testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 625 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13.09.2023 e vertente tra , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ### contro , in persona del titolare e legale rappresentante , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ####'esito dell'udienza cartolare del 13.09.2023, l'Avv. ### per , conclude come segue: “(…) alla luce delle molteplici omissioni, incongruenze e valutazioni sul merito, di cui alla perizia d'### richiamando integralmente la memoria dell'8 luglio 2023 (depositata da parte scrivente per l'udienza dell'11 luglio 2023) disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della ### In via mediata, nella denegata ipotesi che il giudice non ritenga necessario disporre rinnovazione della ### la parte scrivente ista per la rinnovazione della perizia con precisazione da parte del CTU incaricato, sui punti di cui alla predetta memoria e, in ogni caso, sulle osservazioni del perito di parte #### 2 . Dal p unto di v ista ist ruttorio, poi, pare n ecessaria l' integrazione dell'attività istruttoria così come prospettato dalla parte scrivente nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e in particolare con l'escussione dei testi indicati sui capi ivi riportati. Da ultimo, e in ogni caso, la parte scrivente, in ossequio all'ordinanza dell'11 Luglio 2023, richiamate tutte le domande e considerazioni espresse in atti e nel corso del giudizio, ista per il rigetto di tutte le avverse domande, conclusioni e istanze anche istruttorie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, ### E #### l'inadempimento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto al contratto di vendita di autoveicolo concluso con il ### per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, e conseguentemente ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, a risarcire il ### pe r l'inade mpimento c ontrattuale de l convenuto, che si quantifica nell'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. ###: ### il danno ingiusto cagionato da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al ### per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, e conseguentemente ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, a risarcire il ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. ###: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Con riguardo alla #### ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della ### In via mediata, nella denegata ipotesi che il giudice non ritenga necessario disporre rinnovazione della ### la parte scrivente ista per la rinnovazione della perizia con precisazione da parte del CTU incaricato, sui punti di cui alla predetta memoria e, in ogni caso, sulle osservazioni del perito di parte ### . Istanz a di amm issione testi: Ric hiamando le memorie ex art. 183 ### 3 comma VI c.p.c.: La parte scrivente, inoltre, ista per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi (per i testi che parlano lingua francese si richiede l'interprete), anche in materia diretta e contraria sui capi di controparte, e interrogatorio formale all'uopo preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) In data 5 aprile 2019 il ### si recava presso la società di ### (### per la realizzazione della perizia necessaria per il rilascio della c.d. “carte grise” (carta di circolazione francese) per il proprio veicolo ### 2, targata ### 2) ### tecnico sul veicolo ### 2, targata ### necessario per il rilascio della c.d. “carte grise” (carta di circolazione francese), veniva realizzato in data 5 aprile 2019 dal ### 3) ### tecnico realizzato sul veicolo 2, targata ### evidenziava una serie di vizi quali gravi guasti ai freni, tiranteria dello sterzo, usura eccessivi dei giunti e gioco anomalo, cuscinetto, gioco e rumore eccessivo all'interno dell'anteriore sinistro, freno di stazionamento efficacia del 33%, giunti sferici delle sospensioni difettosi, deformazione di un longherone e della traversa anteriore destra, corrosione del telaio anteriore destro, deformazione del supporto anteriore; 4) I vizi di cui al punto che precede erano nascosti e sono riscontrabili solo a mezzo dell'esame approfondito di un esperto; 5) A causa dei vizi riscontrati a seguito dell'esame il veicolo ### 2, targata ### non risultava idoneo alla circolazione; 6) Nell'anno 2019 il ### si recava presso la carrozzeria del ### sit a in ### (### al fine di far controllare la carrozzeria del veicolo ### 2, targata ### 7) A seguito dell'esame della carrozzeria del veicolo il ### rifiutava di intervenire sulla in quanto considerava lo stato di ruggine e corrosione esistente sotto la vernice come troppo avanzato per porvi rimedio; 8) In data 30 luglio 2019 il ### affidava il veicolo ### 2 al ### del affinché costui - specializzato nel rifacimento dei motori - verificasse lo stato del motore del veicolo di sua proprietà; 9) ###esito dell'esame del motore del veicolo il ### affermava come il motore della dovesse essere completamente rifatto e ripristinato; 10) ### affermava che il rifacimento del motore, benché integrale, non desse garanzie di successo in quanto il venditore aveva modificato la guarnizione della testa, istallando ### 4 la testa su una testata già fusa, non rettificata e non omologata; 11) ### in tale occasione interveniva sul veicolo riparando il cambio, che risultava difettoso e riparando la trasmissione della , anch'essa danneggiata e non funzionante (si vedano doc. 7-12 che si rammostrano al teste); 12) In data 25 giugno 2020 il ### si recava presso il ### , perito, al fine di realizzare una perizia completa sullo stato dell'autoveicolo 2; 13) Al fine di realizzare la perizia nel contraddittorio con il venditore, il ### invitava a partecipare anche l'autosalone senza ricevere alcuna risposta (### 3 che si rammostra al teste); 14) Con la perizia del 25 giugno 2020 (Doc. 3 che si rammostra al teste) il perito autorizzato accertava come sul veicolo fossero presenti problematiche come ruggine sul parafango sotto la vernice, ruggine sui longheroni, ruggine sul pianale anteriore, ruggine nelle guarnizioni degli sportelli, ruggini sugli ancoraggi degli assi multipli e ruggine all'interno dell'abitacolo, concludendo come l'intera carrozzeria fosse devastata dalla ruggine; 15) Con la perizia del 25 giugno 2020 (### 3 che si rammostra al teste) il perito autorizzato affermava come il veicolo 2, lungi dall'essere un veicolo da collezione come presentato, fosse in realtà di qualità scadente; 16) ### a seguito della perizia, comunicava al ### come l'autosalone l'avesse truffato, vendendogli un veicolo privo delle qualità previste ed in stato di qualità pessima ad un prezzo eccessivo; 17) ### a se guito d ella pe rizia, c omunicava al ### c ome part e d elle fotografie che l'autosalone aveva rammostrato al ### al fine di convincerlo della bontà dei lavori di ristrutturazione non fossero in effetti relativi al veicolo 2, targata ### ma appartenessero ad altro veicolo; 18) ### a seguito della perizia, comunicava al ### come a suo parere il veicolo non avesse subito alcun restauro, ma solo interventi atti a coprirne i difetti e volti a ingannare gli acquirenti; 19) In data 17 dicembre 2021 il ### si recava presso il di ### al fine di far valutare lo stato del proprio veicolo dal personale del garage, esperto in carrozzerie; 20) In data 17 dicembre 2021 il ### del garage visionava lo stato della carrozzeria della e concludeva che dato l'elevato grado di compromissione della carrozzeria, la riparazione sarebbe potuta costare più dello [...] ### 5 stesso veicolo; 21) In data 17 dicembre 2021 il ### del garage , a se guito di pre sa v isione de lla v ettura , e metteva un preventivo (### 16-B che si rammostra al teste) con il quale stimava il costo della riparazione dei vizi presenti nella carrozzeria in € 24.890,00; 22) Il veicolo ### 2 targata ### del ### al momento della vendita, aveva un valore inferiore ad € 26.000,00; 23) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi tali da renderne pericoloso l'utilizzo su strada; 24) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### pur pr esentando uno strato di vernice verde all'apparenza nuovo, aveva gravi problematiche di ruggine nel telaio e nei giunti; 25) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi e malfunzionamenti nel motore e nel cambio; 26) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi nel sistema frenante che ne rendevano impossibile l'utilizzo in sicurezza; 27) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi nell'impianto di sospensioni che ne rendevano impossibile l'utilizzo in sicurezza; 28) Il veicolo ### 2 targata ### veniva alienato dall' al ### come