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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 132/2024 del 15-06-2024

... e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1897, n. 74 e Corte Cost. n. 202/2023 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione AE n. 65/2015) 20. I coniugi danno atto che le previsioni di cui al presente ricorso trovano applicazione dal giorno della sottoscrizione dello stesso se non diversamente stabilito; 21. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura. Visto l'art. 473 bis. 51 cpc P.Q.M. a)omologa la separazione consensuale di ### e ### alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte; b)ordina all'### di Stato Civile del Comune di Napoli ### di procedere (leggi tutto)...

N.R.G. 519 / 2024 V.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I ### iscritto al n. r.g. 519 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: ### nato a #### il ### (C.F.### ) con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F.### ) e ### nata a NAPOLI ### il ### (C.F. ### ) con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ### ) Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. 
Il Tribunale Ordinario -visto il ricorso depositato il ### con il quale ### e ### hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data ###, a Napoli ###, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza; -rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Napoli ### il figlio ### maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, in data ###, il figlio ### - viste le note di trattazione scritta depositate in data ###, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione; -dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda; -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti; -ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte: 1. I coniugi vivranno, come già di fatto vivono, separati, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto; 2. Alla moglie viene assegnata la casa coniugale - che continuerà ad abitare con i due figli - sita a
Rimini ###, in ### n. 12 con tutti gli arredi, corredi e pertinenze di cui è dotata, provvedendo al pagamento di tutte le utenze alla medesima volturate e alla manutenzione ordinaria necessaria. Il contratto per la locazione della casa coniugale, intestato al marito, ai sensi dell'art. 6,
L. n. 392 del 1978 verrà trasferito alla moglie che ne corrisponderà il canone al locatore ed ogni altro onere previsto contrattualmente; 3. La moglie entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze dell'abitazione ad essa assegnata mentre il marito si impegna a pagare le fatture dei gestori delle utenze emesse a suo nome fino al completamento della procedura di voltura; 4. Il marito si è trasferito in ### n. 99/C ove ha spostato la propria residenza anagrafica; 5. Il figlio minore ### di anni 17 è affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre; 6. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.  7. I genitori intendono - nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità e del principio di alternanza - crescere il figlio minore cercando di trascorrere con lui pari tempo; pertanto il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, previo congruo preavviso alla madre e tenuta in considerazione altresì la volontà del figlio in merito ai tempi, luoghi e modalità di visita; 8. Con riguardo ad ogni festività/ricorrenza i genitori si accorderanno di volta in volta, tenendo conto delle necessità proprie e della volontà del figlio rispettando il principio dell'alternanza e in modo che il figlio trascorra metà delle festività con l'uno e metà con l'altro genitore.  9. ### le ferie dal lavoro ciascun genitore ha diritto di trascorre una settimana consecutiva in esclusiva con i figli. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare l'uno all'altro il luogo e l'indirizzo ove verranno trascorse le vacanze e, se possibile, anche il recapito telefonico del relativo alloggio, nonché a comunicare il periodo in cui intenderanno portare in vacanza i figli.  10. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di serena comunicazione tra loro e a garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di modo che possano ricevere educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e, altresì, si impegnano a consentire al figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza frapporre intenzionali ostacoli.  11. Eventuali relazioni affettive che i genitori dovessero intrattenere con altre persone dovranno essere gestite nel rispetto della sensibilità dei figli e dei ruoli genitoriali di entrambi; 12. Il marito si impegna a versare alla moglie a decorrere dal 01/04/2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio ### mensilmente e puntualmente entro il giorno 01 ### di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: #### G ####5 13. Entrambi i genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie relative al figlio secondo lo schema e le modalità di cui al ### elaborato dall'### sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08/2017 che entrambi i coniugi dichiarano di avere letto e compreso nella sua interezza; 14. Alla fine di ogni mese e comunque in tempo utile prima delle singole scadenze, i coniugi si presenteranno reciprocamente un rendiconto dettagliato e documentato delle spese straordinarie di cui sopra che hanno anticipato per l'intero o a cui dovranno entrambi fare fronte. Le somme risultanti dovute, dovranno essere rimborsate all'uno o all'altro coniuge entro il giorno dieci del mese successivo precisando che fatture, ricevute e/o quietanze dovranno essere intestate al figlio, per eventuali detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno; 15. Eventuali assegni e/o contributi previsti dalla legge a favore dei figli (es. assegno unico universale) verranno interamente percepiti dalla madre fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Dal mese di gennaio 2025 sarà facoltà del padre richiedere all'### l'erogazione a suo favore del 50% dell'assegno unico. I coniugi si impegnano reciprocamente a rilasciarsi a semplice richiesta dell'altro, le autorizzazioni e la documentazione eventualmente necessaria agli uffici competenti al fine dell'erogazione degli assegni e/o dei contributi; 16. Il marito a titolo di concorso al mantenimento del coniuge a decorrere dal 01/04/2024 verserà alla moglie, entro il giorno 01 ### di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (euro duecento,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ### con decorrenza dall'annualità successiva al deposito del ricorso, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate sopra al punto 12.; 17. Inoltre il marito a decorrere dal 01/04/2024 si impegna a versare mensilmente alla moglie l'ulteriore somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta,00) a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, da corrispondere entro il giorno 01 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già indicate sopra al punto 12.; 18. #### targato ### attualmente intestato a ### ma in uso alla moglie, viene concordemente assegnato in piena proprietà a quest'ultima. Le spese e le imposte per il passaggio di proprietà sono ad esclusivo carico della ###ra ### Sino alla data del passaggio di proprietà, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 ### giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa del presente accordo separativo, le spese relative al mezzo (a titolo esemplificativo tassa di proprietà, assicurazione, tagliandi, revisioni, manutenzione, eventuali sanzioni per violazioni stradali, ecc.) saranno a carico della ###ra ### la quale manleva il marito da qualsiasi pregiudizio gli dovesse discendere dall'omesso e/o tardivo pagamento di sanzioni o imposte derivanti dalla circolazione del veicolo fino al trasferimento di proprietà.  19. ### al fine di integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e dunque al fine della risoluzione della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito entro il ### alla moglie ### che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 125/1000 della proprietà dell'immobile sito a Napoli in Via Napoli Achiano, n. 31 censito al ### di detto Comune alla ### Urb. CHA, foglio 2 part. 645, sub. 2, rendita € 723,04, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 03, consistenza 7,0 vani e sub. 3, rendita € 118,53,
Zona censuaria 1, categoria C/2, classe 03, consistenza 27 mq. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili saranno poste a carico della ###ra ### Detto impegno deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1897, n. 74 e Corte
Cost. n. 202/2023 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione AE n. 65/2015) 20. I coniugi danno atto che le previsioni di cui al presente ricorso trovano applicazione dal giorno della sottoscrizione dello stesso se non diversamente stabilito; 21. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc P.Q.M. a)omologa la separazione consensuale di ### e ### alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte; b)ordina all'### di Stato Civile del Comune di Napoli ### di procedere all'annotazione della presente sentenza (### n. 217 Parte II Serie A ### 2001); c)spese come da accordi.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13.06.2024.  ### Dott.ssa ### n. 519/2024

causa n. 519/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Miconi Francesca, Giombini Paola

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Tribunale di Asti, Sentenza n. 277/2024 del 02-04-2024

