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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24719/2025 del 07-09-2025

... 43.La Corte terr itoriale ha accolto la domanda di regresso legittimamente svolta dalla ricorrente nell'ambi to del giudizio di dichiarazione della filiazione natura le la cui sentenza produce, ai 11 di 12 sensi dell'art. 278 cod. civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a car ico del genitor e, fin dalla nascit a del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'ar t. 1299 cod. civ., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 (richiamato dall'art. 261 cod. civ. per la filiazione naturale) che, prevedendo l' ### gi udiziaria contro il genitor e inadempiente, postula il di ritto di quello adempiente di agire in regresso nei confro nti dell'altro (cfr. Cass. 5619/1987; 2907/1994; 15756/2006). 44.La Corte di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20773/2023 R.G. proposto da: , , rappresentati e difesi dall'### (###) e dall'### (###) con domicilio digitale rispettivamente in ### e ### ; -ricorrenti prin cipali - contro rappresentato e difeso dall'Avvo cato ### ( ###) e del l'avvocato ### (####) con domicilio digitale rispettivamente ### e ### ; R.A.U.F.
O.D. 2 di 12 -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 733/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalla consigliera ####: 1. e (nato il ) , mad re e figlio, adivano il Tribunale di Bergamo nel 2018 per ottenere la declaratoria del rapporto di filiazione natur ale tra e (n . l'), far accertare il diritto del figlio all'utilizzo del cognome paterno, conseguire la condanna del convenuto al versamento d i un contributo per il mantenimento passato e quella al risarci mento de l danno non patrimoniale da abbandono e da perdita di un congiunto.  2.Il riconosceva il rapporto di filiazione naturale (in conformità ad esami ematici svolti privatamente dalle parti), non si opponeva all'utilizzo del cognome nè all'obbligo al mantenimento, ma chi edeva fosse liquidato in misura in feriore. Il convenuto chiedeva l'accertament o del concorso di colpa con la madre in relazione al risarcimento del richi esto dan no morale, avendo quest'ultima tentato di allo ntanare padre e figlio; contestava la fondatezza della domanda di regresso per il mantenimento passato, chiedendone il rigetto.  3.Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande a vanzate dagli att ori, dichiarava il rapporto di filiazione fra e e poneva a carico del convenuto un contributo di mantenimento pari ad € 300,00 a decorrere dal dicembre 2018, ol tre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda. Il Tribunale respingeva le alt re domande risarcitorie e di rimbors o dei costi di mantenimento pregresso. R.A.U.F.Data_1
 O.D.Data_2
 U.F.O.D.3 di 12 4.Con riguardo al risarcimento per il danno non patrimoniale da illecito endofamiliare affermava che mancava la prova del danno conseguenza non potendosi ritenere sufficiente la prova del danno evento e non potendo accedere alla tesi del danno in re ipsa.  5.Con riguardo al richiesto risarcimento per violazione dell'art. 570 cod. pen. e per avere subordinato l'adempim ento ai propri obblighi verso il figlio all'accettazione di una somma a stralcio da parte della madre il primo giudice ne dichiarava l'inammissibili per tardività.  6.In re lazione alla domanda di rimborso delle somme anticipate dalla madre per il figlio, pur ritenendola ammissibile ( ex 4208/2018), il Tribunale concludeva per l'infondatezza per mancanza di prova, non ritenendo a tal fine idonei né l'allegazione dei costi sostenuti né la prova testimoniale dedotta, e compensava le spese di lite per metà ponendone il residuo a carico degli attori in solido.  7.Gli odierni ricorrenti gravavano la sentenza di prime cure e la Corte d'appello di ### con la sentenza n. 733/2023, R.G.  1173/2021, pronunziata il ### e pubblicata il ###, non notificata, accoglieva parzialmente il gravame.  8.In particolare , la Corte territoriale riconosceva il diritto di di assumere ogni determinazione in ordi ne al cognome da assumere a seguito dell'intervenuto riconoscimento da parte del padre ed il conseguente obbligo dell'### dello Stato civile di provvedere in conformità all'art. 262, comma 2 cod. civ..  9.Inoltre, la Corte d'appello accoglieva la domanda di condanna del al rimborso in favore della madre, , nella misura di €. 71.700,00, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio dalla nascita di questi fino al novembre 2018.  10.Il gi udice d'appello riconosceva, al contempo, come dovuto l'importo mensile di €.500,00, maggiorato di ### a decorrere dal dicembre 2018 e fin o all'indipe ndenza del fig lio, a titolo d i U.F.
O.D.R.A.
U.F.4 di 12 contributo al mantenimento ordinari o, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo ### attuale presso il Tribunale di Bergamo, restando a carico della madre il restante 40%.  11.La Corte bresciana confermava, invece, il rigetto della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare ri conoscendo sul punto i fatti costitutivi della domanda, ma non la prova del danno.  12.Parimenti confermava il rigetto del la domanda da reato, condividendo in proposito le ragioni del primo giudice.  13.Infine la Corte territoriale compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la c.t.u. a carico delle parti per il 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà nei confronti del consulente d'ufficio 14.La cassazione della sentenza d'appello pubblicata il ### è chiesta dai rico rrenti, ex appellanti, con ricorso notificato il ### ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso articolando, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi.  ###: 15.Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono, in relazione all'art.360, n.3 cod.proc .civ., la violazione degli artt. 2, 3, 30, commi 1 e 3, ###, artt. 147, 148, 315, 315 bis, 316, 316 bis, 337 bis, 337 ter, 2043 e 2059 cod.civ., in combinato disposto degli artt.  2697, 2727 e 2729 cod.civ. per avere la Corte d'appello accertato la sussistenza dell'illecito endofamiliare, ma respinto la domanda di condanna al correlato danno per mancanza di prova, invece da ritenersi presunta e tabellarmente quantificata.  16.Il motivo è fondato.  17.Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni che in tervengono nell'am bito del nucleo familiare ad opera di un membro dei confronti di uno o più degli alt ri componenti. O.D.5 di 12 18.Con specifico riguardo al rapporto di filiazione è stato più volte affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 5652/2012; conf.  n. 3079/2015; id. ###/2022; id. 375/2025) che la violazione dei doveri di man tenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrar e gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costit uzionalment e protetti; questa, pertant o, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod.  civ. ese rcitabile anche nell'ambito dell'azi one per la di chiarazione giudiziale di paternità e maternità.  19.In relazione alla individuazione di tale danno, conseguenza della violazione del doveri di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. , è stato chiarito che esso consiste nella lesione di diritti costituzionalmente protetti, e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, il diritto di natura costit uzionale rico nosciuto e protetto dag li artt. 2 e 30 C ost., co sì come rafforzato dall'ar t. 24 della Carta dei diritti fondamentali del l'### e dalle ### di ### del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991, posta a tutela dell'in teresse del minore e della responsabilità genitoriale.  20.### riconoscimento dell'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 cod.  civ. comporta che la nota decisione delle ### di questa Corte n. 26972 del 2008, così come la successiva n. 10527/2011, debbano essere correttamente intese e ribadite.  21.La prima ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” fra cui, sec ondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.  civ.:### c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del 6 di 12 danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contra rio delle prime due ipotesi - ### e ###, non sono individuate “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.  22.La seconda ha affermato oltre al princip io che “il dan no non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invo ca, anche attrav erso il ricorso a presunzioni semplici” l'ulteriore principio che “la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congi unti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'a lterazione della lor o vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale inco mbe al danneggiant e dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi”.  23.Ebbene, il completo richiamo a dette pronunce, con sente di evidenziare l'erroneità del ra gionamento probatorio svo lto dalla Corte bresciana sulla doma nda risarcitoria per l' accertato danno non patrimoniale conseguente all'illecito endofamiliare.  24.Detto ra gionamento si fo nda, pe raltro, sul richiamo di due pronunce non pert inenti di qu esta Corte: la n. 1128/2022 che, pronunciando l'estinzione a seguito di rinu ncia di una causa di cessazione degli effetti civili del matri monio, non risul ta aver affermato la necessità di prova della elisione della figura paterna, e la n.27139/2021 che ha, diversamente da quanto prospettato, accolto il ricor so in tema di ritenuto illegittimo di sconoscimento dell'illecito endofamiliare.  25. Va al co ntrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale , segnalata l'importanza del doveroso bilanciament o tra il principio che richi ede anche per il danno non patrimoniale la necessit à di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni 7 di 12 semplici ex artt. 2727-2729 co d. civ., con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che compor ta scelte ed opportun ità diverse da quelle altrimenti compiute.  26.In tale prospettiva non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il consapevole disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educ azione, determini notoriament e un vulnus, dalle conseguenze di entità rim archevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 ###), e altre norme sopra ricordate un elevato grado di riconoscimento e di tutela.  27.Tutto ciò non è stato corre ttament e consi derato dalla Corte territoriale e per questo occorre rinnova re l' accertamento, considerando altresì la gi urisprudenza di questa Corte che ai fin i della liqu idazione del danno da illecito endofamiliare ha già spiegato che i parametri adottati nel di stretto per la perdita parentale co stituiscono indici da assumere in via mer amente analogica e con l'appli cazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare "può ra ppresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (cfr. Cass. 26205/2013; id.###/2022).  