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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 525/2025 del 12-06-2025

... aprile 2009 dell'importo di € 800.000,00 e che #### e BIANCHI sarebbero intervenuti in tale sede quali garanti; - che sarebbe stata accesa ipoteca volontaria sui beni della società attrice; - che ai sensi dell'art. 1 e della lett. a) delle premesse del contratto, il finanziamento sarebbe stato formalmente destinato ad “acquisto e ristrutturazione di casa colonica con annesso agricolo e terreno”; - di aver ricevuto la notifica di atto di precetto in data 23 febbraio 2018 per l'importo di € 896.917,34 nonché successivo atto di pignoramento immobiliare in data 17 maggio 2018; - che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 178/2018 Tribunale di ### i beni dell'attrice sarebbero stati stimati dal CTU (####- ni) in € 844.640,00 e successivamente aggiudicati per € 630.000,00; - che in tale procedura sarebbe intervenuta, quale cessionaria del credito, ### chiedendo l'assegnazione del ricavato dalla vendita. In diritto, l'attrice ha eccepito: i) la nullità del mutuo agrario per difetto originario di causa ; ed invero, considerato che il finanziamento di credito agrario integrerebbe ex art. 43 D. Lgs. 385/1993 mutuo di scopo avente quale oggetto esclusivo la concessione di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2941/2021 promossa da ### & C. SOCIETA' #### attrice contro ### S.P.A. AMCO - ###- ### S.P.A. - convenuti ### 12 giugno 2025, innanzi al dott. ### sono comparsi: ### & C. SOCIETA' #### , l'avv. ### oggi sostituito dall'avv.  ### S.P.A. , nessuno compare ### - ### S.P.A. - , l'avv. #### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ###.I., sentiti i procuratori delle parti, dà atto che ogni trattativa per la definizione bonaria della presente controversia è risultata fallimentare.  ###.I. a questo punto invita le parti a concludere e discutere ###. ### per parte attrice conclude come da note conclusive del 21 maggio 2025 e del 27 maggio 2025.  ###. ### conclude come da comparsa di costituzione e risposta e conclude come da note già depositate in data 26 maggio 2025. 
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché Il Giudice decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.   IL GIUDICE dott. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 segue verbale dell'udienza del 12 giugno 2025 N. R.G. 2941/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2941/2021 promossa da: ### & C. SOCIETÀ #### (c.f. ###), in persona della socia accomandataria e legale rappresentante p.t. sig.ra ### di ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### il quale nell'istanza ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni all'indirizzo PEC ### attrice contro ### - ### S.p.A., con sede ###, C.F. ###, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all'### degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6 - (“AMCO”), e per essa, quale mandataria, do### S.p.A., società di diritto italiano, con sede ####### dell'### n. 7, capitale sociale ### 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle ### di ### e codice fiscale ###, p. 
IVA ###, in persona del procuratore speciale dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il cui studio sito in #### D'### n. 20 è elettivamente domiciliata ### nonché nei confronti di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, codice fiscale #### contumace ### mutuo ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza Per parte attrice ### & C. ### in Accomandita ### (come da foglio di PC depositato in data 18 maggio 2023) “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, in via istruttoria: nell'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammesse; nel merito: - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni indicati in detto contratto notarile; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni; - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva, con ogni conseguenziale pronuncia; - dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e/o di quello intervenuto di vedersi assegnare le somme ricavate dalla procedura esecutiva illegittima; disporre, conseguentemente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta in favore del creditore procedente o dell'intervenuto, l'assegnazione di dette somme in favore del debitore illegittimamente esecutato; disporre, invece, nel caso in cui sia avvenuta l'assegnazione di dette somme, la restituzione di esse all'opponente, condannando chi le avrà materialmente percepite al relativo pagamento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 - condannare la parte procedente a risarcire i danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia. 
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”. 
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale: Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da parte attrice. 
Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto. 
Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, per difetto di legittimazione attiva, in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata; in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta; in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. 
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”. 
Per parte convenuta ### - ### S.P.A. (come da foglio di PC depositato in data 31 maggio 2023): “La scrivente ### ut supra rappresentata e difesa si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, e ancora una volta contesta integralmente quanto ex adverso dedotto e prodotto. 
In particolare, si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. 
Si chiede altresì concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica” Ergo: “Piaccia all'###mo Tribunale adito per tutto quanto in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste attoree per non aver parte attrice proposto opposizione alla ### n. 178/2018 Tribunale di ### In via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attrice ### stelba di ### & C. ### in ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
In ulteriore subordine, e solo e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc.  22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. 
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”.  ### Con atto di citazione, ritualmente notificato ### & C. SOCIETÀ ### conveniva la ### ca ### dei ### di ### S.p.A. e la #### S.p.A.  chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni indicati in detto contratto notarile; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni; - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva, con ogni conseguenziale pronuncia; - dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e/o di quello intervenuto di vedersi assegnare le somme ricavate dalla procedura esecutiva illegittima; disporre, ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 conseguentemente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta in favore del creditore procedente o dell'intervenuto, l'assegnazione di dette somme in favore del debitore illegittimamente esecutato; disporre, invece, nel caso in cui sia avvenuta l'assegnazione di dette somme, la restituzione di esse all'opponente, condannando chi le avrà materialmente percepite al relativo pagamento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; - condannare la parte procedente a risarcire i danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia. 
Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 
A fondamento della domanda la società agricola in accomandita semplice ha allegato in punto di fatto: - di aver stipulato con la ### dei ### di ### un contratto di mutuo agrario in data 10 aprile 2009 dell'importo di € 800.000,00 e che #### e BIANCHI sarebbero intervenuti in tale sede quali garanti; - che sarebbe stata accesa ipoteca volontaria sui beni della società attrice; - che ai sensi dell'art. 1 e della lett. a) delle premesse del contratto, il finanziamento sarebbe stato formalmente destinato ad “acquisto e ristrutturazione di casa colonica con annesso agricolo e terreno”; - di aver ricevuto la notifica di atto di precetto in data 23 febbraio 2018 per l'importo di € 896.917,34 nonché successivo atto di pignoramento immobiliare in data 17 maggio 2018; - che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 178/2018 Tribunale di ### i beni dell'attrice sarebbero stati stimati dal CTU (####- ni) in € 844.640,00 e successivamente aggiudicati per € 630.000,00; - che in tale procedura sarebbe intervenuta, quale cessionaria del credito, ### chiedendo l'assegnazione del ricavato dalla vendita. 
In diritto, l'attrice ha eccepito: i) la nullità del mutuo agrario per difetto originario di causa ; ed invero, considerato che il finanziamento di credito agrario integrerebbe ex art.  43 D. Lgs. 385/1993 mutuo di scopo avente quale oggetto esclusivo la concessione di finanza “destinata” inderogabilmente ad attività agricole e zootecniche nonché ad attività ad esse collaterali, la provvista concessa non poteva essere utilizzata per una finalità diversa (quale quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal mutuatario verso l'istituto mutuante); ii) la nullità del contratto di mutuo ex artt. 1418 c.c. e 38 e ss. D. 
Lgs.385/1993 per superamento del limite di finanziabilità (valore cauzionale effettivo dell'immobile intesto come netto realizzo in asta giudiziaria - disciplina del mutuo fon### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 diario estensibile a quello agrario ex art. 44 T.U.B.) atteso che gli immobili concessi in garanzia, secondo la stima effettuata dall'esperto estimatore in sede di esecuzione immobiliare, avevano un valore di € 844.640,00 e sono stati aggiudicati ad € 630.000,00 (netto realizzato in asta); iii) la conseguente inidoneità dei contratti ad acquisire la natura di “titoli esecutivi” e conseguente illegittimità radicale della procedura esecutiva instaurata; iv) la nullità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria trattandosi di garanzia accessoria al contratto di mutuo e che, pertanto, ne subirebbe la medesima sorte; v) la nullità delle fideiussioni prestate; vi) la necessità di restituzione delle somme versate, ex art. 2033 c.c., sia quelle per le rate pagate, sia quelle realizzate a seguito della vendita forzata del bene; vii) il risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c..; viii) il diritto della parte esecutata a fare propria la somma ricavata dalla vendita (tramite assegnazione e/o restituzione delle somme derivate o che deriveranno dallo svolgimento della procedura esecutiva) oltre al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale ex art. 96 comma 2 c.p.c. 
Con comparsa del 5 maggio 2022 ### - ### S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo “AMCO”) si è costituita nel presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito per tutto quanto in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste attoree per non aver parte attrice proposto opposizione alla ### n. 178/2018 Tribunale di ### In via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attrice ### stelba di ### & C. ### in ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; In ulteriore subordine, e solo e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc.  22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. 
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”. 
A tal fine parte convenuta ha allegato ed eccepito: - di essersi resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, in forza di atto di scissione stipulato in data 25 novembre ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,### con ### dei ### di ### S.p.A. ### di un compendio di attività e passività identificate in tale atto così subentrando di pieno diritto a ### nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati tra cui il credito vantato da ### nei confronti della società attrice; - l'inammissibilità della domanda attore relativa alla asserita nullità del titolo esecutivo (mutuo agrario per cui è causa) e della affermata nullità “a cascata” dell'ipoteca iscritta in favore dell'### di credito e di tutti i successivi atti della procedura esecutiva R.G. ES. 178/2018 “sino addirittura addivenire alla richiesta di restituzione delle somme già assegnate ed al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'esecuzione”; - tale domanda sarebbe inammissibile perché tardiva (“la società debitrice esecutata avrebbe ben potuto e dovuto - eventualmente - avanzare le proprie (a nostro parere infondate) doglianze in tema di nullità del titolo esecutivo attraverso gli strumenti che il nostro ordinamento offre, ovvero l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione n. 178/2018 Tribunale di Livorno. Preme anzitutto evidenziare che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 22 Settembre 2021; ed invece in sede esecutiva il progetto di distribuzione delle somme ricavate è stato depositato in data 14 Gennaio 2022 (v.  doc. n. 5) ed è stato approvato in data 7 Febbraio 2022 (v. doc. n. 6). Pertanto, l'odierna attrice (peraltro costituita nella predetta esecuzione) avrebbe potuto proporre - eventualmente - relativa opposizione”); - ed infatti, la ### si sarebbe costituita nel corso dell'esecuzione in data 24 maggio 2021 senza aver mai proposto un giudizio di opposizione all'esecuzione; - che le pronunce ex adverso richiamate, diversamente da quanto preteso dalla attrice, pur nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ed all'assegnazione del ricavato della vendita, lo affermano nell'interesse di chi abbia lamentato e fatto valere la nullità del titolo esecutivo nell'unica sede ove essa può essere eccepita, vale a dire l'opposizione all'esecuzione (parlandosi nelle citate di pronunce di “esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione” e non di esecutato rimasto inerte e passivo fino alla vendita dei propri beni); - l'infondatezza, nel merito, delle domande avversarie sia in ordine all'eccepita configurazione del mutuo di scopo sia in ordine alla pretesa nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. (atteso che il mutuo per cui è causa risalirebbe al 10.4.2009, ergo a ben 10 anni di distanza rispetto al momento in cui è stata svolta la CTU nella successiva vendita forzata con conseguente non comparabilità della valutazione redatta nel 2019 con quella redatta nel 2007 - perizia di stima eseguita dal ### Leonardi del 13.2.2007 che aveva ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 stimato il valore degli immobili ipotecati in € 1.627.960,00 con conseguente mancato superamento della somma concessa a titolo di mutuo dell'80% del valore degli immobili concessi in ipoteca); - che nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione prospettata ex adverso, “sussisterebbero comunque gli estremi per la conversione oppure per la riqualificazione che si richiede del mutuo agrario stipulato il ### Rep.  80.045 racc. 22.457 a firma del #### in Portoferraio” in un “normale” mutuo ipotecario il quale, pur non beneficiando della speciale disciplina prevista dal T.U.B. in materia di mutui fondiari, avrebbe comunque legittimato l'esecuzione immobiliare promossa avendo il creditore notificato il titolo unitamente all'atto di precetto (decidendo, dunque, di non ricorrere alla norma che avrebbe esentato il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ex art. 41, comma 1 D. Lgs. 385/1993; - la carenza di legittimazione attiva di ### in ordine alla dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate atteso che “avrebbero dovuto eventualmente essere i fideiussori stessi, i ###ri ### e ### ad avanzare autonoma domanda di nullità delle proprie obbligazioni”; - l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  attesa l'infondatezza delle domande attoree ed inammissibilità del tentativo avversario di supplire alla propria inerzia in sede di esecuzione forzata. 
Con provvedimento del 14 marzo 2022, il primo Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. ###, preso atto della comunicazione relativa al decesso del difensore di parte attrice (Avv. ###, visto l'art. 301 c.p.c. dichiarava l'interruzione del giudizio. 
In data 8 aprile 2022, sempre il predetto ### letto il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato dal nuovo difensore dell'attrice (Avv. ###, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26 maggio 2022 (rinviata d'ufficio al 9 giugno 2022). 
All'udienza cartolare del 9 giugno 2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava loro i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza del 10 novembre 2022 per la discussione delle richieste istruttorie. 
All'udienza del 10 novembre 2022, il ### ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.  ###.I. dott.ssa ### (divenuta assegnataria del fascicolo de quo) con provvedimento datato 11 gennaio 2023 delegava al G.O.P. dott.ssa ### la trattazione ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 dell'udienza dell'8 giugno 2023. All'udienza de qua il G.O.P. Dott.ssa ### rimetteva la causa al Giudice titolare Dott.ssa ### La causa veniva, quindi, riassegnata dapprima in data 12 giugno 2023 allo scrivente ### dopodichè in data 23 gennaio 2024 al G.I. dott. ### e da quest'ultimo (con provvedimento del 7 febbraio 2024) rinviata al 5 giugno 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 
Con provvedimento emesso in data 28 maggio 2025, lo scrivente ### “vista l'assegnazione del fascicolo in epigrafe allo scrivente ### in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 15 maggio 2025; considerato che la causa in epigrafe, in virtù del provvedimento emesso dal precedente ### assegnatario (provvedimento dott. ### del 7 febbraio 2024), risulta fissata al 5 giugno 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato il carico istruttorio e decisorio dell'udienza del 5 giugno 2025 (anche a seguito della recente variazione tabellare prot. 1612.### avente efficacia dal 15 maggio 2025 che ha, inter alia, comportato la ridistribuzione di parte del ruolo del dott. ### tra i magistrati della ### tra cui lo scrivente ###; ritenuta la necessità, per esigenze organizzative del ruolo, di disporre un brevissimo rinvio della causa in epigrafe ad altra udienza anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione” rinviava la causa al 12 giugno 2025 per esperire il tentativo di conciliazione e, in subordine, in caso di esito negativo dello stesso, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. 
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza del 12 giugno 2025, fallito il tentativo di conciliazione, previa discussione orale, è stata emessa la seguente decisione con motivazione contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, appurata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ### S.p.A. e preso atto che nelle more del presente procedimento i vari ### assegnatari del fascicolo non avevano provveduto alla relativa declaratoria di contumacia, dichiara la contumacia della predetta convenuta.  1.1 Sempre in via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate. 
Ed invero, in sede di foglio di PC, la difesa della società attrice ha così concluso: “in via istruttoria: nell'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammesse”; formula quest'ultima eccessivamente ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 generica per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### n. 1578 del 22.7.2022). 
Trova dunque applicazione, a sfavore di ### il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). 
Ad ogni modo, le istanze istruttorie formulate dalla attrice sarebbero comunque da non accogliere perché superflue alla luce della natura documentale della presente controversia e tenuto conto dell'inammissibilità delle domande attoree.  2. Ciò premesso, le domande della società attrice sono in parte inammissibili ed in parte infondate nel merito sulla scorta della seguente decisione. 
