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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26852/2025 del 06-10-2025

... progettista e che l'appaltatrice era stata privata di ogni autonomia in proposito; aggiunge che il progettista era anche direttore dei lavori e che entrambe le figure erano gravate dal dovere di diligenza specifica ex art. 11 76 cod. civ., che era inapplicabile l'art. 1669 cod. civ. ed era fondata la relativa eccezione di prescrizione, in quanto fin dall'inizio erano note la tipologia del vetro e tutte le caratteristiche conne sse, che vi erano i presupposti per applicare i principi sul raggruppamento temporaneo di imprese e sul relativo riparto di responsabilità. 12 3.1.Il motivo in primo luogo presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è formulato, in quanto accumula una serie di argomentazioni che non è sempre possibile inquadrare nei vizi dedotti. A ogni modo, per quanto è dato comprendere, richiamando quanto sopra esposto sul vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, si esclude che la sentenza non rispetti il minimo costituzionale. La Corte d'appello -punto 6 della sentenzaha esposto i criteri utilizzati per ripartire la responsabilità, sulla base dell'accertamento in fatto che la scelta del sistema delle tende lamellari era da imputare unicamente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 3143/2020 R.G. proposto da: ### S.R.L., p.i. ### 18, in persona del legale rappresentante pro tempo re, SCHÄ### c.f .  ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### ricorrenti contro ### c.f. ####, rappresent ato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### controricorrente nonché contro ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### controricorrente avverso la sentenza n.69/2019 della Corte d'appello di Trento sezione distaccata di ### depositata il ### OGGETTO: appalto RG. 3143/2020 C.C. 24-9-2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-9- 2025 dal consigliere ### 1.### ha convenuto avanti il Tribunale di ### K.G. des ### & ### s.a.s., con la quale aveva concluso contratto di appalto per la realizzazione delle facciate nord e sud di edif icio a ### per il corrispettivo complessivo di ### 171.561,79, mediante pannelli costituiti d a vetri doppi dotati di determinate caratteristiche tecniche e per la facciata sud mediante installazione, all'interno della camera vetrata, di sistema motorizzato di ten de lamellari parasole. ### e ha lamentato gravi difetti dell'opera, relat ivi all'inadeguatezza dell'isolamento termico, per essere stati mont ati vetri di colore extrachiaro non rispondenti alle caratteristiche pattuite e per il malfunzionamento degli avvolgibili delle tende. Ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 1 667 o in subordine art. 1669 cod. civ. per i vizi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.  ### K.G. des ### & ### s.a.s. si è costituita, contestando la domanda ed esponendo di essersi attenuta a quanto disposto dall'arch. ### progettista, direttore dei lavori nonché fratello e mandatario del committente, del quale ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa, deducendo che a lui dovesse essere imputata la scelta dei vetri installati e delle tende veneziane.  ### si è a sua volta costituito, escludendo qualsiasi propria responsabilità, in quanto egli aveva scelto il vetro extrachiaro solo perché più confacente al progetto originario, con scelta di natura esclusivamente estetica e non tecnica. 
Acquisito l'accertamento tecnico preventivo e istruita la causa, il Tribunale di ### con sentenza n. 935/2017 depositata il ### ha ritenuto, quanto alla facciata nord, che la scelta del vetro bianco in 3 sostituzione di quello previsto nel contratto concretizzava una modifica degli accordi contrattuali riferibile al direttore dei lavo ri e alla committenza; quindi ha escluso la respo nsabilità contrattuale dell'appaltatrice perché la difformità non era da qualificare occulta e l'accettazione dell'opera senza riserve , comunicata dal direttore de i lavori con lettera 7-2-2005, precludeva l'azione di garanzia. Quanto alla facciata sud, ha d ichiarato che il sistema facciata -vetri con veneziane integrateera un unico elemento, con impossibilità di intervento separato e, accertato il dif fuso non fun zionamento d elle veneziane e constatato che il vetro era inidoneo allo scopo, in quanto non era dotato di adeg uate caratteristiche sotto il profilo dell'isolamento termico, ha ritenuto la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1667 cod. civ.; ha altresì ritenuto il vizio incidente sul normale godimento della cosa e talmente grave da comportare responsabilità ex art. 1 669 cod. civ., ha respinto le e ccezioni di d ecadenza e prescrizione sollevate dalla società per il fat to che la stessa aveva riconosciuto i vizi; ha ritenuto in capo all'architetto ### una responsabilità concorrente del 25% e quindi, quantificato il danno per la sostit uzione delle facciate sul lato sud in ### 114.8 03,94 iva compresa ed ### 6.480,00 per il mancato godimento dell'immobile durante i lavori, ha condannato la società convenuta a pagare all'attore le somme, con gli interessi dalla decisione al saldo e il terzo ### a manlevare la società dalla condanna per l'importo di ### 30.320,98. Ha condannato la convenuta per la quota di tre quarti e il terzo chiamato per la quota di un quarto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore.  2.Avverso la sentenza Ino xstahlbau s.r.l., così trasformatasi ### s.a.s., e ### p ersonalmente hanno prop osto appello, che la Corte d'appello di ### ha integralmente rigettato con sentenza n. 69/20. 4 La sentenza ha rigettato i primi tre motivi di appello, con i quali era stata censurata la sentenz a di primo grado pe r avere rit enuto infondate le eccezioni di decade nza e di prescrizione dell'az ione di garanzia in ragione del riconoscimento dei vizi con riguardo alla facciata sud, mentre le medesime eccezioni erano state accolte per la facciata nord. Ha rigettato i mot ivi con i quali era stato censurato l'accertamento dei vizi e della responsabilità della società appaltatrice; ha rilevato che in base alle previsioni contrattuali l'appaltatrice aveva l'obbligo di segnalare per iscritto al committente ogni suo eventuale dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori, ha richiamato il principio sull'obbligo dell'appaltatore di realizzare l'opera in modo tecnicamente idoneo a soddisfare le esige nze del committente e d i in formare il committente di situazioni obiettive e carenze progettuali; ha rilevato che nella fattispecie spettava alla società, esperta del settore in quanto realizzatrice di facciate in acciaio e vetro, verificare l'idoneità del nuovo materiale scelto dalla committenza, fino a sconsigliarlo. Ha rigettato il nono motivo di ap pello, con il quale si sostene va la decadenza dell'azione ex art. 1669 cod. civ., dichiarando che sull'applicazione di tale disposizione non pareva esservi contrasto tra le parti, stante la gravità del difetto che impediva il normale utilizzo della cosa, e ha escluso la decadenza. Ha rigettato il motivo di appello con il quale l'appellante si lamentava del limitato accoglimento della domanda di manleva e il motivo avente a oggetto il riparto delle spese di lite di primo grado.  3.### s.r.l. e ### perso nalmente hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.  ### ed ### hanno resistito con distinti controricorsi. 
In prossi mità dell'adunanza in came ra di consiglio i rico rrenti hanno depositato memoria illustrativa. 5 All'esito della camera di consig lio del 24-9-2025 la Corte h a riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1667, 1326, 2944 e 2946 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia ritenuto gli interventi eseguiti da ### ahlbau sulla facc iata tacito riconoscimento del vizio idoneo a svincolare il diritto alla garanzia dai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1667 cod. civ. Sostiene che la senten za abbia eseguito una aberrante interpretazione della condotta della società quale rinuncia a fare valere la prescrizione, il cui termine era spirato, a fronte della consegna dell'opera anteriore alla data del 7-2-2005, di cui alla missiva inviata dal direttore dei lavori a ringraziamento del lavoro fatto; lamenta che la sentenza non abbia spiegato mediante quale attività volitiva si sarebb e perfezionato il negozio generante lo svincolo dalla garanzia ed evidenzia come l'applicazione di t ale artific io dovrebbe avere valore retroattivo, comportare l'effetto aberrante di cancellare l'estinzione del diritto già avvenuta e determ inare il decor so del te rmine di prescrizione decennale, mentre il termine di prescrizione previsto dall'art. 1667 cod.  civ. è biennale.  1.1.Il motivo è inammissibile, in applicazione del principio secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e auto nome, ciascuna delle quali giuridicame nte e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che , essendo divenuta definitiva l'au tonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. Sez. 1 27-7-2017 n. 18641 Rv.  645076-01, Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 Rv. 670188-01). 6 Nella fattispecie, è vero che la sentenza contiene le affermazioni delle quali si duole la ricorrente, in ordine al riconoscimento dei vizi in relazione alla garanzia ex art. 1667 cod. civ. Però, la decisione di seguito (pag.29) ha spiegato che nella fattispecie si applicava il termine di cui all'art. 1669 cod. civ., che non vi era neppure contrasto tra le parti in ordine all'applicazione della disposizione, stante la gravità del difetto che impediva il normale e conveniente utilizzo della cosa, che il termine non decorreva fino a quando il danneggiato non aveva una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, che tale termine poteva essere postergato all'esito degli accertamenti te cnici necessari per stabilire le cause dei vizi, che nella fattispecie il ripetuto e persistente danneggiamento dei motori di avviamento degli av volgibili e l'insufficienza della protezione dall'irraggiamento solare offerta dalla vetrata a sud eran o stati accertati nella loro gravità all' esito della consulenza tecnica svolta in sede di procedimento ex art. 696 cod.  proc. civ.; ha al tresì dichiarato che solo da allor a il danneggiato committente dell'opera aveva avuto la consapevolezza qualificata del vizio che faceva decorrere il termine per la denuncia e che quindi la denuncia eseguita in data 14/18-7-2011 a mezzo dell'avvocato ### in nome e per conto del committente era comunque tempestiva, il ricorso per accertamento tecnico preventivo era stato depositato il ###, la c.t.u. era st ata dep ositata il ### e l'atto di citazione era stato notificato il ### e perciò non si era verificata nessuna prescrizione. 
Quindi, la sentenza ha applicato alla fattispecie l'art. 1669 cod.  civ. e ha e spressamente dichiarato che il committen te aveva denunciato i vizi e agito in giudizio entro l'anno dalla scoperta, avendo avuto conoscenza circostanziata dei vizi solo dal momento del deposito della relazione nell'accertamento tecnico preventivo; tali statuizioni, non attinte in alcun modo dal primo motivo di ricorso, sono sufficienti 7 a sost enere la ritenuta tempe stività d ell'azione e a rendere perciò ininfluenti gli errori imputati con il medesimo motivo alla sentenza con riguardo all'erronea applicazione dei principi relativi al riconoscimento dei vizi. Del resto, è acquisito il principio secondo il quale il termine di decadenza per la denuncia dei vizi pr evisto d all'art. 1669 cod.  decorre solo dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conosce nza ogg ettiva della gravit à dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; l'accertamento del momento nel quale detta conosce nza è stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###entro i limiti nei quali rileva il vizio di motivazione (Cass. Sez. 3 27-1-2025 n. 1909 Rv. 673739-02, Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777 Rv. 656833-02, Sez. 2 29-3-2002 n. 4622 Rv. 553388-01).  2.Con il secondo mo tivo la parte ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art.  132 co. 2 n.4 cod. proc. civ. per radicale vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta inidoneità del sistema di vetrate e tende lamellari sulla facciata sud e al rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio integrativa; richiama le deduzioni svolte in primo grado e in appello, in ordine al fatto ch e il pro getto prevedeva la costruzione della cas a all'interno di parco totalmente ombreggiato da alberi di alto fusto, in area sottoposta a vincolo paesaggistico che non avrebbe potuto essere alterata e prevedeva l'impiego della geotermia per la refrigerazione e il riscaldamento, per cui era coerente la scelta del vetro extra-chiaro; quindi evidenzia che l'affermazione della sentenza, secondo la quale spettava all'appaltatore valutare la bontà del progetto, non tiene conto di que sti dati, perché successivament e alla consegna dell'opera gli 8 alberi erano stati abbattuti e l'impianto geotermico non era più stato realizzato; rileva che l'aumento dell'irraggiam ento solare e stivo e l'aumento delle temperature esterne d'estate potevano esporr e le tende lamellari a fenomeni di deformazione tali da causarne il cattivo funzionamento e quin di lamenta che la sent enza non abbia tenuto conto di tali dati.  2.1.Il motivo non può essere accolto. 
In primo luogo, si esclu de che gli argomenti dei rico rrenti individuino nella motivazione della sentenza vizi tali da determinarne la nullità, in quanto è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e nel processo civile dall'art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia tot almente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contradd ittoriet à o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di un diverso esito della controversia ( Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880- 01, Cass. Sez. 1 14-2-2022 n. 4777 Rv. 669598-02). 
