testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### di ### composta dai magistrati dott. ### dott. ### rel. dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2022 RG promossa da ### in persona del legale rapp.te pro-tempore (###) rappresentata e difesa dall' avv. ### appellante ### di ###ne Coop arl, in persona del legale rappresentante pro tempore (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### appellato e ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### appellata e appellante incidentale e ### (###) rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### appellato e appellante incidentale ##### e Comune di ### appellati contumaci ###udienza del 16/05/2025 sono state precisate le seguenti ### Nell'interesse dell'appellante ### voglia la Corte - in riforma della sentenza 273/2022 accertare e dichiarare ammissibile l'intervento dell'### e così in accoglimento della domanda dichiarare il diritto di ### di surrogarsi all'assicurato ### in relazione alla pensione d'inabilità ### erogatogli a seguito del sinistro del 27.08.2016 e condannare, conseguentemente, #### nonché ### in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 110.058,94 oltre accessori maturati e maturandi; accertare e dichiarare il diritto di ### di rivalersi del pagamento della prestazione assistenziale capitalizzata (indennità di accompagnamento) erogata in favore di ### a seguito del sinistro del 27.08.2016, e condannare, conseguentemente, #### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 ### nonché ### , in solido tra di loro, al pagamento della somma di di € 182.804,21 oltre accessori maturati e maturandi dall'erogazione all'effettivo soddisfo. Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato-appellante incidentale ### voglia la Corte 1) ### improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dall'### in persona del legale rappresentante pro tempore per tutti i motivi ex ante rappresentati; 2) ### nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 273/2022 resa dal ### di ### in data ### e decidendo sulla presente impugnazione, condannare la ### di ### in solido con i sigg. ### e ### al pagamento del danno patrimoniale secondo le conclusioni della CTU in atti a firma della dott.ssa ### e/o della veriore somma che verrà ritenuta di giustizia; 4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nell'interesse dell'appellato-appellante incidentale ### voglia la Corte, - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte - Nel merito 1) respingersi in toto l'appello proposto dall'### in persona del legale rappresentante p.t., poiché infondato, per tutti i motivi di cui alla superiore espositiva, con ogni conseguente declaratoria; in riforma della sentenza appellata in via incidentale: 2) rigettare ogni avversa domanda avanzata nei confronti della convenuta ### perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta ### da ogni avversa pretesa; 3) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità̀ della ### nella sua qualità di proprietaria del veicolo, previo accertamento della quota di responsabilità̀ attribuibile al ### ex art. 1227 cod. determinare il danno risarcibile a favore del ### e condannare la ### di #### in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare la stessa ### per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare a favore dell'attore ### 4) in ogni caso, tenuto conto dei motivi di gravame sopra dispiegati e delle stesse argomentazioni difensive svolte in 1° grado, alla luce del complessivo quadro probatorio, disporsi la compensazione delle spese legali di soccombenza così come liquidate in sentenza a carico della signora ### per l'importo di € 8.900,00, oltre accessori di legge; 5) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata società ### voglia la Corte, 1) Contrariis reiectis; 2) ### l'appello formulato dall'### perché infondato e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di primo grado; 3) Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio; 4) ### l'appello incidentale proposto dal ### perché infondato; visto l'appello incidentale proposto dalla ### dichiarare il sinistro per cui è causa avvenuto per fatto e colpa concorrente tra ### e ### nella misura che la Corte Ill.ma adita riterrà di determinare e per l'effetto riquantificare il risarcimento ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 del danno nella misura conseguentemente dovuta. 5) Con vittoria di spese del giudizio.
Svolgimento del processo #### e ### convenivano in giudizio, davanti al ### di ##### e la società ### assicurazioni domandando il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, verificatosi il ###, verso le 4 del mattino, nella località ### in agro di ### quando ### alla guida della ### tg. ### di proprietà di sua madre ### ed assicurata con la ###ni, nell'affrontare una curva a sinistra aveva perso il controllo dell'auto ed era uscito di strada andando ad urtare contro un albero situato a circa due metri e mezzo dalla sede viaria. A bordo del veicolo, il cui conducente era privo di patente di guida ed in stato di alterazione psicofisica, viaggiava, insieme ad altri due giovani, ### figlio degli altri due attori, che a causa dell'urto aveva riportato gravi lesioni.
