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Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-07-2024

... A sosteg no delle proprie ragioni, l'attrice allegava che in dat a 26.01.2004 era stato stipulato un contratto di compravendita tra le parti in causa con cui la ### s.r.l. aveva venduto a ### e ### la proprietà di un fabbricat o, unitamente al giard ino di pertinenza confinante con altra prop rietà della società venditrice, dotato di un ingresso a sud, accessibile a piedi e a mezzo di veicoli. Precisava l'attrice che oggetto del contendere era rappresentato da una striscia di terreno corrente a nord fra la proprietà dei convenuti ed un muro ch e l'attrice stessa ave va fatto realizz are al momento dell'edificazione degli immobili, la cu i funzione non era quella di delimitare i confini proprietari, ben sì d i impedire il collegamen to, pedonale o carrabile, tra le proprietà dei singoli (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8600/2020 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ### (###), DE ### (###), ### (###); - ricorrente - contro ### S.R.L., elettivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'avvocato ### (###), rappresentata e difesa dall'avvocato #### (###); - controricorrente - 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE ### di CAGLIARI 678/2019, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal ### FATTI DI CAUSA 1. ### o s.r.l. conven iva innanzi al ### ale di ### e ### o chiedend o l'accertamento d el confine tra il lotto di un terreno di sua proprietà (mapp. 466) e il lotto confinante acquistato dai convenuti (mapp. 495), con l'apposizione dei termini in corrispondenza della linea di confine accertata dal ### e la condanna dei convenuti al rilascio in suo favore della porzione di terreno da questi illecit amente occupata, oltre al risarcim ento dei danni. 
A sosteg no delle proprie ragioni, l'attrice allegava che in dat a 26.01.2004 era stato stipulato un contratto di compravendita tra le parti in causa con cui la ### s.r.l. aveva venduto a ### e ### la proprietà di un fabbricat o, unitamente al giard ino di pertinenza confinante con altra prop rietà della società venditrice, dotato di un ingresso a sud, accessibile a piedi e a mezzo di veicoli. 
Precisava l'attrice che oggetto del contendere era rappresentato da una striscia di terreno corrente a nord fra la proprietà dei convenuti ed un muro ch e l'attrice stessa ave va fatto realizz are al momento dell'edificazione degli immobili, la cu i funzione non era quella di delimitare i confini proprietari, ben sì d i impedire il collegamen to, pedonale o carrabile, tra le proprietà dei singoli acquirenti delle villette, e relativi fondi pertinenziali, e la strada consortile di proprietà di terzi, adiacente al mapp. 466 di proprietà di ### s.r.l. 
Precisava inoltre ch e, nonostante il rifiuto della richies ta dei convenuti, espressa con lettera raccomandat a del 06.11.2012 , d i 3 di 12 vedere riconosciu to il loro diritto di accesso pedon ale e carr aio attraverso il suddetto muro e la suddetta striscia di terreno, gli acquirenti ### perseguivano il pro prio intento demolendo parte del muro e realizzando una cancellata, per consentire il passaggio attraverso la striscia di terreno di cui si discute verso la strada comunale. 
Costituitisi in giudizio, i convenuti assumevano che la porzione del mapp. 466 in questione, delimitata dal tratto di muro da essi in parte abbattuto, faceva parte del giardino di pertinenza venduto loro insieme alla villa (mapp. 495), fino alla relativa recinzione muraria.  1.1. ### d i ### rigetta va la domanda dell'attrice accertando che i confini tra l'immobile di proprietà della ### s.r.l. e quello della proprietà ### corrispondessero a quelli segnati dal muro e dalla recinzione attualmente esistenti.  2. ### o s.r.l. interponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello di ###, contrastato dai convenuti. 
In riforma della decisione del primo giudice, la Corte territoriale, con sentenza 678/2019 - dopo aver premesso che il contrasto fra le parti riguardava l'esatta estensione del bene compravenduto e, quindi, l'oggetto del contratto di compravendita (l'individuazione del confine riferito al lato rivolto verso la strada essendo solo conseguenza di tale contrasto) - riteneva che l'immobile acquistato dai convenuti-appellati coniugi ### non comprendesse la porzione di terreno distinta col mapp. 466, di proprietà d ell'appell ante; autorizzava quest'ultima ad apporre termini visi bili; accoglieva la domanda di accertamento della servitù di passaggio in favore del mappale 495 sulla adiacente porzione del mappale 466 con riferimento ai manufatti ivi posizionati dalla venditrice: muro di delimitazione rispetto alla strada consortile, contatori delle utenze, fabbricato che custodisce i dispositivi 4 di 12 delle condutture id rauliche ed elettrice; rigettava la domanda riconvenzionale degli appellati di riconoscimento della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, carraio e pedonale, att raverso il suddetto muro e il tratto del mapp. 466 fino al mapp. 495, ordinando il rilascio della porzione su cui erano stati realizzati il passaggio ed il cancello; rigettava la domanda risarcitoria.  3. La pronuncia è impugnata per cassazione dal ### e ### sulla base di sei motivi.  ### s.r.l. depositando controricorso. 
In prossi mità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione, ex art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in rapporto alle previsioni di cui agli artt. 817 e 818 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che l'area rivendicata dall'attric e, odierna resistente, costituisca oggetto della compravendita del 26.01.200 4 quale pertinenza e sia, p ertanto, anch'essa di proprietà degli o dierni ricorrenti. La sentenza vien e, dunque, censurata nella parte in cui ha totalmente omesso di attribuire rilevanza alla funzione pertinenziale del tratto di mapp. 466 in discorso, ossia quello definito come oggetto di sconfinamento, e delle opere sul medesimo insistenti, in rapporto al bene principale abitazione - rispetto al quale la porzione di terreno e i manufatti sono destinati in modo durevole al servizio ed ornamento, secondo la definizione dell'art. 817 cod. civ. - ed al regime di circolazione delle pertinenze disciplinato dall'art. 818 cod.  1.1. Il motivo è infondato.   Come affermato da questa Corte, l'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l'esistenza, oltre che di un 5 di 12 unico proprietario, d i un elemento oggettivo, consistente nella destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento sogget tivo, consistente nell'eff ettiva volontà, espressa o tacita, di destinaz ione della res al serviz io o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (ex plurimis: Sez. 2, Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021, Rv. 662050 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 21636 del 2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4599 del 02/03/2006, Rv. 586422 - 01). 
Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha rite nuto che il frazionamento eseguito dalla ### s.r.l. precedentemente alla vendita del lotto ai coniugi ### dal quale deriva il mapp. 466 in contestazione, mal si concilierebbe con la volontà della stessa venditrice di inglobare la st riscia di t erra corrispondente al mappale in questione ai lotti compravenduti. A tanto la Corte aggiunge l'accertata assenza di contrasto - non superata da ulteriori, significativi elementi di valutazione - tra i dati catastali e il contenuto descrittivo del titolo di compravendita immobiliare (v. sentenza, pp. 9-10). Infine, la Corte t erritoriale rile va, nella protezione rispet to alla strada, la funzione impressa dalla venditrice al mapp. 466 (v. sentenza p. 11, 2° capoverso). 