... contributo unificato e delle marche da bollo, ammontanti a € 786,00, nonché quelle di notifica dell'atto introduttivo e del progetto di divisione, pari rispettivamente a € 41,72 ed € 11,70. Le predette spese, in quanto anticipate dalla parte attrice, dovranno quindi esserle rimborsate dalla convenuta nella misura del 50%. Le spese di ### già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU mentre nei rapporti interni tra le parti devono essere parimenti poste a carico della massa e quindi di ciascuna parte nella misura del 50%. P.Q.M. Il G.U., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita, - dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai terreni siti nel comune di ### e (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica in persona del G.U., dott. ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2441/2020 promossa da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### e rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - parte attrice - contro ### elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti - parte convenuta - CONCLUSIONI Per parte attrice: “Respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione; dato atto che la convenuta, tardivamente costituitasi, non ha formulato avverso il progetto divisionale alcuna concreta ed effettiva contestazione; Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ordinare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti ### e ### così come stabilito nell'ordinanza 17.03.2023 e pertanto integralmente confermare e dichiarare esecutivo il progetto divisionale e le statuizioni tutte di cui alla medesima ordinanza. 
Conseguentemente assegnarsi e disporsi l'attribuzione diretta del lotto due di cui al progetto divisionale del 09.12.2022 predisposto dal CTU alla sig.ra ### e del lotto uno alla convenuta ### ponendo altresì a carico di quest'ultima un conguaglio di € 1.190,00 in favore di ### Con condanna alle spese del presente giudizio, nonché al rimborso dei compensi professionali oltre 15%, CPA e ### a carico della sig.ra ### che con il suo comportamento lo ha reso necessario” Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo; Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; Previo accertamento del diritto alla divisione; In via principale, ordinare lo scioglimento della comunione dei cespiti, con attribuzione alla condividente ### del lotto n. 2 come individuato nella relazione di perizia del 9.12.2022 predisposta del ### In via subordinata, ordinare lo scioglimento della comunione dei cespiti, con attribuzione alla condividente ### dell'intero compendio dell'intero compendio relativo agli immobili di abitazione, con conseguente ricalcolo del necessario conguaglio in favore dell'attrice. 
Con attribuzione delle spese di causa e degli onorari di giudizio a carico della massa” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ### ha adito questo Tribunale esponendo di essere coerede, unitamente alla sorella sig.ra ### nella misura di ½ ciascuna, della sig.ra ### madre delle medesime, deceduta in data ###, e ha chiesto di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare costituito da un fabbricato sito nel comune di ### e da terreni siti nei comuni di #### e ### e di procedere alla divisione mediante la formazione e l'assegnazione alle parti dei lotti corrispondenti alle loro pari quote di diritto. 
Il processo è stato istruito, in contumacia della sig.ra ### mediante l'esperimento di una ### con cui sono stati formati due lotti, previa regolarizzazione urbanistica e frazionamento catastale del fabbricato di cui il CTU ha proposto la divisione in due parti, assegnandone una a ciascun lotto. 
Avendo la parte attrice, all'udienza del 9.1.2023, chiesto l'assegnazione del lotto 2, è stato predisposto il progetto di divisione, recependo i lotti formati dal CTU e assegnando il lotto 1 alla sig.ra ### e il lotto 2 alla sig.ra ### All'udienza dell'8.5.2023, fissata per la discussione del progetto, la convenuta ### costituitasi in giudizio alcuni giorni prima, ha dichiarato tramite il proprio difensore di non approvare il progetto e ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva, chiedendo a propria volta l'assegnazione del lotto 2 e in subordine l'assegnazione dell'intero compendio relativo agli immobili di abitazione, con conseguente ricalcolo del conguaglio in favore dell'attrice; la parte attrice ha invece dichiarato di approvare il progetto. 
Non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, nonostante la concessione di un rinvio a tal fine, la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. 
Ciò premesso, si osserva che il progetto di divisione predisposto dal CTU e recepito dal Tribunale con ordinanza del 17.3.2023 non è stato approvato in quanto a fronte dell'iniziale richiesta di assegnazione del lotto 2 da parte dell'unica parte costituita ### si è successivamente costituita in giudizio, pochi giorni prima dell'udienza di discussione, la convenuta ### la quale ha chiesto a sua volta in via principale l'assegnazione del medesimo lotto. 
Dal punto di vista processuale va innanzitutto rilevato che l'istanza di assegnazione è sempre ammissibile, ancorché formulata dalla parte costituitasi tardivamente, atteso che “Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione” (v. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15926 del 13/06/2019).  ### di assegnazione del lotto 2 formulata dalla convenuta in sede di discussione del progetto deve pertanto essere considerata, dal punto di vista dell'ammissibilità, alla stregua di quella precedentemente proposta dall'attrice, in assenza di preclusioni processuali al riguardo. 
Quanto, invece, ai criteri di assegnazione va rilevato che la regola è costituita, nel caso di uguaglianza di quote, dal criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, ancorché esso non abbia carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, sia derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (v. Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021). 
Nel caso di specie, essendo le parti titolari di quote uguali pari a 1/2, dovrebbe quindi trovare applicazione il criterio del sorteggio, salva l'esistenza di comprovate e apprezzabili ragioni idonee a giustificare l'assegnazione diretta in favore di una delle condividenti. 
Ciò posto, il Tribunale ritiene che nessuna delle parti abbia allegato o dimostrato l'esistenza di circostanze idonee a giustificare l'assegnazione diretta del lotto 2 in proprio favore. 
In particolare, la sig.ra ### ha osservato che l'assegnazione a sé del lotto 2 consentirebbe il ricongiungimento della porzione del fabbricato compresa in detto lotto con l'immobile limitrofo di proprietà del marito e della figlia, evitando la costituzione di tutta una serie di servitù tra i due fondi e aumentando le potenzialità di ristrutturazione e utilizzo del bene; inoltre, in caso di assegnazione del lotto 1, la convenuta, afflitta da problemi di salute e deambulazione, si troverebbe in difficoltà a transitare tra la porzione di fabbricato in esso ricompresa e l'immobile della figlia, essendovi nel mezzo la proprietà di cui al lotto 2. 
Tali circostanze non appaiono idonee a giustificare la deroga al principio del sorteggio per una pluralità di ragioni. 
In primo luogo, va rilevato che il giudizio di divisione, pur con le peculiarità di cui si è detto circa la possibilità di modificare in ogni fase del giudizio ed entro certi limiti le conclusioni, è comunque di base assoggettato alle medesime preclusioni assertive e istruttorie stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso di talché non è possibile allegare e dedurre nuove circostanze o prove laddove siano già maturate le relative decadenze. 
Pertanto, pur essendo l'istanza di assegnazione formulabile sino all'udienza di discussione del progetto o di precisazione delle conclusioni, ciò non significa che essa possa fondarsi su circostanze che la parte avrebbe avuto l'onere di tempestivamente allegare e provare secondo le normali scansioni processuali. 
Ne consegue la tardività sia delle allegazioni che delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta all'atto della propria costituzione intervenuta allorché la fase istruttoria si era ormai esaurita. 
Le circostanze dedotte appaiono in secondo luogo anche generiche e meramente eventuali, laddove viene fatto riferimento in particolare alle possibilità di ristrutturazione e maggiore comodità di utilizzo della porzione di fabbricato compresa nel lotto 2, in ragione della sua contiguità con l'immobile di proprietà del coniuge e della figlia della convenuta: non è stato, infatti, precisato in cosa consisterebbero i suddetti lavori, quali sarebbero le concrete esigenze che essi dovrebbero soddisfare né provata in alcun modo la volontà comune dei famigliari della convenuta di procedere in tal senso. 
Quanto al disagio che consisterebbe nell'asserita difficoltà per la convenuta, a causa dei suoi problemi di salute, di transitare tra la proprietà del lotto 1 e l'immobile della figlia, si osserva che le due porzioni di fabbricato, ancorché non adiacenti, disterebbero comunque solo pochi metri ed è inoltre pacifico che la sig.ra ### non abita presso l'immobile oggetto di divisione, risiedendo altrove come risulta dalla comparsa di costituzione. 
In merito, infine, alle servitù che a dire della convenuta si potrebbero evitare in caso di assegnazione alla stessa del lotto 2, deve rilevarsi che il progetto di divisione predisposto dal CTU ha evidentemente tenuto conto della situazione oggettiva dei luoghi e che le servitù indicate nel progetto prescindono dall'individuazione dell'assegnatario dei lotti, com'è del resto naturale trattandosi di un diritto reale che inerisce al fondo e non al proprietario. 
Alla luce di quanto precede non appaiono pertanto sussistere comprovate e apprezzabili ragioni idonee a giustificare l'accoglimento dell'istanza di assegnazione proposta dalla parte convenuta. 
Va parimenti escluso, peraltro, che siffatte ragioni sussistano con riferimento all'analoga istanza formulata dalla parte attrice. 
Quest'ultima, infatti, non ha indicato alcuna concreta circostanza che giustifichi l'assegnazione diretta in suo favore del lotto 2, essendosi limitata a proporre l'istanza senza motivarla. 
Nell'ordinanza contenente il progetto di divisione si era ritenuto di disporre comunque l'assegnazione del lotto in oggetto in suo favore in assenza di formali contestazioni da parte della convenuta, in allora non costituita in giudizio. Tuttavia, a fronte della mancata approvazione del progetto e dell'analoga richiesta ritualmente presentata dalla sig.ra ### non sussistono più i presupposti per confermare tale valutazione, non essendo stato dedotto, neppure dall'attrice, alcun elemento che consenta di differenziare la sua posizione rispetto a quella della sorella ai fini dell'assegnazione del lotto in questione. 
Disattese, pertanto, le istanze di assegnazione diretta del lotto 2 formulate da entrambe le parti, deve a questo punto essere esaminata la domanda di attribuzione dell'intero compendio relativo agli immobili di abitazione proposta in via subordinata dalla convenuta. 
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 720 c.c. l'immobile può essere ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti soltanto se non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni dell'economia pubblica o dell'igiene.  ### dell'intero compendio a uno solo dei condividenti, salvo conguaglio in favore degli altri, rappresenta dunque un'ipotesi residuale, la quale presuppone che gli immobili non siano comodamente divisibili. 
Nel caso di specie il CTU ha invece verificato la possibilità di addivenire a una divisione materiale del fabbricato adibito ad abitazione, assecondando la volontà in tal senso manifestata dalle parti in sede di sopralluogo (v. pag. 70 della ###, previa esecuzione di alcuni lavori di adeguamento ritenuti comunque non eccessivamente onerosi in rapporto al valore attribuibile a ciascuna porzione; il frazionamento dell'immobile, secondo l'ipotesi prospettata dal CTU nella relazione integrativa finale, comporterebbe inoltre il versamento di un conguaglio di esigua entità a carico dell'assegnatario del lotto 1, pari a € 1.190,00, risultando così confermato anche sotto tale profilo il giudizio di comoda divisibilità. 
Anche la domanda di assegnazione dell'intero formulata in via subordinata dalla sig.ra ### deve pertanto essere rigettata. 
Ne consegue che l'assegnazione dei lotti dovrà essere effettuata mediante il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., in assenza di concrete ragioni per derogarvi in favore dell'una o dell'altra parte. 
Per il resto il progetto di divisione elaborato dal ### come risultante dalla perizia integrativa definitiva depositata in data ###, appare meritevole di essere confermato, in assenza di specifiche contestazioni da parte delle condividenti in ordine alla formazione dei lotti e alla stima dei beni. 
Il CTU ha in particolare formato due lotti, includendo in ciascuno una porzione del fabbricato con annesso cortile sito in ### frazione ### n. 9, nonché i terreni siti nei comuni di ### e ### anch'essi ripartiti fra entrambi i lotti. 
Nelle more del giudizio il CTP di parte attrice ha inoltre provveduto, sotto la supervisione del ### a presentare le pratiche di regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili nonché al frazionamento catastale del fabbricato necessario all'individuazione delle due porzioni autonome derivanti dalla divisione materiale dello stesso. 
Sussistono quindi allo stato, come verificato dal ### tutti i requisiti per procedere alla divisione, anche sotto il profilo della regolarità urbanistica e conformità catastale degli immobili. 
In merito all'individuazione del compendio oggetto di divisione va soltanto rilevato come il CTU abbia escluso dal progetto i terreni siti nel comune di ### censiti al C.T. al foglio 11, particelle 59 e 60, in quanto ricaduti nell'asse ereditario limitatamente alla quota di 2/10 e appartenenti per la restante quota indivisa di 8/10 a soggetti estranei alla presente causa. 
Le parti nulla hanno eccepito in merito all'esclusione dal progetto di divisione dei suddetti terreni e in sede di precisazione delle conclusioni si sono limitate a chiedere l'assegnazione dei lotti compresi nel progetto. Tale comportamento processuale appare implicare una rinuncia tacita alla domanda di divisione limitatamente ai beni in questione, di talché in relazione ai medesimi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. 
