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N. 7017/2024 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE Il giudice, dott. ### lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente ### ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 7017/2024 r.g.a.c.
TRA ### (c.f.: ###), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. - ##### (c.f.: ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede ###### alla ### 8, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### . ###, (C.F. ###) del ### di ### e dall'Avv. ### . ### E. ### (C.F. ###). - ###: ### avverso avviso di accertamento esecutivo. CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.. RAGIONI DI FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 marzo 2024 a mezzo ### il signor ### ha proposto opposizione ai fini dell'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 l.160/2019 (n. protocollo generale 8166 del 07.03.2024) notificato in data ### per il complessivo importo di € 19.123,58 a titolo di indennità di occupazione sine titulo. ###, dopo aver ripercorso le vicende che avevano preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento in esame e che giustificherebbero, a suo dire, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo indennitario, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impugnato e l'insussistenza del credito azionato, anche in ragione dell'affidamento ingeneratosi in capo agli assegnatari degli appartamenti in ordine alla ricomprensione, nell'ambito dell'assegnazione, anche del bene pertinenziale; si sostiene, in particolare, che “la condotta dell'amministrazione è stata idonea a ingenerare nei detentori dei box (già assegnatari degli alloggi) un affidamento in merito alla legittimità della loro condotta tant'è che sino al 18 luglio 2018 (dal 1980) nessun Ente ha ritenuto essere dinanzi ad una condotta illegittima”, il tutto testimoniato dalle iniziative assunte, come ricostruite in citazione. ### di ### si è ritualmente costituito, contestando le eccezioni dell'attore.
Ha sostenuto che l'avviso di accertamento ha rispettato tutti i requisiti di legge, specificando chiaramente il termine di pagamento, la natura esecutiva dell'atto e il soggetto responsabile della riscossione coattiva, individuato nel dott. ### avrebbe, inoltre, spiegato che, secondo la normativa vigente, l'avviso di accertamento comunale costituisce di per sé titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori atti. ### ha ricostruito la storia degli immobili, precisando che è divenuto proprietario dei box nel 2003 tramite cessione gratuita dall'### del ### destinati originariamente a finalità pubbliche per le popolazioni colpite dal sisma del 1980.
Ha chiarito che solo gli alloggi sono stati formalmente assegnati, mentre i box e le autorimesse sono stati occupati abusivamente dai privati, senza alcun titolo o procedura di assegnazione; ha sottolineato che la consegna delle chiavi dei box non ha mai costituito titolo legittimante l'occupazione, in quanto per la ### è richiesta la forma scritta ad substantiam. ### ha ricordato che anche l'azione di usucapione promossa dagli occupanti abusivi era stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con la sentenza richiamata in atti, confermando la natura di beni indisponibili e inusucapibili dei box.
Ha quindi affermato che l'occupazione da parte dell'attore è stata illegittima e che il danno subito dal ### è stato presunto in base alla normale fruttuosità del bene, ###esito dell'adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c. e del deposito delle memorie ex art.171 ter c.p.c., falliti i tentativi per il bonario componimento della lite, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 01 agosto 2025, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali; rimessa nuovamente sul ruolo, la causa è stata, poi, rinviata alla data del 22 gennaio 2026 per la decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ***
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere all'inquadramento della natura del giudizio alla luce dell'atto impugnato ed emesso dal ### di ### ovvero l'avviso di accertamento esecutivo, come sopra individuato. ### in oggetto, anche in virtù degli espressi richiamati normativi, è stato adottato ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ed in esso si rinviene il riferimento all'occupazione sine titulo, da parte dell'attore, dell'immobile ### sopra indicato, come accertata dalla P.M. del ### di ### con atto richiamato in atti e da cui sarebbero scaturite anche l'ordinanza di sgombero emessa parimenti indicate; viene, inoltre, richiamata la sentenza n.1524 del 10 febbraio 2023, resa dal Tribunale di Napoli e passata in giudicato, che avrebbe confermato l'infondatezza delle difese dell'attore volte a contestare la natura indebita dell'occupazione.
Si rinviene, inoltre, il riferimento anche a diffide ad adempiere, ritenute idonee ad interrompere la prescrizione, inoltrate negli anni 2019 e 2023.
