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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23919/2025 del 26-08-2025

... aveva svolto altro tipo di attività lavorativa (come autista ed amministratore unico di una s.r.l.). Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico rilevante e decisivo, concernente l'annullamento del medesimo verbale di accertamento (n.###79) relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro fra le stesse parti, n el corso di altro giudizio - definito con sentenza di accoglim ent o n.2/2918 passata in giudicato e già prodotta in secondo grado - concluso con il riconoscimento del rapporto di lavoro. Nel terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 92 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte d'appello applicato la disposizione di esenzione dal pagame nto delle spese in caso di soccombenza, pur trattandosi di una controversia in tema di previdenza. 2. Nel controrico rso ### eccepi sce l'inammissibilità del ricorso, introdutt ivo di una nuova valutazione del materiale probatorio, ed evidenzia che il ricorrente non ha dedotto di avere formalmente eccepito il giudicato esterno in appello, né sono t rascritti i pa ssagg i motivazionali della sentenza, con difetto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 14678-2020 proposto da: ### rappre sentato e difeso dall'avvo cato ### D'### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### A ### SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### SGROI, ##### D'#### - controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2019 della CORTE ### di CALTANISSETTA, depositata il ### R.G.N. 332/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal ###. #### disconoscimento lavoro agricolo - rapporto di parentela e presunzione gratuità R.G.N. 14678/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/06/2025 CC ### 1.La Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, proposto da ### ello ### volto ad annull are il verbale di accertamento con il quale ### aveva ritenuto l'insussistenza del rapporto di lavoro subo rdinato agricolo con cinque lavoratori, tra cui il figlio del d atore, M ilitello ### confermando, all'esito del giudizio , l'accertamento solo per quest'ultimo, non potendo fondarsi la p rova della subordinazione sulle buste paga e sulla cessata convivenza fra i due. 
Sosteneva l'appellante, in que sta sede ricorrente, che ### avrebbe dovuto provare il disconoscimento del rapporto di lavoro del datore con il figlio, che la mancanza di convivenza faceva venir meno la presunzione di gratuità e che dalle prove espletate era emerso il rapporto di lavoro subordinato. 
La Corte territoriale ha respinto l'appello di ### ritenendo, invece, che incombesse sull'interessato la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, e che, pur prescindendo dalla convivenza, la prova del rapporto di lavoro tra familiari debba essere rigoro sa, trattandosi di prestazioni normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa. Quanto all'onerosità del rapporto non costituiva prova il mero dato formal e delle buste paga dovendosi richiede re l'effettivo pagamento delle retribuzioni, ed erano risultate prive di specificità le dichiarazioni di un teste, addetto al materiale pagamento in contanti delle retribuzioni. 3 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ### affidandosi a tre motivi, illustrati in memoria, a cui ### resiste con controricorso.  3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 12/6/2025.  ### 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  2697 c.c. e 116 c.p.c. ed e rror in p rocedendo “per vizia ta motivazione sul giudizio di fatto decisivo della controversia”, per avere la Corte d'appello annullato il disconoscimento del rapporto di lavoro per 4 lavoratori sulla base d i un quadro probatorio ritenuto, invece, non credibile soltanto per u n lavoratore, in ragion e del suo rapporto di fil iazione con il datore, ed a fronte di un onere probatorio a carico di ### sui fatti dedotti nell'avviso di accertamento. Rileva quindi che il verbale di accertamento non ha valore precostituito neanche di presunzione semplice, che l'### è attore sostanziale ed ha l'onere di provare i fatti a sostegno del disconoscimento dei rapporti di lavoro an che se assu me la posizione form ale di convenuto in un giudizio di accertamento negativo; ed ancora, rileva che, in difetto di convivenza, non opera la presunzione di gratu ità del rapporto di lavoro in ambito fam iliare, in presenza, peraltro, di in dici di subordinazione, quali la retribuzione fissa, l'osservanza d i un orario di lavo ro, la continuità della prestazione, il vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, l'inserimento in una organizzazione aziendale , dati desumibili da prove testimoniali e documentali a sosteg no del rapporto 4 subordinato. Il figlio, poi, era uscito dal nucleo familiare nel 2008 come da certificato di residenza storico, ed aveva svolto altro tipo di attività lavorativa (come autista ed amministratore unico di una s.r.l.). 
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico rilevante e decisivo, concernente l'annullamento del medesimo verbale di accertamento (n.###79) relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro fra le stesse parti, n el corso di altro giudizio - definito con sentenza di accoglim ent o n.2/2918 passata in giudicato e già prodotta in secondo grado - concluso con il riconoscimento del rapporto di lavoro. 
Nel terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 92 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte d'appello applicato la disposizione di esenzione dal pagame nto delle spese in caso di soccombenza, pur trattandosi di una controversia in tema di previdenza.  2. Nel controrico rso ### eccepi sce l'inammissibilità del ricorso, introdutt ivo di una nuova valutazione del materiale probatorio, ed evidenzia che il ricorrente non ha dedotto di avere formalmente eccepito il giudicato esterno in appello, né sono t rascritti i pa ssagg i motivazionali della sentenza, con difetto di autosufficienza. Sul terzo motivo rileva che la natura della controversia n on attiene a prestazioni previd enziali e quindi non opera l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.  3. Il ricorso è infondato.  4. Sul primo motivo non si riscontra alcuna violazione della regola di riparto dell'on ere prob atorio de ttata dall'art. 2697 5 c.c.; ben vero, nel giudizio promosso dal contribuent e per l'accertamento negativo del credito previdenz iale, incombe all'### l'onere di provare i fat ti costitutivi d ella pretesa contributiva, che l'### fondi su rapporto ispettivo ( sent. n.14965/2012), ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed al le dichiarazioni delle parti, men tre la fede privilegi ata non si estende agl i apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800/2014). Ma a fronte dell'annullamento di rapporti di lavoro subordinato quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell'esercizio del potere di autotutela dell'### questa Corte ha evidenziato in altre, più recenti pronunce, che spetta all'interessato dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.  4.1 - È st ato infatti osservat o che “In forza del po tere di autotutela spettante, in via g enerale, alle pubbliche amministrazioni, l'### è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subo rdinato che costituisce presupposto necessario ed ind efettibile de lla 6 sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i con tributi versati sono inido nei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intend e far valere l'esistenza del rappo rto di lav oro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualifica nte del requisito d ella subordinazione” (cfr. Cass. ord. n. 809/2021).  4.2- In ambi to di rapporto di lavoro agrico lo, il disconoscimento del rapporto di lavoro produce i suoi effetti sulla cancellazione nell'elenco dei braccianti agricoli, e quindi sull'annullamento dei periodi di lavoro dichiarati dal datore ai fini dell'accredito contributivo; ed anche sul punto questa Corte ha preci sato che spetti al lavoratore l'onere probato rio per l'accertamento dello status di la voratore agricolo, disconosciuto da ### (“### di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene men o qualora l'### , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lav oro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art.  9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”, Cass. n. 12001/2018 e n. 2739/2016).  4.3 - Ciò pos to, centrale nell'accertamento del rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l'onerosità; nel caso di convivenza 7 vige la presunz ione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l'onerosità. Anche sul punto questa Corte si è già espressa nel senso di ritenere che “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, n on opera "ipso iure" una presunzione d i contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti d a tale rapporto ha comunque l'obb ligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti in defettibili de lla onerosità e della subordinazione” (Cass. ord. n.19144/2021).  4.4 -Non è, dun que, fondata la censura di violazione d ella regola di riparto dell'onere probatorio né del prudente e libero apprezzamento del giudice nella valutazione d elle prove raccolte. Ed in particolare le argomentazioni svolte in sentenza, sulla inidoneità della prova testimoniale a dimost rare l'avvenuto pagamento in contanti della retribuzione e della non rilevanza delle buste paga stante il loro contenuto formale e provenienza (di cui p eraltro neppu re si annota se risultino sottoscritte “per ricevuta” apposta dal lavoratore, il che non implica in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indic ata, cfr. Cass. ord. n.10306/2 018), non sono contestate da contrarie risultanze probatorie allegate agli atti di causa e non determinano alcuna conseguenza circa gli oneri 8 probatori gravanti sulle parti, che restano egualmente ripartiti nel senso sopra indicato.  4.5 - Il motivo di ricorso, nelle sue ulteriori articolazioni volte ad evid enziare la sussistenza degli indici d i subordi nazione, orienta, peralt ro, le iniziali censure in diritto verso una rivalutazione delle prove raccolt e nel giudizio di merit o, inammissibile in sede di legittimità.  5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.  