blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 346/2026 del 22-01-2026

... Si osserva che l'art. 1460 c.c. è uno strumento di autotutela che bilancia gli interessi delle parti, consentendo di sospendere l'obbligo finché non si ottiene quanto dovuto, ma sempre nel rispetto del principio di buona fede e sempre che vi sia proporzionalità tra gli inadempimenti. Nel caso in esame e in relazione alle reciproche posizioni, entrambe le parti risultano, ognuna per le proprie motivazioni, inadempienti nel corso del rapporto contrattuale. Si ritiene non applicare la penale prevista nel contratto, poiché le sospensioni dei lavori sarebbero giustificate dal comportamento inadempiente del ### ma non si può non tenere conto dei disagi subiti da quest'ultimo che andranno quantificati in via equitativa in €. 5.238,04. Tale importo può essere detratto dalla somma complessiva dovuta alla società opposta di €. 85.238,04 ( a titolo di saldo finale). Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta. Per la reciprocità dei rispettivi comportamenti (inadempienze contrattuali) e, in accoglimento parziale dell'opposizione, si ritiene compensare le spese di giudizio. PQM ### di ### - ### - in persona del ### in funzione di giudice monocratico - (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### di ### - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3785 del ### dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ### “### PASTENA”, ubicato in ### alla via ### n. 28, in persona del legale rapp.te l'amm.re p.t., geom. ### elettivamente domiciliato in #### via ### 28/C, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti #### con sede ###persona del legale rapp.te p.t. sig. ### D'### rappresentata e difesa dall'avv.  ### e con questi elettivamente domiciliat #### da comparse conclusionali in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### “### Pastena” ha proposto opposizione avverso il D.I. n° 428/19 d.i. - r.g. n° 11234/18 emesso e depositato in data ### dal ### di ### dr. ### notificato in data ###, recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti della odierna opponente, della somma di € 150.883,22, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, nonché spese e competenze del monitorio liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.000,00 per onorari e diritti, a favore della opposta ### in persona del suo legale rapp.te p.t. 
Concludeva: “### al Giudice adito, contrariis rejectis, per i fatti di cui in premessa: I) #### ammissibile e fondata la presente opposizione e per l'effetto II) #### negare la provvisoria esecuzione del D.I. opposto per insussistenza dei presupposti di legge, atteso, altresì che la presente opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione (v. copia doc. 1 e 2); ###: ### l'opposto D.I. per la dedotta insussistenza delle condizioni previste dagli art.633 e ss. Cpc, nonché per la dedotta incompletezza dei lavori asseriti compiuti dalla opposta, per la ### DEL 4° SAL per difetto del certificato di pagamento, e dunque in definitiva per la fondatezza della formulata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; DICHIARARE l'insussistenza del diritto della ### opposta a richiedere le somme così come ingiunte poiché le opere eseguite comunque sono difformi e compiute non a regola d'arte, e plurimi sono i vizi (dai quali sono derivati danni a proprietà esclusive dei condomini) peraltro oggetto di accertamento di un ricorso ante causam per ATP (iscritto al n° 100/2019 rg), ### la formulata eccezione riconvenzionale (spiegata per paralizzare l'avversa domanda fino a concorrenza del relativo importo) con la quale si è eccepita la compensazione tra il credito dell'opposta ed il controcredito del condominio a percepire la penale prevista contrattualmente dal citato art. 11. La presente non è una domanda riconvenzionale ma una mera eccezione della quale il ### dovrà tener conto in sede di statuizione sul quantum debeatur. e per l'effetto ### il D.I. opposto, perché infondato in fatto ed in diritto; #### in ogni caso, che il preteso credito è inferiore a quello ingiunto, e per l'effetto ### l'opposto D.I.; CONDANNARE per lite temeraria controparte per la ingiustificata richiesta di pagamento del saldo del prezzo di un opera temerariamente assunta come ultimata e di fatto incompleta. CONDANNARE, in ogni caso, la opposta in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese, dei diritti e dell'onorario, oltre rimb. forf.  12,5%, e oneri fiscali e contributivi del presente giudizio”.  ### eccepiva, quindi, l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 cc . 
Deduceva la compensazione con il controcredito del ### a percepire la penale prevista contrattualmente dall' art. 11 del contratto di appalto. 
Assumeva che non tutti gli obblighi dell'appaltatore erano stati adempiuti e non tutti i lavori erano stati portati a termine. Non era stata consegnata la polizza assicurativa per la garanzia decennale della buona posa in opera della guaina impermeabilizzante da mettere in opera nei piazzali oggetto dei lavori(la cui consegna era prevista alla sottoscrizione del contratto 24/5/18); non erano stati realizzati i marciapiedi perimetrali attorno a ciascuna delle tre scale da cui è composto il condominio; non era stato ultimato il ripristino della recinzione del condominio la cui mancanza integra un rischio; non era stato realizzato l'impianto di illuminazione del parco ; dovevano essere ripristinati gli intonaci; dovevano essere eliminati i vizi contestati, causa di infiltrazioni e danni per taluni condomini #######. Tutti i vizi riscontrati e dovuti ad un non esatto adempimento da parte dell'impresa opposta. 
Con propria comparsa, si costituiva la ### cooperativa - in persona del legale rapp.te p.t. - contestando i motivi dell'opposizione e concludendo per il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto. Faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per il parziale importo di € 63.051,48, oltre accessori di legge, ricorrendone i presupposti di legge; in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della minore o maggior somma da quantificarsi in corso di causa. Il tutto con piena vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. 
Asseriva che l'art. 10 del contratto di appalto del 24.05.18, prevedeva espressamente quali termini di pagamento: 1) anticipazione, pari al 5% dell'importo complessivo dell'appalto e pari quindi per € 12.044,52, entro l'inizio dei lavori; 2) pagamento per stati d'avanzamento dei lavori, mediante n.ro 4 rate d'acconto, al raggiungimento di ogni stato d'avanzamento lavori per l'ammontare di circa € 40.000,00; 3) saldo dell'ammontare dovuto in n.ro 12 rate mensili dal mese successivo alla chiusura dei lavori. Asseriva, ancora, che dopo il versamento dell'acconto ed il pagamento dei primi due stati d'avanzamento lavori, il Committente non rispettava i termini di pagamento e provvedeva a saldare con notevole ritardo il 3 Sal, peraltro nella sola misura del 50%, e a non saldare il 4 Sal, seppur regolarmente sottoscritto dall'impresa e dalla ### dei ### Alla base di tale comportamento, secondo parte opposta, il ### poneva quale giustificazione una presunta difformità tra quanto realizzato e le indicazioni riportate sui grafici allegati al contratto di appalto. A seguito di ciò, però, il D.L. , incaricato dal ### faceva pervenire i chiarimenti, con relazione del 27.09.18, ma il ### perseverava nel proprio atteggiamento infondato, disponendo, senza alcun contraddittorio con l'impresa e direzione lavori, di saldare solo il 50% del ### di ### a distanza di oltre un mese dall'emissione dello stesso. Rimaneva non saldato anche il 4 ### di avanzamento lavori come contrattualmente stabilito, pur pretendendo, il ### la prosecuzione dei lavori. 
Instauratosi il contraddittorio e rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, il GI dott. 
Taraschi nominava ctu, al fine di completare il quadro istruttorio anche alla luce degli esiti della già espletata ### Depositato l'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 27.10.25 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, dalla scrivente, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa ###.  ### è parzialmente fondata, per i motivi che seguono. 
In primo luogo occorre evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/04), mentre in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento. 
Ciò posto, si osserva che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data ### per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso edilizio parco “Pastena” tra ### amministratore del condominio parco ### ed ### D'### rappresentante legale dell'impresa “### Cooperativa”. ### veniva concesso “a misura” per l'importo di € 240.890,44 in base alle quantità e prezzi unitari riportate nel computo preventivo dei lavori. Risulta agli atti che l'impresa abbia proseguito le lavorazioni fino alla redazione del 4° SAL per l'importo di €. 40.973,38. Importo non corrisposto dal ### motivo per il quale si procedeva al ricorso per ATP ( proc. N. 3785-1/19), ove è stato quantificato in €. 210,783,09 l'importo delle opere eseguite dall'impresa opposta. 
Con la ctu, depositata nel presente giudizio, vengono esaminati i lavori eseguiti da un punto di vista tecnico per verificare se essi siano stati ben eseguiti e se vi sia stato inadempimento. 
La scrivente, a tal proposito evidenzia che nella valutazione degli elementi da tenere in considerazione al fine di addivenire alla conclusione se vi sia stato un effettivo inadempimento contrattuale e da parte di chi vi sia stato, si riporta alle valutazioni del ctu, in quanto supportate dalla documentazione in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari. 
Per quanto riguarda i vizi dei lavori appaltati, il ctu evidenzia la presenza dei vizi lamentati e, in particolare, che essi sussistono nei locali di proprietà della #### e ### e sono riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice. Si tratta di vizi dovuti ad una carenza di accorgimenti tecnici che l'impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto adottare ( vizi di natura infiltrativa e ammaloramenti). Per le opere necessarie per il ripristino dei danni rilevati, il ctu quantifica in €. 3.888,85, quale importo complessivo, ed in €. 1.626,93, il costo per eliminare le cause delle infiltrazioni. La quantificazione dei danni è circoscritta a tali proprietà, poiché il ctu non ha rilevato negli altri locali indicati nella produzione del condominio, infiltrazioni attive e danni riconducibili ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sul piazzale di copertura dei locali. 
Altro vizio accertato è la difformità relativa al mancato dislivello di 5 cm tra il cordolo dei marciapiedi ed il pavimento del piazzale. Anche qui si evidenziano omissioni da parte dell'impresa di aspetti e procedure esecutive di non poca importanza, sia da un punto di vista estetico che funzionale della cordolatura e sia perché non è possibile eseguire alcuna opera per la sua eliminazione. Il ctu ha determinato per la difformità rilevata una riduzione di valore di € 2.091,80 (portata in detrazione al credito residuo dell'impresa appaltatrice). 
Si aggiunge, poi, in riferimento alla messa in sicurezza del cantiere, eseguita dall'impresa appaltatrice all'atto dell'interruzione dei lavori, che l'amministratore del condominio ne ha disposto più volte l'attività di ripristino, incaricando altre ditte per il costo complessivo degli interventi pari ad € 3.965,64 oltre iva, (portato in detrazione dal credito residuo dell'impresa appaltatrice).  ### ad oggi versato dal condominio opponente all'impresa appaltatrice risulta essere di € 116.330,22 come indicato in atti. 
Pertanto, per un totale di costo dei lavori eseguiti di €. 213.141,78 ( €.  210.783,09+€.2.358,69,quest'ultimi relativi alla lavorazione sulla recinzione) vanno detratte tutte le voci relative ai lavori eseguiti in difformità del progetto, opere di ripristino e opere per la eliminazione della causa dei danni. Totale detrazione €. 11.573,22. Ne risulta un importo di lavori eseguiti pari ad €.  201.568,56. Poiché il ### risulta aver versato la somma di €. 116.330,52, ne deriva un residuo, a titolo di saldo finale, di €. 85.238,04. 
Parte opponente invoca l'applicazione dell'art. 1460 cc, che giustificherebbe la sospensione di un adempimento/prestazione a seguito dell'inadempimento della prestazione della controparte. Si osserva che l'art. 1460 c.c. è uno strumento di autotutela che bilancia gli interessi delle parti, consentendo di sospendere l'obbligo finché non si ottiene quanto dovuto, ma sempre nel rispetto del principio di buona fede e sempre che vi sia proporzionalità tra gli inadempimenti. 
Nel caso in esame e in relazione alle reciproche posizioni, entrambe le parti risultano, ognuna per le proprie motivazioni, inadempienti nel corso del rapporto contrattuale. Si ritiene non applicare la penale prevista nel contratto, poiché le sospensioni dei lavori sarebbero giustificate dal comportamento inadempiente del ### ma non si può non tenere conto dei disagi subiti da quest'ultimo che andranno quantificati in via equitativa in €. 5.238,04. Tale importo può essere detratto dalla somma complessiva dovuta alla società opposta di €. 85.238,04 ( a titolo di saldo finale). 
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta. 
Per la reciprocità dei rispettivi comportamenti (inadempienze contrattuali) e, in accoglimento parziale dell'opposizione, si ritiene compensare le spese di giudizio.  PQM ### di ### - ### - in persona del ### in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 428/19 ( r.g. n° 11234/18 ) emesso e depositato in data ### dal ### di ### 2) Condanna l'opponente al pagamento della somma di €. 80.000,00, a titolo di saldo finale, in favore dell'opposta, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3) Compensa interamente tra le parti le spese comprese quelle di ctu.  ### 22.01.26 Il gop Dott.ssa ### 

