blog dirittopratico

3.716.687
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 646/2025 del 30-11-2025

... data 5 febbraio 2021, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### in virtù di procura alle liti allegata nell'atto di citazione; ATTORI e ### COOP. (P.IVA ###); CONVENUTA ### nonché ### (C.F. ###); COVENUTO ### avente ad oggetto: ### altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc). ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza cui la presente sentenza deve intendersi allegata. TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 2 a 11 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti. 1.1) Con atto di citazione depositato in data ###, ### anche nella qualità di procuratore generale di ### ha dedotto di avere stipulato in data ### con ### soc. coop. un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico, redatti dal progettista ing. ### nominato anche direttore dei lavori dal committente, da eseguirsi nell'immobile sito in ### nella c.da Digerbato, distinto in ### al foglio 237 particella 622 sub 1, di proprietà di ### In relazione a tale rapporto contrattuale, parte attrice ha esposto che: - il contratto de quo prevedeva l'utilizzazione del “superbonus” (sconto 100% importo fattura) e del “bonus (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 1 a 11 N. 171/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ###, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 171 R.G. dell'anno 2024 tra: ### (C.F. ###) anche nella qualità di procuratore generale di ### (### Fisc. ###), in virtù di ### autenticata dal ### di Stato dello Stato dell'### in data 5 febbraio 2021, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### in virtù di procura alle liti allegata nell'atto di citazione; ATTORI e ### COOP. (P.IVA ###); CONVENUTA ### nonché ### (C.F. ###); COVENUTO ### avente ad oggetto: ### altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 2 a 11 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Domande delle parti.  1.1) Con atto di citazione depositato in data ###, ### anche nella qualità di procuratore generale di ### ha dedotto di avere stipulato in data ### con ### soc. coop. un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico, redatti dal progettista ing.  ### nominato anche direttore dei lavori dal committente, da eseguirsi nell'immobile sito in ### nella c.da Digerbato, distinto in ### al foglio 237 particella 622 sub 1, di proprietà di ### In relazione a tale rapporto contrattuale, parte attrice ha esposto che: - il contratto de quo prevedeva l'utilizzazione del “superbonus” (sconto 100% importo fattura) e del “bonus ristrutturazioni edilizie” (sconto 50% importo fattura) per le diverse tipologie di interventi; - il corrispettivo, in ragione dell'applicazione dei benefici, ammontava a complessivi €.  152.832,83, di cui €. 50.000,00 rimaneva a carico del committente e da questi avrebbe dovuto essere corrisposto per stati di avanzamento; ed €. 102.832,83 risultava generato dal credito fiscale.  - i lavori (intrapresi in data ###) secondo le previsioni contrattuali sarebbero dovuti finire entro il ###; - l'impresa ha interrotto senza giustificato motivo e senza darne notizia al #### e al ### l'esecuzione dei lavori dopo pochi mesi, sebbene avesse ricevuto dal committente tramite bonifici bancari la complessiva somma di €. 55.319,64 e sebbene avesse acquisito il credito d'imposta di €. 40.477,78 [sconto su fattura n. 5/22 del 21.02.2022 (110%), n. 21/22 del 26.09.2022 (50%), n. 20/22 del 26.09.2022 (110 %), n. 39/21 del 05.11.2021 (sconto 50%)]; - in data #### n.q. di amministratore di fatto della società convenuta alla presenza anche del ### ha giustificato la sospensione dei lavori adducendo la mancanza di liquidità che non gli consentiva di approntare il pagamento della manodopera e del materiale. 
Pertanto, l'odierno attore ha chiesto al Tribunale: “1) ### E ### la risoluzione per esclusivo inadempimento dei convenuti del contratto di appalto stipulato tra ### sezione civile ### 3 a 11 le parti 04.11.2021 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico descritti negli elaborati progettuali allegati al contratto, redatti dal progettista #### da eseguirsi nell'immobile sito in ### nella c.da Digerbato, distinto all'### del ### di ### al foglio 237 particella 622 sub 1 , di proprietà del sig. ### 2) ### E ### il diritto dell'attore a conseguire il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento, e per l'effetto ### in solido i convenuti al pagamento: a - della somma di €.  100.000,00 a titolo di costi occorrenti per l'ultimazione dell'opera e per il ristoro della perdita dell'ammissione ai benefici delle tariffe incentivanti o nell'altra miglior somma che scaturirà all'esito dell'istruzione, con gli interessi legali a far data dalla domanda; b- della somma di €. 14.600,00 a titolo di penale prevista in contratto per il ritardo nella consegna dell'opera ultimata; c- della somma di €. 30.479,50 a titolo di restituzione della differenza tra le somme incassate dai convenuti ed il controvalore dei lavori effettivamente eseguiti;d- della somma da liquidarsi per lucro cessante da quantificarsi con riferimento al mancato utilizzo della casa con criteri equitativi. 3) ### i convenuti alla refusione delle spese del giudizio”.  1.2) All'udienza del 4/6/24 il Giudice ha dichiarato la contumacia degli odierni convenuti i quali, pure regolarmente citati, non si sono costituiti.  1.3) La causa, istruita documentalmente, mediante prove testimoniali e ### è stata tratta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza dell'1/10/25.  2) Occorre, in liminis, precisare quanto segue in ordine alla legitimatio ad causam.  2.1) Va osservato, infatti, il difetto di legittimazione attiva di ### il quale, sebbene proprietario dell'immobile oggetto del contratto di appalto per cui è causa, non riveste la qualità di committente e, pertanto, non risulta legato contrattualmente all'impresa appaltatrice. 
Occorre rilevare, invero, che, in sede di stipula del contratto per cui è causa, il ### assume in modo esclusivo la qualità di committente, senza spendere il nome del ### dunque soggetto terzo rispetto ai contraenti, come peraltro confermato dal contenuto della fatturazione e delle diffide versate in atti.  2.2) Sempre in limine va osservato che è stato dimostrato il ruolo di ### come rappresentante di fatto dell'impresa individuale ### Coop. ### sezione civile ### 4 a 11 La fattispecie di matrice giurisprudenziale dell'amministratore di fatto deriva dall'art. 2639 c.c. in base al quale è amministratore di fatto chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Più segnatamente, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di un'efficace investitura assembleare; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza” (cfr. Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n. 4045).  ### della qualifica soggettiva di amministratore presuppone, quindi, l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la “significatività e continuità” non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. 
Tali principi, elaborati con riferimento alla figura dell'amministratore di fatto, possono ritenersi applicabili, in via analogica, anche al riconoscimento del ruolo di rappresentante di fatto, essendo, quindi, a tal fine necessario dimostrare lo svolgimento, in via sistematica e continua, delle attività tipiche del rappresentante, quali ad esempio la conclusione di contratti, la gestione di rapporti continui con i clienti e fornitori e l'assunzione di un potere decisionale tale da influire sulle scelte operative e organizzative della società. 
Nella specie, parte attrice ha formulato capitoli di prova volti a dimostrare che ### si fosse sempre comportato e relazionato con i terzi come l'effettivo rappresentante dell'impresa ### Coop. 
