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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 488/2026 del 20-01-2026

... di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. ### presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . 
Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. 
Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 
Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. 
Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di mera astrazione, di ritenere che si potesse essere formato un affidamento legittimo ; che, in relazione al requisito reddituale stabilito per legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui era titolare la ricorrente, l'accipiens era consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non era dovuta e, trattenendo le somme, si poneva in condizione di errore inescusabile; che l'### nel quantificare il debito oggetto del ricorso, aveva applicato il principio di cassa, ritenendo sussistente l'indebito per il solo anno 2024. Tuttavia, con ### n. 3098 del 25.07.2017 , l'### aveva chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non con quello di cassa. Pertanto, sarebbero indebite non solo le somme di invalidità civile percepite nel 2024, ma anche quelle percepite nel 2023 e nel 2022. 
Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Replicava la ricorrente con note autorizzate, evidenziando preliminarmente che l'### non aveva riscontrato il ricorso amministrativo presentato . Contestava che l'atto opposto, di cui aveva eccepito il difetto di motivazione e la scarsa trasparenza, faceva riferimento ad un ricalcolo effettuato sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2022 che avrebbe determinato un indebito di euro 8.098,99 lordo complessivo per tutto il periodo novembre 2022-gennaio 2024 e non faceva menzione di alcuna pensione di reversibilità . 
Ribadiva la totale assenza di dolo nell'accipiens. 
Contestava inoltre che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente al solo fine di evitare le procedure coattive non poteva essere considerato ricognizione del debito, anche alla luce del ricorso amministrativo presentato . Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. 
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 
La domanda è fondata. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99.  ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. 
Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. 
Nel merito la domanda merita accoglimento. 
Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'istituto dell'indebito assistenziale rappresenti una species del genus dell'indebito di diritto comune di cui all'art. 2033 del codice civile, rispetto al quale, tuttavia, si è venuto a consolidare un autonomo principio di settore che presenta tratti eccentrici e derogatori rispetto alla regola generale dell'incondizionata ripetibilità . 
Tale deviazione ermeneutica trova il suo fondamento assiologico nell'imperativo costituzionale di cui all'art. 38 Cost., il quale postula una necessaria tutela delle situazioni di indigenza e debolezza sociale, riconoscendo altresì la natura eminentemente alimentare dei trattamenti assistenziali . 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12608/2020 , ha chiarito che “all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale” . Tali principi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” . 
Nel caso in esame, l'indebito è di natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile e maggiorazione sociale. 
Nello specifico ambito dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, il principio dominante stabilisce che la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammissibile solamente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti di legge . Deve escludersi che ricorra il dolo se l'accipiens ha dichiarato i redditi all'amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall'### Come chiarito da Cass., Ordinanza n. 13226/2020 , “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” . 
Nel caso di specie, l'### in qualità di ente pubblico preposto all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dispone di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### In particolare, l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito il ### dell'### garantiscono e impongono l'accesso dell'### alle informazioni reddituali detenute dall'### delle ### . 
Ne consegue che l'### esercitando l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore di prestazioni assistenziali, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario attraverso l'accesso ai dati dell'### delle ### Come affermato dalla Ca ss.  12608/2020 , “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data ### , dunque ben tre anni prima della liquidazione avvenuta nel dicembre 2023. L'### era quindi a conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda e avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti per verificare l'impatto reddituale della futura liquidazione sulla prestazione di invalidità civile già in godimento. 
Quanto alla sussistenza della buona fede, deve rilevarsi che la ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'### finanziaria e non ha posto in essere alcun comportamento attivo volto ad occultare la propria situazione reddituale e ha presentato regolare domanda di pensione di reversibilità nel 2021, ponendo l'### nella condizione di conoscere anticipatamente il futuro incremento reddituale.  ### della Suprema Corte, come espresso con Cass., Ord. n. 24180/2022 , ha statuito che “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 
Nel caso di specie, la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita erogazione è manifesta, avendo l'### avuto piena conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda di reversibilità e disponendo di tutti gli strumenti normativamente previsti per verificare tempestivamente la compatibilità reddituale. 
L'### ha eccepito che il dolo del percipiente sarebbe configurabile in ragione dell' “enormità” dell'importo percepito, richiamando la Cass. n. 28771/2018 secondo cui il dolo sarebbe configurabile “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da far venire meno i presupposti del beneficio”.  ### non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, la percezione di un importo rilevante in un'unica soluzione (€72.818,25 nel mese di gennaio 2024), non è ascrivibile ad alcun comportamento della ricorrente, ma costituisce esclusivo portato del ritardo amministrativo dell'### nella liquidazione della pensione di reversibilità. La ricorrente non poteva sapere quando l'### avrebbe liquidato la prestazione richiesta nel 2021, né aveva alcun potere di controllo sui tempi di erogazione. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, la mera omissione di comunicazione di dati reddituali, se l'istituto previdenziale già ne abbia conoscenza o abbia l'onere di conoscerli, non è di per sé sufficiente a configurare il dolo . 
Nel caso di specie, l'### era a conoscenza della domanda di reversibilità dal 2021 e disponeva degli strumenti normativi per accedere ai dati reddituali. La ricorrente, dal canto suo, aveva presentato regolare domanda all'### e non aveva alcun obbligo di comunicare redditi presuntivi non ancora liquidati. 
I principi costituzionali e il legittimo affidamento costituiscono ulteriore fondamento dell'irripetibilità dell'indebito nel caso di specie. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), i principi si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” .  ### della disciplina generale in materia di condictio indebiti deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la posizione del percettore, in particolare il principio del legittimo affidamento . Nel caso di specie, la ricorrente, percependo da oltre quarant'anni la prestazione di invalidità civile e avendo presentato regolare domanda di reversibilità, aveva legittimamente confidato nella correttezza delle erogazioni disposte dall'### Fondata è pertanto la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall'### Ne consegue che deve essere condannato l'### resistente alla restituzione dell'importo di €4.498,99 già versato dalla ricorrente, nonché alla restituzione delle trattenute mensili operate sulla pensione. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'### con comunicazione del 18 novembre 2024; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente ### dell'importo di €4.498,99 (quattromilacinquenovantattovirgola novantanove), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute mensili operate sulla pensione n. 044-###2 a far data dalla prima trattenuta e sino alla notifica della presente sentenza, con interessi legali; condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.  1.500,oo per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. ### Napoli, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
del #### n. 15536/2025


causa n. 15536/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Cardellicchio

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 189/2026 del 12-01-2026

... società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro. 1.2.b ### aveva dedotto la propria buona fede, rappresentando di aver acquistato l'immobile per le proprie esigenze di vita (e infatti ivi aveva fissato la propria residenza; successivamente vi aveva assunto la residenza la compagna del fratello). ### precisato, in particolare, di aver eseguito nell'immobile lavori edilizi di manutenzione nonché di ammodernamento dell'impianto idraulico; e rimarcava la congruità del prezzo pattuito per la compravendita, per pagare il quale aveva ottenuto un mutuo. 1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria solo documentale, aveva respinto le domande, perché, pur essendo dimostrati i crediti, e l'eventus damni (per la variazione patrimoniale del ### che, con lo scambio di un bene immobile con denaro, aveva reso più difficile il recupero dei crediti delle banche); nonché, infine, la scientia damni in capo al debitore ### mancava però la prova dell'analogo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei #### relatore ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1037/2021 promossa da: ### S.P.A. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. #### nei confronti di ### E ### S.C. (CF ###) con il patrocinio dell'Avv. ###### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### (cf: ###), con il patrocinio dell'Avv. #### PRINCIPALI e #### 2021 S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### E ### con il patrocinio dell'Avv.  #### ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (cf: ###), rappresentata da ### S.P.A., quale successore a titolo particolare di ### spa, con il patrocinio dell'Avv. ##### ex art. 111 c.p.c.  avverso la sentenza n. 424/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il ###.  ### data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante ### e parte intervenuta ### Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione reietta, #### s.p.a. dal presente giudizio ### In totale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 424/2021 in data 30 aprile 2021, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito ### l'interesse della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a.: - dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29 gennaio 2015 (### 20458, Raccolta 13723), stipulato da ### quale venditore e da ### quale acquirente, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere del credito di ###sa ### s.p.a. e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. in favore della società ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o in subordine in favore di quest'ultima; - Ordinare al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza.  - Condannare l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 7.127,80 corrisposta a fronte dell'atto di precetto intimato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di ### - ### a restituire alla società intervenuta ### s.r.l., quale avente causa di ### s.p.a. o, in subordine, a quest'ultima, la somma di € 5.683,00, corrisposta all'avv. ### delegata all'incasso di tale somma, sulla base della sentenza di ### - Con vittoria di spese e competenze di primo grado e del presente grado di giudizio, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Per la parte appellante incidentale ### “###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata n. 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ###(### n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### di ### e ### s.c., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che dell'atto di compravendita per rogito notaio dr. ### del 29.1.2015 (Rep. N. 20458, Raccolta n.13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente, e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c.. 
Con ordine al ### dei registri ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quale difensore distrattario di ### a restituire alla banca esponente la somma di € 6930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; ### a restituire alla banca esponente la somma di € 5683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art.15 tariffa forense, diritti ed onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche relativamente alle spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la ### dei ### Immobiliari”. 
