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Tribunale di La Spezia, Sentenza n. 434/2025 del 09-09-2025

... regolarmente accesso alla corte di causa, parcheggiandovi l'auto del marito ( per recarsi ### nell'abitazione di famiglia o utilizzando il trattore del coniuge per aiutare il padre nei campi, ricoverando, altresì, i prodotti delle coltivazioni nella stalla; dopo il 1985, di aver continuato a fare accesso a quella corte senza contestazioni di sorta, ricevute dal padre le chiavi di apertura del cancello di accesso dalla via pubblica, lasciando parcheggiati auto o trattore davanti alla stalla, facendo quindi visita ai genitori o recandosi fino al bosco e all'uliveto di proprietà, sia a piedi, sia con mezzi agricoli, attraverso il percorso interno già descritto, utilizzando altresì la stalla oggetto della seconda donazione in suo favore per depositarvi varie attrezzature agricole o le olive raccolte (prima del trasporto in frantoio); che le suddette attività sono proseguite anche dopo la morte del padre nel 2013, senza opposizione da parte del fratello. Nel suo atto introduttivo la parte ha quindi lamentato che dall'inizio del 2016 le suddette attività sono state ostacolate o impedite da il quale: diversamente da prima, ha iniziato a non spostare, pur richiesto, la sua vettura parcheggiata sotto (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 2264/2018 R.G.A.C. promossa da: nata a Sarzana il ###, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ### C o n t r o nato a ### il ###, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ### Con la chiamata di nata a ### l'11.04.1928, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. ### l'attrice: “Voglia l'###mo Tribunale di ###, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che i fondi censiti al catasto terreni di ### fg. 8 part 947 , allora part 140 , part 137-272- 277-278 nel 1955 facevano parte di un unico compendio immobiliare del quale era nudo proprietario il ### nato a Bagnone ### il 26 agosto 1923, residente in ### 25, oggi 29, ed ivi deceduto il ### ed usufruttuaria la ###ra nata a ### il 5 dicembre 1896, residente in ### 25, oggi 29, ed ivi deceduta nel 1986 e che, sempre nel 1955 il ### , sopra identificato, era altresì nudo proprietario dei fabbricati oggi censiti al catasto fabbricati di ### fg 8 partt 149 sub 3 ed 148 mentre la ###ra ne era l'usufruttuaria generale quanto sopra giusta successione ad intestato del ### deceduto il 25 aprile 1939 ed atto di divisione rep 13.989 fascicolo 5202 del 4 maggio 1955 a cura notaio -### altresì che i predetti ###ri ed nelle qualità predette, rispettivamente usufruttuaria generale e nudo proprietario del predetto compendio immobiliare hanno - fin dal 1955 ovvero prima di donare, nel loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza servitù attiva e passiva, con il possesso immediato, insieme secondo i suddetti propri diritti e fra loro congiuntamente per intero a titolo gratuito , giusta donazione del 8 marzo 1985 a cura notaio di ### , raccolta nr. 10632, rep. 53.828 , alla ###ra ,nata a ### il 28 giugno 1953 ivi residente in via paradiso 11 c.f. , i terreni censiti al catasto terreni di ### località ### fg 8 part.137-272-277-278 ed al Sig il terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 140 , oggi 947 , di are 55.60 reddito dominicale di lire 430.90 e reddito agrario lire 105,64 - destinato, ai sensi dell'art.1062 cc, la parte, poi da loro cementificata intorno al 1980, del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part.947 allora 140 , di cui è oggi proprietario, in virtù della predetta donazione, il ### , c.f.  , residente in ##### nr.29 , ad utilità e servizio dei beni censiti al catasto ############ fabbricati di ### fg 8 part 148 e 149 sub 3 destinando tale parte cementificata del fg 8 part 947, allora part 140, a parcheggio veicoli, ad accesso e transito, pedonale e carraio dall'accesso di via ### di ### tramite l'entratore oggi di proprietà dei ###ri e , di cui al catasto terreni di ### fg.8 part 341, nonché ad area di stoccaggio e lavorazione di materiali da costruzione dei fabbricati censiti al catasto di ### fg 8 part 148 e 149 sub 3, ad area di parcheggio dei mezzi e di stoccaggio dei beni provenienti dal bosco ceduo ed oliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di ### fg. 8 part 137-272-277-278 ed altresì, a servizio ed utilità dell'immobile censito al catasto fabbricati di #### fg 8 part. 148 quanto al parcheggio auto nanti la porta di ingresso di questo fabbricato di auto e mezzi agricoli, ed a servizio ed utilità del bene censito al catasto fabbricati di ### fg 8 part 149 sub 3 quanto al parcheggio di autovetture e mezzi agricoli sul resto di tale area cementificata -### altresì che i predetti ###ri ed nelle qualità di usufruttuaria e nudo propritario hanno - prima di donare, nello loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza servitù attiva e passiva, con il possesso immediato, insieme secondo i suddetti propri diritti e fra loro congiuntamente per intero , giusto atto del 8 marzo 1985 a cura notaio di ### , raccolta nr. 10632, rep. 53.828 a nata a ### il 28 giugno 1953 ivi residente in via ### 11 c.f. i terreni censiti al catasto terreni di ### località ### fg 8 part137-272-277-278 ed al Sig il terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 140 , oggi 947 , di are 55.60 reddito dominicale di lire 430.90 e reddito agrario lire 105,64 - destinato ex art 1062 cc fin dal 1955 la parte , rimasta terranea, del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part.947 allora 140 , di cui è oggi proprietario, in virtù della predetta donazione, il ### , c.f. , residente in ##### nr.29, a servizio ed utilità dei beni censiti al catasto terreni di ### fg 8 part. 137-278-277- 272 , oggi di proprietà della ###ra realizzando su di esso frastaglio terraneo un percorso pedonale e carraio con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, per raggiungere dalla predetta area cementificata del bene al catasto terreni di ### fg 8 part 140, oggi 947 , tramite la rampa di accesso alla parte terranea del fg 8 part 947 catasto terreni di ### e proseguendo sul percorso che si sviluppa sempre sulla parte terranea del bene censito al catasto terreni di ### fg 8 part 140, oggi 947 tenendo sulla sinistra l'immobile censito al catasto fabbricati di ### fg. 8 part 276 di proprietà di il bosco ceduo ed uliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di ### fg 8 part. 137-278-277-272 e poscia ritornare da questi ,utilizzando il medesimo percorso al contrario, alla parte cementificata del bene censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 e poi da questo la via triboli - ### altresì che l'esercizio da parte della ###ra - proprietaria del bene censito al catasto fabbricati di ### fg 8 part 148, giusta donazione del 30 novembre 2005 nr. 134.795 racc. 25.945 a cura notaio di ### - delle predette servitù di transito veicolare, accesso veicolare e parcheggio veicolare a vantaggio del bene censito al catasto fabbricati di ### fg 8 part 148 ed in danno della parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947, titolate ex art 1062 cc e giusta donazione del 30 novembre 2005 rep. 134.795 racc.  25.945 a cura notaio e quella di accesso e parcheggio veicolare sempre in danno della parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 148 ed a favore ed utilità del bene censito al catasto fabbricati i ### fg 8 part 149 sub 3, categoria A/4 cl 2, titolata giusta successione del ### , sono dal convenuto impedite dall'aprile del 2017 dal ### con l'apposizione di un lucchetto che blocca un'anta del cancello realizzato dal ### , comune dante causa della ###ra e , in prossimità dell'entratore di proprietà dei ###ri e censito al catasto terreni di ### fg 8 part 341 e che l'esercizio da parte della ###ra della servitù di parcheggio e stoccaggio materiali sulla parte oggi cementificata del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 di proprietà del convenuto ad utilità e vantaggio delle particelle nr 137-272-277-278 censite al catasto terreni di ### e quella di transito pedonale e con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, sulla parte terranea del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 di proprietà del convenuto a favore delle particelle nr 137-272-277-278 censite al catasto terreni di ### , titolate in capo all'attrice giusta donazione del 8 marzo 1985 nr. 53.828 rep e nr.10632 racc a cura notaio in ### sono impedite dall'aprile 2017 dal ### con l'apposizione nel predetto periodo del suddetto lucchetto sull'anta del cancello realizzato dal ### , comune dante causa della ###ra e , in prossimità dell'entratore di proprietà dei ###ri e, censito al catasto terreni di ### fg 8 part 341 nonché dal rifiuto del ### , al contrario di quanto fatto in passato a semplice richiesta del padre e della ###ra , di rimuovere la vettura propria parcheggiata nanti la rampa di accesso alla parte terranea del fondo servente , censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 - All'effetto ### il Tribunale di ### condannare il ### a rimuovere il lucchetto da questi apposto sull'anta del cancello di accesso alla predetta area cementificata dalla Via triboli tramite l'entratore di proprietà dei ###ri e censito al catasto terreni di ### fg 8 part 341 , a rimuovere il manufatto/casetta in legno apposta dal convenuto sulla predetta area cementificata che ostacola la manovra nel frastaglio cementificato della ####### part 947 fg 8 catasto terreni di ### e, peraltro , non risulta in mappa catastale del 19/04/2018, ed a cessare ogni attività di turbativa ed impedimento all'esercizio da parte della ###ra della servitù di parcheggio e di accesso veicolare e pedonale gravante su detta parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 in favore dei beni censiti al catasto fabbricati di ### fg 8 part 148 (stalla fienile), fg 8 part 149 sub 3) e terreni censiti al catasto terreni di ### fg 8 part 137-278-272-277 ed ordinare al ### di astenersi da ogni turbativa ed impedimento , tramite il parcheggio di autovettura in prossimità della rampa di accesso, all'esercizio da parte della ###ra d ella servitù di transito veicolare con mezzi agricoli e pedonale gravante sulla parte terranea del terreno censito al catasto terreni di #### fg 8 part 947 di proprietà del convenuto , di ampiezza di m 2,10 circa, a favore dei terreni censiti al catasto terreni di ### fg 8 part 137-278-272-277 di proprietà dell'attrice che dalla predetta parte cementificata del catasto di ### fg 8 part 947 e fg 8 part. 149 sub 3 , tramite rampa di accesso a confine con la predetta area cementificata, si sviluppa all'interno del terreno censito al catasto terreni di ### 8 part.947, prosegue fino a tenere sulla sinistra il bene censito al catasto fabbricati di ### fg. 8 part 276 di proprietà di fino a raggiungere la strada che porta al bosco ceduo ed uliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di ### fg 8 part. 137-278-277-272 - ### ordinare alla ### dei registri immobiliari di ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della ###ra con esonero del conservatore da ogni responsabilità -Nel caso di mancato ottemperamento di quanto sopra da parte del convenuto, autorizzare l'attrice a provvedere personalmente anche mediante conferimento del relativo incarico a terzi al ripristino delle predette servitù con condanna del convenuto a rimborsare all'attrice tutte le relative spese - In ulteriore subordine, visto l'art 1158 cc e 1146 cc , ### l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis: - a) accertare e dichiarare: che il frastaglio cementificato del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 di proprietà del ### è gravato 1) da servitù di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè da servitù di parcheggio di auto e mezzi agricoli nanti la porta di accesso al bene censito al catasto fabbricati di ### fg 8 part 148 per l'utilità del bene censito al catasto fabbricati di ### fg 8 part. 148 , oggi di proprietà della ###ra 2) da servitù di deposito materiali da costruzione dei beni censiti al catasto fabbricati di ### fg 8 part 148 ed 149 sub 3 e beni provenienti dal bosco ceduo ed oliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di #### fg. 8 part 137-272-277-278 di proprietà della ###ra 3) da servitù di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè da servitù di parcheggio di auto e mezzi agricoli per l'utilità del bene censito al catasto fabbricati di ### fg 8 part. 149 sub 3, oggi di proprietà per 1/3 della ###ra , giusta successione ab intestato del ### avendo questa usucapito , ai sensi del combinato disposto degli artt 1146 e 1158 cc e 1062 cc , le predette servitù per possesso a loro immagine, proprio ed unito a quello antecedente, risalente al 1955 del ### , suo padre e dante causa, continuo , ininterrotto, pacifico pubblico indisturbato ed inequivoco fino al 2017 , ovvero fino agli impedimenti frapposti al loro esercizio da parte del ### ; -b) che sulla parte terranea del fondo censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 già part.140, uliveto, di proprietà del convenuto sussiste , sempre per intervenuta usucapione da parte della ###ra ,per possesso ,pacifico, pubblico , continuo, inequivoco, ininterrotto, ed indisturbato proprio decorrente dal novembre 1985 unito a quello del padre dante causa , ### e della nonna ###ra , risalente al 1955, servitù di transito pedonale e veicolare con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, a favore dei beni censiti al catasto terreni di ### fg 8 part. 137-278-277-272 di proprietà dell'attrice il cui percorso si sviluppa dalla predetta area cementificata del fg 8 part 947 del catasto terreni di ### e tramite la rampa di accesso prosegue all'interno di tale part 947 fg 8 catasto terreni di ### tenendo sulla sinistra l'immobile censito al catasto fabbricati di ### fg. 8 part 276 di proprietà di fino a raggiungere la strada che porta al bosco ceduo ed uliveti censiti al catasto terreni di ### fg 8 part. 137-278-277-272 e poscia ritornare da questi, utilizzando il medesimo percorso al contrario, alla parte cementificata del bene censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 e poi da questo la via triboli - ### il Tribunale di ### condannare il ### a cessare ogni impedimento e turbativa in narrativa descritte all'esercizio delle predette servitù di transito veicolare , pedonale , di parcheggio veicoli e deposito materiale ordinando al convenuto ### di rimuovere il lucchetto dallo stesso apposto nell'aprile 2017 al cancello di ingresso al predetto frastaglio cementificato del bene censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 , di abbattere la casetta in legno dallo stesso apposta su tale frastaglio e rimuovere la propria autovettura dalla posizione di quiete nanti la rampa di accesso al percorso pedonale e carrabile con mezzi agricoli realizzato dal ### nel terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part. 947 per raggiungere dalla parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 i terreni censiti al catasto terreni di ### fg 8 part.137-272- 277.278, ### oggi proprietà della ###ra e tramite il medesimo percorso ritornare alla stalla fienile di cui al catasto fabbricati di ### fg 8 part 148 e poscia da questa, tramite il cancello oggi bloccato, raggiungere la via ### - ### l'###mo Tribunale di ### ordinare alla ### dei registri immobiliari di ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della ###ra con esonero del conservatore da ogni responsabilità - In ulteriore subordine, in caso di rigetto delle suddette domande, contrariis reiectis, ### l'###mo Tribunale di ### costituire ex 1051 cc una servitù di accesso pedonale e veicolare dalla e per la via ### nonché di parcheggio veicolare e di mezzi agricoli in favore dei fondi di proprietà della ###ra censiti al catasto fabbricati di #### fg 8 part 148 e part 149 sub 3 e dei beni censiti al catasto terreni di ### fg 8 part 137-272-278 e 277, altrimenti interclusi e comunque privi di accesso veicolare dalla e verso la via ### a carico della parte cementificata del fondo di proprietà del Sig censito al catasto terreni di ### fg 8 part 947 al fine di consentire l'accesso a tale frastaglio cementificato dalla ed alla strada via ### in ### oltre che costituire una servitù di passo pedonale e con mezzi agricoli, di ampiezza di mt 2,10, sul terreno censito al catasto terreni di #### fg 8 part.947 di proprietà del convenuto in favore dei fondi di proprietà della ###ra censiti al catasto terreni di ### fg 8 part 137- 272-278 e 277 stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, preferibilmente sul percorso realizzato dal ### nonchè l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.  - ### ordinare alla ### dei registri immobiliari di ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della ###ra con esonero del conservatore da ogni responsabilità - In ogni caso vinte le spese e competenze legali. Con riserva di risarcimento dei danni tutti patiti dalla ###ra Per parte convenuta: “### il Tribunale Ill.mo rigettare integralmente le pretese avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate, per le ragioni tutte illustrate e documentate in atti. Vinte le spese”. 
Per la terza chiamata: “### il Tribunale Ill.mo, preso atto dell'usufrutto esistente in favore della sig.ra rigettare le pretese di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate. 
Vinte le spese”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio quale proprietaria di alcuni beni siti in ### per la quota di un terzo, giusta successione del padre (deceduto il giorno 29.4.2013), dell'unità immobiliare sita in ### n. 23, identificata al ### del suddetto Comune al foglio 8, particella 149, subalterno 3; per l'intero, giusta donazione paterna in data ###, della stalla/fienile sita di nuovo in ### snc e censita con la particella 148; per l'intero, giusta donazione in data ### da parte del solito genitore, quale nudo proprietario, oltre che della madre di questi, quale usufruttuaria, dei terreni (bosco ceduo e uliveti) di cui alle particelle 272, 137, 277 e 278. 
