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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: ### de ### rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1728 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra ### (cod. fisc.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###), che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello; -appellante e ### 2018 S.R.L. (cod. fisc.: ###), e per essa la procuratrice ### S.P.A. (già ### S.p.A.) (cod. fisc.: ###), in persona del procuratore speciale, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### (cod. fisc.: ###), che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello; -appellata
OGGETTO: contratti bancari. ### per ### “### all'###ma Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di ### in esito al procedimento portante n. R.G. 49581/2021, depositata e resa pubblica in data ###, non notificata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo 9179/2021 e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito relativo al rapporto dedotto in narrativa e conseguentemente di legittimazione ad agire di ### 2018 ### e per essa della mandataria ### S.p.A., a socio unico e conseguentemente riformare la sentenza n. 1732/2024 revocando ogni provvedimento in favore delle predette in danno dell'appellante ### per le motivazioni e quanto eccepito in narrativa; 2) nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 29.01.2002; 28.10.2002; 14.04.2003; 28.07.2003; 2.08.2005 per falsità delle sottoscrizioni disconosciute, ovvero: 3) in via subordinata, in quanto redatte conformemente agli schemi contrattuali ABI applicati in modo uniforme e dichiarati in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In ogni caso dichiarare per l'effetto l'intervenuta decadenza di ### 2018 ### o chi per essa, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione dell'appellante ### da ogni obbligo relativo al rapporto dedotto: 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente appello, stante il parziale accoglimento del giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque disporre la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado a carico di ### 2018 ### ovvero in via subordinata compensarle. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”; per ### 2018 S.r.l.: “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Preliminarmente: Accertare e dichiarare la violazione e la non integrità del contraddittorio per mancanza di citazione in giudizio del litisconsorte necessario ### S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore p.t., parte del giudizio di primo grado, e conseguentemente dichiarare l'impugnazione inammissibile e/o improcedibile con conseguente estinzione del procedimento.
In via principale: Voglia rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto, in quanto generico, illogico, defatigatorio, nonché infondato, sia in via fattuale sia in punto di diritto, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito dal Tribunale di ### nella sentenza n. 1732/2024 pubblicata il ### nel giudizio rg. N. 49581/2021; Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
FATTO e DIRITTO 1. ### ha proposto - unitamente alla ### S.r.l., debitrice principale - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9179/2021 emesso dal Tribunale di ### il ###, con il quale è stato condannato a pagare alla ### 2018 S.r.l. (cessionaria della ### dei ### di ### S.p.A. con contratto in data ###), e per essa alla ### S.p.A., la somma di € 211.971,79, quale scoperto del conto corrente n. 631013 (già n. ###) intestato alla società debitrice principale, in virtù di fideiussione omnibus del 2.8.2005. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che: - in via pregiudiziale, la litispendenza o la continenza tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rieti, con cui la ### S.r.l. e ### avevano chiesto, in prevenzione, l'accertamento negativo e alla verifica del reale dare/avere tra le parti relativamente al rapporto di conto corrente ### (dal 2008 divenuto n. 63101339) presso la ### di ### della ### dei ### S.p.A., e la domanda di condanna proposta dall'opposta con il ricorso in accoglimento era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; e che, pertanto, la sussistenza e l'entità del presunto credito fatto valere in sede monitoria dalla ### 2018 S.r.l. era stata precedentemente devoluta ad altro giudice; - in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ### 2018 S.r.l. per non essere titolare del diritto di credito nei confronti degli opponenti, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### UfÌiciale era insufÌiciente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria la prova da parte del cessionario del contenuto del contratto di cessione (in buon sostanza, dell'inclusione del credito azionato in sede monitoria nella cessione); - nel merito, l'inesistenza del presunto credito di € 211.971,79: nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di ### gli opponenti avevano convenuto la ### dei ### di ### S.p.A., deducendo la nullità o assenza del contratto, anche per mancanza di forma scritta o assenza di pattuizioni; sull'illegittima applicazione di tassi ultralegali e la sussistenza di interessi usurari; l'illegittima applicazione di capitalizzazione di interessi passivi; l'illegittimità delle variazioni unilaterali peggiorative del rapporto; la previsione dei giorni di valuta in danno del correntista; la nullità/illegittimità delle commissioni di massimo scoperto; e, quindi, chiedendo l'accertamento della rideterminazione del dare/avere del conto corrente n. 