Nella fattispecie va esclusp che la sentenza non sia rispettosa del minimo costituzionale, in quanto oltre ad avere diffusamente esposto -9 da pag. 23 a pag. 28- le ragioni per le quali ha ritenuto la responsabilità della società appaltatrice, ha anche specificamente esaminato (pag.  27) la questione relativa al taglio degli alberi secolari e al sistema di riscaldamento prescelto mediante ge otermia; ha esclu so che si trattasse di elementi idonei a in cidere sulla responsabilità dell'appaltatore, dichiarando che sarebbe stato comunque compito dell'appaltatore segnalare i suoi dubbi sull'idoneit à del vetro scelto rispetto a quello previsto nel contratto; ha aggiunto che all'appaltatore, consapevole del fattore di isola mento termico e di difesa dall'irraggiamento solare proprio delle vetrate scelte, sarebbe spettato informarsi e sincerarsi anche dell'immutazione della situazione rispetto a q uella in essere al momen to dell a progettazione; h a altresì espressamente dato atto (pag. 28) che non sussistevano i presupposti per introdurre la nuova consulenza tecnica chiesta dall'appellante. La pronuncia è coerente con il principio sul quale la sentenza ha fondato la disamina, riferito al fatto che la società appaltatrice, quale esperta del settore in quanto realizzatrice di facciate di acciaio e vetro, a fronte della modifica d ell'originario accordo con la previ sione della sostituzione del tipo di vetro, avrebbe dovuto verificare l'idoneità del nuovo materiale al raggiungimento del fine perseguito. E' evidente che la circostanza che i ricorrenti non condividano le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte d'appello non rende fondata la loro doglianza sul vizio della motivazione, mentre nessuno degli argomenti svolti è utile a ritenere una violazione o falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità dell'appaltatore. Infatti la senten za impugnata, nel sottolineare la necessità che la società appaltatrice -esperta del settoreverificasse che il vetro scelto fosse idoneo allo scopo, ha correttamente applicato alla fattispecie il princi pio secondo il quale l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnic a relativi al particolare lavor o affidato gli, è 10 obbligato a controllare, nei limit i delle sue cognizioni, la bontà d el progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove le istruzioni ricevute siano errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manif estato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle quale nudus minister, per le insist enz e del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777 Rv. 65683 3-01, Cass. Sez. 1 9-10-2017 n. 23594 Rv. 645788 -01, Cass. Sez. 2 21-5-2012 n. 8016 Rv. 622408-01, Cass. Sez. 2 29-1- 1983 n. 821 Rv. 425574-01). 
Invece, il motivo proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod.  proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell'introduzione del giudizio d'appello successivamente all'11- 9-2012 e all'introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2- 2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme". 
Il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art.  360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rige tto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro dive rse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12- 2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte). 
Al contrar io la parte ricorrente, limi tandosi a lamentare che la Corte d'app ello non abbia esaminato le su e deduzioni, pre suppone l'inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado.   3.Con il terzo mo tivo la ricorrente deduce, in relazione alla ritenuta responsabilità di ### per i vizi e per il danno nella misura del 75% e del dirett ore dei lavori nell a misura del 25%, l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., il vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione 11 all'art. 132 co. 2 n.4 cod. proc. civ., nonché la violazione, ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ., degli artt. 1659, 1176 co. 2 e 1669 cod.  In primo luogo si sostiene che siano le circostanze inerenti al venire meno dell'ombreggiatura naturale per effetto dell'abbattimento delle piante solo dopo la consegna dei lavori e la manca ta realizzazione dell'impianto geotermico a dimostrare che all'appaltatrice non era consentito di riconoscere eventuali e sopraggiunte inadeguatezz e prestazionali del sistema costituit o dal vetro extra-chiaro e dalle tendine; quindi assume che non potesse pretendersi dall'appaltatrice l'esercizio di alcuna dell e attivi tà che la giurisprud enza ritiene espressione di diligenza idonea a esime re da responsabilità l'appaltatore. In secondo luogo, reputa essere comunque censurabile la ripartizione di responsabilità maggioritaria a carico dell'appaltatrice anziché del progettista e direttore dei lavori. Con riguardo alla scelta delle tende lame llari, la parte ricorrente lamenta che sia stata totalmente omessa la disamina delle dichiarazioni del teste ### e non sia stato considerato quanto dal teste dedotto in ordine al fatto che la scelta del modello di tende fosse presupposta dalla scelta del colore. Con riguardo alla scelta del vetro extra-chiaro, evidenzia che essa era stata effettuata solo dal progettista e che l'appaltatrice era stata privata di ogni autonomia in proposito; aggiunge che il progettista era anche direttore dei lavori e che entrambe le figure erano gravate dal dovere di diligenza specifica ex art. 11 76 cod. civ., che era inapplicabile l'art. 1669 cod. civ. ed era fondata la relativa eccezione di prescrizione, in quanto fin dall'inizio erano note la tipologia del vetro e tutte le caratteristiche conne sse, che vi erano i presupposti per applicare i principi sul raggruppamento temporaneo di imprese e sul relativo riparto di responsabilità. 12 3.1.Il motivo in primo luogo presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è formulato, in quanto accumula una serie di argomentazioni che non è sempre possibile inquadrare nei vizi dedotti. 
A ogni modo, per quanto è dato comprendere, richiamando quanto sopra esposto sul vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, si esclude che la sentenza non rispetti il minimo costituzionale. La Corte d'appello -punto 6 della sentenzaha esposto i criteri utilizzati per ripartire la responsabilità, sulla base dell'accertamento in fatto che la scelta del sistema delle tende lamellari era da imputare unicamente alla ditta appaltatrice (50%) e la scelta del vetro extra-chiaro era da imputare sia al proget tista dirett ore dei lavori che all'appaltatrice specialista del settore (25% a testa), con la conseguente attribuzione della responsabili tà per l'unitario sistema di vetrat a composta dalle lastre di vetro e dalle tende lamellari. La sentenza ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la scelta delle tende fosse da imputare alla società appaltatrice, con riferimento al fatto che né nell'offerta né nel contratto era indicat o il tip o di tende e con riferimento an che alle dichiarazioni del testimone ### per cui la preferenza era stata espressa dal progettista con limitato riferimento al colore e non al tipo di ten de; ha considerato le dichiarazioni d ei testim oni, trovandovi conferma che il legale rappresentante dell'appaltatrice non aveva segnalato le conseguenze de ll'uso del bianco extrachiaro. Quindi, il ragionamento è coerente e consente di seg uire il p ercorso logico eseguito per giungere alla conclusio ne, risultando all'evidenza irrilevante al fine di fare emergere il vizio di motivazione la circostanza che tale conclusione non sia condivisa dai ricorrenti. 
Il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile per le ragioni già sopra esposte, vertendosi in ipotesi di doppia conforme. 13 Le ulteriori affermazioni svolte nel motivo, in ordine al fatto che era inapp licabile l'art. 1669 cod. civ., non possono neppure essere esaminate, non essendo accomp agnate da una q ualche deduzione volta a censurare la statuizione della sentenza impugnata, riguardo al dato che i vizi accertati, per la loro gravità, impedivano il normale e conveniente utilizzo della cosa e al dato che sull'applicazione dell'art.  1669 cod. civ. non vi era neppure contestazione delle parti. Del resto la senten za, laddove ha accertato in fatto che i vizi im ped ivano il normale utilizzo dell'immobile, ha dimostrato di fare applicazione del principio corretto secondo il quale sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 16 69 cod. civ., anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori -quali impermeabilizzazioni, rivestimenti e infissi purché tali da comprometterne la funz ionalità globale e la normale utilizzazione, secondo la destinazione propria di quest'ultima ( Sez. U 27-3-2017 n. 7756 Rv. 643560-02, Cass. Sez. 2 11-2-1995 1164 Rv. 490191-01). 
Infine, è totalmente infondato il richiamo al principio del riparto delle responsabilità nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese nell'appalt o pubblico, in quanto si verte in ipo tesi di responsabilità solidale ex art. 1669 cod.  4.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione ex art.  360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360 co.1 n. 4 cod.  proc. civ. in relazione all'art.132 co. 2 n.4 cod. proc. civ., con riguardo al rigetto del loro motivo di appello avente a oggetto la ripartizione delle spese di lite di primo grado e la pro nuncia di inte grale compensazione delle relativ e spese tra la società app altatrice e il progettista; sostengono che la pron uncia compo rti violazione del principio di soccombenza, essendo l'arch. ### risultato soccombente, rispetto alla domanda di manleva, per il 25%; 14 aggiungono che la pronuncia comporta violazione anche dell'art. 92 cod. proc. civ., non essendo vi le gravi ed eccez ionali ragioni che giustificano la compensazione ed essendo la motivazione solo apparente e comunque contraddittoria.  4.1.Il motivo è infondato. 
La sentenza impugnata ha dichiarato che correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese di lite dell'attore a carico della società convenut a appaltatrice per tre quarti e a carico del terzo chiamato progettista per un quarto e che l'esito della lite consentiva di compensare per intero le spese di li te tra la convenut a e il t erzo chiamato, stante il giudizio di maggiore responsabilità de lla società rispetto al progettista per l'insorgere del danno. 
La pronuncia si sottrae a tutte le critiche dei ricorrenti, perché non ha alcun fondamento la loro pretesa di ottenere la rifusione delle spese di lite, anche solo pro quota, dal progettista, nei cui confronti essi erano risultati soccombenti, in ragione del ricono scimento della maggiore quota di responsabilità a carico della parte appaltatrice. Quindi, esclusa la viola zione del principio di soccombe nza, i ricorren ti non hanno neppure interesse a svolgere d oglianze in ordine al l'erro nea applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. che, se esistente, si è risolta a loro favore.  5.In conclusione il rico rso è interament e rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono condannati alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 15 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giu dizio di legittim ità, che liquida a fav ore di ciascun controricorrente in ### 200,00 pe r esborsi ed ### 8.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamen to da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il #### 

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Cavallino Linalisa

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15518/2025 del 10-06-2025

... costituzione dell'ATI non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono. A riguardo la dottrina maggioritaria ha precisato che ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intratt iene direttamente i propri rapporti con terz i (banche, fornitori, personale ecc.…) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. Il vincolo giuridico che nasce dall' ### temporanea di imprese si esprime, infatti, nella responsabilità solidale dell'ATI e delle imprese associate nei confronti dei terzi per gli atti o fatti di gestione riferibili a ciascuna impresa. ( art. 13 , comma 2, ### 104 del 1994, abrogato dal d. lgs n. 163 del 2006). Il rapporto di mandato non determina, di per sé, la nascita di un'organizzazione o associazione degli operator i economici riuniti, ognun o dei quali conserva la propria autonomia. Questa Corte (vedi Cass. n. ###/2018) ha avuto modo di precisare che «il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate p er ottenere (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6968/2020 R.G. proposto da: ### s.r.l., elettivamente domiciliata in #### 30, presso lo studio dell'avvocato ####'ESCOBAR (###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro #### - ###T ### S.p.A. - ### nonché ### -intimati 2 di 33 avverso la SENTENZA della ### CAMPANIA 6214/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione d ella causa svolta nella pu bblica udienza del 22/01/2025 dal ### Sentito l'Avv. ### MULÈ, in sostituzione dell'Avv. ### per parte ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
Sentito il P.G. il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.   ### 1. ###, con la sentenza n. 6214/22/2019, depositata in data 11 luglio 2019 e non notificata, rigettava l'appello proposto dalla società ### s.r.l. confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l 'impugnazione avanzata della s ocietà contribuente avverso l'avviso di accertamento, relativo a ### per le annualità 2010, 2011 e 2012, notificatole dal R.T.I. ### delle entrate-### (già ### servizi di riscossione S.p.A.), ### S.p.A. e ### s.r.l.  2. I giudici d'appello disattendevano, in primo luogo, la censura volta alla disapplicazione del regolamento comunale ### e delle rela tive delibere tariffarie sul pr esupposto che non sussistevano i profili di illegittimità dedotti. Osservavano, poi, in ordine all'eccezione di difetto legittimazione attiva del R.T.I., che la mancata iscrizione all'apposito albo dei soggett i abilitati alla gestione d ell'attività di accertamento e di riscossione del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese non rilevava posto che questo non poteva considerarsi un ente distinto dalle imprese partecipanti al raggruppamento sicchè solo per queste ultime poteva, semmai, porsi una questione iscrizione all'albo e precisavano, altresì, che a nulla rilev ava che una delle imprese facenti parte del raggruppamento che aveva stipulato la convenzione (la ### s.r.l.) non era iscritta nell'apposito albo di cui al D.M. 289/2000, atteso che risultava incontroverso che a lla stessa erano stati affidati compiti e servizi meramente compl ementari, essendo, suffic iente al fine di scrutinare legittimità degli att i impugnati che l'attività principal e di 3 di 33 accertamento e riscossione fosse stata svolt a da una delle imprese iscritte, come risultato nella specie. Rilevavano, ancora, che appariva infondato il rilievo concerne nte l'ass erito difetto di legitti mazione processuale del R.T.I. conseguente alla presunt a ill egittimità del subingresso di ### delle entrate-### nei rapporti giuridici instaurati dalla soppressa ### riscossione S.p.A. disposto dal d.l. n. 193/2016 con decorrenza 1 luglio 2017 in quanto la previsione, per legge, di un'ipotesi di scioglimento senza liquidazione di una società privata, in deroga alle previsioni codicistiche in materia, non poteva ritenersi, di per sé, illegittima in assenza di un contrasto con norme di rango costituzion ale. Assumevano, poi, che risultava corretta l'argomentazione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla legittimità della sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile della gestione Dott. ### legittimato alla firma in quanto legale rappresentante della ### S.p.A., società non solo in possesso del requisito soggettivo dell'iscrizione all'### dei concessionari ma anche deputata a svolgere le attività principali della R.T.I. fra cui rientravano gli accertamenti nonché soggetto ritualmente delegato in virtù di procura notarile da parte di ### società capofila, poi sostituita ### delle entrate-### e che, infine, erano da ritenere infondate le ulteriori censure relative all'il legittimità dell'atto impos itivo per difetto di contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione.  3. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di otto motivi, la ### s.r.l.  4. ###. T.I. Agen zia delle entrate-### (già ### servizi di riscossione S.p.A.), ### S.p.A. e ### s.r.l. nonché l' ### delle entrate ### -destinataria di apposita notifica del ricorso per cassazionesono rimasti intimati.  5. ### ha depositato conclusioni scritte, chiedendo accogliersi il ricorso in ragione della fondatezza del primo motivo.   RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 33 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione degli artt. 11, comma 5-quater, d.l. n. 195/20 09 nonché degli artt. 5 2 e 53 d.lgs. n. 4 46/1997 assumendo che i giudici di merito avevano erroneamente disatteso l'eccezione di illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione attiva del R.T.I. non conside rando che tale raggruppamento non era ric ompreso fra i soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, acc ertamento e riscossione indicati dall'art. 11, comma 5-quater, d.l. n. 195/2009 e, pertanto, fra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53, d.lgs. n. 446/1997 elencati nel D.M.  289/2000. Rileva, ancora, che sulla scorta del contratto di appalto in questione la concessione del servizio di gestione dell'attività di accertamento e riscossione era unitaria senza alcuna distinzione fra attività primarie e second arie, con la conseguenza ch e appa riva dirimente, nel senso prospettato, la circostanza che, in ogni caso, non risultava iscritta dell'appos ito albo una delle società del R.T .I., la ### s.r.l.  1.1. Tal motiv o è da riten ere privo di fondamen to per le ragio ni appresso specificate. 