Si tratta di un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da adeguata e logica motivazione (per tutte: Cass. n. 21636 del 2017, cit.).  2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nonché in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4) cod.  proc. civ. I ricorrenti si dolgono dell'errata riqualificazione giuridica, 6 di 12 voluta dal giudice d'appello travalicando i confini del principio iura novit curia, della domanda di regolamento di confini ex art. 950 cod.  originariamente proposta dall'attrice, sulla q uale si era radicato il contraddittorio, in domand a contrattuale avente ad og getto l'accertamento dell'oggetto del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti, peraltro introdo tta dai convenuti in via riconvenzionale.  3. Con il terzo motivo si ded uce violazione e falsa applic azione dell'art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., nonché in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4) cod.  proc. civ. Introducendo una domanda del tutto nuova - come dedotto nel secondo mezzo di g ravame - la Corte d 'Appello ha omesso di pronunciarsi sull'originaria domanda proposta ex art. 950 cod. civ., in tal modo omettendo di dich iararla inammissibile in assenza dei presupposti di incertezza soggettiva ed oggettiva del confine tra le proprietà.  4. I du e m ezzi di gravame p ossono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza nella parte in cui h a riqualif icato la domanda come azione contrattuale, senza pronunciarsi sulla domanda di regolamento di confini. Entrambi sono infondati per le ragioni di cui si dirà appresso.  4.1. Occorre , innanzitutto, premettere che il giudice di merito , nell'esercizio del potere di interpre tazione e quali ficazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza 7 di 12 tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (ex plurimis: Cass. Sez. 2, Sentenza 19717 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 - 01).  4.2. Tanto pre messo, è opportuno rico rdare che l'azione di regolamento di confini ha natura reale, petitoria e ricognitiva ( Sez. 2, Sentenza n. 5603 del 11/03/2014 Rv. 630360 - 01; Cass. 2, Sentenza n. 5134 del 27/02/2008, Rv. 601828 - 01) e, come tale, ha per oggetto unicamente l'accertamento quantitativo di un diritto assoluto e come finalità quella di ristabilire la certezza sul confine, sul presupposto che a monte la parte che agisce ai sensi dell'art. 950 cod.  civ. abbia a sua volta certezza di ciò che gli appartiene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22645 del 25/09/2018, Rv. 650370 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018, Rv. 648496 - 01). 
Nel caso che ci occupa, la ### s.r.l. non aveva dubbi sul titolo proprietario da essa vantato sul mapp. 4 66 ogg etto di controversia, nonché sul titolo proprietario dei ### sul mapp. 495, come si evince chiaramente anche dalle conclusioni elevate in sede di appello, tanto da chiedere, nell'istanza di riforma della sentenza del ### di ### l'accertamento del confine tra i due lotti da compiersi sulla base dell'atto pubblico di compravendita del 26 gennai o 2004 nonché consulenza tecn ica d'ufficio e, una volt a definito il confine, l'appellante chiedeva altresì di disporre l'apposizione di picchetti in ferro o in cemento in corrispondenza della linea di confine accertata dal giudice. 8 di 12 ###, dunque, nonostante quanto argomentato nei motivi di appello e appropriandosi della tesi sostenuta dai convenuti in primo grado nella domanda riconvenzionale, non denunciava un contrasto tra titoli di proprietà -ché, anzi, aven do ella ceduto parte di un fondo originariamente di sua proprietà era ben convinta dell'oggetto della compravendita - ma la corretta lettura e interpretazione del titolo, al fine di poter tracciare i relativi confini sui fondi limitrofi. E in effetti la Corte d'Appello, dovendo individuare un confine incerto, ha proceduto all'esame del titolo di acquisto della proprietà quale «fonte primaria di valutazione» (v. sentenza p. 9, rigo 21); valutato anche l'estratto di mappa del catasto che, per quanto elemento secondario, si rileva frutto del frazionamen to, esaminate ulteriori risultanze p robatorie (documentali e orali), il giudice d'appello perviene alla conclusione di poter individuare la comune intenzione delle parti nel voler escludere la stretta striscia, quantificata in mq 38,87, adiacente ai lotti dal mapp.  495, trasferito in proprietà ai coniugi ### 4.3. La Corte d'Appello, dunque, ha dato (v. pag. 2 e pagg. 9 e ss) una risposta alla domanda della società attrice che mirava, appunto, ad accertare l'estensione, in base al titolo, del bene compravenduto, osservando che l'individuazione del confine era la conseguenza del contrasto tra le parti e lo ha fatt o avvalendosi dei mezzi istruttori prodotti dalle parti, selezionandoli ed interpretandoli nei limiti dei poteri discrezionali conferitigli dall'art. 115, comma 1, e 116, comma 1, cod.  proc.  5. Con il quarto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui il giudice di seconde cure ha riscontrato la carenza di prova circa la st ipula tra le parti di un contratto preliminare aff eren te 9 di 12 l'immobile di cui è causa, ove era prevista l'obbligazione assunta da parte venditrice inerente l'edificazione del muro di recinzione e delle opere in corrisponden za di esse poste al servizio del giardino. Le allegazioni prodotte dai ricorrenti, a giudizio di que sti ultimi, non avevano mai costituito oggetto di contestazione da parte dell'attrice e, stante la previsione di cui all'art. 115 cod. proc. civ., avrebbero dovuto ritenersi evidenza paci fica perché non contestata. I ricorre nti si dolgono, altresì, della mancata valu tazione delle affermazioni confessorie rese dalla ### s.r.l. e dal suo socio di riferimento con cu i si dava atto de lla volontà negoz iale intercorsa tra le parti , poiché con esse i testi riconoscevano che la proprietà acquistata dagli odierni ricorrenti si e stendeva alla recinzione murar ia fino a ricomprenderla.  5.1. Il motivo è infondato. 
La Corte t erritoriale h a ritenuto che il capitolat o prodo tto e asseritamente qualificato come allegato al preliminare (non prodotto in giudizio) non potesse essere riferito a quest'ultimo; secondo la Corte d'Appello, inoltre, non risultava neppure dimostrata la delimitazione dei confini laterali dei lotti mediante elevazione di muretti. 
In ogni caso - e l'argomento è dirimente - ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo (Cass. 19717 del 2022, cit .; Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 3 0735 del 21/12/2017, Rv. 646612 - 01). 
Quanto, infine, alla mancata valutazione confessoria de lle affermazioni rese dalla ### s.r.l. e dal socio di riferimento, si 10 di 12 tratta della conte stazione di accertamenti in fatto e valu tazione di elementi istruttori che non possono essere compresi nel vizio dedotto.  ###. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo vige nte modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadiment o o una p recisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendent e questioni o argomentazioni, sicché sono inammissib ili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo come m otivo di ricorso (Cass. Sez . U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01; più di recente, ex multis: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 - 01; Cass. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 - 01; Cass. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 - 01).  6. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 111, comma 6, ### e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per aver omesso la motivazione in relazione alla domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carraio dalla strada consortile a nord al mapp.  495, a carico e attraversando la porz ione del map p. 466, onde consentire l'accessibil ità dalla pubblica via all'abitaz ione anche a soggetti con disabilità. ### i ricorrenti è carente la motivazione offerta dalla Corte d'Appello in termini meramente formali e tautologici («difettando la prova dei relativi presupposti»), poiché non consente in alcun modo l'individuazione dei presupposti di cui il giudice avrebbe ritenuto la carenza di prova e/o allegazione.  7. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., dell'art. 1052 cod. 11 di 12 civ. Sotto il diverso profilo riguardante la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1052 cod. civ., i ricorrenti osservano che l'unico accesso pedonale e carraio alla loro proprietà avveniva, lato sud, per il tramite di un tratto di percorrenza assai arduo anche per soggetti in condizioni fisiche ott imali, mentre la signora ### - come ampiamente documentato in atti - non godeva delle condizioni fisiche atte a consentirle l'agevole accesso. Pertanto, la realizzazione di un accesso sul fronte nord prospiciente la strada consortile , mediante realizzazione di un varco sulla cinta muraria in mapp. 495 su cui insiste l'abitazione, e asservimento al passaggio della porzione del mappale 466, interposta tra la strada e l'aiuola consortile, avrebbe costituito l'unica modalità per assicurare l'agevole accessibilità all'abitazione da parte di soggetti con disabilità, come del resto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n . 167 del 2009 con riferimento all'applicabilità dell'art. 1052 cod. civ. rispetto all'ipotesi di costituzione di passag gio coattivo a favore di fon do non intercluso a van tagg io dell'agevole fruizione degli edi fici privati per perso ne con ridotta o impedita capacità motoria.  8. Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la sussis tenza degli elementi essenziali per la costituzione di una servitù coattiva, e sono entrambi fondati. 
