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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 298/2023 del 17-03-2023

... una condanna di 5 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta il ### era stato detenuto 18 mesi nel ### di ### e, infine, in regime di semilibertà presso una lussuosa villa sull'#### specificava di non essere autonoma e di non avere lavorato lavorare per volontà del resistente, che nel tempo aveva gestito più attività commerciali. Si costituiva in giudizio il 5 maggio 2022 ### il quale contestava la rappresentazione dei fatti esposta dalla ricorrente, deducendo che i rapporti tra quest'ultima e la sua famiglia non erano pessimi come dalla stessa dedotto e che la ### aveva intrattenuto nel tempo più relazioni extraconiugali. Egli dichiarava di aver trascorso più periodi presso la moglie, di avere dal mese di ottobre 2021 l'obbligo di dimora ridotto alla fascia oraria compresa tra le ore 2.00 e le ore 7.00 del mattino e che la ### aveva lavorato come segretaria presso uno studio medico sito nel quartiere ### in ### nonché teneva lezioni di pilates private e presso alcune palestre. Il resistente eccepiva l'incompetenza territoriale, ritenendo dovesse essere adito il Tribunale di ### luogo di ultima residenza comune dei coniugi, e si opponeva alla richiesta di addebito, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE così composto: dott. ### dott. ### relatore dott.ssa ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4206 del ### degli ### dell'anno 2021 vertente TRA ### nata a Napoli il 20 dicembre 1979, residente in ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura speciale in atti; ricorrente E ### nato a ### il 2 aprile 1976, residente in ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura speciale in atti; resistente Con l'intervento del ###. 
OGGETTO: separazione personale.  ###'udienza del 21 dicembre 2022 le parti concludevano congiuntamente come da verbale di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 20 dicembre 2021, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ### premesso che in data 26 gennaio 2008 aveva contratto matrimonio civile a ### con ### e che dall'unione erano nati i figli ### il 13 novembre 2008 e ### il 25 febbraio 2014, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori fino al termine del regime di semilibertà del ### e poi condiviso tra le parti, con collocazione presso di sé dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre, e porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di provvedere al suo mantenimento e a quello dei figli rispettivamente mediante un assegno mensile di € 500,00 ed € 2.000,00, oltre il 50 % di spese straordinarie per i minori.   A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduceva di aver conosciuto il ### in vacanza in ### nel 2007 e di aver intrattenuto una breve frequentazione per poi trasferirsi con lui a ### e poi ### e di non essere mai stata accettata dalla famiglia del marito, che avrebbe voluto che il resistente ricomponesse il nucleo familiare con la madre del primo figlio del ##### riferiva di essersi sposata nel mese di gennaio 2008 in forma civile a ### e nel giugno 2008 con rito religioso nel castello del Comune di ### di ### e di aver vissuto nel lusso con un tenore di vita agiato. La ricorrente deduceva che il resistente era stato coinvolto in traffici verosimilmente illeciti, tanto da essere stato sottoposto a tre mesi di arresti domiciliari e di aver patito diversi cambi di abitazione per problemi di morosità e che, in ultimo, per una condanna di 5 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta il ### era stato detenuto 18 mesi nel ### di ### e, infine, in regime di semilibertà presso una lussuosa villa sull'#### specificava di non essere autonoma e di non avere lavorato lavorare per volontà del resistente, che nel tempo aveva gestito più attività commerciali.   Si costituiva in giudizio il 5 maggio 2022 ### il quale contestava la rappresentazione dei fatti esposta dalla ricorrente, deducendo che i rapporti tra quest'ultima e la sua famiglia non erano pessimi come dalla stessa dedotto e che la ### aveva intrattenuto nel tempo più relazioni extraconiugali. Egli dichiarava di aver trascorso più periodi presso la moglie, di avere dal mese di ottobre 2021 l'obbligo di dimora ridotto alla fascia oraria compresa tra le ore 2.00 e le ore 7.00 del mattino e che la ### aveva lavorato come segretaria presso uno studio medico sito nel quartiere ### in ### nonché teneva lezioni di pilates private e presso alcune palestre. Il resistente eccepiva l'incompetenza territoriale, ritenendo dovesse essere adito il Tribunale di ### luogo di ultima residenza comune dei coniugi, e si opponeva alla richiesta di addebito, essendo venuta meno l'unione coniugale per i tradimenti della stessa ### nonché all'affidamento esclusivo, non ritenendo vi fossero i presupposti, al mantenimento nei confronti della moglie, e all'entità dell'assegno per i figli, ritenuto esorbitante e non corrispondente alle proprie possibilità economiche. 
Pertanto, il ### chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio e, nel merito, pronunciarsi la separazione e disporsi l'affido condiviso dei figli, la regolamentazione del suo diritto di visita ed un contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 500,00, essendo i coniugi autonomi economicamente. 
All'udienza presidenziale del 31 maggio 2022 comparivano personalmente le parti e il ### esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ascoltava i coniugi. A scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il ### adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando ad entrambi i genitori i minori, collocati presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, e attribuendo alla ### un assegno, a carico del ### di € 1.200,00 mensili per il mantenimento dei figli. 
La ricorrente depositava memoria integrativa e, in data 30 settembre 2022, veniva depositata memoria con conclusioni congiunte a seguito di accordo intercorso tra le parti. 
All'udienza del 21 dicembre 2022, dato atto che la presenza delle parti era sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare, lette le stesse con cui le parti avevano depositato conclusioni congiunte, richiedendo l'accoglimento delle medesime e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa in decisione al collegio senza assegnazione dei termini per rinuncia delle parti. 
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. 
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole. 
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi ### e ### alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 21 dicembre 2022. 
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4206/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi ### nata a Napoli il ###, e ### nato a ### il ###, aventi contratto matrimonio civile in ### il 26 gennaio 2008 (atto n. 8, P. 1, anno 2008), alle seguenti condizioni: 1. i figli minori ### e ### sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente; 2. i minori rimangano collocati in via prevalente presso la madre nella casa di #### n. 7/b, abitazione che il sig. ### ha già rilasciato, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì mattina riportandoli a scuola; ad anni alterni per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze estive scolastiche per venti giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 10 al 31 agosto di ciascun anno; 3. Il sig. ### corrisponderà mensilmente alla sig.ra ### un assegno pari a euro 1.200,00 per il mantenimento dei figli minori ### e ### (euro 600,00 per ciascuno) da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'### relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati; 4. Il sig. ### provvederà per il 100% delle spese straordinarie necessarie per i figli di istruzione, sportive e per il 100% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi di abbigliamento e di natura sanitaria (se non coperte dal servizio sanitario nazionale); 5. Il sig. ### provvederà al pagamento delle utenze di luce, gas e acqua, preventivamente documentante e relative alla conduzione dell'abitazione di ### n. 7/b, dove i minori rimangono collocati in via prevalente; 6. Le parti si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio; 7. Nulla sarà versato alla sig.ra ### a titolo di mantenimento. 
Spese di lite compensate. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 
Così deciso in ### il 14 marzo 2023 #### estensore #### n. 4206/2021

causa n. 4206/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gelso Gianluca, Rosetti Riccardo

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1528/2024 del 16-10-2024

... allegazione degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale. A suo dire, “###esame dell'atto di citazione emerge chiaramente la nullità per la totale mancanza di allegazione circa gli elementi costitutivi di tale condotta preferenziale nonché del concorso della ###ra ### e cioè non solo la conoscenza dello stato di insufficienza patrimoniale della società da parte del terzo, ma anche la conoscenza della natura preferenziale del pagamento e cioè la conoscenza puntuale della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della ### (attivo e passivo), con la prova della partecipazione intenzionale ad una operazione preferenziale”. Il motivo è infondato. Per principio che non vi è ragione di contraddire, ai fini della determinatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163, comma 2, c.p.c., l'atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall'attore alla sua condotta illecita) e al giudice di individuare il thema decidendum. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando sia proposta domanda risarcitoria l'attore (leggi tutto)...

