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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1197/2025 del 17-01-2025

... o ### e ### na sono debitori per aver firmato per avallo due cambiali rilasciate da ### i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte, ha escluso l 'app licabilità dell'art. 1957 c.c. all'avallo cambiario: i ricorrenti solle citano una rivisitazione di tale orientamento, sostenendo che sarebbe “innegabile il carattere ### accessorio dell'avallo rispetto al debito principale, per il quale, in assenza del secondo non possa sussistere il primo”, parendo “ovvio che anche l'avallo cambiario r ientri nell 'ampio genus delle garanzie fideiussorie” (cfr. pag. 14 del ricorso). La censura non offre, per questa parte, alcun elemento per mutare l'orientamento di legittimità cui la statuizione di merito si è conformata, e con il quale i ricorrenti non si sono specificamente confrontati, secondo cui l'avallo si atteggia in modo del tutto differente rispetto alla garanzia fideiussoria, non potendo essere istituito alcun nesso tra l'obbligazione cartolare dell'avallante, che si caratterizza per autonomia ed astrattezza, ed il rapporto causale sottostante l'emissione della cambiale, che intercorre solamente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1498/2024 R.G. proposto da: #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### che la rappresenta e difende; ###' ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza dell a CORTE D'### di NAPOLI 5459/2023 depositata il ###; Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'08/01/2025 dal #### 1. ### di ### del ### citava in giudizio dinanzi il Tribunale di ### e ### per la revoc atoria, e x art. 2901 c.c., dell'atto di donazione a rogito notar ### del 13 febbraio 2014, rep. n. 320 racc. n. 256, con cui i convenuti avevano donato alla nipote ### la totalità dei beni immobili posseduti.  2. ### e ### si costi tuivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.  3. ### rimaneva contumace.  4. ### nca ### o s.p.a. interveniva volontariamente chiedendo la revocazione del medesimo atto di donazione.  5. Il Tribunale accoglieva le domande e dichiarava l'inefficacia dell'atto di donazione impugnato nei confronti sia del Comune di ### del ### che dell'interventore ### spa.  6. ### e ### proponevano appello avverso la suddetta sentenza.  7. ### di ### del ### e la ### s.p.a. resistevano al gravame.  8. ### te d'### di Napoli rigettava il gravame. In particolare, quanto all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., condividendo pienamente le motivazioni espresse sul punto dal giudice di primo grado, ribadiva che l'autono mia e l'astrattezza dell'obblig azione cambiaria rendevano del tutto inapplic abile la no rma in caso di ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 avallo cambiario. Inoltre, con riferimento alla ### vi era una deroga contrattualmente prevista rispetto all'art. 1957 Quanto alle contestazioni degli appellanti sulla esistenza del credito, le stess e erano irrilevanti, posto che la revocator ia era applicabile anche a t utela di credi ti contestati, sempre che non fossero manifestamente inesistenti. Sussisteva anche la scientia damni anche perché l'atto di disposizione era successivo al sorgere del credito ed era sufficiente la consapevolezza o mera conoscibilità in capo al debitore delle ragioni creditorie. La donazione era stata fatta appena un mese dopo la scadenza del primo titolo cambiario e inol tre la data di esistenza del credi to doveva riferirsi al la emissione delle cambiali con a vallo in data 9 Aprile 20 13. La conoscenza della posizione debitoria era innegabi le, essendo i convenuti garanti con l'avallo delle cambiali, e inoltre la parentela con i debitori aggiungeva un ulteriore elemento di prova circa la certezza della scientia damni. 
La qualificazione del negozio come atto a titolo gratuito era corretta atteso che in caso di donazione modale l'imposizione di un onere in capo al donante non aveva natura di corrispettivo e non valeva a trasformare il titolo dell'att ribuzione d a gratuito in oneroso.  9. ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.  10. ### di ### del ### e la ### (già ### spa s.p.a.) hanno resistito con controricorso. Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 11. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  12. A seg uito di tale comunicazione, l a parte ri corrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  13. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  14. In prossimità dell'odierna udienza le parti controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 1957 I ricorrenti ripropongono la questione inerente l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., in presenza di una fideiussione a prima richiesta, relativamente all'interveniente ### s.p.a.. 
Infatti, alla luce del novellato diritto vivente la clausola di deroga all'art.1957 c.c. era nulla. L'### (###, nel 2002, ha predisposto uno schema di contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, contenente la c.d. clausola omnibus. Tut tavia, la ### d'### con il ### n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto alcune specifiche clausole del suddetto schema contrattuale predisposto dall'ABI lesive della concorrenza, in quanto contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (###. La clausola che deroga il primo comma dell'art.  1957 c.c. rientra tra queste. Dunque, qualora una fideiussione dovesse contenere una clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., la stessa deve ritenersi nulla e trova applicazione ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 quanto disposto dalla citata norma con la conseguenza che l'obbligazione del fideiussore dovrà dichiararsi estint a per decadenza, stante il mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale imposto dalla norma (cfr. in motivazione, Civ. Sentenza n. 3897 del 07 ottobre 2022). 
Quanto alla posizione del Comune di ### del ### la Corte di ### ha escluso l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., in ipotesi di avallo cambiario. ### e ha tenuto conto dell '### precedente (Cass. 2782/94, cit.) di cui i ricorrenti chiedono una rivisitazione essendo innegabile il carattere ### accessorio dell'avallo rispetto al debito principale, per il quale, in assenza del secondo non può sussistere il primo.  ###, pertanto, presta co n la sua sottoscrizione la garanzia di pagamento di una cambiale. Garanzia del pagamento che risulta dovuto in base al titolo di credito la cui natura cartolare risulta evidente, rilevandosi nel fatto che il garante sia obbligato allo stesso modo di chi sia tenuto al pagamento in forza del titolo.  ### ha una sua p eculiari tà (l'autonomia) che lo distingue rispetto alla fideiussione, nel senso che si esclude la identità, ma anche l'avall o cambiario rientra nell'ampio genus delle garanzie fideiussorie.  1.1 Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte manifestamente infondato. 
In part icolare, quanto alla posizione della ### di ### o ### S.p.A., della quale ### e ### sono debitori in qualità di fideiussori di ### (beneficiario di un'apertura di credito in conto corrente presso l'### bancario in questione), i ricorrenti, richiamando la pronuncia delle ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 Unite di questa Corte n. 41994/2021, sollevano eccezione di nullità della clausola der ogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c., pattuita in forza dell 'art. 6 del contratto di fideiussione da loro sottoscritto, siccome asseritamente riproduttiva di analoga clausola contenuta nello schema d i fideiussione pre disposto dall'ABI , dichiarato lesivo della concorrenza dalla ### d'### La censura prospetta una questione nuova, implicante accertamenti in fatto, della quale non si fa cenno nella sentenza impugnata e che dalla lettura del ricorso non risulta essere stata allegata nelle precedenti fasi di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016; Rv.  639515; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009). 
Si deve ribadire che una questione sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, sebbene abbia ad oggetto una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può essere oggetto di es ame allorquando comporti accertamenti di fatto; né a sostegno del ricorso può dedursi un mutamento nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che, quand'anche effettivamente intervenuto nel corso del giudizio, non costituisce ius superv eniens (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8820 del 12/04/2007, Rv. 596480). Del resto, “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né pro dotto il modello medesimo)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, Rv. 668476). 
Con riferimento, invece, alla posizione del Comune di ### del ### del quale ### o ### e ### na sono debitori per aver firmato per avallo due cambiali rilasciate da ### i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito, uniformandosi all'insegnamento di questa Corte, ha escluso l 'app licabilità dell'art. 1957 c.c. all'avallo cambiario: i ricorrenti solle citano una rivisitazione di tale orientamento, sostenendo che sarebbe “innegabile il carattere ### accessorio dell'avallo rispetto al debito principale, per il quale, in assenza del secondo non possa sussistere il primo”, parendo “ovvio che anche l'avallo cambiario r ientri nell 'ampio genus delle garanzie fideiussorie” (cfr. pag. 14 del ricorso). 
La censura non offre, per questa parte, alcun elemento per mutare l'orientamento di legittimità cui la statuizione di merito si è conformata, e con il quale i ricorrenti non si sono specificamente confrontati, secondo cui l'avallo si atteggia in modo del tutto differente rispetto alla garanzia fideiussoria, non potendo essere istituito alcun nesso tra l'obbligazione cartolare dell'avallante, che si caratterizza per autonomia ed astrattezza, ed il rapporto causale sottostante l'emissione della cambiale, che intercorre solamente tra debitore principale e credi tore, ragion per cui “La norma di cui all'art. 1957 cod. civ., la quale c ondiziona il p ersistere dell'obbligazione del fideiuss ore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, non è applicabile all'avallo cambiario, in considerazione dell'astrattezza e dell'autonomia cartolare dell'ob bligazi one dell'avallante rispetto a quella dell'av allato, per cui l'avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall'avallato” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2782 del 23/03/1994, Rv. 485869).  2. Il sec ondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 793 I ric orrenti contestano la qualificazione del la gratuità della donazione modale ai fini del l'onere probatorio che il presunto creditore deve superare per l'ac coglimento della domanda revocatoria.  2.1 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
I ricorrenti censurano la qualificazione, da parte del giudice di merito, della donazione modale oggetto del giudizio in termini di atto a titolo gratuito. 
In particolare, la Corte distrettuale, confermando la pronuncia di primo grado, ha osservato che l'imposizione de ll' onere di assistenza in capo alla donataria non ha natura di corrispettivo, in quanto non è tale da snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 
I ricorrenti, che peraltro affermano espressamente, nel loro ricorso, di non aver “mai posto in discussione il carattere liberale della donazione ###” (cfr. pag. 17 del ricorso), sostengono che nel caso di specie l'obbligo di assistenza imposto alla donataria avrebbe dato luogo ad un'obbligazione corrispettiva, fonte di una prestazione onerosa, ma in tal modo no n si confrontano con ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 l'insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto l iberalità dell a donazione. 
Peraltro costituisce ind agine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità e, tale attività è ris ervata al giudice di merito ed è i ncensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata” (Cass. 2, Se ntenza n. 13876 del 28/ 06/2005, R v. 581306, che ha confermata la sentenza imp ugnata, la quale aveva escluso la sussistenza di un vitalizio oneroso, qualificando come donazione modale il contratto di trasferiment o a titolo gratuito della nuda proprietà di un immobile con l'obbligo a carico dei beneficiari di prestare assistenza alla donante; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza 28857 del 19/10/2021, Rv. 662558).  ### e Ve ntriglia ### senza denunciar e espressamente la violazione di alcun canone di ese ges i del contratto, lamentano che il giu dice di merito ha considerato il negozio come atto a titolo gratuito solamente in relazione al nomen iuris utilizzato dalle parti (donazio ne), senza tenere c onto del complessivo contenuto dell'accordo e, in particolare, dell'onere di assistenza materiale e morale gravante sulla donataria: tale censura difetta del richiesto grado d i specificità, in quanto i ricorrenti non riportano, nemmeno pe r estr atto , il contenuto ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 negoziale che assumono deci sivo ai fin i della prospettata qualificazione del contratto in termini di onerosità, così impedendo a questa Corte, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di valutare la fondatezza delle censure (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120). 
Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l'interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, infatti, le relative c ensure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbon o essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sens i dell'art. 360 n. 3 c.p.c., delle norme che fissato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell'omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in osse quio al p rincipi o dell'onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dal la trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritame nte individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondat ezza senza d over procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso d i specie, non è accaduto. I ricorrenti, come si è detto, non hanno provveduto in tal senso sicché la relativa censura è inammissibile.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art.  360/1 n. 5 - omessa motivazione. Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 La Corte adita non avrebbe preso posizione su un'eccezione di nullità dell'obbligazione originaria (l'avallo per la insussistenza del debito per nullità deri vante dalla mancanza di causa delle obbligazioni di garanzia).  3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 
I ricorrenti denunciano una violazione ex art. 360/1 n. 5 e omessa motivazione” (cfr. pag. 15 del ricorso) nella ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis.   La cens ura è, inoltre, inammissibile, o comunque manifestamente infondata, in quanto con essa si deduce che la Corte d'appello non avrebbe preso posizione sull'eccezione di nullità delle garanzie, solle vata in appello sul pr esupposto che l'avallo cambiario e la fideiussione sarebb ero stati pretesi dai creditori quando l'insolvenza del debitore principale era oramai conclamata, cosicché le operazioni non avrebbero avuto altro scopo che quello di riversare i debiti su soggetti titolari di un patrimonio immobiliare aggredibile. 
Sul punto , si osserva c he dalla l ettura del ricorso e de lla sentenza impugnata non ris ulta che in primo grado i ricorrent i abbiano allegato i pre supposti di fatto p osti a fondame nto dell'eccezione di nullità in commento, né risulta che la sussistenza di detti presupposti sia emersa dall'istruttoria.  ### l'insegnamento di questa Corte, cui si intende assicurare continuità, sebbene le nullità contrattuali siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e siano denunciabili dalle parti anche in relazione a profili originar iame nte non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 fondate su tempest ive all egazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi, e se i relativi presupposti di fatto, ancorché non interessati da spe cifica deduzione della parte interessata, siano stati comunque acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni as sertive e istruttorie (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023, Rv. 669320; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024, Rv. 670332). 
La censura in esame è dunque inammissibile anche perché l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio del la sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza 20363 del 16/07/2021, Rv. 661884).  4. ### infausto del ricorso consente di non rilevar e, in applicazione del criterio della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. U, Sentenza n. 9936 dell'08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184) la mancanza della prova della notificazione del ricorso a ### parte del giudizio di appello rimasta contumace in tale grado.  5. Il ricorso è rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al p agamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.  6. Poiché il ricors o è decis o in conformità alla propos ta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati ### 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con conseguente condanna d ella parte ri corrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  7. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrenti che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della ulteriore somma pari ad euro 3000,00 e al pagamento ex art.  96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Ric. 2024 n. 1498 sez. ### - ud. 08/01/2025 Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Varrone Luca

