blog dirittopratico

3.661.599
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 652/2025 del 04-12-2025

... motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ATTRICE - e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ###: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione ### come da verbale di udienza del 9.6.2025 ### atto di citazione notificato il #### ha convenuto dinnanzi questo ### per farne dichiarare l'inadempimento agli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 e sentire pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c. c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in ### c.da Berbaro, costituito da villetta per abitazione facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa.  ### ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per mancata percezione dei canoni di locazione, per deprezzamento degli arredi comprati per l'immobile promesso in vendita nella misura da accertare in corso di causa. 
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto preliminare oggetto di causa e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile e al suo mancato godimento, oltre a tutti gli ulteriori pregiudizi subiti ed alla restituzione della somma di euro 54.000,00, da aumentare di rivalutazione ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito dell'attrice, ed al rimborso della somma di euro 64.000,00 per migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.  ### ha dedotto che in data ### è stato stipulato presso lo studio del legale di fiducia un contratto preliminare tra il suo dante causa e la convenuta per la vendita del suddetto immobile; che il prezzo è stato dalle parti convenuto in euro 155.000,00 da pagarsi alla stipula dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. 
Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. 
Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. 
Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma che, malgrado ciò, la parte promittente venditrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva a ### di ### per la risoluzione del mutuo e non aveva provveduto a pagare le rate del mutuo, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società, rendendo impossibile l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente. 
Ha anche dedotto che il 3 luglio 2020 era stata iscritta ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma ad istanza di un terzo creditore; che il ### la promittente venditrice aveva sostituito clandestinamente la serratura e le chiavi del cancello d'ingresso e dell'apertura dell'immobile occupandolo abusivamente. 
Ha anche rappresentato che il ### è deceduto il promissario acquirente ### la cui eredità è stata accettata dall'attrice con dichiarazione espressa in data ###. 
Dedotto che dal comportamento della convenuta, costituente inadempimento contrattuale, sono derivati dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, ha così concluso: “### - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; per l'effetto - ### per i motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge; #### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; Per l'effetto: - Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ### e ### - Ordinare a ### di restituire a ### la somma di €. 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito ### - ### a ### di restituire a ### la somma di €. 64.000,00, o altra che sarà ritenuta di giustizia e che sarà accertata in corso di giudizio, in ragione delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa dal ### e degli acquisti di arredi e altri beni mobili da quest'ultimo effettuati; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge”. 
Si è costituita con comparsa ### che ha aderito alla domanda di trasferimento dell'immobile in favore dell'attrice previo pagamento da parte della stessa del prezzo residuo della compravendita. Ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di risoluzione del contratto preliminare inter partes, di quella ulteriore di rimborso all'attrice della somma di euro 54.000,00 ed, altresì, quella di restituzione della somma di euro 64.000,00 richiesta dall'attrice a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione ed acquisto di mobili. 
Ha affermato non sussistere alcun proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, precisando che sono state formulate per conto dello stesso promissario acquirente, come documentato dalla corrispondenza via e-mail prodotta in allegato alla comparsa, varie proposte transattive alla ### per l'estinzione del mutuo senza però ottenere tale risultato, non essendo state le condizioni proposte accettate dall'istituto di credito. 
Ha perciò rappresentato che il mancato accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non è dipeso dal comportamento della promittente venditrice bensì dalla mancata accettazione da parte della ### delle proposte al ribasso formulate dal ### promissario acquirente.  ### ha anche precisato che l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non era subordinato al pagamento alla banca delle rate del mutuo maturate successivamente alla stipula del preliminare di compravendita. 
Ha infine dedotto che parte promittente venditrice non è stata posta nelle condizioni di stipulare l'atto definitivo in quanto il promissario acquirente ha omesso di indicare il notaio e di invitarla per la stipula, in violazione delle pattuizioni assunte; ha rappresentato che il termine del 31.12.2021, pattuito per la stipula dell'atto definitivo, non fosse essenziale, come confermato anche dall'appendice al contratto preliminare stipulato in pari data. 
Aderendo alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto avanzata dalla parte attrice, previo pagamento del residuo prezzo pattuito in euro 103.521,00 per il trasferimento del bene e con l'integrale rigetto delle richieste di restituzione e di risarcimento del danno avanzate in citazione, stante la non applicabilità della disciplina delle migliorie di cui all'art. 1150 c.c., la convenuta ha così concluso: “1) ### la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore dell'attrice, previo pagamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo in favore della convenuta; 2) ritenere e dichiarare la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, rigettarla con ogni statuizione di legge; 3) rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta; 4) Conseguentemente, rigettare la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 54.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, da valere quale caparra confirmatoria; 5) ### la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 64.000,00, richiesta a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilia, perché infondata e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda, formulata in via principale dall'attrice ### di trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contratto preliminare del 3.7.2019, non può essere accolta. 
E, invero, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa, sono emerse difformità urbanistiche che il perito ha qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00.  ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva.
Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot.  ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno dalla veranda esso non è presente, la veranda è riportata con una sagoma terminale difforme sia dalla concessione edilizia che dallo stato attuale e la stessa è indicata come “### Scoperta”. Pertanto, sia che la regolarizzazione delle opere abusive vengano accolte o respinte, si dovrà procedere ad una ripresentazione della planimetria catastale che rispecchi lo stato dei luoghi e quindi una modifica catastale al ### (pagg. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
All'accertamento del difetto di conformità catastale da parte del ### le cui conclusioni sul punto non sono state contestate né smentite dalle parti, consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 - nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19 del decreto legge n. 78/2010, a sua volta convertito nella legge 122/2010 - la proprietà dell'immobile per cui è causa non è suscettibile di trasferimento neppure a mezzo della sentenza la cui pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, in sostituzione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c. c.. 
Tale conclusione si pone in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 12654/2020 nel dirimere la questione relativa all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della L 52/1985, oltre che ai trasferimenti eseguiti con atti di autonomia privata, anche alla domanda della parte che chieda sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c. c., ha statuito che: “La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo (par. 35.5.1 della motivazione). Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”. 
E, ancora, di recente la Suprema Corte ha affermato che: “La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis, della L. 52/1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo” (così, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2024, n. 28099). 
I principi sopra espressi sono applicabili nella fattispecie in esame atteso che parte convenuta, pur concordando sulla domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non ha prodotto nelle more della decisione idonea documentazione di regolarizzazione, almeno sotto l'esaminato aspetto catastale, dell'immobile al cui trasferimento entrambe le parti ambivano. 
Ciò determina l'improcedibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice in via principale.  2. Ciò posto, passando adesso all'esame della domanda avanzata dalla parte attrice in via subordinata di risoluzione del contratto preliminare di vendita di cui si discute, per grave inadempimento della convenuta, deve ritenersi che tale domanda sia fondata e vada accolta.
Giova premettere, al riguardo, che ciascuna parte ha addebitato all'altra la causa della mancata stipula del contratto definitivo.  ### ha accusato la convenuta di non essersi attivata per raggiungere la transazione promessa con la ### mutuante per l'estinzione del mutuo del cui accollo da parte del promissario acquirente le parti avevano inserito una pattuizione nel preliminare; di non aver versato le rate del mutuo in questioni, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società e l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata sull'immobile promesso in vendita; di non aver assicurato la libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, essendo stata pure iscritta in data ### ipoteca giudiziale da parte della società ### in forza di un D.I. per euro 10.000,00 emesso dal ### di Roma in danno della promittente venditrice. ### ha anche addebitato alla convenuta la presenza di abusi e irregolarità catastali nell'immobile, scoperti all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nel corso del presente giudizio e non segnalate al momento del preliminare di compravendita, incidenti sulla stessa possibilità di stipulare il definitivo nonché l'esistenza di un procedimento esecutivo a carico dell'immobile, avviato pure nelle more del giudizio, in conseguenza del mancato pagamento del mutuo contratto dalla convenuta. 
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il ### (promissario acquirente e marito dell'attrice) aveva formulato proposte transattive alla ### a condizioni per lui vantaggiose, come da corrispondenza via e mail prodotta in allegato alla comparsa di risposta, ma non ritenute favorevoli dalla ### mutuante così non favorendo il buon esito delle trattative nonché l'accollo del mutuo. 
Ha sostenuto pertanto che nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi al mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo nel frattempo maturate, considerato che tale pagamento non è stato neppure pattuito tra le parti come obbligo gravante sulla promittente venditrice. 
Ha affermato che nessuna diffida ad adempiere era stata formulata prima del giudizio da parte del ### né da parte dell'erede, nonostante il primo fosse tenuto per contratto ad invitare la promittente venditrice alla stipula del definitivo. Ha infine sostenuto l'irrilevanza dell'iscrizione ipotecaria da parte di ### ai fini della stipula del definitivo.
Orbene, dalla comparazione dei reciproci comportamenti tenuti dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. 
E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. 
Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. 
Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo in questione e anche considerato che il dovere generale di buona fede e correttezza, che governa l'esecuzione di tutti i contratti, impone al promittente venditore di fare tutto il possibile per assicurare la stipula del definitivo. 
La convenuta, infatti - alla luce delle e-mail depositate in allegato alla comparsa di risposta, in quanto inviate alla ### comunque a suo nome dall'avvocato ### anche ove siano state concordate o decise quanto al contenuto dal ### (per come emerge all'esito della prova testimoniale resa dall'avvocato ### - non poteva non sapere del fatto che tali proposte non venivano accolte dalla banca sicchè ciò rendeva ancora più importante, per assicurare il buon esito del preliminare, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolarne il suo accollo da parte del ### alle condizioni originariamente concordate in sede ###effetti, tale mancato pagamento da parte della convenuta promittente venditrice delle rate di mutuo nel frattempo maturate è stato determinante nell'impedire la stipula del contrato definitivo, avendo causato il successivo passaggio a sofferenza del credito dato a mutuo e, perfino, l'inizio dell'esecuzione forzata sull'immobile di cui è stata documentata da parte dell'attrice, con nota del 24.5.2025 prima della precisazione delle conclusioni, la proposizione di un'istanza di vendita forzata avanzata dalla società creditrice cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo. 
Deve evidenziarsi peraltro che parte attrice ha anche dimostrato che il ### promissario acquirente, aveva già versato alla promittente venditrice, prima della stipula del definitivo, e in vari momenti, somme complessivamente ammontanti ad euro 54.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, sicchè la convenuta era stata messa nelle condizioni di pagare le rate del mutuo nel frattempo maturate. 
È pacifico invece tra le parti il fatto che le rate di mutuo, maturate nelle more della stipula del definitivo, non siano state pagate dalla promittente venditrice e ciò risulta anche confermato dal passaggio a sofferenza del credito derivante dal mutuo. 
Deve segnalarsi peraltro che la volontà di non stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice emerge chiaramente anche dalla e-mail datata 26 novembre 2020 inviata dalla Meo al ### depositata dalla parte attrice in allegato alla sua memoria istruttoria dell'1 giugno 2023 (all. 2 del ricorso possessorio prodotto in allegato al doc. 11 della memoria istruttoria depositata nel presente giudizio - fascicolo Rg. 1725/2022). 
Nella suddetta e mail, non contestata nel suo contenuto dalla parte convenuta avuto riguardo agli atti del possessorio RGN 1725/2022 confluiti nel presente giudizio, l'avv. ### difensore della ### dichiarava: “scrivo la presente per incarico ricevuto dalla signora ### ……per comunicare l'intenzione della medesima di non continuare a coltivare l'intesa per la cessione del bene sopra indicato a cagione del mancato rispetto degli accordi preliminari e, segnatamente, per non avere versato l'acconto più volte richiesto, alla stessa indispensabile per far fronte alle rate di mutuo insolute. In ragione di ciò, la invito a restituire le chiavi che a suo tempo le sono state consegnate affinchè potesse procedere a rilievi e misurazioni, anche in assenza della proprietaria, per la futura eventuale ristrutturazione della casa. A tal fine, la mia ### rimane in attesa di aver restituite le chiavi immediatamente e senza alcun indugio alla ricezione della presente missiva” (all. 11 alla memoria dell'1 giugno 2023- doc. 2 allegato al ricorso possessorio prodotto). 
Dalla suddetta e mail emerge dunque che: 1) le rate del mutuo, già all'epoca della e mail inoltrata dall'avv. ### per conto della Meo in data ###, non risultavano pagate dalla promittente venditrice nonostante, per come chiarito, tale obbligo discendeva già in forza del contratto di mutuo che la vincolava direttamente e personalmente; 2) che non aveva intenzione di addivenire più alla stipula del definitivo nonostante alla data del 26.11.2020 risultavano pure versate delle somme dal ### a titolo di acconto sul prezzo per come dimostrato nel presente giudizio. 
Inoltre, nella proposta transattiva del 9.10.2020, di poco antecedente alla e-mail del 26.11.2020 sopra citata, l'avv. ### aveva chiesto alla ### mutuante per conto della Meo di estinguere il mutuo per euro 55.000,00 rappresentando difficoltà economiche della stessa promittente venditrice conseguenti alla morte del marito e derivanti anche dalla situazione economica successiva all'emergenza del ### Dalla lettura della e mail del 15.9.2021 (allegato 6 alla comparsa di risposta) il mutuo risultava pure già ceduto da MPS ad altra società per il suo passaggio a sofferenza. 
Seppure nella successiva e mail del 27.1.2022 (doc. 14 della comparsa di risposta), inviata dall'avv. ### emergono anche difficoltà economiche della ### subentrata quale erede del ### ad accettare le condizioni transattive per l'estinzione del mutuo offerte dalla ### con le precedenti e mail del 13.12.2021, deve ritenersi che ciò non abbia reso meno grave il comportamento della Meo tenuto in precedenza, per come sopra illustrato. 
A tale condotta deve pure aggiungersi quella, di non minor rilievo, relativa al non avere la promittente venditrice neppure assicurato la piena libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie. Infatti, è documentato (doc. 5 allegato all'atto di citazione), oltre che pacifico tra le parti, il fatto che sull'immobile promesso in vendita, nelle more delle trattative con la ### mutuante per l'estinzione del muto, è stata in data ### iscritta ipoteca giudiziale per euro 10.000,00 da parte di ### cioè di altro soggetto creditore della promittente venditrice. 
La convenuta, non pagando i propri debiti, non ha assicurato la libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie sull'immobile promesso in vendita né risulta che tale iscrizione sia stata cancellata prima dell'emissione della presente sentenza né la convenuta ha offerto di procedere alla cancellazione, indicando al giudicante le relative condizioni per procedere alla liberazione dell'immobile, onde consentire l'emissione della sentenza ex art. 2932 Tale comportamento, ossia l'inadempimento della convenuta all'obbligo di assicurare il bene libero da ipoteche, posto che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa anche per le ragioni sopra esplicitate, rileva dunque ai fini dell'imputabilità alla convenuta della risoluzione giudiziale del contratto, domanda avanzata in via subordinata dalla parte attrice. 
