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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2343/2023 promossa da: ### (###) rappresentata e difesa dall' Avv. ###' e dall'avv. ### ATTRICE contro ### S.R.L. (###) rappresentata e difesa dall'Avv. #####: risarcimento del danno da circolazione stradale ex art. 2054 ### parte attrice: “### l'###mo Tribunale - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta condannare, la convenuta ### S.r.l., sede ###persona come in atti, a risarcire in favore della ###, sede ###persona come in atti, la somma di ### 71.371,30 o altra somma di giustizia meglio vista.
Con gli interessi di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data dell'evento e - da quella della domanda giudizialeal saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. nonché con gli interessi sugli interessi ex art. 1283 cod. civ. Con la rivalutazione monetaria ovvero il risarcimento del danno da mancato pagamento. Vinte spese legali con accessori come per legge». ### -per il solo e denegato caso in cui l'###mo Giudicante non dovesse ritenere già compiutamente provata la fondatezza della domanda risarcitoria svolta dalla conchiudente avverso la convenuta ### sia in punto an che in punto quantumsi insite per l'ammissione delle istanze istruttorie già articolate nella seconda memoria integrativa e segnatamente: A. ### 1. «Vero che, tutte le circostanze di fatto riferite nella ### di ### datata 20 ottobre 2022 sono state da me personalmente accertate» [doc. n. 9 da rammostrarsi al teste]; 2. «Vero che le fotografie contenute riferite nella ### di ### datata 20 ottobre 2022 [doc. n. 9 attr. da rammostrarsi al teste] ritraggono le effettive condizioni in cui è stato rinvenuto il veicolo della ### nonché delle partite di merce -di cui ai doc.ti 1, 2, e 3 CHUBBa seguito dell'incendio occorso in data 13 aprile 2022»; Si indicano a testi sui capitoli n.ri 1 e 2 i sig.ri ### e ### entrambi domiciliati in #### 87 presso la ### & ### S.r.l. e si insta affinché le deposizioni dei predetti testimoni vengano assunte per iscritto ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. o, in subordine, che l' audizione dei medesimi venga delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di ### B. ###'### «### il ### sulla base della documentazione in atti (doc.ti. n.ri da 1 a 9 CHUBB), se: (1) le modalità, circostanze, dinamica e conseguenze dell'evento dannoso occorso in data 13 aprile 2022 ### siano compatibili con il danneggiamento -e conseguente perdita totaledelle partite di merci per cui è causa (capi di abbigliamento); (2) le condizioni della merce -nonché quelle in cui è stato rinvenuto il veicolo della ### sul quale le stesse erano caricate al momento dell'eventorappresentate nelle fotografie di cui alla ### di ### datata 20 ottobre 2022 in atti [doc. n. 9 attr.] sono compatibili con la perdita totale delle stesse; (3) la quantificazione del danno da perdita totale operata dal perito degli assicuratori ### (### 71.871,30) sia congrua rispetto al valore delle partite di merce per cui è causa al momento del sinistro; se così non fosse, quantifichi il CTU l'entità del danno sofferto dalle predette partite di merce nello stato in cui versavano a seguito dell'incidente stradale per cui è causa; (4) il valore di mercato delle partite di merce ### colpite dall'evento dannoso per cui è causa, al tempo in cui tale sinistro è occorso (2022), corrisponde a quello risultante dai listini di vendita della ### di cui alla produzione n. 3 di parte attrice; se così non fosse, accerti il CTU il diverso valore di mercato di tali partite di merce» Per parte convenuta: ### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, giusto tutto quanto sopra esposto: - In via preliminare ed assorbente, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea formulata ai sensi e per gli effetti degli art. 2054 - 2051 e 2043/2049 c.c., anche per mancato assolvimento della condizione di procedibilità per tale domanda come diffusamente esposto al paragrafo I della comparsa di costituzione e risposta, nonché per carenza di legittimazione attiva, e per l'effetto, rigettare tutte le domande della parte attrice nei confronti della ### s.r.l.; - In via