Il convenuto, fratello dell'attrice, è il proprietario dell'altro terreno sito sui luoghi di causa, quello censito con la particella 947 (già 140) e pure oggetto (unitamente alla cantina/deposito oggi identificata con il mappale 948, adiacente alla stalla succitata) della donazione in data ###; anch'egli poi, a seguito della morte del padre, è diventato comproprietario in ragione di 1/3 dell'abitazione sita al n. 23 di ### I predetti beni facevano parte di un unico compendio immobiliare di cui i suddetti e erano rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria, in forza di successione ab ### intestato del marito di e del successivo atto di divisione tra i figli del de cuius, datato 4.5.1955.  ### a fondamento delle domande formulate con il proprio atto di citazione (notificato al convenuto in data ###) ha dedotto: che una parte della suddetta particella 947 (già 140) - quella a confine con l'entratore sulla via pubblica (particella 341, all'epoca dell'introduzione del giudizio di proprietà di e , con il fabbricato ad uso abitativo di cui al mappale 149 e con la stalla e la cantina pure già indicate - è stata cementificata dal padre nel 1980 e così resa “aia comune”; che lì, nel 1984, in prossimità dell'entratore, è stato apposto anche un cancello in ferro costituito da due ante, per impedire l'accesso a terzi non autorizzati; che in precedenza, sin dagli anni '60, quello spazio era stato utilizzato per depositare il materiale dei lavori di ampliamento del confinante fabbricato (i.e.: demolizione del vecchio canniccio, sostituito con struttura in muratura e copertura in tegole) e di edificazione (previa demolizione di una latrina) del bene oggi identificato con la particella 948; che sempre nel corso degli anni ‘60 sul mappale 947 ha ricavato un percorso carrabile con trattore e rimorchio di ampiezza di metri 2,10 circa, con partenza dalla rampa in terra appositamente creata a ridosso della porzione successivamente cementificata e sviluppo all'interno del solito terreno, in prossimità del confine con quello censito con la particella 275, passando davanti (tenendolo sulla sinistra) al fabbricato di cui alla particella 276 di attraverso lo stradello realizzato sul mappale 274, fino a raggiungere i fondi oggetto della citata donazione del 1985 (particelle 137, 272, 277 e 278); che detto percorso è stato utilizzato per trasportare legna, olive e fieno fino alla stalla; che sulla porzione cementificata già descritta era solito parcheggiare la vettura e il trattore di proprietà, fare accedere e sostare i veicoli di coloro che venivano a trovare la famiglia o ad aiutare nelle lavorazioni nei terreni, depositare materiale vario, lasciare in sosta i mezzi agricoli necessari per le coltivazioni dei terreni del compendio, depositare la legna tratta dal vicino bosco, svolgere le feste della vendemmia ponendo tavolini e sedie per i commensali, depositare il grano raccolto in sede di trebbiatura per farlo asciugare prima di ricoverarlo nella stalla, depositare temporaneamente il fieno per farlo seccare; che dopo le donazioni del 1985 e la morte di nel 1986 , egli, rimasto proprietario dell'abitazione di cui alla particella 149, sub 3 e della stalla, ha continuato a utilizzare nel solito modo il frastaglio cementificato che aveva donato al figlio, dunque quale area di parcheggio delle proprie auto e dei mezzi agricoli e quale area di carico e scarico di materiale e oggetti vari (da ultimo, nel 2011, avendo rifatto la copertura del fabbricato e lì depositato quanto necessario per i lavori, facendovi accedere i mezzi degli operai incaricati); di aver abitato nel fabbricato di via ### n. 23 con i genitori e il fratello tra il 1972 e il 1980; di essersi quindi trasferita (sempre in ### in via ### 11), continuando, però, a fare regolarmente accesso alla corte di causa, parcheggiandovi l'auto del marito ( per recarsi ### nell'abitazione di famiglia o utilizzando il trattore del coniuge per aiutare il padre nei campi, ricoverando, altresì, i prodotti delle coltivazioni nella stalla; dopo il 1985, di aver continuato a fare accesso a quella corte senza contestazioni di sorta, ricevute dal padre le chiavi di apertura del cancello di accesso dalla via pubblica, lasciando parcheggiati auto o trattore davanti alla stalla, facendo quindi visita ai genitori o recandosi fino al bosco e all'uliveto di proprietà, sia a piedi, sia con mezzi agricoli, attraverso il percorso interno già descritto, utilizzando altresì la stalla oggetto della seconda donazione in suo favore per depositarvi varie attrezzature agricole o le olive raccolte (prima del trasporto in frantoio); che le suddette attività sono proseguite anche dopo la morte del padre nel 2013, senza opposizione da parte del fratello. 
Nel suo atto introduttivo la parte ha quindi lamentato che dall'inizio del 2016 le suddette attività sono state ostacolate o impedite da il quale: diversamente da prima, ha iniziato a non spostare, pur richiesto, la sua vettura parcheggiata sotto la tettoia posta davanti alla rampa di accesso alla parte terranea del mappale 947, così negando di fatto la possibilità di passaggio con mezzi meccanici lungo il solito percorso interno; ha apposto sul frastaglio un manufatto in legno che restringe lo spazio disponibile; ha poi (aprile 2017) chiuso con un lucchetto un'anta del cancello, inibendo l'altrui accesso veicolare alla corte.  ### quanto prospettato, tali condotte sarebbero illegittime in quanto in contrasto con la destinazione del bene voluta dal genitore, a servizio del bosco e dell'uliveto donati nel 1985, oltre che delle vicine abitazione e stalla e comunque dei propri diritti, come maturati per il possesso esercitato sulle cose nel corso dei decenni. 
E' stato quindi chiesto al Tribunale l'accertamento delle servitù che graverebbero sul mappale 947, sia sulla sua porzione cementificata (di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè di parcheggio di auto e mezzi agricoli, per l'utilità dei beni censiti con le particella 148 e 149 sub 3; di deposito materiali da costruzione dei beni suddetti e dei prodotti provenienti dalle particelle 137-272-277-278), sia sulla sua parte terranea (di transito pedonale e veicolare con mezzi agricoli, per raggiungere il bosco e gli uliveti); diritti acquistati per destinazione del padre di famiglia (in principalità) o per usucapione (in subordine); con conseguente necessità di far cessare gli impedimenti frapposti dalla controparte (chiusura con lucchetto di un anta del cancello di ingresso; parcheggio dell'auto davanti alla rampa; apposizione della costruzione in legno nel frastaglio). 
In ultimo subordine, l'attrice, poiché i suoi beni, a voler diversamente ritenere, sarebbero interclusi, quantomeno all'accesso e al transito veicolare, ha preteso la costituzione coattiva di quelle servitù.  si è costituito con comparsa in data ### chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie ed eccependo in particolare: che contestualmente alla citata donazione del 1985 (atto in forza del quale egli, come visto, era divenuto proprietario della porzione di terreno agricolo attigua ### all'abitazione di famiglia, comprendente anche l'iniziale corte cementata, oltre che dell'annesso immobile ad uso deposito, mentre la sorella aveva ricevuto i terreni posti più in alto, sulla collina pure facente parte del compendio) è stato concesso ai genitori ( e l'usufrutto generale sugli immobili donati, come da apposita scrittura privata; che l'attrice ha quindi formulato le sue pretese pur essendo mera nuda proprietaria dei beni di interesse e, in quanto tale, neppure legittimata alla domanda; che, in ogni caso, è mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre usufruttuaria; che lo stato dei luoghi, con riguardo all'assetto dei passaggi che danno l'accesso ai vari fondi, è ben descritto nell'atto di divisione ereditaria del 4.5.1955, laddove è stato pattuito che sarebbe rimasto comune ai tre condividenti il viottolo posto a confine tra gli odierni mappali 947 e 274, per consentire a ciascuno di accedere ai singoli lotti oggetto di assegnazione; che all'interno del fondo di cui alla particella 947 non esiste alcuno stradello che possa raggiungere il bosco dell'attrice, trattandosi di terreno organizzato a piane a dislivello separate da poggi e percorso da meri viottoli di collegamento, inidonei al passaggio di trattori e che comunque non rappresentano una via diretta percorribile; che comunque, non ha mai attraverso quel fondo, né a piedi né con mezzi agricoli, né su di esso ha mai effettuato interventi di pulitura o manutenzione, avendo avuto una frequentazione dei luoghi, dal 1985 in poi, solo sporadica e saltuaria; che nelle rare occasioni in cui controparte ha dovuto raggiungere i suoi terreni con il trattore, ella è passata attraverso la strada esistente sul vicino fondo di pre via ric hiesta de l re lativo permesso, anche per l'apertura del cancello presente all'imbocco; che l'attrice, poi, nell'aia cementata è sempre entrata unicamente a piedi, per fare visita i genitori, mai con mezzi; che tali mezzi dunque non sono neppure mai stati parcheggiati in loco, essendo stati piuttosto lasciati all'esterno della corte, in particolare nell'area posta sul retro dell'abitazione, adibita a parcheggio comune (usufruendo della tettoia metallica ivi collocata, utilizzata anche per accatastare la legna o per altri depositi temporanei); che solo in un'occasione nella solita corte è stato ricoverato il trattore del figlio di , che aveva chiesto una cortesia al riguardo; quanto alla stalla, che il manufatto è dotato di un varco utile solo all'ingresso pedonale ed è sempre stato adibito a ricovero di piccole attrezzature, essendo poi rimasto, dal 2005, inutilizzato; che nella specie difetterebbero dunque i presupposti fattuali e giuridici per l'applicazione degli istituti ex adverso invocati, in mancanza in particolare di opere visibili e permanenti di rilievo e in assenza di interclusione, stanti, da un lato, la non contestata facoltà di accesso pedonale alla cantina, dall'altro, l'esistenza dei viottolo di confine già descritto (“tutt'oggi comodo, pulito e ben praticabile, con andamento rettilineo e pendenza regolare … ne sarebbe possibile - ove controparte ne avesse reale necessità - anche l'allargamento”).  ### ha a propria volta contestato, evidenziando l'irrilevanza ai presenti fini della servitù costituita con l'atto di divisione del 1955, trattandosi di un passaggio mai esercitato e abbandonato ### dai danti causa e che comunque sarebbe stato utilizzabile solo pedonalmente (o a dorso di mulo), non con mezzi agricoli. 
E' stata prodotta copia della scrittura privata in data ### con cui i due fratelli hanno trasferito in favore dei genitori il diritto di usufrutto generale, vita natural durante, su tutti gli immobili già oggetto di donazione.  ### ha ritenuto di non disconoscere la sottoscrizione apposta in calce a quel documento, esibitole in originale in udienza. 
E' stata quindi ordinata la chiamata in causa di La parte è intervenuta con comparsa in data ###, confermando di essere usufruttuaria dei beni di causa, dichiarando di essere a conoscenza dei luoghi e delle consuetudini familiari e quindi smentendo la fondatezza di quanto prospettato dalla figlia, in adesione alle argomentazioni difensive già espresse dal convenuto. 
La causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti sui capitoli ammessi (cfr. ordinanza del 27.5.2021 e i verbali d'udienza in data ###, 13.7.2022 e 8.11.2022) e anche ispezionando i luoghi (incombente effettuato dallo scrivente il giorno 10.5.2023); essa viene ora in decisione all'esito del deposito delle memorie conclusionali di rito. 
Tanto premesso, occorre valutare in primo luogo se nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art.  1062 c.c. (“La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”), sulla scorta di quanto prospettato in via principale dall'attrice.  ### n. 4646/2024, “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”. 
Ad essere rilevante, dunque, è la conformazione dei luoghi esistente alla data dell'8.3.1985. 
Nell'atto di donazione in questione, del resto, sul punto è riportata unicamente una dicitura generica e “di stile”, per cui i beni venivano trasferiti “nel loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, col possesso immediato” (cfr. doc. 3 fasc. p. att.). 
Quanto, poi, alla scrittura datata 16.8.1986 allegata sub a) alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. da essa ha un contenuto che pare solo “abbozzato” (non vi si leggono conclusioni chiaramente formulate) e, comunque, laddove è fatto riferimento al “piazzale in società”, ### andrebbe evidenziato il contrasto con il contenuto dei precedenti e successivi atti dispositivi “ufficiali”. 
Tornando allora al quesito iniziale (circa l'applicabilità o meno, nella specie, dell'art. 1062 c.c.), la risposta ad esso deve essere positiva (ciò che, invero, non in è contestazione tra le parti, come visto) con riguardo all'asservimento della porzione cementificata della particella 947 rispetto al passaggio pedonale che dalla via pubblica consente l'accesso alla stalla (mappale 148) e all'abitazione (mappale 149, sub 3); beni questi ultimi che hanno ingresso diretto proprio da quella corte e che a ritenere diversamente, a seguito della donazione del 1985 sarebbero stati assolutamente interclusi. 
Difettano, invece, i presupposti perché l'istituto de quo possa operare in relazione agli altri diritti invocati dall'attrice. 
Quanto in particolare alla servitù di passo, pedonale e carrabile con mezzi agricoli, che dovrebbe gravare anche sulla porzione terranea del fondo nella nuda proprietà del convenuto, va, anzitutto, richiamata la rigorosa giurisprudenza della Suprema Corte, che in materia ha affermato il seguente principio: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. ### ord. n. 11834/2021). 
Ebbene, l'allegazione attorea nell'assunta prospettiva è stata assolutamente generica, in assenza di descrizione di sorta dei segni concreti che sui luoghi indentificherebbero il dedotto “percorso” e del necessario elemento di raccordo con il fondo asseritamente dominante, dal quale possa risultare chiaramente l'utilità dell'opera ipotizzata anche per l'altro bene.  ### elemento specificamente dedotto, infatti, concerne lo scivolo in erba già menzionato nelle premesse: esso, però, essendo posto a collegamento delle due porzioni del mappale 947, non può essere decisivo ai presenti fini. 
Opere visibili e permanenti eventualmente esistenti sul fondo non risultano neppure dalla documentazione in atti e in particolare dall'esame del file video contenuto nel dvd prodotto dall'attrice, come autorizzato con decreto del 30.9.2019. 
Esso mostra unicamente che il passaggio fino al confine del mappale in oggetto può essere effettuato piuttosto agevolmente, quantomeno a piedi, attraversando il prato e le varie piane, come collegate. 
Di per sé, tuttavia, tale circostanza è qui priva di rilievo. 
Di contro, dalla visione del file può escludersi che sui luoghi sia presente un qualche stradello tracciato sul terreno. 
Infine, anche i testimoni sentiti in corso di causa non hanno descritto nel dettaglio elementi di possibile interesse per la posizione di parte attrice. 
Restano da esaminare gli ulteriori (rispetto al passaggio pedonale) profili di asserito asservimento della corte, che riconduce alla storica cementificazione di quella porzione di immobile, oltre che alla posa del cancello di ingresso. 
Peraltro, va rilevato, sulla scorta dell'istruttoria orale svolta, che la prospettazione attorea in merito a quella posa non ha trovato adeguata conferma, essendo risultata la realizzazione dell'attuale manufatto in ferro (probabilmente in sostituzione del precedente varco in legno, mal conservato) nel corso degli anni '90 (e non già prima del 1985). 
Ad ogni modo, non pare che la sola presenza della corte cementificata e di un cancello (seppure con caratteristiche non specificate e differenti da quelle dedotte) possa essere decisiva in senso favorevole alla parte. 
Quanto all'ipotizzata servitù “di deposito”, anche a voler ammettere che nel caso sussista la tipica realitas (intesa come inerenza dell'utilità al fondo dominante), si ritiene che le suddette opere non sarebbero connotate dalla necessaria inequivocità. 
Quanto, poi, alla servitù di parcheggio che pure si vorrebbe così costituita, mancano in ogni caso le opere (permanenti, visibili e obiettivamente destinate) idonee in particolare a individuare gli spazi che sarebbero riservati allo scopo; ciò che è da reputarsi essenziale, alla luce del più recente orientamento giurisprudenza in materia (cfr. ###, Sez. Un., n. 3925/2024). 
Quanto, infine, al passaggio carrabile, osta la considerazione preliminare per cui il diritto dedotto a ben vedere non è neppure astrattamente configurabile: la servitù in questi casi, ai sensi di legge, presuppone che il presunto titolare, con il proprio mezzo, possa accedere direttamente al fondo asseritamente dominante, non che egli - come accadrebbe nella specie - debba fermarsi nel fondo ipotizzato servente, prima di raggiungere a piedi la sua proprietà. 
Possono ora essere esaminate le domande subordinate di usucapione. 
Esse devono essere tutte rigettate. 
Detto che è da considerare, per tutto il periodo di interesse, mera nuda proprietaria dei beni asseritamente dominanti (si veda, tuttavia, ### n. 21231/2010, per cui se il nudo proprietario ha, di fatto, la disponibilità del bene possono assumere rilievo anche gli atti di possesso ### dal medesimo compiuti) e che, in ogni caso la sua relazione di fatto con i beni di causa non può non essere letta - anche ai fini di cui all'art. 1144 c.c. - nel particolare contesto familiare di riferimento (con i genitori usufruttuari del compendio che hanno sempre vissuto in loco, insieme all'altro figlio, nudo proprietario del bene asseritamente servente), può evidenziarsi, in particolare con riferimento al dedotto passaggio con mezzi agricoli attraverso il terreno di causa, fino al bosco, come l'istruttoria orale abbia, invero, avuto esiti nel complesso incerti (e, come tali, sfavorevoli alla posizione della parte onerata della relativa prova, cioè dell'attrice). 
Si tratta, comunque, di considerazioni ultronee, atteso che nella specie difetta senz'altro il requisito dell'apparenza, secondo quanto già dettagliatamente argomentato sopra. 
Ne consegue che non merita accoglimento anche la domanda di citazione finalizzata a far cessare le altrui condotte oggetto di lamentela e già descritte in premessa, atteso che esse non sono di certo di ostacolo all'esercizio dell'unico diritto qui riconosciuto (di passaggio pedonale sulla corte, a favore della stalla e dell'abitazione confinanti). 
Venendo ora alle domande formulate in estremo subordine, ex art. 1051 c.c., si è già detto che la servitù di passaggio carraio sulla porzione cementata del mappale 947 non è già in astratto configurabile. 
Tale ragione per così dire strutturale osta anche all'accoglimento, in parte qua, della pretesa ora in esame, non risultando, in assenza di una qualche specifica deduzione in merito, che nella specie sia praticabile l'ampliamento degli accesi pedonali esistenti e neppure essendo stato indicato un possibile, diverso percorso al riguardo. 
Quanto, invece, alla costituzione del diritto di parcheggio sulla solita corte, pure oggetto di domanda, basterà osservare che le servitù coattive sono tipizzate dalla legge e che quanto invocato non è previsto dal codice. 
E' pure da rigettare la richiesta avente ad oggetto la porzione terranea del solito fondo. 
E', infatti, assente una condizione di interclusione assoluta delle particelle 272, 137, 277 e 278, essendo documentata (come confermata anche in sede di istruttoria orale, si vedano in particolare le dichiarazioni di e oltre che di sopralluogo) l'esistenza di un accesso alla via pubblica attraverso il percorso di confine già indicato nel citato atto divisionale del 1955; percorso storicamente esercitabile oltre che pedonalmente anche con una moto carriola. 
Del resto, non è emerso che attualmente tale passaggio possa dirsi assolutamente impraticabile, essendo piuttosto risultata una situazione meramente transitoria caratterizzata dalla scarsa pulizia dei luoghi (cfr. ### civ. 311/1999 e ### n. 1012/1992). 
