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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31169/2025 del 28-11-2025

... dell'IVA da parte del cessionario (### precluda l'azione di ripetizione nei confronti del cedente (### energia). La corresp onsione dell'IVA calcolata su una somma (l'addizionale) che è risultata non dovuta p erché illegittima (o dichiarata tale ex tun c dalla Corte costituzionale) è essa stessa un indebito e l'azione di ripetizione spett a al consumatore finale n ei confronti del fornitore. Il car attere indebito del capit ale implica il 8 carattere indebito della imposta (che del capitale rappre senta accessorio), con la conseguenza che il cessionar io ha dirit to alla restituzione dell'Iva indebita versata in rivalsa. Poiché la Corte costituzionale ha con la citata sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, con efficacia ex tun c, ne risulta che l'imposta era ipso facto i ndebita: essendo la base imponibile illegittima ex tunc, anche l'IVA accessoria risulta indebita. Ne consegue che l'argomento centrale di Ene l, basato sull'ingiustificato arricchimento di ### per l'IVA detrat ta, è in contrasto con il meccanismo di neutralizzazione circolare dell'### che impone la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 718/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato #### , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### - S.P.A. ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15905/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal #### 1. Nel 2020 la ### s.p.a. conveniva innanzi al Giudice di pace di ### s.p.a. per ottenere la restituzione di € 3.597,24, oltre interessi, versati a titolo di addizionale provi nciale all'accisa sull'energia elettrica per i consumi degli anni 2010-2012. A fondamento della domanda deduceva che l'addizionale, addebitata in bolletta dalla ### s.p.a., fosse illegittima poiché contrastante con l'art. 1, par. 2, della ### 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'### europe a, chieden do quindi la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 ### s.p.a. si costituiva contestando l'avversa domanda ed eccepiva: l'assenza dei presuppo sti per l'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento avvenuto in forza di contratto valido ed efficace; l'inefficacia orizzontale delle direttive europee tra i privati; l'intervenuta prescrizione; la legittimità dell 'addizionale fino al 31 marzo 2010.  ### ice di pace di ### con sentenza n . 3262/20 21, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, e condanna va ### a l pagamento di € 2.973,9 0, oltre interessi e spese. 
Avverso tale decisio ne proponeva ap pello ### s.p.a., sottolineando la necessità di un rinvio p regiudiziale al la Corte di Giustizia. 
Si costituiva ### s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.  ### ale di ### con sentenza n . 1590 5/2023, rigettava l'appello e confermava int egralme nte la decisione di primo grado, compensando le spese tra le parti.  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### s.p.a., articolato in quattro motivi. 
Ha resistito con controricorso ### s.p.a. 3 ### non ha rassegnato conclusioni scritte.  ### della società resistente ha depositato memoria. 
La Corte si è riservata il depo sito de lla motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, nonostante fino al 31 dicembre 2 011 il pagament o dell 'addizionale provinciale fosse dovuto, in esecuz ione di un contratto valido ed efficace alla luce della normativa italiana allora vigente; - con i l secondo motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell'art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - ### e dell'art. 19 ###, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>> nella parte in cui il giudce di appe llo ha rilevato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il det tato de ll'art. 1 p ar.2 de lla direttiva 2008/118/CE sull'errato presupposto della mancanza di una “finalità specifica” del tributo. Osserva che: a) l'addizionale provinciale ha natura di “accisa”, e non di tributo autonomo, sicché rispetto ad essa non è necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesto dalla ### tiva europea, ch e è richiesto per l'istituzione di imposte “autonome” e non riguardo ai meri incrementi quantitativi dell'accisa; b) anche a voler ritenere sussistente il requisito della “finalità sp ecifica, questo era stato rispettato dal legislatore nazionale attraverso il D.L. n. 511/1988, sicché la normativa interna 4 non è in contrasto con quella unionale. Chiede, all'occorrenza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui quesiti sottesi alla censura; - con il terzo motivo denuncia <<### e falsa applicazione - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE - dell'art. 6 c. 1. D.L . n. 511/198 8, della ### 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell'art. 4 comma 3 del ### dell'art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice d'appello ha disapplicato la norma interna per contrasto con la direttiva europea, trattandosi di rapporto tra privati, in cui non è ammessa l'efficacia orizzontale delle direttive; - con il quarto motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice di appello ha a sua volta erroneamente affermato il diritto della società ### S.p.A. ad ottenere restituzione dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA sul costo addebitato a t itolo di addizionale provincia le. Osserva che non costituendo, la somma corrisposta a titolo di addizionale, indebito oggettivo, l'Iva era dovuta sull'ammontare complessivo del corrispettivo ai sensi dell'art.  13, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972 e che la restituzione del relativo importo, poiché destinat o a gravare definitiv amente soltanto sul consumatore finale e “neutro” p er l'acquirente esercente attività d'impresa, avrebbe comportat o un ingiustificato arric chimento a vantaggio della ### s.p.a. In sostanz a, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato il diritto di ### S.p.A.  alla restituz ione degli importi richiesti a titolo di rimborso dell'### integrando ciò un ingiustificato arricchimento.  2. Il ricorso non è fondato.  2.1. Non fondati sono i primi tre motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta. 5 ### la giurispruden za di qu esta Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta ade sione), <<In tema d i addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt.  2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con m odif., dalla l. n. 44 del 20 12), il consumatore fi nale - se h a corrisposto al fornitore di e nergia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il d iritto d ell'### ea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dich iarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione>>. 
Avuto riguardo al disposto di cui sensi all'art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con op portuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.  2.2. Non fondato è anche il quarto motivo. 
Questa Corte, ormai da dieci anni (cfr. Cass. n. 9946/2015), ha precisato che: <<In tema di ### ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del 6 Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione de ll'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali o perazioni atte ngano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indisp ensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'### restano privi di fondame nto il pagamento dell'imposta da parte del ceden te, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da que st'ultimo operata nella su a dichiarazione ### con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'### il rimborso dell'### il cessionario ha dir itto di chiedere al cedent e la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'### ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario>>. 
Dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. 15536/2018, n. 8652/2020, n. 25741/2021 e n. 13149/2024) è stato precisato che: <<il pagame nto dell'IVA sulla t ariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. ###), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non asso ggettabilit à ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario>> (Cass. n. 6149/2020); e che <<la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. ###), a differenza della cd. ###, avendo natura tri butaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito , che legitt ima l'azione di ripe tizione nei confronti del cedente>> (Cass. n. 10900/2025). 7 Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale di ### nella sentenza impugnata, ha rigettato il quarto motivo stabilendo che: a) in caso di IVA erroneamente assoggettata, se l'IVA è stata indebitamente versata, restano privi di fondamento il pagamento, la rivalsa e la detrazione; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa; c) la questione relativa alla detrazione IVA già operata dal cliente finale non rileva nel rapporto privatistico con il fornitore, ma riguarda esclusivamente il rapporto tra il cliente e l'### Tanto affermando, il Tribunale di ### si è conformat o alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: a) la detrazione dell'IVA è ammessa solo se le operazioni sono effettivamente assoggettabili all'### se l'operazione è stata erroneamente assoggettata, la detrazione operata dal cessionario è priva di fondam ento; l'erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di una base legale per i l pagame nto, la rivalsa e la detrazione, in applicazione del principio di neutralità dell'imposta indiretta; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, mentre il cedente ha diritto di chiedere il rimborso all'### Invero, alla luce de lla giurispruden za di questa Corte sopra richiamata, è errat o ritenere che l'eventuale detrazione contabile dell'IVA da parte del cessionario (### precluda l'azione di ripetizione nei confronti del cedente (### energia). 
La corresp onsione dell'IVA calcolata su una somma (l'addizionale) che è risultata non dovuta p erché illegittima (o dichiarata tale ex tun c dalla Corte costituzionale) è essa stessa un indebito e l'azione di ripetizione spett a al consumatore finale n ei confronti del fornitore. Il car attere indebito del capit ale implica il 8 carattere indebito della imposta (che del capitale rappre senta accessorio), con la conseguenza che il cessionar io ha dirit to alla restituzione dell'Iva indebita versata in rivalsa. 
Poiché la Corte costituzionale ha con la citata sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, con efficacia ex tun c, ne risulta che l'imposta era ipso facto i ndebita: essendo la base imponibile illegittima ex tunc, anche l'IVA accessoria risulta indebita. 
Ne consegue che l'argomento centrale di Ene l, basato sull'ingiustificato arricchimento di ### per l'IVA detrat ta, è in contrasto con il meccanismo di neutralizzazione circolare dell'### che impone la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente, lasciando all'### il potere-dovere di recuperare l'importo indebitamente detratto. Il carattere indebito del capitale (l'addizionale provinciale illegit tima), si ribadisce, implica il carattere indebito dell'imposta accessoria (l'###; ed è escluso il rischio di ing iustificato arricchimento del cessionario, in quanto il recupero dell'IVA indebitamente detratta è un onere che ricade (non sul cedente, ma) sull'### In senso contrario non vale invocare Cass. 13338/25. Invero, in quella occasione, la Co rte si è occupata principalmente della legittimazione del cessionario (l'acquirente di beni o servizi, soggetto IVA o consumatore finale) a proporre istanza di rimborso direttamente nei confronti dell'### (l'### finanziaria) per l'IVA di rivalsa, indebitam ente pagata; ed ha stabilito che, di regola, i l cessionario non ha una relazione diretta con l'### per il rimborso dell'IVA di rivalsa, ma deve esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica nei confronti del cedente (il fornitore) per le somme versate in eccesso. 
Nel caso di specie, in vece, il consu matore finale (### ha correttamente esercitato l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito 9 ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore (###.  ### prom ossa in questo giudizio è di na tura privatistica (tra fornitore e cliente finale) e non di natura tributaria (tra cliente finale e ###. In definitiva, nella specie, viene in discussione (non la legit timazione ad agire contro l'### bensì) il diritto del cessionario (### di o ttenere la restituzione dell 'IVA indebita dal cedente (###: Cass. n. 13338/2025 ha definito le eccezioni che consentono al cessionario di agire direttamente contro il ### , mentre nel caso d i specie si tratta di appli care il principio generale, che impone la restituzione dell'IVA indebit a, nel rapporto privato tra cedente e cessionario. ### di ripeti zione contro il fornitore è azione esperibile e non vi ene preclusa dall'eventuale detrazione contabile dell'IVA da parte del cessionario. 
In defi nitiva, il motivo viene deciso sulla ba se del segue nte principio di diritto: <<In tema di imposta sul valore aggiunto (###, ove l'operazione sia stat a erroneamente ass oggettata a tale imposta, in quanto calcolata su una b ase imponib ile che, a seguito di decl aratoria di illegittimità costituzionale ex tunc, è risultata indebita, restano prive di fondamento non solo la corresp onsione dell'imposta da parte del cedente, ma anche la rivalsa da costui effettuata nei confronti d el cessionario e la det razione eve ntualmente operata da quest'ultimo nella sua dichiarazione ### Conseguentemente, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa. 
La possibilità che il cessionario abbia già operato la detrazione contabile dell'IVA non è idonea a precludere l'azione di ripetizione nei confronti del cedente, poiché la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente è necessitata dal meccanismo di neutralizzazione circolare dell'###>.  3. Le spe se processuali vann o dichiarate integralmente compensate, in considerazione del fatto che può ancora considerarsi 10 recente il dirimente intervento della Corte costituzionale e della novità della questione sottesa al motivo quarto. 
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralment e compensate tra le parti le spese processuali; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent e al compe tente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 n ovembre 2 025, nella camera di consiglio della ###.  ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

M

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1788/2025 del 12-11-2025

... maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto caducato l'intero rapporto contrattuale, ossia a titolo di ingiustificato arricchimento; f. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. 6. Nella prima udienza del 3.3.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. 7. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2015 nel sub-procedimento n. R.G. 9956-1/2014), il giudice ha rigettato l'istanza ex (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9956/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. ### PREMESSO quanto segue: l'udienza del 23.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).   Il Giudice dott.
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 9956/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9956 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati a ### via ### D'### 10, presso lo studio del difensore; attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Avv. ### (C.F. ###) e avv. ### (C.F.  ###), difesi in proprio, elettivamente domiciliati a ### via ### 44, presso il loro studio legale; convenuti-opposti ### Nell'interesse degli opponenti (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “1) In via ### accertata l'insussistenza del credito azionato con la procedura monitoria, annullare, revocare e/o dichiarare inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo ed erroneo e dichiarare altresì non dovute le somme tutte in essa portate; 2) In via ### accertata la responsabilità degli opposti in ordine all'incameramento di somme non spettantigli, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 3) In via ### accertata la vessatorietà ex art. 33 D. Lgs. n. 206 del 2005, dichiarare la nullità del P.Q.L. limitatamente alla clausola “oltre le spese legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, e, per l'effetto, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. 
