testo integrale
### _________ CORTE D'### _________ composta dai magistrati dr ### dr ### dr ### rel. est. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 R.G., #### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nata a ### il ### (C.F. ###); entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ####À ### - ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### APPELLATO *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2024.
La Corte ha osservato: ### innanzitutto premettersi che verranno omesse nello svolgimento del processo, per maggiore comodità, le attività svolte nel giudizio di primo grado, ormai superate perché afferenti posizioni, ovvero domande, rigettate e non oggetto del presente gravame, così limitando l'esame alle questioni ancora oggetto di controversia.
Ciò detto, con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2018 il fallimento ### - ### s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ### e ### Nei confronti del primo, proponeva domanda ai sensi dell'art. 146 l.fall., chiedendo la di lui condanna al risarcimento dei danni cagionati alla ### s.r.l. in qualità di amministratore - dal 24 gennaio 1989 al 22 aprile 2013 - nonché di liquidatore - a seguito della delibera di scioglimento volontario per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dal 23 aprile 2013 al 26 luglio 2016, data della dichiarazione di fallimento - imputando al predetto (fra l'altro) la violazione del dovere di non compiere atti di gestione dopo la perdita del capitale sociale; la distrazione di somme; la violazione del dovere di astenersi dal procedere a pagamenti preferenziali in violazione delle regole del concorso e con lesione della par condicio; la violazione del dovere di preservare il patrimonio sociale nell'amministrare i ben immobili della società e di esigere i relativi crediti.
Nei confronti della ### veniva svolta domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per avere costei ricevuto, con la consapevolezza dello stato di dissesto in cui la società versava, un pagamento preferenziale dell'importo di €. 1.800,000,00.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le domande spiegate e ne eccepivano la prescrizione.
Con sentenza n. 1510/2023 del 5 aprile 2023 il Tribunale di Catania riconosceva, in capo al ### l'esistenza dei seguenti addebiti: a) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita totale del patrimonio sociale alla data del 26/9/2000 (con un patrimonio netto negativo pari ad €. 9.110.077,21) per effetto del debito discendente dalla sentenza 600/2000 emessa dal Tribunale di ### non correttamente iscritto nel bilancio, tanto che alla data in cui era stata posta in liquidazione (29/3/2013) la società aveva un patrimonio netto negativo di €. 10.066.263,57, ed alla data del fallimento di €. 10.310.159,72; b) la mancata contabilizzazione dell'incasso pari ad €. 8.000,00 - a fronte della quietanza rilasciata dalla società fallita a ### s.p.a. - da ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI.; c) l'avere eseguito pagamenti preferenziali in favore di ### (per €. 1.800.000,00) e di ### (per €. 900.000,00) con il ricavato della vendita del complesso alberghiero ### a ### s.p.a. in data ###; d) la sottrazione di disponibilità liquide, utilizzando artifici contabili, per totali €. 630.407,16, nonché omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi €. 579.997,45; e) l'omesso recupero dell'indennità di occupazione, per complessivi €. 37.275,00, avente ad oggetto l'appartamento sito nel comune di ### via ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### fra la società fallita e ### e dichiarato risolto giudizialmente.
Riteneva, infine, il Tribunale, che ### avesse ricevuto il pagamento preferenziale versando in uno stato soggettivo, quanto meno di colpa.
In definitiva, il Tribunale così statuiva: “- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 4.110.728,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere da giorno 8.4.2018, e ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 1.800.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere dal 29.03.2018; - rigetta le domande proposte dalla curatela del fallimento ### s.r.l. nei confronti di ### - condanna ### nella misura dei 2/3 e ### nella misura di 1/3 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.103,50 oltre accessori, a favore dell'### - compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra ### e la curatela del fallimento ### s.r.l.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, definitivamente a carico di ### e ### in solido”.
Avverso la sentenza ### e ### hanno interposto appello sulla base di cinque ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ### denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata sul presupposto della mancata allegazione degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale.
A suo dire, “###esame dell'atto di citazione emerge chiaramente la nullità per la totale mancanza di allegazione circa gli elementi costitutivi di tale condotta preferenziale nonché del concorso della ###ra ### e cioè non solo la conoscenza dello stato di insufficienza patrimoniale della società da parte del terzo, ma anche la conoscenza della natura preferenziale del pagamento e cioè la conoscenza puntuale della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della ### (attivo e passivo), con la prova della partecipazione intenzionale ad una operazione preferenziale”.
