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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2436/2022, promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dagli Avv.ti ### e ### contro ### Y ### S.A. ##### L'### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### con la chiamata in causa di ### (C.F. ###) e ### (###M) con il patrocinio dell'avv. #### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/9/2025.
La società appaltatrice ### ha convenuto in giudizio la stazione appaltate, Comune di ### e la compagnia assicurativa emittente le polizze fideiussorie in favore della committente, ### Y ### S.A. ##### L'### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella prima memoria ex art. 183 co VI cpc: “- rigettare le domande riconvenzionali articolate dal Comune di ### e da ### inammissibili e infondate in fatto e in diritto; - confermare il rigetto dell'istanza di emissione dell'Ordinanza ex art. 186 ter formulata da ### non sussistendone i presupposti di legge e comunque; ### al Comune di ### via preliminare e comunque: a) accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal ### del Comune di ### di risoluzione contrattuale (e degli atti successivi) in danno della società ### s.r.l., in quanto carente nei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione; conseguentemente, dichiarare lo stesso provvedimento privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa, e/o costitutiva e di condanna a carico del Comune di ### nonché accertare e dichiarare la non fondatezza delle richieste del Comune di ### di cui alla determinazione comunale del #### n. 1826 - 2022 del 2.9.2022, ivi compresi gli addebiti delle penali, nonché della non correttezza ed erroneità dello stato di consistenza del 16.5.2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa ### chiedendo altresì l'accertamento e la declaratoria del diritto della ### ad ottenere l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da ### n. 227 dell'11.5.2022 e delle norme di legge applicabili; b) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal ### del Comune di ### e sua disapplicazione, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in danno del Comune di ### del ### di ### stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale del Comune di ### e per violazione del dovere di buona fede e collaborazione nella esecuzione del contratto, per i fatti e le motivazioni esposti, e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia, accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico del Comune di ### nel merito ed in ogni caso: c) accertare e dichiarare il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma di € 79.678,59 oltre ### a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali dalla stessa eseguite e tuttavia mai remunerate (o comunque non riconosciute) oltre materiale a piè d'opera da stato di consistenza del 3.5.2022 e per l'effetto condannare il Comune di ### al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge; d) accertare il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma corrispondente al 10% dei lavori non eseguiti pari ad € 77.553,46 (su lavori al ribasso non eseguiti per € 775.534,65), oltre IVA ed interessi come per legge, nonchè la somma da determinarsi in corso di causa, corrispondente al valore venale delle opere oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto, condannare il Comune di ### al pagamento delle predette somme o di quelle, maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge; e) accertare il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuta la somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di danno all'immagine, in conseguenza della diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all'### rispetto alla quale ci si riserva di azionare contro il Comune di ### gli ulteriori pregiudizi che dovessero sorgere in caso di provvedimenti a carico dell'impresa; nel merito e in via subordinata f) previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque ineffcacia del provvedimento di risoluzione disposto con determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 dal ### del Comune di ### (e degli atti successivi) e sua disapplicazione, attribuire a tale provvedimento valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e per l'effetto accertare e dichiarare sciolto il contratto di appalto di cui è causa per intervenuto recesso da parte del Comune di ### per l'effetto condannare il Comune di ### a pagare a ### s.r.l. i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma di € 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge; g) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. ### alla società ### y ### de ### e ### per l'### h ) accertare e dichiarare inammissibile, illegittima e/o infondata la richiesta di escussione da parte del Comune di ### delle polizze fdeiussorie n. ### emessa in data ### per la garanzia defnitiva sui lavori (copertura €uro 139.982,72) e la n. ### emessa in data ### a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972, con riferimento all'appalto per cui è causa, non sussistendo per tale escussione, in quanto arbitraria ed abusiva e, per l'effetto, ordinare alla società ### y ### de ### e ### di non procedere a nessun pagamento nei riguardi del Comune di ### in relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio; Con riserva di articolare i mezzi istruttori ex art. 183 VI n. 2) comma c.p.c..”. ### di ### convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““### codesto ecc.mo ### respingere le domande tutte di parte attrice perché infondate, in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale - accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto de quo pronunciata dal comune di ### ex art 108 dlgs 50/2016; - dichiarare ### obbligata a restituire l'anticipo contrattuale percepito pari ad euro 186.643,63 oltre IVA e così per euro 295.307,99, dedotti € 146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00 a titolo di penale e così per complessivi € 109.878,00; - dichiarare ### tenuta a garantire detta somma al netto dell'iva pertanto dovuto il pagamento della stessa già effettuato in favore del Comune di ### quanto alla polizza AN ### relativa all'anticipazione; - dichiarare ### obbligata a risarcire il danno cagionato dall'inadempimento contrattuale e dalla conseguente risoluzione quantificato, per i motivi di cui all'esposizione che precede, in €. 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia; - dichiarare ### quale prestatore di polizza fideiussoria a cauzione definitiva nell'appalto di cui è causa, obbligata ad adempiere alla richiesta di escussione del comune di ### ed a pagare in favore dello stesso la somma garantite di €.139.982,72 ### quanto alla polizza DE ### relativa alla cauzione definitiva . - condannare ### srl a pagare in favore del Comune di ### a titolo di risarcimento del danno, per la parte eccedente a quanto già riscosso dal Comune con l'escussione della cauzione definitiva.”. ### Y ### S.A. ### E ### ha concluso come segue: “a) in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi ###ri ### e ### nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc b) nel merito, in via principale e riconvenzionale (nei confronti dell'attrice): - accertato e dichiarato l'obbligo della ### e dei fideiussori di quest'ultima ###ri ### e ### a tenere indenne ### da ogni pagamento effettuato al beneficiario per effetto delle polizze richiamate in premessa (per capitale, interessi e spese tutte) nonché a versare alla ### stessa, a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, tutte le somme a qualsiasi titolo o per qualunque ragione corrisposte al beneficiario delle polizze - accertato e dichiarato l'obbligo della ### a pagare, sulle stesse somme dovute in rivalsa, gli interessi di mora nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di n. 3 punti percentuali - condannare ### ed i ###ri ### e ### in solido, tra loro al pagamento in favore di ### dell'importo di € 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al COMUNE di ### oltre agli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della ### e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima dalla data del pagamento fino al soddisfo; instando sin da ora affinché il Tribunale di ### voglia emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc, nei confronti dei menzionati soggetti debitori, per le stesse somme sopra indicate c) nel merito, in via subordinata (condizionata all'accoglimento totale o parziale delle domande azionate dalla attrice) e riconvenzionale (nei confronti del COMUNE di ###: - accertato e dichiarato il diritto di ### ad ottenere, nei confronti della ### appaltante, la ripetizione di tutte le somme pagate a seguito della escussione delle polizze nel caso in cui, sulla base delle prospettazioni e prove fornite dalla appaltatrice, le domande della ### dovessero trovare totale o parziale accoglimento e le somme corrisposte dalla garante a favore del beneficiario dovessero risultare, ad esito del giudizio, parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dalla garante stessa (ex artt. 4 condizioni di polizza, 104 comma 10 Codice degli ### e 2033 cc); - condannare il COMUNE di ### a rimborsare la ### tutte le somme che dovessero venir accertate come indebitamente ricevute dal Comune stesso perché ritenute non dovute dalla ### con l'aggravio della rivalutazione e degli interessi nella misura prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al soddisfo In ogni, con vittoria delle spese di lite (da liquidare in base allo scaglione di riferimento determinato in base al valore della causa, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DM 55/2014) e rimborso di quelle anticipate per la riconvenzionale”.
