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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 204/2026 del 04-01-2026

... erenze retrib utive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificar e le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che 13 le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurar e in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'is tituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavora tore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi lib ero di non acc ettare il transito» (C ass. 22 dicembre 2017, n. ###, motivata anche con richiamo anche a Cass. 5 ottobre 2016 n. 19925 e Cass. 2 gennaio 2017 n.2). Da tutto ciò deriva che, dopo la stipula del nuovo contratto, è da esso che è derivat a la disciplin a del rapport o e ciò del tutto legitti mamente quell'effetto dell'intervenuta accettazione, senza che si possa ragionare di inesistenti illeciti permanenti. Ed è altresì evidente che, anche se a regolare l'inquadramento dal 1999 in poi si deve avere riguardo all'accordo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12534/2023 R.G. proposto da: ### r appresentata e difesa dall'Avv. #### -ricorrente contro ### -intimata avverso la sentenza n. 3860/2022 della Corte d'App ello di Napoli , pubblicata il ###, NRG 2236/2018. 
Udita la relazi one sv olta nella camera di consiglio d el 2/10/2025 dal ###.  ### 1. ### ha lavorato presso il ### per le zone colpit e dal sisma del 1980, con la qu alifica di fun zionario architetto, con inquadramento al VII livello funzionale.  ### sostiene tuttavia che, fin da subito, le erano state affidate, con continuità, responsabilità maggiori di quelle del livello di inquadramento ed in particolare di carattere dirigenziale.  ###. 1 della legge n. 730 del 1986 aveva poi disposto che i dipendenti in servizio presso il ### utilizzati per l'emergenza del sisma potesse ro essere immessi a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento presso la P.A. di appartenenza, ciò dovend o avvenire, secondo quanto s ostiene la ricorr ente, avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, come chiar ito anche dalle circolari ministeriali di riferimento. 
Al contrario, la ricorrente, che riferi sce di essere stata vincitrice del concorso riservato di cui all'art. 1 cit., era stata assunta dalla ### one ### con inquadramento nella VII qualifica funzionale e quindi ad un livello addirittu ra inferiore a quello di norma riservato ai fu nzionari laureati. 
Successivamente, con provvedimento n. 7811/1998, la ### aveva corretto l'inquadramento riconoscendo la qualifica ### e la ricorrente ha ritenuto anche tale decisione illegittima, per il mancato riconoscimento del livello dirigenziale.  ### ha quindi agito, con ricorso incardinato presso il Tribunale di Napoli nell'anno 2016 , per sentir riconoscere il di ritto al super iore inquadramento nella qualifica dirigenziale nei ruoli speciali della ### a far data dalla sua immissione in essi.  2. La domanda è stata rigettata dal Tribunale sul presupposto del la maturazione della prescrizione del diritto al riconoscimento di una qualifica diversa da quella di inquad ramento, co n sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli. 3 Quest'ultima escludeva l'imprescrittibilità dei diritti azionati e rilevava che il termine decennale era spi rato, senza che potessero ravvisarsi atti interruttivi oltre quelli del marzo 2000, sicché il ricorso del 2016 era intervenuto a prescrizione decennale maturata. 
La sentenza concludeva quindi affermando che l'impossibilità di verificare la sussistenza del di ritto sottostante al superiore inquadramento precludeva anche la possibi lità di pronunciare sulle eventuali differenze retributive, in quanto poste in relazione di necessaria accessorietà rispetto alla verifica delle mansioni realmente disimpegnate.  3. Mad dalena ### ha proposto ricors o per cassazione con cinq ue motivi, mentre la ### è rimasta intimata. 
La ricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.  2938 c.c. e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) e con esso la ric orrente sostiene che, in primo grado, la ### avrebbe sollevato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che l'azione fosse intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla posizione dirigenziale sulla base dell'esercizio di fatto di mansioni più elevate. 
Quindi, a dire della ricorrente, una volta appurato in appello che l'azione era invece diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento e che gli incarichi di rigenziali erano stati oggetto di formale attribuzione, era errato che fosse stata infine accolta l'eccezione formulata con riguardo all 'altra pretesa, dandosi così spazio ad un'eccezione in realtà inammissibile. 
Il second o motivo formula anal oghe considerazioni sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancanza di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ed in relazione appunto all'eccezione di prescrizione. 4 2. I due moti vi possono essere esaminati co ngiuntamente per la loro connessione e vanno disattesi. 
Essi presentano un difetto co mune di specificità, in contrast o con il disposto dell'art. 366 c.p.c., in quanto si basano su asseriti assetti della domanda e delle eccezioni, senza trascrivere i passaggi degli atti in cui l'una e le altre sono state formulate. 
In ogni caso per entrambi i motivi è ass orbente il ril ievo della loro infondatezza, dovendo trovare appli cazione il principio espres so nella massima per cui «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa ecc ezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valer e in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come un a quaestio juris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di prof ittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'ident ificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice» (Cass., S.U., 25 luglio 2002, n. 10955). 
Da tale regola di diritto deriva l'irrilevanza di come fosse stata formulata l'eccezione di prescrizi one, perché essa andav a comunque decisa nel merito con riferimento all'azione che risultasse in concreto svolta.  3. Ragi oni di contigui tà logico-motivazionale consigliano di anticipare l'esame del quinto motivo.  3.1. Con esso si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e si assume che la Corte d'Appello, con per corso motivazional e che si asserisce oscuro, avrebbe disatteso il motivo di appello con cui era stata 5 denunciata la manifesta inammi ssibilità dell'eccezione di prescrizi one accolta dal Tribunale in primo grado, nonostante essa fosse riferita ad un thema decidendum diverso da quello prospettato nel ricor so e ciò con riferimento ancora alla distinzione operata nel ricorso per cassazione tra l'azione dispiegat a e riguardante il corretto in quadrament o e azione fondata sul disimpegno delle mansioni relative alla qualifica superiore. 
Il motivo è inammissibile per plurime e coesistenti ragioni. 
Intanto, perché l'eventuale difetto motivazionale su un motivo di appello non in tegra il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma semmai un vizio strettamente processuale nei termini di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. 
Inoltre, si rileva che nella censura - come già si è detto rispetto ai primi due motivi - si evidenzia un difetto di specifici tà, perché non sono trascritti gli atti, con accompagnata disamina critica, attraverso i quali si dovrebbe in ipotesi ricostruire la dinamica processuale che ne dovrebbe costituire fondamento. 
Infine, sulla base di quanto si è evidenziato precedentemente in ordine all'ampiezza di disamina ch e deriva dalla form ulazione dell'eccezione di prescrizione, è evidente anche l'assenza di decisività, che comunque è - o, meglio, sarebbe, ove in ipotesi si prescindesse dalle altre e già menzionate ragioni di inammissibilità - elemento della fattispecie di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.  4. Vanno quindi affrontati gli altri motivi - ovverosia il terzo ed il quarto - che riguardano nel merito il tema della prescrizione. 
Il terzo motivo adduce in particolare la violazione e falsa applicazione (art.  360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2934 c.c. e con esso, richiamando precedenti di questa S.C., si assume che il diritto alla qualifica professionale sarebbe imprescrittibile, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale. 
Il quarto motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2935 c.c. ed è formulato sul presupposto che l'illecito realizzato nel caso di specie avrebbe avuto carattere permanente, sicché 6 esso si sarebbe perpetuato fin o al colloc amento della ricorrente in quiescenza nel 2019 e dunque il de corso della prescri zione si sar ebbe rinnovato continuativamente in relazione al riprodursi dell'evento dannoso, sicché l'effetto estintivo non poteva dirsi realizzato.  4.1 ### la ricorrente, il diritto alla qualifica sarebbe insensibile agli effetti estintivi del trascorrere del tempo e quindi alla prescrizione, per il suo afferire ad uno status (terzo motivo) o altrimenti per il reiterarsi nel tempo dell'illecito consistente nella mancata attribuzione dell'inquadramento spettante (quarto motivo), sicché, a prescriversi, sarebbero comunque solo le differenze retributive a ciò riconnesse, ma non il diritto all'inquadramento in sé considerato.  5. Il punto è decisivo e va qui approfondito, riepilogando alcuni approdi della giurisprudenza di questa S.C., al fine di calibrarli rispetto al diritto alla qualifica nel pubblico impiego privatizzato.  5.1 Senza dubbio la qualifica, nel lavoro privato come in quello pubblico, è concetto di sin tesi espressivo, rispetto al lavoratore, di un in sieme di situazioni soggettive, di obbligo e di diritto o più genericamente di dovere o di interesse, che derivano dalla ricorrenza di un rapporto intersoggettivo con il datore di lavoro e che, specie nell'impiego presso la P.A., fa capo ad un assetto (v. la dotazione organica) che prescinde dalla singola persona e fa capo all'organizzazione di riferimento.  5.2 Le posizi oni propriamente di status, sec ondo quanto chi arito nella giurisprudenza di questa S.C., ricorrenti in situazioni molt o generali (status civitatis; status familiae), ma anche in condizioni più specifiche, sono quelle in cui la coesistenza di diritti ed o bblighi plurim i consegu e all'appartenere ad una certa collettività e si caratterizza per il sussistere delle corrispondenti situazioni soggettive a prescindere dalla volontà della persona e quindi per effetto normativo diretto. 
La persona titolare dello status può anche decidere se esercitare o meno i diritti consequenziali, ma ciò senza effetti sull'esistenza dello status come 7 tale, in qu anto derivante da norme pos te per realizzar e co n parti colare intensità esigenze di protezione e\o di perequazione e destinate a radicarsi in principi fondanti dell'ordinamento, con riferimento in particolare all'art.  3, co . 2, Cost. ed alla finalità di assi curare in concret o l'eguaglianza e rimuovere gli ostacoli che, limitandola, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440). 
Il concetto di status è quindi quello di una «posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontin ua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri» (Cass., S.U., 12 luglio 2000, n. 483).  5.3 Nei settori più co ntigui a quell o che qui viene in rilievo sono stati ritenuti status quello di “i nvalido civile” (C ass. S.U., 483 del 2000 cit.) quello di “vittima del dovere (Cass . 17440/2022 cit.) o di “pensionato” (Cass. 25 luglio 2002, n. 10955). 
Situazioni di status che si caratterizzano quin di per essere in sé non disponibili e non prescrittibili, mentre lo sono - restando così soggetti a non so rgere o ad estinguersi - i d iritti alle prestazioni patrimoniali consequenziali, che possono non essere fruiti se manchi no le debite istanze previste dall'ordinamento (come la c.d. domanda amministrativa, quando prevista) e possono venire meno per prescrizione.  5.4 Rispetto alla qualifica del lavoratore nell'ambito del diritto privato nella giurisprudenza si è assistito ad una progressiva evoluzione.  ### una certa linea interpretativ a essa, oltre a non essere tale da integrare uno status in senso proprio, sarebbe stata da considerare un mero «indice di una situazione» (Cass. 1 settembre 1987 n. 7151) o un «nome comune .. che come tale non è, di regola, oggetto di alcun diritto» e soltanto «designa, secondo il contesto, le mansioni e/o il trattamento economico - normativo» (Cass. 29 ottobre 1998, n. 10832), sicché non si 8 potrebbe porr e alcun problema di prescrizion e, poiché questa è causa estintiva soltanto di diritti. 
