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Tribunale di Chieti, Sentenza n. 151/2017 del 05-07-2017

... denuncia ex art. 1495 c.c. e la prescrizione dell'azione. Con riferimento alla domanda per rovina di edificio ex art. 1669 c.c., ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo solo venduto l'immobile, realizzato, invece, dalla ### S.r.L. Anche con riferimento a tale domanda ha eccepito la decadenza. Ha in ogni caso insistito per l'infondatezza della domanda e chiamato in giudizio la S.T.S. S.a.S. -### di ### & C., quale fornitrice del certificato di isolamento acustico. Ha infatti dedotto che il livello di rumorosità e di vibrazioni rientrano nella normale tollerabilità e, comunque, che la rumorosità non possa giustificare un'actio redibitoria ma, al massimo, una quanti minoris. Ha poi contestato la sussistenza delle infiltrazioni, verificatesi, in modestissima quantità, al piano seminterrato. Ha dedotto, che le parti, nella determinazione del prezzo, avrebbero tenuto conto tali elementi e ha contestato il quantum debeatur. In via riconvenzionale ha chiesto la retrocessione del bene, venduto con patto di riservato dominio, non essendosi il compratore accollato il mutuo e avendo fornito titoli poi privi di provvista e ha infine chiesto il risarcimento per indebita (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI SEZ. ### - CIVILE Il Tribunale Ordinario di Chieti, ### di ### in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 456 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013 TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### il quale lo rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (indirizzo differente da quello risultante dall'intestazione, ove l'elezione di domicilio è indicata in ### presso lo studio dell'Avv. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa di terzo RESISTENTE E ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (indirizzo differente da quello risultante dall'intestazione, ove l'elezione di domicilio è indicata in ####. ### n. 34, presso lo studio dell'Avv. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE E ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE E ### S.r.L. (C.F.: ###4), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, come da procura in atti RESISTENTE E S.T.S. S.a.S. -### di ### & C. (P. I.V.A..: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ### OGGETTO: inadempimento contrattuale ### per parte ricorrente nel merito: accertata e dichiarata la presenza, nell'immobile compravenduto, dei vizi descritti nella ### risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c., il contratto di vendita, stipulato in data ### tra ### e la ### S.r.L. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore del primo, della somma di € 57.036,54 a titolo di restituzione del prezzo pagato e dei pagamenti legittimamente fatti dal compratore per la vendita (art. 1493 c.c.) oltre a interessi legali, con decorrenza dal 4.10.2011 e fino alla data del soddisfo, nonché a rivalutazione monetaria in conseguenza del fenomeno inflattivo; o di eventuale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; In subordine: ridurre, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c., il prezzo di vendita della somma di € 62.897,41 (oltre oneri tecnici del 10% e I.V.A. secondo le aliquote di legge), maggiorata degli interessi di legge a decorrere dalla data dell'atto di vendita e fino al soddisfo o di eventuale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; condannare in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 c.c., la ### S.r.L. a risarcire il danno al ricorrente prodotto dai vizi della cosa venduta, rappresentato dalle spese tutte sostenute per il procedimento di ATP (€ 6.493,88), dal mancato o limitato utilizzo dell'appartamento durante i periodi di tempo indicati a causa dei suoi vizi (da liquidare in via equitativa) dalla mancata o ridotta disponibilità dell'immobile (da liquidare in via equitativa), nonché dal danno alla salute del ricorrente (da liquidare in via equitativa); in subordine rispetto alle domande di cui alle precedenti, condannare ciascun resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., al pagamento, in solido, in favore del ricorrente, della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, pari ad € 62.897,41 (oltre oneri tecnici del 10% e I.V.A. secondo le aliquote di legge), maggiorata degli interessi di legge a decorrere dalla data dell'atto di vendita e fino al soddisfo o di eventuale altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; con vittoria di spese di lite.  ### S.r.L. in via pregiudiziale: dichiarare la domanda avversa inammissibile per intervenuta decadenza, per prescrizione e per carenza di legittimazione passiva dell'esponente, quest'ultima per quanto attiene la domanda ex art. 1669 c.c. e qualsiasi riferimento ad eventuali vizi dello stabile; nel merito: respingere la domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: condannare parte attrice al rilascio immediato dell'immobile di seguito precisato: 1) appartamento sito in Comune di ### al ### alla ### n. 256/a sito al piano terra con annesso terrazzino coperto a livello della complessiva consistenza catastale di vani 4, confinante con piccolo pianerottolo della scala, proprietà ### area esterna condominiale a più lati e con proprietà ### nel ### del Comune di ### al ### fg. 15, map. 59, sub 56, ### n. 247, piano T, zona 1, cat A/2, classe 1, vani 4, rendita catastale 268,56 2) posto auto scoperto al piano sottostrada, della consistenza catastale di metri quadri 11, confinante con area di manovra esterna, altra proprietà della ditta venditrice a due lati e con muro perimetrale, nel ### del Comune di ### al ### fg. 15, map. 59, sub 11, ### n. 247, piano 1, zona 1, cat C/6, classe 1, consistenza mq11, rendita catastale 25,56, previa declaratoria dell'inadempimento definitivo del ### all'obbligo di pagamento del corrispettivo nei modi e termini pattuiti, ordinando al ### di trascrivere l'avvenuta risoluzione dell'atto pubblico del 4.10.2013 e la retrocessione dei beni compravenduti, nella piena ed esclusiva proprietà dell'### S.r.L. Respingere qualsiasi richiesta di condanna al risarcimento o alle restituzioni, in quanto infondata ovvero paralizzata dall'eccezione di inadempimento, compensazione ed eccezione riconvenzionale, con il danno complessivamente subito dall'esponente, determinato dal mancato pagamento degli acconti di cui agli assegni e dell'importo del mutuo impagato dal ### In caso di sussistenza del danno acustico, chiede la manleva nei confronti della S.T.S. S.a.S. -### di ### & C. Vinte le spese di lite.  ### in via pregiudiziale: dichiarare la domanda avversa inammissibile per intervenuta decadenza, nonchè per essere controparte incorsa nella prescrizione del diritto e e per carenza di legittimazione passiva dell'esponente, per quanto attiene la domanda ex art. 1669 Nel merito: respingere la domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto; vinte le spese di lite.  ### in via pregiudiziale: dichiarare la domanda avversa inammissibile per intervenuta decadenza, nonchè per essere controparte incorsa nella prescrizione del diritto e e per carenza di legittimazione passiva dell'esponente, per quanto attiene la domanda ex art. 1669 Nel merito: respingere la domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto; vinte le spese di lite.  ### S.r.L. in via pregiudiziale e principale: - rigettare la domanda proposta da ### in considerazione del difetto di legittimazione attiva non essendo proprietario dell'immobile oggetto di causa; ### in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di legittimazione passiva da parte della ### srl nel giudizio de quo; In subordine e nel merito: - rigettare la domanda dichiarandola inammissibile per intervenuta decadenza e prescrizione della denuncia dei vizi e difetti; - in ogni caso rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile e /o infondata in fatto ed in diritto; In ogni caso, con vittoria di spese del grado di giudizio, da liquidarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.  ###.T.S. S.a.S. -### di ### & C. in via preliminare: accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, la carenza di legittimazione passiva della ### di ### con condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché di tutti gli atti conseguenziali e connessi in virtù di quanto sopra argomentato; nel merito: rigettare la domanda di parte ricorrente nonché quella di manleva avanzata da parte resistente siccome infondata in fatto e diritto; Il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio e dichiarazione di antistatarietà dello scrivente difensore. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis, depositato il ###, il sig. ### ha chiesto, in via principale, la risoluzione del contratto di compravendita dell'appartamento sito in Comune di ### al ### alla ### n. 256/a, con annesso posto auto scoperto e, in subordine, la riduzione del prezzo per i vizi del bene. Ha altresì agito, in via ulteriormente subordinata, ex art. 1669 c.c. per vedersi riconosciuto il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, domanda poi rinunciata nei confronti della ### Ha infatti esposto di aver acquistato i suddetti beni dall'impresa ### S.r.L., al prezzo di € 214.962,99, corrispondendo immediatamente la somma di € 48.518,54, con accollo di mutuo per € 116.444,45 (di cui € 3.000,00 già pagati dal ricorrente), e rateizzazione del residuo importo di € 50.000,00 a fronte del rilascio di titoli. 
Il bene rivelava però la presenza di alcuni vizi, quali carenza di isolamento acustico e termico con tracce di umidità nelle pareti esposte a nord in corrispondenza di ponti termici e vibrazioni lato ferrovia. 
Il ricorrente introduceva, pertanto, un giudizio per accertamento tecnico preventivo che si concludeva con la relazione del #### D'### Il tecnico quantificava i danni in complessivi € 62.897,41oltre oneri tecnici ed I.V.A. dovuti a costi di ripristino e deprezzamento dell'immobile. 
Il sig. ### invitava quindi la venditrice ed i direttori del lavori (#### e ### al pagamento di tali somme ma si vedeva opporre un secco rifiuto. 
Si è costituita l'impresa ### S.r.L. eccependo, in via preliminare, la decadenza dal diritto di garanzia, per intempestività della denuncia ex art. 1495 c.c. e la prescrizione dell'azione. 
Con riferimento alla domanda per rovina di edificio ex art. 1669 c.c., ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo solo venduto l'immobile, realizzato, invece, dalla ### S.r.L. 
Anche con riferimento a tale domanda ha eccepito la decadenza. Ha in ogni caso insistito per l'infondatezza della domanda e chiamato in giudizio la S.T.S. S.a.S. -### di ### & C., quale fornitrice del certificato di isolamento acustico. Ha infatti dedotto che il livello di rumorosità e di vibrazioni rientrano nella normale tollerabilità e, comunque, che la rumorosità non possa giustificare un'actio redibitoria ma, al massimo, una quanti minoris. Ha poi contestato la sussistenza delle infiltrazioni, verificatesi, in modestissima quantità, al piano seminterrato. Ha dedotto, che le parti, nella determinazione del prezzo, avrebbero tenuto conto tali elementi e ha contestato il quantum debeatur. In via riconvenzionale ha chiesto la retrocessione del bene, venduto con patto di riservato dominio, non essendosi il compratore accollato il mutuo e avendo fornito titoli poi privi di provvista e ha infine chiesto il risarcimento per indebita occupazione dell'immobile. 
Si sono costituiti l'### Giuliadori e l'#### rilevando l'inopponibilità del procedimento per ATP svoltosi senza la loro partecipazione ed eccependo, in via preliminare, la decadenza dal diritto di garanzia, per intempestività della denuncia ex art. 1495 c.c. e la prescrizione dell'azione. 
Hanno in ogni caso insistito per l'infondatezza della domanda deducendo che il livello di rumorosità e di vibrazioni rientrano nella normale tollerabilità. Hanno poi contestato la sussistenza delle infiltrazioni, verificatesi, in modestissima quantità, al piano seminterrato. L'#### ha anche eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sia con riferimento alla domanda ex art. 1490 c.c. che ex art. 1669 c.c. avendo solo effettuato il progetto in cemento armato e curato la sicurezza del cantiere. 
Si è costituita la ### S.r.L. eccependo il difetto di legittimazione attiva del sig. ### non essendo proprietario dell'immobile e quindi legittimato ad esperire l'azione ex art. 1669 c.c. Egli infatti è risultato inadempiente, in quanto non ha provveduto all'accollo del mutuo per la somma pattuita e, peraltro, i titoli rilasciati in favore dell' ### S.r.L. sono risultati insoluti ad ogni scadenza. Ha poi eccepito l'inopponibilità del procedimento per ATP svoltosi senza la sua partecipazione, la decadenza dal diritto di garanzia, per intempestività della denuncia ex art.  1669 c.c. e la prescrizione dell'azione. 
Si è altresì costituita la terza chiamata, S.T.S. S.a.S. -### di ### & C.  eccependo l'inopponibilità del procedimento per ATP svoltosi senza la sua partecipazione. Ha poi eccepito la nullità della propria chiamata in causa, chiedendo a sua volta di chiamare in causa l'#### che aveva effettuato la certificazione di isolamento acustico (rinunciando alla chiamata all'udienza dell'11.6.2015). Ha, nel merito, fatto proprie le difese dell'impresa ### S.r.L. 
Dopo vari rinvii per permettere una corretta integrazione del contraddittorio, avvenuta solo in data ###, la causa è stata istruita con l'ammissione delle prove orali e l'espletamento della ### Ciò detto, si osserva quanto segue. 
Va in primis affrontata l'eccezione di decadenza ex art. 1495 Sul punto va premesso che l'onere della prova di avere denunziato tempestivamente al venditore i vizi della cosa venduta incombe sul compratore (C. 1031/2000; C. 11519/1999; C. 844/1997; C.  2394/1994; C. 9010/1993; C. 2952/1993; C. 6365/1991; C. 2107/1991; C. 3796/1989). 
Nel caso di vizi apparenti il termine di otto giorni per la denunzia decorre da quando il diritto di proprietà è stato trasferito (C. 10148/2004) ed il compratore è stato messo in condizione di esaminare il bene, vale a dire, di regola, dal giorno in cui questo gli è stato consegnato (C.  1082/1995; C. 7202/1994; C. 9008/1993). 
Nel caso di vizi non apparenti - ossia di vizi occulti o comunque non rilevabili attraverso un sommario esame della cosa - il termine decorre dalla loro scoperta, che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi (C. 22107/2015; C.  8183/2002; C. 11452/2000; C. 6735/2000; C. 7541/1995; C. 1082/1995; C. 7202/1994; C.  4116/1990) e non già al momento dell'individuazione della causa (### 2, Sentenza n. 9515 del 06/05/2005 Rv. 582652 - 01). 
Sostengono i resistenti che i vizi, ossia le deficienze di isolamento acustico e le vibrazioni lato ferrovia non potevano che emergere già dal momento dell'acquisto, se non addirittura prima. 
In realtà, a parere del giudicante, occorre distinguere tra i vizi e gli effetti degli stessi. Ebbene, i vizi sono le imperfezioni materiali della cosa, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione, ed incidenti sulla sua utilizzabilità, rendendola inidonea all'uso cui è destinata ovvero diminuendone il valore in modo apprezzabile (C. 19199/2004; C. 5153/2002; C.  8537/1994; C. 1424/1994; C. 6988/1986). 
Nel caso di specie, come rilevato dal ### le misure concretamente adottate nella costruzione dell'immobile, ai fini del contenimento degli effetti del rumore, sono rappresentate essenzialmente dallo spessore delle tamponature esterne di 35 cm e dalla presenza dei balconi in aggetto, soluzioni che il CTU non ritiene sufficienti per un completo isolamento termico. 
Il vizio, quindi, non è il rumore o la vibrazione in sé, che potrebbero rientrare nei limiti di tolleranza, ma la mancanza dei sistemi di isolamento che appunto il CTU ha rilevato, causati dalla mancata apposizione stessa di tali sistemi. Quindi, solo a seguito del sopralluogo eseguito, a sua richiesta, dall'### Bellucci di ### il 28 marzo 2012, i vizi, occulti, sono stati scoperti. Pertanto va rigettata l'eccezione di decadenza. 
Viene parimenti eccepita la prescrizione dell'azione che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., è di un anno decorrente dalla scoperta (quindi dal 28.3.2012). 
Con la lettera del 29.3.2012, il ricorrente richiede che l'impresa rimedi ai vizi riscontrati, non chiede invece la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 
Perché un atto possa interrompere la prescrizione è necessario che presenti un elemento soggettivo rappresentato dall'indicazione del soggetto obbligato ed un elemento oggettivo costituito dalla pretesa di adempimento, espressa in forma scritta, o di far valere il diritto (C. 16131/2002; C.  10504/1999). 
Ebbene, la lettera del 29.3.2017 richiede l'eliminazione dei vizi e fa espresso riferimento agli artt.  1490 e s.s. e 1699 Quindi esso vale come atto di interruzione della prescrizione. 
Anche tale eccezione va, pertanto, rigettata. 
Sono state rinvenute dal CTU anche dei fenomeni infiltrativi che riguardano sia le pareti murarie interne dei corridoi e degli altri vani condominiali e sia le pareti delle quattro facciate esterne del piano seminterrato. Ragionevolmente ritiene il tecnico che il fenomeno interessi anche il lato interno delle pareti murarie delle autorimesse private della ### B, inaccessibili. 
Anche per le infiltrazioni vale quanto detto sopra. Ed infatti non vi sono prove che tali vizi erano riconoscibili prima del sopralluogo eseguito dall'### Bellucci di ### il 28 marzo 2012. 
Pertanto, per quanto detto, anche con riferimento a tali vizi non può dichiararsi la decadenza o la prescrizione dell'azione. 
Tanto premesso il CTU ha quantificato la spesa complessiva per la sostituzione degli infissi, ovvero per il miglioramento dell'isolamento acustico di facciata in € 4.099,46 oltre IVA di legge. Non ha invece ritenuto risolvibili le problematiche inerenti alle vibrazioni, per le quali il CTU stima un deprezzamento del 5% dell'immobile (totali € 10.000,00). 
Peer quanto riguarda le infiltrazioni da risalita capillare, le stesse interessano parti comuni di cui l'attore è compartecipe nella misura di 27,05 millesimi. Pertanto il pregiudizio per il ricorrente, per le infiltrazioni, sarebbe pari ad € 1.781,78 oltre IVA di legge, per un danno complessivo di € 16.469,36 oltre IVA di legge su € 6.469,36. 
Parte ricorrente chiede, in primis, la risoluzione del contratto ex art. 1492 Si ritiene che l'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto non sia un rimedio a sé, ma costituisca un'applicazione del generale istituto della risoluzione disciplinato dagli artt. 1453 ss. c.c., nonostante la presenza di talune deroghe rispetto alla disciplina comune, quali l'onere della denuncia del vizio entro un breve termine di decadenza, il termine annuale di prescrizione e l'esplicito richiamo agli usi, che possono escludere la risoluzione per determinati vizi. 
È quindi necessario che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Ebbene parte ricorrente non deduce di non aver occupato l'immobile, almeno nell'atto introduttivo, circostanza comunque provata dall'istruttoria orale. ### teste a sostenere il contrario è, infatti, la sig.ra ### madre del ricorrente e inattendibile per tale rapporto di parentela. In ogni caso il sig.  ### ha avuto la disponibilità dell'immobile e si è offerto di restituirlo (pag. 6 del ricorso) ma ciò non vale ad escludere il pagamento dell'indennità da occupazione. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1216 c.c., a differenza dei casi in cui oggetto della prestazione sono cose mobili, nell'ipotesi della consegna di un immobile la liberazione coattiva del debitore avviene mediante la nomina di un sequestratario. 
Per cui, a fronte di tali vizi, di un valore complessivo di circa l'8% dell'immobile e considerando l'uso del bene stesso da parte ricorrente o comunque la sua disponibilità, sicuramente essi costituiscono un inadempimento di scarsa importanza, non tali da legittimare l'azione redibitoria. 
Ciò anche alla luce dell'inadempimento a sua volta posto in essere dal ricorrente, che invece non ha provveduto al pagamento dei ¾ del prezzo. Infatti (### 3 -, Sentenza n. 22626 del 08/11/2016 Rv.  642966 - 01) il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, È quindi evidente la sproporzione degli adempimenti posti in essere tra il ricorrente e l'### S.r.L. 
Risulta, invece fondata, per l'importo di 16.469,36 oltre IVA di legge su € 6.469,36, quindi per € 17.892,62, l'actio quanti minoris, per cui tale somma dovrebbe essere decurtata dal prezzo già corrisposto. Non vanno invece considerate le spese per il ### pari ad € 5000,00 che rimangono a carico del ricorrente, atteso il suo prevalente inadempimento. 
Non accoglibile è invece la richiesta risarcitoria per il mancato o limitato uso del bene, danno che invece è da ricomprendersi nella determinazione, effettuata dal ### del valore locativo dell'immobile, confrontato con beni aventi età, finiture, stato di conservazione e superficie netta comparabili con quelli dell'appartamento attoreo. ### ha condivisibilmente quantificato l'importo in € 450,00 mensili. 
Del tutto non provata e, comunque, chiaramente risibile il paventato danno alla salute, rinvenibile, a detta del medico della ### in reazioni di panico al passaggio di treni. 
Ovviamente l'accoglimento dell'actio quanti minoris può rilevare solo in astratto per la regolamentazione delle spese, non comportando la risoluzione del contratto ma solo la riduzione del prezzo. Tuttavia il contratto, come appena detto, si è risolto per inadempimento prevalente del ricorrente. 
Accolta quindi la domanda quanti minoris, non è da prendere in considerazione la subordinata domanda ex art. 1669 c.c. se non per rilevarne la virtuale infondatezza. Ed infatti (Cass. civ. Sez. II, 28-10-1994, n. 8904) essa è si esperibile nei confronti sia dell'appaltatore che del progettista, ma si applica la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione. 
Tutti i resistenti hanno eccepito la prescrizione e la decadenza per cui, a prescindere dal difetto di legittimazione passiva della ### S.r.L. e dell'#### né alla ### S.r.L., né all'#### né #### risulta pervenuta alcuna denuncia entro un anno dal 28 marzo 2012. 
La relativa domanda va quindi rigettata. 
Va invece accolta la domanda di restituzione dell'immobile da parte dell'impresa ### S.r.L. il cui inadempimento è marginale se confrontato con quello del ricorrente. 
Ed infatti l'immobile è stato acquistato con patto di riservato dominio, per cui, la pronuncia della risoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà comporta che la cosa venduta sia restituita al soggetto venditore, che comunque ha mantenuto la titolarità del bene, mentre l'acquirente inadempiente potrà riottenere quanto pagato con le varie rate. Il venditore ha però diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. 
Quindi il sig. ### va condannato alla restituzione dell'immobile ed al pagamento del valore locativo dell'immobile, quantificabile in € 450,00 mensili oltre interessi legali a far data dal 4.10.2011 e fino al rilascio. 
È stato anche osservato come la disposizione dell'art. 1526 c.c., non condiziona alla restituzione delle rate riscosse la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita con riserva della proprietà per inadempimento del compratore, ma ne disciplina soltanto gli effetti restitutori e di indennizzo, secondo principio della domanda di parte (C. 2161/2006). 
In tale giudizio la domanda del #### sussiste, sebbene riferita all'ipotesi di cui all'art. 1492 c.c. e s.s. e quindi l'impresa ### S.r.L. dovrà restituire al ricorrente la somma di € 51.518,54 oltre interessi dall'esborso al soddisfo, somma da decurtarsi in ragione del compenso per l'uso della cosa, come determinato. 
Quanto ai rapporti tra l'impresa ### S.r.L. e la S.T.S. S.a.S. -### di ### & C., se da un lato è accertato che il certificato del corretto isolamento acustico non era corretto, dall'altro i danni non sono a lei imputabili. A fronte di un corretto certificato la venditrice avrebbe dovuto infatti comunque provvedere alle opere di isolamento acustico determinate dal CTU (sostituzione degli infissi ovvero miglioramento dell'isolamento acustico di facciata). 
Quindi, in conclusione, la domanda di parte ricorrente va rigettata nei confronti degli #### dell'#### e nei confronti della ### S.r.L., così come va rigettata la domanda di manleva della impresa ### S.r.L. nei confronti della S.T.S. 
S.a.S. -### di ### & C. 
Il sig. ### va condannato al rilascio immediato degli immobili ed al pagamento del valore locativo dell'immobile, quantificabile in € 450,00 mensili oltre interessi legali a far data dal 4.10.2011 e fino al rilascio.  #### S.r.L. dovrà restituire al ricorrente la somma di € 51.518,54 oltre interessi dall'esborso al soddisfo, somma da decurtarsi in ragione del compenso per l'uso della cosa, come determinato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in osservanza del D.M. 55/14. 
Per cui esse possono compensarsi tra la impresa ### S.r.L. e la S.T.S. S.a.S. -### di ### & C integralmente, mentre possono compensarsi, solo per metà, tra la impresa ### S.r.L. e il sig. ### Per analoga ragione le spese di ATP possono interamente compensarsi tra l'### S.r.L. e il sig. ### con obbligo per la prima di rimborsare al sig. ### la metà delle somme liquidate al ###'### (la metà, quindi, di € 2000,00 per onorario ed € 1365,00 per spese, oltre IVA e ### se dovute). 
Le spese di CTU di questo giudizio vanno poste per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ a carico della impresa ### S.r.L. 
Non sussistono i requisiti per una condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. 
Va da ultimo rilevato che l'Avv. ### difensore dell'#### ha depositato la memoria di replica per l'### firmata dall'Avv. ### Essa è, pertanto, inammissibile.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: A) dichiara risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 4.10.2011 per ### di ### tra ### S.r.L., e ### per grave ed imputabile inadempimento prevalente di quest'ultimo; B) condanna ### (C.F.: ###) al pagamento, in favore della ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###), della somma di € 450,00 mensili oltre interessi legali a far data dal 4.10.2011 fino al rilascio; C) ordina a ### (C.F.: ###) o a chiunque li detenga, il rilascio, in favore della ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###), dei seguenti beni immobili 1) appartamento sito in Comune di ### al ### alla ### n. 256/a sito al piano terra con annesso terrazzino coperto a livello della complessiva consistenza catastale di vani 4, confinante con piccolo pianerottolo della scala, proprietà ### area esterna condominiale a più lati e con proprietà ### nel ### del Comune di ### al ### fg. 15, map. 59, sub 56, ### n. 247, piano T, zona 1, cat A/2, classe 1, vani 4, rendita catastale 268,56 2) posto auto scoperto al piano sottostrada, della consistenza catastale di metri quadri 11, confinante con area di manovra esterna, altra proprietà della ditta venditrice a due lati e con muro perimetrale, nel ### del Comune di ### al ### fg. 15, map. 59, sub 11, ### n. 247, piano 1, zona 1, cat C/6, classe 1, consistenza mq11, rendita catastale 25,56; D) condanna l'### S.r.L. (P. I.V.A.: ###) a restituire a ### (C.F.: ###) la somma di € 51.518,54 oltre interessi dall'esborso al soddisfo, nonché la metà delle somme liquidate al ###'### (la metà, quindi, di € 2000,00 per onorario ed € 1365,00 per spese, oltre IVA e ### se dovute) importi da decurtarsi in ragione del compenso per l'uso della cosa, come determinato al punto B) del dispositivo; E) condanna ### (C.F.: ###) alla rifusione di metà delle spese di lite in favore della ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###), che si liquidano per il totale, su cui calcolare il dovuto, in € 350,20 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed Iva come per legge, mentre compensa il restante 50%; F) compensa le spese del giudizio di ATP tra ### (C.F.: ###) e ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###); G) pone le spese di CTU di questo giudizio, come liquidato con separato provvedimento, per ¾ a carico di ### (C.F.: ###) e per ¼ a carico della ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###); H) compensa le spese di lite tra ### S.r.L. (P. I.V.A.: ###) e S.T.S. S.a.S. -### di ### & C. (P. I.V.A..: ###); I) condanna ### (C.F.: ###) alla rifusione delle spese di lite in favore della ### S.r.L. (C.F.: ###4), dell'#### e dell'#### (C.F.: ###) che si liquidano per ciascuno, in € 7.000,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed Iva come per legge, da distrarsi con riguardo al solo difensore della ### S.r.L.; L) ordina ai competenti uffici di provvedere alle consequenziali annotazioni, registrazioni e trascrizioni. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 456/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Turco Francesco

