blog dirittopratico

3.693.536
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 665/2025 del 02-12-2025

... richieste somme diverse in momenti successivi dalla stessa banca che oggi chiede il pagamento” (cfr. atto di opposizione, pag. 9). In particolare, in punto di usura, benché debba tenersi conto dell'impostazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assenza dell'onere di deposito da parte del soggetto che contesta la violazione delle norme sull'usura (cfr. al riguardo Cass. Civ. 8883/20 secondo cui “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1550 / 2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA ### & C. S.N.C. (C.F. e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., e ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti; - ### - E ### S.P.A. (C. F.: ### e P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - ### - Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 443/2023 del 12 aprile 2023.
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 il difensore della società opposto, unico comparso, concludeva come da relativo verbale, riportandosi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  • Svolgimento del processo.  1. Con decreto ingiuntivo n. 443/2023 - emesso in data 12 aprile 2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato agli opponenti in data 26 aprile 2023 - il Tribunale di Cuneo ingiungeva alla società ### di ### & C. s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, ### e a ### e ### il pagamento, in solido tra loro, in favore di ### s.p.a.  della somma di euro 7.483,37, quale credito derivante da contratto di locazione finanziaria di autoveicolo ### A 180 D ### targato ### sottoscritto inter partes in data 20 gennaio 2020, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento di ingiunzione.  2. Avverso tale decreto, la società ### e ### proponevano opposizione - con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 giugno 2023 - lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede ###fatto quanto in diritto.  2.1. Parte opponente - convenuta in senso sostanziale - nello specifico eccepiva, in primo luogo, la carenza di prova della pretesa creditoria avanzata con ricorso monitorio, nonché la non corretta applicazione del c.d. patto di deduzione, avendo la banca detratto dal credito vantato un importo diverso da quanto ottenuto dalla vendita del bene, e, infine, l'illegittimità della operata rivalutazione sulle somme vantate.  2.2. Sulla base di tali eccezioni, gli opponenti concludevano, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via principale ritenuto illegittimo e privo di ogni e qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto in quanto irrito, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e il preteso credito comunque insussistente e in ogni caso inesigibile, revocare il decreto ingiuntivo stesso con ogni conseguenza di legge; in via subordinata in deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento proposta dalla opposta nei confronti della opponente di limitare la condanna alla somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali 12,5 % (art. 15 T.C.D.M. n. 585/94), nonché CPA e IVA nella misura di legge”.  3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### s.p.a. - attrice in senso sostanziale - la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, parte opposta, in punto di fatto, deduceva: a) che, con contratto n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020, ### S.p.A.  aveva concesso in locazione finanziaria alla società ### di ### s.n.c. il veicolo ### A 180 D ### targato ### b) che, stante l'inadempimento della società utilizzatrice al pagamento di n. 4 canoni della locazione finanziaria, con missiva del 3 marzo 2022, la società concedente aveva comunicato ad ### l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 17, invitando altresì l'utilizzatrice a restituire il bene concesso in locazione finanziaria nei modi e termini contrattualmente pattuiti; c) che, in data 31 marzo 2022, ai fini del godimento del beneficio fiscale del recupero dell'### la società concedente aveva provveduto a stornare le fatture maturate ed insolute, come previsto dall'art. 26, comma 9, del D.P.R. n. 633/72; d) che, tuttavia, l'utilizzatrice non aveva provveduto a restituire il bene locatole e, pertanto, in data 17 maggio 2022, la società concedente aveva depositato presso il ### dei ### di ### atto di denuncia-querela e contestuale istanza di sequestro; e) che, in seguito alla messa a disposizione del veicolo precedentemente locato, ### s.p.a. aveva provveduto, in data 29 luglio 2022, a depositare atto di rimessione di querela presso la ### di ### per il tramite del ### dei ### di ### e, successivamente, aveva inviato all'utilizzatrice missiva - regolarmente recapitata in data 25 ottobre 2022 - con la quale le era stato indicato il debito residuo in virtù dell'avvenuta cessione in favore di soggetto terzo del veicolo, con riconoscimento dell'imponibile del prezzo di vendita; f) che, all'esito della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, l'utilizzatrice era risultata in mora nel pagamento delle seguenti scadenze (con applicazione della c.d.  “moratoria Covid”): - Fattura scadenza del 20 agosto 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 settembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 ottobre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 novembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 dicembre 2020 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); - Fattura scadenza del 20 gennaio 2021 per l'importo di euro 281,61 (sola quota interessi); per un totale di euro 1.691,66; g) che l'utilizzatrice era altresì in debito dell'importo residuo di euro 5.791,71 determinato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni maturati sino alla data di risoluzione, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo alla concedente (ivi comprese somme anticipate e spese sostenute per conto dell'utilizzatore), l'importo pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione sino alla data di scadenza del contratto, ed il prezzo dell'opzione d'acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto, dedotto l'eventuale importo ricavato dalla vendita del bene, che, nel caso di specie era avvenuta, determinando l'accredito in favore della società utilizzatrice dell'importo di euro 13.137,36.  3.1. Tanto premesso, parte opposta, in via preliminare, evidenziava la mancata contestazione da parte degli opponenti in ordine alla circostanza che la società utilizzatrice ### si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e del risarcimento del danno azionato ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto. Contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di carenza di prova della pretesa creditoria, osservando al riguardo che erano stati prodotti con ricorso per concessione del decreto ingiuntivo sia il contratto che i documenti contabili (fatture, estratto conto e piano di ammortamento) comprovanti il credito vantato da ### s.p.a.-. Rilevava, peraltro, la corretta applicazione dell'art. 17 del contratto, avendo la concedente provveduto ad inviare missiva in data 3 marzo 2022 al fine di manifestare la propria intenzione di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento dei canoni di locazione a far tempo dal mese di novembre 2021 al mese di febbraio 2022 e, successivamente, a stornare in favore dell'utilizzatrice l'importo ricavato dalla vendita del bene; al riguardo rappresentava che l'importo riconosciuto all'utilizzatrice a seguito della vendita del bene (euro 13.136,36) era risultato pienamente conforme al parametro contrattualmente pattuito (### blu del mese di restituzione), dedotti i danni all'autoveicolo e le spese connesse alla sua alienazione. Contestava, infine, la genericità dell'eccezione sollevata da controparte di avere applicato una illegittima rivalutazione delle somme dovute ed interessi di tipo usurario.  3.2. Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta ex adverso con conseguente conferma del provvedimento monitorio; in linea gradata, accertato l'inadempimento imputabile agli opponenti, la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro 7.483,37, o di altra somma accertata all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. 
Il tutto con vittoria delle spese di lite.  4. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito della sola seconda memoria istruttoria da parte della società opposta, ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale da quest'ultima articolate e considerata, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 maggio 2025 ove era, dunque, riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.  • Ammissibilità. 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da ### di ### s.n.c. e ### stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (26 aprile 2023) e la notifica della citazione in opposizione avvenuta in data 5 giugno 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (14 giugno 2023).  • Merito.  6. In assenza di questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.  6.1. Ed invero, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.  ### l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali criteri - in tema di riparto dell'onere della prova - devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo - ai fini del caso di che ivi ne occupa - il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che - come già accadeva in precedenza - le prove proposte dalle parti o dal ###, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.  6.2. Pertanto, fatte queste premesse sul piano metodologico, deve ritenersi assolto da parte di ### s.p.a. l'onere probatorio su di essa gravante relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la medesima depositato in atti, sin dalla fase monitoria, copia del contratto di leasing n. 13041775-001-STD del 20 gennaio 2020 ( doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente in sede monitoria), nonché copia delle fatture e degli estratti conto relative alla posizione debitoria della società opponente (cfr. doc.  nn. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 allegati alla produzione di parte opposta). Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione né di disconoscimento da parte degli odierni opponenti, né questi ultimi hanno espressamente contestato il mancato pagamento delle rate pattuite come allegato dalla parte opposta ed il quantum debitorio. ###, tutte le somme riportate nella fattura azionata in sede monitoria risultano calcolate in base alla puntuale indicazione contenuta nelle clausole contrattuali. Il credito, allora, non può che essere ritenuto integralmente provato anche nel suo ammontare.  6.3. ###, al contempo, non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia fatta valere ex adverso, non contestando, per un verso, il proprio inadempimento al pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, per altro verso, concentrando le proprie doglianze esclusivamente in relazione alla eccepita illegittimità della clausola risolutiva espressa invocata dalla società opposta e alla non congruità delle somme ricavate dalla vendita del veicolo e delle spese sostenute.  6.4. Ebbene, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente una clausola risolutiva espressa, indicando, tra gli inadempimenti ritenuti rilevanti e significativi dalle parti ai fini dell'applicazione degli effetti della clausola risolutiva espressa, tra gli altri, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente alle scadenze stabilite e prevedendo, altresì, l'operazione matematica da effettuare per la determinazione delle somme dovute in caso di inadempimento contrattuale (cfr. contratto di leasing prodotto dall'opposta, doc. n. 1); giova, vieppiù, evidenziare come parte opponente abbia del tutto omesso di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al menzionato contratto di leasing mediante la quale il medesimo aveva dichiarato di accettare integralmente le condizioni ivi espressamente richiamate. 
Peraltro, deve osservarsi come la pattuizione di cui all'art. 17 non avrebbe necessitato di una sottoscrizione specifica in quanto non vessatoria e riproduttiva, in ogni caso, degli ordinari criteri risarcitori in caso di risoluzione del contratto, ovvero danno emergente e lucro cessante. 
Inoltre, occorre rilevare che dalle emergenze documentali risulta che, con missiva del 3 marzo 2022, la società opposta, ### s.p.a., ha esercitato la facoltà - prevista in contratto dal richiamato art. 17 - di risolvere il contratto di diritto atteso il mancato pagamento di n. 4 canoni, corrispondenti a quelli previsti per i mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte opposta), senza alcuna contestazione da parte della società utilizzatrice. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni appare, pertanto, del tutto legittimo l'esercizio del diritto di risolvere il contratto da parte della società opposta che correttamente, in forza delle pattuizioni negoziali, ha domandato il risarcimento dei danni previsti dall'art. 17, comma 5 del contratto a mente del quale l'utilizzatore è tenuto, all'atto della risoluzione contrattuale, a pagare l'importo corrispondente alla somma di tutti i canoni residui e del prezzo di acquisto, il tutto attualizzato in base al tasso indicato in contratto e diminuito dell'importo incassato dalla eventuale vendita del veicolo, che, nel caso di specie, è avvenuta con successivo accredito all'utilizzatrice l'importo di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta). 
Appare di tutta evidenza, dall'esame del contenuto contrattuale, che mediante la sottoscrizione di tale clausola le parti abbiano previsto un meccanismo che non determina alcuno squilibrio in danno dell'utilizzatore, al quale è, infatti, riconosciuto il valore del veicolo. 