testo integrale

### _________ CORTE D'### _________ composta dai magistrati dr ### dr ### dr ### rel. est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 R.G., #### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nata a ### il ### (C.F. ###); entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ####À ### - ### S.R.L. (C.F.  ###), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### APPELLATO ***** 
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2024. 
La Corte ha osservato: ### innanzitutto premettersi che verranno omesse nello svolgimento del processo, per maggiore comodità, le attività svolte nel giudizio di primo grado, ormai superate perché afferenti posizioni, ovvero domande, rigettate e non oggetto del presente gravame, così limitando l'esame alle questioni ancora oggetto di controversia. 
Ciò detto, con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2018 il fallimento ### - ### s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ### e ### Nei confronti del primo, proponeva domanda ai sensi dell'art. 146 l.fall., chiedendo la di lui condanna al risarcimento dei danni cagionati alla ### s.r.l. in qualità di amministratore - dal 24 gennaio 1989 al 22 aprile 2013 - nonché di liquidatore - a seguito della delibera di scioglimento volontario per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dal 23 aprile 2013 al 26 luglio 2016, data della dichiarazione di fallimento - imputando al predetto (fra l'altro) la violazione del dovere di non compiere atti di gestione dopo la perdita del capitale sociale; la distrazione di somme; la violazione del dovere di astenersi dal procedere a pagamenti preferenziali in violazione delle regole del concorso e con lesione della par condicio; la violazione del dovere di preservare il patrimonio sociale nell'amministrare i ben immobili della società e di esigere i relativi crediti. 
Nei confronti della ### veniva svolta domanda di risarcimento del danno ex art.  2043 c.c., per avere costei ricevuto, con la consapevolezza dello stato di dissesto in cui la società versava, un pagamento preferenziale dell'importo di €. 1.800,000,00. 
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le domande spiegate e ne eccepivano la prescrizione. 
Con sentenza n. 1510/2023 del 5 aprile 2023 il Tribunale di Catania riconosceva, in capo al ### l'esistenza dei seguenti addebiti: a) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita totale del patrimonio sociale alla data del 26/9/2000 (con un patrimonio netto negativo pari ad €. 9.110.077,21) per effetto del debito discendente dalla sentenza 600/2000 emessa dal Tribunale di ### non correttamente iscritto nel bilancio, tanto che alla data in cui era stata posta in liquidazione (29/3/2013) la società aveva un patrimonio netto negativo di €. 10.066.263,57, ed alla data del fallimento di €.  10.310.159,72; b) la mancata contabilizzazione dell'incasso pari ad €. 8.000,00 - a fronte della quietanza rilasciata dalla società fallita a ### s.p.a. - da ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI.; c) l'avere eseguito pagamenti preferenziali in favore di ### (per €. 1.800.000,00) e di ### (per €. 900.000,00) con il ricavato della vendita del complesso alberghiero ### a ### s.p.a. in data ###; d) la sottrazione di disponibilità liquide, utilizzando artifici contabili, per totali €.  630.407,16, nonché omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi €. 579.997,45; e) l'omesso recupero dell'indennità di occupazione, per complessivi €. 37.275,00, avente ad oggetto l'appartamento sito nel comune di ### via ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### fra la società fallita e ### e dichiarato risolto giudizialmente. 
Riteneva, infine, il Tribunale, che ### avesse ricevuto il pagamento preferenziale versando in uno stato soggettivo, quanto meno di colpa. 
In definitiva, il Tribunale così statuiva: “- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 4.110.728,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere da giorno 8.4.2018, e ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 1.800.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere dal 29.03.2018; - rigetta le domande proposte dalla curatela del fallimento ### s.r.l. nei confronti di ### - condanna ### nella misura dei 2/3 e ### nella misura di 1/3 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.103,50 oltre accessori, a favore dell'### - compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra ### e la curatela del fallimento ### s.r.l.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, definitivamente a carico di ### e ### in solido”. 
Avverso la sentenza ### e ### hanno interposto appello sulla base di cinque ragioni di censura. 
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.   La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ### denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata sul presupposto della mancata allegazione degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale. 
A suo dire, “###esame dell'atto di citazione emerge chiaramente la nullità per la totale mancanza di allegazione circa gli elementi costitutivi di tale condotta preferenziale nonché del concorso della ###ra ### e cioè non solo la conoscenza dello stato di insufficienza patrimoniale della società da parte del terzo, ma anche la conoscenza della natura preferenziale del pagamento e cioè la conoscenza puntuale della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della ### (attivo e passivo), con la prova della partecipazione intenzionale ad una operazione preferenziale”. 
Il motivo è infondato. 
Per principio che non vi è ragione di contraddire, ai fini della determinatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163, comma 2, c.p.c., l'atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall'attore alla sua condotta illecita) e al giudice di individuare il thema decidendum. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando sia proposta domanda risarcitoria l'attore ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non essendo ammesse formule generiche o di stile. Tuttavia, una volta indicata la categoria, patrimoniale o non patrimoniale, dei danni dei quali è chiesto il risarcimento e, nell'ambito di questa, la tipologia dei pregiudizi, mediante ricorso a singole voci di danno, non si può escludere che queste, in relazione al caso concreto e tenuto conto della accezione comune loro riconosciuta, presentino una portata descrittiva idonea a definire le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (v. Cass. N. 7411/2017). 
Nel caso di specie, l'atto di citazione, a mezzo del quale l'attrice assumeva il concorso della ### nella condotta dell'amministratore, conteneva tutte le indicazioni utili per l'individuazione del thema decidendum (lo stato di dissesto della società sin dal 2000, a dispetto di quanto esposto nei bilanci; l'origine del credito della ### l'incoata procedura esecutiva con l'indicazione dei creditori intervenuti e la definizione della stessa; le modalità con le quali era stato eseguito il pagamento preferenziale in favore della ### l'esistenza di numerosi altri creditori anche privilegiati; il concorso del terzo ### nell'illecito essendo la ### “consapevole della difficile esigibilità del credito acquistato per averlo espressamente riconosciuto nell'atto di acquisto e per essere subentrata nelle azioni concorsuali presentate dall'avv.  #### in virtù dell'atto di cessione del credito”, nonché imprenditrice e dunque soggetto in grado di apprendere lo stato di insolvenza, anche tenuto conto degli stretti legami di parentela con i componenti della compagine della SO.GE.CO.SI. ### infatti, era nuora del ### siccome moglie del figlio ### (titolare di quote della ### s.r.l., detentrice del 60% del capitale della SO.GE.CO.SI) e nuora anche di ### detentrice del rimanente 40% del capitale di SO.GE.CO.SI. 
Elementi, questi, tutti idonei a rappresentare astrattamente il concorso del terzo che il pagamento abbia ricevuto nella condotta illecita dell'amministratore, tanto che la convenuta, costituendosi in giudizio, si è difesa anche su tale questione. 
Con il secondo motivo viene ribadita l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita nei confronti di ### assumendo l'appellante che il dies a quo va individuato nell'epoca di compimento dell'atto. 
Il motivo è infondato. 
Osserva la Corte che per principio che non vi è ragione di contraddire, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato, quanto all'azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente, e, quanto all'azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. In particolare, con riferimento all'azione dei creditori sociali si è precisato che la prescrizione decorre, non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ma bensì dal successivo momento della oggettiva conoscibilità del dato di fatto costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali - anche se lo stesso sia stato in concreto ignorato - come si ricava dall'art. 2935 Ne consegue che, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass. nn. 3552/2023, 5795/2021). 
Tale prospettiva non muta nel caso di concorso del terzo nel compimento dell'atto illecito - qual è il caso di specie - atteso che la prescrizione decorre comunque, in base al richiamato disposto dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere e dunque, nel caso di specie, quando è diventata oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, non essendo dall'appellante censurato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del fatto che siffatta oggettiva percezione si è potuta avere solo con la dichiarazione di fallimento, per le ragioni compiutamente espresse dal Tribunale, quivi non criticate. 
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere illeciti i pagamenti eseguiti in favore di ### e di ### Assumono l'assoluta carenza degli elementi costitutivi della bancarotta preferenziale; che esso ### aveva diligentemente eseguito i pagamenti in favore di coloro che erano intervenuti nella procedura esecutiva dichiarata estinta per rinunzia; che l'unica alternativa era di fare vendere all'asta l'immobile pignorato, “con un risultato (in termini di tempi e di prezzo) del tutto imponderabile e ragionevolmente differente (in pejus) rispetto a quello conseguito in sede di estinzione della esecuzione immobiliare”; che non si era realizzato alcun pregiudizio per i creditori estranei alla procedura esecutiva immobiliare, né vi era la partecipazione dolosa dell'amministratore e dell'accipiens rispetto alla natura preferenziale del pagamento; che difettava la prova che gli altri creditori avrebbero potuto utilmente partecipare al concorso, né era possibile accertare quale sarebbe stato il prezzo di vendita dell'immobile; che “anche nella ipotesi (assolutamente inverosimile) in cui l'immobile fosse stato venduto all'asta al medesimo prezzo al quale è stato ceduto in data ###, nessun creditore diverso dal creditore procedente e/o intervenuto (###) avrebbe avuto la benchè minima possibilità di conseguire alcun ristoro”. 
Il motivo è infondato. 
Il primo giudice ha così ragionato: “una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti preferenziali eseguiti in favore di quest'ultima e di ### eseguiti con il ricavato della vendita del complesso alberghiero “### Palace” a ### s.p.a. in data ###. 
In particolare, ### s.r.l. ha alienato a ### s.p.a. il suddetto complesso alberghiero, cespite oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es.I. 320/01 Tribunale di ### dichiarata estinta in pari data. La cessione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui euro 95.050,00 incassati dalla venditrice ed il restante importo di euro 6.204.950,00 utilizzato, con delegazione di pagamento, per estinguere debiti azionati nei confronti della società nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, nei seguenti termini: euro 3.300.150,00 in favore di ### di ### euro 900.000,00 in favore di ### euro 204.800,00 in favore dell'avv. ### euro 1.800.000,00 in favore di ### Tale condotta configura l'illecito di pagamento preferenziale, in quanto soltanto l'istituto ### di ### avrebbe potuto essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita, in virtù delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del proprio credito, e ciò in una situazione in cui dai bilanci sociali relativi agli esercizi 2006 e 2007 si rilevava la sussistenza anche di altri ingenti debiti (anche non oggetto di intervento nella suddetta procedura esecutiva) assistiti da privilegio e tenuto, altresì, conto dello stato di insolvenza nel quale versava all'epoca la società. In particolare, dal bilancio chiuso al 31.12.2006, quale redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea sociale, il monte debitorio è pari a euro 7.971.870; dall'esame dei conti chiusi al 31.12.2006 esposti sul libro giornale di contabilità il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di debiti che possono ritenersi assistiti dal rango privilegiato quali, quantomeno, quelli riferiti ai mutui erogati dalle banche (che complessivamente ammontano a euro 4.829.925,18) e quelli verso l'### (pari a euro 448.821,91 e la cui effettiva consistenza è da ritenersi ben superiore a quella apparente, tenendo conto anche degli interessi e sanzioni rinvenienti dagli omessi versamenti). 