Per la parte intervenuta ### 2021: “### la ###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in espressa riforma della sentenza impugnata 424/2021 pubblicata dal Tribunale di ### in data ### (rep. n. 550/2021), ritenuto l'interesse della ### 2021 S.r.l., e per essa la mandataria do### S.p.A., quale creditrice pregiudicata, dichiarare che l'atto di compravendita per rogito notaio dr.  ### del 29.01.2015 rep. n. 20458 racc. n. 13721), stipulato dai convenuti ### e ### ed allegato in atti del primo grado, costituisce atto pregiudizievole ai sensi dell'art. 2901 c.c., posteriore al sorgere dei crediti della ### esponente e compiuto nella consapevolezza del pregiudizio arrecato alla stessa, dichiarandone quindi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con ordine al ### dei ### di ### con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza; ### l'avv. ### quali difensore distrattario di ### a restituire alla ### esponente la somma di € 6.930,82 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva; condannare ### a restituire alla banca esponente, la somma di euro 5.683,00 che la stessa ha dovuto corrispondere a fronte del dispositivo di cui alla sentenza del primo grado, provvisoriamente esecutiva; con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 15 tariffa forense, diritti e onorari, oltre cap ed iva come per legge, anche per le spese e competenze per gli adempimenti pubblicitari presso la conservatoria dei registri immobiliari”. 
Per la parte appellata ### conclude per il rigetto dell'appello proposto da ### nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.). 
Con vittoria delle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ### Per la parte appellata ### si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da ### S.p.A. nonché per la declaratoria di tardività e per il rigetto dell'appello incidentale proposto da ### di ### e ### (ora ### 2021 ### e per essa la mandataria do### S.p.A.) se del caso previa assunzione delle prove richieste e non ammesse dal Tribunale di primo grado, che qui debbono essere intese come integralmente riproposte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE * 1. Il Tribunale di ### con sentenza n. 424/2021 pubblicata il ###, ha così deciso: - rigetta la domanda in quanto infondata; - condanna le attrici, in solido, al pagamento, nei confronti dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 9.500,00 per ciascuno di essi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione, quanto al convenuto ### a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  1.1 ### di ### e ### s.c. (di qui innanzi anche solo ### di ### e la ### C.R. ### spa (di qui innanzi anche solo ###, con unico atto di citazione, avevano convenuto in giudizio ### e ### svolgendo, ciascuna a tutela di un suo credito, azione revocatoria ordinaria riguardo al contratto di compravendita stipulato il ### per rogito del ### (### N. 20458, Raccolta n.13723), col quale ### aveva venduto a ### un appartamento per civile abitazione in ### 41, con garage da ### 37. 
Avevano dedotto d'essere creditrici del ### (-) ### di ### di € 108.575,07, come portato da decreto ingiuntivo del 10.9.2015, derivante, per € 102.087,13 per esposizione da conto corrente affidato n. 51306 ed € 7.030,24 per finanziamento anticipi n. 51306 della società ### srl, della quale ### era fideiussore; (-) CRF di € 263.556,95, come portata da decreto ingiuntivo del 30.11.2015 per un prestito d'oro n. n. 8783/10347 in favore di ### srl, della quale ### era fideiussore. 
Avevano inoltre dedotto che ricorrevano le condizioni per la revocatoria, anche in considerazione del fatto che ### si era spogliato del suo patrimonio, stipulando contestualmente, a ministero del medesimo notaio, vendita di appezzamenti di terreno in ### e avendo già stipulato, a rogito ### di ### la vendita di altro suo immobile di ### 1.2 Si erano separatamente costituiti sia il ### sia l'### per resistere alle domande.  1.2.a ### aveva sostenuto che, all'epoca delle vendita non era prevedibile che le difficoltà economiche della società si sarebbero tradotte in una rottura con le banche e con l'escussione della sua garanzia ### aggiunto che la compravendita si era resa necessaria per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, in quanto all'epoca percepiva soltanto una pensione mensile di poco più di mille euro.  1.2.b ### aveva dedotto la propria buona fede, rappresentando di aver acquistato l'immobile per le proprie esigenze di vita (e infatti ivi aveva fissato la propria residenza; successivamente vi aveva assunto la residenza la compagna del fratello).  ### precisato, in particolare, di aver eseguito nell'immobile lavori edilizi di manutenzione nonché di ammodernamento dell'impianto idraulico; e rimarcava la congruità del prezzo pattuito per la compravendita, per pagare il quale aveva ottenuto un mutuo.  1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria solo documentale, aveva respinto le domande, perché, pur essendo dimostrati i crediti, e l'eventus damni (per la variazione patrimoniale del ### che, con lo scambio di un bene immobile con denaro, aveva reso più difficile il recupero dei crediti delle banche); nonché, infine, la scientia damni in capo al debitore ### mancava però la prova dell'analogo elemento soggettivo del terzo acquirente ### perché essa si sarebbe dovuta fondare su nient'altro se non sull'incontestato rapporto di affinità tra ### e ### che aveva sposato ### figlia del debitore. 
Un rapporto di parentela o affinità, d'altra parte, costituiva elemento di per sé solo inidoneo a dimostrare la scientia damni, anche perché nessun altro elemento era stato fornito; e, inoltre, ### aveva davvero abitato nell'immobile, ove poi aveva posto la residenzxa ### compagna del fratello di ### 2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### S.P.A. (di seguito anche appellante), nella quale era stata fusa per incorporazione ### ha, come rappresentata da ### spa, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la ### E ### S.C., ### e ### (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo di appello: “Violazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al primo comma n. 2 dell'art. 342 c.p.c.” La banca si duole che il Tribunale abbia escluso la scientia damni in capo al terzo acquirente, svalutando ingiustificatamente il rapporto di affinità tra #### e ####, laddove la giurisprudenza di legittimità ha talora considerato ciò sufficiente per la prova, addirittura, della participatio fraudis. 
Il primo giudice, inoltre, aveva trascurato di considerare il contesto nel quale la vendita impugnata era stata stipulata; in particolare, non aveva considerato che in sequenza, quello stesso giorno, ### si era spogliato di altro compendio immobiliare, vendendolo a ### madre di #### residenza nell'immediatezza spostata nel bene comprato dall'### trovava giustificazione nella opportunità di ottenere le agevolazioni prima casa (come si ricava dal contratto, punto b dell'art. 11 di pag. 5 del rogito). 
Per di più, lo stesso Tribunale di ### una settimana dopo la sentenza qui impugnata, ne aveva emessa un'altra (n. 446/2021 del 7.5.2021) che aveva invece revocato, su domanda delle medesime banche, il coevo contratto con ### In quella sede, il Tribunale aveva osservato sull'elemento soggettivo della terza acquirente ### «… Quanto alla scientia damni da parte del terzo acquirente, essa consiste, come è noto, nella generica conoscenza o anche solo conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie (non di uno specifico creditore, ma del ceto creditorio in genere) che assume l'atto dispositivo; conoscenza/conoscibilità che può essere desunta anche da elementi presuntivi. 
Nel caso in esame, tale presunzione non potrebbe essere ricavata esclusivamente dal rapporto, certamente esistente, tra il debitore ed il terzo acquirente, in quanto il ### è consuocero di ### e del marito intervenuto all'atto, ### genitori del coniuge della figlia del ### (rapporto che non è neppure di affinità: adfines inter se non sunt adfines), anche alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. 13447/2013 e 1286/2019) in relazione alla rilevan-za dei rapporti di parentela ai fini che qui interessano e che devono valere, a fortio-ri, ove tale rapporto non sussista. 
Sussiste, tuttavia, un elemento ulteriore, allegato dalla parte attrice prima dello spirare delle preclusioni assertive, ossia in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; tale circostanza consiste in ciò: nel medesimo giorno e dinanzi al medesimo notaio, ### figlio di ### acquistava altro immobile da parte del ### Il relativo atto di compravendita è stato versato in atti (doc. 11 fascicolo di parte attrice) e i convenuti non hanno contestato la circostanza se-condo la quale l'### è figlio della ### di talché essa può ritenersi provata. 
Parimenti non ### non contestato è che gli immobili in questione fossero gli ultimi due nella disponibilità del ### (allegavano le ### nella prima memoria ex art.  183 c.p.c., che il ### avesse inteso "liberarsi" di tutti i suoi beni; nulla i convenuti hanno dedotto sul punto). 
Dalla lettura dell'atto di compravendita tra il ### e ### e di quello del quale si discute nella presente sede, emerge che essi furono stipulati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro (la sottoscrizione del primo è delle 11.15; quella del secondo avvenne alle 11.45); tale circostanza, unita al rapporto di parentela in linea retta di primo grado tra la ### e l'### (madre e figlio) induce a ritenere del tutto inverosimile che la prima non fosse a conoscenza dell'atto dispositivo del ### nei confronti del figlio.  ### quanto statuito, dalla Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni ovvero del suo unico bene, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (cfr. Cass. n. 18034/2013; Cass. n. 7507/2007 e 10430/2005).
Nel caso in esame, in conclusione, la prova della scientia damni deve essere desunta dalle seguenti circostanze: - ### e ### sono consuoceri; - lo stesso giorno dell'atto revocando, il ### vendeva altro immobile al figlio di ### (circostanza della quale è assolutamente inverosimile che quest'ultima non fosse a conoscenza, anche alla luce della vicinanza temporale tra i due atti); - si trattava degli ultimi due beni immobili di proprietà del ### …». 