Peraltro, la legittimità di tale previsione e del meccanismo di quantificazione del danno in essa contenuto è confermata dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “nel caso in cui siano adottate clausole chiamate in gergo “scaduto + scadere - bene” - le quali prevedono, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell'utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene - non vi è alcun ingiusto arricchimento per la concedente, perché una volta detratto il valore del bene, l'acquisizione di tutte le rate del leasing, scadute e a scadere, di fatto configura solamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria… la concedente in altre parole non consegue in tal modo più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di regolare adempimento dell'utilizzatore” ( ex multis Corte di Cassazione, ### III - 17/01/2014 - n. 888). La clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto, pertanto, nel disciplinare le ipotesi di risoluzione del contratto e le conseguenze relative all'inadempimento dell'utilizzatore determinando l'ammontare del danno nella misura pari all'importo dei canoni ancora dovuti fino alla scadenza della locazione e al prezzo di opzione di acquisto dovuto dall'utilizzatore stesso alla scadenza, dedotto l'importo realizzato dalla concedente con la vendita del bene - stabilito nell'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr. subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente - è idonea a garantire il corretto equilibrio dell'assetto di interessi anche nella fase patologica del contratto. 
La somma ingiunta a titolo di risarcimento, pertanto, risulta pienamente legittima ed agevolmente determinabile in virtù proprio della disciplina pattizia contenuta nell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, in cui è espressamente indicato che in caso di risoluzione previsti dalla medesima disposizione ai commi 1 e 2 (tra i quali è ricompreso quello afferente alla vicenda che ci vede impegnati), l'### sarà tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento somma pari a quanto previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. 
Ed invero, il risarcimento del danno del concedente ben può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., che non riveste ex se il carattere della vessatorietà. 
Piuttosto, in tema di leasing, applicando analogicamente l'art. 1526, comma 2 c.c. si afferma che, laddove tale clausola risulti manifestamente eccessiva, è consentito al giudice procedere, anche d'ufficio, alla riduzione equitativa, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (cfr. Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). 
Nel caso di specie, avendo parte opposta finanche garantito l'accredito in favore dell'### dell'importo realizzato dalla vendita del bene restituito, la somma richiesta a titolo risarcitorio risulta pienamente conforme al generale obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.), talché non si ritengono sussistenti i presupposti neppure per la riduzione equitativa.  ###, infatti, non ha fatto altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella prospettiva di una fisiologica esecuzione del contratto, scongiurando al contempo un ingiustificato arricchimento ai danni dell'### Ed invero, dalle risultanze documentali è emerso che gli importi riconosciuti alla società utilizzatrice per la vendita dei veicoli oggetto di leasing sono risultati essere superiori al parametro pattuito nel rispettivo contratto, ovvero “all'80% del valore ### blu rilevato nel mese in cui è avvenuta la restituzione del veicolo, dedotto il costo degli eventuali danni (ndr.  subiti dal bene) e spese sostenute dal concedente”. Orbene, con riferimento al contratto 13041775-001-### oggetto del presente giudizio, è stata riconosciuta all'utilizzatrice la somma di euro 13.137,36 (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte opposta), importo che - alla luce della perizia di parte prodotta e non specificatamente contestata dalla società opponente - risulta essere superiore all'80% del valore (contrattualmente pattuito) ### blu del mese di restituzione, che, dedotti i danni patiti dal bene e le spese sostenute dalla società esponente in relazione alla vendita stessa, ### S.p.A. avrebbe dovuto riconoscere all'utilizzatore; infatti, applicando il parametro contrattuale per la stima del veicolo ### A 180 D ### il relativo valore di realizzo è risultato essere ammontante ad euro 13.137,36 (risultante dalla valutazione “base” ### relativa ad un veicolo con un chilometraggio medio di km 60.000, pari ad euro 19.200,00 - Iva inclusa - dedotto il valore della svalutazione chilometrica, calcolata nell'1% ogni 3.000 km in eccesso (anziché 1,5% come invece previsto dalla pubblicazione ### blu), nonché l'importo di euro 1.616,00 a titolo di danni, così come concordato rispetto a quelli risultanti dall'elaborato peritale prodotto) che, percentualizzato in applicazione delle pattuizioni contrattuali (80%), avrebbe dovuto garantire in favore dell'utilizzatore una somma pari ad euro 14.098,36, importo che, al netto dell'iva e delle spese di trasporto e perizia, è pari esattamente a quello effettivamente corrisposto in favore della società opponente, che conseguentemente dall'applicazione delle previsioni contrattuali non ha sicuramente tratto alcun detrimento. 
Ne consegue, dunque, evidente che le doglianze afferenti ad una presunta erronea applicazione della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di contratto imputabile alla società opposta debbano ritenersi del tutto destituite di fondamento. Nondimeno, parte opponente ha inteso produrre alcuna documentazione a dimostrazione dei propri assunti, con conseguente infondatezza degli stessi.  6.5. Le ulteriori doglianze degli opponenti si sono incentrate, poi, sulla illegittima applicazione di interessi ad un tasso superiore alla soglia dell'usura. Tale ulteriore motivo di opposizione risulta, di tutta evidenza, infondato, attesa l'estrema genericità delle censure mosse, non avendo la società opponente neppure allegato nello specifico le ragioni della contestazione limitandosi ad assumere - senza offrirsi di fornire qualsivoglia supporto probatorio alla propria laconica attività deduttiva - che “### italiano sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione. Nel contratto di leasing e nelle fatture allegate al ricorso tale regola non appare rispettata essendo state richieste somme diverse in momenti successivi dalla stessa banca che oggi chiede il pagamento” (cfr. atto di opposizione, pag. 9). 
In particolare, in punto di usura, benché debba tenersi conto dell'impostazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di assenza dell'onere di deposito da parte del soggetto che contesta la violazione delle norme sull'usura (cfr. al riguardo Cass. Civ.  8883/20 secondo cui “Le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi”), deve anche rilevarsi come l'onere di contestazione dell'eccipiente sia rigoroso non potendosi ritenere che debba essere il Giudice - cui spetta certo il rilievo d'ufficio - a dover esaminare sua sponte i contratti ed a “cercare” in concreto i profili di nullità. 
Invero, come da ultimo, ribadito dalla Suprema Corte di legittimità a ### con sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre 2020 "### probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". 
Nel caso di specie l'opponente non ha allegato né il tasso soglia di periodo cui confrontare il TEG del contratto oggetto di contestazione, né l'ammontare del conseguente sforamento, né, pervero, le modalità di applicazione di tali dati al cd. tasso di mora, così vendendo a rendere priva di consistenza la sua censura. 
La doglianza, dunque, va ritenuta infondata oltre che inammissibile. 
Peraltro, occorre rilevare come l'assenza di una specifica contestazione in tal senso, evidentemente, osta a qualsiasi positiva disamina della doglianza in questa sede, anche tenuto conto che, la genericità della prospettazione offerta a sostegno è tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo, di guisa che sarebbe risultato finanche inammissibile disporre una C.T.U. contabile, la quale avrebbe semplicemente comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.  6.6. In definitiva, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale (d'altronde non contestato) e la rispondenza delle somme ingiunte alle previsioni contrattuali, allegando l'inadempimento di controparte, legittimante l'operatività della pattuita clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 17 CGC. 
Diversamente, l'opponente non ha fornito prova circa la sussistenza di un fatto modificativo e/o estintivo della pretesa creditizia. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto; occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punto di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.-.  • Spese del giudizio.  7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore della domanda e tenuto conto dell'attività concretamente svolta (e, dunque, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale attesa l'assoluta assenza di attività istruttoria).  P.Q.M.  Il Tribunale di Cuneo, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2023 (R.G.  623/2023) nei confronti di ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e di ### già dichiarato esecutivo; b) condanna gli opponenti ### di ### & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e ### in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e ### se dovute, come per legge. 
Così deciso in ### il 2 dicembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Martello Chiara

M
2

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7850/2025 del 23-12-2025

... perché, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrassegnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999; 3.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### de ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1728 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt.  281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra ### (cod. fisc.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###), che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello; -appellante e ### 2018 S.R.L. (cod. fisc.: ###), e per essa la procuratrice ### S.P.A. (già ### S.p.A.) (cod. fisc.: ###), in persona del procuratore speciale, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###), che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello; -appellata
OGGETTO: contratti bancari.  ### per ### “### all'###ma Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di ### in esito al procedimento portante n. R.G. 49581/2021, depositata e resa pubblica in data ###, non notificata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo 9179/2021 e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito relativo al rapporto dedotto in narrativa e conseguentemente di legittimazione ad agire di ### 2018 ### e per essa della mandataria ### S.p.A., a socio unico e conseguentemente riformare la sentenza n. 1732/2024 revocando ogni provvedimento in favore delle predette in danno dell'appellante ### per le motivazioni e quanto eccepito in narrativa; 2) nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 29.01.2002; 28.10.2002; 14.04.2003; 28.07.2003; 2.08.2005 per falsità delle sottoscrizioni disconosciute, ovvero: 3) in via subordinata, in quanto redatte conformemente agli schemi contrattuali ABI applicati in modo uniforme e dichiarati in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In ogni caso dichiarare per l'effetto l'intervenuta decadenza di ### 2018 ### o chi per essa, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dell'appellante ### da ogni obbligo relativo al rapporto dedotto: 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente appello, stante il parziale accoglimento del giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque disporre la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado a carico di ### 2018 ### ovvero in via subordinata compensarle. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”; per ### 2018 S.r.l.: “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Preliminarmente: Accertare e dichiarare la violazione e la non integrità del contraddittorio per mancanza di citazione in giudizio del litisconsorte necessario ### S.r.l.  in liquidazione in persona del liquidatore p.t., parte del giudizio di primo grado, e conseguentemente dichiarare l'impugnazione inammissibile e/o improcedibile con conseguente estinzione del procedimento. 
In via principale: Voglia rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto, in quanto generico, illogico, defatigatorio, nonché infondato, sia in via fattuale sia in punto di diritto, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito dal Tribunale di ### nella sentenza n. 1732/2024 pubblicata il ### nel giudizio rg. N. 49581/2021; Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”. 
FATTO e DIRITTO 1. ### ha proposto - unitamente alla ### S.r.l., debitrice principale - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9179/2021 emesso dal Tribunale di ### il ###, con il quale è stato condannato a pagare alla ### 2018 S.r.l. (cessionaria della ### dei ### di ### S.p.A. con contratto in data ###), e per essa alla ### S.p.A., la somma di € 211.971,79, quale scoperto del conto corrente n. 631013 (già n. ###) intestato alla società debitrice principale, in virtù di fideiussione omnibus del 2.8.2005. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che: - in via pregiudiziale, la litispendenza o la continenza tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rieti, con cui la ### S.r.l. e ### avevano chiesto, in prevenzione, l'accertamento negativo e alla verifica del reale dare/avere tra le parti relativamente al rapporto di conto corrente ### (dal 2008 divenuto n. 63101339) presso la ### di ### della ### dei ### S.p.A., e la domanda di condanna proposta dall'opposta con il ricorso in accoglimento era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; e che, pertanto, la sussistenza e l'entità del presunto credito fatto valere in sede monitoria dalla ### 2018 S.r.l. era stata precedentemente devoluta ad altro giudice; - in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ### 2018 S.r.l. per non essere titolare del diritto di credito nei confronti degli opponenti, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### UfÌiciale era insufÌiciente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria la prova da parte del cessionario del contenuto del contratto di cessione (in buon sostanza, dell'inclusione del credito azionato in sede monitoria nella cessione); - nel merito, l'inesistenza del presunto credito di € 211.971,79: nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di ### gli opponenti avevano convenuto la ### dei ### di ### S.p.A., deducendo la nullità o assenza del contratto, anche per mancanza di forma scritta o assenza di pattuizioni; sull'illegittima applicazione di tassi ultralegali e la sussistenza di interessi usurari; l'illegittima applicazione di capitalizzazione di interessi passivi; l'illegittimità delle variazioni unilaterali peggiorative del rapporto; la previsione dei giorni di valuta in danno del correntista; la nullità/illegittimità delle commissioni di massimo scoperto; e, quindi, chiedendo l'accertamento della rideterminazione del dare/avere del conto corrente n. 631013 (già ### fino al 2008), con eventuale compensazione - integrale o parziale - di quanto dovuto; - nel suddetto giudizio innanzi al Tribunale di ### il c.t.u. ha ritenuto come il saldo al 30.9.2014 del rapporto di dare/avere tra la ### S.r.l. e la ### S.p.A. in ordine al conto corrente n. 631013.39 (già n. ### presso la ### dovesse essere rielaborato in complessivi € 41.708,52 a debito della correntista nei confronti della ### (rispetto al debito di € 142.766,07 esposto quale saldo finale dell'estratto conto bancario al 30.9.2014); - in relazione alla fideiussione omnibus del 2.08.2005, e dei documenti denominati “### omnibus con limitazione di importo #### N. 1 del 2.08.2005” e “### omnibus con limitazione di importo ###”, alcune sottoscrizioni apposte erano false, per cui ### ha dichiarato di volerne disconoscere l'autenticità e provenienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.; - la nullità del contratto di fideiussione omnibus in data ### per violazione delle norme antitrust, con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'ing. ### Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. era infine intervenuta la decisione del Tribunale di ### sul giudizio sopra indicato, e segnatamente con sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021 è stato accertato il saldo debitore relativo al conto corrente n. 631013.39 (già ###) nella misura di € 41.708,52 alla data del 30.9.2014 e parte opponente ha depositato la stessa, non impugnata e passata in giudicato, con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. 