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21084/2022 del 04-07-2022

... risoluzione per inadempimento del venditore (quale azione redibitoria ex art. 1492 c.c., proposta nell'ambito delle azioni edilizie spettanti all'acquirente in ordine alla garanzia dei vizi della cosa venduta), ritenendo che non fosse stata dimostrata, a cura dell'acquirente, la ricorrenza del vizio dell'autovettura, sicché il difetto di tale prova sarebbe ricaduto sull'acquirente stesso. 5 All'uopo, è stata considerata insufficiente la mera deduzione circa l'avvenuto incendio che ha distrutto l'autovettura, quale evento lesivo finale che avrebbe potuto essere imputato ad un vizio o a un difetto di conformità del mezzo, ma anche a cause estranee. Ed, in merito, né le risultanze dell'accertamento effettuato dai ### del ### - che avevano riferito di un corto circuito risalente all'impianto elettrico - né le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di prime cure - che avevano ricondotto l'incendio ad un pregresso urto del mezzo o ad un fatto doloso di terzi, il quale aveva gravemente danneggiato la sua parte anteriore - avrebbero avuto un peso decisivo nella ricostruzione della causa dell'incendio. E quand'anche si fosse stimato, come è riportato nel verbale (leggi tutto)...

testo integrale

vizi ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27326/2017) proposto da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato in ### presso la ### della Corte di cassazione; - ricorrente - contro ### S.p.A. a socio unico (C.F.: ###,7), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### D'### - controricorrente - e ### di ### e ### S.n.c. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 591/2017, pubblicata il 27 aprile 2017; ci\>' n zA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° giugno 2022 dal ### relatore dott. ### lette le memorie depositate nell'interesse del ricorrente e del controricorrente ai sensi dell'art. 380-bís.1. c.p.c.  ### 1.- Con citazione notificata il 5 settembre 2006, ### conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, la concessionaria ### S.r.l., chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura ####, targata ### con la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di euro 20.000,00, corrisposta a titolo di prezzo, oltre accessori, nonché alla rimozione, a spese della stessa convenuta, del relitto della vettura incendiata, ubicato nel cortile della sua abitazione. 
Esponeva, al riguardo, l'attore: che in data 29 dicembre 2005 aveva acquistato, presso la suddetta concessionaria, l'autovettura usata innanzi emarginata, immatricolata per la prima volta in data 8 aprile 2002, per il prezzo di euro 20.000,00; che era stata prevista la garanzia di dodici mesi per i vizi, a decorrere dalla data di consegna; che nell'autovettura, parcheggiata - come di consueto - nel cortile della propria abitazione, nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2006, si sviluppava un grosso incendio, che la distruggeva completamente nella sua parte anteriore; che i ### del ### di ### chiamati prontamente e intervenuti per spegnere l'incendio, riportavano nel verbale redatto la dicitura 'natura elettrica, corto circuito". 
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., la quale resisteva alla domanda, contestando ogni sua responsabilità. Chiedeva, poi, che fosse autorizzata a chiamare in garanzia la ### di ### e ### S.n.c., dalla quale aveva acquistato la succitata ### il 27 giugno 2005, affinché la terza chiamata la tenesse indenne di quanto la società 2 convenuta fosse stata eventualmente condannata a corrispondere all'attore per il titolo indicato. 
All'esito dell'autorizzazione della chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la ### di ### e ### S.n.c., la quale contestava integralmente, in fatto e in diritto, la tesi dell'attore e della convenuta, chiedendo, a sua volta, l'autorizzazione a chiamare in causa la ### S.p.A., quale rivenditrice della suddetta ### in data 6 giugno 2005, per essere manlevata da ogni e qualsiasi somma da corrispondersi alla ### Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio. 
Era altresì dichiarata l'estinzione del giudizio tra ### S.n.c.  e ### S.p.A., in ragione della transazione intervenuta tra tali parti, all'esito della quale la ### dichiarava di rinunciare agli atti e alla domanda nei confronti di ### con compensazione delle spese. 
Il Tribunale adito, con sentenza n. 41/2012, depositata il 2 gennaio 2012, rigettava le domande proposte dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite, sia nei confronti della convenuta, sia nei confronti della terza chiamata. All'uopo, deduceva che, in forza dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa dell'incendio che aveva interessato l'autovettura non doveva ricondursi a deficit dell'impianto elettrico, ma ad un sinistro subito dal mezzo oppure ad un evento doloso successivo.  2.- Sul gravame interposto da ### con citazione notificata il 17 febbraio 2012, la Corte d'appello di ### con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territorialle rilevava: a) che l'attore-appellante, sul quale gravava il corrispondente onere probatorio, non aveva fornito adeguato riscontro, né sulle reali cause dell'incendio, né soprattutto sull'esistenza di eventuali responsabilità in capo alle società convenute; b) che l'accertamento dei ### del ### aveva valore probatorio privilegiato limitatamente ai fatti descritti, ma non in relazione 3 alle valutazioni soggettive degli agenti accertatori, che peraltro, nel caso in esame, sembravano assolutamente apodittiche e non adeguatamente supportate dagli esiti delle indagini eventualmente effettuate; c) che non era, infatti, dato comprendere quali fossero stati gli elementi che avevano indotto i ### del ### ad attribuire l'insorgenza dell'incendio ad un corto circuito; d) che anche le indagini effettuate dal consulente tecnico d'ufficio erano state lacunose e poco attendibili, poiché di fatto si erano concentrate su due ipotesi - urto o evento doloso - prive di decisivi riscontri e certamente condizionate dall'ampio lasso di tempo (circa tre anni) decorso tra l'incendio e l'accertamento peritale; e) che, anche ove si fosse condivisa la tesi dell'appellante in merito alla causa dell'incendio, in ogni caso, questi non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che il corto circuito fosse stato imputabile ad un guasto o ad un malfunzionamento intrinseco all'autovettura o piuttosto ad altre cause non ascrivibili al venditore, come - ad esempio - carenze di vario tipo nella manutenzione ordinaria del veicolo; f) che, per l'effetto, l'eventuale verificazione di un corto circuito non poteva necessariamente essere attribuita ad un difetto di fabbricazione dell'autovettura, anche in considerazione del fatto che l'appellante non aveva mai fornito alcun riscontro sul punto, come - ad esempio - l'esistenza di un'eventuale azione di richiamo da parte della casa automobilistica ### g) che la condanna alla refusione delle spese di lite, da parte dell'attore, nei confronti sia della convenuta sia della terza chiamata, doveva essere confermata, escludendosi la natura pretestuosa della chiamata, in quanto l'autovettura in questione era stata acquistata dalla ### verso la ### il 27 giugno 2005 e pochi mesi dopo era stata venduta all'appellante, cosicché il breve lasso di tempo intercorso tra le due vendite, in assenza di utilizzazione dell'autovettura, avrebbe potuto legittimamente indurre l'appellata ### a ritenere la responsabilità di ### per eventuali guasti prodottisi nel veicolo.  3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ### Ha resistito con controricorso 4 l'intimata ### S.p.A. È rimasta intimata la ### di ### e ### S.n.c.  4.- Il ricorrente e la controricorrente hanno presentato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in materia di ripartizione dell'onere della prova, per avere la Corte d'appello, a fronte di un incendio che aveva provocato la distruzione della autovettura ### acquistata poco meno di due mesi prima, addossato sull'attore stesso l'onere di dimostrare le cause dell'incendio e la sussistenza di eventuali responsabilità in capo alle convenute, così disattendendo il principio secondo cui, all'esito dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento, la prova dell'adempimento sarebbe dovuta ricadere sul convenuto.  ### l'istante, in conseguenza della tempestiva denuncia del vizio, quale prima anomalia manifestata dalla vettura sin dal suo acquisto, ai fini di far valere la garanzia, non poteva ricadere sull'acquirente garantito il difetto di prova idonea a dimostrare che il corto circuito fosse imputabile ad un guasto o ad un malfunzionamento intrinseco all'autovettura o piuttosto ad altre cause non ascrivibili al venditore, come invece aveva ritenuto la sentenza impugnata.  1.1.- La doglianza è infondata.  1.2.- In ordine alla ricostruzione del fatto, da cui è opportuno muovere in via preliminare, il Giudice del gravame ha disatteso la domanda di risoluzione per inadempimento del venditore (quale azione redibitoria ex art. 1492 c.c., proposta nell'ambito delle azioni edilizie spettanti all'acquirente in ordine alla garanzia dei vizi della cosa venduta), ritenendo che non fosse stata dimostrata, a cura dell'acquirente, la ricorrenza del vizio dell'autovettura, sicché il difetto di tale prova sarebbe ricaduto sull'acquirente stesso.  5 All'uopo, è stata considerata insufficiente la mera deduzione circa l'avvenuto incendio che ha distrutto l'autovettura, quale evento lesivo finale che avrebbe potuto essere imputato ad un vizio o a un difetto di conformità del mezzo, ma anche a cause estranee. 
Ed, in merito, né le risultanze dell'accertamento effettuato dai ### del ### - che avevano riferito di un corto circuito risalente all'impianto elettrico - né le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di prime cure - che avevano ricondotto l'incendio ad un pregresso urto del mezzo o ad un fatto doloso di terzi, il quale aveva gravemente danneggiato la sua parte anteriore - avrebbero avuto un peso decisivo nella ricostruzione della causa dell'incendio. 
E quand'anche si fosse stimato, come è riportato nel verbale dei ### del ### che l'incendio si fosse sviluppato quale conseguenza di un corto circuito relativo all'impianto elettrico dell'autovettura, tale circostanza - ad avviso della Corte di merito - non sarebbe stata comunque necessariamente riconducibile ad un vizio o a un difetto di conformità del mezzo, in mancanza di alcuna allegazione e dimostrazione della sua ascrizione a simili causali. 
In conclusione, in difetto di alcuna dimostrazione di vizi del mezzo, la pretesa garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1.490 e ss. c.c. è stata disattesa, addebitandosi all'acquirente la carenza probatoria denunciata.  1.3.- Tanto premesso, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio sulla ripartizione dell'onere probatorio nell'azione generale di garanzia per i vizi, spettante in ragione della conclusione di un contratto di vendita. 
Ora, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art.  1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 16/11/2021; ### 2, 6 Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; ### 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; ### 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; ### U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019). 
Con la conseguenza che, in mancanza di tale dimostrazione, l'azione spiegata non può trovare seguito. 
La Corte d'appello ha applicato tale principio, che era già stato affermato da questa Corte prima della citata sentenza delle ### (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18947 del 31/07/2017; ### 2, Sentenza 18125 del 26/07/2013; ### 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007).  1.4.- Solo nella memoria integrativa il ricorrente richiama la speciale disciplina sulla ripartizione dell'onere probatorio nella vendita dei beni di consumo, senza che il motivo articolato nel ricorso si premuri di specificare alcuna lesione delle norme dedicate a tale tipologia di vendita. 
È però prospettata la violazione della norma generale sulla distribuzione dell'onere probatorio. 
Nondimeno, anche ove il caso sia inquadrato, sul piano sistematico, nell'alveo della vendita di beni di consumo, come in effetti avrebbe dovuto essere, le conclusioni cui può pervenirsi non sarebbero dissimili, in esito alle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata.  1.4.1.- E ciò avuto riguardo al principio secondo cui il giudice nazionale, investito di una controversia cui si applica la ### n. 1999/44/CE (nella specie, si verte sulla garanzia che il venditore deve all'acquirente nel contesto di un contratto di vendita di un bene mobile materiale), è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come "consumatore', anche se questi non ne abbia espressamente rivendicato la qualità. 
Orbene, quanto al rapporto tra normativa codicistica e normativa speciale, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni (iura novit curia facta 7 sunt probanda), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020; ### 3, Sentenza n. 14775 del 30/05/2019). 
Questa conclusione è supportata, sul piano normativa: sia dal dettato dell'art. 135, secondo comma, cod. cons. - secondo il testo vigente ratione temporis, posto che il capo dedicato alla vendita di beni di consumo, di cui agli artt. 128-135 della disciplina consumeristica, risente, allo stato, delle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che, ai sensi del suo art. 2, primo comma, hanno efficacia a decorrere dal 10 gennaio 2022 -, il quale prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; sia dal disposto dell'art. 1469-bis c.c., secondo cui le disposizioni del titolo secondo del libro quarto del codice civile, dedicato ai contratti in generale, si applicano ai contratti del consumatore "ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". 
Senonché, nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento ad un acquisto di automobile usata da un concessionario a una persona fisica per uso personale, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione la speciale disciplina dettata per la vendita di beni di consumo - più favorevole al consumatore, nella prospettiva di sanare la fisiologica asimmetria che ricorre rispetto al professionista -, normativa applicabile d'ufficio dal giudice, in forza del brocardo latino da mihi ractum, dabo tibi ius. 
Viceversa, nel caso di specie, la Corte di merito - in adesione all'impostazione della domanda introduttiva del giudizio - ha applicato le sole norme civilistiche in materia di vendita e non la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla sentenza impugnata che 8 l'autovettura era stata alienata da un operatore commerciale - recte una concessionaria di rivendita di autovetture usate - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali (non vi è, infatti, alcun riferimento all'uso professionale del mezzo acquistato). 
Sarebbe stato, quindi, applicabile il codice del consumo, con particolare riferimento al regime probatorio agevolato in favore del consumatore, in quanto l'incendio si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, nonostante l'attore non avesse evocato il corrispondente riferimento normativo. 
Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che l'autovettura è stata acquistata e consegnata il 29 dicembre 2005 mentre, l'incendio si è verificato nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2006.  1.5.- In tal caso, ai sensi dell'art. 132, secondo e terzo comma, cod.  cons. - secondo la versione vigente ratione temporis il Giudice del gravame avrebbe dovuto accertare se un vizio fosse stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e, trattandosi di vizio che asseritamente si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, applicare la presunzione circa l'esistenza del difetto alla data della consegna, a meno che tale ipotesi fosse stata incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 
Siffatte previsioni si pongono in chiave sintonica: in primis, con l'art.  5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, che deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale, la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al vendil:ore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull'esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti; 9 e, in secondo luogo, con l'art. 5, paragrafo 3, della ### n. 44/99/CE - il quale prevede che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già, in linea di principio, al momento della consegna -, il quale deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale, avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico, e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d'ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno.  1.6.- Alla luce di tale ricostruzione, resta fermo comunque che - anche ove fosse stata applicata la disciplina speciale sulla vendita dei beni di consumo -, in base alle argomentazioni rassegnate dalla sentenza impugnata, non vi sarebbero stati i presupposti per affermare la responsabilità del venditore. 
E ciò benché si sia trattato di un fatto dannoso accaduto sul bene di consumo entro il termine semestrale dall'avvenuto acquisto. 
Non risulta, infatti, che il consumatore abbia allegato e dimostrato uno specifico vizio (recte difetto di conformità), da cui era affetta l'autovettura.  ### si è limitato a denunciare l'incendio accaduto, il quale costituisce un mero evento lesivo (recte un dato puramente effettuale), potenzialmente ascrivibile, sia a vizi o difetti di conformità del bene, sia a cause estranee. 
Ma non ha denunciato alcun difetto di conformità del bene mobile acquistato, quale asserita causa scatenante dell'incendio, secondo la nozione di difetto di conformità che può trarsi dall'art. 129, secondo comma, cod. cons., sempre secondo la versione vigente ratione temporis. 
Ed, in effetti, l'equivoco quadro probatorio raggiunto ha indotto il Giudice del gravame a ritenere che non vi fossero elementi sufficienti per ricondurre l'incendio a vizi dell'autovettura, piuttosto che a cause esterne, come un potenziale tamponamento subito dal mezzo, prima che l'incendio si sviluppasse, o l'azione dolosa di terzi.  10 Ancora, la sentenza d'appello ha puntualizzato che, anche ove si fosse condivisa la tesi dell'appellante sulla riconducibilità dell'incendio ad un corto circuito (circostanza, in realtà, scartata, alla stregua della non condivisione della valutazione apodittica contenuta nel verbale rilasciato dai ### del ### intervenuti sul posto), in ogni caso, l'attore-appellante non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che il corto circuito fosse stato imputabile ad un guasto o ad un malfunzionamento intrinseco all'autovettura o piuttosto ad altre cause non ascrivibili al venditore. 
Sicché è stato precisato, in primis, che anche il corto circuito è, invero, un evento indotto e non un difetto di conformità e, in secondo luogo, che la ricorrenza di tale corto circuito, ad ogni modo, non è stata provata. 