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'### richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; nonché con condanna di ### (e, per esso, del suo procuratore antistatario Avv. ### e di ### alla restituzione degli importi percepiti a seguito della sentenza di primo grado.  3. Radicatosi il contraddittorio, la ### E #### S.C., con comparsa depositata il ###, si è costituita e, chiesto l'accoglimento dell'appello principale, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, per riproporre anche la sua domanda revocatoria, svolgendo un motivo del tutto sovrapponibile a quello dell'appellante principale.  4. ### si è costituito, chiedendo il rigetto dell'avverso appello. 
A tal fine, ha sostenuto la correttezza della motivazione del Tribunale, il quale, al contrario di quanto riportato in modo fuorviante dalle controparti, aveva notato che, nel contesto emerso, l'affinità era restata l'unico, isolato, elemento a favore della tesi delle banche, e, dunque, prova ampiamente insufficiente dell'elemento soggettivo del terzo acquirente. 
La sentenza n. 446/2021 sulla vendita ### a sua volta, non era in alcun modo contraddittoria rispetto a quella qui gravata, dal momento che in quel caso erano emersi elementi ulteriori; fermo restando che anche in quel caso il Tribunale aveva espresso il principio che il mero rapporto di affinità non sarebbe stato sufficiente per dimostrare la scientia damni della terza acquirente ### In particolare, l'elemento ulteriore era che la ### avendo stipulato il contratto dopo che era già stato stipulato quello oggetto di questa causa, era necessariamente consapevole, in quanto madre di ### che ### si stava spogliando dell'unico bene residuo.  5. ### si è costituito e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni delle banche. 
Egli ha ribadito di avere acquistato senza in alcun modo sapere, né; comunque, voler nuocere a un ceto creditorio che gli era del tutto sconosciuto; e che sull'immobile de quo sin dal 2016 aveva svolto lavori di manutenzione, sopportandone ogni costo. 
Ha poi sostenuto la motivazione del primo giudice e, in particolare, ha affermato che il mero rapporto di afrfinità non era sufficiente a dimostrare la participatio fraudis. 
Sulla sentenza n. 446/2021 ha esposto argomenti analoghi a quelli spesi dal ### 6. Il ### è intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., ### 2021 S.r.l. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da do### spa, in quanto cessionaria del credito di ### di ### Ha dunque fatto proprio l'appello incidentale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  7. Il ### è intervenuta ex art. 111 c.p.c. ### S.R.L. (di qui innanzi anche solo ###, come rappresentata da ### spa, quale cessionaria del credito di ### spa. 
Ha dunque fatto proprio l'appello principale, del quale ha chiesto l'accoglimento.  8. La Corte aveva trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12.4.2023, ma l'aveva rimessa sul ruolo, con provvedimento del presidente della sezione del 23/24.5.2023, perché la presidente del collegio, prima che la decisione fosse deliberata, era stata destinata a comporre la ### esaminatrice di un ### in ### Indi, la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in data ###, a seguito di udienza a trattazione scritta. ***  9. Entrambi gli appelli delle banche, non contestati essendo i fatti che legittimano gli interventi ex art. 111 c.p.c. delle società ### e ### sono fondati e devono essere accolti.  ### punto controverso in appello è quello relativo alla prova della scientia damni in capo al terzo acquirente ### tutti gli altri elementi della revocatoria, quali i crediti, l'eventus damni e l'elemento soggettivo del debitore ### infatti, sono stati affermati dal Tribunale, con ampia e condivisibile motivazione, che né ### né ### hanno qui contestato e che il collegio, sulla scorta dei documenti prodotti, condivide anche a una autonoma rivalutazione; senza che vi sia necessità, appunto per l'assenza di controversia, di approfondire la trattazione.  9.1 ### soggettivo rilevante è quello della scientia damni, poiché è pacifico e documentato che i crediti delle banche, a prescindere dalla data di loro riconoscimento giudiziale, erano sorti per rapporti pregressi di ### quale fideiussore di ### srl, ben prima del contratto impugnato, stipulato il ###. 
Pertanto, osservato incidentalmente che non ha ragion d'essere il peraltro ingiustificato riferimento di ### alla participatio fraudis, non si può che ribadire che la scientia damni consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio - e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. - uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01: «Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ. 5.7.2013 n. 16825).  9.2 Colgono nel segno gli appelli nel rilevare che l'affinità tra ### e ### non è l'unico elemento di fatto che depone per la conoscenza, da parte dell'### della potenziale dannosità del contratto per il ceto creditorio.
Infatti, a tal fine, devono anche essere considerati anche il contesto, in quanto connotato dalla contestuale vendita alla ### madre dell'### e consuocera di ### nonché l'intrinseco contenuto del contratto.  9.2.a ### il venditore (e non il compratore), ### aveva piena consapevolezza che il suocero stesse operando quella modificazione qualitativa del suo patrimonio, che lo stesso Tribunale ha correttamente ritenuto sostanziare l'eventus damni.  ### stava, cioè, scambiando un cespite immobile con un somma di denaro, la cui intrinseca volatilità ne fa un elemento patrimoniale di gran lunga meno idoneo a offrire garanzia ai creditori rispetto a un immobile.  ### dunque, comprendeva dallo stesso negozio giuridico che stava ponendo in essere che ### stava riducendo la garanzia offerta ai suoi creditori.  9.2.b ### inoltre, conosceva bene la contestuale vendita che sua madre ### stava facendo con ### Sul punto, la contraddittorietà fra la sentenza impugnata e quella n. 446/2021 non potrebbe essere, a dispetto di quanto argomentano gli appellati, più macroscopica. 
I contratti sono stati stipulati presso la stesso notaio in sequenza, come si ricava dall'esame dei rogiti, depositati (docc. 11 e 12 banche 1^ grado). 
Il #### nel suo studio di ### 7, ha rogato: (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20458 (raccolta n. 13721), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,15; (-) la compravendita tra ### e ### registrata al suo repertorio al n. 20460 (raccolta 13723), chiusa, come attestato in calce all'atto, alle ore 11,45. 
Nello stesso luogo, a ministero del medesimo notaio, i due contratti sono stati conclusi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro. 
Sostenere che mentre la ### in quanto acquirente del secondo contratto, conoscesse l'esistenza del primo, perché stipulato dal proprio figlio ### e che, al contempo, ### in quanto acquirente del primo contratto, non conoscesse l'esistenza del secondo, nonostante che l'acquirente fosse sua madre è intrinsecamente illogico e contraddittorio.
Il contesto spazio temporale, in particolare, è troppo concentrato per non coinvolgere tutti i soggetti interessati, in quanto fra sé intimi congiunti, nelle medesime identiche conoscenze. 
Così come, dunque, la ### madre di ### sapeva che suo figlio aveva appena comprato da ### così ### figlio di casini, sapeva che sua madre avrebbe immediatamente dopo il suo atto, comprato anch'ella da ### 9.2.c Altro elemento da considerare è che nel gennaio 2015 per ### era imminente l'escussione delle garanzie personali rilasciate alla sua società ### srl: in quello stesso anno 2015 le banche revocarono ogni affidamento, chiusero ogni rapporto e ottennero ingiunzioni contro ### Che questa situazione di crisi potesse essere sconosciuta al genero di ### è francamente ipotesi recessiva rispetto a quella inversa, dal momento che si trattava, evidentemente, di difficoltà in alcun modo transeunti o facenti parte del fisiologico andamento degli affari, ma strutturali e gravi, come si desume dalla pluralità di istituiti di credito che agirono contro di lui.  9.2.d Qualsiasi dubbio che si volesse mantenere, sarebbe dissolto dalla valutazione complessiva del rapporto di strettissima parentela o affinità fra #### e Cassini, dalla concentrazione spazio-temporale dei due contratti e dalla collocazione di questi atti, oggettivamente denotanti la dismissione del patrimonio immobiliare, posti in essere da ### quando erano prossime le azioni dei suoi creditori.  ### né ### in questo contesto, possono aver equivocato sul carattere complessivamente spoliatorio del patrimonio immobiliare di ### che, per ciò solo, dava evidenza alla riduzione della garanzia generica offerta ai creditori. 
Non importa che ### non conoscesse, nello specifico, i debiti del suocero vero le banche odierne appellanti, essendo sufficiente, come già premesso, la consapevolezza del danno intrinseca al cambio patrimoniale fra beni immobili e denaro; danno che, a sua volta, può essere anche solo potenziale, ossia collegato, per l'appunto, alla maggior difficoltà al quale è esposto il creditore nel momento in cui anziché un bene immobile deve rivalersi su somme di denaro.  9.2.e Gli argomenti spesi, più che altro dalla difesa ### sulla effettività della vendita, ossia sul reperimento della provvista mediante mutuo e sul reale interesse che egli aveva per l'immobile, oggetto di lavori da parte sua sin dal 2016, sono qui del tutto recessivi, perché essi, per l'appunto, potrebbero valere a escludere la participatio fraudis, non anche la scientia damni. 
Si può, cioè, anche concedere all'### di non avere consapevolmente aiutato il suocero a ostacolare i suoi creditori dismettendo il patrimonio immobiliare, ma non per questo ### sarebbe meno consapevole della oggettiva diminuzione patrimoniale che conseguiva dalle compravendite del 29.1.2015. 
Ne segue l'irrilevanza delle istanze istruttorie, peraltro solo genericamente reiterate, in ogni caso vertenti sui lavori e sul mutuo.  9.3 Deve impartirsi non tanto l'ordine di trascrizione della sentenza, ma l'ordine di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c.- 10. All'accoglimento delle domande revocatorie consegue la condanna di ### e ### delle spese dei due gradi di merito in favore delle banche appellanti. 
