testo integrale
N. R.G. ###/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ###/2017 RG avente ad oggetto: contratti bancari TRA ### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in Napoli, ### di ### n. 263, sono elettivamente domiciliati ### E ### s.c.p.a. (###), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in Napoli, piazza ### n. 1, è elettivamente domiciliata OPPOSTA ### Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 20 maggio 2025. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 7731/2017 con il quale questo Tribunale ha loro ingiunto, in qualità di garanti della ### & ### s.r.l., il pagamento a ### di credito popolare s.c.p.a. della complessiva somma di euro 126.829,34, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ripercorsi i plurimi rapporti contrattuali conclusi tra la ### & ### s.r.l. (incorporata nella ### s.r.l. la quale ultima ha, successivamente, mutato la ragione sociale in ### & ### s.r.l.) e l'odierna opposta (in particolare, contratto di conto corrente -con apertura di credito di fascia superiore ad euro 5.000,00 revocata con comunicazione del 18 agosto 2016- avente 118/1092758 sul quale sono stati regolati pure i pagamenti dei mutui -tutti risolti sempre con comunicazione del 18 agosto 2016- nn. 034/93595 e 034/93593, conclusi il 26 ottobre 2011 per euro 70.000,00 ciascuno e ciascuno garantito mediante cambiale di euro 140.000,00, nonché contratto di finanziamento concluso con la ### & ### s.r.l. il ### per l'importo di euro 200.000,00 e garantito, nella misura del 70%, dal ### di garanzia per le piccole e medie imprese), il ### ed il ### hanno: 1) disconosciuto “ex artt. 2712 e 2719 cod. civ.” il documento n. 11 prodotto, in copia, dalla parte opposta ed hanno manifestato “profonda perplessità sull'autenticità delle sottoscrizioni in essi presenti”, riservandone il disconoscimento (successivamente svolto) ex art. 214 c.p.c. all'esito del deposito degli originali; 2) dedotto di non aver mai sottoscritto per avallo le cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari nn. 034/936593 e 034/936595; 3) dedotto che le garanzie risultanti dai documenti disconosciuti non sono riconducibili ad un contratto autonomo di garanzia, bensì ad una fideiussione con rinunzia al beneficium excussionis secondo quanto risulta: i) dalla lettera dei documenti predisposti unilateralmente dalla banca (con quanto ne consegue anche ai sensi dell'art. 1370 c.c.); ii) dalla lettera a) del testo negoziale ove si fa riferimento ad un'obbligazione dei garanti relativa a “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi … ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa”; iii) dalla mancata previsione della rinunzia a far valere eccezioni che spettano al debitore principale; iv) dalla lettera f) del contratto che limita al solo recesso ed al tempo del relativo esercizio il profilo in relazione al quale è esclusa la possibilità per i garanti di sollevare eccezioni in ordine al rapporto principale; 4) osservato che, ove pure il contratto dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, non sarebbe comunque preclusa (tenuto pure conto dell'art. 1462 c.c.) la possibilità di far valere la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento; 5) sollevato l'exceptio doli atteso che i saldi del conto corrente n. 118/1092758 “sono stati sempre falsi, giacché costantemente corrotti”: i) “dall'applicazione di competenze eccedenti le soglie di usura”. In particolare, secondo gli opponenti, premesso che nel t.e.g. vanno computate, oltre agli interessi, tutte le somme dal correntista dovute per spese e commissioni (secondo quanto del resto confermato pure dalla legge n. 2/2009, ratione