Si ritiene, poi, che parte attrice non abbia formulato ulteriore domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c. ### Si tratta di azione diversa (distinta, pur in presenza presupposti in parte identici, sia per il petitum che per la causa petendi, oltre che per le differenti esigenze dell'agricoltura e dell'industria tutelate), sicchè una qualche pronuncia su di essa qui non sarebbe consentita, a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione (cfr. ### n. 6270/2008; si veda, altresì, ### n. ###/2017). 
Ad ogni modo - a voler, cioè, ritenere, attesa la genericità dell'allegazione, che una domanda sul punto vi sia - si osserva che l'attrice nulla ha dedotto in merito né all'eventuale insufficienza dell'accesso esistente rispetto ai bisogni dei suoi fondi, né in merito all'impossibilità di un qualche suo ampliamento, né in merito alle esigenze dell'agricoltura da porre a fondamento della richiesta. 
Le spese di lite, nei rapporti tra e il convenuto, seguono la sostanziale soccombenza della prima (che vede rigettate tutte le sue articolate pretese, ad eccezione dell'unica non in contestazione tra le parti) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, inferiore a 5.200,00 euro e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare un aumento dei valori medi di tabella (la n. 2) per tutte e quattro le fasi in rilievo. 
Può, invece, disporsene la compensazione nei rapporti tra l'attrice e P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: in parziale accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice, dichiara che l'immobile censito al ### del Comune della ### al foglio 8, particella 947 (nella sua porzione cementificata, come da parte motiva), è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili censiti al ### del Comune di ### al foglio 8, particelle 149, sub 3 (di cui è comproprietaria, unitamente alle altre parti del presente giudizio) e 148 (di cui è proprietaria esclusiva); servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c.; rigetta tutte le altre domande attoree; condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto, liquidate in 4.500,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e parte intervenuta. 
Manda al competente ### dei registri immobiliari di trascrivere su istanza di parte la presente sentenza.  ### 9.9.2025 #### 

causa n. 2264/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Ettore Di Roberto

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1643/2025 del 08-06-2025

... in ### n° 526, di proprietà dell'attrice, vi è parcheggiata autovettura che non può essere prelevata stante l'occlusione con manufatto in cemento e inferriate della rampa di entrata/uscita dal parcheggio” (teste dott. ; 7) “### che a seguito di contestazioni della società , la società e per essa oggi la convenuta modificava l'inferriata fissa collocata tra due pilastri, dotandola di cerniere apribili e catena con lucchetto, le cui chiavi come da doc. 18 attoreo che si rammostra al teste, venivano consegnate all'attrice” (teste dott. ; 8) “### che il fondo di proprietà dell'attrice sito in ### via ### n° 526, come da foto prodotte ai docc.ti attorei primo grado nn. 3 e 15, è intercluso tra fondi finitimi” (### e dott. . Si indicano a testi: #### de ### n. 3, 20141 ### Dott. ### del 99 n- 12, 23100 Sondrio ###. Richiamata la memoria n° 3 ex art. 183 cpc VI comma di d atata 04/11/2019, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale e dei relativi capitoli chiesti da controparte in comparsa di costituzione e nella sua memoria 2 di primo grado, per i seguenti motivi: ### 1 e 2 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente contenuto valutativo, come tali non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ### dr. ### rel. 
Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2544/2023 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 16 20129 MILANO presso il difensore avv.  ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### ( ) ### 15 20094 CORSICO; elettivamente domiciliato in ### 267 NAPOLI presso il difensore avv. ###### C.F. ), elettivamente domiciliato in ### SOPRA, 48 53100 SIENA presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### avente ad oggetto: ### sulle seguenti conclusioni. 
Per e Voglia la Corte d'appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: ### autorizzare l'intervento volontario di nel presente giudizio, in qualità di avente causa di ai sensi degli artt. 105 e 111 comma III c.p.c. e, per l'effetto, estromettere non essendo più titolare del diritto oggetto di causa e non avendone specifico interesse.  ### accogliere l'appello formulato da e, in particolare, per i motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello formulato e depositato in atti da revocare e riformare integralmente e totalmente la sentenza n. 1368/2023 emessa dal Tribunale di Milano, ### in persona del Giudice Dott.ssa ### pubblicata in data ### sub R.G. 19905/2023, mai notificata e, così, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dalla dante causa di come qui di seguito riportate: ### P. ### “In via principale: 1. Accertare e dichiarare che la società c on sede ###- 41122 Modena, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in via ### n.526 Milano e, per essa, la precedente proprietaria società con sede ###via ### n.234/B - ### di ### nella costruzione del manufatto realizzato su fondo finitimo con quello di proprietà dell'attrice oggi sito in via ### ai nn.520 e 526 - Milano, in violazione dell'art. 873 cc e dell'art. 86 e segg.ti ### del Comune di ### non si è attenuta all'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni e per gli effetti disporre e ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto. 2. Accertare e dichiarare che la società con sede ###- 41122 Modena, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in via ### n.526 ### e, per essa, la precedente proprietaria società con sede ###via ### n.234/B - ### di ### nella costruzione del manufatto realizzato in violazione dell'art. 873 cc ha altresì violato il diritto di servitù di passaggio del fondo occluso di proprietà dell'attrice oggi di sito in via ### ai nn.520 e 526 - ### e in particolare del diritto di accesso al parcheggio interrato e sottostante all'immobile e, per gli effetti, disporre e ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto con conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio a favore di or a di In via subordinata: ### e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio di oggi di p er l'accesso all'immobile e al sottostante parcheggio interrato di sua proprietà sito in via ### ai nn.520 e 526 - ### ordinando alla convenuta di demolire il manufatto e con rimessione dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione dello stesso nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di ### citazione e successivi atti depositati in primo e in secondo grado dall'appellante ### avendo il Giudice di prime cure svolto alcuna attività istruttoria se l'adita Corte lo riterrà necessario ammettere prova sulle istanze formulate nel giudizio di I° grado nelle memorie depositate da ai sensi dell'art. 183 VI comma, nn. 2, 3 c.p.c., non ammesse e ribadite dalla stessa in sede di precisazione delle conclusioni, che qui si riportano 1) “### che a favore del fondo di proprietà della società , sito in #### n. 526, come riportato a pagina 2 della perizia asseverata del 12.06.13 (doc. 7 fascicolo primo grado da lei redatta e che mi si rammostra, esiste servitù di passaggio per l'accesso al parcheggio interrato che avveniva dal civico n. 526 di ### delimitato da cancello su fondo precedentemente di proprietà della società e oggi di proprietà della società convenuta (teste ### ; 2) “### che l'accesso all'immobile di proprietà della società , sito in #### avveniva dal civico n. 526” (### e dott. ; 3) “### che l'accesso al parcheggio interrato di proprietà del , sito in #### avveniva ed è sempre avvenuto dall'ingresso del passo carraio posto al n. civico 526 su area precedentemente di proprietà e e oggi di proprietà della società convenuta (### e dott. ; 4) “### che come da foto che si rammostrano al teste, (doc. 5 fascicolo l a p recedente p roprietaria o ggi rea lizzava manufatto in cemento occludendo l'accesso al parcheggio interrato dell'immobile di proprietà della società , sito in #### n° 526” (teste dott. ; 5) “### che la precedente proprietaria del fondo sito in #### n. 526, oggi come da doc. 17 attoreo che si rammostra al teste, collocava inferriata fissa tra due pilastri occludendo [...] ### l'accesso pedonale all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in #### n° 526” (teste dott. ; 6) “### che dall'anno 2016 come da doc. 16 fascicolo primo grado che si rammostra al teste, nel parcheggio sotterraneo sito in ### n° 526, di proprietà dell'attrice, vi è parcheggiata autovettura che non può essere prelevata stante l'occlusione con manufatto in cemento e inferriate della rampa di entrata/uscita dal parcheggio” (teste dott. ; 7) “### che a seguito di contestazioni della società , la società e per essa oggi la convenuta modificava l'inferriata fissa collocata tra due pilastri, dotandola di cerniere apribili e catena con lucchetto, le cui chiavi come da doc. 18 attoreo che si rammostra al teste, venivano consegnate all'attrice” (teste dott. ; 8) “### che il fondo di proprietà dell'attrice sito in ### via ### n° 526, come da foto prodotte ai docc.ti attorei primo grado nn. 3 e 15, è intercluso tra fondi finitimi” (### e dott. . Si indicano a testi: #### de ### n. 3, 20141 ### Dott. ### del 99 n- 12, 23100 Sondrio ###. Richiamata la memoria n° 3 ex art. 183 cpc VI comma di d atata 04/11/2019, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale e dei relativi capitoli chiesti da controparte in comparsa di costituzione e nella sua memoria 2 di primo grado, per i seguenti motivi: ### 1 e 2 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente contenuto valutativo, come tali non demandabili al teste; ### 3 inammissibile in quanto, generico e irrilevante; ### 4 e 5 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente ad oggetto il passaggio pedonale e non il passo carraio; ### 6, 7 e 8 inammissibili in quanto, trattasi di circostanze da provarsi documentalmente, e quindi come tali non demandabili al teste; ### 9 inammissibile in quanto, avente contenuto negativo e valutativo e come tale non demandabile al teste. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi, oltre all'ammissione della prova contraria, si chiede sempre a prova contraria, ammettersi il seguente capitolo: #### 9: “### che la società , nel corso degli anni 2016-2017, mai inoltrava alla società , comunicazioni e documentazione attestante la richiesta al Comune di ### per la realizzazione di un accesso carraio in ### 520”. ### medesimi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc VI comma, datata 14/10/19 depositata in atti da Con riserva di procedere, ove necessario, all'audizione delle parti e di eventuali testimoni indicati.  ###, con vittoria di compensi professionali e spese, come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio.  ### l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da n corporante per fusione della società e, p er l 'effetto, co nfermare l a s entenza n . 1 368/2023 e messa dal Tribunale di #### nel ### n. 19905/2019 RG. 
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.  ### istruttoria: Si reitera la richiesta di ammissione delle prove già formulate e richieste in primo grado da in sede di ### di ### e Risposta e memorie istruttorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3, non ammesse, poi reiterate in sede di precisazione delle conclusioni come di seguito specificato: - mezzi di prova formulati in sede di comparsa di costituzione e risposta: prova per testi sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che l'immobile di cui al ### 693, mappale 1, sub 705, catasto fabbricati Comune di ### di cui al doc. 3 comparsa di costituzione e risposta che le si mostra, è rimasto inutilizzato sin dal momento dell'acquisizione del medesimo da parte del ### poi incorporato per fusione nel e ### più precisamente dal 23.12.2004 e comunque dalla data in cui h a acquistato l'immobile ad esso confinante, il ###.  2) D.C.V. che la rampa di accesso al parcheggio interrato insistente sull'immobile di cui al ### 693, mappale 1, sub 705, catasto fabbricati Comune di ### di cui al doc. 3 comparsa di costituzione e risposta che le si mostra, è rimasta inutilizzata sin dal momento dell'acquisizione del medesimo da parte del ### poi incorporato per fusione nel , e più precisamente dal 23.12.2004 e comunque dalla data in cui ha acquistato l'immobile ad esso confinante, il ###. 
Si indica quali testimoni su tutti i capitoli di cui sopra i ###ri: , residente ###; residente ###/C; , residente in ####, ### per ### n. 15.  - mezzi di prova formulati in sede di memoria ex art. 183 co. 6 . n. 2 che di seguito si riportano: si richiede che il giudice voglia ordinare all'attrice, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle istanze dalla stessa eventualmente presentate alle competenti autorità amministrative al fine dell'ottenimento del passo carrabile inerente la proprietà del sita in ### n. 520; si chiede ammettersi prova per testi sugli ulteriori e seguenti capitoli: 3) DCV che quando ha provveduto, nell'anno 2016 a realizzare il cancello di accesso al civico n. 526 di #### oggi di proprietà di la stessa ha contestualmente provveduto a realizzare e posizionare, a proprie spese, un cancello di accesso sulla limitrofa proprietà di . ### 4) DCV che , sin dalla realizzazione del predetto cancello posto al civico n. 520 #### ha messo a disposizione di le chiavi dello stesso.  5) DCV che nell'anno 2016 l'### quale delegato della ha provveduto a consegnare a personale delegato da , le chiavi del cancello posto sulla proprietà dello stesso sita in #### 6) DCV che nel corso degli anni 2016-2017, l'### con studio in ### ha provveduto, su delega della società a valutare, con le competenti ### amministrative, la fattibilità di un nuovo accesso carraio alla proprietà di posta in #### n. 520.  7) DCV che, nel corso degli anni 2016-2017, l'### con studio in ### ha provveduto, su delega della società al fine di poter facilitare la presentazione da parte del di una richiesta di nuovo accesso carraio con riferimento alla proprietà posta in #### n. 520 della stessa società , ha preso contatti con i seguenti #### di ### - #### settore progettazione e manutenzione strade - ### e Ing. ### vigilanza.  8) DCV che il ### dell'### di ### l'### dell'### settore progettazione e manutenzione strade e l'### dell'### vigilanza del Comune di ### hanno svolto alla presenza dell'### con studio in ### un sopralluogo dinanzi alla proprietà di sita in #### n. 520, al fine di valutare la fattibilità di un accesso carraio e che in tale occasione hanno espresso parere favorevole all'opera.  9) DCV che la procedura di richiesta di nuovo accesso carraio alla proprietà di posta in #### non ha preso avvio in ragione della sola inerzia ed inattività di . ### Con riferimento ai capitoli da 3 a 9 di cui sopra si indica quali testimoni: il ### , residente ###, sui capitoli n. 3, 4, 5 e 8; L'### , con studio in ####, 20054 ### 6, sui capitoli n. 6, 7, 8 e 9.  - Richiamata integralmente la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc di ci si oppone infine all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati e si insiste, in caso, affinché il Giudice voglia ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova già formulati da questa difesa in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI.  ### atto di citazione notificato in data ###, l'attrice oggi conveniva in giudizio la società p er sentire accogliere le seguenti domande : “ Nel merito in via principale 1. ### e dichiarare che la società con sede in 41122 Modena, ### n° 481, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in #### n. 526 e per essa la precedente proprietaria società , con sede ###### di #### n. 234/B, nella costruzione del manufatto realizzato su fondo finitimo con quello di proprietà dell'attrice e sito in #### nn. 520-526, in violazione dell'art. 873 cc e dell'art. 86 e segg.ti ### del Comune di ### non si è attenuta all'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni e per gli effetti disporre ed ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto.  2. ### e dichiarare che la società con sede in 41122 Modena, ### n° 481, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in #### n. 526 e per essa la precedente proprietaria società , con sede ###### di #### n. 234/B, nella costruzione del manufatto realizzato in violazione dell'art. 873 cc ha altresì violato il diritto di servitù di passaggio del fondo occluso di proprietà della società dell'attrice sito in #### nn. 520-526 ed in particolare del diritto di accesso al parcheggio interrato e sottostante all'immobile e per gli effetti disporre ed ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto col conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio a favore dell'attrice. 
In via subordinata ### e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio dell'attrice per l'acceso all'immobile ed al sottostante parcheggio interrato di sua proprietà sito in #### nn. 520-526, ordinando alla convenuta di demolire il manufatto e con rimessione dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione dello stesso. 
Nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.19 si costituiva in giudizio la convenuta concludendo affinchè “l'adito Tribunale di ### ogni contraria domanda od eccezione respinta, voglia rigettare le domande tutte formulate dalla società , perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate; con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”. 
Il giudice del tribunale ammetteva la CTU richiesta dalle parti. Con ordinanza riservata del 5.12.2019 il Giudice disponeva ### nominando consulente l'### formulando il seguente quesito: “Il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati i luoghi, effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso pubblici uffici, sentite le parti e i rispettivi consulenti, a) descriva lo stato dei luoghi oggetto di causa ed in particolare:1) accerti e descriva gli accessi pedonali e carrai della proprietà dell'attrice ed in particolare l'accesso da via ### n 526 e ### l'accesso da via ### n 520 (per quest'ultimo ne verifichi l'esistenza o la fattibilità); 2) descriva il muro realizzato dalla convenuta per cui è causa; dica se è posto sul confine tra le due proprietà e ne indichi l'altezza; 3) descriva la rampa di accesso al parcheggio interrato dell'attrice per cui è causa; dica se è interrata in tutto o in parte e verifichi la distanza del muro realizzato dalla convenuta dalla parte della rampa emergente dal terreno; b) tenti la conciliazione tra le parti”. 
Il giudice di prime cure rigettava le istanze istruttorie ed acquisita la ### decideva il giudizio con rigetto delle domande attoree con il seguente dispositivo: “1. rigetta le domande della parte attrice; 2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed € 4.000,78 per le spese di c.t.p.; pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.4.2022, in via definitiva per l'intero a carico dell'attore”. 
Avverso la sentenza del Tribunale di ### n.1368/2023, R.G. n. 19905/2019, emessa il ### e pubblicata il ### propone appello con i seguenti ###: 1) Violazione distanze legali ex art. 873 c.c. e art. 86 e segg.ti ### del Comune di ### 2) ### servitù di passaggio dal civico n° 526 di ### a favore dell'appellante 3) ### di passaggio fondo intercluso 4) ### condanna alle spese e ctu: errore e ingiustizia. 
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. 
