ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24643/2022 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al rico rso, dall'avvocato ### (###) e con ind icazione di domicilio digitale all'indirizzo #### - Ricorrente - ###, in perso na del ### p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'avvocato ### (###) e con indicazione di domicilio digitale all'indirizzo ####. - Controricorrente - Avverso la sente nza del Tribunale di Taranto n. 1808 /2022, pubblicata il ###. ### la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Rilevato che: 1. ### proponeva opposizione avverso il verbale ###/R/18 elevato dalla polizia locale del Comune di ### con il quale gli veniva contestato l'illecito di cui all'art. 142, comma 9, c.d.s. (violazione dei limiti di velocità) rilevato con a pparecchiatura elettronica mobile. A sostegno dell'opposizione, aveva dedotto : ### l'omessa contestazione immediata dell'infrazione; (b ) la mancat a indicazione dei motivi c he avevano impedito la contestazione immediata; ### l'assenza del decreto prefettizio di individuazione della strada extraurbana sulla quale poteva essere installato il dispositivo elettronico; ### l'omessa taratura dell'apparecch io di rilevazione elettronica con il quale era stata accertata l'infrazione. ### ne di ### nel primo atto dif ensivo, aveva chiesto il rigetto dell'op posizione, addu cendo: ### che l'opponente non aveva contestato condotta materiale addebita tagli, ovverosia d i aver percorso la SS 172 alla chilometrica 65+800 nella direzione ### - ### alla velocità di 169 km/h a fro nte di un limite imposto di 90 km/h; ### che, con il proprio comportamento di guida, aveva esposto a grave rischio la vita e l'incolumità proprie, dei trasportati, degli utenti della strada, del personale di polizia addetto al servizio, in un tratto di strada già funestato da incidenti mortali; ### che la postaz ione di rilevaz ione era stata predisposta in esecuzione del decreto ### del 13 giugno 2017, ed aveva tutti i requisiti previsti dalla legge; ### l'inesistenza di norme giuridiche che contemplino la possibilità di circo lare alla velocità di 169 km/h in tratti di strada sot toposti al limite di 90 km/h senza subire conseguenze per il solo fatto dell'assenza di un decreto prefettizio che autorizzi l'installazione di dispositivi di rilevazione fotografica; ### che 3 il veicolo del trasgressore non avrebbe potuto essere fermato se non mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione, a causa della sua elevatissima velocità; ### che la taratura del dispositivo “autovelox” era stata correttamente eseguita; ### che la fun zionalità dell'apparecchio era documentata e provata dall'apposito verbale di verifica; ### che l'“autovelox” in questione era stato approvato con decreto n. 3758 eme sso il ### dal Ministero delle ### e dei ### Il Giudice di pace di ### con sente nza n. 1912/2019 , accoglieva il ricorso e annullava l'opposto verbale di contestazione in dipendenza dell'insufficiente documentazione prodotta in giudizio dal suddetto Comune.
Avverso la sentenza di primo grado il ### ne di ### interponeva appello, che si svolgeva nel contraddittorio del ricorrente in primo grado, il quale riproponeva i motivi dell'iniziale opposizione al verbale di contestazione. ### ale di ### con sente nza n. 1808/2022, accoglieva l'appello, condannando l'appellato a rifondere al ### di ### “le spese del doppio grado di giudizio”, che liquidava in “euro 120,00 per borsuali” e in “euro 1.600,00 per compensi professionali”.