5.1 - La censura d i omesso e same inqu adrata nell'ambito dell'art. 360, co.1, n.5, c.p.c., introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fat to storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato , avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come " e il "quando" t ale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sent enza non abbia dato conto di t utte le risultan ze probato rie. Il principio, espresso dalla sentenza delle ### n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronu nce della Corte di 9 cassazione, con la precisazione che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la senten za non abbia dato cont o di tutte le ris ultanze probatorie (ord. n.27415/2018 e n.17005/2024). Ed ancora, questa Corte ha precisato che ne l paradigma del vizio denunciato ai sensi del n.5 d ell'art. 360 c.p. c. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2 017), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/201 8) la cui esiste nza risulti dalla sent enza o dagli att i processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).  5.2 - La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggetto di discussione fra le parti, di cui non sia stata operata valutazione di merito; il ricorrente non menziona né riporta in ricorso il contenuto della doglianza che afferma di avere già esposto in grado di ap pello ci rca la sopravvenuta pronuncia di pri mo grado resa nel corso di un altro giudizio avente ad oggetto lo stesso verbale di accertamento opposto dall'attuale ricorrente, non riporta il contenuto della domanda in quella sede azionata e della sentenza che avrebbe annullato il medesimo verbale ### e neppure ne riporta il passaggio in giudicato facente stato fra le stesse parti del presente giudizio. Tali mancanze rendono il motivo non specifico, e non valutabile come fatto decisivo nel senso di fatto idoneo a determinare una diversa soluzione della controversia in esame. 10 6. Riguardo al terzo motivo, va affermata l'infondatezza poiché la dich iarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. si riferisce ai giudizi volti ad ottenere prestazioni previdenziali, nel cui ambito non rientra la controversia in esame.  7. Il ricorso va complessivamente respinto. Seguono, per soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da disposi tivo, e le determinazioni sul contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase , che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali, e uro 200,00 per esborsi, oltre accessori di rito. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 12 giugno 

Giudice/firmatari: Mancino Rossana, Orio Attilio Franco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10364/2024 del 17-04-2024

... licenziamento del 21/7/2017” intimato a ### s, autista addetto a mansioni di consegna, ritiro e trasporto di plichi o co lli, e conseguentemente ha ordi nato alla ### S.r.l. di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e ha condannato la società al risarcimento del danno mediante il pagamento di una in dennità comm isurata all'u ltima retribuzione di riferimento per il TFR dal gi orno del licenziamento sino a quello del la effettiva rei ntegrazione, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assicurativi; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società, in data 18 gennaio 2021, con cinque motivi; ha resistito con controricorso l'intimato; all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni; ### 1. è stata acquisita agli atti del giudizio la comunicazione dell'### del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### dal la quale risulta che l' Avv. ### (unico difensore della società odierna ricorrente) “è stata cancellata dall'### degli Avvocati di ### a domanda, in data ###”, successivamente al deposito del ricorso per cassazione; 2. occorre, (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso 2842-2021 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicil iata in #### 110, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in #### 172, presso lo studio dell'avvocato ### PANICI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1507/2020 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 2400/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal ###. ####.G.N. 2842/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 21/02/2024 CC ### 1. la Corte di Appello di ### con la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronun cia di prime cure, ha dichiarato “illegittimo ed ingiustificato il licenziamento del 21/7/2017” intimato a ### s, autista addetto a mansioni di consegna, ritiro e trasporto di plichi o co lli, e conseguentemente ha ordi nato alla ### S.r.l. di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e ha condannato la società al risarcimento del danno mediante il pagamento di una in dennità comm isurata all'u ltima retribuzione di riferimento per il TFR dal gi orno del licenziamento sino a quello del la effettiva rei ntegrazione, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assicurativi; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società, in data 18 gennaio 2021, con cinque motivi; ha resistito con controricorso l'intimato; all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni; ### 1. è stata acquisita agli atti del giudizio la comunicazione dell'### del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### dal la quale risulta che l' Avv. ### (unico difensore della società odierna ricorrente) “è stata cancellata dall'### degli Avvocati di ### a domanda, in data ###”, successivamente al deposito del ricorso per cassazione; 2. occorre, quindi, fare applicazione, al caso di specie, dell'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa 3 Corte, ai sensi del quale, nel giudizi o di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, a fo rtiori, la relativa cancellazione dall'### professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettivit à del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria dili genza e a fr onte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v. Cass. n. 11300 del 2023, con i precedenti ivi citati); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art.  377, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. SS.UU. n. 1206 del 2006); la necessità che la parte personalmente venga esplicitamente edotta della facoltà di nominare un nuovo difensore rende insufficiente allo scopo la comu nicazione della fissazi one dell'adunanza in camera di co nsiglio già effettu ata dalla cancelleria al rappresentante legale del la ### S.r.l., in mancanza, però, di tale espresso avviso; P.Q.M.  La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, man dando alla ### di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adun anza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all'eventuale nomina di un nuovo difensore. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 febbraio 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Amendola Fabrizio

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3401/2025 del 17-12-2025

... Inoltre, continuava il teste: “(…) ### che l'autista dell'autocarro portò via il signore infortunato, dopo 5-10 minuti è venuta una macchina con un signore che chiedeva informazioni su “Gennaro” che poi ho saputo essere il signore investito e a lui ho dato il mio recapito (…)”. Tali dichiarazioni sono, tuttavia, del tutto incompatibili con quanto riferito all'agente investigativo da ### e ### come desumibile dalle cd. “Dichiarazioni spontanee” prodotte dalla compagnia convenuta e non formalmente e tempestivamente contestate dall'attore. Ed infatti, ### conducente dell'autocarro investitore, riferiva all'investigatore: “in data ### verso le 09:00 [del] mattino mi trovavo alla guida del sopra citato camion [n.d.r.: tg. ### in ### incrocio con ### quando per una mia distrazione nell'immettermi su ### urtavo una persona che dopo l'urto andava ricadere all'indietro verso il muretto. Subito scendevo dal camion per prestare soccorso e mio figlio che mi seguiva con la macchina dietro subito lo accompagnava in ospedale (…)” (cfr. dichiarazione di responsabilità del 19.6.2017, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla compagnia in data (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2576/2019 Tribunale Ordinario di ### reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. 
Il Giudice Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.  all'udienza del 20.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; Esaminate le note scritte depositate dalle parti; Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.  17.12.2025 Il Giudice Dr.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa ### ha pronunciato la seguente ### ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  nella causa iscritta al n. R.G. 2576/2019 TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia, in ### n. 32, in Marigliano ###, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione #### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia, in ### n. 14, in Pompei ###, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHÉ ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ### contumace ### risarcimento danni. 
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.11.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ### conveniva innanzi all'intestato Tribunale la ### s.r.l., quale proprietaria dell'autocarro ### tg. ### nonché la sua compagnia di assicurazione, ### S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, solo ###, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, alle ore 09:00 circa, in ####, allorquando, nel percorrere a piedi ### veniva investito dall'autocarro tg. ### proveniente da ### ed immessosi su ### subendo gravi lesioni, per le quali veniva trasportato al P.O. ### della ### di ### laddove i sanitari riscontravano “trauma cranico minore con ematoma della regione occipitale, amnesia, lombalgia post trauma contusione dell'addome”. 
Si costituiva la compagnia convenuta, ### che deduceva l'improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, per le ragioni specificamente dedotte e indicate in comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio. 
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece in giudizio la ### s.r.l., di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia. 
Espletata l'istruttoria, con l'audizione di un teste di parte attrice e due testi di parte convenuta, nonché mediante ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ### s.r.l. - che tuttavia non presenziava all'udienza ad uopo fissata, senza giustificare l'assenza (cfr. verbale di udienza del 06.10.2022), con le conseguenze dell'art. 232 c.p.c. -, la causa, all'udienza del 20.11.2025, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e celebrata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è giunta alla decisione. 
Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria, atteso che ### ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo, formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via stragiudiziale alla ### quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore, mediante raccomandata con ricevuta a./r., ricevuta dalla compagnia assicurativa in data ###, ed avendo l'attore atteso il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio, introdotto, infatti, con citazione notificata il ###. 
La legittimazione attiva e passiva sono comprovate, rispettivamente, dalla documentazione sanitaria e dalla visura PRA del veicolo tg. ### cfr. in tema Cass n. 8415/2006 Cass. n. 4755/2016), oltre che dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della ### Venendo al merito, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta, per i motivi di seguito esposti. 
Giova, anzitutto, rilevare in diritto che l'investimento di un pedone da parte di un utente della strada costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Alla fattispecie trova, pertanto, applicazione la norma dell'art. 2054, co. 1, c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 
Nell'esegesi di tale norma, la Suprema Corte, anche di recente, ha chiarito che «La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 del cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame» (Cassazione civile sez. III, 17.5.2024, n. 13786). 
All'attore spetta, dunque, di provare il fatto ed il nesso di causalità con il danno derivatone, mentre il convenuto ha l'onere, se vuole andare esente da responsabilità, di fornire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno.
Ebbene, ritiene questo Giudice che, alla luce dell'istruttoria espletata, sussistano forti dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica indicata in citazione, di cui non si rinviene in atti adeguata prova. 
Ed infatti, anzitutto va evidenziato come l'attore nell'atto introduttivo abbia offerto una scarna e non particolareggiata ricostruzione dell'evento all'esito del quale avrebbe riportato le gravi lesioni refertate, essendosi limitato ad allegare che “Il giorno 10/04/2017, alle ore 09:00 circa, in località ### alla ### all'altezza dell'intersezione con ### l'istante subiva lesioni alla persona a causa della condotta di guida del conducente l'autocarro ### tg. ### …). Difatti il conducente dell'autocarro #### (…) nell'immettersi su ### proveniente da ### non si avvedeva del transito pedonale del #### e lo investiva facendolo rovinare al suolo” (così a pag. 1 dell'atto di citazione). 
Dal canto suo, la compagnia assicuratrice convenuta ha valorizzato una serie di elementi idonei a mettere in dubbio la veridicità della ricostruzione del sinistro operata dall'attore, evidenziando altresì che il ### non aveva nemmeno fornito la documentazione sanitaria attinente al sinistro al medico fiduciario incaricato in sede stragiudiziale di valutare le lesioni asseritamente patite in occasione del denunciato evento, nonostante espressa richiesta da parte del sanitario (cfr. mail inviata, in data ###, dal dott. ### al difensore del ### in allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia). 
Inoltre, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la convenuta ha prodotto le dichiarazioni raccolte in occasione delle indagini compiute dall'incaricata agenzia investigativa, rese da ### (conducente del veicolo investitore), nonché da ### (legale rappresentante della ### s.r.l.), ed altresì la dichiarazione pervenuta a mezzo mail, in data ###, dallo stesso attore, ### con allegato il proprio documento di riconoscimento, dalle quali si desumono plurimi elementi di incongruenza reciproca oltre che rispetto alle risultanze della prova orale assunta nel corso del presente giudizio, come si avrà modo di esplicare nel prosieguo.
Ed invero, a fronte di tutte le riferite eccezioni ed argomentazioni sostenute dalla compagnia - si badi, non efficacemente contestate dall'attore - la prova testimoniale espletata sembra effettivamente avallare le considerazioni di parte convenuta. 
Infatti, la deposizione dell'unico teste indotto dall'attore, ### (cfr. verbale di udienza del 06.10.2022), si palesa lacunosa, poco credibile e, soprattutto, incongruente con le dichiarazioni rese dallo stesso attore alla agenzia di investigazione incaricata dalla ### nella fase stragiudiziale ( mail del 04.6.2019, in all. n. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla compagnia in data ###), avendo il ### così dichiarato: “(…) A seguito dell'urto venivo violentemente scaraventato contro il marciapiede ed il muretto della scuola ### ivi esistente. 
Preciso che rovinavo con la schiena e la testa contro il muretto ed il marciapiede. 
Il conducente dell'autocarro si prestava immediatamente per soccorrermi ed insieme ad altre persone presenti mi facevano salire sull'autocarro per portarmi in ospedale ma, poco dopo, mi facevano salire su una macchina che ci raggiunse, ritengo per darmi maggiore comodità (…)”. 
Viceversa, il teste di parte attrice, ### ha dichiarato che l'attore “è stato preso in pieno sulla parte davanti, sul petto, ed è sobbalzato sul lato destro, andando a sbattere su un muretto di una villa che si trovava sulla destra”, e non già “contro il marciapiede ed il muretto della scuola ### Alighieri” come dichiarato dall'attore. 
Inoltre, continuava il teste: “(…) ### che l'autista dell'autocarro portò via il signore infortunato, dopo 5-10 minuti è venuta una macchina con un signore che chiedeva informazioni su “Gennaro” che poi ho saputo essere il signore investito e a lui ho dato il mio recapito (…)”. Tali dichiarazioni sono, tuttavia, del tutto incompatibili con quanto riferito all'agente investigativo da ### e ### come desumibile dalle cd.  “Dichiarazioni spontanee” prodotte dalla compagnia convenuta e non formalmente e tempestivamente contestate dall'attore. 
Ed infatti, ### conducente dell'autocarro investitore, riferiva all'investigatore: “in data ### verso le 09:00 [del] mattino mi trovavo alla guida del sopra citato camion [n.d.r.: tg. ### in ### incrocio con ### quando per una mia distrazione nell'immettermi su ### urtavo una persona che dopo l'urto andava ricadere all'indietro verso il muretto. Subito scendevo dal camion per prestare soccorso e mio figlio che mi seguiva con la macchina dietro subito lo accompagnava in ospedale (…)” (cfr. dichiarazione di responsabilità del 19.6.2017, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dalla compagnia in data ###, sostanzialmente confermata anche con dichiarazione del 28.5.2019, allegata alla medesima memoria istruttoria).  ### quale legale rappresentante della ### s.r.l., dal canto suo, con affermazioni incongruenti sia rispetto a quanto riferito dall'attore, che a quanto dichiarato dal teste ### oltre che dallo stesso ### riferiva “di essere a conoscenza del sinistro avvenuto in ### alla ### incrocio ### con il mio ### tg. ### in quanto mio padre ### mi ha riferito che verso le 9:00 del mattino ha investito un ragazzo di nome ### non conosco la dinamica in quanto non ero presente al momento del sinistro” (cfr. dichiarazione scritta del 28.5.2019). 
Le suddette dichiarazioni, prodotte da parte convenuta, hanno trovato ulteriore conforto nella deposizione testimoniale dei testi indotti dalla #### e D'### (il primo collaboratore ed il secondo titolare della agenzia investigativa denominata “### s.r.l.”, che era stata incaricata dalla compagnia assicurativa di compiere accertamenti sull'evento denunciato), i quali confermavano le circostanze ivi riportate, riferendo, altresì, di non aver potuto assumere alcuna dichiarazione dall'attore, resosi irreperibile nonostante i tentativi di contatto onde assumere anche la sua versione dei fatti in merito al sinistro, salvo poi inviare al ### la sua dichiarazione via mail (cfr. verbale di udienza del 15.02.2022). 
In definitiva, le dichiarazioni rese dall'unico teste attoreo risultano poco attendibili, avendo lo stesso riferito circostanze del tutto distoniche con le restanti emergenze istruttorie acquisite nel corso del processo. 
In altre parole, il fatto storico, e cioè l'investimento del pedone da parte dell'autocarro tg. ### secondo la dinamica descritta - del tutto genericamente - in citazione, risulta totalmente sfornito di prova, stante la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, che rendono dubbia la verificazione dell'evento secondo la dinamica descritta in citazione e, pertanto, la domanda sfornita di sufficiente prova.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. 
Né avrebbe potuto fornire elementi a favore della versione dei fatti allegata dall'attore l'espletamento di C.T.U. medico-legale, invocata finanche in sede di precisazione delle conclusioni dal ### che, come noto, «non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cassazione civile sez. III, 31.3.2025, n. 8498). 