Gli importi richiesti in pagamento vengono espressamente qualificati come indennità di occupazione sine titulo e quantificati nelle misure indicate in ciascun atto, secondo l'imputazione (su base annua) operata nella specificazione allegata; difetta, tuttavia, qualsivoglia individuazione dei criteri concretamente adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento.
All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso consente di individuare l'esatta natura e fonte del credito vantato; in particolare può affermarsi che sia stata richiesta in pagamento la somma asseritamente dovuta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto; si è già detto di come non appaiano esplicitati ovvero documentati i criteri di calcolo dell'importo complessivamente richiesto. ### di ### nel costituirsi in giudizio, ha confermato l'assunto secondo cui l'occupazione sarebbe intervenuta in difetto di qualsivoglia titolo; riguardo al box auto, ha, in particolare, sostenuto che nei verbali di consegna degli alloggi, anzi, essi furono espressamente esclusi dalla consegna (“### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”) dovendo anch'essi essere assegnati secondo apposite procedure che non vennero tuttavia mai indette dal Comune”; ha, inoltre, dedotto che “le pertinenze degli alloggi ERP furono oggetto del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali approvato con delibera di C.C. del 2009 per effetto della quale essi furono pertanto sottratti definitivamente alla loro destinazione pubblica.
In ordine alla prova del danno di cui si ha chiesto il ristoro, il ### di ### ha affermato di avere diritto ad “essere tenuto indenne dalle conseguenze dannose derivanti dalla perdita della materiale disponibilità del bene, tenuto conto della intenzione di sfruttarlo economicamente manifestata proprio con la sua inclusione nel ### di valorizzazione e commercializzazione approvato con la delibera di C.C. n. 32 del 27.4.2009”.
Ciò chiarito, va evidenziato che l'attore ha, tra l'altro, chiesto annullarsi l'atto opposto in difetto dei presupposti di legge.
Tale motivo, diretto in ultima istanza a rivendicare l'inapplicabilità dello strumento previsto da dell'art.1, comma 792, della legge 160/2019, per i crediti in oggetto, deve ritenersi fondato, risultando del tutto carente il requisito della certezza e liquidità (o facile liquidabilità) del credito di diritto privato.
Orbene l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792, ### 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adottare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
In particolare l'atto impoesattivo deve contenere: l'espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari” e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo.
Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale».
Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi ### e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis.
Pertanto l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474 c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile.
Ciò posto, appare evidente, alla luce della ricostruzione di cui sopra, che l'atto impugnato omette qualsivoglia univoca e puntuale indicazione dei criteri concretamente adottati per la sua quantificazione; gli unici indici letterali valorizzabili afferiscono all'inesistenza di qualsivoglia titolo legittimante la detenzione dell'immobile, circostanza che avvalora l'ipotesi che il credito abbia natura risarcitoria e sia correlato all'occupazione illegittima da parte dell'attore dell'immobile sopra individuato; in ragione di ciò, difettando finanche qualsivoglia esplicitazione dei criteri concretamente adottati al fine di addivenire alla sua quantificazione, lo stesso risulta, oltrechè incerto (per le contestazioni mosse sull'an e che si andranno ad esaminare), sicuramente illiquido né facilmente liquidabile; pertanto il ### di ### non poteva avvalersi dell'avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, ### 27 dicembre 2019 160.
La mancata impugnativa nel termine di legge di detto accertamento non comporta (a differenza di quanto previsto per i crediti di natura tributaria, ove viene espressamente previsto un termine di decadenza per l'impugnativa) l'irretrattabilità dello stesso ovvero la cristallizzazione della pretesa creditoria, ancor più ove, come nel caso di specie, l'utilizzo dello strumento si sia palesato come del tutto arbitrario; tale soluzione è, peraltro, in linea con quanto ripetutamente affermato in ordine al mancato rispetto del termine di impugnativa dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021, secondo cui in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità).
Al contempo, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, comporta che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A..
