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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 4433/2025 del 24-09-2025

... laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### oppure € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento; e) essa, inoltre, era chiamata a restituire la somma di € 1.300.000,00, pari ai bonifici effettuati in suo favore senza una valida ragione giustificatrice; - quanto al ### al ### e al ### che: a) essi, quali amministratori di ### dovevano ritenersi comunque responsabili in solido con la stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di scissione, perché avevano preso parte alla stessa e perché, nonostante non potessero non essere a conoscenza dell'operazione, non si erano opposti al compimento della stessa e non avevano presenziato alla delibera dell'assemblea nella quale ### aveva deliberato l'approvazione del progetto di scissione; b) il danno loro addebitabile, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### - somma già addebitata al solo ### quale amministratore di ### - oppure ad € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento; - quanto al ### che: a) (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA ### N. 6480/2018 R.G. 
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al N. 6480/2018 R.G. promossa da: ### (GIÀ ### S.R.L. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. CASA ### e dall'avv. ### attore, contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### dall'avv. ### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (c.f. ###), contumace, ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. prof. ##### CONS. ###.L. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### convenuti, con la chiamata in causa di ###'S ##### E ###, in persona della dott.ssa ### procuratore speciale del ### L'### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv.  #### NICOLÒ, ### S.P.A. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ####'S ##### E ###, in persona della dott.ssa ### procuratore speciale del ### L'### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### terzi chiamati, in punto: azione di responsabilità.  ### del ### (già ### s.r.l.: «Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in particolare rigettata l'eccezione di estinzione totale del giudizio formulata dai convenuti per le ragioni diffusamente esposte in atti, ### il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertata e dichiarata anche solo incidentalmente la responsabilità ai sensi degli artt. 146 l.  fall., artt. 2392-2394, 2476 c.c. degli ex amministratori della società fallita ######## nonché ex art. 2407, comma 2, c.c. dei componenti del collegio sindacale dottori ######## per aver protratto o concorso a protrarre l'attività della società ### in difetto dei requisiti di legge e in presenza di un patrimonio netto negativo anche in violazione degli artt. 2485-2486 c.c. e dei criteri risarcitori ivi previsti, quantomeno a partire dall'esercizio 2012 fino alla data di dichiarazione del fallimento, e comunque per tutte le ragioni esposte più dettagliatamente negli atti di causa, in tal modo causando e/o aggravando il dissesto della ### per l'effetto condannarsi, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, i convenuti di séguito indicati al pagamento a favore della curatela del fallimento ### S.R.L. (già ### s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore e curatore dott. ### di una somma corrispondente a tutti i danni prodotti in ragione di tali condotte e/o omissioni di séguito meglio specificati: - condannarsi ### nato a ### il ###, con domicilio a ### via ### n. 11/A, C.F. ###; ### nato a #### il ###, residente ###, c.f.  ###, amministratori da novembre 2012 a febbraio 2013, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, per danni quantificati in ### 88.807,00, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; - condannarsi ### nato a ### il ###, con domicilio in ####. 
Carrara, n. 24, c.f. ###, ### nato a ### il ###, con domicilio in via G. Rossini, 26, ### c.f. ###, #### nata a ### il ###, con domicilio in ### via ### n. 9/6, ###, accertata la responsabilità dell'organo amministrativo in carica per il periodo luglio 2010-dicembre 2012, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, per danni quantificati in ### 532.843,00, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; - condannarsi ### nato a ### il ###, con domicilio in ### via ### n. 80, c.f. ###; ### nato a ### il ###, con domicilio in ####, via ### n. 190, ###; ### nato in ####, il ###, con domicilio in ### alla via ### 1, c.f.  ###, accertata la responsabilità dell'organo amministrativo in carica per il periodo dicembre 2012 fino al fallimento (sindaci in carica dal dicembre 2012, dimessi a marzo 2014 ma mai sostituiti fino al fallimento), in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente per danni quantificati in ### 5.697.593,00, anche degli indebiti pagamenti eseguiti dalla società fallita a favore di ### nel 2014, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; 2) accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393-2394, 2476, 2497, 2395, 2043 nei confronti di ### s.c.a.r.l., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore avv. ### con sede #######, ### n. 22, la grave condotta colposa e/o dolosa della convenuta, per aver posto in essere o concorso a porre in essere l'atto distrattivo di scissione ai danni della ### fallita descritto in atti, nonché l'ingiustificato arricchimento della società convenuta oggi in fallimento ai danni della ### fallita attrice, determinatosi a seguito dell'operazione di scissione meglio descritta in narrativa e dei pagamenti effettuati dall'organo amministrativo di ### in favore della convenuta del tutto privi di giustificazione nel periodo intercorrente tra gennaio e maggio 2014; 3) accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393-2394, 2476, 2497, 2395, 2043 la responsabilità dell'organo amministrativo di ### s.c.a.r.l., composto da #### nato a ### il ###, con domicilio in ####, alla via ### n. 14/1b, c.f. ###; e ### nato a ### il ###, con domicilio in ####, via ### n. 106, c.f. ###, per aver posto in essere o concorso con l'organo ammnistrativo di ### a porre in essere l'atto distrattivo di scissione del febbraio 2014 ai danni della ### fallita, descritto negli atti del giudizio nonché l'ingiustificato arricchimento della società ### ai danni della ### fallita, determinatosi a seguito dell'operazione di scissione e accertata la violazione dell'obbligo di vigilanza del ### (fino a gennaio 2015), per l'effetto condannarsi #### e ### in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente al pagamento a favore della curatela del fallimento ### s.r.l. (già ### s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e curatore, dott. ### dell'importo corrispondente all'aggravamento dello stato passivo di ### determinato dall'operazione di scissione, pari ad ### 4.404.000,00, oppure l'importo corrispondente all'ingiusto arricchimento di cui beneficiava ### ai danni di ### negli anni successivi alla scissione quantificabile in ### 6.300.000,00, e/o comunque gli illegittimi pagamenti ricevuti da ### nel corso del 2014, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; 4) vittoria di spese e competenze di causa. 
In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e precisamente: - a conferma di quanto sostenuto dalla curatela, al fine di determinare il momento in cui il patrimonio netto della ### diveniva negativo e il suo successivo aggravamento negli anni, in particolare dal 2012 alla data del fallimento, si chiede che il ### ammettere una consulenza tecnico-contabile, che potrebbe avere il seguente contenuto: “esaminati gli atti di causa, nonché tutta la documentazione pubblica (bilanci e rispettivi allegati, verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci) della società ### s.r.l.., poi ### s.r.l. ora in fallimento che il consulente riterrà opportuno di acquisire e quella prodotta in giudizio, sentite le parti e/o i consulenti tecnici dalle stesse nominate, assunte eventuali affermazioni presso terzi e compiuta ogni altra indagine ritenuta necessaria, il C.T.U., operate se del caso le opportune rettifiche alla luce delle censure mosse ai bilanci che non dovessero risultare redatti in conformità alle norme del codice civile vigenti: a) ricostruisca quale sia stata nel corso degli anni, in particolare dal 2012 alla data del fallimento, la consistenza del capitale sociale di ### s.r.l., verificando in quale momento il capitale sociale è divenuto negativo; b) accerti il momento in cui l'organo amministrativo e il collegio sindacale hanno avuto o avrebbero dovuto avere consapevolezza dell'intervenuta perdita del capitale sociale; c) determini il consulente del ### l'aggravamento dello stato passivo di ### s.r.l. dal momento in cui il capitale sociale è divenuto negativo al momento in cui veniva dichiarato il fallimento della società medesima; d) determini il consulente del ### il calcolo del danno attraverso la differenza dei netti patrimoniali; in via residuale, il calcolo del danno attraverso la differenza tra attivo e passivo fallimentare; e) determini il consulente del ### gli effetti dell'operazione di scissione intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.c.a.r.l. il 20 dicembre 2013, ovvero il conseguente danno arrecato al patrimonio netto di ### s.r.l. in termini di aggravamento del passivo, e l'arricchimento di ### s.c.a.r.l. secondo il metodo reddituale o in via residuale secondo altro metodo ritenuto opportuno”.  - In secondo luogo, considerato che a seguito del disconoscimento della firma operato dal convenuto ### rispetto al verbale del 4 febbraio 2013 la curatela dichiarava a verbale di volersi avvalere del documento, si chiede che il ### ammettere consulenza grafologica, al fine di verificare l'autenticità della firma del ### Quali scritture di comparazione, la curatela chiede che il ### ordinare al convenuto ### l'esibizione ex art. 210 c.p.c. in originale della propria carta d'identità in corso di validità e del documento di guida ###.  - Per le ragioni esposte in narrativa, la curatela chiede che il ### ordinare ex art.  210 c.p.c. ai sindaci-revisori #### e ### l'esibizione delle carte di lavoro, e ogni altra documentazione relativa ai controlli di revisione svolti, che gli stessi hanno redatto in occasione dell'approvazione del bilancio 2012 e della stesura della relativa relazione del collegio sindacale (cfr. doc. 14).  - Considerata la qualità dell'immagine del documento O, pag. 3 e pag. 4, che la curatela possiede solo in file pdf allegato, ### il ### ordinare ex art. 210 c.p.c. a ### incorporata per cessione in ### l'esibizione dell'assegno n. ### emesso da ### s.r.l. - ### s.r.l. il 9 aprile 2015 (doc. O pag. 3) e a ### l'esibizione dell'assegno n. 883976231 emesso da ### s.r.l. - ### s.r.l. il 27 maggio 2015 (doc. O pag. 4)». 
Conclusioni del convenuto ### “In via preliminare, si insiste nel chiedere all'###mo Decidente una pronuncia di estinzione del giudizio per effetto della automatica rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 75 c.p.p.  conseguente all'avvenuta trasposizione da parte del ### dell'azione civile del giudizio penale, richiamando all'uopo quanto dedotto nella memoria di parte del 31.1.2023. 
In subordine, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2018. 
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”. 
Conclusioni del convenuto ### “ribadito tutto quanto già ampiamente dedotto nel contesto dei precedenti scritti difensivi e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, chiede il rigetto della richiesta di trasferimento dell'azione civile nel processo penale opponendosi alla declaratoria di estinzione parziale del presente giudizio dei confronti del sig. ### a tal fine si richiama a tutto quanto già dedotto nella memoria depositata in data 31 gennaio 2023 instando per l'accoglimento delle conclusioni siccome già precisate nel contesto della nota di precisazione delle conclusioni depositata in data ###, e di seguito riportate: ### via preliminare.- Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del ### di Venezia, per le ragioni già espresse in narrativa, e per l'effetto dichiararsi la competenza del ### di ###- Nel merito ### tutte le domande attoree svolte in giudizio nei confronti del convenuto ### poiché infondate in fatto ed in diritto.- In ogni caso.- Spese e competenze di causa integralmente rifuse.- * * * 
Inoltre, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in giudizio”. 
Conclusioni del convenuto ### «In via preliminare: - accertare e dichiarare l'estinzione del processo civile nei confronti di tutti i convenuti del presente procedimento in virtù del processo penale n. RGNR 8710/2016 - ### di Vicenza; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### in virtù dell'obbligo assunto dal sig. ### in qualità di amministratore dell'allora ### con la transazione 06/05/2013 in atti, con cui egli ha espressamente manlevato, nell'anzidetta qualità, il convenuto ### da qualsivoglia responsabilità civile, penale e fiscale in ordine all'incarico di membro del C.d.A di ### per tutto il periodo compreso tra la nomina formale dello stesso e la decadenza dal predetto incarico”, in forza di atto di transazione del 06/05/13 e, per l'effetto, mandare assolto il predetto convenuto da ogni avversa pretesa; --accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità esperite dalla ### del ### in persona del suo l.r.p.t., nei confronti del sig.  ### per i motivi esposti in atti, e per l'effetto, mandare assolto il predetto da ogni avversa pretesa; --nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni che precedono, in virtù dell'autorizzazione concessa al sig. ### a chiamare in causa la ### in persona del suo l.r.p.t., con sede ###piazza ### n. 22 a ### e/o il ### della stessa come in effetti ritualmente citati in giudizio dalla scrivente difesa e, anche, dalla ### e non costituita in giudizio, chiede che voglia condannarsi la predetta a manlevarlo da qualsivoglia avversa domanda in virtù della transazione datata 06/05/13, in atti, con conseguente condanna della predetta società garante a corrispondere al sig. ### le eventuali somme che quest'ultimo sarà tenuto a versare all'attrice per i fatti di causa e/o a pagare direttamente alla ### del ### le somme che causa cognita risulteranno dovute dal convenuto, --ancora, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta affianco al nome “### Costantino” nel verbale di assemblea della ### del 04/01/13 non appartiene al sig. ### nato a ### il ### (C.f. ###), residente ###a ####, poiché da questi espressamente disconosciuta, con ogni conseguenza di legge, Nel merito: --rigettarsi le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui all'espositiva degli atti di causa e, per l'effetto, mandare assolto il sig. ### da ogni avversa pretesa, --In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. ### ad essere tenuta indenne e manlevato dalla ### dichiarata fallita, ritualmente citata e non costituita nel presente giudizio, in persona del suo l.r.p.t., con sede ###piazza ### n. 22 a ### in virtù della transazione datata 06/05/13 (in atti) e condannare la predetta di conseguenza. 
Ancora nel merito, in subordine, per mero tutiorismo e salvo gravame: --nella denegata e non creduta ipotesi in cui avesse a riconoscersi una qualche responsabilità del sig. ### limitarsi e ridursi il danno al periodo della carica effettivamente da egli rivestita per due soli mesi ed all'ammontare di € 14.801,19 per ogni mensilità in cui è stato amministratore, per un totale massimo di € 29.602,38 e/o la veriore accertanda causa cognita, in virtù di tutte le considerazioni svolte negli atti di causa, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, si riconosca come dovuto dal sig. ### l'importo di € 29.602,38 e/o il veriore accertando causa cognita, in ogni caso, accertare e dichiarare la terza chiamata ### dichiarata fallita, ritualmente citata e non costituita nel presente giudizio, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede ###piazza ### n. 22 a ### in virtù della transazione datata 06/05/13, in atti, tenuta a manlevare il sig. ### e conseguentemente, condannarla a tenerlo indenne da qualsivoglia avversa pretesa, -- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge ex DM 55/2014. 
Si precisa che le spese vive sostenute dal sig. ### per la chiamata in causa della ### in persona del suo l.r.p.t., ammontano ad € 1.063,00 s.e.&.o.. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014 si chiede che l'adito ### voglia disporre un congruo aumento dei valori medi di cui alle tabelle in considerazione della complessità del giudizio e della cospicua attività professionale anche relativa alla riassunzione del giudizio. 
In via istruttoria, anche in questa sede, si insiste affinché l'adito ### previa revoca dell'ordinanza con cui ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori e di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, voglia ammettere le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 VI° commi nn. 2 e 3 C.p.c anche in sede di riassunzione, tutte versate in atti, oltreché voglia ammettere tutte le produzioni documentali prodotte in giudizio. 
Si reitera, inoltre, l'istanza per l'ammissione della già dedotta CTU tecnico-grafologica onde accertare che la firma apposta affianco al nome “### Costantino” sul verbale di assemblea ordinaria della ### tenutasi in data ### è apocrifa e, certamente, non riconducibile all'odierno convenuto». 
Conclusioni del convenuto ### Non sono state precisate le conclusioni, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta: «### l'###mo ### adito ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere: In via preliminare e pregiudiziale: 1]-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del ### adito in favore del competente ### di ### per le Imprese, per i motivi tutti esposti in narrativa; 2]-accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la decorrenza del termine di cinque anni a far data dal 31.12.2012; per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla ### del fallimento della società ### servizi s.r.l. avverso il convenuto, dott. ### Nel merito: 3]-accertato e dichiarato che la domanda principale proposta dalla ### genericamente nei confronti di tutti i conventi, è affetta da grave genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante; rigettare la domanda principale di condanna di risarcimento danni proposta in via solidale nei confronti di tutti i convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.  4]--accertato e dichiarato che la domanda proposta in via subordinata dalla ### nei confronti dell'odierno convenuto, è priva di qualsivoglia elemento di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante, rigettare la domanda subordinata, di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti; In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui punti delle premesse in fatto e diritto precedute dalla locuzione “vero è che” e depurate da ogni eventuale valutazione, con riserva di indicazione della lista testi e di meglio articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio di prova ai sensi dell'art.183 c.p.c. 
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge». 
Conclusioni del convenuto ### Non sono state precisate le conclusioni, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta: «### l'###mo ### adito ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere: In via preliminare e pregiudiziale: 1]-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del ### adito in favore del competente ### di ### per le Imprese, per i motivi tutti esposti in narrativa; 2]-accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la decorrenza del termine di cinque anni a far data dal 31.12.2012; per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla ### del fallimento della società ### servizi s.r.l. avverso il convenuto, ### Nel merito: 3]-accertato e dichiarato che la domanda principale proposta dalla ### genericamente nei confronti di tutti i conventi, è affetta da grave genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante; rigettare la domanda principale di condanna di risarcimento danni proposta in via solidale nei confronti di tutti i convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.  4]--accertato e dichiarato che la domanda proposta in via subordinata dalla ### nei confronti dell'odierno convenuto, è priva di qualsivoglia elemento di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante, rigettare la domanda subordinata, di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti; In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui punti delle premesse in fatto e diritto precedute dalla locuzione “vero è che” e depurate da ogni eventuale valutazione, con riserva di indicazione della lista testi e di meglio articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio di prova ai sensi dell'art.183 c.p.c. 
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge». 
Conclusioni del convenuto ### “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli scritti difensivi in atti, insistendo per il rigetto di tutte le domande attrici rivolte nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimb. forf., CPA ed IVA come per legge”. 
Conclusioni del convenuto ### “### l'###mo ### adito, rigettata ogni avversa richiesta, - in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del dott.  ### ed estrometterlo dal giudizio; - in via principale, rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate per i motivi esposti. 
Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni della convenuta ### “### l'###mo ### di Venezia adito, nella persona del ### dott. ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: ### - Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione della ### S.R.L.  (già ### s.r.l.) contro la dott.ssa ### perché prive di ogni fondamento giuridico sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi depositati che qui si intendono integralmente richiamati.  - Per l'effetto, mandare assolta la dott.ssa ### da qualsivoglia avversa richiesta originata dai fatti per cui è causa.  - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### che dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese”. 
Conclusioni del convenuto ### “>>nel merito, in via principale: insiste per il rigetto delle domande svolte dalla curatela del ### sia principali che secondarie o subordinate, in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate né documentate; >>in via subordinata: dichiarare inammissibile la nuova domanda relativa al danno per € 220.000,00 introdotta quale mutatio libelli o, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto; >> in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi di condanna al risarcimento, il dr. ### chiede di essere manlevato dall'### dei ###s, ### (20121), ### n.86, che ha assunto il rischio con le polizze n.### e n.###, nel limite del massimale garantito, e comunque ridurre l'importo richiesto nella minore misura che verrà provata e documentata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta equa e di giustizia; >> in via istruttoria, chiede il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ### così come ogni suo mezzo istruttorio in quanto inammissibile ed esplorativo, nonché nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli altri convenuti ed in particolare di quelle formulate dai membri del ###”.
Conclusioni del convenuto ### “In via principale: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi depositati che qui si intendono integralmente richiamati; l'effetto, mandare assolta il dott. ### da qualsivoglia avversa richiesta originata dai fatti per cui è causa. 
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, condannare il ### convenuto ### S.p.a.  (P.IVA ###), in persona del suo l.r.p.t, con sede #######, ### n.14, a manlevare il convenuto dott. ### per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice, in ossequio alle polizze assicurative n. ###, ###, ###, ###, ###, ###. 
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che rende la dichiarazione di rito”. 
Conclusioni del convenuto ### “insiste nella richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.c. per effetto della costituzione di parte civile del ### nel giudizio penale con conseguente rinuncia delle domande avverso gli amministratori, nonché del rapporto di pregiudizialità tra la responsabilità degli amministratori e quella dei sindaci e della non scindibilità delle cause proprio in virtù di detto rapporto, riportandosi in ogni caso integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella memoria autorizzata depositata in data ###. 
In subordine, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###”. 
Si riportano, altresì, le conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta: “### l'###mo ### adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: ➢ in via pregiudiziale, autorizzare il convenuto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice ###s al fine di manlevare e tenere indenne il convenuto nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del ### disponendo a tal fine, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il differimento della prima udienza del 5 dicembre 2018, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.; ➢ in via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fallimento in relazione all'azione di responsabilità derivante dall'atto di scissione essendo fatto valere un danno solo per una parte del ceto creditorio; ➢ in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto danno lamentato dal ### e connesso all'approvazione del bilancio 2012.  ➢ nel merito: in via principale, rigettare tutte le domande attoree spiegate nei confronti del dott. ### in quanto totalmente infondate. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la condotta omissiva venisse accertata e per l'effetto il dott. ### condannato, la quantificazione del danno dovrà essere effettuata secondo il criterio della differenza dei netti debitamente rettificati e comunque dei danni a lui direttamente riferibili, ripartendo la relativa responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, fermo restando la condanna dell'assicurazione chiamata in giudizio a manlevarlo e tenerlo completamente indenne da ogni condanna anche per le spese di giudizio; ➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge e con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare le proprie conclusioni e di articolare ulteriori difese ed istanze anche istruttorie”. 
Conclusioni del convenuto ### “### l'###mo ### adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, - rigettare le domande formulate dal ### s.r.l., in quanto assolutamente infondate in fatto in diritto e, in ogni caso, sfornite di prova per le ragioni tutte di cui al presente foglio, nonché ai precedenti scritti difensivi. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. 
Conclusioni del convenuto ### “### l'###mo ### adito, contrariis reiectis: 1. in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del ### di ### 2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione nei confronti del ### ex art. 163 nn. 3 e 4 e 164 c. 4, 3. in via principale rigettare le domande attrici nei confronti del ### per le ragioni di fatto e diritto esposte nella premessa di cui alla comparsa di costituzione risposta.
Con vittoria di spese del giudizio oltre accessori di legge”. 
Conclusioni dei terzi chiamati ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ###: “### l'###mo ### adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'### in quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti degli scriventi ### In via principale, sulla domanda di manleva, accertare e dichiarare che la presente vertenza ricade nella ### 2018 (certificato n. ###) e dichiararne l'inoperatività per le ragioni di cui in atti, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'### contro gli scriventi ### In via subordinata, sulla domanda di manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della ### 2016 (certificato n. ###) per le ragioni di cui in atti, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'### contro gli scriventi ### In via ancora subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività delle ### 2016 (certificato n. ###) e 2018 (certificato n. ###) nel caso di accertamento di una condotta dolosa da parte del Dott. ### e, quindi, rigettare integralmente la domanda di manleva svolta dallo stesso contro gli scriventi ### In via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all'### quantificando l'eventuale indennizzo spettante allo stesso, tenendo conto: a) della quota di danno imputabile allo stesso a titolo diverso dal dolo e per l'importo eccedente i massimali di ogni altra eventuale polizza esistente a copertura dello stesso rischio in favore del medesimo chiamante; b) nonché della quota di copertura risultante a carico degli scriventi ### a seguito della ripartizione dei danni tra tutti gli assicuratori coprenti lo stesso rischio con polizze separate in favore dello stesso chiamante, ripartizione da eseguirsi in proporzione alle indennità dovute da ogni assicuratore ai sensi delle rispettive polizze ex ### 1910 c.c.; c) nonché della franchigia di polizza applicabile (ossia, ### 2.500) e di ogni eventuale somma già percepita a titolo di indennizzo dal singolo chiamante, nel limite del massimale di polizza (ossia, ### 500.000,00). 
In via istruttoria, con riserva di ogni consentita istanza istruttoria; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 
Conclusioni della terza chiamata ### s.p.a.: “In via preliminare: accertata l'identità della domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti di alcuni amministratori con quella proposta dal medesimo ### con la costituzione di parte civile nel processo penale promosso nei confronti delle medesime parti, dichiarare l'estinzione del presente giudizio nei confronti di tutte le parti ex art. 75 c.p.c. 
In via preliminare subordinata: accertato che il profilo di responsabilità ascrivibile al ### presuppone un accertamento di responsabilità degli amministratori e per una parte di essi l'azione civile è stata trasferita in sede penale ed accertato altresì che un'eventuale pronuncia di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso comporterebbe l'impossibilità di esercitare l'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e dei sindaci, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale. 
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal ### srl nei confronti del dott. ### poiché infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di ### spa. 
Nel merito in via subordinata: accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. ### stipulata dal dott. ### con ### s.p.a., rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata perché infondata, in fatto ed in diritto; Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dal dott. ### accertare e dichiarare il grado responsabilità ad egli ascrivibile nella causazione dei danni ex adverso lamentati, per gli effetti dichiarare tenuta ### spa a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso ascrivibile, ed in ogni caso entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro e con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di euro 5.000,00 a carico dell'assicurato. 
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
Conclusioni dei terzi chiamati ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ###: “voglia il ### dichiarare inammissibili ### per novità le allegazioni del ### relative ai pagamenti a favore di ### nei primi mesi del 2014 e la relativa domanda di condanna nella misura di 220.000 euro; ### per novità, le nuove allegazioni contenute nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del #### per tardività, le allegazioni, domande e produzioni di parte attrice contenute nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. datata 6.10.2020, depositata successivamente allo scadere dei termini decadenziali fissati con l'ordinanza del 20.1.2019; respingere la domanda del dott. ### contro gli ### respingere le domande istruttorie e di merito azionate contro il dott. ### Con vittoria di compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, e successive occorrende”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione avviato alla notifica in data ### il ### della società ### s.r.l., già ### s.p.a. sino al 2.8.2013 e poi ### s.r.l. dal 2.8.2013 al 4.9.2015 (di seguito: ### e, con riguardo alla società in bonis, ### o ### a seconda della denominazione in essere all'epoca di accadimento dei fatti) agiva in giudizio contro i soggetti in epigrafe indicati, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno.  ### agiva in primo luogo ex art. 146 l. fall. ed ex art. 2476 c.c. nei confronti di: - ### quale ### del Consiglio di ### di ### dal 14.11.2012 al 4.1.2013 e quindi quale consigliere di amministrazione dal 4.1.2013 al 4.2.2013; - ### quale amministratore unico di ### dal 7.9.2009 al 14.11.2012, poi quale consigliere di amministrazione dal 14.11.2012 al 4.1.2013, quindi quale ### del Consiglio di ### dal 4.1.2013 al 4.2.2013 e infine quale amministratore unico dal 4.2.2013 al 20.12.2013; - ### quale consigliere di amministrazione di ### dal 14.11.2012 al 4.2.2013; - ### quale amministratore unico di ### dal 20.12.2013 al 29.9.2014; - ### quale amministratore unico di ### dal 29.9.2014 al 16.9.2015; - ### quale amministratore unico di ### dal 16.9.2015 al 18.3.2016; - #### e ### il primo quale ### e il secondo e la terza quali componenti del collegio sindacale di ### fino al 19.12.2012; - #### e ### il primo quale ### e il secondo e il terzo quale componente del collegio sindacale di ### dal 19.12.2014 al 21.3.2014. 