Alla luce di quanto precede si ritiene in definitiva che debba essere ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra: ### nata a ### il ###, C.F. ### e ### nata a ### il ###, C.F. ###, avente a oggetto i seguenti immobili: ### Fabbricato in comune di ### così censito al C.F.: Foglio 29, ### 322, ### 1, categoria A/4, vani 7,5, ### n. 9, Piano T-1-2; Foglio 29, ### 322, ### 2, categoria C/6, mq. 29, ### n. 9, Piano T; Terreni agricoli in comune di ### così censiti al C.T.: Fg. 29, part. 262, seminativo, mq 956, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 146, seminativo, mq 898, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 147, seminativo, mq 1898, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 257, seminativo, mq 1230, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 149, prato, mq 2603, €/mq 1,4; Fg. 38, part. 150, bosco misto, mq 1240, €/mq 0,55; Fg. 38, part. 263, prato, mq 659, €/mq 1,4; Terreno agricolo in comune di ### così censito al C.T.: Fg. 14, part. 173, seminativo irriguo, mq 3795, €/mq 3 ### Fabbricato in comune di ### così censito al C.F.: Foglio 29, ### 317, ### 5, categoria A/4, vani 4, ### n. 9, Piano T-1; Terreni agricoli in comune di ### così censiti al C.T.: Fg. 29, part. 6, seminativo, mq 4616, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 7, seminativo, mq 4562, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 9, seminativo, mq 622, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 250, seminativo, mq 4398, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 252, seminativo, mq 1922, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 68, bosco misto, mq 1840, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 69, bosco misto, mq 3035, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 253, bosco misto, mq 1145, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 251, bosco misto, mq 5288, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 138, noccioleto, mq 1408, €/mq 1,84; Fg. 29, part. 138, vigneto, mq 1408, €/mq 1,91; Fg. 29, part. 102, bosco misto, mq 569, €/mq 0,55; Fg. 29, part. 258, bosco misto, mq 391, €/mq 0,55; Fg. 38, part. 145, seminativo, mq 3498, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 275, seminativo, mq 2980, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 264, prato, mq 579, €/mq 1,4; Terreno agricolo in comune di ### così censito al C.T.: Fg. 14, part. 211, seminativo irriguo, mq 1905, €/mq 3.  ### alle condividenti dei suddetti lotti avverrà mediante estrazione a sorte ex art. 729 Il sorteggio potrà essere effettuato solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza ai sensi dell'art. 789, quarto comma, c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 18354 del 31/07/2013). 
Merita precisare, al riguardo, che la sentenza che approva il progetto di divisione disponendo il sorteggio dei lotti ha comunque natura definitiva (v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 15466 del 26/07/2016).  ### quanto previsto nel progetto di divisione predisposto dal ### senza che siano state sollevate contestazioni neppure su questo punto, va disposto a carico dell'assegnatario del lotto 1 un conguaglio di € 1.190,00 in favore dell'assegnatario del lotto 2. 
Si precisa, inoltre, sempre sulla base della ### che il progetto di divisione con la formazione della nuova dividente del terreno che ha originato le particelle 322 e 317 del foglio 29 del ### di ### ed il frazionamento dell'unità immobiliare prima descritta al ### di ### al foglio 29, particella 317, sub. 1 e cortile di pertinenza foglio 29, particella 317, sub. 4 originando le due unità immobiliari ora descritte al ### di ### al foglio 29, particella 322, sub. 1 e foglio 29, particella 317, sub. 5, prevede le seguenti condizioni, lavori e servitù. 
Con la divisione del fabbricato e la formazione di una nuova dividente da nord a sud che percorre tutto il cortile sia verso il lato principale a sud che nella parte retrostante lato nord si segnalano le seguenti servitù di passaggio: - l'accesso alla parte retrostante del cortile posto a nord-est del lotto n. 1 potrà avvenire o attraverso la porta della cucina dello stesso lotto n. 1 o tramite la servitù di passaggio sul mappale 283 del foglio 29 o tramite servitù di a passaggio attraverso il ### n. 2; - si segnala inoltre che dovrà essere mantenuta la servitù di passaggio emersa durante il sopralluogo del ### che grava sul cortile lato sud nel senso parallelo al corpo centrale del fabbricato a favore di terzi, per accedere e recedere tramite il cancello posto in adiacenza alla tettoia ai terreni ubicati a ovest del fabbricato; - come richiesto dalla parte convenuta in sede di operazioni peritali, tenuto conto della vetustà e del non utilizzo del pozzo, allo scopo di suddividere le proprietà, si ritiene di escludere la servitù da parte del ### n. 1 all'utilizzo ed alla manutenzione del pozzo ubicato all'interno del ### n. 2; Con la divisione del fabbricato e la formazione di una nuova dividente da nord a sud che percorre tutto il cortile sia verso il lato principale a sud che nella parte retrostante lato nord si segnalano le seguenti condizioni e lavori da eseguire: - dovranno essere eseguite le opere indicate nella ### di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) unificata presentata e protocollata al n. 2022/### in data ### - avente ad oggetto “divisione abitazione in n. 2 unità” presentata dal C.T. di Parte Attrice Geom. ### chiusura delle due parte al piano terreno del wc-camera (assegnata al ### n. 2 e ingresso-camera (assegnata al lotto n. 2); chiusura delle due porte al piano primo di accesso dai pianerottoli alla camera assegnata al ### n. 2 e realizzazione ringhiera di divisione del balcone al piano primo; realizzazione di muro per suddividere i due locali sottotetto al piano secondo - sottotetto; - realizzazione di recinzione per dividere le due parti del cortile assegnate rispettivamente al lotto n. 1 e lotto n. 2 (consentendo sempre con un'apertura il passaggio per accedere ai terreni lato ovest), con realizzazione di due singoli accessi dalla strada; - considerato che l'odierna fossa biologica comune è posizionata in prossimità del confine con la proprietà confinante rappresentata dalla particella 278 del foglio 29, si ritiene che ciascuna delle parti in causa dovrà provvedere rispettivamente alla realizzazione di una propria fossa biologica completa con fossa imhoff e fossa di decantazione e pozzo perdente con le relative tubazioni di scarico fognario osservando se possibile le distanze dalle proprietà previste dalla legge; - il ### n. 1 dovrà richiedere un nuovo allaccio dell'acqua potabile con derivazione dalla condotta interrata posta nel cortile del lotto n. 2; - il ### n. 2 dovrà richiedere un nuovo allacciamento elettrico con relativo nuovo contatore dell'energia elettrica; - il ### n. 2 dovrà provvedere a realizzare gli accessi di collegamento della camera al piano terreno con camera adiacente, realizzare accesso alla camera al piano primo ed al balcone ed alla propria porzione di sottotetto. 
Con la formazione dei due lotti si segnala la costituzione della seguente servitù di passaggio sul terreno in ### 38, particella 264: il terreno in ### descritto al ### di ### al ### 38 particella 264 che dovrà essere assegnato al ### n° 2 sarà gravato di servitù di passaggio a favore del terreno descritto al ### di ### al ### 38 particella 263 che dovrà essere assegnato al ### n° 1. 
Le spese e onorari per le pratiche eseguite dal C.T. di Parte Attrice Geom. #### di cui a pag. 24 della ### oltre alle spese per demolizione della tettoia ancora presente sulla particella 264 del foglio 38 del catasto terreni di ### oltre oneri e spese per la richiesta e il ritiro dei nuovi ### di ### da richiedere presso i ### di ### e ### devono essere poste a carico delle comproprietarie ### e ### nella misura del 50% ciascuna. 
Quanto, infine, alle spese del presente giudizio, si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (v. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006; ### 2, Sentenza n. 1635 del 24/01/2020). 
Nel caso di specie non appare ravvisabile alcuna soccombenza, atteso che la convenuta non ha contestato la sussistenza del diritto alla divisione, ma si è limitata a proporre delle istanze di assegnazione, così come ha fatto anche la parte attrice, istanze che rientrano nella fisiologia del giudizio di divisione e non integrano pertanto un ingiustificato comportamento della parte. 
Le spese di lite sostenute per l'assistenza in giudizio devono quindi essere integralmente compensate tra le parti, mentre vanno poste a carico della massa quelle sostenute nel comune interesse dei condividenti e debitamente documentate o comunque risultanti dagli atti di causa: esse comprendono il versamento del contributo unificato e delle marche da bollo, ammontanti a € 786,00, nonché quelle di notifica dell'atto introduttivo e del progetto di divisione, pari rispettivamente a € 41,72 ed € 11,70. Le predette spese, in quanto anticipate dalla parte attrice, dovranno quindi esserle rimborsate dalla convenuta nella misura del 50%. 
Le spese di ### già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU mentre nei rapporti interni tra le parti devono essere parimenti poste a carico della massa e quindi di ciascuna parte nella misura del 50%.  P.Q.M.  Il G.U., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita, - dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai terreni siti nel comune di ### e censiti al C.T. al foglio 11, particelle 59 e 60; - ordina lo scioglimento della comunione esistente tra: ### nata a ### il ###, C.F. ###; ### nata a ### il ###, C.F. ###; avente a oggetto i seguenti immobili: ### Fabbricato in comune di ### così censito al C.F.: ### 29, ### 322, ### 1, categoria A/4, vani 7,5, ### n. 9, Piano T-1-2; ### 29, ### 322, ### 2, categoria C/6, mq. 29, ### n. 9, Piano T; ### agricoli in comune di ### così censiti al C.T.: Fg. 29, part. 262, seminativo, mq 956, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 146, seminativo, mq 898, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 147, seminativo, mq 1898, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 257, seminativo, mq 1230, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 149, prato, mq 2603, €/mq 1,4; Fg. 38, part. 150, bosco misto, mq 1240, €/mq 0,55; Fg. 38, part. 263, prato, mq 659, €/mq 1,4; Terreno agricolo in comune di ### così censito al C.T.: Fg. 14, part. 173, seminativo irriguo, mq 3795, €/mq 3 ### Fabbricato in comune di ### così censito al C.F.: ### 29, ### 317, ### 5, categoria A/4, vani 4, ### n. 9, Piano T-1; ### agricoli in comune di ### così censiti al C.T.: Fg. 29, part. 6, seminativo, mq 4616, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 7, seminativo, mq 4562, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 9, seminativo, mq 622, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 250, seminativo, mq 4398, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 252, seminativo, mq 1922, €/mq 1,63; Fg. 29, part. 68, bosco misto, mq 1840, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 69, bosco misto, mq 3035, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 253, bosco misto, mq 1145, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 251, bosco misto, mq 5288, €/mq 0,2; Fg. 29, part. 138, noccioleto, mq 1408, €/mq 1,84; Fg. 29, part. 138, vigneto, mq 1408, €/mq 1,91; Fg. 29, part. 102, bosco misto, mq 569, €/mq 0,55; Fg. 29, part. 258, bosco misto, mq 391, €/mq 0,55; Fg. 38, part. 145, seminativo, mq 3498, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 275, seminativo, mq 2980, €/mq 1,63; Fg. 38, part. 264, prato, mq 579, €/mq 1,4; Terreno agricolo in comune di ### così censito al C.T.: Fg. 14, part. 211, seminativo irriguo, mq 1905, €/mq 3; - progetta di assegnare ai condividenti i suddetti lotti mediante estrazione a sorte; - pone a carico dell'assegnatario del lotto 1 un conguaglio di € 1.190,00 in favore dell'assegnatario del lotto 2; - precisa che con la divisione del fabbricato e la formazione di una nuova dividente da nord a sud che percorre tutto il cortile sia verso il lato principale a sud che nella parte retrostante lato nord sussistono le seguenti servitù di passaggio: - - l'accesso alla parte retrostante del cortile posto a nord-est del lotto n. 1 potrà avvenire o attraverso la porta della cucina dello stesso lotto n. 1 o tramite la servitù di passaggio sul mappale 283 del foglio 29 o tramite servitù di passaggio attraverso il ### n. 2; - - dovrà inoltre essere mantenuta la servitù di passaggio emersa durante il sopralluogo del ### che grava sul cortile lato sud nel senso parallelo al corpo centrale del fabbricato a favore di terzi, per accedere e recedere tramite il cancello posto in adiacenza alla tettoia ai terreni ubicati a ovest del fabbricato; - - è esclusa la servitù da parte del ### n. 1 all'utilizzo ed alla manutenzione del pozzo ubicato all'interno del ### n. 2; - precisa che con la divisione del fabbricato e la formazione di una nuova dividente da nord a sud che percorre tutto il cortile sia verso il lato principale a sud che nella parte retrostante lato nord sussistono le seguenti condizioni e lavori da eseguire: - - esecuzione delle opere indicate nella ### di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) unificata presentata e protocollata al n. 2022/### in data ### - avente ad oggetto “divisione abitazione in n. 2 unità” presentata dal C.T. di Parte Attrice Geom. ### chiusura delle due porte al piano terreno del wc-camera (assegnata al ### n. 2 e ingresso-camera (assegnata al lotto n. 2); chiusura delle due porte al piano primo di accesso dai pianerottoli alla camera assegnata al ### n. 2 e realizzazione ringhiera di divisione del balcone al piano primo; realizzazione di muro per suddividere i due locali sottotetto al piano secondo - sottotetto; - - realizzazione di recinzione per dividere le due parti del cortile assegnate rispettivamente al lotto n. 1 e lotto n. 2 (consentendo sempre con un'apertura il passaggio per accedere ai terreni lato ovest), con realizzazione di due singoli accessi dalla strada; - - considerato che l'odierna fossa biologica comune è posizionata in prossimità del confine con la proprietà confinante rappresentata dalla particella 278 del foglio 29, si ritiene che ciascuna delle parti in causa dovrà provvedere rispettivamente alla realizzazione di una propria fossa biologica completa con fossa imhoff e fossa di decantazione e pozzo perdente con le relative tubazioni di scarico fognario osservando se possibile le distanze dalle proprietà previste dalla legge; - - richiesta in favore del ### n. 1 di un nuovo allaccio dell'acqua potabile con derivazione dalla condotta interrata posta nel cortile del lotto n. 2; - - richiesta in favore del ### n. 2 di un nuovo allacciamento elettrico con relativo nuovo contatore dell'energia elettrica; - - realizzazione con riferimento al ### n. 2 degli accessi di collegamento della camera al piano terreno con camera adiacente, realizzazione dell'accesso alla camera al piano primo ed al balcone ed alla propria porzione di sottotetto; - con la formazione dei due lotti si segnala la costituzione della seguente servitù di passaggio sul terreno in ### 38, particella 264: il terreno in ### descritto al ### di ### al ### 38 particella 264 che dovrà essere assegnato al ### n° 2 sarà gravato da servitù di passaggio a favore del terreno descritto al ### di ### al ### 38 particella 263 che dovrà essere assegnato al ### n° 1; - pone a carico delle comproprietarie ### e ### nella misura del 50% ciascuna le spese e onorari per le pratiche eseguite dal C.T. di Parte Attrice Geom. #### di cui a pag. 24 della ### oltre alle spese per demolizione della tettoia ancora presente sulla particella 264 del foglio 38 del catasto terreni di ### oltre oneri e spese per la richiesta e il ritiro dei nuovi ### di ### da richiedere presso i ### di ### e ### - condanna la convenuta ### a rimborsare all'attrice ### il 50% delle seguenti spese: € 786,00 per versamento del contributo unificato e delle marche da bollo, € 41,72 per spese di notifica dell'atto introduttivo ed € 11,70 per spese di notifica del progetto di divisione; - compensa nel resto le spese di lite tra le parti; - pone le spese di ### liquidate separatamente, a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU e nei rapporti interni tra le parti a carico di ciascuna nella misura del 50%. 
Così deciso in ### il #### 

