testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3608/2021 R.G., proposto da: #### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ### -ricorrenti contro ###, ex lege domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente nonché sul ricorso successivo, proposto da ###, ex lege domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente contro 2 di 47 ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente e ricorrente incidentale nonché sul ricorso successivo, proposto da ### erede di ### ioni ########################################### FAUSTINA, ##### O #################### A ###### ANTONIETTA, #### e ### eredi di ### i, ####### T #################### 3 di 47 ###, ##### A #### I ############# erede di ################## E ##################### M ####### eredi di #################D ################### eredi di ########### domiciliat ####### presso la ### della Corte di cas sazione; rappresentati e di fesi dall'### -ricorrenti contro 4 di 47 ###, in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in persona dei ### pro tempore; -intimati nonché sul ricorso successivo, proposto da ##################################################### elettivamente domiciliat ###, presso l o studio dell'### che li rappresenta e difende; -ricorrenti contro ### in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in persona dei ### pro tempore; ex lege domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti5 di 47 nonché sul ricorso successivo, proposto da ### elett ivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'### che lo rappresenta e difende unitamente all'### -ricorrente contro ### in persona d el Presidente ###carica; ex lege domiciliat ###, presso l'Avvocatura generale dello stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente nonché sul ricorso successivo, proposto da ### domiciliat ####### presso la ### leria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dagli ### e ### -ricorrente contro ### in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in persona dei ### pro temp ore; elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; nonché sul ricorso incidentale, proposto da #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### rappresentato e difeso dall'### -ricorrente incidentale contro 6 di 47 ### in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in perso na dei ### pro temp ore; elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; e nei confronti di ############################## A, ############## A ############################################ D'######## 7 di 47 ############################ I ###################################################' ####, ######## P ###### , ####### , ################### E ### 8 di 47 ################################################################# E #######D ############# , ####### L ############ C ################ M ############ 9 di 47 ####### T ##### A, ###### - intimati avverso la SENTENZA della CORTE d'### di ### n.4465/2020, depositata il 25 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal #### 1. I medici indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di ### la ### del ### dei ministri e i ### indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione del le direttive europ ee 75/362/### 75/363/CEE e 82/76/### in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1979 ed il 1991.
Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione. 2. La Corte d'ap pello di ### con sentenza n. 4465/2020, depositata in data 25 settembre 2020 e notificata alla ### del ### dei ### dai dottori ### e ### in data 5 gennaio 2021, di chiarato il difetto di legittimazione passiva dei ### ha accol to l'impugnazi one proposta dai dottori ###### , #### e ### condannando la ### del ### a pagare a ciascuno di essi la somma di ### 6.714,00 per ogni anno del corso frequentato.
La Corte territoriale ha invece confermato la statuizione di rigetto della domanda p er avvenuta prescrizi one del diritto in co nfronto degli altri appellanti. 3.A. Per la cassazione di questa sentenza, i dottori ### e ### hanno proposto ricorso con atto notificato 10 di 47 il 1° febbraio 2021, sulla base di un unico motivo, cui ha risposto la ### del ### dei ### con controricorso. 3.B. Con distinto atto, notificato il gi orno 8 marzo 2021, la ### del ### glio dei ### stri ha proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda del dott. ### sulla base di due motivi. 3.C. Con atto notificato (non solo alla ### del ### ma anche ai ### indicati in epigrafe) in data 25 marzo 2021, ha risposto co n controricorso ### proponendo altre sì ricorso incidentale fondato su due motivi.
Con il medesimo atto hanno proposto ricorso altresì ### e ### sulla base dei medesimi due motivi posti a fondamento del ricorso di ### il medesimo composito atto - complessivamente articolato in cinque motivi - hanno proposto ricorso altresì numerosi altri ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### erede del dott. ### 3.D. Con atto notificato in data 25 marzo 2021, hanno proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### sulla base di sei motivi.
A questo ricorso hanno risposto le amministrazioni in epigrafe con controricorso. 3.E. Con atto notificato il 25 marzo 2021 ha proposto distinto ricorso il dott. ### sulla base di tre motivi, contenente anche una richiesta di rinvio alla Corte di ### zia dell'### ricorso poi rinunciato con atto del 20 marzo 2024.
A qu esto ricorso ha risposto la ### enza del ### dei ### con controricorso. 3.F. Con atto notificato il 24 marzo 2021 ha proposto ricorso la dott.ssa ### sulla base di due motivi. 11 di 47 A questo ricorso hanno risposto le amministrazioni in epigrafe con controricorso. 3.G. Con atto notificato il 3 maggio 2021 ha proposto ricorso il dott. Gi rolamo ### sulla base di due motivi, cui non hanno risposto le amministrazioni intimate. 4. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. pro. civ.. ### bblico ### presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Le amm inistrazioni pubbliche e alcuni d ei ricorrenti e controricorrenti privati hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi, proposti avver so la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..
Ciò posto in via preliminare, può passarsi all'esame dei ricorsi. A. Il ricorso di ### e ### nei confronti della ### del ### dei ### A.1. Con l'unic o, ar ticolato motivo del lor o ricorso, successivamente illustrato da memoria, questi medici denunciano la violazione degli artt. 2043, 2934-2935 e 2947 cod. civ..