In concomitanza con tale indirizzo, si è avuta una diversa impostazione, che ha ritenuto l'esistenza di un autonomo diritto alla qualifica (v. già la risalente Cass. S.U., 18 maggio 1978, n. 2394 ed altre analoghe), talora delineato come "status" aziendale (Cass., S.U. 15 o ttobre 1992, 11263), in ogni caso soggetto alla prescrizione decennale ai sensi dell'art.  2946 Nel tempo, è quest'ultimo orientamento che si è andato consolidando (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21645; Cass. 8 aprile 2011, n. 8057; Cass. 24 maggio 2006, n. 12238), spesso affrancandosi dall'equivoco richiamo alla figura dello status e ricostruendo quello alla qualifica come vero e proprio diritto soggettivo, soggetto a prescrizione. 
Ciò evidentement e sul presupposto di una disponibilità di tale di ritto, inevitabile per sottrarlo ai limiti di cui all'art. 2934, co. 2, c.c. e destinata a fondarsi sulla non sovrapponibilità del regime della disponibilità dei diritti a qu ello della inderogabili tà delle norme di tutela che caratterizzano ampiamente le fattispecie lavoristiche (v. art. 2113 c.c.). 
Tale ril ievo, se connesso con quanto si è sop ra osservato rispetto all a ricostruzione giurisprudenziale degli status, evidenzi a le connotazioni volontaristiche che restano presenti nell'ambito del diritto alla qualifica e che viceversa - se non rispetto al mero esercizio dei diritti consequenziali - non ricorrono nelle ipotesi di veri e propri status.  6. Dev e quindi verifi carsi quali siano le connotazioni che la qualifica assume, da questo punto di vista, nel pubblico impiego.  7. Il tema può emergere su un duplice piano che è sia quello dell'incidenza degli atti di inquadramento posti in essere nel contesto precedente alla privatizzazione del pu bblico impiego e quindi allorquando vigeva la giurisdizione esclusiva amministrativa, sia quello del rilievo in ipotesi da 9 attribuire ad atti negoziali in tercorsi dopo tale privatiz zazione in ambiti destinati, come si dirà, alla sola giurisdizione del giudice ordinario.  8. In questa prospettiva va detto come non basti, per i rapporti di impiego pubblico non privatizzati, il richiamo ad un fondamento negoziale, perché esso non potrebbe dirs i sussistente, a fronte di provv edimenti amministrativi, per quanto in comb inazione con situazioni d i diritto soggettivo, preesistenti o, soprattutto, consequenziali. 
Rispetto ad un ta le cont esto, il diritto alla qualifica consegue ad atti autoritativi, la cui connotaz ione sta nel consolidarsi di essi, dal lato del lavoratore, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini previsti nell'ambito della giurisdizione amministrativa.  ### di in oppugnabilità che ne deriva è conseguenza diretta dell'assenza di eccezioni rispetto al regi me generale delle situ azioni dei privati a fronte di poteri amministrativi e manifesta con ciò la connotazione di disponibili tà in capo al lavoratore delle corrispondenti situazioni soggettive. 
La conseguenza è che, con tale consolidamento, la qualifica del lavoratore diviene, dal suo lato, intangibile e non c onsente al medesimo di contestarne ulteriormente le configurazioni, secondo un assetto da aversi per consolidato nella giurisprudenza che sarà citata al punto che segue. 
Per altro verso, i tratti di disponibilità che si evidenziano escludono che il corrispondente diritto si sottragga all'estinzione per prescrizione.  8.1 Neanche, per analoghe ragioni in ordine alla disponibilità dal lato del lavoratore, si può quindi parlare di status, ma di una situ azione di coesistente di plurimi diritti, interessi, obblighi e doveri, nel che consiste il diritto alla qualifica anche in tale ambito, che resta definito secondo ciò che è stabilito nei corrispondenti atti di inquadramento ed a quanto da essi consegue. 10 Il lavor atore non può quindi successivame nte riapri re, a meno di mutamenti in fatto o in diri tto, l'assetto giuri dico della qu alifica così fissato, sicché non vi è in alcun modo a discorrere di illeciti permanenti. 
Diversa è invece la posizione della P.A. la quale, essendo chiamata a gestire interessi pubblici e dovendo garantire la leg alità del proprio procedere (art. 97 Cost.) pu ò, nei limiti in cui lo consentano o lo impongano le norme sulla c.d. autotut ela (ora artt. 21-quinquies e ss.  della l. n. 241 del 1990), rimuovere gli atti già assunti.  8.2 Il tema viene qui in evidenza rispetto all'originario inquadramento al livello VII operato nel 1990, in conseguenza delle procedure di cui all'art.  12 della legge n. 730 del 1986. 
In proposito va ribadito, sulla base di quanto già sopra argomentato, il principio, espresso in motivazione da Cass. 2 maggio 2024 n. 11857 per cui - si cita testualmente - «la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di pu bblico impiego non ha trasformato la natura degli atti adottati nel precedente regime di diritto pubblico, con la conseguenza che continua ad operare, con riferimento a quegli atti, il principio, più volte ribadito nella giurisprudenza amministra tiva, secondo cui i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristall izzata appunto dall 'inquadramento. Pertanto, tali provvedimenti, ove ritenuti illegittimi , devono essere impu gnati nel termine di decadenza dai soggetti interessati, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico (v. Cons. Stato nn. 5881/2012; 2012/2012; 6576/2011; 5860/2011; 6371/2009)».  8.3 Nel caso di specie l'inquadramento nella “qualifica funzionale” risale ad epoca anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego. 11 Ne consegue che le determinazioni di inquadramento avevano la natura di atti unilaterali i quali - non risultando impugnati nella sede ###pote ndosi neanche ipotizzare la ricorrenza delle eccezionali ipotesi (difetto assoluto di attribuzione; violazione di giudicato; casi “espressamente” ritenuti tali dalla legge) di cui all'art. 21 -septies della legge n. 241 del 1990, pera ltro entrato in vigore successivamente - si sono consoli dati come tali e dunque non vi è lu ogo a discorre re di illegittimità permanenti, perché l'assetto così configurato, stante l'inoppugnabilità, si è stabilizzato ed ha reso del tutto legitti mo quanto avvenuto in osservanza del medesimo.  9. Ragi onamenti in parte diversi, per quanto con e siti non dissimili, valgono per il diverso contesto del lavoro privatizzato. 
Esso riguarda il re inquadramento al livello ### avvenuto nel 1999, per quanto la Corte di merito ne abbia ritenuto la natura di mera reiterazione e correzione dell'originario inquadramento in ruolo. 
Si tratta di evoluzione degli originari inquadramenti nel transito presso la ### perfezio nata tuttavia a regime privatizzato a quel punto pienamente in vig ore e sfociata, com e rileva la Corte d'Appello, in un corrispondente contratto individuale. 
Inoltre, trattandosi di di sciplina sostanziale in evitabilmente destinata ad operare “a cavallo” (Cass., S.U., 1° marzo 2012, n. 3183; Cass., S.U., 11 luglio 2019, n. 18671) e cioè con effetti sia prima che dopo il definitivo transito della giurisdizione presso il giudice ordinario, ma tra l'altro per un fatto storico (il nuovo contratto) certamente successivo al 30 giugno 1998 (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15340), secondo il disposto degli artt. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 e 69, co. 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, per essa senza dubbio il regime è quello ormai proprio della giurisdizione sopravvenuta. 12 Ciò esclude che si possa discutere di inoppugnabi lità d i determinazioni amministrative e tutto resta regolato sul piano delle situazioni soggettive coinvolte. 
Da qu esto punto di vista, tu ttavia, a risultare dirimente è proprio la sottoscrizione del contratto, in quanto essa è destinata a regolare gli effetti sotto il profilo dell'inquadra mento nel transi to da un ente ad un altro.  ### della qualifica e dell'inquadramento è atto che afferisce ad aspetti disponibili dal lato del lavoratore, sec ondo quan to già affermato dalla giurispruden za di questa S.C., proprio in relazione a fenomeni di traslazione volontaria del rapporto. 
A tale fenomeno si riporta anche lo speciale tramutamento che viene qui in evidenza, anch'esso destinato a realizzarsi, come si evince dall'art. 12, co. 1 (cui fa rinvio anche il co. 3) della leg ge n. 730 del 1986, «a domanda» e pur sempre in «ruoli» della P.A. di destinazione che, pu r essendo «speciali» e «ad esa urimento», so no certamente fo rmati in ragione delle esigenze di dotazione proprie di essa, second o le regole generali dell'ambito del pubblico impiego. 
E' infatti principio consolidato, destinato a valere anche nel caso di specie, quello espresso dalla massima per cui «in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultim o quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può co ntestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento rico nosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superi ore profilo professionale, percependo le relative diff erenze retrib utive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificar e le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che 13 le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA.  mirano ad assicurar e in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'is tituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavora tore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi lib ero di non acc ettare il transito» (C ass. 22 dicembre 2017, n. ###, motivata anche con richiamo anche a Cass. 5 ottobre 2016 n. 19925 e Cass. 2 gennaio 2017 n.2). 
Da tutto ciò deriva che, dopo la stipula del nuovo contratto, è da esso che è derivat a la disciplin a del rapport o e ciò del tutto legitti mamente quell'effetto dell'intervenuta accettazione, senza che si possa ragionare di inesistenti illeciti permanenti. 
Ed è altresì evidente che, anche se a regolare l'inquadramento dal 1999 in poi si deve avere riguardo all'accordo negoziale, ciò significa che si tratta di situazioni non indisponibili e ci si trova dunque ancora al di fuori del regime degli status. 
Ne consegue che, pianamente, dal momento della fissazione della qualifica in sede ###poi la prescrizione aveva corso e quindi è del tutto legittimo che il maturare di essa sia stato accertato dalla Corte d'Appello, dato il tempo trascorso tra la stipula del contratto (1999), l'ultimo effetto interruttivo (marzo 2000) - rilevandosi che sul punto dell'interruzione della prescrizione il ricorso per cassazione non torna - e l' introduzione della causa (2016). 
Ciò non toglie peraltro che, se si verifichino patol ogie del consenso o dell'assetto negoziale, esse siano rilevabili dalle parti, secondo il regime giuridico proprio di esse e con i connotati dell'imprescrittibilità, se si tratti di nullità (art. 1422 c.c.). 
Il tema della nullità, tuttavia, non emerge in alcun modo e dunque su di esso nulla è a dirsi. 14 10. In definitiva non vi è stato alcun illecito permanente e la prescrizione è pienamente decorsa.  11. Va solo ribadito che la Corte territoriale non ha fatto riferimento al disimpegno delle mansioni nel senso che l'azione fosse fondata sull'esercizio di fatto di esse, al fine di ottenere le corrispondenti differenze retributive, ma nel senso che, da quel conferimento di mansioni, secondo la ricorrente, sarebbe derivato il diritto ad una certa qualifica al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali. 
La ricorrente stessa insiste su tale pro spettazione, che individua anche l'azione svolta, appunto nel senso di rivendi care il diritto all'inquadramento e quindi alla qualifica ab origine in ambito dirigenziale. 
Non è invece oggetto di causa e presupp orrebbe indagini di fatto che identificano chiaramente una diver sa pretesa, quello delle eve ntuali differenze retributive maturate per l'esercizio in concreto, sia all'epoca, sia dopo, di mansioni di livello superiore a quelle degli inquadrament i riconosciuti e che si sono consolidati.  12. Il ricorso va quindi complessivamente rigettato, ma nulla è a disporsi sulle spese, perché la ### è rimasta intimata.  P.Q.M.  la Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   ### 

