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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 845/2025 del 28-02-2025

... tuttavia, si era in seguito verificato un distacco di vernice dalla pavimentazione con evidenti crepe; vii) di aver, quindi, incaricato, attesa la mancata risoluzione del problema, altra impresa che eliminò definitivamente i vizi con una spesa di € 2.184,00; viii) che, a gennaio 2014, erano emerse gravi carenze di impermeabilizzazione comportanti una serie di infiltrazioni dovute al fessuramento dell'intonaco della facciata sud del muro perimetrale; ix) di aver chiesto al geom. ### e all'### con lettera datata 22 aprile 2014, l'eliminazione dei vizi riscontrati e accertati dal proprio perito di fiducia; x) di aver poi instaurato procedimento per a.t.p. nell'ambito del quale il consulente incaricato aveva accertato, non solo infiltrazioni, ma anche vizi di costruzione e correlati danni, quantificati nell'importo di € 17.114,42. Con comparsa depositata in data 20 maggio 2016, si costituiva in giudizio il #### contestando la fondatezza e la legittimità della domanda di parte attrice ed eccependo i) in via preliminare, la decadenza della ### dell'azione ex art. 1667 c.c., non avendo la stessa denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta; ii) nel merito, l'insussistenza dei vizi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 13520/2015 promossa da: ### con il patrocinio dell'avvocato ### elettivamente domiciliata in ### del ####, via ### n. 6 presso il suo studio ### contro ### con il patrocinio degli avvocati ### e ### LANCELLOTTI, elettivamente domiciliato in ####, via A. Diaz n. 9 presso il loro studio ### titolare dell'omonima impresa edile, contumace ### con la chiamata in causa di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante procuratore ad negotia dott. ### con il patrocinio dell'avvocato ### elettivamente domiciliat ###presso il suo studio ### * * * 
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 novembre 2024 con rassegnazione delle seguenti ### Per parte attrice “### e nel ### 1) ### l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto, per mancanza dei presupposti di legge e di fatto, dichiararne integralmente il rigetto.  2) Dichiarare ai sensi degli artt. 1667 e segg e l'art. 2043 c.c., il Geom. ### responsabile in via esclusiva dei vizi accertati descritti in narrativa relativamente alla zona interrata e per l'effetto condannarlo al risarcimento danni, pari alla spesa sostenuta, ammontanti ad € 2.184,00.  3) Dichiarare ai sensi degli artt. 1669 e 2043 cc. l'### ed il #### responsabili in via solidale, per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c., dei vizi accertati descritti in narrativa e accertati dal CTU con l'ATP e per l'effetto condannare i ### in via solidale al risarcimento dei vizi e dei difetti riscontrati sull'immobile di proprietà dell'attrice come da costi determinati dal CTU ammontanti ad € 17.114,42, pari al costo delle opere necessarie per eliminare i gravi vizi e difetti riscontrati, oltre ad interessi legali dalla data indicata nell'elaborato del CTU (23/03/2015) o nella somma maggiore o minore ritenuta equa, oltre al rimborso delle somme versate al CTU nella fase di ### pari ad € 2.547,00, alle spese di CTP € 570,96 e a quelle di lite € 2.250,00, per un totale complessivo di € 22.482,38 o in quella somma che parrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.  ### di Subordine nel merito 4) ### denegata ipotesi non si ravvisassero i presupposti di legge di cui sopra agli artt. 1667, 1669, 2043, 2055 c.c., dichiarare il ### responsabile esclusivo a titolo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. per inadempimento contrattuale e per violazione della diligenza nell'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 c.c., per non aver eseguito correttamente le prestazioni cui era tenuto in virtù del conferimento dell'incarico, così come descritte in narrativa, agendo con imperizia, negligenza e/o non rispettando le norme tecniche, deontologiche, ed esponendo l'attrice a sua insaputa a sanzioni amministrative e penali, condannandolo al risarcimento dei danni dei difetti riscontrati sull'immobile di proprietà dell'attrice come da costi determinati dal CTU ammontanti ad € 17.114,42, pari al costo delle opere necessarie per eliminare i gravi vizi e difetti riscontrati oltre ad interessi legali dalla data indicata nell'elaborato del CTU (23/03/2015) o nella somma maggiore o minore ritenuta equa, oltre al rimborso delle somme versate al CTU nella fase di ### pari ad € 2.547,00, alle spese di CTP € 570,96 e a quelle di lite € 2.250,00, per un totale di € 22.482,38, oltre alle spese sostenute per il rifacimento del pavimento taverna ammontanti ad € 2.184,00 per un totale complessivo di € 24.666,38 o in quella maggior o minor somma che parrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
In via ### insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie non accolte così come indicate nelle memorie ex art. 183 cpc 1-2-3. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.  ### “### reiectis, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, voglia l'###mo Giudice adito: in via preliminare: accertato e dichiarato che i vizi e/o difetti per cui è causa rientrano esclusivamente nella fattispecie di cui all'art. 1667 c.c., accertato che l'appaltante non ha denunziato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta per i motivi esposti in narrativa, dichiarare la decadenza della signora ### dell'azione ex art. 1667 c.c.; in principalità e nel merito: per tutti i motivi esposti in atti ed emersi in corso di causa, accertata l'insussistenza dei vizi lamentati dalla signora ### dichiarare infondate le pretese della ricorrente; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisassero vizi e/o difetti nell'immobile della signora ### dichiararsi l'assenza di responsabilità in capo al geometra ### per i motivi esposti in atti ed emersi in corso di causa; sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisassero vizi e/o difetti nell'immobile della signora ### e si accertasse la corresponsabilità tra convenuto ed appaltatore ### determinarsi la misura del risarcimento ascrivibile al geom. ### anche in proporzione all'eventuale grado di responsabilità accertato. 
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto geom. ### per i fatti oggetto di causa, dichiarare vigente ed efficace il contratto di assicurazione per la responsabilità professionale stipulato dal convenuto con ### e per l'effetto condannare quest'ultima a manlevare il geom. ### per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; Domanda riconvenzionale: Per i motivi esposti in atti, accertata che il geom. ### ha effettuato a favore della sig.ra ### le prestazioni descritte nella nota spese datata 21 aprile 2015, accertato altresì la correttezza e la congruità della suddetta nota spese, condannare la sig.ra ### al pagamento a favore del geom. ### della somma di € 31.320,45 iva compresa, o del diverso importo che dovesse risultare dall'istruttoria della causa”.  ###ni S.p.a.  “Respingersi ogni domanda nei confronti dell'assicurato, come infondata in fatto e in diritto. 
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata qualsivoglia responsabilità a carico dell'assicurato, dichiarare l'assenza di copertura assicurativa o comunque l'inoperatività e/o l'inefficacia della polizza e/o decadenza dalla stessa, per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto, respingere la domanda di garanzia e manleva del #### verso ###ni ### In via ulteriormente subordinata: nel caso in cui fosse accertato che la ###ni ### deve in qualche misura garantire e manlevare il #### applicare la franchigia e i limiti di indennizzo previsti dalla ### nonché, in caso di accertata violazione della clausola di regolazione premio, applicare la regola proporzionale; ridurre in ogni caso e comunque il risarcimento in caso di responsabilità solidale alla sola quota imputabile all'assicurato, per le ragioni esposte. 
Spese, diritti e onorari di lite rifusi”.  * * * 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 2015, ### conveniva in giudizio il geom.  ### e l'impresa edile ### chiedendo la condanna degli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento ex artt. 1669 e/o 2043 c.c. dei danni subiti in conseguenza dei vizi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, corrispondenti al costo delle opere necessarie per la loro eliminazione; chiedeva, inoltre, con specifico riguardo ai vizi afferenti alla zona interrata dell'immobile anzidetto, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del geom. ### ai sensi degli artt. 1667 e seguenti e 2043 c.c. e la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti. 
In particolare, l'attrice deduceva: i) di essere proprietaria dell'immobile sito in ### del #### alla via ### n. ###, individuato al ### 36 Mappale 840; ii) di aver acquistato tale unità abitativa al rustico in data 7 giugno 2012 con atto ### iii) di aver affidato al geom. ### nei primi mesi dell'anno 2012, la direzione lavori per la fase di completamento e finitura interna ed esterna della stessa nonché per il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie e per l'ottenimento del certificato di accatastamento e agibilità; iv) che, nei primi mesi di marzo 2013, l'impresa edile ### scelta di comune accordo con il geom.  ### aveva iniziato i lavori di completamento dell'immobile; v) che, a settembre 2013, il geom.  ### aveva incaricato un'impresa di sua fiducia per realizzare i lavori di tinteggiatura in epossidico del pavimento del piano interrato della taverna, bagno e cantina; vi) che, tuttavia, si era in seguito verificato un distacco di vernice dalla pavimentazione con evidenti crepe; vii) di aver, quindi, incaricato, attesa la mancata risoluzione del problema, altra impresa che eliminò definitivamente i vizi con una spesa di € 2.184,00; viii) che, a gennaio 2014, erano emerse gravi carenze di impermeabilizzazione comportanti una serie di infiltrazioni dovute al fessuramento dell'intonaco della facciata sud del muro perimetrale; ix) di aver chiesto al geom. ### e all'### con lettera datata 22 aprile 2014, l'eliminazione dei vizi riscontrati e accertati dal proprio perito di fiducia; x) di aver poi instaurato procedimento per a.t.p. nell'ambito del quale il consulente incaricato aveva accertato, non solo infiltrazioni, ma anche vizi di costruzione e correlati danni, quantificati nell'importo di € 17.114,42. 
Con comparsa depositata in data 20 maggio 2016, si costituiva in giudizio il #### contestando la fondatezza e la legittimità della domanda di parte attrice ed eccependo i) in via preliminare, la decadenza della ### dell'azione ex art. 1667 c.c., non avendo la stessa denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta; ii) nel merito, l'insussistenza dei vizi lamentati; nonché iii) l'assenza di responsabilità a proprio carico, non avendo egli ricoperto il ruolo di appaltatore/direttore lavori, bensì di mero consulente e supervisore delle imprese incaricate. Il convenuto chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la determinazione della misura del risarcimento allo stesso ascrivibile, nonché la condanna della propria compagnia assicurativa ###ni S.p.a. a tenerlo indenne da quanto egli fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice. Da ultimo, in via riconvenzionale, il ### domandava la condanna della ### al pagamento in proprio favore della somma di € 31.320,45, previo accertamento della correttezza e congruità della nota spese datata 21 aprile 2015 relativa alle prestazioni regolarmente e compiutamente eseguite in favore dell'attrice. 
Con comparsa depositata in data 14 ottobre 2016 si costituiva altresì in giudizio la compagnia terza chiamata ###ni S.p.a. chiedendo i) in via principale, il rigetto delle domande svolte dall'attrice nei confronti dell'assicurato in quanto infondate in fatto e in diritto; ii) in via subordinata, in caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico del ### il rigetto della domanda di garanzia e manleva dallo stesso proposta, stante l'assenza di copertura assicurativa o comunque l'inoperatività e/o l'inefficacia della polizza e/o la decadenza dalla stessa; iii) in via ulteriormente subordinata, l'applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti dalla polizza, con riduzione del risarcimento, in caso di responsabilità solidale, alla sola quota imputabile all'assicurato. 
All'udienza del giorno 3 novembre 2016 il G.I. dichiarava la contumacia dell'### e assegnava alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comm.6 c.p.c., depositate le quali la causa era istruita mediante prova orale in ordine agli ammessi capitoli di prova nonché mediante svolgimento di consulenza tecnica. La causa era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 28 novembre 2024, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * *  ### ha agito in giudizio domandando la condanna dei convenuti ### e ### - ai sensi degli artt. 1667, 1669, 2043 e 2055 c.c. ovvero, in via subordinata quanto alla posizione del solo direttore lavori, ex art. 1218 c.c. - al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei vizi e difetti riportati dal proprio immobile a seguito dell'erronea realizzazione di opere edili. 
In primo luogo, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 1669 c.c. stante l'impossibilità di qualificare i lamentati vizi come “gravi difetti” dell'opera. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, i gravi difetti che ai sensi della citata disposizione fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, compromettono “la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. SS.UU., 7756/2017; Cass., n. 24230/2018). Ai fini dell'operatività dell'art. 1669 c.c., pertanto, il godimento del bene deve essere ridotto nella sua globalità a causa dei difetti dell'opera, con conseguente rilevante compromissione della sua normale utilizzazione. 
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della perizia redatta dal consulente tecnico incaricato, nonché delle fotografie alla stessa allegate ritraenti le condizioni dell'immobile oggetto di causa, deve escludersi che i lamentati vizi possano essere giudicati alla stregua di “gravi difetti”, tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene. ### canto, lo stesso ctu ha affermato che neppure durante l'eventuale esecuzione delle opere volte ad eliminare i vizi riscontrati sull'immobile de quo si sarebbe determinato l'inutilizzo, neppure parziale, dello stesso (cfr. pag. 18 relazione peritale). 
Ciò posto, si ritiene che la fattispecie de qua sia, invece, riconducibile - per quanto concerne la posizione dell'appaltatore - al disposto dell'art. 1667 c.c., rubricato “difformità e vizi dell'opera”, in virtù del quale “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”. 
Sul punto deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di decadenza dell'attrice dall'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c. sollevata dalla parte convenuta costituita perché da questa non proponibile, non essendo ### l'appaltatore. Ad eccepire la decadenza dall'azione di garanzia per vizi avrebbe dovuto essere ### titolare dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, che però è rimasto contumace. 
Il titolo in forza del quale l'attrice ha agito in giudizio nei confronti del ### non è il contratto d'appalto, ma il contratto d'opera professionale concluso con il geometra incaricato della direzione dei lavori.
Quanto alla prova circa l'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati da parte attrice, assume rilevanza dirimente quanto accertato dal ctu #### dapprima in sede ###seguito, nell'ambito del presente giudizio, dalle cui conclusioni lo scrivente giudice non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti e allo stato di fatto analizzato. Ebbene, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, il ctu ha rilevato che “... si è riscontrata, all'interno dell'abitazione, la presenza di alcune piccole macchie collocate alla base dei serramenti inseriti nella parete in lato nord del soggiorno (vedi fotografie n° 17, 18, 19 e 20). Tali macchie derivano da infiltrazioni di umidità proveniente dall'esterno, infatti è presente un distaccamento dello strato di tempera utilizzata per la tinteggiatura dei locali e un alone di umidità che ne ha originato il distacco... Nel corso del secondo sopralluogo si è riscontrato quanto segue: - il cappotto posizionato esternamente sulle pareti perimetrali presenta macchie con una tonalità cromatica differente rispetto al colore principale della facciata come se fossero stati eseguiti dei rappezzi al cappotto stesso e successivamente ritinteggiati cercando di ricreare la stessa tonalità di colore (vedi fotografie n° 12, 13, 14, 30, 31 e 32). Inoltre, si è accertata su tutta la superficie perimetrale dell'abitazione la presenza di crepe nella rasatura con larghezza e lunghezza delle stesse differente derivanti, probabilmente, da un eccesso di materiale rasante; infatti, è stato riscontrato che lo spessore della rasatura è di circa 20 millimetri (verificato con ditta ### e ### allegato n° 18). Tale spessore potrebbe precludere la stabilità del cappotto in quanto il carico eccessivo aggrappato sul materiale isolante potrebbe portare ad una deformazione del cappotto stesso e/o ad un suo distacco dalla muratura ... Inoltre, è stato appurato dal C.T.U. che il pannello isolante installato ha uno spessore di 80 mm contrariamente ai 100 millimetri che erano previsti a progetto nella relazione ex legge 10/91; pertanto, il valore di isolamento termico della parete previsto non è stato rispettato, rendendo l'isolamento termico della parete meno efficace” (cfr. pag. 9-11 relazione a.t.p.). 
In ordine, poi, alle opere necessarie per la rimozione degli anzidetti vizi, il ctu ha concluso che “Per risolvere i difetti constatati sul cappotto, ... la soluzione definitiva ed ottimale proposta dal C.T.U. è il completo rifacimento del cappotto, consistente nella rimozione dell'esistente e nell'installazione di uno nuovo con spessori conformi a quanto previsto progettualmente, osservando le norme di buona tecnica e quanto previsto dalle relative schede tecniche dei materiali che verranno utilizzati ... ###.T.U. ha inoltre verificato il non corretto posizionamento dello zoccolino esterno realizzato in pietra in quanto, soprattutto negli spigoli di rientro delle porte finestre, gli zoccolini “annegano” nella rasatura del cappotto. Tale difetto di realizzazione si è verificato poiché non sono stati lasciati spazi sufficienti per il loro posizionamento e/o per rettificare la verticalità delle spallette della porta-finestra e pertanto l'impresa installatrice ha optato per una soluzione non esteticamente corretta quale l'annegamento degli stessi nella rasatura del cappotto. Ciò oltre a creare un minor spessore della rasatura del cappotto ha, con tutta probabilità, contribuito al manifestarsi delle infiltrazioni lamentate. Avendo però optato al punto precedente per il rifacimento completo dell'isolamento, la sistemazione della zoccolatura esterna diventa una conseguenza delle opere elencate nel punto precedente” (cfr. pag. 12, 13 relazione a.t.p.). 
Infine, il ctu ha esposto di aver riscontrato la mancata installazione delle “copertine a protezione del muro di cinta” perimetrale dell'intero edificio previste dalla tavola progettuale n° 07 (cfr. allegato 16) e di ritenere che le stesse debbano essere realizzate. Ciò in quanto “tali opere servirebbero anche a prevenire i difetti estetici che già iniziano a manifestarsi, quali la comparsa di muschio sulla testata orizzontale del muretto per via dell'acqua ristagnante e i segni di scolo dell'acqua piovana sui lati dei muretti (vedi fotografie n° 23 e n° 24)” (cfr. pag. 13 relazione a.t.p.). 
Occorre poi evidenziare che, nell'ambito della consulenza integrativa svolta nel corso del presente giudizio, il ctu - con particolare riguardo all'accertato minore spessore del pannello isolante installato rispetto alle previsioni di progetto e ai relativi valori di trasmittanza termica (quale “parametro che si usa per calcolare le dispersioni termiche che avvengono attraverso l'involucro di un edificio”) - ha rilevato che “rispetto ai valori previsti nella relazione ex L. 10/91, depositata con il progetto dell'abitazione, i valori di trasmittanza termica, calcolati con i materiali effettivamente utilizzati, sono tutti superiori rispetto a quelli previsti in progetto (valore previsto in progetto 0,194 W/m²K) pertanto meno performanti a livello di isolamento termico” (cfr. pag. 6 relazione integrativa). E ancora, quanto alla rideterminazione delle opere maggiormente “adeguate al ripristino rispetto ai vizi accertati”, il ctu ha ritenuto “che si debba così procedere per il ripristino rispetto ai vizi accertati: 1. Verifica di tenuta dell'attuale isolamento termico a cappotto; 2. Sigillatura elastica riempiendo le cavillature presenti; 3. 
Rasatura armata superficiale protettiva con finitura al civile (in caso la prova indicata al punto 1 sia positiva); 4. Fornitura e posa di vernice elasto-plastica monocomponente a base acrilica. Tali lavorazioni sono finalizzate a ricreare lo strato superficiale del cappotto con dei componenti idonei che non appesantiscano troppo la struttura, si mantengano elastici per eventuali dilatazioni e abbiano un grado di finitura estetico gradevole e conforme alle caratteristiche previste dalla “regola dell'arte”” (cfr. pag. 6 e 7 relazione integrativa). 
Pertanto, alla luce di quanto riscontrato dal ctu incaricato, non può che ritenersi dimostrata l'esistenza dei vizi lamentati dalla difesa attorea. 
In ordine, invece, ai costi delle opere “per eliminare i difetti, i vizi di costruzione e le mancanze costruttive sopra descritte”, il ctu, utilizzando come riferimento il prezzario delle opere edili della provincia di ### n. 04/2014, ne ha determinato l'ammontare complessivo, dapprima in sede ###€ 17.114,42, salvo poi stimare, nell'ambito dell'integrazione alla perizia disposta nel corso del presente giudizio, il costo per le specifiche opere di rifacimento dell'isolamento a cappotto nell'importo di € 7.000,00, anziché in quello di € 10.202,27 indicato nella precedente relazione. In definitiva, quindi, il complessivo costo delle opere di ripristino è da quantificare nell'importo di € 13.912,15 (€ 17.114,42 - € 3.202,27). 
Ciò posto in ordine alla sussistenza e alla natura dei vizi lamentati da parte attrice, occorre tuttavia evidenziare che dagli atti di causa è emerso che le opere concernenti la realizzazione degli intonaci e del cappotto isolante vennero eseguite non già dalla convenuta ### bensì dalla società ### S.r.l. (in seguito fallita). Peraltro, parte attrice non ha in alcun modo dimostrato che tra l'### e la ### S.r.l. intercorresse un rapporto di subappalto; al contrario, vi sono agli atti copie delle fatture emesse da ### direttamente nei confronti della ### nonché copie dei relativi bonifici eseguiti da quest'ultima direttamente in favore di ### (cfr. doc. 14 di parte attrice), il che smentisce la circostanza dedotta dalla difesa attorea secondo cui i rapporti con la ### “furono tenuti esclusivamente dallo stesso ### e dall'impresa Ravelli” (cfr. pag. 3 memoria istruttoria n. 1). In assenza di prova contraria deve, dunque, ritenersi che la ### S.r.l. realizzò le opere commissionatele sulla scorta di un contratto di appalto concluso con l'odierna attrice, sicché quest'ultima avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze in ordine ai vizi constatati sul cappotto direttamente nei confronti dell'appaltatrice (oltre che nei confronti del direttore lavori) e non già nei confronti dell'### estranea all'esecuzione di dette opere. 
L'### - in qualità di impresa appaltatrice (in atti vi sono copie del preventivo di spesa nonché della fattura n. 14/2013 intestata a ### “per lavori di completamento dell'edificio residenziale di sua proprietà sito in ### del ####, via dei Colli” recante l'importo di € 49.400,00 nonché timbro e sottoscrizione di ### cfr. doc. 9 e 13 di parte attrice) - è, invece, responsabile per gli ulteriori vizi e difetti riscontrati dal ctu sull'immobile attoreo ai sensi dell'art. 1667 Tanto rilevato, deve poi respingersi l'eccezione svolta dal convenuto #### secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe a carico dello stesso ravvisabile alcuna responsabilità per i vizi lamentati dall'attrice e descritti dal ctu, neppure in via solidale con l'appaltatore. 
In primo luogo, in ordine alla qualificazione del ### come direttore lavori (dalla difesa del convenuto contestata in sede ###ex art. 183, comma 6 c.p.c., laddove ha affermato che “i vizi lamentati dalla sig.ra ### ... non sono in alcun modo riconducibili a responsabilità del convenuto, il quale non rivestiva neppure la figura di direttore dei lavori”), si evidenzia che lo stesso ### ha in più occasioni affermato di aver ricoperto tale ruolo. In particolare, in sede di comparsa di costituzione il convenuto ha dedotto che “l'incarico professionale rivolto dalla signora ### al geometra ### ... ha avuto ad oggetto due diverse prestazioni: ... la seconda, invece, è consistita nel progetto e direzione dei lavori per l'esecuzione delle opere di completamento e finitura dell'abitazione” (cfr. pag. 11 comparsa). Ciò trova, inoltre, conferma nella parcella trasmessa all'attrice, dove è presente una voce di spesa relativa a “direzione tecnica esecuzione opere” (cfr. doc.  6), nonché nella dichiarazione resa in sede di interpello dallo stesso ### il quale ha confermato, in ordine al capitolo di prova n. 7 di controparte, di aver svolto “da marzo a dicembre 2013 ... le attività indicate, in fatto corrispondenti a quelle del direttore lavori”. 
Ciò premesso, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, costituisce approdo fermo la ricostruzione dei compiti del direttore lavori in termini di vigilanza diligente sull'andamento e sulle modalità di realizzazione dei lavori. In particolare, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto””, sicché rientrano “nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi ... in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass., n. ### del 2022; conf. ex multis Cass., n. 3249/2024, Cass., n. 14456/2023, Cass., n. 2913/2020, Cass., n. 7336/2019, Cass., 8700/2016, Cass., n. 10728/2008). 
Inoltre, quanto al rapporto tra il direttore lavori e l'impresa appaltatrice, è parimenti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano contribuito, per colpa professionale, in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (cfr. Cass., n. 20704/2021; Cass., n. 22575/2022; Cass., n. 17874/2013). 
Ebbene, nella fattispecie, alla luce di quanto emerso in corso di causa, deve ritenersi che il ### abbia omesso di vigilare adeguatamente sulle modalità di realizzazione delle opere da parte delle imprese appaltatrici coinvolte nei lavori di ultimazione dell'immobile di proprietà dell'attrice e, soprattutto, di accertare la conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, nonché la conformità delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. 
Invero, quanto al cappotto, il ctu ha riscontrato, da un lato, che il pannello isolante installato aveva “uno spessore di 80 mm contrariamente ai 100 millimetri che erano previsti a progetto nella relazione ex legge 10/91” e, dall'altro, che su di esso era stato steso un “eccesso di materiale rasante”. Quanto, invece, alle ulteriori lavorazioni, il ctu ha evidenziato il “non corretto posizionamento dello zoccolino esterno realizzato in pietra in quanto, soprattutto negli spigoli di rientro delle porte finestre, gli zoccolini “annegano” nella rasatura del cappotto”, nonché la mancata installazione delle “copertine a protezione del muro di cinta” perimetrale dell'intero edificio previste dalla tavola progettuale n° 07. 
All'evidenza, si tratta di mancanze e di errori che ben avrebbero potuto essere evitati, ovvero tempestivamente emendati, laddove il direttore lavori avesse diligentemente vigilato sulle modalità di esecuzione delle opere da parte delle imprese appaltatrici. 
Quanto, poi, ai vizi lamentati dall'attrice con riferimento alla verniciatura della pavimentazione della zona interrata dell'immobile (vizi, peraltro, confermati in sede di interpello dallo stesso ### oltre che dal teste ###, si rileva che agli atti vi sono sia le fotografie del pavimento della taverna, che raffigurano evidenti crepe e segni di scrostamento della vernice in più punti della stanza (cfr. doc. 2 di parte attrice), sia una dichiarazione sottoscritta da ### - professionista a cui la ### conferì l'incarico di rifacimento della verniciatura per l'eliminazione di detti vizi - nella quale lo stesso riferì di aver svolto le seguenti attività: “sistemazione delle crepe con applicazione di apposita rete, scarteggiatura su tutta la superficie del pavimento, applicazione di 1 mano di resina colorata, applicazione di due mani di vernice trasparente opaca per un costo totale di €.2100,00”. 
Con riferimento a quest'ultima dichiarazione, si rileva che il ### è stato altresì sentito in sede di prova orale dove lo stesso ha confermato i) di essere stato “contattato dalla signora ### ... nel 2013 o 14, per il ripristino del pavimento della parte interrata dell'abitazione della stessa. Ovvero della cucina, del bagno e della taverna”, ii) di aver trovato, una volta intervenuto, la situazione descritta in atti dall'attrice, iii) di aver, quindi, “passato la vernice epodossica più opaca dopo aver scavato, messo una rete e ristuccato”, iv) di aver riferito al #### che l'anzidetta procedura rappresentava l'“unico modo per risolvere i problemi del pavimento”, v) che, al contrario, la procedura suggerita dal ### (ossia quella di carteggiare e dare una ulteriore terza mano di vernice) “non avrebbe risolto il problema” e, infine, vi) di essere “stato saldato dalla signora Gheda”. 