Le eccezioni difensive della convenuta ### nella parte in cui censurano l'inammissibilità delle domande attoree volte a far valere la nullità del mutuo agrario per cui è causa posto a fondamento dell'azione esecutiva immobiliare in danno della società agricola debitrice esecutata (e delle conseguenti domande “a cascata” volte a far dichiarare la nullità dell'ipoteca concessa e l'inesistenza del diritto ad agire in executivis del creditore procedente con annesse rivendicate declaratorie di nullità della procedura esecutiva e dei relativi atti - ivi inclusa la vendita dei beni staggiti - e della annessa richiesta di assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata) sono fondate e meritano accoglimento. 
Ed invero, le domande della società attrice integrano, in tutta evidenza, una opposizione all'esecuzione che ### non ha introdotto tempestivamente all'interno della procedura esecutiva n. 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di ### Sezione ### e che ha visto quali beni staggiti i beni immobili rispetto ai quali la società attrice aveva concesso ipoteca in relazione al mutuo agrario per cui è causa (segnatamente, mutuo agrario stipulato dalla medesima ### di ### & C. ### in ### e la allora creditrice ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ### dei ### di ### in data ### per ### 800.000,00 - cfr. doc. 1 allegato ad atto di citazione, mutuo agrario del 10.04.2009 Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del #### in ###. 
Le argomentazioni spese da ### in sede di prima memoria istruttoria ex art.  183 comma 6 c.p.c. e reiterate in sede di scritto difensivo conclusionale secondo cui l'accertamento di nullità/illegittimità degli atti della procedura esecutiva de qua sarebbe una azione di accertamento autonoma non possono condividersi. 
Un'azione di accertamento del genere (tesa, cioè, alla declaratoria di illegittimità degli atti della procedura) non può che considerarsi di per sé inammissibile perché proposta al di fuori del procedimento esecutivo, posta l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata (per tutte, Cass. 12127/2020) e la necessità di ricorrere se del caso, incidentalmente, alle opposizioni esecutive, che hanno come comune denominatore la considerazione che il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n. 11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., 28387/20, punto 60 delle ragioni della decisione; cfr., da ultimo, in motivazione, ### zione civile sez. III, 16/05/2023, n.13362).  ### di citazione introduttivo del presente giudizio è stato pacificamente notificato ad ### in data 22 Settembre 2021 allorquando in sede esecutiva il progetto di distribuzione delle somme ricavate risultava esser già stato depositato in data 14 Gennaio 2022 (cfr. all. n. 5 di cui alla produzione documentale di parte convenuta) ed approvato in data 7 Febbraio 2022 (all. n. 6 di cui alla produzione documentale di parte convenuta). 
Pertanto, l'odierna attrice (peraltro costituita nella predetta procedura esecutiva con comparsa del 24 maggio 2021) avrebbe potuto proporre la relativa e tempestiva opposizione. 
Per contro, la società attrice è rimasta ingiustificatamente inerte e non ha coltivato alcuna opposizione all'esecuzione - rimedio quest'ultimo alla stessa apprestato per eccepire la nullità della procedura esecutiva perché instaurata in suo danno in ipotizzata assenza di titolo esecutivo valido (nulla executio sine titulo). 
Non può ### dunque, giovarsi del presente giudizio dalla stessa definito quale ordinario giudizio autonomo di cognizione avente ad oggetto la pretesa nullità/inefficacia del contratto di mutuo stipulato inter partes perché altrimenti, a voler in ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ipotesi (e solo in ipotesi) ritener fondate le doglianze dalla stessa articolate avverso il predetto contratto si sovvertirebbe del tutto ingiustificatamente ed arbitrariamente l'assetto normativo processuale previsto per le opposizioni esecutive e sui relativi termini di decadenza (norme quest'ultime di evidente interesse pubblico). 
In conclusione, la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e di illegittimità degli atti della procedura esecutiva - da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (svolta peraltro in assenza della necessaria ed imprescindibile fase “cautelare” dinanzi al Giudice dell'esecuzione) - e la richiesta di conseguente restituzione delle somme corrisposte in sede esecutiva o di risarcimento danni, avanzate in questa sede ###### è da ritenersi inammissibili poiché coltivate davanti ad un Giudice che non può avere competenza in ordine alla validità di un titolo esecutivo già ritenuto idoneo dal Giudice dell'### in sede di esecuzione forzata (tanto da legittimare addirittura la vendita dei beni) e la cui validità non è stata contestata in quella sede mediante rituale opposizione dall'esecutato. 
Ciò, al netto della infondatezza anche nel merito delle doglianze della società attrice in punto di nullità del mutuo agrario per difetto di causa perché, di fatto, simulante un mutuo “solutorio” (id est, mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutatario verso il mutuante) e, pertanto, asseritamente inidoneo a costituire titolo esecutivo. 
Ed invero, in adesione al recente e condivisibile orientamento delle ### prema Corte è da ritenersi valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio" (### U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, Rv. 674008 - 01).  ### nella richiamata pronuncia hanno avuto modo di prendere posizione anche sul fatto che la finalizzazione del mutuo fondiario (la cui normativa, per stessa ammissione dell'attrice, è applicabile al mutuo agrario per cui è causa) al ripianamento di debiti pregressi non può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa: “### per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappre### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 sentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'e- ventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. 1517 del 2021)”.  ### la doglianza di ### sulla pretesa nullità del mutuo concessole per mancata osservanza del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38, comma 2, d.lgs.  385 del 19931, ferma l'insuperabile declaratoria di inammissibilità della domanda, si pa1 Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («### delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che «la ### d'### in conformità delle deliberazioni del ### [### interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti». 
Sulla base di questa norma, il ### (### interministeriale per il credito e per il risparmio), con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla ### d'### con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «### in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. ### n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. La questione della rilevanza del superamento della suddetta soglia di finanziabilità è stata variamente risolta, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza di legittimità.  ### più risalente, secondo il quale tale superamento sarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, non rientrando nell'ambito delle nullità testuali previste della previsione di cui all'art.  117, comma 8, del d.lgs. n.385 del 1993 (Cass. 28/11/2013, n. 26672; Cass. 04/11/2015, n. 22446), era stato superato dalla giurisprudenza successiva, che aveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango di norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuo fondiario. 
Sulla base di tale condivisa premessa, peraltro, le successive pronunce di questa Corte avevano dato luogo a due divergenti indirizzi.  ### il primo, più rigoroso, il travalicamento della soglia avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ..  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 lesa infondata sol che si richiami la nota pronuncia delle ### n. ### del 16/11/2022 ove è stato stabilito, al contrario di quanto affermato dall'attrice, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, poiché l'art. 38, comma 2, t.u.b. - non essendo una disposizione determinativa del contenuto, né posta presidio della validità del negozio, bensì un elemento meQuesto rigoroso orientamento traeva argomento dal rilievo che il limite di finanziabilità, ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, costituiva un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, diretto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa ( 13/07/2017, n. 17352; Cass. 31/07/2017, n. 19016; Cass. 28/05/2018, n. 13286; Cass. 24/09/2018, 22466). 
Per il secondo indirizzo, invece, pur dovendosi condividere la valutazione circa la finalizzazione della disciplina sulla soglia di finanziabilità del mutuo fondiario alla tutela di interessi pubblici, tuttavia la violazione del limite non avrebbe comportato la nullità, bensì, previa riqualificazione giudiziale del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, la disapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispetto della soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 e ss. del d.lgs.  n. 385/1993, in primo luogo della norma (art. 41) che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo (Cass. 28/06/2019, n. 17439; Cass., Ord. int., 08/03/2022, n. 7509). Questo diverso orientamento, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla dottrina e delle questioni sollevate dalla giurisprudenza di merito, aveva posto in luce i limiti della teoria della nullità, sia sotto il profilo genetico che sotto il profilo funzionale. Sotto il primo profilo, si era evidenziato che la predetta teoria, nel prefigurare la nullità radicale del contratto con la sola salvezza della conversione, muoveva dal presupposto evidente che si trattasse di un tipo negoziale diverso o comunque di un contratto differente rispetto al mutuo ipotecario ordinario; presupposto che, peraltro, si sarebbe posto in contrasto con il rilievo che il mutuo fondiario costituiva, invece, un sottotipo o, comunque, una species rispetto al genus mutuo ipotecario, per l'evidente preponderanza di elementi in comune - precipuamente quelli della causa e dell'oggetto - e la presenza, nel primo, soltanto di elementi accidentali caratterizzanti. Sotto il secondo profilo, si era posto in luce il carattere eccessivo della misura applicata rispetto alla finalità della norma violata, la cui ratio avrebbe dovuto individuarsi nell'esigenza di assicurare la stabilità del mercato attraverso la stabilità del singolo operatore del credito; stabilità che sarebbe stata minata dalle implicazioni della comminatoria di integrale nullità del mutuo (e con esso, dell'accessoria garanzia ipotecaria), in ragione della retrocessione della pretesa creditoria a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., nonostante l'avvenuta erogazione del capitale. Per l'orientamento in esame, dunque, diversamente che per quello più rigoroso, il limite di finanziabilità non avrebbe costituito un limite assolutamente inderogabile dall'autonomia privata nel porre in essere operazioni di finanziamento, ma avrebbe costituito, più modestamente, elemento conformativo di quella particolare species del genus mutuo, rappresentata dal mutuo fondiario, talché il suo superamento non avrebbe comportato la nullità dell'operazione negoziale (ovviabile solo con il difficile rimedio della conversione), ma semplicemente la qualificabilità della fattispecie in termini di mutuo ordinario e, per conseguenza, l'applicazione della disciplina ordinaria in luogo di quella speciale. 
La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è stata rimessa alle ### di questa Corte come questione di massima di particolare importanza. ### con sentenza 16/11/2022, n. ###, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'### di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le ### hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale" - non rappresenta una norma di natura imperativa, la cui violazione sia suscettibile di determinare la nullità del contratto (sanzione che, anzi, condurrebbe al pregiudizio dell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere, in una sorta di eterogenesi dei fini; cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. ### del 16/11/2022, Rv. 666194 - 01; in senso conforme, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023, Rv. 667138 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023, Rv. 667081 - 01; in tal senso, da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 19 del 02/01/2025, Rv. 673590 - 01). 
A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, lo scrivente ### ritiene necessario prestare osservanza ed assicurare continuità, non apparendo neppure opportuno porre il problema della sua rimeditazione a così breve intervallo temporale dalla surrichiamata pronuncia. 
Quanto poi alla domanda attorea con cui è stata genericamente eccepita l'inefficacia delle fideiussioni prestate, si impone la reiezione atteso che, come tempestivamente e correttamente argomentato da ### difetta in capo alla società attrice la legittimazione attiva in parte qua.  ### infondata nel merito è infine la domanda risarcitoria formulata da parte attrice e volta ad ottenere il ristoro dei “danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia”. 
Premesso che, diversamente da quanto assunto dalla società attrice, non si può affermare che la procedura esecutiva intrapresa in suo danno sia illegittima sussistendo sin dall'inizio della stessa un titolo esecutivo (la cui validità non è mai stata posta in discussione dal debitore esecutato nei rituali e tempestivi rimedi processuali - opposizioni esecutive - posti a sua disposizione) e considerato, pertanto, la carenza nel caso di specie sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. invocata da ### si deve dare atto che finanche la giurisprudenza citata dalla attrice a fondamento della esperibilità della presente domanda risarcitoria non depone in favore della società agricola attrice. 
Ed invero, nella pronuncia delle ### n. 21110 del 28/11/2012 (Rv. 624256 - 01) viene ribadita la necessità che l'esecutato debba far confluire dapprima le proprie ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 doglianze nella procedura esecutiva e solamente dopo, ad esito vittorioso del giudizio di opposizione esecutiva, potrà sia ottenere il ricavato della vendita che eventualmente agire per il risarcimento dei danni nei confronti del creditore che colposamente abbia agito in executivis non avendone titolo (cfr. punto 6.2., pag. 11 della citata pronuncia “6.2 La tutela che l'ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario (nei termini di cui s'è detto), pur quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell'ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato. A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l'esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o comunque non sia stata concessa, all'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione non soltanto competerà il ricavato della vendita ma si offrirà anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che colposamente - ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c.- abbia agito in executivis non avendone titolo”.) ### l'ulteriore pronuncia richiamata dall'attrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01), ad una attenta disamina, non giustifica la proponibilità in assoluto in via autonoma della domanda risarcitoria da pignoramento illegittimo ex art.  96 c.p.c.2. 
Ed invero, premesso che la pronuncia de qua ha confermato il tradizionale orientamento secondo cui la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96, comma 2, c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (da ul2 Sul punto, la Suprema Corte ha dato risposte non sempre univoche.  ### un primo orientamento, più risalente e largamente maggioritario, la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96, comma 2, c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (da ultimo, ma ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01; ### 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015, Rv. 636592 - 01). 
Per un secondo, più recente e minoritario orientamento, invece, la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. potrebbe essere proposta in via autonom; non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse "meritevole di tutela" del danneggiato (questo principio è stato affermato da due decisioni: ### 3, Ordinanza n. 25862 del 31/10/2017, Rv. 646030 - 01, e ### 1, Sentenza 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 - 01). 
La Suprema Corte nella decisione richiamata dalla ditta attrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01) ha ritenuto meritevole di conferma l'orientamento tradizionale non condividendo l''opinione secondo cui la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela".  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 timo, ma ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015, Rv. 636592 - 01), ergo, nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato ovvero ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro, la ### ha ammesso la deroga alla regola de qua solo in due casi: l'impossibilità di fatto e l'impossibilità di diritto di proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 comma 2 c.p.c. (ipotesi entrambi non ricorrenti nel caso di specie). 
Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv. 250786 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972, Rv.  ### - 01). 
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c. p.c.. Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. “Tuttavia non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 06/05/2010, Rv. 612644 - 01; ### 20/11/2009, Rv. 610752 - 01; Sez. 24/05/2003, Rv. 563527 - 01)”. 
Sul punto, si sono, da ultimo, pronunciate finanche le ### della ### con la sentenza n. 25478/2021, stabilendo che: “### con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di forma### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 zione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo”. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare atto che l'attrice non avendo proposto opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e pacificamente non ricorrendo nel caso di specie le uniche due ipotesi di deroga alla proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 comma 2 c.p.c. dinanzi al “giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza” (vale a dire l'ipotesi di impossibilità di fatto e l'ipotesi di impossibilità di diritto di proposizione della relativa domanda), non può in questa sede ###via autonoma tale domanda risarcitoria; domanda, pertanto, che merita integrale reiezione. 
Ogni altra domanda avanzata da parte attrice e comunque connessa all'eccepita nullità del “titolo esecutivo”, alla illegittimità della procedura esecutiva instaurata ed alle rivendicazioni in ordine alla generica restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate a titolo di rate pagate di mutuo, alla inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria ed alla richiesta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti merita reiezione.  3. Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione3 e decisio3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). 
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).  ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 nale , tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore indeterminabile complessità media) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta le domande formulate dalla società attrice #### & C. SOCIETÀ ### perché inammissibili ed infondate per le ragioni di cui in parte motiva; - ### & C. SOCIETÀ #### a rifondere a parte convenuta ### - ### S.p.A. le spese del presente procedimento che si liquidano in € 10.860,00 oltre rimborso forfettario (15%), ed accessori come per legge. 
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza. 
Così deciso in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di ### Il Giudice dott. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00