Infine, per come chiarito, in corso di causa è emerso anche che l'immobile promesso in vendita non presenta le condizioni di conformità catastale oggettiva indispensabili per la valida stipula del contratto definitivo, impedendo così anche la possibilità da parte del giudice di emettere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Né risulta che la convenuta si sia adoperata in vista della stipula del definitivo o dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ad eliminare tali difformità segnalate dal ### nonostante l'### adesione alla domanda avanzata dall'attrice in via principale. 
Ne consegue che, anche ove non fosse intervenuto il decesso del ### e anche se fosse stata inviata la diffida ad adempiere da parte della sua erede attrice - che aveva comunque manifestato, anche prima dell'accettazione espressa dell'eredità, la sua qualità di erede e di voler subentrare nel contratto sin dalla proposta transattiva del 27.01.2022 inviata dall'avv.  ### (prodotta dalla stessa convenuta) nonchè con la notifica della citazione per l'introduzione del presente giudizio - non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del definitivo a causa del comportamento gravemente inadempiente della parte convenuta che non ha garantito la piena conformità catastale oggettiva del bene e la piena libertà dell'immobile dalle ipoteche al momento dell'emissione della presente sentenza né si è offerta di farlo, indicando le relative condizioni economiche, in vista dell'emissione della sentenza di esecuzione in forma specifica. 
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 3. ### della domanda di risoluzione del contratto comporta, come conseguenza, anche la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata a titolo di acconto del prezzo, eseguito a mezzo di più versamenti, di € 54.000,00, atteso l'effetto retroattivo della risoluzione espressamente regolato dall'art. 1458 c.c. (Cass. civ., II, Sent., (data ud. 11/03/2010) 27/05/2010, n. 13003). 
Il versamento di tale importo a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto risulta infatti privo di titolo e ne giustifica la restituzione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/02/2013, n. 5033).  3.1. Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, per come richiesto in citazione, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv. c.c. per l'indisponibilità della somma anticipata (v.  civ., Sez. III, 15/03/2004, n. 5237; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 04/12/1992) 04/12/1992, n. 12942). 
Ne discende che sull'importo corrisposto a titolo di acconto del prezzo saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo. 
Parte attrice ha infatti a tal riguardo allegato e documentato di aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9).  4. ### ha anche chiesto il pagamento dell'importo di complessivi € 64.000,00 a titolo di migliorie apportate all'immobile. 
Ha dedotto di aver eseguito spese di ristrutturazione dell'immobile, per l'acquisto di materiali, nonché di arredi ed elettrodomestici. A supporto della domanda ha prodotto in copia alcune fatture, relative promiscuamente alle opere ed ai beni mobili acquistati. Nel corso dell'istruttoria sono state altresì assunte le dichiarazioni testimoniali. La domanda è stata avversata dalla convenuta che ha tra l'altro dedotto la non spettanza del rimborso, atteso che la promittente acquirente ha avuto la mera detenzione e non il possesso, rimanendo esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 c. c., dettato a tutela del diritto del possessore al rimborso dei miglioramenti. 
Orbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento. 
In primo luogo, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attrice per gli arredi, gli elettrodomestici ed i beni mobili acquistati e collocati nell'immobile per cui è causa di cui sia possibile la restituzione da parte della convenuta ove ne sia dimostrata la proprietà. 
Detti beni, peraltro, non sono stati neppure elencati in modo puntuale né in atto di citazione né nei successivi atti difensivi del presente giudizio, avendo l'attrice richiamato un elevato numero di fatture allegate all'atto di citazione, con la finalità di documentarne il costo sostenuto ai fini della condanna risarcitoria richiesta, non essendo stata domandata anche la restituzione dei beni mobili asportabili.  5. A parte la questione relativa alla mancata puntuale allegazione dei beni mobili di arredamento acquistati, di cui sarebbe stata possibile una domanda di restituzione previo accertamento della relativa proprietà, deve evidenziarsi che non risulta dimostrato neppure il deprezzamento dei suddetti beni mobili, sicchè non può riconoscersi il risarcimento del danno pure a tale titolo proposto.  6. Del pari, non può riconoscersi a titolo risarcitorio, l'importo speso per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e per l'acquisto dei materiali impiegati a tale scopo.
Risulta infatti fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, secondo cui nella specie non è applicabile il disposto di cui all'art. 1150 c.c. non potendo qualificarsi come possesso la situazione di godimento del bene da parte del promissario acquirente in attesa di stipula del contratto definitivo. 
La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, definendosi la relazione del promissario acquirente con il bene in termini di detenzione qualificata, l'art. 1150 c.c., non si applica (conformi, seppur in fattispecie diverse dalla detenzione in base a preliminare, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e 13316 del 30/06/2015). 
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. sez. U, n. 7930 del 27/03/2008, più volte ribadita come ad es. da Cass. n. 5211 del 16/03/2016) ha affermato, superando precedenti orientamenti, che nella promessa di vendita, anche quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità eventualmente conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Deve peraltro osservarsi che nel caso di specie l'effetto anticipato del contratto è stato pure contestato dalla parte convenuta, avendo essa sostenuto che la consegna delle chiavi al promissario acquirente fu fatta solo temporaneamente per consentire delle misurazioni. 
Tale circostanza risulta confermata dalla e-mail del 26.11.2020 sopra richiamata prodotta nel fascicolo possessorio allegato dalla stessa parte attrice (doc. all.11 sopra citato). 
La convenuta ha sostenuto inoltre che la chiave dell'immobile poi è stata trattenuta arbitrariamente dal ### e tale circostanza, sostenuta in comparsa di risposta, non è stata né smentita né contestata in modo specifico dalla parte attrice nella sua memoria n. 1 ex art. 183
VI comma c.p.c. Non vi è dunque alcuna prova, né allegazione difensiva in tal senso, da cui risulti che tra le parti sia intercorso un comodato d'uso collegato al preliminare. 
In ogni caso, anche ove fosse configurabile un rapporto di comodato, funzionalmente collegato al preliminare di vendita stipulato tra le parti, ciò non consentirebbe di riconoscere a titolo di migliorie gli importi documentati nelle fatture prodotte in giudizio, atteso che, a parte la non applicabilità dell'art. 1150 c.c. per come sopra chiarito, tale costo non sarebbe neppure riconoscibile ai sensi dell'art. 1808 c.c. non avendo parte attrice dimostrato i relativi presupposti, cioè che si sia trattato di spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile promesso in vendita e che le stesse avessero carattere necessario e urgente. 
Non risulta dimostrato neppure che vi sia stato il consenso della convenuta all'esecuzione delle suddette opere.  7. Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile quantificata dalla parte attrice in misura pari ai canoni di locazione che avrebbe percepito dalla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo sino ad oggi. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto l'importo di €. 58.125,00 (dal 31.12.2021 al 31.08.2025). 
Orbene, anche tale domanda non può essere accolta.  ### non ha infatti dimostrato che, nelle more della risoluzione del contratto, alla cui pronuncia è ricollegabile la suddetta domanda risarcitoria, avrebbe certamente locato il bene anziché disporne a titolo personale. 
Tale danno, qualificabile come lucro cessante, non è infatti presunto ma andava espressamente provato nel presente giudizio. 
Giova inoltre evidenziare che parte attrice, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo per l'acquisto del bene immobile, di cui lamenta il mancato godimento fino ad oggi, e, anzi, pur ottenendo per effetto della presente sentenza la condanna della controparte alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ove fosse accolta tale domanda risarcitoria, otterrebbe un risultato che, in realtà, è impedito dalla stessa domanda di risoluzione contrattuale che ha proposto in via subordinata, atteso che la pronuncia risolutoria pone le parti nella stessa situazione che esse avevano prima della stipula del contratto poi risolto.
Tale danno, oltre che non dimostrato, non è peraltro neppure configurabile. 
È infatti pacifica la circostanza che la stessa attrice, anziché la promittente venditrice che aveva ancora la proprietà del bene, prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo ha avuto il godimento diretto dell'immobile per cui è causa, avendolo rilasciato alla convenuta solo nel corso del presente processo in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio che ha deciso il reclamo possessorio (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).  8. Del pari, non può riconoscersi all'attrice il danno per mancata stipula del definitivo e per il mancato trasferimento della proprietà dell'immobile atteso che tale danno, per giurisprudenza consolidata, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, e il prezzo del bene pattuito in contratto (così, fra le tante, ### 25.### n. 6938; ### n. 1006/1992). 
Posto che ad essere risarcibile sarebbe, tutt'al più, solo tale differenza, ossia l'incremento di valore che avrebbe ottenuto l'attrice ove l'immobile fosse entrato nel suo patrimonio rispetto al prezzo pattuito in contratto (nella specie neppure versato integralmente se non limitatamente ad un acconto di cui viene disposta in sentenza la restituzione), non vi è prova che tale differenza sussista nel caso concreto atteso che l'immobile risulta pacificamente gravato da ipoteche e risulta anche documentato dalla stessa parte attrice che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.  ### ha inoltre riscontrato difformità urbanistiche e irregolarità catastali il cui costo per il ripristino è stato quantificato in euro 12.000,00 sicchè tali costi, in realtà, determinano una riduzione del valore commerciale originario del bene. 
In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice che ha pure chiesto, seppure in via generica, il risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile promesso in vendita, fornire al decidente la prova della sussistenza di tale incremento, quale misura risarcibile del mancato guadagno per come chiarito, nonché gli elementi (in primis il valore commerciale dell'immobile) per la valutazione della reale sussistenza di tale incremento, posto che il prezzo del bene è invece già desumibile dal contratto preliminare di vendita prodotto in giudizio. 
Ne consegue che anche tale domanda va respinta.  9. Vanno infine regolate le spese processuali.
Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. 
Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. 
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. 
Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta.  9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione all'attrice dell'acconto sul prezzo versato di complessivi euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento, per come indicato in parte motiva, sino al saldo; - rigetta le ulteriori domande proposte in citazione; - compensa le spese di lite tra le parti per 1/2; - condanna ### a rifondere la restante quota spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 7.320,05 di cui euro 7.051,5 per compensi ed euro 268,55 per spese vive oltre #### rimborso spese generali come per legge; - le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 2.12.2025 Il giudice

causa n. 1836/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

M
3

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31334/2025 del 01-12-2025

... dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”. Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. 9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: ### domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettro nica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### E ### S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domicil iata “ex lege ” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente - nonché contro ####à del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/06/2025 ###À ### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata “ex lege ” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - e contro ### - ### (###, DE #### - intimati - Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di Velletri, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli ### e #### 1. ### ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di Velletri, che - nel pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società ### di ### e ### S.c.p.a. (d'ora in poi, “### Popolare”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla ### del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confron ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente.  2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di Velletri del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. 
Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché ### in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto. 
Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. 
Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito dell'esecuzione in esame”. Rig ettata l'istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragion e dell'allegazione del preteso difetto di legittimazione di ### per le stesse ragi oni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l'esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell'accogliment o della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 
A tale conclusione l'adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le ecc ezioni e difese dell'odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non e ssere sta ti opposti , in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall'opponente ### vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell'odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa ### quale erede del defunto marito ### Difatti, ### produceva sentenza resa dal Tribunale delle ### di ### il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l'11 marzo 2015 - con la quale ### era stato escluso dalla suddetta società cooperativ a. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell'opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente ### popolare, di restituzione, a ### di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato.  3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come detto - di sette moti vi, gli ultimi due dei qu ali, peraltro, proposti in via condizionata.  3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc.  e dell'art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione) e violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., anche in relazi one ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. 
Il motivo si articola in tre censure. 
La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della q ualità di so cio in capo a G aetano ### coniuge del la Martucci”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle ### di ### Osserva, al riguardo, la ricorr ente che tale “ modus decidendi” contrasterebbe con l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di leg ittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell'opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell'art.  276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. 
In parti colare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo inves tito, a tempo debito, gl i atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l'oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del gi udizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a ### e per esso all'erede ### La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di Velletri avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa ### in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizi o del potere d i rilevo d'ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell'opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secon do cui “le contestazioni riguardanti gli at ti di un a fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da ### che l'assegnazione del ### 1 ad essa ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell' ambito dell' esecuzione in esame”, l'in teresse a proporre l'opposizione avreb be dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall'opponente, al più tardi entro i venti giorni dall'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è deci sa l'ass egnazione del ### 1 all'odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo d egli acconti già ver sati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. 
Del pari, avrebb e errato il giudice della fase di merito dell'opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il sec ondo motivo di ricorso, stante la natu ra meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa ### La terza censura denuncia violazione dell'art. 100 cod. proc.  civ., stante la espressa rinun zia della ### procedente alla vendita forzata competitiva del ### 1, già in occasione dell'udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l' interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell'odierna ricorrente.  3.2. Il sec ondo motivo, che è “riferito alla intervenut a- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a ### denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art.  2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle deliber e societarie; contempor anea violazione degli artt.  2908 e 2909 cod. civ. e delle re gole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell'art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 
Anche il presente motivo si arti cola in più censure, per l'esattezza, quattro. 
In parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art.  2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l'art. 2929 cod. civ. di protezione dell'acquisto dell'assegnatario”. 9 In parti colare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc.  civ. - il Tribunale di Velletri avrebbe violato l'art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un'interpretazione dei motivi dell'appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legitti mità della delibera che ha disposto l' esclusione del ### dalla compagine sociale”. ### parte, ulteriore violazione dell'art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall'essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa ### giudicato che l'avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito ### (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. 
Inoltre, co me detto, viene denunci ata anche la violazione dell'art. 2929 co d. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle ### addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell'assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all'assegnazionevendita”, e segnatamente al decreto di trasfer imento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell'acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. 
La quarta censura denuncia il carattere asser tivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle ### comportasse la so pravvenuta perdita della legittimazione di essa #### l'odierna ricorrente, infatti, il ### ale di ### “non spiega per quale ragione o istituto ### il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità del la relativa delibera) d alla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all'asse gnazione comporti il venir meno dell'efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto del la esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia del la sig.ra ### durante tutte le attività della procedura esecutiva ”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prud ente apprezzamento del la prova (violazi one dell'art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”.  3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del ### di ### sulla carenza della qualità di socio del #### rispetto alla posizione della ###ra ### in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod.  proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2421 cod.  in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  e vizio di motivazione. 
Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla ### secondo cui il provvedimento di esclusione non incid e sull e sue pretese, riguardando lo stesso il marito ### e non lei, reale socia della Cooperativa”. 
Invero, ove si dovesse ritenere che il ### abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa ### la sentenza impugnata avrebbe violato “l'art.  2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra ### al libro soci della ### è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della ### la sig.ra ### dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”. 
Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. 
Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. 
Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.   9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig . Mangan o (e co sì della sig.ra ### quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod.  civ., anche in relazione all'art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la ### procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della ### e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltr o, tale errore di diritto “risu lta suggellato dal fatto che la ### procedente aveva rinunziato”, sin dall'u dienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forza ta competitiva del ### 1, poi e così assegnato alla sig.ra Martucci”. 
Il tu tto, infine, “fermo restando che la citata s entenza del ### di ### in quanto li mitata all'impu gnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in ess a indicato”. Considerato, poi, “che l'assegnazione-vendita del bene alla sig.ra ### at terrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito del l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc.  (promossa dal terzo cr editore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e qu ello di scamb io, ciò essendo comunque competenza esclusiva della ### del ### di ### tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003”.  3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all'art. 111, comma 6, ### ed all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc.  civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motiva zione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e co nsistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig .ra ### rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. 
Orbene, nell'intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a que lle allegazioni e di fese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. 
Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all 'evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento.  3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”. 
Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato. 
Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. 
Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all a restituzione del prezzo dell'assegnazionetrasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”.  3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l'impugnata decisione dell'opposizione agl i atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della ### denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.   Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione.  ### parte, sottoli nea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell'alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all'art. 92, comma 2, co d. proc. civ., segnatamente ne l senso di so pravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di ### 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe un a soccombenza “per così di re, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a que lle tipizzate nel la disposizione dell'art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricament e, per la ### formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in qua nto l'accoglimento dell'opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”.  4. Hanno re sistito all'avversaria impugnazione, co n distinti controricorsi, le società ### ed ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Sono rimasti solo intimati #### e l'### 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.  7. ### in persona di una sua ### ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.  8. La ricorrente e la controricorrente ### hanno presentato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile.  9.1. Come rilevato anche dal ### nerale press o questa ### risul ta caren te - nella specie - un'adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all'individuazione dei motivi dell'iniziativa assunta ex art. 617 cod.  proc. civ. da ### così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.  ### questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di ### giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. 
Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del ### - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della ### e del suo dante causa dalla compagine dei soci della ###, vale a dire l'antefatto dell'opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all'adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal ### Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc.  A riguardo, infatti, va osservato che l'indicazione dei motivi dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto proc essuale”, del qu ale è necessario dare conto, costituendo l'esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricor so per cassazione , in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). 
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli at ti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. 
Sotto qu est'ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualor a il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza forni re puntuali indi cazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la ### di cas sazione, al fine di renderne possibile l 'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656488-01). 
Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), pur nell'interpretazione “non formalistica” che dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s'impone, in base al testé citato arresto delle ### alla luce della sentenza della ### e altri c. ### del 28 ottobre 2021. 
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fas e di merito dell'opposizi one esecutiva possa no, in tesi, essere indotte dallo svil uppo della fase sommaria, re stando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quell o oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest'ultima (unico idoneo a definire l' ambito dell'opposizione nel suo complesso considerata).  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti.  11. A carico della ricorrente, stante la de claratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbl igo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto seco ndo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  ### dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, alle società ### di ### e ### icata S.c.p.a. e Coop erativa ### S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la ### dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### vile della ### di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025.  ### estensore ####  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 550/2024 del 08-01-2024

... nell'aprile 1995 la somma di £ 670.000.000 depositata su un conto corrente bancario di ### oltre a gioielli custoditi in una cassetta di sicu rezza presso la stessa banca di Lu gano per u n valore di €193.000,00, come da valutazione della gioielleria ### che molti immobili di ### non erano caduti in successione in quanto di essi la madre era solo usufruttuaria, per cui con la di lei morte, si era verificata semp licemente la rie spansione della sua nuda proprietà in proprietà esclusiva; che in su ccessione eran o caduti solo il 50% di un appartamento in ### con due box e l'appartamento di ### da lui già occupato quando ancora era in vita la madre; che il padre delle parti, ### deceduto nel 1979, aveva donato una certa somma a ciascuno dei figli, che essi avevano investito nell'acquisto di beni immobili; che con tale somma egli aveva acquistat o l'immobile di ### che era stato intestato alla società monegasca per evide nti fini di “protezione” fiscale e valutaria , attri buendone il 50% a ### fiduciariamente allo scopo di permettere ai genitori di controllare la destinazione del ben e; che con analoga somma, donatale successivamente, la sor ella ### aveva acquistato il ### la nuda proprietà (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1135/2018 R.G. proposto da: ### elett.te domiciliato in #####. 24, presso lo stud io dell'avvocato ### (###), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in ### TRONTO 32, presso lo st udio dell'avvocato ### (###), rappresentata e difes a dall'avvocato ### (###) per procura in calce al controricorso, 2 di 12 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di TORINO n.1901/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal #### atto d i citazione notif icato il #### a conveniva in giudizio davant i al Tri bunale di Torino il frate llo ### sostenendo che la madre, ### , vedova ### decedu ta il ###, col testamento olografo del 2.7.2 003, pubblicato il ###, ave va istituito erede universale il figlio ### o ### igi, non lascian dole alcun bene con la motivazione che la figlia avrebbe “già ricevuto e prelevato valori e somme largamente eccedenti e superiori” d i quanto lasciato al figlio ### i; che tale testamento doveva ritenersi lesivo dei suoi diritti di legittimaria (diritto ad una quota di 1/3 ex art. 537 comma 2° cod. civ.); che ne ll'asse eredit ario dove va essere ricompresa la quota del 50% della S ocieté ###, società propriet aria di un prestigioso immobile al sesto piano supe riore nel condom inio denominato ### di Mon tecarlo, don ato da ### al figlio ### con l'atto d el notaio ### del 15.11.1988, immobile poi venduto a terzi dal convenuto; che ### doveva conferire alla massa ereditaria la somma di € 153.042,10 che aveva prelevato dai conti correnti della defunta con gli interessi legali, nonché la somma di € 5.000,00, che aveva ricevuto dalla madre il ###; che ### occupava alcuni beni immo bili della massa, per i quali dall'apertura dell a successione dov eva corrispondere alla massa l'indennità di 3 di 12 occupazione, con interessi e rivalut azione monetaria; che l'intero asse eredit ario andava diviso ed attribuito per 2/3 a ### e per 1/3 a ### con condanna del primo a conferire alla massa l'immo bile sito a Mon tecarlo, o in subordin e con la riduzione della donazione relativa a tale immobile ai fini della reintegrazione della quota riservata all'attrice e con condanna del convenuto al pagamento dell 'indenn ità di occupazione in misura non inferiore ad € 800,00 per gli immobili di ### ia e ad €2.000,00 per l'immobile di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 
Si costitu iva nel giudizio di primo grado Mor ando ### che replicava che la sorella aveva taciuto di avere ricevuto dalla madre nell'aprile 1995 la somma di £ 670.000.000 depositata su un conto corrente bancario di ### oltre a gioielli custoditi in una cassetta di sicu rezza presso la stessa banca di Lu gano per u n valore di €193.000,00, come da valutazione della gioielleria ### che molti immobili di ### non erano caduti in successione in quanto di essi la madre era solo usufruttuaria, per cui con la di lei morte, si era verificata semp licemente la rie spansione della sua nuda proprietà in proprietà esclusiva; che in su ccessione eran o caduti solo il 50% di un appartamento in ### con due box e l'appartamento di ### da lui già occupato quando ancora era in vita la madre; che il padre delle parti, ### deceduto nel 1979, aveva donato una certa somma a ciascuno dei figli, che essi avevano investito nell'acquisto di beni immobili; che con tale somma egli aveva acquistat o l'immobile di ### che era stato intestato alla società monegasca per evide nti fini di “protezione” fiscale e valutaria , attri buendone il 50% a ### fiduciariamente allo scopo di permettere ai genitori di controllare la destinazione del ben e; che con analoga somma, donatale successivamente, la sor ella ### aveva acquistato il ### la nuda proprietà dell'appartamento di 4 di 12 ### via ### de lla ### n. 30, sulla qua le ai genitori era rimasto l'usufrutto vitalizio per le stesse ragioni che avevano determinato l'intestazione fiduciaria de ll'immobile di ### che pertanto il trasferimento senza corrispett ivo del la quota del 50% della società monegasca fatto d a ### ina al figlio ### non era altro che la retrocessione di una quota societaria solo fidu ciariamente intestata alla ### che inoltre all'acquisto dell'immobile di ### via ### della ### n.30, da parte di ### aveva contribuito ### con una donazione in favore della figlia di £ 20.000.000. 
Sulla base di tali presupposti ### chiedeva il rigetto dell'azione di riduzione pe r lesione di legi ttima della sorella ### ed anzi la condanna della stessa alla restituzione di quanto ricevuto per donaz ione in eccesso rispetto alla quota riservata a lei spettante di 1/3 del patrimonio della madre defunta. 
Il Tribunale di ### con la sentenza non definitiva n. 1857/2012 del 16.3. 2012, oggetto di riserva d'impugnazione di ent rambe le parti, accertava che dell'asse ereditario relitto da ### facevano parte la somma di € 7 9.469, 00 pre levata da M orando ### l'immobile di ### rso ### n. 33 e gli immobili individuati di ### ia e riconosceva che Gat ti ### aveva donato a M orando ### i il ### la somma di € 5.000 ,00 ed il ### il 50% delle qu ote della società moneg asca proprietaria dell'immobile di Mo ntecarlo, ed a ### nell'aprile 1995, la somma di £ 670.000.000, e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio. 
Con la sentenza non definitiva n. 6720/2014 dell'8.7/23.10.2014 il Tribunale di ### riduceva le disposizioni del testamento olografo di ### i ### del 2.7.2003 in favore della figlia ### ed accertav a che quest'ultima partecipav a alla comunione ereditaria nella misura dell'82 ,49%, provvede ndo con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio. 5 di 12 Avverso le indicate sentenze non definitive del Tribunale di ### proponeva appello principale Mor ando ### ed appello incidentale ### e la Corte d'Appello di ### con la sentenza n. 1901/2017 del 18.7/29.8.2017 respingeva entrambi gli appelli e compensava tra le parti le spese processuali. 
Avverso tale ultima sentenza, notificata il ###, ha proposto ricorso alla Su prema Corte, not ificato a ### lla il ###, ### affidandosi a sei motivi, e resiste con controricorso notificato il 20/26.1.2018 ### La sola controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. 
La causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 18.12.2023.  RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., la mancata ammissione del giuramento decisorio deferito a ### o ### dell'interrogatorio formale e della prova per testi sui capitoli 5, 6, 7 e 8 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. e la mancata ammissione dei documenti depositati con l'atto di appello, ossia di copie delle contabili, del pagamen to del mutuo fondiario e di un appunto manoscritto della d efunta ### della cui successione si discute. 
Il richiamo nella rubrica al vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. è del tutto inconferente, in quanto non è individuato il fatto storico oggetto di discussione tra le parti che non sareb be stato considerato, e comunque in base al l'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. tale motivo sare bbe inammissibile per l'esistenza di una “doppia conforme”. Nel prosieguo dell'illustr azione del motivo il ricorrente sembra dolersi del fatto che la Corte d'Appello non abbia 6 di 12 ammesso il giuram ento d ecisorio e l'interrogatorio formale di ### e della prova per testi sui capitoli 5, 6, 7 e 8 della memoria ex art. 183 comma 6° n.2) c.p.c. con un a motivazione solo per relationem e meramente apparente. Ma tale doglianza è inammissibile quanto al giuramen to decisorio, poiché non sono stati riprod ott i i capitoli dello stesso per cui non è neppure possibile stabilire se essi fossero decisivi per l'esito della causa; e per tutte le richiest e istruttorie è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello non si è limitata a motivare per relatio nem attraverso il richiamo della motivaz ione di rige tto delle richieste addotte in primo grado, avendo fatto seguire a tale richiamo anche un'auto noma specifica ind icazione delle ragioni d'inammissibilità e di irrilevanza dei singoli capitoli. 
Col second o motivo di ricorso Mo rando ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1706, 1414, 2727, 2729 cod. civ., 115 e 116 c.p.c. relativamente all'istituto del negozio fiduciario. 
Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d'Appello abbia escluso la sussis tenza di un negozio fiduciario t ra la defunt a ### ed il figlio ### in forza del quale la quota del 50% d ella società monegasc a ### (prop rietaria di un prestigioso immobile nel ### cipato di ###, acquistata direttamente con denaro di una donazione pat erna e poi donata dalla ### al f iglio ### G ianluigi con l'atto del notaio ### R ey del 15.1 1.1988, sare bbe stata intestata alla ### anziché al figlio, per esercitare un controllo sulla destinazione dei beni e per finalità di “protezione” fiscale e tributaria. Pertanto, la donazione non sarebbe stata altro che un ritrasferimento da parte della fiduciaria ### della quota al fiduciante ### di un bene già suo, non dovendosene, quindi, tenere conto ai fini della riunione fittizia (donatum + relictum) compiuta per determin are il valore dell'asse ereditario sul quale er a stata 7 di 12 calcolata la quota di 1/ 3 riservata alla legittimaria Mo rando ### La Corte d '### o ha escluso la sussistenza di un nego zio fiduciario, osservando che, in ge nerale in campo societario, tal e negozio obbliga il fiduciario a tenere determinati comportamenti in relazione alla quota sociale entrata nel suo patrimonio personale al solo fine di consentire al fi duciant e (attraverso il fiduciario ) l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali il cui titolo è la partecipazione al capitale sociale, me ntre nel caso di sp ecie il rapporto descritto da ### sarebbe stato rovesciato, partecipando ### a alla società monegasca per permettere ai genitori delle parti un controllo sulla destinazione dei beni. 
Il ricorrente ripropone la propria diversa interpretazione, secondo la quale il padre defunto, ### avrebbe donato una certa somma a ciascuno dei figli, con la quale ### avrebbe acquistato l'imm obile di ### intestato ad una società monegasca per schermarlo al fisco, con intestazione a sé del 50% d i tale società e del residuo 50% alla ma dre ### Ciò per assicurarle un controllo simile a que llo esercitato sull'immobile di T orino, via ### della ### n. 30, acquistato dalla sorella ### col denaro a lei donato dal padre e gravato dall'usufrutto vitalizio dei genitori a scopo di controllo, senza che ciò avesse inficiato l'intesa del ricorrente con la madre per cui in caso di scioglimento della società monegasca ### gli avrebbe ritrasferito il 50% della società monegasca, a lei solo fiduciariamente intestata. 