Tutto ciò rilevato, per quanto attiene ai rapporti tra il ### e l'### si evidenzia ulteriormente che non si ritengono nella specie sussistenti elementi per operare una differenziazione delle rispettive quote di responsabilità. Come noto, infatti, in tema di responsabilità solidale, quanto ai rapporti interni tra corresponsabili, è possibile prevedere una graduazione delle colpe che tenga conto delle relative quote di responsabilità soltanto laddove siano allegati e provati elementi da cui desumere una diseguale efficienza causale delle relative condotte, operando altrimenti il comma 3 dell'art. 2055 c.c. che sancisce una presunzione di identità delle singole colpe. 
Pertanto, i convenuti ### e ### devono essere condannati, in via tra loro solidale e paritaria, al risarcimento del danno subito dall'attrice con riferimento i) alle macchie interne dovute al distaccamento della tempera riscontrate dal ctu nel vano soggiorno, ii) alla fornitura e posa di nuove copertine a protezione della cinta perimetrale dell'immobile, nonché iii) agli ulteriori costi stimati dal ctu per l'esecuzione delle opere di ripristino, per un importo complessivo di € 6.912,15, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### del costo della vita e gli interessi legali dalla data dell'1.1.2015 (il ctu ha utilizzato il prezziario del 2014 per la stima dei costi) sino a quella odierna. Sull'importo così ottenuto matureranno poi i solo interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Quanto, invece, agli ulteriori vizi riscontrati - afferenti alla pavimentazione della zona interrata dell'immobile attoreo, nonché alla copertura isolante dello stesso, rispetto ai quali l'### qui convenuta deve ritenersi estranea - sussiste la responsabilità del solo direttore lavori per colpa professionale, per un importo complessivo pari ad € 9.100,00 (€ 7.000,00 + € 2.100,00), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### del costo della vita e gli interessi legali dalla data dell'1.1.2015 (il ctu ha utilizzato il prezziario del 2014 per la stima dei costi) sino a quella odierna. 
Sull'importo così ottenuto matureranno poi i solo interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.  * * * 
È altresì meritevole di accoglimento, seppur nei limiti che seguono, la domanda riconvenzionale svolta da ### il quale ha domandato il pagamento in proprio favore del compenso relativo alle prestazioni eseguite e descritte nella nota spese datata 21 aprile 2015. 
Al riguardo, nel corso del presente giudizio è stata disposta ctu al fine di verificare la conformità alle tariffe e la congruità delle voci esposte dal geom. ### nella suddetta parcella, in relazione alle attività dallo stesso allegate. Ebbene, il ctu, analizzando le attività in concreto svolte dal ### e facendo applicazione del tariffario vigente, ha rideterminato l'importo a lui spettante nella misura complessiva di € 18.302,40 (di cui € 8.405,00 a titolo di onorario a percentuale con riferimento all'attività di assistenza tecnica alla compravendita, € 4.803,20 a titolo di onorario a percentuale con riferimento alla fase di esecuzione delle opere di completamento e finitura dell'immobile, nonché € 960,64 a titolo di rimborso spese ed € 4.133,56 a titolo di onorario a vacazione).
Ai fini di una corretta liquidazione occorre, tuttavia, scomputare da detto importo la somma di € 6.500,00 che lo stesso ### ha dichiarato di aver già ricevuto da parte della ### e che è stata altresì indicata nella summenzionata nota spese con la dicitura “acconti” del 4/2013 e 8/2013 (cfr. doc.  6 del convenuto), sicché residua in favore del ### l'importo complessivo di € 11.802,40 (senza nulla riconoscere a titolo di interessi moratori in quanto non richiesti, cfr. Cass., n. ###/2021). 
Pare, inoltre, opportuno evidenziare la genericità della deposizione sul punto resa del teste ### marito dell'attrice, di talché dalla stessa non è possibile desumere se “le prime due tranche” di pagamento menzionate, alla cui corresponsione il teste avrebbe personalmente assistito (“le prime due tranches furono date nelle mani del ### presso il suo studio, ero presente anch'io”), fossero o meno quelle anzidette già fatturate dal ### Quanto, invece, alla seconda parte della deposizione, ove il teste ha menzionato la consegna brevi manu al ### di altre due tranche di pagamento (“La terza e la quarta le ha date mia moglie in cantiere ed in auto del ### come la stessa mi ha riferito”), non può che affermarsi l'inammissibilità della stessa trattandosi di testimonianza de relato actoris (cfr. ex multis Cass., n. 12477/2017).  * * * 
Da ultimo, il convenuto ### ha altresì svolto domanda di manleva, con riferimento a tutto quanto egli fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice all'esito del presente giudizio, nei confronti della propria compagnia assicuratrice ###ni S.p.a., in virtù della polizza multi-rischi del professionista - geometra n. 2163/122/60193301 (cfr. doc. 9 del convenuto e 2 e 3 della terza chiamata).  ### ha eccepito l'inoperatività della garanzia con riferimento al caso di specie, deducendo i) che i vizi lamentati, qualora provati, non avrebbero comunque “generato danni risarcibili ai sensi di polizza”, stante l'operatività di questa ai soli casi di attività eseguita “nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano” (cfr. pag. 2 comparsa); ii) che l'art. 3.4 delle condizioni di contratto, relativo ai danni cagionati o subiti dalle opere, limiterebbe l'operatività della garanzia alle sole ipotesi di rovina totale delle opere, ovvero di rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata. La compagnia terza chiamata ha, inoltre, sostenuto l'applicabilità dei “massimali di polizza di cui alla clausola 3.6 e 8.b.1 del contratto, nonché la franchigia di cui al punto 3.8 del contratto pari a € 2.500,00= per ogni sinistro” (cfr. pag. 3 comparsa). 
Ebbene, le eccezioni svolte dalla compagnia terza chiamata non sono meritevoli di accoglimento. 
Invero, deve innanzitutto evidenziarsi che a pag. 3 della nota informativa relativa al predetto contratto di assicurazione multi-rischi, al punto 3 - “### civile professionale del geometra” è prevista la seguente avvertenza “le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: ... 3.2 ### civile professionale del Geometra”. ### richiamo espresso svolto dalla nota informativa è, pertanto, all'articolo 3.2 delle condizioni di assicurazione (rubricato “rischi esclusi”) e non anche all'art. 3.4 richiamato dalla difesa di ### (rubricato “danni cagionati o subiti dalle opere”).  ### canto, ove il richiamo dovesse ritenersi esteso, oltre che all'art. 3.2., anche all'art. 3.4 delle condizioni di assicurazione alla luce del generico rinvio disposto a pagina 3 della citata nota informativa “ai singoli articoli delle ### di assicurazione” relativamente alle limitazioni ed esclusioni proprie di ciascuna garanzia, si determinerebbe - di fatto - una neutralizzazione del rischio garantito dall'assicuratore, con conseguente significativo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti (e inutilità pratica della polizza per l'assicurato). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “In tema di contratto di assicurazione ... qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio [circostanza nella specie non allegata dalla terza chiamata, ma da reputarsi in ogni caso insussistente attesa l'entità del premio convenuto dalle parti], occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale” (cfr. Cass., n. 14595 del 09/07/2020).  ### fattispecie deve, pertanto, ritenersi operante la garanzia di polizza, atteso che i danni cagionati all'odierna attrice non rientrano nel novero dei rischi esclusi dalla copertura assicurativa ex art. 3.2 delle condizioni di assicurazione e che la compagnia terza chiamata neppure ha dimostrato che l'attività professionale del ### venne eseguita in contrasto con le leggi e i regolamenti che la disciplinano (art. 3 nota informativa). Trova, invece, applicazione la franchigia di € 500,00 prevista dall'art. 3.8 delle condizioni di assicurazione con riferimento ad ogni sinistro concernente danni materiali liquidabili ai sensi di polizza (e non già la franchigia di € 2.500,00 che attiene ai danni subiti dalle opere ex art. 3.4 delle condizioni di assicurazione, attesa la nullità della relativa clausola delimitativa dell'oggetto negoziale). 
Si precisa altresì che, alla luce della documentazione versata in atti dalla difesa del convenuto (modello IVA 2014), non vi è stata violazione della clausola di regolazione premio.  ###ni S.p.a. deve, dunque, essere condannata a tenere indenne e manlevare il proprio assicurato, dedotta la franchigia di polizza, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attrice per effetto della presente sentenza (la richiesta di limitare la condanna alla quota di responsabilità allo stesso addebitata non può essere accolta; spetterà alla terza chiamata surrogarsi all'assicurato nelle pretese nei confronti del coobbligato). 
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in considerazione dell'accoglimento anche della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ### si ritengono sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per compensarle nella misura di un terzo e per porre i restanti due terzi a carico dei convenuti soccombenti. Le spese di lite, nel loro intero ammontare, si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. 
Si pongono, invece, in via solidale a carico dei convenuti ### e ### le spese di lite di parte attrice relative al procedimento per atp, che si liquidano in € 2.337,00. 
Le spese di ctu, ivi comprese, quelle del ct di parte attrice, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti per la metà ciascuno. P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la responsabilità concorrente e paritaria di ### e di ### nella causazione dei danni patiti da ### con riferimento alle macchie presenti nel vano soggiorno dell'immobile e alla fornitura e posa di nuove copertine a protezione della cinta perimetrale, condanna ### e ### in via tra loro solidale, al risarcimento in favore di ### dell'importo di € 6.912,15, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione; accertata la responsabilità per colpa professionale di ### nella causazione dei danni patiti da ### con riferimento ai vizi riscontrati sulla pavimentazione della zona interrata dell'immobile e sulla copertura isolante dello stesso, condanna il #### al risarcimento in favore di ### dell'importo di € 9.100,00, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione; in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 11.802,40; compensa per un terzo tra le parti le spese di lite - che si liquidano per l'intero in € 237,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi; condanna i convenuti ### e ### in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di ### dei restanti due terzi di dette spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna i convenuti ### e ### in via tra loro solidale, alla rifusione in favore di ### delle spese di lite relative al procedimento per atp, che si liquidano in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%; condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese sostenute per il proprio consulente di parte; pone in via definitiva le spese di ctu a carico per convenuti per la metà ciascuno; in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto ### condanna la terza chiamata ###ni S.p.a. a tenere indenne il proprio assicurato, dedotta la franchigia di polizza, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza; condanna la terza chiamata ###ni S.p.a. a rifondere, entro i limiti di polizza, al proprio assicurato le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 27 febbraio 2025

causa n. 13520/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Sampaolesi Elisabetta

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 385/2022 del 28-03-2022

... sopralluoghi effettuati, il CTU ha evidenziato i vizi costruttivi, distinti in aspetti strutturali (§ 3.1) e aspetti non strutturali (§ 3.2). Quanto ai secondi il perito ha riscontrato: La tettoia metallica posta in corrispondenza dell'ingresso pedonale del condominio (v. foto 10-11 in all. ###) è costituita da profili metallici scatolari e lamiera metallica e presenta ampie zone con vernice distaccata e l'insorgenza di fenomeni di ossidazione. Le cause degli inconvenienti descritti sono riconducibili alla stessa natura dei materiali utilizzati ### e al livello di protezione evidentemente insufficiente loro conferito. Il pannello metallico che delimita sul lato ### gli spazi esterni di proprietà esclusiva dell'appartamento al piano terra (v. foto 12-13 in all. ###) presenta fenomeni di ossidazione diffusa. Anche in questo caso, come nel precedente punto 1, l'inconveniente è dovuto all'insufficiente livello di finitura superficiale, di cui è responsabile la ditta costruttrice Blocchetti sconnessi aree carrabili, fonte di pericolo per eventuali pedoni (sebbene si tratti di una rampa carrabile) o per veicoli a due ruote. I chiusini dei pozzetti nell'area esterna di accesso ai box (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. 3216/18 R.A.C.C., vertente TRA “### - ### 1 (CF:###) sito in ### alla via ### n.61/3, in persona amministratore e legale rappresentante p.t., sig. ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### (CF:###) - da cui è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti; ### 2000 S.r.l. (PI:###). in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato ### giusta procura speciale in atti; ###. ### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### n. 159, rapp.to e difeso dall'avv. ### (CF: ###) ed elettivamente domiciliato in ### alla Via delle ### n. 85 presso lo studio dello stesso, giusta procura speciale in atti; ### d'### S.P.A. (P. Iva ###), in persona del procuratore Dott. ### giusta procura speciale del 25.9.2018 per Notaio dott. ### di ### ai nn. 90641/9416 di rep./racc., rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla ###. Fabrizi n. 60, giusta procura speciale in atti ### oggetto: risarcimento danni ex art. 1669 cc ; conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 13.07.2018, il ### - ### 1 conveniva in giudizio la ### 2000 ### dinanzi questo Tribunale. 
Il condominio riferiva che, avendo riscontrato evidenti segni di deterioramento sul fabbricato condominiale, con ricorso per ATP ex art. 696 - 696 bis cpc del 16.01.2016, aveva adito il Tribunale di ### al fine di verificare lo stato dell'edificio, per accertare la causa dei vizi e per determinare l'entità dei danni prodotti. 
Il procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato al n.208/2016 RG, era stato definito con il deposito dell'elaborato peritale del 22.03.2017, a firma del CTU ing. ### L'### Nella relazione il CTU aveva evidenziato la presenza di numerosi vizi e difetti sul fabbricato, da attribuirsi, a suo avviso, alla non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa costruttrice ### 2000 ### All'esito della perizia il CTU aveva quantificato il costo complessivo delle opere necessarie a ripristinare il fabbricato condominiale in € 117.450,00, di cui € 100.200,00 per la realizzazione delle opere sulle parti comuni, € 5.000,00 per le spese tecnico amministrative da sostenere ed € 12.250,00 per gli interventi strutturali da realizzare sul pilastro n. 29. 
Il condominio, pertanto, conveniva in giudizio la ### 2000 ### lamentando la presenza di vizi di cui agli articoli 1667, 1668, 1669 cc e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ### 2000 ### in persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla sussistenza dei vizi e difetti come descritti in narrativa, che hanno determinato un'alterazione delle strutture, degli impianti e dei relativi accessori che incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento degli immobili del ### ricorrente, come accertato in sede ###/2016 Trib. di ### - per l'effetto condannare la ### 2000 S.r.l. […..] al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore del condominio comprensivi, oltre che dei dai danni patrimoniali così come quantificati dal CTU in ### 117.450,00 [……] di tutti gli ulteriori pregiudizi subiti e subendi […..]; il tutto unitamente alla ripetizione delle spese già sostenute dall'attore per il procedimento ex art. 696 bis cpc per complessivi ### 14.746,34 [….]; 3) in subordine accertare e dichiarare che i vizi riscontrati in sede di ATP sono da attribuirsi a responsabilità per dolo o colpa della società convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni patrimoniali e non in favore del condominio […..]. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si costituiva in giudizio la ### 2000 ### eccependo l'infondatezza dell'azione proposta dal ricorrente. Eccepiva l'inapplicabilità degli articoli concernenti la materia degli appalti (artt. 1667, 1668 e 1669 cc) e nel merito le conclusioni già raggiunte dal CTU in #### 2000 chiedeva ad ogni modo di essere autorizzata a chiamare in causa l'ing. ### già CTP del condominio nel corso nella procedura di ### nonché progettista e direttore dei lavori strutturali, onde essere garantita e manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice. 
Autorizzata la chiamata in manleva, con comparsa di costituzione del 24.01.20219 si costituiva in giudizio l'ing. ### il quale deduceva il proprio difetto di responsabilità per i vizi ed i difetti riscontrati in sede ###, nonché l'erroneità delle risultanze dell'ATP e l'insussistenza dei vizi di natura strutturale. Eccepiva comunque che, nel corso del medesimo procedimento di ### egli non era stato parte in causa. 
Contestualmente, l'ing. ### chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la ### con la quale aveva stipulato una polizza par la Responsabilità Civile di ### affinché venisse manlevato nella denegata ipotesi di condanna. 
Autorizzata anche tale chiamata in manleva, si costituiva in giudizio la ### rassegnando le seguenti conclusioni: “A- preliminarmente rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della ### S.P.A. per intervenuta prescrizione dei diritti dell'assicurato per le motivazioni tutte suindicate e con vittoria di spese e competenze di lite. B- In subordine e nel merito rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della ### S.P.A. per le motivazioni tutte suindicate e con vittoria di spese e competenze di lite. 
C- In via ulteriormente subordinata rigettare la domanda di garanzia avanzata dall'#### per doloso ritardo nell'avviso previsto dall'art. 1913 c.c. nei confronti della ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 I c. c.c., con vittoria di spese e competenze di lite ovvero, se il ritardo nell'avviso dovesse essere ritenuto dal Tribunale colposo ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda spiegata nei confronti dell'#### ridurre la garanzia in ragione delle franchigie contrattuali (€ 5.000,00) e del pregiudizio sofferto dalla deducente nella misura ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa.; D- In estremo subordine ed in caso di accoglimento anche parziale delle domande spiegate nei confronti dell'#### porre a carico della deducente la somma ritenuta di giustizia, nei limiti delle condizioni generali e particolari di polizza e dei massimali e della franchigie contrattuali, con compensazione integrale di spese e competenze di lite”. 
Disposto il mutamento di rito e dato corso a ### concesso provvedimento di sequestro ex art. 671 cpc in favore dell'ente istante e nei confronti della iniziale convenuta ### 2000, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies secondo comma cpc. 
In forza allora del chiaro riferimento al disposto di cui all'art. 1669 cc contenuto nelle conclusioni dell'atto introduttivo, appare del tutto evidente come la parte attrice, acquirente dell'immobile de quo, agisca nei confronti della parte convenuta, nella sua qualità di parte costruttrice/venditrice dell'immobile in questione, assumendo l'inadempimento da parte della stessa delle obbligazioni nascenti da quegli impegni ### contrattuali rappresentato dalla realizzazione (e successiva cessione) di un immobile gravato dai numerosi vizi e difetti pure già riscontrati in sede di ### Conclude pertanto affinchè, riconosciuto quell'avverso inadempimento, venga disposta una corrispondente riduzione del prezzo di acquisto (actio quanti minoris), nonché affinchè venga disposta la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non il tutto anche ex art. 2043 cc. 
In punto di diritto occorre preliminarmente evidenziare quanto segue.  ###. 1669 c.c. disciplina, oltre la rovina o il pericolo di rovina dell'opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, anche la distinta ipotesi che l'opera stessa presenti gravi difetti, consistenti in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. 
I gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente ex art. 1669 c.c. sono ravvisabili non solo nell'ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell'immobile, ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudichino in modo grave la funzione cui l'immobile è destinato e dunque, come nella fattispecie al vaglio, la godibilità e la fruibilità dello stesso sotto l'aspetto abitativo, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione (Tribunale Monza, 19/03/2013 e Cassazione civile, sez. II, 17/04/2013, n. 9370 a da ultimo ### Teramo 12.2.2015 nr. 216) e Cass. VI^ nr. 24188/14). 
Più in particolare poi, tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. rientrano ad esempio le infiltrazioni d' acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento (### sez. I, 22/05/2012, n. 864 e ### 20/01/2015, n. 54). 
Con riferimento allora alla contenuto della iniziale allegazione attorea, fondata sulle risultanze della CTU in ### appare evidente come il complessivo stato dell'immobile, per come denunciato ai punti 1-23 dell'atto introduttivo (e riportati ai punti 1-19 dal CTU in questa sede), fosse, secondo una valutazione ex ante, certamente idoneo ad essere sussunto nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1669 cc, trattandosi appunto di pretesi vizi e difetti che, soprattutto in ragione della necessaria valutazione in combinato disposto tra loro, incidono sia pure su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti), comunque tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione. 
Con riferimento peraltro al pilastro 29 del piano ### già in quella sede di ATP veniva riscontrata una resistenza a compressione del calcestruzzo significativamente più bassa di quanto atteso in base alle specifiche di progetto.  ###. 1669 c.c. poi, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto è diretto alla tutela della esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. ### di responsabilità prevista da detta norma, pertanto, ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di questo ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti i quali, in tema di gravi difetti dell'opera, possono fruire dei termini decennale di prescrizione ed annuale di decadenza (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2012, 21089 Cassazione civile, sez. II, 16/04/2014, n. 8893). 
La disposizione dell'art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto l'azione di responsabilità precisata dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dell'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuate (Cass. 28.4.2004 n. 8140). Ne consegue che l'applicazione dell'art. 1669 c.c. nei confronti del venditore è giustificata allorché la posizione da lui assunta nei confronti degli acquirenti abbia evidenziato l'assunzione da parte del soggetto di una diretta responsabilità nella costruzione dell'opera. 
In altri termini - si anticipa subito la valutazione della posizione del professionista chiamato - la disciplina ex art. 1669 c.c. si applica non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito: infatti le attività dell'appaltatore come quella del progettista e del direttore di lavori pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura - possono concorrere tutte alla produzione del danno. 
Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cassazione civile, sez. II, 27/08/2012, n. 14650 e ### sez. X, 16/10/2012, n. 19359). 
Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti il progettista o direttore dei lavori è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art.  1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista o il direttore, con le rispettive azioni od omissioni — costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. — entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli art. 2226, 2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione — se di risultato o di mezzi — che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto (Cassazione civile, sez. II, 21/05/2012, n. 8016). 
In astratto pertanto la domanda di risarcimento proposta dall'odierno attore nei confronti del venditore/realizzatore dell'intervento va ritenuta del tutto ammissibile e come si vedrà fondata. 
Ancora in punto di diritto. 
La responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sicché, quando l'opera manifesta gravi difetti strutturali, i responsabili possono liberarsene solo provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2013, n. 1026).   Il danneggiato usufruisce poi di quel più ampio termine prescrizionale (10 anni, come il termine prescrizionale dell'azione contrattuale), ma gli sono imposti oneri decadenziali (analogamente all'azione contrattuale di vendita, appalto e contratto d'opera e sia pure più ampi di questi) non previsti invece nell'ipotesi dell'ordinaria azione extracontrattuale, soggetta tuttavia questa a termine prescrizionale più breve (5 anni). 
Va peraltro per inciso chiarito come l'eventuale inapplicabilità di quella disposizione che introduce quella più gravosa responsabilità extracontrattuale, ad esempio per sopravvenuta maturazione dei brevi termini di decadenza e prescrizione, non esclude che riprenda completo vigore la norma generale di cui all'art. 2043 cc (pure esplicitamente invocata dalla difesa attorea) e che pertanto in capo al danneggiato resti la possibilità di perseguire gli asseriti danneggianti (non venditore, salvo specifico concorso, ma costruttore, professionisti e concorrenti vari) in forza di tale disposizione, entro il termine prescrizionale di cinque anni (ma senza decadenze) ed in base al meno favorevole regime probatorio per il danneggiato predisposto da tale disposizione. 
Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, sono ammissibili, rispetto al medesimo evento, sia l'azione prevista dall'art. 1669 cod. civ., che l'azione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., norma generale sulla responsabilità per fatto illecito. ### ex art. 1669 cod. civ. si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda, risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera (Cass. civ., Sez. I, 12/04/2006, n. 8520).  ###. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale del committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa (Cass. civ., Sez. III, 28/01/2005, 1748).  ### il riferito insegnamento "la natura di norma speciale dell' art. 1669 rispetto all'art. 2043 c.c. (...) presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale", in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di "offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela" (Cass., n. 3338 del 1999). 
Infatti, come è stato bene osservato in dottrina, da detta configurazione si desume che l'art. 1669 c.c. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall'art. 2043 c.c., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo. 
Pertanto, se la ratio dell'art. 1669 c.c. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilità dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e, in palese contrasto con l'armonia del sistema e con le ragioni alla base della previsione della disciplina speciale, conduce all'irragionevole risultato di creare "un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perchè esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato - dell'art. 2043 c.c., come nel caso di danno prodottosi oltre il decennio dal "compimento" dell'opera" (così, espressamente, Cass., n. 338 del 1999; analogamente, di recente, Cass., n. 1748 del 2005, riportati in Cass. 8520/2006 - già cit. - in motivazione).  ###. 1669 c.c. è da ricondurre nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, al fine di consentire a coloro che sono stati danneggiati da gravi difetti ### dell'edificio, una tutela non minore, ma anzi, come vuole il legislatore, rafforzata rispetto a quella che sarebbe loro offerta dall'art. 2043 c.c. Se così non fosse, i danneggiati si troverebbero paradossalmente preclusa la strada risarcitoria generica proprio da una norma che è stata invece dettata per ampliare gli spazi di tutela (Cassazione civile, sez. II, 13/01/2014, n. 467). 
Nei confronti del venditore peraltro la parte acquirente conserva anche la possibilità di agire in via contrattuale (nella specie esplicitamente non invocata nell'atto introduttivo). 
Vertendosi quindi in ipotesi di tutela della esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, alle specifiche tutele contrattuali previste dall'ordinamento (azioni in materia di vendita o appalto) si aggiunge (e non si sostituisce) anche una tutela extracontrattuale, con i vantaggi probatori previsti dall'art. 1669 cc (ma con le decadenze e prescrizioni propri di tale meccanismo) ovvero secondo il principio generale di cui all'art. 2043 cc (ma senza l'operatività di quei meccanismi decadenziali o di prescrizione). 
A monte di tale affermazione sta peraltro il rilievo in ordine alla tempestività delle rispettive denunce e delle domande. 
Ancora in relazione a tale ultimo aspetto ed in punto di mero diritto. 
In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 c.c. (ma la stessa valutazione può compiersi anche in relazione agli oneri decadenziali prescritti per la vendita o per l'appalto), l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denuncia e poi, da essa, del termine di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata. Pertanto, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) dovrà ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali. Quanto precede, peraltro, non significa che il ricorso a un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini, quando avesse avuto già conoscenza della entità e delle cause del vizio, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denuncia prima e una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2012, n. 21089). 
Lo scopo dell'imposizione di un termine di decadenza per la denunzia e di prescrizione della essa per l'esercizio dell'azione, soprattutto per opere costruttive complesse e che, come quella del caso in esame, abbiano visto la partecipazione di più soggetti con compiti esecutivi compositi, è quello di non onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (così ex multis: Cass. Sez. 2 n. 1613/1998) e logicamente presuppone una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2015, n. 3040). 
La denuncia, per far decorrere i termini de quibus deve avere quindi le caratteristiche di ragionevole certezza dell'evento e della catena eziologica che lo colleghi all'agente non essendo sufficiente fare riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti (### 11/03/2014).  ### degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo quindi tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici; per il che, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (Cassazione civile, sez. II, 17/12/2013, n. 28202 e da ultimo Cass. VI nr. 3674/19) E' evidente allora come prima del deposito della relazione in atp, l'istante si fosse soltanto limitato a “notiziare” della situazione dello stabile la sola parte venditrice, senza peraltro formulare, al di là di meri ed atecnici sospetti, alcuna specifica e concreta ipotesi in punto di ascrivibilità di quei difetti, oltretutto appresi nella loro complessiva gravità solo all'esito del deposito di quell'elaborato, all'intervento originario di realizzazione dello stabile. 
