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Tribunale di Paola, Sentenza n. 348/2024 del 03-05-2024

... quest'ultimo, cui sono seguite diverse trattative di bonario componimento, mai definite. Pertanto, a scopo cautelativo, si è visto costretto a revocare le procure speciali conferite, onde impedire ulteriori comportamenti pregiudizievoli nei propri confronti. Propone, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la refusione delle spese già sostenute, nonché il pagamento, anche futuro, di ogni obbligazione pecuniaria propter rem, ovvero di tributi, tasse, imposte, sanzioni e/o oneri di qualsivoglia specie, già liquidati e/o liquidandi con riferimento alle unità immobiliari oggetto di causa, nei limiti di € 26.000,00. Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 26/05/1995 e dichiararsi l'intervenuto trasferimento ex tunc in capo a ### dei relativi immobili in essa descritti, con conseguente ordine di trascrizione al competente conservatore, nonché l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale. 1.3. Il procedimento non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 2. La domanda (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 675/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ### sezione ### civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 675/2019 vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. ##### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### BENINI; ###: ### delle parti: come in atti ### E ### 1. ### ha proposto domanda al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata con la quale è stata trasferita la proprietà degli immobili siti in ### località ### e identificati al N.C.E.U. Fg. 7, P.lla 391, sub 19; Fg. 7, P.lla 391, sub 22; Fg. 7, P.lla 409, sub 2; Fg. 7, P.lla 409, sub 1.  1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce di aver acquistato la piena proprietà degli immobili da ### con scrittura privata di vendita non autenticata del 26/05/1995, ove parte venditrice ha dichiarato che l'immobile ivi indicato con la lettera A) gli è pervenuto per il tramite di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di ### nella procedura fallimentare n. 1/1985, ivi registrato in data ### e trascritto in ### il successivo 18/08/1994, mentre gli immobili indicati con la lettera B) sono stati acquistati dalla fallita con compromesso di vendita, mai tramutato in atto pubblico. In relazione a questi ultimi pendeva istanza volta ad ottenere il decreto di trasferimento del bene. Riferisce altresì che il prezzo della vendita è stato determinato in lire 50 milioni e che prima della vendita stessa ha versato lire 2 milioni a titolo di spese condominiali, rilasciando anche effetti cambiari e assumendo l'onere di provvedere al pagamento delle spese inerenti all'atto pubblico successivo al decreto di trasferimento, per il tramite di procura speciale notarile rilasciata in suo favore dal ### Deduce, infine, che nell'anno 2010 la curatela del fallimento ### quale promissario venditore e ### quale promissario acquirente hanno definito i termini della transazione in ordine agli immobili siti nel fabbricato "### 6" [nella scrittura indicati con la lettera B] e che, in data ###, in ### dinanzi al notaio dott. ### il ### ha rilasciato in suo favore delle procure speciali per la vendita di questi. Riferisce che, tuttavia, non sono stati ancora stipulati gli atti pubblici in ordine a tutti gli immobili acquistati con la scrittura privata del 26/05/1995 e che, da allora, ha posseduto gli immobili in maniera pacifica, ininterrotta ed indisturbata, ritenendosi l'unico proprietario. Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata con la quale è stata trasferita la proprietà degli immobili siti in ### e identificati al N.C.E.U. Fg. 7, P.lla 391, sub 19; Fg. 7, P.lla 391, sub 22; Fg. 7, P.lla 409, sub 2; Fg. 7, P.lla 409, sub 1. In subordine, accertarsi la proprietà esclusiva in suo favore degli immobili; in via gradata, condannarsi parte convenuta alla restituzione di quanto versato in occasione della sottoscrizione della scrittura privata, nonché di tutte le spese successive sostenute, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale.  1.2. ### deduce di non aver mai confutato la volontà traslativa del negozio e che lo stesso si sarebbe dovuto perfezionare mediante la stipula di successivi rogiti notarili, anche in virtù delle apposite procure speciali rilasciate in favore di ### Riferisce che, tuttavia, contrariamente agli impegni assunti, quest'ultimo non ha provveduto all'incombente, ma ha continuato a godere degli immobili, anche con concessione degli stessi in locazione a terzi. Deduce, quindi, di essersi accorto della mancata trascrizione della compravendita solo a seguito della ricezione degli avvisi di accertamento per il mancato pagamento ### Riferisce, altresì, di aver ricevuto sollecito di pagamento dall'amministratore del condominio ove sono allocati gli immobili compravenduti, e di avere appreso in quella occasione del mancato pagamento anche delle quote condominiali per € 9.960,73 (alla data della domanda), aumentate poi a € 12.899,96, in sede di precisazione della domanda, avvenuta con memoria depositata in data ###. 
Assume, infine, di aver reso edotto l'attore sia delle pretese creditorie del ### sia della propria disponibilità a formalizzare gli atti pubblici con contestuale pagamento di ogni onere propter rem nelle more maturato ed illegittimamente imputato a quest'ultimo, cui sono seguite diverse trattative di bonario componimento, mai definite. Pertanto, a scopo cautelativo, si è visto costretto a revocare le procure speciali conferite, onde impedire ulteriori comportamenti pregiudizievoli nei propri confronti. Propone, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la refusione delle spese già sostenute, nonché il pagamento, anche futuro, di ogni obbligazione pecuniaria propter rem, ovvero di tributi, tasse, imposte, sanzioni e/o oneri di qualsivoglia specie, già liquidati e/o liquidandi con riferimento alle unità immobiliari oggetto di causa, nei limiti di € 26.000,00. Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 26/05/1995 e dichiararsi l'intervenuto trasferimento ex tunc in capo a ### dei relativi immobili in essa descritti, con conseguente ordine di trascrizione al competente conservatore, nonché l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.  1.3. Il procedimento non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  2. La domanda principale e quella riconvenzionale sono fondate e meritano accoglimento.  2.1. Le sottoscrizioni della scrittura privata del 26/05/1995 intervenuta tra ### e ### con la quale sono stati venduti i beni ivi indicati e per come saranno compiutamente descritti nel presente atto, sono autentiche, perché riconosciute come vere e autentiche dalle parti contraenti. La scrittura prevede la vendita dei beni così descritti: «A) in ### località ### appartamento al piano secondo, scala B, interno 17, composto da due vani e bagno, con due terrazzini a livello e con annesso ripostiglio, contraddistinto con l'interno 1 della scala B, facente parte del fabbricato denominato “### 4”», rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 391, sub 19 ### e sub 22 ### e: «B) in ### località ### due appartamenti al 3° piano, interni 16 e 17, composti rispettivamente di due vani ed accessori e di tre vani ed accessori, facenti parte del fabbricato denominato “### 6”», rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 409, subalterni nn. 1 (appartamento di due vani e accessori) e 2 (appartamento di tre vani ed accessori). Dall'interpretazione della scrittura del 26/05/1995 e tenuto conto delle dichiarazioni di conferma rese dalle parti nei propri scritti difensivi e anche del contegno successivo alla stipula, rappresentato dal contestuale rilascio da parte del venditore della procura notarile all'acquirente per la vendita del bene descritto con la lettera A) e dal rilascio in data ### di analoghe procure notarili relative agli immobili indicati con la lettera B), si desume che tra le parti è intervenuta una vendita ### dei suddetti beni, la prima con effetti traslativi immediati e la seconda con effetti traslativi subordinati al verificarsi della condizione dell'acquisto di questi in capo al ### medesimo, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1478, co. 2, cod. civ., con effetto a far data dal definitivo acquisto in capo al ### della proprietà dei beni indicati. Le procure notarili avevano il solo fine di consentire la riproduzione in forma pubblica delle vendite già avvenute, secondo le descritte modalità. Non vi è contestazione tra le parti in ordine alla definitività della vendita, al punto che lo stesso attore, oltre ad assumere espressamente che “attraverso la scrittura del 26.05.1995, le parti hanno espresso la chiara volontà di stipulare un contratto definitivo di compravendita” (cfr. atto di citazione, pag. 5), in via subordinata, chiede accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione sui beni in questioni, per aver esercitato su questi, sin dal 26.05.1995, il possesso animo domini.  2.2. Anche la domanda riconvenzionale deve essere accolta, sebbene limitatamente alle somme sin qui accertate e non pro futuro.  ### in riconvenzione assume l'illiceità della condotta del convenuto per violazione del dovere di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), dal momento che questi, pur avendo la possibilità di “perfezionare” i trasferimenti mediante atto pubblico sin dal 1995, quanto all'appartamento e al locale deposito situato nel fabbricato “### 4”, e dal 2010, quanto agli appartamenti situati nel fabbricato denominato “### 6” e indicati nella scrittura con la lettera B), non vi ha provveduto, lasciando gli stessi nella titolarità formale del precedente proprietario, così gravandolo degli obblighi tributari e condominiali ad esso relativi. 
Ritiene questo Tribunale che il richiamo alle disposizioni in questione non sia del tutto appropriato, perché queste concernono il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle prestazioni cui le parti si sono rispettivamente obbligate. Il contratto del 26/05/1995 è riconducibile allo schema negoziale della vendita e le prestazioni e obbligazioni reciprocamente assunte con quell'atto concernono il trasferimento del diritto di proprietà (istantanea e/o futura), da una parte, e il pagamento del prezzo convenuto, dall'altra. Tali prestazioni sono state assolte dalle parti, onde quel contratto ha esaurito i suoi effetti giuridici. Pertanto, né dalla scrittura in sé né dalle disposizioni evocate è predicabile l'esistenza di un obbligo dell'acquirente di tenere indenne il precedente proprietario e (ancora attuale) intestatario formale dei suddetti beni immobili per il pagamento delle imposte comunali e gli oneri condominiali maturati e maturandi, fintantoché non sia effettuato il cambio di intestazione degli immobili. 