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Belle' Roberto

M

Tribunale di Siena, Sentenza n. 738/2025 del 16-12-2025

... dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; in particolare, i principi della buona fede e correttezza fanno sorgere, in capo a ciascun soggetto del rapporto contrattuale, l'obbligo di salvaguardare l'utilità dell'altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio; in questo senso, per effetto dell'applicazione del principio di buona fede, il creditore non può abusare del proprio diritto ma è obbligato ad attivarsi, nell'interesse del debitore, per evitare o contenere l'imprevisto aggravamento della prestazione di costui; sotto il secondo profilo, i suddetti principi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, N. 446/2024 R.G. 8 / 11 ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2025, n. 656; nello stesso senso, (leggi tutto)...

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N. 446/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Il Tribunale Ordinario di Siena, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 446/2024 R.G. promossa da ### S.R.L. (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### del ####, ### n. 36, è elettivamente domiciliata ### contro ### S.P.A. (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in #### n. 38, è elettivamente domiciliata ### avente ad oggetto: ### In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per ### S.R.L., l'Avv. ### così conclude: “### l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis 1) ### e dichiarare, la condotta contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto di leasing da parte di ###
N. 446/2024 R.G. 2 / 11 2) Per l'effetto, condannare la banca convenuta, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 202.800,00 (duecentoduemilaottocento/00), ossia nella misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito; 3) ### condannare la convenuta al ristoro del costo del mutuo chirografario che si è dovuto accendere per soddisfare la pretesa integrale di ### costo pari ad € 68.634,60 (sessantottomilaseicentotrentaquattro/60); 4) ### parte convenuta al risarcimento del danno da illegittima iscrizione nella CR della ### d'### per sconfinamento, con conseguente ristorno del danno patrimoniale, non patrimoniale e all'immagine. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”; per ### S.P.A. l'Avv. ### così conclude: “### l'###mo Tribunale di ### adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa anche in via istruttoria: nel merito: rigettare integralmente ogni domanda ed eccezione avversaria, anche risarcitoria e di condanna avanzata da parte attrice verso ### dei ### di ### s.p.a, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto in narrativa, In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.  ### atto di citazione ritualmente notificato il ###, ### S.r.l.  conveniva ### dei ### di ### S.p.A. dinanzi al Tribunale di ### in fatto, esponeva che ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A., a seguito della stipula del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1103929 con la società attrice, con atto pubblico registrato a Napoli il ###, aveva acquistato un complesso immobiliare posto nel Comune di Napoli ### presso il ### in zona #### e che, in data ###, l'### delle ### I di Napoli - ### di ### aveva notificato alla ### l'avviso di rettifica e
N. 446/2024 R.G. 3 / 11 liquidazione n. ######, per l'accertamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali sul predetto atto, che la ### aveva proposto ricorso contro tale avviso e la ### di Napoli, con sentenza 829/39/2021, aveva accolto parzialmente il ricorso ma poi, la ### della ### con sentenza n. 3501/03/2022, aveva riformato tale sentenza e confermato integralmente l'originaria pretesa impositiva e, contro tale sentenza, la ### aveva proposto ricorso per cassazione, ancora pendente; lamentava che, a seguito della notificazione della relativa cartella di pagamento n. ###727562000 nel mese di novembre 2022, la ### non aderendo alla richiesta della società attrice, in data ###, aveva provveduto al pagamento integrale della cartella per € 461.170,29 e quindi le aveva addebitato tale importo, quando sarebbe stato ancora possibile accedere alla c.d. rottamazionequater prevista dall'art. 1 comma 186 Legge n. 197/2022, con il pagamento delle sole imposte, il che avrebbe consentito di risparmiare € 258.109,41 per sanzioni, interessi ed accessori; in diritto, dopo avere evidenziato la legittimazione di ### dei ### di ### S.p.A., che aveva incorporato ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A., lamentava la violazione, da parte della ### dei canoni di buona fede oggettiva o di correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di leasing; concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, pari al mancato risparmio ed al costo del mutuo contratto per il relativo pagamento, oltre al danno all'immagine per l'iscrizione in ### conseguentemente subita, con vittoria di spese. 
La convenuta ### dei ### di ### S.p.A. si costituiva il ###, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il ###, contestando la domanda attorea; in particolare, in fatto, rilevava che nel contratto di leasing era previsto l'obbligo dell'utilizzatrice di pagare le imposte e, in diritto, contestava di avere tenuto una condotta contraria al canone di buona fede e correttezza, rilevando che il pagamento di un ruolo esecutivo era atto dovuto, mentre era piuttosto ### S.r.l. che avrebbe
N. 446/2024 R.G. 4 / 11 dovuto anticipare le somme per il pagamento ovvero tenerla indenne; contestava altresì la sussistenza dei danni lamentati dalla controparte, sia di quelli patrimoniali che di quelli all'immagine; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 10.10.2024, rigettava le richieste di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'attrice. 
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica; quindi, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE #### S.r.l. ha proposto una domanda di risarcimento dei danni per la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione di un contratto da parte della convenuta ### dei ### di ### S.p.A.. 
Il rapporto tra le odierne parti in causa si fonda sul contratto di locazione finanziaria (doc. 2 fasc.att.; doc. 2 fasc.conv.) stipulato tra ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A. quale concedente ed ### S.r.l. quale utilizzatrice in data ###, avente ad oggetto un fabbricato, posto in Comune di Napoli, #####, che la ### ha acquistato con atto di compravendita ai rogiti ### in pari data (doc. 16 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.). 
In relazione a tale atto, per come pacificamente dedotto da entrambe le parti e risultante dalla documentazione in atti, l'### delle ### ha notificato in data ### alla ### l'avviso di rettifica e liquidazione n. ###### (doc. 3 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.), col quale ha dato atto dell'avvenuto accertamento del maggior valore dell'immobile compravenduto rispetto a quello dichiarato (€ 13.740.000,00 anziché € 3.600.000,00), ha rideterminato l'imposta ipotecaria e quella catastale, ha applicato le relative sanzioni e gli interessi ed ha
N. 446/2024 R.G. 5 / 11 chiesto quindi il pagamento del maggior importo dovuto rispetto a quello pagato, per € 461.170,29 (di cui € 202.800,00 quale maggiore imposta). 
A seguito di ricorso della ### la ### di Napoli, con sentenza n. 829/39/2021 del 27.1.2021 (doc. 4 fasc.att.), ha accolto parzialmente il ricorso determinando il valore finale in € 4.500.000,00 e compensato le spese; a seguito di appello dell'### delle ### la ### di Napoli, con sentenza n. 3501/03/2022 del 23.3.2022 (doc. 5 fasc.att.), ha accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso e condannato l'appellata società contribuente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. 
Contro tale sentenza, la ### in data ###, ha proposto ricorso per cassazione (doc. 6 fasc.att.), tuttora pendente. 
Nel frattempo, l'### delle ### ha notificato, in data ###, a ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A. la cartella di pagamento N. 104 2022 ### 62 000 (doc. 7 fasc.att.; doc. 10 fasc.conv.), emessa sulla base dell'avviso di accertamento citato supra.  ### nonostante la richiesta in senso opposto della ### S.r.l., che avrebbe voluto aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 comma 186 Legge 197/2022, ha invece effettuato il pagamento, per come comunicato con e- mail del 21.1.2023 (doc. 17 fasc.att.), con ciò impedendo l'adesione alla suddetta definizione agevolata, ed ha quindi richiesto alla ### S.r.l. il rimborso di quanto pagato, rimborso effettuato da ### in data ### (doc. 13 fasc.att.). 
A fronte di ciò, come accennato supra, ### S.r.l. lamenta in questa sede la violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza nella condotta della ### la quale - nella prospettiva attorea - non avrebbe dovuto effettuare il pagamento integrale dell'imposta con sanzioni, interessi e spese ma avrebbe dovuto