28.Con il secondo motivo s i deduce, in rel azione all'art.360 n. 4 cod.proc.civ., la nullità del la sentenza ex art.161, comma 1, cod.proc.civ., per violazione dell'art.112 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli a rtt. 2907 cod.civ. e l'art.183, co mma 6, n. 1 , cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale respinto la domanda di 8 di 12 risarcimento del danno da reato e x artt. 570 e 185 cod.pen., formulata dagli attori, ma ritenuta erroneamente caratterizzata da nuova causa peten di e, pe r l'effetto, tardi vamente proposta nel giudizio di primo grado.  29.Il moti vo è infondato, seppure si debba, in via preliminare, precisare che la domanda non è tardiva né nuova.  30.Infatti, come riconosce la stessa Corte d'appello , nell'atto introduttivo era già presente un paragrafo dedicato al “risarcimento di parti attrici per violazione dei doveri parentali”. Rispetto ad esso la richiesta di risarcimento per i danni cagionati al figlio ex art. 570 cod. pen. e quella per avere nell'udienza di comparizione delle parti ex ar t. 185 cod. pro. civ. subordin ato l'adempimento ai propri obblighi verso il figlio all'accettazione di una somma a stralcio da parte del la madre, cont enute rispettivamente, la prima, nel la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cod. proc. civ. e, la seconda, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., non possono essere considerate “nuove” quindi tardive, per la decisiva considerazione - pure svolta dal ricorrente - che i fatti costitutivi erano già stati descritti e dedotti, e che gli attori si erano limitati ad evidenziare condotte aggravative degli stessi.  31.La medesima co nsiderazione rileva, tuttavi a, ai fini dell'esito negativo della censura, poiché evidenzia che si tra tta di una questione di qualif icazione giuridi ca dei dedotti fatti costitutivi, come pure già osservato in una fattispecie analoga esaminata da questa Corte (cfr. Cass. ###/2022 ) e non costituent e un'autonoma e distinta fattispecie di azione ex art. 2059 cod. civ..  32.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi all'art.360, comma 1, n.5 cod.proc.civ., l'omessa motivazione, in relazione alla violazione degli artt.316 bis cod.civ. e degli ar tt.115-116 co d.proc.civ., per avere la Corte territoriale, con decisione contraddittoria, resa su un elemento rilevant e della contesa, oggetto di acc urata richiesta e prova, determi nato a carico del padre il rim borso delle spese 9 di 12 sostenute in passato dal la madre per il mantenimento del figlio, comprese le straordinarie, nell'importo attualizzato di €.300,00 mensili, da devalutare, e poi rivalutare , e pro futuro l'importo attualizzato di €.500,00 mensili, da rivalutare, oltre i tre quarti delle straordinarie.  33.Il motivo è fondato.  34.Effettivamente la Corte territoriale ha argomentato sulla scorta dell'offerta in via conciliativa di euro 500,00 mensi li fatta dal in udienza e della maggiore capacità re dditual e riconosciutagli rispetto a quella ritenuta dal ### unale , co sì in parte riformando la sentenza di prime cure e rideterminando nella maggior somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale, quella dovuta a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalla domanda, così come fissa nella misura del 60% a carico del padre le spese straordinarie.  35.Al contemp o, però, e sul la base di un generico richiamo all'equità ed alla capacità economica delle parti la Corte territoriale ha dete rminato nella somma di euro 300,00 mensili omnicomprensiva il dovuto per il mantenimento pregresso del figlio dalla nascita alla domanda di primo grado.  36.Ciò posto, sussiste il denunciato vizio di omessa motivazione.  37.Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non soll eva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i qu ali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (cfr. Cass. 28075/2021; id.5669/2025).  38.La Corte territoriale ha richiamato il medesimo parametro della capacità co ntributiva delle parti, come ridetermi nato in aumento per il padre, e ciononostante ha formulato, senza una motivazione O.D.10 di 12 giustificatrice, due distinte conclusioni sull'entità del contributo di mantenimento a favore del figlio.  39.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame della domanda di condanna di parte resistente sulle spese, anche a titolo di sanzione per la posizione processuale assunta dal resistente, avendole al contrario compensate nonostante la soc combenza di par te appell ata sulla quasi totalità delle domande ed in relazi one alla violazione degli artt.316, 2043 e 2697 cod.civ., all'art. 91, 96, 115 e 116 cod.proc.civ., conseguente nullit à ai sensi dell'art.360 n.4 cod.proc.civ. della sentenza gravata.  40.Il motivo è evidentemente assorbito dall'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, dovendo il giudice del rinvio provvedere secondo legge alla stregua dell'esito di quel giudizio.  41.In re lazione al ricorso incidentale, con il primo motivo si censura, in relazione all 'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. ed art. 1292 cod. civ. e art.  1229 cod. civ. , la motivazione contraddittoria adottata dalla Corte d'appello laddove, dopo aver condiviso la valutazione data da l primo giudice, che aveva respinto la domanda della madre per il rimborso dei costi di mantenimento e di una qu ota delle spese straordinarie per il mantenim ento del figlio dalla nascita alla domanda per mancata prova degli esborsi, ha poi negato di poter far ricorso alle presunzioni semplici, al contempo, però, accogliendo la domand a dell'appellan te riconoscendole, in via equitativa, la somma omnicomprensiva di euro 300,00 mensili per il periodo da gennaio 1998 a novembre 2018 e pari a comp lessivi euro 71.700,00.  42.Il motivo è infondato.  43.La Corte terr itoriale ha accolto la domanda di regresso legittimamente svolta dalla ricorrente nell'ambi to del giudizio di dichiarazione della filiazione natura le la cui sentenza produce, ai 11 di 12 sensi dell'art. 278 cod. civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a car ico del genitor e, fin dalla nascit a del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. 
Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'ar t. 1299 cod. civ., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 (richiamato dall'art. 261 cod. civ. per la filiazione naturale) che, prevedendo l' ### gi udiziaria contro il genitor e inadempiente, postula il di ritto di quello adempiente di agire in regresso nei confro nti dell'altro (cfr. Cass. 5619/1987; 2907/1994; 15756/2006).  44.La Corte di merito ha poi determinato il relativo importo che, però, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale dovrà essere oggetto di rinnovata la statuizione senza che ciò travolga la legittimità della statuizione sull'an.  45.Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la sentenza in relazione all'art. 91 cod. proc.  civ. ,nella parte in cui vengono compensate le spese di entrambi i gradi di merito.  46.Il moti vo è assorbito dal rigetto del prim o motivo del ricorso incidentale.  47.In conclusione, dunque, sono accolti il primo e terzo motivo del ricorso principale, è rigettato il secondo ed assorbito il quarto del medesimo ricorso, mentre va respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo.  48.La sentenza impugnata è cassata nei limiti del ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'appello di ### per nuov o esame in applicazione del seguente principio di diritto: 12 di 12 “Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod.  civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione a i doveri di assistenza morale e materiale dl figlio, costituisca di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed op portunità diverse da quelle altrimenti compiute.” 49.Il giudice del rinvio provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte in relazione al ricorso principale accoglie il primo e terzo motivo, rigetta il sec ondo motivo, assor bito il qu arto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 
In cas o di diffusi one del present e provvedimento si omettano le generalità e gli altri elem enti identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Casadonte Annamaria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25380/2025 del 16-09-2025

... eccependo la decadenza dell'attrice dalla proposta azione ex art.1698 c.c., la convenuta F.lli ### s.p.a. chiedeva riconvenzionalmente il saldo di €8.880/00 oltre interessi, quale corrispettivo convenuto per il trasporto. Indi, nel merito contestava l'infondate zza nell'an e nel quantum della domanda attorea, in ogni caso dovendosi applicare i limiti risarcitori previsti dall'art.1 co.1 della L. n.45/1985 e ss.mm. e ii., in difetto di dolo o colpa grave del vettore, altresì invocando la garanzia della ### s.p.a.. In via subordinata, e nella denegata ipotesi fosse ritenuta la responsabilità per l'accertato non corretto ancoraggio del carico, chiedeva essere autorizzata CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### alla chiamata di ### s.r.l., da cui essere tenuta indenne di tutti i danni ascrivibili alla propria responsabilità, atteso che il caricamento della merce sui semirimorchi della F.lli ### era stata commessa a questa, che avrebbe operato a stivarla con modalità inadeguate. Si costitu iva ritualmente il condu cente del mezzo ### contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e del nesso di causalità, quindi respingendo ogni addebito. Si costitu iva ### rico (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3185/2022 R.G. proposto da ### s. p.a., in perso na del legale rappresentant e pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce al ricorso, domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### e come da domicilio digitale indicato; - ricorrente - contro ### s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentato e dife so dall'Avv. dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - Oggetto: Trasporto - ### - Macchinari - ### stradale - Risarcimento del danno. 
CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. ### nonché contro ### s.r.l., Società ### , in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e dife sa dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###### via ### della ### n. 5 e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dall'Avv. ### D'### giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliat ###### via ### n. 4 e come da domicilio digitale indicato; - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 705 del 2020 pubblicata il 18 dicembre 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla ### Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato del marzo 2005, la società ### s.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Nicosia l'azienda di trasporti F.lli ### s.p.a., il dip endent e di quest'ultima ### nonché la ### razioni s.p.a., garante della responsabilità del vettore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni causati alla istante, oltre interessi e rivalutazione. 