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate, a suo carico ed in favore della ### come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, ai valori medi, avuto riguardo al valore della causa, determinato sulla base della domanda, e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività processuale svolta. 
Nulla sulle spese nei confronti di ### s.r.l., stante la sua contumacia P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. Dichiara la contumacia di ### s.r.l.; 2. Rigetta la domanda proposta da ### 3. ### alla rifusione, in favore di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in € 8.950,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.  4. Compensa le spese di lite nei confronti di ### S.r.l.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dr.ssa

causa n. 2576/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Astarita Giovanna

M

Tribunale di Mantova, Sentenza n. 275/2025 del 07-05-2025

... l'assenza di responsabilità proprie o del proprio autista nella causazione dell'incendio che ha coinvolto il mezzo che trasportava la merce di proprietà di ### vertendosi in ipotesi di caso fortuito; - infine, il quantum debeatur, eccependo come non sia corretto quantificarlo sulla base del valore di mercato della merce - non venduta e trasferita esclusivamente per allestire uno stand espositivo - e come in ogni caso troverebbe applicazione l'art. 1696 c.c. a limitare l'entità del danno risarcibile. 3. Rigettate le prove orali formulate da parte attrice, all'esito dell'istruttoria, svolta tramite espletamento di CTU sulle cause dell'incendio che ha interessato il veicolo che trasportava le merci di proprietà di ### la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e indicate in epigrafe, previo deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. *** 4. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea 5. Appare infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata da parte convenuta, che ha eccepito il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita. 6. E' infatti documentato in atti come sia (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2343/2023 promossa da: ### (###) rappresentata e difesa dall' Avv.  ###' e dall'avv. ### ATTRICE contro ### S.R.L. (###) rappresentata e difesa dall'Avv.  #####: risarcimento del danno da circolazione stradale ex art. 2054 ### parte attrice: “### l'###mo Tribunale - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta condannare, la convenuta ### S.r.l., sede ###persona come in atti, a risarcire in favore della ###, sede ###persona come in atti, la somma di ### 71.371,30 o altra somma di giustizia meglio vista. 
Con gli interessi di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data dell'evento e - da quella della domanda giudizialeal saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod.  nonché con gli interessi sugli interessi ex art. 1283 cod. civ. Con la rivalutazione monetaria ovvero il risarcimento del danno da mancato pagamento. Vinte spese legali con accessori come per legge».  ### -per il solo e denegato caso in cui l'###mo Giudicante non dovesse ritenere già compiutamente provata la fondatezza della domanda risarcitoria svolta dalla conchiudente avverso la convenuta ### sia in punto an che in punto quantumsi insite per l'ammissione delle istanze istruttorie già articolate nella seconda memoria integrativa e segnatamente: A. ### 1. «Vero che, tutte le circostanze di fatto riferite nella ### di ### datata 20 ottobre 2022 sono state da me personalmente accertate» [doc. n. 9 da rammostrarsi al teste]; 2. «Vero che le fotografie contenute riferite nella ### di ### datata 20 ottobre 2022 [doc. n. 9 attr. da rammostrarsi al teste] ritraggono le effettive condizioni in cui è stato rinvenuto il veicolo della ### nonché delle partite di merce -di cui ai doc.ti 1, 2, e 3 CHUBBa seguito dell'incendio occorso in data 13 aprile 2022»; Si indicano a testi sui capitoli n.ri 1 e 2 i sig.ri ### e ### entrambi domiciliati in #### 87 presso la ### & ### S.r.l. e si insta affinché le deposizioni dei predetti testimoni vengano assunte per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. o, in subordine, che l' audizione dei medesimi venga delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di ### B. ###'### «### il ### sulla base della documentazione in atti (doc.ti. n.ri da 1 a 9 CHUBB), se: (1) le modalità, circostanze, dinamica e conseguenze dell'evento dannoso occorso in data 13 aprile 2022 ### siano compatibili con il danneggiamento -e conseguente perdita totaledelle partite di merci per cui è causa (capi di abbigliamento); (2) le condizioni della merce -nonché quelle in cui è stato rinvenuto il veicolo della ### sul quale le stesse erano caricate al momento dell'eventorappresentate nelle fotografie di cui alla ### di ### datata 20 ottobre 2022 in atti [doc. n. 9 attr.] sono compatibili con la perdita totale delle stesse; (3) la quantificazione del danno da perdita totale operata dal perito degli assicuratori ### (### 71.871,30) sia congrua rispetto al valore delle partite di merce per cui è causa al momento del sinistro; se così non fosse, quantifichi il CTU l'entità del danno sofferto dalle predette partite di merce nello stato in cui versavano a seguito dell'incidente stradale per cui è causa; (4) il valore di mercato delle partite di merce ### colpite dall'evento dannoso per cui è causa, al tempo in cui tale sinistro è occorso (2022), corrisponde a quello risultante dai listini di vendita della ### di cui alla produzione n. 3 di parte attrice; se così non fosse, accerti il CTU il diverso valore di mercato di tali partite di merce» Per parte convenuta: ### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, giusto tutto quanto sopra esposto: - In via preliminare ed assorbente, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea formulata ai sensi e per gli effetti degli art. 2054 - 2051 e 2043/2049 c.c., anche per mancato assolvimento della condizione di procedibilità per tale domanda come diffusamente esposto al paragrafo I della comparsa di costituzione e risposta, nonché per carenza di legittimazione attiva, e per l'effetto, rigettare tutte le domande della parte attrice nei confronti della ### s.r.l.; - In via principale, nel merito, accertata e dichiarata la radicale carenza di prova dell'an della domanda attorea e comunque accertata e dichiarata l'applicazione della normativa in materia di trasporto ex art. 1693 c.c. e seguenti, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della stessa per le causali dedotte al paragrafo II della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto, rigettare tutte le domande della parte attrice nei confronti della ### s.r.l.; - in via subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare la radicale carenza di prova del quantum debeatur e comunque, in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare l'applicazione dei limiti di legge ex art. 1696 c.c. in accoglimento di quanto diffusamente esposto al paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta. 
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa e spese generali come per legge ### esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione 1. Parte attrice ha agito in giudizio allegando che: - la società ### S.r.l. (in seguito “ELEVENTY”) è azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, con diversi punti vendita sul territorio nazionale; - la predetta società ha affidato la distribuzione delle proprie merci alla società #### S.p.A. di Sona ### (in seguito “NIPPON”); - in particolare, nell'aprile 2022, la ### ha trasferito in “conto vendita” una partita costituita da 1.210 capi di abbigliamento - suddivisi in 20 colli e 68 “appesi” del peso lordo complessivo di kg 228,15, aventi un valore complessivo pari a ### 71.371,30 - dalla propria sede di ### al proprio punto vendita situato presso il “### Resort” di ### di ####; - in tale occasione, in data 13 aprile 2022, l'autoarticolato sul quale le predette partite di merce stavano viaggiando, targato #### e di proprietà della #### S.r.l. di Cagliari ### (in seguito “SINIS”), prendeva fuoco al Km 267 (direzione sud) dell'### del ### “###”, in località ####; - a seguito di tale incendio, la partita di merce della ### risultava completamente perduta; - la ### aveva assicurato le predette partite di merce contro i rischi del trasporto presso l'odierna attrice ### (in prosieguo ### con polizza n. ###; dunque, la ### teneva indenne l'assicurata ### proprietaria e danneggiata, dalle conseguenze patrimoniali della perdita delle merci, erogando la somma di ### 71.371,30 e, così, subentrando in via di surrogazione ex art.  1916 c.c. nei diritti di quest'ultima verso ### responsabile del danno, fino a concorrenza dell'indennizzo erogato. 
