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ORDINANZA sul ricorso 24256-2022 proposto da: ##### e ### eredi di F ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ###### in proprio e quali eredi di ### e ### elettivamente domiciliat ###, nello studi o dell 'avv. ### c he li rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrenti - avverso la s entenza n. 323/2022 della CORTE D I APPELLO di PERUGIA, depositata il ###; udita la relazi one del la causa svolta in camera di co nsiglio dal ### atto di citazione ritualmente notificato ### evocava in giudizio ### ni ### innanzi il Tribunale di Terni, invocando l'accertamento dell'inesistenza del suo diritto di transito su una corte ed una scala esterna all'abitazione dell'attore, insistenti sulla particella n. 132 del locale catasto; nonché il regolamento del confine tra i fondi delle parti, in relazione alla strada interpoderale giacente sulla ridetta particella n. 132.
Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo ad entrambe le domande e spiegando do manda ri convenzionale di usucapione del diritto di transito sulla corte e la scala insistenti sulla particella n. 132.
Con sent enza n. 369/2011 il Tribunale rigett ava l'istanza di regolamento del confine, per assenza del requisito dell'incertezza, ed accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando esistente la servitù di transito, a favore del fondo del convenuto, sulla corte e la scala di cui anzidetto.
Interponeva appello avverso detta decisione l'originario attore e la Corte di Appello di Perugia, nella resistenza del convenuto, rigettava il gravame con sentenza n. 270/2014, applicando il principio secondo cui l'esercizio prolungato nel tem po di un diritto di passa ggio non è compatibile con una ipotesi di tolleranza. 3 Con sent enza n. 15183/2019 la Corte di Cass azione cassava la predetta decisione, osserv ando che il criterio applicato d alla Corte distrettuale non poteva essere utilment e invo cato in presenza di rapporti parentali o affini tra le parti.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 232/2022, la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, rigettava la domanda di regolamento del confine, per assenza del requisito della sua incertezza, ed accoglieva la domanda riconvenziona le di usucapione del diritto di serv itù di passaggio sulla corte e la scala insistenti sulla particella n. 132, a favore del fondo già di proprietà di ### Propongono ricorso per la c assazione di detta decisione #### zio, ### e ### omeni ### eredi di ### ni ### deceduto nel corso del giudizio, affidandosi a sei motivi.
Resistono con controricorso ###### e ### tutti eredi di ### deceduto nel corso del giudizio, e ### spiegando in via incidentale quer ela di falso in relazione alle sottoscrizioni apposte in calce alla procura speciale depositata dalla parte ricorrente per il presente giudizio di legittimità.
In pro ssimità dell'adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va esaminata la querela di falso proposta, in via incidentale, da parte controricor rente. Es sa, pur essendo astrattamente ammissibile, in quanto concernente un atto interno del giudizio di legittimità, e nello specifico la procura speciale utilizzata da parte ricorrente per la proposizione del ricorso (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2343 del 29/01/2019, Rv. 652660 ; conf . Cass. Sez. 5, 4 Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020, Rv. 659694) va dichiar ata inammissibile, perché proposta da un difensore sfornito del necessario potere. Va data continuità, al riguardo, al principio secondo cui “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima r echi l'espressa indicazione dell 'attività da compiere” (### 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, Rv. 660409). Soltanto quando la querela sia proposta in via principale, infatti, può presumersi che la procura, rilasciata in calce o a margine del relativo atto di citazione, contenga l'a ttribuzione de llo speci fico potere di proporre l'azione, “… dato che non può -in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è appostasollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il rel ativo potere, non essendo ind ividuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del ne gozio)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20415 del 20/09/2006, Rv. 594140; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21941 del 25/09/2013, Rv. 628298; cfr. anche Cass .
Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015, Rv. 636466). Poiché nel caso di spec ie la quer ela non è proposta in vi a principale , ma incidentalmente, con il controricorso, e la procura spesa dagli odierni controricorrenti contiene il conferimento del mandato difensivo con “… ogni e più am pio po tere all'uopo” , s enza alcuna menzione dello specifico potere di proporre la querela predetta, essa v a dichiarata inammissibile.
Passando all'esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 5 394 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rispettato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, operando una distinzione tra due diversi periodi dell'esercizio del diritto di transito oggetto di causa che mai era stata proposta nel corso del giudizio di primo e secondo grado. In tal modo, il giudice del rinvio avrebbe deciso senza rispettare la natura di giudizio chiuso che contraddistingue la fase successiva alla decisione di cassazione con rinvio.
Con il secondo motivo, invece, si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di una allegazione mai pro posta dalla p arte interessata, ipotizzando una distinzione tra due periodi dell'esercizio del transito, prima e dopo la tutela possessoria attivata dal dante causa degli odierni ricorrenti nel 2002.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
La Corte di Appello ha dato atto che la Corte di Cassazione aveva cassato la decisione di seconde cure perché essa aveva applicato alla fattispecie il principio secondo cui il prolungato esercizio del diritto di transito non è compatibil e con l a tolle ranza del titolare del fondo servente, senza considerare i rapporti di parentela esistenti tra le parti.