La domanda va, piuttosto, riqualificata come azione di risarcimento dei danni, dal momento che l'attore (in riconvenzione) si duole del fatto che il convenuto, pur essendo divenuto proprietario dei beni rispettivamente dal 1995 (quanto agli immobili situati nel fabbricato “### 4”) e dal 2010 (quanto agli immobili situati nel fabbricato “### 6”) e pur avendo goduto di questi sin dal 1995, ha omesso di effettuare il loro trasferimento nonostante il possesso delle procure notarili a vendere, lasciando che i costi rimanessero in capo al precedente proprietario, rimasto ancora intestatario formale dei beni. La consapevolezza dell'esistenza di tali debiti la si desume dal fatto che il signor ### è proprietario di altri immobili nello stesso condominio (dato desunto dalle ispezioni ipotecarie depositate da parte ###, onde è stato senz'altro destinatario, in proprio, sia di richieste di pagamento degli oneri condominiali sia di richieste di pagamento dei tributi comunali, ove non vi abbia spontaneamente provveduto. Una tale condotta integra indubbiamente un comportamento illecito, idoneo a provocare un danno ingiusto, perché in contrasto con il dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione, che impone a tutti i consociati di adempiere a quei doveri di solidarietà sociale ed economica richiesti dall'appartenenza alla Repubblica, tra cui indubbiamente va annoverato anche il dovere di buona fede e correttezza nella conduzione degli affari, di modo tale da non arrecare pregiudizio alla sfera giuridica e patrimoniale altrui, e dal generale divieto del neminem laedere, che risulta consacrato nella previsione dell'art. 2043 cod. civ. Con la ### omissione del trasferimento ### dei beni già in sua proprietà per effetto della menzionata scrittura privata del 1995, ### ha arrecato un pregiudizio nella sfera patrimoniale di ### determinando (o comunque sia non impedendo) l'insorgenza di obbligazioni in capo al precedente proprietario e venditore, alle quali questi non può sottrarsi, perché si tratta di debiti ricollegabili alla mera titolarità formale e catastale dei beni in questione e di cui egli avrebbe dovuto farsi carico sin dall'origine, perché proprietario effettivo dei beni cui queste si riferiscono. 
Ne consegue che ### deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale sin qui subito da ### che si liquida in € 17.062,42, corrispondente alle somme che ha dovuto pagare al Comune di ### a titolo di IMU anni 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018, per complessivi € 4168,01 ed agli oneri condominiali di € 12.899,96 che risultano a questi addebitati fino alla data del 02/03/2021. 
Non è, tuttavia, possibile, estendere la condanna anche al pagamento di eventuali e future somme di cui il sig. ### dovrà eventualmente rispondere per il periodo successivo alla proposizione della domanda, perché non esiste una specifica e tipica previsione normativa che riconosca la possibilità, sul punto, di emettere provvedimenti di condanna in futuro.  3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi, quanto alla parte di studio, introduttiva e decisionale, e minimi, quanto alla parte istruttoria, per controversie di valore indeterminabile a complessità bassa. Tenuto conto della incondizionata adesione del convenuto in ordine alla domanda principale e della soccombenza di ### in ordine alla domanda riconvenzionale, si ravvisano le condizioni per una compensazione tra le parti in misura del 50%, con condanna di ### al pagamento della restante parte.  PQM Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda principale, dichiara che le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita immobiliare del 26/05/1995 sono autentiche e riconducibili a ### nato il ### a ####, con codice fiscale #####, quale venditore, e ### nato il ### ad ####, con codice fiscale ####l2 ###, quale acquirente. 
Accerta e dichiara che ### come sopra generalizzato, è proprietario, a far data dal 26/05/1995, dei seguenti beni: appartamento al piano secondo, scala B, interno 17, composto da due vani e bagno, con due terrazzini a livello e con annesso ripostiglio, contraddistinto con l'interno 1 della scala B, facente parte del fabbricato denominato “### 4”», situati in ####, località ### e rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 391, sub 19 ### e sub 22 ### e, a far data dal 22.11.2010, dei seguenti beni: due appartamenti al 3° piano, interni 16 e 17, composti rispettivamente di due vani ed accessori e di tre vani ed accessori, facenti parte del fabbricato denominato “### 6”», situati in ####, località ### e rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 409, subalterni nn. 1 (appartamento di due vani e accessori) e 2 (appartamento di tre vani ed accessori). 
Ordina ai competenti ### dei registri immobiliari e catastali di provvedere alla trascrizione della scrittura del 26/05/1995 e della presente sentenza e alle volturazioni richieste, con esonero da responsabilità. 
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 17.067,42 per i tributi comunali e per gli oneri condominiali accertati fino alla data della domanda riconvenzionale, dei quali quest'ultimo è stato chiamato a rispondere per l'omessa voltura degli immobili indicati. 
Liquida le spese di lite in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 6713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e ### se dovuta, per compensi, e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione della metà. ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 132,00 per esborsi ed € 3.356,50, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e ### se dovuta, per compensi.  ### 03/05/2024.  ### 

causa n. 675/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Torretta Matteo

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Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 3676/2025 del 10-12-2025

... l'altro rappresentato l'inutilità del tentativo di bonario componimento anche a mezzo negoziazione assistita. Si è costituita la ###ni S.p.a. che ha contestato la domanda attorea assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere a carico del conducente del veicolo attoreo che ripartendo in retromarcia da un passo carrabile urtava la ### Y che ivi stava transitando, ed a sostegno del proprio assunto allegava dichiarazione testimoniale rilasciata da ### La compagnia in ogni caso non contestava il quantum del lamentato danno. Si costituiva anche ### con comparsa di risposta con contestuale chiamata del terzo, chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, di essere manlevata dalla propria ### assicurativa la ### in caso di soccombenza. Si costituiva la terza chiamata ###ni anch'essa contestando la domanda attorea. La causa veniva istruita con l'escussione del teste ### che confermava la dichiarazione che aveva reso nella fase stragiudiziale e gli articolati di prova contenuti nella comparsa di risposta della ### e dunque confermava che il veicolo ### fuoriusciva in retromarcia da un passo carrabile collocato sul marciapiedi destro della via (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 8043 / 2023
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 10 causa civile R.G. n. 8043 / 2023 tenutasi a trattazione scritta vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### S.P.A. (CF ###) avv. ### (CF ###) avv.ti ### e ###ni S.p.a. (CF ###) avv. ### -RESISTENTEviste le note di trattazione scritta depositate ha pronunciato ### del ### la seguente ### atto di citazione regolarmente notificato ### ha evocato in giudizio ###ni e ### per sentirli condannare al risarcimento del danno patito in occasione dell'incidente stradale verificatosi in data ###, alle ore 13:25 circa, in ####. ### intersezione #### sostiene che, nella data e nel luogo suindicati, il #### conducente dell'autoveicolo di proprietà della stessa attrice tipo ### mod. B 180 ###, tg ### assicurato per la RCA con ###ni, veniva tamponato posteriormente dall'autovettura tipo ### Y tg ### condotta dal
Sig. ### e di proprietà della ###ra ### assicurato per la
RCA con ###ni.
A sostegno del proprio assunto parte attrice ha prodotto report della ### S.r.l. (provider di telematica assicurativa di cui all'art. 145 bis co. 2 c.d.a.) dal quale risultano le registrazioni della geolocalizzazione del veicolo attoreo e dell'evento crash in data 21 alle ore 13:25:16, effettuate mediante meccanismo elettronico (scatola nera) imposto dall'assicuratore per la RCA per concedere una scontistica sul premio assicurativo.
A causa dell'impatto, pertanto, l'autovettura ### subiva danni quantificati in complessivi euro 1.393,87. ### ha fra l'altro rappresentato l'inutilità del tentativo di bonario componimento anche a mezzo negoziazione assistita.
Si è costituita la ###ni S.p.a. che ha contestato la domanda attorea assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere a carico del conducente del veicolo attoreo che ripartendo in retromarcia da un passo carrabile urtava la ### Y che ivi stava transitando, ed a sostegno del proprio assunto allegava dichiarazione testimoniale rilasciata da ###
La compagnia in ogni caso non contestava il quantum del lamentato danno.
Si costituiva anche ### con comparsa di risposta con contestuale chiamata del terzo, chiedendo in via principale il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, di essere manlevata dalla propria ### assicurativa la ### in caso di soccombenza.
Si costituiva la terza chiamata ###ni anch'essa contestando la domanda attorea.
La causa veniva istruita con l'escussione del teste ### che confermava la dichiarazione che aveva reso nella fase stragiudiziale e gli articolati di prova contenuti nella comparsa di risposta della ### e dunque confermava che il veicolo ### fuoriusciva in retromarcia da un passo carrabile collocato sul marciapiedi destro della via ### urtando la ### nella parte anteriore destra.
Veniva pure escusso il lattoniere che aveva redatto il preventivo di spesa per le riparazioni del veicolo attoreo che lo ha confermato.
Chiusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero ai sensi dell'art. 145 bis c.d.a. quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dall'art. 132 ter co.1 lettere b) e c) .. le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dall'art. 132 ter co.1 c.d.s. sono state fissate con ### interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) del 25
Nel caso in ispecie dal report della ### si apprende che il veicolo attoreo, in movimento, alle 11:19:07 era in via ### alle 11:22:14 era in via ### alle 11:24:23 era in via ### alle 11:25:15 era in via ### alle 11:25:16 aveva un evento crash. 
Dunque il veicolo attoreo stava seguendo un percorso che dalla via ### lo stava portando verso la via ### e conseguentemente non poteva trovarsi, nei minuti precedenti l'evento crash, all'interno di un luogo privato posto sulla via ### dal quale sarebbe uscito in retromarcia.
Bisogna sottolineare che le posizioni di geolocalizzazione sopra indicate sono state qualificate dal provider di telematica assicurativa ### di classe 3 ovvero di qualità buona con elevata possibilità che la approssimazione spaziale fosse inferiore alla decina di metri.