M
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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3475/2021 del 10-12-2021

... cambiario rilasciato dalla ### e sottoscritto per avallo da ### Parte opponente eccepiva: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, notificato al legale rapp.te della società presso il suo domicilio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anziché presso la sede della società; l'inesistenza del credito, onorato quasi integralmente. Si costituiva ### eccependo la regolarità della notifica al legale rappresentante, avendo tra l'altro l'opposizione tempestiva santo eventuali vizi; l'omessa contestazione della regolarità della cambiale; la configurabilità della cambiale a garanzia come fideiussione. 1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notifica dal momento che l' art. 145 c.p.c., comma 1, prevede forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto presso la sede (legale ed effettiva) della persona giuridica (con consegna al ### c. ### N.R.G. 14107/2017 - G.M. DOTT. ### rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni) oppure alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da (leggi tutto)...

testo integrale

### c. ### N.R.G. 14107/2017 - G.M. DOTT. ### N. …….................sent. 
N………………….R.G. 
N………………….cron. 
N…………………...rep. 
OGGETTO……………....  ………………………….  …………………………. 
NOTIF. SENTENZA …………………………. 
NOTIF. APPELLO ………………………….   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14107/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto #### , pendente TRA ### nato a #### il ###, C.F.  ###, in proprio e quale legale rapp.te della ### srl, elett.te dom.to in ###. ###. 17/D, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp. e dif. giusta procura in atti; #### nato a NAPOLI ### il ###, C.F. ###, rapp.  e dif., in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. #### presso il cui studio in ### 36 NAPOLI è elett.te dom.to; ###'udienza del 15/7/2021 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att.  cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### in proprio e quale legale rappresentante della ### srl, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4654/2017 per € 30.000,00 oltre interessi e spese, emesso in forza di un pagherò cambiario rilasciato dalla ### e sottoscritto per avallo da ### Parte opponente eccepiva: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, notificato al legale rapp.te della società presso il suo domicilio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anziché presso la sede della società; l'inesistenza del credito, onorato quasi integralmente. 
Si costituiva ### eccependo la regolarità della notifica al legale rappresentante, avendo tra l'altro l'opposizione tempestiva santo eventuali vizi; l'omessa contestazione della regolarità della cambiale; la configurabilità della cambiale a garanzia come fideiussione.  1. Questioni preliminari. 
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notifica dal momento che l' art.  145 c.p.c., comma 1, prevede forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto presso la sede (legale ed effettiva) della persona giuridica (con consegna al ### c. ### N.R.G. 14107/2017 - G.M. DOTT. ### rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni) oppure alla persona fisica del legale rappresentante, qualora l'atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi residenza, domicilio e dimora abituale, come è avvenuto nel caso di specie.  2. Sul merito.  ### cambiaria è il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale. Più precisamente, quando all'atto della presentazione della cambiale il trattario (in caso di cambiale tratta) o l'emittente (in caso di cambiale pagherò) non adempiono e la cambiale resta insoluta, il portatore può ottenere il pagamento promuovendo, a sua scelta, procedimento di ingiunzione, procedimento di cognizione ovvero procedimento esecutivo contro gli obbligati principali (c.d. azione cambiaria diretta) o contro gli obbligati di regresso (c.d. azione cambiaria di regresso) ex art. 49 r.d. 1669/33, c.d. legge cambiaria. 
Va rilevato come, nel caso di specie, il creditore, pure in possesso di una cambiale non ancora scaduta, non ha esercitato l'azione cambiaria (notificando l'atto di precetto), ma ha esercitato l'azione causale attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo. Nel caso di esercizio della cosiddetta azione causale, tra debitore e creditore si presume l'esistenza di un sottostante rapporto di debito, tale da giustificare la consegna della cambiale. Il titolo in tal caso vale come promessa di pagamento per il rapporto causale pregresso con l'effetto di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume, ferma la facoltà per il debitore di provare l'invalida costituzione di tale rapporto o il suo venir meno. 
Nel caso di specie parte opponente, non contestando il rapporto fondamentale (la cambiale veniva emessa a garanzia del credito vantato da ### nei confronti della ### a seguito dell'accordo transattivo del 13/1/2017), si è limitata a dedurre, senza in alcun modo provare il pagamento del credito per il quale era stata rilasciata la cambiale a garanzia. Tale prova non risulta in alcun modo fornita né dalla corrispondenza prodotta (che non può assolutamente configurarsi quale ricognizione di debito, sia perché non sottoscritta dalla parte, sia perché viene richiesto il pagamento di somme senza specificare l'ammontare del debito residuo), né dalla testimonianza resa, che nulla prova in relazione al pagamento.  ### va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto che va dichiarato esecutivo. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo emerso che l'opponente abbia agito/resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.  3. Sulle spese di lite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14107 /2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### D'### , pendente tra #### E ### e #### ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto: 2.conferma il decreto ingiuntivo n. 4654/2017 del 4/10/2017 che va dichiarato esecutivo; 3. condanna #### E #### al pagamento, in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in € 4835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario .  ### c. ### N.R.G. 14107/2017 - G.M. DOTT. ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. ssa ###


causa n. 14107/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Esposito Lucia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26930/2024 del 17-10-2024