La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. 
Pertanto, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente 12 di 12 tra l'altro , come nel caso di specie , « nella motivazione apparente» (### U, Sentenza n . 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 ), che la costante giurisprudenz a di legittimità ritiene ricorra quando la motivazione, benché graficamen te esistente, non ren da, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpre te il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. per tutte: Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 - 01).  8.1. Nel caso che ci occupa, la Co rte territo riale, a fronte di articolate ded uzioni svolte nella domanda riconvenz ionale di costituzione di servitù coattiva (v. ricorso pag. 6, 21 e ss), si è limitata (v. sentenza pag. 13) ad affermare laconicamente il difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di tale servitù, rendendo così una motivazione solo apparente. 
La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d'Appello di ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di ### in dive rsa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 16-01-2024

... del file au diovideo (do c. 6 di parte attrice ) emerge come chiaramente il gruppo ### ne lle circostanze di tempo e di lu ogo ind icate dall'attore (davanti alla casa della madre) volesse minacciosamente impedire il passaggio del gruppo ### dalla strada inte rpoderale alla fonte dell'acredine tra le due famiglie”; f) sussisteva, dunque, l'illecito in danno dell'attore e il danno non patrimoniale da esso patito andava quantificato in euro 4.500,00, oltre interessi legali. 4 di 13 3. - Ha resistito con controricorso ### CONSIDERATO CHE: 1. - Con il primo m ezzo è dedot ta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c ., “violazione de lle norme sulla competenza … in relazione all'art. 341 c.p.c.”, per esser si il Tribunale adito dall'attore ritenuto “ill egittimamente (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25511/2021 R.G. proposto da: #### e #### domiciliat ###### presso la ### DELLA CORTE DI CASSAZ IONE, con domicilio digitale “”, rappresentati e difesi dall'avvocato #### -ricorrenti contro ### domiciliat ###### presso la ### E, con domicilio digitale “”, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente 2 di 13 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE TRAPANI n. 506/2021, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal ### RITENUTO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, #### e ### hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani, resa pubblica il 14 giugno 2021, che, in sede di riassunzione ai sensi dell'art. 622 c.p.p., accoglieva la domanda risarcitoria propost a da ### nei loro confronti e li condannava al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legale dalla pronuncia al soddisfo.   2. - Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) #### e ### erano stati condan nati in sede ###sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani n. 1160/ 2014, per i reati di ingiuria e minaccia in dann o di ### n onché al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo costituitosi part e civile; b) la sen tenza d i condanna era stata annullata dalla Corte d'appello, la cui decisione, a su a volta, veniv a annullata dalla Corte di cas sazione, ### V penale, con la sentenza n. 68/201 9 [recte: n. 8181/2019 ] per “intrinseca insufficienza e contraddittorietà, con contestuale rinvio per l'esame al giudice civile competente per valore in ordine alle sole statuizioni civili e spese processuali del giudizio di legittimità (considerata l'ormai interve nuta prescrizione del reato)”; c) ### riassum eva, quindi, il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dinanzi al Tribunale civile di ### chiedendo che i convenu ti A ntonino #### etta e ### fossero condannati al risarcimento dei danni per la somma di euro 5.000,00 “o la diversa somma eventualmente individuata”; 3 di 13 d) era infondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dai convenu ti sull'assunto che tale competen za fosse dell a Corte di appello d i ### do vendo il g iudice competente individuarsi in base al valor e “della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile” e questa “era contenuta nei limiti di euro 5.0 00,00”; e) nel merito, la dom anda era fondata, dovendo reputarsi il giudizio di riassunzione ex art. 622 c.p.p. una “sostanziale traslatio iudicii dinanzi al giudice ci vile”, p otendo quest'ultimo “utilizzare come fonte de l proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale” tramite “autonoma valutazione” al fine di riten ere inte grata la responsabil ità civile; e.1) a tal fine, “i fatti che hanno dato origine al procedimento in esame sono stati vid eore gistrati dal ### a”; e.2) il giudice penale di primo grado, “con considerazioni convincenti e logiche, ### ricostruito i termini di attribuibilità di de tti fatti alle parti convenute, valorizzando anche gli ampi riscontri provenienti dall'avere incrociato i dati oggettivamente rappresent ati e magneticamente trascritti con le concordi dichiarazioni delle parti offese a procediment o p enale, altresì riconoscendo gli element i oggettivi e soggettivi una minacc ia grave in concorso”; e.3) la pronuncia della Corte cassazione “ha … dato conto dell'utilizzabilità e della possibilità di ricostruire - come in effetti era stato ricostruito - il contenuto delle registrazioni”, affermando, inoltre, che le frasi proferite dagli imputati “avevan o un contenuto chiaramente minatorio”; e.4) “dalla trascrizione del file au diovideo (do c. 6 di parte attrice ) emerge come chiaramente il gruppo ### ne lle circostanze di tempo e di lu ogo ind icate dall'attore (davanti alla casa della madre) volesse minacciosamente impedire il passaggio del gruppo ### dalla strada inte rpoderale alla fonte dell'acredine tra le due famiglie”; f) sussisteva, dunque, l'illecito in danno dell'attore e il danno non patrimoniale da esso patito andava quantificato in euro 4.500,00, oltre interessi legali. 4 di 13 3. - Ha resistito con controricorso ### CONSIDERATO CHE: 1. - Con il primo m ezzo è dedot ta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c ., “violazione de lle norme sulla competenza … in relazione all'art. 341 c.p.c.”, per esser si il Tribunale adito dall'attore ritenuto “ill egittimamente competente quale giudice di appello avverso le statuizioni civili assunte con la sentenza di primo grado emessa dallo stesso tribunale di ### in sede p enale, che si è pronunziato su d omanda di natu ra indeterminata e ha emesso condanna generica al risarcimento del danno”.   I rico rrenti sostengono, anzit utto, che il giudizio di riassunzione in sede civil e ai sensi dell'art. 622 c. p.p. è una “prosecuzione del giudizio celebrato avanti il giudice penale”, per cui sarebbe “evidente che il giudice di appello va individuato con riguardo alla prima pronunzia sulle statuizioni civili”, emessa, nella specie, dal Tribunale di ### con la sentenza n. 1160/2014, con la conseguenza che “il giudice di appello competente per valore a decidere sulle statuizioni civili della sentenza n. 1160/2014 non può essere lo stesso Tribunale di ### in sede civile, bensì il giudice superiore e, quindi, la Corte di Appello di Palermo”, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile.   Inoltre, il giudice adit o - si argoment a ancora in ricorso - sarebbe “incompetente secondo il valore della domanda proposta e stante la pronunzia di nat ura generica emessa in primo grado”, essendo stata, quindi, violata anche la norma dell'art. 341 c.p.c. in ordine alla competenza della Corte di appello contro le sentenze del Tribunale. Nell'atto di costitu zione di p arte civile la domanda al risarcimento del danno era, infat ti, “palesemente di valore indeterminato”, così da appartenere alla competenza del Tribunale e non del Giudice di pace e, quindi, in grado di appello alla Corte di appello civile, ciò tro vando conferma nella circost anza che la 5 di 13 sentenza emessa dal T ribunale penale in p rimo grado era di condanna generica.   1.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.   Il Tribun ale si è attenuto, con la sent enza imp ugnata in questa sede, ai princi pi di diritto enunciat i dal più recente, ma ormai consolidato , orientamento di questa Corte sulla portata applicativa dell'art. 622 c.p.p. (tra le altre, cfr.: Cass. n. 517/2020; Cass. n. 7474/2022; Cass. n. 16169/2022; Cass. n. 24954/2023), là dove le doglianze di parte ricorrente fanno riferimento a precedenti non più attual i e, comunque, sono orientate ad una lettura dell'anzidetta norma che non valorizza affatto l'autonomia della fase del giudizio dinanzi al giudice civile, investito ex art. 622 c.p.p., rispetto al processo celebratosi in sede penale.   1.1.1. - A tal riguardo, va rammentato che, nel caso in cui (come nell a specie) la ### p enale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annu lli la sentenza d'appello che, in riforma de lla sentenza di cond anna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna eff icacia può spiegare, nello ste sso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello.   La deci sione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p.  determina, infatti, una sostan ziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui sia stato rimesso il procedim ento ai soli effe tti civili, il quale deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile. Ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguen za di quanto rilevato dalla senten za di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione dell a doman da ai 6 di 13 fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto d ella domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione.   