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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20427/2025 del 21-07-2025

... lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, 6 sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'or dinamento, ass umendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva va lutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, con oscibilità all'int erno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'o perata dequalificazione, frustrazione di precisate e ra gionevoli aspettati ve di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risali re al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. Inoltre, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferi mento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell'attività (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8579-2021 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro TIM - ### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e difesa dagli avvocati ##### ROMEI, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2377/2020 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 3225/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal ###. ### CASO.  ### danni R.G.N. 8579/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/05/2025 ### 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Napoli acc oglieva parzialmente l'appello proposto dalla ### a s.p.a. contro la sentenza del ### unale della medesima sede ###riforma della stessa sentenza, che per il resto confermava, rigettava la richiesta di risarcimento del danno da dequalificazi one proposta da ### 2. Per quanto qui interessa, la Corte territo riale, pur confermando essere emersa la prova della deprivazione delle mansioni di geometra subita dal lavoratore a far tempo dalla fine del lu glio 2003, riteneva che da ciò non emergeva automaticamente un obbligo della società datrice di lavoro di risarcire un ipotetico danno.  2.1. Osservava, infatti, che il danno da demansionamento non è mai in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato dal lavoratore, richiamando a riguardo taluni precedenti di legittimità.  3. La Corte, quindi, considerava che, nel caso di specie, nessuna allegazione specifica del pregiudizio patito a causa della privazione delle man sioni di geometra risultava essere stata fatta nel ricorso di primo grado, nel quale potevano leggersi solo generiche affermazioni, quali quelle che la Corte trascriveva in sentenza. Aggiungeva che non risultava descritto alcun concreto episodio dal quale potesse evincersi l'esistenza di un effettivo pregiudizio.  4. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3 5. Ha resistito l'intimata società con controricorso.  6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato: “### violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115, comma 2, c.p. c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p. c.)”. Tr ascritta la motivazione dell'impugnata sentenza che censura, e richiamati taluni precedenti di legitti mità in tema di prova presuntiva, segnatamente circa la prova dei danni derivanti da demansionamento, deduce il ricorrente che <il Collegio napoletano, nel ritenere c he “Non risulta descritto alcun concreto episodio dal quale possa e vincersi l'esistenza di u n effettivo pregiudizio”, ha completam ente errato nell'applicazione alla fattispecie che ci occupa dei precetti legali e gi urisprudenziali sopra richiamati>. ### il ricorrente, “### diversamente da quanto ritenuto dai ### a quibus, sulla scorta del disposto di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., in base ad una va lutazione comp lessiva e necessariamente diacronica dei dati co ncreti e specifici presenti nel ricor so introduttivo era possibile ancorare una valutazione presuntiva del pregiudizio subito dal Dendrella”. In tal senso richiama i punti da 1 a 22 del ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché le pagine da 7 a 16 dello stesso atto, ed assume di aver allegato: - la natura, la portata e l'importanza delle mansioni disimpegnate sino al lugl io del 2003; - la forzata in attività cui era stato costretto a far data dal luglio 2003; - l'impossibilità di utilizzare e accrescere la propria competenza professionale da un lato e la inevitabile dispersione del know how acquisito dall'altro; - la 4 conoscibilità della mortificazione subita per ché attuata nel medesimo ambiente di lavoro del ### 2. Il secondo motivo è rubricato: “### violazione dell'art.  115, comma 2, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.  3. Il terzo motivo è rubricato: “###omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”. Deduce che <la Corte di Appello di Napoli, con la motivazione posta a base della decisione resa, integrata dal fatto che il lavoratore non avesse allegato alcun pregi udizio derivante dal dedotto demansionamento (“Non risulta descritto alcun concreto episodio dal quale possa evincersi l'esistenza di un effettivo pregiudizio”), ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'esame del complessivo ricorso ex art. 414 c.p.c. azionato dal sig. ###.  4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati.  4.1. Invero, com'è agevole constatare, lo svolgimento del secondo motivo (v. pagg. 28-44 del ricorso) è praticamente pressoché identico allo svolgimento del primo (v. pagg. 11-28 del ricorso). 
Le due censure si differenziano sol perché il primo motivo fa riferimento al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., denunciandosi la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre che dell'art. 115, comma secondo, c.p.c.; mentre il secondo motivo fa riferimento all'ipotesi di cui 5 all'art. 360, comm a primo, n. 4), c.p.c., denunciando la violazione del solo art. 115, comma secondo, c.p.c.  5. Tanto notato, le due censure sono inammissibili.  6. Giova premettere che la Corte territoriale nella propria motivazione ha fatto riferimento a precedenti di legittimità, in tema di prova del dan no derivante da demansionamento, espressivi del medesimo in dirizzo cui si rif erisce anche il ricorrente (cfr. pag. 5 della sua sentenza). 
In particolare, ha richiamato Cass. n. 21/2019, secondo la quale il dan no derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavorator e, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attrav erso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine ess ere valutati la qualità e quanti tà dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collo cazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.  7. E non è in discussione che, second o un consolidato orientamento di questa Corte, espress o più volte anche a ### unite (cfr. Sez. un., 22.2.2010, n. 4063; id., 6572/2006), ed anche di recente confermato (cfr. Cass., lav., 11.11.2022, n. ###), in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, 6 sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, dovendo il danno non patrimoniale essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'or dinamento, ass umendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva va lutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, con oscibilità all'int erno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'o perata dequalificazione, frustrazione di precisate e ra gionevoli aspettati ve di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto), si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risali re al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. 
Inoltre, è pressoché costante nei precedenti di legittimità, con precipuo riferi mento al danno alla professionalità, il riferimento ad elementi presuntivi utilizzabili, quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collo cazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. n. ###/2021); ma non si è mancato di includere tra tali elementi anche l'anzianità di servizio (cfr. Cass. n. 3822/2021; n. 4652/2009; n. 15955/2004).  8. Tutta via, come riporta to in narra tiva, la Corte distrettuale ha considerato che “nessuna allegazione specifica del pregiudizio patito a causa della privazione delle mansioni di geometra risulta essere stata fatta nel ricorso di primo grado, nel quale possono leggersi solo generiche affermazioni”, quali quelle a pag. 12, a pag. 13 e a pag. 15 di tale atto, che la Corte ha trascritto in sentenza. Ha aggiunto che: “Non risulta descritto 7 alcun concreto episodio dal quale possa evincersi l'esistenza di un effettivo pregiudizio”.  9. Dunq ue, è evidente che la Co rte ha ris contrato nel ricorso introdutti vo del giudizio un difetto di specifica allegazione, prima che di prova, di elementi in grado, ove dimostrati, di prestarsi a fungere da in dizi gravi, precisi e concordanti, a loro volta, id onei ad integrare una prova presuntiva di danni derivati dal demansionamento.  10. Occorre ora ricordare che, secondo altro consolidato indirizzo di legittimità, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e va lutarne la rispondenza ai requisiti di legge con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 27.6.2022, n. 20530; n. 10908/2023).  11. Ebbene, rileva il Collegio che le sovrapponibili deduzioni svolte dal ricorren te nei due prim i motivi fanno escl usivo riferimento al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, ### il rico rrente non si duole direttamente dell'interpretazione di quell'atto di parte, che ha dato la Corte d'appello, bensì, omisso medio, denuncia la violazione degli artt.  2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115, comma secondo, c.p.c.  12. Inoltre, il ricorrente neppure deduce che gli elementi asseritamente allegati in quell'atto non fossero stati specificamente contestati dalla controparte ai fini di cui all'art.  115, co mma primo, c.p.c., onde poter essere idonei ad un 8 ragionamento presuntivo circa la prova dei danni da demansionamento. 
E in proposito nota il Collegio che l'appello di ### aveva trovato accoglimento appunto nella parte in cui vi si deduceva che “nel ricorso introduttivo non vi era alcuna allegazione circa il danno subi to dal lavora tore a causa del dedotto demansionamento, né ulteriori elementi erano emersi a seguito dell'istruttoria svolta” (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza).  13. Del resto, il ricorrente deduce piuttosto in entrambi i primi due motivi la violazione dell'art. 115, comma secondo, c.p.c., senza neanche specificare su quali “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” la Corte avre bbe potuto fondare il proprio convincimento nel senso da lui sostenuto.  14. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.  15. ### un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche ### unite, l'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 83, co nv. in legge 7 ag osto 2012, n. 1 34, intro duce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esa me di un fatto storico, princip ale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abb ia carattere deci sivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l'omesso esame di ele menti istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie 9 (così Sez. un. n. 8053/2014; ### un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (### un. n. 20399/2019). E' stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazion i o dedu zioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tu tte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il v ario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede ###tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).  16. Rileva preliminarmente il Collegio che anche il terzo motivo riproduce ampiamente il contenuto deduttivo dei due motivi precedenti (v. pagg. 45-54 del ricorso).  17. Ma soprattutto il ricorrente, in realtà, non deduce l'omesso esame circa un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nei sensi sopra specificati, bensì si duole che la Corte non abbia “esaminato e considerato nel suo complesso il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dall'odierno ricorrente”.  18. Il ricorr ente, in quanto soccombente dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giud izio di legittimità, liq uidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a 10 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichi ara in ammissibile il ricorso. Condan na il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 14.5.2025.   