Si costituiva la convenuta ### e contestava la domanda, sostenendo che la circolazione della ### era avvenuta contro la sua volontà e nonostante avesse adottato ogni cautela per evitarla ed eccependo il concorso di colpa del trasportato, dato che il ### si era messo in viaggio con l'amico nonostante fosse ben consapevole della mancanza della patente di guida e dello stato di alterazione del conducente.
Si costituiva anche la società assicuratrice e, non contestando la ricostruzione del sinistro come allegata da parte attrice, eccepiva come il suo verificarsi fosse ascrivibile, oltre che alla condotta gravemente colposa del conducente, alla concorrente responsabilità del trasportato, consapevole della situazione personale del ### che non era in grado di guidare in condizioni di sicurezza, nonché del Comune di ### proprietario della strada dov'era avvenuto l'incidente. Chiedeva, pertanto, di chiamarlo in giudizio. ### di ### costituitosi, contestava la propria legittimazione passiva. ### rimaneva contumace.
Infine, interveniva nel giudizio anche l'### per ottenere dal ### e dall'assicuratrice ### il recupero delle somme versate per prestazioni assistenziali a ### Accordata una provvisionale di euro 100.000,00, posta a carico della compagnia di assicurazione, la causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u., era decisa con sentenza n. 273/2022, emessa in data ###, con cui il tribunale - in accoglimento delle domande, condannava ### e la ### di ### al pagamento, in solido, in favore di ### della somma di euro 384.306,00 e la sola ### di ### al pagamento della somma di euro 80.000,00 in favore di ciascuno degli attori ### e ### a titolo di danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, rigettando la domanda proposta contro il Comune di ### e condannando la ### al rimborso in favore dell'ente chiamato delle ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 spese processuali. Infine, il tribunale rigettava la domanda proposta dall'interveniente ### regolando le spese di lite secondo soccombenza.
In particolare, il tribunale - premesso che non vi era contestazione tra le parti sulla dinamica del sinistro descritta da parte attrice e tenuto conto delle condizioni psico-fisiche con cui il conducente si era messo alla guida - riteneva ### responsabile esclusivo della causazione del sinistro, con esclusione di ogni responsabilità in capo al danneggiato e al Comune di ### unitamente alla madre, ### proprietaria del veicolo, la quale non provava adeguatamente che l'autovettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà.
Il giudice di primo grado liquidava i danni subiti da ### in forza delle risultanze della c.t.u. medico legale, riconoscendo postumi permanenti pari a 45% ed un periodo di ITT e ### liquidati secondo le ### del ### di Milano in euro 384.306,00 per danno biologico e morale e con esclusione di ogni personalizzazione del danno, in difetto di specifica allegazione e prova.
Il tribunale negava, invece, la sussistenza di un pregiudizio di natura patrimoniale in capo al ### riconoscendo il danno non patrimoniale per le lesioni subite dal congiunto in capo ai genitori, liquidato in euro 80.000,00 per ciascuno in via equitativa e posto a carico della sola compagnia assicurativa, come richiesto da parte attrice.
Infine, il giudice di merito rigettava la domanda proposta dall'### perché essendo intervenuta tardivamente dopo la scadenza dei termini ex art. 183 cpc, non poteva produrre alcun nuovo documento a dimostrazione delle sue pretese surrogatorie.
L'### ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale considerava la documentazione allegata alla comparsa di intervento, depositata oltre i termini ex art. 183 cpc e comprovante gli esborsi effettuati, inutilizzabile perché tardiva.
Si è costituito in giudizio ### resistendo all'appello principale, di cui ha eccepito l'inammissibilità per difetto di specificazione e per divieto dello ius novorum, e proponendo a sua volta appello incidentale nella parte in cui il tribunale non riconosceva in suo favore il danno patrimoniale, concludendo come sopra riportato.
Si è costituita in giudizio ### resistendo all'appello principale, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato, e proponendo a sua volta appello incidentale in relazione alla affermata sua responsabilità, quale proprietaria del mezzo condotto dal ### per non avere adeguatamente dimostrato che l'autovettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà e per avere escluso il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. del ### con conseguente determinazione del “danno risarcibile a favore del ### Giovanni” e condanna della “### Società ### di ### Società ### in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare la stessa ### per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare a favore dell'attore ### Giovanni”. ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00
Si è costituita in giudizio la società ### di assicurazioni resistendo all'appello principale dell'### e a quello incidentale del ### La società appellata ha invece parzialmente aderito alle censure della ### relative al concorso di colpa del danneggiato, formulando le conclusioni sopra riportate.