Con sentenza n. 1732/2024 del 15.11.2024 il Tribunale di ### in composizione monocratica, ha così statuito: “- accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 9179/2021, R.G.  26928/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di ### in data ### e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la ### sino s.r.l. in liquidazione e il #### in solido tra loro, al pagamento, in favore della ### s.r.l., della somma di € 41.708,52 oltre interessi legali sul predetto importo dal dì della ricezione della notifica di copia del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo; - condanna la ### s.r.l. in liquidazione e il #### in solido tra loro, a rifondere in favore della ### s.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. 
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello ### che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe. 
Si è costituita nel presente grado di giudizio la ### 2018 S.r.l., per essa la procuratrice ### S.p.A. (già ### S.p.A.), che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.  2. ### 2018 S.r.l. ha preliminarmente eccepito, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, “l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 332 c.p.c. e degli articoli 101 e 102 C.p.c. atteso che l'atto di appello non risulta essere stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante la causa presentasse carattere inscindibile e/o dipendente e richiedesse litisconsorzio necessario”. In particolare, l'appellata rileva che l'appellante ha omesso di procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della ### S.r.l. in liquidazione; e deduce che questo determinerebbe un difetto del contraddittorio e violazione del principio del litisconsorzio processuale.  ### è priva di pregio.  ### solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede ###quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (cfr.  civ., Sez. III, ord. 21.8.2018, n. 20860). Pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (e non dell'art. 332 c.p.c., a cui fa riferimento parte appellata), nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.11.2006, n. 24425). 
Con specifico riguardo al caso dell'azione proposta dal creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato solidale, la Suprema Corte ha ritenuto che non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in fase di impugnazione giacché il creditore ha titolo per richiedere l'intero nei confronti di ciascun debitore, sicché è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Ne consegue che, in caso di appello promosso da parte del fideiussore - il quale, senza porre in questione profili relativi alla cosiddetta solidarietà dipendente, lamenti il presunto inadempimento da parte della banca creditrice agli obblighi derivanti dal rapporto di fideiussione, tale da inficiare in ipotesi la validità o l'efÌicacia dell'obbligazione fideiussoria, ma non dell'obbligazione principale -, la mancata impugnazione della sentenza anche nei confronti del debitore principale, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.2.2005, n. 3028). 
Nel caso in esame neanche si pone un problema di litis denuntiatio, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., essendo abbondantemente decorso, alla data della prima udienza di trattazione dell'appello (15.12.2025), in cui la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine c.d. lungo per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che è venuto a scadere il ###.  3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di ### per avere ritenuto che la ### 2018 S.r.l. sia titolare del credito, di cui era già titolare la ### dei ### di ### S.p.A., azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante. In particolare, ### ha dedotto che “In nessun caso (…) risulta provata la titolarità e la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria ### 2018 ### in favore della quale il Giudice del primo grado ha erroneamente disposto la condanna di ### e di luciano ### al pagamento della accertata somma (nel precedente giudizio RG 561/2016 Tribunale di ### di euro 41.708,52, oltre interessi dalla notifica del d.i.”. 
Il motivo non è fondato.  3.1. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, 4116). 
Nel caso in esame, la cessionaria ### 2018 S.r.l, e per essa la procuratrice ### S.p.A., ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord.  5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Infatti, già nel proporre la domanda di condanna nei confronti della ### S.r.l. e di ### con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data ###, ha allegato e documentato che: - la ### 2018 S.r.l. ha acquistato pro soluto dall'originario creditore, la ### dei ### di ### S.p.A. (ex ### S.p.A.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, co. 1 e 6) della legge 30.4.1999, n. 130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data ###, un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: ### rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; ### rapporti giuridici sorti in capo a ### dei ### di ### S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'### di servizi per il mercato agricolo e alimentare (###, costituito ai sensi del d.P.R. 28.5.1987, n. 278, come successivamente modificato e riorganizzato; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### S.p.A.; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### s.coop. a r.l., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso; - detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99 e 58 T.U.B., sulla ### UfÌiciale della ### del 23.12.2017 - Parte seconda n. 151; - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» ### «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio); - con procura autentica dal notaio ### di ### in data ### (rep. 57298; racc. 29003), la ### 2018 S.r.l. ha nominato la ### S.p.A. quale mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). 
Dalla suddetta pubblicazione in ### UfÌiciale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla ### dei ### di ### S.p.A. nei confronti della ### S.r.l., e quindi nei confronti di ### Ciò non soltanto in ragione dell'individuazione dei crediti ceduti, che consente di ricondurre il credito azionato nell'ambito della cessione, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti; ma anche perché, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrassegnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999; 3.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### UfÌiciale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufÌicientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### UfÌiciale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944). 
Nel caso in esame, in cui è stata contestata dall'odierno appellante non l'avvenuta cessione del credito, ma espressamente e chiaramente la prova che il credito originariamente vantato dalla ### dei ### di ### S.p.A.  nei confronti della ### S.r.l. fosse compreso tra quelli ceduti ### 2018 S.r.l., quest'ultima ha fornito la prova che il credito in questione sia compreso tra quelli ceduti in blocco. Si deve ritenere, allora, che per effetto della suddetta cessione di crediti la ### 2018 S.r.l. sia subentrata nella posizione creditoria facente capo originariamente alla ### dei Paschi di ### S.p.a. nei confronti dell'odierno appellante, divenendone quindi la titolare.  4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal ### bunale di ### nella parte in cui ha condannato ### a pagare, in solido con la ### S.r.l., la somma che la sentenza n. 467/2021 emessa dal Tribunale di ### il ### ha accertato dovuta da tale società alla ### dei ### di ### S.p.A., e quindi alla cessionaria ### 2018 S.r.l. In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di ### con sentenza passata in giudicato, ha così disposto. “1. in accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara che, alla data del 30.09.2014 (ultimo estratto conto prodotto), ### S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., risulta debitrice di ### S.P.A. dell'importo pari ad € 41.708,52, quanto al saldo relativo al conto corrente n. 631013.39 (già n. ### presso la ###”; e che, pertanto, “il fideiussore, odierno appellante, ben poteva - come ha fatto -, mettere in discussione il rapporto di garanzia sottostante al rapporto principale intestato alla società, eccependo nei termini di legge sia la falsità delle sottoscrizioni rinvenute sui contratto di fideiussione depositati da ### 2018 SRL”. 
Il motivo non merita accoglimento.  4.1. ### nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto che “alcune sottoscrizioni apposte sul documento depositato in fotocopia dalla banca, sono apocrife ed in massima parte non riferibili al signor ### che ne disconosce l'autenticità. Sicuramente quelle evidenziate in giallo (doc. 8), salvo altre in esito all'esibizione dei documenti originali”. Nel proporre appello deduce che “### circostanza rende del tutto nullo il documento artefatto, evidentemente modificato e riadattato per mano estranea rispetto a quella del signor ### Petrongari”. 
All'udienza del 9.5.2022, il giudice designato del Tribunale di ### a fronte del disconoscimento di firme e dell'istanza di verificazione riservato ogni provvedimento, ha invitato parte opposta a versare in atti gli originali dei documenti in ordine ai quali è stata formalizzata richiesta di disconoscimento di sottoscrizione. Parte opposta provvedeva puntualmente a ridepositare la documentazione richiesta unitamente alle memorie 183, co. 6, n. 2) mentre, stante l'emergenza ### non essendo stata fissata l'udienza in presenza non era possibile esibirli direttamente al Giudice (cfr. all. provvedimento del giudice del 06.12.2022). 
Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, nel giudizio innanzi al Tribunale di ### che ha emesso la sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021, ### - parte anche di quel giudizio - ha espressamente dichiarato di essersi costituito fideiussore della ### S.r.l. sino alla concorrenza di € 560.000,00, vale a dire l'importo della garanzia rilasciata in data ### e che reca le sottoscrizioni che lo stesso, nel primo grado del presente giudizio, ha disconosciuto. 
Con la propria memoria 183, co. 6, n. 1) c.p.c. la ### 2018 S.r.l. ha depositato la copia integrale della sentenza n. 467/2021 emessa dal ### nale di ### in composizione monocratica, in data ###, in cui risulta che parte attrice di quel giudizio era anche l'ing. ### oltre alla ### sino S.r.l. Soprattutto, nel riassumere il giudizio il giudice ha rilevato che “###, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue: 1. Di avere sottoscritto con l'istituto bancario convenuto un contratto di c/c n. 63101339, con afÌidamenti, in relazione ai quali l'#### prestava garanzia a mezzo fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 560.000,00”. 
Condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che “La pronuncia de qua non è stata fatta oggetto di impugnazione nei termini di legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., deve ritenersi irretrattabile, con valore vincolante tra le parti, i suoi eredi e gli aventi causa (siccome risultante dalla pertinente certificazione di passaggio in giudicato versata in atti). ###à del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)”. 
Ne consegue che con la suddetta sentenza del ### di ### è stata accertata la qualità di fideiussore di ### che peraltro deduce il passaggio in giudicato della stessa.  4.2. Parte appellante deduce, inoltre, che “l'opposta afferma che il documento del 2.08.2005 rappresenterebbe l'estensione delle precedenti fideiussioni del 29.01.2002; 14.04.2003 e 21.07.2003. Fideiussioni di cui non v'è traccia”. 
A prescindere da quanto indicato dall'odierna appellata con il ricorso ex art.  633 c.p.c. in data ###, è sufÌiciente esaminare la fideiussione omnibus sottoscritta in data ### da ### per verificare come la stessa non costituisca una mera estensione dell'importo della garanzia già prestata in precedenza dallo stesso, ma di una vera e propria nuova fideiussione. Infatti, si tratta di un contratto contenente tutte le condizioni che disciplinano lo stesso, e non soltanto l'importo - diverso e maggiore - rispetto a precedenti fideiussioni che pure la ### 2018 s.r.l. allega essere state prestate dall'odierno appellante, e che dunque non aveva onere di produrre.  5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data ### da ### per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, laddove le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono state ritenute predisposte in violazione delle norme antitrust con provvedimento di ### d'### n. 55 del 2.5.2005. 