... Cons. est. ### dell'autonomia cartolare propria dell'avallo, che l'avallante possa opporre al presentatore del titolo eccezioni fondate sulla validità del rapporto causale che ha dato origine all'obblig azione cambiaria (discutendos i, semmai, solo della latitudine del concetto di vizio formale opponibile: si veda, sul tema, ### 1, Sentenza n. 1992 del 26/03/1984). Le argomentazioni spese dal ricorrente nel motivo in esame non si confrontano minimamente con le argomentazioni addotte dalla sentenza im pugnata, e in linea con l'in segnamento di questa Corte, a co nforto della valorizzazione dell'autonomia dell'avallo nella dinamica della disciplina dei titoli di credito, ma pretendono di dimostrare l'erroneità dell'assunto sulla base di una personale, quanto infondata, ricostruzione della disciplina di settore, finendo per non contrastare le ragioni della decisione impugnata che, del resto, appaiono del tutto corrette alla luce del precitato orientamento nomofilattico. Inver o l'avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale circostanze riconducibili al contenuto dell'exceptio doli nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15949/2021 R.G. proposto da: ### elett.te dom.to in Roma, ### delle ### n. 9, Roma, c/o ### rapp.to e difeso dall'avv. ### giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - ### s.r.l., in persona d el l.r.p.t., dom.ta in Roma, piazza ### presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all'indirizzo pec ###, Oggetto: titoli di credito AC - 19/09/2024 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### rappresentata e di fesa dal l'avv. ### ccoli, giusta procura allegata alla memoria datata 23 maggio 2024, in atti; - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte di app ello di Napoli, quinta sezione c ivile, n. 4181/2020, pubblicata il ### , resa nel procedimento n.r.g. 1861/2019 udita la re lazione svolta nel la camera di co nsiglio non partecipata del 19 settembre 2024 dal #### 1. Con atto di citaz ione, notificato il ###, ### esponeva: - che in data ### gli era stato notificato dalla ### s.r.l. (in prosieguo, breviter: “Alene”) atto di precetto per il pagamento di € 20.419,80, in virtù di venti effetti cambiari (ognuno di €.1.000,00, con scadenza a partire d al 29.10.2013), emessi dall a ### estioni s.r.l., con avall o dell'### - che le suddette cambiali erano state emesse sulla base di un contra tto di cessione di attrezzature con riserva di proprietà (sti pulato tra l'opposta e la ### s.r.l. , in data ###); - che la pretesa era infondata, poiché detto contratto era nullo e/o annullabile e/o da dichiarare risolto. Tanto premesso, previa sosp ensione della efficacia esecuti va delle cambiali , si opponeva all'esecuzione e chiedeva di «a) accertare e dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione della ### srl per non ess ere proprietaria dei beni ced uti; nonché l'inefficacia e la nullità del precetto, per i motivi di cui in premessa; dich iarare anche la nullità, l'annullabilità e/o la risoluzione del citato contratto di ces sione con la conseguente dichiar azione di nullità e/o 3 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### annullabilità delle cambiali ad esso collegabili per la violazione degli ar tt. 1439 e 1429 c.c., con la conseguente declaratoria di ulteriore nullità del precetto b)accertare e dic hiarare che parte attrice nu lla deve alla ### sr l per la nulli tà, annullabilità e/o risoluzione del contratto, per co me espos to; c) accertare e dichiarare, per l'effetto che il credito intimato risulta non dovuto», invocando altresì il risarcimento dei danni e la vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la ### eccependo l'infondatezza dell'opposizione. Con sentenza n. 2799/2019 del 14 marzo 2019, il Tribunale di Napoli così provvedeva: «a) ### l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di ### s.r.l. di agire con l'azione cambi aria in danno di Err ichiello ### in virtù delle cambiali indicate in precetto; b) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in fav ore di ### , liquidandole in complessivi euro 2.738,00, oltre euro 264,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario».  2. La Corte di appello di Napoli, con l'impugnata sentenza, così provvedeva: «1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gr avata, rigetta l'opposizione all'esecuzione dell'### e dichiara che la ### s.r.l. può agire esecutivamente nei suoi confronti, in base alle cambiali indicate in precetto; 2) condanna ### chiello ### alla rifusione in favore della ### s.r.l. delle spese del doppio gr ado, che liquid a in € 2.100,00 per comp ensi per il primo grado ed in € 2.500,00 per compensi ed in € 382,50 per spese per il presente gra do, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, al netto di IVA e CPA.». 4 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### 3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: a) che il Tribunale aveva accolto l'opposizione, sull'assunto che anche l'avallante possa far valere le ecc ezioni relative a rapporti intercorsi fra l'originario debitore cambiario e i precedenti giratari, se colui che agisce in via cambiaria abbia acquistato il titolo in mala fede, e ritenendo che nella specie sussistesse il dolo del credi tore, per aver questi azionato le cambiali dopo il sequestro dei beni oggetto del contra tto di vendita; b) che tal e motivazione er a erronea, sicco me l'obbligazione di garanzia dell'avallante, avente carattere accessorio e dipendente (art. 37, co. 1, legge cambiaria), è anche un'obbligazione cambiaria di natura cartolare, come tale autonoma rispetto alle altre obbligazioni cambiarie ed anche rispetto a quella dell'avallato, con la co nseguenza che gli eff etti dell'ac cessorietà non oper ano nei limiti in cui è sancit a l'autonomia della obbligazione stessa, quali risultano dall'art. 37, co. 2, legge cambiaria, secondo cui l'obblig azione dell'avall ante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa, salvo che per un vizio di forma (cfr. art. 7 legge cambiaria). Ne deriva che l'avallante, come non risponde dell'obbligazione causale sottostante, così non è liberato per l' eventual e estinzione o invalidità della medesima per causa diversa dal vizio di forma e, parimenti, mentre può giovarsi delle ecc ezioni riguardanti la validità formale del titolo e di quelle derivanti dai suoi rapp orti personali con il portato re che pretende il pagamento, non pu ò avvalersi di quelle proprie dell'avallato o attinenti al rapp orto sottostante (cfr. Cass. n. 1992/1984; n. 2911/1980; 5372/1979); c) che, con ta li premesse, nella specie conseguiva che in vano l'### av eva eccepito, a fondamento 5 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### dell'opposizione, l'eventuale nullità e/o annullabilità e/o risoluzione del contratto di vendita (che avevano dato luogo all'emissione delle cambiali azionate) e l'insussistenza, qu indi, dell'obbli gazione ### av allata, dovendo ad abu ntantiam anche rilevars i che erroneamente il primo Giudice aveva ravvisato il dolo del creditore nell'azionare i titoli, valorizzando la sola circostanza del sequestro probatorio, ma trascurando la documentazione prodotta dall'### idonea quanto meno a giustificare la sua buona fede.  4. Avverso detta pronuncia ### iello ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.  5. ### ha resistito con controricorso.  ### 1. Il ricorso lamenta: a. ### motivo «I - insufficiente ed ### motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.  360, co mma 5. Erroneità della sentenza per av ere la Corte di Appello escluso l'exceptio doli affermando la mancata sussistenza dell'accordo fraudolento tra l'emittente ### srl e la ### srl.», dedu cendo che la Corte di Appello doveva tenere conto del fatto che l'art. 21 della ### cambiaria com prende tutte le possibili eccezioni , onde l'espressione limitatrice «il debitore può opporre soltanto le ecc ezioni di nullità della cambiale» è “distrutta” dall'espressione immediatament e successiva «e quelle non vietate dall'ar t. 21», che non solo comprende le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art.  2, ma anche tutte le altre o di natura tipicamente cambiaria, o di natura generale, sia sostanziale sia processuale». Inoltre, l'art.  21 co ntiene l'espresso riconoscimento leg islativo della exceptio doli gener alis, la quale, an teriormente, era a pplicata in via di 6 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### costruzione giuridica, — e viene, ora, sancita positivamente come rimedio giuridico per opporre le eccezioni personali al traente od ai portatori precedenti, anche al terzo possessore, ove quest'ultimo «acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore». 
Il motivo è inammissibile. 
La ratio decidendi della sentenza impugnata si identifica nell'affermazione in diritto secondo cui l'obbligazione di garanzia dell'avallante, avente carattere accessorio e dipendente (art. 37, co. 1, legg e cambi aria), è un'obbligazione cambiar ia di natura cartolare, con la conseguenza che l'avallante, come non risponde dell'obbligazione causale sottostante, così no n è liberato per l'eventuale estinzione o invalidi tà della medesima per causa diversa dal vizio di forma e, parimenti, mentre può giovarsi delle eccezioni riguardanti la va lidità formale del titolo e di quelle derivanti dai suoi rapporti personali con il portatore che pretende il pagamento, non può avvalersi di quelle proprie dell'avallato o attinenti al rapporto sottostante. 
Tale aff ermazione è corretta, dovendo richiamarsi tanto la più risalente giurisprudenza di questa Corte (### 3, Sentenza 2901 del 06/10/19 72; ### 3, Sentenza n. 2911 del 03/05/1980), quanto la più recente (### 3, Sentenza n. 18846 del 10/06/2022), laddove si è affermato il condivisibile principio secondo cui “in ragione della letteralità e astrattezza della sua obbligazione, l'avallante cambi ario non può opporr e eccezioni attinenti al rapp orto fo ndamentale tra debitore principale e creditore, e pertanto non è liberato dall'obbligazione di garanzia neppure nel caso di estinzione dell'obbligazione principale ”. 
Questa Corte ha, quind i, sempre escluso, in ragione 7 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### dell'autonomia cartolare propria dell'avallo, che l'avallante possa opporre al presentatore del titolo eccezioni fondate sulla validità del rapporto causale che ha dato origine all'obblig azione cambiaria (discutendos i, semmai, solo della latitudine del concetto di vizio formale opponibile: si veda, sul tema, ### 1, Sentenza n. 1992 del 26/03/1984). 
Le argomentazioni spese dal ricorrente nel motivo in esame non si confrontano minimamente con le argomentazioni addotte dalla sentenza im pugnata, e in linea con l'in segnamento di questa Corte, a co nforto della valorizzazione dell'autonomia dell'avallo nella dinamica della disciplina dei titoli di credito, ma pretendono di dimostrare l'erroneità dell'assunto sulla base di una personale, quanto infondata, ricostruzione della disciplina di settore, finendo per non contrastare le ragioni della decisione impugnata che, del resto, appaiono del tutto corrette alla luce del precitato orientamento nomofilattico. Inver o l'avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale circostanze riconducibili al contenuto dell'exceptio doli nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di essa sia lo stesso nei cui confronti l' avallato ha estint o l'obbligazione, giacché in tale ip otesi la co ntroversia esula dai confini del rapporto cambiario ed investe il rapporto extracartolare; ciò che, tuttavia, non risulta nel caso di specie, non rinvenendosi traccia di tale ipotes i né nella sentenza impugnata, né nei motivi del ricorso.  b. ### motivo «### sussistenza del dolo e/o della colpa grave. Violazione degli artt. 21 e 62 L.C. e dell'art 1993 co 2 ex a rt 360 co 1 n.5», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per omessa/insufficiente e/o contraddittorietà della 8 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### motivazione, segnatamente a riguardo dell'asserita insussistenza del dolo da parte dell'avallato e soprattutto in ordine ad una pur sommaria precisazione di come e perché fosse stata trascurata la documentazione prodotta dall'### s.r.l. asseritamente idonea a giustificare la sua buona fede, omettendo in termin i di pal ese evidenza - anche fo rmale - di indicar e quale fosse la documentazione prodotta dalla citata ### asseritamente atta a giustificare tale sua buona fede, segnatamen te in merito all a data di provenienza dei beni.  c. ### motivo «### ed illogica decisione nella parte in cui definisce errata la decisione del Giudice di primo grado che ha ra vvisato il dolo del creditore nell'azionare i titoli, valorizzando la sola circostanza del sequestro probatorio ex art 360 n. 3 e 5 cpc », deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che nella specie si è trattato di una vera e propria truffa, per cui sarebbe stato necessario soffermarsi sugli elem enti costitutivi del reato di truffa, con parti colare riferimento alla truffa contrattuale, i cui elementi costitutivi, ovvero i raggiri e gli artifici, er ano già ampiamente dimostrati sin dal primo grado.  d. ### motivo «### e/o ### esame di u n fatto decisivo del processo nella parte in cui la ### avrebbe provato la lecita provenienza del bene e la titolarità degli stessi in capo alla ### srl ex art. 360 n.5 cpc», deducendo l'erroneità della sentenza im pugnata per a ver omesso di consi derare l'illecita provenienza dei beni, che risulterebbe provata dalla attuale pendenza del relativo procedimento penale, r.g. ###/13. 
I motivi secondo, terzo e quarto possono essere congiuntamente esaminati, in quanto sono inammissibili per la medesima 9 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### ragione: essi impugnano in questa sede un obiter della sentenza impugnata, la quale ha accennato alla questione della prova della sussistenza del dolo del la ### nel rapporto causale solo ad abuntantiam, co me si evince con certezza dall'affermazione in fondo a pagina 9 laddove si legge: “Il ril ievo che precede è assorbente”. Tanto determina che le considerazioni espresse dopo aver rilevato l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione sono state spese sol o ad co lorandum, non essendovi dubbio che la reiezione della domanda è stata fondata dalla Corte territoriale sull'affermazione di carattere fo rmale inerente alla carenza di titolarità dell'avall ante a sollevare l'eccezione inerente alla validità del rapporto sottostante all'emissione dei titoli di credito.  2. La soccom benza regola le spese, liquidate come in dispositivo.  3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M.  la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ### a rifondere ad ### s.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 10 r.g. n. 15949/2021 Cons. est. ### previsto per il ric orso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 19 settembre 

causa n. 1861/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Fraulini Paolo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7213/2025 del 17-07-2025

... euro 70.000,00 ciascuno e ciascuno garantito mediante cambiale di euro 140.000,00, nonché contratto di finanziamento concluso con la ### & ### s.r.l. il ### per l'importo di euro 200.000,00 e garantito, nella misura del 70%, dal ### di garanzia per le piccole e medie imprese), il ### ed il ### hanno: 1) disconosciuto “ex artt. 2712 e 2719 cod. civ.” il documento n. 11 prodotto, in copia, dalla parte opposta ed hanno manifestato “profonda perplessità sull'autenticità delle sottoscrizioni in essi presenti”, riservandone il disconoscimento (successivamente svolto) ex art. 214 c.p.c. all'esito del deposito degli originali; 2) dedotto di non aver mai sottoscritto per avallo le cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari nn. 034/936593 e 034/936595; 3) dedotto che le garanzie risultanti dai documenti disconosciuti non sono riconducibili ad un contratto autonomo di garanzia, bensì ad una fideiussione con rinunzia al beneficium excussionis secondo quanto risulta: i) dalla lettera dei documenti predisposti unilateralmente dalla banca (con quanto ne consegue anche ai sensi dell'art. 1370 c.c.); ii) dalla lettera a) del testo negoziale ove si fa riferimento ad un'obbligazione dei (leggi tutto)...

