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Tribunale di Latina, Sentenza n. 557/2024 del 01-03-2024

... perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese (leggi tutto)...

testo integrale

###. 557/2024 Reg. gen. Sez. Lav. N. 1739/2022 ### nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa #### rel.  ###ssa ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 09/02/2024, la seguente nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1739 del ### dell'anno 2022 vertente TRA ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. ### e dall'Avv.  #### con domicilio eletto ### 24 - ##### ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 61 - ### INPS ( c.f. ###), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. #### e dall'Avv. ### con domicilio eletto in ### 29 - ####: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, n. 551/2022, pubblicata in data ### ___________________________________________________________________ 2 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### ___________________ 1. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di ### in funzione di ### in accoglimento della domanda proposta da ### nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., in contraddittorio con l'### ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze delle società resistenti a decorrere dal 3 giugno 2010; alla sua riammissione in servizio con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti in corrispondenza del quarto livello di inquadramento ### autotrasporti; ha condannato le stesse al pagamento, in solido, delle retribuzioni dovute a decorrere dalla messa in mora del 13 febbraio 2017 oltre al pagamento delle differenze retributive maturate per complessivi e 40.909,15 con interessi e rivalutazione, dei contributi previdenziali non prescritti e delle spese di lite con attribuzione. 
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha rinvenuto, sulla scorta delle allegazioni attoree e alla luce delle risultanze istruttorie, l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera lì dove, a fronte di una formale successione di contratti di lavoro stipulati dal 2010 al 2017 tra il lavoratore e diverse società cooperative operanti nel settore dell'autotrasporto, era invece emerso che la prestazione lavorativa era stata resa, di fatto, alle dipendenze effettive di ### in qualità di amministratore e rappresentante delle società convenute, costituendo quest'ultime un unico centro di interessi e, dunque, di imputazione del suddetto rapporto lavorativo. 
Infatti, ad avviso dello stesso Tribunale, in tutto l'arco del rapporto il ricorrente aveva lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove le resistenti avevano la propria sede legale e operativa. 
Inoltre, lo stesso ricorrente utilizzava sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l.  effettuando sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore esclusivamente per conto delle società resistenti, tanto vero che i primi due contratti di appalto di trasporto erano intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc.  coop. e la ### S.r.l.; mentre tutti i restanti contratti di appalto erano intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. ma, di fatto il rapporto si era svolto con le medesime modalità per circa sette anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative non solo del ricorrente bensì anche di altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte avevano inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione.  ___________________________________________________________________ 3 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tutta la vicenda lavorativa del ricorrente, come dedotta in giudizio, era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs 276/2003, applicabile ratione temporis, con riguardo sin dal primo appalto di servizio di trasporto - ritenuto non genuino - con la cooperativa ### nel 2010 e con riguardo al primo rapporto di lavoro formalmente costituito tra quest'ultima e il ricorrente. 
Quanto alle richieste economiche, il Tribunale ha ritenuto spettanti al lavoratore, oltre alle retribuzioni dovute dalla data di messa in mora del 13 marzo 2017 in cui era stata formalmente offerta la prestazione, altresì le differenze retributive maturate nel periodo pregresso, determinate come da conteggi prodotti in giudizio ed elaborati con riferimento al IV livello di inquadramento, ritenuti congrui dal primo giudice.  2. - Per l'impugnativa della sentenza ricorrono entrambi le società soccombenti con atto di appello depositato in data 4 luglio 2022, affidato a sette motivi ai quali resiste il ### con memoria difensiva del 18 aprile 2023. 
Costituitosi anche in questo grado l'### ha reiterato le richieste di regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione, sulle differenze retributive dovute. 
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da separato dispositivo.  3. - Riguardo all'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale dalla difesa del ### va premesso che l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. ### di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15 e da ultimo 13535/2018.  ### la pronuncia, l'art. 434 comma 1 , nel testo introdotto dalla L. n. 134/12, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 C.P.C., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso ___________________________________________________________________ 4 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. 
Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 
Onde l'ammissibilità del gravame, che deve essere scrutinato nel merito.  4. - Con il primo motivo la difesa unica delle società appellanti censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro oltre che l'errata qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con le cooperative di servizi di trasporti, ritenuti erroneamente dal tribunale non genuini. Sotto il primo profilo si deduce l'errata individuazione del presunto centro unico di interesse, sulla base della mera coincidenza del legale rappresentante nella persona del #### che non può legittimare la sovrapposizione e la fusione in un'unica entità giuridica; peraltro, le circostanze di fatto emerse dall'espletata prova testimoniale sarebbero insufficienti a dimostrare la posizione della ### neppure menzionata dai testi escussi. 
Inoltre, l'espressa domanda di individuazione del centro unico di interesse non risulta formulata nelle conclusioni nelle quali si richiede meramente la condanna in solido delle società resistenti al pagamento delle pretese; pertanto, la sentenza nella parte in cui accerta e dichiara la sussistenza di unicità tra le due società deve essere considerata pronunciata in termini di extra petitum e, per l'effetto, riformata. 
Sotto altro profilo, con lo stesso mezzo, si lamenta l'errata qualificazione del contratto suppostamente nullo di appalto di servizio di trasporto: a ben vedere, operando le resistenti nel settore dell'autotrasporto avvalendosi per i trasporti - e servizi di trasporto - di ### (fino al 2013) e di ### di ### (dal 2013 in poi in forza di regolari contratti di appalto di servizi di trasporto, questi ultimi sostanziavano rapporti negoziali riconducibili piuttosto alla fattispecie del trasporto al quale non è applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. 
Inoltre, si deduce l'erronea ricostruzione da parte della sentenza gravata dei rapporti succedutisi tra le parti, posto che l'iniziale rapporto contrattuale tra le parti indicate (### era venuto a cessare alla scadenza del contratto con la ### e che successivamente rilevava l'unico rapporto in essere tra la ### quale committente e la ### quale vettore/sub vettore che stipulavano un contratto di trasporto/sub trasporto, non necessitante di forma scritta; mentre la ### a sua volta, aveva stipulato regolari contratti di appalto con le cooperative via via succedutesi, tutti regolarmente documentati in atti. 
Si contesta infine la motivazione in punto di ritenuta mancanza di genuinità dei suddetti contratti di appalto, stante la piena autonomia organizzativa delle società appaltatrici, mentre il manifestato potere di ingerenza delle società resistenti ___________________________________________________________________ 5 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### rientrava nelle prerogative proprie della figura del mittente ai sensi degli artt. 1685 e 1686 del Con il secondo motivo si lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un potere direttivo ed organizzativo da parte del ### mero committente di trasporti che si limitava dunque a dettare ordini e stabilire direttive nei limiti dei poteri riconosciuti al mittente per la consegna e il ritiro delle merci che avveniva comunque sotto la responsabilità dei referenti delle cooperative ### e ### ( v. testi Nistoraia e ###. 
Con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalle convenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 d.l. 183/2010, dall'impugnazione dei contratti di appalto stipulati con le rispettive società cooperative formali datrici del ricorrente, illegittimamente considerata tardivamente proposta in primo grado. 
Con il quarto motivo la difesa appellante censura la sentenza de qua per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla normativa applicabile alla fattispecie in esame e in particolare alle disposizioni di legge sulle quali si dovrebbe fondare la pronuncia di condanna delle appellanti al pagamento delle retribuzioni a far data dalla messa in mora e messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del ricorrente, senza considerare che nella fattispecie sembrerebbe piuttosto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 300/1970 dettata in tema di licenziamento illegittimo, cosicché è ravvisabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. 
Con il quinto motivo, correlato a quello che precede, la difesa pone una questione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, in relazione all'art.  111 Cost., lì dove non prevede alcun tetto massimo di risarcimento nel caso in cui il processo si prolunghi oltre i parametri della ragionevolezza ( che ai sensi della legge 89/2001 sono individuati per il primo grado di giudizio nella durata massima di tre anni). 
Diversamente, nel caso di specie, in cui il procedimento è durato oltre cinque anni in primo grado, una decisione tempestiva avrebbe comportato una riduzione delle annualità da retribuire con minore aggravio economico per l'azienda convenuta. 
La mancata fissazione nelle normative in concreto applicate dal giudice di un tetto massimo risarcitorio nel caso di processo che si prolunghi oltre un termine ragionevole, comporta poi anche una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, posto che le conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro finiscono per variare in funzione del carico di ruolo del Tribunale adito.  ___________________________________________________________________ 6 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### il sesto motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza che ritenuto la sussistenza di una valida offerta di prestazione lavorativa tramite la generica comunicazione del 13 marzo 2017. 
Infine, con l'ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di detrazione dal quantum risarcitorio del c.d. aliunde perceptum quanto meno sotto il profilo della compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 1223 c.c..  5. - I motivi di impugnazione sono nel loro complesso infondati e l'appello deve essere pertanto respinto.  5.1. - I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.  5.2. - La censura con cui si contesta la ritenuta esistenza di una reiterata interposizione illecita di manodopera in favore delle aziende convenute, che va trattata con priorità logica rispetto alle altre questioni dedotte dall'appellante, non coglie nel segno. 
Si legge nella sentenza impugnata: <<Quanto alle modalità entro con cui condurre l'accertamento in ordine alla liceità dell'appalto/somministrazione, come anche recentemente ribadito da 12551/2020: “in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn.  15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. 
Si richiama ### L. n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro, sono leciti appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature o mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Sempre di recente ### L. n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endo-aziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte ___________________________________________________________________ 7 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. 
In altre parole, se la determinazione del contenuto del servizio appaltato compete alla committente, l'organizzazione del servizio (cioè la determinazione delle concrete modalità organizzative per lo svolgimento dello stesso) deve spettare all'appaltatore, che deve dirigere e controllare sia l'utilizzo dei mezzi, sia la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, laddove al committente può competere esclusivamente la verifica in ordine al rispetto degli standard previsti dal contratto, quale strumento di controllo del risultato delle prestazioni. 
Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia un'impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. 5087/98 e 11120/06).  |…| Nel caso di specie, è pacifico e risulta in via documentale che il ricorrente è stato formalmente assunto da diverse società cooperative (cfr. modello c2 storico), in particolare: ### COOP. dal 03.06.2010 al 31.01.2011; ### COOP. dal 02.02.2011 al 31.03.2013; ###. COOP dal 01.04.2013 al 31.08.2013; #### COOP. dal 02.09.2013 al 31.12.2015; ###. COOP. dal 23.10.2104 al 31.12.2016; ###. COO. A.R.L. dal 01.01.2017 al 30.06.2017. 
E' pacifico che in tutto l'arco del rapporto egli ha lavorato sempre nella medesima sede lavorativa, svolgendo sempre le medesime mansioni di magazziniere ed auto trasportatore, partendo e rientrando dal 2010 al 2012 da ### km 1.00, in ### e successivamente da via ### in ### di ### ove sono ubicate le sedi legali e operative delle odierne resistenti. 
Occorre sin da subito precisare, anticipando quanto si esporrà anche oltre, che ### risulta essere la sede legale di entrambe le resistenti. Mentre, le due sedi operative di via ### e di ### di ### in ### di ### sono sostanzialmente adiacenti (cfr. visure storiche e dichiarazione sul punto resa dalla teste di parte resistente ### “lavoravo in ### di ### presso la sede operativa della ### e della ### s.r.l. Io lavoravo nell'ufficio che era al primo piano mentre gli operai stavano nel magazzino. 
Andavo nel magazzino per prendere il caffè o se arrivava un cliente magari lo ricevevo nell'ufficio adiacente il magazzino. (…) ADR dell'avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###### in ### ___________________________________________________________________ 8 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### di #### ha un altro ingresso che è adiacente. Da lì partono anche i camion”). 
E' inoltre incontestato che il ricorrente ha utilizzato sempre gli stessi mezzi di trasporto (via via concessi in comodato alle diverse cooperative), di proprietà della ### s.r.l. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente). 
E' incontestato che durante tutto il periodo il ricorrente, pur assunto dalle varie cooperative, ha effettuato sempre mansioni di magazziniere ed autotrasportatore per conto delle società resistenti. 
Inoltre, mentre, i primi due contratti di appalto di trasporto sono intercorsi tra le cooperative ### soc. coop./ ### soc. coop. e la ### S.r.l.; tutti i restanti contratti di appalto sono intercorsi tra le cooperative e la ### s.r.l.. 
Il rapporto si è svolto con le medesime modalità per circa 7 anni, pur a fronte della assunzione con diverse cooperative le quali tutte si avvalevano dei mezzi forniti dalla ### s.r.l., peraltro, per eseguire i trasporti sia della ### s.r.l. che della ### s.r.l.. 