I terzi chiamati ### e ### hanno concluso come segue: “Nel merito: - accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e/o inefficacia delle pattuizioni speciali denominate “#### solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie n. ### emessa in data ### per la garanzia definitiva sui lavori (copertura €uro 139.982,72) e la n. ### emessa in data ### a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 e sottoscritte dal ### s.r.l., per l'effetto dichiarare l'avversa pretesa inammissibile e infondata in fatto e in diritto e per l'effetto disporre l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge; - accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai sigg.ri ### e ### dell'obbligo di tenere indenne ### da ogni pagamento effettuato in favore del Comune di quale beneficiario delle polizze, e per l'effetto rigettare le domande nei loro confronti avanzate da ### essendo la pretesa infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge; - nel merito, fatte proprie le deduzioni eccezioni e articolazioni dell'attrice principale, accogliere le conclusioni dell'attrice principale ### s.r.l. nei confronti delle altre parti del presente giudizio, con ogni conseguenza di legge; - in ogni caso, rigettare le domande proposte da ### nei confronti di ### e ### - in ogni caso, condannare ### e comunque le altre parti del presente giudizio al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei terzi chiamati da ### con ogni conseguenza di legge.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE #### S.r.l. ha chiesto l'accertamento dell'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del provvedimento disposto con determinazione n. 2022-571 del 14/04/2022 dal ### del Comune di ### di risoluzione del contratto di appalto, poiché ritenuto privo dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, ne ha domandato la disapplicazione.
Nel merito, in via principale, parte attrice ha chiesto di accertare l'infondatezza delle richieste del Comune di ### n. 1826 - 2022 del 2/9/2022, nonché l'erroneità dello stato di consistenza del 16/5/2022 e di tutto quanto non riconosciuto in favore dell'impresa ### S.r.l., ferma la richiesta di ottenere l'adeguamento prezzi di cui al D.L. 73/2021 e ss. mm. e ii. con riconoscimento delle circostanze impreviste e imprevedibili come da ### n. 227 dell'11/5/2022 e delle norme di legge applicabili. ### S.r.l. ha richiesto poi l'accertamento della risoluzione del contratto di appalto stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale del Comune di ### e per violazione del dovere di buona fede e collaborazione nella esecuzione del contratto.
Per l'effetto, parte attrice ha chiesto la condanna del Comune di ### al pagamento di euro 79.678,59 oltre ### a titolo di pagamento delle lavorazioni contrattuali eseguite, oltre al costo del materiale a piè d'opera da stato di consistenza del 3/5/2022, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA se dovuta, come per legge.
Parte attrice ha, poi, formulato la richiesta risarcitoria a norma dell'art. 2043 c.c. e, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2401 ### S.r.l. ha altresì domandato la condanna del Comune convenuto al pagamento di una somma - da determinarsi in via equitativa - a titolo di danno all'immagine, in conseguenza della diffusione delle notizie attinenti al rapporto contrattuale alla stampa locale e relativamente alla segnalazione all'### Nel merito, in via subordinata, parte attrice ha chiesto di attribuire al provvedimento n. 2022-571 del 14/04/2022 del ### del Comune di ### valore di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e, per l'effetto, di dichiarare sciolto il contratto di appalto e condannare il Comune di ### a pagare a ### s.r.l. i lavori eseguiti e il 10% sul non eseguito nella somma di euro 77.553,46 a titolo di lucro cessante, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 ### ha poi richiesto l'accertamento dell'inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza della richiesta di escussione da parte del Comune di ### delle polizze fideiussorie n. ### del 12/4/2021 e n. ### del 13/5/2021 e, per l'effetto, la condanna della ### y ### de ### e ### a non procedere a nessun pagamento nei riguardi del Comune di ### in relazione alle suddette polizze, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
A fondamento delle domande proposte l'attrice ha dedotto quanto segue: - con determina n. DD-2020-2780 n. PG-2020-143017 esecutiva dal 29/12/2020 (doc 1), il Comune di ### aveva approvato il progetto per lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della ### dello ### dell'importo complessivo di euro 1.550.000,00 (I.V.A. compresa), poi modificata dalla successiva ###2021-20 P.G. 2139/2021 esecutiva dal 11/01/2021 (doc. 2), con correzione della classificazione da III a ###bis; - rilevati ulteriori errori, l'Ente comunale, con ###2021-509 P.G. 6624/2021 (doc. 3) esecutiva dal 19/01/2021, aveva approvato la seconda parziale modifica della determina a contrarre, per errate qualificazione e modalità di subappalto della categoria scorporabile superspecializzata ###, superiore al 10%; - verificata la copertura finanziaria, facendo ricorso anche a un contributo regionale assegnato dalla ### era stato assunto l'impegno di spesa con “codice ###.02.### - #### E ### FUNZIONALE”; - con determinazione n. DD-2021-509 PG-2021-###, esecutiva dal 24/03/2021, i lavori erano stati aggiudicati all'odierna attrice per l'importo di euro 933.218,15, al netto del ribasso offerto del 25,95%, di cui euro 20.