Il motivo non merita accoglimento.  5.1. Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dedotto che “### tata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione allegato, la ### convenuta, avendone avuto tutte le possibilità, risulterebbe ormai decaduta dalla possibilità di proporre azioni nei confronti dei fideiussori”. ### di decadenza per violazione del termine di cui all'art.  1957 c.c. risulta dunque effettuata, seppure del tutto genericamente, ma non ritiene questo giudicante che per questo la stessa possa essere ritenuto inammissibile. 
Non ignora questo giudicante che, secondo un risalente precedente di legittimità, la formulazione di un'eccezione in senso proprio (e, segnatamente, l'eccezione di decadenza) costituisce manifestazione del potere dispositivo delle parti, che deve essere posta in essere mediante specifica deduzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.11.1969, n. 3751). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (soprattutto della ### della Suprema Corte) è però nel senso di distinguere tra il potere di allegazione della parte e quello di rilevazione, che può essere effettuato anche dal giudice nell'ambito della circostanze di fatto ritualmente allegate e provate dalle parti. 
In conformità ai principi sopra enunciati, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufÌicio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 16.8.2025, n. 23352). 
Nel proporre appello ### deduce che “E' infatti evidente che l'ingiunzione emessa in data ### e notificata a ### in data ### ed in data ### all'Ing. ### sia da collocarsi ben oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., dovendosi individuare, secondo il noto principio di diritto, il momento dell'istanza contro il debitore con quello dell'azione giudiziale (Cass. n. 25197/2023)”.  5.2. Nel caso in esame, tuttavia, il confronto tra il testo delle clausole censurate art. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. con le clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante evidenzia - come ha dedotto parte appellante, già nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. - che la ### odierna opposta non ha utilizzato il modello A.B.I. predisposto nel 2002, e diffuso nel 2003, richiamato da controparte. 
In particolare, partendo proprio dalla previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, quello che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., la modulistica utilizzata dalla ### S.p.A. prevedeva: “I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.  1957 cod. civ., cui espressamente deroga/deroghiamo”. ###. 6 dello schema prevedeva, invece, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato” (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). 
I due testi sono sicuramente di contenuto identico, ma non sono sovrapponibili, e quindi non è possibile ritenere che la previsione di cui all'art. 6 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, sia nulla in ragione di quanto accertato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con cui si è statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.  ### da parte della ### S.p.A. nel proprio modello di fideiussione di un testo difforme, e non sovrapponibile a quello, non consente di affermare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il precipitato di un ambito dell'accordo violativo della concorrenza, e quindi non è possibile ritenere la nullità delle previsioni contrattuali dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, seppure di contenuto sostanzialmente coincidente con quelle ritenute in contrasto con la disciplina antitrust dall'### preposta. 
La non corrispondenza del contratto di fideiussione per cui è causa rispetto al modello A.B.I. richiamato da parte appellante è evidente soprattutto qualora si abbia riguardo all'art. 8 dello schema A.B.I., che, nel prevedere l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponeva: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; l'art. 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data ### da ### prevede, invece, che “###iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efÌicacia prescinde dalla validità ed efÌicacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefÌicaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”. 
Alla luce della previsione del contratto in data ### appena riportata, è di tutta evidenza come la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nello stesso non possa essere ricondotta sic et simpliciter a un'attività associativa di conformazione degli schemi applicati dagli istituti di credito associati. Infatti, non è possibile affermare che, con riguardo al contratto per cui è causa e alla posizione contrattuale della ### S.p.A., il modello A.B.I. abbia avuto l'effetto di “precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto”. Infatti, se - come si legge nel provvedimento della ### d'### - “### che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare - attraverso la standardizzazione contrattuale - una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”, nel caso in esame difetta proprio tale presupposto per poter ritenere che il contratto in data ### si ponga a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.  6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di primo grado. In particolare, ### deduce che la decisione assunta dal ### di ### in ordine alle spese di lite sarebbe non soltanto contraddittoria, ma anche errata in diritto, in quanto “Del tutto temeraria è risultata ed è da ritenersi, l'ingiunzione richiesta da ### 2018 ### nei confronti degli opponenti ed in particolare dell'odierno appellante. Tanto è vero che l'opposizione ha trovato accoglimento nei limiti del giudicato intervenuto, ####OPPOSTA”. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla ### è stata comunque accolta, peraltro nei limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). ### conferma la fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore intimato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., VI-2, 16.11.2017, n. 27234). 
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittimamente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587). 
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale - nel caso in esame - la ### opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia personale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente.  7. ### appellata ha dedotto che, “nel caso che ci occupa ove sicuramente il contegno di controparte è illegittimo e contrario a correttezza e buona fede non potrà esimersi la Corte d'Appello dal condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.”. 
Anche qualora si ritenesse - come deduce la ### 2018 S.r.l. - che la presente impugnazione sia temeraria, in quanto “E' del tutto palese che controparte stia abusando della macchina della giustizia, ovvero sta instaurando una moltitudine di giudizi solo per opporre un'inutile resistenza”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la ### 2018 S.r.l.  non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordinaria. 
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).  8. In conclusione, l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1732/2024 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, il ### deve essere rigettato. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla decisione della causa alla prima udienza.  ### il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora consista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. ### rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della domanda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello). 
Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ( Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036). 
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.  P.Q.M.  La Corte di appello di ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza 1732/2024 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, il ###; condanna ### a rimborsare alla ### 2018 S.r.l., per essa alla mandataria ### S.p.A., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge; dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.  ### 15.12.2025 

IL GIUDICE
EST. #### de ###


causa n. 1728/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Mario Montanaro

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11566/2024 del 30-04-2024

... all'affidamento che viene ingenerato nei creditori diversi dalla banca finanz iatrice dalla con cessione di un finanzia mento o dal 7 mantenimento dello stesso da parte di un soggetto deputato istituzionalmente alla verifica del merito creditizio. ### del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospet tive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass., n. 2 9840/2023 ; Cass., 18610/2021). Non integra, invero, un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che , pur al di fuo ri di una formale procedu ra di risoluzione della crisi d i impresa, abbia assu nto un rischio no n irragionevole, operando n ell'intento del risanament o aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo u na valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da ### e ### , rappresentati e dife si dall'Avv.  ### de ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### 105 -ricorrente ### di ### s.p.a., ora incorporata in ### di ### e della ### s.p.a., rappresentata e dife sa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### (####, via ### -controricorrente
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n.407/2019 pubblicata il ###, non notificata. 
Oggetto: concessione abusiva di credito ### la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal #### 1. ─ Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### e ### proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2011 emesso dal Tribunale di ### con il quale era stato loro ingiunto d i pagare, im mediatamente, alla ### di ### la somma di € 234.170,64, oltre interessi e spese del procedimento, quale saldo passivo debitore maturato, alla data d el 2.8.2011, sul conto corrente di corrisp ondenz a 21475/5, sul quale era stata, altresì, regolata l'apertura di credito in conto corrente accesa in data ###, a rogito ### rep. n. 15988, con garanzia ipotecaria.  2. ─ A fondamento della propria opposizione gli attori in opposizione lamentavano, anzi tutto, la carenza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione del provvedimento m onitorio, do lendosi dell'insufficienza, a tal fine, dell'estratto di cui all'art. 50 d.lgs.  385/1993. Premettevano che nell'agosto 2006, con due separati contratti preliminari, avevano promesso di acquistare ciascuno un'autonoma unità abitativa, parte di un complesso che la allora S.S.  ### s.r.l. stava ristrutturando, al prezzo di € 100.000,00 oltre IVA. Per ottenere le risorse necessarie a concludere gli acquisti, concordavano perciò con g li incaricati dell a ### di ### di cui la S.S. ### srl era cliente, le modalità di finanziamento. Ed, infatti, poiché gli immobi li erano gravati da ipoteche iscritte a garanzia dei fin anziamenti concessi proprio da ### di ### ad S.S. ### s.r.l., la ### avrebbe messo a disposizione dei ricorrenti, attraverso un'apertura di credito garantita da ipoteca di secondo grado su altra proprietà immobiliare di ### una somma che, versata ad S.S.  ### s.r.l., a titolo di caparra ed acconto sul corrispettivo, sarebbe stata sufficiente a liberare i predetti beni dall'ipoteca. Una 3 volta libe rati gli immobili, la B anca avrebbe concesso a ### e ### un mutuo fondiario, garantito da una nuova ipoteca di primo grado sugli immobili appena acquistati, erogando la somma pari al 100% del prezzo di acquisto. Con l'importo di tale mutuo, ### e ### avre bbero così saldato il corrisp ettivo dell'acquisto ad S.S. ### s.r.l. ed estinto l'apertura di credito alla ### di ###, rimborsando il mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento concordato.  3.− Come concordato, in data ### non appena la somma rinveniente dalla concessa apertu ra di credito era accreditata sul conto corrente , veniva girata alla S.S. I mmobiliare s.r.l. per la riduzione del mutuo di S.S. ### s.r.l. concesso dalla ### di ### S pA. S.S. ### s .r.l. non perveniva, tuttavia, alla stipula degli atti definitivi di vendita, in quanto, a partire dal mese di aprile 2007 subiva le azioni dei propri creditori ed in data ### veniva dichiarata fallita dal Tribunale di ### Sciolta la promessa di vendita, sebbene i ###ri ### chiedessero di essere ammessi in chirografo al passivo del fal limento, gli stessi non ricevevano alcun pagamento.  4.- Gli oppon enti, quindi, ricostruite le operazioni finanzia rie realizzate, nonché i rapporti con la S.S. ### deducevano l'illegittimità della pretesa creditoria, chiesta in via monitoria, in quanto asseritamente frutto di concessione abusiva del credito. 
Inoltre, lamentavano di aver subito una illegittima applicazione di alcune voci di costi no n dovu te e m ai specificat e dalla banca; chiedevano, infine, previo acce rtamento dell'illegittima condotta della ### di ### la revoca del decreto ingiuntivo e la cond anna dell 'opposta al risarcimen to del danno, da determinarsi, se del caso, anche in vi a equitativa , da portare in compensazione con le eventuali somme dovute. 4 ### ale di ### con sentenza n. 606/20 16 rigettava l'opposizione.  5. ─ Gli attuali ricorrenti proponevano gravame, dinanzi alla Corte di Appello di Perugia che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello. 