Va prem esso che, ratione temporis, rileva, il d.lgs. 15 dicemb re 1997, n. 446 che disponeva nei seguenti termini: - «…….. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: ……..  b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'### europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; ……………» [art. 52, comma 5, lett. b), n. 1]; 5 di 33 - «Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre e ntrate dell e province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).  1.2. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che: - la disciplina del ### di ### portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3 7 (v. poi, neg li stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forn itu re tutte le imprese riunite esegu ono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d. m isto, c he è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale; - «come ribadi to anche dalla giurisprude nza amministrativa ( Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecip azione alla gara - indetta per l'aggiudicaz ione di appalto di servizi - di impre se riunite in raggruppam ento temporaneo, come nel caso di specie, o ccorre dis tinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere sogget tivo (che d evono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), t anto che p uò verificarsi l'ipotesi di un concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»; 6 di 33 - «secondo un principio di fondo del si stema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere p ossedute da ciascun a delle imprese associate a meno che non risu lti che esse sian o incontestabilment e riferite unicamente ad una parte delle prestaz ioni eseguibil i da alcune soltanto delle impr ese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004 , 2569/2002)»; - «più volte, pertanto, è stato affermato che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un'impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili ( cfr., ex plu rimis, ### St., nn. 46 68/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»; - «il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall'### per la ### sui ### ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima ### ha chiarito come nei raggruppament i "il requisito soggettivo" in parola debba essere "posseduto" da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. ### cui adde Cass., 6 dice mbre 2024, ###; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).  1.3. Precisato, poi , che la nozione di concessione di u n pubblico servizio, come rilevato dalle ### della Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 20 17, n. 99 65), ha fondamento nel diritto dell '### e si correla (come gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad «u n contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» [così il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 12; v. 7 di 33 altresì, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. vv), ove si rimarca la «a ssunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi», ed ora il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all. 1, art. 2, lett. c)], va, pure, chiarito che nella sp ecie, secondo quanto desumibile d alle complessive emergenze processuali si verte in ipotesi di una concessione di pubblico servizio e non di appalto.  1.4. Orbene muo vendo da tali premesse, relativ amente alla contestata mancata iscrizione de l R.T.I. occorre chiarire che l'### temporanea di imprese (ATI o secondo altra denominazione, ### tem poraneo di imprese) - introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 20 della ### 8 luglio 1977, n. 584 (Norme di adeguame nto delle procedu re di aggiudicazione degli appalti di la vori pubblici alle dirett ive della ### economica europea) successivamente abrogato dall'art.  256 d. lgs n. 163 del 2006 recante il "### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornit ure in attuazione d elle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" nel quale è confluita la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese)- si colloca com e istitu to giuridico nell'ambito gen erale della contrattualistica pubblica e rappresenta una formula negoziale ch e consente un sistem a di aggregazione, tra operatori econom ici, caratte rizzato da occasionalità, temporaneità e limitatezza, finalizzato alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici. In concreto, quindi, la costituzione di una ATI mira a realizzare una forma di cooperazione tra le imprese che possono integrare capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative in vist a dell' aggiudicazione o della esecuzione di un'opera. Lo strumento giuridico per la realizz azione di tal e obiettivo è costituito da un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare 8 di 33 un'offerta congiunta. La conno tazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione dell'ATI non dia luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono. A riguardo la dottrina maggioritaria ha precisato che ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell'ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intratt iene direttamente i propri rapporti con terz i (banche, fornitori, personale ecc.…) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. Il vincolo giuridico che nasce dall' ### temporanea di imprese si esprime, infatti, nella responsabilità solidale dell'ATI e delle imprese associate nei confronti dei terzi per gli atti o fatti di gestione riferibili a ciascuna impresa. ( art. 13 , comma 2, ### 104 del 1994, abrogato dal d. lgs n. 163 del 2006). Il rapporto di mandato non determina, di per sé, la nascita di un'organizzazione o associazione degli operator i economici riuniti, ognun o dei quali conserva la propria autonomia. 
Questa Corte (vedi Cass. n. ###/2018) ha avuto modo di precisare che «il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate p er ottenere l'aggiudicazione d i un appalto mediante la presentazione di un'offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica; e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma dell'art. 37, 14° co., del d.lgs. n. 163/06, secondo cui «Ai fini della costituzione d el raggruppamento temporaneo , gli operator i economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario». Si tratta quindi di un'aggregazione tempo ranea e occa sionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con 9 di 33 rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amm inistrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, da ultimo, Cass. 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell'istituto sta appunto nella possib ilità di asso ciarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità de ll'affare. La costituzione dell'a.t.i. è affidata a un contratto associativo (così n. 15129/15) volto a realizzare un'aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un'e ntità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in te rmini, Cass. 9 dicembre 2015, n. 24883)…».  1.5. Deve ritenersi, p ertanto, che non era necessaria alcuna iscrizione del R.T.I., come condivisibilmente affermato dalla C.T.R., in ragione d ella na tura giuridica dello st esso: la connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione implica che la costituzione del R.T.I. non dia luogo ad un'entità giuridica nuova che non costituisce un ente autonomo ed ha una durata limitata nel tempo. 
Va, poi, rimarcato che nulla esclud eva, nella fattisp ecie, che l'affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto) e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l'iscrizione all'### 1.6. Deve, pervero, rilevarsi che la superfluità dell'iscrizione all'albo ministeriale di imprese associat e per l'esclusi vo svolgimento d i attività secondarie o accessorie rispetto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi trova positivo riscontro nella disciplina del diritto unionale. 
Difatti, in base alle direttive n. 2014/23/UE del ### e del ### del 26 febbraio 2014 (sull'aggiudicazione dei contratti 10 di 33 di concessione) e n. 20 14/24/ UE del ### to ### e del ### del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici), di cui il c.d.  “codice dei contratti pubbl ici” cost ituisce attuazione nel diritto interno, quelle forme di partecipazione aggregata, caratterizzate dal «raggruppamento» di p ersone fi siche, persone giuridiche o enti pubblici, «compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi», che il diritto unionale riconduce alla soggettività di un unico «operatore economico» ex artt. 5, n. 2, della citata direttiva 2014/23/UE e 2, par. 1, n. 10, della citata direttiva n. 2014/24/UE, non escludono affatto, quand'anche sia effettivamente riscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli enti a vario titolo coinvolti nell'affidamento e nell'esecuzione del servizio pubblico, la possibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto di capacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche e professionali (requisiti di selezione di cui agli artt. 36, par. 1, 2 e 3, della citata direttiva 2014/23/UE e 58, par. 1, lett. a), b) e c), della citata direttiva n. 2014/24/UE), propri di altro soggetto, con il quale si correli appunto nell'ambito di un affidamento unitario e coordinato. 
Così, l'art. 38 della citata direttiva 2014/23/UE (con riguardo alla “### e valutazione qualitativa dei candidati”) stabilisce che, «ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può aff idarsi alle capacit à di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro» (par. 2); e che «###e un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporr à delle risorse necessarie per l'in tera durata de lla concessione, per esemp io mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti», fermo restando che «l'amministrazione aggiudicatrice o l' ente aggiudicatore può richiedere che l'operatore economico e i soggetti 11 di 33 in questi one siano responsabili in solido de ll'esecuzione del contratto» (par. 2). 
E tanto in linea con il predicato del precedente art. 26, che, con particolare riguardo ai « raggruppamenti di operatori economici, comprese le asso ciazioni te mporanee», dispon e che: «Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono precisare nei documenti di gara le modalit à con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. ### membri possono stab ilire le condizi oni generali relative all'ottemperanza a tali m odalità da parte degli operatori economici. Eventua li condizioni per l'esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate» (par. 2). 
Analogamente, l'art. 63 della citata direttiva n. 2014/24/UE (con riguardo all'“### sulle capacità di altri soggetti”) prevede che «(…) un op eratore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a p rescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi»; e che «se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di al tri soggetti, dimostra all'am ministrazion e aggiudicatrice che disporrà dei mezz i necessari, ad e sempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine», fermo restando che «se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quan to riguarda i criteri relativi alla capacità economica e fi nanziaria, l'ammin istrazion e aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili de ll'esecuzione del contratto» (par. 1); inoltre, che: «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente 12 di 33 stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui al l'articolo 19, paragrafo 2, da u n partecipante al raggruppamento» (par. 2). Queste disposizioni sono state interpretate in senso ampio dalla giurisprudenza unionale, cioè nel senso che l'art. 63, par. 1, della citata direttiva n. 2014/24/UE «conferisce a qualsiasi o perator e economico il diritto di fare affidamento, per un determinato appalto , sulle cap acità di a ltri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al f ine di soddisfare le varie categorie d i criteri d i selezione elencati all'articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e riportati nei paragrafi da 2 a 4 di tale articolo» (Corte Giust., 26 gennaio 2023, causa C-403/21, ### vs. Judeţul Timiş, par. 72 - in senso analogo: Corte Giust., 10 ottobre 2013, ### 2 ### et ### vs. Provincia di ### causa C-94/12, par. 29 e 33; Corte Giust., 7 settembre 2021, causa C-927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» ### par.  150), e che il combinato disposto degli artt. 38, par. 1 e 2, e 26, par.  2, della citata direttiva 2014/23/UE «deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un'associazione temporanea di im prese sia iscritt o, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nell'albo professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri» (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C- 486/21, Sharengo najem in zakup vozil d.o.o. vs. Mestna občina ### par. 104). 
In particolare , si è osservato (Corte Giust., 10 novemb re 2022, causa C-486/21, cit.), con riguardo all'art. 38 della citata direttiva 2014/23/UE, che «la disp osizione in parola non può essere interpretata nel senso che impone a un operatore economico di fare unicamente ricorso al contributo di soggetti che possiedono ciascuno 13 di 33 l'abilitazione all'esercizio della medesima attività professionale. 
Infatti, per ipotesi, un operatore economico che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti cerca vuoi di potenziare capacità di cui già dispone ma, eventualmente, in quantità o qualità insufficienti, vuoi di dotarsi di capacità o di com petenze d i cui non dispone. ( …) Sarebbe pertanto sproporz ionato, in particolare in quest'ultima ipotesi, esigere che tutti i membri di un'associazione temporanea di imprese siano abilitati all'esercizio dell'attività professionale oggetto della concessione. Infatt i, il principio di p roporzionalità, che è segnatamente garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23 e che costituisce un principio generale del diritto dell'### impone che le norme stabilite dagli ### membri o dall e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiu ngere gli ob iettivi previsti da q uest'ultima » (par. 100-101), a meno che non ricorrano «motivazioni obiettive e proporzionate» (par. 102). 
In definitiva, la disciplina unionale consente che il raggruppamento temporaneo, come unico «operatore economico», ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare delle capacità riferibili alle singole imprese associate e che ciascuna delle imprese associate possa usufruire delle capacità riferibili alle altre nell'ambito unitario del raggrup pamento temporaneo nei rapporti esterni con l'amministrazione aggiudicatrice. 