Il motivo è infondato.
Per principio che non vi è ragione di contraddire, ai fini della determinatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163, comma 2, c.p.c., l'atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall'attore alla sua condotta illecita) e al giudice di individuare il thema decidendum. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando sia proposta domanda risarcitoria l'attore ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non essendo ammesse formule generiche o di stile. Tuttavia, una volta indicata la categoria, patrimoniale o non patrimoniale, dei danni dei quali è chiesto il risarcimento e, nell'ambito di questa, la tipologia dei pregiudizi, mediante ricorso a singole voci di danno, non si può escludere che queste, in relazione al caso concreto e tenuto conto della accezione comune loro riconosciuta, presentino una portata descrittiva idonea a definire le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (v. Cass. N. 7411/2017).
Nel caso di specie, l'atto di citazione, a mezzo del quale l'attrice assumeva il concorso della ### nella condotta dell'amministratore, conteneva tutte le indicazioni utili per l'individuazione del thema decidendum (lo stato di dissesto della società sin dal 2000, a dispetto di quanto esposto nei bilanci; l'origine del credito della ### l'incoata procedura esecutiva con l'indicazione dei creditori intervenuti e la definizione della stessa; le modalità con le quali era stato eseguito il pagamento preferenziale in favore della ### l'esistenza di numerosi altri creditori anche privilegiati; il concorso del terzo ### nell'illecito essendo la ### “consapevole della difficile esigibilità del credito acquistato per averlo espressamente riconosciuto nell'atto di acquisto e per essere subentrata nelle azioni concorsuali presentate dall'avv. #### in virtù dell'atto di cessione del credito”, nonché imprenditrice e dunque soggetto in grado di apprendere lo stato di insolvenza, anche tenuto conto degli stretti legami di parentela con i componenti della compagine della SO.GE.CO.SI. ### infatti, era nuora del ### siccome moglie del figlio ### (titolare di quote della ### s.r.l., detentrice del 60% del capitale della SO.GE.CO.SI) e nuora anche di ### detentrice del rimanente 40% del capitale di SO.GE.CO.SI.
Elementi, questi, tutti idonei a rappresentare astrattamente il concorso del terzo che il pagamento abbia ricevuto nella condotta illecita dell'amministratore, tanto che la convenuta, costituendosi in giudizio, si è difesa anche su tale questione.
Con il secondo motivo viene ribadita l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita nei confronti di ### assumendo l'appellante che il dies a quo va individuato nell'epoca di compimento dell'atto.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che per principio che non vi è ragione di contraddire, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato, quanto all'azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente, e, quanto all'azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. In particolare, con riferimento all'azione dei creditori sociali si è precisato che la prescrizione decorre, non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ma bensì dal successivo momento della oggettiva conoscibilità del dato di fatto costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali - anche se lo stesso sia stato in concreto ignorato - come si ricava dall'art. 2935 Ne consegue che, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass. nn. 3552/2023, 5795/2021).
Tale prospettiva non muta nel caso di concorso del terzo nel compimento dell'atto illecito - qual è il caso di specie - atteso che la prescrizione decorre comunque, in base al richiamato disposto dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere e dunque, nel caso di specie, quando è diventata oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, non essendo dall'appellante censurato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del fatto che siffatta oggettiva percezione si è potuta avere solo con la dichiarazione di fallimento, per le ragioni compiutamente espresse dal Tribunale, quivi non criticate.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere illeciti i pagamenti eseguiti in favore di ### e di ### Assumono l'assoluta carenza degli elementi costitutivi della bancarotta preferenziale; che esso ### aveva diligentemente eseguito i pagamenti in favore di coloro che erano intervenuti nella procedura esecutiva dichiarata estinta per rinunzia; che l'unica alternativa era di fare vendere all'asta l'immobile pignorato, “con un risultato (in termini di tempi e di prezzo) del tutto imponderabile e ragionevolmente differente (in pejus) rispetto a quello conseguito in sede di estinzione della esecuzione immobiliare”; che non si era realizzato alcun pregiudizio per i creditori estranei alla procedura esecutiva immobiliare, né vi era la partecipazione dolosa dell'amministratore e dell'accipiens rispetto alla natura preferenziale del pagamento; che difettava la prova che gli altri creditori avrebbero potuto utilmente partecipare al concorso, né era possibile accertare quale sarebbe stato il prezzo di vendita dell'immobile; che “anche nella ipotesi (assolutamente inverosimile) in cui l'immobile fosse stato venduto all'asta al medesimo prezzo al quale è stato ceduto in data ###, nessun creditore diverso dal creditore procedente e/o intervenuto (###) avrebbe avuto la benchè minima possibilità di conseguire alcun ristoro”.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così ragionato: “una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti preferenziali eseguiti in favore di quest'ultima e di ### eseguiti con il ricavato della vendita del complesso alberghiero “### Palace” a ### s.p.a. in data ###.
