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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20959/2023 del 18-07-2023

... vincolato il soggetto cessionario all e prete se di regresso del fideiussore della società cedente su l presupposto de ll'avvenuto trasferimento nei confronti del cessionario stesso della posizione giuridica sostanziale di de bito pregressa alla cessione in virt ù della stessa cessione d'azienda; in particolare, per effetto della intrasmissibilità della posizione giuridica sostanziale di debito tra cedente e cessionario in forza del contratto di cessione d'azienda, il pagam ento del terzo fideiussore avrebbe determinato l'estinzione del debito principale in capo alla cedente, liberando conseguentemente il cessionario dalla posizione di garanzia assunta in virtù della cessione e legittimando il terzo fideiussore escusso unicamente all'azione di surroga, ovvero di regresso nei confronti del solo cedente. c. ### motivo: «3) violazione o falsa applicazione dell'art. 1322 e 2560 co. 2 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.», deducendosi l'erroneità della sentenza impu gnata laddove ha ritenuto inderogabile la disposizione del capoverso dell'art. 2560 cod. civ. e, pertanto, inapplicabile l'art. 2 del contratto di cessione, che escludeva la responsabilità del cessionario per tutti i debiti (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da ### s.a.s. di L uraschi ### & C., in persona del l.r.p.t. , ### e ### elettivamente domiciliati in ### piazza della ### n. 59, presso lo studio dell'avv. ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### giusta procure in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ### elett.te domiciliat ###, presso lo stud io dell'avv. ### rappresentato e dife so dall'avv.  ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - Oggetto: azienda cessione AC - 12/07/2023 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, seconda sezione civile, n. 2567/2018, del 12 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2023 dal #### 1. ### s.a.s. di Lurasch i ### & C., in p ersona del l.r.p.t., il suo socio accomandatario ### e ### hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione dag li stessi proposta al decreto ingiuntivo n. 349/12 del 25 febbraio 2012, con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di euro 134.716,76 in favore di ### a titolo di debito derivante dalla cessione di azienda intervenuta tra la ### s.r.l., di cui quest'ultimo era socio e fideiu ssore, e la stessa ### e inerente a un debito bancario contratto in epoca precedente alla ridetta cessione.  2. ### ha resistito con controricorso.  3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto a) che l'art. 2560, secondo comma, cod. civ. détti una previsione inderogabile in relazione alla responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ceduti risultanti dai libri contabili obbligatori, sì che del tutto improduttiva di effetti giuridici doveva ritenersi la clausola n. 2 contenuta nel contratto di cessione di azienda, laddove si prevede va l'esonero della cessionaria ### dai debiti della cedente ### nei confronti delle banche; b) che sussistevano nella specie i presupposti di applicabilità del citato articolo, risultando il debito oggetto di lite nei confronti della ### di ### di ### di cui i due soci di ### erano perfettament e a conoscenza, regolarmente iscritto nel libro contabile della ceden te 3 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### c) che risult ava ritua lmente provata l'esistenza del contratto di fideiussione tra lo ### e la banca.  ### 1. Il ricorso lamenta: a. ### motivo : «1) ### o falsa applicazione dell'articolo 653 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.)», deducendosi l'erroneità della sentenza impugnata p er aver confermato il decreto ingiuntivo op posto sull'errato presupposto della sua reviviscenza, attesa l'intervenuta revoca del predetto a seguito del giudizio di opposizione, anziché procedere all'emissione di una sentenza di condanna di importo pari a quello ingiunto. 
Il mot ivo è infondato. È noto (da ultimo Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 14486 de l 28/05/20 19) che il giudizio d i opposizione a decreto ingiuntivo dà vita a un autonomo giuridico di cognizio ne, avente a o ggetto non solo la legittimità del procedimento monitorio, ma anche e soprattutto l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale in esso fatta valere. Da tanto discende che, nel caso di specie, la Corte territoriale, al di là dell e espressioni utilizzate nel dispositivo, ha certamente respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e, laddove ha detto di volerlo “confermare”, ha in effetti inteso ribadire la persistente validità della condanna monitoria, in ci ò corrett amente applicando la giurisprudenza di que sta Corte regolatrice (da ultimo, ### 1, Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021), che insegna che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecuti vità, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da que llo recati - il decre to stesso, la cui esecutorietà è 4 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### collegata, appunt o, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato.  b. ### motivo: «2) violazione o falsa applicazione dell'articolo 2560 co. 2 c.c. ( art. 360 co. 1 n. 3) c.p .c.)», deducendosi l'erroneità della sentenza imp ugnata nell'interpretazione della norma denunciata, laddove ha ritenuto vincolato il soggetto cessionario all e prete se di regresso del fideiussore della società cedente su l presupposto de ll'avvenuto trasferimento nei confronti del cessionario stesso della posizione giuridica sostanziale di de bito pregressa alla cessione in virt ù della stessa cessione d'azienda; in particolare, per effetto della intrasmissibilità della posizione giuridica sostanziale di debito tra cedente e cessionario in forza del contratto di cessione d'azienda, il pagam ento del terzo fideiussore avrebbe determinato l'estinzione del debito principale in capo alla cedente, liberando conseguentemente il cessionario dalla posizione di garanzia assunta in virtù della cessione e legittimando il terzo fideiussore escusso unicamente all'azione di surroga, ovvero di regresso nei confronti del solo cedente.  c. ### motivo: «3) violazione o falsa applicazione dell'art.  1322 e 2560 co. 2 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.», deducendosi l'erroneità della sentenza impu gnata laddove ha ritenuto inderogabile la disposizione del capoverso dell'art. 2560 cod. civ. e, pertanto, inapplicabile l'art. 2 del contratto di cessione, che escludeva la responsabilità del cessionario per tutti i debiti derivanti dal contratto di cessione. 
I due motivi, che per ragioni di oggettiva connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati. 5 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### natu ra “inderogabile” de lla previsione di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. ci v., affermata d alla Corte territoriale quale presupposto della propria decisione, pur corretta nella sua sostanza, merita qualche precisazione. 
La funzione della norma in esame, come correttamente precisato da questa Corte (### 2, Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021), non risiede tanto nella tutela dei terzi cre ditori dell'azienda ceduta, per i qua li opera già la previsione del primo com ma dell'art. 2560 cod. civ. che stabilisce la natura pro solvendo della cessione del debito, quan to nell'assicurazione che l'acquirente dell'azienda sia messo in condizione di verificare l'esistenza del debito prima di de terminarsi all'acquisto, per il tramite del riscontro dell'esi stenza dello st esso nei libri ob bligatori dell'impresa. 
Rispetto a tale unica condizione può rettament e parlarsi di “inderogabilità” della previsione del capoverso dell'art. 2560 cod.  civ: nel senso, cioè, che l'unic o riscontro che deve esser e compiuto, al f ine di verificare l'operatività della previsione in commento, è l' esistenza dell'iscrizione della p osta nei libri contabili obbligatori dell'azienda oggetto di cess ione, in epoca ovviamente antecedente alla cessione medesima. 
La questione oggetto di lite non riguarda tuttavia, a ben vedere, l'operatività del capoverso dell'art. 2560 cod. civ., tanto che gli odierni ricorrenti non muovono alcuna obiezione alla rin venuta esistenza dell'iscrizione della posta debitoria oggetto di cau sa nelle scritture obbligatorie della cedente l'azienda. 
La questione che si agita, inerente alla pretesa validità ed efficacia dell'esonero pattizio del debito oggetto di lite dagli effetti della cessione dell'aziend a quale effetto dell'art. 2 del 6 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### contratto di cessione, riguarda, in effetti, il primo comma dell'art.  2560 cod. civ., po iché ha per effetto la limitazione del debito aziendale oggetto del contratto di cessione. Tanto che gli odierni ricorrenti, segnatamente nel secondo motivo, argomentano proprio la ritenuta efficacia “estintiva” dell'obbligazione conseguente all'avvenuto pagamento del debito da parte del terzo fideiussore, odierno controricorrente. 
In tali termini inquadrata, la questione va risolta affermando che ciò che è inderogabile, nella previsione dell'art. 2560 cod. civ., è proprio la previsione che solo il consenso del creditore libera l'alienante dell'azienda dalla sua responsabilità solidale con l'acquirente dell'azienda medesima. 
Da t anto deriva che alienante e acquire nte, nella cessione di azienda, possono pattuire qualsiasi esonero oggettivo e financo limitazione soggettiva nello stipulare il relativo contratto, ma gli effetti di tali pattuizioni si esplicheranno solo inter partes e non saranno opponibili ai terzi creditori, salvo che costoro vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito. 
Nella specie, lo ### pacificamen te terzo surrogatosi alla banca originaria creditrice della cedente l'azienda della ### non risulta avere mai prestato alcun consenso alla liberazione della predetta dal debito oggetto di cessione. Da tanto consegue che il debito è stato compreso nel contratto di cessione. E che, per effetto dell'altrettanto pacifica esistenza del riscontro della posta nelle scritture obbligatorie della cedente al momento della stipula del contratto, di t ale debito risponde anche la cessionaria dell'azienda, odierna ricorrente, con i suoi soci illimitatamente responsabili. A t anto va l aggiungere che, rispetto alla descritta operatività dell'art. 2560 cod. civ., 7 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### distintamente esaminata nei suoi diversi effetti di cui ai due commi, non v'è alcuno spazio interpretativo per ritenere, come opinano i ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, che il terzo fideiussore della cedente l'azienda debba assumere la sola veste di obbligato in via di su rroga o di regresso nei confronti dell'alienante. 
Al contrario, va ribadito che l'acquirente dell'azienda, nella specie gli odierni ricorrenti, risponde in ogni caso del debito oggetto di cessione, alla condizione che esso sussista al mom ento della cessione, p otendo semmai il creditore consentire la liberazione del solo cedente, ma giammai del cessionario ch e, come imprenditore acquirente l'azienda, resta in ogni caso tenuto a far fronte con il proprio p atrimonio ai debit i contratti per il suo acquisto.  2. La soccomb enza regola le spese, liquidate come in dispositivo.  3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., 4315 del 20 febbraio 2020).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna ### s.a.s. di ### & C., in persona del l.r.p.t., ### e ### a rifondere a ### le sp ese di lite d ella present e fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cu i euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. 8 r.g. n. ###/2019 Cons. est. ### sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12 luglio 2023.   

Giudice/firmatari: Amendola Adelaide, Fraulini Paolo

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Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 3426/2025 del 13-11-2025