La Corte decide la causa nella camera di consiglio del 22.5.2024. ### La Corte d'appello rimetteva la causa sul ruolo e richiamava il CTU arch.  aff inché rispondesse a ulteriore quesito finalizzato a verificare la fattibilità, le problematiche e le difficoltà, le modalità e i costi per la realizzazione di ### passo carrabile sulla pubblica via nell'immobile di ### realizzare una servitù coattiva gravante sull'immobile di Con ordinanza del 22.5.2024 la Corte di Appello di ### ritenuto che la CTU espletata nel primo grado di giudizio non risultasse sufficiente alla Corte per decidere definitivamente la causa su tutte le domande proposte e ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi tecnici di valutazione -con particolare riferimento sia alla fattibilità di determinate opere, sia ai costi, sia alle difficoltà tecnicherispetto all'ipotesi di riconoscimento di servitù coattiva, e rispetto all'ipotesi di creazione di un passaggio carraio nella proprietà d i via ### 520, - rimetteva la causa sul ruolo e richiamava il #### affinchè rispondesse a tale ulteriore quesito: “### conto della precedente relazione depositata in data ### e dello stato attuale dei luoghi, illustri, sotto il profilo tecnico, la fattibilità, le problematiche, le difficoltà, le specifiche modalità, i costi, a) per realizzare un passo carrabile sulla pubblica via per accedere alla rampa che porta al parcheggio dell'immobile di proprietà .A.; passo carrabile da realizzare nell'immobile di proprietà dell'appellante; b) per realizzare una servitù coattiva sull'immobile di proprietà , con il minor aggravio possibile per il fondo servente, al fine di consentire il passaggio dal passo carraio di proprietà dell'appellata per utilizzare il parcheggio di proprietà salvaguardando le esigenze di sicurezza dell'appellata e di custodia dei beni che risultano ### nominato inoltrava bozza di relazione alle parti. presenti nei capannoni (come da foto prodotte); c) autorizza sin d'ora il CTU ad esperire tentativo di conciliazione”. ### All'udienza del 2.7.2024 il nominato CTU prestava giuramento ed il ### disponeva che le operazioni peritali avessero inizio presso i luoghi oggetto di causa il giorno 25 luglio 2024 alle ore 10.00, con termine al CTU per la trasmissione della bozza ai CTP sino al 30 novembre 2024 e termine ai CTP per formulare le proprie osservazioni sino al 30 dicembre 2024; con ulteriore termine al CTU per il deposito dell'elaborato peritale, unitamente alle osservazioni dei CTP sino al 30 gennaio 2025. 
Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, il CTU depositava la relazione peritale finale il ###. 
Medio tempore, con atto del 03 dicembre 2024 trasferiva a odierna interveniente l'immobile sito in via ### nn. 520 e 526 - ### come da atto stipulato dinanzi al ### dott. di ### rep. n. 1659/1164. 
In data 14 gennaio 2025 depositava comparsa di intervento ex artt. 105 e 111, comma ### c.p.c. chiedendo, al contempo, l'estromissione di d al giudizio, non essendo quest'ultima più titolare del diritto oggetto di causa e non avendone specifico interesse. 
In data 18 marzo 2025 si teneva udienza che si concludeva con invito da parte del ### ai procuratori delle parti a valutare congiuntamente la possibilità di giungere ad un conteggio condiviso dell'indennità, da determinarsi sull'ipotesi B) individuata dal ### nulla eccepiva circa l'intervento di ma si opponeva all'estromissione di ### successiva udienza del 25 marzo 2025 le parti davano atto di non essere riuscite a giungere a un conteggio condiviso. 
Con provvedimento comunicato in data 25 marzo 2025 il ### riteneva di rimettere la causa in decisione, fissando udienza del 27 maggio 2025 e assegnando ### termine di 40 giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali, di 15 giorni prima per il deposito di note di replica. 
La causa torna in decisione avanti al collegio riunito in camera di consiglio in data ###.  MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO g ià ha acquistato con atto del 23.12.04 l'immobile sito in ### n. 520-526, avente ad oggetto porzione di capannone; l'accesso carraio poteva avvenire da ### n. 526. 
Nel 2016 l'odierna appellata costruisce un muretto/recinzione che impedisce l'accesso dal carraio di ### n. 526.  ###, sull'istanza di estromissione dal giudizio presentata da i n d ata 2 3.05.2025, questa Corte rileva che , espressamente, non ha prestato il consenso (necessario ex art. 111 co. 3 c.p.c.) all'estromissione dal giudizio della stessa società, così come dichiarato e verbalizzato anche all'udienza del 18.2.2025. 
Conseguentemente, questa Corte deve rigettare l'istanza di estromissione proposta dall'originaria parte appellante. 
Passando al merito, in estrema sintesi l'appello censura la sentenza di prime cure sulla base di quattro argomenti principali: 1. Si contesta con il primo motivo la sentenza laddove sostiene che il muro costruito dal convenuto in primo grado sia stato posizionato sul confine tra i due terreni delle parti coinvolte, senza violare alcuna legge, inclusi l'articolo 873 del codice ### civile e l'articolo 86 e seguenti del ### del Comune di ### Inoltre, si contesta l'affermazione secondo cui l'accesso pedonale al numero civico 520 di ### esisteva prima della costruzione del manufatto in questione da parte di 2. Si contesta con il secondo motivo la sentenza laddove nega l'esistenza di un diritto di passaggio a favore dell'appellante, dal civico 526 di ### 3. Si contesta con il terzo motivo la sentenza laddove non riconosce l'interclusione del terreno di proprietà dell'appellante.  4. Infine, si richiede che, in caso di accoglimento dell'appello con conseguente modifica della sentenza di primo grado, le spese tecniche e legali sostenute durante il primo processo siano interamente a carico di ### è infondato per le motivazioni che seguono.  ### la costruzione del muro e l'accesso dall'ingresso pedonale al n. 520 di ### 520 ### l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto erroneamente il muro costruito in prossimità del confine, laddove invece il CTU avrebbe “accertato che il muro è stato realizzato nella proprietà dell'appellante”, con conseguente palese violazione da parte dell'appellata dell'art. 873 c.c., nonché dell'art. 86 e segg.ti del ### del Comune di ### Inoltre, il primo giudice, non avrebbe tenuto conto neanche della tutela del diritto di proprietà̀ dell'appellante, “che si trova di fatto impossibilitata ad accedere con gli autoveicoli nel parcheggio sotterraneo ubicato nel suo immobile”. 
La Corte osserva quanto segue. 
Nella relazione finale il CTU ha accertato che “con riferimento alla planimetria del rilevamento eseguito con la strumentazione topografica, si conviene che la mezzeria del ### muro sia posizionata approssimativamente in coincidenza del confine tra le due proprietà”. 
Inoltre, lo stesso CTU ha rilevato che il muro in questione “consta di un manufatto alto cm. 270, composto da un muretto alto cm. 75, su cui è sormontata un'inferriata alta cm.  195; lo spessore del muretto è di cm. 25”. 
Il suddetto muro non rispetta la distanza di tre metri dalla costruzione preesistente sul fondo dell'attrice, costituita dalla rampa di accesso ai box, che dalla descrizione del c.t.u. “consta di un manufatto lungo ml. 22.30 circa e largo ml. 6.20 circa definito da una corsia in cemento con finitura a “spina di pesce” per aumentare il grip, delimitata da due muri di contenimento (vedasi planimetrie rilievi dello stato di fatto all. 15). Come si evince dagli elaborati fotografici all. 16 e 17, la rampa è distinta dalla parte dell'area libera coincidente con il piano stradale il quale presenta un rivestimento costituito da un manto di masselli autobloccanti; la rampa altresì, risulta interamente scoperta e dista a circa ml. 1.72 dalla recinzione che delimita le due proprietà. Evidenzia la parte appellante che la distanza tra la rampa dell'attrice in primo grado ed il muro di confine realizzato dalla convenuta in primo grado è dunque inferiore a metri tre. 
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice ritiene l'appellante che il muro sia stato costruito in violazione dell'art. 873 c.p.c… LA CORTE OSSERVA In primo luogo, si osserva che il muro di cinta non può essere considerato costruzione al fine dell'applicazione della norma sulle distanze legali, a norma dell'art. 878 c.c .. 
Il muro in contestazione ha, infatti, caratteristiche di altezza (inferiore a metri 3) e di isolamento (descritte dal c.t.u. e risultanti dai rilievi e dalle fotografie), che manifestano la sua destinazione a demarcazione della linea di confine e a separazione e chiusura dei fondi limitrofi. Infatti, l'art. 878 c.c. stabilisce che il muro di cinta non è considerato per il computo della distanza prevista dall'art. 873 del c.c. (quindi di minimo tre metri dal confine) se non supera i tre metri di altezza, dunque non va considerato al fine del computo delle distanze di cui all'art. 873 c.c.. (Cass. Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020; Cass. 3037/2015) Esclusa dunque la violazione dell'art. 873 c.c., non rileva neppure la normativa secondaria che è richiamata dall'appellante, in quanto la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può essere derogata dai regolamenti locali che, secondo il rinvio contenuto nella norma citata, possono solo prevedere una distanza maggiore (cfr. Cassazione sez. II sentenza 16 marzo 2015 n 5163).” Nella carenza di una definizione da parte del legislatore, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale, andando a delineare le caratteristiche che devono sussistere per ritenere un manufatto come costruzione. 
Per il granitico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sono infatti qualificabili come costruzioni quei manufatti che abbiano caratteristiche di consistenza e stabilità e che emergano in modo sensibile dal suolo o che, comunque, per la loro consistenza siano idonei a formare intercapedini pregiudizievoli rispetto alla salubrità e sicurezza dei luoghi. 
Dunque, ciò che rileva è l'interesse pubblicistico preminente volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose, con la naturale conseguenza che i manufatti completamente interrati - non essendo costruzioni - sono irrilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni sulle distanze; Infatti, secondo la Suprema Corte per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; caratteri evidentemente non posseduti dalla rampa di accesso -interratache ci occupa. Per completezza di esame, si rileva che parte attrice in primo grado ha allegato e precisato che la propria rampa di accesso fosse interrata (come compiutamente rilevato anche dal CTU - “…la rampa è distinta dalla parte di area libera e coincidente con il piano stradale”), sicchè anche la rampa di accesso che ci occupa non è qualificabile in termini di “costruzione”. 
Nel medesimo motivo di appello parte appellante lamenta anche che il ### avrebbe errato nel rilevare che l'ingresso pedonale al n. 520 di ### preesistesse alla costruzione, da parte di del manufatto in contestazione. 
Sostiene in particolare che l'accesso all'immobile di proprietà della medesima società sia sempre avvenuto dal civico n. 526 di ### Dagli atti pubblici acquisibili presso il Comune di ### - ### e ### competente per la gestione della banca dati geografica comunale relativa alla numerazione civica e alla rete viaria - risulta che il fondo di parte appellante dispone di un affaccio sulla via pubblica, precisamente nella porzione di immobile confinante con la proprietà della società . In tale area è, infatti, presente un cancello che consente l'accesso (attualmente di tipo pedonale) alla pubblica via, attualmente identificata con il numero civico 520 di ###. ### (cfr. docc. 9, 10 e 11 del fascicolo di primo grado, . 
Circostanza questa accertata anche dal CTU che nella propria relazione espressamente afferma che “da verifiche eseguite sul geo-portale del Comune di ### (all. 19), si evince che effettivamente risulta indicato un civico 520 in coincidenza del cancello di accesso alla proprietà CREVAL” E' peraltro opportuno ricordare che secondo lo stesso regolamento edilizio del Comune di ### (art. 79 - doc. 7 - fascicolo primo grado “l'### provvede ad apporre la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, passi carrabili, esercizi commerciali ### e simili) accessibili dalla pubblica via” (doc. 9 e 10 fascicolo primo grado . 
Perciò, deve rilevarsi che sebbene il contratto di compravendita del fondo dell'appellante del 23 dicembre 2004 (doc. 2- fascicolo attore in primo grado) descrive il bene compravenduto come “ complesso immobiliare sito in via ### n. 520 e 526 … avente accesso da ### 526 … censito al ### … come segue: ### 693 mappale 1 subalterno 701, ### 117 subalterno 701 e ### 118 graffati”, lo stesso risulta superato dall' odierna situazione accertata dal CTU ove il numero civico dal quale si può accedere alla proprietà di è il solo nr.  520. 
In ogni caso, il mero atto di compravendita dell'appellante non è opponibile alla pare appellata.  ### sostiene che il Giudice di prime cure “abbia palesemente errato asserendo che dagli atti di compravendita prodotti dall'appellata non vi è alcun riconoscimento di servitù di passaggio in suo favore, cos. come ha errato non rilevando dai documenti tutti prodotti dall'appellante in primo grado, l'esistenza del passo carraio e del relativo cancello al civico 526 di via ### e delle opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui quali obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme”. 
LA CORTE OSSERVA. 
E' pacifico in atti che il cancello corrispondente al n. 526 sia situato nella proprietà di parte appellata. 
Dagli atti di compravendita stipulati in data 23 dicembre 2004 e 31 luglio 2008dall'appellante, non risulta alcuna espressa menzione in ordine alla costituzione ### negoziale della servitù di passaggio oggetto della presente controversia. ### ai fini dell'accertamento della sussistenza di una servitù volontaria di passaggio, pur non essendo richiesta l'adozione di formule sacramentali o clausole standardizzate, è imprescindibile che dalla relativa pattuizione emerga in maniera chiara, inequivoca e non equivoca l'individuazione degli elementi essenziali della servitù, ovvero: il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto del peso, consistente nell'assoggettamento del fondo servente a vantaggio dell'utilità del fondo dominante, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte di Cassazione. 
Ne deriva che, ancorché non sia richiesta una formula rigida, è tuttavia necessario che la volontà negoziale delle parti risulti manifesta attraverso elementi obiettivi e concreti, tali da rendere agevolmente identificabili i fondi interessati, la natura e la finalità del peso, nonché la sua estensione e le modalità di esercizio. 
Tali requisiti risultano del tutto assenti sia nell'atto di compravendita prodotto dalla parte appellante, sia in quello depositato dalla parte appellata. Entrambi i contratti, infatti, non contemplano né espressamente né implicitamente la costituzione di servitù, né attive né passive; ne consegue, pertanto, che la sussistenza di una servitù negoziale non può ritenersi dimostrata. 
In relazione all'accesso del fondo di proprietà della parte appellante dal civico n. 520, la difesa della medesima parte ha dedotto in sede di atto di appello (cfr. pag. 4) che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe rilevato “l'inesistenza del civico n. 520”. 
Sul punto, come già evidenziato in precedenza, lo stesso ### d'### nell'ambito dell'elaborato finale, ha precisato che: “- da verifiche eseguite sul geoportale del Comune di ### (all. 19), si evince che effettivamente risulta indicato un civico 520 in corrispondenza del cancello di accesso alla proprietà ### per quanto nel corso del sopralluogo non si sia dato riscontro della presenza di targhette identificative”. Con il secondo motivo di gravame, deduce la sussistenza di una servitù di passaggio carrabile di natura apparente, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di procedere, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a una compiuta e concreta valutazione circa la “visibilità delle opere”, elemento essenziale ai fini della configurabilità di una servitù apparente ai sensi dell'art. 1061 Le “opere” che asservirebbero il fondo servente di proprietà a quello confinante di proprietà , sarebbero riconoscibili “atteso che l'accesso di persone e mezzi al fondo di proprietà dell'appellante fino a luglio 2016 è sempre avvenuto attraverso il passo carraio di ### n° 526 ove era ed è presente l'apertura di un passo carrabile con cancello sul fondo servente”.  ### ha sottolineato che fin dalla data di acquisto dell'immobile ha sempre utilizzato il passo carraio ubicato al civico n° 526 di via ### per accedere nella sua proprietà ed in particolare per l'accesso degli autoveicoli nell'autorimessa, tramite la rampa di accesso che sfocia all'altezza del passo carraio. 
Preme evidenziare che dalla ricostruzione del proprio perito di parte attrice in primo grado (### doc. 7) emerge che la costruzione dei box risale al 2008 (intervento di ristrutturazione).  ### di fatto del passo carraio altrui non costituisce titolo per acquisire la servitù di passaggio carrabile. 
Le servitù volontarie sono quelle costituite per effetto della volontà delle parti, espressa tramite contratto o testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia. Nessuna delle suddette ipotesi può riscontrarsi nella fattispecie. ### Sotto altro profilo, risultando pacifico in atti che nel 2016 è stato costruito il muretto di recinzione, non vi è dubbio che non sia trascorso il periodo necessario per usucapire la servitù di passo. 
La presente Corte è pertanto chiamata a verificare l'eventuale configurabilità di una servitù coattiva di passaggio, ossia di una servitù imposta ex lege nei casi in cui l'attraversamento del fondo altrui non trova fondamento in un'utilità meramente funzionale, bensì in una condizione di necessità oggettiva, riconosciuta e tutelata da specifiche disposizioni normative. 
Segnatamente, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il proprietario il cui fondo risulti intercluso, ovvero privo di accesso diretto alla via pubblica e che non possa procurarselo senza sostenere spese eccessive o affrontare gravi disagi, ha il diritto di ottenere un passaggio sul fondo altrui, finalizzato alla coltivazione e al razionale utilizzo del proprio fondo. 
Occorre allora analizzare il #### assume che il proprio fondo sia intercluso quindi che si verta in un caso di servitù di passaggio coattiva, di cui ha chiesto l'accertamento con la domanda proposta in via subordinata. 
LA CORTE OSSERVA La domanda va qualificata come domanda di costituzione giudiziale della servitù coattiva di passaggio che è stata proposta in citazione deducendo l'interclusione del fondo e meglio argomentata con la memoria n 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c., con la precisazione che si tratta di un fondo intercluso ed impossibilitato per lo stato dei luoghi a dotarsi di autonomo passo carrabile, “come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice ed anche dalla convenuta, tra ### e le proprietà delle parti in causa, esiste una pista ciclabile ed un corso d'acqua, che non consente la realizzazione di un nuovo passo carraio” (memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.). Nel caso di specie, l'interclusione del fondo di proprietà dell'attrice non può ritenersi assoluta, atteso che la limitazione concerne esclusivamente l'accesso veicolare, risultando invece pacificamente accertata la presenza di un accesso pedonale dalla via pubblica. 
Dalle planimetrie agli atti risulta che il fondo di proprietà dell'attrice confina con la pubblica via, individuata in ### e che la realizzazione di un accesso carrabile su detta via è tecnicamente possibile, senza comportare un dispendio rilevante di risorse economiche né generare disagi significativi. Tale circostanza è stata accertata nell'ambito delle verifiche effettuate dal ### d'### nominato dal Tribunale, con il coinvolgimento delle autorità competenti. In particolare, il progetto esaminato prevede l'apertura di un varco carrabile per l'accesso dei veicoli al fondo dell'attrice in corrispondenza del cancello pedonale attualmente esistente su ### nonché l'ampliamento del ponticello situato frontalmente rispetto all'ingresso del fondo della parte appellata, come dettagliatamente illustrato nell'elaborato progettuale allegato al documento n. 2 depositato dal ### La servitù coattiva si applica quando un fondo (fondo dominante) ha necessità di un passaggio su un altro fondo (fondo servente) per raggiungere la pubblica via, e questo passaggio non è possibile in altro modo, o solo con un notevole disagio o dispendio. Questo può accadere in due situazioni principali: 1. Fondo intercluso: Il fondo dominante è completamente circondato da altri fondi privati e non ha accesso diretto alla pubblica via.  2. Accesso inadeguato: Il fondo dominante ha un accesso alla pubblica via, ma questo accesso è inadatto, insufficiente o non può essere ampliato per soddisfare le esigenze del fondo. In entrambi i casi, la servitù coattiva viene imposta dal giudice, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, per garantire il diritto di accesso alla pubblica via del fondo dominante.  • La servitù coattiva di passaggio è una servitù legale, cioè prevista dalla legge (### 1051 e seguenti del ###).  • La necessità di un passaggio su un fondo altrui deve essere effettiva e non solo una convenienza.  • Il percorso del passaggio coattivo viene determinato dal giudice in modo da essere il più diretto possibile e il meno pregiudizievole per il fondo servente.  • La servitù coattiva può essere costituita anche se un passaggio è possibile, ma con un eccessivo dispendio o disagio. 