N. 446/2024 R.G. 6 / 11 chiedere la sospensione e poi aderire alla rottamazione-quater di cui all'art. 1 comma 186 legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
Ora, nel contratto di leasing sottoscritto dalle parti, all'art. 19 delle condizioni generali, risulta pattuito che “…qualsivoglia imposta o tassa, anche al momento non quantificabile nel suo ammontare a qualunque titolo e per qualsiasi causa od occasione dovuti in base a norme vigenti o future relativi e comunque conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria, ivi compreso …, sono ad esclusivo carico, dell'### il quale deve ogni momento tenere indenne e sollevata la Concedente. ### deve fornire, anche in via anticipata, le somme eventualmente richieste dal fisco, salva la facoltà di proporre a proprio carico e spese le pratiche e le contestazioni che ritiene fondate anche per conto e nell'interesse della Concedente che lo munirà di mandato. ### si obbliga comunque a rimborsare alla Concedente le imposte, le tasse, e qualsiasi spese che la medesima avesse provveduto ad anticiparle”. 
Dal punto di vista degli obblighi contrattualmente previsti, quindi, è indubbio che, da un lato, la ### non era affatto tenuta a concordare con l'utilizzatrice la condotta da tenere a fronte di un'imposizione fiscale e, dall'altro, che l'utilizzatrice era tenuta a tenere indenne la ### rispetto alla pretesa fiscale, restituendo ad essa o addirittura anticipando quanto dovuto e, ove, avesse voluto contestare la pretesa fiscale, avrebbe dovuto munirsi di apposito mandato da parte della ### e, sulla base di quello, porre in essere, a proprio carico e spese, le pratiche e le contestazioni che riteneva utili ed opportune, anche per conto e nell'interesse della ### Tale pattuizione, infatti, nella sua portata generale, appare riferibile, in linea di principio, a qualsiasi situazione, ivi compresa quella verificatasi nel caso di specie. 
Viceversa, la società attrice, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha mai richiesto alla ### qualcosa del genere ma, piuttosto, come risultante dalle e- mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) e del 16.1.2023 (doc. 7 fasc.conv.), ha proposto di presentare istanza di rateizzazione o di sospensione della cartella esattoriale ai
N. 446/2024 R.G. 7 / 11 sensi dell'art. 39 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602, in attesa della diffusione del modello ministeriale e dei codici tributo per aderire alla definizione agevolata. 
Ciò detto, si tratta di vedere se, pur a fronte di quanto previsto in contratto, AGC ### S.r.l. poteva pretendere dalla ### un diverso comportamento, sulla base dei canoni generali di correttezza che caratterizzano un rapporto contrattuale. 
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, il principio di correttezza e buona fede - il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200); in tal senso, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; in particolare, i principi della buona fede e correttezza fanno sorgere, in capo a ciascun soggetto del rapporto contrattuale, l'obbligo di salvaguardare l'utilità dell'altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio; in questo senso, per effetto dell'applicazione del principio di buona fede, il creditore non può abusare del proprio diritto ma è obbligato ad attivarsi, nell'interesse del debitore, per evitare o contenere l'imprevisto aggravamento della prestazione di costui; sotto il secondo profilo, i suddetti principi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto,
N. 446/2024 R.G. 8 / 11 ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2025, n. 656; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106). 
Tuttavia, sempre secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 7 maggio 2013, n. 10568). 
Ebbene, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che la ### abbia tardato nel comunicare a ### S.r.l. la data della notifica della cartella esattoriale; ciò emerge dalla e-mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) inviata dal Dott. ### consulente di ### S.r.l., al Dott. Breda di ### S.p.A., società incaricata dalla ### di gestire la pratica, il quale, nell'affermare che “la scadenza del 60° giorno per pagare la cartella è il 28 gennaio 2023 (notifica 29/11/2022???)”, svolge evidentemente un'ipotesi su quando sia stata notificata la cartella e quindi “chiede cortesemente la copia della notifica per verificare la predetta data di scadenza con precisione in quanto non in [suo] possesso”. 
Tuttavia, anzitutto, non vi è dubbio che il pagamento delle imposte, a maggior ragione a seguito della notifica non solo dell'avviso di rettifica e liquidazione (doc.  3 fasc.att.) ma anche della cartella esattoriale (doc. 7 fasc.att.), atto che, seppure non determina l'inizio della procedura esecutiva, accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. V, 13 gennaio 2016, n. 384), costituisce evidentemente un atto dovuto per il debitore, ovvero in questo caso per la ### e quindi un atto legittimo finalizzato ad ottenere un
N. 446/2024 R.G. 9 / 11 risultato lecito, ovvero quello di evitare l'azione esecutiva da parte dell'### delle ### - ### In questa prospettiva, la società attrice non poteva pretendere che la ### attendesse ulteriormente ad effettuare il pagamento, in quanto ciò avrebbe comportato la possibilità che l'### delle ### - ### procedesse con il pignoramento nei suoi confronti In secondo luogo, non vi è prova che la ### potesse ottenere una sospensione da parte dell'### delle ### ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 602/73 cit. o una rateizzazione, per poi, una volta diffusi i modelli ed i codici tributi, aderire alla definizione agevolata. 
In ogni caso, la decisione della ### di non aderire alla definizione agevolata non appare contraria a buona fede, in quanto la valutazione difforme data dalla ### che aveva in parte accolto il ricorso da essa inizialmente proposto e ridotto il valore dell'accertamento, e dalla ### che aveva invece ripristinato l'iniziale accertamento, lasciava spazio per l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto contro quest'ultima pronuncia e, dunque, per l'accoglimento dell'originario ricorso; del resto, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto da parte di ### S.r.l., deve ritenersi che la decisione di coltivare il ricorso giurisdizionale sia stata frutto di una decisione comune tra la ### e l'utilizzatrice. 
In questo senso, deve escludersi che la ### abbia agito allo scopo di ottenere un risultato diverso ed ulteriore da quello per cui le era attribuito il potere di decidere se aderire o meno alla definizione agevolata, dovendosi ritenere che il pagamento sia avvenuto al fine di ottenere una decisione - nell'ottica della ### favorevole - in cassazione e, conseguentemente, una riduzione dell'importo da pagare presumibilmente maggiore di quella che sarebbe derivata dall'adesione alla definizione agevolata e la conseguente restituzione del maggior importo versato.  ### canto, ben si comprendono le ragioni per cui la ### non intendeva aderire alla definizione agevolata; l'adesione alla definizione agevolata avrebbe comportato l'estinzione del procedimento giurisdizionale di impugnazione dell'avviso di accertamento e la rinuncia ad ottenere l'annullamento - totale o parziale, dell'avviso
N. 446/2024 R.G. 10 / 11 di accertamento e quindi, implicitamente, un riconoscimento della legittimità della pretesa tributaria e dell'illegittimità della condotta della ### al momento della stipulazione del contratto di compravendita; è poi noto che ### dei ### di ### S.p.A. è partecipata dal MEF - Ministero dell'### e delle ### ed è quindi ragionevole ritenere che la medesima ### non abbia voluto chiedere la sospensione prevista dal citato d.P.R. 602/73, atto che avrebbe potuto avere ripercussioni sulla sua reputazione commerciale. 
In conclusione, quindi, non essendo ravvisabile alcuna condotta contraria a buona fede e correttezza da parte della ### la domanda attorea deve essere rigettata. 
Non essendo stata riconosciuta la responsabilità della ### in punto di an debeatur, risultano assorbite tutte le ulteriori considerazioni in tema di quantum debeatur. 
E risultano superflue tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, per come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 10.10.2024.  * * * * * * * 
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. 
Pertanto, ### S.p.A. deve essere condannata a rimborsare a ### dei ### di ### S.p.A. le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di € 271.434,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione, che è stata esclusivamente documentale, e decisionale, che è consistita nella mera ripetizione delle difese già svolte -.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di #### civile, definitivamente pronunciando,
N. 446/2024 R.G. 11 / 11 rigetta la domanda; condanna ### S.r.l. a rimborsare a ### dei ### di ### S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.  ### 13 dicembre 2025 Il Giudice Dott.