In secondo luogo, il ### agiva ex art. 146 l. fall. ed ex artt. 2497 e 2043 c.c. nei confronti di: - ### società consortile a responsabilità limitata (di seguito: ###, socia di ### dall'aprile-novembre 2012 a seguito di acquisto di quote della stessa dal ### (data approssimativa desunta dai verbali dell'assemblea di ### perché non era stata depositata al registro delle imprese nessuna pratica relativa all'atto di cessione delle quote) al 30.9.2014; - ### quale ### del Consiglio di ### di ### dal 28.5.2013 al 24.4.2014, quindi quale amministratore unico dal 24.4.2014 al 18.9.2014, nonché socio di ### dapprima personalmente e poi tramite la società E-### s.r.l. (di seguito: E- ###, di cui era socio unico; - ### e ### quali consiglieri di amministrazione di ### dal 28.5.2013 al 24.4.2014; - ### sindaco unico di ### dal 25.10.2013 al 19.1.2015. 
A fondamento delle proprie domande di risarcimento del danno, l'attore formulava i seguenti addebiti: 1) Indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto a far data dal 31.12.2012, e ciò sino al fallimento, pronunciato dal ### di Vicenza con sentenza 122/2016 del 29.1.2016.  ### premessa la presenza di gravi lacune e irregolarità nella contabilità sociale, asseriva che ### aveva perso il proprio capitale sociale sin dal 31.12.2012, nonostante il bilancio di esercizio a tale data riportasse un patrimonio netto positivo per € 365.843,00. 
In particolare, l'attore deduce che: - la società, a tale data, non era più in grado di soddisfare gli adempimenti fiscali e contributivi; - il bilancio al 31.12.2012 era stato approvato in data ### e depositato soltanto in data ###, in ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio, e la sua nota integrativa, per come era stata redatta, non consentiva di interpretare analiticamente i dati del bilancio e di individuare eventuali criticità relativamente allo stato di salute dell'azienda; - era necessario rettificare in aumento l'importo dei debiti tributari da circa € 4.070.758,00 ad € 4.565.000,00, aggiungendo anche l'importo delle sanzioni e degli interessi; - si doveva procedere alla svalutazione dei crediti, in quanto, alla luce della situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore fallimentare, tra gli stessi erano compresi dei crediti inesigibili; - il valore del ricavo generato dall'incremento del valore di immobilizzazioni per lavori interni era stato artatamente aumentato, tenuto conto che il settore immobiliare non rientrava nell'oggetto sociale di ### attiva principalmente nel settore dei servizi di pulizia, disinfezione, trasloco, facchinaggio, manutenzione delle aree verdi; - già solo in forza della mancata corretta contabilizzazione dei debiti tributari e contributivi, il patrimonio netto al 31.12.2012 diventava negativo quantomeno per - € 128.157,00. 
Per quanto riguardava la quantificazione del danno relativo a tale addebito e l'individuazione dei soggetti responsabili, il ### osservava che: - il patrimonio netto alla data dell'apertura della procedura concorsuale poteva essere determinato in misura pari alla somma dei crediti insinuati e ammessi, e dunque ad € 11.820.000,00, arrotondato per difetto, la maggior parte dei quali, peraltro, derivanti da omessi versamenti tributari e previdenziali e dalle relative sanzioni; - il patrimonio netto alla data dell'apertura del fallimento, dunque, poteva essere quantificato in - € 11.820.000,00; - l'aggravamento del passivo andava quantificato secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali in - € 11.691.843,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo alla data del fallimento (- € 11.820.000,00) e il patrimonio netto al 31.12.2012 come sopra rettificato e dunque negativo (- € 128.157,00); - per una più precisa individuazione delle singole responsabilità, era necessario procedere a quantificare l'aggravamento dello stato passivo della società per ogni esercizio, in forza della rettifica delle scritture contabili a disposizione della curatela; - per quanto concerneva l'esercizio 2013: a) risultavano disponibilità liquide (banca e cassa) per € 2.600.000,00, a conferma del fatto che la società avrebbe potuto, almeno in parte, far fronte ai debiti tributari e previdenziali e che, invece, l'organo amministrativo aveva impiegato le somme diversamente, aggravando ulteriormente il dissesto della società, considerati gli interessi e le sanzioni collegate al mancato versamento dei tributi e degli oneri previdenziali; b) il bilancio riportava debiti tributari pari ad € 6.879.335,00 e un fondo rischi e oneri generico pari ad € 210.224,00, per complessivi € 7.089.559,00; c) l'effettivo debito tributario, in realtà, doveva ritenersi pari a € 8.519.000,00, poiché si doveva tener conto dei debiti tributari dell'esercizio 2012, che ### non aveva pagato, pari ad € 4.565.000,00 come sopra rettificati, e dell'importo dei debiti riferibili all'anno 2013, pari ad € 3.954.000,00; d) gli amministratori, dunque, avevano omesso di iscrivere debiti tributari per € 1.430.000,00, corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei debiti tributari appostati in bilancio e quello effettivo, indicati ai punti precedenti; e) il bilancio riportava un patrimonio netto pari ad € 769.473,00, al netto dei decimi sottoscritti e non versati dai soci dopo che in data ### l'assemblea aveva deliberato un aumento del capitale sociale da € 200.000,00 ad € 1.000.000,00, sottoscritto per € 644.000,00 e versato per € 311.000,00; f) al patrimonio netto di € 769.473,00 doveva essere tuttavia detratto il debito tributario di € 1.430.000,00 non iscritto a bilancio, e da ciò discendeva che il patrimonio netto diventava negativo per - € 661.000,00; g) l'aggravamento del passivo era pari ad € 532.843,00, di cui dovevano rispondere i convenuti ##### e ### quali amministratori in carica nell'esercizio e ####### e ### quali sindaci succedutesi, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica; - per quanto concerneva l'esercizio 2014: a) il bilancio era stato depositato soltanto nel mese di settembre 2015, in due versioni non coincidenti; b) si doveva procedere all'integrale svalutazione delle immobilizzazioni immateriali indicate nel bilancio al 31.12.2014 per € 794.000,00, in considerazione del fatto che la scissione aveva fatto venir meno la gestione aziendale; c) si doveva rettificare l'ammontare del debito tributario e del fondo rischi oneri indicati nel bilancio al 31.12.2014 da € 9.291.000,00 ad € 11.168.000,00, tenuto conto dei debiti tributari relativi all'esercizio 2013 come sopra rettificati (€ 8.519.000,00), dei debiti contributivi risultanti dal bilancio 2013 e non trasferiti a ### (€ 1.813.000,00), degli ulteriori debiti tributari e contributivi relativi al 2014 (€ 250.000,00) e dell'IVA 2014 non versata (€ 586.000,00); d) si doveva, di conseguenza, rettificare il patrimonio netto, che risultava negativo per - € 2.824.000,00; e) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 2.163.000,00, di cui dovevano rispondere i convenuti ### e ### quali amministratori e #### e ### quali sindaci in carica nel periodo in esame, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica; - per quanto concerneva l'esercizio 2015: a) la situazione contabile consegnata dal ### al curatore riportava un patrimonio netto negativo per € 1.260.000,00, che però doveva essere rettificato; b) doveva essere stralciato il valore delle immobilizzazioni immateriali, pari ad € 737.000,00, a fronte dell'assenza di attività aziendale determinata dalla scissione risalente all'anno precedente; c) dovevano essere integralmente svalutati i crediti per € 4.077.000,00, a fronte della loro inesigibilità; d) i debiti tributari e contributivi dovevano essere rettificati, poiché erano indicati per € 6.455.000,00 nonostante soltanto quelli all'anno 2014 fossero pari ad € 11.168.000,00, con un maggior debito pari quantomeno ad € 4.713.000,00; e) il patrimonio netto al 31.12.2015, dunque, doveva ritenersi negativo per - € 10.787.000,00; f) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 7.963.000,00, di cui dovevano rispondere i convenuti ### e ### quali amministratori, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica; - per quanto concerneva l'esercizio 2016: a) non essendo stati depositati i bilanci 2015 e 2016 il patrimonio netto alla data del fallimento doveva essere quantificato come sopra, ossia in misura pari al totale provvisorio delle somme insinuate e ammesse al passivo fallimentare, pari a - € 11.820.000,00; b) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 1.033.000,00, di cui doveva rispondere il convenuto ### quale amministratore, sia pure in proporzione alla durata della carica.  2) Compimento di un'operazione di scissione avente natura distrattiva con attribuzione di beni da ### a ### divenuta socio unico di ### a far data dal 2.8.2013.  ### deduceva che: - in data ### il ### quale amministratore unico di ### aveva depositato presso il registro delle imprese un progetto di scissione parziale proporzionale, redatto in data ###, che contemplava il trasferimento del ramo d'azienda operativo e immobiliare a ### lasciando ad ### il ramo d'azienda legato alla gestione finanziaria; - l'operazione era stata giustificata dal ### nel progetto alla luce della “necessità aziendale di suddividere l'attività operativa pura di fornitura di servizi di pulizia e di manutenzione d'immobili, da quella sussidiaria ed ancillare di gestione dei rapporti commerciali con la clientela e la gestione finanziaria relativa all'incasso dei crediti dovuti soprattutto verso la pubblica amministrazione e gli enti pubblici”, cosicché “dopo la scissione della società, la società ### [avrebbe potuto] dedicarsi integralmente alla fornitura di servizi di pulizie professionali, avendo ricevuto tutti i necessari assets patrimoniali strumentali a tale attività, mentre ### [avrebbe potuto] gestire i rapporti con la clientela”; - nel progetto si ricordava “che una cospicua parte della clientela [era] rappresentata da enti pubblici o da società riconducibili al settore pubblico, cui, a fronte di una esigibilità del credito molto solida, [corrispondeva] una elasticità nei tempi di pagamento la cui corretta gestione [richiedeva], vista la mole creditoria, competenze e risorse che [andavano] allocate in una nuova società”; - nel progetto si osservava che “a fronte di tale gestione creditoria, che [richiedeva] competenze specifiche e non più utilmente abbinabili ad una società dalla vocazione squisitamente industriale come ### [avrebbero dovuto essere] implementate anche le competenze di una corretta gestione dei crediti e di cash management, in modo da ottimizzare i flussi di cassa in entrata ed in uscita” e che “tale considerazione [risultava] ancor più stringente” perché “la maggioranza dei costi della società, [riguardava] spese per il personale, non [presentava] margini di elasticità tali da poter controbilanciare gli slittamenti nei pagamenti da parte dei creditori”; - infine, nel progetto si sosteneva che “oltre ad avere una maggior semplicità gestionale nei due soggetti risultanti dopo la scissione i quali si [sarebbero occupati] di due aspetti completamente differenti dell'attuale business della società ante scissione, per entrambi i soggetti [sarebbe stato] molto più semplice, una volta separate le due attività, coinvolgere soggetti terzi, siano essi finanziatori o portatori di capitale proprio, nella propria attività economica che al momento [scontava] dei ratios aziendalistici fortemente penalizzanti”; - la scissione veniva attuata con atto pubblico del 24.2.2014, sottoscritto dal ### per conto di ### e dal ### per conto di ### con diminuzione del capitale sociale di ### da € 644.000,00 ad € 100.000,00; - nonostante l'obiettivo dichiarato dell'operazione fosse l'ottimizzazione delle attività aziendali di ### e ### a beneficio dell'intero gruppo, dalla disamina delle situazioni contabili presenti nel progetto di scissione e dei bilanci di ### emergeva con chiarezza che il reale intento era ben diverso; - nello specifico, gli amministratori, e in particolare al ### - vero deus ex machina dell'operazione - avevano voluto dividere la parte “buona” da quella “cattiva” di ### evitare l'effetto reale della conclamata insolvenza e preservare l'attività d'impresa proseguendola sotto altra veste giuridica, ossia tramite ### nuova società sana e priva di debiti pregressi a differenza di ### destinata in ogni caso al fallimento; - occorreva considerare che al tempo della scissione il ### era socio unico di E-### che era socia al 98% di ### la quale a sua volta era socia unica di ### - il ### aveva guidato ### nel periodo immediatamente precedente alla scissione, di fatto progettando tale operazione straordinaria e poi aveva sottoscritto l'atto di scissione quale legale rappresentante di ### - con la scissione erano stati trasferiti da ### a ### I) immobilizzazioni materiali e immateriali; II) crediti per circa € 2.000.000,00; III) magazzino per circa € 200.000,00; IV) debiti verso fornitori per circa € 1.700.000,00; V) debiti verso il personale per circa € 900.000,00; - per contro, erano rimasti in capo ad ### I) crediti per circa € 5.000.000,00 di cui € 1.700.000,00 dichiarati come non esigibili nella situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore fallimentare; II) crediti per circa € 1.400.000,00, anch'essi inesigibili alla luce della situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore fallimentare; ### debiti tributari e contributivi per circa € 7.200.000,00; - l'operazione, dunque, era stata congegnata in modo tale che, a seguito della scissione, i debiti tributari e previdenziali pari ad € 8.700.000,00 al 31.12.2013 rimanessero in capo ad ### senza però che quest'ultima potesse disporre di entrate per potervi far fronte; - da un lato, infatti, il ramo produttivo - unico in grado di generare reddito - era stato integralmente trasferito a ### la quale così era subentrata nella gestione dell'azienda e si era arricchita senza accollarsi i debiti tributari e previdenziali relativi alla medesima attività e ancora da saldare; - dall'altro, i crediti commerciali lasciati ad ### non erano totalmente esigibili e, come si vedrà infra (cfr. addebito n. 3), le somme riscosse dai clienti non erano state utilizzate per pagare i debiti verso l'### e gli enti previdenziali, ma erano state distratte; - sotto altro profilo, in data ###, e dunque a pochi mesi dalla scissione, ### aveva ceduto la propria quota di partecipazione di capitale sociale di ### ad altra società, in evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati nel progetto di scissione; - successivamente, le quote di ### erano state cedute per altre due volte, la sede della società era stata trasferita ed era stata cambiata anche la denominazione sociale; - gli amministratori e gli organi di controllo succedutesi nel tempo, dunque, avevano avuto cura di ostacolare eventuali operazioni di verifica del loro operato mediante il continuo trasferimento delle partecipazioni in ### ad altri soggetti - tra cui società aventi oggetto sociale disomogeneo da quello di ### - nonché la sostituzione ciclica degli organi amministrativi e lo spostamento della sede sociale dapprima da ### a ### e poi da ### a Cosenza; - gli amministratori di ### e ### avevano scelto l'istituto della scissione quando in realtà ciò che si era verificata era una vera e propria cessione d'azienda; - tale scelta disvelava delle criticità, poiché se gli amministratori avessero optato per la cessione d'azienda, sarebbe stato necessario quantificare il valore dell'avviamento e porre a carico di ### l'obbligo di versare un corrispettivo in favore di ### mai liquidato; - gli amministratori di ### e in definitiva il ### con il consenso del socio unico ### manifestato all'assemblea del 20.12.2013, si erano avvalsi del diritto di non predisporre la relazione degli amministratori e la situazione patrimoniale di scissione ex art.  2506-ter, quarto comma, c.c.; - tale scelta, benché formalmente legittima, aveva impedito ai creditori sociali di disporre di informazioni fondamentali per valutare adeguatamente un'eventuale opposizione alla scissione e di poter avere contezza del valore effettivo del patrimonio trasferito a ### e dei cespiti rimasti a ### - così operando, dunque, gli amministratori avevano voluto evitare una possibile opposizione alla scissione da parte dei creditori di ### tramite la limitata e fuorviante informativa riportata negli atti pubblici della scissione, che aveva fatto apparire come conveniente un'operazione che in realtà aveva comportato un gravissimo pregiudizio per ### ad esclusivo vantaggio di ### - a seguito della scissione, infatti, ### - sempre gestita di fatto dal ### - aveva conseguito un importante incremento in termini di redditività, come si desumeva dal fatto che nel 2014 aveva conseguito un fatturato pari ad € 14.001.782,00, oltre dieci volte più elevato del fatturato per l'esercizio 2013, anteriore alla scissione, che era stato pari ad € 1.351.362,00; - l'aggravamento del passivo determinato dalla scissione era quantificabile in € 4.404.000,00, corrispondente alla somma tra il patrimonio netto trasferito a ### (€ 1.304.000,00) e l'importo dei crediti inesigibili che gli amministratori avevano lasciato consapevolmente in capo ad ### (€ 3.100.000,00) e con il quale quest'ultima avrebbe dovuto in realtà far fronte ai debiti tributari e previdenziali; - di tale aggravamento del passivo erano responsabili il ### e il ### quali amministratori unici in carica sino alla data in cui era stato realizzato il progetto di scissione; - occorreva considerare, altresì, il valore sottratto da ### a ### tenuto conto di quanto sopra rilevato in merito al fatto che ### aveva visto decuplicato il proprio fatturato tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014; - a tal fine era necessario esaminare il rapporto tra utile netto e fatturato, per escludere le spese sostenute dalla società per la gestione aziendale; - nel 2013, anteriormente alla scissione, il rapporto tra utile netto (€ 54.075,00) e fatturato (€ 1.351.362,00) di ### era stato pari al 4%, mentre nel 2014, a scissione perfezionata, tale rapporto si era attestato al 5% (utile netto € 712.338,00, fatturato € 14.001.782,00); - la redditività, dunque, si era mantenuta costante ed ottimale tra i due esercizi, cosicché il considerevole incremento dell'utile registrato da ### successivamente alla scissione doveva ritenersi quasi totalmente attribuibile al ramo d'azienda operativo trasferito con l'operazione; - l'incremento del fatturato attribuibile alla scissione era pari ad € 12.650.420,00, pari alla differenza tra i fatturati dell'esercizio 2013 e 2014 di ### - l'utile netto derivato dall'incremento di fatturato derivante dalla scissione era calcolabile applicando l'indice di redditività del 5% all'incremento del fatturato sopra indicato ed era pari ad € 632.000,00; - tale risultato era esclusivamente riferibile alla gestione aziendale ed operativa, poiché nei bilanci di ### non erano riportati proventi straordinari idonei ad incidere sulla gestione caratteristica; - ### non aveva beneficiato di tale redditività soltanto per l'esercizio 2014, ma anche per gli esercizi successivi; - la conferma della bontà del risultato si evinceva anche dalle risultanze del bilancio 2015, in cui era stato registrato un fatturato di € 18.156.071,00 e un utile netto di € 2.083.405,00; - depurando l'utile netto dai proventi di natura straordinaria, pari ad € 1.153.186,00, si giungeva all'utile netto riferibile alla gestione caratteristica, pari ad € 930.219,00, che, rapportato al fatturato, determinava ancora una volta una redditività del 5% circa, confermando così il dato registrato nel 2014; - dall'esame del bilancio 2015 di ### emergeva palesemente come l'attività di gestione trasferita da ### a ### fosse stata caratterizzata da un importante sviluppo, verificatosi anche negli anni successivi; - dai dati sopra esposti risultava evidente che ### a seguito dell'operazione di scissione, aveva beneficiato per gli anni a seguire del reddito d'impresa spettante ad ### derivante da avviamento, clienti e contratti; - tale arricchimento poteva essere quantificato capitalizzando i redditi futuri di ### generati dal ramo d'azienda scisso, tenendo conto che: a) il reddito netto attribuibile all'attività aziendale trasferita da ### era pari ad € 632.000,00 annui; b) ### aveva usufruito e avrebbe potuto usufruire in futuro di una rendita perpetua, stante l'assenza di elementi oggettivi che imponessero di adottare specifiche limitazioni temporali, posto che ### avrebbe potuto potenzialmente beneficiare del ramo d'azienda conseguito a seguito della scissione sino alla fine della propria attività d'impresa; c) dal punto di vista matematico la perpetuità tendeva a corrispondere a vent'anni; d) il tasso di capitalizzazione da prendere a riferimento era compreso tra il 10 e il 15%, considerando il rischio d'impresa e la dimensione contenuta dell'impresa; - sulla base dei dati al punto precedente, l'incremento di utile netto e il conseguente valore sottratto da ### a ### poteva essere determinato approssimativamente in € 6.300.000,00; - di tale indebito arricchimento avrebbero dovuto rispondere in solido ### nonché il ### il ### e il ### quali amministratori di quest'ultima al tempo della scissione e il ### quale sindaco unico all'epoca dell'operazione.  3) Distrazione nel periodo tra il ### e il ### della somma di € 2.076.206,00.  ### osservava che dalla comparazione tra il bilancio al 31.12.2013 e la situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore emergeva che era stata distratta dal patrimonio della società la somma di € 2.076.206,00. 
In particolare: - i crediti commerciali iscritti nel bilancio al 31.12.2013 erano pari ad € 9.015.112,00, mentre quelli iscritti nella situazione contabile al 31.12.2015 erano pari ad € 4.077.138,00; - dal confronto tra queste due voci discendeva che nel periodo tra il ### e il ###, successivo alla scissione, erano stati incassati crediti commerciali per € 4.937.974,00, pari alla differenza tra l'ammontare di tale voce al 31.12.2013 e al 31.12.2015; - i debiti tributari e contributivi iscritti nel bilancio al 31.12.2013 erano pari ad € 8.691.983,00, mentre quelli iscritti nella situazione contabile al 31.12.2015 erano pari ad € 5.830.215,00; - dal confronto tra queste altre due voci derivava che nel periodo tra il ### e il ###, successivo alla scissione, erano stati pagati debiti tributari e contributivi per € 2.861.768,00, pari alla differenza tra l'ammontare di tale posta di bilancio al 31.12.2013 e al 31.12.2015; - ciò significava che nel periodo tra il ### e il ### gli amministratori di ### pur avendo incassato crediti commerciali per oltre € 4.000.000,00, avevano utilizzato poco più della metà di tale somma per sanare i debiti tributari e fiscali della società; - dell'importo restante - pari appunto ad € 2.076.206,00 - non vi era traccia nell'ambito delle scritture contabili a disposizione della curatela, cosicché si doveva ritenere che esso fosse stato distratto dagli amministratori in carica tra il ### e il ###, ossia il ### e il ### a cui, dunque, tale attività distrattiva andava addebitata in solido, con danno pari all'ammontare della somma distratta.  4) Distrazione dell'importo di € 286.000,00.  ### lamentava che dalla situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore emergeva la sussistenza di conti bancari intestati ad ### in attivo per € 286.000,00, ma che tale liquidità non era stata rinvenuta alla data del fallimento, poiché non ve ne era traccia nelle scritture contabili a disposizione della curatela. 
Osservava, pertanto, che, in assenza di prova contraria, si doveva ritenere che tale importo fosse stato distratto da parte del ### che aveva gestito la società dal 16.9.2015 al 18.3.2016, con danno pari all'ammontare della somma non rinvenuta.  5) Distrazione dell'importo di € 50.000,00. ### allegava che dagli estratti conto bancari riferibili al periodo da gennaio a ottobre 2015 risultava che erano state effettuate disposizioni con carta di credito aziendale e che la stessa era stata utilizzata per circa € 50.000,00, senza però che tali operazioni fossero giustificate in alcun modo come pagamenti eseguiti per lo svolgimento dell'attività sociale o in connessione con la stessa.  ### imputava tali atti distrattivi al ### quale amministratore in carica nel periodo preso in considerazione, con danno pari all'ammontare delle somme oggetto degli atti di disposizione.  6) Effettuazione in favore del ### di pagamenti privi di idonea giustificazione per circa € 80.000,00 nel periodo da gennaio a ottobre 2015, con conseguente responsabilità del ### sia quale amministratore all'epoca delle operazioni sia comunque quale beneficiario dei versamenti ingiustificati e danno pari all'ammontare dei prelievi in questione.  7) Esecuzione in favore di ### di bonifici per complessivi € 1.300.000,00 nel periodo da gennaio ad aprile 2014, da considerarsi indebiti in quanto non previsti dal progetto di scissione e comunque non fondati su alcun rapporto causale, con conseguente responsabilità del ### amministratore in carica all'epoca del compimento di tali atti distrattivi, e danno pare all'ammontare complessivo dei bonifici in questione. 
Andando, poi, ad analizzare le posizioni dei singoli convenuti e a specificare il danno ad essi imputabile, il ### osservava: - quanto al ### che: a) egli, quale amministratore di ### aveva scientemente e dolosamente violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore; II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) il dovere di non compiere atti di concorrenza in danno della società (art. 2390 c.c.) e più in generale di non compiere atti gestori in conflitto di interessi con la società; IV) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.); b) egli, infatti, da un lato aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza e dall'altro aveva predisposto il progetto di scissione e poi lo aveva sottoscritto quale amministratore di ### di cui era socio tramite E-### e tramite la quale controllava la stessa ### c) per quanto riguardava l'addebito n. 1) il danno era pari ad € 532.843,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013, nel quale egli era stato amministratore di ### d) per quanto riguardava l'addebito n. 2) il danno era pari ad € 4.404.000,00; - quanto all'### e al ### che: a) essi, quali amministratori di ### avevano violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore; II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.); b) essi, infatti, avevano omesso di rilevare la perdita del capitale sociale al 31.12.2012; c) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 88.807,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013 rapportato ai due mesi durante i quali erano stati in carica; - quanto al ### che: a) egli aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza, aveva sottoscritto l'atto di scissione arrecando grave danno a ### aveva omesso di destinare e dunque aveva distratto parte delle somme riscosse dai crediti al pagamento dei debiti tributari e ricopriva la carica di amministratore all'epoca di effettuazione dei bonifici in favore di ### b) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 1.622.250,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 ai nove mesi durante i quali era stato in carica come amministratore; c) per quanto riguardava l'addebito n. 2, il danno era pari ad € 4.404.000,00; d) per quanto riguardava l'addebito n. 3, il danno era pari ad € 2.076.206,00; e) per quanto riguardava l'addebito n. 7, il danno era pari ad € 1.300.000,00; f) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 9.402.456,00; - quanto al ### che: a) egli era stato non solo amministratore di ### ma anche commercialista della medesima sino al 2015 e dunque era pienamente consapevole delle reali determinazioni del ### che peraltro aveva successivamente avallato una volta divenuto amministratore; b) egli aveva violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore; II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.); c) egli, infatti, aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza, aveva omesso di destinare e dunque aveva distratto parte delle somme riscosse dai crediti al pagamento dei debiti tributari e ricopriva la carica di amministratore quando erano state effettuate delle operazioni di prelievo ingiustificati dal conto corrente della società, alcune delle quali, peraltro, in suo favore; d) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 6.513.000,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 rapportato ai tre mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 540.750,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2015 rapportato ai nove mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 5.972.250,00); e) per quanto riguardava l'addebito n. 3, il danno era pari ad € 2.076.206,00; f) per quanto riguardava l'addebito n. 5, il danno era pari ad € 50.000,00; g) per quanto riguardava l'addebito n. 6, il danno era pari ad € 80.000,00; h) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 8.719.206,00; - quanto al ### che: a) egli aveva proseguito l'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto e, al fine di celare la propria responsabilità e quella degli altri convenuti, non aveva depositato il bilancio di esercizio 2015; inoltre, aveva distratto la liquidità presente in cassa e in banca al 31.12.2015, in quanto non rinvenuta al momento del fallimento e in contabilità; b) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 2.912.583,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2015 rapportato ai quattro mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 2.654.333,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2016 rapportato ai tre mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 258.250,00); c) per quanto riguardava l'addebito n. 4, il danno era pari ad € 286.000,00; d) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 3.198.583,00; - quanto al ### al ### e alla ### che: a) essi avevano omesso di formulare rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo, richiamandone l'attenzione o effettuando indagini su scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012, pur essendo certamente al corrente dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi di cui al tempo era gravata ### pari a circa € 2.800.000,00, e dell'impossibilità della stessa di farvi fronte; b) per quanto riguardava l'addebito 1, il danno era pari ad € 532.843,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013, che non vi sarebbe stato laddove essi avessero sollevato eccezioni circa l'impossibilità della società di far fronte ai debiti tributari e contributivi nel medesimo esercizio, come era loro dovere, poiché in tal caso la società sarebbe stata posta in liquidazione o avrebbe avuto accesso ad una procedura concorsuale; - quanto al ### al ### e al ### che: a) essi avevano omesso di formulare rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo, richiamandone l'attenzione o effettuando indagini su scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante gli esercizi 2012 e 2013, pur essendo certamente al corrente dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi di cui al tempo era gravata ### e dell'impossibilità della stessa di farvi fronte; b) essi, inoltre, pur essendo consapevoli della reale situazione societaria, avevano attestato la conformità dei bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013 nonostante in essi fossero stati riportate delle valutazioni difformi dalla realtà e palesemente artefatte, al solo fine di consentire la prosecuzione dell'attività nonostante il conclamato stato di decozione - a loro ben noto - e ciò al solo scopo di favorire l'amministratore unico, in palese pregiudizio della società e dei suoi creditori; c) essi avevano omesso di vigilare sulla correttezza dell'operato dell'organo amministrativo in occasione dell'operazione di scissione, nonostante la contiguità tra ### e ### entrambe gestite di fatto dal ### e aventi quale componente dell'organo di controllo il ### d) la duplice veste del ### - componente del collegio sindacale di ### e sindaco unico di ### - confermava che egli aveva operato in conflitto di interessi e ben conosceva il reale scopo dell'operazione di scissione; e) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 1.073.593,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013 (€ 532.843,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 rapportato ai tre mesi durante i quali erano stati in carica come sindaci (€ 540.750,00); f) per quanto riguardava l'addebito n. 2, il danno era pari ad € 4.404.000,00; g) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 5.477.593,00 - quanto a ### che: a) stante il carattere pregiudizievole dell'operazione di scissione per ### e i creditori di quest'ultima, essa doveva ritenersi responsabile in relazione all'addebito n. 2 ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., in quanto all'epoca della scissione essa era socia unica di ### e il ### era sia amministratore unico di ### al momento della predisposizione del progetto di scissione e quantomeno sino al deposito di quest'ultimo sia ### del