Nell'interesse degli opposti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “si confermano e ribadiscono tutte le considerazioni, allegazioni e osservazioni in fatto e in diritto spiegate in tutti gli atti di causa e da ultimo nelle note illustrative autorizzate del 28/06/2019, si insiste inoltre sull'accoglimento delle domande e conclusioni così come in parte modificate nella memoria n 2 comma VI art. 183 cpc del 04/05/2015, che di seguito si riportano: “###: - rigettare (in ragione dei motivi e delle causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie difensive del sub procedimento) l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del ### opposto dacché del tutto infondata in fatto e in diritto; - ravvisati gli estremi di cui all'art. 89 cpc, provvedere alla cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa.  ###: - Accertare e dichiarare, alla stregua delle causali e motivazioni dettagliatamente enucleate nella espositiva della comparsa di costituzione e risposta, la inammissibilità e la improcedibilità dell'avversa opposizione giacché tardivamente proposta oltre il perentorio termine di cui all'art. 641 cpc; - Per l'effetto, rigettare la interposta opposizione, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate, nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - Nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, fatto salvo il gravame, ### il Giudice adito rigettare -alla stregua delle motivazioni e delle causali in fatto e in diritto recate in tutti gli atti di causa e sulla scorta di quanto emergerà nel corso del giudizio - la proposta opposizione e respingere tutte le avverse eccezioni, deduzioni, conclusioni e domande perché infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate nonché in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'esperita azione di annullamento; - Per l'effetto, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la sussistenza della dedotta annullabilità e non se ne ritenesse la intervenuta prescrizione o comunque si ravvisasse la sussistenza di qualsivoglia titolo di responsabilità a carico degli avvocati opponenti, voglia -in ragione di tutte le causali e dei titoli in fatto e in diritto recati in tutti gli atti di causa e di quanto ancora emergerà nel corso del giudizio - rideterminare l'ammontare dei compensi professionali maturati in capo agli opposti; - per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (oltre accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto per le prestazioni professionali de quibus, con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta nell'ambito di € 11.480,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  ### - Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi caducato l'intero contratto professionale, voglia determinare - sulla scorta delle motivazioni e delle causali enucleati in tutti gli atti di causa nonché di quant'altro emergerà nel corso del giudiziol'ammontare dell'indennizzo dovuto agli ### ex art. 2041 c.c.; - Per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (comprensiva di accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta in € 11.480,00, o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, gli avvocati ### e ### hanno chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 11.480,00 euro - “oltre agli interessi legali ed alle spese, competenze della presente procedura e successive occorrende”, esponendo quanto segue: a. essi ricorrenti avevano prestato la loro attività professionale stragiudiziale e giudiziale in favore di ### - in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore ### - e di ### nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da questi ultimi per il decesso dei loro congiunti
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 ### e ### (rispettivamente, il primo, figlio della ### e germano degli altri due, il secondo, coniuge della ### e padre degli altri due), avvenuto in conseguenza del sinistro stradale occorso il ### a ### S.S. 195, nel così denominato ### della ### b. il ### esse era stato stipulato il patto di quota lite, in virtù del quale i clienti si erano impegnati a corrispondere il compenso pari al 10% del ristoro ottenuto (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. e IVA 20%), oltre alla liquidazione delle spese legali che la compagnia assicuratrice avrebbe riconosciuto a essi difensori, previa detrazione degli acconti percepiti nelle more; c. durante l'espletamento dell'incarico, essi ricorrenti: i. in un primo momento, avevano tentato di addivenire ad un accordo con la ### S.P.A., la quale si era infine rifiutata di pagare, essendo a suo dire maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni; ii. avevano quindi convenuto dinanzi a questo Tribunale la suddetta compagnia assicuratrice, rimasta contumace e nei cui confronti era stata emessa ordinanza di pagamento della somma complessiva di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 5 della ### n. 102/2006; iii. in seguito alla notifica di tale provvedimento (unitamente al precetto), era stata avviata una nuova trattativa, sfociata nell'atto transattivo e di quietanza stipulato il ###, in virtù del quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a versare 400.000,00 euro ai danneggiati, di cui 200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ### 100.000,00 euro alla minore ### (previa predisposizione, da parte dei ricorrenti, della relativa istanza di autorizzazione alla transazione ed all'incasso dinanzi al Giudice Tutelare, autorizzazione data da quest'ultimo il ###) e 100.000,00 euro a ### somme regolarmente versate il ###; iv. nonostante, in virtù del patto di quota lite sopra menzionato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sull'operato di essi difensori, competesse loro l'importo complessivo di 55.080,00 euro (ossia 40.000,00 euro per capitale, oltre a spese generali, CPA e IVA di legge, come da fattura emessa) ### e ### si erano limitati a pagare 20.000,00 euro ciascuno, tramite due assegni bancari; v. al netto dell'acconto di 3.600,00 euro versato, residuava quindi l'importo di 11.480,00 euro, non corrisposto dai clienti, nonostante le diffide ricevute.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2606/2014, emesso il ### nel procedimento n. 7305/2014 RAC, dell'importo di 11.480,00 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, “liquidate in € 530,00 per diritti, in € 0,00 per onorari, in € 118,50 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.  3. Con atto di citazione, notificato il ### e depositato il ###, ### e ### si sono così difesi: a. hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 i. gli avvocati ### e ### avevano loro garantito che il patto di quota lite stipulato il ### avrebbe prodotto effetti solo in ipotesi di ### pagamento da parte della compagnia assicuratrice di tutto il compenso preteso dai medesimi difensori, mentre in caso contrario detto accordo sarebbe stato distrutto; ii. essi clienti: o avevano versato il fondo spese di complessivi 4.200,00 euro, di cui 3.600,00 euro in contanti e 600,00 euro con assegno bancario; o non avevano mai percepito la provvisionale di 100.000,00 euro riconosciuta da questo Tribunale nel corso della causa radicata avverso la compagnia assicuratrice, laddove, nel mese di ottobre 2010 l'avv. ### aveva loro comunicato di essere addivenuto ad un accordo con quest'ultima, inizialmente per l'importo di 490.000,00 euro, comprensivo di spese processuali e dei difensori, somma poi ridotta a 400.000,00 euro (anch'essa comprensiva delle predette spese); iii. in seguito alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza ed al versamento dei due assegni di 20.000,00 euro ciascuno - peraltro scoperti per assenza di provvista - l'avv. ### aveva comunicato loro come detti titoli sarebbero stati trattenuti a garanzia del loro compenso e fino al versamento da parte della compagnia assicuratrice di tutte le somme dovute a essi clienti, ossia 400.000,00 euro (200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 ### e 100.000,00 euro sia a ### che a ###, importo al netto delle spese legali, già detratte; iv. l'istanza presentata da essa ### il ### al Giudice Tutelare per l'autorizzazione a transigere ed incassare somme nell'interesse della figlia minore ### - con prelievo di 10.000,00 euro dal conto corrente all'uopo intestatole - era invero volta a versare i predetti 10.000,00 euro allo studio legale dei due difensori, per il pagamento in contanti della parcella; v. dopo l'incameramento della suddetta somma, l'avv. ### aveva loro comunicato come il patto di quota lite avrebbe comunque prodotto i suoi effetti, sollecitando il pagamento del 10% ivi pattuito, pena l'incasso dei 40.000,00 euro oggetto dei due assegni bancari sopra menzionati; vi. le operazioni con le quali erano stati prelevati 17.000,00 dal conto corrente di essa ### e 20.000,00 euro dal conto corrente di esso ### (per il pagamento in contanti agli odierni convenuti) avevano insospettito la direttrice della ### e, recatasi nella ### dei ### di ### essa opponente aveva appreso come i due difensori avessero già ricevuto dalla compagnia assicuratrice il pagamento delle proprie competenze, pari a 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”), circostanza mai riferita dai legali - frutto di “artifizi e raggiri sia nella formazione del rapporto che nello svolgimento dello stesso” - e che
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 aveva trovato conferma nella nota della ### S.P.A. in data ###; vii. per le prestazioni professionali rese i convenuti avevano quindi percepito 44.200,00 euro per acconti da essi ricorrenti, nonché 43.610,11 euro (34.944,00 euro, oltre ad accessori di legge) dalla compagnia assicuratrice, per complessivi 87.810,00 euro; viii. erano quindi parzialmente indebiti i pagamenti effettuati da essi opponenti in favore dei suddetti difensori, i quali non avevano mai consegnato loro la fattura posta a base nel ricorso monitorio; ix. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; b. in via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dei convenuti alla ripetizione della somma di 32.730,11 euro (o della somma differente eventualmente accertata all'esito della causa), oltre ad interessi legali, decorrenti dalla costituzione in mora del 28.2.2011.  4. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. depositata dagli opponenti in parti data, siccome versata in atti in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis del D.L. 179/2014.  5. Con comparsa di risposta, depositata il ###, gli avvocati ### e ### si sono così difesi: a. hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta con atto di citazione in luogo del rito speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, sia
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 perché tardiva, laddove l'atto introduttivo era stato depositato in data ###, oltre quaranta giorni dopo la data di notifica del decreto ingiuntivo; b. hanno esposto quanto segue: i. ancor prima della sottoscrizione del patto di quota lite del 7.7.2009, i clienti - a cui era stata contestualmente consegnata una copia del documento, dal contenuto facilmente comprensibile e più volte spiegato loro dall'avv. ### - erano stati informati del fatto che al 10% del compenso pattuito si sarebbero sommati gli importi pagati direttamente a essi difensori dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali; ii. su disposizione degli attori, la causa era stata radicata unicamente avverso la compagnia assicuratrice del mezzo in cui era trasportato il defunto ### iii. in seguito all'ordinanza pronunciata da questo Tribunale ed alle trattative intercorse, essi difensori erano addivenuti all'accordo con la compagnia assicuratrice, per 400.000,00 euro da versare ai danneggiati e 34.944,00 euro a titolo di spese legali in favore di essi difensori, definizione stragiudiziale all'esito della quale era stato ribadito a ### il relativo contenuto - espressamente accettato da quest'ultima - ossia il diritto di essi avvocati di percepire il 10% dell'importo risarcito, oltre alle spese legali; iv. l'accordo non prevedeva quindi la corresponsione agli opponenti di 400.000,00 euro netti;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 v. essi opposti si erano poi adoperati al fine di procurare a ### l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad incassare la somma oggetto dell'accordo, tenendo svincolati 10.000,00 euro necessari per il pagamento dei loro compensi; vi. nell'atto di transazione e quietanza era infatti espressamente menzionata la suddetta somma di 34.944,00 euro, importo invero comprensivo di accessori di legge, non già al lordo, come erroneamente riportato in tale atto; vii. gli opponenti avevano quindi emesso i due assegni di 20.000,00 euro ciascuno a titolo di pagamenti parziali, mentre la compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento dei 400.000,00 euro in loro favore e dei 34.944,00 euro in favore di essi opposti; viii. dopo che avere manifestato la volontà di prelevare 20.000,00 euro dal conto corrente, anche al fine di saldare quanto dovuto da essa cliente e dalla figlia minore (con conseguente restituzione di uno dei due assegni bancari), la ### si era invero rivolta al Giudice Tutelare, il quale non aveva ravvisato alcuna illegittimità nel patto oggetto di causa; ix. da tale momento la parte opponente aveva iniziato a sostenere le tesi prospettate nell'atto di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di essi difensori, conclusosi con il loro pieno proscioglimento, identica
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conclusione del procedimento penale per estorsione e truffa (ordinanza di archiviazione del 25.7.2014); c. hanno quindi sostenuto con era ravvisabile il dolo contrattuale allegato dagli opponenti, oltre ad essere maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto caducato l'intero rapporto contrattuale, ossia a titolo di ingiustificato arricchimento; f. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  6. Nella prima udienza del 3.3.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.  7. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2015 nel sub-procedimento n. R.G. 9956-1/2014), il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti.
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 8. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti (ordine di esibizione chiesto dagli opponenti e prove orali dedotte dagli opposti) e ha fissato l'udienza dell'11.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (assegnando alle parti il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive).  9. In seguito ad alcuni rinvii, nell'udienza del 9.6.2022 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa “abbandono della lite (e quindi della opposizione a D.I.) e spese del giudizio integralmente compensate”.  10. In ragione della ### accettazione della proposta conciliativa da parte degli opponenti, il giudice ha rinviato all'udienza del 16.1.2024 per la decisione, udienza poi differita in ragione del carico del ruolo e dell'assegnazione della causa ad altro giudice.  11. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, insistendo nel loro accoglimento; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).  ***  13. ### di inammissibilità (rectius, improcedibilità) dell'opposizione, formulata dai convenuti, non è fondata, poiché:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. n. 12905/2025, 5659/2022, ### n. 758/2022); b. nel caso in esame, tra la notifica del decreto ingiuntivo (10.10.2014) e quella dell'atto di citazione (13.11.2014) sono trascorsi trentaquattro giorni e, pertanto, l'opposizione è stata tempestivamente proposta.  14. Pur essendo indubitabile come la presente fase di opposizione avrebbe dovuto essere assoggettata, non già al rito ordinario, bensì a quello speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 - come correttamente osservato nella loro comparsa di risposta,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 vertendo la domanda monitoria su compensi pretesi dagli avvocati ### e ### per le prestazioni professionali rese in favore degli attori sia in sede stragiudiziale, sia nella causa civile n. R.G. 3686/2010 di questo Tribunale - è oramai precluso al Tribunale disporne il mutamento ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, provvedimento adottabile “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti” (comma 1), richiamato altresì il consolidato insegnamento secondo cui “### cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv.  657717 - 01; ex multis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024)” (Cass. 25444/2025), sbarramento superato il quale “avviene la stabilizzazione del rito anche erroneo (Cass. Sez. U. 12-1- 2022 n. 758, in motivazione par. 8.4, Cass. Sez. 2 9-1-2020 n. 186 Rv. 656826-01)” (Cass. n. 29882/2023). 
Riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ed alle pretese avanzate dagli opposti in via di reconventio reconventionis, nel caso in esame non trova invero applicazione l'insegnamento secondo cui “### qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (Cass. n. 27702/2025, n. 15431/2020, ### 4485/2018), sul rilievo che la causa è stata ### trattata con il rito ordinario di cognizione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia opportunità di separazione.  15. Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dagli attori - da trattarsi unitariamente, stante l'identità delle questioni che ne formano oggetto - debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.  15.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###, Rv. 666341-01).