Il giudice del rinvio ha dunque proceduto, sulla base del dictum della Corte di legittimità ed in perfetta aderenza al principio di diritto da essa affermato, ad e saminare nel merito la domanda ric onvenzionale d i usucapione, proposta a suo t empo dal dante causa degli od ier ni controricorrenti, ritenendo, sulla base delle stesse allegazioni del dante causa degli odierni ricorrenti, il quale aveva dedotto che alla sua iniziale tolleranza del transito aveva poi fatto segui to una opposizione, temporalmente collocabile all'inizio de gli anni '80, confermate dai 6 testimoni escussi, che già nel momento il cui li ### aveva attivato la tutela possessoria, nel 2002, l'ac quisto del dirit to reale per usucapio ne si fosse m aturato (cfr. pagg.10 e ss. del la sentenza impugnata).
La Corte distrettuale, dunque, ha configurato l'iniziale tolleranza del ### visti i rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti, ma ha poi ritenuto che essa si fosse tramutata, appunto all'inizio degli anni '80, in una opposizione, a seguito di dissidi familiari riferiti dai testimoni escussi. Ha quindi ravvisato la sussistenza di un possesso utile ad usucap ionem a p artire dal 1980, valorizzando la decisiva circostanza che l'unico accesso pr aticabile al l'appartamento degl i odierni controricorrenti era quello attraverso la corte e la scala insistenti sulla particella n. 132, come confermato dal C.T.U. (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). In tal modo il giudice del rinvio non si è affatto discostato dal dictum della Corte di Cassazione, ma si è limitato a riesaminare la fattispecie, proprio alla luce del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ravvisando l'iniziale tolleranza legata ai rapporti familiari esistenti tra le parti, ma ritenendo che essa fosse stata poi superata dall'opposizione al passaggio dichiarata dallo stesso ### nei suoi scritti difensivi. Non vi è dubbio, al riguardo, che le dichiarazioni della parte possano -anzi, debbano essere utilizzate dal g iudice, ove esse confermino (com e nella fattispecie) la fondatezza delle tesi avversarie. Al riguardo, va data continuità al principio s econdo cu i “Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisionequando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avend oli espre ssamente co ntestati abbia tuttavia assunto una posizione di fensiva assolutamente incompatibile con la 7 loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza” ( Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 23/07/2004, Rv. 575668; conf. C ass.
Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 12/02/2004, Rv. 570065; Sez. L, Sentenza n. 1475 del 30/01/2003, Rv. 560184; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 01/08/2001, Rv. 548652).
Né si configura alcun vizio processuale nell'operato del giudice del rinvio, il quale non si è pronunciato su una domanda o eccezione non proposta dalla parte interessata, ma si è limitato ad interpretare le risultanze delle dichiarazion i delle parti e dei testimoni escussi, ricostruendo i fatti di causa nei termini di cui alla motivazione della decisione oggi impugnata.
Gli odierni ricorrenti contrappongono, a tale lettura del fatto e delle prove, una ricostruzio ne al ternativa delle risultanze di causa, trascurando tuttavia che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merit o tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, R v. 627790). Né è possi bile proporre un apprezzamento diver so ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere og ni singolo elemento o a confutare tutte le 8 deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, R v. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass .
Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Con il terzo motivo, i ricorrenti contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., pe rché la ### e di Appello avrebbe ravvisato l'esistenza di un atto di interversione del possesso mai dedotto, né dimostrato, dalla parte interessata, valorizzando errone amente le dichiarazioni rese dall'originario attor e, il quale si er a limitato a contestare la sussistenza dei pr esuppos ti del possesso utile ad usucapionem del diritto di servitù di passaggio rivendicato dal dante causa degli odierni controricorrenti.
La censura è infondata.
Come già affermato in relazione allo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, il giudice di merito non solo può, ma deve tener conto delle dichiarazioni delle parti, contenute nei rispettivi scritti difensivi, e considerare dimostrare le circostanze non specificamente contestate, o addirittura espressamente ammesse, dalla parte che avrebbe avuto interesse a contestarle. Nel caso di specie, come detto, ### dante causa degli odierni ricorrenti, aveva dichiarato che alla sua iniziale tolleranza del transito si era sostituita una opposizione, ed i testimoni hanno confermato che tale mutamento era collocabile all'inizio degli anni '80. Il giudice del rinvio, quindi, ha ritenuto che l'esercizio del possesso utile ad usucapionem a decorrere dalla data 9 suindicata fosse confermato dalle dichiarazioni de l ### che aveva dedotto di aver mutato l'originaria tolleranza del transito, sulla base dei rapporti familiari esistenti, in opposizione al suo esercizio, riscontrate dai testim oni, che avevano rifer ito di dissidi familiari risalenti all'inizio degli anni '80, e dagli accertamenti eseguiti in loco dal C.T.U., che aveva dichiarato che l'unico accesso all'abitazione degli odierni controricorrenti era quello esercitato mediante la corte e la scala oggetto di causa.