Consiglio di ### di ### con conseguente operatività della presunzione di cui al combinato disposto degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.; b) in punto di diritto e sotto il profilo penalistico, la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, integra il reato di bancarotta per distrazione, laddove tale operazione - astrattamente lecita - sulla base della valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutela previste dagli artt. 2506 e ss.. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie; c) tale responsabilità doveva ritenersi solidale con gli amministratori di ### d) il danno dall'addebito n. 2 era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### oppure € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento; e) essa, inoltre, era chiamata a restituire la somma di € 1.300.000,00, pari ai bonifici effettuati in suo favore senza una valida ragione giustificatrice; - quanto al ### al ### e al ### che: a) essi, quali amministratori di ### dovevano ritenersi comunque responsabili in solido con la stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di scissione, perché avevano preso parte alla stessa e perché, nonostante non potessero non essere a conoscenza dell'operazione, non si erano opposti al compimento della stessa e non avevano presenziato alla delibera dell'assemblea nella quale ### aveva deliberato l'approvazione del progetto di scissione; b) il danno loro addebitabile, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### - somma già addebitata al solo ### quale amministratore di ### - oppure ad € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento; - quanto al ### che: a) egli, quale sindaco di ### doveva ritenersi comunque responsabile in solido con la stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di scissione, per aver preso parte alla stessa e perché, nonostante non potesse non essere a conoscenza dell'operazione, non si era opposto al compimento della stessa; b) il danno che poteva essergli addebitato, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### - somma già addebitatagli quale sindaco di ### - oppure ad € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento.  ###, dunque, formulava le seguenti domande di risarcimento del danno: - nei confronti dell'### € 88.807,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 88.807,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 9.402.456,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 3.198.583,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti della ### € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 5.477.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 5.477.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti di ### € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, oltre ad € 1.300.000,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 11.263.843,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 11.777.593,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. 
Tutti i convenuti, ad eccezione del ### si costituivano in giudizio, variamente contestando le pretese attoree e insistendo per il loro rigetto.  ### chiedeva, altresì, l'accertamento della falsità della sottoscrizione apparentemente a lui riferibile apposta al verbale di assemblea di ### s.p.a. del 4.1.2013 e, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta sussistente una sua responsabilità, che fosse accertato il suo diritto ad essere tenuto indenne da ### in virtù di una scrittura privata sottoscritta in data ### nella quale il ### si era assunto tale impegno anche quale legale rappresentante di #### oltre al rigetto delle pretese del ### chiedeva in via riconvenzionale che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 1.000.000,00 o a quella diversa ritenuta di giustizia, lamentando che l'instaurazione del presente giudizio aveva arrecato un pregiudizio alla sua immagine e alla sua reputazione, concretizzatosi nel rifiuto di contrattare da parte dei clienti, nella revoca degli affidamenti bancari e nel rifiuto da parte degli istituti di credito di concedere nuovi finanziamenti.  ### oltre al rigetto delle domande attoree, chiedeva in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, che questa fosse ripartita tra i vari soggetti coinvolti.  ### il ### e il ### chiamavano in causa le rispettive assicurazioni, ossia: - i ###s che avevano assunto il rischio dei certificati nn. ### e ### quanto al ### (di seguito: ###s B); - ### s.p.a. quanto al ### (di seguito: ###; - i ###s che avevano assunto il rischio dei certificati nn. ### e ### quanto al ### (di seguito: ###s T). 
Tutte le assicurazioni si costituivano in giudizio, associandosi alle difese dei rispettivi assicurati ma negando l'operatività delle polizze sotto diversi profili; ###s T e ### chiedevano, altresì, l'accertamento delle quote di responsabilità di ciascuno dei convenuti. ### depositava ricorso per sequestro conservativo in corso di causa contro il #### il ### e ### notificandolo non solo a questi ultimi ma anche, a titolo di litis denuntiatio, a ### società consortile per azioni, a cui ### aveva affittato l'azienda acquisito da ### Con ordinanza del 23.7.2019 il ricorso per sequestro conservativo veniva accolto nei confronti del ### fino alla concorrenza della somma di € 1.320.000,00 e nei confronti del ### e del ### fino alla concorrenza dell'importo di € 220.000,00, mentre veniva rigettato nei confronti di ### poiché la stessa aveva presentato istanza di concordato preventivo, con conseguente impossibilità di proseguire nei suoi confronti i procedimenti esecutivi e cautelari ex art. 168 l. fall.  ### veniva impugnata dal ### dal ### e dal ### con tre distinti reclami rispettivamente iscritti ai nn. 8198, 8231 e 8324/2019 R.G., che venivano riuniti e accolti con ordinanza collegiale del 12.12.2019, la quale dunque, in riforma del provvedimento di prime cure, rigettava integralmente il ricorso per sequestro conservativo proposto dal ### Seguiva l'instaurazione da parte dell'attore di un nuovo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa nei confronti di ### dichiarato anch'esso improcedibile ex art. 168 l. fall. 
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11.12.2019, veniva dichiarata la contumacia del convenuto ### e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. 
Nelle more della scadenza del termine per il deposito della memoria n. 1, i procuratori di ### dichiaravano che quest'ultima era stata dichiarata fallita con sentenza del ### di ### n. 1/2020 dell'8.1.2020. 
Le parti depositavano comunque le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. 
Nella memoria n. 1 il ### precisava che l'importo dei bonifici eseguiti in favore di ### senza valida causa giustificatrice di cui all'addebito n. 7) era pari ad € 1.320.000,00, deducendo che di tale irregolarità gestoria dovevano ritenersi responsabili anche il ### quale amministratore di ### in carica al momento dell'esecuzione delle disposizioni per € 1.300.000,00, e i sindaci #### e ### sia pure limitatamente alla somma di € 220.000,00 che ### aveva versato in favore di ### mentre essi erano in carica.  ###, dunque, rideterminava come segue il quantum delle pretese risarcitorie: - nei confronti del ### € 5.697.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 5.697.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 12.563.843,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 11.997.593,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. 
In data ### il ### depositava ricorso in riassunzione e il g.i. con decreto del 24.3.2020 dichiarava l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento di ### e assegnava all'attore termine per notificare alle altre parti il ricorso e il decreto.  ### preso atto dell'ordinanza collegiale del 12.12.2019, chiedeva che il g.i. dichiarasse l'inefficacia del sequestro conservativo concesso con ordinanza del 23.7.2019 e adottasse i conseguenti provvedimenti ripristinatori, tra cui la cancellazione della trascrizione del vincolo sugli immobili di sua proprietà e su quote sociali di cui era titolare. 
Il ricorso, a cui si associava per quanto di suo interesse il ### veniva accolto con ordinanza del 4.6.2020. 
Nel frattempo, il ### notificava l'atto di riassunzione e i convenuti e le terze chiamate si costituivano nuovamente, ad eccezione del ### e del ### All'esito dell'udienza dell'8.7.2020 venivano nuovamente assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che le parti dimettevano. 
Attesa la necessità di decidere le eccezioni dei convenuti avente portata potenzialmente assorbente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione. 
In sede di memoria di replica, l'attore documentava di essersi costituito parte civile nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. pendente avanti il ### di ### contro il ### il ### il ### il ### e il sig. ### amministratore di ### dal 18.3.2016 alla dichiarazione di fallimento, il quale però non era parte del presente giudizio. 
Con ordinanza del 15.10.2022 questo ### rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti ####### e ### e fatta propria dai ###s B e rimetteva la causa sul ruolo, anche per consentire alle parti di prendere posizione sulla documentazione relativa alla costituzione di parte civile e sugli effetti di quest'ultima nel presente giudizio.  ### sosteneva che la costituzione di parte civile comportava l'estinzione del presente giudizio limitatamente alle domande proposte nei confronti dei convenuti imputati nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. 
Le altre parti contestavano tale assunto con varietà di posizioni, talune sostenendo che non potesse essere dichiarata l'estinzione (### e ###, altre asserendo che avrebbe dovuto essere estinto l'intero giudizio (##########s T) e altre infine suggerendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. (### e, in via subordinata, ###. 
Con provvedimento del 2.5.2023 il g.i. dichiarava la contumacia del ### e del ### non dichiarata in precedenza all'esito della riassunzione, e disponeva che i convenuti che avevano formulato domande trasversali (manleva e accertamento delle quote di responsabilità) notificassero tali domande alle parti contumaci ex art. 292 c.p.c. 
All'esito di tale adempimento, ritualmente eseguito, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.11.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato.  *** 
Rapporto tra il presente giudizio e il procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. 
Attesa la diversità di posizioni manifestata dalle parti sulla questione, deve essere preliminarmente chiarito quali riflessi ha sul presente giudizio l'intervenuta costituzione di parte civile del ### nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. pendente avanti il ### di ### con il n. 1727/2022 R. Dib. 
Innanzitutto, la produzione dell'atto di costituzione di parte civile e del verbale dell'udienza preliminare effettuata dal ### in allegato alla memoria di replica depositata in data ### è ammissibile, sia perché si tratta di documentazione sopravvenuta rispetto ai termini di preclusione istruttoria e comunque riguardante la procedibilità del presente giudizio sia perché, comunque, i convenuti hanno potuto contraddire sulla stessa all'udienza del 2.11.2022 e con le memorie autorizzate depositate all'esito della stessa. 
In punto di diritto, l'art. 75, comma 1, c.p.p. prevede che: - l'azione civile proposta davanti al giudice civile possa essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede ###sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato; - l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; - il giudice penale debba provvedere anche sulle spese del procedimento civile. 
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia effettivamente trasferito in sede penale l'azione originariamente proposta in questo giudizio contro il ### il ### il ### e il ### Invero, come si evince dal confronto tra le conclusioni precisate dal ### in questa sede e nell'atto di costituzione di parte civile, le domande risarcitorie proposte nel processo civile nel processo penale coincidono per petitum e per causa petendi, poiché: - il quantum delle domande risarcitorie è lo stesso (cfr. pagg. da 10 a 12 dell'atto di costituzione di parte civile); - la veste nella quale i convenuti sopra indicati sono chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore è identica, ossia la qualità di amministratori di ### e, per quanto concerne il ### anche la qualità di amministratore di ### - l'addebito n. 1 corrisponde al capo d'imputazione J) e, per quanto concerne le irregolarità contabili, al capo d'imputazione I); - l'addebito n. 2 corrisponde al capo d'imputazione A); - gli addebiti nn. 3, 4, 5 e 6 corrispondono ai capi d'imputazione C), D), E, F) e G); - l'addebito n. 7 corrisponde al capo d'imputazione B). 
Il presente giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto nei rapporti tra il ### e i convenuti ##### e ### i quali, nondimeno, restano in causa per quanto concerne le domande trasversali di accertamento delle quote di responsabilità proposte dal ### da ###s T e ### Non può, invece, condividersi l'assunto delle parti che sostengono che il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto anche nei confronti degli altri convenuti non imputati nel procedimento penale, ossia ############ e ### Le posizioni di questi ultimi soggetti, infatti, sono scindibili rispetto a quelle di coloro che sono stati imputati nel procedimento penale, poiché con questi ultimi vi è un rapporto di litisconsorzio facoltativo e non necessario (con riferimento alla responsabilità dei sindaci rispetto a quella degli amministratori cfr., ex multis, Cass. n. 7380/2023). 
È vero, infatti, che la responsabilità dei convenuti che hanno ricoperto la carica di sindaco di ### presuppone la commissione di uno o più illeciti gestori da parte degli amministratori imputati nel procedimento penale, ma è altresì vero che laddove sia proposta una domanda di responsabilità nei confronti dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori e questi non siano parte del giudizio, il giudice accerta soltanto incidentalmente - ossia ai soli fini dell'accertamento della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo - la sussistenza delle irregolarità gestorie e non con efficacia di giudicato. 
Correttamente, dunque, il ### ha sostenuto che il presente giudizio deve proseguire in relazione alle domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti non imputati nel procedimento penale e altrettanto correttamente l'attore ha riformulato le proprie conclusioni, chiedendo che in questa sede ###accertamento solamente incidentale della responsabilità dei soggetti amministratori imputati nel procedimento penale. 
Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, quest'ultima non è un'inammissibile mutatio libelli, perché dal punto di vista logico si è al cospetto di una riduzione - sempre possibile - della domanda originariamente proposta, che era di accertamento principale (ossia con effetti di giudicato) della responsabilità dei convenuti ##### e ### Infine, va precisato che non è possibile sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale. 
La sospensione ex art. 295 c.p.c., infatti, può essere disposta soltanto laddove vi sia pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile, ossia quando l'accertamento compiuto dal giudice penale abbia effetti vincolanti per il giudice civile sul piano del giudicato e, dunque, vi sia un rischio di contrasto di giudicati; al di fuori di tali ipotesi, il giudice civile non ha alcun potere di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale, nemmeno per ragioni di opportunità (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 13682/2001). 
Nel caso di specie l'accertamento compiuto dal giudice penale non avrebbe alcuna valenza di giudicato, poiché per i convenuti che non sono parte del procedimento penale la sentenza resa all'esito di quest'ultimo si pone come res inter alios acta. 
Proprio sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il processo civile pendente contro il revisore e il certificatore del bilancio per la mancata rilevazione di irregolarità contabili e di altre violazioni di legge commesse dagli amministratori possa essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale contro questi ultimi e dell'azione civile promossa in quella sede ###quell'occasione, è stata altresì esclusa la rilevanza del fatto che il revisore e il certificatore avevano chiamato in garanzia gli amministratori, rilevando che tale “circostanza … assume un riflesso assolutamente secondario e riflesso (alla luce della diversità dei rapporti della quale s'è detto in precedenza), rispetto al quale l'eventuale condanna penale degli amministratori può tutt'al più costituire un precedente meramente logico” (cfr. Cass. n. 10334/2002). 
La fattispecie appena richiamata, invero, presenta indubbi profili di similitudine con quella che si sta esaminando, posto che anche nel caso di specie vi è un processo penale pendente contro gli amministratori e un processo civile pendente contro soggetti terzi, ad alcuni dei quali - ossia ai sindaci - è rimproverato l'omessa vigilanza sull'operato dei soggetti che ricoprivano incarichi gestori (più in generale, sull'impossibilità di sospendere il processo civile pendente nei confronti di un danneggiante in attesa dell'esito di quello penale pendente nei confronti di altro danneggiante nel quale il danneggiato sia costituito parte civile cfr., ex multis, Cass. 14804/2004 e n. 12717/2015). 
Ne consegue che le istanze di estinzione totale e di sospensione del giudizio formulate dalle parti menzionate in narrativa vanno rigettate.  *** 
Eccezione di nullità della citazione Il convenuto ### lamenta nullità della citazione per il difetto e/o l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi della domanda proposta nei suoi confronti dall'attore. 
Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell'editio actionis ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.). 
La carenza lamentata dal ### tuttavia, non è tale da integrare nessuna di queste due ipotesi, poiché le argomentazioni del ### relative alla responsabilità di questo convenuto appaiono sufficientemente chiare. 
Come si è visto in narrativa, infatti, l'attore lamenta che il ### quale consigliere di amministrazione di ### in carica all'epoca dell'operazione, non potesse ignorare la portata e l'effettiva finalità della scissione e non avesse adottato le misure necessarie per impedire che l'operazione fosse portata a termine e che venisse arrecato un danno a #### inoltre, ha sufficientemente identificato il titolo della responsabilità del ### sul piano normativo richiamando gli artt. 2497 e 2043 c.c. e, infine, ha chiarito anche le modalità di calcolo del pregiudizio di cui chiede il risarcimento, identificato nel valore dei cespiti distratti da ### in favore di ### o nell'arricchimento conseguito da quest'ultima (cfr. pagg. da 32 a 37 e 57 della citazione).  ### di nullità della citazione, dunque, deve essere rigettata.  *** 
Eccezione di incompetenza ### di incompetenza per territorio, riproposta da alcuni dei convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata respinta da questo ### con l'ordinanza del 15.10.2022, nella quale era stato rilevato che l'eccezione non era stata argomentata in merito a tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., poiché nessuno dei convenuti si era soffermato sul forum destinatae solutionis.  ### appena citata non è stata impugnata con regolamento di competenza, cosicché questo ### deve ritenersi definitivamente competente a decidere il merito.  *** 
Domande proposte da ### si è esposto in narrativa, ### quando si era costituita in giudizio, era ancora in bonis e aveva chiesto in via riconvenzionale che il ### fosse condannato al risarcimento del danno per aver arrecato attraverso l'instaurazione del presente giudizio un pregiudizio alla sua immagine e alla sua reputazione.  ### pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, nel quale il ### insisteva per la domanda di risarcimento del danno originariamente proposta nei confronti di ### in bonis, non si è costituito e non ha coltivato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la quale, dunque, deve ritenersi implicitamente rinunciata.  *** 
Domande proposte contro il ### domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore contro il ### deve ritenersi improcedibile, poiché, come noto, a seguito dell'apertura del fallimento, ogni credito vantato nei confronti del soggetto dichiarato fallito deve essere accertato in sede concorsuale e dunque attraverso l'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 52, comma 2, l. fall. 
Il rito fallimentare, infatti, si sostituisce a quello ordinario, al fine di garantire il soddisfacimento paritario di tutti i creditori della massa e tale regime vale non solo per le azioni che traggono origine dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito, cosicché tale improcedibilità può essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 20350/2005 e n. 17035/2011). 
Per questo motivo deve ritenersi improcedibile anche la domanda di manleva proposta nei confronti del ### dal ### in via subordinata, poiché l'accoglimento della stessa è comunque idonea ad incidere sulla par condicio creditorum.  *** 
Eccezione di decadenza per mancata impugnazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 Nel costituirsi in giudizio, ### aveva eccepito che il ### non potrebbe dolersi del fatto che nel bilancio al 31.12.2012 di ### sarebbero stati iscritti debiti tributari per un importo inferiore a quello reale, perché tale doglianza sarebbe un motivo di invalidità del bilancio che non potrebbe essere fatta valere una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo, che sanerebbe eventuali vizi del precedente. 
Il principio richiamato da ### in bonis è previsto dall'art. 2434-bis, primo comma, c.c. ma non è rilevante nel caso di specie, posto che nel presente giudizio non si discute di un'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ma di un'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare. 
Quest'ultimo, nel proporre l'azione ex art. 146 l. fall., ben può dolersi che l'amministratore ha commesso delle irregolarità di natura contabile, specie laddove, come nel caso di specie, queste ultime siano strettamente connesse e strumentali all'occultamento o all'omesso rilievo della perdita del capitale sociale e alla prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa.  ###. 2434 c.c. prevede, infatti, che l'approvazione del bilancio non implichi liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. 
Ne consegue che l'attore può chiedere anche la rettifica delle voci di bilancio che ritiene erronee o false per far emergere, nell'ambito dell'addebito n. 1, l'esistenza di una situazione di patrimonio netto negativo sin dal 31.12.2012, a prescindere dalla tempestiva impugnazione o meno del relativo bilancio a tale data.  ### di decadenza, dunque, va rigettata.  *** 
Eccezione di difetto di legittimazione attiva in relazione all'addebito n. 2 ### eccepisce che il ### sarebbe privo di legittimazione attiva in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla natura asseritamente distrattiva della scissione all'esito della quale alcuni cespiti di ### erano stati trasferiti ad ### sostenendo che tale domanda non sarebbe un'azione di massa. 
A fondamento di tale eccezione il ### deduce che l'attore starebbe agendo esclusivamente nell'interesse dei creditori anteriori alla scissione e non anche di quelli posteriori, giacché a pag.  24 dell'atto di citazione il ### lamenta che la mancata predisposizione della relazione degli amministratori alla scissione e della situazione patrimoniale di scissione avrebbe impedito ai creditori di ### di avere piena contezza della natura dell'operazione per proporre l'opposizione prevista dal combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2503 ### non è condivisibile. 
La domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito n. 2, infatti, va qualificata come azione di massa, poiché, nell'ottica dell'attore, la scissione aveva costituito un'operazione di natura distrattiva, che aveva privato ### delle risorse necessarie per far fronte alle proprie obbligazioni e dunque è un atto lesivo dell'interesse di tutti i creditori, siano essi anteriori o siano essi successivi alla scissione.  ### a pag. 24 dell'atto di citazione è irrilevante, poiché costituisce solo uno dei molteplici profili di asserita criticità dell'operato degli amministratori, che il ### fa valere ad colorandum e solo ad ulteriore supporto dell'addebito, che, invero, ha il suo nucleo fondamentale nella natura distrattiva dell'operazione di scissione e dunque nella lesione dell'integrità del patrimonio sociale, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.  ### di difetto di legittimazione attiva, dunque, va respinta.  *** 
Eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per l'addebito n. 7 proposta dall'attore nei confronti dei convenuti #### e ### si è esposto in narrativa, nella memoria n. 1 depositata in data ### il ### ha modificato l'importo delle domande risarcitorie proposte nei confronti nei sindaci #### e ### aumentandolo di € 220.000,00, pari all'importo di un bonifico eseguito da ### ad ### in data #### la prospettazione dell'attore, tale bonifico sarebbe stato eseguito senza una valida giustificazione e i sindaci sarebbero responsabili per non aver adeguatamente vigilato sull'operato del ### amministratore all'epoca in carica. 
È necessario verificare l'ammissibilità di tale ulteriore domanda proposta dal ### e a tal proposito, deve essere ricordato in punto di diritto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: - nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può essere proposta anche una domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata a condizione che essa sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che ciò non sia lesivo del diritto di difesa della controparte e del principio della ragionevole domanda del processo; - la domanda così modificata per essere ammissibile deve porsi in rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto a quella originaria e non come ulteriore e aggiuntiva rispetto a quest'ultima, così da ampliare il thema decidendum; - la domanda modificata non deve necessariamente sostituire quella originaria e nemmeno è imprescindibile che quest'ultima sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, giacché la domanda modificata può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale domanda principale o subordinata; - tra la domanda originaria e quella modificata deve sussistere un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio; - è sufficiente che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l'accoglimento della domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell'accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l'obiettivo avuto di mira dall'attore sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da Cass. civ., SS.UU., n. 22404/2018, nonché, a sezioni semplici, Cass. n. 4322/2019, n. 11226/2019, n. ###/2019, n. 2914/2020, n. 9662/2020, n. 18546/2020, n. 20898/2020, 3127/2021, sent. n. 3571/2021, n. 4031/2021, n. 26245/2021, n. 199/2022, n. 8127/2022, 20768/2022, n. 22539/2022 e n. 26985/2022). 
Ciò premesso, va osservato che il bonifico di € 220.000,00 fa parte della somma di € 1.300.000,00 di cui all'addebito n. 7, che in atto di citazione l'attore aveva fatto valere esclusivamente contro l'amministratore ### (cfr. pag. 27) ed era stato oggetto di una domanda di restituzione nei confronti di ### (cfr. pag. 56). 
Nell'atto introduttivo del giudizio l'operato del ### del ### e del ### invece, non era stato censurato sotto questo profilo, ma esclusivamente in relazione agli addebiti nn. 1 e 2, come si desume chiaramente dalla lettura delle pagg. da 50 a 54 dell'atto di citazione, nelle quali non vi è alcuna menzione del bonifico di € 220.000,00. 
Va aggiunto, con riguardo alla posizione del ### che l'operato del convenuto quale sindaco unico di ### era stato censurato esclusivamente per quanto concerne il mancato impedimento dell'operazione di scissione e non anche per la richiesta e/o la mancata restituzione delle somme versate da ### a ### (cfr. pagg. da 56 a 58 dell'atto di citazione). 
La domanda in esame, dunque, è fondata su fatti diversi rispetto a quelli originariamente allegati con riguardo alle posizioni del ### del ### e del ### ha ad oggetto una posta risarcitoria che si somma a quelle originariamente fatte valere e non si pone rispetto alle stesse in rapporto di alternatività o di incompatibilità. 
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamate, dunque, si rientra pienamente nella fattispecie della mutatio libelli non consentita nella memoria n. 1 e la domanda va dichiarata inammissibile.  *** 
Eccezione di prescrizione I convenuti #### e ### e la terza chiamata ###s T hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal ### Prima di esaminare tale eccezione, va precisato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica dell'atto di citazione, avviata in data ### con consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari e perfezionatasi per il ### in data ###, per il ### in data ### e per il ### in data ###. 
Ne consegue che, applicandosi all'azione di responsabilità il termine di prescrizione quinquennale (artt. 2393, 2409 e 2949 c.c.), la problematica della prescrizione può porsi esclusivamente per le condotte e i danni anteriori al giugno 2013 e dunque per parte dell'addebito n. 1; non, invece, per l'addebito n. 2, posto che la scissione risale al periodo compreso tra dicembre 2013 e febbraio 2014, che ricade all'interno del quinquennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione. 
Ciò chiarito, dev'essere ricordato in punto di diritto che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. compendia in sé sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione spettante ai creditori sociali ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. 
Ciò comporta che occorrerà verificare, con riguardo a ciascuno dei convenuti che ha sollevato l'eccezione che si sta esaminando, se il termine quinquennale di prescrizione sia maturato con riguardo ad una sola delle due azioni oppure ad entrambe. 
Iniziando dalla posizione del ### si deve ricordare che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale delle due azioni di responsabilità proponibili avverso l'amministratore è diverso, giacché occorre tener conto che ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c. la prescrizione è sospesa “tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”. 
Ne consegue che la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori decorre da quando l'amministratore è cessato dalla carica, come chiarito anche dall'art. 2393, quarto comma, c.c., mentre nell'azione di responsabilità proponibile dai creditori - non trovando applicazione nei rapporti con questi ultimi e coi terzi la sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c. - il termine quinquennale decorrerà secondo i principi generali dal momento in cui è esercitabile il diritto (art. 2935 c.c.) e dunque da quando il danno - ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti - è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza.  ### la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sussiste una presunzione juris tantum di coincidenza tra il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori e la dichiarazione del fallimento ed è onere dell'amministratore dimostrare che il creditore avrebbe potuto percepire lo stato di incapienza patrimoniale in data anteriore rispetto a quella di apertura del fallimento (cfr., ex multis, Cass. n. 23659/2023). 