causa n. 3785/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ronga Valerio, Paola Corabi

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1072/2026 del 23-01-2026

... pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo, come per l'ingiunzione ex 639/1910, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso (presente, nel caso di specie, in ragione della costituzione del convenuto e delle difese svolte), l'accertamento sull'esistenza e l'entità dei crediti oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza o meno del credito richiesto sulla base del titolo denunziato (risarcimento danni da occupazione sine titulo) nonché, in caso di (leggi tutto)...

testo integrale

N. 7017/2024 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE Il giudice, dott. ### lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente ### ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 7017/2024 r.g.a.c. 
TRA ### (c.f.: ###), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.  - ##### (c.f.: ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede ###### alla ### 8, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.  ### . ###, (C.F.  ###) del ### di ### e dall'Avv.  ### . ### E. ### (C.F. ###).  - ###: ### avverso avviso di accertamento esecutivo.  CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..  RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 marzo 2024 a mezzo ### il signor ### ha proposto opposizione ai fini dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 l.160/2019 (n. protocollo generale 8166 del 07.03.2024) notificato in data ### per il complessivo importo di € 19.123,58 a titolo di indennità di occupazione sine titulo.  ###, dopo aver ripercorso le vicende che avevano preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento in esame e che giustificherebbero, a suo dire, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo indennitario, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato e l'insussistenza del credito azionato, anche in ragione dell'affidamento ingeneratosi in capo agli assegnatari degli appartamenti in ordine alla ricomprensione, nell'ambito dell'assegnazione, anche del bene pertinenziale; si sostiene, in particolare, che “la condotta dell'amministrazione è stata idonea a ingenerare nei detentori dei box (già assegnatari degli alloggi) un affidamento in merito alla legittimità della loro condotta tant'è che sino al 18 luglio 2018 (dal 1980) nessun Ente ha ritenuto essere dinanzi ad una condotta illegittima”, il tutto testimoniato dalle iniziative assunte, come ricostruite in citazione.  ### di ### si è ritualmente costituito, contestando le eccezioni dell'attore. 
Ha sostenuto che l'avviso di accertamento ha rispettato tutti i requisiti di legge, specificando chiaramente il termine di pagamento, la natura esecutiva dell'atto e il soggetto responsabile della riscossione coattiva, individuato nel dott. ### avrebbe, inoltre, spiegato che, secondo la normativa vigente, l'avviso di accertamento comunale costituisce di per sé titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori atti.  ### ha ricostruito la storia degli immobili, precisando che è divenuto proprietario dei box nel 2003 tramite cessione gratuita dall'### del ### destinati originariamente a finalità pubbliche per le popolazioni colpite dal sisma del 1980. 
Ha chiarito che solo gli alloggi sono stati formalmente assegnati, mentre i box e le autorimesse sono stati occupati abusivamente dai privati, senza alcun titolo o procedura di assegnazione; ha sottolineato che la consegna delle chiavi dei box non ha mai costituito titolo legittimante l'occupazione, in quanto per la ### è richiesta la forma scritta ad substantiam.  ### ha ricordato che anche l'azione di usucapione promossa dagli occupanti abusivi era stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con la sentenza richiamata in atti, confermando la natura di beni indisponibili e inusucapibili dei box. 
Ha quindi affermato che l'occupazione da parte dell'attore è stata illegittima e che il danno subito dal ### è stato presunto in base alla normale fruttuosità del bene, ###esito dell'adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c. e del deposito delle memorie ex art.171 ter c.p.c., falliti i tentativi per il bonario componimento della lite, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 01 agosto 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali; rimessa nuovamente sul ruolo, la causa è stata, poi, rinviata alla data del 22 gennaio 2026 per la decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.  *** 
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere all'inquadramento della natura del giudizio alla luce dell'atto impugnato ed emesso dal ### di ### ovvero l'avviso di accertamento esecutivo, come sopra individuato.  ### in oggetto, anche in virtù degli espressi richiamati normativi, è stato adottato ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ed in esso si rinviene il riferimento all'occupazione sine titulo, da parte dell'attore, dell'immobile ### sopra indicato, come accertata dalla P.M. del ### di ### con atto richiamato in atti e da cui sarebbero scaturite anche l'ordinanza di sgombero emessa parimenti indicate; viene, inoltre, richiamata la sentenza n.1524 del 10 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Napoli e passata in giudicato, che avrebbe confermato l'infondatezza delle difese dell'attore volte a contestare la natura indebita dell'occupazione. 
Si rinviene, inoltre, il riferimento anche a diffide ad adempiere, ritenute idonee ad interrompere la prescrizione, inoltrate negli anni 2019 e 2023. 
Gli importi richiesti in pagamento vengono espressamente qualificati come indennità di occupazione sine titulo e quantificati nelle misure indicate in ciascun atto, secondo l'imputazione (su base annua) operata nella specificazione allegata; difetta, tuttavia, qualsivoglia individuazione dei criteri concretamente adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento. 
All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso consente di individuare l'esatta natura e fonte del credito vantato; in particolare può affermarsi che sia stata richiesta in pagamento la somma asseritamente dovuta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto; si è già detto di come non appaiano esplicitati ovvero documentati i criteri di calcolo dell'importo complessivamente richiesto.  ### di ### nel costituirsi in giudizio, ha confermato l'assunto secondo cui l'occupazione sarebbe intervenuta in difetto di qualsivoglia titolo; riguardo al box auto, ha, in particolare, sostenuto che nei verbali di consegna degli alloggi, anzi, essi furono espressamente esclusi dalla consegna (“### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”) dovendo anch'essi essere assegnati secondo apposite procedure che non vennero tuttavia mai indette dal Comune”; ha, inoltre, dedotto che “le pertinenze degli alloggi ERP furono oggetto del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali approvato con delibera di C.C. del 2009 per effetto della quale essi furono pertanto sottratti definitivamente alla loro destinazione pubblica. 
In ordine alla prova del danno di cui si ha chiesto il ristoro, il ### di ### ha affermato di avere diritto ad “essere tenuto indenne dalle conseguenze dannose derivanti dalla perdita della materiale disponibilità del bene, tenuto conto della intenzione di sfruttarlo economicamente manifestata proprio con la sua inclusione nel ### di valorizzazione e commercializzazione approvato con la delibera di C.C. n. 32 del 27.4.2009”. 
Ciò chiarito, va evidenziato che l'attore ha, tra l'altro, chiesto annullarsi l'atto opposto in difetto dei presupposti di legge. 
Tale motivo, diretto in ultima istanza a rivendicare l'inapplicabilità dello strumento previsto da dell'art.1, comma 792, della legge 160/2019, per i crediti in oggetto, deve ritenersi fondato, risultando del tutto carente il requisito della certezza e liquidità (o facile liquidabilità) del credito di diritto privato.
Orbene l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792, ### 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. 
In particolare l'atto impoesattivo deve contenere: l'espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo. 
Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale». 
Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi ### e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis. 
Pertanto l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile. 
Ciò posto, appare evidente, alla luce della ricostruzione di cui sopra, che l'atto impugnato omette qualsivoglia univoca e puntuale indicazione dei criteri concretamente adottati per la sua quantificazione; gli unici indici letterali valorizzabili afferiscono all'inesistenza di qualsivoglia titolo legittimante la detenzione dell'immobile, circostanza che avvalora l'ipotesi che il credito abbia natura risarcitoria e sia correlato all'occupazione illegittima da parte dell'attore dell'immobile sopra individuato; in ragione di ciò, difettando finanche qualsivoglia esplicitazione dei criteri concretamente adottati al fine di addivenire alla sua quantificazione, lo stesso risulta, oltrechè incerto (per le contestazioni mosse sull'an e che si andranno ad esaminare), sicuramente illiquido né facilmente liquidabile; pertanto il ### di ### non poteva avvalersi dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, ### 27 dicembre 2019 160. 
La mancata impugnativa nel termine di legge di detto accertamento non comporta (a differenza di quanto previsto per i crediti di natura tributaria, ove viene espressamente previsto un termine di decadenza per l'impugnativa) l'irretrattabilità dello stesso ovvero la cristallizzazione della pretesa creditoria, ancor più ove, come nel caso di specie, l'utilizzo dello strumento si sia palesato come del tutto arbitrario; tale soluzione è, peraltro, in linea con quanto ripetutamente affermato in ordine al mancato rispetto del termine di impugnativa dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021, secondo cui in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d.  639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità). 
Al contempo, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, comporta che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. 
In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo, come per l'ingiunzione ex 639/1910, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso (presente, nel caso di specie, in ragione della costituzione del convenuto e delle difese svolte), l'accertamento sull'esistenza e l'entità dei crediti oggetto dell'ingiunzione di pagamento. 
Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza o meno del credito richiesto sulla base del titolo denunziato (risarcimento danni da occupazione sine titulo) nonché, in caso di accertamento positivo, la congruità dell'importo richiesto quale indennità di occupazione. 
La controversia in esame affonda le sue radici nell'anno 2003, quando il ### di ### ha acquisito la proprietà di alcuni immobili, fra cui quelli per cui è causa, in virtù di un atto di cessione gratuita proveniente dall'### del ### (atto n.r.333 del 22-12-2003). 
Tali beni sono stati precedentemente trasferiti allo Stato tramite un atto pubblico amministrativo, in conformità alla ### n. 219 del 14 maggio 1981, che prevedeva interventi a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. 
Successivamente detti immobili sono stati inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato e, in seguito, del ### di ### in virtù della loro destinazione a fini di pubblica utilità. 
Tali alloggi sono stati assegnati dall'### di ### ai senza tetto a seguito degli eventi sismici e del bradisismo del 23-11- 1980, mediante la sottoscrizione di verbali di consegna, con esclusione, però, dei magazzini e autorimesse che sarebbero stati in seguito occupati sine titulo dagli assegnatari degli immobili.   Ed infatti, nei verbali di consegna degli alloggi, le rimesse e i magazzini sono stati espressamente esclusi dalla consegna (nel verbale di consegna si legge: “### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”).