Queste circostanze, compatibili con la dinamica dell'incidente dedotta in citazione risultano incompatibili con quella descritta da tutti i convenuti, e supportata dalle dichiarazioni testimoniali di ###
Ma le risultanze del dispositivo “### nera” formano piena prova, nei procedimenti civili, salvo che la parte contro cui sono state prodotte non dimostri il mancato funzionamento del dispositivo.
Ed è irrilevante la prova testimoniale che prospetti una ricostruzione dei fatti non collimante con tali risultanze (cfr. G.d.P. ### sent. del 12 perché quella testimoniale è una prova liberamente valutabile dal giudice che deve apprezzarne l'attendibilità a differenza della prova piena che quando come nel caso di specie prevista dalla legge vincola il giudicante.
Quindi per screditare le circostanze risultanti dal dispositivo scatola nera i convenuti avrebbero dovuto dimostrarne il suo malfunzionamento, ma nessuno di loro lo ha fatto.
Non lo hanno fatto le comp. di ass.ni ed in particolare la ### che ne aveva la piena disponibilità, perché è stata lei a farla installare sul veicolo attoreo, e non lo ha fatto neppure la convenuta ### che ha sostenuto il malfunzionamento perché dal report di ### risulta che al momento del sinistro la ### si trovasse in via
T. ### quando invece è incontestata la circostanza che il sinistro è avvenuto sulla via ###
Ma questa eccezione non coglie nel segno perché è incontestato che il sinistro è avvenuto sulla via ### all'altezza dell'intersezione con la via ### e dunque quell'area di intersezione ben può essere denominata via ### come via ### inoltre si è già precisato che lo stesso provider telematico comunica che la geolocalizzazione spaziale può avere un margine di spostamento contenuto entro i dieci metri.
Da quanto predetto emerge che non è contestabile che il veicolo attoreo stesse procedendo lungo la via ### all'intersezione con la via ### quando ha ricevuto da tergo l'evento crash che dunque non può essersi determinato per una sua immissione sulla via ### in retromarcia da un luogo privato.
La responsabilità del sinistro pertanto va ascritta unicamente a carico del conducente della ### che non mantenendo la distanza di sicurezza ha tamponato la ###
Va ancora rilevato che le ritrazioni fotografiche delle deformazioni riportate dai veicoli coinvolti non dicono nulla circa la dinamica del sinistro anche se i punti d'urto interessati sono la parte anteriore destra della ### e la parte posteriore sinistra della ### perché questo tipo di deformazione può essere dipeso anche dall'eventuale manovra evasiva tentata dal conducente della ### quando si è accorto che stava per tamponare.
Per quanto riguarda il quantum del lamentato danno esso rappresentato in modo analitico nel preventivo dell'autocarroziere ### che è pure venuto in giudizio a confermarlo, non è stato contestato dalla convenuta ###ni che ha espletato la perizia sul veicolo attoreo e dunque esso va ritenuto congruo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento della domanda attorea dichiara che la responsabilità del sinistro pertanto va ascritta unicamente a carico del conducente della ### che non mantenendo la distanza di sicurezza ha tamponato la ### per conseguenza condanna i convenuti, ed il terzo chiamato a titolo di manleva in favore della convenuta ### al pagamento in solido in favore dell'attrice ### della somma di € 1.393,87 oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo; condanna i convenuti, ed il terzo chiamato a titolo di manleva in favore della convenuta ### al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 775,00 di cui € 125,00 per spese ed € 650,00 per onorari oltre rimborso forfettario (15%) iva e cpa se dovuti come per legge. 
Così deciso in ### il #### di ###

causa n. 8043/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Costantino Marascia

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Giudice di Pace di Latina, Sentenza n. 215/2024 del 24-12-2024

... della prima udienza, la causa veniva rinviata per bonario componimento , con assegnazione di termine per iniziare la procedura di negoziazione assistita, a seguito della emergenza sanitaria da ###19 e dopo il deposito di memorie di trattazione scritta, era rinnovata la richiesta di deposito di negoziazione assistita e rinviata ex art. 320, 4° c.p.c. Nel corso del giudizio erano ammesse le prove orali, la causa veniva assegnata ad altro Giudice ed era assunta la testimonianza indicata da ### Il giudizio veniva rinviato per bonario componimento e subiva un rinvio per inattività delle parti. Tuttavia non si perfezionava l' accordo tra le parti e la causa era riassegnata alla scrivente, che, all'udienza cartolare del 29/03/2024, la assumeva in decisione, previa assegnazione alle parti di termine per note illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE ### non è fondata e non deve essere accolta, non essendo specificamente contestato il rapporto di somministrazione del servizio idrico e le fatture allegate in atti dalla parte opposta. In relazione all'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, è pacifico, per giurisprudenza concorde, che, nonostante la (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 5522 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G.N.5522 dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 29/03/2024 e vertente #### (CF ###) - Avv. ### - Avv.  ### -###- contro ### S.P.A. rappresentata e difesa dall' Avv. ### -###- Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il #### come rappresentato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2123/18 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, notificato il giorno 8/05/19, con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.352,18, oltre interessi legali, a decorrere dalla domanda nonché le spese e competenze della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, l'### chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'ingiunzione per la tardività della notifica ed il difetto dei presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio, in quanto le fatture, come richieste, non erano comprese nelle scritture contabili allegate al ricorso monitorio ai sensi dell' art. 634 c.p.c. All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per bonario componimento , con assegnazione di termine per iniziare la procedura di negoziazione assistita, a seguito della emergenza sanitaria da ###19 e dopo il deposito di memorie di trattazione scritta, era rinnovata la richiesta di deposito di negoziazione assistita e rinviata ex art. 320, 4° c.p.c. Nel corso del giudizio erano ammesse le prove orali, la causa veniva assegnata ad altro Giudice ed era assunta la testimonianza indicata da ### Il giudizio veniva rinviato per bonario componimento e subiva un rinvio per inattività delle parti. Tuttavia non si perfezionava l' accordo tra le parti e la causa era riassegnata alla scrivente, che, all'udienza cartolare del 29/03/2024, la assumeva in decisione, previa assegnazione alle parti di termine per note illustrative.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### non è fondata e non deve essere accolta, non essendo specificamente contestato il rapporto di somministrazione del servizio idrico e le fatture allegate in atti dalla parte opposta. In relazione all'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, è pacifico, per giurisprudenza concorde, che, nonostante la notifica tardiva del decreto, la questione alla base dell'ingiunzione debba essere esaminata nel merito. Occorre pure rilevare come risulti ormai pacifico che l'opposizione introduce un vero e proprio procedimento di cognizione, ragione per cui risultano superati i presupposti per l' emissione del decreto ingiuntivo e rileva piuttosto la sostanziale fondatezza o meno della domanda giudiziale, alla base dell' ingiunzione. E' doveroso considerare che, nel procedimento in esame, la parte opposta ha il ruolo sostanziale di attrice e su di essa incombe l' onere della prova ex art. 2697,1° E' bene avere presente il principio, in punto di diritto, per cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, e che invece sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, salvo, ovviamente, il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass. SS.UU.  13533 del 30/10/2001). Nella fattispecie concreta, la questione riguarda l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da contratto, per cui era onere dell'attrice indicare la fonte, nella specie negoziale, dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, spettando alla parte debitrice l'onere di dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, ovvero indicare altre cause estintive dell'obbligazione. Nella fattispecie concreta, si rileva che ### s.p.a agiva ed agisce in regime di monopolio per essere l' unico gestore degli impianti di distribuzione dell' acqua, pertanto il rapporto con l' utente corrisponde ad una situazione di fatto, regolata dalla legge. Considerata la situazione di monopolio nella somministrazione del servizio idrico, si osserva pure che il rapporto di somministrazione non è stato dall' utente specificamente contestato. Esso risulta provato e confermato dal teste ascoltato nel corso del giudizio redattore del verbale d'intervento, allegato dalla ### opposta. Soprattutto non risulta opponibile ad ### alcuna contestazione effettuata dall'utente anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo e nemmeno dalla parte opponente sono stati chiamati in causa terzi responsabili di mancata voltura del rapporto di utenza. In mancanza di specifiche contestazioni ed eccezioni in rapporto alle fatture allegate dalla ### e dirette al sig. ### deve ritenersi adempiuto l' onere della prova a carico della società erogatrice del credito pecuniario assodato ( Cass. Ord. 17569/2019). Ne deriva il rigetto dell'opposizione in quanto non fondata in fatto e diritto e non provata e la conferma dell'ingiunzione per essere stato provato il rapporto ed il corrispettivo dovuto dal titolare dell'utenza. Le spese sono parzialmente compensate, considerata la mancata risultanza-che pure ha indotto l'opposizionedelle fatture contabilizzate a carico dell' utente ma non risultanti nelle scritture contabili allegate al ricorso.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da ### nei confronti di ### s.p.a., così provvede: 1) Rigetta l'opposizione, in quanto non fondata in fatto e diritto e non sufficientemente provata, e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2123/2018 del Giudice di ### di ### 2) Compensa parzialmente le spese di giudizio, che liquida in favore della società opposta in €.600,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.  20/12/2024 Il Giudice di ###

causa n. 5522/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Luce Stefania Stasi

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

M

Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1543/2025 del 09-10-2025

... c.p.c. Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della lite, questo Giudice - come osservato in apertura - con ordinanza del 22.04.2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: ““definizione della causa mediante pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 40.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.” La proposta è stata accolta dall' attore ### e rifiutata dall'odierno soccombente convenuto ### Ebbene, è chiaro che il convenuto ### con l'accettazione della proposta giudiziale avrebbe conseguito il vantaggio di pagare la minor somma di € 40.000,00 a fronte di quelle maggiori ad oggi dovute, avrebbe evitato altresì di corrispondere gli interessi, nonché l'intero ammontare delle spese legali ed il giudizio si sarebbe ben potuto definire senza necessità di espletare: l'attività istruttoria orale, la fase decisoria di scambio ex art. 190 c.p.c. e senza emissione della sentenza. In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, che inteso nella sua complessità è già gravato di una elevata mole di procedimenti pendenti, ed il cui carico è (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA ### in composizione monocratica, nella persona del giudice ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1042/2022 R.G., promossa DA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in #### n. 3/I, #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in ### alla ### 1 CONVENUTO oggetto: Vendita di cose immobili conclusioni: come precisate all' udienza del 13.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.  mediante il deposito di note scritte per l'attore:“### all'###mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis,: ### previa revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto della CTU del 20.12.2024, ammettersi la CTU come richiesta ed articolata con la II memoria ex art. 183 cpc depositata il ###.  ### riportandosi alle conclusioni come rassegnate con la I memoria ex art. 183 cpc di seguito ritrascritte ### -1) previa dichiarazione d'illegittimità e/o inefficacia del diritto di recesso come esercitato da parte del convenuto #### in assenza di inadempimento imputabile all'altro contraente odierno attore, accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in premessa la legittimità del recesso dal contratto 1.7.2021 dedotto come esercitato dal ####; -2) per l'effetto, condannare il promissario alienante #### al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. come versata dall'attore pari all'importo di € 60.000,00 oltre interessi legali dal momento della dazione della caparra o comunque dal giorno della messa in mora (28.9.2021) e agli interessi di mora ex art. 1284 ult. co. c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo; -3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal #### di condanna al pagamento della somma di € 520.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per danno emergente, lucro cessante e da perdita di chances; ###: -4) dichiarare l'annullamento del contratto 1.7.2021 per vizio del consenso del #### dovuto a dolo determinante ovvero a errore essenziale e per l'effetto condannare il ### Carrisi alla restituzione della somma versata a titolo di caparra di € 30.000,00 oltre interessi legali dal momento della dazione e interessi di mora ex art. 1284 ult. co. c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo; Con piena vittoria di spese di lite oltre al rimborso a forfait 15%, gli accessori previdenziali e fiscali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 ###: rigettare la domanda di risarcimento danni come formulata dal convenuto in comparsa di risposta in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nei suoi presupposti.” per il convenuto: “### l'###mo Tribunale, ogni altra domanda o eccezione respinta: 1. respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in parte narrativa; 2. Condannare l'attore al pagamento della somma di € 520.000= oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per danno emergente, lucro cessante e da perdita di chances; Con vittoria di spese vive e forfetarie, diritti ed onorari oltre agli oneri di legge”. 