temporis applicabile), deve ritenersi violata la disciplina recata dalla l. n. 108/96 sia al momento della conclusione del contratto, sia nel corso del rapporto; ii) “dall'avvenuto addebito degli interessi ad un tasso ultralegale mai convenuto, tampoco per iscritto, e sempre superiore anche a quello determinato dall'art. 117 D.Lgs. 385/'93 mercé il rinvio mobile predisposto per gli impieghi banca”. In particolare, secondo quanto si legge alla pagina 24 dell'atto di citazione in opposizione, il ### ed il ### hanno prospettato la “nullità totale del contratto costitutivo del conto corrente n. 118/1092758 e del contratto costitutivo della linea di finanziamento (apertura di credito) in esso regolata, nonché la nullità totale dei contratti costitutivi 118/57/1099430 e n. 118/57/1099432 e delle linee di finanziamento autoliquidanti che in essi hanno trovato regolamento” (con le conseguenze indicate alla medesima p. 24 dell'atto di citazione) stante il mancato rispetto della forma scritta (sia in ragione del disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. delle schede negoziali prodotte in sede monitoria come documenti 1 - 3, sia in ragione del difetto di sottoscrizione del contratto da parte della banca). Ancora, per il caso di ritenuta, regolare conclusione del contratto di conto corrente e di apertura di credito, i garanti hanno prospettato la nullità del contratto di apertura di credito regolata nel conto corrente n. 118/1092758 “per difetto di contenuto sia per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto (la scheda negoziale non indica l'importo dell'affidamento nonché se esso era a revoca o a tempo determinato) sia perché manca la rappresentazione dell'I.S.C.” (p. 40 dell'atto di citazione in opposizione); iii) “dall'avvenuto accredito degli interessi dovuti alla società ad un tasso mai convenuto, tampoco per iscritto; il tasso applicato è stato sempre inferiore sia a quello legale codicistico vigente per tempo, sia a quello determinato dall'art. 117 D.Lgs. 385/'93 mercé il rinvio mobile predisposto per le operazioni bancarie di raccolta del capitale”; iv) “dall'avvenuto addebito di somme per commissioni, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito mai fosse stato convenuto, tampoco con contratto scritto e sottoscritto, e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario”; v) “dall'avvenuto addebito di somme per spese, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito giammai fosse stato convenuto tampoco con contratto scritto e sottoscritto, e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario”; vi) “dall'illegittima antergazione dei giorni valuta favorevoli alla banca e dall'illegittima postergazione dei giorni valuta favorevoli alla correntista” in assenza di patto scritto e di pubblicizzazione all'interno dello stabilimento bancario; vii) “dalla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito della correntista” dovendo ritenersi violati gli artt. 2 e 6 della delibera ### del 9 febbraio 2000 per sostanziale assenza di reciprocità nella capitalizzazione (con conseguente applicabilità dell'art. 1344 c.c.) “come dimostrato dalle previsioni in punto d'interesse a credito della correntista ove il tasso d'interesse è di poco superiore allo zero assoluto (lo 0,050%)” (p. 40 dell'atto di citazione in opposizione); viii) “dall'illegittima variazione in pejus per la correntista delle condizioni economiche applicate alle relazioni commerciale”; ix) “dall'illegittimo addebito nel conto corrente n. 118/1092758 delle rate dei mutui chirografari 034/93595, n. 034/93593 e n. 034/1003587 nonostante la nullità dei titoli negoziali” per falsa rappresentazione dell'i.s.c.