Questo, in sintesi - per quanto ancora rileva in relazione alla seguente disamina dei motivi di ricorso per cassazione -, il percorso argomentativo tracciato dal giudice d'appello: ### l'art. 4, comma 4, della legge n. 168 del 2002 così dispone: “4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l 'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto l egislativo 30 ap rile 1992, n. 285”. La rilevazione dell'infrazione alle disposizioni dell'art. 142 c.d.s. effettuata con i mezzi fotografici di cui al medesimo art. 4 4 esime così espressamente dall'obbligo della contestazione immediata, rendendo altresì lecito l'“accertamento postumo”; ### l'art. 384 del d.p.r. 495/1992 (“### di esecuzione del codice dell a strada”), sotto la rubrica “casi di impossibil ità della contestazione immediata”, così dispone: “I. - I cas i di material e impossibilità della contestazione immediat a prevista dall'art. 20 1 comma 1 d el codice sono a titolo esempli ficativo, i segu ent i: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicant e la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violaz ione da parte di un funzion ario o di un agente a bordo di un mezz o di pubblico trasporto; e) accertamen to della violazione p er mezzo d i appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo u tile o ne i modi regolamentari; f) accertamento dell a violazion e in assenza del trasgressore e del prop rietario del veicolo”. Con il sostant ivo “impossibilità” la norma introduce così l'esonero dall'obbligo di contestazione immediata. La p ortata p recettiva dell'art. 384 in discorso è nel senso che, nei casi ivi tipizzati, opera una presunzione iuris et de iure di impossibilità, che esime la P.A. da ogni onere di contestazione immediata, con la conseg uenza ch e sono infondati i motivi di opposizione proposti dalla parte privata nel giudizio di primo grado e riproposti in sede di gravame; ### dal testo dell'art. 4 della legge n. 168 del 2002 si evince che non è prevista alcuna sa nzione con riferimento al verbale di contestazione che sia privo de ll'indicazione specifica delle modalità con le qual i “viene data informazione agli auto mobilisti” d ella installazione dei dispositivi automatici di rilevamento della velocità; 5 ### l'art. 6-bis dell'art. 142 c.d.s. prescrive la prese nza di segnaletica che avvisi l'uten te della stra da d ella presenza di dispositivi per il rilevamento automatico della velocità, i quali, a loro volta, possono non essere ben visibili. Inoltre, il verbale di infrazione, al contrario di quanto sost iene l'appell ato, non è viziato se n on contiene l'indicazione delle modalit à con le quali siano stat i preannunciati, lungo il tracciato stradale, i dispositivi di rilevamento automatico della velocità: se la segnalazione è presente, l'infrazione è correttamente contestata anche se non se fa menzione nel verbale; ### il rispetto delle prescrizioni dell'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 1 68/2002 è documentat o dal contenuto del “verbale di verifica per dispositivi operanti in modalità istantanea” del 17/11 /2018, prodotto in giudizio dal ### e di #### l'opponente non ha contestato i fatti materiali integranti la violazione che gli sono stati addebitati, fatti che, pertanto, debbono ritenersi processualmente provati. Gli stessi fatti, inoltre, sono documentati nelle fotografie prodotte dall a polizia locale che ritraggono il veicolo in circola zione con la targa ### b ene evidente. Opera, nella specie, il meccanismo probatorio dell'art. 2712 c.c., non avendo l'in teressato contestato la corrispondenza de lle fotografie alla realtà storica de i fatti accaduti, ragion per cui deve ritenersi provato che il veicolo in questione abbia percorso, in data ###, la SS 172 all'altez za della chilometrica 65+800 a velocità notevolmente superiore al limite fissato in 90 Km/h; 2. ### ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi. ### di ### ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria.
Considerato che: 6 1. il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112, c.p.c., nella parte in cui è stata respinta l'opposizione d i esso ricorre nte con argome ntazioni (da considerarsi) irragionevoli, che non cost ituivano motivi d i opposizione, quali la ravvisat a inconsistenza dell'omissione, nel verbale di accertamen to, dell'indicazione della modalità con c ui gli automobilisti vengono informati della presenza di d ispositivi automatici a mezzo della segnaletica verticale di preavviso; 1.1. il motivo è inammissibile; la censura difetta di decisività ai fini della ### cassazione della pronuncia impugnata, secondo quanto prescritto dal l'art. 366 , comma 1, n. 4, c.p. c., perché il ricorrente si duole delle argomentazioni irragionevoli della s entenza con riferimento al contenuto necessario del verbale di contestazione, ma non indica il nesso di causalità tra la denunciata digressione argomentativa a suo giudizio ultronea e la decisione stessa (la giurisprud enza di questa Corte è costante nel ritenere che l'interesse ad impugnare con ricorso per cassazione è inscin dibilmente connesso alla possi bilità di conseguire un risultato pratico favorevole); 2. il secondo motivo d enuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 comma 6-bis c.d.s., dell'art. 7.4 del decreto del Ministero delle ### e dei ### n. 282/2017, dell'art. 4.2 della circolare del Ministero dell'### del 7/08/2 017, per avere la sentenza impugnata declinato l'erroneo principio per il quale, ai fini della legittimità d ella sanzione, sarebbe sufficiente la presenza di segnaletica stradale di preavviso, mentre non sarebbe necessaria la piena visibilità all'utente dell'apparecchio rilevatore della velocità.
