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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 1018/2025 del 10-12-2025

... non configurandosi, in particolare, quel possesso di beni ereditari da parte del ### deponente per l'assunzione della qualità di erede in applicazione dei principi richiamati. Al contrario, l'opponente ha prodotto sia il proprio certificato storico di famiglia, sia quello del defunto padre, dai quali si desume l'iscrizione anagrafica di due distinti nuclei familiari. Comparso, inoltre, all'udienza del 20 marzo 2025, egli ha confermato di non aver mai accettato l'eredità paterna e di aver lasciato l'abitazione familiare sin dal 1992. ### parte, anche volendo ipotizzare, come sostenuto dall'odierna opposta, che alla morte del padre, il ### dimorasse nell'abitazione paterna - circostanza comunque non dimostrata - ciò non sarebbe in ogni caso sufficiente a farne discendere l'acquisto della qualità di erede. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che la mera permanenza del familiare nella casa appartenuta al de cuius (appartenenza non provata) non integri di per sé alcuna accettazione tacita dell'eredità, in mancanza di atti ulteriori che manifestino l'intenzione inequivoca di comportarsi come erede. La semplice utilizzazione dell'abitazione familiare o dei mobili che la (leggi tutto)...

testo integrale

#### di ### sezione CIVILE ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivofideiussione ####'OPPONENTE: “Si conclude affinché il ### adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia così giudicare: 1) - In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### per le ragioni di cui in espositiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 442/2024 emesso dal ### di Sassari il 2 agosto 2024 mandando assolto l'opponente da qualsiasi avversa pretesa; 2) In via ulteriormente preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo e per l'effetto mandare assolto l'opponente da ogni avversa pretesa; 3) In via ulteriormente subordinata e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari formulate, dichiarare che il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto deve essere ripartito tra gli eredi del ### secondo le norme sulla successione legittima; 4) - In tutti i casi, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.” ###'OPPOSTA: “### il ### adito, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 25 ottobre 2024 ### conveniva davanti a questo tribunale ### s.p.a. proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2024 emesso su istanza della convenuta e domandandone la revoca. Assumeva che il decreto, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 38.500,00 oltre interessi legali e spese, era stato richiesto nei suoi confronti in qualità di presunto erede del defunto padre ### il quale aveva prestato fideiussione in favore del figlio ### Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo egli mai accettato l'eredità del padre, non avendo mai posseduto i beni appartenenti al defunto ed essendo, peraltro, decaduto dal diritto di accettare l'eredità per intervenuto decorso del termine decennale. Nel richiamare la costante giurisprudenza in materia evidenziava come, in applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c., incombesse sull'attrice l'onere di provare l'assunzione da parte del destinatario dell'ingiunzione della qualità di erede, non potendosi questa desumersi dalla mera chiamata all'eredità, in difetto di alcuna presunzione in tal senso. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto dalla morte del fideiussore, il ### non erano mai stati compiuti atti interruttivi del relativo termine. 
Contestava, infine, la violazione dell'art. 754, c.c., avendo la compagnia assicurativa richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo unicamente nei suoi confronti, sulla base del certificato storico di famiglia, dal quale tuttavia emergeva l'esistenza di altri chiamati all'eredità. 
Si costituiva ### s.p.a., ribadendo che la ditta individuale intestata a ### aveva ottenuto dall'### per le ### in ### un aiuto economico previsto dal ### CE n. 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale; che il 27 settembre 2011 la ### di ### (oggi ### S.p.A.) si era costituita garante del beneficiario sino alla concorrenza di € 38.500,00, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo; che con atto di coobbligazione, il ### in solido con il debitore principale, aveva assunto tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla predetta polizza; che a fronte del mancato pagamento da parte della ditta, ### aveva richiesto alla ### in qualità di società garante, il pagamento della complessiva somma di 38.500,00 euro, cui l'assicuratrice aveva provveduto il 1° ottobre 2019. La società di assicurazioni aveva dunque legittimamente agito in regresso nei confronti degli obbligati. 
Quanto alla legittimazione passiva dell'opponente, evidenziava che dal certificato storico di stato di famiglia risultava che la famiglia originaria del ### deceduto il 15 marzo del 2013, era composta dal de cuius, dalla di lui moglie, ### anch'ella deceduta, nonché dai tre figli, #### e ### Sosteneva che quest'ultimo alla data del decesso del padre conviveva con lo stesso, risultando da una verifica anagrafica che egli era emigrato in ### soltanto nel 2016 e configurandosi pertanto il possesso dei beni ereditari in capo all'opponente che, non avendo proceduto all'inventario dei beni ereditari nei termini prescritti dalla legge, né avendo documentato una rinuncia all'eredità, doveva essere considerato erede puro e semplice del padre ### La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre 2025, sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.  ***  ### è fondata per le seguenti considerazioni. 
Occorre preliminarmente evidenziare che l'onere di provare la qualità di erede in capo all'odierno opponente ### gravava sulla compagnia assicurativa che, attrice sostanziale, ha agito nei suoi confronti in sede monitoria sul presupposto che egli avesse, anche implicitamente mediante comportamenti concludenti, accettato l'eredità relitta dal genitore ### coobbligato in solido col debitore principale. 
In questa sede non può che recepirsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente citato dall'opponente, secondo cui in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe appunto su chi agisce l'onere di dimostrare detta qualità di erede dell'obbligato. Qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) conseguendo solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass., Sez. L., Sent. n. 10525/2010; Cass., ###., Ord. n. 5247/2018; Cass., Sez. L., Sent. n. 21436/2018).  ### della qualità di erede si verifica, inoltre, quando il chiamato ponga in essere comportamenti concludenti da cui possa evincersi l'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476, c.c., o qualora sia al possesso dei beni ereditari per un periodo protrattosi oltre i termini prescritti ex lege (art.485, c.c.), in mancanza del compimento del richiesto inventario. 
Ora, nella specie, l'opposta non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a produrre a sostegno della propria tesi un certificato storico di famiglia e un certificato di verifica anagrafica, dai quali può desumersi unicamente che l'odierno opponente ### insieme a ### e ### era figlio del ### - rientrando quindi tra i chiamati all'eredità - e che il predetto si era trasferito a ### a decorrere dal 26 gennaio 2016. Tuttavia, tali documenti non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità, né esplicita né tacita, non configurandosi, in particolare, quel possesso di beni ereditari da parte del ### deponente per l'assunzione della qualità di erede in applicazione dei principi richiamati. 
Al contrario, l'opponente ha prodotto sia il proprio certificato storico di famiglia, sia quello del defunto padre, dai quali si desume l'iscrizione anagrafica di due distinti nuclei familiari. Comparso, inoltre, all'udienza del 20 marzo 2025, egli ha confermato di non aver mai accettato l'eredità paterna e di aver lasciato l'abitazione familiare sin dal 1992.  ### parte, anche volendo ipotizzare, come sostenuto dall'odierna opposta, che alla morte del padre, il ### dimorasse nell'abitazione paterna - circostanza comunque non dimostrata - ciò non sarebbe in ogni caso sufficiente a farne discendere l'acquisto della qualità di erede. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che la mera permanenza del familiare nella casa appartenuta al de cuius (appartenenza non provata) non integri di per sé alcuna accettazione tacita dell'eredità, in mancanza di atti ulteriori che manifestino l'intenzione inequivoca di comportarsi come erede. La semplice utilizzazione dell'abitazione familiare o dei mobili che la corredano, in assenza di attività dispositive o gestionali sul patrimonio ereditario, costituisce piuttosto mera detenzione o esercizio di un diritto di abitazione, che può essere giustificato da ragioni personali, familiari o di necessità abitativa, non equivalendo, invece, a un possesso uti heres. (Cass., ###., Ord. n. 23406/2015, Cass. S.U., Sent.  4847/2013, Cass. ###., Sent. n. 18354/2013). 
Pertanto, difettando la prova sia dell'accettazione dell'eredità sia del possesso qualificato dei beni ereditari da parte del ### non può ritenersi dimostrata la sua qualità di erede, con conseguente insussistenza del presupposto necessario affinché possa essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius. 
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere pertanto revocato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: 1. accoglie l'opposizione proposta da ### e revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2024 del 2 agosto 2024; 2. condanna ### S.p.A. alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6000,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge. 
Sassari, 10 dicembre 2025

causa n. 2559/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Deiana Stefania

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1893/2025 del 02-12-2025

... occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f.  ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo.  Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato. 
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art.  555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. 
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###. 
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”. 
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.  2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021). 
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata. 
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. 
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile. 
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice. 
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).  ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso.  ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”.  ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”. 
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. 
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012). 
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento.  3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori. 
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. 
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio. 
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione. 
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). 
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori. 
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. 
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00. 
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”. 
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”.  ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima. 
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda.  4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. 
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.  5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.  - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. 
Si comunichi. 
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa

causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1086/2025 del 30-10-2025