... iscritta al n. 2966/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di regresso dell'obbligato in solido TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; #### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; ###### e ### quali eredi di ### e l'ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ###### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### difesa da sé medesima; ### e ### rappresentati e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.11.2025 qui da intendere richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 Con atto di citazione in data ###.2019 ### conveniva in giudizio i convenuti indicati in intestazione, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare il diritto di essa attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagata alla ### del lavoro a (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### civile in persona del giudice monocratico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di regresso dell'obbligato in solido TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; #### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti; ###### e ### quali eredi di ### e l'ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ###### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### come da procura in atti; ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### difesa da sé medesima; ### e ### rappresentati e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### come da procura in atti; ### di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.11.2025 qui da intendere richiamate e trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 Con atto di citazione in data ###.2019 ### conveniva in giudizio i convenuti indicati in intestazione, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare il diritto di essa attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagata alla ### del lavoro a titolo di fideiussore e, per l'effetto condannare i convenuti-proprietari di ogni singola unità immobiliare, venduta con l'accollo del gravame ipotecario di cui alla premessa, al pagamento in suo favore della somma di euro 2.887,00 ciascuno, per un totale complessivo di euro 23.096,00. A fondamento della domanda l'attrice esponeva di aver prestato fideiussione bancaria in favore della ### del ### a garanzia delle aperture di credito su conto corrente da concedersi alla società ### srl, fino alla concorrenza in linea di capitale della somma di lire 485.000.000 oltre interessi anche capitalizzati, spese e ogni altro accessorio. Assumeva inoltre che la società ### s.r.l., non soddisfaceva il proprio debito, garantito dalla attrice, per cui rimaneva creditrice della somma di lire 188.420.952 per gli scoperti sui conti correnti bancari nn. 21089 -28470 - 280187 accesi presso la banca. Inoltre, per la predetta somma, di lire 188.420.952 la ### in data ###, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 3204/1990 che notificava all'istante e alla società ### srl in data ###. Assumeva ancora che la ### del lavoro, in virtù del predetto decreto ingiuntivo in data ### iscriveva ipoteca giudiziale alla ### dei ### di ### al n. 28282 di formalità per lire 300.000.000, rinnovata in data ### n. ### di formalità, sia sui beni immobili di proprietà dell'attrice, sia sui beni immobili di proprietà della Ma.co. In particolare, per quanto riguarda i beni della ### srl, le formalità riguardavano: ### sito nel comune di ### alla località ### di Napoli riportato in ### al foglio 19 , particelle 562- 562 6-7- sub 1 e sub 2 e sulla p.lla n. 562 del foglio 19 la ### srl edificava n. 57 appartamenti e n. 3 villette singole che trasferiva, in massima parte, con atti pubblici, gravati dalla predetta iscrizione ipotecaria, a vari acquirenti. Aggiungeva che in data ###, non avendo ottenuto il pagamento ingiunto né dalla ###co srl, né dalla garante, notificava a quest'ultima atto di precetto. Rimasta infruttuosa la notificava dell'atto di precetto, era seguita in data ### notifica del pignoramento immobiliare dinanzi al Tribunale di ### poi trasmesso al Tribunale di ### e rubricato con il n. 427/1994. A conclusione del procedimento di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di ### n. 427/94, dopo la vendita all'asta del compendio pignorato, veniva assegnata e corrisposta alla BNL la somma di euro 173.194,27. ###
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 deduceva che tenuta al pagamento del debito contratto era la ### quale obbligata principale e, per essa, gli acquirenti delle unità immobiliari da quest'ultima edificate (in numero di 60) sul terreno di sua proprietà, trasferite con l'accollo del gravame della suddetta iscrizione ipotecaria n. 28282 di formalità, nella misura di euro 2887 per ciascuna unità immobiliare, per cui, avendo pagato, quale fideiussore della ### con l'esproprio dei beni di sua proprietà, si era surrogata di diritto nel credito che la banca vantava nei confronti della debitrice principale e, quindi, in virtù dell'accollo del gravame, nei confronti dei soggetti acquirenti degli stessi, esclusi coloro che avevano acquistato i beni a seguito della dichiarazione di fallimento della ###co srl e di coloro che, nelle more avevano transatto. 
Costituitosi in giudizio, ### deduceva che in data ### ebbe a concludere con la ### S.r.l. il contratto di compravendita immobiliare ai rogiti del ###. ### repertorio n. ###- raccolta n. 4225 trascritto a ### in data ### al n. 18037 e registrato a ### il ### al n. 5147, avente ad oggetto i beni immobili, posti in ###### di Napoli, e precisamente appartamento facente parte del fabbricato A/3 ubicato al piano secondo, e box garage al piano interrato, rappresentati al catasto fabbricati del Comune di ### alla partita 8082, foglio 19, mappale 562 sub 66, piano secondo int.12, e foglio 19 mappale 562 sub 76, piano ###, int. 8. Il prezzo della vendita veniva convenuto in complessive lire 90.000.000 così regolato: lire 58.500.000 che la società venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente in precedenza all'atto medesimo e lire 31.500.000 mediante accollo a carico della parte acquirente di quota di mutuo fondiario di originario pari importo, concesso dalla ### di ### della ### del ### il mutuo fondiario rogato dal ### in data 13 giugno 1988 rep. 12259 - garantito da ipoteca iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, e successivo rogito ### del 28 febbraio 1992 registrato a ### il 5 marzo 1992 al 1775 per la riduzione dell'importo originario del mutuo e ripartizione del mutuo stesso, in uno all'ipoteca, in numero di n. 28 lotti ed estinguibile in dieci anni, oltre il periodo di preammortamento. ### veniva onerato di notificare all'### mutuante l'avvenuto acquisto dell'accollo e di pagare gli interessi di preammortamento scaduti il 1° luglio 1992, stabilendo che in conseguenza del ricevuto pagamento e dell'assunto accollo la società venditrice l'istituto bancario avrebbe rilasciato alla parte acquirente liberatoria quietanza al saldo. ### convenuto allegava di aver adempiuto a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 quanto pattuito nel contratto di compravendita, procedendo al pagamento della rata di preammortamento per importo di lire 1.481,844, e, successivamente corrispondendo all‘### di credito tutte le rate del mutuo fondiario frazionato, e precisamente nel numero di 20 rate identificate al P.R.  ######, nel termine contrattualmente previsto (dal 1992 al 2002) estinguendo la quota del mutuo fondiario accollato per importo pari a complessivi euro 31.550.000. Evidenziava, quindi, che il mutuo originario garantito dall‘ipoteca originaria oggetto di giudizio, quella iscritta al n. 1701 di formalità del 16 giugno 1988, era venuto a trovarsi nella situazione per cui ogni quota parte -“lotto“- era divenuta indipendente rispetto alla restante parte del finanziamento, sia per quanto concerneva la sorte del credito, sia per quanto concerneva la sorte della garanzia. Infatti, nella vicenda in esame, la ### s.r.l. aveva acquistato il terreno censito nel N.C.T. di ### al foglio 19 con le particelle n. 562 di are 5,70; n. 563 di are 8,58; n. 6 di are 83,42, 7/2 e soltanto su una porzione del descritto terreno, aveva realizzato un complesso immobiliare costituito da cinque edifici composti da più appartamenti, nonché da tre villini monofamiliari. Per detto complesso, la ### aveva contratto il mutuo del 13.06.1988 originariamente di lire 1.353.000.000, con atto rogato dal ### in data 13 giugno rep. 12259, garantito da ipoteca iscritta al n. 1701 di formalità in data 16 giugno 1988 per £ 3.382.500.000. Detto mutuo, con atto ai rogiti del notaio Dott. ### del 28/02/1992, registrato a ### il 5 marzo 1992 al 1775 veniva ridotto a lire 1.299.000.000, con conseguente riduzione della iscrizione ipotecaria a lire 3.247.500.000, ed era stato ripartito , in uno all‘ipoteca, in numero di ventotto lotti. Ciò posto, quando il convenuto, in data 14 luglio 1992, addiveniva alla stipula del contratto di compravendita con la società costruttrice Ma.co. per l‘acquisto dell'appartamento e del box garage al piano interrato si era accollato, espressamente ed esclusivamente, quota parte del mutuo fondiario e della relativa iscrizione ipotecaria, posta a garanzia del mutuo medesimo, vale a dire dell'ipoteca iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità. Invece la fideiussione dell'attrice era stata da essa rilasciata, per sua stessa ammissione, in favore della BNL a garanzia dell'adempimento da parte della debitrice Ma.co. delle diverse obbligazioni derivanti dai saldi passivi dei conti correnti n. 21089, n. 280470 e n. 280187 e quindi non per l'adempimento del mutuo concesso per la costruzione degli appartamenti, sui cui terreni era stata iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. Inoltre l'attrice aveva posto a fondamento della propria domanda la garanzia ipotecaria n. 2828 del 5 ottobre del 1990 che,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 tuttavia nulla aveva a che vedere per titolo e ragione di credito con l‘acquisto degli immobili in capo ai convenuti, in quanto la predetta garanzia ipotecaria iscritta al n. 2828 era stata ottenuta dalla BNL a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3402/1990, emesso dal Presidente ###favore dell‘istituto di credito, in ragione del mancato adempimento da parte del debitore principale Ma.co. non del mutuo, ma dei saldi passivi di cui ai conto correnti nn. 21089-280470 e 280187, come allegato in citazione dalla stessa parte attrice. Il convenuto, invece, con la stipula del contratto di compravendita immobiliare, espressamente si era accollato solo e soltanto la parte del mutuo fondiario, garantito da altra iscrizione ipotecaria, quella iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, come risultava chiaramente dai rogiti di compravendita offerti in produzione dalla stessa ### Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea. 
Costituitisi in giudizio, anche i convenuti ######## e ### svolgevano difese analoghe in fatto e in diritto a quelle svolte dal ### Aggiungevano, ad abundatiam, che l'ipoteca fondiaria iscritta nel 2010 non era stata rinnovata allo scadere del ventennio, nei confronti dei terzi acquirenti con le conseguenze previste dall'art. 2851 c.c. per il quale “Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi”. Per tali motivi chiedevano il rigetto della domanda attrice. 
Diversamente, i convenuti ######### ed ### costituitisi in giudizio, esponevano che stavano per perfezionare con l'attrice un accordo bonario, per cui chiedevano di essere estromessi dal giudizio, salvo chiedere, una volta perfezionatosi l'accordo nel corso del giudizio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. 
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta in giudizio, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito della stessa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 Va preliminarmente evidenziato che con memoria depositata in data ### l'attrice ha allegato che tra essa ed i convenuti ######### ed ### nel corso del giudizio, era stato concluso un totale accordo bonario per cui nei confronti degli stessi si chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con totale compensazione delle spese di lite. Riguardo ai restanti convenuti ######### e ### deduceva l'infondatezza della tesi secondo la quale si era verificata ai sensi dell'art. 2880 c.c. l'estinzione per prescrizione della ipoteca, essendo decorso il ventennio dalla data di trascrizione dei rispettivi atti di acquisto del bene gravato avvenuti nell'anno 1992, con prescrizione maturata nel 2012. 
Precisava che leggendo attentamente l'art. 2880 c.c.. e soffermandosi sull'inciso dell'articolo " indipendentemente dal credito", si desume che la prescrizione dell'ipoteca prevista in tale disposizione, posta a tutela del terzo acquirente dell'immobile ipotecato, opera indipendente dalla prescrizione del credito garantito da ipoteca, riferendosi al solo diritto reale di garanzia. 
Argomentava che, quindi, il diritto di credito da privilegiato era declassato a chirografario, per cui soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale. 
Aggiungeva che nel caso di specie il termine prescrizionale era stato interrotto in maniera permanente ( per tutta la sua durata e cioè fino all'anno 2010) dalla iscrizione ipotecaria riportata nell'atto di acquisto con il quale il terzo aveva avuto piena e legale conoscenza della posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di ### notificato alla venditrice dell'immobile ### S.r.l. e del successivo atto di pignoramento immobiliare in danno dell'attrice ### incardinato presso il Tribunale di ### trasmesso per competenza sopravvenuta al Tribunale di ###, ove veniva rubricato con il 427/1994 e chiuso con la distribuzione del ricavato alla BNL come da atto di quietanza del 27.05.2014, momento in cui era avvenuta la surrogazione di essa attrice nel diritto di credito della banca, in virtù della quale essa garante aveva agito in regresso nel presente giudizio. Ne derivava che volendo considerare la sola interruzione derivante dalla iscrizione ipotecaria ben nota ai convenuti, la prescrizione del credito era iniziata nuovamente a decorrere dall'anno 2010, anno in cui si sarebbe verificata la estinzione dell'ipoteca, per cui alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data ### non era maturata alcuna prescrizione decennale. Per tali motivi concludeva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti ######### ed ### con totale compensazione delle spese di lite; di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagato alla ### del ### a titolo di fideiussione e, per l'effetto, condannare in solido fra loro i convenuti ######### e ### quali proprietari di unità immobiliare vendute con l'accollo del gravame ipotecario oggetto di giudizio, , al pagamento in suo favore della somma di complessivi euro 11.548,00 oltre interessi dal pagamento da parte dell'attrice fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. 
I convenuti ######### ed ### confermando il raggiungimento di un accordo bonario con ### si univano alla richiesta dell'attrice di dichiarare cessata tra loro la materia del contendere, con spese integralmente compensate. 
Tale richiesta conclusiva delle parti su indicate va accolta, con spese compensate. 
Per quanto attiene, invece, i restanti convenuti la domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. 
Come ampiamente documentato e argomentato dai restanti convenuti, la fideiussione dell'attrice, in base alla quale, una volta pagata la fideiuvata ### la ### ha agito in regresso nei confronti dei presunti condebitori solidali, fu rilasciata, come dalla stessa allegato in citazione, in favore della BNL a garanzia dell'adempimento da parte della debitrice ###co.  s.r.l. delle diverse obbligazioni derivanti dai saldi passivi dei conti correnti 21089, n. 280470 e n. 280187, formatisi per le collegate aperture di credito in c/c. Quindi la fideiussione non fu rilasciata per l'adempimento del mutuo concesso dalla BNL alla Ma.co. per la costruzione degli appartamenti, sui cui terreni fu iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. ### parte l'attrice ha posto a fondamento della propria domanda la garanzia ipotecaria n. 2828 del 5 ottobre del 1990 che, tuttavia nulla ha a che vedere - per titolo e ragione di credito - con l‘acquisto degli immobili in capo ai convenuti, in quanto la predetta garanzia ipotecaria iscritta al n. 2828 era stata ottenuta dalla BNL a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3402/1990, emesso dal Presidente ###favore dell‘istituto di credito, in ragione del mancato adempimento da parte del debitore principale Ma.co. non del mutuo, ma dei saldi passivi di cui ai conto correnti affidati nn. 21089- 280470 e 280187, come ammesso e documentato dall'attrice. I convenuti, invece, con la stipula dei rispettivi contratti di compravendita immobiliare, ebbero ad accollarsi solo e soltanto la quota parte del mutuo fondiario, garantito da altra iscrizione ipotecaria, quella iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, come risulta testualmente dai rogiti di compravendita prodotti in giudizio dalla ### Se ciò non bastasse, tale ipoteca iscritta nel 1988, risulta anche estintasi per mancata rinnovazione e prescrizione ventennale. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra l'attrice e i convenuti ########## e ### e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, con i proporzionali aumenti in percentuale previsti per le parti assistite dallo stesso difensore.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti ######### ed ### e dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra dette parti 2) ### la domanda attorea nei confronti di ######### e ### 3) ### l'attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti di cui al precedente capo 2, che liquida per compensi di difesa in favore di ### di ### e di ### in euro 2.538,50 per ciascuno di essi, in favore di ##### in complessivi euro 5.584,70 e in favore di ### e ### in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9 complessivi euro 3.300,05 oltre, per tutti, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. 
Così deciso in data ### Il Giudice - dott.