Infine, le pertinenze in esame sono state, poi, oggetto del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali adottato dal ### di ### ed approvato con delibera di C.C. n. 32 del 2009. 
Ciò chiarito, deve ritenersi incontestata, nonché documentalmente provata l'occupazione degli immobili in oggetto da parte dell'attore in carenza di valido titolo detentivo.   È, infatti, lo stesso attore che eccepisce la mancanza di un contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa, ed è noto che nei contratti con P.A. è imposta la forma scritta ad substantiam con conseguente inammissibilità di una conclusione del contratto per fatti concludenti. 
Inoltre, come emerge dagli atti, nei verbali di consegna degli alloggi, i box, garage e le cantinole furono espressamente esclusi dalla consegna (“### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”). 
Passando, quindi, al merito della controversia, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d.  danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno-conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass. SU n. 26972/2008). 
Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa; poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. 
È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle ### della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 13071/2018). 
Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021). 
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle ### della Corte di ### zione (sentenza n. ###/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n. 12865/2022). 
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.  ### partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che nella comune fattispecie di occupazione abusiva immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. 
Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.  ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. 
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. 
La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. 
Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. 
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. 
Sulla base di tali considerazioni le ### hanno stabilito i seguenti principi di diritto: • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. 
Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.   È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. 
Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. 
Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato). 
Tanto chiarito, la domanda avanzata dal ### di ### volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento delle somme richieste a titolo risarcitorio va rigettata. 
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno presunto o normale, con l'onere, comunque, per la parte che lo richiede di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, ossia che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, nella fattispecie in esame il ### di ### si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva rifacendosi proprio alla vieta teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite. 
Parte opposta non ha sufficientemente assolto al delineato onere di allegazione, atteso che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile è stata formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale. 
In altri termini, non ha specificato se il danno subito in ragione dell'altrui occupazione del bene è da godimento diretto oppure indiretto, e pertanto non ha adeguatamente indicato la concreta possibilità di godimento perduta ossia di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. 
È mancata l'attività di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo. 
Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante, si ricorda, è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato. 
In mancanza, pertanto, di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto a cui l'immobile illegittimamente occupato dall'opponente avrebbe dovuto essere destinato, il danno paventato in linea astratta dall'opposta non può ritenersi provato neppure in via presuntiva. 
Infatti, nel caso di specie, il ### di ### ha dedotto unicamente che “il box occupato illegittimamente dall'attrice, come detto, fa parte di quella serie di immobili che il ### di ### ha inserito nel ### di dismissione e valorizzazione triennale 2009-2011” e tanto dimostrerebbe da un lato l'intenzione del ### di mettere a frutto l'immobile svincolandolo all'uopo persino dalla sua destinazione pubblica, dall'altro l'esistenza di un danno conseguente alla illecita sua occupazione da parte dell'attrice, che ha impedito all'Ente la concreta possibilità di esercizio del diritto proprietario. 
Alla generica allegazione dell'ente si contrappongono le specifiche contestazione sollevate dall'opponente secondo cui l'opposto proprietario sino al 2019 non avrebbe assunto alcuna iniziativa volta a recuperare la disponibilità materiale del bene ovvero ad ottenere il pagamento di indennizzi.
Orbene, ai fini della specifica allegazione e prova, si osserva che la delibera consiliare, risalente al lontano anno 2009, avente ad oggetto l'approvazione del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali (v. all.2 di parte attrice), costituisce, invero, un atto di natura programmatica, dal quale non sono poi scaturiti (almeno, processualmente non ve ne è prova) provvedimenti attuativi (bandi, avvisi pubblici, progetti di utilizzazione dei box, concrete proposte di concessione in locazione) da cui trarre la concreta volontà dell'ente di mettere a frutto l'immobile mediante il godimento diretto o indiretto (a mezzo della concessione del godimento dei box ad altri dietro corrispettivo). 
Tutt'al più dalla stessa potrebbe trarsi l'astratta volontà di vendere il bene ma non concederlo in godimento a terzi ovvero agli stessi occupanti abusivi, previa stipula di contratto di locazione dietro corrispettivo, come richiesto nella specie.  ### di ### dopo tale atto ha, quindi, continuato nel non uso dell'immobile e nel tollerare l'occupazione “in chiave pertinenziale” da parte dei proprietari dei limitrofi appartamenti, omettendo, al contempo, qualsivoglia efficace iniziativa recuperatoria del bene finalizzata alla realizzazione dello scopo di godimento (diretto o indiretto) e manifestando un ingiustificabile atteggiamento di inerzia, finanche foriero di potenziale responsabilità contabile. 
A tal riguardo si segnala come l'iniziativa recuperatoria a mezzo ordinanza di sgombero si sia rivelata improvvida ed illegittima alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza di cui all'allegato 5della produzione di parte attrice (trattandosi di bene del patrimonio disponibile); né è dato comprendere le ragioni per cui il ### di ### sia anteriormente a detta statuizione che successivamente alla stessa, abbia inteso astenersi dall'avviare iniziative volte al recupero della disponibilità materiale degli immobili a mezzo di ordinarie iniziative giudiziali. 
Si è, pertanto, chiaramente in presenza di una improvvida e prolungata inerzia dell'ente cui lo stesso ha, poi, inteso malamente porre rimedio a mezzo di illegittime ed inefficaci iniziative amministrative volte all'esercizio, in assenza dei presupposti di legge, dell'autotutela accertativa ed esecutiva (vedi ordinanze di sgombero ed avvisi di accertamento esecutivi, atti entrambi caducati in sede giudiziale perché riconosciuti illegittimi).
Tale inerzia e/o malaccorta azione amministrativa è stata, poi, associata all'apodittica rivendicazione di un credito risarcitorio da occupazione sine titulo sostanzialmente fondata sulla ### idea del danno in re ipsa. 
Invero, in tema di danno il comune nulla ha dedotto e provato limitandosi a contestare (ma non provare) la mancata consegna delle chiavi ed a dedurre come note all'opponente l'ordinanza di sgombero, la sentenza con cui veniva rigettata la domanda di usucapione e le diffide ad adempiere del 2019 e del 2023, anch'esse notificate all'opponente, ove anche in tal caso il danno è espressamente considerato e qualificato come in re ipsa. 
Risulta, peraltro, dagli atti, dalla sentenza avverso l'ordinanza di sgombero emessa dal comune di ### con cui si chiedeva esclusivamente il rilascio dell'immobile occupato, senza nessun riferimento alle necessità che ne chiedevano la restituzione, che prima del 2019 non vi era stata nessuna richiesta di restituzione da parte dell'### proprietaria del bene occupato sine titulo, il che induce ulteriormente a presumere che l'ente non avesse necessità di destinarlo a specifici utilizzi e, quindi, che in concreto non ha subito nessun danno, dovendo subire le conseguenze della propria inerzia. 
Relativamente alle lettere di diffida innanzi indicate si osserva che anche in esse non vi è alcuna richiesta di restituzione del bene e delle necessità che ne determinavano la restituzione per un utilizzo concreto diretto o indiretto tramite la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, limitandosi a richiedere, l'ente, il danno subito considerato in re ipsa, quale automatismo risarcitorio per un comportamento lesivo. 
Infine, la circostanza, non contestata, che il bene immobile sia ubicato all'interno di un ### privato, precluso a terzi, avrebbe ancor più necessitato allegazioni puntuali e specifiche, nonché la prova, sulla concreta modalità di godimento del bene mettendolo a frutto, sulla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e dello specifico e concreto pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzarlo, ossia del pregiudizio derivante dall'impossibilità di locarlo a terzi verso un corrispettivo ovvero di utilizzarlo direttamente. ### non ha, quindi, provato il danno neanche con l'allegazione di semplici presunzioni, in merito all'utilità che avrebbe potuto ritrarre dalla disponibilità del bene, mancando ogni prova - anche a livello indiziario - in ordine alla possibilità di locazione a terzi, ovvero al verificarsi di occasioni di vendita od anche alla possibilità di utilizzazione diretta. 
Fatto costitutivo del diritto al risarcimento, si ricorda, non è la detenzione sine titulo in sé bensì la indicazione specifica della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.  ### comunale non ha provato né adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della sua controparte essendosi limitato, come detto, ad allegare il “valore del canone di locazione" dell'immobile, “senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova (v. ordinanza Cass. n.39/2021). 
Se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria. 
La mancata prova dell'effettivo pregiudizio subito non consente al giudice neppure la liquidazione equitativa parametrata ai canoni di locazione non conseguiti. 
Sulla scorta di quanto precede, si deve, dunque, concludere che alcun danno ha sofferto il dall'occupazione sine titulo perpetrata dall'opponente con la conseguenza che, anche sotto il profilo sostanziale, la pretesa azionata con l'impugnato accertamento non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto. 
Tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato dell'attore, dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni con traria istanza, così decide: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; b) in accoglimento della domanda di parte attrice signor ### accerta l'inesistenza del credito risarcitorio da occupazione sine titulo azionata dal ### di ### con il predetto avviso; c) condanna la parte convenuta ### di ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e ### come per legge e con attribuzione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in Napoli, il ###. 
Il Giudice (###