... all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod. civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod. civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione (…) Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione>>. La situazione di possesso dei beni ereditari in capo a ### trova riscontro nella consegna dei beni - avvenuta su richiesta di ### - da parte del dirigente amministrativo del Tribunale di ### in esito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno (8 novembre 2013), nel mancato riscontro delle diffide inviategli dal germano, nell'allegazione di fatti idonei a suffragare il compossesso e la detenzione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio e così composta dr.ssa ### presidente rel.  dr.ssa ### consigliere dr.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to ### virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### n. 164; ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### via E. ### n. 52; ###: appello contro sentenza n. 93/2024 del Tribunale di ### pubblicata in data ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso per reintegra nel possesso ex artt. 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ., ritualmente notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ### premetteva che l'avv. ### con decreto del 26.8.2013, il Tribunale di ### su richiesta dei fratelli ### e ### nominava amministratrice di sostegno del di loro padre ### il quale, tuttavia, decedeva il ###. Rappresentava che, cessato l'incarico per morte dell'amministrato, l'amministratore, in data ###, provvedeva a consegnare presso la ### civile del Tribunale di ### specifica documentazione (indicata nel verbale di consegna), oltre che un mazzo di chiavi relativo ad alcuni immobili dell'amministrato, dei quali le parti in causa, oltre che il germano ### ne erano divenuti proprietari per successione ereditaria, ovvero: 1) immobile sito in ### via ### foglio 47, part. 298 sub 21; 2) appartamento sito in ### viale ### snc, faglio 64, part. 190 sub 175; 3) appartamento sito in ### di ### via ### foglio 6, particella 299, sub 4. Esponeva, inoltre, che, in seguito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno, il convenuto, in data ### ritirava presso la cancelleria del Tribunale il materiale in precedenza consegnato all'amministratore di sostegno. Quindi, il ricorrente, nella qualità di erede, sosteneva di avere diritto di essere immesso nel possesso dei beni ereditari mediante consegna delle chiavi degli immobili, oltre che ottenere la documentazione inerente l'attività commerciale del defunto padre; pertanto, in via stragiudiziale chiedeva al fratello resistente la consegna del suddetto materiale, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Per tali ragioni, sostenendo di aver subito uno spoglio dal convenuto, il quale gli impediva di rientrare nel possesso dei beni ereditari, chiedeva la reintegra nel possesso dei suddetti beni immobili mediante la consegna delle chiavi oltre che di tutta la documentazione riguardante l'attività commerciale del de cuius, vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, ### rilevava, preliminarmente, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fratello ### eccependo, comunque, la decadenza dell'azione possessoria per decorso del termine annuale, decorrente dalla data del decesso del padre; nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso, stante l'assenza nel caso di specie di uno spoglio violento e clandestino e l'assenza di prova dell'elemento psicologico degli ipotetici atti di spoglio e delle presunte turbative; inoltre, precisava che la documentazione citata dal ricorrente era stata dallo stesso consegnata al consulente nel tentativo di pagare i debiti del defunto padre e che le chiavi erano allegate al ricorso R.G.  n.1313/2014, dallo stesso azionato per la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Chiedeva, dunque, in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro germano e, nel merito, dichiarare improponibile ed inammissibile la domanda e. comunque, infondata in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese ed onorari. 
Sentite liberamente le parti all'udienza del 16.12.2014, con l'ordinanza 3397/2015 dell'11.3.2015 il Tribunale di ### all'esito della fase sommaria, respingendo le eccezioni sollevate da parte resistente, accoglieva il ricorso di ### e, per l'effetto, ordinava la reintegrazione del ricorrente nel possesso degli immobili e dei beni mobili descritti nello stesso ricorso tramite la consegna delle chiavi e dei documenti afferenti all'esercizio commerciale del de cuius e condannava il resistente al pagamento delle spese processuali. Con ricorso depositato in data ###, ### proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza, accolto dal Collegio con provvedimento del 10.02.2016 il quale, riformando l'ordinanza impugnata, rigettava la domanda di reintegrazione, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. Pertanto, in data #### depositava istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, istanza che veniva notificata al resistente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Si costituiva, pertanto, ### che con propria memoria specificava che i documenti, per cui ### invocava il provvedimento di reintegrazione, erano stati consegnati al commercialista, al quale il ricorrente avrebbe potuto richiederli in qualsiasi momento, essendo il commercialista anche consulente dello stesso ricorrente e che le chiavi dell'immobile di ### di ### e dell'appartamento in ### erano state sempre nella disponibilità di ### Precisava, inoltre, che prima di consegnare le copie delle chiavi del locale si era reso necessario adottare qualche cautela per prevenir e liti ulteriori tra germani; insisteva, dunque, nel rigetto del ricorso. 
Concessi i termini ex art. 183, la causa veniva solo documentalmente istruita; dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni, assegnato il giudizio a questo giudice per l'udienza del 10.1.2023, la causa perveniva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.; al termine della discussione e all'esito della camera di consiglio, veniva pronunciato il presente provvedimento con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.>>
§ 2. - Il Tribunale di ### con sentenza n. 93/2024 così statuiva: << 1.  accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reintegrazione del ricorrente nel possesso degli immobili e dei beni mobili descritti in ricorso tramite la consegna delle chiavi e dei documenti relativi all'esercizio commerciale così come specificati nel verbale di consegna dell'### di sostegno del 25.10.2013; 2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 9.484,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti, come per legge.>> § 3. - il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< ###esito del giudizio di merito - in presenza di due provvedimenti sommari di segno opposto - occorre analizzare funditus la domanda del ricorrente, ribadita con l'istanza di prosecuzione del merito possessorio, al fine di verificare la sussistenza delle allegazioni - seppur generiche - indicate nel ricorso introduttivo. A tal riguardo, si rammenta che in tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art.  703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale (Corte di Cassazione, ### 6 - 2, Ordinanza n. ### del 03/11/2022). Ciò posto - e condivisa l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata dal resistente, come rilevata da entrambe le ordinanze rese in fase sommaria - occorre verificare la sussistenza della prova del possesso dei beni oggetto di ricorso in capo al ricorrente al momento della proposizione del ricorso; elemento indefettibile per accordare la tutela possessoria. Si rileva in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1146 cod. civ. «Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione», momento dal quale il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione, come previsto anche dall'art. 460, comma 1, cod.  civ., e, dunque, senza che chi lamenti lo spoglio sia onerato di dimostrare il precedente possesso, essendo sufficiente la prova del medesimo in capo al de cuius e della qualità di erede dello spogliato in base ad un titolo, anche invalido, astrattamente idoneo al trasferimento del bene ereditario (Cassazione civile sez. II, 20/07/2011, n.15967; Sez. 2, Sentenza n. 6852 del 18/05/2001). Diversamente, il secondo comma dell'art. 1146 c.c. prevede che «il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti»; trattasi di facoltà, attribuita al successore a titolo particolare (tanto inter vivos quanto mortis causa), con la conseguenza che il medesimo non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24175). In sintesi - diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di reclamo - non occorre verificare in capo alle parti la qualifica di eredi del de cuius, essendo sufficiente la mera posizione di chiamati all'eredità; si afferma, infatti, che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod.  civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod.  civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione. Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione (Corte di Cassazione, ### 2, Sentenza n. 1741 del 28/01/2005). Ciò posto, non vi sono dubbi sulla prova del possesso in capo al ricorrente, nella sua qualità di figlio di ### degli immobili oltre che della documentazione inerente l'attività commerciale del de cuius (sia esso chiamato all'eredità che erede), come da elenco di documenti allegato alla produzione di parte resistente (###5); circostanza valevole anche per il resistente, il quale, tuttavia, ha dimostrato di essere erede, acquisendo la materiale disponibilità dei beni subito dopo la morte del padre amministrato, ritirando le chiavi degli immobili e la citata documentazione presso la cancelleria del Tribunale. Trattasi, indubbiamente, di una situazione di compossesso venutasi a creare in seguito alla morte del padre delle parti, che prescinde dalla materiale apprensione dei beni e che, invece, si giustifica de iure, alla luce dei citati articoli (artt. 460 e 1146, comma 1, c.c.). Sotto tale ultimo aspetto, la Suprema Corte, oltre a ribadire che non sia necessario che il chiamato all'eredità abbia posto in essere un atto di materiale apprensione del bene caduto in successione, come indicato dal codice civile, ha evidenziato che va configurato come spoglio il rifiuto di consegna delle chiavi, rifiuto opposto, nel caso di specie, dal resistente al coerede, sicché integra gli estremi dello spoglio, tutelabile con l'apposita azione di reintegrazione, l'atto a mezzo del quale il coerede detentore mira, anche senza violenza materiale, a modificare arbitrariamente a proprio vantaggio e in danno degli altri coeredi non detentori la relazione di fatto col bene, perché, trasformando il compossesso del bene ereditario in possesso esclusivo, esclude gli altri dalla possibilità di goderne nello stesso modo, determinando la privazione totale o parziale del bene (### 2, Sentenza 1741 del 28/01/2005; ### 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008). Invero, provato il compossesso in capo alle parti, va esaminata la reale attività attuata da ### il quale, nelle proprie difese ha sostenuto che i documenti ritirati presso il Tribunale alla chiusura dell'amministrazione di sostegno, sarebbero stati consegnati al consulente e, dunque, messi a disposizione della parte ricorrente e le chiavi degli immobili allegate al ricorso R.G.  1313/2014 (ricorso depositato da ### al fine di ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente di ###. Ebbene, se pure si volesse ritenere veritiera la circostanza secondo cui ### avrebbe inviato “la documentazione ricevuta dal Tribunale di Catanzaro” al consulente dell'attività commerciale del defunto padre, come da missiva (all.  6) spedita al consulente, presente nella produzione di parte resistente - datata 18.11.2013 ma priva dell'indicazione del destinatario e di alcuna prova che dimostri la sua effettiva spedizione, peraltro contestata dal ricorrente -, nella medesima si legge chiaramente che sarebbero stati inviati al consulente i documenti di cui al verbale di consegna (all. 5) compresi tra il n. 1 ed il 15; conseguentemente, sono rimasti nella disponibilità esclusiva di ### i beni indicati dal n. 16 al n.19, ovvero: n. 16 agenda banca ### 04; n. 17 carta di circolazione relativa all'autovettura ### 500; n. 18 due carnet di assegni rispettivamente della ### e del ### di Napoli; n 19 un mazzo di chiavi costituito da n. 13 chiavi ed una chiave antifurto di colore nero. Ad ulteriore conferma dell'esclusivo possesso di tali oggetti in capo ad ### al momento della presentazione del ricorso per reintegrazione nel possesso soccorre lo stesso indice dei documenti depositato in allegato al ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità proposto dal resistente il ### (nel quale vi è il citato mazzo di chiavi, v. all. 8 parte resistente, indice fascicolo ###/2014), ovvero un mese dopo la proposizione del presente giudizio, iscritto a ruolo il ###. 
Peraltro, appare doveroso evidenziare che il procedimento R.G.  1313/2014 si è concluso con un rigetto (provvedimento n. 2004/2014 in atti), avendo ritenuto il giudice che non si fosse configurata la giacenza dell'eredità per essere ### nel possesso dei beni ereditari (si legge “…il ricorrente possiede le chiavi … risulta la intervenuta consegna in data 25 ottobre 2013 da parte dell'### di sostegno a ### dei registri dell'impresa commerciale, della documentazione dell'immobile sito nel condominio ### bollette per utenze varie e modelli per il pagamento delle imposte, documentazione relativa all'autovettura ### 500, carnet di assegni e un mazzo di chiavi costituito da 13 chiavi più antifurto …”); elementi da cui desumere che ### godesse di una situazione di possesso dei beni ereditari tale da escludere il ricorrente, non potendo ciò che integrare un'attività di spoglio violento nei confronti del fratello. In altri termini, da tali emergenze risulta del tutto indimostrata la tesi sostenuta dal resistente, anche nella fase di merito, secondo cui il ricorrente ### fosse nel possesso delle chiavi e della documentazione più volte citata, non avendo offerto in tal senso alcuna prova; anzi, assume i caratteri della confessione la dichiarazione esplicitamente argomentata da ### nella propria memoria difensiva (ribadita anche nelle note di trattazione scritta del 15.6.2023, pag. 2) a mente della quale «…deve farsi una precisazione. Stante il clima familiare non idilliaco, si è ritenuto che - prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati ed a seguito di una restituzione di parte della merce, operata su autorizzazione del Tribunale e con l'opposizione del Dr. ### - fosse doveroso adottare qualche cautela, onde prevenire ulteriori liti e confermare l'onestà e la correttezza dell'operato dei germani ### e ###» Alla luce di tali dichiarazioni, oltre che delle evidenze probatorie finora analizzate, deve ritenersi sussistente anche l'elemento psicologico, consistente nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a discapito dell'altrui possesso, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (tra tutte, v. Corte di cassazione, ### 2, Sentenza n. 16236 del 25/07/2011). Pertanto, si deve ritenere la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile al momento del presunto spoglio in capo al ricorrente sui beni in questione e una condotta riconducibile ad uno spoglio da parte del resistente, concretizzatasi in un comportamento concludente teso ad escludere il possesso del ricorrente; fatto questo dimostrato anche dall'avere il resistente instaurato successivamente un procedimento per la nomina di un curatore dell'eredità giacente nel quale ha allegato le chiavi delle quali il ricorrente ne ha lamentato la privazione. Per tutto quanto espresso, il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n.55/2014, come modificato, in relazione al valore indeterminabile della causa (complessità bassa) e nei valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, liquidata ai minimi in ragione della bassa scarsa attività svolta; quanto alla fase cautelare, le stesse sono liquidate ai valori minimi, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di reclamo.>> § 4. - Ha proposto appello ### nei confronti di ### formulando quattro motivi di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< ### all'###ma Autorità adita, contrariis rejectis, così provvedere: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza 93/2024 resa dal Tribunale di ### nel giudizio RG 4645/2014, pubblicata l'11.01.2024 e notificata l'8.02.2024, rigettare la domanda proposta dal dott. ### in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi dei giudizi.>> § 4.2 - Si costituiva ### per chiedere l'estromissione dei documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: <<### l'ecc.ma Corte ### di ### adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare improponibile ed inammissibile l'appello proposto dal sig. ### poiché, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di prime cure; nel merito: rigettare l'appello proposto da ### con la totale conferma della sentenza n. 93/2024 pronunciata, in data ###, dal Tribunale Ordinario di ### prima sezione civile, nella causa iscritta al n. R.G. 4465/2014. 
Con condanna a carico dell'appellante del pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c. >> § 4.3 - Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. 
§ 4.3 - Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico. 
§ 4.4 - Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. 
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi. 
§ 4.5 - La causa veniva trattenuta in decisione. 
§ 5. - i motivi di gravame
