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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21542/2025 del 27-07-2025

... relativa ad agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto dall'art. 1 del d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., in l. n. 343 del 2000).»]. Peraltro, giova ricordare come questa Corte regolatrice abbia già più volte avuto modo di chiarire che la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali, sia ancorata alle seguenti caratteristiche: - le violazioni sono «sostanziali» se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento; - le violazioni sono «formali» se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo s ulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento; 8 - le violaz ioni sono «meramente formali» se non influisco no sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Si è poi precisato, ai fini della concreta distinzione tra diverse ipotesi, che tra violazioni formali e violazioni meramente formali la valutazione «deve essere eseguita alla stregua dell'idoneità ex ante della condotta a recare i l detto pregiudiz io all'esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel para (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20300/2023 R.G. proposto da: ### E ### (####), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uf fici di quest'ul tima, siti in ### alla Via dei ### ghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “###”); - ricorrente - contro ### S.r.l., con sede ### (####), in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di ### di secondo grado della ### n. 375/04/2023, pubblicata il 21 aprile 2023; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025, dal ### relatore #### 1.- In punto di fatto, si osserva che, all'esito di verifiche effettuate dall'### delle ### di ### in relazione alla società ### n. 20300/2023 R.G. 
Cron. 
Rep. 
A.C. 13 marzo 2025 Agevolazioni fiscali - Sanzioni amministrative. 
S.r.l., le gittimata a richiedere l'agevolazione fiscale sul ga solio commerciale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci ex art. 8 l. n. 448 del 1998, venivano riscontrate, per gli anni dal 2013 al 2017: a) illegittime compensazioni di crediti esistenti, in quanto realizzate prima del decorso di 60 ### giorni, termine utile per la formazione del silenzioassenso di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000 (nonché, a decorrere dal 3 dicembre 2016, anche dall'art. 24-ter, comma 6, d.lgs.  504 del 1995, cd. TUA), per un importo complessivo di €. 233.449,91 (euro duecentotrentatremilaquattrocentoquarantanove/91); b) illegittime compensazioni di crediti inesistenti, per un importo pari a €. 16.582,17 (euro sedicimilacinq uecentottantadue/17), s uccessivamente riversato parzialmente dalla contribuente per l'importo di €. 10.227,68 (euro diecimiladuecentoventisette/68) attraverso compensazioni di crediti ### Con specifico riguardo alla prima delle suddette contestazioni (unica a rilevare nel presente giudiz io), l' amministrazione finanziaria procedeva all'emissione dell'atto sanzionatorio, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa per l'importo di €. 13.180,68 (euro tredicimilacentottanta/68), per gli anni dal 2013 al 2017. 
Con ricorso-reclamo la società ### S.r.l. contestava l'atto sanzionatorio, sull'assunto dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 50, comma 1, ### per le violazioni antecedenti al 1° gennaio 2016 e, per quelle successive, dell'art. 13, comm a 4, d.lgs. n. 471 del 1997. T ale reclamo veniva respinto. 
La contribuente ricorreva dinanzi alla CTP di ### , la quale, c on sentenza n. 126/03/2020, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure, accertato l'utilizzo del credito secondo modalità non conformi a quanto prescritto da lla normativa sopra menzionata , rite neva nondimeno trattarsi di una violazione formale, non produttiva di alcun danno erariale.  2.- La Corte di ### di secondo grado della ### investita dall'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, lo respingeva con la sentenza oggetto dell'odierna impugn azione. I n particolare, la ###2 To scana condivideva l'impostazione della qualificazione delle violazioni commesse co me “meramente formali” e 3 affermava che: «non si è verificato, infatti, alcun danno ed il contribuente ha pagato gli interessi legali; non vi è stato alcun pregiudizio per l'esercizio delle azioni di controllo; non vi è stata a lcuna incidenza sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Ricorrono congiuntamente, pe rtanto, le condizioni negative previste dalla normativa di cui all'art. 6, comma 5bis, d.lgs. 472/1997, che consentono di escludere la punibilità. ### di controllo non è stata incisa dal momento che la parte, in fase di accertamento, è stata sottoposta ai doverosi controlli che, nel caso, hanno rilevato alcuni ril ievi successivamente sanati. Il richiamo fatto dall'ufficio all'art. 50, comma1, d.lgs. 504/95 non appare particolarmente conferente in quanto riferibile ai produttori, distributori o depositi fiscali che non sono obbligati a versare le accise e a tenere i registri obbligatori oltreché provvedere alle comunicazioni prescritte. Nel caso di specie il credito di cui la parte ha beneficiato è già stato introitato dall'erario con il pagamento delle accise avvenuto a monte sull'acquisto del carburante dai distributori. Ugualmente non co nferente il richiamo fatto dall'### all'art. 15, comma 4, d.lgs.  158/2015, che si riferisce ai crediti inesistenti o a modalità degli stessi che comportano un danno erariale che nel caso non si è verificato in quanto il danno è riferibile solo agli interessi».  3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, l'### delle ### e ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.  4.- La contribuente società ### S.r.l. è rimasta intimata.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo l'amministrazione finanziaria denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000, 24-ter e 50 d.lgs. n. 504 del 1995, 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 e 6, comma 5-bis, d.lgs.  472 del 1997. 
Sostiene, al riguar do, che la sente nza di second o grado avrebbe ritenuto che alla violazione scaturente dalla compensazione anticipata del credito esistente debba essere ascritta natura di violazione meramente formale, sull'assunto dell'assenza di d anno erariale e del manca to pregiudizio all'attività di controllo. 4 Sostiene altresì che il danno erariale non integrerebbe, in base alle norme sopra menziona te, un effetto essenziale , costitutivo, per l'applicabilità della sanzione.  ### dei giudici di seconde cure consisterebbe nell'aver trascurato il presidio sanzionatorio ex art. 50 TUA ed ex art. 13, comma 4, d.lgs.  471 del 1997, voluto dal legislatore a tutela del presupposto costitutivo del credito in esame che, ai sensi dei richiamati artt. 4, comma 2, d.P.R.  n. 277 del 2000 e 24-ter, comma 5, ### nasce soltanto a seguito del provvedimento di accoglimento o dello spirare del termine dilatorio dal ricevimento della dichiarazione. Prima di tale momento il credito, essendo privo dei caratteri della certezza e dell'esigibilità, non sarebbe riconoscibile mediante l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997. 
In tal senso , l'amministrazione finanziaria evidenzia come la giurisprudenza propenda per la na tura sosta nziale da ascrivere alla violazione di cui si tratta. Ed invero, il legislatore, nel momento in cui introduce una norma agevolativa, alla quale va riconosciut o carattere eccezionale, di converso predispone presupposti rigidi e dettagliati, nell'intendimento di contrastare possibili ed eventuali abusi da parte di chi intenda effettuare pagamenti a mezzo compensazioni. In sostanza, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, risulta chiaro come le disposizioni violate siano di carattere sostanziale e siano orientate teleologicamente proprio ad evitare un pregiudizio alle azioni di controllo. 
La sentenza impugnata, dunque, erroneamente non avrebbe riconosciuto l'efficacia causale della compensazione anticipata sull'azione di controllo degli organi a ciò preposti e, in tal modo, avrebbe mostrato di omettere la differenza tra violazioni formali e meramente form ali elaborata dalla giurisprudenza co nsolidata, riscontrabile att raverso un giudizio ex ante e in astratto che pone in relazione il bene giuridico tutelato alla fattispecie giuridica cui va ricondotta la specifica trasgressione. 
In tale ottica, la condotta di anticipata compensazione vanificherebbe ab initio la ra gione e l'espletamento di qu alsiasi co ntrollo circa la tempestiva riconoscibilità del rimborso del credito. 5 Ancora, sempre alla stregua della prospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, la sentenza impugnata avrebbe disconosciuto gli effetti pregiudizievoli per l'erario, laddove ha ritenuto non essersi verificato alcun danno, s alvo poi, contraddittoriamente, affermarne l'esistenza con riguardo ai soli interessi, che il contribuente avrebbe comunque provveduto a corrispondere nella misura del tasso l egale. In questo modo, i giudici non avrebbero considerano che l'anticipazione del credito esistente comporta un deficit di ca ssa temporaneo a danno dello Stato, determinato - in modo esattamente speculare a quanto si verifica in sede ###l'omesso versamento del tributo a lla prescritt a scadenza - dall'anticipata minorazione del gettito erariale compensato con somme non spettanti in quanto non ancora riconosciute a favore del contribuente.  ###, chiarisce la ricorrente, l'applicazione della sanzione quale conseguenza di questa tipologia di violazione sarebbe soluzione ormai ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità.  2.- La censura è fondata. 
Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 265 del 2000, convertito con modifica zioni dalla legge n. 343 del 2000: «Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, (...) l'aliquota prevista nell'allegato I ann esso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successi ve modificazioni , per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta (...)». ###. 2 del predetto d.l. n. 265 del 2000 stabilisce, inoltre, che, per ottenere il rimborso di quanto spettant e, anc he mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione con l'osservanza delle modalità stabilite mediante il regolamento di cui art. 8, comma 13, della l. n. 448 del 1998 e successive modificazioni. Tale regolamento è stato emanato col d.P.R.  n. 277 del 2000.  ###. 4, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000, prevede che «### i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione 6 ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e i l medesimo può ut ilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qua lora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.».  ###. 24-ter, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1995 (cd. TUA) stabilisce che «Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articol o è riconosciuto, mediante la co mpensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a qu ello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglim ento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.». 
In proposito , è sufficient e ricorda re che: a) l'istituto del silenzio assenso è previsto da ll'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 277 del 200 0, prescrivendo la norma che decorsi giorni sessanta dal ricevimento della dichiarazione del contribuente (con la quale viene formulata la opzione per la compensazione in luogo del rimborso del credito d'imposta) corredata della documentazione necessaria, ove l'amministrazione finanziaria non abbia comunica to il provvedimento di diniego, «l'istanza si considera accolta» ed il contribuente «può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 247, art. 17»; b) il decorso del termin e di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione con la documentazione allegata non esaurisce affatto, né tanto meno impedisce, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo dell'amministrazione finanziaria che, infatti, «può annull are con provvedimento motivato l'atto di assenso illegittimamente formato» salvo che il contribuente, nel termine assegnatogli, provveda a sanare i vizi riscontrati (art. 4, comm a 2, d.P.R. n. 277 del 2000 ), ove l 'infelice formulazione lessicale della norma non può evidentemente essere intesa come sdoppiamento di un potere di annullamento distinto dal potere di accertamento impositivo, tenuto conto che - in assenza di un formale atto viziato emesso dalla P.A. - manca lo stesso oggetto dell'annullamento ed 7 il «provvedimento motivato di annullamento», richiesto ex art. 4, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000, non può che coincidere con lo stesso «avviso di accertamento» con cui l'amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito d'imposta indebitamente compensato o rimborsato (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9562 del 19 aprile 2013, Rv. 626556-01); c) per costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, «In tema d'### l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imp osta risulti dov uto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso era riale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell'art.  13 del d.lgs. n. 471 del 1997.» [Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 23755 del 20 novembre 2015, Rv. 637664-01; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 16504 del 5 agosto 2016, Rv. 640780-01; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. ### del 22 novembre 2018, Rv. 651557-01 secondo cui «In tema di sanzioni tributarie, ove il cont ribuente ab bia effettuato la co mpensazione del credito di imposta in costanza di silenzio-assenso dell'### che lo abbia tuttavia in seguito annullato perché formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché l'errat a utili zzazione della compensazione in sede di liquidazi one periodica co mporta il mancato versamento di parte del tribu to alle scadenze previste. (Fatt ispecie relativa ad agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto dall'art.  1 del d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., in l. n. 343 del 2000).»]. 
Peraltro, giova ricordare come questa Corte regolatrice abbia già più volte avuto modo di chiarire che la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali, sia ancorata alle seguenti caratteristiche: - le violazioni sono «sostanziali» se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento; - le violazioni sono «formali» se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo s ulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento; 8 - le violaz ioni sono «meramente formali» se non influisco no sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. 
Si è poi precisato, ai fini della concreta distinzione tra diverse ipotesi, che tra violazioni formali e violazioni meramente formali la valutazione «deve essere eseguita alla stregua dell'idoneità ex ante della condotta a recare i l detto pregiudiz io all'esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel para digma normativo di riferimento» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 28938 del 17 dicembre 2020, Rv. 659970-02) e, dunque, deve essere operato un giudizio in astratto che pone in relazione il bene giuridico tutelato alla fattispecie giuridica cui va ricondott a la specifica trasgressione. Viceversa, per disti nguere tr a violazioni formali e sostanziali «è necessario accertare in concreto se la condotta abbia cagi onato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo» (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 16450 del 10 giugno 2021, Rv.  661603-01). 
Nella specie , la CTR non si è attenut a ai suddett i principi, avendo ritenuto erroneamente qualificabile in termini di violazione meramente formale e, d unque, non sanziona bile, la co mpensazione di un credito d'imposta - relativo all'agevolazione fiscale sul trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - in quanto effettuata in costanza di silenzio-assenso dell'amministrazione, senza considerare che l'err ata utilizzazio ne della compensazione in sede di liquidazione periodica, per gli anni 2013-2017, aveva comportato il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con conseguente legittima applicazione della sanzione, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.  3.- Dalle consideraz ioni finora sviluppate, deriva, dunque, l'accoglimento del ricorso, in applicaz ione dei principi di diritto sopra enucleati.  4.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può senz'altro essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso proposto dalla società contribuente. 9 5.- Le spese rela tive a l presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società contribuente rimasta intimata e si liquidano come da dispositivo. 
In ra gione dell'andamento del giudiz io, sussistono, invece, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese relative ai gradi di merito.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente società ### S.r.l.; dichia ra interamente compensate le spese rel ative ai gradi di merito; condanna la contribuente intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per compensi, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Luciotti Lucio, Graziano Francesco