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23677/2025 del 22-08-2025

... negli anni 2007-2010, che avevano distrutto il meleto biologico impiantato nel fondo. Al cospetto dei danni provocati dalle invasioni degli animali, spiega oggi l'### egli aveva deciso di evitare di spendere tempo e denaro per ripristinare il meleto come aveva fatto in passato, tanto da disdire nel 2013 il rapporto con l'organo preposto al controllo della produzione biologica. Nessun concorso colposo era riscontrabile a suo carico, ma solo “una resa incondizionata davanti ad una situazione che non dava adito a tregue”. Con il che si spiega lo stato del meleto nel 2013 al momento del sopralluogo del C.T.U., mentre i verbali redatti in contraddittorio con i funzionari del ### negli anni 2007, 2008 e 2010 attestavano le opere di ripristino fino ad allora attuate. Denuncia come erronea, pertanto, “l'applicazione del principio di cui all'art. 1176, comma II, c.c.”, così c ome l'omesso esam e di un punto decisivo della controversia sollevato con l'appello incidentale. La recinzione del fondo è una facoltà e non un obbligo a carico del proprietario, mentre i rimedi, prospettati dall'### come a suo carico (l'uso di recinzione elettrificata o munita di laser), sarebbero stati così (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12460/2022 R.G., proposto da ### ico, rappresentato e difeso dall'avv. ### domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro ###, - intimato - per la cassazione della sentenza n. 1736/2021 della CORTE d'APPELLO di Palermo pubblicata il ###; udita la relazi one svo lta nella ### di consiglio d el 18.6.2025 dal Consigliere dott. #### 1. Con sentenza n. 906/2016, pubblicata il ###, il Tribunale di ###, in p arziale accoglimento della d omanda s volta da ### titolare dell'azienda agricola “Melandia”, condannava ### civile della PA - Danni da fauna selvatica - ### evitabile l'### delle ### al pagamento dell'indennizzo per i danni arrecati alla sua azienda dalle protratte invasioni di fauna selvatica (nella specie, cinghiali) proveniente dal parco confinante.   Il Tribunale, accertato il concorso colposo dell'attore nella misura del 35%, condannava l'ente convenuto al pagamento: “-per l'anno 2007, alla somma di euro 15.486,20 a titolo di danni subiti in relazione alle piante da reimpiantare nonché di danni da cicatriz zazione delle piante rimas te danneggiate, ed alla somma di € 25.688,078, per indennizzo da mancata produzione dei redditi, detratto l'importo già ricevuto; -per l'anno 2009, alla somma di euro 8.685,00 per il costo delle piante da reimpiantare, di euro 4.518,00 per i frutti pendenti, e di euro 9.764,651 per il mancato reddito, detratto l'importo già ricevuto; -per l'anno 2010, alla somma di € 2.316,00 per danni alle piante, alla somma di euro 1.028,48 per i frutti pendenti ed alla somma di euro 3.588,00”. A carico del convenuto erano poste le spese di lite e di ### 2. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza pubblicata il ###, in parz iale accoglimento dell'ap pello principale proposto dall'### rco delle ### rigettato l'appello incidentale svolto dall'### in parziale riforma della sentenza gravata rideterminava il dovuto in euro 19.993,24 all'attualità, detratto “eventuale altro importo già pagato”, oltre gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo. 
La Corte d'appello, inoltre, compensava per 2/3 le spese di lite del primo grado, ponendo il residuo a carico dell'### delle ### Le spese dell'appello erano compensate per 1/3, ponendo il residuo a carico dell'### Per quanto ancora di interesse ai fini del presente giudizio, la Corte d'appello, premesso che in base alla legge 157/1992 e alla legge regionale della ### iana n. 394/1991 la PA è tenut a a pro vveder e all'indennizzo dei danni cagionati dalla fauna selvatica insistente nel parco “indipendentemente ed a prescindere dall'individuazione di un criterio di imputazione, ed in funzione della so la prova del verificar si dell'evento dannoso”, affermava a carico dell'### un concorso colposo ex art. 1227, comma secondo, cod. civ. nella misura dell'80% per la grave negligenza nella gestione del fondo e delle colture , sia in relazio ne alle razionali operazioni colturali come già evidenziato dal Tribunale, che aveva ridotto il danno del 35%, sia riguardo alla mancata realizzazione di idonee barriere protettive tali da scoraggiare le incursioni dei cinghiali. 
La Corte d'appello, conclusivamente, affermava: “### dunque, onere dell'appellante incidentale porre in essere tutte le adeguate precauzioni atte a p revenire l'invasione del proprio fondo da quegli animali e conseguentemente ad evitare il rischio di subire il danneggiamento delle colture ivi esistenti”.  3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre ### sulla base di due motivi. L'### delle ### è rimasto intimato. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..  ### presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. 
Il ricorrente non ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata “violazione ed errata applicazione dell'art. 2043 e dell'art. 1176, comma II, cod. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.”.   Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia riconosciuto a suo carico un concorso di colpa “ex art. 1176 comma II c.c.” dell'80%, basando la decisione sul rilievo che le condizioni del fondo, condotto in locazione e descritte dal C.T.U., e la mancanza della recinzione, fossero a lui ascrivibili in via prevalente. 
L'### osserva che i danni cagionati da fauna selvatica rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. e che, conseguentemente, per l'affermazione della responsabilità del l'ente convenuto “dev e essere individuato un concreto comportamento doloso ascrivibile” ad esso. Nella vicenda oggetto di causa non era emerso alcun compo rtamento o provvedimento posto in essere dell'### delle ### teso a evitare il ripetersi delle continue invasioni dei suidi selvatici negli anni 2007-2010, che avevano distrutto il meleto biologico impiantato nel fondo.   Al cospetto dei danni provocati dalle invasioni degli animali, spiega oggi l'### egli aveva deciso di evitare di spendere tempo e denaro per ripristinare il meleto come aveva fatto in passato, tanto da disdire nel 2013 il rapporto con l'organo preposto al controllo della produzione biologica. 
Nessun concorso colposo era riscontrabile a suo carico, ma solo “una resa incondizionata davanti ad una situazione che non dava adito a tregue”. Con il che si spiega lo stato del meleto nel 2013 al momento del sopralluogo del C.T.U., mentre i verbali redatti in contraddittorio con i funzionari del ### negli anni 2007, 2008 e 2010 attestavano le opere di ripristino fino ad allora attuate.   Denuncia come erronea, pertanto, “l'applicazione del principio di cui all'art. 1176, comma II, c.c.”, così c ome l'omesso esam e di un punto decisivo della controversia sollevato con l'appello incidentale. La recinzione del fondo è una facoltà e non un obbligo a carico del proprietario, mentre i rimedi, prospettati dall'### come a suo carico (l'uso di recinzione elettrificata o munita di laser), sarebbero stati così onerosi da rendere la coltivazione del tutto antieconomica. Né la recinzione esistente, neanche lungo l'intero confine e peraltro erroneamente attribuita al ricorrente, era un mezzo idoneo ad arginare le invasioni.  2. Il motiv o si espone a un primo ri lievo di inammissibilità ai sens i dell'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc.   Il ricorrente assume che la vicenda oggetto di causa, nella quale si lamentano danni provocat i da fauna sel vatica, d ebba essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ. e che, conseguentemente, l'affermazione della responsabilità del convenuto presupponesse una condotta ascritta al convenuto, o ra configurata alla stregua di “un conc reto comportamento doloso ascrivibile all '### pubblico” (pagina 10 del ricorso), ora, c osì piegando verso un profilo colposo, “adottando una politica di salvaguardia degli interessi dei coltivatori del ### o realizzando una recinzione ben più incisiva di quella esistente ed erroneamente attribuita al titolare dell'azienda Melandia” (pagina 15 del ricorso, righe da 14 a 17). 
Il ricorrente ha omesso del tutto di considerare la motivazione resa dalla Corte d'appello, la quale a pagina 4 (da riga 6 a riga 23), si è così espressa: «Va evidenziato che il procedimento in esame ha ad oggetto la richiesta di indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica all'azienda condotta dall'odierno appellato (nella fattispecie da incursioni di suinidi), siccome previsto dalle leggi sopra richiamate. Giova rilevare infatti che il ristoro per tali danni è stato previsto dalla legge sp eciale n. 157/1992, secondo cui “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti”. Inoltre, per quanto di interesse, l'art. 15 della ### n. 394/1991 ha disposto che l'### parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica che insiste all'interno del parco. Va precisato che la ### con la suddetta tutela indennitari a in luogo di quella risarcito ria, è o bbligata, come già rilevato dal primo ### e a corris pondere un indennizzo all'agricoltor e, “indipendentemente ed a prescindere dall'individuazione di un criterio di imputazione, ed in funzione della so la prova de l veri ficarsi dell'evento dannoso...”». 
Ancora, a pagina 6 della sentenza (da riga 14 a riga 19) si legge: “È bene comunque evidenziare che la circostanza dedotta dall'### delle ### in merito all'onere delle prova, interessa altra e diversa ipotesi, relativa alla responsabilità extracontrattuale della P.A., per danni provocati da anima li selvatici alla cir colazione dei veicoli che, per quanto pri ma dedotto, non si attaglia al caso in esame, atteso che tale materia non è regolata da apposita legislazione, come quella in esame (cfr. Cass. Civ.  5722 del 27.02.2019)”. Il ricorrente ha ignorato completamente tali parti della motivazione, prospettando una censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, là dov e ha la ment ato una violazione dell'art. 2043 cod . civ., la cui applicazione è stata espressamente esclusa dalla corte p alermitana, venendo in rilievo ai sensi dell'art. 26 l. 157/1992 un danno “non altrimenti risarcibile”. 
Di qui l'inammissibilità del motivo dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza imp ugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall 'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. c iv., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio” (v. Cass., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490; sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, che ribadisce il principio di diritto similare affermato da Cass. n. 359 del 2005, nel senso che «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi es ercita il diritto d'imp ugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identific arlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'im pugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il moti vo che non r ispetti tale requisito considerars i nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. »; sez. 6-III, 3 luglio 2020, 13735). 
Va, t uttavia, segnalato che l'ar t. 15 citato dalla Corte d'a ppello è quello della legge statale n. 394/1991 (“### quadro sulle aree protette”), che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Tale legge all'art. 15, comma terzo, l. 394/1991 prevede che: “L'### parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco”.  3. In secondo luogo, e il dato rileva sempre in termini di inammissibilità, il motiv o è pri vo degli elementi atti a permetter e di ritenere come correttamente formulato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge.  ### il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc.  civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legit timità o dalla prevalente dottrina, non ri sultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata vio lazione (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313; sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4178; sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7394; sez. lav., 16 luglio 2010, n. 16698; sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315; sez. III, 30 dicembre 2015, n. 26610; sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 195; 12 ottobre 2017, n. 24054; sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; sez. V, 19 settembre 2024, n. 25182). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod . proc. civ., ma l'i mpostaz ione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia segui to il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 
Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art.  360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la rice rca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. 
Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata. 
Il vizio di falsa applicazione di norma di legge ricorre quando il giudice di merito", dopo avere individuato e ricostruito - e ciò "sulla base delle allegazioni e delle prove offe rte dal le parti e comunque all 'esito dello svolgimento dell'istruzione cui ha proceduto" - "la «quaestio facti», cioè i termini ed il modo di essere d ella c.d. fatt ispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondur re quest'ultima ad una fattispecie gi uridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore" (v. Cass., sez. III, 29 agosto 2019, n. 21772; cui adde Cass., sez. I, 4 novembre 2021, n. ###; Cass., sez. III, 11 marzo 2021, n. 6941; sez. V, 25 settembre 2019, n. 23851; sez. I, 5 agosto 2019, 16700; sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; sez. III, 31 maggio 2018, n. 13745; sez. III, 30 aprile 2018, n. 10320; sez. III, 13 marzo 2018, n. 6035). 
Per cont ro, è estranea all'ambi to appl icativo dell'art. 360, comm a primo, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v. Cass., I, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I, 4 novembre 2021, ###; Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187). 
Tale è, per l'appunto, il caso di specie, perché il ricorrente non si limita a prendere il fatto così come accertato nel corso del giudizio, ma pretende in questa sede di procedere a una rilettura delle emergenze istruttorie, inferendo solo all'esito un errore di diri tto che ha portato ad affermare l'esistenza di un concorso colposo ex art. 1227, comma secondo, cod.  a suo carico. 
Il ricorrente chiede quest'oggi l'accertamento che lo stato del meleto al mom ento del sopralluogo ne l 2013 da parte del C.T.U. non è l a conseguenza di una sua incuria nella conduzione del fondo, ma “una resa incondizionata davanti ad una situazione che non dava adito a tregue”, salvo puntare sulla mancata adozione da parte dell'### di “una politica di salvaguardia degli interessi de i coltivatori del Pa rco o realizzando una recinzione ben più incisiva di quella esistente ed erroneamente attribuita al titolare dell'azienda Melandia”. Profilo, quest'ultimo, del tutto inconferente a fr onte della ritenuta natura oggetti va dell'affermata responsabilità d el convenuto “indipendentemente ed a prescindere dall'individuazione di un criterio di imputazione, ed in funzione dell a sola prova del verificarsi dell'evento dannoso” (v., sempre, la motivazione della sentenza, resa a pagina 4, da riga 21 a riga 23).  4. Il ricor rente allude poi, senz a preoccuparsi di chiarirlo, all'omesso esame di un punto dec isivo della c ontroversia sollevato con l'app ello incidentale (pagina 13 del ricorso, riga da 16 a 17). 
Escluso che il fatto o messo pos sa consider arsi la sostanzi ale dismissione del meleto, si potrebbe pensare alla questione della recinzione che a dire del ricorrente sarebbe stato onere dell'ente pubblico creare, per contenere gli animali selvatici, ma senza che sia stato chiarito se e dove la Corte d'appello fosse stata investita della questione. La corte, al contrario, ha preso in esame tale profilo proprio per suffragare il concorso dell'### sul piano d el danno evitab ile per la “mancata realizzazio ne di barriere protettive ### che sicuramente avrebbero scoraggiato le incursioni dei cinghiali” (pagina 7, da riga 28 a riga 30).  ### non spetta a questa Corte procedere all'esame del merito dell'accertato concorso ex art. 1227, comma secondo, cod. civ. e, quindi, alla possibilità per il creditore di mitigare il danno secondo l'ordinaria diligenza, potendo soltanto verificare la conformità al diritto della decisione a l ivello di interpretazione d ella fattisp ecie astratta o della corretta sussunzione in essa della fattispecie concreta. 
Né tantomeno è consentito censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi, come già detto, neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.  5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia posto a suo carico le spese del primo grado per 1/3 e quelle del giudizio di appello nella misura di 2/3.  6. Il motivo è inammissibile, perché privo dello sviluppo di una effettiva e comprensibile censura.   L'### in primo luogo, ha omesso di inquadrare il vizio, sì che non è dato comprendere quale sia la censura espressa, e vieppiù prospetta in modo assertorio che la statuizione sarebbe “del tutto ingiusta” alla luce della responsabilità principale ed esclusiva dell'### delle ### Peraltro, il ricorrente equivoca il senso della decisione, poiché le spese del primo grado non sono state poste a suo carico per un terzo, come è dato leggere nel ricorso, ma sono state compensate per 2/3 tra le parti, ponendo il residuo a carico dell'### delle ### Ad ogni modo, non è dato comprendere se oggetto di impugnazione sia stata, e in quali termini, la disposta compensazione.   Non meno incomprensibile è la censura relativa alle spese della fase di appello, le quali effettivamente sono state poste a carico dell'appellante incidentale nella indicata misura, compensando il residuo terzo.  7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per l e spese per essere ri masto intimato l'### co delle ### Va d ato atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdot to dall'art . 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers amento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Simone Roberto

M
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Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 1054/2023 del 05-06-2023

... 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del rag. ### nel danno economico subito dalla sua assistita sig.ra ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. Radicato il contraddittorio, si costituiva il rag. ### contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice. In primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richiesta formulate dalla parte attrice. Instruita mediante interrogatorio formale (leggi tutto)...

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R.G. 5808/2017 TRIBUNALE DI SIRACUSA ### sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### procedimento civile iscritto al n. R.G. 5808/2017 promossa da ### nata a ### il 19 giugno 1970 (C.F.  ###) N.Q. #### rappresentata e difesa dall'AVV. ### (C.F.  ###), presso il cui studio, in ### via S. ### 1, è elettivamente domiciliata.  attrice contro ### nato a ### il 29 dicembre 1963 (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'AVV.  #### (C.F. ###), presso il cui studio, in #### n. 4, è elettivamente domiciliato.  convenuto avente ad oggetto: ### professionale.  ### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 19 ottobre 2022, che qui si intende trascritto.  #### In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma II, della legge 18.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il rag. ### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo ha svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli F 24 (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'ann. 2017. 
Sottolineava che spesso, in tali occasioni, l'odierno convenuto incassava inl denaro contante ed alle volte mediante assegno dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili dovuti;aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il rag. ### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al rag.  ### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richiesta rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività dell'odierno convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente , tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al rag.  ### il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del rag. ### nel danno economico subito dalla sua assistita sig.ra ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Radicato il contraddittorio, si costituiva il rag. ### contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attrice. 
In primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richiesta formulate dalla parte attrice. 
Instruita mediante interrogatorio formale del covenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Va osservato prelimiarmente che la responsabilità professionale del commercialistao del consulente del lavoro è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente. 
Si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano. 
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Civile, Un. 30.10.2001 n. 13533, in ### e giust., 2001, fasc. 42, 26). 
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del professionista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto comportamento. 
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti è già di per sé risultata idonea a dimostrare la condotta illecita da parte del ### e dei danni da lui cagionati alla sig.ra ### ed alla sua ditta ### In particolare, sono stati prodotto in atti 51 copie di assegni di emessi dalla ### consegnati al sig. ### per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti; tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale ### di ### con evidenziati le mensilità pagate con assegno; il brogliaccio nel quale fortunatamente la sig.ra ### appuntava mensilmente le somme consegnate al sig. ### e da lui richiesti per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria; ancora, le fatture emesse da ### alla ditta ### di ### per l'attività di consulente del lavoro. 
Le risultanze ed il contenuto di tale documentazione trovano ampio ricsontro dalle dichiarazioni rese dai testi ammessi: in particolare le testi #### e ### hanno confermato che il ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale ### gelato di ### sita in ### e nelle occasioni richiedesse somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400; che la ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; che spesso il sig.  ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig. ### il quale presentava come suo collaboratore, per avere dalla ### le somme necessarie per i pagamenti dei contributi e delle ritenute ### infine, che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli f24 per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati. 
Dal canto proprio, il ### non ha contestato in alcun modo di avere incassato le somme portate nel brogliaccio della ### in denaro contante o in assegni che sono stati intestati al ### questi si è sostanzialmente limitato ad asserire che non tutta l'attività professionale da egli svolta per l'attrice fosse stata oggetto di regolare fatturazione, ma che gli importi in più incassati lo erano per pagamenti in nero della sua attività e che gli assegni intestati al sig. ### servissero non per i pagamenti ### ma per fare ottenere da parte di quest'ultimo quale promotore finanziario dei prestiti bancari e finanziari all'attrice in un rapporto totalmente esclusivo tra loro. 
Ebbene, nessuna delle superiori asserzioni sono state dimostrate dal convenuto, rimanendo mere affermazioni labiali. 
La documentazione versata in atti è idonea, altresì, a dimostrare l'ammontare del quantum del danno patrimoniale patito dalla parte attrice, pari ad € 69.634,77, risultando ciò effettuando la differenza tra il brogliaccio della ### in cui la pasticcera segnava mensilmente tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati e che lui spiegava essere necessari per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta il Tuo gelato di ### che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili. 