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N. R.G. ###/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ###/2017 RG avente ad oggetto: contratti bancari TRA ### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in Napoli, ### di ### n. 263, sono elettivamente domiciliati ### E ### s.c.p.a. (###), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso lo studio del quale, in Napoli, piazza ### n. 1, è elettivamente domiciliata OPPOSTA ### Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 20 maggio 2025.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 7731/2017 con il quale questo Tribunale ha loro ingiunto, in qualità di garanti della ### & ### s.r.l., il pagamento a ### di credito popolare s.c.p.a. della complessiva somma di euro 126.829,34, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ripercorsi i plurimi rapporti contrattuali conclusi tra la ### & ### s.r.l. (incorporata nella ### s.r.l. la quale ultima ha, successivamente, mutato la ragione sociale in ### & ### s.r.l.) e l'odierna opposta (in particolare, contratto di conto corrente -con apertura di credito di fascia superiore ad euro 5.000,00 revocata con comunicazione del 18 agosto 2016- avente 118/1092758 sul quale sono stati regolati pure i pagamenti dei mutui -tutti risolti sempre con comunicazione del 18 agosto 2016- nn. 034/93595 e 034/93593, conclusi il 26 ottobre 2011 per euro 70.000,00 ciascuno e ciascuno garantito mediante cambiale di euro 140.000,00, nonché contratto di finanziamento concluso con la ### & ### s.r.l. il ### per l'importo di euro 200.000,00 e garantito, nella misura del 70%, dal ### di garanzia per le piccole e medie imprese), il ### ed il ### hanno: 1) disconosciuto “ex artt. 2712 e 2719 cod. civ.” il documento n. 11 prodotto, in copia, dalla parte opposta ed hanno manifestato “profonda perplessità sull'autenticità delle sottoscrizioni in essi presenti”, riservandone il disconoscimento (successivamente svolto) ex art. 214 c.p.c. all'esito del deposito degli originali; 2) dedotto di non aver mai sottoscritto per avallo le cambiali rilasciate a garanzia dei mutui chirografari nn. 034/936593 e 034/936595; 3) dedotto che le garanzie risultanti dai documenti disconosciuti non sono riconducibili ad un contratto autonomo di garanzia, bensì ad una fideiussione con rinunzia al beneficium excussionis secondo quanto risulta: i) dalla lettera dei documenti predisposti unilateralmente dalla banca (con quanto ne consegue anche ai sensi dell'art. 1370 c.c.); ii) dalla lettera a) del testo negoziale ove si fa riferimento ad un'obbligazione dei garanti relativa a “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi … ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa”; iii) dalla mancata previsione della rinunzia a far valere eccezioni che spettano al debitore principale; iv) dalla lettera f) del contratto che limita al solo recesso ed al tempo del relativo esercizio il profilo in relazione al quale è esclusa la possibilità per i garanti di sollevare eccezioni in ordine al rapporto principale; 4) osservato che, ove pure il contratto dovesse essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, non sarebbe comunque preclusa (tenuto pure conto dell'art. 1462 c.c.) la possibilità di far valere la nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento; 5) sollevato l'exceptio doli atteso che i saldi del conto corrente n. 118/1092758 “sono stati sempre falsi, giacché costantemente corrotti”: i) “dall'applicazione di competenze eccedenti le soglie di usura”. In particolare, secondo gli opponenti, premesso che nel t.e.g. vanno computate, oltre agli interessi, tutte le somme dal correntista dovute per spese e commissioni (secondo quanto del resto confermato pure dalla legge n. 2/2009, ratione temporis applicabile), deve ritenersi violata la disciplina recata dalla l. n. 108/96 sia al momento della conclusione del contratto, sia nel corso del rapporto; ii) “dall'avvenuto addebito degli interessi ad un tasso ultralegale mai convenuto, tampoco per iscritto, e sempre superiore anche a quello determinato dall'art. 117 D.Lgs. 385/'93 mercé il rinvio mobile predisposto per gli impieghi banca”. In particolare, secondo quanto si legge alla pagina 24 dell'atto di citazione in opposizione, il ### ed il ### hanno prospettato la “nullità totale del contratto costitutivo del conto corrente n. 118/1092758 e del contratto costitutivo della linea di finanziamento (apertura di credito) in esso regolata, nonché la nullità totale dei contratti costitutivi 118/57/1099430 e n. 118/57/1099432 e delle linee di finanziamento autoliquidanti che in essi hanno trovato regolamento” (con le conseguenze indicate alla medesima p. 24 dell'atto di citazione) stante il mancato rispetto della forma scritta (sia in ragione del disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. delle schede negoziali prodotte in sede monitoria come documenti 1 - 3, sia in ragione del difetto di sottoscrizione del contratto da parte della banca). Ancora, per il caso di ritenuta, regolare conclusione del contratto di conto corrente e di apertura di credito, i garanti hanno prospettato la nullità del contratto di apertura di credito regolata nel conto corrente n. 118/1092758 “per difetto di contenuto sia per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto (la scheda negoziale non indica l'importo dell'affidamento nonché se esso era a revoca o a tempo determinato) sia perché manca la rappresentazione dell'I.S.C.” (p. 40 dell'atto di citazione in opposizione); iii) “dall'avvenuto accredito degli interessi dovuti alla società ad un tasso mai convenuto, tampoco per iscritto; il tasso applicato è stato sempre inferiore sia a quello legale codicistico vigente per tempo, sia a quello determinato dall'art. 117 D.Lgs. 385/'93 mercé il rinvio mobile predisposto per le operazioni bancarie di raccolta del capitale”; iv) “dall'avvenuto addebito di somme per commissioni, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito mai fosse stato convenuto, tampoco con contratto scritto e sottoscritto, e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario”; v) “dall'avvenuto addebito di somme per spese, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito giammai fosse stato convenuto tampoco con contratto scritto e sottoscritto, e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario”; vi) “dall'illegittima antergazione dei giorni valuta favorevoli alla banca e dall'illegittima postergazione dei giorni valuta favorevoli alla correntista” in assenza di patto scritto e di pubblicizzazione all'interno dello stabilimento bancario; vii) “dalla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito della correntista” dovendo ritenersi violati gli artt. 2 e 6 della delibera ### del 9 febbraio 2000 per sostanziale assenza di reciprocità nella capitalizzazione (con conseguente applicabilità dell'art. 1344 c.c.) “come dimostrato dalle previsioni in punto d'interesse a credito della correntista ove il tasso d'interesse è di poco superiore allo zero assoluto (lo 0,050%)” (p. 40 dell'atto di citazione in opposizione); viii) “dall'illegittima variazione in pejus per la correntista delle condizioni economiche applicate alle relazioni commerciale”; ix) “dall'illegittimo addebito nel conto corrente n. 118/1092758 delle rate dei mutui chirografari 034/93595, n. 034/93593 e n. 034/1003587 nonostante la nullità dei titoli negoziali” per falsa rappresentazione dell'i.s.c. 
A fronte della valutazione dei profili di invalidità oggetto di contestazione, gli opponenti hanno quindi prospettato l'inesistenza di un qualsivoglia debito della debitrice principale.  ### di ### popolare s.c.p.a. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Premessa l'integrale validità di tutti i contratti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo la banca ha, in particolare: a) eccepito la genericità del disconoscimento formulato ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., provvedendo in ogni caso al deposito degli originali delle due fideiussioni già prodotte in copia sub doc. 11 del fascicolo monitorio; b) osservato che alcun disconoscimento è stato reso con riferimento alle sottoscrizioni apposte per avallo; c) rilevato che gli argomenti addotti dalla controparte non consentono di escludere la qualificabilità del documento 11 quale contratto autonomo di garanzia (qualificazione che, in realtà, è desumibile dalle previsioni per le quali il garante si è obbligato all'”adempimento di qualsiasi obbligazioni verso codesta ### dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci …”, nonché in relazione a “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta ### in relazione ad operazioni consentite a terzi per qualsivoglia titolo o causa”, fermo restando che dalla lettera e) risulta l'obbligo per il garante di “pagare immediatamente alla ### a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” le somme risultanti dalle scritture contabili della banca, ferma, al più, la qualificabilità della garanzia quale fideiussione omnibus; d) osservato che i contratti depositati in sede monitoria (e nel presente giudizio prodotti in originale) recano sottoscrizione riconducibile alla banca e che, in ogni caso, come ormai chiarito dalla Suprema Corte, è valido il contratto c.d. “monofirma”; e) dedotto che neppure può essere accolta la doglianza (formulata in via subordinata) sollevata quanto alla nullità dell'apertura di credito sia perché generica, sia perché, in ogni caso, infondata risultando dalla documentazione depositata la “corretta pattuizione di ogni condizione contrattuale” compresa pure quella relativa alla quantificazione degli interessi passivi (p. 14 della comparsa di costituzione e risposta); f) allegato che risulta rispettata la disciplina ratione temporis applicabile quanto alla pari capitalizzazione degli interessi; g) dedotto che “pretestuosa oltre che infondata” risulta pure la generica eccezione relativa all'antergazione e postergazione delle valute, mai avendo la banca applicato valute fittizie e risultando, in ogni caso, ogni contestazione a riguardo svolta preclusa dal decorso del termine previsto dall'art.  1832 c.c.; h) osservato che generica risulta pure la doglianza relativa allo ius variandi fermo restando che “al momento della conclusione del contratto la cliente ha espressamente attribuito alla ### la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche del rapporto” (p. 15 della comparsa di costituzione e risposta) e che l'odierna opposta ha, anche per il tramite degli estratti conto, sempre comunicato le variazioni apportate; i) rilevato che infondate risultano pure le doglianze relative alla pretesa violazione della disciplina recata dalla l. 108/96 con riferimento all'apertura di credito (tanto in ragione sia della genericità del motivo di opposizione, sia della mancata possibilità di computare nel t.e.g. spese che non erano oggetto di rilevazione da parte di ### d'### sia dell'erronea individuazione della soglia in concreto operante); j) osservato che l'erronea indicazione dell'i.s.c. non può comunque, quanto al contratto concluso dalla banca con imprenditore, comportare nullità del finanziamento. 