A fronte della valutazione dei profili di invalidità oggetto di contestazione, gli opponenti hanno quindi prospettato l'inesistenza di un qualsivoglia debito della debitrice principale. ### di ### popolare s.c.p.a. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Premessa l'integrale validità di tutti i contratti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo la banca ha, in particolare: a) eccepito la genericità del disconoscimento formulato ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., provvedendo in ogni caso al deposito degli originali delle due fideiussioni già prodotte in copia sub doc. 11 del fascicolo monitorio; b) osservato che alcun disconoscimento è stato reso con riferimento alle sottoscrizioni apposte per avallo; c) rilevato che gli argomenti addotti dalla controparte non consentono di escludere la qualificabilità del documento 11 quale contratto autonomo di garanzia (qualificazione che, in realtà, è desumibile dalle previsioni per le quali il garante si è obbligato all'”adempimento di qualsiasi obbligazioni verso codesta ### dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci …”, nonché in relazione a “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta ### in relazione ad operazioni consentite a terzi per qualsivoglia titolo o causa”, fermo restando che dalla lettera e) risulta l'obbligo per il garante di “pagare immediatamente alla ### a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” le somme risultanti dalle scritture contabili della banca, ferma, al più, la qualificabilità della garanzia quale fideiussione omnibus; d) osservato che i contratti depositati in sede monitoria (e nel presente giudizio prodotti in originale) recano sottoscrizione riconducibile alla banca e che, in ogni caso, come ormai chiarito dalla Suprema Corte, è valido il contratto c.d. “monofirma”; e) dedotto che neppure può essere accolta la doglianza (formulata in via subordinata) sollevata quanto alla nullità dell'apertura di credito sia perché generica, sia perché, in ogni caso, infondata risultando dalla documentazione depositata la “corretta pattuizione di ogni condizione contrattuale” compresa pure quella relativa alla quantificazione degli interessi passivi (p. 14 della comparsa di costituzione e risposta); f) allegato che risulta rispettata la disciplina ratione temporis applicabile quanto alla pari capitalizzazione degli interessi; g) dedotto che “pretestuosa oltre che infondata” risulta pure la generica eccezione relativa all'antergazione e postergazione delle valute, mai avendo la banca applicato valute fittizie e risultando, in ogni caso, ogni contestazione a riguardo svolta preclusa dal decorso del termine previsto dall'art. 1832 c.c.; h) osservato che generica risulta pure la doglianza relativa allo ius variandi fermo restando che “al momento della conclusione del contratto la cliente ha espressamente attribuito alla ### la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche del rapporto” (p. 15 della comparsa di costituzione e risposta) e che l'odierna opposta ha, anche per il tramite degli estratti conto, sempre comunicato le variazioni apportate; i) rilevato che infondate risultano pure le doglianze relative alla pretesa violazione della disciplina recata dalla l. 108/96 con riferimento all'apertura di credito (tanto in ragione sia della genericità del motivo di opposizione, sia della mancata possibilità di computare nel t.e.g. spese che non erano oggetto di rilevazione da parte di ### d'### sia dell'erronea individuazione della soglia in concreto operante); j) osservato che l'erronea indicazione dell'i.s.c. non può comunque, quanto al contratto concluso dalla banca con imprenditore, comportare nullità del finanziamento.
Alla prima udienza la parte opponente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sul documento 11 del fascicolo monitorio, ha “rimarcato” che le sottoscrizioni risultanti dalle due cambiali non sono state apposte per avallo, ha rilevato che la garanzia risulta conforme ad un modulo ABI integrante illecito ai sensi della l. n. 287/1990 (circostanza meglio articolata anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.); la parte opposta ha, invece, dichiarato di volersi avvalere del documento 11 depositato in sede monitoria ed ha quindi proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concesso termine di giorni 15 per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione, la causa è stata chiamata all'udienza del 30.10.2018 allorquando sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c. Nominato un primo consulente grafologo e, a fronte del deposito della relativa relazione, un successivo consulente contabile, mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2024 e successivamente rimessa sul ruolo al fine di disporre rinnovazione della consulenza grafologica limitatamente alle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione dal ### nonché integrazione della consulenza contabile. La causa, interrotta in data ### per la morte del difensore dell'opposta e successivamente riassunta su iniziativa degli opponenti, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali. 2. ### è fondata nella misura di seguito indicata.