Può allora inquadrarsi la presente fattispecie, come detto già sussunta dalla stessa istante in un ambito ### extracontrattuale, nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 cc (di cui quella ex art. 1669 è solo una species), restando solo esclusa in tale ipotesi quella presunzione di responsabilità prevista dalla fattispecie specifica ex 1669 cit (aggiuntiva ma non sostitutiva rispetto anche a quella generale). 
All'esito delle acquisizioni documentali (realizzazione dell'intervento sotto la propria diretta responsabilità) e tecniche compiute, la parte attrice ha allora adempiuto ad ogni onere probatorio impostole dalla disposizione di cui all'art.  2043 cc.. 
Sotto il primo profilo peraltro, diversamente da quanto assunto dalla difesa di ### con riferimento al proprio ruolo nella vicenda costruttiva de qua, risulta acquisito in atti che nel primo deposito al ### (prot. 3088 del 7/9/2006, all. ###.a) la ### 2000 srl figurava sia come Committente che come ### delle opere in c.a., mentre solo a partire dal primo deposito di variante prot. 478 del 12/2/2008 (all. ###.a), quando la struttura in c.a. era ormai pressoché ultimata (v. § 2.3.1), viene indicata come ### delle opere in c.a. la società #### srl con la precisazione - contenuta nella dichiarazione prot. 478/bis in pari data (all. ###.c) - che la ### è intervenuta in veste di costruttore della struttura in c.a. fin dall'inizio dell'opera.  ### parte e per concludere sul punto - poco rileva che ### non rivestisse anche la qualità di costruttrice (affermazione smentita comunque dalla disposta verifica documentale di cui sopra) cumulando comunque la stessa ### i ruoli di appaltatrice e venditrice dell'opera de qua. 
Sempre con riferimento all'accertamento positivo della responsabilità del convenuto si evidenzia che a seguito del deposito dell'elaborato peritale in ATP il ### in data 2 marzo 2018, convocò le parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione; in tale occasione il legale della impresa ### 2000 S.r.l., non contestando le risultanze dell'elaborato e, quindi, sostanzialmente riconoscendo la sussistenza dei vizi e difetti sul fabbricato condominiale, si limitò a far presente “che era in itinere la trattativa presso la compagnia che assicura il fabbricato per la cosiddetta “decennale postuma” cosicchè allo stato non era in condizione di fornire un congruo riscontro alle richieste del condominio”; nel contempo il legale invitò “il condominio a non chiudere i canali della trattativa tenuto conto del fatto che la vicenda assicurativa ha dei tempi non coincidenti con le aspettative delle parti” (doc.5). 
Così inquadrata la fattispecie, non resta che rilevare come la parte istante abbia gito nel termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal momento del deposito della CTU in ### ed abbia altresì assolto ad ogni onere probatorio impostole ai sensi di quella disposizione civilistica, comprovando la grave responsabilità della ditta convenuta. 
Premessa metodologica in punto di acquisizioni tecniche. 
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art.  360, n. 5, c.p.c (Cassazione civile, sez. III, 30/04/2009, n. 10123 e Cass. n. 10222 del 2009 e 18618/2011). 
In tali termini appare pertanto necessario, ma sufficiente, riportarsi alle più che esaustive valutazioni compiute dal ctu, anche in risposta ai rilievi formulati dai ctp, sulla scorta della documentazione tempestivamente fatta confluire dalle parti, ed in ragione delle quali è rimasto accertato, in relazione alle parti condominiali.  ### oggetto del contenzioso è un fabbricato condominiale sito in ### alla ### n° 61/3, denominato “### - ### 1”, edificato tra il 2007 e il 2010 dalla società ### 2000 s.r.l. (v. planimetria in all.  ### e fotografie in all. ###).  ###, in c.a., è costituito da due corpi di fabbrica adiacenti e separati da un giunto sismico, indicati nei grafici di progetto rispettivamente come corpo A (o scala A, a #### e corpo B (o scala B, a ###. Ciascuno dei due corpi è costituito da piano interrato adibito a garage e tre piani fuori terra più sottotetto, come da grafici di progetto in all. ###.  ### dell'accertamento tecnico, nel pieno rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ha riguardato quanto descritto dall'arch. ### negli elaborati del 4.9.15 e del 15.12.2015 e negli elaborati redatti dall'ing. L'### nel procedimento per ATP per come richiamati ad integrazione della relativa allegazione fattuale nell'atto introduttivo (quesiti q3 e q6 rivolti al ###. 
Sulla scorta della documentazione acquisita e dei sopralluoghi effettuati, il CTU ha evidenziato i vizi costruttivi, distinti in aspetti strutturali (§ 3.1) e aspetti non strutturali (§ 3.2). 
Quanto ai secondi il perito ha riscontrato: La tettoia metallica posta in corrispondenza dell'ingresso pedonale del condominio (v. foto 10-11 in all. ###) è costituita da profili metallici scatolari e lamiera metallica e presenta ampie zone con vernice distaccata e l'insorgenza di fenomeni di ossidazione. Le cause degli inconvenienti descritti sono riconducibili alla stessa natura dei materiali utilizzati ### e al livello di protezione evidentemente insufficiente loro conferito. 
Il pannello metallico che delimita sul lato ### gli spazi esterni di proprietà esclusiva dell'appartamento al piano terra (v. foto 12-13 in all. ###) presenta fenomeni di ossidazione diffusa. Anche in questo caso, come nel precedente punto 1, l'inconveniente è dovuto all'insufficiente livello di finitura superficiale, di cui è responsabile la ditta costruttrice
Blocchetti sconnessi aree carrabili, fonte di pericolo per eventuali pedoni (sebbene si tratti di una rampa carrabile) o per veicoli a due ruote. 
I chiusini dei pozzetti nell'area esterna di accesso ai box auto del piano terra, sul lato ### del fabbricato, presentano una diffusa fessurazione (v. foto 19-37 in all. ###) del materiale di riempimento perimetrale (malta cementizia).  ###, riconducibile a cattiva posa in opera e dunque di responsabilità della ditta costruttrice. 
Sul rivestimento posto alla base della facciata ### del fabbricato si notano efflorescenze saline (v. foto 38-40 in all. ###). 
La causa è riconducibile ad infiltrazioni, alla sommità del rivestimento, di acqua piovana proveniente dalle facciate (prive di sporti), in assenza di accorgimenti atti ad allontanarla, e la responsabilità è dunque della ditta costruttrice. 
Sul lato ### del fabbricato, a circa 2 m dall'ingresso carrabile, si riscontra una marcata lesione della soglia lapidea alla sommità del muro di recinzione. 
Come lamentato da ### ricorrente, la rete di irrigazione del giardino (v. foto 26 in all. ###) risulta non funzionante, in quanto mai allacciata ad una rete di adduzione o a un pozzo. A fronte di un capitolato di appalto che recita “I giardini pertinenziali saranno tutti arredati a verde seguendo l'indicazione fornita dalla D.L. e sarà predisposto apposito impianto di irrigazione” (v. capitolato d'appalto in all. ###.c alla voce “finiture esterne”, pag. 3), appare evidente l'inadempimento della ditta venditrice/appaltatrice/costruttrice. 
Si riscontrano lesioni dell'intonaco esterno in più punti (v. foto 44-54 in all. ###), come già riscontrato dal CTU nel precedente ATP 208/2016, particolarmente accentuate alla sommità dell'edificio, dove presumibilmente incidono, in caso di eventi meteorici intensi, anche infiltrazioni di acqua piovana non immediatamente smaltita in quella sorta di invaso (v. foto 53 in all. ###) presente alla confluenza tra le falde del tetto e la veletta posta lungo il perimetro del fabbricato per conferire ai prospetti l'immagine di una superficie piana. 
Trattandosi di posa in opera non a regola d'arte, la responsabilità risulta dunque della ditta costruttrice, mentre l'insufficiente smaltimento dell'acqua piovana alle spalle delle velette perimetrali ricade sotto la responsabilità della ditta costruttrice e del ### dei ### architettonici. 
Si riscontrano effettivamente concrezioni biancastre al di sotto dei balconi (v.  foto 55- 56 in all. ###), come già riscontrato dal CTU nel precedente ATP 208/2016. ###, dovuto alla natura dei materiali utilizzati per la pavimentazione dei balconi e a una posa in opera non a regola d'arte, costituisce un danno estetico di responsabilità della ditta costruttrice. Più rilevante è l'inconveniente riscontrato in corrispondenza dei frontalini dei balconi (v. foto 57-65 in all. ###), sia lato ### che lato ### dove, come riscontrato in occasione di saggi fatti eseguire dal sottoscritto CTU in data ###, risultano ossidati i ferri di armatura con conseguente distacco del rivestimento mosaicato (v. foto 64-65 in all. ###). Anche in questo caso, essendo riconducibile a carenze dei materiali o della posa in opera, la responsabilità è della ditta costruttrice. 
Dilavamento e schizzi d'acqua dai balconi. ### era stato riscontrato da parte del CTU dell'ATP 208/2016 . 
Si è riscontrato un malfunzionamento del cancello scorrevole in corrispondenza del varco carrabile sul lato ### (v. foto 66-71 in all. ###), che attualmente si apre solo parzialmente; ciò è conseguenza di un disallineamento del binario su cui scorre il cancello per effetto di eccessive deformazioni del cordolo sottostante, evidentemente privo di un'adeguata fondazione e comunque staccato dal muro di recinzione su ### La responsabilità è dunque della ditta costruttrice. 
Nel corso del primo sopralluogo (10/11/2020) e di quello in data ### è stato riscontrato che i pozzetti situati nel giardino di proprietà esclusiva dell'appartamento al piano terra (indicato in atti come sub. 33), nei quali confluiscono sia acque bianche che acque nere, in parte condominiali, hanno subito una evidente rotazione verso l'esterno del fabbricato (v. foto 72-80 in all.  ###), come già evidenziato dal CTU ing. L'### per l'ATP 208/2016.  ### è dovuto all'utilizzo di materiale di sottofondo non idoneo, insufficiente basamento dei pozzetti e mancanza di rinfianco ben costipato, e la responsabilità è pertanto della ditta costruttrice e del ### dei ### architettonici. 
Per gli infissi dei due vani scala, ciascuno di dimensioni pari a circa 2 m di larghezza per 10 m di altezza (v. foto 85-91 in all. ###), il ### lamenta inconvenienti dal punto di vista funzionale, e in tale ottica gli infissi sono stati esaminati anche dall'ing. L'### nella sua CTU per l'ATP 208/2016. 
Purtroppo, però, nel corso della CTU sono emersi difetti costruttivi ben più gravi, tali da costituire un pericolo per persone e cose. 
Gli infissi in questione, infatti, posti sulla parete ### del fabbricato condominiale, sono ciascuno largo circa 2 m e alto circa 10 m e risultano ancorati alle pareti solo lungo il loro perimetro, e per le loro dimensioni e per le caratteristiche costruttive risultano caratterizzati da una eccessiva deformabilità, come il perito ha potuto verificare direttamente. Ad una semplice e modesta pressione esercitata manualmente sulla parte centrale degli infissi il CTU ha infatti riscontrato spostamenti di un paio di centimetri in direzione ortogonale alla parete, con il rischio che eventi atmosferici con vento forte o una maggiore pressione esercitata inavvertitamente dall'interno dei vani scala potessero comportarne la rottura parziale o totale, con una situazione di evidente pericolo per persone e cose, segnalata tramite PEC con una nota in data ### (v. all.  ###.c). 
Nel corso dei sopralluoghi sono state ispezionate le lesioni lamentate, che risultano di modesta entità e circoscritte alla zona di contatto tra la parete in c.a.  del vano ascensore e la tamponatura adiacente. 
Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, dal punto di vista morfologico l'edificio realizzato corrisponde sostanzialmente a quanto depositato presso il ###. Si è tuttavia riscontrata, nel corso della CTU per l'ATP 208/2016, una resistenza a compressione del pilastro n. 29 del piano interrato molto più bassa di quanto atteso. Ciò ha motivato (v. § 3.1.3) le indagini in sito effettuate durante la CTU dalle quali è emerso (v. § 3.1.4) che il calcestruzzo utilizzato per gli elementi verticali del piano interrato (pilastri, pareti in c.a., e presumibilmente setti ascensore) corrisponde ad una classe di resistenza Rck 250, mentre per i pilastri e i setti ascensore era prevista in progetto una classe di resistenza più elevata (Rck 300). Data l'importanza degli elementi verticali del 1° livello (pilastri e setti ascensore) sul comportamento strutturale complessivo tale circostanza, tenuto anche conto delle carenze evidenziate (v. § 2.3.1) per la relazione a struttura ultimata e per il collaudo statico, costituisce a parere del CTU un rilevante errore di costruzione della struttura, corrispondente ad una delle fattispecie (v. § 1.4) per le quali le vigenti norme tecniche sulle costruzioni NTC 2018 (al § 8.3) prevedono l'obbligo di una nuova valutazione della sicurezza per l'edificio. Come descritto nel § 3.1.5, il CTU non ritiene tuttavia necessario effettuare interventi immediati sui pilastri del piano interrato in attesa degli esiti della valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio, con l'unica eccezione del pilastro 29 per il quale, stante il valore di resistenza a compressione particolarmente basso riscontrato, il sottoscritto ritiene sia necessario effettuare comunque l'intervento descritto nel § 3.1.7. 
Assumono le rispettive difese, come il difetto de quo debba essere imputato esclusivamente al progettista e direttore dei lavori strutturali (chiamato in causa) ovvero esclusivamente alla ditta esecutrice. 
Sul punto, il perito ha positivamente accertato che l'ing. ### ha svolto, a quanto risulta dagli atti, il compito di progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali. 
Sono dunque da ricondurre alla sua responsabilità le circostanze emerse in merito ai controlli di accettazione del calcestruzzo in fase costruttiva, come descritto nel § 2.3.1. 
Il costruttore della struttura in c.a. comunque “resta comunque responsabile della valutazione effettuata” in via preliminare sul calcestruzzo utilizzato (v.  punto 4 dell'all. 2 al DM 09/01/1996), mentre è evidente che qualora il direttore dei lavori avesse effettuato prelievi di calcestruzzo specificamente riferibili al getto dei pilastri del piano interrato 10, tale circostanza avrebbe potuto evidenziare una qualità del calcestruzzo inferiore a quanto richiesto in progetto, consentendo di intervenire tempestivamente ed efficacemente nel corso della costruzione della struttura. 
Il difetto pertanto può essere positivamente ascritto sia al chiamato, nella sua accertata qualità, sia all'impresa esecutrice dell'intervento e comunque committente (e venditrice), concorrendo comunque la stessa, in ragione del carattere “tecnico” della propria obbligazione, anche con riferimento alla grave condotta negligente posta in essere dal professionista. 
Per quanto riguarda gli aspetti non strutturali i vizi e difetti riscontrati sono dettagliatamente descritti nel § 3.2, unitamente agli interventi atti a sanarli e ai relativi costi, elencati in all. G e qui di seguito riassunti costo degli interventi 81000,00 € ### spese tecniche e indagini 5000,00 € per un totale di 86000,00 € (ottantaseimila/00 euro) + ### Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, si conferma la necessità di intervenire sul pilastro n° 29 del piano interrato, come descritto nel § 3.1.7 e con un costo stimato in 6000.00 € 9+ ### Dalle indagini in sito effettuate nel corso della CTU su altri pilastri del piano interrato è emerso inoltre che il calcestruzzo per essi utilizzato può ritenersi di classe Rck 250, inferiore alla classe Rck 300 prevista in progetto, come spiegato nel § 3.1.4. 
Ciò richiede, ai sensi delle norme tecniche vigenti (NTC 2018, § 8.3) una valutazione della sicurezza strutturale dell'edificio, per la quale si può stimare un costo di 20000,00 € + ### comprensivo di indagini e ripristini (v. § 3.1.8). 
Per quanto riguarda la riduzione di valore dell'immobile, il CTU ritiene che essa possa essere esclusa con riferimento agli aspetti non strutturali, una volta effettuati gli interventi richiesti. 
Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, invece, una eventuale riduzione di valore dell'immobile potrà essere quantificato solo a valle della verifica strutturale dell'edificio resasi necessaria (v. § 3.1.5 e risposta al quesito ###) a seguito della minore resistenza riscontrata per il calcestruzzo dei pilastri del piano interrato rispetto a quanto previsto in progetto, e ciò in particolare con riguardo alla maggiore o minore capacità del fabbricato di resistere alle azioni sismiche. 
Con riferimento allora al contenuto della iniziale allegazione attorea, fondata sulle risultanze della CTU in ### appare evidente come il complessivo stato dell'immobile, per come denunciato ai punti 1-23 dell'atto introduttivo (e riportati ai punti 1-19 dal CTU in questa sede) e per come poi accertato in questa sede, sia, secondo anche l'imposta valutazione compiuta da questo giudice, certamente idoneo ad essere sussunto nell'ambito della disciplina di cui all'art.  1669 cc, trattandosi appunto di pretesi vizi e difetti che, soprattutto in ragione della necessaria valutazione in combinato disposto tra loro, incidono sia pure su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti), comunque tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione; tali essendo anche tutti i vizi e difetti che i tecnici hanno ricondotto alla categoria di danni pregiudicanti “solo” l'estetica del fabbricato, incidendo gli stessi - tenuto conto della loro pervasività e diffusione pere tutto lo stabile - sulla piena fruibilità del fabbricato ed integrando senza alcun dubbio il concetto di “rovina” ai sensi della predetta disposizione (si veda quanto sin esposto nel provvedimento cautelare, da intendersi trascritto in questa sede) ### invoca poi la richiesta di condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti in via giudiziale e stragiudiziale per il riscontro dei suddetti vizi nonché il risarcimento del cd danno non patrimoniale. 
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un tecnico in genere in detta fase pre-contenziosa. ###à di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. 
Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe professionali, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. E le spese stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato). 
Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrice insti per la condanna della controparte in parte qua al pagamento degli esborsi sostenuti per assistenza stragiudiziale e giudiziale in atp, per una somma corrispondente alle spese sostenute (come da fattura) per la redazione di consulenza di parte stragiudiziale, per spese di ctu in atp nonché per le spese legali maturate nell'ambito del procedimento di atp. 
In tale contesto si colloca inoltre la legittimità delle richieste ed il conseguente riconoscimento in favore del condominio: delle spese sostenute dal condominio per il procedimento cautelare ossia €14.746,30 di cui: € 10.449,80 a titolo di liquidazione per CTU e spese tecniche (###; € 2.244,20 a titolo di spese legali per la proposizione del ricorso cautelare; € 2052,34 per CTP e compenso amministratore (doc.10).  ### attrice ha altresì adeguatamente comprovato (si veda CTU sul punto) di avere sostenuto spese nelle more del giudizio per gli interventi di messa in sicurezza eseguito sul fabbricato condominiali per € 7.533,44 di cui: € 3.459,64 + €103,80, giusta fatture prodotte 21.1.20 ( per crollo intonaco), € 2.970,00 per ancoraggio vetrate giusta fattura prodotta € 1.000,00 lavori impresa edile D'### 9.9.2019.  ### convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 134.279,74, più iva, oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla verificazione dei fatti e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass. SSUU nr. 1712/95. 
Assume parte convenuta che, diversamente da quanto “anticipato” dallo scrivente nel provvedimento cautelare, l'estensione, formale, esplicita e compiuta, della domanda attorea al terzo chiamato in causa sarebbe stata svolta dal medesimo ### tempestivamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.. 
Come già infatti evidenziato in sede di sequestro, la chiamata non ha assunto i connotati della laudactio, ma della chiamata in manleva (per regresso in realtà).  ### è giuridicamente inconsistente, posto il chiaro contenuto del disposto di cui all'art. 183, quinto comma, che impone all'attore ogni attività per così dire estensiva (in senso oggettivo e soggettivo) rispetto alle proprie iniziali richieste entro il termine preclusivo costituito appunto dall'esaurimento della udienza 183 cpc, potendo nell'ambito della cd appendice scritta solo precisare le proprie domande. 
Analogo rilievo deve essere rivolto peraltro anche nei confronti della difesa del ### che, nonostante abbia peraltro usufruito di tale statuizione in sede cautelare (essendosi ivi esclusa la solidarietà dei convenuti in relazione alla sua iniziativa a fini della verifica del periculum) insiste indebitamente per la condanna in solido con la ### anche del chiamato solo in manleva, ma nei cui confronti non ha tempestivamente esteso la propria domanda. Di tale insistenza (e nonostante si sia fatto acquiescenza sul punto al provvedimento cautelare favorevole, non criticato in parte qua) si dovrà tenere conto in sede di regolamentazione delle spese processuali. 
Assume da ultimo la parte attrice che ### della ### - ### di ### investito della vicenda all'esito della adozione del provvedimento di sequestro da parte dello scrivente, nel prendere atto della ### del ### Ing. ### con propria nota ricevuta per conoscenza dal condominio in data ### ha invitato i destinatari a procedere alla valutazione della sicurezza della costruzione. stabilendo un termine non superiore a mesi sei per l'esecuzione della verifica rispetto alle sole “azioni controllate dell'uomo” . Nella citata nota l'ufficio preposto dichiara inoltre che stante “l'avvenuta nomina del collaudatore in difformità dell'art. 67, c.4 del DPR 380/01”, l'### ha contestualmente comunicato l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del collaudo statico dell'edificio, a suo tempo depositato a firma dell'#### stabilendo il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni da parte dei destinatari”. 
Le ampie criticità emerse nell'elaborato tecnico in relazione al collaudo statico e più in generale sul relativo iter amministrativo sono state infatti già segnalate da questo Giudice all'ufficio del ###. 
La difesa del condominio chiede pertanto in sede di conclusionale che venga emessa una condanna della società sima 2000 s.r.l. e dell'ing. ### ciascuno per la propria responsabilità, ad eseguire, in tempi brevi e definiti, le prescrizioni dettate dal genio civile di cui alla nota del 9.12.2021 e le ulteriori, laddove prescritte, con condanna al pagamento dei relativi costi allo stato non quantificabili. 
Non ritiene lo scrivente che le questioni sollevate dal perito d'ufficio abbiano avuto il necessario sviluppo del pieno contraddittorio (la relativa domanda risulta formulata in sede di conclusionale e la regressione del procedimento al fine di consentire la piena attuazione del contraddittorio osterebbe ad una rapida definizione del presente procedimento) tale da consentire l'adozione di un provvedimento di condanna alla esecuzione dei lavori indicati nella nota ### del 9.12.2021. 
Come invece già anticipato in sede cautelare può essere adottata ulteriore pronuncia di condanna generica al pagamento dei costi necessari per regolarizzare il collaudo statico delle opere per come già emersi all'esito del deposito della relazione ### e cioè con riferimento alle criticità dallo stesso perito accertate (punto 3.1.5 e 6 della relazione ###. 
Resta quindi fuori dal decisum del presente provvedimento la richiesta di condanna alla esecuzione di tutti gli specifici gli interventi di cui alla nota 9.12.2021, essendo la stessa intervenuta almeno dopo il vaglio tecnico delle rispettive allegazioni per come affidato al perito d'ufficio ed avendo quel ### esteso il proprio intervento critico anche ad aspetti formali e più ampi di quelli emersi in questa sede (avvenuta nomina del collaudatore in difformità dell'art.  67, c.4 del DPR 380/01). 
Si dispone tuttavia, anche (ma non solo, tenuto conto dei plurimi inadempimenti riscontrati nella perizia ### per la valutazione dell'apparente, perdurante comportamento omissivo imputabile sia alla ### sia al professionista chiamato, l'inoltro di copia della presente decisione, del provvedimento di sequestro, della nota ### 9.12.2021 e della perizia, allo stesso ### all'Ordine di appartenenza dell'ing. ### nonché alla ### della Repubblica presso questo ### per le determinazioni di sua loro rispettiva competenza. 
Come già esposto nel provvedimento cautelare e come evidenziato in questa sede, la chiamata del professionista deve essere stata ritenuta effettuata esclusivamente in manleva (per regresso in realtà) dalla difesa del convenuto (e, come detto, non tempestivamente soggetta a richiesta di estensione da parte della difesa dell'attore). 
Non risultando poi, nel rapporto tra ditta committente e professionista, nella qualità di progettista e direttore dei lavori strutturali, almeno superato il criterio presuntivo ex art. 2055 cc, può porsi in capo al professionista l'onere del rimborso in favore della ditta convenuta delle somme di euro 13.000,00, pari alla metà dei costi necessari per gli interventi strutturali per come sopra indicati come imputabili ### al progettista e direttore lavori, e 5.000,00 pari a circa un terzo delle spese stragiudiziali. 
Sempre in accoglimento della domanda di regresso, il professionista chiamato deve essere condannato anche al pagamento dei costi necessari per regolarizzare il collaudo statico delle opere per come già emersi all'esito del deposito della relazione ### e cioè con riferimento alle criticità dallo stesso perito accertate, per la metà dei costi sostenuti a tale titolo e su presentazione di fatture per gli eseguiti interventi. 
Quanto alla domanda di garanzia formulata dal chiamato si evidenzia quanto segue. 
Diversamente da quanto assume la difesa della ### prima della notifica dell'atto di chiamata in questa sede, alcuna richiesta risarcitoria era stata formulata nei confronti del professionista né dal ### (che, come vito, ancora in questa sede non ha tempestivamente esteso la propria domanda nei confronti del progettista), né dalla soc. ### 2000. 
Solamente dal giorno 08.11.2018, momento nel quale all'assicurato venne notificato l'atto di chiamata in causa della ### 2000, società convenuta in giudizio dal ### può ritenersi che abbia cominciato a decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 cc; termine poi ampiamente interrotto con la notifica avvenuta in data ### dell'atto di chiamata in causa. 
Quanto all'invocata decadenza ex art. 1915 cc, va preliminarmente evidenziato come alcuna prova di una omissione dolosa sia stata fornita dalla difesa della ### ai sensi del primo comma della predetta disposizione. Affinchè infatti l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art.  1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 1, nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cassazione civile, sez. III, 27/07/2021, n. 13143). 
Nella specifica fattispecie poi, a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa la ### ha avuto la possibilità di accedere al fascicolo e conoscere tutti gli atti. Da ciò consegue che il ritardo, rispetto a quei tre giorni, non le ha causato alcun pregiudizio concreto, se solo si considera che ancora in sede di conclusionale quella difesa si attarda a contestare nel merito ed in radice l'affermazione di responsabilità del proprio assistito. 
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza in relazione a tutti i rapporti. 