causa n. 7017/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guida Maria, Amura Marcello

M
3

Giudice di Pace di Terracina N, Sentenza n. 172/2026 del 23-01-2026

... contenzioso, ha ritenuto formalmente di revocare in autotutela il verbale emesso dagli agenti accertatori con nota depositata in atti #### del 13.9.2021. Ne deriva pertanto che il ### di ### ha correttamente accertato che il verbale impugnato, essendo stato revocato in via di autotutela, era stato già annullato da parte dell'Ente che ha emesso la sanzione (cfr. documento protocollo n. 61140 del 13/09/2021 allegato al fascicolo di primo grado). Ne consegue il rigetto del primo e secondo motivo di appello. Va invece accolto il motivo di appello inerente le spese di lite. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di primo grado, il Tribunale ritiene che, in base al principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere poste a carico del ### di ### convenuto, atteso che l'annullamento in autotutela presuppone che la sanzione amministrativa oggetto di opposizione fosse stata disposta illegittimamente. Inoltre il ### di ### ha provveduto a cancellare la anzidetta sanzione successivamente alla presentazione del ricorso in opposizione così come evidenziato dalla parte ricorrente. Di conseguenza la ricorrente è stata comunque costretta ad adire le autorità giudiziaria per (leggi tutto)...

testo integrale

N. 6310/2021 R.G.A.C.  ### giudice, dott. ### pronunzia la seguente ### ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c.   nella causa iscritta al n. 6310/2021 r.g.a.c. 
TRA ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura agli atti, - ### E ### (c.f.: ###), in persona del ### p.t.  - Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 490/2021; Conclusioni: cfr. conclusioni precisate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 #### ha proposto appello avverso la sentenza n. 490/2021 con la quale il ### ce di pace di ### relativamente al verbale n. ###, emesso dalla ### di ### racina l'8.10.2019, per la violazione dell'art. 157/6 D.Lg.vo 285/92, commessa per aver lasciato la ricorrente in sosta il veicolo di proprietà, citroen tg. ### in zona a pagamento senza esporre il relativo ticket, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla pretesa sanzionatoria da parte del ### opposto, compensando tra le parti, le spese di lite. 
A sostegno del gravame l'appellante - con il primo motivo di appello, ha dedotto un errato riferimento del ### di prime cure, nella parte motiva della sentenza, a circostanze diverse da quelle contenute nel ricorso introduttivo, nonché l'illogicità ed infondatezza della stessa motivazione della sentenza per aver il ### ritenuto che la nota del ### di ### fosse stata prodotta prima della fissazione del giudizio, e che con essa il ### avesse provveduto a revocare la propria pretesa sanzionatoria di cui al verbale opposto rinunciando ad ogni ulteriore diritto connesso alla elevazione del verbale opposto; - con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il ### di prime cure ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di un presupposto inesistente (la rinuncia della pretesa creditoria, mai avvenuta); - con il terzo motivo di appello, ha dedotto che il ### di ### ha erroneamente compensato le spese di lite attesa la condotta conciliativa del ### condotta che invero non è stata affatto conciliativa da parte dell'Ente il quale ha riconosciuto semplicemente l'errore commesso dai propri agenti accertatori e dai funzionari solo dopo il deposito del ricorso e la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione eseguita via pec il ###. 
Nel giudizio di appello così instaurato il ### di ### rimaneva contumace pur se regolarmente citato. 
All'udienza del 25.2.2025 parte appellante con note di trattazione scritta precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello, e la causa il ### veniva introitata per la decisione.  ### gravame risulta parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate. 
Preliminarmente, in rito, occorre precisare che, dopo l'avvento del d.lg 150\11 (cd, decreto semplificazione riti), gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace rese ex art.7 d.lg 150 \11 vanno introdotti con il rito del lavoro e non con citazione. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità dopo un precedente contrario avviso che non teneva conto della novella legislativa. Ed infatti, nella vigenza dell'art. 23 legge 689 \81 si riteneva che “nei giudizi di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. ###., 10/02/2014, n. 2907). 
Cionondimeno, ha precisato nel tempo la Suprema Corte di ### che: “ con la riforma operata dal ### n. 150 del 2011, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è stato equiparato al rito del lavoro. Con la conseguenza che anche per l'opposizione a sanzioni amministrative è previsto un doppio grado di giudizio” (Così Cass. civ. 15263 \18). Come noto, tuttavia, l'introduzione del procedimento di gravame con rito non corretto non comporta la decadenza dell'appello qualora i termini per la instaurazione del procedimento siano stati rispettati. 
Nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione (3.12.2021) e la successiva iscrizione a ruolo (3.12.2021) hanno determinato la instaurazione del giudizio nei termini previsti ex art.  327 c.p.c. (termine lungo semestrale essendo stata la sentenza depositata il ###, e non notificata), e pertanto l'appello risulta tempestivamente proposto.  ### il primo e secondo motivo di appello, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, parte appellante lamenta da un lato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, assumendo che il ### di ### nella stesura della decisione avrebbe fatto riferimento a circostanza del tutto estranea a quella dedotta nel ricorso introduttivo, richiamando una fattispecie di superamento dei limiti di velocità accertata mediante sistemi di controllo elettronico, mentre la controversia ha ad oggetto una sanzione amministrativa per sosta dei veicoli in area a pagamento; dall'altro lato, contesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la stessa sarebbe stata pronunciata in assenza di accettazione da parte della ricorrente ed in difetto di un effettivo annullamento della sanzione amministrativa.   I motivi così congiuntamente esaminati, sono infondati.   Invero, sebbene nel corpo della sentenza di primo grado, il ### di ### abbia impropriamente richiamato circostanze riferibili a fattispecie del tutto differenti da quella oggetto del presente giudizio, tuttavia tale errore descrittivo non incide sulla correttezza della decisione adottata, atteso che il giudizio non è stato definito nel merito della violazione contestata, bensì mediante declaratoria di cessazioni della materia del contendere. 
Quanto a tale declaratoria, dagli atti risulta che nel corso del giudizio di primo grado, il Comune di #####, ha da prima riconosciuto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del ticket in capo alla ricorrente, in quanto titolare di abbonamento per residenti (con deposito nel presente giudizio della nota del 9.9.2021) e successivamente il ### del ### di ### ha provveduto a depositare in atti formale provvedimento di annullamento, in autotutela, del verbale di accertamento impugnato, nota ### Uff. ### del 13.9.2021. Tali atti integrano un fatto sopravvenuto idoneo a determinare l'eliminazione della pretesa sanzionatoria, il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul merito, presupposto indefettibile dell'azione, con la conseguenza che correttamente il ### di ### ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dovendo pertanto essere rigettati sia il primo sia il secondo motivo di appello nulla rilevando la circostanza che detta documentazione del ### di ### sia stata depositata dopo e non prima la fissazione del giudizio. 
Pertanto il ### di prime cure ha, correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, considerato che la res litigiosa nella pendenza del giudizio risultava essere venuta meno. 
Ed infatti va applicato il principio generale sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “l'annullamento in via di autotutela di un atto, da parte dell'### finanziaria, successivamente alla sua impugnazione, determina la sopravvenienza di carenza di interesse, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 5, 2/07/2008, 18054; Sez. 5, 3/02/2010, n. 2424; Sez. 5, 17/10/2014, n. 22019; Sez. 6 - 5, 07/09/2020, n. 18625), in quanto «il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale» (v. Sez. 5 , 28/12/2018, n. ###) (cfr Cass15432/2022). 
Ed, invero, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). 
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). 
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). 
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. 
Nel caso in esame il ### di prime cure ha dichiarato la cessata materia del contendere in considerazione del contenuto della nota del ### di ### in atti del 9.9.2021, nonchè della ulteriore nota della ### con cui l'amministrazione, avvedutasi dell'errore palesatosi a seguito degli accertamenti effettuati dal settore contenzioso, ha ritenuto formalmente di revocare in autotutela il verbale emesso dagli agenti accertatori con nota depositata in atti #### del 13.9.2021. 
Ne deriva pertanto che il ### di ### ha correttamente accertato che il verbale impugnato, essendo stato revocato in via di autotutela, era stato già annullato da parte dell'Ente che ha emesso la sanzione (cfr. documento protocollo n. 61140 del 13/09/2021 allegato al fascicolo di primo grado). 
Ne consegue il rigetto del primo e secondo motivo di appello. 
Va invece accolto il motivo di appello inerente le spese di lite. 
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di primo grado, il Tribunale ritiene che, in base al principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere poste a carico del ### di ### convenuto, atteso che l'annullamento in autotutela presuppone che la sanzione amministrativa oggetto di opposizione fosse stata disposta illegittimamente.   Inoltre il ### di ### ha provveduto a cancellare la anzidetta sanzione successivamente alla presentazione del ricorso in opposizione così come evidenziato dalla parte ricorrente. Di conseguenza la ricorrente è stata comunque costretta ad adire le autorità giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti e da ciò discende che le spese sostenute per l'instaurazione del ricorso giurisdizionale dovevano essere poste a carico del ### di ### racina. Più nello specifico si osserva che l'annullamento/revoca in autotutela del verbale di contravvenzione è avvenuto soltanto in data ###, e cioè successivamente alla notifica del ricorso in opposizione, e quindi l'ente convenuto ha provocato la necessità del processo. 
In parziale accoglimento dell'appello, va quindi condannato l'appellato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo. 
Ne consegue che va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice compensa le spese del giudizio. 
Quanto alle spese del presente grado di giudizio sussistono giusti motivi per disporne la compensazione della metà tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'appello, PQM Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### dia avverso la sentenza n. 490/2021 emessa dal ### di ### depositata il ###, così provvede: - accoglie l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado; - conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; - riforma la sentenza impugnata quanto alle spese del giudizio di primo grado, e condanna il ### di ### al pagamento in favore di parte appellante delle spese di giudizio di primo grado, spese che liquida in € 43,00 per esborsi e in € 250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi e alle rivalse di legge (CPA e ###; - compensa al 50% tra le parti le spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi euro 170,00 oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua ### 22.01.2026 #### n. 6310/2021

causa n. 6310/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Valerio, Gaetano Negro