causa n. 446/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Moggi

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 23835/2022 del 01-08-2022

... è stato revocato, il ### è tenuto ad operare un bilanciamento con il diritto alla vita privata e familiare tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari del l'interessato, de lla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Ora, questa Corte (Cass. 17070/2018) ha già chiarito che «in materia di diviet o di espulsione per ragion i di coesion e familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivament e, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicab ilità del 6 meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in (leggi tutto)...

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sul ricorso 19524/2021 proposto da: ### elettivamente domicil iato in ### 25 presso lo studio dell'avvocato ### e rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente - contro Prefettura di ### -intimata avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ### depositata il ###; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera di consiglio del 01/06/2022 da ### FATTI DI CAUSA Il Giudice di ### di ### con provvedimento depositato l'11/5/21, ha respinto l'opposizione di ### cittadino albanese, avverso decreto di espulsione, emesso dal ### di ### con delega, in data ###, p er essere lo straniero entrato in ### sottraendosi al controllo di fron tiera, risultando a suo carico «precedenti di polizia» per furto e reat i contro la persona e il patrimonio, indice di sua «pericolosità sociale». 
Avverso la suddetta pronunc ia, ### propone ricorso per cassazione, notificato l'8/7/21, affidato a sette motivi, nei confronti della ### di ### (che non svolge difese).  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.13, comma 2, lett.b), del d.lgs. 286/1998, in relazione all'illegittimità del decreto di espulsione per incompetenza e difetto di delega dell'organo emanante; b) con il secondo ed il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., d ell'art.1 3, comma 2 bis, lett.b), del d.lgs.  286/1998 e dei principi dettati dalla Corte Costituzionale n. 202/2013 e dalla Direttiva comunitaria 2008/115/CE, in relazione all'illegittimità del decreto di espulsione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.8 CEDU, sia l'omesso esame, ex art.360 n. 3 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato da lla presenza di legami familiari in ### ia, causa di in espellibil ità dello straniero, sia l'irragionevolezza per 3 travisamento dei fatti ed assenza di istruttoria preventiva; c) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1 d.lgs. 159/2011, nonché la carenza di elementi relativi alla pericolosità sociale e l'omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dall'assenza d i pericolosità sociale; d) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.13, comma 4, d.lgs. 286/1998, come modificato dalla l.129/2011, in rela zione all'insussistenza dei presupposti dell'espulsione; e) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.13 comma 5 d.lgs.  286/1998, per mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria; f) con il settimo mot ivo, l'eccesso di potere del provvedimento impugnato per difetto di is truttoria e care nza di motivazione.  2. La prima censura è infondata. 
Invero, per costante indirizzo di legittimità (Cass.n.25308/2020; così Cass.n. 18540/2 016): «è legittimo il decreto di espulsio ne dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.  b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefett o vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, esser e sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni». 
Va poi richiamata la giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 - materia assimilabile alla presente perché anch'essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell'amministrato - , secondo cui l'opponente che in tale giudizio deduca l'illeg ittimità del provved imento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del 4 prefetto o del vice-prefetto vicario, l'abbia em esso, ha l'one re di fornire la prova d ell'insussis tenza dell a delega, dovendo alt rimenti ritenersi la presunzione d i legittim ità che assiste il provved imento sanzionatorio non superata (Cass. 23073/2016; Cass.20972/1018; nella specifica m ateria dell'espulsione dello stran iero, nn.10419/21, 9433/21, 22401/21). 
Nel caso di specie, il ricorrente si limita ad affermare che il decreto opposto era stato emesso dal ### fetto ### e che dovesse anche essere compiuto un accertamento sull'impedimento o assenza del #### ice di ### ha ritenuto i nfondata la censura, rilevando che in forza di decreto registrato presso la Corte de ### il vice prefetto ### risultava essere stato delegato dal ### alla firma dei provvedimenti ex art.13 d.lgs. 286/1998 , artt. 20 e 21 d.lgs.  30/2007 e 3 d.l. 89/2011.  3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono, invece, fondati nei sensi di cui in motivazione.  ###. 19, co. 2, d. Igs. n. 286/1998, sulla base del dato letterale, prevede che, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano o con parente entro il secondo grado cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, «salvo che nei casi previsti dall'art.  13, comma 1», vale a dire il po tere di espulsione d el M inistro dell'### a seguito del riscontro concreto d i mo tivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.  ###. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento alle ipotesi di cui al comma secondo, lett. a) e b) (non quindi la lett.c) che ricorre laddove l'espulsione sia motivata da ragioni concrete ed attuali di pericolosità sociale ), impone di tenere conto, ai fini dell'emissione del decreto di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di 5 legami con il ### di origine : tale disp osizione tro va infatti applicazione, con valutazione da condursi caso per caso, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familia ri nel nostro ### ancorché lo st esso non abbia richiesto formalmente il ricongiungimento, e ciò in conformità della nozione di diritto all'unità familiare emergente dall'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e fatta propria dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202 del 2013, senza che possa distingu ersi tra vita privata e vita familiare, trattando si di estrinsecazioni del medesimo d iritto fondamentale tutelato dalla predetta disposizione, che non prevede gradazioni o gerarchie ( Cass., Sez. II, 23/11/2020, n. 26563; Cass., Sez. I, 15/01/2019, 781; 22/07/2015, n. 15362). Quindi per espellere soggetti privi del permesso di soggiorno, ovvero ai quali il permesso è stato revocato, il ### è tenuto ad operare un bilanciamento con il diritto alla vita privata e familiare tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari del l'interessato, de lla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. 
Ora, questa Corte (Cass. 17070/2018) ha già chiarito che «in materia di diviet o di espulsione per ragion i di coesion e familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivament e, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs.  8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicab ilità del 6 meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù de lla sola condann a del richieden te per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valut azione degli ulteriori elementi di valutazione conten uti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'o rigine e, p er lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)». La necessità di una valutazione in concreto e all'attualità della pericolosità sociale è stata successivamente ribadita (Cass. 29148 /2020); in particolare, si è rilevato (Cass.20692/ 2019) che «in tema d i valutazione d ella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi all a valutazione d ei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustifi cano sospetti e presunzioni, estenden do il suo giudiz io anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni socia li nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l 'attualità della pericolosità sociale». 
Nella specie, in ordine all'invocata nullità del decreto di espulsione per la sussis tenza di vincoli familiari (invocando il cittad ino albanese, come da documentazione prodotta in giudizio di merito, di convivere 7 con una sorella, in ### del ####, munita di permesso di soggiorno e di regolare lavoro, nonché di avere in ### tutti i familiari, con idonee capacità reddituali), il Giudice di ### ha rilevato che tale condizione, ove sussistente, avrebbe semmai consentito al ricorrente di richiedere un permesso di soggiorno e che, in ogni caso, «il corretto bilanciamento del rispetto della vita privata e familiare e l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica , stante la pericolosità sociale dello straniero come rappresentata nel pro vvedimento espulsivo, evidenziava il prevalente inte resse dello S tato e giustificava il provvedimento di allontanamento». 
Nel caso in esame comunque l'espulsione risulta essere stata disposta, nel marzo 2021,non ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 (occorrendo, al riguardo, la inquadrabilità del soggetto in una delle cat egorie d i cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs.  159/2011), per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera, dunque chiaramente ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 13, cit.. 
Il ricorso deve essere quindi accolto, in relazione ai predetti motivi, per difett o assoluto di motivazione (motiv azione apparente) sulla essenziale valutazione di cui all'art. 13, comma 2 bis, d.lgs. 286/1998, in ordine alla necessaria valutazione comparativa tra legami familiari e sociali dell'espellendo, da una parte, ed esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, dall'altro.  4. I restanti motivi sono assorbiti.  5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, respinto il primo, assorbiti restanti, va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice di pace di ### in persona di altro magistrato. 8 Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, respinto il primo, assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice di pace di ### in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 1° giugno 2022.   

