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N. 446/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Il Tribunale Ordinario di Siena, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 446/2024 R.G. promossa da ### S.R.L. (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### del ####, ### n. 36, è elettivamente domiciliata ### contro ### S.P.A. (C.F.: ###), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio in #### n. 38, è elettivamente domiciliata ### avente ad oggetto: ### In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, per ### S.R.L., l'Avv. ### così conclude: “### l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis 1) ### e dichiarare, la condotta contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto di leasing da parte di ###
N. 446/2024 R.G. 2 / 11 2) Per l'effetto, condannare la banca convenuta, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 202.800,00 (duecentoduemilaottocento/00), ossia nella misura dei vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito; 3) ### condannare la convenuta al ristoro del costo del mutuo chirografario che si è dovuto accendere per soddisfare la pretesa integrale di ### costo pari ad € 68.634,60 (sessantottomilaseicentotrentaquattro/60); 4) ### parte convenuta al risarcimento del danno da illegittima iscrizione nella CR della ### d'### per sconfinamento, con conseguente ristorno del danno patrimoniale, non patrimoniale e all'immagine. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”; per ### S.P.A. l'Avv. ### così conclude: “### l'###mo Tribunale di ### adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa anche in via istruttoria: nel merito: rigettare integralmente ogni domanda ed eccezione avversaria, anche risarcitoria e di condanna avanzata da parte attrice verso ### dei ### di ### s.p.a, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto in narrativa, In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”. ### atto di citazione ritualmente notificato il ###, ### S.r.l. conveniva ### dei ### di ### S.p.A. dinanzi al Tribunale di ### in fatto, esponeva che ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A., a seguito della stipula del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1103929 con la società attrice, con atto pubblico registrato a Napoli il ###, aveva acquistato un complesso immobiliare posto nel Comune di Napoli ### presso il ### in zona #### e che, in data ###, l'### delle ### I di Napoli - ### di ### aveva notificato alla ### l'avviso di rettifica e
N. 446/2024 R.G. 3 / 11 liquidazione n. ######, per l'accertamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali sul predetto atto, che la ### aveva proposto ricorso contro tale avviso e la ### di Napoli, con sentenza 829/39/2021, aveva accolto parzialmente il ricorso ma poi, la ### della ### con sentenza n. 3501/03/2022, aveva riformato tale sentenza e confermato integralmente l'originaria pretesa impositiva e, contro tale sentenza, la ### aveva proposto ricorso per cassazione, ancora pendente; lamentava che, a seguito della notificazione della relativa cartella di pagamento n. ###727562000 nel mese di novembre 2022, la ### non aderendo alla richiesta della società attrice, in data ###, aveva provveduto al pagamento integrale della cartella per € 461.170,29 e quindi le aveva addebitato tale importo, quando sarebbe stato ancora possibile accedere alla c.d. rottamazionequater prevista dall'art. 1 comma 186 Legge n. 197/2022, con il pagamento delle sole imposte, il che avrebbe consentito di risparmiare € 258.109,41 per sanzioni, interessi ed accessori; in diritto, dopo avere evidenziato la legittimazione di ### dei ### di ### S.p.A., che aveva incorporato ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A., lamentava la violazione, da parte della ### dei canoni di buona fede oggettiva o di correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto di leasing; concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, pari al mancato risparmio ed al costo del mutuo contratto per il relativo pagamento, oltre al danno all'immagine per l'iscrizione in ### conseguentemente subita, con vittoria di spese.