Sono rimasti contumaci ##### ed il Comune di ### Notificati gli appelli incidentali agli appellati contumaci, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ### ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 cpc. ### l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa la tardività dell'intervento dell'### e la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda, così ponendo le parti appellate nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 27199).
Né ha pregio l'eccezione di inammissibilità per violazione del divieto dello ius novorum in appello, posto che non risulta che l'### abbia formulato alcuna domanda nuova in questo giudizio, riproponendo esclusivamente quella già avanzata in sede di intervento e ritenuta ammissibile ma non provata.
A) Dell'appello principale dell'### Il tribunale gravato rigettava la domanda proposta dall'### sulla base della seguente motivazione: “### infine essere disattesa la domanda proposta dall'### che ha agito esercitando l'azione di surroga nei confronti del responsabile del sinistro, avendo l'ente per legge il diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, mediante capitalizzazione del relativo importo. Anche ammettendo, in linea con l'opinione che sembra attualmente prevalente, che non sia esclusa la possibilità per l'interveniente (nella specie autonomo) di introdurre nuove domande anche dopo la scadenza del termine ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 per la proposizione della riconvenzionale (dato che l'### si è costituito con comparsa depositata il 22 gennaio 2021, quando erano ampiamente decorsi i termini assegnati ex art. 183, co. 6°, c.p.c.) sul presupposto che non operino le preclusioni assertive (la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, adottandosi altrimenti un'interpretazione che sostanzialmente elide il precetto di cui al primo comma dell'art. 268, c.p.c.), qualora l'intervento avvenga entro l'udienza di precisazione delle conclusioni restano tuttavia operanti le preclusioni probatorie. Ai sensi del co. 2° dell'art. 268, c.p.c., infatti, l'interveniente non può che accettare lo stato del processo nel momento in cui spiega la sua domanda, essendogli preclusi gli atti che non sono più consentiti alle altre parti del processo. Essendosi nella specie già verificate le preclusioni istruttorie per le parti originarie (Cass. civ., n. 25798/2015; Cass. civ., n. 11681/2014), l'### non poteva dunque produrre alcun nuovo documento e non possono pertanto utilizzarsi ai fini del decidere (come specificamente eccepito dalle parti convenute) gli allegati alla comparsa d'intervento, inerenti alla determinazione del quantum oggetto della sua domanda, stante l'avvenuta decadenza dalla facoltà di produrre documenti”.
L'### si è doluta della decisione ritenendo nel suo motivo di censura che seppur sia “vero che le preclusioni maturate per il terzo interveniente non sono limitate alle sole prove costituende ma si estendono anche alle prove costituite ###, cfr sul punto Cassazione civile ordinanza n. 20882/2018”, tale principio non troverebbe applicazione “..nel caso di specie, o meglio non può portare all'inutilizzabilità dei documenti prodotti da INPS”, posto che “… la documentazione prodotta dall' assicuratore sociale, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire in un caso assolutamente sovrapponibile la presente, ha natura assertiva e non probatoria”, fondando tali argomentazioni su quanto motivato nella pronuncia della Suprema Corte 4934/18, secondo cui “La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio”.
Orbene, sul punto, è sufficiente richiamare la successiva pronuncia della Suprema Corte (cfr Cass. n. 14398/23), secondo cui, quanto argomentato da Cass. n. 4934/18, oltre ad essere oggetto di una decisione del tutto isolata, è privo di fondamento, riaffermando “il principio, già fatto proprio in altra sede ###82 del 22/08/2018, Rv. 650431 - 02), secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti”.
Su tali motivazioni si è fondata la decisione del giudice di prime cure.
Alla luce dei principi di diritto riaffermati dalla Suprema Corte nelle pronunce citate, va, quindi, ritenuto corretto quanto sostenuto dal giudice di primo grado in ordine alla verificazione delle preclusioni istruttorie, sia per le prove costituende che per quelle documentali, anche in relazione all'### intervenuta quando erano ampiamente decorsi i termini ex art. 183 cpc, seppur prima della udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente impossibilità di utilizzare i documenti tardivamente prodotti dall'ente previdenziale. ### principale è, pertanto, infondato.
Le spese di lite tra ### ed i suoi diretti contradditori costituiti, ### e ### assicurazioni, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della domanda B) ###appello incidentale di ####) ### responsabilità della proprietaria.
Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato l'appello incidentale proposto da ### e con il quale la appellata si è doluta della sentenza impugnata nella parte in cui affermava la sua responsabilità, quale proprietaria del mezzo condotto dal ### per non avere adeguatamente dimostrato che l'autovettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà e nella parte in cui escludeva il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. del ### Quanto al primo profilo della censura, il tribunale affermava la responsabilità concorrente della ### proprietaria della ### condotta dal figlio ### in difetto di adeguata dimostrazione, ex art. 2054 comma 3 cpc, del fatto che la vettura era stata messa in circolazione contro la sua volontà, dato che le chiavi dell'auto erano semplicemente custodite nella borsa della madre facilmente accessibili al figlio convivente (“Il relativo onere probatorio, a carico della ### madre del ### non può infatti ritenersi assolto, dato che l'aver custodito le chiavi dell'auto in una borsa, tenuta in una stanza dell'abitazione condivisa col figlio e senza l'adozione di alcun'altra particolare cautela che impedisse al giovane di appropriarsene non integra condotta sufficiente ad impedirne la circolazione. E' infatti da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la volontà contraria del proprietario del mezzo debba essere manifestata attraverso un comportamento concretamente ostativo alla sua circolazione ed idoneo ad impedirla. Il proprietario deve, cioè, dimostrare di aver adottato cautele efficaci per impedirne la circolazione, attraverso comportamenti tali da precludere l'agevole accesso al veicolo. Nella specie, appare del tutto agevole per il figlio convivente della proprietaria accedere alla borsa della madre e prelevarne le chiavi dell'auto, trattandosi evidentemente del posto dove era più facile trovarle e non risultando che la borsa (tenuta nella camera da letto della sig.ra ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 ### fosse custodita o riposta in luogo difficilmente accessibile, sicché deve escludersi che la convenuta, sebbene presumibilmente del tutto sfavorevole a che suo figlio, privo di patente, potesse mettersi alla guida dell'auto, abbia adottato idonee misure concrete tali da impedirne la circolazione”). ### la ### tali argomentazioni sono errate, dal momento che, come emerso dall'istruttoria del primo grado, la sera dell'incidente la sua macchina “era regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave” e le chiavi non erano state lasciate a disposizione del figlio ma erano state riposte nella borsa personale custodita in camera da letto, con conseguente non condivisibile valutazione della diligenza del proprietario nonché della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo, da compiersi secondo un criterio di normalità in relazione al caso concreto e tale da impedire l'utilizzo del mezzo, non essendo richiesto, quale dovere del proprietario, un comportamento che vada oltre quelle che sono le cautele normalmente adottate.
Orbene, effettivamente i principi di diritto espressi in materia dal costante orientamento della Suprema Corte sono quelli invocati dalla ### nel suo gravame incidentale (cfr per tutte Cass. n. 22448/17) e secondo cui “Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volonta", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto”.
Nel caso di specie, la ### costituendosi eccepiva che “### addebito e a qualsivoglia titolo può essere mosso alla convenuta ### in relazione al sinistro di causa atteso che la circolazione del veicolo ### tg. ### avvenuta contro la volontà della stessa. ### ha infatti sottratto le chiavi del veicolo della ### nottetempo, prelevandole da una borsa personale della madre, custodita nella stanza da letto della stessa. E' indubbio che la ### abbia adottato tutte le misure esigibili per evitare qualsiasi pregiudizio poiché, dopo aver regolarmente parcheggiato l'autovettura, riponeva le chiavi all'interno di una borsetta, che custodiva nella propria camera. Da ciò consegue che la circolazione del veicolo è avvenuta prohibente domino e quindi è esclusa la responsabilità solidale del proprietario di cui all'art. 2054, comma ### cod. civ. e del suo assicuratore”.
La controparte contestava specificatamente quanto dedotto, sostenendo che “### di ogni fondamento è l'eccezione di parte convenuta ### in merito alla circostanza secondo la quale il figlio abbia sottratto le chiavi della propria auto all'insaputa della stessa. Infatti, come verrà provato in corso di causa, ### era solito utilizzare l'auto presso la quale l'odierno attore era trasportato al momento del sinistro, a dimostrazione del fatto che ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 l'attuale difesa nasce dal vano tentativo di parte convenuta di volersi sottrarre ad una condanna in solido e alle responsabilità di un eventuale risarcimento con rivalsa da parte della società ### anch'essa convenuta nel presente Giudizio” (vedi memoria ex art. 183 cpc ### e ###.