Tale motivo d i ricorso è inammissibile, in quanto contrappone apoditticamente una propria interpretazione a quella, pur plausibile, seguita dalla Corte d'### ed è volto ad ottenere una ricostruzione in punto di fatto che è preclusa alla Suprema Corte, giudice di legittimità e non di merito, senza neppure spiegare come 8 di 12 possa essere supe rata l'argomentazione giuridic a dell'impugnata sentenza relativa alla palese difformità e non corrispondenza della fattispecie prospettata, rispetto allo schema proprio del negozio fiduciario in ambito societario. 
Col terzo motivo di ricorso ### contesta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., le statuizioni dell'impugnata sentenza relative al m ancato riconoscimento dell a donazione indiretta di £ 20.000.000 per l'acquisto dell'immobile di ### via ### della ### n. 30, asserit amente effettuata d a parte di ### in favore della figlia ### Si duo le il ricorrente che la Corte d '### fornendo una motivazione solo per relati onem, non abbia riten uto sufficientemente provata la suddetta donazione ind iretta di ### in favore di ### do Gab riella, escludendola q uindi dalla riunione fittizia e dalla determinazione del valore della quota di 1/3 riservata alla controp arte, ed invoca alcun i documenti prodotti che avrebbero dimostrato il contrario. 
Il mot ivo è inammissibile, in quanto non sono individuati i fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti dei quali sarebbe stata omessa la considerazione, e si è fatto piuttosto riferimento a risultanze documentali del la causa, che se valorizzate nel senso indicato dal ricorrente avrebbero potuto eventualmente portare a riconoscere la sussistenza d ella do nazione indiretta in questione. 
Per contro, la ricostruzione dei fatti è riservata ai giudici di merito, che hanno il potere di individuare il materiale probatorio ritenuto di maggior rilievo nella formazione del loro libero convincimento, ed il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è invocabile ex art.  348 ter ultim o comma in cas o di “doppia conforme”. Ove poi, nonostante il mancato richiamo nella rubrica, si ritenga estesa la doglianza alla motivazione addotta dalla Corte d'A ppello per escludere la prova della donazione indiretta in questione, va detto che la stessa non si è limitata a f ornire una motivazione per 9 di 12 relationem, avendo espressamente ed autonomamente condiviso il rilievo del giudice di primo grado circa il fatto che il documento 10 prodotto in copia non contenesse indicazioni univ oche nel senso indicato da ### ed ha esteso tale giudizio anche al documento 17 manoscritto da ### p rodotto in originale, ritenendo quindi superfluo valutare la tempestività del disconoscimento di ### di tali scritture della madre e verificare l'autenticità dei documenti. 
Col quarto motivo di ricorso ### contesta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 c. p.c., le statuizioni adottate dalla Corte d'### sulle doglianze alla CTU esposte in sede di appello da ### Il motivo è inammissibile, in quanto l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è invocabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in caso di “doppia conforme” e non risultano neppure individu ati i fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti dei quali sarebbe stata omessa la considerazione, che non possono farsi coincidere con tutte le riprodotte argomentazioni di critica alla CTU che erano state mosse da ### nell'atto di appello, che non sono fatti storici trascurati, allo scopo di ottenere un giudizio di merito di terzo grado. La valutazione del materiale pro batorio comp ete ai giudici di merito, che la effet tuano nell'esercizio del lib ero convincimento, e non può essere richiesta alla S uprema Co rte, giudice di legittimità ( vedi in tal senso ex mul tis Cass. sez. un .  25.10.2013 n. 24148; Cass. 27.1.2011 n. 2056) . Ove poi, nonostante la mancata menzione nella rubrica, si ritenga dedotto in fatto un vizio d i motivazione app arente, ancor a una vo lta il ricorrente scambia per motivazione apparente la motivazione non gradita, in quanto l'impugnata sentenza ha motivato le ragioni della condivisione della CTU espletata in primo grado nonostant e le critiche mosse da ### nell'atto di appello. 10 di 12 La Corte d'### ha esposto, infatti, che la CTU ha descritto con sufficiente dettaglio lo sv olgimento delle operazioni tecniche di rilievo ed accertamen to ipocatastal e, si è documentata presso agenzie immobiliari, ha fatto riferimento ai borsini immobiliari nella determinazione dei valori ai quali è pervenuta ed ha fornito risposta alle osservazioni dei ### condivise dalla Corte stessa. 
Col quinto motivo di ricorso ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma p rimo n. 5 c.p.c., che l'impu gnata se ntenza abbia totalmen te omesso di esaminare la doglianza relativ a alla sentenza non definitiva n. 6720/2014 esposta nell'atto di appello da ### secondo la quale, ai fini della valorizzazione dell'asserita donazione da parte di ### a ### della quota d ella società monegasca, d oveva aversi riguardo al v alore de l quale si era privata la defunta ### non corrispondente al 50% dell'inter a proprietà dell'immobile sito nel ### di ### Tale motivo è inammissibile, in quanto non può essere individuato il fatto storico non considerato ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.  nell'asserita mancata pronuncia su un motivo di appello, e non è stata invocata la violazione degli articoli 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 112 c.p.c., né in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c.  può essere invocato l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. in caso di “doppia conforme”. Il ricorrente inoltre contrappon e una propria diversa valutazione economica in punto di fatto a q uella fatta propria dall'impug nata sentenza, che sul punto ha condiviso la valutazione correttamente comp iuta dalla ### ma come già rilevato, non può essere richiesta alla ### ma Corte una nuova valutazione di fatto, anziché di una violazione di legge. 
Col sesto motivo di ricorso ### in relazione all'art.  360 comma primo n. 5 c.p.c. , contesta le statuizioni negative adottate dalla Corte d'### asseritamente prive di motivazione, sui gioiel li che sarebbero stat i donati da ### a 11 di 12 ### che il ricorr ente ha stimato in €1 93.000,00 , gioielli che quest 'ultima avrebb e prelevato da una cassetta di sicurezza presso la filiale di ### della ### nella quale essi sarebbero stati conservati, sulla base di una procura ricevuta dalla madre ### Anche tale motivo è inammissibi le, in quanto non è stato individuato il fatto storico decisivo oggett o di discussione tra le parti che n on sarebbe stato considerato, ed in quanto l'art. 360 comma prim o n. 5) c.p.c. no n è invocabil e in caso di “doppia conforme” ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. Il vizio di difetto di motivazione si sarebbe dovuto censurare in base agli articoli 360 comma primo n. 4) c.p.c., 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e non in base all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. Ove comunque si volesse ritenere lamentato in sostanza, anche se non formalmente, un difetto di motivazione, il rilievo sarebbe comunque infondato, in quanto la Corte d'### alla pagina 12 della sentenza impugnata ha spiegato le ragioni del la m ancata ammissione del giuramento decisorio che era stat o deferito d a ### G ianluigi alla sorella ### al fine di dimostrare la donazione dei g ioielli in fav ore della stessa da parte della madre, ha ritenuto insufficienti le foto prodotte a superare le censure di gen ericità dei capitoli del giuramento decisorio, ed in difet to di prova della donazione in questione, ha ritenuto superfluo l'espletamento di una CTU per la determinazione del valore dei gioie lli che avrebb e finito per svolgere un'impropria funzione esplorativa e di acquisizione probatoria.  ### va condannat o al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in base al principio della soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. 12 di 12 P.Q.M.  La Corte d i Cassazione, sezione seconda civile dichiara inammissibile il ricorso e condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €14.000,00 per compensi, oltre ### CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R . n. 115 del 2002 si dà atto che suss istono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2023  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Picaro Vincenzo

M
4

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1018/2025 del 29-09-2025

... petizione ereditaria ex art. 533 c.c., con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenerne la restituzione. Rilevava che, poiché la domanda attorea era finalizzata a ricomprendere nell'asse ereditario somme di denaro, riferite anche a rendite annuali di polizze, prelevate dall'appellata ### dal conto corrente cointestato con la de cuius quando quest'ultima ancora in vita, doveva escludersi l‘appartenenza delle stesse all'asse ereditario perché non presenti tra i beni di quest'ultima al momento della sua morte. Sottolineava peraltro che l'attore non aveva dimostrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme, l'illiceità delle operazioni finanziarie compiute o la mancanza di una giustificazione giuridica al trasferimento delle stesse, e neppure aveva dedotto che tali somme erano state oggetto di donazioni indirette da parte della de cuius nei confronti della ### Spiegava che, di contro, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio penale (incardinato a seguito di querela presentata dallo stesso appellante nei confronti della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.09.2025, vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.  ### E ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado #### S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in ### alla ### n. 22 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, giusta procura in atti ### S.P.A., in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Loc. ### presso la filiale di ### s.p.a.-###, giusta procura in atti ### OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata l'11.01.2024 - Altri istituti relativi alle successioni ### delle parti: Per l'appellante, come precisate nelle note del 17.06.2025: "Voglia questa ###ma Corte di Appello integralmente riformare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la qualità di erede del #### e di condannare la convenuta ###ra ### C.F. ###, nata ad #### il 3 giugno 1945, ivi residente ###, alla ricostituzione dell'integrità dell'asse ereditario e, per l'effetto, alla restituzione della somma di 154.313,74, quale parte dell'asse ereditario ed illegittimamente posseduto senza alcun titolo, oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c., rivalutazione ed interessi; 2) Condannare, in via autonoma ed ulteriore, la ###ra ### al pagamento in favore del #### della somma di € 80.660,92, oltre interessi; 3) ### S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F. ###, in solido con la ###ra ### per la somma di € 74.001,59, per la responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del #### 4) ### la ### S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F.  ###, in solido con la ###ra ### per la somma di € 91.634,43, per la responsabilità come dedotta in narrativa, in favore del #### 5) Con vittoria di spese legali ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. 
Per l'appellata ### come precisate nelle note del 10.06.2025: “Premesso quanto dedotto, eccepito e documentato nell'atto di costituzione e risposta, cui integralmente si riporta, chiede che la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia: - rigettare integralmente l'appello proposto dal #### - confermare integralmente la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 11 gennaio 2024; - condannare l'appellante #### al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.” Per l'appellata ### S.p.A., come precisate nelle note del 16.06.2025: “l'Ecc.ma Corte di Appello di L'### contrariis reiectis, voglia: a) in via principale, rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Sulmona, condannando il sig. ### al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute; b) in subordine, in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla ### esponente, accogliere le conclusioni della ### rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel corso del procedimento di primo grado e precisate nel corso dello stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni, ivi da intendersi per relationem richiamate e ritrascritte, e per l'effetto condannare il sig. ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente procedimento di appello, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute; c) in via istruttoria, si opus sit, ammettere le richieste come reiterate in comparsa di costituzione e risposta depositate dalla banca esponente nel presente procedimento di appello.” Per l'appellata ### S.p.A.: “l'Ecc.ma Corte di Appello de L'### -### rigettare l'appello proposto da ### perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto; -In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del sig. ### dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### S.p.A. riguardo alla polizza ### essendo legittimata a rispondere in materia ### -Sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande del sig. ### condannare la sig.ra ### a rifondere a ### S.p.A. ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse condannata a pagare nei confronti del sig. ### - Con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 327/2022 promosso da ### contro #### S.p.A. e ### S.p.A. (onde sentire, previo accertamento della sua qualità di erede di ### condannare ### altra erede, alla ricostituzione dell'asse ereditario con restituzione delle somme illegittimamente possedute oltre interessi, nonché condannare ### S.p.A. e ### S.p.A. al risarcimento dei danni subiti, oltre alla condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno alla salute subito), giudizio dell'ambito del quale i convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto delle domande attoree, - il Tribunale di Sulmona così statuiva: “- ### le domande proposte da ### - ### al pagamento, in favore di #### spa e ### spa, delle spese di lite che liquida in € 6.000 ciascuno (valore sino a € 520.000, valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, fasi studio, introduttiva e decisionale) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.” 1.1 Il Tribunale riteneva la domanda attorea, così come formulata, infondata con conseguente suo integrale rigetto. 
In particolare, considerava che quella intrapresa dall'attore poteva essere qualificata come un'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., con la quale l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenerne la restituzione. 
Rilevava che, poiché la domanda attorea era finalizzata a ricomprendere nell'asse ereditario somme di denaro, riferite anche a rendite annuali di polizze, prelevate dall'appellata ### dal conto corrente cointestato con la de cuius quando quest'ultima ancora in vita, doveva escludersi l‘appartenenza delle stesse all'asse ereditario perché non presenti tra i beni di quest'ultima al momento della sua morte. 
Sottolineava peraltro che l'attore non aveva dimostrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme, l'illiceità delle operazioni finanziarie compiute o la mancanza di una giustificazione giuridica al trasferimento delle stesse, e neppure aveva dedotto che tali somme erano state oggetto di donazioni indirette da parte della de cuius nei confronti della ### Spiegava che, di contro, dalle testimonianze rese nel corso del giudizio penale (incardinato a seguito di querela presentata dallo stesso appellante nei confronti della appellata ### ed acquisite nel procedimento di primo grado, nonché dai documenti in atti, era emerso che le operazioni oggetto di giudizio erano state svolte direttamente dalla de cuius, avente capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute, mentre le operazioni a firma di ### erano state effettuate in forza di procure notarili rilasciate dalla stessa ### 1.2 Rilevava inoltre, previo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento della situazione di incapacità naturale del soggetto, che, nella fattispecie in esame, le risultanze documentali acquisite consentivano di escludere che la ### nel momento in cui aveva disposto del suo patrimonio mediante le operazioni oggetto di contestazione, non fosse capace di comprenderne la portata e non si fosse determinata autonomamente alla relativa stipulazione, posto che lo stato di alterazione psicofisica della de cuius dovuto all'età avanzata di cui avrebbe approfittato la ### per farsi elargire il denaro oggetto di giudizio, meramente allegato dall'attore, non aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria. 