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 Pertanto, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod.  civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. ###, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata)”, ciò comportando come “il suddetto processo “circolare” di interpretazione del contratto debba valorizzare, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; analogamente pure Sez. 2, ord. 4 aprile 2024, n. 8940, Rv. 670956-01)” (Cass. n. ###/2024,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 6908/2024), tenuto conto che il criterio dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. “[che quale criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235)], non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882) (così Cass., III, ord. 08/03/2019, n. ###)” (Cass. n. 3671/2024).  15.2 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel patto di quota lite stipulato il ### tra le odierne parti (doc. 1 ricorso monitorio) si legge che “Al riguardo, la ###ra ### e il #### e ###. ### e l'Avv.  ### pattuiscono e convengono, con l'odierno accordo, che i medesimi ###ri ### e ### provvederanno a corrispondere ai predetti difensori, quale compenso per la prestazione professionale sopradescritta, la somma percentuale pari al 10% (dieci per cento) - oltre IVA al 20% ed accessori come per legge, 12,5% forfettario e 2% di cassa avvocati - dell'importo che verrà loro liquidato nella sentenza o recato in qualsivoglia altro provvedimento ### nonché in qualsiasi altro atto liquidativo di natura stragiudiziale, oltre le spese legali che verranno eventualmente imposte a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 carico della controparte soccombente”.  15.3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate nel punto 15.1 che precede, non può che condividersi la ricostruzione degli opponenti, secondo cui il diritto degli odierni opposti al pagamento delle spese legali (menzionate nell'ultima frase del periodo trascritto nel punto che precede) sarebbe maturato solo in caso di definizione giudiziale della controversia, assunto confortato: a. dal criterio letterale, con particolare riferimento, non solo all'impiego del termine “controparte soccombente”, quanto al relativo presupposto, ossia il caso in cui “verranno eventualmente imposte a carico”, terminologia del tutto incompatibile con il pagamento all'esito di una trattativa stragiudiziale; non può che essere il giudice l'unico soggetto titolare del potere-dovere, all'esito del processo, di individuare la parte soccombente e di ###porre a suo carico le spese di lite, assunto ulteriormente corroborato dall'avverbio “eventualmente”, evidentemente relativo ad una specifica ipotesi di definizione della lite, ossia quella giudiziale; l'utilizzo dell'avverbio “oltre” genera peraltro una netta cesura tra la frase precedente - vertente sul riconoscimento ai difensori del 10% delle somme ottenute dai clienti in qualsivoglia modo (sentenza, altro provvedimento giudiziale, altro atto liquidativo di natura stragiudiziale) - e quella successiva prima riguardante le spese legali; b. dai criterio logico e di ricostruzione della comune intenzione delle parti, analizzati attraverso gli ulteriori criteri di interpretazione soggettiva
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 (funzionale e di buona fede), scrutinio che non può prescindere dal contesto nell'ambito del quale è stato stipulato il patto in esame, ossia un accordo tra - da una parte - due professionisti e - dall'altra - due consumatori; sotto tali profili, non può anzitutto trascurarsi come nel processo civile il compenso dell'avvocato coincida ordinariamente con le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (queste ultime, ove espressamente domandate, sempreché allegate e provate), le quali debbono tenere conto delle effettive attività svolte dal legale in favore del cliente e sono parametrate alle tariffe professionali vigenti pro tempore; le suddette tariffe costituiscono altresì il criterio legale a cui il giudice deve attenersi per la relativa liquidazione all'esito del giudizio, sebbene la relativa regolamentazione sia ancorata ai criteri di soccombenza e causalità, al fine di individuare se - e in quale misura - le medesime debbano essere poste a carico di una o più parti (oppure interamente compensate); ciò premesso, nel patto di quota di lite in esame il compenso spettante ai difensori è stato stabilito in percentuale rispetto alle somme che sarebbero state percepite dai clienti all'esito della causa o della trattativa stragiudiziale, tipologia di accordo da cui si evince che - in piena armonia con il dato letterale sopra menzionato - il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di spese legali sarebbero state giustificate solo in presenza di attività processuali ulteriori, quali l'introduzione e la trattazione di un giudizio sfociato in un provvedimento definitorio;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 la ricostruzione ermeneutica proposta dagli opposti si appalesa distonica rispetto alla ragione pratica dell'accordo, laddove al 10% delle somme incamerate dagli opponenti - peraltro, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA di legge - si sarebbero aggiunte ulteriori spese legali - anch'esse al lordo degli accessori di legge - compenso aggiuntivo del tutto disancorato dalle ordinarie modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati; c. a pag. 9 della loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti hanno sostenuto come “ancorché la vertenza in parola sia approdata ad una transazione stragiudiziale, la stessa aveva ad oggetto, necessariamente, la definizione dell'instaurato giudizio risarcitorio con tutte i conseguenti obblighi. È di tutta evidenza come laddove la compagnia oblata per il risarcimento non si fosse considerata anche solo latamente soccombente non avrebbe dato seguito al pagamento delle spese di patrocinio (rectius spese legali) in quanto anch'esse sarebbero state ricomprese tra i diritti rinunciati tra le parti”, mentre “anche nell'ipotesi in cui non si fosse instaurata la detta vertenza giudiziale e le parti fossero addivenute pur sempre ad un accordo transattivo, la compagnia tenuta al risarcimento avrebbe ex lege corrisposto le spese legali o i compensi professionali maturati dai patrocinatori per l'attività di assistenza e consulenza prestata, posto che la richiesta risarcitoria veniva avanzata per la refusione dei danni patiti dal c.d. soggetto terzo trasportato”; alla luce delle ragioni esposte nei punti che precedono, trattasi di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 argomentazioni non condivisibili, sia perché collidenti con il contesto letterale analizzato nel punto a che precede, oltre che del tutto inverosimili riguardo alla volontà di ritenere soccombente l'altra parte (sebbene quest'ultima abbia pagato il risarcimento) all'esito di una trattativa stragiudiziale; d. né tantomeno rileva l'affermazione secondo cui, anche in presenza di un accordo stragiudiziale, la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto direttamente ai difensori le spese legali, trattandosi di aspetto (il pagamento diretto, ossia, sostanzialmente, la distrazione delle spese) certo non rinvenibile nel regolamento negoziale contenuto nel patto di quota lite; e. gli atti (doc. 5 comparsa di risposta) sottoscritti il ### da ### (il primo in proprio e il secondo nell'interesse della figlia minore ###, ### e della #### S.P.A. costituiscono accordi del tutto autonomi rispetto al patto oggetto di causa, siccome aventi ad oggetto la transazione stipulata tra detta compagnia assicuratrice e gli odierni opponenti in ordine alle pretese avanzate da questi ultimi a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ### ai propri congiunti; f. l'espresso riferimento al pagamento diretto di 39.400,00 euro (oltre a IVA ed eventuale c.p.a.) da parte della compagnia assicuratrice in favore dell'avv.  ### (o, comunque, dello studio legale ###, a titolo di spese di assistenza - e la contestuale sottoscrizione del legale - non implica certo che gli opponenti abbiano in tale sede acconsentito al riconoscimento di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 detto importo per le spese legali menzionate nell'ultima frase del primo capoverso del patto di quota lite del 7.7.2009, secondo la prospettazione interpretativa sollecitata dai convenuti; g. nell'ambito del rapporto tra clienti e difensori, l'unico effetto ascrivibile alle transazioni de quibus è individuabile nell'accettazione del fatto che l'importo di 34.944,00 euro fosse loro versato direttamente dalla compagnia assicuratrice, non già che si cumulasse al 10% (oltre a spese generali, CPA e IVA di legge) dei 400.000,00 euro ottenuti dai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni.  15.4 Ad abundantiam, si osserva che, laddove si fosse ritenuta condivisibile la tesi dei convenuti, ossia la sommatoria delle due poste sopra menzionate, sarebbe stato allora necessario sindacare la proporzionalità dell'accordo in esame, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, anche per i patti di quota lite stipulati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (abrogativo del divieto di tali patti, con modifiche dalla legge n. 248/2006) e della ### n. 247/2012, “###à legata all'esito del giudizio non esclude la possibilità di valutare l'equità del patto di quota lite, alla stregua del caso concreto, così verificando se la stima effettuata dalle parti fosse, all'epoca della conclusione dell'accordo, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato (Cass. sez. II, 30/09/2021, 26568 non massimata in tema di illecito disciplinare; Cass., sez. un., n. 25012 del 2014, cit.; Cass. n. 6519 del 2012)” (Cass. n. 2135/2025), valutazione che tuttavia non si rende necessaria, in ragione della lettura ermeneutica del patto menzionata nel punto
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 15.3 che precede.  15.5 In base alle considerazioni sopra esposte ed alla documentazione in atti, emerge invero il credito di 34.571,46 euro in favore degli odierni opponenti e nei confronti dei convenuti, tenuto conto che: a. attesa la definizione stragiudiziale della vertenza, in virtù del patto di quota lite del 7.7.2009, il compenso spettante agli avvocati ### e ### è pari al 10% dell'importo di 400.000,00 euro (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. 2% e IVA 20%) pagato agli opponenti a titolo di risarcimento danni, ossia a complessivi (capitale 40.000,00+spese generali 5.000,00+C.P.A. 900,00+ I.V.A. 9.180,00=) 55.080,00 euro; b. è incontestato da parte degli opposti il pagamento di acconti per 43.600,00 euro, di cui 3.600,00 euro a titolo di acconto versato contestualmente alla stipulazione del patto (da restituirsi “solo e soltanto a seguito di esito favorevole della predetta lite ed in ogni caso successivamente all'ottenimento del predetto pagamento ad opera della parte obbligata al risarcimento del danno richiesto…”) e 40.000,00 euro ricevuti con assegni bancari (documenti 7-8 ricorso monitorio); c. non vi è prova del pagamento dell'ulteriore acconto allegato nell'atto di citazione, in cui si menziona un assegno bancario di 600,00 euro, titolo di credito di cui non sono indicati il numero identificativo né la data, non potendo peraltro operare il principio di non contestazione, sul rilievo che, pur non avendo espressamente preso posizione sul punto, nell'analitica espositiva dei fatti di causa contenuta nella comparsa di risposta i convenuti hanno affermato di avere ricevuto unicamente i
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 3.600,00 euro (“in più tranches”), prospettazione difensiva incompatibile con l'implicita assenza di contestazione di avere ricevuto tale importo; d. in relazione alle somme versate direttamente dalla ### S.P.A. agli opposti, stante la discrasia tra la somma indicata in ciascun atto di transazione e quietanza (ove si legge che la compagnia assicuratrice avrebbe versato 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”) e la fattura 21/2010 emessa dagli opposti il ### (importo di 29.440,00 euro, ivi compresi oneri di legge ed al netto della ritenuta d'acconto), deve ritenersi maggiormente attendibile la prima, ossia l'accordo tra le parti, sia perché la fattura costituisce atto unilaterale a contenuto partecipativo di provenienza unilaterale dalla parte creditrice (della compagnia assicuratrice), sia perché gravava sui convenuti (in virtù del criterio di vicinanza alle fonti di prova) l'onere di documentare adeguatamente di avere percepito una somma inferiore rispetto a quella indicata negli atti transattivi de quibus; e. poiché la c.p.a. era chiaramente dovuta - mentre non sono menzionate le spese generali, peraltro non dovute nella vigenza dell'art. 14 del D.M. 127/2004, ai cui sensi tale posta competeva “sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”, ossia nel solo ambito processuale - deve quindi concludersi che i convenuti hanno percepito l'importo complessivo di (capitale 34.944,00+C.P.A.  698,88 + I.V.A. 7.128,58 =) 42.771,46 euro; f. in relazione alla controversia de qua, gli opposti convenuti hanno quindi percepito complessivi (43.600,00+42.771,46=) 86.371,46 euro, incamerando indebitamente
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 l'importo di (85.371,46-50.800,00=) 35.571,46 euro.  15.6 ### e ### debbono quindi essere condannati, in solido tra loro, a pagare a ### ed a ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari dalla costituzione in mora del 28.2.2011 (la cui ricezione non è stata contestata dai convenuti) e fino al saldo, non trovando applicazione al caso in esame il comma 4, dell'art. 1284 c.c., introdotto con il D.L. 132/2014, siccome operante riguardo alle cause introdotte dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del predetto D.L. (13.9.2014), mentre la presente causa è pendente dal 5.8.2014, data di deposito del ricorso monitorio. 
Per ragioni di completezza, occorre osservare che il riconoscimento dell'importo di 35.571,46 euro non integra il vizio di ultra-petizione, sul rilievo che gli opponenti hanno domandato il pagamento in proprio favore di “32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 19455 del 2018; Cass. n. ### del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. 20707 del 2018)” (Cass. n. ###/2023).  16. In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli opponenti, deve ritenersi assorbita la pretesa avanzata in via subordinata, avente ad oggetto la vessatorietà della clausola del patto di quota lite relativa alle spese “legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, clausola, come detto, non operante nella fattispecie in esame.  17. Quanto alle conclusioni formulate nel merito dagli opposti, si osserva che: a. quelle proposte in via principale si appalesano del tutto inconferenti con il thema decidendum, concretandosi in difese ed eccezioni ### volte unicamente a provocare il rigetto dell'opposizione e ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'infondatezza della domanda di annullamento del patto di quota lite, pretesa mai avanzata dagli opponenti; b. debbono ritenersi assorbite quelle proposte in subordinata ed ulteriormente subordinata, siccome basate sulla caducazione del patto di quota lite e sulla sussistenza di un credito derivante dalla compensazione tra le contrapposte posizioni
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 creditorie e debitorie, considerato che il patto è valido ed efficace (nei termini esposti nel punto 15 che precede), nonché come sia stato invero accertato un credito in capo agli opponenti; c. deve essere respinta la pretesa avente ad oggetto “la cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa”, poiché: i. ai sensi dell'art. 89 c.p.c., “Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”; ii. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d'ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 5677/2005; Cass. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022; Cass. n. 4212/2024). Il provvedimento adottato nel corso dell'istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l'eventuale assegnazione, alla persona
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009). Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l'esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell'onore e della reputazione ( n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l'omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). 
Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012)” (Cass. n. 25714/2025); iii. ciò chiarito, è noto inoltre che la cancellazione de qua “va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass. n. 4983/2025), mentre, quanto alla domanda risarcitoria, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli atti difensivi, ritenute sconvenienti, conservino pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa senza eccedere dalle esigenze difensive” (Cass. n. 11829/2025, n. 21031/2016, n. 17325/2015) iv. nella loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti hanno stigmatizzato le espressioni, a loro dire offensive, contenute nella prima memoria istruttoria degli opponenti, menzionando frasi quali: o “in primis devesi brevemente controdedurre alla fantasiosa, se non propriamente artefatta, ricostruzione dei fatti”; o “E' peraltro sconcertante l'arroganza con cui…al fine di giustificare il loro scorretto operato”; o “…il ### la minacciò di far cambiare istituto….” o “…tuttavia il massimo della pervicacia degli opposti, nel disperato intento di immutare la realtà, viene raggiunto con il deplorevole tentativo di attribuire al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale”; o “…Appare, pertanto, anche decisamente risibile la tesi degli opposti secondo cui…..” o “…..di conseguenza i sig.ri ### non potevano ancora raggiungere alcun grado di consapevolezza circa l'attività
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 fraudolenta tenuta in loro danno.  o Si rammenta infatti che l'attività fraudolenta ha avuto principio all'atto della sottoscrizione del P.Q.L…..” o “….Tuttavia il raggiro è stato portato a compimento….” o “di conseguenza i ### maturarono la consapevolezza dell'attività fraudolenta soltanto nel mese…..”; v. premesso che, nel caso in esame, i convenuti sono costituiti in proprio e oggetto di causa è il credito vantato da questi ultimi per prestazioni professionali rese nell'interesse degli opponenti, si appalesano insussistenti i presupposti per l'invocata cancellazione, nonché, a fortiori, per ravvisare qualsivoglia danno ingiusto subito conseguente a dette espressioni; durante l'intero processo, gli opposti hanno modulato la loro linea difensiva (tra l'altro) in ragione di una domanda di annullamento del patto di quota di lite per dolo contrattuale; in questo quadro, la gran parte delle espressioni impiegate dagli opponenti in ordine a contegni fraudolenti o raggiri perpetrati ai loro danni dagli avvocati ### e ### non può essere ritenuta estranea alla dinamica processuale, laddove, sebbene mai proposta, la pretesa caducatoria ex artt. 1439 e 1440 non avrebbe potuto che basarsi sull'allegazione di artifizi o raggiri ascritti all'altra parte contraente, quand'anche ritenuti insussistenti all'esito del giudizio; vi. lungi dall'esondare dall'oggetto della causa, gli ulteriori attributi impiegati dagli
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33 attori sulla linea difensiva dei convenuti (risibile, fantasiosa, artefatta) sono invero espressioni colorite tese ad evidenziare l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti.  18. ### dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli attori comportano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dagli opposti.  19. Attesa la totale infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate da ### e ### debbono restare a loro carico.  20. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opposti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attese la totale infondatezza della pretesa avanzata dai medesimi convenuti e l'esposizione debitoria da parte di questi ultimi nei confronti degli opponenti, con contestuale condanna al relativo pagamento. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in ragione del valore della somma riconosciuta agli attori, pari a 35.571,46 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “ai fini della determinazione del valore della controversia, per la liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 34 conseguenza, dell'attività difensiva (Cass., 06/02/2020, n. 2769)” (Cass. n. ###/2024), in particolare: - senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto; - con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale gli opponenti hanno prodotto tre documenti, mentre non sono state ammesse le ulteriori istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione); - con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (neppure chiesto dalle parti). 