Appare opportuno precisare che l'importo oggetto della qui opposta ingiunzione di pagamento risulta dalla somma dei seguenti, pretesi crediti: i) euro 56.929,18 per saldo debitore del conto corrente 118/1092758 ed euro 1.277,23 per interessi moratori; ii) euro 18.799,19 in relazione al mutuo 034/93595 (importo risultante dalla somma di euro 13.570,54 asseritamente dovuta per rate impagate, di euro 392,87 asseritamente dovuta per interessi moratori, di euro 8,88 asseritamente dovuta per rateo interessi e di euro 4.096,32 asseritamente dovuta per capitale residuo); iii) euro 18.799,19 in relazione al mutuo n. 034/93593 (importo risultante dalla somma di euro 13.570,54 per rate impagate, di euro 392,87 per interessi moratori, di euro 8,88 per rateo interessi e di euro 4.096,32 per capitale residuo); iv) euro 31.024,55 per capitale residuo del mutuo 34/1003587, al netto di quanto alla creditrice versato dal ### di ### per le piccole e medie imprese. 3. Preliminare risulta l'esame delle contestazioni svolte con riferimento alle garanzie alla base del decreto ingiuntivo. 3.1. Gli opponenti hanno, in primis, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul documento 11 del fascicolo monitorio; documenti dei quali l'opposta ha dichiarato di volersi avvalere sì che si è dato luogo alla verificazione. 3.1.1. Il primo consulente grafologo ha (si veda l'elaborato depositato il ###) ritenuto autografa la sottoscrizione apposta dal ### Tali conclusioni, cui il consulente è pervenuto all'esito di approfondita indagine esente da vizi logici, vengono da questo Tribunale integralmente condivise (e qui richiamate) a maggior ragione considerate le convincenti repliche (pagine 57 e 58 del richiamato elaborato) rese dal c.t.U. alle (in verità, limitate) osservazioni del consulente della parte opponente (osservazioni che, quanto alla sottoscrizione del ### neppure sono state dalla parte riprese negli scritti conclusionali depositati). 3.1.2. Più articolato è risultato il giudizio di verificazione delle sottoscrizioni apposte dal ### (sottoscrizioni che, per quanto si dirà, devono comunque essere ritenute autografe).
Il primo consulente nominato dal Tribunale ha infatti attribuito la sottoscrizione all'odierno opponente pur ravvisandone il nome in “Claudio” in luogo di “Corrado”. Tale errore -espressamente ammesso nella relazione definitivaè stato dal consulente tuttavia ritenuto non idoneo a modificare la valutazione di ritenuta autografia stante: i) la rilevata omogeneità nella “espressività automatizzata generale e di dettaglio delle peculiarità grafiche del cognome” (p. 58 del richiamato elaborato); ii) l'omogenea modulazione del nome di battesimo (“di fatto caratterizzato da evidente limitata leggibilità nelle verificande e nelle comparative persino nel documento di identità. Difatti coincidenti sono risultati i parametri generali quali tra gli altri il calibro, l'occupazione dello spazio, la tenuta del rigo, la direzione del filo grafico, la pressione, adeguatamente dimostrati e illustrati così come la modalità ideativa ed espressiva della maiuscola, della lettera “d” e della vocale terminale “o” -p. 59 dell'elaborato depositato il ###); iii) l'esito dell'indagine a rettifica svolta attribuendo all'opponente il corretto nome di “Corrado”, in luogo di “Claudio” che, pure, ha condotto ad una valutazione di autografia stante “l'indecifrabilità del gruppo lettere ”rr” come tale sia nelle contestate che nelle comparative poiché la segnica che caratterizza la lettera “r” viene completamente destrutturata apparendo leggibile in effetti, in tutte le firme, come lettera “u” corsivo del modello scolastico - che di fatto ha indotto la scrivente nell'errore rilevato convinta che si trattasse della lettera “u” del nome “Claudio” - con ciò a manifestare piena coerenza dinamica e formale della modalità grafica del nome nelle firme oggetto di indagine provenienti pertanto tutte dalla autografia del Foglia” (p. 59 della relazione).
