ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25511/2021 R.G. proposto da: #### e #### domiciliat ###### presso la ### DELLA CORTE DI CASSAZ IONE, con domicilio digitale “”, rappresentati e difesi dall'avvocato #### -ricorrenti contro ### domiciliat ###### presso la ### E, con domicilio digitale “”, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente 2 di 13 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE TRAPANI n. 506/2021, depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal ### RITENUTO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, #### e ### hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani, resa pubblica il 14 giugno 2021, che, in sede di riassunzione ai sensi dell'art. 622 c.p.p., accoglieva la domanda risarcitoria propost a da ### nei loro confronti e li condannava al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legale dalla pronuncia al soddisfo. 2. - Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) #### e ### erano stati condan nati in sede ###sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani n. 1160/ 2014, per i reati di ingiuria e minaccia in dann o di ### n onché al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo costituitosi part e civile; b) la sen tenza d i condanna era stata annullata dalla Corte d'appello, la cui decisione, a su a volta, veniv a annullata dalla Corte di cas sazione, ### V penale, con la sentenza n. 68/201 9 [recte: n. 8181/2019 ] per “intrinseca insufficienza e contraddittorietà, con contestuale rinvio per l'esame al giudice civile competente per valore in ordine alle sole statuizioni civili e spese processuali del giudizio di legittimità (considerata l'ormai interve nuta prescrizione del reato)”; c) ### riassum eva, quindi, il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dinanzi al Tribunale civile di ### chiedendo che i convenu ti A ntonino #### etta e ### fossero condannati al risarcimento dei danni per la somma di euro 5.000,00 “o la diversa somma eventualmente individuata”; 3 di 13 d) era infondata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dai convenu ti sull'assunto che tale competen za fosse dell a Corte di appello d i ### do vendo il g iudice competente individuarsi in base al valor e “della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile” e questa “era contenuta nei limiti di euro 5.0 00,00”; e) nel merito, la dom anda era fondata, dovendo reputarsi il giudizio di riassunzione ex art. 622 c.p.p. una “sostanziale traslatio iudicii dinanzi al giudice ci vile”, p otendo quest'ultimo “utilizzare come fonte de l proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale” tramite “autonoma valutazione” al fine di riten ere inte grata la responsabil ità civile; e.1) a tal fine, “i fatti che hanno dato origine al procedimento in esame sono stati vid eore gistrati dal ### a”; e.2) il giudice penale di primo grado, “con considerazioni convincenti e logiche, ### ricostruito i termini di attribuibilità di de tti fatti alle parti convenute, valorizzando anche gli ampi riscontri provenienti dall'avere incrociato i dati oggettivamente rappresent ati e magneticamente trascritti con le concordi dichiarazioni delle parti offese a procediment o p enale, altresì riconoscendo gli element i oggettivi e soggettivi una minacc ia grave in concorso”; e.3) la pronuncia della Corte cassazione “ha … dato conto dell'utilizzabilità e della possibilità di ricostruire - come in effetti era stato ricostruito - il contenuto delle registrazioni”, affermando, inoltre, che le frasi proferite dagli imputati “avevan o un contenuto chiaramente minatorio”; e.4) “dalla trascrizione del file au diovideo (do c. 6 di parte attrice ) emerge come chiaramente il gruppo ### ne lle circostanze di tempo e di lu ogo ind icate dall'attore (davanti alla casa della madre) volesse minacciosamente impedire il passaggio del gruppo ### dalla strada inte rpoderale alla fonte dell'acredine tra le due famiglie”; f) sussisteva, dunque, l'illecito in danno dell'attore e il danno non patrimoniale da esso patito andava quantificato in euro 4.500,00, oltre interessi legali. 