Si aggiu nge che il Com une di ### te non aveva, con l 'atto di appello, contestato (quanto rilevato dal Giudice di pace di ### 7 ossia) che l'apparecchio autovelox era occultato dall'auto di servizio dei verbalizzanti; 2.1. il motivo non è fondato; in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi, ad es., Sez. 2, Ordinanza n. 9556 del 7/04/2023 ), in tem a di rilevamento della velocità med iante apparecchiatu re elettroniche, l'art. 142 , comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fin i della legittimità del la rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Il Tribunale di ### non si è discostato da questo principio di diritto laddove (alle pagg. 12 e 13 della sentenza) ha affermato che il ### di ### ha p rovato la sussistenza dei presuppost i di cui all'art. 142 comma 6-bis c.d.s. mediante la produzione del verbale di verifica della fun zionalità per disposit ivi operanti in modalità istantanea del 17/11/2018, nel quale la polizia locale (tra l'altro) dà atto di “aver ver ificato la regolarità della segnaletica verticale presente lungo il tratto di strada interessato” e di avere installato il misuratore di velocità “autovelox 106 mobile e temporaneo” “a 400 mt a sud del segnale verticale mobile e a 500 mt a sud del segnale verticale fisso, indicante controllo della velocità per veicoli in transito da ### in direzione Taranto”.
Il giud ice di merito, senza infrangere né il dato normativo né i principi enunciati da questa Corte, ha fatto un'ulteriore considerazione, del tutto incidentale, che non costituisce tuttavia una ratio decidendi, secondo cui non la postazione di controllo - la quale, 8 anche per il gi udice tarantin o, deve essere preventiva mente segnalata e ben visibile - ma il dispositivo di rilevamento automatico, cioè, l'apparecchio autovelox installato su cavalletto, può non essere ben visibile all'utente della strada; 3. il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.: si addu ce che il ### ale ha attribuito valore probatorio decisivo ai fini della conferma del verbale di accertamento alla ravvisat a, ma in sussiste nte, assenza di contestazione dell'infrazione e dell e fotografie prodotte dal dispositivo di rilevamento della velocità da parte d i esso ricorre nte, il quale, al contrario, nei p ropri atti difensi vi, aveva ripetutamente contestato, sotto numero si profili, l'accertamento della velocità di 169 km/h attribuita al suo veicolo; 3.1. il motivo è inammissibile; è il caso di richiamare il princip io di diritto ripetutame nte enunciato da questa Corte (ex multis, ### 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; ### 5, Ordinanza n. 11493 dell'11/05/2018; ### 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, che, in motivazione, menziona “Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2 108; Cass. 3 n ovembre 20 11, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, 12372”), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarme nte idonee a sorreggerla sul pia no logico e giuridico, la ritenut a infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunqu e condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. 9 Nella specie, il ricorr ente non ha interesse a fare vale re la violazione del principio d i non contestaz ione perché la sentenza impugnata si fonda anche su un'altra autonoma ratio decidendi, non efficacemente criticata dalla stessa parte e, comunque, correlata all'apprezzamento discrezionale delle risultanze probatorie rimesso in via esclu siva al giudice di merito , secondo cui la fondat ezza della pretesa sanzionatoria dell a P.A. è desu mibile anche dalla documentazione (verbale di accertamento della violazione e rilievi fotografici) dalla stessa prodotta in giudizio; 4. il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al terzo, censura la senten za impugnata in relazione alla viola zione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24 e 97 Cost.
Si sostiene che, se anche si ritenesse mancante la contestazione da parte d ell'intere ssato dell'ipotizzato eccesso di velocità, la fondatezza della pretesa sanzionatoria non sarebbe da sola sufficiente ai fini del rigetto dell'opposizione svolta dal destinatario della sanzione, dovendo necessariamente concorrere con essa la prova della piena legittimi tà formale e procedurale dell'azione di accertamento dell'infrazione, da assumersi nei li miti dei m otivi di opposizione e dei dati emergen ti dalle prove assu nte e con un a corretta ripartizione dell'onere della prova; 4.1. il motivo è inammissibile per le ragioni appresso indicate; in primo luogo, l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere della prova tra P.A. e destinatario della sanzione, è esposta in termini del tutto generici e, quindi, sotto questo profilo, la doglianza difetta di specificità.