M

Giudice di Pace di Cosenza, Sentenza n. 88/2026 del 26-01-2026

... di annullamento della sanzione impugnata in via di autotutela così da evitare la condanna alle spese di causa. Inoltre, precisa il Giudice che non osta alla condanna alle spese di giudizio neppure il valore della causa atteso che, in linea e condivisione del pronunciato della Corte di Cassazione n.9556 del 30.04.2014, la norma dell'art.91 comma 4 C.p.c., aggiunto dal D.L. n.212 del 2011, conv.in legge n.10/92, e, secondo cui le spese legali non possono essere liquidate in misura superiore al valore della domanda, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di ### e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento di violazioni al CdS e/o di ordinanza-ingiunzione, essendo, queste, definite, pur se di competenza del Giudice di ### e di valore non eccedente millecento euro, con giudizio secondo diritto. Ed infatti, la previsione di una limitazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del Giudice di ### appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art.82 c.1 C.p.c. di stare in giudizio di persona ed alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, ma, invece, tali limitazioni, (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4474 / 2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ### nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.4474/2023 R.G.A.C. vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusto mandato in calce all'atto di ricorso, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in sito in ### alla ### 96, #### ricorrente ### Provincia di ### (C.f. n. ###), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa ###, con sede ###, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in ### alla Via della Repubblica 77, ####fre resistente ### opposizione a sanzione amministrativa ### delle parti: per ### ” ### l'###mo Giudice di ### adito, previa sospensione della efficacia esecutiva del verbale impugnato, disattesa ogni contraria eccezione o deduzione, in via principale: - annullare e dichiarare illegittimo e privo di ogni effetto il verbale di contestazione impugnato n. ###/2023, con ogni conseguente statuizione, per tutti i motivi esposti in narrativa; - annullare e dichiarare illegittimi e privi di effetti tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, connessi e conseguenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. ”; per la ### di ### “ Per tutto quanto sin qui dedotto, si ritiene che il ricorso sia infondato e, pertanto, preso atto di quanto innanzi dedotto, si insiste affinché la S.V. Ill.ma ### in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione formulata da controparte, nel merito, rigettare il presente ricorso e, per l'effetto, ### emettere sentenza motivata con la quale ingiunge il pagamento richiesto nei verbali impugnati, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito. ”.  motivi in fatto e in diritto Con il ricorso depositato in cancelleria in data #### proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.###/2023 elevato in data ### dalla ### di ### e successivamente notificato in data ###, per violazione dell'art.142/7 comma C.d.S. in combinato disposto dall'art.142 comma 1 CdS. Eccepiva parte ricorrente la illegittimità del rilevamento per: 1) violazione dell'art.201 CdS stante la notifica dell'accertamento oltre il termine di legge; 2) mancanza di un elemento essenziale idoneo ### della strada su cui era avvenuto il rilevamento ad opera della PG .; 3) mancata omologazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento dell'infrazione. Chiedeva, conseguentemente, l'accoglimento del proposto ricorso con annullamento dell'atto sanzionatorio. Si instaurava il contraddittorio, a seguito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ad opera del Giudice, con la costituzione in giudizio dell'opposta PA che, nel resistere alla domanda, ne chiedeva il suo rigetto nei termini su riportati. La causa, a seguito delle conclusioni e discussione orale della parte ricorrente, unica presente, veniva dal Giudice decisa con lettura del relativo dispositivo all'udienza del 19.01.2026. 
Il ricorso, sì come proposto ed argomentato è fondato e, quindi, per le ragioni che seguono trova accoglimento con annullamento dell'atto sanzionatorio oggetto del giudizio. 
Si tratta di una opposizione avverso verbale di accertamento di violazione alle norme del ### In particolare, è contestato al ricorrente, quale proprietario del veicolo, la violazione dell'art.142 comma 7 del ### Dal testo contravvenzionale impugnato è dato così leggere: “In seguito alle verifiche delle prove fotografiche effettuate è stato accertato che il giorno 13/05/2023 alle ore 13:17 il veicolo suindicato circolava nella località ### 234 km 14+00 direzione: ### alla velocità di 60,00 km/h superando di 10,00 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso nel quale vige il limite max di 50 km/h; che la velocità è stata determinata, ai sensi dell'### 345,comma 2, D.P.R. 16/12/1992 nr. 495; così come modificato dall' art.197 D.P.R. 16.06.1996 n.610, tenendo conto della riduzione pari al 5% della velocità (comunque non inferiore a 5 km/h) a mezzo apparecchiatura ### T-### V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174 (Aut. ###.D. Prot. 5298 del 27/10/2011 - ### 4910 del 16/10/2014 - ### 5072 del 27/10/2014) - ### 7175 del 29/12/2016 Cert. Tar. LAT 101 ###_2023_### collocata in postazione fissa regolarmente segnalata e ben visibile (mediante cartellonistica stradale posta alle progressive chilometriche Km/ca 13+850-
Km/ca 13+920-km 14+00 (###) (rifer. Art 3 legge 160/2007 e 120/2010.” Ora, parte ricorrente lamenta, tra i vari motivi, l'assenza dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata dalla PG procedente. Sul punto la difesa della costituita PA deduce l'infondatezza del motivo di opposizione evidenziando che tutti i ‘prototipi' (da qualsiasi azienda prodotti) degli strumenti di controllo elettronico della velocità (sia in modalità istantanea che media) sono sottoposti alla preventiva ‘procedura' di approvazione/omologazione disciplinata dall'art.  392 del Regolamento del ### della ### ed essendo la procedura di “approvazione” identica a quella prevista per la “omologazione” atteso che il comma 3 dell'art.192 reg. C.d.s. richiama il comma 2. Al riguardo la PA allega agli atti, certificazioni di approvazione dell'apparecchio utilizzato. Ritiene il Giudice che le argomentazione della PA siano del tutto prive di qualsivoglia fondamento. Ed invero, occorre premettere che in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox”, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente od alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento essendo, quindi, l'allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità, un indefettibile onere a carico della ### (Cass. civile sez. II, 26/05/2021, n.14597; Cass. civile sez. II, 19/05/2021, n.13630). Ciò premesso, è necessario sottolineare la differenza tra omologazione ed approvazione. Osserva il Giudice che, la giurisprudenza più attenta, ha affermato che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti ad omologazione non bastando più la sola approvazione da parte del Ministero e, l'esecuzione di tali verifiche periodiche, deve essere dimostrata od attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento e non essendo sufficiente la semplice attestazione dell'omologazione (Cass. Ord. N.8694 del 17 marzo 2022; Cass. Ordinanza n.10505/2024 del 18 aprile 2024). Del resto la distinzione tra omologazione e approvazione è agevolmente individuabile dalla previsione di cui all'art. 142, comma 6, C.d.S., il quale, nel considerare fonti di prova le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate" rimanda poi al regolamento di attuazione del codice stesso. E dall'esame del testo dell'art. 192 reg. att. C.d.S. ancor più evidente risulta la circostanza che trattasi di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo chiaro le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro, ma certo è che non possono considerarsi la stessa cosa, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di due differenzi menzioni. 