La mod ificazione della domanda ai fini d ella prospettazio ne degli elementi costitu tivi dell'illecito civile rispetta il vin colo di connessione della emendatio alla vicend a sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile (in coerenza a quanto aff ermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass., S.U., n. 12310/2015).   In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all'art. 622 c.p.p., limitato a quelle che, in base all'ultimo comma dell'art. 394 c.p.p., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si este nde a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile.   Nei limi ti dell'emendatio della domanda fu nzionale alla prospettazione degli elementi costituti vi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio.   1.1.2. - Dunque, al fine di stabili re il giu dice civile competente per valore in grado appello occorre, anzitutto, tenere conto dell'originaria domanda risarcitoria proposta dalla parte civile in sede p enale ( domanda, poi, emendab ile in sede civile, negli anzidetti termini), dovendosi a tal fine fare riferimento a q uanto disposto dall'art. 523, comma 2, c.p.p., che impone alla parte civile - pena la revoca tacit a della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. (cfr.: Cass. p en. n. 19 380/2016; Cass. pen. n. ###/2016) - di presentare “conclusioni scritte, che 7 di 13 devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare”.   La dog lianza dei ricorrenti, invece, per un verso, richiama, erroneamente, le conclusioni rese dalla parte civile con l'atto di costituzione nel giudizio penale e, p er altro verso, si palesa inammissibile là dove ha omesso di impugnare la ratio decidendi della sentenza del Tribunale che, in armonia con la citata norma di rito penale , ha fatto riferimento ad una “doman da singo la … contenuta nei limiti di eu ro 5.000,0 0, senza ulteriori agg iunte” risultante dal “doc. 3 allegato al libello introd uttivo” (p. 3 della sentenza impugnata), avendo il controricorrente (cfr. p. 5 d el controricorso) precisato, peraltro , che l'anzidetta determinazione dell'ammontare era pertinente alle conclusioni rese ai sensi dell'art.  523, comma 2, c.p.p ., prod ucendo al riguardo copi a del relativo verbale sub “doc. ###”.   Ne consegue, pertanto, che è corretta la decisione del Tribunale di ritenersi compete nte pe r valore quale giudice di appello sulla pretesa risarcit oria avanzata da F rancesco ### nei limiti di euro 5.000,00, giacché la competenza del giudice di pace per le cause “relative a beni mobili” di valore non superiore a euro cinquemila (art. 7, comma primo, c.p.c.) riguarda anche le domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore (Cass. n. 23430/2013).   2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115, 116, 246, 384 c.p.c., 2697 cc., 27 Cost. e 40 c.p.   Il Tribunale non si sarebbe uniformato, ex art. 384 c.p.c., a quanto statuito dall a sentenza rescindente n. 8181/2 019 della Corte di cassazione, ossia “stabilire il contenuto delle registrazioni al fine di valutare chi ha pronu nziato le frasi e se, quindi, attraverso tale disamina possa trovare conferma quanto dichiarato 8 di 13 dal ### a ### persona offesa costit uita parte civile nel pro cedimento pen ale divenuta parte attrice a giudizio civile di rinvi o”, con ci ò anche violando le regole proprie di tale giudizio, essendo la parte civile del processo penale , una volt a assunta la veste di attore in quello civile, incapace di testimoniare.   La mot ivazione della sentenza impugnat a sarebbe insufficiente e tale da non consentire di “cogliere le ragioni della decisione”, mancando di dare seguito , nell'ambito del giudizio di rinvio “a carat tere chi uso”, al “tema di riesame assegnato dal Supremo Collegio penale a l giudice del rinvio” e così non approfondendo l'esame, rilevante anche ai fini dell'attribuzione di responsabilità personale in base alla condot ta di ciascun agente, sulla “possibilità di stabilire il contenuto delle registrazioni” al fine di riscontrare le dichiarazioni delle persone offese, considerato che anche la perizia espletata nel giudizio penale non era stata in grado di “attribuire le frasi ai protagonisti delle vicenda”.   2.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.   2.1.1. - E' infondato, anzitutto, nella parte in cui censura la violazione dell'art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice civi le di rinvio ex art. 622 c.p.p. uniformat o a quanto statuito dal la sentenza di legittimità rescinden te e ciò alla luce di quanto già evidenziato in punto di diritto in sede di scrutinio del motivo che precede in ordine alla portata del giudizio rinvio in sede civile ai sensi del citato art. 6 22 c.p.p., rispetto al quale n on è, dunque , ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello de rivante dai dicta della Corte di cassaz ione ai sensi d ell'art. 384 , secondo comma, c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 9358/2017).   2.1.2. - E', altresì, infondata la censura di violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che è apprezzabile, tra l'altro, là dove la mot ivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il 9 di 13 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass., S.U., 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. 27112/2018).   Nella specie, la motivazione della sentenz a impugn ata ( sintesi al § 2 del “### to che”, cui si rinvia, e pp. 4/5 della sentenza del Tribunale) si mostra affatto intelligibile e coerente nel suo svilupp o logico, privo di insanabili contraddizioni e, dunque, ben rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”.   Né, peraltro, è ammissibile la doglian za sotto t ale profilo dedotta là dove fa riferimento ad elementi extratestuali (tratti dalle dichiarazioni del perito nel giudizio penale o dalla sentenza penale n. 1160/ 2014 del Tribunale di ### ovvero ad “ins ufficienza” dell'impianto argomentativo, giacché il vizio di violazione di legge (art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.) attiene all'esistenza della motivazione in sé e deve risu ltare dal test o della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunq ue rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della moti vazione (tra le molte, Cass ., S.U., 8053/2014).   2.1.3. - In parte infondate e in parte inammissibili sono, poi, le u lteriori censure che investo no l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza dell'illecito civile.   La deci sione impugnata resiste, infatti, alle critiche che le sono m osse avendo fat to buon governo del p rincipio per cui il giudice civile ben può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte in un giudizio p enale defin ito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede ###tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con 10 di 13 pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. n. 16893/2019).   In particolare, poi, sebbene non sia consentita nel processo civile l'“utilizzazione”, alla stregua di una testimonian za, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale (dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi n ella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio), le medesime dichiarazioni, tuttavia, possono costituire fonte di convincimento ai fini della decisione siccome liberamente valutabili dal giudice come argomenti di prova ex artt. 116, comma secondo, e 117 c. p.c.  (Cass. n. 16916/2019; Cass. n. 27016/2022).   Di tali principi ha fatto applicazione il Tribunale (cfr. sintesi al § 2 d el “### uto che”, cui si rinvia; pp. 4/5 della senten za impugnata), assumendo a fonte del proprio convincimento in ordine sussistenza della condotta minacciosa tenuta dagli originari imputati nel processo penale gli elementi già valorizzati dal giudice di primo grado penale, la trascrizione del file audiovideo acquisito in que lla sede, la valenza intrinsecame nte minato ria delle frasi registrate, così ritenere corroborati, in forza di un vaglio critico del complesso dell e risultanze anzidet te, gli argomenti di prova emergenti dalle dichiarazioni delle parti offese.   2.1.4 - Sono, infine, inammissibili le restanti doglianze che, nella sostanza, so no volte a criticare la valutaz ione probatoria effettuata dal giudice di merito , sollecitando un diverso apprezzamento delle medesime risultanze agli atti, come tale non consentito in questa sede di legi ttimità, né, peralt ro, essendo veicolato in modo pertinente rispetto al paradigma legale un vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., giacché i ricorrenti si sofferman o piuttosto su insuffic ienze e incongruenze motivazionali in relaz ione, segnatamente, a quanto 11 di 13 sarebbe emerso dalla perizia espletata in sede penale, mentre il “fatto storico” (le frasi minacciose oggetto di registrazione audiovideo) è stato esaminato dal Tribunale.   3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 622 c.p.p., 112 c.p.c. e 24 Cost., per aver il Tribunale, “quale asserito giudice civile competente per valore in grado d'appello, … illegittimamente liquidato il risarcimento in favore di ### mentre la sentenza di primo grado, emessa dallo stesso Tribunale di ### in sede ###unziato condanna generica risarcim ento del danno, non impugnata dalla parte civile”.   3.1. - Il motivo è infondato.   Lo è alla luce di quanto già argomentato in iure in sede di scrutinio del primo motivo, essendosi già evidenziato che, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., che annulli la sentenza d'appello la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituis ce fase del tutto nuo va ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenz a che no n si sostituisce ad alcuna p recedente pron uncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo g rado, insuscet tibile di reviviscenz a a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza asso lutoria d'appello (Cass. n. 16169/2022, citata).   