631013 (già ### fino al 2008), con eventuale compensazione - integrale o parziale - di quanto dovuto; - nel suddetto giudizio innanzi al Tribunale di ### il c.t.u. ha ritenuto come il saldo al 30.9.2014 del rapporto di dare/avere tra la ### S.r.l. e la ### S.p.A. in ordine al conto corrente n. 631013.39 (già n. ### presso la ### dovesse essere rielaborato in complessivi € 41.708,52 a debito della correntista nei confronti della ### (rispetto al debito di € 142.766,07 esposto quale saldo finale dell'estratto conto bancario al 30.9.2014); - in relazione alla fideiussione omnibus del 2.08.2005, e dei documenti denominati “### omnibus con limitazione di importo #### N. 1 del 2.08.2005” e “### omnibus con limitazione di importo ###”, alcune sottoscrizioni apposte erano false, per cui ### ha dichiarato di volerne disconoscere l'autenticità e provenienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.; - la nullità del contratto di fideiussione omnibus in data ### per violazione delle norme antitrust, con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'ing. ### Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. era infine intervenuta la decisione del Tribunale di ### sul giudizio sopra indicato, e segnatamente con sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021 è stato accertato il saldo debitore relativo al conto corrente n. 631013.39 (già ###) nella misura di € 41.708,52 alla data del 30.9.2014 e parte opponente ha depositato la stessa, non impugnata e passata in giudicato, con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
Con sentenza n. 1732/2024 del 15.11.2024 il Tribunale di ### in composizione monocratica, ha così statuito: “- accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 9179/2021, R.G. 26928/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di ### in data ### e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la ### sino s.r.l. in liquidazione e il #### in solido tra loro, al pagamento, in favore della ### s.r.l., della somma di € 41.708,52 oltre interessi legali sul predetto importo dal dì della ricezione della notifica di copia del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo; - condanna la ### s.r.l. in liquidazione e il #### in solido tra loro, a rifondere in favore della ### s.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello ### che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la ### 2018 S.r.l., per essa la procuratrice ### S.p.A. (già ### S.p.A.), che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. 2. ### 2018 S.r.l. ha preliminarmente eccepito, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, “l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 332 c.p.c. e degli articoli 101 e 102 C.p.c. atteso che l'atto di appello non risulta essere stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante la causa presentasse carattere inscindibile e/o dipendente e richiedesse litisconsorzio necessario”. In particolare, l'appellata rileva che l'appellante ha omesso di procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della ### S.r.l. in liquidazione; e deduce che questo determinerebbe un difetto del contraddittorio e violazione del principio del litisconsorzio processuale. ### è priva di pregio. ### solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede ###quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (cfr. civ., Sez. III, ord. 21.8.2018, n. 20860). Pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (e non dell'art. 332 c.p.c., a cui fa riferimento parte appellata), nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.11.2006, n. 24425).
Con specifico riguardo al caso dell'azione proposta dal creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato solidale, la Suprema Corte ha ritenuto che non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in fase di impugnazione giacché il creditore ha titolo per richiedere l'intero nei confronti di ciascun debitore, sicché è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Ne consegue che, in caso di appello promosso da parte del fideiussore - il quale, senza porre in questione profili relativi alla cosiddetta solidarietà dipendente, lamenti il presunto inadempimento da parte della banca creditrice agli obblighi derivanti dal rapporto di fideiussione, tale da inficiare in ipotesi la validità o l'efÌicacia dell'obbligazione fideiussoria, ma non dell'obbligazione principale -, la mancata impugnazione della sentenza anche nei confronti del debitore principale, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.2.2005, n. 3028).
Nel caso in esame neanche si pone un problema di litis denuntiatio, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., essendo abbondantemente decorso, alla data della prima udienza di trattazione dell'appello (15.12.2025), in cui la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine c.d. lungo per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che è venuto a scadere il ###. 3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di ### per avere ritenuto che la ### 2018 S.r.l. sia titolare del credito, di cui era già titolare la ### dei ### di ### S.p.A., azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante. In particolare, ### ha dedotto che “In nessun caso (…) risulta provata la titolarità e la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria ### 2018 ### in favore della quale il Giudice del primo grado ha erroneamente disposto la condanna di ### e di luciano ### al pagamento della accertata somma (nel precedente giudizio RG 561/2016 Tribunale di ### di euro 41.708,52, oltre interessi dalla notifica del d.i.”.