E' pacifico che la assunzione con diverse cooperative ha riguardato non solo il ricorrente bensì anche altri lavoratori. 
Le prove per testi assunte hanno inoltre confermato in modo pieno gli assunti attorei circa l'esercizio di poteri di ingerenza in ordine all'esecuzione delle prestazioni di lavoro da parte degli utilizzatori della prestazione. 
Il teste di parte ricorrente ### a diretta conoscenza dei fatti per avere lavorato con il ricorrente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per essere egli estraneo alle parti, ha riferito: “Ho lavorato per ### nel periodo dal settembre 2013 e per circa 3 anni e 6 mesi, non ricordo di preciso perché sono andato via senza firmare niente. Io facevo l'autista per le consegne e i ritiri, da quello che ricordo il ricorrente faceva sia il magazziniere che l'autista. ADR si ricorda il ricorrente in che periodo ha lavorato lì: posso dire che quando sono arrivato già lavorava lì. ADR del giudice: chi era il suo datore di lavoro? era assunto dalla ### s.r.l. o dalla ### Io ho parlato con ### che mi ha detto che ero assunto e non mi sono interessato più di tanto, avevo solo bisogno di lavoro. Cap. 2) Da quello che so era solo ### che decideva tutto quanto, decideva con quale camion si doveva andare e che viaggio si doveva fare. Solo lui rispondeva di tutto. Lo so perché la mattina quando uscivo con il camion il ### era lì e la sera anche era presente quasi sempre. ADR i mezzi erano della ### e della ### Si utilizzavamo mezzi della ### e della ### indifferentemente in base a quello che diceva ### Il luogo di lavoro era un capannone grande con un piazzale dove si scaricavano i camion. Il capannone era unico per la ### e per la ### e non c'erano divisioni. Parlo della sede ###via ### ADR del giudice: se il mezzo aveva un problema oppure se il consegnatario aveva un problema a chi vi dovevate rivolgere voi autisti e in particolare il ricorrente? In questi casi tutti gli autisti da quello che so si rivolgevano a ### ADR del Giudice conosce il signori ___________________________________________________________________ 9 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### e il signor ### Si li conosco perché erano dei magazzinieri. ADR del giudice: sa se i signori ### e ### si occupassero di dare direttive al magazzino oppure agli autisti sui viaggi da fare? no, facevano i magazzinieri e basta. 
ADR sa se il ricorrente aveva un problema con la consegna se si doveva rivolgere ai signori ### o ### No, si doveva rivolgere solo a ### ADR dell'avv. ### i signori ### e ### erano presenti al momento della consegna dei giri? ### preparava i giri la sera per fare caricare i camion e #### e il ricorrente iniziavano la sera stessa e se non terminavano proseguivano la mattina. Posso dire che comunque era lui (L. C.) ad organizzare tutto, mi è capitato quando rientravo per consegnare le bolle di vedere ### in ufficio con tutte le bolle e le carte a preparare i giri. Preciso che i giri venivano preventivamente consegnati al ### al ricorrente e al ### insomma a quelli che si occupavano del carico, per preparare i camion. ADR dell'avv. ### se aveva un problema con la consegna e, ad esempio, il ### non poteva rispondere a chi si rivolgeva? Mi rivolgevo a ### un altro dipendente che si occupava di mettere in ordine i viaggi, oppure a ### ma molto raramente, oppure a ### Era così per tutti gli autisti: prima si chiama ### e se non rispondeva si chiama l'ufficio che ti metteva in contatto con ### Canale”. 
Il teste di parte ricorrente ### della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare per le estraneità del teste alle parti, ha riferito: “### ci faceva trovare la mattina le bolle con le consegne e i magazzinieri, tra cui anche il ricorrente, caricavano i camion, iniziavano a caricare la sera e poi proseguivano anche la mattina presto. ### che veniva e consegnava le bolle. Il ricorrente si rivolgeva per tutto a ### ADR dell'avv. ### era solo il ### che si occupava di consegnare le bolle o c'era qualcuna altro? No, era solo il ### (…) Cap. 7) è vero, se c'era un problema sia con il mezzo che con la consegna il ricorrente si doveva rivolgere al ### valeva così per tutti. ADR dell' Avv. ### conosce i signori ### e ### Si erano magazzinieri. ADR del Giudice: i signori ### e ### davano direttive agli autisti sui giri da fare, davano direttive al ricorrente? no, se ne occupava solo ### Che io sappia li ho visti fare solo i magazzinieri, carico e scarico delle merci”. 
Appare poi significativa la testimonianza resa dalla teste di parte resistente ### la quale ha riferito: “ADR il ricorrente è stato assunto da una cooperativa o era un vostro dipendente o della ###: Il ricorrente è stato sempre assunto da cooperative, non ricordo il nome, posso dire che con le cooperative cercavamo di mantenere sempre lo stesso personale. Posso dire che l'ultima cooperativa ce l'hanno suggerita proprio gli operai che non erano contenti della precedente cooperativa e quindi sono passati a quest'altra cooperativa, che ci aveva suggerito appunto ### Idin”. 
Dalla predetta testimonianza emerge in maniera incontrovertibile come le varie cooperative fossero utilizzate per la assunzione dei lavoratori, tant'è che venivano suggerite dagli stessi operai in base al gradimento dei lavoratori stessi.  ___________________________________________________________________ 10 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### inoltre la teste ### “### 7) I preposti della cooperativa erano ### e ### che erano anche magazzinieri. Noi - la ### s.r.l. e la ### - prepariamo i giri, che venivano predisposti con la targa del #### e poi dati al magazzino. A questo punto i referenti della cooperativa prendono questo documento, che serviva anche per caricare le merci. 
Sulla distinta da noi predisposta risulta il camion, la targa, associata a una persona che ha quel camion quel giorno con tutte le consegne da fare. Di solito un camion lo guida sempre la stessa persona. I preposti della cooperativa facevano anche essi i magazzinieri, come ho detto, però erano loro incaricati dalla cooperativa per interfacciarsi di più con noi. 
ADR dell'Avv. ### quando parla della sede della ### a cosa si riferisce? La sede ###traversa ### di #### ha un altro ingresso è adiacente. Da lì partono anche i camion ADR dell'avv. ### sa come erano le sedi della ### Si sono andata alla sede ###ricordo il nome della cooperativa, forse era la ### Comunque da quello che ricordo era solo un locale ufficio”. 
Dunque, i trasporti in concreto da effettuare erano predisposti direttamente dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. che individuavano con quale mezzo si doveva effettuare il singolo servizio di trasporto, mentre al mezzo era generalmente assegnato lo stesso autista. 
Tanto risulta corroborato anche dalla deposizione della teste di parte resistente ### dipendente ### s.r.l., la quale ha riferito: “ADR avv. ### le distinte di consegna di cui fa riferimento erano preparate direttamente da lei o dal ### e venivano consegnate direttamente all'autotrasportatore che partiva dal piazzale di ### s.r.l.? La mattina trovavo i viaggi predisposti dal signor ### si tratta di una lista, preparavo la distinta e la davo ai responsabili del magazzino che erano i referenti di queste società. Cap. 7) posso dire che le direttive sui viaggi le davano i referenti della cooperativa in base alla distinta che veniva consegnata. ADR il signor ### andava nel piazzale da cui partivano i mezzi? il signor ### era sempre presente e se serviva qualcosa gli si chiedeva. Cap. 8) si è vero, era la cooperativa che dava indicazione di chiamare direttamente il signor ### e abbreviare i tempi di consegna. ADR se vi era un imprevisto era il ### direttamente a dire cosa fare? ### si rivolgeva al cliente della consegna per sbloccare la situazione”. 
Anche la ### impiegata amministrativa della ### s.r.l., riferisce come i singoli trasporti fossero in concreto predisposti dalle odierni resistenti, che il ### era sempre presente per risolvere problematiche relative alle consegne e al ### si dovevano rivolgere gli autisti. 
Ora, la teste riferisce che erano i referenti delle cooperative a dare direttive sui viaggi, tuttavia non si comprende dalla deposizione in che cosa in concreto si sostanziassero queste direttive, posto che i singoli trasporti erano definiti nelle ___________________________________________________________________ 11 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### distinte formate dalle resistente e che il ### era sempre presente e interloquiva con gli autisti per risolvere problematiche inerenti le consegne. 
Non si può dubitare, invece, che il ricorrente fosse tenuto ad eseguire le prestazioni impartite giornalmente o, sebbene per mezzo delle più volte citate “distinte di viaggio”, dalle odierne resistenti e che il ruolo di referente -sempre su indicazione del ### fosse solo quello di fare eseguire agli auto trasportatori quanto stabilito dalla committente (e dalla ### s.r.l. la quale, come cennato, peraltro, si avvaleva della prestazione lavorativa senza che neanche vi fossero formali contratti di appalto ad eccezione di quello concluso con la ### e la ###. 
Il teste ### attualmente dipendente della ### s.r.l., ha riferito: “Conosco il ricorrente perché lavorava per delle ditte appaltatrici non so se della ### o della ### non ricordo il periodo, forse sono 12-13 anni che lo conosco. 
Io in quel periodo lavoravo sempre per delle ditte appaltarci. ADR del Giudice: ricorda il nome di queste ditte appaltatrici? ### la ### perché ci ho lavorato molti anni ed è stato un bel rapporto. Io mi occupavo del carico e scarico degli automezzi e della gestione, in alcune ditte ero anche preposto e davo istruzioni agli operai. So che il ricorrente si occupava sia del magazzino, in genere la mattina, e poi andava anche a fare qualche consegna. All'inizio per tanti anni, non ricordo quanti, ha lavorato solo in magazzino. ### altra gente della ditta appaltatrice che predisponeva i giri. Anzi, preciso di non sapere chi predisponesse i giri perché noi - magazzinieritrovavamo i giri sopra il banco da lavoro e in base a queste informazioni caricavamo e scaricavamo i camion. ADR del Giudice: nel periodo in cui ha lavorato presso la sede ###via ### il lavoro si è sempre svolto allo stesso modo? Sì sempre allo stesso modo. ADR: del Giudice: era il ### a indicare i giri da svolgere? no trovavamo già i giri predisposti. ADR del Giudice: se c'era da risolvere un problema interveniva il signor ### No c'era sempre il preposto delle appaltatrice. Non ricordo i nomi dei preposti delle appaltatrici. ### una persona con il nome di ### non so per quale ditta lavorasse. (…) Cap. 5) ci sono le bolle di consegna che abbiamo noi al carico delle merci, proprio per effettuare il carico. Le bolle ci vengono date già compilate non so dire da chi. ADR dell'avv. ### era lei a smistare i giri? Si è vero, in base alle indicazioni già fornite. Se c'era un problema gli autisti si riferivano a me, se una pedana ad esempio non entra nel camion”. 
In maniera del tutto reticente e contraddittoria, pur avendo lavorato per molti anni presso la sede dalla ### s.r.l. e della ### s.r.l. come magazziniere (anche egli sempre per mezzo di imprese appaltatrici), afferma dapprima che fossero i referenti delle cooperative a predisporre le attività di trasporto, salvo subito dopo smentire tale circostanze ed affermare di non sapere chi in concreto predisponesse i giri. 
Oltre al ### che nemmeno è stato in grado di dire per quali cooperative abbia svolto il ruolo di referente, per il resto, neanche risulta effettivamente comprovata la presenza effettiva dei referenti né di un qualche preposto del ___________________________________________________________________ 12 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di #### datore di lavoro per tutte le altre cooperative coinvolte negli appalti di cui è lite. 
Ebbene, le testimonianze assunte lasciano desumere in maniera chiara come il potere direttivo ed organizzativo fosse esercitato direttamente dalle società resistenti, nella persona del ### nei confronti del ricorrente. 
Ciò, del resto, è suffragato dall'assenza dei rappresentanti dei formali datori di lavoro nel corso dell'attività lavorativa, e dell'assenza in capo alle appaltatrici di alcuna struttura produttiva riferibile agli appalti di cui è lite, atteso che, come emerge in via documentale, i mezzi erano sempre forniti dalla ### s.r.l. (in senso conforme Cass. 3632/2020). 
Non giova alle resistenti richiamare la disciplina dei contratti di trasporto, in quanto non si può in alcun modo escludere che anche un contratto di trasporto (ossia un appalto di servizi di trasporto) possa celare un appalto illecito, che si concretizza nella mera fornitura di manodopera, come avvenuto appunto nel caso di specie. Del resto, il richiamo alla disciplina del contratto di trasporto è effettuato per escludere la applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.gs. 276/2003.  |…| Il ricorrente, pertanto, che sin dal primo rapporto di lavoro con la cooperativa ### (e per tutto il rapporto di lavoro sino al 2017) ha reso la propria prestazione sotto la eterodirezione del sig. ### legale rappresentante di entrambe le società, beneficiarie, indistintamente ed a prescindere dal soggetto individuato come committente, della attività lavorativa, ha diritto all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro con la effettiva utilizzatrice. 
I contratti di appalto stipulati dalla ### s.r.l. e dalla ### s.r.l. con le cooperative che hanno assunto il ricorrente, celano, infatti, un appalto non genuino e, pertanto, una interposizione di manodopera illecita e vietata in quanto disposta in difformità con i limiti legali fissati dal d.lgs. 276/2003. 
Il contratto di appalto deve pertanto ritenersi nullo così come nulli devono ritenersi i contratti di lavoro formalmente intercorsi con le cooperative, in quanto l'intero impianto negoziale disposto dalle società è stato creato ed attuato in frode alla legge |…|>>.  5.4. - Giova ricordare che ai sensi art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 il tratto distintivo che distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.  5.5. - Dunque, non rileva solo la mera prestazione di lavoro in favore dell'impresa appaltante ma anche l'aspetto caratterizzante di tale prestazione che ___________________________________________________________________ 13 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### viene resa di fatto e nella sua concretezza costituita dall'eterorganizzazione da parte del soggetto utilizzatore. Qualora invece la prestazione lavorativa conservi il carattere di fattore di produzione dell'impresa appaltatrice che concorre al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'utilizzazione di beni immateriali della produzione, il cosiddetto "know how" (nella specie rappresentato dalla logistica delle attività di magazzino e trasporto) allora ben può affermarsi di essere in presenza di un appalto genuino.  5.6. - Poiché nella specie tutta la strumentazione materiale, tutti i mezzi e i locali è stata fornita dalla committente, poiché la direzione del personale, la scelta delle modalità e dei tempi di lavoro spettavano egualmente alla committente - direttamente nella persona di ### senza altri preposti - , poiché in sostanza la direzione tecnica ed il controllo della prestazione lavorativa erano affidati alla competenza delle società appaltanti, l'apporto delle singole cooperative quali formali datrici, si è ridotta, in concreto, come emerso dall'istruttoria testimoniale, alla corresponsione della retribuzione ed alla gestione amministrativa del rapporto.  5.7. - Risultando provato che la prestazione lavorativa era nella piena disponibilità delle appellanti e del loro amministratore ### che si occupava della direzione e della verifica in merito al regolare espletamento, è da ritenere pertanto integrata l'ipotesi della somministrazione irregolare di una prestazione lavorativa resa dal ricorrente. 