restaurato e in perfette condizioni; 29) Le riparazioni sul veicolo ### 2 targata ### sono impossibili a causa del grave stato di compromissione in cui oggi versa; 30) ### è stato informato di tutte le problematiche relative al veicolo già nel mese di aprile dell'anno 2019; 31) ### ha riconosciuto i vizi del veicolo (### 17 che si rammostra al teste); 32) ### ha promesso che avrebbe provveduto a intervenire sul veicolo (### 17 che si rammostra al teste). (…) ###: Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge (…)”; l'Avv. ### per , conclude come segue: “(…) si riporta, integralmente, alle eccezioni, deduzioni, domande formulate, insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste, anche istruttorie, avanzate e ribadendo le contestazioni e opposizioni a quanto ex adverso dedotto, eccepito, domandato. E conclude richiamando le conclusioni rese nella comparsa di costituzione e risposta depositata (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via ### 6 principale - accertare la qualità di auto d'epoca dell'auto 2 del 1976 venduta all'attore dal convenuto, nonché l'avvenuta consegna della documentazione di autenticità da parte del convenuto all'attore e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via subordinata: - accertare il decorso del termine annuale ex art. 1495 cc e dichiarare la prescrizione dell'azione per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc avanzata dall'attore, ovvero dell'azione per mancanza di qualità ex art. 1497 cc come riqualificata, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via ulteriormente subordinata - accertare la carenza di tempestiva denuncia ex art. 1495 cc, da parte dell'attore, dei vizi della cosa venduta ovvero della mancanza di qualità e dichiarare la decadenza dell'attore dalla garanzia ex artt. 1490 e 1497 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via gradatamente subordinata - accertare la carenza di vizi ovvero la sussistenza delle qualità promesse nell'auto d'epoca del 1976 venduta all'attore dal convenuto e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via progressivamente subordinata - accertare e dichiarare la carenza di condotte perpetrate dal convenuto integranti fatti illeciti ex art. 2043 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. E comunque e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso rimborso generale (…)”.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver acquistato, in data ###, presso l' , una vettura ### 2, targata ### cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione); che tale autovettura - pagata da esso esponente per la somma di euro 26.000,00-, era stata garantita dal venditore come in perfetto stato e con tutti i pezzi originali dell'epoca di costruzione del mezzo; che, tuttavia, in seguito all'acquisto, sin dalle prime guide, era risultata palese la presenza di vizi nella predetta autovettura; che, in particolare, a dire di esso attore, il mezzo, nonostante si fosse presentato come in buono stato, recava vizi occulti, i quali risultavano impossibili da verificare senza un esame approfondito; che, detti vizi, avevano ad oggetto problematiche relative alla carrozzeria, all'impianto ### 7 frenante e al sistema di ammortizzazione; che, dunque, esso , con lettera raccomandata del 13.01.2020, aveva comunicato alla controparte, a mezzo legale, la propria volontà di ottenere un risarcimento per i gravi vizi del veicolo acquistato ( all.to n. 2 all'atto di citazione); che, tuttavia, detta comunicazione non aveva sortito alcun esito; che, pertanto, esso esponente, in data ###, aveva fatto eseguire una consulenza tecnica di parte sul veicolo in questione (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), la quale aveva evidenziato la presenza di gravi vizi sul veicolo; che, in particolare, tale consulenza, aveva messo in evidenza come, a causa dei predetti vizi, il veicolo fosse inservibile, non sicuro e inadatto all'uso; che, inoltre, il proprio consulente di parte, in detta relazione, aveva consigliato, come unica soluzione possibile, quella dell'annullamento del contratto con restituzione del prezzo; che la relazione tecnica in questione, originariamente redatta in francese, in seguito era stata fatta tradurre in italiano a cura e spese di esso attore, il quale aveva ottenuto una traduzione asseverata dalla dott.ssa , iscritta all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Salerno e che, successivamente, la relazione in oggetto era stata vidimata dal Giudice di ### del Tribunale di Salerno (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in data ###, esso attore aveva inviato alla parte convenuta un invito a concludere un accordo di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che l' aveva partecipato alla procedura, ma che la stessa si era conclusa con un verbale negativo di mancato accordo (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che esso attore, nonostante i numerosi tentativi di composizione stragiudiziale della lite, non era stato in alcun modo risarcito del danno subito; che, dunque, esso si era visto costretto ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il rimborso del prezzo pagato, pari ad euro 26.000,00, oltre ad interessi e spese; che, infatti, a dire di esso esponente, nel caso in esame, risultavano sussistenti tutti i presupposti per ottenere una declaratoria giudiziale di inadempimento contrattuale e di conseguente risoluzione del contratto; che, in punto di c.d. an debeatur, veniva evidenziato che, nella fattispecie in esame, il venditore aveva presentato il veicolo in oggetto come in un ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante; che, nello specifico, a seguito del primo contatto con il venditore, quest'ultimo aveva rassicurato esso attore circa l'ottimo stato del veicolo, inviando delle fotografie che mostravano il mezzo in fase di restauro (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, ### 8 pertanto, esso , in data 11 marzo 2019, aveva acquistato il predetto autoveicolo - per l'ingente somma di euro 26.000,00 -, proprio in ragione del perfetto stato di conservazione del mezzo; che, tuttavia, esso esponente, appena preso possesso del veicolo, si era accorto della presenza di problematiche di tipo meccanico e si era recato a far riparare il veicolo presso alcune autofficine locali, sostenendo il costo degli interventi necessari; che, dunque, esso esponente aveva immediatamente avvertito l' il quale aveva negato ogni responsabilità, minimizzando l'accaduto; che, soltanto in data ###, esso si era reso conto della gravità dei vizi del proprio veicolo; che, infatti, in tale data, era stata redatta una relazione tecnica di parte (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), con la quale era stato chiarito che, a causa della gravità dei vizi, il veicolo in questione non avrebbe mai potuto essere utilizzato e che l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella dell'annullamento contrattuale e della restituzione del prezzo pagato; che, tanto premesso, esso esponente aveva instaurato il presente giudizio, al fine di ottenere, ai sensi dell'art 1453 e dell'art. 1492 c.c., la risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del prezzo pagato per il veicolo, oltre al risarcimento dei danni subiti; che, inoltre, esso attore, oltre ad invocare la responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., agiva, altresì, per ottenere il risarcimento per il danno ingiustamente subito, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che, in particolare, nel caso in esame, a dire di esso esponente, appariva evidente che il convenuto aveva colposamente taciuto i vizi occulti del bene al compratore, inducendolo ad effettuare l'acquisto di un veicolo del tutto inservibile per il suo scopo; che, infatti, a dire di esso , il concessionario non poteva non essere a conoscenza del grave stato in cui si trovava il veicolo; che, pertanto, esso attore aveva diritto ad essere rimborsato, per i vizi occulti presenti nell'autovettura acquistata, ai sensi dell'art. 1218 e/o dell'art. 2043 c.c., nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute a causa dei predetti vizi; che, in punto di c.d. quantum debeatur, veniva evidenziato che i danni subiti da esso esponente, a causa dell'inadempimento contrattuale della parte convenuta, erano di natura materiale; che, segnatamente, esso attore aveva diritto a vedersi restituita la somma di euro 26.000,00, corrispondente all'importo corrisposto all' a titolo di prezzo di acquisto dell'autovettura in parola; che, inoltre, esso esponente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto anche il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento ### 9 contrattuale della controparte; che, nello specifico, esso , al fine di tentare di porre rimedio ai vizi presenti sul mezzo in oggetto, si era visto costretto ad effettuare alcune riparazioni in officine meccaniche, sostenendo un costo complessivo per l'importo di euro 11.670,23, come attestato dalla documentazione in atti (cfr. all.ti da 7 a n. 13 all'atto di citazione); che, infine, esso attore aveva diritto ad essere rimborsato anche per i costi sostenuti in relazione alla consulenza tecnica di parte realizzata sul veicolo ed alla sua traduzione giurata; costi, questi ultimi, ammontanti, rispettivamente, agli importi di euro 370,00 ed euro 186,00 (cfr. all.ti n. 14 e 15 all'atto di citazione); che, in definitiva, la richiesta avanzata, in questa sede, da esso esponente nei confronti della parte convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, aveva ad oggetto le seguenti voci di danno: a) prezzo di acquisto dell'autoveicolo, pari ad 26.000,00; b) costi sostenuti per la riparazione dell'autoveicolo, per l'importo di euro 11.670,23; c) spesa sostenute in relazione alla redazione ed alla traduzione della consulenza tecnica di parte, per la somma di euro 370,00; che, pertanto, esso attore aveva diritto a vedersi liquidato il complessivo importo di euro 38.226,23. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio l' , al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, ### E #### l'inadempimento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto al contratto di vendita di autoveicolo concluso con il ### e c onseguentemente C ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate nella precedente narrativa, a risarcire il ### pe r l'in adempimento contrattuale del convenuto, che si quantifica nell'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. ###: ### il danno ingiusto cagionato da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al ### e conseguentemente ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate nella precedente narrativa, a risarcire il ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e ### 10 rivalutazione monetaria. ###: Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge (…)”. Con comparsa del 28.07.2021, si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente essa parte convenuta deduceva che, all'inizio di dicembre del 2018, a veva contattato telefonicamente esso ed aveva richiesto informazioni sui prezzi delle auto d'epoca presenti in esposizione nel sito specializzato nella vendita di auto d'epoca; che, in detta occasione, il aveva ricevuto indicazione di un costo oscillante tra euro 30.000,00 ed euro 35.000,00; che, in data ###, la controparte aveva inviato comunicazione mail all'indirizzo di posta elettronica del sito dichiarando il proprio interesse per l'auto del 1974 in esposizione e di cui alle fotografie allegate, chiedendo ad esso esponente di essere ricontattato; che, a seguito di alcune trattative svoltesi tra le parti, in data ###, esso convenuto aveva comunicato all'attore la disponibilità di un'autovettura del 1976, parzialmente restaurata, al prezzo di euro 28.000,00, allegando relativa documentazione fotografica; che, in data ###, presso la sede ###incontro per la verifica dell'auto d el 1976, a lla pre senza di pa rte a ttrice, di , dell'impiegata e dell'interprete che, nel corso del predetto incontro, il aveva provveduto alla verifica dell'auto, anche mediante prova su strada, e che esso esponente aveva fornito tutte le informazioni richieste ed aveva consegnato tutta la documentazione relativa all'autovettura in oggetto; che, nello specifico, in detta occasione, essa parte convenuta aveva provveduto a consegnare al cliente: - una fotografia del cruscotto, con contachilometri indicante 45751 Km, - corredo fotografico inerente i dati dell'auto prima del parziale restauro, - copia del ### attestante l'originalità dell'auto del 1976; che, nel corso del predetto incontro, all'esito di una trattativa tra le parti, il prezzo di vendita veniva concordato in euro 26.000,00; che, in data ###, il aveva rinnovato l'interesse all'acquisto, ma aveva richiesto di sistemare un piccolo difetto di verniciatura riscontrato e documentato nella documentazione fotografica allegata; che, con comunicazione del 19.01.2019, essa esponente aveva inoltrato alla ### 11 controparte il corredo fotografico relativo all'intervento eseguito; che, in data ###, l'attore aveva confermato la propria volontà di acquistare l'auto in oggetto; che, con e-mail del 12.03.2019 e del 13.03.2019, era stato concordato l'appuntamento per il ritiro dell'auto compravenduta, per il giorno 16.03.2019; che, in detta occasione, il a veva proc eduto, nuova mente, a v erificare e a p rovare su stra da l'a uto acquistata, di nuovo alla presenza dell'impiegata e dell'interprete che, inoltre, la parte attrice, in tale incontro, aveva ritirato i documenti dell'autovettura in originale, compresi la radiazione definitiva, le targhe ed i documenti necessari per l'esportazione in ### ed aveva, poi, provveduto a ritirare l'auto, con sottoscrizione del d.d.t. n. 53; che, con comunicazione del 19.03.2019, l'attore aveva richiesto ad esso esponente di apporre la propria sottoscrizione nel certificato di vendita in modello francese, compilato e allegato dal , al fine di poter immatricolare l'auto in ### che, detta sottoscrizione, era stata apposta e che il relativo certificato era stato inviato da esso convenuto in pari data; che, successivamente, il ###, l'attore aveva comunicato ad esso l'esito del controllo per l'ottenimento della ed i rilievi tecnici emersi, chiedendo l'esecuzione degli interventi necessari per l'ottenimento del collaudo; che, in tale occasione, esso esponente, nonostante l'assenza di un obbligo in tal senso, si era dimostrato disponibile ad eseguire, ove possibile, gli interventi prospettati, con trasporto in ### dell'auto; che, con comunicazione del 09.04.2019, il aveva richiesto di non procedere con il trasporto dell'auto in ### per il costo troppo elevato della trasferta, e che esso convenuto si era mostrato disponibile ad inviare in ### i pezzi di ricambio necessari, con costi dei pezzi a proprio carico ma con costo della manodopera a carico di controparte, rammentando che si trattava di un'auto d'epoca; che, in data ###, la controparte aveva accettato la proposta ricevuta e che, in data ###, aveva ringraziato per l'invio dei pezzi e aveva reso noto l'esito positivo del controllo tecnico; che, tuttavia, con lettera raccomandata del 10.01.2020 a firma dell'Avv. ### era stata contestata la presenza di vizi occulti nell'auto d'epoca in oggetto, sottolineando la pericolosità e l'inidoneità all'uso dell'autovettura medesima e richiedendo il rimborso del danno per i vizi e le spese sostenute (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione); che, con successiva missiva del 21.01.2020, essa parte convenuta aveva provveduto a contestare ogni affermazione e richiesta a mezzo legale ### 12 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione); che, nel frattempo, la parte attrice, da un lato, aveva consigliato a soggetti terzi di acquistare auto d'epoca presso esso e, dall'altro lato, aveva perpetrato condotte diffamatorie nei confronti di esso esponente; che, inoltre, l'attore, a dire di esso esponente, aveva continuato ad utilizzare regolarmente l'auto d'epoca acquistata; che, tanto premesso, veniva evidenziato che, secondo quanto prospettato dalla stessa parte attrice, l'oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti era costituito da un'auto d'epoca parzialmente restaurata; che, dunque, a dire di essa esponente, nel caso di specie, non risultava applicabile la normativa codicistica relativa alla garanzia per vizi del bene compravenduto, di cui agli artt. 1490 ss. c.c., e alla garanzia per mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c.; che, infatti, nella fattispecie in esame, a dire di essa convenuta, avrebbe dovuto trovare applicazione unicamente l'art. 64 del d. lgs. 42/2004; che, dunque, in base alla norma sopra citata, l'unico obbligo gravante su esso venditore era quello relativo alla consegna, all'acquirente, della documentazione attestante l'autenticità dell'auto d'epoca; che, a dire di esso esponente, detto obbligo, era stato puntualmente ed esattamente adempiuto da esso convenuto; che, inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile, alla fattispecie in esame, la disciplina relativa alla garanzia per vizi oppure per mancanza di qualità promesse, alcun inadempimento, in ogni caso, risultava configurabile a carico di esso esponente; che, peraltro, relativamente a detta domanda di garanzia per vizi e/o mancanza di qualità promesse, essa parte