A tal fine, per il primo grado, nel quale CRF e ### di ### hanno agito unitariamente, si deve liquidare una sola somma; mentre per l'appello, la liquidazione va distinta; fermo restando che le società intervenute in secondo grado ex art. 111 c.p.c. si considerano, a questi specifici fini, come un solo soggetto assieme alle rispettive danti causa. 
Si applica, per il resto, il D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, ove non diversamente stabilito. 
Il valore di causa è pari ai crediti in difesa dei quali le azioni revocatorie sono state proposte: per il primo grado le domande si sommano fra sé, mentre per il secondo grado a ciascun rapporto si applica il relativo valore. 
Pertanto: 1^ grado (nei limiti della nota spese 8.4.2021): € 2.430,00 fase 1, € 1.550,00 fase 2, € 5.400,00 fase 3 ed € 4.050,00 fase 4, in tutto € 13.430,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 518,00.  2^ grado (### e ### come da nota spese 20.5.2025), valore oltre 260mila euro): € 4.389,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 7.298,00 fase 4, in tutto € 14.239,00, oltre accessori e spese vive per € 1.848,00. 2^ grado (### e ### senza nota spese), valore di causa oltre 52mila euro: € 2.977,00 fase 1, € 2.552,00 fase 2 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive per € 1.241,00. 
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.  11. Le domande restitutorie avanzate da entrambe le appellanti - in ciò uniche legittimate, non essendovi evidenza che il relativo credito sia stato ceduto, né che esso faccia parte di quelli che di per sé seguono il credito ceduto - vanno accolte come di seguito.  11.1 ### deve restituire sia a ### sia a ### di ### le somme che quelle banche hanno documentato d'avergli corrisposto in forza della sentenza di primo grado e, dunque, (-) a ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (27.5.2021) al saldo; (-) a ### di ### € 5.683,00, con gli interessi legali dal pagamento (14.5.2021) al saldo.  11.2 Le analoghe domande di ### e di ### di ### dirette nei confronti dell'Avv. ### il quale, in quanto anticipatario, è il soggetto che ha riscosso in proprio le somme, devono del pari essere accolte. 
Senza dubbio l'Avv. ### in quanto accipiens, è la giusta parte passiva delle domande di ripetizione dell'indebito e senza dubbio le domande potevano essere dirette contro di lui già in questa sede d'appello (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 24.2.2022 n. 6225 rv 664078-01), senza che fosse necessaria la sua evocazione personale in giudizio (Cass. sez. 6^-3 ord. 25.10.2017 24247 rv 646824-01).  ###. ### dovrà dunque restituire a ### la somma di € 6.035,30, con interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; e a ### di ### la somma di € 5.838,32, con gli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza 424/2021 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ### e, in sua totale riforma: 1.1 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di ### S.R.L., quale cessionaria del credito di ### S.P.A., nonché nei confronti di ### 2021 S.R.L., quale cessionaria del credito di ### E #### S.C., il contratto di compravendita stipulato il ### per atto pubblico rogato dal ### (### 20458, Raccolta 13723), con il quale #### ha trasferito a ### la piena proprietà dell'immobile sito in #### n.41, così descritto e catastalmente censito: - “appartamento di civile abitazione al piano terzo, con ingresso di fronte a destra per chi, salendo le scale, raggiunge il corrispettivo pianerottolo, composto da: ingressodisimpegno, altro disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, rispostiglio e due terrazze; integrato da: locale cantina al piano seminterrato; locale garage al piano seminterrato, avente accesso da via Po. Racchiuso, il tutto, tra i seguenti confini: ### parti comuni, ### Rappresentato, il tutto, al ### del Comune di ### in ### A, foglio 126, particella 1031, subalterni: - 29, via ### n. 41, piani ###-3, zona censuaria 2, categ. A/3, classe 5, vani 6,5, rendita euro 537,12, così come risulta dalla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata alla ### delle ### - ### di ### in data 18 novembre 2014 ed ivi protocollata al n. ###; - 37, via Po, piano ###, zona censuaria 2, categ. C/6, classe 4, mq. 10, rendita euro 28,92”.  1.2 ordina al ### dei ###, con suo esonero da responsabilità, di annotare, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza a margine dell'atto revocato; 1.3 condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### E ### S.C. le spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 13.948,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 2. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### S.P.A. e a ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 16.087,00, di cui € 1.848,00 per esborsi ed € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. condanna ### e ### in solido, a rimborsare a #### E ### S.C. e ### 2021 S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 11.232,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 4. condanna ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 27.5.23021 al saldo; 5. condanna ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.683,00, oltre agli interessi legali dal 14.5.23021 al saldo; 6. condanna l'Avv. ### a pagare a ### S.P.A., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 6.035,30, oltre agli interessi legali dal 26.5.2021 al saldo; 7. condanna l'Avv. ### a pagare a ### E #### S.C., a titolo di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, la somma di € 5.838,32, oltre agli interessi legali dal 12.5.2021 al saldo.  ### camera di consiglio del 24 novembre 2026.  ### est.  ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1037/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carlo Breggia

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17394/2022 del 30-05-2022

... questa ### (Cass. n. 4642 del 2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili 59 come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi. ### del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 55/2018, cfL depositata in data ###.  7.5 23 i 24 1„.-1 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19934/2017, la ### ha applicato a ### componente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 01.01.2014 al 28.02.2015, la sanzione pecuniaria di euro 100.000,00, oltre a quella accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l'incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo, per violazione dell'art. 94 t.u.f., per avere la banca realizzato una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel ### da intendere quale ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 comma 1 lett. t) t.u.f., senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. In particolare, veniva rilevato che dall'attività ispettiva emergeva la vendita di azioni del detto ### nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica, ed in regime di contropartita diretta, ai clienti della stessa banca, e ciò tramite una serie di iniziative volte ad incentivare tale acquisto, indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante, coinvolgendo sia coloro che erano già soci sia coloro che ancora non lo erano, il tutto applicando condizioni di prezzo uniformi.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione.  2 La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 55 del 3 maggio 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla carenza di motivazione, alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la legittimità dell'applicazione del principio tempus regit actum nel caso di specie, esclusa la retroattività alla legge più favorevole, non trattandosi di sanzioni di natura penale. 
Ancora, reputava infondata la deduzione circa la genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla ### nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo all'intervento della BCE che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione, ricordava come fossero stati resi oltre modo stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, stabilendo una soglia massima per l'utilizzo del ### in conformità della disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e di quella comunitaria (### UE n. 575/2013). 
Dalle verifiche svolte in sede ispettiva risultava confermato che la ### al fine di sostenere l'acquisto del proprio titolo azionario, in vista del comprehensive assessment della ### e tenuto conto delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con c 3 condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti. 
Era da condividere la valutazione della ### che aveva ritenuto che si trattasse in realtà di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del ####, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato l'offerta compiuta con tali modalità, autorizzando anche sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. 
La sentenza, dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori emersi in sede ispettiva e ribadito che gli stessi davano contezza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, evidenziava che non sussistevano dubbi circa la qualificazione della vicenda in termini di offerta al pubblico, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente, e che non rispondeva ad un'esigenza di dare esecuzione ad ordini provenienti dalla clientela. 
Non rilevava altresì che l'attività fosse stata comunicata senza avvalersi di mezzi di comunicazione di massa, ma mediante l'informativa realizzata nei confronti dei vari clienti della banca, a tal fine appositamente contattati (e senza che rilevasse la non uniforme modalità di comunicazione).  ###à era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo". 
La stessa era funzionale anche all'esigenza di consentire il soddisfacimento delle richieste di disinvestinnento della clientela, che sollecitava la vendita delle azioni della banca, assicurando così che il fondo azioni proprie fosse contemporaneamente svuotato con la collocazione delle azioni presso la clientela.  % 4 Emergeva altresì che il prezzo delle azioni era risultato nella sostanza uniforme e standardizzato, senza la possibilità di procedere ad una trattiva individuale, e senza che rilevasse a tal fine che la sua determinazione fosse opera, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, essendo ai fini sanzionatori rilevante che il prezzo stesso fosse predeterminato all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti. 
Inoltre non incideva sulla vicenda la circostanza che il periodo dell'offerta non fosse stato predeterminato, essendo la durata della medesima determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna c.d. svuotafondo. 
Né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse fatta una formalizzazione ufficiale. 
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la Corte d'Appello, rilevava che erano note agli operatori del settore le implicazioni poste dall'entrata in vigore del ### UE 575/2013 e dal ### delegato UE n. 241/2014, in forza della ### IV, che imponevano il rispetto dei ratios patrimoniali imposti. 
Ancora risultava nota al CdA l'enorme quantità di richieste di cessioni di azioni della BPV da parte dei soci, e ciò per i numerosi reclami presentati a causa dei lunghi tempi per l'evasione delle richieste. 
Era quindi nota la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul ### che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la detta campagna svuotafondo. 
Ciò indusse anche ad una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. 
Il blocco venne nella sostanza eluso quanto alla alienazione delle azioni ricadenti nel ### e ciò anche al fine di far acquisire al 5 maggior numero di clienti la qualità di soci, onde poter poi essere coinvolti nelle successive operazioni di aumento del capitale. 
Il ricorrente aveva avuto modo di partecipare a numerose sedute del ### e pertanto non poteva non avvedersi dei plurimi segnali di allarme che gli imponevano di attlivarsi, anche in considerazione del fatto che dal 7.10.2011 al 12.2.2015 nell'ambito del CdA non furono conferite deleghe. 