Di tutti questi aspetti, descrittivi di una fattispecie complessa, la sentenza, alla luce del testimoniale acquisito, ha dato conto con ampia e soddisfacente motivazione che il Collegio qui condivide.  5.8. - Per contro, le critiche mosse dalla difesa appellante appaiono non conferenti posto che esse si soffermano essenzialmente sui caratteri distintivi del contratto di trasporto che avrebbero connotato i rapporti tra la committente e le varie società fornitrici del servizio di trasporto via via succedutesi nel tempo, attraendo, in modo del tutto surrettizio, alla disciplina codicistica di quest'ultimo dettata in tema di diritti e poteri del “mittente”, quella che è un'attività vera e propria di eterodirezione della prestazione lavorativa rientrante pienamente nella sfera delle prerogative datoriali. 
Per il resto le società appellanti, a fronte della incontestabile circostanza che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa sottoposto alle specifiche e puntuali direttive delle medesime, che non si limitavano ad un mero coordinamento, ma gestivano indifferentemente tutte le risorse come personale dipendente, non rilevando in tale ruolo gestorio figure subalterne quali i magazzinieri ### e ### hanno mancato di provare, come era loro onere, l'esistenza di una gestione ed organizzazione proprie dell'appaltatore, anche tramite preposti a tal fine qualificati nello stabilire compiti, turni di lavoro e servizi cui adibire il personale, oltre che l'esistenza, ove che ve ne fosse ancora bisogno, di un rischio economico gravante sull'appaltatore in quanto correlato allo svolgimento del servizio appaltato. 
Pertanto, la sentenza merita sul punto sicura conferma.  ___________________________________________________________________ 14 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 6. - Quanto al secondo degli aspetti individuati dal mezzo di gravame, in punto di esatta individuazione della effettiva parte datrice in unico centro di imputazione di interessi rappresentato da entrambe le società appellanti, la censura si dimostra generica e si ferma al mero dato formale dell'autonomia delle due compagini societarie senza confrontarsi con la puntuale motivazione del giudice di primo grado; inoltre, si appalesano non conferenti in relazione alla supposta natura dei contratti impugnati soggetti alla disciplina del contratto di trasporto piuttosto che a quella degli appalti di servizi. 
Al riguardo, è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado offre un quadro esaustivo, corroborato dagli esiti della prova testimoniale, circa la consistenza di un unico centro di imputazione di interessi a cui ricondurre il rapporto di lavoro con l'odierno appellato. 
Infatti, si legge nella motivazione del primo giudice: <<costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto. 
Medesimo principio vale allorquando vi sia un collegamento economico - funzionale tra più società tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti allorché si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società (cfr. Cass. n. 1346/15).  ### la giurisprudenza di legittimità, tale unicità di imputazione ricorre ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga rivelato da alcuni indici sintomatici che sono: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. Cass. n. 19023/17; Cass. 26346/16). 
Ebbene, nel caso di specie è incontestato e documentale che: la ### s.r.l. e la ### s.r.l. hanno la stessa compagine societaria (cfr. visure camerali) nonché lo stesso amministratore unico nella persona del ### hanno il medesimo oggetto sociale e le stesse sedi legali, nonché sedi operative adiacenti ( deposizione della teste ### e ### “### il ricorrente perché lo vedevo in magazzino. Io lavoravo negli uffici di ### in affitto presso la ___________________________________________________________________ 15 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### s.r.l.”). Al contrario, la contestazione delle parti resistenti attiene alla giuridica autonomia rispetto alle diverse cooperative (cfr. pag. 10 della memoria difensiva). 
Del tutto generica appare poi la contestazione secondo cui “### e la ### sono formalmente e sostanzialmente soggetti giuridici distinti con propria struttura, denominazione sociale, propria partita ### proprio oggetto sociale e proprio personale” (cfr. memoria). A nulla rileva infatti il mero dato formale della autonoma soggettività giuridica (denominazione sociale, partita ### a fronte delle circostanze dedotte e comprovate relativamente alla composizione dei soci, alla unicità dell'amministratore, alla identità di sedi e di oggetto sociale. 
E' stato confermato dalla stessa deposizione della teste ### citata dalle società, difatti, che il ricorrente abbia effettuato servizio di trasporto per conto (e quindi a beneficio) sia della ### s.r.l. (committente, a parte i primi due anni, del servizio di trasporto) che per la ### s.r.l.; la ### infatti, eseguiva servizi di trasporto anche per conto della ### (come risulta anche in parte dal doc. 4 di parte ricorrente-doc. di viaggio). 
La commistione è poi resa evidente anche dal fatto che, per il periodo in cui l'appalto con la cooperativa datrice di lavoro del ricorrente era commissionato dalla ### s.r.l., la ### s.r.l. abbia concesso in comodato d'uso gratuito alla appaltatrice i mezzi di sua proprietà>>.  6.1. - Conclusivamente sul punto, va data adesione alla ricostruzione operata dal Tribunale, riguardo alla sussistenza di uno stretto collegamento economico e funzionale tra la ### s.r.l. e la ### s.r.l. tanto da sfociare in un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo connotato dagli elementi sopra descritti, in particolare distinguendosi la presenza di un unico soggetto direttivo, nella persona di ### amministratore e rappresentante di entrambe le società resistenti, che è stato visto agire come unica vera figura di riferimento sul piano organizzativo, sia della prestazione lavorativa resa dal ricorrente di prime cure sia degli altri fattori della produzione, oltre che tecnico e amministrativo-finanziario: in effetti, dal testimoniale assunto ( vedi le dichiarazioni dei testi ### e ### sono emerse chiare le modalità operative con le quali veniva attuato il coordinamento tra le varie compagini societarie al fine di consentire che le proprie prestazioni lavorative venissero svolte in favore dell'unico soggetto imprenditore, tenuto pure conto della non complessa struttura imprenditoriale finalizzata all'attività di autotrasporto per conto terzi, con impiego di capitali consistenti essenzialmente nella disponibilità di pochi automezzi - utilizzati indifferentemente senza alcuna distinta imputazione ad una o all'altra società - e dei soli locali adibiti al carico e scarico merci - un capannone con un piazzale unico per entrambe le società operanti promiscuamente - tanto da rendere evidente che il collegamento economicofunzionale esistente tra l'attività di entrambe le società dissimulasse in verità l'esistenza di un artificioso frazionamento di un'unica attività fra le due società.  7. - Del tutto infondato è pure il motivo inerente al difetto di idonea motivazione riguardo all'eccepita decadenza ex art. 32, comma 4, legge 183/2010, che è stata correttamente disattesa stante la tardività dell'eccezione che, non essendo per sua ___________________________________________________________________ 16 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### natura rilevabile di ufficio trattandosi di diritto disponibile, avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di costituzione delle società appellate ( v. per tutte 8443/2020).  7.1. - Ma la doglianza è vieppiù priva di pregio lì dove si riferisce all'omesso rilievo che siffatta eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata nella memoria difensiva, osservandosi invece che, costituendosi, le resistenti sollevavano la diversa eccezione di decadenza ex art. 29 del d.lgs 276/2003 applicabile alla responsabilità solidale dell'appaltante per i debiti retributivi e contributivi contratti dall'appaltatore, che però non è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute di interposizione illecita di manodopera.  7.2. - Rimane assorbita ogni altra considerazione riguardante la asserita decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) l. 183/2010 ivi comprese quelle svolte nelle note autorizzate successive alla prima udienza , sia pure su sollecitazione del giudice di prime cure, non senza rimarcare che in ogni caso, vale il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") dei rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina ( così ###/2021).  8. - Passando all'esame dei successivi motivi di gravame vale osservare che il motivo riguardante l'omessa indicazione in sentenza della normativa applicata è privo di conferenza giuridica avendo la motivazione del primo giudice chiaramente esposto ed inquadrato la fattispecie interpositoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs 276/2003 (e giammai nella previsione di tutela dei licenziamenti ex art. 18 St. Lav.), dettandone puntualmente gli effetti: |…| << Quanto alle conseguenze della accertata interposizione illecita di manodopera si richiama, in quanto applicabile ratione temporis, il disposto dell'art.  29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003 il quale prescrive “### il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2”; l'art. 27 comma 2 d.lgs. 276/2003 (con riferimento alla irregolare somministrazione professionale di manodopera) a sua volta prescrive “### ipotesi di cui al comma 1 ___________________________________________________________________ 17 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### (somministrazione di lavoro irregolare in quanto al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21) tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 
Pertanto, con l'art. 29, co. 3-bis, introdotto con d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, cd.  correttivo del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di appalto illecito, il lavoratore può chiedere la «costituzione» del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente utilizzatore della prestazione lavorativa. La formulazione, che ricalca quella dell'art. 27, co. 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introdotta nell'ambito della disciplina della somministrazione professionale di manodopera, ora art. 38, co. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha portato taluni interpreti a ritenere che tali ipotesi siano di annullabilità del collegamento negoziale, con il tipico effetto di rimozione costitutiva ope iudicis. La Suprema Corte ha invece a più riprese chiarito la natura dichiarativa dell'azione avente per oggetto l'imputazione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa (Cass. 17540/2014).  ### i giudici di legittimità non deve «trarre in inganno la terminologia adottata dal legislatore che (...) sembrerebbe evocare un'azione costitutiva (...) in realtà il prevedere espressamente che tale azione può essere esperita anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore (...) esclude in radice che quella prevista sia un'ipotesi di annullabilità anziché di nullità, non potendo la prima essere pronunciata se non in contraddittorio di tutte le parti del contratto da annullare» (in tal senso da ultimo si è espressa Cass. 22066/2020)>> ( così si legge nella sentenza impugnata).  9. - Pure infondato risulta il quinto motivo di gravame che, in sostanza, paventa un vulnus non meglio precisato alle ragioni di tutela della parte rispetto al principio di ordine costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra potersi rinvenire nella normativa che disciplina gli effetti reintegratori da licenziamento illegittimo prevedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del recesso/licenziamento/ messa in mora sino a quella dell'effettiva riammissione in servizio, senza la possibilità per il giudice di commisurare diversamente l'ammontare del risarcimento stesso, soprattutto ove si consideri l'eccessiva gravosità per il datore di lavoro a dover risarcire il lavoratore del danno da mancata retribuzione in caso di prolungata durata del processo oltre i termini ragionevoli.  9.1. - Il motivo non coglie nel segno poiché sembra trascurare la differenza ontologica tra i temi legati alle conseguenze pregiudizievoli per le parti del giudizio derivanti dalla eccessiva durata dei processi - che trovano specifica tutela nella l.  89/2001 anche attraverso il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale direttamente correlato al suddetto fatto pregiudizievole - e quelli di diretta ___________________________________________________________________ 18 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### derivazione dalla sentenza di merito riconducibile all'atto illegittimo posto in essere dal datore di lavoro ed all'illecito civile ascrittogli, considerato pure che, secondo l'indirizzo oramai consolidatosi in Cassazione ( vedi più di recente Cass. ordinanze nn. 3479, 3480 e 3481/2023) "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ..., a decorrere dalla messa in mora".  9.2. - Sicché non è ravvisabile alcuna violazione di precetti costituzionali derivante dall'”obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni” per un tempo oltremodo dilatato dai tempi del processo essendo peraltro tale situazione scaturita da un inadempimento datoriale rispetto ad un facere infungibile, frutto dell'interpretazione giurisprudenziale operante come diritto vivente, ritenuta razionale e coerente rispetto alla disciplina della mora del ceditore nel rapporto di lavoro, e come tale conforme a ### ( v. Corte cost. n. 29/2019).  10. - Del pari infondato è il sesto motivo per mezzo del quale si reitera la contestazione di inesistenza dell'offerta della prestazione lavorativa, considerato in senso contrario che parte ricorrente aveva documentato alle odierne appellanti la comunicazione - per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza - dell' impugnativa della sospensione unilaterale dell'attività lavorativa avvenuta in data 25 febbraio 2017 e la diffida alla ricostituzione del rapporto di lavoro con espressa offerta della prestazione lavorativa ( pec del 13 marzo 2017: doc. 6 della produzione di parte ricorrente in primo grado): nessuna prova v'è di una supposta cessazione di fatto della prestazione lavorativa ad iniziativa del ricorrente così come genericamente addotto dalla difesa appellante nel proprio atto di gravame.  11. - Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame concernente la mancata detraibilità dall'importo dovuto a titolo di retribuzione dell'aliunde perceptum, tale censura, per quanto essa si fondi sul presupposto della asserita “pacifica” natura risarcitoria delle somme liquidate al lavoratore ai sensi della disciplina di diritto comune relativa alla mora accipiendi ( contrariamente a quanto invece asserito con la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente a Cass. S.U. 2990/2018), sarebbe comunque priva di pregio per l'estrema genericità dell'eccezione, non supportata da alcun valido elemento di prova dell'avvenuta percezione medio tempore di redditi ulteriori da parte dell'appellato.  12. - In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte in sede di gravame, l'appello deve essere respinto e confermata l'impugnata sentenza.  13. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).  ___________________________________________________________________ 19 N. 1739/2022 R.G.S.L.   Corte di Appello di ### 14. - Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.   P.Q.M.   La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: I) dichiara improcedibile rigetta l'appello.   II) ### le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.500,00 a favore del procuratore antistatario di ### e in € 2.500,00 a favore dell'### oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge.   III) Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ######## ( F.to dig.te) ( F.to dig.te) RG n. 1739/2022