Ora, con riferimento alla disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, fermo restando che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato, l'art. 132, terzo comma, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis) ha previsto, in chiave agevolativa di detto onere, che, allorché il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna - nella disciplina successiva alla novella del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, tale termine è stato esteso ad un anno - trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformil:à. 
Il che non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato.  11 Tale conclusione vale anche in ordine alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un consumatore (ossia ad una persona fisica che abbia acquistato l'automobile per uso personale), poiché, ai sensi degli artt. 128 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al cohsumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, presuppone che il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità, allo scopo di vincere il meccanismo presuntivo iuris tantum delineato dall'art. 129, secondo comma, cod. cors. 
Inoltre, tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza della Corte di ### secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art.  5, paragrafo 3, della ### UE 1999/44 (corrispondente al dettato dell'art.  132, terzo comma, cod. cons. vigente ratione temporis) - deve essere interpretata nel senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né a provare che la sua origine è imputabile al venditore; b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene (Corte di ### 4 giugno 2015, in causa C-497/13, ### c.  ###.  ### probatoria di cui all'art. 132, terzo cornma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata).  12 In altri termini, in tanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura, come - ad esempio - il fatto che uno sportello non si chiuda o la mancata emissione di aria fredda dal condizionatore o piuttosto un qualsiasi difetto dell'impianto elettrico, sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante. 
Non si può, invece, aderire all'indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013). 
Alla stregua di tale excursus, e dando continuità ai precedenti di questa Corte che si sono pronunciati sul punto, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare - nonché provare - la sussistenza del vizio, senza doverne altresì dimostrare le cause e l'imputabilità al venditore. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c., ossia dovrà essere data, a cura del compratore, anche la prova delle cause e della imputazione all'alienante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3695 del 07/02/2022; ### 2, Sentenza n. 13148 del 30/06/2020).  13 Applicando tali dettami al caso di specie, il Giudice dell'appello ha dato atto che nessuna allegazione e dimostrazione del vizio dell'autovettura o di difetti di conformità è stata resa dal compratore, sicché, anche ove fosse stata applicata la disciplina sulla vendita dei beni di consumo, non vi sarebbero state le condizioni per riconoscere la responsabilità del venditore.  2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., in materia di fede privilegiata degli atti compiuti dal pubblico ufficiale, per avere la Corte territoriale disatteso le risultanze dell'accertamento effettuato dai ### del ### avente valore probatorio privilegiato, quanto alle cause dell'insorgenza dell'incendio.  ### l'istante, tale accertamento avrebbe rilevato che l'incendio era dipeso da un corto circuito di natura elettrica e avrebbe lasciato appositamente in bianco lo spazio dedicato alla constatazione dell'imputabilità della causa del sinistro a un'azione dolosa, il che avrebbe costituito una circostanza attestata, in quanto avvenuta in presenza dei pubblici ufficiali.  2.1.- Il motivo è infondato. 
Infatti, la ricostruzione delle possibili cause dell'incendio ricade tra gli aspetti valutativi, che non fanno piena prova fino a querela di falso. 
Al riguardo, deve essere confermato il consolidato principio in forza del quale il verbale di accertamento del pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche ( 14 Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; ### 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008). 
In altri termini, nel processo civile, l'atto pubblico va annoverato tra le prove legali, per quel che riguarda l' "estrinseco", ovvero per tutte le attività avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, incluso l'avvenuto rilascio di dichiarazioni, non per l' "intrinseco", cioè per la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ovvero delle valutazioni espresse. 
Nella fattispecie l'attendibilità intrinseca della valutaz### sulle ragioni dell'insorgenza dell'incendio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20025 del 06/10/2016; ### 2, Sentenza n. 15108 del 22/06/2010; ### 3, Sentenza n. 22662 del 09/09/2008) è stata infirmata dal Giudice del gravame, sia alla stregua della carenza di alcun riferimento a specifiche indagini svolte dai ### del ### per giungere a tale esito, sia alla luce della comparazione con le diverse risultanze della svolta consulenza tecnica d'ufficio.  3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell'art.  115 c.p.c., in materia di disponibilità delle prove, per avere la Corte di merito attribuito un rilievo marginale (e, dunque, per non aver "prestato maggiore attenzione") alla scheda tecnica prodotta dalla terza chiamata ### attestante gli interventi eseguiti sulla ### in data 22 marzo 2005, cioè prima del perfezionamento della vendita in favore della ### nonché alla fattura del 31 maggio 2005, emessa da ### verso ### da cui sarebbe risultata l'esecuzione sulla vettura di interventi sia al motore che alla carrozzeria, con la sistemazione del cofano, del paraurti anteriore e posteriore e anche della parte elettrica. 
Cosicché, ad avviso del ricorrente, i danni cui si riferiva la consulenza tecnica d'ufficio sarebbero stati imputabili a un urto avvenuto in epoca antecedente alla vendita in favore dell'### 3.1.- La critica è priva di pregio.  15 E ciò perché attraverso tale critica si imputa al giudice di merito di avere commesso un errore valutativo sulla prova documentale, che avrebbe avuto un peso - peraltro non dirimente - nella ricostruzione del nesso eziologico. Ossia si sostiene che, ove il giudice avesse attribuito la giusta rilevanza a tali documenti, sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse sull'individuazione delle cause dell'incendio della vettura. 
Sicché il contenuto di tali documenti non avrebbe avuto comunque una valenza decisiva, ma avrebbe potuto indirizzare verso diverse conclusioni, unitamente agli altri riscontri probatori, e segnatamente avrebbe potuto permettere una diversa lettura delle risultanze peritali. 
Senonché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; ### 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). 
A fortiori non è integrata alcuna violazione dell'art. :### c.p.c., posto che, in tema di ricorso per cassazione, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, mentre solo l'errore di percezione - non dedotto nella fattispecie -, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del 16 medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. Sez. 3, Sentenza 7187 del 04/03/2022; ### L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018).  4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.  ### l'istante, la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare, e conseguentemente di valutare, la ragione per la quale una vettura ### pur di nuova fabbricazione, perché immatricolata per la prima volta in data 8 aprile 2002, fosse stata sottoposta a revisione generale o meglio ad un intervento di riparazione generale nel marzo 2005.  4.1.- La critica è infondata. 
E tanto perché il fatto storico la cui ponderazione è stata asseritamente omessa, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, non ha una portata dirimente, sicché non si tratta di fatto decisivo. 
Il fatto che un veicolo di nuova fabbricazione, perché immatricolato per la prima volta in data 8 aprile 2002, sia stato sottoposto a revisione generale o meglio ad un intervento di riparazione generale nel marzo 2005 non costituisce elemento concludente ai fini di una diversa ricostruzione del nesso causale.  5.- Il quinto motivo, sebbene non separatamente articolato come autonomo motivo, prospetta l'indebita disposizione della condanna alle spese anche nei confronti del terzo chiamato. 
In ordine ai termini in cui è stato formulato, deve intendersi, per l'effetto, che l'istante abbia inteso censurare la violazione dell'art. 91 c.p.c., con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.  5.1.- La censura è infondata. 
La sentenza d'appello ha argomentato correttamente le ragioni per le quali anche le spese legali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dovessero essere poste a carico dell'attore, avendo appunto evidenziato che la chiamata in garanzia non era "pretestuosa", cosicché, ove la 17 domanda principale fosse stata fondata, sarebbe stata accolta anche la domanda di manleva proposta dalla società convenuta verso la società terza chiamata. 
Ora, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto, nei confronti del terzo, alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; ### 3, Ordinanza n. ### del 06/12/2019; ### 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019). 
Questa ultima ipotesi, per quanto anzidetto, non ricorre nella fattispecie.  6.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso. 
La regolamentazione dei compensi di lite segue il principio di soccombenza e la correlata liquidazione avviene come in dispositivo. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.  18 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma i-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, in data 10 giugno 2022. 

causa n. 27326/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Bellini Ubaldo, Trapuzzano Cesare

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9960/2022 del 28-03-2022

... contratto spetta al giudice di merito, che ha inquadrato l'azione c. 2017 n. 13518 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -3- svolta dalla ### sas nell'ambito del contratto di fornitura ed il motivo di riscorso non censura tale qualificazione né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo della violazione dei canoni di interpretazione del contratto, omettendo di riprodurre, nemmeno in forma riassuntiva, le parti da cui sarebbe emerso l'obbligo di assistenza tecnica in capo alla società fornitrice. Quanto alla violazione dell'onere della prova dell'inadempimento, le ### di questa Corte, occupandosi delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c., hanno affermato che grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. La tematica del riparto dell'onere della prova in materia di vizi della cosa accomuna e attraversa trasversalmente istituti tra loro diversi: si tratta, infatti, di una questione che emerge in materia di compravendita, di appalto e di locazione e che ha ingenerato, in dottrina come in giurisprudenza, non poche discussioni circa la necessità di rispettare o meno il principio, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 13518-2017 proposto da: ### , elettivamente domiciliato in #### 109, presso lo studio dell'avvocato ### MONDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato #### - ricorrenti - contro ##### , elettivamente domiciliato in #### 38, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ##### controricorrenti nonché contro ### , elettivamente domiciliato in ####. 
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ### MANZI, rappresentato e difeso dagli avvocati ### GHIOTTO, #### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 439/2017 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal ###. #### giudizio trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da ### titolare dell'omonima azienda agricola, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di C 23.374,96, in favore dell'### sas per la fornitura di prodotti fitosanitari.  ### dedusse che la fornitura aveva arrecato danni alle coltivazioni; in via riconvenzionale, chiese la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. 
Si costituì l'### sas per resistere alla domanda e, in via preliminare chiese di essere autorizzata a chiamare in causa l'### s.r.l. 
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell'### s.r.l., che chiese il rigetto della domanda, il Tribunale di Verona, all'esito della CTU e dell'escussione dei testimoni, accolse l'opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo. 
Su appello dell'### sas, la Corte d'appello di Venezia accolse il gravame e, per l'effetto rigettò la domanda per carenza di prova dell'inadempimento perché il Ctu non era stato nelle condizioni, a distanza di quattro anni 2017 n. 13518 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -2- dall'evento, di effettuare un sopralluogo sui luoghi di causa, per verificare in concreto se il danno alle piante ed alle colture fosse stato determinato dai trattamenti fitosanitari. 
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di tre motivi. 
Hanno resistito con distinti controricorsi l'### sas e l'### s.r.I., che ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art.1218 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per aver posto l'onere della prova dell'inadempimento del contratto a carico del ### mentre trattandosi di contratto misto, sarebbe stato onere dell'### sas di provare di aver fornito al cliente anche l'assistenza tecnica. 
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione del giudicato interno in quanto il capo della sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'agricola ### sas non sarebbe stato oggetto di specifica impugnazione. 
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla totale perdita del prodotto relativo all'annata agraria del 2004, a seguito dell'infestazione di "psilla", che sarebbe stato quantificato dal CTU ed erroneamente disatteso dal giudice d'appello. 
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 
Va, in primo luogo evidenziato che la qualificazione del contratto spetta al giudice di merito, che ha inquadrato l'azione c. 2017 n. 13518 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -3- svolta dalla ### sas nell'ambito del contratto di fornitura ed il motivo di riscorso non censura tale qualificazione né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo della violazione dei canoni di interpretazione del contratto, omettendo di riprodurre, nemmeno in forma riassuntiva, le parti da cui sarebbe emerso l'obbligo di assistenza tecnica in capo alla società fornitrice. 
Quanto alla violazione dell'onere della prova dell'inadempimento, le ### di questa Corte, occupandosi delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c., hanno affermato che grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. 
La tematica del riparto dell'onere della prova in materia di vizi della cosa accomuna e attraversa trasversalmente istituti tra loro diversi: si tratta, infatti, di una questione che emerge in materia di compravendita, di appalto e di locazione e che ha ingenerato, in dottrina come in giurisprudenza, non poche discussioni circa la necessità di rispettare o meno il principio, affermato in via generale da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533, per. cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento o l'inesatto adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni.  ###c. 2017 n. 13518 se/ 52 - ud. 03-12-2021 -4- Il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Nel risolvere il contrasto tra una parte della giurisprudenza che, in tema dì garanzia per i vizi della cosa venduta, poneva l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale a carico del compratore ed un secondo orientamento, che poneva al carico del venditore l'onere di provare che il bene compravenduto era, al momento della consegna, scevro dai vizi e difetti, le ### vagliate funditus le molteplici opzioni dottrinali sviluppatesi intorno alla "natura" della garanzia per i vizi della cosa venduta, hanno seguito il principio già affermato, a suo tempo, da Cass., Un., 13 novembre 2012 n. 19702, che evidenziò come "l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone « il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria »". La garanzia per vizi, cioè, non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come "una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi; essa si c. 2017 n. 13518 sez. 52 - ud, 03-12-2021 -5- traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi . 
Da tale conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla citata sentenza n. 13533 del 2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, presentandosi la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, al contrario, di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 
In altri termini, poiché il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta si fonda sul fatto della esistenza dei vizi e la prova di tale esistenza non può che gravare sul compratore. 
Nel caso di specie, la Corte di merito ha rigettato la domanda per assenza di prova sull'esistenza dei vizi, posto'lil Ctu non era stato nelle condizioni, a distanza di quattro anni dall'evento, di rilevarli attraverso un sopralluogo, al fine di verificare i danni alle colture. 
Il giudice d'appello, quale peritus peritorum, non ha aderito alle conclusioni del ### che aveva individuato nei trattamenti praticati alle colture la causa dei danni riscontrati, Rie 2017 r, 13518 sez 52 - ud. 03-12-2021 -6- evidenziando che non solo non vi era stato un sopralluogo, atteso il notevole lasso di tempo trascorso con inevitabile modifica dello stato dei luoghi, ma che vi erano errori nella compilazione del registro dei trattamenti, da cui risultava l'acquisto di prodotti fitosanitari per altre coltivazioni sicché' era impossibile determinare la quantità utilizzata per le coltivazioni di pero che, secondo la prospetttazione dell'attore, erano state danneggiate dai fitofarmaci. 
In definitiva, secondo l'apprezzamento della Corte di merito, l'attore non aveva provato i vizi e le cause che li avevano determinati mancando ogni certezza su quanto accaduto e sulle cause del danno. 
La Corte ha esaminato la relazione del ### del ### del 2004, basata sui registri in possesso dell'azienda, che presentavano gli stessi limiti evidenziati dal ### Non vi è stata, pertanto un'inversione dell'onere della prova, né la violazione del giudicato interno in quanto, con l'atto ft f d'appello, la ### sas aveva contestato la decisione del primo giudice, che aveva accertato il suo inadempimento per vizi dei prodotti fitosanitari forniti. 
Il ricorso va pertanto rigettato. 
Va assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall'### s.r.1, Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.800,00 per compensi per ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### della Corte di cassazione, in data 3 dicembre 