Anche il rilievo concernente la violazione dei precetti costituzionali non è correttamente proposto perché non reca la specifica indicazione della norma di legge della cui costituzionalità la parte dubita. 10 ### unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020; in termin i, Cass. 15/ 06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n . 3708/2014) hanno puntualmen te stabilito che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la d ecisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve esser e portato ad emersione media nte l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Questa stessa Corte, sempre nella più autore vole composizione (Sentenza n. 11167 del 6/04/2022), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come mot ivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest'ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della ### fondamentale; 5. il quin to mot ivo denuncia la null ità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il ### di ### illegittimamente attribuito valore probatorio, tramit e un irragionevole ragionament o presuntivo, all'omessa produzione i n giudizio, da parte dell'app ellato, dell'attestato della compagnia di assicurazione della R.C.A. del veicolo al fine di certificare l'effettiva velocità dell'auto sulla base della r ilevazione d el sistema satellitare probabilmente installato dell'automobile di nuova costruzione; 5.1. il motivo è inammissibile per difetto di decisività (vedi punto 1.1.): il giudice di merito - con una chiosa del tutto incidentale, da ricondursi ad mero obiter dictum e non costituente, perciò, ratio decidendi - afferma che il trasgressore, al fine di escludere la propria 11 responsabilità, avrebbe potuto produrre l'attestato della sua compagnia assicuratrice sulla velocità del veicolo rilev ata con il sistema satellitare viasat, verosimilmente collocato sulla sua autovettura; 6. il sesto motivo, proposto in via subordinata rispetto al quinto, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24 e 97 Cost.
Il risvolto argomentativo della sentenza d'appello o ggetto del precedente motivo è qui censurato sotto il pro filo della violazione della rego la di riparto dell'onere probatorio e dell e garanzie approntate dalla ### in punto di applicazione sostanziale dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, quali limiti di legittimità dell'operato della P.A.; 6.1. il motivo è inammissibile per le ragioni sopra indicate ai punti 4.1. e 5.1., alle quali si rimanda; 7. il settim o moti vo denuncia la null ità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 112 c.p.c., per avere la sentenza sviluppato una motivaz ione irragionevole o, in subordine, per non avere pron unciato sul mot ivo di opposizione al verbal e di accertamento (motivo riproposto in appe llo) relativo all'omessa indicazione in esso del de creto pr efettizio di individuaz ione della strada extraurbana nella quale era autorizzato l'uso dell'autovelox; 7.1. il motivo, articolato in due distinte censure, non è fondato; innanzitutto, con riferime nto alla carenza strutturale de lla motivazione, ritiene il Collegio che la sentenza d'appello, della quale nella precedente parte narrativa sono stati riprodotti i princip ali passaggi argomentativi, soddisfi senz'altro, nella motivazione, il requisito del “minimo costituziona le”, come deline ato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. ###, 12 la qual e cita, in motivaz ione, Cass. Sez. U., 07/ 04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. ###).
Il vizio di motivaz ione ricorre quando (diversamente da quanto accade nel caso d i specie, nel quale il ragion amento del giudice di merito è chiaramente illustrato) la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondame nto della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conosce re il percorso seguito dal giudic e per la form azione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (### U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama ### U, S entenza n. 22232 del 03/11 /2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061).
La sentenza non è affetta nemmeno dal vizio di omessa pronuncia poiché il ### di ### nell'accogliere l'appello, ha implicitamente aderito alla tesi del ### d i ### secondo cui , nella specie, non era necessario che il prefetto autorizzasse l'uso del dispositivo di rilevamento della velocità perché: - da un lato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 168 del 2002, il rilevamento della velocità può essere effettuato sulle autostrade e strade extraurbane principali etc., secondo le direttive del Ministero delle ### e dei ### - dall'altro lato, il Ministero dell'### con direttiva del 14/08/09 n. 30 0/A/10307 /09/144/5//20/3 (“### con decreto del prefetto dell e strade sulle quali è ammesso l'uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo ”) ha st abilito che, relativamente alle strade classificate all'art. 2 comma 2 c.d.s. di tipo A ### e B (strade extraurbane principal i), i d ispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del ### precisandosi che, 13 nel caso in esame, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3, lettera b), c.d.s., il tratto di strada in oggett o - la strada statale 172 - per le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è classificata come strada extraurbana principale.
