testo integrale
TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2941/2021 promossa da ### & C. SOCIETA' #### attrice contro ### S.P.A. AMCO - ###- ### S.P.A. - convenuti ### 12 giugno 2025, innanzi al dott. ### sono comparsi: ### & C. SOCIETA' #### , l'avv. ### oggi sostituito dall'avv. ### S.P.A. , nessuno compare ### - ### S.P.A. - , l'avv. #### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ###.I., sentiti i procuratori delle parti, dà atto che ogni trattativa per la definizione bonaria della presente controversia è risultata fallimentare. ###.I. a questo punto invita le parti a concludere e discutere ###. ### per parte attrice conclude come da note conclusive del 21 maggio 2025 e del 27 maggio 2025. ###. ### conclude come da comparsa di costituzione e risposta e conclude come da note già depositate in data 26 maggio 2025.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché Il Giudice decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori. IL GIUDICE dott. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 segue verbale dell'udienza del 12 giugno 2025 N. R.G. 2941/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2941/2021 promossa da: ### & C. SOCIETÀ #### (c.f. ###), in persona della socia accomandataria e legale rappresentante p.t. sig.ra ### di ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### il quale nell'istanza ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione del processo interrotto ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni all'indirizzo PEC ### attrice contro ### - ### S.p.A., con sede ###, C.F. ###, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all'### degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6 - (“AMCO”), e per essa, quale mandataria, do### S.p.A., società di diritto italiano, con sede ####### dell'### n. 7, capitale sociale ### 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle ### di ### e codice fiscale ###, p.
IVA ###, in persona del procuratore speciale dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il cui studio sito in #### D'### n. 20 è elettivamente domiciliata ### nonché nei confronti di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, codice fiscale #### contumace ### mutuo ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza Per parte attrice ### & C. ### in Accomandita ### (come da foglio di PC depositato in data 18 maggio 2023) “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, in via istruttoria: nell'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammesse; nel merito: - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni indicati in detto contratto notarile; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni; - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva, con ogni conseguenziale pronuncia; - dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e/o di quello intervenuto di vedersi assegnare le somme ricavate dalla procedura esecutiva illegittima; disporre, conseguentemente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta in favore del creditore procedente o dell'intervenuto, l'assegnazione di dette somme in favore del debitore illegittimamente esecutato; disporre, invece, nel caso in cui sia avvenuta l'assegnazione di dette somme, la restituzione di esse all'opponente, condannando chi le avrà materialmente percepite al relativo pagamento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 - condannare la parte procedente a risarcire i danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”.
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale: Rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da parte attrice.
Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto.
Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, per difetto di legittimazione attiva, in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata; in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta; in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”.
Per parte convenuta ### - ### S.P.A. (come da foglio di PC depositato in data 31 maggio 2023): “La scrivente ### ut supra rappresentata e difesa si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, e ancora una volta contesta integralmente quanto ex adverso dedotto e prodotto.