Ed anzi, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel richiamato giudizio penale, era emerso che la ### nonostante l'età, era in grado di comprendere gli atti da svolgere e non era influenzabile, avendo difficoltà solo nel firmare e per questo in alcuni documenti la firma poteva sembrare diversa, per cui non vi era prova dello stato di incapacità della stessa prima della sua morte, così come non vi era prova della asserita falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ad operazioni oggetto di contestazione.  1.3 Affermava che la riconosciuta legittimità delle operazioni poste in essere escludeva, peraltro, ogni responsabilità delle convenute ### S.p.A. e ### S.p.A., come dedotta dall'attore, posto che alla allegata negligenza delle stesse nel controllo delle operazioni effettuate non era seguita la dimostrazione della effettiva responsabilità dei rispettivi dipendenti, per cui anche la domanda avanzata dall'attore nei loro confronti andava integralmente rigettata.  1.4 ### parimenti, la domanda avanzata dall'attore con riferimento alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per il pagamento del professionista da lui incaricato per procedere alla successione della de cuius e per il pagamento delle imposte di quest'ultima, atteso che l'attore non aveva fornito prova di aver anticipato le somme per il professionista né l'oggetto dell'incarico conferito, così come anche per le imposte non era stata fornita la prova dell'avvenuto esborso.  1.5 Rilevava, infine, l'infondatezza della domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute assertivamente provocato dalle vicende oggetto del giudizio, posto che il certificato medico del 30.07.2019 (peraltro unico documento depositato a tal fine) non attestava né l'effettivo pregiudizio subito dall'attore, né il nesso di causalità tra situazione psico-fisica lamentata e le vicende connesse all'eredità.  1.6 ### integralmente le domande proposte dall'attore, procedeva anche a dichiarare inammissibile la domanda formulata dalla convenuta ### solo in sede di conclusioni, tesa ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento, per la propria quota, delle spese pagate per utenze e per il funerale della de cuius, dato che non era stata proposta nelle forme della domanda riconvenzionale.  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario attore chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) ### natura della azione promossa. Erronea qualificazione dell'azione. Erronea ed ingiusta motivazione della sentenza gravata sul punto; 2) ###onere della prova del sig. ### sull'utilizzo delle somme prelevate dalla sig.ra ### 3) ### contestazione dell'autenticità della sottoscrizione di alcuni atti dispositivi. Erronea valutazione sull'efficacia della contestazione e mancata verificazione delle stesse. Efficacia del giudicato penale esterno; 4) ### inopponibilità del giudizio penale contro la sig.ra ### Dell'irrilevanza ed inconferenza delle prove testimoniali assunte in sede penale. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto; 5) ### dello stato di salute della de cuius. Erroneità della motivazione della sentenza sul punto; 6) ### responsabilità di ### e ### Mancanza di motivazione e comunque erroneità della sentenza impugnata sul punto; 7) ### prova documentale delle spese anticipate da parte appellante per pagamento imposte e del pagamento del professionista incaricato. Erroneità della sentenza sul punto.  3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti #### S.p.A. e ### S.p.A. contestando il gravame e chiedendone, ciascuno per quanto di rispettivo interesse, l'integrale rigetto con vittoria di spese da liquidarsi, nel caso di ### in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  4. All'esito dell'udienza del 18.06.2025 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 20.06.2025, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.09.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.09.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va preliminarmente rilevato che l'appellante, in sede di conclusioni formulate nella comparsa conclusionale del 15.07.2025, ha chiesto per la prima volta nel presente grado, in riforma della sentenza impugnata, anche la condanna degli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla salute in suo favore da quantificarsi equitativamente in € 50.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata. 
Si tratta, invero, di conclusione riferita ad un capo della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nel suo atto di appello con riferimento a tale danno asseritamente patito, per cui la relativa statuizione è divenuta definitiva.  ### un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità - appunto - della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 40276/2021). 
In particolare, «In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione». (Cass. n. 21566/2017). 
Nella specie, appare evidente l'assoluta autonomia del capo della sentenza di primo grado non oggetto di gravame rispetto agli altri specificamente impugnati, con la conseguenza che essendosi formato sullo stesso il giudicato, la richiesta formulata dall'appellante sul punto è inammissibile.  6. Con riferimento ai motivi di gravame, questa Corte, data l'evidente connessione, ritiene opportuno procedere alla disamina congiunta dei primi due, con i quali l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha proceduto: a qualificare l'azione da esso proposta; a dedurre gli effetti della cointestazione del libretto postale dal quale l'appellata ### ha proceduto ad effettuare i prelievi in contestazione; ad argomentare sull'onere della prova in ordine al conseguente ed effettivo utilizzo di tali somme. 
Tali motivi si rivelano palesemente infondati.  6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver definito l'azione di petizione ereditaria e confermato la qualità di erede dell'attore, ha ritenuto che le condotte contestate (rectius i prelievi effettuati), verificatesi prima del decesso della de cuius, non potessero essere oggetto della ricostruzione dell'asse ereditario, dato che dovevano essere considerati solo i beni ricompresi nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione, aggiungendo che, peraltro, attesa la presenza di un libretto cointestato tra la de cuius e l'appellata ### non poteva affermarsi che le somme oggetto di prelievo appartenessero solo alla prima. 
Ritiene invece l'appellante che la presenza, nella specie, del libretto postale cointestato non escludesse l'appartenenza delle somme oggetto del giudizio alla sola de cuius, ed anzi ritiene di aver fornito prova sul punto e che l'appellata, approfittando della cointestazione, abbia prelevato le somme senza titolo. 
In particolare, ribadisce che la sig.ra ### ha prelevato dal libretto postale cointestato con la sig.ra ### l'importo di € 210.586,53, così come la somma di € 14.000,00 prelevata dopo il decesso della de cuius. 
Spiega che la circostanza che il libretto postale fosse cointestato non significa che le somme fossero nella disponibilità della ### risultando anzi dalla distinta che dei movimenti del libretto che le somme erano sempre e solo provenute dalla sig.ra ### Parimenti, sostiene il ### (ed è il secondo motivo di gravame) che alcun onere della prova gravasse su di lui in ordine all'utilizzo non finalizzato a sopperire alle esigenze della de cuius delle somme prelevate dalla ### come sostenuto dal primo giudice, ritenendo invece che competesse a quest'ultima la prova dell'utilizzo di tali somme in favore della ### 6.2 Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato l'azione intrapresa dall'appellante nella petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., individuandone i presupposti nella qualità di erede (dell'attore) e nel fatto che i beni oggetto del giudizio al tempo dell'apertura della successione siano ricompresi nell'asse ereditario.
Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, senza un'apparente causa di giustificazione, attribuito al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 3181/2021; Cass. 3939/2001). 
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. n. 1074/2009; Cass. n. 10557/2009). 
In tale azione - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Cass. n. 3181/2011; Cass. n. 8440/2008). 
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (Cass. n. 8942/2024).  6.3. Né coglie nel segno quanto sostenuto dall'appellante con riferimento alla presenza del libretto postale cointestato, che a suo dire non esclude l'appartenenza delle somme oggetto di giudizio alla sola de cuius. 
Giova premettere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 27069/2022; Cass. 18777/2015; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 28839/2008). 
Nella specie, a prescindere dalla provenienza dalla sola de cuius delle somme confluite sul libretto cointestato, non vi è dubbio che, trattandosi di conto cointestato con firme disgiunte, la sig.ra ### era legittimata all'esecuzione dei prelievi, non risultando allegata e dimostrata la mancanza dell'animus donandi, e non risultando in alcun modo provato, come correttamente rilevato dal primo giudice, che i prelievi effettuati nell'arco degli anni dal 2008 al 2017 non fossero stati eseguiti per esigenze della de cuius, da lei stessa o con il suo consenso. 
Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che sarebbe stato onere (non assolto) dell'attore dimostrare, al fine di ottenere la restituzione delle somme, dell'illiceità delle operazioni finanziarie poste in essere dalla sig.ra ### o la mancanza di una giustificazione giuridica del trasferimento.  7. Palesemente infondato si rivela anche il terzo motivo di gravame 7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la falsità della firma apposta dalla de cuius su alcuni documenti relativi ai prelievi in contestazione, ritenendo invece di aver fondato e provato tale contestazione sulla base di una analitica e minuziosa perizia calligrafica di parte. 
Ritiene, inoltre, che a tale contestazione avrebbe dovuto far seguito l'istanza di verificazione su richiesta delle controparti, che, però, è stata formulata tardivamente e quindi rigettata dal primo giudice, con la conseguenza che risulta in tal modo essere stata provata la richiamata falsità delle firme.  7.2 Al riguardo, rileva il Collegio che nella specie è stato l'attore a produrre la documentazione recante le sottoscrizioni di cui assume la falsità sicché sarebbe stato suo onere provarne la non riconducibilità alla mano della de cuius, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 214 e ss c.p.c., che invece di riferisce al caso del disconoscimento operato dalla scrittura prodotta dalla controparte.  7.3. Ciò detto si rileva che correttamente il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della asserita falsità della firma della de cuius sui documenti oggetto di contestazione. 
Sul valore probatorio della consulenza tecnica di parte, invocata dall'appellante per sostenere la fondatezza del proprio assunto in punto di falsità delle sottoscrizioni della de cuius, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte (ribadito da ultimo con sentenza n. 5362 del 28.02.2025) in virtù del quale la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. ###/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998).  7.4 Alla mancata dimostrazione della riconducibilità alla mano della de cuius delle sottoscrizioni contestate si aggiungono le risultanze della espletata prova testimoniale, le quali depongono invece nel senso della autenticità delle firme (i testi hanno riferito che era stata la stessa ### ad apporre le sottoscrizioni e che la presunta diversità delle stesse era da ricondurre alla circostanza che, per l'avanzare dell'età, aveva perso la consuetudine alla firma).  8. Anche il quarto motivo di gravame si appalesa del tutto infondato e va rigettato.  8.1 Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza appellata nella parte in cui attinge alle prove raccolte nel procedimento penale per motivare il rigetto della domanda attorea, poiché assunte senza il contraddittorio con esso appellante. 
Ritiene inoltre sussistente l'inopponibilità del giudizio penale e della relativa sentenza di assoluzione (passata in giudicato) in sede civile, attesa la sua rinuncia alla costituzione di parte civile e la proposizione dell'azione civile prima della richiamata pronuncia e, comunque, poiché la domanda civile ha una causa petendi distinta da quella penale ed i fatti accertati in quella sede sono irrilevanti nella sede civile.  8.2 Ritiene il Collegio che l'assunto è infondato e non può trovare accoglimento.  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d.  atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. tra le altre Cass. n. 2947/2023; Cass. n. ###/2022; n. 3689/2021).
Anche di recente, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).  8.3. Non coglie nel segno, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante, essenzialmente incentrata sul valore da riconoscersi alla sentenza assolutoria pronunciata in sede penale, laddove invece il giudice di primo grado alcun riferimento ha fatto a tale pronunciamento nella sentenza impugnata, essendosi limitato a richiamare le prove testimoniali raccolte in sede penale, oltre i documenti in atti, evidentemente ritenute alla stregua di prove atipiche aventi l'efficacia probatoria sopra specificata.  9. Il quinto e sesto motivo di doglianza, da trattare congiuntamente attesa la loro connessione, come meglio si dirà, si rivelano parimenti privi di pregio.  9.1 ### con il quinto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si dilunga sullo stato di salute della de cuius, ritenendola circostanza irrilevante ai fini del decidere, non avendo egli invocato una incapacità di quest'ultima ma avendo richiamato lo stato di salute della stessa solo in via incidentale per evidenziare che la de cuius non si sarebbe potuta recare nei vari uffici e comunque una soglia di attenzione attenuata. 
Con il sesto motivo, invece, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la chiesta pronuncia di responsabilità di ### S.p.A. e ### S.p.A. per aver consentito l'effettuazione di operazioni straordinarie non usando la dovuta diligenza. 
In particolare, sostiene l'appellante che i due istituti, senza tener conto dello stato psichico della ### con facoltà intellettive e capacità di deambulazione gravemente pregiudicate per le patologie da cui era afflitta, non hanno accertato chi effettivamente aveva proceduto a sottoscrivere l'autorizzazione a tali operazioni. 
Con riferimento a ### denuncia che l'### ha eseguito operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare: 1.  variazione del beneficiario in caso di morte della polizza vita ### dal sig. ### alla sig.ra ### nel 2010 per € 79.000,00; 2. pagamento con prelevamento allo sportello dei rendimenti polizza degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per complessivi € 6.884,08; 3. Ordine di bonifico su libretto postale rendita anno 2014 per € 1.748,76) o operazioni compiute dalla stessa sig.ra ### senza alcun titolo negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59. Con riferimento a ### denuncia l'esecuzione di operazioni su autorizzazione recanti sottoscrizioni poi accertate essere apocrife (in particolare: 1. ### presso ### in favore della sig.ra ### in caso di morte per € 35.000,00; 2. richiesta di liquidazione anticipata di due polizze il ### per complessivi € 70.000,00; 3. negoziazione assegni circolari di ### con versamento sul libretto cointestato negli anni 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.001,59).  9.2 Rileva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie, ha escluso che la de cuius avesse posto in essere le contestate operazioni (e in prima persona) trovandosi in una qualche situazione di incapacità, ritenendo invece che la stessa avesse piena capacità di discernimento nonostante l'età e le condizioni di salute. 
Di contro l'appellante, pur allegando uno stato di alterazione psicofisica della de cuius ed il conseguente approfittamento della situazione da parte della ### non ne ha fornito riscontro probatorio (ma nemmeno ha chiesto di fornirlo).  9.3. Le medesime considerazioni valgono per la censura riferita al comportamento tenuto dalle appellate ### S.p.A. e ### S.p.A. nella vicenda oggetto di causa, posto che l'appellante si è limitato ad allegare la paventata loro negligenza nel controllo delle operazioni effettuate, senza tuttavia dimostrare la fondatezza della pretesa. 
Anche in tal caso, invero, soccorrono le risultanze probatorie acquisite (testimonianze rese nel giudizio penale e documenti) che danno atto, invece, dell'operato corretto e conforme alle regole dei due istituti, con la conseguenza che anche tale motivo di doglianza è infondato e va rigettato. 