Alla prima udienza la parte opponente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sul documento 11 del fascicolo monitorio, ha “rimarcato” che le sottoscrizioni risultanti dalle due cambiali non sono state apposte per avallo, ha rilevato che la garanzia risulta conforme ad un modulo ABI integrante illecito ai sensi della l. n. 287/1990 (circostanza meglio articolata anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.); la parte opposta ha, invece, dichiarato di volersi avvalere del documento 11 depositato in sede monitoria ed ha quindi proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concesso termine di giorni 15 per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione, la causa è stata chiamata all'udienza del 30.10.2018 allorquando sono stati assegnati i termini previsti dall'art.  183, co. 6 c.p.c. Nominato un primo consulente grafologo e, a fronte del deposito della relativa relazione, un successivo consulente contabile, mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2024 e successivamente rimessa sul ruolo al fine di disporre rinnovazione della consulenza grafologica limitatamente alle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione dal ### nonché integrazione della consulenza contabile. La causa, interrotta in data ### per la morte del difensore dell'opposta e successivamente riassunta su iniziativa degli opponenti, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.  2. ### è fondata nella misura di seguito indicata. 
Appare opportuno precisare che l'importo oggetto della qui opposta ingiunzione di pagamento risulta dalla somma dei seguenti, pretesi crediti: i) euro 56.929,18 per saldo debitore del conto corrente 118/1092758 ed euro 1.277,23 per interessi moratori; ii) euro 18.799,19 in relazione al mutuo 034/93595 (importo risultante dalla somma di euro 13.570,54 asseritamente dovuta per rate impagate, di euro 392,87 asseritamente dovuta per interessi moratori, di euro 8,88 asseritamente dovuta per rateo interessi e di euro 4.096,32 asseritamente dovuta per capitale residuo); iii) euro 18.799,19 in relazione al mutuo n. 034/93593 (importo risultante dalla somma di euro 13.570,54 per rate impagate, di euro 392,87 per interessi moratori, di euro 8,88 per rateo interessi e di euro 4.096,32 per capitale residuo); iv) euro 31.024,55 per capitale residuo del mutuo 34/1003587, al netto di quanto alla creditrice versato dal ### di ### per le piccole e medie imprese.  3. Preliminare risulta l'esame delle contestazioni svolte con riferimento alle garanzie alla base del decreto ingiuntivo.  3.1. Gli opponenti hanno, in primis, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul documento 11 del fascicolo monitorio; documenti dei quali l'opposta ha dichiarato di volersi avvalere sì che si è dato luogo alla verificazione.  3.1.1. Il primo consulente grafologo ha (si veda l'elaborato depositato il ###) ritenuto autografa la sottoscrizione apposta dal ### Tali conclusioni, cui il consulente è pervenuto all'esito di approfondita indagine esente da vizi logici, vengono da questo Tribunale integralmente condivise (e qui richiamate) a maggior ragione considerate le convincenti repliche (pagine 57 e 58 del richiamato elaborato) rese dal c.t.U. alle (in verità, limitate) osservazioni del consulente della parte opponente (osservazioni che, quanto alla sottoscrizione del ### neppure sono state dalla parte riprese negli scritti conclusionali depositati). 3.1.2. Più articolato è risultato il giudizio di verificazione delle sottoscrizioni apposte dal ### (sottoscrizioni che, per quanto si dirà, devono comunque essere ritenute autografe). 
Il primo consulente nominato dal Tribunale ha infatti attribuito la sottoscrizione all'odierno opponente pur ravvisandone il nome in “Claudio” in luogo di “Corrado”. Tale errore -espressamente ammesso nella relazione definitivaè stato dal consulente tuttavia ritenuto non idoneo a modificare la valutazione di ritenuta autografia stante: i) la rilevata omogeneità nella “espressività automatizzata generale e di dettaglio delle peculiarità grafiche del cognome” (p. 58 del richiamato elaborato); ii) l'omogenea modulazione del nome di battesimo (“di fatto caratterizzato da evidente limitata leggibilità nelle verificande e nelle comparative persino nel documento di identità. Difatti coincidenti sono risultati i parametri generali quali tra gli altri il calibro, l'occupazione dello spazio, la tenuta del rigo, la direzione del filo grafico, la pressione, adeguatamente dimostrati e illustrati così come la modalità ideativa ed espressiva della maiuscola, della lettera “d” e della vocale terminale “o” -p. 59 dell'elaborato depositato il ###); iii) l'esito dell'indagine a rettifica svolta attribuendo all'opponente il corretto nome di “Corrado”, in luogo di “Claudio” che, pure, ha condotto ad una valutazione di autografia stante “l'indecifrabilità del gruppo lettere ”rr” come tale sia nelle contestate che nelle comparative poiché la segnica che caratterizza la lettera “r” viene completamente destrutturata apparendo leggibile in effetti, in tutte le firme, come lettera “u” corsivo del modello scolastico - che di fatto ha indotto la scrivente nell'errore rilevato convinta che si trattasse della lettera “u” del nome “Claudio” - con ciò a manifestare piena coerenza dinamica e formale della modalità grafica del nome nelle firme oggetto di indagine provenienti pertanto tutte dalla autografia del Foglia” (p. 59 della relazione). 
Nonostante la pluralità degli elementi concorrenti nel senso dell'autografia ### delle sottoscrizioni apposte dal ### l'errore nel quale è (in un primo momento) incorso il consulente ed il tenore delle difese della parte opponente hanno reso opportuno il conferimento di incarico ad altro consulente grafologo il quale (si veda l'elaborato depositato il ###) è pervenuto alla medesima valutazione di autografia già formulata dal precedente ausiliario. Convincenti sono risultate le repliche dal nuovo consulente offerte a fronte delle osservazioni del consulente di parte opponente (osservazioni dalla medesima parte riproposte nella comparsa conclusionale da ultimo depositata). In particolare, il c.t.U.: a) ha dato atto della solo parziale censura delle indagini svolte quanto all'appoggio pressorio (p. 33 dell'elaborato depositato il ###); b) ha osservato che le differenze morfologiche dei singoli grafemi (ritenute -secondo quanto è ben possibile e, per certi versi, naturaleconseguenza di “differenze formali che il sig. ### ha cercato di attivare” -p. 33 della relazione) risultano comunque “compatibili” con la formula grafica individuale dell'opponente “tanto da NON far registrare un iter ideo-grafico e grafo-dinamico differente” (p. 33 della relazione) essendo in particolare “emerse immagini direttrici convergenti, con qualità e quantità altamente significative, attesa la solidarietà dinamica con la quale le stesse sono espresse” (p. 34 della relazione); c) ha ritenuto che le differenze (registrate in ordine solo ad alcune sottoscrizioni) in relazione alla continuità grafica vanno valutate “come ### ascrivile alla volontà del soggetto, attraverso il controllo volontario, che non è riuscito - in ogni caso - ad azzerare le convergenze sostanziali riemerse in solidarietà dinamica significativa; convergenze che sono state rigorosamente illustrate ed argomentate in sede di confronto” (p. 34 della relazione da ultimo richiamata). 
In definitiva, alla luce delle convincenti conclusioni cui è giunto il secondo consulente (a maggior ragione tenuto conto del fatto che le stesse sono ulteriormente suffragate dalla valutazione cui - emendato l'originario errore relativo alla identificazione del nome della parteè pervenuto il primo ausiliario nominato dal Tribunale), anche le sottoscrizioni apposte dal ### sul documento 11 del fascicolo monitorio devono ritenersi autografe.  3.2. Tanto detto in ordine alla attribuzione delle sottoscrizioni, occorre quindi procedere alla qualificazione delle garanzie prestate dagli opponenti.  3.2.1. ### consolidata giurisprudenza di legittimità la causa concreta del negozio autonomo di garanzia va ravvisata nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico della mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale “attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. ###). Ne discende che l'obbligazione del garante autonomo è sempre distinta da quella del debitore principale, in quanto tesa ad indennizzare il creditore mediante il tempestivo versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). Mentre, quindi, il fideiussore è un vicario del debitore, l'obbligazione del garante autonomo è ### autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, risultando qualitativamente diversa da quella garantita “perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale” (Cass., sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. ###), ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. 
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le garanzie prestate dagli odierni opponenti debbano essere qualificate come fideiussioni ### alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) il (pur non decisivo -tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###) dato letterale del modulo sottoscritto dal ### e dal ### che, reiteratamente (si vedano, a mero titolo esemplificativo, le lettere a), b) e c), fa riferimento alla “fideiussione”; ii) l'identità (quale desumibile dalla lettera a del modulo sottoscritto) dell'obbligazione assunta dal garante e di quella della debitrice principale; iii) la previsione (lett. b) di una solidarietà ### tra obbligazione della debitrice principale ed obbligazione del garante che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 11 ottobre 2024, n. 26508; Cass., sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874; Cass., sez. 1, sent. 11 dicembre 2019, n. ###), trova giustificazione allorquando sussista l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale e che, pertanto, non è compatibile con il contratto autonomo di garanzia; iv) la pattuizione di un semplice obbligo per il garante di pagare “immediatamente”, “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto alla banca, senza preclusione (fatta eccezione per la limitatissima -e, in concreto, irrilevanteipotesi contemplata alla lettera f -peraltro, proprio l'esplicita previsione di una simile, limitata preclusione, conferma, per il resto, la più ampia facoltà di sollevare eccezioni) in ordine alla possibilità di sollevare eccezioni, essendo -di massimala sola clausola che imponga il pagamento a prima richiesta “e senza eccezioni” incompatibile con l'accessorietà che connota la fideiussione (Cass., sez. 6-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27619; Cass., sez. 3, sent. 19 febbraio 2019, n. 4717). 
Né le conclusioni alle quali si è pervenuti possono essere inficiate (come invece preteso dall'opposta) alla luce dell'ampiezza delle formule (dalla parte riprodotte anche alla pagina 13 della comparsa conclusionale da ultimo depositata) mediante le quali è stato individuato l'oggetto delle garanzie; tali formule, infatti, ben risultano compatibili con la fideiussione omnibus (tali, per quanto detto, dovendo ritenersi le garanzie prestate) e non consentono in alcun modo di qualificare -in modo univoco ed a dispetto dei plurimi elementi sopra richiamatile garanzie prestate quali contratti autonomi.  3.2.2. Così qualificate le garanzie prestate, non può essere dichiarata la nullità delle stesse per violazione della disciplina in materia di concorrenza (si veda, a riguardo, il contenuto della pagina 2 della memoria depositata dagli opponenti ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.). 
Stante il tenore degli atti depositati dall'opposta occorre preliminarmente richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale tra le sezioni specializzate ed ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza (tra le altre, Cass., sez. 6-1, ord. 16 giugno 2020, 11634) e, in ogni caso, rilevare che la questione è stata dagli opponenti sollevata come mera eccezione. 
Tanto detto, deve osservarsi che nell'ambito della corposa documentazione agli atti (e dei foliari prodotti) non risulta rinvenibile il provvedimento n. 55/2005 con il quale la ### d'### ha accertato la sussistenza, “a monte”, di un'intesa restrittiva della concorrenza tradottasi, (secondo la tesi del ### e del ### “a valle”, nel recepimento contrattuale delle clausole conformi a quelle predisposte dall'Abi ed esaminate nel provvedimento amministrativo da ultimo richiamato. Non può pertanto processualmente valutarsi, in questa sede, l'effettiva esistenza di quell'intesa a monte della quale il provvedimento n. 55/2005 di ### d'### costituisce prova privilegiata (tra le altre, Cass., S. 