causa n. 2966/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Flavio Cusani

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Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 1042/2025 del 07-11-2025

... assicurare il pieno soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso), anche il diritto di regresso e/o di surroga nei loro confronti e/o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, obbligandosi espressamente a tenere indenne ### y ### de ### y ### da ogni pagamento che essa fosse chiamata ad effettuare per effetto della polizza per capitale interessi e spese tutte ed a versare alla ### stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale, ogni eccezione rimossa (ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 cc), tutte le somme a qualsiasi titolo per qualunque ragione dalla società corrisposte per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte. Nelle stesse appendici, infine, i predetti obbligati hanno dichiarato di rinunciare ai diritti agli contrattualmente spettanti in forza degli articoli 1955 1956 e 1957 codice civile liberando la ### dagli obblighi e dai termini in dette disposizioni previste. Quindi, nelle polizze fideiussorie prestate da ### y ### de ### y ### e nelle correlate obbligazioni di pagamento assunte dal contraente e dai coobbligati sono ravvisabili i caratteri tipici delle garanzie autonome che, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2436/2022, promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dagli Avv.ti ### e ### contro ### Y ### S.A. ##### L'### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con la chiamata in causa di ### (C.F. ###) e ### (###M) con il patrocinio dell'avv. #### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/9/2025. 
La società appaltatrice ### ha convenuto in giudizio la stazione appaltate, Comune di ### e la compagnia assicurativa emittente le polizze fideiussorie in favore della committente, ### Y ### S.A. ##### L'### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella prima memoria ex art. 183 co VI cpc: “- rigettare le domande riconvenzionali articolate dal Comune di ### e da ### inammissibili e infondate in fatto e in diritto; - confermare il rigetto dell'istanza di emissione dell'Ordinanza ex art. 186 ter formulata da ### non sussistendone i presupposti di legge e comunque; ### al Comune di ### via preliminare e comunque: a) accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal ### del Comune di ### di risoluzione contrattuale (e degli atti successivi) in danno della società ### s.r.l., in quanto carente nei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione; conseguentemente, dichiarare lo stesso provvedimento privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa, e/o costitutiva e di condanna a carico del Comune di ### nonché accertare e dichiarare la non fondatezza delle richieste del Comune di ### di cui alla determinazione comunale del #### n. 1826 - 2022 del 2.9.2022, ivi compresi gli addebiti delle penali, nonché della non correttezza ed erroneità dello stato di consistenza del 16.5.2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa ### chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria del diritto della ### ad ottenere l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da ### n. 227 dell'11.5.2022 e delle norme di legge applicabili; b) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal ### del Comune di ### e sua disapplicazione, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in danno del Comune di ### del ### di ### stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale del Comune di ### e per violazione del dovere di buona fede e collaborazione nella esecuzione del contratto, per i fatti e le motivazioni esposti, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia, accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico del Comune di ### nel merito ed in ogni caso: c) accertare e dichiarare il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma di € 79.678,59 oltre ### a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali dalla stessa eseguite e tuttavia mai remunerate (o comunque non riconosciute) oltre materiale a piè d'opera da stato di consistenza del 3.5.2022 e per l'effetto condannare il Comune di ### al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art.  2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge; d) accertare il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti pari ad € 77.553,46 (su lavori al ribasso non eseguiti per € 775.534,65), oltre IVA ed interessi come per legge, nonchè la somma da determinarsi in corso di causa, corrispondente al valore venale delle opere oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto, condannare il Comune di ### al pagamento delle predette somme o di quelle, maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge; e) accertare il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di danno all'immagine, in conseguenza della diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all'### rispetto alla quale ci si riserva di azionare contro il Comune di ### gli ulteriori pregiudizi che dovessero sorgere in caso di provvedimenti a carico dell'impresa; nel merito e in via subordinata f) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque ineffcacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal ### del Comune di ### (e degli atti successivi) e sua disapplicazione, attribuire a tale provvedimento valore di recesso ai sensi dell'art.  109 del D.Lgs n. 50/2016 e per l'effetto accertare e dichiarare sciolto il contratto di appalto di cui è causa per intervenuto recesso da parte del Comune di ### per l'effetto condannare il Comune di ### a pagare a ### s.r.l. i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma di € 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge; g) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. ### alla società ### y ### de ### e ### per l'### h ) accertare e dichiarare inammissibile, illegittima e/o infondata la richiesta di escussione da parte del Comune di ### delle polizze fdeiussorie n. ### emessa in data ### per la garanzia defnitiva sui lavori (copertura €uro 139.982,72) e la n. ### emessa in data ### a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972, con riferimento all'appalto per cui è causa, non sussistendo per tale escussione, in quanto arbitraria ed abusiva e, per l'effetto, ordinare alla società ### y ### de ### e ### di non procedere a nessun pagamento nei riguardi del Comune di ### in relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio; Con riserva di articolare i mezzi istruttori ex art. 183 VI n. 2) comma c.p.c..”.  ### di ### convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““### codesto ecc.mo ### respingere le domande tutte di parte attrice perché infondate, in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale - accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto de quo pronunciata dal comune di ### ex art 108 dlgs 50/2016; - dichiarare ### obbligata a restituire l'anticipo contrattuale percepito pari ad euro 186.643,63 oltre IVA e così per euro 295.307,99, dedotti € 146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00 a titolo di penale e così per complessivi € 109.878,00; - dichiarare ### tenuta a garantire detta somma al netto dell'iva pertanto dovuto il pagamento della stessa già effettuato in favore del Comune di ### quanto alla polizza AN ### relativa all'anticipazione; - dichiarare ### obbligata a risarcire il danno cagionato dall'inadempimento contrattuale e dalla conseguente risoluzione quantificato, per i motivi di cui all'esposizione che precede, in €. 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia; - dichiarare ### quale prestatore di polizza fideiussoria a cauzione definitiva nell'appalto di cui è causa, obbligata ad adempiere alla richiesta di escussione del comune di ### ed a pagare in favore dello stesso la somma garantite di €.139.982,72 ### quanto alla polizza DE ### relativa alla cauzione definitiva . - condannare ### srl a pagare in favore del Comune di ### a titolo di risarcimento del danno, per la parte eccedente a quanto già riscosso dal Comune con l'escussione della cauzione definitiva.”.  ### Y ### S.A. ### E ### ha concluso come segue: “a) in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi ###ri ### e ### nel rispetto dei termini dell'art.  163 bis cpc b) nel merito, in via principale e riconvenzionale (nei confronti dell'attrice): - accertato e dichiarato l'obbligo della ### e dei fideiussori di quest'ultima ###ri ### e ### a tenere indenne ### da ogni pagamento effettuato al beneficiario per effetto delle polizze richiamate in premessa (per capitale, interessi e spese tutte) nonché a versare alla ### stessa, a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, tutte le somme a qualsiasi titolo o per qualunque ragione corrisposte al beneficiario delle polizze - accertato e dichiarato l'obbligo della ### a pagare, sulle stesse somme dovute in rivalsa, gli interessi di mora nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di n. 3 punti percentuali - condannare ### ed i ###ri ### e ### in solido, tra loro al pagamento in favore di ### dell'importo di € 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al COMUNE di ### oltre agli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della ### e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima dalla data del pagamento fino al soddisfo; instando sin da ora affinché il Tribunale di ### voglia emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc, nei confronti dei menzionati soggetti debitori, per le stesse somme sopra indicate c) nel merito, in via subordinata (condizionata all'accoglimento totale o parziale delle domande azionate dalla attrice) e riconvenzionale (nei confronti del COMUNE di ###: - accertato e dichiarato il diritto di ### ad ottenere, nei confronti della ### appaltante, la ripetizione di tutte le somme pagate a seguito della escussione delle polizze nel caso in cui, sulla base delle prospettazioni e prove fornite dalla appaltatrice, le domande della ### dovessero trovare totale o parziale accoglimento e le somme corrisposte dalla garante a favore del beneficiario dovessero risultare, ad esito del giudizio, parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dalla garante stessa (ex artt. 4 condizioni di polizza, 104 comma 10 Codice degli ### e 2033 cc); - condannare il COMUNE di ### a rimborsare la ### tutte le somme che dovessero venir accertate come indebitamente ricevute dal Comune stesso perché ritenute non dovute dalla ### con l'aggravio della rivalutazione e degli interessi nella misura prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al soddisfo In ogni, con vittoria delle spese di lite (da liquidare in base allo scaglione di riferimento determinato in base al valore della causa, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DM 55/2014) e rimborso di quelle anticipate per la riconvenzionale”. 
I terzi chiamati ### e ### hanno concluso come segue: “Nel merito: - accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o inefficacia delle pattuizioni speciali denominate “#### solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie n. ### emessa in data ### per la garanzia definitiva sui lavori (copertura €uro 139.982,72) e la n. ### emessa in data ### a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 e sottoscritte dal ### s.r.l., per l'effetto dichiarare l'avversa pretesa inammissibile e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto disporre l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge; - accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai sigg.ri ### e ### dell'obbligo di tenere indenne ### da ogni pagamento effettuato in favore del Comune di quale beneficiario delle polizze, e per l'effetto rigettare le domande nei loro confronti avanzate da ### essendo la pretesa infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge; - nel merito, fatte proprie le deduzioni eccezioni e articolazioni dell'attrice principale, accogliere le conclusioni dell'attrice principale ### s.r.l. nei confronti delle altre parti del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge; - in ogni caso, rigettare le domande proposte da ### nei confronti di ### e ### - in ogni caso, condannare ### e comunque le altre parti del presente giudizio al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei terzi chiamati da ### con ogni conseguenza di legge.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE #### S.r.l. ha chiesto l'accertamento dell'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14/04/2022 dal ### del Comune di ### di risoluzione del contratto di appalto, poiché ritenuto privo dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, ne ha domandato la disapplicazione. 
Nel merito, in via principale, parte attrice ha chiesto di accertare l'infondatezza delle richieste del Comune di ### n. 1826 - 2022 del 2/9/2022, nonché l'erroneità dello stato di consistenza del 16/5/2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa ### S.r.l., ferma la richiesta di ottenere l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da ### n. 227 dell'11/5/2022 e delle norme di legge applicabili.  ### S.r.l. ha richiesto poi l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale del Comune di ### e per violazione del dovere di buona fede e collaborazione nella esecuzione del contratto. 
Per l'effetto, parte attrice ha chiesto la condanna del Comune di ### al pagamento di euro 79.678,59 oltre ### a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali eseguite, oltre al costo del materiale a piè d'opera da stato di consistenza del 3/5/2022, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge. 
Parte attrice ha, poi, formulato la richiesta risarcitoria a norma dell'art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 ### S.r.l. ha altresì domandato la condanna del Comune convenuto al pagamento di una somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di danno all'immagine, in conseguenza della diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all'### Nel merito, in via subordinata, parte attrice ha chiesto di attribuire al provvedimento n. 2022-571 del 14/04/2022 del ### del Comune di ### valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e, per l'effetto, di dichiarare sciolto il contratto di appalto e condannare il Comune di ### a pagare a ### s.r.l. i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma di euro 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 ### ha poi richiesto l'accertamento dell'inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza della richiesta di escussione da parte del Comune di ### delle polizze fideiussorie n. ### del 12/4/2021 e n. ### del 13/5/2021 e, per l'effetto, la condanna della ### y ### de ### e ### a non procedere a nessun pagamento nei riguardi del Comune di ### in relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 