Osservano, in sintesi, che in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempime nto della d irettiva 82/76/CEE, riassunt iva delle diretti ve n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, sorto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione entro l'anno acc ademico 1990-1991, si è determinata, in sede applicativa , una perdurant e incertezza, riguardante sia la natura della responsabilità dello Stato per omessa o tardi va attuazione di una direttiva euro pea (se cont rattuale o extracontrattuale) con le evidenti implicazioni in ordine alla durata del termine prescrizionale, sia l'individuazione del dies a quo di tale termine. 12 di 47 Chiedono pertanto la cassazione della statuizione sulla prescrizione del loro diritto contenuta nella sentenza impugnata, previa rimessione del ricorso alle ### di questa Corte, in funzione della composizione del “contrasto”.
A.2. Il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
A.2.1. È ormai ius receptum, nel la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva del le direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno acc ademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. ### del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass., Sez. Un., n. ### del 2018; Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022; Cass. n. ### del 2022; n. 24029 del 2023; Cass. n.3421 2 del 2023; Cass. n.### del 2023; Cass.n.6891 del 2024; Cass. n.7984 del 2024; Cass. n.8691 del 2024; Cass. n.8715 del 2024; Cass. n.9168 del 2024).
A.2.2. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta in alterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo c he va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna 13 di 47 è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adem pimento alla normativa ### Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
A.2.3. In senso contrar io, non ass ume rilevanza l'argomento secondo il qu ale solo in temp i ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte av rebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l' indivi duazione della giurisdizione, se ordinaria o amminis trativa; la natu ra dell'azione esperibile, se contrattuale o aqu iliana ; il termine di prescrizi one; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr., ad es., la citata Cass. 09/11/2022, n.###) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. ### ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogn o di iniziative giurisdizionali ma può ben esser e stragiudiziale.
Del pari, non ha alcu n rilievo l'indi viduazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della 14 di 47 stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla sua maturazione. ### alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona del la ### del ### dei ### mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. ###), sicché solo se diretta nei confronti della sola ### l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass .25/07/2019, n. 20099) - va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del cr edito era in dividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.
A.2.4. Con rifer imento alla remunerazione, giova torn are ad evidenziare che, a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, co me ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e ###-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. ### del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
A.2.5. ### sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti all e scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di 15 di 47 cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remun erazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclu sivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, ###, cit.).
A.3. Alla luce di quanto si è rilevato, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non vi è alcun “contrasto” sulla questione in esame che ne imponga la rimessione all'esame delle ### di questa Corte , in frangendosi, al contrario, la censura propos ta (rivelatasi inammissibil e ex art.360-bis cod. proc. civ.) su u n orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo.
A.4. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della ### dei ### in p articolare lad dove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. ### osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (### c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croa zia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritt i» (### et c. Francia, cit.; ### c. Portogallo, 10.4.2003; Fazliyski c. ### 16.7.2013), dall'altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finali zzate ad assicurare la corretta amm inistrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (### de ### c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la ### di 16 di 47 Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme p rocedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (### ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la ### (### e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione gi udiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle ### (Cass., Sez. Un., 9147 del 17/04/20 09) e che il di ritto era eser citabile immediatamente, non necessitando della proposizione preve ntiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.).
A.5. ### alla giurisprudenza della ### di ### che si è occupata del dies a quo della prescrizi one relativa ai medici specializzandi, essa - come già si è osservato in precedenti arresti - ha evidenzi ato l'insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il prin cipio di effetti vità tutelato dal di ritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di p rescrizi one «ragionevoli» ed id onea a garantire l'adeguatezza dei mezzi di tutela per un 'azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno 17 di 47 impediva agli odierni rico rrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsi asi even tuale incertezza in or dine all'individuazione del giudice munito di gi urisdizione a co noscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.### del 2022).
A.6. Il gi udice d'appello, rigettando il gravame proposto dai ricorrenti, ha accolto l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio, conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa ### ed assurti a situazione di “diritto vivente”.
In defin itiva il ricorso proposto da ### e F abrizio ### va dichiarato inammissibile.
A.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A.8. Alla condanna dei ricorrenti soccomb enti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore della presid enza del ### dei ### (controricorrente vittoriosa), di una somm a equitativamente determinata , ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc . civ. (norma applicabi le al presente proc edimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell'anno 2013), il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali.
Ciò, in ragione della circostanza che la censura proposta - come si è veduto, inammissibil e per manifesta infondatezza -, infrangendosi su un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo, si è tradotta in una condotta processuale connotata da mala 18 di 47 fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinam entale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dal l'altra, deve tenere conto del princip io costit uzionale del la ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispet to ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ. ( 04/08/2021, n. 2220 8; Cass. 21/09/2022, n. 27568; 05/12/2022, n. ###).