Ed invero, all'udienza del 17/9/24 il teste ### progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nel cantiere di parte attrice, ha dichiarato che: “io ho predisposto il contratto di appalto, e poi l'ho inviato sia al committente che all'impresa che lo hanno sottoscritto senza alcuna modifica. Io ho seguito l'iter dei lavori insieme all'### […] ho scoperto che il contratto sarebbe stato stipulato dalla società ### attraverso la visura camerale che l'### mi ha consegnato […] ### ha sottoscritto il contratto presso il mio ufficio […] ho saputo che il legale rappresentante della società era ### dalla visura camerale che mi è stata consegnata prima della stipula del contratto. 
Tengo comunque a precisare che ### detto ### si è sempre presentato come ### sezione civile ### 5 a 11 titolare dell'impresa […] gli operai rispondevano a lui, era lui che dava le istruzioni e che portava i materiali e le attrezzature in cantiere […]”. 
Risulta, quindi, dimostrato che il convenuto ### abbia ricoperto il ruolo di rappresentante di fatto dell'impresa ### Coop. e, conseguentemente, l'attività contrattuale svolta dallo stesso in pregiudizio dell'attore è, quindi, imputabile ex art.  1228 c.c. alla persona giuridica ### Coop.. 
Del resto, rimanendo contumace ### Coop. ha processualmente riconosciuto, ex art. 215 c.p.c., come a sé imputabile il contratto di appalto prodotto dall'attrice, sì che non vi possono essere dubbi sul legame contrattuale intrattenuto con il committente ### Tuttavia, proprio perché all'### (come, d'altra parte, prospettato dalla stessa parte attrice) deve essere ascritto il ruolo di rappresentante, allo stesso non può essere imputato alcuna autonoma posizione contrattuale, rilevando - a tutto concedere - il suo ruolo di rappresentante di fatto ai fini di un'eventuale responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale, nella fattispecie mai dedotta da parte attrice nei termini preclusivi di rito, vale a dire - in assenza di difese di controparte - con l'atto introduttivo del giudizio. 
Dunque, l'unica titolare del rapporto sul lato passivo risulta essere ### Coop., con esclusione della fondatezza delle domande di derivazione contrattuale proposte nei confronti di ### 3) Sulla domanda di risoluzione del contratto.  3.1) In via ulteriormente preliminare, giova rammentare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 25872/2020). ### sezione civile ### 6 a 11 ### di provare l'adempimento opera, non solo nel caso in cui l'attore agisca per l'adempimento, ma anche nel caso in cui si agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno. 
Ebbene, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio in quanto: - ha prodotto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data ### (cfr. doc 2 parte attrice); - ha provato l'esistenza del termine di fine lavori previsto per il ###; - ha provato che ai sensi dell'art. 7 del contratto “### ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 1/3 della durata contrattuale, imputabile all'### di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento”; - ha documentato che l'appaltatore è stato sollecitato a riprendere i lavori (cfr. doc 9 parte attrice); - ha documentato la mancata ripresa dei lavori producendo una pec del 11/10/2023 con cui inviava formale diffida alla società ### soc. coop. (Cfr. Doc. 10 - Doc. 11 nel fascicolo di parte attrice).  ### della società appaltatrice è stato provato, inoltre, dalla testimonianza resa all'udienza del 17/9/24 da ### il quale ha dichiarato che: “### ha abbandonato il cantiere lasciando un ponteggio e qualche attrezzo, senza tuttavia comunicare nulla per iscritto. […] Non mi ha mai risposto nessuno né alla mail di dicembre né alla pec di marzo […]”. 
A fronte di tale specifica allegazione e produzione documentale, gravava sulla convenuta l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto ovvero che l'inadempimento sia dipeso da circostanze alla stessa non imputabili. 
Tale onere non può ritenersi assolto nel caso di specie, in quanto i convenuti, rimasti contumaci, hanno omesso di fornire elementi in grado di dimostrare il proprio adempimento o di giustificare l'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte.  3.2) E' necessaria, in questa sede, anche la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione ex art. 1453 ss c.c., che, quale questione di fatto, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 12182/2020; Cass. n. 6401/2015). ### sezione civile ### 7 a 11 Al riguardo, la giurisprudenza osserva che il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (v. Cass. n. 7187/2022; Cass. n. 8220/2021; Cass. n. 15052/2018; Cass. 10995/2015). Precisamente, la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 21237/2012; Cass. n. 7083/2006; Cass. 5407/2006; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 3669/1995): in primo luogo, applicando un parametro oggettivo, il giudice del merito è chiamato a verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 6548/2010; Cass. 1708/2010; Cass. n. 3851/2008; Cass. n. 14034/2005); sotto altro profilo, complementare al primo, invece il giudicante deve considerare il comportamento mantenuto da entrambe le parti. 
Ora, è del tutto evidente che la gravità dell'inadempimento può ritenersi anche implicita, ove a difettare sia proprio l'adempimento delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (v. 
Cass. n. 22521/2011; Cass. n. 1227/2006), ossia l'esecuzione dell'opera a regola d'arte da parte dell'appaltatore. 
Va, dunque, accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento dell'appaltatrice.  4) Sul risarcimento del danno.  4.1) Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, occorre preliminarmente richiamare quanto dalla Suprema Corte statuito in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere di dimostrare sia il danno che l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata (cfr. ex multis Cass. n. 20707/2023; Cass. n. 4009/2020; Cass. n. 29315/2017).  4.2) Il danno dedotto da parte attrice ### (esclusa - come visto - la legittimazione attiva del ### consiste: ### sezione civile ### 8 a 11 a) in un esborso maggiore rispetto alle opere concretamente realizzate; b) nella perdita della possibilità di completare i lavori utilizzando il c.d. “superbonus”; c) nel mancato godimento dell'immobile ristrutturato; d) nel ritardato adempimento, con conseguente attivazione della penale contrattualmente prevista.  4.3) Le voci di danno b) e c) non risultano risarcibili poiché presupponenti il diritto al godimento dell'immobile in capo al ### (unico titolare della legittimazione attiva), mai dimostrato in giudizio. 
Ed invero, ai fini della dimostrazione del danno consistente nell'impossibilità di utilizzare in tutto o in parte il credito di imposta per fruire di uno dei bonus fiscali contemplati dal panorama normativo ratione temporis vigente ai fini del completamento dell'opera, il ### avrebbe dovuto quantomeno dimostrare di avere il diritto di godimento sull'immobile oggetto del contratto di appalto anche per il periodo successivo alla scadenza del termine contrattuale, in guisa da essere individuabile come soggetto concretamente danneggiato dal mancato completamento dell'opera entro il termine pattuito. 
Ed invece, il ### nulla ha allegato e provato al riguardo, non solo con riguardo all'anno 2023, ma persino con riguardo all'anno (2022), vale a dire con riguardo al tempo della stipula del contratto di appalto. 
Il difetto di prova non può reputarsi superato ex art. 115 c.p.c. per effetto della non contestazione, stante la contumacia di parte convenuta. 
In ogni caso, le allegazioni sul punto di parte attrice risultano addirittura inconsistenti, giacché il ### entro i termini preclusivi di rito, non ha esposto (né tantomeno provato) quale fosse la propria relazione con l'immobile oggetto di appalto. 