Il motivo non è fondato. 3.1. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, 4116).
Nel caso in esame, la cessionaria ### 2018 S.r.l, e per essa la procuratrice ### S.p.A., ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Infatti, già nel proporre la domanda di condanna nei confronti della ### S.r.l. e di ### con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data ###, ha allegato e documentato che: - la ### 2018 S.r.l. ha acquistato pro soluto dall'originario creditore, la ### dei ### di ### S.p.A. (ex ### S.p.A.), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, co. 1 e 6) della legge 30.4.1999, n. 130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data ###, un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: ### rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; ### rapporti giuridici sorti in capo a ### dei ### di ### S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; ### rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; ### rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'### di servizi per il mercato agricolo e alimentare (###, costituito ai sensi del d.P.R. 28.5.1987, n. 278, come successivamente modificato e riorganizzato; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### S.p.A.; ### rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ### s.coop. a r.l., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso; - detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99 e 58 T.U.B., sulla ### UfÌiciale della ### del 23.12.2017 - Parte seconda n. 151; - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» ### «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio); - con procura autentica dal notaio ### di ### in data ### (rep. 57298; racc. 29003), la ### 2018 S.r.l. ha nominato la ### S.p.A. quale mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Dalla suddetta pubblicazione in ### UfÌiciale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla ### dei ### di ### S.p.A. nei confronti della ### S.r.l., e quindi nei confronti di ### Ciò non soltanto in ragione dell'individuazione dei crediti ceduti, che consente di ricondurre il credito azionato nell'ambito della cessione, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti; ma anche perché, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrassegnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999; 3.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### UfÌiciale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufÌicientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla ### UfÌiciale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso in esame, in cui è stata contestata dall'odierno appellante non l'avvenuta cessione del credito, ma espressamente e chiaramente la prova che il credito originariamente vantato dalla ### dei ### di ### S.p.A. nei confronti della ### S.r.l. fosse compreso tra quelli ceduti ### 2018 S.r.l., quest'ultima ha fornito la prova che il credito in questione sia compreso tra quelli ceduti in blocco. Si deve ritenere, allora, che per effetto della suddetta cessione di crediti la ### 2018 S.r.l. sia subentrata nella posizione creditoria facente capo originariamente alla ### dei Paschi di ### S.p.a. nei confronti dell'odierno appellante, divenendone quindi la titolare. 4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal ### bunale di ### nella parte in cui ha condannato ### a pagare, in solido con la ### S.r.l., la somma che la sentenza n. 467/2021 emessa dal Tribunale di ### il ### ha accertato dovuta da tale società alla ### dei ### di ### S.p.A., e quindi alla cessionaria ### 2018 S.r.l. In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di ### con sentenza passata in giudicato, ha così disposto. “1. in accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara che, alla data del 30.09.2014 (ultimo estratto conto prodotto), ### S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., risulta debitrice di ### S.P.A. dell'importo pari ad € 41.708,52, quanto al saldo relativo al conto corrente n. 631013.39 (già n. ### presso la ###”; e che, pertanto, “il fideiussore, odierno appellante, ben poteva - come ha fatto -, mettere in discussione il rapporto di garanzia sottostante al rapporto principale intestato alla società, eccependo nei termini di legge sia la falsità delle sottoscrizioni rinvenute sui contratto di fideiussione depositati da ### 2018 SRL”.
Il motivo non merita accoglimento. 4.1. ### nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto che “alcune sottoscrizioni apposte sul documento depositato in fotocopia dalla banca, sono apocrife ed in massima parte non riferibili al signor ### che ne disconosce l'autenticità. Sicuramente quelle evidenziate in giallo (doc. 8), salvo altre in esito all'esibizione dei documenti originali”. Nel proporre appello deduce che “### circostanza rende del tutto nullo il documento artefatto, evidentemente modificato e riadattato per mano estranea rispetto a quella del signor ### Petrongari”.