Anche gli amministratori non esecutivi avevano quindi il dovere di agire informati e le criticità bene potevano essere intercettate in ragione dell'elevato volume delle vendite di azioni proprie, essendo l'anomalia iscritta in un quadro significativamente inciso dal mutamento normativo e dall'esigenza di rispettare i parametri di solidità imposti dalla normativa comunitaria. 
Andava quindi affermata la responsabilità del ricorrente, anche sul piano soggettivo, in virtù della norma di cui all'art. 3 della legge 689/1981, e ciò perché questi aveva acquisto consapevolezza della necessità della banca di alienare in breve tempo le azioni detenute nel detto fondo tramite un'attività rientrante nella nozione di offerta al pubblico, ma senza premurarsi di assicurare anche la pubblicazione del doveroso prospetto informativo. 
Infine, alcuna rilevanza poteva assegnarsi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, e ciò in quanto tale condotta non rendeva inevitabile l'omissione dell'agire incombente sul ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di sedici complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5 e 6).  ### ha resistito con controricorso.  6 , In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative, accompagnate per il ricorrente anche da richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.c. 
Atteso che: - preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. da parte ricorrente, di cui va ritenuta l'inutilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della richiesta di archiviazione dell'08.04.2011 depositata dalla ### della Repubblica presso il Tribunale Penale di ### in ordine alla posizione del ### trattandosi di documenti che esulano dal novero dei documenti di cui all'art. 372 c.p.c. in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso. 
Occorre qui ribadire che la richiesta di archiviazione della ### della Repubblica quanto alla posizione del ricorrente in ordine alle fattispecie penali per le quali era indagato, in concorso con altri, in ragione delle rispettive qualità, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per la responsabilità di avere avallato la prassi aziendale volta ad effettuare operazioni con finanziamenti strutturati per l'acquisto di azioni dell'istituto - diversamente da quanto adombra lo stesso ### - non comporta il venir meno dell'elemento costitutivo della medesima fattispecie per essere la stessa condotta, di omessa vigilanza, oggetto di contestazione nel presente giudizio a titolo di illecito amministrativo, per effetto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, sussistendo un regime di assoluta autonomia tra procedimento penale e procedimento sanzionatorio amministrativo, sicché risulta esclusa la possibilità stessa di far valere nel procedimento amministrativo l'efficacia della pronuncia adottata in sede penale. Senza dire che, nel caso di specie, non ricorre neanche una situazione di opponibilità a ### della pronuncia 7 adottata in sede ###considerazione del fatto che ### non risulta essere stata parte di quel procedimento; - passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale. 
Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione 8 esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 13150 del 2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714 del 2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio 9 l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005). 
Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del GA con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero 10 ..  riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso e restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità 11 costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, con efficacia ex tunc, della giurisdizione del GO e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal 12 legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del 13 conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo. 
La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis Cass. 13150 del 2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a 14 comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (v. sent. 
Corte costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 94 del 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella 15 invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a riconnprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  16 47, par. 1 della ### dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere il ### depositato, nel corso della prima udienza, istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f.  per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
Il procedimento di cui all'art. 195 TUF, già nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, pur traendo linfa da due distinti modelli normativi (l'opposizione a sanzioni amministrative prevista in generale dalla L. n. 689 del 1981 ed il rito camerale disciplinato dagli art. 737 ss. c.p.c.), si caratterizzava in termini di modello procedimentale autonomo (Cass., Sez. Un., 20930 del 2009), i cui caratteri di specialità dovevano, di volta in volta, essere ricostruiti dall'interprete. Tale originalità del modello procedimentale delineato dall'art. 195 TUF va a maggior ragione confermata all'esito della novella introdotta dal D.Igs. 72/2015, diretto ad assicurare, nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza ### del 4 marzo 2014, celerità ed efficienza del procedimento, pur nel rispetto della pubblicità dell'udienza. Il rito di 17 opposizione a sanzioni costituisce, del resto, materia rientrante nella esclusiva discrezionalità del legislatore, il quale è libero di effettuare una scelta delle diverse soluzioni procedimentali adottabili nei procedimenti amministrativi, pur riferibili allo schema delineato dalla I. n. 689/1981, onde deve ritenersi precluso alla Corte ogni qualsivoglia intervento additivo (Corte cost. 4 giugno 2003 n. 185). 
Né può lamentarsi che tale disciplina implichi una compressione del diritto di difesa dell'opponente, posto che la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale, prevista dell'art.  195 comma 6 del ### garantisce il sindacato di legittimità sull'osservanza delle regole processuali. 
In definitiva il motivo di ricorso è del tutto infondato risolvendosi in una mera petizione di principio, giacché non offre alcuna specificazione in ordine al pregiudizio che concretamente sarebbe derivato alla parte dallo svolgimento del processo pur sempre in udienza pubblica e nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima norma. 
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte, non potendo esaurirsi in un mero interesse astrat-to ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006). 
Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio abbia subito in concreto da una decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente - esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa punitiva 18 - denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità dell'atto applicativo della sanzione, insite nel fatto che l'accertamento risulta nella sostanza motivato per relationem, (avendo recepito per intero e senza approfondimenti, le proposte dell'###, omettendo di considerare che le previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo non possono trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. 
Si deduce che la sentenza impugnata ha disatteso l'analogo motivo di opposizione, osservando che le deduzioni svolte dal ricorrente erano state esaminate dall'autorità di vigilanza ed erano state respinte, sicché la doglianza investiva non già l'omessa loro disamina, quanto la decisione di disattenderle. 
Inoltre, ha aggiunto che la giurisprudenza amministrativa non prevede che dall'esame delle memorie e dei documenti debba discendere un'analitica confutazione, essendo a tal fine sufficiente una motivazione che renda in maniera sostanziale percepibile la ragione del mancato recepimento delle deduzioni del privato. 
Nel motivo si sostiene invece che il provvedimento sanzionatorio debba essere autosufficiente sul piano della motivazione, senza poter far ricorso ad interazioni esterne. 
Il principio di cui alla legge n. 241/1990 in punto di motivazione per relationem non appare estensibile ai procedimenti sanzionatori, con la conseguenza che, avuto riguardo alla delibera impugnata, il rinvio operato dalla ### agli atti dell'ufficio proponente non può supplire alla carenza motivazionale. 
Il motivo è evidentemente privo di fondamento, avendo la sentenza impugnata deciso in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte che ha a più riprese ribadito che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una r\O motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006). 
Infatti, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede ###comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. n. 12503 del 2018; Cass. n. 17779 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1786 del 2010); - con il quarto motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni.  20 La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con raccertannento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del 21 provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 17 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi).  22 Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254 del 2018).  23 La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; 24 - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto 25 anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 1 aprile 2016 - della violazione in questione al ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in 26 quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, considerati nel loro complesso. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, alle acquisizioni dei documenti effettuate dagli ispettori dal 30.03.2014 al 17.09.2015 (allegati B, C, D, E ed F della relazione ispettiva), hanno fatto seguito quelle del 20.10.2015 (allegato ###, del 20.01.2016 (allegato H) e del 24.02.2016 (allegato I) relative ai documenti dal 1501 al n. 2801, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pag. 9 della sentenza gravata). 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata; - con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 ### dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore).  27 Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 ### agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 28 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, questa Corte (Cass. n. 1621 del 2018) ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del /2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  29 Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio del c.d. "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015). 
Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono 30 ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 ### Più di recente questa Corte ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 ### nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che 31 consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di 32 delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 Carda dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente 33 violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 34 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass. n. 8046 del 2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento 35 sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. Cass. n. 20689 del 2018). 
Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al 36 quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione).  37 In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la 38 necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
Come questa ### ha già affermato (v. in termini, Cass. n. 4642 del 2018), nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, applicabile ratione temporis al caso in esame, il diritto di difesa dell'incolpato era garantito dalla previsione di un congruo termine (trenta giorni) per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non costituiva un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art.  196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari ( 1065/2014) e dall'omologa norma dell'art. 145 comma 6 TUB.  39 ### personale della parte costituiva dunque una mera facoltà, onde non appare configurabile alcuna violazione di legge in conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà. 
Inoltre il ricorrente non ha evidenziato la facoltà difensiva che sarebbe stata in concreto compromessa o pregiudicata dalla lamentata mancata audizione; - con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. 
Lamenta il ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  40 presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento.  41 Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  42 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 43 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 44 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 45 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; cnf. Cass. n. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 46 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 47 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### e l'effettivo funzionamento dei controlli interni, onde escludere la colpa in capo al ricorrente.  ### lamenta che in realtà che la ### di appello abbia affrontato il tema dell'incidenza sull'elemento soggettivo delle condotte dolose ascritte al ### generale e al ### direttore generale, senza però farne discendere le ovvie conseguenza in assenza di rilievi di azioni anomale da parte delle strutture interne di controllo della ### (audit e compliance), a fronte di un sistema di controllo interno adeguato, circostanze tutte di cui la ### distrettuale non ha fatto alcuna menzione. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 48 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  49 Nè deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente). 
Infine, va nuovamente sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della dolosa macchinazione dell'alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale; - con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 co. 1 c.c. nonché dell'art. 53 co. 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Viene dedotto che è stata affermata la responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  50 La decisione ha erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro, non può scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 2018, non massimata; Cass. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  51 Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 52 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e r\V prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 54 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha fondato l'accertamento della negligenza del ricorrente quanto al 'dovere di agire informato' su una pretesa anomalia del numero delle transazioni, del tutto esclusa dalle acquisizioni in atti. 