Giudice/firmatari: De Chiara Carlo, Iofrida Giulia

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1425/2025 del 25-11-2025

... all'accertamento della verità biologica, ma, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi in gioco, deve tener conto anche dell'interesse, in concreto, del minore alla conservazione ovvero alla rimozione dello status, alla stregua di fattori quali: a) la durata del rapporto di filiazione; b) l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo genitoriale; c) i rapporti affettivi e personali instauratisi all'interno della famiglia, specie quando si tratta di un minore infradodicenne, e la possibilità di instaurare siffatti legami con il genitore biologico. Nel caso di specie, sussiste l'interesse della minore ### di anni 9, all'accertamento della verità biologica e all'accertamento che ### non è suo padre in considerazione della circostanza che, sin dalla separazione dei coniugi ### e ### risalente all'anno 2021, la piccola ### vive con la madre e il suo compagno, presunto padre biologico della minore. In considerazione della natura della controversia le spese processuali vanno compensate tra le parti. ### è stata espletata nell'interesse di tutte le parti, ragione per cui le spese vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna per un terzo: un terzo a carico del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### dott.ssa ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti; - ricorrente - E ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; - resistente
Nonché Avv. ### (cf. ###) in qualità di curatrice speciale della minore ### nata a ### in data ### (c.f. ###); Con l'intervento del P.M. 
OGGETTO : “disconoscimento di paternità” MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### adiva il Tribunale al fine di veder accolta la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti della figlia ### nata in costanza di matrimonio con #### deduceva di essersi separato dalla moglie ### alle condizioni omologate dal Tribunale di ### con decreto del 22.11.2021; che nel corso del matrimonio erano nati quattro figli, di cui l'ultima ### era nata il ###; di avere appreso nel novembre 2022 che la piccola ### era il frutto di una relazione extraconiugale intrattenuta nell'anno 2015 dalla moglie ### con ### attuale compagno della ### Tanto premesso, ### chiedeva di “ accertare e dichiarare che la minore #### nata a ### il ### non è figlia del #### per i motivi sopra esposti, sic stantibus rebus vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c., in relazione al suo matrimonio con la sopra nominata ### - ordinare, conseguentemente, all'### di ### del Comune di ### di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di detta minore ### come prescritto dall'art. 49, lett. o) del d.P.R. n. 396/2000; - con vittoria di spese ed onorari, come per legge, in caso di opposizione ”. 
Si costituiva ### la quale ammetteva che, nell'anno 2015, a causa del deteriorato rapporto coniugale, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo con il quale aveva concepito, nel giugno dello stesso anno, la figlia ### e che tale circostanza era nota al marito ### e ai suoi familiari tanto che i coniugi, già nell'anno 2015, vivevano di fatto separati, pur nella stessa abitazione.  ### deduceva che, successivamente alla separazione dal marito, la minore ### era rimasta a vivere con lei e di avere sempre provveduto, in maniera esclusiva, ad ogni esigenza affettiva ed economica della bambina. 
Tanto premesso, la convenuta non si opponeva all'azione di disconoscimento di paternità proposta da ### e, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare che la minore ### nata a ### il ### non è figlia di ### e, conseguentemente, far ordine all'### dello ### del Comune di ### di procedere all'annotazione della sentenza, se passata in giudicato, a margine dell'atto di nascita della minore come per legge. 
Con decreto del 25.9.202, rilevato che legittimati passivi rispetto all'azione di disconoscimento di paternità avanzata dal marito, ai sensi dell'art. 243 bis c.c., sono la madre e il figlio e considerato che, nel caso di specie, il figlio di cui si chiede il disconoscimento è un minore, era nominato, ai sensi dell'art. 247 comma 3 c.c. e artt. 78 e 80 c.p.c., curatore speciale della minore ### l'avv. ###
Il curatore speciale si costituiva in giudizio e chiedeva, nell'interesse della minore, l'accertamento della sua identità biologica e disporre tutte le indagini tese a definire la sua paternità naturale. 
All'esito della I udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 11.1.2024, era sottoposta al contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., la questione rilevata d'ufficio dell'improponibilità dell'azione di disconoscimento di paternità avanzata dal padre per decorrenza del termine, previsto dall'art. 244 comma 4 c.c., di cinque anni dalla nascita della figlia minore di cui si chiede il disconoscimento. 
All'esito di tale provvedimento, il P.M. con atto del 16.2.2024 avanzava istanza ex art. 244 ultimo comma c.c. al curatore speciale del minore affinchè, assunte sommarie informazioni ed accertato l'interesse della minore, promuovesse l'azione di disconoscimento di paternità della minore ### Con ricorso del 26.4.2024 il curatore speciale del minore proponeva ricorso per il disconoscimento della paternità di ### nei confronti della minore. Deduceva che entrambi i genitori avevano dedotto che la figlia ### era stata concepita da una relazione extraconiugale della madre ### per cui vi era l'interesse della minore ad ottenere uno stato giuridico di figlio rispondente alla verità effettiva. Il curatore speciale del minore chiedeva, in via istruttoria, ammettersi CTU per il test comparativo del DNA di ### e della minore ### Si procedeva all'espletamento di una CTU al fine di accertare la compatibilità/incompatibilità genetica tra il ricorrente ### e la minore ### mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche. 
All'esito della relazione del CTU dott. ### specialista in genetica medica, la causa era riservata in decisione.  ###.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso di disconoscimento di paternità. 
Si premette che la minore ### è nata in data 2 marzo 2016 in costanza di matrimonio tra la madre ### e il ricorrente ### Quando si verifica una nascita da donna coniugata, l'art. 231 c.c. attribuisce al marito di lei la paternità del nato. 
Il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre.  ### mira, dunque, ad eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231 c.c. ed ha carattere costitutivo, in quanto il suo esercizio legittima un effetto giuridico opposto a quello che era derivato dalla formazione dell'atto di nascita. ### di disconoscimento può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio. 
Nel presente giudizio la domanda è stata avanzata da ### marito di ### madre della minore ### Ciò premesso, si osserva, come già rilevato con ordinanza del 11.1.2024, che l'azione del ricorrente è improponibile per decorrenza del termine ex art. 244 comma 4 c.c. di cinque anni dalla nascita della figlia minore, di cui si chiede il disconoscimento.  ###. 244 comma 4 c.c. dispone, infatti, che sia l'azione della madre sia l'azione del marito (presunto padre) per il disconoscimento della paternità non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita del figlio e ciò a prescindere dal momento in cui gli interessati dovessero venire a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, piuttosto che dell'adulterio della moglie, al momento del concepimento. 
Va evidenziato che ### è nata il 2 marzo 2016. ### di disconoscimento è stata avanzata da ### con ricorso depositato in data ###, quando ormai era ampiamente decorso il termine di 5 anni dalla nascita della minore. 
Decorso questo termine, sul principio di verità della filiazione prevale l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. La norma pone quindi l'accento sull'interesse preminente del figlio il quale, decorso il termine “insuperabile”, diventa l'unico protagonista della sua dimensione personale ed esistenziale. 
Ai sensi del comma 5 dell'art. 244 c.c. l'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e tale azione é imprescrittibile. 
A norma del comma 6 dell'art. 244 c.c., nel caso in cui il figlio è minorenne, l'azione di disconoscimento della paternità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero su istanza del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. 
Nel presente giudizio, rilevata d'ufficio dal ### l'improponibilità della domanda avanzata dal ricorrente ### per decorso del termine di 5 anni dalla nascita della minore, il P.M.  nell'interesse della minore ### di età inferiore ai 14 anni, ha avanzato istanza al curatore speciale della minore affinchè promuovesse l'azione di disconoscimento di paternità.  ###.M. nel promuovere tale istanza al curatore speciale della minore rilevava che, in sede ###giudizio, la madre si era espressa favorevolmente all'accoglimento dell'azione concordata tra le parti da tempo e che tale azione era rispondente all'interesse della minore, allo stato convivente con la madre e con il presunto padre biologico. ### rileva che l'azione di disconoscimento avanzata in corso di causa dal curatore speciale del minore, su istanza del P.M. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 244 c.c., è ammissibile atteso nel caso di specie si ravvisa un intervento adesivo autonomo del curatore speciale il quale, su istanza del P.M. e a sostegno della domanda del ricorrente ed anche dell'istanza della madre, ha formulato espressamente le conclusioni afferenti al disconoscimento della paternità. 
Tanto premesso, si rileva che gli accertamenti tecnici sono stati compiuti dal CTU mediante l'esame dei profili genetici della minore, della madre e del ricorrente e l'individuazione degli elementi del profilo genetico della minore ### non ereditati dalla madre e, quindi, ereditati necessariamente dal padre. 
Gli accertamenti hanno dimostrato una incompatibilità di ### come padre biologico della minore ### “in quanto 13 dei 22 marcatori genetici individuati come “alleli obbligati paterni” non sono presenti nel profilo genetico di ### Stefano”. ### ha sottolineato che l'assenza di tre alleli obbligati paterni è già sufficiente per l'esclusione di paternità.  ### nelle sue conclusioni ha affermato che la probabilità che ### non è il padre biologico di ### è superiore al 99,999999 %. e ha, quindi, concluso che la paternità biologica di ### nei confronti della minore ### è esclusa con certezza. 
Ciò premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Cassazione civile I, 27/02/2024, n.5219) che in tema di azione di disconoscimento della paternità, promossa dal curatore speciale del minore, il giudice di merito non può limitarsi all'accertamento della verità biologica, ma, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi in gioco, deve tener conto anche dell'interesse, in concreto, del minore alla conservazione ovvero alla rimozione dello status, alla stregua di fattori quali: a) la durata del rapporto di filiazione; b) l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo genitoriale; c) i rapporti affettivi e personali instauratisi all'interno della famiglia, specie quando si tratta di un minore infradodicenne, e la possibilità di instaurare siffatti legami con il genitore biologico. 
Nel caso di specie, sussiste l'interesse della minore ### di anni 9, all'accertamento della verità biologica e all'accertamento che ### non è suo padre in considerazione della circostanza che, sin dalla separazione dei coniugi ### e ### risalente all'anno 2021, la piccola ### vive con la madre e il suo compagno, presunto padre biologico della minore. 
In considerazione della natura della controversia le spese processuali vanno compensate tra le parti.  ### è stata espletata nell'interesse di tutte le parti, ragione per cui le spese vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna per un terzo: un terzo a carico del ricorrente e gli altri due terzi a carico dell'### atteso che sia la resistente sia il minore sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ### con ricorso depositato il ###, e sulla domanda avanzata dal curatore speciale della minore ### su istanza del P.M. così provvede: -dichiara improponibile la domanda avanzata da ### -accoglie la domanda di disconoscimento di paternità avanzata dal curatore speciale della minore e dichiara che ### nato a ### il ###, non è il padre biologico di ### nata a ### il ###.  -ordina all'### dello ### del Comune di ### di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di ### -compensa le spese processuali.  -pone definitivamente le spese di ### già liquidate con separato decreto, per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico dell'#### 25 novembre 2025 ### relatore Dott.ssa

