questa Corte, che l'attore abbia omesso l'allegazione di elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, atteso peraltro che la lesione deve essere grave e il conseguente pregiudizio non futile per essere meritevoli di tutela risarcitoria. E sebbene il giudicante possa avvalersi delle presunzioni semplici, come unico mezzo di prova, per ritenere provate le predette circostanze, da parte del danneggiato vanno sempre allegati tutti gli elementi che consentano di desumere il fatto ignoto dai fatti noti. Nel caso specifico, quindi, non può ritenersi sufficiente l'aver allegato di svolgere l'incarico di direttore/amministratore di importante società inglese, in ragione del fatto che, in difetto di ulteriori elementi e circostanze fattuali, non può pretendersi di essere stati danneggiati per il solo fatto di svolgere un determinato incarico.
Alla carente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria è seguita, in secondo luogo, l'omessa articolazione di mezzi istruttori finalizzati a provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio, grave e non futile, atteso che le memorie istruttorie del primo grado (art. 183 co. VI n. 2 cpc), con cui è stata chiesta l'ammissione dell'interrogatorio formale di ### e della prova testimoniale, sono evidentemente finalizzate a provare l'attività dei convenuti da cui sarebbe derivata l'illegittimità del protesto e non le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'illegittimità del protesto alla immagine personale e professionale di ### Va detto, infine, con riferimento all'invocata liquidazione del danno in via equitativa, che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare ma presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno. Grava, quindi, sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa come nel caso di specie, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso ( 2019/6329; 2017/4534). ### va, in definitiva, respinto.
Va respinta anche la domanda avanzata da ### ai sensi dell'art. 96 co.
III cpc in ragione del fatto che la tesi prospettata dalla parte soccombente non appare palesemente infondata (cfr Cass. 2015/4930), nel senso che le risultanze processuali consentono di ritenere che l'assegno sia stato emesso senza data.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da ### nei confronti di ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 606/2016, pubblicata in data ###, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia. ### a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado, che liquida in favore di ciascuna in € 1080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva ed € 1820,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma. ### così deciso li 20 gennaio 2021 ### ausiliario est. ###ssa ####
causa n. 45/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Ninno Francesca, Boiano Paola, Formiconi Stefano