A fondamento delle domande proposte l'attrice ha dedotto quanto segue: - con determina n. DD-2020-2780 n. PG-2020-143017 esecutiva dal 29/12/2020 (doc 1), il Comune di ### aveva approvato il progetto per lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della ### dello ### dell'importo complessivo di euro 1.550.000,00 (I.V.A. compresa), poi modificata dalla successiva ###2021-20 P.G. 2139/2021 esecutiva dal 11/01/2021 (doc. 2), con correzione della classificazione da III a ###bis; - rilevati ulteriori errori, l'Ente comunale, con ###2021-509 P.G. 6624/2021 (doc. 3) esecutiva dal 19/01/2021, aveva approvato la seconda parziale modifica della determina a contrarre, per errate qualificazione e modalità di subappalto della categoria scorporabile superspecializzata ###, superiore al 10%; - verificata la copertura finanziaria, facendo ricorso anche a un contributo regionale assegnato dalla ### era stato assunto l'impegno di spesa con “codice ###.02.### - #### E ### FUNZIONALE”; - con determinazione n. DD-2021-509 PG-2021-###, esecutiva dal 24/03/2021, i lavori erano stati aggiudicati all'odierna attrice per l'importo di euro 933.218,15, al netto del ribasso offerto del 25,95%, di cui euro 20.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 10% (doc. 4); - la società attrice aveva sottoscritto tramite ### y ### S.A. de ### e ### per l'### due polizze fideiussorie: la n. ### emessa in data ### per la garanzia definitiva sui lavori (copertura euro 139.982,72) e la n. ### emessa in data ### a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 (copertura euro 205.307,99) (doc. 5 e 6); - il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori veniva stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. N. 4822) (doc. 7); - il Comune di ### aveva provveduto a consegnare il cantiere in tre momenti differenti e, in particolare: in data ### consegna parziale per i lavori agli spogliatoi del pattinodromo, posticipando al 21 giugno la data di effettivo inizio dei lavori; in data ###consegna parziale per i lavori relativi agli spogliatoi del campo scuola e dell'impianto di illuminazione del velodromo ed in data ### consegna definitiva per i restanti lavori; - con l'ultima consegna, il termine per l'ultimazione di tutti i lavori era stato fissato in 300 giorni decorrenti dal 12/08/2021 e, quindi, con scadenza al 7/06/2022; - l'attività preparatoria del cantiere, rivelatasi più difficoltosa per via di una serie di mancanze e imprecisioni della progettazione esecutiva, indagini aggiuntive, nonché dell'improvviso aumento dei prezzi delle materie prime e delle forniture per i lavori, aveva causato una serie di ritardi, non dipendenti dall'appaltatore, e conseguenti contrasti tra ### s.r.l. e il Comune di ### - nonostante l'irragionevolezza della tempistica assegnata alla luce delle carenze negli elaborati progettuali, l'appaltatore aveva evitato di formalizzare riserve in tal senso, anche tenuto conto della collaborazione sul piano pratico da parte del Comune; - il Comune di ### invece, a mezzo del ### dei ### a pochi giorni dalla consegna parziale del cantiere, aveva inviato ordini di servizio in rapporto alla fase di insediamento e inizio delle attività da parte dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore autorizzato per la prima fase dei lavori (doc. 8, 9), contestando asseriti ritardi nel rispetto del cronoprogramma ed inadeguata organizzazione di cantiere e richiedendo documentazione già nella propria disponibilità; - in data ###, il direttore di cantiere, per conto della ditta appaltatrice, tramite una pec, aveva fornito indicazioni sulle tempistiche di avanzamento dei lavori al pattinodromo, garantendo la loro ultimazione entro i termini contrattuali, aveva precisato che alcuni documenti richiesti erano già nelle mani della ### appaltante, aveva comunicato la normale ripresa delle attività subito dopo Ferragosto e trasmesso anche il nuovo cronoprogramma dei lavori (doc. 10); - dato l'innalzamento dei costi dovuto alla crisi pandemica e la difficoltà nel reperire i materiali, con mail del 7/10/2021 e del 29.11.2021 (docc. 11 e 12), il ### di ### aveva chiesto al RUP una revisione e una rimodulazione dei prezzi, oltre alla proroga per l'esecuzione dei lavori; - il Comune di ### aveva negato di fatto la revisione dei prezzi ed avviato la procedura di risoluzione del contratto ex art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016; - in data ###, tramite pec, il ### aveva contestato gli addebiti all'impresa (doc. 13) e, in data ###, ### S.r.l. aveva trasmesso le proprie controdeduzioni (doc. 14); - con determinazione 2022-571 del 14/04/2022 del ### il Comune di ### rigettando le controdeduzioni della società, aveva approvato la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e, contestualmente, trasmesso ad ### y ### S.A. de ### e ### per l'### la richiesta di escussione delle polizze per le garanzie sull'anticipazione e sulla cauzione definitiva per un totale di euro 345.290,71 (doc. 15); - la ditta appaltatrice aveva contestato tale decisione, evidenziando l'illegittimità degli atti comunali ed invitando la compagnia assicurativa a non procedere alla escussione (doc. 16 e 17); - solamente in data ###, il ### dei ### aveva trasmesso alla ### S.r.l.  uno stato di consistenza con allegati, dal quale era emerso lo svolgimento dei lavori da parte della ditta per oltre euro 180.000,00, oltre ### (doc. 18); - dopo un'interlocuzione con gli uffici comunali, in data ###, la ### S.r.l.  aveva comunicato di non avere osservazioni, nell'intento di definire la questione ed accelerare l'emissione del ### che avrebbe consentito all'attrice di annullare la polizza sulle anticipazioni e abbattere proporzionalmente la somma coperta per la polizza definitiva sui lavori (doc. 19); - nell'attesa dell'emissione del SAL definitivo, l'impresa aveva richiesto chiarimenti, senza ottenere riscontro (doc. 20); - poiché in data ### il Comune di ### aveva sollecitato l'escussione delle polizze alla compagnia assicurativa, (doc. 21), parte attrice aveva contestato tali richieste, in quanto ritenute illegittime, contestato l'inerzia nell'emissione del SAL ed invitato a sospendere l'escussione integrale delle polizze (doc. 22); - con determinazione comunale n. 2022-1826 del 2/9/2022 (doc. 23), il Comune di ### aveva inviato alla ### di ### ulteriore sollecito al pagamento delle polizze (doc. 24) e, con nota del 22/08/2022, aveva dato riscontro all'avv. ### precisando che non vi sarebbe stata alcuna emissione di SAL poiché la ditta appaltatrice non era creditrice, bensì debitrice dell'Ente (doc. 25), alla luce dello stato di consistenza del 3/5/2022 attestante il credito del Comune di ### di circa euro 110.000,00; - con nota del 13/09/2022 e del 26/09/2022, parte attrice aveva evidenziato l'illegittimità della gestione della fase risolutiva del contratto di appalto, con conseguente grave e irreparabile pregiudizio all'attrice da parte del Comune di ### che aveva contestato il contenuto delle missive con nota del 5/10/2022 (docc. 26 - 28); - la comunicazione del 4/10/2022, con cui la compagnia assicurativa aveva comunicato di provvedere al completamento della procedura per la liquidazione delle fideiussioni, era stata contestata dall'attrice in data ### (docc. 29 e 30). 
Parte attrice ha chiesto la disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo ritenuto “contra legem” ed ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, eccependo la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione nell'esecuzione del contratto, nonché la violazione delle norme a tutela della partecipazione e della riservatezza dei diritti ed interessi della società attrice all'interno del procedimento amministrativo, che avrebbero determinato le anomalie verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto. 
In particolare, ha rilevato carenze ed imprecisioni del progetto esecutivo - più volte evidenziate dal ### di ### (doc. 31) - non tempestivamente sanate dalla committente, e pertanto ritenute integranti una grave violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, che hanno causato ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a ragioni di adeguamento allo stato di fatto diverso da quanto rappresentato nelle tavole progettuali.  ### la prospettazione attorea, l'indisponibilità dei materiali e il rincaro dei prezzi del materiale e l'ulteriore ondata pandemica del 2021 - cause non imputabili all'appaltatrice - hanno impedito la regolare prosecuzione dei lavori.  ### S.r.l. ha, poi, precisato che il Comune di ### anche a seguito dell'adozione del provvedimento di risoluzione, nonostante le ripetute e puntuali contestazioni da pare dell'attrice, aveva continuato a mettere in atto comportamenti illegittimi e provveduto, in data ###, ad adottare la determinazione del #### 141 - ### n. 1860-2022 e a trasmettere il sollecito alla compagnia di assicurazioni ### di escussione delle polizze (docc. 23 e 24).   Con comparsa di costituzione e risposta, il Comune di ### ha chiesto il rigetto delle domande attoree. 
In via riconvenzionale, il Comune di ### ha chiesto di accertare la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto e condannare l'attrice al pagamento di complessivi euro 109.878,00, calcolati quale differenza tra l'anticipo contrattuale pari ad euro 295.307,99, IVA inclusa, ed euro 146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00 a titolo di penale, oltre alla condanna di ### y ### S.A. de ### e ### per l'### a garantire detta somma in virtù della polizza AN ###. ### costituito ha altresì chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, causato dalla risoluzione per inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, della compagnia assicurativa ad adempiere alla richiesta di escussione e a pagare la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE ### relativa alla cauzione definitiva e condannare parte attrice a pagare la parte eccedente a titolo di risarcimento del danno.  ### ha contestato la ricostruzione fattuale operata dall'attrice ed ha eccepito e documentato in particolare che: - le presunte carenze progettuali della ### appaltante - comunque risolte in corso d'opera con l'intervento del ### - derivano da imprevisti riscontrati in corso d'opera, come risulta dalla ### del ### dei ##### del 22/09/2022 (doc.26), e che, in ogni caso non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, tuttalpiù sugli oneri economici aggiuntivi che non sono mai stati oggetto di discussione; - il termine di consegna dei lavori era da ritenersi essenziale al fine di garantire la ripresa delle attività sportive e gli imprevisti riscontrati in corso d'opera non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, fermo che tutte le contestazioni formulate dall'impresa erano già state riscontrate e in buona parte su di esse si era già intervenuti e che parte attrice era stata più volte richiamata al rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma, senza esito; - la segnalazione, inoltrata in data ### da parte dell'impresa appaltatrice e relativa all'indisponibilità e rincaro dei materiali, era generica, limitandosi a riportare la tabella pubblicata dal decreto ministeriale e priva di riferimenti ai lavori effettivamente eseguiti, con conseguente impossibilità di verifica da parte della ### appaltante, anche tenuto conto che fino a dicembre 2021 i lavori eseguiti erano pochi e, comunque, realizzati in modo inidoneo a consentire l'emissione del primo ### - non sussiste alcun fatto grave e pregiudizievole per la ditta appaltatrice, poiché le dichiarazioni rese dall'assessore ### si riferiscono a quanto direttamente constatato dallo stesso in cantiere al momento dell'abbandono del cantiere.  ### la prospettazione di parte convenuta, la richiesta risarcitoria di incameramento della cauzione definitiva, i maggiori costi di riaggiudicazione e di realizzazione dei lavori non eseguiti pari a circa 593.570,00 trova giustificazione nelle inadempienze della appaltatrice. 
Con comparsa di costituzione e risposta, ### y ### de ### y ### ha chiesto, nel merito, in via principale e riconvenzionale, di condannare ### S.r.l. e i suoi fideiussori, ### e ### - previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi - a tenerla indenne da ogni pagamento effettuato al beneficiario per effetto delle polizze, nonché al pagamento dell'importo di euro 249.861,34, pari al totale delle somme escusse e versate al Comune di ### oltre agli interessi di mora. 
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della non debenza delle somme dal contraente o dalla garante, la compagnia di assicurazione ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere dal Comune di ### la ripetizione delle somme pagate a seguito dell'escussione delle polizze, con rivalutazione ed interessi nella misura prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al saldo ex artt. 4 u.c. testo e dal ### degli ### art. 104 comma 10.   Con comparsa di costituzione e risposta, ### e ### hanno chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla compagnia di assicurazione, poiché gravemente pregiudizievole nei confronti dei terzi chiamati. 
Nel merito, i terzi chiamati hanno chiesto l'accertamento dell'inammissibilità della chiamata in causa per nullità della sottoscrizione ed inefficacia delle dichiarazioni di coobbligazione contenute nelle pattuizioni speciali denominate “### solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie e, per l'effetto, l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge (docc. 4 - 6). 
Nella comparsa di costituzione e risposta, ### e ### hanno chiesto il rigetto della domanda di garanzia formulata nei loro confronti dalla compagnia di assicurazione e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.  *** 
La domanda formulata da ### S.R.L. non può trovare accoglimento.  1. Sulla legittimità della risoluzione del contratto ad opera del Comune. ### di inadempimento dell'appaltatrice. 
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale, disposto dal Comune di ### con determinazione n. 2022-571 del 14/04/2022.  ### di ### ha contestato le asserite inadempienze relative alle carenze progettuali e, in via riconvenzionale, ha eccepito il grave inadempimento della impresa appaltatrice. 