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che: a) il semplice stato di insolvenza del finanziato (o, comunque, di grave crisi ten denzialm ente irreversibile) debba ritenersi un elemento necessario, ma da solo non sufficiente, per riconoscere l'abusività del credito; b) tale situazione è sostanzialmente determin ata dalla violazione della disciplina della sua corretta erogazione (ossia la violazione delle regole su merito creditizio); c) dagli esiti probatori è emersa una ricostruzione diversa da quella prospettata dagli appellanti per cui dai dipendenti della ### non erano mai state fornite indicazioni in ordine alla solidità finanziaria della società finan ziata e che l'operazione di finanziamento contestata c.d. ponte era ritenuta ”normale ed usuale nel sistema bancario”; d) lo spazio temporale intercorrente tra il finanziamento (2006) ai ### e quelli di cui beneficiò la società, uno del 2004 e l'altro del 2006/2007. ## spazio temporale non consente di affermare che le linee di credito sia no state concesse dalla ### nello stato di consapevolezza dello stato di i nsolvenza della società (d ichiarata fallita nel 2009); e) le contestazioni sulla correttezza del calcolo del credito non erano fondate vista l'esibizione degli estratti dell'ultimo biennio, nonché la copia del contratto di apertura di credito in conto corrente; f) le considerazioni svolte consentivano di rigettare l'appello poiché il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le circostanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni svolte essendo sufficiente che, dopo averle valutate nel loro complesso, 5 indichi gli elementi sui quali fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella loro valutazione e per le p roprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili.  6. ─ ### e ### hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.  ### di ### s.p.a. non ha svolto attività processuale.  RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti deducono: 7. ─ Con il primo motivo: ### e falsa applicazione dell'art.  2043 c.c. e dei principi in materia di abusiva concessione del credito, anche con riferimento agli artt. 5 e 53 d.lgs. n.385/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo si fonda sull'eccepita violazione e/o falsa app licazione dell'art. 20 43 c.c. e d ei principi vigenti in materia di abusiva concessione del credito, non avendo la Corte d'Appello riconosciuto che la condotta illegittima della ### di ### ha in tegrato i p resupposti dell'erogazione abusiva del credito e, per l'effetto, dichiarato illegittimo e revocato il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in considerazione della stessa illegittimità della condotta, non abbia condannato l'### di credito resistente al risarcimento dei danni subiti dai sig.ri ### 7.1 ─ I ricorre nti deducono due diversi aspet ti di concessione abusiva del credito: il primo per quanto erogato dalla ### alla S.S.  ### e il secondo per le operazioni di finanziamento stipulate direttamente con i medesimi ricorrenti. 
Questo secondo aspetto viene costruito sulla considerazione che una serie di vi olazioni d elle norme in materia creditizia sarebbero elemento costitutivo dell a fattispecie dell'abusivo esercizio d el credito. Le pretese vi olazioni riguarde rebbero la concessione, ritenuta inadeguata, dell'apertura di credito per il pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto di immobile; assenza di valutazione sulla congruità e sicurezza dell'operazione dimostrata dal brevissimo lasso tem porale fra la richiesta e l'erogazione; superamento del 6 limite di finanziabilità dei mutui fondiari previsto dagli artt. 39 ss. 
TUB. Le prime due asserit e violazioni vengono sostenute da una lunga digressione sulla nozione di esercizio abusivo del credito che si riferisce più alla concessione del credito all'Im mob iliare che all'apertura di credito conclusa con i ricorrenti, che, di norma viene conclusa con sollecitudine proprio per fronteggiare le esigenze di pagare un acconto nelle more del perfezionamento del mutuo; la censura, tra l'al tro, no n indica specificamente le norme bancarie asseritamente violate. La terza indica zione ipotizza la violazione degli artt. 38 TUB per l'erogazione di un mutuo fondiario oltre il limite dell'80%. Su tale aspetto sembra si possa innanzitutto precisare che il mutuo non è mai stato perfezionato ed in ogni caso questa Corte ha statuito che «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenu to del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggett o contrattual e, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.  "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe cond urre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale de lla banca e al contenimento dei rischi nella concessione d el credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass., S.U., n. ###/2022).  7.2− Questa Corte ha, anche di recente, individuato gli estremi fattuali per rinvenire la fattispecie di concessione abusiva del credito. 
La responsabilità che ne deriva si configura come una responsabilità legata all'affidamento che viene ingenerato nei creditori diversi dalla banca finanz iatrice dalla con cessione di un finanzia mento o dal 7 mantenimento dello stesso da parte di un soggetto deputato istituzionalmente alla verifica del merito creditizio. ### del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospet tive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass., n. 2 9840/2023 ; Cass., 18610/2021). 
Non integra, invero, un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che , pur al di fuo ri di una formale procedu ra di risoluzione della crisi d i impresa, abbia assu nto un rischio no n irragionevole, operando n ell'intento del risanament o aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo u na valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di docume nti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (Cass., n. 18610/2021).  7.3- Sulla asserita concessione abusiva del credito alla società la Corte di merito ha ribadito, in linea di principio, che l'abusività non è collegata esclusivamente al semplice stato di insolvenza, ma deve essere correlata alla violazione delle regole sul merito creditizio. In tale direzione la mera elencazione del susseguirsi dei finanziamenti alla S.S. ### o la tempestiva erogazione delle somme richieste dai ricorrenti con il c.d. ”prestito ponte” ovvero l'apertura di credito non sono elementi sufficienti. 
Né le presunte violazioni nell'esame del merito creditizio possono essere allegate come mere enunciazioni di principio, poiché i giudici di merito hanno espletato «una ricostruzione fattuale e giuridica dei 8 rapporti inter partes, puntigliosa e pe rfettamente coerente con i principi» (p.8 sentenza) statuiti su la tematica evidenziata. Né può essere adeguata la mera affermazione che «le circostanze fattuali - pacifiche ed incontestate nel corso dei giudizi di merito - hanno legittimato gli odierni ricorrenti ad agire per ot tenere […] l'accertamento della illegittima condotta della ### (p.10 ricorso), poiché l'affermazione non corrisp onde alla valutazione d egli esiti istruttori operata nei due giudizi di merito. Il rilievo poi, riportato a p. 9 s. delle censure, sulla erroneità della motivazione della Corte (testualmente trascritta) omette di riportare la p arte iniziale del ragionamento che si svolge per contrastare l'asserita affermazione degli appellanti sulle asserite informazioni ricevute dalla ### sulla solidità della societ à, smentite dagli e siti istruttori: «S empre in ordine alle asserite informazioni ricevute dagli appellan ti circa la solidità finanziaria della S.S. ### […]» (p.9 sentenza). 
La censura, così, pretende di pervenire in questa sede ad una diversa valutazione degli esiti istruttori e non mira perciò solo a sollecitare il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno de lla d ecisione impugnata. La denu ncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1 , n. 3, c .p.c., ivi formalmente proposta, non può esser e mediata dalla riconsiderazione delle risul tanze istruttorie (cfr., anche Cass., 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. ###/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. ###/2021; Cass., n. 9352/2022; Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. 2415/ 2023). 9 8. ─ Con il secondo motivo: ### e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. e dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la Corte d'### llo erroneamente ritenuto assolto l'onere della p rova, gravante sulla ### di ### in quanto p arte attrice in senso sostanziale, in ordine alla quantificazione dell'importo richiesto.  8.1 ─ Il motivo è inammissibile perché non censura efficacemente la ratio decidendi. 
Si contesta che la Corte di merito abbia ritenuto adeguatamente provato il credito senza considerare che l'approvazione tacita degli estratti conto non preclude l'impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti o bbligatori. Ha però motivato il deci dente che la contestazione non era fondata perché la ### aveva esibit o gli estratti dai quali si poteva rilevare l'applicazione dei costi così come definiti nel contratto di conto corrente e di apertura di credito, tutti allegati. Anche in questa sede ###formulano concrete obiezioni alle risultanze probatorie se non evidenziando la diversità della somma richiesta con il procedimento di ingiunzione e la somma inizialmente erogata nel 2006. Per tale aspetto la censura appare generica e non investe, perciò, in modo adeguato la ratio decidendi.  9. ─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al paga mento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittim ità, che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 10 228, dà atto dell a sussiste nza dei presup posti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Marulli Marco, Valentino Daniela

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14463/2025 del 30-05-2025

... o”), dovendo, perciò, tanto più escludersi che la banca potesse pre sumere una natura meramente speculativa del debito; b) quant o al secondo motivo - con cui il Pal loni lamentava l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e/o illogicità della motivazione in merito all'indipendenza ed all'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare di origine e, consegu entemente, alla riferibi lità dello scopo concreto delle obbligazi oni assunte ai bisogni della famiglia - che: ### s e era vero che la figlia ### 7 di 19 ### nel 2008 aveva 30 anni e che già da tempo la stessa non era più convivente con i genitori e non risultava più a loro carico, il Tribunale correttamente aveva ritenute decisive, al fine di escluderne l'effettiva indipendenza economica, le risultanze delle dichiarazione dei redditi della medesima ### dalle quali si evince che ella era titolare, negli anni immediatamente precedenti l'assunzione dell'obbligazione in favore di ### 2 da parte del ### esclusivamente di redditi “da fabbricati” pari a € 2.634 per gli anni 2006 e 2007 e a € 1424 per l'anno 2008, dati dai quali risulta come la stessa dovesse ancora necessariamente contare sul sostegno economico dei (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15382/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ###.28, presso lo studio dell'av vocato ### rappresentato e difeso dall' avvocato ### -ricorrente contro ##### elettivamente domiciliato in ### G. ###, 15, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro ### 2 ### -intimato 2 di 19 avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 767/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal #### 1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di ### ha respinto il gravame proposto da ### contro la decisione con cui il Tribunale di Prato ha respinto l'opposizione dal medesimo proposta ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura espropriativa immobiliare promossa nei suoi confronti da do### S.p.a., quale mandataria di ### 2 ### S.r.l. (cessionaria di ### S.p.a.), nella quale era intervenuto ### - ### gna - ### coop. (di seguito solo ###. 