Assume il ricorrente che la sentenza ha valorizzato l'enorme numero delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai clienti, sostenendo che questo fosse un segnale di allarme idoneo a fondare la responsabilità. Soprattutto si è ravvisata, sempre come elemento sintomatico dell'operazione di collocamento dei titoli, avvenuta senza il rispetto delle regole imposte, la circostanza che vi fosse una campagna di vendita massiccia e priva di precedenti, affermazione questa però smentita dai dati numerici relativi ad altre annualità, che rivelano come il numero della turnazioni fosse rimasto pressoché invariato, se non inferiore per il periodo interessato dalla contestazione. 
Inoltre, quanto alle deroghe al cd. blocking period, la sentenza non ha tenuto conto che le deroghe riguardano non solo le vendita ma anche gli acquisti delle azioni. 
Il motivo è inammissibile.  55 In primo luogo, richiamando la nozione di fatto decisivo idoneo a fondare in caso di omesso esame il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., è evidente che quello denunziato non sia un fatto ma un giudizio espresso dalla ### d'Appello, sulla scorta dei dati numerico rilevati in sede ispettiva. Ma ancor più depone per l'inammissibilità la circostanza che l'andamento delle operazioni nel corso degli anni è stato oggetto sdì specifica e puntuale valutazione in sentenza, essendosi sottolineato al fine di ricavare la ricorrenza di un segnale di allarme, la collocazione delle operazioni in un determinato quadro circostanziale profondamente inciso dalle novità normative, e che poneva come priorità la vendita delle azioni del fondo, onde rispettare i parametri imposti in sede comunitaria. Trattasi di valutazioni adeguatamente motivate e che escludono che le circostanze riferite in ricorso, anche ove riguardate come fatti, non siano state esaminate dal giudice di merito; - con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 191 t.u.f., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione applicata al ricorrente a titolo di colpa, là dove la fattispecie prevede la sanzionabilità solo a titolo di dolo. 
Il ricorrente assume che tanto nel proprio atto di opposizione e poi nelle note di udienza e ciò nonostante la ### di merito ha escluso di dover affrontare un'esegesi dell'illecito di abusiva sollecitazione dell'art. 191, comma 1 t.u.f., impiegando una espediente verbale nel senso che l'elemento soggettivo è presunto dalla negligenza per avrebbe colposamente agevolato o reso possibile la realizzazione della sollecitazione abusiva. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d.  56 non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'### di vigilanza. ### infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le ### di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. 22848 del 2015). 
Nelle sentenze nn. 2737 del 2013, 5606 del 2019 e 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società 57 bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.  2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 t.u.f., nella formulazione applicabile ratione temporis, si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° co. dell'art. 191 cit., "chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto 58 quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". 
In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "l'eventuale responsabilità dell'amministratore non delegato (...) discende pur sempre dal peculiare compito istituzionale attribuito al medesimo in seno all'organismo societario" (così decreto impugnato, pag. 8) e per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui "deve (...) escludersi che gli amministratori non esecutivi possano essere ritenuti responsabili per la violazione di altri soggetti (...) delle condizioni di svolgimento delle attività indicate dagli artt. 94 e 113 T.U.F." (Cass. n. 27365 del 2018); - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la violazione degli artt. 94 e 191 t.u.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione ritenendo sussistente un fenomeno sollecitatorio in presenza di condizioni di acquisto non standardizzate, così incongruamente riconducendo nell'ambito dell'art. 94 t.u.f. quella che al più potrebbe essere qualificata solo come prestazione di servizi di investimento.  ### deduce che la vendita delle azioni è stata il frutto di trattative individuali con la clientela, senza che fosse possibile ravvisare una standardizzazione dell'offerta.  ### d'Appello ha trascurato i molteplici elementi che invece escludevano il carattere uniforme e standardizzato della vendita. 
Il motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso attinge un accertamento di merito riservato alla ### d'appello ed operato dalla stessa con motivazione connotata da logicità e coerenza. 
Ed, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa ### (Cass. n. 4642 del 2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili 59 come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi.  ### del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme. 
Ne deriva che la censura è inammissibile perché anche in questo caso attinge una valutazione di merito riservata alla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### d'Appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente 60 documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674 del 2004; Cass. n. 12232 del 2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.  61 • Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7812/2025 del 24-03-2025

... rumentali” per fav orire il finanziamento da parte del le banche e degli altri soggetti operanti ne l settore finanziario». Ciò, in quanto «Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.)» (Cass. Sez. U., n. 8472/2022). 2.7. - Sulla scorta di un a compiuta ricostruz ione dei presupposti e dei principi sottostanti all'accertamento della nullità virtuale del contratto (alla quale si rinvia, ai sensi del l'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), le ### unite hanno statuito che le «previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al ### di ### la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari». Ciò anche perché «La fideiussione non è un contratto indefettibilmente “bancario”, né tale la considera il codice civile; non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal ### ad eccezione che per le regole di trasparenza (titolo VI del T.u.b.) che qui (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5697/2017 R.G. proposto da: ###, elettivamente domiciliato in #### 3, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ### M #### (###) che lo rappresent a e difende -controricorrente nonché contro ### -intimato avverso DECRETO di TRIBUNALE MESSINA al n. 470/2017 depositato il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal ### 2 di 7 ### 1. - ### s.p.a., poi ### di ### s.p.a. (di seguito ### chiese ammett ersi al passivo del ### - ### di G aranzia ### S.c.a.r.l. (di segu ito ### il cre dito di € 600.619,38 - parte in privilegio, ex artt. 2752 e 2749 c.c., parte in chirografo - avente titolo in tre fideiussioni rilasciata da ### ad ### nell'interesse dei propri soci e a garanzia di rateazioni su conciliazioni giudiziali, stante il mancato pagamento da parte dei debitori principali.  1.1. - Il giudice delegato respinse la domanda per la ritenuta nullità delle fideiussioni, in quanto rilasciate al di fuori dell'ambito dell'attività consentita a un cd. confidi minore - non iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107, ma solo nell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) - e cioé il rilascio di garanzia collettiva dei fidi per conto delle imprese associate e in favore delle banche disposte a finanziarle.  1.2. - Con il dec reto ind icato in epigrafe il Tribunale di Messina ha accolto l'opp osizione ex art. 98 l.fall. proposta d a ### previa autorizzazione a chiam are in causa, come richiesto, l'### delle ### (che, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'op posizione), avendo ritenuto valide le fideiussioni prestate in favore dell'### - nonostante l'iscrizione di ### solo nell'albo generale ex art. 106 e 155, comma 4, T.U.B.- perché previste espressamente dalle leggi tributarie, in deroga alle diverse previsioni delle norme in materia bancaria e finanziaria.  1.3. - Contro detta decisione il ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui ### ha resistito con controricorso. Ent rambe le parti , dopo un rinvio chiesto in pende nza di t rattative, hanno depositato memo rie. 
L'### delle ### è rimasta intimata.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 106, 3 di 7 107 e 155 ( come vigent i ratione temporis) del d.lgs. n. 3 85 del 1993 (T.U.B.), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 
Il ricorre nte, pur dando atto di un «p otenziale contras to tra la normativa tributaria richiam ata e la disciplina contenu ta nel T.U.B.», sostiene la prevalenza di quest 'ultima - in forza de lla quale i «confidi minori» non possono rilasciare fideiussioni in favore dell'erario per crediti fiscali - come opinato sia dalla ### d'### (che, proprio a causa dell'indebito rilascio delle fideiussioni per cui è causa, ha cancellato ### dall'albo di cui all'art. 106 T.U.B.), sia dall'### delle ### di qui la dedotta nullità virtuale delle due fideiussioni prestate da ### a gar anzia dei crediti fiscali, pe r violazione di norme impe rative, con conseguen te inesistenza d el credito ammesso al passivo fallimentare del garante.  2.1. - Il motivo è infondato, perché la decisione impugnata - seppure in esito a un diverso percorso motivazionale - è conforme alla lettura no mofilattica delle norme di diritto in materia, come espressa dalle ### unite di questa Corte con sentenza n. 8472 del 2022, che il Collegio fa propria e condivide.  2.2. - I presupposti di fatto e cronologici della vicenda non sono in discussione: i) all'epoca del rilascio delle tre fideiussioni per cui è cau sa (17/10/2010) ### e ra una socie tà cooperativa iscritta all'«elenco generale» dell'art. 106 T.U.B. e, in particolare, nella «apposita sezione» riservata ai «confidi» ai sensi dell'art. 155, comma 4, T.U.B.; ii) entrambe le fideiussioni furono p restate nell'interesse di impresa socia della cooperativa.  2.3. - ### le norme allora vigenti, ### rientrava nella categoria dei cd. confidi minori (dett i anche “a vigi lanza attenuata”), così chiamati per distinguerli dai cd. confidi maggiori (detti anche “a vigilanza piena”), i quali, sulla base di determinati «criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali» (art. 155, comma 4-bis, T.U. B.), venivano iscritti «nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107» (T.U.B.) e potevano svolgere, tra le altre attività, anche la «prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Sta to, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie» (art. 155, comma 4-quater, T.U.B., introdotto dall'art. 13, 4 di 7 comma 32, del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003). 