La ricostruzione dell'andamento dell'appalto operata dal Comune convenuto ha trovato piena conferma nella espletata c.t.u., a cura del dr. ### il quale, dopo una approfondita disamina della documentazione in atti e dello stato dei luoghi, nel contraddittorio con i c.t.p., ha escluso gli eccepiti inadempimenti del Comune a giustificazione dei ritardi e dell'inadempimento contrattuale evidenziato dal Comune da parte dell'appaltatore ### S.R.L. 
Con argomenti e considerazioni tecniche logiche e convincenti, basate sull'esame della documentazione contrattuale e sulla verifica in loco delle lavorazioni, il CTU ha accertato che: a) ### S.R.L. ha eseguito in modo parziale ed incompleto solo alcuni dei lavori appaltati per un importo che, al netto delle detrazioni per i costi di messa in sicurezza del cantiere e delle penali dall'art. 18 del Capitolato speciale dell'appalto, nonché al netto delle anticipazioni corrisposte dal Comune a fronte della garanzia prestata da ### y ### de ### y ### presenta un valore negativo (vale a dire costituisce un debito nei confronti del Comune) di ben - euro 109.878,82 (pag. 36/37 c.t.u.: “Si determina quindi che in funzione delle sole opere eseguite dall'### come sopra descritte, detratte le spese di messa in sicurezza del cantiere, detratta l'anticipazione contrattuale percepita, detratte le penali applicabili a termini di ### d'### risulta un credito in favore del Comune di ### di complessivi € 109 878,82”); b) le doglianze lamentate da ### S.R.L. nei confronti del Comune non configuravano (e non integrano) carenze progettuali idonee a poter incidere sui tempi di esecuzione delle opere appaltate e giustificare ritardi ed inadempimenti della appaltatrice (pag. 51 c.t.u.: “In conclusione e per quanto sopra riportato lo scrivente ritiene che quanto lamentato dall'### nonché odierno Attore non si configura quale carenza progettuale, e quanto sopra lamentato si ritiene non abbia influenza sui tempi di esecuzione complessivi della parte d'opera interessata e dell'appalto in generale”); c) che, peraltro, ### S.R.L. non disponeva delle risorse idonee a consentire il rispetto del cronoprogramma d'appalto nei suoi tempi complessivi (pag. 54 c.t.u.: “Dalla tabella che segue quindi si evidenziano le differenze di produzione media giornaliera che lasciano presupporre in modo macroscopico che l'appaltatore non disponesse delle risorse che gli avrebbero consentito il rispetto del cronoprogramma d'appalto nei sui tempi complessivi”, e pag. 57 c.t.u. “Pertanto, facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'### non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere”); d) che la mancata esecuzione da parte di ### S.R.L. dei lavori appaltati ha procurato un pregiudizio al Comune per costi di ripetizione della procedura di appalto pari (quantificati in euro 14.760,00) e per i maggiori costi per l'esecuzione degli stessi da parte di imprese terzi (quantificati in euro 669.386,10 - vedi pag. 67 c.t.u. “Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla ### rispetto ai costi si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'### in oggetto ad opera dell'### sono stimati in € 669.386,10”) per un importo complessivo pari ad euro 684.146,10.  e) che, quindi, la risoluzione deliberata dal Comune è pienamente legittima e mossa sulla base di gravi inadempimenti imputabili all'appaltatore, espressamente ritenuto dal CTU responsabile di negligenti condotte e omissioni nello svolgimento delle lavorazioni appaltate.  ###, in particolare: “facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'### non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere. 
Verosimilmente la mancanza di sufficienti risorse (maestranze e/o subappaltatori) in cantiere ha poi determinato anche gli ulteriori inadempimenti al termine del codice degli appalti che sono stati addebitati all'appaltatore (vedi comunicazione di ### all'### del 05/03/2022 (ai sensi del art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016), come ad esempio il mancato rispetto delle direttive degli ordini di servizio emanati dalla ### e verosimilmente il rispetto delle prescrizioni impartite dal ### per la ### al fine eseguire le lavorazioni in conformità al D.lgs.  81/2008. In conclusione, si può ritenere che gli inadempimenti dell'### denunciati dalla Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022- 571 del 14.04.2022 del ### del Comune di ### siano la conseguenza di negligenti condotte e omissioni dell'### nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate” (pag. 57 c.t.u.). 
In ordine alla imputabilità dei ritardi, a fronte delle osservazioni del c.t.p., ha poi precisato e concluso come segue: “..il contratto d'appalto prevedeva la consegna lavori anche in formula parziale con specifiche durate per le rispettive cantierizzazione (come ad esempio spogliatoi pattinodromo, campo scuola, ecc.), precisando anche che i verbali di consegna venivano sottoscritti senza alcuna riserva e quindi intendendo che l'appaltatore ne accettava in pieno i contenuti, comprese le relative durate per ogni singola rispettiva cantierizzazione. Anche in questo caso nonostante la consegna lavori effettuata in tre distinte fasi, l'importo contrattuale complessivo che doveva essere realizzato (€ 933.218,15 al netto del ribasso d'asta) ne risultava eseguita una piccola parte (€ 158.853,44 al netto del ribasso d'asta), come contabilizzata alla data del recesso contrattuale. Come ampiamente argomentato nel capitolo 9, si evince che l'appaltatore non avrebbe mai potuto completare l'appalto aggiudicato nei tempi contrattuali in quanto la produzione media giornaliera risultava inferiore a quella minima che sarebbe stata necessaria a garantire il corretto andamento temporale del cantiere. Quindi si ritiene di confermare quanto riportato nella sopra esposta relazione peritale” (pag. 88 c.t.u.). 
Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, deve trovare accoglimento la domanda, formulata dal Comune di ### di accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di appalto operata dal Comune, con rigetto della eccezione di inadempimento della appaltatrice.  2. Sui maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti ### di ### ha domandato la condanna della ### S.R.L. al risarcimento del danno causato a seguito dell'inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma accertata in giudizio. 
Poiché gli inadempimenti dell'appaltatrice denunciati dal Comune di ### sono conseguenza diretta ex art. 1223 c.c. della condotta negligente tenuta dalla ### S.R.L. e posti a fondamento della risoluzione contrattuale, come emerge dalle conclusioni assunte dal ctu (pag. 94 c.t.u.: “Sulla base di quanto rappresentato nel pertinente capitolo (### 9), in conclusione si può ritenere che gli inadempimenti dell'### denunciati dalla Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 del ### del Comune di ### siano la conseguenza di negligenti condotte e omissioni dell'### nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate”), la committente è obbligata a risarcire il danno causato dall'inadempimento. 
In particolare, il c.t.u. ha calcolato i maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti in capo alla convenuta, come di seguito elencati e riassunti nelle conclusioni della consulenza: “- Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla ### rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'### in oggetto ad opera dell'### si stimano in € 669.386,10 complessivi. - Si ipotizza quindi anche l'attività ed i relativi costi necessari per ripetere una procedura di appalto come quella oggi in esame, che debba sostenere l'### per rimettere in gara d'appalto il progetto oggi oggetto di vertenza, che con la giusta approssimazione, si stimano in € 14.760,00 complessivi” (pag. 94 c.t.u.).  3. Sulla eccepita contrarietà a buona fede della mancata revisione dei prezzi ### attrice ha eccepito inoltre la contrarietà a buona fede del diniego da parte del Comune di ### di revisione e rimodulazione dei prezzi.  ### S.R.L. asserisce di aver inviato tempestivamente dettagliata documentazione al fine procedere alla revisione dei prezzi. 
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti risulta che con mail, inoltrata in data ###, la ### S.R.L. si sia riservata di fornire in seguito dei dettagli sui costi (doc. 11 fascicolo attoreo: “riservandomi di fornirLe documentazione dettagliata in seguito,”) e nella successiva comunicazione del 29/11/2021 la stessa si sia limitata a fare riferimento alla normativa ministeriale, omettendo di elencare - in maniera dettagliata - l'asserito aggravio dei costi (doc. 12 fascicolo attoreo). 
In assenza di tali necessarie indicazioni, si ritiene legittimo il diniego alla richiesta di compensazioni ex
D.L. 73/2021 e ss.mm e ii di parte convenuta.  4. Sulle domande svolte nei confronti della ### y ### de ### y ### e sul diritto di regresso nei confronti della compagnia assicurativa ### premettere che ### y ### de ### y ### ha rilasciato nell'interesse della ### S.R.L. (contraente garantito) ed a favore del Comune di #### due polizze: a) la prima ### (denominata dal ### degli ### all'art. 103 comma 1, “garanzia definitiva”) emessa in data ### “a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della ### dello ### in Ferrara” ### e fino a concorrenza dell'importo di euro 139.982,72 ### corrispondente, come per ### al 10% dell'importo contrattuale; b) la seconda ### (richiamata invece dall'art. 35 comma 18 ### degli ### emessa in data ### “a garanzia degli obblighi e degli oneri assunti in relazione all'anticipazione ottenuta in base alla ### per esecuzione delle opere di riqualificazione e miglioramento funzionale ### dello Sport” ### fino alla concorrenza dell'importo di euro 205.307,99 ### corrispondente al 20% del valore del contratto di appalto. 
In particolare, con la prima polizza ### (garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 ### degli ###, in conformità al regolamento contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie per la cauzione definitiva di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31 ed in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno convenuto: - l'obbligo della ### di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (v. condizioni particolari) e l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla dita obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla ### in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali); - l'obbligo della impresa a rimborsare alla ### a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc (vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la ### fosse chiamata a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla polizza (art. 7 condizioni generali). 
In base al disposto di cui all'art. 103 ### appalti ed alle clausole convenute nel testo della polizza, l'oggetto di questa garanzia copriva (e copre) non solo le somme dovute in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel contratto di appalto e nel relativo capitolato ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché il rimborso: i) delle eventuali maggiori somme pagate dalla stazione appaltante all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario, iii) di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme in materia di sicurezza (art. 1 testo polizza) ### artt. 4 e 5 del testo della polizza, infine, in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma 10 ### degli ### fermo sempre il diritto di rivalsa verso il contrante per le somme pagate in forza della garanzia (convenuto a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione), si è espressamente riconosciuto in capo alla ### il diritto di agire in ripetizione anche verso la ### appaltante per il caso in cui le somme eventualmente pagate dal garante fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso. 
Con la seconda polizza ### (garanzia per l'anticipazione prestata ai sensi dell'art. 35 comma 18 ### degli appalti), in conformità allo stesso regolamento sopra menzionato (contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie previsti per gli appalti pubblici di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31), anche in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno previsto disposizioni pressoché identiche, convenendo: - l'obbligo della ### di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla stazione appaltante e della somma dovuta a tale titolo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (vedi art. 4 testo polizza) e con l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla ditta obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla ### in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali); - l'obbligo della impresa obbligata a rimborsare alla ### a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc (vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché con assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la ### fosse stata costretta a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza (art. 7 condizioni generali). 
Anche nel testo di questa polizza, infine, sempre in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma 10 ### degli ### ferma l'obbligazione assunta dal contrante di rivalere la ### a semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione di tutte le somme pagate in forza della garanzia, agli artt. 4 e 5 è stato fatto salvo il diritto di ### y ### de ### y ### ad agire in ripetizione anche verso la ### appaltante per cui il caso in cui le somme eventualmente pagate a seguito della escussione fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso. 
Con riferimento ad entrambe le polizze, seppur con distinte e separate appendici (la n. ### relativa alla “garanzia definitiva” ### e la n. ### relativa alla “garanzia anticipazione” ###) sottoscritte contestualmente alle polizze stesse, si sono costituiti fideiussori della contraente ### S.R.L., a favore della ### i #### nata a ### di ### il giorno 8/8/1977 (C.F.:###) e ### nato a ### di ### il ### (CF.: ###). 