Nonostante la pluralità degli elementi concorrenti nel senso dell'autografia ### delle sottoscrizioni apposte dal ### l'errore nel quale è (in un primo momento) incorso il consulente ed il tenore delle difese della parte opponente hanno reso opportuno il conferimento di incarico ad altro consulente grafologo il quale (si veda l'elaborato depositato il ###) è pervenuto alla medesima valutazione di autografia già formulata dal precedente ausiliario. Convincenti sono risultate le repliche dal nuovo consulente offerte a fronte delle osservazioni del consulente di parte opponente (osservazioni dalla medesima parte riproposte nella comparsa conclusionale da ultimo depositata). In particolare, il c.t.U.: a) ha dato atto della solo parziale censura delle indagini svolte quanto all'appoggio pressorio (p. 33 dell'elaborato depositato il ###); b) ha osservato che le differenze morfologiche dei singoli grafemi (ritenute -secondo quanto è ben possibile e, per certi versi, naturaleconseguenza di “differenze formali che il sig. ### ha cercato di attivare” -p. 33 della relazione) risultano comunque “compatibili” con la formula grafica individuale dell'opponente “tanto da NON far registrare un iter ideo-grafico e grafo-dinamico differente” (p. 33 della relazione) essendo in particolare “emerse immagini direttrici convergenti, con qualità e quantità altamente significative, attesa la solidarietà dinamica con la quale le stesse sono espresse” (p. 34 della relazione); c) ha ritenuto che le differenze (registrate in ordine solo ad alcune sottoscrizioni) in relazione alla continuità grafica vanno valutate “come ### ascrivile alla volontà del soggetto, attraverso il controllo volontario, che non è riuscito - in ogni caso - ad azzerare le convergenze sostanziali riemerse in solidarietà dinamica significativa; convergenze che sono state rigorosamente illustrate ed argomentate in sede di confronto” (p. 34 della relazione da ultimo richiamata).
In definitiva, alla luce delle convincenti conclusioni cui è giunto il secondo consulente (a maggior ragione tenuto conto del fatto che le stesse sono ulteriormente suffragate dalla valutazione cui - emendato l'originario errore relativo alla identificazione del nome della parteè pervenuto il primo ausiliario nominato dal Tribunale), anche le sottoscrizioni apposte dal ### sul documento 11 del fascicolo monitorio devono ritenersi autografe. 3.2. Tanto detto in ordine alla attribuzione delle sottoscrizioni, occorre quindi procedere alla qualificazione delle garanzie prestate dagli opponenti. 3.2.1. ### consolidata giurisprudenza di legittimità la causa concreta del negozio autonomo di garanzia va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. ###). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è ### autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita “perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. ###), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le garanzie prestate dagli odierni opponenti debbano essere qualificate come fideiussioni ### alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il (pur non decisivo -tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###) dato letterale del modulo sottoscritto dal ### e dal ### che, reiteratamente (si vedano, a mero titolo esemplificativo, le lettere a), b) e c), fa riferimento alla “fideiussione”; ii) l'identità (quale desumibile dalla lettera a del modulo sottoscritto) dell'obbligazione assunta dal garante e di quella della debitrice principale; iii) la previsione (lett. b) di una solidarietà ### tra obbligazione della debitrice principale ed obbligazione del garante che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 11 ottobre 2024, n. 26508; Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 1, sent. 11 dicembre 2019, n. ###), trova giustificazione allorquando sussista l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale e che, pertanto, non è compatibile con il contratto autonomo di garanzia; iv) la pattuizione di un semplice obbligo per il garante di pagare “immediatamente”, “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto alla banca, senza preclusione (fatta eccezione per la limitatissima -e, in concreto, irrilevanteipotesi contemplata alla lettera f -peraltro, proprio l'esplicita previsione di una simile, limitata preclusione, conferma, per il resto, la più ampia facoltà di sollevare eccezioni) in ordine alla possibilità di sollevare eccezioni, essendo -di massimala sola clausola che imponga il pagamento a prima richiesta “e senza eccezioni” incompatibile con l'accessorietà che connota la fideiussione (Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717).