I ricorrenti, del resto, evocano a sostegno della censura un risalente precedente di qu esta Corte (Cass. n. 417/1996, così massimata: “### nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna ge nerica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggett o di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia st ata rimessa a seguito di ann ullamento, ai soli effetti 12 di 13 civili, da parte d ella Corte di ca ssazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenz a impugnata, pro cedendo alla liquidazione del danno”), che è stato successivamente superato in forza del principio - enunciato da Cass. n. 15182/2017 e ribadito da Cass. n. ###/2018 - secondo cui, nell'ipotesi di annullamento, ai soli eff ett i civili, da parte della Corte d i cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia su l quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la qua le estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, a i sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve esclude rsi che si sia formato il g iudicato interno s ull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nel la sua integrità, senz a possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum.   4. - Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagam ento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.   rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.   Ai sensi d ell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 13 di 13 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Vincenti Enzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 15-02-2024

... relazione alla doman da posta da parte attrice con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.» laddove la senten za impugnata avrebbe omesso di considerare che la domanda attorea non ave va mai assunto quale suo presupp osto la mancata attuazione della pubblicità prevista dall'art. 2470 cod. civ., ma s i era fondata esclusivamente sulla supposta condizione di insolvenza della T.C. ### s.r.l. Il motivo è inammissibile. La mancata attuazione della pubblicità di cui all'art. 2470 c.c. è im plicita, manifestame nte, nel carat tere occulto della parte cipazione societaria (la quale appunto presuppone la mancanza di pubblicità) del ### carattere che era stato dedotto dall'attrice fin dal primo atto del giudizio, secondo quanto risulta, pacificamente, dalla sentenza impugnata. Dunque, ancora una (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ### elett.te dom.to in Roma, via ### n. 12, presso lo studio dall'avv. ### che lo rappresenta e difende con l'avv. ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### di ### e ### nza a favore dei ### nieri e P eriti ### in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via A. Bertoloni n. 26/b, presso lo studio dall'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - Oggetto: socio occulto responsabilità AC - 17/10/2023 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, II sezione civile, n. 8247/2018 del 27 dicembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre 2023 dal ### FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, accertato la qualità, in capo a ### di socio unico occulto della T.C. ### s.r.l. al tempo in cui era stato concluso il contratt o di compravendita tra que st'ultima e l'### di ### e ### a favore dei ### e ### rcialisti (in prosieguo : “la Cassa”) avente per ogget to l'immobile sito in ### via deg li ### 105/107, aveva dichiarato per l'effetto ### illimitatamente responsabile delle obbligazioni ricadenti a tale titolo sulla venditrice T.C. ### s.r.l. nei confron ti della ### condannandolo a corrisponderle la somma di euro 1.190.110,50, oltre accessori.  2. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che infondate erano le eccezioni sollevate dall'appellante a proposito della integrità del contraddittorio, sia sotto il profilo della dedotta illegittimità della chiamata in causa della T.C.  ### s.r.l. perché già estinta a tale data per interven uta cancellazione, sia sotto il profi lo della dedo tta necessità de lla partecipazione al giudizio sia della so cietà che dei soci “apparent i” della medesima - la società fiduciaria ### io ### e ### - dato che, quan to al primo pro filo, nessuna domanda era stata formulata nei confronti della T.C. ### del resto chiamata in giudizio proprio dall'appe llante, e, quanto al 3 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### secondo profilo, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario poiché “oggetto della domanda formulata dalla ### non è la simulazione negoziale, ma l'accertamento della responsabilità patrimo niale del ### quale socio unico e occulto della TC per gli obblighi sorti in un dato periodo. La pronuncia di accoglimento non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia del contratto sociale, e l'accertamento di una situazione di fatto div ergente da quella apparente è in ogni caso incidentale e finalizzato solo alla condanna al pagamento dei debiti sociali, senza alcuna attitudine al giudicato in ordine alla validità del contratto.”; b) che il socio un ico, ai sensi d ell'art. 2462, secondo comma, cod. civ., risponde dei debiti de lla società non a titolo successorio, ma in virtù di titolo autonomo e risponde illimitatamente per i debit i che sono per legge conside rati propri senza alcuna limitazione ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., di talché infondata era la deduzione del ### che l'estinzione della società si estendesse anche in favore del socio unico, limitandone la responsabilità a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; c) che la doglianza inerente alla ricostruzione dei fatti e alla valut azione delle prove operate dal primo giudice, in relazione all'accertamento della qualità di socio unico occulto del ### risultava carente sia sul piano della prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda, sia sul piano della specifica contestazione degli elementi di prova valorizzati dal primo giudice ed era infondata, in particolare, quanto all'efficacia probatoria annessa dal Tribunale al fatto che il ### non avesse reso l'interrogatorio formale deferitogli, in qu anto “nell'economia della motivazione, la ingiustificat a mancata risposta all'interrogatorio formale è considerata d al giudic e solo un elemento ulterio re di convincimento e non già una prova vera e propria (che invece viene desunta dagli altri elementi acquisiti, anche su base documentale, e 4 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### non specificamente contestati da parte convenuta, oggi appellante)”, né tale e lemento di convincime nto poteva ritenersi privo di fondamento per il solo fatto che il ### n on aven do reso l'interrogatorio formale, avesse poi reso dichiaraz ioni in sede di interrogatorio libero: onde, anche ad avviso della Corte d'appello, “la circostanza che il ### fosse socio occulto ed unico della società TC ### appare sufficientemente provata … sulla scorta di quegli elementi - documentali e presuntivi - indicati dal Tribunale in sentenza e non ogg etto d i specifica contestaz ione”; d) che la responsabilità del ### quale socio unico, scaturiva dalla mancata attuazione, in quanto socio occulto, della pubblicità prevista dall'art.  2470 cod. civ. e dal fondato accertame nto, da parte del tribun ale, dello stato di insolvenza della società; e) che il credito fatto valere dalla ### non era stato contestato in giudizio dal ### e risultava provato in forza del contenuto del contratto di compraven dita depositato in atti e della incontestata documentazione prodotta a dimostrazione dell'inadempimento del venditore agli obblighi derivanti dal contratto stesso.  3. Avverso tale decisio ne ### ha prop osto ricorso affidato a nove motivi.  4. ### ha resist ito con controricorso e ha d epositat o memoria.  ### 1. Il ricorso lamenta: a) ### motivo: «1 - ### dell'art. 102 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio con riferimento ai titolari delle quote societarie ed in relazione alla violazione dell'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.», deducendo che la Corte avreb be omesso di 5 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### considerare che il contradditto rio processuale non era int egro atteso che era incont roverso che le qu ote di partecipazione alla società T.C. ### s.r.l. erano inte state per lo 0,50% a ### e per il restante 99,50% alla ### nei confronti dei quali la domanda di accertamento dell'esclusiva qualità di socio occulto da parte dell'odierno ricorrente non poteva che esplicare un autom atico effetto, con la conseguen te necessità di estendere nei loro confronti il giudizio ai sensi dell'art. 102 cod. proc.  Il mot ivo è inam missibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza im pugnata, second o cui l'accertamento del carattere solo apparente dell'inte stazione del le quote societarie, è solo incidentale finalizzato esclusivamente alla condanna del ### al pagamento dei debiti della società e senza alcuna attitudine al giudicato in ordine alla validità del contratto.  b) ### motivo: «2 - ### dell'art 2462 comma 2 cc e dell 'art. 2495 c.c. in relazione alla domanda posta da p arte attrice con riferimento all'art . 360 c. 3 c.p.c.», dedu cendo l'erroneità della sentenza impugnata perché i debiti della società si estinguono per effetto dell'estinzione della società stessa, come avvenuto nella specie , non sopravvivendo in tale ipotesi alcuna responsabilità del socio unico occulto , poiché “l'art. 246 2 c.c. … non afferma, né lo potrebbe, c he tale re sponsabilit à sopravvive all'estinzione del debito”. 