In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo, come per l'ingiunzione ex 639/1910, ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso (presente, nel caso di specie, in ragione della costituzione del convenuto e delle difese svolte), l'accertamento sull'esistenza e l'entità dei crediti oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza o meno del credito richiesto sulla base del titolo denunziato (risarcimento danni da occupazione sine titulo) nonché, in caso di accertamento positivo, la congruità dell'importo richiesto quale indennità di occupazione.
La controversia in esame affonda le sue radici nell'anno 2003, quando il ### di ### ha acquisito la proprietà di alcuni immobili, fra cui quelli per cui è causa, in virtù di un atto di cessione gratuita proveniente dall'### del ### (atto n.r.333 del 22-12-2003).
Tali beni sono stati precedentemente trasferiti allo Stato tramite un atto pubblico amministrativo, in conformità alla ### n. 219 del 14 maggio 1981, che prevedeva interventi a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.
Successivamente detti immobili sono stati inclusi nel patrimonio indisponibile dello Stato e, in seguito, del ### di ### in virtù della loro destinazione a fini di pubblica utilità.
Tali alloggi sono stati assegnati dall'### di ### ai senza tetto a seguito degli eventi sismici e del bradisismo del 23-11- 1980, mediante la sottoscrizione di verbali di consegna, con esclusione, però, dei magazzini e autorimesse che sarebbero stati in seguito occupati sine titulo dagli assegnatari degli immobili. Ed infatti, nei verbali di consegna degli alloggi, le rimesse e i magazzini sono stati espressamente esclusi dalla consegna (nel verbale di consegna si legge: “### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”).
Infine, le pertinenze in esame sono state, poi, oggetto del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali adottato dal ### di ### ed approvato con delibera di C.C. n. 32 del 2009.
Ciò chiarito, deve ritenersi incontestata, nonché documentalmente provata l'occupazione degli immobili in oggetto da parte dell'attore in carenza di valido titolo detentivo. È, infatti, lo stesso attore che eccepisce la mancanza di un contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa, ed è noto che nei contratti con P.A. è imposta la forma scritta ad substantiam con conseguente inammissibilità di una conclusione del contratto per fatti concludenti.
Inoltre, come emerge dagli atti, nei verbali di consegna degli alloggi, i box, garage e le cantinole furono espressamente esclusi dalla consegna (“### atto che dalla consegna restano esclusi i box garage e le cantinole esistenti nel fabbricato fino a quando l'### del ### non ne avrà determinato le modalità di utilizzazione ed il relativo canone”).
Passando, quindi, al merito della controversia, va evidenziato che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. danno-evento, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno-conseguenza (Cass. n. 13071/2018), che deve essere allegato e provato (Cass. SU n. 26972/2008).
Ne deriva che il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno in re ipsa; poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di eliminare gli effetti della condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
È stato stabilito, quindi, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto con l'insegnamento delle ### della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Conseguentemente il danno da occupazione sine titulo, siccome particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. n. 13071/2018).
Se da un lato, pertanto, non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova piena alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - dall'altro lato tale alleggerimento dell'onere probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 7280/2021).
Tali assunti risultano in sostanza confermati dalle ### della Corte di ### zione (sentenza n. ###/2022), che hanno precisato che la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. n. 39/2021; n. 4936/2022; n. 12865/2022).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, risponde pienamente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. ### partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadiscono che nella comune fattispecie di occupazione abusiva immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento.
La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.
Sulla base di tali considerazioni le ### hanno stabilito i seguenti principi di diritto: • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Non può prescindersi, dunque, dall'allegazione della specifica modalità di godimento del bene impedita dall'altrui occupazione, atteso che “il non uso”, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.
Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.
Pertanto, il proprietario che agisce per il risarcimento dall'occupazione senza titolo dovrà allegare la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento: a tali condizioni, il danno emergente è presunto e, quindi, pur, se non provato nel suo specifico ammontare (e non efficacemente contestato dal convenuto), può essere liquidato in via equitativa dal Giudice (se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato).
Tanto chiarito, la domanda avanzata dal ### di ### volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento delle somme richieste a titolo risarcitorio va rigettata.