La circostanza che il ### di ### abbia ### negato ogni rilievo al fatt o che, trattandosi di “strada extraurbana principale”, il verbale impugnato non contenesse alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 168 del 2002 è in linea con l'orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, ### 6 - 2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022), secondo cui, in caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principa le, no n è necessaria l'indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l'accertamento differito della violaz ione, atteso che, ex artt. 201, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del d.l. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimon o gli accertatori dalla contest azione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l'accertamento differito tramite autovelox; 8. l'ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 d.P.R. n . 495 del 1992: la critica si appunta sul fatto che il ### di ### avrebbe erroneamente sostenuto che, nei casi tipizzati dall'art. 3 84 cit., compreso quell o dell'impiego del dispositiv o autovelox, la contestazione immedia ta sarebbe sempre impossibile e che la P.A. sarebbe sempre esonerata dal relativo incombente; 14 8.1. il motivo non è fondato alla luce delle considerazioni svolte al punto 7.1.; l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, dispone che, sulle autostrade e (come nella specie) sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia possono impiegare od installare dispositivi o mezzi t ecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento dell'art. 142 c.d.s.
La possibilità attribuita agli organi di polizia, per queste tipologie di strade, del rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada in tema di limiti di velocità esclude, in radice, la necessità, per gli accertatori , di fermare il veicolo ai fini della contestazione dell'infrazione.
E q uesto perché, per le autostrade e le strade extraurbane principali, ai fini dell'applicazione de ll'art. 142 c.d.s., trova applicazione la presu nzione legale assoluta che non sia possibi le il fermo di un veicol o senza recar e pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate.
Diversamente, il secondo comma dell'art. 4, cit., demanda al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle st rade extraurbane principali, nell e quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiud izio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati (vedi, al riguardo, ### 2, Ordinanz a n. 27401 del 20/09 /2022 e già ### 2, S entenza 4242 del 22/02/2010); 9. il nono motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112 c.p.c., per ave re (la stessa 15 decisione) fornito una motivazione irragionevole o, in via subordinata, per non av ere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento (motivo riproposto in ap pello) in pun to di omessa o illegittima verifica della funzionalità e della taratura dell'autovelox; 9.1. il motivo non è fondato; la motivazione della sentenza, come sopra anticipato ( al punto 7.1.), soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”.
Né sussiste il vizi o di omessa pronun cia su un motivo di opposizione (riproposto dal ### nell'atto di costituzione in appello) in ragione del fatto che la sentenza impugnata (alle pagg. 12 e 13) esamina puntualmen te la que stione della verifica del la funzionalità e della taratura del disposit ivo di rilevamento d ella velocità e riporta uno stralcio del verbale di verifica della funzionalità del 17/11/2018, nel quale - puntualizza il giudice di merito - la polizia municipale attesta, con e fficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., che l'apparecchio in questione “ha dato risultati po sitivi di funzionamento self test ok”, e d ichiara di avere preso visione del certificato di taratura relativo al medesimo d ispositi vo dell'11/12/2017; 10. il decimo motivo , formulato subordinatamente risp etto al precedente, denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi e dei mezzi di prova che li rappresentan o, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. ### di ### non avrebbe considerato: - in primo luogo, che il verbale di verifica della funzionalità del rilevatore di velocità, prodotto dal ### di ### te, datat o 17/11/2018, attesta che la verifica della funzionalità del dispositivo da parte della polizia locale era avvenuta nel giorno e nel luogo in cui era st ata rilevata l'infrazione ogget to del giudizio, e che, quindi, si sare bbe do vuto ritenere che il rilevamento della velocità attribuita al veicolo di esso 16 ### era stata oggetto di una delle misurazioni che la polizia locale stava effettuando per il doveroso test di diagnosi de l dispositivo al fine di ver ificarne la funzionalità, con viola zione del punto 5.3 del d.m. n. 282 del 2017, che non consente di utilizzare i test di verifica della funzionalità delle apparecchiature per sanzionare le violazioni del c.d.s.; - in secondo luogo, che il certificato di taratura era datato 11/12/2017 e recava le date del 30 e del 31/10/2017, quali momenti in cui e rano state materialmente eseguite le misurazioni per la taratura dell'apparecch io, circostanze, queste, da cui si sarebbe dovuto trarre il fa tto sto rico decisivo che, al mom ento del suo impiego, in data ###/2 018, l'autovelox no n era concretamente tarato da oltre un anno, laddove la normativa regolamentare sopra richiamata dispone univocamente che gli apparecchi di accertamento della velocità debbano essere sottoposti a verifiche periodiche della taratura con cadenza annu ale a fa re data dall'esecuzione della taratura iniziale; 10.1. il motivo, nell a sua doppia articolazione, è privo d i fondamento; in primo luogo, non sussiste il dedotto vizio ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p .c.: quanto rappresentato dal ricorr ente non attiene a un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal te sto della sent enza o dagli atti pro cessuali, che abbia costituito oggetto di d iscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
La censura avanzata non soddisfa, inol tre, il requisito di contenuto-forma dettat o dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non illustra il contenuto rilevante degli atti processuali o dei documenti su cui si fonda, né specifica come e quando il sing olo “fatto” sia stato sottoposto alla discussione nel contraddittorio tra le 17 parti, mediante analitica istanza nei rispettivi scritti difensivi avanzata prima della maturazione delle precl usioni assertive e istruttorie, e riguarda fatti non decisivi (cioè inidonei a determinare con certezza, se apprezzati correttamente, l'accoglimento dell'opposizione).