causa n. 2441/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Bottallo

Tribunale di Bari, Sentenza n. 2800/2024 del 13-06-2024

... di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica) nonché di € 14.821,62, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale; 9) pone le spese di ### per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della “ASL BA”. Così deciso in ### l'8 giugno 2024 Il giudice ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di I ### iscritto al n. R.G. 470/2013 promosso da ### in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori ### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori ### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### -attori contro “ASL BA”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### - convenuta - CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.1.2024 e nei rispettivi scritti difensivi ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - Con atto di citazione notificato il ### gli attori in epigrafe, in proprio e in qualità di eredi di ### hanno convenuto in giudizio la “ASL BA” al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell'### di ### nella causazione del decesso del congiunto (figlio e fratello) e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti.   Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la “ASL BA”, che ha istato per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità dei sanitari della stessa nella causazione dei fatti di causa.   La causa è stata istruita con produzione documentale e CTU medico-legale, disposta dallo scrivente (frattanto subentrato ai precedenti giudici) con ordinanza del 27.9.2022.   All'udienza del 31.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.   2 - La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti che saranno di seguito precisati.   2.1 - In primo luogo, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici suoi dipendenti che ebbero in cura il piccolo ### occorre individuare la normativa applicabile alla vicenda in esame che involge un fatto storico avvenuto nell'anno 2011. 
Il corretto inquadramento si rende, infatti, indispensabile in ragione delle modifiche introdotte in tema di responsabilità sanitaria nell'ultimo decennio. 
Nondimeno, s'impone di puntualizzare che, secondo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico, dipendente della struttura sanitaria, le previsioni contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. 28990/2019). 
Ne discende che, in ossequio alla giurisprudenza consolidatasi prima della novella del 2017, nella vicenda in esame la responsabilità del medico al pari di quella della struttura va ricondotta nell'alveo dell'inadempimento da obbligazioni preesistenti disciplinato dall'art. 1218 ### ospedaliero, cioè, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi solo responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come quello della salute tutelato dall'art. 32 Cost. Pertanto la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa e la prescrizione ordinaria. 
Tanto chiarito, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, non può sottacersi che, di recente, la Corte di Cassazione ha dichiaratamente prestato adesione ad un orientamento che ha con tutta evidenza apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ### adempimento. 
Meritano in specie di essere segnalate le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 della III Sezione Civile (c.d. di ### elaborate nell'ambito del progetto “Sanità”), nelle cui motivazioni si afferma che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. 
In particolare, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che: - negare che incomba sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale; - invece, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione; - il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”. 
Su questo “tronco comune” si innesta il tratto distintivo della responsabilità da inadempimento contrattuale, rappresentato dalla “premessa della relazionalità”, da cui consegue che il “danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.  Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato”. 
Sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”. 
Ragion per cui, acquistando la causalità autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, l'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), ovvero quanto costantemente ribadito a far data dalla pronuncia Cass., Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533. 
Tali considerazioni, tuttavia, ha ulteriormente puntualizzato la Suprema Corte, non valgono per il diverso territorio del facere professionale, ove “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”. Ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”. Tale interesse presupposto corrisponde al diritto alla salute, rispetto al quale l'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale. 
Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”. 
La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. 
Il creditore, pertanto, ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. 
In altri termini, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”. 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).   2.2 - Dopo aver opportunamente delineato le coordinate ermeneutiche in materia e facendo applicazione dei suddetti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità alla vicenda in esame, mette conto in primo luogo evidenziare che gli attori, a sostegno della domanda proposta, hanno lamentato le seguenti inadempienze, imputate ai sanitari sia del reparto di ### e ### sia del reparto di ### dell'### di ### - assenza in cartella clinica degli esami effettuati da ### durante i ricoveri del 9.4.2012 e del 12.4.2012 (in particolare dell'ecografia ostetrica) e del monitoraggio cardiotocografico; - “totale assenza di monitoraggio del feto tra le ore 12:00 e le 13:20” del 26.4.2011 (“la prosecuzione del monitoraggio del benessere fetale sarebbe stata la condotta corretta. La decisione di effettuare subito un taglio cesareo evidenzia il fatto che i sanitari dubitavano del benessere fetale, senza mai averlo comunicato agli odierni attori”); - “la più precoce rilevazione dei segni di sofferenza fetale […] avrebbe sicuramente indotto i ginecologi ad eseguire un taglio cesareo più tempestivo che avrebbe sicuramente evitato la gravissima ipossia cerebrale del ### Mattia”; - “ritardo nella intubazione [che avviene alle ore 14:00, ndr] del ### da parte dei neonatologi”, “condotta censurabile che si associa al grave quadro di ipossia cerebrale già presente alla nascita del ### stesso”.   Gli attori, pertanto, in citazione, prima, e nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., poi, hanno allegato - con chiarezza e puntualità - i profili di inadempienza ascritti ai sanitari della ASL convenuta e hanno spiegato, anche sulla scorta della perizia espletata in sede penale e della documentazione in atti, la connessione sul piano naturalistico tra le condotte tenute dai sanitari del nosocomio di ### e il decesso di ### Dalla documentazione allegata agli atti e dalle risultanze della CTU espletata nell'ambito del presente giudizio la vicenda clinica che interessò la gestante ### e suo figlio ### può essere brevemente ricostruita nei seguenti termini: - ### veniva ricoverata per la prima volta presso il reparto di ### del PO di ### dal 9 al 12 aprile 2011 per “minaccia di parto pre-termine alla 35^ settimana”, regredita con terapia medica; - ### nasceva alle ore 13:25 del 26.4.2011 da taglio cesareo urgente praticato a 37+5 settimane con peso di 2.550 gr; - “alla nascita il neonato era ipotonico ed ariflessico e presentava due giri serrati di funicolo intorno al collo”; - la frequenza cardiaca era inferiore a cento battiti al minuto; - nonostante le manovre rianimatorie messe in atto dal neonatologo, stante la persistenza dell'ipotomia e la presenza di gasping, il neonato veniva intubato con tubo orotracheale da 2,5 di diametro e aumento della saturazione al 100% e frequenza cardiaca 133 bpm; - alle ore 14:45 veniva trasferito presso l'### dell'### “Di Venere”, dove veniva nuovamente intubato, e successivamente presso l'### del ### di ### ove giungeva in incubatore connesso al ventilatore, con diagnosi di ingresso di “asfissia grave in neonato a termine”; - nel corso della degenza presso il ### di ### “il piccolo appariva stazionario nella sua gravità” e si verificavano numerosi episodi di grave desaturazione; - l'RMN eseguito il ### evidenziava “una diffusa alterazione di segnale del cervelletto di entrambi i nuclei pallidi e dei fasci corticospinali. I reperti particolarmente evidenti nelle sequenze in diffusione sono riferibili a sofferenza ipossica ischemica. Altre lesioni di minore estensione si osservano a livello del grigio periacqueduttale ed in regione pontina destra. Il sistema ventricolare persiste in asse di dimensioni normali”; - a causa di una improvvisa crisi di bradicardia con saturazione non valutabile, il ### (a poco più di tre mesi di vita), “nonostante le intense manovre rianimatorie”, ### decedeva (“Il referto autoptico concludeva in sintesi: “edema polmonare, stasi acuta, focolai di polmonite interstiziale””).   Alla luce di quanto innanzi, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti e dell'esame della documentazione in atti, i Ctu hanno formulato considerazioni motivate, puntuali e approfondite con riguardo agli aspetti sia ostetrici sia neonatologici interessati dalla vicenda in esame.   In ordine all'ambito ostetrico, gli ausiliari del giudice hanno rilevato ed evidenziato che: - “la causa dell'exitus del piccolo ### a 3 mesi parto, fu attribuita, come complicanza di asfissia acuta alla nascita, ad “insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un processo infettivo pneumonico in neonato affetto da grave danno ipossico-ischemico””; - “La mamma di ### sig.ra ### quintigravida secondipara, un taglio cesareo nel 2009, era stata ricoverata una prima volta c/o l'U.O. di ### del P.O. di ### dal 09/04 al 12/4/2011 per “Minaccia di parto pre-termine alla 35^ settimana” regredita con terapia medica; successivamente, il ### alle ore 12:15, alla 37^ sett. + 5 gg, era stata nuovamente ricoverata presso lo stesso P.O. per la comparsa di iniziale travaglio di parto”; - “Sottoposta a visita (### uterino retroposto pervio al dito. Membrane integre. P.P. cefalica, molto alta) e a controllo ### alle h. 11:12 per circa 10 minuti (referto a cura degli scriventi: velocità di scorrimento della carta 1 cm/min; durata della registrazione fotocopiata, 11 min. FCF 135; NST reattivo; MAF non valutabili; CU assenti; note: tracciato non diagnostico per brevità della registrazione) e alle 11:26 per meno di un'ora ( referto a cura degli scriventi: velocità di scorrimento della carta 1 cm/min; durata della registrazione 31 minuti; FCF 130 bpm, NST iporeattivo; MAF non valutabili; CU: presenza di contrazioni irregolari, non ritmiche, di intensità variabile; note: la registrazione viene interrotta alle ore 12:06; dalle ore 11:57 il segnale FCF non viene più registrato (perdita del segnale? decelerazione?), veniva infine ricoverata (h. 12:15) in previsione dell'espletamento del parto”; - “l'esame delle cartelle non riporta notizie cliniche che aiutino a comprendere se vi fossero altri fattori di rischio della gravidanza oltre a quello rappresentato dal ricovero per minaccia di parto pretermine due settimane prima, nella cui cartella clinica sono del tutto assenti notizie riguardanti l'evoluzione della gravidanza in corso (risultato degli esami di laboratorio, curva da carico, profilo immunologico per rubeola, toxoplasmosi, CMV , ecografie di screeening, morfologica e di accrescimento) e notizie riguardanti l'esecuzione di eventuali esami di approfondimento per accertare se la minaccia di parto pretermine fosse sostenuta da infezione delle vie urinarie o genitali (urinocoltura e tamponi)”; - “Analogamente, alcuna notizia anamnestica di interesse risulta essere stata riportata nella cartella relativa al ricovero per cui è causa”; - “in quest'ultimo ricovero il tracciato ### unica fonte disponibile di sorveglianza materno-fetale, fu interrotto alle ore 12:06, privando pertanto i sanitari delle necessarie informazioni sullo stato di benessere del feto fino al momento del taglio cesareo, stante i prodromi di travaglio”; - “Da una lettura integrata dei due tracciati CTG - formulata ex ante, come se non si conoscesse l'esito del parto - inizialmente (alle ore 11:12 - prima registrazione) non si evidenziano criticità: sono presenti accelerazioni della FCF interpretabili come segnale di benessere del feto e la variabilità è ottimale; nel prosieguo tuttavia (dalle ore 11:26 - seconda registrazione) si osserva un periodo di circa 30 minuti privo di chiare accelerazioni della FCF con variabilità ridotta a 5 bpm ed una fase finale (a partire dalle 11:58) che dà adito a dubbi interpretativi dal momento che si perde il segnale della ### è difficile capire se si trattava di una improvvisa decelerazione (solo alla nascita si saprà che due giri di funicolo erano serrati intorno al collo del feto) conseguente a movimenti attivi del feto, ovvero semplicemente perdita del segnale della FCF per errato posizionamento della sonda o per movimenti fetali attivi, peraltro non registrati dalla sonda tocografica”; - “La cardiotocografia è generalmente considerata come un sensibile indicatore del benessere fetale e, nonostante alcuni limiti (in particolare in senso di specificità, ovvero la capacità di essere negativa in assenza di problematiche), è entrata ormai da decenni nella pratica ostetrica quotidiana di cui, di fatto, è parte integrante”; - “nel nostro caso il primo tracciato ### ancorché subito interrotto, aveva evidenziato reattività del feto e buona variabilità”; - “### eseguito immediatamente dopo, aveva mostrato invece reattività e variabilità ridotte (non rassicurante) e pertanto, tenuto conto che la sig.ra ### era quasi a termine di gravidanza, precedentemente cesarizzata da meno di due anni ed in fase latente o prodromica di travaglio di parto, sarebbe stato necessario prolungare la registrazione ### posto che l'interpretazione del tracciato, oltre che essere contestualizzata alla lieve restrizione della crescita del feto - mai accertata ecograficamente - avrebbe consentito di acquisire nel prosieguo, ulteriori notizie sulle sue condizioni e, nel caso, confermare oppure no, la effettiva necessità di anticipare l'intervento (taglio cesareo)”; - “riteniamo quindi che prolungare la registrazione del tracciato ### indipendentemente dalla presenza dei giri di funicolo serrati intorno al collo del feto, non diagnosticabili e dei quali si verrà a conoscenza dopo la nascita, ma solo sulla base della ridotta variabilità e iporeattività del tracciato, suggestiva più di una acquisita condizione ipossica fetale che di patologia funicolare, avrebbe sicuramente fornito elementi sulla base dei quali i medici avrebbero potuto assumere decisioni più tempestive, accelerando ed abbreviando i tempi di esecuzione del taglio cesareo”; - “Esiste infatti uno iato assistenziale di circa un'ora, in cui è mancata la sorveglianza fetale, che è compreso tra le 12:06, ora in cui, sospesa la registrazione ### si ricovera la paziente e le 13:10, ora di avvio delle procedure anestesiologiche (analgesia spinale) che hanno preceduto l'esecuzione del taglio cesareo (ore 13:20), mentre l'ora della nascita è fissata alle 13:25 nella sezione “Parto” della cartella clinica”; - “### alla posizione dei medici, risulta in atti (v. relazione dell'anestesista dott. ### che già alle ore 12:20, il ginecologo dott. ### avesse contattato l'anestesista (dott. ### esponendo la necessità di dover espletare alla sig.ra ### il taglio cesareo d'urgenza; e che il dott. ### in veste di medico di guardia, di tanto informato, avesse a sua volta comunicato al dott. ### che l'intervento di taglio cesareo per il momento non doveva essere eseguito”; - “### motivazioni di queste posizioni dicotomiche, a fronte del caso clinico in esame, possiamo solo ipotizzare che il ### preso atto del ricovero di una gravida a termine, in travaglio iniziale o prodromico, già cesarizzata nel 2009, visionato il tracciato CTG e ritenutolo, al termine della registrazione, non rassicurante (ovvero francamente patologico), avesse voluto informare l'anestesista della necessità di dover impegnare la sala operatoria quanto prima, forse proponendosi come operatore; per quel che riguarda la posizione assunta dal dott. ### non abbiamo elementi per comprendere il motivo del momentaneo diniego alla procedura senza aver preso visione del caso, atteso che svolgeva anche le funzioni di medico di guardia, comportamento che, senza valide motivazioni espresse in cartella, sembra aver favorito, o addirittura causato, il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo”; - “Analogamente non disponiamo di elementi (vuoto documentale) sulla base dei quali comprendere il mutato orientamento, per cui alle 12:40 (v.  relazione ###, lo stesso dott. ### decise che invece il taglio cesareo doveva essere effettuato, ed in urgenza”; - “### luce quindi, delle accertate condizioni del feto alla nascita, è molto probabile che tra le 12:06 e le 13:20 queste siano peggiorate e che l'omessa sorveglianza fetale in tale arco di tempo, non abbia consentito di apprezzare la comparsa di decelerazioni della FCF legate sia alla patologia funicolare che al basso peso fetale che, ripetendosi, hanno causato la condizione ipossico-ischemica riscontrata alla nascita subito dopo l'esecuzione del taglio cesareo, eseguito quindi con inescusabile ritardo”; - “Il peso del piccolo ### (2.550 gr. a 37w+5 gg), rivelava la complessione somatica (scarso il 10° centile per epoca gestazionale), di un feto tendenzialmente “piccolo per la data” (v. sotto curva di riferimento), segno che già al momento del ricovero l'esame obiettivo avrebbe dovuto suggerire, stimando il fondo uterino, che sarebbe stato necessario, ricostruire graficamente la curva di accrescimento del feto durante la gravidanza ed eseguire l'ecografia per valutare la biometria e la flussimetria dei vasi ombelicali, scoprendo se il deficit di accrescimento era secondario ad ipofunzione placentare”; - “### del riconoscimento di una ancor minima restrizione della crescita del feto, sarebbe stato di fondamentale importanza per comprendere, ad esempio, la risposta ad eventuali stress durante il travaglio, considerato che neonati con peso ridotto, come nel nostro caso, sono esposti a noxae patogene prima, durante e dopo il parto”; - “Per definizione un feto è affetto da ritardato accrescimento intrauterino quando, non avendo raggiunto il suo potenziale di crescita, presenta alla nascita un peso inferiore al 10° percentile della curva di riferimento (foto 1) per l'epoca gestazionale”; - “Da un punto di vista fisiopatologico, qualunque sia l'origine del ritardo di crescita, l'insufficienza utero-placentare provoca un'alterazione dei meccanismi di scambi ematici materno-fetali con diminuzione di apporto di ossigeno e di sostanze nutritive e con riduzione dei depositi di grasso, glicogeno e metaboliti e con sviluppo di un'acidosi di grado variabile”; - “È chiaro quindi che il riconoscimento precoce di un ancor minima restrizione della crescita avrebbe permesso di modificare in modo sostanziale e determinante, attraverso un'assistenza adeguata, la prognosi per il feto affetto, adeguando la condotta clinica”; - “### fattispecie dobbiamo ribadire che, alla luce del riscontrato peso fetale alla nascita, neppure l'esame obiettivo ha suggerito la necessitò di eseguire una ecografia al momento del ricovero presso l'U.O. di ### e ### del P.O. di ### né procedere alla ricostruzione della curva di accrescimento fetale su grafico”.   Pertanto, sulla scorta delle illustrate considerazioni medico-scientifiche formulate dai ### acclarato che il decesso è stato causato da un'insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un processo infettivo pneumonico acuto in neonato affetto da grave danno ipossico-ischemico alla nascita, può affermarsi che: a) la morte del piccolo ### “appare ragionevolmente riconducibile in termini di causalità materiale con il trattamento medico-chirurgico prestato” (cfr. pag. 38 dell'elaborato consulenziale); b) la sospensione del monitoraggio ### “non rassicurante al termine della registrazione”, ha impedito l'esatta valutazione delle condizioni del feto prima del taglio cesareo, “eseguito in urgenza, ma con inescusabile ritardo”; c) è mancato, cioè, un “puntuale monitoraggio delle condizioni del feto, che ha causato un ritardo della prestazione dovuta” ( pag. 39).   I medici, cioè, hanno errato nel sospendere e non proseguire il tracciato cardiotocografico (che avrebbe dovuto essere proseguito fino all'ingresso della gestante in sala operatoria, dunque all'incirca per un'altra ora, per monitorare in maniera costante e continuativa le condizioni del feto, cosa che invece non è stata fatta) e nel ritardare l'esecuzione del taglio cesareo.   Per converso, alla luce delle risultanze della ### nessun rimprovero può essere mosso con riferimento agli avvenimenti neonatologici: - “Per quanto concerne le manovre rianimatorie messe in atto al momento della nascita dai neonatologi dell'### di ### stando quanto riportato dalla relazione dei ### (pag 195), possiamo ragionevolmente ritenere che esse furono condotte in modo corretto secondo le norme di buona pratica clinica”; - “I neonatologi, infatti, avviarono alla nascita la prima fase della rianimazione con aspirazione delle secrezioni dalla bocca, stimolazioni tattili ripetute , e ventilazione con ### in o2 al 100% ottenendo un colorito più roseo (non sono riportati i valori di saturazione di ###) ed una frequenza cardiaca stabilmente > a 100 bpm. Persistendo a 4 minuti dalla nascita ipotonia, ariflessia, assenza di pianto spontaneo e respiro irregolare, il neonato veniva affidato ai colleghi anestesisti, i quali dopo vari tentativi (non è riportato il numero) di intubazione non andati a buon fine, intervallati costantemente dalla ventilazione con ### alle ore 14,00 intubarono il piccolo ottenendo una Sat### del 99% e una FC di 133bpm”; - “### durante il trasporto del neonato i parametri vitali costantemente monitorati si sono mantenuti stabili: FC>100 e Sat### >94%. Pertanto non si ravvedono in questa fase comportamenti sanitari che possano aver provocato o contribuito a causare il decesso del piccolo”; - “Non si riconoscono altresì profili di responsabilità a carico dei neonatologi dell'### di ### e dell'### del ### che ebbero in cura il piccolo Mattia”.   Le considerazioni effettuate dagli ausiliari meritano di essere integralmente condivise in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici. 