Di conseguenza, i pagamenti in favore di ### (euro 900.000,00) e ### (euro 1.800.000,00) sono avvenuti in via preferenziale sia rispetto ai creditori muniti di rango anteriore, sia con riguardo agli altri creditori concorrenti dello stesso rango, in violazione del principio della par condicio creditorum e risultano, dunque, fonte di danno ai creditori - rappresentati dalla curatela che esercita anche l'azione a questi spettante - nella misura complessiva di euro 2.700.000,00 (euro 900.000 + 1.800.000) rispetto all'amministratore ### e di euro 1.800.000,00 in capo a ### in quanto terzo che ricevuto il pagamento preferenziale. 
Non può dubitarsi infatti, della possibilità di configurare il concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore e della sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ### ha ricevuto il pagamento preferenziale, tale atto ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla sua condotta di creditore soddisfatto e la medesima - non titolare di cause di prelazione a fronte di una società che dai pubblici registri immobiliari risultava titolare di cespiti gravati da ipoteche (con conseguente grado privilegiato di altri creditori di SO.GE.CO.SI.) - non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo, stante i plurimi rapporti con la società emergenti dai fatti di causa ed il rapporto di parentela con l'amministratore (sul concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore si rinvia a Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di impresa, 25.11.2021)”. 
A fronte di tale compiuta motivazione, del tutto generica si appalesa la difesa degli appellanti, i quali fanno le mostre di ignorare che, una volta estinta la procedura esecutiva, pacifico essendo lo stato di dissesto della società, l'amministratore non poteva procedere al pagamento dei crediti in danno degli altri creditori, di rango pari o anteriore, essendo del tutto ipotetica la previsione che, in caso di mancata estinzione della procedura esecutiva, non sarebbe residuato alcunché per il soddisfacimento dei predetti. 
Non è, del resto, efficacemente contestata neppure la partecipazione della ### alla condotta illecita dell'amministratore, a fronte del ragionamento del Tribunale, il quale ha peraltro ritenuto sufficiente (vertendosi in ipotesi di illecito civile) l'elemento soggettivo della colpa. 
Con il quarto motivo il ### si duole della ritenuta esistenza di condotte distrattive, cui è conseguita l'attribuzione, in favore della curatela, di una posta risarcitoria di €.  1.210.404,61 (€. 630.407,16 + €. 579.997,45). 
Assume, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva potuto accertare siffatti ammanchi, avendo egli stesso evidenziato di non disporre del libro giornale di contabilità per il periodo 2000-2005, con la conseguenza che era rimasta preclusa ogni possibilità di verifica della sussistenza o meno dell'avvenuta contabilizzazione degli accadimenti patrimoniali ed economici della società; che “appare opportuno precisare che tutte le somme predette non sono state incassate nel periodo 2006 - 2015, bensì nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2005, anche se gli immobili rispetto al quale erano state versate caparre ed acconti sono stati venduti agli acquirenti terzi a partire dall'anno 2006”; che la asserita condotta distrattiva doveva essere materialmente provata dalla curatela. 
Anche tale doglianza è infondata. 
Premesso che è solo labialmente affermato che l'incasso delle dette somme sarebbe avvenuto fra il 1990 ed il 2005, deve evidenziarsi che il Tribunale ha così ragionato: “il c.t.u. ha testualmente concluso nel senso che “le rilevazioni contabili (…) mettono in evidenza un palese scollamento tra l'impianto contabile posto in uso dalla ### fallita e una pluralità di accadimenti documentalmente comprovati risultanti dagli atti pubblici di vendita e dagli estratti conto bancari in atti; invero, le plurime discrasie rilevate (…) possono qualificarsi non già come semplici ed occasionali errori tecnico-contabili, quanto piuttosto quali veri e propri artifici contabili posti in essere con la finalità di dissimulare una molteplicità di distrazioni di somme dalle casse sociali”. 
In particolare, all'esito delle complesse verifiche tecnico-contabili condotte, il c.t.u. ha accertato che attraverso meri artifizi contabili posti in essere utilizzando strumentalmente il conto “clienti c/caparre” sono state innanzitutto distratte dal patrimonio sociale, in quanto non contabilizzate, somme di denaro ammontanti a complessivi euro 154.699,16 e mediante analoghi artifizi contabili posti in essere utilizzando il conto “clienti c/anticipi” sono state distratte dal patrimonio della società fallita somme ammontanti a complessivi euro 475.708,00, con un complessiva distrazione di somme, nel periodo 2006-2015, pari a complessivi euro 630.407,16. 
Tali artifizi contabili si trovano compiutamente ricostruiti nella relazione di consulenza (p. 74 ss.), i cui esiti devono condividersi anche in tale caso, essendo stata l'attività peritale condotta sulla base del mandato e dei documenti in atti e con la chiara esposizione dei principi della scienza contabile applicati e dell'iter logico che ha condotto ai risultati esposti. In particolare, gli artifizi sono stati operati sui conti “crediti verso clienti” e “clienti conto anticipi”, mediante decrementi indebiti di saldi passivi ed impropri azzeramenti di crediti, a fronte di verosimili pregressi incassi non contabilizzati; analogamente, è stato tenuto in maniera fraudolenta il libro giornale di contabilità, con distrazione od omesso incasso dei corrispettivi monetari di vendite immobiliari, e sono state compiute distrazioni mediante pagamenti ingiustificati eseguiti a favore delle società ### e ### oltre a distrazioni dirette di denaro dalle casse sociali. 
In secondo luogo, dai riscontri analitici condotti tra i dati risultanti dalla contabilità e quelli rinvenienti sia dai singoli atti di compravendita sia dalla documentazione bancaria disponibile, il c.t.u. ha altresì accertato omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi euro 579.997,45 (somma che non include l'importo di euro 8.000 sopra esaminato). Anche a tale riguardo, devono condividersi gli esiti cui è giunto il consulente alle p. 98 ss. della relazione, quali compendiati nella tabella sinottica contenuta a p. 117 della relazione medesima. In ragione di tali condotte distrattive, ### è da ritenersi dunque responsabile del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali, per gli importi di euro 630.407,16 ed euro 579.997,45”. 
Ora, se per un verso è evidente che a tali conclusioni il consulente sia giunto esaminando la contabilità in suo possesso, per altro verso rileva la Corte che in mancanza di giustificazioni sull'ammanco di cassa deve ritenersi sussistente una condotta distrattiva. 
Infatti, la curatela ha esercitato tanto l'azione spettante ai creditori sociali quanto l'azione sociale di responsabilità, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 146 l.fall., con la conseguenza - tipica della responsabilità di natura contrattuale - che sulla curatela grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. 
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, dunque, incombe sulla curatela, che agisca ai sensi dell'art. 146 l.fall., l'onere di allegare l'esistenza di una condotta astrattamente causativa di danno patrimoniale (quale è quella sussistente nel caso di specie), e non di dimostrare le motivazioni degli ammanchi; è, invece, onere degli amministratori convenuti provare di avere rettamente operato. E tale prova, nel caso di specie, non è stata affatto fornita. 
Con l'ultimo motivo il ### assume che ha errato il Tribunale a ritenere sussistente il danno per il mancato esperimento delle azioni a tutela del patrimonio. 
Il motivo è fondato. 
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “è incontestato il fatto storico dell'omessa attivazione da parte dell'organo sociale rispetto alle attività di liberazione di taluni immobili sociali (avendo il convenuto eccepito, piuttosto, la carenza di prova in ordine al periodo dell'altrui possesso o in merito all'antigiuridicità della condotta). 
Tale condotta omissiva è suscettibile di cagionare alla società un danno, in quanto l'amministratore ha trascurato di percepire o recuperare i relativi frutti, così venendo meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ed esponendo altresì la società al possibile depauperamento del patrimonio a motivo del prolungato possesso dei terzi occupanti anche per un tempo utile ad usucapionem”. 
Il primo giudice ha ritenuto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di ####. ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### tra la società oggi fallita e ### oggetto di una sentenza risolutiva di contratto preliminare di vendita con condanna - mai eseguita - alla restituzione alla società da parte dell'occupante ### “può dunque considerarsi provata l'occupazione con riferimento a quanto accertato nella sentenza e, in punto di quantificazione, può recepirsi il criterio equitativo e presuntivo invocato dalla curatela e fondato sui valori dell'### del mercato immobiliare (###; ciò tenuto conto del fatto che, per un verso, il convenuto non ha allegato e provato alcun elemento concreto che possa incidere sull'applicazione dei suddetti parametri (con riferimento, ad esempio, alle spese da sostenersi, allo stato dell'immobile o alle oscillazioni subite dal valore locativo nel tempo) e, per altro verso, non può condividersi la doglianza di ### relativa alla riconducibilità della mancata liberazione ad una scelta imprenditoriale, giacchè il valore derivante dalla fruttificazione è in re ipsa e, inoltre, l'affermata scelta di mantenere gli immobili liberi al fine della vendita è contraddetta dalla stessa circostanza dell'occupazione del compendio in parola. In relazione a tale addebito, il solo ### deve essere condannato a risarcimento del danno per l'importo di euro 37.275,00, quale richiesto dalla curatela”. 
Tuttavia, ritiene la Corte che, trattandosi di un diritto di credito (discendente dalla occupazione sine titulo, quale risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile), al fine di ritenere esistente il danno dedotto, deve sussistere il requisito della irrecuperabilità del credito nei confronti del detentore senza titolo, sicchè erroneamente la curatela sostiene che “non può affermarsi che il relativo ristoro sia subordinato dalla legge alla sua reversibilità, data la natura dell'azione incoata, ripristinatoria del patrimonio sociale leso”. 
Conclusivamente, l'importo oggetto di condanna a carico di ### (€.  4.110.728,61) va ridotto di €. 37.275,00, e dunque saranno dal predetto dovuti complessivamente €. 4.073.453,61, ferma restando ogni ulteriore statuizione, anche in punto di interessi e rivalutazione. 
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede largamente soccombente il ### e totalmente soccombente la ### le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei predetti. 
Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.  P.Q.M.  La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 1510/2023 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, riduce ad €.  4.073.453,61 l'importo che ### è stato condannato a pagare in favore della curatela; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al primo grado in €. 12.069,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ponendone il pagamento a carico dell'### ferma restando la statuizione relativa alle spese di ### quanto al presente grado, in €. 20.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 ottobre 2024.  ### (### (### RG n. 1470/2023

causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Murana Marcella, Ferreri Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30732/2025 del 21-11-2025

... giudizi dai quali possa derivargli un'imputazione per bancarotta, e nei casi previsti dalla legge. ### alternativa è quella di una legittim azione “suppletiva”, perciò associata all'ipotesi dell'inerzia, da parte del curatore, nella gestione processuale di un rapporto astrattam ente appreso alla massa, qual e indice di un radicale disint eresse degli organi della procedura alla sua tutela giurisdizionale, e di una indifferenza tale da rendere ragione della sua sostanziale estraneità, di fatto, alla massa medesima (cfr. Cass. 9510/2023, ###/2019). 7 di 12 6. — Occorre allora intendersi sul concetto di “inerzia”. 6.1. — Una decl inazione immediata del concetto di inerz ia potrebbe indurre a ridurne la portata alla mancanza di attivazione del curatore fallimentare , a p rescindere dalle motivazioni della scelta e dalla loro esplicitazione nella eventuale interlocuzione con gli altri organi della procedura, o con lo stesso fallito. 6.2. — Risponde però a diritto vivente il diverso orientamento che assegna alla legittimazione processuale succedanea del soggetto dichiarato fallito un'area più ristretta, riscontrabile soltanto qualora, oltre all'omessa iniziativa giudiziale da (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29087/2020 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###), domicilio digitale: ### -ricorrente contro ##### -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'#### n. 835/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal #### 1. — Nel 2014 ### s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio ### s.r.l. (di cui e ra socia) e il suo amministratore unico ### per l'annullamento della delibera che gli aveva negato il diritto di partecip are alla rico stituzione del capitale sociale, e la revoca d alla carica di ammin istratore p er gravi 2 di 12 irregolarità commesse nella gestione, con condanna ex art. 2476 c.c. al risarcimento dei danni cagionati alla società e al socio attore. 
Nelle more del giudizio di primo grado entrambe le società vennero dichiarate fallite. 
La società ### riassunse il giudizio, e i due curatori fallimentari rimasero contumaci, mentre si costituì ### 1.1. — Il Tribunale di ### dichiarò inammissibile il ricorso in riassunzione, per difetto di legittimazione della società fallita.   1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di ### , nella persistente contumacia delle due cura tele, ha rigettato l'appello pro posto dalla societ à, osserva ndo che: i) la curatela del ### in virtù della notifica sia del ricorso in riassunzione che dell'atto di appello, è divenuta consapevolmente parte del giudizio, sebbene contumace; ii) la mancata costituzione della curatela in p rimo grado e, soprattutto , il comportamento processuale concludente assunto dopo la notificazione dell'appello avverso una sente nza che aveva deciso la controversia pure nel merito, devono essere interpretati come la scelta consapevole della procedura di non subentrare nella controversia in corso avente ad oggetto rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento; iii) dalla lettura dell a motivazione della decisione di primo g rado si comprende agevolmente che, nonostante il dispositivo formulato in termini di inammissibilità della domanda, le ragioni della decisione attengono anche al merito della vicend a ("In ogni caso ... nel merito può osservarsi che quando è stata richiesta la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ### non era più socia di ###); iv) poiché il curatore amministra la procedura sotto la vigilanza del giudice delegato, è presu mibile che anche la deci sione di non subentrare al fallit o in un giudizio di rilevante importanza economica «sia stata volont ariamente assunta dall'organo con il consenso del giudice delegato»; v) tale scelta «impedisce alla ditta fallita di sovrapporr e le pro prie iniziative processuali a quelle consapevolmente contrarie della curatela»; vi) ne conseguono «la carenza di legittimazione della ditta e la sua rilevabilità d'ufficio» (Cass. ###/2019). 3 di 12 2. — ### s.r.l. in liquidazione ha impugnato la decisione con ricorso per cas sazione affidato a sei motivi. ### il ### s.r.l. in liquidazione e il ### park s.r.l.  non hanno svo lto difese. ### ha dep ositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo m otivo si denunz ia l'errata interpretazione o applicazione dell'art . 43 l. fall., che secondo il ricorrente ammetterebbe la permanenza della capacità processuale del fallito a fronte della scelta consapevole del curatore fallimentare di non coltivare un giudizio, che manifesterebbe il suo sostanziale disinteresse, con la conseguenza che la legitt imazione attiva del fallito resterebbe e sclusa solo quando la curatela sia “parte effettiva” del giudizio, e non anche quando sia “parte contumace”.  2.2. — Il secondo mezzo prospetta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la cort e d'appello (come il tribunale) rile vato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva del fallito, mentre, in caso di evocazione in giudizio della curatela fal limentare, spetterebbe solo a quest'ultima sollevare la corrispondente eccezione.  2.3. — Il terz o motivo lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 46 l.fall. sul rilie vo che i rapporti patrimoniali non compresi nel fallimento non sarebbero solo quelli aventi ad oggetti i beni di cui all'art. 46 l.fall., stante la diversa latitudine dei concetti di “bene” e “rapporto”.  2.4. — Il quarto mezzo den unzia l'errata interpretazione o applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della corte d'appello sulla questione posta con il terzo motivo, rispetto a quale la censura viene proposta in via alternativa.   2.5. - Con il quinto mezzo si allega l'errata interpretazione o applicazione degli artt. 248 1-bis e 247 6 c.c., laddove la corte territoriale ha richiamato l'afferm azione del t ribunale per cui «In ogni caso … nel merito può osservarsi che quando è stata richiesta la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ### non era più socia di ### 4 di 12 2.6. — Il sesto motivo prospetta, in alternativa al precedente, l'omessa pronuncia sul corrispondente motivo di appello (il quinto).  3. — Va subito sgombrato il campo dagli ultimi due motivi, i quali investono, sotto profili alternativi ma parimenti inammissibili, un passagg io motivazionale della sentenza di appello diretto non già all'esame del merito d elle doman de, bensì al rilievo ch e la sentenza di primo grado aveva in qualche modo fatto riferimento anche al merito, al solo fi ne di rendere ancora più e vidente la consapevolezza dell'inerzia del curatore nel non proporre appello.  3.1. — I primi quattro motivi pongono, complessivamente, la questione dell'ambito di operatività della legittimazione suppletiva del fallito (motivi primo, terzo e quarto), e della rilevabilità d'ufficio del relativo difetto (motivo secondo).  3.2. — Tra essi , va subito rilevata la manifest a inammissibilità dei motivi terzo e quarto, poiché il ricorre nte, ancora in que sta sede ###spiega in cosa si sostan zierebbe la natura dei rapporti oggetto d elle domande, tale da espungerli dall'orbita dell'art. 43 l. fall., afferente alle controversie relative ai «rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento». 
Il ricorso non chiarisce, infatti, se e come quei diritti integrerebbero rapporti di tipo non patrimoniale, ma afferenti a «beni e diritti di natura strettamente personale», ai sensi dell'art. 46, comma 1, 1) l.fall., o comunque rapporti patrimoniali però non compresi nel fallimento ai sensi dei successivi nn. 2), 3) e 5) della stessa norma. 
Ne discende anche l'inconfigurabilità della “omessa pronuncia” sul terzo motivo di appello, avendo la corte territoriale esplicitamente inquadrato le pretese come diritti patrimoniali compre si nel fallimento, soggetti al disposto dell'art. 43, commi 1 e 2, l.fall.  3.3. — I restanti primi due motivi sono infondati.  4. — La rego la posta dal primo comma d ell'art. 43 l.fal l.  (quale corollario del cd. spossessamento del fallito ex art. 42 l.fall.) è che il fallit o non ha la capacità di stare in giud izio nelle controversie concernenti i «rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento», nei quali, infatti, «sta in giudizio il curatore», cui la legge attribuisce una legittimazione processuale (attiva e passiva) 5 di 12 “riservata” o “esclusiva”, ope rante cioè in tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che il curatore è chiamato a gestire, che, se già pendenti, vengono perciò automaticamente interrotte a seguito del fallimento, a norma del terzo comma dell'art. 43 l.fall. 
Solo dunque nei rapp orti di natura perso nale o patrimoniale non compresi nel fallime nto, a norma dell'art. 46 l.fall., il fallito conserva un'autonoma legittimazione sostanziale e processuale.  4.1. — Il secondo comma dell'art. 43 l.fall. prevede altresì, in via di eccezione, che il fallito può «intervenire nel giudizio» in cui sia parte i l curatore, ma «solo per le qu estioni dalle qu ali può dipendere un'imputazione di bancarot ta a suo carico, o se l'intervento è previsto dalla legge» (come nel giudizio di rendiconto ex art. 116 l. fall. e di omologazione del concordato fallimentare ex art. 129 l. fall.). 
Si tratta di una forma di “intervento adesivo dipendente” (cfr.  ###/2023), in quanto il fallito non fa valere un proprio diritto nei confronti di tutte l e parti, ampliando la mat eria del contendere (come nell'intervento principale), né fa valere un proprio diritto nei confronti di una dell e parti ( come nell'interven to adesivo autonomo), ma si limita a far valere il proprio interesse giuridico, e non di mero fatto, a sostenere le ragioni di una parte (la curatela fallimentare) per l'effetto riflesso che l'esito del giudizio potrebbe determinare nella sua sfera giuridica. 
Come tale, il fallito non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impug nazione sia limi tata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese imp oste a su o carico (Cass. Sez. U, 5992/2012; Cass. 16930/2018, 2818/2018, 28907/2024). 
Il tenore dell'art. 43 l.fall. autorizza a ritenere che quell'intervento del fallito sia possibile anche ove la causa penda in appello (contro la regola per cui l'intervento in appello è ammiss ibile quando l'interventore faccia valere una situazione sogge ttiva che lo legittima a proporre o ppo sizione di terzo ex art. 4 04 c.p. c., e dunque non sia adesivo: cfr. Cass. ###/2022). 6 di 12 5. — Vi è poi una terza forma di legittimazione processuale del fallito, di tipo suppletivo e di formazione pretoria, che prende origine da una inerzia della curatela fallimentare idonea a rendere il rapporto patrimoniale “de facto” non compreso nel fallimento. 
Ed è questa la legittimazione evocata nei motivi in esame.   5.1. — Come detto, il princip io per cui il fa llito non ha in generale la capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali comp resi nel falliment o (con esclusione dei beni di cui all'ar t. 46 l.fall . e della tutela di diritti strettamente personali) trova il proprio fondament o nel cd.  spossessamento di cui all'art. 42 l.fall., nel senso che dalla sentenza di fallimento scaturisce non già la perdita della titolarità dei rapporti patrimoniali del fallito acquisiti alla procedura, ma la semplice sottrazione del potere dispositivo su di essi; quei rapporti vengono perciò appresi alla massa, affinché li gestisca il curatore in via esclusiva (art. 31 l. fall.), a tutela della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, in vista del loro soddisfacimento. 