A fronte di ciò, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno alla società convenuta invocando la responsabilità extracontrattuale della stessa, ai sensi degli artt. 2054 ovvero 2051 c.c. o ancora 2043 c.c., quantificando il danno risarcibile sulla base dell'indennizzo corrisposto a ### a sua volta parametrato sul valore di mercato delle merci perdute, risultante dal “### di vendita” della stessa ### per ### 71.871,30.  2. Si è costituita parte convenuta ### contestando: - in primo luogo, il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, con conseguente improcedibilità della domanda; - in secondo luogo, come non si verterebbe in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, bensì contrattuale, stante il contratto di trasporto stipulato tra la mittente ### e la società vettrice ### che a sua volta incaricò #### del trasporto della merce, avendo infine ceduto la ### all'odierna attrice i propri diritti di credito nei confronti della società #### la tesi della convenuta, infatti, l'odierna attrice avrebbe invocato in giudizio esclusivamente la responsabilità extracontrattuale, a vario titolo, di ### allo scopo di tentare di arginare l'applicazione del limite di risarcibilità del danno di cui all'art. 1696 - conseguentemente, “l'ulteriore inammissibilità della domanda attorea per radicale carenza di legittimazione attiva della parte attrice la quale, pur essendosi per sua stessa affermazione resasi cessionaria dei diritti della ### spendendone già i relativi diritti (cfr. doc. 13 e 15 attrice), in questo ### non li ha invocati” (pag. 7 comparsa di costituzione); - in ogni caso, l'assenza di responsabilità proprie o del proprio autista nella causazione dell'incendio che ha coinvolto il mezzo che trasportava la merce di proprietà di ### vertendosi in ipotesi di caso fortuito; - infine, il quantum debeatur, eccependo come non sia corretto quantificarlo sulla base del valore di mercato della merce - non venduta e trasferita esclusivamente per allestire uno stand espositivo - e come in ogni caso troverebbe applicazione l'art. 1696 c.c. a limitare l'entità del danno risarcibile.  3. Rigettate le prove orali formulate da parte attrice, all'esito dell'istruttoria, svolta tramite espletamento di CTU sulle cause dell'incendio che ha interessato il veicolo che trasportava le merci di proprietà di ### la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e indicate in epigrafe, previo deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c.  ***  4. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea 5. Appare infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata da parte convenuta, che ha eccepito il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita.  6. E' infatti documentato in atti come sia stato trasmesso dall'odierna attrice all'odierna convenuta, prima dell'introduzione del presente giudizio, invito alla negoziazione relativo alla vertenza in oggetto, con richiesta di risarcimento del danno da “perdita totale della partita di merce di cui è oggi causa a seguito dell'incendio divampato a bordo dell'autoarticolato sul quale le merci stavano viaggiando occorso il ### in località ### Vito”, con cui ### allegando di essersi surrogata nei diritti della proprietaria danneggiata ### ha invocato profili di responsabilità “contrattuale e/o extracontrattuale” dell'odierna convenuta (doc. 15 fascicolo attoreo).  7. Deve dunque ritenersi perfezionata la condizione di procedibilità della negoziazione assistita, non essendovi dubbio alcuno circa la coincidenza tra i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nel corso della negoziazione assistita e quelli posti a fondamento dell'odierna domanda giudiziale.  8. Sulla qualificazione giuridica della responsabilità invocata da parte attrice 9. La società attrice ha allegato e provato documentalmente la propria legittimazione ad agire in giudizio, per essersi surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti della propria assicurata, ### proprietaria della merce perduta, nei confronti dell'odierna convenuta ### asseritamente responsabile del danno, ciò a seguito del pagamento dell'indennizzo per complessivi ### 71.371,30 per la perdita della merce di cui è causa (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo - scheda di polizza; doc. 11 fascicolo attoreo - ricevuta del bonifico con cui fu liquidato l'indennizzo; doc. 12 fascicolo attoreo - quietanza di pagamento sottoscritta dalla società ###.  10. Al contempo, l'attrice ha espressamente dichiarato di non aver invocato la responsabilità contrattuale della convenuta, fondata sugli obblighi sorti dal contratto di trasporto stipulato tra il vettore ### e il subvettore ### non essendo ### mittente e proprietaria della merce trasportata, nonché dante causa dell'odierna società attrice, parte del predetto contratto di trasporto.  ###, avente causa di ### sarebbe, d'altro canto, priva in tal senso di legittimazione attiva, secondo condivisibile giurisprudenza per cui: “Nel contratto di trasporto stipulato tramite uno spedizioniere, il mittente non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, perché il secondo comma dell'art. 1705 c.c. limita la legittimazione alle sole azioni dirette al soddisfacimento dei «diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato», fra le quali non rientrano le azioni di risarcimento danni. Resta salva la possibilità di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. (Cass. 1312/2005, conforme: Cass. 13375/2007, 18512/2006).  11. ### canto, l'esistenza di un contratto di trasporto non esclude che l'attrice, subentrata nei diritti di ### che di tale contratto non fu mai parte, possa avere titolo al fine di agire nei confronti del subvettore, odierno convenuto, invocando un diverso profilo di responsabilità extracontrattuale. 
E' infatti senza dubbio astrattamente configurabile la sussistenza di un concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, essendo ammissibile che egli possa considerarsi responsabile dei danni occorsi alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all'onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare” (Cass. ###/2023, 4002/2020; Cass. 16654/2017).  12. Ciò posto, venendo a qualificare l'eventuale titolo di responsabilità extracontrattuale del vettore, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario delle merci (sia questi il mittente o un terzo) quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerato che l'obbligazione accessoria della custodia non può ritenersi configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto ( ###/2023 cit., ma già Cass. 2773/1979).  13. Escluso dunque il ricorso alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., non può escludersi che la responsabilità del vettore possa astrattamente qualificarsi ai sensi dell'art. 2043 E' tuttavia necessario, a tal fine, che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma rilevanza giuridica come atto illecito, dovendosi il profilo della responsabilità aquiliana valutare non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, dunque attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 12420/2020).  14. Orbene, nel caso di specie, non risultano provati i presupposti di un profilo di responsabilità di cui all'art. 2043 La norma presuppone infatti la prova rigorosa da parte di chi evoca la fattispecie di responsabilità aquiliana di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito - ossia della condotta illecita dell'autore, della colpa o del dolo, del nesso causale - materiale e giuridico - e del danno - non essendo stato neppure allegato un comportamento colposo specifico del conducente rilevante ai fini di cui all'art. 2043 c.c. ed essendo rimasta ignota, di fatto, la causa dell'incendio (come si dirà ampiamente nel prosieguo), il cui onere di prova sarebbe gravato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sulla parte attrice.  15. Esclusa dunque nel caso di specie pure la configurabilità di una responsabilità ex art.  2043 c.c., può ben dirsi sussistente un profilo di responsabilità della società convenuta ex art. 2054 ###. 2054 comma 3 c.c. prevede, infatti, che il proprietario sia obbligato a risarcire il danno “provocato a persone o a cose dalla circolazione del veicolo”, salvo provi la circolazione contro la sua volontà. 
Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'incendio propagato dal veicolo di cui è causa, occorso mentre esso circolava regolarmente su strada pubblica, sia evento ricollegabile alla circolazione stradale e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., derivando dal “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (Cass. n. 17626/2003), pur non essendo dipeso da una collisione del mezzo con altro veicolo o con un ulteriore e diverso ostacolo.  16. Ciò posto, ai sensi della norma citata, il proprietario del veicolo non si libera da responsabilità, se non provando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà, circostanza mai neppure allegata nel caso di specie. 
Al contempo, secondo un condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art. 2054 c.c., ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giaccé l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.”.  17. Orbene, nel caso di specie, la presunzione di colpa del conducente di cui all'art. 2054 c.c., non può dirsi superata, non potendo ritenersi che il convenuto abbia fornito prova che egli abbia fatto “tutto il possibile per evitare il danno”, come richiesto dal comma 1 della norma citata. 
Infatti, alla luce della documentazione in atti (cfr. verbali redatti dalla ### - doc. 5 di parte attrice - e dai ### del ### - doc.7 di parte attrice - nonché materiale fotografico allegato alla perizia di parte redatta dalla ### S&P - doc.9 di parte attrice) si evince che, con estrema probabilità, l'incendio si è sviluppato dalla zona del vano motore, a seguito di un “botto” che sarebbe stato avvertito dal conducente, con conseguente rapido arresto del veicolo.  ### canto, nonostante la CTU disposta nel corso del presente giudizio, con nomina dell'####, non è stato di fatto possibile comprendere le cause primarie dell'incendio. 