I Ctu hanno preventivamente esaminato le prospettazioni tecniche delle parti, ricostruito il dato storico-clinico della gestante e del bambino (con riguardo sia alla fase immediatamente antecedente alla nascita sia al parto e a ciò che ne è conseguito) e valutato la documentazione sanitaria prodotta in giudizio.  ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata. 
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le valutazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza. 
In sostanza, i consulenti hanno ravvisato profili di negligenza e imprudenza esclusivamente nelle condotte tenute dai sanitari del nosocomio di ### nella fase antecedente al parto e, in particolare, nella mancata prosecuzione del monitoraggio cardiotocografico, con conseguente ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo, essendo l'evento morte eziologicamente riconducibile, in egual misura, a queste due condotte (ossia, appunto, all'interruzione del tracciato cardiotocografico e alla ritardata esecuzione del taglio cesareo). 
Infatti, la prosecuzione del tracciato in parola avrebbe “ragionevolmente condotto ad una anticipazione del taglio cesareo, consentendo una elevata probabilità di sopravvivenza del dante causa”.  ###, è noto che, sin da epoca ormai non più recente, la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,11/01/2008, n.576; ma, tra le pronunce a sezione semplice, v., ad es., già Cass., Sez. 3, 16/10/2007, n. 21619 e, successivamente, Cass., Sez. 3, 21/07/2011, n.15991, nonché, da ultimo, Cass., Sez. 3, 02/09/2022, n. 25884) ha statuito che la regola di funzione applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova "oltre ogni ragionevole dubbio": Cass., Sez. Un. pen., 10/07- 11/09/2022, n.###) è quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". 
Va altresì rimarcato che le conclusioni cui sono pervenuti i Ctu nominati nell'ambito del presente giudizio civile non si pongono in contrasto con quelle rassegnate dai periti del PM (e non specificamente contestate dall'odierna convenuta), i quali hanno sottolineato (cfr., in particolare, pag. 250 e ss della perizia) che: - “certamente la prosecuzione del monitoraggio del benessere fetale sarebbe stata la condotta corretta, ma che i sanitari avessero dei dubbi sul benessere fetale si può evincere dalla decisione di effettuare subito un taglio cesareo”; - “alle 12.20 (subito dopo l'interruzione del tracciato) si richiede taglio cesareo d'urgenza”, “dopo pochi minuti il ginecologo decide di soprassedere al taglio cesareo”, “alle 12.40 si decide di nuovo di effettuare l'intervento (che inizierà, poi, inspiegabilmente, dopo 40 minuti)”; - “queste decisioni così contrastanti, in cartella, non sono motivate, né in senso positivo né negativo”; - “se ne potrebbe dedurre che la prima lettura del tracciato cardiotocografico avrebbe indotto gli operatori sanitari a diagnosticare una sofferenza fetale”; - “la condotta alternativa, proseguire il monitoraggio cardiotocografico, avrebbe permesso, con elevata probabilità logica, ai ginecologi di turno la mattina il 26 aprile del 2011 presso l'### di ### di evidenziare i segni di sofferenza fetale acuta causati dai due giri serrati di funicolo presenti intorno al collo del ### Mattia”; - “la più precoce rilevazione dei segni di sofferenza fetale (ricordiamo che trascorre circa un'ora dall'interruzione del tracciato cardiotocografico e l'intervento di taglio cesareo) avrebbe sicuramente indirizzato i ginecologi ad eseguire un taglio cesareo più tempestivo che avrebbe molto probabilmente evitato o ridotto grandemente la gravissima ipossia cerebrale del ### Mattia”. 
Ebbene, quanto alla valenza probatoria degli atti del separato procedimento penale, preme ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui “nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (cfr., ex multis, Cass. n. 13229/2015). 
In altri termini, il giudice può trarre argomenti di prova anche dalle risultanze istruttorie del giudizio penale, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare come fonte di convincimento anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass. 5009/2009; Cass. 11199/2000; 11157/1996; Cass. 623/1995: "Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata"; 5874/1993; Cass. 2968/1982: "Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza"). 
Al riguardo va rammentato che prove atipiche sono gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie. Ebbene, non è ostativo alla loro diretta utilizzabilità la circostanza che siano prove raccolte al di fuori del processo o la posizione processuale assunta nel giudizio penale dalle parti, poiché il contraddittorio tra le stesse si instaura con la produzione in giudizio, senza che ne derivi alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c. (la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (cfr. Cass. n. 17392/2015). 
Sicché, con la produzione degli atti del procedimento penale (tra cui, la perizia) si è instaurato il contraddittorio tra le parti che ben ha consentito alle stesse di esercitare il proprio diritto di difesa. 
In sostanza, il giusdicente può trarre elementi di convincimento anche dalla perizia disposta in sede penale. 
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che priva di qualsivoglia rilievo si mostra la censura formulata dalla convenuta avverso la seguente affermazione operata dai Ctu a pag. 35 dell'elaborato consulenziale: “le informazioni relative agli avvenimenti neonatologici sono esclusivamente da ricondurre alla relazione dei ### data l'impossibilità di consultazione della cartella neonatologica ancora sotto sequestro”. 
Infatti, l'affermazione testé riportata concerne esclusivamente gli aspetti neonatologici. 
Come visto, con riguardo a quanto accaduto immediatamente dopo il parto e alla gestione del caso da parte dei neonatologi, gli ausiliari del giudice hanno escluso errori dei sanitari, non avendo ravvisato profili di imperizia, inadempienza e negligenza nelle condotte dagli stessi tenute, che non hanno cagionato o concorso a cagionare il decesso di ### Donde l'assenza di rilevanza concreta di tale circostanza ai fini della presente statuizione di condanna, non fondata su di essa ma, appunto, sull'avvenuto riscontro di differenti profili di inadempimento. 
Peraltro, e in linea generale, giova rammentare che l'incompletezza della cartella clinica (si veda quanto sottolineato dai Ctu alle pagine 20, 21, 29, 35), non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui è dato fare ricorso a presunzioni se la prova diretta è stata resa impossibile dalle omissioni documentali del debitore (v. Cass. n. 29498/2019). 
Quindi, posto che - nel caso di specie - le rimarcate incompletezze della cartella clinica non hanno reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, gli ausiliari del giudice sono stati comunque pienamente in grado di ricostruire l'accaduto, condurre le proprie indagini e formulare considerazioni di carattere scientifico e sanitario in ordine alle specificità della vicenda, sussistendo sufficienti elementi di carattere obiettivo e istruttorio per concludere nel senso della non correttezza dell'approccio dei sanitari, in ogni caso, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente” (Cass. n. 6209/2016). 
Parimenti irrilevante e inconferente appare la deduzione effettuata dalla convenuta a pag. 10 della comparsa conclusionale, secondo cui “dal 2006 al 2011, il numero dei parti totali eseguiti presso l'### di ### è passato da 900 a 1200: un dato significativo fornito dalla direzione medica dello stesso PO. ### loro essenzialità sono dati che confermano, qualora ce ne fosse bisogno, il ruolo di riferimento che l'U.O. di ### e ### di ### che occupava un ruolo importante nel territorio del sud-est barese”. 
Ciò in quanto il numero di trattamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera convenuta aventi medesima natura o pari complessità o aspetti di affinità con quello in rassegna costituisce un dato (peraltro, meramente fattuale e numerico) del tutto neutro e indifferente, sulla scorta del quale non è possibile in alcun modo inferire l'assenza, nel caso di specie, di errori e di violazioni di linee guida e buone pratiche.  3 - Occorre, a questo punto, procedere alla liquidazione dei danni lamentati dagli attori. 
Va premesso che - nella determinazione e liquidazione di tutti i danni non patrimoniali lamentati nell'ambito del presente giudizio - si farà applicazione delle ### all'uopo elaborate dall'### per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (### 2024, pubblicata il ###). 
La giurisprudenza di legittimità esclude, infatti, una liquidazione equitativamente pura per il danno non patrimoniale, insegnando di seguire le tabelle del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 3 Cost. quale parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., salve le concrete circostanze che ne giustifichino eventualmente la non applicazione.  “### del - per così dire - ruolo nazionale delle tabelle milanesi nella valutazione del quantum dei danni non patrimoniali risiede, come è noto, in Cass. sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408, che, dopo un'ampia elaborazione avente ad oggetto le regole che il giudice deve seguire nell'applicazione dell'istituto normativo dell'equità come strumento di quantificazione del danno - in presenza di un inevitabile ossimoro: da un lato l'esigenza del rispetto del caso concreto e dall'altro l'esigenza dell'uguaglianza risarcitoria - nonché il necessario inserimento del ruolo nomofilattico di questa Suprema Corte soprattutto in una situazione di carenza normativa, è pervenuta ad affermare il principio per cui "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". Peraltro questo principio è stato affermato nel contesto del richiamato insegnamento di S.U. 11 novembre 2008 n. 27972 secondo il quale, come sintetizza la suddetta pronuncia del 2011, "costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca" ", per cui "determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo" "” (Cass., Sez. III, 14.11.2019, n. 29495).  3.1 - Quanto ai danni iure hereditatis, gli attori, in citazione, hanno istato per il risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale patiti da ### durante i suoi cento giorni. 
Occorre, in tema, operare alcune puntualizzazioni, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 28989/2019). 
Nel caso di vittima deceduta a causa delle lesioni subite alla propria integrità psicofisica in conseguenza della condotta illecita dei sanitari, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima possono consistere nel danno biologico “temporaneo” o nel danno non patrimoniale “terminale”. 
Il danno biologico (c.d. danno terminale) è determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nella invalidità psico-fisica intesa come stato di incapacità determinato dall'inevitabile decorso della patologia con esito letale.  ### lesione del bene-salute, infatti, possono derivare: a) conseguenze invalidanti della capacità psicofisica del soggetto, che residuano dopo la guarigione ed assumono carattere permanente - in quanto inemendabili - in relazione alla residua durata della vita; b) conseguenze anch'esse inemendabili ma letali, tali da condurre inevitabilmente la persona alla morte che sopravviene, di regola, a breve distanza di tempo. 
In quest'ultimo caso, laddove il soggetto permanga in vita per un tempo comunque apprezzabile, viene in rilievo la nozione di “danno biologico terminale”, categoria meramente descrittiva, in quanto priva di una sua specificità giuridica e di una dimensione ontologica differente rispetto alla nozione di “danno biologico”.  ### distintivo del danno c.d. terminale è da individuare, infatti, esclusivamente in relazione all'aspetto fenomenologico della natura mortale o non mortale della lesione, dovendo aversi riguardo alla durata della vita che intercorre tra l'evento lesivo e il decesso e, dunque, al tempo (di regola, breve) necessario all'evoluzione dello stato patologico fino al suo ineluttabile esito. 
Analogamente al danno biologico, anche il danno c.d. terminale è oggetto di accertamento di fatto sulla base dei medesimi criteri fondati sui baremes medico-legali e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli sulla capacità psicofisica del soggetto si siano effettivamente prodotte, atteso che oggetto della perdita non è tanto il decesso bensì il tempo biologico in relazione alle attività quotidiane che la vittima avrebbe potuto espletare nel corso della sua esistenza. 
Infatti, il danno biologico terminale, inteso quale compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, è suscettibile di risarcimento solo nel momento in cui vi sia stato un apprezzabile “deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute”. 
Al riguardo, va ribadito, si richiede che tra l'evento lesivo - in questo caso l'insorgere della patologia dopo l'emotrasfusione - e la morte, sia intercorso un apprezzabile lasso temporale. 
Pertanto, qualora la morte sia stata immediata - cioè avvenuta convenzionalmente prima delle ventiquattro ore - non è possibile accertare la realizzazione di un danno biologico terminale. I giudici di legittimità impongono tale limitazione in quanto la concretizzazione del danno biologico si manifesta solo nel momento in cui la menomazione dell'efficienza psicofisica determini una compromissione della complessiva qualità della vita per opera di una ridotta o azzerata capacità nello svolgimento delle ordinarie attività esistenziali. 
Com'è agevole intendere, il danno in parola, in quanto fenomenologicamente riconducibile ad uno stato di “malattia” correlato ad una apprezzabile durata della inabilità biologica viene a replicare la nozione di danno biologico da “inabilità temporanea”, parametrato, s'intende, al periodo di malattia e alla residua durata della vita del soggetto pregiudicato nelle sue capacità relazionali e nella realizzazione degli interessi facenti capo alla persona. 
Il danno morale soggettivo (c.d. catastrofale), invece, consiste nello stato di sofferenza spirituale per intima paura o patema d'animo sopportato dalla vittima nell'assistere alla progressiva distruzione della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: in questo caso, l'accertamento in fatto dell'an, ossia dell'esistenza del danno-conseguenza, presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione”, da parte del soggetto leso, dell'ineluttabilità della propria fine. 
Tale pregiudizio rimane, pertanto, escluso laddove la morte sia sopraggiunta o nell'immediatezza delle lesioni inferte alla vittima o dopo un apprezzabile lasso di tempo ma con soggetto leso inconsapevole o in stato di incoscienza (cfr. Cass. n. 6754/2011). 
Resta, infine, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella perdita del bene-vita (c.d.  danno tanatologico), quale bene autonomo e diverso rispetto al bene-salute (oggetto di distinti diritti: artt. 2 e 32 Cost.), fruibile solo in natura ed esclusivamente dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente; sicché, tanto se il decesso si verifichi immediatamente, quanto nel caso in cui si verifichi dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio. 
In definitiva, per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis", da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte. 
Invece, il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (ex multis, di recente n. ###/2022). 
Allorché, invece, come nel caso di specie, il danno si protragga per un periodo di tempo superiore a quello, allo stato, individuato dalle ### in cento giorni, torna ad essere risarcibile il danno biologico temporaneo ordinario. 
Si veda quanto affermato nell'ultima ### delle ### redatte dall'### sulla Giustizia Civile (come visto, pubblicate il ###) in ordine alla durata limitata dell'arco temporale entro cui può parlarsi di danno terminale: “la stessa definizione ### esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario” (cfr. pag. 57). 
Pertanto, essendo il decesso del dante causa degli odierni attori intervenuto a distanza di centotre giorni dal parto, il danno si è protratto per un numero di giorni superiore (sebbene di pochissimo) a quello a tal fine convenzionalmente individuato nelle ### Inoltre, nella vicenda in rassegna, come si avrà modo di puntualizzare funditus nel prosieguo, non v'è stata alcuna percezione della morte imminente. 
Talché, a fortiori, appare preferibile riferirsi alla “categoria” del danno biologico temporaneo “ordinario” anziché a quella del danno non patrimoniale “terminale”. 
La categoria del danno terminale deve intendersi, infatti, comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita. 
Orbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche e principi di diritto al caso di specie, va evidenziato che il piccolo ### è deceduto ad appena tre mesi di vita, vissuti interamente nel reparto di terapia intensiva. 
Il decesso, dunque, è intervenuto a distanza di soli tre mesi dalla nascita, allorché era trascorso un arco temporale alquanto breve, tale da non consentire il consolidamento entro il suo patrimonio del diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente. 
Ciò poiché le conseguenze delle illustrate condotte tenute dai sanitari e degli errori dagli stessi compiuti sono state inemendabili e letali e hanno condotto il neonato alla morte a distanza di circa cento giorni dalla sua nascita. 
Non si è avuta, cioè, alcuna stabilizzazione delle condizioni del bambino (che sono progressivamente peggiorate), non v'è stata alcuna guarigione e non si sono registrate conseguenze invalidanti della sua capacità psico-fisica residuate dopo la guarigione (proprio perché, come visto, assente) e idonee ad assumere carattere permanente - in quanto inemendabili - in relazione alla residua durata della vita (che, purtroppo, non c'è stata). 
In altri termini, ### è rimasto in vita per un tempo sì “apprezzabile”, durante il quale le sue “capacità umane” (pur afferenti ad un bambino di poche settimane) non hanno potuto esplicarsi, ma non tale da far sì che i postumi invalidanti si stabilizzassero dopo la guarigione e assumessero carattere permanente per la residua durata della vita. 
In proposito, e a conferma di quanto finora rimarcato, i ### nominati nel presente giudizio hanno ritenuto che l'intero arco temporale in cui il piccolo ### è vissuto possa “essere inquadrato come inabilità temporanea al 100%” (cfr. pag. 39 dell'elaborato consulenziale). 
Inoltre, il piccolo ### in quanto deceduto ad appena tre mesi, dopo esser rimasto sempre in terapia intensiva, non ha potuto apprezzare consapevolmente la propria condizione di “fine vita”, ossia percepire in maniera cosciente il sopraggiungere della propria morte. 
In sostanza, in ragione dell'età in cui si è verificato il decesso, il dante causa degli attori non aveva le facoltà intellettive e mentali per rendersi conto della realtà circostante, delle sue condizioni di salute e dell'imminente fine. 
Nondimeno, ai fini della determinazione e della quantificazione dei danni, devono essere tenute in debita considerazione le specificità della presente fattispecie. 
Si è dinanzi, infatti, a un evento quanto mai tragico. 
Va al riguardo rimarcato che: 1) ### è stato strappato alla vita e ai suoi affetti quando aveva da poco compiuto tre mesi d'età; 2) è venuto al mondo ipotonico e ariflessico, con due giri serrati di funicolo intorno al collo, a distanza di poche ore dal parto è stato trasferito presso l'unità di terapia intensiva, ove è giunto in stato di “asfissia grave” e dove ha vissuto la sua intera brevissima vita; 3) le sue condizioni di salute non sono mai migliorate ma sono rimaste stazionarie nella loro gravità; 4) la sua morte è eziologicamente riconducibile alla non corretta, imprudente e negligente prestazione medico-sanitaria posta in essere, in assenza della quale l'evento lesivo non si sarebbe verificato; 5) dunque, ### avrebbe potuto continuare e portare avanti il proprio percorso di vita, crescere all'interno del proprio nucleo familiare e godere dell'affetto delle persone care, in primis dei genitori e dei due fratelli. 
Talché, deve assumersi come mera base di partenza (per poi discostarsene) l'importo giornaliero di € 84,00, ossia il valore monetario, previsto dalle ### 2024, per la liquidazione della componente del solo danno biologico temporaneo per un giorno di inabilità temporanea assoluta (escluso, dunque, quello afferente al danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile). 
Infatti, alla luce di quanto testé sottolineato, l'eccezionalità del caso in rassegna e i connotati estremamente tragici della vicenda in esame (considerato che si tratta della morte di un bambino di appena tre mesi) impongono di discostarsi dalla rigida applicazione delle ### e riconoscere, per le ragioni di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, l'anzidetto importo (ossia € 84,00 moltiplicati per centotre giorni, cioè quelli in cui il neonato è rimasto in vita) quintuplicato, in ragione di ciascuna delle cinque circostanze poc'anzi poste in risalto denotanti l'indubbia peculiarità della presente fattispecie, sì da pervenire a un esito maggiormente adeguato e corretto. 