causa n. 2941/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi, Luigi Pagano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8590/2025 del 01-10-2025

... ad esso attore l'immobile sito in Napoli alla ###. Bianchi n.1, riportato nel N.C.E.U. al foglio 9. P.lla 52, sub 107; egli aveva proposto azione ex art. 2932 c.c., con domanda giudiziale ritualmente trascritta, al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre sancito dal predetto preliminare; il relativo giudizio si concludeva con sentenza n.4494/2004, del 20.4.2004 di questo Tribunale, di rigetto della domanda, riformata con successiva sentenza n.1066/2010, del 25/3/2010, della Corte di Appello di Napoli, che dichiarava il trasferimento in favore di esso attore della proprietà dell'immobile di cui al preliminare di vendita del 22.3.2000, subordinandolo al versamento, da parte di ### ed in favore della ### s.r.l., della residua somma di €.51.645,68, oltre interessi legali dalla data ultima prevista per la stipula (31.12.2000) fino all'effettivo pagamento, ed accollo della quota di mutuo di €.87.797,67, in favore dei creditori ipotecari; detta sentenza era gravata di ricorso per cassazione dalla cessionaria del credito ipotecario ### a r.l. e per essa dalla ### già ### S.p.a., che veniva rigettato; esso attore aveva corrisposto alla creditrice cessionaria (leggi tutto)...

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N. 9253/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. ### pronunzia la seguente ### nelle cause riunite iscritte ai nn. 9253/2023 e 6947/2024 r.g.a.c. ### C.F. ###, residente in - SE ### - U.K., London, ### 404 ###, 10 ###, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla ### di ### 255, giusta procura in calce all'atto di citazione #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), nella qualità di socie della cancellata società “### S.r.l.” (P.IVA ###), e ### (C.F. ###), nella qualità di ultimo amministratore della predetta società, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.###, presso di lui elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Depretis n. 102 ###: ### udienza del 25/09/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte: ### E ### ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio la ### S.R.L. esponendo che: con contratto preliminare di vendita del 22.3.2000, la ### s.r.l. prometteva di vendere ad esso attore l'immobile sito in Napoli alla ###. Bianchi n.1, riportato nel N.C.E.U. al foglio 9. P.lla 52, sub 107; egli aveva proposto azione ex art. 2932 c.c., con domanda giudiziale ritualmente trascritta, al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre sancito dal predetto preliminare; il relativo giudizio si concludeva con sentenza n.4494/2004, del 20.4.2004 di questo Tribunale, di rigetto della domanda, riformata con successiva sentenza n.1066/2010, del 25/3/2010, della Corte di
Appello di Napoli, che dichiarava il trasferimento in favore di esso attore della proprietà dell'immobile di cui al preliminare di vendita del 22.3.2000, subordinandolo al versamento, da parte di ### ed in favore della ### s.r.l., della residua somma di €.51.645,68, oltre interessi legali dalla data ultima prevista per la stipula (31.12.2000) fino all'effettivo pagamento, ed accollo della quota di mutuo di €.87.797,67, in favore dei creditori ipotecari; detta sentenza era gravata di ricorso per cassazione dalla cessionaria del credito ipotecario ### a r.l. e per essa dalla ### già ### S.p.a., che veniva rigettato; esso attore aveva corrisposto alla creditrice cessionaria quanto a quest'ultima dovuto, conseguendo il consenso della stessa alla cancellazione delle ipoteche.
Tanto premesso, ritenuto che il decorso del termine decennale di prescrizione e l'acquiescenza della convenuta alla decisione favorevole ad esso attore, avesse determinato l'estinzione del diritto della ### S.R.L. al pagamento della somma di €.51.645,68, concludeva chiedendo: “I.Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 329 c.p.c, l'intervenuta prescrizione del diritto della ### ad ottenere dal sig. ### il pagamento della somma complessiva di €.51.645,68 (cinquatunomilasicentoquarantacinque/68).
II.Per l'effetto ordinare la cancellazione della relativa formalità pregiudizievole insistente sull'immobile sito in Napoli alla ###. Bianchi n.1 di proprietà del sig. ### Manzo”; con vittoria di spese.
Si costituiva la ### S.R.L., contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva, in particolare, che il mancato pagamento da parte dell'attore della somma di €.51.645,68, posta a suo carico dalla sentenza della Corte di Appello, aveva comportato il mancato prodursi dell'effetto traslativo sancito da detta decisione.
Sottolineava, poi, che la condotta inadempiente serbata in tal guisa dal ### aveva comportato la risoluzione del vincolo negoziale instauratosi ope judicis, con conseguente diritto di essa convenuta alla liberazione dell'immobile, di cui era tuttora proprietaria.
Affermava, inoltre, che il decorso del tempo aveva determinato l'estinzione per prescrizione anche dei diritti dell'attore derivanti dalla sentenza, ivi compreso quello in questa sede reclamato.
Resisteva, infine, all'avversa eccezione di prescrizione, sul rilievo che il dies a quo coincidesse con la conclusione del giudizio di
Cassazione, del quale essa convenuta era stata parte - ancorchè non costituita.
Concludeva, quindi, chiedendo: “1)dichiarare inammissibile, o comunque rigettare ogni avversa domanda in quanto prescritta o comunque infondata; 2)stante l'inadempimento dell'attore che non ha versato il saldo prezzo di euro 51.645,68, maggiorato degli interessi legali dal 31/12/2000 (per il complessivo importo di euro 73.018,38), ed ha altresì violato il canone di buona fede fissato dall'art.1375 c.c., accertare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art.1457, II comma, c.c. o, alternativamente, emettere statuizione di risoluzione, ai sensi dell'art.1453 c.c., degli effetti costitutivi di cui alla sentenza della
Corte d'Appello n.1066/2010 e comunque del rapporto che da essa scaturito, o ancora del contratto preliminare del 22/03/2000 i cui effetti sono stati prodotti dalla indicata sentenza resa ai sensi dell'art.2932 c.c.; tutto ciò avuto riguardo all'immobile - che ne costituisce l'oggetto - sito in Napoli, alla ### n.1, interno 7, disposto su tre livelli, ubicato ai piani 2° e 3°, con annesso terrazzo di copertura di esclusiva pertinenza su tutta l'area dello stabile, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, #### alla partita 41186, foglio 9, particella 52, subalterno 107; 3)subordinatamente, accertare il mancato verificarsi della condizione sospensiva apposta alla sentenza resa dalla Corte d'Appello n.1066/2010, dichiarando privo di effetti la suddetta decisione, o comunque, il rapporto scaturito dalla stessa; 4)all'esito dell'accoglimento di una qualsiasi delle suddette domande riconvenzionali, condannare il #### a rilasciare il suddetto immobile libero da persone e cose in favore della società convenuta”; con vittoria di spese.
Radicatasi la lite, stante la documentata cancellazione della società convenuta dal Registro delle ### il giudizio veniva interrotto, e poi riassunto dai costituiti ### e ### in qualità di socie della cancellata ### S.r.l., e da ### quale ultimo amministratore della società stessa.
Poichè, nelle more del giudizio, l'attore aveva depositato ricorso, di contenuto analogo a quello già pendente, indirizzato nei confronti delle predette ### e ### i due procedimenti venivano riuniti, sussistendo evidente connessione sia soggettiva che oggettiva.
Indi all'odierna udienza del 25/09/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________________
Preliminarmente va confermata la legittimazione - da intendersi quale titolarità dal lato attivo e passivo della res controversa - delle parti, sostanzialmente non contestata, pervenendo le - pur articolate - argomentazioni svolte da entrambe le difese sul punto - con particolare riferimento alla posizione delle costituite germane ### - a conclusioni convergenti.
Nel merito, si osserva che la domanda attorea, in ultima analisi finalizzata all'accertamento negativo del credito nascente dalla resa decisione ex art.2932 c.c., ed alla liberazione dell'immobile che ne fu l'oggetto dalla formalità pregiudizievole che su di esso grava, si fonda sul presupposto che le ragioni della sussistenza di tale formalità sono venute meno, stante la prescrizione del diritto della controparte ad ottenere il pagamento della somma di euro 51.645,68 che, con sentenza costitutiva del 25/3/2010, la Corte di Appello di Napoli aveva posto a suo carico. ### della prescrizione dell'altrui diritto di credito, sostanzialmente condivisibile e non validamente contestata - anzi, per certi versi implicitamente fatta propria anche - dalla parte convenuta, trova decisiva conferma nella considerazione del decorso del termine decennale dal passaggio in giudicato dell'indicata decisione, che comporta l'estinzione del diritto in questione ex art.2946 Senonchè, alla prescrizione del diritto sancito da uno dei capi del dispositivo della sentenza del marzo 2010, non consegue, tuttavia, come parrebbe opinare la difesa dell'attore, l'automatico consolidarsi degli ulteriori effetti della sentenza stessa, che il ### invoca a sostegno delle sue ragioni.
La decisione della Corte di Appello, infatti, pacificamente subordinava il prodursi di tali effetti ulteriori, sostanziantisi in ultima analisi nel trasferimento in capo all'attore della proprietà del cespite già oggetto del preliminare del marzo 2000, al pagamento del corrispettivo dovuto, rappresentato in parte dall'accollo del mutuo gravante sul cespite, ed in parte dalla somma di euro 51.645,68 - oltre interessi dal 31.12.2000 - che il ### avrebbe dovuto corrispondere alla ### s.r.l., nella cui posizione processuale sono subentrate le germane #### ha adempiuto solo la prima delle anzidette obbligazioni, mentre è restato - pacificamente - inadempiente alla seconda.
Da tali incontestati presupposti di fatto la difesa dell'attore fa discendere l'avvenuto definitivo cristallizzarsi dell'effetto, favorevole al ### dell'acquisto da parte di quest'ultimo della proprietà del bene già oggetto del preliminare del marzo 2000, per essere ormai venuta meno - per l'intervenuta prescrizione - la possibilità, per la parte venditrice, di far valere contro di lui, al fine di conseguire il pagamento del prezzo, il titolo rappresentato dalla sentenza costitutiva del 25/3/2010.
Tuttavia, l'impossibilità per la parte venditrice di reclamare il diritto a percepire la somma pattuita quale corrispettivo della compravendita, non comporta necessariamente la perdita anche del bene di cui quella somma rappresentava il prezzo.
In altre parole, la prescrizione del diritto di credito nascente dalla sentenza del marzo 2010 non esclude, di per sé, la facoltà per la parte ### venditrice, di invocare a proprio favore lo scioglimento - causato dall'altrui inadempimento - di quel sinallagma cui la pronuncia ex art.2932 c.c. è pur sempre subordinata.
A mente del secondo comma della norma citata, infatti, nell'ipotesi in cui, come nella specie, il contratto preliminare cui non sia seguita l'intesa definitiva abbia ad oggetto “il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
E', perciò, il medesimo dettato normativo ad imporre che la sentenza costitutiva “che produca gli effetti del contratto non concluso” sia conforme alla natura corrispettiva del negozio cui è destinata a sostituirsi.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale che la convenuta ### e per essa le costituite sue socie, ha proposto onde ottenere la risoluzione del vincolo instaurato a seguito della sentenza costitutiva del marzo 2010, risulta senza dubbio ammissibile, essendo peraltro fondata su di un presupposto - l'inadempimento del ### all'obbligo di pagamento del prezzo - che - giova qui sottolineare - è del tutto pacifico.
Essendo quindi assolutamente incontestato il presupposto di fatto - l'inadempimento del ### all'obbligo di pagamento del prezzo - di tale domanda riconvenzionale, resta però da stabilire se essa sia soggetta alla medesima sorte del credito pecuniario che di quell'inadempimento costituisce l'oggetto, e cioè se anch'essa sia da ritenersi prescritta.
A sostegno del permanere del diritto alla risoluzione, la difesa di parte convenuta invoca l'opinione giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento, ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte.
Richiama, in particolare, l'opinione espressa dal S.C. (Cass.16/01/2006 n.690) secondo cui l'offerta del pagamento, effettuata dall'acquirente dopo il decorso del termine decennale dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva, integra inadempimento grave ex art.1455 La difesa dell'attore invoca in contrario un più recente arresto della Cassazione, in cui si afferma che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo (Cass. Civ n.8164 del 22.3.2023).
A tale prospettazione la difesa di parte convenuta ha replicato, manifestando dissenso rispetto alla qualificazione della clausola, contenuta nella sentenza del marzo 2010, di subordinazione del trasferimento del bene al pagamento del prezzo, in termini di elemento essenziale intrinseco alla fattispecie, piuttosto che di condizione sospensiva dell'effetto traslativo.
Osserva in proposito questo Giudice che l'affermazione della natura di condizione sospensiva del pagamento del prezzo ancora dovuto, si rinviene, in particolare, in Cass. n.20226 del 31.7.2018 (peraltro richiamata da Cass. Civ n.8164 del 22.3.2023, che, tuttavia, come di qui a poco si dirà, se ne discosta in maniera netta, ancorchè non ex professo), ove il S.C. espressamente afferma che “...il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promittente compratore), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza, o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promittente compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo”.
Da tale ricostruzione il più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ n.8164 del 22.3.2023) si discosta, precisando che nella fattispecie in esame non può ravvisarsi alcun automatismo, come accadrebbe nell'ipotesi in cui il pagamento del prezzo fosse configurabile quale vera e propria condizione sospensiva, giacché l'effetto traslativo è destinato a prodursi al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., onde solo una pronuncia di risoluzione può determinarne il venir meno, risolvendo il vincolo negoziale instauratosi con la sentenza costitutiva.
Le anzidette, divergenti, opinioni giurisprudenziali, cui ciascuna delle parti ha fatto riferimento onde sostenere le opposte ragioni, ad avviso di questo Giudice, tuttavia, conducono, nella specie, alla medesima conclusione.
Nel caso che ne occupa, infatti, la parte ### venditrice ha proposto domanda di risoluzione, onde la scelta per la più risalente, ovvero in favore della più recente opinione del S.C. non risulta decisiva, salva, evidentemente, la considerazione che, ove si trattasse di mancato avveramento di condizione sospensiva, l'acquisto del ### sarebbe da escludersi con effetto ex tunc, in ragione dell'incontestabile inadempimento di quest'ultimo (che non solo ha omesso il pagamento del prezzo, ma con la presente azione ha manifestato in maniera inequivoca l'intenzione di non assolvere tale obbligo).
La conclusione non muta, tuttavia, anche rispetto alla risoluzione.
Non vi è dubbio, infatti, che il mancato pagamento del prezzo integri un inadempimento di non scarsa importanza per la parte creditrice, come, del resto, chiarito proprio dal precedente giurisprudenziale invocato dall'attore, ove si legge che “...la mora del promissario compratore, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva che dispone l'effetto traslativo, assume i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo e giustificando la pretesa di risoluzione della sentenza-contratto” (Cass. Civ n.8164 del 22.3.2023).
Nè può ritenersi che l'azione di risoluzione risulti preclusa dal decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, mentre il diritto al pagamento del prezzo insorge in capo al ### venditore con il passaggio in giudicato della sentenza ex art.2932 c.c., l'azione di risoluzione è esercitabile esclusivamente a seguito del verificarsi del presupposto dell'inadempimento “di non scarsa importanza”, che ricorre quando il pagamento non intervenga nel termine fissato dalla sentenza, ovvero (come nella specie, non rinvenendosi nella sentenza del marzo 2010 la fissazione di un termine) entro un “congruo lasso di tempo necessario” (cfr. in tal senso, ex plurimis, ancora una volta Cass. Civ n.8164 del 22.3.2023), intervallo temporale, questo, che è venuto a scadere il ### (data in cui il ### ha estinto il debito ipotecario) ovvero, al più tardi, il ###, data di conclusione del giudizio di Cassazione.
Appare evidente, infatti, che, in difetto della liberazione dell'immobile dal peso rappresentato dall'iscrizione ipotecaria, l'attore era esposto al rischio di vedersi privare del bene oggetto del giudizio, rischio definitivamente scongiurato solo con la cancellazione dell'ipoteca, senza la quale il pagamento del residuo prezzo da parte del ### avrebbe potuto essere potenzialmente improduttivo dell'effetto desiderato, dovendo cedere di fronte al potiore diritto del creditore ipotecario.
E' appena il caso di rilevare che, rispetto ad entrambe le date indicate, il termine decennale di prescrizione non risulta maturato. 
La domanda principale va quindi rigettata, non già in quanto si palesi infondato il chiesto accertamento negativo, che appare anzi per certi versi muovere da presupposti pacifici, bensì per essere proposta da soggetto privo di legittimazione, essendo il diritto da egli vantato venuto meno per effetto della risoluzione del vincolo negoziale per inadempimento.
La domanda riconvenzionale va invece accolta, con conseguente condanna del ### al rilascio del bene di cui non è più proprietario, ed alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda principale; - accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto: dichiara risolti gli effetti della sentenza della Corte d'Appello n.1066/2010 del 25/3/2010 con la quale era disposto il trasferimento a favore di ### della proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla ### n.1, interno 7, disposto su tre livelli, ubicato ai piani 2° e 3°, con annesso terrazzo di copertura di esclusiva pertinenza su tutta l'area dello stabile, riportato nel N.C.E.U. del
Comune di Napoli, #### alla partita 41186, foglio 9, particella 52, subalterno 107, e condanna ### a rilasciare il predetto immobile; - condanna ### al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che si liquidano in ### 8.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 25/09/2025