principale, nel merito, accertata e dichiarata la radicale carenza di prova dell'an della domanda attorea e comunque accertata e dichiarata l'applicazione della normativa in materia di trasporto ex art. 1693 c.c. e seguenti, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della stessa per le causali dedotte al paragrafo II della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto, rigettare tutte le domande della parte attrice nei confronti della ### s.r.l.; - in via subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare la radicale carenza di prova del quantum debeatur e comunque, in subordine, nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare l'applicazione dei limiti di legge ex art. 1696 c.c. in accoglimento di quanto diffusamente esposto al paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari oltre iva e cpa e spese generali come per legge ### esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione 1. Parte attrice ha agito in giudizio allegando che: - la società ### S.r.l. (in seguito “ELEVENTY”) è azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, con diversi punti vendita sul territorio nazionale; - la predetta società ha affidato la distribuzione delle proprie merci alla società #### S.p.A. di Sona ### (in seguito “NIPPON”); - in particolare, nell'aprile 2022, la ### ha trasferito in “conto vendita” una partita costituita da 1.210 capi di abbigliamento - suddivisi in 20 colli e 68 “appesi” del peso lordo complessivo di kg 228,15, aventi un valore complessivo pari a ### 71.371,30 - dalla propria sede di ### al proprio punto vendita situato presso il “### Resort” di ### di ####; - in tale occasione, in data 13 aprile 2022, l'autoarticolato sul quale le predette partite di merce stavano viaggiando, targato #### e di proprietà della #### S.r.l. di Cagliari ### (in seguito “SINIS”), prendeva fuoco al Km 267 (direzione sud) dell'### del ### “###”, in località ####; - a seguito di tale incendio, la partita di merce della ### risultava completamente perduta; - la ### aveva assicurato le predette partite di merce contro i rischi del trasporto presso l'odierna attrice ### (in prosieguo ### con polizza n. ###; dunque, la ### teneva indenne l'assicurata ### proprietaria e danneggiata, dalle conseguenze patrimoniali della perdita delle merci, erogando la somma di ### 71.371,30 e, così, subentrando in via di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei diritti di quest'ultima verso ### responsabile del danno, fino a concorrenza dell'indennizzo erogato.
A fronte di ciò, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno alla società convenuta invocando la responsabilità extracontrattuale della stessa, ai sensi degli artt. 2054 ovvero 2051 c.c. o ancora 2043 c.c., quantificando il danno risarcibile sulla base dell'indennizzo corrisposto a ### a sua volta parametrato sul valore di mercato delle merci perdute, risultante dal “### di vendita” della stessa ### per ### 71.871,30. 2. Si è costituita parte convenuta ### contestando: - in primo luogo, il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, con conseguente improcedibilità della domanda; - in secondo luogo, come non si verterebbe in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, bensì contrattuale, stante il contratto di trasporto stipulato tra la mittente ### e la società vettrice ### che a sua volta incaricò #### del trasporto della merce, avendo infine ceduto la ### all'odierna attrice i propri diritti di credito nei confronti della società #### la tesi della convenuta, infatti, l'odierna attrice avrebbe invocato in giudizio esclusivamente la responsabilità extracontrattuale, a vario titolo, di ### allo scopo di tentare di arginare l'applicazione del limite di risarcibilità del danno di cui all'art. 1696 - conseguentemente, “l'ulteriore inammissibilità della domanda attorea per radicale carenza di legittimazione attiva della parte attrice la quale, pur essendosi per sua stessa affermazione resasi cessionaria dei diritti della ### spendendone già i relativi diritti (cfr. doc. 13 e 15 attrice), in questo ### non li ha invocati” (pag. 7 comparsa di costituzione); - in ogni caso, l'assenza di responsabilità proprie o del proprio autista nella causazione dell'incendio che ha coinvolto il mezzo che trasportava la merce di proprietà di ### vertendosi in ipotesi di caso fortuito; - infine, il quantum debeatur, eccependo come non sia corretto quantificarlo sulla base del valore di mercato della merce - non venduta e trasferita esclusivamente per allestire uno stand espositivo - e come in ogni caso troverebbe applicazione l'art. 1696 c.c. a limitare l'entità del danno risarcibile. 