In particolare, si precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Si chiede altresì concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica” Ergo: “Piaccia all'###mo Tribunale adito per tutto quanto in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste attoree per non aver parte attrice proposto opposizione alla ### n. 178/2018 Tribunale di ### In via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attrice ### stelba di ### & C. ### in ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
In ulteriore subordine, e solo e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”. ### Con atto di citazione, ritualmente notificato ### & C. SOCIETÀ ### conveniva la ### ca ### dei ### di ### S.p.A. e la #### S.p.A. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo stipulato fra le parti indicato in narrativa presupposto della procedura esecutiva 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di #### - in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso; - condannare la controparte a restituire le somme versate ex art. 2033 per le rate pagate, perché prive di titolo, nella misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria contenuto nel contratto collegato al finanziamento ed avente ad oggetto i beni indicati in detto contratto notarile; - dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che i fideiussori nulla devono alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni; - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia ed illegittimità di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva, con ogni conseguenziale pronuncia; - dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente e/o di quello intervenuto di vedersi assegnare le somme ricavate dalla procedura esecutiva illegittima; disporre, ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 conseguentemente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta in favore del creditore procedente o dell'intervenuto, l'assegnazione di dette somme in favore del debitore illegittimamente esecutato; disporre, invece, nel caso in cui sia avvenuta l'assegnazione di dette somme, la restituzione di esse all'opponente, condannando chi le avrà materialmente percepite al relativo pagamento, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; - condannare la parte procedente a risarcire i danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda la società agricola in accomandita semplice ha allegato in punto di fatto: - di aver stipulato con la ### dei ### di ### un contratto di mutuo agrario in data 10 aprile 2009 dell'importo di € 800.000,00 e che #### e BIANCHI sarebbero intervenuti in tale sede quali garanti; - che sarebbe stata accesa ipoteca volontaria sui beni della società attrice; - che ai sensi dell'art. 1 e della lett. a) delle premesse del contratto, il finanziamento sarebbe stato formalmente destinato ad “acquisto e ristrutturazione di casa colonica con annesso agricolo e terreno”; - di aver ricevuto la notifica di atto di precetto in data 23 febbraio 2018 per l'importo di € 896.917,34 nonché successivo atto di pignoramento immobiliare in data 17 maggio 2018; - che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 178/2018 Tribunale di ### i beni dell'attrice sarebbero stati stimati dal CTU (####- ni) in € 844.640,00 e successivamente aggiudicati per € 630.000,00; - che in tale procedura sarebbe intervenuta, quale cessionaria del credito, ### chiedendo l'assegnazione del ricavato dalla vendita.
In diritto, l'attrice ha eccepito: i) la nullità del mutuo agrario per difetto originario di causa ; ed invero, considerato che il finanziamento di credito agrario integrerebbe ex art. 43 D. Lgs. 385/1993 mutuo di scopo avente quale oggetto esclusivo la concessione di finanza “destinata” inderogabilmente ad attività agricole e zootecniche nonché ad attività ad esse collaterali, la provvista concessa non poteva essere utilizzata per una finalità diversa (quale quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal mutuatario verso l'istituto mutuante); ii) la nullità del contratto di mutuo ex artt. 1418 c.c. e 38 e ss. D.
Lgs.385/1993 per superamento del limite di finanziabilità (valore cauzionale effettivo dell'immobile intesto come netto realizzo in asta giudiziaria - disciplina del mutuo fon### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 diario estensibile a quello agrario ex art. 44 T.U.B.) atteso che gli immobili concessi in garanzia, secondo la stima effettuata dall'esperto estimatore in sede di esecuzione immobiliare, avevano un valore di € 844.640,00 e sono stati aggiudicati ad € 630.000,00 (netto realizzato in asta); iii) la conseguente inidoneità dei contratti ad acquisire la natura di “titoli esecutivi” e conseguente illegittimità radicale della procedura esecutiva instaurata; iv) la nullità dell'atto di concessione di ipoteca volontaria trattandosi di garanzia accessoria al contratto di mutuo e che, pertanto, ne subirebbe la medesima sorte; v) la nullità delle fideiussioni prestate; vi) la necessità di restituzione delle somme versate, ex art. 2033 c.c., sia quelle per le rate pagate, sia quelle realizzate a seguito della vendita forzata del bene; vii) il risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c..; viii) il diritto della parte esecutata a fare propria la somma ricavata dalla vendita (tramite assegnazione e/o restituzione delle somme derivate o che deriveranno dallo svolgimento della procedura esecutiva) oltre