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 10% (doc. 4); - la società attrice aveva sottoscritto tramite ### y ### S.A. de ### e ### per l'### due polizze fideiussorie: la n. ### emessa in data ### per la garanzia definitiva sui lavori (copertura euro 139.982,72) e la n. ### emessa in data ### a garanzia dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 627/1972 (copertura euro 205.307,99) (doc. 5 e 6); - il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori veniva stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. N. 4822) (doc. 7); - il Comune di ### aveva provveduto a consegnare il cantiere in tre momenti differenti e, in particolare: in data ### consegna parziale per i lavori agli spogliatoi del pattinodromo, posticipando al 21 giugno la data di effettivo inizio dei lavori; in data ###consegna parziale per i lavori relativi agli spogliatoi del campo scuola e dell'impianto di illuminazione del velodromo ed in data ### consegna definitiva per i restanti lavori; - con l'ultima consegna, il termine per l'ultimazione di tutti i lavori era stato fissato in 300 giorni decorrenti dal 12/08/2021 e, quindi, con scadenza al 7/06/2022; - l'attività preparatoria del cantiere, rivelatasi più difficoltosa per via di una serie di mancanze e imprecisioni della progettazione esecutiva, indagini aggiuntive, nonché dell'improvviso aumento dei prezzi delle materie prime e delle forniture per i lavori, aveva causato una serie di ritardi, non dipendenti dall'appaltatore, e conseguenti contrasti tra ### s.r.l. e il Comune di ### - nonostante l'irragionevolezza della tempistica assegnata alla luce delle carenze negli elaborati progettuali, l'appaltatore aveva evitato di formalizzare riserve in tal senso, anche tenuto conto della collaborazione sul piano pratico da parte del Comune; - il Comune di ### invece, a mezzo del ### dei ### a pochi giorni dalla consegna parziale del cantiere, aveva inviato ordini di servizio in rapporto alla fase di insediamento e inizio delle attività da parte dell'impresa appaltatrice e del subappaltatore autorizzato per la prima fase dei lavori (doc. 8, 9), contestando asseriti ritardi nel rispetto del cronoprogramma ed inadeguata organizzazione di cantiere e richiedendo documentazione già nella propria disponibilità; - in data ###, il direttore di cantiere, per conto della ditta appaltatrice, tramite una pec, aveva fornito indicazioni sulle tempistiche di avanzamento dei lavori al pattinodromo, garantendo la loro ultimazione entro i termini contrattuali, aveva precisato che alcuni documenti richiesti erano già nelle mani della ### appaltante, aveva comunicato la normale ripresa delle attività subito dopo Ferragosto e trasmesso anche il nuovo cronoprogramma dei lavori (doc. 10); - dato l'innalzamento dei costi dovuto alla crisi pandemica e la difficoltà nel reperire i materiali, con mail del 7/10/2021 e del 29.11.2021 (docc. 11 e 12), il ### di ### aveva chiesto al RUP una revisione e una rimodulazione dei prezzi, oltre alla proroga per l'esecuzione dei lavori; - il Comune di ### aveva negato di fatto la revisione dei prezzi ed avviato la procedura di risoluzione del contratto ex art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016; - in data ###, tramite pec, il ### aveva contestato gli addebiti all'impresa (doc. 13) e, in data ###, ### S.r.l. aveva trasmesso le proprie controdeduzioni (doc. 14); - con determinazione 2022-571 del 14/04/2022 del ### il Comune di ### rigettando le controdeduzioni della società, aveva approvato la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e, contestualmente, trasmesso ad ### y ### S.A. de ### e ### per l'### la richiesta di escussione delle polizze per le garanzie sull'anticipazione e sulla cauzione definitiva per un totale di euro 345.290,71 (doc. 15); - la ditta appaltatrice aveva contestato tale decisione, evidenziando l'illegittimità degli atti comunali ed invitando la compagnia assicurativa a non procedere alla escussione (doc. 16 e 17); - solamente in data ###, il ### dei ### aveva trasmesso alla ### S.r.l. uno stato di consistenza con allegati, dal quale era emerso lo svolgimento dei lavori da parte della ditta per oltre euro 180.000,00, oltre ### (doc. 18); - dopo un'interlocuzione con gli uffici comunali, in data ###, la ### S.r.l. aveva comunicato di non avere osservazioni, nell'intento di definire la questione ed accelerare l'emissione del ### che avrebbe consentito all'attrice di annullare la polizza sulle anticipazioni e abbattere proporzionalmente la somma coperta per la polizza definitiva sui lavori (doc. 19); - nell'attesa dell'emissione del SAL definitivo, l'impresa aveva richiesto chiarimenti, senza ottenere riscontro (doc. 20); - poiché in data ### il Comune di ### aveva sollecitato l'escussione delle polizze alla compagnia assicurativa, (doc. 21), parte attrice aveva contestato tali richieste, in quanto ritenute illegittime, contestato l'inerzia nell'emissione del SAL ed invitato a sospendere l'escussione integrale delle polizze (doc. 22); - con determinazione comunale n. 2022-1826 del 2/9/2022 (doc. 23), il Comune di ### aveva inviato alla ### di ### ulteriore sollecito al pagamento delle polizze (doc. 24) e, con nota del 22/08/2022, aveva dato riscontro all'avv. ### precisando che non vi sarebbe stata alcuna emissione di SAL poiché la ditta appaltatrice non era creditrice, bensì debitrice dell'Ente (doc. 25), alla luce dello stato di consistenza del 3/5/2022 attestante il credito del Comune di ### di circa euro 110.000,00; - con nota del 13/09/2022 e del 26/09/2022, parte attrice aveva evidenziato l'illegittimità della gestione della fase risolutiva del contratto di appalto, con conseguente grave e irreparabile pregiudizio all'attrice da parte del Comune di ### che aveva contestato il contenuto delle missive con nota del 5/10/2022 (docc. 26 - 28); - la comunicazione del 4/10/2022, con cui la compagnia assicurativa aveva comunicato di provvedere al completamento della procedura per la liquidazione delle fideiussioni, era stata contestata dall'attrice in data ### (docc. 29 e 30).