Non compete agli opponenti l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di - e contro - più soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese articolate nel loro interesse e nei confronti degli opposti.  21. In ragione della totale soccombenza degli opposti, deve essere logicamente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da questi ultimi.  ### 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie l'opposizione proposta da ### e ### avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2014, emesso da questo Tribunale il ### nel
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 35 procedimento n. 7305/2014 RAC; b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 7305/2014 RAC di questo Tribunale, anticipate dagli avvocati ### e ### restino a loro carico; c. rigetta la domanda di pagamento formulata dagli avvocati ### e ### d. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a pagare a ### e ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari, con decorrenza dalla costituzione in mora del 28.2.2011 e fino al saldo; e. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a rimborsare a ### e ### le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio; € 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 259,00 per contributo unificato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 4,85 per spese di notifica; € 5.551,35 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli avvocati ### e #### 12.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 9956/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5225/2025 del 27-10-2025

... equivalente monetario, volta a riequilibrare il mutamento ingiustificato della situazione patrimoniale dei conviventi more uxorio indotta dal trasferimento del possesso delle res, il cui conseguimento da parte della convenuta si sarebbe peraltro tradotto in un beneficio economico neppure adombrato nei suoi aspetti essenziali. Così al pregiudizio patrimoniale determinato dalla privazione definitiva della disponibilità di oggetti non suscettibili di impiego condiviso in ambito familiare, resi irrecuperabili dalla condotta francamente illecita tenuta dalla convenuta che, noncurante della loro appartenenza uti singulus all'ex compagno, se ne è disfatta pregiudicando le ragioni del dominus, questi avrebbe dovuto e potuto porre rimedio ricorrendo all'istituto generale dell'art.2043 cc per il caso, poi verificatosi, di rigetto della domanda restitutoria enunciata in via principale, la quale è stata disattesa con decisione non impugnata e quindi coperta dal giudicato interno, esteso anche alla qualificazione giuridica, non contestata (Cass.2400/2022), dell'azione di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata. Pertanto la proponibilità della alia actio risarcitoria, non articolata (leggi tutto)...

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### nome del popolo italiano La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa ### d'### dott. ### rel.  dott.ssa ### ha pronunciato ### nella causa iscritta al n.5129/2021 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.8599/2021 emessa il ### dal Tribunale di Napoli t r a ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello ### e ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado ### Per l'appellante, come da atto introduttivo e note di trattazione scritta, con rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità del gravame ex art.348 bis cpc. 
Per l'appellato, come da comparsa di costituzione e risposta. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione § ### citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificata il #### proponeva azione principale di condanna di ### alla restituzione di una serie di beni mobili, analiticamente elencati, di proprietà dell'attore, per il cui mancato o ridotto godimento reclamava, in via subordinata, il pagamento ex art.2041 cc di un indennizzo. 
In proposito esponeva di avere convissuto more uxorio per poco meno di tre anni con la convenuta presso l'abitazione di quest'ultima, ove si era stabilito portando con sé effetti personali e collocandovi, tanto all'inizio quanto nel corso della coabitazione, mobili di arredo ed elettrodomestici poi indebitamente trattenuti dalla controparte dopo la rottura del rapporto sentimentale, la cui fornitura eccedeva le prestazioni ordinarie di contribuzione alla vita comune rese per motivi affettivi dal componente della famiglia di fatto. 
Si costituiva in giudizio ### negando che la propria casa fosse mai stata attrezzata con arredi e altre dotazioni dell'istante, del quale eccepiva quindi la carenza di legittimazione ad agire. 
Nel merito sosteneva che al termine della convivenza il ### aveva lasciato l'alloggio comune portando con sé tutti i pochi beni che gli appartenevano, con la sola esclusione di alcuni indumenti che in seguito aveva chiesto di poter ritirare personalmente concordando una serie di appuntamenti da lui stesso disertati. 
§ ### e assunte le prove orali articolate dai contendenti, con la decisione impugnata veniva parzialmente accolta la pretesa indennitaria esercitata dall'attore, in favore del quale veniva attribuito ex art.2041 cc un importo liquidato in via equitativa in complessivi € 3.000,00. 
In particolare il Giudice di prime cure, alla luce delle deposizioni raccolte, escludeva che le prestazioni rese dall'istante, il quale aveva equipaggiato l'appartamento con dispositivi e mobili propri (in particolare, frigorifero e camera da letto) di cui aveva poi perduto la disponibilità unitamente al proprio vestiario e agli attrezzi da lavoro, fossero classificabili come obbligazioni naturali, non rappresentando l'adempimento di doveri di carattere morale, civile, di solidarietà e reciproca assistenza perché esorbitanti da quelle connaturate alla relazione affettiva. 
§ ### pronuncia era tempestivamente impugnata da ### la quale ribadiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istante per non avere dimostrato in modo convincente la proprietà dei beni per la cui perdita gli era stato attribuito l'indennizzo. 
Sul punto sottolineava che solo la garanzia di acquisto del frigorifero, peraltro insufficiente a dare prova dell'operazione commerciale effettuata dal possessore, era stata rilasciata nel periodo di convivenza delle parti, mentre la fattura di acquisto della camera da letto, sulla cui effettiva composizione i testi non avevano riferito alcunché, risaliva a un periodo di gran lunga precedente. 
Contestava poi la ricorrenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa, non avendo il depauperato dimostrato che i propri beni fossero utilizzati dalla controparte, e la ripetibilità delle prestazioni eseguite dall'istante, giustificate dalla relazione sentimentale costituita tra i contendenti. 
Inoltre lamentava l'erronea quantificazione in via equitativa dell'ammontare dell'indennizzo dovuto per la perdita del solo frigorifero, unico bene di cui sarebbe stato possibile accertare valore e proprietà, protestando infine l'ingiustizia del provvedimento di condanna al rimborso delle spese processuali per complessivi € 7.854,00 oltre accessori, le quali avrebbero dovuto essere almeno in parte compensate ex art.92 comma 2 cpc per la parziale soccombenza dell'attore e comunque liquidate secondo i parametri minimi fissati dal DM 55/2014 tenendo conto della somma effettivamente riconosciuta al creditore. 
§ ### costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis cpc del gravame, privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, del quale invocava comunque il rigetto. 
Asseriva infatti che il Giudice a quo, impossibilitato a verificare la proprietà di ognuno dei beni mobili controversi, si era limitato ad accertarne la presenza nell'abitazione della convenuta, la quale peraltro ne aveva ammesso il trasferimento nel proprio alloggio e, con riferimento agli utensili, il successivo trasporto a rifiuto. 
Rivendicava poi l'ammissibilità dell'azione ex art.2041 cc, deducendo che la fornitura dei beni destinati all'uso comune della coppia, il cui trattenimento aveva procurato all'utente un vantaggio patrimoniale ingiustificato, superava per proporzionalità e adeguatezza le prestazioni normalmente dovute in regime di convivenza. 
Quanto all'indennizzo, reputava che l'applicazione del criterio equitativo era stata imposta dall'impossibilità di accogliere la domanda principale di restituzione dei beni, molti dei quali erano stati distrutti o eliminati. 
§ ### primo luogo va preso atto che il gravame è stato affidato a censure che, seppure caratterizzate dalla commistione e sovrapposizione di temi di diversa portata e rilevanza, risultano comunque specificamente riferite alle circostanze e agli argomenti addotti a sostegno della decisione opposta, avverso la quale sono state formulate critiche rivolte a inficiarne i presupposti di fatto e le valutazioni giuridiche. 
Ciò premesso, occorre preliminarmente segnalare che la contestata legittimazione processuale attiva dell'attore, da intendersi come condizione dell'azione incidente sulla valutazione della sua astratta accoglibilità, va riscontrata esclusivamente sul piano della prospettazione ed è del tutto indipendente dal successivo accertamento, nel merito, dell'effettiva sussistenza e titolarità in capo alla parte dei diritti da questa assunti come propri (così, ex plurimis, Cass.27766/2024, Cass.18435/2023, Cass.15500/2022 e Cass.42035/2021). 
Tale requisito, la cui mancanza è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass.5147/2023), difetta soltanto nei casi in cui, sulla base della stessa esposizione delle circostanze addotte a sostegno della domanda, emerga che la situazione giuridica attiva vantata in giudizio non appartenga a colui che l'ha fatta valere. 
Viceversa nella fattispecie l'appellante ha solo formalmente eccepito, tanto in prime cure che in questa sede, il difetto di legitimatio ad causam della controparte, della quale ha in realtà messo in dubbio la qualità di proprietario dei beni di cui è stata denunciata la perdita. 
E' stata così proposta un'eccezione di difetto di titolarità dei diritti reclamati che investe il merito della controversia (Cass.10435/2025, Cass.24375/2024, Cass.###/2023 e Cass.18435/2023), la quale è stata definita dal Giudice a quo con l'accertamento incidentale esplicito dell'appartenenza all'istante, tra tutti i numerosi beni mobili di cui era stata denunciata l'indebita appropriazione ex adverso, di alcuni elettrodomestici non individuati, di una camera da letto, di una batteria di attrezzi da lavoro e di una serie di capi di abbigliamento originariamente rimasti nell'abitazione della ex compagna. 
Al riguardo non possono essere condivisi i rilievi svolti dall'appellante per screditare le deposizioni acquisite, le quali appaiono invece idonee a dimostrare in maniera convincente che il signor ### si stabilì in casa della signora ### collocandovi sin dall'inizio, tra le altre masserizie, almeno “una camera da letto” e un televisore, come riferito dal teste ### Infatti secondo le dichiarazioni rilasciate dalla teste ### della quale non è mai stata eccepita l'incapacità ex art.247 cpc a deporre, i citati componenti di arredo devono ragionevolmente essere inclusi in “tutti i mobili” -esclusa una cameretta e la cucina traslocati in casa della convenuta dall'alloggio ove l'attore fino ad allora aveva vissuto insieme con la figlia, trasferitasi nella nuova abitazione al seguito del padre e rimasta anch'ella privata degli oggetti personali che aveva portato con sé. 
Inoltre il raffronto comparativo tra il contenuto delle testimonianze appena richiamate, interpretate alla luce della documentazione disponibile, induce a considerarle vicendevolmente coerenti anche nella parte in cui danno conto dapprima dell'installazione nell'appartamento della convenuta, rammentato dal signor ### dell'apparecchio frigorifero già in uso in casa dell'attore, e poi della sua successiva sostituzione -o integrazionecon un nuovo analogo elettrodomestico, del quale è stata prodotta la garanzia di buon funzionamento rilasciata a nome del signor ### Al riguardo si osserva che la convenuta, nella fase assertiva della controversia, ha sostenuto che l'attore, nell'insediarsi nell'abitazione della compagna, “portava con sé il proprio vestiario e quello della figlia e null'altro, in quanto i pochi mobili che arredavano il suo appartamento”, la cui sorte è rimasta imprecisata, erano “di scarso valore e comunque non utilizzabili” nella nuova dimora (v. cpv. H alla pag.5 della comparsa di risposta), laddove invece gli elettrodomestici indicati ex adverso erano tutti di proprietà della stessa signora ### che ne aveva fatto acquisto in epoca precedente l'inizio del periodo di convivenza (ibidem, ultimo cpv. pag.4). 
Ebbene tale ricostruzione della vicenda, smentita dalle risultanze istruttorie appena richiamate, induce a ravvisare il presupposto, negato dall'appellante, della realizzazione nella sua sfera giuridica e della persistenza, quanto meno al momento della proposizione della domanda, del vantaggio economico -in ipotesi ingiustificato derivante dall'acquisizione della disponibilità materiale dei beni durevoli procurati dall'attore, rimasti a corredo dell'unità immobiliare già condivisa dalle parti anche dopo la loro separazione, la quale ha prodotto un beneficio all'utente che se ne è appropriata. 
Infatti l'accipiens non ha neppure allegato, né tanto meno provato, di essersi sbarazzata degli elettrodomestici e degli arredi di cui era stata munita la propria abitazione, conseguendo così un incremento patrimoniale consistente nell'ampliamento e nell'ammodernamento delle proprie attrezzature casalinghe. 
Viceversa lo stesso presupposto operativo e uno degli elementi costitutivi del quasi delictum contemplato dall'art.2041 cc, rappresentati rispettivamente dalla sussidiarietà dello strumento di tutela esperito, utilizzabile esclusivamente in via residuale (per tutte, Cass.5222/2023), e dalla locupletazione del soggetto arricchito sine causa, risultano manifestamente insussistenti con riferimento all'ulteriore voce creditoria riconosciuta dal Giudice a quo all'istante per compensare la perdita degli utensili e dei capi di abbigliamento riposti nell'appartamento della convenuta. 
Invero la stessa natura di tali beni, di uso strettamente personale, ne esclude in radice la possibilità di destinazione anche concorrente al soddisfacimento di esigenze comuni dei componenti della famiglia di fatto, impedendo di conseguenza che possano formare oggetto di una pretesa, esercitata per equivalente monetario, volta a riequilibrare il mutamento ingiustificato della situazione patrimoniale dei conviventi more uxorio indotta dal trasferimento del possesso delle res, il cui conseguimento da parte della convenuta si sarebbe peraltro tradotto in un beneficio economico neppure adombrato nei suoi aspetti essenziali. 
Così al pregiudizio patrimoniale determinato dalla privazione definitiva della disponibilità di oggetti non suscettibili di impiego condiviso in ambito familiare, resi irrecuperabili dalla condotta francamente illecita tenuta dalla convenuta che, noncurante della loro appartenenza uti singulus all'ex compagno, se ne è disfatta pregiudicando le ragioni del dominus, questi avrebbe dovuto e potuto porre rimedio ricorrendo all'istituto generale dell'art.2043 cc per il caso, poi verificatosi, di rigetto della domanda restitutoria enunciata in via principale, la quale è stata disattesa con decisione non impugnata e quindi coperta dal giudicato interno, esteso anche alla qualificazione giuridica, non contestata (Cass.2400/2022), dell'azione di ingiustificato arricchimento spiegata in via subordinata. 
Pertanto la proponibilità della alia actio risarcitoria, non articolata dall'istante, rende inammissibile in parte qua la pretesa formulata in via subordinata ai sensi dell'art.2041 cc, per giunta viziata sul piano contenutistico dall'omessa descrizione delle forme di manifestazione esteriori della locupletazione ottenuta dall'accipiens, la quale integra il fatto giustificativo del diritto esercitato. 
Individuati così negli arredi della camera da letto e negli apparecchi elettrodomestici i beni di cui è stato accertato il trasferimento alla convenuta, a questo punto occorre verificare se la loro fornitura, effettuata affectionis causa dall'appellato durante la convivenza more uxorio con l'odierna antagonista, rifletta una prestazione a esecuzione frazionata riconducibile nel suo complesso al novero delle obbligazioni naturali disciplinate dall'art.2034 cc, come tali irripetibili, che sorgono dai reciproci doveri sociali di assistenza, collaborazione e solidarietà discendenti dalla costituzione della famiglia di fatto, oppure se la sua esecuzione spontanea travalichi i limiti della proporzionalità, ragguagliata alla consistenza del patrimonio e alla condizioni sociali del solvens, e dell'adeguatezza rispetto alle circostanze del rapporto sentimentale protrattosi per circa 3 anni, il cui superamento consente di ravvisare l'arricchimento senza causa della beneficiaria (Cass.11337/2025, Cass.4659/2019, Cass.14732/2018 e Cass.18632/2015). 