Giudice/firmatari: Bellini Ubaldo, Giannaccari Rossana

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3655/2021 del 02-09-2021

... compratore esclusivamente le c.d. azioni edilizie ossia l'azione redibitoria di risoluzione del contratto ovvero, alternativamente, l'azione estimatoria di riduzione del prezzo, salvo il diritto al risarcimento del danno proponibile anche in via autonoma. Sul punto la Cassazione, con la decisione a S.U. n. 18672/19, ha chiarito la natura speciale che connota dette azioni legate alla garanzia per vizi, precisando come detti rimedi da un lato prescindono dalla esistenza di una colpa in capo al venditore, mentre, dall'altro, sono soggette a termini perentori. Per esigenze di certezza dei traffici economici, infatti, ai sensi dell'art. 1495 c.c. “l'esercizio delle azioni previste dall'art. 1492 c.c. (cc.dd. azioni edilizie) è circoscritto temporalmente attraverso la previsione di un duplice termine, di decadenza e di prescrizione”: l'acquirente è tenuto a denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta e ad agire in giudizio entro 1 anno dalla consegna. Per le medesime ragioni il termine di prescrizione di un anno dalla consegna vale anche per l'azione risarcitoria, esperibile anche in via autonoma rispetto alla estimatoria e all'azione quanti minoris. Tuttavia sempre con la medesima (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90100560 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, vertente TRA ### (C.F. ###), nato ad ### il ###, ivi elettivamente domiciliat ###, nello studio degli avv.ti ### e ### da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti - attore - E ### e c. s.a.s., (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti, - convenuto - attore in riconvenzionale ed in via autonoma - E ### (C.F. ###), nato in ### il ###, e MOTTA ### (C.F. ###), nata in ### il ###, entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ###è da cui sono rappresentati e difesi per procura come in atti; - convenuti - attori in riconvenzionale e terzi chiamanti - E ### (C.F. ###), nato in ### il ### e TOSCANO ### (C.F. ###), nata a ### il ### entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### da cui sono rappresentati e difesi per procura come in atti; - convenuti - attori in riconvenzionale e terzi chiamanti - E ### S.r.l. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti; - terza chiamata - attrice in riconvenzionale
E ### (C.F. ###) nata ad ### il ### e #### (C.F. ###) nato ad ### il ### entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procura come in atti; - intervenienti e terzi chiamati
OGGETTO: Azione a tutela della proprietà e risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti.  ### presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69). 
Pertanto, devono, considerarsi qui integralmente richiamati sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i successivi scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa. 
Con atto di citazione del 27 aprile 2012 ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### - originariamente sezione distaccata di ### - ### s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., ed i signori ###### e, premetteva che con atto pubblico dell'8/05/2002, ai rogiti del ### rep. n. 19923, racc. n. 10904, l'attore, unitamente agli altri comproprietari ### e ### M. ### vendeva alla società #### di ### e C.  s.a.s. il lotto di terreno sito in ###. #### censito al ### terreni del Comune di ###. ### al foglio 6, p.lle 14, 15, 16, 236, 766, 767, 770, 773, 774, 794, 795, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 808, 809 (in parte), 810, 812, 813, 814, 815,, 816, 817 (in parte), 818, 820, 822, 823 (in parte), 824, 825, 890 (ex 772/a) e 891 (ex 772/b), confinanti nel loro insieme a nord ed est con ### e a sud con proprietà ### Aggiungeva che tale fondo era stato oggetto nel 1996 di una convenzione di lottizzazione con il Comune di ###. ### e, successivamente, nel 1997 di un frazionamento, che aveva attribuito a ### unitamente agli altri comproprietari, la particella 771 e che tale particella n. 771 era stata generata con il tipo di frazionamento n. 1550 del 27/01/1997. 
Evidenziava, ancora che, nutrendo dei dubbi sull'esatta consistenza della particella n. 771, nell'anno 2011 conferiva ad un professionista l'incarico di verificare lo stato dei luoghi e la consistenza di detta particella e che all'esito di tali accertamenti risultava che la società ### s.a.s. aveva occupato parte del terreno della particella n. 771 per circa 533 mq, realizzando due villette all'interno della proprietà dell'attore e/o, comunque, a distanza inferiore di quella prevista dallo strumento urbanistico e dal ### civile. 
Precisava ulteriormente che del terreno della particella n. 771 illegittimamente occupato dalla ### una parte era rimasta nella disponibilità della società costruttrice ed un'altra parte era stata ceduta ai signori ###### acquirenti delle villette, realizzate, a dire dell'attore, all'interno della particella n. 771 e/o, comunque, a distanza non regolamentare. 
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del fondo di proprietà del sig. ### da parte dei convenuti; 2) per l'effetto, condannare i convenuti a rilasciare, immediatamente, la porzione di fondo di proprietà del sig.  ### occupata libera da cose e persone; 3) altresì, condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, ad arretrare le costruzioni dal confine con la proprietà ### fino alla distanza di legge; 4) condannare, infine, i convenuti a risarcire all'attore a titolo di occupazione senza titolo e per il mancato godimento del fondo la somma di €. 600,00 mensili per ogni mese di occupazione del terreno dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino all'effettivo rilascio ovvero quella maggiore o minore somma, che verrà determinata dal nominando ###”. 
Il ### si costituivano in cancelleria ritualmente i coniugi ### e ### i quali contestavano quanto dedotto dall'attore evidenziando che essendo i coniugi ### acquirenti di buona fede in forza di contratto di compravendita del 5.7.2006 in notar ### di ### chiedevano di essere manlevati da ogni responsabilità da parte della ### S.r.l. dalla quale avevano acquistato l'unità immobiliare e di cui chiedevano la chiamata in causa per esserne garantiti. 
In via riconvenzionale chiedevano riconoscersi in loro favore ai sensi dell'art. 938 c.c. l'acquisto per accessione invertita - ponendone tutti i relativi costi a carico della ### -, sussistendone i presupposti di legge ed attesa la mancata tempestiva opposizione da parte dei ### della porzione di fondo della particella di terreno di proprietà dell'attore da quest'ultimo asseritamente occupata illegittimamente dall'immobile dei convenuti.   In via subordinata chiedevano, in caso di accoglimento della domanda attorea, di aver riconosciuta la garanzia di cui all'artt. 1480, 1483 2^ comma, 1484 e 1489 c.c nei confronti della ### s.r.l.. oltre il risarcimento dei danni. 
Concludeva quindi per l'accoglimento delle domande suddette. 
Il Tribunale in accoglimento della richiesta di chiamata in causa disponeva lo spostamento della prima udienza al 21.3.2013. 
In data ###, si costituivano ritualmente in cancelleria anche ### e ### i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea per carenza dei requisiti di cui all'art. 948 c.c. (probatio diabolica), perchè infondata in fatto ed in diritto, eccependo, inoltre, l'estraneità dei medesimi ai fatti di causa con conseguente responsabilità della ### s.a.s. e della società ### s.r.l., o solo di quest'ultima, per i fatti di causa, avendo quest'ultima società venduto le villette ai convenuti ### e ### Spiegavano, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti d #### e ### - di cui chiedevano la chiamata in causa, in uno con la ### s.a.s. e la ### s.r.l.-, al fine di attribuire ai medesimi convenuti, ex art. 938 c.c., previa determinazione del valore del suolo, la proprietà di quella porzione di terreno illegittimamente occupata. 
I predetti convenuti chiedevano, infine, di essere garantiti e manlevati dalla società ### s.r.l. di cui chiedevano la chiamata in causa per esserne manlevati da ogni responsabilità e da ogni pregiudizio per come indicato nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. 
Anche in questo caso il Giudice all'epoca titolare del procedimento in accoglimento della richiesta di chiamata in causa, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo spostamento dell'udienza già fissata per il ### al 18.4.13. 
Infine si costituiva tempestivamente in giudizio anche la società ### s.a.s., la quale nell'evidenziare la buona fede delle parti in causa in relazione allo sconfinamento e l'occupazione della porzione di terreno di proprietà dei germani #### e ### spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dei tre germani ### al fine di ottenere la condanna al pagamento - per allacci, catastazione e quota parte per la costruzione di muri di cinta - in forza dell'art. 14 del contratto di compravendita ed appalto del 8.5.2002 - della complessiva somma di €.17.544,29 oltre #### s.a.s. chiedeva, inoltre, di essere garantita e manlevata dalla società ### s.r.l. e da ### e ### da ogni responsabilità. 
A tal ultimo riguardo la ### s.a.s., deduceva che ### e ### avessero firmato un contratto preliminare per il trasferimento non solo delle quote indivise della particella n. 771 ma anche delle particelle nn. 348, 768 e 775 per il prezzo di €.120.000,00. 
Non essendo stato il predetto contratto preliminare firmato anche da ### la ### chiedeva la dichiarazione dell'esclusivo inadempimento di ### e ### con conseguente richiesta di trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### o, in subordine, al pagamento del doppio della caparra a suo tempo asseritamente ricevuta da ### e #### ancora, chiedeva che gli stessi ### unitamente alla ### s.r.l., venissero condannati a tenerla indenne da qualunque pregiudizio, anche di natura economica, che la stessa avesse potuto subire per un'eventuale evizione totale o parziale patita dai convenuti ##### e ### Il Tribunale adito autorizzava le richieste di chiamata in causa formulate dalla ### confermando la prima udienza del 18.4.13. 
A seguito delle suddette citazioni per chiamata di terzo, in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### i quali chiedevano di condannare tutti i convenuti principali a rilasciare immediatamente la porzione di proprietà ### fino alla distanza di legge; condannare i convenuti, ognuno per quanto di ragione, ad arretrare le costruzioni al confine con proprietà ### fino alla distanza di legge; condannare, altresì, i convenuti ad un equo indennizzo agli attori ed intervenienti a titolo di occupazione del terreno dalla data di inizio lavori di costruzione al rilascio. 
Chiedevano altresì di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in relazione alle pretese creditorie avanzate dalla ### nei confronti di essi ### e ### in dipendenza del contratto d'appalto dell'08.05.2002, in quanto ogni controversia doveva essere decisa da apposito collegio arbitrale. 
Avuto riguardo, invece, alle richieste formulate dalla società ### per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita del 04.12.2009, eccepivano sia che i versamenti a titolo di caparra non erano mai avvenuti, sia la nullità della predetta scrittura perché incompleta nelle sue parti essenziali e costitutive. 
Rimaneva contumace, allo stato, la ### S.r.l.. 
Alla prima udienza del 18.4.13, nell'assenza della ### S.r.l., su istanza delle altre parti, il Giudice all'epoca titolare della causa, concedeva i termini di cui all'art. 183 6^ comma per il deposito di memorie istruttorie riservandosi di provvedere all'esito del deposito delle medesime. 
In data ###, in vista della successiva udienza del 18.7.13, si costituiva in cancelleria la ### che, preliminarmente contestava la regolarità delle notifiche, chiedendo la rimessione in termini. 
Nel merito della controversia la ### s.r.l. evidenziava di aver acquistato dalla ### una parte del terreno, di cui alla vendita-appalto dell'8.05.2002, stipulato dalla ### medesima con i germani ### ivi compresa la particella 801. 
Rilevava, poi, che acquistato il terreno, la società ### s.r.l. procedeva, a mezzo appalto alla ### stessa, all'edificazione sulla predetta particella di quattro villette, poi oggetto di compravendita stipulata con i convenuti ##### e ### Evidenziava, altresì, come già dedotto anche da ### che aveva acquistato solamente la particella 801, mentre le villette, come i muri di recinzione, compreso quello tra la predetta particella e la particella 771, venivano costruiti dalla ###, a cui era stato conferito l'appalto comprensivo, altresì, della direzione dei lavori, progettazione, autorizzazione varie ed esecuzione delle opere.  ### pertanto, asseriva la responsabilità esclusiva della ###, in quanto nel caso di specie non poteva ritenersi applicabile una corresponsabilità del committente.  ### la ### chiedeva applicarsi l'art. 938 c.c., ritenendo, comunque, che l'unico soggetto tenuto a rispondere dei danni fosse la ### s.a.s. 
All'udienza del 18.07.2013 il G.U. dell'epoca rilevata la sussistenza del vizio di notifica dell'atto di chiamata in causa della ### la rimetteva in termini e, stante l'imminente soppressione ex lege del ### distaccata di ### rinviava all'udienza del 28.01.2014 innanzi al Tribunale di ### Ne derivava che in data ###, la ### s.r.l. depositava memoria di costituzione con domanda riconvenzionale alle cui conclusioni si fa espresso rinvio. 
La causa veniva istruita a mezzo CTU ammessa, da altro decidente, con ordinanza dell'8 Giugno 2015 e prova per testi ammessa da questo decidente (una volta che il procedimento è transitato sul ruolo del medesimo) con ordinanza dell'8.3.18. 
La causa quindi all'udienza del 5.11.20, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente occorre dare atto del fatto che all'udienza del 5.11.20 il procuratore dei convenuti ### ha dichiarato che, con atto pubblico del 17.9.18 rep. 13252, in #### ha acquistato da potere dell'altro comproprietario ### la quota di proprietà di quest'ultimo delle unità immobiliari in ###. ### oggetto del presente giudizio con la conseguenza che la medesima succede a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. ed in ogni domanda formulata dal precedente comproprietario ####.   La domanda attorea (e degli intervenienti ### e ### M. ### è fondata e va accolta nei termini di cui infra. 
Con l'atto di citazione (e per gli intervenienti con l'atto di costituzione in giudizio), invero, si lamentava che i convenuti, edificando i lotti 5-6 di cui alla lottizzazione meglio specificata nella superiore premessa, confinanti - in particolare la particella 801 del Fg. 6 - con la particella n. 771, aveva accertato che la società ### s.a.s. aveva occupato parte del terreno della particella 771 per circa 533 mq, realizzando due villette a suo dire all'interno della proprietà di esso attore e/o, comunque, a distanza inferiore di quella prevista dallo strumento urbanistico e dal ### civile, per cui, chiedeva la condanna dei convenuti ad arretrare le loro rispettive costruzioni sino alla distanza legale dal confine con demolizione di quanto abusivamente realizzato nel terreno degli attori e di sgomberare la porzione di fondo occupata; in subordine, chiedevano altresì la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale asserito sconfinamento ed occupazione di terreno.  ### promossa da ### deve essere, quindi, qualificata come "actio finium regundorum", ai sensi dell'art. 950 c.c., e ciò in quanto laddove vi sia un conflitto tra titoli (determinato dalla negazione, ad opera dei convenuti, della proprietà reclamata dall'attore) si ha rivendica; mentre se, come nel caso che occupa, il problema attenga all'individuazione dei confini, oggettivamente incerti, con richiesta di restituzione di una porzione del fondo, occupata dai convenuti anche per l'inesistenza di segni di demarcazione del confine come nel caso di specie, si rientra più propriamente nell'ambito dell'azione di regolamento di confini (C. Cass., Sez. II, 6681/2000). 
Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “È correttamente qualificata actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà”(cfr. Cass. civile, sez. II, 30/01/2017, n. 2297). 
In tale ultima circostanza, come nella fattispecie che occupa, il volere, da parte attrice, rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo l'eliminazione dell'incertezza dei confini determinare l'effetto restitutorio, in ordine al quale la volontà dell'attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di controversia, agisce sul piano processuale al fine di consentire l'effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all'attore (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 16 febbraio 2005, n. 3101; Cass. Civ. Sez. II, sentenza 20 aprile 2001, n. 5899; Cass. Civ. Sez. II, sentenza 6 dicembre 2000, n. 15506; Cass. Sez. II, 30 dicembre 1994, sentenza n. 11352). 
Pertanto la domanda che forma oggetto del presente giudizio va qualificata, lo si ribadisce, come azione di regolamento dei confini, di cui all'art. 950 c.c., atteso che con la stessa l'attore che, pur in presenza di un confine apparente, ne ha dedotto l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte dei convenuti, ed ha chiesto, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà. Ciò dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un ### effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli. 
Dall'inquadramento della domanda attorea nell'alveo di cui all'art. 950 c.c., discende il rigetto dell'eccezione sollevata dai convenuti ### e ### i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea per carenza dei requisiti di cui all'art. 948 c.c. (probatio diabolica), atteso che, in ipotesi di azione ex art 950 c.c., assegnare al confinante l'onere probatorio che grava sul rivendicante, ossia l'onere di una rigorosa prova della proprietà risalente ad un acquisto originario, significherebbe metterlo in una posizione di squilibrio processuale non giustificata dalle ragioni di tutela processuale del convenuto. 
Va ancora osservato che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario. 
Più precisamente, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, in sede di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, sempreché essi vengano esibiti nel giudizio; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (v., in tal senso, Cass. n. 23720 del 2007, n. 21686 del 2006, n. 8814 del 2003). 
Alla stregua di tale indirizzo ermeneutico, alla mancanza o insufficienza nei titoli di elementi di identificazione del confine si può ovviare attraverso la valorizzazione di altri elementi, quali, tra gli altri, le indicazioni provenienti dalle mappe catastali.   Venendo quindi all'esame delle risultanze processuali va detto che l'incertezza sulla reale posizione del confine tra i fondi dei contendenti può dirsi superata, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. 
Il consulente d'### coadiuvato dal geom. ### ha eseguito le operazioni peritali, con strumentazione satellitare, ed il rilievo effettuato, le cui tecniche di indagine e sovrapposizioni di rito sono comprese nell'allegato 12 ovvero il rilievo è stato eseguito con strumentazione topografica ### mod. Hiperpro e stazione ### mod. GPT 3005 LN. 
Sul piano degli elementi probatori utilizzati, giova precisare che in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 c.c.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine (cfr. Cass. n. 28103/2009). 