B. Il ricorso della ### del ### dei ### nei confronti di ### B.1. Con il primo motivo del ricorso in esame la ### del ### dei ### denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine, per carenza assoluta di motivazione in violazione degli artt. 132 n. 4 e 161 cod. proc. civ., rispetto all'eccezione con cui era stata dedotta la circostanza relativa alla mancata ric omprensione del corso frequentato da ### tra il 1983 e il 1986 (medicina legale e delle assicurazioni) nell'elenco delle specializzazioni riconosciute a livello comuni tario dagli artt. 5 e 7 della ### “riconoscimento” 75/362/### B.2. Con il sec ondo motivo, la ### enza del ### o dei ### denuncia la violazione degli artt. 1173 e 2043 cod. civ. e degli artt. 5 e 7 della predetta ### , per av ere la sentenza impugnata accolto la domanda di ### sebben e il diploma di specializzazione da lui conseguito (medicina legale e delle assicurazioni) non fosse compreso nell'elenco delle specializzazioni 19 di 47 comuni a due o più ### membri, ai sensi delle disposizioni surricordate. ### ricorrente deduce che, sebben e nella fattispecie l'eccezione fosse stata sollevata fin dal la comparsa di risposta in primo grado, tuttavia la qu estione concernente l'inclusione della specializzazione medica nell'elenco delle direttive eurounitarie ovvero la sua equivalenza a quelle comuni a due o più ### membri rientrerebbe tra i fatti costitutivi della domanda, che, in quanto tali, sarebbero rilevabili d'ufficio.
B.3. Nel resistere alle doglianze, ### sostiene che il ricorso in esa me sarebbe inammi ssibile, «non a vendo parte ricorrente allegato le comparse di costituzione e risposta in primo e secondo grado, né indicato dove le stesse possono essere rinvenute, ciò in violazione della previsione di cui all'art.366 c.p.c.».; nel merito, osserva che, comunque, la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sarebbe stata in clusa negli elenchi di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, sicché, sia pure ex post , sar ebbe divenuta “equipollente” a quelle previste negli elenchi della ### “riconoscimento”.
B.4. I due motivi di ricorso proposti dalla ### del ### dei ### tri - da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione - sono fondati.
B.4.1. Preliminarmente si deve ricordare, com e già più volte evidenziato da questa ### (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 3982 6; Cass. 29/11/2021, n. ###; 14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra qu elli di cui agli elenchi allegat i alle diretti ve europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequen za (ovvero la su a equipollenza a quelli riconosciu ti in almeno due ### memb ri), rappresenta uno dei fatti costit utivi del di ritto del medico 20 di 47 specializzato ad ot tenere l'indennizzo per la mancata (o tardi va) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e 458 del 2019); — non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si trat ta, in altri termin i, di un elemento costitut ivo della fattispecie, che l'attore deve specificamen te allegare nel la sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ul teriore contraddittorio su di esso); — a fortiori, deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure; — al rig uardo occorre invece co nsiderare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrisponden za tra la specializzazione conseguita dal l'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con rig uardo alla sua equi pollenza rispetto all e diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l'equipolle nza: in tal caso lo stesso prin cipio di non contestazione, dunque, p uò eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, so lo l'acquisizion e al processo di detta componente fattuale del fon damento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello - officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza; 21 di 47 — l'operatività del principio di no n contestazione è, però , condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere detta preclusione, non è sufficiente dedurre la novità della co ntestazione perché per la p rima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui s i era fo rmato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199).
B.4.2. Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l'ammissibilità del ricorso in esame, poiché la difesa erariale non ha eccepito il difetto di equipollenza del corso in medicina legale e delle assicurazioni alle diverse specializzazioni previste negl i altri ### membri (ciò che avrebbe concretato l'indebita posizione di una quaestio facti), ma ha dedotto che la ### d'appello aveva omesso di verificare se il predetto corso fosse incluso o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fosse equipollente a qu elli riconosciuti da alm eno due ### membri. ### convenuta, in altri termini, non ha contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla ### d'appello (ciò che av rebbe integrato una doglianza inammi ssibile in sede di legittimità), ma ha eccepito che la ### territorial e av rebbe indebitamente omesso di svolgere tale verifica, non ostante venisse in considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indi pendentemente dalla 22 di 47 proposizione di una specifica ecc ezione in pro posito da parte de l convenuto.
Con i motivi in esame, la ### del ### dei ### ha dunque posto, non già una quaestio facti (né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris. B.4.3. Oltre che ammissi bile, il ricorso della ### del ### dei ### è fondato. ### alle previsioni comunitarie della specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stata negata da Cass. 25414 del 2022, cit., nonché da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363.
In conformità a tali precedenti, deve dunque escludersi che la frequentazione del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni tra il 1983 e il 1986 abbia attribuito a ### il diritto a percepire la remunerazione di cui alla legge n.370 del 1999.
B.4.4. Non può darsi rilievo, in senso contrario, alla invocata normativa interna di ra ngo regolamentare, e d in particolare al decreto ministeriale 31 ottobre 1991. ### del controricorrente, secondo cui la specializzazione fatta va lere, in quanto indicata nel citato decreto ministeria le, sarebbe da considerare come equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque riconducibile al dovere di adempimento comunitario - in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa ### ha più volte rimarcato che il decreto minister iale in qu estione non rappresenta espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché successivo all'atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 - corrisponde certamente alla prospettazione di un rilievo in iure, ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell'essere 23 di 47 la specializzazione contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla diretti ve ovvero equipollente a specializzazioni comuni a due ### membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l'accertamento dell'esistenza della specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l'accertamento dell'esistenza della specializzazione co mune a due ### negl i elenchi e dal l'altro l'acc ertamento in fatto della corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune.