causa n. 2851/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Floriana Consolante

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Giudice di Pace di Torino, Sentenza n. 3173/2025 del 19-12-2025

... restituzione”. ###. 890/1982 è il risultato del bilanciamento tra due interessi contrapposti e confliggenti: da una parte, quello del notificante che ha interesse ad esercitare legittimamente il proprio diritto di azione - subordinato al corretto adempimento della procedura notificatoria; dall'altra il destinatario che, al contrario, affinché possa efficacemente esperire il proprio diritto di difesa, deve conseguire una conoscenza effettiva dell'atto e del suo contenuto; interessi che sembrerebbero accentuarsi nella particolare ipotesi in cui, al momento della notifica, si verifichi una temporanea assenza del destinatario e, congiuntamente, l'indisponibilità di soggetti legittimati a ricevere l'atto, in ragione del fatto che se non appare ragionevole vincolare il mittente a lunghe attese facendo coincidere l'esaurimento della procedura di notifica con il momento in cui il destinatario si attivi per avere, materialmente, conoscenza del contenuto della notifica, dall'altra, si deve tenere presente il rischio di considerare notificato un atto che, in realtà, non rientra nella sfera di conoscenza del destinatario. È quindi essenziale, al fine di garantire la regolarità della notifica a (leggi tutto)...