§ 5.1 - Con il primo motivo non titolato -pag. 8 dell'atto di appello -censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva posto in dubbio che <<la documentazione ricevuta dal Tribunale di ###> fosse stata inviata da ### al rag. ### consulente dell'attività commerciale del defunto e nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il suddetto invio della documentazione - se avvenuto - fosse stato effettuato << un mese dopo la proposizione del presente ricorso iscritto a ruolo il ###>> traendone la conclusione che in tal modo si fosse integrata una situazione di spoglio essendo il ricorso ex art 703 c.p.c. di ### stato iscritto quando ancora detti documenti non erano stati inviati.  ### contesta tale ricostruzione degli eventi da parte del primo giudice in quanto il deposito del ricorso per la nomina del curatore di eredità giacente era avvenuto il 20 novembre 2014, data in cui il ricorso di ### per il lamentato spoglio non era ancora stato notificato ad esso istante; circostanza agevolmente verificabile dalla documentazione in atti poiché il decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento possessorio portava la data del 18 novembre 2014, mentre la notifica del ricorso possessorio e del suddetto pedissequo decreto di fissazione di udienza era avventa successivamente al deposito della documentazione da parte di esso ### § 5.2 - Con il secondo motivo non titolato - pag. 9 dell'atto di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo dello spoglio. Sulla premessa, in iure, che la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa laddove la formazione degli stessi sia intervenuta successivamente allo scadere del termine per la produzione documentale in primo grado, evidenziava che ### in altro giudizio [ proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il ### di ### gli aveva intimato il pagamento degli oneri condominiale afferenti all'immobile appartenuto a ### (del quale nel presente giudizio lamenta lo spoglio)] aveva ammesso di essere in possesso dei beni ereditari avendo così illustrato, in data 20 marzo 2015, le proprie difese: << Ad oggi, l'eredità, pur accettata essendo tutti i coeredi nel possesso dei beni ereditari, risulta essere indivisa, tanto che non è stata ancora presentata la denuncia di successione>> . Significava di essere venuto a conoscenza del contenuto di detta difesa del germano in esito alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio datato 21 febbraio 2017 e, quindi, in un'epoca in cui i termini ex art. 183 c.p.c. del primo grado del presente giudizio erano abbondantemente decorsi. 
§ 5.3 - Con il terzo motivo non titolato - pag. 9 dell'atto di appellolamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio. Richiamava il provvedimento ### emesso dal Tribunale di ### in sede di reclamo e ribadiva di aver consegnato il mazzo di chiavi e la documentazione al commercialista ben prima di aver ricevuto la notifica del ricorso per reintegra del possesso da parte del germano, documenti e chiavi che risultavano custoditi dalla cancelleria del Tribunale di ### Ribadiva che ai fini della sussistenza dell'animus spoliandi era necessaria la prova della consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore e, come evidenziato dal Tribunale nel proc. RG 1313/2014 azionato da esso ### per la nomina di curatore per l'eredità giacente, esso ### neppure era nel possesso di tali beni. 
Giudicava calzanti le argomentazioni rese dal Tribunale in sede di statuizione sul reclamo possessorio poiché il giudice collegiale aveva riformato il provvedimento di reintegra nel possesso avendo - appunto - escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo e criticava l'impugnata sentenza che aveva statuito in modo difforme.
§ 5.4 - Con il quarto motivo non titolato - pag. 14 dell'atto di appello eccepiva l'omessa valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, nonché l'errata interpretazione ed applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova tra le parti. Sosteneva che vi ere prova che le chiavi dell'immobile sito in ### di ### erano sempre state nella disponibilità esclusiva di ### il quale aveva presentato denuncia di successione per tale immobile; ugualmente, le chiavi dell'appartamento in ### erano sempre state nella disponibilità esclusiva di ### il quale aveva promesso in vendita l'immobile in data 21 gennaio 2014, dopo averlo fatto visionare; ugualmente le chiavi dell'immobile sito in ### in cui insisteva l'attività commerciale del de cuius erano sempre state nella disponibilità di ### il quale non le aveva consegnate all'amministratore di sostegno, impedendogli così di svolgere il proprio operato (come illustrato dall'avv.to ### nella sua relazione) ed aveva omesso di consegnare anche le chiavi degli armadi interni. Sosteneva che ### non aveva dimostrato di aver subito uno spoglio ed anzi con la documentazione dallo stesso proveniente aveva ammesso di essere nel possesso dei beni ereditari. 
§ 6 - ### dei motivi § 6.1 - il primo motivo non è fondato. 
Con il motivo in esame l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non vi fosse prova che esso ### avesse inviato al consulente del padre rag. ### in data 18 novembre 2013 quanto ricevuto dal Tribunale (di cui meglio infra) Il passo motivazionale attinto da censura è il seguente: <<). Ebbene, se pure si volesse ritenere veritiera la circostanza secondo cui ### avrebbe inviato “la documentazione ricevuta dal Tribunale di Catanzaro” al consulente dell'attività commerciale del defunto padre, come da missiva (all. 6) spedita al consulente, presente nella produzione di parte resistente - datata 18.11.2013 ma priva dell'indicazione del destinatario e di alcuna prova che dimostri la sua effettiva spedizione, peraltro contestata dal ricorrente>> e, osserva la Corte, per contrastarlo, l'appellante asserisce che la ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice <<è infondata e smentita documentalmente>> ### sostiene che il documento 8 allegato all'atto di appello smentisce la ricostruzione effettuata dal primo giudice in quanto il documento riporta in calce la dicitura, autografa: << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> segue la firma ### ed il timbro del professionista. 
Parte appellata ha eccepito la mancata allegazione di detto documento pur indicato nell'indice del fascicolo di parte appellante con il numero 8 di affoliazione; ha eccepito l'irrituale inserimento nel testo dell'atto di appello alla pagina 8 sotto la voce ### della scansione di un documento avente il suddetto contenuto, contraffatto nella dicitura autografa [: << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> segue la firma ### ed il timbro del professionista] in quanto diversa dal documento prodotto in primo grado ed affoliato a pag. 155 del fascicolo d'ufficio di primo grado scannerizzato ed inviato telematicamente in data 13 giugno 2024 dal Tribunale di ### alla Corte d'appello per unione agli atti del processo (fascicolo d'ufficio d'appello). Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale - per l'ipotesi che la Corte avesse inteso che l'inserimento dell'immagine del documento nel testo dell'impugnazione equivalesse a produzione documentale - trattandosi di documento nuovo mai prodotto in primo grado ed allegato nel presente in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. 
I rilievi di parte appellata sono tutti fondati.
Invero, pur riportando l'indice del fascicolo di parte appellante (allegato al fascicolo telematico quale documento distinto) i seguenti atti: << Indice 1. 
Decreto e relazione ### di ### 600/2013 V.G.; 2. 
Raccomandata datata 6 maggio 2017; 3. Raccomandata e ricevute di consegna datata 4 febbraio 2014; 4. Sentenza n. 1926/2016 Tribunale penale di ### 5. Verbale consegna del l'8 novembre 2013; 6. ### ex art.  747 cpc; 7. ### 343/2014 Tribunale di ### 8. Consegna documentazione al #### del 18 novembre 2013; 9. ### per la nomina di un curatore per eredità giacente; 10. ### 1313/2014 del 22 dicembre 2014; 11. Citazione datata 21 febbraio 2017 RG 1845/2016 Giudice di ### 12. Visura storica immobile di ### 13. 
Fascicolo possessoria; 14. Fascicolo merito possessorio; 15. Sentenza notificata n. 93/2024 Tribunale di ####> non si riscontra nel fascicolo telematico l'allegazione di alcun documento contrassegnato con il n. 8. 
Non vi è quindi luogo ad una pronuncia di inammissibilità della produzione documentale di cui al n. 8 dell'indice foliario dal momento che non risulta allegato alcun documento con detto numero. 
Viceversa, la redazione dell'atto di appello riscontra, a pagina 8 ultimo capoverso, l'inserimento di un'immagine che corrisponde al testo della comunicazione di trasmissione documenti al rag. ### da parte di ### e di ### Tanto premesso, osserva la Corte che il motivo di gravame in esame è manifestamente infondato in quanto il documento prodotto in primo grado e scrutinato dal primo giudice è privo dell'aggiunta autografa in calce << in data odierna ho ricevuto quanto sopra elencato ### 18/11/2013>> a cui segue la firma ### ed il timbro del professionista.
Va quindi escluso che il tribunale abbia malamente interpretato l'unico documento in atti, risultando invece inserita nel testo del gravame l'immagine di un documento diverso - e mai prodotto - da quello già in atti. 
Il secondo profilo di censura del motivo in esame, benché fondato, è irrilevante ai fini del decidere.  ### si duole che il Tribunale non abbia valutato la scansione temporale degli eventi ed in particolare che non si sia avveduto che nel momento in cui esso ### aveva depositato il ricorso per ottenere la nomina di un curatore per l'eredità giacente, in data 20 novembre 2014 e depositato con esso le chiavi degli immobili, non aveva ancora ricevuto la notifica del ricorso possessorio. Lamenta che il Tribunale abbia considerato solo la data di deposito del ricorso possessorio da parte di ### ( 20 ottobre 2014) che si sostanzia in un' informazione irrilevante ai fini dell'azione possessoria poiché occorreva far riferimento alla notifica del ricorso ovvero alla conoscenza da parte di esso ### della situazione di spossessamento lamentata dal germano ### spossessamento che non sussisteva avendo esso ### depositato il mazzo di chiavi di tutti i beni del defunto genitore in cancelleria sin da, 20 novembre 2014 allorché detta notifica del ricorso possessorio non era ancora avvenuta. 