3. Rigettate le prove orali formulate da parte attrice, all'esito dell'istruttoria, svolta tramite espletamento di CTU sulle cause dell'incendio che ha interessato il veicolo che trasportava le merci di proprietà di ### la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e indicate in epigrafe, previo deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c. *** 4. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea 5. Appare infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata da parte convenuta, che ha eccepito il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita. 6. E' infatti documentato in atti come sia stato trasmesso dall'odierna attrice all'odierna convenuta, prima dell'introduzione del presente giudizio, invito alla negoziazione relativo alla vertenza in oggetto, con richiesta di risarcimento del danno da “perdita totale della partita di merce di cui è oggi causa a seguito dell'incendio divampato a bordo dell'autoarticolato sul quale le merci stavano viaggiando occorso il ### in località ### Vito”, con cui ### allegando di essersi surrogata nei diritti della proprietaria danneggiata ### ha invocato profili di responsabilità “contrattuale e/o extracontrattuale” dell'odierna convenuta (doc. 15 fascicolo attoreo). 7. Deve dunque ritenersi perfezionata la condizione di procedibilità della negoziazione assistita, non essendovi dubbio alcuno circa la coincidenza tra i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nel corso della negoziazione assistita e quelli posti a fondamento dell'odierna domanda giudiziale. 8. Sulla qualificazione giuridica della responsabilità invocata da parte attrice 9. La società attrice ha allegato e provato documentalmente la propria legittimazione ad agire in giudizio, per essersi surrogata, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti della propria assicurata, ### proprietaria della merce perduta, nei confronti dell'odierna convenuta ### asseritamente responsabile del danno, ciò a seguito del pagamento dell'indennizzo per complessivi ### 71.371,30 per la perdita della merce di cui è causa (cfr. doc. 10 fascicolo attoreo - scheda di polizza; doc. 11 fascicolo attoreo - ricevuta del bonifico con cui fu liquidato l'indennizzo; doc. 12 fascicolo attoreo - quietanza di pagamento sottoscritta dalla società ###. 10. Al contempo, l'attrice ha espressamente dichiarato di non aver invocato la responsabilità contrattuale della convenuta, fondata sugli obblighi sorti dal contratto di trasporto stipulato tra il vettore ### e il subvettore ### non essendo ### mittente e proprietaria della merce trasportata, nonché dante causa dell'odierna società attrice, parte del predetto contratto di trasporto. ###, avente causa di ### sarebbe, d'altro canto, priva in tal senso di legittimazione attiva, secondo condivisibile giurisprudenza per cui: “Nel contratto di trasporto stipulato tramite uno spedizioniere, il mittente non è legittimato ad agire contro il vettore per il risarcimento dei danni derivatigli dalla mancata esecuzione del contratto di trasporto, perché il secondo comma dell'art. 1705 c.c. limita la legittimazione alle sole azioni dirette al soddisfacimento dei «diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato», fra le quali non rientrano le azioni di risarcimento danni. Resta salva la possibilità di agire contro lo spedizioniere, tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. (Cass. 1312/2005, conforme: Cass. 13375/2007, 18512/2006). 11. ### canto, l'esistenza di un contratto di trasporto non esclude che l'attrice, subentrata nei diritti di ### che di tale contratto non fu mai parte, possa avere titolo al fine di agire nei confronti del subvettore, odierno convenuto, invocando un diverso profilo di responsabilità extracontrattuale.