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30459/2025 del 18-11-2025

... ### 7 per i dipen den ti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica. 3.1. Il motivo è infondato, assumono rilievo le pronunce richiamate sopra sub. 2.1 e 2.2. e, in particolare, il principio affermato di recente da questa Corte con Cass. 09/06/2023, 16432: «in base ai più recenti arresti di questa Corte, non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro ch e abbian o concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolat a dalla retribuzione effet tivamente corrisposta e semmai connota ta da carat teri di predeterminabilità e oggettività, anche in fu nzione dell a possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo me desimo, quali mala ttia, maternità, infortunio, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 18683-2024 proposto da: ### in persona del legale rappresentante ### anche in p roprio, rappresentat i e difesi dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in perso na del suo Presidente e legale rappresent ante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di ### dei ### I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ### D'###### - resistenti con mandato - nonché contro ### - ### - intimata - ####.G.N.18683/2024 Ud 09/10/2025 CC avverso la senten za n. 62/2024 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 860/2020 più 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal ###. ### Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 414 c.p. c. depo sitato i n data 13 agosto 2018 le ### età ### s.c. e ### nonché ### ed ### (questi ultimi in qualità di responsabil i aziendali) imp ugnavano innanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del ### il verbale unico di accertamento e not ificazione n. 2017018416/DDL formato in data 14 dicembre 2017, verbal e con il quale l'### del ### di ### contestava la violazione della discip lina dettata dal con tratto collettivo nazionale di lavoro ap plicato in punto di maggiorazioni per lavoro straordinario, fest ivo e notturno, nonch é la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di carenza per malattia. L'### sotto diverso profilo, accertava l'errata determinazione della base imponib ile previdenziale, in violazione dell'art. 1 della legge n. 389/1989. In conseguenza l'### dispon eva la revoca degli sgravi e dei benefici contributivi riconosciuti ex art. 1, comma 118 della legge n. 190/2014, diffidando il pagamento complessivo dell'importo di € 274.722,99. ### chiedevano annullarsi il verbale di accertamento e le conseguenti sanzioni.  2. Di seguito la ### impugnava innanzi al Tribunale di ### l'avviso di addebito n. 419 2018 ### 79 000 con cui l'### - ### di ### chiedeva il pagamento della somma di € 323.361,48 per contributi non versati che traevano origine dal verbale unico di accertamento formato dall'### di 3 ### in data 14 dicembre 2017, già oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale. L'### si costitutiva in questo giudizio chiedendo il rigetto della domanda.  3. Riuniti i due procedimenti su istanza di parte, il Tribunale di ### accoglieva parzialmente i ricorsi e confermava, nel resto, la fondatezza d el verbal e di accertamento dei ril ievi ispettivi e delle conseguenti riprese contributive.  4. Avverso detta sent enza proponevano ap pello innanzi tutto la ### s.c. e ### L'### si costituiva chiedendo il rigett o dell'avverso gravame. A su a volta l'### aveva proposto autonom o atto di appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nelle parti in cui l'### era rimasto soccombente. ### s.c., ### nonché ### ed ### si costituivano in questo secondo giudizio. I due appelli venivano riuniti. Con la sentenza n. 62/ 2024, pubblicata il ###, la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, accoglieva l'appello dell'### e determinava in euro 323.361,48 la somma dovuta all'### da ### s.c. e accertava la responsabilità solidale del consorzio ### per la somma d i euro 1 85.806 ,32; rigettava l'appell o proposto dalla ### s.c. e da ### 5. Avverso detta senten za ha proposto ricorso per cassazione ### in proprio e in qualità di socio della estinta società ### s.c. articolando cinque motivi di ricorso. L'### e per essa la ### di ### dei ### (S.C.C.I.) S.p.A., si è limitata al dep osito della ### mentre l'### delle ### - ### è rimasta intimata.  6. La parte ricorrente ha depositato memorie conclusive. 4 7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 1 del d.l.  338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 e dell'art. 2070 c.c. per ave re la sentenza impugnata ritenuto applicabile la regola del mini male contributivo alle prestazioni d i lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. 
Deduce in p roposito la parte ricorrente che «la sent enza oggetto del presente gravame risulta meritevole di riforma, in primo luogo, per aver erroneamente applicato la disciplina del c.d. minimale contribu tivo alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo per cui è causa, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve. (..) Invero, come esposto e mai contestato da controparte, gli accordi sindacali de quibus definivano la modifica, in peius ed in deroga al ### applicato dalla ### delle percentuali, in diminuzione, dei compensi da riconoscere a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una diver sa modulazione della remunerazione per la malattia breve, la c.d. carenza. Orbene, la Corte d 'Appello statuisce che la det erminazione dell'imponibile contributivo attinente alle prestazioni lavorative oggetto di causa debba essere e ffettuat a sulla base d ella disciplina stabilita dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 3 89/1989. La motivazione non può essere assolutamente condivisa, non potendosi e stendere alle prestazioni lavorative oggetto di accordi sindacali aziendali la regola del minimale contributivo». 5 2. Il mot ivo è infondato. La cost ante g iurisprudenza di questa Corte afferma che il minim ale contributivo come stabilito dall'art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 si applica sulla retribuzione dovuta e non sulla retribuzione in concreto corrisposta.  2.1. Nella fattispecie non coglie nel segno il ricorso nella parte in cu i deduce che la cont ribuzione doveva essere calcolata in ragione della contrattazione aziendale perché ciò che doveva rileva re e che contin uava a rilevare era la contrattazione individuale ovvero collettiva se prevedeva una retribuzione maggiore.  2.2. In proposito si consideri quanto affermato da 26/04/2023 n. 10960: detta pronuncia dopo aver affermato l'applicabilità della regola sul minimale contributivo anche alle cooperative, specifica come ai fini del minimale contributivo debba prendersi in considerazione la retribuzione comunque dovuta in ragione della con trattazione collett iva ovvero del contratto individua le, se migliorativa, e come essa prevalga sulla minore retribuzione eventualmente in concret o corrisposta anche in ragione d i accordi stipu lati per crisi aziendali 2.2. Si consideri anch e quant o affermato da 04/12/2023, n. ###: «il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assum ere come base per il calcolo dei con tribut i di previdenza e di assistenza sociale n on può essere inferio re all'importo delle retribuzioni s tabilito da leggi, re golamen ti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sin dacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi un a retribuzione d i importo superiore a quello previsto dal contrat to collettivo. 6 Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgen te principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivame nte nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.)». Nel medesimo senso milita il principio affermato da Cass. 17/10/2023, n. 28833: la regola del cd. min imale contributiv o, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispe tto alle vice nde dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferim ento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collett iva, o dal contratto individu ale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non t rovino giustificaz ione nella legge o nel cont ratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (vd. Cass. nn. 15120 del 2019; 16859 del 2020; 23360 del 2021)».  3. Con il secondo motiv o di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 1 del d.l. n. 338/19 89, convertito nella legge n. 389/1989, in relazione agli artt. 2116 e 13 62 c.c. per aver la sentenza impugnata applicato la regola del c.d. minimale contributivo alla fattis pecie di sospensione concordata della prestazione lavorativa. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 20 del ### 7 per i dipen den ti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica.  3.1. Il motivo è infondato, assumono rilievo le pronunce richiamate sopra sub. 2.1 e 2.2. e, in particolare, il principio affermato di recente da questa Corte con Cass. 09/06/2023, 16432: «in base ai più recenti arresti di questa Corte, non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro ch e abbian o concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolat a dalla retribuzione effet tivamente corrisposta e semmai connota ta da carat teri di predeterminabilità e oggettività, anche in fu nzione dell a possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo me desimo, quali mala ttia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. nr. 4676 del 2021 e Cass. nr. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. nr. 13650 del 2019».  4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 per avere la sentenza impugnata accertato il diritto dell'### di revocare gli sgravi contributivi pur in assenza del ### negativo e cioè senza verificare se sussistesse un ### 8 4.1. Il motivo è infondato. Si t ratta di questione già ampiamente risolta da Cass. 02/12/2 024, n. ### che afferma, citando u lteriori conformi precedenti: «valga al proposito richiamare quanto di re cente ribadito in Cass. 21378/2023: «questa Corte di legittimità, …in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (###, che la circostanza che l'### non abbia provv eduto a segnalare eventuali irregola rità ostative al rilascio del ### non determina in alcun mo do l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, …(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. ###). Deve convenirsi con il ### laddove osserva che il mero possesso del ### di per sé solo, no n può essere int eso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'### previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 117 5, cit. che qualifica il ### come condizione necessaria ma non sufficient e per fruire dei b enefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette m aterie” e restano “fermi gli altri obbl ighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali , territ oriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 9 sul pian o nazionale”. Su un pia no più generale, è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dag li enti previdenzial i in ordine alla su a gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesi mi che siano diret te alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell 'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tributarie, l'indisp onibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabili tà del d iritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice o rdinario alle d eterminazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. » (così Cass. n. ###/2022, che richiama Cass. n. 16865 del 2020)».  5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n . 388/200 0 per aver accertato la 10 sentenza impugnata la sussistenza della fattispecie di evasione contributiva. ### la parte ricorrente ricorreva, semmai, la diversa e più tenue ipotesi omissione contributiva.  5.1. Il motivo è infondato. In proposito giova richiamare il principio secondo il quale: in tema di obblighi contributivi verso le g estioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'### attraverso i modelli ###, circa i rapp orti di la voro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 20 00, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi p resumere una finalità d atoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di prova re l'assenza d'intento fraud olento ( 24/06/2022, n. 20446). Ed an cora: in tem a di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'### rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte , mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, si a rilevabile dalle denunce o regis trazioni obbligatorie ( 01/03/2017, n. 5281).  5.2. Nella fattispecie, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata all'esito di un accertamento in fatto non contestabile innanzi a questa Corte per i limiti connaturati alla funzione del giudizio di legittimità, l'ammontare dei contributi non era rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e solo in ragi one de ll'atto di accertamen to dell '### è stato possibile ricostruire la retribuzione corrisposta, quella dovuta 11 in ragione della contrattazione integrativa aziendale e quella dovuta in ragione dei contratti individuali.  6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 324 c.p.c.  per avere la pronuncia impugn ata statu ito il passaggio in giudicato dei capi della sentenza n. 174/2020 del Tribunale di ### riguardante il compu to degli sgravi contributiv i conseguenti alla trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. ### il motivo di ricorso la sentenza impugnata avrebbe errato nell'affermare il passag gio in giudicato delle statuizio ni della sentenza di primo grado in relazione ai citati passaggi e ai conseguenti recuperi contributivi e tanto perché la società aveva contestato specificamente le affermazioni del Tribunale.  6.1. Il motivo è infondato perché la Corte di Appello con affermazione esatta ha negato che le osservazioni riportate nell'appello fossero idonee a scalfire il contenuto della sentenza di primo grado. La decisione impugnata appare incensurabile perché le riprese a contribuzione operate sotto quei profili dagli ### sono corrette e sono il frutto di errori e violazioni della società che in sostan za non sono smentiti dalla parte ricorrente. Le doglianze sollevate non superano, ancora una volta, quant o già affe rmato sul punto già dall a sentenza d i primo grado.  7. In def initiva il ricorso deve essere integralmente respinto.  8. Nulla in ordine alle spese in difet to di formale costituzione dell'### P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; 12 nulla in ordine alle spese; ai sensi dell'art . 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a t itolo di contributo u nificato pari a quello previsto pe r il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.   ### (###  