Come scritto, è possibile ottenere il passaggio coattivo anche in caso di fondo non intercluso quando l'accesso alla via pubblica è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non è possibile procedere ad un suo ampliamento (art. 1052 c.c.), purché la servitù risponda alle esigenze dell'agricoltura, dell'industria, o come aggiunto dalla Corte Costituzionale, da esigenze di accessibilità agli edifici ad uso abitativo per i portatori di handicap.  ### della servitù di passaggio, secondo giurisprudenza più recente (Cass. civile Sez. II ordinanza n. ### del 13 dicembre 2024), non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, - 12 - cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.”). 
Questa Corte ha richiamato il CTU al fine di illustrare, sotto il profilo tecnico, la fattibilità, le criticità, le difficoltà operative, le specifiche modalità realizzative nonché i relativi costi connessi alla costituzione di una servitù coattiva sull'immobile di proprietà della società p revedendo i l mi nor o nere p ossibile p er i l fo ndo servente, nonché valutare la fattibilità e i costi per l'ampliamento del passaggio pedonale già esistente sulla proprietà dell'appellante. 
La consulenza tecnica d'ufficio ha così illustrato le due ipotesi. 
Quanto alla soluzione A: l'apertura di carrabile su proprietà Per la realizzazione della soluzione a) sarebbe necessario allestire un nuovo cancello carraio scorrevole (in adiacenza di quello pedonale), che consentirebbe direttamente l'accesso alla proprietà (o ra , co n c ontestuale ampliamento del ponte che sovrasta la roggia ### che delimita la via ### provvedendo a individuare un accesso a fase alternata, regolamentata da indicazione semaforica a senso unico alternato. Lo stesso professionista ha calcolato in € 78.000,00 netti il costo per la realizzazione della soluzione a). 
Quanto all'ipotesi B. l'apertura di carrabile su proprietà Per quanto concerne invece la soluzione b) lo stesso CTU ha illustrato che andrebbe realizzato uno spazio all'interno della proprietà i n c oincidenza d ell'attuale p asso carraio (area servitù coattiva), con contestuale retrocessione dell'attuale cancello carraio prospiciente la pista ciclabile e la via ### per la realizzazione di uno spazio (servitù) di passaggio e accesso alle due proprietà adiacenti. Tale soluzione, sempre secondo l'### richiederebbe anche la realizzazione di un nuovo cancello ### carraio di accesso alla proprietà (o ra , con conseguente demolizione parziale della recinzione che delimita le due proprietà, con rimozione del cancello pedonale esistente e realizzazione di un nuovo accesso pedonale in adiacenza a quello nuovo carraio, che non consentirebbe la sovrapposizione dei due percorsi (pedonale e carraio) in coincidenza all'accesso alla rampa di accesso ai box. 
Precisa il CTU che, a livello amministrativo, l'iter autorizzativo sarebbe pressoché il medesimo per entrambe le ipotesi, essendo necessario l'ottenimento di autorizzazione paesaggistica da parte del ### sud ### (previa nulla osta da parte del per a mpliamento sul ponte di cui all'ipotesi a) Per la realizzazione della soluzione b) sono stati quantificati costi per € 38.200,00 netti, ai quali dovrebbe aggiungersi un indennizzo in favore di calcolato dallo stesso CTU nella misura di € 32.000,00. 
La difesa di reitera l'eccezione già tempestivamente sollevata all'udienza del 18.2.2025 in ordine alla soluzione b) così per come prospettata dal CTU ed alla metodologia dei calcoli e delle considerazioni dal medesimo svolte in ordine agli importi dovuti quale indennizzo alla stessa in caso di eventuale attuazione di tale soluzione.  ###. per il calcolo della determinazione dell'indennità di imposizione di servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà ha ritenuto di doversi riferire al valore indicato all'articolo 1038 del c.c. comma 2, stimato nella metà dell'importo “pari al 10% del valore della sovrastante destinazione prevalente ad uso “terziario”; così quantificando in € 32.000,00 il valore di indennità di servitù di passaggio. 
La difesa di rileva ed eccepisce la totale erroneità del calcolo sopra evidenziato. Nel caso di specie -secondo tesinon potrebbe certo trovare applicazione il disposto dell'art. 1038 c.c., relativo esclusivamente al calcolo dell'indennità per ### l'imposizione di servitù di acquedotto e/o scarico coattivo a carico di un fondo (il CTU avrebbe ritenuto di applicare il secondo comma del suddetto art. 1038 c.c., che come noto si riferisce a servitù create su “terreni, occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo”). 
LA CORTE OSSERVA Le peculiari caratteristiche del fondo di proprietà appellante risultano soddisfare pienamente l'esplicazione del transito pedonale e carrabile, tenuto conto della possibilità di realizzare l'ampliamento, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1052 cod.  (Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2012, n. 4610: “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso”). 
Il passaggio pedonale di proprietà è certamente allo stato insufficiente per il passaggio delle auto ma non vi è dubbio, sotto il profilo giuridico, che l'interclusione del fondo dell'appellante sia da considerarsi relativa. Nel caso in scrutinio, il terreno consente di realizzare, infatti, un passaggio che metta in comunicazione la proprietà dell'appellante con la strada. 
Deve altresì evidenziarsi che, in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù ### siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cass. civ. n. 8660/2024). 
Ciò consente di ritenere preferibile non costituire una servitù coattiva, risultando possibile alla proprietà modificare la propria entrata, rendendola accessibile alle auto. 
Il preesistente accesso pedonale di proprietà dell'appellante - pur allo stato risultando inidoneo e insufficiente, è passibile di ampliamento -materialmente realizzabilee non eccessivamente oneroso (rispetto alla servitù invocata). 
La Cassazione ha infatti statuito la necessaria e imprescindibile valutazione della possibilità di ampliare il passaggio già esistente: “La giurisprudenza di questa Corte, é però consolidata, nel ritenere che la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di fondo non intercluso ex art. 1052 comma 1° cod. civ., richieda, oltre all'accertamento dell'interclusione relativa e della funzionalità del passaggio alle esigenze dell'agricoltura, o dell'industria (alle quali si sono aggiunte le esigenze abitative in base alla sentenza n.167 del 10.5.1999 della Corte Costituzionale), anziché il requisito dell'impossibilità di procurarsi l'uscita sulla via pubblica senza eccessivo dispendio, o disagio, previsto dall'art. 2051 comma 1° cod. civ. nei casi di interclusione totale, quello dell'impossibilità di ampliare il passaggio inadatto esistente (vedi in tal senso in motivazione Cass. ord. 18.12.2017 n.###; Cass. 16.11.1994 n.9643), sicché per costituire la servitù di passaggio coattiva ai sensi dell'art. 1052 comma 1° cod. civ. la Corte d'### di Venezia avrebbe dovuto prima accertare l'impossibilità dell'ampliamento del passaggio già esistente, …” (Cass. ord. Numero di raccolta generale 12744/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 ). 
In ogni caso si osserva che la soluzione b) impedirebbe al fondo servente l'utilizzazione di una parte -seppure limitatadel proprio immobile (da destinarsi al passaggio dei terzi) ### e certamente deprezzerebbe l'immobile in forza dell'imposta servitù di passaggio di un innumerevole numero di autovetture dirette ai box sotterranei. 
Quanto al confronto tra i costi, questa Corte osserva quanto segue. 
I costi per l'attuazione delle due ipotesi a) e b), sono stati così stimati, dal CTU : soluzione a): € 78.000,00 (settantotto mila euro); soluzione b): € 38.200,00 (trentotto mila 200euro), oltre ad un'indennità di servitù di passaggio pari € 32.000,00 (trentadue mila euro); pari a complessive ### 70.200,00. 
In realtà il rilievo della difesa di parte appellata, concernente l'erroneo calcolo del valore dell'indennità da parte del CTU basandosi sull'art. 1038 secondo comma c.c., secondo questa Corte appare condivisibile. 
Infatti, l'indennità per una servitù coattiva di passo carraio si calcola in base al valore del fondo e al danno subito dal proprietario. Non c'è una formula specifica, ma si considerano il valore venale del terreno e il danno subito per la servitù. In questa operazione di calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario del fondo servente, il valore di stima dei terreni costituisce solo un elemento, e non l'unico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità non può essere parametrata solo al valore della superficie del terreno assoggettata a servitù di passaggio, ma deve tenere conto «di ogni altro pregiudizio causato dal transito» (Cass. n. 7972 del 2022).Quantificazione che non rispecchia la valutazione effettuata dal ### tra l'altro pacificamente in assenza di contraddittorio tra le parti (cfr. verbale d'udienza del 18.2.2025 “###. ### congiuntamente all'avv. ### fa presente che rispetto alla soluzione B) l'indennità di servitù è questione emersa in sede di osservazioni alla bozza di ### sicché il calcolo indicato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale non è stato oggetto di discussione con i ###”). Infatti, il CTU si è riferito all'art. 1038 c.c. relativo all'indennizzo per le servitù di acquedotto; inoltre, ha abbattuto il valore commerciale del terreno del 90%, non tenendo conto del “valore complementare” relativo al pregiudizio permanente causato dal passaggio dei mezzi e alla svalutazione complessiva dell'immobile di proprietà ### erroneo calcolo consente di ritenere, ragionevolmente, che l'indennità -in ipotesi dovuta al fondo sarebbe maggiore rispetto a quella valutata dal ### nella misura di ### 32.000,00. 
Da ciò consegue che anche i costi che la parte appellante dovrebbe sostenere per realizzare la soluzione a) o quella b) sarebbero tra di loro equivalenti o addirittura inferiori per la soluzione a), cioè quella che prevede l'ampliamento dell'attuale passaggio pedonale. 
Le precedenti statuizioni assorbono le ulteriori questioni proposte.  ###. 
Dal rigetto dell'appello consegue anche la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, liquidate ex DM 147/2002, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di media complessità. 
La parte appellata ha inoltre diritto alla rifusione delle spese del c.t.p. di cui ha provato l'esborso di € 2.080,00 (fattura prodotta con gli atti conclusivi), considerato che sono spese che non appaiono eccessive o superflue stante l'attività compiuta dal c.t.p. di . 
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.  13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza ### spazio per valutazioni discrezionali (### 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.  630550).  P.Q.M.  La Corte d'### di ### definitivamente pronunciando, così dispone: 1. Rigetta l'appello proposto da e (C.F. ), avverso la sentenza del Tribunale di ### n.1368/2023, R.G.  n. 19905/2019, emessa il ### e pubblicata il ###, che per l'effetto conferma; 2. Condanna e , in via solidale, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di l iquidate in ### 12.156,00 oltre ### CPA e 15% spese generali, oltre ### 2080,00 per spese di ### 3. Condanna e , in via solidale, al pagamento delle spese di ### già liquidate dalla Corte. 
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. 
Così deciso in ### il #### est. #### 

causa n. 2544/2023 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 331/2025 del 24-09-2025

... alla borsa della madre e prelevarne le chiavi dell'auto, trattandosi evidentemente del posto dove era più facile trovarle e non risultando che la borsa (tenuta nella camera da letto della sig.ra ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 ### fosse custodita o riposta in luogo difficilmente accessibile, sicché deve escludersi che la convenuta, sebbene presumibilmente del tutto sfavorevole a che suo figlio, privo di patente, potesse mettersi alla guida dell'auto, abbia adottato idonee misure concrete tali da impedirne la circolazione”). ### la ### tali argomentazioni sono errate, dal momento che, come emerso dall'istruttoria del primo grado, la sera dell'incidente la sua macchina “era regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave” e le chiavi non erano state lasciate a disposizione del figlio ma erano state riposte nella borsa personale custodita in camera da letto, con conseguente non condivisibile valutazione della diligenza del proprietario nonché della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo, da compiersi secondo un criterio di normalità in relazione al caso concreto e tale da impedire l'utilizzo del mezzo, non essendo richiesto, quale dovere del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### di ### composta dai magistrati dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2022 RG promossa da ### in persona del legale rapp.te pro-tempore (###) rappresentata e difesa dall' avv. ### appellante ### di ###ne Coop arl, in persona del legale rappresentante pro tempore (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### appellato e ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### appellata e appellante incidentale e ### (###) rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### appellato e appellante incidentale ##### e Comune di ### appellati contumaci ###udienza del 16/05/2025 sono state precisate le seguenti ### Nell'interesse dell'appellante ### voglia la Corte - in riforma della sentenza 273/2022 accertare e dichiarare ammissibile l'intervento dell'### e così in accoglimento della domanda dichiarare il diritto di ### di surrogarsi all'assicurato ### in relazione alla pensione d'inabilità ### erogatogli a seguito del sinistro del 27.08.2016 e condannare, conseguentemente, #### nonché ### in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 110.058,94 oltre accessori maturati e maturandi; accertare e dichiarare il diritto di ### di rivalersi del pagamento della prestazione assistenziale capitalizzata (indennità di accompagnamento) erogata in favore di ### a seguito del sinistro del 27.08.2016, e condannare, conseguentemente, #### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 ### nonché ### , in solido tra di loro, al pagamento della somma di di € 182.804,21 oltre accessori maturati e maturandi dall'erogazione all'effettivo soddisfo. Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 
Nell'interesse dell'appellato-appellante incidentale ### voglia la Corte 1) ### improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'### in persona del legale rappresentante pro tempore per tutti i motivi ex ante rappresentati; 2) ### nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 273/2022 resa dal ### di ### in data ### e decidendo sulla presente impugnazione, condannare la ### di ### in solido con i sigg. ### e ### al pagamento del danno patrimoniale secondo le conclusioni della CTU in atti a firma della dott.ssa ### e/o della veriore somma che verrà ritenuta di giustizia; 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Nell'interesse dell'appellato-appellante incidentale ### voglia la Corte, - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte - Nel merito 1) respingersi in toto l'appello proposto dall'### in persona del legale rappresentante p.t., poiché infondato, per tutti i motivi di cui alla superiore espositiva, con ogni conseguente declaratoria; in riforma della sentenza appellata in via incidentale: 2) rigettare ogni avversa domanda avanzata nei confronti della convenuta ### perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta ### da ogni avversa pretesa; 3) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità̀ della ### nella sua qualità di proprietaria del veicolo, previo accertamento della quota di responsabilità̀ attribuibile al ### ex art. 1227 cod.  determinare il danno risarcibile a favore del ### e condannare la ### di #### in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare la stessa ### per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare a favore dell'attore ### 4) in ogni caso, tenuto conto dei motivi di gravame sopra dispiegati e delle stesse argomentazioni difensive svolte in 1° grado, alla luce del complessivo quadro probatorio, disporsi la compensazione delle spese legali di soccombenza così come liquidate in sentenza a carico della signora ### per l'importo di € 8.900,00, oltre accessori di legge; 5) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. 
Nell'interesse dell'appellata società ### voglia la Corte, 1) Contrariis reiectis; 2) ### l'appello formulato dall'### perché infondato e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado; 3) Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio; 4) ### l'appello incidentale proposto dal ### perché infondato; visto l'appello incidentale proposto dalla ### dichiarare il sinistro per cui è causa avvenuto per fatto e colpa concorrente tra ### e ### nella misura che la Corte Ill.ma adita riterrà di determinare e per l'effetto riquantificare il risarcimento ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 del danno nella misura conseguentemente dovuta. 5) Con vittoria di spese del giudizio. 
Svolgimento del processo #### e ### convenivano in giudizio, davanti al ### di ##### e la società ### assicurazioni domandando il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, verificatosi il ###, verso le 4 del mattino, nella località ### in agro di ### quando ### alla guida della ### tg. ### di proprietà di sua madre ### ed assicurata con la ###ni, nell'affrontare una curva a sinistra aveva perso il controllo dell'auto ed era uscito di strada andando ad urtare contro un albero situato a circa due metri e mezzo dalla sede viaria. A bordo del veicolo, il cui conducente era privo di patente di guida ed in stato di alterazione psicofisica, viaggiava, insieme ad altri due giovani, ### figlio degli altri due attori, che a causa dell'urto aveva riportato gravi lesioni. 
Si costituiva la convenuta ### e contestava la domanda, sostenendo che la circolazione della ### era avvenuta contro la sua volontà e nonostante avesse adottato ogni cautela per evitarla ed eccependo il concorso di colpa del trasportato, dato che il ### si era messo in viaggio con l'amico nonostante fosse ben consapevole della mancanza della patente di guida e dello stato di alterazione del conducente. 
Si costituiva anche la società assicuratrice e, non contestando la ricostruzione del sinistro come allegata da parte attrice, eccepiva come il suo verificarsi fosse ascrivibile, oltre che alla condotta gravemente colposa del conducente, alla concorrente responsabilità del trasportato, consapevole della situazione personale del ### che non era in grado di guidare in condizioni di sicurezza, nonché del Comune di ### proprietario della strada dov'era avvenuto l'incidente. Chiedeva, pertanto, di chiamarlo in giudizio.  ### di ### costituitosi, contestava la propria legittimazione passiva.  ### rimaneva contumace. 