Parte attrice ha chiesto la disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo ritenuto “contra legem” ed ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, eccependo la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione nell'esecuzione del contratto, nonché la violazione delle norme a tutela della partecipazione e della riservatezza dei diritti ed interessi della società attrice all'interno del procedimento amministrativo, che avrebbero determinato le anomalie verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In particolare, ha rilevato carenze ed imprecisioni del progetto esecutivo - più volte evidenziate dal ### di ### (doc. 31) - non tempestivamente sanate dalla committente, e pertanto ritenute integranti una grave violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, che hanno causato ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a ragioni di adeguamento allo stato di fatto diverso da quanto rappresentato nelle tavole progettuali. ### la prospettazione attorea, l'indisponibilità dei materiali e il rincaro dei prezzi del materiale e l'ulteriore ondata pandemica del 2021 - cause non imputabili all'appaltatrice - hanno impedito la regolare prosecuzione dei lavori. ### S.r.l. ha, poi, precisato che il Comune di ### anche a seguito dell'adozione del provvedimento di risoluzione, nonostante le ripetute e puntuali contestazioni da pare dell'attrice, aveva continuato a mettere in atto comportamenti illegittimi e provveduto, in data ###, ad adottare la determinazione del #### 141 - ### n. 1860-2022 e a trasmettere il sollecito alla compagnia di assicurazioni ### di escussione delle polizze (docc. 23 e 24). Con comparsa di costituzione e risposta, il Comune di ### ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale, il Comune di ### ha chiesto di accertare la legittimità della risoluzione per inadempimento del contratto e condannare l'attrice al pagamento di complessivi euro 109.878,00, calcolati quale differenza tra l'anticipo contrattuale pari ad euro 295.307,99, IVA inclusa, ed euro 146.000,00 iva inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza oltre euro 51.068,00 a titolo di penale, oltre alla condanna di ### y ### S.A. de ### e ### per l'### a garantire detta somma in virtù della polizza AN ###. ### costituito ha altresì chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno, causato dalla risoluzione per inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, della compagnia assicurativa ad adempiere alla richiesta di escussione e a pagare la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE ### relativa alla cauzione definitiva e condannare parte attrice a pagare la parte eccedente a titolo di risarcimento del danno. ### ha contestato la ricostruzione fattuale operata dall'attrice ed ha eccepito e documentato in particolare che: - le presunte carenze progettuali della ### appaltante - comunque risolte in corso d'opera con l'intervento del ### - derivano da imprevisti riscontrati in corso d'opera, come risulta dalla ### del ### dei ##### del 22/09/2022 (doc.26), e che, in ogni caso non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, tuttalpiù sugli oneri economici aggiuntivi che non sono mai stati oggetto di discussione; - il termine di consegna dei lavori era da ritenersi essenziale al fine di garantire la ripresa delle attività sportive e gli imprevisti riscontrati in corso d'opera non hanno inciso sull'aumento significativo dei tempi, fermo che tutte le contestazioni formulate dall'impresa erano già state riscontrate e in buona parte su di esse si era già intervenuti e che parte attrice era stata più volte richiamata al rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma, senza esito; - la segnalazione, inoltrata in data ### da parte dell'impresa appaltatrice e relativa all'indisponibilità e rincaro dei materiali, era generica, limitandosi a riportare la tabella pubblicata dal decreto ministeriale e priva di riferimenti ai lavori effettivamente eseguiti, con conseguente impossibilità di verifica da parte della ### appaltante, anche tenuto conto che fino a dicembre 2021 i lavori eseguiti erano pochi e, comunque, realizzati in modo inidoneo a consentire l'emissione del primo ### - non sussiste alcun fatto grave e pregiudizievole per la ditta appaltatrice, poiché le dichiarazioni rese dall'assessore ### si riferiscono a quanto direttamente constatato dallo stesso in cantiere al momento dell'abbandono del cantiere. ### la prospettazione di parte convenuta, la richiesta risarcitoria di incameramento della cauzione definitiva, i maggiori costi di riaggiudicazione e di realizzazione dei lavori non eseguiti pari a circa 593.570,00 trova giustificazione nelle inadempienze della appaltatrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### y ### de ### y ### ha chiesto, nel merito, in via principale e riconvenzionale, di condannare ### S.r.l. e i suoi fideiussori, ### e ### - previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi - a tenerla indenne da ogni pagamento effettuato al beneficiario per effetto delle polizze, nonché al pagamento dell'importo di euro 249.861,34, pari al totale delle somme escusse e versate al Comune di ### oltre agli interessi di mora.
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della non debenza delle somme dal contraente o dalla garante, la compagnia di assicurazione ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere dal Comune di ### la ripetizione delle somme pagate a seguito dell'escussione delle polizze, con rivalutazione ed interessi nella misura prevista dal D. LGs. 231/2002 dalla data del pagamento fino al saldo ex artt. 4 u.c. testo e dal ### degli ### art. 104 comma 10. Con comparsa di costituzione e risposta, ### e ### hanno chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla compagnia di assicurazione, poiché gravemente pregiudizievole nei confronti dei terzi chiamati.
Nel merito, i terzi chiamati hanno chiesto l'accertamento dell'inammissibilità della chiamata in causa per nullità della sottoscrizione ed inefficacia delle dichiarazioni di coobbligazione contenute nelle pattuizioni speciali denominate “### solidale e oneri specifici in capo al contraente e ai coobbligati” delle polizze fideiussorie e, per l'effetto, l'estromissione dei terzi dal presente giudizio, con ogni conseguenza di legge (docc. 4 - 6).
Nella comparsa di costituzione e risposta, ### e ### hanno chiesto il rigetto della domanda di garanzia formulata nei loro confronti dalla compagnia di assicurazione e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta. ***
La domanda formulata da ### S.R.L. non può trovare accoglimento. 1. Sulla legittimità della risoluzione del contratto ad opera del Comune. ### di inadempimento dell'appaltatrice.
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, stipulato in data ### (PG ### registrato in ### il ### n. 5035 rep. n. 4822) per grave inadempimento contrattuale, disposto dal Comune di ### con determinazione n. 2022-571 del 14/04/2022. ### di ### ha contestato le asserite inadempienze relative alle carenze progettuali e, in via riconvenzionale, ha eccepito il grave inadempimento della impresa appaltatrice.
La ricostruzione dell'andamento dell'appalto operata dal Comune convenuto ha trovato piena conferma nella espletata c.t.u., a cura del dr. ### il quale, dopo una approfondita disamina della documentazione in atti e dello stato dei luoghi, nel contraddittorio con i c.t.p., ha escluso gli eccepiti inadempimenti del Comune a giustificazione dei ritardi e dell'inadempimento contrattuale evidenziato dal Comune da parte dell'appaltatore ### S.R.L.