al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Con comparsa del 5 maggio 2022 ### - ### S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo “AMCO”) si è costituita nel presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito per tutto quanto in premessa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle richieste attoree per non aver parte attrice proposto opposizione alla ### n. 178/2018 Tribunale di ### In via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attrice ### stelba di ### & C. ### in ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; In ulteriore subordine, e solo e soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, disporre la conversione oppure la riqualificazione del contratto di mutuo di credito agrario per ### 800.000,00 stipulato il ### Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del ### in mutuo ipotecario ordinario, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
A tal fine parte convenuta ha allegato ed eccepito: - di essersi resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, in forza di atto di scissione stipulato in data 25 novembre ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,### con ### dei ### di ### S.p.A. ### di un compendio di attività e passività identificate in tale atto così subentrando di pieno diritto a ### nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati tra cui il credito vantato da ### nei confronti della società attrice; - l'inammissibilità della domanda attore relativa alla asserita nullità del titolo esecutivo (mutuo agrario per cui è causa) e della affermata nullità “a cascata” dell'ipoteca iscritta in favore dell'### di credito e di tutti i successivi atti della procedura esecutiva R.G. ES. 178/2018 “sino addirittura addivenire alla richiesta di restituzione delle somme già assegnate ed al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'esecuzione”; - tale domanda sarebbe inammissibile perché tardiva (“la società debitrice esecutata avrebbe ben potuto e dovuto - eventualmente - avanzare le proprie (a nostro parere infondate) doglianze in tema di nullità del titolo esecutivo attraverso gli strumenti che il nostro ordinamento offre, ovvero l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione n. 178/2018 Tribunale di Livorno. Preme anzitutto evidenziare che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 22 Settembre 2021; ed invece in sede esecutiva il progetto di distribuzione delle somme ricavate è stato depositato in data 14 Gennaio 2022 (v. doc. n. 5) ed è stato approvato in data 7 Febbraio 2022 (v. doc. n. 6). Pertanto, l'odierna attrice (peraltro costituita nella predetta esecuzione) avrebbe potuto proporre - eventualmente - relativa opposizione”); - ed infatti, la ### si sarebbe costituita nel corso dell'esecuzione in data 24 maggio 2021 senza aver mai proposto un giudizio di opposizione all'esecuzione; - che le pronunce ex adverso richiamate, diversamente da quanto preteso dalla attrice, pur nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ed all'assegnazione del ricavato della vendita, lo affermano nell'interesse di chi abbia lamentato e fatto valere la nullità del titolo esecutivo nell'unica sede ove essa può essere eccepita, vale a dire l'opposizione all'esecuzione (parlandosi nelle citate di pronunce di “esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione” e non di esecutato rimasto inerte e passivo fino alla vendita dei propri beni); - l'infondatezza, nel merito, delle domande avversarie sia in ordine all'eccepita configurazione del mutuo di scopo sia in ordine alla pretesa nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. (atteso che il mutuo per cui è causa risalirebbe al 10.4.2009, ergo a ben 10 anni di distanza rispetto al momento in cui è stata svolta la CTU nella successiva vendita forzata con conseguente non comparabilità della valutazione redatta nel 2019 con quella redatta nel 2007 - perizia di stima eseguita dal ### Leonardi del 13.2.2007 che aveva ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 stimato il valore degli immobili ipotecati in € 1.627.960,00 con conseguente mancato superamento della somma concessa a titolo di mutuo dell'80% del valore degli immobili concessi in ipoteca); - che nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione prospettata ex adverso, “sussisterebbero comunque gli estremi per la conversione oppure per la riqualificazione che si richiede del mutuo agrario stipulato il ### Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del #### in Portoferraio” in un “normale” mutuo ipotecario il quale, pur non beneficiando della speciale disciplina prevista dal T.U.B. in materia di mutui fondiari, avrebbe comunque legittimato l'esecuzione immobiliare promossa avendo il creditore notificato il titolo unitamente all'atto di precetto (decidendo, dunque, di non ricorrere alla norma che avrebbe esentato il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ex art. 41, comma 1 D. Lgs. 385/1993; - la carenza di legittimazione attiva di ### in ordine alla dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate atteso che “avrebbero dovuto eventualmente essere i fideiussori stessi, i ###ri ### e ### ad avanzare autonoma domanda di nullità delle proprie obbligazioni”; - l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa l'infondatezza delle domande attoree ed inammissibilità del tentativo avversario di supplire alla propria inerzia in sede di esecuzione forzata.