Viene così a prodursi sinergicamente il medesimo effetto sul piano sostanziale, con la perdita per il fallito della disponibilità dei propri beni e rapporti di natura non strettamente personale (art. 42), e su quello processuale, con la perdit a della sua capacità di stare in giudizio nelle cause ad essi afferenti (art. 43).  5.2. — Certo è che il fallito non è in possesso di una capacità processuale “concorrente” con quella del curatore, dovendo la sua legittimazione escludersi ogni qual volta il curatore abbia assunto la qualità di parte, salva soltanto la sua facoltà di spiegare un intervento adesivo dipendente nei giudizi dai quali possa derivargli un'imputazione per bancarotta, e nei casi previsti dalla legge.  ### alternativa è quella di una legittim azione “suppletiva”, perciò associata all'ipotesi dell'inerzia, da parte del curatore, nella gestione processuale di un rapporto astrattam ente appreso alla massa, qual e indice di un radicale disint eresse degli organi della procedura alla sua tutela giurisdizionale, e di una indifferenza tale da rendere ragione della sua sostanziale estraneità, di fatto, alla massa medesima (cfr. Cass. 9510/2023, ###/2019). 7 di 12 6. — Occorre allora intendersi sul concetto di “inerzia”.  6.1. — Una decl inazione immediata del concetto di inerz ia potrebbe indurre a ridurne la portata alla mancanza di attivazione del curatore fallimentare , a p rescindere dalle motivazioni della scelta e dalla loro esplicitazione nella eventuale interlocuzione con gli altri organi della procedura, o con lo stesso fallito.  6.2. — Risponde però a diritto vivente il diverso orientamento che assegna alla legittimazione processuale succedanea del soggetto dichiarato fallito un'area più ristretta, riscontrabile soltanto qualora, oltre all'omessa iniziativa giudiziale da parte della curatela, manchi a ltresì l'evidenza che il curatore si sia post o il problema di decidere quale atteggiamento tenere con riguardo al giudizio in essere, ch e proprio a tal fine si interrompe automaticamente, a norma del terzo comma dell'art. 43 l. fall. 
Pertanto, tale forma di legittimazione suppletiva del fallito sussiste solo nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando d etti organi si siano in q ualche modo attivat i, o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseg uire la controversia, dando vita, così, ad una inerzia cd. “qual ificata” (Cass. 16151 /2024, ###/2023, 9510/2023, 29462/2022, 26506/2021, 2626/2018, 13814/2016, 20163/2015, 934/2014, 24159/2013, 7448/2012, 4448/2012, 15369/2005). 
In particolare si è detto che «a seguito della perdita della capacità processuale da parte del fallito in relazione ai rapporti patrimoniali compresi nel fallime nto, sussist e una sua legittimazione processuale suppletiva, in deroga alla legittimazione esclusiva del curatore, in relazione a detti rapporti, nel solo caso d'inattività e disinteresse del curatore, mentre o ve riguardo al rappo rto in questione il curatore si sia at tivato, essendo logicamente inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallim ento e fallito, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la sua carenza può essere rilevata d'ufficio» (Cass. Sez. U, 27346/2009).  6.3. - Del t utto analogo è l'approdo , sempre in ambito civilistico, in tema di azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., ove si esclude l'inerzia ogniqu alvolta «il debitore ab bia posto in essere 8 di 12 comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapp orto» ( ###/2022, 5805/2012), con conseguente negazione di efficacia legittimante al contegno omissivo del debito re titolare del diritto non coltivato, quando il mancato esercizio derivi, appunto, non da trascuratezza e disinteresse, ma da u na precisa e deliberata opzione gestoria, risultante anche da comportamenti concludenti.  7. - Non induce a mutare questo consolidato orientamento il diverso approdo delle sezioni unite in ambito tributario - nel senso della rilevanza de lla mera inerzia degli organi fallimentari, intesa come « comportamento oggettivo di pura e sempli ce inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato» (Cass. Sez. U, 11287/2023) - poiché espressamente circoscritto all'ipotesi in cui «i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima dell a dichiarazione di falliment o», esclusivamente finalizzato alla impugnazione dell'at to impositivo notificato al contribuente dichiarato fallito e quindi «calibrato sulla peculiarità dell'obbligazione trib utaria, rispetto alla quale il fallito non perde la q ualifica di sogget to passi vo d'imposta, rimanendo assoggettato alle conseguenze, anche di ordine sanzion atorio, conseguenti alla definit ività dell'atto impositivo» (così 9510/2023). 
Le stesse sezioni unite, nel dichiarare che quella soluzione è stata adottata in ragione «della specialità dell'obbligazione tributaria e della peculiarità del rapporto giuridico d'imposta in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non riscontrabile nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di dirit to privato attratti al concorso», sottolineano che la fattispecie lì esaminata (impugnativa di un atto imposi tivo dell'erario) «si pone su un piano del tutto differente, sia da quello strettame nte pat rimoniale-privatistico intercorrente tra debitore e creditore (posto che il fallito che agisce sostitutivamente non è creditore del curatore inerte), sia da quello dell'esercizio processuale eccezionalmente surrogatorio di un diritto altrui (dal momento che il rapporto tributario non trapassa in capo al curatore, ma resta del fallito il quale, agendo, fa valere un diritto di cui ha mantenuto la titolarità)». 9 di 12 Una specialità, aggiungono, «che trova radice nel carattere pubblicistico-costituzionale, imperativo, indispon ibile dell'obbligazione tributaria, la quale trova diretta matrice nella legge secondo parametri solidaristici di capacità contributiva (artt.  23 e 53 Cost.). Il che si riflett e, tra il resto, sulle m odalità di accertamento dell'obbligazione tributaria (demandata ad un giudice diverso da quello o rdinario) e di sua attuazione in caso di inadempimento (attraverso un regime di riscossione che si discosta da que llo ordinario dell'espropriaz ione forzata), sicché non è possibile una piena equip arazione tra l'inadempime nto de lle obbligazioni di diritto privato e quello delle obbligazioni tributarie, “oggetto, per la particolarità dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilist ica” (C. Cost. sent. nn. 15 7/1996, 291/1997, 90/2018)». 
E proprio questa specialità, osservano le sezioni unite, «non può non influire - nel senso della necessità e sufficienza dell'inerzia che abbiamo definito ‘semp lice' - sulla soluzione del p roblema»; soluzione quindi pertinente a quella “specialità” e, come tale, non esportabile de plano in altri plessi.   8. — Va dunque confermato l'orientamento in base al quale, al di fu ori dell'a mbito strett amente tributario, la legitt imazione suppletiva del fallito sussist e solo quando l'inerzia del curatore fallimentare nella tutela giurisdizionale d ei rapporti patrimoniali compresi nel fallim ento non sia l'esp ressione di una scelta consapevole nella gestione della procedura concorsuale.  8.1. — Ora, non è revocabile in du bbio che, quando il curatore fallimentare sta in causa, è parte del giudizio a tutti gli effetti processuali, e il suo comportamento processuale è vincolante sia per la massa dei creditori che per il fallito (cfr. Cass. Sez. U, 1390/1967, ripresa da Cass. 9510/2023), sicché non v'è luogo a discorrere di inerzia, poic hé ogni potere p rocessuale, compreso quello di impugnare la sentenz a, è sicuramente da considerare oggetto di specifica determinazione in sede fallimentare. 
Su questo principio riposano i solidi approdi in base ai quali una sentenza sfavorevole al ### non può mai essere impugnata dal fallito , neppure invocando l'inerzia del curatore (Cass. 10 di 12 1858/1975, 11117/2013), poiché non integra inerzia la scelta della parte processua le di desistere dal proporr e un gravame ( 2626/2018, 24159/2013, ###/2018). Diversamente, si verrebbe a configurare la legittimazione (o capacità processuale) concorrente del fallito, cosa come detto da escludere in base all'art. 43 l. fall. 
Persino le sezioni unite citate (Cass. Sez. U, 11287/2023) hanno precisato che in nessu n caso si amm ette che il fallito possa impugnare la sentenza nell'inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si sia tu ttavia attivato nel precedente grado di g iudizio ( conf. Cass. ###/2023, 7 448/2012, 14624/2010). 
E proprio in ambito tributario si è di recente confermato che, «nel caso in cui i presuppo sti del rapp orto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legitt imato ad impugn are la sent enza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta» (Cass. 9010/2025).  8.2.— Ma anche la contumacia deve intendersi come “scelta” della parte evocata in giudizio, di modo che deve intendersi parte del giudizio anche la parte contumace. 
In particol are, la contumacia della curatela fallime ntare non esprime affatto, di per sé, quel totale disinteresse degli organi della procedura, sottendend o anzi di rego la, come argomen tato dai giudici di merito, un loro coinvolgimento ai fini della decisione sulla convenienza o meno di intraprendere o proseguire la controversia, dando vita, così, ad una inerzia cd. “qualificata”. 
In num erose pronunce di questa Corte sono portate , a titolo di esempio, proprio le ipotesi in cui il curatore abbia chiesto al giudice delegato l'autorizzazione a riassu mere la causa e tale autorizzazione sia stata negata, con conseguen te preclusione all'iniziativa del fallito (Cass. ###/2021, ###/2021, 9953/2021, 4448/2012, 9710/2004). 11 di 12 A magg ior ragione la scelta della curatela contumace in primo grado di non impugnare la decisione ad essa notificata esprime una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame. 
Questo, in ogni caso, è l'esito dell'indagine dei giudici di merito.  8.3. — Ciò che va escluso radicalmente è che il sistema di ripartizione della legittimazione (o capacit à) processuale tra curatore e fallito - che come visto ha già subito, per via pretoria, una importante deflessione attraverso il concetto di “inerzia” della curatela - venga per qu ella via ulteriormente piegato, sino a configurare una sorta di “cogestione” dei processi aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ovvero a integrare una surrettizia misurazione della “negligenza” del curatore, al di fuori degli altri strumenti a disposizione per sindacarne la diligenza.   8.4. — Quanto alla rilevabilità o meno d'ufficio del difetto di legittimazione del fallito, sono state le stesse sezioni unite a ribadire che, in ogni ambito, l'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore comporta il difetto della capacità processuale del fallito e va conseguentemente rilevata dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, 11287 /2023, 27346/2009), anche perché determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. 9510/2023). 
Viene formulato il seguente principio di diritto: “Al di f uori dell 'ambito tributario - ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione t ributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, come declinata dalle sezioni unite con la sentenza n. 11287 del 2023 - la cd. capacità processuale “suppletiva” del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore sulla base di un accertamento riservato al giudice del merito, non sia frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura, come av viene sicuramente quando il curatore abbia assunto la qualità di parte del giudizio, anche se contumace”.   9. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati. 
Ricorrono i presupposti processuali p er il cd. raddoppio del contributo unificato. 12 di 12 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28/10/2025.  ### 