Analoghe ragioni di rigetto valgono per la richiesta di indennizzo per il mancato godimento dell'immobile, ovviamente presupponente in capo al ### il diritto di godere dell'immobile, rimasto assolutamente indimostrato.  4.4) ### lamenta che le opere realizzate dalla convenuta ### soc.  coop. hanno un valore nettamente superiore a quello degli esborsi sostenuti sommati al credito di imposta trasferito alla impresa appaltatrice ai sensi del D.L. 34/2020 convertito con legge 77/2020 (c.d. “Superbonus”) e del DPR 917/86 (c.d. “###”): secondo la ricostruzione del ### € 47.319,64 quali somme bonificate ed € 37.905,37 quale ### sezione civile ### 9 a 11 credito d'imposta per un totale di € 85.225,01 quale corrispettivo utile acquisito dalla convenuta. 
Tuttavia, al fine di sommare il credito di imposta derivante dallo sconto in fattura connesso ai bonus edilizi alle somme bonificate, il committente-attore avrebbe dovuto dimostrare la negativa incidenza del trasferimento del credito sulle proprie possibilità di un suo utilizzo. 
Invero, il trasferimento del credito d'imposta non corrisponde al trasferimento di una posta liquida dal patrimonio del committente a quello dell'appaltatrice. 
Il lamentato trasferimento indebito del credito d'imposta, invece, può più agilmente assumere - in tesi - rilevanza risarcitoria quale lucro cessante, vale a dire come perdita della possibilità di utilizzare la porzione di credito ceduto per l'ulteriore fruizione di bonus fiscali. 
Ovviamente, detta dimostrazione presuppone, a sua volta, la possibilità stessa dell'utilizzo successivo del credito ceduto in fattura in relazione allo stesso immobile o ad altri immobili di proprietà del ### o dallo stesso condotti in locazione (o goduti in rapporto di comodato) o, ancora, in relazione ad altre agevolazioni fiscali previste dalla legge. 
Ancora una volta, deve osservarsi come nulla sia stato allegato e provato al riguardo. 
Tanto premesso - e alla stregua dei rilievi del ### si osserva che il valore degli esborsi concretamente effettuati dal ### è nettamente inferiore al valore delle opere realizzate dalla ### soc. coop. 
Ed invero, parte attrice, ha dichiarato di aver versato tramite bonifici bancari alla società appaltatrice la complessiva somma di €. 55.319,64 (cfr. allegato 6 nel fascicolo di parte attrice). 
Dalla relazione depositata dal CTU in data ### è, invece, dato evincersi che: “### tabelle di cui sopra si evince che l'impresa ha ricevuto dal committente pagamenti con bonifico per un totale di € 47.319,64” (cfr. pag. 4). 
Il totale dei lavori realizzati dalla società appaltatrice “sulla base del computo metrico (### B) facente parte del contratto di appalto ed al netto dello sconto applicato dall'impresa, ammonta ad € 69.419,13 iva compresa di cui € 30.465,53 iva compresa rientranti nel ### 110% ed € 38.953,60 iva compresa rientranti nel ### 50%, come meglio specificato nella contabilità dei lavori al 28/10/2024 (### C)” (cfr. pag. 2 relazione ctu depositata in data ###). ### sezione civile ### 10 a 11 Non è dunque possibile sostenere che l'attore ### a causa dell'inadempimento della società convenuta, ha subito un danno emergente corrispondente alla diminuzione della propria sfera patrimoniale, la quale risulta avere la medesima consistenza tanto prima quanto dopo l'inadempimento ascrivibile all'appaltatrice. 
Al contempo, non risulta provato il lucro cessante poiché è rimasta indimostrata la perdita della possibilità di ulteriore utilizzazione del credito ceduto alla appaltatrice.  ### esposte lacune assertive e probatorie deriva l'impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale per la "perdita" asseritamente subita (danno emergente e lucro cessante), così come configurato e richiesto dall'attore nell'atto introduttivo e nelle conclusioni rassegnate.  4.5) Deve, invece, essere accolta - poiché intimamente connessa alla qualità contrattuale di committente del ### - la domanda attorea volta a ottenere il pagamento della penale così come pattuita all'art. 7 del contratto di appalto secondo cui: “Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'appaltatore, sempreché ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 40,00”. 
Al riguardo, è d'uopo precisare che “l'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. Civ. sez. I, 23/07/2021, n.21207; v. anche, in termini analoghi, Cass. Civ. sez. I, 01/04/2022, n.10660). 
Ora, tenuto conto che tra il termine pattuito per il completamento dei lavori (art 7 comma 1 del contratto di appalto nel fascicolo di parte attrice: 31/12/2022) e il giorno della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento (29/1/24) sono trascorsi 394 giorni, l'appaltatore va tenuto al pagamento della somma di € 15.760,00.  5) Spese di lite. ### sezione civile ### 11 a 11 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il valore del decisum (ampiamente inferiore al petitum), secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte negli atti processuali e della istruttoria condotta. 
Le spese di ### come già liquidate, in ragione dell'esito della lite (con rigetto delle domande risarcitorie di parte attrice) vanno poste a carico di entrambe delle parti, in solido, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni.  P.Q.M.  ### di ####, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone: 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di ### e il difetto di legittimazione passiva di ### 2) in accoglimento della domanda avanzata da ### accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale da parte di ### soc. coop., dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto fra le parti in data ###; 3) condanna ### soc. coop. al pagamento in favore di ### della somma di € 15.760,00 a titolo di penale convenuta per il ritardo, oltre interessi legali dovuto dalla data della domanda (29/1/24) al saldo; 4) rigetta le restanti domande risarcitorie di parte attrice; 5) condanna ### soc. coop. a rifondere l'attore ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### 6) dichiara compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio; 7) pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni.  ### 29/11/2025.

causa n. 171/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 667/2026 del 30-01-2026

... giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 260.000,01 € a 520.000,00 €, tenuto conto che nessuna attività istruttoria è stata mai svolta, nel complessivo importo di: - € 12.190,00 per il giudizio d'appello, di cui € 10.600,00 per il compenso (€ 2.300,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.800,00 per la fase decisionale) ed € 1.590,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori; REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. - € 6.555,00 per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, di cui € 5.700,00 per compenso (2.600,00 € per la fase di studio, € 1.700,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase decisionale) ed € 855,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori; - € 12.190,00 per il presente giudizio di rinvio, di cui € 10.600,00 per il compenso (€ 2.300,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### (già ###) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr. ### - ### - - - dr.ssa ### D'### - ### - ### ha deliberato di pronunziare la presente SENTENZA nel giudizio di rinvio introdotto ex art. 392 e ss. c.p.c., a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. ###/2021, pubblicata il 3 novembre 2021, che cassava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, I sezione civile n. 4174/2019, pubblicata il 20 agosto 2019, con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, iscritto al n. 603/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 18 novembre 2025 e pendente TRA l'### 1 CENTRO (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### alla via ### del ### 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###), - ### - REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 CENTRO c. C.R.S. S.R.L. E la C.R.S. ### S.R.L. (c.f. ###), già ### di riabilitazione ### S.P.A., con sede in ### alla via ### 67, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (c.f. ###) - ### - ### 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la C.R.S. ### di ### S.R.L., già ### di riabilitazione ### S.P.A. (di seguito, per comodità, anche solo “CRS” o ###, adiva il Tribunale di ### per ottenere dall'### 1 ### la somma di € 348.797,21, oltre interessi, a saldo del corrispettivo delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 eseguite nel mese di settembre 2001 (di cui alle fatture n. 365, 366, 367, 368, 369 e 370 del 10 ottobre 2001) in regime di accreditamento provvisorio con l'### 2. Con decreto ingiuntivo n. 8514/2007, il Tribunale adito ordinava all'ASL di corrispondere al CRS la somma di € 348.797,21, “oltre agli interessi ex D. Lgs.  231/2002 dalla messa in mora”.  3. Avverso tale decreto ingiuntivo, con citazione in opposizione notificata il 10 gennaio 2008, l'ASL proponeva opposizione deducendo: il difetto di giurisdizione; l'inammissibilità della pretesa creditoria in ragione di un presunto frazionamento del credito; che il CRS non aveva adempiuto al proprio onere di provare il rispetto della ### (o “COM”), la “dichiarazione di accettazione del nuovo sistema tariffario” (pag. 21), l'adempimento delle prestazioni il cui corrispettivo era oggetto del decreto ingiuntivo, il mancato superamento del tetto di spesa.  4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 giugno 2008, il ### resisteva all'opposizione, affermando che: dalla nota dell'ASL del 10.01.200, depositata in giudizio, emergeva che la COM corrispondeva a 182.436 prestazioni sanitarie, rispetto a cui l'ASL non aveva assunto alcuna posizione. 