Giudice/firmatari: Garri Fabrizia, Rosetti Riccardo

M

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1390/2023 del 20-09-2023

... attività diverse da quella prevalente (ad esempio autotrasporto merci conto terzi, attività di bonifica ambientale, ecc.). Inoltre occupa in ### 41 lavoratori, circostanza, quest'ultima, che smentisce, come correttamente dedotto dalla ### del ricorrente nelle note difensive autorizzate, la deduzione secondo cui a ### vi sarebbe solo un deposito dove vengono parcheggiati gli automezzi. La società ha poi 392 addetti complessivi e tanto dimostra che le attività di impresa che svolge vanno ben oltre il recupero e la preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, di tal chè rimane indimostrata l'impossibilità di adibire il ricorrente (assunto come manovale nel 1998) ad altre mansioni, anche inferiori (cfr. Cass., Sez. L. n. 29099/2019) o mansioni implicanti l'applicazione di un ### diverso da quello (da ultimo) applicato al lavoratore. Posto, allora, il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'impossibilità di un repechage e considerato che “la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. ancora Cass., Sez. L., n. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ### nella persona del dott. ### all'udienza del 20.09.2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2023 #### rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente E ### E ### S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente ### impugnativa licenziamento ### E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato ### conveniva in giudizio la società ### e ### S.p.a., e deduceva di essere stato assunto dalla parte convenuta in data ###, con mansioni di manovale, I livello ### e con successivo inquadramento al IV livello (dal 08.03.1999). 
Esponeva di essere stato licenziato con lettera del 16.01.2023 per giustificato motivo oggettivo in ragione della cessazione dell'appalto relativo al servizio di nettezza urbana presso il Comune di ### Lamentava che la sede di lavoro (### prevista nel contratto di assunzione non era mai mutata, neanche dopo le modifiche del livello e del ### intervenute in data ###, quando era stata “disposta la facoltà di assegnare il ricorrente presso “il Comune di #### e territori dei ### limitrofi e/o presso impianti aziendali”. 
Deduceva, quindi, che in dipendenza del cambio di appalto del servizio di nettezza urbana in ### egli era stato assunto dalla società #### S.r.l., subentrata nell'appalto, con mansioni di autista ed inquadramento nel livello ### del ### ASSOAMBIENTE, nonostante il capitolato d'appalto prevedesse l'assunzione di soli tre autisti inquadrati nel livello ###. 
Rappresentava, inoltre, di non aver mai fatto parte dell'organico di ### e ### S.p.a. assegnato al servizio appaltato presso il Comune di ### Eccepiva la nullità/illegittimità dell'impugnato licenziamento per vizio di motivazione, per violazione dell'obbligo di repechage e per difetto dei presupposti posti a fondamento del recesso, vale a dire la sua assegnazione al cessato servizio di nettezza urbana già gestito dalla convenuta nel predetto comune e la conseguente non applicabilità nei suoi confronti della clausola sociale di salvaguardia. 
Esponeva, quindi, di aver svolto attività lavorativa in ### solo in modo discontinuo e frammentario. 
Concludeva con richiesta di applicazione della tutela reintegratoria o, in subordine, indennitaria. 
Si costituiva tempestivamente la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. 
Rilevava che il ricorrente era stato adibito in modo organico al servizio di nettezza urbana gestito presso il Comune di ### con la sottoscrizione, nel 2020, di un atto attraverso il quale, variato il ### ed il livello di inquadramento del lavoratore (dal IV livello ### al livello ### del ### era stato previsto che il lavoratore avrebbe prestato “…la sua opera nel Comune di #### e territori del ### limitrofi e/o presso gli impianti aziendali qualora l'azienda lo ritenesse necessario anche per motivi metereologici che impediscano lo svolgimento dei normali servizi nel Comune di riferimento”. 
Dopo l'escussione di due testimoni, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c. 
Si premette, pur in assenza di eccezioni in tal senso, che deve ritenersi sussistente un concreto interesse ad agire del ricorrente, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (cfr. Sez. L.  29922/2018). 
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 
Si rileva che vertendosi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo trovano applicazione anche nel caso di specie gli oneri di allegazione e di prova da tempo affermati dalla Corte di legittimità: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto. (Nella specie, relativa al licenziamento del responsabile marketing di una società che aveva svolto, "ad interim", anche le mansioni di ### area estero, il recesso era stato motivato sul presupposto che dette funzioni erano state assunte direttamente dall'amministratore delegato, indicazione che, in realtà, costituiva la conclusione del processo riorganizzativo e non la ragione dello stesso e, quindi, non poteva assurgere a giustificazione della risoluzione del rapporto) (### L. n. 15157/2011). 
Ancora: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore” (n. 29102/2019). 
La circostanza che il recesso sia stato intimato per ragioni connesse alla cessazione di un appalto, non rileva, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29922/2018: “I principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”. 
Ciò posto si osserva che, diversamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente in sede di discussione orale, il ### applicato al lavoratore dal 2020 è il ### Al ricorrente è stato, infatti, riconosciuto il livello ### che richiama la classificazione del personale contenuta negli artt. 7 e seguenti del citato contratto e tale livello è richiamato nelle buste paga prodotte dalle parti. 
Il diverso ### (stipulato il ### e valido dal 01.03.2021 al 31.07.2022, all. 14 al fascicolo di parte ricorrente) contiene una diversa classificazione del personale (art. 147) non richiamata nell'atto sottoscritto dalle parti il ### e nei prospetti paga. 
Ebbene, l'art. 6, comma 2, del ### prevede che “### subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. 
Ebbene il ricorrente assume di non essere stato mai assegnato, se non in maniera saltuaria e discontinua, al servizio di nettezza urbana oggetto dell'appalto tra la società convenuta ed il Comune di ### La deduzione non può ritenersi fondata. 
Con atto sottoscritto in data ### il rapporto contrattuale tra le parti è stato modificato, con la previsione di una nuova sede di lavoro e l'inquadramento in un diverso livello corrispondente al diverso ### disciplinante il rapporto stesso. 
Si legge nell'atto: “### presterà la sua opera nel Comune di #### e territori del ### limitrofi e/o presso gli impianti aziendali qualora l'azienda lo ritenesse necessario anche per motivi metereologici che impediscano lo svolgimento dei normali servizi nel Comune di riferimento”. 
Che il ricorrente di fatto abbia prestato la propria opera e che, quindi, fosse “addetto in via ordinaria e prevalente allo specifico appalto/affidamento” gestito dalla società presso il Comune di ### è circostanza documentalmente provata e non contraddetta da idonee emergenze di segno inverso. 
La società ha riscontrato (allegato 8 al relativo fascicolo) che negli anni 2021 e 2022 il lavoratore ha svolto le proprie mansioni in ### e solo saltuariamente altrove (in particolare in ### nel mese di luglio 2022). 
Manca ogni riscontro documentale del dedotto svolgimento di mansioni in altri comuni (##### del #### né tale difetto di prova può dirsi colmato attraverso la dichiarativa articolata in ricorso, posto che il testimone indicato dal lavoratore, ### ha confermato le circostanze dedotte in ricorso dimostrando di averne una conoscenza indiretta: “### presente che io lavoravo essenzialmente all'interno del comune di ### e la mia conoscenza dei diversi comuni, come indicati nel capitolo 4, all'interno dei quali il ricorrente svolgeva le proprie mansioni è legata al fatto che al termine della giornata lavorativa tutti noi dipendenti della resistente tornavamo presso la sede di ### dove era previsto che timbrassimo, e in quelle circostanze, parlando con il ricorrente o con il coordinatore ### venivo a conoscenza dei territori all'interno dei quali il sig. ### di volta in volta svolgeva le proprie mansioni …“Io vedevo il ricorrente quando questi lavorava presso comuni diversi da ### solo la sera quando rientrava presso la sede ###lo vedevo...”. 
Non rileva, allora, che il ricorrente sia stato assunto ben prima che alla società fosse affidato l'appalto relativo al servizio di nettezza urbana in ### posto che la variazione della sede di lavoro intervenuta nel 2020 è stata effettiva (oltre che accettata dal lavoratore) e che al momento della cessazione dell'appalto (31.08.2022) e del subentro della nuova società sussistevano tutte le condizioni previste dal ### per l'assunzione dei dipendenti dell'impresa cessata (il ricorrente era addetto all'appalto in via ordinaria e prevalente da ben più di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione). 
Non assume rilievo neanche la circostanza che il #### non possedesse l'esatto livello (###) previsto dal ### d'### sia perché il livello ### non era espressamente escluso, sia perché non risulta, né è stato dedotto, che la società subentrante ed il Comune di ### abbiano mosso obiezioni di alcun genere. 
Ciò posto, ritiene, tuttavia, il Tribunale che la società convenuta non abbia assolto l'onere di provare l'impossibilità di adibire il ricorrente ad altre mansioni. 
La società, infatti, ha solo dedotto ma non provato che “tutto il personale assunto con il ### di ### deriva da appalti pubblici e può essere sostituito (come è avvenuto per il ricorrente) solo in ragione di licenziamenti, pensionamenti, dimissioni volontarie o per giusta causa. Per come risulta dalla tabella sotto riportata, ogni appalto ha il personale necessario ricevuto da precedenti appaltatori per lo svolgimento del servizio e non può essere integrato e\o modificato, in quanto non sarebbe approvato dalla ### la quale nel piano economico finanziario di ogni singolo appalto prevede un determinato numero di lavoratori che non può essere incrementato” (pagg. 20 e 21 della memoria).  ### e ### S.p.a. ha due sedi in ### e svolge, come risulta dalla ### in atti, anche attività diverse da quella prevalente (ad esempio autotrasporto merci conto terzi, attività di bonifica ambientale, ecc.). Inoltre occupa in ### 41 lavoratori, circostanza, quest'ultima, che smentisce, come correttamente dedotto dalla ### del ricorrente nelle note difensive autorizzate, la deduzione secondo cui a ### vi sarebbe solo un deposito dove vengono parcheggiati gli automezzi. 
La società ha poi 392 addetti complessivi e tanto dimostra che le attività di impresa che svolge vanno ben oltre il recupero e la preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, di tal chè rimane indimostrata l'impossibilità di adibire il ricorrente (assunto come manovale nel 1998) ad altre mansioni, anche inferiori (cfr. Cass., Sez. L. n. 29099/2019) o mansioni implicanti l'applicazione di un ### diverso da quello (da ultimo) applicato al lavoratore. 
Posto, allora, il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'impossibilità di un repechage e considerato che “la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. ancora Cass., Sez. L., n. 29102/2019), la tutela applicabile al caso di specie è quella reintegratoria prevista dall'art. 18 dello ### dei ### come modificato dalla legge n. 92 del 2012. 
La manifesta insussistenza delle specifiche ragioni poste a base del recesso, sotto il rilevato profilo dell'”l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” comporta, allora, l'applicazione del comma 4 della norma sopra citata, richiamato dal comma 7 per i licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo (“Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”). 
Sulla portata della norma si richiama la ### del 24 febbraio 2021 dell'### della Corte Costituzionale, nella quale si legge “La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull'articolo 18 dello ### dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge ### (n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. 
In attesa del deposito della sentenza, l'### stampa della Corte costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all'articolo 3 della ### La Corte ha ritenuto che sia irragionevole - in caso di insussistenza del fatto - la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra mentre nell'altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un'indennità”. 
Con la sentenza n. 125/2022 la Corte ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), limitatamente alla parola «manifesta»”. 
Di conseguenza la società convenuta, non essendo in contestazione il requisito dimensionale, va condannata alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con interessi come per legge.  ###à risarcitoria va commisurata, nella misura non contestata e riscontrata di euro 1.918,60 mensili, tenuto conto dell'attività svolta dal ricorrente per la società ### S.r.l. e delle retribuzioni da questa corrisposte al lavoratore. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.  P.Q.M.  Annulla il licenziamento intimato a ### e condanna la società ### e ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, comunque non superiore a dodici mensilità, per un importo di euro 1.918,60 mensili, detratto quanto percepito dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro con la società ### S.r.l., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con interessi come per legge. 
Condanna la società ### e ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.629,00, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione. 
Cosenza, 20/09/2023 

IL GIUDICE
dott. ### n. 948/2023


causa n. 948/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Feudo Vincenzo

M

Tribunale di Latina, Sentenza n. 557/2024 del 01-03-2024

... diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti (leggi tutto)...