Né le conclusioni alle quali si è pervenuti possono essere inficiate (come invece preteso dall'opposta) alla luce dell'ampiezza delle formule (dalla parte riprodotte anche alla pagina 13 della comparsa conclusionale da ultimo depositata) mediante le quali è stato individuato l'oggetto delle garanzie; tali formule, infatti, ben risultano compatibili con la fideiussione omnibus (tali, per quanto detto, dovendo ritenersi le garanzie prestate) e non consentono in alcun modo di qualificare -in modo univoco ed a dispetto dei plurimi elementi sopra richiamatile garanzie prestate quali contratti autonomi. 3.2.2. Così qualificate le garanzie prestate, non può essere dichiarata la nullità delle stesse per violazione della disciplina in materia di concorrenza (si veda, a riguardo, il contenuto della pagina 2 della memoria depositata dagli opponenti ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
Stante il tenore degli atti depositati dall'opposta occorre preliminarmente richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale tra le sezioni specializzate ed ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza (tra le altre, Cass., sez. 6-1, ord. 16 giugno 2020, 11634) e, in ogni caso, rilevare che la questione è stata dagli opponenti sollevata come mera eccezione.
Tanto detto, deve osservarsi che nell'ambito della corposa documentazione agli atti (e dei foliari prodotti) non risulta rinvenibile il provvedimento n. 55/2005 con il quale la ### d'### ha accertato la sussistenza, “a monte”, di un'intesa restrittiva della concorrenza tradottasi, (secondo la tesi del ### e del ### “a valle”, nel recepimento contrattuale delle clausole conformi a quelle predisposte dall'Abi ed esaminate nel provvedimento amministrativo da ultimo richiamato. Non può pertanto processualmente valutarsi, in questa sede, l'effettiva esistenza di quell'intesa a monte della quale il provvedimento n. 55/2005 di ### d'### costituisce prova privilegiata (tra le altre, Cass., S.
U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994).
Peraltro, tenuto conto della data di prestazione delle fideiussioni che vengono qui in rilievo (2012), la produzione del richiamato provvedimento amministrativo non avrebbe comunque consentito di ritenere accertata l'intesa “a monte” (in considerazione dell'assai significativo tempo trascorso tra l'accertamento del 2005 e la prestazione delle garanzie da parte degli opponenti). Né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce dei documenti 21-26 dal ### e dal ### prodotti in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. Tanto in ragione del numero limitato di fideiussioni (tale da non consentire di pervenire ad un accertamento presuntivo dell'esistenza dell'intesa a monte) e, in ogni caso, della distanza temporale (non inferiore a tre anni) tra le fideiussioni prodotte e quelle alla base del decreto ingiuntivo qui opposto. 3.3. Da ultimo, occorre dare atto della mancata possibilità di ravvisare in capo agli opponenti una obbligazione da avallo, atteso che, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni (si veda, in particolare, la pagina 6 dell'atto di citazione -“evidenziano di non aver mai sottoscritto per avallo le cambiali rilasciate dalla ### & ### all'ordine dell'### di credito per il mutuo chirografario n. 034/936593 e per il mutuo chirografario n. 034/936595”), l'opposta non ha prodotto i documenti in originale e non ha chiesto di procedere alla verificazione delle stesse. 4. Con riferimento alle doglianze dai fideiussori sollevate in relazione ai rapporti intercorsi tra la banca e la debitrice principale occorre osservare quanto segue. 4.1. La domanda tesa a dichiarare integralmente nullo il contratto di conto corrente n. 118/1092758 non può essere accolta.
Deve, in primis, valutarsi come irrituale (per mancata indicazione delle specifiche difformità contestate -cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, 23902) il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle relative schede contrattuali.
Quanto alla lamentata carenza di sottoscrizione del contratto da parte della banca è invece sufficiente richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023, 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3, t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898), ha osservato come “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)” (Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) i quali -quanto al caso concretoben sono desumibili dalla documentazione depositata relativamente allo svolgimento del rapporto di conto corrente.