Osserva la Corte che il rilievo è fondato in quanto dall'esame degli atti emerge che il ricorso possessorio risulta notificato a ### in data 25 novembre 2014 ( cfr. pag.141 del fascicolo di primo grado scansionato ed allegato dalla cancelleria del tribunale con invio telematico in data 13 giugno 2024), tuttavia non risulta attinta da specifico motivo di gravame la seconda parte della decisione di prime cure ed idonea, da sola, a giustificare la motivazione di accoglimento del ricorso possessorio. 
Il giudice di prime cure, invero, ha evidenziato che il ricorso di ### del 20 novembre 2014 volto ad ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente veniva rigettato dal Tribunale che ha escluso che ricorresse il presupposto di una giacenza dell'eredità in quanto era proprio ### ad avere il possesso dei beni ereditari, tra cui le chiavi, registri dell'impresa commerciale, i carnet assegni. Si trascrive la motivazione di prime cure per la parte di interesse: <<### appare doveroso evidenziare che il procedimento R.G. n. 1313/2014 si è concluso con un rigetto (provvedimento n. 2004/2014 in atti), avendo ritenuto il giudice che non si fosse configurata la giacenza dell'eredità per essere ### nel possesso dei beni ereditari (si legge “…il ricorrente possiede le chiavi … risulta la intervenuta consegna in data 25 ottobre 2013 da parte dell'### di sostegno a ### dei registri dell'impresa commerciale, della documentazione dell'immobile sito nel condominio ### bollette per utenze varie e modelli per il pagamento delle imposte, documentazione relativa all'autovettura ### 500, carnet di assegni e un mazzo di chiavi costituito da 13 chiavi più antifurto …”); elementi da cui desumere che ### godesse di una situazione di possesso dei beni ereditari tale da escludere il ricorrente, non potendo ciò che integrare un'attività di spoglio violento nei confronti del fratello>> Giova evidenziare che, su richiesta di ### il Tribunale di ### aveva nominato, con decreto del 26 agosto 2013, quale amministratore di sostegno di ### l'avv.to #### decedeva il 23 settembre 2013 e l'amministratrice, avendo cessato il suo ### consegnava in data 25 ottobre 2013 alla cancelleria del Tribunale di ### in persona del direttore amministrativo tutta la documentazione in suo possesso come da indice (n. 19 elementi). In calce al verbale di consegna risulta l'attestazione (cfr. pag. 115-116 fascicolo di primo grado trasmesso dall'### che in data 8 novembre 2013 tutta la documentazione, i due carnet assegni, il mazzo di chiavi ecc. venivano consegnati dal ### a ### Seguivano le diffide di ### al germano ### ed infine il deposito del ricorso possessorio.  ### che aveva il possesso dei beni ereditari non ha inteso dare seguito alle diffide del germano ed il mero deposito delle chiavi degli immobili (ma non ad esempio i carnet assegni) avanti al giudice adito per la nomina del curatore dell'eredità giacente non è affatto indicativo della volontà di riconoscere il compossesso e la fruibilità dei beni immobili anche in capo a ### Osserva la Corte che la motivazione di prime cure, sul detto specifico requisito, si completa con la seguente, non contestata, argomentazione: <<anzi, assume i caratteri della confessione la dichiarazione esplicitamente argomentata da ### nella propria memoria difensiva (ribadita anche nelle note di trattazione scritta del 15.6.2023, pag. 2) a mente della quale «…deve farsi una precisazione. Stante il clima familiare non idilliaco, si è ritenuto che - prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati ed a seguito di una restituzione di parte della merce, operata su autorizzazione del Tribunale e con l'opposizione del Dr. ### - fosse doveroso adottare qualche cautela, onde prevenire ulteriori liti e confermare l'onestà e la correttezza dell'operato dei germani ### e ###>> § 7.2 - il secondo motivo è inammissibile ### la Corte che a sostegno del motivo in esame l'appellante menziona il documento di cui allega nel testo dell'impugnazione (a pag. 10) un estratto da seguente contenuto << ad oggi, l‘eredità pur accettata essendo i coeredi nel possesso dei beni ereditari, risulta essere indivisa tanto che (…)>>.  ### sostiene che il passo è contenuto nell'atto di opposizione spiegato da ### al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal ### di ### per il pagamento di oneri condominiali afferenti all'immobile appartenuto in vita a #### invoca l'ammissione di detto documento, di formazione successiva alle preclusioni assertive e probatorie maturate nel giudizio di primo grado, trattandosi di documento rilevante al fine di escludere l'elemento oggettivo dello spoglio per avere ### ammesso di essere in possesso dei beni ereditari. 
Tanto premesso osserva la Corte che nell'indice del fascicolo telematico di parte appellante figura quale allegato 11 <<citazione datata 21 febbraio 2017 RG 1845/2016 Giudice di ### di ###>, tuttavia nel fascicolo telematico non risulta allegato un documento affoliato al n. 11. 
Va pertanto assunta statuizione conforme a quella riportata al paragrafo § 7.1.: non vi è luogo ad una pronuncia di inammissibilità della produzione documentale di cui al n. 11 dell'indice foliario dal momento che non risulta allegato alcun documento con detto numero. 
Va dichiarato inammissibile il motivo che si fonda su argomentazioni tratte da un documento mai acquisito agli atti perché non prodotto. 
§ 7.3 - il terzo motivo è infondato La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, fondato sull'esistenza di un documento confessorio (l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di ### mai prodotto in giudizio da ### conduce alla pronuncia di rigetto del motivo in esame, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo dello spoglio essendo rimaste incontestate le due argomentazioni illustrate dal Tribunale per contrastare le difese di ### in punto di sussistenza di detto elemento soggettivo, ovvero, come evidenziato al paragrafo che precede 1) la disamina da parte del primo giudice delle motivazioni di rigetto della nomina di un curatore all'eredità giacente per la ravvisata, palese insussistenza del presupposto che l'eredità fosse giacente avendo indicato proprio nel ### il possessore dei beni e 2) le ammissioni rese da ### negli atti del processo, tra cui le note conclusive, circa la necessità di adottare “ cautele” nei confronti del germano ### << prima di consegnare le copie delle chiavi di un locale, al cui interno giacciono migliaia di prodotti inventariati>>, dichiarazione che spiega il mancato riscontro da parte di ### alle diffide del germano (la prima in data 30 novembre 2013 ovvero immediatamente dopo la chiusura dell'amministrazione di sostegno avvenuta in data 25 ottobre 2013 successivamente con la diffida stragiudiziale del 17 giugno 2014) e la richiesta, manifestamente infondata, della nomina di un curatore per l'eredità paterna. 
§ 7.4 - il quarto motivo è infondato ### premettere che il Tribunale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1741/2005 ed ha confutato il provvedimento collegiale del giudice del reclamo possessorio così evidenziando: << diversamente da quanto ritenuto dal Collegio in esito al giudizio di reclamo - non occorre verificare in capo alle parti la qualifica di eredi del de cuius, essendo sufficiente la mera posizione di chiamati all'eredità; si afferma, infatti, che il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 cod.  civ. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 cod.  civ., vi succede con effetto dall'apertura della successione (…) Ne consegue che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione>>. 
La situazione di possesso dei beni ereditari in capo a ### trova riscontro nella consegna dei beni - avvenuta su richiesta di ### - da parte del dirigente amministrativo del Tribunale di ### in esito alla chiusura dell'amministrazione di sostegno (8 novembre 2013), nel mancato riscontro delle diffide inviategli dal germano, nell'allegazione di fatti idonei a suffragare il compossesso e la detenzione di taluni immobili da parte di ### rimasti tuttavia sistematicamente non provati perché non documentati.  ### la Corte che il tribunale ha correttamente applicato i principi in tema di distribuzione degli oneri della prova in quanto a fronte della posizione di chiamati all'eredità dei figli di ### il germano ### ha posto in essere condotte dirette, univocamente, alla volontà di escludere il germano ### dal compossesso dei beni ereditari. 
§ 8. - Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità bassa) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazioneistruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione, come richiesta nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. 
§ 9. - Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr.  n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di ### n. 93/2024 pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art.  93 c.p.c. in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto. 
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di ### sezione ### civile in data 29 ottobre 2025.   ### est.   dott.ssa