In fatto deduceva: - di avere acquistato da ### s.p.a. la CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### macchina tipografica “### 8005 HQ” per l'importo di € 2.065.000/00, affidandone il trasporto dalla sede della venditrice di S. ### alla destinazione indicata dalla comm ittente: - che quindi, il vettore F.lli ### s.p.a. avrebbe provveduto a prendere in consegna i componenti del macchinario in data 14.04. 2004, collocando li su mezzi aut oarticolati di propria disponib ilità, adibiti al trasporto; - il giorn o successivo, nell'imboccare imprudentemente un a curva, l'autoarticolato condotto da ### si sarebb e però ribaltato in territorio di Ag ira, causando la caduta del carico ed il suo danneggiamento; pertanto, chiedeva il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. 
Si costituiva in giudizio F.lli ### s.p.a. contestando la domanda e anzitutto osservando: -di avere a propria volta commis sionat o a ### s.r.l. di assicurare il corretto caricamento dei vari componenti del macchinario su quattro semirimorchi di proprietà della prima, di poi trainati con “trattori” di ### sino all'imbarco del porto di ### per il successivo trasporto via mare fino a ### - che, giunti al porto di arrivo, i quattro semirimorchi erano stati presi in consegna dagli autisti della F.lli ### con propri “trattori”, per curare il trasporto del carico sino al luogo di destinazione; tuttavia accadeva l'incidente ad uno di essi a causa dell'imprudente sorpasso di un'automobilista, che costringeva il conducent e ### ad u na manovra di emergenza, conseguendone il ribaltamento; per l'effe tto, comunque eccependo la decadenza dell'attrice dalla proposta azione ex art.1698 c.c., la convenuta F.lli ### s.p.a. chiedeva riconvenzionalmente il saldo di €8.880/00 oltre interessi, quale corrispettivo convenuto per il trasporto. Indi, nel merito contestava l'infondate zza nell'an e nel quantum della domanda attorea, in ogni caso dovendosi applicare i limiti risarcitori previsti dall'art.1 co.1 della L. n.45/1985 e ss.mm. e ii., in difetto di dolo o colpa grave del vettore, altresì invocando la garanzia della ### s.p.a.. In via subordinata, e nella denegata ipotesi fosse ritenuta la responsabilità per l'accertato non corretto ancoraggio del carico, chiedeva essere autorizzata CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### alla chiamata di ### s.r.l., da cui essere tenuta indenne di tutti i danni ascrivibili alla propria responsabilità, atteso che il caricamento della merce sui semirimorchi della F.lli ### era stata commessa a questa, che avrebbe operato a stivarla con modalità inadeguate. 
Si costitu iva ritualmente il condu cente del mezzo ### contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e del nesso di causalità, quindi respingendo ogni addebito. 
Si costitu iva ### rico noscendo il rapporto assicurativo e la garanzia della F.lli ### s.p.a. alle condizioni e nei limiti riportati nella polizza n.###, nelle cui appendici era però pattuito l'ammontare massimo di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 della L. n.450/1985. 
In ultimo, si costituiva la terza chiamata ### s.r.l., chiedendo respingersi la domanda di rivalsa siccome inammissibile ed infondata, in via subordinata, chiedeva limitarsi il risarcim ento ai sensi dell'art.1 co.1 L.  n.450/1985, in ogni caso ridotto ex art.1227 Con la sente nza n.2 14/2014 il ### ale di En na accoglieva parzialmente le ragioni attoree, condannando in solido F.lli ### s.p.a.  e ### a pagare la complessiva somma di € 281.043,00 oltre interessi dalla domanda, nonché ### s.p.a. a tenere indenne il vettore nei soli limiti della polizza per € 27.638/67; rigettava la domanda di manleva della F.lli ### s.p.a. nei confronti del terzo subvettore ### s.r.l., statuendo in dispositivo l'onere del rimborso delle spese tra tutte le parti del giudizio, secondo il principio della soccombenza.  2. F.lli ### s.p.a. proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure concludendo per il riesame delle erronee valutazioni del primo decidente, per le medesime ragioni azionate avanti il ### A sua volta proponeva appello incidentale ### a propria volta insistendo nelle ragioni e nelle eccezioni del primo grado. 
Si cost ituivano: l'appellato ### dentore s.r.l., concludendo per il rigetto dell 'infondata impu gnazione p rincipale ed incidentale; ### s.r.l. chiedendo respingersi l'appello in pun to di CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### regresso azionato dal l'appellante principal e; la Co mpagnia assicurativa chiedeva darsi atto d i aver adempiuto alle obb ligazioni nascent i dal contratto di assicurazione intrattenuto con F.lli ### s.p.a., precisando la modifica della propria denominazione in ### s.p.a.. 
La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza qui impugnata ha rigettato sia l'appello principale sia quello inciden tale, confermando la decisione di prime cure.  3. Avverso la sentenz a di app ello ### s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.p.a.; sebbene intimato, ### non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 
Parte ricorrente e parte controricorrente ### s.r.l. hanno depositato distinte e rispettive memorie. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente ### s.p.a. lamenta la “### e falsa applicazione dell'ar t. 132 comma 2 n . 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; in particolare, contesta la “totale ed insanabile contraddittorietà della motivazione” della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello ha ritenuto in relazione alla medesima circostanza di fatt o che l'ancoraggio del carico trasportat o fosse stato realizzato esattamente, giungendo a conclusioni antit etiche e fra loro del tutto incompatibili in relazione ai due capi di pronuncia oggetto dell'impugnazione principale; da una parte, infatti, escludeva la responsabilità del subvettore chiamato in garanzia in quanto si riteneva provato il fatto che la merce trasportata fosse stata assicurata con funi ai semirimorchi, dall'altra, si considerava sussistere la responsabilità per colpa grave del vettore perché si affermava dimostrata la circostanza che le funi non erano presenti.  2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia sotto altro CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### profilo la parte di motivazione della sentenza impugnata, già censurata con il precede nte motivo, perché affetta da “### e falsa applicazione dell'art. 2700 C.C. in relazione all'artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” in quanto la Corte di appello avrebbe comunque errato attribuendo implicitamente efficacia di prova legale alle risultanze del verbale dei ### in data ### prodotto dalla società attrice e precisamente nella parte in cui veniva riportato che “nel corso del sopralluogo non venivano rinvenute funi o cavi di ancoraggio per assicurare il carico”, ritenendo apoditticamente che gli effetti probatori derivanti da quanto ivi affermato dai pubblici ufficiali in ordine alla mancanza delle funi di ancoraggio del carico dovesse prevalere sulle univoche risultanze istruttorie emerse che, invece, dimostravano la presenza delle funi e che erano state nel contempo valorizzate al fine di rigettare la domanda nei confronti del subvettore.  3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la “### e falsa applicazione dell'art. 1693 c.c. e dell'art. 1 comma 1 l. 22.08.1985 450 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.” ed in particolare, evidenzia che la Corte d 'appello ha rigettato l'impugnazione principale facendo applicazione della norma di cui all'art. 1693 c.c., che prevede la presunzione di responsabilità del vettore, salva la prova che la perdita o l'avaria sia derivata dal caso f ortuito, dall a natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. In particolare, in palese violazione della disciplina speciale di cui alla l. n. 450/1985, la Corte d'appello -a fronte della domanda della società mittente che pretendeva l'intero risarcimento del danno e che, conseguentemente, era onerata dalla prova del quantum della propria pretesa-, riteneva comunque raggiunta la prova che non poteva invece ritenersi integrata (come già illustrato nei precedenti motivi), con la conseguen za che i l quantum della pretesa risarcitoria era rimasto privo di dimostrazione e doveva essere limitata alla c.d. vettoriale in conformità all'art. 1 della l. n. 450/1985.  4. Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “### e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; in particolare, evidenzia che il ### originario attore, non aveva curato né di allegare tempestivamente in maniera esatta il danno asseritamente subito né si era preoccupato di fornire la prova del danno stesso e sottoli nea l'errore compiuto dal g iudice di secondo grado che ha disa tteso il principio che costituisce ius receptum secondo cui la CTU “non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero di compiere una indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (richiama l'arresto Cass. 24/05/2013 n. 12990).  5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla società ### io ### odier na controricorrente perché infondata. 
Il ricorso in esame non è tardivo perché il giudizio risulta incardinato in primo grado nel 2005, vigendo quindi il termine lungo annuale, rispettato, nel caso di specie, risultando la sentenza impugnata, pubblicata in data 18 dicembre 2020 ed il ricorso notificato in data 18 gennaio 2022.  6. Venendo all'esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile. 
Risulta evidente dalla stessa confezione della censura che con essa la società odierna ricorrente, sebb ene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nel contempo, formula in modo inammissibile un vizio di nullità della decisione impugnata, senza neppure evocare il parametro ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. , pret endendo nella sostanza una ricostruzione alternativa d ei fatti sottesi al giud izio atteso che la motivazione resa dal giudice d'appello, lungi dall'essere viziata da “totale e insanabile contraddittorietà” ripercorre e condivide l'iter decisorio del giudice di prime cure, senza incorrere nel lamentato vizio di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4). 
Dirimente in tale ottica, quanto ritenuto dalla Corte territoriale con la decisione impugnata che innanzitutto ha escluso la responsabilità del CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### subvettore ### s.r.l., quale ditta che aveva operato la prima fase di trasporto, affermando che il danneggiamento della porzione di macchinario de quo era avvenuta nella seconda fase del trasporto quando era stato stivato nel semirimorchio aggangiato al trattore della ### s.p.a., condotto da ### miliano ### (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).  6.1. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, non sussistendo la violazione di legge lamentata. 