Deduceva l' opponente che, con atto notarile del 16.02.1989, insieme alla moglie ### proprietaria per ½ degli immobili pignorati (appartamento ed autorimessa siti nel Comune di ###, aveva costituito tali beni in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art.  167 c.p.c. annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari in data ###, in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento; eccep iva, quindi, l'oppo nibilità del fondo patrimoniale tanto alla banca procedente quanto a quella intervenuta, i cui credi ti - portati rispetti vamente da decreto ingiuntivo del Tribunale di ### del 2011 e da mutuo fondiario del 10.07.2009- sosteneva fossero sorti per sco pi estranei alle esigenze della famiglia #### no sosteneva, invece, che, al momento dell'erogazione del mutuo, ### era direttamentein veste di socio e amministratore di varie società- o indire ttamente - in veste di garanteimpegnato in numerose attività imprenditoriali coinvolgenti l'intero nucleo familiare e che lo scopo del mutuo contratto personalmente da #### e ### 3 di 19 Catani era qu ello di finanziar e la società ### S.r.l ., la quale, al di là del la forma societaria prescelta, risultava essere impresa riconducibile alla persona di ### e al suo nucleo familiare, finalizzata al potenziamento delle capacità economiche del nucleo familiare ### e, quin di, di rettamente e immediatamente inerente ai relativi bisogn i della famiglia nell'accezione dell'art. 170 c.c. La società ### 2, a sua volta , sosteneva che l'obbligazione fideiussoria assunta da ### a garanzia del debito contratto dalla società ### s.n. c., riconducibile alle due figlie dei coniugi #### e ### (q uest'ultima nata da u n precedente matrimonio di ###, non avesse natura meramente spec ulativa, ma fosse destinata anch'essa al sostegno del nucleo familiare non avendo le figli e -socie della stess a società garantita - l'asserita autonomia patrimoniale.  2. ### ale di ### respingeva l'opp osizione, non avendo l'opponente dimostra to che i debiti verso i cr editori procedenti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e cioè per intenti meramente speculativi, e che il creditore ne fosse a conoscenza; invero ### come le figlie e la moglie quale garante, erano coinvolti in pluri me iniziative economiche e imprenditoriali, e che, quindi, lo stile di vita impresso all'i ntera famiglia ### era di tipo imprenditoriale, perciò i “bisogni della famiglia” dovevano essere rapportati a quanto funzional e allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il suddetto indirizzo; inoltre se era incontestata l'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare, lo stesso non poteva sosteners i per la figlia ### che all'epoca dell' insorgenza del credito non poteva considerarsi economicamente autosufficiente ed indipendente dall'aiuto dei genitori, con la conseguenza che il debito contratto dal padre a garanzia delle obbligazioni della società di persone della 4 di 19 figlia non poteva considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, comprensiva di tutti i suoi componenti.  3.- La Corte d'appello ha respinto il gravame contro detta decisione osservando: a) quanto al primo motivo - con cui il ### sosteneva che il giudice non aveva correttamente valorizzato la documentazione in atti, giacché le attività imprenditoriali in cui egli era coinvolto non erano orientate e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, che era più che assic urato da plurime entrate di natura completament e estranea all'attività delle società in favore delle quali il ### si era obbligato al momento in cui erano state assunte le obbligazioni di cui è causa - che: ### a proposito dei debiti assunti nel l'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, secondo i più recenti arresti della Corte di legittimità (cita Cass n. ###/2023) l'inerenza al so ddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbl igazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia e che, nell'egida della più consolidata giurisprudenza della Corte an dava seguita l'in terpretazione dell'art. 170 c.c. circa il riparto dell'onere del la prova nella materia in discorso, per cui l'accertamento dei presupposti dell'i mpignorabilità più volte richiamati, resta deman dato al giudic e del merito sulla base del materiale istruttorio offerto dalle parti e, special mente, dall'opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattandosi in definitiva dell'applicazione della regola generale dettata, per le eccezioni, dall'art. 2697, comma 2, c.c.; fermo restando, ovviamente, che ciò non esclude che il creditore opposto, all o scopo di contrastare le prove (dirette o in dirette) offerte al riguardo dall' opponente, possa a sua vo lta chiedere di provare, in senso contrario, che l'obbligazione era stata contratta 5 di 19 per far fronte ai bisogni della famiglia: quello a carico del creditore costituisce, cioè, un onere probatorio meramente eve ntuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull'opp onente, che non può limitarsi a dedu rre la tipologia di attività cui inerisce l'obbligazione per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico; ### nella fattisp ecie il Tribunale aveva dato atto delle varie attività im prenditoriali in cui era impegnato il ### al momento della stipula del mutuo con ### attività in cui anche la moglie e le figlie erano coinvolte in modo più o meno di retto, ed anche dei gravosi impegn i economici assunti per sostenere le suddette attività, deducendone uno stile di vita familiare inco mpatibile con i soli redditi pensionistici (pari a circa € 900 mensili il Pa lloni e circa € 245 mensili la ### e da loc azione percepiti dai co niugi, tanto più considerando i pesanti oneri gravanti sul ### per la restituzione rateale dei fin anziamenti ottenuti in proprio e, nel complesso, i debiti del nucleo familiare nel periodo 2006-2010; e che, a questo proposito, il primo giudice aveva anche correttamente sottolineato che dal le dichiarazioni dei redditi in atti inerenti le annual ità rilevanti ai fini di causa, risultano redditi da fabbricati dichiarati ben inferiori a quelli risultanti dai contratti di locazione in atti, rilievo che la parte appellante non aveva in alcun modo contrastato; ### in particolare, in considerazione delle moltepl ici attività imprenditoriali che erano state intraprese con il coinvolgimento dei famigliari (del cui oggetto, riferibi lità ed esito la Corte di merito dava puntuale atto) e delle numerose obbligazioni che risultavano assunte dalla famiglia ### a fronte di tali attività (a loro volta specificamente in dicate), il Tribunale av eva corre ttamente escluso che il ### avesse fornito la prova che lo scopo dei debiti oggetto di causa fosse estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (da intendere, secondo pacifica giuri sprudenza, come quelli volti non so ltanto al soddisfacimento delle necessi tà 6 di 19 essenziali o indispensabili della famig lia ma anche ad esigenze volte al pieno man tenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al migli oramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni volu ttuarie o caratterizzate da in tenti meramente speculativi), risultando, appunto, l' intera famiglia coinvo lta in iniziative imprenditoriali per trarne risorse destinate a incrementare la capacità economica della famiglia stessa; in particolare al riguardo, risultava correttamente valorizzata dal primo giudice la circostanza che, al momento di richiedere il mutuo sti pulato con ### orentino per 210.000 euro, il ### avesse prodotto la dichiarazione resa ai fini ### l del compenso lordo (pari a euro 2.079,00) corrisp ostogli da ### S.r.l. quale socio amministratore relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2009, compenso che risultava debitamente esposto nei bilanci di esercizio degli anni 2007 e 2008, pure prodotti dal richiedent e; né, come ritenuto dal Tribunale in maniera pienamente condivisibile, rilevava che tali compensi potessero non essere stati di fatto mai accreditati al ### poiché dalla documentazione da lui prodotta alla banca emergeva che, all'epoca, questi ricav ava un proprio re ddito lavorativo dalla partecipazione alla so cietà (tanto che lo stesso ### aveva affermato nei propri atti che “quelle due uniche buste paga furono emesse proprio per convincere il creditore ad erogare il finanziament o”), dovendo, perciò, tanto più escludersi che la banca potesse pre sumere una natura meramente speculativa del debito; b) quant o al secondo motivo - con cui il Pal loni lamentava l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e/o illogicità della motivazione in merito all'indipendenza ed all'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare di origine e, consegu entemente, alla riferibi lità dello scopo concreto delle obbligazi oni assunte ai bisogni della famiglia - che: ### s e era vero che la figlia ### 7 di 19 ### nel 2008 aveva 30 anni e che già da tempo la stessa non era più convivente con i genitori e non risultava più a loro carico, il Tribunale correttamente aveva ritenute decisive, al fine di escluderne l'effettiva indipendenza economica, le risultanze delle dichiarazione dei redditi della medesima ### dalle quali si evince che ella era titolare, negli anni immediatamente precedenti l'assunzione dell'obbligazione in favore di ### 2 da parte del ### esclusivamente di redditi “da fabbricati” pari a € 2.634 per gli anni 2006 e 2007 e a € 1424 per l'anno 2008, dati dai quali risulta come la stessa dovesse ancora necessariamente contare sul sostegno economico dei genitori, tanto da re ndere necessari a l'assunzione di un obbligo di garanzia da parte del padre per ottenere i fin anziamenti necessar i all'attività imprenditoriale dall a stessa intrapresa con la sorella #### correttamente il primo giudice -a fronte di tali chiare evidenze documentali - aveva ritenuto inammissibili le prove orali dedotte dal ### al fin e di comprovare lo svolgimento da parte della figlia di lavori occasionali e saltuari, essendo le relative circostanze genericamente dedotte e, comunque, da comprovare in via documentale; c) app ariva, inoltre fondato, l'ass unto di Fi no 2 secondo cui si sarebbe già fo rmato giudicato sul la questione della inopponibilità del fondo patrimoniale costituito nel 1989 da ### e ### in relazi one al credito di ### 2 fond ato sulla fideiussione rilasciata da ### in data ### a garanzia dei finanziamenti concessi a ### S.n.c. (invocava in vero l'appellata che, con sentenza n. 539/2022 del 20.9.2022 resa tra le stesse parti e divenuta già definitiva, il ### unale di ### pronunciando sull'opposizione propos ta da ### avverso altra esecuzione avente ad oggetto altri beni immobili conferiti nel medesimo fondo patri moniale, aveva, appunto, di chiarato inopponibile detto fondo patri moniale a ### 2; per cui avre bbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui: «### due 8 di 19 giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situ azione giuridica ovvero al la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabi le dell a statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesam e dell'identico punto di diritto accertato e riso lto, anche se il successivo giudizio abbia finalit à diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. 11600/2018).  4.- Contro la sentenza il si g. Pi ero Pal loni ha proposto ricorso affidato a un unico motivo di cassa zione. ### no - ### - ### ha resistito con co ntrori corso. Fino2 ### S.r.l. è rimasta intimata. ### della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il pr imo motivo di ricor so denuncia, violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 170 e 2697 ### il ricorrente la sentenza emessa dalla Corte d'### di ### si fonda su un'errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. in punto di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa, oltre che su un palese travisamento dell'esito dell'istruttoria condotta nel corso del prim o grado di giud izio; l'onere probatorio gravante sull'opponente avrebbe ad oggetto solo la va lida costituzione del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione ed il fatto che il creditore fosse consapevole della circostanza che l'obbligazione veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia; mentre spetterebbe al credi tore, a fronte delle contestazioni opposte in merito alla riferibilità del l'obbligazione fonte del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, 9 di 19 l'onere di provare la destinazione della obbligazione assunta a soddisfarli in via diretta e immediata, «ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività com merciale della società garan tita in sé bensì al sodd isfacimento dei bisogni della famiglia» (Cass. 27562/2023). Tale principio di di ritto sarebbe stato travisato e disatteso nella valutazione delle prove in trodotte nel corso del giudizio di primo grado. 
Invero second o la giurisprudenza di legittimità «il cr iterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esec utiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura - ex contractu" o "ex delitto - delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003.  11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligator io abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass. , 8/7/2003, n. 1 1230: Cass., 31/5/2006. n. 12998;.  conforme, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176; v altresì Cass. 15862/2009 )» (così, Cass. n. 2904/2021). Si cché per cui «se il credito per cui si procede è so lo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ul timo ricava il redd ito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell 'art. 170 c.c., la sua so ddisfazione sui beni c ostituiti in fondo patrimoniale» (Cass. n. 8201/2020). 