Ebbene, la prospettazione dell'indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 del corso di specializzazione frequentato precedentemente alla sua entrata in vigore - ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento, alla data di scadenza del termine per la trasposizione delle diretti ve, della sos tanziale ricomprensione, a quell'epoca, del corso medesimo tra quelli meritevoli del trattamento da loro imposto - integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per qu anto in iure (essendo il dec reto ministerial e una fo nte normativa), av rebbe dovuto essere allegato sin dal l'intro duzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l'appello.
A ben vedere anzi, sebbene l'invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure, è palese che, avuto riguardo alla pecul iare struttura della fattispecie del c.d. inadempimento di direttive co munitarie non self executin g (quali furono le note direttive), l'in dividu azione del momento in cui l'adempimento statuale si verificò, sebbene tardivamente, si connota anche, p ur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale , se ppure inerente all' evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell'obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle ### nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiarit i dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011). Ne deriva che 24 di 47 il riferimento al decreto minister iale del 1991 s ottintendeva e sottintende anche una quaestio facti.
Tuttavia, ove pure si volesse intendere l'evocazione del decreto ministeriale in parola come inerente ad un a mera quaestio iuris, essa, in qu anto questione affer ente - lo si ripete - ad un fatto costitutivo del diritto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, occorrendo la dimostrazione che fosse stata prospettata ab origine (in tal senso, v., da ultimo, Cass. n.10620 del 2024).
Nella vicenda in esame, in assenza di tale dimostrazione - che avrebbe implicato l'assoluzione dell'onere di fornire, ex art. 366 cod. proc. civ., l' indicazione circa l'atto processuale in cui la prospettazione dell'indicazione del corso di specializzazione nel D.M. 31 ottobre 1991 era stata originariamente compiuta - la replica alla censura della difesa erariale deve dunque reputarsi inammissibile, privando di rilievo, nella presente fattispecie, la questione (di cui sono state investite le ### di questa ### con ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024) dell'efficacia del decreto ministeriale in relazione ai corsi svolti, o co munque iniziati, prima del la sua entrata in vigore.
B.5. Il ricorso proposto dalla ### del ### dei ### nei confronti di ### va dunque accolto e, per effetto di tale accoglimento, resta assorbito il ricorso incidentale proposto da ### anche nei confronti dei ### indicati in epigrafe, con cui era stata censurata la statuizione diretta a circoscrivere la remunerazione spettante all'importo di cui all'art.11 della legge 370/1999.
B.6. In accoglimento del ricorso proposto dalla ### del ### la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa ### può decidere nel merito, con il rigetto della domanda proposta da ### 25 di 47 B.7. Le spese dei gradi di merito, stante l'esito alterno degli stessi, possono essere compensate tra le parti; quelle del giudizio di legittimità seguono la socc ombenza e sono liquidate come da dispositivo.
C. Il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### erede del dott. ### nei confronti della ### del ### dei ### e dei ### indicati in epigrafe.
C.1. Con il primo motivo del ricorso in esame, tutti i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### ad eccezione di ### (sulla cui posizione si è statuito, supra, sub B.), nonché di ### e ### (sulla cui posizione si statuirà, infra, sub C.2. e C.3.) e di ### (che, come si dirà, infra, sub H., ha tempestivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso), denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del ### dell' art. 10 Cost.; dell' art. 19, comma 1, seconda parte, del ### sull'### dell'art. 47 della ### dei diritti fondamentali dell'### cd. ### di ### (approvata il 7 dicembre 2000); delle #### 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze dell a ### di ### 25 febbraio 199 9 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle ### degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell'art. 11 della ### n. 370/99».
I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. 26 di 47 Il gi udice del merito avrebbe quindi errato, man cando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l'incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura dell'azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisp rudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicu rare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.
C.1.1. Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti (supra, parr. da A.2. ad A.6) in sede di esame dell'omologo motivo di ricorso proposto da ### e ### lo, ch e vanno qu i integralmente richiamati.
C.1.2. A tali rilievi - dato atto che nel ricorso all'attuale esame è stata formulata espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### ex art. 267 T.F.U.E. - va aggiunto che non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga tale rinvio.
In proposito, i ricorrenti hanno chiesto che la ### di giustizia sia investita della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legit timato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione in terna competente a conoscere la domanda». ### non può essere accolta, atteso che questa ### ha già rilevato - in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 - come, alla lu ce della giurisprude nza della ### di 27 di 47 ### che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i qual i sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessuna incertezza poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), né poteva dubitarsi che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di gi urisdizione a con oscere della relativa domanda non poteva impedi re il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale er rore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.### del 2022).
Il motivo di ricorso in esame, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
C.2. Con il secondo motivo del ricorso in esam e i soli ### e ### (oltre a ### ppe ### ti, le cui censure, peraltro, come si è veduto, debbono ritenersi assorbite per effetto dell'acco glimento del ricorso principale spiegato nei suoi confronti dalla ### del ### glio dei ### stri) denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risar cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### CEE 82/76, 75/363 e 93/16, d elle sentenze dell a 28 di 47 ### di ### E uropea 25 febbraio 1999 (pro cedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell'art. 6 del ### 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell'art. 11 della ### 370/99 - violazione o falsa applicazione del ### 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e ### 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell'art. 11 della ### n. 370/99 e del D.Lgs. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”.