Attraverso questa pattuizione speciale (titolata “coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente ed ai coobbligati”), peraltro firmata dalla ###ra ### di ### anche nella qualità di legale rappresentante della ### S.R.L., i menzionati coobbligati si sono dichiarati fideiussori del contraente per l'adempimento degli obblighi e degli oneri che allo stesso incombono in dipendenza della stipulazione della polizza, dichiarando così di volersi in ogni caso coobbligare, in solido ed indivisibilmente, per sé i propri eredi e/o aventi causa, in favore della ### per l'adempimento degli obblighi stessi, nonché riconoscendo espressamente come proprie tutte le obbligazioni spettanti al contraente nei confronti di ### y ### de ### y ### Per l'effetto, attraverso le menzionate dichiarazioni di garanzia, i medesimi hanno espressamente riconosciuto alla ### oltre al diritto di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'articolo 1953 cc (obbligandosi espressamente a liberare la società ancor prima di pagare l'indennizzo al beneficiario ovvero a prestare le garanzie reali necessarie ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso), anche il diritto di regresso e/o di surroga nei loro confronti e/o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, obbligandosi espressamente a tenere indenne ### y ### de ### y ### da ogni pagamento che essa fosse chiamata ad effettuare per effetto della polizza per capitale interessi e spese tutte ed a versare alla ### stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale, ogni eccezione rimossa (ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 cc), tutte le somme a qualsiasi titolo per qualunque ragione dalla società corrisposte per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte. 
Nelle stesse appendici, infine, i predetti obbligati hanno dichiarato di rinunciare ai diritti agli contrattualmente spettanti in forza degli articoli 1955 1956 e 1957 codice civile liberando la ### dagli obblighi e dai termini in dette disposizioni previste. 
Quindi, nelle polizze fideiussorie prestate da ### y ### de ### y ### e nelle correlate obbligazioni di pagamento assunte dal contraente e dai coobbligati sono ravvisabili i caratteri tipici delle garanzie autonome che, notoriamente, si sono affermate nella prassi commerciale al fine precipuo di tenere indenne, mediante la previsione del tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata nel suo ammontare (il massimale) e da corrispondere senza obiezioni da parte del garantito, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, “avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. S. U. 3947/2010), con conseguente esclusione in capo al garante della possibilità di resistere la richiesta di pagamento attraverso eccezioni, opponibili dall'appaltatore, derivanti dal rapporto garantito, salva solo l'ipotesi della escussione dolosa purché però risultante da prove liquide da facile ed immediata rilevazione (Cass. ###/2018), assenti nel caso di specie. 
Com'è noto, le garanzie autonome si sono progressivamente sviluppate nei rapporti contrattuali internazionali (ove si è inteso assicurato l'adempimento mediante il rilascio di performance bonds con pagamento esigibile dal creditore senza prove e condizioni) mentre, nel diritto interno, l'esigenza di una garanzia di immediata riscossione a prima o semplice richiesta si è affermata prevalentemente negli appalti pubblici ove, al fine di evitare (all'appaltatore) l'immobilizzazione di somme dovute a scopo cauzionale ed al tempo stesso tutelare (al creditore) le ragioni di pronta realizzazione dei pagamenti eventualmente richiesti dagli ### committenti, in sostituzione del deposito cauzionale, si è consentito alle imprese di rilasciare delle garanzie, provenienti da banche o ### di ### strutturate in modo da permettere alle stazioni appaltanti di ottenere il pronto pagamento della somma garantita a semplice richiesta del creditore e senza possibilità, per il garantito, di sollevare obiezioni sul pagamento richiesto al garante ed, per quest'ultimo, di opporre eccezioni spettanti al debitore garantito.
Le disposizioni vigenti del ### degli ### impongono che le garanzie fideiussorie dovute a favore degli ### pubblici contengano espressamente l'impegno a pagare a semplice richiesta (e con conseguente rinuncia del debitore garantito a sollevare obiezioni in ordine al pagamento preteso), prevedendo che le polizze fideiussorie consentite in sostituzione della cauzione provvisoria (art. 93 comma 1) o della cauzione definitiva (art. 103 comma 1), ovvero a garanzia della anticipazione (art. 35 comma 8), o della rata di saldo (art. 103 comma 6) ovvero ancora a garanzia per la risoluzione o il buon adempimento (art. 104 comma 1) contengano sempre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Le stesse esigenze si trovano poi espresse nel regolamento contenente l'approvazione degli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie (originariamente adottato con DM 19 gennaio 2018 n. 31 e recentemente abrogato e sostituito dal DM 16 settembre 2022 n. 193 contenente la riunificazione, in un unico provvedimento, della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal ### legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 
Gli schemi delle polizze ivi previste, infatti, contengono tutte espressamente le clausole di pagamento a prima e semplice richiesta scritta e la rinuncia del garantito ad opporre eccezioni in ordine al pagamento chiesto dal creditore. 
Applicando i principi e le pattuizioni sopra descritte alla fattispecie concreta e muovendo dalla constatazione che i ritardi e gli inadempimenti addebitati dal Comune nelle determine di risoluzione e di escussione delle polizze hanno trovato tutti puntuale conferma da parte del CTU (e comunque non erano stati neppure contestati da parte di CA che, avverso il computo metrico e lo stato di consistenza redatto dal DL ai sensi dell'art. 108 comma 3 ### degli appalti in esecuzione della determinazione n. 571/2022, aveva omesso di esprimere riserve o di formulare osservazioni), deve concludersi: a) che il pagamento delle somme escusse dal Comune (pagamenti eseguiti in data ### uno dell'importo di euro 139.982,72 in relazione alla polizza ### e uno dell'importo di € 109.878,62 in relazione alla polizza ###) per un totale di euro 249.861,34, hanno rappresentato adempimento di un obbligo contrattuale cui la ### non poteva sottrarsi proprio in ragione dell'impegno autonomo assunto nei confronti del beneficiario delle polizze di pagare l'importo escusso entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del creditore (e della conseguente rinuncia alle eccezioni riguardanti il rapporto principale garantito) nonché in ragione della carenza di prove “pronte e liquide” (rectius “certe e non contestate”), idonee a far ritenere il carattere abusivo o fraudolento od in mala fede della escussione; b) in ragione della natura parimenti autonoma dell'obbligo di rimborso delle somme pagate al creditore - anche questo assunto a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa - convenuto nella polizza e nelle relative condizioni, alla ### spetta il diritto (di regresso), nei confronti di ### S.R.L. nonché di ### e ### all'immediato pagamento di tutte le somme versate al Comune, con gli interessi di mora, nella misura stabilita nelle condizioni di assicurazione (vale a dire saggio ufficiale di sconto aumentato di 3 punti - rif. art. 6 CGA).  5. Sul diritto di regresso nei confronti di ### e ### premettere alcune considerazioni in ordine al ruolo che ### e ### rivestivano all'interno della società e sulla attività che i medesimi svolgevano per conto della ### S.R.L. prima, durante e dopo la sottoscrizione delle garanzie fideiussorie (i negozi che, nella menzionata ordinanza, sono stati impropriamente sussunti nella categoria dei contratti con il consumatore). 
Sulla posizione di ### assumono rilievo: - l'omessa prova da parte di ### dell'assenza di collegamento funzionale tra la prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”; - il ruolo della stessa quale ### unico nonché socia unico della ### S.R.L, al momento della partecipazione al bando di gara ed alla sottoscrizione dei relativi impegni contrattuali, come evincibile dalla visura camerale; - la sottoscrizione delle appendici delle polizze contenenti la dichiarazione di coobbligazione e l'impegno a tenere indenne la ### da ogni pagamento che fosse stato eseguito al Comune in dipendenza dei contratti garantiti nonché le pattuizioni speciali allegate alle polizze nella duplice veste sia di persona fisica sia di ### della CA, dando espressamente atto di aver preventivamente “preso visione” e di “conoscere ed approvare le condizioni tutte riportate nelle polizze” dalla medesima sottoscritte contestualmente. 
Ne segue che, non è possibile qualificare la garanzia sottoscritta a favore della ### come “contratto con il consumatore” dal momento che, secondo la giurisprudenza consolidata, la qualifica di consumatore può esser riferita solo alla persona che abbia agito per scopi personali e non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata (Cass. SU 5868/2023) mentre nel caso di specie, ### era - ed è - socio dispositore della ### S.R.L. nonché amministratore unico della stessa e, ad ulteriore conferma che la coobbligazione era strettamente funzionale all'affidamento dell'appalto da parte del Comune, la medesima ha firmato la dichiarazione anche nella qualità di legale rappresentante della debitrice garantita CQ "... sicché non può dirsi che la medesima sia intervenuta nell'operazione economica de qua per scopi di natura “privata”, avendo, piuttosto, agito per finalità collegate allo svolgimento dell'attività d'impresa” (Tribunale di Trapani, ### n. 179/2025 del 14-03-2025).  ### l'orientamento giurisprudenziale consolidato dopo le pronunce della Corte di ### del 2015 e 2016, e dopo la sentenza della Cassazione n. ###/2018, la disciplina consumeristica trova applicazione esclusivamente solo quando la persona fisica agisce al di fuori della propria attività professionale per scopi puramente personali, e tale circostanza non ricorre quando il fideiussore detiene cariche apicali nella società garantita o comunque sussistono collegamenti funzionali significativi con l'attività imprenditoriale della società beneficiaria della garanzia (sul punto, tra i tanti, ### di Rovigo sentenza n. 144 del 21/2/2025 secondo cui “il fideiussore che riveste la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società beneficiaria della garanzia non può essere considerato consumatore ai sensi del ### del ### poiché la fideiussione prestata non risulta rilasciata per scopi estranei alla propria attività professionale, ma è invece strettamente connessa al ruolo dirigenziale e agli interessi professionali del garante nella società”, - ### Modena sentenza n. 648 del 22/5/2025 secondo cui “non può considerarsi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo attività professionale, stipuli il contratto di garanzia in qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società debitrice principale, poiché in tal caso la prestazione della fideiussione costituisce atto espressivo dell'attività professionale del garante”). 
Sulla posizione di ### assumono rilievo: - l'omessa prova da parte di ### dell'assenza di collegamento funzionale tra la prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”; - il pieno coinvolgimento di ### - sia durante partecipazione alla gara di appalto e della sottoscrizione delle garanzie sia dopo - nell'organizzazione amministrativa di ### S.R.L., così come emerge dalla documentazione prodotta ed esibita all'udienza del 19/10/2023; - l'esercizio di attività di impresa da parte di ### nello stesso settore edilizio per cui operava all'epoca (ed opera) la ### S.R.L. e, in particolare, lo svolgimento da parte dello stesso del ruolo di ### e ### unico della società ### Srls; - la sottoscrizione da parte di ### geometra, del contratto di appalto con il Comune di ### spendendo proprio la carica di “procuratore della ### S.r.l.”; - la ricezione da parte di ### di quasi tutta la corrispondenza intercorsa con il
Comune di ### relativamente alla esecuzione dell'appalto e la consegna dei lavori dalla stazione appaltante, in nome e per conto dell'appaltatore. 
Così come per ### parimenti per la posizione di ### in assenza di prova della stipulazione dei contratti di garanzia sottoscritti contestualmente alle polizze per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale esercitata presso la ### S.R.L. ed a quella imprenditoriale svolta indirettamente nell'interesse della stessa, non è possibile invocare la tutela del ### del consumo o comunque riconoscere al medesimo la qualifica di consumatore. 
In conclusione, la domanda formulata da ### Y ### S.A. ### E ### in via principale e riconvenzionale, deve essere accolta e, per l'effetto, ### S.R.L. ed i coobbligati ### e ### in via solidale, sono tenuti al pagamento in favore della compagnia di assicurazione dell'importo di € 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al Comune, oltre gli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della CA e nella misura prevista dal D. Lgs.  231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima, dalla data del pagamento fino al soddisfo.  6. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge le domande formulate da ### S.R.L.; 2) accerta la legittimità della risoluzione per inadempimento della appaltatrice ### S.R.L. in relazione al contratto di appalto per cui è causa, pronunciata dal Comune di ### ex art 108 dlgs 50/2016 e, per l'effetto: 3) condanna ### S.R.L. al pagamento in favore del Comune di ### dell'anticipo contrattuale percepito pari ad euro 186.643,63 oltre IVA (per euro 295.307,99), cui dedurre euro 146.000,00, IVA inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza, oltre euro 51.068,00 a titolo di penale e così, per complessivi netti, euro 109.878,00; 4) condanna ### S.R.L. al pagamento in favore del Comune di ### di euro 684.146,10 a titolo di risarcimento del danno causato dai costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti; 5) condanna ### Y ### S.A. ### E ### a pagare in favore del Comune di ### la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE ### a titolo di cauzione definitiva; 6) condanna ### S.R.L., ### e ### in via solidale, al pagamento in f avore di #### ucion S.A. ### E ### eguros dell'importo di euro 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al Comune di ### oltre gli int eressi di mora sul menzionato capit ale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti di ### e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confr onti dei coobbligati di quest'ultima, dall a data del pagamento fino al soddisfo; 7) condanna ### S.R.L. alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute; 8) condanna ### S.R.L., ### e ### in via solidale, alla rifusione in favore di ### Y ### S.A. ### E ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.  ### 7 novembre 2025 ###: 63149257a1942fc38b39df5764da0479 ### n. 1042/2025 pubbl. il ###
RG n. 2436/2022
Repert. n. 1029/2025 del 10/11/2025
Si attesta che la copia della presente sentenza, sottoscritta digitalmen te, 7 conforme all'originaledella sentenza presente nel fascicolo telematico del procedimento Rg. 24 36/2022 del ### di ### Avv. ### Molinaro