A sua volta, la ### nella seconda memoria istruttoria contestava “recisamente l'assunto secondo il quale il sig. ### era solito utilizzare l'auto materna, atteso che la sig.ra ### non ha mai consentito al figlio l'utilizzo del mezzo e/o concesso autorizzazione in tale senso, ben conscia dell'eccessiva passione dello stesso per le 4 ruote e del mancato conseguimento della patente di guida. La sig.ra ### ha sempre fatto in modo di non lasciare le chiavi del proprio mezzo nella disponibilità del figlio o di qualsiasi altro soggetto”. ### deduceva, quindi, sul punto una prova testimoniale ma i capi di prova non venivano ammessi dal tribunale “perché non dirimenti ai fini della valutazione della responsabilità della proprietaria del veicolo su cui viaggiava il Piga” (vedi ordinanza 2.12.2019). Effettivamente, la ### allegava in tali capi che la notte del sinistro aveva riposto le chiavi nella sua borsa prima di custodirla nella camera da letto e che il figlio verso le 2 di notte era entrato in camera e, dopo averle chiesto di potere prendere dei soldi dalla borsetta per non farla alzare, aveva preso, insieme ai soldi, anche le chiavi (“-8) La sig.ra ### in data ###, prima di andare a dormire, verificava la presenza delle chiavi del mezzo ### tg. ### all'interno della propria borsetta chiusa prima di riporla nell'armadio della propria camera da letto; -9) In data ### alle ore 2.00 c.a., il sig. ### entrava in camera della madre e del patrigno ### non vedente, chiedendo alla stessa di poter prendere una ventina di euro per continuare a trascorrere la serata con gli amici e con la scusa di non volerla disturbare e farla alzare, prendeva dalla borsetta, riposta nell'armadio, il denaro unitamente alle chiavi della ### tg. ### ).
Ciò posto, è evidente che, avendo la stessa ### ammesso che era “ben conscia dell'eccessiva passione dello stesso per le 4 ruote e del mancato conseguimento della patente di guida”, quella notte avrebbe dovuto adottare un comportamento maggiormente diligente e concretamente idoneo a vietare la circolazione, sincerandosi personalmente che il figlio, accedendo liberamente alla sua borsa, non prendesse anche le chiavi dell'auto.
Per tali motivi, le argomentazioni adottate dal tribunale sul punto sono del tutto condivisibili e la censura incidentale va rigettata. ###) Del concorso di responsabilità di ### Il tribunale gravato reputava ### responsabile esclusivo per i danni cagionati al trasportato ### dalla circolazione del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c., in considerazione della dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, riportata anche nel verbale dei ### e, comunque, non oggetto di alcuna contestazione, e secondo cui “### che non aveva mai conseguito la patente di guida” ed era “risultato positivo sia all'analisi alcolemica, che aveva rivelato un tasso alcolico dello 0,9 ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 (che supera la soglia stabilita per la rilevanza penale della condotta), che a quella tossicologica, risultando che egli aveva aver fatto uso di cocaina”, la notte del sinistro, verso le 4, era fuoriuscito “dalla sede viaria andando ad urtare contro un albero situato sul margine destro della strada, rientrante nel territorio del comune di ### in una zona periferica”, tanto che gli erano state contestate “le relative infrazioni al ### della ### ossia la violazione dell'art. 116/15°, ### quella di cui all'art. 141/3° comma ### per aver circolato in ore notturne senza moderare adeguatamente la velocità, nonché quelle previste per la guida in stato di ebbrezza, oltre che in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti”.
Pertanto, il giudice di primo grado concludeva nel senso che “La condizione fisiopsichica del giovane conducente della ### era dunque manifestamente tale da non consentirgli di guidare in sicurezza il veicolo che, evidentemente senza alcuna altra causa apparente (i carabinieri intervenuti non avevano nemmeno rilevato tracce di frenata sull'asfalto, che appariva pulito ed asciutto), non riscontrata né, invero, nemmeno ipotizzata, era uscito di strada a causa dello stato del guidatore, palesemente inidoneo alla guida”.