Perciò - nella specie con riguardo al mutuo fondiario stipulato in data ### per poter finanziare la società ### S.r.l.  di cui il ### era socio di capitale, la finalità del debito sarebbe 10 di 19 stato il finanziament o della società e non la soddisfazione delle esigenze familiari, se non in via assai mediata.  ### il ricorre nte, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, vi sarebbe una vera e propria «presunzi one» circa i l fatto che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o prof essionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia che la Corte di ### di ### non avrebbe minimamente tenuto in consider azione. Né le produzioni documentali effettuate da ### no consentirebbero di ritenere superata tale presunzione probatoria, giacché, al contrario, l'esito della istrut toria comproverebbe proprio che le obbligazioni assunte quale socio di capitali della società ### S.r.l.  avessero evidenti finalità speculative, e che il sostentamento della famiglia ### era più che assicurato nel momento in cui sono state assunte le obbligazioni di cui è causa da plurime entrate di natura completament e estranea all'attività delle società in favore delle quali il #### si era obbligato, né vi sarebbe alcuna motivazione in ragione della quale i redd iti familiari da cui la famiglia ### traeva sostentamento non fossero sufficienti a soddisfarne i bisogni, av endo sul punto la Corte d'appello svolto considerazioni del tutto apodittiche oltre che contrarie alle stesse risultanze istruttorie, laddove ogni necessità familiare era garantita esclusivamente dall'ampio patrimonio immobiliare del #### dal trattamento p ensionistico percepito da quest'ultimo e dalla moglie, nonché dal co rrispettivo perce pito per la ces sione dell'azienda ### F.lli ### di ### e c. s.n.c..  1.1- Il motivo è infondato.  ### dello ste sso va pre ceduta da una ricognizione degli approdi nomofilattici cui è giunta questa Corte in materia, giacché il ricorrente in voca principi di legitti mità che la Corte d'appello ha ritenuto, invece, superati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte. 11 di 19 Detta ricognizione, peraltro, risulta già compiutamente effettuata dalla recente or dinanza n. 9789 /2024 che ha ripercorso i consolidati indirizzi di questa Corte per cui: a) il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura del l'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis: Cass., 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003; ### 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006; ### 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009; ### 3, Sent enza n. 4011 del 19/02/2013; ### 6 - 5, Ordinan za 3738 del 24/02/2015; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; Sez. 6 - 3, Or dinanza n. 16176 del 19/06/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 31/08/2020; ### 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023); b) nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all 'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cd.  nozione estesa o “ampia” dei bi sogni della famiglia; ex mu ltis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984; ### 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009; ### 3, Sen tenza n. 4011 del 19/02/2013; ### 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016,; ### 3 Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; ### 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021); c) il debitore che contesti il diritto del credi tore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzi oni semplici , che il medesimo creditore er a consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbliga zione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006; ### 3, 12 di 19 Sentenza n. 12730 del 30/05/2007,; ### 3, Sentenza n. 2970 del 07/02/2013; ### 3, Sent enza n. 4011 del 19/02/2013; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; ### 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016; ### 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018; ### 5, Ordinanza n. 10166 del 28/05/20 20; lo conferma anche, espressamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; successivamente, conf. da Sez. 3, Ordinanza n. ### del 13/11/2023; ### 3, Ordinanza n. ### del 28/12/2023).  1.3- Fermi tali generali principi di diritto, nella predetta ordinanza si osserva anche che può effettivamente rilevarsi che in alcune isolate decisioni - cui anche qui fa riferimento il ricorrente - tali principi, con specifico riguardo ai debi ti derivanti dall' attività professionale o d'impresa di uno dei co niugi, possono apparire essere stati declinati in modo non del tutto armonico con i precedenti. 
In particolare vengono richiamate una ordinanza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del 27/04/2020 non massimata) con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'inerenza ai bi sogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali a ll'esercizi o di un'impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitor e, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consent ita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale», nonché un'ordinanza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021), in cui, in modo più articolato, si afferma che «in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a sodd isfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso 13 di 19 concreto (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'im presa dell'opponente)».  1.4- Come già osservato da questa Corte - con argomenti che il Collegio condivide - il primo dei precedenti appena richiamati «non pare aff atto avere inteso mettere eff ettivamente in discussio ne i consolidati indirizzi tradizionali secondo i quali l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività profession ale o d'impresa del coniuge, onde anche i n tal cas o spetta al debitore l'onere di dimostrar e che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente “vo luttuarie” o “speculative” (cfr., in particolare, ad es.: Cass., Sez. 6 - 5, Or dinanza n. 3738 del 24/02/2015; ### 6 - 5, Or dinanza n. 23876 del 23/11/2015, secondo la qu ale l'estraneità ai bisogni dell a famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa), facendo anzi anche richiamo ai predetti indirizzi, senza del resto esporre alcun effettivo e concreto argomento diretto a metterne in du bbio e, tanto meno, a contrastarne il fondamento». (Cass.n. 9789/24 cit.) E neanche nel secondo precedente - pur citato dall' odierno ricorrente - viene, messo in discussione «il principio per cui l'onere di provare le condizioni di operatività del divieto di pignorabilità di cui all'art. 170 c.c. spetta al debi tore, pur amm ettendosi - in un'ottica che effettivamen te potrebbe non apparire del tutto in linea con la consolidata declinazione del richiamato in dirizzo tradizionale - che tale prova dovrebbe di regola ritenersi di per sé fornita con la sola dimostrazione che i debiti per cui si procede sono stati assu nti nell'esercizio dell'atti vità d'impresa o professionale, 14 di 19 salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore».(Cass. n. 9789/24 cit.) In ogni caso, osserva ancora la Corte in detta ordi nanza, le disarmonie predette - invocate in q uesta sede ###particolare per affermare che vi s arebbe una vera e propria presunzione circa il fatto che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professio nale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia, «sembrerebbero, in realtà, già ricomposte nei successivi arresti delle medesime ### che vi avevano dato luogo» essendo stato, più di re cente, ripetutamente ribadito l'indiri zzo tradizionale, sia dal la ### (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, in cui - richiamando i numerosi precedenti - si ribadisce che «la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pien o manten iment o e all'armonico sviluppo familiare, co sicché l'estraneità non può consider arsi desum ibile soltanto dalla tipologia di atto - la fideiussione prestata in favore di una società - in sé e per sé considerata» in una fattispecie in cui «è stata respinta la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di un a società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al credit ore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebb e consid erata assolta per definizione» (cos ì la massima); sia dal la stess a ### (Cass., Sez. 3, Ordi nanza n. ### del 13/11/20 23, in cui si afferma che «in tema di esecuzione forzata p er espro priazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condi zioni in dicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumental e ai bisogni della 15 di 19 famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali biso gni, spettando al debitor e esecutato che in vochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori»). 
Peraltro, gi à Cass. n. ###/2023, nel ribadi re che «è oner e dell'opponente dimostrare i presupposti di opponibilità del vincolo derivante dal fondo (v. supra, par. 3.2.2), ossia l'estraneità delle obbligazioni ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di ciò da parte del creditore», ha ritenuto «eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materi a» l' ordinanza Cass. 2904/2021, seguita, in termini, da Cass. n. 7232/2022, laddove afferma che «In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali biso gni, ma può esse re fornita la prova che si ano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto rigu ardo alle specificità del caso c oncreto» o vvero che, poiché le obbligazioni contratte nell'esercizio di attività d'impresa, secondo l'id quod plerumque accidit, sono normalmente estranee ai bisogni della famiglia, è fatta comunque salva la prova contraria, potendo nondime no dimostrarsi (evidentemente, da parte del creditore opposto) che «l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immedi atamente e direttament e soddisfare i bisogni della famiglia», giacché - osserva la Corte - «come pure evidenziato dalla successiva Cass. n. 41255/2021, già citata - l'inerenza al sodd isfacimento dell e esigenze familiari non può ricollega rsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque l a valutazione dell a finalità sottostante, che deve essere quella di 16 di 19 soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (…); sembra du nque decisamente preferibile - nell'egida della più consolidata giurisprudenza della Corte - mantenere inalter ata l'interpretazione dell'art. 170 c.c. circa il riparto dell'onere della prova nella materia in discorso, così restando demandato al giudice del merito l'accertament o dei presupposti dell'impignorabilità più volte richiamati, sulla base del mate riale istruttorio offer to dalle parti e, specialmente, dall'opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattan dosi in defini tiva dell'applicazione della regol a generale dettata, per le eccezioni, dall'art. 2697, co mma 2, c.c.; fermo restando, ovviamente, che nulla esclude che il creditore opposto, allo scopo di contrastare le prove (dirette o indirette) offerte al riguardo dall'opponente, ben possa a sua volta chieder e di prov are, in sen so contrario, che l'obbligazione era stata co ntratta per far fronte ai bisogni dell a famiglia. Si tratta, cioè, di un onere probatorio meramente eventuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull'opponente, ut supra, che non può limitarsi a dedu rre la tipologia di attività cui in erisce l'obbligazione, per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico (come pare opinare, invece, la citata Cass. n. 2904/2021, rig uardo all'attività imprenditoriale o professionale svolta dallo stesso opponente)».  1.5- Alla luce di quanto precede, le censure mosse nel ricorso alla sentenza della Corte d'appel lo di ### nze con riguardo alla questione specifica dell'onere della prova circa l'inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, risultano infondate, essendosi la Corte di merito attenuta ai principi di diritto certamente consolidati in materia (richiamando, peraltro, proprio Cass. n. 3157 5/2023 in risposta alle censure mosse dall'appellante, odierno ricorrente, alla sentenza di primo grado sullo stesso tema). 17 di 19 Ciò detto vale, comunque, osservare che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello - come già il ### ha ritenuto sussistere la prova «in positivo» del fatto che l'attività di impresa svolta dalle varie società d ella famiglia ### -### (nell'esercizio della quale è pacifico che fosse stato concesso il mutuo fondiario e prestata la fideiussione fonte dei crediti oggetto dell'esecuzione forzata) era finalizzata a produrre redditi destinati al so ddisfacimento dei bisogni della famigli a del debitore, intesi nella nozione «ampia» di bisogni familiari, avendo respinto l'appello e confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione sui beni del fondo ritenendo condividibile quanto ampiamente argomentato dal ### di ### a proposito dell'accertamento che le obbligazioni in questione erano finalizzate non a conseguire intenti voluttuari o speculativi ma a soddisfare i bisog ni eco nomici della famiglia rispetto ai quali dovevano ritenersi certamen te insufficienti ed inidonee le fonti di reddito alternative invocate. 
In alt re parole la Corte d'appel lo non ha invocato il criter io di distribuzione dell'onere della prov a per sostenere che il debitore non aveva dato la prova che su di lui incombeva circa l'estraneità delle obbligazioni contratte nell'esercizio del l'attività d'impresa ai bisogni della famiglia - ovvero il carattere voluttuario e speculativo del debito e la conoscenza di tale carattere da parte del creditore - ma ha ritenuto che le emergenze probatorie esami nate dimostrassero in positivo e in concreto l'inerenza delle medesime ai bisogni familiari secondo l'indirizzo imprenditoriale impresso dai coniugi alla vita familiare. Si cché la questione del la dis tribuzione dell'onere della prova non intercetta, in effetti, la ratio decidendi.  1.6- Quanto a detto accertamento, poi, che il ricorrente censura affermando che non vi sarebbe alcuna motivazione a proposito del fatto che i re dditi famil iari da cui la famiglia ### trae va sostentamento non fossero sufficienti a soddisfarne i bisogni, avendo la Corte d'appello - a suo dire - svolto sul pu nto 18 di 19 «considerazioni del tutto apodittiche oltre che contrarie alle stesse risultanze istruttorie», si osserva che si tratta di censura non solo infondata - avendo, tanto il ### quanto la Corte d'appello nel confermarne il ragionamento, amp iamente valutato in relazione alla quanti tà e qualità dei bisogni dell a famigli a ed delle atti vità d'impresa in cui lui il ### la moglie e le figlie erano a vario titolo coinvolte, l'inidoneità dei reddit i pensionisti ci o derivanti dall'incasso di canoni locativi al sostentamento del nucleo familiare - ma è anche inammissibile. 
Invero le censure mosse al ragionamento probatorio si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice del merito, non essendo configurabili né sub specie di violazione dell'art. 170 c.c. (perché la Corte fiorentina ha applicato la di sposizione correttamente e nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte), né come vizio di sussunzione, perché ciò di cui il ricorrente si duole, in definitiva, non è - appunto - la falsa applicazione della disposizione citata ad una fattispecie non pertinente, bensì l'erro nea ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata, com'è noto, al giudice del merito 3.- In c onclusione il ricorso va respinto. Le s pese seguono la soccombenza e si liquidano co me nel dispositi vo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  La Corte respi nge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favor e dell a controrico rrente, liquidate nell'importo di euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.  24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 19 di 19 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis. 