Posto che il veicolo non è più suscettibile di esame diretto in quanto rottamato, infatti, lo stesso ### nel proprio elaborato, ha svolto valutazioni basate su mere ipotesi e supposizioni, sulla base delle allegazioni delle parti, in gran parte prive di certi riscontri istruttori, e degli scarsissimi elementi istruttori a disposizione, giungendo alla conclusione che le cause primarie dell'incendio, di fatto, non possano considerarsi note. 
Ma se ciò è vero, non può attribuirsi certezza alcuna all'ulteriore ipotesi del perito per cui “le cause più probabili dell'incendio siano da ricercare in un cedimento dell'impianto di sovralimentazione con successivo interessamento dell'impianto elettrico che provocato l'immediato arresto del motore”, tanto più che di ciò manca qualsivoglia riscontro empirico e che di tale cedimento lo stesso CTU dichiara di non essere in grado di indicare la causa primaria. 18. Dunque, nella totale incertezza delle cause dell'incendio, non può, sulla base di un criterio logico e concettuale, prima ancora che giuridico, dirsi se le stesse fossero prevenibili o evitabili, o tramite la corretta manutenzione del mezzo - tanto più che lo stesso ### analizzando la storia manutentiva dell'autoveicolo, ha notato che circa 40 giorni prima del sinistro, in data ###, fosse stata effettuata la sostituzione della testa motore, con conseguente smontaggio di molti organi, tra cui si annoverano gli organi dell'impianto di iniezione e della distribuzione, non potendosi “escludere che il guasto che ha prodotto l'incendio del 13/04/2022 possa essere conseguenza diretta dell'evento che ha comportato la necessità di effettuare la sostituzione della testa motore in data ###”, rimasto ignoto (cfr. pag. 5 CTU in atti) - o tramite una condotta del conducente maggiormente diligente e prudente, che avrebbe potuto avere una causalità efficiente nell'evitare l'evento. 
Il fatto che la causa dell'incendio sia rimasta ignota è infatti logicamente incompatibile con la possibilità di ritenere che l'incendio stesso fosse un evento inevitabile o imprevedibile o col fatto che il conducente possa aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, assunti che non possono logicamente sostenersi senza conoscere la causa primaria dell'evento.  19. Sulla base di ciò, è evidente come la presunzione di responsabilità del conducente preista dalla legge ex art. 2054 c.c. non possa dirsi superata e come, in assenza della prova certa della causa del sinistro, parte convenuta - responsabile in solido col conducente del mezzo ai sensi del comma 3 della norma citata - non abbia adempiuto all'onere di prova contraria su di sé gravante al fine di superare la predetta presunzione ovvero di provare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.  20. Sul danno risarcibile 21. Accertata dunque la responsabilità dell'odierna società convenuta ai sensi dell'art. 2054 c. 3 c.c., il danno risarcibile deve essere parametrato all'indennizzo versato dall'odierna attrice all'assicurata ### 22. Preliminarmente, deve evidenziarsi come nel caso di specie non operi la limitazione risarcitoria eccepita dalla convenuta ex art. 1696 c. 2 La norma, infatti, opera esclusivamente nei rapporti fra le parti del contratto di trasporto, mentre nel caso di specie ad agire è un soggetto terzo (la ### in luogo della ###, estraneo al contratto (intercorso tra la ### e la ### e che ha invocato un titolo di responsabilità extracontrattuale, autonomo e distinto da quello che trova fondamento nelle obbligazioni derivanti dal contratto predetto. 
Lungi dall'applicarsi la disciplina speciale sulla quantificazione del danno che limita il risarcimento del danno nell'ambito del contratto di trasporto, si applica al caso di specie, dunque, la disciplina generale del risarcimento integrale del danno (ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c.), in tutte le sue componenti. 
Ciò secondo un orientamento a cui si intende dare seguito, confermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9984/1996), per cui “Le limitazioni di responsabilità previsto per il vettore dalla l. n. 450 del 1985 trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di porre un limite al rischio derivante dall'esecuzione del contratto di trasporto al fine di contenere i prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate (così Corte Cost., sent. n. 420 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1, l. 22 agosto 1985, n. 450 - nella formulazione anteriore alla modifica di cui all'art. 7, d.l. n. 82 del 1993, convertito in legge con l. n. 162 del 1993 - nella parte in cui non eccettua il caso di dolo o colpa grave dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle merci trasportate). La situazione giuridica presupposta è costituita dall'intervenuta conclusione di un contratto di trasporto e la limitazione concerne esclusivamente la responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c. Laddove, invece, il titolo di responsabilità del vettore sia extracontrattuale (come la ricorrente non contesta che possa accadere, in linea del resto con il consolidato orientamento di questa Corte), si verte in ipotesi del tutto estranea all'ambito applicativo della menzionata legge n. 450 del 1965, la quale si ispira all'esigenza di realizzare un equo contemperamento dell'interesse dell'autotrasportatore con l'interesse delle imprese utenti in attuazione dei principi di cui all'art. 41 Cost., e che non può dunque interpretarsi, in difetto di esplicita previsione, nel senso che il legislatore abbia inteso porre una deroga al principio generale secondo il quale la responsabilità patrimoniale da illecito extracontrattuale è illimitata.”.  23. Ciò premesso, venendo alla concreta quantificazione del danno risarcibile, deve osservarsi come non sia contestato che il trasporto riguardasse le merci da destinare al punto vendita di proprietà della ### sito in ### indicate in atto di citazione e risultanti dal documento di trasporto in atti (doc. 1 fascicolo attoreo).  24. Né a ben vedere è stato tempestivamente e puntualmente contestato che il valore di mercato delle predette merci fosse quello indicato nel listino prezzi di ### pure prodotto in atti (doc. 2, 3 e 4 fascicolo attoreo), che riporta un valore delle merci, al netto dell'### di ### 71.371,30, pari all'importo indennizzato che appare, anche in via presuntiva, equo e congruo, tenuto conto della quantità e della tipologia di merce trasportata, come riportata nei documenti di trasporto predetti. 
Parte convenuta, nel costituirsi, infatti, si è limitata a contestare che l'eventuale risarcimento dovesse essere parametrato non sul valore di mercato della merce, non ancora venduta, bensì sul costo di produzione o di acquisto della merce da parte di ### criterio che non appare tuttavia condivisibile, non tenendo conto delle aspettative di guadagno che ### ragionevolmente nutriva nel trasferire la merce in un proprio negozio per la vendita, frustrate dall'integrale perdita dei beni trasportati. 25. Parimenti, è documentalmente provato che l'intero carico di merce sia andato distrutto nell'incendio, come emerge dal ### per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto il ### dalle ### dell'Ordine intervenute ( doc. 5 fascicolo attoreo), dal rapporto d'intervento dei ### del ### pure intervenuti nell'immediatezza, e dall'allegato dossier fotografico (doc. 7 fascicolo attoreo), oltre che dal dossier fotografico allegato alla relazione redatta dal perito di parte attrice (doc. 9 fascicolo attoreo).  26. Tutto ciò rende superflua la prova orale formulata da parte attrice e reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni.  27. La somma risarcibile a titolo di danno patrimoniale deve intendersi dunque pari a ### 71.371,30, come indicato da parte attrice.  28. Posto che tale somma costituisce l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa deve essere devalutata alla data dell'evento (13.04.2022) e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore. 
Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte poi in debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.  29. Sulle spese di lite 30. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico della società convenuta, stante l'integrale accoglimento della domanda attorea.  31. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento.  32. Devono parimenti essere poste integralmente a carico della parte convenuta, soccombente, le spese di ### liquidate come in separato decreto.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica: 1) condanna la convenuta ### S.r.l. a risarcire in favore della #### la somma di ### 71.371,30, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione; 2) condanna parte convenuta ### S.r.l. a rimborsare a parte attrice #### le spese di lite, che si liquidano in ### 786,00 per spese ed ### 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; 3) pone definitivamente le spese di ### liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta ### S.r.l. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Mantova, 07/05/2025

causa n. 2343/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pagliarini Elisabetta

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12127/2023 del 08-05-2023

... l'effettuazione di trasporti di tipo “misto” (ossia l'autista può essere adibito a corse inferiori oppure superiori a i 50 km 5 nell'ambito anche di uno stesso turno, ma le tratte inferiori sono di gran lunga prevalenti); l'### n. 27 del 2009 del Ministero del ### ha dettato, a i fini della scelta della disciplina da applicare, il criterio della prevalenza dell'attività svolta, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la presenza anche di una sola tratta supe riore ai 50 km nel turno d i servizio per l'applicazione della normativa comunitar ia (arrivando ad applicare, di fatto, detta normativa anche a percorsi inferiori ai 50 km, in violazione espressa della prev isione contenuta nei ### che esclude dette tratte dal campo di applicazione), con ciò violand o altresì il c.c.n.l. che prevede di misura re la durata settimanale dell'orario di lavoro nell'arco temporale di 17 settimane. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 132 cod.proc.civ ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato i conteggi allegati al ricorso in appello (docc. C, D, E) che dimostravano l'erroneità del conteggio (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 9517-2021 proposto da: #### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv amente domiciliata in ### VIA ### 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### R.G.N. 9517/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 06/04/2023 PU ##### elettivamente domiciliati in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE ### di LECCE, depositata il ### R.G. 412/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal ### e Dott. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### udito l'#### 1. Con sentenz a n. 55 4 pubblicata il 13.10. 2020, la Corte d'appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori, autisti del servizio di linea addetti ### a percorsi superiori a 50 km, proposta nei confronti della società ### del ### e ### s.r.l. per la condanna al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata fruizione (per gli anni 200 6-2012) dei riposi giornalieri e 3 settimanali così come disciplinati dai ### 3280 del 1985 e CE 561 del 2006.  2. La Corte territoriale, all'esito dell'approfondita disamina dei ### 3820/ 1985 e 561/2006, ha ritenuto l'applicabilità della normativa comun itaria all'impr esa di trasporto, nonostante svolgesse attività in regime di monopolio, in quanto l'obiettivo di tale disciplina è la conformazione delle condizioni di lavoro ad un m odello standard a livello sovranazionale, che assicuri l'osservanza d i mini me norme di sicurezza e di pr otezione d ei conducenti, con particolare riferimento al rispetto di riposo ed intervalli lavorativi, dovendosi intendere, il riferimento - nei ### enti - al regime di “concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre” q uale sottolineatura della “forza” assegnata dal ### al rispetto della normativa comunitaria; rilevato che risultava “incontestato che i lavoratori erano stati addetti in via esclusiva alla conduzione di veicoli effettuando in un turno anche corse ciascuna superiore a 50 km”, ha escluso la pertinenza degli argomenti dedotti, dalla società, dagli ### elaborati dal Ministero del ### (nn. 24 del 2008 e 27 del 2009, che prevedono il criterio della prevalenza in caso di turni “misti”), avendo, i suddetti ### esaminato fattispecie diverse (in specie, il cumulo di tratte tutte inferiori a 50 km e l'adibizione a mansioni sia amministrative sia di guida), ed ha sottolineato che l'applicazione della normativa comunitaria discendeva esclusivamente dal requ isito, accertato in corso di causa, della guida di tratte eccedenti i 50 km durante ciascun turno (indipendentem ente dalla percorrenza complessiva giornaliera e dal calcolo del numero complessivo delle corse garantite dall'azienda); ha, peraltro, rilevato che, in assenza di appello incidentale dei lavoratori, doveva ritenersi intangibile il criterio (stabilito dal giudice e) utilizzato per il calcolo effettuato, in p rimo grado, da l c.t.u., che - ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria - aveva considerato (sulla base di documentazione tempestivamente prodotta dalla società, ossia 4 Stamponi e tabulati) esclusivamente le settimane in cui vi era la prevalenza di turni ove vi fosse almeno una percorrenza superiore ai 50 km (dovendosi, invece, ritenere inammissibile la produzione effettuata in appello, docc. C, D, E, dalla società per contestare gli esiti della c.t.u. in quanto tardiva e comunque non attinente al motivo di appello svolto); infine, data la maggiore penosità del lavoro dovuta alla lunga durata della violazione datoriale (in ordine ai r iposi giornalieri e settimanali), la Corte ha ritenuto provato, per presunzione, il dann o alla salute (cagionato dal maggior dispendio di energie necessarie per sostenere i rit mi lavorativi, circostanza non inficiata da prova contraria fornita dalla società), danno che ha quantificat o sulla base della disciplina contrattuale prevista per il lavoro straordinario.  3. La cassazione della sentenza è domandata dalla società sulla base di quatt ro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione del ### 3820/1985 (artt. 4 e 8), del ### 561/2006 (artt. 3, 4 e 8), della legge n. 138 del 1958 (artt. 7 e 8), del d.lgs. n. 66 del 2003 (art. 17, comma 6), del c.c. n.l. Autoferrotranvieri 27/11/2000 (art. 6), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, ritenuto applicabile la disciplina comunitaria in luogo della disciplina nazionale di cui alla legge del 1958 in materia di riposi giornalieri e settimanali dei lavorator i mobili add etti al trasporto di linea extra urbano; invero, secondo le previsioni del d.lgs. n. 66, la disciplina dei riposi applicabile al personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie è quella prevista dalla legge del 1958; i ### comunitari dettano una disciplina per il p ersonale che effettua trasporti strad ali il cui percorso supera i 50 k m; la fattispecie de qua si caratterizza per l'effettuazione di trasporti di tipo “misto” (ossia l'autista può essere adibito a corse inferiori oppure superiori a i 50 km 5 nell'ambito anche di uno stesso turno, ma le tratte inferiori sono di gran lunga prevalenti); l'### n. 27 del 2009 del Ministero del ### ha dettato, a i fini della scelta della disciplina da applicare, il criterio della prevalenza dell'attività svolta, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la presenza anche di una sola tratta supe riore ai 50 km nel turno d i servizio per l'applicazione della normativa comunitar ia (arrivando ad applicare, di fatto, detta normativa anche a percorsi inferiori ai 50 km, in violazione espressa della prev isione contenuta nei ### che esclude dette tratte dal campo di applicazione), con ciò violand o altresì il c.c.n.l. che prevede di misura re la durata settimanale dell'orario di lavoro nell'arco temporale di 17 settimane.  2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art.  132 cod.proc.civ ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato i conteggi allegati al ricorso in appello (docc. C, D, E) che dimostravano l'erroneità del conteggio elaborato in primo grado dal c.t.u. in punto di applicazione del criterio della prevalenza.  3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 41 6,437 e 195 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso le critiche, svolte in appello, alla relazione del c.t.u. recepita nella pronunzia di primo grado.  4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 20 59, 20 87, 1223, 2 727, 2729, 2697 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, fatto err onea applicazione dei principi in materia di danno e di onere probatorio a fronte del ricorso introdu ttivo del giudizio privo di specifiche a llegazioni idonee concreta mente ad individuare il pregiudiz io di cui i lavoratori chiedevano il risarcimento; inoltre, la Corte territoriale non ha m inimamente indicato le presunzioni gravi, precise e concordanti poste alla base del metodo di accertamento analitico 6 induttivo adottato, a vendo considerato un unico, insufficiente, fatto indiziario ossia la lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale.  5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  5.1. Il ricorso della società, in relazione al periodo di causa (2006 - 2012), investe questa Corte della interpretaz ione del regolamento CE n. 561/20 06 del p arlamento ### e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (### n. 3821/85 e ### n. 2135/98 e abroga il regolamento (### n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), nel prosieguo indicato come "regolamento". In relazione al periodo di causa (2006-2012) non trovano applicazione le m odifiche introdotte dal regolamento ### n. 2020/1054.  5.2. La società sostiene che il regime di monopolio in base al quale operava la esentava dall'applicaz ione del regola mento; ulteriore motivo di ese nzione dall'app licazione della normativa comunitaria consisterebbe nella adibizione degli autisti a trasporti di tipo “mis to” (ossia a corse inferiori e superiori ai 50 km nell'ambito anche di uno stesso turno, ma con netta prevalenza delle tratte inferiori).  