La convenuta ### dei ### di ### S.p.A. si costituiva il ###, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il ###, contestando la domanda attorea; in particolare, in fatto, rilevava che nel contratto di leasing era previsto l'obbligo dell'utilizzatrice di pagare le imposte e, in diritto, contestava di avere tenuto una condotta contraria al canone di buona fede e correttezza, rilevando che il pagamento di un ruolo esecutivo era atto dovuto, mentre era piuttosto ### S.r.l. che avrebbe
N. 446/2024 R.G. 4 / 11 dovuto anticipare le somme per il pagamento ovvero tenerla indenne; contestava altresì la sussistenza dei danni lamentati dalla controparte, sia di quelli patrimoniali che di quelli all'immagine; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 10.10.2024, rigettava le richieste di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio avanzate dall'attrice.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica; quindi, alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.2.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE #### S.r.l. ha proposto una domanda di risarcimento dei danni per la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione di un contratto da parte della convenuta ### dei ### di ### S.p.A..
Il rapporto tra le odierne parti in causa si fonda sul contratto di locazione finanziaria (doc. 2 fasc.att.; doc. 2 fasc.conv.) stipulato tra ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A. quale concedente ed ### S.r.l. quale utilizzatrice in data ###, avente ad oggetto un fabbricato, posto in Comune di Napoli, #####, che la ### ha acquistato con atto di compravendita ai rogiti ### in pari data (doc. 16 fasc.att.; doc. 3 fasc.conv.).
In relazione a tale atto, per come pacificamente dedotto da entrambe le parti e risultante dalla documentazione in atti, l'### delle ### ha notificato in data ### alla ### l'avviso di rettifica e liquidazione n. ###### (doc. 3 fasc.att.; doc. 4 fasc.conv.), col quale ha dato atto dell'avvenuto accertamento del maggior valore dell'immobile compravenduto rispetto a quello dichiarato (€ 13.740.000,00 anziché € 3.600.000,00), ha rideterminato l'imposta ipotecaria e quella catastale, ha applicato le relative sanzioni e gli interessi ed ha
N. 446/2024 R.G. 5 / 11 chiesto quindi il pagamento del maggior importo dovuto rispetto a quello pagato, per € 461.170,29 (di cui € 202.800,00 quale maggiore imposta).
A seguito di ricorso della ### la ### di Napoli, con sentenza n. 829/39/2021 del 27.1.2021 (doc. 4 fasc.att.), ha accolto parzialmente il ricorso determinando il valore finale in € 4.500.000,00 e compensato le spese; a seguito di appello dell'### delle ### la ### di Napoli, con sentenza n. 3501/03/2022 del 23.3.2022 (doc. 5 fasc.att.), ha accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso e condannato l'appellata società contribuente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Contro tale sentenza, la ### in data ###, ha proposto ricorso per cassazione (doc. 6 fasc.att.), tuttora pendente.
Nel frattempo, l'### delle ### ha notificato, in data ###, a ### dei ### di ### & #### per i ### alle ### S.p.A. la cartella di pagamento N. 104 2022 ### 62 000 (doc. 7 fasc.att.; doc. 10 fasc.conv.), emessa sulla base dell'avviso di accertamento citato supra. ### nonostante la richiesta in senso opposto della ### S.r.l., che avrebbe voluto aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 comma 186 Legge 197/2022, ha invece effettuato il pagamento, per come comunicato con e- mail del 21.1.2023 (doc. 17 fasc.att.), con ciò impedendo l'adesione alla suddetta definizione agevolata, ed ha quindi richiesto alla ### S.r.l. il rimborso di quanto pagato, rimborso effettuato da ### in data ### (doc. 13 fasc.att.).
A fronte di ciò, come accennato supra, ### S.r.l. lamenta in questa sede la violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza nella condotta della ### la quale - nella prospettiva attorea - non avrebbe dovuto effettuare il pagamento integrale dell'imposta con sanzioni, interessi e spese ma avrebbe dovuto
N. 446/2024 R.G. 6 / 11 chiedere la sospensione e poi aderire alla rottamazione-quater di cui all'art. 1 comma 186 legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Ora, nel contratto di leasing sottoscritto dalle parti, all'art. 19 delle condizioni generali, risulta pattuito che “…qualsivoglia imposta o tassa, anche al momento non quantificabile nel suo ammontare a qualunque titolo e per qualsiasi causa od occasione dovuti in base a norme vigenti o future relativi e comunque conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria, ivi compreso …, sono ad esclusivo carico, dell'### il quale deve ogni momento tenere indenne e sollevata la Concedente. ### deve fornire, anche in via anticipata, le somme eventualmente richieste dal fisco, salva la facoltà di proporre a proprio carico e spese le pratiche e le contestazioni che ritiene fondate anche per conto e nell'interesse della Concedente che lo munirà di mandato. ### si obbliga comunque a rimborsare alla Concedente le imposte, le tasse, e qualsiasi spese che la medesima avesse provveduto ad anticiparle”.