U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994). 
Peraltro, tenuto conto della data di prestazione delle fideiussioni che vengono qui in rilievo (2012), la produzione del richiamato provvedimento amministrativo non avrebbe comunque consentito di ritenere accertata l'intesa “a monte” (in considerazione dell'assai significativo tempo trascorso tra l'accertamento del 2005 e la prestazione delle garanzie da parte degli opponenti). Né a diversa conclusione può pervenirsi alla luce dei documenti 21-26 dal ### e dal ### prodotti in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. Tanto in ragione del numero limitato di fideiussioni (tale da non consentire di pervenire ad un accertamento presuntivo dell'esistenza dell'intesa a monte) e, in ogni caso, della distanza temporale (non inferiore a tre anni) tra le fideiussioni prodotte e quelle alla base del decreto ingiuntivo qui opposto.  3.3. Da ultimo, occorre dare atto della mancata possibilità di ravvisare in capo agli opponenti una obbligazione da avallo, atteso che, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni (si veda, in particolare, la pagina 6 dell'atto di citazione -“evidenziano di non aver mai sottoscritto per avallo le cambiali rilasciate dalla ### & ### all'ordine dell'### di credito per il mutuo chirografario n. 034/936593 e per il mutuo chirografario n. 034/936595”), l'opposta non ha prodotto i documenti in originale e non ha chiesto di procedere alla verificazione delle stesse.  4. Con riferimento alle doglianze dai fideiussori sollevate in relazione ai rapporti intercorsi tra la banca e la debitrice principale occorre osservare quanto segue.  4.1. La domanda tesa a dichiarare integralmente nullo il contratto di conto corrente n. 118/1092758 non può essere accolta. 
Deve, in primis, valutarsi come irrituale (per mancata indicazione delle specifiche difformità contestate -cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, 23902) il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle relative schede contrattuali. 
Quanto alla lamentata carenza di sottoscrizione del contratto da parte della banca è invece sufficiente richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023, 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3, t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d.  lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898), ha osservato come “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)” (Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) i quali -quanto al caso concretoben sono desumibili dalla documentazione depositata relativamente allo svolgimento del rapporto di conto corrente. 
Ne discende, con riferimento a tale conto, l'applicazione delle ### pattuizioni risultanti dal contratto prodotto fatta eccezione (per quanto si dirà) della pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi.  4.2. Diverso esito devono invece avere le doglianze dagli opponenti sollevate con riferimento alla validità del contratto di apertura di credito regolata sul conto corrente n. 118/1092758 e con riferimento ai conti anticipi 1099430 e 1099432.  4.2.1. Precisato che gli opponenti hanno chiesto di dichiarare la nullità di tutti tali contratti, con riferimento all'apertura di credito occorre premettere che l'art. 117, co. 1, t.u.b. va letto alla luce ### del secondo comma del medesimo articolo 117 (ai sensi del quale il ### “può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”), dell'art. 10 della delibera ### del 4 marzo 2003 (“### d'### può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”) e delle ### di ### d'### in materia di trasparenza bancaria (le quali, alla sezione ### paragrafo 2, prevedono che “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto” precisando pure, alla nota 2, che “### dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso”). Come chiarito dalla Suprema Corte, l'intento (risultante dalle disposizioni appena richiamate) di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta “una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, 27836)” (Cass., sez. 1, ord. 13 gennaio 2022, n. 926; conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 23 ottobre 2019, n. 27201). Una simile indicazione (sia pur nella forma attenuata richiesta dalla Suprema Corte) non può ritenersi in concreto rispettata sol che si consideri come i contratti di conto corrente depositati sin dalla fase monitoria non rechino indicazione della durata del finanziamento, dell'importo massimo del credito concesso e dell'interesse praticato extra fido.
Ne discende la nullità totale (per mancanza di forma scritta) del contratto di apertura di credito.  4.2.2. Alcuna documentazione è stata offerta con riferimento ai conti anticipi 1099430 e 1099432 sì che pure tali contratti dovranno essere valutati come integralmente nulli. Né una diversa conclusione potrebbe essere argomentata (come fatto dal consulente -più che dalla stessa parte oppostanella prima relazione) alla luce del fatto che il decreto ingiuntivo non è stato fondato su tali conti anticipi. È infatti pacifico (oltre che documentale) che gli addebiti relativi a tali conti siano stati girati sul conto corrente n. 118/1092758, sì che, stante la nullità dei primi, il saldo del conto corrente deve essere epurato di tali addebiti (sprovvisti di valida giustificazione).  4.3. Tanto detto con riferimento agli evocati profili di nullità totale dei contratti, gli interessi relativi alle somme finanziate mediante l'apertura di credito devono essere quantificati non ai sensi dell'art.  117, co. 7, t.u.b. (trovando tale norma applicazione in caso di nullità solo parziale del contratto -affetto invece, quanto al caso concreto, da nullità totale), bensì ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. In senso contrario rispetto a quanto (pur apprezzabilmente) argomentato dalla parte opponente deve infatti osservarsi come non possa essere evocata la disciplina prevista dall'art. 2033 c.c. avendo in realtà la banca esercitato azione di diversa natura (circostanza di per sé, assorbente) e risultando la decisione qui accolta conforme al generale principio di fruttuosità del denaro del quale l'art. 1284, co. 1, c.c. (oltre, tra gli altri, all'art. 820, co. 3, c.c.) è espressione.  4.4. La doglianza relativa alla illegittima capitalizzazione degli interessi risulta fondata. 
Questo Giudice ritiene di dar seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera ### 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ― e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass., sez. 1, ord. 3 luglio 2023, n. 18664; conf., tra le altre, Cass., 6-1, ord. 10 febbraio 2022, n. 4321). 
Riportando i contratti prodotti un t.a.n. equivalente al t.a.e., deve procedersi al ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti alla luce del criterio indicato a pagina 15 dell'elaborato dal c.t.U. depositato il ###.  4.5. Esclusa la ritualità delle doglianze relative alle valute fittizie ed allo ius variandi (fondate risultando le difese a riguardo svolte dall'opposta in ordine alla non sufficiente indicazione, già solo in fatto, dei presupposti alla base delle stesse) ed integralmente richiamate le condivise conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. in ordine alla mancata violazione della disciplina in materia di usura (si vedano, in particolare, le pagine 12 e 13 del primo elaborato depositato dal consulente -contenenti valutazioni che non sono state oggetto di contestazione ad opera delle parti), le considerazioni che precedono impongono di aderire all'ipotesi di calcolo riportata nell'elaborato integrativo depositato il ### sub lettera C.1 con conseguente rideterminazione del credito risultante dal conto corrente 118/1092758 in euro 36.324,77 a debito della correntista.  4.6. Unitamente alla somma di euro 36.324,77, gli opponenti devono essere altresì condannati al pagamento delle somme nel ricorso per decreto ingiuntivo indicate come dovute con riferimento ai tre finanziamenti chirografari (e, pertanto, del complessivo importo di euro 68.622,93 -risultante dalla somma di euro 18.799,19 dovuta con riferimento al mutuo 034/93595, di euro 18.799,19 dovuta in relazione al mutuo n. 034/93593 e di euro 31.024,55 dovuta con riferimento al mutuo 34/1003587). 
Tanto perché non è possibile condividere la prospettata nullità di tali finanziamenti in conseguenza dell'asserita, erronea indicazione nei contratti dell'i.s.c. Infatti, come di recente osservato da Cass., 3, ord. 13 dicembre 2023, n. ###, l'i.s.c. “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n. 17187; 14/12/2022, n. 4597)”. Nello stesso senso milita, del resto, anche il fatto che la necessità di indicazione dell'i.s.c. è espressamente prevista con riferimento ai soli contratti conclusi dal consumatore (tale non potendo considerarsi la debitrice principale) secondo quanto risulta dall'art. 125bis, co. 6, t.u.b. 4.7. In definitiva, revocato il decreto ingiuntivo, gli opponenti devono essere condannati (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184) al pagamento della complessiva somma di euro 104.947,70 (euro 36.324,77 + euro 68.622,93) oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda (17.10.2017) al saldo.  5. Con riferimento alle spese di c.t.U., precisato che questo Tribunale può provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti all'ausiliario solo a fronte di istanza dallo stesso formulata prima della definizione del giudizio (in difetto dovendo il consulente attivarsi secondo le modalità ordinarie al fine di far valere il proprio diritto al compenso), le spese della c.t.U. grafologica (liquidate con provvedimento depositato il ###), devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico degli opponenti in ragione dell'esito del presente giudizio. 
Considerato che la c.t.U. contabile ha comportato l'accertamento dell'esistenza di un credito della banca inferiore rispetto a quello azionato in sede monitoria, le spese della relativa consulenza (liquidate con provvedimenti depositati il ### ed il ###) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico della parte opposta.  6. La revoca del decreto ingiuntivo ha comportato caducazione anche della statuizione ivi contenuta quanto alle spese del procedimento monitorio. Considerato che all'esito del presente giudizio gli opponenti sono stati condannati al pagamento di somme (pur inferiori a quelle azionate in sede monitoria), stante il criterio della soccombenza, gli stessi devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m.  147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7731/2017 di questo Tribunale; 2) condanna ### e ### al pagamento, in solido, in favore di ### di credito popolare s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 104.947,70, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda (17.10.2017) al saldo; 3) pone a carico di ### e ### in via integrale e definitiva, il pagamento, in solido, delle spese della c.t.U. grafologica liquidate con provvedimento depositato il ###; 4) pone a carico di ### di credito popolare s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., in via integrale e definitiva, il pagamento delle spese della c.t.U. contabile liquidate con provvedimenti depositati il ### ed il ###; 5) condanna ### e ### al pagamento, in solido, in favore di ### di credito popolare s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 14.103,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge. 
Così deciso in Napoli, il 17 luglio 2025. 
Il Giudice dott.