E' infatti senza dubbio astrattamente configurabile la sussistenza di un concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, essendo ammissibile che egli possa considerarsi responsabile dei danni occorsi alle persone o alle cose sia a titolo di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di trasporto, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei casi in cui un evento dannoso risulti lesivo “dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizio all'onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare” (Cass. ###/2023, 4002/2020; Cass. 16654/2017). 12. Ciò posto, venendo a qualificare l'eventuale titolo di responsabilità extracontrattuale del vettore, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario delle merci (sia questi il mittente o un terzo) quale custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerato che l'obbligazione accessoria della custodia non può ritenersi configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto ( ###/2023 cit., ma già Cass. 2773/1979). 13. Escluso dunque il ricorso alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., non può escludersi che la responsabilità del vettore possa astrattamente qualificarsi ai sensi dell'art. 2043 E' tuttavia necessario, a tal fine, che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente autonoma rilevanza giuridica come atto illecito, dovendosi il profilo della responsabilità aquiliana valutare non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, dunque attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini (Cass. 12420/2020). 14. Orbene, nel caso di specie, non risultano provati i presupposti di un profilo di responsabilità di cui all'art. 2043 La norma presuppone infatti la prova rigorosa da parte di chi evoca la fattispecie di responsabilità aquiliana di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito - ossia della condotta illecita dell'autore, della colpa o del dolo, del nesso causale - materiale e giuridico - e del danno - non essendo stato neppure allegato un comportamento colposo specifico del conducente rilevante ai fini di cui all'art. 2043 c.c. ed essendo rimasta ignota, di fatto, la causa dell'incendio (come si dirà ampiamente nel prosieguo), il cui onere di prova sarebbe gravato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sulla parte attrice. 15. Esclusa dunque nel caso di specie pure la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., può ben dirsi sussistente un profilo di responsabilità della società convenuta ex art. 2054 ###. 2054 comma 3 c.c. prevede, infatti, che il proprietario sia obbligato a risarcire il danno “provocato a persone o a cose dalla circolazione del veicolo”, salvo provi la circolazione contro la sua volontà.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'incendio propagato dal veicolo di cui è causa, occorso mentre esso circolava regolarmente su strada pubblica, sia evento ricollegabile alla circolazione stradale e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., derivando dal “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (Cass. n. 17626/2003), pur non essendo dipeso da una collisione del mezzo con altro veicolo o con un ulteriore e diverso ostacolo. 16. Ciò posto, ai sensi della norma citata, il proprietario del veicolo non si libera da responsabilità, se non provando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà, circostanza mai neppure allegata nel caso di specie.
Al contempo, secondo un condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art. 2054 c.c., ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giaccé l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.”. 17. Orbene, nel caso di specie, la presunzione di colpa del conducente di cui all'art. 2054 c.c., non può dirsi superata, non potendo ritenersi che il convenuto abbia fornito prova che egli abbia fatto “tutto il possibile per evitare il danno”, come richiesto dal comma 1 della norma citata.
Infatti, alla luce della documentazione in atti (cfr. verbali redatti dalla ### - doc. 5 di parte attrice - e dai ### del ### - doc.7 di parte attrice - nonché materiale fotografico allegato alla perizia di parte redatta dalla ### S&P - doc.9 di parte attrice) si evince che, con estrema probabilità, l'incendio si è sviluppato dalla zona del vano motore, a seguito di un “botto” che sarebbe stato avvertito dal conducente, con conseguente rapido arresto del veicolo. ### canto, nonostante la CTU disposta nel corso del presente giudizio, con nomina dell'####, non è stato di fatto possibile comprendere le cause primarie dell'incendio.
Posto che il veicolo non è più suscettibile di esame diretto in quanto rottamato, infatti, lo stesso ### nel proprio elaborato, ha svolto valutazioni basate su mere ipotesi e supposizioni, sulla base delle allegazioni delle parti, in gran parte prive di certi riscontri istruttori, e degli scarsissimi elementi istruttori a disposizione, giungendo alla conclusione che le cause primarie dell'incendio, di fatto, non possano considerarsi note.