causa n. 1739/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ciardi Giovanna, Chiriaco Carlo

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 417/2024 del 31-01-2024

... contestazione sul quantum e neppure dell'offerta formalizzata banco iudicis e ciò anche ai fini della liquidazione delle spese, considerato, altresì, che la proposta trattativa era superiore all'importo accertato all'esito del giudizio (l'offerta era stata di € 2.500,00 e la sentenza ha riconosciuto dovuta la somma di € 1.404,00). Insisteva, quindi, affinché la Corte riformasse la sentenza e rigettasse integralmente la domanda introduttiva del giudizio. La parte appellata benché regolarmente notiziata dell'appello non si è costituita in giudizio e va quindi dichiarata contumace. ### è fondato e va accolto. Le allegazioni del ricorso di primo grado e le risultanze delle prove testimoniali non offrono elementi concreti e specifici per ritenere provata la domanda introduttiva. È noto che il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare in modo specifico e rigoroso le circostanze di fatto sulle quale si fondava la dedotta esistenza di un rapporto di natura subordinata, ogni attività umana può, infatti, essere resa sia in forma autonoma sia di subordinazione e che gli elementi che distinguono il rapporto di lavoro subordinato dalle altre forme di lavoro sono la sottoposizione del lavoratore (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta da: 1. dr. ### 2. dr. ### 3. dr. ### rel. (Giudice Ausiliario) riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024 tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2037/2023 r. g. sez. lav., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli alla ### n. 82 ha eletto domicilio.   #### cf ### Appellata-contumace CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato presso questa Corte in data #### ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-sezione ### n. 4734/2023 pubblicata il ### che, accogliendo parzialmente la domanda di ### tesa ad accertare l'esistenza di un rapporto di natura subordinata, la condannava al pagamento della somma di € 1.404,00 a titolo di 13^ mensilità e TFR e alle spese del giudizio liquidate in € 1.314,00 oltre accessori di legge.  ### si doleva della decisione perché il Tribunale non aveva apprezzato correttamente le deposizioni dei testi, non aveva tenuto conto delle specifiche contestazione sul quantum e neppure dell'offerta formalizzata banco iudicis e ciò anche ai fini della liquidazione delle spese, considerato, altresì, che la proposta trattativa era superiore all'importo accertato all'esito del giudizio (l'offerta era stata di € 2.500,00 e la sentenza ha riconosciuto dovuta la somma di € 1.404,00). 
Insisteva, quindi, affinché la Corte riformasse la sentenza e rigettasse integralmente la domanda introduttiva del giudizio. 
La parte appellata benché regolarmente notiziata dell'appello non si è costituita in giudizio e va quindi dichiarata contumace.  ### è fondato e va accolto. 
Le allegazioni del ricorso di primo grado e le risultanze delle prove testimoniali non offrono elementi concreti e specifici per ritenere provata la domanda introduttiva. 
È noto che il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare in modo specifico e rigoroso le circostanze di fatto sulle quale si fondava la dedotta esistenza di un rapporto di natura subordinata, ogni attività umana può, infatti, essere resa sia in forma autonoma sia di subordinazione e che gli elementi che distinguono il rapporto di lavoro subordinato dalle altre forme di lavoro sono la sottoposizione del lavoratore ai poteri datoriali, l'inserimento dello stesso nel complesso aziendale e la conseguente limitazione di autonomia del dipendente e che l'esercizio di tali poteri datoriali si concretizza nell'adozione di puntuali direttive, nella sorveglianza dell'operato del lavoratore e nella possibilità di sanzionare l'eventuale inadempimento, finanche mediante il licenziamento del lavoratore. 
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, affinché possano considerarsi manifestazione della subordinazione, le direttive impartite dal datore di lavoro devono essere reiterate, specifiche e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, in modo da limitare l'autonomia del prestatore di lavoro e che il controllo datoriale deve estrinsecarsi in una costante verifica dell'esattezza della prestazione lavorativa. 
All'esito dell'esame delle deposizioni richiamate e come evidenziato dall'appellante non può ritenersi raggiunta la prova della subordinazione. 
La teste ### (amica della lavoratrice) ha riferito circostanze de reato, (ha infatti ha dichiarato “### amica della ricorrente e la conosco dal settembre 2011, un mese dopo il mio arrivo in #### conosciuta tramite un'amica di mia madre. Conosco altresì ### perché ho lavorato come collaboratrice domestica dal 01/09/15 al 31/03/17 presso il fratello, ### che abita nello stesso parco in via ### in ### Lavoravo dalle 10 alle 14 per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. So che la ricorrente ha lavorato dal 2011 al 2017 come collaboratrice domestica della convenuta. Lei terminò di lavorare un po' dopo di me. ### a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorava lì già dal 2011 per averne parlato con la ###.”) la teste, non è mai entrata nella abitazione ove l'appellata ha svolto le sue prestazioni, non l'ha mai vista lavorare, nulla di preciso ha riferito in ordine alla durata del rapporto di lavoro, all'orario di lavoro e alla sua obbligatorietà, alle mansioni in concreto svolte e all'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale. 
Il teste ### marito della appellante ha riferito che occasionalmente e per un breve periodo, la moglie, si era avvalsa per qualche ora alla settimana della collaborazione di una certa ### e di non sapere chi fosse ### che la ### veniva pagata di volta in volta in relazione alle ore svolte e che da un certo punto smise di lavorare e non diede più notizia di sé. 
Le deposizioni raccolte non sono idonee a provare l'effettiva natura subordinata del rapporto, la tipologia di mansioni svolte, la durata del rapporto; le vaghe e generiche dichiarazioni della teste di parte appellata sono state contrastate dalla deposizione del marito dell'appellante che ha riferito di un rapporto di collaborazione occasionale con una certa ### pagata in relazione alle ore svolte specificando che il rapporto è cessato per esclusiva volontà della collaboratrice che non si è più presentata. 
La decisione va quindi riformata posto che la lavoratrice, come sarebbe stato suo onere, non ha fornito la prova precisa, specifica e rigorosa della subordinazione e, conseguentemente del diritto alle differenze retributive rivendicate. 
Il Tribunale nella determinazione delle spese da porre a carico della parte soccombente non tenuto conto che quest'ultima aveva formulato una proposta conciliativa superiore alle somme riconosciute, l'art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, nel testo novellato dalla L.  n. 69 del 2009, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, salvo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., comma 2. 
La liquidazione effettuata dal Tribunale andrebbe, quindi, in ogni caso rivista.  ### va pertanto accolto totalmente e la sentenza impugnata riformata. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto dei conto dei minimi (anche per l'attività istruttoria di primo grado) per la semplicità della controversia.  P.Q.M.  La Corte così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda di ### Condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 1.313,00 oltre spese generali, CPA e Iva per il primo grado ed in € 962,00 oltre spese generali, CPA e Iva per il secondo grado. 
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2024 

Il Giudice
estensore ### n. 2037/2023


causa n. 2037/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Saviano Veronica, De Pietro Piero Francesco, Bacchetti Michela

M
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Tribunale di Sulmona, Sentenza n. 26/2025 del 07-11-2025