Se, come detto, il danno non deve intendersi come danno in re ipsa, ma come danno presunto o normale, con l'onere, comunque, per la parte che lo richiede di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, ossia che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, nella fattispecie in esame il ### di ### si è limitato a quantificare il danno da occupazione abusiva rifacendosi proprio alla vieta teoria del danno in re ipsa, per cui l'evento dannoso sarebbe immanente alla violazione del diritto stesso ed alla indisponibilità del cespite.
Parte opposta non ha sufficientemente assolto al delineato onere di allegazione, atteso che la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile è stata formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale.
In altri termini, non ha specificato se il danno subito in ragione dell'altrui occupazione del bene è da godimento diretto oppure indiretto, e pertanto non ha adeguatamente indicato la concreta possibilità di godimento perduta ossia di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato.
È mancata l'attività di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo.
Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante, si ricorda, è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato.
In mancanza, pertanto, di una deduzione specifica circa l'utilizzo concreto a cui l'immobile illegittimamente occupato dall'opponente avrebbe dovuto essere destinato, il danno paventato in linea astratta dall'opposta non può ritenersi provato neppure in via presuntiva.
Infatti, nel caso di specie, il ### di ### ha dedotto unicamente che “il box occupato illegittimamente dall'attrice, come detto, fa parte di quella serie di immobili che il ### di ### ha inserito nel ### di dismissione e valorizzazione triennale 2009-2011” e tanto dimostrerebbe da un lato l'intenzione del ### di mettere a frutto l'immobile svincolandolo all'uopo persino dalla sua destinazione pubblica, dall'altro l'esistenza di un danno conseguente alla illecita sua occupazione da parte dell'attrice, che ha impedito all'Ente la concreta possibilità di esercizio del diritto proprietario.
Alla generica allegazione dell'ente si contrappongono le specifiche contestazione sollevate dall'opponente secondo cui l'opposto proprietario sino al 2019 non avrebbe assunto alcuna iniziativa volta a recuperare la disponibilità materiale del bene ovvero ad ottenere il pagamento di indennizzi.
Orbene, ai fini della specifica allegazione e prova, si osserva che la delibera consiliare, risalente al lontano anno 2009, avente ad oggetto l'approvazione del ### di dismissione e valorizzazione dei beni comunali (v. all.2 di parte attrice), costituisce, invero, un atto di natura programmatica, dal quale non sono poi scaturiti (almeno, processualmente non ve ne è prova) provvedimenti attuativi (bandi, avvisi pubblici, progetti di utilizzazione dei box, concrete proposte di concessione in locazione) da cui trarre la concreta volontà dell'ente di mettere a frutto l'immobile mediante il godimento diretto o indiretto (a mezzo della concessione del godimento dei box ad altri dietro corrispettivo).
Tutt'al più dalla stessa potrebbe trarsi l'astratta volontà di vendere il bene ma non concederlo in godimento a terzi ovvero agli stessi occupanti abusivi, previa stipula di contratto di locazione dietro corrispettivo, come richiesto nella specie. ### di ### dopo tale atto ha, quindi, continuato nel non uso dell'immobile e nel tollerare l'occupazione “in chiave pertinenziale” da parte dei proprietari dei limitrofi appartamenti, omettendo, al contempo, qualsivoglia efficace iniziativa recuperatoria del bene finalizzata alla realizzazione dello scopo di godimento (diretto o indiretto) e manifestando un ingiustificabile atteggiamento di inerzia, finanche foriero di potenziale responsabilità contabile.
A tal riguardo si segnala come l'iniziativa recuperatoria a mezzo ordinanza di sgombero si sia rivelata improvvida ed illegittima alla luce di quanto statuito dal Tribunale di Napoli con la sentenza di cui all'allegato 5della produzione di parte attrice (trattandosi di bene del patrimonio disponibile); né è dato comprendere le ragioni per cui il ### di ### sia anteriormente a detta statuizione che successivamente alla stessa, abbia inteso astenersi dall'avviare iniziative volte al recupero della disponibilità materiale degli immobili a mezzo di ordinarie iniziative giudiziali.
Si è, pertanto, chiaramente in presenza di una improvvida e prolungata inerzia dell'ente cui lo stesso ha, poi, inteso malamente porre rimedio a mezzo di illegittime ed inefficaci iniziative amministrative volte all'esercizio, in assenza dei presupposti di legge, dell'autotutela accertativa ed esecutiva (vedi ordinanze di sgombero ed avvisi di accertamento esecutivi, atti entrambi caducati in sede giudiziale perché riconosciuti illegittimi).