In tal modo, si re alizza un fenomeno di reciproca e vicendevole “osmosi” tra le singole imprese associate, da un lato, e tra queste e il raggruppamento temporaneo nel suo complesso, dall'altro lato, in modo che le capacità dell'una siano paritariamente condivise con le altre e siano cu mulativam ente imputate al raggruppamento temporaneo nella relazione corrente con l'amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamento 14 di 33 che sono riservati a quest'ultima dall'art. 63 della citata direttiva 2014/24/UE. 
Né tale peculiarità è esclusa dall'istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti» o dalla previsione di una «certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all'allegato ### (art. 64, par. 1), essendo stato contemplato dalla citata direttiva n. 2014/24/UE l'“adeguamento” delle «condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali» e di «quelle di rilascio di certificat i da parte deg li organismi di certificazione» «all'articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento» (art. 64, par. 2), obbligando «detti operatori (...) in tal caso [a] dimostrare all'autorità che istituisce l'el enco ufficial e che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale e che tali società continuera nno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione». 
Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite e le imprese sprovviste del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualificata, che viene in tal modo a concentrarsi - ai soli fin i della partecipazione alla procedura selettiva - in capo al raggruppamento temporaneo nella veste di unic o «operatore economico» «che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».  1.8. Va, allora, ribadito il principio di d iritto, pienamente condivisibile, secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un ### di ### il requisito soggettivo 15 di 33 dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle ### ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m.  289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un ### di ### di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le socie tà del raggruppam ento che sv olgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (vedi Cass. ###/2024). 
Non può, dunque, rilevare - contrariamente a quanto paventato da parte ricorrente - la mancata iscrizione all'apposito ### di ### s.r.l. posto ch e la stessa svolgeva quell e attività pro dromiche o, comunque, di ausilio alla riscossione che non comportano la delega al privato delle potestà pubblicistiche e neppure la riscossione diretta delle somme da parte dello stesso (come riscontrato dalla ###, per la stessa, quindi, non occorreva alcuna iscrizione atteso che gli altri operatori risultano avere i requisiti di legge. 
Peraltro laddove la soc ietà contribuente assume che il ### di imprese è risultato aggiudicatario dell'appalto “il cui oggetto ### è la concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria e accertamento di riscossione della ### senza al cuna dist inzione tra at tività principali attività secondarie ovvero la gest ione dell'accertam ento e la riscossione della tassa per cui sarebbe stata richiesta l'iscrizione all'albo da un lato le attività secondarie”, in realtà formula delle censure in punto di fatto in relazione all'accertamento di merito compiuto dai giudici della ### i qu ali hanno osservat o ch e alla ### spettav ano i compiti e servizi meramente complementari. Sotto altro profilo la 16 di 33 censura appare non autosufficiente in quanto sarebbe stato onere della società ricorren te richiamare t estualmente il contenuto d el contratto de quo al fine di comprovare che tutte le società erano chiamate a svolgevano analog he funzioni ed avevano analoghi compiti.  1.9. Il motivo va, in conclusione, rigettato.  2. Con il secondo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., viola zione e fal sa applicazione dell'art. 3, commi 19, 20 e 21 d.lgs. 163/2006 nonché dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 per avere la CTR omesso di rilevare il difetto di legitt imazione ad agire del R.T.I. a partire dal 1 luglio 2017 a seguito dello scioglimento , senza liquidaz ione, delle società del gruppo ### S.p.A. cui era subentrata ### zia delle entrate### atteso che in ragione di detto scioglimento si sarebbe dovuto considerare estinto e risolto il contratto di affidamento della gara pubblica del 2011 in quanto era venuta a mancare la società capofila.  2.1. Anche tale motivo è privo di fondamento. 
Va premesso che il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, riguardante ### è intervenuto ad operare un completo riassetto organizzativo della riscossione nazionale. In quest'ottica, tale decreto ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017: lo scioglimento delle società del ### (ad esclusione della società ### ia ### S.p.A.), cancellate d 'ufficio dal registro delle imprese ed est inte, senza esperire alcuna procedura di liquidazione (art. 1, comma 1); l'attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005 all'### delle entrate e l'eserci zio delle stesse da parte del n uovo ente pubblico economico denominato “### delle entrate-Riscossione”, strumentale dell'### delle entrate medesima - che ne monitora costantemente l'attività secondo principi di trasparenza e pubblicità 17 di 33 - e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ### dell'economia e delle finanze. 
L'### delle entrate - ### è subentrata, quindi, a titolo universale, nell'ambito di un fenomeno successorio riguardante enti pubblici, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### sciolte, assumendo la qualifica di ### della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle provin ce e dell e società da essi partecipate. 
Devono essere richiamati, in proposito, i principi fissati da Cass. U n. 15911/2021 la quale ha statuito che in tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di ### delle ### alle società del gruppo ### prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il t rasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum". 
Come chiarito in seno a detta pronunzia (v. §.7.2.: «la specifica disciplina del subentro ex lege del nuovo ente pubblico economico, espressamente qualificata dal citato comma 3 dell'art. 1 del d.l.  193/2016 «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali», alle cessate società del gruppo ### con l'assunzione, da parte del nuovo ente, della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 2, descriva###, pur nel quadro dell a riconduzione della fattispecie e stintiva delle società del gruppo ### ad una successione i n unive rsum ius, piutto sto il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzi one di continuità, del 18 di 33 munus publicum riferito all'attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, nell'ambito di un assetto organizzativo ritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficaci a, oltre che d'imp arzialità, nell'ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, se condo l'art. 97 Cost., l'az ione della pu bblica amministrazione. Successione nel munus che la giurisp rudenza amministrativa descrive come fenomeno di natura pubblicistica, che si concreti zza nel passaggio di att ribuzioni tra am ministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della t ito larità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pe ndenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra….. ».  ### della società contribu ente per cui, u na volta verificatosi lo scioglimento di ### di ### S.p.A.  ed il subentro di ### si sarebbe dovuto considerare estinto e risolto il contratt o di affidamento sia per il venir meno di ### talia (in violazione del principio d i immodificab ilità del R.T.I) sia p erché sarebbe “venuta a mancare” la società capofila, contrasta con i citati principi fissati dalle SS .UU. essendosi verific ata una “mera successione fra enti pubblici” e dovendosi considerare che l'### delle entrate-### è sube ntrata, a titolo universale, senza soluzione di continuità alcuna, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### (vedi, in senso conforme, la richiamata pronunzia Cass. ###/2024). 
Appare, in sintesi, e vidente che la continuità sostanziale nell'esercizio ininterrotto della medesima attività di riscossione, già svolta dalla estinta società del gruppo ### da parte del nuovo ente pubblico economico, ### delle ### - ### non ha comportato, nella peculiarit à della fattispecie sopra descritta, nessuna violazione del principio di immodificabilità del citato R.T.I., laddove una interpretazione di segno diverso per un verso non tiene 19 di 33 conto specificità della disciplina esaminata e per altro verso contrasta con i princip i di efficienza e di e fficacia ch e devono contraddistinguere l'azione amministrativa ex art. 97 Cost., principi alla luce dei quali vanno esaminate le disposizioni in questione.  3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art.  112 c.p.c. stante l'omessa pron uncia del giudice di appe llo sulla questione relativa al difetto di valida procura in favore degli avvocati del libero f oro ### e ### io, costituitisi in rappresentanza del R.T.I., in difetto di prova delle fon ti di rappresentanza ed assistenza in alternativa al patrocinio in favore dell'Avvocatura dello Stato, questione rilevabile anche d'ufficio.  3.1. Va premesso che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzional izzato nell'art. 111, secondo comma, ###, nonché di un a lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'ome ssa pronuncia su un m otivo di gravame (come verificatosi nel caso in esame), la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 d el 19/04/2018): nel caso in esame, premesso che non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine in fatto deve rilevarsi, in diritto, che la censura è priva di fondamento. 
Deve, infatti, ritenersi rituale la costituzione nel giudizio di appello del R.T.I. con avvocati del libero foro alla luce dei principi fissati da S.U. sentenza n. ###/2019 e come confermato da questa Corte, proprio con riferimento alla costituzione in giudizio del medesimo 20 di 33 R.T.I., con le ordinanze nn. ###/ 202 4, ###/2022 e 11659/2021. 
Inoltre, si ribadisce che, nel caso di specie, il R.T.I. è soggetto ad una regolamentazione giuridica differente rispetto a quella di norma applicabile per l'### delle ### - ### quale agente di riscossione ed, infatti, esso è affidatario dell'attività di accertamento della ### da parte della ### di Napoli denominata ### alla quale era stata demandata, con legge regionale, tale attività per gli anni 2 010-2012, operando, in questo caso, come ### per gli accertamenti della provincia di Napoli ai sensi dell'art. 53, d. lgs. 446/1997 e non come “### della Riscossione”.  4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione degli artt. 71 e 74, d.lgs. n. 507/73 in ragione del rigetto della eccezione di nullità dell'atto impositivo per difetto di una valida sottoscrizione da parte di un soggetto validamente designato per la gestione del tributo de quo, non potendo rilevare la mera sottoscrizione del Dott. Carrese, legale rappresentante della sola ### S.p.A., che peraltro non era la capo-fila. 
Orbene l'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 157 del 1995, nella parte in cui disp one che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto di lavori pubblic i conferiscono "mandato sp eciale con rappresentanza ad una di e sse, design ata quale capogruppo", e procura "al rappresentante legale dell'impresa capogruppo", non impedisce a quest'ultimo di n ominare un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di sceglierlo tra i partecipanti al raggruppamento stesso, derivando il potere gestorio dell'impresa mandataria e quello rappresentativo del suo legale rappresentante non direttamente dalla legge ma dalla designazione, libera e volontaria, delle imprese raggruppate che, pur obbligate a nominare una capogruppo ed a conferire procura al legale rappresentant e della stessa, sono libere di scegl iere quale 21 di 33 debba essere designata come mandataria e, in caso di capogruppo con p luralità di legali rappresentanti, a quali di essi conferire la procura. 
Questa Corte ha avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le q uali le imprese in Rag grup pamento ### oraneo de vono conferire, con un unico atto , m andato colletti vo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario - così che al mand atario «spe tta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli att i di qualsiasi natura di penden ti dall'appalto, anche dopo il collaudo , o atto equivalente , fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) - sono finalizzate ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici ma non si estend ono anch e nei confronti dei terzi estranei a qu el rapporto, atteso ch e la presenza di tal e mandato co llettivo non determina un centro auton omo di imp utazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, ### di Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2243; ### di Stato, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22). 
E, in p articolare, si è rimarcato che tanto il pot ere gest orio dell'impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione dell'im presa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle im prese raggruppate, così che - non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non pote st - non sussistono ragioni per restringere l'operatività degli ordinari principi della rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale 22 di 33 rappresentante dell'impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016, 8407). 
L' avviso di accertamen to de quo è stato sottoscritto in d ata 16 novembre 2016, valid amente, da un soggetto quale responsabile della gestione il D ott. Carrese legale rapp resentate d i una delle società affidatarie del servizio (la ### ia S.p.A.) delegato tramite apposita procura notarile dalla società capofila ### - come rico nosciuto dalla stessa ricorrente - a n ulla rilevando le vicende successive, vale a dire che nelle more (e precisamente con decorrenza 1 luglio 2017) ### è stata soppressa.  5. Con il quin to mot ivo si deduce, ai sensi dell'ar t. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione dell'art. 69, d.lgs. 507/93 n onché dell'art. 7 legge 212/2000 no n avend o i giudici di mer ito considerato che, nella specie, era palese il difetto di motivazione dell'atto impugnato che non r isultava neanche motivato per relationem con rinvio ad atti conosciuti da parte co ntribuente e tenuto conto che la CTR aveva finito pe r ritenere leg ittima un a integrazione della motivazione postuma. 
Va ribadit o che l'obbligo mo tivazionale d ell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare e fficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta, e sigendo il requisito motivazionale, olt re alla puntu alizzazione degli estremi soggettivi ed oggetti vi della posizione creditoria dedo tta, l'indicazione d ei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impu gnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (v., ex multis, Cass., 21 aprile 2023, n. 11449; Cass. 21 aprile 2023, 11443; nello stesso senso, Cass., 26 luglio 2 023, n. 22702 , che 23 di 33 richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 29 ottobre 2021, n. ###; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass. 15 novembre 2004, n. 21571/2004) ### issione regionale si è uniformata a tali princ ipi, considerando indicati nell'avviso la natura tutti gli elementi sufficienti per la determinazione della pretesa. 