... del 23 ottobre 2023 la società ### S.r.l. offriva banco iudicis la somma di € 21.604,14, che veniva accettata dal Comune di ### per il tramite del proprio legale, il quale tuttavia insisteva nella richiesta di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. come da volontà espressa in tal senso dall'Ente intimante. 8. Con ordinanza emessa fuori udienza in data 24 ottobre 2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Tribunale di Sulmona respingeva per i motivi ivi esposti, sia la domanda di adozione dell'ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c. e sia quella di adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponeva quindi il mutamento del rito fissando l'udienza di discussione al 20.03.2024 ed assegnando termine alle parti per il deposito di memorie integrative. 9. Con la memoria integrativa del 15.02.2024 depositata in atti, la ricorrente rilevava l'infondatezza delle avverse deduzioni, contestava l'asserita esistenza di un accordo ripassato con il Comune di ### avente ad oggetto la compensazione dei canoni di locazione relativi ai mesi da novembre 2016 a dicembre 2019 con il costo delle opere straordinarie realizzate nell'immobile, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 556 dell'anno 2023 vertente ### di ### (C.F. ###), in persona del ### legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### di ### alla via della ### n. 30/b, è elettivamente domiciliato = parte ricorrente = E ### srl (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### di ### alla via ### n. 12, è elettivamente domiciliato = parte resistente = Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificata alla controparte, il Comune di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale, la società ### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ### ed esponeva in sintesi: a. di essere proprietario del complesso turistico-sportivo ad uso bar - punto di ristoro con annessi due campi da bocce sito in ### località ### della ### inizialmente concesso in locazione ad uso diverso dall'abitazione, con atto ### n. 748 a rogito del ### di ### al sig. ### al quale, a seguito di “cessione di ramo d'azienda” per ### in ### del 09.11.2016, subentrava la società intimata ### S.r.l.; b. che con atto ### n. 851 del 29/06/2016 a rogito del ### il predetto contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione degli immobili su descritti, già precedentemente ceduto alla società intimata, veniva rinnovato in favore di quest'ultima al canone rideterminato in € 6.084,00 annui, da versarsi in rate mensili di € 507,00 entro il giorno 15 di ogni mese; c. che la conduttrice ### S.r.l. si era resa morosa della complessiva somma di € 22.120,07 (###/07), per canoni scaduti e dovuti in forza del ridetto contratto di locazione da novembre 2016 ad agosto 2023, rivalutati annualmente secondo gli indici ### d. che relativamente alla somma di € 14.901,03 il Comune si era già munito di titolo esecutivo costituito da ### ex R.D. n. 639/1910 n. 158 del 12/03/2019 (non opposta).  2. Su queste premesse, il Comune di ### chiedeva: a. in via principale, convalidare l'intimato sfratto per morosità per il caso di non comparizione della convenuta ovvero di sua non opposizione, e per l'effetto condannare quest'ultima al rilascio dell'immobile in questione e fissare la data per l'esecuzione; b. per il caso di opposizione dell'intimata, pronunciare ordinanza ex art. 665 c.p.c. disponendo che la stessa debba immediatamente rilasciare il sopra precisato immobile, e, conseguentemente, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., stabilendo il prescritto termine perentorio per il deposito delle eventuali memorie integrative e dei documenti; c. pronunciare ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva contro la medesima intimata ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ed a favore dell'intimante Comune di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 7.219,04, per canoni scaduti e rivalutati annualmente secondo gli indici ### oltre interessi al saggio legale da ogni singola scadenza di canone e sino al soddisfo, nonché dei canoni ancora da scadere e fino al rilascio oltre a spese del monitorio; d. nel merito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare che il precitato contratto di locazione si è risolto per fatto e colpa dell'intimata ### S.r.l. e per l'effetto condannarla ad immediatamente rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose e nella piena disponibilità dell'intimante Comune di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, e sempre con la più vicina fissazione dell'esecuzione, e con condanna dell'intimata medesima al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione non versati ed interessi di mora e come risulterà all'esito del giudizio; e. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.  3. Con memoria difensiva depositata in atti si costituiva in giudizio la società ### in persona del legale rappresentate pro tempore, opponendosi all'intimazione promossa in suo danno, chiedendo il rigetto della domanda di convalida di sfratto per morosità compresi tutti i provvedimenti in ordine al rilascio anche anticipato dell'immobile stesso rispetto alla sentenza definitiva, con vittoria elle spese di lite.  4. A sostegno della spiegata opposizione, l'intimata, deduceva sinteticamente: a. che successivamente al suo subentro nel contratto di locazione, inizialmente sottoscritto dal sig.  ### erano state eseguite nell'immobile locato opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per un costo complessivo di € 97.132,43 di cui € 29.617,00, per opere straordinarie che erano state oggetto di una tacita compensazione con il canone di locazione; b. che dal mese novembre 2016 in cui era effettivamente subentrata nel contratto di locazione, al dicembre del 2019, non aveva corrisposto il canone mensile concordato, ma che nessuna iniziativa di carattere giudiziario era stata intrapresa dall'ente comunale in suo danno, proprio in ossequio all'accordo intercorso tra le parti circa l'intervenuta compensazione tacita dei canoni con i riferiti costi delle opere straordinarie; c. che tale contegno tenuto dell'Ente resistente aveva in lui ingenerato un legittimo affidamento sulla dedotta intervenuta compensazione tacita tra le parti; d. che dunque la presunta morosità dedotta dal Comune era solo quella che va dal novembre 2016 al dicembre 2019 e che, conseguentemente, a partire dal mese di gennaio 2020 aveva ripreso regolarmente il versamento dei canoni dovuti senza mai saltare una pigione fino alla data della citazione.  5. Su queste premesse ha dunque chiesto: a. accertato e dichiarato il legittimo affidamento riposto nella pubblica amministrazione per tutti i motivi illustrati in narrativa da intendersi come qui riproposti e trascritti e tutti richiamati, respingere sia la domanda di convalida di sfratto che quella inerente la pronuncia dell'ordinanza di rilascio azzerando, per l'effetto, in virtù della compensazione ripassata tra il comune di ### e la società ### srl, l'importo dovuto dall'intimata per le mensilità da novembre 2016 fino al mese di dicembre 2019; b. in via subordinata e solo e soltanto nella scongiurata ipotesi in cui non si dovesse rigettare la domanda del comune di ### concedere alla società ### srl, sempre per i motivi di cui in premessa, di sanare la morosità come dalla stessa calcolata procedendo, quindi, con una transazione e la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione; c. con espressa riserva di chiedere in separata sede civile il risarcimento del danno derivante dai fatti come narrati nel caso in cui si dovesse procedere con la dichiarazione di risoluzione contrattuale per inadempimento; d. con vittoria delle spese di giudizio.  6. Comparse le parti all'udienza del 04 ottobre 2023 per il tramite dei rispettivi difensori, l'Ente intimante, nel dichiarare la persistenza della morosità, precisava l'ammontare del credito in € 21.604,14 in luogo di € 22.120,00 indicato nell'atto introduttivo, ed insisteva affinché il Giudice emanasse ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed ingiungesse alla conduttrice il pagamento della somma di € 6.703,14 mentre il sig. ### presente personalmente, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ### S.r.l., si dichiarava disponibile a sanare la morosità in unica soluzione qualora l'Ente fosse stato disposto a transigere la vicenda e continuare il rapporto locatizio. La causa veniva dunque rinvia alla successiva udienza del 23.10.2023 per acquisire la volontà del Comune di ### in merito alla detta proposta.  7. Alla successiva udienza del 23 ottobre 2023 la società ### S.r.l. offriva banco iudicis la somma di € 21.604,14, che veniva accettata dal Comune di ### per il tramite del proprio legale, il quale tuttavia insisteva nella richiesta di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. come da volontà espressa in tal senso dall'Ente intimante.  8. Con ordinanza emessa fuori udienza in data 24 ottobre 2023, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Tribunale di Sulmona respingeva per i motivi ivi esposti, sia la domanda di adozione dell'ordinanza di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c. e sia quella di adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponeva quindi il mutamento del rito fissando l'udienza di discussione al 20.03.2024 ed assegnando termine alle parti per il deposito di memorie integrative. 9. Con la memoria integrativa del 15.02.2024 depositata in atti, la ricorrente rilevava l'infondatezza delle avverse deduzioni, contestava l'asserita esistenza di un accordo ripassato con il Comune di ### avente ad oggetto la compensazione dei canoni di locazione relativi ai mesi da novembre 2016 a dicembre 2019 con il costo delle opere straordinarie realizzate nell'immobile, ribadiva comunque il grave inadempimento della conduttrice perché, solo successivamente all'intimazione di sfratto, aveva eseguito il pagamento dei canoni pregressi. Deduceva che la morosità pregressa a partire dal mese di novembre 2016 al mese di settembre 2023 - dedotti i versamenti per complessive € 23.900,87 effettuati dalla conduttrice a partire dal mese di gennaio alla data della citazione - ammontava ad € 21.604,14 dalla quale andava dedotta l'ulteriore somma di € € 14.901,03 (già munita di titolo esecutivo) per cui restava l'importo di € 6.703,11 di cui aveva chiesto l'emissione l'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. con l'atto di citazione. Evidenziava infine che la suesposta morosità risultava ad oggi interamente sanata dalla società opponente.  10. Con la predetta memoria integrativa l'Ente ricorrente chiedeva quindi: a. accertato e dichiarato il grave e reiterato inadempimento della ### S.r.l. agli obblighi contrattualmente assunti, dichiarare la risoluzione del precitato contratto di locazione meglio descritto nelle premesse; b. per l'effetto, condannare ### S.r.l., in persona del l.r.p.t., al rilascio dell'unità immobiliare concessale in locazione, libera e vuota da persone e cose in favore dell'istante Comune di ### con fissazione a breve della data per l'esecuzione dello sfratto; c. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge.  11. La resistente, con la memoria integrativa del 08.03.2024 depositata in atti, ribadiva le proprie difese, evidenziava che il presunto mancato pagamento eccepito dall'Ente ricorrente, da ritenersi comunque compensato con l'importo delle opre di manutenzione straordinaria eseguite nell'immobile, risultava risalire al novembre del 2016 e fino al dicembre 2019 e che, dal gennaio 2020 e fino a oggi non risultavano canoni insoluti. Deduceva che il debito, ove mai esistente, non era legato a canoni scaduti di recente e che, in ogni caso, successivamente all'azione introdotta per la risoluzione aveva provveduto a sanare, pur mantenendo ferme le sue eccezioni di compensazione, l'intero importo come precisato in udienza dal comune intimante. 