La Corte d'appello si è posta in linea di conformità con il principio espresso da questa Corte e de l resto invocato dalla stessa società ricorrente; difatti, nel verbale d i accertamento de quo, i ### inier i intervenuti sul luogo del sinistro hanno constatato il mancato rinvenimento delle funi di anco raggio del macchin ario trasportato, senza alcuna attribuzione di fede privilegiata nè ai giudizi valutativi nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolv ersi in suoi app rezzamenti person ali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase stat ica dell'incide nte, quale risult ava al momento del loro intervento (cfr. Cass. Sez. 2, 27/10/ 2008 n. 25842 ; Cass. Sez. 3, 7/10/2022 n. 29320). 
Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria, non avendo parte ricorrente, con essa, off erto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità.  6.2. Il terz o motivo di ricorso si rivela inammissibile in quan to nell'illustrazione si fa un rinvio del tutto generico ad atti processuali per dimostrare il mancato assolto onere della prova sul quantum del risarcimento da parte della società mitten te; infatt i, si omette sia la CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### riproduzione diretta, sia una riproduzione indiretta de l contenuto che dovrebbe dimostrare l'assunto, limitandosi parte ricorrente ad un generico rinvio alla domanda formulata dalla società mittente, risolvendosi il motivo in esame affetto dalla violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c..  6.3. Inammissibile, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso in quanto la violazione di legge paventata non sussiste sia con riferimento al princip io dell'onere prob atorio sia in relazione a quello di pruden te apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. 
Nel denunciare violazioni di legge che attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposi zione a quello formulato dalla Corte di appello, parte ricorrente omette di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'app rezzamento - ad esso fu nzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove m a anche la scelta, insinda cabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n . 13485; 15/07/2009, n. 16499).  7. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 
Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Non luogo a provvedere sulle spese in favo re di ### che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.  Per questi motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.   Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali: - in favore della parte controricorrente società ### s.r.l. che si liquidano in complessivi ### 5.200,00, CC 19/05/2025 ric. n. 3185/2022 Pres. G. ###. I ### - in favore della parte controricorrente So. Ge. ### s.r.l. in complessivi ### 5.700,00, - in favore della parte controricorrente ### s.p.a. in complessivi ### 2.200,00; di cui, per ciascuno degli importi, ### 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###, il 19 maggio 2025 #### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Ambrosi Irene

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20959/2023 del 18-07-2023

... vincolato il soggetto cessionario all e prete se di regresso del fideiussore della società cedente su l presupposto de ll'avvenuto trasferimento nei confronti del cessionario stesso della posizione giuridica sostanziale di de bito pregressa alla cessione in virt ù della stessa cessione d'azienda; in particolare, per effetto della intrasmissibilità della posizione giuridica sostanziale di debito tra cedente e cessionario in forza del contratto di cessione d'azienda, il pagam ento del terzo fideiussore avrebbe determinato l'estinzione del debito principale in capo alla cedente, liberando conseguentemente il cessionario dalla posizione di garanzia assunta in virtù della cessione e legittimando il terzo fideiussore escusso unicamente all'azione di surroga, ovvero di regresso nei confronti del solo cedente. c. ### motivo: «3) violazione o falsa applicazione dell'art. 1322 e 2560 co. 2 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.», deducendosi l'erroneità della sentenza impu gnata laddove ha ritenuto inderogabile la disposizione del capoverso dell'art. 2560 cod. civ. e, pertanto, inapplicabile l'art. 2 del contratto di cessione, che escludeva la responsabilità del cessionario per tutti i debiti (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ### s.a.s. di L uraschi ### & C., in persona del l.r.p.t. , ### e ### elettivamente domiciliati in ### piazza della ### n. 59, presso lo studio dell'avv. ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### giusta procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ### elett.te domiciliat ###, presso lo stud io dell'avv. ### rappresentato e dife so dall'avv.  ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - Oggetto: azienda cessione AC - 12/07/2023 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, seconda sezione civile, n. 2567/2018, del 12 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2023 dal #### 1. ### s.a.s. di Lurasch i ### & C., in p ersona del l.r.p.t., il suo socio accomandatario ### e ### hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione dag li stessi proposta al decreto ingiuntivo n. 349/12 del 25 febbraio 2012, con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di euro 134.716,76 in favore di ### a titolo di debito derivante dalla cessione di azienda intervenuta tra la ### s.r.l., di cui quest'ultimo era socio e fideiu ssore, e la stessa ### e inerente a un debito bancario contratto in epoca precedente alla ridetta cessione.  2. ### ha resistito con controricorso.  3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto a) che l'art. 2560, secondo comma, cod. civ. détti una previsione inderogabile in relazione alla responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ceduti risultanti dai libri contabili obbligatori, sì che del tutto improduttiva di effetti giuridici doveva ritenersi la clausola n. 2 contenuta nel contratto di cessione di azienda, laddove si prevede va l'esonero della cessionaria ### dai debiti della cedente ### nei confronti delle banche; b) che sussistevano nella specie i presupposti di applicabilità del citato articolo, risultando il debito oggetto di lite nei confronti della ### di ### di ### di cui i due soci di ### erano perfettament e a conoscenza, regolarmente iscritto nel libro contabile della ceden te 3 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### c) che risult ava ritua lmente provata l'esistenza del contratto di fideiussione tra lo ### e la banca.  ### 1. Il ricorso lamenta: a. ### motivo : «1) ### o falsa applicazione dell'articolo 653 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.)», deducendosi l'erroneità della sentenza impugnata p er aver confermato il decreto ingiuntivo op posto sull'errato presupposto della sua reviviscenza, attesa l'intervenuta revoca del predetto a seguito del giudizio di opposizione, anziché procedere all'emissione di una sentenza di condanna di importo pari a quello ingiunto. 
Il mot ivo è infondato. È noto (da ultimo Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 14486 de l 28/05/20 19) che il giudizio d i opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un autonomo giuridico di cognizio ne, avente a o ggetto non solo la legittimità del procedimento monitorio, ma anche e soprattutto l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale in esso fatta valere. Da tanto discende che, nel caso di specie, la Corte territoriale, al di là dell e espressioni utilizzate nel dispositivo, ha certamente respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e, laddove ha detto di volerlo “confermare”, ha in effetti inteso ribadire la persistente validità della condanna monitoria, in ci ò corrett amente applicando la giurisprudenza di que sta Corte regolatrice (da ultimo, ### 1, Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021), che insegna che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecuti vità, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da que llo recati - il decre to stesso, la cui esecutorietà è 4 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### collegata, appunt o, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato.  b. ### motivo: «2) violazione o falsa applicazione dell'articolo 2560 co. 2 c.c. ( art. 360 co. 1 n. 3) c.p .c.)», deducendosi l'erroneità della sentenza imp ugnata nell'interpretazione della norma denunciata, laddove ha ritenuto vincolato il soggetto cessionario all e prete se di regresso del fideiussore della società cedente su l presupposto de ll'avvenuto trasferimento nei confronti del cessionario stesso della posizione giuridica sostanziale di de bito pregressa alla cessione in virt ù della stessa cessione d'azienda; in particolare, per effetto della intrasmissibilità della posizione giuridica sostanziale di debito tra cedente e cessionario in forza del contratto di cessione d'azienda, il pagam ento del terzo fideiussore avrebbe determinato l'estinzione del debito principale in capo alla cedente, liberando conseguentemente il cessionario dalla posizione di garanzia assunta in virtù della cessione e legittimando il terzo fideiussore escusso unicamente all'azione di surroga, ovvero di regresso nei confronti del solo cedente.  c. ### motivo: «3) violazione o falsa applicazione dell'art.  1322 e 2560 co. 2 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.», deducendosi l'erroneità della sentenza impu gnata laddove ha ritenuto inderogabile la disposizione del capoverso dell'art. 2560 cod. civ. e, pertanto, inapplicabile l'art. 2 del contratto di cessione, che escludeva la responsabilità del cessionario per tutti i debiti derivanti dal contratto di cessione. 
I due motivi, che per ragioni di oggettiva connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati. 5 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### natu ra “inderogabile” de lla previsione di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. ci v., affermata d alla Corte territoriale quale presupposto della propria decisione, pur corretta nella sua sostanza, merita qualche precisazione. 
La funzione della norma in esame, come correttamente precisato da questa Corte (### 2, Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021), non risiede tanto nella tutela dei terzi cre ditori dell'azienda ceduta, per i qua li opera già la previsione del primo com ma dell'art. 2560 cod. civ. che stabilisce la natura pro solvendo della cessione del debito, quan to nell'assicurazione che l'acquirente dell'azienda sia messo in condizione di verificare l'esistenza del debito prima di de terminarsi all'acquisto, per il tramite del riscontro dell'esi stenza dello st esso nei libri ob bligatori dell'impresa. 
Rispetto a tale unica condizione può rettament e parlarsi di “inderogabilità” della previsione del capoverso dell'art. 2560 cod.  civ: nel senso, cioè, che l'unic o riscontro che deve esser e compiuto, al f ine di verificare l'operatività della previsione in commento, è l' esistenza dell'iscrizione della p osta nei libri contabili obbligatori dell'azienda oggetto di cess ione, in epoca ovviamente antecedente alla cessione medesima. 