Le spese di CTU restano liquidate in via definitiva come da parte dispositiva P.Q.M.  accoglie la domanda e per l'effetto condanna ### 2000 S.r.l. al pagamento in favore di “### - ### 1 (CF:###) sito in ### alla via ### n.61/3, in persona amministratore e legale rappresentante p.t., sig. ### della somma di euro 134.279,74, più iva, per le causali di cui alla parte motiva, oltre accessori di cui alla stessa parte motiva; condanna la stessa ### 2000 S.r.l. al pagamento in favore di “#### - ### 1 (CF:###) sito in ### alla via ### n.61/3, in persona amministratore e legale rappresentante p.t., sig. ### dei costi necessari per regolarizzare il collaudo statico delle opere per come già emersi all'esito del deposito della relazione ### e cioè con riferimento alle criticità dallo stesso perito accertate, come da parte motiva, previa esibizione delle relative fatture; dichiara l'inammissibilità della domanda formulata dal ### nei confronti di #### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### n. 159 ; in accoglimento della domanda di manleva, condanna l'#### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### n. 159 a tenere indenne ### 2000 S.r.l. dal pagamento di cui al capo precedente limitatamente alle somme di euro 18.000,00 nonché alla metà dei costi necessari per regolarizzare il collaudo statico delle opere per come già emersi all'esito del deposito della relazione ### e cioè con riferimento alle criticità dallo stesso perito accertate, previa esibizione delle relative fatture; in accoglimento della domanda di garanzia, condanna ### d'### S.P.A. (P. Iva n. ###) a tenere indenne l'#### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### 159 da ogni esborso da sostenersi in esecuzione della presente decisione; condanna ### 2000 S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di “### - ### 1 (CF:###) sito in ### alla via ### n.61/3, in persona amministratore e legale rappresentante p.t., sig. ### che liquida in euro 780,00 per esborsi ed euro 21.392,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge; condanna l'#### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### 159 al pagamento delle spese processuali in favore di ### 2000 S.r.l. che liquida in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge; condanna “### - ### 1 (CF:###) sito in ### alla via ### n.61/3, in persona amministratore e legale rappresentante p.t., sig. ### al pagamento delle spese processuali in favore di #### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### 159 che liquida in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge; condanna ### d'### S.P.A. (P. Iva ###) al pagamento delle spese processuali in favore di #### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### n. 159 che liquida in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge; pone le spese di CTU in via definitiva su ### 2000 S.r.l. al 60%, su #### (CF: ###), nato a #### il ### e residente ###### n. 159 al 20% e su ### d'### S.P.A. (P. Iva ###) al 20%. 
Si dispone con la massima urgenza l'inoltro da parte della cancelleria di copia della presente decisione, del provvedimento di sequestro a firma dello scrivente, della nota ### di ### 9.12.2021 e della perizia ing. ### allo stesso ### all'### di appartenenza dell'ing. ### nonché alla ### della Repubblica presso questo ### per le determinazioni, anche eventualmente cautelari, di loro rispettiva competenza.  ### 28.3.2022 IL GIUDICE ### 

causa n. 3216/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Ria Federico

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 1241/2023 del 19-12-2023

... dell'Avv. ### era stata contestata la presenza di vizi occulti nell'auto d'epoca in oggetto, sottolineando la pericolosità e l'inidoneità all'uso dell'autovettura medesima e richiedendo il rimborso del danno per i vizi e le spese sostenute (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione); che, con successiva missiva del 21.01.2020, essa parte convenuta aveva provveduto a contestare ogni affermazione e richiesta a mezzo legale ### 12 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione); che, nel frattempo, la parte attrice, da un lato, aveva consigliato a soggetti terzi di acquistare auto d'epoca presso esso e, dall'altro lato, aveva perpetrato condotte diffamatorie nei confronti di esso esponente; che, inoltre, l'attore, a dire di esso esponente, aveva continuato ad utilizzare regolarmente l'auto d'epoca acquistata; che, tanto premesso, veniva evidenziato che, secondo quanto prospettato dalla stessa parte attrice, l'oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti era costituito da un'auto d'epoca parzialmente restaurata; che, dunque, a dire di essa esponente, nel caso di specie, non risultava applicabile la normativa codicistica relativa alla garanzia per vizi del bene (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 625 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13.09.2023 e vertente tra , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ### contro , in persona del titolare e legale rappresentante , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti; ####'esito dell'udienza cartolare del 13.09.2023, l'Avv. ### per , conclude come segue: “(…) alla luce delle molteplici omissioni, incongruenze e valutazioni sul merito, di cui alla perizia d'### richiamando integralmente la memoria dell'8 luglio 2023 (depositata da parte scrivente per l'udienza dell'11 luglio 2023) disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della ### In via mediata, nella denegata ipotesi che il giudice non ritenga necessario disporre rinnovazione della ### la parte scrivente ista per la rinnovazione della perizia con precisazione da parte del CTU incaricato, sui punti di cui alla predetta memoria e, in ogni caso, sulle osservazioni del perito di parte #### 2 . Dal p unto di v ista ist ruttorio, poi, pare n ecessaria l' integrazione dell'attività istruttoria così come prospettato dalla parte scrivente nelle memorie ex art.  183 comma VI c.p.c. e in particolare con l'escussione dei testi indicati sui capi ivi riportati. Da ultimo, e in ogni caso, la parte scrivente, in ossequio all'ordinanza dell'11 Luglio 2023, richiamate tutte le domande e considerazioni espresse in atti e nel corso del giudizio, ista per il rigetto di tutte le avverse domande, conclusioni e istanze anche istruttorie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, ### E #### l'inadempimento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto al contratto di vendita di autoveicolo concluso con il ### per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, e conseguentemente ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, a risarcire il ### pe r l'inade mpimento c ontrattuale de l convenuto, che si quantifica nell'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. ###: ### il danno ingiusto cagionato da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al ### per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, e conseguentemente ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate in narrativa e in atti, a risarcire il ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. ###: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Con riguardo alla #### ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della ### In via mediata, nella denegata ipotesi che il giudice non ritenga necessario disporre rinnovazione della ### la parte scrivente ista per la rinnovazione della perizia con precisazione da parte del CTU incaricato, sui punti di cui alla predetta memoria e, in ogni caso, sulle osservazioni del perito di parte ### . Istanz a di amm issione testi: Ric hiamando le memorie ex art. 183 ### 3 comma VI c.p.c.: La parte scrivente, inoltre, ista per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi (per i testi che parlano lingua francese si richiede l'interprete), anche in materia diretta e contraria sui capi di controparte, e interrogatorio formale all'uopo preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) In data 5 aprile 2019 il ### si recava presso la società di ### (### per la realizzazione della perizia necessaria per il rilascio della c.d. “carte grise” (carta di circolazione francese) per il proprio veicolo ### 2, targata ### 2) ### tecnico sul veicolo ### 2, targata ### necessario per il rilascio della c.d. “carte grise” (carta di circolazione francese), veniva realizzato in data 5 aprile 2019 dal ### 3) ### tecnico realizzato sul veicolo 2, targata ### evidenziava una serie di vizi quali gravi guasti ai freni, tiranteria dello sterzo, usura eccessivi dei giunti e gioco anomalo, cuscinetto, gioco e rumore eccessivo all'interno dell'anteriore sinistro, freno di stazionamento efficacia del 33%, giunti sferici delle sospensioni difettosi, deformazione di un longherone e della traversa anteriore destra, corrosione del telaio anteriore destro, deformazione del supporto anteriore; 4) I vizi di cui al punto che precede erano nascosti e sono riscontrabili solo a mezzo dell'esame approfondito di un esperto; 5) A causa dei vizi riscontrati a seguito dell'esame il veicolo ### 2, targata ### non risultava idoneo alla circolazione; 6) Nell'anno 2019 il ### si recava presso la carrozzeria del ### sit a in ### (### al fine di far controllare la carrozzeria del veicolo ### 2, targata ### 7) A seguito dell'esame della carrozzeria del veicolo il ### rifiutava di intervenire sulla in quanto considerava lo stato di ruggine e corrosione esistente sotto la vernice come troppo avanzato per porvi rimedio; 8) In data 30 luglio 2019 il ### affidava il veicolo ### 2 al ### del affinché costui - specializzato nel rifacimento dei motori - verificasse lo stato del motore del veicolo di sua proprietà; 9) ###esito dell'esame del motore del veicolo il ### affermava come il motore della dovesse essere completamente rifatto e ripristinato; 10) ### affermava che il rifacimento del motore, benché integrale, non desse garanzie di successo in quanto il venditore aveva modificato la guarnizione della testa, istallando ### 4 la testa su una testata già fusa, non rettificata e non omologata; 11) ### in tale occasione interveniva sul veicolo riparando il cambio, che risultava difettoso e riparando la trasmissione della , anch'essa danneggiata e non funzionante (si vedano doc. 7-12 che si rammostrano al teste); 12) In data 25 giugno 2020 il ### si recava presso il ### , perito, al fine di realizzare una perizia completa sullo stato dell'autoveicolo 2; 13) Al fine di realizzare la perizia nel contraddittorio con il venditore, il ### invitava a partecipare anche l'autosalone senza ricevere alcuna risposta (### 3 che si rammostra al teste); 14) Con la perizia del 25 giugno 2020 (Doc. 3 che si rammostra al teste) il perito autorizzato accertava come sul veicolo fossero presenti problematiche come ruggine sul parafango sotto la vernice, ruggine sui longheroni, ruggine sul pianale anteriore, ruggine nelle guarnizioni degli sportelli, ruggini sugli ancoraggi degli assi multipli e ruggine all'interno dell'abitacolo, concludendo come l'intera carrozzeria fosse devastata dalla ruggine; 15) Con la perizia del 25 giugno 2020 (### 3 che si rammostra al teste) il perito autorizzato affermava come il veicolo 2, lungi dall'essere un veicolo da collezione come presentato, fosse in realtà di qualità scadente; 16) ### a seguito della perizia, comunicava al ### come l'autosalone l'avesse truffato, vendendogli un veicolo privo delle qualità previste ed in stato di qualità pessima ad un prezzo eccessivo; 17) ### a se guito d ella pe rizia, c omunicava al ### c ome part e d elle fotografie che l'autosalone aveva rammostrato al ### al fine di convincerlo della bontà dei lavori di ristrutturazione non fossero in effetti relativi al veicolo 2, targata ### ma appartenessero ad altro veicolo; 18) ### a seguito della perizia, comunicava al ### come a suo parere il veicolo non avesse subito alcun restauro, ma solo interventi atti a coprirne i difetti e volti a ingannare gli acquirenti; 19) In data 17 dicembre 2021 il ### si recava presso il di ### al fine di far valutare lo stato del proprio veicolo dal personale del garage, esperto in carrozzerie; 20) In data 17 dicembre 2021 il ### del garage visionava lo stato della carrozzeria della e concludeva che dato l'elevato grado di compromissione della carrozzeria, la riparazione sarebbe potuta costare più dello [...] ### 5 stesso veicolo; 21) In data 17 dicembre 2021 il ### del garage , a se guito di pre sa v isione de lla v ettura , e metteva un preventivo (### 16-B che si rammostra al teste) con il quale stimava il costo della riparazione dei vizi presenti nella carrozzeria in € 24.890,00; 22) Il veicolo ### 2 targata ### del ### al momento della vendita, aveva un valore inferiore ad € 26.000,00; 23) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi tali da renderne pericoloso l'utilizzo su strada; 24) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### pur pr esentando uno strato di vernice verde all'apparenza nuovo, aveva gravi problematiche di ruggine nel telaio e nei giunti; 25) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi e malfunzionamenti nel motore e nel cambio; 26) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi nel sistema frenante che ne rendevano impossibile l'utilizzo in sicurezza; 27) Il veicolo ### 2 targata ### così come consegnato al ### presentava vizi nell'impianto di sospensioni che ne rendevano impossibile l'utilizzo in sicurezza; 28) Il veicolo ### 2 targata ### veniva alienato dall' al ### come restaurato e in perfette condizioni; 29) Le riparazioni sul veicolo ### 2 targata ### sono impossibili a causa del grave stato di compromissione in cui oggi versa; 30) ### è stato informato di tutte le problematiche relative al veicolo già nel mese di aprile dell'anno 2019; 31) ### ha riconosciuto i vizi del veicolo (### 17 che si rammostra al teste); 32) ### ha promesso che avrebbe provveduto a intervenire sul veicolo (### 17 che si rammostra al teste). (…) ###: Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge (…)”; l'Avv. ### per , conclude come segue: “(…) si riporta, integralmente, alle eccezioni, deduzioni, domande formulate, insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste, anche istruttorie, avanzate e ribadendo le contestazioni e opposizioni a quanto ex adverso dedotto, eccepito, domandato. E conclude richiamando le conclusioni rese nella comparsa di costituzione e risposta depositata (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via ### 6 principale - accertare la qualità di auto d'epoca dell'auto 2 del 1976 venduta all'attore dal convenuto, nonché l'avvenuta consegna della documentazione di autenticità da parte del convenuto all'attore e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via subordinata: - accertare il decorso del termine annuale ex art. 1495 cc e dichiarare la prescrizione dell'azione per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc avanzata dall'attore, ovvero dell'azione per mancanza di qualità ex art. 1497 cc come riqualificata, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via ulteriormente subordinata - accertare la carenza di tempestiva denuncia ex art. 1495 cc, da parte dell'attore, dei vizi della cosa venduta ovvero della mancanza di qualità e dichiarare la decadenza dell'attore dalla garanzia ex artt. 1490 e 1497 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via gradatamente subordinata - accertare la carenza di vizi ovvero la sussistenza delle qualità promesse nell'auto d'epoca del 1976 venduta all'attore dal convenuto e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via progressivamente subordinata - accertare e dichiarare la carenza di condotte perpetrate dal convenuto integranti fatti illeciti ex art.  2043 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. E comunque e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso rimborso generale (…)”. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver acquistato, in data ###, presso l' , una vettura ### 2, targata ### cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione); che tale autovettura - pagata da esso esponente per la somma di euro 26.000,00-, era stata garantita dal venditore come in perfetto stato e con tutti i pezzi originali dell'epoca di costruzione del mezzo; che, tuttavia, in seguito all'acquisto, sin dalle prime guide, era risultata palese la presenza di vizi nella predetta autovettura; che, in particolare, a dire di esso attore, il mezzo, nonostante si fosse presentato come in buono stato, recava vizi occulti, i quali risultavano impossibili da verificare senza un esame approfondito; che, detti vizi, avevano ad oggetto problematiche relative alla carrozzeria, all'impianto ### 7 frenante e al sistema di ammortizzazione; che, dunque, esso , con lettera raccomandata del 13.01.2020, aveva comunicato alla controparte, a mezzo legale, la propria volontà di ottenere un risarcimento per i gravi vizi del veicolo acquistato ( all.to n. 2 all'atto di citazione); che, tuttavia, detta comunicazione non aveva sortito alcun esito; che, pertanto, esso esponente, in data ###, aveva fatto eseguire una consulenza tecnica di parte sul veicolo in questione (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), la quale aveva evidenziato la presenza di gravi vizi sul veicolo; che, in particolare, tale consulenza, aveva messo in evidenza come, a causa dei predetti vizi, il veicolo fosse inservibile, non sicuro e inadatto all'uso; che, inoltre, il proprio consulente di parte, in detta relazione, aveva consigliato, come unica soluzione possibile, quella dell'annullamento del contratto con restituzione del prezzo; che la relazione tecnica in questione, originariamente redatta in francese, in seguito era stata fatta tradurre in italiano a cura e spese di esso attore, il quale aveva ottenuto una traduzione asseverata dalla dott.ssa , iscritta all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Salerno e che, successivamente, la relazione in oggetto era stata vidimata dal Giudice di ### del Tribunale di Salerno (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in data ###, esso attore aveva inviato alla parte convenuta un invito a concludere un accordo di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che l' aveva partecipato alla procedura, ma che la stessa si era conclusa con un verbale negativo di mancato accordo (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che esso attore, nonostante i numerosi tentativi di composizione stragiudiziale della lite, non era stato in alcun modo risarcito del danno subito; che, dunque, esso si era visto costretto ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il rimborso del prezzo pagato, pari ad euro 26.000,00, oltre ad interessi e spese; che, infatti, a dire di esso esponente, nel caso in esame, risultavano sussistenti tutti i presupposti per ottenere una declaratoria giudiziale di inadempimento contrattuale e di conseguente risoluzione del contratto; che, in punto di c.d. an debeatur, veniva evidenziato che, nella fattispecie in esame, il venditore aveva presentato il veicolo in oggetto come in un ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante; che, nello specifico, a seguito del primo contatto con il venditore, quest'ultimo aveva rassicurato esso attore circa l'ottimo stato del veicolo, inviando delle fotografie che mostravano il mezzo in fase di restauro (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, ### 8 pertanto, esso , in data 11 marzo 2019, aveva acquistato il predetto autoveicolo - per l'ingente somma di euro 26.000,00 -, proprio in ragione del perfetto stato di conservazione del mezzo; che, tuttavia, esso esponente, appena preso possesso del veicolo, si era accorto della presenza di problematiche di tipo meccanico e si era recato a far riparare il veicolo presso alcune autofficine locali, sostenendo il costo degli interventi necessari; che, dunque, esso esponente aveva immediatamente avvertito l' il quale aveva negato ogni responsabilità, minimizzando l'accaduto; che, soltanto in data ###, esso si era reso conto della gravità dei vizi del proprio veicolo; che, infatti, in tale data, era stata redatta una relazione tecnica di parte (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), con la quale era stato chiarito che, a causa della gravità dei vizi, il veicolo in questione non avrebbe mai potuto essere utilizzato e che l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella dell'annullamento contrattuale e della restituzione del prezzo pagato; che, tanto premesso, esso esponente aveva instaurato il presente giudizio, al fine di ottenere, ai sensi dell'art 1453 e dell'art. 1492 c.c., la risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del prezzo pagato per il veicolo, oltre al risarcimento dei danni subiti; che, inoltre, esso attore, oltre ad invocare la responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., agiva, altresì, per ottenere il risarcimento per il danno ingiustamente subito, ai sensi dell'art.  2043 c.c.; che, in particolare, nel caso in esame, a dire di esso esponente, appariva evidente che il convenuto aveva colposamente taciuto i vizi occulti del bene al compratore, inducendolo ad effettuare l'acquisto di un veicolo del tutto inservibile per il suo scopo; che, infatti, a dire di esso , il concessionario non poteva non essere a conoscenza del grave stato in cui si trovava il veicolo; che, pertanto, esso attore aveva diritto ad essere rimborsato, per i vizi occulti presenti nell'autovettura acquistata, ai sensi dell'art. 1218 e/o dell'art. 2043 c.c., nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute a causa dei predetti vizi; che, in punto di c.d. quantum debeatur, veniva evidenziato che i danni subiti da esso esponente, a causa dell'inadempimento contrattuale della parte convenuta, erano di natura materiale; che, segnatamente, esso attore aveva diritto a vedersi restituita la somma di euro 26.000,00, corrispondente all'importo corrisposto all' a titolo di prezzo di acquisto dell'autovettura in parola; che, inoltre, esso esponente avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto anche il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento ### 9 contrattuale della controparte; che, nello specifico, esso , al fine di tentare di porre rimedio ai vizi presenti sul mezzo in oggetto, si era visto costretto ad effettuare alcune riparazioni in officine meccaniche, sostenendo un costo complessivo per l'importo di euro 11.670,23, come attestato dalla documentazione in atti (cfr. all.ti da 7 a n. 13 all'atto di citazione); che, infine, esso attore aveva diritto ad essere rimborsato anche per i costi sostenuti in relazione alla consulenza tecnica di parte realizzata sul veicolo ed alla sua traduzione giurata; costi, questi ultimi, ammontanti, rispettivamente, agli importi di euro 370,00 ed euro 186,00 (cfr. all.ti n. 14 e 15 all'atto di citazione); che, in definitiva, la richiesta avanzata, in questa sede, da esso esponente nei confronti della parte convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, aveva ad oggetto le seguenti voci di danno: a) prezzo di acquisto dell'autoveicolo, pari ad 26.000,00; b) costi sostenuti per la riparazione dell'autoveicolo, per l'importo di euro 11.670,23; c) spesa sostenute in relazione alla redazione ed alla traduzione della consulenza tecnica di parte, per la somma di euro 370,00; che, pertanto, esso attore aveva diritto a vedersi liquidato il complessivo importo di euro 38.226,23. Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio l' , al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, contrariis rejectis, ### E #### l'inadempimento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto al contratto di vendita di autoveicolo concluso con il ### e c onseguentemente C ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate nella precedente narrativa, a risarcire il ### pe r l'in adempimento contrattuale del convenuto, che si quantifica nell'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. ###: ### il danno ingiusto cagionato da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al ### e conseguentemente ### l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio specificate nella precedente narrativa, a risarcire il ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., l'importo di € 38.226,23 o veriore accertando in corso di causa, oltre a interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e ### 10 rivalutazione monetaria. ###: Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge (…)”.   Con comparsa del 28.07.2021, si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente essa parte convenuta deduceva che, all'inizio di dicembre del 2018, a veva contattato telefonicamente esso ed aveva richiesto informazioni sui prezzi delle auto d'epoca presenti in esposizione nel sito specializzato nella vendita di auto d'epoca; che, in detta occasione, il aveva ricevuto indicazione di un costo oscillante tra euro 30.000,00 ed euro 35.000,00; che, in data ###, la controparte aveva inviato comunicazione mail all'indirizzo di posta elettronica del sito dichiarando il proprio interesse per l'auto del 1974 in esposizione e di cui alle fotografie allegate, chiedendo ad esso esponente di essere ricontattato; che, a seguito di alcune trattative svoltesi tra le parti, in data ###, esso convenuto aveva comunicato all'attore la disponibilità di un'autovettura del 1976, parzialmente restaurata, al prezzo di euro 28.000,00, allegando relativa documentazione fotografica; che, in data ###, presso la sede ###incontro per la verifica dell'auto d el 1976, a lla pre senza di pa rte a ttrice, di , dell'impiegata e dell'interprete che, nel corso del predetto incontro, il aveva provveduto alla verifica dell'auto, anche mediante prova su strada, e che esso esponente aveva fornito tutte le informazioni richieste ed aveva consegnato tutta la documentazione relativa all'autovettura in oggetto; che, nello specifico, in detta occasione, essa parte convenuta aveva provveduto a consegnare al cliente: - una fotografia del cruscotto, con contachilometri indicante 45751 Km, - corredo fotografico inerente i dati dell'auto prima del parziale restauro, - copia del ### attestante l'originalità dell'auto del 1976; che, nel corso del predetto incontro, all'esito di una trattativa tra le parti, il prezzo di vendita veniva concordato in euro 26.000,00; che, in data ###, il aveva rinnovato l'interesse all'acquisto, ma aveva richiesto di sistemare un piccolo difetto di verniciatura riscontrato e documentato nella documentazione fotografica allegata; che, con comunicazione del 19.01.2019, essa esponente aveva inoltrato alla ### 11 controparte il corredo fotografico relativo all'intervento eseguito; che, in data ###, l'attore aveva confermato la propria volontà di acquistare l'auto in oggetto; che, con e-mail del 12.03.2019 e del 13.03.2019, era stato concordato l'appuntamento per il ritiro dell'auto compravenduta, per il giorno 16.03.2019; che, in detta occasione, il a veva proc eduto, nuova mente, a v erificare e a p rovare su stra da l'a uto acquistata, di nuovo alla presenza dell'impiegata e dell'interprete che, inoltre, la parte attrice, in tale incontro, aveva ritirato i documenti dell'autovettura in originale, compresi la radiazione definitiva, le targhe ed i documenti necessari per l'esportazione in ### ed aveva, poi, provveduto a ritirare l'auto, con sottoscrizione del d.d.t. n. 53; che, con comunicazione del 19.03.2019, l'attore aveva richiesto ad esso esponente di apporre la propria sottoscrizione nel certificato di vendita in modello francese, compilato e allegato dal , al fine di poter immatricolare l'auto in ### che, detta sottoscrizione, era stata apposta e che il relativo certificato era stato inviato da esso convenuto in pari data; che, successivamente, il ###, l'attore aveva comunicato ad esso l'esito del controllo per l'ottenimento della ed i rilievi tecnici emersi, chiedendo l'esecuzione degli interventi necessari per l'ottenimento del collaudo; che, in tale occasione, esso esponente, nonostante l'assenza di un obbligo in tal senso, si era dimostrato disponibile ad eseguire, ove possibile, gli interventi prospettati, con trasporto in ### dell'auto; che, con comunicazione del 09.04.2019, il aveva richiesto di non procedere con il trasporto dell'auto in ### per il costo troppo elevato della trasferta, e che esso convenuto si era mostrato disponibile ad inviare in ### i pezzi di ricambio necessari, con costi dei pezzi a proprio carico ma con costo della manodopera a carico di controparte, rammentando che si trattava di un'auto d'epoca; che, in data ###, la controparte aveva accettato la proposta ricevuta e che, in data ###, aveva ringraziato per l'invio dei pezzi e aveva reso noto l'esito positivo del controllo tecnico; che, tuttavia, con lettera raccomandata del 10.01.2020 a firma dell'Avv. ### era stata contestata la presenza di vizi occulti nell'auto d'epoca in oggetto, sottolineando la pericolosità e l'inidoneità all'uso dell'autovettura medesima e richiedendo il rimborso del danno per i vizi e le spese sostenute (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione); che, con successiva missiva del 21.01.2020, essa parte convenuta aveva provveduto a contestare ogni affermazione e richiesta a mezzo legale ### 12 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione); che, nel frattempo, la parte attrice, da un lato, aveva consigliato a soggetti terzi di acquistare auto d'epoca presso esso e, dall'altro lato, aveva perpetrato condotte diffamatorie nei confronti di esso esponente; che, inoltre, l'attore, a dire di esso esponente, aveva continuato ad utilizzare regolarmente l'auto d'epoca acquistata; che, tanto premesso, veniva evidenziato che, secondo quanto prospettato dalla stessa parte attrice, l'oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti era costituito da un'auto d'epoca parzialmente restaurata; che, dunque, a dire di essa esponente, nel caso di specie, non risultava applicabile la normativa codicistica relativa alla garanzia per vizi del bene compravenduto, di cui agli artt. 1490 ss. c.c., e alla garanzia per mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c.; che, infatti, nella fattispecie in esame, a dire di essa convenuta, avrebbe dovuto trovare applicazione unicamente l'art. 64 del d. lgs.  42/2004; che, dunque, in base alla norma sopra citata, l'unico obbligo gravante su esso venditore era quello relativo alla consegna, all'acquirente, della documentazione attestante l'autenticità dell'auto d'epoca; che, a dire di esso esponente, detto obbligo, era stato puntualmente ed esattamente adempiuto da esso convenuto; che, inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile, alla fattispecie in esame, la disciplina relativa alla garanzia per vizi oppure per mancanza di qualità promesse, alcun inadempimento, in ogni caso, risultava configurabile a carico di esso esponente; che, peraltro, relativamente a detta domanda di garanzia per vizi e/o mancanza di qualità promesse, essa parte convenuta, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione di garanzia; che, infatti, nel caso in esame, a dire di essa esponente, innanzitutto, risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., atteso che l'autovettura in oggetto era stata consegnata in data ### e l'atto di citazione era stato notificato ad essa esponente in data ###; che, inoltre, doveva ritenersi che l'attore fosse ormai decaduto dall'esercizio delle azioni di garanzia di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c, in quanto, nella fattispecie de quo, la controparte, a dire di esso esponente, aveva omesso di denunciare la presenza dei vizi entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, come risultante dalla documentazione allegata dalla stessa parte attrice (cfr. all.ti da n. 7 a 13 all'atto di citazione); che, in ogni caso, la domanda avanzata dalla controparte risultava infondata nel merito, dal momento che alcun inadempimento contrattuale ### 13 risultava, comunque, imputabile ad esso convenuto, il quale aveva esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte; che, infine, avrebbe dovuto essere rigettata anche la domanda avanzata dalla controparte, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva come segue: “(…) voglia l'###mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via principale - accertare la qualità di auto d'epoca dell'auto de l 1976 v enduta all 'attore dal c onvenuto, nonc hé l'av venuta consegna della documentazione di autenticità da parte del convenuto all'attore e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via subordinata: - accertare il decorso del termine annuale ex art. 1495 cc e dichiarare la prescrizione dell'azione per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc avanzata dall'attore, ovvero dell'azione per mancanza di qualità ex art. 1497 cc come riqualificata, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. in via ulteriormente subordinata - accertare la carenza di tempestiva denuncia ex art. 1495 cc, da parte dell'attore, dei vizi della cosa venduta ovvero della mancanza di qualità e dichiarare la decadenza dell'attore dalla garanzia ex artt. 1490 e 1497 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via gradatamente subordinata: - accertare la carenza di vizi ovvero la sussistenza delle qualità promesse nell'auto d'epoca del 1976 venduta all'attore dal convenuto e dichiarare l'esatto adempimento da parte del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto concluso con l'attore il ###, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. In via progressivamente subordinata: - accertare e dichiarare la carenza di condotte perpetrate dal convenuto integranti fatti illeciti ex art. 2043 cc, respingendo le domande tutte formulate dall'attore. E comunque e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, ivi compreso rimborso generale (…)”.   Ammesso ed escusso l'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 30.09.2022; rigettate le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti; disposta ed espletata c.t.u. tecnica sul mezzo; riservandosi di provvedere in sede di decisione sulle richieste di rinnovazione della c.t.u. e di convocazione del c.t.u. a chiarimenti avanzate dalla parte attrice; all'esito dell'udienza ### 14 cartolare del 13.09.2023, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..  *******************  Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie di prova testimoniale, reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del 19.01.2023, a cui, sul punto, si rinvia integralmente.   Inoltre, deve essere rigettata anche la richiesta, avanzata dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, di disporre la rinnovazione della c.t.u. tecnica, dal momento che, nel caso in esame, non risultano sussistenti gli estremi per poter disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della consulenza tecnica.   Ed infatti, le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. - come verrà di seguito meglio precisato - appaiono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente, che non risulta essere in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dai consulenti tecnici di parte ### si osserva che il c.t.u., nella relazione definitiva, depositata in data ###, risulta aver risposto, in maniera integrale, puntuale ed analitica, alle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p., ed, in particolare, alle osservazioni avanzate dal c.t.p. di parte attrice, geom.  (cfr. pag. da n. 12 a n. 15 della c.t.u. depositata in data ###).   Pertanto, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di parte attrice di disporre la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico, atteso che, nel caso in esame, il c.t.u. risulta aver già puntualmente ed integralmente risposto alle rispettive osservazioni delle parti e, dunque, non appare necessario e neppure opportuno disporre una convocazione del c.t.u. a chiarimenti.   Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, la parte attrice ha avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare il grave inadempimento contrattuale, da parte della concessionaria convenuta, agli impegni assunti dalla medesima con la stipula del contratto di compravendita dell'autovettura d'epoca ### 2, targata ### per cui è causa e, dunque, ad ottenere la risoluzione giudiziale del predetto contratto, con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo di acquisto del mezzo in parola e al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza di detto inadempimento. ### 15 In particolare, l'attore ha dedotto che, la parte convenuta, non avrebbe esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte in quanto la stessa avrebbe consegnato un'autovettura caratterizzata da una serie di vizi occulti, i quali si sarebbero palesati soltanto in un momento successivo rispetto alla consegna del bene, pacificamente avvenuta in data ###.   Deve, poi, evidenziarsi che la parte attrice, se certamente, nell'atto di citazione, ha fatto riferimento alla garanzia per vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 ss. c.c.; tuttavia, nel precisare la propria domanda, nella memoria istruttoria depositata, ex art.  183, comma sesto, n. 1), c.p.c., ha invocato espressamente l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della garanzia legale di conformità, prevista dal d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. 