Negava dunque, per tuttu i motivi esposti e ribaditi nei propri scritti difesivi, l'asserita esistenza di un grave inadempimento allo stesso imputabile.  12. Con la predetta memoria integrativa la società resistente chiedeva dunque: a. accertata la non gravità dell'inadempimento e la sussistenza della eccepita compensazione, rigetti la domanda di risoluzione del contratto di locazione invocata dall'ente comunale di ### in persona del sindaco pro tempore, con prosecuzione del rapporto di locazione fino alla naturale scadenza contrattuale; b. con vittoria di spese e onorari 13. La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio con esito negativo, sulle conclusioni precisate dalle parti ed all'esito di discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo di cui si è data lettura in aula in assenza delle parti.  14. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto di cui al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come introdotto dall'art. 45 legge 18/06/2009, n. 69.  15. Premesso preliminarmente che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui deve darsi seguito in questa sede, “nel procedimento di convalida di sfratto per morosità e/o per finita locazione, l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (cfr. Cass. sez. III, 28/02/2023, n. 5955; Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. ###).  16. Tanto premesso, in primo luogo, va esaminata la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte ricorrente per morosità pregressa nel pagamento dei canoni di locazione risalente al novembre del 2016 e fino al dicembre 2019 atteso che, al momento dell'intimazione, la conduttrice risultava morosa per il residuale importo di € 6.703,11 (sempre riferita al predetto periodo.  17. Ciò posto, è notorio che, in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, come quella in esame, la disciplina regolante la risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore non è quella di cui all'art. 5 delle legge n 392/1978, bensì quella generale contenuta nell'art 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti avuto riguardo all'interesse dell'altra.  18. Difatti secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, cui deve darsi seguito in questa sede, la norma di cui al ricordato art. 5, che ha predeterminato la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di locazione, è applicabile esclusivamente per il tipo contrattuale della locazione abitativa e non è estensibile al tipo contrattuale della locazione per uso diverso dall'abitazione, rispetto al quale resta operante il criterio della non scarsa importanza dell'inadempimento stabilito dall'art. 1455 c.c. e conseguente inapplicabilità, altresì, della L. n. 392 del 1978, art. 55 (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/01/2011, n. 446; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. III, 12/04/2006, n. 8628).  19. È stato altresì chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale e, quindi, anche in caso di preteso inadempimento da parte del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civi., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. civ. sez. III, 19/03/2009, n. 6669; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. III, 12/04/2006, n. 8628; Cass. civ. sez. II, 29/11/2004, n. 22415; Cass. civ. sez. III, 25/11/2002, n.16579; Cass. civ. sez. III, 11/01/2011, n. 446).  20. È stato altresì affermato in giurisprudenza che, in tema locazioni non abitative, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore deve essere effettuata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare, si deve conseguentemente, accertare la gravità in concreto dell'inadempimento, ossia l'idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore e a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto. È necessario valutare l'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio e l'elemento soggettivo, legato principalmente al comportamento della parte inadempiente, l'importanza assunta per il locatore dalla mancata corresponsione dei canoni e l'entità del turbamento causato all'equilibrio del rapporto sinallagmatico (cfr. Cass. civ. sez. III, 28/07/2014, n. 17066; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. III, 22/10/2014, n. 22346; Cass. civ sez. III, 29/12/2023, n. ###; Corte appello ### sez. VIII, 28/01/2021, n. 254 21. È inoltre notorio che costituisce elemento utile per la valutazione della gravità dell'inadempimento, il comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda.  22. Difatti costituisce principio consolidato, cui deve darsi seguito in questa sede ###tema di contratto di locazione, ai fini della risoluzione per morosità, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda in quanto l'avvenuto pagamento della somma richiesta dal locatore, nelle more del giudizio, non può non incidere sulla valutazione prognostica del suo futuro comportamento così da escludere, in termini di rilevante probabilità, il possibile verificarsi di ulteriori inadempimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 30/09/2014, n. 20551; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. III, 29/12/2023, n. ###; Cass. civ. sez. III, 02/04/2004, n. 6518).  23. Considerato che, nella fattispecie in esame, risulta pacifico come il conduttore, alla data della citazione (5 settembre 2023) aveva versato tempestivamente tutti i canoni contrattualmente dovuti, decorrenti dal mese di gennaio 2020 ed aveva continuato a versare regolarmente anche quelli successivi senza alcuna interruzione (circostanza ammessa dallo stesso Ente ricorrente) mentre, la morosità dedotta dal Comune a fondamento della citazione per la convalida dello sfratto (per canoni asseritamente non versati perché ritenuti compensati con il costo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguita nell'immobile locato), risulta essere soltanto quella decorrente dal mese di novembre 2016 al mese di dicembre 2019. 
Morosità che la società intimata si era offerta di sanare integralmente sin dalla sua costituzione in giudizio nella fase cautelare del presente procedimento e che poi (come ammesso dallo stesso Comune che, tramite il proprio difensore, ha accettato il relativo pagamento offerto banco iudicis) ha provveduto effettivamente a sanare integralmente nel corso del giudizio e prima dell'emissione della richiamata ordinanza del 24 ottobre 2023.  24. Ebbene, applicato il richiamato principio nel caso di specie ritiene il Tribunale che, l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio, dell'intera somma richiesta dal Comune di ### e, soprattutto, il regolare pagamento dei canoni contrattualmente dovuti a partire sin dal gennaio 2020 e continuato regolarmente anche durante il presente giudizio effettuato dalla conduttrice, non può non incidere sulla valutazione prognostica del futuro comportamento della società conduttrice, così da poter escludere, in termini di rilevante probabilità, il possibile verificarsi di successivi inadempimenti, da parte di quest'ultima, nel pagamento dei canoni. 25. Ritiene pertanto il Tribunale non sufficientemente grave l'asserito inadempimento atteso che la conduttrice, oltre ad aver sempre e regolarmente versato i canoni a partire dal mese di gennaio 2020 (ciò che impedisce un turbamento all'equilibrio del rapporto sinallagmatico sotteso al contratto di locazione), ha sanato anche interamente ed in un'unica soluzione, la pregressa morosità sottesa alla domanda di sfratto, riferita al periodo novembre 2016 - dicembre 2019 nel corso del procedimento, mentre il Comune di ### ha continuato a percepire i canoni con continuità dal gennaio 2020, sicché la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della società conduttrice non è meritevole di accoglimento.  26. Deve invece essere disattesa la domanda di compensazione formulata dalla società intimata attesa che la stessa non risulta sufficientemente provata. Difatti la conduttrice non ha provato l'esistenza di un accordo intercorso con il Comune di ### per compensare i canoni maturati riferiti al periodo novembre 2016 e dicembre 2019 ed il costo per le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile locato sopportato dalla società conduttrice. Peraltro, l'esistenza di tale presunto accordo non risulta confermato dal sig. ### responsabile dell'area tecnica del Comune di ### addotto quale teste dalla conduttrice, sentito all'udienza del 22.4.2024 (cfr. verbale).  27. Conclusivamente, per i motivi esposti, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore formulata dal Comune di ### e va ugualmente rigettata la domanda/eccezione di compensazione formulata dalla conduttrice ### srl.  28. Le spese di giudizio vanno compensate in misura del 30% in ragione della parziale soccombenza della conduttrice e vanno per il resto poste integralmente a carico del Comune di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, e da corrispondere in favore della convenuta ### srl, in persona legale rappresentante pro tempore e liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione del valore della domanda, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo altresì allo svolgimento del processo e all'attività defensionale, con l'ulteriore precisazione che i compensi vanno decurtati in misura del 20%, stante il valore della causa in misura prossima a quella minima dello scaglione di riferimento e non implicando il procedimento la soluzione di questioni di particolare complessità sotto il profilo giuridico.  P.Q.M.  Il Tribunale di Sulmona, nella persona del Giudice Onorario, dott. ### definitivamente pronunciando nella causa n. 556/2023 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato tra il Comune di ### e la società ### srl con ### n. 851 del 29/06/2016 a rogito del ### avente ad oggetto: rinnovo anticipato contratto ### n. 758/2005 di locazione per uso non abitativo, relativo agli immobili di proprietà comunale siti in ### in ### della ### descritti nell'atto introduttivo del giudizio. 2. conferma la precedente ordinanza di emessa in data ###; 3. rigetta la domanda di compensazione formulata dalla società convenuta; 3. dichiara la compensazione delle spese del giudizio tra l'attore ed il convenuto in misura del 30% condannando il primo a rifondere alla convenuto ### il residuo 70%, che liquida operata già la compensazione, in € 2.360,96 per compenso professionale per le fasi studio, introduttiva e decisionale (calcolato secondo lo scaglione del valore della domanda, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 ulteriormente ridotto del 20%, avuto riguardo allo svolgimento del processo e all'attività defensionale, e stante il valore indicato della causa in misura prossima a quella minima dello scaglione di riferimento e non implicando il procedimento la soluzione di questioni di particolare complessità sotto il profilo giuridico), oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%), CPA e ### Sulmona 07.11.2025.   