Invero dalle risultanze probatorie è emerso, quanto alle operazioni compiute su richiesta da firma della sig.ra ### che non risulta dimostrato lo stato di incapacità naturale della predetta al momento del loro compimento, né, per quanto sopra detto in sede di esame del quarto motivo di gravame, risulta provata la falsità delle firme riferibili alla de cuius; mentre per quanto riguarda le operazioni richieste direttamente dalla sig.ra ### è emerso che la stessa era stata nominata procuratrice speciale dalla sig.ra ### con procura a rogito notaio ### del 29.08.2014.  10. Infine, anche il settimo ed ultimo motivo di appello formulato dall'appellante si rivela palesemente infondato e va rigettato.  10.1 Con tale motivo, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione delle somme da lui asseritamente versate per le imposte di successione e per il compenso del professionista incaricato di occuparsi della pratica di successione, ritenendo di aver provato l'avvenuto pagamento e comunque, adducendo la mancata contestazione sul punto della appellata ### 10.2 Rileva il Collegio come risultino depositati agli atti, ad opera dello stesso appellante, un sollecito di pagamento delle imposte di successione da esso inviato a ### in data ### con richiesta di versamento della quota di spettanza, pari ad €. 1.046,50 (doc. n. 8) e ricevuta di incasso, avvenuto il ### ad opera dello stesso appellante, di vaglia circolare di pari importo inviato dalla ### con causale “### dichiaraz.  successione ### Vincenza” (doc. n. 5). 
Vi è dunque la prova dell'avvenuto versamento della somma richiesta per la dichiarazione di successione ad opera dell'appellata ### Agli atti vi è inoltre la ricevuta di pagamento di un modello ### in alcun modo riconducibile a presunti debiti connessi all'eredità di ### (doc. n. 7), e dunque anche per la somma ivi indicata non può essere disposto il rimborso in favore dell'appellante. 
La somma infine pretesa a titolo di pagamento del compenso del professionista da lui incaricato è priva di qualsiasi riscontro probatorio, essendo presente agli atti solo un sollecito di pagamento, peraltro inviato direttamente dal professionista ### (parente dell'appellante) all'appellata ### con allegata notula emessa invece a nome dell'appellante ### (doc. n. 6), con la conseguenza che non solo non vi è la prova dell'effettivo esborso di tale somma da parte dell'appellante, tale da legittimarne la richiesta di rimborso, ma dal contenuto della diffida e della notula (invero ad esso intestata) si può evincere che il professionista non ha ricevuto alcuna somma, richiedendo il pagamento integrale delle proprie competenze.  11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 260.001,00 ad €. 520.000,00, per la non complessità delle questioni trattate, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.  12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. 13. La palese infondatezza del gravame configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### l'appello; 2) ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €. 7.120,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, per quanto riguarda l'appellata ### con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; 3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 23.09.2025 ### rel. est. ### (dott.ssa ### (dott.ssa ###

causa n. 161/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5076/2025 del 26-02-2025

... tra cui l'acquisto di titoli depositati presso la banca ### di ### I.; che eseguiti i conteggi da un consulente di mia fiducia, condivisi dal ### e dal #### che sottoscrivono l a presente dichiarazi one qu ali testi a conferma, e sommato quanto da me dovuto per sorte capitale, interessi e rivalutazione, il mio debito nei confronti di mio fratello ammonta, ad oggi, ad € unmil ionecento sessantamila (€. 1.160.000,00); che allo stato non mi conviene vendere i titoli per soddisfare il debito perché in perdita. Quanto sopra premesso e ritenuto riconosco, in presenza dei testi sopra ci tati, che il mio deb ito nei c onfronti di mio fratello, che sottoscrive il presente atto per accettazione, ammonta, ad oggi, ad € 1.160.000,00 (€ unmilionecentosessantamila). Mi obbligo di estinguere tale debito non appena la borsa si riprenderà oppure entro due mesi dalla richiesta del creditore o subito dopo la mia morte dal mio erede. Da oggi alla data del soddisfo mi obbligo di corrisponde re l'interesse del 4% senza rivalutazione. 3 Di comune accordo, a scanso di equivoci, vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute>>. 2.Azionando il suddetto document o, nel 2014 ### chiedeva (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10116/2022 R.G. proposto da: ### , rappresentato e dife so dagli avvocati ### e ### già elettivament e domiciliato presso lo studio dell'avvocato ### ed attualmente domiciliato per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti legali; -ricorrente e resistente al ricorso incidentale contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### già elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato ### ed attualm ente domiciliato per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i predetti legali; -resistente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### 666/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal #### 1.In data #### e la sorella ### sottoscrissero un documento (sottoscritto da entrambi i fratelli e da due t estimoni, nonch é trascritto in ricorso ai fini dell'autosufficienza), intitolato “### di riconoscimento di debito” con il quale ### <<…premesso che dopo la disavventura finanziaria da me subita a causa di investimenti sbagliati a persone di ### a ciò indotta da falsi consiglieri , mio fratello ### F ilocamo, nato a ### S.  ### il ###, residente a ### via B. Intieri, 3, assieme a sua moglie ed a suo figlio ### a me tanto caro, mi hanno assistito per farmi uscire da tale situazione consigliando mi per il megl io e prestandomi negli anni che vanno dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro che mi sono servite per i bisogni della mi a vita e per investimenti vari tra cui l'acquisto di titoli depositati presso la banca ### di ### I.; che eseguiti i conteggi da un consulente di mia fiducia, condivisi dal ### e dal #### che sottoscrivono l a presente dichiarazi one qu ali testi a conferma, e sommato quanto da me dovuto per sorte capitale, interessi e rivalutazione, il mio debito nei confronti di mio fratello ammonta, ad oggi, ad € unmil ionecento sessantamila (€. 1.160.000,00); che allo stato non mi conviene vendere i titoli per soddisfare il debito perché in perdita. 
Quanto sopra premesso e ritenuto riconosco, in presenza dei testi sopra ci tati, che il mio deb ito nei c onfronti di mio fratello, che sottoscrive il presente atto per accettazione, ammonta, ad oggi, ad € 1.160.000,00 (€ unmilionecentosessantamila). Mi obbligo di estinguere tale debito non appena la borsa si riprenderà oppure entro due mesi dalla richiesta del creditore o subito dopo la mia morte dal mio erede. 
Da oggi alla data del soddisfo mi obbligo di corrisponde re l'interesse del 4% senza rivalutazione. 3 Di comune accordo, a scanso di equivoci, vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute>>.  2.Azionando il suddetto document o, nel 2014 ### chiedeva al Presidente del Tribunale di Locri di ingiungere a ### quale erede testamentario di ### il pagamento della suddetta somma. 
Emesso il decre to ingiu ntivo n. 264/2014, provvisoriamente esecutivo, ### proponeva opposizione instaurando il giudizio a cognizione ordinaria recante n. RG 1216/2014, negando l'esistenza del rapporto fondamentale indicato nella scrittura del 16 agosto 2011 ed allegando una scrittura privata del 19 agosto 2011, con cui la ### aveva dichiarato di essere stata costretta dal fratello a firmare la scrittura del 16 agosto 2011.  ### si costituiva, contestando l'opposizione. In comparsa, in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, veniva allegato che la sorella, alla fine del 2005, aveva assunto l'obbligo di restituire il capitale di € 865.000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione. 
In data 15 novemb re 2014 ve niva emessa ordinanza che subordinava la sospensione dell'effic acia esecutiva del decreto ingiuntivo alla prestazione di una cauzione. 
In data 14 marzo 2016 l'opponente proponeva querela di falso avverso la scrittura del 16 agosto 2011, per abuso di foglio firmato in bianco, introducendo altro giudizio, recante numero di RG 1768/2014.  ### nale di ### riuniti i du e ricorsi, con sentenza 877/2019, - rigettava la querela di falso proposta in via incidentale dall' ### - accoglieva l'opposizione dell'### esclusivamente in punto di ammontare degli interessi dovuti, che riduceva, con conseguente revoca del decret o ingiuntiv o opposto; mentre rigetta va le altre domande; 4 - condannava l'### al pagamento in favore di ### della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale annuo, calcolati su € 967.935,00, dal 16 agosto 2011 sino al soddisfo; - dichiarava inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dall' ### - ordinava la cancellazione di alcune espressioni sconvenienti. 
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il ### impugnando, nello specifico, le parti del provvedimento impugnato in cui il Tribunale: aveva ridotto l'importo degli interessi a lui dovu ti, aveva disposto la compen sazione delle spese ed ave va ordinato la cancellazione di frasi ritenute “sconvenienti”. 
Si costitu iva l'### il quale, p revia contestazione dell'ammissibilità dell'appello, proponeva appello in cidentale volto all'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiunt ivo n. 264/2014, nonché all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (di cui al procedimento riunito n. 1768/2014) e della querela di falso avanzata in primo grado. Nel merito contestava l'esistenza del credito vantato dal ### nei suoi confronti. 
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 666/2021: - in parziale m odifica della sente nza impugnata, condannav a l'### alla corresponsione in favore del ### della minor somma di € 976.8 81,23, oltre interessi al tasso del 4% annuo sull'importo di € 865.000,00 dal 16 agosto 2011 sino a soddisfo; - rideterminava le spese processuali del primo grado; - compensava per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico dell'### la parte restante; - poneva interamente a carico dell'### le spese processuali del secondo grado di giudizio relativo alla querela di falso dal medesimo proposta.  3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il ### (riferendo di aver presentato anche istanza di correzione di 5 errore materiale per l'err ata individuazione de llo scaglione di riferimento per la liquidazione de i compensi dov uti dalla parte soccombente). 
Ha resistito con controricorso l'### che ha proposto ricorso incidentale. 
Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso il ### (che in detta sede ha fatto presente che la Corte d'Appello di ### con ordinanza del 7.2, 2022 ha rigettato la sopra richiamata istanza per correzione di errore materiale). 
Per l'odierna adunanza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i ### di entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. 
La Corte si è riservata il depo sito de lla motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto delle sentenze dei due giudici di merito.  1.1. Per come si evince nella p arte narr ativa dell a sentenza impugnata, il Tribunale: - ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale da ### escludendo la sussist enza dell'abuso di foglio firmato in bianco; - in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato l'### al pagamento in favore del ### della somma di € 1.079.816,23, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla sorte capitale rivalut ata dal 16 agosto 2011 sino al sodd isfo, sul presupposto che il tasso legale per l'anno 2005 era pari al 2,5% e per l'anno 2011 era dell'1,5% - e quindi era inferiore a quello risultante dalla scrittura del 16 agosto 2011 - e considerata la mancanza di forma scritta del patto relativo agli interessi in misura ultralegale, avendo le parti distrutto le precedenti dichiarazioni, ha disposto di sostituire agli 6 interessi al tasso del 4% gli interessi al tasso legale dall'1 gennaio 2006 fino al 15 ago sto 201 1. Quindi, second o il Tribunale, il credit o dell'attore sostanziale era pari ad € 865.000,00, gli interessi legali pari ad € 111.881,23 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 15 agosto 2011, e la rivalutazione pari ad € 102.935,00; per il complessivo importo di € 1.079.816,23; - ha ritenut o sufficiente, in quanto n on contraddetta dalle affermazioni e dagli elemen ti di pro va forniti dall'oppo nente, l'allegazione di ### in specificazione della scrittura del 16 agosto 2011, secondo cui ### aveva assunto, alla fine del 2005 , un obbli go di restituire il capita le di € 865 .000,00 maggiorato di interessi al 4% e rivalutazione; - ha escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011, in quanto la clausola anatocistica d eve essere redatta per iscritto, essendo diretta ad elevare il tasso legale degli interessi; ed ha pertanto applicato gli interessi al tasso legale annuo solo sulla sorte capitale rivalutata, dal 16 agosto 2011; - ha dichiara to inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dall'### dovend o essere i motivi di merito propo sti nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed essendo inammissibile per carenza di interesse ad opporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l'indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro.  1.2. ### parte, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello: - ha considerato la scrittura privata del 16 agosto 2011: in parte come contratto (nelle forme di cui all'art. 1333 c.c.), in parte come negozio di accertamento e in parte come confessione; - ha dato atto che il Tribunale aveva stabilito non potersi tener conto della scrittura privata del 19 agosto 2011 e che tale statuizione, non avendo formato oggetto di appello, era passata in giudicato; 7 - ha confermato la sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva rigettato la que rela di falso presentat a dall'A lbanese sulla scrittura privata dal 16 agosto 2011 e ritenuto non provato l'abuso di foglio firmato in bianco; b) nella parte in cui ha disposto la sostituzione degli interessi al tasso del 4% con quelli al tasso legale dal 1° gennaio 2006 fino al 15 agosto 2011 ed ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dal ### c) nella parte in cui, in assenza di specifica domanda, aveva escluso la possibilità di applicare interessi su quelli già scaduti al 15 agosto 2011; d) nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione avanzat a dall'### sia perché, in caso di titolo esecutivo giudiziale, i fatti anteriore alla formazione del titolo non possono essere dedotti con l'opposizione all'esecuzione; sia perché l'ordinanza di assegnazione non può essere ogg etto di oppo sizione all'esecuzione; sia perché è inammissibile per carenza di interess e ad o pporsi la doglianza riguardante la nullità del precetto per l'indicazione in compensazione di debiti non omogenei tra loro; sia perché, non essendovi prova della prestazione della cauzione, il decreto ingiuntivo aveva conservato la sua efficacia esecutiva; e) nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di null ità del procedimento m onitorio; f ) nella parte in cui aveva disposto la cancellazione di espressioni sconvenienti; g) nella parte in cui ave va disposto la compensaz ione delle spese processuali nella misura di un quarto (anche se, in considerazione d el parziale accoglimento dell'appello incidentale, ha applicato lo scaglione da euro 520 mila ad eu ro 1 milione ed ha div ersamente quantificat o dett e spese), nonché la compensazione integrale delle spese processuali degli altri procediment i (nn. 121 6-1/2014, 1216-2/2014, 1216- 3/2014, e n. 285/2015) in ragione della loro strumentalità rispetto al procedimento principale (n. 1216/2014); - in riforma della sentenza di primo grado, a) per il perio do successivo al 16 agosto 2011 e sino al soddisfo, ha ritenuto sussistente 8 la prova scritta ed ha riconosciuto al ### gli interessi al tasso del 4%; b) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria fino al 15 agosto 2011, quan tificata dal Tribunale in e uro 102.935,00 ed ha quantificato il credito maturato al 15 agosto 2011 in euro 976.881,23; c) ha ritenuto non dovuta la rivalutazione monetaria dal 16 agosto 2011, con conseguente applic azione d egli interessi legali solo sulla sorte capitale; - ha provveduto sulla regolamentazione delle spese del secondo grado, compensandole nella misura di ¼ (ponendo a carico di ### la restante p arte), con escl usione di quelle riguardant i la querela di falso (poste in teramen te a carico d el soccombente ###.  2.### articola in ricorso quattro motivi.  2.1. Con il primo m otivo, il ricorrente principale d enuncia: <<Violazione e falsa app licazione di norme di diri tto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 116, 228 e 229 c.p.c.  e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia>> nella parte in cui la corte territoriale - attribuendo valore confessorio ad una dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione da lui presentata nel giudizio di primo grado (nella quale affermava che le parti avevano convenuto che <<al capitale consolidato al 31.12.2005, pari ad euro 865.000,00 si aggiungano gli interessi al 4% oltre alla rivalutazione) - ha dichiarato nulla la pattuizione degli interessi ad un tasso ultra-legale, in quan to priva de lla forma scritta e, quindi, ha escluso il suo diritto ad ott enere gli interessi in mis ura del 4%, riconoscendo allo stesso i soli interessi legali e conseguentemente (non già l'intera somma di euro 1.160.000, che sua sorella aveva promesso di pag are per il periodo 1. 1.2006-15.8.2011, ma) detta somma diminuita dell'importo pari alla differ enza tra il tasso di interesse convenzionalmente pattuito (4%) e quello legale medio applicato (2,5%). 9 Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le d ichiarazioni contenute in detto atto giudiziale (peraltro in un contesto motivazionale volto a dimostrare che il tasso del 4% era stato pattuito per iscritto con documenti che le parti avevano distrutto subito dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 16 agosto 2011), in quanto la comparsa non era stata da lui sottoscritta; Sottolinea che l'atto di ricognizione di debito, da lui azionato, non indica alcuna misu ra del tasso di intere sse, ma indiv idua soltanto l'ammontare del debito assunt o nei suoi conf ronti dalla sorella in relazione al periodo 1.1.2006-15.8.2011; Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, non solo ha violato gli artt. 228 e 229 c.p.c., ma ha anche reso una motivazione contraddittoria, in quanto, da un lato, ha attribuito a tale dichiarazione valore di piena prova e, dall'altro, ha ignorato che detta dichiarazione, se v alutata nel suo complesso, richiamav a espressament e alcuni documenti nei quali era per l'appunto contenuta la pattuizione del tasso di interesse ultra-legale.  2.2. Con il secondo motivo, il ricorrent e principale denuncia: <<Violazione e falsa app licazione di norme di diri tto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ovvero ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1364 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.>> nella parte in cui la corte territoriale avrebbe: a) violato i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in tema di interpretazione del contratto; b) avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento di donazione indiretta (che, in tesi del ricorrente, ### avrebbe stipulato in suo favore). 