Dal punto di vista degli obblighi contrattualmente previsti, quindi, è indubbio che, da un lato, la ### non era affatto tenuta a concordare con l'utilizzatrice la condotta da tenere a fronte di un'imposizione fiscale e, dall'altro, che l'utilizzatrice era tenuta a tenere indenne la ### rispetto alla pretesa fiscale, restituendo ad essa o addirittura anticipando quanto dovuto e, ove, avesse voluto contestare la pretesa fiscale, avrebbe dovuto munirsi di apposito mandato da parte della ### e, sulla base di quello, porre in essere, a proprio carico e spese, le pratiche e le contestazioni che riteneva utili ed opportune, anche per conto e nell'interesse della ### Tale pattuizione, infatti, nella sua portata generale, appare riferibile, in linea di principio, a qualsiasi situazione, ivi compresa quella verificatasi nel caso di specie.
Viceversa, la società attrice, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha mai richiesto alla ### qualcosa del genere ma, piuttosto, come risultante dalle e- mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) e del 16.1.2023 (doc. 7 fasc.conv.), ha proposto di presentare istanza di rateizzazione o di sospensione della cartella esattoriale ai
N. 446/2024 R.G. 7 / 11 sensi dell'art. 39 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 602, in attesa della diffusione del modello ministeriale e dei codici tributo per aderire alla definizione agevolata.
Ciò detto, si tratta di vedere se, pur a fronte di quanto previsto in contratto, AGC ### S.r.l. poteva pretendere dalla ### un diverso comportamento, sulla base dei canoni generali di correttezza che caratterizzano un rapporto contrattuale.
In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, il principio di correttezza e buona fede - il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (cfr. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2021, n. 9200); in tal senso, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; in particolare, i principi della buona fede e correttezza fanno sorgere, in capo a ciascun soggetto del rapporto contrattuale, l'obbligo di salvaguardare l'utilità dell'altro, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio; in questo senso, per effetto dell'applicazione del principio di buona fede, il creditore non può abusare del proprio diritto ma è obbligato ad attivarsi, nell'interesse del debitore, per evitare o contenere l'imprevisto aggravamento della prestazione di costui; sotto il secondo profilo, i suddetti principi consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto,
N. 446/2024 R.G. 8 / 11 ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2025, n. 656; nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106).
Tuttavia, sempre secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 7 maggio 2013, n. 10568).
Ebbene, nel caso di specie, è ragionevole ritenere che la ### abbia tardato nel comunicare a ### S.r.l. la data della notifica della cartella esattoriale; ciò emerge dalla e-mail del 10.1.2023 (doc. 8 fasc.att.) inviata dal Dott. ### consulente di ### S.r.l., al Dott. Breda di ### S.p.A., società incaricata dalla ### di gestire la pratica, il quale, nell'affermare che “la scadenza del 60° giorno per pagare la cartella è il 28 gennaio 2023 (notifica 29/11/2022???)”, svolge evidentemente un'ipotesi su quando sia stata notificata la cartella e quindi “chiede cortesemente la copia della notifica per verificare la predetta data di scadenza con precisione in quanto non in [suo] possesso”.