Infine, interveniva nel giudizio anche l'### per ottenere dal ### e dall'assicuratrice ### il recupero delle somme versate per prestazioni assistenziali a ### Accordata una provvisionale di euro 100.000,00, posta a carico della compagnia di assicurazione, la causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u., era decisa con sentenza n. 273/2022, emessa in data ###, con cui il tribunale - in accoglimento delle domande, condannava ### e la ### di ### al pagamento, in solido, in favore di ### della somma di euro 384.306,00 e la sola ### di ### al pagamento della somma di euro 80.000,00 in favore di ciascuno degli attori ### e ### a titolo di danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, rigettando la domanda proposta contro il Comune di ### e condannando la ### al rimborso in favore dell'ente chiamato delle ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 spese processuali. Infine, il tribunale rigettava la domanda proposta dall'interveniente ### regolando le spese di lite secondo soccombenza. 
In particolare, il tribunale - premesso che non vi era contestazione tra le parti sulla dinamica del sinistro descritta da parte attrice e tenuto conto delle condizioni psico-fisiche con cui il conducente si era messo alla guida - riteneva ### responsabile esclusivo della causazione del sinistro, con esclusione di ogni responsabilità in capo al danneggiato e al Comune di ### unitamente alla madre, ### proprietaria del veicolo, la quale non provava adeguatamente che l'autovettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà. 
Il giudice di primo grado liquidava i danni subiti da ### in forza delle risultanze della c.t.u. medico legale, riconoscendo postumi permanenti pari a 45% ed un periodo di ITT e ### liquidati secondo le ### del ### di Milano in euro 384.306,00 per danno biologico e morale e con esclusione di ogni personalizzazione del danno, in difetto di specifica allegazione e prova. 
Il tribunale negava, invece, la sussistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale in capo al ### riconoscendo il danno non patrimoniale per le lesioni subite dal congiunto in capo ai genitori, liquidato in euro 80.000,00 per ciascuno in via equitativa e posto a carico della sola compagnia assicurativa, come richiesto da parte attrice. 
Infine, il giudice di merito rigettava la domanda proposta dall'### perché essendo intervenuta tardivamente dopo la scadenza dei termini ex art. 183 cpc, non poteva produrre alcun nuovo documento a dimostrazione delle sue pretese surrogatorie. 
L'### ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale considerava la documentazione allegata alla comparsa di intervento, depositata oltre i termini ex art. 183 cpc e comprovante gli esborsi effettuati, inutilizzabile perché tardiva. 
Si è costituito in giudizio ### resistendo all'appello principale, di cui ha eccepito l'inammissibilità per difetto di specificazione e per divieto dello ius novorum, e proponendo a sua volta appello incidentale nella parte in cui il tribunale non riconosceva in suo favore il danno patrimoniale, concludendo come sopra riportato. 
Si è costituita in giudizio ### resistendo all'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato, e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione alla affermata sua responsabilità, quale proprietaria del mezzo condotto dal ### per non avere adeguatamente dimostrato che l'autovettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà e per avere escluso il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. del ### con conseguente determinazione del “danno risarcibile a favore del ### Giovanni” e condanna della “### Società ### di ### Società ### in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare la stessa ### per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare a favore dell'attore ### Giovanni”.  ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00
Si è costituita in giudizio la società ### di assicurazioni resistendo all'appello principale dell'### e a quello incidentale del ### La società appellata ha invece parzialmente aderito alle censure della ### relative al concorso di colpa del danneggiato, formulando le conclusioni sopra riportate. 
Sono rimasti contumaci ##### ed il Comune di ### Notificati gli appelli incidentali agli appellati contumaci, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. 
Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 cpc.  ### l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa la tardività dell'intervento dell'### e la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda, così ponendo le parti appellate nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 27199). 
Né ha pregio l'eccezione di inammissibilità per violazione del divieto dello ius novorum in appello, posto che non risulta che l'### abbia formulato alcuna domanda nuova in questo giudizio, riproponendo esclusivamente quella già avanzata in sede di intervento e ritenuta ammissibile ma non provata. 
A) Dell'appello principale dell'### Il tribunale gravato rigettava la domanda proposta dall'### sulla base della seguente motivazione: “### infine essere disattesa la domanda proposta dall'### che ha agito esercitando l'azione di surroga nei confronti del responsabile del sinistro, avendo l'ente per legge il diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, mediante capitalizzazione del relativo importo. Anche ammettendo, in linea con l'opinione che sembra attualmente prevalente, che non sia esclusa la possibilità per l'interveniente (nella specie autonomo) di introdurre nuove domande anche dopo la scadenza del termine ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 per la proposizione della riconvenzionale (dato che l'### si è costituito con comparsa depositata il 22 gennaio 2021, quando erano ampiamente decorsi i termini assegnati ex art. 183, co. 6°, c.p.c.) sul presupposto che non operino le preclusioni assertive (la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, adottandosi altrimenti un'interpretazione che sostanzialmente elide il precetto di cui al primo comma dell'art. 268, c.p.c.), qualora l'intervento avvenga entro l'udienza di precisazione delle conclusioni restano tuttavia operanti le preclusioni probatorie. Ai sensi del co. 2° dell'art. 268, c.p.c., infatti, l'interveniente non può che accettare lo stato del processo nel momento in cui spiega la sua domanda, essendogli preclusi gli atti che non sono più consentiti alle altre parti del processo. Essendosi nella specie già verificate le preclusioni istruttorie per le parti originarie (Cass. civ., n. 25798/2015; Cass. civ., n. 11681/2014), l'### non poteva dunque produrre alcun nuovo documento e non possono pertanto utilizzarsi ai fini del decidere (come specificamente eccepito dalle parti convenute) gli allegati alla comparsa d'intervento, inerenti alla determinazione del quantum oggetto della sua domanda, stante l'avvenuta decadenza dalla facoltà di produrre documenti”. 
L'### si è doluta della decisione ritenendo nel suo motivo di censura che seppur sia “vero che le preclusioni maturate per il terzo interveniente non sono limitate alle sole prove costituende ma si estendono anche alle prove costituite ###, cfr sul punto Cassazione civile ordinanza n. 20882/2018”, tale principio non troverebbe applicazione “..nel caso di specie, o meglio non può portare all'inutilizzabilità dei documenti prodotti da INPS”, posto che “… la documentazione prodotta dall' assicuratore sociale, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire in un caso assolutamente sovrapponibile la presente, ha natura assertiva e non probatoria”, fondando tali argomentazioni su quanto motivato nella pronuncia della Suprema Corte 4934/18, secondo cui “La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio”. 
Orbene, sul punto, è sufficiente richiamare la successiva pronuncia della Suprema Corte (cfr Cass. n. 14398/23), secondo cui, quanto argomentato da Cass. n. 4934/18, oltre ad essere oggetto di una decisione del tutto isolata, è privo di fondamento, riaffermando “il principio, già fatto proprio in altra sede ###82 del 22/08/2018, Rv. 650431 - 02), secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti”. 
Su tali motivazioni si è fondata la decisione del giudice di prime cure. 
Alla luce dei principi di diritto riaffermati dalla Suprema Corte nelle pronunce citate, va, quindi, ritenuto corretto quanto sostenuto dal giudice di primo grado in ordine alla verificazione delle preclusioni istruttorie, sia per le prove costituende che per quelle documentali, anche in relazione all'### intervenuta quando erano ampiamente decorsi i termini ex art. 183 cpc, seppur prima della udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente impossibilità di utilizzare i documenti tardivamente prodotti dall'ente previdenziale.  ### principale è, pertanto, infondato. 
Le spese di lite tra ### ed i suoi diretti contradditori costituiti, ### e ### assicurazioni, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della domanda B) ###appello incidentale di ####) ### responsabilità della proprietaria. 
Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato l'appello incidentale proposto da ### e con il quale la appellata si è doluta della sentenza impugnata nella parte in cui affermava la sua responsabilità, quale proprietaria del mezzo condotto dal ### per non avere adeguatamente dimostrato che l'autovettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà e nella parte in cui escludeva il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. del ### Quanto al primo profilo della censura, il tribunale affermava la responsabilità concorrente della ### proprietaria della ### condotta dal figlio ### in difetto di adeguata dimostrazione, ex art. 2054 comma 3 cpc, del fatto che la vettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà, dato che le chiavi dell'auto erano semplicemente custodite nella borsa della madre facilmente accessibili al figlio convivente (“Il relativo onere probatorio, a carico della ### madre del ### non può infatti ritenersi assolto, dato che l'aver custodito le chiavi dell'auto in una borsa, tenuta in una stanza dell'abitazione condivisa col figlio e senza l'adozione di alcun'altra particolare cautela che impedisse al giovane di appropriarsene non integra condotta sufficiente ad impedirne la circolazione. E' infatti da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la volontà contraria del proprietario del mezzo debba essere manifestata attraverso un comportamento concretamente ostativo alla sua circolazione ed idoneo ad impedirla. Il proprietario deve, cioè, dimostrare di aver adottato cautele efficaci per impedirne la circolazione, attraverso comportamenti tali da precludere l'agevole accesso al veicolo. Nella specie, appare del tutto agevole per il figlio convivente della proprietaria accedere alla borsa della madre e prelevarne le chiavi dell'auto, trattandosi evidentemente del posto dove era più facile trovarle e non risultando che la borsa (tenuta nella camera da letto della sig.ra ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 ### fosse custodita o riposta in luogo difficilmente accessibile, sicché deve escludersi che la convenuta, sebbene presumibilmente del tutto sfavorevole a che suo figlio, privo di patente, potesse mettersi alla guida dell'auto, abbia adottato idonee misure concrete tali da impedirne la circolazione”).  ### la ### tali argomentazioni sono errate, dal momento che, come emerso dall'istruttoria del primo grado, la sera dell'incidente la sua macchina “era regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave” e le chiavi non erano state lasciate a disposizione del figlio ma erano state riposte nella borsa personale custodita in camera da letto, con conseguente non condivisibile valutazione della diligenza del proprietario nonché della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo, da compiersi secondo un criterio di normalità in relazione al caso concreto e tale da impedire l'utilizzo del mezzo, non essendo richiesto, quale dovere del proprietario, un comportamento che vada oltre quelle che sono le cautele normalmente adottate. 
Orbene, effettivamente i principi di diritto espressi in materia dal costante orientamento della Suprema Corte sono quelli invocati dalla ### nel suo gravame incidentale (cfr per tutte Cass. n. 22448/17) e secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volonta", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto”. 
Nel caso di specie, la ### costituendosi eccepiva che “### addebito e a qualsivoglia titolo può essere mosso alla convenuta ### in relazione al sinistro di causa atteso che la circolazione del veicolo ### tg. ###  avvenuta contro la volontà della stessa. ### ha infatti sottratto le chiavi del veicolo della ### nottetempo, prelevandole da una borsa personale della madre, custodita nella stanza da letto della stessa. E' indubbio che la ### abbia adottato tutte le misure esigibili per evitare qualsiasi pregiudizio poiché, dopo aver regolarmente parcheggiato l'autovettura, riponeva le chiavi all'interno di una borsetta, che custodiva nella propria camera. Da ciò consegue che la circolazione del veicolo è avvenuta prohibente domino e quindi è esclusa la responsabilità solidale del proprietario di cui all'art. 2054, comma ### cod. civ. e del suo assicuratore”. 
La controparte contestava specificatamente quanto dedotto, sostenendo che “### di ogni fondamento è l'eccezione di parte convenuta ### in merito alla circostanza secondo la quale il figlio abbia sottratto le chiavi della propria auto all'insaputa della stessa. Infatti, come verrà provato in corso di causa, ### era solito utilizzare l'auto presso la quale l'odierno attore era trasportato al momento del sinistro, a dimostrazione del fatto che ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 l'attuale difesa nasce dal vano tentativo di parte convenuta di volersi sottrarre ad una condanna in solido e alle responsabilità di un eventuale risarcimento con rivalsa da parte della società ### anch'essa convenuta nel presente Giudizio” (vedi memoria ex art. 183 cpc ### e ###. 
A sua volta, la ### nella seconda memoria istruttoria contestava “recisamente l'assunto secondo il quale il sig. ### era solito utilizzare l'auto materna, atteso che la sig.ra ### non ha mai consentito al figlio l'utilizzo del mezzo e/o concesso autorizzazione in tale senso, ben conscia dell'eccessiva passione dello stesso per le 4 ruote e del mancato conseguimento della patente di guida. La sig.ra ### ha sempre fatto in modo di non lasciare le chiavi del proprio mezzo nella disponibilità del figlio o di qualsiasi altro soggetto”.  ### deduceva, quindi, sul punto una prova testimoniale ma i capi di prova non venivano ammessi dal tribunale “perché non dirimenti ai fini della valutazione della responsabilità della proprietaria del veicolo su cui viaggiava il Piga” (vedi ordinanza 2.12.2019). Effettivamente, la ### allegava in tali capi che la notte del sinistro aveva riposto le chiavi nella sua borsa prima di custodirla nella camera da letto e che il figlio verso le 2 di notte era entrato in camera e, dopo averle chiesto di potere prendere dei soldi dalla borsetta per non farla alzare, aveva preso, insieme ai soldi, anche le chiavi (“-8) La sig.ra ### in data ###, prima di andare a dormire, verificava la presenza delle chiavi del mezzo ### tg. ### all'interno della propria borsetta chiusa prima di riporla nell'armadio della propria camera da letto; -9) In data ### alle ore 2.00 c.a., il sig. ### entrava in camera della madre e del patrigno ### non vedente, chiedendo alla stessa di poter prendere una ventina di euro per continuare a trascorrere la serata con gli amici e con la scusa di non volerla disturbare e farla alzare, prendeva dalla borsetta, riposta nell'armadio, il denaro unitamente alle chiavi della ### tg. ### ). 
Ciò posto, è evidente che, avendo la stessa ### ammesso che era “ben conscia dell'eccessiva passione dello stesso per le 4 ruote e del mancato conseguimento della patente di guida”, quella notte avrebbe dovuto adottare un comportamento maggiormente diligente e concretamente idoneo a vietare la circolazione, sincerandosi personalmente che il figlio, accedendo liberamente alla sua borsa, non prendesse anche le chiavi dell'auto. 
Per tali motivi, le argomentazioni adottate dal tribunale sul punto sono del tutto condivisibili e la censura incidentale va rigettata.   ###) Del concorso di responsabilità di ### Il tribunale gravato reputava ### responsabile esclusivo per i danni cagionati al trasportato ### dalla circolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c., in considerazione della dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, riportata anche nel verbale dei ### e, comunque, non oggetto di alcuna contestazione, e secondo cui “### che non aveva mai conseguito la patente di guida” ed era “risultato positivo sia all'analisi alcolemica, che aveva rivelato un tasso alcolico dello 0,9 ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 (che supera la soglia stabilita per la rilevanza penale della condotta), che a quella tossicologica, risultando che egli aveva aver fatto uso di cocaina”, la notte del sinistro, verso le 4, era fuoriuscito “dalla sede viaria andando ad urtare contro un albero situato sul margine destro della strada, rientrante nel territorio del comune di ### in una zona periferica”, tanto che gli erano state contestate “le relative infrazioni al ### della ### ossia la violazione dell'art. 116/15°, ### quella di cui all'art. 141/3° comma ### per aver circolato in ore notturne senza moderare adeguatamente la velocità, nonché quelle previste per la guida in stato di ebbrezza, oltre che in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti”. 
Pertanto, il giudice di primo grado concludeva nel senso che “La condizione fisiopsichica del giovane conducente della ### era dunque manifestamente tale da non consentirgli di guidare in sicurezza il veicolo che, evidentemente senza alcuna altra causa apparente (i carabinieri intervenuti non avevano nemmeno rilevato tracce di frenata sull'asfalto, che appariva pulito ed asciutto), non riscontrata né, invero, nemmeno ipotizzata, era uscito di strada a causa dello stato del guidatore, palesemente inidoneo alla guida”. 
Su tali accertamenti e conclusioni non è stata avanzata alcuna censura.  ### ha contestato invece la decisione nella parte in cui, a fronte di tali circostanze, il giudice di merito escludeva un concorso di colpa, ex art. 1227 comma 1 c.c., del trasportato ### sulla base delle seguenti argomentazione: “In ordine all'eccepita applicabilità del concorso ex art. 1227, co. 1°, c.c., ritiene questo giudicante di dover aderire all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non integra propriamente una condotta colposa del danneggiato concorrente nella determinazione dell'evento lesivo quella di chi, consapevole dello stato di alterazione psicofisica del conducente, abbia accettato il rischio di mettersi in una situazione di potenziale ed elevato pericolo, accettandone le possibili conseguenze lesive. Nonostante le diverse pronunce dei giudici di merito al riguardo, il giudice di legittimità, argomentando sulla necessità che la condotta del trasportato configuri sotto il profilo propriamente eziologico una cooperazione colposa ex art. 1227, primo comma c.c., esclude la configurabilità del concorso colposo del danneggiato nel caso di mera accettazione del trasporto su un mezzo condotto da chi abbia, manifestamente, abusato di droghe o di alcolici, in quanto nella specie detto comportamento non consiste in un “agire” e non può quindi porsi, rispetto all'evento generativo del danno, in “un rapporto di causalità, non potendo la sua condotta assurgere a cooperazione attiva incidente nella determinazione dell'evento” (Cass. sez. III, sent. n. 27010/2005). In definitiva, anche a voler ritenere provata nella specie la consapevolezza da parte del ### dello stato di consistente alterazione del conducente, solo qualora la condotta del danneggiato si inserisca nella serie causale può porsi a suo carico una corresponsabilità, ma a tal fine occorre ravvisare «una condotta materiale tale da incidere nella produzione del danno stesso», sicché il solo fatto di essere salito a bordo dell'auto condotta da un soggetto in stato di alterazione non configura elemento senza il quale l'evento non si sarebbe prodotto. ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 mancanza della necessaria partecipazione (con condotta attiva o anche omissiva) del danneggiato, non può dunque trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 1227, c.c., difettando la necessaria presenza del nesso causale dell'azione o omissione del trasportato con il sinistro (al riguardo, Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2017 n. 1295; contra Cass. Civ., sez. III, 11698/2014)”.  ### ha, in particolare, contestato la decisione sul punto, assumendo che la condotta del trasportato che abbia “consapevolmente accettato di esporsi ad un rischio elevato quale quello di lasciarsi condurre a casa da un soggetto in stato di alterazione psico-fisicasi inserisce pienamente nella serie causale originata dal conducente concorrendo con la stessa alla causazione dell'evento”, precisando che era “risultato acclarato all'esito dell'istruttoria che i ### di ### intervenuti sul luogo del sinistro contestavano al ### la violazione dell'art. 116/15 del Cds poiché conduceva l'autovettura senza aver conseguito la patente di guida; contestavano altresì la violazione degli artt. 141 Cds, dell'art. 186, secondo comma, lett. b Cds perché guidava in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,80 e la violazione dell'art.  187, comma 1 Cds perché guidava in condizioni di alterazione psicofisica a causa di uso di sostanze stupefacenti” e che “ll ### era certamente consapevole delle circostanze sopra descritte: sapeva che il ### non era munito di patente di guida, e, in secondo luogo, conosceva lo stato psicofisico di quest'ultimo, visibilmente alterato dall'alcool e dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Non fosse altro che il ### e il ### avevano passato la sera dell'incidente insieme festeggiando il compleanno di quest'ultimo in una campagna di Ittiri”, come peraltro confermato nelle prove testimoniali. 