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. 5. Con la sentenza n. 9870/2013, pubblicata il 3 settembre 2019, il Tribunale di ### accertata la propria giurisdizione, osservava che: “il rapporto di accreditamento provvisorio ex lege con il centro opposto - già convenzionato - [poteva] ritenersi provato sulla scorta delle comunicazioni inviate dalla ASL al centro proposto (cfr. nota ### q port.08 del 10.1.2000) e dell'autocertificazione regolarmente comunicata alla ### 1 secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 6, legge n. 724/1994 idonea a documentare l'organizzazione del personale, le dotazioni strumentali e la struttura posseduta”; l'### con la nota prot. 08/2000, aveva riconosciuto alla ### per l'anno di riferimento, una COM “pari a n.153 trattamenti giornalieri in regime di semiconvitto, 523 trattamenti ambulatoriali e 138 trattamenti domiciliari adeguatamente distribuiti per tipologie, con COM assegnata di nr. 182.436 prestazioni”; era provata anche l'avvenuta erogazione delle prestazioni oggetto della domanda di pagamento, stante la produzione delle distinte contabili riepilogative in atti relative al settembre 2001, unitamente alle fatture protocollate dal ### nonché l'assenza di contestazioni formali o richieste di note di credito nei termini concordati fra le parti; doveva rigettarsi l'eccezione formulata dall'ASL circa il superamento della ###, poiché, a fronte del fatto che il CRS aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva che non era stata superata la COM per tutto l'anno 2001, l'ASL non aveva adempiuto al proprio onere di “dimostrare lo sforamento della COM per il periodo di riferimento - cioè il 2001 - e di aver già rimborsato per i periodi precedenti tutte le prestazioni liquidabili al centro sino alla concorrenza della COM riconosciuta”; non erano state mosse contestazioni sia in ordine all'an che al quantum delle prestazioni erogate, ciò implicando un riconoscimento dell'esatto adempimento da parte del ### doveva poi rigettarsi per genericità l'ulteriore eccezione dell'ASL circa il superamento del tetto di spesa, poiché con essa l'### lungi dall'adempiere al proprio onere di provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, si era limitata a rilevare che la controparte non avesse provato di averlo rispettato; non sussisteva l'ipotesi di frazionamento del credito.  6. Avverso tale sentenza proponeva appello, con citazione notificata alla controparte il 13 ottobre 2014, l'### la quale denunciando l'“illegittimità della REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.”, articolava i seguenti motivi di appello: a) con il primo motivo reiterava l'eccezione sul difetto di giurisdizione; b) con il secondo motivo deduceva che il Tribunale aveva errato nel non rilevare che il CRS non aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di accreditamento e l'esecuzione delle prestazion;. 
C) con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione del superamento della ### affermando che il CRS “avrebbe dovuto fornire prova documentale di non aver superato la capacità operativa massima assegnata nel periodo oggetto di ingiunzione, anche mensilmente nonché il tetto di spesa annuale”, ritenendo il rispetto della COM un fatto costitutivo; d) con il quarto motivo censurava la sentenza impugnata laddove il Tribunale aveva rigettato l'eccezione del superamento del tetto di spesa, affermando che: “il Tribunale, in violazione dei pacifici principi giurisprudenziali richiamati nel corso del giudizio di opposizione e sopra ribaditi, ha erroneamente non considerato che i tetti di spesa sono previsti da atti aventi contenuto normativo e inderogabile, e, tra l'altro, sono stati tutti prodotti dall'Azienda” (pag. 21); “allorquando, come nel caso di specie, non è intervenuta alcuna decisione del ### tecnico (composto da ambo i rappresentanti delle parti contrattuali, c.d. composizione mista) in ordine all'accertamento ed all'applicazione della regressione tariffaria, il credito del centro non è né liquido né esigibile”.  e) con il quinto motivo contestava la sentenza appellata nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione del frazionamento del credito.  7. Con comparsa di risposta depositata il 27 febbraio 2015 in tale giudizio di appello, iscritto al ruolo generale con il numero 4444/2014, il CRS resisteva all'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata.  8. Con la sentenza n. 4174/2019, pubblicata il 20 agosto 2019, la Corte di ### di ### dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività, osservando che la sentenza impugnata era stata depositata in ### il 3 settembre 2013 e REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. l'appello era sato depositato presso l'U.N.E.P. del Tribunale di ### il 31 ottobre 2014 - dopo un anno, un mese e 28 giorni, “oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327, co. 1, c.p.c. di un anno e 46 giorni (con la sospensione feriale), in dipendenza della mancata notifica della detta sentenza”. Conseguentemente condannava l'ASL al pagamento delle spese di lite.  9. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'### sostenendo che la Corte aveva errato nel ritenere tardivo l'appello.  10. Con l'ordinanza n. ###/2021, pubblicata il 03 novembre 2021, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, osservando che la Corte di ### nel calcolare il termine per impugnare, non aveva tenuto conto che: i) la sentenza impugnata era stata pubblicata il 3 settembre 2013, il termine per la sua impugnazione di un anno decorreva dal 16 settembre 2013, “applicandosi fino al 15 settembre 2013 la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.  7 ottobre 1969, n. 742 nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera dell'art.  16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in l. 10 novembre 2014, n. 162”; ii) dal 1° agosto al 15 settembre 2014 si sarebbe dovuto sospendere il decorso del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che il termine ultimo doveva individuarsi nel 1° novembre 2014; iii) l'atto di appello era stato depositato presso l'U.N.E.P. del Tribunale di ### il 30 ottobre 2014 - e non il 31 ottobre 2014, come erroneamente indicato dalla Corte di ### Pertanto, accertata la tempestività dell'appello, la Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di ### di ### n. 4174/2019, pubblicata il 20 agosto 2019, rinviando il giudizio dinanzi alla Corte d'### di ### in diversa composizione, invitando tale ### giudiziario a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.  11. ###, con atto di citazione in riassunzione, notificato alla controparte il 3 febbraio 2022, si rifaceva all'appello notificato il 13 ottobre 2014 ed incardinato nel REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. giudizio con R.G. n. 4444/2014, domandando conclusivamente a questa Corte di: “in via pregiudiziale, a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; in via preliminare b) accertare e dichiarare la inammissibilità della pretesa avanzata dal centro appellato per parcellizzazione del credito; nel merito, c) accertare e dichiarare la inesistenza di un diritto di credito del ### appellato per le prestazioni effettuate nel periodo preso in considerazione dal decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni su innanzi indicate; d) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in primo grado; per l'effetto, e) revocare il provvedimento monitorio di cui si controverte; in ogni caso, f) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre ### CPA e ### come per legge”.  12. Con comparsa di costituzione depositata il 23 maggio 2022, il CRS resisteva all'appello,domandando a questa Corte di: “A) ### l'appello proposto dall'### 1 ### perché inammissibile ed infondato per i suesposti motivi; B) ### integralmente la sentenza resa dal Tribunale di ### n. 9870 del 2013, r.g. 2231/2008, pubblicata in data 03 ###; C) ### l'appellante alle spese e competenze professionali del presente giudizio di appello, in favore dei procuratori antistatari ex art 93 c.p.c., in relazione al D.M. 55/2014”.  13. Alla prima udienza del 12 luglio 2022 la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 18 novembre 2025, in cui la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il primo motivo, sulla giurisdizione, è infondato, atteso che, come moltissime volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., ###/2022, 23744/2020 e 28053/2018), rientrano infatti nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal ### (sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti. 