Con provvedimento del 14 marzo 2022, il primo Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. ###, preso atto della comunicazione relativa al decesso del difensore di parte attrice (Avv. ###, visto l'art. 301 c.p.c. dichiarava l'interruzione del giudizio.
In data 8 aprile 2022, sempre il predetto ### letto il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato dal nuovo difensore dell'attrice (Avv. ###, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26 maggio 2022 (rinviata d'ufficio al 9 giugno 2022).
All'udienza cartolare del 9 giugno 2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava loro i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza del 10 novembre 2022 per la discussione delle richieste istruttorie.
All'udienza del 10 novembre 2022, il ### ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni. ###.I. dott.ssa ### (divenuta assegnataria del fascicolo de quo) con provvedimento datato 11 gennaio 2023 delegava al G.O.P. dott.ssa ### la trattazione ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 dell'udienza dell'8 giugno 2023. All'udienza de qua il G.O.P. Dott.ssa ### rimetteva la causa al Giudice titolare Dott.ssa ### La causa veniva, quindi, riassegnata dapprima in data 12 giugno 2023 allo scrivente ### dopodichè in data 23 gennaio 2024 al G.I. dott. ### e da quest'ultimo (con provvedimento del 7 febbraio 2024) rinviata al 5 giugno 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Con provvedimento emesso in data 28 maggio 2025, lo scrivente ### “vista l'assegnazione del fascicolo in epigrafe allo scrivente ### in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 15 maggio 2025; considerato che la causa in epigrafe, in virtù del provvedimento emesso dal precedente ### assegnatario (provvedimento dott. ### del 7 febbraio 2024), risulta fissata al 5 giugno 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato il carico istruttorio e decisorio dell'udienza del 5 giugno 2025 (anche a seguito della recente variazione tabellare prot. 1612.### avente efficacia dal 15 maggio 2025 che ha, inter alia, comportato la ridistribuzione di parte del ruolo del dott. ### tra i magistrati della ### tra cui lo scrivente ###; ritenuta la necessità, per esigenze organizzative del ruolo, di disporre un brevissimo rinvio della causa in epigrafe ad altra udienza anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione” rinviava la causa al 12 giugno 2025 per esperire il tentativo di conciliazione e, in subordine, in caso di esito negativo dello stesso, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza del 12 giugno 2025, fallito il tentativo di conciliazione, previa discussione orale, è stata emessa la seguente decisione con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, appurata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ### S.p.A. e preso atto che nelle more del presente procedimento i vari ### assegnatari del fascicolo non avevano provveduto alla relativa declaratoria di contumacia, dichiara la contumacia della predetta convenuta. 1.1 Sempre in via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte attrice, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate.
Ed invero, in sede di foglio di PC, la difesa della società attrice ha così concluso: “in via istruttoria: nell'ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. e non ammesse”; formula quest'ultima eccessivamente ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 generica per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di ### il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, le istanze istruttorie formulate dalla attrice sarebbero comunque da non accogliere perché superflue alla luce della natura documentale della presente controversia e tenuto conto dell'inammissibilità delle domande attoree. 2. Ciò premesso, le domande della società attrice sono in parte inammissibili ed in parte infondate nel merito sulla scorta della seguente decisione.
Le eccezioni difensive della convenuta ### nella parte in cui censurano l'inammissibilità delle domande attoree volte a far valere la nullità del mutuo agrario per cui è causa posto a fondamento dell'azione esecutiva immobiliare in danno della società agricola debitrice esecutata (e delle conseguenti domande “a cascata” volte a far dichiarare la nullità dell'ipoteca concessa e l'inesistenza del diritto ad agire in executivis del creditore procedente con annesse rivendicate declaratorie di nullità della procedura esecutiva e dei relativi atti - ivi inclusa la vendita dei beni staggiti - e della annessa richiesta di assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata) sono fondate e meritano accoglimento.