All'udienza del 9.5.2022, il giudice designato del Tribunale di ### a fronte del disconoscimento di firme e dell'istanza di verificazione riservato ogni provvedimento, ha invitato parte opposta a versare in atti gli originali dei documenti in ordine ai quali è stata formalizzata richiesta di disconoscimento di sottoscrizione. Parte opposta provvedeva puntualmente a ridepositare la documentazione richiesta unitamente alle memorie 183, co. 6, n. 2) mentre, stante l'emergenza ### non essendo stata fissata l'udienza in presenza non era possibile esibirli direttamente al Giudice (cfr. all. provvedimento del giudice del 06.12.2022).
Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, nel giudizio innanzi al Tribunale di ### che ha emesso la sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021, ### - parte anche di quel giudizio - ha espressamente dichiarato di essersi costituito fideiussore della ### S.r.l. sino alla concorrenza di € 560.000,00, vale a dire l'importo della garanzia rilasciata in data ### e che reca le sottoscrizioni che lo stesso, nel primo grado del presente giudizio, ha disconosciuto.
Con la propria memoria 183, co. 6, n. 1) c.p.c. la ### 2018 S.r.l. ha depositato la copia integrale della sentenza n. 467/2021 emessa dal ### nale di ### in composizione monocratica, in data ###, in cui risulta che parte attrice di quel giudizio era anche l'ing. ### oltre alla ### sino S.r.l. Soprattutto, nel riassumere il giudizio il giudice ha rilevato che “###, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue: 1. Di avere sottoscritto con l'istituto bancario convenuto un contratto di c/c n. 63101339, con afÌidamenti, in relazione ai quali l'#### prestava garanzia a mezzo fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 560.000,00”.
Condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che “La pronuncia de qua non è stata fatta oggetto di impugnazione nei termini di legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., deve ritenersi irretrattabile, con valore vincolante tra le parti, i suoi eredi e gli aventi causa (siccome risultante dalla pertinente certificazione di passaggio in giudicato versata in atti). ###à del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)”.
Ne consegue che con la suddetta sentenza del ### di ### è stata accertata la qualità di fideiussore di ### che peraltro deduce il passaggio in giudicato della stessa. 4.2. Parte appellante deduce, inoltre, che “l'opposta afferma che il documento del 2.08.2005 rappresenterebbe l'estensione delle precedenti fideiussioni del 29.01.2002; 14.04.2003 e 21.07.2003. Fideiussioni di cui non v'è traccia”.
A prescindere da quanto indicato dall'odierna appellata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data ###, è sufÌiciente esaminare la fideiussione omnibus sottoscritta in data ### da ### per verificare come la stessa non costituisca una mera estensione dell'importo della garanzia già prestata in precedenza dallo stesso, ma di una vera e propria nuova fideiussione. Infatti, si tratta di un contratto contenente tutte le condizioni che disciplinano lo stesso, e non soltanto l'importo - diverso e maggiore - rispetto a precedenti fideiussioni che pure la ### 2018 s.r.l. allega essere state prestate dall'odierno appellante, e che dunque non aveva onere di produrre. 5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data ### da ### per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, laddove le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono state ritenute predisposte in violazione delle norme antitrust con provvedimento di ### d'### n. 55 del 2.5.2005.
Il motivo non merita accoglimento. 5.1. Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dedotto che “### tata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione allegato, la ### convenuta, avendone avuto tutte le possibilità, risulterebbe ormai decaduta dalla possibilità di proporre azioni nei confronti dei fideiussori”. ### di decadenza per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta dunque effettuata, seppure del tutto genericamente, ma non ritiene questo giudicante che per questo la stessa possa essere ritenuto inammissibile.
Non ignora questo giudicante che, secondo un risalente precedente di legittimità, la formulazione di un'eccezione in senso proprio (e, segnatamente, l'eccezione di decadenza) costituisce manifestazione del potere dispositivo delle parti, che deve essere posta in essere mediante specifica deduzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.11.1969, n. 3751). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (soprattutto della ### della Suprema Corte) è però nel senso di distinguere tra il potere di allegazione della parte e quello di rilevazione, che può essere effettuato anche dal giudice nell'ambito della circostanze di fatto ritualmente allegate e provate dalle parti.
In conformità ai principi sopra enunciati, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufÌicio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 16.8.2025, n. 23352).