causa n. 33640/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Fiengo Giuseppe

M
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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 206/2025 del 01-07-2025

... creditoria. Guardando all'eccezione di nullità della cambiale per decadenza dal diritto di riempimento, vale la pena premettere che, com'è noto, la cambiale è uno strumento di credito che si caratterizza per formalismo e rigore, i cui requisiti essenziali, sono dettati dal R.D. n. 1669/1933. In caso di cambiale incompleta, ma in presenza di accordi successivi di riempimento, si è di fronte ad un'ipotesi di cambiale in bianco, la cui legittimità è espressamente riconosciuta dall'art.14, comma 1, della ### n.1669/33, salvo il caso in cui sia stata riempita abusivamente. Guardando alla documentazione versata in atti, si rinviene la scrittura privata del 2.3.2009, con la quale le parti hanno espressamente inteso garantire i debiti scaturenti dai rapporti di fornitura sorti successivamente rispetto alla stipula della scrittura privata, per il tramite di n. 5 effetti cambiari da € 5.000,00 ciascuno, emessi dalla stessa ### e sottoscritti per avallo da ### (cfr. all. 6 - comparsa di costituzione opposta). Conseguentemente, essendo le cambiali accompagnate da apposito patto di riempimento ed essendo state riempite in maniera conforme agli accordi presi, esse appaiono sotto tale aspetto (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 13 N. R.G. 1321/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1321/2019, a cui è stato riunito il fascicolo n. r.g.  102/2020, promossa da: ### (C.F.: ###) e ### (C.F.  ###) con il patrocinio dell'avv. ### come da procura in atti; #### S.R.L. (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### come da procura in atti; ###: opposizione a decreto ingiuntivo - titoli di credito - vendita di cose mobili. 
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate per l'udienza cartolare del 13.3.2025, da intendersi integralmente richiamate e trascritte. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### s.r.l., con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 347/2019, emesso dal Tribunale di Vasto, depositato in data ### e notificato unitamente all'atto di precetto il ###, ha ingiunto a ### e ### in solido tra loro, il pagamento di € 26.187,00, oltre interessi come da domanda, spese, iva e cpa come per legge, in forza di cinque cambiali del valore di € 5.000,00 ciascuna. 
Pag. 2 a 13 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il ###, ### nel procedimento iscritto al n. r.g. 1321/19 ha presentato opposizione al menzionato decreto ingiuntivo deducendo, in sintesi e per quanto di interesse: - di aver sottoscritto, unitamente a ### quale titolare di “### s.a.s. di ### Teresa”, n. 5 cambiali in bianco, dell'importo di € 5.000,00 ciascuna, a titolo di garanzia delle future forniture da effettuarsi, in virtù dell'accordo del 2.3.2009 concluso con ### s.r.l., con la quale ha intrattenuto un rapporto di affiliazione commerciale; - che con accordo del 29.5.2013, la nuova ditta costituita da ### “### di ### Teresa”, è subentrata nel contratto di affiliazione commerciale e tutte le obbligazioni, di entrambe le ditte, sono state garantite con gli stessi titoli cambiari rilasciati il ###; - che, nonostante il pagamento integrale di tutte le forniture successive al 2.3.2009 e l'accordo che le cambiali non avrebbero potuto essere azionate per debiti pregressi, la società odierna ingiungente non ha restituito i titoli cambiari rilasciati ed anzi ha provveduto ad un riempimento abusivo degli stessi e tentato di ottenerne l'incasso; - che con sentenza del Tribunale di Benevento, n. 650/2019 del 9.4.2019, emessa all'esito del procedimento di opposizione al precetto ex art.615 c.p.c. fondato sui medesimi titoli cambiari, è stata dichiarata la prescrizione dell'azione cambiaria; - che l'intestato Tribunale è incompetente, spettando la competenza al Tribunale di Benevento, quale luogo di effettivo rilascio dei titoli cambiari; - che la pretesa creditoria è inammissibile, essendo inesistente un rapporto di debito/credito tra le parti; - che il decreto ingiuntivo è inammissibile e infondato, poiché basato su un rapporto cartolare nullo, essendo le cambiali state rilasciate in bianco, il loro riempimento abusivo e illecito e l'azione cambiaria prescritta; - che il decreto ingiuntivo è inammissibile e infondato per la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo avuto alcun rapporto negoziale con l'opposta ed essendosi limitato a sottoscrivere per avallo le cambiali; - che il credito è incerto, illiquido e inesigibile, oltre che infondato; - che l'azione intrapresa è temeraria. 
Sulla scorta delle citate considerazioni ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare sospendere ex ### 3 a 13 art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte stante l'esistenza di gravi motivi, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo e conferma nella successiva udienza il provvedimento emesso. 2) In mero subordine e sempre in via preliminare sospendere ex art. 649 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che il credito era fondato su titoli di credito validi , nonché per tutti i motivi innanzi esposti . 3) ancora in via preliminare (di rito), accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso con ogni conseguenza di legge. 4) Sempre in via preliminare ###, accertata e dichiarata l'inammissibilità del decreto ingiuntivo provvedere alla sua revoca per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge. 5) Ad ogni modo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improcedibile e contenente una pretesa creditoria infondata per tutti i motivi innanzi esposti. 6) Ad ogni modo e solo in subordine rispetto le preliminari eccezioni e deduzioni che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ### nei confronti dell'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge. 7) condannare l'opposta alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario. 8) Condannare la ### S.r.l. al risarcimento dei danni per la lite temeraria ex art.  96 cpc”. 
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il ###, ### s.r.l. ha controdedotto, in sintesi e per quanto di rilievo: - preliminarmente, la necessità di riunire all'intestato procedimento quello iscritto al 102/2020, instaurato avverso il medesimo decreto ingiuntivo e sulle stesse motivazioni e argomentazioni dalla debitrice solidale ### - l'insussistenza dei presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; - l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; - nel merito, l'infondatezza di tutte le avverse eccezioni e deduzioni di controparte e della domanda di lite temeraria. 
Ha, quindi, così concluso: “### posto, si conclude perché piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: a) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, disporre la riunione del presente procedimento ### 4 a 13 al procedimento pendente dinanzi a Codesto Tribunale al n. 102/2020 rg; b) PRELIMINARMENTE, per gli esposti motivi, rigettare la richiesta ex art. 649 cpc di sospensione della provvisoria esecutorietà concessa ex art. 648 cpc all'opposto decreto ingiuntivo; c) PRELIMINARMENTE, per gli esposti motivi, rigettare la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito; d) ###, per gli esposti motivi, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità dell'opposizione; e) #### d, per gli esposti motivi, accertare nel merito il credito di cui è giudizio; f) per gli esposti motivi, rigettare la pretesa condanna per lite temeraria; g) condannare parte opponente al pagamento delle spese di giudizio di cui al presente procedimento”. 
All'esito della prima udienza è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e successivamente, con ordinanza del 9.11.2021, è stata disposta la riunione al fascicolo n. r.g. 1321/2019 del procedimento n. rg. 102/2020 di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 347/2019, instaurato da ### per le medesime ragioni e nel quale l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) in via preliminare sospendere, ex art. 649 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte stante l'esistenza di gravi motivi, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo e conferma nella successiva udienza il provvedimento emesso; 2) In mero subordine e sempre in via preliminare, sospendere ex art. 649 c.p.c., previa fissazione di apposita udienza, l'esecutività concessa al decreto ingiuntivo sull'erroneo presupposto che il credito era fondato su titoli di credito validi, nonché per tutti i motivi innanzi esposti; 3) ancora in via preliminare (di rito), accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso con ogni conseguenza di legge; 4) Ad ogni modo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improcedibile e contenente una pretesa creditoria infondata per tutti i motivi innanzi esposti; 5) Ad ogni modo e solo in subordine rispetto le preliminari eccezioni e deduzioni che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### nei confronti dell'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e con ogni conseguenza di legge; 6) condannare l'opposta alle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si dichiara antistatario; 7) ### la ### S.r.l. al risarcimento dei danni per la lite temeraria ex art. 96 cpc.” Così instaurato il contraddittorio, effettuata la trattazione della causa ed espletate le prove orali, con ordinanza del 14.3.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 13.3.2025, la causa è ### 5 a 13 stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  *****  1. Sull'eccepita incompetenza territoriale del giudice adito e sull'efficacia della sentenza n. 650/2019 del Tribunale di Benevento.  ###, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Benevento, quale luogo di rilascio delle cambiali, avvenuto presso il negozio della ### a ### da intendersi il luogo in cui è sorta l'obbligazione. 
Orbene, va anzitutto rilevato che sussiste la competenza funzionale del Tribunale adito ai sensi dell'art.645 c.p.c., trattandosi dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. 
Peraltro, le parti, nell'accordo del 2.3.2009, con clausola n. 5.10.1, hanno stabilito: “Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di ####, con deroga anche agli eventuali fori facoltativi concorrenti prescritti dalla legge”. 
Conseguentemente, non vertendosi, nel caso in esame, in una delle ipotesi di inderogabilità del foro competente previste dall'art. 28 c.p.c., il procedimento monitorio è stato correttamente incardinato presso l'intestato Tribunale, per cui l'eccezione è priva di pregio. 
Si rileva che, in ogni caso, l'intestato Tribunale è, altresì, competente ai sensi del combinato disposto dall'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., ovvero in base al luogo di domicilio del creditore, che è nel territorio di ####. Ritiene, infatti, il giudicante applicabile tale criterio di determinazione della competenza risultando l'obbligazione pecuniaria, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, precisamente determinata nel suo ammontare, coincidendo con il valore portato nelle cambiali. 
È d'uopo, poi, preliminarmente precisare che alla sentenza del Tribunale di ### n. 650 del 9.4.2019 depositata dall'opponente, non può attribuirsi alcuna efficacia di giudicato, sia perché intervenuta in un giudizio vertente tra i soli ### e ### s.r.l., sia perché non risulta versato in atti l'attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., necessario affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo (cfr. Cass. Civ. nn.6024/2017 e 6868/2022). 
Di conseguenza, il richiamato provvedimento non può che avere valore di mero precedente. 
Pag. 6 a 13 2. Sull'eccepita inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché fondato su un rapporto cartolare nullo. 
Gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché fondato su un rapporto cartolare nullo, oltre che fondato su un credito illiquido e inesigibile. 
Sul punto va, in primo luogo, rammentato il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis. Cass. Civ. sez. III, 19/01/2007, n. 1184), con la conseguenza che anche in caso di accertamento della carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione, occorrerà procedere all'analisi, nel merito, della pretesa creditoria. 
Guardando all'eccezione di nullità della cambiale per decadenza dal diritto di riempimento, vale la pena premettere che, com'è noto, la cambiale è uno strumento di credito che si caratterizza per formalismo e rigore, i cui requisiti essenziali, sono dettati dal R.D. n. 1669/1933. 
In caso di cambiale incompleta, ma in presenza di accordi successivi di riempimento, si è di fronte ad un'ipotesi di cambiale in bianco, la cui legittimità è espressamente riconosciuta dall'art.14, comma 1, della ### n.1669/33, salvo il caso in cui sia stata riempita abusivamente. 
Guardando alla documentazione versata in atti, si rinviene la scrittura privata del 2.3.2009, con la quale le parti hanno espressamente inteso garantire i debiti scaturenti dai rapporti di fornitura sorti successivamente rispetto alla stipula della scrittura privata, per il tramite di n. 5 effetti cambiari da € 5.000,00 ciascuno, emessi dalla stessa ### e sottoscritti per avallo da ### (cfr. all. 6 - comparsa di costituzione opposta). 
Conseguentemente, essendo le cambiali accompagnate da apposito patto di riempimento ed essendo state riempite in maniera conforme agli accordi presi, esse appaiono sotto tale aspetto formale, pienamente legittime. 