Codice del ###, a tutela del ### Dunque, occorre, in primo luogo, stabilire quale normativa debba trovare applicazione relativamente al caso in esame, ovvero se debba farsi riferimento alla garanzia legale di conformità di cui al ### del ### oppure alla ordinaria garanzia per vizi della cosa venduta, prevista dal codice civile, agli art. 1490 ss..   Primariamente, si osserva che, nel caso in esame, la parte attrice ha agito nei confronti della venditrice/concessionaria, al fine di far valere, nei suoi confronti, la garanzia legale di conformità prevista, a tutela del ### dagli art. 129 ss. del ### del ### All'uopo, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 13148/2020).   In altri termini, con riguardo ai contratti di vendita conclusi tra un ### ed un ### la normativa ordinaria in materia di garanzia per vizi nella compravendita - di cui agli art. 1490 ss. c.c. - e di inadempimento contrattuale per mancanza di qualità promesse - di cui all'art. 1497 c.c. - trova applicazione soltanto in via sussidiaria e residuale, in quanto la disciplina di cui al ### del ### presenta carattere specialistico e, dunque, prevalente.   Occorre, poi, considerare che, poiché il contratto di vendita dell'autovettura di cui alla presente causa risulta essersi, pacificamente, concluso in data ### (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), non possono, in ogni caso, trovare applicazione, nel caso in esame, le nuove disposizioni relative alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo, introdotte tramite il d.lgs. n. 170/2021, in attuazione della ### n. 2019/771, che ha comportato la sostituzione integrale del capo I del titolo III della parte IV del ### del ### (d.lgs. 206/2005).   Ed infatti, l'art. 24, comma secondo, della medesima direttiva UE stabilisce espressamente che “(…) le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1 gennaio 2022 (…)”.   Pertanto, nel caso di specie, al fine di stabilire l'applicabilità o meno, alla fattispecie de quo, della normativa di cui al d.lgs n. 206/2005, occorre fare riferimento al ### del ### nella sua versione antecedente rispetto alla modifica legislativa posta in essere dal d.lgs. n. 170/2021.   Ciò precisato, deve evidenziarsi che - come già sottolineato - la disciplina di cui al ### del ### trova applicazione con riguardo ai contratti di compravendita conclusi tra un ### ed un ### A tal proposito, si osserva che l'art. 3, comma primo, lettera a), del ### del ### definisce il ### come “(…) la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (…)”; mentre, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera c), del ### del ### il ### è definito come “(…) la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (…)”.   Con riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la parte convenuta non ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza che “(…) nel presente caso la tutela del ### del ### sia applicabile al ### essendo lui un consumatore che ha acquistato un bene da un professionista per uso personale e non professionale (…)” (cfr. pag. della memoria istruttoria n. 1 di parte attrice).   Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente ### 17 contestati dalla parte costituita (…)”.   Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. ###, del 04.11.2021).   Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestata dalla parte convenuta, deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; 9285/2003).   Dunque, atteso che, nel caso di specie, risulta pacifica tra la parti la sussistenza, da un lato, della qualità di “(…) ### (…)” relativamente all'attore e, dall'altro lato, della qualifica di “(…) ### (…)” nei confronti della parte convenuta, va da sé che, la fattispecie in esame, risulti rientrante nella disciplina di cui al capo I del titolo III della parte VI del ### del ### Ed infatti, appare infondato quanto dedotto dalla parte convenuta circa il fatto che, nella fattispecie in esame, non potrebbe trovare applicazione la normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 sul presupposto che il contratto di compravendita concluso tra le parti ha ad oggetto un'auto d'epoca - e, pertanto, a dire del convenuto, dovrebbe considerarsi escluso dall'ambito applicativo del ### del ###.   A tal proposito, occorre evidenziare che l'art. 128, comma primo, del d. lgs. n. 205 del 2006 (c.d. ### del ###, nel definire l'ambito di applicazione della normativa di cui al capo I del titolo III della parte VI del ### del ### - avente ad oggetto la “(…) ### legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di ### (…)” -, stabilisce che, detta normativa, trova applicazione relativamente ai “(…) contratti di vendita (…) concernenti i beni di consumo (…)”.   Inoltre, il comma terzo dell'art. 128 del ### del ### del ### stabilisce espressamente che “(…) le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (…)”.   Dunque, considerato che il comma terzo dell'art. 128 del ### del ### riconosce espressamente l'applicabilità delle disposizioni normative di cui al capo I del titolo III della parte IV del d.lgs. n. 206/2005 anche ai beni di consumo “(…) usati (…)”, deve ritenersi che, nel caso di specie, possa farsi applicazione delle disposizioni normative di cui agli art. 128 ss. del ### del ### Di conseguenza, nel caso in esame, l'accertamento dell'asserito inadempimento contrattuale, da parte del convenuto/### alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti dell'attore/### relativamente al contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura pe r cui è causa, dovrà, innanzitutto, avvenire sulla base della speciale normativa di protezione prevista a tutela del ### e, segnatamente, della disciplina in tema di garanzia legale di conformità, di cui al capo I del titolo III della parte IV del ### del ### Ciò posto, chiarita l'applicabilità, nel caso in esame, della normativa di cui al ### del ### occorre passare ad analizzare il profilo relativo al c.d. an debeatur della domanda di garanzia avanzata dalla parte attrice.   In particolare, occorre, primariamente, prendere in esame le eccezioni di prescrizione e di decadenza dalla garanzia di conformità, sollevate, in via preliminare, dalla parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ritualmente e tempestivamente depositata.   ### dall'esaminare l'eccezione di prescrizione della garanzia, si osserva che l'art. 132, comma primo, del ### del ### stabilisce che “(…) il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (…)” e che, inoltre, ai sensi del comma quarto della medesima norma sopra citata, “(…) l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene (…)”.   In altre parole, la norma sopra riportata prevede, per la garanzia di conformità a carico del venditore, un termine di prescrizione della relativa azione pari a 26 mesi, decorrenti a partire dal momento della consegna del bene.   Con riferimento allo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che - come verrà di seguito evidenziato -, l'azione di garanzia, esercitata dall'attore ai sensi degli art. 129 ss.  del d.lgs. n. 206/2005, non risulta essersi prescritta, in quanto, nella fattispecie de quo, ### 19 non può ritenersi inutilmente decorso il termine di cui al comma quarto dell'art. 132 del ### del ### A tal proposito, si osserva, innnazitutto, che, nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 132, comma quarto, deve essere individuato nell'11.03.2019, atteso che, dalla documentazione allegata dalla parte attrice (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), emerge che la “(…) consegna del bene (…)” oggetto del contratto di compravendita concluso tra le parti, è avvenuta in tale data.   ### le circostanze che, in data ###, il avesse acquistato, presso la concessionaria convenuta, l'autovettura modello ### 2 per cui è causa e che, in pari data, fosse intervenuta la consegna di detta autovettura (cfr. pag. 1 e 2 dell'atto di citazione) non sono neppure state oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte del convenuto, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..   Ciò precisato, si rileva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto appare infondata, dal momento che la parte attrice risulta aver interrotto la decorrenza del termine di prescrizione di 26 mesi, di cui all'art. 132, comma quarto, del ### del ### sia mediante l'invio, in data ###, alla concessionaria convenuta, di una comunicazione formale di costituzione in mora a mezzo legale ( all.to n. 2 all'atto di citazione), sia tramite il successivo invito, in data ###, a partecipare ad una procedura di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione).   Ed infatti, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, c.c., “(…) la prescrizione è (…) interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”.   ### occorre evidenziare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi (…) le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1 (…)” ( tra le altre, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 18672 dell'11.07.2019).   Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve ritenersi che, nel caso in esame, la decorrenza del termine di prescrizione di 26 mesi, di ### 20 cui all'art. 132, comma quarto, del ### del ### sia stata, efficacemente, interrotta dalla comunicazione di formale costituzione in mora del debitore, inviata dall'attore alla parte convenuta, a mezzo legale, in data ### e, dunque, entro i 26 mesi dalla consegna del bene, avvenuta, pacificamente, in data ###.   Di conseguenza, non risultando inutilmente decorso il termine di cui all'art. 132, comma quarto, del d.lgs. n. 206/2005, non resta che rigettare l'eccezione di prescrizione della garanzia, sollevata, in via preliminare, dalla parte convenuta.   Passando, ora, ad affrontare l'eccezione di decadenza dalla garanzia, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, del ### del ### “(…) il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato (…)”.   In altri termini, la norma sopra citata stabilisce che il ### al fine di poter beneficiare della garanzia legale di conformità di cui agli art. 129 ss. del d.lgs.  206/2005, ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio entro il termine di due mesi dal momento della scoperta; inoltre, la medesima norma prevede espressamente che la denuncia non è dovuta, soltanto nel caso di riconoscimento del vizio da parte del venditore o nell'ipotesi in cui i vizi riscontrati dal ### siano di natura occulta.   Ciò precisato, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame - diversamente da quanto asserito dalla parte attrice -, l'attore/### non può considerarsi esonerato dall'adempimento dell'onere di tempestiva denuncia dei vizi, di cui all'art.  132, comma secondo, del d.lgs. n. 206/2005.   Ed infatti, da un lato, dalla documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, non è emerso alcun riconoscimento dei vizi da parte del convenuto/venditore; dall'altro lato, attraverso la c.t.u. espletata nel corso del giudizio, è stato accertato che i vizi lamentati dall'attore non possono, in ogni caso, considerarsi di natura occulta.   Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, si rileva che il c.t.u., ing.   ne lla propria relazione depositata in data ###, ha accertato che l'autovettura di cui al contratto di compravendita in oggetto si presentava in buone condizioni e, comunque, non presentava alcun vizio di natura occulta. [...] ### 21 Nello specifico, dalla c.t.u., è emerso che “(…) l' autovettura ### 1000 ### 2 è apparsa in buone condizioni; le indicazioni fornite dal sig hanno permesso di accertare la presenza di ruggine in alcune parti della carrozzeria (elencate nella prima parte della ### che tuttavia non costituisce un vizio occulto in quanto facilmente verificabile con il semplice sollevamento dell' auto su di un ponte idraulico presente in qualunque tipo di officina; e che non sono state mascherate da operazioni cosmetiche (…)” (cfr. pag. 17 della c.t.u. depositata in data ###).   Il consulente tecnico ha, poi, ulteriormente precisato che “(…) i vizi riscontrati dal sottoscritto non potevano essere considerati occulti: oltre a quelli riconducibili all' elenco riportato nel “### di ### Tecnico“ sopra ricordato, anche il difetto di verniciatura elencato al primo punto della verifica effettuata il 13 gennaio 2023 (…)”.   Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato che “(…) gli interventi eseguiti in ### non fossero dovuti ad una reale necessità ma al solo scopo di migliorare le prestazioni della vettura; pertanto non li riconosce riferibili a vizi occulti, ne disconosce l' utilità (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u. depositata in data ###).   Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u., sono il risultato di una indagine analitica, corretta, chiara e competente, che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t..p.p., dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice Unico.   In altri termini, dalla c.t.u. tecnica espletata nel corso del giudizio, non risulta essere emersa la presenza di alcun vizio occulto nell'autovettura in oggetto, in quanto, da un lato, la problematica afferente la carrozzeria del mezzo - sul quale il c.t.u. ha riscontrato la presenza di ruggine - avrebbe potuto essere facilmente verificata dalla parte attrice, la quale, peraltro, ha, pacificamente, visionato e collaudato il mezzo prima di procedere all'acquisto definitivo; dall'altro lato, in base a quanto accertato dal c.t.u., non sembrano sussistere gli asseriti vizi occulti relativi alle parti meccaniche dell'autovettura in parola, in quanto gli interventi eseguiti dall'attore sul mezzo non si configurano come operazioni di riparazione, ma hanno avuto, come unico scopo, quello di migliorare le prestazioni del mezzo.   Di conseguenza, poiché, nel caso in esame, alla luce di quanto accertato tramite la c.t.u., non è emersa la presenza di vizi occulti nel bene oggetto del contratto di ### 22 compravendita per cui è causa, va da sé che, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, del ### del ### la parte attrice non può considerarsi esonerata dall'onere di tempestiva denuncia dei vizi.   Ciò posto, deve, tuttavia, evidenziarsi che, nel caso in esame, l'eccezione di decadenza dalla garanzia - sollevata dalla parte convenuta -, appare infondata, atteso che, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice, emerge che la stessa ha provveduto a denunciare tempestivamente al venditore/convenuto i vizi asseritamente presenti sull'autovettura di cui al contratto di compravendita concluso tra le parti in data ###.   Ed infatti, dalla documentazione allegata dall'attore, emerge che lo stesso, in data ###, ha provveduto ad inviare, a mezzo mail, all' , una formale comunicazione di denuncia dei vizi e dei difetti asseritamente presenti nell'autovettura per cui è causa, evidenziando, in particolare, la presenza di problematiche alla carrozzeria e alle parti meccaniche del mezzo in parola (cfr. all.to 16a alla memoria istruttoria n. 2).   Nello specifico, tramite la predetta mail, il ha lamentato la presenza, nell'autovettura oggetto di causa, dei seguenti vizi e/o difetti: “(…) gravi guasti ai freni; tiranteria dello sterzo, usura eccessiva dei giunti e gioco anomalo; cuscinetto, gioco e rumore eccessivo all'anteriore sinistro; freno di stazionamento, efficacia del 33%; giunti sferici delle sospensioni difettosi; deformazione di un lungherone e della traversa anteriore destra; corrosione del telaio anteriore destro; deformazione del supporto anteriore (…)” (cfr. all.to n. 16a alla memoria istruttoria n. 2).   Dunque, considerato che il contratto di compravendita in parola risulta, pacificamente, essersi concluso in data ### e che - come appena evidenziato - la parte attrice ha provveduto a denunciare al venditore/convenuto gli asseriti vizi, per la prima volta, in data ###, va da sé che, nel caso in esame, la denuncia dei vizi deve considerarsi come tempestiva, atteso che non risulta essere inutilmente decorso il termine di due mesi di cui all'art. 132, comma secondo, c.c..   Di conseguenza, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia. ### 23 A questo punto, occorre passare ad esaminare nel merito la domanda avanzata dalla parte attrice, ai sensi degli art. 129 ss. del ### del ### avente ad oggetto l'accertamento dell'asserito inadempimento, da parte del venditore/convenuto, all'obbligo di consegnare un bene conforme a quello oggetto del contratto di vendita concluso tra le parti, con conseguente richiesta di dichiarare risolto il contratto in parola e di disporre la condanna del venditore al risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza di detto inadempimento.   Ebbene, la predetta domanda appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.   All'uopo, occorre, innanzitutto, rammentare che l'art. 129, comma primo, del d.lgs.  n. 206/2005 stabilisce che “(…) il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (…)”.   Il comma secondo del medesimo articolo sopra citato aggiunge, poi, che “(…) si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti (…)”.   In altre parole, detta norma, prevede, a carico del venditore, l'obbligo di consegnare dei beni conformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita stipulato con il ### e stabilisce, altresì, nelle ipotesi di cui al secondo comma della norma medesima, una presunzione di conformità del bene oggetto del contratto, con la conseguenza che, in tali casi, l'onere di fornire la propria contraria spetta al ### Inoltre, l'art. 130 del ### del ### prevede, in forma espressa, la responsabilità del venditore per i beni difformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita, stabilendo che “(…) il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (…)”.   Ai commi successivi del medesimo articolo viene, poi, riconosciuto al ### nell'ipotesi in cui sia stata accertata, in base all'art. 129 del d.lgs. n. 206/2005, la presenza di un difetto di conformità nel bene oggetto della compravendita - e, dunque, una responsabilità contrattuale a carico del venditore, ex art. 130 del ### del ### -, il diritto a beneficiare di una serie di rimedi e, nello specifico, vengono elencati quattro diversi rimedi esperibili dal ### prevedendo una gerarchizzazione degli stessi, tramite la loro riconducibilità a due diversi livelli, all'interno di ciascuno dei quali è riconosciuta una facoltà di scelta al ### Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'art. 129, comma terzo, del ### del ### aggiunge che “(…) non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (…)”.   In altri termini, il ### del ### se certamente, stabilisce espressamente che, tra le obbligazioni gravanti sul venditore/professionista, in forza del contratto di compravendita di un bene di consumo, vi sia l'obbligo, per il venditore medesimo, di consegnare dei beni conformi rispetto all'oggetto del contratto di compravendita stipulato con il ### e riconosce al ### il diritto a beneficiare di una serie di rimedi - dettagliatamente elencati all'art. 130, comma secondo e seguenti, del ### del ### -, tra cui, nelle specifiche ipotesi previste dal comma settimo dell'art. 130, anche la risoluzione del contratto di compravendita; tuttavia, ai sensi dell'art. 129, comma terzo, alcun difetto di conformità e, dunque, alcuna responsabilità del venditore, può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, il ### era a conoscenza dell'esistenza dei difetti o, comunque, avrebbe potuto e dovuto venirne a conoscenza, utilizzando l'ordinaria diligenza.   Ciò precisato, deve evidenziarsi che, nello specifico caso in esame, attraverso la c.t.u.  tecnica disposta nel corso del giudizio, è stato accertato che l'autovettura oggetto del contratto di compravendita per cui è causa non presenta alcun difetto di conformità.   Ed infatti, alla luce della c.t.u., da un lato, è stato accertato che l'autovettura per cui è causa - diversamente da quanto lamentato dall'attore - non presenta alcun vizio e/o difetto di conformità relativamente alle componenti meccaniche; dall'altro lato, è emerso che l'attore, qualora avesse adottato una condotta ordinariamente diligente, ben avrebbe potuto e dovuto prendere conoscenza delle problematiche afferenti la carrozzeria del mezzo - ed, in particolare, di un difetto di verniciatura -, al momento della conclusione del contratto e della consegna dell'autovettura, in quanto, dette problematiche, non costituendo un vizio occulto, avrebbero potuto e dovuto essere facilmente verificate dalla parte attrice in sede di consegna del mezzo.   In particolare, il c.t.u., ing. previo esame della documentazione prodotta dalle parti e dopo aver effettuato gli accertamenti e le prove tecniche del mezzo descritte nella propria relazione, ha, dapprima, evidenziato che “(…) alla verifica effettuata il giorno 13 gennaio 2023 presso l' di Are zzo, l'auto oggetto di causa è apparsa in ottime condizioni: perfettamente verniciata, con la parte esterna della carrozzeria integra e priva di graffi ed ammaccature (…)” (cfr. pag. della relazione depositata in data ###) Inoltre, il c.t.u., con particolare riferimento ai vizi ed ai difetti lamentati dalla parte attrice relativamente alle componenti meccaniche dell'autovettura modello ### 2 per cui è causa, dopo esaminato la natura degli “(…) interventi fatti eseguire dal sig.  in Franc ia (…)” (cfr. all.ti da n. 7 a n. 13 dell'atto di citazione), ha accertato che “(…) questi siano stati eseguiti non per necessità ma al solo scopo di migliorare le prestazioni dell' auto, visto che interventi analoghi erano già stati eseguiti a cura dell' prima della vendita dell' auto al sig. (…)” ( pag. 17 della c.t.u. depositata in data ###).   Nello specifico, il consulente tecnico, sul punto, ha, dapprima, evidenziato che “(…) agli Atti di ### esistono tre documenti: il n° 40, il 41 ed il 42, relativi a fatture emesse da tre diverse officine a carico dell' per interventi agli impianti elettrico e di raffreddamento con cambio di cavi e connettori, manicotti e tubi oltre al cambio dell' olio/cambio e dei freni ed al filtro della benzina; per la revisione dell' impianto elettrico e del telecomando e la sostituzione di 4 lampade ed un morsetto ed infine per la regolazione della convergenza anteriore e posteriore (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) tali interventi, eseguiti prima della vendita della vettura al ### 26 sig. sono dello stesso tipo di quelli fatti eseguire dal sig. in ### che oltretutto sono caratterizzati dalla sostituzione di componenti con caratteristiche più “sportive” di quelli esistenti (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u.).   Il c.t.u. ha, inoltre, elencato dettagliatamente gli interventi fatti eseguire sull'auto in parola da parte dell'attore, i quali, segnatamente, hanno avuto ad oggetto “(…) - rifacimento completo del motore presso l' ### di ### - Un secondo intervento nella stessa data sul motore che presentava problemi persistenti di temperatura, presso con controllo della testata e della guarnizione della testa, sostituzione di vaso d' espansione, termostato ed interruttore del ventilatore di raffreddamento motore, pulizia radiatore; - ### degli ammortizzatori anteriori e posteriori e regolazione della geometria dell' avantreno (la cosiddetta convergenza) in data ### sempre preso la stessa ### - Il rifacimento della staffa del freno anteriore in presso l' in data ###; - In data ### presso l' di ###, intervento sull' avantreno con sostituzione di giunti e silentbloc, intervento su assale posteriore con cambio di silentbloc, intervento sull' impianto frenante con ripulitura cilindretti e tubature con sostituzione olio frenante, riparazione pedale acceleratore e cambio batteria, - Un nuovo intervento sul motore in data ### presso l' ### G'### di ### con intervento sulla testata e sulla guarnizione della testa e pulizia del carburatore (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u.).   Il c.t.u. ha, dunque, concluso che “(…) tutto ciò ha portato il sottoscritto al convincimento che gli interventi eseguiti in ### non fossero dovuti ad una reale necessità ma al solo scopo di migliorare le prestazioni della vettura; pertanto non li riconosce riferibili a vizi occulti, ne disconosce l' utilità ed in quanto alla congruità dei loro costi non è in grado di esprimere alcun giudizio in quanto trattasi di operazioni superflue (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u. depositata in data ###).   Per quanto concerne, invece, le problematiche dedotte dalla parte attrice con riferimento alla carrozzeria dell'autovettura in oggetto, il c.t.u., ing.  ha, innanzitutto, evidenziato che “(…) alla verifica effettuata il giorno 13 gennaio 2023 presso l' di ### l' auto oggetto di causa è apparsa in ottime condizioni: perfettamente verniciata, con la parte esterna della carrozzeria integra e priva di graffi ed ammaccature (…)” (cfr. pag. 7 della c.t.u, depositata in data ### 27 20.06.2023).   È pur vero che il consulente tecnico ha rilevato che “(…) nella vettura, che come sopra precisato, appare al primo esame in ottime condizioni, è stata riscontrata la presenza di ruggine in alcune parti della carrozzeria, in prevalenza nella parte inferiore (…)”; tuttavia, il c.t.u. medesimo ha, poi, aggiunto che “(…) a giudizio del sottoscritto CTU ciò non può essere considerato un grave vizio occulto impossibile da verificare senza un esame approfondito e tale da rendere il veicolo pericoloso ed inadatto all' uso; in primo luogo, per quanto riguardala verifica, perché questa era tutt' altro che impossibile: sarebbe stato sufficiente il sollevamento dell' auto con un ponte idraulico (come è stato eseguito, su richiesta del sottoscritto ### durante l' esame della vettura il 13 gennaio 2023) per rendere completamente visibili il sottoscocca ed i passaruote e la presenza di ruggine (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u.).   Inoltre, il c.t.u. ha accertato che “(…) durante la verifica dell' auto il sottoscritto CTU inoltre non ha rilevato la presenza di operazioni cosmetiche per mascherare la presenza di ruggine, ma unicamente - come già indicato - l' applicazione di prodotti protettivi a base di convertitori di ruggine (…)” (cfr. pag. 9 della c.t.u.).   Il c.t.u. ha, dunque, concluso che la problematica riscontrata “(…) in alcune parti della carrozzeria (elencate nella prima parte della ### (…) non costituisce un vizio occulto in quanto facilmente verificabile con il semplice sollevamento dell'auto su di un ponte idraulico presente in qualunque tipo di officina; e che non sono state mascherate da operazioni cosmetiche (…)” (cfr. pag. 17 della c.t.u. depositata in data ###).   Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente - che non risulta in alcun modo scalfita dalle osservazioni dei consulenti tecnici di parte -, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.   In altri termini, in base alla c.t.u., è, innanzitutto, emerso che le componenti meccaniche dell'autovettura in questione risultano prive di qualsiasi vizio e/o difetto di conformità, atteso che, come accertato dal consulente tecnico, le operazioni fatte eseguire dalla parte attrice non possono considerarsi come degli interventi di riparazione - tesi a porre rimedio ad eventuali difetti di funzionamento del mezzo in parola -, quanto, piuttosto, come degli interventi aventi, come unico scopo, quello di migliorare le prestazioni dell'autovettura in parola.   Inoltre, se certamente, tramite la c.t.u., relativamente alla carrozzeria del mezzo in questione, è emersa la presenza di un difetto di verniciatura - ed, in particolare, la presenza di ruggine su alcune parti del telaio -; tuttavia, detta problematica, come evidenziato espressamente dal c.t.u., ben avrebbe potuto e dovuto essere verificata dall'attore al momento della conclusione del contratto di compravendita e delle successive verifiche tecniche, fatte eseguire dall'attore medesimo in sede di consegna dell'autovettura in parola.   ### sul punto, occorre anche evidenziare che la parte attrice non ha espressamente e puntualmente contestato le seguenti circostanze: - che “(…) in data ###, (…) pro cedeva alla verifica dell'auto, anche mediante prova su strada e provvedeva a fornire tutte le informazioni richieste da e a consegnare tutta la documentazione alla medesima riportabile, ivi compresi fotografia (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione); - che “(…) in data ### rispondeva rinnovando l'interesse all'acquisto, ma chiedendo di sistemare un piccolo difetto di verniciatura riscontrato e documentato nella fotografia allegata, come da rilievo ricevuto dall'esperto tecnico dal medesimo incaricato della verifica dell'auto prima dell'acquisto (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione); - che “(…) con comunicazione del 19.01.2019 rimetteva corredo fotografico dell'intervento eseguito e rimaneva in attesa di notizie. In data ### confermava l'acquisto dell'auto (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione); - che “(…) con e-mail del 12.03.2019 e del 13.03.2019 veniva concordato l'appuntamento per il ritiro dell'auto compravenduta, per il giorno 16.03.2019. Nella predetta data procedeva, nuovamente, a verificare e provare su strada l'auto acquistata, ancora alla presenza di e quivi ritirando i documenti dell'autovettura in originale, compresi radiazione definitiva, consegna targhe e documenti, per esportazione in ### e provvedendo a prelevare l'auto con sottoscrizione di DDT n. 53 (…)”(cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione); - che “(…) il giorno successivo rimetteva a e-mail di ringraziamento e inseriva nel proprio profilo ### alcune fotografie dell'auto acquistata (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione). ### 29 All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.   Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. ###, del 04.11.2021).   Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze non contestati di cui sopra devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ.  15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).   Dunque, in base al principio della non contestazione, deve, in particolare, ritenersi pacifico tra le parti: - che la presenza, sull'autovettura oggetto del contratto di compravendita in oggetto, di un difetto di verniciatura, fosse già emersa nel corso delle trattative intercorse tra le parti antecedentemente alla conclusione del contratto in parola e che la convenuta si fosse impegnata a porre rimedio a detta problematica; - che la parte attrice, in sede di conclusione del contratto avesse visionato nuovamente l'autovettura in parola ed avesse effettuato anche delle prove tecniche su strada; - che, successivamente alla consegna dell'autovettura in oggetto, l'attore avesse inviato alla convenuta una mail di ringraziamento, senza sollevare alcun tipo di contestazione circa la presenza di difetti di verniciatura.   ### deve evidenziarsi che la circostanza che il , successivamente all'acquisto dell'autovettura in parola, si fosse mostrato soddisfatto dell'acquisto e non avesse rilevato la presenza del difetto di verniciatura precedentemente emerso in sede di trattative, oltre a risultare non contestata, appare anche provata dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte convenuta (cfr. all.to n. 24 alla memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta); documentazione, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attore.   Pertanto, alla luce di quanto accertato dal c.t.u. e di quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi che, nel caso in esame, le problematiche relative alla carrozzeria ### 30 del mezzo - ed, in particolare, il difetto di verniciatura riscontrato dal c.t.u. -, fossero già note alla parte attrice al momento della conclusione del contratto o che, comunque, la presenza di dette problematiche avrebbe potuto e dovuto essere accertata dall'attore in sede di conclusione del contratto, qualora quest'ultimo avesse adottato una condotta diligente, atteso che - come evidenziato dal c.t.u. - la presenza del difetto di verniciatura in parola risultava facilmente ed agevolmente accertabile.   Ne consegue che, nel caso in esame, in base a quanto espressamente stabilito dall'art.  129, comma terzo, del ### del ### le problematiche afferenti la carrozzeria del mezzo non costituiscono alcun difetto di conformità, in quanto “(…) al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (…)”.   Dunque, dal momento che, tramite la c.t.u., è stato accertato che l'autovettura oggetto di causa non presenta alcun vizio e/o difetto di conformità alle componenti meccaniche e che la parte attrice, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza della problematica relativa alla carrozzeria del mezzo - ovvero del difetto di verniciatura riscontrato dal c.t.u. - o che, comunque “(…) non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (…)”, va da sé che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 129 del ### del ### alcun difetto di conformità dell'autovettura oggetto del contratto di compravendita per cui è causa risulta giuridicamente rilevante.   Pertanto, alcun inadempimento contrattuale può ritenersi sussistente a carico del venditore convenuto, ex art. 130, comma primo, del ### del ### Alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare la domanda sotto il profilo del c.d. an debeatur, atteso che, in mancanza di alcun inadempimento imputabile al convenuto, l'attore/### nel caso in esame, non ha diritto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi all'art.  130, commi secondo e ss., del ### del ### Di conseguenza, appare superflua qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur.   Pertanto, non resta che rigettare integralmente la domanda avanzata dalla parte attrice, ai sensi della normativa del ### del ### Non può, poi, trovare accoglimento neppure la domanda promossa dalla parte attrice, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..   All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., “(…) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (…)”.   La norma sopra citata, è noto, prevede una forma di responsabilità di natura extracontrattuale e, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1218 c.c. in materia contrattuale, la stessa non prevede alcuna inversione dell'onere della prova.   Per cui, il soggetto che promuova un'azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 2697, comma primo, c.c., avrà l'onere di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.   In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il soggetto danneggiato, al fine di veder accolta la domanda risarcitoria avanzata in giudizio, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere di provare “(…) a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) (…); d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa (del danneggiante, n.d.r.) (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n. 2340 del 26.01.2022).   Ebbene, nel caso in esame, anche a voler prescindere dal fatto che la domanda proposta - in via subordinata -, ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata formulata dall'attore in maniera oltremodo generica, deve evidenziarsi che, in ogni caso, la parte attrice non risulta aver fornito la prova dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale della convenuta.   Ed infatti, nel corso del giudizio, per quanto sopra riportato, non è, comunque, emersa la prova del compimento di un alcun “(…) fatto illecito (…)” da parte della concessionaria convenuta, risarcibile sulla base della responsabilità extracontrattuale generale di cui all'art. 2043 c.c..   Di conseguenza, non resta che rigettare, sotto il profilo del c.d. an debeatur, anche la domanda avanzata dalla parte attrice, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 Superflua appare, dunque, qualsiasi indagine sotto il profilo del c.d. quantum debeatur di detta domanda subordinata.   In definitiva, non resta che rigettare integralmente anche la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice in via subordinata.   Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.   Quanto alle spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, le spese processuali della convenuta devono essere poste a carico della parte attrice e si liquidano - tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. ed utilizzando lo scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 - come segue: in euro 1.701,00 per la fase di studio; euro 1.204,00 per la fase introduttiva; euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale.   In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.  140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, ### n. 17405/2012).   Infine, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di , o gni diver sa domanda e d e ccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'eccezione di prescrizione della garanzia, sollevata, in via preliminare, dalla parte convenuta; ### 33 2. rigetta l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia; 3. rigetta, nel merito, la domanda avanzata dalla parte attrice, in via principale, ai sensi degli art. 128 ss. del ### del ### 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 4. dichiara assorbita nella presente decisione ogni altra questione, domanda e/o eccezione; 5. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge; 6. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.  ### 19.12.2023 

IL GIUDICE
Dr.ssa ### Labella


causa n. 625/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
2

Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 936/2024 del 23-10-2024

... ordine all'esistenza e consistenza dei denunciati vizi di esecuzione delle opere in muratura eseguite dalla ditta ### e, in particolare, della pavimentazione dei box: ### S.a.s. ha affermato l'esistenza di “evidenti e profondi sfaldamenti dell'intera pavimentazione realizzata lungo le zone di incasso delle tubature che danneggiava irrimediabilmente anche la sovrastante superficie di copertura; oltre l'inidonea livellatura del massetto di sottofondo della pavimentazione e della sovrastante vernice protettiva”, e il c.t.u. ha riscontrato che “In effetti … la pavimentazione risulta leggermente sconnessa, disomogenea nella colorazione, disseminata di crepe evidenti (essenzialmente in corrispondenza delle tubazioni incassate)” e questo in conseguenza del fatto che “la ditta ### per creare una superficie completamente livellata, fece uso di un autolivellante fluido direttamente sul sottofondo esistente, ricoprendo il tutto con vernice…”. Nulla di diverso ha dedotto l'impresa convenuta, dovendosi, pertanto, ritenere, pacifiche le circostanze di cui sopra. 2.6 È, anzi, lo stesso consulente tecnico della ditta ### (c.t.p. geom. ### che, testualmente, “In relazione alla risposta (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 304 del ### dell'anno 2014 e vertente tra ### S.A.S. di ### & C. (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 48, presso lo studio dell'abogado ### che rappresenta e difende se medesimo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### giusta procura alle liti in atti; - parte attrice - contro ### (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### e ### dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti; - parte convenuta - e ### S.A.S. (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche nella qualità di amministratore pro tempore del ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti; - parti convenute - e #### e #### in proprio e nella qualità di soci illimitatamente responsabili della ### S.a.s., elettivamente domiciliati in #### alla c.da ### s.n.c., presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti; - parti convenute - e ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato in #### alla via ### n. 13, presso lo studio degli avv. ### dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti; - parte intervenuta - OGGETTO: appalto - risarcimento danni; contestazione dello stato di ripartizione delle spese condominiali; compensazione giudiziale.  CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.4.2024.  MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La controversia in esame origina dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui ### S.a.s. adiva l'intestato Tribunale deducendo: - di essere proprietaria di un immobile sito in ####, alla via ### n. 64, identificato in catasto al foglio 24, p.lla 1119, sub. 1 - facente parte del “### Michelangelo” -, inizialmente costituito da unico ampio locale seminterrato e poi ristrutturato, al fine di ricavarne n. 6 box auto; - che, per effettuare detti lavori di ristrutturazione, venivano incaricate, verbalmente, la ditta ### di ### e la ditta ### di ### per il corrispettivo di € 29.370,00; - che, qualche settimana dopo la conclusione dei lavori, emergevano gravi difetti delle opere eseguite; - che, presso l'intestato Tribunale, veniva instaurata procedura di ### iscritta al n. 1985/2012 R.G., nell'ambito della quale veniva effettuata apposita c.t.u. tecnica dalla quale emergeva la sussistenza dei vizi denunciati e venivano quantificati i danni in € 8.811,00 per le spese di ripristino e € 44.481,00 per la mancata locazione dei box auto; - che la ditta ### aveva ricevuto, altresì, un ### incarico dal ### per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla facciata e al tetto dello stabile; - che, nel corso di una assemblea condominiale, ### S.a.s. aveva contestato le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle somme dovute per la ristrutturazione del fabbricato; - che, intanto, ### aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di ### l'emissione del decreto ingiuntivo 135/2012 (non prodotto) per le somme ancora non corrisposte a saldo di diversi lavori eseguiti presso il ### predetto; - che alla notifica di detto decreto ingiuntivo alla ### S.a.s. avevano fatto seguito pedissequo atto di precetto di pagamento e, successivamente, di pignoramento; - che, in realtà, la ricorrente non era tenuta a corrispondere alcunché per il titolo predetto, essendo venuta a conoscenza dell'ingiunzione solo successivamente alla dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., tanto in violazione del dovere dell'amministrazione condominiale (### - ### di #### & Co.) di informare i condomini della domanda monitoria; - che il titolo era, comunque, fondato su atto nullo da individuarsi nella delibera di ripartizione delle spese tra i condomini; - che, inoltre, l'azione di recupero nei confronti del singolo condomino doveva essere preceduta dalla infruttuosa escussione del debitore principale, cosa che non era avvenuta; - che tra la ricorrente e la ditta ### era pendente, dinanzi il Giudice di ### di ### ulteriore giudizio iscritto al n. 2014/2013 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta ### in relazione ad alcuni lavori non eseguiti a regola d'arte (dei cui esiti nulla è dato sapere a questo Giudice, malgrado ### d.d. 6.7.2020). 
La ricorrente chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di: “1) ### e ### in solido tra loro ovvero ognuno per la quota di sua spettanza, al risarcimento dei danni subiti dalla ### in conseguenza della esecuzione dei lavori commissionati non a regola d'arte [recte: “eseguiti non a regola d'arte”, cfr. conclusioni rassegnate in udienza di pc], quantificati nella misura risultante dalla CTU dell'ing. ### esperita nell'ambito della procedura per A.P.T., e cosi in € 8.811,00 per i danni materiali all'immobile ed € 44.481,00 per i danni da mancata locazione; 2) ### la nullità, per le ragioni esposte in narrativa, del piano di riparto delle spese relative alle opere commissionate dal ### al ### fra tutti i condomini, previa declaratoria di nullità delle deliberazioni, qualora effettivamente adottate, con le quali sarebbero stati approvati il riparto e la rendicontazione degli stessi; 3) Dichiarare, di conseguenza, non dovute dalla ### al ### convenuto, ovvero a ### le somme portate dal decreto ingiuntivo n. 135/12 del ### di ### 4) ### per i danni arrecati alla ### dalla ### di gestione dell'amministrazione condominiale ### - ### nonché contro i suoi soci illimitatamente responsabili e l'amministratore di fatto e institore, omettendo di informare tempestivamente i ### e comunque la ### dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo con ciò impedendo alla stessa società di proporre opposizione per tutelare i propri diritti ed interessi e quelli più generali del ### e così violando gli obblighi contrattuali assunti con l'accettazione dell'incarico di amministrazione, quantificati in via equitativa e comunque non inferiore alle somme che la società attrice fosse chiamata a corrispondere ai convenuti, oltre le spese di ATP come documentate in atti. 5) In via subordinata, compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute dalla ### al ### o al ### con quelle a credito della stessa società per i titoli dedotti nel presente giudizio, oltre che per le spese dell'### condannando chi di spettanza al pagamento del residuo credito dell'attrice. 6) Con riconoscimento del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulle somme a qualsiasi titolo spettanti e, in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite riferiti anche alla fase di ATP”; il ricorrente formula, altresì, istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere assembleari e del titolo esecutivo.  1.1 Si costituiva, con apposita comparsa di costituzione, la ditta ### la quale eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza di elementi richiesti a pena di nullità, nonché l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei presupposti di legge e per il mancato assolvimento dell'onere della prova e chiedeva, dunque: “In via ### accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per mancanza delle indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163, previste a pena di nullità e, comunque, rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto. In via Subordinata, in caso di rigetto della richiesta formulata in via preliminare, disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme della cognizione ordinaria. ###, respingere, per tutti i motivi sopra esposti, tutte le richieste formulate da parte ricorrente nei confronti del sig. ### quale titolare della omonima ditta, in quanto infondate sia in fatto che in diritto nell'an e nel quantum”, con vittoria delle spese di lite.  1.2 Resisteva alla lite, altresì, la ### S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., anche nella qualità di amministratore p.t. del ### eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità dello stesso, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento danni per i lavori commissionati alla ditta ### e l'irrituale acquisizione della relazione espletata dall'ing.  ### ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; chiedeva, dunque: “In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti considerata l'assoluta indeterminatezza inammissibilità e genericità dello stesso. 
In via ulteriore e gradata: ### la carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti in merito alla domanda risarcitoria spiegata dalla società ricorrente nei confronti della ditta ### nonché dichiarare l'inutilizzabilità della relazione di perizia redatta dall'#### in quanto formatasi in un giudizio di ### tecnico preventivo (n. 1985/12 R.G. ### di ### nel quale gli odierni convenuti non erano parti in causa, pertanto dichiarare l'estromissione degli stessi dal presente giudizio con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c.. Nel merito: rigettare il ricorso proposto nei confronti della ### s.a.s., poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto ed assolutamente irrituale per tutti i motivi spiegati in atti e per l'effetto condannare controparte alla refusione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. ### restando le eccezioni spiegate, si chiede sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter comma 3 all'On.le Giudice adito di voler disporre il mutamento del rito con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. trattandosi di questioni che richiedono un istruzione non sommaria. Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 703 ter c.p.c. ### e dichiarare, tenuto conto delle difese esperite in corso di causa nonché dalla documentazione versata in atti, la responsabilità aggravata dell'odierna ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni provocati all'odierna convenuta da liquidarsi secondo equità nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, che si indica prudentemente nella misura di € 1.000,00, oltre al pagamento delle spese legali.” 1.3 Si costituivano, inoltre, #### e ### nella qualità di soci illimitatamente responsabili della ### S.a.s., eccependo, similmente a ### in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità dello stesso, la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento danni per i lavori commissionati alla ditta ### e l'irrituale acquisizione della relazione espletata dall'ing. ### ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; anche le conclusioni erano del medesimo tenore di quelle rassegnate da ### s.a.s..  1.4 Interveniva volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ### nella sua qualità di proprietario di una delle unità immobiliari facenti parte del ### resistente, al fine di eccepire e rilevare l'infondatezza delle richieste avanzate dalla società ricorrente nei confronti del condominio e della gestione condominiale, mentre si asteneva dall'intervenire in merito ai rapporti intercorsi con le ditte appaltatrici; l'interveniente eccepiva, preliminarmente, la violazione del contraddittorio - avendo chiesto la ricorrente la condanna in solido delle ditte appaltatrici, nonostante la ditta ### non fosse parte nel giudizio - nonché l'inammissibilità del procedimento sommario; nel merito, affermata la regolarità delle delibere assembleari - peraltro non impugnate dalla ### S.a.s. - chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente, con vittoria delle spese di lite.  1.5 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (con decorrenza irritualmente differita al 10.6.2016 da giudice istruttore diversamente impersonato), di cui l'attrice profittava solo in parte, avendo depositato quale seconda memoria istruttoria atto redatto da diversa difesa ( “Storico del fascicolo telematico”), si ammetteva la prova testimoniale articolata dalla ditta ### pur con talune limitazioni; con riserva, all'esito della prova orale, di ogni diversa decisione in merito alle ulteriori richieste istruttorie. 
All'udienza del 17.10.2018 si procedeva con l'escussione del teste di parte convenuta, ### e si disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo n. 1985/2012 R.G.. Trovava poi conferma, all'esito della disamina di detta documentazione processuale, il rigetto della richiesta consulenza tecnica avanzata dalla ditta ### con decisione che anche questo ### condivide. 
La causa, così istruita, dopo alcuni rinvii interlocutori (cfr. ord. d.d. 6.7.2020 con cui il G.O.T. che reggeva provvisoriamente il Ruolo, vacante nelle more del trasferimento del precedente titolare del fascicolo in diversa ### invitava le parti a “rendere chiarimenti in ordine allo stato dei procedimenti pendenti richiamati nei rispettivi atti (n. 2014/2013 ### e n. 1813/12 Trib. ### Terme”, senza riscontro), veniva infine trattenuta in decisione dal sottoscritto ### subentrato medio tempore, all'udienza del 3.4.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. Sulla domanda tesa alla condanna della ditta ### al risarcimento, in favore di ### di ### & ### S.a.s., dei danni - materiali, per € 8.811,00, e “da mancata locazione”, per € 44.481,00 (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in atti, nel quale è omesso qualsiasi riferimento ad un risarcimento in forma specifica), così quantificati come da c.t.u.  (a firma dell'ing. ### esperita nella procedura di AT.P. (n. 1985/2012 R.G.) - subiti dalla attrice in conseguenza della esecuzione, non conforme a regola d'arte, da parte della appaltatrice dei lavori commissionati, vale quanto segue.  2.1 Prima di addentrarci nell'esame del merito della controversia, va rilevato quello che appare un errore materiale della difesa attorea laddove fa menzione, entro le conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, della posizione di ### soggetto già parte del procedimento di A.T.P., ma non convenuto nel presente giudizio. 
È superfluo, ma doveroso, precisare che la ditta ### di ### non è litisconsorte necessaria nel presente procedimento né, tantomeno, il ### dei ### geom. ### Invero, deve ricordarsi che finanche “l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede ###quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (cfr. Cass. 21/08/2018 n. 20860 e in senso conforme anche 05/06/2020 n. 10803)” (così Cass. n. 5415/2022). 
Non è ravvisabile, pertanto, un litisconsorzio necessario nel caso di specie, in cui la prestazione della ditta ### è autonoma rispetto a quella degli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle lavorazioni di cui è causa, e può essere valutata separatamente, oltretutto in assenza di domande di diverso tenore delle parti in lite; ed infatti, la convenuta appaltatrice evoca profili di responsabilità di soggetti estranei al giudizio in corso (direttore dei lavori) solo entro la propria memoria di data 13.4.2021, e, dunque, ben oltre le preclusioni istruttorie. 
Da tanto, è conseguito il rigetto, implicito, della domanda di integrazione del contraddittorio “ex art. 102 c.p.c.”, che si conferma, in questa sede. 
Pertanto, l'esame del merito della domanda risarcitoria in ordine alle lavorazioni eseguite nell'immobile di proprietà della ### S.a.s. è limitato, nel presente giudizio, alla posizione della ditta ### (cfr. già memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). 
Per maggiore chiarezza, si specifica che il rilievo di c.t.u. per cui “laddove sia prevista la presenza di un direttore dei lavori [qui anche progettista, il geometra ###, questi dovrebbe sovrintendere all'esecuzione dell'opera per tutta la sua fase esecutiva e non invece dopo la consegna dei lavori da parte delle imprese segnalando immediatamente anche in corso d'opera eventuali difformità e rispondendo personalmente in caso di mancata vigilanza o negligenza di qualsiasi tipo punto” non assume rilevanza nella odierna disamina. 
Se, infatti, è pacifico che “il direttore dei lavori ha il dovere di sorvegliare l'esecuzione delle opere al fine di garantirne la conformità al progetto e alle regole della buona tecnica. Tale obbligo implica che il direttore dei lavori risponda in solido con l'appaltatore per vizi e difformità dell'opera derivanti dalla mancata sorveglianza” (ex multis, Cass. n. 18929/2024), nel caso in esame detta responsabilità non è oggetto di indagine, neppure in via riconvenzionale, per scelta difensiva dei contendenti.  2.3 Venendo al merito della domanda risarcitoria nei confronti della appaltatrice, vi è da constatare che assumono rilievo dirimente ai fini della risoluzione della presente lite le risultanze della c.t.u. svolta nell'ambito del giudizio promosso ex 696 c.p.c.. Questo tenuto anche conto che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. n. 8496/2023). 
Non meritano accoglimento, pertanto, le diverse eccezioni sollevate dalle parti convenute sul punto. 
Ed infatti, “il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletala in sede di accertamento preventivo” (già Cass. n. 5658/2010). 
Con la precisazione che, su altro fronte, la opponibilità del risultato probatorio presuppone, invece, che il soggetto nei cui confronti è utilizzato sia stato validamente evocato nel procedimento cautelare, come accaduto, nel caso di specie, in relazione alla ditta di ### Invero, l'accertamento tecnico preventivo, instaurato per far fronte al pericolo di dispersione degli elementi probatori, è uno strumento tendente a costituire una prova “prima dell'instaurazione di un giudizio” e “in vista del giudizio”, svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito; ed infatti, l'accertamento può estendersi, come qui avvenuto, anche alle valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali.  2.4 Ebbene, il c.t.u., ing. ### riferisce che “nell'assoluta mancanza di un contratto di appalto, pur semplificato, o di un capitolato generale di riferimento da cui poter evincere i criteri esecutivi e progettuali delle opere, è parso obbligatorio partire dall'analisi della S.C.I.A. che il ricorrente aveva presentato al Comune di ### in data ### (protocollo 49193); oggetto dell'istanza: “### straordinaria: divisione dell'immobile destinato a box auto in porzioni (box singoli) mediante realizzazione di tramezzature interne; pavimentazione intonaci; sostituzione della porta d'ingresso; realizzazione di piccola pensilina porta d'ingresso; sistemazione della rampa d'ingresso; opere di pittore” (p. 5 della relazione peritale; a proposito della mancata formalizzazione dell'accordo, si richiama Cass. n. ###/2019 che affronta la casistica in materia di attività che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, in relazione alle quali quindi il contratto di appalto non è affetto dalla nullità per illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative; ebbene, nel caso di specie, è lo stesso accertamento tecnico preventivo, non contestato nel giudizio di cognizione, che parla di “locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria … ricavati da un più ampio locale … tramezzato internamente in modo da ottenere sei garages chiusi e indipendenti, dotati di impianto elettrico e idrico autonomi”, per cui pare poter considerare le opere quali attività meramente interne; nello stesso senso anche il verbale di vendita senza incanto redatto il ### dal ### nella procedura di espropriazione immobiliare n. 12/2014 che fa riferimento al piano seminterrato “suddiviso in box singoli con la S.C.I.A.  376/2011 … sprovvisto dei certificati di conformità degli impianti idrico ed elettrico previsti dal D.M. n. 37 del 22.05.2008, con riferimento ai recenti lavori di manutenzione straordinaria”).  2.5 È incontestato dalla difesa della convenuta ditta ### che quello poc'anzi descritto sia il contenuto della prestazione che ha formato oggetto della sua obbligazione dedotta in giudizio. 