Viceversa, non sussisistono elementi di prova sufficienti a dimostrare il dedotto danno alla salute patito dalla sig.ra ### la cui domanda deve pertanto essere respinta. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta ampiamente dimostrata la responsabilità professionale dell'odierno convenuto nell'ambito del rapporto di consulenza instaurato con l'odierna società attrice, la quale ha dimostrato di avere subito un danno dalla condotta del professionista convenuto pari alla somma di €. 69.634,77; importo che il ### deve esere tenuto a versare all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi legali dalla data della domanda.  3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi delle tariffe stabilite, in considerazione della ridotta complessita delle questioni oggetto della controversia.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5808/2017, respinta o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, così decide: - ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €. 759,00 per contributo unificato ed €.  7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge; Siracusa, 03/06/2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 5808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Stilo Domenico, Di Benedetto Irene Francesca

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 791/2025 del 29-05-2025

... 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del #### nel danno economico subito dalla ditta di ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. Costituitosi in giudizio, ### in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice. Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### nella persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2023 R.G. promossa da: ### nato a #### il ###, (c.f.: ###), residente in ### via D'### n° 29, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  ### (c.f.: ###) e dall'avv. ### (c.f.: ###), entrambi con studio in ### viale ### n° 112, giusta procura in atti; Appellante nei confronti di ### (cod. fisc. ###), titolare della ditta individuale il ### di ### (P. IVA ###), con sede in ### via F. Ferrucci, 220/A, rappr. e dif.  dall'Avv. ### (cod. fisc. ###), giusta procura in atti, elett. dom.ta in ### presso lo studio dell'Avv. ### via ### n. 53; ###: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il #### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli ### (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017. 
Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto incassava dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili o con denaro contante o mediante assegni; aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il #### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al #### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richieste rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività del convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente, tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al convenuto, il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del #### nel danno economico subito dalla ditta di ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Costituitosi in giudizio, ### in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice. 
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il ###, il Giudice unico della ### del Tribunale di ### nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito: “- ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €.  759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello ### per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 
Si è costituita ### nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma dell'impugnata sentenza. 
Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il ###), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, seppure limitatamente agli importi che superano la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, ferma restando la provvisoria efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali.  ### all'udienza del 26.09.2024 il giuramento decisorio di ### deferito dall'appellata personalmente presente all'udienza dell'11.06.2024 ed ammesso dalla Corte, giusta ordinanza depositata il ###, il processo è stato rinviato per la discussione, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali. 
Sentite le parti, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 6.5.2025, la Corte ha assunto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, ### lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2697 deducendo di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale e la mancanza di alcuna prova circa il nesso di causalità tra la sua condotta e il presunto e non provato danno subito da ### Il motivo non è fondato.
Premesso che i documenti prodotti per la prima volta in appello (incarico per richiesta di servizio professionale del 2.1.2008 e relativi doc.ti allegati al n. 3), non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 345 comma 3 c.p.c., questa Corte condivide pienamente le ampie argomentazioni svolte dal Tribunale circa l'inadempimento contrattuale dell'appellante degli obblighi professionali di correttezza (art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) assunti nei confronti della cliente odierna appellata. 
Invero, come dedotto dalla difesa della parte appellata, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che ### costituendosi in giudizio, ha contestato la circostanza di avere ricevuto dalla sig.ra ### la complessiva cifra di € 69.643,77 (a mezzo assegni e in contanti) durante il lungo rapporto professionale di consulente del lavoro, quali importi richiesti per i pagamenti degli oneri contributivi e previdenziali dei dipendenti della ditta “### di ### Patrizia”, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale - eccezione non più riproposta in appello - e disconoscendo esclusivamente gli incassi degli assegni emessi in favore di ### per la complessiva somma di euro 13.516,00 (v. n. 10 assegni in atti), deducendo altresì - senza alcun sostegno probatorio - che parte di questa somma era ascrivibile ad attività professionale pagata “in nero” secondo presunti e non provati accordi intercorsi tra le parti. 
All'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 7.4.2022 i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato in punto di fatto dall'attrice, in particolare le testi #### e ### hanno spiegato: 1) il modus con cui ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale “### di ### Patrizia” sita in ### via ### e nelle occasioni richiedeva somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; 2) che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400, pagate con denaro e con assegni; 3) che ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; 4) che spesso il sig. ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig.  ### 5) che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli ### (c.d. modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati, e ciò anche dopo il primo gennaio del 2007 (da quando non c'era più il pagamento cartaceo); 6) la teste ### confermava, altresì, che ### appuntava tutto su di un'agendina. 
A sostegno delle sue pretese risarcitorie, parte attrice, ha versato in giudizio: - 51 copie di assegni di c.c. emessi da ### consegnati al ### di cui dieci intestati ad ### (doc. 3); - tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale “### di ### Patrizia”, con evidenziate le mensilità pagate con assegno (doc.4); - il brogliaccio nel quale ### appuntava mensilmente le somme consegnate a ### e da lui richieste per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria (depositato con la memoria ex art.183 comma II c.p.c.); - le fatture emesse da ### alla ditta “### di ### Patrizia” per l'attività di consulente del lavoro (doc.2). 
Il contenuto del brogliaccio e dei relativi dettagliati appunti con date e importi non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione successivamente alla sua tempestiva produzione in giudizio. 
Come già chiarito nella impugnata sentenza, il quantum risarcitorio di euro 69.634,77 (ivi compresi gli importi degli assegni intestati ad ### e di cui si dirà a proposito del secondo motivo di appello) è stato determinato dal Tribunale effettuando la differenza tra il brogliaccio della ###ra ### in cui venivano segnate, mensilmente, tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta “il ### di ### Patrizia” che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili (v. dettagliato prospetto di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riportato nella memoria di costituzione in appello). 
Parte appellante, al fine di escludere qualunque sua responsabilità contrattuale, ha dedotto che non gli sia imputabile alcuna negligenza, avendo adempiuto regolarmente ai pagamenti - per conto della cliente ### - dei contributi previdenziali dei dipendenti dell'attività di pasticceria, tanto che parte appellata non avrebbe mai ricevuto alcun accertamento fiscale e/o ingiunzione di pagamento da parte dell'### delle ### dell'### o dall'### del ### Seppure quest'ultima circostanza non è stata contestata dalla difesa di ### gli obblighi di buona fede contrattuale e di diligenza nell'esecuzione di un incarico professionale da parte di un consulente del lavoro (art. 2230 c.c.), a cui si chiede una diligenza qualificata, impongono a quest'ultimo di eseguire con correttezza il proprio mandato, non esigendo e/o incassando somme ultronee a quelle dovute, di quantificare in modo preciso le somme dovute per i versamenti rispetto a quelle inerenti al compenso per le prestazioni rese, e di specificare i costi e i termini del suo incarico professionale.  ### la difesa dell'appellante le somme complessivamente ricevute e analiticamente indicate dell'appellata riguarderebbero attività professionale prestata “in nero”, per imprecisati e generici ulteriori mandati professionali rimasti indimostrati in corso di causa, percependo così migliaia di euro senza avere documentato o altrimenti dimostrato i costi della sua attività e i relativi compensi professionali. 
Parte appellante assume, altresì, che le ingenti differenze in termini economici a lui corrisposte dalla ### sarebbero da inquadrarsi in un lavoro ulteriore e ben più articolato rispetto a quello oggetto delle fatture per l'attività di consulente del lavoro regolarmente pagategli dalla cliente (vedi fatture versate quali doc. 2 nel fascicolo di primo grado); ma di tale affermazione parte appellante non ha fornito alcuna prova, né di quale ulteriore particolare attività professionale abbia compiuto in favore della ### né di accordi diversi dal punto di vista retributivo. 
Sul punto, come eccepito dalla difesa della parte appellata, alcuni dei documenti prodotti per la prima volta in appello non sono utilizzabili ai fini della decisione poiché inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; in particolare, si tratta del contratto (allegato 3), del ### della signora ### (allegato 4), del prospetto contabile degli assegni ricevuti negli anni dalla ### (allegato 5), n. 40 assegni versati dalla ### a ### con quietanze di pagamento dell'### delle ### (allegato 6) e modelli ### estratti dal ### della sig.ra ### dal 2008 al 2017 (allegato 7). 
Con il secondo articolato motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2224, 2225, 2227, 2697 e 2721 In particolare, parte appellante deduce che gli assegni prodotti in giudizio ed emessi in suo favore dall'appellata sono quaranta, poiché gli altri, anch'essi prodotti dalla difesa dell'originaria attrice, sono intestati ad ### e da lui incassati per attività professionale diversa dall'attività di consulenza del lavoro svolta dal #### Sul punto, l'appello è fondato, atteso che ### nel corso del presente giudizio di appello, ha prestato giuramento decisorio, negando di avere mai ricevuto da ### i dieci assegni (per l'importo complessivo di euro 13.516,00) intestati ad ### e negando di avere utilizzato detti titoli per pagare somme dovute all'### per contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti della ditta “Il tuo ### di ### Patrizia” e di averli compilati.
Di conseguenza, aldilà del contestato esito delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla posizione di ### e sul suo rapporto di “collaborazione” con il #### ai sensi degli artt. 2736 e ss. c.c. il prestato giuramento ha valore di prova legale, di piena e vincolante efficacia probatoria, che non consente alla controparte di dimostrare il contrario. 
Le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata, in sede di note conclusive, circa gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio contrari alle circostanze oggetto del prestato giuramento decisorio, non sono condivisibili e non consentono di superare l'esito del giuramento decisorio. 
Dalla complessiva somma di euro 69.643,77 vanno, pertanto, detratti euro 13.516,00 di cui ai seguenti assegni intestati ad ### euro 2.526,00 del 15.01.2009, euro 1.250,00 del 15.05.2009, euro 1.265,00 del 15.06.2009, euro 1.550,00 del 15.07.2009, euro 1.244,00 del 13.11.2009, euro 1.250,00 del 14.12.2009, euro 911,00 del 15.03.2010, euro 1.340,00 del 15.09.2010, euro 1.304,00 del 15.11.2010 ed euro 876,00 del 14.03.2012. ### residuo dovuto da ### a titolo risarcitorio (ex artt.  1218 e 1223 c.c.), quale ingiustificato esborso, ammonta a complessivi euro 56.118,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come già indicati nella impugnata sentenza. 
Di tale ingente somma parte appellante, come ritenuto dal Tribunale, non ha fornito plausibile e credibile giustificazione del relativo incasso. 