Ne discende che questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il Consulente d'### perché tecnicamente corrette ed esenti da vizi logici.  ### d'### ha, infatti, chiarito che “…a seguito del rilievo del 03-07-2011, effettuato dal geom. ### per incarico di ### nella relazione del 01-08-2011 riscontra uno scivolamento dei fabbricati A e C del lotto n° 5/6 verso il confine con l'odierna particella n° 771, di esclusiva proprietà dei germani ### ottenuta dal frazionamento n° 244 del 27-01-1997, non oggetto della compravendita ed appalto del 08-05-2002. Questo scivolamento, come si dimostrerà nei punti di quesito seguenti, ha comportato una occupazione per circa 533 mq di terreno della suddetta particella 771 e di conseguenza il non rispetto della distanza dal confine dei corpi di fabbrica delle villette A e C (All 9). Quesito n° 2: “### e descrivere l‘estensione e l'esatta linea di confine tra i fondi delle parti in causa, indicando eventuali sconfinamenti nella proprietà dell'attore” ### poter rispondere al quesito, il sottoscritto, coadiuvato dal geom. ### consulente nominato nel verbale dell'inizio delle operazioni peritali, (All 2) nel corso del secondo sopralluogo delle operazioni peritali, con strumentazione satellitare, ha effettuato il rilievo dei luoghi, tendente ad accertare l'esatta linea di confine tra il fondo dei germani ### particella n° 771 (foto n° 6), e la particella n° 801 del lotto n° 5/6 (foto n° 7 - 8) della lottizzazione in questione. Il rilievo effettuato, le cui tecniche di indagine e sovrapposizioni di rito sono comprese nell'allegato 12, ha permesso di stabilire che l'attuale confine ( foto n° 9 ) è spostato a ovest della particella 801 nella parte superiore di circa ml 7.50 e di circa ml 6.90 nella parte inferiore ( ### 13), sconfinando e occupando circa mq 341,90 del terreno della particella n° 771. Si fa rilevare che la linea di confine della particella 771 è spostata per quasi tutta la sua lunghezza, interessando, oltre il confine con la suddetta particella 801 del lotto 5/6, le opere di urbanizzazione di verde e parcheggio. Riassumendo, la particella n° 771, in ditta ### è stata oggetto di sconfinamento lungo tutto il confine est per mq 513,26 così distribuiti (### 13): • mq 341.90 sono stati occupati dalla particella 881 del lotto 5/6 ; • mq 171,36 sono stati occupati dalle opere di urbanizzazione di verde e parcheggio. Accertato quanto sopra, le estensioni dei fondi delle parti in causa risultano essere: • ### rilevata lotto n° 5-6 = mq 2.562,00 anziché mq 2.251,38 di progetto; • ### di rilievo della particella n° 771 mq 1.068,42 anziché mq 1581. Quesito n° 3: “### e descrivere l'esatta ubicazione delle villette di proprietà dei convenuti, precisando se le stesse siano in tutto o in parte ubicate all'interno del fondo di proprietà dell'attore ed in caso contrario se siano poste a distanza legale”. ### restando quanto già detto a risposta del quesito n° 2, dal rilievo effettuato è palese che le quattro ville del lotto 5 e 6 hanno avuto uno scivolamento verso il confine con la particella n° 771, posizionando le villette denominate A e C a ridosso dello stesso. In particolare, la villa C sconfina con lo spigolo alto di sinistra (###13) di circa cm 25, mentre la villa denominata A non sconfina per cm 30. Tuttavia, considerando le tolleranze di cantiere e di sovrapposizione di rilievo, si può affermare che i fabbricati sono stati realizzati proprio sul confine catastale. Riassumendo, le ville denominate A e C , essendo state realizzate a confine, non ne rispettano le distanze.”. 
Alla luce delle superiori considerazioni del CTU emerge chiaramente che, per quanto attiene alla domanda di parte attrice tendente all'accertamento dell'occupazione di porzioni del proprio fondo da parte dei convenuti, la stessa deve essere accolta e per l'effetto le parti convenute #### e ### vanno condannate a rilasciare in favore dell'attore e degli intervenienti ### e ### la porzione di fondo della particella n. 771 - come individuata nella CTU - attualmente occupata dall'intera corsia di accesso ai garage, di pertinenza delle due villette in questione, realizzata interamente nell'area di sconfinamento in proprietà ### nonché ad arretrare le costruzioni dal confine con la proprietà ### fino a raggiungere la distanza legale dal confine. 
Deve, invece, essere rigettata la domanda attorea di risarcimento danni per occupazione senza titolo della porzione di fondo de qua e per il mancato godimento di detta porzione di fondo perché rimasta totalmente sfornita di prova atteso che dalle difese e dalle deduzioni attoree e degli intervenienti, non emerge alcun elemento valorizzabile, neppure in via presuntiva, sulla base del quale ritenere che la condotta abusiva dei convenuti abbia provocato agli attori un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato attraverso la condanna di essi convenuti al rilascio del bene ed all'arretramento mediante demolizione delle costruzioni fino a raggiungere la distanza legale dal confine.  ### e gli intervenienti infatti, non ha prospettato un danno-conseguenza derivante dalla minor superficie a propria disposizione, diverso dall'evento di danno (ovvero la mera riduzione del fondo di loro proprietà). 
Sul punto si è chiaramente ed ampiamente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “…il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr.  civile, sez. III, 17/06/2013, n. 15111). 
La Cassazione, inoltre, ha chiarito che “in caso di occupazione abusiva di un bene immobile, la prova del danneggiato non si esaurisce nella dimostrazione dell'evento lesivo, ma coinvolge anche le conseguenze pregiudizievoli cagionate da quest'ultimo, con eventuale ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 27/06/2016, n. 13224); e che: “…nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, seppure il danno patrimoniale può ritenersi in re ipsa, non è consentito prescindere dagli oneri di allegazione e prova in capo a chi reclama il risarcimento, la cui spettanza dipende dall'atteggiarsi del godimento sul bene da parte del suo titolare al momento dell'occupazione e, successivamente, dal verificarsi di situazioni che, se l'occupazione non esistesse, consentirebbero la fruizione di utilità al titolare medesimo”, (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/03/2012, n. 5058). 
Al riguardo, anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in termini inequivoci affermando che (Tribunale Roma, sez. VI, 16/03/2018, n. 5727) “in materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, laddove il proprietario dell'immobile non abbia prospettato l'eventualità di un utilizzo anche indiretto dell'immobile per cui è causa o uno specifico pregiudizio, in termini di mancato guadagno, che avrebbe subito, deve ritenersi che non vi siano sufficienti presunzioni per concludere nel senso della sussistenza del danno, pertanto la domanda di risarcimento per illegittima detenzione avanzata deve essere rigettata”. 
Nella stessa direzione si pone anche il Tribunale di Napoli, sez. IX, 02/10/2017, n. 9772 secondo cui “il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto dell'occupazione. Infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. 
Pertanto, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. 378/2005). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia”. 
Pertanto, alla luce dei suesposti rilievi, la richiesta risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata in quanto carente di prove, allegazioni e deduzioni specifiche; quanto sopra a maggior ragione se si considera che a tutt'oggi il terreno non presenta alcuna edificazione preesistente, ricade all'interno del perimetro urbano (quindi con vincolo di assoluta inedificabilità) è del tutto incolto ed inutilizzato né alcuna prova in senso contrario è stata addotta da parte attrice ed interveniente.  ###. 938 C.C. #### La domanda formulata, in via riconvenzionale, dai convenuti #### e ### S.r.l. non può essere accolta per i motivi che seguono.  ### il risalente quanto consolidato orientamento della Corte di Cassazione “..l'art. 872 c.c., che espone chi abbia costruito sul proprio fondo in violazione delle distanze legali, ovvero l'attuale titolare del diritto dominicale sull'edificio, all'azione reale del vicino per la riduzione in pristino, è operante anche qualora quella costruzione abbia comportato sconfinamento per un certo tratto sul fondo contiguo, e, in tale ipotesi, quando la suddetta azione sia stata utilmente esercitata, la conseguente condanna all'arretramento della costruzione sino al rispetto delle distanze violate preclude ogni possibile applicazione delle disposizioni dettate dagli art. 936 e 938 c.c., nella parte in cui escludono, in determinati casi, la demolizione o rimozione di opere eseguite sul fondo altrui.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/12/2012, n. 23018 e Cassazione civile, sez. II, 06/02/1978, n. 537) Come meglio chiarito nella motivazione della richiamata pronuncia del 2012 n. 23018 “...la Corte di secondo grado, nell'escludere in radice l'applicabilità dell'art. 938 c.c., ha correttamente dato seguito al principio affermato da questa Corte (v. Cass. n. 537 del 1978), in virtù del quale l'art. 872 c.c., che espone chi abbia costruito sul proprio fondo in violazione delle distanze legali, ovvero chi sia attuale titolare del diritto dominicale sull'edificio, all'azione reale del vicino per la riduzione in pristino, è operante anche qualora quella costruzione abbia comportato sconfinamento per un certo tratto sul fondo contiguo ed in tale ipotesi, quando la suddetta azione sia stata utilmente esercitata, la conseguente condanna all'arretramento della costruzione sino al rispetto delle distanze violate preclude ogni possibile applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 936 e 938 c.c., nella parte in cui escludono, in determinati casi, la demolizione o rimozione di opere eseguite sul fondo altrui. Occorre, in proposito, aggiungere che potrebbe, in ipotesi, porsi la questione se l'inerzia del proprietario possa valere a consentire una deroga a distanze stabilite da norme regolamentari nell'interesse pubblicistico, ma, sul punto, la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte ha ritenuto che potrebbe essere possibile soltanto l'eventuale usucapione (aspetto che, peraltro, non ha costituito oggetto della controversia in esame), ma è stata sempre ribadita l'indisponibilità della disciplina delle distanze da parte dei privati”. 
Quanto sopra atteso che, sempre secondo la Suprema Corte, non può ritenersi applicabile la cosiddetta accessione invertita, disciplinata dall'art. 938 c.c., a favore di chi elevi una fabbrica senza il rispetto delle distanze prevista dal codice civile o dai regolamenti locali per le costruzioni su fondi finitimi. Consentire l'accessione significherebbe consentire la violazione delle distanze imposte dalla legge. 
Questo Giudice rileva che l'attore e gli intervenienti hanno esperito con successo l'azione proposta a tutela della distanza dal confine ai sensi degli art. 872 c.c. e, pertanto, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nelle sopra richiamate pronunce, la domanda riconvenzionale di acquisto ai sensi dell'art. 938 c.c. deve essere rigettata. 
Quanto sopra senza dire che in ogni caso, nella fattispecie che occupa, la disposizione dell'art. 938 c.c. non può, comunque, trovare applicazione anche sotto altro diverso profilo. 
Dalle risultanze della ### invero, è emerso che nella porzione di particella n. 771 di proprietà dei ### è stata realizzata, da parte dei convenuti, la stradella che conduce a locali interrati ed un muro di confine, mentre sulla medesima porzione di particella n. 771 da parte dei convenuti medesimi non è stato realizzato alcun edificio. 
Ne discende, pertanto, - secondo il granitico orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito - l'inoperatività nel caso di specie dell'istituto giuridico ex art. 938 c.c.. 
Ciò atteso che il disposto di cui all'art. 938 c.c. trova applicazione solo laddove sulla zona di sconfinamento sia stata realizzata la costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo quindi l'art.  938 c.c. essere invocato con riguardo ad opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione (Cass. sent. 14.12.2012 n. 23018; Cass. sent. 3676/1999), come nella fattispecie oggetto di causa. 
La domanda riconvenzionale de qua, pertanto, deve essere rigettata anche par tale ulteriore ragione.  #### S.A.S. 
A) #### Pare opportuno esaminare, in primo luogo, la domanda riconvenzionale ed autonoma spiegata nei confronti dei tre germani ### con cui la ### chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese relative ad opere eseguite per i singoli lotti oggetto di riserva d'area ed appalto (muri di confine, opere per allacciamento utenze), nonché quelle relative alla catastazione delle villette, spese escluse dal corrispettivo della vendita giusta previsione di cui all'art. 14 dell'atto pubblico del 08/05/2002.  ### lamentava che nonostante diversi solleciti effettuati ai germani ### di provvedere al pagamento delle opere poco sopra richiamate e di cui all'art. 14 dell'atto pubblico dell'8/05/2002, quantificate nella comparsa di risposta dalla ### i germani ### si rifiutavano di pagare, ragione per cui chiedeva al Tribunale di ### la condanna dei medesimi germani ### al pagamento di dette spese. 
Nel costituirsi in giudizio i germani ### e ### avuto riguardo a tale domanda di pagamento somme eccepivano in limine litis il difetto di competenza del Tribunale adito stante che la controversia de qua è fondata su pretese creditorie avanzate dalla ### nei confronti dei germani ### dipendenti dal contratto di vendita ed appalto dell'8.5.2002. 
Orbene, alla luce della clausola contrattuale di cui all'art. 19 del predetto contratto che testualmente dispone “### controversia dovesse insorgere tra i comparenti o tra alcuni di essi o i loro eredi circa l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri eletti ed in caso di disaccordo dal Presidente de Tribunale di Catania” l'eccezione d'arbitrato sollevata dai germani ### e ### merita accoglimento, atteso che l'art. 808-quater (### della convenzione d'arbitrato) dispone che “Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”. 
Orbene, alla luce di tale disposizione di legge questo decidente ritiene che anche la controversia avente ad oggetto il pagamento delle spese di cui all'art. 14 del contratto dell'8.5.02 certamente rientri tra quelle per cui il successivo art. 19 ha previsto la competenza arbitrale cui pertanto la medesima deve essere devoluta. 
Quanto sopra del resto in conformità al costante orientamento della Cassazione secondo cui “la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo….” (tra le tante cfr. Sentenza 4035 del 15.2.2017). 
Ne discende che in relazione alla domanda riconvenzionale in esame formulata dalla ### il Tribunale dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale competente a deciderla in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del contratto dell'8.5.02.  ********** 
B) #### 2932 COD. CIV., #### 04/12/2009 ### merita accoglimento, poi, la domanda formulata dalla ### nei confronti degli intervenienti ### e ### di esecuzione specifica, ex art. 2932 Cod. 
Civ., del preliminare di vendita del 04/12/2009.   Per come affermato dalla ### con tale preliminare - che era stato sottoscritto dai germani ### e ### - questi ultimi promettevano di vendere alla ### di ### e C. s.a.s., per il complessivo prezzo di € 120.000,00, per l'intero, il tratto di terreno sito in ####, contrada #### censito al N.C.T. del Comune di ### al ### 6, particelle 348, 768, 771 e 775, confinante con ### e con proprietà di terzi dai due lati. 
Per come già evidenziato nella premessa in fatto, però, l'odierno attore ### diversamente dagli altri due germani ### e M. ### riteneva di non sottoscrivere il preliminare disertando l'appuntamento fissato all'uopo avanti il ### incaricato della predisposizione del medesimo; circostanze, queste, confermate oltre che dai medesimi germani intervenienti anche dal ### che, sentito come teste, confermava la circostanza suddetta della mancata presentazione di ### per la sottoscrizione del preliminare. 
Orbene la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dalla ### nei confronti dei germani odierni intervenienti ### e M. ### deve essere rigettata per le ragioni che seguono. 
Al riguardo quanto mai chiaro è il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "in caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari pro indiviso, si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932 c.c., comma 1, solo qualora sia possibile (Cass. n. 6308 del 2008)” (cfr. Ordinanza n. 21286 dell'8.10.2014). 
Principio, quest'ultimo, ribadito, ancor più di recente, dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 21938 del 10.09.2018, con cui si è statuito che “infatti secondo consolidato orientamento di questa Corte, non smentito dalle ### allorchè la vendita sia predisposta per la partecipazione di più comproprietari, ma venga stipulata da uno solo di essi, restando incompleta, deve considerarsi inefficace per l'intera "res" (in termini, Cass. n. 6029 del 1988)”. 
Quanto sopra atteso che secondo l'orientamento suddetto la valutazione unitaria del consenso (c.d.  unicum inscindibile) non consente di spezzare il vincolo contrattuale - avente ad oggetto il futuro trasferimento dell'intera piena proprietà - in tanti vincoli aventi ad oggetto altrettante quote di spettanza dei singoli comproprietari. 
Ne deriva, allora, che la mancanza o l'invalidità del consenso di un comproprietario determina la nullità dell'intero (proprio perché unico) contratto e conseguentemente l'impossibilità per il promissario acquirente di agire ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento di parte del bene promesso in vendita come richiesto dalla ### Peraltro deve anche essere parimenti rigettata l'ulteriore domanda della ### in forza della quale, per il caso di mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., si chiedeva la condanna dei germani ### e ### al pagamento in favore della ### della somma di € 20.000,00 a carico di ### e di € 60.000,00 a carico di ### quale doppia caparra ricevuta, oltre interessi legali e rivalutazione per inadempimento dell'obbligo assunto con la sottoscrizione del preliminare. 
Ebbene alla luce dell'inequivoca giurisprudenza sopra richiamata, stante l'inefficacia del preliminare per la mancata sottoscrizione del ### nessun inadempimento può essere addebitato a ### e ### in relazione alla mancata stipula del contratto di compravendita de quo. 
A tal riguardo occorre rilevare che, come sopra ricordato, nel corso del giudizio, è stato sentito quale teste il notaio presso lo studio del quale si tenne la riunione - nel mese di febbraio 2010 - indetta per la sottoscrizione del preliminare de quo cui il ### non si presentò per sottoscrivere il preliminare medesimo. 
Il notaio escusso oltre a confermare sia l'effettivo svolgimento dell'incontro al fine di sottoscrivere il preliminare di compravendita; sia l'ulteriore circostanza che il ### non si presentò a detto incontro; sia che, invece, i germani ### e ### sottoscrissero detto preliminare, su espressa domanda formulatagli - capitolato di prova n. 5 memoria 183 6 c. n 2) degli intervenienti ### e ### - a riguardo dell'eventuale dazione di denaro da parte del ### in favore dei germani ### presenti alla riunione ha dichiarato che “nell'occasione della riunione in questione, davanti a me non vi fu alcuna negoziazione di denaro tra le parti presenti”. 
A tale inequivoca affermazione del teste, sulla veridicità delle cui dichiarazioni non v'è alcun motivo di dubitare, ha fatto da contraltare anche la totale mancanza di elementi di prova da parte della ### in grado di dimostrare l'effettivo versamento degli importi previsti a titolo di caparra. 