4 di 13 3. - Ha resistito con controricorso ### CONSIDERATO CHE: 1. - Con il primo m ezzo è dedot ta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c ., “violazione de lle norme sulla competenza … in relazione all'art. 341 c.p.c.”, per esser si il Tribunale adito dall'attore ritenuto “ill egittimamente competente quale giudice di appello avverso le statuizioni civili assunte con la sentenza di primo grado emessa dallo stesso tribunale di ### in sede p enale, che si è pronunziato su d omanda di natu ra indeterminata e ha emesso condanna generica al risarcimento del danno”. I rico rrenti sostengono, anzit utto, che il giudizio di riassunzione in sede civil e ai sensi dell'art. 622 c. p.p. è una “prosecuzione del giudizio celebrato avanti il giudice penale”, per cui sarebbe “evidente che il giudice di appello va individuato con riguardo alla prima pronunzia sulle statuizioni civili”, emessa, nella specie, dal Tribunale di ### con la sentenza n. 1160/2014, con la conseguenza che “il giudice di appello competente per valore a decidere sulle statuizioni civili della sentenza n. 1160/2014 non può essere lo stesso Tribunale di ### in sede civile, bensì il giudice superiore e, quindi, la Corte di Appello di Palermo”, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile. Inoltre, il giudice adit o - si argoment a ancora in ricorso - sarebbe “incompetente secondo il valore della domanda proposta e stante la pronunzia di nat ura generica emessa in primo grado”, essendo stata, quindi, violata anche la norma dell'art. 341 c.p.c. in ordine alla competenza della Corte di appello contro le sentenze del Tribunale. Nell'atto di costitu zione di p arte civile la domanda al risarcimento del danno era, infat ti, “palesemente di valore indeterminato”, così da appartenere alla competenza del Tribunale e non del Giudice di pace e, quindi, in grado di appello alla Corte di appello civile, ciò tro vando conferma nella circost anza che la 5 di 13 sentenza emessa dal T ribunale penale in p rimo grado era di condanna generica. 1.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Il Tribun ale si è attenuto, con la sent enza imp ugnata in questa sede, ai princi pi di diritto enunciat i dal più recente, ma ormai consolidato , orientamento di questa Corte sulla portata applicativa dell'art. 622 c.p.p. (tra le altre, cfr.: Cass. n. 517/2020; Cass. n. 7474/2022; Cass. n. 16169/2022; Cass. n. 24954/2023), là dove le doglianze di parte ricorrente fanno riferimento a precedenti non più attual i e, comunque, sono orientate ad una lettura dell'anzidetta norma che non valorizza affatto l'autonomia della fase del giudizio dinanzi al giudice civile, investito ex art. 622 c.p.p., rispetto al processo celebratosi in sede penale. 1.1.1. - A tal riguardo, va rammentato che, nel caso in cui (come nell a specie) la ### p enale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annu lli la sentenza d'appello che, in riforma de lla sentenza di cond anna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna eff icacia può spiegare, nello ste sso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello. La deci sione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina, infatti, una sostan ziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui sia stato rimesso il procedim ento ai soli effe tti civili, il quale deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile. Ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguen za di quanto rilevato dalla senten za di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione dell a doman da ai 6 di 13 fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto d ella domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione. La mod ificazione della domanda ai fini d ella prospettazio ne degli elementi costitu tivi dell'illecito civile rispetta il vin colo di connessione della emendatio alla vicend a sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile (in coerenza a quanto aff ermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass., S.U., n. 12310/2015). In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all'art. 622 c.p.p., limitato a quelle che, in base all'ultimo comma dell'art. 394 c.p.p., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si este nde a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile. Nei limi ti dell'emendatio della domanda fu nzionale alla prospettazione degli elementi costituti vi dell'illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio. 1.1.2. - Dunque, al fine di stabili re il giu dice civile competente per valore in grado appello occorre, anzitutto, tenere conto dell'originaria domanda risarcitoria proposta dalla parte civile in sede p enale ( domanda, poi, emendab ile in sede civile, negli anzidetti termini), dovendosi a tal fine fare riferimento a q uanto disposto dall'art. 523, comma 2, c.p.p., che impone alla parte civile - pena la revoca tacit a della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. (cfr.: Cass. p en. n. 19 380/2016; Cass. pen. n. ###/2016) - di presentare “conclusioni scritte, che 7 di 13 devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare”. La dog lianza dei ricorrenti, invece, per un verso, richiama, erroneamente, le conclusioni rese dalla parte civile con l'atto di costituzione nel giudizio penale e, p er altro verso, si palesa inammissibile là dove ha omesso di impugnare la ratio decidendi della sentenza del Tribunale che, in armonia con la citata norma di rito penale , ha fatto