Al riguardo, si osserva che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dall'art.  167 c.p.c.), sia coerente con l'intero sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prima battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.); conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647/2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 19490/2018, ### 27/03/2020, n. 276). 
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, gli interpreti sono concordi nell'esigere, non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (Cass. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. 21075/2016). 
Tale seria contestazione è mancata in ordine all'esistenza e consistenza dei denunciati vizi di esecuzione delle opere in muratura eseguite dalla ditta ### e, in particolare, della pavimentazione dei box: ### S.a.s. ha affermato l'esistenza di “evidenti e profondi sfaldamenti dell'intera pavimentazione realizzata lungo le zone di incasso delle tubature che danneggiava irrimediabilmente anche la sovrastante superficie di copertura; oltre l'inidonea livellatura del massetto di sottofondo della pavimentazione e della sovrastante vernice protettiva”, e il c.t.u. ha riscontrato che “In effetti … la pavimentazione risulta leggermente sconnessa, disomogenea nella colorazione, disseminata di crepe evidenti (essenzialmente in corrispondenza delle tubazioni incassate)” e questo in conseguenza del fatto che “la ditta ### per creare una superficie completamente livellata, fece uso di un autolivellante fluido direttamente sul sottofondo esistente, ricoprendo il tutto con vernice…”. 
Nulla di diverso ha dedotto l'impresa convenuta, dovendosi, pertanto, ritenere, pacifiche le circostanze di cui sopra.  2.6 È, anzi, lo stesso consulente tecnico della ditta ### (c.t.p. geom. ### che, testualmente, “In relazione alla risposta al quesito di cui alla lettera a)” - ossia, “accerti il c.t.u. se il lavori eseguiti dalla ditta ### … siano stati eseguiti secondo i principi della regola d'arte ovvero secondo le norme della buona tecnica, con esclusivo riferimento … alla realizzazione ovvero al ripristino del massetto di sottofondo della pavimentazione e la sua preparazione mediante la fornitura e la posa in opera in maniera uniforme e speculare di una vernice protettiva per pavimentazioni ad uso industriale di colore uniforme e di adeguata forza meccanica atta a resistere all'usura derivante dalla destinazione d'uso dei locali ad autorimessa” - “concorda con quanto affermato dal c.t.u. … sulla mancanza di adeguato massetto di allettamento da porre in opera per la corretta apposizione dello strato finale di vernice”. 
Precisamente, la relazione dell'ausiliario del ### (p. 12) dava atto che “al di là delle procedure specifiche impiegate negli interventi, in concreto, i discutibili effetti complessivi ottenuti sulla pavimentazione dipendono da un unico ma fondamentale errore operato dopo l'ultimazione della rete di scarico delle acque reflue: la mancanza di un massetto di posa di almeno 50 mm che, ricomprendendo per intero sottofondo preesistente, avrebbe garantito resistenza meccanica, durabilità, e planarità alla pavimentazione e avrebbe consentito un perfezionamento superficiale adeguato per merito di una stesura più agevole dell'ultimo strato di autolivellante; tale deficienza ha invalidato tutti gli interventi operati dalla ditta ### sul sottofondo esistente ed ha prodotto tutti i problemi manifesti e incontestabili che il ricorrente genericamente ha attribuito al complesso delle opere realizzate dalle ditte incaricate”; e ancora, a p. 16 “i difetti manifesti della pavimentazione .. dipendono da una realizzazione complessivamente inadeguata, carente di una fase importante del processo costruttivo e virgola per tale motivo, da imputare virgola in prima ipotesi, alla ditta Cerminara”. 
Aggiunge il c.t.u., quale inciso in nota, che “occorre sottolineare che la necessità di realizzare il massetto di posa avrebbe dovuto essere scontata per qualunque operatore del settore che, si suppone, dovrebbe essere debitamente edotto sui limiti di carico per pavimentazioni carrabili simili a quella del seminterrato in questione”. 
Dette risultanze, si ribadisce, non sono contestate - né in sede di A.T.P., né nell'odierno giudizio di cognizione ordinaria - dalla impresa di edilizia.  2.8 In virtù di tanto, sarebbe stato scorretto disporre la richiesta rinnovazione della c.t.u.. 
Invero, è assolutamente granitico l'orientamento che ritiene che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice volto alla più approfondita conoscenza di fatti - già provati dalla parte richiedente - la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia dei contendenti. 
Difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., le parti non possono rimettere l'accertamento dei propri diritti e pretese all'attività del consulente; in altre parole, la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie (men che meno, allegatorie) delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (cfr. ex plurimis, C. App. Catania n.275/2022 e Cass. n. 1266/2013). 
In definitiva, deve ritenersi provata l'inadeguatezza dell'intervento di realizzazione della pavimentazione posto in essere dalla ditta di ### inadeguatezza tecnica che poteva essere rilevata con l'applicazione di conoscenze che non superavano l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore, e che, pertanto, andava senz'altro segnalata e contrastata dalla impresa di ### anche a prescindere da diversa indicazione di progetto e finanche - si aggiunge - di committenza.  2.9 Del resto, che il committente avesse interferito nella corretta individuazione delle modalità di esecuzione della pavimentazione, imponendo direttive specifiche e diverse dalle indicazioni della appaltatrice, è circostanza mai specificamente dedotta dalla convenuta ditta artigiana. 
Non può valere, in senso contrario, la sola considerazione (questa, oggetto di prova orale ammessa da diverso g.i.) per cui ### - all'epoca accomandatario e legale rappresentante della ### S.a.s. - fosse regolarmente presente in cantiere e ivi seguisse tutte le fasi dei lavori, senza che sia ulteriormente dedotta dalla difesa dell'appaltatrice una riduzione della impresa di edilizia a “nudus minister” del committente, ossia a mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l'esecuzione dei lavori, il quale, agendo sotto le direttive del committente, è esonerato da eventuali responsabilità di danno.  ###, invero, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (art. 1176, co. 2, c.c.), è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste gli risultino palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo; tanto non ha fatto ### Sulla base degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, e - ancor prima - in virtù delle lacune assertive della impresa edile convenuta nel presente giudizio di merito, possono dunque ritenersi provati l'accordo negoziale, l'inadempimento della ditta artigiana (“difetti estetici e funzionali del pavimento del box”), le conseguenze dannose patite dalla ### S.a.s. in termini di “danno materiale” (costi che dovranno essere sostenuti per il ripristino e l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte) e il nesso causale tra le stesse e l'attività della impresa convenuta. 
La domanda di risarcimento del danno emergente subito dalla parte attrice (su cui incombe l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.) va, quindi, accolta.  2.10 Circa la quantificazione di detta voce di danno, continua il c.t.u. (p. 14), “gli unici veri difetti rilevanti rilevati durante le indagini sono quelli estetici e funzionali del pavimento dei box che è, in palese contrasto con i criteri di buona tecnica e di regola d'arte può essere ripristinato ricorrendo di una serie di interventi tecnici di semplice attuazione… I costi imputabili agli interventi proposti … sono stati raccolti in una tabella riepilogativa…; tutti i conteggi sono stati eseguiti sulla scorta delle linee guida dettate dal “### speciale per le opere di edilizia”…; i prezzi unitari utilizzati nei conteggi sono quelli del “### delle opere edili della ### 2013”; per le voci non comprese in elenco si è fatto riferimento ai correnti prezzi di mercato; tutti i calcoli sono stati realizzati con stretto riferimento a quanto si è osservato durante il sopralluogo sul luogo di causa”. 
Da siffatta quantificazione l'odierno ### non ha motivo di discostarsi, poiché appare frutto di una valutazione tecnica condotta in modo accurato e in aderenza ai documenti, agli atti di causa e allo stato di fatto analizzato; a tali conclusioni di c.t.u., in ragione della intrinseca persuasività della argomentazione che le sorregge e della mancanza di una specifica contestazione ad opera delle parti (cfr. Cass. n. 10222/2009) ci si intende riportare. 
I costi di ripristino che l'appaltatrice deve versare al committente per l'eliminazione dei vizi e difformità dell'opera sono così quantificabili in € 8.811,00. 
Ora, come noto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), per giurisprudenza consolidata, costituisce un debito, non di valuta, ma di valore “in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie” (in questo senso, cfr. Cass. n. 1627/2022, Cass. n. 7948/2020; Cass. n. 9517/2002; Cass. 11937/1997)” (Cass. n. 26202/2022). 
Al creditore “spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento” (sempre Cass. n. 1627/2022 cit.). 
La rivalutazione del credito secondo gli indici ### del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e gli interessi compensativi del ritardo nella restituzione del danaro non decorrono, quindi, in vicende quali quella oggetto di esame, dal giorno di proposizione della domanda giudiziale, ma da quello di verificazione dell'evento dannoso. 
Tuttavia, nel caso di specie, non è indicata - né è accertabile sulla scorta delle risultanze processuali - la data in cui si sarebbero manifestati i provati vizi: l'unico riferimento temporale possibile perché certo risulta essere quello dell'iscrizione a ruolo del ricorso per A.T.P. (ossia, il ###). 
In virtù di quanto appena esposto, la somma indicata dal c.t.u. deve, innanzitutto, essere rivalutata dal dicembre 2012 a settembre 2024 (ultimo indice ### disponibile), ottenendo, così, la cifra di € 10.634,88; sono, poi, dovuti anche gli interessi compensativi, da liquidare però sul capitale rivalutato annualmente al saggio individuato nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni di cui ai coefficienti ###, per € 1.362,67; per un totale, quindi, di € 11.997,55. 
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta, per cui su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori, dalla presente pronuncia al completo soddisfo, nella misura legale: non essendo le prestazioni in contratto (lavori edili) riconducibili a “transazioni commerciali” - definite come contratti tra imprese che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo - non può invece trovare accoglimento la domanda attorea di riconoscimento “degli interessi commerciali di mora, ex d.lgs.  192/2002”. 
Da ultimo, il c.t.u. opportunamente specifica che “tra il lavori in tabella non compare alcuna opera di demolizione, in quanto la realizzazione di un massetto di 5 cm sopra il piano già esistente garantisce l'efficacia del risultato senza dovere procedere ad ulteriori opere demolitive necessarie, invece, nel caso di interventi più “corposi” al fine di salvaguardare l'altezza utile dei locali”. 
La somma sopra liquidata è così necessaria e bastevole per porre rimedio ai vizi riscontrati nelle lavorazioni. 
Da quanto appena precisato, segue il rigetto della domanda risarcitoria di “rimozione della pavimentazione esistente malamente eseguita, pari ad € 4.000,00”, che non trova giustificazione in causa.  3. Su altro fronte, è mancata allegazione e della prova di danni conseguenti ulteriori. Infatti, quanto al danno “da mancata locazione dell'immobile”, è allegata del tutto genericamente una incidenza dei lavori eseguiti dalla ditta ### sulla concreta possibilità di locare l'immobile a terzi. 
Deve a questo punto nuovamente sottolinearsi come l'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.  ### si è qui invece limitata a dedurre che i box auto erano “destinati ad essere locati dalla società attrice a terzi” e che “solo qualche settimana dopo lo smantellamento del cantiere da parte delle ditte esecutrici, e quindi ben prima di poter dare seguito allo scopo della ristrutturazione con la locazione dei box ricavati, emergevano gravi difetti delle opere eseguite”. Non è menzionato alcun contatto con terzi per la messa in locazione dei box nelle more del manifestarsi dei difetti delle opere, né - invero - durante il successivo corso del presente procedimento. 
Neppure si è dedotto specificamente essere completato l'espletamento delle formalità di adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, necessarie per locare gli enti-box scorporati (art. 19 d.lgs. n. 78/2010 “### del catasto” - che al comma 15, dispone, a partire dal 1° luglio 2010, l'obbligo di comunicare all'### delle ### i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto, con obbligo di versamento della relativa imposta). 
Né è offerta un'indicazione specifica della data di “smantellamento del cantiere”, o di quella in cui si sono effettivamente manifestati i vizi, in ogni caso necessarie poi per la concreta quantificazione del danno. 
Detta posta risarcitoria dal “mancata locazione” non può, pertanto, essere riconosciuta.  3.1 Ma anche a voler riqualificare detta domanda come “danno da mancato godimento diretto dell'immobile” (quindi, non da mancata percezione dei frutti civili), la conclusione di rigetto non muta.  ### che detto danno è qualificato - secondo l'orientamento prevalente - come “lesione della facoltà di godimento”, in quanto tale (valore d'uso), la figura di danno in parola è delimitata da due parametri: il tempo, cioè la durata dell'impedimento al godimento; il valore, cioè il canone locatizio mensile quale corrispettivo del godimento del bene, che è criterio di quantificazione abituale, in quanto dotato di un buon grado di oggettività. 
Anche detto danno è “conseguenza”, quindi il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica (“in re ipsa”), ma dall'evento di danno corrispondente a detta lesione. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo con le sentenze Cass. Sez. Un. ### e ### del 15.11.2022, ha riaffermato che avendo la responsabilità civile una funzione ripristinatoria e non assistenziale, il risarcimento non può essere concesso quale pena privata per un comportamento illecito, né può rivestire una funziona punitiva. 
Ebbene, il danno conseguenza, l'unico risarcibile, “deve essere inferito da circostanze allegate ed in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone”; deve essere quindi prima di tutto allegata dall'attore/proprietario l'”intenzione concreta di mettere a frutto il bene”. 
Ciò, si dice, può essere fatto attraverso una descrizione, anche sommaria, dell'età del bene, dello stato di usura, della sua collocazione, della regolarità edilizia ed impiantistica (ma da “verbale di vendita senza incanto”, redatto il ###, nella procedura di espropriazione immobiliare n. 12/2014 R.E. promossa da ### contro la ### S.a.s., si evince che “l'immobile è sprovvisto dei certificati di conformità degli impianti idrico ed elettrico previsti dal D.M. n. 37 del 22.05.2008”); deve inoltre essere dimostrata dall'attore l'effettiva “lesione della facoltà di godimento”, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici secondo l'id quod plerumque accidit. 
Orbene, la parte attrice non ha affermato, nel presente giudizio, prima che si sia definitivamente cristallizzato di thema decidendum e probandum, di non aver potuto utilizzare i box, senza poterne così ricavarne un'utilità eventualmente diversa da quella inizialmente programmata; oltre alla funzione di parcheggio, il box condominiale potrebbe, in astratto, infatti, essere sfruttato per riporre attrezzature sportive, utensili o altri oggetti di uso comune e, finanche, utilizzato come spazio adibito a lavanderia (essendo oltretutto dotato di impianto idrico e lavabi), purché ciò sia conforme alle disposizioni del regolamento condominiale e alle normative locali. 
Al difetto di allegazione non rimedia la considerazione del c.t.u. ing. ### in A.T.P., che evidenzia come “il ricorrente, giudiziosamente, ne ha sempre impedito l'utilizzo”, in quanto non è chiarita dalla difesa attorea la ragione per cui non si sia utilizzato in alcun modo l'immobile. 
Del resto, non si è neanche dedotto che, laddove si fossero in qualche modo utilizzati i locali, il danno si sarebbe approfondito (anzi, è comunque l'intera pavimentazione del seminterrato che va rimossa) o sarebbe potuto apparire, di contro, per una qualche ragione, meno evidente. 
In conseguenza di quanto precede si ricava che la c.t.u. abbia quantificato un danno conseguenza che - nel presente giudizio di accertamento - non è rimasto provato (stante il difetto di adeguata allegazione) come esistente nell'an, né nel nesso causale con la condotta della ditta di ### Detta domanda va, pertanto, rigettata.  4. Quanto alla domanda tesa a dichiarare come non dovute da ### S.a.s. nei confronti di ### le somme portate dal decreto ingiuntivo n. 135/2012 emesso dal ### di ### si deve ricordare che l'obbligazione assunta dall'### del ### con la sottoscrizione del contratto di appalto è da ritenersi vincolante per tutti i condomini, poiché l'eventuale vizio - non previamente azionato nei confronti del ### nelle forme e nei termini di legge - della procedura di convocazione dell'### condominiale in cui si è assunta la delibera di approvazione dei lavori non può essere opposto a una parte terza rispetto al ### anche a tutela del legittimo affidamento di questo soggetto. 
La stessa obbligazione di pagamento dei lavori, inoltre, avendo natura parziaria (già Cass. n. 9148/2008: “In tema di condominio degli edifici, deve escludersi che le obbligazioni contratte nell'interesse del condominio a cagione dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione, di rifacimento o di manutenzione dell'edificio abbiano carattere solidale”), va fatta valere, nei confronti del singolo condomino, secondo il criterio di riparto pro quota approvato in seno all'### condominiale; non è conferente, dunque, il richiamo attoreo al beneficium excussionis. 
Su detti punti, giova osservare come la ditta ### sia, di tutta evidenza, un soggetto terzo rispetto al ### e non emerge in alcun modo che la stessa fosse al corrente delle contestazioni avanzate dall'odierna parte attrice all'### di condominio circa la delibera di spesa. 
Ebbene, il soggetto che, ignorando di ledere un diritto altrui, ossia in buona fede - che è presunta dal nostro ordinamento, fino a prova contraria (e in ogni caso la mala fede non è neppure allegata dalla ### S.a.s.) -, abbia acquisito diritti per effetto di una delibera dell'### illegittima, e finanche poi dichiarata nulla dal Giudice, non vede venir meno i diritti derivanti da quel rapporto. 
È, difatti, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui l'invalidità della deliberazione assembleare non può essere opposta ai terzi i quali, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulla stessa; tanto, alla stregua del parallelismo individuato con quanto disposto dall'art. 2377, co. 7, c.c., in materia societaria (“### della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci … In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”), norma ritenuta applicabile per identità di ratio anche in materia condominiale (ex multis, Cass. n. 20071/2017, secondo cui, qualora venga pronunciata una sentenza che renda invalida una delibera, vengono fatti salvi i diritti acquistati, in buona fede, dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa; nello stesso senso, recente ### di Napoli, sent.  7008/2023, in linea peraltro con numerosi altri precedenti di legittimità, vds. Cass., sent. n. 16695/2014). 
In virtù di quanto appena esposto, le diverse vicende riguardanti l'eventuale nullità/annullabilità della relativa delibera o del riparto delle spese condominiali non assumono alcun rilievo in questa sede ###sono in alcun modo opponibili alla ditta ### anche il contenuto dei verbali dell'assemblea condominiale è del tutto ininfluente in tal senso, atteso che, al più, riguarda i rapporti interni tra il rappresentante ed i rappresentati (i condomini), mentre alcuna rilevanza può spiegare sui contratti stipulati dal ### con il terzo. 
Nel caso di specie, è peraltro incontestato che la ditta ### abbia correttamente portato a termine l'incarico conferitole dal ### senza che risulti che i presunti vizi di formazione della volontà assembleare fossero portati a conoscenza della convenuta appaltatrice. 
Va quindi rigettata la domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla ditta ### nei confronti di ### Non meritano, dunque, accoglimento, in considerazione di quanto sin qui argomentato, le domande dirette a contrastare (in maniera assolutamente tardiva ed irrituale), nei confronti di ### la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 135/12 del 2.4.2012 per € 11.931,45, già posto in esecuzione dalla ditta artigiana ed eseguito (cfr. verbale di aggiudicazione del 10.06.2016, nella procedura di espropriazione immobiliare n. 12/2014 R.E. promossa da ### contro ### di ### S.a.s., all.to a prima memoria attorea). 
Ed invero, la domanda con cui si chiede la nullità del decreto ingiuntivo si rivela una sostanziale ### opposizione tardiva proposta senza l'osservanza delle forme di legge, e in relazione al decreto ingiuntivo e ai conseguenti precetto e pignoramento (anche questi non opposti, benché, pacificamente, notificati). 
Sotto altro profilo, conviene evidenziare sin d'ora che, benché sia pacifico che l'esecuzione nei confronti dell'attrice sia stata portata a compimento, nulla si sa sull'eventuale integrale soddisfacimento della pretesa creditoria della ditta ### in relazione al rapporto di cui è causa, con ogni conseguenza in ordine alla richiesta compensazione giudiziale di cui si dirà in seguito.  4.1. Quanto alle domande svolte contro il ### circa la dedotta “nullità del piano di riparto delle spese relative alle opere commissionate dal ### al Cerminara” per “arbitraria ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge e dal regolamento” (p. 7 ricorso introduttivo), deve constatarsi che la parte attrice non fornisce alcuna indicazione di quali sarebbero le norme di legge e regolamento violate (ex art. 1137 c.c. le deliberazioni contrarie a legge e regolamento condominiale sono comunemente definite annullabili e possono essere impugnate dai dissenzienti (e dagli astenuti) e dagli assenti entro 30 giorni, che per i primi decorrono dalla deliberazione mentre per i secondi dalla data di comunicazione del verbale d'assemblea), né sorregge le sue doglianze con la produzione del regolamento condominiale.  ### genericità della domanda induce al rigetto della stessa, non potendosi fare carico al Giudice di operare una inammissibile opera di rimodulazione delle pretese oggetto di causa.  4.2 Sulla “nullità delle deliberazioni con le quali sarebbero stati approvati il riparto e la rendicontazione” per il “mancato avviso all'opponente della convocazione dell'assemblea in cui si sarebbe approvato il consuntivo dei lavori e la ripartizione delle spese conseguenti” (p. 8 ricorso introduttivo), va rilevato che dalla domanda così formulata si può desumere che non è invece puntualmente denunciata la mancata regolare convocazione dell'attrice all'assemblea che ha approvato il preventivo di spesa straordinaria (verbale d.d. 5.7.2010, cui ### risulta assente, e allegato “riparto presuntivo lavori straordinari ristrutturazione fabbricato”), atto presupposto che non è quindi contestato nel presente giudizio, né risulta diversamente impugnato nei termini di legge (ex art. 66 disp. att. c.c. e art. 1137 c.c.). 
Ebbene, secondo Cass. 10621/2017, “l'obbligo del condomino di pagare al condominio, per la sua quota, le spese per la manutenzione e l'esercizio dei servizi comuni dell'edificio deriva dalla gestione stessa e quindi preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del condominio. Il verbale di assemblea condominiale, contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni, ovvero, la delibera di approvazione del “preventivo” di spese straordinarie, costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.”. 
Peraltro, in relazione all'eventualità di omessa convocazione preventiva e omessa comunicazione successiva del verbale di assemblea, va affermato che per poter impugnare l'atto assembleare - come, più in generale, per poter azionare un diritto in giudizio - deve risultare un interesse ad agire, che viene fatto coincidere dagli interpreti, in analoga tipologia di controversie, con l'allegazione di un danno derivante dalla mancata partecipazione incolpevole alla assemblea (dunque, anche qui, non in re ipsa; in tal senso vds. T. ###, sentenza n. 3410/2023, che cita Cass. n. 6128/2017); tra l'altro, significativamente, Cass. Sez. Un.  9839/2021 ribadisce che “In caso di delibera annullabile è necessario che il vizio sia dedotto in via di azione e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1137, secondo comma c.c.”. 
Ora, nella fattispecie in disamina, non si ha modo di verificare, in assenza - ancora una volta - di allegazione attorea, in che misura la delibera, anche laddove annullabile, avrebbe procurato un danno (ossia, un pregiudizio contra ius e sine iure) alla ### S.a.s.. 
Giova evidenziare, sul punto, come la attrice che, a p. 5 del ricorso introduttivo, dichiara essere stata presente “nella persona del suo legale rappresentante ### Roberto” ad “un'assemblea condominiale” (di cui non si specifica la data) nella quale “si è avuto modo di contestare le tabelle millesimali rilevandone l'erroneità, ma soprattutto … di lamentare che la prevista ripartizione delle somme, così come ipotizzata, non teneva conto che l'immobile di sua proprietà per una parte rilevante non si estende sotto il fabbricato oggetto di ristrutturazione”.  ### de quo pare riferibile all'assemblea tenutasi il ###, per discutere, tra l'altro, “in merito a lavori straordinari urgenti ed improcrastinabili (aggiudicazione appalto, approvazione riparto provvisorio etc..)”, all'esito della quale si delibera di “affidare l'appalto all'impresa ### per come da offerta presentata” (cfr. copia verbale assembleare prodotto dalla difesa ### sottoscritto dallo stesso ###. In detto intervento, ### “al riguardo delle tabelle millesimali, riservandosi di meglio controllarle e dedurre in merito, rileva come a prima vista esse siano affette da un grave errore materiale per quanto concerne l'unità di propria proprietà contraddistinta come interno S/1” e subordina “l'approvazione di una eventuale tabella di ripartizione delle spese in altra riunione all'esito della verifica degli errori commessi nella stesura delle tabelle”. 
A siffatta contestazione non fa, però, seguito la proposizione di apposito giudizio di revisione delle tabelle millesimali, per cui non si comprende quali possano essere i profili di contestazione del riparto delle spese relative alle lavorazioni eseguite dalla ditta ### a favore del ### e quali i profili di pregiudizio connessi alla predetta deliberazione. Nulla è dedotto dall'attrice, sul punto. 
Infine, anche quanto alle “risultanze documentali in atti (si veda soprattutto la documentazione prodotta dalla difesa della ### e del ###” da cui “emerge altresì comprovata la nullità radicale ed insanabile (e non già la semplice annullabilità che pure concorre per altre ipotesi) delle deliberazioni assembleari relative all'approvazione del piano di riparto delle spese di ristrutturazione, alla approvazione dei bilanci e quant'altro” (prima memoria 183, co. 6, c.p.c. attorea), non è dato sapere a cosa faccia riferimento la difesa attorea, in difetto di qualsiasi diversa specifica correlazione con i fatti allegati. 
Trova quindi conferma il rigetto di siffatta domanda, in ragione della sua indeterminatezza, non potendo essere rimessa interamente al giudicante la selezione dei fatti rilevanti ai fini di lite.  4.3 Va anche dato atto che la ### S.a.s. ha lamentato che la documentazione avversaria, prodotta in copia (la stessa, quindi, che fonderebbe, in tesi attorea, la domanda di nullità appena rigettata), non sarebbe conforme agli originali (vds. p. 5 della prima memoria istruttoria attorea, testualmente: “Si tratta infatti di mere fotocopie la cui corrispondenza all'originale - che qui si contesta - è tutta da dimostrare. In ogni caso si tratterebbe pur sempre, per quanto riguarda i verbali d'assemblea, di documenti incompleti mancando degli allegati dovuti e nominati (deleghe dei condomini, prospetti di bilancio ecc.) e, per quanto riguarda le ricevute postali, di documenti privi di alcun valore probatorio anche nell'eventuale originale”). 
In relazione alla predetta doglianza, si deve ricordare che il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 24634/2021, Cass. 3227/2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). 
Nel caso in questione, rileva il ### che la ### S.a.s. si è limitata ad un disconoscimento generico, non evidenziando le differenze fra gli originali e le copie presentate dalla convenuta ### non sono, peraltro, nemmeno stati rilevati segni (es. cancellature) che possano generare dubbi sulla conformità delle copie fotostatiche versate in atti. 