I ricorrenti lamentano che la ### territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi - sostengono - in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettività ed adeguatezza del risarcimento del danno.
C.3. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risar cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della ### di ### 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla ### (diritto al rispetto dei beni), dell'art. 6 del ### 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell'art. 11 della ### 370/99 - violazione o falsa applicazione del ### 03/05/1998 n. 29 di 47 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 19 98, n. L. 139) e ### 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell'art. 11 della ### n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”.
I ricorrenti, con riferimento alla precedente censura, deducono che l'omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizione della ### 82/76/### nonché di quello alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, incompatibile con l'art. 1, Protocollo 1, della ### C.3.1. Dato atto del l'assorbimento del ricorso incidentale proposto da ### per effetto dell'accoglimento di quello principale spiegato dalla ### del ### dei ### nei suoi confronti, i due motivi di rico rso proposti da ### e ### vanno di chiar ati inammissibili, ai sensi del l'art. 360-bis n. 1 cod. proc . civ., poich é la ### d'appello ha deciso conformemente alla consolidata giurispruden za di questa ### e l'esame delle prospettate dogl ianze non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.
C.3.2. ### ha reiteratamente affermato che le somme da co rrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retro attiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalit à del legisla tore interno, la 30 di 47 misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. ### scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retrib utiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un p arametro equitativo fo ndato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.
Questo parametro deve essere desunto d alle in dicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di pro cedere ad un parziale ade mpimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive co munitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.
Con l'art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla ### di ### dell'### ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all 'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri ### membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé suffi ciente a coprire tutta l' area dei pregiudizi causalmente colle gabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comuni taria, salva la rigorosa prova - nella fattispecie mancante - di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prim a della maturazione delle preclusioni 31 di 47 assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).
C.3.3. ### all e specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi comp ensativi e della ri valutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto ###risarcitor io, la sua liquidazione equitativa - da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi ### nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi del l'art. 1224, secondo comma, c.c.) dal la data in cui l'obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, ###; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).
C.3.4. Neppure può essere accolta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### Al riguardo, questa ### ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento europeo ha lasciato agli ### membri. ### nella sentenza impugnata non è ra vvisabile alcuna violazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa del la quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. ###).
C.3.5. In propos ito, non è ipotizzabile alcuna di sparità di trattamento fra co loro che si so no iscritti alle scuole di 32 di 47 specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.
Se è vero, in fatti, che ai sec ondi è stata riconosciuta un a remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell'iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti sui primi.
C.3.6. Deve infine evidenziar si, reiterando un rilievo già formulato e recentemente ribadi to da qu esta ### (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall'indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla ### 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999. ###, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differ enziano, sia della già evidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medici na costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.
In definitiva il secondo e il terzo motivo del ricorso in esame, riferibili ai ricorrenti ### e Si lvestro ### vanno dichiarati inammissibili.
C.4. Con il quarto motivo del ricorso in esame i ricorrenti ######### o, ############################ denunciano “violazione e falsa 33 di 47 applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivant e da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della ### di ### 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell'art. 6 del ### 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell'art. 11 della ### 370/99; violazione e/o falsa applicazione violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”.
Criticano la sentenza d'appello per aver rigettato la loro domanda, oltre che per prescrizione del diritto, anche in ragione del rilievo che ess i si erano iscritt i ai corsi di special izzazione prima dell'anno 1982.
Deducono che tale limitazione, non solo non trova riscontro nella direttiva n. 363/75, ma è persino smentita dalle contrarie indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della ### di ### La censura è ulteriormente illustrata nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale, con il richiamo alla sentenza 3 marzo 2022 della ### di ### dell'### in causa C-590/20, e alla sentenza delle ### di questa ### 23 giugno 2022, n. 20278.
C.4.1. Il quarto motivo è assorbito dal la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, con cui è stata disattesa la censura relativa alla statuizione di rigetto della domanda fondata sull'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione.
C.5. Con il quinto moti vo del ricorso in esame, i ricorrenti ######## esca, ####### oni, ############## Ri bolini, ### denunciano “violazione e falsa applicazion e 34 di 47 dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione ai nn. 3, 4, 5 dell'art.360 c.p.c.”.
Sostengono che la ### d'ap pello n on avre bbe statuito sulla domanda da loro proposta. C.5.1. Il motivo è inammissibile, in ragione della non corretta deduzione del vizio di omessa pro nuncia che, nel giudizio di legittimità, postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esa tti termini e n on genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state pro poste, onde consent ire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex aliis , Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, Cass. 04/07/2014, n. 15367).
In ogni caso la dogl ianza sarebbe anche in fondata e persino pretestuosa: essa si basa su una omissione materiale della sentenza impugnata, consistente nella mancanza di una parte (verosimilmente uno o più fogli) nell'allegato in calce, contenente i nomi e i codici fiscali degli app ellanti, o comunq ue, sull'incompletezza di questo allegato; tal e mancanza o incompletezza ha comportato che di taluni appellanti non sia stata fatta menzione nella sentenza impugnata; è agevole però rimarcare, da un lato, che l'irregolarità così prodottasi avrebbe potuto essere rimediata attraverso la procedura di correzione di errore materiale e, dall'altro, che, in ogni caso, la dedotta omessa pronuncia sotto il profilo soggettivo è esclusa dalla circostanza che il giudice d'appello, dopo aver statuito specificamente su talune posizioni processuali, ha rigettato l'impu gnazione proposta dagli altri appellanti (quarto capoverso del dispositivo). 35 di 47 C.6. In d efinitiva, il ricorso proposto dai ricorr enti indicati in epigrafe con capofil a ### i va dichiar ato inammissibile.