In particolare, ### s.r.l. ha alienato a ### s.p.a. il suddetto complesso alberghiero, cespite oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es.I. 320/01 Tribunale di ### dichiarata estinta in pari data. La cessione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui euro 95.050,00 incassati dalla venditrice ed il restante importo di euro 6.204.950,00 utilizzato, con delegazione di pagamento, per estinguere debiti azionati nei confronti della società nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, nei seguenti termini: euro 3.300.150,00 in favore di ### di ### euro 900.000,00 in favore di ### euro 204.800,00 in favore dell'avv. ### euro 1.800.000,00 in favore di ### Tale condotta configura l'illecito di pagamento preferenziale, in quanto soltanto l'istituto ### di ### avrebbe potuto essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita, in virtù delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del proprio credito, e ciò in una situazione in cui dai bilanci sociali relativi agli esercizi 2006 e 2007 si rilevava la sussistenza anche di altri ingenti debiti (anche non oggetto di intervento nella suddetta procedura esecutiva) assistiti da privilegio e tenuto, altresì, conto dello stato di insolvenza nel quale versava all'epoca la società. In particolare, dal bilancio chiuso al 31.12.2006, quale redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea sociale, il monte debitorio è pari a euro 7.971.870; dall'esame dei conti chiusi al 31.12.2006 esposti sul libro giornale di contabilità il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di debiti che possono ritenersi assistiti dal rango privilegiato quali, quantomeno, quelli riferiti ai mutui erogati dalle banche (che complessivamente ammontano a euro 4.829.925,18) e quelli verso l'### (pari a euro 448.821,91 e la cui effettiva consistenza è da ritenersi ben superiore a quella apparente, tenendo conto anche degli interessi e sanzioni rinvenienti dagli omessi versamenti).
Di conseguenza, i pagamenti in favore di ### (euro 900.000,00) e ### (euro 1.800.000,00) sono avvenuti in via preferenziale sia rispetto ai creditori muniti di rango anteriore, sia con riguardo agli altri creditori concorrenti dello stesso rango, in violazione del principio della par condicio creditorum e risultano, dunque, fonte di danno ai creditori - rappresentati dalla curatela che esercita anche l'azione a questi spettante - nella misura complessiva di euro 2.700.000,00 (euro 900.000 + 1.800.000) rispetto all'amministratore ### e di euro 1.800.000,00 in capo a ### in quanto terzo che ricevuto il pagamento preferenziale.
Non può dubitarsi infatti, della possibilità di configurare il concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore e della sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ### ha ricevuto il pagamento preferenziale, tale atto ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla sua condotta di creditore soddisfatto e la medesima - non titolare di cause di prelazione a fronte di una società che dai pubblici registri immobiliari risultava titolare di cespiti gravati da ipoteche (con conseguente grado privilegiato di altri creditori di SO.GE.CO.SI.) - non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo, stante i plurimi rapporti con la società emergenti dai fatti di causa ed il rapporto di parentela con l'amministratore (sul concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore si rinvia a Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di impresa, 25.11.2021)”.
A fronte di tale compiuta motivazione, del tutto generica si appalesa la difesa degli appellanti, i quali fanno le mostre di ignorare che, una volta estinta la procedura esecutiva, pacifico essendo lo stato di dissesto della società, l'amministratore non poteva procedere al pagamento dei crediti in danno degli altri creditori, di rango pari o anteriore, essendo del tutto ipotetica la previsione che, in caso di mancata estinzione della procedura esecutiva, non sarebbe residuato alcunché per il soddisfacimento dei predetti.