Ed invero, le domande della società attrice integrano, in tutta evidenza, una opposizione all'esecuzione che ### non ha introdotto tempestivamente all'interno della procedura esecutiva n. 178/2018 svoltasi avanti al Tribunale di ### Sezione ### e che ha visto quali beni staggiti i beni immobili rispetto ai quali la società attrice aveva concesso ipoteca in relazione al mutuo agrario per cui è causa (segnatamente, mutuo agrario stipulato dalla medesima ### di ### & C. ### in ### e la allora creditrice ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ### dei ### di ### in data ### per ### 800.000,00 - cfr. doc. 1 allegato ad atto di citazione, mutuo agrario del 10.04.2009 Rep. 80.045 racc. 22.457 a firma del #### in ###.
Le argomentazioni spese da ### in sede di prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e reiterate in sede di scritto difensivo conclusionale secondo cui l'accertamento di nullità/illegittimità degli atti della procedura esecutiva de qua sarebbe una azione di accertamento autonoma non possono condividersi.
Un'azione di accertamento del genere (tesa, cioè, alla declaratoria di illegittimità degli atti della procedura) non può che considerarsi di per sé inammissibile perché proposta al di fuori del procedimento esecutivo, posta l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata (per tutte, Cass. 12127/2020) e la necessità di ricorrere se del caso, incidentalmente, alle opposizioni esecutive, che hanno come comune denominatore la considerazione che il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n. 11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., 28387/20, punto 60 delle ragioni della decisione; cfr., da ultimo, in motivazione, ### zione civile sez. III, 16/05/2023, n.13362). ### di citazione introduttivo del presente giudizio è stato pacificamente notificato ad ### in data 22 Settembre 2021 allorquando in sede esecutiva il progetto di distribuzione delle somme ricavate risultava esser già stato depositato in data 14 Gennaio 2022 (cfr. all. n. 5 di cui alla produzione documentale di parte convenuta) ed approvato in data 7 Febbraio 2022 (all. n. 6 di cui alla produzione documentale di parte convenuta).
Pertanto, l'odierna attrice (peraltro costituita nella predetta procedura esecutiva con comparsa del 24 maggio 2021) avrebbe potuto proporre la relativa e tempestiva opposizione.
Per contro, la società attrice è rimasta ingiustificatamente inerte e non ha coltivato alcuna opposizione all'esecuzione - rimedio quest'ultimo alla stessa apprestato per eccepire la nullità della procedura esecutiva perché instaurata in suo danno in ipotizzata assenza di titolo esecutivo valido (nulla executio sine titulo).
Non può ### dunque, giovarsi del presente giudizio dalla stessa definito quale ordinario giudizio autonomo di cognizione avente ad oggetto la pretesa nullità/inefficacia del contratto di mutuo stipulato inter partes perché altrimenti, a voler in ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ipotesi (e solo in ipotesi) ritener fondate le doglianze dalla stessa articolate avverso il predetto contratto si sovvertirebbe del tutto ingiustificatamente ed arbitrariamente l'assetto normativo processuale previsto per le opposizioni esecutive e sui relativi termini di decadenza (norme quest'ultime di evidente interesse pubblico).
In conclusione, la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e di illegittimità degli atti della procedura esecutiva - da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (svolta peraltro in assenza della necessaria ed imprescindibile fase “cautelare” dinanzi al Giudice dell'esecuzione) - e la richiesta di conseguente restituzione delle somme corrisposte in sede esecutiva o di risarcimento danni, avanzate in questa sede ###### è da ritenersi inammissibili poiché coltivate davanti ad un Giudice che non può avere competenza in ordine alla validità di un titolo esecutivo già ritenuto idoneo dal Giudice dell'### in sede di esecuzione forzata (tanto da legittimare addirittura la vendita dei beni) e la cui validità non è stata contestata in quella sede mediante rituale opposizione dall'esecutato.