causa n. 424/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34075/2024 del 23-12-2024

... rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”. ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.  proposto da ### nella qualità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### i ### con domicili o digital e giovanni### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### S. P.A., quale mandataria di ### - ASS ### S.P.A., rappresentata e difeso dal l'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ### - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro ### , rappresentato e dife so dall'avv. ### ssi, con domicilio digitale ### - controricorrente - e nei confronti di ### CONDOMINIO CORTE DEL POZZO #### - ##### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 18/11/2024 dal ###. #### 1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del ### bunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l'esecuzione promossa da ### e - senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) - ordinava la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento - contenente l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. #### del ### e al «### … in persona del ### sig. ### - era stato trascritto nei ### con nota del 21/12/2016 indicante (alla ### - ### «### e (al quadro D - ### informazioni) «#### …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente». 3 2. Avverso la menzionata ordinanza - pronunciata anche nei confronti di ### quale trustee del ### - il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.  3. Su istanza del creditore ### (intervenuto nell'espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa ### già trustee del ### sino al 2017 e poi sostituito da ### 4. Con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.  5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l'immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall'atto di costituzione, i beni conferiti al trust ### sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all'affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D d ei dati del t rustee, consenten do in tal m odo l'identificazione dello stesso.».  6. Avverso la predetta sentenza ### nella qualità di trustee del ### proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.  ### resisteva con controricorso. 
Col proprio controricorso, la ### S.p.A., quale mandataria di ### - ### S.p.A., avente causa di ### dei ### di ### S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo. 
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, ### domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese. 
Rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso ### dut. 
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati ### sarutto, Condominio Corte del ##### delle ### - ##### S.r.l. 
Prima dell'adunanza del 15/5/2024 ### e ### depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5 7. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell'art.  331 c.p.c., questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).  8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del ### residente ###le modalità prescritte dalla ### de ### del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l'invio alla ### des ### di ### della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell'### straniera, l'invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest'ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del ### scon in data ###, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto). 
Ciononostante, ### non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.  9. All'esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il dep osito d ell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da ### di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ### in quanto subentrata a ### dopo la notifica del pignoramento. 
In primis, il fatto stesso che la ### sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l'ha definito. 
Peraltro, non si versa nell'ipotesi - alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della su ccessione di diversi soggetti nell'ufficio di 6 trustee - di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell'immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all'opposizione de qua (Cass., 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) - perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di ### (trustee subentrato a ###, dal creditore ### In ogni caso, il richiamo dell'art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l'effetto “sostanziale” del pignoramento e, dunque, l'inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall'esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l'applicazione dell'art.  111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un'altra).  2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relatio nem all'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all'orientamento di legittimità.  3. La censura è complessivamente infondata. 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato - succintamente 7 ma chiaramente - le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un'altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.  4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 ### dell'### ratificata dall'### con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un'erronea lettura della predetta ### la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata.  6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - una vera e propria «metabolizzazione del trust». 
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust “interni” (e, cioè, di quei trust il cui “centro di gravità” - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in ### mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust “endoconcorsuale”, senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. 
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispeci e negoziale» (Cass., Sez. 3, Sente nza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).  7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l'istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” - e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche - posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la va lidità, l 'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust (così l'art. 8 della ### de L'###, mentre sono assoggettate 9 alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al (rectius, posti sotto il controllo del) trustee (così l'art. 4 della ### de L'###. 
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all'interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l'istituto del trust - che ab origine non è un soggetto giuridico - attraverso una sua “entificazione”, né forzare le regole dell'ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie.  8. Questa premessa va considerata unitamente all'univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva».  ### e l'altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l'applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.  9. Innanzitutto, dell'art. 12 della ### de ### (nel testo inglese, «### the trustee desires to register assets, movable or immovable, or 10 documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the ### where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.»; nel testo francese, «Le trustee qui dé- sire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'### où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.»; con traduzione - informale, ma diffusa - in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l'ordinamento italiano non prevede divieti di «registration» o «inscription» (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della ### tali da impedire un'adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. 
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli ### aderenti di consentire a questo - salvi divieti di legge - di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., le pronunce dei giudici italiani - salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni - hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai ### dei ### biliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell'ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee 11 anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l'ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.  10. Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla ### lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qual ità di «soggetto» al (e, quindi, “entificare” il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio - né nei paesi in cui l'istituto ha avuto origine, né nell'ordinamento civile italiano - e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.  11. Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare (l'assunto è pacifico nell'ordinamento inglese, in cui un'autorevole dottrina esplicitamente riassume: «A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)»).  12. Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust ### in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust ### nella sua qualità»: − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel ### ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011); 12 − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014); − «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).  13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art.  73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.  14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.  15. In secondo luogo, nella nota presentata al ### dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, ### del ### di pubblicità immobiliare dell'### provinciale del territorio istituito presso 13 l'### delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro ### destinato, appunto, all'identificazione univoca dei «### Non vale affermare - come fa il Tribunale di Udine - che l'indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l'indeterminatezza e, così, l'invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia “sanante” può attribuirsi all 'indicazione di un soggett o diverso , la quale, anzi, incrementa ulteriormente l'incertezza.  16. Ancora, il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) - alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un'erronea analogia e, pertanto, è l'esito di un evidente paralogismo. 
Contrariamente a quanto sostenuto - e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica - questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).  17. Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall'art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che - con l'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 - ha modificato la norma; perciò, l'esplicita 14 previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.  18. Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i ### vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l'istituto del trust per agevolare l'esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall'altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, “per maggiore comodità”, si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.  19. Col terz o motivo del ricorso p rincipale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall'invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio.  20. La censura è inammissibile. 
Il thema decidendum dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall'opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell'esecuzione. 
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d'ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell'opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell'esecuzione.  21. Venendo al ricorso incidentale, ### censura la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-15 dannato lo stesso ### a rifondere le spese di lite a ### in ragione dell'affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il ### era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. 
Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”.  ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». 
Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l'estromissione dall'espropriazione forzata dell'originario trustee. 
Quest'ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile - come ha invece statuito il giudice di merito - ma, anzi, doverosa. 
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l'irrilevanza della successione a titolo particolare di ### (nuovo 16 trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata.  24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.  25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