Le altre doglianze, invece, non sono fondate, anche in ragione della circostanza che, come già rilevato, i documenti posti a sostegno delle censure, prodotti per la prima volta unitamente all'atto di appello e indicati ai nn. 3, 5, 6 e 7, non sono ammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, quindi, non sono utilizzabili per la decisione. 
Le fatture emesse per compensi professionali, allegate al n. 8 dell'atto di appello, seppure mai prodotte nel corso del giudizio di primo grado, corrispondono al dettagliato prospetto contabile prodotto dalla difesa dell'attrice in primo grado (v. doc. n.2) e, di conseguenza, non introducono alcun elemento di novità nel presente giudizio. Detti documenti contabili non sono, comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a ### per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. 
Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile. 
Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. 
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale, e per il presente giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare della somma oggetto di condannatorio e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva non particolarmente impegnativa svolta, applicando, anche per questo grado di giudizio, i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. 
In ragione della parziale conferma della sentenza di condanna di ### al risarcimento dei danni, le domande formulate dall'appellante - con le note conclusive - di revoca del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di ### in data ###.2018 e di cancellazione della relativa trascrizione presso l'### del ### di ### - ### di ### - ### delle ### (v. nota in atti del 16.03.2018) non possono trovare accoglimento, attesa altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. 
Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata. 
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Un., 11/12/2007, n. 25831). 
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda e le articolate ragioni della decisione, in ragione del complessivo esito del giudizio, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellata le cui pretese risarcitorie sono state parzialmente accolte (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### nei confronti di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1054/2023, pubblicata il ### ed emessa nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G., ridetermina la somma dovuta da ### in favore della parte appellata e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, della somma di euro 56.118,77 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, come già liquidate dal primo giudice, per l'intero, in complessivi euro 7.052,00 oltre euro 759,00 per contributo unificato, ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Così deciso in ### il #### est. ####

causa n. 938/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Dipietro, Massimo Francesco Lo Truglio

M

Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1300/2024 del 08-11-2024

... € 96.262,00 a titolo del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, € 15.015,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, € 34.654,00 a titolo di aumento personalizzato nella misura del 36% sul danno biologico permanente, € 936,66 a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute (doc. 15) ed € 11.200,00 a titolo di spese mediche da sostenere per i futuri prescritti interventi (docc. 13-14). I danni subiti dal padre, ### ammonterebbero invece a € 1.679,20, di cui € 700,00 quale valore a relitto del ciclomotore andato distrutto a seguito del sinistro ed € 979,20 quale importo da corrispondere al perito ### a titolo di onorari e spese per la redazione della perizia tecnica di parte. Orbene, in base all'assunto attoreo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso a ### sarebbe da ascrivere al ### di ### ente proprietario del viale del ### luogo del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo presenti i requisiti dell'insidia, e ciò per : a) violazione delle norme del ### della ### in merito alla segnalazione del cantiere (art. 21 del (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3047/2012 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 3047/2012 R.G., vertente tra: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### (C.F. MRR #####) ed elettivamente domiciliat ###in virtù di procura in atti ### e ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso l'### del ### di ### in ### via degli ### n. 1, giusta procura in atti CONVENUTO ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo in #### via ### n. 1, giusta procura in atti #### (P.I. ###), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura in atti #### (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### di #### via delle ### n. 11, giusta procura in atti #### A ##### -### (PI.###,) ##### S.P.A. (già ### S.p.a), (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### piazza ### n. 12, giusta procura in atti ### PERSICO geom. ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### n. 30, giusta procura in atti #### s.p.a. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ### via ### n. 11.   ### * * * 
OGGETTO: #### 2051-2043 Conclusioni: ### da rispettive note scritte.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### e ### rappresentati e difesi come in atti, convenivano il ### di ### in persona del ### pro tempore, innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto ### di ### in persona del ### pro tempore, nella sua qualità di ente proprietario e custode del ### del ### per tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### in conseguenza del sinistro del 31.01.10; b) in subordine, accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del ### di ### in persona del ### pro tempore, per tutti i danni subiti e subendi dagli stessi in conseguenza del sinistro del 31.01.10; c) conseguentemente, condannare il ### di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### e, segnatamente: a) a favore del signor ### il danno patrimoniale per l'importo pari ad € 1.679,20; b) a favore della signora ### il danno patrimoniale e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale ed il danno estetico, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di € 158.067,66 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. ### inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e spese generali al 12,50% “.: Con comparsa di costituzione e risposta a data 29.11.2012, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto ### di ### concludendo come segue: “In via preliminare a) ### il presente procedimento improcedibile per i1 mancato esperimento del tentativo di conciliazione; b) ### spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare il comparente ### di ### a chiamare in causa, per essere rilevata indenne da tutte le domande proposte dagli attori, nella denegata ipotesi in cui queste trovassero accoglimento: ⁃ ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###### 45- 10128 Bologna; ⁃ la ### di ### in persona legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### 1456125 ### ⁃ il ### urbanizzazione ### con sede ###presso la sede della ### industriale pisana in persona del legale rappresentante pro-tempore; b) disporre l'estromissione del ### di ### dal presente giudizio ex articolo 108 codice di procedura civile. c) in ogni caso accettare e dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del ### di ### Nel merito a) in via principale di merito: ⁃ respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto; ⁃ condannare parte attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile al pagamento a favore del ### di ### di una somma da liquidarsi in via equitativa; b) in via subordinata: ### il terzo chiamato ### s.p.a. a manlevare il convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; condannare la ### di ### quale ente proprietario della strada; - condannare il ### urbanizzazione nuovo ### quale soggetto realizzatore e responsabile delle opere di urbanizzazione; Con condanna al pagamento del contributo e dei compensi di cui al DM 140/2012.   ###.I. in data ### autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal ### convenuto.   ### di ### si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data ###, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa , in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### di ### e disporne l'estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute; in tesi rigettare la domanda svolta nei confronti della ### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; in denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda avversaria, riconoscere un concorso di colpa della conducente per i motivi esposti in narrativa e ridurre l'importo in favore degli attori nella misura che emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria e, accertata e dichiarata la responsabilità del ### di ### e/o del ### di urbanizzazione nuovo ### , dichiarare gli stessi in persona del ### /legale rappresentante pro tempore, tenuti a rilevare indenne la ### di ### da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda attrice e condannarli al rimborso di qualsiasi somma che dovesse essere condannata a corrispondere agli attori medesimi” ### s.p.a. si costituiva, a sua volta, in giudizio con comparsa depositata in data ### chiedendo, in via preliminare nel merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto nascente dalla polizza di assicurazione e rigettarsi, pertanto, la domanda di manleva proposta dal ### di ### in ipotesi subordinata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del ### di ### in favore del proprietario della strada ove si era verificato il sinistro, ovvero la ### di ### e/o del soggetto responsabile del cantiere, ### di ### nuovo ### e comunque accertarsi l'assenza di ogni responsabilità in capo al ### di ### per i fatti oggetto di vertenza.   In data ### si costituiva in giudizio il ### il quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del terzo ### capogruppo mandataria con rappresentanza dell'### e il geom.  ### al fine di essere da questi garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna; chiedeva, altresì, nel merito, in via principale respingersi tutte le domande proposte contro esso ### in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale della domanda attorea, condannarsi -nei limiti delle rispettive quote di responsabilità eventualmente accertate e determinate dal giudicela ### la ### in proprio e/o come capogruppo mandataria dell'### che aveva realizzato i lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data ###, e il geom. ### coordinatore della sicurezza nominato dal ### a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio.   ###.I. con decreto in data ### autorizzava la chiamata in causa di terzo invocata dal ### di #### s.c. a r.l., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale in rito, disporsi la chiamata in causa di ###ni s.p.a. per essere da questa rilavata indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente l'eventuale accoglimento delle domande attrici e/o comunque di quelle avanzate dalla parte che aveva evocato in giudizio essa ### ivi comprese le spese di lite. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.   ### geom. ### responsabile della sicurezza del cantiere, anch'egli evocato in giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata in data ###, respingendo ogni responsabilità in capo a sè e chiedendo la chiamata in causa delle ### di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima (in data ###, poi, depositava atto di rinuncia all'azione nei confronti di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima).  ###.I. con decreto del 6.11.2013 autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta nelle rispettive comparse da parte di ### e del #### s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale respingersi le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata che, accertato e dichiarato il contributo causale colposo della danneggiata alla produzione dei danni per cui era processo e giusta il disposto dell'art. 1227 c.c., le pretese attoree venissero proporzionalmente ridotte e diminuite in forza del riconosciuto concorso di responsabilità della ### nella causazione del sinistro. Chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi di condanna a carico di ### l'entità della condanna in manleva di essa ### assicuratrice quale richiesta dall'assicurata fosse limitata al massimale assicurato e che l'importo della franchigia in atti esposto fosse comunque posto a carico della sola ### la #### s.p.a., chiamata in causa dal geom. ### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree avanzate contro il geom. ### poiché infondate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, chiedeva dichiararsi che la fattispecie esulava, quanto ai danni corporali, dalla garanzia assicurativa prestata dalla ### con conseguente reiezione della domanda di manleva proposta dall'assicurato. Per i danni patrimoniale chiedeva dichiararsi che la garanzia era prestata con i massimali indicati in polizza.   