testo integrale

###. 557/2024 Reg. gen. Sez. Lav. N. 1739/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa #### rel.  ###ssa ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 09/02/2024, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1739 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. ### e dall'Avv.  #### con domicilio eletto ### 24 - ##### ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 61 - ### INPS ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. #### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 29 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 551/2022, pubblicata in data ### ___________________________________________________________________ 2 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di ### in funzione di ### in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., in contraddittorio con l'### ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società resistenti a decorrere dal 3 giugno 2010; alla sua riammissione in servizio con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti in corrispondenza del quarto livello di inquadramento ### autotrasporti; ha condannato le stesse al pagamento, in solido, delle retribuzioni dovute a decorrere dalla messa in mora del 13 febbraio 2017 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per complessivi e 40.909,15 con interessi e rivalutazione, dei contributi previdenziali non prescritti e delle spese di lite con attribuzione. 
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rinvenuto, sulla scorta delle allegazioni attoree e alla luce delle risultanze istruttorie, l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. 
Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. 
Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l.  effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc.  coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti di appalto erano intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. ma, di fatto il rapporto si era svolto con le medesime modalità per circa sette anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative non solo del ricorrente bensì anche di altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte avevano inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione.  ___________________________________________________________________ 3 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tutta la vicenda lavorativa del ricorrente, come dedotta in giudizio, era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003, applicabile ratione temporis, con riguardo sin dal primo appalto di servizio di trasporto - ritenuto non genuino - con la cooperativa ### nel 2010 e con riguardo al primo rapporto di lavoro formalmente costituito tra quest'ultima e il ricorrente. 
Quanto alle richieste economiche, il Tribunale ha ritenuto spettanti al lavoratore, oltre alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora del 13 marzo 2017 in cui era stata formalmente offerta la prestazione, altresì le differenze retributive maturate nel periodo pregresso, determinate come da conteggi prodotti in giudizio ed elaborati con riferimento al IV livello di inquadramento, ritenuti congrui dal primo giudice.  2. - Per l'impugnativa della sentenza ricorrono entrambi le società soccombenti con atto di appello depositato in data 4 luglio 2022, affidato a sette motivi ai quali resiste il ### con memoria difensiva del 18 aprile 2023. 
Costituitosi anche in questo grado l'### ha reiterato le richieste di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione, sulle differenze retributive dovute. 
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.  3. - Riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa del ### va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. ### di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15 e da ultimo 13535/2018.  ### la pronuncia, l'art. 434 comma 1 , nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 C.P.C., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso ___________________________________________________________________ 4 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. 
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 
Onde l'ammissibilità del gravame, che deve essere scrutinato nel merito.  4. - Con il primo motivo la difesa unica delle società appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro oltre che l'errata qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con le cooperative di servizi di trasporti, ritenuti erroneamente dal tribunale non genuini. Sotto il primo profilo si deduce l'errata individuazione del presunto centro unico di interesse, sulla base della mera coincidenza del legale rappresentante nella persona del #### che non può legittimare la sovrapposizione e la fusione in un'unica entità giuridica; peraltro, le circostanze di fatto emerse dall'espletata prova testimoniale sarebbero insufficienti a dimostrare la posizione della ### neppure menzionata dai testi escussi. 
Inoltre, l'espressa domanda di individuazione del centro unico di interesse non risulta formulata nelle conclusioni nelle quali si richiede meramente la condanna in solido delle società resistenti al pagamento delle pretese; pertanto, la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la sussistenza di unicità tra le due società deve essere considerata pronunciata in termini di extra petitum e, per l'effetto, riformata. 
Sotto altro profilo, con lo stesso mezzo, si lamenta l'errata qualificazione del contratto suppostamente nullo di appalto di servizio di trasporto: a ben vedere, operando le resistenti nel settore dell'autotrasporto avvalendosi per i trasporti - e servizi di trasporto - di ### (fino al 2013) e di ### di ### (dal 2013 in poi in forza di regolari contratti di appalto di servizi di trasporto, questi ultimi sostanziavano rapporti negoziali riconducibili piuttosto alla fattispecie del trasporto al quale non è applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. 
Inoltre, si deduce l'erronea ricostruzione da parte della sentenza gravata dei rapporti succedutisi tra le parti, posto che l'iniziale rapporto contrattuale tra le parti indicate (### era venuto a cessare alla scadenza del contratto con la ### e che successivamente rilevava l'unico rapporto in essere tra la ### quale committente e la ### quale vettore/sub vettore che stipulavano un contratto di trasporto/sub trasporto, non necessitante di forma scritta; mentre la ### a sua volta, aveva stipulato regolari contratti di appalto con le cooperative via via succedutesi, tutti regolarmente documentati in atti. 
Si contesta infine la motivazione in punto di ritenuta mancanza di genuinità dei suddetti contratti di appalto, stante la piena autonomia organizzativa delle società appaltatrici, mentre il manifestato potere di ingerenza delle società resistenti ___________________________________________________________________ 5 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### rientrava nelle prerogative proprie della figura del mittente ai sensi degli artt. 1685 e 1686 del Con il secondo motivo si lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un potere direttivo ed organizzativo da parte del ### mero committente di trasporti che si limitava dunque a dettare ordini e stabilire direttive nei limiti dei poteri riconosciuti al mittente per la consegna e il ritiro delle merci che avveniva comunque sotto la responsabilità dei referenti delle cooperative ### e ### ( v. testi Nistoraia e ###. 
Con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 d.l. 183/2010, dall'impugnazione dei contratti di appalto stipulati con le rispettive società cooperative formali datrici del ricorrente, illegittimamente considerata tardivamente proposta in primo grado. 
Con il quarto motivo la difesa appellante censura la sentenza de qua per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie in esame e in particolare alle disposizioni di legge sulle quali si dovrebbe fondare la pronuncia di condanna delle appellanti al pagamento delle retribuzioni a far data dalla messa in mora e messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del ricorrente, senza considerare che nella fattispecie sembrerebbe piuttosto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 300/1970 dettata in tema di licenziamento illegittimo, cosicché è ravvisabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 
Con il quinto motivo, correlato a quello che precede, la difesa pone una questione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in relazione all'art.  111 Cost., lì dove non prevede alcun tetto massimo di risarcimento nel caso in cui il processo si prolunghi oltre i parametri della ragionevolezza ( che ai sensi della legge 89/2001 sono individuati per il primo grado di giudizio nella durata massima di tre anni). 
Diversamente, nel caso di specie, in cui il procedimento è durato oltre cinque anni in primo grado, una decisione tempestiva avrebbe comportato una riduzione delle annualità da retribuire con minore aggravio economico per l'azienda convenuta. 
La mancata fissazione nelle normative in concreto applicate dal giudice di un tetto massimo risarcitorio nel caso di processo che si prolunghi oltre un termine ragionevole, comporta poi anche una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro finiscono per variare in funzione del carico di ruolo del Tribunale adito.  ___________________________________________________________________ 6 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### il sesto motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza che ritenuto la sussistenza di una valida offerta di prestazione lavorativa tramite la generica comunicazione del 13 marzo 2017. 
Infine, con l'ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di detrazione dal quantum risarcitorio del c.d. aliunde perceptum quanto meno sotto il profilo della compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 1223 c.c..  5. - I motivi di impugnazione sono nel loro complesso infondati e l'appello deve essere pertanto respinto.  5.1. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.  5.2. - La censura con cui si contesta la ritenuta esistenza di una reiterata interposizione illecita di manodopera in favore delle aziende convenute, che va trattata con priorità logica rispetto alle altre questioni dedotte dall'appellante, non coglie nel segno. 
Si legge nella sentenza impugnata: <<Quanto alle modalità entro con cui condurre l'accertamento in ordine alla liceità dell'appalto/somministrazione, come anche recentemente ribadito da 12551/2020: “in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn.  15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. 
Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endo-aziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte ___________________________________________________________________ 7 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. 
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi, sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del risultato delle prestazioni. 
Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia un'impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. 5087/98 e 11120/06).  |…| Nel caso di specie, è pacifico e risulta in via documentale che il ricorrente è stato formalmente assunto da diverse società cooperative (cfr. modello c2 storico), in particolare: ### COOP. dal 03.06.2010 al 31.01.2011; ### COOP. dal 02.02.2011 al 31.03.2013; ###. COOP dal 01.04.2013 al 31.08.2013; #### COOP. dal 02.09.2013 al 31.12.2015; ###. COOP. dal 23.10.2104 al 31.12.2016; ###. COO. A.R.L. dal 01.01.2017 al 30.06.2017. 
E' pacifico che in tutto l'arco del rapporto egli ha lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove sono ubicate le sedi legali e operative delle odierne resistenti. 
Occorre sin da subito precisare, anticipando quanto si esporrà anche oltre, che ### risulta essere la sede legale di entrambe le resistenti. Mentre, le due sedi operative di via ### e di ### di ### in ### di ### sono sostanzialmente adiacenti (cfr. visure storiche e dichiarazione sul punto resa dalla teste di parte resistente ### “lavoravo in ### di ### presso la sede operativa della ### e della ### s.r.l. Io lavoravo nell'ufficio che era al primo piano mentre gli operai stavano nel magazzino. 
Andavo nel magazzino per prendere il caffè o se arrivava un cliente magari lo ricevevo nell'ufficio adiacente il magazzino. (…) ADR dell'avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###### in ### ___________________________________________________________________ 8 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### di #### ha un altro ingresso che è adiacente. Da lì partono anche i camion”). 
E' inoltre incontestato che il ricorrente ha utilizzato sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 
E' incontestato che durante tutto il periodo il ricorrente, pur assunto dalle varie cooperative, ha effettuato sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore per conto delle società resistenti. 
Inoltre, mentre, i primi due contratti di appalto di trasporto sono intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; tutti i restanti contratti di appalto sono intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. 
Il rapporto si è svolto con le medesime modalità per circa 7 anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative le quali tutte si avvalevano dei mezzi forniti dalla ### s.r.l., peraltro, per eseguire i trasporti sia della ### s.r.l. che della ### s.r.l.. 
E' pacifico che la assunzione con diverse cooperative ha riguardato non solo il ricorrente bensì anche altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte hanno inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione. 
Il teste di parte ricorrente ### a diretta conoscenza dei fatti per avere lavorato con il ricorrente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per essere egli estraneo alle parti, ha riferito: “Ho lavorato per ### nel periodo dal settembre 2013 e per circa 3 anni e 6 mesi, non ricordo di preciso perché sono andato via senza firmare niente. Io facevo l'autista per le consegne e i ritiri, da quello che ricordo il ricorrente faceva sia il magazziniere che l'autista. ADR si ricorda il ricorrente in che periodo ha lavorato lì: posso dire che quando sono arrivato già lavorava lì. ADR del giudice: chi era il suo datore di lavoro? era assunto dalla ### s.r.l. o dalla ### Io ho parlato con ### che mi ha detto che ero assunto e non mi sono interessato più di tanto, avevo solo bisogno di lavoro. Cap. 2) Da quello che so era solo ### che decideva tutto quanto, decideva con quale camion si doveva andare e che viaggio si doveva fare. Solo lui rispondeva di tutto. Lo so perché la mattina quando uscivo con il camion il ### era lì e la sera anche era presente quasi sempre. ADR i mezzi erano della ### e della ### Si utilizzavamo mezzi della ### e della ### indifferentemente in base a quello che diceva ### Il luogo di lavoro era un capannone grande con un piazzale dove si scaricavano i camion. Il capannone era unico per la ### e per la ### e non c'erano divisioni. Parlo della sede ###via ### ADR del giudice: se il mezzo aveva un problema oppure se il consegnatario aveva un problema a chi vi dovevate rivolgere voi autisti e in particolare il ricorrente? In questi casi tutti gli autisti da quello che so si rivolgevano a ### ADR del Giudice conosce il signori ___________________________________________________________________ 9 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### e il signor ### Si li conosco perché erano dei magazzinieri. ADR del giudice: sa se i signori ### e ### si occupassero di dare direttive al magazzino oppure agli autisti sui viaggi da fare? no, facevano i magazzinieri e basta. 
ADR sa se il ricorrente aveva un problema con la consegna se si doveva rivolgere ai signori ### o ### No, si doveva rivolgere solo a ### ADR dell'avv. ### i signori ### e ### erano presenti al momento della consegna dei giri? ### preparava i giri la sera per fare caricare i camion e #### e il ricorrente iniziavano la sera stessa e se non terminavano proseguivano la mattina. Posso dire che comunque era lui (L. C.) ad organizzare tutto, mi è capitato quando rientravo per consegnare le bolle di vedere ### in ufficio con tutte le bolle e le carte a preparare i giri. Preciso che i giri venivano preventivamente consegnati al ### al ricorrente e al ### insomma a quelli che si occupavano del carico, per preparare i camion. ADR dell'avv. ### se aveva un problema con la consegna e, ad esempio, il ### non poteva rispondere a chi si rivolgeva? Mi rivolgevo a ### un altro dipendente che si occupava di mettere in ordine i viaggi, oppure a ### ma molto raramente, oppure a ### Era così per tutti gli autisti: prima si chiama ### e se non rispondeva si chiama l'ufficio che ti metteva in contatto con ### Canale”. 
Il teste di parte ricorrente ### della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per le estraneità del teste alle parti, ha riferito: “### ci faceva trovare la mattina le bolle con le consegne e i magazzinieri, tra cui anche il ricorrente, caricavano i camion, iniziavano a caricare la sera e poi proseguivano anche la mattina presto. ### che veniva e consegnava le bolle. Il ricorrente si rivolgeva per tutto a ### ADR dell'avv. ### era solo il ### che si occupava di consegnare le bolle o c'era qualcuna altro? No, era solo il ### (…) Cap. 7) è vero, se c'era un problema sia con il mezzo che con la consegna il ricorrente si doveva rivolgere al ### valeva così per tutti. ADR dell' Avv. ### conosce i signori ### e ### Si erano magazzinieri. ADR del Giudice: i signori ### e ### davano direttive agli autisti sui giri da fare, davano direttive al ricorrente? no, se ne occupava solo ### Che io sappia li ho visti fare solo i magazzinieri, carico e scarico delle merci”. 
Appare poi significativa la testimonianza resa dalla teste di parte resistente ### la quale ha riferito: “ADR il ricorrente è stato assunto da una cooperativa o era un vostro dipendente o della ###: Il ricorrente è stato sempre assunto da cooperative, non ricordo il nome, posso dire che con le cooperative cercavamo di mantenere sempre lo stesso personale. Posso dire che l'ultima cooperativa ce l'hanno suggerita proprio gli operai che non erano contenti della precedente cooperativa e quindi sono passati a quest'altra cooperativa, che ci aveva suggerito appunto ### Idin”. 
Dalla predetta testimonianza emerge in maniera incontrovertibile come le varie cooperative fossero utilizzate per la assunzione dei lavoratori, tant'è che venivano suggerite dagli stessi operai in base al gradimento dei lavoratori stessi.  ___________________________________________________________________ 10 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### inoltre la teste ### “### 7) I preposti della cooperativa erano ### e ### che erano anche magazzinieri. Noi - la ### s.r.l. e la ### - prepariamo i giri, che venivano predisposti con la targa del #### e poi dati al magazzino. A questo punto i referenti della cooperativa prendono questo documento, che serviva anche per caricare le merci. 
Sulla distinta da noi predisposta risulta il camion, la targa, associata a una persona che ha quel camion quel giorno con tutte le consegne da fare. Di solito un camion lo guida sempre la stessa persona. I preposti della cooperativa facevano anche essi i magazzinieri, come ho detto, però erano loro incaricati dalla cooperativa per interfacciarsi di più con noi. 
ADR dell'Avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###traversa ### di #### ha un altro ingresso è adiacente. Da lì partono anche i camion ADR dell'avv. ### sa come erano le sedi della ### Si sono andata alla sede ###ricordo il nome della cooperativa, forse era la ### Comunque da quello che ricordo era solo un locale ufficio”. 
Dunque, i trasporti in concreto da effettuare erano predisposti direttamente dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. che individuavano con quale mezzo si doveva effettuare il singolo servizio di trasporto, mentre al mezzo era generalmente assegnato lo stesso autista. 
Tanto risulta corroborato anche dalla deposizione della teste di parte resistente ### dipendente ### s.r.l., la quale ha riferito: “ADR avv. ### le distinte di consegna di cui fa riferimento erano preparate direttamente da lei o dal ### e venivano consegnate direttamente all'autotrasportatore che partiva dal piazzale di ### s.r.l.? La mattina trovavo i viaggi predisposti dal signor ### si tratta di una lista, preparavo la distinta e la davo ai responsabili del magazzino che erano i referenti di queste società. Cap. 7) posso dire che le direttive sui viaggi le davano i referenti della cooperativa in base alla distinta che veniva consegnata. ADR il signor ### andava nel piazzale da cui partivano i mezzi? il signor ### era sempre presente e se serviva qualcosa gli si chiedeva. Cap. 8) si è vero, era la cooperativa che dava indicazione di chiamare direttamente il signor ### e abbreviare i tempi di consegna. ADR se vi era un imprevisto era il ### direttamente a dire cosa fare? ### si rivolgeva al cliente della consegna per sbloccare la situazione”. 