Non vi è lu ogo a provvedere sul le spese dei relativi rapporti processuali, stante l'indefensio delle amministrazioni intimate.
D. Il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### ne i confronti della ### del ### dei ### e dei ### indicati in epigrafe.
Con il ricorso in esame sono articolati sei motivi.
D.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 101, secondo comma, ###, per avere la ### d'appello fondato la propria decisione di rigetto della domanda esclusivamente sulla base dell'orient amento giurisprudenziale di legittimità, senza procedere alla doverosa applicazione della legge.
D.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., per avere la ### di merito individuato il termine iniziale di decorrenza della p rescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) nella data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999: data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto di ritto, non essendo ancor a stato rimosso l'ostacol o all'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i ### del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.
D.3. Con il terzo motivo - denunciando la violazione degli artt. 13, 16 della ### 82/76; 3 ###; 6 e 8 d.lgs. n. 257/1991 e 220 TC - vengono censurati: a) l'esclusione dal risarcimento del danno dei medici immatricolatisi in data antecedente all'anno accademico 1983-1984; b) la lim itazione del quantum debeatur in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991; c) la posizione «assunta [non dalla sentenza impugnata, ma] dall'Avvocatura di Stato volta ad escludere dalla spettanza del diritto ogni attore che avesse frequentato corsi di 36 di 47 specializzazione medica diversi da quelli elencati negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362».
D.4. Con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ. - viene censurata per omessa motivazione la statuizione diretta a dichiarare il difetto di legittimazi one passiva dei ### indicati in epigraf e e ad affermare quella della ### del ### dei ### D.5. Con il quinto motivo - denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ., con «riflessi in ordine all'art.2041 cc» - la sentenza è censurata per non aver dedicato una «apposita ed autonoma disami na» all a domanda di ingiustificato arricchimento, «in virtù del suo carattere sussidiario».
D.6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, second o comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese di lite, attesa la complessità della materia e la costante evoluzione giurisprudenziale. D.6.1. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del primo, del terzo, del quarto, del quinto motivo e del sesto motivo.
Il prim o motivo, nel denunciare la violazione del princip io costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma, ###) - e nel dedurre che, in tal modo, s arebbe stato fatto entrare indebi tamente, nel nostr o ordinamento, il contrario principio dello stare decisis - si espone ad una sanzione di manifesta inammis sibilità. Invero, il giudice d'appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge - in particolare, l'art.11 della legge n. 370 del 1999 - che hanno consentito, attraverso un'operazione di natura interpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale. La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme o rientamento giurisprudenziale, non si traduce nell'i ndebi ta app licazione del 37 di 47 principio dello stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.
D.6.2. Inammissibile, per diverse ragioni, è altresì il terzo motivo, in quanto pone questioni che non si traducono nella critica di altrettante statuizioni della sentenza impugnata, per essere state assorbite da quella di rigetto della domanda emessa in accoglimento dell'eccezione di prescrizione so llevata dalle amministrazioni convenute.
D.6.3. Per ragioni omologhe è inammissibile il quinto motivo, atteso ch e il rigetto per prescrizion e della domanda principale preclude l'esame della domanda subordinata di ingi ustificato arricchimento, proprio in ragione della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ. (Cass., Sez., Un., 05/12/2023, n. ###).
D.6.4. Inammissibile, ancora, è il quarto motivo.
Gli stessi ricorrenti, nel trascrivere lo stralcio della sentenza impugnata contenente la declaratoria della carenza di legittimazione passiva dei ### pongono in evidenza che il riconoscimento della legittimazione passiva alla «sola» ### del ### glio dei ### trova fondamento nel rilievo che ad essa «spetta l'obbligo di recepimento delle direttive ### per conto dello ###»; pertanto, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, non sussiste il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, il quale postula che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fo ndi su un contrasto irriducibile tra aff ermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).
D.6.5. Inammissibile, per manifesta infondatezza è, poi, il sesto motivo. 38 di 47 In proposito va ribadito - dando continuità ad un consolidato orientamento di questa ### - che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccom benza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc . civ. (nella fo rmulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudic e e trova quindi fondament o in un potere di natura discrezionale, il cui esercizi o è di norma incensurabil e in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, 21400) - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un di ritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime.
D.6.6. Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo, con cui si censura la statuizione di rigetto della domanda proposta da tutti i ricorrenti con capofila ### per l'accertata prescrizione del diritto azionato.
Questo motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
Valgono, al riguardo, i rili evi svolti in sede di esame delle omologhe censure formulate con i ricorsi proposti da ### e ### o ### (supra, parr . da A.2. ad A.6) e dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### (supra, parr. C.1.1. e C.1.2.), che vanno qui integralmente richiamati. In definitiva, il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### va dichiarato inammissibile. 39 di 47 D.7. Le s pese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
D.8. Alla condanna dei ricorrenti soccomb enti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle amm inistrazioni controricorrenti, di una somm a equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; norma di cui gi à si è sop ra rilevata l' applicabilità al presente proc edimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell'anno 2013.
Ciò, in ragione della circostanza che anche le censure proposte da qu esti ricorrenti - come quelle già esaminate in rel azione al ricorso proposto da ### e ### (supra, sub A.8) -, rivelatesi manifestamente inammissibili ed infrantesi su orientamenti giurisprudenziali co nsolidati da molto tempo, sono espressione di in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinam entale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dal l'altra, deve tenere conto del princip io costit uzionale del la ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispet to ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore del le controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; 05/12/2022, n. ###). 40 di 47 E. Il ricorso proposto da ### nei confronti della ### del ### dei ### E.1. Con tale ricorso, ### ha articolato tre motivi e ha formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### E.2. Non vi è tuttavia la necessità di procedere all'illustrazione dei motivi, poiché il ricorso - a cui ha risposto l'amministrazione intimata con controricorso - è stato rinunciato, p rima della celebrazione dell'adunanza camerale, con dichiarazione di rinuncia depositata il 20 marzo 2024, sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori.
Il giudizio di cassazione riguardante il rapporto processuale in esame va pertanto di chiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle relative spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.).
F. Il ricorso proposto da ### nei confronti della ### del ### dei Min istri e dei ### indicati in epigrafe.
F.1. Con il primo motivo del ricorso in esame, ### denuncia “violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., comma 2 n.2, in all'art.360 n.4 c.p.c.”.
Sostiene che la ### d'appel lo non av rebbe statuito sulla domanda da lei proposta. F.1.1. Il motivo è inammissibile, in ragione della non corretta deduzione sia del vizio di motivazione (posto che, alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente, non è dato rin venire - neppure in thesi - l'assoluta carenza, l'irriducibile contraddittorietà o l' apparenza motivazionale alternativa mente necessarie per reputare la moti vazione della sentenza al d isotto del “minimo costituzionale”), sia del vizio di omessa pronuncia che, nel giudizio di legittimità, postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili 41 di 47 e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esa tti termini e n on genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, del l'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state pro poste, onde consent ire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi ( ex aliis , Ca ss. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, Cass. 04/07/2014, n. 15367).
In ogni caso, come già si è rilevato con riferimento all'omologa censura proposta da altri ricorrenti (supra, sub C.5.), la doglianza sarebbe anche infondata e persino pretestuosa: essa si basa su una omissione materiale del la sentenza impugnata , consistente nella mancanza di un a parte (verosim ilmente uno o alcuni fogli) nell'allegato in calce, contenente i nomi e i codici fisca li degli appellanti, o comun que sull'incompletezza di tale allegato; per effetto di questa mancanza o incompletezza, taluni appellanti non sono menzionati nella sentenza impugnata; si è però già rimarcato che la dedotta omessa pronuncia sotto il profilo soggettivo è esclusa dalla circostanza che il giudice d'appell o, dopo aver statuito specificamente su talune posizioni processuali, ha rigettato l'impugnazione proposta dagli altri appellanti (quarto capoverso del dispositivo).
Risulta, inoltre, dagli atti che la ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale, dando atto della svista consistente nella mancata allegazione di una pagina dell'elenco degli appellanti in calce alla sentenza; sv ista, appunto, rimediabile attrav erso la procedura di co rrezione e non gi à attraverso il mezzo di impugnazione.
F.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame, ### denu ncia, ai sensi dell'ar t. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia 42 di 47 di risar cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell'art. 6 del d.lgs. 257/1991, dell'art. 11 della ### n. 370/99; nonché degli artt. 2934 e 2935 c.c.». Per l' ipotesi in cui si ritenga insussistent e il vizio di omessa pronuncia e di carenza motivazionale, viene censurata la statuizione di rigetto della domanda proposta anche da ### per l'accertata prescrizione del diritto azionato.
F.2.1. Questo motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti in sede di esame del le omologhe censure formulate con i ricorsi proposti da ### e ### (supra, parr. da A.2. ad A.6), dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### (supra, parr.
C.1.1. e C.1.2.) e dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### (supra, D.6.6.), che vanno qui integralmente richiamati. In defin itiva, il ricorso proposto da ### va dichiarato inammissibile.
F.3. Le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
F.3. Anche in re lazione alla ricorren te ### sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
Valgono, in proposito, i rilievi già svolti con riguardo ai ricorrenti ### e ### (supra, sub A.8.) e con riguardo ai ricorrenti in epigrafe con capofila ### partemi (supra, sub D.8), in ordine alla connotazione di mala fede o colpa grave della condotta processuale ser bata con la proposizione del rico rso per cassazione, idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del 43 di 47 sistema processuale dai suoi fini istituzionali; condotta che, pertanto, si presta ad essere sanzionata con la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali.
G. Il ricorso prop osto da ### contro la ### del ### dei ### e i ### indicati in epigrafe.
G.1. Con tale ricorso, ### ha articolato due motivi.