Si tratta di censura che costituisce mera riproposizione dell'eccezione di nullità del provvedimento impositivo motivatamente disattesa dai giudici di appello e , peraltro , la parte non mette la Corte nella condizione di ripercorrere il contenuto dell'avviso di accertamento impugnato nei suoi tratti contenutistici essenziali. La censura è da ritenere, sotto tale profilo, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Va dato seguito, invero, al principio di diritto secondo il qual e «in base al principio di auto sufficienza d el ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragi oni giurid iche che lo giustif icano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumo no erro neamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo» (cfr. Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2928; 4 aprile 2015 n. 8312) Tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione non essendo stata affatto riportata per e stratto nei punti rile vanti la motivazione dell'atto impositivo impugnato. 24 di 33 La ricorrente fa, peraltro, riferimento ad una integrazione postuma della motivazione sulla scorta di un documento prodotto nel corso del giudizio dall'ente impositore ma giova replicare che, anche sotto tale profilo, il ricorso generico e non è autosufficiente.  6. Con il sesto motivo la società contribuente rileva, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 69 d.lgs. 507/73, dell' art. 7 legge 212/2000 nonché dell'art. 2697 c.c. avendo i giudici di appello erroneamente rigettato le e ccezioni di nullità dell'a tto imposi tivo per violazione delle disposizioni di cui all'art. 73 d.lgs. 507/19 93 in forza delle quali l'ente impositore avrebbe dovuto ri chiedere l'esibizione delle planimetrie e di ogni altra utile documentazione, non tenendo conto che i funzionari del R.T.I. avevano effettuato un accesso senza alcun preavviso e non valutand o gli oneri probato ri a carico dell'ente impositore che avrebbe dovuto com provare le modali tà di determinazione e misurazione della superficie tassabile. Evidenzia che, nella specie, risultava palese la violazione del contraddittorio non avendo il Comune neanche ric hiesto i dati catastali la cui indicazione era stata omessa nell'atto impositivo da ritenere carente di motivazione, per come dedotto e ribadito con il precedente motivo di ricorso.  6.1. Tali censure non colgono nel segno. 
In ordine alla paventata n ullità per vio lazione dell'art. 73 d.lgs.  507/1993 questa Corte ha condivisibilmente affermato che ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltim ento dei rifiut i solidi urbani, la prima fase della procedura di accertamento, disciplinata dall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, è caratterizzata dal dialogo fra comune e contribuente, per il consolidamento (mediante controllo in base a documenti, planimetrie, risposte a questionari, ecc.) dei dati contenuti nella denuncia presentata, ovvero acquisiti dall'ufficio tramite rilevazione diretta delle superfici. Pertanto, nel corso di q uesta fase interlocutoria e collaborativ a, i dip endenti 25 di 33 comunali o il perso nale op erante a conv enzione accedono all'immobile del contribuente col consenso e spresso o tacito ### del medesimo, con la conseguenza che essi non hanno bisogno di autorizzazione specifica da parte del sindaco, e l'eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità o cort esia, sicché la sua mancanza non determina l'invalidità della procedura tipizzata dal consenso dell'interessato. (vedi Cass., 7 agosto 2019, n. 21062; Cass., 25 febbraio 2010 n. 4568; Cass, 9 giugno 2009, 13230/2009). 
Le cause di nullità dell'atto possono, del resto, essere solo quelle irregolarità così sanzionate dalla legge o, in difetto di una specifica comminatoria, quelle gravemente lesive di specifici diritti o garanzie nei confronti del contribuente da impedire qualsivoglia effetto da parte dell 'atto cui sottostanno, nella speci e esclusa dal Giudice regionale, in termin i che vanno qui condivisi, po sto che l'attività amministrativa di accertamento in tema di tributi non è retta dal principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 21062/2019 cit.). Difatti, secondo la costante gi urisprudenz a di questa Corte, l'ob bligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d.  “tributi armonizzati”, me ntre per i c.d. “trib uti non armonizzati” occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Un., 24823/2 015, Cass. nn. 11283, 11284, 11285 e 11 286 del 2016; Cass. nn. 6757 e 6758 del 2017 ; Cass., Sez. nn. 21616 e 21618 del 2020; Cass. 27382/2020; Cass., Sez. 40482/2021; nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119/2021; n. 366/2022; 16481/2022,). Per i tributi ("non armonizzati", come l'### l'### le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste p er gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la qu estione di un'eventual e inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Quindi, in via generale, solo nell'ipotesi 26 di 33 di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all' esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispet to del contraddittorio, att raverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione fin anziaria con d ecorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo. L a Corte costituzionale, pur rilevando che «[…] la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprude nziale», ha, no ndimeno, o sservato che «[…] dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l'istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale […]» (così ###, 21 marzo 2 023, n. 47), precisando, quindi, che: «Il principio enunciato dall'art. 12, comma 7, st atuto contribuente - la partecipazione procedimentale del contribuente - ancorché esprima via generale tramite una sentenza di questa ### comunque la soluzione propost a dal rimettente potrebbe creare disfunz ioni nel sistema tributario, imponendo un'unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche “a tavolino”», per poi desumerne che: «Di fronte alla molte plicità di s trutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, sp etta al legislatore, nel rispett o dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in p articolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (###, 21 marzo 2023, n. 47). Nella specie, quindi, esulandosi dal campo dei c.d.  “tributi armonizzati” ed essendo stato l'accertame nto svolto “a 27 di 33 tavolino”, in assenza di una spe cifica pre visione dell a discipli na nazionale e regionale, non può affermarsi l'esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l'atto impositivo (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., 3 maggio 2023, n. 11518). 
Gli ulteriori profili (del motivo di ricorso) concernenti la violazione dell'art. 2697 c.c. e la erronea valutazione del materiale istruttorio sono da ritenere inammissibili in quanto non vi è stata, all'evidenza, alcuna violazione dei crit eri di riparto d egli oneri prob atori (occorrendo ribadire che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avre bbe dovuto gravare secondo le re gole di scomposizione delle fattisp ecie basate sulla diff erenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, vedi da ultimo, Cass., 15 ottobre, 2024 26739) e tenuto conto che non sono sindacabili in questa sede le valutazioni dei mezzi di prova di competenza esclusiva del giudice del merito. 
Riguardano, poi, il puro merito della vicenda i profili concernenti le ulteriori “rilevazioni” asseritamente svolte e gli errori nel computo delle superfici tassabili.  7. Con il settimo motivo la contribuente lamenta, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n.3 , c.p. c., violazione e falsa per violazion e applicazione degli artt. 238, comma 11 e 264, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152/2006, art. 14, comma 7, d.l. n.201/2011, nonché 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 per avere la ### omesso di accogliere la richiesta di disapplicazione del ### e delle relative delibere tariffarie in ragione della assenza di una proroga legale del regime ### per gli anni 2010, 2011 e 2012 e della mancata corrispondenza fra le tariffe ed i costi di gestione del servizio rifiuti. 28 di 33 7.1. La parte, in primo lu ogo (e d in sin tesi) a ssume che relativamente agli anni 2010/2011/2012 il prelievo tributario della ### non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato.  7.2. Tale rilievo non coglie nel segno. La ricognizione normativa della fattispecie è stata varie volte riepilogata da questa ### ed è stato chiarito che il regime transitorio previsto dall'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e dal d.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.), onde evitare ogni soluzione di continuità « nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [v. art. 264, comma 1, lett. i)], è stato mantenuto in vigore sino all'adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina ### a decorrere dal 1° gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art.  14, comma 46; v. peraltro, altresì, il d.l. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4- quater, conv. in l. n. 124 del 2013). In particolare, la ### ha precisato che: - il regime fiscale della ### prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è stato sostituit o dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale, introdotta dall'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cd. decreto Ronchi), a sua volta sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale, di cui all'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, cd. codice dell'ambiente); - l'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, 152, che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. 5 febbraio 199 7, n. 22, ha poi previsto, al comma 1, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che. 
«Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al 29 di 33 compimento degli adempiment i per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discip line reg olamentari vigent i»; - poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai ### nei rispettivi territori sia la ### che la TIA 1, prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale, per effetto dell'art. 1, commi 183 e 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della ### - l'art. 5, comma 2-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha, infine, disposto che, «Ove il re golamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal ### dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i ### che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (### possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentaridunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla ### alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011 (per tale ricostruzione vedi ex multis tra le t ante: Cass. n. 11035/2 019; Cass. n. 17032/20 21). ###. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha, poi, disposto che: «Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possi bilità p er i ### di adottare la tariffa in tegrata ambientale». Da dette disposizioni poteva, allora, conseguire (al più) il divieto di passare dall'una all'altra forma di imposizione - e, con questo, una preclusione alla modifica dei regolamenti di ### e TIA 1, - ma non anche l'abrogazione delle discipline istitutive di dette forme di prelievo in difetto della ### realizzazione della TIA 2 (istituita col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (Cass., Sez. n. 17271/ 30 di ###; Cass n. ###/2 018 ; Cass. n. 86 50/2019; Cass., ###/2019; Cass. nn. ###, ###, ###, ### e ### del 2019; Cass., n. 7849 /2020; Cass. n. ###/20 21; 19110/2022,) (così Cass. n. 14670/2023 e, nello stesso senso, tra le tante Cass. Sez. n. 21423/2023 e Cass. n. 22694/2023).  7.3. Parte ricorrente ha, pure, eccepito che l'ente impositore non avrebbe tenuto conto, nello stabilire le tariffe da applicare, della necessaria corrispond enza con il costo totale del servizio di smaltimento e che le stesse “erano state determinate al netto e non al lordo dell'intero get tito dall'addizionale” (ex ### con la conseguente illegittimità dell e stesse perché calcolate “in misura sicuramente superiore al costo del servizio rifiuti”. 
Trattasi di contestazione inammissibile nella parte in cui, nella sua genericità, involge profili fatt uali (la verifica della percentuale di scostamento tra costo e gettito) non esigibili nella sede che occupa e, comunque, inidonea a giustificare la dichiarazione d'illegittimità del regolam ento applicato, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria. 
Occorre rilevare, in generale, che il criterio legale di commisurazione delle tariffe della ### alla capacità di produzione di rifiuti (effettiva o potenziale), qual emergente dal dettato normativo nazionale, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza unionale che, come già rilevato da questa Co rte (v. Cass., 1 5/03/2019, n. 7 437; Cass ., 04/04/2018, n. 8308), ha statuito che: - risultando «spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"», «ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei «detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali 31 di 33 rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi»; - «Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa ca lcolata in base ad una stima del volume dei rifiu ti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12»; - «il principio «chi inquina paga» non osta a che gli ### membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispetti va capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette cat egorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani.»; - (### di ### 16 luglio 2009, ### srl e a., causa ###/08). 
La giurisp rudenza di questa ### ha, anche, affermato che la disapplicazione può conseguire solo alla d imostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) e che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (i ncidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico amministrativo, insindacabile in sede ###4/2014, v. altresì, sez. 5, de l 27/02/2020; Cass. dell'11.01.2022, n. 533/2022).  8. Con l'ottavo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione e falsa violazione applicazione del combinato disposto degli articoli 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, 167, 416, 88 e 115 c.p.c. nonché 111 C ost. osservando che i giudici di appello non avevano considerato che il R. T.I. non aveva in alcun mod o 32 di 33 contestato le prove offerte d alla contribuente circa gli e rrori di calcolo in ordine all'effettiva superficie tassabile. 
Con riferiment o al principio di non contestaz ione, la ste ssa giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, come già riconosciuto da Cass. n. 1540/2007) esso non elide l'operatività dell'altro principio - operante sul piano dell'all egazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario - secondo cui la mancata presa di posizione dell'### sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali mot ivi sostanziano , né dete rmina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera do manda del cont ribuente consente all'### impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni dif ensive alla domanda avversaria (Cass. n. 7127/201 9; Cass. n. 1 2287/2018; Cass. ###/2018). Peraltro, nel caso in esame, la richiesta di rigetto della impugnazione originaria - nel giudizio di primo grado - nonché del gravame proposto con l'atto di appello equivale a contestazione delle allegazioni difensive della contribuente. 