causa n. 9253/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pappalardo Vincenzo, Ferraro Ignazio Antonino

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3833/2025 del 29-09-2025

... ### R.G. n. 7329/2024 ### nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO Il Tribunale di Salerno - I ### civile - composto dai magistrati: Dott.ssa ###ssa ### est. ###ssa ### riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 7329/2024 R.G. aventi ad oggetto: divorzio contenzioso vertente TRA ### (CF. ###), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. ### elett.te domiciliat ###atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE E ### (CF. ###) RESISTENTE CONTUMACE C O N AVV. ### (CF. ###), quale curatore speciale delle minori ### (20.11.2007) e ### (30.06.2009) L'###.###: come da verbale di udienza del 23.9.2025. ### R.G. n. 7329/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### [nata a #### in data ### (CF. ###)] ha chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### [nato a ### in data ### (CF. ###)] in data ### in #### e dal quale erano nate le figlie minori ### (20.11.2007) e ### (30.06.2009). La ricorrente chiedeva inoltre: 1) di dichiarare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ### nei confronti delle figlie minori ### e ### 2) in (leggi tutto)...

testo integrale

### R.G. n. 7329/2024 ### nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO Il Tribunale di Salerno - I ### civile - composto dai magistrati: Dott.ssa ###ssa ### est.  ###ssa ### riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 7329/2024 R.G.  aventi ad oggetto: divorzio contenzioso vertente TRA ### (CF. ###), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. ### elett.te domiciliat ###atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE E ### (CF. ###) RESISTENTE CONTUMACE C O N AVV. ### (CF. ###), quale curatore speciale delle minori ### (20.11.2007) e ### (30.06.2009) L'###.###: come da verbale di udienza del 23.9.2025. ### R.G. n. 7329/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### [nata a #### in data ### (CF. ###)] ha chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### [nato a ### in data ### (CF. ###)] in data ### in #### e dal quale erano nate le figlie minori ### (20.11.2007) e ### (30.06.2009). 
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) di dichiarare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ### nei confronti delle figlie minori ### e ### 2) in subordine l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre; 3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 200,00 per figlia oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. 
Attesa la domanda ex art. 330 c.c. proposta dalla ricorrente, il G.D. nominava l'Avv. ### curatore speciale delle minori che si costituiva con comparsa del 14.2.2025.  ### restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. 
Alla udienza del 10.6.2025 il G.D. sentiva la ricorrente. 
All'udienza del 23.9.2025 veniva effettuato l'ascolto delle minori e, di seguito, il G.D. invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. 
La curatrice speciale concludeva per l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre e parte ricorrente si associava a tali conclusioni rinunciando alla domanda di decadenza ex art. 330 ###.D. preso assegnava la causa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c. 
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. 
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di ### R.G. n. 7329/2024 rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della ### È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.  898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al ### del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. 
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. 
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. 
Va dunque accolta la relativa domanda. 
B) Dal matrimonio sono nate le figlie minori nate le figlie minori ### (20.11.2007) e ### (30.06.2009), entrambe ascoltate alla udienza del 23.9.2025. 
Dall'ascolto è emersa prova della perdurante sussistenza dei gravi indici di inidoneità genitoriale già emersi a carico del resistente nell'ambito del procedimento di separazione che avevano portato il Tribunale a disporre l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre. 
In particolare, la prima figlia ### ha riferito che: “### la separazione noi siamo andate via di casa con mamma. Lui era aggressivo e violento e noi siamo scappate senza avvertirlo. Nei primi anni non ho avuto rapporti con lui perché ero io che non volevo vederlo. Lui i primi tempi veniva sotto casa di mia nonna a urlare sotto il balcone, urlava insulti contro nostra madre. Poi per anni non l'ho visto né sentito fino al 2022 quando abbiamo dovuto contattarlo per fare la carta di identità valida per l'espatrio per mia sorella che doveva partire per l'Erasmus… Io sono andata solo per non far andare mamma e ### da sole. Io non sono scesa dall'auto e lui si avvicinò e si mise a urlare contro di me perché non era scesa a salutarlo. Lui chiese a mia sorella di restare in contatto perché avrebbe voluto riprendere i rapporti. Per questo motivo io alla fine ho accettato di ### R.G. n. 7329/2024 vederlo in un paio di occasioni. Inizialmente non volevo, ma mamma mi ha spinto a reincontrarlo per cercare un chiarimento. Questi incontri sono andati male perché io non riuscivo a relazionarmi con lui a causa dei brutti ricordi che ho di quando vivevamo ancora insieme. Una seconda volta sono stata a pranzo dalla mia nonna paterna ma anche in quella occasione ho capito che lui non era cambiato. Pertanto, ho deciso di non vederlo più. Io in questo momento sono serena non avendo più un rapporto con lui. Di fatto è stato il mio nonno materno a farmi da padre. Se adesso sto piangendo non è perché mi dispiace per mio padre o perché lui mi manca, ma perché ricordo tutte le brutte cose che sono successe quando ero piccola e lui era violento” (cfr. verb. ud. 23.9.2025). 
La seconda figlia ### ha riferito che: ““Io non ho ricordi di quando vivevamo tutti insieme. Io non riuscivo nemmeno a dare un volto a mio padre prima di quando sono andata a portargli le carte che doveva firmare per l'### Anche in quella occasione io sono andata con mamma solo per non farla andare da sola, non perché mi interessava vedere mio padre. Quando lui mi ha chiesto di vederci io all'inizio ci sono andata con piacere. Ero felice di avere la possibilità di conoscerlo. Le prime volte eravamo solo noi due e ci siamo sentiti un poco a disagio perché eravamo due estranei e non sapevamo di cosa parlare. In realtà io ho avuto l'impressione che lui non volesse proprio conoscermi, e mi sono chiesta perché aveva chiesto di vedermi. Ci siamo sentiti a telefono per un paio di mesi e ci siamo visti 7/8 otto volte in tutto. Alla fine, non ci siamo più visti perché io non ho voluto più avere a che fare con lui e lui ha smesso di cercarmi. Lui aveva iniziato a mostrare il suo vero carattere, tipo l'ultima volta che siamo usciti insieme lui ha iniziato ad urlare contro e a deridere un senza tetto. Ha avuto modi molto aggressivi e violenti contro questo sconosciuto che dormiva a terra. Io ho deciso di non vederlo più perché mi sono reso conto che è una persona che non ho voglia di frequentare” (cfr. verb. ud. del 23.9.2025). 
Sussistano, pertanto, tutti presupposti per confermare l'affido esclusivo rafforzato delle due minori alla madre, come richiesto anche dalla curatrice speciale. Invero, la sig.ra ### è stata nel corso degli anni l'unica reale figura genitoriale ### R.G. n. 7329/2024 esistente per le figlie, occupandosi quotidianamente e proficuamente di tutti i loro bisogni materiali e morali. 
Attesa l'età raggiunta dalle figlie (quasi 18 e 16 anni), va previsto che il padre possa incontrarle previo loro consenso organizzandosi direttamente con le medesime. 
Va altresì confermato - come richiesto dalla ricorrente - l'importo degli assegni di mantenimento per le figlie posti a carico del padre (200,00 euro a figlia) oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. 
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: - PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data ### in ####tra ### [nata a #### in data ### (CF. ###)] e ### [nato a ### in data ### (CF. ###)]; - ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello stato civile del Comune di #### per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39 n. 123 8 (Ordinamento dello ###) ed al D.P.R. n. 306/2000 (### per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile); - affida in via esclusiva alla madre ### (CF. ###) le figlie minori ### (nata in data ###) e ### (nata in data ###); le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di ciascuna minore potranno ### R.G. n. 7329/2024 essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuna figlia; - il sig. ### potrà incontrare le figlie minori, previo loro consenso, concordando direttamente con le medesime i tempi e le modalità degli incontri; - dispone che il sig. ### versi alla signora ### entro il 5 di ogni mese per il mantenimento delle figlie l'importo di euro 400,00 (200,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ### - dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie nella misura del 50%; - spese compensate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del giorno 29.9.2025 ### estensore dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 7329/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ilaria Bianchi, Costabile Caterina