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, l'azione sociale di responsabilità contro il ### va dichiarata prescritta, poiché, anche a voler ritenere - come sostenuto dall'attore ma contestato dal ### - che il convenuto si fosse dimesso dalla carica di amministratore a far data dal 4.2.2013, il termine quinquennale sarebbe comunque trascorso.  ### di prescrizione, invece, va respinta con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori contro il ### poiché la sentenza di fallimento è stata pronunciata in data ### (doc. n. 9 attore) e il convenuto non ha in alcun modo dimostrato che i creditori potessero avvedersi dello stato di incapienza di ### in data anteriore al mese di giugno dell'anno 2013.  ### fonda l'eccezione di prescrizione sul fatto che il ### sostiene che il capitale sociale sarebbe divenuto negativo sin dal 31.12.2012, ma l'argomentazione del convenuto non è condivisibile. 
Da un lato, infatti, il bilancio al 31.12.2012 pubblicato nel registro delle imprese indicava un patrimonio netto positivo (cfr. doc. n. 14 attore) e i creditori, non avendo puntuale conoscenza della contabilità sociale, ben potevano confidare che ### fosse capiente e che il bilancio rispecchiasse la reale situazione patrimoniale della società. 
Dall'altro, il ### omette di considerare che l'attore sostiene che il capitale sociale fosse negativo sin dal 31.12.2012 soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post al bilancio di esercizio 2012 effettuate tenendo conto delle risultanze della contabilità sociale, delle insinuazioni al passivo dell'### delle ### e di una situazione patrimoniale al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore e dunque di documentazione che certamente non poteva essere a disposizione dei creditori nel 2012 e nel 2013. 
A ciò si aggiunga che il bilancio di ### riportava un patrimonio netto positivo anche al 31.12.2013 (cfr. doc. n. 20 attore) e che non vi è alcun elemento in atti che consenta di ritenere che i creditori potessero avere contezza di eventuali inesattezze o falsità dei dati riportati in tale documento. 
Per quanto concerne, invece, la posizione dei convenuti ### e ### le cui difese sono state fatte proprie anche dall'assicurazione di quest'ultimo, deve essere chiarito che il termine quinquennale dell'azione di responsabilità contro i sindaci non decorre - come con gli amministratori - dal momento della cessazione dell'incarico. 
La vigente formulazione dell'art. 2407 c.c. fa coincidere il dies a quo con il deposito della relazione dei sindaci concernente il bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, ma tale previsione non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto si tratta di un'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data ### e dunque successivamente ai fatti oggetto di causa. 
Il regime normativo previgente all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non aveva una specifica indicazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità proponibile contro i sindaci. 
Un orientamento dottrinale aveva ipotizzato l'estensione della regola prevista dall'art. 2393, quarto comma, c.c. per gli amministratori, e dunque individuava il dies a quo nella cessazione del sindaco dall'incarico, facendo leva sul fatto che l'art. 2407, terzo comma, c.c. contiene un rinvio a tale disposizione. 
La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile tale ricostruzione, osservando che l'art.  2407 c.c. non rinvia tout court alle norme in materia di responsabilità degli amministratori, ma soltanto “in quanto compatibili” e che, sotto questo profilo, l'art. 2393, quarto comma, esprime una regola incompatibile con la responsabilità dei sindaci. 
Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ivi previsto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori è giustificato dal fatto che, come si è visto sopra, l'art. 2941, n. 7, prevede che la prescrizione sia sospesa “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”. 
La ratio di tale ipotesi di sospensione della prescrizione è duplice, ossia: - da un lato il fatto che la permanenza in carica degli amministratori ostacola la possibilità in capo alla persona giuridica di acquisire una piena conoscenza dell'operato dell'amministratore e, conseguentemente, di valutare se questo sia incorso in violazioni degli obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità (cfr. Corte cost. n. 322/1998); - dall'altro il fatto che nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità vi sarebbe una sorta di identità tra attore e convenuto, giacché l'amministratore della società sarebbe contemporaneamente colui che agisce (spendendo il nome della società quale titolare della pretesa risarcitoria) e colui che si difende (costituendosi personalmente quale potenziale obbligato a risarcire il danno). 
Analoghe esigenze, invece, non vi sono con riferimento ai sindaci, giacché la società è in condizione di avere contezza dei loro illeciti anche prima della loro cessazione dall'incarico e non vi è nemmeno un rischio di identità tra attore e convenuto. 
In quest'ottica, da un lato ben si comprende la ragione per la quale il legislatore non ha previsto la sospensione della prescrizione tra la società e il sindaco mentre questo è in carica e dall'altro non è possibile immaginare un'estensione analogica dell'art. 2941, n. 7, c.c. per mancanza del presupposto dell'eadem ratio e conseguentemente non è nemmeno applicabile alla responsabilità dei sindaci il dies a quo previsto dall'art. 2393, quarto comma, Da ciò discende che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci doveva essere individuato secondo le norme generali (cfr. Cass. n. 23052/2023 nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Lecce, sez. comm., 9 dicembre 2011 e ### Venezia, impresa, 22 aprile 2024, n. 1147) e quindi nel momento in cui il danno diventava oggettivamente percepibile all'esterno, ossia quando il pregiudizio si fosse manifestato nella sfera patrimoniale della società. 
Per quanto concerne, invece, l'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci, appare pienamente applicabile, in quanto compatibile, l'orientamento giurisprudenziale relativo all'azione ex art. 2394
Di conseguenza, riprendendo quanto si è esposto sopra: - il termine di prescrizione decorrerà dal momento in cui il danno - ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti - è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza; - vi è una presunzione juris tantum di coincidenza di tale momento con la dichiarazione di fallimento; - è ipotizzabile che la prescrizione possa decorrere da una data anteriore rispetto a quella di apertura della procedura fallimentare, ma è onere del sindaco dimostrare che i creditori potevano avere contezza della situazione di incapienza della società da tale momento anteriore. 
Applicando i principi sin qui riassunti alla posizione dei convenuti ### e ### l'eccezione di prescrizione deve essere innanzitutto rigettata con riguardo all'azione sociale di responsabilità dei contro i sindaci. 
Occorre considerare, infatti, che il patrimonio netto risultante dai bilanci al 31.12.2012 e al 31.12.2013 era formalmente positivo e che in atti non vi è alcun elemento o documento da cui si possa desumere che la perdita del capitale sociale fosse percepibile all'interno di ### anteriormente al giugno 2013.  ### di prescrizione va rigettata anche con riferimento all'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci e ciò per le ragioni già evidenziate con riguardo alla posizione del #### e il ### infatti, non hanno fornito alcuna prova del fatto che i creditori fossero in condizione di accorgersi dello stato di incapienza di ### in data anteriore alla dichiarazione di fallimento e, segnatamente, sin dal mese di giugno dell'anno 2013 ed è irrilevante che il ### abbia allegato che la perdita del capitale dovrebbe essere fatta risalire al 31.12.2012 poiché - come si è già chiarito - l'attore giunge a tale conclusione soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post e sulla base di documentazione di cui i creditori non potevano certamente disporre nel primo semestre dell'anno 2013 (contabilità sociale, insinuazioni al passivo dell'### delle ### e situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ###. 
In conclusione: - va dichiarata prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dal ### contro il ### - l'eccezione di prescrizione va respinta con riguardo all'azione di responsabilità dei creditori proposta dall'attore contro il ### e con riferimento a tutte le domande proposte dall'attore avverso il ### e il ### *** 
Individuazione delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da ritenere ritualmente depositate Un'ulteriore questione che riveste carattere preliminare è quella relativa all'individuazione di quali memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da prendere a riferimento.  ### si è esposto in narrativa, infatti, le parti hanno depositato due volte le memorie 183: a) una prima volta all'esito dell'udienza dell'11.12.2019, nonostante prima del decorso del termine per la memoria n. 1 i procuratori di ### avessero dato atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultima; b) una seconda volta all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, celebratasi dopo che il ### aveva riassunto il giudizio, poiché il g.i. aveva ritenuto di concedere nuovamente i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. 
La terza chiamata ###s B sostiene che si dovrebbero prendere a riferimento esclusivamente le memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019 e la tardività delle altre, osservando che, a seguito della dichiarazione di fallimento di ### il presente processo si era interrotto limitatamente alla posizione di quest'ultima e non con riguardo ai rapporti tra le altre parti, in relazione al quale il giudizio proseguiva, con conseguente inammissibilità delle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, in quanto dimesse a preclusioni assertive e istruttorie definitivamente maturate. 
Tale problematica deve essere risolta sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interruzione del processo con pluralità di parti. 
In particolare, risulta superato il risalente orientamento che riteneva che l'evento interruttivo che colpiva una sola delle parti del processo dovesse sempre e comunque comportare l'interruzione dell'intero processo, salva la facoltà del giudice di disporre la separazione delle cause che dovevano proseguire da quella che doveva essere interrotta.  ### l'insegnamento più recente, infatti, nel caso in cui il processo sia caratterizzato dalla presenza di cause connesse tra loro scindibili trattate unitariamente (ab origine o a seguito di riunione) e si verifichi un evento interruttivo che riguarda una delle parti di una o più delle cause connesse: - l'interruzione opera soltanto con riguardo alla causa (o alle cause) in cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo; - non è necessaria o automatica la contestuale separazione della causa interrotta dalle altre trattate unitariamente, le quali non devono subire una stasi temporanea; - laddove la causa interrotta non sia stata riassunta resta salva la facoltà del giudice di disporre la separazione delle cause ex art. 103, secondo comma, c.p.c.; - il potere del giudice di disporre la separazione delle cause resta salvo anche laddove la causa interrotta sia stata riassunta o proseguita nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., ma nelle more della quiescenza da interruzione vi sia stata attività istruttoria rilevante anche per la causa interrotta: in tal caso, una volta adottato il provvedimento di separazione della causa colpita dall'evento interruttivo dalle altre, il giudice, se sarà necessario, potrà rinnovare gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo (cfr. Cass., SS.UU., n. 15142/2007). 
Il presente procedimento è composto da cause scindibili, poiché i convenuti non sono litisconsorti necessari, ma facoltativi, cosicché, sulla base dei principi appena richiamati, deve ritenersi che il fallimento di ### avesse determinato l'interruzione esclusivamente delle cause in cui era parte tale società, e non anche nei rapporti tra le altre parti in causa. 
Relativamente a questi ultimi, infatti, il processo ben poteva proseguire, e quindi le parti ben potevano e dovevano depositare le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., come effettivamente hanno fatto. 
Da ciò discende che vanno considerate tempestive e ammissibili le sole allegazioni contenute nelle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019, essendo irrilevante che il g.i.  avesse nuovamente concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. all'esito dell'udienza dell'8.7.2020. 
Quest'ultimo provvedimento, infatti, deve essere revocato poiché il g.i. avrebbe potuto e dovuto concedere nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c.: - soltanto in relazione alle cause in cui era parte ### poiché queste erano le uniche cause che dovevano considerarsi interrotte sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interruzione parziale nei processi con pluralità di parti e cause scindibili; - e comunque soltanto laddove il ### si fosse costituito, avesse eccepito la nullità per violazione degli artt. 304 e 298 c.p.c. delle memorie 183 depositate in precedenza relativamente ai rapporti processuali di cui era parte ### in bonis e conseguentemente avesse richiesto dei nuovi termini per il deposito delle memorie 183, giacché la nullità degli atti depositati mentre il processo è interrotto in violazione del combinato disposto degli artt.  304 e 298 c.p.c. ha natura relativa e può essere eccepita esclusivamente dalla parte colpita dall'evento interruttivo e non anche dalle altre parti o rilevata d'ufficio dal giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 6625/1997 e n. 24025/2009). 
Nella fattispecie in esame, invece, il g.i. aveva concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.  con riferimento all'intero procedimento e dunque ai rapporti tra tutte le parti e nonostante il ### fosse rimasto contumace e dunque non avesse sollevato alcuna eccezione di nullità. 
Le allegazioni e le istanze istruttorie contenute nelle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, dunque, devono considerarsi inammissibili per tardività e, come si è anticipato, nel prosieguo del giudizio si potrà far riferimento soltanto alle memorie 183 depositate dalle parti all'esito dell'udienza dell'11.11.2019.  *** 
Esaurita l'analisi delle questioni preliminari, appare possibile definire immediatamente e senza istruttoria le posizioni dei convenuti ###### e ### per le ragioni che di seguito esposte. 
I convenuti ### e #### sostiene che i convenuti ### e ### sono stati amministratori di ### dal 14.11.2012 al 4.2.2013 e che gli stessi sarebbero responsabili per aver redatto un bilancio non conforme ai principi di veridicità e chiarezza, per aver omesso di adottare le iniziative di legge dopo che ### avrebbe perso il proprio capitale sociale al 31.12.2012 e dunque per aver proseguito l'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa. 
La domanda, tuttavia, deve ritenersi infondata.
Invero, anche volendo ammettere che il capitale sociale fosse stato effettivamente perso al 31.12.2012 (circostanza contestata dai convenuti in relazione alla quale la causa dovrà essere istruita con C.T.U., come si vedrà infra) e che il ### fosse cessato dalla propria carica in data ### (circostanza contestata dal ### che asserisce di essersi dimesso in data ### e di non aver mai ritirato le proprie dimissioni e disconosce la sottoscrizione apparentemente a lui riferibile presente nel verbale di assemblea del 4.1.2013 da cui gli risulterebbero conferite delle deleghe), non sarebbe comunque possibile ritenere sussistente alcuna responsabilità in capo ai convenuti ### e ### Da un lato, infatti, il bilancio al 31.12.2012 era stato redatto dal solo ### - che ha sottoscritto quale amministratore unico la relazione di gestione - e risulta essere stato approvato a giugno 2013, quando i convenuti di cui si sta esaminando la posizione non erano più amministratori (cfr. doc. n. 14 attore), e ciò impedisce di ritenere che l'### e il ### siano responsabili di eventuali falsità e/o inesattezze contenute in tale documento. 
Dall'altro, anche a voler ritenere fondata la ricostruzione del ### secondo cui avrebbero dato le dimissioni dalla carica di amministratore in data ###, essi sarebbero cessati a soli trentacinque giorni dall'asserita perdita del capitale sociale, e dunque non avrebbero comunque avuto a disposizione un lasso di tempo sufficiente per esaminare compiutamente la contabilità e adottare iniziative previste dagli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 A tal proposito, va ricordato che l'art. 2631 c.c. prevede una responsabilità degli amministratori e dei sindaci per omessa convocazione dell'assemblea soltanto laddove non provvedano a tale adempimento entro trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza del presupposto che obbligava alla convocazione dell'assemblea, ossia, nella fattispecie in esame, l'asserita situazione di perdita del capitale sociale. 
In quest'ottica, allora, si dovrebbe ritenere che l'### e il ### siano responsabili per non essersi resi conto della perdita del capitale sociale al 31.12.2012 in un lasso di tempo brevissimo, ossia soli cinque giorni, peraltro ricadenti durante le vacanze natalizie e nonostante la quantità e la complessità della documentazione contabile da esaminare. 
Tale condotta non appariva oggettivamente esigibile, cosicché la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dell'### e del ### deve essere rigettata. 
Con specifico riguardo alla posizione del ### va aggiunto che il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti determina l'assorbimento delle altre eccezioni da lui sollevate (transazione, difetto di legittimazione attiva ed erronea quantificazione del danno) nonché della domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione a lui apparentemente riconducibile presente sul verbale dell'assemblea dei soci di ### del 4.1.2013. 
Sotto quest'ultimo profilo, il ### potrebbe avere interesse a coltivare tale domanda soltanto laddove tale documento sia ritenuto rilevante ai fini della decisione; ciò, tuttavia, deve escludersi perché - come si è visto - anche volendo ritenere che tale sottoscrizione sia autentica e che il ### si sia dimesso in data ### (come asserito dal ### non sarebbe comunque possibile configurare alcuna responsabilità in capo al convenuto. 
Da ciò discende che non è nemmeno necessario procedere alla verificazione richiesta dall'attore e alla relativa istruttoria.  *** 
I convenuti #### e ### sostiene che il ### il ### e la ### quali sindaci di ### sarebbero responsabili per non aver formulato rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012 e aver così assecondato l'operato dello stesso, che avrebbe proseguito la gestione sociale nonostante lo stato di decozione in cui versava la società. 
Ritiene che il danno imputabile agli stessi sia pari all'aggravamento del passivo verificatasi nell'esercizio 2013, deducendo che la società sarebbe stata posta in liquidazione laddove essi avessero sollevato eccezioni circa l'impossibilità della società di far fronte ai debiti tributari e contributivi del medesimo esercizio. 
Sul punto va innanzitutto osservato che il danno viene calcolato dall'attore secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali, applicato prima in giurisprudenza e poi dal legislatore (cfr. art. 2486 c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019) per quantificare il pregiudizio derivante dalla violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di prosecuzione dell'attività della società in ottica meramente conservativa nel periodo intercorrente tra il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. e il passaggio di consegne tra gli amministratori e il liquidatore previsto dall'art. 2487-bis Tale criterio si applica, naturalmente, anche ai sindaci che, omettendo dolosamente o colposamente di esercitare i propri doveri di vigilanza, hanno consentito o comunque non hanno impedito agli amministratori di proseguire l'attività sociale secondo criteri di continuità aziendale anziché meramente conservativa. 
Sotto questo profilo, il danno di cui il ### chiede il risarcimento non può essere addebitato al ### al ### e alla ### poiché è pacifico che essi sono cessati dalla carica di sindaci di ### a far data dal 19.12.2012 (cfr. doc. n. 2 attore) e dunque prima del 31.12.2012, data alla quale, secondo la tesi dell'attore, la società avrebbe perso il capitale sociale. 
I convenuti di cui si sta esaminando la posizione, dunque, essendo cessati prima dell'asserita perdita del capitale sociale, non potevano né accorgersi della stessa né impedire agli amministratori di proseguire l'attività sociale in chiave di continuità aziendale e ciò, a maggior ragione, se si considera che il bilancio al 31.12.2012 era stato redatto e approvato a giugno 2013, con la relazione del collegio sindacale composto dai convenuti #### e ### Ne consegue che - anche volendo ipotizzare che la prospettazione del ### in merito alla perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2012 sia corretta - rispetto al ### alla ### e alla ### non può essere invocato il danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale previsto dall'art. 2486 ###, come si è visto, sostiene che i convenuti di cui si sta esaminando la posizione avrebbero dovuto formulare rilievi critici all'operato degli amministratori, richiamando l'attenzione o effettuando indagini sulle scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012 e - quale indice del fatto che l'azienda si trovava in stato di decozione - allega l'ammontare dei debiti tributari e contributivi, pari ad € 2.800.000,00 ( pag. 51 dell'atto di citazione). 
Sul punto si deve anzitutto osservare che l'allegazione del ### è contraddittoria, perché l'attore dapprima colloca la perdita del capitale sociale al 31.12.2012, ma poi sostiene che ### si sarebbe trovata in stato di decozione e avrebbe dovuto essere posta in liquidazione già nel corso dell'esercizio del 2012, senza però indicare elementi sufficienti a supporto di tale asserzione o specifici segnali d'allarme che avrebbero dovuto indurre il collegio sindacale composto dal ### dal ### e dalla ### ad attivarsi. 
Il riferimento all'ammontare dei debiti tributari e contributivi non è sufficiente, poiché dalla documentazione in atti emerge che i sindaci di cui si sta esaminando la posizione avevano costantemente tenuto monitorato l'andamento di tale voce nel corso delle loro verifiche periodiche (cfr. docc. da n. 7 a n. 11 ###, anche chiedendo chiarimenti all'organo amministrativo sull'andamento dei debiti tributari e, in particolare, sulla rateizzazione dell'IVA e delle somme da versare all'### (docc. nn. 5, 6, 13 e 14 ###. 
In particolare: - nel verbale del 23.2.2012 il collegio sindacale era stato informato dell'esistenza di ritardi nel versamento dell'IVA e delle ritenute ### dovute alle difficoltà di accesso al credito, e dell'intenzione di regolarizzare tale irregolarità entro il termine di presentazione del modello ### 2012 (cfr. doc. n. 7 ###; - nel verbale del 22.3.2012 si dava atto del fatto che i versamenti di imposte, contributi e ritenute erano regolarmente eseguiti, ad eccezione dei versamenti dell'IVA 2011, per cui il collegio aveva raccomandato agli amministratori la sanatoria entro il termine di presentazione del ### nonché dell'esistenza di una rateazione con l'### per € 343.240,00 in 24 rate dal 5.3.2012 (cfr. doc. n. 8 ###; - in pari data, l'organo di controllo aveva acquisito una nota in cui la direzione della società rappresentava che il pagamento dell'IVA 2010 in precedenza sollecitato era stato eseguito entro il termine per il versamento dell'acconto IVA 2012, che il debito IVA 2011 sarebbe stato corrisposto entro i termini previsti per il ravvedimento operoso e che la società si sarebbe avvalsa del meccanismo della c.d. IVA differita per tutte le prestazioni a soggetti pubblici, di modo da rendere l'IVA esigibile solo al momento dell'incasso delle fatture (cfr. doc. n. 7 ### la cui provenienza non è stata specificamente contestata dalle altre parti); - nel verbale del 19.6.2022 veniva dato atto delle medesime circostanze di cui al punto precedente, e il Collegio reiterava l'invito ad una rapida regolarizzazione dei versamenti IVA (cfr. doc. n. 10 ###; - nel verbale del 12.9.2012 veniva dato atto del rispetto degli impegni di pagamento degli avvisi bonari notificati alla società, erano chieste informazioni sul regolare assolvimento dei debiti erariali riguardanti l'annualità 2011 e si dava atto che il ### rilasciato degli enti previdenziali riportava una situazione di regolarità contributiva (cfr. doc. n. 11 ###. 
A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dai convenuti, dall'andamento del conto di mastro ### c/liquidazione IVA emerge che, pur essendo presenti dei debiti IVA arretrati, ### pagava con una certa continuità le somme dovute all'### (cfr. doc. n. 6 ### e tutti i ### 2012 erano positivi e, dunque, non vi erano situazioni di irregolarità sotto il profilo contributivo (cfr. doc. n. 6 ###, vista anche la rateizzazione in essere con l'### di cui si è dato conto sopra. 
Non vi erano, dunque, elementi che dovessero indurre il ### il ### e la ### a ritenere che la situazione dei debiti tributari fosse fuori controllo o che ### fosse a rischio di decozione così da doversi attivare per porre la stessa in liquidazione o chiedere l'ammissione ad una procedura concorsuale, tanto più che la situazione contabile al 30.6.2012, acquisita dai sindaci a novembre 2012, riportava un patrimonio netto positivo (cfr. doc. n. 5 ### circostanza non contestata dal ###, nell'ambito di un trend di ricavi altrettanto crescente tra il 2010 e il 2012 (cfr. docc. nn. 14 e 15 attore). 
Alla luce di tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno proposta contro il ### il ### e la ### deve essere respinta.  ***  ### conclusione, il presente giudizio va deciso con pronuncia definitiva: - di estinzione nei rapporti tra il ### e il ### il ### il ### e il ### - di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti del ### - di dichiarazione di implicita rinuncia della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da ### in bonis nei confronti del ### - di improcedibilità della domanda di manleva proposta dal ### nei confronti del ### - di infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore avverso il ### sia pure previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, e con assorbimento delle altre domande ed eccezioni proposte dal ### - di infondatezza delle domande di risarcimento del danno proposte dal ### contro l'### il ### il ### e la ### La presente sentenza, invece, deve intendersi non definitiva per quanto concerne: - le domande di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti dei convenuti ###### e ### - le domande di accertamento delle quote di responsabilità formulate dal ### e dalle terze chiamate ### e ###s T nei confronti di tutti gli altri convenuti, anche quelli rispetto ai quali sono state adottate le pronunce definitive sopra riportate; - le domande di manleva formulate dai convenuti #### e ### nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, ossia ###s B, ### e ###s T. 
Con riguardo a tali rapporti, alla luce di quanto si è detto sopra: - va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto ### - va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ### relativamente all'addebito n. 2 sollevata dal convenuto ### - va dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per € 220.000,00 proposta dall'attore nei confronti del ### del ### e del ### nella memoria n. 1 depositata in data ###; - vanno respinte le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti ### e ### e dalla terza chiamata ###s T; - il giudizio dovrà proseguire, rimettendo la causa sul ruolo e istruendola come da separata ordinanza in merito agli addebiti nn. 1 e 2, fermo restando che si potrà tener conto delle sole allegazioni e istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019.  *** 
Spese di lite Le spese di lite tra il ### e i convenuti ##### e ### dovranno essere regolate dal giudice penale ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, c.p.p. 
Nessuna statuizione viene adottata per quanto concerne le domande proposte dall'attore e dal ### contro il ### poiché quest'ultimo non si è costituito e comunque non ha coltivato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta contro l'attore.  ### dovrà, invece, rifondere le spese di lite ai convenuti ###### e ### in quanto soccombente.
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 e, tenuto conto del valore delle domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti sopra menzionati, si dovrà far riferimento allo scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per quanto concerne i convenuti ### e ### e allo scaglione tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 per quanto riguarda i convenuti #### e ### Per quanto riguarda la posizione dell'### si prendono a riferimento i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, giacché il convenuto non ha depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non è stata svolta istruttoria. 
Per quanto concerne la posizione del ### si applicano i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, mentre si prendono a riferimento valori prossimi minimi per quanto riguarda le fasi istruttoria e decisionale, perché non è stata svolta istruttoria. 
Per quanto riguarda le posizioni del ### del ### e della ### si applicano valori leggermente superiori ai minimi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, poiché il valore della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti è prossimo alla soglia minima dello scaglione e non è stata svolta istruttoria. 
Il compenso per le fasi istruttoria e decisionale del convenuto ### viene riconosciuto in misura inferiore a quello dei convenuti ### e ### perché il primo, a differenza degli altri due, non ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. 
Le anticipazioni, in assenza di nota spese, vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa. 
Le spese relative ai rapporti per il quale il giudizio prosegue verranno liquidate nella sentenza definitiva.  P.Q.M.  il ### di Venezia, nella causa n. 6480/2018 R.G. proposta dal #### (GIÀ ### S.R.L. contro ################# CONS. ###.L., ### e #### e con la chiamata in causa di ##### E ###, ### S.P.A. e ###S ##### E ###: 1) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 2) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 3) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 4) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 5) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il ### soc. cons. a r.l.: - dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti del ### soc. cons. a r.l.; - dichiara implicitamente rinunciata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da ### soc. cons. a r.l. nei confronti dell'attore, non coltivata dal ### soc. cons. a r.l.; - nulla dispone sulle spese di lite; 6) definitivamente pronunciando nel rapporto tra ### e il ### soc.  cons. a r.l., dichiara improcedibile la domanda proposta dal primo nei confronti del secondo, nulla statuendo sulle spese di lite; 7) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere ad ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.120,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 8) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - dichiara prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dall'attore nei confronti di ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - dichiara assorbite le ulteriori domande ed eccezioni proposte da ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 9) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 14.600,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 10) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 14.850,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 11) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 14.850,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 12) dispone la separazione relativamente alle domande non definite ai punti precedenti, e dunque con riguardo ai rapporti tra l'attore e ###### e ### (domande di risarcimento del danno), ai rapporti tra #### s.p.a. e ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ### e tutti i convenuti (domande di accertamento delle quote di responsabilità) e ai rapporti tra ##### e le rispettive compagnie assicurative; 13) non definitivamente pronunciando con riguardo alle domande separate ai sensi del precedente punto n. 12) e ai rapporti ivi indicati: - rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata da ### - dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno di € 220.000,00 proposta dall'attore nei confronti di #### e ### nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata in data ###; - rigetta le eccezioni di prescrizione sollevate da #### e da ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ###; - rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore relativamente all'addebito n. 2 sollevata da ### - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza; - riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite in ordine ai rapporti non definiti. 
Venezia, 10 settembre 2025 ### estensore dott. ### dott.ssa