Il motivo è infondato perché, come correttamente osservato dalla Corte d'app ello, la responsabilità illimitata del socio u nico non trova titolo nella successione alla società, bensì ha titolo autonomo nella legge, in p resenza dei presupposti indicat i dall'art. 246 2, secondo comma, c.c. e in particolare dell'insolvenza della società, 6 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### cui appunto tale responsabilità tende a porre rimedio a garanzia dei creditori: sicché non si giustificherebbe l'esclusione della stessa - che infatti la legge non prevede - per effetto dell'estinzione della società. ### della società comporta, second o i principi generali, l'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo ad essa - in quanto non trasferiti per successione a terzi, nei limiti in cui ciò può verificarsi - non anche quelli facenti capo a titolo originario a soggetti diversi.  c) ### motivo: «3 - ### dell'art. 112 c.p.c. In relazione alla doman da posta da parte attrice con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.» laddove la senten za impugnata avrebbe omesso di considerare che la domanda attorea non ave va mai assunto quale suo presupp osto la mancata attuazione della pubblicità prevista dall'art. 2470 cod. civ., ma s i era fondata esclusivamente sulla supposta condizione di insolvenza della T.C.  ### s.r.l. 
Il motivo è inammissibile. La mancata attuazione della pubblicità di cui all'art. 2470 c.c. è im plicita, manifestame nte, nel carat tere occulto della parte cipazione societaria (la quale appunto presuppone la mancanza di pubblicità) del ### carattere che era stato dedotto dall'attrice fin dal primo atto del giudizio, secondo quanto risulta, pacificamente, dalla sentenza impugnata. Dunque, ancora una volta, il ricorrente non si confronta con i reali enunciati della sentenza impugnata.  d) ### m otivo: «4 - ### dell'art 2462 c.c. in relazione alla dichi arata esistenza dell'insolvenza in violazione dell'art. 2909 con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe violato il giudicato contenuto nel decreto 26 maggio 2005 con cui il Tribunale di ### aveva 7 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### rigettato l'istanza d i fallimento della T.C. Immobil iare s.r.l.  formulata dalla medesima ### procedendo a un illegittimo ulteriore accertamento dell'insolvenza, peraltro pronunciato da un giudice incompetente e oltre il termine massimo annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall'art. 10 della legge fallimentare.  e) Quinto motivo: «5 - ### degli artt. 2462 2495 c.c. 5 e 10 l.f. con riferime nto all'art. 360 c. 3 c.p. c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale avrebbe dato per esiste nte una nozione di insolvenza de ducibile dalle disposi zioni del codice civile del tutto avulsa dal conte sto normativo di riferimento, finendo per sovrapporre inde bitamente una valutazione civilistica rispetto a quella esclusivamente e correttamente evincibile dalle sole disposizioni della legge fallimentare. 
Il quarto e quin to mot ivo, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. 
Quanto alla que stione del giudicato sull'insussisten za dello stat o insolvenza derivant e dal rigetto dell'istanza di fal limento, v a evidenziato che il decreto ex art. 10 della legge fallimentare non è idoneo al giudicato (giurisprudenza consolidata: cfr., da ult., Sez. 1, Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021, non ché Cass. un., Ordinanza 7/ 12/2006, n. 26181). Né è esatt o, quan to al resto, che l'insolvenza possa essere accertata unicamente in sede di procedu ra prefallimentare. Il tribunale fallimentare accerta (rectius accertava, essendo la formula “fallimento” superata dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore in epo ca successiva ai fatti di causa) l'insolvenza in funzione dell'apertura 8 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### della procedura di fallimento (o di altra procedura concorsuale); il che non t oglie che situazion i di insolvenza siano accertat e, dal giudice volta per volta competente, in funzione di altre statuizioni, nei casi previsti dalla legge. ###. 2462, secondo comma, c.c., che dà appunto rilievo a una situazione di insolvenza, non richiama né i presupposti né la procedura di cui alla disciplina delle procedure concorsuali, e l'in solvenz a è stata in concreto accertata, nella specie, da parte dei giud ici di merito, nella sua versione più radicale, quella della impotenza patrimoniale della società debitrice scaturente dalla “comprovata mancan za di cespiti patrimo niali” (sesta pagina della sentenza impugnata”).  f) ### motivo: «6 - ### dell'art 2462 c.c. in relazione alla esistenza di società unipersonale e con riferimento all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso d i considerare che la domanda della ### presupponeva l'accertamento della simula zione dell'intestazione delle quote societarie , di cui non vi è a lcun riscontro nella motivazione, che omette di individuare la causa della simulazione e di d imostrare la fondatezza della riconducibilit à dell'int era partecipazione societaria al solo ### utilizzando all'uopo meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza, per di più in una vertenza in cui la prova p resuntiva non e ra utilizzab ile perché l'### attrice, che deduce la sim ulazione, “non è un soggetto terzo in quanto agisce per far valere un suo diritto”. 