Ne consegue quindi che il totale complessivo da riconoscersi in favore degli attori, in solido tra loro, è pari ad € 43.260,00. 
Sull'anzidetto importo non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali (atteso che la base di calcolo è costituita dall'importo giornaliero previsto per l'ITA dalle ### di ###. 
Devono, per converso, essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è stata domandata da parte attrice, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle ### n. 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. ### sent. n. 1599/2023). 
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023). 
In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del 10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018). 
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi, dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”. 
Trattandosi, nel caso di specie, di somme attribuite a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, poiché - nel caso di specie, come visto - il decesso del piccolo ### è stato causato, dal punto di vista eziologico, da condotte (ossia interruzione del tracciato cardiotocografico e ritardata esecuzione del taglio cesareo) tenute dai sanitari nell'immediatezza della nascita del bambino, il quale è, appunto, venuto al mondo ipotonico e ariflessico e con due giri di funicolo intorno al collo, atteso che sono stati gli anzidetti trattamenti medico-chirurgici prestati nella giornata della sua nascita ad aver cagionato le problematiche di salute fin da subito insorte che hanno condotto ### alla morte, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 26.4.2011, data della sua nascita. 
Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data del 26.4.2011; sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle ### n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2010, n. 18028)]. 
Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.  3.2 - Con riferimento al lamentato danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, il cui ristoro è stato invocato sia dai genitori (### e ### sia dai fratelli (### e ###, valgano le seguenti considerazioni. 
Giova innanzitutto rammentare che “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” (cfr. Cass. n. 901/2018 e n. 7513/2018). 
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, allorché risulta leso il diritto alla vita familiare ed affettiva delle “vittime secondarie” (bene costituzionalmente protetto a norma degli artt. 2, 29 e 30 Cost., e la rilevanza del quale si può desumere anche da fonti sovranazionali, come innanzitutto l'art. 8 CEDU e l'art. 7 della Carta di ###, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Cass. n. 9010/2022). 
È importante chiarire che “il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (Cass. 25541/2022). 
Dunque, se il danno in re ipsa spiega effetti iuris et de iure, insuscettibili di essere superati dalla prova contraria, il danno presuntivo, di contro, rende “sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (v. Cass. Civ. 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Com'è agevole intendere, la prova presuntiva è tanto più efficace quanto più stretto è il vincolo parentale spezzato; allontanandosi dalla famiglia nucleare tradizionale, la prova dell'affettività concreta e dell'intensità del legame familiare dev'essere più specifica, occorrendo allegare le circostanze di fatto da cui possa emergere tale qualità. 
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. n. 10579/2021).  ### a tal proposito è necessario fare ricorso alle c.d. ### di #### 2024, sì da escludere una valutazione puramente equitativa. 
Come chiarito dall'### per la giustizia civile del Tribunale di ### la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima “secondaria” è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima “primaria”; ciò in quanto, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione di siffatto danno essenzialmente della natura e dell'intensità del legame tra vittime “secondarie” e vittima “primaria” (nonché, a seconda delle fattispecie, della quantità e della qualità dell'alterazione della vita familiare). La gradazione espressa dalla forbice tabellare che individua un minimo e un massimo va determinata tenendo in debita considerazione tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità della intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale ( Cass., Sez. III, 20.10.2020, n. 22859). 
Già nel 2022, l'### sulla Giustizia civile di ### aveva aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. 
Sono state considerate le circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “### orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano -secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e la consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. 
Si può notare che le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza, invece, è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. 
Nell'apprezzamento dell'intensità e della qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. 
Orbene, con riguardo al caso di specie, s'impone di evidenziare che: - le allegazioni attoree appaiono estremamente vaghe, generiche, tutt'altro che circostanziate; - gli attori, cioè, si sono limitati a porre a fondamento delle pretese risarcitorie avanzate iure proprio esclusivamente l'elemento costituito dal legame parentale perduto; - nulla, per converso, hanno allegato con riguardo, ad esempio, alla penosità e alla complessità dei centotre giorni durante i quali il neonato è rimasto ricoverato in terapia intensiva, fino al decesso, o allo stravolgimento delle abitudini di vita dei componenti del nucleo familiare a seguito della morte del piccolo ### e, in generale, alle conseguenze negative e pregiudizievoli sofferte dai congiunti a causa di questo tragico evento luttuoso; - né sono stati a tal fine articolati mezzi istruttori (ad esempio, prove testimoniali) aventi ad oggetto i pregiudizi lamentati. 
Infatti, è onere dell'attore allegare e provare i fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060, cit.; Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992, cit., e, da ultimo, Cass. civ., III, 11 novembre 2019, n. 28989). 
In ogni caso, come già rimarcato in merito ai danni iure hereditatis, vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti: - il legame parentale particolarmente stringente, ossia quello intercorrente tra genitori e figli, quindi tale da far presumere secondo una logica di “normalità sociale” la sussistenza di una sofferenza morale; - l'evidente ed estrema tragicità dell'evento.  ### e ### infatti, hanno assistito alla sofferenza e alla morte del loro figlio di pochi mesi, hanno perduto il piccolo ### allorché quest'ultimo aveva appena centotre giorni di vita e sono stati privati, in conseguenza di un errore colposo, della relazione genitoriale (con tutto ciò che essa comporta in termini di affetto, contatti, esperienze, condivisione della quotidianità, di festività, ricorrenze, vacanze) che - diversamente, in assenza di quelle condotte - non sarebbe cessata a pochissimi mesi di distanza dal parto e sarebbe proseguita.  ###, è evidente che la perdita di un figlio in tenerissima età per un genitore rappresenta un trauma sofferenziale enorme a prescindere dallo sconvolgimento delle sue abitudini di vita. 
Sicché, in questo caso, anche in presenza di allegazioni concise, il giudice può e deve apprezzare la consistenza e intensità della relazione e può e deve valorizzarla con i punti della lettera E. 
Dai suesposti rilievi discende quanto segue. 
Alcun punto può essere riconosciuto con riferimento alla convivenza (di cui alla lett. C delle ### poiché il piccolo ### ha trascorso l'intera sua breve esistenza ricoverato in ospedale, ragion per cui non ha mai coabitato con i genitori. Peraltro, come visto, nulla è stato allegato in merito all'estrinsecarsi e all'evolversi della vita quotidiana di ### e ### durante il periodo di degenza del piccolo ### Tenuto conto, da un lato, delle evidenziate lacune in punto di allegazione e prova e, dall'altro, delle specificità e della tragicità della vicenda in esame, in relazione alle circostanze di cui alla lett. E si ritiene congruo attribuire a ciascun genitore quindici punti. 
Può quindi procedersi alla seguente “distribuzione”: - ventotto punti per ciascun genitore in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (0 anni); - in base all'età - al momento del decesso di ### - di ciascuna delle vittime secondarie, ventiquattro punti alla madre (che, alla data del 6.8.2011, aveva venticinque anni, essendo nata il ###) e ventidue punti al padre (che, alla data del 6.8.2011, aveva trentatré anni, essendo nato il ###); - nove punti per ciascun genitore, in riferimento alla lett. D, in ragione della sopravvivenza di tre congiunti (cioè l'altro coniuge e due figli) del nucleo familiare primario del de cuius; - quindici punti per ciascun genitore per il parametro E. 
Conseguentemente, tenendo conto del “valore punto” della tabella integrata a punti 2024 (pari ad € 3.911,00), vanno riconosciute le seguenti somme: a) a ### l'importo di € 297.236,00; b) ad ### l'importo di € 289.414,00. 
Sugli anzidetti importi non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. 
Devono, per converso, essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è stata domandata da parte attrice, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle ### n. 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. ### sent. n. 1599/2023). 
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023). 
In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del 10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018). 
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi, dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”. 
Trattandosi, nel caso di specie, di somme attribuite a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questo danno diventa risarcibile dal momento del decesso della “vittima primaria”, ossia del congiunto degli attori, la cui morte - appunto - recide il legame affettivo e familiare, cagionando il danno. 
Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 6.8.2011, data del decesso di ### Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data del decesso del dante causa degli attori (6.8.2011); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle ### n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2010, n. 18028)]. 
Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.   3.3 - Devono essere, invece, rigettate le domande proposte nell'interesse dei minori ### e ### In proposito, giova innanzitutto richiamare i principi di diritto di recente affermati dalla Corte di Cassazione (sent. n. 12987/2022) in ordine alle componenti, interiore e relazionale, del danno da uccisione di congiunto: - “La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest'ultimo possa rilevare per un infante quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro”; - “In questo senso si è attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l'incoscienza dell'infante impedisse di ammettere una sofferenza d'animo, si ricorreva all'espediente del danno futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza del danno, non essendo connaturale a quest'ultimo la contestualità con l'azione lesiva (Cass. 1079 del 1974; Cass. n.2731 del 1968)”; - “###espediente era una conseguenza del fatto che l'unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale soggettivo: cosi che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all'infante, non patendo immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella sofferenza prodursi in seguito”; - “Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta”; - “### per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l'invalidità permanente, la quale esiste già al momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è invece un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. È un danno ipotetico”; - “Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l'incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l'incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio”; - “Il danno futuro dell'infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora”; - “### conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all'infante sia visto nei termini di perdita del congiunto”; - “la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale”; - “Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva - il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro - la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle "utilità". Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall'illecito, è difficile da ammettere”; - “In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale”; - “Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente”.   Tanto chiarito, dev'essere, in parte, ribadito e, in parte, specificato quanto già osservato con riguardo ai danni lamentati dai genitori di ### dovendo tuttavia pervenirsi a conclusioni differenti, atteso che: - come visto, le allegazioni attoree sono estremamente vaghe, generiche, tutt'altro che circostanziate; - gli attori, cioè, si sono limitati a porre a fondamento delle pretese risarcitorie avanzate nell'interesse dei figli minori esclusivamente l'elemento costituito dal legame parentale perduto; - null'altro è stato allegato e, men che meno, provato, considerato che non è stato in proposito articolato alcun mezzo istruttorio.   In particolare, nulla è stato addotto in merito alle conseguenze pregiudizievoli e alle ripercussioni negative che sarebbero state sofferte dai fratellini di ### Tale lacuna in punto di allegazione e prova non può essere colmata e superata neanche tramite il ricorso alle presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., in ragione, da un lato, della tenera età dei minori ### e ### all'epoca della nascita e della morte del piccolo ### e, dall'altro, della totale assenza di elementi indiziari a disposizione del giusdicente.   Non sono stati offerti, cioè, elementi fattuali da cui desumere che ### e #### avessero, a monte, consapevolezza dell'imminente nascita del fratellino e abbiano, poi, avuto consapevolezza di quanto a quest'ultimo accaduto, ### si siano resi conto della sua morte e abbiano sofferto la sua assenza, ### abbiano risentito (dal punto di vista tanto interiore quanto relazionale) del grave lutto subito dai genitori e, in generale, abbiano avuto ripercussioni negative nel proprio percorso di vita successivo a causa del tragico evento che ha colpito la loro famiglia.   Il che vale ancor più se si tiene a mente la tenerissima età dei due infanti, soprattutto per quanto concerne la minore ### la quale all'epoca della nascita di ### aveva diciannove mesi e non aveva ancora compiuto due anni quando suo fratello è spirato.   ### alla luce delle peculiarità della fattispecie in rassegna s'impone di rimarcare che: - considerato che ### è deceduto ad appena tre mesi, con i fratelli non si è né instaurato né, men che meno, consolidato alcun rapporto, in termini di condivisione della vita quotidiana, di solidarietà, di intimità, ragion per cui - non avendo fatto ingresso nel presente giudizio elementi da cui desumere il contrario - non può parlarsi, realmente, di recisione e perdita di legame familiare; - i tre fratelli non hanno mai vissuto insieme (posto che, come detto, il piccolo ### è rimasto sempre ricoverato in ospedale); - non risulta che i minori ### e ### si siano mai recati in ospedale per far visita al fratellino appena nato.   In sostanza, non sussistono i presupposti neanche per ritenere che nel caso di specie si sia configurato un danno futuro, ossia certo al momento del fatto illecito ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro, quindi pur sempre suscettibile di stima e valutazione immediate, o che, comunque, un pregiudizio (morale e relazionale) sia stato concretamente sofferto dai minori odierni attori.   Donde la reiezione, in parte qua, della domanda attorea.  4 - La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza. 
Pertanto, devono essere poste a carico della “ASL BA”. 
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014), facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00, dunque applicando - ai sensi dell'art. 6, comma 1 - un aumento del 10% (commisurato all'effettivo, complessivo, ammontare del decisum) sui parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000,00, tuttavia, con ### riduzione del 40% al fine di ricondurre ad equità i compensi, atteso che l'istruttoria è consistita nel solo espletamento della Ctu e in ragione della complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate nonché della natura degli scritti difensivi attorei (riduzione che, di fatto, sterilizza l'anzidetto aumento), e ### esclusione del compenso relativo alla fase introduttiva per quanto concerne il rapporto processuale tra la convenuta e l'attrice ### atteso che i procuratori di quest'ultima si sono costituiti in corso di causa, riportandosi ai precedenti scritti difensivi. 
Le spese di ### nella misura già liquidata in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta “ASL BA”. 
Infine, dev'essere revocata, a far data dal 26.5.2016, l'ammissione di ### al patrocinio a spese dello Stato (disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di ### del 24.10.2012), in quanto ### nell'ambito del presente giudizio, il ### appunto, ha nominato due difensori (gli avvocati ### e ### come da mandato in atti), in tal modo rinunciando implicitamente al beneficio al quale era stata, come visto, inizialmente ammessa. 
Va, infatti, al riguardo richiamato e ribadito il principio di diritto (costantemente e pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione) secondo cui “dal complesso delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dagli artt. 80, 82 ed 83 - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.P.R. - secondo cui l'ammissione è esclusa "se il richiedente è assistito da più di un difensore" - pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore” (cfr. Cass. n. 1736/2020). 
Ciò poiché la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto. Sotto questo profilo, la limitazione della facoltà della parte ammessa al beneficio di nominare un solo difensore appare pienamente coerente con l'esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in esame (cfr. Cass. n. 5639/2022). 
In ragione della conferma dell'ammissione di ### al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di ### del 24.10.2012, la condanna della “ASL BA” alla refusione delle spese di lite nell'ambito del rapporto processuale con ### va disposta direttamente in favore dell'#### come di recente rammentato da Corte Cost. sent. n. 64 del 19.4.2024, la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile attiene alla regola generale victus victori stabilita dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui «[i]l giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» (sentenza n. 77 del 2018). ### risponde quindi alla logica per cui l'alea del processo «grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente» (ancora sentenza n. 77 del 2018); le spese di lite, dunque, devono essere sopportate da chi ha reso necessaria l'attività del giudice. 
Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene quindi a un «rapport[o] distinto[o] e autonom[o]» (sentenza n. 109 del 2022) da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa; quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il rimettente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione.  ### della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una «effettiva decurtazione patrimoniale» attraverso un «prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (cfr. sentenza n. 128 del 2022).  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### e ### in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### e ### così provvede: 1) accoglie parzialmente le domande attoree; 2) condanna la “ASL BA” al pagamento in favore di ### e di ### in solido tra loro, della somma di € 43.260,00, già rivalutata all'attualità, oltre ### interessi al tasso legale secondo gli indici ### sulla anzidetta somma, devalutata al 26.4.2011 e rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e ### interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 43.260,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis; 3) condanna la “ASL BA” al pagamento in favore di ### della somma di € 289.414,00, già rivalutata all'attualità, oltre ### interessi al tasso legale secondo gli indici ### sulla anzidetta somma, devalutata al 6.8.2011 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e ### interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 289.414,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; 4) condanna la “ASL BA” al pagamento in favore di ### della somma di € 297.236,00, già rivalutata all'attualità, oltre ### interessi al tasso legale secondo gli indici ### sulla anzidetta somma, devalutata al 6.8.2011 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e ### interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 297.236,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio; 5) rigetta nel resto le domande attoree; 6) revoca, per le ragioni di cui in motivazione, a far data dal 26.5.2016, l'ammissione di ### al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di ### del 24.10.2012; 7) condanna la “ASL BA” alla refusione in favore di ### delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.278,54, oltre accessori di legge, per compenso professionale; 8) condanna la “ASL BA”, con riguardo al rapporto processuale con l'attore ### alla refusione in favore dell'### delle spese anticipate e prenotate a debito (dovute a titolo di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica) nonché di € 14.821,62, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale; 9) pone le spese di ### per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della “ASL BA”. 
Così deciso in ### l'8 giugno 2024 Il giudice ### 