Tale inerzia e/o malaccorta azione amministrativa è stata, poi, associata all'apodittica rivendicazione di un credito risarcitorio da occupazione sine titulo sostanzialmente fondata sulla ### idea del danno in re ipsa.
Invero, in tema di danno il comune nulla ha dedotto e provato limitandosi a contestare (ma non provare) la mancata consegna delle chiavi ed a dedurre come note all'opponente l'ordinanza di sgombero, la sentenza con cui veniva rigettata la domanda di usucapione e le diffide ad adempiere del 2019 e del 2023, anch'esse notificate all'opponente, ove anche in tal caso il danno è espressamente considerato e qualificato come in re ipsa.
Risulta, peraltro, dagli atti, dalla sentenza avverso l'ordinanza di sgombero emessa dal comune di ### con cui si chiedeva esclusivamente il rilascio dell'immobile occupato, senza nessun riferimento alle necessità che ne chiedevano la restituzione, che prima del 2019 non vi era stata nessuna richiesta di restituzione da parte dell'### proprietaria del bene occupato sine titulo, il che induce ulteriormente a presumere che l'ente non avesse necessità di destinarlo a specifici utilizzi e, quindi, che in concreto non ha subito nessun danno, dovendo subire le conseguenze della propria inerzia.
Relativamente alle lettere di diffida innanzi indicate si osserva che anche in esse non vi è alcuna richiesta di restituzione del bene e delle necessità che ne determinavano la restituzione per un utilizzo concreto diretto o indiretto tramite la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo, limitandosi a richiedere, l'ente, il danno subito considerato in re ipsa, quale automatismo risarcitorio per un comportamento lesivo.
Infine, la circostanza, non contestata, che il bene immobile sia ubicato all'interno di un ### privato, precluso a terzi, avrebbe ancor più necessitato allegazioni puntuali e specifiche, nonché la prova, sulla concreta modalità di godimento del bene mettendolo a frutto, sulla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa e dello specifico e concreto pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzarlo, ossia del pregiudizio derivante dall'impossibilità di locarlo a terzi verso un corrispettivo ovvero di utilizzarlo direttamente. ### non ha, quindi, provato il danno neanche con l'allegazione di semplici presunzioni, in merito all'utilità che avrebbe potuto ritrarre dalla disponibilità del bene, mancando ogni prova - anche a livello indiziario - in ordine alla possibilità di locazione a terzi, ovvero al verificarsi di occasioni di vendita od anche alla possibilità di utilizzazione diretta.
Fatto costitutivo del diritto al risarcimento, si ricorda, non è la detenzione sine titulo in sé bensì la indicazione specifica della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. ### comunale non ha provato né adeguatamente allegato le circostanze idonee a fondare il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della sua controparte essendosi limitato, come detto, ad allegare il “valore del canone di locazione" dell'immobile, “senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali, lasciando così la sua pretesa sfornita di allegazione e prova (v. ordinanza Cass. n.39/2021).
Se sussiste solo il fatto lesivo ma non vi è danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria.
La mancata prova dell'effettivo pregiudizio subito non consente al giudice neppure la liquidazione equitativa parametrata ai canoni di locazione non conseguiti.
Sulla scorta di quanto precede, si deve, dunque, concludere che alcun danno ha sofferto il dall'occupazione sine titulo perpetrata dall'opponente con la conseguenza che, anche sotto il profilo sostanziale, la pretesa azionata con l'impugnato accertamento non può trovare accoglimento, assorbita ogni altra questione Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
Tali spese sono attribuite in favore dell'avvocato dell'attore, dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni con traria istanza, così decide: a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; b) in accoglimento della domanda di parte attrice signor ### accerta l'inesistenza del credito risarcitorio da occupazione sine titulo azionata dal ### di ### con il predetto avviso; c) condanna la parte convenuta ### di ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e ### come per legge e con attribuzione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il ###.
Il Giudice (###
causa n. 7017/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guida Maria, Amura Marcello