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 1563/2025 del 11-03-2025

... CORTE DI APPELLO DI ROMA ### civile R.G. 985/2021 All'udienza collegiale del giorno 11/03/2025 ore 11:30 ###. ##### la causa ###i ### Avv. ### presente ###i ### Avv. ### presente ### Avv. ### *** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi La Corte trattiene la causa in decisione #### giudiziario REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: dott.ssa ### rel dott.ssa ### dott. ### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.3.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) per mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### 294; ### E ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ###### via G. Bettolo n. 17; APPELLATI ### E DI DIRITTO D (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE DI APPELLO DI ROMA ### civile R.G. 985/2021 All'udienza collegiale del giorno 11/03/2025 ore 11:30 ###. ##### la causa ###i ### Avv. ### presente ###i ### Avv. ### presente ### Avv. ### *** 
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. 
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi La Corte trattiene la causa in decisione #### giudiziario REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### così composta: dott.ssa ### rel dott.ssa ### dott. ### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.3.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) per mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### 294; ### E ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ###### via G. Bettolo n. 17; APPELLATI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### e ### hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.14321/2016 emesso in favore di ### per la somma di € 65.506,32 quale compenso per l'attività svolta. 
Nel proporre opposizione gli opponenti hanno esposto: che avevano incaricato nel 2009 gli arch. ### e ### di redigere un progetto di restauro conservativo e ristrutturazione di una loro abitazione con dependance in via venere ### 2; che la relativa DIA veniva presentata il ### da entrambi i professionisti ma l'iter burocratico veniva interrotto con ritiro della pratica; che i due professionisti venivano pagati; che nel 2011 i due architetti venivano incaricati di redigere un nuovo progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento in applicazione del ### che l'iter burocratico veniva interrotto con ritiro della pratica l'anno successivo con contestuale revoca dell'incarico senza l'ottenimento del piano paesaggistico e senza il deposito delle integrazioni al fine di rendere l'opera cantierabile; che avevano versato ai due professionisti l'importo complessivo di € 105.000,00 essendo indebita l'ulteriore richiesta di € 53.788,41 oltre IVA oggetto dell'ingiunzione quale contenuta nel parere vistato dall'Ordine di appartenenza, tenuto conto che gli elaborati grafici a supporto della richiesta di parere di congruità ed i preventivi sommario (di € 337.500,00) e particolareggiato (di € 1.077.500,00) non erano mai stati visionati ed approvati da essi opponenti; che inoltre nel frontespizio della DIA risultava come tecnico anche l'arch ### che il ### aveva determinato e richiesto il pagamento per l'attività professionale svolta quantificandola nel minor importo di € 18.876,00; che successivamente richiedeva la somma di € 42.000,00 a mezzo del legale; che a tale ultima richiesta venivano allegate due fatture nn.  28 e 31 del 2011 recanti la richiesta di acconto in luogo di due precedenti recanti la causale saldo nonché ulteriori preavvisi recanti la dicitura saldo; che infine la richiesta lievitava ad € 53.000,00 a seguito di richiesta di parere; che quanto all'assistenza per il conseguimento all'UCE di concessioni in sanatoria a seguito delle domande di rettifica presentate all'UCE nel 2009 con espressa indicazione dell'opposto ad attività svolta dal 2009 al 2014, detta attività era da ritenersi collegata al precedente incarico, a cui era conseguito il mancato accoglimento da parte dell'### ed era stata già saldata mediante il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 28.219,32; che il ### inoltre effettuava richiesta di rettifica senza averne specifico mandato; che quanto al compenso richiesto per lo spostamento di contatori elettrici detta attività veniva eseguita da ditta incaricata da essi opponenti; che l'attività quale ctp per l'atp era già stato oggetto dell'accertamento tecnico preventivo svolto nell'anno 2009 e già saldato; che tale attività era comunque priva di prova; che la restante attività di cui si chiedeva il pagamento risultava già compresa nell'attività svolta nel periodo 2008 - 2010 e già saldata; che era stata versata la somma di € 10.100,00 come da ricevuta in data ### imputati a saldo della fattura 14/2010 mai inviata ad essi opponenti; che erano stati effettuati due pagamenti per € 3.146,00 ed uno di € 2.500,00 non considerati; che quanto all'attività quale ctp per la causa ### si trattava di attività avente ad oggetto il medesimo accertamento svolto nel 2009 e già saldato. 
Si è costituito ### deducendo: che l'attività svolta riguardava una fase 1 regolarmente pagata ed una fase 2 avente ad oggetto rilievo topografico, seconda ctp progetto di massima DIA piano casa progetto paesaggistico e progetto esecutivo per la parte iniziale; che solo l'attività di tale seconda fase era oggetto della richiesta di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo; che in particolare esso ### era stato incaricato di redigere il progetto amministrativo (DIA e paesaggistico) e la successiva direzione lavori, mentre l'arch ### era stata incaricata del progetto di rilievo, progetto di massima, preventivo sommario e progetto di arredo di massima; che entrambi gli architetti erano stati incaricati del progetto esecutivo, computi e capitolati da suddividere secondo il lavoro singolarmente eseguito; che l'interruzione dell'iter burocratico iniziato con la DIA 4643/2010 era avvenuto per scelta degli opponenti, i quali volendo avvalersi della legge regionale “### Casa” avevano richiesto la modifica del progetto per poter avere una superficie in aggiunta di circa il 35%; che il progetto esecutivo architettonico era stato realizzato per circa il 40%; che in relazione ai motivi di opposizione gli stessi opponenti hanno ammesso di aver incaricato il ### dell'anno 2011 di redigere un nuovo progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento in applicazione del ### ciò che aveva portato al deposito di una nuova DIA 62996 in data ### e che l'iter burocratico veniva interrotto nel 2012 per revoca dell'incarico da parte dei committenti; che i pagamenti indicati dagli opponenti riguardavano il periodo dicembre 2008 - novembre 2010 mentre dal 2011 i pagamenti effettuati riguardano solo l'arch. ### per la parcella relativa al progetto di massima dalla stessa realizzato; che era da contestare la circostanza che gli elaborati grafici a supporto del parere di congruità ed i preventivi di spesa non erano stati approvati dagli opponenti come risultante dalla mail del 22.11.2011; che l'importo di € 10.100,00 era stato fatturato con le fatture 15/2010 e 18/2010 del 10.8.2010 aventi ad oggetto acconto prestazione professionale relativa a redazione DIA ripristino legittimità villino e dependance; che il mancato accoglimento delle domande di rettifica presentate all'UCE nel 2009 era stato conseguenza di un errore dell'### che la revoca dell'incarico non riguardava la pratica di condono e l'incarico di CTP nel giudizio contro ### che esso ### aveva redatto le osservazioni relative all'ottenimento delle nuove concessioni in accordo con i due architetti subentranti; che era provata l'attività riguardante i contatori; che le proposte e studi di fattibilità erano riscontrabili dalla documentazione; che per la redazione del rendering era riscontrabile la documentazione prodotta che era stata valutata insieme con gli opponenti nella relazione paesaggistica presentata alla ### e sottoscritta da questi ultimi; che l'arch. ### aveva redatto il progetto di massima del piano terra e primo ed esso ### quello del piano interrato; che aveva redatto il progetto amministrativo ### Ha chiesto respingere l'opposizione o in subordine stante l'integrazione del parere condannare gli opponenti al pagamento della somma di € 53.777,41. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 10190/2020, pubblicata in data ###, così statuiva: “1) ### il decreto ingiuntivo n. 14321/2016 emesso in favore di #### 2) In accoglimento della domanda di pagamento somma avanzata con lo stesso decreto condanna ### e ### al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 21.600,73 già comprensiva di oneri, oltre interessi legali dalla domanda 3) ### compensate le spese del giudizio per metà e condanna ### e ### alla rifusione in favore di #### della restante parte che liquida nell'importo complessivo di € 3.150,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.” La sentenza è motivata come segue.  “In relazione alle predette domande, eccezioni e difese, uniche tempestivamente proposte ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio va considerato: che l'opposto ha chiesto col decreto ingiuntivo il pagamento di compenso per attività svolta dal 2011 in favore degli opponenti, evidenziando in comparsa che questi ultimi avevano ammesso di aver incaricato il ### nel 2011 per la redazione di nuovo progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento in applicazione del piano casa a fronte di precedente incarico svolto dal 2008 al 2010 la cui attività era stata saldata; che sussisteva il proprio diritto ad essere pagato per l'attività svolta dall'incarico nel 2011 suindicato sino alla revoca del mandato avvenuta nel 2012; che aveva ottenuto il decreto opposto sulla base del parere rilasciato dall'Ordine di appartenenza cui era seguita una richiesta di revisione; che dall'esame di detta richiesta di revisione redatta e prodotta in atti si evince che il ### ha chiesto espressamente la quantificazione per attività svolta dal 31.3.2010 al 14.11.2014; che pertanto la richiesta di parere riguarda anche attività svolta prima del suindicato incarico e per stessa ammissione dell'opposto regolarmente pagata; che vengono altresì ivi indicati importi dei lavori di preventivo consuntivo - sui quali risulta determinato percentualmente il compenso - che sono stati specificamente contestati dagli opponenti in quanto mai visionati e approvati; che l'opposto ha controdedotto in comparsa che contestava detta circostanza che gli elaborati grafici a supporto del parere di congruità ed i preventivi di spesa non erano stati approvati dagli opponenti come risultante dalla mail del 22.11.2011 indicata come doc ###.26; che in atti risulta depositata una mail inviata dal ### al ### in data ### sub ###.25 e un doc ###.27 riguardante mail del ### diretta al Comune di ### che nella suddetta mail del 22.11.2011 il ### indica all'opponente ### che ha comunicato a ### - da ritenersi ### - la decisione progettuale di ritornare al vecchio progetto del villino esistente e indica la necessità di stilare un programma di incontri per il mese di dicembre e parte di gennaio al fine di definire le scelte progettuali ….per permettere la corretta elaborazione per la formulazione del computo metrico; che pertanto non risulta conseguentemente ed evidentemente fornita idonea prova della dedotta approvazione degli importi da parte degli opponenti in relazione al nuovo incarico. 
Sulla base di tutte le suindicate considerazioni devesi ritenere che il suindicato parere dell'Ordine - che com'è noto non contiene in sé alcuna valenza di prova o verifica da parte dell'Ordine stesso, come del resto ivi espressamente previsto, e che nella presente sede ###assume alcun valore vincolante - risulta emesso sulla base di elementi erronei e fuorvianti e risulta utilizzabile solo parzialmente. Occorre pertanto valutare le singole attività di cui si chiede il pagamento, seguendo l'elencazione contenuta nel ricorso per ingiunzione. 
Quanto all'attività sub 1 trattasi di attività indicata dall'opposto come diretta alla rettifica ed al rilascio di concessioni in sanatoria; che peraltro tale attività risulta già ricompresa nell'incarico nel 2009 avente ad oggetto anche la successiva attività di rettifica riguardante anche l'attività di rettifica, come risultante dalle fatture già emesse e pagate a saldo quali prodotte dagli opponenti; che inoltre non è contestato l'originario rigetto delle domande con successivo svolgimento da parte dell'opposto di attività indicata come necessaria ad effettuare correzioni e rettifiche; che tale attività, di cui si chiede il compenso col decreto ingiuntivo, deve intendersi come strettamente connessa a quella già svolta stante la necessità di completare l'opera ai fini del corretto e compiuto espletamento dell'incarico, anche di rettifica, già ricevuto con avvenuto pagamento dell'opera svolta. 
Quanto all'attività sub 2, non inserita nel parere, a fronte della specifica contestazione di svolgimento dell'opera da parte di altri, l'opposto ha fornito prova documentale anche con la memoria ex art. 183 6 comma n.2 c.p.c. dello svolgimento della di attività di interlocuzione e coordinamento, risultando congruo ed equo il compenso pari all'importo di € 850,00 già comprensivo di oneri. 
Quanto all'attività sub 3, non oggetto di specifica quantificazione, l'opposto non ha fornito esauriente prova venendo indicati a sostegno i doc D.02.01a4 e D.02.01a2 che non si rinvengono in atti, risultando depositato il doc ###a1 riguardante la distinta rettifica della concessione in sanatoria. 
Quanto alle attività sub 4, 5, 6 trattasi di attività non valutabili separatamente come generatrici di autonomo compenso, in quanto le prime due riguardano valutazioni ideative propedeutiche alla presentazione della redazione della Dia oggetto della richiesta sub 9, mentre quanto alla prestazione sub 6, trattasi di attività non riguardante la distinta ipotesi conseguente al ### oggetto del nuovo incarico ma bensì accertamenti ed elaborati relativi all'attività precedente, attività già svolta e pagata, come risultante altresì dalle fatture prodotte dagli opponenti. 
Quanto all'attività sub 7 in relazione alla deduzione dell'opposto in comparsa che tale attività era necessaria e conseguente all'avvenuta comune valutazione e sottoscrizione della relazione paesaggistica da parte degli opponenti, va rilevato che non risulta fornito riscontro specifico documentale della circostanza, non rinvenendosi in atti detta relazione paesaggistica sottoscritta. Quanto all'attività sub 8 gli opponenti non ne contestano specificamente lo svolgimento ritenendola peraltro già saldata con il menzionato versamento di € 10.100,00. Va in proposito considerato: che a fronte di tale contestazione l'opposto deduce che detto importo era relativo al pagamento delle fatture di acconto 15 e 18 di data 10.8.2010 e 24.9.2010 del 2010; che risulta in atti prodotta dagli opponenti la fattura 58/2009 già pagata per € 10.764,00 in epoca anteriore alle fatture 15 e 18 2010 ed avente medesima causale delle fatture 15 e 18; che detto pagamento risulta effettuato il ### prima della emissione delle fatture 15 e 18 e risulta espressamente imputato alla fattura 14/2010 che l'opposto ha prodotto in atti e che non riguarda gli opponenti ma bensì terzo soggetto. Sulla base di tali elementi da un lato le predette fatture 15 e 18 del 2010 non contengono alcuna idonea valenza documentale e dall'altro il predetto pagamento di € 10.100,00 - tenuto conto della limitazione di incarico in quanto svolto relativamente al solo il progetto di massima del piano interrato, di importo non immediatamente scorporabile dai calcoli come sopra visto inidonei del parere di revisione - può ritenersi congruo ed equo e satisfattivo dell'attività sub 8. 
Quanto all'attività sub 9 gli opponenti deducono che l'opposto inviava le fatture 28 e 31 del 2020 prodotte in atti contenenti l'avvenuta quantificazione del saldo del compenso dovuto pari ad € 9.438,00 per ciascuno di essi, salvo poi inviare con la raccomandata del legale del 21.5.2014 sia le medesime predette fatture 28 e 31 del 2010 con la modifica della dicitura acconto in luogo di saldo, sia due preavvisi di fattura nn. 1 e 2 2014 con la dicitura saldo per la medesima attività. Va in proposito considerato: che a fronte di tale specifica contestazione l'opposto nulla ha specificamente controdedotto nella comparsa di costituzione; che risultano in atti le fatture 28 2010 del 2.12.2011 a ### e ### del 13.12.2010 a ### contenenti l'avvenuta quantificazione del compenso dovuto nella misura di € 9.438,00 per ciascuno di essi espressamente determinato quale saldo dovuto; che gli opponenti hanno prodotto missiva del 10.8.2012 ad essi inviata dal ### a seguito della revoca dell'incarico; che in essa significativamente il ### fa riferimento all'attuazione del saldo degli onorari, menzionando espressamente che la richiesta di detto saldo era stata effettuata nel dicembre 2011; che conseguentemente le fatture 28 e 31 del 2010 con l'inserimento della dicitura acconto in luogo di saldo ed i due preavvisi di fattura nn. 1 e 2 2014 con la dicitura saldo per la medesima attività inviate con la raccomandata del legale del 21.5.2014 non contengono alcuna idonea valenza documentale. Sulla base di detti elementi e considerata la natura dell'attività il compenso complessivo di € 18.876,00 comprensivo degli oneri già richiesto a saldo risulta congruo ed equo. 