Ed infatti, stando a quanto previsto dalla normativa in materia, l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio appositamente testato in un laboratorio, mentre, la semplice approvazione, risulta essere un procedimento di tipo semplificato, non richiedendo la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o da particolari prescrizioni previste dal regolamento. In particolare, l'omologazione rappresenta un procedimento, oggi eseguito dal ### avente lo scopo di verificare l'efficacia ed il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche, ovvero, in sostanza, a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate ed alla velocità rilevata. In linea generale, si ricorrerà all'omologazione qualora sia necessario attestare che il prototipo di un determinato apparecchio (autovelox o altro) risponda alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre sarà sufficiente l'approvazione qualora il regolamento non indichi caratteristiche o prescrizioni particolari cui attenersi. La maggiore importanza dell'omologazione risiede nel fatto che trattasi, non solo, di un atto amministrativo, ma di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare. Tuttavia, nonostante a seconda dei casi si proceda all'omologazione od all'approvazione, non può essere posto in dubbio che, al fine della verifica dell'osservanza dei limiti di velocità, ex art. 142, c. 6, C.d.S., debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello ### Peraltro non a caso la Corte Costituzionale, con le argomentazioni di cui alla sentenza n. 113/2015, anche se relative alla necessità della taratura, ha più volte citato l'art. 142 C.d.S. proprio sulla circostanza che l'omologazione conferisce affidabilità alla prestazione dell'autovelox. In tal modo, gli interessi pubblici e privati quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, trovano il giusto equilibrio con valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridico e il diritto di difesa nel sanzionato. ### di omologazione, non la mera approvazione, appare dunque necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato. Ed ancora, nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per le apparecchiature, sarà possibile omologare le stesse, mentre queste ultime saranno solo approvate se è possibile utilizzare la procedura dettata dalla norma stessa per l'omologazione. In virtù del quadro normativo in parola quindi, i due termini non sono affatto sinonimi, ma sottendono procedure distinte, ognuna con una propria ratio operativa stabilita dalla norma regolamentare stessa quale fonte primaria. Infine è appena il caso di sottolineare che la determina dirigenziale non è ritenuta equiparabile al decreto ministeriale di omologazione pubblicato in G.U. come previsto dall'art. 192, co.  7 C.d.S., mentre rimane immutabile il dettato legislativo per il quale la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. Nel caso di specie, non risulta che l'apparecchio utilizzato per la misurazione della velocità contestata a parte ricorrente sia stato omologato non bastando, per le considerazioni di cui sopra, la semplice procedura di approvazione dello stesso per come affermato dall'opposta PA e dalla stessa provato attraverso le allegazioni del decreto di approvazione. Il ricorrente lamenta anche l'illegittimità della rilevazione e contestazione differita per difetto dei presupposti-mancanza di banchina della strada. Sul punto l'opposta PA deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la strada su cui è stato installato il misuratore di velocità ovvero ### 234 Km 14+00 territorio ### è classificata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera ### (definizioni e ### delle strade), come strada extraurbana secondaria e dunque “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” ed allega documentazione al riguardo. Ora, ritiene il Giudice che sia fondato il motivo di doglianza per come evidenziato dalla parte ricorrente con le precisazioni che seguono. Ed invero, non v'è dubbio che gli autovelox possono essere installati sulle strade di cui all'art.2 comma 2, lett. c) e d) ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del ### ai sensi del comma 2. Nel caso di specie la stessa PA nelle proprie argomentazioni difensive evidenzia che il rilevamento è avvenuto su strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine (art.2 comma 2 lett.c) CdS) ed al riguardo in indice dell'atto di costituzione allega foto dei luoghi, nota ### di ### ed il decreto del ### di ### prot.n.### del 23.10.2018 che, ai sensi dell'art.4 D.L. n.121/2002, autorizza sul tratto di strada oggetto di causa l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo remoto del traffico finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni ai sensi dell'art.142 CdS con esonero della contestazione immediata delle violazioni ed obbligo per la PA di segnalare le postazioni all'utenza adeguatamente secondo quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e dalle circolari del Ministero dell'### e del Ministero delle ### e ### con particolare riguardo a quelle contenute nella recente circolare del luglio 2017. Ciò posto, dall'esame delle foto dei luoghi allegate in atti dalla stessa PA emerge l'illegittimità della installazione dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità che ha comportato l'elevazione dell'accertamento in capo all'odierna parte ricorrente. Ed infatti, dall'esame delle dette foto emerge con tutta chiarezza che la strada su cui è stato installato il rilevatore di velocità e per cui è giudizio manca della banchina laterale sull'intera sua lunghezza con ciò rendendosi illegittimo l'utilizzo dell'autovelox da parte della PG procedente. Per unanime giurisprudenza, possono infatti essere sottoposti al controllo con sistema automatizzato ### ed alla contestazione differita delle relative infrazioni i percorsi che per intero presentino i requisiti necessari per la classificazione come strada extraurbana di scorrimento indicate nell'art.2 comma 2 lett.c) CdS , nel ricorso degli altri presupposti che l'art.4 D.L.n.121/2002 affida alla valutazione della pubblica amministrazione. In buona sostanza, è preclusiva alla classificazione delle strade extraurbane di tipo c) non la totale assenza delle banchine, ma l'assenza di banchine per tutta la lunghezza della strada reputandosi tale condizione indispensabile al fine di poter ritenere ammissibile la rilevazione di velocità a mezzo autovelox (vedasi per tutte Cass. Civ. ###. Ord. N.7708 del 08.03.2022). In conclusione, stante la rilevata illegittimità dell'accertamento per cui è giudizio nei termini e per le motivazioni su estese, assorbito ogni altro motivo di censura, lo stesso, in accoglimento del proposto ricorso, viene dal Giudice annullato. 
Le spese seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c atteso che, peraltro, la giurisprudenza formatasi in punto di diritto sulle prospettate ragioni della parte ricorrente e per come sopra richiamata deve ritenersi ormai pacifica e ciò avrebbe ben potuto indurre l'opposta PA, anche nella pendenza del giudizio, a valutare l'emissione di eventuali provvedimenti di annullamento della sanzione impugnata in via di autotutela così da evitare la condanna alle spese di causa. Inoltre, precisa il Giudice che non osta alla condanna alle spese di giudizio neppure il valore della causa atteso che, in linea e condivisione del pronunciato della Corte di Cassazione n.9556 del 30.04.2014, la norma dell'art.91 comma 4 C.p.c., aggiunto dal D.L. n.212 del 2011, conv.in legge n.10/92, e, secondo cui le spese legali non possono essere liquidate in misura superiore al valore della domanda, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di ### e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento di violazioni al CdS e/o di ordinanza-ingiunzione, essendo, queste, definite, pur se di competenza del Giudice di ### e di valore non eccedente millecento euro, con giudizio secondo diritto. Ed infatti, la previsione di una limitazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del Giudice di ### appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art.82 c.1 C.p.c. di stare in giudizio di persona ed alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie, ma, invece, tali limitazioni, non sono estensibili alle controversie in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ovvero al verbale di accertamento per violazioni al CdS e ciò in considerazione del fatto che, il Giudice di ### decide secondo diritto e non secondo equità, peraltro, su questioni anche complesse che possono essere prospettate anche da provvedimento sanzionatori di importo inferiore a millecento euro. Le stesse sono poste a carico dell'opposta PA e liquidate in favore dell'opponente, distratte ex art.93 c.p.c. in accoglimento della formalizzata richiesta al riguardo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M.Giust.n. 147/2022 con applicazione dei parametri medi rispetto alla fascia di valore in cui ricade la domanda, stante il numero e la complessità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, sì come in atti giustificate e come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ### Dott.ssa ### quale Giudice dell'opposizione definitivamente decidendo sul ricorso proposto da ### avverso il verbale di accertamento ###/2023 elevato in data ### dalla ### di ### e successivamente notificato in data ###, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento ###/2023 elevato in data ### dalla ### di ### e successivamente notificato in data ###; 2) Condanna la ### di ### in persona del l.r.p.t al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dell'opponente, distratte ex art.93 c.p.c. nei confronti dell'Avv. ### e che si liquidano in complessive € 389,00 di cui € 43,00 per spese vive ed € 346,00 per onorario, oltre ### Cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% come per legge.  ### 19.01.2026 Il Giudice Onorario di ###ssaIl sottoscritto Avv. ### cod. fiscale ### procuratore domiciliatario di ### cod. fiscale/partita iva ###, attesta ai sensi di legge che deposito### riprodotto nel presente documento informatico e' stato estratto dal fascicolo telematico della causa 4474/2023 iscritta presso l'autorita' ### ed e' conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto. ### li' 26/01/2026