Orbene, - in disparte che l'eccezione avanzata dalla ### aveva per oggetto esclusivamente l'ipotesi disciplinata dal primo comma dell'art. 1227 c.c., in relazione al concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, e non all'ipotesi di cui al secondo comma della medesima norma, laddove viene escluso il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - la Suprema Corte ha più recentemente avuto modo di chiarire sul punto (cfr Cass. n. 11095/20) che “### la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito” (cfr più di recente proprio in caso di guida sotto l'effetto di alcool e con ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 specifico riferimento anche alla disciplina comunitaria, Cass. n. 1386/23: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art.  1227, comma 1, c.c.”). 
Nel caso di specie, è stato dimostrato che il ### ed il ### avevano trascorso l'intera serata insieme per festeggiare il compleanno del primo ed avevano bevuto “in abbondanza e di tutto” (vedi dichiarazioni teste ### “sì ero presente a questa festa di compleanno in campagna a ### non posso confermare che le persone di cui mi si chiede avessero assunto stupefacenti, ma posso confermare che avevano bevuto in abbondanza e di tutto, in particolare, anche il ### aveva bevuto; io sono andato via ad una certa ore e sapevo che le persone di cui mi si chiede sarebbero rimaste lì a dormire”). 
A differenza di quanto eccepito dal ### pertanto, quest'ultimo, avendo trascorso tutta la serata con il ### non poteva non rendersi conto dello stato di alterazione dell'amico, il quale, inoltre, dagli esami tossicologici, è risultato avere assunto anche sostanze stupefacenti. 
Conseguentemente, il ### con la sua condotta ha materialmente contribuito a cagionare l'evento, laddove, nonostante l'evidente stato di alterazione psicofisica del conducente dell'auto, certificato anche nelle sanzioni elevate dalla polizia stradale, non ha fatto nulla per dissuaderlo dal suo proposito di andare addirittura a prendere l'auto durante la notte, concorrendo così nella causazione dell'evento infausto. 
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, non è condivisibile quanto sostenuto in sentenza in ordine alla non ravvisabilità di alcun contributo causale nella condotta del danneggiato, il quale, al contrario, - non opponendosi al rischio di essere trasportato in un'auto condotta da un soggetto in precarie condizioni psico-fisiche, da lui del tutto verosimilmente conosciute, dato che avevano trascorso tutta la serata insieme, bevendo “abbondantemente”, e senza nulla opporre per evitare che il ### si mettesse alla guida in tali condizioni, in piena notte - ha materialmente contribuito alla verificazione del sinistro, seppur nella misura residuale del 30%. 
In tali limiti, va, quindi, accolto il gravame incidentale proposto dalla ### e quest'ultima, in solido con la compagnia di assicurazione, va condannata a pagare in favore del ### la somma di euro 269.014,20, oltre accessori secondo i criteri di cui alla sentenza impugnata non oggetto di alcuna censura sul punto.  ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00
Giova infine evidenziare come l'appello incidentale proposto dalla ### sia limitato alla sua condanna, in solido con la ### a risarcire i danni in favore del ### liquidati in sentenza, come richiesto dallo stesso ### nelle sue conclusioni di primo grado, a carico esclusivamente della ### e della compagnia di assicurazione (“in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità̀ della ### nella sua qualità di proprietaria del veicolo, previo accertamento della quota di responsabilità̀ attribuibile al ### ex art. 1227 cod. civ. determinare il danno risarcibile a favore del ### e condannare la ### Società ### di ### Società ### in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare la stessa ### per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare a favore dell'attore ### Giovanni”: vedi conclusioni appello), posto che con la sentenza impugnata i danni subiti dai familiari del trasportato erano stati posti a carico unicamente della ### assicurazioni, come richiesto nelle stesse conclusioni dei familiari del ### e su tale aspetto non risulta sia stata formulata alcuna censura. 
C) Dell'appello incidentale di ### Il tribunale gravato, liquidato il danno non patrimoniale in favore del ### rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto che non risultava “allegato né dimostrato, rammentandosi peraltro che il ### avendo all'epoca solo diciassette anni, non era ancora inserito nel mondo del lavoro, il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del soggetto leso, danno di natura patrimoniale che è conseguente alla riduzione della capacità di produzione del reddito rapportata ad una determinata attività lavorativa e richiede quindi la concreta dimostrazione del verificarsi di un effettivo pregiudizio economico. ### liquidato comprende, infatti, anche il ristoro del danno derivante dalla compromissione della capacità lavorativa generica del soggetto leso. Questa rileva invero quale parametro “areddituale”, ossia come elemento che prescinde dall'incidenza sul reddito ed attiene alla qualità ed alla integrità della salute umana rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico (ex multis, Cass., 22 febbraio 2002 n. 2589; Cass., 25 agosto 2014, n. 18161)”. 
Orbene, la statuizione di rigetto è condivisibile, seppur per ragioni in parte diverse da quelle prospettate dal giudice di primo grado.  ### nell'atto introduttivo del giudizio, dopo avere dedotto in ordine al danno non patrimoniale, poi riconosciuto in sentenza, allegava che “non meno importante è il riconoscimento in capo all'attore della riduzione della capacità lavorativa specifica e cenestesi lavorativa, che il medico di fiducia ha quantificato nella misura del 50%. Infatti la capacità lavorativa specifica …consiste nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, …, con la precisazione che la stessa viene riconosciuta: a) se la vittima percepiva un reddito, non è più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; b) nel caso in non fosse percettore di reddito, non può più aspirare ad ottenere quel livello ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, che, come nel caso di specie, i danni riportati dall'attore impediscono al medesimo non solo di continuare a lavorare presso la propria azienda familiare, ma sicuramente rendono impossibile allo stesso di raggiungere quella indipendenza economica, anche in altri campi, al quale il sig. ### con il raggiungimento della maggiore età aspirava a raggiungere”.  ### ha sostanzialmente richiamato tali argomentazioni per sostenere in questo giudizio anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, insistendo, in relazione all'an, sull'esistenza di un danno da riduzione della capacità lavorativa specifica sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il c.t.u.  di primo grado, ed assumendo, in relazione al quantum, che “in assenza…di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti (e per ciò in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale” (vedi atto di appello). 
Orbene, - in disparte l'impreciso richiamo al concetto di cenestesi lavorativa, rientrante nell'ambito del danno non patrimoniale e consistente “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” e da liquidare “onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (cfr Cass. 16628/23), ed in quanto tale, quindi, estraneo alla censura in oggetto - il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, di natura patrimoniale, deriva, in relazione all'an, da un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona. 
Una volta riscontrata tale compromissione, va, poi, distinta, in relazione al quantum, l'ipotesi in cui il soggetto svolga attività lavorativa, rispetto alla quale deve essere provata la contrazione reddituale subita (cfr Cass. 15737/18: “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”), ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 dall'ipotesi in cui non svolga attività lavorativa, rispetto alla quale il danno va “liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti” (cfr Cass. n. 5787/24). 
Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato in sentenza sul fatto che il ### al momento del sinistro “non era ancora inserito nel mondo del lavoro”, risulta invece che il ### al momento del sinistro, stava già lavorando presso l'azienda di famiglia e, quindi, stava già verosimilmente percependo un reddito, come emerge dalle deduzioni citate (“…che, come nel caso di specie, i danni riportati dall'attore impediscono al medesimo non solo di continuare a lavorare presso la propria azienda familiare”…: vedi atto di citazione) e da quelle contenute nella prima memoria ex art. 183 cpc (“### alla limitata capacità specifica lavorativa si osserva che la stessa concerne l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa attualmente esercitata dall'infortunato oppure un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini”). 
Del resto, come risulta dagli atti, il ### pur diciasettenne al momento dei fatti, non aveva proseguito gli studi dopo la licenza media (come emerge dalla c.t.u. in atti), essendo pertanto del tutto verosimile che lo stesso esercitasse già una attività lavorativa presso l'azienda di famiglia, tenuto anche conto che nella stessa comparsa conclusionale di questo giudizio il ### ha dedotto che “.. 
è doveroso preliminarmente precisare che il danneggiato, nel giudizio di primo grado ha fornito prova documentale (fascicolo aziendale) dell'attività svolta in ambito familiare e, ritenuto il Giudice di prime cure pacifica tale circostanza, non vi è stata possibilità di poter dare ulteriormente supporto mediante prova testimoniale superflua”, a conferma della necessità di provare la reale entità delle perdite. È poi appena il caso di evidenziare che tale fascicolo aziendale in realtà nulla dimostra. 
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, deve escludersi che nel caso di specie, anche ritenendo sussistente una contrazione della capacità di lavoro specifica, sia stata offerta e data la prova dell'effettiva entità del danno patrimoniale subito in termini di contrazione della capacità reddituale. 
La doglianza incidentale va, pertanto, disattesa. 
Stante la reciproca soccombenza nei rapporti tra il ### la ### e la ### le spese di lite di questo grado di giudizio vanno interamente compensate, anche in relazione alle altre parti non costituite.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto dall'### e l'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza n. 273/2022 del ### di #### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### dichiara che il sinistro di cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente di ### nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna ### e la ### di ### al pagamento, in solido, in favore dell'attore ### della somma di euro 269.014,20, oltre accessori come da parte motiva, nonché la ### a manlevare la propria assicurata da ogni avvera pretesa; 3) conferma nel resto l'impugnata sentenza; 4) condanna l'### a rifondere in favore di ### e ### le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessi euro 7.160,00 ciascuno, oltre 15% spese generali e accessori di legge; 5) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti; 6) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale e all'appello incidentale proposto da ### Così deciso in ### 18/9/2025 ### est. 
Dott. #### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00

causa n. 223/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grixoni, Cinzia Caleffi

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Giudice di Pace di Gela, Sentenza n. 543/2025 del 17-11-2025

... alle ore 14,00, circa, in ### lungo la via ### 303 l'auto ### tg. ### di proprietà dell'attore mentre si trovava parcata, subiva danni materiali a causa di un sinistro stradale che vedeva coinvolta l'auto tg. ### . Erano le ore 13:40 - 13-50 massimo , perché in quella strada in fondo c'è una scuola ed escono gli studenti. ### di mio marito era parcheggiata ed è stata danneggiata. Io stavo stendendo i panni al primo piano. E mi sono soffermata a vedere un'auto che veniva a velocità. Era una ### . ### si è stretta verso l'auto di mio marito, perché dall'altro lato stava per arrivare un ‘altra auto. Mentre la ### si è stretta ho sentito un rumore , ma non riuscivo a capire. Ho visto chiudersi uno specchietto dell'auto di mio marito lato passeggero . Lo specchietto è caduto a terra. Ho detto subito a mio marito di scendere, perché era successo qualcosa all'auto. ### è andata via di corsa. Della targa della ### , ho letto qualche lettera, ma poi mio marito ha visto il numero di targa dalle telecamere nostre. ### di mio marito era parcheggiata sotto il balcone di casa . Siamo scesi tutti sulla strada . Lo specchietto era a terra e si è danneggiata anche la lucina dell'indicatore di (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1081 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GELA
Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1081 / 2023 vertente tra CASSARÀ ### (CF ###), nato a ### il ###, ivi residente ###, rapp.to e difeso dall'Avv. ### nel cui studio in ### Damaggio n. 105, è elettivamente domiciliato, -RICORRENTEcontro ###.NI (CF ###) e per essa la sua rappresentanza generale per l'### con sede ###persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### 34 presso lo studio dell'Avv. ###. Trovato, che la rappresenta e difende per mandato in atti, ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C. Russello , nel cui studio in ### C.so ### n. 312 , è elettivamente domiciliata, ###
A.I.S. - ###.A., P.IVA ###, corrente in Roma, in Via della ### n. 374, società rappresentante per la gestione dei sinistri in ### della ### de ### S.A. ### e di ### (###, in persona del suo rapp.nte legale p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale di posta elettronica certificata ( ###lmail), ###: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il ###, notificato in uno al decreto di comparizione delle parti ex art. 281 undecies cpc, ### conveniva in giudizio ### e la ### al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura di € 270,00 subìti a seguito del sinistro occorso in data ### alla propria autovettura, o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il ricorrente esponeva: 1) che alla predetta data del 30.5.2023 alle ore 14:00 circa , in ### lungo la via ### n. 303, la propria auto ### tg. ### assicurata per la rca presso la ### mentre si trovava regolarmente parcata, subiva danni materiali a causa di un sinistro stradale causato dalla sig.ra ### conducente dell'auto tg. ### assicurata per la rca presso la ### ass.ni; 2)che Il sinistro si era verificato a causa della imprudenza, negligenza ed imperizia della ### , la quale ,percorrendo ad elevatissima velocità la via ### con direzione di marcia est, giunta all'altezza del civico, 303, con la parte anteriore destra urtava lo specchietto destro della ### che era parcata con la parte anteriore rivolta nel senso di marcia ovest; 3)che ad immortalare i momenti del sinistro erano state le telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del luogo del sinistro. 
Veniva diffidata, invano, la propria compagnia per il risarcimento diretto, Si costituivano la ### e ### che contestavano l' esistenza del fatto storico denunciato. La conducente resistente, infatti, aveva già disconosciuto il sinistro con dichiarazione dalla stessa sottoscritta in sede stragiudiziale.  ### chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la società ConTe.it ### compagnia assicurativa presso la quale la propria auto era assicurata per la r.c.a., affinchè venisse manlevata e tenuta indenne da qualsiasi condanna al pagamento di somme anche per spese legali.
All'udienza del 17.4.2024, il giudice autorizzava la chiamata in causa della ### e per essa della ###
Si costituiva la terza chiamata ### la quale, in via preliminare eccepiva la improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti per non essere stata preceduta da alcuna diffida. Nel merito, contestava la domanda di parte ricorrente, avendo la ### disconosciuto il sinistro.
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del ricorrente e della resistente, nonché con la prova per testi di parte ricorrente e della ###
All'esito, veniva disposta c.t.u. sull'ammontare dei danni e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro.
All'udienza del 28.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termine per note entro dieci giorni. ###' ### E ### per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve rilevarsi che ### ha agito nei confronti della compagnia assicuratrice della propria auto, ### attivando la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 d.lgs. 209/2005.
Parte ricorrente nella prima difesa utile dopo la chiamata in causa della ### da parte di ### non ha esteso la propria domanda di condanna anche nei confronti della ### , se non in seno alla comparsa conclusionale, e quindi tardivamente.
Dal complessivo compendio probatorio deve ritenersi confermata la ricostruzione del sinistro come allegata dal ricorrente e dunque deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a ### conducente del veicolo antagonista, ### La teste ### moglie del ricorrente in regime di separazione dei beni, della cui attendibilità non è dato dubitare , poiché la sua narrazione è stata circostanziata e priva di contraddizioni, ha confermato la dinamica del sinistro, dichiarando quanto segue: “E' vera la circostanza che mi viene letta (### o non vero, che in data ###, alle ore 14,00, circa, in ### lungo la via ### 303 l'auto ### tg. ### di proprietà dell'attore mentre si trovava parcata, subiva danni materiali a causa di un sinistro stradale che vedeva coinvolta l'auto tg. ### . Erano le ore 13:40 - 13-50 massimo , perché in quella strada in fondo c'è una scuola ed escono gli studenti. ### di mio marito era parcheggiata ed è stata danneggiata. Io stavo stendendo i panni al primo piano. E mi sono soffermata a vedere un'auto che veniva a velocità.
Era una ### . ### si è stretta verso l'auto di mio marito, perché dall'altro lato stava per arrivare un ‘altra auto. Mentre la ### si è stretta ho sentito un rumore , ma non riuscivo a capire. Ho visto chiudersi uno specchietto dell'auto di mio marito lato passeggero . Lo specchietto è caduto a terra. Ho detto subito a mio marito di scendere, perché era successo qualcosa all'auto. ### è andata via di corsa. Della targa della ### , ho letto qualche lettera, ma poi mio marito ha visto il numero di targa dalle telecamere nostre. ### di mio marito era parcheggiata sotto il balcone di casa . Siamo scesi tutti sulla strada . Lo specchietto era a terra e si è danneggiata anche la lucina dell'indicatore di marcia.“ Per la identificazione dell'autovettura di parte resistente, il ricorrente, come sostenuto in ricorso e confermato dalla teste, si è servito del video del proprio sistema di videosorveglianza, del quale è stato prodotto un frame, delle ore 13:59 del 30.5.2023, proprio nell'ora del sinistro indicata dal ricorrente, dove è raffigurata la parte posteriore dell'autovettura con la targa ### Sebbene non sia stato prodotto il video, contrariamente a quanto menzionato in ricorso (essendo stato prodotto, di certo per errore, un video che riguarda un sinistro diverso), non vi è dubbio dell'esistenza di tale video, atteso che la sua allegazione è menzionata dal difensore del ricorrente in una sua mail del 20.7.2023 inviata al liquidatore dell'### per fornire la prova documentale del sinistro.
Deve essere dichiarata, pertanto, la responsabilità di ### in ordine al sinistro, atteso che la stessa per imprudenza e negligenza ha urtato l'autovettura del ricorrente, causando i danni allo specchietto e al fanalino. ###. ### nella sua relazione priva di vizi logici, ha affermato che sussiste la compatibilità dei danni dell'autovettura del ricorrente con la dinamica del sinistro. Ciò egli ha accertato In base agli elementi acquisiti, alle circostanze ed ai luoghi. Tale compatibilità risulta suffragata dallo studio tra il punto d'urto con l'altro veicolo (parte laterale dx), dalla posizione che lo stesso assumeva e dallo studio delle quote altimetriche degli elementi più sporgenti.