Con argomenti e considerazioni tecniche logiche e convincenti, basate sull'esame della documentazione contrattuale e sulla verifica in loco delle lavorazioni, il CTU ha accertato che: a) ### S.R.L. ha eseguito in modo parziale ed incompleto solo alcuni dei lavori appaltati per un importo che, al netto delle detrazioni per i costi di messa in sicurezza del cantiere e delle penali dall'art. 18 del Capitolato speciale dell'appalto, nonché al netto delle anticipazioni corrisposte dal Comune a fronte della garanzia prestata da ### y ### de ### y ### presenta un valore negativo (vale a dire costituisce un debito nei confronti del Comune) di ben - euro 109.878,82 (pag. 36/37 c.t.u.: “Si determina quindi che in funzione delle sole opere eseguite dall'### come sopra descritte, detratte le spese di messa in sicurezza del cantiere, detratta l'anticipazione contrattuale percepita, detratte le penali applicabili a termini di ### d'### risulta un credito in favore del Comune di ### di complessivi € 109 878,82”); b) le doglianze lamentate da ### S.R.L. nei confronti del Comune non configuravano (e non integrano) carenze progettuali idonee a poter incidere sui tempi di esecuzione delle opere appaltate e giustificare ritardi ed inadempimenti della appaltatrice (pag. 51 c.t.u.: “In conclusione e per quanto sopra riportato lo scrivente ritiene che quanto lamentato dall'### nonché odierno Attore non si configura quale carenza progettuale, e quanto sopra lamentato si ritiene non abbia influenza sui tempi di esecuzione complessivi della parte d'opera interessata e dell'appalto in generale”); c) che, peraltro, ### S.R.L. non disponeva delle risorse idonee a consentire il rispetto del cronoprogramma d'appalto nei suoi tempi complessivi (pag. 54 c.t.u.: “Dalla tabella che segue quindi si evidenziano le differenze di produzione media giornaliera che lasciano presupporre in modo macroscopico che l'appaltatore non disponesse delle risorse che gli avrebbero consentito il rispetto del cronoprogramma d'appalto nei sui tempi complessivi”, e pag. 57 c.t.u. “Pertanto, facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'### non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere”); d) che la mancata esecuzione da parte di ### S.R.L. dei lavori appaltati ha procurato un pregiudizio al Comune per costi di ripetizione della procedura di appalto pari (quantificati in euro 14.760,00) e per i maggiori costi per l'esecuzione degli stessi da parte di imprese terzi (quantificati in euro 669.386,10 - vedi pag. 67 c.t.u. “Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla ### rispetto ai costi si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'### in oggetto ad opera dell'### sono stimati in € 669.386,10”) per un importo complessivo pari ad euro 684.146,10. e) che, quindi, la risoluzione deliberata dal Comune è pienamente legittima e mossa sulla base di gravi inadempimenti imputabili all'appaltatore, espressamente ritenuto dal CTU responsabile di negligenti condotte e omissioni nello svolgimento delle lavorazioni appaltate. ###, in particolare: “facendo seguito a quanto riportato nel capitolo relativo alle asserite carenze progettuali lamentate dall'appaltatore, per le quali lo scrivente ha potuto determinare che quanto lamentato dall'### non si configura quale carenza progettuale, e si può ritenere che i ritardi occorsi al cantiere in relazione ai crono programmi successivamente concordati tra l'appaltatore ed il committente siano imputabili alla macroscopica carenza di risorse impiegate nel cantiere.
Verosimilmente la mancanza di sufficienti risorse (maestranze e/o subappaltatori) in cantiere ha poi determinato anche gli ulteriori inadempimenti al termine del codice degli appalti che sono stati addebitati all'appaltatore (vedi comunicazione di ### all'### del 05/03/2022 (ai sensi del art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016), come ad esempio il mancato rispetto delle direttive degli ordini di servizio emanati dalla ### e verosimilmente il rispetto delle prescrizioni impartite dal ### per la ### al fine eseguire le lavorazioni in conformità al D.lgs. 81/2008. In conclusione, si può ritenere che gli inadempimenti dell'### denunciati dalla Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022- 571 del 14.04.2022 del ### del Comune di ### siano la conseguenza di negligenti condotte e omissioni dell'### nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate” (pag. 57 c.t.u.).
In ordine alla imputabilità dei ritardi, a fronte delle osservazioni del c.t.p., ha poi precisato e concluso come segue: “..il contratto d'appalto prevedeva la consegna lavori anche in formula parziale con specifiche durate per le rispettive cantierizzazione (come ad esempio spogliatoi pattinodromo, campo scuola, ecc.), precisando anche che i verbali di consegna venivano sottoscritti senza alcuna riserva e quindi intendendo che l'appaltatore ne accettava in pieno i contenuti, comprese le relative durate per ogni singola rispettiva cantierizzazione. Anche in questo caso nonostante la consegna lavori effettuata in tre distinte fasi, l'importo contrattuale complessivo che doveva essere realizzato (€ 933.218,15 al netto del ribasso d'asta) ne risultava eseguita una piccola parte (€ 158.853,44 al netto del ribasso d'asta), come contabilizzata alla data del recesso contrattuale. Come ampiamente argomentato nel capitolo 9, si evince che l'appaltatore non avrebbe mai potuto completare l'appalto aggiudicato nei tempi contrattuali in quanto la produzione media giornaliera risultava inferiore a quella minima che sarebbe stata necessaria a garantire il corretto andamento temporale del cantiere. Quindi si ritiene di confermare quanto riportato nella sopra esposta relazione peritale” (pag. 88 c.t.u.).
Pertanto, all'esito delle risultanze istruttorie, deve trovare accoglimento la domanda, formulata dal Comune di ### di accertamento della legittimità della risoluzione del contratto di appalto operata dal Comune, con rigetto della eccezione di inadempimento della appaltatrice. 2. Sui maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti ### di ### ha domandato la condanna della ### S.R.L. al risarcimento del danno causato a seguito dell'inadempimento contrattuale e quantificato in euro 593.570,00 o nella diversa somma accertata in giudizio.
Poiché gli inadempimenti dell'appaltatrice denunciati dal Comune di ### sono conseguenza diretta ex art. 1223 c.c. della condotta negligente tenuta dalla ### S.R.L. e posti a fondamento della risoluzione contrattuale, come emerge dalle conclusioni assunte dal ctu (pag. 94 c.t.u.: “Sulla base di quanto rappresentato nel pertinente capitolo (### 9), in conclusione si può ritenere che gli inadempimenti dell'### denunciati dalla Committente e posti a fondamento della risoluzione contrattuale di cui alla determinazione n. 2022-571 del 14.04.2022 del ### del Comune di ### siano la conseguenza di negligenti condotte e omissioni dell'### nello svolgimento delle lavorazioni a lei appaltate”), la committente è obbligata a risarcire il danno causato dall'inadempimento.