Ne discende, con riferimento a tale conto, l'applicazione delle ### pattuizioni risultanti dal contratto prodotto fatta eccezione (per quanto si dirà) della pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi. 4.2. Diverso esito devono invece avere le doglianze dagli opponenti sollevate con riferimento alla validità del contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente n. 118/1092758 e con riferimento ai conti anticipi 1099430 e 1099432. 4.2.1. Precisato che gli opponenti hanno chiesto di dichiarare la nullità di tutti tali contratti, con riferimento all'apertura di credito occorre premettere che l'art. 117, co. 1, t.u.b. va letto alla luce ### del secondo comma del medesimo articolo 117 (ai sensi del quale il ### “può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”), dell'art. 10 della delibera ### del 4 marzo 2003 (“### d'### può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”) e delle ### di ### d'### in materia di trasparenza bancaria (le quali, alla sezione ### paragrafo 2, prevedono che “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto” precisando pure, alla nota 2, che “### dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso”). Come chiarito dalla Suprema Corte, l'intento (risultante dalle disposizioni appena richiamate) di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta “una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, 27836)” (Cass., sez. 1, ord. 13 gennaio 2022, n. 926; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 23 ottobre 2019, n. 27201). Una simile indicazione (sia pur nella forma attenuata richiesta dalla Suprema Corte) non può ritenersi in concreto rispettata sol che si consideri come i contratti di conto corrente depositati sin dalla fase monitoria non rechino indicazione della durata del finanziamento, dell'importo massimo del credito concesso e dell'interesse praticato extra fido.
Ne discende la nullità totale (per mancanza di forma scritta) del contratto di apertura di credito. 4.2.2. Alcuna documentazione è stata offerta con riferimento ai conti anticipi 1099430 e 1099432 sì che pure tali contratti dovranno essere valutati come integralmente nulli. Né una diversa conclusione potrebbe essere argomentata (come fatto dal consulente -più che dalla stessa parte oppostanella prima relazione) alla luce del fatto che il decreto ingiuntivo non è stato fondato su tali conti anticipi. È infatti pacifico (oltre che documentale) che gli addebiti relativi a tali conti siano stati girati sul conto corrente n. 118/1092758, sì che, stante la nullità dei primi, il saldo del conto corrente deve essere epurato di tali addebiti (sprovvisti di valida giustificazione). 4.3. Tanto detto con riferimento agli evocati profili di nullità totale dei contratti, gli interessi relativi alle somme finanziate mediante l'apertura di credito devono essere quantificati non ai sensi dell'art. 117, co. 7, t.u.b. (trovando tale norma applicazione in caso di nullità solo parziale del contratto -affetto invece, quanto al caso concreto, da nullità totale), bensì ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. In senso contrario rispetto a quanto (pur apprezzabilmente) argomentato dalla parte opponente deve infatti osservarsi come non possa essere evocata la disciplina prevista dall'art. 2033 c.c. avendo in realtà la banca esercitato azione di diversa natura (circostanza di per sé, assorbente) e risultando la decisione qui accolta conforme al generale principio di fruttuosità del denaro del quale l'art. 1284, co. 1, c.c. (oltre, tra gli altri, all'art. 820, co. 3, c.c.) è espressione. 4.4. La doglianza relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi risulta fondata.
Questo Giudice ritiene di dar seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera ### 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ― e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass., sez. 1, ord. 3 luglio 2023, n. 18664; conf., tra le altre, Cass., 6-1, ord. 10 febbraio 2022, n. 4321).