Al riguardo non può di certo ritenersi sufficiente la dicitura contenuta nel preliminare della avvenuta quietanza del pagamento con la sottoscrizione del preliminare medesimo per come chiarito, del resto, dalla Cassazione secondo cui “quanto alla dedotta violazione dell'articolo 2700 c.c., la censura non risulta pertinente alla motivazione della sentenza gravata, giacché in tale sentenza non si nega che i venditori abbiano dichiarato in contratto di aver ricevuto il pagamento del prezzo pattuito, ma si afferma la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione. La Corte distrettuale, in altri termini, nega la veridicità non del documento contrattuale, ma della dichiarazione di parte ivi documentata, la quale non è assistita da fede privilegiata, giacché, come questa Corte ha più volte affermato, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (si veda, tra le tante, Cass. n. 11012/13, proprio in tema di efficacia probatoria della dichiarazione contrattuale di versamento del prezzo). Quanto alla dedotta violazione degli articoli 2722 e 2729 c.c., la censura va giudicata inammissibile, perché non individua alcuna specifica violazione del disposto delle norme che si pretendono violate, ma si risolve in una manifestazione di dissenso rispetto all'apprezzamento delle risultanze di causa operato dal giudice di merito, non censurabile in questa sede ###sotto il profilo di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c.. Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 2722 c.c., la censura va disattesa perché nel presente giudizio il mancato pagamento del prezzo viene in considerazione non come inadempimento contrattuale, ma come mero fatto storico. La domanda degli attori accolta nella sentenza gravata, infatti, non è né una domanda di adempimento (pagamento del prezzo), né una domanda di risoluzione per inadempimento, bensì una domanda di annullamento per dolo. Tale domanda - con la quale si mette in discussione la validità del contratto sin dalla sua nascita (cfr. Cass. l 573/68)-non implica alcun accertamento in punto di adempimento del contratto di cui si chiede l'annullamento, potendo riguardare egualmente tanto un contratto già completamento adempiuto da entrambe le parti, quanto un contratto rimasto in tutto o in parte inseguito. La circostanza del mancato pagamento del prezzo è quindi assunta dalla Corte di appello come mero fatto dimostrativo del dolo contrattuale della venditrice, con la conseguenza che la relativa dimostrazione processuale non incorre nei limiti di cui all'articolo 2722 c.c. (cfr. Cass. 6346/94, nella cui motivazione si legge: "Conseguentemente, la Corte di merito ha errato nel ritenere "sic et simpliciter" che - per contrasto con contenuto dell'atto di compravendita - non potesse essere provata per testimoni e/o per presunzioni..la fittizietà del pagamento del prezzo della compravendita immobiliare prova, invece, ammissibile (ma, ovviamente, come mero fatto storico, avente un puro valore indiziario da utilizzare senza affatto rimettere in discussione il trasferimento della proprietà della casa)". Può ancora aggiungersi che, se è vero che nel presente giudizio il trasferimento della proprietà dell'oggetto del contratto viene rimesso in discussione, ciò tuttavia dipende non dal mancato pagamento del prezzo, ma dal dolo della venditrice, di cui il mancato pagamento del prezzo costituisce fatto indiziario, come tale apprezzato nella sentenza gravata e, in quanto tale, suscettibile di essere dimostrato per testi o per presunzioni.”. (###. Sez. 2 Num. 17573 Anno 2016). 
Alla luce del superiore principio giurisprudenziale e tenuto conto delle affermazioni rese in comparsa dai germani ### e ### (non contestate dalla ### secondo cui l'accordo tacito tra tutte le parti presenti alla riunione - stanti gli ottimi rapporti tra le stesse esistenti a quell'epoca - era stato quello (nonostante l'apposizione della sottoscrizione da parte dei presenti) di rinviare la stipula del preliminare (e quindi l'eventuale dazione di somme) al momento in cui avesse sottoscritto anche il terzo germano ### ed in tal senso conferma indirettamente ne da anche il notaio escusso il quale ha inequivocabilmente dichiarato “…### che i signori ### e ### sottoscrissero in quell'occasione il preliminare di compravendita, preciso però che non trattenni in custodia presso il mio studio tale documento e lo consegnai alle parti presenti facendo osservare che non trattandosi di atto pubblico avrebbero potuto fare sottoscrivere l'atto anche non in presenza del notaio al ####..”. 
Tutti indizi di prova concordanti nella direzione che le parti avevano rinviato la reale sottoscrizione dell'accordo e quindi la dazione delle somme da parte del promittente acquirente al momento in cui avrebbe sottoscritto anche il terzo germano ### Quanto sopra a maggior ragione considerato che risulta essere davvero poco credibile che la ### - soggetto peraltro professionalmente dedito a questo genere di accordi - abbia sborsato tali imponenti somme di denaro in contanti e senza premunirsi di alcuna forma di tracciabilità (quali per esempio assegno circolare, assegno di conto corrente o quanto meno delle copie di estratti conto dai quali emergesse il prelevamento di dette ingenti somme di denaro). 
Anche tale domanda della ### in definitiva, deve essere rigettata. 
C) ### S.R.L.   Con tale domanda la ### chiedeva di chiamare in giudizio per esserne garantita la ### s.r.l quale propria avente causa che ha realizzato, seppur commettendo in appalto alla ### stessa, la costruzione delle villette degli altri convenuti attuali proprietari delle medesime ### (oggi solo ### e #### a sostegno di tale domanda ed onde sentir rigettare la contrapposta domanda di garanzia avanzata, a sua volta, dalla ### nei confronti della ### adduceva che la committente ### in relazione all'esecuzione delle costruzioni, aveva indicato il professionista cui venne demandata la ### aveva delle specifiche competenze tecniche, era stata fornitrice di maestranze, attrezzature e quant'altro (circostanza rimasta, tra l'altro, del tutto incontestata).   Riteneva quindi unica responsabile del presunto scivolamento del confine e dell'ubicazione delle villette appunto la ### stante che, secondo la ### le dette villette furono realizzate secondo le direttive della ### impartite anche a mezzo della propria D.L..   La domanda in oggetto deve essere rigettata per le ragioni che seguono.   Sia la ### che la ### hanno nei loro scritti difensivi tentato di addossarsi reciprocamente la responsabilità derivante dallo sconfinamento su terreno di parte attrice ritendo reciprocamente la controparte unica responsabile dell'accaduto.   Occorre innanzitutto rilevare che nessuna delle due società ha ritenuto di dovere versare in atti il contratto d'appalto tra le medesime sottoscritto a suo tempo, ragione per cui questo giudice, nell'individuare le responsabilità dell'accaduto deve attenersi alla normativa di riferimento.   ### ha chiesto di essere tenuta esente da responsabilità sul presupposto che nell'esecuzione dell'appalto sarebbe stato un semplice “nudus minister” della committente cui sarebbe da attribuire ogni responsabilità in quanto società avente competenze tecniche precise e soggetto assuntore delle maestranze e dei mezzi impegnati nell'appalto de quo.   Tuttavia, nel corso del giudizio nessun elemento di prova in tal senso è stato fornito dalla ### che, come già evidenziato, non ha versato in atti neppure il contratto d'appalto ragione per cui, nella fattispecie, la ### - quale appaltatorenon può certamente essere mandata esente da responsabilità; ciò del resto in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui “l'autonomia dell'appaltatore è elemento essenziale del contratto di appalto (per tutte cfr. Case.  n. 953/89) nel quale - fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'appaltatore sia tenuto, in base al contratto, ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di ingerenza - la funzione direttiva eventualmente riservata### ed esercitata dal committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, tipica del contratto, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente. ### si impegna ad un facere, obbligandosi a fornire un determinato risultato, per raggiungere il quale egli è dominus nell'organizzare e nel regolare lo svolgimento dei lavori, e gode al riguardo, di piena autonomia anche nell' apprestamento dei mezzi necessari e nella cura delle modalità di esecuzione del contratto" (Cass. 3050/92; Case. 10652/97).”(fra le tante CASSAZIONE Civile, ### II, 11/05/2007, Sentenza n. 10860).   Quanto sopra sul presupposto che, prosegue la Cassazione, “..il requisito dell'autonomia impone all'appaltatore - anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati - di attenersi comunque alle buone regole dell'arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato tecnico conforme alle di lui esigenze (Cass. 1965/00; Cass. 3384/95), e, per conseguenza, l'appaltatore è anche tenuto a segnalare al committente l'eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli alle regole della buona tecnica costruttiva (Cass. 14598/00; ### 9562/94) e così pure a denunziare tempestivamente gli errori del progetto di cui egli si sia accorto, non potendo andare esente da responsabilità per quegli errori da lui non avvertiti, ma dei quali egli avrebbe dovuto avvedersi con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche (Cass. 14598/00; ### 5099/95). In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell'opera (Cass. 8075/99; Cass. 9562/94), eventualmente, assieme al progettista (### 13039/91) e al direttore dei lavori…..omissis…l'autonomia dell'appaltatore non è esclusa dalla presenza di un (o più) direttore dei lavori (Cass. 169/96), in quanto tale soggetto è ausiliario del committente, assumendo, in virtù del contratto d'opera, una obbligazione di mezzi e non di risultato e la rappresentanza del committente nei limiti della materia tecnica (Cass. 5632/96; Cass. 2333/95)”.   Ne discende che in relazione alle domande riconvenzionali spiegate da ### e ### in carenza di prove in senso contrario circa il ruolo di mero “nudus minister” della committenza, deve essere rigettata la domanda della ### che invece va ritenuta responsabile, in solido con la committente ### s.r.l., per tutti i pregiudizi derivanti ai proprietari delle unità immobiliari oggetto di sconfinamento per come si avrà modo di osservare nel prosieguo della presente decisione.   Quanto sopra atteso che “in materia di appalto, la funzione direttiva eventualmente riservata al committente riduce ma non annulla l'autonomia dell'appaltatore, che è una caratteristica tipica di tale contratto, non potendo trasformare lo stesso in un passivo strumento nelle mani del committente o del direttore dei lavori da questi nominato. Dunque, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico indicato dal committente, conserva, sia pure in parte, la sua autonomia, essendo egli comunque tenuto a seguire nell'esecuzione dell'opera le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, tranne l'ipotesi in cui l'appaltatore non sia tenuto per contratto ad eseguire il progetto predisposto e le istruzioni ricevute senza alcuna possibilità di iniziativa e di vaglio critico dell'uno e delle altre, nel qual caso, la sua funzione si riduce a quella di un nudus minister (cfr. Cass., 31 marzo 1987, n. 3092). Pertanto, l'appaltatore che deve eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia tempestivamente denunziati al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche; va invece esente da responsabilità se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire ciò nonostante il progetto come nudus minister per le insistenze del committente (cfr. Cass., 10 maggio 1995, 5099; analogamente, Cass., 5 febbraio 1982, n. 664)…omissis…Nel caso di specie, il Tribunale adito, in mancanza di sufficiente prova del fatto che l'impresa appaltatrice fosse stata ridotta al rango di nudus minister, priva di quell'autonomia che caratterizza l'appalto, ritiene la medesima responsabile dei difetti lamentati dagli attori” (ex multis ### di ### del 21 dicembre 2011, n. 1698).   ### S.R.L.### S.a.s.   Va parimenti rigettata, per le medesime ragioni di fatto e di diritto poco sopra esposte la speculare domanda di manleva sollevata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### atteso che, non avendo versato in atti il contratto d'appalto né avendo addotto altre prove a contestazione della circostanza asserita da ### secondo cui la direzione lavori, parte delle maestranze e dei mezzi vennero forniti dalla committente ### quest'ultima deve ritenersi responsabile in solido con la ditta appaltatrice a riguardo dello sconfinamento nel terreno dei germani ### e di tutte le gravi conseguenze che ne sono scaturite.   ### E #### Dall'accoglimento della domanda di parte attrice discende la condanna - nei confronti degli attuali proprietari delle ### A e C oggetto del presente giudizio - all'arretramento mediante demolizione delle costruzioni fino a rispettare la distanza dal confine di cui al ### del Comune di ###. #### condivide le conclusioni cui, anche al riguardo, è pervenuto il Consulente d'### laddove, con iter logico esente da vizi, nella sua relazione ha avuto modo di chiarire, in risposta al quesito n. 7, che “3. La terza soluzione, sicuramente non bonaria e con procedure burocratiche irte di problematiche, è quella dell'applicazione dell'art 12 della legge 47/85, che riguarda le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione. In questo caso, le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione devono essere demolite; quando però la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale. 
Essendo le villette realizzate in cemento armato gettato in opera è impossibile non creare pregiudizi di stabilità alla parte realizzata in conformità.”.   In tal modo rappresentando chiaramente che il semplice arretramento delle costruzioni non garantirebbe la stabilità e staticità della porzione di dette costruzioni realizzata a distanza legale dal confine.   Sul punto ancor più chiaramente si è espresso il CTU in risposta alla ### n. 8 ove ha riferito al Decidente dell'opportunità di procedere piuttosto alla integrale demolizione e ricostruzione a distanza legale delle unità immobiliari de quibus, atteso che “Risposta a ### n° 8 ### dell'art.12 della L.87/45 per gli edifici in c.a. intelaiati, per esperienza è sempre problematica e di difficile soluzione. Si condivide con il collega che oggi è possibile, con i mezzi meccanici esistenti, tagliare parti strutturali in c.a. Qualche esitazione nell'affermare di non arrecare pregiudizi alla parte strutturale restante il sottoscritto l'avrebbe poiché, spesso, difficoltose verifiche strutturali e costosissime operazioni, tanto che non sempre garantiscono soluzioni adeguate e, a modesto avviso dello scrivente, sarebbero più agevoli ed economiche la demolizione dell'intera struttura e la successiva ricostruzione, interventi che non rientrano nell'applicazione del suddetto articolo.”.   ### scorta di quanto sopra pertanto ove non fosse possibile, per ragioni di sicurezza statica dell'intera struttura dell'immobile in questione, provvedere all'arretramento della costruzione sino a raggiungere la distanza legale dal confine andrà disposta, anche a tutela dei diritti dei convenuti ### la demolizione totale delle due unità immobiliari A e C oggetto del presente giudizio.   Premesso quanto sopra deve trovare integrale accoglimento la domanda di chiamata in causa del responsabile e la conseguente domanda di risarcimento danni formulate dai convenuti ### nei modi e termini che seguono.   Nel caso che occupa la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in esame proposta dai convenuti ### deve essere inquadrata nell'alveo dell'azione di cui all'art. 1669 c.c..   Invero, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dalla richiamata disposizione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, può essere esercitata, anche nei confronti di altri soggetti (committente, venditore), in ragione della sua natura extracontrattuale, poiché non è posta a tutela dell'appaltatore, bensì a difesa di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e solidità degli edifici di lunga durata e l'incolumità personale della collettività (C. Cass 4319/16; 2313/08 tra le altre).   Il presupposto della responsabilità ex art. 1669 cc non trae fondamento dal contratto d'appalto, bensì piuttosto dal fatto in sé di aver costruito l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante, assumendo così i caratteri propri della responsabilità da fatto illecito; si dà, in sintesi, maggior rilievo alla oggettiva partecipazione alla costruzione dell'immobile piuttosto che al rapporto contrattuale.   Di conseguenza la norma può essere invocata anche da un terzo estraneo al contratto di appalto, il quale tuttavia ha subito danni dalla rovina dell'immobile (C. Cass 12304/93); e quindi può essere proposta non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, ed abbia perciò esercitato un potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, tale da rendergli addebitabile l'evento dannoso (così Cass. Sez. 2, 17/04/2013, n. 9370; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, 2238; Cass. Sez. 2, 29/03/2002, n. 4622) (Sez. 2 - Sentenza n. 18891 del 28/07/2017).   La responsabilità del venditore, in ordine alla conseguenze dannose dei gravi difetti di costruzione incidenti profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione, è configurabile sia quando questi abbia costruito l'immobile e lo abbia poi alienato all'acquirente, sia quando il medesimo venditore abbia incaricato un terzo appaltatore della costruzione del bene prima della sua vendita (arg. da Cass. Sez. 2, 16/02/2006, n. 3406).   In particolare, tale disposizione disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, nel caso che occupa, alla luce delle risultanze della CTU e della condanna all'arretramento mediante demolizione delle due unità immobiliari fino alla distanza legale dal confine non v'è dubbio alcuno che la demolizione degli immobili per eseguire l'arretramento dal confine e la conseguente abusività urbanistica delle due villette de quibus certamente integrano rovina d'edificio e comunque gravi difetti costruttivi giustificanti l'accoglimento della domanda ex art. 1669 c.c..   ### della responsabilità ex art. 1669 c.c. deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel contratto di appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione, tenuto conto che la liquidazione dei danni deve ispirarsi ai criteri dettati in materia dagli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. (Cass. civ. Sez. II, 04-03-2016, n. 4319).   Come in precedenza già evidenziato la responsabilità prescinde dal rapporto negoziale che ha fatto sorgere il bene, pertanto la domanda può essere proposta dal compratore, come detto, nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a prescindere dalla natura e dalla diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (C. Cass 8904/1994).   Ne deriva che, nel caso che occupa, legittimati passivi e responsabili in solido nei confronti dei convenuti ### devono certamente ritenersi sia la ### che la ##### nella sua qualità di appaltatore esecutore di lavori di costruzione della villetta oggi di proprietà dei convenuti ### atteso che nei suoi confronti sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale non può essere superata con la generica prova di diligenza, ma avrebbe dovuto allegare fatti positivi, precisi e concordanti (Cass 12106/98; 2123/91) che invero non è stata in grado di allegare, atteso che non ha dimostrato in giudizio che lo sconfinamento nel terreno dei ### non sia stato dovuto a fattori non dipendenti dalla sua precisa responsabilità nella sua qualità di appaltatore.   Né utile a sottrarla alla sua responsabilità può ritenersi l'argomentazione della ### secondo cui l'appalto sarebbe stato in realtà eseguito dalla ### e che il ruolo della ### sarebbe stato quello del nudus minister.   E questo per due ordini di ragioni il primo, di cui detto in precedenza, derivante dalla mancata produzione in atti di elementi di prova a supporto di tale affermazione in carenza dei quali l'appaltatore è tenuto a rispondere dei danni cagionati anche a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto. Il secondo in ragione del fatto che l'appaltatore risponde di detti danni anche qualora l'opera sia stata realizzata, in tutto o in parte da un terzo.   ### alla ### per il suo ruolo di committente, la sua responsabilità ex art. 1669 c.c. deve essere riconosciuta sia ove abbia provveduto direttamente alla costruzione dell'immobile con gestione diretta di uomini e mezzi; sia ove abbia affidato la realizzazione dei lavori a specifiche figure professionali (progettista, direttore dei lavori); sia ove l'opera sia stata eseguita da un terzo ed egli abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza, cosicché risulti ad egli comunque riferibile la realizzazione dell'opera (C. Cass 18891/17; 2238/12; 4249/10 tra le altre).   Il venditore non è responsabile ai sensi dell'art.1669 c.c. quando la realizzazione non sia a lui riferibile, ovvero nei casi in cui sia mero venditore, estraneo a tutte le fasi della costruzione dell'immobile (C. Cass 5514/94).   