Sotto altro profilo il m otivo si appalesa inammissibile in qu anto carente sotto il profi lo dell'autosuff icienza posto che ai fini de l rispetto di tale principio, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede ###cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo ne ll'att o la trascrizione dei relativi passaggi argomentati vi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in mod o da consentire alla ### di valutare la su ssistenza de i presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass., 29 maggio 2024, n. 15058). 33 di 33 9. Sulla scorta delle suddette argomentazioni il ricorso va respinto.  9.1. Nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata costituzione del R.T.I nonché di ### P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.  115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico d ella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di cons iglio della ### 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Di Pisa Fabio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 960/2026 del 16-01-2026

... Ancorché non sia indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall'art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia stata formulata, si desume dal tenore della stessa che è riconducibile alla ipotesi di violazione di legge ai sensi del n. 3. 1.2. Si sostiene che la Corte di gravame avrebb e violat o gli articoli 2934 e 2962 c.c., in quanto non avrebbe correttamente valutato la prescrizione del credito relativo alle ### automobilistiche. La Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella notificat a l'8 novemb re 2018, il con tribuente 3 di 5 fosse decaduto dal contestare il credito, ignorando che la scadenza del termine per l'opposizione n on comporta la “conversione” della prescrizione breve in quella decennale. Il ricorrente sostiene che la Corte avreb be dovuto accertare la pre scrizione al momento della notifica della cartella, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell'art. 21 d.lgs. 456/92; dell'art. 100 c.p.c.; dell'art. 5, c. 51, d.l. 953/82 convertito in l. 53/83. e degli artt. 2934 e 2962 2.1. Anche in questo caso, ancorché non sia stato indicato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16231/2023 R.G. proposto da: ### con l'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### (GIÀ ###, ### E, con l'### (ADS###) che le rappresenta e difende -controricorrenti avverso la senten za della ### del ### n. 62/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal ### 2 di 5 ### 1. Il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo relativo al bollo auto 2011, contestando l'omessa notifica e la prescrizione dei crediti.  2. L'### delle ### ha prodotto in giudizio la notifica della cartella e dell'avviso di accertamento presupposto, evidenziando che la cartella non era st ata impugnata ne i termini e quindi era divenuta definitiva.  3. ### issione ### con la sentenza 1862/2021, ha rigettato il ricorso per inammissibilità e per mancanza di decorso della prescrizione triennale.  4. Il contribuente ha interposto appello.  5. Con la sentenza in ep igrafe meg lio indicata, la Corte di ### ha confermato la sentenza, respingendo l'appello del contribue nte, dand o conto del difetto delle specifiche ragioni contemplate dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, giustificative della tutela anticipata contro il cd. estratto di ruolo.  6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l'### delle ### e l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 2934 e 2962 1.1. Ancorché non sia indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall'art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia stata formulata, si desume dal tenore della stessa che è riconducibile alla ipotesi di violazione di legge ai sensi del n. 3.  1.2. Si sostiene che la Corte di gravame avrebb e violat o gli articoli 2934 e 2962 c.c., in quanto non avrebbe correttamente valutato la prescrizione del credito relativo alle ### automobilistiche. La Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella notificat a l'8 novemb re 2018, il con tribuente 3 di 5 fosse decaduto dal contestare il credito, ignorando che la scadenza del termine per l'opposizione n on comporta la “conversione” della prescrizione breve in quella decennale. Il ricorrente sostiene che la Corte avreb be dovuto accertare la pre scrizione al momento della notifica della cartella, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte.  2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell'art. 21 d.lgs. 456/92; dell'art. 100 c.p.c.; dell'art. 5, c.  51, d.l. 953/82 convertito in l. 53/83. e degli artt. 2934 e 2962 2.1. Anche in questo caso, ancorché non sia stato indicato sotto quale profilo dei vizi tipizzati dall'art. 360 c. 1 c.p.c. la censura sia formulata, si desume dalla stessa che è riconducibile alla violazione di legge ai sensi del n. 3.  2.2. Si sostiene, nel dettaglio, che la Corte avrebbe ignorato la prescrizione del credito, richiamando gli artt. 2934, 2962 e 2953 c.c., secondo cui la scadenza del termine per impugnare la cartella non “converte” il termine breve in quello decennale e il giudice avrebbe dovuto verificare il decorso della prescrizione al momento della notifica. 
Inoltre, parte ricorrente invoca l'art. 10 0 c.p.c. e il principio del giudicato implicito, sostenendo che l'ammissibilità del ricorso era già stata riconosciuta in primo grado e non poteva essere riesaminata, e che quindi la Corte di secondo grado avrebbe dovuto valutare il merito e dichiarare la prescrizione compiuta.  3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in via subordinata, la violazione dell'art. 92 c. 2 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/92.  3.1. La censura, in assenza di indicazione, può essere ricondotta anch'essa alla violazione di legge ai sensi del n. 3.  3.2. Si deduce la questione della compensazione delle spese di giudizio, chiedendo che siano poste a carico reciproco per tutti i gradi di giudizio, in ragione della novità e della complessità della questione, dei contrasti giurisprudenziali sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, e 4 di 5 dell'intervento normativo successivo (D.L. 146/2021) e la pronuncia delle ### n. 26283/22.  4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.  4.1. La ### ha rigettato il ricorso non solo perché la cartella di pagamento prodromica era stata notificata al contribuente in data 8 novembre 2018, ma anche per difetto dell'interesse qualificato ai sensi della nuova dis posizione contemplata dal d.l.21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge il 17 dicembre 2021, n. 215. 
Va rammen tato anche che le ### di qu esta Corte, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno dato soluzione alla questione controversa in merito al regime di applicazione della nuova norma, affermando il principio che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P. R. 29 settem bre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".  4.2. Ne consegue che i l rico rso per cassazione risulta essere doppiamente inammissibile, perché non specifico, non confutando le ragioni della decisione impugnata, e per non aver allegato le ragioni del predet to interesse qualificato a prop orre l'impugnazione (ex plurimis: Cass. n. 15141/2025; Cass., sez. un., 26283/2022).  5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.  6. Si ritiene altresì sussistere gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo, attesa la palese inammissibilità del ricorso e l'assenza di ogni considerazione delle ragioni normative (il citato d.l.) e giurisprudenziali (la menzionata 5 di 5 pronuncia delle ### unit e), già poste a base della decisione impugnata.  7. Ne consegue altresì la condanna al pagamento della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c.  8. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussiste nza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazion e, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamen to delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese aggravate di giudizio ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., che liquida in euro 900,00. 
Condanna il ricorrente al pagament o in favore della ### delle ammende, ai sensi dell'art. 96 c. 4 c.p.c., nella misura di euro 500,00. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Candia Ugo, Liberati Alessio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1098/2026 del 19-01-2026

... rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del relativo vizio), va ricordato che le ### di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005; conf. Cass., 2, Sentenza n. 27292 del 09/12/2005, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 21/02/2007, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010; cfr. altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021) hanno chiarito che, in tema di condomini o negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o s ulla proprietà escl usiva di ognuno dei condomin i, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottat e con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 21443/2020 proposto da: ### e ### in proprio e quali eredi universali di ### rappresentate e difese dagli Avv .ti Gu ido ### e ### come da procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro ### 2/4, in persona dell'amministratore p.t. Ing. ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### bella ### e ### come da procura in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 1723/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal ###. #### 1. ##### e ### di riscaldamento - ### straordinarie di riparazione citavano in giudizio il ### 2/4, al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell'assemblea del 10.2.2014 nella parte in cui aveva approvato a maggioranza il consunt ivo p er le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto di riscaldamento, addebitando a loro carico la quota spese, nonost ante la precedente assemblea condominiale del 17.6.2012 avesse deliberato la dismissione dell'impiant o centralizzato, autorizzando i condomini a dotarsi di autonomi impianti di riscaldamento. 
Nel costitu irsi in giudizio, il co ndominio proponeva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna delle attrici al pagamento degli oneri condominiali, sulla base del consuntivo approvato il ###.  2. Il Tribunale di Cremona rigettava la domanda delle attrici, condannando le stesse al pagamento dei rispettivi oneri per la manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato. Evidenziava che, con delibera del 9.7.2012, non impugnata, i condomini avevano deciso di non eliminare l'impianto comune, ma di sottoporlo ad un intervento manutentivo e di metterlo “a norma”, approvando altresì il criterio di ripartizione delle spese straordinarie, nonché quelle della sua successiva gestione. Ragion per cui le attrici non avrebbero potuto impugnare la successiva delibera del 10.2.2014 afferente la mera ripartizione delle spese sulla base, appunto, del criterio precedentemente approvato.  3. Sull'impugnazione delle originarie attrici, la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame, eviden ziando che la delibera d i dismissione dell'impianto centralizzato del 17.6.2012 aveva carattere meramente programmatico, mentre quella del 9.7.2012 aveva determinato le modalità di ripartizione dei costi per la “messa a norma” dell'impianto centralizzato, che l'assemblea condominiale aveva adottato il criterio di ripartizione delle spese consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte e poi trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 1118 c.c. e che, non avendo le attriciappellanti impugnato la delibera del 9.7.2012 di determinazione del criterio di riparto delle spese straordinarie di messa a norma dell'impianto comune, era inammissibile l'impugnativa della successiva delibera del 10.2.2014, che aveva dato attuazione al detto criterio. 3 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### e ### in proprio e quali eredi universali di ### sulla base di tre motivi. ### 2/4 ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1139 e 1105 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea del 9.7.2012 non era previsto il ripristino del vecchio impianto centralizzato di riscaldamento (che era stato dismesso dalla precedent e delibera del 1 7.6.2012) con ripartizione del relativo costo tra tutti i condomini (compre si coloro ch e si erano nel frattempo muniti di impianti individuali) in base ai millesimi di proprietà, con la conseguenza che la delibera adottata all'esito della stessa era affetta da nullità (al pari della successiva delibera del 10.2.2014, nella parte in cui aveva approvato il consuntivo di ripartizione delle spese di ripristino), come tale eccepibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.  2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 1139 e 1105 c.c. e con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il ### non era stato inserito l'argomento della “revoca” della precedente statuizione assunta nell'ambito dell'assemblea tenutasi in data ###, con la conseguente nullità della relativa delibera finale e, per l'effetto, di quella impugnata del 10.2.2014.  3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati. 
In primo luogo, le doglianze si concentrano sulla deliberazione del 9.7.2002 (assumendosi che nell'ordine del giorno che aveva preceduto la relativa assemblea non fosse stato inserito l'argomento del la “revoca d ella 4 precedente statuizione assunta con delibera del 17.6.2012), nonostante quella originariamente impugnata sia quella adottata il ###, sicché l'oggetto del giudizio si rivela nuovo. 
Avuto riguardo all'asserita nullità della deliberazione del 9.7.2002 (da cui le ricorrenti vorrebbero trarre la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del relativo vizio), va ricordato che le ### di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005; conf. Cass., 2, Sentenza n. 27292 del 09/12/2005, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 21/02/2007, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010; cfr. altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021) hanno chiarito che, in tema di condomini o negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o s ulla proprietà escl usiva di ognuno dei condomin i, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottat e con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente aff ette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (la sottolineatura è dello scrivente). Ne consegue che la mancat a comunic azione, a taluno d ei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea cond ominiale (e, a maggior ragione, la deliberazione su u n ogge tto non cont emplato nell'ordine del giorno) comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art.  1137, terzo comma, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è 5 valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. 
Ne consegue ancora che, non avendo le ricorrenti mai impugnato la delibera condominiale del 9.7.2012 (ma solo quella del 10.2.2014 con la quale erano state ripartite le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto centralizzato di riscaldament o), non n e possono ora invocare l'annullamento ai sensi dell'art. 1137 In defi nitiva, le odierne ricorrente cercano di recup erare la mancata impugnativa della delibera del 9.7.2012, vale a dire quella inerente alla dismissione del vecchio impianto di riscaldamento. 
Da u ltimo, va rilevato che, e ssendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo le ricorrenti neppure dedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti, il motivo è ancor prima inammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., ora rifluito nel terzo comma dell'art. 360 c.p.c.  4. Con il terzo mo tivo le rico rrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'art. 1121 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte bresciana considerato che la scelta di alcuni condomini, assunta durante l'assemblea del 9.7.2012, di ripristinare alcune parti del vecchio impianto ad uso esclusi vo di quei condomini che nel frattempo non si erano munit i di impianti auto nomi no n pote va essere intesa come una revoca dell a precedente delib era del 1 7.6.2012, integrando gli estremi di una innovazione gravosa, con la conseguenza che, ai sensi d ell'art. 1 121 c.c., i condomini che non intendevano t rarne vantaggio erano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Per l'effetto, essendo stati modificati, senza il consenso di tutti i condomini, i criteri legali di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c., la prima delibera era affetta da nullità ( al pari d ella successiva delibera con cui era stato approvato il consuntivo sulla base dei criteri derogatori predetti) e la sua impugnazione era sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art.  1137 c.c..  4.1. Il motivo è infondato. 
In primo luogo, va evidenziato che, non essendovene cenno nella sentenza 6 impugnata, le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avessero tempestivamente sollevato le questioni concernenti la nat ura di innovazione gravosa della decision e, adottata all'esito dell'assemblea del 17.6.2012, di ripristinare alcune parti del vecchio impianto ad uso esclusivo di quei condomini che nel frattempo non si erano muniti di impianti autonomi e la conseguente applicazione del primo comma dell'art. 1121 c.c.. 
In ogni caso, la riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente, nei casi in cui sia guasto o obsoleto, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto a ripristinare la funzionalità dell'impianto senza alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve essere comunque ricondotta alle modifiche miglior ative, e non alle innovazioni, se ha lo scopo di consentire l'ut iliz zazione di una font e d i energia più redditizia, più economica o meno inquinante (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 18/05/1994; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 238 del 12/01/2000). 
Peraltro, l'art. 1120 c.c., nel consentire all'ass emblea condominiale, sia pure con una particolare maggioranza, di disporre innovazioni, non postula affatto che queste rivestano carattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che esse siano dirette "al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni", salvo a vietare espressamente, nel secondo comma, quelle che possono recare pregiudizio alla statica o al decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori di tale divieto, ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche se non strettamente necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121, del suo carattere voluttuario o della particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio, nel qual caso essa è consentita soltanto o ve consista in op ere, impianti o manu fatti suscettibili di utilizzazione separata e sia possibile, quindi, esonerare da ogni contribuzione al la spesa i condomini che no n intendan o trarne vantaggio, oppure, in assenza di tale condizione, se la maggioranza dei 7 condomini che l'ha del iberata o accet tata intend a sopportarne integralmente la spesa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 30/05/1996). 
Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti, da un lato, non deducono alcunché in ordine alla natura voluttuaria dell'ipotetica innovazione e, dall'altro lato, fondano il connotato di particolare gravosità della spesa sul solo importo finale del consuntivo approvato con la delibera del 10.2.2014 (ammontante ad euro 59.980,82), senza parametrarlo alle condizioni e all'importanza dell'edificio. 
Del resto, l'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla real izzazione degli i nteressi comuni ed all a buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condom ini, ovve ro ai terzi, soltanto per effetto ed in sede d i esecuzione della precedente delibera (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 2636 del 04/02/2021). 
Ebbene, sì come si evince dal verbale del 9.7.2012 trascritto in allegato a pagina 3 del ricorso, l'assemblea, dopo aver preso atto che, tranne tre appartamenti, tutti gli altri, a seguito dello smantellamento dei montanti, sarebbero risultati totalme nte scollegati dallo scambiatore, privi di riscaldamento e quindi passibili d i declarat oria di inagibilità, ha (con delibera adottata dall'unanimità dei presenti che, dopo aver ##### e ### abbandonat o l'assemblea, rappresentavano i 496,20 millesimi d el valore totale) escluso (evidentemente revocando sul punto la precedente delibera del 17.6.2012) la possi bilità di eliminare l'impianto centralizzato , “essendo invece conveniente la sua semplice dismissione con ripristino delle sole parti utili all'eventuale collegamento con lo scambiatore di calore”, stabilendo che, trattandosi di opera manutentiva dell'impianto centralizzato comune, i costi 8 sarebbero stati ripartiti secondo i millesimi di proprietà (ponendo a carico degli utilizzatori le spese di manutenzione ordinaria e di consumo e a carico di tut ti i condomini - utilizzatori e non - quelle di manutenzione straordinaria e di dispersione termica). 
E' opportuno evidenziare che i criteri generali di cui all'art. 1123 c.c. trovano applicazione con riferimento al le spese rela tive alla manutenzione e ricostruzione di un imp ianto g ià esistente e che solo nell'ipotesi d'installazione ex novo di un impianto tro va, invece, applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spe se per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5479 del 16/05 /1991; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 165 del 10/01/1996, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 25/03/1999, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004). 
E' n oto che la semplice dismissione dell'impia nto di riscaldamento centralizzato si riferisce al distacco fisico di una o più unità immobiliari dalla rete di riscaldamen to comune , permettendo, quindi, al ### singolo ### condomino ### di avere un sistema autonomo. Questo processo implica la rimozione dell e tubazioni che collegano l'appartamento alla colonna condominiale, ma, come stabilito dall'art. 1119 c.c. , non esonera completamente il condomino dagli obblighi verso l'impianto centralizzato, in particola re per le spese di m anutenzione strao rdinaria e per q uelle relative ai “consumi involontari” (dovuti a dispersione). ###à della rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. 
Cass. n. 24209 del 2014). 
Il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a dis taccare le diramazioni della sua unit à imm obiliare dall'impianto comune rimane, quindi, obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l'impiant o centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria 9 unità immobiliare (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020).  4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previst o per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.  ###  

Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Penta Andrea

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 984/2025 del 13-11-2025

... 1.748,16 i danni arrecati alle parti comuni, comprese l'autorimessa comune e la porzione spettante agli appellanti (allegati sub e, f rel. per. prev.), comprensivi dei danni alla pavimentazione (euro 500,00, p. 10 rel. per. prev.). La consulenza tecnica non è stata attinta da critiche dei consulenti delle parti con riguardo al metodo, ai rilievi e alle conclusioni circa le cause delle infiltrazioni. Il consulente tecnico di parte appellata ha concordato con l'analisi delle cause delle infiltrazioni, con le modalità di risanamento, salvi modesti interventi integrativi, mentre ha contestato la ricorrenza di danni alla pavimentazione (p. 9 rel. per prev.). In primo grado, e in continuità con quanto esposto, gli appellati non avevano messo in discussione la consulenza tecnica e l'avevano richiamata al solo fine di escludere che nel caso ricorressero i gravi difetti ex art. 1669 c.c. o i danni ex art. 2043 Anche le difese in questo grado vertono esclusivamente sulla qualificazione dei vizi al fine di escludere la responsabilità ex art. 1669 La consulenza tecnica disposta nella fase di primo grado verte sull'accertamento del dato attuale circa i fenomeni di umidità e di infiltrazione e di (leggi tutto)...

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R.G. n. 1648/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE ### di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati: ### presidente ### consigliere ### consigliere rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1648/2022 promossa da ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in ### via ### del lebbroso, n. 37 appellanti contro ### s.r.l. (p. i.v.a. ###), nella persona del legale rappresentante pro tempore, ### (c.f. ###), difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in ### via ### n. 10 appellati ### e ### hanno precisato queste conclusioni: «### la Corte d'### di ### cosi decidere • in riforma dell'appellata sentenza ed in accoglimento dei motivi d'appello precisati nell'atto di citazione in appello • accogliere le conclusioni tolte nel giudizio di primo grado, cosiccome precisate in sede di precisazione delle conclusioni, che si riportano di seguito: Vista l'acquisizione del fascicolo dell'ATP rg: 875/20176: - condannare i convenuti in solido tra loro ad eseguire, a loro cura e spese, i lavori descritti dalla CTU dell'### necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, i convenuti saranno tenuti a corrispondere all'attore l'importo di € 14.212,85, o di quella diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa; - Si specifica come già dichiarato in memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n° 1 che “la quantificazione dell'importo da pagare in caso di inadempimento non può essere intesa pro quota, avendo il precipuo scopo di costituire la provvista per far eseguire i lavori a terze ditte”.  - Con favore di spese anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo.  • con favore di spese di primo e secondo grado».  ### s.r.l. e ### hanno precisato queste conclusioni: «### la Corte d'###.ma, previe le declaratorie del caso, richiamate le deduzioni e le eccezioni di cui alla comparsa costitutiva in appello, In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto, non avendo esso una ragionevole probabilità di essere accolto; Nel merito: respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere gli appellati arch. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni istanza e pretesa avversaria. 
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado, con distrazione a favore dell'antistatario avv. ### Svolgimento del processo 1. ### e ### avevano convenuto ### s.r.l. e ### innanzi al Tribunale di ### quali rispettivamente venditrice/costruttrice e direttore dei lavori, assumendo di essere comproprietari di un alloggio e di un posto auto coperto presso il ### nella località ### di ### dal 21 marzo 2007, e che, nel marzo 2015, delle infiltrazioni d'acqua sulle scale condominiali avevano interessato anche il loro posto auto, denunciate ai convenuti da ### il 24 luglio 2015.  ### aveva promosso nei confronti dei convenuti e del ### un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale erano state accertate la presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri, e l'esecuzione non corretta delle riprese di getto o quantomeno di alcune di esse. 
Gli attori avevano dunque chiesto la condanna dei convenuti ad eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio, necessari ad evitare infiltrazioni e necessari per i ripristini, assegnando termine per l'adempimento, con espressa precisazione che in caso di mancato rispetto del termine, la controparte avrebbe dovuto pagare la somma di euro 14.212,85, o di altra somma da accertare nel corso del processo.  2. ### s.r.l. e ### si erano costituiti in giudizio, eccependo la decadenza e la prescrizione del diritto dedotto e chiedendo il rigetto delle domande, anche per difetto di legittimazione ad agire, e in subordine il contenimento della condanna alla pretesa da accertarsi.  3. Con sentenza n. 202/2022 del 15 giugno 2022, il Tribunale di ### ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e le domande attoree e ha compensato per intero le spese processuali, anche quelle dell'accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nella fase di merito.  4. Avverso la sentenza, ### e ### hanno proposto appello sulla base di quattro motivi e hanno riproposto le domande avanzate in primo grado.  ### s.r.l. e ### hanno chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello.  5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria. 
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione 1. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. per carenza della ragionevole probabilità di accoglimento.  ### va valutata direttamente nell'esame dei singoli motivi.  2. Con i primi due motivi d'appello, gli appellanti hanno censurato la qualificazione del vizio dedotto, quindi del tipo di responsabilità invocata, e la ritenuta decadenza dalla garanzia (primo motivo), nonché l'accertamento negativo di concreti rischi di ripresa del fenomeno delle infiltrazioni d'acqua (secondo motivo). 
I motivi meritano la trattazione congiunta, poiché vertono sul rigetto della domanda di condanna degli appellati ai sensi dell'art. 1669 I motivi sono fondati.  ### il giudice di primo grado, la carente impermeabilizzazione, causativa delle infiltrazioni nell'area comune destinata a parcheggio, costituisce un vizio ai sensi dell'art.  1667 c.c., poiché non ha precluso la fruizione dell'unità immobiliare; siccome la contezza dei vizi risaliva al 7 aprile 2015, data della perizia ottenuta dagli appellanti, mentre la denuncia agli appellati era stata fatta in data 24 luglio 2015, è maturata la decadenza dal diritto sotteso alla garanzia. 
Ad avviso degli appellanti, il vizio accertato va considerato un grave difetto agli effetti dell'art. 1669 c.c., la cui applicazione contrasta con l'accertata decadenza. 
Prima di sciogliere la questione della qualificazione, occorre riprendere i dati di fatto. 
Vanno pertanto esaminate le consulenze tecniche assunte nel processo ed espletate dal medesimo consulente. 
All'esito dell'accertamento compiuto in sede preventiva, il consulente tecnico ha ritenuto che «[i]l problema delle infiltrazioni che si manifestano in occasione di eventi meteorici importanti riguard[i], con ragionevole certezza, la ripresa di getto fra platea di fondazione e muri verticali. Il sottoscritto c.t.u., vista la provenienza delle infiltrazioni, ritiene molto probabile che tale dettaglio non sia stato correttamente progettato e/o realizzato. Le riprese di getto, normalmente, vengono dotate di cordoli bentonitici in grado di aumentare il proprio volume di cinque volte se imbibiti di acqua. Tali dettagli permettono di rendere perfettamente stagne le riprese di getto. || Le cause [d]elle infiltrazioni, quindi, sono due: || 1) presenza di infiltrazioni d'acqua, anche copiose, in occasione di forti precipitazioni nel terreno a tergo dei muri;|| 2) esecuzione non corretta delle riprese di getto o, quanto meno, di alcune di esse» (pp. 4 s. rel. per. prev. di cui al doc. n. 2 fasc. primo grado appellanti). 
Il consulente tecnico ha dunque elencato le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni (p. 5 rel. per. prev.), precisate nel computo metrico estimativo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino (all. c. rel. per. prev.). 
Il consulente tecnico ha anche accertato i danni provocati dalle infiltrazioni, avendo cura di distinguere i diversi ambiti. 
Rispetto alla struttura, e cioè i muri perimetrali in conglomerato cementizio armato, «al momento attuale le infiltrazioni non poss[o]no aver causato danni […]. Non si esclude che in futuro, nel caso in cui il fenomeno continuasse, si potrebbe assistere a un locale ammaloramento strutturale. Si esclude, in ogni caso, che un'infiltrazione […] del tipo di quella che si è manifestata possa comportare, nella vita utile dell'edificio, riduzioni di capacità portanti tali da rendere staticamente inadeguato l'edificio. […] le strutture portanti sono state trattate con tinteggiatura sul paramento interno. Tale trattamento, […], ha subito evidenti ammaloramenti: il ristagno di acqua, infatti, ha inumidito la base della muratura e l'umidità è stata trasportata verso l'alto per capillarità» (p. 6 rel. per. prev.). 
Rispetto agli impianti (quello di illuminazione), non sono stati riscontrati danni (p. 7 rel. per. prev.). 
Rispetto ai pavimenti, i ristagni di acqua hanno provocato il deposito di salnitro, che ha cagionato un danno molto modesto, rimediabile mediante la pulitura e la verniciatura, sì da restituire omogeneità cromatica alla pavimentazione ###. 
In sede di conclusioni finali, il consulente tecnico ha stimato in euro 13.712,85 il costo delle opere di impermeabilizzazione e ripristino, ed in euro 1.748,16 i danni arrecati alle parti comuni, comprese l'autorimessa comune e la porzione spettante agli appellanti (allegati sub e, f rel. per. prev.), comprensivi dei danni alla pavimentazione (euro 500,00, p. 10 rel. per. prev.). 
La consulenza tecnica non è stata attinta da critiche dei consulenti delle parti con riguardo al metodo, ai rilievi e alle conclusioni circa le cause delle infiltrazioni. 