Sotto il primo profilo, si duole che la corte territoriale ha omesso a) di ricercare quale fosse stata la comune reale intenzione delle parti nel redigere la scrittura privata del 16/8/2011; b) di tener conto del comportamento suo e della sorella prima, contestualmente e dopo la 10 stipulazione del predetto negozio; c) di interpretare le varie clausole contenute nella predetta scrittura privata in m aniera sistematica; sostiene che con detta dich iaraz ione sua sorella aveva inteso beneficiarlo (tramite una liberalità indiretta, realizzata per mezzo di un riconoscimento di debito) di una somma di denaro ulteriore rispetto a quella che gli doveva essere restituita per capitale, interessi legali e rivalutazione; nella tesi del ricorrente, l'ammontare di tale ulteriore importo era stato convenzionalmente parametrato ad un tasso di interessi pari al 4%, al fine di far sì che la liberalità avesse ad oggetto la magg iore somma che si ricavava d alla differ enza tra il tasso di interesse legale (2,5%) - cui chiaramente si alludeva nella predetta scrittura privata - e quello del 4% del quale il suo difensore aveva parlato in comparsa di costituzione (tasso che e ra stato p oi espressamente formalizzato per il periodo su ccessivo al 15.8.2011 nella citata scrittura privata). 
Sotto il secondo profilo, deduce che lui, in sede di precisazione delle conclusioni (e delle successive comparse conclusionali) di primo grado aveva chiesto, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertarsi la validità ed efficacia dell'atto di ricognizione di debito quale donazione indiretta; e che tanto aveva ribadito in sede di note scritte deposi tate in vista de ll'udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello (e a pagina 7 della successiva comparsa conclusionale).  2.3 Con il te rzo motivo, il ricorrent e principale de nuncia: <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto costituite dagli artt. 112 e 329, comma 2, c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, ovvero ex art. 3 60, comm a 1, n. 4, c.p.c. per violazione d el divieto d i ultrapetizione>> nella parte in cui la corte territoriale, quantunque la impugnazione incidentale svolta dall'### in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di appello non riguardava anche il tema della debenza della rivalutazione monetaria (trattato dal primo giudice ai 11 punto 5.12.6 e 5.12.7), ha rideterminato il suo credito, deducendo la somma di €. 102.935,00 che il Tribunale di ### aveva ritenuto dovuta, a titolo di rivalutazione monetaria, per il periodo anteriore alla scrittura del 16.8.2011. 
Osserva che sulla debenza della rivalutazione monetaria anche per il perio do ante riore al 16.8.2011 si è formato il giudicato p er acquiescenza parziale alla sentenza del giudice di primo grado.  2.4. Con il quarto motivo, che articola in via subordinata rispetto al mancato accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, il ricorrente principale denuncia: <<### e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 10, 91 c.p.c. e artt. 1, 2, 5, 6, d.m. 44/2015, come modificato dal d.m. 37/2018>> nella parte in cui la corte territoriale avreb be erroneamente individuato il valore della controversia ai fini dell'applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti dalla parte soccombente. 
Si duole che la corte territoriale ha individuato lo scaglione di riferimento considerando che il valore della causa fosse compreso tra €. 520.0 01 ed € 1.000.000, mentre era compreso ne llo scagli one superiore da €. 1.000.001 a €. 2.000.000. 
Osserva che, sommando il capitale riconosciuto come dovuto e gli interessi maturati al momento d ella domanda giudiziale (i.e.  deposito del decreto ingiuntivo) e, dunque, sommando la somma di €.  976.881,23 (credito alla data del 15.8.2 011) e la somma di €.  103.136,44 (interessi del 4% maturati dal 16.8.2011 all'8.8.2014), il totale ammonta ad un totale di €. 1.080.017,67.  3. L'### articola in sede di ricorso incidentale cinque motivi.  3.1. Con il primo mo tivo il ricorre nte inci dentale denuncia: <<### dell'art. 1988 c.c. e 1284 comma 3 c.c., nonché dell'art.  1333, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia>> nella parte in cui (pagg. 6-7) 12 la corte territoriale - nel ritenere la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte un contratto, in parte un negozio di accertamento ed in parte una confessione - ha attribuito natura contrattuale alla dichiarazione relativa all'obbligo di estinguere il debito e di corrispondere l'interesse del 4% dalla data della scrittura privata sino al soddisfo. 
Rileva che lo stesso ricorrente principale (### ha sempre insistito sulla qualificazione dell 'atto come ricognizione di debito e promessa unilaterale e si duole che il secondo giudice ha v oluto ravvisare un contratto (e, in particolare, un contratto a formazione unilaterale ex art. 133 c.c.) nella scrittura privata del 16 agosto 2011 (in relazione all'indicazione degli interessi convenzionali al 4%), pur non contenendo quest'ultima gli elementi costitutivi essenziali di un contratto (e, in particolare, quan to agli interessi convenzionali, i requisiti di forma imposti dall'art. 1284 c.c.). 
Osserva che, secondo la corte di merito (sentenza impugnata, punto 5, pag. 7) n ella scrittura “ si precisa definiti vamente la sussistenza e il contenuto del preesistente rapporto”; e denunzia al contempo il vizio di motivazione e la violazione di legge <<atteso che, per ammissione del giudicante, la dichiarazione unilaterale de qua si inserisce in un preesistente programma negoziale, tale da escludere, secondo l'autorevole giurisprudenza di ### ma Corte, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1333 c.c.>>.  3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia: <<violazione dell'art. 222 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia>> nella parte in cui (pp. 9-10) la corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale, da lui proposto in relazione alla querela di falso d ella scrittura privata del 16/8/2011. 
Si duole che entrambi i giudici di merito - nell'affermare che la de cuius aveva interesse a continuare a disporre della pro vvista indicata nella scrittur a privata - non hanno consid erato - <<con 13 evidente vizio di motivazione, che risulta quantomai illogica - come il contenuto di detto docume nto fosse smentito dalle certificaz ioni rilasciate ad ### G iuseppe (q uale erede), dalla Ban ca ### di ### docu menti che costituivano inconfu tabili elementi di prova, mai contestati da controparte>>. 
Sottolinea che ### a) aveva dispo nibilità finanziarie tali da continuare ad effettuare ulteriori ingenti investimenti anche a ridosso dell'asserita obbligazione assunta con il fratello; b) non soltanto non aveva necessità di contrarre debito con alcuno, ma soprattutto aveva già nel 200 4 la disponibilità economica per estinguere l'asserito debito; c) ha effettuato investimenti in titoli a tassi del 2,5-3,0 %, nello stesso periodo in cui si presume av venuta la sottoscrizione della scrittura con il fratello ### Osserva che detto contesto fattuale <<non può che avvalorare la correttezza della richiesta di querela di falso avanzata dall'### in quan to, la ### esp erta invest itrice, mai avrebbe investito una somma quasi pari al presunto capitale dovuto al fratello ad un tasso più basso rispetto a quello presuntivamente concordato del 4% appena pochi giorni prima>>. 
Sottolinea che, contrariamente a quanto indicato nella impugnata sentenza, lui, in sede ###cidental e (p. 45 e ss.), aveva contestato le argomentazioni svolt e d al Tribunale, in ordine alla convenienza della ### a mantenere le provviste; e che comunque lo st esso giudice d i primo grado - nell'affermare (p. 40) che “chi dispone di un capitale pari a circa €.1.7 00.000,00 e li investe con l'obiettivo di ricavarne il 3%, ottiene in un anno la somma di €.  51,000,00, superiore - sia pure di poco - rispetto al tasso di interesse riconosciuto a ### Filocamo” - aveva ammesso <<candidamente l'assoluta sconvenienza all'operazione di prestito al fratello, atteso che comunque il guadagno dall'investimento diretto dei propri soldi sarebbe stato superiore>>. 14 Sottolinea altresì che, in sede di appello incidentale, a sostegno dell'insussistenza del credito de quo - e dunque della non genuinità della scrittura contestata - aveva dedotto che il contenuto dell'atto di riconoscimento di debito del 16.11.2 011 contr astava <<clamorosamente>> con il contenuto de i vari test amenti redatti negli anni dalla ### (dai quali emergeva che i rapporti tra ### e i suoi fratelli, in particolare con il germano ### non erano affatto buoni) e rappresenta al riguardo <<un grave vizio di motivazione della sentenza impugnata>>, che di ciò non ha tenuto conto. 
Sempre sotto il profilo motivazionale, sottolinea infine che lui in appello aveva dedotto che il Tribunale aveva ignorato la sua richiesta istruttoria (di ordinare a ### di produrre in giudizio gli estratti conti relat ivi ai rapporti facent i capo alla ### nei dieci anni precedenti) ed aveva reiterata det ta richiesta (cfr. pag. 6 1). Pur tuttavia, la corte di merito non soltanto aveva disatteso tale richiesta ma <<incomprensibilmente>> gli aveva mosso il rilievo di non aver prodotto gli estratti conto relativi agli anni 1995-2005. 
Deduce che la ### <<Dirigente d i ### media, proprietaria di casa e con un consistente patrimonio, certamente non aveva bisogno di avere alcun finanziamento>>, mentre il ### a prova dell'ammontare del prestito, non aveva prodotto né assegni, né bonifici, né ricevute o quieta nze sottoscritte tra le parti. In tal e contesto, secondo il ricorren te incidentale, avre bbe do vuto essere considerata priva di pregio ai fini della decisione il fatto che lui <<non avrebbe provato come mai il ### disponesse di un foglio firmato in bianco dalla propria sorella>>. 
Sottolinea ancora che il ### aveva sottratto l'originale del foglio, custodito in ###<senza alcuna autorizzazione e d in modo del tutto occulto>> e successivamente aveva <<reiteratamente, rifiutato di adempiere all'ord ine del giudice di produrla in atti, 15 allorquando il Tribunale aveva d ichiarato l'ammissibilità della querela>>,<<fornendo, inoltre, di volta in volta, versioni diverse sui soggetti e sulle mod alità dell a sottrazione>>; e de duce che tali circostanze non avevano consentito l'espletamento della c.t.u. da lui richiesta e avreb bero do vuto essere considerate sint omatiche della fondatezza della querela di falso, da lui proposta.  3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale denuncia <<vizio di mot ivazione della sentenza, laddove non ha statuito s ulla contestazione dell'obbligazione asseritamente contratta tra le parti, e avendo quindi omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come previsto dall'art. 360 c.p.c. n. 5, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.  per l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da ### Mancata ammissione dei mezzi istruttori>>. 
Si duo le che la corte terr itoriale ha ome sso l'esame d ella domanda di inesistenza del credito, oggetto di causa, che era stata da lui prop osta in sede di opposizione a decreto ingiu ntivo e quindi riproposta in sede di appello incidentale (p. 21 e ss.). 
Osserva che <<il fatto de quo, non preso in considerazione dal giudice di secondo grado, è decisivo ai fini della decisione, atteso che, se preso in considerazione, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Inoltre, vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Si rileva, altresì, che sul punto né il primo giudice, né la Corte d'Appello ha ammesso i mezzi istruttori ritualmente richiesti>>.  3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale de nuncia: <<### dell'art. 16 bis, comma 4°, D.L. del 18/10/2012 n. 179 ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte d'Appello rigettato l'appello incidentale re lativo all'eccezione di nullità del decreto 16 ingiuntivo. ### dell'art. 25 Cost. in relazione al principio del giudice naturale e incompe tenza del giudice feriale a concedere il decreto ingiuntivo, mancando i motivi di urgenza>> nella parte in cui la corte territoriale ha affe rmato (p. 18): <<Il m otivo d'appello incidentale con cui ### d edu ce la nullità del procedimento monitorio e del de creto ingiuntivo n. 264/2014 è infondato, in quanto non deduce alcun argomentazione idonea a confutare il percorso motivazionale e le plurime ragioni analiticamente esposte nella sentenza im pugnata. Infatti n on viene addotto alcun idoneo argomento per smen tire o superare l'assunt o del ### le circa: a) l'irrilevan za del re quisito dell'urgenza per l'adozion e di un decreto ingiuntivo; b) la non configurabilità della nullità discendente dalla segnalazione dell'urgenza al ### del ### e dal fatto che questa segnalazione sia stata proposta con modalità analogiche e non telematiche; c) la non configurabilità della nullità derivante dalla trattazione nel periodo feriale del ricorso per decreto ingiuntivo>>. 