causa n. 6480/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vono Innocenza, Fabio Doro

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1466/2025 del 01-08-2025

... sito in ### delle ### locato alla “Poker” per i bonifici effettuati sul c/c cointestato dal gennaio 2009 al maggio 2018; b) € 11.348,75 quale metà dei canoni del predetto rapporto di locazione per il periodo giugnoottobre 2018 incassati esclusivamente da ### a seguito della falsa comunicazione del maggio 2018; c) € 27.273,50 quale 50% del contante versato sul c/c nel periodo 2009-2018 quali proventi dalle locazioni in comproprietà; d) Gli interessi dalle singole date di incasso sino all'effettivo pagamento delle distinte poste di credito. Si formulava pertanto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di ### al pagamento di tali somme in favore di ### Il terzo chiamato così concludeva: “- in via principale respingere integralmente le domande formulate da ### nei suoi confronti; - in via riconvenzionale, accogliere la domanda proposta e per gli effetti condannare ### al pagamento in favore di ### della somma di € 292.765,25, ovvero la diversa somma anche maggiore accertata in giudizio e ritenuta di giustizia, per le causali tutte indicate nel presente atto, in ogni caso oltre accessori dalla domanda al saldo; - in via subordinata, e salvo gravame, nel caso di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale nella persona della dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 6227/2019 promossa da: ### ( CF ### ) con il patrocinio dell'Avv. ### presso il medesimo elettivamente domiciliata in ### C.so Matteotti 61 per procura in calce all'atto di citazione - ### CONTRO: ### ( CF ###) con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### presso il secondo elettivamente domiciliat ###per procura in calce alla comparsa di costituzione - ### NONCHE' CONTRO: ### C.F.: ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### -e presso di lui elettivamente domiciliato in ####, via P. Coleberti 8, per procura in calce alla comparsa di costituzione - ### NONCHE' CONTRO: ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio eletto presso il medesimo per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ### OGGETTO: ###- ####'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 febbraio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### atto di citazione notificato in data 12/19 novembre 2019, ### conveniva in giudizio innanzi all'intestato ### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che l'immobile sito in ####, ### n. 22, distinto in ### al ### 33, particella 7, sub 11, occupato attualmente dal sig. ### è di proprietà esclusiva della sig.ra ### e di conseguenza ordinare allo stesso sig.  ### e/o al sig. ### (soggetto che percepisce indebitamente l'importo dell'affitto), di rilasciare libero l'immobile da persone e/o cose; b) dichiarare che il contratto di locazione stipulato in data ### dai sigg.ri ### e ### registrato presso ### delle ### di ### in data ### n. 4104 serie 3, è inefficace nei confronti della effettiva proprietaria del bene immobile sig.ra ### per tutti i motivi spiegati in narrativa; c) condannare il sig. ### al risarcimento dei danni in favore della sig.ra ### quantificati in € 63.240,00, oltre le ulteriori mensilità dovute in base alle somme che il sig. ### riceverà indebitamente anche dopo la notificazione del presente atto di citazione, come specificato in narrativa.” A sostegno della domanda, si deduceva che l'attrice era proprietaria del locale commerciale sito in ####, ### n. 22, distinto in ### al ### 33, particella 7, sub 11, confinante con una piccola area di mq. 7 distinta in catasto al foglio 33 mappale 572 sub. 13 cat. C/3 artigianale, di proprietà del #### si esponeva inoltre che l'immobile, unitamente al piccolo portico antistante, sempre di proprietà della sig.  ### risultava occupato (senza alcun titolo e/o autorizzazione da parte della proprietaria) dal sig. ### il quale vi svolgeva attività di “### Bet”” sala scommesse. 
Nell'interesse di parte attrice si deduceva che il sig. ### con contratto del 5/04/2011, pur non essendo proprietario del bene immobile, aveva concesso in locazione il locale di proprietà dI ### a ### per la durata di anni 6 dal 15/04/2011 sino al 15/04/2017 e rinnovato sino al 15/04/2023. al canone mensile di € 400,00. 
In narrativa si esponeva inoltre che l'importo mensile del canone era sempre stato riscosso indebitamente dal sig. ### pur non essendo lo stesso proprietario del locale e che tale contratto doveva ritenersi inefficace nei confronti dell'attrice in quanto sottoscritto da un soggetto non proprietario del bene immobile e non titolato in alcun modo a stipulare il contratto stesso. 
Veniva dato conto in narrativa della richiesta inviata senza esito in data 27 dicembre 2018 al conduttore ### per richiedere di regolarizzare la posizione con la stipula di un nuovo contratto a nome della proprietaria e della richiesta inviata in data 4 gennaio 2019 a ### per richiedere gli importi indebitamente percepiti dal contratto di locazione. Si esponeva che ### dichiaratosi ignaro della alterità dell'immobile si era dichiarato disposto con missiva del 7 gennaio 2019 ad effettuare il pagamento del canone all'effettivo proprietario, senza però darvi seguito.  ### dichiarava pertanto di voler avanzare domanda di rivendica ai sensi dell'art. 948 cc con conseguente richiesta di rilascio nei confronti dell'occupante ### nonché di risarcimento dei danni nei confronti di ### (illegittimo detentore del bene immobile oggetto di causa), per gli importi indebitamente percepiti dal 15/04/2011 nonché per il danno derivante all'attrice dal mancato utilizzo del bene. 
Tale risarcimento veniva quantificato, tenendo conto di un prezzo medio di locazione praticato nella stessa zona pari ad € 620,00 mensili nella misura di € 63.240,00, ovvero 102 mensilità dal 15/04/2011 (data di inizio del contratto di locazione inefficace) sino ad Ottobre 2019, oltre gli ulteriori importi sino alla cessazione dell'indebito pagamento a ### Si costituiva il convenuto ### chiedendo il rigetto della domanda attrice e deducendo in primo luogo che l'immobile in ####, ### n. 22, locato a ### non era di proprietà esclusiva dell'attrice ma in comproprietà indivisa con il convenuto formata dai sub 11 e 13, senza alcuna divisione formale o sostanziale tra le stesse mentre il portico antistante risultava di proprietà del solo ### Veniva pertanto dedotto che ### era perfettamente a conoscenza di non essere proprietaria esclusiva dell'immobile. Veniva ad ogni buon conto eccepita la prescrizione quinquennale delle somme dovute mensilmente e reclamate dall'attrice. 
Detto convenuto inoltre eccepiva che detto locale commerciale era stato realizzato successivamente alla edificazione dell'intero stabile già diviso a 50% tra ### e ### utilizzando l'indice di edificabilità residuale dell'intero lotto di terreno (di cui il 50% era di proprietà del sig. ### e che, anche solo per mera opportunità era stato appoggiato maggiormente ma non totalmente sulla parte ricadente nella proprietà della sig.ra ### onde le parti avevano sempre ritenuto comproprietà al 50% il locale commerciale. A riprova di tanto, secondo detto convenuto, i canoni di locazione dello stesso (unitamente a quello delle altre proprietà) era sempre stato diviso al 50% fino al dicembre 2017 (ultimo conteggio febbraio 2018). Su tali basi il predetto convenuto formulava in via riconvenzionale domanda di formale usucapione sia ordinaria che speciale, della parte relativa alla metà della quota della parte attrice a far data almeno dal novembre 1998 ovvero da quando il convenuto aveva posseduto pacificamente ed ininterrottamente la quota pari alla metà del negozio locato dapprima ad uso parrucchiere barbiere e successivamente all'attuale conduttore ### In ordine alla richiesta di pagamento, si deduceva che l'attrice era la moglie di ### suo fratello, con il quale egli aveva gestito congiuntamente con conguagli annuali fino a dicembre 2017 tutti gli immobili sia in comproprietà che in proprietà esclusiva. Venivano depositati i conteggi scambiati tra i due fratelli via mail, dove venivano indicati gli affitti incassati da ### e quelli incassati da ### con i conguagli da effettuare, detratte le spese e si deduceva che nei conteggi relativi all'anno 2017 veniva menzionato anche il locale affittato al ### incassato da ### con conguaglio dovuto e pagato di € 5.605,00. 
Quanto al contratto di locazione stipulato con il ### se ne dichiarava la piena validità, risultando ### pienamente a conoscenza dell'avvenuta stipula mentre il canone veniva inserito nei conteggi inviati da ### Si dichiarava di voler comunque chiamare in causa quest'ultimo al fine di essere dal medesimo tenuto indenne e manlevato da qualsiasi condanna in favore di parte attrice. 
Detto convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “### delle somme anteriori al quinquennio rispetto all'introduzione della presente domanda. 
Dichiarare improcedibile la domanda cosi come formulata in quanto trattandosi di bene indiviso andava proposta la domanda di divisione del bene immobile oggetto di causa; Sempre nel merito e in via gradata: ### e dichiarare la comproprietà tra i sigg.ri ### e ### del locale commerciale affittato al ### e, per l'effetto, dichiarare la piena validità del contratto di locazione e respingere la domanda di revindica formulata dalla parte attrice perché infondata in fatto ed, in diritto ed in ogni caso non provata, con condanna alle spese di giudizio in sentenza esecutiva come per legge.  ### dichiarare l'intervenuto usucapione della quota di proprietà della ### nella misura del 50% per le ragioni di cui in premessa sempre in via riconvenzionale condizionata - dichiarare tenuta la sig ra ### al pagamento della somma di euro 50.000,00 per l'indice di edificabilità di proprietà esclusiva del sig. ### ed utilizzato per ottenere la concessione edilizia per la realizzazione della porzione del locale commerciale di proprietà della sig.ra #### e salvo gravame, da valere nella sola denegata ipotesi in cui ###.mo ### adito dovesse ritenere meritevole di accoglimento, anche parziale, la pretesa azionata dalla parte attrice - dichiarare tenuto il sig. ### nato a #### il ### ed ivi residente ###, tenuta a garantire ed a manlevare il sig. ### delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli tutte eventualmente derivanti dalla domanda attorea tenendolo indenne da ogni e qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante dall'eventuale accoglimento della domanda e per effetto di ciò, condannare quindi il ### al pagamento delle somme che risulteranno eventualmente dovute dal ### a tale titolo alla parte attrice, ivi comprese le spese legali". 
In via subordinate e residuale ridurre il quantum dovuto al solo importo proporzionalmente dovuto quale canone di locazione in base alle rispettive quote di proprietà a decorrere dal mese di gennaio 2018, in ogni ipotesi con vittoria delle spese e delle funzioni di lite.” Si costituiva ### chiedendo il rigetto della domanda attrice; a tal fine si deduceva che l'immobile locato ricadeva su n.2 particella tra le quali quella oggetto della rivendica di parte attrice e che, a far corso dalla data di esecuzione del contratto, ritenendo l'immobile in comproprietà tra i due fratelli, il pagamento dei canoni dovuti era stato sempre effettuato su di un c/c cointestato acceso presso la BPL i cui titolari e beneficiari risultavano essere i sig.ri ### e ### (coniuge della sig.ra ###, sino a diversa disposizione risalente all'anno 2018, allorquando veniva comunicato al sig. ### di “ bonificare “ quanto dovuto a titolo di canone mensile su di un'altra linea di credito. 
Detto convenuto dichiarava di avere chiesto, una volta ricevuta la richiesta di ### di stipulare un contratto a suo nome in quanto esclusiva proprietaria dell'immobile, di poter effettuare il pagamento del canone mensile di € 400,00 al legittimo destinatario ( in tutto o in quota - parte) o, in alternativa, una soluzione condivisa di carattere temporaneo che non lo esponesse ad effetti pregiudizievoli, senza che si pervenisse tuttavia ad una risoluzione bonaria in quanto sia la sig.ra ### sia il sig. ### si dichiaravano entrambi proprietari dell'immobile. 
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva ### chiedendo il rigetto della domanda attrice. A tal fine il terzo chiamato evidenziava il complesso dei beni facenti capo ai due fratelli ed alle loro mogli con riferimento a: ### comuni tra ### e ### costituiti da un fabbricato in ### delle ### donato dai genitori precisamente: - ### terra, locato per un canone mensile di € 4.508,00 alla società “Poker” con canone bonificato sul conto B.P.Lazio n. 3393 fino al maggio 2018 su conto corrente cointestato a due fratelli. - ### primo di tre appartamenti, locato a tre conduttori diversi: “#### e Malu” producenti rispettivamente una rendita di: € 559,00; € 510,00 ed € 300,00) canoni da sempre destinati ad essere divisi tra i fratelli e versati sul conto cointestato n. 3393; Proprietà esclusive di ### oltre al locale commerciale, oggetto di causa, locato al sig. ### - un locale commerciale in ### distinto con la particella 7 sub.1 locato alla ### del ### due edifici al piano primo soprastanti il locale affittato alla ### uno occupato dallo studio del geom. ### e l'altro locato all'Avv. ### con canoni sempre incassati dalla sig.ra ### e dalla stessa legittimamente goduti. Proprietà esclusive del sig. ### oltre alla piccola superficie adiacente al locale oggetto di causa, - Due locali commerciali in ### distinti con la particella 572 sub 18 e 19; - Due abitazioni al piano primo in ### di cui una locata al ### quanto all'altra si ignora l'uso; - ### in ### 17, locato al sig. ### e successivamente alla sig.ra ### con canoni incassati direttamente su proprio conto corrente individuale .  ### deduceva che i fratelli ### comproprietari in egual misura di diversi immobili ereditati dai genitori avevano aperto un conto corrente presso la BPL (c/c 3393) cointestato e con potere di operare disgiuntamente dove erano confluiti tutti gli affitti della società “Poker” sino al 31.5.18, epoca in cui, con una unilaterale comunicazione al conduttore e falsificando la firma del fratello #### aveva dato disposizioni di accreditare i canoni non più sul conto cointestato bensì sul suo conto personale . Si precisava che sul conto corrente 3393 comune ai due fratelli, confluivano per iniziativa unilaterale di ### oltre al canone relativo al locale utilizzato da ### di proprietà dell'odierna attrice, anche i canoni delle uniche entrate degli immobili in comproprietà tra i fratelli di ### delle ### mentre per le proprietà individuale dei fratelli ciascuno riscuoteva e tratteneva di regola le proprie rendite finanziarie. 
Nell'interesse del terzo chiamato ### si deduceva che ### aveva continuativamente ed esclusivamente attinto secondo i propri bisogni dal conto corrente 3393 presso la ### del ### almeno nell'ultimo decennio senza lasciare sul conto la quota di spettanza del comproprietario ### e che a fronte delle legittime lamentele del fratello ### circa l'eccessivo ricorso di ### alle risorse comuni, quest'ultimo nel periodo tra il ### e il ### aveva prelevato tutte le residue risorse del c/c (appropriandosi così integralmente delle risorse derivanti da un decennio di affitti da dividere invece in parti uguali; quanto all'assegno per € 5.605,00 del 21.2.18 percepito da ### si assumeva che esso non costituiva un conguaglio tra gli affitti ma si trattava di un pagamento a parziale restituzione di tutte le anticipazioni presso gli uffici tecnici e comunali che il fratello aveva effettuato nel suo interesse per pratiche urbanistiche, nonché a parziale e simbolico riconoscimento dei compensi professionali maturati dal geometra ### per le innumerevoli attività professionali svolte nell'interesse di #### quanto dedotto dal terzo chiamato, sul conto corrente cointestato aveva operato solo ### atteso che come attestato dal certificato rilasciato del direttore della filiale di ### della ### del #### non aveva mai richiesto, sul predetto rapporto bancario, contratti internet banking, ### carte di credito ecc. Si affermava in conseguenza, che erano stati sottratti per un decennio a ### € 2.269,68 mensili quale metà dell'affitto “Poker” di ### delle ### oltre al canone di € 400,00 mensili del ### di spettanza di ### In via riconvenzionale si chiedeva la condanna di ### al pagamento della complessiva somma di € 292.765,25, risultando egli a credito e non debitore del fratello ### avendo questi dal 2009 utilizzato per i suoi esclusivi bisogni, tutti i proventi documenti degli affitti della comproprietà per : a) € 254.143,00 quale quota pari al 50% dei canoni del piano terra dell'immobile sito in ### delle ### locato alla “Poker” per i bonifici effettuati sul c/c cointestato dal gennaio 2009 al maggio 2018; b) € 11.348,75 quale metà dei canoni del predetto rapporto di locazione per il periodo giugnoottobre 2018 incassati esclusivamente da ### a seguito della falsa comunicazione del maggio 2018; c) € 27.273,50 quale 50% del contante versato sul c/c nel periodo 2009-2018 quali proventi dalle locazioni in comproprietà; d) Gli interessi dalle singole date di incasso sino all'effettivo pagamento delle distinte poste di credito. Si formulava pertanto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di ### al pagamento di tali somme in favore di ### Il terzo chiamato così concludeva: “- in via principale respingere integralmente le domande formulate da ### nei suoi confronti; - in via riconvenzionale, accogliere la domanda proposta e per gli effetti condannare ### al pagamento in favore di ### della somma di € 292.765,25, ovvero la diversa somma anche maggiore accertata in giudizio e ritenuta di giustizia, per le causali tutte indicate nel presente atto, in ogni caso oltre accessori dalla domanda al saldo; - in via subordinata, e salvo gravame, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda formulata nei suoi confronti da ### compensare sino alla concorrenza necessaria le suddette somme richieste in via riconvenzionale con l'eventuale pur contestato controcredito di ### In ogni caso spese del giudizio rifuse a carico del chiamante in causa ### ovvero delle parti soccombenti ove formulassero domande nei confronti di ###” Espletate le prove orali ammesse alle parti nonchè CTU la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025.  MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.  ### svolge in giudizio domanda di rivendica in ordine al locale commerciale sito in ### via ### 22 distinto in ### al foglio 33 part. 7 sub 11 assumendone la locazione a terzi ( ### da parte di soggetto non proprietario, il cognato #### espletata in corso di causa dall'#### ha sottoposto ad esame l'immobile oggetto di locazione ed ha verificato che lo stesso presenta una superficie catastale complessiva di 34 mq di cui: 27 mq afferenti alla proprietà della ###ra ### ( ### 33 Particella 7 sub 11 ) e 7 mq afferenti alla proprietà del #### ( in ### 33 Particella 572 sub 13). 
Si è inoltre verificato che l'immobile risulta pervenuto alle parti a seguito di ### di permuta a rogito del notaio ### 7650 del 20/10/1989 nel quale la ### cedeva e trasferiva a titolo di permuta a ### un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni del Comune di ### al ### 33 particella 572 mentre a sua volta ### cedeva e trasferiva a titolo di permuta a ### un appezzamento di terreno identificato al catasto terreni del Comune di ### al foglio 33 Particella 7. ### quanto accertato dal CTU su tali terreni i due proprietari successivamente richiedevano al Comune di ### edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso negozi ed uffici per il quale veniva rilasciata ### n. 84/89 e successiva ### n. 101/93. Non essendo avvenuta nei termini la realizzazione del locale commerciale oggetto di causa, in data ### con ### 10351 veniva presentato nuovo progetto relativo al suddetto negozio, “ma con diversa configurazione, sempre utilizzando la rimanente cubatura disponibile”, derivante dai due lotti di proprietà delle parti in causa. Pertanto, evidenza il ### lo stesso immobile è stato edificato in virtù della ### n°83 del 16/11/1999 richiesta dai due proprietari, ovvero ### e ### nella quale si prevedeva la realizzazione dello stesso posizionandolo in gran parte sulla porzione di terreno di proprietà della ###ra ### seppure il diritto edificatorio in termini volumetrici derivasse da entrambe le proprietà in parti uguali. ### quanto evidenziato dal ### tale soluzione progettuale è stata verosimilmente perseguita al fine di garantire l'attraversamento pedonale esistente e al tempo stesso realizzare un locale commerciale di idonea superficie, cosa che non sarebbe stata possibile posizionando il locale centralmente (garantendo in quel caso la suddivisione in parti uguali dello stesso). 
Si è inoltre accertato che successivamente, dopo una richiesta per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'affittuario rigettata dal Comune di ### la proprietà rappresentata da ### e ### presentava in data #### n. 19 per “### di destinazione d'uso da ### ad ### di barbiere” cui seguiva ### n. 24 del 10/04/2004.  ### medesimo risulta attualmente locato al canone di mensile di € 400,00 a ### che svolge al suo interno attività denominata “### Bet”, ovvero sala scommesse, mediante contratto di locazione ad uso commerciale (registrato presso l'### dell'### delle ### in data ###) stipulato esclusivamente con il #### il quale concedeva in locazione il “### di mq 38 circa, con due vetrine, sito in ###### terra, ingressi 1, composto di un vano e servizio igienico”. 
Risulta inoltre accertato dal CTU che l'immobile oggetto di causa è rappresentato da unico locale di superficie complessiva catastale pari a 37 mq suddiviso in parti diseguali tra ### (proprietà effettiva pari a 27 mq con categoria catastale C/1 (### e botteghe)) e ### (proprietà effettiva pari a 7 mq con categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri).e che la suddivisione tra i due locali non risulta materializzata mediante alcun manufatto. 
In sede di risposta alle osservazioni delle parti, il CTU ha precisato che nel suddetto contratto depositato in atti non è presente una planimetria allegata ma è presente una sola specifica in termini di superficie: locale commerciale di mq 38 circa, con due vetrine e che pertanto visto il dato superficiale ed il numero di vetrine il contratto si riferisce ad entrambe le proprietà, e non esclusivamente alla proprietà della ###ra ### seppur la categoria catastale indicata non risulta corretta in riferimento alla proprietà del #### Quanto alla validità del contratto di locazione stipulato dal solo ### con riferimento all'immobile risultante dal cambio di destinazione d'uso derivante da lavori del 2003 ( come precisato dal CTU in sede ###comunicazione di inizio lavori del 11/04/2003 e fine lavori del 14/04/2003. certificato di agibilità n° 1770 del 28/04/2003 relativo alla concessione edilizia n° 24 del 10/04/2003 ), assentiti dai due proprietari, vanno richiamati i principi pacifici in giurisprudenza in tema di contratto stipulato da non proprietario. 
Si afferma pacificamente al riguardo ( Cass. 22/10/2014 n. 22346) che il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo (così anche Cass. 14/07/2011 n. 15443). 
Nel caso di specie, ### ha stipulato il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile risultante dalla unificazione delle due proprietà, stato di fatto ben noto a ### ed anzi dalla stessa assentito. Deve inoltre valorizzarsi il principio, affermato in tema di immobile in comproprietà, secondo cui ( Cass. 10 ottobre 2019 n. 25433) la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell'art. 1705, comma 2, c.c. - applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c. - la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva. 
Nel caso di specie, in sede di interpello, ### ha dichiarato che nei primi anni del contratto con ### il canone venne riscosso dal marito ### odierno terzo chiamato, per uno/due anni mentre poi venne fatto transitare su un conto comune ai due fratelli . La stessa attrice ha inoltre confermato che in caso di necessità il ### si rivolgeva sia a suo marito che aveva lo studio sopra sia a ### che gli aveva affittato l'immobile ed aveva l'agenzia immobiliare. 
Non viene inoltre contestato il potere in base al quale il marito si occupava della gestione degli immobili della moglie, risultando evidente dal rapporto familiare mentre risulta in atti una risalente procura dall'attrice al marito ### per la gestione degli affitti dell'intero fabbricato di via ### Ne consegue l'intervenuta ratifica del contratto con il ### da parte della proprietaria della quota di immobile inglobato nel locale affittato dal solo ### Quanto alla debenza delle somme spettanti a ciascun comproprietario, alla luce della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio, deve ritenersi comprovato almeno fino a dicembre 2017 che i due fratelli avevano concordato una gestione comune degli affitti afferenti la famiglia con conguaglio annuale. 
Tanto risulta sia dallo lo scambio di mail tra i due fratelli ( provenienti da un indirizzo mail riconosciuto da ### in sede di interpello) riferite ai conteggi e relativi conguagli del 2017 e del 2016 che dalle deposizioni dei testi, in particolare ### D'### che ha dichiarato che ### gli sottoponeva a fine anno il controllo dei conti, derivanti dallo scambio delle mail con il fratello relativi agli affitti, verificando i contratti con la rispondenza degli incassi degli affitti. Lo stesso teste ha dichiarato: “In quel conteggio venivano messi tutti gli introiti degli affitti delle proprietà, risultava chi aveva incassato cosa e poi si faceva una somma di tutti gli incassi e poi facendo a metà tutti gli incassi, chi aveva incassato prendeva la differenza, si faceva un conto con riferimento a due famiglie.” Il teste ha dichiarato di avere effettuato questa verifica per circa 5 anni. 
E' risultato anche confermato che tale conteggio ricomprendeva anche l'immobile locato al ### considerato una comproprietà di fatto, stante l'unificazione delle due particelle in un solo cespite e la riscossione da parte del solo ### sia pure con versamento in un conto cointestato con il fratello ### ma di fatto gestito dal solo ### come ammesso da entrambe le parti. 
Tale prospetto inoltre comprendeva anche canoni relativi ad immobili in comproprietà tra i fratelli ( es. affitto Karibù ) percepiti dal solo ### e vi è menzione di un affitto di “ ### banca” di cui si indica la percezione da parte del medesimo ### con imputazione nei conteggi dei canoni percepiti dal solo terzo chiamato al 50% in favore del fratello. 
Dalla mail risulta concordato tra i fratelli un conguaglio di € 5.605,00, di cui ### non ha contestato la percezione ma la diversa generica causale ( parziale restituzione di tutte le anticipazioni presso gli uffici tecnici e comunali per pratiche urbanistiche) è rimasta priva di specifico riscontro documentale anche con riferimento agli importi. 
Ne consegue che almeno fino al dicembre 2017, i conti relativi agli incassi degli immobili considerati “ di famiglia” o perché in comproprietà formale o di fatto ( per locazione ### siano stati regolati. 
Per quanto concerne il periodo successivo e fino ad agosto 2018, risulta che i canoni relativi siano stati versati al solo ### da parte del ### e per il periodo successivo non versati dal conduttore, stante il contenzioso in corso. 
Dato quanto precede, la domanda di parte attrice deve accogliersi con riferimento al diritto di ### ad ottenere da ### la retrocessione della somma di € 1.600,00 pari al alla quota del 50% degli affitti percepiti da ### da gennaio 2018 fino ad agosto 2018 ( € 400,00 : 2 mensili x 8 mensilità ) oltre interessi legali dalla domanda al saldo; quanto alla posizione del conduttore ### sono dovute dal medesimo in favore di parte attrice le somme al 50% da settembre 2018 fino alla attualità, oltre eventuale rivalutazione monetaria dovuta, ferma restando la scadenza già avvenuta al 14 aprile 2023 del contratto medesimo ed il diverso titolo della debenza successivamente a tale data, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 
Pur stante la qualità di locatore in capo al solo ### pur in mancanza di tempestiva domanda di condanna diretta nei confronti di ### formulata da parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale, alla luce dei principi già richiamati sussiste il diritto di ### ad ottenere dal conduttore ### il 50% delle somme debende a titolo di canone e/o indennità di occupazione in dipendenza di detto contratto a far data da settembre 2018 fino alla attualità, oltre interessi legali come precisati. 
Venendo alle domande riconvenzionali svolte dal convenuto ### nei confronti di parte attrice ( “ dichiarare l'intervenuto usucapione della quota di proprietà della ### nella misura del 50%” ), risulta evidente che il riconoscimento del diritto al conguaglio al 50% dei canoni percepiti ancora fino al 2017 in quanto proprietaria, sia pure per il tramite del marito, incaricato della gestione per conto della moglie, vale ad escludere in radice in capo a ### l'esercizio esclusivo dei poteri di proprietario sul locale solo perché locato solo a suo nome. 
Quanto alla riconvenzionale condizionata ( “- dichiarare tenuta la sig ra ### al pagamento della somma di euro 50.000,00 per l'indice di edificabilità di proprietà esclusiva del sig. ### ed utilizzato per ottenere la concessione edilizia per la realizzazione della porzione del locale commerciale di proprietà della sig.ra ###” ), oltre alla tempestiva eccezione di prescrizione svolta da parte attrice, le risultanze della CTU circa la scelta condivisa di posizionare l'immobile maggiormente sulla proprietà di ### seppure il diritto edificatorio in termini volumetrici derivasse da entrambe le proprietà in parti uguali a vantaggio del costruendo fabbricato, vale ad escludere il relativo diritto . 
Inoltre, nei termini in cui è stata accolta la domanda attrice ( retrocessione delle somme percepite nel 2018 e non conguagliate), non sussiste alcun diritto di ### ad essere manlevato da ### Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal terzo ### nei confronti del convenuto ### per gli affitti percepiti in via esclusiva dal medesimo nonostante l'intestazione esclusiva dell'immobile locato quale quota pari al 50% dei canoni del piano terra dell'immobile sito in ### delle ### locato alla “Poker”, non risulta fondata l'eccezione di inammissibilità svolta dal convenuto tenuto conto che, a fronte della domanda di manleva svolta nei suoi confronti da ### per le somme eventualmente dovute in favore di parte attrice, il terzo chiamato ha ritenuto di contrapporre una propria ragione di credito nei confronti del chiamante.  ### la giurisprudenza ( da ultimo Cass. 15 gennaio 2020 n. 533), qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del giudice. 
Si afferma pacificamente ( Cass. 7 novembre 2014 n. 23781) che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini del vaglio di ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso cioè che entrambe debbano necessariamente dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus"; la declaratoria di ammissibilità o inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata in punto opportunità del "simultaneus processus". 
Nel caso di specie, tale valutazione deve condurre ad un esito positivo circa la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 36 cpc tenuto conto che la legittimità o meno della percezione in via esclusiva di affitti da parte di ### per beni in comproprietà appartiene al thema decidendum e consegue alla sua valutazione e decisione. 
Ritenuto infatti sussistente e comprovato almeno fino a dicembre 2017, un accordo tra i fratelli per una gestione comune degli affitti, ne consegue da un lato la non ripetibilità delle somme fino a tale periodo ma stante il dirottamento dei canoni per quanto riguarda la società ### su un conto esclusivo del solo ### deve ritenersi sussistente i diritto di ### ad ottenere la retrocessione della somma di € 18.032,00 quale metà dei canoni del predetto rapporto di locazione dovuti per il periodo gennaio ottobre 2018 incassati esclusivamente da ### e non conguagliati In conseguenza ### deve essere condannato al pagamento di tale somma in favore di ### oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale del 18 giugno 2020.  ### solo parziale della domanda attrice e delle riconvenzionali svolte dalle altre parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Le spese di CTU devono porsi in parti uguali tra parte attrice, il convenuto ### e il terzo chiamato ### , tenuto conto che anche il terzo chiamato ha chiesto l'accoglimento della domanda attrice.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa ### ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: P.Q.M.  a) Accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna ### a versare a ### la somma di € 1.6000,00 pari alla quota del 50% degli affitti percepiti da ### da gennaio 2018 fino ad agosto 2018 (€ 400,00 : 2 mensili x 8 mensilità ) oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condanna ### al versamento nei confronti della medesima ### del 50% delle somme dovute per affitto e/o indennità di occupazione da settembre 2018 fino alla attualità, oltre eventuale rivalutazione monetaria dovuta, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; b) ### al pagamento in favore di ### della somma di € 18.032,00 oltre interessi legali come in motivazione; c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.  d) Pone le spese di CTU in parti uguali tra parte attrice, il convenuto ### e il terzo chiamato ### ed in solido tra dette parti nei confronti del consulente. 
Così deciso in ### il 31 luglio 2015.   