riferimento ad una “doman da singo la … contenuta nei limiti di eu ro 5.000,0 0, senza ulteriori agg iunte” risultante dal “doc. 3 allegato al libello introd uttivo” (p. 3 della sentenza impugnata), avendo il controricorrente (cfr. p. 5 d el controricorso) precisato, peraltro , che l'anzidetta determinazione dell'ammontare era pertinente alle conclusioni rese ai sensi dell'art. 523, comma 2, c.p.p ., prod ucendo al riguardo copi a del relativo verbale sub “doc. ###”. Ne consegue, pertanto, che è corretta la decisione del Tribunale di ritenersi compete nte pe r valore quale giudice di appello sulla pretesa risarcit oria avanzata da F rancesco ### nei limiti di euro 5.000,00, giacché la competenza del giudice di pace per le cause “relative a beni mobili” di valore non superiore a euro cinquemila (art. 7, comma primo, c.p.c.) riguarda anche le domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore (Cass. n. 23430/2013). 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115, 116, 246, 384 c.p.c., 2697 cc., 27 Cost. e 40 c.p. Il Tribunale non si sarebbe uniformato, ex art. 384 c.p.c., a quanto statuito dall a sentenza rescindente n. 8181/2 019 della Corte di cassazione, ossia “stabilire il contenuto delle registrazioni al fine di valutare chi ha pronu nziato le frasi e se, quindi, attraverso tale disamina possa trovare conferma quanto dichiarato 8 di 13 dal ### a ### persona offesa costit uita parte civile nel pro cedimento pen ale divenuta parte attrice a giudizio civile di rinvi o”, con ci ò anche violando le regole proprie di tale giudizio, essendo la parte civile del processo penale , una volt a assunta la veste di attore in quello civile, incapace di testimoniare. La mot ivazione della sentenza impugnat a sarebbe insufficiente e tale da non consentire di “cogliere le ragioni della decisione”, mancando di dare seguito , nell'ambito del giudizio di rinvio “a carat tere chi uso”, al “tema di riesame assegnato dal Supremo Collegio penale a l giudice del rinvio” e così non approfondendo l'esame, rilevante anche ai fini dell'attribuzione di responsabilità personale in base alla condot ta di ciascun agente, sulla “possibilità di stabilire il contenuto delle registrazioni” al fine di riscontrare le dichiarazioni delle persone offese, considerato che anche la perizia espletata nel giudizio penale non era stata in grado di “attribuire le frasi ai protagonisti delle vicenda”. 2.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.1. - E' infondato, anzitutto, nella parte in cui censura la violazione dell'art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice civi le di rinvio ex art. 622 c.p.p. uniformat o a quanto statuito dal la sentenza di legittimità rescinden te e ciò alla luce di quanto già evidenziato in punto di diritto in sede di scrutinio del motivo che precede in ordine alla portata del giudizio rinvio in sede civile ai sensi del citato art. 6 22 c.p.p., rispetto al quale n on è, dunque , ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello de rivante dai dicta della Corte di cassaz ione ai sensi d ell'art. 384 , secondo comma, c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 9358/2017). 2.1.2. - E', altresì, infondata la censura di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che è apprezzabile, tra l'altro, là dove la mot ivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il 9 di 13 ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipot etic he congetture (Cass., S.U., 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. 27112/2018). Nella specie, la motivazione della sentenz a impugn ata ( sintesi al § 2 del “### to che”, cui si rinvia, e pp. 4/5 della sentenza del Tribunale) si mostra affatto intelligibile e coerente nel suo svilupp o logico, privo di insanabili contraddizioni e, dunque, ben rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”. Né, peraltro, è ammissibile la doglian za sotto t ale profilo dedotta là dove fa riferimento ad elementi extratestuali (tratti dalle dichiarazioni del perito nel giudizio penale o dalla sentenza penale n. 1160/ 2014 del Tribunale di ### ovvero ad “ins ufficienza” dell'impianto argomentativo, giacché il vizio di violazione di legge (art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.) attiene all'esistenza della motivazione in sé e deve risu ltare dal test o della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunq ue rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della moti vazione (tra le molte, Cass ., S.U., 8053/2014). 