causa n. 470/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Tarantino Gianluca

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Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 230/2024 del 18-06-2024

... di contributo unificato e marca da bollo. I convenuti, stante il comune interesse ad ottenere il rigetto della domanda, sussistendo litisconsorzio necessario, devono essere condannati alla refusione delle spese di lite in via solidale ex art. 97 c.p.c. non ostandovi la contumacia di uno di essi, valorizzato pure l'elemento soggettivo in capo a ### P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando: - accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di #### S.p.A. dell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del ### 2535 - Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al ### di ### al ###8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di ### in favore di ### con riserva del (leggi tutto)...

Proc. n. 1071/2020 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1071 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da: ### S.p.A., c.f.: ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla ### S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliata ATTORE
CONTRO ### c.f. ###, rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. ### e dall'Avv. ### presso i quali è elettivamente domiciliato CONVENUTO ### c.f.: ### CONVENUTO CONTUMACE
Materia: Revocatoria ordinaria ### Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 20.3.2024.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A. Con atto di citazione regolarmente notificato la società ### S.p.A., come rappresentata, ha premesso di essere creditrice di ### della somma di € 324.014,20 oltre accessori per essersi lo stesso costituito fideiussore del debitore principale, società ### S.r.l., della quale lo stesso convenuto è socio e fu anche amministratore, in relazione ad alcune operazioni di credito, per le quali è stato emesso dallo stesso Tribunale adito un decreto ingiuntivo. 
A seguito di inadempimenti, con comunicazione datata 29.10.2018 la banca attrice avrebbe, quindi, intimato a ### unitamente agli altri garanti, l'adempimento.  ### ha, quindi, allegato come il #### unitamente al coniuge, ebbe a trasferire a titolo gratuito al figlio convivente, ### la proprietà dell'appartamento censito al ### di ### al ###8 Part. 1140 Sub. 3 e garage ### 2 riservando in suo favore il diritto di abitazione vitalizio. 
Ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. l'attore ha quindi concluso domandando pronunziarsi l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di disposizione sopra descritto. 
B. Si è costituito in giudizio il solo ### Questi ha, in sostanza, dedotto come: - al tempo dell'atto oggetto di revocatoria, la fideiussione fosse nulla o inefficace in quanto riproduttiva dello schema ### da considerarsi atto a valle di una intesa anticoncorrenziale vietata, per come accertato dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005; - detto atto fosse stato compiuto in adempimento di un obbligo assunto in sede di accordi di separazione, omologati con decreto n. 3866/2019 del 23.7.2019. 
Il convenuto in questione ha, quindi, domandato il rigetto dell'avversa domanda e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.  1.a. Come noto, il codice civile del 1942 ha ricomposto ad unità l'azione revocatoria pauliana, cui il codice del 1865 aveva data frammentaria disciplina, dando luogo pure a dubbi circa natura ed effetti.   La collocazione topografica degli artt. 2901-2904 c.c. vale a porre in evidenza come l'azione revocatoria sia un istituto rimediale, la cui funzione si risolve nella conservazione della garanzia patrimoniale generica che la legge (art. 2740 c.c.) assicura al creditore. Pur condividendo, quindi, la medesima finalità dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e del sequestro conservativo (artt. 2905 e 2906 c.c.; art. 671 c.p.c.), l'azione revocatoria si distingue per il modo specifico in cui lo scopo viene assicurato che, a sua volta, trova delineata la sua essenza dall'atto di disposizione contro il quale è rivolto.  ### surrogatoria ha, infatti, per fine evitare il pregiudizio che alla garanzia patrimoniale potrebbe arrecare l'ingiustificata inerzia del debitore consentendo, perciò, al creditore di sostituirsi a lui entro certi limiti. Il sequestro conservativo vale a scongiurare ex ante che nei riguardi del creditore sequestrante producano effetti pregiudizievoli gli atti di disposizione o sottrazione che si abbia fondato motivo di ritenere che il debitore stia per compiere.  ### revocatoria tende ad assicurare che atti di disposizione già compiuti non rechino pregiudizio al creditore che la esercita: minimo mezzo giuridico per perseguire tale finalità è quello di far conseguire all'accoglimento della domanda effetti di accertamento costitutivo in termini di inefficacia relativa dell'atto medesimo. Così, passata in cosa giudicata la sentenza di accoglimento, il creditore potrà esercitare l'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto come ancora facenti parti del patrimonio del suo debitore, pur se essi siano nella titolarità d'altri che subiranno, quindi, l'esecuzione quali terzi proprietari (art. 602 c.c.): si tratterà, insomma, di una responsabilità patrimoniale senza debito. 
Per raggiungere tale finalità, quindi, non si ha bisogno di ricorrere alla categoria della nullità poiché: - la c.d. “frode ai creditori” è cosa ben diversa dalla frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. in quanto il risultato materiale (es.: trasferimento di proprietà) che si compie con l'atto dispositivo non è, in sé considerato, vietato da norme imperative - il movente che sta alla base dell'atto di disposizione revocato quasi mai si traduce in un motivo illecito, comune ad entrambe le parti, rilevante ai sensi dell'art. 1345 c.c. Invero, ai fini dell'azione revocatoria, neppure si richiede in genere il dolo specifico, rilevante solo in relazione agli atti compiuti anteriormente al sorgere del credito (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092).  1.b. La tutela fornita dall'azione revocatoria è, poi, assicurata a tutti i creditori, in essi inclusi quelli condizionali (per i quali si l'esperimento dell'azione è atto conservativo a tutela dell'aspettativa di diritto pendente la condizione) e quelli a termine, così essendo svincolato il suo esercizio dalla liquidità ed esigibilità del credito (Cass. Sez. 4, 3.6.2020, Ord. 10522). 
Peraltro nella nozione di credito eventuale, abilitante l'esercizio dell'azione revocatoria, vi è stato pure incluso il credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - evidenziandosi altresì come in tali ipotesi non sussista neppure il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che imporrebbe la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. atteso che la separata decisione non condurrebbe a contrasto pratico di giudicati (Cass. SS.UU., 18.5.2004, n. 9440).  ### che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia (Cass. Sez. 3, 14.9.2007, Ord. 19289). Il che è, del resto, coerente con la funzione dell'azione revocatoria che tende unicamente a riaffermare la garanzia patrimoniale generica e con la previsione di un termine ridotto per il suo esercizio (art. 2903 c.c.).  1.c. In ogni caso, il credito deve essere anteriore rispetto all'atto dispositivo e tale anteriorità si valuta con riferimento al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. Sez. 3, 18.8.2011, n. 17356). Così, con riferimento al credito litigioso, per stabilire l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione del patrimonio, occorre fare riferimento alla data del negozio, ove si credito di fonte negoziale o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Sez. 3, 10.6.2020, n. 11121).  1.c. Presupposto oggettivo imprescindibile dell'azione è l'eventus damni, il quale deve essere inteso non già quale valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità o maggiore difficoltà della futura esecuzione sui beni del debitore ( Sez. 3, 29.9.2021, Ord. 26310). A tal proposito deve compiersi una analisi della consistenza patrimoniale pre e post atto non tanto in base a criteri quantitativi, ma piuttosto qualitativi: così, pure l'alienazione di un immobile a giusto prezzo o anche a un prezzo più elevato del valore di mercato è atto pregiudizievole poiché provoca la fuoriuscita dal patrimonio del debitore di un bene utilmente aggredibile ed il suo rimpiazzo con altro bene (denaro o crediti) che si prestano ad essere facilmente dispersi o occultati, con maggiori incertezze o difficoltà per l'azione esecutiva (Cass. Sez. 3, 14.7.2023, Ord. 20232).  1.d. Chiaramente, viste le finalità dell'azione, sono oggetto di possibile revocatoria i soli atti di disposizione a contenuto patrimoniale. Peraltro deve trattarsi di atti inter vivos, atteso che le ragioni dei creditori del de cuius sono tutelate con altri mezzi quali la separatio bonorum (artt. 512 ss. c.c.) Sono esclusi dall'azione revocatoria tutti gli atti che costituiscono adempimento di un debito scaduto (art. 2901, co. 3 c.c.) trattandosi di atto dovuto. Detta esclusione assume particolare importanza nelle ipotesi di rapporti tra contratto preliminare e definitivo o, in genere, in tutte le ipotesi di c.d. “pagamento traslativo”. Il contratto preliminare, in quanto privo di effetti traslativi, non rientra nella tassonomia degli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., ma (è ammesso) che la revocatoria investa il contratto definitivo, anche se atto compiuto in adempimento di un obbligo preesistente con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato al momento del definitivo (Cass. Sez. 3, 12.6.2018, Ord. 15215) mentre gli stati soggettivi rilevanti devono essere valutati al momento della stipulazione del contratto preliminare poiché è in quel momento che si forma la volontà di disporre, sebbene l'effetto non sia ancora prodotto (Cass. Sez. 3, 18.2.2020, n. 4010).  1.e. Quanto agli stati soggettivi rilevanti, la legge distingue a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ed a seconda che esso sia compiuto a titolo gratuito o oneroso. 
Il quadro complessivo che ne deriva può essere così descritto: - non può mai mancare il consilium fraudis del debitore disponente. Tale requisito va inteso in termini di scientia damni, cioè di mera consapevolezza (dolo generico quale coscienza e volontà sub specie di dolo diretto, volendo attingere alle nozioni penalistiche) di recare pregiudizio alle ragioni del creditore in caso di atti posteriori al sorgere del credito mentre va declinato in termini di dolo specifico per gli atti anteriori nel senso che l'atto deve essere stipulato al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditori (Cass. Sez. 3, 7.6.2023, Ord. 16092); - se l'atto è a titolo oneroso si richiede, a tutela del sacrificio sopportato dal terzo, che anche questi condivida la coscienza del suddetto pregiudizio o che, in caso di atto anteriore, abbia partecipato alla dolosa preordinazione anche da parte sua. Nulla si richiede in caso di atti a titolo gratuito posto che la tutela del creditore è sempre prevalente atteso che colui che certat de damno vitando è favorito rispetto a chi, invece, certat de lucro captando; Quanto alla natura onerosa o gratuita dell'atto si precisa che l'onerosità vada intesa in termini di sacrificio reciproco e non già di sinallagmaticità, potendo esistere contratti onerosi che però non sono a prestazioni corrispettive (si pensi al contratto di società). La gratuità, invece, è un minus rispetto alla liberalità potendo aversi atti gratuiti (es.: rinuncia, comodato …) che non sono liberalità poiché non accrescono il patrimonio altrui. Rispetto alle garanzie la onerosità o la gratuità deriva dalla contestualità o meno in relazione al sorgere del debito (art. 2901, co. 2 c.c.).  2. Nel caso di specie, ### si costituì, assieme ad altri e con separati atti, garante delle obbligazione assunte dal debitore principale ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A. con contratti di fideiussione specifiche negli anni 2015 e 2017.   Per il recupero del credito l'attore ha proposto ricorso per in ingiunzione, ottenendone l'accoglimento (decreto ingiuntivo n. 67/2020) e i debitori hanno proposto opposizione (proc. 411/2020).   In ragione di quanto argomentato al punto 1.b. la tutela dell'attore non è precluso dalla natura litigiosa del credito, né sussistono ragioni di sospensione del presente giudizio.   Si evidenzia come il convenuto costituito abbia affidato, in sostanza, le proprie difese alla dedotta nullità delle fideiussioni perché stipulate in conformità dello schema ### attuativo a valle di una intesa anticoncorrenziale, accertata dalla ### d'### con la decisione n. 55/2005.   In astratto - e per quanto in questa sede necessario - va osservato come le fideiussioni rilasciate da ### fossero anzitutto specifiche, del che non rileva quanto dedotto dal convenuto atteso che: - l'anticoncorrenzialità risulta riferita solamente a fideiussioni omnibus; - l'arco temporale in relazione al quale alla decisione di ### d'### può riconoscersi attitudine probatoria elevata circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale va circoscritto a quello coevo alla istruttoria amministrativa (2005) mentre nel caso di specie le fideiussioni risultano stipulate a distanza di un decennio; - l'eventuale nullità sarebbe di regolare parziale, dunque limitata alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SS.UU. 30.12.2021, n. 41994). 
Alla stregua di quanto evidenziato va, quindi, certamente riconosciuta all'attore la qualità di creditore nel senso richiesto dall'art. 2901 3. Passando all'atto oggetto di revocatoria, dall'esame della copia dell'atto pubblico ### 2535 - Racc.  1909 a rogito del ### (doc. 10 fascicolo attore) si evince come ### in data ###, avesse provveduto a trasferire il diritto di proprietà per la quota di un mezzo (l'altro mezzo venne trasferito dal coniuge in regime di separazione dei beni) in favore del figlio, ### sull'appartamento censito al ### di ### al ###8 Part. 1140 Sub. e sul garage pertinenziale ### 2, riservando in suo favore il diritto di abitazione vitalizio.   Tale atto venne stipulato, come da apposita expressio causae, in adempimento del relativo obbligo, assunto con le condizioni di separazione personale dei coniugi, omologate con decreto del Tribunale di ### emesso il ###.  4. Deve, anzitutto, rilevarsi come l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientri nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (anche fallimentare) non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (Cass. Sez. 3, 15.4.2019, Ord. 10443).   ### di trasferimento in questione, stante la scissione tra titulus e modus adquirendi deve essere inteso quale pagamento traslativo, così applicandosi i principi compendiati al punto 1.d.  5. Sussiste certamente l'eventus damni, come descritto al punto 1.c. in quanto detto atto traslativo ha avuto per effetto l'alterazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore posto che ha procurato la fuoriuscita dallo stesso della quota di proprietà sui beni immobili predetti, mantenendovi solo il diritto di abitazione, dunque un diritto personale, come tale inespropriabile e quindi impignorabile. Ne deriva, quindi, oggettivamente una maggiore difficoltà ed incertezza nella possibile realizzazione del credito dell'attore.   A tal riguardo si precisa come in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. Sez. 2, 3.2.2015, n. 1902). Tale onere risulta inadempiuto nel caso di specie e, perciò, i convenuti debbono sopportarne le conseguenze negative.   Peraltro si osserva come, in caso di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni deve essere compiuta in relazione a ciascuno dei debitori (Cass. Sez. 3, 5.9.2023, Ord. 25883) cosicché è irrilevante l'esame della situazione patrimoniale degli altri condebitori.  6. ### di trasferire venne assunto, divenendo efficace con l'omologazione, in epoca successiva alla stipula dei contratti di fideiussione, del che in negozio di disposizione è certamente posteriore. ### compiuto ha, poi, certamente natura gratuita in quanto il beneficiario non ha sopportato alcun sacrificio per ottenere l'incremento patrimoniale conseguito. Si evidenzia come la prassi conosca ampiamente fenomeni di trasferimento di cespiti patrimoniali in favore dei figli, tanto minori che maggiorenni non autosufficienti, nell'ambito dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili. Si tratta di accordi atipici, ritenuti possibili e leciti dal tenore dell'art. 337, co. 4 c.c. e dell'art. 1322 c.c., che trovano limite nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni all'interesse morale e materiale della prole (Cass. Sez. 1, 11.1.2022, n. 663). Tali accordi, pur avendo una causa solutorio-compensativa e non donativa (Cass. Sez. 2, 23.9.2013, n. 21736) hanno natura gratuita poiché lasciano impregiudicato il credito del figlio ove l'attribuzione si rilevi insufficiente, cosicché sono suscettibili di revocatoria in base alle norme che regolano gli atti a titolo gratuito (Cass. Sez. 1, 12.4.2006, n. 8516).   La scientia damni deve essere, perciò verificata esclusivamente con riguardo alla persona di ### Sul punto si osserva come con intimazione datata 29.10.2018, ricevuta da tale convenuto a mani proprie il ### (v. doc. 9 fascicolo parte attrice), ### S.p.A.  avesse già avanzato richiesta di pagamento al fideiussore che, quindi, ha potuto avere contezza dell'attualità del proprio debito. Ragion per cui, al momento dell'assunzione dell'obbligazione di trasferimento gratuito del diritto sui beni, egli aveva coscienza che con l'esecuzione di tale atto obbligazione avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.   Ad abundantiam si evidenzia, in ogni caso, come in via presuntiva, tenuto conto: - dei rapporti tra i coniugi e del rapporto di filiazione nonché dell'età di ### al tempo dell'atto; - della loro convivenza come denotata dal certificato di stato di famiglia prodotto dall'attore (doc. 17) nonché come risultante dall'atto pubblico per stessa dichiarazione dei comparenti; per comune esperienza, si debba ritenere che tutti fossero a conoscenza dell'esistenza delle ragioni di credito dell'attore e, di conseguenza, dell'eventus damni che il citato trasferimento avrebbe prodotto.  7. La domanda dell'attore, per quanto, sopra argomentato deve essere accolta. 
Si precisa come, a mezzo dell'atto revocando, il disponente abbia trasferito al figlio la proprietà riservandosi il diritto d'abitazione vitalizio. Sul punto va rilevato come, nel caso di alienazione con riserva - espressamente prevista nel caso di donazione con riserva d'usufrutto (art. 796 c.c.) - siano state prospettate una pluralità di spiegazioni. Una prima ricostruzione, partendo dall'assunto per cui l'alienante non potrebbe costituire nello stesso momento in cui dispone il diritto limitato poiché sarebbe, sia pur per un istante, titolare dei due diritti senza alcuna utilità pratica né potrebbe concepirsi la proprietà come un fascio di più diritti, ha inteso ravvisare un primo trasferimento della piena proprietà e un contestuale attribuzione, a parti inverti, del diritto minore (tesi del c.d. “doppio negozio”). Una seconda ricostruzione ha scorto nel fenomeno la scomposizione del diritto ad opera del disponente che, quindi, ben potrebbe trasferire solamente una parte del diritto di proprietà, dunque nuda perché privata delle facoltà di godimento incluse nel diritto di abitazione, del quale rimarrebbe titolare (teoria del c.d. “negozio unitario”). 
Piuttosto, muovendo dal disposto dell'art. 790 c.c., per mezzo della riserva il disponente conserva il potere di disporre efficacemente di quanto attribuito, in nome e per conto proprio, del che la riserva in ogni caso non implica una ritrasferimento ad opera dell'avente causa ma piuttosto un effetto risolutivo o limitativo per effetto del suo esercizio. Tale ricostruzione ben ricalca pure la natura del diritto che è oggetto del negozio: il diritto oggetto di riserva è un diritto nuovo e non “parte staccata” della proprietà, atteso che l'acquisto è a titolo derivativo-costitutivo. Del resto, a ritenere che possa procedersi allo stralcio del diritto minore quando si è ancora titolari del diritto di proprietà significherebbe negare portata pratica alla stessa norma in materia di riserva d'usufrutto, che sarebbe dunque superflua. 
Nel caso di specie, quindi, si è avuto trasferimento della piena proprietà e contestuale esercizio della riserva, del che l'inefficacia dell'atto complessivamente considerato consentirebbe al creditore di sottoporre ad esecuzione la piena proprietà facente capo a ### come ancora appartenente della garanzia patrimoniale del proprio debitore. Del resto, si evidenzia come l'eventus damni sia ulteriormente potenziato proprio dalla esistenza del diritto di abitazione, del che l'operazione quanto agli affetti ed alla inefficacia va intesa in maniera unitaria.  8.Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per fare deroga ai sensi dell'art. 92 c.p.c. a tale ordinario criterio. Esse sono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M.  55/2014 ss.mm.ii. ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria per la quale sono stabilite al valore minimo, stante la mancata assunzione di prove costituende. Lo scaglione di valore è determinato in base al credito a tutela del quale l'azione è proposta (Cass. Sez. 3, 13.2.2020, Ord.  3697). E' altresì dovuto il rimborso della somma corrisposta a titolo di contributo unificato e marca da bollo. 
I convenuti, stante il comune interesse ad ottenere il rigetto della domanda, sussistendo litisconsorzio necessario, devono essere condannati alla refusione delle spese di lite in via solidale ex art. 97 c.p.c.  non ostandovi la contumacia di uno di essi, valorizzato pure l'elemento soggettivo in capo a ### P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunciando: - accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di #### S.p.A. dell'atto pubblico del 13.9.2019 a rogito del ### 2535 - Racc. 1909 limitatamente al trasferimento del diritto di proprietà per la quota di un mezzo sui beni censiti al ### di ### al ###8 Part. 1140 Sub. 2 e 3 da parte di ### in favore di ### con riserva del diritto di abitazione vitalizio in favore del primo; - condanna ### e ### in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di ### S.p.A., che si liquidano in € 17.252,00 per onorari oltre spese generali (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) ed € 1.241,00 per esborsi.  ### 18 giugno 2024.   