Con ordinanza del 18.01.2016, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il G.I.  ammetteva tutte le prove orali dedotte, che venivano espletate rispettivamente alle udienze del 8.03.2016, del 8.06.2019, del 12.09.2016 e del 21.11.2016, riservando all'esito ogni decisione merito alle ulteriori istanze istruttorie.; Al termine dell'istruttoria orale, ###.I., con ordinanza del 1.12.2016, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.   Successivamente al deposito da parte dei difensori delle parti, delle rispettive comparse conclusionali, con ordinanza del data 2.08.2018, il Giudice, “ritenuta la necessità di riportare la causa sul ruolo al fine di espletare la consulenza tecnica cinematica”, nominava il C.T.U. il quale, in data ###, provvedeva al deposito della relazione definitiva.   Veniva, altresì, successivamente disposta, dal giudice, CTU medico-legale sulla persona della danneggiata.   Peraltro con decreto in data ### il giudice dichiarava l'interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della ### s.c. a r.l. quale dichiarato con sentenza del Tribunale di ### emessa in data ###.   Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, all'udienza del 4.02.2021 la Curatela del ### eccepiva l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la competenza funzionale del foro fallimentare.   Il giudice, con ordinanza del 25.10.2022 emessa a sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.12.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del #### e confermava la nomina della C.T.U. medico.   Alla successiva udienza del 7.12.2022 il nominato ausiliario accettava l'incarico e il giudice dichiarava, inoltre, l'improcedibilità della domanda nei confronti della ### (quale terza chiamata dalla ###.   In data ### il CTU incaricato depositava il proprio elaborato.   Completata, quindi, l'istruttoria, il procedimento veniva aggiornato all'udienza del 21.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale questo giudice -cui il presente procedimento era stato, medio tempore, riassegnatotratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  .### attrice a fondamento delle proprie richieste, assume in fatto quanto segue: In data ###, alle ore 3.00 circa, in ### località #### stava percorrendo il viale del ### alla guida del ciclomotore “Aprilia” targato ### di proprietà del padre ### diretta da ### verso ### Sulla carreggiata, costituita da due corsie di marcia, e, precisamente, nella corsia #### si trovava ubicato un cantiere delimitato da rete metallica, il quale occupava gran parte della corsia stessa; segnatamente, i veicoli provenienti da ### erano costretti dapprima a deviare bruscamente verso destra e, successivamente, a procedere lungo lo spazio rettilineo della carreggiata destinato alla sosta delle autovetture, immediatamente adiacente alla corsia di marcia ### dopodichè, al termine della recinzione, i veicoli sarebbero dovuti “rientrare” dalla fascia destinata alla sosta verso sinistra, sulla corsia regolare di marcia #### l'assunto attoreo, la deviazione al termine del cantiere, che avrebbe dovuto obbligare il rientro dei veicoli, non sarebbe stata segnalata in conformità alla normativa vigente (doc. 1); Inoltre, parte attrice afferma che in prossimità dell'area del citato cantiere si trovavano: un lampione non funzionante (pag. 10, foto n. 6, doc. 1), con conseguente situazione di grave pericolo per la sicurezza dei veicoli; un cartello, che avrebbe dovuto segnalare la presenza di un dosso (costituito dall'attraversamento pedonale rialzato), occultato da altro cartello e, comunque, completamente ruotato rispetto al senso di marcia (doc. 1, pag. 14, foto n. 15) e, conseguentemente, non visibile; un dosso che, a prescindere dalla mancata segnalazione di cui sopra, non si sarebbe dovuto trovare sulla carreggiata ai sensi dell'art. 179, comma 5, del ### di ### del ### della ### non essendo il viale del ### una strada residenziale ed essendo lo stesso, peraltro, oggetto di transito da parte di veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (doc. n. 1, pag. 11, foto n. 8 e pag. 14, foto n. 15); In base alla ricostruzione degli attori, quindi, la ### tratta in inganno dallo stato dei luoghi sopra descritti e non avendo incontrato alcuna barriera direzionale al termine della recinzione del predetto cantiere, aveva proseguito la propria marcia lungo il rettilineo costituito dalla fascia destinata ai veicoli in sosta, andando ad urtare contro un cassonetto dei rifiuti che ivi si trovava, inaspettatamente, a breve distanza dalla fine del cantiere; A seguito del sinistro il ciclomotore era andato completamente distrutto e la ### aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata d'urgenza, mediante ambulanza, al ### dell'### di ### Sul luogo del sinistro era intervenuta la ### di ### che procedeva alla redazione del verbale di sinistro” (doc. 3).   Giunta d'urgenza all'### di ### le era stato diagnosticato “### con dubbi piccoli focolai contusivo emorragici in sede frontobasale e frontale anteriore bilaterale e frattura poli frammentata e scomposta branca orizzontale emi mandibola dx con probabile sub-lussazione ATM omolaterale” con prognosi riservata (doc. 4), talché ne era stato disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio (docc. 4-5).   Il chirurgo maxillo facciale interpellato ebbe a constatare “(…) ampia ferita lacero contusa al volto con frattura mandibolare comminuta (…)” (doc. 5).   In pari data si era reso, altresì, indispensabile praticare la tracheotomia, cui aveva fatto seguito l'ingresso della ### nella sala operatoria per l'intervento di riduzione della frattura mandibolare (doc. 5), e solo in data ### erano stati rimossi i punti di sutura e, successivamente, anche la cannula tracheale, con conseguente dimissione della paziente in data ### (doc. 6).   In data ###, tuttavia, l'attrice era stata nuovamente ricoverata, in regime di ### per la rimozione del rigido blocco intermascellare (doc. 7).   Erano seguite numerose sedute di terapia iperbarica e di terapia chirurgica ambulatoriale per medicazioni quotidiane.   Successivamente, dal 18 al 27.10. 2010, la ### era stata nuovamente ricoverata presso la U.O. di ###-Facciale per imperfetta consolidazione dell'iniziale focolaio di frattura, con conseguente revisione chirurgica (doc. 8).   In data ###, a distanza di un anno dal sinistro, veniva riscontrata “osteomielite mandibolare su osteosintesi per frattura traumatica”, ulteriore complicanza che era risultata clinicamente risolta soltanto in data ### (doc. 9-10).   Dal 13.12.2011 al 17.12.2011 la giovane era stata nuovamente ricoverata presso l'### di ### per essere sottoposta a un ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in precedenza e di nuovo innesto con osso di banca, a causa di una ulcerazione sul versante linguale in corrispondenza dell'innesto autologo (doc. 11).   Dopo vari controlli ambulatoriali (doc. 12), in data ### la ### aveva consultato il dott. ### specialista in odontostomatologia, il quale aveva prospettato un programma terapeutico di riabilitazione dell'organo masticatorio mediante l'inserimento di tre impianti osteointegrati a sostegno di una protesi fissa, da realizzarsi nell'arco temporale di un anno, indicando in € 6.800,00 la spesa da sostenere (doc. 13). Si era inoltre accertato che in futuro si sarebbe reso necessario, quantomeno, procedere a quattro rinnovi delle tre corone in zirconio, per un costo quantificabile in € 4.400,00, come da relazione peritale del dott. ### (doc. 14).   A seguito dell'incidente, inoltre, erano residuate evidenti cicatrici deturpanti-retraenti sul volto e in corrispondenza del giugulo della ### come si evinceva dalla documentazione fotografica allegata alla perizia sopra citata; A ciò parte attrice aggiunge che, sempre a causa dell'infortunio, la ### che all'epoca del sinistro aveva 17 anni, avrebbe sviluppato una sintomatologia psichica, inquadrata come facente parte di una sindrome distimica a carattere depressivo minore, dovuta alla consapevolezza di una modificazione di sé stessa in termini patologici e incidente sulle sue capacità di adattamento sociale.   ### risultante dalla perizia medico-legale del Dott. ### le lesioni subite dalla ### in conseguenza del sinistro avevano luogo a un primo periodo di inabilità temporanea di giorni 180, di cui 30 giorni a totale, 30 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e i restanti 90 giorni a parziale al 25%, nonché a un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 150, di cui 20 giorni a totale, 20 giorni a parziale al 75%, 50 giorni a parziale al 50% e i restanti 60 giorni a parziale al 25%; laddove al termine di tale periodo erano residuati postumi permanenti, i quali avevano inciso sull'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 23%.   I danni subiti da ### ammonterebbero, quindi, a complessivi € 158.067,66, di cui € 96.262,00 a titolo del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, € 15.015,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, € 34.654,00 a titolo di aumento personalizzato nella misura del 36% sul danno biologico permanente, € 936,66 a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute (doc. 15) ed € 11.200,00 a titolo di spese mediche da sostenere per i futuri prescritti interventi (docc. 13-14).   I danni subiti dal padre, ### ammonterebbero invece a € 1.679,20, di cui € 700,00 quale valore a relitto del ciclomotore andato distrutto a seguito del sinistro ed € 979,20 quale importo da corrispondere al perito ### a titolo di onorari e spese per la redazione della perizia tecnica di parte.   Orbene, in base all'assunto attoreo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso a ### sarebbe da ascrivere al ### di ### ente proprietario del viale del ### luogo del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo presenti i requisiti dell'insidia, e ciò per : a) violazione delle norme del ### della ### in merito alla segnalazione del cantiere (art. 21 del C.d.S., artt. 30-43 e successivi del ### del C.d.S. - D.P.R. 495/92); b) violazione del ### della ### e della normativa vigente in materia, in merito sia alla presenza dell'attraversamento pedonale rialzato che alla sua mancata e/o corretta segnalazione; c) collocazione del cassonetto immediatamente dopo la deviazione della sede viaria lungo l'asse rettilineo che stava legittimamente percorrendo la ### d) mancata manutenzione della illuminazione della strada; I ### evidenziano, infine, che con missiva del 01.04.2010, avevano inoltrato, invano, richiesta di risarcimento danni al ### di ### (doc. 16), il quale si era limitato ad asserire la proprietà, in capo alla ### s.p.a. dei cassonetti presenti in loco (doc. 17): sì che essi si sono visti costretti ad agire in via giudiziale MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che l'azione introdotta dagli odierni istanti deve ritenersi procedibile a prescindere dal previo esperimento della mediazione, nella specie non vertendosi in materia di risarcimento danni da circolazione stradale bensì di risarcimento danni da cose in custodia, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (fatte salve, ovviamente, l'individuazione del soggetto cui nel caso concreto competeva la custodia della cosa e la prova dell'effettiva sussistenza del nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso).   Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità di cui al succitato art. 2051 c.c., che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ###. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11152 del 2023) che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima).   Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subitopuò pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto; b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.   Ciò posto, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria può affermarsi, con certezza, che parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.   E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità risulta sia dalle risultanze del rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla ### di Stato di ### sia dagli accertamenti svolti dal nominato ### incaricato di redigere consulenza sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro.   In particolare, nel suddetto rapporto si legge che “(…) ### ore 03.00 circa la sig.na ### circolava sul viale del ### a bordo del suo scooter ### targato ### sulla direttrice di marcia ### - ### Giunta nei pressi del civico 349 la ### urtava violentemente contro un cassonetto della nettezza urbana posto sulla sua destra, posizionato regolarmente, insieme ad altri tre cassonetti, in uno stallo a strisce gialle. ### appena descritto, faceva sì che lo scooter si girasse su se stesso, posizionandosi in maniera semiobliqua rispetto all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso ### adagiato in posizione post urto, sul fianco sinistro. Nell'area interessata, che si presenta rettilinea e sufficiente illuminata, rilevata leggera traccia di frenata, oltre a varie macchie di sangue (…) ### precisare che il cassonetto urtato, risulta avere una introflessione nella parte laterale sinistra. (…)”.   Quanto, inoltre, alla relazione del ### dalla stessa, depositata il ### e redatta tenendo conto, tra l'altro, delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente procedimento, emerge chiaramente la riconducibilità dell'accaduto a quello che era lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, segnatamente, la spiccata idoneità di tale stato a cagionare l'evento di cui trattasi, sì da assurgere a causa precipua dello stesso. 