Il motivo è infondato nella parte in cui si sostiene l'inutilizzabilità della prova presuntiva della simulazione per difetto di terzietà della parte richiedente. Il fatto che l'### attrice agisca per far valere un suo d iritto, come de l resto è no rmale, non toglie che essa sia estrane a al rapp orto societario attinente alla T. C. 9 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### e dunque terza nel senso voluto dall'art . 1417 sulla prova d ella simulazione. Il med esimo motivo è, invece, inammissibile laddove lamenta la mancanza di prova del carattere fittizio dell'intestazione, poiché tale censura tende a far compiere a questa Corte un non consentito nuovo accertamento di merito, in relazione alla valutaz ione dei presupp osti di fatt o della fittizietà dell'intestazione, ricavati dal Tribunale , con accertamento confermato in appello, dalle seguenti circostanze: il ### finanziò l'acquisto dell'immobile ( poi ceduto alla ### da parte di T.C.  ### per 4.500.000 euro; tale finanziamento, nel verbale dell'assemblea della società del 20 giugno 2002 viene individuato come “finanziamento soci”; all'epoca dell'acquisto risultavano soci della società ### per lo 0,50 % e la ### p er il restante 99 ,5 %; il ### p er effettuare il finanziamento ave va a sua volta ottenuto un finanziamento da un istituto di credito, a garanzia del quale aveva concesso in pegno le quote sociali della T.C. ### dopo la vendita dell'immobile alla ### parte del prezzo era stato versato sul suo conto corrente per il rimborso del finanziamento in favore della società; il ### provvide a su a volta a rimborsare il finanziamento all'istituto di credito che glielo ave va concesso, il quale consentì alla cancellazione del pe gno; quant o, poi, alla partecipazione intestata a l ### l'attribuzione al ### in via presuntiva derivava dal fatto che il ### commercialista del ### subito dopo la vendita dell'immobile aveva conferito al ### procura per la vendita della sua quota societaria. La contestazione, peraltro generica, dell a sussistenza in concreto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dei predetti indizi, da parte del ricorrente, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, nel 10 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### quale è incensurabile l'apprezzamento del giudice del merito circa la valut azione della ricorrenza di t ali requisiti, rimane ndo il sindacato del giudice di legit timità circoscritto a lla verifica della tenuta della relativa mo tivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (da ult., Cass. 1234/2019).  g) ### motivo: «7 - ### ed errata app licazione degli artt. 1414 c.c. e 2462 c.c. ed all'art. 232 cpc in relazione alla definizione e qualità di socio occulto del dr. Vin cenzo ### con riferimento all'art. 360 c. 3 c. p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata in relazione all'affermata esaustività de lle prove agli att i della quali tà di socio o cculto del ricorrent e, specificamente con riferimento agli esiti dell'interrogatorio formale e di que llo libero e al g enerico riferimento a prove testimoniali assunte, così com e alla docum entazione esaminat a ai fini del decidere, in assenza di una motivazione idonea a far comprendere il perco rso valutativo delle pro ve. Si contest a, altresì, preliminarmente l'affermazione della Corte d'appello della mancata contestazione, in sede di gravame , degli elementi di prova valorizzati dal Tribunale. 
Partendo appunto da quest'ultimo profilo di censura, va osservato che esso è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. 
La Corte d 'appello, infatti, ha stigmatizzato la mancanza di “specifica” contestazione degli elementi, documentali e presuntivi, utilizzati dal Tribunale; il ricorrente, invece, si limita a riportare il solo titolo dei paragrafi contenenti, a suo d ire, tali contestazioni (per l'esattezza, il paragrafo 4 dell'atto di appello e il paragrafo 4 della successiva comparsa conclusionale), senza però riportarne punto il contenuto, tantome no chiarendo perché si trattava di contestazioni specifiche. 11 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### p ari inammissi bile è, poi, la critica rivolte all'utilizzo dell'argomento di prova basato sulla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del ### Tale critica, infatti, non intercetta la ratio decid endi, sul p unto, della sentenza impugnata, la quale ha ben messo in evidenza, come si è riferito sopra in narrativa , che l'argomento della mancata rispo sta all'interrogatorio formale era tutt'altro che decisivo, e dunque era estraneo alla ratio decidendi propriamente intesa. 
Inammissibili sono, infine, tutte le altre considerazioni svolte dal ricorrente a illustrazione del mot ivo in esame, trattandosi d i censure di merit o, per di più riferite, quanto a q uelle enun ciate nelle pagine dalla ventinovesima alla trentatreesima, alla sentenza di primo grado e non a quella di appello.  g) Ottavo motivo: «8 - ### dell'art 2727 c.c. Per aver fatto ricorso alle pre sunzioni in as senza dei presupposti in relazione all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata lad dove ha fatto ricorso al ragionament o presuntivo in assenza delle rispet tive condizio ni di applicabilità, con relativa esclusione della valutaz ione delle altre prove ritualmente acquisite al processo. 
Tale motivo è riferito al passaggio, riportato testua lmente nel ricorso, relativo alla prova presuntiva dell'intestazione fittizia della quota di minoranza al ### passaggio che figurerebbe a pag. 8 della sentenza impugnata. Sennonché esso non si rinviene affatto, né alla pag . 8, né al le altre pagine d ella sentenza di appello, oggetto del giudizio di cassazione. Può ipotizzarsi che si tratti di un passaggio della sentenza di primo grado, che però non può essere oggetto del giudizio di legittimità; in ogni caso, il solo fatto che venga censurato un passaggio non facente parte della sentenza di 12 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### appello è sufficiente a destinare alla inammissibilità la censura, la quale, peraltro, è destinata comunque alla medesima sorte anche in base al suo contenuto, il quale riporta censure sostanzialmente di merit o sotto l'egida d i una inammissibi le critica - come g ià chiarito in diritto nell'esaminare il sesto motivo di ricorso - della concreta valutazio ne dei requisiti della gravità, preci sione e concordanza delle presunzioni.  h) Nono motivo: «9 - ### dell'art 2697 c.c. in relazione agli artt. 13 82 e 1384 c.c. per ome sso accertamento della mancata pro va dei fatti da parte della associazione ed omessa “reconductio ad legittim itatem” d ella clausola penale d'ufficio in relazione all'art. 360 c. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ridotto equitativamente l'importo della penale, manifestamente sproporzionata, costituente il credito dell'### attrice. 
Il motivo è inammissibile perché si basa su circostanze di fatto - che, cioè, il credito dell'attrice consiste sse in una penale e la sproporzione del suo ammontare - le q uali non risultano affatto dalla sentenza impugnata e che non possono essere accertate nel giudizio di legittimità.  2. Il ricorso va quindi complessivamente rigettato.  3. La soccombenza regola le spese.  4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M. 13 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### rigetta il ricorso e condanna ### a rifond ere all'### di ### e ### a favore dei ### e ### le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consig lio del 17 ott obre 

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Fraulini Paolo

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Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sentenza n. 1608/2024 del 21-06-2024

... per territorio sollevata da parte attrice-opponente dal momento che, non essendo stati elencati tutti i fori alternativi, la stessa deve essere ritenuta incompleta e dunque come non proposta (vedasi, in tal senso, Cass.civ. n.2548/22). Passando al merito, la domanda di parte attrice non è fondata e non può essere accolta. ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi solo a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, operando un accertamento nel merito della stessa (vedasi, in tal senso, Cass.civ. 6663/02). ### del decreto ingiuntivo non (leggi tutto)...

N.RG 4648 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Nocera Inferiore Il Giudice di ### di Nocera Inferiore Dott. CONSUELO ASCOLESE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4648 / 2019 Ruolo Generale TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) E Controparte: ### & C ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###) Ragioni di ### e di ### della Decisione it-ITPreliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art.132 c.p.c., come novellato ex L. n.69 del 2009, entrata in vigore il ###. Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009). 
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte attrice-opponente dal momento che, non essendo stati elencati tutti i fori alternativi, la stessa deve essere ritenuta incompleta e dunque come non proposta (vedasi, in tal senso, Cass.civ. n.2548/22). 
Passando al merito, la domanda di parte attrice non è fondata e non può essere accolta.  ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi solo a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, operando un accertamento nel merito della stessa (vedasi, in tal senso, Cass.civ.  6663/02). ### del decreto ingiuntivo non basta per far presumere l'esistenza del credito ed attraverso l'opposizione si ribaltano le posizioni probatorie delle parti, secondo il loro interesse ad agire o resistere all'azione. Alla luce di tali argomentazioni, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore e il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa creditoria, spetta al creditore provare l'esistenza del credito. Delineata così la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si ricava che tale giudizio è soggetto alle regole generali sulla prova dei fatti e degli atti giuridici. In tale ottica, questo Giudice ritiene di dover affermare che, in condivisione dell'orientamento della Suprema Corte, va applicato il principio di cui all'art.  2697 c.c. secondo cui, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad una propria situazione attiva (diritto soggettivo o facultas agendi) deve provare il fatto da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi ogni elemento o requisito necessario per legge affinché lo stesso nasca. 
Nel giudizio de quo, il decreto ingiuntivo opposto è basato sul mancato pagamento di alcune fatture relative alla prestazione di interventi di manutenzione sulla base di un regolare rapporto intercorrente fra le parti, confermato dai testi di entrambe. 