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 1071/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Zaffora Alessio, Lepidi Paolo

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 521/2024 del 18-06-2024

... del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese per citazione testimoni); - pone integralmente a carico del ### 1 ### le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa. ### 18/06/2024 Il giudice (dott. ### (leggi tutto)...

R.G. 613/2022 TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE VERBALE DEL### DEL 18/06/2024 All'udienza del 18/06/2024, dinanzi al giudice dott. ### è presente per la parte attrice l'avv. ### assistito ai fini della pratica forense dalla dott.ssa ####. ### si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti e insiste per il relativo accoglimento. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio. 
R.G. 613/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. ### all'udienza del 18/06/2024, all'esito della camera di consiglio (ore 16:25), ha pronunciato - dando lettura (in assenza del difensore di parte attrice, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 613 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del Tribunale di Terni, vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat #######, Via del ### n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione - attrice E ### 1 ### (C.F. ###), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 49, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuto ### danno cagionato da cosa in custodia ### delle parti: - ###. ### per l'attrice: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causale di cui alla narrativa, dichiarare il #### 1 di ####, sito in #### alla Via del ### 1, in persona dell'amministratore condominiale pro-tempore #### srl, unico responsabile del sinistro de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla istante a causa del sinistro verificatosi in data 11 dicembre 2020, danni tutti che si quantificano nell'importo complessivo di € 72.094,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. Con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo”.  - ###. ### per il convenuto: “### l'###mo Tribunale adìto, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata.  ### di spese”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio il ### 1 ### invocando la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'evento avvenuto alle ore 10:30 circa del 11/12/2020 in ####, #### Via della ### quando, mentre camminava nel piazzale retrostante il ### (e di proprietà del medesimo) in prossimità dell'ingresso della galleria antistante il supermercato ### era inciampata con il piede destro nel profilo di una grata metallica posta in terra (grata che presentava un dislivello rialzato di pochi centimetri, non visibile né percepibile con l'ordinaria diligenza), perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente in terra. ### chiedeva la condanna del ### convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della caduta, avuto riguardo sia al danno non patrimoniale (sotto forma di danno biologico per le lesioni medicalmente accertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il ### dell'### di ### nonché di danno morale ed esistenziale adeguatamente personalizzato), quantificato nell'importo complessivo di € 71.322,00, sia al danno patrimoniale per le spese mediche sostenute pari ad € 752,00.  ### convenuto si costituiva con comparsa depositata in data ###, eccependo la sussistenza del caso fortuito, poiché il luogo - ben illuminato e perfettamente conosciuto dall'attrice, che abitava a poche centinaia di metri di distanza - non presentava alcuna insidia, e la caduta era verosimilmente da ascriversi ad una distrazione della stessa attrice. ### contestava altresì la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni allegate e l'evento oggetto di causa, nonché l'avversa quantificazione dei danni non patrimoniali (avuto riguardo sia all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano - anziché di quelle del Tribunale di ### - per la liquidazione del danno biologico, sia alla richiesta di un'autonoma liquidazione del danno morale e di una personalizzazione in aumento per la componente dinamico-relazionale) e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea. 
All'esito della prima udienza e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. una proposta conciliativa, accettata però soltanto dalla parte attrice. 
Al termine della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'udienza del 18/06/2024 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si ritirava in camera di consiglio. 
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. 
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata, che agisca a norma dell'art. 2051 cod. civ., è solo tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, prova che consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, da raggiungersi anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo rispetto alla custodia del bene (v.  11060/2024, in cui si ribadisce altresì che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito previsto dall'art. 2051 c.c., essendo frutto di un'interpretazione giurisprudenziale da ritenersi ormai del tutto superata). 
Nel caso in esame, la dinamica della caduta risulta pienamente confermata dalla deposizione testimoniale dell'unico testimone oculare ### (v. il verbale dell'udienza del 12/09/2023, nella quale è stato sentito anche ### ossia il titolare del supermercato che, richiamato da alcuni avventori, ha poi rinvenuto l'attrice ancora in terra sul posto), e, del resto, stante l'insidia rappresentata dal dislivello creato dal lievissimo rialzamento della grata, il fatto stesso che l'attrice sia stata trovata riversa in terra proprio davanti alla grata avrebbe consentito - anche in assenza di testimoni oculari - di ritenere raggiunta in via presuntiva la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (v.  sul tema Cass. 2595/2023 e Cass. 9140/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Ancona 18 gennaio 2023 e ### Genova 19 febbraio 2021). 
A fronte di ciò, era onere di parte convenuta allegare specificamente e provare la sussistenza di una condotta colposa dell'attrice tale da integrare il caso fortuito, laddove il ### si è invece limitato ad evidenziare che l'attrice era una frequentatrice abituale del posto (circostanza che non può valere da sola, di per sé, a far presumere la conoscenza dell'insidia e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento, vieppiù nel caso in cui non sia adeguatamente dedotto e provato che l'insidia esistesse in loco già da lungo tempo: v. Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Napoli 16 marzo 2023, ### Aosta 14 gennaio 2022 e ### Teramo 18 ottobre 2021) e ad affermare che il dislivello non sarebbe stato pericoloso in quanto agevolmente visibile (il che appare evidentemente smentito dalle fotografie allegate all'atto di citazione, non contestate in modo sufficientemente specifico dalla parte convenuta con riferimento alla loro esatta corrispondenza con lo stato del luogo al momento della caduta oggetto di causa, dalle quali si evince l'insidiosità del dislivello, non immediatamente percepibile pur con l'illuminazione diurna; oltre che dalle dichiarazioni del titolare del supermercato, il quale ha riferito di aver segnalato all'amministratore del ### la pericolosità della situazione). 
Per quel che concerne l'entità delle lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico (confermando espressamente anche la piena compatibilità di tali lesioni con la dinamica dell'evento: sulla possibilità di valutare anche tale elemento istruttorio ai fini del raggiungimento della prova del nesso causale, sulla base di un giudizio di preponderanza dell'evidenza, v. ex multis Cass. 15442/2023 e Cass. 13478/2019), ha quantificato le stesse nella seguente misura: 60 giorni di inabilità temporanea assoluta; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 12%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il consulente di parte attrice non ha svolto alcuna osservazione e quello di parte convenuta ha espressamente dichiarato di condividere in pieno le conclusioni raggiunte dal c.t.u.. 
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va effettuata applicando le tabelle elaborate dal ### di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014), in base ai valori medi di cui alle predette tabelle (inclusivi della componente relativa al danno “da sofferenza soggettiva interiore”, adeguatamente allegato e da ritenersi senz'altro provato, sia pure per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni - senz'altro dolorose - subite dall'attrice, nonché alla sofferenza connessa alla sottoposizione ad un intervento chirurgico e al conseguente iter riabilitativo v. sul punto Cass. 25164/2020), in assenza di valide ragioni di personalizzazione in aumento o in diminuzione (tali non essendo le circostanze dedotte nell'atto introduttivo e articolate nei capitoli 14 e 15 di cui alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., che non configurano, evidentemente, quelle “circostanze specifiche ed eccezionali” idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età: v. sul punto Cass. 21630/2023 e Cass. 10912/2018). 
Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 8.167,50 per l'invalidità temporanea; € 24.121,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 73 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012). 
Il danno patrimoniale subito dall'attrice va liquidato nell'importo di € 752,00, in base alle spese mediche documentate reputabili - secondo la condivisibile (e non specificamente contestata dai c.t.p.) valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio - come congrue e causalmente connesse all'evento lesivo oggetto di causa. 
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il ### convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) € 32.288,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 11/12/2020 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v.  2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) € 752,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., ###/2022) e sono quindi liquidate a carico dal ### convenuto come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M.  55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in ragione del decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di ### Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità ### della controversia. 
Per la medesima ragione ###, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico del ### convenuto, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di entrambe le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### nei confronti del ### 1 ### ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: - accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del #### 1 ### per l'evento oggetto di causa, condanna il medesimo ### al pagamento in favore di ### delle seguenti somme: a) € 32.288,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 11/12/2020 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) € 752,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate; - condanna il ### 1 ### alla rifusione in favore di ### delle spese processuali, che liquida in € 8.152,00 (di cui € 536,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 558,10 per le spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese per citazione testimoni); - pone integralmente a carico del ### 1 ### le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa.  ### 18/06/2024 

Il giudice
(dott. ###


causa n. 613/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nastri Alessandro

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