Antefatto e svolgimento del processo ### attore ### in data ### sottoscriveva con il convenuto ### presso gli uffici dell'intermediaria ### & Staffolani di ### una proposta per l'acquisto di immobile sito a ### fraz. 
Bagnolo, ### n. 17, costituito da una casa singola con corte esclusiva contraddistinto al ### di detto Comune al foglio n. 22 part. 234 sub 2 (appartamento ### di mq 143) sub 3 (autorimessa C/6 di mq 40) sub 4 (magazzino C/2 di mq 65) e sub 5 (magazzino C/2 di mq 85), il tutto al prezzo di € 370.000,00 (doc. 1 parte attrice). 
Detta proposta di acquisto trovava accettazione da parte proprietario dell'immobile ### e pertanto il promissario acquirente ### versava la somma di € 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria a mezzo bonifico bancario (doc. 2 parte attrice), come sancito dall'art. 4, lett. a) del contratto. 
Lo schema contrattuale prevedeva ulteriori due fasi di svolgimento del rapporto: - sub art. 4 lett.b) la stipula del preliminare notarile di compravendita entro il ### con corresponsione di una seconda tranche del prezzo di € 130.000,00, sempre a titolo di caparra confirmatoria; - sub art. 4 lett. c) la stipula dell'atto definitivo di vendita da effettuarsi entro 90 giorni a partire dal 01.03.2022 con il saldo del prezzo pattuito di € 210.000,00.  ###, in data ###, versava al ### la somma di € 130.000,00 a titolo di caparra, che si andavano a sommare agli € 30.000,00 già corrisposti a medesimo titolo in sede di accettazione della proposta. 
Per la stipula del contratto preliminare previsto sub art. 4 lett. b) della proposta del 1.07.2021, le parti si rivolgevano al ###.ssa ### la quale - predisposto l'atto - le convocava ai fini della stipula per il giorno 22.09.2021. 
Alla data fissata, tuttavia, il ###.ssa ### sospendeva la stipula del contratto preliminare di compravendita al fine di consentire alle parti accertamenti circa: - la difformità riguardante il locale accessorio distinto al ### al foglio n. 22 part. 234 sub 5 adibito a deposito/magazzino, in quanto abusivo perché sfornito di titolo edilizio; - la parziale difformità della camera da letto del primo piano per assenza di altezza minima; - la parziale difformità del vano del piano terra in merito ai divisori interni ed alla collocazione della porta di accesso; - la mancata esibizione del certificato di abitabilità. 
Alla luce dell'accaduto, sostenendo l'esistenza di irregolarità urbanistiche dell'immobile sottaciute in fase precontrattuale - anche insanabili per quanto attinenti al magazzino (### al foglio n. 22 part. 234 sub 5) - il #### manifestava immediatamente, già in data ###, la volontà di vedersi restituire dal promissario alienante ### tutte le somme versate fino a quel momento. ### provvedeva a restituire, in data ###, unicamente l'importo di € 130.000,00 a mezzo bonifico bancario con la causale “mancata stipula del preliminare di vendita”, ritenendo la caparra iniziale di € 30.000 correlata alla proposta irrevocabile (doc. 3 parte attrice). 
Quindi l'odierno attore, con raccomandata del 28.09.2021, recedeva dal contratto del 1.07.2021, costituendo in mora il ### per inadempimento e chiedeva la restituzione del doppio della caparra di € 60.000,00 (doc. 4 parte attrice). 
A riscontro, mediante raccomandata redatta da legale, il ### rappresentava che il vizio attinente alla camera da letto e la difformità relativa al piano terra erano sanabili e che sarebbero state sanate entro la data del rogito definitivo, come pattuito in sede di proposta del 1.07.2021, all'art. 12. (doc. 5 parte attrice) Seguiva uno scambio di missive con formalizzazione di richieste di documentazione urbanistica e certificato di conformità da parte dell'attore (missive del 28.09.2021, 18.10.2021, 25.10.2021 e 29.10.2021) (doc. 4,6,7 e 9 parte attrice). 
A riscontro, con la missiva del 27.10.2021 il ### esercitava a sua volta il diritto di recesso, dichiarando di avvalersi del termine essenziale del 30.10.2021 (doc. 8 parte attrice). 
A fronte del rifiuto opposto dal ### sia di restituire la caparra di € 30.000,00, sia di fornire la documentazione urbanistica e il certificato di agibilità, con atto di citazione ### conveniva in giudizio la controparte #### dinanzi al Tribunale di ### al fine di sentir dichiarare: - l'illegittimità e/o inefficacia del diritto di recesso come esercitato da parte del convenuto ### in assenza di inadempimento imputabile all'altro contraente, odierno attore; - la legittimità del recesso dal contratto, sottoscritto dalle parti in data ### (doc. 1 parte attrice), esercitato dal ### ex art. 1385 c.c. in data ### per grave inadempimento contrattuale del convenuto e condanna dello stesso a pagare la somma di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oltre interessi legali dal momento della dazione della caparra o comunque dal giorno della messa in mora (28.9.2021) e agli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo; - in subordine, l'annullamento del contratto del 1.07.2021 per vizio del consenso del #### dovuto a dolo determinante ovvero a errore essenziale e per l'effetto condannare il #### alla restituzione della somma versata a titolo di caparra di € 30.000,00 oltre interessi legali dal momento della dazione e interessi di mora ex art. 1284 co. 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo. 
Si costituiva in giudizio l'odierno convenuto ### contestando le pretese attoree e formulando domanda riconvenzionale di danno, volta ad ottenere la condanna dell'attore ### al pagamento della somma di € 520.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per danno emergente, lucro cessante e da perdita di chances. 
A sostegno della pretesa il ### adduce di aver incassato unicamente la caparra di € 30.000,00 subendo un danno emergente di € 340.000,00 pari al mancato incasso del prezzo pattuito di € 370.000,00; sostiene altresì di aver subito il danno da lucro cessante pari al mancato guadagno derivato dalla perdita di chances per € 180.000,00 (pari alla metà del valore dell'immobile), per aver il ### rinunciato alla trattativa con il terzo ### Giarraffa, il quale aveva sottoscritto in data ### una proposta di acquisto per € 330.000 (doc. 4 parte convenuta). 
In particolare, la parte convenuta ### ritiene che il contratto del 1.07.2021 sia qualificabile come preliminare di preliminare e che per la stipula del preliminare di vendita non occorrano i documenti di regolarità urbanistica, necessari unicamente per il contratto definitivo, posto che a seguito della stipula del preliminare di compravendita il promissario venditore può provvedere alle sanatorie urbanistiche sino al contratto definitivo. Adduce che l'art. 4 del contratto preliminare di preliminare del 1.07.2021 prevede la stipula del contratto preliminare non come condizione essenziale per la prosecuzione dell'operazione di vendita, ma come circostanza solo eventuale e che pertanto la mancata stipula di quest'ultimo in data ### non sia causa giustificativa del recesso del ### che avrebbe invero dovuto individuare un diverso ### disposto a procedere alla stipula del contratto preliminare. Sempre secondo la tesi prospettata dal ### è qualificabile come essenziale il termine di versamento degli acconti del 30.10.2021, ex art. 4 del contratto del 1.07.2021, il cui mancato rispetto da parte del ### ha giustificato il recesso del ### con ritenzione della caparra di € 30.000,00. In definitiva, secondo la prospettazione del convenuto ### il promissario acquirente ### era consapevole già alla stipula del preliminare di preliminare del 1.07.2021 di tutte le irregolarità urbanistiche dell'immobile, tutte sanabili, e che avesse pertanto mutato idea ingiustificatamente in ordine all'acquisto. 