In particolare, il c.t.u. ha calcolato i maggiori costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti in capo alla convenuta, come di seguito elencati e riassunti nelle conclusioni della consulenza: “- Si ritiene quindi che i maggior costi per lavori in capo alla ### rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti in ipotesi di una corretta e completa esecuzione dell'### in oggetto ad opera dell'### si stimano in € 669.386,10 complessivi. - Si ipotizza quindi anche l'attività ed i relativi costi necessari per ripetere una procedura di appalto come quella oggi in esame, che debba sostenere l'### per rimettere in gara d'appalto il progetto oggi oggetto di vertenza, che con la giusta approssimazione, si stimano in € 14.760,00 complessivi” (pag. 94 c.t.u.). 3. Sulla eccepita contrarietà a buona fede della mancata revisione dei prezzi ### attrice ha eccepito inoltre la contrarietà a buona fede del diniego da parte del Comune di ### di revisione e rimodulazione dei prezzi. ### S.R.L. asserisce di aver inviato tempestivamente dettagliata documentazione al fine procedere alla revisione dei prezzi.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti risulta che con mail, inoltrata in data ###, la ### S.R.L. si sia riservata di fornire in seguito dei dettagli sui costi (doc. 11 fascicolo attoreo: “riservandomi di fornirLe documentazione dettagliata in seguito,”) e nella successiva comunicazione del 29/11/2021 la stessa si sia limitata a fare riferimento alla normativa ministeriale, omettendo di elencare - in maniera dettagliata - l'asserito aggravio dei costi (doc. 12 fascicolo attoreo).
In assenza di tali necessarie indicazioni, si ritiene legittimo il diniego alla richiesta di compensazioni ex
D.L. 73/2021 e ss.mm e ii di parte convenuta. 4. Sulle domande svolte nei confronti della ### y ### de ### y ### e sul diritto di regresso nei confronti della compagnia assicurativa ### premettere che ### y ### de ### y ### ha rilasciato nell'interesse della ### S.R.L. (contraente garantito) ed a favore del Comune di #### due polizze: a) la prima ### (denominata dal ### degli ### all'art. 103 comma 1, “garanzia definitiva”) emessa in data ### “a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della ### dello ### in Ferrara” ### e fino a concorrenza dell'importo di euro 139.982,72 ### corrispondente, come per ### al 10% dell'importo contrattuale; b) la seconda ### (richiamata invece dall'art. 35 comma 18 ### degli ### emessa in data ### “a garanzia degli obblighi e degli oneri assunti in relazione all'anticipazione ottenuta in base alla ### per esecuzione delle opere di riqualificazione e miglioramento funzionale ### dello Sport” ### fino alla concorrenza dell'importo di euro 205.307,99 ### corrispondente al 20% del valore del contratto di appalto.
In particolare, con la prima polizza ### (garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 ### degli ###, in conformità al regolamento contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie per la cauzione definitiva di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31 ed in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno convenuto: - l'obbligo della ### di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (v. condizioni particolari) e l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla dita obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla ### in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali); - l'obbligo della impresa a rimborsare alla ### a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc (vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la ### fosse chiamata a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla polizza (art. 7 condizioni generali).
In base al disposto di cui all'art. 103 ### appalti ed alle clausole convenute nel testo della polizza, l'oggetto di questa garanzia copriva (e copre) non solo le somme dovute in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel contratto di appalto e nel relativo capitolato ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché il rimborso: i) delle eventuali maggiori somme pagate dalla stazione appaltante all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario, iii) di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme in materia di sicurezza (art. 1 testo polizza) ### artt. 4 e 5 del testo della polizza, infine, in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma 10 ### degli ### fermo sempre il diritto di rivalsa verso il contrante per le somme pagate in forza della garanzia (convenuto a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione), si è espressamente riconosciuto in capo alla ### il diritto di agire in ripetizione anche verso la ### appaltante per il caso in cui le somme eventualmente pagate dal garante fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso.
Con la seconda polizza ### (garanzia per l'anticipazione prestata ai sensi dell'art. 35 comma 18 ### degli appalti), in conformità allo stesso regolamento sopra menzionato (contenente l'approvazione dello schema tipo delle garanzie fideiussorie previsti per gli appalti pubblici di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31), anche in deroga alle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno previsto disposizioni pressoché identiche, convenendo: - l'obbligo della ### di pagare l'importo escusso entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla stazione appaltante e della somma dovuta a tale titolo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 cc comma II (vedi art. 4 testo polizza) e con l'intesa che il pagamento sarebbe avvenuto dopo un semplice avviso alla ditta obbligata, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla ### in merito al pagamento stesso (vedi art. 5 comma II condizioni generali); - l'obbligo della impresa obbligata a rimborsare alla ### a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione derivante dal rapporto garantito, comprese quelle previste dall'art. 1952 cc (vedi art. 6 comma I condizioni generali) e con aggravio degli interessi di mora in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti (vedi art. 6 comma III condizioni generali) nonché con assunzione, da parte del contraente, degli oneri di qualunque natura che la ### fosse stata costretta a sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza (art. 7 condizioni generali).
Anche nel testo di questa polizza, infine, sempre in modo coerente al disposto di cui all'art. 104 comma 10 ### degli ### ferma l'obbligazione assunta dal contrante di rivalere la ### a semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione di tutte le somme pagate in forza della garanzia, agli artt. 4 e 5 è stato fatto salvo il diritto di ### y ### de ### y ### ad agire in ripetizione anche verso la ### appaltante per cui il caso in cui le somme eventualmente pagate a seguito della escussione fossero risultate parzialmente o totalmente non dovute dal contraente o dal garante stesso.
Con riferimento ad entrambe le polizze, seppur con distinte e separate appendici (la n. ### relativa alla “garanzia definitiva” ### e la n. ### relativa alla “garanzia anticipazione” ###) sottoscritte contestualmente alle polizze stesse, si sono costituiti fideiussori della contraente ### S.R.L., a favore della ### i #### nata a ### di ### il giorno 8/8/1977 (C.F.:###) e ### nato a ### di ### il ### (CF.: ###).
Attraverso questa pattuizione speciale (titolata “coobbligazione solidale e oneri specifici in capo al contraente ed ai coobbligati”), peraltro firmata dalla ###ra ### di ### anche nella qualità di legale rappresentante della ### S.R.L., i menzionati coobbligati si sono dichiarati fideiussori del contraente per l'adempimento degli obblighi e degli oneri che allo stesso incombono in dipendenza della stipulazione della polizza, dichiarando così di volersi in ogni caso coobbligare, in solido ed indivisibilmente, per sé i propri eredi e/o aventi causa, in favore della ### per l'adempimento degli obblighi stessi, nonché riconoscendo espressamente come proprie tutte le obbligazioni spettanti al contraente nei confronti di ### y ### de ### y ### Per l'effetto, attraverso le menzionate dichiarazioni di garanzia, i medesimi hanno espressamente riconosciuto alla ### oltre al diritto di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'articolo 1953 cc (obbligandosi espressamente a liberare la società ancor prima di pagare l'indennizzo al beneficiario ovvero a prestare le garanzie reali necessarie ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso), anche il diritto di regresso e/o di surroga nei loro confronti e/o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, obbligandosi espressamente a tenere indenne ### y ### de ### y ### da ogni pagamento che essa fosse chiamata ad effettuare per effetto della polizza per capitale interessi e spese tutte ed a versare alla ### stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale, ogni eccezione rimossa (ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 cc), tutte le somme a qualsiasi titolo per qualunque ragione dalla società corrisposte per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte.