Ai “confidi minori” era invece riferito il comma 2 del medesimo art.  13 del d. l. n. 269 del 2003, in for za del quale «I conf idi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».  2.4. - Non viene qui in rilievo, ratione temporis, la riscrittura degli art. 106 e ss . T.U.B . ad opera del d .lgs. n. 141 del 2 010 (“Attuazione della direttiva 2008/4 8/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, no nché mo difiche del titolo VI de l testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”), perché tale decreto è entrato in vigore il ###, con un regime transitorio di 12 mesi, a decorrere dall'adozione degli atti attuativi, durante il quale tutti i confidi già esistenti potevano «continuare a operare» (art.  10, comma 1, d.lgs. cit.).  2.5. - Ora, il Tribunale di Messina ha ritenuto non applicabile nel caso di specie il limite desumibile dalla disciplina del T.U.B. e del d.l. n . 269 del 200 3, in quant o, proprio con rigua rdo alle «garanzie a fav ore dell'amministraz ione finanziaria dello Stato», diverse norme fiscali di rango legislativo (l'art. 1, commi da 124 a 127, l. n. 244 del 2007; l'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; l'art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462 del 1997) prevedevano la poss ibilità che la fideiussione fosse « rilasciata dai consorz i di garanzia collettiva dei fidi (Con fidi) iscritti n egli elenchi pre visti dagli articoli 10 6 e 107 del testo unico delle legg i in mat eria bancaria e creditizia»; dunque considerando indistintamen te sia i “confidi minori” che i “confidi maggiori”.  2.6. - A tale ratio decide ndi, riferita in modo spe cifico al le fideiussioni in favore dell'amministrazione finanziaria, subentra ora il più generale principio d i diritto sancito dalle ### unite, secondo cui «la fideiussione prestata da un c.d. “confidi minore” … iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B. (ratione temporis applicabile), nell'interesse di un proprio asso ciato a 5 di 7 garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo t estuale, n é ricavabile indirett amente dalla previsione secondo la quale de tti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a e ssa connessi o st rumentali” per fav orire il finanziamento da parte del le banche e degli altri soggetti operanti ne l settore finanziario». Ciò, in quanto «Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.)» (Cass. Sez. U., n. 8472/2022).  2.7. - Sulla scorta di un a compiuta ricostruz ione dei presupposti e dei principi sottostanti all'accertamento della nullità virtuale del contratto (alla quale si rinvia, ai sensi del l'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), le ### unite hanno statuito che le «previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al ### di ### la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari». Ciò anche perché «La fideiussione non è un contratto indefettibilmente “bancario”, né tale la considera il codice civile; non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal ### ad eccezione che per le regole di trasparenza (titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo». In defi nitiva, «### richiamate disposizioni …, second o le quali i c.d. “confidi minori” svolgono “esclusivamente” l'attività di garanzia collettiva dei fidi, al fine di favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese associate, non è possibile - come si è detto - desumere implicitamente un divieto assoluto di svolgere atti vità diverse. Si dovrebbe altrimenti postul are che, secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussi oni, ad eccezion e delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati». Con l'ult eriore precisazione che, una volta stabilito che «non vi è nullità del contratto, non serve interrogarsi su quali siano i meccanismi idonei a realizzare gli effetti voluti dal precetto che impropriamente si assume violato e su quali siano i rimedi». 6 di 7 2.8. - Data, dunqu e, la valid ità delle fideiussioni, e la conseguente esistenza del d iritto del creditore garantito ne i confronti del fideiussor e, risulta merit evole di accoglimento la domanda di ammissione d el credito del primo al passivo del fallimento del secondo, con conseguente rigetto del ricorso.  3. - Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in controricorso da ### talia, sul rilievo che le contestazioni mosse dal ### imento riguardino la sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, di competenz a dell'en te impositore e non dell'agente della riscossione.  3.1. - Premesso che la st essa ### , nel g iudizio di opposizione, si è limitata a chiedere ### l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Age nzia delle ent rate (senza chiedere la propria estromissione), è incontestato che, in base alla normativa vigente in materia, a fronte del mancato pagamento del debitore principale, l'ente creditore ha escusso la garanzia ed ha iscritto a ruolo le somme di cui alle fideiussioni prestate, e che, ai sensi dell'art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, competeva a ### la domanda di insinuazione al passivo fallimentare.   3.2. - Difatti, l'art. 87, comma 2, d.P.R. cit. prevede che «Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amminist rativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'### delle entrate l'ammissione al passivo della procedura». Se dunque il deb itore fallisce, spetta al l'ente creditore iscrivere a ruolo il credito, ma compete all'agente per la riscossione provvedere all'insinuazione al passivo della procedura, salvo l'onere di chiedere la chiamata in causa del primo, ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1 999, per evitare di rispo ndere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, e ferma la facoltà del giudice di autorizzarla ai sensi dell'art . 106 c.p.c. (cfr.  13929/2019, 17100/2020, ###/2024), come poi avvenuto.  4. - Sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti de lle spese di lit e relative al present e giudizio di legittimità, a fronte del sopravvenuto indirizzo nomofilattico. 7 di 7 5. - Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contribu to unificat o ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e dich iara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/02/2025.   

Giudice/firmatari: Ferro Massimo, Vella Paola

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 442/2026 del 26-01-2026

... rispetto degli obblighi informativi cui sono tenuti le banche e gli intermediari". In secondo luogo, la differenza tra TAN e TIR (### di ### non costituisce indice di indeterminatezza contrattuale o di violazione degli obblighi di trasparenza, ma rappresenta il naturale effetto dell'applicazione del tasso annuale con periodicità mensile. Come precisato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 567/2025: "La circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto non rileva, atteso che quest'ultimo viene stabilito su base annua mentre con il piano di ammortamento alla francese tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione". ### rappresenta infatti il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa in entrata (capitale erogato) con quello dei flussi in uscita (rate di rimborso), tenendo conto della periodicità effettiva dei pagamenti. La sua divergenza rispetto al TAN è fisiologica e deriva dalla matematica finanziaria applicata ai pagamenti rateali, non da una maggiorazione occulta del costo del credito. Come affermato dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 48/2025: (leggi tutto)...

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6613/2023 N.R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del ###.  ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6613/2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1344/2023 - contratto di finanziamento TRA ### nato a #### il ###, C.F.  ### e residente in ### 54, 84028, ####, rappresentato e difeso dall'Avv. ### di ### (C.F. ###), unitamente all'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### con ### in via ### n. 24.  - Opponente/Attore - E ### con sede in via ### 40, ### Roma, (P.Iva ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) del foro di ### elettivamente domiciliato presso l'Avv. ### (C.F. ###), in ### 2, 84036, ####.  - Opposta/Convenuta - ### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 09/01/2026 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 1344/2023 del Tribunale di Salerno, veniva ingiunto a ### il pagamento della somma di euro 10.624,91 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché spese e diritti successivi occorse ed occorrende, ad istanza di ### per somme derivanti da contratto di finanziamento per prestito personale n. ###. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia mediante l'istituto della mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs.  n. 28/2010; nel merito, la violazione del principio di determinatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi (se semplice o composto) e per l'applicazione di un tasso effettivo (TIR 10,7126%) superiore a quello contrattuale (TAN 10,22%); la nullità del contratto per violazione degli artt. 1346, 1284 commi 2 e 3, 1418 c.c. e dell'art. 125bis del ### con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 125bis comma 7 TUB; in subordine, l'usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia.  ### si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per vizio della editio actionis e, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni relative all'indeterminatezza del tasso e all'anatocismo derivante dall'ammortamento alla francese. 
All'udienza del 09/02/2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e assegnava termine per l'esperimento della mediazione, alla quale l'opponente non partecipava. 
La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09/01/2026.  ### è infondata e deve essere rigettata.  1. Questioni preliminari ### è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.  1.1 Sulla nullità dell'atto di citazione ### di nullità dell'atto di citazione per vizio della editio actionis è infondata. Dall'esame dell'atto di opposizione emerge che l'opponente ha indicato con sufficiente chiarezza i fatti posti a fondamento della domanda, specificando le violazioni normative dedotte (artt. 1346, 1284, 1418 c.c. e 125bis ###, le conseguenze giuridiche richieste (applicazione del tasso sostitutivo ### e il quantum del ricalcolo (euro 6.757,92 ovvero euro 5.972,22). Le conclusioni sono precise e circostanziate, consentendo alla parte opposta di apprestare adeguate difese.  1.2 Sulla mediazione La questione relativa al mancato esperimento della mediazione risulta superata, essendo stata la stessa esperita su ordine del Giudice con ordinanza del 21 febbraio 2024, senza esito positivo.  2. Nel merito Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione nel quale si applicano le regole ordinarie di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ###, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, riveste sostanzialmente la qualità di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede monitoria.  2.1 Sull'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta ### ha assolto il proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto di finanziamento n. ### stipulato in data ###, dell'estratto conto certificato e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Il contratto prevede un finanziamento di euro 10.000,00 da restituire in 72 rate mensili di euro 201,60 cadauna, con TAN fisso al 10,22% e ### dichiarato al 13,99%.  2.2 Sulla determinatezza del contratto e l'ammortamento alla francese La questione centrale del presente giudizio attiene alla pretesa indeterminatezza del contratto per mancata indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato nel calcolo degli interessi e per l'asserita divergenza tra TAN contrattuale e tasso effettivamente applicato. 