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1061, 2697, 2909 c.c. e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo com ma, n. 3, c.p.c., perché la ### d i Appello avrebbe erroneamente ravvisato l'apparenza della servitù oggetto di causa, in relazione alla quale era stato proposto un motivo di ricorso in cassazione, dichiarato assorbi to dalla sentenza rescindente, confondendo il concetto di opera funzionale al transito con quello di opera univocamente destinata all'esercizio della servitù. Ad avviso degli odierni ricorrenti, inoltre, la questione della natura, apparente o meno, della servitù non avrebbe dovuto essere indagata dal giudice del rinvio, a seguito dell'assorbimento del relativo motivo operato dalla ### di Cassazione, perché sul punto non sarebbe stato proposto un motivo di gravame avverso la decisione di primo grado.
La censura è infondata. ### di Appello ha ritenuto di escludere la natura non apparente della servitù di cui si discute, ravvisand o la sussis tenza, nella fattispecie, di opere obiettivamente destinate al suo esercizio (cfr. pag. 11 del la sentenza impugnata). ### è da met tere in correlazione con la circostanza, parime nti accertata dal giudice d el rinvio, sulla base degli esiti della C.T.U., che “… l'accesso al primo piano dell'abitazione di proprietà degli eredi del ### è obbligato 10 attraverso la proprietà degli eredi del ### di cui alla part. 132, e, più nello specifico, attraverso la scala esterna” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). E' evidente che, in presenza di un solo accesso alla proprietà degli odierni controricorrenti, attraverso la corte e la s cala ogg etto di causa, q ueste ultime costituiscono o pere necessariamente preposte all'esercizio del transito, appunto obbligato e quindi necessario, onde la loro mera esistenza dimostra la natura apparente, e dunque l'usucapibilità, della servitù di passaggio oggetto di causa. Né vi è dubbio sul fatto che l'esistenza di dette opere sia idonea a spiegare effetti sulla natura, apparente o meno, della servitù, e che il correlato tema costituisse oggetto necessitato del giudizio di rinvio: a seguito della d ichi arazione di assorbimento del motivo concernente la natura del diritto oggetto di causa, operato dalla ### di Cassazio ne, la ### distrettuale e ra spec ificamente tenuta ad esaminare la questione. Infatti “### nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 14206 del 15/11/2001, Rv. 550276; conf. Sez. 1, Sentenza n. 10567 del 04/07/2003, Rv. 564794; Sez. 1, Sentenza n. 90 del 08/01/2007, Rv. 595022 ; Cass . Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615209; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 22/11/2018, Rv. 651851). E non v'è dubbio sul fatto che, nel caso specifico, la questione della natura della servitù fosse stata ripro posta al giudic e del rinvio, posto che la sentenza impugnata dà atto che gli odierni ricorrenti, nel costituirsi in quella sede ###applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza n. 15183/19 della ### venissero accolte le conclusioni già formulate nel giudizio di I grad o ed integralmente 11 ritrascritte” (cfr. pag. 4 del la sentenza). Concl usioni nel cui amb ito rientrava anche la questione dell'esistenz a delle opere apparenti destinate all'esercizio del diritto di transito, in relazione alla quale era stato peraltro proposto dal ### specifico motivo di appello, come confermato dalla stessa parte ricorrente a pag. 4 del ricorso.
Peraltro, sul punto, va rilevat o che seco ndo il più rec ente orientamento giurisprudenziale di questa ### il rigore emergente dalle precedenti pronunce è stato attenutato, con afferm azione del principio secondo cui “In tema d i giudizio di rinvio pr osecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a p rescindere dalla loro formale ed es pressa riproposizione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024, Rv. 671484). Pertanto, se una specifica questione viene fatta oggetto di motivo di ricorso per cassazione, e la ### dichiara assorbita la doglianza, la stessa deve comunque essere fatta oggetto di riesame da parte del giudice del rinvio, a meno che, sul punto, si ravvisi la formazione di un giudicato inte rno -cosa che, nella specie, de ve escludersisenza che poss a rilevare l'eventuale mancata riproposizione specifica della questione, in sede di rinvio, ad opera della parte interessata.
Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 950 e 951 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente 12 rigettato la domanda di regolamento dei confini, senza considerare che essa ha natura di accertamento, e dunque non può che definirsi con una statuizione coerente con la richiesta della parte.