Orbene, per come già in precedenza rilevato, questo decidente ritiene che, non avendo la ### versato in atti il contratto d'appalto né addotto altre prove a contestazione della circostanza asserita da ### secondo cui la direzione lavori, parte delle maestranze e dei mezzi vennero forniti dalla committente ### quest'ultima circostanza debba essere ritenuta per ammessa e quindi la ### deve ritenersi responsabile in solido con la ditta appaltatrice a riguardo dello sconfinamento nel terreno dei germani ### e di tutte le gravi conseguenze che ne sono scaturite.   Per quanto attiene, poi, la ### occorre sottolineare che la medesima dovrà rispondere di tutti i danni cagionati ai convenuti - attori in riconvenzionale - #### anche sotto altro diverso profilo.   Tra i rimedi esperibili da parte dell'acquirente di un bene affetto da vizi che rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore, il venditore può esperire verso il compratore esclusivamente le c.d. azioni edilizie ossia l'azione redibitoria di risoluzione del contratto ovvero, alternativamente, l'azione estimatoria di riduzione del prezzo, salvo il diritto al risarcimento del danno proponibile anche in via autonoma.   Sul punto la Cassazione, con la decisione a S.U. n. 18672/19, ha chiarito la natura speciale che connota dette azioni legate alla garanzia per vizi, precisando come detti rimedi da un lato prescindono dalla esistenza di una colpa in capo al venditore, mentre, dall'altro, sono soggette a termini perentori.   Per esigenze di certezza dei traffici economici, infatti, ai sensi dell'art. 1495 c.c. “l'esercizio delle azioni previste dall'art. 1492 c.c. (cc.dd. azioni edilizie) è circoscritto temporalmente attraverso la previsione di un duplice termine, di decadenza e di prescrizione”: l'acquirente è tenuto a denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta e ad agire in giudizio entro 1 anno dalla consegna.   Per le medesime ragioni il termine di prescrizione di un anno dalla consegna vale anche per l'azione risarcitoria, esperibile anche in via autonoma rispetto alla estimatoria e all'azione quanti minoris.   Tuttavia sempre con la medesima decisione a ### n. 18672/19 la Cassazione ha osservato che, al fine di assicurare piena tutela in ipotesi di vizi particolarmente gravi del bene compravenduto “proprio al fine di svincolare l'acquirente dai limiti imposti dall'art. 1495 c.c. ed assicurargli una tutela più ampia, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'aliud pro alio datum, la quale ricorre quando vi sia diversità qualitativa tra la cosa consegnata e quella pattuita, ovvero anche in ipotesi di vizi di particolare gravità. In tal caso la tutela del compratore è assicurata attraverso i rimedi ordinari dell'azione di risoluzione e di esatto adempimento secondo il termine di prescrizione ordinario, oltre che con il risarcimento del danno”.   Pertanto, in caso di vendita aliud pro alio non valgono i termini brevi di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. ma l'ordinario termine decennale di prescrizione.   Peraltro, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sussiste l'ipotesi della vendita aliud pro alio laddove il bene consegnato sia completamente diverso rispetto al bene pattuito ovvero sia del tutto privo delle qualità necessarie a poter assolvere la sua naturale funzione economico sociale ovvero la funzione assunta come essenziale dalle parti nelle pattuizioni contrattuali.   Infatti, in tali casi particolari, viene in rilievo, non tanto la responsabilità del venditore per i vizi della cosa, quanto la responsabilità dello stesso per l'inesatto adempimento dell'obbligazione principale di consegna.   In caso di vendita immobiliare, secondo la giurisprudenza prevalente, sussiste aliud pro alio laddove l'immobile manchi delle condizioni essenziali per poter essere destinato ad uso abitativo e non anche nei casi di vizi che, pur compatibili con l'uso abitativo, riducano di fatto il valore dell'immobile. Tali ultimi vizi restano attratti in via esclusiva ai rimedi c.d. edilizi.   Nello specifico è stato precisato che “nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 18/09/2019 , 23265).   Dunque, con riguardo alle vendite di immobili ad uso abitativo, ciò che va considerato ai fini della valutazione della sussistenza di una vendita aliud pro alio, è la mancanza delle condizioni effettive di abitabilità dell'immobile.   Al di fuori di dette ipotesi di assoluta gravità del vizio, tutti gli ulteriori difetti riscontrati più o meno gravi che siano, possono giustificare esclusivamente una responsabilità del venditore da far valere nei termini e limiti delle azioni edilizie.   Come chiarito dalle citate S.U. n. 18672/19, infatti, “la ratio della previsione di un ristretto termine di prescrizione viene prevalentemente rinvenuta nella esigenza di evitare che il decorso del tempo renda eccessivamente gravoso l'accertamento delle cause dei difetti e di salvaguardare la certezza delle sorti del contratto.”.   Detta ratio viene meno solo laddove si controverta su un bene del tutto diverso da quello pattuito e assolutamente inidoneo all'uso concordato e non anche in caso di difetti del bene che seppur gravi non ne compromettano in toto l'utilizzabilità.   Nel caso che occupa non v'è dubbio alcuno che l'avere violato - nella realizzazione delle unità immobiliari de quibus - la distanza delle costruzioni dal confine ha comportato la totale illiceità ed abusività delle costruzioni realizzate che in quanto abusive vanno certamente ritenute come implicanti l'assoluta diversità tra il bene pattuito e quello consegnato ovvero l'assoluta inidoneità di quest'ultimo ad assolvere la funzione economico-sociale concordata che certamente configura chiara ipotesi di vendita di aliud pro alio, implicante la responsabilità del venditore per inesatta esecuzione dell'obbligazione principale di consegna del bene e giustificante quindi la sua condanna al risarcimento dei danni formulata, come nella fattispecie, dall'acquirente del bene immobile medesimo.   In conclusione la ### e la ### vanno ritenute responsabili, in solido tra loro, di tutti i pregiudizi derivati ai convenuti (attori in riconvenzionale) #### in conseguenza dello sconfinamento, della realizzazione dell'unità immobiliare - venduta a questi ultimi - in violazione della normativa delle distanze delle costruzioni ex art. 872 c.c. e della conseguente condanna all'arretramento sino a raggiungere la distanza legale dal confine, ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione della costruzione.   ### e la ### vanno pertanto condannate in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai convenuti-attori in riconvenzionale #### In relazione al quantum della pretesa risarcitoria occorre innanzi tutto ribadire le conclusioni cui è pervenuto il CTU il quale ha chiaramente evidenziato nella sua relazione che “…### le villette realizzate in cemento armato gettato in opera è impossibile non creare pregiudizi di stabilità alla parte realizzata in conformità.”.   In tal modo rappresentando chiaramente che il semplice arretramento delle costruzioni potrebbe non essere sufficiente a garantire la stabilità e staticità della porzione di dette costruzioni realizzata a distanza legale dal confine.   Sul punto ancor più chiaramente si è espresso il CTU in risposta alla ### n. 8 ove ha riferito al Decidente dell'opportunità di procedere piuttosto alla integrale demolizione e ricostruzione a distanza legale delle unità immobiliari de quibus, atteso che “…### dell'art.12 della L.87/45 per gli edifici in c.a. intelaiati, per esperienza è sempre problematica e di difficile soluzione. Si condivide con il collega che oggi è possibile, con i mezzi meccanici esistenti, tagliare parti strutturali in c.a. Qualche esitazione nell'affermare di non arrecare pregiudizi alla parte strutturale restante il sottoscritto l'avrebbe poiché, spesso, difficoltose verifiche strutturali e costosissime operazioni, tanto che non sempre garantiscono soluzioni adeguate e, a modesto avviso dello scrivente, sarebbero più agevoli ed economiche la demolizione dell'intera struttura e la successiva ricostruzione, interventi che non rientrano nell'applicazione del suddetto articolo.”.   Ne discende quindi che, in accoglimento della domanda formulata dai ### i convenuti ### sono condannati a ristabilire la distanza legale dal confine attraverso l'arretramento della costruzione ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento a demolire l'intera villetta; e pertanto il danno può quantificarsi nel valore dell'immobile rappresentato dal prezzo d'acquisto della villetta.   Al riguardo va osservato che i convenuti attori in riconvenzionale hanno versato in atti sia l'atto pubblico di compravendita del 5.7.2006 in notar ### di #### e raccolta 16962 ove il prezzo dichiarato di compravendita era indicato in € 150.000,00; nonché il preliminare di compravendita del 12.10.2004 dal quale si evince che il reale prezzo della compravendita fu di € 295.000,00 oltre ### E' appena il caso di osservare che non avendo mai contestato la ### la veridicità della scrittura privata contenente il preliminare di compravendita, ex art. 115 c.p.c., la circostanza di fatto che il prezzo reale della compravendita fu quello di € 295.000,00 oltre IVA deve essere ritenuta come per ammessa da parte della ### medesima.   In definitiva la ### e la ### vanno condannate al pagamento in favore dei convenuti - attori in riconvenzionale - ### a titolo di risarcimento danni per le causali di cui infra, della somma di € 295.000,00 oltre IVA come per legge.   ### di € 295.000,00 oltre IVA come per legge, va poi rivalutato alla stregua degli indici ### del costo della vita con decorrenza dal momento dell'acquisto della villetta (5.7.2006) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione, trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.   Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c. c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell‘obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, ### 111, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e ### III 26 ottobre 1992, n. 11616).  ### E #### Per le medesime ragioni poco sopra rappresentate che per economia devono intendersi qui trascritte, parimenti meritevole d'accoglimento, sotto il profilo dell'an debeatur, è anche la domanda di risarcimento danni formulata dai convenuti - anch'essi attori in riconvenzionale - ### e ### atteso che anche a riguardo dell'unità immobiliare di loro proprietà va disposto l'arretramento della costruzione ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, la demolizione dell'intera villetta; ciò anche a tutela dei diritti dei convenuti ### Proprio in applicazione dei principi sopra enunciati a riguardo della domanda di risarcimento danni formulata dai convenuti ### deve certamente trovare integrale accoglimento anche la domanda di chiamata in causa del responsabile e la conseguente domanda di risarcimento danni formulate dai convenuti ### Tuttavia sotto il profilo del quantum va evidenziato che questi ultimi hanno allegato solo l'atto pubblico di compravendita del 21.2.2006 - praticamente coevo a quello stipulato dagli altri convenuti ### - dal quale è dato desumere che il prezzo dichiarato d'acquisto della villetta fu di € 150.000,00 identico a quello dichiarato nella compravendita riguardante i convenuti ### ma non risulta allegato l'eventuale preliminare contenente il reale prezzo d'acquisto.   Dal raffronto tra i due atti di compravendita è agevole desumere che le due unità immobiliari in questione avevano, al momento della stipula, la medesima consistenza catastale atteso che l'immobile dei convenuti ### risultava appartenere alla categ. ### classe 3 vani 7 rendita catastale € 741,12 (la villetta) e categ. C 6 classe 2 mq 83 Rendita catastale 59,65 (il garage); mentre l'immobile dei convenuti ### risultava appartenere alla categ. ### classe 3 vani 6,5 rendita catastale € 688,18 (la villetta) e categ. C 6 classe 2 mq 82 Rendita catastale 59,65 (il garage).   Ne deriva che ragionevolmente il reale prezzo di acquisto dell'immobile dei convenuti ### cui parametrare l'indennizzo possa essere leggermente inferiore a quello dei convenuti ### differenziandosi i due immobile per solo mezzo vano e per una piccola differenza della rendita catastale, ragione per cui appare opportuno quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento nell'ammontare di € 285.000,00 oltre IVA come per legge e se dovuta.   Anche in questo caso l'importo di € 285.000,00 oltre IVA come per legge, va poi rivalutato alla stregua degli indici ### del costo della vita con decorrenza dal momento dell'acquisto della villetta (21.2.2006) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione, trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.   Anche in questo caso, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c. c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell‘obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, ### 111, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e ### III 26 ottobre 1992, n. 11616).  ### fondati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti da rinvenire nella reciproca soccombenza. 
Le spese della C.T.U. già liquidate, con provvedimento del 7.7.2016 in complessivi € 8,834,00 di cui € 3.808,00 per spese vive ed € 5.026,00 per onorario oltre I.V.A. e C.C.P. se dovute, vanno, definitivamente poste a carico di tutte le parti in causa in solido tra di esse avendo tutte le parti tratto giovamento dall'espletamento della medesima, salvo rivalsa da parte degli anticipatari.  P. Q. M.  ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 90100560/2012, così provvede: ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore ### e degli ### e ### e, per l'effetto, ### il manufatto edilizio costituito dall'intera corsia di accesso ai garage di pertinenza delle due villette in proprietà ### e ### realizzato interamente nell'area di sconfinamento in proprietà ### sito in ###. ### censito al catasto del comune di ###.  ### al foglio 6, particella 771 e per l'effetto ### i convenuti ### (C.F. ###), nato in ### il ###, e ### (C.F. ###), nata in ### il ###, ### (C.F. ###), nato in ### il ### e ### (C.F. ###), nata a ### il ###, in solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la demolizione entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza della predetta intera corsia di accesso ai garage, di pertinenza delle due villette in proprietà ### e ### realizzata interamente nell'area di sconfinamento in proprietà ### che va restituita a questi ultimi; DICHIARA che l'unità immobiliare oggi di proprietà dei convenuti ### sita nel Comune di ###. ### censita al catasto del comune di ###. ### al foglio 6, particella 801 sub. 5 categ. ### classe 3 vani 7 rendita catastale € 741,12 (la villetta) e sub 6, categ. C 6 classe 2 mq 83 Rendita catastale 59,65 (il garage) non rispetta la distanza minima di metri 6 dal confine con il fondo dell'attore ### e degli intervenienti ### e ### sito in ###. ### censito al catasto del comune di ###. ### al foglio 6, particella 771 e per l'effetto ### i convenuti, ### in solido tra loro, alla riduzione in pristino dei luoghi, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante l'arretramento ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione della costruzione sino a rispettare, in ogni sua parte, una distanza di 6 metri dal confine con il fondo di proprietà dell'attore ### e degli intervenienti ### e ### sito in ###. ### censito al catasto del comune di ###. ### al foglio 6, particella 771, secondo le prescrizioni indicate dal nominato c.t.u. nella relazione peritale depositata il 7 Luglio 2016; DICHIARA che l'unità immobiliare oggi di proprietà dei convenuti ### sita nel Comune di ###. ### censita al catasto del comune di ###. ### al foglio 6, particella 801 sub. 7 categ. ### classe 3 vani 6,5 rendita catastale € 688,18 (la villetta) e sub 8, categ. C 6 classe 2 mq 82 Rendita catastale 59,65 (il garage) non rispetta la distanza minima di metri 6 dal confine con il fondo dell'attore ### e degli intervenienti ### e ### sito in ###. ### censito al catasto del comune di ###. ### al foglio 6, particella 771 e per l'effetto ### i convenuti ### in solido tra loro, alla riduzione in pristino dei luoghi, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante l'arretramento ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione della costruzione sino a rispettare, in ogni sua parte, una distanza di 6 metri dal confine con il fondo di proprietà dell'attore ### e degli intervenienti ### e ### sito in ###. ### censito al catasto del comune di ###. ### al foglio 6, particella 771, secondo le prescrizioni indicate dal nominato c.t.u. nella relazione peritale depositata il 7 Luglio 2016; RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di risarcimento danni dell'attore e degli intervenienti ### e ### RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. di acquisizione della porzione di fondo attiguo occupata formulata dai convenuti #### e ### S.r.l.; DICHIARA, per quanto in motivazione, avuto riguardo alla domanda di pagamento somme per opere realizzate da ### per i germani ### l'incompetenza del ### di ### in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 19 del contratto dell'8.5.2002, nei cui confronti la causa andrà riassunta nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.; RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da ### s.a.s. nei confronti dei germani ### e ### di esecuzione specifica, ex art. 2932 cod. civ., del preliminare di vendita del 04/12/2009 e, conseguentemente rigetta altresì la domanda di restituzione della doppia caparra formulata da ### s.a.s. nei confronti dei germani ### e ### RIGETTA per quanto in motivazione, la domanda di garanzia spiegata dalla ### s.a.s. nei confronti della ### s.r.l. in relazione alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti ### e ### RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di garanzia spiegata dalla #### s.r.l. nei confronti della ### s.a.s. in relazione alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti ### e ### ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dai convenuti ### e per l'effetto, #### S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e #### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili, in solido tra loro, di tutti i pregiudizi derivati ai convenuti (attori in riconvenzionale) ### in conseguenza dello sconfinamento, della realizzazione dell'unità immobiliare venduta a questi ultimi in violazione della normativa delle distanze delle costruzioni ex art. 872 c.c. e della conseguente condanna all'arretramento della costruzione ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione dell'intera villetta; #### S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore e #### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai convenuti-attori in riconvenzionale #### per le causali di cui infra, al pagamento in favore dei medesimi, della somma di € 295.000,00 oltre IVA come per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dai convenuti ### e per l'effetto, #### S.a.s., , in persona del legale rappresentante pro tempore, e #### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili, in solido tra loro, di tutti i pregiudizi derivati ai convenuti (attori in riconvenzionale) ### in conseguenza dello sconfinamento, della realizzazione dell'unità immobiliare venduta a questi ultimi in violazione della normativa delle distanze delle costruzioni ex art. 872 c.c. e della conseguente condanna all'arretramento della costruzione ovvero, in caso di impossibilità tecnica di eseguire in sicurezza l'arretramento, alla demolizione dell'intera villetta; #### S.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore e #### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai convenuti-attori in riconvenzionale #### per le causali di cui infra, al pagamento in favore dei medesimi, della somma di € 285.000,00 oltre IVA come per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti; COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite; PONE definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra di esse le spese della C.T.U. già liquidate, con provvedimento del 7.7.2016 in complessivi € 8,834,00 di cui € 3.808,00 per spese vive ed € 5.026,00 per onorario oltre I.V.A. e C.C.P. se dovute, avendo tutte le parti tratto giovamento dall'espletamento della medesima, salvo rivalsa della parte che le ha anticipate. 
Così deciso in ### il 2 Settembre 2021.  ###.O.T.  ####. 15 D.M. 44/2011 