II. Deve poi essere rigettata la richiesta dell'### correlata al quinto motivo di appello, di dichiarare inammissibile la pretesa creditoria in ragione del frazionamento del credito, in quanto la stessa ### nel sollevare tale eccezione nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva dedotto specificamente le circostanze da cui emergerebbe l'invocato frazionamento (esistenza di altri giudizi, identità delle pretese, etc). 
Peraltro, la Suprema Corte ha recentemente osservato che, anche qualora si ravvisi un frazionamento del credito, ciò influirebbe solo sulla regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 7299/2025, nella quale sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”). 
III. Il secondo motivo, relativo all'accreditamento, è parimenti infondato. 
Correttamente, infatti, il Tribunale ha desunto l'esistenza dell'accreditamento del ### sebbene non documentalmente provato, dalla nota dell'ASL n. 08/2000, con la quale quest'ultima, per l'anno di riferimento, aveva riconosciuto al CRS una determinata ### ammettendo in tal modo, sia pure implicitamente, l'esistenza di un rapporto di accreditamento, in assenza del quale non sarebbe stato possibile procedere all'assegnazione di alcuna ### IV. Anche il terzo motivo, relativo alla ### è infondato, atteso che il Giudice di prime cure ha correttamente desunto la prova del mancato superamento di tale limite sulla base del principio di non contestazione, essendo ormai consolidato in giurisprudenza che il superamento della ### al pari di quello del tetto di spesa, costituisce un fatto impeditivo del diritto azionato - il cui onere probatorio grava sulla parte debitrice - e non un fatto costitutivo. Più precisamente, il Giudice di primo grado aveva rilevato che l'ASL non aveva adempiuto al proprio onere di “dimostrare lo sforamento della COM per il periodo di riferimento - cioè il 2001 - e di aver già rimborsato per i periodi precedenti tutte le prestazioni liquidabili al centro sino alla concorrenza della COM riconosciuta”. Ne consegue che, in sede di appello, l'ASL avrebbe potuto censurare tale motivazione solo dimostrando di avere, già nel giudizio di primo grado, tempestivamente e specificamente contestato l'assunto del CRS circa il rispetto della ### indicando, ad esempio, quando e in quale misura si sarebbe verificato il superamento di detto limite. 
V. Per le medesime ragioni va rigettato anche il quarto motivo di gravame, relativo al dedotto superamento del tetto di spesa. Più in particolare, il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità dell'eccezione di superamento del tetto di spesa formulata dall'ASL nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. In tale atto, infatti, l'ASL si era limitata ad affermare che la controparte non aveva fornito prova del REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. superamento del tetto di spesa, circostanza che, come già evidenziato, integra un fatto impeditivo, il cui onere probatorio grava sulla parte che lo eccepisce. 
Si osserva come non vada confuso il piano dell'onere della prova con quello delle contestazioni processuali: la contestazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio della controparte differisce dalla contestazione del fatto estintivo. E nel giudizio in esame, quest'ultima contestazione non emerge dalla lettura degli atti del primo grado. Ne consegue che non può nemmeno sostenersi che l'ASL abbia ritualmente eccepito il superamento del tetto di spesa. In altre parole, l'### nel proprio atto di opposizione, non ha esplicitamente dedotto l'avvenuto superamento del tetto di spesa e, peraltro, a fronte delle contrarie allegazioni della parte avversaria, non ne ha fornito alcuna prova, lasciando che il mancato superamento del tetto di spesa risultasse una circostanza pacifica. 
Conseguentemente, ogni diversa deduzione formulata per la prima volta in sede di appello si risolverebbe, infatti, nella proposizione di una nuova eccezione in senso stretto, inammissibile ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c., in quanto preclusa dal divieto dei nova. 
VI. Consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'ASL a rifondere alla controparte tutte le spese del giudizio di legittimità, di quello di rinvio e dell'originario giudizio d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio - alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del ### della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come mod. dal decreto del ### della Giustizia n. 147/2022) per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 260.000,01 € a 520.000,00 €, tenuto conto che nessuna attività istruttoria è stata mai svolta, nel complessivo importo di: - € 12.190,00 per il giudizio d'appello, di cui € 10.600,00 per il compenso (€ 2.300,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.800,00 per la fase decisionale) ed € 1.590,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori; REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. - € 6.555,00 per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, di cui € 5.700,00 per compenso (2.600,00 € per la fase di studio, € 1.700,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase decisionale) ed € 855,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori; - € 12.190,00 per il presente giudizio di rinvio, di cui € 10.600,00 per il compenso (€ 2.300,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.100,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.800,00 per la fase decisionale) ed € 1.590,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori. 
Tutte le spese vanno distratte a favore degli avv.ti avv.ti #### e ### ciascuno nella misura di un terzo. 
VII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.  P.Q.M.  la Corte, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n. ###/2021, pubblicata il 3 novembre 2021, proposto dall'### 1 ### con citazione notificata il 3 febbraio 2022 al C.R.S. 
S.R.L., così provvede: A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di ### n. 9870/2013, pubblicata il 3 settembre 2019; B) condanna l'### 1 ### al pagamento, in favore del C.R.S. S.R.L., delle spese del giudizio d'appello, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida, in favore dei suoi procuratori, avv.ti #### e ### dichiaratisi antistatari, ciascuno nella misura di un terzo: • per il giudizio d'appello, in 12.190,00 €, oltre eventuali ulteriori accessori; • per il giudizio di legittimità, in 6.555,00 €, oltre eventuali ulteriori accessori; • per il giudizio di rinvio, in 12.190,00 €, oltre eventuali ulteriori accessori; REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'#### (già ###) ### 1 ### c. C.R.S. S.R.L. C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto. 