Nelle stesse appendici, infine, i predetti obbligati hanno dichiarato di rinunciare ai diritti agli contrattualmente spettanti in forza degli articoli 1955 1956 e 1957 codice civile liberando la ### dagli obblighi e dai termini in dette disposizioni previste.
Quindi, nelle polizze fideiussorie prestate da ### y ### de ### y ### e nelle correlate obbligazioni di pagamento assunte dal contraente e dai coobbligati sono ravvisabili i caratteri tipici delle garanzie autonome che, notoriamente, si sono affermate nella prassi commerciale al fine precipuo di tenere indenne, mediante la previsione del tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata nel suo ammontare (il massimale) e da corrispondere senza obiezioni da parte del garantito, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, “avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. S. U. 3947/2010), con conseguente esclusione in capo al garante della possibilità di resistere la richiesta di pagamento attraverso eccezioni, opponibili dall'appaltatore, derivanti dal rapporto garantito, salva solo l'ipotesi della escussione dolosa purché però risultante da prove liquide da facile ed immediata rilevazione (Cass. ###/2018), assenti nel caso di specie.
Com'è noto, le garanzie autonome si sono progressivamente sviluppate nei rapporti contrattuali internazionali (ove si è inteso assicurato l'adempimento mediante il rilascio di performance bonds con pagamento esigibile dal creditore senza prove e condizioni) mentre, nel diritto interno, l'esigenza di una garanzia di immediata riscossione a prima o semplice richiesta si è affermata prevalentemente negli appalti pubblici ove, al fine di evitare (all'appaltatore) l'immobilizzazione di somme dovute a scopo cauzionale ed al tempo stesso tutelare (al creditore) le ragioni di pronta realizzazione dei pagamenti eventualmente richiesti dagli ### committenti, in sostituzione del deposito cauzionale, si è consentito alle imprese di rilasciare delle garanzie, provenienti da banche o ### di ### strutturate in modo da permettere alle stazioni appaltanti di ottenere il pronto pagamento della somma garantita a semplice richiesta del creditore e senza possibilità, per il garantito, di sollevare obiezioni sul pagamento richiesto al garante ed, per quest'ultimo, di opporre eccezioni spettanti al debitore garantito.
Le disposizioni vigenti del ### degli ### impongono che le garanzie fideiussorie dovute a favore degli ### pubblici contengano espressamente l'impegno a pagare a semplice richiesta (e con conseguente rinuncia del debitore garantito a sollevare obiezioni in ordine al pagamento preteso), prevedendo che le polizze fideiussorie consentite in sostituzione della cauzione provvisoria (art. 93 comma 1) o della cauzione definitiva (art. 103 comma 1), ovvero a garanzia della anticipazione (art. 35 comma 8), o della rata di saldo (art. 103 comma 6) ovvero ancora a garanzia per la risoluzione o il buon adempimento (art. 104 comma 1) contengano sempre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le stesse esigenze si trovano poi espresse nel regolamento contenente l'approvazione degli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie (originariamente adottato con DM 19 gennaio 2018 n. 31 e recentemente abrogato e sostituito dal DM 16 settembre 2022 n. 193 contenente la riunificazione, in un unico provvedimento, della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal ### legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Gli schemi delle polizze ivi previste, infatti, contengono tutte espressamente le clausole di pagamento a prima e semplice richiesta scritta e la rinuncia del garantito ad opporre eccezioni in ordine al pagamento chiesto dal creditore.
Applicando i principi e le pattuizioni sopra descritte alla fattispecie concreta e muovendo dalla constatazione che i ritardi e gli inadempimenti addebitati dal Comune nelle determine di risoluzione e di escussione delle polizze hanno trovato tutti puntuale conferma da parte del CTU (e comunque non erano stati neppure contestati da parte di CA che, avverso il computo metrico e lo stato di consistenza redatto dal DL ai sensi dell'art. 108 comma 3 ### degli appalti in esecuzione della determinazione n. 571/2022, aveva omesso di esprimere riserve o di formulare osservazioni), deve concludersi: a) che il pagamento delle somme escusse dal Comune (pagamenti eseguiti in data ### uno dell'importo di euro 139.982,72 in relazione alla polizza ### e uno dell'importo di € 109.878,62 in relazione alla polizza ###) per un totale di euro 249.861,34, hanno rappresentato adempimento di un obbligo contrattuale cui la ### non poteva sottrarsi proprio in ragione dell'impegno autonomo assunto nei confronti del beneficiario delle polizze di pagare l'importo escusso entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del creditore (e della conseguente rinuncia alle eccezioni riguardanti il rapporto principale garantito) nonché in ragione della carenza di prove “pronte e liquide” (rectius “certe e non contestate”), idonee a far ritenere il carattere abusivo o fraudolento od in mala fede della escussione; b) in ragione della natura parimenti autonoma dell'obbligo di rimborso delle somme pagate al creditore - anche questo assunto a semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa - convenuto nella polizza e nelle relative condizioni, alla ### spetta il diritto (di regresso), nei confronti di ### S.R.L. nonché di ### e ### all'immediato pagamento di tutte le somme versate al Comune, con gli interessi di mora, nella misura stabilita nelle condizioni di assicurazione (vale a dire saggio ufficiale di sconto aumentato di 3 punti - rif. art. 6 CGA). 5. Sul diritto di regresso nei confronti di ### e ### premettere alcune considerazioni in ordine al ruolo che ### e ### rivestivano all'interno della società e sulla attività che i medesimi svolgevano per conto della ### S.R.L. prima, durante e dopo la sottoscrizione delle garanzie fideiussorie (i negozi che, nella menzionata ordinanza, sono stati impropriamente sussunti nella categoria dei contratti con il consumatore).
Sulla posizione di ### assumono rilievo: - l'omessa prova da parte di ### dell'assenza di collegamento funzionale tra la prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”; - il ruolo della stessa quale ### unico nonché socia unico della ### S.R.L, al momento della partecipazione al bando di gara ed alla sottoscrizione dei relativi impegni contrattuali, come evincibile dalla visura camerale; - la sottoscrizione delle appendici delle polizze contenenti la dichiarazione di coobbligazione e l'impegno a tenere indenne la ### da ogni pagamento che fosse stato eseguito al Comune in dipendenza dei contratti garantiti nonché le pattuizioni speciali allegate alle polizze nella duplice veste sia di persona fisica sia di ### della CA, dando espressamente atto di aver preventivamente “preso visione” e di “conoscere ed approvare le condizioni tutte riportate nelle polizze” dalla medesima sottoscritte contestualmente.