Sottolinea che lui <<negli atti di causa (sia nell'opposizione a decreto ingiuntivo (pagg. 4-6), che nella comparsa in appello (pagg. 2- 3), oltre che nelle memorie in termedie)>> avev a precisato che il ### - dopo avere (in dat a 05.08.2014 ) deposita to ricorso per decreto ingiuntivo pe r via telematicaaveva in pari data in oltrato un'istanza cartacea, sottoscritta man ualmente, indiriz zata al #### del ### d i ### consistente in una “segnalazione presentazione ricorso per emissione urgente decreto ingiuntivo” e si duole che il ### feriale prima, ed il Giudice feriale poi, avevano e rrato a prendere in consider azione tale istanza di segnalazione di urgenza, attesa la sua irritualità ed illegittimità. 
Osserva che ne l caso di speci e <<la circostan za stessa del deposito del ricorso per ingiun zione in pieno periodo estivo, in particolare in data 5 agosto 2014, e la segnalazione dell'urgenza a provvedere (nonostante detta urgenza non risultasse per tabulas, ed 17 infatti priva di qu alsiasi motiv azione) è e quivalsa ad operare una precisa scelta del giudice (persona fisica) che avrebbe dovuto decidere detto ricorso, considerando che, in periodo feriale, presso la sezione civile del ### di ### nel 2014, operava un solo magistrato con turnazione settimanale ( cfr. tabella prodotta n el fascicolo dell'opposizione in primo grado)>>. 
Tanto più che <<il medesimo ricorso era stato depositato nel precedente mese di febbraio ed allora rigettato dal ### della sezione civile, atteso che il contenuto della scrittura “contrastava in modo clamoroso con il cont enuto del testamen to” (cfr. allegato nel fascicolo dell'opposizione in primo grado)>>. 
Si duole che erroneamente non era stata considerata l'eccezione di null ità del decreto ingiunt ivo, da lui sollevata in relazione alla concessione della provvisoria esecutività, sul presupposto che lui in data 23.04 .2014 aveva revocato l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, dopo aver rice vuto da parte del ### l'istanza spedita con raccomandata dell'11.04.2014 (con la quale si segnalava la titolarità del credito indicato nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo), senza considerare che lui aveva ricevuto detta raccomandata soltanto il ###. Quindi, nel momento in cui lui aveva revocato l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario non era a conoscenza dell'esistenza dell'asserito credito del ### non avendo ancora ricevuto la relativa comunicazione. 
Si duo le ancora che il giud ice dell 'ingiunzione ha dato valore determinante ai fini della valutazione dell'urgenza, nonché de lla concessione d ella provvisoria esecuzione, all'a vviso incompleto allegato al monitorio telematico. 
Osserva che il fatto che <<la docume ntazione allegata è gravemente carente di elementi fondamentali e decisivi ai fini della decisione>> è <<un'ulteriore conferma della violazione del principio del giudice naturale precostituito p er legge e dell'incompetenza del 18 giudice feriale a decidere il procedimento monitorio>>; e che <<la gravità di una decisione assunta senza valida documentazione e senza la sussistenza dei presupposti di legge, è stata ritenuta dalla ### della ### ica fondante gli estremi della fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio da parte del Dr. ### D'###>.  3.5. Con il quint o motivo, il ricorren te incidentale denunci a: <<### e falsa app licazione di norme di diri tto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all' art. 91 c.p.c.>> nella parte in cui la corte territoriale ha compensato <<per ¼ le spese processuali del secondo grado di giudizio, ponendo a carico di ### la restan te parte>> senza nulla statuire sulle spese del su b procedimento n. r.g. 740-1/2019>>. 
Osserva che de tto giudizio, introdotto dal ### , era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di ### con ordinanza del 09/09/ 2019, nell a quale era stato <<espressamente previsto che le relative spese sarebbero state regolamentate all'esito del giudizio principale>>.  4. ### d i inammissibilità d el ricorso principale per violazione degli artt. 366 n. 5 e 369 n. 3 c.p.c., sollevata da parte resistente in sede ###è fondata. 
Risulta in atti che il ### aveva conferito procura speciale a rappresentarlo nel presente giudizio , sia congiunt amente che disgiuntamente tra loro, a tutti e tre i legali, Avv. ### Avv.  ### e Avv. ### (eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima, sito in ###. 
Nessun rilievo ha il fatto che la sottoscrizione “per autentica” della firma del cliente sia avvenuta soltanto ad opera di un legale, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Cass. n. 25592/2014), <<nel caso di procura disgiunta, ciascuno dei difensor i nominati può autenti care la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti 19 all'altro difensore, al quale siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta>>.  ###, quand'anche la procura fosse stata conferita al solo Avv. ### non per questo il ricorso non risponderebbe ai requisiti di legge, in tema di procura alle liti per il giudizio di cassazione.  5. Ciò posto, il ricorso principale non è fondato.  5.1. Infondato è il primo motivo. 
Premesso che in linea generale le ammissioni contenute negli scritti difensi vi, sottoscritti unitamente dal p rocuratore ad lit em, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo con vincimento - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale nella sentenza impugnata ha motivato la ragione per la quale ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nella comparsa del ### consistesse nell'ammissione di aver applicato un tasso di interesse in misura ultralegale. 
Invero - ad esito di una complessiva valutazione delle risultanze processuali e a fronte delle contestazioni spiegate dall'### in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in punto di consistenza del capitale originario, tasso di intere sse applicato, decor renza d egli interessi, modalità di calcolo per la capitalizzazione degli interessi) - ha ritenuto che in sede di comparsa di costituzione e risposta del ### era stata spiegata la derivazione della somma di euro 1.160.000, 000 (che nella scrittura privata per cui è ricorso era indicata come comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione).  5.2. Inammissibile è il secondo motivo: sia perché il ricorrente soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ha per la prima volta articolato la domanda di accertamento di donazione indiretta; sia perché il ricorrente non ha neppure riportato il passaggio specifico dell'atto ne l quale avrebbe ritualmente richiesto accertarsi una donazione indiretta. 20 5.3. Infondato è il terzo motivo, in qu anto, cont rariamente a quanto sostenuto dal rico rrente, l'### in sede di app ello incidentale, contestando nella sua total ità la pretesa azionata dal ### con il ricorso monitorio, ha ribadito le contestazioni proposte fin dalla fas e di opposizione a decreto ingi untivo e, in particolare, proponendo uno specifico motivo sul quantum, ha contestato tutte le voci, anche accessorie (rivalutazione compresa).  5.4. Il quarto motivo è inammissibile. 
Invero, secondo un consolida to principio di diritto di questa Corte, la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il con trollo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione deg li atti, giacché l'event uale violazione della suddetta tariffa integra un'ip otesi di "error in iudi cando" e non " in procedendo". 
Tanto è stato affermato ad es. da Cass. n. 2626/2004 che, alla stregua del suddett o principio, h a dichiarato l'inammissibilità per genericità della censura d el ricorrente inerente la determinazione dell'importo delle spese liquidate, risultando esposto in ricorso - come per l'appunto si verifica nel caso di specie - solo il risultato finale della liquidazione di dette spese, così rimanend o impedito alla Corte di legittimità di accertare la sussist enza o meno della den unciata violazione della legge rela tiva all'inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all'atto dell'esecuzione della prestazione professionale.  6. Anche il ricorso incidentale non può essere accolto.  6.1. In parte inammissibile e in parte infondato è il primo motivo. 21 ### consolidato orien tamento in punto di cen sura dell'ermeneutica contrattuale (cfr. tra le tante Cass. n. 14268/2017), l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di er meneutica e d assist ita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legit timità av ere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. 
Ne consegue che tale acce rtamento è censu rabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, op pure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006). 
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale o di un testo negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10466/2017; n. 8909/ 2013).  ###, il difetto di motiv azione censurab ile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stess a sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero 22 condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha in dotto il g iudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014). 
Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale - dopo aver dato atto che il gi udice di primo grado a veva la scrittura privata del 16 agosto 2011 in parte una ricognizione di debito, in parte una promessa di paga mento ed una dichiarazione confessoria in re lazione alla distruzione di tutti gli scritti contenenti la prova del credito e che la qualificazione giuridica del rapp orto e della scrittura no n aveva costituito oggetto di specifica disputa tra le parti - ha qualificato detta scrittura al contempo: a) come contratto (nelle forme di cui all'art. 1333 c.c.) nella parte in cui prevedeva l'obbligo di estinguere il debito e di corrispondere l'interesse del 4% dalla data della scrittura privata fino al soddisfo; b) come negozio di accertamento, nella parte in cui si riferisce al debito preesistente, quantificandolo in euro 1.160.000; c) come confessione, nella parte in cui la ### riconosce di aver ricevuto dal fratello <<negli anni che vanno dal 1985 al 2005 diverse somme di denaro>>. 
A tale conclusione la corte di merito è pe rvenuta ad esito di articolato percorso argomentativo, in quanto: a) circa la natura contrattuale di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che: a1) il documento è sottoscritto anche da ### a2) nel documento si dà atto espressamente che quest'ultimo <<sottoscrive il presente atto per accettazione>>; a3) la sottoscrizione per accettazione è riferita all'intero atto (e non al solo riconoscimento del debito preesistente; a4) nell'ultimo periodo della dichiarazione si fa presente che vengono distrutte tutte le precedenti dichiarazioni o ricevute <<Di comune accordo>>, circostanza che la corte di merito ha ritenuto indicativa della formazione bilaterale del 23 documento; a5) secondo lo schema del contratto con obbligazioni del solo proponente, previsto dall'art. 1333 c.c., nel caso di specie con la scrittura 16 agosto 2011 è solo ### ad assumere obbligazioni in favore del fratello; p recisamente ass ume l'obbligazione di corrispondere al fratello interessi al tasso del 4% sulla somma indicata; b) circa la natura di negozio bilaterale di accertamento di parte della scrittura privata 16 agosto 2011, ha rilevato che le parti avevano inteso precisare de finitivamente la sussi stenza e il contenuto del preesistente rapporto e cioè che il deb ito di ### ocamo nei confronti del fratello, alla data della scrittura privata, ammontava ad € 1.160.000,00; c) circa la natur a di dic hiarazione confessoria di parte della scrittura privata, ha ritenuto tale la parte in cui si afferma che ### aveva prestato alla sorella ### dal 1995 al 2005 diverse somme di denaro, che erano servite a quest'ultima per i bisogni della vita <<e per investimenti vari, tra cui l'acquisto di titoli depositati presso la banca ### di ### I.>> Trattasi di ricostruzione del contenuto della scrittura privata che, non essendo implausibile, sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte. In particolare, non è implaus ibile la ricostruzione in termini contrattuali d ella suddetta parte della scrittura privata in esame, in quanto sottoscritta da entrambe le parti ed espressamente accettata dal ### (destinatario e beneficiario della dichiarazione con la quale la sorella si obbligav a ad est inguere il debit o ed a corrispondergli gli interessi nella misura del 4%) Donde l'inammissibilità del motivo in parte qua. 
Il primo motivo è invece infondato nella parte in cui sostiene che il giu dice di secondo grado avrebbe errone amente ricondotto la fattispecie in esame all'ipotesi di cui all'art. 1333 c.c. Invero, la corte di merito tanto ha correttamente affermato, in considerazione del fatto che fonte di nuove obbligazioni era la sola dichiarazione con la quale 24 ### si obbligava ad estinguere il debito nei confronti del fratello e di corrispondergli, a far data dal 16.8.2011 in poi, gli interessi al tasso del 4% 6.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo. 
Inammissibile, in quanto in esso il ricorre nte, da un lato, eccepisce il vizio di cui all'art. 360 comma primo n. 4, ma non indica adeguatamente da che cosa deriverebbe la nu llità della sent enza impugnata o del procedimento e , dall'alt ro, eccepisce il vizi o di motivazione, senza tener conto dei limiti i n cui tale sindacato è consentito dal vigente art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Il ricorrente si duole anche della violazione o falsa applicazione dell'art.222 c.p.c. (che concerne l'interpello della parte che ha prodotto un documento, in caso di proposizione della querela di falso), ma nella descrizione del motivo inammissibilmente non argomenta circa tale elemento istruttorio. 
Infondato in quanto la corte territoriale ha argomentato sia in ordine alla sussistenza di un interesse in capo a ### nel continuare a disporre della provvista indicata nella scrittura privata del 16 agosto; sia in ordine alla non su ssistenza di una fattispecie di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.  6.3. Inammissibile è il terzo motivo, in quanto - fermo restando che entram bi i giudici di merito ad esit o d i adeguato percorso argomentativo hanno ritenuto fondat a la pretesa creditoria de l ### - le censure dell'### sollecitano in sostanza una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.  6.4. Infondato è il quarto motivo.  ## disparte il rilievo che con esso l'### chiede che si accerti la nullità di un decreto ingiuntivo che il ### di ### ha revocato con la sentenza n. 877/2019, la corte di merito ha adeguatamente motivato (argomentando nel senso che : la violazione tabellare costituisce una mera irregolarità, il vizio di costituzione del giudice è limitato ai casi, diversi da quell o di specie, d i soggetto estraneo 25 all'ufficio; la segnalazione del ### del ### al Giudice che ha emesso il provvedimento costituiva una mera comunicazione) le ragioni per cui no n ha dichiar ato la nullità del decret o ingiun tivo, mentre il ricorrente inci dentale inammissibilmente si è limitato a riproporre tesi svolte ne lla fase di merit o, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni esposte in sentenza e senza argomentare sui presunti e ffetti d ella denunciata violazione de lle tabelle di organizzazione interna del ### di ### 6.5. Inammissibile è il quinto motivo. 
Al riguardo si rileva che lo stesso ### in sede di ricorso incidentale ha esordito premettend o - ai fini di una miglior e comprensione del fatto - che al procedimento (R.G. 1216/2014) sono riuniti altri due giudizi (R.G. 1216-1/2014 e R.G. 1768/2 014), ed introdotti alcuni sub procedimenti instaurati nelle more a seguito di istanze presentate dalle part i (### nn. 1216-2; 1216-3 e 285/2015). 
Nessun riferimento si legge nel ricorso incidentale al sub procedimento n. r.g. 740-1/2019, donde l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.  7. Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità, nonché la decl aratoria della sussistenza dei presu pposti processuali p er il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: - rigetta il ricorso principale; - rigetta il ricorso incidentale; - compensa integral mente tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità; 26 - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad ope ra del ricorrente p rincipale e del ricorrente incidentale al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 febbraio 2025, nella camera di consiglio 

causa n. 1216/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Rubino Lina, Gianniti Pasquale

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22516 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.177 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 1046 utenti online