Sul punto, la questione è stata definitivamente risolta dalle ### della Cassazione con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024, che ha stabilito i seguenti principi di diritto: "l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti".  ### hanno chiarito che "l'esigenza di determinatezza è soddisfatta solo con la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato" e che "deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale". 
Nel caso di specie, il contratto contiene tutti gli elementi richiesti per la determinatezza: l'importo erogato (euro 10.000,00), la durata del prestito (72 mesi), la periodicità del rimborso ###, il numero e l'importo delle rate (72 rate da euro 201,60), il tasso di interesse nominale (TAN 10,22%) ed effettivo (### 13,99%).  2.3 Sulla differenza tra ### dichiarato e ### effettivo ### deduce specificamente che il tasso effettivamente applicato (TIR 10,7126%) risulterebbe superiore a quello contrattuale (TAN 10,22%), configurando una "infedeltà del tasso" che violerebbe i principi di determinatezza e trasparenza bancaria. 
Tale censura è infondata per molteplici ragioni giuridiche e tecniche. 
In primo luogo, occorre chiarire la natura e la funzione del ### nei contratti di finanziamento al consumo. Come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il ### non costituisce un tasso di interesse in senso proprio, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente funzione prettamente informativa per consentire al consumatore di conoscere l'effettivo costo totale del credito e di confrontare diverse offerte presenti sul mercato. 
Come chiarito dal Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1278/2024: "l'eventuale errata indicazione del ### rispetto a quello effettivamente applicato comunque non incide sulla validità del contratto, ma rileva unicamente sotto il profilo della responsabilità precontrattuale con riferimento al mancato rispetto degli obblighi informativi cui sono tenuti le banche e gli intermediari". 
In secondo luogo, la differenza tra TAN e TIR (### di ### non costituisce indice di indeterminatezza contrattuale o di violazione degli obblighi di trasparenza, ma rappresenta il naturale effetto dell'applicazione del tasso annuale con periodicità mensile. 
Come precisato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 567/2025: "La circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto non rileva, atteso che quest'ultimo viene stabilito su base annua mentre con il piano di ammortamento alla francese tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione".  ### rappresenta infatti il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa in entrata (capitale erogato) con quello dei flussi in uscita (rate di rimborso), tenendo conto della periodicità effettiva dei pagamenti. La sua divergenza rispetto al TAN è fisiologica e deriva dalla matematica finanziaria applicata ai pagamenti rateali, non da una maggiorazione occulta del costo del credito. 
Come affermato dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 48/2025: "### errata indicazione del ### non determina la nullità del contratto ex art. 117 TUB, trattandosi di mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione che non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con nullità e sostituzione automatica". 
Nel caso di specie, il contratto indica chiaramente sia il TAN (10,22%) che il ### (13,99%), fornendo al consumatore tutte le informazioni necessarie per valutare il costo complessivo del finanziamento. La circostanza che il TIR calcolato dalla perizia di parte risulti pari al 10,7126% non configura alcuna violazione normativa, trattandosi della naturale conseguenza dell'applicazione del TAN con periodicità mensile.  2.4 Sulla mancanza del piano di ammortamento ### deduce altresì che la mancanza del piano di ammortamento allegato al contratto determinerebbe violazione degli obblighi di trasparenza e indeterminatezza delle condizioni contrattuali. 
Tale censura è parimenti infondata alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. 
Il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di finanziamento ai fini della sua validità, ma rappresenta una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte nel contratto stesso. Come chiarito dal Tribunale di Rimini nella sentenza 159/2023: "Il piano di ammortamento costituisce una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte nel contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo temporale del rapporto, e non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto stesso, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale". 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata predisposizione del piano di ammortamento costituisce al più violazione di un obbligo accessorio della banca, quello informativo sancito a favore del cliente, di cui occorre valutare nel merito la gravità, ma non incide sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme indicate nel decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. III, ordinanza 26/06/2020 n. 12922). 
Nel caso di specie, il contratto contiene tutti gli elementi essenziali per la determinazione del rapporto: l'importo finanziato (euro 10.000,00), l'ammontare delle rate (euro 201,60), il numero e la periodicità delle stesse (72 rate mensili), il TAN (10,22%) e il ### (13,99%). Tali elementi sono sufficienti per consentire al consumatore di ricostruire l'esborso finale e di valutare la convenienza dell'operazione. 
Come precisato dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 48/2025: "La mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipula non incide sulla validità del contratto, trattandosi di violazione di norma di comportamento suscettibile di dare luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, ma non costituendo il piano di ammortamento un elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 4 TUB". 
La normativa di settore, infatti, non prevede l'obbligo di allegazione del piano di ammortamento come requisito di validità del contratto, ma solo come strumento informativo per garantire la trasparenza dell'operazione. ###. 117 comma 4 del TUB prescrive che "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", senza fare alcun riferimento al piano di ammortamento. 
Analogamente, l'art. 125-bis del ### specificamente dedicato ai contratti di credito al consumo, non annovera il piano di ammortamento tra le informazioni essenziali la cui mancanza comporta nullità del contratto.  2.5 Sull'anatocismo e il piano di ammortamento alla francese ### deduce che il piano di ammortamento alla francese comporterebbe la produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., determinando un tasso effettivo (TIR 10,7126%) superiore a quello contrattuale (TAN 10,22%). 
Tale censura è infondata alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità: "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo". 
Il sistema di ammortamento alla francese non integra anatocismo poiché gli interessi di ciascuna rata vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che si verifichi alcun fenomeno di produzione di interessi su interessi. Come precisato dal Tribunale di ### nella sentenza n. 845/2024: "Il maggior carico di interessi derivante dal piano di ammortamento «alla francese» non costituisce un fenomeno di capitalizzazione degli interessi in senso anatocistico ex art.  1283 c.c., ma rappresenta il naturale effetto della scelta concordata di prevedere un piano di rimborso articolato nel pagamento di una rata costante, con abbattimento del capitale meno significativo nella fase iniziale del rapporto". 
La differenza tra TAN e TIR non costituisce indice di indeterminatezza contrattuale, ma rappresenta il naturale effetto dell'applicazione del tasso annuale con periodicità mensile, trattandosi di differenza fisiologica derivante dalla matematica finanziaria.  2.6 Sulla violazione della normativa sulla trasparenza bancaria ### invoca la violazione dell'art. 125-bis del TUB per mancata indicazione del regime di capitalizzazione e per difformità del ### La censura è infondata. Il contratto rispetta i principi di trasparenza previsti dalla normativa bancaria, contenendo tutte le informazioni essenziali richieste dall'art. 117 comma 4 del ### che prescrive l'indicazione del "tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati". Il contratto indica chiaramente il TAN (10,22%) e il ### (13,99%), consentendo al consumatore di conoscere il costo complessivo del finanziamento. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la mancata esplicita indicazione del regime finanziario applicato non integra violazione della normativa sulla trasparenza quando siano espressamente previsti i parametri di calcolo delle modalità di restituzione.  2.7 Sull'usurarietà del contratto ### deduce in subordine l'usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia, richiamando la perizia di parte che calcola un TEG del 17,268%. 
La censura è generica e infondata. Come chiarito dalle ### della Cassazione (sent. n. 19597/2020), chi deduce la violazione dell'usura bancaria ha l'onere di allegare e provare "il tipo contrattuale, la clausola negoziale, gli interessi applicati in concreto, la misura del ### nel periodo considerato e gli elementi del decreto ministeriale di riferimento". 
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito specifiche allegazioni circa il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (aprile 2021), limitandosi a richiamare una perizia di parte priva di adeguata specificazione dei criteri di calcolo applicati e dei tassi soglia di riferimento.  2.8 Sull'applicazione del tasso sostitutivo In via subordinata, l'opponente chiede l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 125-bis comma 7 TUB. 
La richiesta è infondata, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva, atteso che il contratto non presenta i vizi di nullità dedotti e contiene tutte le informazioni essenziali richieste dalla normativa di settore. 
In ragione di quanto esposto il contratto di finanziamento ### deve essere dichiarato valido ed efficace, contenendo tutti gli elementi essenziali per la determinatezza dell'oggetto contrattuale. La differenza tra TAN e TIR non configura "infedeltà del tasso" né violazione degli obblighi di trasparenza, trattandosi del naturale effetto dell'applicazione del tasso annuale con periodicità mensile. La mancanza del piano di ammortamento allegato non incide sulla validità del contratto, costituendo al più violazione di un obbligo informativo accessorio. Il piano di ammortamento alla francese non produce effetti anatocistici né determina indeterminatezza del tasso di interesse. Le censure relative alla violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e all'usurarietà sono generiche e infondate. 
Pertanto il decreto ingiuntivo n. 1344/2023 deve pertanto essere confermato.  3. Sulla condanna per mancata partecipazione alla mediazione ### risultanze processuali emerge che l'opponente non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, nonostante la regolare convocazione. 
Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, "### la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio". 
Nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia bancaria soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.  n. 28/2010, e considerato che l'opponente non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, deve essere condannato al versamento della sanzione prevista dalla norma.  4. Spese processuali ### la complessità della materia e il fatto che la questione dell'ammortamento alla francese è stata definitivamente chiarita dalle ### della Cassazione solo nel corso del presente giudizio (maggio 2024), ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: RIGETTA l'opposizione proposta da ### CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1344/2023 del Tribunale di Salerno. 
COMPENSA integralmente le spese del giudizio.  ### al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 237,00 per mancata partecipazione al primo incontro di mediazione ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 6613/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Cerruti

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