La censura è inammissibile. ### e di Appello, rie saminando la questione, a seguito dell'accoglimento del motivo di ricorso concernente l'erronea configurazione, da parte del giudice di seconde cure, di una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei pro prietari di tutti i fondi interessati dal percorso della st rada interpo derale insistente anche sulla particella 132, ha ritenuto infondata la domanda, per assenza del suo presup posto, rappresentato dall'esistenza di una cond izione di incertezza del confine. La statuizione è coerente con l'insegnamento di questa ### seco ndo cui “### di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazi one tra fondi, adeguando la situazione di fatto a que lla di dir itto, e, quindi, presuppone che l'ince rtezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fond i …” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11822 del 15/05/2018, Rv. 648496 ; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22/12/2011, Rv. 620546). Ove, come nella specie, sia stata esclusa la condizione di incertezza, che costituisce il presupposto necessario della domanda di regolamento del confine, essa non può che essere respinta.
Non rileva, a contrario, che si tratti di azione di accertamento, e non di condanna, in quanto anche la prima, ove il giudice di merito non ne ravvisi i presupposti previsti dalla legge, può e deve essere rigettata.
Nel caso specifico, inoltre, l'incertezza del confine è stata esclusa dalla ### distrettuale in applicazione del principio secondo cui “In tema di azione di regol amento di confini, manca il pre supposto di ammissibilità della domanda, costituito dal l'incertezza del confi ne, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata 13 con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in c omproprietà d ei med esimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strad a vicinale oggetto di comuni one, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accogliere bbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno inte resse ad agir e” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3130 del 08/02/2013, Rv. 625050, richiamata anche a pag. 6 della sentenza impugnata). La presenza della strada vic inale, infatti, costituita ex collatione privatorum agrorum, fa sorgere un diritto di comunione sulla stessa, con conseguente formazione di una entità distinta dai singoli fondi latistanti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2388 del 26/01/2023, Rv. 666837; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012, Rv. 622154; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3108 del 19/05/1984, Rv. 435146) ed esclude che i predetti fondi possano essere considerati confinanti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26689 del 06/12/2005,, Rv. 585889).
Con il sesto ed ultim o motivo, i nfine, i ricorre nti denunz iano la violazione o falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la ### di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di correzione dell'errore materiale proposta dagli odierni cont roricorrenti, liquidando le spese, originariamente riferite al solo giudizio di Cassazione ed a quello di rinvio, anche per il primo ed il secondo grado.
La censura è infondata.
Va rib adito, al riguardo, il principi o seco ndo cui “In mate ria di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merit o precedenti a quello di legittimi tà, c he poi risulti vitto riosa all'e sito del giudizio di rinvio, ha diritto a d otte nere la liquidazione non solo 14 delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione ce nsurabile in sede di legit timità” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020, Rv. 656866; Sez. 3, Se ntenza n. 15868 del 28/07/2015, Rv. 636370). Nel caso specifico, la ### distrettuale, pur avendo correttamente affermato, in motivazione, che “Le spese di lite seguono la soccombenza, che nello specifico, deve essere valutata co n riferimento alla vi cenda complessiva che ha, comunque, visto come soccombente ### e i suoi eredi (Cass. civ. n. 1407/2020)” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), ha tuttavia liquidato, nel dispositivo, soltanto le spese dei giudizi di cassazione e di rinvio, dimenticando di determinare anche quelle del primo e secondo grado del giudizio di merito. ### materiale è poi stato corretto mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 287 c.p.c., con la quale non è stato -come sostiene la parte ricorrenteesercitato un potere decisionale, bensì soltanto emendata una e vidente svista materiale, avend o la ### del rinvi o espressamente affermato la soccombenza di ### e dei suoi eredi, relativamente all'intera vicenda processuale, e dunque non soltanto in riferimento ai due giudizi per i quali poi, nel dispositivo iniziale, sono state materialmente liquidate le spese. Deve quindi farsi applicazione del princi pio secondo c ui “A front e della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porl e a carico della part e soccomb ente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c. p.c. per ottener ne la quantificazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, 15 Rv. 649295). Soltanto quand o la pronuncia sul regolam ento delle spese processuali sia omessa non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione, il rimedio è quello dell'impugnazione, e non quello della speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p .c. (cfr. Ca ss. Sez. U, Sentenza n. 19137 del 06/07/2023, Rv. 668218), non po tendosi co nfigurare, in tal caso , l'esercizio, da parte del giudice, di un potere decisionale, e dunque una svista materiale sullo stesso.
In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese del presente giudiz io di legitt imità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la ### e rigetta il ricorso e condanna la part e ricorrente al pagamento, in favore di quel la contr oricorrente, dell e spese d el presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali , iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 16 Così deciso in ### nella camera di c onsiglio della ### addì 21 ottobre 2025. ####