In secondo luogo, quanto alla prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c., costituisce principio pacific o nella giurisprudenza di questa Corte que llo secondo cui, in mat eria di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedo tta come vizio di legittimità solo denunciand o che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la reg ola conten uta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma dispos te di su a iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il mede simo, n el valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10 /2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 46 99; Cass. 3/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. ###). Nel caso in esame il ricorrente non si è attenuto a questo principio di diritto, ma, come su accennato, ha prospettato - per la prima volta in sede di legittimità - questioni nuove, che non risultano e ssere state esaminate nei gradi di merito.
Si aggiunga che l'efficacia annuale della taratura, attestata dalla relativa certificazione, nella specie risulta rispettata: il certificato di taratura è datato 11/12/ 2017 e la violazione è stata accertata il ###; 11. l'undicesimo motivo denuncia la n ullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112 c.p.c.
Si sostiene che il ### di ### con motivazione “decisiva” e insieme “inconferente e sommaria”, avrebbe respinto alcuni motivi di opposizione al verbale della polizia locale fondati su norme prive di 18 sanzione, senza esporre con chiarezza rispettivamente a quali motivi di opp osizione e a q uali norme prive di sanz ione la senten za intendesse riferirsi; 11.1. il motivo è inammissibile; la d oglianza non pone questioni de cisive - le q uali, se correttamente risolte dal ### di ### avrebbero determinato un esito diverso della controversia - ma si appunta contro taluni passi della sentenza che, nell'ottica del ricorrente, sarebbero poco chiari ed eccentrici rispetto ai motivi di opposizione; 12. il dodicesimo ed ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il ### tarantino, con la sentenza impugnata, condannato esso ### a al pag amento delle spese e delle competenze anche relative al giudizio di primo grado nonostante che il ### di ### davanti al Giudice di pace, non avesse diritto al riconoscimento dei compensi professionali perché era costituito con un funzionario delegato; 12.1. il motivo non è fondato; la P.A. che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giud izio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagam ento dei d iritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente, possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. nn. 19501/2022, 20365/2024).
Nella specie, tuttavia, la situazione è diversa da quella sottesa all'enunciato principio di diritto: infatti, il ### ale di ### ha condannato l'appellato soccombente delle spese dei gradi di merito, e 19 ha liqu idato le sp ese vive (eu ro 120,00) e i comp ensi (euro 1.600,00), senza indicare specificamente la misu ra del compenso liquidata per il primo grado.
Nulla induce a presu mere che, per il primo grado, la sente nza ### abbia riconosciuto alla P.A. i compensi di avvocato, tanto più che il ricorre nte non si duole d el fatto che il compenso per prestazioni professionali di euro 1.600,00, ove interamente imputato alla difesa in appello del ### di ### superi il limite massimo fissato dalle tariffe forensi per il secondo grado, in relazione al valore della causa; 13. in conclusione, rigettati i motivi due, sette, otto, nove, dieci e dodici, dichiarati inammissibili i restanti, il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto; 14. le sp ese del presente giudizio, liquidate in dis positivo, seguono la soccombenza; 15. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 750,00, a titolo di compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versam ento, da parte del ricorrente, di u n ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 20 Così deciso in ### in data 5 novemb re 2024, nella camera di