Il Giudice
Onorario f.to digit.


causa n. 556/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Di Francescantonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25082/2025 del 12-09-2025

... ditta ### in sede di opposizione allo sfratto, offriva banco iudicis la somma di euro 60.000,00, il cui pagamento avveniva con riserva di ripetizione delle somme ritenute non dovute. ### ice non emetteva ordinan za di rilascio e dis poneva la trasformazione del rito e con provvedimento in data ###, il giudizio veniva riunito a quello R.G. n. 13908/2019, anteriormente pendente tra le parti. All'udienza del 19.11.20 21, il ### nale di ### dichiarava la risoluzione del contratto di locazione concluso in data ### per grave inadempimento di parte conduttrice ed ordinava a ### il rilascio ed il pagamento dell'importo di € 118.837,73 a titolo di canon i di locazione da o ttobre 2019 a dicembre 2021, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo; dichiarava la nullità dell'articolo n. 8 del contratto concluso in data 12.1 1.2015 nella parte in cu i prevedeva l'applicazione dell'aumento ### senza bisogno di preventiva richiesta. ### impu gnava la sentenza d el ### deducendo l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che le parti potessero derogare u na n orma speciale 4 di 12 imperativa ossia l'art. 11, comma 2, della legge n. 25/19 86 che fissava (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4090/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo st udio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dagli avvocati #### (###) e il p rof. ### (###) -ricorrente contro ### R ### S.P.A., elettivamente domiciliato in ### 300, presso lo studio dell'avvocato #### (GVISF ###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) 2 di 12 -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1223/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal ### Svolgimento del processo La lite che si agita tra le parti prende le mosse da due separati procedimenti. Con il primo ### in qualità di conduttrice, proponeva ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Genova per l'accertamento della nullità di clausole del contratto GEB 1/2015 relativo alla locazione ad uso commerciale di unità immobiliare sita in #### za ### oltre ad una unit à magazzino, situata nella stessa sede ###separato giu dizio ### azioni ### parte locatrice, proponeva intimazione di sfratto pe r morosità a fronte dell'inadempimento della conduttrice (relativa a canoni della locazione, oneri accessori, spese ulteriori previste in contratto), cui seguiva la successiva prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio a fronte della opposizione dell'intimata ### che svolgeva domanda riconvenzionale. 
I due giudizi erano riuniti, attesa la identità delle domande svolte da ### con il ricorso e nel procedimento per convalida di sfratto in via riconvenzionale. 
In particolare , con il ricorso ex art. 447 -bis c.p.c. ### deduceva che “Il contratto di locazione GEB 1/2015 contiene delle clausole ritenute illegittime dalla parte conduttrice che, prima di dare corso agli atti giudiziari, invitava parte locatrice a partecipare alla procedura di mediaz ione. ### azioni, non si è presentata all'incontro fissato il giorno 7.11.2019 presso la sede ###ova e, in via telematica ha ri fiutato la mediazione senza giustificato motivo. Vista l'impossibilità di trovare un accordo in via 3 di 12 stragiudiziale, la ditta ### a deposi tava, in data 21.1 1.2019, un ricorso ex art. 447 bis. c.p.c. e conveniva in giudizio ### S.p.A. (succeduta a ### S.p.A.), al fine di” sentir dichiarare non dovute le somme pretese a titolo di “### base/minimo garantito”, rapportato alle percentuali di vendita di articoli e servizi vari di extraprivativa, previsti dall'art. 8 del contratto di locazione GEB 1/2015, perché in contrasto con la disciplina di settore”.  ### ale di ### fissava p er la compariz ione delle parti, l'udienza del 12.02.2020. 
Nelle more del giudizio ex art. 447-bis cpc (R.G. n. 13908/2019 Trib. GE), ### promuoveva lo sfratto per morosità (R.G.  14425/2019 Trib. GE) indicando l'ammontare della morosità in euro 75.222,77 e la ditta ### in sede di opposizione allo sfratto, offriva banco iudicis la somma di euro 60.000,00, il cui pagamento avveniva con riserva di ripetizione delle somme ritenute non dovute.  ### ice non emetteva ordinan za di rilascio e dis poneva la trasformazione del rito e con provvedimento in data ###, il giudizio veniva riunito a quello R.G. n. 13908/2019, anteriormente pendente tra le parti. 
All'udienza del 19.11.20 21, il ### nale di ### dichiarava la risoluzione del contratto di locazione concluso in data ### per grave inadempimento di parte conduttrice ed ordinava a ### il rilascio ed il pagamento dell'importo di € 118.837,73 a titolo di canon i di locazione da o ttobre 2019 a dicembre 2021, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo; dichiarava la nullità dell'articolo n. 8 del contratto concluso in data 12.1 1.2015 nella parte in cu i prevedeva l'applicazione dell'aumento ### senza bisogno di preventiva richiesta.  ### impu gnava la sentenza d el ### deducendo l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che le parti potessero derogare u na n orma speciale 4 di 12 imperativa ossia l'art. 11, comma 2, della legge n. 25/19 86 che fissava per le rivendite speciali ta bacch i il canone massi mo nella misura del 15% del reddito per tabacchi annuo. 
Criticava l'applicazione dell'art.26 della L. 1293/57 che non sarebbe stato riferibile al caso in esame in quanto relativo a tutte le rivendite di tabacc hi e non solo quelle all'in terno de lle stazioni all'Age nzia ### e ### Con il second o motiv o censurava il mancato riconosc imento del risarcimento per le opere effettuate nell'immobile locato. Con il terzo motivo lamentava la errata decorrenza dalla consegna del locale. 
Con il quarto motivo la ricorrente rilevava che l'inadempimento era stato causato da lla pandemia ### 19 . Con il quinto motivo denunciata l'indebito conteggio anche delle spese relative agli oneri accessori. 
In dat a 13 gennaio 20 22 si costitu iva ### chiedendo il rigetto delle domande e proponendo appello incidentale con il quale impugnava la decisione di primo grado per una pluralità di motivi. 
La Corte d'appello di ### con sentenza del 22 dicembre 2022 respingeva l'appello principale e , in parziale accoglimen to dell'appello incidentale condannava ### al pagamento del corrispettivo convenuto quale canone di locazione fino all'effettivo rilascio, oltre in teressi legali dalle singole scadenze al saldo; rigettava nel rest o l'appello i ncidentale e condan nava la parte appellante al pagamento delle spese di lite. 
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione ### affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso ### s.p.a. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis1 c.p.c. 
Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 comma 2 della legge 25/1986, con riferimento all'art. 15 5 di 12 della legge 210/ 1985 ed al l'art. 79 legge 392/1978 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. 
Si sostiene che con l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 210, art. 15, i beni di ### dello Stato sono stati assoggettati al regime civilistico d ella proprietà privata e che pertanto, successivamente all'entrata in vigore della citata normativa, legge gli immobili di ### concessi in locazione a terzi, sono stati sottoposti alla disciplina privatistica e, in particolare, alla legge n. 392/78. 
La Corte Genovese non avrebbe fatto buon governo delle norme che regolano le rivendite speciali tabacchi in quanto, per giustificare una richiesta di “extra canone”, ha richiamato l'art. 26 legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che invece sarebbe inconferente.  ###. 26 della legge 1293/1957 - si osserva - prevede un canone o sovracanone concessorio da riconoscere ai ### di Stato in sede di asta per ottenere l'aggiudicazione della licenza per la vendita dei tabacchi, mentre l'art. 11 della legge 25/1986 determina il canone di locazione da corrispondere a ### dello Stato e/o società di gestione del pat rimonio ferroviario, p er ottenere la disponibilità dell'immobile da adibirsi a tabaccheria di stazione. Contrariamente a quanto sostenuto dai ### del merito, la norma di cui all'art. 11 L.  25/1986 è norma imperativa, introdotta dal legislatore a protezione della specifica categoria delle tabaccherie di stazione, essendo ad esse esplicitamente riferita. 
Le rivendite speciali di tabacchi disciplinate dagli articoli 19 e 22 L.  1293/1957 sono una limitata categoria delle rivendi te tabacchi all'interno delle quali le rivendite speciali tabacchi di stazione sono una ulteriore ristretta categoria e, come quelle ordinarie, sono sempre istituite dall'### delle ### e dei ### e non dalla società di gestione del patrimonio ferroviario. Con l'entrata in vigore della legge 210/1985 gli immobili locabili all'interno delle stazioni ferroviarie sarebbero assoggettati alla legge 392/1978. 6 di 12 La Corte del merito, al contrario, avrebbe offerto una interpretazione errata dell'art. 53 DPR 1074/1958 che no n tiene conto dell'evoluzione della disciplina no rmativa introdotta d alla legge 392/1978 e dell'art. 15 L. 210/1985. 
Le rivendite speciali tabacchi di stazione sono tenute al pagamento - nei confronti del ### (### delle ### e dei ### - di un canone per la concessione in appalto dell'attività di rivendita tabacchi e generi di monopolio.  ###. 11, comma 2, legge 25/1986 è riferito alle sole rivendite tabacchi di stazione e fissa il canone massimo dovuto dalla rivendita per avere la disponibilità ### del locale ove esse debbono necessariamente funzionare (art. 53, comma 3, DPR 14.10.1958, 1074). 
Rispetto alla L. 392/1978, secondo la quale il canone di locazione per gli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è liberamente determinato tra le parti, l'art. 11 L. 25/1986 si porrebbe come norma speciale imperativa, non derogabile. 
La Corte t erritoriale, al contrario, avrebbe attribuito carat tere amministrativo alla norma di cui all'art. 11 comma 2 L. 25/86 poiché parla di “aggio” che il rivenditore riconosce all'### che lo riscuote per conto dello Stato. 
Il motivo è infondato. 
La Corte territoriale ha correttamente distinto i due profili: quello del “canone” dovuto ex lege per la tipologia di merce commercializzata (generi di monopolio) e il diverso canone di locazione oggetto del contratto, liberamente determinato tra rivenditore e locatore. 
In particolare, la corte di merito ha rilevato che la normativa del 1986 e quella del 1957 definiscono “un aggio per i rivenditori di tabacco per i generi di monopo lio” e d ha soggiunto che “nessun riferimento è contenuto in alcuna delle due disposizioni alla vendita di prod otti di generi diversi che ne sono p acificamente esclusi”, specificando tale assunto nei termini seguenti: “### che viene in 7 di 12 rilevo è esclusivamente il rapporto tra il rivenditore e lo Stato (o nel caso delle ### dal soggetto che si occupa di riscuotere il canone per conto dello stato) in relazione al “canone” da corrispondere per la particolare concessione ossia la rivendita di tabacchi ed altri generi di monopolio. Tale “canone” dovuto in quanto previsto ex lege non è da confondere con il canone di locazione oggetto del contratto che il singolo rivenditore stipula rispettivamente con il privato che gli concede in locazione il locale all'interno del quale esercitare l'attività o nel caso in esame da ### che gestisce il patrimonio disponibile di ### (tra l'altro privatizzata nel 1985)”. 
Ritiene il ### gio che, alla stregua di tali cons iderazioni, correttamente, quindi, il canone di cui all'art. 11 comma 2 legge 25/86 è stato inteso come dovuto “per la sola attività consistente nel commercio dei generi di monopolio”. 
Invero, ove il legislatore del 1986 avesse voluto far riferimento al 15% del reddito derivante dalla vendita sia dei tabacchi che di altri prodotti, avrebbe menzionato n el comma in questione genericamente il reddito della rivendita, senz a alcun u lteriore distinguo. 
Quando all'interno dell'esercizio commerciale venga esercitata, sia l'attività di rivendita speciale tabacchi, sia la vendita di articoli extra privativa, le parti possono allor a co ncordare una q uota parte ulteriore di canone relat iva alla vend ita di altri prodotti, fermo il rispetto delle disposizioni relative alla pe rcentuale dovuta sulla vendita dei tabacchi. 
Appaiono ragionevoli e giuridicamen te corrette le due p rincipali argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato. 
In primo l uogo, è pertinente il riferimento al dato lett erale della norma. La disposi zione di cu i all'art. 11 comma 2 L. 25/1 986, determina la misura massima d el canon e annuo dovuto all'### (ed oggi, dopo la relativa privatizzazione, a ### S.p.A.) e si riferisce al corrispettivo per l'esercizio della 8 di 12 rivendita di generi di mon opolio, e non anch e al canone per il godimento dei locali in cui quell'attività si svolge. Ciò, si evince dal fatto che la norma non menziona il profilo della vendita da parte del concessionario d i generi ext ra privativa, mentre fa riferim ento al reddito ricavato dalla vendita di tabacchi. 
In secondo luogo, come rilevato dalla Corte territoriale, non appare sostenibile l'interpretazione opposta. 
La previsione di un canone massimo per le rivendite di generi di monopolio trova la sua ratio nella necessità di garantire la presenza di esercizi commerciali che producono introiti per l'erario, mentre l'estensione di tale limite più favorevole, anche ai casi di vendita di generi di monopoli o e c.d . “extra privativa”, lederebbe la libera concorrenza nel settore, rispetto agli esercizi commerciali aventi analoghe caratteristiche sul pia no dell'idoneità commerciale, ma abilitati a vendere solo i generi “extra privativa”. 
Il mot ivo va conclusivamente rigettat o sulla b ase del seguente principio di diritto: <<Con riferimento alla locazione di locali facenti parte di complessi immobil iari costituenti le c.d. grandi stazioni ferroviarie, per lo svolgimento di attività sia di tabaccheria per la vendita di generi di monopolio, sia di attività di vendita di altri generi, l'ammontare del canone locativo è liberamente determinabile e non deve commisurarsi alla percentuale dovuta ex art. 11 legge n. 25 del 1986 al soggetto gestore - a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario - della rete delle grandi stazioni. Tal e percentuale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile.>>. 
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1575 e 1617 cod. civ., con riferimento all'art.  79 legge 392/1978 ed in relazione all'art. 360 comma 1, num. 3, c.p.c. 9 di 12 Si censura la motivazione con cui la Corte genovese ha rigettato la richiesta della conduttrice di ottenere il risarcimento delle spese sostenute per realizzare e/o rendere locabile l'immobile in oggetto. 
Essa ha avuto il seguente tenore: “Le parti hanno dunque stabilito, nella loro autonomia contrattuale, di derogare al disposto dell'art.  1575 c.c. che prevede che siano a carico del locatore tutte le spese per la straordi naria manu tenzione dell'immobile, disponendo un vantaggio compensativo in sede di determinazione del canone”.  ### la ricorrente la Corte non avrebbe considerato l'assenza dell'elemento della consegna di un immobile idoneo all'uso in quanto non ancora ultim ato, come docu mentato anche dalle fotografie versate in atti. L 'inutili zzabilità dell'i mmobile al momento della consegna costitu irebbe una circostanza pacifica, che no n consentirebbe di applicare l'art. 1576 c.c. difettando il presupposto del bene idoneo da ristrutturare. 
Sotto altro profilo, la sentenza impugnat a avrebbe considerato “domanda nuova” il richiamo all'abuso di dipend enza economica, mentre - secondo la ricorrente - non si tratterebbe di una vera e propria domanda, ma solo di una tematica “diff usamente argomentata in atti sia in primo che secondo grado”. 
La ricorre nte sostiene di avere invece già affron tato la tematic a dell'abuso di dipendenza economica o quantomeno della condizione di estrema debolezza della conduttrice nel rilevare che la stessa non aveva modo di opporsi ad una locatrice che controlla l'intero mercato di riferimento, pertanto non costituirebbe “argomentazione nuova”. 
Il motivo è infondato. 
Come rilevato dalla Corte territoriale, “nel contratto di locazione tra le parti, stipulato dopo lunga trattativa in seguito alla scadenza del precedente contratto come emerge dalla lettura dell'art. 29 dello stesso atto e d in seguito ad un a pregressa mo rosità (punt o 10 premesse), è stato convenut o all'art. 2 che tutti i l avori di impiantistica e completamento funzionale dell'immobile sarebbero 10 di 12 stati eseguiti dalla ditta ### che aveva inviato il progetto a ### per l'approvazione. Tutti gli i nterventi sono stati indicati specificamente dalle parti”. 
Le parti han no espressame nte stabilito che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 157 6 c.c. sono a carico dell'operatore le innovazioni imposte per legge le spese di manutenzione straordinaria relative ai contratti concessi in locazione nonch é gli interventi di modifica aggiunta trasformazioni adeguamenti degli impianti interni prescritti dalla legge richiesta delle autorità competenti in materia di contenimento di consumi energetici antinquinam ento sicurezza antincendio antinfortunistic a salubrità di ambiente etc.…. Della presente previsione le parti hanno tenuto conto in sede di determinazione del canone di locazione”. 
Come rilevato dai giudici di merito di primo e secondo grando (la Corte territoriale richiama sul punto la motivazione del ### l'art. 4 del contratto di locazione del 2015, prevede la decorrenza del contratto “a partire dalla data di sottoscrizione di consegna del locale oggetto di locazione, avvenuta in data 10 .08.2015”, mentre “la decorrenza economica del rapporto e la conseguente fatturazione dei corrispettivi di cui al successivo articolo 8 viene fissata dal 02.### data di apertura al pubblico dell'attività commerciale nel locale concesso in locazione”. 
Sotto tale profilo assume rilievo decisivo il rilievo che l'aver differito la decorrenza degli oneri della locazione al momento di apertura della rivendita, e, quindi, al momento in cui i lavori all'interno del locale erano stati ultimati, esclud e l'ipotesi di s quilibrio tra le posizioni contrattuali e la prospett ata inap plicabil ità dell'art. 1576 c.c. per inidoneità dell'immobile al momento dell'inizio della locazione. 
Quanto alla doma nda di invalid ità del contratto per abuso di dipendenza della posizione dominante, la censura è infondata, poiché la stessa ricorren te ricono sce di non avere propo sto una siffatta specifica dom anda, ma di avere soltanto aff rontato la 11 di 12 tematica della condizione d i estrema debolez za della conduttrice rispetto alla posizione economica della locatrice. Ma tale generica deduzione costituisce, comunque, una argomentazione del tut to inidonea a criticare la considerazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla novità dell a specifica do manda di invalidità del contratto per abuso di posizione d ominante. Si tratta, invero, di assunto che è del tutto inidoneo ad evidenziare la proposizione della domanda, negata dalla Corte territoriale. 
Per il resto, la valutazione in ordine alla conclusione del contratto, alle modalità in cui si sono svolte le trattative ed alla convenienza dell'accordo, costituiscono profili di merito non sindacabili in questa sede ###ere conto della peculiarità delle modalità di conclusione del cont ratto, d ettata dal regime delle rivendite speciali che, ex art. 53 D.P.R. 1074/1958. 
La norma prevede che “sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare”. Pertanto, il procedimento prevede una sequenza vincolata, nella quale il primo profilo riguarda la verifica della disponibilità di un immobile ubicato all'interno di una stazione ferroviaria. La partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento della licenza speciale presuppone, quindi, che sia già stato individuato l'immobile, in ordine al quale si deve rendere una dichiarazione all'### preposta. 
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 
Le spese di lite, stante la obiett iva peculiarità della vice nda e la novità di alcune qu estioni, non esaminate in questa sede d i legittimità nei termini ch e precedono, possono interamente compensarsi tra le parti. 
Va dato atto della su ssistenza dei presup posti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore 12 di 12 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell a ricorrente, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di Consiglio della ### della Corte 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Positano Gabriele