Così deciso in ### il 20 gennaio 2026.   ### estensore ### dott.ssa ### D'### dott.ssa ### 

causa n. 603/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Molfino, D'Inverno Giuseppa, Franchini Fiorella

M
1

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 175/2026 del 30-01-2026

... presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari. L'#### di Dio e ### d'### si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 29.01.2026, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 Il ricorso deve esser accolto per i motivi che seguono. I ricorrenti sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato presso l'### di Dio e ### d'### impiegati presso il ### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### distribuiti in diverse ### nello specifico: “Neonatologia”, “Oncologia”, “###” e “Immunotrasfusionale”. Il loro inquadramento professionale, secondo il ### del 02.11.2022, è così articolato: ### (### - Infermiere, ### dei ### della #### di #### dei ### della ### Tali inquadramenti corrispondono alla precedente categoria D del ### del 21.05.2018. Nell'espletamento della propria attività, i ricorrenti sono stati assoggettati a turni rotativi nelle 24 ore e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO SENTENZA N. Anno 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. ### in funzione di Giudice del ### ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 3309/2025 Cont. Lav. vertente: TRA ####### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di mandato in atti.   #####'### in persona del ### rapp. e dif. come in atti. 
RESISTENTE ### Come da note telematiche.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, ####### adivano il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accogliere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.06.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 1.025,00; ### € 210,00; ### € 444,00; ### € 444,00; ### € 904,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c. Condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari. 
L'#### di Dio e ### d'### si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. 
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 29.01.2026, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026
Il ricorso deve esser accolto per i motivi che seguono. 
I ricorrenti sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato presso l'### di Dio e ### d'### impiegati presso il ### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### distribuiti in diverse ### nello specifico: “Neonatologia”, “Oncologia”, “###” e “Immunotrasfusionale”. Il loro inquadramento professionale, secondo il ### del 02.11.2022, è così articolato: ### (### - Infermiere, ### dei ### della #### di #### dei ### della ### Tali inquadramenti corrispondono alla precedente categoria D del ### del 21.05.2018. 
Nell'espletamento della propria attività, i ricorrenti sono stati assoggettati a turni rotativi nelle 24 ore e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, hanno sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 ed indicata in busta paga per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. 
Hanno, altresì, percepito l'“### per particolari condizioni di lavoro”. 
Per quanto riguarda, però, il pagamento di tale indennità durate la fruizione delle ferie emerge che tali indennità per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, non è stato riconosciuto e versato. 
Per la risoluzione della controversia è di particolare interesse quanto statuito dalla Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 13425, dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401 e dalla sentenza Cass. Civ. n. 19716 del 2023 (giurisprudenza citata anche dalla parte ricorrente). Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ### e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, ### e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v.  sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza ### e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. 
Ha osservato la Suprema Corte "che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (Cass. sentenza n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Sicché "In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione". 
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore; - tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale; - in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale; rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori; - spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026
Si evidenzia che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. 
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (Cass. Civ. sentenza n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. 
In considerazione di tutto quanto esposto, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.  ###à turno è regolata all'art. 86, comma 3, ### il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente.  ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” ###à per particolari condizioni di lavoro è disciplinata dall'art.  86 comma 6, ### del 21.05.2018, che così stabilisce: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.” Chiarito ciò, si osserva che dall'esame delle buste paga dei ricorrenti emerge che l'“indennità giornaliera” e “l'indennità per particolari condizioni di lavoro” vengono corrisposte ai ricorrenti per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 le mansioni effettivamente svolte in servizio, ma non figurano nella retribuzione corrisposta nel periodo delle ferie. 
In considerazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale e delle norme regolatrici si ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere necessariamente accolta in quanto trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione con le mansioni svolte dagli infermieri professionali; connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### sanità “### per particolari condizioni di lavoro”. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con attribuzione come da dispositivo nel minimo tariffario ex DM 147/22 in considerazione della serialità delle questioni esaminate (causa di lavoro senza istruttoria/trattazione).  P.Q.M.  1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'### “S. ### e ####” di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle indennità riconosciute in ricorso: ### € 1.025,00; ### € 210,00; ### € 444,00; ### € 444,00; ### € 904,00; oltre interessi legali; 2) Condanna l'### “S. ### e ####” di ### in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida, con attribuzione agli avv.ti ### e ### anticipatari, in complessivi ### 1.029,50 oltre ### 49,00 per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026
C.U., il rimborso per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.  ### 29.01.2026 Il giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026

causa n. 3309/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Serpe Francesca, Laudati Ippolita

M

Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››. 2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1880/2025 del 22-12-2025

... del grado di appello e attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Accogliendo le domande proposte da ### s.p.a., il Tribunale di ### con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 5 giugno 2020, ha dichiarato valide ed efficaci le cessioni di crediti futuri disposte, in favore di ### s.p.a., dalle farmacie del dott. ### e del dott. ### e notificate al debitore ceduto, ### di ### nei giorni 1, 6 e 14 marzo 2019 e illegittimo, per contro, il diniego alla cessione opposto dall'A.S.P. “in virtù di innovato indirizzo strategico aziendale, correlato ad apposita determinazione cui è pervenuta il ### di questa Azienda”, comunicato con note prot. n.ro 45706 del 12.3.2019 e n.ro 54294 del 26.3.20199 Ha ritenuto il Tribunale inapplicabili alle cessioni le previsioni, qualificabili come norme eccezionali e, dunque, insuscettibili di estensione analogica: - degli artt. 69 e 70 r.d. 18.11.1923 n. 2240 -che, richiamato l'art. 9 all. E alla L. 2248/1865, subordinano l'efficacia della cessione all'espressa adesione dell'amministrazione, debitrice ceduta, al negozio-, essendo il perimetro applicativo di tali disposizioni soggettivamente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo - ### riunita in ### di Consiglio e composta dai ###ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### rel. est.  ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 del ### degli ### dell'anno TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### del ### di ### S.P.A. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dottor ### rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso art. 702 bis c.p.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### dell'appellante: Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dichiarando l'inefficacia di detta cessione nei confronti dell'Asp di ### 2) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.  ### dell'appellata: conclude per l'integrale rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, con conferma dell'ordinanza gravata o comunque delle originarie istanze del proprio ricorso introduttivo; con vittoria di spese anche del grado di appello e attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Accogliendo le domande proposte da ### s.p.a., il Tribunale di ### con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 5 giugno 2020, ha dichiarato valide ed efficaci le cessioni di crediti futuri disposte, in favore di ### s.p.a., dalle farmacie del dott.  ### e del dott. ### e notificate al debitore ceduto, ### di ### nei giorni 1, 6 e 14 marzo 2019 e illegittimo, per contro, il diniego alla cessione opposto dall'A.S.P. “in virtù di innovato indirizzo strategico aziendale, correlato ad apposita determinazione cui è pervenuta il ### di questa Azienda”, comunicato con note prot. n.ro 45706 del 12.3.2019 e n.ro 54294 del 26.3.20199 Ha ritenuto il Tribunale inapplicabili alle cessioni le previsioni, qualificabili come norme eccezionali e, dunque, insuscettibili di estensione analogica: - degli artt. 69 e 70 r.d. 18.11.1923 n. 2240 -che, richiamato l'art. 9 all. E alla L.  2248/1865, subordinano l'efficacia della cessione all'espressa adesione dell'amministrazione, debitrice ceduta, al negozio-, essendo il perimetro applicativo di tali disposizioni soggettivamente limitato alle amministrazioni statali, al quale non di ascrivono le ### - dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 -che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di manifestare il proprio dissenso alla cessione del credito-, non rientrando il rapporto intercorrente tra l'ASP e le farmacie in alcuno degli schemi negoziali che definiscono, sotto il profilo oggettivo, l'ambito operativo della disposizione. 