Ebbene nonostante la stessa appellata, nella comparsa di risposta in primo grado, abbia sommariamente descritto in termini decisamente precari la situazione economica dell'antagonista, secondo la figlia esercente l'attività di costruzione di piscine ma “costretto da gravi difficoltà economiche…a lasciare l'abitazione che conduceva in locazione” e privo dei “mezzi” per procacciarsi un nuovo alloggio a titolo oneroso, si ritiene che la collocazione nella casa comune dei componenti di arredo e di un televisore e un frigorifero usati, seguita dall'acquisto di una macchina lavastoviglie e di un nuovo apparecchio refrigeratore per alimenti, integrino una modalità di cooperazione senza dubbio ordinaria alla gestione economica condivisa della vita familiare, connotata dall'ospitalità gratuita offerta all'istante, la cui contribuzione in natura appare dunque, in considerazione della sua valenza economica tutt'altro che ingente, adeguata perché espressione del dovere, sorto nell'ambito di una stabile relazione sentimentale sfociata nella convivenza, di attingere alle proprie risorse personali per concorrere, anche sul piano materiale, allo sviluppo e al consolidamento di un duraturo rapporto affettivo. 
I modesti apporti alle spese di allestimento di arredi comuni forniti nella fattispecie dall'appellato per consentirne la fruizione condivisa, di valore non esorbitante rispetto alla pur ristrette possibilità del solvens, non possono dunque che ritenersi discendenti dai sentimenti di solidarietà ispiratori della comunione di tipo familiare, i cui membri sono tenuti a prestarsi vicendevole assistenza e ad assumere le iniziative dirette ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della coppia. 
Tenuto conto quindi che la giustificazione morale e sociale delle prestazioni rese dall'istante non può venire meno ex post per effetto della sopravvenuta cessazione del rapporto more uxorio, l'azione di arricchimento senza causa parzialmente accolta in prime cure deve essere integralmente respinta. 
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex officio come da dispositivo, in mancanza di note specifiche.  PQM La Corte di Appello di Napoli - ### - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.8599/2021 emessa il ### dal Tribunale di Napoli, così provvede: a) in riforma della pronuncia impugnata, rigetta la domanda proposta ex art.2041 cc da ### nei confronti di ### b) condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.350,00, oltre IVA e ### di cui € 5.750,00 per il primo grado (€ 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese generali) ed € 4.600,00 per il grado di appello (€ 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali). 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio il ###.   ### istruttore ### d'### 

causa n. 5129/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D' Amore Assunta, Vinciguerra Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19439/2024 del 15-07-2024

... «apposita ed autonoma disami na» all a domanda di ingiustificato arricchimento, «in virtù del suo carattere sussidiario». D.6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, second o comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese di lite, attesa la complessità della materia e la costante evoluzione giurisprudenziale. D.6.1. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del primo, del terzo, del quarto, del quinto motivo e del sesto motivo. Il prim o motivo, nel denunciare la violazione del princip io costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma, ###) - e nel dedurre che, in tal modo, s arebbe stato fatto entrare indebi tamente, nel nostr o ordinamento, il contrario principio dello stare decisis - si espone ad una sanzione di manifesta inammis sibilità. Invero, il giudice d'appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge - in particolare, l'art.11 della legge n. 370 del 1999 - che hanno consentito, attraverso un'operazione di natura interpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale. La circostanza che, per confortare (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3608/2021 R.G., proposto da: #### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ### -ricorrenti contro ###, ex lege domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente nonché sul ricorso successivo, proposto da ###, ex lege domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente contro 2 di 47 ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente e ricorrente incidentale nonché sul ricorso successivo, proposto da ### erede di ### ioni ########################################### FAUSTINA, ##### O #################### A ###### ANTONIETTA, #### e ### eredi di ### i, ####### T #################### 3 di 47 ###, ##### A #### I ############# erede di ################## E ##################### M ####### eredi di #################D ################### eredi di ########### domiciliat ####### presso la ### della Corte di cas sazione; rappresentati e di fesi dall'### -ricorrenti contro 4 di 47 ###, in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in persona dei ### pro tempore; -intimati nonché sul ricorso successivo, proposto da ##################################################### elettivamente domiciliat ###, presso l o studio dell'### che li rappresenta e difende; -ricorrenti contro ### in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in persona dei ### pro tempore; ex lege domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti5 di 47 nonché sul ricorso successivo, proposto da ### elett ivamente domiciliat ###, presso lo stud io dell'### che lo rappresenta e difende unitamente all'### -ricorrente contro ### in persona d el Presidente ###carica; ex lege domiciliat ###, presso l'Avvocatura generale dello stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente nonché sul ricorso successivo, proposto da ### domiciliat ####### presso la ### leria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dagli ### e ### -ricorrente contro ### in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in persona dei ### pro temp ore; elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; nonché sul ricorso incidentale, proposto da #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### rappresentato e difeso dall'### -ricorrente incidentale contro 6 di 47 ### in perso na del Presidente ###carica; ###' ####, MINISTERO ### in perso na dei ### pro temp ore; elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; e nei confronti di ############################## A, ############## A ############################################ D'######## 7 di 47 ############################ I ###################################################' ####, ######## P ###### , ####### , ################### E ### 8 di 47 ################################################################# E #######D ############# , ####### L ############ C ################ M ############ 9 di 47 ####### T ##### A, ###### - intimati avverso la SENTENZA della CORTE d'### di ### n.4465/2020, depositata il 25 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal #### 1. I medici indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di ### la ### del ### dei ministri e i ### indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione del le direttive europ ee 75/362/### 75/363/CEE e 82/76/### in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1979 ed il 1991. 
Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione.  2. La Corte d'ap pello di ### con sentenza n. 4465/2020, depositata in data 25 settembre 2020 e notificata alla ### del ### dei ### dai dottori ### e ### in data 5 gennaio 2021, di chiarato il difetto di legittimazione passiva dei ### ha accol to l'impugnazi one proposta dai dottori ###### , #### e ### condannando la ### del ### a pagare a ciascuno di essi la somma di ### 6.714,00 per ogni anno del corso frequentato. 
La Corte territoriale ha invece confermato la statuizione di rigetto della domanda p er avvenuta prescrizi one del diritto in co nfronto degli altri appellanti.  3.A. Per la cassazione di questa sentenza, i dottori ### e ### hanno proposto ricorso con atto notificato 10 di 47 il 1° febbraio 2021, sulla base di un unico motivo, cui ha risposto la ### del ### dei ### con controricorso.  3.B. Con distinto atto, notificato il gi orno 8 marzo 2021, la ### del ### glio dei ### stri ha proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda del dott. ### sulla base di due motivi.  3.C. Con atto notificato (non solo alla ### del ### ma anche ai ### indicati in epigrafe) in data 25 marzo 2021, ha risposto co n controricorso ### proponendo altre sì ricorso incidentale fondato su due motivi. 
Con il medesimo atto hanno proposto ricorso altresì ### e ### sulla base dei medesimi due motivi posti a fondamento del ricorso di ### il medesimo composito atto - complessivamente articolato in cinque motivi - hanno proposto ricorso altresì numerosi altri ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### erede del dott. ### 3.D. Con atto notificato in data 25 marzo 2021, hanno proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### sulla base di sei motivi. 
A questo ricorso hanno risposto le amministrazioni in epigrafe con controricorso.  3.E. Con atto notificato il 25 marzo 2021 ha proposto distinto ricorso il dott. ### sulla base di tre motivi, contenente anche una richiesta di rinvio alla Corte di ### zia dell'### ricorso poi rinunciato con atto del 20 marzo 2024. 
A qu esto ricorso ha risposto la ### enza del ### dei ### con controricorso.  3.F. Con atto notificato il 24 marzo 2021 ha proposto ricorso la dott.ssa ### sulla base di due motivi. 11 di 47 A questo ricorso hanno risposto le amministrazioni in epigrafe con controricorso.  3.G. Con atto notificato il 3 maggio 2021 ha proposto ricorso il dott. Gi rolamo ### sulla base di due motivi, cui non hanno risposto le amministrazioni intimate.  4. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. pro. civ..  ### bblico ### presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. 
Le amm inistrazioni pubbliche e alcuni d ei ricorrenti e controricorrenti privati hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi, proposti avver so la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 
Ciò posto in via preliminare, può passarsi all'esame dei ricorsi.   A. Il ricorso di ### e ### nei confronti della ### del ### dei ### A.1. Con l'unic o, ar ticolato motivo del lor o ricorso, successivamente illustrato da memoria, questi medici denunciano la violazione degli artt. 2043, 2934-2935 e 2947 cod. civ.. 
Osservano, in sintesi, che in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inadempime nto della d irettiva 82/76/CEE, riassunt iva delle diretti ve n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, sorto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione entro l'anno acc ademico 1990-1991, si è determinata, in sede applicativa , una perdurant e incertezza, riguardante sia la natura della responsabilità dello Stato per omessa o tardi va attuazione di una direttiva euro pea (se cont rattuale o extracontrattuale) con le evidenti implicazioni in ordine alla durata del termine prescrizionale, sia l'individuazione del dies a quo di tale termine. 12 di 47 Chiedono pertanto la cassazione della statuizione sulla prescrizione del loro diritto contenuta nella sentenza impugnata, previa rimessione del ricorso alle ### di questa Corte, in funzione della composizione del “contrasto”. 
A.2. Il motivo - e con esso l'intero ricorso - è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 
A.2.1. È ormai ius receptum, nel la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva del le direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno acc ademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. ### del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass., Sez. Un., n. ### del 2018; Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022; Cass. n. ### del 2022; n. 24029 del 2023; Cass. n.3421 2 del 2023; Cass. n.### del 2023; Cass.n.6891 del 2024; Cass. n.7984 del 2024; Cass. n.8691 del 2024; Cass. n.8715 del 2024; Cass. n.9168 del 2024). 
A.2.2. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta in alterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo c he va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna 13 di 47 è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.  11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adem pimento alla normativa ### Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». 
A.2.3. In senso contrar io, non ass ume rilevanza l'argomento secondo il qu ale solo in temp i ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte av rebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l' indivi duazione della giurisdizione, se ordinaria o amminis trativa; la natu ra dell'azione esperibile, se contrattuale o aqu iliana ; il termine di prescrizi one; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. 
Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr., ad es., la citata Cass. 09/11/2022, n.###) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata.  ### ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogn o di iniziative giurisdizionali ma può ben esser e stragiudiziale. 
Del pari, non ha alcu n rilievo l'indi viduazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della 14 di 47 stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla sua maturazione.  ### alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona del la ### del ### dei ### mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. ###), sicché solo se diretta nei confronti della sola ### l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass .25/07/2019, n. 20099) - va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del cr edito era in dividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 
A.2.4. Con rifer imento alla remunerazione, giova torn are ad evidenziare che, a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, co me ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e ###-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. ### del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). 
A.2.5. ### sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti all e scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di 15 di 47 cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. 
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remun erazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclu sivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, ###, cit.). 
A.3. Alla luce di quanto si è rilevato, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non vi è alcun “contrasto” sulla questione in esame che ne imponga la rimessione all'esame delle ### di questa Corte , in frangendosi, al contrario, la censura propos ta (rivelatasi inammissibil e ex art.360-bis cod. proc. civ.) su u n orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo. 
A.4. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della ### dei ### in p articolare lad dove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione.  ### osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (### c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croa zia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritt i» (### et c. Francia, cit.; ### c. Portogallo, 10.4.2003; Fazliyski c. ### 16.7.2013), dall'altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finali zzate ad assicurare la corretta amm inistrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (### de ### c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la ### di 16 di 47 Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme p rocedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (### ad altri c. Turchia, 30.4.2017). 
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la ### (### e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione gi udiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. 
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle ### (Cass., Sez. Un., 9147 del 17/04/20 09) e che il di ritto era eser citabile immediatamente, non necessitando della proposizione preve ntiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.). 
A.5. ### alla giurisprudenza della ### di ### che si è occupata del dies a quo della prescrizi one relativa ai medici specializzandi, essa - come già si è osservato in precedenti arresti - ha evidenzi ato l'insussistenza di un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il prin cipio di effetti vità tutelato dal di ritto europeo, apparendo la soluzione sopra illustrata di certo rispettosa del richiamo a termini di p rescrizi one «ragionevoli» ed id onea a garantire l'adeguatezza dei mezzi di tutela per un 'azione giurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno 17 di 47 impediva agli odierni rico rrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsi asi even tuale incertezza in or dine all'individuazione del giudice munito di gi urisdizione a co noscere della relativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.### del 2022). 
A.6. Il gi udice d'appello, rigettando il gravame proposto dai ricorrenti, ha accolto l'eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio, conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa ### ed assurti a situazione di “diritto vivente”. 
In defin itiva il ricorso proposto da ### e F abrizio ### va dichiarato inammissibile. 
A.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
A.8. Alla condanna dei ricorrenti soccomb enti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore della presid enza del ### dei ### (controricorrente vittoriosa), di una somm a equitativamente determinata , ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc . civ. (norma applicabi le al presente proc edimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell'anno 2013), il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali. 
Ciò, in ragione della circostanza che la censura proposta - come si è veduto, inammissibil e per manifesta infondatezza -, infrangendosi su un orientamento nomofilattico consolidato da molto tempo, si è tradotta in una condotta processuale connotata da mala 18 di 47 fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinam entale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dal l'altra, deve tenere conto del princip io costit uzionale del la ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispet to ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ. ( 04/08/2021, n. 2220 8; Cass. 21/09/2022, n. 27568; 05/12/2022, n. ###). 
B. Il ricorso della ### del ### dei ### nei confronti di ### B.1. Con il primo motivo del ricorso in esame la ### del ### dei ### denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine, per carenza assoluta di motivazione in violazione degli artt. 132 n. 4 e 161 cod. proc. civ., rispetto all'eccezione con cui era stata dedotta la circostanza relativa alla mancata ric omprensione del corso frequentato da ### tra il 1983 e il 1986 (medicina legale e delle assicurazioni) nell'elenco delle specializzazioni riconosciute a livello comuni tario dagli artt. 5 e 7 della ### “riconoscimento” 75/362/### B.2. Con il sec ondo motivo, la ### enza del ### o dei ### denuncia la violazione degli artt. 1173 e 2043 cod. civ. e degli artt. 5 e 7 della predetta ### , per av ere la sentenza impugnata accolto la domanda di ### sebben e il diploma di specializzazione da lui conseguito (medicina legale e delle assicurazioni) non fosse compreso nell'elenco delle specializzazioni 19 di 47 comuni a due o più ### membri, ai sensi delle disposizioni surricordate.  ### ricorrente deduce che, sebben e nella fattispecie l'eccezione fosse stata sollevata fin dal la comparsa di risposta in primo grado, tuttavia la qu estione concernente l'inclusione della specializzazione medica nell'elenco delle direttive eurounitarie ovvero la sua equivalenza a quelle comuni a due o più ### membri rientrerebbe tra i fatti costitutivi della domanda, che, in quanto tali, sarebbero rilevabili d'ufficio. 