Per l'attività sub 10 da un lato vale quanto già sopra indicato in relazione alla non fornita idonea prova della dedotta approvazione degli importi da parte degli opponenti e dall'altro la stessa va ricompresa nell'attività sub 8. 
Quanto all'attività sub 11 trattasi di attività distinta, non oggetto della revoca dell'incarico, e di cui è stata fornita idonea documentazione. Per la relativa quantificazione può farsi riferimento alla quantificazione contenuta nella revisione del parere, laddove risultano quantificate le vacazioni, per l'importo complessivo derivante di € 1.874,73 che risulta congruo ed equo tenuto conto della complessità delle problematiche affrontate e degli importi liquidabili. Tenuto conto di quanto suesposto devesi ritenere spettante all'opposto l'importo complessivo di € 21.600,73 (€ 850,00 + € 18.876,00 + € 1.874,73) già comprensivo di oneri, oltre interessi legali dalla domanda, da cui non può scomputarsi né i dedotti importi di € 3.146,00 in quanto non quietanzati nè esaurientemente documentati come incassati dal ### né l'ulteriore importo di € 2.500,00 non versato al ### Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento della domanda per importo ridotto rispetto al richiesto (v. 
Cass. 22338/2012, 10113/2018) per disporre la compensazione delle spese di giudizio per metà, con condanna degli opponenti alla rifusione della restante parte che si liquida in dispositivo” Avverso tale sentenza ha proposto appello ### formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di ### adita, ogni contraria istanza disattesa, riformare integralmente, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza nr. 10190/2020 - N.R.G. 61603/2016 resa dal Tribunale di ######, pubblicata in data ### e non notificata, e accertata l'attività professionale svolta dall'appellante condannare i ###ri ### e ### al pagamento dell'ulteriore importo di €.  43.905,59 pari a quello indicato nel decreto ingiuntivo ammontante ad €. 65.506,32 detratto l'importo riconosciuto in primo grado pari ad €. 21.600,73, oltre interessi a decorrere dal decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio”.  ### e ### nel costituirsi formulavano le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa, così decidere: a) respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata; b) con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre maggiorazione 15% per spese generali, IVA e C.A.”. 
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.  ### è articolato in sei motivi. 
Con il primo motivo la sentenza è censurata per il mancato riconoscimento degli onorari maturati e deliberati dal Consiglio dell'ordine degli architetti sub 1), per l'attività di assistenza per il conseguimento all'UCE di due nuove ### in ### L. 47/85 e L. 724/94, a seguito delle domande di rettifica presentate all'UCE nel 2009 in cui si erano evidenziati, nelle già rilasciate ### degli errati riferimenti alle planimetrie catastali che indicavano anche superfici e volumi non oggetto delle originarie domande di condono e riscontrati non realizzati all'epoca delle stesse domande. ### parte appellante l'incarico conferito nel 2009 comprendeva solo la redazione e presentazione della perizia e dei documenti per la richiesta di rettifica delle due concessioni in sanatoria. ###à di cui si era chiesto il pagamento, riguardava invece una attività svolta nel 2014. ### rappresenta che la revoca dell'incarico da parte dei ### non comprendeva tale attività e che quindi l'incarico è rimasto in essere fino al 2014, perciò non poteva essere stato integralmente saldato nel 2010. Evidenzia inoltre che alla data di presentazione all'UCE della documentazione per la rettifica, la prestazione, il cui importo ammonta ad € 1.816,43, non poteva essere quantificata e prevista, essendo una prestazione a vacazione oraria e quindi soggetta ad eventuali sviluppi determinati da potenziali richieste che potevano provenire dalla stessa amministrazione in sede di iter di rispetto della pratica e di rilascia del titolo. 
Il motivo è infondato. 
Il fatto che l'attività è stata posta in essere nel 2014 e che l'incarico originario non comprendesse tale attività, non prevista, non fa venir meno, ed anzi conferma, il rilievo del giudice di primo grado secondo cui tale attività era “strettamente connessa a quella già svolta stante la necessità di completare l'opera ai fini del corretto e compiuto espletamento dell'incarico, anche di rettifica, già ricevuto con avvenuto pagamento dell'opera svolta”. E sul fatto che si tratta di attività necessaria per completare l'espletamento dell'incarico anche in rettifica nulla viene dedotto dall'appellante. ### lo stesso appellante rileva che si tratta di attività di assistenza funzionale all'ottenimento delle due concessioni in sanatoria in relazione alle quali è già stato pagato. A ciò si aggiunga che l'appellante non fornisce elementi per ritenere che le parti abbiano voluto valutare distintamente tale attività e che tale compenso non poteva farsi rientrare (come modalità di valutazione) in quello già pagato. 
Pertanto deve ritenersi l'attività in esame già ricompresa nell'incarico integralmente pagato. 
Con il secondo motivo d'appello la sentenza è censurata per erronea motivazione in relazione al mancato riconoscimento degli onorari maturati e deliberati dal Consiglio dell'ordine degli architetti, per l'attività di CTP per la ATP concernente l'accertamento della presenza delle difformità urbanistiche e calcolo dei costi per ricondurre gli immobili alla conformità (il cui importo è di €. 3.633,78) e redazione di rendering del nuovo fabbricato necessario per il completamento della relazione paesaggistica (il cui importo è di €. 2.022,87), di cui ai punti 3 e 7. La domanda è stata rigettata in primo grado per mancanza di prova documentale, ma parte appellante rappresenta di aver depositato i documenti in originale al momento della costituzione nel giudizio di I grado in un apposito faldone contraddistinto nell'indice al numero 8 e che a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia, il faldone contenente tutti i documenti depositati in originale cartaceo, non è stato materialmente consegnato al giudice. 
Il motivo è parzialmente fondato. 
Per quanto attiene all'attività solta come CTP (punto 3), dalla documentazione in atti risulta effettivamente lo svolgimento di tale attività (d02.01a4). 
Né in relazione a tale attività pare fondato il rilievo dell'opposta secondo cui si tratta di attività analoga a quella svolta in altro ATP nel 2009 e già saldata, trattandosi di ulteriore e distinta attività (risultando depositata nel gennaio 2011).  ### ha chiesto il pagamento di € 3.633,78. 
Considerata l'attività svolta pare congruo il riconoscimento di 32 vacazioni di cui al parere del Consiglio dell'Ordine, con conseguente riconoscimento, tenuto conto dell'importo a vacazione di cui al DM 3.9.1997 (pari a € 56,81 a vacazione), della somma di € 1.817,92, oltre accessori di legge. 
Relativamente all'attività svolta sub. 7, va osservato come il giudice di primo grado ha affermato non che non risulta prodotta la relazione paesaggistica ma che non risulta prodotta la relazione paesaggistica sottoscritta dagli appellati e sul punto l'appellante si limita a dedurre di avere depositato la relativa documentazione (la relazione paesaggistica 02.02.03 ed il rendering d03.02.04) a prova dell'attività svolta, senza tuttavia confrontarsi specificamente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado relativo all'assenza dell'approvazione e valutazione della relazione paesaggistica da parte degli appellati come era suo onere ex art.  342 c.p.c.. 
Con il terzo motivo l'appellante impugna per erronea valutazione il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento degli onorari maturati e deliberati dal Consiglio dell'ordine degli architetti in relazione ai punti 4 (confronto per la fattibilità economica e tempistica tra la soluzione del piano casa di ampliamento del 20% del villino e della dependance esistenti con la soluzione di demolizione dei due fabbricati con nuova edificazione incrementata del 30%), 5 (proposte e studi di fattibilità urbanistica, costi e tempi di diverse soluzioni progettuali al fine di scegliere la migliore per attivare il ### ai sensi della L.R 21/09 e successive variazioni con studio e verifica anche dei coni di ombra prodotti dai confinanti edifici per comprendere la migliore soluzione ai fini del soleggiamento), e 6 (esecuzione e restituzione del rilievo topografico del giardino con rilievo delle essenze arboree e posizionamento degli immobili esistenti). ### richiesto per tutte e tre le attività ammonta ad €.1952,36. Parte appellante sottolinea che l'attività evidenziata, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, era relativa a due distinte soluzioni possibili di ### una relativa alla demolizione totale degli edifici esistenti e la realizzazione di un nuovo immobile, mentre la seconda ipotesi era relativa al mantenimento del preesistente manufatto con l'ampliamento di quest'ultimo. 
Il motivo è infondato. 
Infatti l'attività svolta è strettamente funzionale e propedeutica alla predisposizione del progetto amministrativo DIA di cui al piano casa, non potendo i diversi progetti predisposti per poi effettuare la scelta migliore essere oggetto di riconoscimento di autonomo compenso. 
Né in senso contrario può rilevare che il progetto di fattibilità e comunque l'attività svolta siano distinti dal progetto della DIA in senso stretto, atteso che il compenso riconosciuto per quest'ultimo deve ritenersi comprensivo di tutta l'attività funzionale e propedeutica a questo. 
Del pari il fatto che l'appellante per lo svolgimento dell'attività si sia avvalso di un collaboratore non può portare al riconoscimento di una autonoma voce, essendo già ricompresa nel compenso riconosciuto.  ### lo stesso appellante deduce che si tratta di attività che era necessaria proprio per la pratica relativa al piano casa. 
Con il quarto motivo l'appellante impugna per contraddittoria motivazione il capo della sentenza relativo al mancato riconoscimento degli onorari maturati e deliberati dal Consiglio dell'ordine degli architetti, per l'attività di cui al punto 8 (redazione del progetto di massima del piano interrato ai sensi della L. 122/89) e al punto 10 (redazione degli esecutivi e dei computi metrici del progetto del ### mirato alla demolizione e ricostruzione con ampliamento del villino e della dependance esistenti). ### richiesto per tale attività ammonta ad €. 26.846,74. ### parte appellante le attività sopra richiamate si configurerebbero come autonome e separate, anche se propedeutiche alla presentazione amministrativa. Inoltre le fatture n. 15/10 e 18/10 sono relative alla fase 1. 
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Afferma la S. C. che l'art. 342 c.p.c. va interpretato “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. S. U. 13/12/2022, n. ###). 
A fronte del fatto che il giudice di primo grado ha così motivato “quanto all'attività sub 8 gli opponenti non ne contestano specificamente lo svolgimento ritenendola peraltro già saldata con il menzionato versamento di € 10.100,00. Va in proposito considerato: che a fronte di tale contestazione l'opposto deduce che detto importo era relativo al pagamento delle fatture di acconto 15 e 18 di data 10.8.2010 e 24.9.2010 del 2010; che risulta in atti prodotta dagli opponenti la fattura 58/2009 già pagata per € 10.764,00 in epoca anteriore alle fatture 15 e 18 2010 ed avente medesima causale delle fatture 15 e 18; che detto pagamento risulta effettuato il ### prima della emissione delle fatture 15 e 18 e risulta espressamente imputato alla fattura 14/2010 che l'opposto ha prodotto in atti e che non riguarda gli opponenti ma bensì terzo soggetto. Sulla base di tali elementi da un lato le predette fatture 15 e 18 del 2010 non contengono alcuna idonea valenza documentale e dall'altro il predetto pagamento di € 10.100,00 - tenuto conto della limitazione di incarico in quanto svolto relativamente al solo il progetto di massima del piano interrato, di importo non immediatamente scorporabile dai calcoli come sopra visto inidonei del parere di revisione - può ritenersi congruo ed equo e satisfattivo dell'attività sub 8” e “per l'attività sub 10 da un lato vale quanto già sopra indicato in relazione alla non fornita idonea prova della dedotta approvazione degli importi da parte degli opponenti e dall'altro la stessa va ricompresa nell'attività sub 8”, l'appellante si limita a sostenere che le fatture n. 15/10 e 18/10 si riferivano esclusivamente al progetto di risanamento fase 1 e non a quello fase 2, senza confrontarsi specificamente come era suo onere ai sensi dell'art. 342 c.p.c. con quanto ritenuto dal giudice di primo grado (con particolare riferimento alla imputazione causale delle fatture). Inoltre in relazione al punto 10, nulla viene censurato in relazione alla ritenuta assenza di prova della approvazione degli importi da parte degli opponenti. Pertanto l'appellante non si è confrontato specificamente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado come imposto dall'art. 342 c.p.c.. 
Con il quinto motivo di gravame l'appellante impugna il capo di sentenza relativo al parziale riconoscimento degli onorari maturati e deliberati dal Consiglio dell'ordine degli architetti, per l'attività di cui al punto 9 (redazione del progetto amministrativo DIA di cui al DPR 380/01 ai sensi della ### 21/09 (### mirata al progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento del villino e della dependance, progetto del piano interrato ai sensi della legge 122/89 e consegna della pratica al Comune di ### alla ### e alla ### di ###, e al punto 11 (attività di CTP per la causa di ### vs ### relativa alla determinazione della diminuzione del valore dell'immobile con riferimento alle osservazioni delle CTP del precedente ATP del 2011) in quanto “il Tribunale contrariamente a quanto asserito ha riconosciuto solo una parte degli onorari richiesti e pertanto il ### risulterebbe ancora creditore per il punto 9 di €.  6.178,02 e per il punto 11 di €. 1.455,39”. 
Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante si limita ad affermare la debenza della maggior somma richiesta senza formulare alcuna specifica censura a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. 
Con il sesto motivo di gravame l'appellante impugna il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento del solo 50% delle spese legali, rappresentando che nel caso in cui la Corte di Appello dovesse accogliere i motivi sopra articolati e riformare la sentenza di I grado, dovrebbe essere riformato anche il capo di sentenza relativo alle spese legali. 
Il motivo è infondato.  ### dell'appello per la sola somma di € 1.817,92, oltre accessori di legge, non incide significativamente sul fatto che la domanda rimane accolta per una somma ben inferiore a quella richiesta, giustificando la compensazione parziale delle spese di primo grado. 
In definitiva in parziale accoglimento dell'appello gli appellati vanno condannati al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.817,92, oltre accessori di legge, ed interessi legali dalla domanda al saldo. 
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum in appello (valore della causa sino ad € 5.200,00 valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la limitata attività svolta).  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 10190/2020 del Tribunale di ### così provvede: in parziale accoglimento dell'appello condanna ### e ### al pagamento a favore di ### della somma ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dal giudice di primo grado di € 1.817,92, oltre accessori di legge, ed interessi legali dalla domanda al saldo; condanna ### e ### in via solidale, alla refusione a favore di ### delle spese del grado che liquida in € 2.419,00 per compensi, € 804,00 per spese, oltre spese generali, IVA e #### così deciso nella camera di consiglio 11.3.2025 Il presidente est.   ### 