Su tali accertamenti e conclusioni non è stata avanzata alcuna censura. ### ha contestato invece la decisione nella parte in cui, a fronte di tali circostanze, il giudice di merito escludeva un concorso di colpa, ex art. 1227 comma 1 c.c., del trasportato ### sulla base delle seguenti argomentazione: “In ordine all'eccepita applicabilità del concorso ex art. 1227, co. 1°, c.c., ritiene questo giudicante di dover aderire all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non integra propriamente una condotta colposa del danneggiato concorrente nella determinazione dell'evento lesivo quella di chi, consapevole dello stato di alterazione psicofisica del conducente, abbia accettato il rischio di mettersi in una situazione di potenziale ed elevato pericolo, accettandone le possibili conseguenze lesive. Nonostante le diverse pronunce dei giudici di merito al riguardo, il giudice di legittimità, argomentando sulla necessità che la condotta del trasportato configuri sotto il profilo propriamente eziologico una cooperazione colposa ex art. 1227, primo comma c.c., esclude la configurabilità del concorso colposo del danneggiato nel caso di mera accettazione del trasporto su un mezzo condotto da chi abbia, manifestamente, abusato di droghe o di alcolici, in quanto nella specie detto comportamento non consiste in un “agire” e non può quindi porsi, rispetto all'evento generativo del danno, in “un rapporto di causalità, non potendo la sua condotta assurgere a cooperazione attiva incidente nella determinazione dell'evento” (Cass. sez. III, sent. n. 27010/2005). In definitiva, anche a voler ritenere provata nella specie la consapevolezza da parte del ### dello stato di consistente alterazione del conducente, solo qualora la condotta del danneggiato si inserisca nella serie causale può porsi a suo carico una corresponsabilità, ma a tal fine occorre ravvisare «una condotta materiale tale da incidere nella produzione del danno stesso», sicché il solo fatto di essere salito a bordo dell'auto condotta da un soggetto in stato di alterazione non configura elemento senza il quale l'evento non si sarebbe prodotto. ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 mancanza della necessaria partecipazione (con condotta attiva o anche omissiva) del danneggiato, non può dunque trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 1227, c.c., difettando la necessaria presenza del nesso causale dell'azione o omissione del trasportato con il sinistro (al riguardo, Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2017 n. 1295; contra Cass. Civ., sez. III, 11698/2014)”. ### ha, in particolare, contestato la decisione sul punto, assumendo che la condotta del trasportato che abbia “consapevolmente accettato di esporsi ad un rischio elevato quale quello di lasciarsi condurre a casa da un soggetto in stato di alterazione psico-fisicasi inserisce pienamente nella serie causale originata dal conducente concorrendo con la stessa alla causazione dell'evento”, precisando che era “risultato acclarato all'esito dell'istruttoria che i ### di ### intervenuti sul luogo del sinistro contestavano al ### la violazione dell'art. 116/15 del Cds poiché conduceva l'autovettura senza aver conseguito la patente di guida; contestavano altresì la violazione degli artt. 141 Cds, dell'art. 186, secondo comma, lett. b Cds perché guidava in stato di ebbrezza alcolica superiore a 0,80 e la violazione dell'art. 187, comma 1 Cds perché guidava in condizioni di alterazione psicofisica a causa di uso di sostanze stupefacenti” e che “ll ### era certamente consapevole delle circostanze sopra descritte: sapeva che il ### non era munito di patente di guida, e, in secondo luogo, conosceva lo stato psicofisico di quest'ultimo, visibilmente alterato dall'alcool e dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Non fosse altro che il ### e il ### avevano passato la sera dell'incidente insieme festeggiando il compleanno di quest'ultimo in una campagna di Ittiri”, come peraltro confermato nelle prove testimoniali.
Orbene, - in disparte che l'eccezione avanzata dalla ### aveva per oggetto esclusivamente l'ipotesi disciplinata dal primo comma dell'art. 1227 c.c., in relazione al concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro, e non all'ipotesi di cui al secondo comma della medesima norma, laddove viene escluso il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - la Suprema Corte ha più recentemente avuto modo di chiarire sul punto (cfr Cass. n. 11095/20) che “### la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito” (cfr più di recente proprio in caso di guida sotto l'effetto di alcool e con ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 specifico riferimento anche alla disciplina comunitaria, Cass. n. 1386/23: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”).
Nel caso di specie, è stato dimostrato che il ### ed il ### avevano trascorso l'intera serata insieme per festeggiare il compleanno del primo ed avevano bevuto “in abbondanza e di tutto” (vedi dichiarazioni teste ### “sì ero presente a questa festa di compleanno in campagna a ### non posso confermare che le persone di cui mi si chiede avessero assunto stupefacenti, ma posso confermare che avevano bevuto in abbondanza e di tutto, in particolare, anche il ### aveva bevuto; io sono andato via ad una certa ore e sapevo che le persone di cui mi si chiede sarebbero rimaste lì a dormire”).