Ma se ciò è vero, non può attribuirsi certezza alcuna all'ulteriore ipotesi del perito per cui “le cause più probabili dell'incendio siano da ricercare in un cedimento dell'impianto di sovralimentazione con successivo interessamento dell'impianto elettrico che provocato l'immediato arresto del motore”, tanto più che di ciò manca qualsivoglia riscontro empirico e che di tale cedimento lo stesso CTU dichiara di non essere in grado di indicare la causa primaria. 18. Dunque, nella totale incertezza delle cause dell'incendio, non può, sulla base di un criterio logico e concettuale, prima ancora che giuridico, dirsi se le stesse fossero prevenibili o evitabili, o tramite la corretta manutenzione del mezzo - tanto più che lo stesso ### analizzando la storia manutentiva dell'autoveicolo, ha notato che circa 40 giorni prima del sinistro, in data ###, fosse stata effettuata la sostituzione della testa motore, con conseguente smontaggio di molti organi, tra cui si annoverano gli organi dell'impianto di iniezione e della distribuzione, non potendosi “escludere che il guasto che ha prodotto l'incendio del 13/04/2022 possa essere conseguenza diretta dell'evento che ha comportato la necessità di effettuare la sostituzione della testa motore in data ###”, rimasto ignoto (cfr. pag. 5 CTU in atti) - o tramite una condotta del conducente maggiormente diligente e prudente, che avrebbe potuto avere una causalità efficiente nell'evitare l'evento.
Il fatto che la causa dell'incendio sia rimasta ignota è infatti logicamente incompatibile con la possibilità di ritenere che l'incendio stesso fosse un evento inevitabile o imprevedibile o col fatto che il conducente possa aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, assunti che non possono logicamente sostenersi senza conoscere la causa primaria dell'evento. 19. Sulla base di ciò, è evidente come la presunzione di responsabilità del conducente preista dalla legge ex art. 2054 c.c. non possa dirsi superata e come, in assenza della prova certa della causa del sinistro, parte convenuta - responsabile in solido col conducente del mezzo ai sensi del comma 3 della norma citata - non abbia adempiuto all'onere di prova contraria su di sé gravante al fine di superare la predetta presunzione ovvero di provare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. 20. Sul danno risarcibile 21. Accertata dunque la responsabilità dell'odierna società convenuta ai sensi dell'art. 2054 c. 3 c.c., il danno risarcibile deve essere parametrato all'indennizzo versato dall'odierna attrice all'assicurata ### 22. Preliminarmente, deve evidenziarsi come nel caso di specie non operi la limitazione risarcitoria eccepita dalla convenuta ex art. 1696 c. 2 La norma, infatti, opera esclusivamente nei rapporti fra le parti del contratto di trasporto, mentre nel caso di specie ad agire è un soggetto terzo (la ### in luogo della ###, estraneo al contratto (intercorso tra la ### e la ### e che ha invocato un titolo di responsabilità extracontrattuale, autonomo e distinto da quello che trova fondamento nelle obbligazioni derivanti dal contratto predetto.
Lungi dall'applicarsi la disciplina speciale sulla quantificazione del danno che limita il risarcimento del danno nell'ambito del contratto di trasporto, si applica al caso di specie, dunque, la disciplina generale del risarcimento integrale del danno (ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c.), in tutte le sue componenti.