Ciò, al netto della infondatezza anche nel merito delle doglianze della società attrice in punto di nullità del mutuo agrario per difetto di causa perché, di fatto, simulante un mutuo “solutorio” (id est, mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutatario verso il mutuante) e, pertanto, asseritamente inidoneo a costituire titolo esecutivo.
Ed invero, in adesione al recente e condivisibile orientamento delle ### prema Corte è da ritenersi valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio" (### U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025, Rv. 674008 - 01). ### nella richiamata pronuncia hanno avuto modo di prendere posizione anche sul fatto che la finalizzazione del mutuo fondiario (la cui normativa, per stessa ammissione dell'attrice, è applicabile al mutuo agrario per cui è causa) al ripianamento di debiti pregressi non può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa: “### per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappre### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 sentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'e- ventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. 1517 del 2021)”. ### la doglianza di ### sulla pretesa nullità del mutuo concessole per mancata osservanza del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38, comma 2, d.lgs. 385 del 19931, ferma l'insuperabile declaratoria di inammissibilità della domanda, si pa1 Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («### delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che «la ### d'### in conformità delle deliberazioni del ### [### interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di questa norma, il ### (### interministeriale per il credito e per il risparmio), con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla ### d'### con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «### in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. ### n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. La questione della rilevanza del superamento della suddetta soglia di finanziabilità è stata variamente risolta, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza di legittimità. ### più risalente, secondo il quale tale superamento sarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, non rientrando nell'ambito delle nullità testuali previste della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del d.lgs. n.385 del 1993 (Cass. 28/11/2013, n. 26672; Cass. 04/11/2015, n. 22446), era stato superato dalla giurisprudenza successiva, che aveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango di norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuo fondiario.
Sulla base di tale condivisa premessa, peraltro, le successive pronunce di questa Corte avevano dato luogo a due divergenti indirizzi. ### il primo, più rigoroso, il travalicamento della soglia avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ.. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 lesa infondata sol che si richiami la nota pronuncia delle ### n. ### del 16/11/2022 ove è stato stabilito, al contrario di quanto affermato dall'attrice, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, poiché l'art. 38, comma 2, t.u.b. - non essendo una disposizione determinativa del contenuto, né posta presidio della validità del negozio, bensì un elemento meQuesto rigoroso orientamento traeva argomento dal rilievo che il limite di finanziabilità, ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, costituiva un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, diretto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa ( 13/07/2017, n. 17352; Cass. 31/07/2017, n. 19016; Cass. 28/05/2018, n. 13286; Cass. 24/09/2018, 22466).
Per il secondo indirizzo, invece, pur dovendosi condividere la valutazione circa la finalizzazione della disciplina sulla soglia di finanziabilità del mutuo fondiario alla tutela di interessi pubblici, tuttavia la violazione del limite non avrebbe comportato la nullità, bensì, previa riqualificazione giudiziale del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, la disapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispetto della soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385/1993, in primo luogo della norma (art. 41) che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo (Cass. 28/06/2019, n. 17439; Cass., Ord. int., 08/03/2022, n. 7509). Questo diverso orientamento, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla dottrina e delle questioni sollevate dalla giurisprudenza di merito, aveva posto in luce i limiti della teoria della nullità, sia