Anche la ### impiegata amministrativa della ### s.r.l., riferisce come i singoli trasporti fossero in concreto predisposti dalle odierni resistenti, che il ### era sempre presente per risolvere problematiche relative alle consegne e al ### si dovevano rivolgere gli autisti. 
Ora, la teste riferisce che erano i referenti delle cooperative a dare direttive sui viaggi, tuttavia non si comprende dalla deposizione in che cosa in concreto si sostanziassero queste direttive, posto che i singoli trasporti erano definiti nelle ___________________________________________________________________ 11 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### distinte formate dalle resistente e che il ### era sempre presente e interloquiva con gli autisti per risolvere problematiche inerenti le consegne. 
Non si può dubitare, invece, che il ricorrente fosse tenuto ad eseguire le prestazioni impartite giornalmente o, sebbene per mezzo delle più volte citate “distinte di viaggio”, dalle odierne resistenti e che il ruolo di referente -sempre su indicazione del ### fosse solo quello di fare eseguire agli auto trasportatori quanto stabilito dalla committente (e dalla ### s.r.l. la quale, come cennato, peraltro, si avvaleva della prestazione lavorativa senza che neanche vi fossero formali contratti di appalto ad eccezione di quello concluso con la ### e la ###. 
Il teste ### attualmente dipendente della ### s.r.l., ha riferito: “Conosco il ricorrente perché lavorava per delle ditte appaltatrici non so se della ### o della ### non ricordo il periodo, forse sono 12-13 anni che lo conosco. 
Io in quel periodo lavoravo sempre per delle ditte appaltarci. ADR del Giudice: ricorda il nome di queste ditte appaltatrici? ### la ### perché ci ho lavorato molti anni ed è stato un bel rapporto. Io mi occupavo del carico e scarico degli automezzi e della gestione, in alcune ditte ero anche preposto e davo istruzioni agli operai. So che il ricorrente si occupava sia del magazzino, in genere la mattina, e poi andava anche a fare qualche consegna. All'inizio per tanti anni, non ricordo quanti, ha lavorato solo in magazzino. ### altra gente della ditta appaltatrice che predisponeva i giri. Anzi, preciso di non sapere chi predisponesse i giri perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. 
In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese appaltatrici), afferma dapprima che fossero i referenti delle cooperative a predisporre le attività di trasporto, salvo subito dopo smentire tale circostanze ed affermare di non sapere chi in concreto predisponesse i giri. 
Oltre al ### che nemmeno è stato in grado di dire per quali cooperative abbia svolto il ruolo di referente, per il resto, neanche risulta effettivamente comprovata la presenza effettiva dei referenti né di un qualche preposto del ___________________________________________________________________ 12 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di #### datore di lavoro per tutte le altre cooperative coinvolte negli appalti di cui è lite. 
Ebbene, le testimonianze assunte lasciano desumere in maniera chiara come il potere direttivo ed organizzativo fosse esercitato direttamente dalle società resistenti, nella persona del ### nei confronti del ricorrente. 
Ciò, del resto, è suffragato dall'assenza dei rappresentanti dei formali datori di lavoro nel corso dell'attività lavorativa, e dell'assenza in capo alle appaltatrici di alcuna struttura produttiva riferibile agli appalti di cui è lite, atteso che, come emerge in via documentale, i mezzi erano sempre forniti dalla ### s.r.l. (in senso conforme Cass. 3632/2020). 
Non giova alle resistenti richiamare la disciplina dei contratti di trasporto, in quanto non si può in alcun modo escludere che anche un contratto di trasporto (ossia un appalto di servizi di trasporto) possa celare un appalto illecito, che si concretizza nella mera fornitura di manodopera, come avvenuto appunto nel caso di specie. Del resto, il richiamo alla disciplina del contratto di trasporto è effettuato per escludere la applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.gs. 276/2003.  |…| Il ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. 
I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. 
Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>.  5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.  5.5. - Dunque, non rileva solo la mera prestazione di lavoro in favore dell'impresa appaltante ma anche l'aspetto caratterizzante di tale prestazione che ___________________________________________________________________ 13 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### viene resa di fatto e nella sua concretezza costituita dall'eterorganizzazione da parte del soggetto utilizzatore. Qualora invece la prestazione lavorativa conservi il carattere di fattore di produzione dell'impresa appaltatrice che concorre al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'utilizzazione di beni immateriali della produzione, il cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino.  5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto.  5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. 
Di tutti questi aspetti, descrittivi di una fattispecie complessa, la sentenza, alla luce del testimoniale acquisito, ha dato conto con ampia e soddisfacente motivazione che il Collegio qui condivide.  5.8. - Per contro, le critiche mosse dalla difesa appellante appaiono non conferenti posto che esse si soffermano essenzialmente sui caratteri distintivi del contratto di trasporto che avrebbero connotato i rapporti tra la committente e le varie società fornitrici del servizio di trasporto via via succedutesi nel tempo, attraendo, in modo del tutto surrettizio, alla disciplina codicistica di quest'ultimo dettata in tema di diritti e poteri del “mittente”, quella che è un'attività vera e propria di eterodirezione della prestazione lavorativa rientrante pienamente nella sfera delle prerogative datoriali. 
Per il resto le società appellanti, a fronte della incontestabile circostanza che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa sottoposto alle specifiche e puntuali direttive delle medesime, che non si limitavano ad un mero coordinamento, ma gestivano indifferentemente tutte le risorse come personale dipendente, non rilevando in tale ruolo gestorio figure subalterne quali i magazzinieri ### e ### hanno mancato di provare, come era loro onere, l'esistenza di una gestione ed organizzazione proprie dell'appaltatore, anche tramite preposti a tal fine qualificati nello stabilire compiti, turni di lavoro e servizi cui adibire il personale, oltre che l'esistenza, ove che ve ne fosse ancora bisogno, di un rischio economico gravante sull'appaltatore in quanto correlato allo svolgimento del servizio appaltato. 
Pertanto, la sentenza merita sul punto sicura conferma.  ___________________________________________________________________ 14 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 6. - Quanto al secondo degli aspetti individuati dal mezzo di gravame, in punto di esatta individuazione della effettiva parte datrice in unico centro di imputazione di interessi rappresentato da entrambe le società appellanti, la censura si dimostra generica e si ferma al mero dato formale dell'autonomia delle due compagini societarie senza confrontarsi con la puntuale motivazione del giudice di primo grado; inoltre, si appalesano non conferenti in relazione alla supposta natura dei contratti impugnati soggetti alla disciplina del contratto di trasporto piuttosto che a quella degli appalti di servizi. 
Al riguardo, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado offre un quadro esaustivo, corroborato dagli esiti della prova testimoniale, circa la consistenza di un unico centro di imputazione di interessi a cui ricondurre il rapporto di lavoro con l'odierno appellato. 
Infatti, si legge nella motivazione del primo giudice: <<costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto. 
Medesimo principio vale allorquando vi sia un collegamento economico - funzionale tra più società tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti allorché si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15).  ### la giurisprudenza di legittimità, tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato da alcuni indici sintomatici che sono: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 19023/17; Cass. 26346/16). 
Ebbene, nel caso di specie è incontestato e documentale che: la ### s.r.l. e la ### s.r.l. hanno la stessa compagine societaria (cfr. visure camerali) nonché lo stesso amministratore unico nella persona del ### hanno il medesimo oggetto sociale e le stesse sedi legali, nonché sedi operative adiacenti ( deposizione della teste ### e ### “### il ricorrente perché lo vedevo in magazzino. Io lavoravo negli uffici di ### in affitto presso la ___________________________________________________________________ 15 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### s.r.l.”). Al contrario, la contestazione delle parti resistenti attiene alla giuridica autonomia rispetto alle diverse cooperative (cfr. pag. 10 della memoria difensiva). 
Del tutto generica appare poi la contestazione secondo cui “### e la ### sono formalmente e sostanzialmente soggetti giuridici distinti con propria struttura, denominazione sociale, propria partita ### proprio oggetto sociale e proprio personale” (cfr. memoria). A nulla rileva infatti il mero dato formale della autonoma soggettività giuridica (denominazione sociale, partita ### a fronte delle circostanze dedotte e comprovate relativamente alla composizione dei soci, alla unicità dell'amministratore, alla identità di sedi e di oggetto sociale. 
E' stato confermato dalla stessa deposizione della teste ### citata dalle società, difatti, che il ricorrente abbia effettuato servizio di trasporto per conto (e quindi a beneficio) sia della ### s.r.l. (committente, a parte i primi due anni, del servizio di trasporto) che per la ### s.r.l.; la ### infatti, eseguiva servizi di trasporto anche per conto della ### (come risulta anche in parte dal doc. 4 di parte ricorrente-doc. di viaggio). 