B.3. Nel resistere alle doglianze, ### sostiene che il ricorso in esa me sarebbe inammi ssibile, «non a vendo parte ricorrente allegato le comparse di costituzione e risposta in primo e secondo grado, né indicato dove le stesse possono essere rinvenute, ciò in violazione della previsione di cui all'art.366 c.p.c.».; nel merito, osserva che, comunque, la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sarebbe stata in clusa negli elenchi di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, sicché, sia pure ex post , sar ebbe divenuta “equipollente” a quelle previste negli elenchi della ### “riconoscimento”. 
B.4. I due motivi di ricorso proposti dalla ### del ### dei ### tri - da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione - sono fondati. 
B.4.1. Preliminarmente si deve ricordare, com e già più volte evidenziato da questa ### (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 3982 6; Cass. 29/11/2021, n. ###; 14/12/2020, n. 28440; Cass. 26/07/2019, n. 20303), quanto segue: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie, tra qu elli di cui agli elenchi allegat i alle diretti ve europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequen za (ovvero la su a equipollenza a quelli riconosciu ti in almeno due ### memb ri), rappresenta uno dei fatti costit utivi del di ritto del medico 20 di 47 specializzato ad ot tenere l'indennizzo per la mancata (o tardi va) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e 458 del 2019); — non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si trat ta, in altri termin i, di un elemento costitut ivo della fattispecie, che l'attore deve specificamen te allegare nel la sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ul teriore contraddittorio su di esso); — a fortiori, deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa in iure; — al rig uardo occorre invece co nsiderare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrisponden za tra la specializzazione conseguita dal l'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia, eventualmente, in fatto (con rig uardo alla sua equi pollenza rispetto all e diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l'equipolle nza: in tal caso lo stesso prin cipio di non contestazione, dunque, p uò eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, so lo l'acquisizion e al processo di detta componente fattuale del fon damento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello - officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza; 21 di 47 — l'operatività del principio di no n contestazione è, però , condizionata, come noto, anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere detta preclusione, non è sufficiente dedurre la novità della co ntestazione perché per la p rima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc.  civ., ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui s i era fo rmato (v., in termini, da ultimo, Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche Cass. 15/11/2016, n. 23199). 
B.4.2. Ricordati i suindicati principi generali, nel caso di specie deve anzitutto affermarsi l'ammissibilità del ricorso in esame, poiché la difesa erariale non ha eccepito il difetto di equipollenza del corso in medicina legale e delle assicurazioni alle diverse specializzazioni previste negl i altri ### membri (ciò che avrebbe concretato l'indebita posizione di una quaestio facti), ma ha dedotto che la ### d'appello aveva omesso di verificare se il predetto corso fosse incluso o meno negli elenchi di cui alle direttive europee oppure se fosse equipollente a qu elli riconosciuti da alm eno due ### membri.  ### convenuta, in altri termini, non ha contestato, nel merito, la verifica di equipollenza effettuata dalla ### d'appello (ciò che av rebbe integrato una doglianza inammi ssibile in sede di legittimità), ma ha eccepito che la ### territorial e av rebbe indebitamente omesso di svolgere tale verifica, non ostante venisse in considerazione un fatto costitutivo del diritto azionato, rispetto al quale il giudice del merito ha il potere-dovere di svolgere officiosamente il proprio accertamento, indi pendentemente dalla 22 di 47 proposizione di una specifica ecc ezione in pro posito da parte de l convenuto. 
Con i motivi in esame, la ### del ### dei ### ha dunque posto, non già una quaestio facti (né una questione mista di fatto e di diritto), ma una pura quaestio iuris.   B.4.3. Oltre che ammissi bile, il ricorso della ### del ### dei ### è fondato.  ### alle previsioni comunitarie della specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stata negata da Cass. 25414 del 2022, cit., nonché da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del 14 dicembre 2020, ove si afferma “non esservi dubbi” sul fatto che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non è compresa negli elenchi di cui alla direttiva comunitaria 75/363. 
In conformità a tali precedenti, deve dunque escludersi che la frequentazione del corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni tra il 1983 e il 1986 abbia attribuito a ### il diritto a percepire la remunerazione di cui alla legge n.370 del 1999. 
B.4.4. Non può darsi rilievo, in senso contrario, alla invocata normativa interna di ra ngo regolamentare, e d in particolare al decreto ministeriale 31 ottobre 1991.  ### del controricorrente, secondo cui la specializzazione fatta va lere, in quanto indicata nel citato decreto ministeria le, sarebbe da considerare come equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque riconducibile al dovere di adempimento comunitario - in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa ### ha più volte rimarcato che il decreto minister iale in qu estione non rappresenta espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché successivo all'atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 - corrisponde certamente alla prospettazione di un rilievo in iure, ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell'essere 23 di 47 la specializzazione contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla diretti ve ovvero equipollente a specializzazioni comuni a due ### membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l'accertamento dell'esistenza della specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l'accertamento dell'esistenza della specializzazione co mune a due ### negl i elenchi e dal l'altro l'acc ertamento in fatto della corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune. 
Ebbene, la prospettazione dell'indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 del corso di specializzazione frequentato precedentemente alla sua entrata in vigore - ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento, alla data di scadenza del termine per la trasposizione delle diretti ve, della sos tanziale ricomprensione, a quell'epoca, del corso medesimo tra quelli meritevoli del trattamento da loro imposto - integra la deduzione di un fatto costitutivo che, per qu anto in iure (essendo il dec reto ministerial e una fo nte normativa), av rebbe dovuto essere allegato sin dal l'intro duzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l'appello. 
A ben vedere anzi, sebbene l'invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure, è palese che, avuto riguardo alla pecul iare struttura della fattispecie del c.d.  inadempimento di direttive co munitarie non self executin g (quali furono le note direttive), l'in dividu azione del momento in cui l'adempimento statuale si verificò, sebbene tardivamente, si connota anche, p ur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale , se ppure inerente all' evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell'obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle ### nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiarit i dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011). Ne deriva che 24 di 47 il riferimento al decreto minister iale del 1991 s ottintendeva e sottintende anche una quaestio facti. 
Tuttavia, ove pure si volesse intendere l'evocazione del decreto ministeriale in parola come inerente ad un a mera quaestio iuris, essa, in qu anto questione affer ente - lo si ripete - ad un fatto costitutivo del diritto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, occorrendo la dimostrazione che fosse stata prospettata ab origine (in tal senso, v., da ultimo, Cass. n.10620 del 2024). 
Nella vicenda in esame, in assenza di tale dimostrazione - che avrebbe implicato l'assoluzione dell'onere di fornire, ex art. 366 cod.  proc. civ., l' indicazione circa l'atto processuale in cui la prospettazione dell'indicazione del corso di specializzazione nel D.M.  31 ottobre 1991 era stata originariamente compiuta - la replica alla censura della difesa erariale deve dunque reputarsi inammissibile, privando di rilievo, nella presente fattispecie, la questione (di cui sono state investite le ### di questa ### con ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024) dell'efficacia del decreto ministeriale in relazione ai corsi svolti, o co munque iniziati, prima del la sua entrata in vigore. 
B.5. Il ricorso proposto dalla ### del ### dei ### nei confronti di ### va dunque accolto e, per effetto di tale accoglimento, resta assorbito il ricorso incidentale proposto da ### anche nei confronti dei ### indicati in epigrafe, con cui era stata censurata la statuizione diretta a circoscrivere la remunerazione spettante all'importo di cui all'art.11 della legge 370/1999. 
B.6. In accoglimento del ricorso proposto dalla ### del ### la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa ### può decidere nel merito, con il rigetto della domanda proposta da ### 25 di 47 B.7. Le spese dei gradi di merito, stante l'esito alterno degli stessi, possono essere compensate tra le parti; quelle del giudizio di legittimità seguono la socc ombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
C. Il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### erede del dott. ### nei confronti della ### del ### dei ### e dei ### indicati in epigrafe. 
C.1. Con il primo motivo del ricorso in esame, tutti i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### ad eccezione di ### (sulla cui posizione si è statuito, supra, sub B.), nonché di ### e ### (sulla cui posizione si statuirà, infra, sub C.2. e C.3.) e di ### (che, come si dirà, infra, sub H., ha tempestivamente depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso), denunciano, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc.  civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del ### dell' art. 10 Cost.; dell' art. 19, comma 1, seconda parte, del ### sull'### dell'art. 47 della ### dei diritti fondamentali dell'### cd. ### di ### (approvata il 7 dicembre 2000); delle #### 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze dell a ### di ### 25 febbraio 199 9 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle ### degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art.  6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell'art. 11 della ### n. 370/99». 
I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. 26 di 47 Il gi udice del merito avrebbe quindi errato, man cando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l'incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura dell'azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisp rudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicu rare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 
C.1.1. Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti (supra, parr. da A.2. ad A.6) in sede di esame dell'omologo motivo di ricorso proposto da ### e ### lo, ch e vanno qu i integralmente richiamati. 
C.1.2. A tali rilievi - dato atto che nel ricorso all'attuale esame è stata formulata espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### ex art. 267 T.F.U.E. - va aggiunto che non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga tale rinvio. 
In proposito, i ricorrenti hanno chiesto che la ### di giustizia sia investita della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legit timato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione in terna competente a conoscere la domanda».  ### non può essere accolta, atteso che questa ### ha già rilevato - in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 - come, alla lu ce della giurisprude nza della ### di 27 di 47 ### che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i qual i sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. 
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessuna incertezza poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), né poteva dubitarsi che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di gi urisdizione a con oscere della relativa domanda non poteva impedi re il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale er rore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.### del 2022). 
Il motivo di ricorso in esame, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. 
C.2. Con il secondo motivo del ricorso in esam e i soli ### e ### (oltre a ### ppe ### ti, le cui censure, peraltro, come si è veduto, debbono ritenersi assorbite per effetto dell'acco glimento del ricorso principale spiegato nei suoi confronti dalla ### del ### glio dei ### stri) denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risar cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### CEE 82/76, 75/363 e 93/16, d elle sentenze dell a 28 di 47 ### di ### E uropea 25 febbraio 1999 (pro cedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell'art.  6 del ### 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell'art. 11 della ### 370/99 - violazione o falsa applicazione del ### 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e ### 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell'art. 11 della ### n. 370/99 e del D.Lgs.  257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”. 
I ricorrenti lamentano che la ### territoriale abbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi - sostengono - in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria. 
Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettività ed adeguatezza del risarcimento del danno. 
C.3. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risar cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della ### di ### 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla ### (diritto al rispetto dei beni), dell'art. 6 del ### 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell'art. 11 della ### 370/99 - violazione o falsa applicazione del ### 03/05/1998 n. 29 di 47 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 19 98, n. L. 139) e ### 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L.  359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell'art. 11 della ### n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”. 
I ricorrenti, con riferimento alla precedente censura, deducono che l'omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata puntuale trasposizione della ### 82/76/### nonché di quello alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, incompatibile con l'art. 1, Protocollo 1, della ### C.3.1. Dato atto del l'assorbimento del ricorso incidentale proposto da ### per effetto dell'accoglimento di quello principale spiegato dalla ### del ### dei ### nei suoi confronti, i due motivi di rico rso proposti da ### e ### vanno di chiar ati inammissibili, ai sensi del l'art.  360-bis n. 1 cod. proc . civ., poich é la ### d'appello ha deciso conformemente alla consolidata giurispruden za di questa ### e l'esame delle prospettate dogl ianze non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. 
C.3.2. ### ha reiteratamente affermato che le somme da co rrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retro attiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalit à del legisla tore interno, la 30 di 47 misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.  ### scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retrib utiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un p arametro equitativo fo ndato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. 
Questo parametro deve essere desunto d alle in dicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di pro cedere ad un parziale ade mpimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive co munitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991. 
Con l'art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla ### di ### dell'### ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto quello relativo all 'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri ### membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali.  il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, è di per sé suffi ciente a coprire tutta l' area dei pregiudizi causalmente colle gabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comuni taria, salva la rigorosa prova - nella fattispecie mancante - di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prim a della maturazione delle preclusioni 31 di 47 assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901). 
C.3.3. ### all e specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi comp ensativi e della ri valutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto ###risarcitor io, la sua liquidazione equitativa - da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi ### nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi del l'art. 1224, secondo comma, c.c.) dal la data in cui l'obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, ###; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e 06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641). 
C.3.4. Neppure può essere accolta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### Al riguardo, questa ### ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento europeo ha lasciato agli ### membri.  ### nella sentenza impugnata non è ra vvisabile alcuna violazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa del la quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. ###). 
C.3.5. In propos ito, non è ipotizzabile alcuna di sparità di trattamento fra co loro che si so no iscritti alle scuole di 32 di 47 specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza. 
Se è vero, in fatti, che ai sec ondi è stata riconosciuta un a remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell'iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti sui primi. 
C.3.6. Deve infine evidenziar si, reiterando un rilievo già formulato e recentemente ribadi to da qu esta ### (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall'indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla ### 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.   ###, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differ enziano, sia della già evidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medici na costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario. 
In definitiva il secondo e il terzo motivo del ricorso in esame, riferibili ai ricorrenti ### e Si lvestro ### vanno dichiarati inammissibili. 
C.4. Con il quarto motivo del ricorso in esame i ricorrenti ######### o, ############################ denunciano “violazione e falsa 33 di 47 applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivant e da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della ### di ### 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell'art. 6 del ### 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell'art. 11 della ### 370/99; violazione e/o falsa applicazione violazione dell'art.  112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.”. 
Criticano la sentenza d'appello per aver rigettato la loro domanda, oltre che per prescrizione del diritto, anche in ragione del rilievo che ess i si erano iscritt i ai corsi di special izzazione prima dell'anno 1982. 
Deducono che tale limitazione, non solo non trova riscontro nella direttiva n. 363/75, ma è persino smentita dalle contrarie indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della ### di ### La censura è ulteriormente illustrata nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale, con il richiamo alla sentenza 3 marzo 2022 della ### di ### dell'### in causa C-590/20, e alla sentenza delle ### di questa ### 23 giugno 2022, n. 20278. 
C.4.1. Il quarto motivo è assorbito dal la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, con cui è stata disattesa la censura relativa alla statuizione di rigetto della domanda fondata sull'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione. 
C.5. Con il quinto moti vo del ricorso in esame, i ricorrenti ######## esca, ####### oni, ############## Ri bolini, ### denunciano “violazione e falsa applicazion e 34 di 47 dell'art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione ai nn.  3, 4, 5 dell'art.360 c.p.c.”. 
Sostengono che la ### d'ap pello n on avre bbe statuito sulla domanda da loro proposta.   C.5.1. Il motivo è inammissibile, in ragione della non corretta deduzione del vizio di omessa pro nuncia che, nel giudizio di legittimità, postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esa tti termini e n on genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state pro poste, onde consent ire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (ex aliis , Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, Cass. 04/07/2014, n. 15367). 