La questione oggetto di lite non riguarda tuttavia, a ben vedere, l'operatività del capoverso dell'art. 2560 cod. civ., tanto che gli odierni ricorrenti non muovono alcuna obiezione alla rin venuta esistenza dell'iscrizione della posta debitoria oggetto di cau sa nelle scritture obbligatorie della cedente l'azienda. 
La questione che si agita, inerente alla pretesa validità ed efficacia dell'esonero pattizio del debito oggetto di lite dagli effetti della cessione dell'aziend a quale effetto dell'art. 2 del 6 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### contratto di cessione, riguarda, in effetti, il primo comma dell'art.  2560 cod. civ., po iché ha per effetto la limitazione del debito aziendale oggetto del contratto di cessione. Tanto che gli odierni ricorrenti, segnatamente nel secondo motivo, argomentano proprio la ritenuta efficacia “estintiva” dell'obbligazione conseguente all'avvenuto pagamento del debito da parte del terzo fideiussore, odierno controricorrente. 
In tali termini inquadrata, la questione va risolta affermando che ciò che è inderogabile, nella previsione dell'art. 2560 cod. civ., è proprio la previsione che solo il consenso del creditore libera l'alienante dell'azienda dalla sua responsabilità solidale con l'acquirente dell'azienda medesima. 
Da t anto deriva che alienante e acquire nte, nella cessione di azienda, possono pattuire qualsiasi esonero oggettivo e financo limitazione soggettiva nello stipulare il relativo contratto, ma gli effetti di tali pattuizioni si esplicheranno solo inter partes e non saranno opponibili ai terzi creditori, salvo che costoro vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito. 
Nella specie, lo ### pacificamen te terzo surrogatosi alla banca originaria creditrice della cedente l'azienda della ### non risulta avere mai prestato alcun consenso alla liberazione della predetta dal debito oggetto di cessione. Da tanto consegue che il debito è stato compreso nel contratto di cessione. E che, per effetto dell'altrettanto pacifica esistenza del riscontro della posta nelle scritture obbligatorie della cedente al momento della stipula del contratto, di t ale debito risponde anche la cessionaria dell'azienda, odierna ricorrente, con i suoi soci illimitatamente responsabili. A t anto va l aggiungere che, rispetto alla descritta operatività dell'art. 2560 cod. civ., 7 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### distintamente esaminata nei suoi diversi effetti di cui ai due commi, non v'è alcuno spazio interpretativo per ritenere, come opinano i ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, che il terzo fideiussore della cedente l'azienda debba assumere la sola veste di obbligato in via di su rroga o di regresso nei confronti dell'alienante. 
Al contrario, va ribadito che l'acquirente dell'azienda, nella specie gli odierni ricorrenti, risponde in ogni caso del debito oggetto di cessione, alla condizione che esso sussista al mom ento della cessione, p otendo semmai il creditore consentire la liberazione del solo cedente, ma giammai del cessionario ch e, come imprenditore acquirente l'azienda, resta in ogni caso tenuto a far fronte con il proprio p atrimonio ai debit i contratti per il suo acquisto.  2. La soccomb enza regola le spese, liquidate come in dispositivo.  3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna ### s.a.s. di ### & C., in persona del l.r.p.t., ### e ### a rifondere a ### le sp ese di lite d ella present e fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cu i euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 8 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12 luglio 2023.   

Giudice/firmatari: Amendola Adelaide, Fraulini Paolo

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 20/2016 del 13-01-2016

... dell'### con conseguente riconoscimento del diritto di regresso e che il medesimo venisse anche condannato al risarcimento del danno. Con separato atto di citazione notificato in data ##### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e- videnziando: i di essere privo di legittimazione passiva rispetto al credito vantato dall'opposto, il quale sorgeva da un contratto di appalto intercorrente esclusivamente tra ### e ### e di essere intervenuto nella stipula di tale atto unicamente quale rappresentante incaricato dal committente ### senza assumere pertanto alcuna obbligazione in proprio; i che il credito azionato dall'### a titolo di saldo delle somme dovute per l'esecuzione dell'appalto doveva ritenersi in ogni caso insussistente giacché le opere non risultavano essere state accettate dal committente e l'appaltatore quest'ultimo non aveva provato di aver proceduto effettivamente all'esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto, con specifico riguardo a quelle indicate al punto 22 della ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile fattura n. 12/2004 per un totale di € 3694,00 e dal momento che il medesimo aver ricevuto a titolo di acconto la (leggi tutto)...

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Tribunale di ### sez. civile TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 13/01/2016, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 181 dell'anno 2013 promossa da ### (avv. ### ) ### (avv. ### ) CONTRO ### (avv. ### ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### per ### l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### l'avv. ### per ### I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e alle memorie autorizzate depositate in atti ###. ### conclude come in atto di citazione in opposizione e comparsa di costituzione e ribadisce come, contrariamente a quanto assunto nella narrativa del ricorso per ingiunzione di pagamento opposto, il geom. Sperandeo non risulti passivamente legittimato rispetto alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'### per le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione suddetto (con particolare riguardo al tenore, anche letterale, del contratto di appalto ed alla conoscenza, da parte dell'### dei rapporti intercorrenti tra lo ### ed il ### - parte sostanziale e reale commitRegistrato il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile tente dell'opera, nonchè sottoscrittore del preventivo di cui al doc. n° 2 della produzione a corredo del ricorso per ingiunzione - come altresì comprovato dalla intervenuta ricezione ed incasso dell'assegno di € 5.000,00 e finanche desumibile dal tenore delle missive di sollecito). Le superiori circostanze, del resto, sono state confermate all'udienza del 03.11.2014 dall'### in sede di interrogatorio formale, il cui carattere confessorio in ordine alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale appare certamente idoneo a fondare la revoca dell'opposto decreto; del resto, anche il ### in seno all'interrogatorio formale reso alla medesima udienza, ha confermato di avere incaricato il geom. ### “di individuare una ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori e di dirigere i lavori stessi”. 
In via gradata nel ribadire l'irrilevanza probatoria della fattura posta a fondamento del ricorso in monitorio si rinvia alle puntuali contestazioni di cui al punto 2) dell'atto di opposizione, dovendosi ridurre, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, il credito dell'opposto a non più di € 4.796,19 (da porre, comunque, a carico del ###. 
Rispetto alle domande spiegate dal ### nell'atto di citazione per chiamata in causa si ribadiscono le contestazioni di cui alla responsiva circa la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, rimarcando come questi non potessero assumere i connotati dell'appalto (svolgendo il deducente l'attività di geometra), bensì del conferimento dell'incarico di direzione e risoluzione delle problematiche di carattere tecnico (per come evincibile anche dalla scrittura del 30.10.2004, sottoscritta anche dal ### - il quale, in tal modo, chiaramente ebbe ad esplicitare e, comunque, a ratificare, di essere a conoscenza dell'attività di commissione dell'esecuzione delle opere alla ditta ###
Registrato il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile go), come comprovato, del resto, dall'emissione di assegno bancario di € 5.000,00 intestato all'### nonché dal rilievo per cui, dal confronto tra il contratto di appalto stipulato dal geom. ### n.q. ed il preventivo di spesa sottoscritto tra questi ed il ### la differenza ammontasse ad € 2.500,00 vale a dire al corrispettivo per le competenze tecniche. Si rinvia, in proposito, al contenuto dell'interrogatorio reso dal ### confessori sul punto. 
Ribadisce, quindi, la sussistenza del rapporto di mandato tra il ### ed lo ### con conseguente rigetto della domanda di garanzia azionata e l'opposizione all'accoglimento delle ulteriori domande spiegate, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alla responsiva. 
Fa, infine, rilevare l'assoluta inattendibilità della deposizione della teste ### il cui interesse fattuale nella causa è stato dalla stessa chiaramente dichiarato e la cui credibilità risulta chiaramente inficiata, oltre che dalle considerazioni espresse, dalle contraddizioni intrinseche della deposizione; del pari si rappresenta l'inattendibilità della deposizione dei testi ### e ### la cui presenza alla rammentata telefonata (oltre che le modalità di svolgimento della stessa) non sono state neppure rammentate dalla predetta ####. ### contesta quanto oggi dedotto dall'avv. ### ed insiste nel proprio IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti. 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ### in ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 13/01/2016 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti al n. 181 dell'anno 2013 e al n. 207 dell'anno 2013 del ### degli ### civili contenziosi vertenti TRA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### N.5 90018 ###, presso il medesimo difensore parte opponente ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### N.11 ###, presso il medesimo difensore parte opponente #### (C.F. ###1), con il patrocinio dell'avv.  ### con elezione di domicilio in C.### E ###
GHERITA 20 ###, presso il medesimo difensore parte opposta #### contratti d'opera ### all'udienza odierna le parti concludeva### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data #### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 507/2012 emesso da questo tribunale in data ### con il quale gli è stato ingiunto in solido con ### il pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 14.113,59 oltre accessori. A sostegno dell'opposizione proposta ha evidenziato: i che il credito azionato traeva origine da un contratto stipulato da AR### con ### in data ### e avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere edili in un immobile di proprietà di esso opponente; i che lo ### aveva stipulato detto contratto assumendo di intervenire quale incaricato da esso opponente; i di aver conferito in appalto al geometra ### con contratto del 20 giugno 2004 l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna del lotto di terreno e di definizione del fabbricato sito in ### contrada ### a fronte di un corrispettivo complessivo di € 28.500 comprensivo di assistenza tecnica e direzione dei lavori stabilendo le relative modalità di pagamento; i di non aver conferito alcun mandato al predetto geom. SPERANDEO di stipulare contratti nel proprio nome e di aver provveduto a pagare tutte le somme dovute in esecuzione del contratto del 20/6/2004 unicamente allo #### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile i di essere estraneo a qualsiasi rapporto commerciale tra lo ###
DEO e l'### come comprovato dal fatto che quest'ultimo aveva sempre emesso le relative fatture commerciali a nome del primo; Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e che venisse accertata l'insussistenza del credito azionato dall'opposto ### In via subordinata, ha chiesto che #### venisse condannato a garantirlo da qualsiasi somma e- ventualmente versata in favore dell'### con conseguente riconoscimento del diritto di regresso e che il medesimo venisse anche condannato al risarcimento del danno. 