La commistione è poi resa evidente anche dal fatto che, per il periodo in cui l'appalto con la cooperativa datrice di lavoro del ricorrente era commissionato dalla ### s.r.l., la ### s.r.l. abbia concesso in comodato d'uso gratuito alla appaltatrice i mezzi di sua proprietà>>.  6.1. - Conclusivamente sul punto, va data adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, riguardo alla sussistenza di uno stretto collegamento economico e funzionale tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. tanto da sfociare in un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo connotato dagli elementi sopra descritti, in particolare distinguendosi la presenza di un unico soggetto direttivo, nella persona di ### amministratore e rappresentante di entrambe le società resistenti, che è stato visto agire come unica vera figura di riferimento sul piano organizzativo, sia della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di prime cure sia degli altri fattori della produzione, oltre che tecnico e amministrativo-finanziario: in effetti, dal testimoniale assunto ( vedi le dichiarazioni dei testi ### e ### sono emerse chiare le modalità operative con le quali veniva attuato il coordinamento tra le varie compagini societarie al fine di consentire che le proprie prestazioni lavorative venissero svolte in favore dell'unico soggetto imprenditore, tenuto pure conto della non complessa struttura imprenditoriale finalizzata all'attività di autotrasporto per conto terzi, con impiego di capitali consistenti essenzialmente nella disponibilità di pochi automezzi - utilizzati indifferentemente senza alcuna distinta imputazione ad una o all'altra società - e dei soli locali adibiti al carico e scarico merci - un capannone con un piazzale unico per entrambe le società operanti promiscuamente - tanto da rendere evidente che il collegamento economicofunzionale esistente tra l'attività di entrambe le società dissimulasse in verità l'esistenza di un artificioso frazionamento di un'unica attività fra le due società.  7. - Del tutto infondato è pure il motivo inerente al difetto di idonea motivazione riguardo all'eccepita decadenza ex art. 32, comma 4, legge 183/2010, che è stata correttamente disattesa stante la tardività dell'eccezione che, non essendo per sua ___________________________________________________________________ 16 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### natura rilevabile di ufficio trattandosi di diritto disponibile, avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di costituzione delle società appellate ( v. per tutte 8443/2020).  7.1. - Ma la doglianza è vieppiù priva di pregio lì dove si riferisce all'omesso rilievo che siffatta eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, osservandosi invece che, costituendosi, le resistenti sollevavano la diversa eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs 276/2003 applicabile alla responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti retributivi e contributivi contratti dall'appaltatore, che però non è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute di interposizione illecita di manodopera.  7.2. - Rimane assorbita ogni altra considerazione riguardante la asserita decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 ivi comprese quelle svolte nelle note autorizzate successive alla prima udienza , sia pure su sollecitazione del giudice di prime cure, non senza rimarcare che in ogni caso, vale il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina ( così ###/2021).  8. - Passando all'esame dei successivi motivi di gravame vale osservare che il motivo riguardante l'omessa indicazione in sentenza della normativa applicata è privo di conferenza giuridica avendo la motivazione del primo giudice chiaramente esposto ed inquadrato la fattispecie interpositoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs 276/2003 (e giammai nella previsione di tutela dei licenziamenti ex art. 18 St. Lav.), dettandone puntualmente gli effetti: |…| << Quanto alle conseguenze della accertata interposizione illecita di manodopera si richiama, in quanto applicabile ratione temporis, il disposto dell'art.  29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 il quale prescrive “### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”; l'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 (con riferimento alla irregolare somministrazione professionale di manodopera) a sua volta prescrive “### ipotesi di cui al comma 1 ___________________________________________________________________ 17 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### (somministrazione di lavoro irregolare in quanto al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21) tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 
Pertanto, con l'art. 29, co. 3-bis, introdotto con d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, cd.  correttivo del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di appalto illecito, il lavoratore può chiedere la «costituzione» del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente utilizzatore della prestazione lavorativa. La formulazione, che ricalca quella dell'art. 27, co. 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotta nell'ambito della disciplina della somministrazione professionale di manodopera, ora art. 38, co. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha portato taluni interpreti a ritenere che tali ipotesi siano di annullabilità del collegamento negoziale, con il tipico effetto di rimozione costitutiva ope iudicis. La Suprema Corte ha invece a più riprese chiarito la natura dichiarativa dell'azione avente per oggetto l'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa (Cass. 17540/2014).  ### i giudici di legittimità non deve «trarre in inganno la terminologia adottata dal legislatore che (...) sembrerebbe evocare un'azione costitutiva (...) in realtà il prevedere espressamente che tale azione può essere esperita anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (...) esclude in radice che quella prevista sia un'ipotesi di annullabilità anziché di nullità, non potendo la prima essere pronunciata se non in contraddittorio di tutte le parti del contratto da annullare» (in tal senso da ultimo si è espressa Cass. 22066/2020)>> ( così si legge nella sentenza impugnata).  9. - Pure infondato risulta il quinto motivo di gravame che, in sostanza, paventa un vulnus non meglio precisato alle ragioni di tutela della parte rispetto al principio di ordine costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra potersi rinvenire nella normativa che disciplina gli effetti reintegratori da licenziamento illegittimo prevedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del recesso/licenziamento/ messa in mora sino a quella dell'effettiva riammissione in servizio, senza la possibilità per il giudice di commisurare diversamente l'ammontare del risarcimento stesso, soprattutto ove si consideri l'eccessiva gravosità per il datore di lavoro a dover risarcire il lavoratore del danno da mancata retribuzione in caso di prolungata durata del processo oltre i termini ragionevoli.  9.1. - Il motivo non coglie nel segno poiché sembra trascurare la differenza ontologica tra i temi legati alle conseguenze pregiudizievoli per le parti del giudizio derivanti dalla eccessiva durata dei processi - che trovano specifica tutela nella l.  89/2001 anche attraverso il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale direttamente correlato al suddetto fatto pregiudizievole - e quelli di diretta ___________________________________________________________________ 18 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### derivazione dalla sentenza di merito riconducibile all'atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all'illecito civile ascrittogli, considerato pure che, secondo l'indirizzo oramai consolidatosi in Cassazione ( vedi più di recente Cass. ordinanze nn. 3479, 3480 e 3481/2023) "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ..., a decorrere dalla messa in mora".  9.2. - Sicché non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali derivante dall'”obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni” per un tempo oltremodo dilatato dai tempi del processo essendo peraltro tale situazione scaturita da un inadempimento datoriale rispetto ad un facere infungibile, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale operante come diritto vivente, ritenuta razionale e coerente rispetto alla disciplina della mora del ceditore nel rapporto di lavoro, e come tale conforme a ### ( v. Corte cost. n. 29/2019).  10. - Del pari infondato è il sesto motivo per mezzo del quale si reitera la contestazione di inesistenza dell'offerta della prestazione lavorativa, considerato in senso contrario che parte ricorrente aveva documentato alle odierne appellanti la comunicazione - per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza - dell' impugnativa della sospensione unilaterale dell'attività lavorativa avvenuta in data 25 febbraio 2017 e la diffida alla ricostituzione del rapporto di lavoro con espressa offerta della prestazione lavorativa ( pec del 13 marzo 2017: doc. 6 della produzione di parte ricorrente in primo grado): nessuna prova v'è di una supposta cessazione di fatto della prestazione lavorativa ad iniziativa del ricorrente così come genericamente addotto dalla difesa appellante nel proprio atto di gravame.  11. - Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame concernente la mancata detraibilità dall'importo dovuto a titolo di retribuzione dell'aliunde perceptum, tale censura, per quanto essa si fondi sul presupposto della asserita “pacifica” natura risarcitoria delle somme liquidate al lavoratore ai sensi della disciplina di diritto comune relativa alla mora accipiendi ( contrariamente a quanto invece asserito con la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a Cass. S.U. 2990/2018), sarebbe comunque priva di pregio per l'estrema genericità dell'eccezione, non supportata da alcun valido elemento di prova dell'avvenuta percezione medio tempore di redditi ulteriori da parte dell'appellato.  12. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte in sede di gravame, l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza.  13. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).  ___________________________________________________________________ 19 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 14. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: I) dichiara improcedibile rigetta l'appello.   II) ### le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.500,00 a favore del procuratore antistatario di ### e in € 2.500,00 a favore dell'### oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge.   III) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ######## ( F.to dig.te) ( F.to dig.te) RG n. 1739/2022