Non è, del resto, efficacemente contestata neppure la partecipazione della ### alla condotta illecita dell'amministratore, a fronte del ragionamento del Tribunale, il quale ha peraltro ritenuto sufficiente (vertendosi in ipotesi di illecito civile) l'elemento soggettivo della colpa.
Con il quarto motivo il ### si duole della ritenuta esistenza di condotte distrattive, cui è conseguita l'attribuzione, in favore della curatela, di una posta risarcitoria di €. 1.210.404,61 (€. 630.407,16 + €. 579.997,45).
Assume, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva potuto accertare siffatti ammanchi, avendo egli stesso evidenziato di non disporre del libro giornale di contabilità per il periodo 2000-2005, con la conseguenza che era rimasta preclusa ogni possibilità di verifica della sussistenza o meno dell'avvenuta contabilizzazione degli accadimenti patrimoniali ed economici della società; che “appare opportuno precisare che tutte le somme predette non sono state incassate nel periodo 2006 - 2015, bensì nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2005, anche se gli immobili rispetto al quale erano state versate caparre ed acconti sono stati venduti agli acquirenti terzi a partire dall'anno 2006”; che la asserita condotta distrattiva doveva essere materialmente provata dalla curatela.
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che è solo labialmente affermato che l'incasso delle dette somme sarebbe avvenuto fra il 1990 ed il 2005, deve evidenziarsi che il Tribunale ha così ragionato: “il c.t.u. ha testualmente concluso nel senso che “le rilevazioni contabili (…) mettono in evidenza un palese scollamento tra l'impianto contabile posto in uso dalla ### fallita e una pluralità di accadimenti documentalmente comprovati risultanti dagli atti pubblici di vendita e dagli estratti conto bancari in atti; invero, le plurime discrasie rilevate (…) possono qualificarsi non già come semplici ed occasionali errori tecnico-contabili, quanto piuttosto quali veri e propri artifici contabili posti in essere con la finalità di dissimulare una molteplicità di distrazioni di somme dalle casse sociali”.
In particolare, all'esito delle complesse verifiche tecnico-contabili condotte, il c.t.u. ha accertato che attraverso meri artifizi contabili posti in essere utilizzando strumentalmente il conto “clienti c/caparre” sono state innanzitutto distratte dal patrimonio sociale, in quanto non contabilizzate, somme di denaro ammontanti a complessivi euro 154.699,16 e mediante analoghi artifizi contabili posti in essere utilizzando il conto “clienti c/anticipi” sono state distratte dal patrimonio della società fallita somme ammontanti a complessivi euro 475.708,00, con un complessiva distrazione di somme, nel periodo 2006-2015, pari a complessivi euro 630.407,16.
Tali artifizi contabili si trovano compiutamente ricostruiti nella relazione di consulenza (p. 74 ss.), i cui esiti devono condividersi anche in tale caso, essendo stata l'attività peritale condotta sulla base del mandato e dei documenti in atti e con la chiara esposizione dei principi della scienza contabile applicati e dell'iter logico che ha condotto ai risultati esposti. In particolare, gli artifizi sono stati operati sui conti “crediti verso clienti” e “clienti conto anticipi”, mediante decrementi indebiti di saldi passivi ed impropri azzeramenti di crediti, a fronte di verosimili pregressi incassi non contabilizzati; analogamente, è stato tenuto in maniera fraudolenta il libro giornale di contabilità, con distrazione od omesso incasso dei corrispettivi monetari di vendite immobiliari, e sono state compiute distrazioni mediante pagamenti ingiustificati eseguiti a favore delle società ### e ### oltre a distrazioni dirette di denaro dalle casse sociali.
In secondo luogo, dai riscontri analitici condotti tra i dati risultanti dalla contabilità e quelli rinvenienti sia dai singoli atti di compravendita sia dalla documentazione bancaria disponibile, il c.t.u. ha altresì accertato omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi euro 579.997,45 (somma che non include l'importo di euro 8.000 sopra esaminato). Anche a tale riguardo, devono condividersi gli esiti cui è giunto il consulente alle p. 98 ss. della relazione, quali compendiati nella tabella sinottica contenuta a p. 117 della relazione medesima. In ragione di tali condotte distrattive, ### è da ritenersi dunque responsabile del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali, per gli importi di euro 630.407,16 ed euro 579.997,45”.