Nel proporre appello ### deduce che “E' infatti evidente che l'ingiunzione emessa in data ### e notificata a ### in data ### ed in data ### all'Ing. ### sia da collocarsi ben oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., dovendosi individuare, secondo il noto principio di diritto, il momento dell'istanza contro il debitore con quello dell'azione giudiziale (Cass. n. 25197/2023)”. 5.2. Nel caso in esame, tuttavia, il confronto tra il testo delle clausole censurate art. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. con le clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante evidenzia - come ha dedotto parte appellante, già nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. - che la ### odierna opposta non ha utilizzato il modello A.B.I. predisposto nel 2002, e diffuso nel 2003, richiamato da controparte.
In particolare, partendo proprio dalla previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, quello che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., la modulistica utilizzata dalla ### S.p.A. prevedeva: “I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente deroga/deroghiamo”. ###. 6 dello schema prevedeva, invece, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato” (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
I due testi sono sicuramente di contenuto identico, ma non sono sovrapponibili, e quindi non è possibile ritenere che la previsione di cui all'art. 6 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione sottoscritto da ### in data ###, sia nulla in ragione di quanto accertato dalla ### d'### con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con cui si è statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. ### da parte della ### S.p.A. nel proprio modello di fideiussione di un testo difforme, e non sovrapponibile a quello, non consente di affermare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il precipitato di un ambito dell'accordo violativo della concorrenza, e quindi non è possibile ritenere la nullità delle previsioni contrattuali dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, seppure di contenuto sostanzialmente coincidente con quelle ritenute in contrasto con la disciplina antitrust dall'### preposta.
La non corrispondenza del contratto di fideiussione per cui è causa rispetto al modello A.B.I. richiamato da parte appellante è evidente soprattutto qualora si abbia riguardo all'art. 8 dello schema A.B.I., che, nel prevedere l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponeva: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; l'art. 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data ### da ### prevede, invece, che “###iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efÌicacia prescinde dalla validità ed efÌicacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefÌicaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Alla luce della previsione del contratto in data ### appena riportata, è di tutta evidenza come la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nello stesso non possa essere ricondotta sic et simpliciter a un'attività associativa di conformazione degli schemi applicati dagli istituti di credito associati. Infatti, non è possibile affermare che, con riguardo al contratto per cui è causa e alla posizione contrattuale della ### S.p.A., il modello A.B.I. abbia avuto l'effetto di “precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto”. Infatti, se - come si legge nel provvedimento della ### d'### - “### che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare - attraverso la standardizzazione contrattuale - una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”, nel caso in esame difetta proprio tale presupposto per poter ritenere che il contratto in data ### si ponga a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005. 6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di primo grado. In particolare, ### deduce che la decisione assunta dal ### di ### in ordine alle spese di lite sarebbe non soltanto contraddittoria, ma anche errata in diritto, in quanto “Del tutto temeraria è risultata ed è da ritenersi, l'ingiunzione richiesta da ### 2018 ### nei confronti degli opponenti ed in particolare dell'odierno appellante. Tanto è vero che l'opposizione ha trovato accoglimento nei limiti del giudicato intervenuto, ####OPPOSTA”.
Il motivo è privo di pregio.
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla ### è stata comunque accolta, peraltro nei limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). ### conferma la fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore intimato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., VI-2, 16.11.2017, n. 27234).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittimamente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587).
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale - nel caso in esame - la ### opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia personale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente. 7. ### appellata ha dedotto che, “nel caso che ci occupa ove sicuramente il contegno di controparte è illegittimo e contrario a correttezza e buona fede non potrà esimersi la Corte d'Appello dal condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.”.
Anche qualora si ritenesse - come deduce la ### 2018 S.r.l. - che la presente impugnazione sia temeraria, in quanto “E' del tutto palese che controparte stia abusando della macchina della giustizia, ovvero sta instaurando una moltitudine di giudizi solo per opporre un'inutile resistenza”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la ### 2018 S.r.l. non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordinaria.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902). 8. In conclusione, l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 1732/2024 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, il ### deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla decisione della causa alla prima udienza. ### il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora consista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. ### rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della domanda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello).
Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ( Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228. P.Q.M. La Corte di appello di ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza 1732/2024 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, il ###; condanna ### a rimborsare alla ### 2018 S.r.l., per essa alla mandataria ### S.p.A., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge; dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. ### 15.12.2025 IL GIUDICE
EST. #### de ###
causa n. 1728/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Mario Montanaro