M
5

Tribunale di Padova, Sentenza n. 884/2023 del 08-05-2023

... 83,18, r.a. € 56,47. Alla data dell'apertura della successione di ### erano, inoltre, ricompresi nel relictum anche taluni beni mobili e, segnatamente, gli arredi presenti nel fabbricato residenziale, per la cui stima veniva affidato un incarico suppletivo al c.t.u. nominato in causa, geom. ### con l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria n. 3458/2016. All'udienza del 27.10.2016, tuttavia, tutte le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su detti beni mobili, venendo meno l'interesse alla c.t.u. stimativa degli stessi. Quanto, infine, al conto di deposito bancario cointestato tra l'attrice e la madre, sig.ra ### l'intervenuta sentenza non definitiva ha accertato che, trattandosi di rapporto cointestato con la madre, non attiene allo scioglimento delle comunioni ereditarie oggetto di causa. ### ereditario di ### oggetto dell'odierna divisione è, pertanto, costituito solo dal compendio immobiliare di cui supra. ### ereditario di ### è, invece, costituito solamente dai terreni adiacenti al compendio del fratello. Oggetto della presente causa è, quindi, la divisione di due distinte masse concernenti due diversi titoli di comunione tra le parti, entrambi ereditari. Le (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7247/2013 promossa da: ### con il patrocinio dell'avvocato ### attrice contro ### con il patrocinio dell'avvocato ### e dell'avvocato ### convenuta e contro ### con il patrocinio dell'avvocato ### dell'avvocato ### e dell'avvocato ### convenuta ### Per parte attrice: 1) Contrariis reiectis, previa individuazione e stima dell'intero asse ereditario come descritto dal C.T.U. del geom. Scagnellato e datosi atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per mancata giustificata adesione della sig.ra ### dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria insistente tra i fratelli #### e ### siccome instauratasi a seguito della morte del loro padre sig. ### e della loro zia ### e per l'effetto procedersi alla divisione della comunione con attribuzione ad ognuno dei coeredi della propri quota di denaro sul ricavato della vendita del compendio immobiliare de quo, al netto delle spese di prededuzione di cui al progetto di distribuzione, e, in particolare, assegnarsi alla sig.ra ### in ragione della di lei quota di comproprietà di 1/3, la propria quota in denaro da determinarsi tenendo conto di tutte le spese e competenze del giudizio divisorio secondo il principio della soccombenza, come individuate nella nota di precisazione delle spese e delle competenze del 10.5.2021, e non per imputazione alla massa.  2) Contrariis reiectis, tenuto conto della condotta processuale della convenuta ### condannarsi la medesima anche agli esborsi di cui all'art. 96 c.p.c.  3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Per il convenuto ### 1) Disporsi l'assegnazione a favore del convenuto ### dell'importo pari ad € 96.750,00, cifra risultante dalla suddivisione pro-quota (1/3) del ricavato di vendita (€ 96.750 pro-quota) e delle spese anticipate di vendita sostenute dal convenuto (€ 1.000), per tutti i motivi precisati nelle note d'udienza dep. 21.05.2021.  2) Pronunciare la condanna a carico della convenuta ### delle spese di lite ex artt. 91 c.p.c. e 96, III co. c.p.c. (come già formulata nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 1 c.p.c. e nei successivi atti) e di ### e di ogni costo della fase di vendita giudiziaria sostenuto dal sig. ### ponendo il tutto a carico della convenuta ### stante i motivi esposti nelle note d'udienza dep. 21.05.2021 e nei precedenti atti (in particolare comparsa conclusionale dat.  1.02.2016 e memoria di replica dat. 20.02.2016), con conseguente rigetto della domanda di condanna alle spese formulata dalla medesima convenuta nei confronti del sig. ### in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni già più volte evidenziate. 
Per la convenuta ### Nel merito, come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183 cpc n. 1 e 2 e precisamente: rigettare tutte le domande dell'attrice e del convenuto ### 1- attesa l'avvenuta vendita a mezzo asta del compendio immobiliare oggetto di divisione, disporsi la divisione del prezzo ricavato, ammontante ad euro 287.250,00 in tre quote uguali fra i comproprietari, attribuendosi ed assegnandosi alla signora ### quindi la somma di euro 95.750,00; 2- condannarsi i signori ### e ### atteso il rigetto delle domande dagli stessi proposte nei confronti della convenuta ### il contegno processuale degli stessi, la totale chiusura a qualsiasi proposta di divisione avanzata dalla sorella ### nonché la necessità di adire il Tribunale al fine di ottenere la rendicontazione, da parte di ### della gestione dell'azienda agricola dopo dicembre 2012, alla rifusione delle spese legali (del giudizio di merito ed afferenti l'attività esecutiva e di vendita, come saranno liquidate dal ### secondo il DM 55/2014), delle spese di CTU e di CTP e delle spese afferenti l'attività esecutiva dell'immobile (spese e compensi notaio per attività esecutiva) a favore della signora ### anche ex art. 96 cpc; 3- conseguentemente, si chiede che l'importo da assegnarsi a ### in sede di riparto del ricavato della vendita dell'immobile in virtù della quota di partecipazione alla comunione ereditaria della stessa, così come sopra indicato, sia maggiorato delle spese legali, di ctu, ctp ed afferenti l'attività di vendita dell'immobile, come sopra indicate al punto 2, per le quali si insiste quindi per l'integrale rifusione e quindi per la condanna dei signori ### e ### al relativo pagamento a favore di ### 4- in via subordinata, considerarsi, nella statuizione afferente le spese di lite, ctu e ctp, ed afferenti l'attività di vendita dell'immobile, l'esito del giudizio in merito a tutte le domande poste dalle parti, la mancata adesione delle parti ### e ### alla proposta transattiva formulata (doc. 5 ### a mezzo del proprio procuratore, in data ### e ribadita a verbale dell'udienza ex art.  183 cpc, considerarsi l'ulteriore proposta transattiva della signora ### contenuta nelle presenti note, e comunque il contegno processuale delle parti convenute, anche ex art. 91 e 96 cpc. 
Ci si oppone fin da ora a qualsiasi nuova o modificata domanda o eccezione eventualmente avanzata dalle controparti; In via istruttoria: si precisa come da comparsa costituzione, memoria ex art. 183 n. 1, 2 cpc e 183 n. 3 cpc. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Vicenda processuale e domande delle parti Con atto di citazione del 6.7.2013 l'odierna attrice, ### conveniva in giudizio i fratelli ### e ### al fine di ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie tra essi esistenti e sorte in successione del padre, ### e della zia paterna, ### deceduti rispettivamente in data ### e 28.04.2003. 
Per l'effetto, chiedeva procedersi alla divisione, previo accertamento della non comoda divisibilità del compendio, con attribuzione a ciascuno della propria quota e con l'assegnazione in suo favore dei terreni e del magazzino siti in via ### n. 34, con relativo conguaglio. 
Chiedeva altresì la condanna della convenuta ### al rilascio del magazzino con la consegna di una copia delle chiavi della nuova serratura ed al pagamento di un'indennità di occupazione per l'utilizzazione esclusiva del bene. 
A sostegno delle domande avanzate, esponeva che la madre, sig.ra ### aveva rinunciato all'eredità del marito, con conseguente apertura della successione legittima in favore dei tre figli odierne parti in causa. Allegava, inoltre, che la sig.ra ### era titolare unicamente di una quota parte di un libretto di deposito cointestato con l'attrice e da questa utilizzato per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola, d'intesa con i fratelli. 
In data ### i fratelli ### venivano, inoltre, nominati eredi universali all'apertura del testamento della zia ### sorella nubile del padre, il cui asse ereditario consiste nella proprietà dei terreni agricoli adiacenti a quelli caduti in successione di ### (Comune di ####, #### 7, part. 117). 
In data ### si costituiva in giudizio la convenuta ### non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla domanda di divisione. Contestava, tuttavia, la circostanza che fosse caduta in successione l'impresa agricola nonché la relativa richiesta di assegnazione in favore dell'attrice, chiedendo sul punto in via istruttoria l'ordine di deposito del rendiconto per il periodo successivo al 03.01.2013. 
Infine, sosteneva a contrario che il compendio fosse facilmente divisibile in natura e rappresentava di aver ripristinato l'originaria serratura, negando di dovere alcuna indennità di occupazione esclusiva. 
In data ### si costituiva altresì il convenuto ### contestando la necessità di un contenzioso posto che vi era l'offerta di un terzo acquirente interessato all'intero compendio o, eventualmente, ad una parte di esso. 
Aderiva alla ricostruzione dell'attrice in ordine alla non comoda divisibilità dei beni relitti e si associava alla richiesta di liquidazione di un'indennità per l'occupazione esclusiva del magazzino da parte della sorella ### All'udienza del 27.3.2014, fissata per il tentativo di conciliazione giudiziale, comparivano l'attrice e il convenuto ### con i rispettivi difensori, mentre la convenuta ### non compariva personalmente; le parti presenti proponevano di definire il contenzioso vendendo ad un terzo offerente l'intero compendio caduto in successione (come da offerta di cui al doc. 4 fasc.  convenuto ### o, in alternativa, la vendita dei fabbricati e dei terreni con la previsione di un conguaglio. I medesimi si dichiaravano, infine, disponibili a cedere alla sorella ### le proprie quote al prezzo di € 166.000,00 in favore dell'attrice e di € 160.000,00 in favore del convenuto. 
All'esito dell'udienza il giudice, dato atto della mancata conciliazione e avvertite le parti delle conseguenze in punto spese delle loro posizioni, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.  e disponeva c.t.u. estimativo-valutativa del compendio e per la determinazione dell'indennità di occupazione del magazzino, nominando all'uopo il geom. ### Preso atto che dall'elaborato peritale emergeva la non comoda divisibilità del compendio e giusta l'impossibilità di raggiungere un accordo sui possibili progetti divisionali elaborati dal consulente, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 3.12.2015. 
In tale sede, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
In data ### veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 1084/2016 che accertava e dichiarava la non comoda divisibilità del compendio immobiliare; respingeva le domande di condanna della convenuta ### al pagamento di un'indennità di occupazione e dichiarava inammissibili le altre domande di risarcimento del danno nei suoi confronti formulate dall'attrice e dal convenuto ### in quanto tardivamente proposte. 
Con contestuale ordinanza n. 3458/2016 veniva disposta la vendita in un unico lotto del compendio immobiliare in comunione, determinandone un valore complessivo in € 510.000,00 e delegando al compimento delle operazioni di vendita il notaio dott.ssa ### veniva inoltre disposta nuova c.t.u. per la predisposizione di un'ipotesi divisionale degli arredi del fabbricato residenziale comune, confermando l'incarico al consulente nominato. 
Alla successiva udienza del 27.10.2016 il patrocinio della convenuta ### dava atto di aver impugnato la sentenza non definitiva e di aver depositato, nelle more del giudizio di appello, istanza di revoca o sospensione dell'ordinanza di vendita; inoltre, tutte le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sui beni mobili, con il conseguente venir meno dell'interesse alla c.t.u. estimativa degli stessi; infine, il patrocinio attoreo formalizzava proposta di acquisto delle quote degli altri comproprietari per l'importo di € 115.000,00 ciascuno, come da relazione di stima depositata; tale offerta veniva accettata solo dal convenuto #### sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza che aveva disposto la vendita del compendio. 
A seguito di successivi rinvii per la verifica dello stato del procedimento d'appello, all'udienza del 18.10.2018 i procuratori delle parti davano atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 2838/2017 della Corte d'Appello di Venezia di rigetto dell'appello proposto dalla convenuta ### Contestualmente, veniva revocata l'ordinanza del 29.12.2016 che sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di vendita e, per l'effetto, disposta la vendita del compendio. 
Il compendio veniva venduto in data ### per l'importo complessivo di € 287.250,00. 