2.1.3. - In parte infondate e in parte inammissibili sono, poi, le u lteriori censure che investo no l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza dell'illecito civile. La deci sione impugnata resiste, infatti, alle critiche che le sono m osse avendo fat to buon governo del p rincipio per cui il giudice civile ben può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte in un giudizio p enale defin ito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede ###tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con 10 di 13 pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. n. 16893/2019). In particolare, poi, sebbene non sia consentita nel processo civile l'“utilizzazione”, alla stregua di una testimonian za, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale (dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi n ella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio), le medesime dichiarazioni, tuttavia, possono costituire fonte di convincimento ai fini della decisione siccome liberamente valutabili dal giudice come argomenti di prova ex artt. 116, comma secondo, e 117 c. p.c. (Cass. n. 16916/2019; Cass. n. 27016/2022). Di tali principi ha fatto applicazione il Tribunale (cfr. sintesi al § 2 d el “### uto che”, cui si rinvia; pp. 4/5 della senten za impugnata), assumendo a fonte del proprio convincimento in ordine sussistenza della condotta minacciosa tenuta dagli originari imputati nel processo penale gli elementi già valorizzati dal giudice di primo grado penale, la trascrizione del file audiovideo acquisito in que lla sede, la valenza intrinsecame nte minato ria delle frasi registrate, così ritenere corroborati, in forza di un vaglio critico del complesso dell e risultanze anzidet te, gli argomenti di prova emergenti dalle dichiarazioni delle parti offese. 2.1.4 - Sono, infine, inammissibili le restanti doglianze che, nella sostanza, so no volte a criticare la valutaz ione probatoria effettuata dal giudice di merito , sollecitando un diverso apprezzamento delle medesime risultanze agli atti, come tale non consentito in questa sede di legi ttimità, né, peralt ro, essendo veicolato in modo pertinente rispetto al paradigma legale un vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., giacché i ricorrenti si sofferman o piuttosto su insuffic ienze e incongruenze motivazionali in relaz ione, segnatamente, a quanto 11 di 13 sarebbe emerso dalla perizia espletata in sede penale, mentre il “fatto storico” (le frasi minacciose oggetto di registrazione audiovideo) è stato esaminato dal Tribunale. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 622 c.p.p., 112 c.p.c. e 24 Cost., per aver il Tribunale, “quale asserito giudice civile competente per valore in grado d'appello, … illegittimamente liquidato il risarcimento in favore di ### mentre la sentenza di primo grado, emessa dallo stesso Tribunale di ### in sede ###unziato condanna generica risarcim ento del danno, non impugnata dalla parte civile”. 3.1. - Il motivo è infondato. Lo è alla luce di quanto già argomentato in iure in sede di scrutinio del primo motivo, essendosi già evidenziato che, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., che annulli la sentenza d'appello la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituis ce fase del tutto nuo va ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenz a che no n si sostituisce ad alcuna p recedente pron uncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo g rado, insuscet tibile di reviviscenz a a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza asso lutoria d'appello (Cass. n. 16169/2022, citata). I ricorrenti, del resto, evocano a sostegno della censura un risalente precedente di qu esta Corte (Cass. n. 417/1996, così massimata: “### nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna ge nerica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggett o di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia st ata rimessa a seguito di ann ullamento, ai soli effetti 12 di 13 civili, da parte d ella Corte di ca ssazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenz a impugnata, pro cedendo alla liquidazione del danno”), che è stato successivamente superato in forza del principio - enunciato da Cass. n. 15182/2017 e ribadito da Cass. n. ###/2018 - secondo cui, nell'ipotesi di annullamento, ai soli eff ett i civili, da parte della Corte d i cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia su l quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la qua le estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, a i sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve esclude rsi che si sia formato il g iudicato interno s ull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nel la sua integrità, senz a possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum. 4. - Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagam ento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi d ell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 13 di 13 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ###