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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine. 2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art. 1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28285/2025 del 24-10-2025

... dell'esercizio del transito, prima e dopo la tutela possessoria attivata dal dante causa degli odierni ricorrenti nel 2002. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ha dato atto che la Corte di Cassazione aveva cassato la decisione di seconde cure perché essa aveva applicato alla fattispecie il principio secondo cui il prolungato esercizio del diritto di transito non è compatibil e con l a tolle ranza del titolare del fondo servente, senza considerare i rapporti di parentela esistenti tra le parti. Il giudice del rinvio ha dunque proceduto, sulla base del dictum della Corte di legittimità ed in perfetta aderenza al principio di diritto da essa affermato, ad e saminare nel merito la domanda ric onvenzionale d i usucapione, proposta a suo t empo dal dante causa degli od ier ni controricorrenti, ritenendo, sulla base delle stesse allegazioni del dante causa degli odierni ricorrenti, il quale aveva dedotto che alla sua iniziale tolleranza del transito aveva poi fatto segui to una opposizione, temporalmente collocabile all'inizio de gli anni '80, confermate dai 6 testimoni escussi, che già nel momento il cui li ### aveva attivato la tutela (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 24256-2022 proposto da: ##### e ### eredi di F ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###### in proprio e quali eredi di ### e ### elettivamente domiciliat ###, nello studi o dell 'avv. ### c he li rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrenti - avverso la s entenza n. 323/2022 della CORTE D I APPELLO di PERUGIA, depositata il ###; udita la relazi one del la causa svolta in camera di co nsiglio dal ### atto di citazione ritualmente notificato ### evocava in giudizio ### ni ### innanzi il Tribunale di Terni, invocando l'accertamento dell'inesistenza del suo diritto di transito su una corte ed una scala esterna all'abitazione dell'attore, insistenti sulla particella n. 132 del locale catasto; nonché il regolamento del confine tra i fondi delle parti, in relazione alla strada interpoderale giacente sulla ridetta particella n. 132. 
Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo ad entrambe le domande e spiegando do manda ri convenzionale di usucapione del diritto di transito sulla corte e la scala insistenti sulla particella n. 132. 
Con sent enza n. 369/2011 il Tribunale rigett ava l'istanza di regolamento del confine, per assenza del requisito dell'incertezza, ed accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando esistente la servitù di transito, a favore del fondo del convenuto, sulla corte e la scala di cui anzidetto. 
Interponeva appello avverso detta decisione l'originario attore e la Corte di Appello di Perugia, nella resistenza del convenuto, rigettava il gravame con sentenza n. 270/2014, applicando il principio secondo cui l'esercizio prolungato nel tem po di un diritto di passa ggio non è compatibile con una ipotesi di tolleranza. 3 Con sent enza n. 15183/2019 la Corte di Cass azione cassava la predetta decisione, osserv ando che il criterio applicato d alla Corte distrettuale non poteva essere utilment e invo cato in presenza di rapporti parentali o affini tra le parti. 
Con la sentenza oggi impugnata, n. 232/2022, la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, rigettava la domanda di regolamento del confine, per assenza del requisito della sua incertezza, ed accoglieva la domanda riconvenziona le di usucapione del diritto di serv itù di passaggio sulla corte e la scala insistenti sulla particella n. 132, a favore del fondo già di proprietà di ### Propongono ricorso per la c assazione di detta decisione #### zio, ### e ### omeni ### eredi di ### ni ### deceduto nel corso del giudizio, affidandosi a sei motivi. 
Resistono con controricorso ###### e ### tutti eredi di ### deceduto nel corso del giudizio, e ### spiegando in via incidentale quer ela di falso in relazione alle sottoscrizioni apposte in calce alla procura speciale depositata dalla parte ricorrente per il presente giudizio di legittimità. 
In pro ssimità dell'adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va esaminata la querela di falso proposta, in via incidentale, da parte controricor rente. Es sa, pur essendo astrattamente ammissibile, in quanto concernente un atto interno del giudizio di legittimità, e nello specifico la procura speciale utilizzata da parte ricorrente per la proposizione del ricorso (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019, Rv. 652660 ; conf . Cass. Sez. 5, 4 Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020, Rv. 659694) va dichiar ata inammissibile, perché proposta da un difensore sfornito del necessario potere. Va data continuità, al riguardo, al principio secondo cui “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. 
è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima r echi l'espressa indicazione dell 'attività da compiere” (### 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, Rv.  660409). Soltanto quando la querela sia proposta in via principale, infatti, può presumersi che la procura, rilasciata in calce o a margine del relativo atto di citazione, contenga l'a ttribuzione de llo speci fico potere di proporre l'azione, “… dato che non può -in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è appostasollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il rel ativo potere, non essendo ind ividuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art.  1367 c.c. (principio di conservazione del ne gozio)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20415 del 20/09/2006, Rv. 594140; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21941 del 25/09/2013, Rv. 628298; cfr. anche Cass . 
Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015, Rv. 636466). Poiché nel caso di spec ie la quer ela non è proposta in vi a principale , ma incidentalmente, con il controricorso, e la procura spesa dagli odierni controricorrenti contiene il conferimento del mandato difensivo con “… ogni e più am pio po tere all'uopo” , s enza alcuna menzione dello specifico potere di proporre la querela predetta, essa v a dichiarata inammissibile. 
Passando all'esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 5 394 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rispettato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, operando una distinzione tra due diversi periodi dell'esercizio del diritto di transito oggetto di causa che mai era stata proposta nel corso del giudizio di primo e secondo grado. In tal modo, il giudice del rinvio avrebbe deciso senza rispettare la natura di giudizio chiuso che contraddistingue la fase successiva alla decisione di cassazione con rinvio. 
Con il secondo motivo, invece, si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di una allegazione mai pro posta dalla p arte interessata, ipotizzando una distinzione tra due periodi dell'esercizio del transito, prima e dopo la tutela possessoria attivata dal dante causa degli odierni ricorrenti nel 2002. 
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. 
La Corte di Appello ha dato atto che la Corte di Cassazione aveva cassato la decisione di seconde cure perché essa aveva applicato alla fattispecie il principio secondo cui il prolungato esercizio del diritto di transito non è compatibil e con l a tolle ranza del titolare del fondo servente, senza considerare i rapporti di parentela esistenti tra le parti. 
Il giudice del rinvio ha dunque proceduto, sulla base del dictum della Corte di legittimità ed in perfetta aderenza al principio di diritto da essa affermato, ad e saminare nel merito la domanda ric onvenzionale d i usucapione, proposta a suo t empo dal dante causa degli od ier ni controricorrenti, ritenendo, sulla base delle stesse allegazioni del dante causa degli odierni ricorrenti, il quale aveva dedotto che alla sua iniziale tolleranza del transito aveva poi fatto segui to una opposizione, temporalmente collocabile all'inizio de gli anni '80, confermate dai 6 testimoni escussi, che già nel momento il cui li ### aveva attivato la tutela possessoria, nel 2002, l'ac quisto del dirit to reale per usucapio ne si fosse m aturato (cfr. pagg.10 e ss. del la sentenza impugnata). 
La Corte distrettuale, dunque, ha configurato l'iniziale tolleranza del ### visti i rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti, ma ha poi ritenuto che essa si fosse tramutata, appunto all'inizio degli anni '80, in una opposizione, a seguito di dissidi familiari riferiti dai testimoni escussi. Ha quindi ravvisato la sussistenza di un possesso utile ad usucap ionem a p artire dal 1980, valorizzando la decisiva circostanza che l'unico accesso pr aticabile al l'appartamento degl i odierni controricorrenti era quello attraverso la corte e la scala insistenti sulla particella n. 132, come confermato dal C.T.U. (cfr. pag.  9 della sentenza impugnata). In tal modo il giudice del rinvio non si è affatto discostato dal dictum della Corte di Cassazione, ma si è limitato a riesaminare la fattispecie, proprio alla luce del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ravvisando l'iniziale tolleranza legata ai rapporti familiari esistenti tra le parti, ma ritenendo che essa fosse stata poi superata dall'opposizione al passaggio dichiarata dallo stesso ### nei suoi scritti difensivi. Non vi è dubbio, al riguardo, che le dichiarazioni della parte possano -anzi, debbano essere utilizzate dal g iudice, ove esse confermino (com e nella fattispecie) la fondatezza delle tesi avversarie. Al riguardo, va data continuità al principio s econdo cu i “Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisionequando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avend oli espre ssamente co ntestati abbia tuttavia assunto una posizione di fensiva assolutamente incompatibile con la 7 loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza” ( Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 23/07/2004, Rv. 575668; conf. C ass. 
Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 12/02/2004, Rv. 570065; Sez. L, Sentenza n. 1475 del 30/01/2003, Rv. 560184; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 01/08/2001, Rv. 548652). 
Né si configura alcun vizio processuale nell'operato del giudice del rinvio, il quale non si è pronunciato su una domanda o eccezione non proposta dalla parte interessata, ma si è limitato ad interpretare le risultanze delle dichiarazion i delle parti e dei testimoni escussi, ricostruendo i fatti di causa nei termini di cui alla motivazione della decisione oggi impugnata. 
Gli odierni ricorrenti contrappongono, a tale lettura del fatto e delle prove, una ricostruzio ne al ternativa delle risultanze di causa, trascurando tuttavia che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merit o tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, R v. 627790). Né è possi bile proporre un apprezzamento diver so ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere og ni singolo elemento o a confutare tutte le 8 deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, R v. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass . 
Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). 
Con il terzo motivo, i ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., pe rché la ### e di Appello avrebbe ravvisato l'esistenza di un atto di interversione del possesso mai dedotto, né dimostrato, dalla parte interessata, valorizzando errone amente le dichiarazioni rese dall'originario attor e, il quale si er a limitato a contestare la sussistenza dei pr esuppos ti del possesso utile ad usucapionem del diritto di servitù di passaggio rivendicato dal dante causa degli odierni controricorrenti. 
La censura è infondata. 
Come già affermato in relazione allo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, il giudice di merito non solo può, ma deve tener conto delle dichiarazioni delle parti, contenute nei rispettivi scritti difensivi, e considerare dimostrare le circostanze non specificamente contestate, o addirittura espressamente ammesse, dalla parte che avrebbe avuto interesse a contestarle. Nel caso di specie, come detto, ### dante causa degli odierni ricorrenti, aveva dichiarato che alla sua iniziale tolleranza del transito si era sostituita una opposizione, ed i testimoni hanno confermato che tale mutamento era collocabile all'inizio degli anni '80. Il giudice del rinvio, quindi, ha ritenuto che l'esercizio del possesso utile ad usucapionem a decorrere dalla data 9 suindicata fosse confermato dalle dichiarazioni de l ### che aveva dedotto di aver mutato l'originaria tolleranza del transito, sulla base dei rapporti familiari esistenti, in opposizione al suo esercizio, riscontrate dai testim oni, che avevano rifer ito di dissidi familiari risalenti all'inizio degli anni '80, e dagli accertamenti eseguiti in loco dal C.T.U., che aveva dichiarato che l'unico accesso all'abitazione degli odierni controricorrenti era quello esercitato mediante la corte e la scala oggetto di causa. 
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1061, 2697, 2909 c.c. e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., perché la ### d i Appello avrebbe erroneamente ravvisato l'apparenza della servitù oggetto di causa, in relazione alla quale era stato proposto un motivo di ricorso in cassazione, dichiarato assorbi to dalla sentenza rescindente, confondendo il concetto di opera funzionale al transito con quello di opera univocamente destinata all'esercizio della servitù. Ad avviso degli odierni ricorrenti, inoltre, la questione della natura, apparente o meno, della servitù non avrebbe dovuto essere indagata dal giudice del rinvio, a seguito dell'assorbimento del relativo motivo operato dalla ### di Cassazione, perché sul punto non sarebbe stato proposto un motivo di gravame avverso la decisione di primo grado. 
La censura è infondata.  ### di Appello ha ritenuto di escludere la natura non apparente della servitù di cui si discute, ravvisand o la sussis tenza, nella fattispecie, di opere obiettivamente destinate al suo esercizio (cfr. pag.  11 del la sentenza impugnata). ### è da met tere in correlazione con la circostanza, parime nti accertata dal giudice d el rinvio, sulla base degli esiti della C.T.U., che “… l'accesso al primo piano dell'abitazione di proprietà degli eredi del ### è obbligato 10 attraverso la proprietà degli eredi del ### di cui alla part. 132, e, più nello specifico, attraverso la scala esterna” (cfr. pag.  9 della sentenza impugnata). E' evidente che, in presenza di un solo accesso alla proprietà degli odierni controricorrenti, attraverso la corte e la s cala ogg etto di causa, q ueste ultime costituiscono o pere necessariamente preposte all'esercizio del transito, appunto obbligato e quindi necessario, onde la loro mera esistenza dimostra la natura apparente, e dunque l'usucapibilità, della servitù di passaggio oggetto di causa. Né vi è dubbio sul fatto che l'esistenza di dette opere sia idonea a spiegare effetti sulla natura, apparente o meno, della servitù, e che il correlato tema costituisse oggetto necessitato del giudizio di rinvio: a seguito della d ichi arazione di assorbimento del motivo concernente la natura del diritto oggetto di causa, operato dalla ### di Cassazio ne, la ### distrettuale e ra spec ificamente tenuta ad esaminare la questione. Infatti “### nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame” (cfr.  Sez. L, Sentenza n. 14206 del 15/11/2001, Rv. 550276; conf.  Sez. 1, Sentenza n. 10567 del 04/07/2003, Rv. 564794; Sez. 1, Sentenza n. 90 del 08/01/2007, Rv. 595022 ; Cass . Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615209; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 22/11/2018, Rv. 651851). E non v'è dubbio sul fatto che, nel caso specifico, la questione della natura della servitù fosse stata ripro posta al giudic e del rinvio, posto che la sentenza impugnata dà atto che gli odierni ricorrenti, nel costituirsi in quella sede ###applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza n. 15183/19 della ### venissero accolte le conclusioni già formulate nel giudizio di I grad o ed integralmente 11 ritrascritte” (cfr. pag. 4 del la sentenza). Concl usioni nel cui amb ito rientrava anche la questione dell'esistenz a delle opere apparenti destinate all'esercizio del diritto di transito, in relazione alla quale era stato peraltro proposto dal ### specifico motivo di appello, come confermato dalla stessa parte ricorrente a pag. 4 del ricorso. 
Peraltro, sul punto, va rilevat o che seco ndo il più rec ente orientamento giurisprudenziale di questa ### il rigore emergente dalle precedenti pronunce è stato attenutato, con afferm azione del principio secondo cui “In tema d i giudizio di rinvio pr osecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a p rescindere dalla loro formale ed es pressa riproposizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024, Rv.  671484). Pertanto, se una specifica questione viene fatta oggetto di motivo di ricorso per cassazione, e la ### dichiara assorbita la doglianza, la stessa deve comunque essere fatta oggetto di riesame da parte del giudice del rinvio, a meno che, sul punto, si ravvisi la formazione di un giudicato inte rno -cosa che, nella specie, de ve escludersisenza che poss a rilevare l'eventuale mancata riproposizione specifica della questione, in sede di rinvio, ad opera della parte interessata. 
Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 950 e 951 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente 12 rigettato la domanda di regolamento dei confini, senza considerare che essa ha natura di accertamento, e dunque non può che definirsi con una statuizione coerente con la richiesta della parte. 
La censura è inammissibile.  ### e di Appello, rie saminando la questione, a seguito dell'accoglimento del motivo di ricorso concernente l'erronea configurazione, da parte del giudice di seconde cure, di una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei pro prietari di tutti i fondi interessati dal percorso della st rada interpo derale insistente anche sulla particella 132, ha ritenuto infondata la domanda, per assenza del suo presup posto, rappresentato dall'esistenza di una cond izione di incertezza del confine. La statuizione è coerente con l'insegnamento di questa ### seco ndo cui “### di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazi one tra fondi, adeguando la situazione di fatto a que lla di dir itto, e, quindi, presuppone che l'ince rtezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fond i …” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018, Rv. 648496 ; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22/12/2011, Rv. 620546). Ove, come nella specie, sia stata esclusa la condizione di incertezza, che costituisce il presupposto necessario della domanda di regolamento del confine, essa non può che essere respinta. 
Non rileva, a contrario, che si tratti di azione di accertamento, e non di condanna, in quanto anche la prima, ove il giudice di merito non ne ravvisi i presupposti previsti dalla legge, può e deve essere rigettata. 
Nel caso specifico, inoltre, l'incertezza del confine è stata esclusa dalla ### distrettuale in applicazione del principio secondo cui “In tema di azione di regol amento di confini, manca il pre supposto di ammissibilità della domanda, costituito dal l'incertezza del confi ne, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata 13 con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in c omproprietà d ei med esimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strad a vicinale oggetto di comuni one, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accogliere bbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno inte resse ad agir e” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3130 del 08/02/2013, Rv. 625050, richiamata anche a pag. 6 della sentenza impugnata). La presenza della strada vic inale, infatti, costituita ex collatione privatorum agrorum, fa sorgere un diritto di comunione sulla stessa, con conseguente formazione di una entità distinta dai singoli fondi latistanti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2388 del 26/01/2023, Rv. 666837; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012, Rv.  622154; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 19/05/1984, Rv. 435146) ed esclude che i predetti fondi possano essere considerati confinanti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26689 del 06/12/2005,, Rv. 585889). 
Con il sesto ed ultim o motivo, i nfine, i ricorre nti denunz iano la violazione o falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la ### di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di correzione dell'errore materiale proposta dagli odierni cont roricorrenti, liquidando le spese, originariamente riferite al solo giudizio di Cassazione ed a quello di rinvio, anche per il primo ed il secondo grado. 
La censura è infondata. 
Va rib adito, al riguardo, il principi o seco ndo cui “In mate ria di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merit o precedenti a quello di legittimi tà, c he poi risulti vitto riosa all'e sito del giudizio di rinvio, ha diritto a d otte nere la liquidazione non solo 14 delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione ce nsurabile in sede di legit timità” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020, Rv. 656866; Sez. 3, Se ntenza n. 15868 del 28/07/2015, Rv. 636370). Nel caso specifico, la ### distrettuale, pur avendo correttamente affermato, in motivazione, che “Le spese di lite seguono la soccombenza, che nello specifico, deve essere valutata co n riferimento alla vi cenda complessiva che ha, comunque, visto come soccombente ### e i suoi eredi (Cass. civ. n. 1407/2020)” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), ha tuttavia liquidato, nel dispositivo, soltanto le spese dei giudizi di cassazione e di rinvio, dimenticando di determinare anche quelle del primo e secondo grado del giudizio di merito. ### materiale è poi stato corretto mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 287 c.p.c., con la quale non è stato -come sostiene la parte ricorrenteesercitato un potere decisionale, bensì soltanto emendata una e vidente svista materiale, avend o la ### del rinvi o espressamente affermato la soccombenza di ### e dei suoi eredi, relativamente all'intera vicenda processuale, e dunque non soltanto in riferimento ai due giudizi per i quali poi, nel dispositivo iniziale, sono state materialmente liquidate le spese. Deve quindi farsi applicazione del princi pio secondo c ui “A front e della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porl e a carico della part e soccomb ente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c. p.c. per ottener ne la quantificazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, 15 Rv. 649295). Soltanto quand o la pronuncia sul regolam ento delle spese processuali sia omessa non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione, il rimedio è quello dell'impugnazione, e non quello della speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p .c. (cfr. Ca ss. Sez. U, Sentenza n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218), non po tendosi co nfigurare, in tal caso , l'esercizio, da parte del giudice, di un potere decisionale, e dunque una svista materiale sullo stesso. 
In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato. 
Le spese del presente giudiz io di legitt imità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  la ### e rigetta il ricorso e condanna la part e ricorrente al pagamento, in favore di quel la contr oricorrente, dell e spese d el presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali , iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 16 Così deciso in ### nella camera di c onsiglio della ### addì 21 ottobre 2025.   #### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31568/2025 del 03-12-2025

... cond uttura fognaria (vedi sull'a mmissibilità dell'azione di manutenzione nel possesso di adminicula servitutis Cass. 11.10.2016 n.20463; Cass. n. 369/1982 ; Cass. n.1669 /1975) e d erano funzionali anche alla vigilanza sulle condizioni della conduttura di scarico delle acque 7 impure, agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (vedi sulla tutelabilità possessoria di tali facoltà occorrenti a garantire l'ut ilità della s ervitù di scarico Cass. 10.2.2016 n. 2643; Cass. n. 9891/ 1996; n.1497/1994). 2) Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione sotto altro profil o dell'art. 112 c.p.c., pe r avere il ### ce di seconde cure erroneamente qualificato la domanda in termini di generica “azione possessoria” e non sub speci e di azione di reintegrazione o manutenzione. Anche questo secondo motivo é infondato, perché l'impugnata sentenza, pur avendo al penultimo capoverso di pagina 8 parlato genericamente di azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei ### per ispezionare e manutenere i l pozzo fognario sito in quel fondo, al primo capoverso (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4311/2023 R.G. proposto da: ### e ### elett.te domiciliati in ### VIA ### 10, presso lo studio dell'a vvocato ### PATERNO', che li rappresenta anche disgiuntamente agli avvocati ### IASIELLO e ### -ricorrenti contro ### elett.te domiciliato in #### 31, presso lo studio dall'avvocato ### c he lo rappr esenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrente nonché contro #### 165 ###, -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di GENOVA n. 1304/2022 depositata il ###. 
Udita la relazi one svo lta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal #### ricorso ex artt. 1168 e 1170 cod. civ. in data #### assumendo di essere proprietario di un i mmobile ne l ### in località ### n. 165 in Moneglia, domandava al Tribunale di Genova di disporre, alternativamente, la reintegrazione o la manutenzione nel possesso corrispondente al diritto di servitù di scarico di acque impure g ravante sul confinante ter reno (particella 921 d el foglio 20), di proprietà di ### e ### con conseguente loro condanna al ri sarcimento dei danni subiti , per l'ostacolo da essi frapposto al possesso della servitù. In particolare il ricorrente lamentava la realizzazione, da parte dei ### di una recinzione, che ad agosto 2016 aveva c hiuso il passagg io tramite una scale tta dalla pr oprietà ### al fondo servente, impedendogli l'accesso al pozzetto fognario ivi ubicato, che in precedenza aveva es ercitato p er control lare lo stato delle tubazioni, per operazioni di spurgo ed eventuali riparazioni. 
Costituitisi i resistenti ### no n conte stavano l'esistenza delle tubazioni della servitù di scarico al di so tto della loro proprie tà, né l'apposizione della recinzione sulla scale tta ad agosto 2016, av venuta perché su di essa transitavano incaricati dell'### per raggiungere un terreno di proprietà di quest'ultimo per coltivarlo in assenza di una servitù di passaggio, ma sostenevano che il pozzetto reso irraggiungibile era stato realizzato, mediante scasso, dall'### senza il loro consenso, solo nel giugno 2016, mentre il pozzetto oggetto di verifiche periodiche da parte del ### o era ubicato sulla diversa partic ella 70, ri masta liberamente accessibile. 3 Interveniva anche il ### che aderiva alle richieste del condomino ### A conclusione della fase sommaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 5.7.2017, pur riconoscendo l'esistenza del diritto di servitù fognaria sulla proprietà dei ### da non confondere con una servitù di passaggio vera e propria, riteneva che non potesse essere precluso ai proprietari ### l'esercizio della fac oltà di chiusura del fondo, e respingeva il ricorso possessorio nella sua duplice formulazione. 
In sede di reclamo, il Tribunale di Genova in composizione collegiale, con ordinanza dell'1.8.2017, rifo rmava il provvedimento del primo giudice, disponendo la realizzazione di u n cancell o, o di altra analoga struttura, dotato di un meccanismo di apertura e chiusura a chiave, sulla scaletta di accesso al fondo servent e dei ### ed impone ndo ai predetti la consegna delle chiavi all'### affinché p otesse accedere autonomamente al fondo servente, con cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzione della condotta fognaria, ed anche al di fuori di tale cadenza temporale in caso di emergenza. Su istanza dei ### ano il giudizio possessorio pro seguiva nel merito, nella contumacia del ### Con la s entenza n. 793/2019 del 20.3.2019 il Tri bunale d i ### rigettava le richieste del l'originari o ricorrente e del ### e li condannava al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, del giudizio di reclamo e della fase di merito, ritenendo che fosse in facoltà dei proprietari del fondo servente ### chiudere il loro fondo senza essere tenuti a consegnare le chiavi all'### azzi , dovendo essi solo consentire, previa richiesta, l'ac cesso al fondo serv ente per la manutenzione della servitù di scarico di acque i mpure ed in caso di urgenza per interv enti di riparaz ione, come effettivamente si er ano impegnati a fare. 
Contro tale sentenz a interponeva app ello l'### e r esistevano i ### mentre il ### restava contumace. 4 Con la sentenza n. 1304/2022 del 3.5/14.12.2022 la Corte d'Appello di ### pur senza neg are il dir itto degli ap pellati di chiude re il fond o servente, ordinava ad essi la re alizzazione di una strutt ura che consentisse un agevole accesso al p ozz o fognario per l'attività di manutenzione della conduttura fognaria e per le situazioni di emergenza specificate in motivazione, dotata di un meccanismo di comoda apertura e chiusura, consegnandone le chiavi all'appellante ### che avrebbe potuto esercit are l'accesso al fond o servente con le modalità temporali già indicate nell'ordinanza di reclamo. 
La Corte distrettuale compensava per metà le spese processuali per tutti i gradi di giudizio, sommario e di merito, condannando i ### in solido al paga mento della residua metà, nonché alla restituzione al l'### della somma di € 18.324,00 che aveva loro corrisposto a titolo di spese legali nelle more del giudizio. 
Avverso tale sentenza ### e ### hanno proposto ricorso a questa Corte, sull a scort a di cinque dogli anze, e ### ha resistito con controricorso, mentre il ### è rimasto intimato. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione di inam missib ilità del ricorso sollevata dal controricorrente per avere chiesto i ### di annullare la sentenza impugnata, facendo quindi valere un vizio non contemplato dall'art. 360 c.p.c.. 
Ed invero non solo i ricorrenti hanno chiaramente individuato i vizi ex art.  360 c.p.c. che hanno inteso far valere, come di seguito esposto, sicché nessun dubbio s ussiste sul contenuto oggettivo delle censure, ma in subordine rispetto all'impr opria richiesta di annullamento, hanno domandato di cassare l'impugnat a sentenza d ella Corte d'Appello di 5 ### con rinvio ad altro g iudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.  1) Col primo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti s i dolgono della nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all 'art. 112 c.p.c., giacché la Corte distrettuale, a fronte della richiesta tutela possessoria del diritto di servitù di scarico di acque impure, avrebbe riconosciuto all'appellato un diritto di passaggio sul fondo servente dei ### pronunciando extra petita. 
Il primo motivo é infondato, in quanto la Corte distrettuale, al penultimo capoverso di pagina 8, ha ritenuto incontestato che l'### i abbia instaurato un'azione possesso ria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei R overano per ispezionare e manut enere il pozz o fognario sito in quel fondo, accesso in precedenza dal medesimo esercitato senza contestazioni per lo meno sino all'agosto 2016, quando i ### proprietari del fondo servente, avev ano apposto deg li ostacoli impedendogli il passaggio e l'accesso, e subito d opo ha considerato irrilevante ai fini della tutela poss essori a la circos tanza eccepita dagli appellati, che ci sarebbero stati altri manufatti riconducibili alla proprietà dell'appellante, per negare l'accesso autonomo, sebbene regolamentato, al fondo servente, per ispezionare il pozzo fognario. 
Ulteriormente il giudice di secondo grado, al secondo capoverso di pagina 10, ha indicato che la collocazione di un cancello chiuso (che ostacola il passaggio e l'accesso) sul locus servitutis modifica la precedente situazione di esercizio del diritto di passaggio rispetto al modo in cui era stata goduta fino a quel momento la servitù di scarico di acque impure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravamento delle servitù (Cass. n.10700/2014) e ritenendola auto maticamente applicabile anche al possesso di servitù, ed al primo capoverso di pagina 11, ha testualmente indicato: “accertata e dichiarata l'avvenuta molestia 6 del possess o subita dall'### con la chiusur a totale del fondo servente”. 
Da ulti mo la Corte distrett uale ha pr ecisato di non pot er garantire all'### un accesso indiscriminato e totalmente autonomo al fondo servente per la manutenzione del manufatto fognario e per gli interventi urgenti di riparazione , o disost ruzione, ove necessari, il che avr ebbe evidentemente finito per attribuirgli un po ssesso corrispo ndente ad una vera e propr ia serv itù di passaggio e non ad una servitù di scarico di acque impure, e d ha quindi imposto a i ### la realizzazione di un sistema di agevole accesso al pozzo fognario sito sul fondo servente di loro proprietà attraverso la recinzione installata sulle scalette, consistente in un cancello, o altra analoga struttura ugualmente idonea dotata di un meccanismo di comoda chiusura ed apertura e la consegna all'### delle chiavi, con facoltà di autonomo accesso da parte di quest'ultimo a cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzio ne dell'intera conduttura fognaria, e con facol tà di accesso fuor i da tal e scadenza temporale solo nel caso di si tuazione di emerge nza attinenti alla disostruzione, o riparazione della conduttura suddetta. 
La sent enza impugnata ha pertanto accolto l'azione subo rdinata d i manutenzione nel possesso deg li adminicula servitutis della servitù di scarico di acque impure dell'### ossia delle facoltà accessorie che a norma dell'art . 1064 comma primo cod. civ. erano indisp ensabili per l'esercizio del diritto e s enza le quali l' utilitas della servitu non p oteva ricevere attuazione, pur non dando l uogo ad autonome servitù. Tali adminicula servitutis comprendevano le facoltà di accesso sul fondo servente dei ### sul quale era ubicato il pozzo fognario e passava sotto terra la cond uttura fognaria (vedi sull'a mmissibilità dell'azione di manutenzione nel possesso di adminicula servitutis Cass. 11.10.2016 n.20463; Cass. n. 369/1982 ; Cass. n.1669 /1975) e d erano funzionali anche alla vigilanza sulle condizioni della conduttura di scarico delle acque 7 impure, agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (vedi sulla tutelabilità possessoria di tali facoltà occorrenti a garantire l'ut ilità della s ervitù di scarico Cass. 10.2.2016 n. 2643; Cass. n. 9891/ 1996; n.1497/1994).  2) Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione sotto altro profil o dell'art. 112 c.p.c., pe r avere il ### ce di seconde cure erroneamente qualificato la domanda in termini di generica “azione possessoria” e non sub speci e di azione di reintegrazione o manutenzione. 
Anche questo secondo motivo é infondato, perché l'impugnata sentenza, pur avendo al penultimo capoverso di pagina 8 parlato genericamente di azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei ### per ispezionare e manutenere i l pozzo fognario sito in quel fondo, al primo capoverso di pagina 11 ha poi chiarito di avere accertato l'avvenuta molestia del p ossesso subita dall'### accogliendo pertanto la domanda subord inata de ll'### di manut enzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ., e non la domanda principale di spoglio, ponendosi piuttosto, come v edremo, non un problema di difetto di qualificazione giuridica della domanda acc olta, ma di carenza della motivazione addotta dalla Corte sui presupposti dell'azi one di manutenzione.  3) Col terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti c ensurano la nullità della sentenza per ome ssa motivazione, ed in subordine per mo tivazione ap parente, in ordine alla sussistenza dei presupposti, in fatto e in diritto, che avrebbero condotto all'accoglimento dell'azione di manutenzione del possesso degli adminicula servitutis subita dall'appell ato con la chiusura del fondo servente, in violazione dell'art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c.. 8 4) Col quarto motivo i ricorr enti lamentano, in relazione al l'art. 36 0, comma 1°, n. 4) c.p.c., l a nullità della s entenza ai sensi dell'ar t. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dai ### sin dalla fase sommaria e reiterate nel corso dei due gradi di giudizio, in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in particolare delle seguenti: a) difet to di prova dell'ult rannualità del possesso degli adminicula servitutis, in quanto il pozzetto sul fondo s ervente al quale l'### intendeva accedere era st ato realizzato soltanto nel gi ugno 2016 e la causa posse ssoria era iniziata ad aprile 2017; b) ins ussistenza della turbativa del possesso degli adminicula servitutis, posto che la condotta fognaria che attraver sava il fond o servente era sotterranea e che mai l'### aveva avanzato doglianze circa l'impo ssibilità di proced ere all'ispezione, o riparazione della stessa, o del pozzetto fognario scavato a giugno 2016, prima dell'inizio del giudizio possessorio, mentre l'esistenza della servitù di s carico di acque impure er a stata rico nosciuta dai ### nella comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017; c) il difetto dell'animus spoliandi, e dell'animus turbandi, in quanto i ### al punto 4 di pagina 4 della comparsa sopra citata, avevano dichiarato di avere recintato ad agosto 2016 il fondo servente, compresa la scaletta di accesso dalla proprietà ### in quanto la stessa veniva utilizzata da incaricati del predetto per accedere ad altri fondi destinati alla coltivazione agricola, in assenza di una servitù di passaggio giustificativa; d) la totale mancanza di offerta di prova dell'animus spoliandi o turbandi da parte del ricorrente. 
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (ma anche difese) sopra elencate dei ### e di motivare in ordi ne alla sussi stenza dei presupposti dell'azione di manutenzione del possesso richiesti dall'art. 1170 cod. civ., rappresentati dall'accertamento dell'esercizio da parte dell'### di un 9 possesso degli adminicula servitutis di durata ultrannuale (vedi art. 1170 comma 2° cod. civ.), dal conseguimento non violento, né clandestino del possesso, o dal decorso di oltre un anno dalla cessazione della molestia, o della clandestinità, e dall'accertamento dell'animus spoliandi, o turbandi, presupposti oggetto delle specifiche contestazioni sollevate dai ### I sudd etti motivi sono fondati, pe rché pur non potendosi ravv isare una mancanza totale d i motivazione, dato c he l'impugnata sentenza ha fondato il propri o convincim ento a pagina 9 sul contenuto astrat to del diritto di servitù di scarico, sull'art. 1064 comma primo cod. civ. inerente alla ricom prensione nel diritto di servitù delle facolt à indispensab ili per usarne, tra le q uali per le servitù d i fognatura, come quella in esame , rientrano la facoltà di inst allare opere idonee allo scarico s ul fondo servente e di accedervi per la manutenzione periodica, e sul richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata ignorata dal Tribunale, in materia di servitù di passaggio (diversa dalla servitù di scarico di acque impure) relativa al conte mperamento tra il diritt o del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo ex art. 841 cod. civ. ed il diritto del proprietario del fondo dominante di mante nere un libero e comodo ingresso, per poi concentrar si sui rimedi da imporre ai proprietari del fondo servente per fare venire meno la mol estia determi nata dall'apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà ### ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessori a dell'### alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che l'appellante nulla aveva d imostrato sull 'effettiva volontà dei ### di non vo ler concedere l'accesso al fondo servente in caso di emergenza, la motivazione resa deve ritenersi meramente apparente.  ### e distrettuale, infat ti, ha deciso la controversia come se av esse carattere petitorio, consid erando il possesso degli adminicula servitutis rappresentati dalle facoltà di accesso s ul fondo servente da parte 10 dell'### per ispezionare, controllare, riparare e disostruire il pozzo fognario su di esso realizzato a giugno 2016, impedito dall'installazione della recinzione sulla scaletta di accesso dalla sua proprietà, prescindendo completamente non solo dal confrontarsi con le puntuali difese articolate dai ### sopra richiamate, ma anche dallo spiegare le ragioni per le quali aveva rit enuto sussistent e in fatto l'esercizio ultrannuale di quelle facoltà prima dell 'inizio del giudi zio possessorio ad aprile 2017, considerato non clandestino l'eser cizio di tali facoltà nonostante la contestazione dei ### circa la realizzazione del pozzo fognario sul loro fondo servente solo a giugno 2016 senza il loro consenso, e ritenuto sussistente l'animus turbandi dei ### ancorché gli stessi non avessero negato l'esistenza del diritto di ser vitù di scarico di acque impure, dichiarando pi uttosto di avere recintato il fo ndo servente per impedire agli incaricati dell'### di esercitare su di esso il passaggio ai fini non della riparazione, o vigilanza della servitù di scarico di acque impure, ma per il rag giungime nto a scopo di coltivazi one di un fondo agricolo limitrofo dell'### in assenza di servitù di passaggio, come emergente anche dalla pagina 6 dell'impugnata sentenza. 
Prescindendo quindi completamente dall'accertamento e dalla valutazione della situazione d i fatto preesistente alla real izzazione d ella recinzion e sulla scaletta ad agosto 2016 da parte de i ### rano, dal requisito dell'ultrannualità e dell'elemento soggettivo, la Corte distrettuale non ha consentito di comprendere le ragioni del la decisione adottata, né le motivazioni per le quali ha disatte so le difese dei ### i nerenti a presupposti essenziali dell'azione di manutenzione nel possesso. 
Come recentemente ribadito dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26971 del 26.9.2025 “il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze è stato ricondotto al "minimo costituzionale" dalla riformulaz ione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc.  Occorre quindi che il vizio motivazionale lamentato emerga direttamente 11 dal testo del provvedimento impugnato, senza bisogno del confronto con gli atti pro cessuali. ### ia motivazionale censurabile in cassazi one comprende i casi di assenza mate riale o grafica di mo tivazione, d i motivazione apparente, di contrasto i nsanabile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione in se st essa pe rplessa ed incomprensibile che ne annichi lisca l a funzione. Si esclude la rilevanza del vi zio di "sufficienza" della motivazione, essendo il sindacato cassatorio circoscritto ai sol i casi in cui il p rovvedimento si manifest i privo d elle ragio ni che dovrebbero supportare la decisione as sunta dal giudice, per inefficacia espositiva che si risolva in un'effe ttiva assenz a di giusti ficazione della sentenza”.  5) Col quinto motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 841, 1043, 1064 e 1065 cod. c iv., atteso che la servitù di sc arico delle acque non comporterebbe il dovere di consegnare al prop rietario d el fondo dominante le chiavi del cancello di chiusura del fondo servente, poiché tale consegna darebbe luogo a d una autonoma servitù di p assaggio, non compresa in quella di scarico. 
Per effetto dell'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, l'ultimo motivo deve ritenersi assorbito. 
Il giudi ce di rinvio, che si individ ua nella Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità in base all'esito finale della lite.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito l 'ultimo, cass a l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvi a alla Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, che provvederà anche per le spese de l giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.12.2025 12 ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4856/2025 del 13-11-2025

... risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA CIVILE Brescia, 26/11/2025 N. 4856/2025 Sent. 
N. R.G. 6896/2023 Oggetto: ### trascrizione/ ### 4856/2025 pubblicata in data ### Al fine di provvedere alla trascrizione/annotazione presso la ### dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 e ss. C.C. si allega copia conforme della sentenza in oggetto ad uso trascrizione. 
In alternativa potrete procedere ad estrarre da consolle copia della sentenza su cui attestare la conformità con indicazione “ ad uso trascrizione”, ### adempimento dovrà avvenire nel termine di legge di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
Si chiede inoltre, una volta provveduto a quanto sopra, di depositare telematicamente, all'interno del fascicolo, copia del duplo della nota di trascrizione/ domanda di annotazione , affinché questa cancelleria possa provvedere all'annotazione sulla sentenza originale( con preghiera di darne anche avviso via mail: ###) Cordiali saluti.   ### f.to Dr.ssa Annalisa Ciciriello TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. 
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.  all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti; richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. 
N. R.G. 6896/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: usucapione, promossa da: ### nato a #### il ###, residente ###, e ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### e, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti, ### nata a ### il ### e residente in ### del ####, via del ### n. 6; ### di ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### Depositate le note scritte, alla udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. undecies c.p.c. del 30 maggio 2023 i ricorrenti hanno esposto che: 1) con atto di donazione del 19 gennaio 1985 ### donava al figlio ### il mappale 66, fg. 37, cat. A/3, in cc ### e la quota indivisa di 3/8 e, comunque ogni altra quota di comproprietà spettantegli in relazione all'immobile contraddistinto dal mappale 505 in ### piccolo portico chiamato “Prospettiva”; 2) nella donazione veniva specificato che gli immobili sarebbero rimasti attribuiti alla comunione legale dei beni esistenti tra il donatario ### e la moglie ### 3) l'immobile identificato dal mappale 66 fg. 37 - cat. A/3 in ### veniva effettivamente intestato a ### e ### restando non effettuata la trascrizione del trasferimento del mappale 505 in ### in quanto catastalmente risultante intestato a soggetti diversi rispetto al donante; 4) ### ha abitato l'immobile oggetto di donazione dalla nascita fino al 1964, quando, comunque, pur risiedendo in altro immobile, frequentava, con la moglie ### l'immobile identificato dal mappale 66 nei fine settimana ed in generale per le vacanze, e dal 1985 l'immobile diventò la dimora principale dei coniugi; 5) negli anni '50 ### (padre della resistente ### aveva costruito il muretto di recinzione di una porzione di giardino circostante l'immobile, costituente il confine materiale dell'odierno mappale 19210, muro poi ristrutturato negli anni 2000 da parte della sig.ra ### 6) negli anni '60, invece, il padre di ### aveva provveduto a far edificare nella corte pertinenziale (oggi sempre mappale 19210) un locale deposito adibito a bagno/lavanderia con sovrastante terrazza, costruito in aderenza sul lato sudovest al mappale 66; 7) la porzione di giardino recintata ed il deposito sulla stessa edificato risultano invero intestati oggi - a seguito di vari passaggi per successione mortis causama ### nata a ### il ###, beni identificati quali porzione del mappale 10928 - fg. 9 in ### 8) su richiesta dei ricorrenti, la sig.ra ### ha presentato, anche in virtù di accordo intervenuto con il ### le pratiche finalizzate all'accatastamento del deposito nonché al frazionamento della porzione di giardino inglobata dai ricorrenti nella propria proprietà; 9) precisamente, con l'accordo del 10 marzo 2021 la sig.ra ### riconosceva l'intervenuta usucapione da parte dei ricorrenti del mappale 505 e della porzione di giardino all'epoca identificato dal mappale 10928 ed oggi dal mappale 19210, dichiarando di non opporsi alla azione ed impegnandosi ad effettuare le pratiche necessarie affinché questi potessero procedere più agevolmente con la presente procedura; 10) la porzione di giardino sul quale sorge il deposito di fatto inglobato nella proprietà ### e recintata con muro e rete metallica, è quindi ora identificata dal mappale 19210 - fg.  37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### 11) i ricorrenti hanno sempre posseduto per pacifico ed indisturbato godimento per quasi sessanta anni (il matrimonio è avvenuto nel 1964) la porzione identificata oggi nel mappale 19210 - fg. 37 in ### provvedendo alla manutenzione e pulizia dello stesso e, allo stesso modo, hanno goduto dal momento in cui hanno iniziato ad abitare la casa identificata dal mappale 66, del piccolo portico denominato “Prospettiva” sito nelle vicinanze della casa, identificato dal mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 in ### 12) il piccolo fabbricato rurale risulta citato nell'atto di donazione del 1985: tuttavia il donante, ### non risultava proprietario dello stesso, nonostante egli lo avesse usato come proprio, e pertanto la proprietà non venne stata trascritta a favore dei donatari ed oggi l'immobile risulta intestato a ### e ad altri soggetti che non sono meglio identificabili, non essendo riportati nella visura catastale i dati anagrafici completi (### di ######### oltre che a ### (nata a ### il ### e deceduta in ### il ###, della quale unica erede è ### (la quale, peraltro, pur essendo unica erede di ### non ha provveduto all'inserimento in dichiarazione di successione e alla successiva trascrizione della quota di mappale 505); 13) come evidenziato sopra, i ricorrenti si sono sempre occupati della cura dell'immobile, che hanno sempre utilizzato come proprio; 14) in particolare, in data ### il tecnico comunale del Comune di ### su richiesta dei ricorrenti, ha rilasciato dichiarazione circa la precaria stabilità statica del mappale 505 al fine di permettere a questi ultimi di giustificare la richiesta di permesso di costruire volta a ristrutturare detto immobile; ancora, con richiesta del 09.08.1987 ### ha chiesto autorizzazione al Comune di ### per effettuare la manutenzione straordinaria del tetto del portico esistente sul mappale 505 e con concessione edilizia (prot U.T. 87 del 06.10.1987) il Comune di ### ha assentito l'intervento a cui hanno dato poi seguito i ricorrenti; 15) durante l'intero periodo di tempo preso in considerazione, dal 1964 (o almeno dal 1985, anno della donazione), né i proprietari catastali degli immobili oggi catastalmente identificati dai mappali 19210 e 505 in ### né altri, hanno mai interferito, ostacolato o impedito, l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, né tantomeno hanno rivendicato diritti o facoltà sul bene, sicché questi ultimi hanno interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto maturato per effetto del possesso esercitato nei confronti degli intestatari catastali (o loro eredi impersonalmente) come risultanti dal certificato catastale; 16) dagli accessi effettuati presso l'anagrafe del Comune di ####, luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari ### di ######### non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art.  150 c.p.c., nessuno costituendosi per i resistenti, pertanto dichiarati contumaci, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa. 
°°°°°°°°°°°°° La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti. 
Occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013). 
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, ####### hanno pienamente confermato le allegazioni di parte attrice.
Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dei ricorrenti, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso. Queste si sono sostanziate nella cura e nella manutenzione dei beni, nell'esecuzione di vari lavori sugli stessi ed anche nella possibilità di accesso agli immobili, di fatto esclusa a terze persone. E tanto, sia con riferimento al mappale 505, sia al mappale 19210.1 1 Cfr. verbale dell'udienza del 5 giugno 2024: “### quindi introdotto il teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; “conosco le parti perché sono miei compaesani; abito a ### da quando sono nato; conosco lo stato dei luoghi di causa, li ho frequentati; preciso che ero titolare di una impresa di costruzioni nei primi anni del 2000 - 2001 circa ho eseguito dei lavori di manutenzione di un fabbricato posto in adiacenza all'abitazione del signor ### ed avevamo utilizzato un cortile, un prato come area di cantiere per il posizionamento della gru; questa area era ed è di proprietà della signora ### abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione che non c'entravano con l'abitazione del signor ### e, ultimati i lavori, abbiamo ripristinato l'area originaria e in quella circostanza mi ricordo che l'area era delimitata da definiti muri di recinzione con la rete e un cancello di chiusura che separavano di fatto la proprietà dei signori ### da quella della signora ### Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) pur essendo di ### non frequentavo molto questa zona; ho avuto modo di frequentarla per i motivi che ho esposto prima; ricordo che in quel periodo i signor ### e ### erano sempre lì, a fare manutenzione e a curare che anche noi non creassimo disagi durante i lavori; ho visto che si prendevano cura dell'area, dell'immobile (mappale 19210) rappresentato dalle fotografie (doc. n 15 di parte ricorrente) e dall'estratto mappa (doc. 6 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; sil cap. 4) ho già risposto per quanto riguarda il periodo da me sopra indicato; ho visto solo e soltanto i signori ### e ### utilizzare il giardino e il locale deposito annesso (mappale 19210); sul cap. 5) posso dire che il mappale 19210 l'ho trovato recintato nel momento in cui abbiamo eseguito i lavori; era già recintato come rappresentato nelle fotografie n 15 di parte ricorrente; sul cap. 6) confermo; abbiamo eseguito proprio noi questo ripristino su richiesta della signora ### a compensazione del disturbo arrecato sul terreno; ci ha chiesto di fare alcune manutenzioni, tra cui appunto il ripristino del muretto di recinzione oggetto di capitolo; sul cap. 7) vedevo accedervi (al mappale 19210) i signori ### dalla loro abitazione e da questo cancello; non ci sono altri accessi, ###. ### dichiara di rinunciare a sentire il teste sugli ulteriori capitoli di prova di parte ricorrente ammessi nr. 9) 10) 11) 12) e 13). 
Il gop prende atto. 
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa da circa cinquant'anni; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo; da quando ho memoria, perché ho sempre visto i signori ### e ### lavorare lì nel mappale 19210 come rappresentato dalle fotografie n. 15 di parte ricorrente; fare pulizie; mi ricordo anche il padre del signor ### sul cap. 3) nel 1960 avevo due anni; però mi ricordo da quando avevo sei -sette anni di questo locale adibito a bagnolavanderia con la terrazza sovrastante (mappale n. 19210) e anche del padre di ### sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando avevo ottodieci anni; l'hanno sempre utilizzato solo i signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) non so quando il mappale 19210 sia stato recintato; ma da quando ho memoria, l'ho visto recintato; sempre recintato; sul cap. 6) nulla so; sul cap. 7) confermo; sono solo questi i due accessi al mappale 19210 ovvero l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e il cancello come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte attrice) ; sul cap. 9) riconosco lo stato dei luoghi e l'immobile n. mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. n 16 di parte ricorrente); riconosco nelle fotografie anche la mia casa; confermo la circostanza; da quando ho memoria, se ne sono occupati i signori ### e ### solo e soltanto loro si sono occupati sia della pulizia, sia della manutenzione, sia dei relativi costi; sul cap. 10) confermo; il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### come loro deposito per la legna e per gli attrezzi; ciò da quando ho memoria, ovvero da quando ho ottodieci anni; mi ricordo anche perché quando eravamo piccolini andavamo a giocare lì sul cap. 11) confermo; c'è su un lucchetto; sul cap. 12) le chiavi di ingresso del portico (mappale n 505) sono nella disponibilità dei signori ### e ### ho sempre visto loro e soltanto loro entrare nel portico in questione; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il portico (mappale 505); mi ricordo che hanno sistemato nel 1987 anche il tetto; me lo ricordo benissimo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### l'11.09.1955, residente in ####, ### 5/a; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa dal 1969; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap. 2) ho sempre visto, dal 1969, i signori ### e ### occuparsi dell'immobile in questione (mappale 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente) e nessun'altro; sul cap. 3) nulla so; sul cap. 4) ribadisco; ho sempre visto solo i signori ### utilizzare l'immobile in questione (mappale 19210); sul cap. 5) nulla so; sul cap. 7) confermo; si accede all'immobile in questione (mappale 19210) solo dall'abitazione dei signori ### e ### e dal cancello che c'è sotto la casa; sul cap. 9) confermo; ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della manutenzione e della pulizia dell'immobile in questione (mappale 505) rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); i signori ### hanno rifatto anche il tetto; lo utilizzano anche come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 10) confermo; dal 1969 ho sempre visto solo e soltanto il signor ### utilizzare il mappale 505 di cui alle fotografie n. 16 di parte ricorrente; ho già risposto; sul cap. 11) nulla so; sul cap. 12) nulla so; però ho visto solo i signori ### e ### accedervi; non ho mai visto nessun'altro utilizzare o accedere a questo portico (mappale n. 505); sul cap. 13) mi ricordo che quando i signori ### e ### hanno ricostruito il tetto della loro casa hanno ricostruito anche il tetto del portico (mappale 505) rappresentato dalle fotografie n 16 di parte ricorrente; mi ricordo che erano gli anni ottanta; fine anni ottanta; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nata a #### il ###, residente ###; conosco da quando sono nata i signori ### e ### siamo vicini di casa nel senso che, sebbene risieda dal 1992 a ### per motivi di lavoro, vado a ### tutti i fine settimana, nelle vacanze ovvero appena posso; sono sempre a ### abito vicino ai signori ### e ### siamo vicinissimi; Sentita sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap 2) confermo; da quando ho memoria, da piccoli eravamo sempre lì a giocare; ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'immobile in questione (mappale 19210) come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente) e dei relativi costi; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 3) nulla so su quando è stato costruito; però posso dire di averlo sempre visto, ovvero il locale-deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210);
Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 Ebbene, fermo restando che “### è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti.  sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni; l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; sul cap. 6) non me lo ricordo; sul cap. 7) confermo; al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori ### o dal cancello; sul cap. 9) ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### ad occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria; sul cap. 10) confermo; da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### per il deposito della legna e degli attrezzi; sul cap. 11) confermo; perché ho sempre visto il lucchetto sul cancellino; sul cap. 12) penso proprio di sì; ho visto entrare nel portico (mappale 505) solo e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il mappale in questione (cfr n. 505, il portico); lo so perché l'ho visto; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### a titolo di amicizia anche perché sono stati miei vicini di casa sino al 1987 a ### conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo da quando ho memoria; ovvero, da quando ho quindici - sedici anni, ho ; ho sempre visto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e manutenzione dell'immobile in questione (mappale n. 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n. 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc.  n. 15 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; però posso dire di avere sempre visto il locale deposito con la sovrastante terrazza (mappale 19210); sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando ho quindici -sedici anni i signori ### e ### utilizzano il mappale n. 19210 come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; ma posso dire di avere sempre visto recintato il mappale 19210 di cui alle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente); sul cap. 6) ho visto il muretto di recinzione del mappale 19210 ristrutturato; ma non so chi l'abbia ristrutturato e quando; sul cap. 7) confermo; al mappale 19210 si accede tramite l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e dal cancello; sul cap. 9) confermo, da quando ho memoria: ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione del mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ho visto solo loro e nessun'altro; sul cap 10) confermo, da quando ha memoria; i signori ### e ### utilizzano il portico (mappale 505) come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 11) confermo che il portico è chiuso con lucchetto; perché andavamo a giocare lì e l'ho sempre visto; sul cap. 12) penso di sì; ribadisco di avere visto entrare nel portico (mappale 505) solo loro e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) non ricordo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.
A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983). 
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità del bene da parte dei ricorrenti sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza; ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione: “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). 
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie. 
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. ### in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970).
Nel caso di specie, il possesso esercitato dai ricorrenti ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina. 
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti. 
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso. 
Infine, giova rilevare che “### che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dai resistenti, i quali non si sono neanche costituiti in giudizio. 
Ritiene, pertanto, il giudicante che i ricorrenti abbiano dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine allo stesso. 
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione. 
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dei seguenti beni immobili: mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg.  37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### Nulla va disposto per l'ordine al ### dei ### relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice ( 16853/2005). 
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il ### atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u.  dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio. 
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dai ricorrenti, quindi per il contegno processuale tenuto dai resistenti, si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.  P.Q.M. Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da ### e ### e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli stessi della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq.  in ### 2) nulla sulle spese di lite. 
Brescia, 13 novembre 2025

causa n. 6896/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Potito Concetta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24376/2021 del 09-09-2021

... cod. proc. Premette che ha esperito, nella fase di merito, un'azione di natura possessoria finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, tant'è che ha allegato lo stato di possesso della servitù. Indi deduce che la Corte di ### ha errato in ordine ai presupposti dell'esperita azione, pronunciandosi extra ovvero ultra petita. 4 Deduce segnatamente che la corte di merito, a fronte della sostituzione di un tratto della canaletta "a cielo aperto" con una tubazione in "pvc" e della intrapresa recinzione del fondo con inglobamento della canaletta, avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria e non già statuire sulle modalità di esercizio della servitù. 10. Il primo motivo di ricorso va respinto. 11. Non si nega che la preclusione ex art. 1068, 1° co., cod. civ., per il proprietario del fondo servente, al trasferimento dell'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, possa operare pur per il trasferimento "in verticale" ovvero per l'interramento del canale di deflusso delle acque irrigue, in ipotesi di servitù di acquedotto. Questa Corte invero ammette che la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 9308 - 2016 R.G. proposto da: ### - c.f. ### - elettivamente domiciliat ###indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Catania, al viale della ### n. 221, presso io studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. 
RICORRENTE contro ### - c.f. ### - INTIMATA avverso la sentenza n. 301/2015 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 del consigliere dott. ### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il #### proprietaria e possessore di un terreno in ### irrigato con 1 l'acqua defluente attraverso una canaletta "a cielo aperto", adiva il Tribunale di Catania, sezione distaccata di ### Premetteva che ### proprietaria del fondo limitrofo attraversato dalla condotta, aveva dato inizio a lavori do sostituzione della canaletta con una tubazione in "pvc", destinata ad essere totalmente interrata, e a lavori di recinzione del proprio terreno. 
Indi esponeva che la sostituzione della canaletta avrebbe pregiudicato il passaggio delle acque, siccome il tubo in "pvc" facilmente avrebbe potuto otturarsi, e che la realizzazione della recinzione avrebbe impedito l'ispezione e la manutenzione della canaletta. 
Chiedeva ordinarsi la sospensione dei lavori e adottarsi i più opportuni provvedimenti, ivi compreso l'ordine di ripristino dello status quo ante.  2. Si costituiva ### Instava per il rigetto della domanda.  3. Espletata la c.t.u., con ordinanza in data ### il tribunale faceva obbligo alla resistente, sotto la direzione del consulente, di apporre una griglia per impedire l'ostruzione del tubo per la porzione già posata in opera; faceva obbligo alla resistente, altresì, di astenersi dalla prosecuzione dei lavori.  4. Intrapreso il giudizio di merito, all'esito, con sentenza n. 22/2009 l'adito tribunale, previa conferma dell'ordinanza del 2.2.2005, condannava la resistente ad eseguire quanto disposto in sede cautelare e ad astenersi dalla prosecuzione dei lavori di recinzione del fondo e di sostituzione della canaletta "a cielo aperto" con il tubo in "pvc".  5. Proponeva appello #### 6. Con sentenza n. 301/2015 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il gravame, rigettava le domande tutte esperite in prime cure dall'appellata, revocava il provvedimento cautelare in data ### e condannava l'appellata alle spese del doppio grado. 
Premetteva la corte che era fuor di contestazione che il terreno dell'appellata fruisse di una servitù di acquedotto esercitata per il tramite di un canale "a cielo aperto", idoneo a consentire il passaggio delle acque irrigue. 
Indi evidenziava, nel quadro della previsione dell'art. 1067, 2° co., cod. civ., che la sostituzione di porzione della canaletta a "cielo aperto" con due spezzoni - di sei metri - interrati di tubazione in "pvc" non aveva creato, così come si desumeva dalla relazione di c.t.u., alcun pregiudizio nel corso della precedente stagione per l'irrigazione del fondo dominante ed, al contempo, che la sostituzione non sarebbe valsa a diminuire l'utilitas per il medesimo fondo. 
Evidenziava poi che l'appellante aveva senz'altro diritto di recintare il proprio terreno, purché senza limitazione alcuna della facoltà dell'appellata, proprietaria del fondo dominante, di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua e far luogo ad eventuali riparazioni; che del resto l'appellante si era dichiarata disponibile a consegnare a controparte le chiavi per l'apertura del cancelletto di accesso alla porzione del fondo servente interessata dalla presenza della canaletta.  7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.  ### non ha svolto difese. 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1067 e 1068 cod.  Deduce che la fattispecie per cui è controversia, è da ricondurre alla previsione dell'art. 1068 cod. civ., contemplante l'ipotesi del trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito. 
Deduce segnatamente che non osta all'applicabilità dell'art. 1068 cod. civ. la circostanza per cui il trasferimento del locus servitutis sia avvenuto, onde consentire l'accesso al fondo servente con mezzi carrabili, in senso "verticale", in dipendenza dell'interramento dei due spezzoni della tubatura in "pvc", anziché in senso "orizzontale". 
Deduce ulteriormente che l'applicazione dell'art. 1068 cod. civ. viepiù si giustifica, siccome si è al cospetto di interventi eseguiti dalla proprietaria del fondo servente su beni - la canaletta di adduzione delle acque irrigue - di proprietà di ella ricorrente, beni che la proprietaria del fondo servente non avrebbe potuto di sua iniziativa manomettere, ma di cui avrebbe dovuto chiedere lo spostamento a sue spese.  9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1079 cod.  civ. e dell'art. 112 cod. proc.  Premette che ha esperito, nella fase di merito, un'azione di natura possessoria finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, tant'è che ha allegato lo stato di possesso della servitù. 
Indi deduce che la Corte di ### ha errato in ordine ai presupposti dell'esperita azione, pronunciandosi extra ovvero ultra petita.  4 Deduce segnatamente che la corte di merito, a fronte della sostituzione di un tratto della canaletta "a cielo aperto" con una tubazione in "pvc" e della intrapresa recinzione del fondo con inglobamento della canaletta, avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria e non già statuire sulle modalità di esercizio della servitù.  10. Il primo motivo di ricorso va respinto.  11. Non si nega che la preclusione ex art. 1068, 1° co., cod. civ., per il proprietario del fondo servente, al trasferimento dell'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, possa operare pur per il trasferimento "in verticale" ovvero per l'interramento del canale di deflusso delle acque irrigue, in ipotesi di servitù di acquedotto. 
Questa Corte invero ammette che la disposizione del 2° co. dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "### ratio", anche nel caso di spostamento "verticale" della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù (cfr. Cass. 3.3.1994, n. 2104). 
E tuttavia l'interramento della canaletta è stato nella fattispecie di così modesta portata, siccome ha riguardato un tratto di pochi metri dell'originario canale "a cielo aperto", che ineccepibilmente la corte di merito ha ricondotto la fattispecie de qua alla previsione del 2° co. dell'art. 1067 cod. civ. ("i/ proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo").  5 Ciò tanto più che questa Corte da tempo spiega, per giunta, che l'inosservanza, da parte del proprietario del fondo servente, del divieto di compiere opere, che rendano più incomodo l'esercizio della servitù (art. 1067, 2° co., cod. dv.), è ravvisabile con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti e, perciò, va esclusa quando si tratti di opere che comportino una scomodità del predetto esercizio solo eventuale o saltuaria, ovvero si risolvano in un mero aggravio di spesa sopportabile dallo stesso autore (cfr.  5.3.1986, n. 1401).  12. Su tale scorta il riscontro della violazione del divieto prefigurato dal 2° co. dell'art. 1067 cod. civ. a carico del proprietario del fondo servente - il riscontro cioè della tendenziale "diminuzione" dell'esercizio della servitù ovvero della tendenziale sua maggiore "scomodità" - postula e si risolve in un giudizio "di fatto", censurabile dinanzi al Giudice di legittimità nei limiti del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., id est sub specie di "omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti".  13. In questi termini il dictum della Corte di ### va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 
Più esattamente la corte territoriale ha in modo compiuto ed intellegibile esplicitato il proprio iter argomentativo, ancorandolo agli esiti della c.t.u., ovvero, tra gli altri, al rilievo del consulente tecnico secondo cui il passaggio dell'acqua attraverso una conduttura in "pvc" risultava, per giunta, più agevole rispetto al passaggio attraverso un canale "a cielo aperto" (cfr. sentenza d'appello, pag. 6). 
La corte distrettuale ha puntualizzato inoltre che l'eventualità che lo scorrimento dell'acqua attraverso la tubazione in "pvc" risultasse ostruito, ben 6 si sarebbe potuta prevenire mercé l'installazione di una griglia all'imboccatura e che, a giudizio dell'ausiliario d'ufficio, la tubazione interrata avrebbe potuto reggere il peso connesso al transito in superficie di mezzi meccanici.  14. Il díctum della corte siciliana è in ogni caso ineccepibile. 
Questa Corte spiega che il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sé costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio (cfr.  25.6.1985, n. 3843).  15. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.  16. Si ammetta pure che ### abbia esperito nella fase a cognizione piena un'azione possessoria finalizzata alla reintegrazione ovvero alla manutenzione del possesso della servitù di acquedotto. Tanto, ben vero, nel quadro dell'insegnamento secondo cui, tenuto conto che le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 cod. civ.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale sia del semplice possesso, l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa e delle specifiche conclusioni, risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (cfr. Cass. 26.1.2006, n. 1519). 17. Certo è, però, che, contrariamente all'assunto della ricorrente, allorché ha disconosciuto la violazione dei limiti di cui al 2° co. dell'art. 1067 cod. civ., ovvero ha ritenuto che "le condotte poste in essere dal proprietario del fondo servente non incidono negativamente sull'estensione dell'utllítas oggettivamente assicurata dal contenuto essenziale della servitù" (così sentenza d'appello, pag. 6), la corte d'appello ha, in tal guisa ed in pari tempo, disconosciuto la sussistenza di fatti di spoglio o di turbativa.  ###, questa Corte spiega da tempo, seppur con riferimento alla servitù di passaggio, che la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di tale servitù e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto, ai sensi dell'art. 1066 cod. civ., a quelle in precedenza godute; cosicché, la mera mutazione dello stato di fatto non può di per sé integrare spoglio o turbativa, occorrendo a tal fine l'ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti (cfr. Cass. 25.6.1985, 3842; cfr. altresì Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8275, secondo cui, in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso).  18. Nei termini esposti non si giustifica l'assunto della ricorrente secondo cui la corte distrettuale non ha pronunciato sui presupposti per la concessione della tutela possessoria ed ha erroneamente pronunciato sulle modalità di esercizio della servitù (cfr. ricorso, pag. 21).  4-8 n Nei termini esposti per nulla si configurano il preteso vizio di ultra/extrapetizione, la pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc.  19. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente ha ulteriormente addotto (cfr. ricorso pag. 21), in ordine all'operata recinzione del fondo servente, che in nessun modo la controparte ha manifestato il proposito di consentirle l'esercizio delle facoltà che le competono quale proprietaria del fondo dominante mediante la consegna delle chiavi del cancello di accesso alla porzione del fondo servente, ove è ubicata la canaletta. 
E tuttavia in tal guisa la ricorrente si duole per l'erronea valutazione degli esiti istruttori. 
Cosicché sovviene l'insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.  10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).  20. ### non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.  21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto ( Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore 9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art.  13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r.  115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. 

Giudice/firmatari: Gorjan Sergio, Abete Luigi

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