Infatti l'ausiliario rileva, in primis, come dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente non sia emerso che circa 90 metri prima del punto in cui è avvenuto l'impatto tra lo scooter ed il cassonetto :“era presente un cantiere stradale che riduceva e deviava la circolazione nella parte destra della carreggiata, sempre per la direzione tenuta dal ciclomotore”; che prima dei cassonetti vi era :“un punto luce con la plafoniera distaccata” (figura 2 della ###; che la plafoniera di cui alla figura 1 era staccata e, quindi, “La mancanza di una plafoniera determina una illuminazione non uniforme creando, per chi si muove in velocità, una situazione di chiaro-scuro sicuramente non favorevole alla chiarezza del tratto di strada che si sta percorrendo”; che: “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; che “la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che: “I cassonetti erano posti sulla direttrice che si era generata dalla deviazione di corsia dovuta alla presenza di un cantiere stradale, posto nella opposta corsia di marcia, e il cui termine era a una distanza di circa 85 metri dai ridetti cassonetti” (figura 9 della ###; che “i cassonetti debbono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione”; che i cassonetti :“attualmente non sono più presenti in una posizione così illogica e tale da produrre, in ogni caso, pericolo e intralcio alla circolazione”; che “Per buona prudenza, inoltre, data la deviazione della circolazione che di fatto spostò il traffico sulla parte destra della carreggiata, i cassonetti rappresentavano ancor più un potenziale pericolo ed intralcio per l'utenza della strada”; che vi era: “un punto luce posto sull'attraversamento pedonale, circa 20 metri prima dei cassonetti”; che “la collisione avvenne tra la parte frontale dello scooter e il cassonetto della R.S.U. presente sulla carreggiata”; che :“prima della collisione lo scooter lasciò sul piano viabile una traccia di scarroccio lunga 1,3 metri”; che “il lampione posto prima dell'attraversamento pedonale non era funzionante in quanto mancante della parte illuminante”; che “la segnaletica concernente la deviazione non è sufficientemente evidenziata”; che “### non erano presenti le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi”; che erano presenti sul piano viabile dei delineatori catarifrangenti che “non furono rimossi o oscurati in ragione della presenza del cantiere. Questi delineatori, illuminati dai fari degli altri veicoli in transito, creavano un corridoio luminoso dritto chiaramente in contrasto con la segnaletica orizzontale gialla di cantiere che deviava verso sinistra, e quindi ingannevoli per l'utente della strada” (foto 11 e 12); che “i prismi riflettenti andavano assolutamente coperti per non trarre in errore gli utenti della strada. ### non erano presenti in uscita dal cantiere, le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi, come prevede la norma”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto”; che, in merito alla componente umana del tempo di reazione, “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.   Orbene, le valutazioni espresse dal CTU devono essere condivise in quanto coerenti e prive di vizi logico giuridici, eccezion fatta per l'asserito concorso della conducente nella determinazione del sinistro nella misura del 60% “in quanto non si accorse del ripristino della normale viabilità dopo il cantiere”, tale assunto risultando in evidente contrasto con quanto risultante, dall'elaborato dello stesso ausiliario, in merito all'assenza di elementi di imprevedibilità nella condotta di guida della ### nonchè all'inevitabilità del sinistro in considerazione della pericolosità dello stato dei luoghi quale accuratamente rilevato dallo stesso ### Venendo, a questo punto, all'individuazione del soggetto cui deve essere riconosciuta, nel caso concreto, la qualità di custode della cosa che, per quanto si è detto, ha cagionato l'evento dannoso e al quale incombeva, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi provata l'esistenza, in capo al ### di ### di un potere di vigilanza e custodia sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e che era interessato dal cantiere ivi presente.   Deve infatti notarsi, al riguardo, come, nonostante il tratto stradale in questione fosse di proprietà della ### per ciò chiamata in causa dal ### convenuto, dall'istruttoria sia emerso che con nulla osta del 1.09.2008, prot. 188055/8.2.4, #### (cfr doc. 3 della ### di ### la ### ebbe ad assentire i lavori per le percorrenze sotterranee dal 4+350 al km 7+400 oltre ad alcuni attraversamenti, incaricando quale concessionario il ### Nell'allegato disciplinare veniva, in particolare, stabilito che (art. 3) “### concessionaria dovrà osservare le norme di sicurezza a tutela del pubblico transito previste dai regolamenti in vigore ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni”, “durante l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi devono essere osservate tutte le disposizioni del ### della ### e le altre disposizioni particolari”; laddove al successivo art. 4 si prevedeva, inoltre, che “Il concessionario terrà l'### concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione presente viene assentita.   Con ulteriore nulla osta del 1.09.2009 prot. n. 188055/8.2.4, pratica #### (cfr doc.  4), poi, la ### di ### acconsentiva alla realizzazione delle opere di cui sopra a condizione che “la eventuale segnalazione della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Infine in data ###, non essendo ancora state completate le opere di cui sopra, veniva sottoscritto verbale di conferma della consegna provvisoria (doc. 11 del ### di ###, nel quale veniva puntualizzato che “sin dall'originario ### del 2008 la responsabilità del tratto di strada oggetto dei lavori ricadeva sul concessionario e tutte le segnalazioni della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Ora, con la sottoscrizione del suddetto verbale il ### di ### confermava la presa in consegna delle aree oggetto di lavori; in particolare, l'#### in rappresentanza del ### dichiarava :“di confermare l'accettazione, senza riserve, del sedime stradale oggetto degli interventi soprarichiamati, confermando l'esonero della ### di ### dalla sorveglianza ai fini della gestione dei lavori, del tratto di viabilità interessato dai lavori, oltre a qualsiasi responsabilità per danni a cose e o persone che potranno avvenire durante il periodo di consegna del tratto stradale interessato”.   A ciò si aggiunga come, in forza della ### precedentemente stipulata in data ### tra il ### di ### ed il ### di ### (docc. 12 e 13 ### di ###, sia stato stabilito che (artt. 6 e segg.) “l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri”.   Detta circostanza risulta ulteriormente corroborata da quanto riferito dalla teste ### dell'ufficio legale della ### s.p.a., la quale all'udienza del 8.03.2016 ha dichiarato che la ### si era occupata della sostituzione del cassonetto danneggiato “su richiesta del Comune”, a seguito del verbale della ### Dimostrate, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e la qualità di custode della cosa medesima in capo al ### convenuto (dal che discende che devono essere disattese le richieste avanzate, dal ### medesimo, nell'atto di chiamata in causa della ### di ### e del ### di ### nonché le istanze avanzate dai chiamati in causa nei confronti dei soggetti da essi a loro volta rispettivamente evocati nel presente giudizio), va osservato che quest'ultimo non ha fornito adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..   Mette conto richiamare, in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle ### con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).   La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … ### quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.   Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenza e che “### responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”.   Orbene, rapportando i principi enunciati dalla tesè richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, dalle indagini eseguite dal ### è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione presentava al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo per i conducenti e che a tale situazione, non riconducibile a fatti non preventivabili, ben avrebbe potuto ovviarsi facendo uso, da parte del ### tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dalla ### e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione dell'incidente.   Sotto tale ultimo profilo è da rilevare come le parti convenute, sin dalla costituzione in giudizio, abbiano incentrato le proprie difese sulla circostanza che la ### è stata sanzionata per violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza di alcool) e dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti) del ### della ### Va tuttavia evidenziato come non sia stata data adeguata dimostrazione del fatto che la pur accertata presenza, nei liquidi biologici della giovane, di alcool e di tracce relative all'assunzione di sostanze stupefacenti abbia realmente inciso sulla capacità di guida della stessa e abbia quindi rivestito un'effettiva rilevanza causale ai fini della verificazione del sinistro (vedasi altresì, in proposito, quanto evidenziato, nella relazione del CTU medico dott.ssa ### in ordine al fatto che “non è semplice definire con certezza il reale livello di compromissione funzionale legato all'alcol nel caso specifico”).   Chè, al contrario, dalle risultanze della richiamata CTU del Dott. ### la condotta di guida della giovane nei frangenti in questione non appare essere stata connotata da profili di abnormità.   Nella sua relazione infatti il C.T.U., ha evidenziato, come si è visto, che “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; “che la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto” e, in merito alla componente umana del tempo di reazione, che “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.  ### la ### indossava regolarmente il casco tipo ### come rilevato nella relazione della dott.ssa ### (pag. 21).   Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### -che deve, di conseguenza, essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attricee venendo alla quantificazione dei danni lamentati dagli odierni istanti, va osservato, iniziando da quelli subiti da ### che il CTU dott.ssa ### -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profiloha riconosciuto un periodo complessivo di inabilità temporanea assoluta di almeno 75 giorni. Il decorso della frattura è stato poi complicato dal fallimento di vari interventi di stabilizzazione e di ricostruzione anche con un periodo in cui si è sviluppato un quadro di osteomielite che si è risolto nell'arco di circa quattro mesi: sì che il CTU ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale e, segnatamente, ulteriori 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. 