causa n. 4474/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Napolitano

M

Tribunale di Matera, Sentenza n. 17/2026 del 21-01-2026

... trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'### incide su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto la preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento in sede amministrativa, da parte del ### regionale del lavoro, del verbale di accertamento di omissioni contributive non precludesse all'ente la proposizione di una domanda giudiziale di condanna al pagamento di tali contributi) Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 5550 del 1/3/2021. Le precedenti considerazioni conducono a ritenere senz'altro ammissibile la domanda giudiziale proposta, intesa all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ### e la società ricorrente, la cui esistenza viene, invece, negata dall'I.N.P.S.. La vicenda (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 387/2019 TRIBUNALE DI MATERA Sezione Civile Giudice del ### dell'udienza tenuta in data ### Nessuno è presente per parte ricorrente. 
Nell'interesse di parte resistente, su delega dell'avv. ### è presente l'avv.   ### , che, riportandosi alle deduzioni ed eccezioni già formulate in memoria e nei verbali di causa, insiste per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi e chiede la decisione della causa. 
Il Giudice Invita la parte alla discussione. 
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte si ritira in camera di consiglio per decidere. 
All'esito della camera di consiglio decide come da sentenza che segue.  segue dal verbale di udienza tenuta in data ###. 
SENT.  N. Reg. Gen.  387/2019 Cron.  OGGETTO disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MATERA Sezione Civile - Giudice del ### in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. ### in data ### ha pronunciato la seguente ### nella causa per controversia di lavoro/previdenza e assistenza obbligatorie tra ### s.r.l.  rappr. e dif. dall'avv. C. DEBERNARDIS nonché ### rappr. e dif. dall'avv. C. ### parti ricorrenti e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'avv. M. ### parte resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti allegano: che «con lettera raccomandata a/r del 16/10/2018, ### n. 4700.16/10/2018.116170, inviata […] e ricevuta dagli stessi il ###/2018, l'### di ### ha comunicato che “all'esito della vigilanza documentale e con riferimento alla documentazione esaminata depositata agli atti della scrivente ### è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato” instaurato dalla ###ra ### “con l'azienda “### SOCIETA' A ### LIMITATA”, matricola “4702716575” dal 06/11/2014 al 26/09/2018, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali”»; che «in data ### è stato inoltrato ricorso amministrativo ex art. 42 e ss L.  88/1989 al ### - ### Ad oggi però, nessuna decisione è stata adottata in merito al predetto ricorso amministrativo»; che «[gli stessi] hanno interesse a veder soddisfare e tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale»; che «[…] si oppongono decisamente al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 05/11/2014 al 26/09/2018 innanzi indicato, essendo esso assolutamente errato sia in fatto, sia in diritto». 
Hanno formulato le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che tra la ###ra ### e la ### s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 05/11/2014 al 26/09/2018 e, per l'effetto: 2) annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato emesso dall'### di #### n. 4700.16/10/2018.116170 del 16/10/2018, comunicato ai ricorrenti mediante raccomandata a/r ricevuta il ###/2018.  3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano anticipatari». 
Parte convenuta si costituiscono per resistere all'accoglimento del ricorso. 
Il ricorso è fondato.  ### esperita dalla parte ricorrente è qualificabile come impugnazione dell'accertamento svolto dall'ufficio, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, d.lgs. 26/2/1999 46 e successive modificazioni.  "Giova premettere, per una migliore comprensione dell'ambito del giudizio, che la azione di impugnazione del verbale ispettivo dell'### per il recupero della evasione contributiva ha per oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'### e non anche l'annullamento del verbale ispettivo dell'### che non costituisce atto autonomamente impugnabile ma atto dichiarativo della pretesa dell'### nonché elemento di prova della stessa pretesa. ### probatorio dei fatti costitutivi del credito previdenziale resta a carico dell'### - creditore, secondo i principi generali di cui all'articolo 2697 c.c. civile; cfr. Cass. sez. lav., 6/9/2012, n. 14965: "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'### l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'### fondi su rapporto ispettivo", così si esprime Cass. Sez. Lav., 8/4/2016, n. 6916. 
Conformi sull'onere della prova in capo all'### in sede di accertamento negativo del credito contributivo, v. Cass. Sez. Lav., sentenza n. 12108 del 18/5/2010, Cass. Sez. 6 - L, ordinanza n. 16917 del 4/10/2012, e tra le più recenti Cass. Sez. Lav., 19/7/2019, 19577, Cass. Sez. Lav., 2/8/2019, n. 20870. 
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'### l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'### fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori", così Cass. Sez. Lav., sentenza n. 14965 del 6/9/2012. 
In modo speculare in tema di contributi assicurativi obbligatori, trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'### incide su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto la preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento in sede amministrativa, da parte del ### regionale del lavoro, del verbale di accertamento di omissioni contributive non precludesse all'ente la proposizione di una domanda giudiziale di condanna al pagamento di tali contributi) Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 5550 del 1/3/2021. 
Le precedenti considerazioni conducono a ritenere senz'altro ammissibile la domanda giudiziale proposta, intesa all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ### e la società ricorrente, la cui esistenza viene, invece, negata dall'I.N.P.S.. 
La vicenda processuale trae origine da una verifica amministrativa svolta in contraddittorio con ### «a seguito della quale è stata prodotta la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 113272 del 10/10/2018 costituita da bonifici bancari relativi al pagamento delle retribuzioni e da una dichiarazione della medesima lavoratrice avente ad oggetto l'elenco delle mansioni svolte presso il datore di lavoro ritenuta non sufficiente ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro».  ###.N.P.S. assume che «[l]a stessa lavoratrice risulta anche socio con una percentuale di partecipazione del 90% e, pertanto, concentra in sé lo status di lavoratore subordinato e di imprenditore. 
È del tutto evidente, quindi, che la signora ### non è solo una semplice lavoratrice dipendente ma è parte attiva della società in quanto imprenditrice, condividendone il rischio d'impresa nella sua qualità di socio di maggioranza. 
Altra circostanza di rilievo ai fini del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è il rapporto di coniugio tra la signora ### e l'amministratore unico e socio al 10% ### … nel caso di prestazioni lavorative rese tra persone conviventi legati da vincoli di parentela o affinità le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabile ad un rapporto di lavoro … ### stesso modo risulta difficilmente opponibile la personalità giuridica del datore di lavoro nel momento in cui la volontà del socio che detiene la quasi totalità del capitale è sicuramente predominante delle decisioni aziendali rispetto a quella dell'amministratore unico nonché coniuge». 