Al deposito degli atti introduttivi seguiva la concessione del termine per le tre memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., depositate le quali il Giudice, con ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 22.04.2024, formulava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “definizione della causa mediante pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 40.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.” La proposta, accettata dalla parte attrice ### veniva rifiutata dalla parte convenuta ### e pertanto, all'udienza del 4.07.2024, aveva inizio l'istruttoria mediante interrogatorio formale del ### e audizione dei testi Dott.ssa #### e Sig.ra ### (moglie dell'attore ###.  ### proseguiva in data ### mediante l'escussione dei testimoni ### (tecnico incaricato di visionare l'immobile da parte dell'agenzia immobiliare per conto del ###, ### (consulente tecnico della agenzia immobiliare ### padre della titolare), ### (titolare della agenzia immobiliare ###; quanto agli ultimi due testimoni, nella stessa udienza veniva eccepita dall'attore l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. per avere gli stessi interesse economico nella causa. Veniva autorizzato dal Giudice il deposito di documentazione attestante la diffida per il pagamento della provvigione di agenzia, e riservata la decisione circa l'ammissibilità dei testi alla decisione finale. ### proseguiva in data ### mediante l'escussione della testimone ### (collaboratrice della agenzia immobiliare ### madre della titolare), anche per tale teste veniva parimenti eccepita da parte attrice l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e il giudice riservava la decisione alla sentenza. 
Con ordinanza del 20.12.2024, ritenuto non opportuno disporre la CTU richiesta da parte attrice, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.04.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; detta udienza veniva rinviata - stante il carico del ruolo - al 13.05.2025 e in data ### la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e deve essere accolta, con conseguente rigetto di quella riconvenzionale formulata dal convenuto. 
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura e qualificazione del contratto per cui è causa, e sugli obblighi da esso derivanti in capo alle parti. 
Ed infatti, il rapporto in oggetto si fonda sulla proposta irrevocabile di acquisto, redatta sul modulo fornito dalla agenzia immobiliare, sottoscritta dal ### in data ### e, in pari data per accettazione dal ### Al fine di verificare la natura dell'impegno assunto con la sottoscrizione della predetta scrittura, occorre analizzare, innanzitutto, il dato letterale della proposta (doc. 1 parte attrice). 
Si osserva che con la sottoscrizione del modulo predisposto dalla agenzia immobiliare, secondo la prassi delle compravendite immobiliari, le stesse individuavano l'immobile e definivano il prezzo della compravendita in € 370.000,00, da corrispondersi secondo le seguenti modalità, sancite all'art. 4: “a) Quanto alla somma di ### 30.000,00 = (diconsi ### trentamila/00), a mezzo bonifico bancario; la stessa viene versata a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione della presente proposta di acquisto, all'### & ### presso cui rimarrà fino alla data di accettazione. Al momento della firma della proposta di acquisto o del preliminare di vendita, tale somma sarà consegnata, tolta la percentuale dovuta all'### per l'opera di intermediazione, al venditore a valere come caparra confirmatoria con gli effetti di cui all'articolo 1385 c.c. La parte promittente venditrice al ricevimento dell'assegno suddetto, rilascerà ampia quietanza dell'importo riscosso.  b) Quanto alla somma di ### 130.000,00 = (diconsi ###00), la stessa sarà versata al momento della stipula del preliminare di vendita, e comunque entro e non oltre il ###, e varrà come ulteriore caparra confirmatoria. Tate somma, qualora la parte proponente non abbia provveduto con le modalità di cui al punto a), dovrà comunque essere comprensiva del compenso spettante all'### e ### c) Quanto alla somma di ### 210.000,00= (diconsi ### duecentodiecimila/00), a saldo del prezzo la stessa sarà versata alla data di stipula dell'atto definitivo di vendita che dovrà avvenire entro 90 ### giorni a partire dal 01/03/2022. 
Tali termini sono dichiarati essenziali nell'interesse di entrambe le parti.” (doc. 1 parte attrice)” Facendo applicazione del principio generale di cui all' art. 1329 c.c., e stando al dato letterale della proposta, tenuto conto, da un lato, che le parti espressamente all'art. 4 lett. b) prevedono la necessità di sottoscrivere un ulteriore atto prodromico al definitivo, denominato “preliminare di vendita”, deve affermarsi che la proposta in oggetto costituisce un contratto preliminare di preliminare di compravendita. 
Ciò si evince anche dal tenore degli artt. 1 e 12 del contratto in questione, in cui è evidente che per “rogito” o “atto notarile” debba intendersi il rogito del preliminare di compravendita di cui all'art. 4 lett. b), redatto mediante atto notarile. 
Stando all'art. 1, “Gli immobili in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovranno essere liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli ed essere provvisti di licenza o concessione edilizia o in sanatoria e di abitabilità conforme alle disposizioni urbanistiche, nonché in regola con il condono edilizio”; stando alla clausola di cui all'art. 12 del medesimo contratto, “Il venditore dichiara che i dati catastali e la consistenza di fatto dei beni venduti e, in particolare, la documentazione fornita dall'### & ### relativa ai beni oggetto della presente proposta, sono completamente conformi, o meglio lo saranno con certezza al momento del rogito notarile, agli standard e/o normative urbanistiche vigenti esonerando l'agenzia immobiliare da ogni responsabilità al riguardo, e pertanto, c'è o ci sarà rispondenza tra i progetti presentati in Comune con rilascio dei relativi ### a ### ed eventuali successive varianti, gli elaborati planimetrici e le planimetrie depositate in ### che in copia, previo esame e firma delle parti, si allegano al presente atto sotto la lettera a)” (doc. 1 parte attrice). 
La scrittura privata del 1.07.2021 (doc. 1 parte attrice) è qualificabile quale contratto preliminare di preliminare, dal momento che contiene una puntuazione specifica del successivo iter contrattuale, prevedendo all'art. 4 lett. b) la stipula del preliminare di compravendita (c.d. preliminare chiuso) entro la data del 30.10.2021. 
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione a ### si è pronunciata dirimendo il contrasto interpretativo emerso in ordine alla ammissibilità del contratto preliminare di preliminare di compravendita, ritenendo la fattispecie contrattuale valida - poiché dotata di causa - allorquando il contenuto del contratto preliminare di preliminare differisca da quello del preliminare chiuso (o secondo preliminare) e rimettendo alla valutazione del giudice di merito la qualificazione delle ipotesi secondo i criteri seguenti: “In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628) Ebbene, nel caso di specie appare evidente dalla lettera del contratto del 1.07.2021, ed in particolare dagli artt. 1, 4 lett. b) e 12, che le parti abbiano inteso obbligarsi reciprocamente in un contratto preliminare di preliminare, al fine di bloccare l'affare mediante dazione di una prima caparra di € 30.000,00 ed addivenire alla stipula del preliminare di compravendita solo una volta sanati e regolarizzati gli eventuali abusi edilizi. 
Le stesse ### della Suprema Corte hanno evidenziato la prassi che intercorre nei traffici commerciali attinenti i beni immobili, dando atto che la tripartizione delle fasi contrattuali ( nella sequenza: preliminare di preliminare, preliminare chiuso e contratto di compravendita definitivo) è funzionale alle parti per espletare i necessari controlli attinenti alle caratteristiche, consistenza e qualità degli immobili, nonché saggiare la serietà ed affidabilità dei proponenti.  “La complessità dei contatti, delle verifiche da effettuare, da un lato per saggiare la serietà dei proponenti, dall'altro per accertarsi della consistenza del bene e dell'affidabilità dei contraenti, hanno di fatto portato a una frequente tripartizione delle fasi contrattuali. Una prima fase in cui, a volte con la formula, almeno dichiarata, della proposta irrevocabile, l'aspirante acquirente offre un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, atto che viene riscontrato dalla accettazione o dal rifiuto del proprietario. Una seconda, espressamente prevista, di stipula del contratto preliminare propriamente detto. La terza, costituita dall'indispensabile rogito notarile con il saldo del prezzo.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Ancora, evidenzia la Corte, “la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale” (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 07/05/2020, n.8638; Cass. civ., sez. II, 21/05/2018, n.12527; Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Tornando alla fattispecie in esame, deve affermarsi la validità dell' accordo precontrattuale del 1.07.2021 (doc. 1 parte attrice) , dovendosi ritenere che la procedimentalizzazione per fasi successive risponda all' interesse concreto delle parti contraenti, volto a rinviare ad un secondo momento - unicamente in presenza di immobile sanato - la stesura di un regolamento contrattuale preliminare con vincolo a contrarre il definitivo di compravendita; momento in cui avrebbe dovuto essere versata, non a caso, la somma dovuta ad integrazione della caparra (pari a € 130.000,00). 
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale analizzato, è evidente come non colga nel segno la tesi del convenuto ### nella misura in cui afferma che la sanatoria delle difformità urbanistiche presenti nell'immobile, nonché la consegna della documentazione urbanistica e il certificato di agibilità sarebbero potute intervenire entro la data prevista per il rogito del contratto di compravendita definitivo. 