causa n. 2436/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Marta Cristoni

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11823/2016 del 28-10-2016

... è più praticabile, la domanda avente ad oggetto l'azione di rilievo deve essere rigettata. Venendo ad esaminare l'azione di regresso pure proposta dall'opponente, il Tribunale rileva che essa sia fondata nei soli confronti di ### s.r.l.. - 7 - Ed invero, dalla polizza dinanzi richiamata, emerge, come detto, che la ### si costituiva fideiussore nell'interesse di ### ed a favore dell'odierna opposta. Del resto, ### avendo sottoscritto la fideiussione, era pienamente consapevole della garanzia prestata nel suo interesse da ### Discende da quanto premesso che, avendo effettuato il pagamento in favore del creditore, ### a norma dell'art. 1950 c.c., abbia, nella sua documentata qualità di fideiussore, azione di regresso nei confronti del debitore principale per il recupero del capitale e degli interessi. Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, ### s.r.l. vada condannata, a titolo di regresso, a pagare, in favore dell'opponente, l'importo di euro 137.820,00, oltre agli interessi legali dal 25.6.2014, data dell'avvenuto pagamento, al soddisfo. ### dell'azione di regresso assorbe le ulteriori domande proposte dall'opponente verso ### Deve invece essere disattesa (leggi tutto)...

testo integrale

N. 14775/2012 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14775/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 05/07/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il ###: TRA ### N.V. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### di ### e dell'avv. ### (###); - ##### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### - ###' ### s.r.l., ###, con il patrocinio dell'avv. ### - ### - 2 - ###### e ### con il patrocinio dell'avv. ### - ###### - #### con il patrocinio dell'avv. ### - ###: ### fideiussoria. 
Conclusioni: come da verbale relativo all'udienza del 05/07/2016.  RAGIONI DI FATTO E #### a r.l., ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1524, emesso in data ### dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ordinato di pagare, in favore di ### per ### l'importo di euro 127.275,60, costituente quanto da essa dovuto in forza di una polizza fideiussoria stipulata, in favore dell'odierna opposta, a garanzia della corretta esecuzione della convenzione intercorsa tra la medesima ### e l'azienda agricola ### quale associato alla ### s.r.l., convenzione avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento per la realizzazione, nell'ambito della ### 1, del ### gramma Interaziendale denominato “### della filiero bufalina”. 
Ha resistito all'opposizione, ### per ### In corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. 
Preliminarmente il Tribunale rileva che, con nota depositata in data ### e, quindi, in pendenza dei termini concessi dal Giudice alle parti ai sensi - 3 - dell'art. 190 c.p.c., l'avv. ### difensore di ### ha dichiarato l'intervenuto decesso della stessa ai fini dell'interruzione del giudizio. 
Ciò posto, con separata ordinanza resa in pari data, da intendersi in questa sede richiamata, si provvede a dichiarare, peraltro limitatamente alla posizione della ### l'interruzione del giudizio, potendo invece lo stesso proseguire relativamente alle altre parti. 
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione non è fondata, dovendosi al riguardo richiamare le considerazioni svolte da questo Giudice nella propria ordinanza del 15.2.2013, rispetto alle quali non sono emersi, nel prosieguo del giudizio, elementi che possano condurre a valutazioni di diverso tenore. 
Ed invero, relativamente all'eccezione con la quale si è intesa profilare un'ipotetica incertezza del soggetto ingiunto, per avere in sede monitoria, la ricorrente rivolto la domanda nei confronti di ### già ### è sufficiente osservare che sia il ricorso che il decreto ingiuntivo sono indirizzati nei confronti della ### Il riferimento alla ### (### non genera, quindi, alcuna incertezza nel destinatario del comando giudiziale, come è del resto reso palese dalla condotta processuale tenuta da ### che, spiegando opposizione, si è difesa nel merito. 
Inoltre, siccome ### non ha negato di essere subentrata a SIC nella titolarità del rapporto per cui è causa, ogni ulteriore contestazione sul punto è assolutamente ininfluente ai fini del decidere. 
Relativamente, poi, al motivo di opposizione concernente la pretesa nullità della polizza fideiussoria per contrarietà a norma imperativa, occorre evidenziare che, avendo ### in comparsa conclusionale, espressamente rinunciato all'eccezione, il Tribunale debba ritenersi esonerato da ogni pronuncia.  ### ha poi eccepito che la polizza da essa prestata e posta a fondamento della domanda, garantiva esclusivamente l'inadempimento della - 4 - ### s.r.l. e non invece di ### ed, inoltre, che essa concerneva la sola restituzione dell'anticipo del contributo ottenuto da ### e non anche del saldo. 
Il motivo non è fondato. 
Invero, il tenore letterale della polizza ###, posta a fondamento del ricorso monitorio, non lascia adito a dubbi di sorta circa la piena ricomprensione dell'evento in concreto verificatosi - la mancata restituzione a ### del contributo, da parte dell'azienda ### a seguito della revoca dello stesso - nell'ambito di operatività della garanzia prestata dall'odierna opponente. 
Ed invero, per quanto concerne il profilo soggettivo, il punto 1) del contratto in esame stabilisce che la società (nella specie ### si obbliga a rimborsare irrevocabilmente e incondizionatamente a ### l'importo garantito, qualora la contraente (### s.r.l.) non abbia provveduto a restituire l'importo, a fronte di una non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali a carico sia del soggetto collettivo (### che dei singoli soci aderenti (### all'iniziativa così come previsto dalla ### stipulata in data 31 gennaio 2001. 
Ne segue che, siccome nella specie è documentalmente provato che l'### aderiva al soggetto collettivo ### s.r.l. ( convenzione tra ### e ### del 31.1.2001, nonché rapporto istruttorio predisposto da ### in data ###, contenente l'elenco delle aziende aderenti a ### allegati alla produzione dell'opposta), ricorrano i presupposti perché sorga l'obbligo di adempimento in capo alla società. 
Per altro verso, quanto all'ambito oggetto della prestazione gravante su ### il punto 4) della polizza prevede che la garanzia fideiussoria ha efficacia “ per tutta la durata stabilita nella deliberazione di ammissione ai benefici finanziari per la completa esecuzione dei lavori, degli acquisti e per la presentazione della richiesta di sopralluogo di constatazione degli stessi e della liquidazione definitiva del contributo e si intende tacitamente rinnovata - 5 - per tutto il periodo per completare l'attuazione degli interventi con la stessa autorizzati o autorizzati con deliberazione di proroga o comunque fino alla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione degli accertamenti effettuati dall'### attestanti l'ammissibilità e la conformità tecnica ed amministrativa degli interventi attuati dal sog-getto beneficiario del contributo in applicazione e nel rispetto della ###.” Quanto appena rilevato comprova come la polizza fosse stata sottoscritta a garanzia dell'intero contributo e non del solo acconto.  ### ha altresì eccepito l'estinzione della garanzia, a norma dell'art.  1955 c.c., deducendo che, a causa della grave negligenza di ### e dell'inerzia da quest'ultima serbata nel procedere ad azioni di recupero nei confronti della ### non poteva più avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore. 
Anche tale motivo non è fondato. 
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, non è rilevante, ai fini dell'art.  1955 c.c., il comportamento meramente inattivo del creditore, richiedendosi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che si sia concretizzato nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. ex mulsti, Cass. 16 giugno 2003, n. 9634; 17 aprile 2003, n. 6171; 23 aprile 2004, n. 7719;. 5 dicembre 2008 n. 28838, 21 ottobre 2010, n. 21645). 
Nel caso di specie, l'opponente lamenta, nella sostanza, che l'inerzia di ### abbia reso meno agevole il recupero del credito, avendo nel frattempo la ### cessato la propria attività e dismesso il proprio patrimonio. 
Non è invece stata allegata la sussistenza di un obbligo di legge o di contratto che imponesse a ### di attivarsi tempestivamente e dalla violazione del quale sia causalmente dipesa la perdita del diritto di surrogazione.  - 6 - Per le esposte ragioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. 
Giova a questo punto soffermarsi sulle domande proposte da ### nei confronti dei chiamati in causa. 
Preliminarmente debbono in proposito disattendersi le eccezioni di nullità dell'atto di chiamata in causa, sollevate dalla difesa dei soggetti evocati in giudizio dall'opponente, per assunta genericità dello stesso. 
Il rilievo non merita di essere condiviso, poiché l'atto notificato ai terzi, nel riportare per esteso il contenuto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la sintetica descrizione delle attività processuali svoltesi successivamente all'instaurazione del giudizio, consentiva ai destinatari di esso di comprendere l'oggetto della domanda e di svolgere le proprie difese nel merito. 
In ordine all'azione di rilievo, il Tribunale osserva poi che, siccome, in atti è documentato (cfr. copia della disposizione di bonifico allegata alla produzione dell'opponente) che ### in esecuzione dell'ordinanza resa da questo Giudice, abbia medio tempore versato a ### l'importo richiesto in monitorio maggiorato degli interessi maturati, per complessivi ### 137.820,00, non sussistano più i presupposti dell'azione ex art. 1953 c.c.. 
Ed invero, l'azione di rilievo per liberazione non può avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente al fideiussore il debito garantito, ma ha, invece, due obiettivi: o il debitore paga direttamente al creditore, in modo da evitare il pagamento del fideiussore, ovvero il debitore, accordandosi con il creditore, procura la rinuncia del creditore stesso alla garanzia. 
Orbene, siccome nessuno di tali risultati, una volta intervenuto il pagamento in favore del creditore, è più praticabile, la domanda avente ad oggetto l'azione di rilievo deve essere rigettata. 
Venendo ad esaminare l'azione di regresso pure proposta dall'opponente, il Tribunale rileva che essa sia fondata nei soli confronti di ### s.r.l..  - 7 - Ed invero, dalla polizza dinanzi richiamata, emerge, come detto, che la ### si costituiva fideiussore nell'interesse di ### ed a favore dell'odierna opposta. 
Del resto, ### avendo sottoscritto la fideiussione, era pienamente consapevole della garanzia prestata nel suo interesse da ### Discende da quanto premesso che, avendo effettuato il pagamento in favore del creditore, ### a norma dell'art. 1950 c.c., abbia, nella sua documentata qualità di fideiussore, azione di regresso nei confronti del debitore principale per il recupero del capitale e degli interessi. 
Ne segue che, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, ### s.r.l. vada condannata, a titolo di regresso, a pagare, in favore dell'opponente, l'importo di euro 137.820,00, oltre agli interessi legali dal 25.6.2014, data dell'avvenuto pagamento, al soddisfo.  ### dell'azione di regresso assorbe le ulteriori domande proposte dall'opponente verso ### Deve invece essere disattesa la domanda che ### ha proposto nei confronti dei restanti chiamati in causa, ######### e ### poiché l'opponente, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato che tali soggetti, sottoscrivendo la polizza fideiussoria, si siano a loro volta costituiti garanti rispetto all'adempimento dell'obbligo di restituzione dei contributi, da parte di ### o di ### Al riguardo è dirimente il dato per cui l'opponente, pur avendo invocato nei propri scritti la sottoscrizione, da parte dei chiamati in causa, di un'appendice alla polizza fideiussoria, non l'abbia in effetti mai depositata. 
Infatti, nell'indice dei documenti allegati alla produzione di ### non viene fatta menzione del deposito di alcun documento, ad eccezione dell'atto di citazione e della copia notificata del decreto ingiuntivo.  - 8 - Del resto, nell'atto di citazione l'opponente non ha dichiarato che avrebbe provveduto, contestualmente alla sua costituzione in giudizio, al deposito di determinati documenti e, tra questi, dell'appendice di cui si è detto. 
Infine, nessuna produzione documentale è stata operata dalla parte neppure con le memorie istruttorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c.. 
Peraltro, la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione della polizza è stata sin dai primi atti difensivi recisamente negata dai chiamati in causa, per cui, anche alla luce di ciò, ### avrebbe dovuto offrire prova documentale del proprio assunto. 
Rileva da ultimo il Tribunale che le spese di lite vadano regolate secondo il principio della soccombenza.  ### deve rifondere le spese processuali all'opposta ed ai chiamati in causa costituitisi, ###### e ### A sua volta ### deve rifondere le spese di lite ad ### La liquidazione dei compensi viene operata come in dispositivo a norma del DM 55/14, avuto riguardo al valore della causa. 
Le spese processuali vengono infine distratte in favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### a r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 1524/12 di questo Tribunale, nonché sulle domande proposte da ### a r.l. nei confronti di ### s.r.l., ######### e ### così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo; 2) in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da ### a r.l., condanna ### s.r.l., a titolo di regresso, - 9 - a pagare, in favore dell'opponente, l'importo di euro 137.820,00, oltre agli interessi legali dal 25.6.2014 al soddisfo; 3) rigetta la domanda di regresso proposta da ### a r.l. nei confronti di ######### e ### 4) condanna ### a r.l. alla rifusione, in favore dell'avv. ### procuratore antistatario dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 13.430,00 per compenso, euro 2.014,50 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge; 5) condanna ### s.r.l alla rifusione, in favore di ### a r.l., delle spese processuali, che liquida in euro 717,89 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso, euro 2.014,50 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge; 6) condanna ### a r.l. alla rifusione, in favore dell'avv. ### procuratore antistatario dei chiamati in causa, delle spese processuali, che liquida in euro 9.380,00 per compenso, euro 1.407,00 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 14775/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchi Massimiliano, Bonelli Maria Nunzia