Ora, se per un verso è evidente che a tali conclusioni il consulente sia giunto esaminando la contabilità in suo possesso, per altro verso rileva la Corte che in mancanza di giustificazioni sull'ammanco di cassa deve ritenersi sussistente una condotta distrattiva.
Infatti, la curatela ha esercitato tanto l'azione spettante ai creditori sociali quanto l'azione sociale di responsabilità, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 146 l.fall., con la conseguenza - tipica della responsabilità di natura contrattuale - che sulla curatela grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, dunque, incombe sulla curatela, che agisca ai sensi dell'art. 146 l.fall., l'onere di allegare l'esistenza di una condotta astrattamente causativa di danno patrimoniale (quale è quella sussistente nel caso di specie), e non di dimostrare le motivazioni degli ammanchi; è, invece, onere degli amministratori convenuti provare di avere rettamente operato. E tale prova, nel caso di specie, non è stata affatto fornita.
Con l'ultimo motivo il ### assume che ha errato il Tribunale a ritenere sussistente il danno per il mancato esperimento delle azioni a tutela del patrimonio.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “è incontestato il fatto storico dell'omessa attivazione da parte dell'organo sociale rispetto alle attività di liberazione di taluni immobili sociali (avendo il convenuto eccepito, piuttosto, la carenza di prova in ordine al periodo dell'altrui possesso o in merito all'antigiuridicità della condotta).
Tale condotta omissiva è suscettibile di cagionare alla società un danno, in quanto l'amministratore ha trascurato di percepire o recuperare i relativi frutti, così venendo meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ed esponendo altresì la società al possibile depauperamento del patrimonio a motivo del prolungato possesso dei terzi occupanti anche per un tempo utile ad usucapionem”.
Il primo giudice ha ritenuto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di ####. ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### tra la società oggi fallita e ### oggetto di una sentenza risolutiva di contratto preliminare di vendita con condanna - mai eseguita - alla restituzione alla società da parte dell'occupante ### “può dunque considerarsi provata l'occupazione con riferimento a quanto accertato nella sentenza e, in punto di quantificazione, può recepirsi il criterio equitativo e presuntivo invocato dalla curatela e fondato sui valori dell'### del mercato immobiliare (###; ciò tenuto conto del fatto che, per un verso, il convenuto non ha allegato e provato alcun elemento concreto che possa incidere sull'applicazione dei suddetti parametri (con riferimento, ad esempio, alle spese da sostenersi, allo stato dell'immobile o alle oscillazioni subite dal valore locativo nel tempo) e, per altro verso, non può condividersi la doglianza di ### relativa alla riconducibilità della mancata liberazione ad una scelta imprenditoriale, giacchè il valore derivante dalla fruttificazione è in re ipsa e, inoltre, l'affermata scelta di mantenere gli immobili liberi al fine della vendita è contraddetta dalla stessa circostanza dell'occupazione del compendio in parola. In relazione a tale addebito, il solo ### deve essere condannato a risarcimento del danno per l'importo di euro 37.275,00, quale richiesto dalla curatela”.
Tuttavia, ritiene la Corte che, trattandosi di un diritto di credito (discendente dalla occupazione sine titulo, quale risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile), al fine di ritenere esistente il danno dedotto, deve sussistere il requisito della irrecuperabilità del credito nei confronti del detentore senza titolo, sicchè erroneamente la curatela sostiene che “non può affermarsi che il relativo ristoro sia subordinato dalla legge alla sua reversibilità, data la natura dell'azione incoata, ripristinatoria del patrimonio sociale leso”.
Conclusivamente, l'importo oggetto di condanna a carico di ### (€. 4.110.728,61) va ridotto di €. 37.275,00, e dunque saranno dal predetto dovuti complessivamente €. 4.073.453,61, ferma restando ogni ulteriore statuizione, anche in punto di interessi e rivalutazione.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede largamente soccombente il ### e totalmente soccombente la ### le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei predetti.
Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. P.Q.M. La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 1510/2023 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, riduce ad €. 4.073.453,61 l'importo che ### è stato condannato a pagare in favore della curatela; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al primo grado in €. 12.069,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ponendone il pagamento a carico dell'### ferma restando la statuizione relativa alle spese di ### quanto al presente grado, in €. 20.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 ottobre 2024. ### (### (### RG n. 1470/2023
causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Murana Marcella, Ferreri Giuseppe