Detta ricostruzione, infatti, da un lato nullifica l'interesse dei contraenti alla doppia fase preliminare, interesse che invero emerge chiaramente dal tenore letterale della stipulazione del 1.07.2021, laddove per “atto notarile” all'art. 1 e “rogito notarile” all'art. 12, si intende chiaramente il preliminare di compravendita da stipulare entro il ###, per come previsto dall'art. 4, lett. b) (doc. 1 parte attrice); dall'altro la ricostruzione del convenuto ### rende astrattamente nullo il contratto preliminare chiuso, che stando a tale tesi non sarebbe affatto distinguibile dal primo, ma di contenuto identico al preliminare di preliminare del 1.07.2021. 
Deve infatti rammentarsi che, in ogni caso, la valutazione circa la nullità per assenza di causa del contratto preliminare di preliminare sostenuta da parte della giurisprudenza (in ipotesi di identità di contenuto tra il preliminare di preliminare ed il successivo preliminare) può riguardare tutt'al più il secondo, ma non certo il primo contratto, come ribadito dalle stesse ### della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Quanto premesso consente di affermare che l'intenzione delle parti, per come emerge dal contratto del 1.07.2021 (doc. 1 parte attrice), era quella di tener fermo l'affare al fine di addivenire alla stipula del contratto preliminare, mediante il quale il promissario acquirente avrebbe assunto l'obbligazione di acquistare l'immobile sanato dalle irregolarità urbanistiche e completo della documentazione urbanistica e del certificato di agibilità. 
Infatti, trattandosi di un contratto preliminare di preliminare (come correttamente qualificato dallo stesso convenuto ### nel presente giudizio), le parti non hanno assunto alcun obbligo di contrarre il preliminare chiuso, ma unicamente l'obbligazione - di natura contrattuale - di proseguire le trattative secondo i canoni della buona fede e della correttezza. 
Di talché è evidentemente errata in punto di diritto la tesi dell'odierno convenuto che vede nel rifiuto di stipulare il preliminare da parte del ### un inadempimento, poiché il contratto preliminare di preliminare - a differenza del contratto preliminare chiuso - non contempla l'assunzione delle parti di un obbligo di contrarre coercibile mediante l'art. 2932 c.c., bensì unicamente un' obbligazione (di natura contrattuale) di trattare secondo buona fede, non rimettendo in discussione ingiustificatamente le intese già raggiunte in sede di iniziale puntuazione mediante il preliminare di preliminare. 
La Suprema Corte scinde infatti nettamente per natura le obbligazioni che discendono dal preliminare di preliminare rispetto a quelle che discendono dal preliminare chiuso (o secondo preliminare), “In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628). 
Per quanto attiene alla violazione delle obbligazioni assunte mediante il contratto preliminare di preliminare, infatti, le ### hanno avuto modo di evidenziare come: “La violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.” (Cass. civ., Sez. Un., 06/03/2015, n.4628) Nel caso di specie, dal contratto preliminare di preliminare è sicuramente scaturita l'obbligazione contrattuale di proseguire le trattative secondo buona fede, addivenendo alla stipula del rogito preliminare a seguito di sanatoria delle irregolarità urbanistiche afferenti all'immobile. 
Ebbene, proprio quest'ultima obbligazione - quella di sanare le irregolarità - è stata inadempiuta dal convenuto ### che come emerso nel corso dell'istruttoria nel presente giudizio, aveva altresì taciuto al ### talune irregolarità urbanistiche. 
Muovendo dall'analisi dei contestati fatti di causa, è dirimente il fatto - pienamente provato - che alla data fissata per la stipula del contratto preliminare del 22.09.2021 emersero delle difformità urbanistiche sconosciute sia al promissario acquirente ### che al notaio rogante Dott.ssa ### parimenti rilevante, in punto di fatto, che alla data fissata per la stipula del preliminare di compravendita fosse ancora assente la documentazione urbanistica, incluso il certificato di agibilità relativo all'immobile sito a ### fraz. 
Bagnolo, ### n. 17, costituito da una casa singola con corte esclusiva contraddistinto al ### di detto Comune al foglio n. 22 part. 234 sub 2 (appartamento ### di mq 143) sub 3 (autorimessa C/6 di mq 40) sub 4 (magazzino C/2 di mq 65) e sub 5 (magazzino C/2 di mq 85). 
Prendendo le mosse dalle difformità urbanistiche, è emerso con valore di prova legale dall'interrogatorio formale dello stesso promissario venditore ### (verbale di udienza del 4.07.2024) che alcune difformità urbanistiche dell'immobile per cui è causa fossero state sottaciute al promissario acquirente ### In particolare, al quesito n.1 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “vero che nella fase delle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione della proposta di acquisto del 1.7.2021 avente ad oggetto l'immobile sito in #### Bagnolo, ### 17 di proprietà del #### quest'ultimo rassicurava la parte proponente l'acquisto #### circa la regolarità edilizio urbanistica dell'immobile, eccezion fatta solo per alcune piccole difformità, dichiarate facilmente sanabili, caratterizzate da: parziale difformità della camera da letto per mancanza dell'altezza minima; parziale difformità del vano al piano terra in merito ai divisori interni ed alla collocazione della porta di accesso” il #### rispondeva: “ È vero che dissi che era difforme soltanto il vano al piano terra e non la camera da letto.” È dunque emerso, con valore di prova legale, che il ### sottoscriveva il contratto del 1.07.2021 avendo contezza unicamente della difformità del piano terra, ma non anche di quella della camera da letto, scoperta successivamente. 
Ancora, sul capitolo n. 5 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice: “vero che solo il giorno 22.9.2021 fissato per la stipula del contratto preliminare di compravendita avanti al ###sa ### di ### dietro specifica richiesta del ### suddetto, il #### dell'agenzia immobiliare incaricata dal #### dichiarava per conto di quest'ultimo che il locale accessorio suddetto era abusivo e insanabile da punto di vista edilizio urbanistico e strutturale”, sentito in sede di interrogatorio formale del 4.07.2024 l'odierno convenuto ### - con dichiarazioni confessorie aventi valore di prova legale ex art. 230 ss. c.p.c. - rispondeva: “### non era presente il ### presso il ### Successivamente interpellato riferiva che il magazzino era sanabile, soltanto eliminando il tetto in lamiera”.  ###. ### ha pertanto confessato che la consistenza dell'abuso del magazzino, che avrebbe richiesto l'eliminazione del tetto, emerse addirittura successivamente alla data fissata per il rogito del preliminare di compravendita del 22.09.2021. 
La scoperta di difformità relative all'immobile per cui è causa alla data fissata per il rogito del preliminare di compravendita è confermata anche dalla escussione testimoniale del ###ssa ### (verbale di udienza del 4.07.2024), la quale escussa sul capitolo 5 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice, ha affermato quanto segue: “ricordo che dissi di accertare con un tecnico che il locale magazzino, abusivo, fosse effettivamente sanabile posto che ### mi disse che per lui il detto locale era indispensabile per l'acquisto. Appresi quel giorno del fatto del locale abusivo altrimenti non avrei preparato la bozza di preliminare. Adr. Non ricordo esattamente del colloquio con ### posso dire che il problema emerse quel giorno”. 
Sul capitolo 6 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “vero che a quel punto il ###sa ### si rifiutava di stipulare l'atto di compravendita preliminare”, la stessa ### rispondeva: “### detto ho suggerito vivamente, posto che l'acquisto era un unicum inscindibile per ### di soprassedere nella stipula dell'atto per fare le opportune verifiche tecniche.” Ancora, circa l'essenzialità del magazzino per il promissario acquirente, sul capitolo 8 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “vero che il #### veniva attratto e si dichiarava perciò interessato ad acquistare l'immobile in questione proprio per la presenza del locale accessorio oggetto abuso da poter adibire a garage e/o ricovero mezzi e attrezzi agricoli” il ### così rispondeva: “ho già risposto, è così, perché ### mi disse che collezionava moto”. 
Circostanze, queste ultime, confermate anche dalle parole della moglie del ####ra ###, che sul capitolo 5 della 2° memoria ex art.  183, co.6, c.p.c. di parte attrice affermava: “è vero. Ero presente davanti al ### quando venne interrotta la stipula dell'atto per questo motivo (dell'abuso edilizio del magazzino). Adr. Il sig. ### era presente e disse che il locale era insanabile. Fu quella la prima volta in cui ### disse dell'abuso insanabile del magazzino”. La stessa, sentita sul capitolo 8 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice “è vero, gli occorreva per le sue attrezzature #### per giardinaggio e moto e macchine”. Conformemente, l'#### sul medesimo capitolo, rispondeva: “sì è vero. ### mi disse che era interessato all'immobile ed al magazzino perché voleva utilizzarlo come ricovero di motocicli”. 
In questa sede non si esclude l'ammissibilità delle testimonianze del #### (consulente tecnico della agenzia immobiliare ### padre della titolare), ### (titolare della agenzia immobiliare ### e ### (collaboratrice della agenzia immobiliare ### madre della titolare), posto che dai documenti depositati dalle parti in causa è emerso come l'### avesse diffidato al pagamento della provvigione di € 13.452,00 entrambe le parti ed in pari data, il ###, con ciò dimostrando l'indifferenza dei tre testimoni all'esito della vicenda in esame (doc. diffida ### deposito autorizzato del 25.10.2024; DIFFIDA_ ###.02.2023, deposito autorizzato del 04.10.2024). 
Occorre tuttavia evidenziare come l'efficacia di piena prova legale della confessione del ### sui capitoli nn.1 e 5 della 2° memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte attrice renda irrilevanti le affermazioni dei testi #### e ### escusse sui medesimi capitoli, posto che la prova testimoniale è liberamente valutabile dal giudice e soccombe a fronte della prova legale scaturita dalla confessione. 