Il consulente tecnico di parte appellata ha concordato con l'analisi delle cause delle infiltrazioni, con le modalità di risanamento, salvi modesti interventi integrativi, mentre ha contestato la ricorrenza di danni alla pavimentazione (p. 9 rel. per prev.).
In primo grado, e in continuità con quanto esposto, gli appellati non avevano messo in discussione la consulenza tecnica e l'avevano richiamata al solo fine di escludere che nel caso ricorressero i gravi difetti ex art. 1669 c.c. o i danni ex art. 2043 Anche le difese in questo grado vertono esclusivamente sulla qualificazione dei vizi al fine di escludere la responsabilità ex art. 1669 La consulenza tecnica disposta nella fase di primo grado verte sull'accertamento del dato attuale circa i fenomeni di umidità e di infiltrazione e di nuovo sull'individuazione delle cause delle infiltrazioni già accertate nel procedimento di istruzione preventiva. 
Il consulente tecnico ha potuto appurare che «il fenomeno delle infiltrazioni, rilevate nel passato dallo stesso ### non si [è] manifestato durante il periodo intercorso tra la nomina e la consegna della presente relazione» (p. 2 rel. per.). 
Il consulente tecnico ha anche fornito una spiegazione del rilievo: «1) E' possibile che la falda freatica abbia, nel corso degli ultimi anni, avuto un abbassamento per cui la superficie piezometrica non ha più interessato il fabbricato; || 2) E' possibile che non si trattasse di vera e propria falda freatica, bensì di venuta localizzata di acqua che ha trovato un'altra via e, quindi, non interessa più il fabbricato» (p. 3 rel. per.). 
Avuto riguardo alle cause delle infiltrazioni il consulente tecnico ha confermato gli esiti già raggiunti in sede di istruzione preventiva. 
Infatti, si legge nella relazione peritale: «E' evidente, in ogni caso, che le infiltrazioni si sono manifestate a causa di una discontinuità dell'impermeabilizzazione, dovuta ad una non corretta progettazione/esecuzione dei dettagli di giunzione tra le riprese di getto» ###. 
Il consulente tecnico ha infine accertato la persistenza del difetto: «si può affermare con certezza che le cause di assenza delle infiltrazioni riguardano un differente andamento delle acque sotterranee, assolutamente imprevedibile, e non una possibile “autoriparazione” dell'impermeabilizzazione del fabbricato» ###. 
Anche per questa consulenza tecnica non si sono registrate contestazioni di metodo, né censure alla parte percipiente. 
Il consulente di parte appellata non ha soltanto condiviso la conclusione prognostica circa la verificazione nel futuro di infiltrazioni, assumendo che dipenderebbe da eventi eccezionali, «quali quelli illustrati a pagina 2 della presente relazione (evento eccezionale) o […] d[a] un evento della portata paragonabile all'alluvione del 2000 che ha devastato l'intera regione, ma che ha un tempo di ritorno pari a settecento anni» (pp. 24 s. rel. per.).
Si possono considerare ulteriori rilievi del consulente di parte appellata, tra l'altro da quest'ultima neanche richiamati in sede di appello. 
Si legge nelle osservazioni che «[p]ur essendo difficile risalire alle cause che hanno portato alla presenza di umidità e di stillicidi nell'autorimessa esistono tuttavia alcuni aspetti incontrovertibili che restringono le possibilità interpretative sulle cause stesse tra cui: || - La natura del terreno messa in evidenza dagli scavi era tale da escludere qualsiasi presenza di acqua di qualsivoglia natura (sorgenti, falde a varie profondità, ecc). || - E' certo che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte, in caso contrario le infiltrazioni si sarebbero verificate già nella primavera del 2005 (terminati gli interrati) e non nel 2009 dopo quattro anni. || Le guaine sono di qualità, infatti a distanza di quasi vent'anni il soffitto dell'autorimessa è totalmente privo di macchie di umidità nonostante il pavimento si trovi a circa otto metri più in basso della quota del primo livello abitabile, e che sorregga il peso di tonnellate di terreno riportato» (p. 24 rel. per.). 
Queste considerazioni non inficiano la bontà dell'esito peritale. 
Anzitutto, il consulente di parte ha evidenziato che «[n]on si è mai negata l'esistenza di moderate infiltrazioni di acqua negli scantinati» ###. 
Inoltre, le considerazioni circa la fonte delle infiltrazioni vanno filtrate alla luce della riserva fatta in esordio dal consulente sulle difficoltà di accertamento, la quale ne riduce il grado di concludenza. 
Ancora, va evidenziata la diversa posizione assunta in sede di accertamento tecnico preventivo, atteso che, come sopra esposto, il medesimo consulente non aveva illustrato prospettazioni alternative circa le cause delle infiltrazioni. 
Il rilievo riduce ulteriormente la possibilità di fare affidamento sulle valutazioni in esame. 
Infine, né allora, né nella fase di merito, il consulente di parte ha negato la presenza della discontinuità di impermeabilizzazione e l'ascrizione della stessa a ###causa delle infiltrazioni. 
A questo punto occorre accertare in diritto gli estremi della responsabilità invocata da parte appellante.  ###. 1669 c.c. dispone che «[q]uando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. || Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia». 
La diposizione prevede una forma aggravata di responsabilità dell'appaltatore o del costruttore in generale, se si accoglie la tesi che ravvisa nella norma una figura di illecito extracontrattuale, contro il quale può reagire anche il terzo danneggiato. 
Il committente (o committente-acquirente o il terzo) deve provare il danno (o pericolo di danno) - rovina totale o parziale dell'opera, evidente pericolo di rovina, gravi difetti - e il nesso tra esso e una delle cause tipizzate - vizio del suolo o difetto costruttivo -. 
Gli appellanti hanno assolto l'onere della prova (art. 2697, co. 1, c.c.). 
Le emergenze peritali illuminano sulla ricorrenza degli elementi costitutivi. 
Ricorre il grave difetto. 
La giurisprudenza di legittimità ne ha attribuito, nel tempo, un significato esteso: «la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto. Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera […], purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici» (Cass. civ., sez. II^, ord. 4 settembre 2019, 22903); Le infiltrazioni d'acqua in un fabbricato sono un evento normalmente inatteso. 
I fabbricati sono costruiti perché siano protetti dalle intemperie. 
Gli appellati hanno insistito sulla fruibilità del parcheggio, anche al momento delle infiltrazioni. 
Sennonché, il grave difetto non va misurato solo in termini di utilizzo, ma anche in base alla destinazione funzionale dell'immobile.
Le infiltrazioni mal si adattano alle esigenze abitative di un edificio, quale è quello di specie, intese in senso ampio, con estensione anche alle aree di parcheggio, meritevoli di essere preservate nella loro integrità. 
Inoltre, il rischio di infiltrazioni può incidere sul valore economico del bene. 
La proprietà di un immobile soggetta a questo rischio ha ragionevolmente minore “appetibilità” sul mercato o è passibile di svalutazione. 
Circa l'entità delle infiltrazioni d'acqua registrate, si osserva che è apprezzabile come significativa. 
Le riproduzioni fotografiche acquisite agli atti rappresentano un fiotto d'acqua che dal terz'ultimo gradino della seconda rampa dell'autorimessa scende verso il basso sino a raggiungere la superficie del vano destinato ad autorimessa (cfr. fotografie nn. 12-17, 20 di cui alla relazione peritale acquisita nel procedimento di istruzione preventiva). 
In ogni caso, anche se l'entità delle infiltrazioni può non impedire l'uso della cosa, rimane ferma l'incompatibilità dell'evento (e, per l'avvenire, del rischio dell'evento) con la funzione protettiva di un edificio e quindi con il ### godimento atteso da un edificio. 
Va infine sottolineato il carattere permanente del rischio delle infiltrazioni d'acqua, la cui verificazione potrebbe cagionare anche ammaloramento strutturale. 
Ricorre il difetto costruttivo. 
È accertata infatti la discontinuità (quindi l'inidoneità anche solo parziale) dell'opera di impermeabilizzazione. 
Ricorre il nesso di causa tra le infiltrazioni e il difetto costruttivo. 
È accertata infatti la natura di concausa della predetta discontinuità. 
Spetta all'appaltatore superare la presunzione di colpa: «nell'azione speciale ex art.  1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria […]. Mentre nell'azione generale ex art. 2043 c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 10 novembre 2023, n. ###). 
Gli appellati hanno ascritto a fenomeni eccezionali la verificazione delle infiltrazioni e pregresse e potenziali. 
In continuità con quanto esposto circa le osservazioni del loro consulente tecnico, va aggiunto che, in primo grado, gli appellati non avevano riferito di eventi eccezionali.
Il consulente tecnico ha escluso l'eccezionalità delle precipitazioni, qualificandole come “abbondanti” o “importanti” (p. 4 rel. per. prev.) o ancora “forti” (p. 5 rel. per. prev.). 
Vi è un'ultima ragione di inattendibilità della prospettazione degli appellati. 
Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la relazione geologica redatta nel luglio 2004, prima della costruzione del fabbricato, nella quale si legge che, «in base a quanto osservato, alla morfologia dell'area ed all'entità degli sbancamenti in progetto, si ritiene che essi non andranno a interferire con la falda idrica permanente; sono comunque possibili infiltrazioni d'acqua anche copiose in occasione di forti precipitazioni e spandimenti residui» (p. 4 rel. per. prev.). 
Era stato dunque registrato inequivocabilmente il rischio di infiltrazioni a causa di forti precipitazioni e non di eventi eccezionali. 
Il dato della relazione geologica suffraga ulteriormente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. 
Gli appellati non hanno fornito alcun contributo per escludere la responsabilità di uno di loro. 
Non risulta infatti che abbiano sostenuto l'esclusività dell'errore di progettazione o di realizzazione. 
Non ricorrono pregnanti contestazioni circa le opere da eseguire. 
Il consulente tecnico ha recepito l'osservazione del consulente di parte appellata in ordine ai lavori di tinteggiatura, mentre ha confermato l'intervento alla pavimentazione, visto che il ristagno d'acqua aveva comportato il deposito di salnitro. 
Si tratta di una conclusione condivisibile. 
Gli appellati sono dunque condannati all'esecuzione delle opere meglio indicate nel computo metrico allegato alla relazione in sede di istruzione preventiva (allegati sub e, f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 rel. per. prev.). 
Le opere dovranno essere eseguite entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. 
In difetto, gli appellati saranno tenuti al pagamento in favore della controparte della somma di euro 14.212,85, in conformità alla domanda. 
I motivi sono accolti.  3. ### dei primi due motivi priva logicamente di fondamento l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello e assorbe l'esame del terzo motivo d'appello, vertente sul rigetto della domanda ex art. 2043 c.c., strumentale ad assegnare la stessa utilità attesa dall'accoglimento della domanda ex art.1669 4. Gli appellanti hanno chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali quale effetto espansivo dell'accoglimento dei primi motivi (art. 336, co. 1, c.p.c.). 
Le difese non costituiscono dunque un vero e proprio motivo, da intendersi come specifica critica alla statuizione sulle spese processuali.  5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.). 
Parte appellata è soccombente. 
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, che va applicato ratione temporis, a seconda del momento di conclusione delle differenti fasi di giudizio. 
Il valore della controversia corrisponde all'utilità attribuita agli appellanti, quindi al valore delle opere oggetto di condanna (scaglione euro 5.201,00-26.000,00). 
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, avuto riguardo alle spese processuali e dell'accertamento tecnico preventivo e del primo grado di giudizio. 
Le spese processuali per l'istruzione preventiva sono liquidate nella somma di euro 2.225,00 per compensi (euro 540,00 per la fase di studio, euro 675,00 per la fase introduttiva, euro 1.010,00 per la fase istruttoria). 
Le spese processuali per il primo grado di giudizio sono liquidate nella somma di euro 4.835,00 per compensi (euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria, euro 1.620,00 per la fase decisionale). 
Per le spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857). 
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale). 
Non si devono aumentare i compensi in ragione della pluralità delle parti (art. 4, co.  2, d.m. n. 55/2014), atteso che la circostanza non ha implicato l'esplicazione di difese differenziate.
Per tutti e tre i momenti processuali sono dovute anche le spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate, sono poste a carico degli appellati nel rapporto interno, in ragione della soccombenza.  P.Q.M.  La Corte d'appello di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 202/2022, emessa dal Tribunale di ### il 15 giugno 2022: condanna ### s.r.l. e ### ad eseguire le opere annoverate nel computo metrico di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, contenuto negli allegati sub e) e f), oltre a quelle relative alla pavimentazione (p. 10 della consulenza), entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, e, in difetto, al pagamento a favore di ### e ### della somma di euro 14.212,85; condanna ### s.r.l. e ### al rimborso a favore di ### e ### delle spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi euro 2.225,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; condanna ### s.r.l. e ### al rimborso a favore di ### e ### delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; condanna ### s.r.l. e ### al rimborso a favore di ### e ### delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge; pone definitivamente a carico di ### s.r.l. e ### le spese delle consulenze tecniche d'ufficio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.   Il consigliere estensore ### presidente

causa n. 1648/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Giovanni Melani, Cecilia Marino

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