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO ### D'### Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al ###.ssa ### sono comparsi: per parte ricorrente: ### l'avv. ### TITÀ Per parte resistente: l'avv. ####.  ### precisa che dall'esame della documentazione avversaria si evince che gli avvisi prodotti sono solo compilati e mai postalizzati come si evince dalla mancata indicazione dell'esito della spedizione del primo avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta.  ###. ### si richiama al contenuto della comparsa e precisa come in atti.  ### atto riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che si terrà al termine dell'udienza. 
Il Giudice di ###.ssa ### ore 16.30 all'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia la sentenza che segue
N. R.G. 6827/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO ### Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### nella causa civile R.G. n. 6827/2025ha pronunciato la seguente SENTENZA tra ### (### fiscale: ###) Con l'avv. #### RICORRENTE contro ### (### fiscale: ###) rappresentato e difeso da ### delegato RESISTENTE Sulle seguenti ### Come in atti ### di fatto e di diritto della decisione. 
Con ricorso ritualmente depositato in ### proponeva opposizione ingiunzione fiscale ### n. GR###, emessa al fine di ottenere il recupero coattivo di somme dovute dall'esponente al ### di #### a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per sanzioni dovute a violazione del ### della strada e in particolare per il mancato pagamento delle sanzioni di cui al verbale ###/2024/X elevato dalla ### di ### in data ###. chiedendone l'annullamento o in subordine dichiarazione di inefficacia, per non aver mai ricevuto la notifica del verbale prodromico. 
Si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta il ### di ### eccependo come la notifica del verbale n. ###/2024/X del 16/01/2024 si fosse regolarmente perfezionata a seguito di compiuta giacenza, dal momento che il verbale veniva notificato a mezzo posta all'indirizzo di ### 10 /3 in #### .In data ###, il postino accertava l'assenza temporanea del destinatario all'indirizzo indicato e quindi redigeva la comunicazione di avvenuto deposito del plico (### presso l'ufficio postale. Veniva lasciato un avviso nel quale lo si avvertiva che l'atto è presso l'ufficio postale ed ivi poteva essere ritirato. Nel caso di specie la raccomandata CAD è stata inviata al destinatario in data ### per cui è stato informato del deposito degli atti ma il plico non è stato ritirato. Decorsi dieci giorni in giacenza presso l'ufficio postale senza che il destinatario o un suo delegato lo ritiri, l'atto si considera pertanto legalmente notificato. 
All'udienza del 17.12.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione, il Giudice tratteneva la causa a decisione in camera di consiglio Si precisa che l'avv. ### ha introdotto il ricorso ai sensi dell'art. 7 d.lgs.150/2011, mentr la cancelleria ha resitrato l'atto come ricorso per cognizione. ### della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 22 settembre 2017, n. 22080 si sono pronunciate affermando che tale tipologia di ricorsi, vanno assunti quali opposizioni a sanzioni amministrative, pertanto si chiede che la cancelleria voglia modificare il rito da rito di cognizione a OSA ex art. 7 d.lgs 150/2011.  ### è fondata e deve essere accolta. 
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica del verbale n. ###/2024/X del 16.1.2024.  ### resistente eccepisce in comparsa di costituzione che la notifica dell'anzidetto verbale, che costituisce il presupposto logico-giuridico dell'emissione della ingiunzione fiscale oggi opposta, si è regolarmente perfezionata a seguito della compiuta giacenza.  ### non ha tuttavia pregio, in quanto dalla relata di notifica agli atti emerge al contrario come la notifica del verbale prodromico non sia ritualmente perfezionata.  ### di ### afferma di aver provveduto alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. 890/1982 avvalendosi del servizio postale e che il procedimento notificatorio si era regolarmente perfezionato ai sensi della legge sopra richiamata, decorsi 10 giorni dall'invio della C.A.D.  ###. 890/1982 prevede che la notifica dell'atto deve essere preferibilmente fatta a mani del destinatario (art. 7 comma 1) e che, qualora ciò non possa avvenire, “a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni” e in mancanza di esse “al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta” (art.  7 comma 2); il successivo art. 8 regolamenta la procedura da seguire per il caso di assenza temporanea del destinatario e rifiuto o indisponibilità dei soggetti legittimati dalla legge a ricevere l'atto: in tal caso, l'agente notificatore deve depositare il piego, entro 2 giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica, presso il punto di deposito più vicino al destinatario e dare notizia al medesimo del tentativo di notifica e del deposito del piego “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”. 
Compiute le suddette attività, la notificazione si ha per eseguita “dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”, e in caso di omesso ritiro del plico “trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4; l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione”.  ###. 890/1982 è il risultato del bilanciamento tra due interessi contrapposti e confliggenti: da una parte, quello del notificante che ha interesse ad esercitare legittimamente il proprio diritto di azione - subordinato al corretto adempimento della procedura notificatoria; dall'altra il destinatario che, al contrario, affinché possa efficacemente esperire il proprio diritto di difesa, deve conseguire una conoscenza effettiva dell'atto e del suo contenuto; interessi che sembrerebbero accentuarsi nella particolare ipotesi in cui, al momento della notifica, si verifichi una temporanea assenza del destinatario e, congiuntamente, l'indisponibilità di soggetti legittimati a ricevere l'atto, in ragione del fatto che se non appare ragionevole vincolare il mittente a lunghe attese facendo coincidere l'esaurimento della procedura di notifica con il momento in cui il destinatario si attivi per avere, materialmente, conoscenza del contenuto della notifica, dall'altra, si deve tenere presente il rischio di considerare notificato un atto che, in realtà, non rientra nella sfera di conoscenza del destinatario. 
È quindi essenziale, al fine di garantire la regolarità della notifica a mezzo del sistema postale, che l'agente notificatore rispetti scrupolosamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché la loro scansione temporale, non potendo altrimenti ritenersi perfezionato il procedimento notificatorio. 
Quanto alla prova della notifica, le ### della Corte di Cassazione, a fronte di orientamenti contrastanti sul punto, con sentenza n. 10012/2021 hanno chiarito che “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.),non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. 
Nel caso di specie, risulta provato dai documenti agli atti che per la notificazione del verbale verbale n. ###/2024/X del 16.1.2024il ### di #### di ### si è avvalso del procedimento notificatorio previsto dalla L. 890/1982.  ### resistente ha prodotto, ai fini della prova della regolarità del procedimento notificatorio, la relata di notifica allegata al verbale redatta dal messo notificatore che ha provveduto alla consegna del piego raccomandato all'ufficio postale, l'avviso di ricevimento dell'invio raccomandato della notifica ai sensi L. 890/1982 e l'avviso di ricevimento della raccomandata di ### di ###. 
Poiché il ricorrente allega di non aver ricevuto la notifica del verbale anzidetto, lo scrivente giudicante, in conformità con il disposto dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, deve procedere alla verifica della regolarità del procedimento notificatorio, presupposto necessario ed indefettibile della legittimità dell'accertamento, attraverso l'esame delle risultanze che emergono dai documenti anzidetti, così come prodotti dalla ### opposta. 
Dalla relazione di notifica del messo notificatore allegata al verbale n. ###/2024/X del 16.1.2024 emerge come il plico raccomandato contenente il suddetto atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale privato “tramite l'### di ### - C.so Grosseto 366 - 10051 ### inviandolo con piego raccomandato AR n. UP###2”. ### di ricevimento dell'invio raccomandato di notificazione ai sensi della L. 890/1982 riporta stampato a macchina sul retro: - “Atto n. UP###2 spedito dall'ufficio ### S.A. in data ### e indirizzato a ### via/piazza ### 10 3 cap 10081 città ### TO” (in alto al centro); - “###. ###415” (sulla sinistra); - “### 29/01/2024” (in alto a destra). 
Sul fronte del medesimo avviso, sempre indicate a stampa, sono annotate le seguenti ulteriori attestazioni: - nella colonna centrale denominata “### CONSEGNA” si vede una spunta fatta a penna sulla casella “per temporanea assenza del destinatario” e in fondo alla stessa annotata a penna la dicitura “avvenuto deposito in data ###” e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 6858199 in data ###”. 
Con il suddetto avviso di ricevimento l'agente postale attesta di essersi recato presso l'indirizzo di ####, sopra indicato e di aver ivi tentato il recapito del piego raccomandato contenete il verbale; dallo stesso documento si desume che il destinatario fosse assente. 
Il procedimento notificatorio risulta tuttavia gravemente viziato. 
Infatti, il secondo avviso di ricevimento prodotto dal ### resistente (avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. - ### di ###) riporta sul fronte le seguenti indicazioni prestampate a macchina le indicazioni corrette relative all'atto da notificare ed al destinatario, tuttavia: non è inoltre barrata alcuna casella nello spazio riservato “### E' ASSENTE”: è presente una crocetta che però npn è riferibile ad alcuna dicitura. 
Si aggiunga che mancano del tutto i dati relativi al ricevimento nonché alla compiuta giacenza, del che non è dato sapere quando e se il destinatario abbia ricevuto l'avviso, né se siano decorsi i termini per la compiuta giacenza. 
Dall'esame della documentazione prodotto dal ### resistente emerge come il tentativo di consegna del piego raccomandato contenente il verbale per cui è causa, il deposito del piego medesimo presso il punto di ritiro, la spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 8 comma 4 L. 890/9182, il tentativo di recapito della stessa e l'affissione della ### di
Avviso di ### alla porta d'ingresso dell'abitazione del destinatario siano avvenute tutte lo stesso giorno 24/2/2024.  ### postale ha dunque provveduto a tutti gli adempimenti suindicati contestualmente, nel corso del primo e unico accesso alla residenza del destinatario, in tal modo contravvenendo al dettato normativo sopra richiamato, che impone una scansione temporale ben specifica per il compimento delle attività notificatorie: in primo luogo deve procedersi al tentativo di consegna del piego raccomandato contenete l'atto da notificare, dopodiché, in caso di temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone idonee a riceverlo, deve procedersi al deposito del piego presso il punto di deposito più vicino; quindi, si procede alla spedizione a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento della ### di Avvenuto deposito e, in caso di assenza del destinatario, la C.A.D. deve essere affissa alla porta d'ingresso (o immessa nella cassetta postale). 
Deve oltretutto rilevarsi come sia oggettivamente impossibile che, nel corso del solo ed unico accesso compiuto alla residenza del destinatario il ###, l'agente postale notificatore abbia tentato il recapito del piego raccomandato contenente il verbale e contestualmente depositato il medesimo piego presso il punto di ritiro più vicino; pertanto, l'attestazione di avvenuto deposito fatta sull'avviso di ricevimento dell'invio raccomandato della notificazione ai sensi della L. 890/1982 risulta priva di valore probatorio fino a querela di falso, riferendosi a un fatto che verosimilmente non era ancora avvenuto al momento della sua attestazione. 
Si tenga inoltre conto che, nell'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. agli atti non viene dato conto delle attività compiute dall'agente notificatore in sede di tentativo di recapito della raccomandata contente la ### di Avviso di ### e neppure di indicazioni che consentano di verificare se la stessa sia stata ritirata dal destinatario o restituita per compiuta giacenza. 
La procedura seguita dall'Ente accertatore per la notifica del verbale opposto non risulta solo gravemente viziata per quanto sopra esposto, ma non è neppure idonea a garantire che il destinatario pervenga ad una effettiva conoscenza dell'atto. 
Per quanto precede, il procedimento notificatorio non può ritenersi perfezionato; ne consegue che il verbale non è divenuto titolo esecutivo e, pertanto, l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si è estinto, essendo trascorsi oltre 90 giorni dall'accertamento, ai sensi dell'art. 201, comma 5, C.d.S.  Per questi motivi il ricorso va accolto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in base ai valori medi della tabella di riferimento ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.101,01), per le fasi di studio, introduttiva, trattazione, con riduzione del 50% tenuto conto delle attività difensive effettivamente svolte e delle questioni di fatto e di diritto trattate visto il carattere seriale delle stesse e pertanto: P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### visti gli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 150/2011, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto - annulla il verbale n. ###/2024/X del 16.1.2024 e la successiva ingiunzione di pagamento ### S.p.a. n. GR###; - complessivi € 102,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta, oltre esposti e successive occorrende ### deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 6827/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Martelli

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