Quanto al danno da invalidità permanente, l'ausiliario del giudice l'ha quantificato in una percentuale complessiva non inferiore al 21%.   Alla luce delle risultanze della relazione del CTU devono inoltre ritenersi sussistenti le condizioni giustificanti il riconoscimento del diritto della ### di ottenere la personalizzazione del punto, diritto il quale è configurabile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, là dove ricorrano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevole di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza della peculiarità” (Cass. Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084).   E, invero, è da rilevare, al riguardo, che le suindicate specifiche circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione del punto possono essere individuate nelle seguenti, emergenti appunto dall'elaborato del ### - la ### dopo l'incidente, ha smesso di andare a scuola per due anni (pag. 14) e, pur non essendo stata una sportiva, “dopo il sinistro ha smesso qualsiasi attività anche saltuaria”; - “E' stata dimessa che aveva il viso completamente fasciato; aveva la bocca chiusa con le ferule, non poteva parlare ed aveva molto dolore. Mangiava solo cibi liquidi con la cannuccia attraverso il buco lasciato dai denti”; - la ### dopo 13 anni dal sinistro, lamenta “importanti difficoltà alla masticazione dovute anche all'assenza dei denti” ed “ha difficoltà a camminare in seguito agli interventi per dolore al dito del piede destro dove è stato preso uno degli innesti ossei”, - “la lesione ha interessato il volto di una giovane donna con un prolungato periodo in cui non è stato possibile garantire una ricostruzione esteticamente e funzionalmente idonea fino all'ultimo intervento che è riuscito ad ottenere un buon risultato a distanza di circa 9 anni dal trauma” (pag.  23); - “### a seguito di ciascun intervento, per un periodo variabile, la giovane aveva la bocca immobilizzata, doveva alimentarsi con cibi liquidi attraverso una cannuccia ed aveva importanti difficoltà di linguaggio”; - “..in modo del tutto verosimile, la sig.ra ### ha riferito di essersi sottoposta per circa un anno ad un supporto psicoterapeutico fino a dopo gli interventi condotti a Firenze”; - “…l'utilizzo di osso da vari distretti corporei ha determinato delle limitazioni temporanee anche in distretti diversi da quello traumatizzato”; - “…mancano però tutti gli elementi dentari dell'arcata inferiore destra a partire dall'incisivo laterale”; - “### la lesione del nervo alveolare, anche in caso di terapia implantare, determina un'alterazione della sensibilità, oltre che del labbro inferiore e della cute del mento, anche dei denti dell'arcata inferiore con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla masticazione”.   Sempre in punto di quantificazione del danno alla salute subito dall'attrice va altresì evidenziato che sempre la dott.ssa ### ha puntualizzato, a pag. 25 della sua relazione, che va considerato che “…una idonea terapia implantologica potrebbe emendare in parte l'esito funzionale che potrebbe abbattersi di almeno 2-3 punti percentuali portando la valutazione complessiva intorno al 18-19%. In atti sono presenti due preventivi per spese di natura odontoiatrica di cui il più recente (19/11/19) per complessivi 10.200 €. ### preventivo prevede l'allestimento di 3 impianti dentari su 5 elementi persi e determinerebbe un ulteriore periodo di invalidità temporanea stimabile nella misura di 5 giorni a totale, 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Va però considerato che il preventivo risale ad oltre 3 anni fa e che la situazione, anche in relazione all'ormai prolungato periodo di edentulia (che può favorire il riassorbimento osseo), potrebbe essersi modificata in maniera significativa. Si ritiene pertanto che una stima più realistica dei costi di una riabilitazione implantare dovrebbe passare attraverso una nuova valutazione odontoiatrica”.   Ora, essendo tale prospettazione alternativa di liquidazione del danno non patrimoniale, sia permanente che temporaneo, sofferto dalla ### quella più confacente al caso concreto, in considerazione del fatto che, trattandosi di una giovane donna, è del tutto plausibile che la stessa si sottoporrà, nel prossimo futuro, a terapia implantologica finalizzata a ottenere un miglioramento della funzionalità del suo apparato masticatorio, si ritiene di addivenire a una quantificazione definitiva del danno alla salute subito dalla giovane, quanto a quello da invalidità permanente nella percentuale del 19% e, quanto a quello da inabilità temporanea, in gg. 95 (75+5+5+5+5) di i. t. assoluta, in gg. 80 (40+ 10+10+10+10) di i.t. parziale al 75%, in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 50% e in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 25%: ciò tenendo conto del numero di interventi (4) cui l'attrice dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita, considerato che un impianto dentale correttamente manutenuto ha una durata stimabile di 10-15 anni.   Ne discende che la somma che il ### di ### deve essere condannato a corrispondere, alla ### medesima, per la causale in argomento, ottenuta utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al corrente anno 2024, è pari a € 126,438,80, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva e della personalizzazione del punto nella misura -che stimasi congruadel 20%.   Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di ### 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino al saldo effettivo e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.   A detto importo dovrà essere aggiunto quello di complessivi € 40.800,00 (cioè € 10.200,00 moltiplicati per 4, cioè per il numero di interventi di implantologia dentale cui l'attrice, come si è detto, dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita), rappresentanti l'esborso che si renderà necessario per la succitata terapia implantologica (è appena il caso di notare che, pur avendo il CTU prospettato la possibilità di un maggior costo di detti interventi, rispetto a quello risultante dai preventivi in atti, in conseguenza del possibile riassorbimento osseo causato dall'ormai prolungato periodo di edentulia, la quantificazione della somma dovuta per la causale in argomento deve essere effettuata, in difetto di preventivi aggiornati, sulla base di quelli -presumibilmente più contenuti quanto all'ammontare dell'esborso da sostenerepresi in esame dall'ausiliario).   ### sulla somma testè liquidata dovranno essere conteggiati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 (data dell'ultimo dei preventivi anzidetti) fino al saldo effettivo.   All'odierna istante è inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, indicate in dettaglio alle pagg. 25 e 26 della relazione della dott.ssa ### che le ha ritenute congrue, e ammontanti a complessivi € 2.925,67, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo.   A tali importi deve aggiungersi quello di € 1.210,00 dovuto al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore della ### prima dell'instaurazione del presente giudizio, da maggiorarsi, anche in questo caso, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo.   Per quanto invece concerne la richiesta risarcitoria avanzata da ### proprietario del ciclomotore sinistrato, deve essere allo stesso riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere la somma di € 979,20, risultante dal progetto di notula del 21.03.2011 (doc. 1) dello studio tecnico ### che ha redatto la relazione tecnica di parte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, nonché dell'importo di € 700,00, corrispondente al valore -che stimasi congruodel mezzo guidato da ### andato completamente distrutto nel sinistro e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal dì dell'evento fino al saldo effettivo.   In conseguenza della condanna del ### di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori, la ### s.p.a. deve essere dichiarata tenuta, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con il ### medesimo, a tenere indenne quest'ultimo -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica dello stesso, dalle statuizioni che si vengono ad emettere.   Deve, a questo proposito, essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di ###ni chiamata in manleva dal ### di ### atteso che è principio pacifico quello per il quale “### l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (nella specie lesioni personali colpose, reato prescrivibile in sei anni: n.d.r.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato [art. 2947 terzo comma, prima parte, c.c.] perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione civile #### sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008).   Parimenti da disattendere è, altresì, l'eccezione della suindicata ### assicuratrice incentrata sulla mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, non avendo la ###ni s.p.a., su cui gravava il relativo onere probatorio (arg., sul punto, ex Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 19071 del 11.7.2024), fornito adeguata dimostrazione né del fatto che la ritardata denuncia del sinistro sia imputabile a un intento fraudolento dell'assicurato o, nel caso in cui si consideri il comportamento di quest'ultimo di natura colposa, che dal comportamento dell'assicurato medesimo sia derivato, ad esso assicuratore, un effettivo pregiudizio.   Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, faranno integralmente carico al ### di ### nei rapporti tra quest'ultimo e gli attori e alla ###ni s.p.a. nei rapporti tra quest'ultima e il ### medesimo; laddove la peculiarità della vicenda esaminata e la complessità della stessa ne giustificano l'integrale compensazione nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dallo stesso chiamati in causa, dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio.   Quanto al compenso spettante al nominato ### come in atti già liquidato, lo stesso farà interamente carico, in via definitiva, al ### soccombente.   ### deve, di contro, statuirsi circa il compenso dell'altro CTU dott.ssa ### non avendo quest'ultima presentato alcuna istanza di liquidazione dello stesso.   La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede 1) dichiara il ### di ### in persona del ### pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dell'evento dannoso occorso, a ### il ###; 2) condanna, per l'effetto, lo stesso ### di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a ### a) € 126.438,80, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento; b) € 40.800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalle somme che l'attrice dovrà sborsare per sottoporsi agli interventi di implantologia dentale meglio precisati in motivazione; c) € 2.925,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza del sinistro; d) € 1.210,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore dell'attrice, prima dell'instaurazione del presente giudizio; A ### e) € 927,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso - o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, allo studio tecnico ### per la redazione della relazione tecnica di parte; f) € 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla distruzione, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, da ### 3) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 910,05 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico dello stesso ### di ### l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U. ### come in atti già liquidato; 5) dichiara la ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a tenere indenne il ### di ### -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica del ### medesimo, dalle statuizioni che precedono; 6) condanna la stessa ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere al ### di ### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 7) dichiara le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio; 8) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..  ### 8.11.2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 3047/2012


causa n. 3047/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Laghezza

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