Appurata tale circostanza, si rileva, tuttavia, che le stesse risultano prescritte. 
Pag. 7 a 13 Il secondo comma dell'art. 14 della ### stabilisce che “Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.”. Il successivo art. 28 dispone “La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.”. 
Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale non è contestato che le cambiali furono emesse il 2 marzo 2009, data che appare riportata sulle stesse; che esse furono rilasciate senza data di scadenza e che sulle stesse il prenditore ha apposto, in luogo della data di scadenza, la formula “a vista”. 
Orbene, assunte queste evidenze, il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sui predetti titoli, è stato depositato in data ###, ovvero ben oltre i termini di efficacia incartati nelle citate disposizioni normative. 
Conseguentemente, le cambiali azionate non possono valere quali titoli esecutivi, per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, dovendosi valutare la fondatezza dell'azione causale. 
Infatti, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art.  1988 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 26 del 03/01/2017).  3. Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva di #### ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva essendosi limitato a sottoscrivere per avallo i titoli cambiari ed essendo, quindi, estraneo alla vicenda sostanziale da cui è sorto il credito vantato dall'opposta. 
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile ### 8 a 13 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole. 
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. 
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il “rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016). 
Ebbene, nel caso di specie, la legittimazione passiva di ### discende dall'individuazione dello stesso in colui che ha sottoscritto le cambiali in esame.  ### esperita, quindi, non può ritenersi inammissibile ma deve esaminarsi nel merito, nei termini di titolarità della posizione soggettiva passiva. 
In merito alla responsabilità dell'avallante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, e pertanto, ove il portatore della cambiale agisca sulla base del rapporto causale sottostante, deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 cod. civ." (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza 8971 del 11/09/1997). Si veda anche la più recente Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 22186 del 20/10/2014, secondo cui "La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato". 
In altre parole, se è vero che una cambiale scaduta può comunque essere utilizzata per chiedere e ottenere una ingiunzione di pagamento così esercitando l'azione causale o, comunque per fondare il proprio credito, qualora il creditore agisca nei confronti dell'avallante e sulla base del solo rapporto causale sottostante dovrà dimostrare: "che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3" ( Pag. 9 a 13 al riguardo, ex multis, Cass. n. 16859/04, conforme a Cass. civ. n. 2444/73; n. 7026/83; 8971/97). 
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “### dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c." (Cass. civ. Sez. I, 11/09/1997, n. 8990). 
Nel presente caso, dall'accordo del 2.3.2009, si evince, innanzitutto, che la garanzia prestata per i debiti di ### quale titolare della ditta “### s.a.s.” è consistita nel rilascio di n.5 cambiali da € 5.000,00 ciascuna e che, nell'ambito di detta garanzia, ### si è unicamente obbligato per i rapporti di fornitura sorti successivamente alla stipula della detta scrittura privata e per il tramite di avallo ai detti titoli cambiari. Anche nel successivo accordo del 29.5.2013, pur essendo riportata la volontà di ### di “garantire tutte le obbligazioni della ditta ### di ### & C e della nuova costituita ditta ### di ### & C” è altresì specificato che tale garanzia è data “con gli stessi titoli rilasciati il ###” (cfr. all. 6 e 8 - comparsa di costituzione opposta). 
Orbene, da tale ricognizione non emerge l'espressa volontà dell'avallante di assumere, accanto all'obbligazione cartolare, anche una garanzia personale del debito risultante dal rapporto causale sottostante, non potendosi, infatti, superare il tenore letterale del contenuto negoziale nella parte in cui indica il ### quale avallante, dovendosi interpretare le dichiarazioni negoziali da cui scaturiscono precisi obblighi a carico delle parti in maniera restrittiva, specie tenuto conto che l'art. 1937 c.c. richiede che “la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa”. La formula della disposizione non va intesa nel senso della necessità di forma scritta o di peculiari formule sacramentali, ma, tuttavia, la volontà deve risultare “in modo chiaro ed inequivocabile”, circostanza che nel caso di specie non ricorre (cfr. Cass. n. 26064/2008). 
Conseguentemente, deve riconoscersi la carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto di causa in capo a ### 4. Sull'esistenza del credito dell'opposta nei confronti di ### Guardando al merito della fondatezza della pretesa creditoria nei confronti di ### si rileva che l'opponente ha eccepito l'assolvimento dei propri oneri, sia attraverso la ### 10 a 13 corresponsione del 10% del fatturato a deconto del debito pregresso (cfr. all. 30.09.13 ACCORDO ### 10%.pdf), che attraverso il versamento del dovuto. Ha, poi, argomentato, che nell'ambito della CTU espletata nel procedimento n. rg. 3700/2015, svoltosi innanzi al Tribunale di ### e concluso con la citata sentenza n.650/2019, la consulente non avrebbe tenuto in debito conto tutti i pagamenti effettuati, per cui le conclusioni a cui la stessa è addivenuta non risultano attendibili. 
Di contro, l'opposta ha sostenuto l'infondatezza delle avverse eccezioni e l'irrilevanza delle annotazioni contenute nel partitario dell'opponente, il cui utilizzo ha condotto la consulente nominata dal Tribunale di ### a ridurre sensibilmente l'entità del dovuto. 
Innanzitutto, osserva il Tribunale, che priva di pregio è l'eccezione inerente al fatto che qualora la ### fosse risultata insolvente la società avrebbe potuto avvalersi della clausola contenuta all'art. 5.6 della scrittura privata nella quale è previsto: “l'affiliante si riserva il diritto di non eseguire la fornitura all'affiliato che non risulti in regola con i pagamenti di precedenti fatture” ( all. 6 - comparsa di costituzione opposta), con la conseguenza che non avendo la società, secondo le allegazioni dell'opponente, attivato il suddetto rimedio l'affiliata sarebbe in regola con i pagamenti.  ### è infondata, in primo luogo, perché tale rimedio è configurato come facoltà dell'affiliante e non come obbligo e comunque non è una conseguenza automatica del mancato assolvimento dell'onere di pagamento delle fatture. 
In secondo luogo, la circostanza è stata smentita in sede testimoniale da ### ex dipendente di ### s.r.l., che alla seguente domanda: “E' vero che la ### sospendeva le forniture ogni qual volta rilevava il ritardo o il mancato pagamento di una fattura emessa, per poi riattivarle una volta ottenuto il pagamento del dovuto? “, ha così risposto: “Non sempre. La regola era quella ma c'erano sempre le eccezioni. Non ricordo quante volte è stata applicata la regola.  ### ere il seguente: sospensione delle forniture se entro 5 gg. non si provvedeva al pagamento. La fornitura veniva ripresa anche in presenza di un pagamento parziale. Fino alla chiusura ha continuato a ricevere forniture in conto vendita.” (cfr. verbale udienza 28.10.2024). 
La stessa teste ha, altresì, confermato la presenza di un debito della ### verso ### s.r.l., avendo la stessa dichiarato che quando ha lasciato l'azienda, nel 2016, vi era ancora un debito della ### risultante dalla contabilità dell'azienda. 
Pag. 11 a 13 ###, dipendente della società opposta fino al 2015, nel settore della contabilità, ha dichiarato che alla data di introduzione del procedimento monitorio risultasse un debito di ### verso la società per forniture e prestazioni successive al 2.3.2009 e che tutti i pagamenti fatti dai clienti successivamente alla sottoscrizione delle cambiali in garanzia del 2.03.2009 erano stati imputati al debito pregresso a quella data. 
Tanto premesso, ritiene il giudice che la causa possa essere decisa sulla base della richiamata ### che seppur svoltasi in altro giudizio, pendente tra i soli ### e ### s.r.l., ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del medesimo credito di cui si discute nell'odierna sede, tant'è che l'opponente ### nell'argomentare le proprie difese ha allegato e depositato, così facendole proprie, le osservazioni alla CTU presentate nel diverso procedimento dalla difesa di ### Trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione per formare il libero convincimento del giudice, in quanto non contrastante con le altre risultanze di causa.  ###à della detta CTU nel presente procedimento discende, altresì, dal fatto che l'opponente non ha allegato ulteriori e sopravvenute circostanze rispetto a quelle già analizzate dalla consulente. 
Fatte tali premesse, guardando alle risultanze della richiamata consulenza, ritiene il giudicante condivisibile la seconda ipotesi di calcolo proposta, ovvero quella che considera congiuntamente nella determinazione del dare/avere tra le parti le annotazioni contenute nel partitario contabile di entrambe le parti in causa, documentazione prodotta dalle parti anche nell'odierno giudizio. 
Fatte tali premesse, guardando all'elaborato in atti si rileva, innanzitutto, che la consulente nel procedere ha eseguito l'imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c. ed ha accertato che: “- il saldo iniziale è pari ad € 19.646 come da scrittura del 02/03/2009; - le obbligazioni assunte dall'opponente dopo detta scrittura ammontano a complessivi € 119.916; - i pagamenti eseguiti dall'opponente ammontano a complessivi € 111.717 di cui € 110.386 riportanti specifica causale ed € 1.331 non riportanti causale.” (cfr. pag. 18 ctu - all11 comparsa di risposta). 
Ha, poi, osservato: “dal totale obbligazioni sorte successivamente alla scrittura del 02/03/2009 (€ 119.916) è stato detratto l'importo corrispondente alle fatture per canoni di sublocazione e licenze software (€ 21.467) ottenendo il saldo di € 98.449 quale importo delle obbligazioni per canoni non oggetto di garanzia sorte successivamente alla scrittura del 02/03/2009; - dal totale dei pagamenti ### 12 a 13 eseguiti con causale (€ 110.386) è stato detratto quanto pagato per detti canoni (€ 17.777) ottenendo l'importo complessivamente pagato per le obbligazioni di cui alla scrittura del 02/03/2009 pari ad € 92.609; a seguito della imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. dei pagamenti di complessivi € 1.331 non riportanti specifica causale (per i quali non risulta rinvenibile alcun riferimento né nella documentazione depositata da parte opponente né in quella depositata da parte opposta), si è saldato parte del precedente credito di € 19.646 ottenendo un residuo di € 18.315 relativo a obbligazioni ante scrittura” (cfr. pag. 19 ctu - all11 comparsa di risposta). 
Ed ha, quindi, così concluso: “Il credito residuo di parte opposta ammonta alla data del 05/01/2015 ad € 27.845. I crediti oggetto di precetto si riferiscono ad obbligazioni sorte antecedentemente per complessivi € 18.315 e ad obbligazioni sorte successivamente per complessivi € 9.530 di cui € 5.840 per forniture ed € 3.690 per canoni di locazione e software.” (cfr. pag. 22 - ctu - all. 11 comparsa di risposta). 
In conclusione, dunque, considerato che il credito vantato dall'opposta nell'odierna sede ha ad oggetto le obbligazioni sorte per forniture successive al 2.3.2009, lo stesso dev'essere rideterminato in € 5.840,00. 
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, l'opposizione è parzialmente fondata per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e rideterminato il credito dell'opposta in € 5.840,00.  5. Sulle spese di lite ### alla domanda di parte opponente di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. 
Ebbene, nel caso in esame, il parziale riconoscimento del credito dell'opposta esclude la sussistenza di presupposti per il riconoscimento di responsabilità ex art. 96 c.p.c.  ### al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in caso di revoca del d.i. conseguente ad accoglimento parziale dell'opposizione, l'opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in parte (quantunque minima rispetto ### 13 a 13 a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio), non può considerarsi soccombente, dovendo valutarsi la soccombenza in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ. sez. III 9587/2015). 
Ciononostante, alla luce dell'accoglimento solo in minima parte della pretesa creditoria e dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di titolarità passiva di ### le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio meritano di essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto di causa di ### - condanna ### a corrispondere, per le causali di cui in narrativa, a ### s.r.l., la somma di € 5.840,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo; - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente; - compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio e di quello monitorio.  ### per quanto di competenza.  ### 30 giugno 2025 ### 

causa n. 1321/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Ciabattoni Elisa

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