A differenza di quanto eccepito dal ### pertanto, quest'ultimo, avendo trascorso tutta la serata con il ### non poteva non rendersi conto dello stato di alterazione dell'amico, il quale, inoltre, dagli esami tossicologici, è risultato avere assunto anche sostanze stupefacenti.
Conseguentemente, il ### con la sua condotta ha materialmente contribuito a cagionare l'evento, laddove, nonostante l'evidente stato di alterazione psicofisica del conducente dell'auto, certificato anche nelle sanzioni elevate dalla polizia stradale, non ha fatto nulla per dissuaderlo dal suo proposito di andare addirittura a prendere l'auto durante la notte, concorrendo così nella causazione dell'evento infausto.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, non è condivisibile quanto sostenuto in sentenza in ordine alla non ravvisabilità di alcun contributo causale nella condotta del danneggiato, il quale, al contrario, - non opponendosi al rischio di essere trasportato in un'auto condotta da un soggetto in precarie condizioni psico-fisiche, da lui del tutto verosimilmente conosciute, dato che avevano trascorso tutta la serata insieme, bevendo “abbondantemente”, e senza nulla opporre per evitare che il ### si mettesse alla guida in tali condizioni, in piena notte - ha materialmente contribuito alla verificazione del sinistro, seppur nella misura residuale del 30%.
In tali limiti, va, quindi, accolto il gravame incidentale proposto dalla ### e quest'ultima, in solido con la compagnia di assicurazione, va condannata a pagare in favore del ### la somma di euro 269.014,20, oltre accessori secondo i criteri di cui alla sentenza impugnata non oggetto di alcuna censura sul punto. ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00
Giova infine evidenziare come l'appello incidentale proposto dalla ### sia limitato alla sua condanna, in solido con la ### a risarcire i danni in favore del ### liquidati in sentenza, come richiesto dallo stesso ### nelle sue conclusioni di primo grado, a carico esclusivamente della ### e della compagnia di assicurazione (“in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità̀ della ### nella sua qualità di proprietaria del veicolo, previo accertamento della quota di responsabilità̀ attribuibile al ### ex art. 1227 cod. civ. determinare il danno risarcibile a favore del ### e condannare la ### Società ### di ### Società ### in persona del suo legale rappresentante p.t., a manlevare la stessa ### per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare a favore dell'attore ### Giovanni”: vedi conclusioni appello), posto che con la sentenza impugnata i danni subiti dai familiari del trasportato erano stati posti a carico unicamente della ### assicurazioni, come richiesto nelle stesse conclusioni dei familiari del ### e su tale aspetto non risulta sia stata formulata alcuna censura.
C) Dell'appello incidentale di ### Il tribunale gravato, liquidato il danno non patrimoniale in favore del ### rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto che non risultava “allegato né dimostrato, rammentandosi peraltro che il ### avendo all'epoca solo diciassette anni, non era ancora inserito nel mondo del lavoro, il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del soggetto leso, danno di natura patrimoniale che è conseguente alla riduzione della capacità di produzione del reddito rapportata ad una determinata attività lavorativa e richiede quindi la concreta dimostrazione del verificarsi di un effettivo pregiudizio economico. ### liquidato comprende, infatti, anche il ristoro del danno derivante dalla compromissione della capacità lavorativa generica del soggetto leso. Questa rileva invero quale parametro “areddituale”, ossia come elemento che prescinde dall'incidenza sul reddito ed attiene alla qualità ed alla integrità della salute umana rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico (ex multis, Cass., 22 febbraio 2002 n. 2589; Cass., 25 agosto 2014, n. 18161)”.