convenuta, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione di garanzia; che, infatti, nel caso in esame, a dire di essa esponente, innanzitutto, risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., atteso che l'autovettura in oggetto era stata consegnata in data ### e l'atto di citazione era stato notificato ad essa esponente in data ###; che, inoltre, doveva ritenersi che l'attore fosse ormai decaduto dall'esercizio delle azioni di garanzia di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c, in quanto, nella fattispecie de quo, la controparte, a dire di esso esponente, aveva omesso di denunciare la presenza dei vizi entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, come risultante dalla documentazione allegata dalla stessa parte attrice (cfr. all.ti da n. 7 a 13 all'atto di citazione); che, in ogni caso, la domanda avanzata dalla controparte risultava infondata nel merito, dal momento che alcun inadempimento contrattuale ### 13 risultava, comunque, imputabile ad esso convenuto, il quale aveva esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte; che, infine, avrebbe dovuto essere rigettata anche la domanda avanzata dalla controparte, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva come segue: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via principale - accertare la qualità di auto d'epoca dell'auto de l 1976 v enduta all 'attore dal c onvenuto, nonc hé l'av venuta consegna della documentazione di autenticità da parte del convenuto all'attore e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via subordinata: - accertare il decorso del termine annuale ex art. 1495 cc e dichiarare la prescrizione dell'azione per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc avanzata dall'attore, ovvero dell'azione per mancanza di qualità ex art. 1497 cc come riqualificata, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. in via ulteriormente subordinata - accertare la carenza di tempestiva denuncia ex art. 1495 cc, da parte dell'attore, dei vizi della cosa venduta ovvero della mancanza di qualità e dichiarare la decadenza dell'attore dalla garanzia ex artt. 1490 e 1497 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via gradatamente subordinata: - accertare la carenza di vizi ovvero la sussistenza delle qualità promesse nell'auto d'epoca del 1976 venduta all'attore dal convenuto e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via progressivamente subordinata: - accertare e dichiarare la carenza di condotte perpetrate dal convenuto integranti fatti illeciti ex art. 2043 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. E comunque e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso rimborso generale (…)”. Ammesso ed escusso l'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 30.09.2022; rigettate le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti; disposta ed espletata c.t.u. tecnica sul mezzo; riservandosi di provvedere in sede di decisione sulle richieste di rinnovazione della c.t.u. e di convocazione del c.t.u. a chiarimenti avanzate dalla parte attrice; all'esito dell'udienza ### 14 cartolare del 13.09.2023, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. ******************* Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie di prova testimoniale, reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 19.01.2023, a cui, sul punto, si rinvia integralmente. Inoltre, deve essere rigettata anche la richiesta, avanzata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, di disporre la rinnovazione della c.t.u. tecnica, dal momento che, nel caso in esame, non risultano sussistenti gli estremi per poter disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della consulenza tecnica. Ed infatti, le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. - come verrà di seguito meglio precisato - appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente, che non risulta essere in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dai consulenti tecnici di parte ### si osserva che il c.t.u., nella relazione definitiva, depositata in data ###, risulta aver risposto, in maniera integrale, puntuale ed analitica, alle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p., ed, in particolare, alle osservazioni avanzate dal c.t.p. di parte attrice, geom. (cfr. pag. da n. 12 a n. 15 della c.t.u. depositata in data ###). Pertanto, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di parte attrice di disporre la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico, atteso che, nel caso in esame, il c.t.u. risulta aver già puntualmente ed integralmente risposto alle rispettive osservazioni delle parti e, dunque, non appare necessario e neppure opportuno disporre una convocazione del c.t.u. a chiarimenti. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, la parte attrice ha avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare il grave inadempimento contrattuale, da parte della concessionaria convenuta, agli impegni assunti dalla medesima con la stipula del contratto di compravendita dell'autovettura d'epoca ### 2, targata ### per cui è causa e, dunque, ad ottenere la risoluzione giudiziale del predetto contratto, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo di acquisto del mezzo in parola e al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza di detto inadempimento. ### 15 In particolare, l'attore ha dedotto che, la parte convenuta, non avrebbe esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte in quanto la stessa avrebbe consegnato un'autovettura caratterizzata da una serie di vizi occulti, i quali si sarebbero palesati soltanto in un momento successivo rispetto alla consegna del bene, pacificamente avvenuta in data ###. Deve, poi, evidenziarsi che la parte attrice, se certamente, nell'atto di citazione, ha fatto riferimento alla garanzia per vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 ss. c.c.; tuttavia, nel precisare la propria domanda, nella memoria istruttoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c., ha invocato espressamente l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della garanzia legale di conformità, prevista dal d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d.
Codice del ###, a tutela del ### Dunque, occorre, in primo luogo, stabilire quale normativa debba trovare applicazione relativamente al caso in esame, ovvero se debba farsi riferimento alla garanzia legale di conformità di cui al ### del ### oppure alla ordinaria garanzia per vizi della cosa venduta, prevista dal codice civile, agli art. 1490 ss.. Primariamente, si osserva che, nel caso in esame, la parte attrice ha agito nei confronti della venditrice/concessionaria, al fine di far valere, nei suoi confronti, la garanzia legale di conformità prevista, a tutela del ### dagli art. 129 ss. del ### del ### All'uopo, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 13148/2020). In altri termini, con riguardo ai contratti di vendita conclusi tra un ### ed un ### la normativa ordinaria in materia di garanzia per vizi nella compravendita - di cui agli art. 1490 ss. c.c. - e di inadempimento contrattuale per mancanza di qualità promesse - di cui all'art. 1497 c.c. - trova applicazione soltanto in via sussidiaria e residuale, in quanto la disciplina di cui al ### del ### presenta carattere specialistico e, dunque, prevalente. Occorre, poi, considerare che, poiché il contratto di vendita dell'autovettura di cui alla presente causa risulta essersi, pacificamente, concluso in data ### (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), non possono, in ogni caso, trovare applicazione, nel caso in esame, le nuove disposizioni relative alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo, introdotte tramite il d.lgs. n. 170/2021, in attuazione della ### n. 2019/771, che ha comportato la sostituzione integrale del capo I del titolo III della parte IV del ### del ### (d.lgs. 206/2005). Ed infatti, l'art. 24, comma secondo, della medesima direttiva UE stabilisce espressamente che “(…) le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1 gennaio 2022 (…)”. Pertanto, nel caso di specie, al fine di stabilire l'applicabilità o meno, alla fattispecie de quo, della normativa di cui al d.lgs n. 206/2005, occorre fare riferimento al ### del ### nella sua versione antecedente rispetto alla modifica legislativa posta in essere dal d.lgs. n. 170/2021. Ciò precisato, deve evidenziarsi che - come già sottolineato - la disciplina di cui al ### del ### trova applicazione con riguardo ai contratti di compravendita conclusi tra un ### ed un ### A tal proposito, si osserva che l'art. 3, comma primo, lettera a), del ### del ### definisce il ### come “(…) la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (…)”; mentre, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera c), del ### del ### il ### è definito come “(…) la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (…)”. Con riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la parte convenuta non ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza che “(…) nel presente caso la tutela del ### del ### sia applicabile al ### essendo lui un consumatore che ha acquistato un bene da un professionista per uso personale e non professionale (…)” (cfr. pag. della memoria istruttoria n. 1 di parte attrice). Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente ### 17 contestati dalla parte costituita (…)”. Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. ###, del 04.11.2021). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestata dalla parte convenuta, deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; 9285/2003). Dunque, atteso che, nel caso di specie, risulta pacifica tra la parti la sussistenza, da un lato, della qualità di “(…) ### (…)” relativamente all'attore e, dall'altro lato, della qualifica di “(…) ### (…)” nei confronti della parte convenuta, va da sé che, la fattispecie in esame, risulti rientrante nella disciplina di cui al capo I del titolo III della parte VI del ### del ### Ed infatti, appare infondato quanto dedotto dalla parte convenuta circa il fatto che, nella fattispecie in esame, non potrebbe trovare applicazione la normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 sul presupposto che il contratto di compravendita concluso tra le parti ha ad oggetto un'auto d'epoca - e, pertanto, a dire del convenuto, dovrebbe considerarsi escluso dall'ambito applicativo del ### del ###. A tal proposito, occorre evidenziare che l'art. 128, comma primo, del d. lgs. n. 205 del 2006 (c.d. ### del ###, nel definire l'ambito di applicazione della normativa di cui al capo I del titolo III della parte VI del ### del ### - avente ad oggetto la “(…) ### legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di ### (…)” -, stabilisce che, detta normativa, trova applicazione relativamente ai “(…) contratti di vendita (…) concernenti i beni di consumo (…)”. Inoltre, il comma terzo dell'art. 128 del ### del ### del ### stabilisce espressamente che “(…) le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (…)”. Dunque, considerato che il comma terzo dell'art. 128 del ### del ### riconosce espressamente l'applicabilità delle disposizioni normative di cui al capo I del titolo III della parte IV del d.lgs. n. 206/2005 anche ai beni di consumo “(…) usati (…)”, deve ritenersi che, nel caso di specie, possa farsi applicazione delle disposizioni normative di cui agli art. 128 ss. del ### del ### Di conseguenza, nel caso in esame, l'accertamento dell'asserito inadempimento contrattuale, da parte del convenuto/### alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti dell'attore/### relativamente al contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura pe r cui è causa, dovrà, innanzitutto, avvenire sulla base della speciale normativa di protezione prevista a tutela del ### e, segnatamente, della disciplina in tema di garanzia legale di conformità, di cui al capo I del titolo III della parte IV del ### del ### Ciò posto, chiarita l'applicabilità, nel caso in esame, della normativa di cui al ### del ### occorre passare ad analizzare il profilo relativo al c.d. an debeatur della domanda di garanzia avanzata dalla parte attrice. In particolare, occorre, primariamente, prendere in esame le eccezioni di prescrizione e di decadenza dalla garanzia di conformità, sollevate, in via preliminare, dalla parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ritualmente e tempestivamente depositata. ### dall'esaminare l'eccezione di prescrizione della garanzia, si osserva che l'art. 132, comma primo, del ### del ### stabilisce che “(…) il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (…)” e che, inoltre, ai sensi del comma quarto della medesima norma sopra citata, “(…) l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (…)”. In altre parole, la norma sopra riportata prevede, per la garanzia di conformità a carico del venditore, un termine di prescrizione della relativa azione pari a 26 mesi, decorrenti a partire dal momento della consegna del bene. Con riferimento allo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che - come verrà di seguito evidenziato -, l'azione di garanzia, esercitata dall'attore ai sensi degli art. 129 ss. del d.lgs. n. 206/2005, non risulta essersi prescritta, in quanto, nella fattispecie de quo, ### 19 non può ritenersi inutilmente decorso il termine di cui al comma quarto dell'art. 132 del ### del ### A tal proposito, si osserva, innnazitutto, che, nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 132, comma quarto, deve essere individuato nell'11.03.2019, atteso che, dalla documentazione allegata dalla parte attrice (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), emerge che la “(…) consegna del bene (…)” oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti, è avvenuta in tale data. ### le circostanze che, in data ###, il avesse acquistato, presso la concessionaria convenuta, l'autovettura modello ### 2 per cui è causa e che, in pari data, fosse intervenuta la consegna di detta autovettura (cfr. pag. 1 e 2 dell'atto di citazione) non sono neppure state oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte del convenuto, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c.. Ciò precisato, si rileva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto appare infondata, dal momento che la parte attrice risulta aver interrotto la decorrenza del termine di prescrizione di 26 mesi, di cui all'art. 132, comma quarto, del ### del ### sia mediante l'invio, in data ###, alla concessionaria convenuta, di una comunicazione formale di costituzione in mora a mezzo legale ( all.to n. 2 all'atto di citazione), sia tramite il successivo invito, in data ###, a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione). Ed infatti, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, c.c., “(…) la prescrizione è (…) interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. ### occorre evidenziare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi (…) le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1 (…)” ( tra le altre, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 18672 dell'11.07.2019). Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve ritenersi che, nel caso in esame, la decorrenza del termine di prescrizione di 26 mesi, di ### 20 cui all'art. 132, comma quarto, del ### del ### sia stata, efficacemente, interrotta dalla comunicazione di formale costituzione in mora del debitore, inviata dall'attore alla parte convenuta, a mezzo legale, in data ### e, dunque, entro i 26 mesi dalla consegna del bene, avvenuta, pacificamente, in data ###. Di conseguenza, non risultando inutilmente decorso il termine di cui all'art. 132, comma quarto, del d.lgs. n. 206/2005, non resta che rigettare l'eccezione di prescrizione della garanzia, sollevata, in via preliminare, dalla parte convenuta. Passando, ora, ad affrontare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, del ### del ### “(…) il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato (…)”. In altri termini, la norma sopra citata stabilisce che il ### al fine di poter beneficiare della garanzia legale di conformità di cui agli art. 129 ss. del d.lgs. 206/2005, ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio entro il termine di due mesi dal momento della scoperta; inoltre, la medesima norma prevede espressamente che la denuncia non è dovuta, soltanto nel caso di riconoscimento del vizio da parte del venditore o nell'ipotesi in cui i vizi riscontrati dal ### siano di natura occulta. Ciò precisato, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame - diversamente da quanto asserito dalla parte attrice -, l'attore/### non può considerarsi esonerato dall'adempimento dell'onere di tempestiva denuncia dei vizi, di cui all'art. 132, comma secondo, del d.lgs. n. 206/2005. Ed infatti, da un lato, dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, non è emerso alcun riconoscimento dei vizi da parte del convenuto/venditore; dall'altro lato, attraverso la c.t.u. espletata nel corso del giudizio, è stato accertato che i vizi lamentati dall'attore non possono, in ogni caso, considerarsi di natura occulta. Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, si rileva che il c.t.u., ing. ne lla propria relazione depositata in data ###, ha accertato che l'autovettura di cui al contratto di compravendita in oggetto si presentava in buone condizioni e, comunque, non presentava alcun vizio di natura occulta. [...] ### 21 Nello specifico, dalla c.t.u., è emerso che “(…) l' autovettura ### 1000 ### 2 è apparsa in buone condizioni; le indicazioni fornite dal sig hanno permesso di accertare la presenza di ruggine in alcune parti della carrozzeria (elencate nella prima parte della ### che tuttavia non costituisce un vizio occulto in quanto facilmente verificabile con il semplice sollevamento dell' auto su di un ponte idraulico presente in qualunque tipo di officina; e che non sono state mascherate da operazioni cosmetiche (…)” (cfr. pag. 17 della c.t.u. depositata in data ###). Il consulente tecnico ha, poi, ulteriormente precisato che “(…) i vizi riscontrati dal sottoscritto non potevano essere considerati occulti: oltre a quelli riconducibili all' elenco riportato nel “### di ### Tecnico“ sopra ricordato, anche il difetto di verniciatura elencato al primo punto della verifica effettuata il 13 gennaio 2023 (…)”. Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato che “(…) gli interventi eseguiti in ### non fossero dovuti ad una reale necessità ma al solo scopo di migliorare le prestazioni della vettura; pertanto non li riconosce riferibili a vizi occulti, ne disconosce l' utilità (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u. depositata in data ###). Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u., sono il risultato di una indagine analitica, corretta, chiara e competente, che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t..p.p., dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice Unico. In altri termini, dalla c.t.u. tecnica espletata nel corso del giudizio, non risulta essere emersa la presenza di alcun vizio occulto nell'autovettura in oggetto, in quanto, da un lato, la problematica afferente la carrozzeria del mezzo - sul quale il c.t.u. ha riscontrato la presenza di ruggine - avrebbe potuto essere facilmente verificata dalla parte attrice, la quale, peraltro, ha, pacificamente, visionato e collaudato il mezzo prima di procedere all'acquisto definitivo; dall'altro lato, in base a quanto accertato dal c.t.u., non sembrano sussistere gli asseriti vizi occulti relativi alle parti meccaniche dell'autovettura in parola, in quanto gli interventi eseguiti dall'attore sul mezzo non si configurano come operazioni di riparazione, ma hanno avuto, come unico scopo, quello di migliorare le prestazioni del mezzo. Di conseguenza, poiché, nel caso in esame, alla luce di quanto accertato tramite la c.t.u., non è emersa la presenza di vizi occulti nel bene oggetto del contratto di ### 22 compravendita per cui è causa, va da sé che, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, del ### del ### la parte attrice non può considerarsi esonerata dall'onere di tempestiva denuncia dei vizi. Ciò posto, deve, tuttavia, evidenziarsi che, nel caso in esame, l'eccezione di decadenza dalla garanzia - sollevata dalla parte convenuta -, appare infondata, atteso che, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, emerge che la stessa ha provveduto a denunciare tempestivamente al venditore/convenuto i vizi asseritamente presenti sull'autovettura di cui al contratto di compravendita concluso tra le parti in data ###. Ed infatti, dalla documentazione allegata dall'attore, emerge che lo stesso, in data ###, ha provveduto ad inviare, a mezzo mail, all' , una formale comunicazione di denuncia dei vizi e dei difetti asseritamente presenti nell'autovettura per cui è causa, evidenziando, in particolare, la presenza di problematiche alla carrozzeria e alle parti meccaniche del mezzo in parola (cfr. all.to 16a alla memoria istruttoria n. 2). Nello specifico, tramite la predetta mail, il ha lamentato la presenza, nell'autovettura oggetto di causa, dei seguenti vizi e/o difetti: “(…) gravi guasti ai freni; tiranteria dello sterzo, usura eccessiva dei giunti e gioco anomalo; cuscinetto, gioco e rumore eccessivo all'anteriore sinistro; freno di stazionamento, efficacia del 33%; giunti sferici delle sospensioni difettosi; deformazione di un lungherone e della traversa anteriore destra; corrosione del telaio anteriore destro; deformazione del supporto anteriore (…)” (cfr. all.to n. 16a alla memoria istruttoria n. 2). Dunque, considerato che il contratto di compravendita in parola risulta, pacificamente, essersi concluso in data ### e che - come appena evidenziato - la parte attrice ha provveduto a denunciare al venditore/convenuto gli asseriti vizi, per la prima volta, in data ###, va da sé che, nel caso in esame, la denuncia dei vizi deve considerarsi come tempestiva, atteso che non risulta essere inutilmente decorso il termine di due mesi di cui all'art. 132, comma secondo, c.c.. Di conseguenza, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia. ### 23 A questo punto, occorre passare ad esaminare nel merito la domanda avanzata dalla parte attrice, ai sensi degli art. 129 ss. del ### del ### avente ad oggetto l'accertamento dell'asserito inadempimento, da parte del venditore/convenuto, all'obbligo di consegnare un bene conforme a quello oggetto del contratto di vendita concluso tra le parti, con conseguente richiesta di dichiarare risolto il contratto in parola e di disporre la condanna del venditore al risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di detto inadempimento. Ebbene, la predetta domanda appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata. All'uopo, occorre, innanzitutto, rammentare che l'art. 129, comma primo, del d.lgs. n. 206/2005 stabilisce che “(…) il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (…)”. Il comma secondo del medesimo articolo sopra citato aggiunge, poi, che “(…) si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (…)”. In altre parole, detta norma, prevede, a carico del venditore, l'obbligo di consegnare dei beni conformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita stipulato con il ### e stabilisce, altresì, nelle ipotesi di cui al secondo comma della norma medesima, una presunzione di conformità del bene oggetto del contratto, con la conseguenza che, in tali casi, l'onere di fornire la propria contraria spetta al ### Inoltre, l'art. 130 del ### del ### prevede, in forma espressa, la responsabilità del venditore per i beni difformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita, stabilendo che “(…) il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (…)”. Ai commi successivi del medesimo articolo viene, poi, riconosciuto al ### nell'ipotesi in cui sia stata accertata, in base all'art. 129 del d.lgs. n. 206/2005, la presenza di un difetto di conformità nel bene oggetto della compravendita - e, dunque, una responsabilità contrattuale a carico del venditore, ex art. 130 del ### del ### -, il diritto a beneficiare di una serie di rimedi e, nello specifico, vengono elencati quattro diversi rimedi esperibili dal ### prevedendo una gerarchizzazione degli stessi, tramite la loro riconducibilità a due diversi livelli, all'interno di ciascuno dei quali è riconosciuta una facoltà di scelta al ### Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'art. 129, comma terzo, del ### del ### aggiunge che “(…) non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (…)”. In altri termini, il ### del ### se certamente, stabilisce espressamente che, tra le obbligazioni gravanti sul venditore/professionista, in forza del contratto di compravendita di un bene di consumo, vi sia l'obbligo, per il venditore medesimo, di consegnare dei beni conformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita stipulato con il ### e riconosce al ### il diritto a beneficiare di una serie di rimedi - dettagliatamente elencati all'art. 130, comma secondo e seguenti, del ### del ### -, tra cui, nelle specifiche ipotesi previste dal comma settimo dell'art. 130, anche la risoluzione del contratto di compravendita; tuttavia, ai sensi dell'art. 129, comma terzo, alcun difetto di conformità e, dunque, alcuna responsabilità del venditore, può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, il ### era a conoscenza dell'esistenza dei difetti o, comunque, avrebbe potuto e dovuto venirne a conoscenza, utilizzando l'ordinaria diligenza. Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nello specifico caso in esame, attraverso la c.t.u. tecnica disposta nel corso del giudizio, è stato accertato che l'autovettura oggetto del contratto di compravendita per cui è causa non presenta alcun difetto di conformità. Ed infatti, alla luce della c.t.u., da un lato, è stato accertato che l'autovettura per cui è causa - diversamente da quanto lamentato dall'attore - non presenta alcun vizio e/o difetto di conformità relativamente alle componenti meccaniche; dall'altro lato, è emerso che l'attore, qualora avesse adottato una condotta ordinariamente diligente, ben avrebbe potuto e dovuto prendere conoscenza delle problematiche afferenti la carrozzeria del mezzo - ed, in particolare, di un difetto di verniciatura -, al momento della conclusione del contratto e della consegna dell'autovettura, in quanto, dette problematiche, non costituendo un vizio occulto, avrebbero potuto e dovuto essere facilmente verificate dalla parte attrice in sede di consegna del mezzo. In particolare, il c.t.u., ing. previo esame della documentazione prodotta dalle parti e dopo aver effettuato gli accertamenti e le prove tecniche del mezzo descritte nella propria relazione, ha, dapprima, evidenziato che “(…) alla verifica effettuata il giorno 13 gennaio 2023 presso l' di Are zzo, l'auto oggetto di causa è apparsa in ottime condizioni: perfettamente verniciata, con la parte esterna della carrozzeria integra e priva di graffi ed ammaccature (…)” (cfr. pag. della relazione depositata in data ###) Inoltre, il c.t.u., con particolare riferimento ai vizi ed ai difetti lamentati dalla parte attrice relativamente alle componenti meccaniche dell'autovettura modello ### 2 per cui è causa, dopo esaminato la natura degli “(…) interventi fatti eseguire dal sig. in Franc ia (…)” (cfr. all.ti da n. 7 a n. 13 dell'atto di citazione), ha accertato che “(…) questi siano stati eseguiti non per necessità ma al solo scopo di migliorare le prestazioni dell' auto, visto che interventi analoghi erano già stati eseguiti a cura dell' prima della vendita dell' auto al sig. (…)” ( pag. 17 della c.t.u. depositata in data ###). Nello specifico, il consulente tecnico, sul punto, ha, dapprima, evidenziato che “(…) agli Atti di ### esistono tre documenti: il n° 40, il 41 ed il 42, relativi a fatture emesse da tre diverse officine a carico dell' per interventi agli impianti elettrico e di raffreddamento con cambio di cavi e connettori, manicotti e tubi oltre al cambio dell' olio/cambio e dei freni ed al filtro della benzina; per la revisione dell' impianto elettrico e del telecomando e la sostituzione di 4 lampade ed un morsetto ed infine per la regolazione della convergenza anteriore e posteriore (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) tali interventi, eseguiti prima della vendita della vettura al ### 26 sig. sono dello stesso tipo di quelli fatti eseguire dal sig. in ### che oltretutto sono caratterizzati dalla sostituzione di componenti con caratteristiche più “sportive” di quelli esistenti (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u.). Il c.t.u. ha, inoltre, elencato dettagliatamente gli interventi fatti eseguire sull'auto in parola da parte dell'attore, i quali, segnatamente, hanno avuto ad oggetto “(…) - rifacimento completo del motore presso l' ### di ### - Un secondo intervento nella stessa data sul motore che presentava problemi persistenti di temperatura, presso con controllo della testata e della guarnizione della testa, sostituzione di vaso d' espansione, termostato ed interruttore del ventilatore di raffreddamento motore, pulizia radiatore; - ### degli ammortizzatori anteriori e posteriori e regolazione della geometria dell' avantreno (la cosiddetta convergenza) in data ### sempre preso la stessa ### - Il rifacimento della staffa del freno anteriore in presso l' in data ###; - In data ### presso l' di ###, intervento sull' avantreno con sostituzione di giunti e silentbloc, intervento su assale posteriore con cambio di silentbloc, intervento sull' impianto frenante con ripulitura cilindretti e tubature con sostituzione olio frenante, riparazione pedale acceleratore e cambio batteria, - Un nuovo intervento sul motore in data ### presso l' ### G'### di ### con intervento sulla testata e sulla guarnizione della testa e pulizia del carburatore (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u.). Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “(…) tutto ciò ha portato il sottoscritto al convincimento che gli interventi eseguiti in ### non fossero dovuti ad una reale necessità ma al solo scopo di migliorare le prestazioni della vettura; pertanto non li riconosce riferibili a vizi occulti, ne disconosce l' utilità ed in quanto alla congruità dei loro costi non è in grado di esprimere alcun giudizio in quanto trattasi di operazioni superflue (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u. depositata in data ###). Per quanto concerne, invece, le problematiche dedotte dalla parte attrice con riferimento alla carrozzeria dell'autovettura in oggetto, il c.t.u., ing. ha, innanzitutto, evidenziato che “(…) alla verifica effettuata il giorno 13 gennaio 2023 presso l' di ### l' auto oggetto di causa è apparsa in ottime condizioni: perfettamente verniciata, con la parte esterna della carrozzeria integra e priva di graffi ed ammaccature (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u, depositata in data ### 27 20.06.2023). È pur vero che il consulente tecnico ha rilevato che “(…) nella vettura, che come sopra precisato, appare al primo esame in ottime condizioni, è stata riscontrata la presenza di ruggine in alcune parti della carrozzeria, in prevalenza nella parte inferiore (…)”; tuttavia, il c.t.u. medesimo ha, poi, aggiunto che “(…) a giudizio del sottoscritto CTU ciò non può essere considerato un grave vizio occulto impossibile da verificare senza un esame approfondito e tale da rendere il veicolo pericoloso ed inadatto all' uso; in primo luogo, per quanto riguardala verifica, perché questa era tutt' altro che impossibile: sarebbe stato sufficiente il sollevamento dell' auto con un ponte idraulico (come è stato eseguito, su richiesta del sottoscritto ### durante l' esame della vettura il 13 gennaio 2023) per rendere completamente visibili il sottoscocca ed i passaruote e la presenza di ruggine (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u.). Inoltre, il c.t.u. ha accertato che “(…) durante la verifica dell' auto il sottoscritto CTU inoltre non ha rilevato la presenza di operazioni cosmetiche per mascherare la presenza di ruggine, ma unicamente - come già indicato - l' applicazione di prodotti protettivi a base di convertitori di ruggine (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u.). Il c.t.u. ha, dunque, concluso che la problematica riscontrata “(…) in alcune parti della carrozzeria (elencate nella prima parte della ### (…) non costituisce un vizio occulto in quanto facilmente verificabile con il semplice sollevamento dell'auto su di un ponte idraulico presente in qualunque tipo di officina; e che non sono state mascherate da operazioni cosmetiche (…)” (cfr. pag. 17 della c.t.u. depositata in data ###). Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente - che non risulta in alcun modo scalfita dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte -, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico. In altri termini, in base alla c.t.u., è, innanzitutto, emerso che le componenti meccaniche dell'autovettura in questione risultano prive di qualsiasi vizio e/o difetto di conformità, atteso che, come accertato dal consulente tecnico, le operazioni fatte eseguire dalla parte attrice non possono considerarsi come degli interventi di riparazione - tesi a porre rimedio ad eventuali difetti di funzionamento del mezzo in parola -, quanto, piuttosto, come degli interventi aventi, come unico scopo, quello di migliorare le prestazioni dell'autovettura in parola. Inoltre, se certamente, tramite la c.t.u., relativamente alla carrozzeria del mezzo in questione, è emersa la presenza di un difetto di verniciatura - ed, in particolare, la presenza di ruggine su alcune parti del telaio -; tuttavia, detta problematica, come evidenziato espressamente dal c.t.u., ben avrebbe potuto e dovuto essere verificata dall'attore al momento della conclusione del contratto di compravendita e delle successive verifiche tecniche, fatte eseguire dall'attore medesimo in sede di consegna dell'autovettura in parola. ### sul punto, occorre anche evidenziare che la parte attrice non ha espressamente e puntualmente contestato le seguenti circostanze: - che “(…) in data ###, (…) pro cedeva alla verifica dell'auto, anche mediante prova su strada e provvedeva a fornire tutte le informazioni richieste da e a consegnare tutta la documentazione alla medesima riportabile, ivi compresi fotografia (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione); - che “(…) in data ### rispondeva rinnovando l'interesse all'acquisto, ma chiedendo di sistemare un piccolo difetto di verniciatura riscontrato e documentato nella fotografia allegata, come da rilievo ricevuto dall'esperto tecnico dal medesimo incaricato della verifica dell'auto prima dell'acquisto (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione); - che “(…) con comunicazione del 19.01.2019 rimetteva corredo fotografico dell'intervento eseguito e rimaneva in attesa di notizie. In data ### confermava l'acquisto dell'auto (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione); - che “(…) con e-mail del 12.03.2019 e del 13.03.2019 veniva concordato l'appuntamento per il ritiro dell'auto compravenduta, per il giorno 16.03.2019. Nella predetta data procedeva, nuovamente, a verificare e provare su strada l'auto acquistata, ancora alla presenza di e quivi ritirando i documenti dell'autovettura in originale, compresi radiazione definitiva, consegna targhe e documenti, per esportazione in ### e provvedendo a prelevare l'auto con sottoscrizione di DDT n. 53 (…)”(cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione); - che “(…) il giorno successivo rimetteva a e-mail di ringraziamento e inseriva nel proprio profilo ### alcune fotografie dell'auto acquistata (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione). ### 29 All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”. Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. ###, del 04.11.2021). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze non contestati di cui sopra devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003). Dunque, in base al principio della non contestazione, deve, in particolare, ritenersi pacifico tra le parti: - che la presenza, sull'autovettura oggetto del contratto di compravendita in oggetto, di un difetto di verniciatura, fosse già emersa nel corso delle trattative intercorse tra le parti antecedentemente alla conclusione del contratto in parola e che la convenuta si fosse impegnata a porre rimedio a detta problematica; - che la parte attrice, in sede di conclusione del contratto avesse visionato nuovamente l'autovettura in parola ed avesse effettuato anche delle prove tecniche su strada; - che, successivamente alla consegna dell'autovettura in oggetto, l'attore avesse inviato alla convenuta una mail di ringraziamento, senza sollevare alcun tipo di contestazione circa la presenza di difetti di verniciatura. ### deve evidenziarsi che la circostanza che il , successivamente all'acquisto dell'autovettura in parola, si fosse mostrato soddisfatto dell'acquisto e non avesse rilevato la presenza del difetto di verniciatura precedentemente emerso in sede di trattative, oltre a risultare non contestata, appare anche provata dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte convenuta (cfr. all.to n. 24 alla memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta); documentazione, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attore. Pertanto, alla luce di quanto accertato dal c.t.u. e di quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi che, nel caso in esame, le problematiche relative alla carrozzeria ### 30 del mezzo - ed, in particolare, il difetto di verniciatura riscontrato dal c.t.u. -, fossero già note alla parte attrice al momento della conclusione del contratto o che, comunque, la presenza di dette problematiche avrebbe potuto e dovuto essere accertata dall'attore in sede di conclusione del contratto, qualora quest'ultimo avesse adottato una condotta diligente, atteso che - come evidenziato dal c.t.u. - la presenza del difetto di verniciatura in parola risultava facilmente ed agevolmente accertabile. Ne consegue che, nel caso in esame, in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 129, comma terzo, del ### del ### le problematiche afferenti la carrozzeria del mezzo non costituiscono alcun difetto di conformità, in quanto “(…) al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (…)”. Dunque, dal momento che, tramite la c.t.u., è stato accertato che l'autovettura oggetto di causa non presenta alcun vizio e/o difetto di conformità alle componenti meccaniche e che la parte attrice, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza della problematica relativa alla carrozzeria del mezzo - ovvero del difetto di verniciatura riscontrato dal c.t.u. - o che, comunque “(…) non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (…)”, va da sé che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 129 del ### del ### alcun difetto di conformità dell'autovettura oggetto del contratto di compravendita per cui è causa risulta giuridicamente rilevante. Pertanto, alcun inadempimento contrattuale può ritenersi sussistente a carico del venditore convenuto, ex art. 130, comma primo, del ### del ### Alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la domanda sotto il profilo del c.d. an debeatur, atteso che, in mancanza di alcun inadempimento imputabile al convenuto, l'attore/### nel caso in esame, non ha diritto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi all'art. 130, commi secondo e ss., del ### del ### Di conseguenza, appare superflua qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur. Pertanto, non resta che rigettare integralmente la domanda avanzata dalla parte attrice, ai sensi della normativa del ### del ### Non può, poi, trovare accoglimento neppure la domanda promossa dalla parte attrice, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., “(…) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (…)”. La norma sopra citata, è noto, prevede una forma di responsabilità di natura extracontrattuale e, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1218 c.c. in materia contrattuale, la stessa non prevede alcuna inversione dell'onere della prova. Per cui, il soggetto che promuova un'azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.c., avrà l'onere di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il soggetto danneggiato, al fine di veder accolta la domanda risarcitoria avanzata in giudizio, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere di provare “(…) a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) (…); d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa (del danneggiante, n.d.r.) (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 2340 del 26.01.2022). Ebbene, nel caso in esame, anche a voler prescindere dal fatto che la domanda proposta - in via subordinata -, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata formulata dall'attore in maniera oltremodo generica, deve evidenziarsi che, in ogni caso, la parte attrice non risulta aver fornito la prova dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale della convenuta. Ed infatti, nel corso del giudizio, per quanto sopra riportato, non è, comunque, emersa la prova del compimento di un alcun “(…) fatto illecito (…)” da parte della concessionaria convenuta, risarcibile sulla base della responsabilità extracontrattuale generale di cui all'art. 2043 c.c.. Di conseguenza, non resta che rigettare, sotto il profilo del c.d. an debeatur, anche la domanda avanzata dalla parte attrice, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 Superflua appare, dunque, qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur di detta domanda subordinata. In definitiva, non resta che rigettare integralmente anche la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice in via subordinata. Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione. Quanto alle spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, le spese processuali della convenuta devono essere poste a carico della parte attrice e si liquidano - tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. ed utilizzando lo scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 - come segue: in euro 1.701,00 per la fase di studio; euro 1.204,00 per la fase introduttiva; euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale. In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, ### n. 17405/2012). Infine, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di , o gni diver sa domanda e d e ccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'eccezione di prescrizione della garanzia, sollevata, in via preliminare, dalla parte convenuta; ### 33 2. rigetta l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia; 3. rigetta, nel merito, la domanda avanzata dalla parte attrice, in via principale, ai sensi degli art. 128 ss. del ### del ### 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 4. dichiara assorbita nella presente decisione ogni altra questione, domanda e/o eccezione; 5. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge; 6. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio. ### 19.12.2023 IL GIUDICE
Dr.ssa ### Labella
causa n. 625/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.