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Vella Paola

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 122/2026 del 08-01-2026

... prescrizione decennale previsto per la fattispecie penale di bancarotta fraudolenta - reato nella specie contestato agli odierni convenuti - decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento in data 5 giungo 2018, sicchè alla data di proposizione del presente giudizio l'azione non era ancora prescritta. Peraltro, l'azione proposta dal fallimento con atto del giugno 2021 non sarebbe in ogni caso prescritta anche considerando quale data di decorrenza del termine decennale di prescrizione il momento in cui - secondo la tesi dei convenuti - sarebbe stato evidente lo stato di incapienza corrispondente con la fine dell'esercizio 2012. Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### (amministratore unico dal 2007 al 2009 e dal febbraio 2014 al 28.05.2015 e poi liquidatore fino alla data del fallimento), nella quale ha insistito anche il curatore dell'eredità giacente. In effetti, il ### è subentrato al ### nella carica di amministratore soltanto nel febbraio 2014, quando cioè già sussistevano le condizioni per lo scioglimento della società: se, allora, non può essergli addebitato di avervi dato causa, tuttavia egli, divenuto amministratore, non soltanto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'### composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa ### dr. ### dr.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9270 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi vertente ### della “### dell'### in liq. Srl” rappresentato e difeso dall'avv. ### con elezione di domicilio a ### via ### 144.  attore CONTRO ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### con elezione di domicilio a ### via ### n.69.  convenuta E ### n.q. di erede chiamata all'eredità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con elezione di domicilio a ### di ####, via ### n. 82 convenuta ###à giacente di ### in persona del curatore, avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### D'### con elezione di domicilio a ####, via ### I n° 644.  convenuta ### le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il fallimento della “### dell'### S.r.l. in liquidazione”, società avente ad oggetto l'attività di trasformazione della carta, dichiarata fallita con sentenza n. 24/18 emessa dal Tribunale di ### il ###, ha agito nei confronti degli amministratori ### (amministratore unico dal 14 Agosto 2009 al 31 gennaio 2014) e ### (amministratore unico dal 2007 al 2009 e dal febbraio 2014 al 28.05.2015 e poi liquidatore fino alla data del fallimento), per le gravi irregolarità e gli atti di mala gestio commessi nella loro qualità che hanno determinato grave pregiudizio per i creditori sociali. 
In particolare, il fallimento ha dedotto che gli amministratori succedutisi, ciascuno per quanto di competenza, avrebbero: a) omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio chiusosi al 31.12.2012, causando in tal modo l'erosione dell'intero capitale sociale; b) autorizzato l'operazione di scissione societaria in favore della ### del ### srl e della ### srl (società, entrambe, formate dai medesimi soci di quella scindenda), al solo fine di svuotare la società poi fallita, facendo uscire dal patrimonio della società il complesso dei beni mobili e immobili per un valore di circa 2.000.000,00 euro, con grave nocumento per i creditori sociali; c) venduto merci sottocosto in favore della ### del ### ad un prezzo assolutamente incongruo rispetto al reale valore; d) stralciato senza alcuna seria giustificazione, crediti del valore di euro 555.065, vantati dalla società nei confronti della ### del ### I resistenti, costituitisi con distinte difese, hanno ciascuno preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità esperita dal fallimento, in quanto esercitata oltre il termine quinquennale dal momento in cui si sarebbe manifestato lo stato di incapienza patrimoniale della società e nel merito hanno contestato la pretesa creditoria azionata dal fallimento. 
In particolare, il ### ha respinto gli addebiti relativi alla indebita prosecuzione dell'attività sociale e all'operazione di scissione societaria, in quanto condotte poste in essere in un periodo in cui egli non ricopriva la carica di amministratore e ha contestato la tesi del fallimento, secondo cui le vendite sottocosto e le compensazioni dei crediti operate in favore della ### del ### avrebbero arrecato un danno alla società, evidenziando che tali operazioni erano invece state compiute in un momento in cui la società era stata già posta in liquidazione ed era necessario pertanto reperire liquidità per condurre a termine la fase di liquidazione.  ### si è invece dichiarato estraneo alle principali condotte contestate dal fallimento relative alle vendite sottocosto e alle compensazioni dei crediti, in quanto poste in essere in un periodo successivo alle sue dimissioni dalla carica di amministratore.
All'esito dell'attività istruttoria, su ricorso del fallimento è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni dei convenuti fino alla concorrenza di euro 930.000,00. 
Il giudizio, interrotto in seguito alla morte del convenuto ### (intervenuta in data ###, ossia quando il termine per il deposito delle comparse conclusionali non era ancora interamente decorso), è stato regolarmente riassunto dalla curatela attrice nei confronti di ### figlia di ### la quale si è costituita al solo fine di rappresentare di aver rinunciato all'eredità; successivamente, la ### ha quindi promosso azione per la nomina del curatore dell'eredità giacente ed ha evocato in giudizio l'avv. ### nominato ai sensi dell'art.528 cc dal Tribunale di ### Così ricostruita la vicenda, deve darsi atto, in via preliminare, che la rinunzia all'eredità, stante il disposto dell'art. 525 c.c., non è ostativa ad una successiva accettazione, che può essere anche tacita; la rinunzia, poi, può effettivamente ravvisarsi solo quando il comportamento del rinunciante sia assolutamente incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria e non deve servire ad altri scopi (Cassazione n.6070/12). 
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che ### si è costituita in giudizio solo per far valere la propria rinuncia all'eredità, quindi, non ha posto in essere alcun atto astrattamente qualificabile come accettazione dell'eredità. Va quindi ritenuta valida ed efficace la rinuncia all'eredità contenuta nel verbale n.17031/24 del 12.09.2024 ricevuto dal cancelliere presso il Tribunale di ### sicché, nei confronti della ### la domanda va rigettata per carenza di legittimazione passiva. 
Non può poi trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità (ex art.  146 lf.) sollevata da entrambi gli amministratori convenuti con le rispettive memorie di costituzione e nella quale ha insistito il curatore dell'eredità giacente con l'atto di costituzione. 
Ed invero, l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che, quanto all'azione contrattuale, decorre dalla cessazione dall'incarico degli amministratori, stante la sospensione del corso prescrizionale prevista per la durata dell'incarico ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., e, per l'azione aquiliana a tutela dei creditori sociali, decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall.; in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sul convenuto l'onere di dare prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Cass. 24715/2015; Cass. 13378/ 2014). 
Nel caso di specie, nessuna delle circostanze evidenziate dai resistenti è tale da superare la presunzione di coincidenza della data di effettiva percepibilità dell'insufficienza patrimoniale con quella del fallimento della società, momento dal quale deve farsi decorrere il termine lungo di prescrizione di cui all'art. 2947 cc, per quanto appresso si dirà. 
Inoltre, è opportuno ricordare che la disposizione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. stabilisce che “Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” e che non osta all'estensione del termine prescrizionale la circostanza che, in questo caso, il procedimento penale nei confronti degli odierni resistenti sia ancora in corso di definizione. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale è irrilevante che non sia stato ancora definito il giudizio penale, ben potendo l'accertamento dell'esistenza del reato essere effettuato incidenter tantum dal giudice civile (Cassazione n.24988/14; Cassazione, sez. III, 15 maggio 2012, n. 7543). 
In applicazione di tali principi, l'azione di responsabilità proposta dal fallimento nei confronti di entrambi gli amministratori deve ritenersi soggetta al termine di prescrizione decennale previsto per la fattispecie penale di bancarotta fraudolenta - reato nella specie contestato agli odierni convenuti - decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento in data 5 giungo 2018, sicchè alla data di proposizione del presente giudizio l'azione non era ancora prescritta. 
Peraltro, l'azione proposta dal fallimento con atto del giugno 2021 non sarebbe in ogni caso prescritta anche considerando quale data di decorrenza del termine decennale di prescrizione il momento in cui - secondo la tesi dei convenuti - sarebbe stato evidente lo stato di incapienza corrispondente con la fine dell'esercizio 2012. 
Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### (amministratore unico dal 2007 al 2009 e dal febbraio 2014 al 28.05.2015 e poi liquidatore fino alla data del fallimento), nella quale ha insistito anche il curatore dell'eredità giacente. 
In effetti, il ### è subentrato al ### nella carica di amministratore soltanto nel febbraio 2014, quando cioè già sussistevano le condizioni per lo scioglimento della società: se, allora, non può essergli addebitato di avervi dato causa, tuttavia egli, divenuto amministratore, non soltanto non ha assunto le dovute condotte essendosi verificata una ipotesi di scioglimento, ma ha pure proseguito l'attività della società fino alla dichiarazione di fallimento, aggravando il dissesto. Peraltro, il aveva già ricoperto la carica di amministratore della società dal 2007 al 2009 e quindi può ragionevolmente affermarsi che ben conoscesse la situazione economica della società anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento. 
La giurisprudenza è al riguardo concorde nel ritenere che qualora, come nella specie, vi sia stato un avvicendamento nella carica di amministratore della società, l'amministratore subentrante ha il dovere di dimostrare di avere proceduto alle opportune verifiche della gestione del precedente amministratore e, se necessario, di avere adottato gli opportuni rimedi alle omissioni del precedente amministratore, esponendosi, in caso contrario, ad una responsabilità solidale con l'amministratore cui è subentrato (Cassazione 3774/05; Cassazione 1516/22; Tribunale Milano sentenza n.3121 del 16.04.2021). 
Tanto premesso, va poi rilevato che, secondo quanto allegato dal fallimento, la responsabilità degli amministratori discenderebbe per un verso dalla tardiva adozione dei provvedimenti di cui all'art.  2482-ter c.c. e dunque dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, per altro da talune specifiche condotte consistenti nell'operazione di scissione societaria che sarebbe stata compiuta al solo di far fuoriuscire dal patrimonio della società beni per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 e nella vendita sottocosto realizzata attraverso l'operazione di transazione con la ### del ### srl, dalla quale (secondo la prospettazione della curatela), sarebbe derivato un danno per la società pari a complessivi euro 865.065, con conseguente aggravamento delle perdite, fino al fallimento. 
Le condotte in questione hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria condotta e consistita in particolare nella consulenza disposta nel corso del giudizio. 
In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità della ctu proposta dai convenuti. 
Risulta infatti che l'ausiliario del ### si è avvalso solamente dei documenti già agli atti e di quelli ulteriori acquisiti con il consenso manifestato da tutte le parti (come ad esempio la fattura di ### n. 2003567480), mentre non è stata impiegata nelle verifiche peritali la documentazione per la quale analogo consenso non è stato prestato (è il caso della copia degli atti - diversi da quelli già prodotti dal fallimento nei termini di rito - relativi al sopra richiamato contenzioso svoltosi innanzi al Tribunale di Milano tra ### dell'### ed ### per i quali il legale del ### ha espresso il rifiuto alla relativa acquisizione). 