Le affermazioni dei verbalizzanti seppure astrattamente corrette in punto di diritto non corrispondono alla realtà fattuale del caso in esame. 
Va subito rimarcato che l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dagli ispettori non è univoco. 
La corte di legittimità ha enunciato il principio per cui in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21759 del 17/11/2004). 
Occorre, in altre parole, accertare in concreto se il socio abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (che è l'unica situazione che può escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato). 
Ciò che i verbalizzanti non hanno accertato affatto, non tenendo conto nemmeno delle dichiarazioni rilasciate dall'interessata. 
Si riportano le dichiarazioni scritte della ricorrente raccolte in data 17 settembre 2018 al personale ispettivo (doc. 7 bis di parte resistente): «La sottoscritta ### … assunta presso la società ### con sede ###/D, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato, con decorrenza dal 06/11/2014, inquadrata come impiegata, ### svolgere le sottoelencate mansioni di addetto alla segreteria: Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita; Rispondere alle telefonate; Gestione delle comunicazioni e documenti dei vari clienti e fornitori; Gestione di archivi di documenti, schedari e catalogazione di bolle e fatture; Intrattiene rapporti con gli istituti bancari, avendo delega depositata in banca autorizzata dall'### Effettuazione pagamenti delle varie utenze (enel, vodafone..) stipendi dei dipendenti, fatture dei fornitori, su indicazione dell'### Redige contratti di lavoro con clienti su indicazione dell'amministratore per accordi presi in fase di sopralluogo o incontri preventivi; ### e/o fatture per consegna materiali o prestazioni di lavoro eseguite; Consegna documenti e/o dati contabili al consulente del lavoro o consulente contabile; Le suindicate mansioni vengono svolte osservando scrupolosamente le indicazioni impartite dall'amministratore della società; La retribuzione mensile viene corrisposta a mezzo regolare bonifico bancario sulle coordinate riferite a conto corrente bancario alla sottoscritta intestato; La sottoscritta osserva il seguente orario di lavoro; dalle 9:00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì». 
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori non emerge che la ricorrente gestisse l'attività imprenditoriale: il riferimento all'attività amministrativa riguarda i compiti di impiegata amministrativa ai quali la ricorrente era stata assegnata.  ### è stata svolta mediante l'acquisizione di documenti e l'escussione di testi. 
Sono stati prodotti in giudizio: il contratto di assunzione del 5 novembre 2014, con qualifica di impiegata a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 6 novembre 2014; i prospetti paga da novembre 2014 a settembre 2018 (da quest'ultimo prospetto paga si ricava che il rapporto cessato il 26 settembre 2018); le distinte dei versamenti in favore della ricorrente, tramite bonifico bancario, degli stipendi da maggio 2015 a giugno 2018. 
All'udienza del 6 giugno 2022 sono stati sentiti due testimoni.  ### «A d. r.: conosco la società ricorrente perché sono il suo commercialista da una decina di anni, non ricordo esattamente l'anno ma da quando è nata. A d. r.: mi occupo degli aspetti fiscali e societari contabili. 
A d. r.: ### è stata sempre il nostro punto di riferimento operativo per interfacciarci con la società per le questioni ordinarie. Veniva al mio studio per consegnare documentazione, la sentivo al telefono. 
A d. r.: se non sbaglio ### ha lavorato alle dipendenze della società ricorrente dal 2014 al 2019. Il numero al quale rispondeva era un numero aziendale e i contatti telefonici sono avvenuti dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio. 
A d. r.: la documentazione che ### portava allo studio riguardava anche i rapporti con le banche oltre alle fatturazioni. 
A d. r.: all'interno della società ### riceveva disposizioni dall'amministratore ### col quale ci sentivamo per prendere decisioni non riguardanti le questioni ordinarie».  ### «A d. r.: sono stata dipendente della società ricorrente e ### è stata mia collega di lavoro dal maggio 2015 fino a ottobre 2020, il periodo in cui ho lavorato, con mansioni di magazziniera. ### lavorava in un ufficio di fronte al magazzino e in più io lavoravo in parte nell'ufficio dovendo gestire il magazzino elettronico. 
A d. r.: lavoravo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì. 
A d. r.: quando io sono andata via la ricorrente aveva già cessato di lavorare, forse un anno prima dell'inizio del periodo di pandemia da ### A d. r.: la mattina io e la ricorrente arrivavamo al lavoro insieme, e facevamo gli stessi orari. 
A d. r.: c'era l'amministratore ### che dava a ciascuno disposizioni sulle mansioni da svolgere. 
A d. r.: il lavoro di ### consisteva nell'eseguire le disposizioni ricevute, non aveva autonomia decisionale». 
Gli elementi probatori raccolti depongono nel senso della sussistenza di una effettiva subordinazione di ### stabile inserimento nell'assetto organizzativo della società, soggezione al potere organizzativo e direttivo dell'amministratore, osservanza dell'orario fisso, onerosità della prestazione, ma soprattutto mancato svolgimento di attività di gestione dell'azienda. Le mansioni svolte infatti rientrano pienamente nell'ambito della qualifica di impiegata assunta con il contratto di lavoro eseguito tra le parti.  ### complessiva smentisce la ricostruzione astratta compiuta dagli ispettori, essendo emerso che i poteri di gestione dell'azienda erano effettivamente esercitati dall'amministratore unico, ### nominato nell'atto costitutivo della società e dotato altresì di potere di rappresentanza generale (v. visura camerale in atti, doc. n. 6 di parte resistente), il quale esercitava altresì i poteri direttivo e gerarchico nei confronti della dipendente ### impiegata amministrativa. 
Ne consegue l'accoglimento del ricorso. 
Le spese di lite, che devono essere liquidate con somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. II, ordinanza 17/1/2018, n. 1018, Cass. Sez. II, ordinanza 6/11/2018, n. 28267, Cass. VI - 2, ordinanza 21/1/2019, n. 1522) seguono la soccombenza. 
Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 4 (Cause di previdenza) allegata al predetto d.m., per cui si ha il seguente compenso: 850,50 euro per la fase di studio della controversia, 602,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 1346,50 per la fase istruttoria e 1.837,50 euro per la fase decisionale per un totale di 4.636,50 euro.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data ### da ###À ### S.R.L. e ### nei confronti dell'### così provvede: 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistente il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra ### e ### s.r.l. nel periodo dal 6/11/2014 al 26/9/2018; 2. condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 4.636,50 per compenso, euro 43 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, IVA e contributo integrativo ### come per legge con distrazione in favore dell'avv. 
C. BERNARDIS dichiaratasi anticipataria. 
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti e/o di altri dati identificativi dei medesimi interessati, riportati sul provvedimento e gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità. 
Così deciso in ### in data ###.  

Il Giudice
(dott. ### RG n. 387/2019


causa n. 387/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Marzario

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23278 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.138 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 840 utenti online