In ogni caso la dogl ianza sarebbe anche in fondata e persino pretestuosa: essa si basa su una omissione materiale della sentenza impugnata, consistente nella mancanza di una parte (verosimilmente uno o più fogli) nell'allegato in calce, contenente i nomi e i codici fiscali degli app ellanti, o comunq ue, sull'incompletezza di questo allegato; tal e mancanza o incompletezza ha comportato che di taluni appellanti non sia stata fatta menzione nella sentenza impugnata; è agevole però rimarcare, da un lato, che l'irregolarità così prodottasi avrebbe potuto essere rimediata attraverso la procedura di correzione di errore materiale e, dall'altro, che, in ogni caso, la dedotta omessa pronuncia sotto il profilo soggettivo è esclusa dalla circostanza che il giudice d'appello, dopo aver statuito specificamente su talune posizioni processuali, ha rigettato l'impu gnazione proposta dagli altri appellanti (quarto capoverso del dispositivo). 35 di 47 C.6. In d efinitiva, il ricorso proposto dai ricorr enti indicati in epigrafe con capofil a ### i va dichiar ato inammissibile. 
Non vi è lu ogo a provvedere sul le spese dei relativi rapporti processuali, stante l'indefensio delle amministrazioni intimate. 
D. Il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### ne i confronti della ### del ### dei ### e dei ### indicati in epigrafe. 
Con il ricorso in esame sono articolati sei motivi. 
D.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 101, secondo comma, ###, per avere la ### d'appello fondato la propria decisione di rigetto della domanda esclusivamente sulla base dell'orient amento giurisprudenziale di legittimità, senza procedere alla doverosa applicazione della legge. 
D.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., per avere la ### di merito individuato il termine iniziale di decorrenza della p rescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) nella data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999: data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto di ritto, non essendo ancor a stato rimosso l'ostacol o all'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i ### del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007. 
D.3. Con il terzo motivo - denunciando la violazione degli artt.  13, 16 della ### 82/76; 3 ###; 6 e 8 d.lgs. n. 257/1991 e 220 TC - vengono censurati: a) l'esclusione dal risarcimento del danno dei medici immatricolatisi in data antecedente all'anno accademico 1983-1984; b) la lim itazione del quantum debeatur in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991; c) la posizione «assunta [non dalla sentenza impugnata, ma] dall'Avvocatura di Stato volta ad escludere dalla spettanza del diritto ogni attore che avesse frequentato corsi di 36 di 47 specializzazione medica diversi da quelli elencati negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362». 
D.4. Con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ. - viene censurata per omessa motivazione la statuizione diretta a dichiarare il difetto di legittimazi one passiva dei ### indicati in epigraf e e ad affermare quella della ### del ### dei ### D.5. Con il quinto motivo - denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ., con «riflessi in ordine all'art.2041 cc» - la sentenza è censurata per non aver dedicato una «apposita ed autonoma disami na» all a domanda di ingiustificato arricchimento, «in virtù del suo carattere sussidiario». 
D.6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, second o comma, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese di lite, attesa la complessità della materia e la costante evoluzione giurisprudenziale.   D.6.1. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del primo, del terzo, del quarto, del quinto motivo e del sesto motivo. 
Il prim o motivo, nel denunciare la violazione del princip io costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma, ###) - e nel dedurre che, in tal modo, s arebbe stato fatto entrare indebi tamente, nel nostr o ordinamento, il contrario principio dello stare decisis - si espone ad una sanzione di manifesta inammis sibilità. Invero, il giudice d'appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge - in particolare, l'art.11 della legge n. 370 del 1999 - che hanno consentito, attraverso un'operazione di natura interpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale. La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme o rientamento giurisprudenziale, non si traduce nell'i ndebi ta app licazione del 37 di 47 principio dello stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. 
D.6.2. Inammissibile, per diverse ragioni, è altresì il terzo motivo, in quanto pone questioni che non si traducono nella critica di altrettante statuizioni della sentenza impugnata, per essere state assorbite da quella di rigetto della domanda emessa in accoglimento dell'eccezione di prescrizione so llevata dalle amministrazioni convenute. 
D.6.3. Per ragioni omologhe è inammissibile il quinto motivo, atteso ch e il rigetto per prescrizion e della domanda principale preclude l'esame della domanda subordinata di ingi ustificato arricchimento, proprio in ragione della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ. (Cass., Sez., Un., 05/12/2023, n. ###). 
D.6.4. Inammissibile, ancora, è il quarto motivo. 
Gli stessi ricorrenti, nel trascrivere lo stralcio della sentenza impugnata contenente la declaratoria della carenza di legittimazione passiva dei ### pongono in evidenza che il riconoscimento della legittimazione passiva alla «sola» ### del ### glio dei ### trova fondamento nel rilievo che ad essa «spetta l'obbligo di recepimento delle direttive ### per conto dello ###»; pertanto, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, non sussiste il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, il quale postula che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fo ndi su un contrasto irriducibile tra aff ermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 
D.6.5. Inammissibile, per manifesta infondatezza è, poi, il sesto motivo. 38 di 47 In proposito va ribadito - dando continuità ad un consolidato orientamento di questa ### - che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccom benza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc . civ. (nella fo rmulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudic e e trova quindi fondament o in un potere di natura discrezionale, il cui esercizi o è di norma incensurabil e in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, 21400) - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). 
Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un di ritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese medesime. 
D.6.6. Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo, con cui si censura la statuizione di rigetto della domanda proposta da tutti i ricorrenti con capofila ### per l'accertata prescrizione del diritto azionato. 
Questo motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 
Valgono, al riguardo, i rili evi svolti in sede di esame delle omologhe censure formulate con i ricorsi proposti da ### e ### o ### (supra, parr . da A.2. ad A.6) e dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### (supra, parr. C.1.1. e C.1.2.), che vanno qui integralmente richiamati.   In definitiva, il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### va dichiarato inammissibile. 39 di 47 D.7. Le s pese del giudizio di legittimità concernenti i relativi rapporti processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
D.8. Alla condanna dei ricorrenti soccomb enti nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favore delle amm inistrazioni controricorrenti, di una somm a equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod.  proc. civ.; norma di cui gi à si è sop ra rilevata l' applicabilità al presente proc edimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell'anno 2013. 
Ciò, in ragione della circostanza che anche le censure proposte da qu esti ricorrenti - come quelle già esaminate in rel azione al ricorso proposto da ### e ### (supra, sub A.8) -, rivelatesi manifestamente inammissibili ed infrantesi su orientamenti giurisprudenziali co nsolidati da molto tempo, sono espressione di in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinam entale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dal l'altra, deve tenere conto del princip io costit uzionale del la ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispet to ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore del le controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali.  (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; 05/12/2022, n. ###). 40 di 47 E. Il ricorso proposto da ### nei confronti della ### del ### dei ### E.1. Con tale ricorso, ### ha articolato tre motivi e ha formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### E.2. Non vi è tuttavia la necessità di procedere all'illustrazione dei motivi, poiché il ricorso - a cui ha risposto l'amministrazione intimata con controricorso - è stato rinunciato, p rima della celebrazione dell'adunanza camerale, con dichiarazione di rinuncia depositata il 20 marzo 2024, sottoscritta dal ricorrente e dai suoi difensori. 
Il giudizio di cassazione riguardante il rapporto processuale in esame va pertanto di chiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle relative spese (art.391, secondo comma, cod.  proc. civ.). 
F. Il ricorso proposto da ### nei confronti della ### del ### dei Min istri e dei ### indicati in epigrafe. 
F.1. Con il primo motivo del ricorso in esame, ### denuncia “violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., comma 2 n.2, in all'art.360 n.4 c.p.c.”. 
Sostiene che la ### d'appel lo non av rebbe statuito sulla domanda da lei proposta.   F.1.1. Il motivo è inammissibile, in ragione della non corretta deduzione sia del vizio di motivazione (posto che, alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente, non è dato rin venire - neppure in thesi - l'assoluta carenza, l'irriducibile contraddittorietà o l' apparenza motivazionale alternativa mente necessarie per reputare la moti vazione della sentenza al d isotto del “minimo costituzionale”), sia del vizio di omessa pronuncia che, nel giudizio di legittimità, postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili 41 di 47 e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esa tti termini e n on genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, del l'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state pro poste, onde consent ire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi ( ex aliis , Ca ss. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, Cass. 04/07/2014, n. 15367). 
In ogni caso, come già si è rilevato con riferimento all'omologa censura proposta da altri ricorrenti (supra, sub C.5.), la doglianza sarebbe anche infondata e persino pretestuosa: essa si basa su una omissione materiale del la sentenza impugnata , consistente nella mancanza di un a parte (verosim ilmente uno o alcuni fogli) nell'allegato in calce, contenente i nomi e i codici fisca li degli appellanti, o comun que sull'incompletezza di tale allegato; per effetto di questa mancanza o incompletezza, taluni appellanti non sono menzionati nella sentenza impugnata; si è però già rimarcato che la dedotta omessa pronuncia sotto il profilo soggettivo è esclusa dalla circostanza che il giudice d'appell o, dopo aver statuito specificamente su talune posizioni processuali, ha rigettato l'impugnazione proposta dagli altri appellanti (quarto capoverso del dispositivo). 
Risulta, inoltre, dagli atti che la ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale, dando atto della svista consistente nella mancata allegazione di una pagina dell'elenco degli appellanti in calce alla sentenza; sv ista, appunto, rimediabile attrav erso la procedura di co rrezione e non gi à attraverso il mezzo di impugnazione. 
F.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame, ### denu ncia, ai sensi dell'ar t. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia 42 di 47 di risar cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del ### delle ### CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell'art. 6 del d.lgs.  257/1991, dell'art. 11 della ### n. 370/99; nonché degli artt. 2934 e 2935 c.c.».   Per l' ipotesi in cui si ritenga insussistent e il vizio di omessa pronuncia e di carenza motivazionale, viene censurata la statuizione di rigetto della domanda proposta anche da ### per l'accertata prescrizione del diritto azionato. 
F.2.1. Questo motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 
Valgono, al riguardo, i rilievi svolti in sede di esame del le omologhe censure formulate con i ricorsi proposti da ### e ### (supra, parr. da A.2. ad A.6), dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### (supra, parr. 
C.1.1. e C.1.2.) e dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### (supra, D.6.6.), che vanno qui integralmente richiamati.   In defin itiva, il ricorso proposto da ### va dichiarato inammissibile. 
F.3. Le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
F.3. Anche in re lazione alla ricorren te ### sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 
Valgono, in proposito, i rilievi già svolti con riguardo ai ricorrenti ### e ### (supra, sub A.8.) e con riguardo ai ricorrenti in epigrafe con capofila ### partemi (supra, sub D.8), in ordine alla connotazione di mala fede o colpa grave della condotta processuale ser bata con la proposizione del rico rso per cassazione, idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del 43 di 47 sistema processuale dai suoi fini istituzionali; condotta che, pertanto, si presta ad essere sanzionata con la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella metà delle spese processuali. 
G. Il ricorso prop osto da ### contro la ### del ### dei ### e i ### indicati in epigrafe. 
G.1. Con tale ricorso, ### ha articolato due motivi. 
Non vi è tuttavia la necessità di procedere alla loro illustrazione (né essi possono essere scrutinati nel merito), dal momento che il controricorso contenente il ricorso incid entale è stato notificat o ### in data 3 maggio 2021, laddove il termine “lungo” ex art.327 cod. proc. civ., per l'impugnazione della sentenza d'appello, era scaduto il precedente 25 marzo 2021. 
Viene, dunque, in considerazione un'impugnazione incidentale tardiva ad opera di una parte che aveva ricevuto la notifica solo ai sensi del l'art. 332 cod. proc . civ., come tale non legittim ata ad avvalersi della facoltà di cui al successivo art.334 cod. proc. civ.. 
G.2. In ordine al rapporto processuale costituito con il ricorso in esame, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizi o di legittimità, stante la mancata risposta del le amministrazioni intimate. 
H. La rinuncia al ricorso di ### Va infine dato atto - come si è già avvertito (supra, sub C.) della rinuncia al ricorso formulata, con dichiarazione sottoscritta dal difensore, munito del relativo potere, dal ricorrente ### la quale è stata telematicamente depositata alle ore 13.11 del giorno 26 marzo 2024, in cui si è celebrata l'adunanza camerale, ma prima della chiusura della stessa, avvenuta alle ore 13.45. 44 di 47 ### ritiene che l'espressione “sino alla data dell'adunanza camerale”, di cui al primo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., debba essere intesa come riferita al gior no in cui si tiene l'adunanza camerale, sicché la rin uncia è cons entita - e l' atto a tal uopo depositato è esaminabile dal collegio riunito in adunanza - sino a quando questa non sia esaurita. 
Se il legislatore av esse voluto fare riferimento all'inizio dell'adunanza o all'inizio dell'esa me del ricorso nell'adunanza, lo avrebbe specificato (così come per l'udienza pubblica ha fatto un preciso riferimento ad uno specifico momento, quello dell'inizio della relazione).  ### il giudizio di cassazione riguardante il rapporto processuale in esame va di chiarato estinto per rinuncia, senza necessità di provvedere sulle relative spese, stante l'indefensio delle amministrazioni intimate. 