Non vi è tuttavia la necessità di procedere alla loro illustrazione (né essi possono essere scrutinati nel merito), dal momento che il controricorso contenente il ricorso incid entale è stato notificat o ### in data 3 maggio 2021, laddove il termine “lungo” ex art.327 cod. proc. civ., per l'impugnazione della sentenza d'appello, era scaduto il precedente 25 marzo 2021.
Viene, dunque, in considerazione un'impugnazione incidentale tardiva ad opera di una parte che aveva ricevuto la notifica solo ai sensi del l'art. 332 cod. proc . civ., come tale non legittim ata ad avvalersi della facoltà di cui al successivo art.334 cod. proc. civ..
G.2. In ordine al rapporto processuale costituito con il ricorso in esame, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizi o di legittimità, stante la mancata risposta del le amministrazioni intimate.
H. La rinuncia al ricorso di ### Va infine dato atto - come si è già avvertito (supra, sub C.) della rinuncia al ricorso formulata, con dichiarazione sottoscritta dal difensore, munito del relativo potere, dal ricorrente ### la quale è stata telematicamente depositata alle ore 13.11 del giorno 26 marzo 2024, in cui si è celebrata l'adunanza camerale, ma prima della chiusura della stessa, avvenuta alle ore 13.45. 44 di 47 ### ritiene che l'espressione “sino alla data dell'adunanza camerale”, di cui al primo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., debba essere intesa come riferita al gior no in cui si tiene l'adunanza camerale, sicché la rin uncia è cons entita - e l' atto a tal uopo depositato è esaminabile dal collegio riunito in adunanza - sino a quando questa non sia esaurita.
Se il legislatore av esse voluto fare riferimento all'inizio dell'adunanza o all'inizio dell'esa me del ricorso nell'adunanza, lo avrebbe specificato (così come per l'udienza pubblica ha fatto un preciso riferimento ad uno specifico momento, quello dell'inizio della relazione). ### il giudizio di cassazione riguardante il rapporto processuale in esame va di chiarato estinto per rinuncia, senza necessità di provvedere sulle relative spese, stante l'indefensio delle amministrazioni intimate.
I. In conclusione: - va accolto il ricorso proposto dalle ### del ### dei ### nei confronti di ### e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da quest'ultimo; - va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ### e ### - va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### - va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### - vanno dichiarati inammissibili i ricorsi separatamente proposti da ### e ### - va dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti processuali vertenti tra ### e la ### del ### dei ### e tra ### e le amministrazioni intimate; 45 di 47 - la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con decisione del la causa nel merito e rigetto della domand a proposta da ### a tale statuizione segue, in relazione al rapporto processuale vertente tra ### e la ### del ### dei ministri, la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del co ntroricorrente soccombente al pagamento di quelle di legittimità sostenute dalla pubbli ca amministrazione ricorrente, liquidate come in dispositivo; - i ricorrenti ### e ### i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### e la ricorrente ### vanno condannati, in relazione ai rispetti vi rapporti processuali, oltre che al rimborso delle spese in favore delle controparti vittoriose, anc he al pagamento di un a somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., in misura pari alla metà delle spese liquidate con riguardo a ciascun rapporto processuale; - le spese del giudizio di legittimità vanno invece compensate in relazione al rapporto processuale vertente tra ### e la ### del ### dei ### mentre non vi è luogo a provvedere su quelle dei rapporti processuali facenti capo a ### a ### e ai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### state l'indefensio delle amministrazioni intimate; la natura delle pronunce emesse sui ricorsi proposti da parte dei ricorrenti ### e ### dei ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### di quelli indicati in epigrafe con capofila ### e infine dei ricorrenti ### e ### impone la decl aratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. ### riuniti i ricorsi: 46 di 47 accoglie il ricorso proposto dalla ### del ### dei ### nei confronti di ### i e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da quest'ultimo; dichiara inammissibili: il ricorso proposto da ### e ### il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### ovanni; il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### il ricors o proposto da ### la ### il ricorso proposto da ### dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti processuali vertenti tra ### ardino ### e la ### del ### glio dei ### stri e tra ### sera e le amministrazioni intimate; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ### compensa le spese dei gradi di merito concernenti il relativo rapporto processuale e condanna ### a rimborsare alla pubblica amministrazione ricorrente quelle del giudizio di legittimità, che liquida in ### 2.500, oltre le spese prenotate a debito; condanna i ricorrenti ### e ### in solido tra loro, a rimborsare alla ### del ### dei ### controricorrente le spese del gi udizio di legittimit à concernenti il relativo rapporto process uale, che li quida in ### 2.800, oltre le spese pre notate a debito, nonché a pagar e alla controricorrente medesima, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di ### 1.400; condanna i ricorrenti con capofila ### in solido tra loro, a rim borsare alle amministrazioni contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in ### 18.000, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alle controricorrenti medesime, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di ### 9.000; 47 di 47 condanna la ricorrente ### a rim borsare all e amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapp orto processuale, che li quida in ### 2.500, ol tre le spese prenotate a debito , nonché a pagar e alle controricorrenti medesime, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di ### 1.250; compensa le spese del giudizio di legittimità del rapporto processuale tra ### e la ### del ### dei ### Ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, da parte dei ricorrenti ### e ### d ei rico rrenti indicati in epigrafe con capofila ### di quelli indicati in epigrafe con capofila ### e infine dei ricorrenti ### e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###