causa n. 90100560/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Gentile Salvatore

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 999/2024 del 23-04-2024

... restituzione del prezzo. 2. Dall'accoglimento dell'azione redibitoria proposta in via principale deriva l'assorbimento dell'azione estimatoria e dell'azione di risarcimento ex art. 1669 c.c. proposte invia gradatamente subordinata. 3. Le spese seguono la soccombenza. Ai fini della quantificazione del compenso, per le fasi di studio e introduzione, vanno applicati gli ordinari parametri medi previsti dalla ### n. 2 (giudizi ordinari di cognizione) allegata al D.M. 55/2014, mentre per la fase istruttoria e per la fase di decisione appaiono congrui i parametri minimi (riduzione del 50% rispetto ai medi), tenuto conto che la contumacia della convenuta ha consentito il contenimento della successiva attività difensiva degli attori e che non sono state assunte prove costituende. Stante il valore della controversia, vanno applicati i parametri della cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00. Pertanto, va liquidato un compenso base di € 9.141,50 risultante dalla somma di € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.126,50 per la fase decisionale. Tale compenso va aumentato ex art. 4, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3212 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da ### (###), ### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### e dall'avv. ### per procura allegata all'atto di citazione - attori - contro ### S.R.L. ### (###), convenuta - convenuta - avente ad ### garanzia per i vizi della cosa venduta; rovina e difetti di cose immobili.  CONCLUSIONI #### e #### PRINCIPALE: ### e dichiarare la presenza di gravi vizi e/o difetti negli immobili per i quali è causa, venduti da ### S.r.l. ora in Liquidazione ai signori ### e ### ed alla signora ### Conseguentemente dichiarare ex art. 1492 comma 1 c.c. la risoluzione dei contratti di compravendita, così come meglio descritti in atti, stipulati rispettivamente dai signori ### e ### e dalla signora ### con la venditrice ### S.r.l. ora in Liquidazione. Per l'effetto condannare ### S.r.l. in Liquidazione a restituire ai signori ### e ### ed alla signora ### il prezzo rispettivamente pagatole in sede di compravendita, oltre ad interessi legali sulle somme monetariamente rivalutate dal dovuto sino al soddisfo, ed a rimborsarli delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti in funzione della vendita. Il tutto oltre al risarcimento del danno nella somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa. ###: ### e dichiarare la presenza di gravi vizi e/o difetti negli immobili di cui in narrativa venduti da ### S.r.l. ora in Liquidazione ai signori ### e ### ed alla signora ### Conseguentemente dichiarare ex art. 1492 comma 1 c.c. la riduzione del prezzo versato in sede di compravendita stipulata rispettivamente dai signori ### e ### e dalla signora ### con la venditrice ### S.r.l. in Liquidazione nella misura di € 32.500,00 oltre ad oneri di legge e spese di ripristino dell'interno del salone che verranno quantificate in corso di giudizio quanto ai primi e di € 25.000,00 oltre ad oneri di legge quanto alla seconda. Per l'effetto condannare ### S.r.l.  in Liquidazione a versare a detto titolo ai signori ### e ### la somma di € 32.500,00 oltre ad oneri di legge e spese di ripristino dell'interno del salone che verranno quantificate in corso di giudizio ed alla signora ### la somma di € 25.000,00 oltre ad oneri di legge, ovvero la somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia per tutti e tre gli attori, anche all'esito dell'istruttoria di causa. Il tutto oltre al risarcimento del danno nella somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa. ###: ### e dichiarare la presenza di gravi vizi e/o difetti negli immobili di cui in narrativa venduti da ### S.r.l. in Liquidazione ai signori ### e ### ed alla signora ### Dichiarare ex art. 1669 c.c. la responsabilità in merito della venditrice ### S.r.l. in Liquidazione. Per l'effetto condannare ### S.r.l. in Liquidazione al risarcimento in favore dei signori ### e ### e della signora ### di tutti i danni subiti che si quantificano in € 32.500,00 oltre ad oneri di legge e spese di ripristino dell'interno del salone che verranno quantificate in corso di giudizio quanto ai signori ### e ### ed in € 25.000,00 oltre ad oneri di legge quanto alla signora ### o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. ###: Ammettere, occorrendo, e disporre consulenza tecnica d'ufficio, con riserva di nomina di consulenti tecnici di parte fino all'inizio delle operazioni peritali, ai fini dell'accertamento dello stato dei luoghi e della natura / entità / cause dei vizi e/o difetti riscontrati nelle porzioni immobiliari attoree nonché della redazione del computo estimativo delle opere di ripristino. 
Ammettere, occorrendo, prova per interpello del legale rappresentante pro - tempore di ### e per testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, espunte da ogni espressione valutativa o negativa, da intendersi per qui ripetute e trascritte precedute da “vero che” e comunque sia sui capitoli di seguito indicati: (...) ###: ### ivi incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio e di parte nel caso di relativa disposizione, e compensi professionali di causa (oltre alle spese generali al 15%, a c.p.a. al 4% e ad i.v.a. al 22%), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, interamente rifusi.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE #### e ### hanno convenuto in giudizio ### S.R.L. ### esponendo che: con atto del 5/8/2019 ### e ### avevano acquistato da ### S.R.L. (in seguito posta in liquidazione) un appartamento con autorimessa di pertinenza nel complesso residenziale denominato “### Epoque” sito in ####, via ### nn. 12-14; con atto del 18/6/2019 ### aveva acquistato da ### S.R.L. un appartamento con autorimessa di pertinenza nello stesso complesso; dopo i rispettivi acquisti avevano denunciato alla venditrice la presenza di gravi vizi e difetti negli immobili acquistati; la venditrice aveva eseguito plurimi interventi rivelatisi non risolutivi; la stessa ### S.R.L. aveva promosso un a.t.p. all'esito del quale era stata confermata la presenza dei vizi e dei difetti nelle unità acquistate e la necessità di opere di ripristino per una spesa di € 32.500,00 per la proprietà esclusiva di ### e ### e di € 17.100,00 per la proprietà esclusiva di ### nonostante l'esito dell'a.t.p. e gli impegni espressamente assunti anche dal liquidatore, ### S.R.L. non aveva provveduto all'esecuzione delle opere di ripristino; intendevano azionare la garanzia per vizi della cosa venduta per ottenere la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo; era configurabile anche la responsabilità di ### S.R.L. ### ex art. 1669 avendo la stessa appaltato sotto il proprio controllo la costruzione degli immobili che avevano poi presentato i gravi difetti denunciati. 
Tanto esposto, hanno chiesto: in via principale la risoluzione dei contratti di vendita e la restituzione del prezzo rispettivamente versato oltre al rimborso delle spese e al risarcimento del danno; in via subordinata la riduzione del prezzo e la restituzione dell'eccedenza oltre al risarcimento dei danni; in via ulteriormente subordinata la condanna di ### S.R.L. ### al risarcimento dei danni.  ### S.R.L. ###, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.  1. Le domande proposte in via principale sono fondate nei termini di cui infra. 
È documentata dai relativi atti pubblici la conclusione dei contratti di vendita con cui ### S.R.L. (ora ###) ha venduto, in data ###, a ### e ### un appartamento con autorimessa di pertinenza al prezzo di € 277.445,41 e, in data ###, a ### un distinto appartamento con autorimessa di pertinenza al prezzo di € 239.096,00. 
Sul presupposto della presenza di gravi vizi nelle unità immobiliari rispettivamente acquistate, gli attori hanno azionato la garanzia contrattuale di cui all'art. 1490 c.c. proponendo in via principale l'azione di risoluzione del contratto per vizi (c.d. azione redibitoria). 
Nessuna eccezione risulta sollevata rispetto ai termini di esercizio della garanzia dalla convenuta che è rimasta contumace. 
Gli accertamenti tecnici eseguiti dall'ing. ### nominato quale c.t.u. nell'ambito del procedimento preventivo n. 2795/2020 R.G. svolto davanti al Tribunale di Bergamo, hanno dato conferma dell'effettiva sussistenza dei vizi denunciati dagli attori. 
In particolare, con riferimento all'unità acquistata da ### e #### il consulente ha verificato: 1. Presenza di infiltrazioni di acqua da lastrico solare in soggiorno e cucina (in corrispondenza dell'intradosso del vano scala esterno che dà accesso alla copertura praticabile); 2. presenza di condensa sulla cornice interna del portoncino blindato di accesso all'unità immobiliare (caldo interno vs freddo esterno); 3. presenza di muffa sulle spalle murarie del portoncino blindato; 4. presenza di una piastrella rovinata all'interno della camera singola; 5. presenza di tracce/macchie di acqua sulle pareti esterne del vano scala di accesso all'unità immobiliare con origine dal lastrico solare di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà. 
Con riferimento all'unità acquistata da ### invece, il consulente ha verificato: 1. Presenza di macchie di umidità e muffa in corrispondenza del nodo parete-soffitto all'interno del bagno prospettante l'accesso al compendio immobiliare (lato sud); 2. presenza di macchie di umidità in corrispondenza del punto luce a soffitto all'interno del bagno di cui sopra; 3. presenza di macchie di umidità e muffa sulla faccia interna della parete esterna del soggiorno che dà sul terrazzo e sulla parete divisoria soggiorno/bagno; 4. Presenza di condensa sulla cornice interna del portoncino blindato di accesso all'unità immobiliare (caldo interno vs freddo esterno); 5. presenza di macchie rossastre sul davanzale in pietra della finestra del bagno di cui sopra e sulla soglia sempre in pietra della portafinestra del vano cucina; 6. presenza di una fessurazione in corrispondenza del cornicione esterno del lastrico solare lato sud; 7.  presenza di ristagni di acqua, a seguito di eventi meteorici, sulla lattoneria (lamiera zincata preverniciata) che protegge il cornicione del fabbricato all'altezza del lastrico solare e della copertura a falda dell'unità immobiliare con conseguente ruscellamento di acqua sia sul muretto interno del lastrico solare che sulle facciate del fabbricato stesso; 8. presenza di macchie di umidità ed efflorescenze a soffitto vano box piano interrato. 
I risultati delle indagini svolte nel procedimento di a.t.p. sono opponibili alla convenuta, trattandosi di accertamenti svolti, nell'ambito del procedimento promosso dalla stessa ### S.R.L. contro i soggetti che a vario titolo erano stati coinvolti nella realizzazione dei corpi di fabbrica di cui fanno parte le unità vendute agli attori, proprio per l'accertamento dei vizi ### da questi ultimi denunciati. 
In tema di esercizio dell'azione redibitoria, le disposizioni degli artt. 1490 e 1492 c.c. vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. in materia di risoluzione del contratto, con la conseguenza che il suo esercizio è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 21949/2013; v. anche Cass. 3716/2024). 
Nella specie i vizi accertati risultano rilevanti a tal fine trattandosi di imperfezioni derivate da anomalie nel processo di costruzione delle unità residenziali tali da incidere sulla vivibilità e la salubrità degli ambienti interessati dai conseguenti fenomeni (tra cui infiltrazioni di acqua e diffuse muffe). 
Nessun rilievo assume ai fini dell'azione di risoluzione la sussistenza o meno della colpa del venditore che subisce le conseguenze della garanzia per il solo fatto oggettivo della presenza dei vizi nella cosa venduta. 
Quindi, sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione dei contratti come richiesto dagli acquirenti in via principale. 
La risoluzione implica il venir meno della causa del pagamento del prezzo che, pertanto, deve essere restituito agli acquirenti. 
Nei richiamati atti di vendita risulta attestato il versamento a titolo di prezzo della somma di € 277.445,41 da parte di ### e ### e della somma di € 239.096,00 da parte di ### Pertanto, ### S.R.L. ### va condannata alla restituzione di tali somme. 
Agli acquirenti spettano anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme sono state consegnate (Cass. 4604/2008). 
In mancanza di specifica indicazione di precedenti date di versamento, per la decorrenza degli interessi si fa riferimento alla data degli atti di vendita con cui il prezzo è stato contestualmente quietanzato. 
Le ulteriori spese e pagamenti di cui gli acquirenti hanno chiesto la restituzione non risultano specificamente allegati prima ancora che provati. 
Non risultano, inoltre, danni connessi ai vizi già consolidatisi nella sfera patrimoniale degli acquirenti. 
Quindi, la condanna va limitata alla restituzione del prezzo.  2. Dall'accoglimento dell'azione redibitoria proposta in via principale deriva l'assorbimento dell'azione estimatoria e dell'azione di risarcimento ex art. 1669 c.c. proposte invia gradatamente subordinata.  3. Le spese seguono la soccombenza. 
Ai fini della quantificazione del compenso, per le fasi di studio e introduzione, vanno applicati gli ordinari parametri medi previsti dalla ### n. 2 (giudizi ordinari di cognizione) allegata al D.M. 55/2014, mentre per la fase istruttoria e per la fase di decisione appaiono congrui i parametri minimi (riduzione del 50% rispetto ai medi), tenuto conto che la contumacia della convenuta ha consentito il contenimento della successiva attività difensiva degli attori e che non sono state assunte prove costituende. 
Stante il valore della controversia, vanno applicati i parametri della cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00. 
Pertanto, va liquidato un compenso base di € 9.141,50 risultante dalla somma di € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.126,50 per la fase decisionale. 
Tale compenso va aumentato ex art. 4, comma 2 del citato D.M. stante la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ###.  ### va applicato in relazione alle difese svolte per ciascuna parte acquirente, considerando unitariamente la parte complessa costituita dagli acquirenti ### e ### rispetto ai quali è stata svolta una difesa unitaria senza alcuna differenziazione. 
Pertanto, tenuto conto della percentuale di aumento fissata dalla richiamata disposizione (30%), va liquidato un compenso di € 11.883,95. 
Le spese processuali vanno distratte in favore dei procuratori degli attori che si sono dichiarati antistatari.  P.Q.M.  il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita - dichiara la risoluzione del contratto di vendita di unità in condominio stipulato con atto ###.ssa ### 05.08.2019 n. 9276 Rep. n. 9276 Racc., registrato a #### il ### al n. 8101 Serie ### e trascritto in pari data a #### ai nn. 108634/71196 con cui ### e ### hanno acquistato da ### S.R.L. in Comune di ####, nel complesso residenziale denominato “### Epoque” sito in via ### nn. 12 - 14 al mappale 1028 del foglio 1, la piena proprietà dell'appartamento posto al piano primo composto da quattro locali e servizi con ampio balcone con intercluso vano scala comune nonché del vano ad uso autorimessa pertinenziale posto a piano primo sottostrada, il tutto censito nel ### del predetto Comune, come da schede presentate all'U.T.E di ### in data ### in atti dal 13.12.2018 n. 4433.1/2018 protocollo ###, al foglio 1 mappale 1028 subalterno 12 via ### piano 1 categoria A/2 classe 2 vani 6 r.c.  € 433,82 e foglio 1 mappale 1028 subalterno 24 via ### piano ### categoria C/6 classe 2 mq 37 r.c. € 114,65; - dichiara la risoluzione del contratto di vendita di unità in condominio stipulato con atto ###.ssa ### 18.06.2019 n. 9155 Rep. n. 6661 Racc., registrato a #### il ### al n. 631 Serie ### e trascritto in pari data a #### ai nn. 79774/51962, con cui ### ha acquistato da ### S.R.L., in Comune di ####, nel complesso residenziale denominato “### Epoque” sito in via ### nn. 12 - 14 al mappale 1028 del foglio 1, la piena proprietà dell'appartamento disposto ai piani primo e secondo collegati tra loro da scala interna e composto da tre locali, servizi e balconi a piano primo e soppalco e copertura piana a piano secondo nonché del vano ad uso autorimessa pertinenziale posto a piano primo sottostrada, il tutto censito nel ### del predetto Comune, come da schede presentate all'U.T.E di ### in data ### in atti dal 13.12.2018 n. 4433.1/2018 protocollo ###, al foglio 1 mappale 1028 subalterno 5 via ### piano 1 - 2 categoria A/2 classe 2 vani 5,5 r.c. € 397,67 e foglio 1 mappale 1028 subalterno 23 via ### piano ### categoria C/6 classe 2 mq 37 r.c. € 114,65 oltre alla proporzionale quota di comproprietà in ragione di millesimi 80,813 quanto all'unità abitativa e di millesimi 13,898 quanto all'autorimessa delle strutture, spazi e porzioni del condominio destinati all'uso condominiale ex art. 1117 c.c.; - condanna ### S.R.L. ### alla restituzione in favore di #### e ### della somma di € 277.445,41 oltre agli interessi legali dal 05/8/2019 al saldo; - condanna ### S.R.L. ### alla restituzione in favore di #### della somma di € 239.096,00 oltre agli interessi legali dal 18/6/2019 al saldo; - condanna ### S.R.L. ### al rimborso in favore di ##### e ### delle spese processuali che liquida in € 786,00 per spese esenti e in € 11.883,95 per compenso professionale oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre ### se dovuta, e ### - distrae le spese di cui al capo che precede in favore dell'avv. ### e dall'avv.  ### Così deciso in ### in data ###.   

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3212/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massaro Maria, Ippolito Costantino

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