Il c.t.u. ha risposto esaurientemente alle osservazioni critiche delle parti.
Egli ha quantificato i danni al fanalino e allo specchietto nella misura di € 170,21 iva inclusa. 
Trattandosi di azione di ### diretto ex art. 149 Cod. Ass., la ### è obbligata al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella suindicata misura, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. ### dell'art. 149 C.d.A. e la condanna limitata alla sola compagnia ### determinano l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla resistente ### subordinata all'accoglimento di domande di condanna nei suoi confronti.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 
Quanto alle spese processuali, esse seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della ###ni e liquidate come in dispositivo in favore del difensore Avv. ### dichiaratosi antistatario, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm., nel valore medio maggiorato per la presenza di più parti, tenuto conto del valore della causa.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della resistente.
Compensa le spese di lite fra ### e ### P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente decidendo, ### la domanda proposta da ### contro ### e la ### e per essa la sua rappresentanza generale per l'### e così provvede:
Dichiara la responsabilità di ### nella determinazione del sinistro indicato in premessa; ### la ### al pagamento della somma di € 170,21 in favore di ### a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; ### la ### al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. ### liquidate in complessivi € 493,00, di cui € 43,00 per spese ed € 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.
Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della ###ni.
Compensa tra le rimanenti parti le spese di lite.
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ### Dott.ssa


causa n. 1081/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Maria Antonietta Lirosi

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 644/2025 del 29-05-2025

... deformazione del parafango anteriore della stessa auto; g) se la ### ha continuato la sua corsa urtando anche il veicolo ####, quest'ultima parcheggiata alcuni metri distanti dall'### i danni che si sarebbero accertati sul parafango posteriore dell'### sarebbero stati molto più gravi e con interessamento di tutta la sua area (cfr. pag. 11 CTU in atti). Medesime deduzioni ha svolto il CTU rispetto al presunto impatto tra la ### e la ####, rilevando l'assoluta incongruità tra l'entità dei danni, che avrebbero dovuto essere notevolmente maggiori, e la dinamica prospettata dall'attore. Ebbene, gli esiti cui è pervenuta la ### tecnica si appalesano congrui, condivisibili e ottenuti con metodo idoneo e scevro da illogicità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene. Giova precisare che le verifiche tecniche compiute dal CTU nel presente grado di appello risultano maggiormente attendibili rispetto agli argomenti di prova contraria forniti dalla appellata ### nel corso del primo grado di giudizio. Più nello specifico, il prontuario di rilevazione del sinistro allegato al fascicolo di primo grado non consente di ricostruire con esattezza l'andamento del sinistro. In effetti, gli (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ###', ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2377/2019, promossa da: ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. #### S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e nei confronti di ### e #### Registrato il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 39/2019 del Giudice di ### di ### (rg. n. 162/2015).   ### da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione dell'8.4.2015, la ### s.c.a.r.l. conveniva dinanzi al Giudice di ### di #### e la ### S.p.A., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Giudice adito, adversis reiectis, in via preliminare, - esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c.  nel merito, - dichiarare sulla base dei fatti sopra esposti, la sig. ### esclusiva responsabile del sinistro de quo; - per l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni ###ni s.p.a. che garantiva per la r.c.a.  l'autovettura ### condotta dalla ### in solido con la sig.ra ### e con il sig. ### a risarcire la ### Coop. a r.l., della somma di € 4.777,69, per tutti i danni patrimoniali subiti dalla ### ED 678 CJ del sig. ### nonché la somma di € 4.563,12 per tutti i danni subiti dalla #### Tg. ### della sig.ra ### ovvero, la diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Giudice adito riterrà di giustizia, a seguito della c.t.u. tecnica da disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo. 
Il tutto, comunque, entro e non oltre la competenza ratione valoris dell'adito Giudice: - condannare i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 
Esponeva in fatto che, in data ### alle ore 6.15 circa, mentre la ###ra ### si trovava alla guida del veicolo ### tg. ### di proprietà del sig. ### in frazione ### nel Comune di ### andava a collidere con due autovetture posteggiate nei pressi del civico 145. Si trattava dell'autovettura ### tg. ### di proprietà del sig. ### la quale riportava danni ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00 quantificabili in € 4.777,69, e dell'autovettura #### tg. ### di proprietà della sig.ra ### che subiva un danno patrimoniale pari ad € 4.563,12. 
Rappresentava, altresì, che i mentovati danneggiati avevano provveduto a cedere in suo favore i crediti derivanti dal sinistro appena descritto, chiedendo quindi che la condanna al risarcimento venisse disposta in proprio favore. 
Con comparsa del 3.7.2015, si costituiva la ### S.p.A., insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, eccepiva il mancato invito alla stipula di una negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione. Contestava, inoltre, la validità degli atti di cessione del credito intervenuti tra i danneggiati e l'attrice, trattandosi di attività finanziaria riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. Rappresentava, altresì, l'incompatibilità dei danni dedotti dalla società attorea con la descritta dinamica del sinistro e sottolineava, ad ogni modo, l'eccessività della quantificazione dei danni così come effettuata dalla controparte. 
Istruita la causa documentalmente e mediante prova orale, la stessa veniva introitata a decisione all'udienza del 13.13.2019. 
Con sentenza n. 39/2019, emessa il ### e pubblicata il ###, il Giudice di ### di ### accoglieva totalmente le richieste attoree, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.493,13, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in complessivi € 1.205,00, con l'aggiunta degli accessori di legge. 
Con atto di appello ritualmente notificato, la ### S.p.A., interponeva appello avverso la richiamata pronuncia, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “a) preliminarmente rimettere la causa in istruttoria per la nomina di un CTU al fine di accertare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente descritta nella citazione in primo grado, nonché con i danni accertati sul veicolo ### da parte del perito della ### assicurativa, per tutte le ragioni spiegate nel corso del giudizio di primo grado e nel presente atto; b) dichiarare improponibili, inammissibili o quantomeno rigettare nel merito le domande tutte come proposte dalla carrozzeria ### anche per difetto di legittimazione; c) in via del tutto subordinata, limitare l'accoglimento delle domande della carrozzeria ### nei limiti dei danni effettivamente subiti e dimostrati, tenendo conto della corresponsabilità dei loro proprietari nella verificazione dell'incidente in quanto entrambi contravvenzionati per sosta irregolare; d) con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla restituzione degli importi già corrisposti da ### in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.” ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00
A sostegno del gravame, deduceva l'illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, erronea ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c., nonché per eccessiva quantificazione dei danni risarcibili. 
Con comparsa depositata il ###, si costituiva la ### insistendo per la reiezione del gravame, stante la correttezza della decisione assunta in primo grado, sia in relazione alla ricostruzione dell'effettiva dinamica del sinistro sia in ordine alla quantificazione dei danni da risarcire. 
Con provvedimento del 30.11.2020, pubblicato il ###, veniva disposta CTU finalizzata ad accertare la compatibilità dei danni riportati sulle autovetture coinvolte con gli asseriti danni lamentati dall'appellata e riportati nelle fatture relative al pagamento dei costi di riparazione. 
Successivamente, le parti precisavano le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'udienza del 12.12.2024, la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.  ### risulta fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., alcune questioni possono ritenersi assorbite, evitando il loro puntuale esame. ### il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in attuazione di tale principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., VI, 04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018, n. 11458; Cass. civ., SS.UU., 08/05/2014, n. 9936). 
Ne discende che si può soprassedere dall'esame puntuale di alcune questioni preliminari sollevate dall'appellante, tra cui la dedotta invalidità dell'atto di cessione intervenuto tra i danneggiati e la ### per mancata iscrizione di quest'ultima nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., essendo l'appello fondato nel merito. 
Dagli accertamenti tecnici demandati nella presente fase di appello, difatti, è emersa la totale infondatezza della dinamica dell'incidente rappresentata dalla società appellata. All'esito degli accertamenti tecnici compiuti dal nominato ### si è infatti avuto modo di acclarare la totale incompatibilità dei danni presenti sulle tre ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00 autovetture convolte nel sinistro con la rappresentazione del sinistro offerta dall'appellante. Ciò induce ad un totale ribaltamento dell'accertamento del sinistro, come compiuto in prime cure, sostanzialmente basato sulle testimonianze assunte e sulle dichiarazioni di stampo confessorio rese dalla danneggiante, sig.ra ### Queste, tuttavia, contrastano nettamente con le verifiche tecniche svolte dal ### che invece rilevano l'incongruenza tra i danni lamentati e lo svolgimento del sinistro. 
Più nello specifico, il Consulente tecnico ha esaminato compiutamente le riproduzioni fotografiche presenti in atti, descrivendo la natura e l'ubicazione dei danni riscontrabili sulle tre autovetture coinvolte. A seguito di tale preliminare verifica, l'### mediante l'impiego di strumenti tecnici in ###, ha ricostruito lo svolgimento del sinistro, analizzando tutte le caratteristiche del caso concreto. Da tale accertamento, è emersa la totale discrasia tra i danni rilevati e la dinamica dell'evento, avendo il CTU sottolineato che laddove il sinistro si fosse verificato così come prospettato dalla danneggiante, sarebbero stati di gran lunga maggiori i danneggiamenti presenti sui veicoli. 
In particolare, rispetto all'impatto tra la ### e la ### si sarebbero dovuti rilevare i seguenti nocumenti: “a) i due specchietti retrovisori esterni si sarebbero toccati, e quindi su uno dei due si sarebbero presentate evidenze e/o rottura dell'involucro e/o rottura dello specchio; b) la maniglia della porta anteriore dell'### si sarebbe presentata con graffi op-pure danneggiata; c) il proiettore della ### si doveva presentare rotto; d) la porta posteriore dell'### si sarebbe presentata con una natura di danno concavo, mentre come si può notare dalla documentazione fotografica su rappresentata, la porta presenta tutt'altra natura di danno, ovvero striscia-tura; e) tutto il pannello esterno della porta posteriore doveva essere interessato dall'urto; f) il paraurti anteriore della ### doveva presentarsi rotto compresa la totale deformazione del parafango anteriore della stessa auto; g) se la ### ha continuato la sua corsa urtando anche il veicolo ####, quest'ultima parcheggiata alcuni metri distanti dall'### i danni che si sarebbero accertati sul parafango posteriore dell'### sarebbero stati molto più gravi e con interessamento di tutta la sua area (cfr. pag. 11 CTU in atti). Medesime deduzioni ha svolto il CTU rispetto al presunto impatto tra la ### e la ####, rilevando l'assoluta incongruità tra l'entità dei danni, che avrebbero dovuto essere notevolmente maggiori, e la dinamica prospettata dall'attore. Ebbene, gli esiti cui è pervenuta la ### tecnica si appalesano congrui, condivisibili e ottenuti con metodo idoneo e scevro da illogicità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene. 
Giova precisare che le verifiche tecniche compiute dal CTU nel presente grado di appello risultano maggiormente attendibili rispetto agli argomenti di prova contraria forniti dalla appellata ### nel corso del primo grado di giudizio. Più nello specifico, il prontuario di rilevazione del sinistro allegato al fascicolo di primo grado non consente di ricostruire con esattezza l'andamento del sinistro. In effetti, gli agenti di polizia municipale che hanno provveduto a redigere tale documentazione si sono limitati a raccogliere le ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00 dichiarazioni rese dai proprietari dei veicoli danneggiati, i quali nemmeno erano presenti sul posto al momento dell'impatto, trovandosi nelle rispettive abitazioni. Peraltro, al momento della compilazione del prontuario, il veicolo condotto dalla presunta danneggiante, sig.ra ### era già stato rimosso. Di conseguenza, gli agenti verbalizzanti non hanno potuto né osservare direttamente il posizionamento del veicolo che ha causato l'urto, né compiere i relativi rilievi planimetrici (atti a misurare la posizione dei veicoli, eventuali tracce di frenata), che costituiscono elementi indispensabili per consentire agli accertatori di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Tant'è che nel prontuario non viene nemmeno offerta una rappresentazione dei fatti fornita dagli stessi agenti, ma si raccolgono unicamente le affermazioni rese dai danneggiati. Ciò non basta, quindi, a contrastare l'accertamento tecnico cui è pervenuto il CTU mediante verifiche tecniche approfondite e basate su dati raccolti con strumentazione professionale. 
Allo stesso modo, le dichiarazioni testimoniali assunte in prime cure devono reputarsi recessive rispetto agli esiti cui è pervenuto l'### d'ufficio. Quanto ai due agenti accertatori, essi si sono limitati a confermare il contenuto del prontuario che, tuttavia, come già rilevato, non risulta utile nella ricostruzione dell'evento, per mancanza dei rilievi planimetrici e poiché redatto sulla base delle sole dichiarazioni rese dagli interessati. 
Né possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni spontaneamente rese in data ### agli agenti della ### dalla presunta danneggiante, sig.ra ### a seguito del sinistro. In particolare, dal confronto tra tali dichiarazioni e quelle rese in udienza in sede di interrogatorio formale, risultano incongruenze in relazione all'immediato allontanamento della sig.ra ### dal luogo del sinistro, avendo la stessa dichiarato agli agenti della ### di essere andata via per motivi di lavoro, lasciando intendere di aver utilizzato lo stesso mezzo incidentato, per poi dichiarare in udienza che l'auto era stata prelevata in quanto “non era più in grado di marciare” (cfr. verbale di udienza del 14.12.2016). A ciò aggiungasi che ulteriori dubbi di attendibilità in merito alle asserzioni della ### discendono dal fatto che la parte ha riferito che, successivamente al sinistro oggetto di causa, la medesima autovettura ha subito ulteriori danni, consistenti in un'introflessione sulla carrozzeria in prossimità della ruota destra. Sul punto non vi è stato alcun accertamento in primo grado in base al quale distinguere i danneggiamenti causati dal primo sinistro rispetto a quelli postumi. 
Dalle rilevate incongruenze e dalla scarsa rilevanza probatoria delle predette dichiarazioni emerge la maggiore attendibilità degli esiti cui è pervenuto l'accertamento tecnico disposto nella presente fase di appello rispetto a quelli cui è giunto il giudice di pace, che ha sostanzialmente basato la propria decisione sul prontuario di rilevazione del sinistro e sulle dichiarazioni rese dalla danneggiante. 
Ciò dimostra la tendenziale approssimazione su cui fonda l'apparato motivazionale della pronuncia gravata in punto di dinamica del sinistro, che merita pertanto di essere integralmente riformata. 
Va dunque accolta la domanda di restituzione della somma complessiva pari ad € 9.562,27 già corrisposta dalla ### in favore di ### s.c.a.r.l. in esecuzione della sentenza di primo grado, come ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00 da comunicazioni depositate in atti (cfr. doc. 3 fascicolo di parte appellante), essendo la circostanza rimasta totalmente incontestata dall'appellata costituita, oltre interessi legali dalla data di corresponsione (30.5.2019) al saldo. 
Va, invece, rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie in capo all'appellata costituita una condotta di abuso del processo, oggettivamente rilevabile, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente in giudizio, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (cfr. ex multis Cass. 27623/2017). 
In definitiva, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di riparazione e di lite in favore dell'appellato costituito. Va, invece, confermata la restante statuizione di primo grado, con la quale la medesima condanna è stata disposta nei confronti dei danneggianti, ### e ### (contumaci in entrambi i gradi di giudizio) e condannati in solido con l'odierna appellante, i quali non hanno interposto appello avverso la prima sentenza. 
A tal proposito, si rammenti che le cause relative ad obbligazioni solidali, come quella in esame, sono scindibili ed indipendenti giacché le obbligazioni solidali determinano la costituzione non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo e/o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori quanti sono gli obbligati in solido, così che qualora il creditore comune convenga in giudizio tutti i condebitori in solido non si verifica un litisconsorzio necessario e, in sede di impugnazione, una situazione di inscindibilità delle cause, in quanto avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. In tutti tali casi, la mancata impugnazione della sentenza da parte di uno dei debitori solidali soccombenti determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri debitori solidali l'abbiano impugnata (Cass. n. 16390/2009, secondo cui: “La mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà (che non incide sull'autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato), determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata”, in senso conforme Cass. 26 marzo 2007 n. 7308; Cass. 18 ottobre 2005 n. 20140). In altre parole, la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. n. 20559/2014; Cass. n. 13458/2013; Cass. 12515/2012).  ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00
Le spese di lite del secondo grado di giudizio e di CTU seguono la soccombenza degli appellati contumaci, ### e ### tenuto conto che all'appellata costituita, sebbene soccombente nei confronti dell'appellante, non è imputabile alcuna responsabilità in ordine alla ### ricostruzione della dinamica del sinistro, essendosi la stessa, in qualità di riparatrice dei danni cagionati ai veicoli incidentati (e di cessionaria del credito vantato dai proprietari dei veicoli danneggiati), limitata ad eseguire le riparazioni commissionatele, essendo estranea alle vicende connesse alle modalità con cui “a monte” si è verificato il sinistro.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. RG. 2377/2019, disattesa e assorbita ogni avversa richiesta o deduzione, così decide: - accoglie l'appello proposto dalla sola compagnia assicurativa ### spa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 39/2019 del Giudice di ### di ### (rg. n. 162/2015), - ### i soli appellati contumaci, in solido, a corrispondere all'appellata costituita la somma di € 7493,13 a titolo di pagamento per le riparazioni dei mezzi, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo; - Ordina, pertanto, alla ### s.c.a.r.l. di restituire alla ### S.p.A. l'importo pari ad € 9.562,27, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, versato in esecuzione della sentenza di primo grado; - ### i soli appellati contumaci, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della ### s.c.a.r.l., come liquidate nella sentenza di primo grado (€ 1205,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa); - condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ### S.p.A., liquidate per il primo grado in € 1205,00 per compensi d'avvocato oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e per il presente grado di giudizio in € 428,84 per esborsi ed € 3397,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge; - pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di ### e ### così come liquidate nel decreto del 23.6.2022; - compensa le spese tra le restanti parti. 
Teramo, 29.5.2025. 
Il Giudice Dott.ssa ### il: 08/07/2025 n.3258/2025 importo 589,00

causa n. 2377/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Capanna Pisce' Erika

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