In questo senso anche la giurisprudenza, secondo cui la confessione prevale sulla prova testimoniale di segno opposto, “ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 2, la confessione resa in giudizio forma piena prova contro colui che l'ha resa, ove verta su diritti disponibili. Con l'effetto che l'autore di una confessione non può essere ammesso a provare per testi fatti contrari a quanto ha confessato (Cass. 3, Sentenza n. 607 del 17/01/2003; ### L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001; ### 3, Sentenza 3293 del 29/11/1973). Né a fortiori tali prove - ove di fatto ammesse ed assunte - possono prevalere sul contenuto della discordante confessione resa.” (Cass. civ., sez. II, 09/10/2023, n.28255) Questo Giudice ritiene peraltro di minore attendibilità le testimonianze delle ###re ### e ### per le contraddizioni emerse in seno alle risposte fornite in sede di rispettiva escussione di madre e figlia, come di seguito evidenziate. 
Entrambe, escusse sul capitolo di parte convenuta ### n. 36 della 2° memoria ex art.  183, co.6, c.p.c., hanno affermato di non essere state presenti all'incontro del 29.06.2021, ma di aver scritto l'appuntamento in agenda e di essere quindi a conoscenza dell'appuntamento, il cui contenuto conoscono unicamente de relato, per come riferito dal #### Ebbene, le risposte fornite dalle due testimoni non appaiono genuine, stante l'uso della identica circostanza da parte di entrambe per dirsi a conoscenza dell'incontro, posto che appare alquanto inverosimile che sia la ###ra ### sia la figlia ### abbiano fissato in agenda lo stesso appuntamento per lo stesso giorno e tra le medesime parti contraenti. 
Ebbene, in definitiva dirimente appare il fatto che il convenuto ### per sua stessa confessione, avesse sottaciuto alcuni degli abusi attinenti all'immobile per cui è causa; ciò consente di comprendere le ragioni che spinsero il ### a sottoscrivere il contratto preliminare di preliminare del 1.07.2021 accettando anche la clausola di cui all'art. 1 in base alla quale: “Gli immobili in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovranno essere liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli ed essere provvisti di licenza o concessione edilizia o in sanatoria e di abitabilità conforme alle disposizioni urbanistiche, nonché in regola con il condono edilizio”; nonché la clausola di cui all'art. 12 del medesimo contratto: “Il venditore dichiara che i dati catastali e la consistenza di fatto dei beni venduti e, in particolare, la documentazione fornita dall'### e ### relativa ai beni oggetto della presente proposta, sono completamente conformi, o meglio lo saranno con certezza al momento del rogito notarile, agli standard e/o normative urbanistiche vigenti esonerando l'agenzia immobiliare da ogni responsabilità al riguardo, e pertanto, c'è o ci sarà rispondenza tra i progetti presentati in Comune con rilascio dei relativi ### a ### ed eventuali successive varianti, gli elaborati planimetrici e le planimetrie depositate in ### che in copia, previo esame e firma delle parti, si allegano al presente atto sotto la lettera a)”. 
Quanto premesso in ordine alle obbligazioni assunte ed altresì inadempiute dal #### mediante il contratto preliminare di preliminare sarebbe di per sé sufficiente a legittimare il recesso del ### intervenuto in data ### (doc. 4 parte attrice). 
A legittimare ulteriormente il recesso di parte attrice dal preliminare di preliminare del 1.07.2021, ulteriori fatti emersi nel presente giudizio. 
Il secondo aspetto di particolare rilevanza, ai fini della presente vicenda, è dato dalla circostanza che alla data fissata per la stipula del preliminare di compravendita del 22.09.2021 fosse ancora mancante la documentazione urbanistica, incluso il certificato di agibilità relativo all'immobile. 
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, infatti, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto tale che esso è in grado di incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità (ex multis, Cass. civ., II, 30/01/2020, n. 2196; Cass. civ., sez. VI, 14/01/2019, n.622; Cass. civ., sez. II, 08/02/2016, n. 2438; Cass. civ., sez. II, 11/05/2009, n.10820; Cass. civ., sez. II, 16/06/2008, n. 16216; Cass. civ., sez. III, 26/01/2006, n. 1514; Cass. civ., sez. II, 19/12/2000, n. 15969). 
Sulla scorta di tale granitico orientamento, reputa questo Giudice che la domanda attorea trovi ulteriore motivo di accoglimento; tanto più nel caso di specie, in cui deve essere valorizzata l'espressa previsione di cui all'art. 1 del contratto preliminare di preliminare, con la quale l'odierno convenuto ha assunto l'obbligazione di fornire il certificato di agibilità nei tempi utili per la stipula dell'atto notarile (da intendersi, come osservato, il preliminare chiuso), sancendo con efficacia di legge tra le parti, ex art. 1372 c.c., quanto segue: “Gli immobili in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovranno essere liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli ed essere provvisti di licenza o concessione edilizia o in sanatoria e di abitabilità conforme alle disposizioni urbanistiche, nonché in regola con il condono edilizio” (doc. 1 parte attrice).  ### emerso in sede di deposito documentale attoreo, neppure a seguito dello scambio di missive intercorso tra le parti il ### si dimostrò disponibile a fornire (o anche unicamente a procurarsi) tale documentazione. Al contrario, con comportamento contrario a buona fede e correttezza, dapprima non riscontrava la richiesta di incontro e dialogo del 18.10.2021 (doc. 6 parte attrice), cui faceva seguito la missiva del 25.10.2021 (doc. 7 parte attrice) in cui il ### chiedeva la documentazione urbanistica e il certificato di agibilità entro la data del 30.10.2021 (termine per la stipula del preliminare di compravendita), con ciò dimostrando una rinnovata apertura alle trattative precontrattuali nonostante fosse stato esercitato il recesso dal contratto preliminare di preliminare (risolto in via stragiudiziale allo scadere dei sette giorni, a far data dalla missiva di messa in mora del 28.09.2021, come comprova il doc. 4 di parte attrice). 
A tale apertura attorea, tuttavia, seguiva il netto rifiuto di trasmettere qualsivoglia documentazione da parte del convenuto ### il quale in data ### (doc. 8 parte attrice) si avvaleva illegittimamente del termine essenziale del 30.10.2021, allora neppure scaduto, recedendo dal contratto che - come osservato - era già stato risolto dalla controparte ### stragiudizialmente mediante missiva di recesso del 28.09.2021 (doc. 4 parte attrice). 
Per completezza, al fine di ulteriormente evidenziare l'illegittimità del recesso del ### ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., anche il costante principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui “l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (Cass. civ, Sez. II, 10/12/2019, n. ###; Cass. civ., Sez. II, 06/12/2007, 25549, da ultimo, in ordine al termine per la stipula del contratto definitivo, Cass. civ., II, 02/01/2024, n. 28). 
La Suprema Corte ha anche chiarito, in più occasioni, che “l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito […] da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto” (Cass. civ., sez. II, 02/01/2024, n. 28; Cass. Civ., Sez. VI - II, 01/06/2020, n. 10353; Cass. Civ., Sez. III, 15/07/2016, n. 14426; Cass. Civ., Sez. II, 26/03/2018, n. 7450). 
Nel caso di specie, oltre a non ravvisarsi indici di essenzialità del termine - se non la qualifica formale dei termini come “essenziali” nel modulo predisposto dalla ### - dal tenore del contratto preliminare di preliminare emergono, al contrario, elementi volti a smentire la natura essenziale dei termini. ### “essenziali” (pag. 1, doc.1 attoreo) non può infatti essere letta isolatamente, ma unitamente a quelle che sono le modalità di pagamento frazionato indicate espressamente nel contratto, e dalle quali si evincono corrispondenti obblighi scaturiti in capo ad ambo le parti. 
Obblighi chiaramente inclusivi del dovere del promissario venditore di presentare alla data del 22.09.2021 completa documentazione circa la regolarità urbanistica e agibilità dell'immobile, e del correlato dovere - adempiuto dalla controparte promissaria acquirente - di versare l'ulteriore caparra di € 130.000,00. 
Il fatto che il ### avesse versato la seconda caparra entro il ###, e precisamente in data ###, è fatto incontestato tra le parti, e pertanto pacifico ex art.  115 c.p.c., nonché corredato di prova documentale attinente alla intervenuta restituzione della somma (doc. 3 parte attrice). Il fatto che, al contrario, il ### non abbia assolto i propri obblighi di promissario venditore né entro la data per la stipula del preliminare del 22.09.2021, né entro la data di messa in mora (doc. 4 attoreo), e neppure entro la data del 30.10.2021 (termine per la stipula del preliminare di compravendita) è stato ampliamente provato in questo giudizio. 
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarata l'illegittimità del recesso del convenuto ### con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali proposte di risarcimento del danno, dal momento che nessun danno può dirsi subìto dal medesimo, parte inadempiente del contratto preliminare di preliminare del 1.07.2021 (doc. 1 attoreo). 
Appare infatti evidente che dalla qualificazione giuridica dell'accordo in termini di preliminare di preliminare consegue che la sua violazione è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale, con conseguente applicabilità degli istituti della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e della facoltà di recesso in forza del secondo comma dell' art. 1385 c.c., ove - come nel caso di specie - sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l'inadempimento della controparte. 
Venendo, pertanto, all' esame della domanda di recesso e condanna al doppio della caparra formulata dall' attore, giova premettere, in punto di diritto, che la disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 1385 c.c. in tema di recesso per inadempimento, nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. 
All' esito dell'istruttoria espletata, deve affermarsi che parte attrice ha soddisfatto l'onere della prova su di lei gravante, in forza dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (così come declinati, nella materia contrattuale, dalla giurisprudenza della Corte di Cass., SS.UU.  13533/2001), in merito alla ricorrenza di un inadempimento grave della parte venditrice idoneo a giustificare il rimedio di cui all'art. 1385 Ciò chiarito, questo Tribunale - accertato l'inadempimento del convenuto ### - accoglie le domande formulate dall'attore di accertamento della legittimità del recesso del #### ex art. 1385 c.c. nonché di condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, trattandosi di inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 Infatti, anche in caso di recesso il Giudice deve tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se sia tale da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (Cass. civ., Sez. VI, 13/01/2012, n. 409). 