Tuttavia, anzitutto, non vi è dubbio che il pagamento delle imposte, a maggior ragione a seguito della notifica non solo dell'avviso di rettifica e liquidazione (doc. 3 fasc.att.) ma anche della cartella esattoriale (doc. 7 fasc.att.), atto che, seppure non determina l'inizio della procedura esecutiva, accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto (ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. V, 13 gennaio 2016, n. 384), costituisce evidentemente un atto dovuto per il debitore, ovvero in questo caso per la ### e quindi un atto legittimo finalizzato ad ottenere un
N. 446/2024 R.G. 9 / 11 risultato lecito, ovvero quello di evitare l'azione esecutiva da parte dell'### delle ### - ### In questa prospettiva, la società attrice non poteva pretendere che la ### attendesse ulteriormente ad effettuare il pagamento, in quanto ciò avrebbe comportato la possibilità che l'### delle ### - ### procedesse con il pignoramento nei suoi confronti In secondo luogo, non vi è prova che la ### potesse ottenere una sospensione da parte dell'### delle ### ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 602/73 cit. o una rateizzazione, per poi, una volta diffusi i modelli ed i codici tributi, aderire alla definizione agevolata.
In ogni caso, la decisione della ### di non aderire alla definizione agevolata non appare contraria a buona fede, in quanto la valutazione difforme data dalla ### che aveva in parte accolto il ricorso da essa inizialmente proposto e ridotto il valore dell'accertamento, e dalla ### che aveva invece ripristinato l'iniziale accertamento, lasciava spazio per l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto contro quest'ultima pronuncia e, dunque, per l'accoglimento dell'originario ricorso; del resto, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto da parte di ### S.r.l., deve ritenersi che la decisione di coltivare il ricorso giurisdizionale sia stata frutto di una decisione comune tra la ### e l'utilizzatrice.
In questo senso, deve escludersi che la ### abbia agito allo scopo di ottenere un risultato diverso ed ulteriore da quello per cui le era attribuito il potere di decidere se aderire o meno alla definizione agevolata, dovendosi ritenere che il pagamento sia avvenuto al fine di ottenere una decisione - nell'ottica della ### favorevole - in cassazione e, conseguentemente, una riduzione dell'importo da pagare presumibilmente maggiore di quella che sarebbe derivata dall'adesione alla definizione agevolata e la conseguente restituzione del maggior importo versato. ### canto, ben si comprendono le ragioni per cui la ### non intendeva aderire alla definizione agevolata; l'adesione alla definizione agevolata avrebbe comportato l'estinzione del procedimento giurisdizionale di impugnazione dell'avviso di accertamento e la rinuncia ad ottenere l'annullamento - totale o parziale, dell'avviso
N. 446/2024 R.G. 10 / 11 di accertamento e quindi, implicitamente, un riconoscimento della legittimità della pretesa tributaria e dell'illegittimità della condotta della ### al momento della stipulazione del contratto di compravendita; è poi noto che ### dei ### di ### S.p.A. è partecipata dal MEF - Ministero dell'### e delle ### ed è quindi ragionevole ritenere che la medesima ### non abbia voluto chiedere la sospensione prevista dal citato d.P.R. 602/73, atto che avrebbe potuto avere ripercussioni sulla sua reputazione commerciale.
In conclusione, quindi, non essendo ravvisabile alcuna condotta contraria a buona fede e correttezza da parte della ### la domanda attorea deve essere rigettata.
Non essendo stata riconosciuta la responsabilità della ### in punto di an debeatur, risultano assorbite tutte le ulteriori considerazioni in tema di quantum debeatur.
E risultano superflue tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, per come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 10.10.2024. * * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, ### S.p.A. deve essere condannata a rimborsare a ### dei ### di ### S.p.A. le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di € 271.434,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione, che è stata esclusivamente documentale, e decisionale, che è consistita nella mera ripetizione delle difese già svolte -. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di #### civile, definitivamente pronunciando,
N. 446/2024 R.G. 11 / 11 rigetta la domanda; condanna ### S.r.l. a rimborsare a ### dei ### di ### S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 14.170,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. ### 13 dicembre 2025 Il Giudice Dott.
causa n. 446/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Moggi