Il Giudice
Onorario Dott.ssa ###


causa n. 6227/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gianna Valeri, Giuseppe Valerio

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11355/2025 del 29-07-2025

... di firma, modulo di delega, privacy); b) quanto ai bonifici effettuati dal #### in favore della ### s.r.l. occorre precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario; - a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “### verso soci per finanziamenti”; - tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione; - non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione; -l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate; - per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SEDICESIMA CIVILE Specializzata in materia di ### riunito in ### di Consiglio nelle persone dei ### ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### relatore 3) Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17901/2021, trattenuta in decisione con ordinanza istruttoria del 30 aprile 2025, vertente TRA ### s.r.l. in liquidazione, con sede ###, in persona del liquidatore p.t. ### di ### CF e P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ####. Bertoloni n° 55, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8088052 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.  E 1) ### (CF: ###), elettivamente domiciliato in ### Via degli ### n°286/a, presso lo studio dell'Avv. ### (CF: ###), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.  2) ### nato a ### il ###, residente in ####, ### Pupigliano 25, CF: ###, elettivamente domiciliat ###/16, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 075/ 5717996 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ###.   ###: Risarcimento-danni ###udienza del 15 aprile 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. ### il quale si riportava alla propria istanza per la modifica e/o la revoca dell'ordinanza del 28/06/2024 depositata telematicamente chiedendo la protrazione dell'istruttoria, in particolare a mezzo dell'audizione dei testimoni per capitoli non escussi, ordine di esibizione APA e ### nonché CTU contabile. In subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione. 
Per il Dott. ### compariva l'Avv. ### anche in sostituzione dell'Avv. ### difensore di parte convenuta, #####. ### in rappresentanza di entrambi i convenuti, si opponeva alle richieste di parte attrice riportandosi alle eccezioni sul punto già articolate nelle rispettive memorie istruttorie per quanto attinenti l'ordine di esibizione e la richiesta di ### sulla prova testimoniale riteneva la richiesta tardiva e non giustificata anche alla luce della corposa istruttoria già svolta. ###. ### precisava le conclusioni per entrambe le parti convenute riportandosi a quelle rispettivamente formulate nelle relative comparse di risposta. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato ufficio i ### ri ### e ### esponendo che: - la ### s.r.l., operante nel settore del commercio di cavalli sportivi, era stata costituita nel 2013 dai ###ri #### e ### i quali detenevano rispettivamente il 50 %, il 40 % ed il 10 % delle quote, quali intestatari fiduciari del #### - #### in particolare, aveva detenuto le quote per conto del ### Sed, a garanzia di un suo pregresso credito verso il medesimo, pari ad oltre € 300.000,00,per prestiti a lui effettuati.; - all'epoca, infatti, il Sed era privo di redditi, indebitato per oltre 5 milioni di euro e gravato da pignoramenti, insistenti sulle sue proprietà immobiliari di ### e ### - per tali motivi il predetto, non potendo figurare quale socio, era stato, fin dalla costituzione della ### s.r.l, socio di fatto della stessa; - in particolare, in data ###, il Sig. Sed aveva sottoscritto con la ### s.r.l.  un accordo di collaborazione, in ragione del quale gli era stata affidata la gestione dei cavalli della società, concesso l'utilizzo degli stessi per sé e per il figlio ### nonché l'uso gratuito di un automezzo VAN per il loro trasporto; - il Sig. Sed era stato, inoltre, fondatore ed amministratore di fatto della ### (di seguito, ###, sin dalla sua costituzione, avvenuta il ###, oltre ad essere compagno convivente della ###ra ### e suo associato in partecipazione, nonché ### p.t. della ASD: tanto sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio: - al momento della costituzione della ### s.r.l., la porzione del complesso immobiliare di proprietà del ### Sed, sita ad ### risultava affittata alla ### mentre quella sita a ### era affittata alla ### legata alla ASD da un accordo di collaborazione; - oltre all'attività di commercio di cavalli sportivi la ### s.r.l. aveva svolto attività connesse all'organizzazione di eventi sportivi equestri, in particolare vendita e noleggio di attrezzature equestri provvedendo a: - noleggiare 160 box per cavalli ed una selleria, posizionati nel centro ippico di ### ma in uso alla ### in base ad un contratto di noleggio di durata quinquennale; - - acquistare una serie di attrezzature da cucina, a fronte della gestione diretta del servizio di ristorazione, durante i concorsi per conto della ### - noleggiare due parchi ostacoli alla ### - eseguire lavori di rimodellamento del fondo di un primo campo gara, in virtù di un accordo di appalto e di vendita con riserva della proprietà; - noleggiare alla ASD due tribune; - nel mese di novembre dell'anno 2015 il #### all'epoca ### della ### s.r.l. , era stato investito da un autobus, rischiando l'amputazione di una gamba ed essendo costretto ad una forzata inattività durante il periodo di ricovero (dal mese di novembre dell'anno 2015 al mese di marzo dell'anno 2016); - durante tale arco temporale il ### Sed aveva compiuto una serie di attività, volte ad esautorare il #### e la di lui figlia e socia, ###ra ### gestendo la contabilità all'insaputa dei soci; - in particolare il ### Sed: - aveva compilato e sottoscritto in difetto di autorizzazione cambiali e assegni sul C/C della ### s.r.l., con firma artefatta del #### del #### e della ###ra ### a garanzia di operazioni mai deliberate; - aveva stipulato un contratto di telefonia ### intestato alla ### s.r.l., per il cellulare di uso personale e per l'acquisto di dispositivi elettronici, non restituiti alla società; - aveva commissionato , a carico della ### s.r.l., alla ### s.r.l., lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nel complesso immobiliare ad ### per un importo complessivo di € 41.602,00 oltre ### - aveva sottoscritto un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, per esigenze della ### con la ### s.r.l. e un contratto con ### per utenze a debito della ASD e dello stesso ### Sed; - aveva fatto fatturare a carico della ### s.r.l., anziché della ### beneficiaria di tali lavori, dalla ### s.r.l., lavori di sistemazione di due campi di gara, per € 20.123,90, in relazione ai quali erano state rilasciate cambiali, con firme false, alla ### s.r.l.; - aveva rilasciato decine di cambiali apocrife a ### per complessivi € 71.300,00; - aveva fatto emettere fatture a nome della ### s.r.l., per lavori sulle autovetture della ###ra ### e della ###ra ### nonché per il noleggio di un natante; - aveva rilasciato cambiali protestate per l'acquisto di un computer dalla ### - si era appropriato indebitamente di beni aziendali, tra cui l'####, targato ###xB; - aveva acquistato dispositivi elettronici, a nome della società, mai restituiti; - aveva distratto pagamenti a favore della ASD e di soggetti cointeressati, tra cui: - acquisto di trucioli per lettiere, rivenduti dalla ### ma fatturati alla ### s.r.l.; - formulari rifiuti intestati alla ### ma addebitati alla ### s.r.l.; - utenze elettriche con debiti pregressi della ### le tensioni tra il ### Sed ed i soci, nonché le difficoltà societarie, avevano indotto il dott. ### già dal mese di febbraio del 2017, a rassegnare le dimissioni dalla carica di ### - il Sig. Sed aveva proposto quale nuovo ### prima un suo amico, tale #### poi se stesso e, da ultimo, il #### - quest'ultimo aveva effettuato diversi finanziamenti, a favore della ### srl per una somma complessiva di € 584.000,00, nell'arco temporale di circa 10 mesi, come risultante dagli estratti conto dallo stesso inviati alla socia, ###ra ### nel mese di settembre dell'anno 2017; - tra la ### s.r.l. ed il Sig. ### infatti, era stato raggiunto un accordo, avente ad oggetto la divisione, tra lo stesso e la ### s.r.l, del 50 % dell'utile derivante dalla vendita dei cavalli, che sarebbero stati comprati in società, al netto del costo sostenuto dal #### per l'acquisto e delle spese sostenute dalla ### s.r.l., per il mantenimento degli animali, fino alla loro vendita; - a seguito del raggiungimento di tale accordo, il ### . ### i primi giorni del mese di marzo dell'anno 2017, aveva chiesto ai soci della ### s.r.l., di aprire un nuovo conto corrente, a nome della società, presso la ### che sarebbe stato destinato esclusivamente alle attività di compravendita dei cavalli in società con lui; - il ### il Dott. ### quale ### p.t. della ### s.r.l., si era recato ad aprire il nuovo conto corrente n. 711975, sul quale avrebbe dovuto essere rilasciata anche la delega a favore del #### che era stato, a tal fine, censito dalla banca; - durante l'anno 2017 I ### ri ### e Sed avevano posto in essere una serie di operazioni distrattive del patrimonio della ### s.r.l., riguardanti l'acquisto di cavalli e dei box per i cavalli, di cui il ###. ### si era illegittimamente appropriato allo scopo di rientrare dei finanziamenti effettuati alla società; - in particolare, in base all'accordo summenzionato, nell'anno 2017 erano stati acquistati i seguenti cavalli: ###### de ### - ### per complessivi € 28.500,00; Nabab de ###### - ### per € 62.500,00; Lancer e ### Z, con pagamento diretto alla società venditrice, da parte del Dott. ### per € 240.000,00; Equidam, acquistato per € 14.050,00, ma senza finanziamenti da parte del ### - soltanto tre cavalli, ### - #### ed ### erano stati regolarmente venduti dalla ### a srl a clienti terzi; - Il cavallo ### invece, era stato ceduto alla figlia del ##### con fattura n. 7 C del 16.03.2017, trasmessa via mail il ###, per un corrispettivo di € 86.000,00, saldato in compensazione dei crediti, derivanti dai finanziamenti effettuati. - tutti gli altri cavalli erano stati fraudolentemente sottratti alla società dal #### con la complicità del ### Sed; - il ### il Sig. Sed aveva inviato via e.mail al commercialista, dott. ### copia delle fatture di acquisto di sei cavalli olandesi, sostenendo che erano stati acquistati per conto del #### e riferendo di un inesistente deposito cauzionale.; - tale tesi, in realtà, era smentita dallo stesso ### Sed il quale, in data ###, con riferimento ad un bonifico di € 75.000,00, effettuato il ###, aveva affermato che si trattava di un finanziamento alla società e non di un acquisto per suo conto; - il Sig. Sed aveva predisposto, quindi, due fatture false, successivamente consegnate al dott. ### - la fattura n. 7 C del 16.03.2017, originariamente riferita alla vendita del solo cavallo ### manipolata per includere anche il cavallo ### Z, per un corrispettivo complessivo di € 157.000,00 oltre ### - la Fattura n° 9 C del 20.03.2017, emessa nei confronti della ###ra Vajola, per la vendita di un altro cavallo, ### redatta con la descrizione della vendita di cinque cavalli per € 130.000,00, pur essendo gli stessi stati acquistati il ###; - le fatture falsificate erano state lasciate dal Sed presso lo studio del Dott. ### all'interno di una cartellina contenente altri documenti e risultavano non corrispondenti alle versioni originali; - Il ### il Dott. Mancino, commercialista del #### aveva trasmesso al Dott. ### un file excel con: - l'elenco dei cavalli acquistati in società; - la distinzione tra cavalli venduti e cavalli ancora da intestare; - la proposta di attribuire un valore coerente con le fatture falsificate, con l'indicazione del residuo credito del ### in € 45.960,00; - tanto confermava la circostanza che la ### s.r.l. non avesse partecipato alla vendita degli equini, essendo rimasta estranea alla redazione delle fatture in oggetto, che erano state falsificate dal ### Sed; - invero, in data ###, il Sig. ### aveva: - ricevuto un bonifico di € 150.000,00 dal #### per la vendita del cavallo ### - venduto il cavallo ### al cavaliere tedesco ### per € 250.000,00, come attestato dalle sue partecipazioni alle gare in data ###, mentre nel settembre del predetto anno aveva chiesto di comprarlo; - le fatture false retrodatate al mese di Marzo dell'anno 2017 servivano a sanare l'avvenuta appropriazione indebita e la rivendita a terzi, ovvero la truffa a danno della ### s.r.l.; - con diffida del 09.10.2017, l'### pro tempore, #### di ### aveva contestato l'invio delle fatture contraffatte al ### Sed, il quale aveva replicato, in data ###, ricusando ogni responsabilità; - tuttavia, in data ###, il Dott. ### aveva confermato, via e.mail, la ricezione della documentazione irregolare da parte del ### Sed, segnalando gravi difformità nelle fatture 6/C e 7/C, consegnate dal ### Sed, rispetto a quelle emesse dalla ### srl, già consegnate al commercialista; - nel contempo il #### aveva intestato a proprio nome o a quello della figlia ### i cavalli acquistati con risorse della ### s.r.l., sfruttando la disponibilità dei passaporti da parte del ### Sed; - dall'### si era ottenuta la conferma che tali cavalli erano stati registrati direttamente a loro nome, senza alcuna transizione intermedia a favore della società e senza rilascio di alcuna documentazione, a riprova dell'intestazione al #### per non violare la sua privacy; - in tal modo il #### era riuscito a vendere i cavalli che non aveva acquistato, continuando a figurare quale creditore verso la società, per i finanziamenti erogati a favore della stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore; - anche la ### horse ### era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione; - il Sig. Sed aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli: - una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017; - un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il ###, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione; - in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione; - nel frattempo il ### Sed aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la ###ra ### - su tale sito, formalmente della ### srl (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano pubblicizzati per la vendita i cavalli ##### e ### a riprova dell'assenza di precedenti vendite reali; - con raccomandata del 29.11.2017, l'### della ### s.r.l., Sig. ### aveva intimato al #### la restituzione dei cavalli indebitamente sottratti; - il Sig. ### aveva replicato con generiche contestazioni, in data ###, ma i movimenti successivi avevano confermato l'avvenuta appropriazione: - Il cavallo ### era stato montato da ### e ### mentre ### era stato affidato a ### e ### - ad argomentare della parte istante i convenuti avevano sottratto i cavalli acquistati dalla ### srl, con i finanziamenti del #### mediante l'utilizzo di fatture false e l'intestazione unilaterale dei cavalli presso l'### - quanto ai box di proprietà della ### s.r.l., da questa noleggiati alla ### che il #### aveva proposto di acquistare, a deconto dei propri finanziamenti, a favore della società, nel settembre del 2017, gli stessi erano stati pignorati dalla ### creditrice dell'attrice, (con pignoramento presso terzi notificato al terzo ### convivente del ### essendo ubicati nel centro ippico); - ### Sed, allo scopo di bloccare l'esecuzione sui box, aveva inviato una e.mail alla ### s.p.a., nella quale asseriva che la ### s.r.l. aveva già venduto i box pignorati ed incassato il relativo importo; - in data ###, l'Avv.  ### , per conto di ### spA, aveva inoltrato alla ### s.r.l.  una pec, in cui rappresentava che, a fronte del suo legittimo credito, la ### s.p.a. era stata convocata più volte dai carabinieri, per rendere conto di cambiali ricevute, in suo favore, con asserita “firma falsa”, a seguito di denuncia sporta; - stante l'inefficacia del tentativo del ### Sed di paralizzare il pignoramento lo stesso aveva sottratto i box pignorati in danno della ### s.p.a. e della ### s.r.l., circostanza appurata dalla ###ra ### in data ###, allorquando si era recata ad ### insieme all'avv. ### custode della procedura esecutiva immobiliare, verificando che erano rimasti solo 28 box, rispetto a quelli che lei stessa aveva precedentemente fotografato, in occasione del precedente sopralluogo del 10.04.2018; - il Sig. Sed si era affrettato a far sparire i box, dato che la ### ra ### il ### aveva inviato a diversi centri ippici una proposta di vendita dei beni mobili della ### s.r.l., fra cui i box in oggetto, al fine di poter soddisfare la ### s.p.a., nonché gli altri creditori effettivi della società; - la Sig.ra ### era stata quindi contattata dal ####, titolare del centro ### il quale le aveva riferito che pochi giorni prima si era recato ad ### e ### per vedere i 150 box, che il #### gli aveva riferito di avere in giacenza lì, essere di sua proprietà e voler vendere, indicandogli di contattare il ### Sed per visionarli e concludere la vendita; - quindi il ### Cicognani aveva riferito alla ###ra ### - di aver parlato con il ### Sed, il quale gli aveva chiesto, per l'acquisto, l'importo di € 850,00 a box.  - di aver visto sulla pagina facebook l'annuncio che il ### Sed vendeva 100 box ben tenuti; - tali circostanze valevano a dimostrare che i convenuti ( ###ri Sed e ###, in accordo, si erano indebitamente appropriati dei box della ### srl, per poi venderli illegittimamente, sebbene il #### non li avesse mai comprati, né avesse ricevuto alcuna richiesta o fattura per l'acquisto, avendo peraltro riferito, in più occasioni (durante gli incontri, tenutisi nel 2017, presso lo studio del commercialista ### di non essere interessato all' acquisto degli stessi; Così ricostruito il fatto la ### s.r.l. ne inferiva che i convenuti si fossero comportati come soci di fatto della stessa, in quanto, pur non risultando formalmente la loro partecipazione, avevano agito come tali; - numerosi erano gli elementi documentali, idonei a comprovare la qualità di soci occulti della ### s.r.l. dei convenuti e l'esistenza dell'affectio societatis: 1) quanto al ###. ### - gli ingenti finanziamenti dallo stesso effettuati, pari a ben € 344.000,00, fra il ### ed il ###; - il bonifico dell'01.03.2017, di € 240.000,00 per l'acquisto dei cavalli ### ex Z, da parte della ### s.r.l, in favore della venditrice, con causale “ delegazione di pagamento fattura per conto ### s.r.l.”; - l'accordo circa l'acquisto tramite la ### s.r.l. e la sua partecipazione alla divisione degli utili relativi a tutte le vendite dei cavalli comprati in società dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - la richiesta di aprire un conto corrente societario presso la ### di ### che potesse controllare personalmente, da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita dei cavalli acquistati e da acquistare in società con lui; - la proposta di definire l'esposizione debitoria della ### s.r.l. nei confronti della ### spa.; 2) quanto al ### Sed: - l'aver riconosciuto la qualità di socio occulto, sin dalla costituzione della ### s.r.l., e l'essersi sempre presentato di fronte ai terzi come socio; - l'aver concorso in tutte le attività poste in essere dal #### - l'aver assunto obbligazioni a carico della ### s.r.l., ma nel suo personale interesse ed all'insaputa degli amministratori p.t. e degli altri soci; - l'essersi sistematicamente ingerito nelle decisioni amministrative, commerciali, contabili della ### s.r.l.  - l'aver commissionato e fatto realizzare il sito internet: www.playhorse.pro a nome della società attrice; 2) quanto ad entrambi: - la garanzia personale da loro prestata, a favore dell'Avv. ### per l'estinzione dei debiti della ### s.r.l.; - l'aver utilizzato il sito internet www.playhorse.pro e la pagina facebook playhorsefarm, sino al 30.10.2017, data della diffida inviata al ### Sed, per pubblicizzare i cavalli della ### s.r.l., che il Sig.  ### asseriva di aver comprato sin dal marzo 2017, sebbene sulla base delle fatture false redatte dal ### Sed; - il coinvolgimento personale dei convenuti nella vita societaria, nell'anno 2017, si era concretizzato nella distrazione e sottrazione di beni societari, anche mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per il perseguimento di interessi extrasociali, con danneggiamento del patrimonio della ### s.r.l., tale da rendere il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori; - ne derivava la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, insieme, attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., da considerarsi socia eterodiretta e subordinata; - il modus operandi dei convenuti concretava la costituzione, fra gli stessi, di una società di fatto con i caratteri della holding occulta, per la cui sussistenza la mancata spendita del nome non aveva rilevanza; - i soci occulti erano, inoltre, responsabili, per abuso di direzione, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 2497 c.c.; - le condotte distrattive o depauperative del patrimonio sociale, poste in essere dai convenuti, erano, in ogni caso, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, riferiti agli anni 2017 e 2018, si evinceva una perdita pari ad € 1.071.368; - quest'ultima, in particolare, teneva conto dei debiti verso il #### e del venir meno dei cavalli, dei box per i cavalli e dei beni di cui si erano appropriati i convenuti; - le immobilizzazioni materiali erano passate da € 917.869,00 al 31.12.2016 ad € 132.104,00 al 31.12.2017; - uno dei creditori sociali, la ### s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento in danno della società attrice, dinanzi al ### di ### (### 121/2021); In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la condotta del ### Sed risultava assimilabile a quella dell'amministratore di fatto della ### s.r.l., avendo rilasciato a vari fornitori decine di cambiali, senza averne il potere e falsificando la firma dell'amministratore pro tempore, nonché falsificato fatture attive, per favorire l'amica, ###ra ### ed il #### - tanto esposto la ### s.r.l. in liquidazione rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia L'### mo ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che ### è stato amministratore di fatto della ### s.r.l., dal novembre del 2015, per quanto dedotto nelle premesse del presente atto; 2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e prodotto nelle premesse del presente atto, che ### ed ### sono soci di fatto della ### s.r.l.  in liquidazione, ovvero, in subordine, che tra #### e la ### s.r.l. in liquidazione, si è costituita una società di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 3) accertare e dichiarare che tra ### ed ### si è costituita una società di fatto, che ha abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, indirizzo e direzione sulla ### s.r.l., in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie della stessa ### s.r.l.; 4) accertare e dichiarare la falsità delle fatture della ### s.r.l. n. 6 C/2017 alla ### fattura ###/2017 alla ### ra ### fattura ###/2017 al dott. ### di cui all'### 65 pag. 12,13 e 15 e che le stesse sono state falsificate da ### 5) accertare e dichiarare che ### ed ### hanno compiuto gli atti distrattivi descritti in estensione d'atto in danno della ### s.r.l. in liquidazione, che hanno causato il depauperamento del patrimonio sociale, consistenti: a) nell'appropriazione indebita dei cavalli ### Z, ####s ######## Z, del valore commerciale complessivo pari ad € 500.000,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, previa emissione delle fatture false ###/2017 e ###/2017, non conformi agli originali, non autorizzate né redatte dall'### p.t. della ### s.r.l. ed a sua insaputa, in favore di ### ed ### b) nell'appropriazione indebita di 150 box per cavalli del valore commerciale pari ad € 127.500,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche a mezzo ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; 6) per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti ### ed ### in solido fra loro, ovvero per quanto di rispettiva spettanza, ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e 2055 c.c. e, quanto a ### anche come amministratore di fatto ex art. 2476 c.c. comma 1, al risarcimento dei danni in favore della ### s.r.l.  in liquidazione, derivanti dalla distrazione dei cavalli e dei box per cavalli sopra indicati, nella misura pari ad € 627.500,00, ovvero alla diversa maggiore o minore misura che risulterà provata anche mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre alla somma ritenuta di giustizia per l'indebito utilizzo dei cavalli a decorrere dalla loro distrazione, oltre all'ulteriore risarcimento per i danni patiti e patendi per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 7) accertare e dichiarare che ### previa consulenza tecnica d'ufficio grafologica di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ha compilato e sottoscritto le cambiali di cui agli allegati n. 50 e 52 senza il potere di agire per conto della ### s.r.l. e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio ex art. 11 del R.D. n. 1669/1993; 8) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 2.500,00 per la vendita del cavallo ### di ### alla ### ra ### di cui alla fattura ###/2017, condannando lo stesso a risarcire detta somma alla ### srl in liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 9) accertare e dichiarare che ### ha simulato la vendita della cavalla ### all'Avv. ### inducendo la ### s.r.l. ad emettere allo stesso la fattura n. 19 del 18.04.2016 ed a pagare in favore della ### le successive spese per il mantenimento della cavalla sulla base di un inesistente accordo in conto vendita con il #### per complessivi € 3.562,40, infine distraendo e appropriandosi indebitamente della cavalla ### per il valore di € 23.000,00; per l'effetto, di quanto appena esposto, condannare ### a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il danno pari ad € 23.000,00, per il valore della cavalla, ad € 3.562,40 per spese per il suo mantenimento, ad € 10.000,00 per indebito utilizzo della cavalla a decorrere dal 18.04.2016 ovvero della diversa somma di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 10) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato del cavallo “### de #### Hologne” di proprietà della ### s.r.l., che ha illegittimamente venduto al #### allo scopo di permutarlo con il cavallo ### per procurare a sé ed alla ### ingiusto profitto e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 10.000,00, ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 