Va inoltre chiarito che le rettifiche ai bilanci effettuate dal ctu al fine di accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c. non hanno affatto riguardato poste diverse da quelle contestate dal fallimento, come asserito dai convenuti.
Ed invero, come già osservato nel corso del procedimento cautelare di primo grado e ribadito dal Collegio in sede di reclamo, la irregolarità contabile consistita nell'operazione di “giroconto derivante dalla fattura n. 2003567480 del 16/09/2011”, valutata dal ctu e che ha determinato l'occultamento della causa di scioglimento, è stata, seppure genericamente, allegata da parte attrice sin dall'atto introduttivo (v. pagg. 7, 8 e 9 della citazione) ed è stata indicata nella CTP prodotta dal fallimento (v. p. 20) e nella relazione di CTU (v. p. 31 - 32) svolta nel procedimento penale per bancarotta ( 6512/19 RGNR) istaurato a carico degli odierni convenuti in relazione agli stessi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità civile: tutti questi documenti risultano ritualmente allegati dalla curatela fallimentare nell'atto di citazione (il primo) e nei successivi scritti difensivi (il secondo) del giudizio di merito e dalla medesima richiamati ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale della fallita. 
Ciò consente dunque di ritenere che il fallimento abbia inteso dolersi anche della non corretta appostazione contabile della predetta operazione, sicché correttamente il ctu ne ha tenuto conto in sede di rettifica dei dati di bilancio. 
Venendo al merito delle verifiche peritali, il Collegio condivide le rettifiche operate dal ctu, in quanto ben argomentate sulla scorta dell'analisi della documentazione agli atti. 
Nello specifico, lo storno della fattura n. 2003567480 del 16/09/2011 che ha consentito di iscrivere una voce attiva di euro 208.043,56 - così da celare la reale situazione patrimoniale della società e la perdita del capitale sociale verificatasi nel corso del 2012 - è operazione da ritenersi contabilmente non corretta. Tale storno è stato operato sul presupposto ### che la detta fattura, emessa dalla ### contenesse importi relativi a consumi di elettricità già fatturati alla ### dell'### s.r.l. con precedente fattura emessa dal medesimo gestore di energia elettrica nel maggio 2012. 
E tuttavia, sebbene nelle due fatture venga riportato lo stesso periodo di fatturazione (gennaio 2010 - gennaio 2011), le stesse si riferiscono in realtà a periodi diversi. ### materiale nell'indicazione del periodo di fatturazione è di immediata evidenza ove si valuti che il consumo di 1.106.018 kWh, indicato nella fattura del maggio 2011, è stato stornato dalla successiva fattura di settembre, ossia dal consumo complessivo di kWh 2.540.213 relativo all'anno 2010, così come precisato nel corpo di quest'ultima. Deve allora ritenersi che i due documenti fiscali si riferiscano a periodi diversi senza alcuna duplicazione dei costi del periodo gennaio 2010 - gennaio 2011. 
Peraltro, a tale conclusione è pervenuto anche il Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 55010/14 RG.) promosso dalla ### dell'### srl (in bonis) all'esito del quale è stata confermata la fondatezza della pretesa monitoria azionata dalla ### per il pagamento della seconda fattura (v. sentenza Tribunale di Milano n.4333/17 prodotta dal fallimento in allegato alla II memoria istruttoria). 
Né l'errore materiale contenuto nella suddetta fattura può giustificare l'operazione di storno di detta fattura e di conseguente iscrizione dell'importo da essa portato nell'attivo della contabilità, tenuto conto della circostanza che la società fallita faceva costante ricorso all'energia elettrica nello svolgimento della propria attività di trasformazione di carta e che quindi le erano (o comunque avrebbero dovuto esserle) noti i consumi relativi a ciascuna annualità, sicché, al di là di eventuali errori del gestore dell'energia nella compilazione dei singoli documenti, alcun fondato dubbio poteva sussistere in capo alla stessa in ordine alla debenza degli importi di cui alla fattura del settembre 2011. 
In ultima analisi, l'operazione di storno di detta fattura e di conseguente iscrizione dell'importo da essa portato nell'attivo ha determinato l'occultamento della reale situazione della società che, invece, già nell'esercizio 2012 aveva subito la totale erosione del capitale sociale con una perdita di esercizio pari ad euro 119.967. 
La mancata effettuazione delle rettifiche sopra indicate ha allora consentito all'amministratore in carica (il ### di proseguire la gestione societaria senza adottare i necessari provvedimenti conseguenti alla perdita del capitale sociale previsti dall'art. 2482-ter c.c., con modalità e fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (ex art. 2486 c.c.), così aggravando la situazione economica della società. Le necessarie rettifiche non sono state effettuate nemmeno dal successivo amministratore (il ###, pur nella piena consapevolezza dell'inesistenza della posta attiva indebitamente iscritta in bilancio, essendosi nelle more concluso il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano con esito sfavorevole alla società. 
Anche tutte le successive condotte poste in essere dagli amministratori devono ritenersi incompatibili con lo stato di totale dissesto in cui versava la società ed attuate in totale assenza di riserve di patrimonio netto. 
In particolare, il ctu ha accertato che, negli anni successivi al 2012, la società fallita ha effettuato una operazione di scissione in favore della società ### del ### srl e di ### s.r.l., società di nuova costituzione, pur non essendo nelle condizioni - a causa dello stato di dissesto in cui già versava - di poter assegnare alle società beneficiarie le attività e le passività nella misura descritta nel progetto di scissione, con la conseguenza che tale operazione ha ulteriormente depauperato il patrimonio sociale. 
Ed infatti, mediante la citata operazione, sono stati trasferiti alla ### del ### srl tutti gli assets materiali afferenti alla trasformazione della carta ed alla newco ### srl gli assets immobiliari per un valore complessivo di euro 72.188; con la conseguenza che il patrimonio sociale della scindenda, che già al 31.12.2011 registrava una perdita considerevole pari ad euro 205.534, è stato totalmente eroso. 
A nulla rileva che il progetto di scissione fosse stato elaborato sulla base della situazione contabile al 10/12/2012, ossia quando ancora il patrimonio netto non aveva assunto un valore negativo, atteso che lo stato di dissesto della società era comunque già evidente in considerazione delle rilevanti perdite registrate nell'esercizio precedente; in ogni caso, poi, al momento dell'iscrizione dell'atto di scissione al registro delle imprese, avvenuta in data 30 luglio 2013, la società aveva già approvato il bilancio d'esercizio 2012 nel quale il capitale sociale risultava completamente eroso. 
Tale operazione, pertanto, lungi dal realizzare un normale riassetto organizzativo (come sostenuto dagli amministratori convenuti), ha di fatto privato la società del suo patrimonio, determinando così la contrazione del volume d'affari, la perdita della clientela, nonché l'impossibilità per i creditori di aggredire il patrimonio societario e di potere quindi soddisfare i loro crediti. 
È stato, inoltre, riscontrato dalla disamina dei libri contabili che, anche dopo la messa in liquidazione (maggio 2015), la ### dell'### ha proseguito l'attività di impresa in ottica non liquidatoria: risultano, infatti, essere state emesse fatture di vendita, in massima parte nei confronti della ### del ### senza che sia stata fornita prova dei relativi incassi, risultando quindi un credito al 2017 pari a circa 700 mila euro mai riscosso. Anche la cessione del macchinario per la trasformazione della carta e del cartone effettuata a giugno del 2015 in favore della ### del ### per complessivi euro 220.000 oltre ### seppure astrattamente compatibile con lo stato di liquidazione, è stata invece foriera di un ulteriore pregiudizio economico per la società: le modalità di pagamento sono state soltanto genericamente indicate (“quanto ad euro 26.840 a giugno 2015, la seconda rata a luglio 2015 e le successive 8 a data non stabilita”) e il relativo debito, unitamente ad altri, è stato successivamente stralciato, così non consentendo neppure al curatore di poterlo recuperare, con evidente danno per i creditori. 
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti va quindi affermata la responsabilità di entrambi gli amministratori convenuti rispetto al danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'attività di impresa che, secondo quanto illustrato dal ### va quantificato in euro 1.142.822,00 quale differenza dei netti patrimoniali tra la data in cui si è verificata la causa di scioglimento (31.12.2012) e la data del fallimento (05.06.2018), somma nella quale sono ricomprese anche le conseguenze economiche derivanti dalle ulteriori condotte illegittime sopra analizzate, in quanto poste in essere nel periodo successivo all'erosione del capitale sociale e dalla quale sono state già decurtate le spese ritenute compatibili con lo stato di liquidazione (v. ctu). 
Ciò posto, tenuto conto dei periodi in cui i convenuti hanno ricoperto la carica di amministratori, il danno da essi arrecato alla società va così ripartito: euro 380.010,00 a carico del ### ed euro 762.812,00 a carico del ### (come accertato dal ctu a pag. 104 della relazione conclusiva). 
Su tali somme, in quanto debiti di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (05.06.2018) fino alla data della presente pronuncia. 
Il danno complessivamente calcolato ascende così per il ### ad euro 502.016,78 (di cui euro 380.010 per capitale, euro 50.944,91 per interessi ed euro 71.061,87 per rivalutazione) e per il ### (e, per esso, il curatore dell'eredità giacente) ad euro 1.007.721,95 (di cui euro 762.812 per capitale, euro 102.264,11 per interessi ed euro 142.645,84 per rivalutazione), somme alle quali, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza a quello del saldo. 
Il sequestro conservativo, concesso con ordinanza del 13.07.2023, si convertirà automaticamente in pignoramento nei limiti del credito accertato nei confronti di ciascuno dei convenuti con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n. 10871/2012). 
Quanto alla determinazione e regolamentazione delle spese di giudizio, la liquidazione delle spese della fase di merito e della fase cautelare va operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia (Cass. n. 8839.2025), sicché, nel caso di specie, considerata la soccombenza dei convenuti sia in fase di merito, sia in fase cautelare e di reclamo, applicati i medi previsti per lo scaglione di valore, andranno liquidati € 37.951,00, aumentati del 40% in relazione alla fase cautelare e del 20% per il reclamo, e quindi complessivamente € 60.721,6, oltre alle spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge. 
I convenuti vanno poi condannati a versare detto importo all'### ex art. 133 TU 115/02, considerata l'ammissione della ### al patrocinio a spese dello Stato. 
Le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 21.07.2023), vanno definitivamente poste in solido a carico dei convenuti soccombenti ### ed il curatore dell'eredità giacente di ###
Vanno compensate invece le spese tra la curatela attrice e ### considerato che parte attrice non poteva essere a conoscenza dell'intervenuta rinuncia all'eredità, sicché correttamente riassunse il giudizio nei confronti dell'erede legittima. 
Infine, essendo i fatti contestati ai convenuti riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro nei loro confronti.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: ### al pagamento in favore del fallimento della ### dell'### srl della somma di euro 502.016,78, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.  ### l'eredità giacente di ### al pagamento, in favore del fallimento della “### dell'### srl”, della somma complessiva di euro 1.007.721,95, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo. 
Rigetta la domanda nei confronti di #### e l'eredità giacente di ### in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 60.721,6, oltre alle spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge. 
Compensa le spese di giudizio tra la ### attrice e ### Pone le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 21.07.2023) definitivamente a carico di ### e l'eredità giacente di ### in solido tra loro. 
Indica nei convenuti ### e l'eredità giacente di ### i soggetti nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### D'### del Tribunale, il ###.