I. In conclusione: - va accolto il ricorso proposto dalle ### del ### dei ### nei confronti di ### e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto da quest'ultimo; - va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ### e ### - va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### - va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### - vanno dichiarati inammissibili i ricorsi separatamente proposti da ### e ### - va dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti processuali vertenti tra ### e la ### del ### dei ### e tra ### e le amministrazioni intimate; 45 di 47 - la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con decisione del la causa nel merito e rigetto della domand a proposta da ### a tale statuizione segue, in relazione al rapporto processuale vertente tra ### e la ### del ### dei ministri, la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del co ntroricorrente soccombente al pagamento di quelle di legittimità sostenute dalla pubbli ca amministrazione ricorrente, liquidate come in dispositivo; - i ricorrenti ### e ### i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### e la ricorrente ### vanno condannati, in relazione ai rispetti vi rapporti processuali, oltre che al rimborso delle spese in favore delle controparti vittoriose, anc he al pagamento di un a somma equitativamente determinata, ex art.96, terzo comma, cod. proc.  civ., in misura pari alla metà delle spese liquidate con riguardo a ciascun rapporto processuale; - le spese del giudizio di legittimità vanno invece compensate in relazione al rapporto processuale vertente tra ### e la ### del ### dei ### mentre non vi è luogo a provvedere su quelle dei rapporti processuali facenti capo a ### a ### e ai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### state l'indefensio delle amministrazioni intimate; la natura delle pronunce emesse sui ricorsi proposti da parte dei ricorrenti ### e ### dei ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### di quelli indicati in epigrafe con capofila ### e infine dei ricorrenti ### e ### impone la decl aratoria della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei termini di cui al dispositivo.  P.Q.M.   ### riuniti i ricorsi: 46 di 47 accoglie il ricorso proposto dalla ### del ### dei ### nei confronti di ### i e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da quest'ultimo; dichiara inammissibili: il ricorso proposto da ### e ### il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### ovanni; il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe con capofila ### il ricors o proposto da ### la ### il ricorso proposto da ### dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti processuali vertenti tra ### ardino ### e la ### del ### glio dei ### stri e tra ### sera e le amministrazioni intimate; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ### compensa le spese dei gradi di merito concernenti il relativo rapporto processuale e condanna ### a rimborsare alla pubblica amministrazione ricorrente quelle del giudizio di legittimità, che liquida in ### 2.500, oltre le spese prenotate a debito; condanna i ricorrenti ### e ### in solido tra loro, a rimborsare alla ### del ### dei ### controricorrente le spese del gi udizio di legittimit à concernenti il relativo rapporto process uale, che li quida in ### 2.800, oltre le spese pre notate a debito, nonché a pagar e alla controricorrente medesima, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di ### 1.400; condanna i ricorrenti con capofila ### in solido tra loro, a rim borsare alle amministrazioni contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in ### 18.000, oltre le spese prenotate a debito, nonché a pagare alle controricorrenti medesime, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di ### 9.000; 47 di 47 condanna la ricorrente ### a rim borsare all e amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapp orto processuale, che li quida in ### 2.500, ol tre le spese prenotate a debito , nonché a pagar e alle controricorrenti medesime, ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma di ### 1.250; compensa le spese del giudizio di legittimità del rapporto processuale tra ### e la ### del ### dei ### Ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, da parte dei ricorrenti ### e ### d ei rico rrenti indicati in epigrafe con capofila ### di quelli indicati in epigrafe con capofila ### e infine dei ricorrenti ### e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Tribunale di Lagonegro, Sentenza n. 729/2025 del 09-12-2025

... dell'omissione da parte degli amministratori appare del tutto ingiustificato che l'obbligazione di pagamento deve gravare sul responsabile, pertanto è necessario che al giudizio partecipi anche l'amministrazione comunale per rispondere dell'ingiustificato arricchimento”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, autorizzare la chiamata in causa del Comune di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, previo spostamento della prima udienza di comparizione, assegnando il termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa. Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto ### e condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario. In via subordinata, rigettare la domanda attorea come formulata nei confronti del convenuto, ed in caso di accoglimento, condannare il Comune di ### ai sensi dell'art. 2041 cc a pagare al #### le somme equivalenti all'ingiustificato arricchimento ricevuto dall'ente in conseguenza dei lavori per cui è causa nei limiti di quanto sarà liquidato in favore dell'attore, con (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.371/2021 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme derivanti da contratto di appalto con la P.A.  #### (C.F.: ###, nato a #### il ###, in qualità di erede di ### (C.F.: ###), nato a #### il ###, con ultimo domicilio e residenza alla via S. ### n. 5, ed ivi deceduto in data ###, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in ### alla ### snc, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti attore ##### nato a il ### a ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti convenuto #### Comune di ### (c.f. ###), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti ### 2 terzo chiamato in causa -------------------- ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che la ditta del de cuius, nel marzo 2011, aveva eseguito lavori di somma urgenza per ripristinare la transitabilità veicolare e pedonale di alcune strade del Comune di ### Evidenziava che il geom. ### responsabile dell'area tecnica del Comune, rilevando la situazione di pericolosità per la pubblica e privata incolumità di determinate strade del territorio di detto Comune, ne aveva disposto l'esecuzione e che, eseguiti con immediatezza i lavori, in data ### veniva inoltrata all'Ente rendiconto economico relativo ai lavori eseguiti. Sottolineava, ancora, che con verbale di somma urgenza del 27.04.2011 (prot. 989) redatto ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 dal #### Responsabile dell'### del Comune di ### venivano riconosciuti e riepilogati i lavori eseguiti dalla ditta ### ed i relativi costi, tanto è vero che la ditta emetteva fattura dell'importo di €.10.500,02, somma pattuita ed occorsa per la messa in opera dei lavori. 
Specificava che il Comune di ### nonostante l'esecuzione dei lavori, il verbale di somma urgenza, il riconoscimento dell'esecuzione dei lavori e la trasmissione della fattura, non aveva provveduto al pagamento e tanto nonostante i ripetuti solleciti. 
Sottolineava, ancora, come l'Ente avesse tratto beneficio dai lavori eseguiti e che, ad ogni buon conto, i lavori, pur se eseguiti in favore del dell'Ente, erano stati commissionati dal #### nella qualità, e che, pertanto, in applicazione dell'art. 191 co. 4 del D.L.vo 267/2000, ricorrevano i presupposti “per far valere l'obbligo di pagamento e la relativa responsabilità per inadempimento contrattuale del geom. ### già responsabile dell'area tecnica del Comune di ####”.   Pag. 3 Specificava, infine, che “sull'odierno convenuto, che nella sua qualità di funzionario/responsabile dell'area tecnica del Comune di ### aveva commissionato i lavori in esame, gravava altresì l'obbligo di assicurarsi che la prestazione dovuta al sig. ### venisse regolarmente eseguita, con conseguente responsabilità a suo carico per l'inadempimento ed i conseguenti danni”. 
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) ### e dichiarare che la ditta individuale ### ha correttamente eseguito i lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: ######## e ### divenute franose a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del Comune di ### 2) Accertata la violazione dell'art. 191 III comma D.l.vo 267/2000, dichiarare tenuto e condannare il #### al pagamento, in favore del sig. ### nella qualità in premessa, della complessiva somma di €.10.550,02 relativo alla fattura di cui sopra, oltre agli interessi di mora ex l 231/2002 maturati dal dovuto al soddisfo ed oltre interessi di mora ulteriori maturandi all'effettivo soddisfo ovvero alle diverse somme che - anche a titolo risarcitorio - dovessero risultare dovute agli esiti del giudizio, ove possibile anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo; 3) Con vittoria di spese e onorari in favore del procuratore antistatario”. 
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e instava per la chiamata in causa del Comune di ### in quanto “vi è la prova che il convenuto ha chiesto al ### di riconoscere i lavori e provvedere alla copertura finanziaria ### 4 (v. doc. 3) e che la ### non ha erogato i fondi perché è mancata la delibera di riconoscimento ex art. 191, comma 3°, D.Lgs. 267/2000, che la ### avrebbe dovuto fare con la copertura finanziaria e rimettere al Consiglio per la ratifica (cfr doc. 16). A fronte dell'omissione da parte degli amministratori appare del tutto ingiustificato che l'obbligazione di pagamento deve gravare sul responsabile, pertanto è necessario che al giudizio partecipi anche l'amministrazione comunale per rispondere dell'ingiustificato arricchimento”. 
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, autorizzare la chiamata in causa del Comune di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, previo spostamento della prima udienza di comparizione, assegnando il termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa. Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto ### e condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario. In via subordinata, rigettare la domanda attorea come formulata nei confronti del convenuto, ed in caso di accoglimento, condannare il Comune di ### ai sensi dell'art. 2041 cc a pagare al #### le somme equivalenti all'ingiustificato arricchimento ricevuto dall'ente in conseguenza dei lavori per cui è causa nei limiti di quanto sarà liquidato in favore dell'attore, con interessi e rivalutazione dal 30.03.2011 al soddisfo. 
Condannare il comune di ### a pagare le spese e competenze del giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario”. 
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di ### che eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza della domanda di garanzia.   Pag. 5 Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con la prima memoria parte attrice, stante le eccezioni di parte convenuta e la richiesta di chiamata in causa nonché la costituzione del Comune di ### quale terzo chiamato in causa, provvedeva a integrare la domanda evidenziando come la stessa dovesse intendersi espressamente formulata anche nei confronti del Comune di ### Sulle richieste istruttorie delle parti, il giudizio veniva istruito a mezzo di interrogatorio formale e prove testimoniali. 
All'esito delle prove orali, veniva ritenuto maturo per la decisione con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni. 
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
In via preliminare va evidenziato che la fattispecie in esame va qualificata come azione di adempimento per il conseguimento del corrispettivo dovuto in forza dell'esecuzione di un contratto di appalto. 
Inoltre, la questione relativa alla legittimazione passiva va esaminata unitamente a tutto il merito del giudizio. 
In relazione alla legittimazione passiva, parte attrice, ab origine, ha ritenuto sussistere esclusivamente l'obbligo di pagamento e la relativa responsabilità per inadempimento contrattuale in capo al ### dell'### del Comune di ### e tanto ex art. 191, commi 3 e 4, del D. Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL). 
In corso di causa, la stessa parte attrice, in seguito alla chiamata in causa operata dal convenuto nei confronti del Comune di ### ha chiesto, con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., che “la domanda giudiziale è comunque da intendersi espressamente formulata anche nei confronti del Comune di ### per l'ipotesi in cui codesto ### dovesse ritenere una responsabilità diretta anche a carico del detto Ente”.   Pag. 6 ### chiamato in causa dal convenuto, invece, ha eccepito l'insussistenza della domanda di garanzia e l'infondatezza della stessa, nulla eccependo in ordine alla estensione della domanda nei suoi riguardi da parte dell'attore con la richiamata memoria. 
Il convenuto, sin dalla prima difesa, ha sostenuto, invece, la propria carenza di legittimazione passiva. 
Riguardo alla questione sulla legittimazione passiva nell'ambito del giudizio per inadempimento, responsabilità e ingiustificato arricchimento per forniture e/o lavori eseguiti dal privato nei riguardi della P.A. e connotati dalla somma urgenza, la giurisprudenza di legittimità, nel corso del tempo, ha mostrato di avere diverse opinioni, tra loro anche di carattere diametralmente opposto, al fine di individuare il soggetto legittimato passivo. 
Non vi è concordia, infatti, sul fatto se ad essere responsabile, anche ai fini del pagamento, debba essere considerato l'ente o il funzionario e/o amministratore che ha consentito la fornitura e/o i lavori. 
Un primo orientamento sottolinea che nel caso in cui siano state ordinate spese di somma urgenza senza che il funzionario avesse provveduto alla regolarizzazione dell'ordinativo, a pena di decadenza, entro la fine dell'esercizio, il rapporto non è da considerarsi concluso con l'ente locale, bensì con il funzionario che aveva disposto l'ordinativo. 
In questi casi, la conseguenza è che il fornitore può agire direttamente nei confronti del funzionario ma non nei confronti dell'ente locale (ex multis, Cass., 24/5/2022, n. 16756). Inoltre, la norma dell'art. 23, comma 3 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, conv., con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma ### 7 applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'### ed il terzo (ex multis, Cass., 28 settembre 2009, n. 20763). 
Occorre, inoltre, evidenziare la presenza di altro orientamento della giurisprudenza che ritiene esperibile l'azione di arricchimento ex art.  2041 c.c. nei confronti dell'ente in mancanza di un valido rapporto (ex multis, Cass., 30/09/2021, n. 26576; Cass., 04/04/2019, n. 9317; Cass., 05/07/2013, n.1682). 
Infine, esiste un ulteriore orientamento secondo il quale il privato può esperire l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della ### ma agendo in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., nei confronti del funzionario (ex multis, Cass., 31/03/2022, n. 10432; Cass., 02/03/2021, n. 5665). 
Ad ogni buon conto, decisivo e condivisibile appare quanto specificato, sotto altro punto di vista, di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., 14/9/2025, n. 25150) con richiami ad altre decisioni dello stesso tenore. 
In particolare, può specificarsi che, stante la normativa applicabile all'epoca dei fatti (anno 2011) - quindi nella vigenza originaria dell'art.  191, c. 3, TUEL prima delle modifiche operate dalla legge n. 213/2012, su detta disciplina prevale quella specifica di cui all'art. 176, c. 5, D.P.R.  n. 207/2010. 
Infatti, come sottolineato dalla recente pronuncia sopra richiamata, l'art.  191, c. 3, TUEL, nella versione vigente dal 13/10/2000 al 7/12/2012, prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal ### 8 verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione". Non si fa, pertanto, riferimento alla disciplina dell'impegno di spesa, introdotto successivamente. 
In applicazione del richiamato testo dell'art. 191, c. 3, TUEL vi è comunque la previsione di un margine temporale dal momento in cui viene fatta l'ordinazione a terzi, con inizio dei lavori di somma urgenza, e la successiva regolarizzazione, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni, prevedendosi che la comunicazione al terzo interessato deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, comportando l'unificazione ed il consolidamento del rapporto. 
Diversa, invece, è la disciplina dopo la riforma, disciplina, stante la data dei lavori oggetto di contenzioso, non applicabile al caso di specie. 
Risulta, quindi, applicabile la disciplina speciale/settoriale degli appalti pubblici rispetto a quella che regola gli enti locali e tanto vale “per lo meno nel testo vigente fino alle modifiche apportate nel 2012” (cfr., Cass., n. 25150/2025). 
In particolare, l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 è di contenuto analogo a quello dell'art. 147 del D.P.R. n. 554 del 1999, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 1073/2016) ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto a quella degli enti locali (prima l'art. 23, comma 3, D.L. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000). 
Ne deriva che il legislatore degli appalti pubblici ha dettato una normativa speciale per i lavori di somma urgenza che vengano richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate (ex multis, Cass., 25150/2025).   Pag. 9 La liquidazione delle opere effettivamente realizzate risulta improntata al principio di buona fede e di correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di impedire un arricchimento senza causa dell'ente che ha chiesto al privato di svolgere lavori di somma urgenza. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, in mancanza di approvazione da parte degli organi dell'ente territoriale, sussiste, comunque, l'obbligo di pagamento da parte dell'ente delle spese relative ai lavori realizzati (ex multis, Cass., n. 25150/2025; Cass., n. 25945/2018; Cass., n. 1073/2016). 
Dal quadro d'insieme sopra specificato, risulta: a) fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta rispetto alla domanda attorea contenuta nell'atto introduttivo; b) inammissibile e infondata la richiesta di parte convenuta di garanzia, fosse anche per il solo fatto dell'assenza di legittimazione passiva; c) la legittimazione passiva del Comune di ### rispetto alla domanda così come estesa nei suoi riguardi da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.. 
Alla luce di tanto, essendo appurato documentalmente e non contestato che i lavori per cui è causa rivestivano il carattere della somma urgenza, documentato e accertato, anche in corso di istruttoria a mezzo delle prove orali, che i lavori sono stati realizzati e degli stessi ne ha beneficiato l'Ente, e, infine, che la somma per gli stessi è stata ritenuta congrua e non è giammai stata contestata né in sede ###sede giudiziale, il Comune di ### va condannato al pagamento, in favore di parte attrice, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: ######## e ### divenute franose a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del Comune di ### Pag. 10 ### di ### risulta, così, obbligato a versare la somma di €.10.550,02, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, e con esclusione di qualsiasi ulteriore somma, anche richiesta, a titoli di interessi di mora e risarcimento danni, danni che, tra l'altro, non risultano neanche provati. 
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della richiamata oscillante e contrastante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie trattata, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa ### definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.371/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa: - dichiara la carenza di legittimazione passiva di ### - accerta e dichiara che il Comune di ### in persona del ### p.t., è tenuto al pagamento in favore di ### nella qualità, dei compensi dovuti per l'esecuzione dell'appalto per “i lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: ######## e ### divenute franose a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del Comune di Teana” e, per l'effetto, condanna il Comune di ### in persona del ### p.t., a pagare a ### nella qualità, la somma di €.10.550,02 altre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo; - rigetta ogni altra domanda proposta dall'attore; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### il 9 dicembre 2025 Il g.o.t.   Pag. 11 dott.ssa ### 

causa n. 371/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Abagnara

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