Ciò secondo un orientamento a cui si intende dare seguito, confermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9984/1996), per cui “Le limitazioni di responsabilità previsto per il vettore dalla l. n. 450 del 1985 trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di porre un limite al rischio derivante dall'esecuzione del contratto di trasporto al fine di contenere i prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate (così Corte Cost., sent. n. 420 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1, l. 22 agosto 1985, n. 450 - nella formulazione anteriore alla modifica di cui all'art. 7, d.l. n. 82 del 1993, convertito in legge con l. n. 162 del 1993 - nella parte in cui non eccettua il caso di dolo o colpa grave dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle merci trasportate). La situazione giuridica presupposta è costituita dall'intervenuta conclusione di un contratto di trasporto e la limitazione concerne esclusivamente la responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 1693 c.c. Laddove, invece, il titolo di responsabilità del vettore sia extracontrattuale (come la ricorrente non contesta che possa accadere, in linea del resto con il consolidato orientamento di questa Corte), si verte in ipotesi del tutto estranea all'ambito applicativo della menzionata legge n. 450 del 1965, la quale si ispira all'esigenza di realizzare un equo contemperamento dell'interesse dell'autotrasportatore con l'interesse delle imprese utenti in attuazione dei principi di cui all'art. 41 Cost., e che non può dunque interpretarsi, in difetto di esplicita previsione, nel senso che il legislatore abbia inteso porre una deroga al principio generale secondo il quale la responsabilità patrimoniale da illecito extracontrattuale è illimitata.”. 23. Ciò premesso, venendo alla concreta quantificazione del danno risarcibile, deve osservarsi come non sia contestato che il trasporto riguardasse le merci da destinare al punto vendita di proprietà della ### sito in ### indicate in atto di citazione e risultanti dal documento di trasporto in atti (doc. 1 fascicolo attoreo). 24. Né a ben vedere è stato tempestivamente e puntualmente contestato che il valore di mercato delle predette merci fosse quello indicato nel listino prezzi di ### pure prodotto in atti (doc. 2, 3 e 4 fascicolo attoreo), che riporta un valore delle merci, al netto dell'### di ### 71.371,30, pari all'importo indennizzato che appare, anche in via presuntiva, equo e congruo, tenuto conto della quantità e della tipologia di merce trasportata, come riportata nei documenti di trasporto predetti.
Parte convenuta, nel costituirsi, infatti, si è limitata a contestare che l'eventuale risarcimento dovesse essere parametrato non sul valore di mercato della merce, non ancora venduta, bensì sul costo di produzione o di acquisto della merce da parte di ### criterio che non appare tuttavia condivisibile, non tenendo conto delle aspettative di guadagno che ### ragionevolmente nutriva nel trasferire la merce in un proprio negozio per la vendita, frustrate dall'integrale perdita dei beni trasportati. 25. Parimenti, è documentalmente provato che l'intero carico di merce sia andato distrutto nell'incendio, come emerge dal ### per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto il ### dalle ### dell'Ordine intervenute ( doc. 5 fascicolo attoreo), dal rapporto d'intervento dei ### del ### pure intervenuti nell'immediatezza, e dall'allegato dossier fotografico (doc. 7 fascicolo attoreo), oltre che dal dossier fotografico allegato alla relazione redatta dal perito di parte attrice (doc. 9 fascicolo attoreo). 26. Tutto ciò rende superflua la prova orale formulata da parte attrice e reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni. 27. La somma risarcibile a titolo di danno patrimoniale deve intendersi dunque pari a ### 71.371,30, come indicato da parte attrice. 28. Posto che tale somma costituisce l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa deve essere devalutata alla data dell'evento (13.04.2022) e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare le danneggiate anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte poi in debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo. 29. Sulle spese di lite 30. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico della società convenuta, stante l'integrale accoglimento della domanda attorea. 31. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento. 32. Devono parimenti essere poste integralmente a carico della parte convenuta, soccombente, le spese di ### liquidate come in separato decreto. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica: 1) condanna la convenuta ### S.r.l. a risarcire in favore della #### la somma di ### 71.371,30, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione; 2) condanna parte convenuta ### S.r.l. a rimborsare a parte attrice #### le spese di lite, che si liquidano in ### 786,00 per spese ed ### 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3) pone definitivamente le spese di ### liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta ### S.r.l.
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 07/05/2025
causa n. 2343/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pagliarini Elisabetta