La documentazione allegata agli atti di causa nonché la prova testimoniale svolta dimostrano senza ombra di dubbio la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, emanato sulla base di prestazioni effettivamente poste in essere così come confermato anche dalla società opponente. Tra l'altro non risultano inviate segnalazioni, nell'immediatezza delle attività svolte in ordine alla non correttezza delle stesse per le quali venivano regolarmente sottoscritte le schede di commessa allegate agli atti di causa. 
Per le ragioni suesposte, avendo il presente giudizio lo specifico compito di porre in essere un accertamento sull'esistenza o meno del credito posto alla base del decreto opposto, sulla base degli atti di causa, tale credito si ritiene accertato per cui si conferma il decreto ingiuntivo n.268/19 emesso dal Giudice di ### di ### il ### e notificato in data ###. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P. Q. M.  Il Giudice Onorario di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 4648/19 RG così decide: • rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n.268/19 emesso dal Giudice di ### di ### il ### e notificato in data ###; • condanna l'attrice-opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del procuratore di parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario, in ### 700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Cosi deciso in ### lì 18-4-2024 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. CONSUELO ASCOLESE


causa n. 4648/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ascolese Consuelo

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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1170/2024 del 06-06-2024

... professionale conclusioni della parte attrice: 1) Preliminarmente, se necessario, confermarsi il provvedimento di sequestro conservativo emesso a carico della debitrice in data ### dal Giudice dott. S. Colbacchini del Tribunale di ### nel procedimento n. 1799/2023 RG; 2) Previo accertamento occorrendo dell'attività professionale svolta dall'attore su incarico della convenuta e del diritto di credito dallo stesso maturato a titolo di compenso professionale e rimborso spese, condannarsi la soc. ### srls a corrispondere all'Avv. ### la somma di € 15.209,19 inclusi accessori, o la diversa somma che risulterà, oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2022 dal deposito del ricorso per sequestro (20.03.2023) fino al saldo effettivo; 3) Spese e competenze di causa rifuse, sia per la fase cautelare che (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza Il Tribunale Ordinario di Vicenza , ### in composizione monocratica in persona del magistrato dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.3317/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il ### da: ### (C.F.:###) nato a Milano il ### con domicilio professionale in ##### 2 (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### ANGELOZZI del ### di ### (CF ###) come da procura rilasciata in calce al ricorso per sequestro conservativo n. 1799/2023 RG Tribunale di ### domicilio eletto presso lo studio del procuratore in ### O. da Pordenone 38 attore CONTRO ### S.R.L.S.  (C.F.:###) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### Via del ### 6 (CF ###) PEC ### convenuta contumace In punto : causa di merito successiva al provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di ### in data ### nel proc. n. 1799/2023 RG - pagamento di somme a titolo di compenso per attività professionale conclusioni della parte attrice: 1) Preliminarmente, se necessario, confermarsi il provvedimento di sequestro conservativo emesso a carico della debitrice in data ### dal Giudice dott. S. Colbacchini del Tribunale di ### nel procedimento n. 1799/2023 RG; 2) Previo accertamento occorrendo dell'attività professionale svolta dall'attore su incarico della convenuta e del diritto di credito dallo stesso maturato a titolo di compenso professionale e rimborso spese, condannarsi la soc. ### srls a corrispondere all'Avv. ### la somma di € 15.209,19 inclusi accessori, o la diversa somma che risulterà, oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2022 dal deposito del ricorso per sequestro (20.03.2023) fino al saldo effettivo; 3) Spese e competenze di causa rifuse, sia per la fase cautelare che per la presente fase di merito, con spese generali e accessori di legge. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore, avvocato #### del ### di ### premesso di avere svolto attività professionale su incarico della società ### in una serie di vertenze giudiziali e stragiudiziali, maturando il diritto al rimborso delle spese e compensi professionali, mai versati dalla cliente (€ 197,00 per rimborso spese borsuali e a € 12.552,00 per compensi, oltre € 1.882,80 per spese generali, € 577,39 per CPA per un totale complessivo di € 15.209,19), e di avere pertanto chiesto ed ottenuto da questo Tribunale in data ### un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. fino alla concorrenza di euro 20.000,00, riservandosi di depositare la nota spese liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze legali maturate per l'attività svolta. 
La convenuta, ritualmente citata, rimaneva contumace. 
Dopo l'ordine di acquisizione del fascicolo del sequestro preventivo 1799/2023 R.G.  e la scelta dell'attore di non richiedere e depositare la liquidazione dell'ordine professionale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2024. 
Lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'attore nell'interesse della convenuta è provato dalla documentazione prodotta in atti (cfr.all. 3, 7 e 10), dalla quale risulta che l'attore ha prestato la propria attività professionale in favore della convenuta nelle seguenti vertenze, esplicando le attività indicate, e maturando i compensi correttamente calcolati ai sensi del DM 55/2014 ai valori medi in relazione allo scaglione determinato dal valore della causa : 1) ### srls / ### srl - valore della controversia € 25.000,00 Attività stragiudiziali svolte: consulenza, corrispondenza telefonica, redazione atto di accordo per la risoluzione del contratto ### ex D.M. 55/2014 € 1.985,00 oltre spese gen., CPA e iva se dovuta.  2) ### srls / ### spa - valore della controversia € 226.924,00 Attività stragiudiziali svolte: consulenza, sessioni in studio, analisi documentazione, corrispondenza con avvocato di controparte.  ### ex D.M. 55/2014 € 4.536,00 oltre spese gen. CPA e iva se dovuta 3) ### srls / ### - valore della controversia € 22.000,00 Attività stragiudiziali svolte: consulenza, sessioni in studio, analisi documentazione, corrispondenza con controparte, redazione e trasmissione atto di transazione.  ### ex D.M. 55/2014 € 1.985,00 oltre a spese gen. CPA e iva se dovuta.  4) ### srls / ### - valore della controversia € 35.000,00 Attività stragiudiziali svolte: consulenza, sessioni in studio, corrispondenza con controparte, predisposizione bozza ricorso per d. Ing.  ### ex D.M. 55/2014 € 2.410,00 oltre a spese gen. CPA e iva se dovuta.  5) ### srls / ### - valore della controversia € 14.528,00 Attività stragiudiziali svolte: redazione e invio diffida - € 150,00 Attività giudiziali svolte: redazione e deposito ricorso per ingiunzione, notifica, esame opposizione a decreto ingiuntivo; Spese borsuali proc. ingiunzione € 197,00 ### liquidato ingiunzione € 567,00 ### per fase di studio procedura di opposizione € 919,00. 
Le attività svolte dall'attore appaiono documentate e i compensi richiesti risultano corrispondere ai valori medi della tariffa forense . ### parte, la convenuta, rimanendo contumace, non ha contestato la quantità o qualità dell'opera prestata ed ha omesso di fornire elementi atti ad orientare diversamente la decisione. 
La domanda attorea va pertanto accolta, con conferma del sequestro conservativo già disposto e condanna della convenuta a pagare all'attore la somma complessiva di euro € 15.209,19, già comprensiva degli accessori di legge, oltre agli interessi ex art.  1284 co.IV c.c. dal deposito del ricorso per sequestro (21.03.2023) fino al saldo effettivo Le spese, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.  PER QUESTI MOTIVI definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) condanna ### srls a pagare all'Avv. ### la somma complessiva di euro 15.209,19, oltre agli interessi ex art. 1284 co.IV cpc dal deposito del ricorso per sequestro (21.03.2023) fino al saldo effettivo; 2) condanna ### srls a rifondere all'Avv. ### le spese di lite, liquidate in euro 409,50 per anticipazioni ed euro 4298,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta. 
Così deciso in ### il ### Il giudice Dr. ### 

causa n. 3317/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pesenti Eloisa

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