Ne discende che il disconoscimento operato dalla parte attrice non sminuisce la portata probatoria della produzione documentale di ### essendo tutto fuorché specifico e dettagliato.  4.4 Con le precisazioni che precedono, non può essere messo in discussione in questa sede quanto oggetto della deliberazione, assunta dall'assemblea a verbale del. 5.07.2010 (doc. 11 fasc. ### si ribadisce, non ritualmente contestato), di approvazione del preventivo di spesa straordinaria (“dopo ampia discussione ratifica i lavori aggiudicati all'impresa ### e stabilisce di ripartire l'importo presunto, pari a € 105.000,00, compreso di iva, oneri amministrativi, direzione lavori, sicurezza”), che costituisce, per quanto detto sopra (punto motivazione 4.2), prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo, pur in mancanza dello stato di ripartizione delle spese (cfr. successivo “riparto presunto lavori straordinari ristrutturazione fabbricato” datato 18.11.2010, dal quale la ### S.a.s. risulta tenuta a versare la somma di 11.931,47 (così ripartite: € 8.801,53 per parti comuni e € 3.129.94 per tetto), vincolante per tutti i partecipanti al ### (art. 1137, co. 1, c.c.; e la parte attrice dichiara di essere “proprietaria di un immobile parzialmente facente parte del ### Michelangelo” - p. 1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e, pertanto, pienamente azionabile dalla parte creditrice. 
La pretesa attorea di sentir accertare come non dovuto dalla ### il credito portato dal decreto ingiuntivo - peraltro, si sottolinea, neppure prodotto dalla parte attrice (non, come con significativo lapsus calami si definisce ### S.a.s. “opponente” ), su cui grava, ex art. 2697 c.c., prima ancora che l'onere della prova, l'onere di circostanziare fatti e pretese dettagliatamente, in modo che il giudicante non sia costretto ad una indebita attività di interpolazione della domanda - non può così trovare accoglimento neppure nei confronti del ### 4.5 Quanto, poi, alla contestazione delle tabelle millesimali, contenuta in nuce negli atti difensivi attorei (invero, bisogna rilevarlo, nebulosi quanto alla ricostruzione in fatto e in diritto della intera vicenda), la stessa, anche laddove compiutamente proposta e coltivata, non sarebbe ammissibile in questa sede, poiché svolta al di fuori del procedimento per la loro revisione, oltre che generica, nella misura in cui non sono neppure dedotte la presunta divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. 
Vale cioè affermato ancora da Cass. n. 20071/2012, ossia, “ se il condomino intenda denunciare la violazione dell'art. 1118 c.c., è tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modifica giudiziale, e non le deliberazioni assembleari adottate in base alle tabelle medesime (cfr. Cass. Sez. 2, 18/08/2005, n. 16982)”. 
In ogni caso, si tratterebbe di domanda non cumulabile con le altre, poiché priva di nesso oggettivo e soggettivo con la domanda principale.  5. Ferme tutte le considerazioni che precedono, ritiene questo ### che non sussistano, elementi per pronunciarsi su una eventuale compensazione del credito risarcitorio vantato da ### S.a.s. nei confronti della ditta ### con le diverse poste debitorie della parte attrice, non essendovi in atti indicazioni sufficienti circa l'attuale esistenza del debito (e, soprattutto, consistenza) attorea. 
Ed infatti, le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - la quale include il requisito della certezza - ed esigibilità; verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. 
Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. 
Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.), il giudice non può pronunciare compensazione, né legale né giudiziale. 
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, co. 2, c.c., presuppone comunque l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. 
Nel caso in esame, per le ragioni appena dette, resta a maggior ragione esclusa la possibilità di disporre la compensazione del credito risarcitorio vantato nei confronti di ### con debiti maturati nei confronti di diversi soggetti; la stessa è da rigettare. 
Da tanto consegue il rigetto delle due domande di compensazione svolte da ### S.a.s..  6. Infine, sulla domanda risarcitoria promossa “contro ### - ### nonché contro i suoi soci illimitatamente responsabili e l'amministratore di fatto e institore omettendo di informare tempestivamente i ### e comunque la ### dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, con ciò impedendo alla stessa società di proporre opposizione per tutelare i propri diritti ed interessi e quelli più generali del ### e così violando gli obblighi contrattuali assunti con l'accettazione dell'incarico di amministrazione”, anche a prescindere dalla prova della positiva comunicazione della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo ai condomini, deve evidenziarsi come non sussista alcun nesso causale tra la comunicazione tardiva dello stesso e il pregiudizio lamentato dalla parte attrice, atteso che ogni conseguenza pregiudizievole, anche laddove ritenuta astrattamente esistente, non discende dalla condotta dell'### condominiale, ma unicamente dall'inerzia dell'intimato, che non ha proposto - pur potendolo - l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. (ammissibile quando l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, entro il termine di 40 giorni, dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio, per fatto a sé non imputabile), né, tantomeno, ha impugnato i successivamente notificati precetto e pignoramento immobiliare. 
Anche tale pretesa va, pertanto, inevitabilmente rigettata.  7. Quanto alla domanda di condanna di ### S.a.s. per lite temeraria svolta da ### S.a.s., l'accoglimento della stessa deve escludersi per l'assorbente ragione della mancata allegazione e dimostrazione del danno asseritamente derivante dal comportamento processuale della controparte. 
Riguardo a tale ultimo profilo, questo Giudice non ignora l'orientamento di affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 17485/2011), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa. 
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur; e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 13395; vds. anche T. Modena sent. n. 1259/2021; T. Bari sent. n. 3192/2017).  8. Da ultimo devono trovare regolamentazione le spese di lite. 
Nei rapporti tra l'### S.a.s. e la ditta ### le spese di lite, inclusa la precedente fase di A.T.P., possono restare integralmente compensate, stante la soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. 3438/2016: “La reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”). 
Si precisa che, in ragione della mancata acquisizione dell'A.T.P. in rapporto alla ditta ### di ### già parte del procedimento ex art. 696 c.p.c., ma non convenuta da alcuno dei litiganti nel presente a cognizione ordinaria, a parere di questo ### le spese della c.t.u. (a firma ing. ### svolta “ante causam” non possono trovare diversa regolamentazione rispetto a quella dettata in via definitiva, nel relativo procedimento (fascicolo n. 1985/2012), con decreto presidenziale del 29.04.2014, regolarmente comunicato alle parti ivi costituite - tra cui la ditta ### - e non oggetto di rituale impugnazione.  8.1 Seguono invece la soccombenza della parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M.  55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile a tutte le liquidazioni giudiziali successive alla data della sua entrata in vigore secondo il consolidato indirizzo della Cassazione - cfr., tra le tante, Cass. n. 4949/2017 e C. cost., ord.  7.11.2013 n. 261, secondo cui la tariffa per la liquidazione dei compensi del professionista è quella vigente quando si è esaurita la prestazione professionale, ancorché tale prestazione ha avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora era in vigore la precedente normativa parametrica o la previgente tabella forense), le spese di lite delle due residue parti convenute (cd. complesse), ### S.s.s. e ### da un lato, e #### e ### dall'altro. 
Pertanto, tenuto conto del valore dichiarato della causa ### e dell'attività defensionale prestata in rapporto alla complessità delle questioni affrontate ### alla pluralità delle stesse e della gravosità dell'impegno di disamina delle difese attoree (vds. le 31 pagine di cui si compone la comparsa conclusionale attorea), le spese di lite vengono liquidate nei valori massimi previsti per tutte le fasi della controversia (ossia, introduttiva: € 2.552,00, di studio: € 1.806,00, istruttoria: € 2.709,00; e decisoria € 4.358,00), e quindi in complessivi € 11.425,00 per compensi professionali da riconoscersi in favore di ### S.s.s. e ### con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. ### dichiaratosi difensore antistatario, come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. n. 8085/2006), e in € 11.425,00 per la parte complessa composta da #### e ### con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Avv.  ### 8.2 Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel rapporto processuale tra ### S.a.s. e l'intervenuto volontario ### il cui apporto al processo (adesivo dipendente), però, è stato estremamente marginale. 
A suo favore le spese di lite vengono così liquidate in rapporto alla complessità delle questioni affrontate ### e all'aver limitato l'oggetto delle sue difese alle sole domande che inerivano alla posizione del ### oltre che per la ripetitività dell'attività difensiva, nei valori minimi previsti per le sole fasi in cui si sia concretata la sua partecipazione al giudizio (studio: € 851,00, e decisoria € 1.453,00), e quindi in complessivi € 2.304,00.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda risarcitoria avanzata in giudizio da ### S.a.s. di ### & C., in persona del l.r.p.t., nei confronti di ditta ### in persona del l.r.p.t., accertando l'inadempimento dell'obbligazione che formava oggetto della prestazione convenuta e, per l'effetto, - condanna la ditta ### in persona del l.r.p.t. al risarcimento, in favore di parte attrice, del danno patito, liquidato complessivamente nella somma di € 11.997,55, già rivalutata all'attualità e con interessi compensativi già applicati; oltre interessi nella misura legale dalla presente pronuncia al saldo effettivo; - rigetta ogni diversa domanda spiegata entro il presente giudizio dalla parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva; - rigetta la domanda svolta ex art. 96 c.p.c. da ### S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., anche nella qualità di amministratore p.t. del ### - compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra ### S.a.s. di ### & C. e la ditta ### inclusa la precedente fase di A.T.P.; - nulla sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam ( 1985/2012 R.G.), già liquidate con decreto del 29.04.2014 da altro Giudice; - condanna ### S.a.s. di ### & C. alla refusione in favore di ### S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., anche nella qualità di amministratore p.t. del ### delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.425,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, somma da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; - condanna ### S.a.s. di ### & C. alla refusione in favore di #### e ### delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, per detta parte complessa, in totali € 11.425,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, somma da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; - condanna ### S.a.s. di ### & C. alla refusione in favore dell'intervenuto volontario, ### delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.304,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge; - dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.  ### 21.10.2024.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 304/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Godini Teodora

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Tribunale di Mantova, Sentenza n. 873/2023 del 06-12-2023

... opponente, precisando in tale ultimo caso se tali vizi le rendano totalmente o parzialmente inidonee ad essere utilizzate per la verniciatura. Tenti la conciliazione della lite, indicando, in caso di esito negativo, i motivi di mancato raggiungimento di accordo”. Tuttavia parte opponente (gravata della prova dei vizi, come sopra chiarito) manifestava la propria opposizione all'ammissione di c.t.u., evidenziando la irrilevanza di prove tecniche su barattoli di vernice diversi da quelli utilizzati, e chiarendo che questi ultimi non erano più a disposizione. Preso atto della opposizione di parte opponente alla ammissione di c.t.u. nonché della dichiarazione di indisponibilità dei barattoli di vernice utilizzati per le quattro autovetture di cui si lamentavano i vizi, la scrivente ha revocato la ammissione di c.t.u. Il quadro sopra descritto permette di concludere che ### non abbia assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare l'esistenza effettiva dei vizi denunciati, così risultando infondata la relativa contestazione, nonché le domande di ritiro della merce, di riduzione del prezzo e di risarcimento del pregiudizio occorso a seguito di tali vizi. Per completezza, è (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### civile Il Tribunale, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2590/2021 promossa da: ### - ### A ### LIMITATA (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTO/I ### S.R.L. - UNIPERSONALE (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv #### Oggetto: ### - ### A #### via principale: -Revocare il decreto ingiuntivo nr. 802/2021 del 02/07/2021 (R.G. n. 1979/2021) emesso dal Tribunale di Mantovaper errata determinazione del credito ingiunto; -Previo accertamento dell'esistenza dei vizi contestati e della messa disposizione dei beni viziati, revocare, annullare o dichiarare inefficace ildecreto ingiuntivo nr. 802/2021 del 02/07/2021 (R.G.  n. 1979/2021) emesso dal Tribunale di Mantova per tutte le ragioni indicate in parte motiva e in ogni caso dichiarare che la società ### deve per qualsiasi titolo o causale alla società ### -Ordinare alla società ### di prelevare presso la sede della società ### la merce somministrata, contestata, non utilizzata e messa a disposizione con missiva dell'11/12/2020.  -Disporre la riduzione del prezzo di vendita, ex art. 1492 cod. civ., nella misura di € 8.000,00 alla luce dei vizi riscontrati sui beni forniti alla società ### ed in via cautelativa non utilizzati e messi a disposizione del somministrante.  -Per l'effetto, condannare la società ### al risarcimento del danno, da quantificarsi in ### 15.319,84 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa.  -Nella denegata ipotesi in cui risulti esistente un credito in favore da ### S.r.l., previo accertamento e quantificazione dei danni subiti disporre la compensazione del predetto credito con il danno patrimoniale patito da ### S.r.l.per i vizi dei prodotti forniti da ### S.r.l.  -In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente anticipate. 
In via istruttoria: La scrivente difesa insiste per l'ammissione della prova orale per testi ed interpello richiesta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 depositata in data ###, in quanto essenziale e necessaria per la prova del danno subito.  ### In via principale: ### il decreto ingiuntivo opposto. Respingersi in ogni caso le domande attrici perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto. 
Nel merito: ### che il credito azionato con il ricorso monitorio è fondato in fatto e in diritto, condannare la ### S.r.l.s. in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento della somma di € 12.830,14, oltre gli interessi come da domanda, spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso, € 366,00 per spese di autentica notarile delle scritture contabili, in € 145,50 per esborsi, iva e cpa , oltre spese generali 15%.  ### che la attrice opponente ### ha resistito in giudizio a meri fini dilatori e defatigatori nella consapevolezza del proprio debito, condannare la medesima al risarcimento dei danni ex art 96 cpc In subordine:nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati i vizi asseriti da parte attrice e venisse altresì accertata la responsabilità di ### nella causazione di tali asseriti vizi , condannare ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, a mallevare e tenere integralmente indenne la convenuta opposta da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice opponente e a corrispondere il quantum debeatur residuo verso convenuta opposta, in ragione della sua qualità di produttrice/fornitrice della vernice oggetto di contestazione. Spese, competenze ed onorari di questo giudizio interamente rifusi. 
Con ogni più ampia riserva In via istruttoria, si rinnovano tutte le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria, ex art 183 c.p.c.  ### S.R.L. - ### Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, dichiarare, per quanto esposto sub A), il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata ### S.r.l. rispetto alle richieste della ### s.r.l. con immediata estromissione della terza chiamata dal presente giudizio; - nel merito, per quanto esposto sub B), C) e D), rigettare ogni domanda svolta nei confronti della ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (redatta in conformità al D.m. 7 agosto 2023, n. 110) 1. Oggetto della controversia Su ricorso di ### l'intestato Tribunale emise decreto n. 802/2021 in data ### con il quale ingiunse a ### S.R.L.S. il pagamento della somma di ### 12.830,14, oltre a interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo per forniture documentate dalle fatture prodotte unitamente al ricorso. 
Propose opposizione la società ### eccependo: 1) l'improcedibilità della domanda giudiziale di pagamento perché la società ### S.r.l. non ha svolto previamente il procedimento di negoziazione assistita per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014; 2) l'errata determinazione del credito ingiunto, da un lato per errata indicazione degli importi fatturati e dall'altro lato per mancata contabilizzazione delle somme versate dalla società ### S.r.l.s. e incassate dalla società ### S.r.l.; 3) la presenza di vizi nei beni somministrati e di aver trattenuto in compensazione a titolo di risarcimento dei danni subiti quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 4) che quindi si rende necessario ristabilire l'equilibrio contrattuale con l'obbligo di controparte di ritiro dei prodotti difettosi, la riduzione del prezzo di vendita e il risarcimento dei danni subiti; 5) la non debenza delle spese di autentica notarile. 
Si costituì in giudizio ### chiedendo in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del fornitore della vernice contestata ed eccependo: 1) che, rispetto all'importo indicato erroneamente relativo alla fattura n 144 del 29.05.20, trattasi di un refuso e che la somma ancora dovuta, al netto degli incassi in acconto, è corrispondente a quella monitoriamente azionata, come risulta dal mastro situazione contabile (doc 9), pari ad € 12.830,14; 2) il difetto di prova circa la propria responsabilità, considerato il difetto di nesso causale tra la vernice fornita e i vizi contestati; 3) il difetto di prova della quantificazione del danno, atteso che controparte non ha mai provveduto a trasmettere a ### nessuna fotografia dei veicoli che presentavano i danni asseritamente contestati, né ha mai messo a disposizione i summenzionati veicoli per gli opportuni e doverosi accertamenti prima di effettuare la riverniciatura; 4) che l'avversa richiesta di restituzione della merce asseritamente difettosa e di adeguamento del prezzo potrebbe trovare accoglimento solo all'esito di ctu che attesti in maniera incontrovertibile che la merce presenta vizi che hanno causato i danni asseriti, mentre i prodotti sono stati conservati diligentemente. 
Veniva autorizzata la chiamata del terzo, che si costituì eccependo: 1) la propria carenza di legittimazione passiva, in assenza di alcun rapporto contrattuale con ### 2) che non vi è alcuna prova che i prodotti forniti dalla ### alla ### siano effettivamente quelli di provenienza della ### dal momento peraltro che la ### non è mai stata messa in condizione di esaminare i presunti vizi; 3) che ### s.r.l.  non è produttrice delle merci utilizzate dalla ### ed asseritamente affette dai vizi denunciati dalla stessa; 4) la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c.; 5) l'assenza di alcun vizio nei prodotti forniti dalla esponente e l'adempimento agli obblighi di fornire assistenza tecnica. 
La causa veniva istruita in via documentale previa reiezione della istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione, in presenza di contestazioni, che tuttavia non hanno trovato riscontro all'esito della istruttoria, per le ragioni che si vanno ad esaminare.  2. Sull'eccezione di improcedibilità Va confermato il giudizio già reso circa la insussistenza dell'obbligo di preventiva negoziazione assistita nei procedimenti di ingiunzione, come previsto dall'art. 3 del dl 132/14.  3. Sul titolo della pretesa e sulla quantificazione del credito azionato Il titolo della pretesa è costituito da un contratto di fornitura di prodotti “### Akzonobel” stipulato tra ### srls e ### srl in data ###, documentalmente provato. 
Parte opponente, in atto di citazione, ha contestato una erronea quantificazione del credito allegando che: “nel ricorso per ingiunzione di pagamento l'importo della fattura n. 144 del 29/05/2020 è stato erroneamente indicato da ### S.r.l. in € 2.583,00, mentre in realtà l'importo corretto indicato nel documento fiscale n. 144/2020 è di € 2.278,68, come risulta dalla fattura allegata al procedimento monitorio (doc 2 ricorso per ingiunzione di pagamento). A ciò si aggiunga che la società ### S.r.l. dagli importi ingiunti non ha decurtato le somme già incassate per un totale di € 4.726,83: di cui € 1.226,83 mediante ri.ba incassate periodicamente ed € 3.500,00 mediante assegno bancario consegnato dalla società ### S.r.l.s. in data ### e regolarmente pagato, come si evince anche dalla corrispondenza inviata dalla società ### S.r.l. (Doc n. 2).” A fronte di tale contestazione, controparte ha precisato che l'erronea indicazione in ricorso della somma relativa alla fattura n. 144/2020 non ha inficiato il calcolo del credito azionato e ha prodotto prospetto integrale della situazione contabile tra le due società. 
Da tale prospetto (del seguente tenore) risulta in particolare conferma di quanto sopra indicato circa l'importo di cui alla fattura n. 144/2020 (correttamente contabilizzato) nonché il computo dei pagamenti di cui alla documentazione di parte opponente sub doc. 2 (segnatamente due bonifici e un assegno). 
A fronte di tale produzione, controparte si è limitata ad affermare genericamente che: “contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, il debito ingiunto risulta erroneamente determinato, tenuto conto delle ricevute di pagamento fornite dalla società ricorrente ed a fronte delle stesse allegazioni della società ### nella medesima ingiunzione di pagamento e da stampa del mastrino fornita dalla società opposta”, mentre è proprio l'esame della documentazione fornita da parte opponente e dall'ingiungente a consentire, nei termini sopra descritti, di evincere la correttezza del calcolo effettuato dalla società ### Alcuna contestazione è stata mossa in merito alla effettiva fornitura della merce indicata nelle fatture azionate e ai prezzi applicati.  4. Sulla eccezione di vizi della merce fornita ### opponente ha quindi contestato l'esistenza di vizi della vernice fornita, precisando in particolare che in quattro occasioni (in particolare in relazione ai clienti sig.ri ###### si verificava uno sfogliamento della vernice applicata sulla carrozzeria dei veicoli.  ### non formulando tempestiva eccezione di decadenza dall'azione di garanzia, contestava invece nel merito la imputabilità dei pretesi vizi alla vernice fornita, ipotizzando errori nell'applicazione, nella preparazione dei veicoli nonché nella conservazione dei prodotti. 
Come è noto, l'onere di dimostrare la esistenza del vizio grava su parte acquirente. 
Il testo del negozio sottoscritto dalle parti non consente di evincere alcuna accordo in ordine a un diverso riparto dell'onere probatorio, ove si legge, in merito alla garanzia, che il fornitore si impegna a ritirare eventuale materiale difettoso “ove il difetto sia riconosciuto da Mexport”, circostanza che non ricorre nel presente giudizio. 
Ciò premesso è noto che ai sensi dell'art. 1513 c.c., nel contratto di vendita di cosa mobile, “in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa,, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato”. 
Sin da Cassazione civile sez. III, 22/03/1979, n.1649 il Giudice di legittimità ha chiarito che: “La procedura di accertamento dei difetti della cosa venduta ex art. 1513 c.c. costituisce una facoltà e non un onere, ben potendo la parte che non abbia ritenuto di avvalersene, fare ricorso a qualsiasi mezzo di prova, con la conseguenza che spetta sempre al compratore di fornire la prova dei vizi della merce”. 
Nel presente giudizio è pacifico che la carrozzeria opponente non si sia avvalsa di tale facoltà, non avendo provveduto a instaurare giudizio per a.t.p. al momento del riscontro delle problematiche lamentate. 
Al contempo, poi, le prove orali formulate nel presente giudizio non consentono (anche ove fossero confermate) di evincere la effettiva esistenza dei vizi denunciati e soprattutto l'ascrivibilità degli stessi alla merce fornita da controparte, così da ritenere che si tratti di vizi imputabili alla medesima società: va infatti confermato il giudizio già reso di inammissibilità dei capitoli di prova orale di parte attrice in quanto vertenti su circostanze documentali, pacifiche e troppo genericamente formulate; parimenti inammissibili sono i capitoli di prova di parte convenuta opposta, in quanto vertenti su cicostanze superflue, valutative e troppo genericamente formulate nonchè quelli della terza chiamata poiché vertenti su circostanze superflue e troppo genericamente formulate. 
Le mere dichiarazioni dei clienti (così come singole fotografie) non bastano di per sé a dimostrare il vizio della vernice, perché il difetto potrebbe essere dipeso da erronea applicazione o preparazione; al contempo neppure possono essere esaminate le auto perché è pacifico siano state già riparate. 
Al fine di consentire di verificare l'effettiva esistenza dei vizi e difetti denunciati la scrivente, dopo aver formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c. (alla quale la società ingiungente non aderiva), evidenziava la necessità di C.T.U. sul seguente quesito: “il ### esaminate a campione le vernici fornite da ### S.r.l., ancora nella disponibilità di ### - ### A #### e nei limiti in cui il confezionamento delle stesse sia integro, effettuate le prove tecniche che si renderanno necessarie, dica se dette vernici presentino i difetti lamentati da parte opponente, precisando in tale ultimo caso se tali vizi le rendano totalmente o parzialmente inidonee ad essere utilizzate per la verniciatura. Tenti la conciliazione della lite, indicando, in caso di esito negativo, i motivi di mancato raggiungimento di accordo”. 
Tuttavia parte opponente (gravata della prova dei vizi, come sopra chiarito) manifestava la propria opposizione all'ammissione di c.t.u., evidenziando la irrilevanza di prove tecniche su barattoli di vernice diversi da quelli utilizzati, e chiarendo che questi ultimi non erano più a disposizione. 
Preso atto della opposizione di parte opponente alla ammissione di c.t.u. nonché della dichiarazione di indisponibilità dei barattoli di vernice utilizzati per le quattro autovetture di cui si lamentavano i vizi, la scrivente ha revocato la ammissione di c.t.u. 
Il quadro sopra descritto permette di concludere che ### non abbia assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare l'esistenza effettiva dei vizi denunciati, così risultando infondata la relativa contestazione, nonché le domande di ritiro della merce, di riduzione del prezzo e di risarcimento del pregiudizio occorso a seguito di tali vizi. 
Per completezza, è tardiva l'eccezione svolta da parte opponente in comparsa conclusionale di assenza di prova della genuinità della merce fornita dalla ingiungente opposta, in relazione al marchio “### Akzonobel” Sin da Cass., sez. un n. 13533 del 30/10/2001 “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. 
Nel presente giudizio il titolo è pacifico, così come incontestati sono le forniture effettuate e i prezzi applicati (nei termini sopra descritti), sicchè il decreto ingiuntivo andrà confermato e l'opposizione rigettata, con la precisazione che in sede di ricorso monitorio vanno ristorate tutte le spese sostenute dal creditore per munirsi di titolo, e pertanto anche quelle di autentica notarile, richiesta ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.  5. Sulle domande svolte nei confronti della terza chiamata La reiezione della domanda di parte opponente assorbe le domanda di garanzia spiegata dalla convenuta opposta nei confronti della terza chiamata. 
Rispetto a tale domanda, occorre tuttavia effettuare una valutazione di soccombenza virtuale ai fini della valutazione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità in relazione al principio di causalità, che afferma che: “in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 2492 del 2016). 2.3. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( n. 10070 del 2017).”(Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023). 
Nel presente giudizio, all'esito della costituzione del terzo chiamato, è emerso che: 1) la terza chiamata abbia concluso contratto di fornitura non con ### ma con la società ### s.r.l., estranea al presente giudizio (doc. 4 di parte ###; 2) non sono stati allegati (né tantomeno dimostrati) accordi per la subfornitura della vernice, ai sensi dell'art. 9 del contratto sub doc. 4; 3) le vernici di cui è causa sono prodotte dalla ### sicchè neppure sussiste la qualifica di produttore in capo al terzo chiamato. 
Difetta quindi prova di valida fonte di obbligazione negoziale o legale in forza del quale la terza chiamata sarebbe tenuta a rispondere in garanzia nei confronti di ### s.r.l., sicchè le spese sostenute da ### srl dovranno rimanere a carico della prima e non di parte opponente, nella misura liquidata come da paragrafo che segue.  6. Sulle spese di lite Le spese di lite tra parte opponente e la ingiungente seguono la soccombenza della prima e si liquidano come segue in applicazione del d..m. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della assenza di attività istruttoria in senso stretto: ### di studio della controversia, valore medio: € 919,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 ### decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare € 4.237,00 E' infondata la domanda di condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. non potendo invero equipararsi la “mancata prova” a dolo o colpa grave.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: 1. Rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 802/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data ###, dichiarandolo definitivamente esecutivo; 2. Rigetta le ulteriori domande; 3. ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in complessivi € 4.237,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; 4. ### alla rifusione delle spese di lite in favore di #### S.R.L. - ### che liquida in complessivi € 4.237,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 
Mantova, 6 dicembre 2023 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 2590/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Arrigoni Francesca

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