causa n. 1739/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciardi Giovanna, Chiriaco Carlo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 429/2025 del 08-01-2025

... rispetto al codice della strada in presenza di imprese di autotrasporto; pertanto, in capo ad essa sorge l'obbligo di osservare l'art. 6 d.lgs. n. 286/2005, con rinvio al ### nonché il comma 4 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 3. Rileva pregiudizialmente il ### gio il man cato rispetto dei termini di dep osito del ricorso, notificato in data ### e depositato in data ###, in ritardo rispetto alla data di scadenza fissata al 20.09.2021, inclusa la sospensione feriale. 3.1. ### o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rile vabilità della n ullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. ### del 2021; 5 di 5 Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26821/2021 R.G. proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore; - intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ### n. 239/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal ####: 1. ### s.r.l. proponeva opposizione innanzi al Giudice di ### di ### avverso il verbale della ### di ### del 23.10.2019 che accertava a suo carico la violazione del ### della 2 di 5 Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS', art. 142, commi 8 e 11): dai dati de l cronotachigrafo digitale risu ltava che il conducente del veicolo di proprietà di ### s.r.l. aveva viaggiato ad una velocità di 5 K m/h sup eriore al limite di tarat ura del limitatore di velocit à, detratta la tolleranza.  1.1. Il Giudice di ### adìto rigettava l'istanza.  2. La pronuncia veniva impugnata da ### s.r.l. innanzi al Tribunale di ### in comp osizione mo nocratica, che rigettava il gravame così argomentando, per quanto ancora rileva in questa sede: - l'ipotesi sanzionatoria di cui al secondo periodo del comma 11 dell'art. 142 CdS riguarda il caso in cui il superamento dei limiti di velocità sia stato comm esso da un veicolo obbligato a montare l'apparecchio limitatore di velocità, senza che sia anche necessario che tale apparecchio non sia funzionante o risulti alterato: l'inciso «per il caso di limitatore non funzionante o alterato» è un mero richiamo al contenuto delle figure di illecito contemplate dalle disposizioni cui viene fatto rinvio ai fini dell'individuazione del quantum sanzionatorio; - l'obbligo di accompagna mento del mezzo presso un'officina autorizzata ex art. 179, comma 6-bis CdS scatta quando non solo sia stato superato il limite di velocità ma i pubblici ufficiali abbiano fondato sospetto che il cronotachigrafo o limitatore di velocità siano alterati o manomessi ovvero comunque non funzionanti, ed è quindi funzionale non già all'applicazione della sanzione per il superamento del limite di velocità ma alla comminazione di altre diverse sanzioni, ivi comprese quelle di cui ai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179 CdS, che in tal caso assumono rilievo in via autonoma (con eventuale cumulo rispetto alla sanzione per violazione del limite di velocità) e non come mero riflesso sanzionatorio; 3 di 5 - nella specie, non risulta contestata alcuna al terazione o non funzionamento del limitatore ma solo il supe ramento del li mite di velocità rispetto a qu ella a cui era tarato l'apparecchio , per cui ne deriva che l'appellante non ha interesse a dolersi del mancato rispetto di un adempimento (l'accompagnamento del mezzo presso off icina autorizzata) dal quale sarebbero potute discendere solo conseguenze a lui più sfavorevoli ove fossero emersi i difetti del limitatore di velocità; - è irrilevante la questione dell'accertamento della responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 286/2005, posto che ### s.r.l. è stata individuata come obbligata in solido con il conducente non già in quanto vettore ma in quanto proprietaria del veicolo in q uestione, ai sensi dell'art. 196 CdS. Diversame nte da quanto ritenuto dall'appellante, la disciplina di cui all'art. 7 citato non sostituisce la disciplina del codice della strada ma si limita ad estendere al vettore e al committente, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente.  3. La cassazione della sentenza veniva chiesta da ### s.r.l.  con ricorso articolato in due motivi. 
Restava intimata la ### di ####: 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art. 142, comma 11 del d.lgs.  285/1992 e art. 179, comma 6-bis, d.lgs. n. 285/1992. A giudizio della ricorrente, in caso di contestazione velocitaria p rincipiata dal cronotachigrafo si applicano le sanzioni con la forbice edittale di cui al comma 2 e 2-bis dell'art. 179, e non le sanzioni di cui all'art. 142 per il caso di limitatore non funzionante o alterato, quindi bisognevole di verifiche di funzionalità presso un centro autorizzato: per tale ragione, 4 di 5 dice la legge (art. 142, comma 11, ultimo periodo ### che è sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, se non altro per verificare l'origine della problematica e comprendere la respo nsabilità del conducente e dell'intestat ario del veicolo. L a disposizione specifica di cui al comma 6-bis dell'art. 179 CdS ha senso con riferimento alla violazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 179, non dell'art. 142 CdS.  2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in combinato disposto agli artt. 6 e 7 del d.lgs.  n. 286/2005. Sostiene la ricorrente di essere stata sanzionata in quanto effettuava un trasporto conto terzi. La d isciplina di cui al d.lgs.  286/2005 si pone quale normativa speciale e complementare rispetto al codice della strada in presenza di imprese di autotrasporto; pertanto, in capo ad essa sorge l'obbligo di osservare l'art. 6 d.lgs. n. 286/2005, con rinvio al ### nonché il comma 4 dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.  3. Rileva pregiudizialmente il ### gio il man cato rispetto dei termini di dep osito del ricorso, notificato in data ### e depositato in data ###, in ritardo rispetto alla data di scadenza fissata al 20.09.2021, inclusa la sospensione feriale.  3.1. ### o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.  156 c.p.c. - di non rile vabilità della n ullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. ### del 2021; 5 di 5 Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358).  4. Pertanto, il ### o dichiara il ricorso improcedibile, n on ricorrendo le condizioni per l'estinzione del giudizio (in mancanza di espressa rinunzia da parte del ricorrente, ex art. 390 cod. proc. civ.). 
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in mancanza di attività difensiva della controricorrente. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 de l 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass., Sez. Un., nn. 20621 e 20627 del 17.07.2023).  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 de l 2002, de lla sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Amato Cristina

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