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 30-03-2025

... «principio di cristallizzazione che impedisce che il fideiussore che ha pagato nel corso della procedura possa assumere n el passivo una posizione migliore di quella g ià occupata dal creditore soddisfatto, per cui se quest'ultimo - di cui sostanzialmen te il garante prende il posto nel passivo - era collocato in chirografo, altrettanto in chirografo sarà collocato il garante pagante , a prescindere dall'epoca del pagament o, irrilevante ai fini de l concorso». A tal fine il trib unale ha evocato la giurisprudenza di leg ittimità sulla natura concorsuale del credito di regresso del fideiussore che, dopo la dichiarazion e di falli mento del debitore principale, abb ia pagato integralmente il creditore, in quanto, oltre ad avere origine da un atto giurid ico anteriore all'apertu ra della procedura fallimentare, esclude dal concorso il credito re, con effetto surrogatorio, anche se il solvens non sia stato ammesso al passivo 3 di 6 con rise rva ex art. 55 l.fal l. (Cass. 903/2 008, 1114 4/2012, 613/2013, 17413/2017). E ciò, h a precisato il tribu nale, «a prescindere dal contratto quadro, e dal suo eventuale scioglimento, essendo destinato solo a regolare le successive fideiussioni, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21256/2021 R.G. proposto da: AMCO - ### (già SOCIETÀ #### ATTIVITÀ - S.G.A. S.P.A.), quale beneficiaria a seguito di scissione p arziale di B anca ### elettivamente domiciliato in ####. BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato ### (####), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### & ### LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato #### (####), domicilio digitale: ### -controricorrente avverso DECRETO di TRIBUNALE VICENZA reso in RG n. 6816/2020 depositato il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal ### 2 di 6 ### 1. - ### dei ### d i ### s.p.a. (di seguito ### ha chiesto di essere ammessa al passivo del ### & ### S.p.A. in liquidazione (di seguito ###, tra l'altro, per la somma di € 1.156.658,13 - in prededuzione - per i pagamenti effettuati su richiesta di ### tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2018 (durante la precedente procedura di concordato preventivo non omologato) a favore di ### s.p.a. (di seguito ###, in forza della lettera di credito emessa da MPS l'8 agosto 2017, in esecuzione del “Con tratto ### di ### Estero” (di seguito con tratto-quadro) concluso tra MPS e ### il 21 ottobre 2015 (e rinegoziato nel 2016).   1.1. - Con il decreto indicato in epigrafe il T ribunale di Vicenza, pur accogliendo l'opposizione ex art. 98 l.fall. di MPS sotto altri profili, ha confermato l'esclusio ne della prededuzione per il credito suddetto, previ o inquadramento dell a fattispecie nell'art.  62, comma 2, l.fa ll. - ritenendo trattarsi di «credito sor to per l'intervenuto pagamento integrale d a parte del garante ### in corso di procedura, proprio in ragione del momento del pagamento e della vigenza contemporanea del contratto quadro destinato a regolare le future fideiussioni» - e con applicazione del «principio di cristallizzazione che impedisce che il fideiussore che ha pagato nel corso della procedura possa assumere n el passivo una posizione migliore di quella g ià occupata dal creditore soddisfatto, per cui se quest'ultimo - di cui sostanzialmen te il garante prende il posto nel passivo - era collocato in chirografo, altrettanto in chirografo sarà collocato il garante pagante , a prescindere dall'epoca del pagament o, irrilevante ai fini de l concorso». 
A tal fine il trib unale ha evocato la giurisprudenza di leg ittimità sulla natura concorsuale del credito di regresso del fideiussore che, dopo la dichiarazion e di falli mento del debitore principale, abb ia pagato integralmente il creditore, in quanto, oltre ad avere origine da un atto giurid ico anteriore all'apertu ra della procedura fallimentare, esclude dal concorso il credito re, con effetto surrogatorio, anche se il solvens non sia stato ammesso al passivo 3 di 6 con rise rva ex art. 55 l.fal l. (Cass. 903/2 008, 1114 4/2012, 613/2013, 17413/2017). E ciò, h a precisato il tribu nale, «a prescindere dal contratto quadro, e dal suo eventuale scioglimento, essendo destinato solo a regolare le successive fideiussioni, ognuna delle quali è regolata, nel concorso, dall'art. 62 l.f.».  1.2. - Avverso detta decis ione ### (già ###, società beneficiaria a seguito di scissione parziale di MPS (società scissa), ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo, illustrato da memoria, cui il ### ha resistito con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2. - Con un unico motivo vengono denunciate la «### e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 55, 60-62, 78, 169, 169-bis l.fall.» e la «omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., e ciò con particolare riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto».  2.1. - In particolare, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che la garanzia emessa dalla ### trovava il proprio fondamento in un contratto di mandato regolato in conto corrente bancario ex art. 1852 c.c., proseguit o nel corso de l concordato preventivo, e cioé il contratto-quadro concluso nel 2015 tra MPS e ### «per effetto del quale MPS si era impegnata ad attuare una serie di negozi giuridici nell'interesse della mandante, che presupp oneva un'apertura di credito di tre milioni di ### a favore della mandante ### la cui regolamentazione avveniva su un conto corrente bancario acceso presso ### a mente del quale alla ### e ra attribuita la facol tà di rivaler si per le somme dovutele ad addebitare il conto corrente intestato al cliente».  ### il ricorrente, questo rapporto «quanto alla sua struttura, sarebbe del tutto assimilabile a un contratto di conto corrente bancario con attribuzione alla banca del diritto d'incassare i crediti ed eventuale patto di compensazione», come emergerebbe dall'art.  2, lett. b) sez. 3 del contratto, per cui il Cliente si obbliga «in qualunque momento, a semplice richiesta della ### a versare o 4 di 6 a rimborsare a quest'ultima tutte le somme che la medesima sia chiamata a pagare o abbia già pagato per qualsiasi titolo o causa in dipendenza delle garanzie rilasciate». E dunque il rapporto sarebbe stato erroneame nte ricondotto al neg ozio di fideiussione, con conseguente applicazione degli artt. 55 e 60-62 l.fall., poiché non rileverebbe l'essere MPS obblig ata in solido con ### verso ### quanto la rego lazione dei r apporti interni tra ### e ### in bas i ai quali la second a s'impegnava ad eseguire alcuni negozi giuridici nell'int eresse della prima, a trar ne profitto ed eventualmente a chiedere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del mandato. Il credito di MPS non sarebbe allora un credito di regresso ex artt. 1949 ss. c.c., ma un credito restitutorio. 
Il tribunale non avrebbe quindi debitamente esaminato il contrattoquadro, spendendo solo poche parole sui rapporti tra questo e la lettera di credito, 3. - Il motivo, costruito su duplici censure in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., è inammissibile.  3.1. - Esso è tutto incentrato su una diversa qualificazione giuridica del rapporto in essere tra la banca e la società poi fallita, peraltro senza che sia negata la pacifica funzione di garanzia della lettera di credito rilasciata a beneficio di ### Difatti il ricorrent e non contesta le affermazioni in diritto del tribunale, ma si limita ad assume re - a su ffragio della invocata prededuzione del credito - l'erroneità della ricostruzione in fatt o della vicenda, sottoponendo a questa Corte una visione alternativa della fattispecie contrattuale, tale da include re addiri ttura l'operatività di un “patto di compensazione” (similmente a quanto accade nel rapporto di anticipazione bancaria con m andato all'incasso, in forza del quale la banca è autorizzata a trattenere il pagamento ricevuto), sebbene nel caso in esame sia pacifico che la banca abbia piuttosto pagato delle somme in forza della prestata garanzia fideiussoria, maturando un credito che vorrebbe semmai compensare con il saldo (dell'epoca) a credito del conto corrente della fallita. 5 di 6 3.2. - Sennonché il tribunale, senza omettere di esaminare il cd. contratto-quadro, non ha ravvisato un collegamento d ecisivo con la lettera di credito rilasciata dalla banca, di cui ha valorizzato la causa di garanzia, e in p articolare d el negozio fideiussorio disciplinato dall'art. 61 l.fall.  3.3. - Va fatta allora applicazione del solido insegnamento di questa Corte per cui l'interpretazione della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale, importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede ###risultino violati i canoni normativi d i ermeneutica contrattuale - nella specie nemmeno dedotti - e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione (ex multis, Cass. 2560/2007, 24461/2005), peraltro secondo i canoni declinati nell'orientamento inaugurato da Cass. Sez. U, 8053/2014. 
In altri termini, la valut azione delle risultanze p rocessuali che hanno indotto il giudice del merito ad include re il rappo rto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale integra un accertamento di fatto, come tale incensu rabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 9808/2011) Peraltro, al fine di far valere i sud detti vizi, i l ricorr ente per cassazione, da un lato, in ossequio al principio di specifi cità del ricorso, deve precisare quali norme ermeneutiche siano st ate in concreto violate e indicare in qual modo e con quali considerazioni il giu dice di merito se ne sia dis costato (Cass. 2128/2006), e dall'altro, in forza del principio di autosuff icienza del ricorso, ha l'onere di trascrivere integralmente le clausole contrattuali in tesi mal interpretate dal giudice di merito, essendo precluso al giudice di legitt imità l'esame degli atti per ver ificare la rilevanza e la fondatezza della censura. 
In difetto di tutto ciò, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si tradu ce nella mera prop osta di u n'interpretazione diversa da quella censurata, come t ale inammissibile in sede d i legittimità (Cass. 353/2025, 17427/2003). 6 di 6 4. - Segue la condanna alle spese come da dispositivo.   5. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  Dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed ag li accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/02/2025.   

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Vella Paola

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