Nel caso di specie l'azione spiegata dall'attore, avente ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento del promissario venditore e la sua condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, è da qualificarsi quale pretesa di forfetizzazione del danno conseguente alla caducazione del contratto - il che presuppone da parte di questo giudice l'accertamento dell'avvenuta risoluzione ex lege del contratto.  ### è noto, infatti, la caparra confirmatoria è negozio giuridico accessorio che i contraenti perfezionano contestualmente alla stipula del contratto principale, mediante dazione di una somma di denaro da una parte ### nei confronti dell'altra ###. ### in questione presenta natura composita e funzione eclettica: in primo luogo, la caparra confirmatoria ha funzione di garanzia per il risarcimento dei danni derivanti dall'altrui inadempimento, rappresentando una forma preventiva, forfettaria e convenzionale di liquidazione del danno medesimo. (Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006, n. 11356; Cass. Civ., sez. III, 04/03/2004, n. 4411) In secondo luogo, la caparra confirmatoria è volta a garantire l'esecuzione del contratto, ed in tal senso si colloca quale strumento di prevenzione della patologia contrattuale: la somma versata essendo ritenuta o dovuta in misura doppia, a seconda che l'inadempimento sia imputabile al tradens ovvero all' accipiens. 
Infine, la caparra confirmatoria è strumento di autotutela per le parti, consentendo il recesso dal rapporto senza la necessità di adire l'autorità giudiziaria (Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006, n. 11356), così configurando una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, destinato ad operare con la semplice comunicazione di una parte nei confronti dell'altra; la sua attivazione presuppone pur sempre l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte per come individuato ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. Civ., Sez. Un., 14/01/2009, n. 553). 
A tal proposito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, come recentemente ribadito “la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l'utilità che da esso l'altra parte intendeva conseguire (Cass. 12549 del 2019; Cass. n. 21209 del 2019; Cass. n. 409 del 2012; Cass. n. 18266 del 2011).” ( Civ., sez. II, 17/05/2024, n.13845) Alla luce della giurisprudenza citata, deve ritenersi che in ogni caso in cui sia attivata la caparra confirmatoria, il giudice sia tenuto a valutare la colpevolezza e l'importanza dell'inadempimento. 
Nel caso di specie l'inadempimento incide notevolmente sul sinallagma contrattuale, posto che in assenza di documentazione circa la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente versava in una condizione di incertezza in merito all'avvenuta sanatoria dell'immobile, tale da giustificare il rifiuto a vincolarsi all'acquisto mediante contratto preliminare; tenuto altresì conto che - come osservato in apertura - nella vendita di immobile destinato ad abitazione il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, al punto tale che esso è in grado di incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità (Cass. civ., sez. III, 26/01/2006, n. 1514). 
Tornando all'istituto del recesso previsto dall'art. 1385 co. 2 c.c., presupponendo esso l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, deve osservarsi che si configura come strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto - da affiancare alle risoluzioni ex lege di cui agli artt.  1454, 1456 e 1457 c.c. - collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione, si ripete, convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo lo collegano sia i presupposti (inadempimento dell'altro contraente, gravemente colpevole e di non scarsa importanza) sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (Cass. 2011/18266). 
Conseguentemente, la caducazione del negozio ne determina la rimozione degli effetti prodotti che, per quanto qui occupa, consistono in quelli restitutori della caparra confirmatoria versata all'atto della stipula, trattandosi a tutti gli effetti di indebito pagamento ex art. 2033 c.c., alla cui disciplina deve aversi riguardo per quanto concerne la restituzione ed il maturare degli interessi sulla somma versata, nel caso di specie pari ad € 30.000,00. 
In materia di indebito oggettivo, infatti, il debito dell'accipiens - salvo che non sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della domanda, da intendersi pacificamente non soltanto quale domanda giudiziale ma anche quale richiesta stragiudiziale di costituzione in mora: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c..” ( Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 (Rv. 670880 - 01). 
Considerato che la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, gravando sul solvens che faccia richiesta di ripetizione di indebito al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma (per tutte Cass 2013/10815). 
Nel caso di specie l'attore ha allegato sin dal principio la mala fede del ### per avere sottaciuto irregolarità urbanistiche dell'immobile alla stipulazione del contratto del 1.07.2021 - momento di apprensione della caparra - e di tale fatto è altresì emersa, come osservato, la prova legale consistente nella confessione in sede di interrogatorio formale del ### Dal che deriva che gli interessi legali sulla caparra di € 30.000,00 debbono essere riconosciuti, come chiesto da parte attrice, dalla data di dazione della caparra stessa del 1.07.2021 e sino alla domanda giudiziale, mentre a far data dalla domanda giudiziale e sino al saldo sono dovuti gli interessi maggiorati, come richiesti da parte attrice ex art. 1284, co.4 Accertata dunque la sussistenza dell'inadempimento imputabile al convenuto ### e la legittimità del recesso esercitato dal ### deve condannarsi la parte convenuta a restituire all'attore la caparra confirmatoria di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data di ricezione del 1.07.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art.  1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione) all'effettivo saldo, siccome espressamente richiesti; la norma infatti è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi del processo civile (per tutte Cass. 61/2023) e gli interessi maggiorati possono essere riconosciuti dal giudice soltanto su espressa richiesta (Cass. SU 12449/2024). 
Altresì la parte convenuta deve essere condannata ex art. 1385, co.2, c.c., a versare all'attore il doppio della caparra, ovverosia l'importo di € 30.000,00, cifra questa sulla quale sono parimenti dovuti gli interessi legali dalla data di ricezione da parte del ### della messa in mora del 6.10.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art.  1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo, come richiesti da parte attrice. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ex DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento in base al decisum -da € 52.000,00 a 260.000-, valori medi, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice Avv. ### dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c. 
Ciò posto, va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della lite, questo Giudice - come osservato in apertura - con ordinanza del 22.04.2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: ““definizione della causa mediante pagamento, da parte di ### in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 40.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.” La proposta è stata accolta dall' attore ### e rifiutata dall'odierno soccombente convenuto ### Ebbene, è chiaro che il convenuto ### con l'accettazione della proposta giudiziale avrebbe conseguito il vantaggio di pagare la minor somma di € 40.000,00 a fronte di quelle maggiori ad oggi dovute, avrebbe evitato altresì di corrispondere gli interessi, nonché l'intero ammontare delle spese legali ed il giudizio si sarebbe ben potuto definire senza necessità di espletare: l'attività istruttoria orale, la fase decisoria di scambio ex art. 190 c.p.c.  e senza emissione della sentenza. 
In considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, che inteso nella sua complessità è già gravato di una elevata mole di procedimenti pendenti, ed il cui carico è ampliamente inasprito da giudizi che ben potrebbero arrestarsi in via bonaria e conciliativa - senza ulteriore impiego di tempo e risorse da parte del sistema Giustizia - tale condotta processuale del ### è un comportamento abusivo che merita di essere sanzionato a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c.  “La previsione di cui all'art. 185-bis c.p.c. nell'ottica del legislatore assolve ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza. Si attribuisce, infatti, al giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, consente di formulare una proposta ragionata la quale mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che verosimilmente potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, si da ridurre i tempi di definizione del contenzioso. 
In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza, si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.). Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, questo giudice a ritenere che nel caso di specie la mancata accettazione della proposta giudiziale configuri un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, comma ### c.p.c.. Si tratta, invero, di una forma di condanna ancorata esclusivamente alla valutazione del contegno della parte soccombente, laddove si ravvisino condotte processuali sleali o scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento. Quanto alla liquidazione della somma "equitativamente determinata", non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo, "potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass., sez. VI - II, ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012).” (Trib. Pistoia, sent. 54/2018 del 30/01/2018; in senso conforme, ### Palermo, sent. 90/2025 del 9/01/2025,) Ed ancora, “sussiste la responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. nel caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.  o, in generale, nel caso di mancata valutazione della medesima proposta con serietà ed attenzione” (### Roma, 30/10/2014).  ### quanto disposto dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.   Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.” Alla luce della normativa vigente e delle considerazioni innanzi effettuate, si ritiene equo in ragione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, statuire a carico del convenuto soccombente ### l'obbligo di corrispondere in favore del ### - a norma dell'art. 96, co.3, c.p.c. - la somma di € 4.600,00 equitativamente determinata e pari ad un terzo delle spese legali liquidate in dispositivo; ed in favore della cassa delle ammende - a norma dell'art. 96, co.4, c.p.c. - la somma di € 700,00 equitativamente determinata.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.1042/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) accerta l'illegittimità del recesso esercitato dal ### dal contratto preliminare di preliminare di compravendita concluso in data ### con il #### 2) accerta la legittimità del recesso dell'attore ### rispetto al contratto preliminare di preliminare di compravendita concluso in data ### con il convenuto ### 3) condanna la parte convenuta ### (CF: ###) al pagamento in favore dell'attore ### (C.F.  ###), dell'importo di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data del 1.07.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art.  1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo; 4) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) al pagamento in favore dell'attore ### (C.F.  ###), dell'importo di € 30.000,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora del 6.10.2021 sino alla domanda giudiziale, nonché gli interessi maggiorati ex art. 1284, co.4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo; 5) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ### 6) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) a rifondere all'attore ### (C.F. ###), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. ### (C.F. ###), le spese di lite nella somma di € 14.100,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e ### se dovute, come per legge.  7) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) a corrispondere all'attore ### (C.F. ###), la somma di € 4.600,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.  8) condanna la parte convenuta ### (C.F. ###) a corrispondere alla cassa delle ammende la somma di € 700,00 ai sensi dell'art. 96, co.  4, c.p.c.  ### 07.10.2025 ###ssa ### 

causa n. 1042/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Perlini

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