6. Ai sensi dei considerando 4, 16, 17, 22 e 23 del regolamento n. 561/2006: «(4) Per conseguir e gli obiettiv i prefissi ed evitare che [le disposizioni del regolamento (### n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada] vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e un iformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più s emplici e chia re, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare. 7 (16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (### n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attività di guida giornaliera in m odo da effett uare lunghissimi period i al volante, non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre p ertanto assicurar e che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi.  (17) Il present e reg olamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo p er giornata, per settima na e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.  (...) (22) Per incentiva re il progr esso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.  (23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l'evoluzione nel settore del trasporto su strada e limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali».  6.1. ### 1, di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare 8 le cond izioni di lavoro e la sicurezza str adale. Il pres ente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli ### membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».  6.2. ### 2 precisa , per quel che int eressa, che il regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (oltre che al trasporto di merci) e (pr escindere dal paese in cui il veicolo è imm atricolato) all'interno della ### europea (nonché nella ### e nello ### economico europeo). ###. 3, lett.a), inoltre, delimita il campo di applicazione della disciplina e, in particolare, esclude i trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli adibiti al trasporto di passe ggeri in serviz io regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”.  7. Come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia UE, la portata del regolamento deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento stesso (cfr. in tal senso sentenza ### 7.7.2 022, C-13/21 e ivi numerosi rinvii, punto 31). I n particolare, la Corte di giustizia non ha trascurato di ricordare che, conformemente al suo considerando 17 e al suo articolo 1, il regolamento ha come obiettivi l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza relative al settore stradale e il miglioramento delle condizioni di lavoro nonché della sicurezz a stradale (sent enza 21.11.2019, C-203/18 e C-374/18; sentenza 7.2.20 19, C- 231/18).  7.1. ### sistematica del regolamento e, in specie, dei passaggi innanzi riportati (ove, da una parte, si indicano le finalità della disciplina e, dall'altra, si individua precisamente il campo d i applicazio ne), dimostra con e strema chiarezza ed evidenza che il regolamento si applica inequivocabilmente a tutte le im prese del settore “trasporti su s trada” che operano all'interno della ### eur opea (e, q uindi, del territorio 9 nazionale) in modo da raggiungere il fine specifico di imporre delle condizioni minime di svolgimento dell'attività che tutelino sia gli operatori di esercizio di dette imprese sia i terzi impegnati nella circolazione stradale. Il ca mpo di applicazione del regolamento (artt. 2 e 3) è dettato in maniera a nalitica e specifica, mentre i singoli considerando e le finalità esplicitate dal legislatore comunitario nell'art. 1 non contengono enunciati di carattere normativo e svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, consistenti, nell'intento di armonizzare, ossia uniformare, le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, proprio al fine di evitare abusi e distorsioni d i merca to (che portino a favorire, nell'aggiudicazioni degli appalti, imprese che ottengano minori costi di produzione grazie al mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'am bito della cir colazione stradale): quindi, a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui si trova ad operare l'i mpresa (concorrenza perfetta, concorr enza monopolistica, oligopolio e monopolio), il legislatore europeo ha inteso imporre delle condizioni comuni di esercizio del trasporto su strada non solo al fine di evitare abusi ma anche per rendere sicura la circolazione stradale, regole direttamente applicabili in ogni Stato m embro (consid erata la natura dell'atto nor mativo comunitario) sin dal 2006 e la cui violazione fonda la domanda risarcitoria dei lavoratori.  7.2. La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni “misti” (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di G iustizia del 9.9.20 21 (in causa C- 906/19), resa sulla domanda pregiudiz iale di interp retazione dell'art. 3, lett. a) d el regolamento (proposta dalla Corte di Cassazione della ###, sentenza la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione "veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via 10 esclusiva (a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che “adottare un'interpretazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizio ne sarebbe in contr asto con l'obiettivo perseguito da tale regolamento di mig liorare le condizioni di lavoro e la sicurezz a str adale, r endendo inapplicabile il regolamento n. 561/2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento n. 3821/85” (punto 38).  7.3. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua a tratte sia inferiori che superiori a i 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie; l'applicazione del regolamento a questi casi è g ià sta ta chia ramente affe rmata dalla Corte di giustizia europea (cfr. sentenza 9.9.2021 citata) e non è, dunque, necessario un nuovo rinvio all'organo giudiziario comunitario, nemmeno per il profilo inerente al regime di monopolio in base al quale operava la ricorrente e che secondo il suo assunto la esentava dall'applicazione del regolamento (cfr. in questo senso, sull'art. 267 TFUE e sulla portata dell'obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa a ll'interpretazione del d iritto dell'### Corte di giustizia europea 6.10.2021, C-561/19); ciò per la chiarezza e l'evidenza - non solo per il giudice italiano, ma per tutti i giudici dell'### - dell'interpretazione del regolamento nel senso della sua inequiv ocabile a pplicabilità a tutte le imprese del settore “trasporti su strada” che operano all'interno d ella ### eur opea, oggi ### europea ; il principio è stato, altr esì, r ichiamato da questa Corte nella 11 sentenza n. 15230 del 2022 (punto 5 di pag. 7), che, peraltro, ha sottoposto alla Corte di giustizia europea due q uestioni pregiudiziali concernenti il regolamento attinenti a profili diversi da quello in esame nella presente fattispecie, ossia relativi alla possibilità di cumulo di itinerari tutti inferiori a 50 km svolti da un autista nell'ambito di uno stesso turno di lavoro.  8. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.  8.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata ha fornito ben tre ratio decidendi della mancata ammissione dei documenti (C, D, E) prodotti in grado di appello, rilevando che: si trattava di nuovi conteggi che seppur valutavano dati preesistenti dovevano essere prodotti, per il pr ofilo d i novità, contestualmente a lla memoria di costituzione di primo grado; tale documentazione non atteneva alle arg omentazioni svolte con i motivi di appello (che si concentravano sui profili di applicabilità del regolamento e sulle modalità di computo di tratte “miste”); si trattava, comunque, di produzione irrilevante, in quanto era pacifico che ogni guidatore aveva svolto, nel suo turno, almeno una tratta superiore a 50 km e ciò era sufficiente per applicare la normativa comunitaria. Tale ampia motivazione non risult a censurata nella pluralità d elle decisioni esposte, con conseguente carenza d i decisività della lamentata violazione della disciplina dett ata in materia di consulenza tecnica d'ufficio.  9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché tende a rivalutare elementi di fatto (concernen ti la frequente od occasionale reiterazione di turni di lavoro che includevano tratte superiori a 50 km) a fronte del rispetto, da parte della Corte territoriale, del criterio consolidato della necessità della prova, da parte dell'interessato, del danno subito, prova che può essere fornita anche per presunzioni. 12 9.1. Questa Corte ha affermato che il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento c ontr attua le e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relati va specifica d eduzione della prova eventualmente anche attraverso pr esunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del d anno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata).  9.2. La Corte di appello si è conformata alla giurisprudenza di legittimità elaborata d a questa Corte e - facendo corretta applicazione del principio di diritto sec ondo il quale grava sul datore di lavoro dimostrare la fruizione dei riposi compensativi, quali fatti impeditivi (in tal senso Cass. n. 14710 del 2015) - ha ritenuto di desumere dalla specifica allegazione della “lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale” l'anormale gra vosità del lavoro e, dunque, il da nno da usu ra psico-fisica “cagiona to dal maggiore dispend io di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia “(cfr. nello stesso senso, con riguardo a imprese di trasporto, Cass. n. 25135 del 2019, Cass. nn. 25260, 25259, 25069, 25068, 25067, 18776 del 2015). La Corte territoriale non ha, dunque, ritenuto il danno in re ipsa bensì, ricorrendo al mezzo di prova presuntivo, ha ritenuto provata l'esistenza di un danno da usura psico-fisica sulla base della maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo ricavata dalla valutazione della cadenza delle 13 tratte e d ei turni, pr ova che ha ritenut o non vinta da prova contraria fornita dal da tore di lavoro. Pertant o, la censura in esame è inammissibile in quanto non individua un errore di diritto ma, piuttosto, involge apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza del danno nella fattispecie concreta, valutazioni in quanto tali sottratti al sindacato di questa Corte.  10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc. P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200, 00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato dichia ratosi antistatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par te della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

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