Con separato atto di citazione notificato in data ##### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e- videnziando: i di essere privo di legittimazione passiva rispetto al credito vantato dall'opposto, il quale sorgeva da un contratto di appalto intercorrente esclusivamente tra ### e ### e di essere intervenuto nella stipula di tale atto unicamente quale rappresentante incaricato dal committente ### senza assumere pertanto alcuna obbligazione in proprio; i che il credito azionato dall'### a titolo di saldo delle somme dovute per l'esecuzione dell'appalto doveva ritenersi in ogni caso insussistente giacché le opere non risultavano essere state accettate dal committente e l'appaltatore quest'ultimo non aveva provato di aver proceduto effettivamente all'esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto, con specifico riguardo a quelle indicate al punto 22 della ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile fattura n. 12/2004 per un totale di € 3694,00 e dal momento che il medesimo aver ricevuto a titolo di acconto la complessiva somma di € 15.500 mentre risultava aver conteggiato a tale titolo somme inferiori; i che ai sensi dell'articolo 5 del contratto di appalto l'opposto #### avrebbe dovuto corrispondere in favore di esso opponente una somma pari al 5% dell'importo dei lavori quale onorario per l'assistenza e la contabilità, somma da detrarre dalla cifra dovuta in virtù dello stato di avanzamento dei lavori e che poiché secondo quanto indicato dallo stesso opposto il totale dei lavori al netto di Iva sarebbe ammontato a euro 29.194,17 esso opponente sarebbe risultato creditore della complessiva somma di euro 1530, somma detratta, come convenuto, da quella corrisposta per conto del ### unitamente all'ulteriore cifra di euro 1224,00 dovuta dall'### allo ### per l'assistenza da quest'ultimo prestata al primo in relazione ad una pratica di sanatoria edilizia. 
Ha chiesto, pertanto, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito azionato ovvero, in via subordinata, che venisse accertata l'insussistenza del medesimo credito. 
In entrambi i giudizi, successivamente riuniti, si è costituito #### evidenziando: - di aver ricevuto incarico con contratto stipulato in data ### da ### qualificatosi come incaricato di #### di eseguire alcune opere edili di completamento di un fabbricato sito in ### c.da ### elencate in apposito preventivo per un ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile complessivo importo di € 27.971 oltre oneri fiscali; - che i lavori commessi in appalto erano stati ultimati e consegnati a regola d'arte e di aver ricevuto nel corso della loro esecuzione soltanto la somma di € 13.000; - di avere pertanto chiesto il pagamento del saldo sia al proprietario dell'immobile che al diretto contraente; - che in data #### aveva consegnato un assegno di € 5000 con scadenza al 31/12/2004 sottoscritto da #### e che in virtù del positivo incasso di tale assegno esso convenuto era rimasto creditore della somma di € 14.113,59, azionata con il decreto ingiuntivo opposto; - che entrambi i soggetti ingiunti avevano rispettivamente contestato la propria legittimazione passiva e che l'ingiunto ### aveva altresì contestato l'esecuzione di tutte le opere commesse in appalto, la loro mancata formale accettazione ed il loro mancato collaudo; - di aver proceduto al termine dei lavori a consegnare le chiavi dell'immobile trasmettendo con lettera del 4/11/2004 un analitico elenco delle opere realizzate recante la specificazione della quantità e della qualità e del correlato corrispettivo; - che gli opponenti avevano ricevuto l'opera senza espressamente contestare l'elenco dei lavori loro trasmesso e che tale comportamento concludente doveva ritenersi integrare una accettazione dell'opera; - che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente #### era priva di fondamento, non avendo concordato alcuna corresponsione di somme per la contabilità e la direzione dei lavori e non ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile avendo affidato al medesimo professionista alcun incarico per l'esecuzione di pratiche in sanatoria, pratiche per altro mai eseguiti; - che l'opponente ### non aveva mai proceduto né a dirigere i lavori né a tenere la relativa contabilità e che, pertanto, la relativa pattuizione contrattuale, ove esistente, non aveva avuto comunque esecuzione; - di non essere in possesso solo di una copia non sottoscritta del contratto di appalto, e che l'unica copia sottoscritta era rimasta in possesso dell'opponente ### Ha concluso, pertanto, invocando il rigetto delle opposizioni proposte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Si impone, in via preliminare, l'esame delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da entrambi gli opponenti. 
A fronte della tesi prospettata dall'opponente ### il quale afferma di aver commesso in appalto l'esecuzione dei lavori al solo ### con contratto del 20/6/2004 e di essere, pertanto, del tutto estraneo all'ulteriore contratto stipulato da quest'ultimo con #### in data ###, si contrappone la tesi dello ### il quale, a sua volta, ha evidenziato di aver agito unicamente in nome e per conto del ### e di avere, pertanto, commesso in appalto le opere all'### in nome e per conto di quest'ultimo. 
Con riferimento alla posizione del ### va evidenziato che sebbene dal contratto stipulato in data ### (all. n. 2 prod. opponente ### risulti che il ### ebbe a dare in appalto allo ### l'esecuzione delle opere edili analiticamente elencate nel me### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile desimo contratto, tuttavia lo stesso ### in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 3/11/2004 ha esplicitamente ammesso quanto segue: «D.R. “Confermo di aver conferito l'incarico di eseguire i lavori in questione soltanto al geometra SPERANDEO” D.R. “ Preciso meglio di aver incaricato il geometra ### non in qualità di titolare di una ditta edile ma come tecnico e in particolare l'ho incaricato di individuare una ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori e di dirigere i lavori stessi”». 
Le dichiarazioni confessorie rese dal ### contraddicono radicalmente le allegazioni contenute nell'atto di opposizione, e denunciano la chiara consapevolezza da parte del medesimo del fatto che lo ### avrebbe dovuto procedere, per la esecuzione delle opere commesse in appalto, alla scelta di una ditta che avrebbe materialmente eseguito le opere. 
Alla luce della chiara indicazione della natura del contratto stipulato tra il ### e lo ### deve ritenersi, dunque, che se, per un verso, il ### con la stipula del contratto del 20/6/2004 ha affidato in appalto l'esecuzione delle opere allo ### per altro verso le parti erano consapevoli del fatto che quest'ultimo, per l'esecuzione delle medesime opere avrebbe dovuto ricorrere ad un subappalto. 
In proposito va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione che, in fattispecie analoga alla presente ha affermato che «in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'e- secuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale» (così Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza 16917 del 02/08/2011). 
Alla luce di ciò deve, quindi, ritenersi che, anche tenendo conto della spendita del nome del committente effettuata dallo ### nella stipula del contratto con l'### avvenuta il successivo 20/8/2004, tale contratto integrasse un sub-appalto rispetto al contratto di appalto principale precedentemente stipulato dallo stesso ### con il ### Ad identiche considerazioni dovrebbe pervenirsi anche laddove si ritenesse di dover inquadrare la fattispecie nell'ambito della disciplina del mandato, giacché, in assenza del conferimento di una procura da parte del ### allo ### si verterebbe comunque nell'ipotesi del mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 cod. civ. a mente del quale «il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.» Le considerazioni sin qui svolte inducono, pertanto, a ritenere fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta nell'interesse di DI ### e, conseguentemente, infondata l'analoga eccezione proposta dalla difesa di ### Per quanto attiene, poi, l'effettiva esecuzione delle opere commesse in appalto, alla luce delle contestazioni al riguardo mosse dalla difesa dello #### è stata svolta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile consulente arch. ### i cui esiti sono riepilogati nell'elaborato peritale depositato telematicamente in data ###, che non ha formato oggetto di specifiche contestazioni delle parti costituite. 
Il predetto consulente ha proceduto a verificare l'effettiva realizzazione, presso l'immobile di proprietà di ### sito in ### c.da ### delle opere oggetto del preventivo di spese intestato alla ditta individuale ### e del contratto di appalto del 20/8/2004 prodotti dalla difesa del convenuto ### e a stimare il conseguente corrispettivo dovuto, formulando due ipotesi di calcolo, la prima delle quali basata sui prezzi specificati nei documenti di cui sopra (preventivo e contratto di appalto) e la seconda delle quali basata sui valori correntemente applicati nel mercato locale per lavorazioni della medesima natura. 
All'esito della verifica compiuta sui luoghi e del correlato conteggio il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso che entrambi i conteggi compiuti dal C.T.U. e sviluppati negli allegati n. 1 e n. 2 della relazione del 20/10/2014, forniscono un importo finale dei lavori pressoché coincidente con quello ricavato dalla contabilità tenuta dall'### e trasferita nella fattura n. 12 del 30/11/2004, posta alla base del ricorso monitorio. 