Ha dunque concluso che “la cessione di credito operata a favore di ### S.p.a.  soggiace all'ordinaria disciplina codicistica” di cui all'art. 1260 c.c., non ostando alla sua operatività neppure la “circostanza che i crediti ceduti sono futuri ... non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali”. 
Infine, ha coerentemente regolato le spese di lite, ponendole a carico dell'###
Quest'ultima ha proposto appello avverso l'ordinanza censurando come erronea l'identificazione nella normativa civilistica del paradigma regolatore delle cessioni intercorse tra le farmacie e ### s.p.a., tanto più in ragione della documentata propria natura di organismo di diritto pubblico inequivocabilmente comprovata mediante produzione della ### n. 223, serie generale, del 2.9.2018, contenente l'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato stilato ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 31.12.2009 n. 196. Segnala la contraddittorietà del percorso motivazionale là ove, mentre nega che “il rapporto tra l'Asp di ### e le farmacie in argomento è incasellabile nella concessione di pubblico servizio dal carattere periodico e ripetitivo” (pag. 10 dell'atto di appello), al contempo, “riconosce l'esistenza di un rapporto concessorio” (pag. 11 dell'appello) tra le medesime parti.  ###, alla quale si è opposta ### s.p.a., non è meritevole di accoglimento, imponendosi piuttosto una parziale modifica e un approfondimento del percorso argomentativo seguito dal Tribunale.  ### posto dall'appellante sulla propria natura di azienda “con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale” ex art. 1 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (pag. 7 dell'impugnazione), di ente regionale “a istituzione necessaria con personalità giuridica pubblica”, (ancora pag. 7), di azienda o ente del ### sanitario nazionale ricompreso nella definizione di amministrazione pubblica fornita dall'art. 1, comma II, D.Lgs. n. 165/2001, di “organismo di diritto pubblico” (pag. 9) e, in ogni caso, di soggetto espressamente ricompreso “nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e di finanza pubblica), elenco pubblicato dall'### nazionale di statistica nella ### ufficiale n. 223, serie generale, del 28-9-2018, che consente di superare quegli arresti giurisprudenziali secondo cui le Asp sono enti pubblici economici” (pag. 10 dell'atto di appello), non scalfisce la corretta conclusione del Tribunale riguardo all'inapplicabilità alle ### dele disposizioni degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E della ### n. 2248 del 1865.  ### neppure tenta di misurarsi con l'argomento cardine enucleato dal Tribunale, il quale, considerato il tenore letterale delle norme e il carattere eccezionale loro attribuito, con uniformità di indirizzo, dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, ha concluso per la riferibilità di tale disciplina alle sole amministrazioni statali. 
E' sufficiente al riguardo rammentare: - che l'art. 69 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 stabilisce che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio", mentre il successivo art. 70, per quel che qui rileva, dispone che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, il quale ultimo prevede che «sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata», norme tutte testualmente ed espressamente riferite allo Stato; - l'orientamento della Suprema Corte (riaffermato anche in una vertenza in cui si discuteva dell'efficacia di una cessione di crediti vantati proprio nei confronti dell'### sanitaria locale di ### la quale anche in quel caso aveva dichiarato di non accettare il trasferimento della titolarità della posizione creditoria), secondo cui “sia nella giurisprudenza ordinaria (Cass. n. 981 del 2002, Cass. n. 18601 del 2005) che all'interno della giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione con maggiore frequenza di esaminare la questione, si è sempre riconosciuto alla norma citata dal ricorrente, che in taluni casi subordina alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva. Scopo della norma che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A.  secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (Cass. 18610/2005); quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinchè la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito. Nel caso in esame siamo al di fuori dall'ambito di applicazione della norma innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le ### e poi le Asl sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi)” (Cass. 27.8.2014 n. 18339, in motivazione; in termini, più di recente, Cass. civ. 13.12.2019 n. ###). 
Sulla scorta di tali rilievi deve ribadirsi l'inapplicabilità all'### la quale mai ha sostenuto - né potrebbe fondatamente sosteneredi essere incardinata nell'apparato organizzativo dello Stato, di una disciplina, derogatoria al principio generale della cedibilità dei crediti sancito all'art. 1260 c.c., concepita come eccezionale forma di salvaguardia degli interessi pubblici sottesi alla regolare esecuzione di contratti di durata in cui l'amministrazione statale rivesta il ruolo di committente. “Il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta (di cui all' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 ) è norma eccezionale, che riguarda le sole amministrazioni statali. Pertanto essa non è suscettibile di applicazione analogica, non operando per i crediti dovuti da amministrazioni diverse, quali ad esempio le aziende sanitarie locali, che sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Corte App. Ancona 5/5/2025, n. 654) Ricorrono invece -e sul punto occorre rivedere la motivazione del provvedimento impugnato i presupposti tanto soggettivi, quanto oggettivi per la sussunzione della cessione di crediti futuri delle farmacie verso l'ASP entro l'ambito applicativo dell'art. 106 D.Lgs. 18.4.2016 50 (Codice dei ###, il quale così dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. 
La corretta valutazione dei motivi di impugnazione alla luce della disposizione normativa postula: - in primo luogo, l'identificazione della natura giuridica della “stazione appaltante” ### - quindi, l'inquadramento del rapporto che la lega alle farmacie convenzionate per l'erogazione del servizio farmaceutico; - infine, la verifica della ricorrenza di motivazioni legittimanti il rifiuto. 
Procedendo gradatamente, non può ragionevolmente dubitarsi che l'### rientri nella definizione di "pubblica amministrazione". Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.  30.12.1992, n. 502, come modificato dal D.lgs. 19.6.1999, n. 229, le U.S.L. -cui sono succedute, con analoga disciplina, le ### sanitarie-, sono enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, che operano integrate nel ### per l'erogazione di servizi essenziali di interesse pubblico.  ### rientrano poi nell'ambito della ### nella sua massima estensione individuato dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 1, comma 2, che espressamente vi inserisce "le amministrazioni, le aziende e gli enti del ### sanitario nazionale". 
La loro natura pubblicistica è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza ( 10.6.2019 n. 15579; Cass. 6.10.2011 n. 20530), che le qualifica ora come enti pubblici non economici (Cass. 27.9.2021 n. 26113 richiamata da Cass. 26.11.2021 n. ###), ora come organismi di diritto pubblico e, in ogni caso, come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del ### dei ### (### Stato, Sez. III, 15.3.2023 n. 1234).