Ne segue che, non è possibile qualificare la garanzia sottoscritta a favore della ### come “contratto con il consumatore” dal momento che, secondo la giurisprudenza consolidata, la qualifica di consumatore può esser riferita solo alla persona che abbia agito per scopi personali e non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata (Cass. SU 5868/2023) mentre nel caso di specie, ### era - ed è - socio dispositore della ### S.R.L. nonché amministratore unico della stessa e, ad ulteriore conferma che la coobbligazione era strettamente funzionale all'affidamento dell'appalto da parte del Comune, la medesima ha firmato la dichiarazione anche nella qualità di legale rappresentante della debitrice garantita CQ "... sicché non può dirsi che la medesima sia intervenuta nell'operazione economica de qua per scopi di natura “privata”, avendo, piuttosto, agito per finalità collegate allo svolgimento dell'attività d'impresa” (Tribunale di Trapani, ### n. 179/2025 del 14-03-2025). ### l'orientamento giurisprudenziale consolidato dopo le pronunce della Corte di ### del 2015 e 2016, e dopo la sentenza della Cassazione n. ###/2018, la disciplina consumeristica trova applicazione esclusivamente solo quando la persona fisica agisce al di fuori della propria attività professionale per scopi puramente personali, e tale circostanza non ricorre quando il fideiussore detiene cariche apicali nella società garantita o comunque sussistono collegamenti funzionali significativi con l'attività imprenditoriale della società beneficiaria della garanzia (sul punto, tra i tanti, ### di Rovigo sentenza n. 144 del 21/2/2025 secondo cui “il fideiussore che riveste la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società beneficiaria della garanzia non può essere considerato consumatore ai sensi del ### del ### poiché la fideiussione prestata non risulta rilasciata per scopi estranei alla propria attività professionale, ma è invece strettamente connessa al ruolo dirigenziale e agli interessi professionali del garante nella società”, - ### Modena sentenza n. 648 del 22/5/2025 secondo cui “non può considerarsi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo attività professionale, stipuli il contratto di garanzia in qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società debitrice principale, poiché in tal caso la prestazione della fideiussione costituisce atto espressivo dell'attività professionale del garante”).
Sulla posizione di ### assumono rilievo: - l'omessa prova da parte di ### dell'assenza di collegamento funzionale tra la prestazione della dichiarazione di coobbligazione e lo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la sottoscrizione per “scopi personali” e/o “non connessi all'attività imprenditoriale dalla medesima esercitata”; - il pieno coinvolgimento di ### - sia durante partecipazione alla gara di appalto e della sottoscrizione delle garanzie sia dopo - nell'organizzazione amministrativa di ### S.R.L., così come emerge dalla documentazione prodotta ed esibita all'udienza del 19/10/2023; - l'esercizio di attività di impresa da parte di ### nello stesso settore edilizio per cui operava all'epoca (ed opera) la ### S.R.L. e, in particolare, lo svolgimento da parte dello stesso del ruolo di ### e ### unico della società ### Srls; - la sottoscrizione da parte di ### geometra, del contratto di appalto con il Comune di ### spendendo proprio la carica di “procuratore della ### S.r.l.”; - la ricezione da parte di ### di quasi tutta la corrispondenza intercorsa con il
Comune di ### relativamente alla esecuzione dell'appalto e la consegna dei lavori dalla stazione appaltante, in nome e per conto dell'appaltatore.
Così come per ### parimenti per la posizione di ### in assenza di prova della stipulazione dei contratti di garanzia sottoscritti contestualmente alle polizze per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale esercitata presso la ### S.R.L. ed a quella imprenditoriale svolta indirettamente nell'interesse della stessa, non è possibile invocare la tutela del ### del consumo o comunque riconoscere al medesimo la qualifica di consumatore.
In conclusione, la domanda formulata da ### Y ### S.A. ### E ### in via principale e riconvenzionale, deve essere accolta e, per l'effetto, ### S.R.L. ed i coobbligati ### e ### in via solidale, sono tenuti al pagamento in favore della compagnia di assicurazione dell'importo di € 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al Comune, oltre gli interessi di mora sul menzionato capitale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti della CA e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confronti dei coobbligati di quest'ultima, dalla data del pagamento fino al soddisfo. 6. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge le domande formulate da ### S.R.L.; 2) accerta la legittimità della risoluzione per inadempimento della appaltatrice ### S.R.L. in relazione al contratto di appalto per cui è causa, pronunciata dal Comune di ### ex art 108 dlgs 50/2016 e, per l'effetto: 3) condanna ### S.R.L. al pagamento in favore del Comune di ### dell'anticipo contrattuale percepito pari ad euro 186.643,63 oltre IVA (per euro 295.307,99), cui dedurre euro 146.000,00, IVA inclusa, quale importo lavori riconosciuti nello stato di consistenza, oltre euro 51.068,00 a titolo di penale e così, per complessivi netti, euro 109.878,00; 4) condanna ### S.R.L. al pagamento in favore del Comune di ### di euro 684.146,10 a titolo di risarcimento del danno causato dai costi di riaggiudicazione e i maggiori costi di realizzazione dei lavori non eseguiti; 5) condanna ### Y ### S.A. ### E ### a pagare in favore del Comune di ### la somma garantita di euro 139.982,72 quanto alla polizza DE ### a titolo di cauzione definitiva; 6) condanna ### S.R.L., ### e ### in via solidale, al pagamento in f avore di #### ucion S.A. ### E ### eguros dell'importo di euro 249.861,34 pari al totale delle somme escusse e versate al Comune di ### oltre gli int eressi di mora sul menzionato capit ale al saggio ufficiale di sconto maggiorato di tre punti nei confronti di ### e nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 nei confr onti dei coobbligati di quest'ultima, dall a data del pagamento fino al soddisfo; 7) condanna ### S.R.L. alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute; 8) condanna ### S.R.L., ### e ### in via solidale, alla rifusione in favore di ### Y ### S.A. ### E ### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute. ### 7 novembre 2025 ###: 63149257a1942fc38b39df5764da0479 ### n. 1042/2025 pubbl. il ###
RG n. 2436/2022
Repert. n. 1029/2025 del 10/11/2025
Si attesta che la copia della presente sentenza, sottoscritta digitalmen te, 7 conforme all'originaledella sentenza presente nel fascicolo telematico del procedimento Rg. 24 36/2022 del ### di ### Avv. ### Molinaro
causa n. 2436/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Marta Cristoni