Da ciò si evince l'infondatezza delle difese svolte dallo ### circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù dell'esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data ###. 
Nessun elemento di prova è stato, poi, fornito al fine di accertare l'effettiva ricezione da parte dell'### di pagamenti in contanti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile #### ha, poi, eccepito la parziale compensazione del credito vantato dall'opposto ### con il proprio contrapposto credito derivante dalla previsione contrattuale di cui all'art.  5 del contratto di sub-appalto stipulato in data ###, a mente del quale allo ### doveva essere riconosciuto un compenso pari al 5% del complessivo importo del contratto a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità. 
A fronte di tale eccezione la difesa dell'### ha contestato che lo ### non avrebbe mai effettivamente posto in essere le attività di direzione dei lavori e di tenuta della contabilità, di tal che nessuna somma sarebbe dovuta al riguardo.  ###à istruttoria svolta nell'ambito del presente giudizio non consente di ritenere accertato che ### abbia effettivamente curato la direzione dei lavori e la tenuta della contabilità dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa. Non risulta, infatti, prodotto alcun documento né addotta alcuna prova orale idonea a dimostrare l'attività svolta dallo ###
DEO nell'adempimento dei predetti compiti. 
Al contrario, con riguardo alla tenuta della contabilità, risulta documentalmente comprovato che è stata la stessa impresa sub-appaltatrice a redigere il relativo computo trasmettendolo sia al proprietario dell'immobile che all'appaltatore ### con lettera del 4/11/2004 (cf. all. 3 prod. opponente ###. 
Al riguardo va evidenziato che l'eccezione di compensazione sollevata con riferimento ai corrispettivi conseguenti alla prestazione di un'attività professionale integra un'azione di adempimento e pone a carico del soggetto che ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile solleva tale eccezione l'onere di provare di aver effettivamente svolto le prestazioni professionali dalle quali deriverebbe il suo diritto al compenso. 
Non può trovare, analogamente, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa dello ### con riferimento al contrapposto credito derivante da un non meglio specificato contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto una pratica di sanatoria edilizia svolta nell'interesse dell'### con riferimento ad un immobile non meglio specificato di sua proprietà. 
Tale eccezione si caratterizza, innanzitutto, per l'estrema genericità ed è rimasta, in ogni caso, del tutto sfornita di supporto probatorio, non avendo la difesa dello ### fornito alcun elemento di prova per attestare l'esistenza anche di tale ultimo contrapposto credito. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'opposizione proposta dall'opponente ### va accolta, mentre va rigettata l'opposizione proposta dall'opponente ### Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opponente ### e a carico dell'opposto #### nella seguente misura: Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 725,25 Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 111,00 TOTALE € 5.671,25 ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. 
Vanno poste, invece, a carico dell'opponente ### le spese processuali sostenute dall'opposto ### che si liquidano nella seguente misura: Fase di studio della controversia € 875,00 Fase introduttiva del giudizio € 740,00 Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00 Fase decisionale € 1.620,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 725,25 TOTALE € 5.560,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. 
Va disposta, inoltre, la restituzione in favore dell'opponente #### e dell'opposto ### delle somme anticipate a titolo di spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: i in accoglimento dell'opposizione proposta da ### revoca il decreto ingiuntivo n. 507/2012 emesso da questo tribunale in data ### limitatamente alla parte in cui ingiunge al medesimo il pagamento della somma di € 14.113,59 oltre accessori in favore di #### i rigetta l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo e lo conferma nella parte in cui ingiunge a ### il pagamento della somma di € 14.113,59 oltre accessori e spese di lite in favore ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00 Tribunale di ### sez. civile di ### e lo dichiara, in parte qua, definitivamente esecutivo; i condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida nella misura di € 5.671,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; i condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida nella misura di € 5.560,25 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta; i pone definitivamente a carico di ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e lo condanna al rimborso in favore delle altre parti del giudizio delle somme a tale titolo versate. 
Così deciso in ### all'udienza del 13/01/2016 . 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  ### il: 09/05/2017 n.877/2017 importo 227,00

causa n. 181/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Piraino Angelo, Caro' Giuliano

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1548/2024 del 09-09-2024

... con quanto statuito dall'art. 1299 c.c.. In tema di azione di regresso, il legislatore prevede che <<il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi>>, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto specificare la singola quota ingiunta ai due diversi condebitori, così come correttamente richiesto dal ricorrente. <<In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata>> (Cass. sent. n. 18406/2009). La stessa Cassazione ha precisato che << nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza.>> (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai n.ri 5022/2020 e 259/2021 R.G., aventi ad oggetto “### a decreto ingiuntivo” e vertenti ### “### S.P.A.” (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ###, in virtù di procura in atti, E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### il quale dichiara di agire d'intesa con l'Avv.  ### in virtù di procura in atti, ### CONTRO ### già SOCIETÀ ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, ###' ### S.P.A, (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura in atti, E ### S.P.A., (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### “### S.P.A.” (d'ora in poi ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1289/2020 del 01.12.2020 emesso dal Tribunale di Avellino con il quale è stato ingiunto alla ### ed al DOTT. ### di pagare alla #### - #### oggi ### S.P.A., la somma di € 70.533,44 oltre interessi e spese del monitorio. 
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 244/2018 emessa in data ### con la quale il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da #### ha condannato, in solido tra loro, il Dott. #### il Dott. ### e la ### al pagamento della somma di € 86.278,30 oltre interessi e rivalutazione e spese processuali. Inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dai convenuti, ha condannato la ### S.P.A. a tenere indenne la ### da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna, entro il limite di € 36.278,30 oltre interessi legali. Parimenti, ha condannato la #### COOP. a tenere indenne il Dott. ### GUSEPPE da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna entro il limite di € 86.278,30. 
In ragione di tale pronuncia, invocando il vincolo di solidarietà, con atto di precetto del 17.02.2020, ### ha intimato al Dott. ### il pagamento di tutte le somme liquidate in sentenza pari a complessivi € 96.791,44, oltre spese e competenze del precetto. Stante la pronuncia di manleva disposta dal Tribunale di Avellino, la #### COOP. si è vista costretta ad ottemperare all'intimazione notificata al proprio assicurato, Dott. #### ha dunque provveduto a pagare la somma complessiva di € 107.351,04 così divisi: € 93.956,94 per saldo sorta capitale, interessi e rimborso ### € 8.045,60 a titolo di spese legali; € 5.348,50 per imposta di registro. Vi è da aggiungere che #### era già riuscita ad ottenere € 3.095,76 promuovendo una procedura esecutiva presso terzi ai danni del Dott. ### Successivamente al pagamento la #### COOP. ha intrapreso azione di regresso solidale nei confronti dei coobbligati chiedendo al Tribunale di Avellino di ingiungere alla ### il pagamento della somma di € 35.783,68 ed al Dott. ### la somma di € 34.751,76 (somma ottenuta decurtando la quota di € 1.031,92 facente carico alla #### COOP. e già riscossa con procedura esecutiva).  ### ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per vizio di ultrapetizione, nonché l'erroneità dello stesso per violazione dell'art 1299 c.c. ### l'opponente, il Tribunale avrebbe errato nell'ingiungere la complessiva somma di € 70.533,44 atteso che il ricorrente aveva giustamente chiesto, anche in applicazione dell'art 1299 c.c., di ingiungere distintamente, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, € 35.783,68, oltre interessi e spese legali, alla #### ed € 34.751,76, oltre interessi e spese legali, al Dott. ### Il medesimo opponente, ha poi chiesto, in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della ### S.P.A., anche alla luce della manleva statuita con la sentenza n. 244/2018 del Tribunale di Avellino. 
Con comparsa del 15.04.2021 si è costituita in giudizio la ##### S.P.A., già ### di ### e oggi ### S.P.A, chiedendo il rigetto della domanda ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione. 
Successivamente alla prima udienza, a scioglimento della riserva, il Giudice istruttore, ha autorizzato la chiamata in causa della ### S.P.A. e rinviato all'udienza al 14.02.2022. 
Con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la #### S.P.A. eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia, la nullità del decreto ingiuntivo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda di manleva. 
Contemporaneamente, nel processo n. 259/2021 iscritto a ruolo il ###, anche il Dott.  ### coobbligato insieme alla ### ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 1289/200 del 01.12.2020 eccependo l'illegittimità del ricorso per evidente violazione del principio del ne bis in idem, stante la pendenza di una procedura esecutiva a proprio danno promossa per la medesima causale da ### Anche in questo caso la ### S.P.A. si è regolarmente costituita evidenziando l'assoluta infondatezza dell'opposizione atteso che, ### dopo aver ricevuto l'intera somma dall'assicurazione, aveva formalmente rinunciato al pignoramento presso terzi. La stessa opposta ha rappresentato che vi era già in corso un giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo promosso dalla ### e pertanto ha chiesto la riunione dei giudizi.  ### ha aderito alla richiesta di riunione e, alla luce delle difese di controparte, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione l'### S.P.A. 
Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva delle opposizioni proposte, con provvedimento del 14.02.2022, è stata disposta la riunione tra i due procedimenti ed il fascicolo recante r.g. n. 259/2021 è stato riunito al r.g. n. 5022/2020. Alla medesima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1289/2020 limitatamente alla somma di € 35.783,88 ed ha concesso i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. 