causa n. 985/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Bianchi Martina, Giulia Spadaro

M

Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2445/2025 del 30-09-2025

... la posta, veniva il postino con dei pacchi verdi e bianchi, io firmavo la ricevuta che mi dava il postino, ma mi limitavo a lasciare sul tavolo le buste, perché erano cose non di mia competenza. I postini cambiavano sempre, c'erano anche ragazzi giovani e non mi dicevano busta per busta a chi andava indirizzata la spedizione; c'erano 10 o 15 buste tra bianche e verdi, mi consegnava il plico mi diceva guarda qui c'è da firmare e onestamente firmavo senza controllare busta per busta, delle volte firmavo anche mentre stavo parlando al telefono. ### postale mi chiedeva soltanto “impiegata?”, io dicevo sì e firmavo. ### non lavorava al n. 15 di via ### I plichi che lasciavo sul tavolo li prendeva qualcun altro, ad esempio li prendeva l'amministratrice ### o qualcun altro. Né la ### né altri mi hanno mai chiesto perché firmavo le cartoline che il postino mi dava. Non mi hanno mai detto che avevo preso una busta per cui non dovevo mettere la firma. Non so dire se ### conosceva ### perché non gliel'ho mai chiesto. Penso che ### conoscesse ### ma io non li vedevo insieme. Non so dire che rapporti avevano. E ### non veniva lì sempre»; - non era mai stata a casa di ### né le aveva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA ### Il Tribunale in composizione collegiale, composto da ### D'### presidente ### giudice rel.  ### giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1363/2023 R.G. promossa da ### (C.F. ###), nata il 16 agosto 1963 a ####, ivi residente ###, località ### (avv. ###; - ATTRICE contro ### s.p.a. (C.F. ###), con sede legale a ### 20154, piazza ### n. 3 - ###, e per essa la mandataria con procura do### s.p.a. (C.F.  ###), ora do### s.p.a., con sede legale a ### - #### s.r.l. (C.F. ###), con sede legale a ####, ###, via V. Alfieri n. 1, e per essa la mandataria con procura do### s.p.a. (C.F.  ###), già do### s.p.a., con sede legale a ### (avv. ###; - CONVENUTA e nei confronti di ### (C.F. ###), nato il 19 febbraio 1959 a ####, via ### di ### n. 18, località ### (avv. ###; - CONVENUTO * * * 
Oggetto del processo: querela di falso * * * ### l'attrice: «Come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 1».  e in atto di citazione «### all'Illustrissimo Tribunale adito - In via preliminare: - accertare la carenza di procura in capo al difensore di controparte rispetto alla parte costituitasi ### - accertare la carenza di legittimazione passiva di controparte ### per mancata prova dell'asserita cessione del credito (oggetto della causa a quo da cui origina la presente querela di falso); - Nel merito: - accertare e dichiarare ad ogni effetto di ### la falsità che contraddistingue i seguenti documenti: - la relata di notifica ed avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta dell'atto di citazione datato “### lì 09 Giugno 2016” (prodotto dalla ### nel giudizio di appello in copia come all. 2, pagg. 13-17 del file ### contenuto anche nell'### A qui prodotto), già agli atti della procedura Tribunale di ##### causa r.g. n. 9571/16; - la relata di notifica ed avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta dell'atto di citazione in rinnovazione dello stesso datato “### 03 novembre 2016” (prodotto dalla ### nel giudizio di appello in copia come all. 3, pagg. 13-15 del file PDF, contenuto anche nell'### A qui prodotto), già agli atti della procedura Tribunale di ##### causa r.g. n. 9571/16; - la relata di notifica ed avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta della sentenza di primo grado “semplice” (prodotti da ### in appello come suo doc.“ 1) Copia della sentenza n. 20912/2019 notificata”, nonché qui prodotti dalla ### quali all. C, pagg. 10-11 del file ###, già agli atti della procedura Corte d'### di ##### causa r.g. 338/20; - la relata di notifica ed avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta della sentenza di primo grado con formula esecutiva (prodotti da ### in appello come suo doc.“ 2) Copia della sentenza n. 20912/2019 notificata con formula esecutiva”, nonché qui prodotti dalla ### quali all. D, pagg. 11 e 15 del file ###, già agli atti della procedura Corte d'Appello di ##### causa r.g. 338/20.  - Il tutto in quanto, come già indicato in grado di appello, la falsità lamentata è la seguente: - con riferimento a tutti i predetti atti, eccezion fatta per la sola sentenza di prime cure con formula esecutiva di cui aveva tentato la notifica ### (qui allegata come all. D, per cui si dirà subito oltre), con riferimento ad essi “...si impugnano per querela di falso: la parte in cui risulterebbe dalle suddette attestazioni che i relativi plichi siano stati materialmente consegnati in ### n. 19 a ### (poiché in realtà mai ivi recapitati: anzi è assai verosimile che siano stati recapitati al diverso civico n° 15) e la parte in cui risulterebbe che al suddetto indirizzo sia stata rinvenuta la ### (verosimilmente reperita piuttosto al diverso civico n° 15) ivi qualificatasi come “al servizio” della ###..”, - mentre con riferimento alla presunta prova di notifica della sentenza con formula esecutiva di cui al doc. 2 in appello di ### qui prodotto dalla ### come all. D (pagg. 11 e 15 del file ###, “...si impugna la parte in cui risulterebbe che quale ne sia stato il motivo, sussistesse alcuno dei presupposti in fatto richiesti dalla legge per poter procedere all'invio della ###..”.  - Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di ciascuna fase e grado di giudizio e di procedura». 
Per la convenuta ### s.r.l.: «Contrariis reiectis, piaccia all'###mo Tribunale adito in via principale, ove non la ritenga inammissibile, rigettare integralmente la citazione avversaria in ogni sua domanda, preliminare e pregiudiziale, principale e subordinata, di rito e di merito; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi». 
Per il convenuto ### «Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda incidentale di falso proposta dalla ###ra ### via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di ### s.r.l. per le ragioni esposte in atti; oppure tener conto, anche ai fini delle eventuali spese di lite, della sostanziale inutilità dell'avversaria costituzione in giudizio, considerato il disposto dell'art. 111 c.p.c. e considerato che, secondo tesi avversaria, do### s.p.a.  sarebbe allora già risultata costituita nel giudizio a quo in uno con ### s.p.a. e da ben prima che si menzionasse l'esistenza di ### s.r.l.; 2) accertare e dichiarare il difetto di procura in capo all'Avv. ### rispetto alla costituzione in giudizio di ### s.r.l. per le ragioni esposte in atti; 3) dichiarare inammissibili e stralciare le produzioni documentali compiute irritualmente da parte di ### in sede di sua prima memoria istruttoria, in quanto atto non deputato alla produzione di documenti; In via istruttoria: respinte le avversarie eccezioni, considerato anche il vaglio già compiuto dalla Corte d'Appello a quo in merito alla rilevanza dei mezzi di prova offerti, ammettere ed espletare i mezzi istruttori ritualmente richiesti da parte ###ra ### - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio, con maggiorazione per utilizzo delle tecniche informatiche di predisposizione per il ###>> Per il ###: «###.M. chiede l'accoglimento della querela di falso».  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. 
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'assunzione di prove orali (si rimanda ai verbali delle udienze 9 maggio 2024 e 13 giugno 2024, presente il ###) e l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa da ### residente nel comune montano di ####, in via ### di ### n. 19 (v. il certificato di residenza già depositato nel giudizio di appello n. 338/2020 R.G.), con «atto di citazione in riassunzione per querela di falso pendente nel giudizio d'appello C. App. ### r.g.  338/20» notificato via PEC il 24 gennaio 2023 (con consegna a <###>, <###>, <###>, <###>, ###) a ### s.r.l., ### s.p.a. e ### 2. 
Si tratta di querela di falso in via incidentale proposta dall'odierna attrice con comparsa di risposta depositata nel giudizio pendente davanti alla Corte di appello di ### con n. 338/2020 R.G. 
Il giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza di accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c. da ### s.p.a. contro ### e ### Nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Tribunale di ### ( 9571/2016 R.G.) nella contumacia di ### era stata accolta la domanda di ### s.p.a. volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa del verbale di separazione consensuale tra ### e ### omologato il 16 giugno 2011 e trascritto il 21 giugno 2011, recante trasferimento dal marito alla moglie di terreni e fabbricati posti nel comune di ####, tra cui una autorimessa e abitazioni in via ### di ### n. 16, un ufficio e un laboratorio in via ### di ### n. 15. 
Si rimanda alla sentenza #### sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 20912.  3.  ### la quale afferma di essere rimasta all'oscuro, non avendo ricevuto rituale notifica della citazione, del processo n. 9571/2016 R.G. definito dal ### di ### con la sentenza ora appellata, deduce in particolare la falsità di quanto attestato dall'agente postale in occasione delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (era infatti stata disposta la rinnovazione della prima citazione) promosso da ### s.p.a. ai sensi dell'art. 2901 c.c. contro ### e ### Il giudizio di appello n. 338/2020 R.G., attualmente sospeso in conseguenza della avvenuta proposizione della querela di falso (v. l'ordinanza collegiale deliberata il 2 dicembre 2022), è stato promosso da ### soccombente in primo grado, contro ### s.p.a. e per essa la mandataria do### s.p.a. (oggi do### s.p.a.) difesa in primo grado dall'avv. ### e nei confronti di ### Nel corso di quel giudizio si è costituita ### s.r.l. quale cessionaria del credito di cui era titolare ### s.p.a.  4. 
Costituitasi il 27 aprile 2023 tramite la mandataria con rappresentanza do### s.p.a. (già do### s.p.a.), ### s.r.l., subentrata nella posizione di ### s.p.a. per averne acquistato il credito verso ### in forza di cessione di credito in blocco (v. l'avviso pubblicato in G.U. n. 137 del 18 novembre 2021, nonché la documentazione prodotta con la prima memoria istruttoria), ha chiesto il rigetto della domanda.  5.  ### s.p.a. è rimasta contumace.  6. 
Costituitosi il 21 settembre 2023, ### residente a ####, via ### di ### n. 18, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni proposte dall'attrice.  7. 
Con atto 13 settembre 2023, depositato in telematico il 14 settembre 2024, il ### ha dichiarato di intervenire.  8. 
Alla prima udienza l'attrice ha eccepito la carenza di procura alle liti in capo all'avv. ### e la carenza di legittimazione passiva di ### s.r.l. per omessa prova dell'avvenuta cessione del credito in suo favore.  ### di carenza di legittimazione passiva della convenuta, che era intervenuta nel giudizio di appello, è infondata.  ### s.r.l., qui rappresentata da do### s.p.a. (già do### s.p.a.), è parte del giudizio di appello nel corso del quale è stata proposta la querela di falso: ciò è sufficiente ad attribuirle la legittimazione passiva ai fini del presente giudizio.  ###, essa è stata citata in giudizio dall'attrice. 
La questione relativa alla titolarità o meno in capo a ### del credito originariamente sorto a favore di ### (sotto altra denominazione) involge profili di diritto sostanziale che potranno eventualmente essere oggetto del giudizio pendente davanti alla Corte d'appello ma che in questa sede sono irrilevanti.  ### di carenza di procura alle liti è infondata. 
Premesso che nel presente giudizio ### s.r.l. è rappresentata dalla mandataria do### s.p.a., munita appunto del potere di rappresentanza (v. la procura speciale conferita da ### s.r.l. a do ### s.p.a. con atto 25 novembre 2021, rep. n. ### racc. n. 21990, del dr. ### notaio in ###, è sufficiente richiamare la procura generale alle liti conferita all'avv. ### con atto 7 giugno 2011, rep. 68540 racc. n. 19215, del dr. ### notaio in ### procura allora rilasciata ### s.p.a.  nella cui posizione è subentrata do### s.p.a. (v. il verbale di assemblea straordinaria 30 ottobre 2015 prodotto con la prima memoria istruttoria), oggi do### s.p.a. (si rimanda alla prima memoria istruttoria depositata da do### s.p.a. quale mandataria con rappresentanza di ### s.r.l. e alla documentazione a essa allegata).  9. 
Passando al merito, la querela di falso va accolta nei limiti di seguito indicati. 