11) accertare e dichiarare che ### ha simulato la cessione del cavallo ### di proprietà del Dott. ### facendo redigere senza autorizzazione dell'amministratore della società fattura di vendita della ### s.r.l. a ### prima per il 50 % della proprietà del cavallo e poi del 100 %, redigendo la fattura falsa 6 C/2017 di cui all'allegato n. 65 pag. 12; 12) accertare e dichiarare che ### si è appropriato del cavallo ### ,dopo averlo ricevuto dalla ###ra ### alla quale ha consegnato all'insaputa dei soci ed amministratori della ### s.r.l. il cavallo ### e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla ### s.r.l. in liquidazione il valore del cavallo ### ovvero del cavallo ### al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 9.500,00 ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante ### di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 13) accertare e dichiarare che ### si è indebitamente appropriato della somma di € 1.800,00 spettante alla ### s.r.l. per la vendita di ostacoli a ### e che ha concordato con lo stesso in danno della società la riduzione del prezzo di vendita da € 7.000,00 ad € 3.800,00 e per l'effetto condannarlo a risarcire alla ### s.r.l.  in liquidazione il valore di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 14) accertare e dichiarare che ### attraverso l'abusivo riempimento di distinte di prelievo e bonifico firmate in bianco, si è indebitamente appropriato della somma di € 4.900,00 per contanti oltre ad aver disposto bonifici illegittimi in favore della compagna ### per € 8.000,00 ed in favore della ### per € 4.000,00 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della ### s.r.l. in liquidazione della somma complessiva di € 16.900,00 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 15) accertare e dichiarare che ### ha omesso di restituire i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l., usandoli indebitamente fino alla data di messa a disposizione degli stessi e, per l'effetto, condannarlo a pagare alla ### s.r.l. in liquidazione la somma di € 2.000,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge.” Con comparsa di risposta, con formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva il #### chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “ piaccia all'###mo ### per i motivi sopra indicati ed illustrati, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla ### s.r.l. in liquidazione nei confronti del Dott. ### con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e comunque non provata; in via riconvenzionale, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. ### della somma di € 45.960,00, oltre interessi legali; in ogni caso, condannare la ### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.” A sostegno delle rassegnate conclusioni il convenuto esponeva che: 1) sulla richiesta ad esso convenuto di prestiti in denaro alla ### s.r.l.: - nel mese di novembre dell'anno 2015 esso convenuto si era rivolto al ### Sed, ex istruttore di equitazione del ### nonché cliente da oltre dieci anni della figlia dello stesso, ### di professione avvocato, per trovare un acquirente per un cavallo, ### rivelatosi inidoneo rispetto al tipo di monta della figlia di esso convenuto, ### - il Sig. Sed aveva individuato, tra i propri clienti, la signora ### ed il prezzo della vendita dell'equino era stato stabilito in € 50.000,00; - successivamente esso convenuto aveva acquistato il cavallo ### in prova, con riserva di gradimento, cioè con diritto di restituzione e rientro del pagamento qualora il cavallo non fosse risultato di gradimento.; - quindi, in data ###, esso convenuto aveva effettuato il bonifico di € 30.000,00, con causale “acquisto cavallo Vetiver”; - dopo qualche mese, tuttavia, esso convenuto aveva deciso di non acquistare il cavallo ### e la ### s.r.l. gli aveva restituito la somma complessiva di € 80.000,00 (ovvero, il prezzo di vendita del cavallo ### ed il prezzo d'acquisto del cavallo ###; - alla fine del mese di ottobre dell'anno 2016 il ### Sed si era rivolto ad esso convenuto, su asserita richiesta della ###ra ### per chiedere se fosse disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della ### s.r.l., al fine di scongiurare dei protesti ai danni della società, promettendo la restituzione della somma; - esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al #### reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società, a titolo gratuito; - in data ### esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di € 52.000,00, a favore della ### s.r.l. ,con causale “prestito infruttifero”, sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati; 2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della ### s.r.l.: - ###. Sed aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in ### che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, ### dedita alle competizioni equestri; - tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della figlia ### sarebbero stati rapidamente rivenduti a terzi dalla ### s.r.l., con prospettive di guadagno, tali da consentire la restituzione di quasi tutti gli importi prestati alla società; - esso convenuto aveva aderito alla richiesta, effettuando un bonifico in data ###; - dei cavalli selezionati dal #### solo uno, ### era stato considerato idoneo per le esigenze della figlia ### mentre gli altri erano stati rivenduti a terzi, consentendo alla ### s.r.l. un incasso di € 75.000,00, a fronte di spese di acquisto per € 28.500,00; - la differenza di € 46.500,00, tuttavia, non era stata utilizzata per ripianare parte dell'esposizione debitoria nei confronti di esso convenuto; - durante un incontro tenutosi ad ### nel mese di febbraio dell'anno 2017, il ### Sed e la ###ra ### avevano rassicurato esso convenuto che sarebbe stato rimborsato dei precedenti prestiti, mediante cessione di cavalli di qualità, che la ### s.r.l. si era impegnata ad importare, a condizione che ne pagasse una parte del prezzo, mediante nuove erogazioni; - esso convenuto , quindi, aveva acconsento a chiudere l'operazione, effettuando un bonifico di € 240.000,00 in data ###, con causale “delegazione di pagamento da parte di ### s.r.l.”, alla ### per l'acquisto di due cavalli: ### e ### che erano stati intestati ad esso convenuto ed allo stesso fatturati; Il successivo 9.03.2017 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico di € 116.000,00, con causale prestito infruttifero, destinato all'acquisto di altri cavalli: ##### ed ### dei quali il primo, intestato all'altra figlia di esso convenuto e gli altri tre ad esso convenuto; 3) sull'acquisto dei box-cavalli da parte di esso convenuto: - in data ### esso convenuto aveva effettuato un bonifico di € 26.000,00 a favore della ### s.r.l., con causale “saldo acquisto box”, per l'acquisto di 150 box per cavalli; - la differenza tra il reale valore degli stessi (€ 91.500,00) ed il prezzo proposto ad esso convenuto(€ 26.000,00), ovvero € 65.500,00, sarebbe andata a deconto dei debiti pregressi della società, nei confronti dell'acquirente; - nonostante i ripetuti solleciti da parte di esso convenuto per ottenere l'emissione della fattura riguardante la vendita dei box e la restituzione dei propri crediti, ancora in essere nei confronti della società, la ### s.r.l. era rimasta inadempiente; - alla fine del mese di novembre dell'anno 2017 esso convenuto aveva ricevuto dall'A.U. di ### s.r.l. dell'epoca, sig. ### marito della ###ra ### una diffida, a mezzo raccomandata del 29.11.2017, in cui gli era stata ascritta l'appropriazione indebita di alcuni cavalli, acquistati dalla società, l'irregolare vendita dei medesimi, il danno per la ### s.r.l., a seguito di tale comportamento distrattivo, a fronte della posizione di presunto socio di fatto della società; - esso convenuto aveva contestato gli addebiti con raccomandata del 15.12. 2017, riservandosi di agire nei confronti della società, per recuperare i propri crediti, quantificati dal suo commercialista Dott. ### di concerto con il commercialista della famiglia ### Dott. ### in € 45.960,00; - fra esso convenuto, i componenti della la famiglia ### e la ### s.r.l., non vi era stato alcun rapporto, sino alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data ###, ovvero a distanza di più di tre anni.   Con comparsa di risposta ritualmente depositata, in data 27.05. 2021, si costituiva il sig. ### rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande formulate da ### s.r.l. e, per l'effetto, rigettarle; accertare e dichiarare la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc di ### s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc; con vittoria di spese di lite”. 
A fondamento delle domande esposte esso convenuto rappresentava che: - siccome risultante dal contratto di collaborazione e di sponsorizzazione del 15.05.2013, esso convenuto era un collaboratore tecnico-commerciale della società, che aveva messo a disposizione della stessa la propria competenza professionale, quale cavaliere esperto e rinomato commerciante di cavalli; - peraltro esso convenuto non aveva alcuna disponibilità economica da investire nella ### s.r.l., trovandosi in una situazione di sovra-indebitamento, con assoggettamento del proprio patrimonio immobiliare ad esecuzione forzata, pendente dinanzi al ### di Terni (RG: 53/2016); - come ampiamente documentato, nell'anno 2013, la famiglia ### aveva tentato di rilevare la proprietà dell'azienda agraria del sig. ### nell'ambito di una procedura di sovra-indebitamento, dallo stesso avviata, ma poi dichiarata inammissibile; successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2015, per mezzo dell'### S.r.l., di cui i ### ri ### erano soci, gli stessi avevano stipulato con esso convenuto un contratto di affitto di fondo rustico di durata quindicinale, avente ad oggetto una superficie di oltre 22 ettari di terra e svariati fabbricati ( compresa l'abitazione di esso convenuto, che gli era stata lasciata in uso), al canone di € 6.000,00 annui; - a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2013, dopo la costituzione della ### s.r.l., i ###ri ### e ### avevano effettuato l'acquisto della strumentazione mobile necessaria ad organizzare eventi ippici e cinofli all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; . da quel momento I ###ri ### e ### avevano cominciato a presentarsi ai terzi come proprietari del compendio immobiliare di esso convenuto, tanto che, sin dall'inizio del 2013, il #### aveva adibito a sua abitazione privata un immobile, situato all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto, che utilizzava per seguire le attività della ### s.r.l.; - in tale contesto la ###ra ### era l'unica ad occuparsi della contabilità della società, provvedendo ad emettere le fatture di vendita e a ricevere quelle di acquisto, sin dal 2013 e fino al settembre del 2017, ovvero anche dopo l'infortunio occorso al #### nel novembre del 2015; - sin dal mese di febbraio del 2013, e fino alla metà dell'anno 2017, i ###ri ### e ### per il tramite di ### s.r.l. e dell'### avevano organizzato circa due concorsi ippici al mese, per tutti i mesi dell'anno, nonché eventi cinofili, centri estivi ed altre manifestazioni culturali, legati al mondo dell'equitazione, all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto; - tali eventi erano stati formalmente organizzati e gestiti dall'### con cui la ### s.r.l. aveva stipulato diversi contratti di noleggio, affinchè formalmente risultasse che gli eventi erano di matrice dilettantistica e per poter fruire dell'agevolato trattamento fiscale al quale erano assoggettati i pertinenti introiti economici; - di fatto la ###ra ### aveva gestito autonomamente anche l'### essendo titolare anche di poteri di firma sui conti correnti bancari alla stessa concessi dal ### - detratti i costi sostenuti l'utile medio di ogni singolo concorso si aggirava intorno ai 15.000,00 euro e tutti gli incassi erano stati gestiti dalla ###ra ### -l'unica amministratrice di fatto della ### s r.l. era la Sig.ra ### non essendovi alcun indice rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, supposta da parte attrice, attesa l'assenza di un patto sociale tra i presunti membri della stessa, di un fondo comune, di un vincolo di collaborazione e della ripartizione dei guadagni e delle perdite; - parte attrice, inoltre, non aveva reso in atti la prova della presunta falsificazione delle cambiali e delle fatture, nonché dell'asserita sottrazione di cavalli. 
Sviluppatosi il contraddittorio, in esito all'udienza del 22.06.2021, il ### concedeva i termini per memorie e repliche ex art. 183, comma 6 c.p.c. .  ### ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. ### ed rinviava la causa per l'espletamento del suddetto incombente all'udienza del 4.04.2022, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio. 
Successivamente all'interrogatorio formale del Dott. ### erano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti con rinvio della causa all'udienza del 05.12.2022 per l'escussione dei testimoni indotti dalle parti. 
Quindi, escussi molteplici testimoni, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con ordinanza del 28.06.2024, il ### ritenendo esaurita l'istruttoria, respingeva le invocazioni inerenti gli ordini di esibizione ai terzi e la richiesta di ammissione di ### e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025. 
In esito a quest'ultima udienza veniva adottata la riserva sulla richiesta di parte attrice di modifica dell'ordinanza del 28.06.2024. 
Con ordinanza del 30.04.2025 il ### respingendo le ulteriori istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via istruttoria deve essere disattesa l'istanza di svolgimento di attività orale suppletiva, a fronte della mole di riscontri raccolti, nonché di acquisire evidenze documentali atteso che le stesse avrebbero dovuto essere apportate dalla difesa di parte attrice ( oltre che non apparendo essere rilevanti ai fini di causa). 
Nel merito ritiene il ### che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate: 1) in relazione alla domanda, volta all'accertamento che ### Sed è stato amministratore di fatto della ### s.r.l. con decorrenza dal mese di novembre 2015: occorre prendere atto che la difesa della parte attrice, all'esito della espletata istruttoria, non ha fornito i pertinenti riscontri della tesi prospettata. 
Mette conto rammentare che, in osservanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività stessa. 
Anche in riferimento ai c.d. delitti fallimentari, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Pen. n. ###/2022), è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la figura dell'amministratore di fatto comporti l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di co-gestione della società, quali: 1) ricezione di deleghe conferite in fondamentali settori dell'attività d'impresa; 2) diretta partecipazione alla gestione della attività societaria; 3) endemica inerzia dell'amministratore di diritto; 4) mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori stabili, risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. 
Sulla scorta di tali coordinate interpretative la giurisprudenza di legittimità ha postulato il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, non meramente episodico o occasionale, di tutti i poteri tipici, inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”.   In ambito civilistico si segnalano due recenti arresti della giurisprudenza di merito (uno dei quali ### di Venezia del 09.09.24 n. 3077 ), che hanno individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto, nella compresenza di tre elementi, quali: 1) carenza di un'investitura assembleare; 2) attività di gestione svolta in modo continuativo, non episodico o occasionale; 3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. 
La prova della veste di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una congerie di indici sintomatici convergenti dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in ogni fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, quali esemplificativamente,: a) i rapporti con i lavoratori dipendenti, con i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; b) la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori strategici dell'attività d'impresa. 
A fronte dei superiori insegnamenti, con riferimento alla posizione del ### Sed, nella vicenda per cui è causa, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto.   Segnatamente, sin dall'inizio dell'anno 2015 fino al mese di settembre del 2017, il ### Sed ha collaborato con la ### s.r.l., in qualità di tecnico addetto al settore del commercio, occupandosi di monta e di allevamento dei cavalli e della selezione dei cavalli da acquistare, che, successivamente, venivano messi in vendita sempre in nome e per conto della ### s.r.l.. 
In esecuzione del contratto di collaborazione e di sponsorizzazione stipulato tra la richiamata società ed il ### Sed, era la ###ra ### a impartire direttive al collaboratore, in ordine all'acquisto ed alla vendita degli equini, come confermato, in esito all'espletata prova orale, dai seguenti testimoni: ###ri #### e ####. Sed non aveva poteri direttivi e di gestione della ### s.r.l., era privo di poteri di firma e sprovvisto di delega di funzioni.   Nel corso dell'istruttoria è vieppiù emerso che il predetto convenuto provvedeva alla consegna delle fatture passive della società presso lo studio del commercialista di fiducia della ### s.r.l., Dott. ### mentre la ### ra ### faceva pervenire presso il cennato studio le fatture attive della società.   La circostanza, dedotta dal teste di parte attrice, secondo cui il ### Sed avrebbe licenziato verbalmente un collaboratore della ### s.r.l. non è idonea, da sé sola, a configurare la connotazione di quell'attività di gestione, continuativa e non occasionale, tale da concretare la qualifica di amministratore di fatto. 
Deve, per l'effetto, presumersi che tale licenziamento verbale sia stato intimato in esecuzione delle direttive della ### ra ### l'unica che avrebbe potuto revocare la inefficace determinazione ( il che non è occorso nel caso oggetto di indagine). 
E' del pari emerso che la ###ra ### è stata l'unica ad occuparsi, pur con l'ausilio dei propri collaboratori, della contabilità societaria, come confermato dai testimoni: ###ri ##### e ### 2) In ordine alla domanda volta alla declaratoria della qualifica di entrambi i convenuti ( #### e #### quali soci di fatto della ### s.r.l. o, in subordine, della costituzione di una società di fatto tra le predette persone fisiche e la ### s.r.l. in liquidazione: come noto ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la presenza di una pluralità di elementi, indicati nella disposizione di cui all'art. 2247 c.c., quali: i) sotto il profilo oggettivo; - il conferimento di beni e/o servizi, finalizzato alla realizzazione di un fondo comune; - l'esercizio congiunto di un'attività economica; - l'alea comune dei guadagni e delle perdite; il vincolo di collaborazione in previsione dello svolgimento dell'attività; ii) sotto il profilo soggettivo: - l' “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e la creazione di un vincolo volto teleologicamente al raggiungimento di un obiettivo comune. 
Fruendo dei superiori parametri gioca evidenziare che: - non è stata provata la esistenza di alcun indice rivelatore della costituzione del vincolo societario tra i convenuti e la ### s.r.l., difettando segnatamente la prova dell'accordo avente ad oggetto la partecipazione dei ###ri Sed e ### alla divisione degli utili, relativi a tutte le vendite dei cavalli, acquistati dalla ### s.r.l. nell'anno 2017; - da un lato il ### Sed non ha mai partecipato alla distribuzione di alcun utile e qualsiasi importo, dallo stesso incassato per conto della società, è stato fatto pervenire, tramite il commercialista societario, Dott. ### alla ### s.r.l..  - d'altro canto, quanto ai rapporti tra il ### Sed ed il #### è emerso che il primo si limitava a selezionare i cavalli che venivano acquistati dal secondo, senza mai interferire nell'acquisto degli equini e/o nel finanziamento della società, anche perché impossibilitato in tal senso, in quanto gravemente indebitato; - in relazione ad ulteriore ma connesso profilo le operazioni poste in essere dal #### non valgono a qualificare lo stesso socio di fatto della ### s.r.l.; tanto considerato che: a) la richiesta di aprire e supervisionare un nuovo conto corrente societario presso la ### di ### cooperativo ### da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e vendita dei cavalli acquistati e da acquistare, non ha avuto seguito. 
Ed invero, nel corso dell'espletata prova testimoniale, è emerso che il #### non si è mai presentato in filiale e che non ha mai movimentato il conto corrente, che è sempre rimasto inattivo.  - la delega in favore del #### sul conto corrente della società non è mai stata operativa, non avendo mai il medesimo firmato la relativa modulistica (specimen di firma, modulo di delega, privacy); b) quanto ai bonifici effettuati dal #### in favore della ### s.r.l. occorre precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario; - a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “### verso soci per finanziamenti”; - tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione; - non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione; -l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate; - per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della esplicitazione di preventiva rinuncia dei soci ad esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato, trasformando il finanziamento in apporto di capitale, non suscettibile di restituzione; orbene, dall'analisi dei bilanci della ### s.r.l. in liquidazione, degli anni 2017 e 2018, non è dato rinvenire la voce “### verso soci per finanziamenti”, sì da fondare il convincimento che i versamenti effettuati dal #### qualificati dallo stesso prestiti infruttiferi, non risultino essere stati effettuati dal medesimo, quale socio, ancorchè di fatto, della ### s.r.l.; - sulla natura del finanziamento soci a favore della società si è espressa di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 6 Giugno 2024, n. 16122) confermando il principio per cui il finanziamento di un socio a favore della società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale soltanto se si alleghi e si riscontri che la fonte di tale obbligazione derivi da una deliberazione riferibile alla società; in difetto il rapporto con la società è individuabile in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma non è invocabile alcun rapporto sociale. 
Alla luce di tali coordinate esegetiche le somme versate dal #### a favore della ### s.r.l. non sono qualificabili “finanziamento soci”, bensì somme mutuate ad opera di terzo, operazione lecita a condizione che tra le parti sia stata concordata la causa del versamento e le modalità di restituzione.  - le considerazioni svolte valgono a ritenere priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la ### s.r.l. in liquidazione, e, conseguentemente, di una società di fatto, tra i primi, che abbia abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, direzione e indirizzo sulla società; - al riguardo giova rilevare che la direzione e il coordinamento costituisce un quid pluris rispetto al controllo societario, di cui all'art. 2359 c.c., essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, avente ad oggetto momenti significativi della vita della società etero-diretta. 
Il requisito della etero-direzione non è ravvisabile in presenza di singoli e sporadici atti di esercizio del controllo.   Nel caso in parola, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una società di fatto tra i convenuti, essendo il ### Sed un mero esecutore di direttive impartite dall'### della ### s.r.l., non è rinvenibile un rapporto di controllo e/o etero-direzione, per di più, abusiva, tra i convenuti e la società attrice. 
Deve, pertanto, escludersi, che i convenuti siano responsabili, ai sensi degli articoli 2497 c.c. e/o 2043 c.c. e 2055 c.c. dei danni occorsi alla società, quantificati in € 627.500,00, asseritamente derivanti dalla distrazione di cavalli e dei boxcavalli.  3) Infondata, in difetto di prova, è la domanda volta all'accertamento della circostanza che il ### Sed avrebbe compilato le cambiali di cui agli allegati 50 e 52, con la conseguenza che lo stesso sarebbe obbligato cambiariamente, come se avesse firmato in proprio ex art. 11 R.D. n. 1669/1993.  4) Parimenti prive di sostegno probatorio risultano le domande attoree volte a veder condannato il ### Sed: a) a titolo di risarcimento dei danni per essersi indebitamente appropriato dei cavalli di proprietà della ### s.r.l.; b) alla restituzione della somma di € 16.900,00, per essersi indebitamente appropriato della somma di € € 4.900,00 per contanti, nonché per avere disposto bonifici illegittimi a favore della compagna ### per € 8.000,00 ed a favore della ### per € 4.000,00; c) al pagamento della somma di € 2.000,00 per non aver restituito i dispositivi ### e ### di proprietà della ### s.r.l. usandoli indebitamente, fino alla data di messa a disposizione degli stessi.
Parte attrice, infatti, non ha reso in atti la prova della falsificazione, da parte del ### Sed, delle fatture: N. ###/2017, relativa alla vendita del cavallo ### alla ###ra ### N. ### del 16.03.2017, emessa per la vendita a ### dei cavalli ### e ### Z; la n. 9 C del 19.06.2017, avente ad oggetto la vendita al Dott. ### dei cavalli ###### e ### n. 6 del 29.03.2017, emessa dalla ### a ### s.r.l..  5) Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dal #### la stessa risulta priva di idoneo riscontro probatorio, essendo fondata su una relazione del commercialista di fiducia del medesimo, asseritamente concordata con il tecnico contabile della ### ed in assenza di un accordo a monte tra le parti, in ordine ai termini ed alla modalità di restituzione delle somme versate dal convenuto in favore della società. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo secondo il principio del c.d. decisum, dovendo tenersi conto con riferimento alla posizione del #### della reiezione della proposta documentale.   Non si ravvisano i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..  PQM ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda attorea; respinge, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal #### condanna la parte attrice alla refusione in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 16.000,00 in favore del #### ed in € 13.000,00 in favore del #### il tutto oltre rimborso forfettario, spese generali, 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per ### Così deciso il 22 luglio 2025 nella ### di Consiglio del ### di #####