Così deci so in ### nella camer a di consiglio della I ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Dal Moro Alessandra

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22099/2025 del 31-07-2025

... ### rilevava la mancata rispondenza sost anziale dei dati risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di attiv azione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione alla garanzia. Quin di, comunicava alla ### a m ezzo PEC de l 27 settembre 20 18, l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia. ### ricorrente inviava le proprie controdeduzioni, rappresentando che la garanzia preesistente, costituita in proprio favore della finan ziata ### lano S.r.l., non riguardava il credito oggetto del finanziamento. ### non ritenendo valide tali osservazioni, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 1° aprile 2019, ha comunicato la decisione del ### di ### del ### di ritenere l'inefficacia della garanzia a suo tempo concessa. ### h a impugnato tale provvedimento avanti i l TAR per la #### adito, previo riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto il ricorso, in forza del rilievo che il provvedimento di inefficacia della garanzia sarebbe stato eme sso tardivamente, oltre il termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere di autotutela. 4 di 11 Avverso tale pronuncia ha proposto appello ### contestando la sussistenza dell a giurisdizio (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22837/2024 R.G. proposto da: #####.L., elettivamente domiciliata in ### BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difend e unitam ente agli avvocati ##### -ricorrente contro ### - ####.p.A., elettivamente domiciliata in ### 24, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende ###, elettivamente domiciliato in ### presso l'###, che lo rappresenta e difende 2 di 11 -controricorrenti #### -intimato avverso SENTENZA di ### n. 5965/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal ### Lette le conclusioni scritte del ### rale ### il q uale conclude chie dendo l''accoglimento del ricorso.  #### di ### per le ### e ### (“Fondo”) è uno strumento di intervento dello ### nell'economia nazionale (gestito dalla ### del ### - ### s.p.a., sotto l'egida del ### ero dello S viluppo ### deputat o a concedere una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito, assicurando alle imprese di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive.  ### ( ###, odierna ricorrente, ha pre sentato richiesta, in data 8 novembre 2 016, al Fo ndo di ### per le ### e ### gestito da ### S.p.A.  ora ### del ### - ### S.p.A. (### o ### ore), odierna controricorrente, per un finanziamento da erogare alla società ### S.r.l. per un importo pari ed € 250.000,00 ed il relativo ### di ### del Fo ndo, con delibera del 21 novembre 2016, ha c oncesso la garanzia p er un importo massimo garantito dal ### stesso di € 200.000,00, pari all'80% dell'operazione di finanziamento. 3 di 11 ### beneficiaria riman eva inadempiente e la ### provvedeva ad escutere la garanzia p restata da ### con richiesta di attivazione del ### dell'8 maggio 2018. 
A seguito dell'analisi della documentazione allegata dalla ### alla richiesta di attiv azione del F ondo, ### ha riscontrato l'esistenza di un pegno su titoli costituito dalla società finanziata in data 10 marzo 2015 e non dichiarato d alla stessa ### in fase di richiesta di ammissione alla garanzia. 
Preso atto di tale circostanza, ### edito ### rilevava la mancata rispondenza sost anziale dei dati risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di attiv azione con i dati dichiarati nella richiesta di ammissione alla garanzia. Quin di, comunicava alla ### a m ezzo PEC de l 27 settembre 20 18, l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia.  ### ricorrente inviava le proprie controdeduzioni, rappresentando che la garanzia preesistente, costituita in proprio favore della finan ziata ### lano S.r.l., non riguardava il credito oggetto del finanziamento.  ### non ritenendo valide tali osservazioni, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 1° aprile 2019, ha comunicato la decisione del ### di ### del ### di ritenere l'inefficacia della garanzia a suo tempo concessa.  ### h a impugnato tale provvedimento avanti i l TAR per la #### adito, previo riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto il ricorso, in forza del rilievo che il provvedimento di inefficacia della garanzia sarebbe stato eme sso tardivamente, oltre il termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere di autotutela. 4 di 11 Avverso tale pronuncia ha proposto appello ### contestando la sussistenza dell a giurisdizio ne del giudice amministrativo, riconosciuta dal primo giudice. 
Con la sentenza n. 5965/2024, pubblicata in data 5 luglio 2024, il ### di #### VI, ha accolto l'appello proposto dal ### e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giuris dizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. 
Contro la sentenza d el ### lio di ### la ### ha p roposto ricorso, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. ### - ### del ### S.p.A. ha resistito con controricorso, depositando anche la memoria. 
Ha resistito con controricorso anche il ### delle ### e del ### in ### in giudizio il ### delle ### costituitosi al solo fine di far dichiarare la propria estraneità alla lite.  ### e ### resta intimato. 
Proposta dalla ### dente la defin izione accelerata del ricorso, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione per cassaz ione, la causa, su tempestiva istanza della ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. 
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.  ### e generale ha deposi tato le conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, 1 c.o., n. 1, c.p. c., la #### per azioni a.r.l., censura la sentenza del ### lio di ### 5965/2024 nella parte in cui, in accoglimento del primo motivo di 5 di 11 ricorso in appello proposto da ### centrale, ha riformato la sentenza di primo grado, d ichiarando la sussistenza de lla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia in esame.  2. Il ricorso è inammissibile. In fatto è avvenuto che, concessa una garanzia alla ### pe r una operazi one di finanziamento svolta dalla stessa nei confronti della società ### S.r.l., in sede di attivazione della garanzia il ### ha appreso che la societ à finanziata ### M ilano S.r.l. aveva costituito, in favore della ### finanziatrice, una garanzia reale, costituita da un pegno su titoli, non dichiarata in fase di richiesta di ammissione. La preesistente garanzia, secondo la valutazione del ### era riferibile anche ai crediti derivanti dall'operazione di finanziamento garantita dal ### È sta ta quindi richiamata la parte VI, paragrafo C delle ### secondo cui la procedura semplificata, in concreto impiegata dalla ### in sede ###e alla g aranzia, avrebbe potuto essere impiegata solo “nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie”. 
In rapporto a ciò è stata ritenuta ex post l'inefficacia della garanzia accordata dal ### La tesi sostenuta dalla B anca ricorrente è che, dive rsamente da quanto ritenuto dalla ### di ### la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo, perché si sarebbe di fronte, non ad una questione attinente al l'inadempimento del contratto, ma ad una revoca disposta per l'assenza, in capo al soggetto richiedente, di una condizione ### per poter usufruire della garanzia.  3. La tesi non è condivisibile. 6 di 11 ### gio ritiene di dover muover e dal con solidato indirizzo giurisprudenziale di queste ### (cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1776). 
In base ad esso, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo i n materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. 
Ne consegue che: ### sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione e demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione; ### qualora la controver sia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadem piment o del bene ficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario , anche se si faccia questione di at ti formalmente intitolati come revoca, decadenz a o risoluzione, purché essi si fondino sull' inadempimento alle obbligazioni assunte di front e alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto , come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva d el rapporto di sovvenzione e all'inadempimen to degli obblighi cu i è subordinato il concreto provv edimento di attribuzione; 7 di 11 c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguit o della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico intere sse, ma non p er inadempienze del beneficiario. 
In particolare, in ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, è stato precisato che la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria qu ando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviam ento dei fond i acquisiti risp etto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quand o occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio ri guardi una fase procedimentale precedente al provvedime nto discrezionale attributivo del beneficio op pure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto in iziale con il pubbli co interesse, ma non p er inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, 17757). 
Con specifico riferimento alla garanzia concessa dal ### ex L.  662 del 1996 è stato affermato che "superata ogni questione della fase prodromica al finanziamento" originario (ossia quello erogato dalla banca mut uante in favore dell'impresa), "gli obblighi 8 di 11 conseguenti e le garanzie assun te dal M.C.C ., quale g estore del ### di garanzia per le pi ccole e me die imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario, non possono che dar luog o a controversie in materia di d iritti di credito dei quali, salvo il caso di giurisdizione esclusiva di giudici speciali […], solo il giudice ordinario può conoscere"; in questa prospe ttiva, la "garanzia prestata d a M.C.C. […] non si diffe renzia d a alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui banc ari, con conseguente giurisdizione de l giudice ordinario" (Cass. civ., un., ord. 7 maggio 2014, n. 9826).  4. In applicazione di tali principi al caso in esame deve riconoscersi che la circost anza, po sto a sostegno del ricorso, che il ### avrebbe fatto valere ex post l'inesistenza un presupposto condizionante l'ammissione, non è rile vante ai fini della giurisdizione. Tale circostanza, infatti n on incide sulla natura dei poteri esercitati dal ### Quest'ultimo, nel negare l'attivazione della garanzia, non ha affatto esercitato poteri discrezionali, ma ha fatto valere una ragione di non operatività della stessa garanzia a causa dell'assenza di una condizione stabilita dal contratto. 
Mutatis mutandis vale pertan to il principio, riconosciuto dalle ### in te ma di revoche di contributi , secondo cui è devoluta al giudice ordinario og ni controversia che sia incentrata sulla impugn ativa di una revoca del contributo anteriormente accordato, qualora l'intervent o dell'amministrazione in sede ###abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualme nte stabilite al riguardo dalla legge, senza margine di valutazione d iscrezionale p er ragioni di tutela dell'interesse pubblico (Cass., Sez. Un., 13 aprile 2023, n. 9816; 9 di 11 Cass., Sez. Un., 7 agosto 2023, n. 23991; Cass., Sez. Un., Cass., Sez. Un., 15 no vembre 2023, n. ###) . È chiaro che le considerazioni proposte dalla ricorrente, nella parte in cui ravvisa l'esercizio della discrezionalità nella valutazione di riferibilità della garanzia reale ### al finanziamento, non colgono nel segno. La valutazione se la garanzia preesi sten te fosse o meno riferibile anche al finanzia mento garantito non implica l'esercizio di un potere autoritativo, ma pone una questione di interpretazione di atti negozial i, risultando confermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Il ricorso va, dunque , dichiarato inam missibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spe se processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ### - ### del ### S.p.A. come liquidate in dispositivo. 
Spese compensate fra la ricorrente il ### , ch iamato n el presente giudizio per e sigenze di contraddi ttorio e affer matosi indifferente rispetto all'esito della lite (cfr. Cass. n. 8491/2023). 
Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite nei confronti della parti intimata.  5. - La deci sione assunta dal Collegio è integ ralmente conforme (non soltanto per ciò che attiene all'esito del ricorso, ma anche per le ragioni che tale esito sostengono, relative alla maturazione del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno) alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. Trovano pertanto applicazione le previsioni di cui all'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccomb ente al pagamento, in favore de lle contro parti, di una somma equitativamente determinata e, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 10 di 11 e non superiore a euro 5.000. ###. 380-bis, comma terzo, c.p.c.  (come novella to dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi d i definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica de lla sussiste nza dei presuppo sti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica, infatti, un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata dalla decisione de finitiva, lascia presu mere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., S.U., n. 27195/2023; Cass., S.U., n. 28540/2023). 
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20 12, n. 22 8 (Disposiz ioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello ### - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 mag gio 2002 , n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte d ella rico rrente, di un ulte riore importo a titolo di contributo unificato p ari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente ### del ### - ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori d i legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 7.200,00, in favore della stessa controricorrente e al pagamento dell'ul teriore im porto di euro 11 di 11 3.000,00 in favore della ### delle ### compensa le spese fra la ricorrente e il ### delle ### e del made in ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 d el 2012, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Tedesco Giuseppe

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23017 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.123 secondi in data 15 gennaio 2026 (IUG:HV-46C6E1) - 2411 utenti online