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1357/2025 del 22-09-2025

... definire bonariamente la questione, anche con un'offerta banco iudicis di € 300,00 consacrata a verbale, non accettata da controparte; che si era opposto alla c.t.u. medico-legale, richiesta dalle controparti, perché dal certificato medico rilasciato a ### e ### si attestava la presenza di semplici escoriazioni; che ### e ### venivano ammonite dal giudice circa il fatto che, in caso di esito negativo, le spese di consulenza sarebbero rimaste a loro carico; che la disposta c.t.u. aveva accertato che non vi erano postumi di danno biologico né per ### né per ### con conseguente esclusione del danno morale. Con sentenza n. 5/2019, pubblicata il ### su R.G. n. 855/2012, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da ### Riassunta la causa a seguito dell'annullamento con rinvio della Cassazione da parte di ### in qualità di erede di ### con memoria depositata il ###, si è costituito ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, riproducendo le precedenti osservazioni. Precisate le conclusioni, le parti si sono riportate alle precedenti richieste. La domanda principale, con la quale l'appellante, in qualità di erede di ### chiede (leggi tutto)...

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1/4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 1653/2021 del ###, vertente TRA ### nata in #### il ###, c.f.: ###, quale erede di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###via ### n. 7; #### nato a #### il ###, c.f.: ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###atti; #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con appello depositato il ### davanti al Tribunale di ### dei #### ha impugnato la sentenza n. 6/2012 del Giudice di ### di ### chiedendo di disporre l'assunzione della prova per testi con l'escussione di ### e, per l'effetto, di riconoscere in proprio favore il danno morale, ex artt. 85 c.p. e 2059 c.c., non liquidato dal giudice di primo grado. La parte ha, infatti, precisato che il giudice a quo si era limitato a riconoscere la complessiva somma di € 265,68 a titolo di i.t.t. ed i.t.p.  omettendo di liquidare il predetto danno. In via subordinata, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza nella parte relativa alla compensazione integrale delle spese di lite ed alla condanna posta a proprio carico di quelle di c.t.u., in applicazione dei principi della soccombenza. Sotto tale profilo, ha esposto che la motivazione della sentenza impugnata si presentava identica a quella resa nel differente procedimento recante R.G. n. 154/2009, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni azionata nei confronti di ### ha contestato la ####: 70077faaeac878b - Repert. n. 1655/2025 del 22/09/2025 2/4 decisione del giudice, evidenziando che l'avvocato della parte appellata aveva formulato una proposta di conciliazione nel diverso procedimento n. 145/2009. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame. In punto di fatto, l'appellato ha osservato che il ###, alle ore 11:30 circa, in ### in via ### veniva aggredito con un bastone da ### che lo colpiva al volto, causandogli la caduta di un incisivo e recandogli lesioni che rendevano necessarie cure mediche; che, per detti fatti, ### era stata condannata a due mesi e venti giorni di reclusione con sentenza n. 109/2009 del Tribunale di ### dei ### passata in giudicato; che ### madre di ### aveva proposto il separato procedimento n. 167/2009 davanti al giudice di pace di ### ritenendo di essere stata da lui aggredita nella lite del 12/09/2004 e che i due procedimenti, in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva, avevano avuto “cammino comune”; che era stato provato che più volte ed in diverse udienze aveva tentato di definire bonariamente la questione, anche con un'offerta banco iudicis di € 300,00 consacrata a verbale, non accettata da controparte; che si era opposto alla c.t.u. medico-legale, richiesta dalle controparti, perché dal certificato medico rilasciato a ### e ### si attestava la presenza di semplici escoriazioni; che ### e ### venivano ammonite dal giudice circa il fatto che, in caso di esito negativo, le spese di consulenza sarebbero rimaste a loro carico; che la disposta c.t.u. aveva accertato che non vi erano postumi di danno biologico né per ### né per ### con conseguente esclusione del danno morale. 
Con sentenza n. 5/2019, pubblicata il ### su R.G. n. 855/2012, il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da ### Riassunta la causa a seguito dell'annullamento con rinvio della Cassazione da parte di ### in qualità di erede di ### con memoria depositata il ###, si è costituito ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, riproducendo le precedenti osservazioni. 
Precisate le conclusioni, le parti si sono riportate alle precedenti richieste. 
La domanda principale, con la quale l'appellante, in qualità di erede di ### chiede il riconoscimento del danno morale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. e di procedere alla sua liquidazione equitativa non può essere accolta. In punto di diritto, infatti, va ricordato che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri di estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, che va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 11269/2018). Al riguardo, il Tribunale ritiene che le allegazioni di parte e le risultanze della prova testimoniale esperita davanti al giudice di pace non consentono di ritenere dimostrato un ulteriore pregiudizio rilevante come perturbamento psichico o pregiudizio arrecato alla dignità o integrità della persona. Infatti, i testi ### ed ### escussi all'udienza del 10.06.2010, hanno reso mere dichiarazioni sulla dinamica dei fatti; il primo ha riferito che, in sua presenza, non si 3/4 verificava alcun episodio e che il giorno dei fatti (12.09.2004) non aveva visto ### il secondo ha dichiarato di essere intervenuto a seguito di chiamata, senza però assistere ad alcun episodio, e di aver invitato le parti “a farsi refertare in quanto sia la ### che la ### lamentavano dolori a seguito di aggressione avuta a loro danno, da parte del Battista”, avvenuta a causa di un diverbio per questioni condominiali. ### teste, ### escusso alla medesima udienza, si è limitato a confermare il certificato medico in atti a sua firma. Risulta, dunque, corretta la valutazione del giudice a quo, che non ha riconosciuto il danno morale. Quanto alla richiesta di ammettere la prova testimoniale vale rilevare che essa non è stata reiterata nell'atto di riassunzione, successivamente alla morte di ### ed è dunque da intendersi implicitamente rinunciata; inoltre, avendo essa ad oggetto l'escussione di ### essa è comunque superflua ed irrilevante ai fini della decisione, anche in considerazione della completezza istruttoria già raggiunta con le precedenti escussioni. 
Viceversa, la domanda dell'appellante, formulata in via subordinata, relativa alla riforma della sentenza gravata sul punto delle spese di lite, integralmente compensate tra le parti, e quelle di c.t.u., poste a carico dei soli eredi di ### deve essere accolta in quanto il giudice di pace non ha applicato correttamente l'art. 91 cpc secondo cui: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Infatti la motivazione adottata, che di seguito si riporta “in virtù della predetta vicenda più volte in corso di causa si è cercato di risolvere bonariamente la questione, con compensazione delle somme reciprocamente pretese”, “ma nonostante la disponibilità del ### a transigere la questione, l'odierna attrice non accettava, né tantomeno la figlia ### convenuta in altro giudizio civile contro ### pendente innanzi a questo stesso Giudice”, “Per le questioni affrontate, tenuto conto che più volte in corso di causa l'odierno convenuto ### si è dimostrato disponibile a transigere stragiudizialmente la lite, sussistono valide ragioni per una totale compensazione delle spese di giudizio” e il dispositivo con cui vengono compensate le spese di lite e condannato l'attrice al pagamento di quelle sostenute per la ctu non risultano conformi a quanto avvenuto nel corso del giudizio. In particolare, dall'esame dei verbali di udienza di primo grado non risulta che ### abbia immotivatamente rifiutato una proposta conciliativa; viceversa, all'udienza del 21.01.2010 ella stessa si è dichiarata disponibile a conciliare la lite alle seguenti condizioni: “1) ogni parte si paga le spese del proprio avvocato; 2) considerate che pende davanti a questo stesso giudice altro giudizio contrassegnato dal n. R.G. 154/2009 per la prossima udienza del 04.02.2010, per lo stesso fatto, in cui ### (odierno convenuto) chiede concitazione ai danni subiti dallo stesso fatto, cagionati da ### figlia dell'odierna parte attrice virgola che agisce in riconvenzionale; 3) da tale conciliazione si concilierebbero anche le altre due posizioni innanzi menzionate, ovvero compensazione integrale tra le parti sia per i danni che per le spese legali”. In risposta a tale proposta, l'avvocato di controparte ha eccepito l'“irrituale e non formale ratifica di quanto affermato dalla parte, ciò per scrupolo difensivo”, rimettendosi alla decisione del giudice. Alla successiva udienza del 18.03.2010, il convenuto ### ha, a sua volta, chiesto di valutare la possibilità di definire il giudizio in forma conciliativa con compensazione dei rispettivi danni fra le parti e con il pagamento della differenza e totale compensazione delle 4/4 spese. ###, per cont o suo, h a ribadito l e condizio ni con ciliative già espr esse alla pr ecedente udienza. 
All'udienza del 14.04.2010, entrambe le parti hanno chiesto rinvio per bonario componimento e all'udienza del 13.05.2010, il giudice ha preso atto che le trattative per bonario componimento non erano andate a buon fine ed ha rinviato per la prova orale. Non risultano ulteriori tentativi di conciliazione nelle udienze successive, né per iniziativa delle parti, né per intervento del giudice. Con riferimento alla condanna alle spese di ctu, vale, infine, rilevare che, contrariamente a quanto affermato dall'odierno appellato, non si rinviene nei predetti verbali alcun monito rivolto alle parti ### e ### che pretendevano la ### circa il fatto che, in caso di esito negativo, le relative spese sarebbero rimaste a loro carico né l'esito dell'indagine del CTU può ritenersi una ragione a sostegno della predetta condanna e della compensazione delle spese di giudizio tenuto conto che l'ausiliario ha comunque accertato la sussistenza di un danno biologico di lieve entità subito dalla parte ### Ne deriva che l'esito della vicenda processuale, definitasi in senso favorevole per l'attrice, avrebbe dovuto comportare la regolamentazione delle spese secondo la soccombenza, con spese di c.t.u. a carico del convenuto. La sentenza del giudice di pace va, quindi, parzialmente riformata per quanto attiene al regime delle spese, che devono essere poste a carico del convenuto soccombente e che vanno liquidate in base al valore della lite, che si determina in base al decisum, ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022. Sul convenuto soccombente dovranno gravare, in via definitiva, anche le spese della disposta c.t.u. 
Le spese del giudizio di Cassazione e del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della controversia, dell'omesso espletamento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza gravata del giudice di pace di ### numero 6/2012, per quanto attiene alla pronuncia sulle spese di lite e di CTU e, per l'effetto, condanna ### al pagamento, in favore di ### quale erede di ### delle spese di lite del giudizio di prime cure, liquidate in euro 346,00 oltre il rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 78,00 per spese vive con attribuzione in favore dell'avvocato ### dichiaratosi antistatario; pone le spese di c.t.u. a carico di ### - condanna ### al pagamento in favore dell'appellante delle spese del ricorso per Cassazione, liquidate in € 678,00 e di quelle del presente giudizio, liquidate in € 462,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.  come per legge ed € 174,00 per spese vive, con attribuzione a favore dell'avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 
Così deciso il ### Il giudice dott.ssa ###: 70077faaeac878b - Repert. n. 1655/2025 del 22/09/2025

causa n. 1653/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Beatrice Paola

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