causa n. 9270/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Galazzi, Emanuela Rosaria Maria Piazza

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26248/2024 del 08-10-2024

... sarebbe realizzata una compartecip azione nel re ato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento, ex art. 217, comma 1, n. 4), l.fall., alla luce della evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 706/2020) e del la normativa anche sovr anazionale (tr a cui il regolamento ### n. 575/2013 e la direttiva 2013/36). In parti colare, il tribunal e ha ritenuto che «la fat tispecie di bancarotta semplice ipotizzata nel caso in esame, nel quale la banca ha conces so, senza effettuare la dovuta valutazion e del merito cr editizio, ad impresa avente indici riconoscibil i di insolvenza, un mutuo garantito al 100% in via automatica da un fondo di garanzia statale, co sì contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardandone il fallimento , sia posta a tutela anche di interesse collettivo, da in dividuare nell'ordinato esercizio del commercio, interesse generale e costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost. alla regolarità e dalla correttezza delle operazioni commerciali e dell'esercizio dell'impresa, non solo degli interessi dei creditori, configurandosi come reato plurioffensivo». Infine, non essen do stata rip roposta la domanda subordinata di ripetizione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26945/2022 R.G. proposto da: ### E ### elettivamente domiciliato in #### 12, presso lo studio dell'avvocato ### (### ) che lo rappresenta e difende unita mente all 'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###&F ### elettivamente domiciliato in ###### 7, presso lo stu dio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso il ### del TRIBUNALE di TORINO n. 6158/2022 depositato il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal ### 2 di 7 ### 1. - La vicenda in esame può essere sintetizzata come segue.  1.1. - ### di Des io e della ### nza s.p.A. (di segui to “Banco”) chiese ammettersi al passivo del ### ento F&F ### s.r.l., in via chirografaria (fermo il privilegio della garanzia ###, il credito di € 25.000,00 a titolo di esposizione complessiva derivante dal mutuo del 3.6.2020 garantito d al ### di ### a presso ### s.p.a., ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett.  m), del d.l. n. 23/2020, convertito dalla l. n. 40/2020 1.2. - ### udice delegato rigettò la domanda aderendo ai rilievi verbalizzati dal curatore fallimentare («(…) Le somme sono state erogate - quando non dolosamente - quantomeno con colpa grave e nell'assoluta certezza dell'incapacità di rimborso da parte della prenditrice, dovendosi pertanto escludere ogni ripetizione. La concessione di credito ad un sogg etto insolvente, co me indiscutibilmente era la F&F ### al momento dell'erogazione , costituisce infatti un atto illecito e contrario a norme imperative e al bu on costume, come rilevato dal Cass. 16706/2020, con conseguente esclusione di qualsivoglia ragione di rimborso, anche ai sensi dell'invocato a rt. 2033 c.c., che peraltro costituisce domanda nuova. N é a differ enti conclusioni potrebbe add ivenirsi alla luce del fatto che il mutuo sarebbe stato concesso ai sensi del c.d. "### idità", d. l. 23/2020 (…) ### ento si riserva ogni iniziativa restitutoria/risarcitoria/revocatoria»).  1.3. - ### propose opposizione ex a rt. 98 l.fall. e il ### ne chiese il rigetto o in subordine la compensazione con il controcredito per il «danno subìto dalla società fallita e dai suoi creditori (di cui la banca dev'essere chiamata a rispondere) che può̀ essere quantificato nell'incr emento dell'esposizione debitoria registrata a causa dei finanziamenti illeciti».  1.4. - Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, ritenendo nullo il contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. perché, attraverso la violazione da parte della banca del principio di prudente valutazione del merito creditizio, ex art. 5 TUB, espre ssione della di ligenza qualificata esigibile dal bonus 3 di 7 argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c. - applicabile, in assenza di deroghe, anche ai finanziamenti de quibus - si sarebbe realizzata una compartecip azione nel re ato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento, ex art. 217, comma 1, n. 4), l.fall., alla luce della evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 706/2020) e del la normativa anche sovr anazionale (tr a cui il regolamento ### n. 575/2013 e la direttiva 2013/36). 
In parti colare, il tribunal e ha ritenuto che «la fat tispecie di bancarotta semplice ipotizzata nel caso in esame, nel quale la banca ha conces so, senza effettuare la dovuta valutazion e del merito cr editizio, ad impresa avente indici riconoscibil i di insolvenza, un mutuo garantito al 100% in via automatica da un fondo di garanzia statale, co sì contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardandone il fallimento , sia posta a tutela anche di interesse collettivo, da in dividuare nell'ordinato esercizio del commercio, interesse generale e costituzionalmente garantito dall'art. 41 Cost. alla regolarità e dalla correttezza delle operazioni commerciali e dell'esercizio dell'impresa, non solo degli interessi dei creditori, configurandosi come reato plurioffensivo». 
Infine, non essen do stata rip roposta la domanda subordinata di ripetizione dell'indebi to ex art. 2033 c.c., ha escluso di dover esaminare l'ulteriore pr ofilo di nullità̀ per contrarietà all'ordine pubblico ###, prospettato dal ### 2. - ### impugna detta decisione co n ricors o per cassazione in cinque mezzi, illustrato da memoria, cui il ### intimato resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, 23, per avere il tribunale dichiarato nullo il mutuo chirografario ex art. 1418 c.c. a c ausa della ritenuta neglige nza del ### nella valutazione del merito creditizio della società finanziata, poi fallita, assumendo che il correlato obblig o di diligenza del bonus agentarius non sarebbe stato derogato dal d.l. n. 23 del 2020. 4 di 7 2.2. - Il secondo mezzo deduce, in subordine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 217, n. 4, l.fall. per avere il tribunale sostenuto che l'omesso assolvimento dell'obbligo di valutazion e del merito creditizio, in presenza di indici di insolvenza del richiedente, possa assumere rilevanza ai fini del la validità del contratto, sulla base di una motivazione errata in fatto, laddove attribuisce alla condotta del ### rilevanza penale in relazione alla fattispecie di bancarotta semplice, e prima ancora in diritto, laddove fa discendere da detta ### condotta la nullità del finanzia mento. Al contra rio, nella fattisp ecie concreta non ricorrerebbe né l'ipotesi del “reato contratto” (poiché il mutuo non è vietato dalla legge,) né quella del “reato in contratto”, che postula la condotta di un contraente a danno dell'altro.  2.3. - Il terzo mezzo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 217, n. 4, l. fall. e 1418 c.c., per avere il tribunale erroneamente desunto la nullità del finanziamento dalla possibilità di individuare nella condotta del ### un'ipotesi di concorso nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, n. 4, l.fall., sulla scorta di una motivazione del tutto carente in relazione ai presupposti della relativa fattispecie penale.  2.4. - Il quarto motivo denuncia la nullità della motivazione in relazio ne all'art. 132 c.p.c., poiché, a fronte della affermata commissione di un il lecito penale, il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare sull'effettiva sussistenza dei pre supposti soggettivo e oggettivo del reato in capo al preteso co lpevole, nonché, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, anche all'extraneus ritenuto concorrente nel reato del primo.  2.5. - Il quinto si duole dell'omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla effettiva insolvenza della società e alla relativa consapevolezza in capo alla banca, ai fini del ravvisato reato di bancarotta semplice.  3. - Il primo motivo è inammissibile.  3.1. - ### reputa infatti condivisibili le argomentazioni spese dal tribunale per affermare che non v' è ragione per cui i generali principi di sana e prud ente gestione nell'erogazione del 5 di 7 credito, sottesi all'art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'ar t. 1176, comma 2, c.c., non debbano essere osservati anche nei finanziam enti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati, come quello per cui è causa, nel contesto dell'emergenza sanitaria ###19, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. n. 23 del 2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40 del 2020), nei quali la banca finanziatrice dell'impresa è integralmente garantita dal ### centrale di gar anzia PMI istituito con la l. n. 662 del 1996, gestito da ### E' infatti l'erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad ess ere dichiarata “n on soggetta ad alcuna va lutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria” (peraltro in sede di conversione del decreto detta lett. m) è stata integrata prevedendo che l' estensione della garanzia a determi nati beneficiari può avvenire «a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47- bis, paragrafo 4, del regolamento ### n. 575/2013 del ### europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»). 
Del resto, anche in dottrina è stato rilevato come una delle cause dei ritardi nell'erogazione di questi finanziamenti è derivata proprio dalla valutazion e dei soggetti beneficiari da parte delle ban che, sotto i tre profili di merito creditizio ###, antiriciclaggio e antimafia, a testimonianza che il decreto liquidità non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all'erogazione del credito (cfr. art. 13 , comma 6, lett . b) che fa esplicito riferimento al «caso di esito positivo della deli bera di erogazione del finanziamento»).  4. - Sono in vece fondati i restanti qu attro motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente.  4.1. - Al di là delle ampie consi derazioni svolte in termi ni generali e astratti sul tema della concessione abusiva del credito, la decisione del trib unale è chiarament e incentrata, in concreto, sull'ipotizzato concorso della banca finanzi atrice nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. 
E' infatti questa la causa di nullità ravvisata nel contratto di mutuo. 6 di 7 Ed allora a venire in rilievo non è tanto l'orientamento di questa Corte in base al quale l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva - in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economicofinanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi - integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità.  4.2. - Sennonché, il precedente di questa Corte evocato nel decreto impu gnato (Cass. 16706/2020), co sì come un'analoga pronuncia successiva (Cas s. 4376/2024), sono caratterizzati dall'accertamento di peculiari condotte delittuose. 
In parti colare, nel primo caso il credi to insinuato al passivo fallimentare derivava da forniture a credito effettuate a un imprenditore in crisi, che veniva co sì a indebitarsi ulteriorment e, aggravando il proprio dissesto - con integrazione della fattispecie penalistica di cui all'art. 217, comma 1, n. 4 l.fall. - nel contesto di un disegno del fornitore finalizzato a rilevarne gli asset, tramite una forma di fin anziamento dissimulato, erogato in pi ù tranches a fronte di fo rniture non ese guite, tant o che la cond otta è stata descritta come «una disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto». 
Nel secondo caso invece il credito insinuato al passivo fallimentare riguardava un finanziamento per oltre due milioni e mezzo di euro erogato da un so cio amministrator e a so cietà in totale dissesto, finalizzati a procrastinarne il fallimento, nel contesto di un'attività truffaldina e fraudolenta che aveva avuto ampio risalto mediatico.  4.3. - Nulla di tutto ciò nel caso in esame, in cui il tribunale non ha in alcun modo tratteg giato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus. 7 di 7 E' dunque evidente che, sotto questo profilo, la motivazione non supera la soglia del cd. “minimo costituzional e” (Cass. Sez.U, 8053/2014; cfr. Cass. 9017 /2018, 26199/2021, 3 3961/2022, 956/2023, 4784/2023).  5. - Segue la cas sazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, restando demandata al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie i restanti quattro, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 11/09/2024.   

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Vella Paola

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