All'udienza del 04.07.2022 il Dott. ### è stato autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione. 
L'### S.P.A., puntualmente costituitasi, ha eccepito in rito la decadenza dal diritto di chiamata in causa del terzo e nel merito ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo ex art 2952 c.c. e l'inoperatività della polizza. 
Stante la natura puramente documentale della controversia, non essendo stata avanzata alcuna richiesta istruttoria dalle parti in causa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.05.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.  1. In merito all'opposizione proposta dalla ### “### PLATANI”.  ### preliminare di nullità ed erroneità del decreto ingiuntivo per violazione degli art.  112 c.p.c. e 1299 c.c. è fondata.  ###. 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa statuendo così il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La violazione di tale principio determina l'ultrapetizione, nel caso in cui il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalle parti, oppure l'extrapetizione, qualora il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda proposta. 
Nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo la ### S.P.A. aveva chiesto al Tribunale di ingiungere ai due condebitori, nella misura di 1/3 degli esborsi sostenuti, rispettivamente € 35.783,68 alla ### ed € 34.751,76. Di contro il Tribunale ha ingiunto a << ### e ### di ### “### dei Platani” s.p.a.  di pagare entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 70535,44 oltre interessi (…)>>, senza alcuna statuizione pro quota. È evidente che tale pronuncia non trova corrispondenza con quanto richiesto dal ricorrente. <<Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.>> (Cass. sent. n. 4018/1996). 
Tra l'altro, il decreto ingiuntivo così come formulato mal si concilia con quanto statuito dall'art.  1299 c.c.. In tema di azione di regresso, il legislatore prevede che <<il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi>>, pertanto il Tribunale avrebbe dovuto specificare la singola quota ingiunta ai due diversi condebitori, così come correttamente richiesto dal ricorrente. <<In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata>> (Cass. sent. n. 18406/2009). La stessa Cassazione ha precisato che << nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e, pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale al condebitore solvente spetta l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza.>> (Cass. ord. n. 3404/2018). 
Chiarito ciò, entrando nel merito della controversia occorre rilevare che la ### pur contestando formalmente il decreto ingiuntivo, non ha mai negato di essere debitrice dell'importo di € 35.783,68 nei confronti della ### S.P.A., tant'è che è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a detta somma. 
Del resto, è pacifico e non contestato che la ### S.P.A. ha risarcito per intero il danno riconosciuto a ### dalla sentenza n. 244/2018 e che la società assicuratrice può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori. 
Sussiste dunque l'obbligo della ### di corrispondere alla ### S.P.A. la somma di € 35.783,68. Resta da statuire se quest'ultima debba essere tenuta indenne dalla propria compagnia di assicurazione, ### S.P.A., terza chiamata in causa. 
Sul punto occorre richiamare il punto 6 del dispositivo della sentenza n. 244/2018 << 6) condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la ### di ### predetta da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna in favore di ### entro il limite di € 36.278,30, oltre interessi legali dal 20.5.2015 e fino all'effettivo adempimento; >>. La sentenza sul punto è chiara e non lascia spazio ad interpretazione. Nelle motivazioni della sentenza, a pagina 15, si legge << La somma dovuta dalla ### s.p.a., pertanto, in ragione della garanzia assicurativa prestata alla ### di ### “### dei Platani” s.p.a., va limitata ad € 36.278,30 (€86.278,30-€50.000,00), oltre interessi legali dalla domanda (avvenuta con la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa in data ###) e fino all'effettivo adempimento>>.  ### S.P.A. è tenuta a manlevare la propria assicurata da qualsiasi pagamento eseguito in esecuzione della sentenza di condanna nei limiti di € 36.278,30 oltre interessi legali.  2. In merito all'opposizione proposta dal Dott. ##### è infondata per le ragioni di seguito specificate. 
Preliminarmente occorre accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla ### S.P.A., terza chiamata in causa.  ### non ha formalizzato la richiesta di autorizzazione di chiamata in causa del terzo né al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo né alla prima udienza tenutasi il ###. Il difensore dell'opponente ha formalizzato la richiesta di autorizzazione soltanto con note di trattazione scritta del 22.12.2021, in occasione della seconda udienza di comparizione del 28.12.2021. ###. 269, 3° comma, c.p.c. stabilisce che, ove l'attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l'onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione. Nell'ipotesi, invece, in cui il convenuto sollevi le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo in un momento successivo, si deve ritenere che l'attore possa di conseguenza proporre la richiesta di autorizzazione oltre la prima udienza, senza incorrere in decadenze. Nel caso di specie il convenuto ha spiegato tutte le sue difese, contestazioni e richiesta nella comparsa di costituzione e risposta senza null'altro aggiungere successivamente alla celebrazione della prima udienza. Pertanto, nel rispetto dei termini di decadenza, l'opponente avrebbe dovuto formalizzare istanza di autorizzazione alla chiamata in causa subito dopo la costituzione della convenuta, ovvero alla prima udienza di comparizione.  <<### a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.>> (Cass. sent. n. 22113/2015).  ### decadenza è assorbente rispetto ad ogni altra questione relativa al rapporto tra il Dott. ### e la ### S.P.A. 
Venendo al merito dell'opposizione, ad avviso del Dott. ### il decreto ingiuntivo sarebbe nullo poiché il ricorso sarebbe stato presentato in pendenza di una procedura esecutiva attivata a danni dell'opponente.  ### infatti, in esecuzione della sentenza di condanna n. 244/2018, aveva intrapreso una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (r.g. n. 705/2019) al fine di ottenere il pignoramento dei crediti vantati dal Dott. ### nei confronti del terzo ### In seguito all'assegnazione delle somme, la creditrice ### ha riscosso la somma di € 3.095,76. 
Nelle more, ### ha intimato atto di precetto anche nei confronti del condebitore solidale Dott. ### e, a seguito di tale intimazione, come già ricostruito in fatto, la ### S.P.A. ha provveduto a saldare quanto dovuto, manlevando il proprio assistito. 
Una volta riscossa la somma, ### per il tramite del proprio legale, ha comunicato con pec del 20.04.2020, al terzo pignorato ### formale rinuncia al pignoramento presso terzi, invitando la ### a non trattenere più alcuna somma sui compensi corrisposti mensilmente al dipendente Dott. ### (all. 14 produzione parte opposta) rappresentando che << in data ### la società di ### (quale assicuratrice del Dott. ### ha erogato in favore della sig.ra ### le somme dovute in base alla sentenza n. 244 del 2018, emessa dal Tribunale di Avellino, al netto delle somme già corrisposte per effetto del pignoramento presso terzi, ai danni del Vs. dipendente Dott. ### (pari ad € 3.095,76); e che - in data ###- la stessa ### ha corrisposto anche le somme dovute a titolo di spese legali, distratte in mio favore>>. 
Riassumendo, nel luglio del 2019 il Tribunale ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme pignorate; nel marzo del 2020 è stato completamente soddisfatto il credito #### ad aprile del 2020 ### ha comunicato di rinunciare alla procedura esecutiva e il ### la ### S.P.A.  ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di esercitare il diritto di rivalsa. 
Dunque, diversamene da quanto lamentato dall'opponente, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi era già venuta meno da diversi mesi per espressa rinuncia della creditrice intervenuta il ###.  ### nulla ha eccepito né provato in ordine ad eventuali ulteriori somme versate/trattenute, al di fuori degli € 3.095,76 dichiarati dall'opposta.  3. In ordine alle spese del giudizio ### distinguere le posizioni dei due opponenti, anche in ragione della richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opposta nei confronti del Dott. #### Per quanto attiene la ### le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza. Tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo sia nullo per le ragioni sopra esposte sussiste, comunque, il diritto dell'opposta a rivalersi pro quota nei confronti dei condebitori. In ragione di ciò esistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. 
Per quanto attiene ### e la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., l'art. 96 presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo (cfr., ex multis, ### Monza, 2 marzo 2020, n. 487: <<in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate; a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato>> nonché ### Udine, 22 agosto 2018, n. 1039 <<nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa>>). 
Ai fini della quantificazione del danno opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.  <<In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia>> ( Cass. sent. 26435/2020). 
Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione appare del tutto infondata.  ### motivo di opposizione è stato prontamente smentito dall'opponente, né l'opposto si è prodigato per sostenere le proprie ragioni; non sfugge a questo giudicante il disinteresse mostrato dall'opponente nel corso del giudizio che, tra l'altro, non ha depositato né le memorie ex art 183, comma 6 , c.p.c. né la comparsa conclusionale e la memoria di replica.  P.Q.M.  ### di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1289 del 01.12.2020 emesso dal ### di Avellino; 2) ### la ### S.P.A. al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 3) ### la ### S.P.A. a tenere indenne la #### S.P.A. dal pagamento della somma di € 35.783,68 oltre interessi legali; 4) ### il Dott. ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di € 34.751,76 oltre interessi legali; 5) Compensa le spese di lite tra la #### S.P.A. e la ### S.P.A.; 6) ### al pagamento delle spese di lite in favore della ### S.P.A liquidate in € 7.052,00 oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata ### S.P.A. liquidate in € 7.052,00 oltre oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovute; 7) condanna ### al pagamento in favore della ### S.P.A. della somma di euro 7.052,00 per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. 
Avellino 06/09/2024 ### 

causa n. 5022/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Pellecchia Sossio

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