Orbene, la statuizione di rigetto è condivisibile, seppur per ragioni in parte diverse da quelle prospettate dal giudice di primo grado. ### nell'atto introduttivo del giudizio, dopo avere dedotto in ordine al danno non patrimoniale, poi riconosciuto in sentenza, allegava che “non meno importante è il riconoscimento in capo all'attore della riduzione della capacità lavorativa specifica e cenestesi lavorativa, che il medico di fiducia ha quantificato nella misura del 50%. Infatti la capacità lavorativa specifica …consiste nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, …, con la precisazione che la stessa viene riconosciuta: a) se la vittima percepiva un reddito, non è più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; b) nel caso in non fosse percettore di reddito, non può più aspirare ad ottenere quel livello ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, che, come nel caso di specie, i danni riportati dall'attore impediscono al medesimo non solo di continuare a lavorare presso la propria azienda familiare, ma sicuramente rendono impossibile allo stesso di raggiungere quella indipendenza economica, anche in altri campi, al quale il sig. ### con il raggiungimento della maggiore età aspirava a raggiungere”. ### ha sostanzialmente richiamato tali argomentazioni per sostenere in questo giudizio anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, insistendo, in relazione all'an, sull'esistenza di un danno da riduzione della capacità lavorativa specifica sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il c.t.u. di primo grado, ed assumendo, in relazione al quantum, che “in assenza…di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti (e per ciò in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale” (vedi atto di appello).
Orbene, - in disparte l'impreciso richiamo al concetto di cenestesi lavorativa, rientrante nell'ambito del danno non patrimoniale e consistente “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” e da liquidare “onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (cfr Cass. 16628/23), ed in quanto tale, quindi, estraneo alla censura in oggetto - il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, di natura patrimoniale, deriva, in relazione all'an, da un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.
Una volta riscontrata tale compromissione, va, poi, distinta, in relazione al quantum, l'ipotesi in cui il soggetto svolga attività lavorativa, rispetto alla quale deve essere provata la contrazione reddituale subita (cfr Cass. 15737/18: “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”), ### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 dall'ipotesi in cui non svolga attività lavorativa, rispetto alla quale il danno va “liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti” (cfr Cass. n. 5787/24).
Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato in sentenza sul fatto che il ### al momento del sinistro “non era ancora inserito nel mondo del lavoro”, risulta invece che il ### al momento del sinistro, stava già lavorando presso l'azienda di famiglia e, quindi, stava già verosimilmente percependo un reddito, come emerge dalle deduzioni citate (“…che, come nel caso di specie, i danni riportati dall'attore impediscono al medesimo non solo di continuare a lavorare presso la propria azienda familiare”…: vedi atto di citazione) e da quelle contenute nella prima memoria ex art. 183 cpc (“### alla limitata capacità specifica lavorativa si osserva che la stessa concerne l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa attualmente esercitata dall'infortunato oppure un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini”).
Del resto, come risulta dagli atti, il ### pur diciasettenne al momento dei fatti, non aveva proseguito gli studi dopo la licenza media (come emerge dalla c.t.u. in atti), essendo pertanto del tutto verosimile che lo stesso esercitasse già una attività lavorativa presso l'azienda di famiglia, tenuto anche conto che nella stessa comparsa conclusionale di questo giudizio il ### ha dedotto che “..
è doveroso preliminarmente precisare che il danneggiato, nel giudizio di primo grado ha fornito prova documentale (fascicolo aziendale) dell'attività svolta in ambito familiare e, ritenuto il Giudice di prime cure pacifica tale circostanza, non vi è stata possibilità di poter dare ulteriormente supporto mediante prova testimoniale superflua”, a conferma della necessità di provare la reale entità delle perdite. È poi appena il caso di evidenziare che tale fascicolo aziendale in realtà nulla dimostra.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, deve escludersi che nel caso di specie, anche ritenendo sussistente una contrazione della capacità di lavoro specifica, sia stata offerta e data la prova dell'effettiva entità del danno patrimoniale subito in termini di contrazione della capacità reddituale.
La doglianza incidentale va, pertanto, disattesa.
Stante la reciproca soccombenza nei rapporti tra il ### la ### e la ### le spese di lite di questo grado di giudizio vanno interamente compensate, anche in relazione alle altre parti non costituite. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto dall'### e l'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza n. 273/2022 del ### di #### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ### dichiara che il sinistro di cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente di ### nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna ### e la ### di ### al pagamento, in solido, in favore dell'attore ### della somma di euro 269.014,20, oltre accessori come da parte motiva, nonché la ### a manlevare la propria assicurata da ogni avvera pretesa; 3) conferma nel resto l'impugnata sentenza; 4) condanna l'### a rifondere in favore di ### e ### le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessi euro 7.160,00 ciascuno, oltre 15% spese generali e accessori di legge; 5) compensa le spese di lite tra tutte le altre parti; 6) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale e all'appello incidentale proposto da ### Così deciso in ### 18/9/2025 ### est.
Dott. #### il: 09/10/2025 n.3218/2025 importo 200,00
causa n. 223/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grixoni, Cinzia Caleffi