sotto il profilo genetico che sotto il profilo funzionale. Sotto il primo profilo, si era evidenziato che la predetta teoria, nel prefigurare la nullità radicale del contratto con la sola salvezza della conversione, muoveva dal presupposto evidente che si trattasse di un tipo negoziale diverso o comunque di un contratto differente rispetto al mutuo ipotecario ordinario; presupposto che, peraltro, si sarebbe posto in contrasto con il rilievo che il mutuo fondiario costituiva, invece, un sottotipo o, comunque, una species rispetto al genus mutuo ipotecario, per l'evidente preponderanza di elementi in comune - precipuamente quelli della causa e dell'oggetto - e la presenza, nel primo, soltanto di elementi accidentali caratterizzanti. Sotto il secondo profilo, si era posto in luce il carattere eccessivo della misura applicata rispetto alla finalità della norma violata, la cui ratio avrebbe dovuto individuarsi nell'esigenza di assicurare la stabilità del mercato attraverso la stabilità del singolo operatore del credito; stabilità che sarebbe stata minata dalle implicazioni della comminatoria di integrale nullità del mutuo (e con esso, dell'accessoria garanzia ipotecaria), in ragione della retrocessione della pretesa creditoria a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., nonostante l'avvenuta erogazione del capitale. Per l'orientamento in esame, dunque, diversamente che per quello più rigoroso, il limite di finanziabilità non avrebbe costituito un limite assolutamente inderogabile dall'autonomia privata nel porre in essere operazioni di finanziamento, ma avrebbe costituito, più modestamente, elemento conformativo di quella particolare species del genus mutuo, rappresentata dal mutuo fondiario, talché il suo superamento non avrebbe comportato la nullità dell'operazione negoziale (ovviabile solo con il difficile rimedio della conversione), ma semplicemente la qualificabilità della fattispecie in termini di mutuo ordinario e, per conseguenza, l'applicazione della disciplina ordinaria in luogo di quella speciale.
La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è stata rimessa alle ### di questa Corte come questione di massima di particolare importanza. ### con sentenza 16/11/2022, n. ###, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'### di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale. In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le ### hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 ramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale" - non rappresenta una norma di natura imperativa, la cui violazione sia suscettibile di determinare la nullità del contratto (sanzione che, anzi, condurrebbe al pregiudizio dell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere, in una sorta di eterogenesi dei fini; cfr. Cass., Sez. U - , Sentenza n. ### del 16/11/2022, Rv. 666194 - 01; in senso conforme, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023, Rv. 667138 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023, Rv. 667081 - 01; in tal senso, da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 19 del 02/01/2025, Rv. 673590 - 01).
A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, lo scrivente ### ritiene necessario prestare osservanza ed assicurare continuità, non apparendo neppure opportuno porre il problema della sua rimeditazione a così breve intervallo temporale dalla surrichiamata pronuncia.
Quanto poi alla domanda attorea con cui è stata genericamente eccepita l'inefficacia delle fideiussioni prestate, si impone la reiezione atteso che, come tempestivamente e correttamente argomentato da ### difetta in capo alla società attrice la legittimazione attiva in parte qua. ### infondata nel merito è infine la domanda risarcitoria formulata da parte attrice e volta ad ottenere il ristoro dei “danni subiti dall'esecutato ex art. 2043 e 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di giustizia”.
Premesso che, diversamente da quanto assunto dalla società attrice, non si può affermare che la procedura esecutiva intrapresa in suo danno sia illegittima sussistendo sin dall'inizio della stessa un titolo esecutivo (la cui validità non è mai stata posta in discussione dal debitore esecutato nei rituali e tempestivi rimedi processuali - opposizioni esecutive - posti a sua disposizione) e considerato, pertanto, la carenza nel caso di specie sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. invocata da ### si deve dare atto che finanche la giurisprudenza citata dalla attrice a fondamento della esperibilità della presente domanda risarcitoria non depone in favore della società agricola attrice.