Si richiamano qui in particolare: 1) la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 9571/2016 R.G. promosso davanti al ### di ### da ### s.p.a., eseguita a mezzo posta con consegna in data 10 giugno 2016 a persona «al servizio del destinatario addetto alla ricezione della notificazione ### (così si legge nell'avviso di ricevimento n. 18/16 dell'atto spedito, dal difensore di allora di ### avv. ### con raccomandata da ### il 9 giugno 2016: vi è un errore materiale laddove la destinataria viene indicata col cognome ### quando invece è ### e ciò ha dato causa alla rinnovazione della citazione; poco sopra la sottoscrizione della persona cui era stato consegnato il plico compare la scritta in stampatello “### ANGELA”); 2) la notificazione dell'atto di citazione per rinnovazione ex art. 164 c.p.c.  eseguita a mezzo posta mezzo posta con consegna in data 8 novembre 2016 a persona «al servizio del destinatario addetto alla ricezione della notificazione #### (così si legge nell'avviso di ricevimento n. 29716 dell'atto spedito, dal difensore di allora di ### avv. ### con raccomandata da ### il 3 novembre 2016); 3) la notificazione (in copia priva della formula esecutiva) della sentenza di primo grado emessa a definizione della n. causa 9571/2016 R.G. (#### sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 20912) eseguita a mezzo posta con consegna in data 15 gennaio 2020 a persona «al servizio del destinatario [è sbarrata la dicitura “addetto alla ricezione della notificazione”, n.d.r.] ### (così si legge nell'avviso di ricevimento n. 320 dell'atto spedito dall'ufficiale giudiziario con raccomandata da ### il 13 gennaio 2020). 
A quanto emerso dal complesso degli elementi acquisiti, tali notificazioni: da un lato, sono state eseguite dall'agente postale in luogo diverso da quello richiesto dal notificante (### e indicato nei rispettivi avvisi di ricevimento (corrispondente alla casa di abitazione ove ### ha la residenza, al numero civico 19 di via ### di ### nel Comune di ####, località ### v. il certificato anagrafico in atti), poiché la consegna del plico da parte dell'agente postale è stata effettuata a mani di persona rinvenuta nell'ufficio della società ### s.r.l., sito al numero civico 19 di via ### di ### nel Comune di ####, località ### dall'altro, non sono state eseguite dall'agente postale mediante consegna a persona al servizio di ### poiché ### (detta #### tale non era né tale si era dichiarata.  10. 
Va qui richiamata la deposizione testimoniale di ### la quale, come è pacifico (v. anche i tre avvisi di ricevimento sopra menzionati), è la persona cui gli atti sono stati materialmente consegnati. 
La testimone ha dichiarato che: - al tempo delle notificazioni sopra indicate lavorava come impiegata, assunta nel 2015, con mansioni di segretaria presso ### s.r.l. (v. anche il contratto 1 aprile 2015, doc. 6 di parte attrice), società con sede a ### la quale (come emerge anche dalla visura camerale in atti) ha una unità locale al numero civico 15 di via ### di ### nel Comune di ####, località ### «### nella vita mi chiamano ### nata il ###, a Vergato ###, residente ###via della ### 960, sono in pensione dal 1 settembre 2022, prima facevo l'impiegata presso la ### dal 2015 fino alla pensione. ### è una S.r.l., amministratore unico era ### non ricordo chi fosse prima l'amministratore, mi occupavo di altro. 
La sede di lavoro era ### di ### via ### n. 15, ero impiegata amministrativa con incarichi di segreteria, trattavo con i clienti con i fornitori telefonicamente, ricevevo anche la posta»; - in passato, al numero civico 15 di via ### di ### aveva sede, e la testimone vi lavorava come impiegata, l'azienda di falegnameria di ### (si tratta, verosimilmente, dalla ### di #### & C s.a.s.; v. la sentenza #### sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 20912), un tempo marito di ### «### era il vecchio titolare di un'azienda di falegnameria che era ###, l'azienda aveva sede ### Preciso che ### è un'azienda costituita dopo, ma prima in via ### 15 c'era un'azienda di falegnameria di ### Sì, ho lavorato negli anni passati per ### cioè prima di essere dipendente di ### Per lui ho lavorato a partire dal 2008 ad una data che non mi ricordo.  ### era fallito. 
Non ricordo fino a che data ho lavorato per lui. Poi l'azienda di ### è fallita e noi dipendenti abbiamo lavorato con la ### 2, non ricordo la data precisa. ### 2 c'è stata la #### che era fallito non c'entrava con la ### 2 e neanche con la ### - non aveva mai incontrato di persona ### che sapeva essere la moglie di ### e che abitava a poche centinaia di metri nella stessa via ma in un punto un po' più alto, né mai era stata al suo servizio; «Non conosco ### So che è la moglie separata di ### ma non l'ho mai incontrata di persona. Lei non veniva in azienda.  ### che io non conosco, non mi ha mai dato alcun incarico neanche mediante il ### - quale segretaria, le capitava di ricevere molta posta e firmava per ricevuta tutto ciò che l'agente postale le consegnava, senza controllare chi fosse il destinatario, mentre l'agente postale si limitava a chiederle genericamente se lei fosse l'impiegata (e lo era, ma di ### s.r.l.) ricevendo unicamente quale risposta un “sì” privo di attinenza alla posizione di ### la quale non lavorava nell'ufficio al numero civico 15 di via ### «Nel 2016 ero dipendente di ### era un periodo costellato di buste verdi, un po' laborioso, e io ritiravo la posta, veniva il postino con dei pacchi verdi e bianchi, io firmavo la ricevuta che mi dava il postino, ma mi limitavo a lasciare sul tavolo le buste, perché erano cose non di mia competenza. 
I postini cambiavano sempre, c'erano anche ragazzi giovani e non mi dicevano busta per busta a chi andava indirizzata la spedizione; c'erano 10 o 15 buste tra bianche e verdi, mi consegnava il plico mi diceva guarda qui c'è da firmare e onestamente firmavo senza controllare busta per busta, delle volte firmavo anche mentre stavo parlando al telefono. ### postale mi chiedeva soltanto “impiegata?”, io dicevo sì e firmavo.  ### non lavorava al n. 15 di via ### I plichi che lasciavo sul tavolo li prendeva qualcun altro, ad esempio li prendeva l'amministratrice ### o qualcun altro. 
Né la ### né altri mi hanno mai chiesto perché firmavo le cartoline che il postino mi dava. 
Non mi hanno mai detto che avevo preso una busta per cui non dovevo mettere la firma. 
Non so dire se ### conosceva ### perché non gliel'ho mai chiesto. Penso che ### conoscesse ### ma io non li vedevo insieme. Non so dire che rapporti avevano. E ### non veniva lì sempre»; - non era mai stata a casa di ### né le aveva consegnato buste ricevute dall'agente postale; «So che ### abita a 100 - 150 metri più avanti dell'azienda, è una strada in salita, la nostra azienda è il primo luogo che il postino incontrava. 
Non sono mai stata a casa di ### Non ho mai consegnato nessuna busta da me ricevuta a ### - la firma sugli avvisi di ricevimento relativi ai tre atti sopra indicati, apposta in corrispondenza della casella relativa alla consegna del plico a persona al servizio del destinatario, era la sua (su richiesta del giudice la testimone ha precisato che ### non si trovava nell'ufficio di ### s.r.l. quando lei riceveva la posta), mentre non c'era una sua firma sull'avviso di ricevimento concernente la notificazione a mezzo posta della sentenza di primo grado munita di formula esecutiva (e ciò è pacifico: non vi è alcuna firma del destinatario o di altra persona ad esso collegata); «Il giudice mostra alla teste l'atto “citazione giugno 2016”.  ### La firma è mia, il nome in stampatello ### l'ha scritto il postino. 
Io non ho fatto caso al nome del destinatario delle spedizioni, forse ho letto ### ma non ci ho mai guardato. 
Ho fatto proprio una cosa fatta così: ho firmato senza guardare e non sono impiegata di ### Ho firmato dove mi diceva il postino.  ### solo io, non c'era ### quando ricevevo la posta. 
Il giudice mostra alla teste l'atto “rinnovazione citazione novembre 2016” (qui la signora viene indicata ### al plurale e non più ###.  ### La firma è mia e le scritte in stampatello le ha messe sempre il postino e io ero al n. 15. 
Io non ho guardato quello che c'era scritto sulla cartolina. 
Il giudice mostra alla teste l'atto “sentenza semplice gennaio 2020”.  ### La sigla è la mia, qui è un po' siglata ma l'ho scritta io, in stampatello c'è la scritta apposta dal postino. Anche qui ho firmato senza guardare. 
Non conosco la signora ### ho firmato le buste senza guardare. 
Il giudice mostra alla teste l'atto “sentenza esecutiva marzo 2020”.  ### Non c'è nessuna firma mia. 
AD avv. ### So che la ### abita o abitava in un altro numero civico, ma non so quale».  11. 
La testimone ### figlia dell'attrice e del convenuto ### che in passato abitava con la madre ma al tempo della deposizione risiedeva anch'essa a ### via ### di ### al numero civico 16, ha dichiarato che i postini del luogo erano e sono soliti comportarsi come descritto dalla teste ### «### nata il ### a ### residente in via ### 16, ####, sono libera professionista, sono consulente nel settore ammnistrativo e tecnico, sono figlia di ### abito con la mia famiglia a ### ho rapporti normali con mia madre, ci vediamo spesso. 
Sul cap. 15: non mi ricordo se l'agente postale si sia recato da mia madre; nel 2020 abitavo a casa di mia madre, lavoravo fuori, con noi c'era anche mia sorella, ma non mi risulta che un agente postale sia venuto a consegnare un plico verde; di questo fatto non ho parlato né con mia madre né con mia sorella.  ### era mia dipendente quando io ero amministratrice e socia della ### 2. 
Quando abitavo in casa con mia mamma di solito la posta non arrivava a casa sua, ma veniva consegnata in via ### 15, perché è il primo posto che il postino trova; non conosco il postino anche perché variano e fanno tuti così. Preciso che anche l'intimazione a comparire all'udienza di oggi è stata consegnata al n. 15 di via ### e a me l'ha consegnata ### amministratrice di ### Il motivo della consegna al n. 15 è quello che ho appena indicato. 
Abito al n. 16 da un paio di anni.  ###. Caligiuri: sappiamo che i postini fanno così, non abbiamo mai fatto un reclamo ufficiale».  12. 
Nei limiti sopra indicati la querela di falso merita accoglimento.  13. 
Premesso che la produzione documentale di parte attrice fatta unitamente al deposito della comparsa conclusionale è inammissibile perché tardiva, non può invece accogliersi la querela, per mancanza di chiari elementi di falsità, in relazione alla notificazione della sentenza di primo grado munita di formula esecutiva e che risulta essere stata eseguita a mezzo posta per compiuta giacenza l'11 o il 14 aprile 2020 (l'immagine scansionata del documento è di cattiva qualità), in piena pandemia. 
Ciò è quanto è dato comprendere dall'avviso di ricevimento n. 4/20, privo di indicazioni relative alla consegna (avvenuta o mancata).  14. 
E' estranea al presente giudizio ogni questione relativa alla validità delle notificazioni.  15. 
Considerati il rigetto delle eccezioni processuali sollevate dall'attrice, il solo parziale accoglimento della querela di falso, il fatto pacifico della estraneità della parte notificante alle vicende che hanno dato origine alla falsità, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali in ragione di un mezzo limitatamente alla voce relativa al compenso per l'attività del difensore: la restante quota di un mezzo, liquidata come da dispositivo, viene posta a carico di ### s.p.a. e ### s.r.l., in solido tra loro. 
Nulla sulle spese tra ### e le altre convenute.  P.Q.M.  ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con la sola contumacia di ### s.p.a., e con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: - in parziale accoglimento della querela di falso proposta dall'attrice #### dichiara la falsità: 1) dell'avviso di ricevimento 18/16 dell'atto spedito con raccomandata da ### il 9 giugno 2016 concernente la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 9571/2016 R.G. promosso davanti al ### di ### da ### s.p.a., eseguita a mezzo posta con consegna in data 10 giugno 2016, nella parte in cui attesta che la consegna del plico è stata effettuata al numero civico 19 di via ### di ### nel Comune di ####, località ### e a mani di persona «al servizio del destinatario addetto alla ricezione della notificazione ### 2) dell'avviso di ricevimento 29/16 dell'atto spedito con raccomandata da ### il 3 novembre 2016 concernente la notificazione dell'atto di citazione per rinnovazione ex art. 164 c.p.c. eseguita a mezzo posta con consegna in data 8 novembre 2016, nella parte in cui attesta che la consegna del plico è stata effettuata al numero civico 19 di via ### di ### nel Comune di ####, località ### e a mani di persona «al servizio del destinatario addetto alla ricezione della notificazione […] ### 3) dell'avviso di ricevimento n. 320 dell'atto spedito con raccomandata da ### il 13 gennaio 2020 concernente la notificazione (in copia priva della formula esecutiva) della sentenza di primo grado emessa a definizione della n. causa 9571/2016 R.G. (#### sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 20912) eseguita a mezzo posta con consegna in data 15 gennaio 2020, nella parte in cui attesta che la consegna del plico è stata effettuata al numero civico 19 di via ### di ### nel Comune di ####, località ### e a mani di persona «al servizio del destinatario»; - rigetta nel resto la querela di falso; - dichiara compensate per un mezzo, limitatamente alla voce relativa al compenso per l'attività del difensore, le spese processuali tra ### e ### S.P.A. e ### S.R.L. e condanna ### S.P.A. e ### S.R.L., in solido tra loro, a pagare a ### la restante quota di un mezzo, liquidata in euro 5.430,00 per compenso, oltre R.F. 15%, CPA e IVA come per legge, nonché a pagare euro 558,60 per spese.  ### 9 ottobre 2024 Il presidente ### D'### giudice est.  ### 

causa n. 1363/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Costanzo Antonio, Mazzone Emilio, Marco D'Orazi

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