Proseguendo nella disamina, il rapporto che intercorre tra l'### e le farmacie con essa convenzionate per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica deve essere qualificato in termini di concessione di pubblico servizio. La giurisprudenza amministrativa e civile ha da tempo chiarito che l'attività di distribuzione dei farmaci al pubblico, pur essendo svolta da soggetti privati (farmacisti o società di farmacisti), assume carattere di pubblico servizio in ragione della sua essenzialità per la tutela della salute e del suo inquadramento in un sistema di convenzioni e controlli pubblici (Cass. civ. SU, 20.9.2022 n. 5678; ### Stato 10.11.2021 n. 9101). La farmacia, infatti, svolge sì attività commerciale, ma è anche e fondamentalmente parte integrante del ### in quanto contribuisce a dare attuazione al diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 della ### erogando prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione, con oneri a carico del bilancio pubblico e sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria. “Il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero “soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.” (Cass. S.U. 20.11.2020 n. 26496, di seguito ripresa da Cass. 18.1.2021 n. 28564 e 21.3.2022 n. 8994). 
La strutturazione dell'attività farmaceutica di dispensazione di farmaci richiede l'intervento concessorio della pubblica amministrazione. Come conferma la Corte Costituzionale (sent.  255/2013), la farmacia “è un servizio di pubblica utilità, organizzato in funzione dell'interesse generale alla tutela della salute”, e la titolarità dell'esercizio è subordinata a un provvedimento concessorio che presuppone un atto di pianificazione territoriale. 
Due dimensioni pubblicistiche caratterizzano l'attività farmaceutica: la prima risponde a finalità di programmazione sanitaria e territoriale ed è affidata alla definizione della pianta organica nazionale; la seconda si esplica nel rapporto convenzionale con il SSN che disciplina i profili economici e operativi. Tale convenzione, prevista dal D.P.R. n. 371/1998, è parte integrante del sistema concessorio e vincola il farmacista al rispetto delle regole del servizio pubblico. “Il rapporto intercorrente tra le ASL e le farmacie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della l. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, (Cass. civ. 2/12/2016, n. 24653 che ne trae la conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie aventi a oggetto la pretese del farmacista al pagamento del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale). 
Il rapporto convenzionale che attribuisce al farmacista il compito di gestire un servizio pubblico, con l'assunzione dei rischi di gestione e la percezione di un corrispettivo non direttamente dal fruitore finale, ma dall'ente pubblico (Cass. civ. 12.4.2024 n. 2345), risponde pienamente alla definizione di concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, che la identifica come un contratto a titolo oneroso con cui una o più stazioni appaltanti o enti concedenti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, trasferendo su questi ultimi il rischio operativo legato alla gestione dei servizi. 
La concessione che interessa in questa sede è quella di servizi, anch'essa ricompresa nell'elencazione di contratti fonte di crediti cedibili (alla condizione che non pervenga comunicazione del rifiuto dell'amministrazione) contenuta nell'art. 106 comma 13 Dlgs 50/2016. 
Con termine aspecifico riferibile a entrambe le ipotesi di concessione -di lavori e di servizi contemplate all'art. 3 del ### degli ### la norma prevede che sono opponibili alle stazioni appaltanti le “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, sono qualora queste non le rifiutino. ### del legislatore per l'utilizzo di un termine generico in luogo della più precisa perimetrazione discendente dalla scelta per l'una o l'altra tipologia di concessione di cui all'art. 3, ne rileva l'intento non di escludere, bensì di ammettere tutte le declinazioni dell'istituto. 
Può dunque concludersi per la sussunzione delle cessioni oggetto di causa alla disciplina dettata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016., così che la loro efficacia e opponibilità alla ### amministrazione restano subordinate al rispetto delle prescrizioni formali imposte dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 (stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica alle amministrazioni debitrici) e al decorso del termine di 45 giorni dalla notifica senza che pervenga al cedente e al cessionario comunicazione del rifiuto della debitrice ceduta.
Sulla natura del diritto di quest'ultima di rifiutare la cessione occorre adesso concentrare l'attenzione. 
Nell'assoggettamento delle parti del negozio di cessione di credito alle determinazioni unilaterali del debitore ceduto è dato ravvisare il binomio diritto potestativo - soggezione. In deroga alla previsione di carattere generale di cui all'art. 1260 c.c., alla P.A. è infatti conferito il potere di inibire l'efficacia di un contratto intercorso tra altri e dunque di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui. 
Simile diritto interferisce con la mobilizzazione dei crediti, fattore di generale incremento del sistema produttivo, in quanto tale concepito dall'ordinamento come valore da tutelare e obiettivo da incentivare. 
La cessione dei crediti, invero, anche quando operata con funzione di garanzia, come nella vicenda in esame, assicura il rapido e ottimale utilizzo delle risorse attive dell'impresa, consentendo a questa di fruire di anticipazioni finanziarie e finanziamenti. ### a strumenti di credito, soprattutto nell'attuale panorama di crisi economica, agevola l'operatore imprenditoriale nell'attivazione e nell'ampliamento di circuiti economico-finanziaria virtuosi, con proficui riflessi sull'organizzazione dell'attività di impresa e sui suoi risultati. 
In quanto destinato a interferire con l'altrui libertà negoziale, oltre che sulla libera circolazione dei crediti, il diritto dell'amministrazione di opporre un rifiuto inibendo l'efficacia della cessione inter alios acta non può risolversi in arbitrio. Esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria. Ratio che la giurisprudenza, di legittimità come di merito, ha ravvisato nella “finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture” (così Cass. civ. n.18339/2014). 
Nell'opporre il rifiuto, l'ASP di ### ha richiamato la determinazione n. 137132 del 22.8.2018 con cui il direttore amministrativo impartiva disposizione di rifiutare le cessioni di credito in considerazione del miglioramento dei tempi di pagamento e dei maggiori oneri in caso si instaurazione di un rapporto trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto.   E' inoltre in atti la relazione prot. n. 133603 del 1.8.2019 a firma del direttore U.O.C ### dell'Asp che esplicita che in esito alla citata disposizione di servizio “tutte le cessioni di credito -senza distinzione alcunasono state oggetto di non accettazione” Proprio l'atteggiamento di indiscriminata e massiva opposizione a qualsivoglia cessione - e ciò senza considerare l'inconsistenza degli argomenti che fanno leva sulla maggiore puntualità dei pagamenti, del tutto irrilevante laddove la cessione riguardi crediti futuri, o ### sulla necessità di evitare i costi delle iniziative legali intraprese in passato dalla cessionaria ### impedisce di correlare il rifiuto all'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto di durata, impendendo che nel corso del medesimo l'appaltatore si sguarnisca delle risorse erogate.
Quantunque nell'art. 106 del Dlgs 50/2016 non vi sia espressa menzione della motivazione quale condizione di legittimità del rifiuto, a ciò suppliscono i principi generali dell'ordinamento, motivo per cui, ribadito che la circolazione dei crediti può a buon diritto menzionarsi tra i pilastri economia, la sua compressione non può che correlarsi agli altri valori ordinamentali. 
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di ### s.p.a.  in prossimità ai valori medi delle cause di valore indeterminabile indicati dal d.m. n. 147/2022 in € 8.000,00 -di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionaledevono essere poste a carico dell'appellante.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da ### di ### con atto di citazione notificato il ### a ### s.p.a. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### il 5 giugno 2020; condanna l'appellante alla refusione in favore di ### s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.  30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa. 
Così deciso in ### nella ### di ### della ### della Corte di Appello il 27 novembre 2025.   ### est.

causa n. 965/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Frasca, Giulia Maisano

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23320 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.116 secondi in data 30 gennaio 2026 (IUG:ZO-DD3222) - 2109 utenti online