Ed invero, nella pronuncia delle ### n. 21110 del 28/11/2012 (Rv. 624256 - 01) viene ribadita la necessità che l'esecutato debba far confluire dapprima le proprie ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 doglianze nella procedura esecutiva e solamente dopo, ad esito vittorioso del giudizio di opposizione esecutiva, potrà sia ottenere il ricavato della vendita che eventualmente agire per il risarcimento dei danni nei confronti del creditore che colposamente abbia agito in executivis non avendone titolo (cfr. punto 6.2., pag. 11 della citata pronuncia “6.2 La tutela che l'ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario (nei termini di cui s'è detto), pur quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell'ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato. A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l'esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o comunque non sia stata concessa, all'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione non soltanto competerà il ricavato della vendita ma si offrirà anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che colposamente - ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c.- abbia agito in executivis non avendone titolo”.) ### l'ulteriore pronuncia richiamata dall'attrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01), ad una attenta disamina, non giustifica la proponibilità in assoluto in via autonoma della domanda risarcitoria da pignoramento illegittimo ex art. 96 c.p.c.2.
Ed invero, premesso che la pronuncia de qua ha confermato il tradizionale orientamento secondo cui la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96, comma 2, c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (da ul2 Sul punto, la Suprema Corte ha dato risposte non sempre univoche. ### un primo orientamento, più risalente e largamente maggioritario, la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96, comma 2, c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza (da ultimo, ma ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01; ### 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015, Rv. 636592 - 01).
Per un secondo, più recente e minoritario orientamento, invece, la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. potrebbe essere proposta in via autonom; non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse "meritevole di tutela" del danneggiato (questo principio è stato affermato da due decisioni: ### 3, Ordinanza n. 25862 del 31/10/2017, Rv. 646030 - 01, e ### 1, Sentenza 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 - 01).
La Suprema Corte nella decisione richiamata dalla ditta attrice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28527 del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01) ha ritenuto meritevole di conferma l'orientamento tradizionale non condividendo l''opinione secondo cui la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela". ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 timo, ma ex permultis, ### 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 31/07/2015, Rv. 636592 - 01), ergo, nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato ovvero ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro, la ### ha ammesso la deroga alla regola de qua solo in due casi: l'impossibilità di fatto e l'impossibilità di diritto di proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 comma 2 c.p.c. (ipotesi entrambi non ricorrenti nel caso di specie).
Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Cass., Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv. 250786 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972, Rv. ### - 01).
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c. p.c.. Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. “Tuttavia non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 06/05/2010, Rv. 612644 - 01; ### 20/11/2009, Rv. 610752 - 01; Sez. 24/05/2003, Rv. 563527 - 01)”.
Sul punto, si sono, da ultimo, pronunciate finanche le ### della ### con la sentenza n. 25478/2021, stabilendo che: “### con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l'esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di forma### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 zione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest'ultima ipotesi, la domanda andrà posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; e, solamente quando sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, si deve dare atto che l'attrice non avendo proposto opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. e pacificamente non ricorrendo nel caso di specie le uniche due ipotesi di deroga alla proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 96 comma 2 c.p.c. dinanzi al “giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza” (vale a dire l'ipotesi di impossibilità di fatto e l'ipotesi di impossibilità di diritto di proposizione della relativa domanda), non può in questa sede ###via autonoma tale domanda risarcitoria; domanda, pertanto, che merita integrale reiezione.
Ogni altra domanda avanzata da parte attrice e comunque connessa all'eccepita nullità del “titolo esecutivo”, alla illegittimità della procedura esecutiva instaurata ed alle rivendicazioni in ordine alla generica restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate a titolo di rate pagate di mutuo, alla inefficacia dell'atto di concessione di ipoteca volontaria ed alla richiesta assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni staggiti merita reiezione. 3. Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione3 e decisio3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600). ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00 nale , tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore indeterminabile complessità media) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta le domande formulate dalla società attrice #### & C. SOCIETÀ ### perché inammissibili ed infondate per le ragioni di cui in parte motiva; - ### & C. SOCIETÀ #### a rifondere a parte convenuta ### - ### S.p.A. le spese del presente procedimento che si liquidano in € 10.860,00 oltre rimborso forfettario (15%), ed accessori come per legge.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 12 giugno 2025 dal Tribunale di ### Il Giudice dott. ### il: 18/07/2025 n.2293/2025 importo 200,00
causa n. 2941/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi, Luigi Pagano