Rilevato il disaccordo delle parti sul progetto di distribuzione elaborato dal ### (e, in particolare, l'opposizione del convenuto ### alla prededuzione delle spese di vendita), nonché la necessità di statuire con sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite, si rinviava all'udienza del 16.12.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio al 10.11.2022 in modalità cartolare. 
In tale sede, precisate le conclusioni come da note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. La divisione ereditaria A seguito della sentenza non definitiva n. 1084/2016, la quale si pronunciava su tutte le domande di merito avanzate dalle parti con i rispettivi atti introduttivi e di costituzione in giudizio, la causa veniva rimessa in istruttoria per procedere alla vendita all'incanto del complesso immobiliare in comunione tra i fratelli ### Le parti hanno chiesto la divisione delle comunioni ereditarie formatesi alla morte del padre e della zia paterna. 
Il compendio ereditario relitto da ### deceduto in data ###, è ubicato in ####, via ### n. 34, ed è composto da un'abitazione su due piani, un magazzino su due livelli e relativo terreno. 
Risulta così catastalmente censito: - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 2, cat. A/2, classe 2, cons. 9,5 vani, rendita € 809,55; - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 3, cat. C/6, classe 1, cons. 32 mq, rendita € 49,58; - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 4, cat. C/6, classe 1, cons. 26 mq, rendita € 40,28; - Comune di ####, #### 7, part. 33, sub. 5, cat. C/2, classe 1, cons. 198 mq, rendita € 286,32; - Comune di ####, #### 7, part. 234, semin. arbor., classe 3, ha. 01.81.30, r.d. € 135,77, r.a. € 88,95. 
La sig.ra ### sorella del de cuius, invece, lasciava la proprietà dei terreni coltivati adiacenti a quelli in proprietà del fratello ### e così catastalmente censiti: Comune di ####, #### 7, part. 117, semin. arbor., classe 3, ha. 01.15.10, r.d.  € 83,18, r.a. € 56,47. 
Alla data dell'apertura della successione di ### erano, inoltre, ricompresi nel relictum anche taluni beni mobili e, segnatamente, gli arredi presenti nel fabbricato residenziale, per la cui stima veniva affidato un incarico suppletivo al c.t.u. nominato in causa, geom. ### con l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria n. 3458/2016. 
All'udienza del 27.10.2016, tuttavia, tutte le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su detti beni mobili, venendo meno l'interesse alla c.t.u. stimativa degli stessi. 
Quanto, infine, al conto di deposito bancario cointestato tra l'attrice e la madre, sig.ra ### l'intervenuta sentenza non definitiva ha accertato che, trattandosi di rapporto cointestato con la madre, non attiene allo scioglimento delle comunioni ereditarie oggetto di causa.  ### ereditario di ### oggetto dell'odierna divisione è, pertanto, costituito solo dal compendio immobiliare di cui supra.  ### ereditario di ### è, invece, costituito solamente dai terreni adiacenti al compendio del fratello. 
Oggetto della presente causa è, quindi, la divisione di due distinte masse concernenti due diversi titoli di comunione tra le parti, entrambi ereditari. 
Le odierne parti in causa, in forza della successione ab intestato del padre, sono divenute proprietarie di 1/3 ciascuna del patrimonio immobiliare relitto e le medesime parti, in forza della successione testamentaria della zia paterna, sono divenute proprietarie di 1/3 ciascuna dei terreni pertinenziali. 
Sul punto, benché non sia intervenuto un accordo espresso tra tutti i condividenti per procedere ad un'unica divisione delle due masse, va osservato che, una volta disposta la vendita (come nel caso di specie), la ripartizione del ricavato può essere effettuata come massa unica, venendo in considerazione nella fase esecutiva beni fungibili, con l'indicazione delle relative quote di distribuzione. 
Ai fratelli ### spetta, pertanto, la quota di 1/3 ciascuno del compendio relitto dal padre nonché la quota di 1/3 ciascuno dei terreni di proprietà della zia. 
Per l'effetto, alle odierne parti in causa spetta la quota di 1/3 ciascuno dell'intero compendio, comprensivo di entrambe le masse.  3. Approvazione del progetto di distribuzione In data ### il ### delegato ### depositava il progetto di distribuzione che prevedeva la seguente ripartizione del ricavato, detratte le spese di vendita, pari a € 277.834,08: - € 92.611,36, corrispondenti alla quota di 1/3, in favore della sig.ra ### - € 92.611,36, corrispondenti alla quota di 1/3, in favore del sig. ### - € 92.611,36, corrispondenti alla quota di 1/3, in favore della sig.ra ### All'udienza del 27.5.2021, fissata per la discussione del progetto, il progetto non è stato approvato. 
In particolare, l'odierna attrice ed il convenuto ### hanno contestato la prededuzione delle spese di vendita ai sensi dell'art. 2770 c.c., chiedendo l'applicazione del principio della soccombenza e la condanna della sig.ra ### al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio divisorio. 
Di contro, la sig.ra ### ha chiesto la maggiorazione della propria quota delle spese di c.t.u., spese e competenze legali sostenute nel giudizio di esecuzione e nel giudizio di merito secondo il principio della soccombenza, insistendo per l'integrale rifusione. 
Sul punto, si condivide l'imputazione alla massa, da parte del ### delegato, delle mere spese sostenute in favore della procedura e nel comune interesse alla divisione: nello specifico, i fondi spese anticipati in favore del delegato e gli esborsi per la pubblicazione sulla piattaforma ### (rispettivamente, € 1.000,00 ciascuno ed € 617,17 per la pubblicazione, sostenuti questi ultimi solo dall'attrice). 
I relativi importi sono stati correttamente ricompresi dal ### delegato tra le spese in prededuzione ai sensi dell'art. 2770 c.c. in quanto occorrenti allo svolgimento del giudizio, nel comune interesse di tutte le parti. 
Tanto premesso, questo ### ritiene di approvare il progetto di distribuzione così come depositato dal ### delegato. 
Il piano di riparto risulta il seguente: Prezzo di aggiudicazione ### 287.250,00 Totale da distribuire ### 287.250,00 In prededuzione ai sensi dell'art. 2770 1) al notaio delegato per compensi e spese spettanti per l'attività svolta, come liquidati dal G.I., ### 5.798,75 (detratti i fondi spese ricevuti pari a ### 2.293,50) 2) a parte attrice per spese vive relative alla vendita anticipate nell'interesse comune, ### 1.617,17 3) a parte convenuta ### per spese vive relative alla vendita anticipate nell'interesse comune, ### 1.000,00 4) a parte convenuta ### per spese vive relative alla vendita anticipate nell'interesse comune, ### 1.000,00 Totale prededuzioni ### 9.415,92 Residuano da distribuire ### 277.834,08 che competono ai condividenti in proporzione alle rispettive quote di proprietà, pertanto: A) al condividente attore ### per la quota di 1/3 di piena proprietà ### 92.611,36 B) al condividente convenuto ### per la quota di 1/3 di piena proprietà ### 92.611,36 C) al condividente convenuto ### per la quota di 1/3 di piena proprietà ### 92.611,36 Il progetto di distribuzione così approvato viene reso esecutivo ai sensi degli artt. 596 ss. c.p.c., con l'ordine al pagamento delle singole quote.  4. Spese di lite ###udienza del 27.03.2014, fissata per tentativo di conciliazione giudiziale richiesto da tutte le parti e antecedente all'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre l'attrice ed il convenuto ### comparivano personalmente formulando una proposta transattiva che prevedeva la vendita del compendio ad un terzo acquirente, la ### non compariva personalmente. 
In tale sede, la vendita al terzo acquirente proposta dall'attrice e dal convenuto, non accettata dalla convenuta senza giustificato motivo, prevedeva un prezzo di € 500.000,00; in alternativa, le parti presenti avevano prospettato di “vendere al medesimo terzo i fabbricati e i terreni agricoli della particella 2-3 al prezzo di 410.000,00 € ed assegnare alla convenuta i campi di cui alle part. 217 con un conguaglio di €76.000,00”. 
Già in tale sede, il giudice istruttore correttamente aveva avvertito le parti delle conseguenze in punto spese delle rispettive posizioni assunte in sede di tentativo di conciliazione. 
Come noto, l'art. 91 comma 1 c.p.c. prevede che, se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. 
La norma citata ha la finalità di stigmatizzare il contegno processuale della parte, consentendo di valutare nell'esito della valutazione del comportamento tenuto dalla parte nel processo la genesi della responsabilità della condanna alle spese. 
È evidente che a fronte dell'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva da parte della convenuta ### è derivata la vendita dell'immobile all'esito del processo, con un ricavato di € 287.250,00, somma evidentemente inferiore a quella della proposta conciliativa di cui all'udienza sopra richiamata. 
Premessa la compensazione delle sole spese di lite relative alla fase di studio della controversia, in quanto antecedenti alla suddetta proposta (e non potendosi valorizzare, ai fini della soccombenza della convenuta per tale fase, il mero mancato accordo sul mediatore comune per la vendita dei beni antecedente al giudizio), la convenuta ### va pertanto condannata a rifondere all'attrice e al convenuto ### le spese di lite della fase introduttiva, della fase istruttoria e della fase decisionale. 
Non possono valere in senso contrario a tale decisione, come sostenuto dalla convenuta, il rigetto della domanda volta al pagamento di un'indennità di occupazione del magazzino e la declaratoria di inammissibilità, per tardività, della domanda di risarcimento del danno, trattandosi di statuizioni che hanno una portata del tutto recessiva rispetto al principio di causalità che sorregge la condanna alle spese della convenuta per le fasi successive alla proposta conciliativa; né, d'altra parte, si ravvisa la soccombenza dell'attrice con riguardo al rendiconto, avendo la stessa depositato in giudizio la pertinente documentazione. 
Per l'effetto, anche le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della convenuta ### Non si ritiene di dover ricorrere alla sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. richiesta dall'attrice e dal convenuto, difettando il presupposto della soccombenza integrale e tenuto conto, in ogni caso, che il contegno processuale della convenuta, già valorizzato in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. non è riconducibile ad un abuso processuale. 
Tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori medi, le spese di lite che ### dovrà rifondere a ciascuna delle altre due parti ammontano ad € 18.012,00 (di cui € 2.227,00 per fase introduttiva, € 9.915,00 per fase istruttoria, € 5.870,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge; la convenuta dovrà altresì rifondere all'attrice le spese sostenute per il pagamento del contributo unificato, pari ad € 1.056,00, laddove le spese per la trascrizione della domanda vanno rimborsate da ciascuno degli interessati in ragione delle rispettive quote (cfr. art. 2670 comma 2 c.c.).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. dichiara lo scioglimento delle comunioni ereditarie tra #### e ### derivanti dalle successioni in morte di ### e di ### aventi ad oggetto i beni immobili indicati in parte motiva; 2. rende esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita del compendio immobiliare sito in #### e censito al ### del Comune di #### 7, mapp. 117, 234, 235; ### del Comune di #### 7, mapp. 235 sub. 2, mapp. 235 sub. 3, mapp. 235 sub. 4, mapp. 235 sub. 5, con diritto al cortile comune mapp. 235 sub. 1 (bene comune non censibile) depositato dal notaio delegato in data ### ed approvato con la presente sentenza, ordinando il pagamento delle seguenti quote: - a #### 92.611,36; - a #### 92.611,36; - a #### 92.611,36; 3. compensa tra le parti le spese della fase di studio della controversia; 4. condanna ### al pagamento delle spese per le ulteriori fasi del processo in favore di ### che liquida in complessivi € 18.012,00 per compenso professionale ed € 1.056,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 5. condanna ### al pagamento delle spese per le ulteriori fasi del processo in favore di ### che liquida in complessivi € 18.012,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  6. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di ### Così deciso in ### in data 3 maggio 2023 ### 

causa n. 7247/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolo Federica

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