Riportando i contratti prodotti un t.a.n. equivalente al t.a.e., deve procedersi al ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti alla luce del criterio indicato a pagina 15 dell'elaborato dal c.t.U. depositato il ###. 4.5. Esclusa la ritualità delle doglianze relative alle valute fittizie ed allo ius variandi (fondate risultando le difese a riguardo svolte dall'opposta in ordine alla non sufficiente indicazione, già solo in fatto, dei presupposti alla base delle stesse) ed integralmente richiamate le condivise conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. in ordine alla mancata violazione della disciplina in materia di usura (si vedano, in particolare, le pagine 12 e 13 del primo elaborato depositato dal consulente -contenenti valutazioni che non sono state oggetto di contestazione ad opera delle parti), le considerazioni che precedono impongono di aderire all'ipotesi di calcolo riportata nell'elaborato integrativo depositato il ### sub lettera C.1 con conseguente rideterminazione del credito risultante dal conto corrente 118/1092758 in euro 36.324,77 a debito della correntista. 4.6. Unitamente alla somma di euro 36.324,77, gli opponenti devono essere altresì condannati al pagamento delle somme nel ricorso per decreto ingiuntivo indicate come dovute con riferimento ai tre finanziamenti chirografari (e, pertanto, del complessivo importo di euro 68.622,93 -risultante dalla somma di euro 18.799,19 dovuta con riferimento al mutuo 034/93595, di euro 18.799,19 dovuta in relazione al mutuo n. 034/93593 e di euro 31.024,55 dovuta con riferimento al mutuo 34/1003587).
Tanto perché non è possibile condividere la prospettata nullità di tali finanziamenti in conseguenza dell'asserita, erronea indicazione nei contratti dell'i.s.c. Infatti, come di recente osservato da Cass., 3, ord. 13 dicembre 2023, n. ###, l'i.s.c. “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n. 17187; 14/12/2022, n. 4597)”. Nello stesso senso milita, del resto, anche il fatto che la necessità di indicazione dell'i.s.c. è espressamente prevista con riferimento ai soli contratti conclusi dal consumatore (tale non potendo considerarsi la debitrice principale) secondo quanto risulta dall'art. 125bis, co. 6, t.u.b. 4.7. In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184) al pagamento della complessiva somma di euro 104.947,70 (euro 36.324,77 + euro 68.622,93) oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda (17.10.2017) al saldo. 5. Con riferimento alle spese di c.t.U., precisato che questo Tribunale può provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti all'ausiliario solo a fronte di istanza dallo stesso formulata prima della definizione del giudizio (in difetto dovendo il consulente attivarsi secondo le modalità ordinarie al fine di far valere il proprio diritto al compenso), le spese della c.t.U. grafologica (liquidate con provvedimento depositato il ###), devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico degli opponenti in ragione dell'esito del presente giudizio.
Considerato che la c.t.U. contabile ha comportato l'accertamento dell'esistenza di un credito della banca inferiore rispetto a quello azionato in sede monitoria, le spese della relativa consulenza (liquidate con provvedimenti depositati il ### ed il ###) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opposta. 6. La revoca del decreto ingiuntivo ha comportato caducazione anche della statuizione ivi contenuta quanto alle spese del procedimento monitorio. Considerato che all'esito del presente giudizio gli opponenti sono stati condannati al pagamento di somme (pur inferiori a quelle azionate in sede monitoria), stante il criterio della soccombenza, gli stessi devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7731/2017 di questo Tribunale; 2) condanna ### e ### al pagamento, in solido, in favore di ### di credito popolare s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 104.947,70, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda (17.10.2017) al saldo; 3) pone a carico di ### e ### in via integrale e definitiva, il pagamento, in solido, delle spese della c.t.U. grafologica liquidate con provvedimento depositato il ###; 4) pone a carico di ### di credito popolare s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., in via integrale e definitiva, il pagamento delle spese della c.t.U. contabile liquidate con provvedimenti depositati il ### ed il ###; 5) condanna ### e ### al pagamento, in solido, in favore di ### di credito popolare s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 luglio 2025.
Il Giudice dott.
causa n. 33640/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Fiengo Giuseppe