causa n. 17901/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maurizio Manzi, Giuseppe Di Salvo

M
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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 2438/2024 del 27-11-2024

... inoltre, che dal conto corrente materno risultano effettuati in data ### n. 2 bonifici, dell'importo di euro 11.000,00 ciascuno, in favore di ### e un altro in pari data in favore di ### (cfr. all. 40 alle memorie 183 n. 2 c.p.c. dell'attore). Pertanto, considerato che le passività dell'eredità risultano ammontanti ad euro 15.170,58 e che le stesse costituiscono oneri da dividere in ragione del 50% tra i coeredi ai sensi e per gli effetti degli artt. 754 c.c. e 1299 c.c. (euro 15.170,58/2= 7.585,29), tenuto conto, altresì, che è pacifico che l'attore abbia trattenuto dal conto materno la somma di euro 5.000,00, che avrebbero dovuto confluire nella massa, mentre le spese funerarie erano limitate ad ### 1.600,00 (con indebito trattenimento dell'importo di ### 3.400,00) e che la convenuta ha incassato il rimborso del premio CA residuo relativo alla autovettura ### (rottamata dalla convenuta) per euro 200,00, risulta che la convenuta debba corrispondere all'attore la somma di euro 5.885,29 (pari alla minor somma tra il debito dovuto per il pagamento dei debiti ereditari - ### 7.585,29- e il credito maturato per il 50% dell'importo indebitamente trattenuto dall'attore - ### 1.700,00; il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI I sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7151/2018 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE ### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti ### PORCELLI e ### CONVENUTA ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ##### (###) ### (###) ### CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2024 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il ###, ### ha convenuto in giudizio la sorella ### al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione legittima al comune genitore, ### deceduta il ###, nonchè l'accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta per aver egli attore pagato integralmente i debiti della de cuius e le spese per la gestione della massa ereditaria (euro 18.480,24) nonché, ancora, per ottenere la restituzione della somma di euro 1.235,00 pari al valore dei beni sottratti dalla germana dall'abitazione materna sita in ### via ### n.12. 
Ha esposto il ### che gli unici chiamati all'eredità della de cuius - divorziata da anni dall'ex coniuge ### - sono i figli, ossia l'attore unitamente alla sorella ### i quali hanno già, prima dell'instaurazione del presente giudizio, incassato somme della massa ereditaria (TFS e premi assicurativi) e, pertanto, sono eredi puri e semplici; che oggetto dell'eredità sono i seguenti beni immobili, mobili e mobili registrati: - 50% dell'immobile sito in #### n. 12 (catasto ### del Comune di ### al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7); - 1/3 dell'immobile sito in #### n. 163 (cat. A/2, censito al ### fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 5); - 1/3 dell'immobile sito in #### n. 101 (cat. C/1, censito al ### fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 4); - 1/3 di un terreno in ### (censito al NCT al foglio 60, 1162, sub 9);- azioni ordinarie ### per la somma di euro 1.749,08; - autovettura ### QUASQUAI (targata ### che all'epoca del decesso era gravata da finanziamento ### S.A estinto dall'attore); - autovettura ### (targata ### rottamata dalla convenuta senza alcun consenso dell'attore); - conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al momento del decesso della de cuius era pari ad euro 2.433,17; - n. 2 buoni fruttiferi postali da attualizzare (di cui uno cointestato alla de cuius e alla convenuta); - mobilio dell'immobile di ### n. 12, comprensivo di suppellettili e argenteria (peraltro, in buona parte, già oggetto di apprensione materiale da parte della convenuta). 
Ha dedotto, inoltre, l'attore di aver provveduto a presentare la denuncia di successione ai fini fiscali; di essere, al pari della convenuta, entrato in possesso dell'immobile di ### di aver, in data ###, denunciato la sottrazione di alcuni beni mobili dalla suddetta abitazione avvenuta senza segni di effrazione (dalle successive indagini, poi, espletate dalla ### della Repubblica di ### emergeva che la convenuta aveva asportato numerosi beni mobili dall'abitazione materna tra cui lavastoviglie, argenteria, cristalleria, ecc.,); di essersi accorto che era stata sottratta anche la vettura ### bene relitto rottamato - senza il consenso dell'attore - dalla convenuta la quale ne ha incassato il rimborso del premio assicurativo di euro 200,00; di aver messo in sicurezza in un deposito la vettura ### vista la sottrazione di questi beni ; di aver provveduto, dopo il decesso della madre, a saldare tutte le pendenze e i debiti della de cuius (tra cui anche il finanziamento per la vettura ### per la somma totale di euro 10.390,00), nonché di aver sostenuto integralmente le spese di successione, le spese funerarie, le spese per le incombenze fiscali e per la manutenzione dei beni relitti senza alcuna partecipazione da parte della convenuta; di essere quotista maggioritario dell'immobile sito in #### avendogli il padre ### ceduto la sua quota (50%) di proprietà in data ###; di avere, pertanto, interesse a chiedere l'assegnazione del suddetto immobile, con liquidazione del valore della quota ereditata dalla sorella, previa consulenza tecnica. 
In merito agli altri immobili, l'attore, dato atto della circostanza che erano in corso con gli altri comunisti trattative per la vendita, ha chiesto l'assegnazione alla sorella a titolo di conguaglio delle quote a sé spettanti; in difetto ha chiesto al Tribunale di voler valutare le quote di proprietà e procedere alla verifica della divisione dei beni. 
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, contrariis reiectis ### PRINCIPALE - ### l'esatta consistenza della massa ereditaria, ordinando alla convenuta la ricostituzione della stessa come richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art 533 c.c; - ### le quote ereditarie e procedere al progetto divisionale in base al valore di tutti i beni relitti, cioè beni mobili, denaro e i beni immobili siti in ### pro quota indivisa e di pertinenza dei soli eredi previa verifica della divisibilità degli stessi, dichiarando cessata la comunione ereditaria, assegnando all'attore ex art. 720 c.c. l'immobile di ### n 12 in ### censito al catasto ### del Comune di ### al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7 in quanto quotista maggioritario (75% di proprietà dell'immobile) e il veicolo ####, determinando il conguaglio pro quota (per l'immobile pari al 25% del valore del bene) da versare alla convenuta, nonché del veicolo #### determinando il conguaglio pro quota da versare alla convenuta in caso di eccedenza; - ### il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta pari ad € 9.240,12 (pari al 50% della somma di € 18.480,24 della somma versata dall'erede per il saldo dei debiti della de cuius e per la gestione ordinaria della massa ereditaria come rappresentato nella premessa) e per l'effetto ordinare la restituzione della somma suindicata o compensare il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta con l'eventuale conguaglio della quota che il fratello germano dovrà versare alla convenuta per la liquidazione dei beni assegnati; - ### la convenuta alla refusione della somma di € 1.235,00, somma pari al valore dei beni di proprietà esclusiva dell'attore ed appresi da costei; ###: accertata e determinata la massa ereditaria procedere alla divisione in quote della stessa decurtando dalla quota spettante alla convenuta il valore dei beni mobili già oggetto di apprensione materiale; con riserva di ogni ulteriore articolazione ex art. 183 c.p.c.”). 
Con comparsa, depositata il ###, si è costituita in giudizio ### la quale ha eccepito l'infondatezza delle domande attoree, contestando il contratto di mantenimento (atto a rogito notaio de ### del 19.3.2018) con cui il padre ### - nei confronti del quale chiedeva che venisse integrato il contraddittorio - ha trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile di ### al figlio ### in quanto contratto dissimulante una donazione posta in essere in violazione della propria quota di legittima. Ad ogni modo, si è dichiarata disponibile a cedere al fratello la propria quota - da rideterminarsi nella misura di un terzo - di proprietà del suddetto immobile. Per quanto riguarda la vettura ### (acquistata il ###, allorché la de cuius non era in grado né di guidare e neanche di acquistare il bene) ha precisato che, in realtà, l'attore aveva acquistato il veicolo, intestandolo formalmente alla madre e pagandolo, mediante un finanziamento, con denaro della de cuius, come risultante dagli estratti del conto corrente. Ha chiesto, quindi, con riferimento alla ### la liquidazione della quota pari alla metà del valore del mezzo oltre alla restituzione per l'uso esclusivo fattone dall'attore per l'intero periodo. Con riferimento alla richiesta di restituzione di spese, imposte, tasse e sulla richiesta di ricostituzione della massa ereditaria ha contestato il credito vantato dall'attore, evidenziando che lo stesso era debitore nei confronti della convenuta per l'intero importo di acquisto del succitato veicolo. Sulle spese funerarie ha rilevato che l'attore - il quale gestiva il patrimonio della madre - aveva prelevato dal conto materno la somma di euro 15.000,00, somma successivamente (in seguito ai richiami della convenuta) in parte restituita (euro 10.000,00); che l'attore ha trattenuto per le spese funerarie l'importo di euro 5.000,00 e che, tuttavia, ammontando le stesse ad euro 1.600,00, ella convenuta era creditrice nei confronti del fratello della metà della somma eccedente la spesa sostenuta (euro 1.700,00). Ha precisato, altresì, con riferimento all'immobile di ### di averne il compossesso unitamente all'attore; con riferimento alla rottamazione del veicolo ### di non aver sottratto beni alla massa (non avendo il veicolo alcun valore di mercato e comportando lo stesso costi che l'attore non aveva voluto sostenere) nonché di aver sostenuto spese per la rottamazione e per il soccorso del veicolo non più marciante. Ha contestato, poi, quanto allegato dall'attore circa l'apprensione da parte sua di beni facenti parte della massa ereditaria; con riferimento agli immobili in ### (di cui la madre era comproprietaria unitamente ai propri fratelli ### e ### nei confronti dei quali rilevava la necessità di integrare il contraddittorio), la ### ha chiesto la liquidazione della quota in suo favore, previa determinazione del valore. Ha esposto, infine, che, dopo reiterate aggressioni verbali subite dall'attore (per le quali ha sporto denuncia-querela), è stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione di ### n. 12 e di aver constatato al suo ritorno la mancanza di parte dell'argenteria, del proprio corredo, di una macchina fotografica digitale, oltre a vestiti ed effetti personali della madre (una sedia a rotelle, quadri dipinti dalla madre, documentazione varia). 
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in giudizio di ### - nato a ### dei #### il ###, residente ###### G. ### n. 214, C.F.  ### - non potendo la decisione pronunciarsi senza la presenza di quest'ultimo, in quanto sostanzialmente comproprietario dell'immobile in ### alla ### n. 12 e nei confronti dei ### e ### in quanto comproprietari degli immobili in ### citati nella richiesta attorea; in via preliminare subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi di rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa, nei confronti del #### salvo gravame, sospendere il presente giudizio in attesa della risoluzione della controversia - da instaurare in caso di rigetto della domanda di cui al punto che precede, in ordine alla simulazione del contratto di mantenimento, di cui al rogito del ### F.M. de Jorio, ### 4687 e Racc. 3201 in data ### - da ritenersi pregiudiziale e dalla cui definizione dipende la decisione del presente giudizio; nel merito, fermo quanto precede e salvo gravame: previa determinazione dell'esatta consistenza della massa ereditaria, delle quote ereditarie, degli eventuali conguagli e dichiarazione di cessazione della comunione: a) rigettare la richiesta di ricostituzione a carico della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata; b) previa adesione alla richiesta attorea di assegnazione dell'immobile sito in ### alla ### n. 12 e del veicolo ### tg. ### e, previa determinazione del valore dei beni, disporre conguaglio in favore della ###ra ### c) per i beni immobili esistenti in ### in ### ai civici nn. 101 e 163 e per il terreno sempre in ### censito al NCT al foglio 60, n. 1162, sub 9, previo ordine di integrazione del contraddittorio o chiamata in giudizio dei comproprietari, previa determinazione del valore dei beni, disporre conguaglio in favore della ###ra ### d) rigettare la richiesta attorea di restituzione di somme in quanto non dovute; In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'atto a rogito ### F.M. de ### - ### n. 4687, Racc. 3201, in data ### - lesivo della quota di legittima spettante alla convenuta ### in quanto dissimulante una donazione in favore di ### e/o dichiararlo nullo per mancanza di causa e/o inefficace, con ogni conseguenza di legge”. 
Autorizzata, con provvedimento del Tribunale del 18.2.2019, la chiamata in causa dei terzi, come richiesto dalla convenuta, con comparsa depositata il ### si è costituito in giudizio ### il quale ha rilevato l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle domande della convenuta. Più in particolare, con riferimento all'immobile di via ### in ### il terzo ha evidenziato che della massa ereditaria faceva parte solo il 50% dell'immobile di titolarità della de cuius; che, con atto del notaio de ### del 19.3.2018, egli interveniente ha trasmesso al figlio ### la sua quota di proprietà dell'immobile; che l'atto di trasferimento è avvenuto in forza di un regolare contratto di compravendita il cui corrispettivo consiste nel mantenimento vita natural durante del padre da parte del figlio; che ### da molti anni non ha rapporti con il padre nei confronti del quale ha anche sporto querele; che egli interveniente risiede, a causa delle proprie condizioni morali e materiali, a casa del figlio il quale provvede a tutte le spese. Ha eccepito, quindi, l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata del terzo proposta dalla convenuta, ha chiesto l'estromissione dal giudizio difettando in capo a sé la qualità di litisconsorte necessario, non essendo egli più comproprietario dell'immobile di via ### In merito alla domanda di simulazione dell'atto notarile ne ha rilevato l'inammissibilità e infondatezza precisando che sostanzialmente la domanda spiegata dalla convenuta consiste in una azione di riduzione con collazione, la quale è inammissibile in quanto esperibile solo al momento del decesso del de cuius. Ha osservato ancora ### che la domanda è inammissibile anche laddove venga qualificata come domanda di simulazione finalizzata alla lesione di legittima - per la quale comunque è necessaria la qualità di erede - o come azione di simulazione “sic et simpliciter”, per difetto di interesse ad agire non essendo ancora sorto un diritto della convenuta nei confronti del padre. 
Ha concluso, quindi, ritenendo del tutto legittimo il contratto di mantenimento stipulato con il figlio ### In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della convenuta, il terzo ha chiesto la cessazione della comunione ordinaria con i figli, con assegnazione in favore del figlio ### della propria quota di proprietà o di provvedere alla vendita dell'immobile. 
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### del Tribunale di ### ogni ulteriore istanza disattesa ### via pregiudiziale dichiarare improcedibile ed inammissibile la richiesta di chiamata del terzo disposta in violazione dell'art 269 c.p.c come specificatamente indicato: ### preliminare - estromettere il terzo convenuto dal presente giudizio in quanto assenti presupposti giuridici ex art 102 c.p.c Nel meritodichiarare inammissibili ed infondata le domande spiegate nei confronti del terzo chiamato in causa e rigettarle; In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del convenuto, disporre la cessazione della comunione ordinaria relativamente all'immobile di ### n 12 in ### e determinare il valore monetario della quota spettante al terzo chiamato ### e/o in subordine provvedere alla vendita giudiziale in assenza di manifestazione di richiesta di assegnazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa Con ulteriore riserva ex art 183 c.p.c comma VI”. 
I signori ### e de ### non si sono costituiti in giudizio, benchè ritualmente citati (cfr. allegati depositati il ### e il ###). 
All'udienza del 12.6.2019 il ### ha assegnato termine alla parte convenuta per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione anche nei confronti dei terzi chiamati rinviando la causa. All'udienza del 25.11.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 
Il Tribunale, rigettate le prove orali articolate dalle parti, con provvedimento del 10.6.2021 ha disposto CTU estimativa; all'udienza del 15.9.2021 il Tribunale ha conferito incarico al CTU nonché autorizzato la convenuta al deposito dei buoni fruttiferi rinvenuti, da ultimo, dalla ### Depositato l'elaborato peritale in data ###, con provvedimento del 19.10.2022 il Tribunale ha disposto l'integrazione della CTU nonché ha concesso termine alle parti per note sulla questione sollevata d'ufficio ex art. 101 c.p.c. in ordine all'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di divisione con riferimento al bene sito in #### Integrata la relazione peritale da parte del ### all'udienza del 6.5.2024, l'attore ha insistito nella richiesta di rinnovo della ### in ogni caso, ha precisato le conclusioni chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta; la vendita dell'immobile di ### così come dei cespiti siti in ### nonché anche della auto ### lo scioglimento delle comunione con riferimento alle azioni ### e alle somme giacenti sul conto corrente nonchè la divisione dei buoni fruttiferi; ha chiesto, inoltre, l'accertamento dei crediti vantati dal ### nei confronti della convenuta; la convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, contestando la modifica della domanda articolata in udienza dall'attore nonché opponendosi al rinnovo della ### il terzo chiamato ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta; il ### ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Tanto premesso, si osserva che oggetto del presente giudizio è la domanda di divisione dei beni della de cuius ### deceduta ab intestato in data ###, alla quale succedono, ex art.  566 c.c., in parti uguali i figli ### ed ### E' inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda articolata in via riconvenzionale dalla convenuta, volta ad accertare che l'atto a rogito notaio de ### del 19.3.2018, dissimuli una donazione in favore del fratello odierno attore, in violazione della legittima. ### ha disposto inter vivos del 50% della quota proprietaria dell'immobile di via ### n. 12, acquistata secondo il regime della separazione dei beni, avendo i coniugi (originariamente coniugati secondo il regime di comunione legale dei beni) effettuato la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale, in conformità al disposto di cui all'art. 228 della legge n. 151/1975 (cfr. art. 7 contratto di compravendita del 15 luglio 1982 (rep.  606; racc. n. 437).  ### dunque, non può dolersi di alcuna violazione della lesione di legittima in relazione all'eredità della de cuius, atteso che ### non ha disposto di beni acquistati per diritto successorio di ### in quanto gli effetti del matrimonio sono stati dichiarati cessati con sentenza del tribunale di ### pronunciata in data ###, nell'ambito del procedimento r.g. 29189/1995, con la conseguenza che, alla data della morte della de cuius, l'ex coniuge è escluso dalla delazione dell'eredità.  ### interesse a far valere la simulazione dell'atto, non potrà che sorgere solo quando si realizzerà l'apertura della successione di ### non essendo tutelata dall'ordinamento la mera aspettativa di fatto, qual è quella dei parenti prossimi ai quali per legge è riservata una quota del patrimonio, prima che si verifichino i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva mortis causa. 
In altri termini, l'esercizio del diritto dell'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) non potrà che sorgere dalla data di apertura della successione del sig. ### (cfr. Cass. n. 4201/2007). 
Quanto all'accertamento della massa ereditaria, tenuto conto dei documenti prodotti dalle parti e delle rispettive allegazioni, è emerso che, al momento del decesso, residuavano i seguenti beni immobili, mobili registrati e mobili: A. 50% dell'immobile sito in #### n. 12 (catasto ### del Comune di ### al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7); B. 1/3 dell'immobile sito in #### n. 163 (cat. A/2, censito al ### fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 5); C. 1/3 dell'immobile sito in #### n. 101 (cat. C/1, censito al ### fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 4); D. 1/3 di un terreno in ### (censito al NCT al foglio 60, n. 1162, sub 9); E. azioni ordinarie ### per la somma di euro 1.749,08 (oltre ai premi assicurativi e al TFS che sono stati già liquidati); F. autovettura ### (targata ### che all'epoca del decesso era gravata da finanziamento ### S.A., estinto dall'attore); G. autovettura ### (targata ### rottamata dalla convenuta senza alcun consenso dell'attore); H. conto corrente postale n. 9461842 ### la cui consistenza al momento della morte della de cuius era pari ad euro 2.433,17; I. n. 2 buoni fruttiferi postali (di cui uno intestato alla de cuius unitamente alla convenuta); L. mobilio dell'immobile di ### n. 12; La consulenza tecnica d'ufficio, così come successivamente integrata - che il Tribunale condivide in quanto metodologicamente corretta ed immune da vizi logici (il consulente ha espresso esaustivo riferimento in ordine ai metodi di stima adoperati, conformi alla letteratura scientifica di riferimento, cfr. metodo diretto e metodo per confronti - cfr. integrazione CTU p. 3, nonché avuto riguardo all'accertamento della superficie degli immobili, cfr. risposta alle osservazioni critiche di parte attrice; d'altronde le censure dell'attrice tese a dimostrare l'illogicità e l'inadeguatezza dei metodi di stima adoperati dal consulente relativamente all'immobile di via ### non risultano in alcun modo convincenti, trattandosi della medesima metodologia adottata dal CTU per la valutazione dell'immobile sito in ### in relazione al quale il ### nulla ha ritenuto di osservare;) e al cui contenuto integralmente rinviaha così stimato i beni immobili: A. immobile sito in ### n. 12 euro 279.909,25 (come da integrazione dell'elaborato peritale del 4.12.2022); B e C immobili siti in ### n. 163 euro 187.546,76 (come da integrazione dell'elaborato peritale del 4.12.2022); D. Terreno in ### superficie di 2.635 mq euro 24.347,40 (come da perizia del CTU del 20.4.2022. 
Il valore della quota di proprietà ereditata con riferimento ai predetti immobili ammonta quindi a euro 210.586,00 (euro 279.909,25/2= 139.954,62; euro 187.546,76/3= 62.515,58; 24.347,40/3= 8.115,80). 
Si osserva che con riferimento all'immobile sito in ### (immobili suindicato al punto A) il CTU ha accertato “Dal confronto tra la planimetria catastale (v. allegato 5.1), questo titolo abilitativo e il rilievo dei luoghi rappresentato nell'allegato “rappresentazione grafica immobile in Ardea” si evince la sostanziale conformità urbanistica dell'immobile al titolo rilasciato”; con riferimento agli immobili siti in ### (immobili suindicati ai punti B e C) il CTU ha accertato “Dal confronto tra questo ultimo titolo edilizio assentito, planimetria catastale (v. allegato 5.3) e rilievo dello stato dei luoghi emergono delle forti difformità, evidenziate anche graficamente nell'allegato “### grafica immobile in Avezzano”. In sostanza lo stato dei luoghi differisce sia dai titoli abilitativi che dalle planimetrie catastali. In particolare attraverso la chiusura dei due terrazzini al piano terra e primo, nonché l'esecuzione di una copertura a tetto in legno al piano secondo, si sono realizzate delle cubature illegittime e non sanabili che rendono il bene in parte abusivo. Inoltre al piano terra parte dell'immobile è stato illecitamente frazionato ed eseguito un cambio di destinazione d'uso a negozio, come riportato nelle planimetrie e visure catastali, rimanendo però urbanisticamente ancora residenziale e facente parte dell'unità immobiliare primaria” (cfr. CTU p. 5); con riferimento al terreno sito in ### (immobile indicato al punto D) “### come descritto nel quesito precedente non è recintato per cui i confini andrebbero picchettati, ma si può affermare la sostanziale aderenza alla planimetria catastale” (cfr. pagg. 4 e 5 della perizia del 3.6.2022). 
In proposito, si osserva che la conformità catastale oggettiva assume rilevanza dirimente in relazione al disposto dell'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985. ###. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". Tale disposizione, nel suo primo periodo, reca il riferimento alla cd. conformità catastale oggettiva intesa quale corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo. ###. 29 co. 1 bis l. 52/1985 impone un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo. ### della c.d.  conformità catastale oggettiva (acclara in sede di ### si ripercuote nel giudizio di divisione, posto che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale. 
Osserva il Tribunale, dunque, che la cd. conformità catastale oggettiva, costituisce una condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica; la sua carenza, quindi, determina il rigetto della domanda. Pertanto, la domanda con riferimento agli immobili siti in ### di cui ai puti B e C dell'elencazione che precede deve essere rigettata. 
E' da evidenziarsi, inoltre, che, dalle relazioni notarili in atti non risultano formalità pregiudizievoli fatta eccezione per il terreno sito in ### su cui è stata costituita in data ### una servitù di elettrodotto in favore di ### dell'### (cfr. doc. 38 bis depositato il ### in allegato alle memorie 183 c.p.c. n. 2 dell'attore; doc. 1 allegato alle memorie 183 c.p.c. n. 2 della convenuta). 
Con riferimento ai beni mobili - gli eredi hanno già ottenuto entrambi in parti uguali la liquidazione del TFS e di una polizza assicurativa - e ai mobili registrati, risultano i seguenti valori: E azioni ordinarie ### euro 1.749,98; F autovettura ### (targata ### euro 14.500,00 (come da valutazione allegata alle memorie 183 n. 2 cpc dell'attore); G autovettura ### (targata ### , rottamata dalla convenuta e che non può essere computato nel presente giudizio, attesa la giuridica inesistenza del bene e l'impossibilità di provvedere alla relativa stima, anche in termini di credito della massa ereditaria; H conto corrente postale n. 9461842 ### la cui consistenza al momento della morte era pari ad euro 2.433,17; I buoni fruttiferi postali da attualizzare (cfr. buoni depositati dalla convenuta in data ###; in particolare n. 1 buono fruttifero ordinario n. 5222012 emesso il ### di lire 1.000.000 intestato alla de cuius e alla convenuta; n. 1 buono fruttifero ordinario n. 55, emesso il ### di lire 2.000.000 intestato alla de cuius); L quanto al mobilio, l'attore si è limitato a produrre in giudizio talune riproduzione fotografiche, (di per sé inidonee a garantire la corretta effettuazione di una stima), nulla attestando in ordine al relativo valore; l'omesso rinvenimento di tali beni, non consente di comprendere la relativa stima nel valore dell'asse ereditario; peraltro, anche la convenuta ha contestato l'illegittima apprensione di taluni beni mobili da parte dell'attore (cfr. dichiarazioni querele in atti), mentre entrambi i procedimenti penali instaurati dalle reciproche querele risultano oggetto di archiviazione.  ### ha, poi, allegato e documentato di aver sostenuto le seguenti spese: euro 10.390,00 per l'estinzione del finanziamento della ### di proprietà della de cuius (all. 10 dell'atto di citazione); euro 50,00 per la ricerca titolo presso ### (all. 11 dell'atto di citazione); euro 38,82 di valori bollati (all. 11); euro 100,00 per la redazione del ### unico della de cuius relativo all'anno 2016 (all. 12); onorari per la successione fiscale euro 634,00 (all. 13); euro 1.600,00 per servizi funerari ed (all. 14), euro 1.815,35 per il pagamento degli oneri fiscali relativi alla successione (all. 15); euro 100,00 per la redazione del #### della de cuius relativo all'anno 2017 (all. 16); euro 384,30 per compenso le volture catastali a seguito della successione (all. 17); euro 71,00 ed euro 142,00 versate all'agenzia delle entrate per le relative imposte di bollo per volture catastali (all. 18); versamento ### anno 2016 per 121,00 e versamento ### per l'anno 2017 per ### 183,00 (all. 19); euro 149,96 per la fornitura idrica (all. 21 e 27); pagamento fornitura elettrica euro 147,49 (all. 22); spese per utenze del gas euro 141,03 (all. 23); spese per utenze fissa telefono TIM per euro 70,41 (all.ti 24 e 25); non devono essere computati gli esborsi sostenuti per il pagamento sanzioni amministrative (per euro 241,32) relative al veicolo della de cuius, posto che esse si estinguono per effetto del decesso del proprietario (cfr. ex multis, (all. 26); euro 847,57 somma restituita all'### a titolo di prestazione non spettante (all. 28); per un totale di euro 15.170,58. 
Tali spese costituiscono oneri a carico dell'eredità e, pertanto, devono essere ripartite tra gli eredi nella misura del 50%. 
Del resto, la convenuta non ha contestato specificamente né le causali né l'ammontare delle spese, limitandosi ad eccepire di essere creditrice nei confronti del fratello della somma spesa per l'acquisto dell'autovettura ### (bene acquistato solo formalmente dalla madre e pagato con denaro della stessa, ma utilizzato esclusivamente dal fratello) nonché dell'importo di euro 1.700,00, derivante dall'eccedenza tra la spesa sostenuta dall'attore per i servizi funerari (euro 1.600,00) e l'importo di euro 5.000,00 trattenuto dal ### dal conto corrente materno (euro 5.000,00 - 1.600= 3.400,00/2= 1.700,00) (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale in cui la convenuta, ribadendo le difese già esposte in comparsa di costituzione, replica testualmente: “non vi è alcun credito dell'attore, nei confronti della convenuta, per i debiti ereditari essendo vero il contrario. È il Sig. ### in realtà, a essere debitore nei confronti della sorella ### per l'intero importo del valore di acquisto del veicolo ### acquistato nomine alieno per esclusive esigenze del primo, con denaro della madre e utilizzato esclusivamente dallo stesso…Lo stesso dicasi per il finanziamento del predetto veicolo che è stato estinto con denaro appreso dall'attore dalle sostanze della de cuius, atteso che il #### ha eseguito un bonifico, dal conto della de cuius e in suo favore, per € 15.000,00 e, dopo i rimbrotti della convenuta, ha restituito € 10.000,00 trattenendosi la somma di € 5.000,00 per le spese funerarie per la de cuius ###ra ### che, a ogni buon conto, non ammontano a € 5.000,00 ma a € 1.600,00. Anche in tal caso, non è la convenuta a essere debitrice, essendo dimostrato il contrario anche per tabulas e residuando un credito, in favore della ###ra ### per €1.700,00 (5.000,00 - 1.600,00= 3.400,00:2= 1.700,00). 
Si osserva, inoltre, che dal conto corrente materno risultano effettuati in data ### n. 2 bonifici, dell'importo di euro 11.000,00 ciascuno, in favore di ### e un altro in pari data in favore di ### (cfr. all. 40 alle memorie 183 n. 2 c.p.c. dell'attore). 
Pertanto, considerato che le passività dell'eredità risultano ammontanti ad euro 15.170,58 e che le stesse costituiscono oneri da dividere in ragione del 50% tra i coeredi ai sensi e per gli effetti degli artt.  754 c.c. e 1299 c.c. (euro 15.170,58/2= 7.585,29), tenuto conto, altresì, che è pacifico che l'attore abbia trattenuto dal conto materno la somma di euro 5.000,00, che avrebbero dovuto confluire nella massa, mentre le spese funerarie erano limitate ad ### 1.600,00 (con indebito trattenimento dell'importo di ### 3.400,00) e che la convenuta ha incassato il rimborso del premio CA residuo relativo alla autovettura ### (rottamata dalla convenuta) per euro 200,00, risulta che la convenuta debba corrispondere all'attore la somma di euro 5.885,29 (pari alla minor somma tra il debito dovuto per il pagamento dei debiti ereditari - ### 7.585,29- e il credito maturato per il 50% dell'importo indebitamente trattenuto dall'attore - ### 1.700,00; il credito derivante dall'incasso del premio deve compensarsi con gli esborsi sostenuti per la rottamazione e il soccorso). 
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, in ragione della domanda di vendita formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni (e quindi in assenza di istanze di assegnazione), deve procedersi alla vendita dell'immobile sito in ### (di cui al punto A dell'elencazione che precede, per come stimata dal CTU in sede di integrazione) nonché alla vendita della autovettura ### (n. ###, targata ### al prezzo stima del listino in atti (cfr. doc. 43 memoria istruttoria parte attrice). La quota proprietaria della de cuius caduta in successione, andrà liquidata in favore degli eredi (parte attrice e parte convenuta) secondo il disposto di cui all'art. 566 c.c.. 
Non può, invece, procedersi alla vendita degli immobili siti in ### (immobili B e C), in considerazione della riscontrata difformità urbanistica riscontrata dal ### I beni mobili possono essere divisi tra gli eredi in ragione del 50% ciascuno. 
La domanda di risarcimento illegittima apprensione beni personali va accolta, in quanto fondata su prova documentale (cfr. doc. all. 34) e non specificamente contestata in sede di comparsa di costituzione. 
Le spese di ### liquidate come da separato decreto, devono integralmente compensarsi tra le parti attrice e convenuta. 
Quanto al rapporto giuridico processuale tra ### e ### le spese di lite, stante la prevalente soccombenza della convenuta devono compensarsi per la metà, mentre per l'ulteriore metà vanno poste a carico della convenuta ### Quanto al rapporto giuridico tra ### e ### le spese di lite vanno poste a carico della convenuta soccombente ### Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, atteso il basso grado di complessità della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara la contumacia di ### e di ### - dichiara aperta la successione legittima di ### nata ad ### il ### e deceduta ad ### il ###; - accerta e dichiara, in capo a ### ed ### la qualità di eredi di ### - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa derivante dalla successione ereditaria di ### nata a ### il ### e deceduta in ### il ###; - dichiara improcedibile la domanda di divisione con riguardo ai beni sub B e C descritti nell'elenco della parte motiva; - dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti con riferimento ai beni immobili sub A e sub D nonché al bene mobile registrato, autovettura ### (n. ###, targata ### mediante operazioni di vendita (cfr. artt. 787 c.c. e 788 c.c.), come delegate in separata ordinanza contenente la nomina del professionista delegato, le specifiche modalità di vendita, le indicazioni per la distribuzione del ricavato e della vendita secondo le quote ex art. 566 c.c. in relazione alla quota proprietaria della de cuius caduta in successione (con riferimento al bene sub D, dovrà essere liquidato l'importo di 2/6 ciascuno a carico dei terzi chiamati contumaci) come indicate in parte motiva; - dispone lo scioglimento della comunione dei beni mobili della de cuius (azioni ### deposito titoli n. 527306, cfr. doc. all. 8, conto corrente postale n. 9461842 (cfr. doc. all. cit. n. 7), n. 1 buono fruttifero postale ordinario n. 55 emesso il ###, per ### 2.000.000,00; n. 1 buono postale fruttifero ordinario n. 5222012, di L. 1.000.000,00, emesso il ###, cointestato alla de cuius, all. 7 bis cit.) mediante liquidazione dell'importo a ciascuno degli eredi nella misura del 50% ciascuno avuto riguardo alla quota proprietaria della de cuius (la mancata attualizzazione del valore dei buoni non è affatto ostativo alla divisione, atteso che il credito liquido è tale anche ove l'ammontare derivi da un semplice calcolo aritmetico); - accerta che, all'esito della compensazione tra i debiti e i crediti da conguaglio, il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta a titolo di pagamento delle spese e dei debiti ereditari ammonta ad euro 5.885,29 e per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 5.885,29, oltre interessi legali sino al soddisfo.  - ### la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice, in relazione ai beni personali illegittimamente sottratti che determina in ### 1.235,00, oltre interessi legali sino al soddisfo; - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.  - compensa le spese di CTU tra l'attore e la convenuta, liquidate con separato decreto.  - condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di ### che si liquidano in ### 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.  -compensa per la metà le spese di lite tra ### ed ### e, per l'ulteriore metà, condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di ### 280,00 per esborsi ed ### 1.904,00 per compensi, oltre accessori di legge. 
Si comunichi.  ### lì 21.11.2024 ### n. 7151/2018

causa n. 7151/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Baffa Angelo

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 215/2025 del 07-03-2025

... stornati, nel corso degli anni, euro 610.951,00 tramite bonifici bancari a favore di conti correnti intestati alla sig.ra ### ed a terzi di sua conoscenza, ed erano stati prelevati euro 158.140,00 a mezzo di carte bancomat che la sig.ra ### aveva consegnato alla mandataria (che le utilizzava in via esclusiva). Essendo stati restituiti alla mandante solo euro 256.900,00 residuavano a suo favore euro 512.191,00 cui andava aggiunta la somma di euro 62.825,73 oggetto di un mutuo concesso dalla sig.ra ### alla sig.ra ### e mai restituito, per un totale dovuto in restituzione di euro 575.016,734, oltre interessi. Propone appello avverso la sentenza in questione ### chiedendone la riforma integrale sia nell'an che nel quantum. Assume che delle somme prelevate con i bonifici bancari ne erano state restituite, all'esito della cessazione del rapporto di gestione patrimoniale (come si doveva desumere anche dalla ###, ben euro 520.242,32. Spiega che i prelievi effettuati con il bancomat, invece, non solo erano stati effettuati anche dalla sig.ra ### personalmente, ma che, in ogni caso, tutte le cifre prelevate dai conti correnti con tale mezzo erano state destinate alle complessive esigenze personali della (leggi tutto)...

testo integrale

 ### del Popolo Italiano CORTE D'### - Sezione terza Civile - riunita in ### di Consiglio nelle persone dei ### dott.ssa ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1135/2023 R.G. promossa da: ### residente in ### ed ivi elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo ### c o n t r o ### quale erede di ### residente in ### ed ivi elettivamente domiciliat ###presso lo studio degli avv.  ### e ### che la rappresentano e difendono per procura in atti con indicazione degli indirizzi ###: contratto di mandato ### di rimessione della causa in decisione del 16.1.2025 #### dichiarare la nullità della sentenza per error in procedendo; in subordine assolvere ### da ogni avversaria domanda; in ulteriore subordine, assolvere la medesima previa ammissione ed espletamento delle prove dedotte; in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.  ### rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza; con vittoria di spese in relazione ad ambo i gradi del giudizio.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### (consulente finanziario, radiata dall'### a seguito di procedimento dell'### di ### impugna la sentenza n.3164/2023 del Tribunale di ### del 19.7.2023, con la quale è stata condannata a restituire a ### (sua cliente dal 1985 al 2019) la somma di euro 575.016,734 , oltre interessi, a titolo di ammanchi riguardanti il patrimonio mobiliare della cliente che aveva avuto il compito di gestire. 
Il tribunale spiegava che nella fattispecie trovava applicazione il disposto dell'art.1713 c.c., in tema di mandato, con relativo obbligo della mandataria di giustificare le operazioni effettuate e di dar conto di ogni ammanco. Spiegava che, all'esito dell'effettuata ### risultava che dai conti correnti della cliente, che la professionista si era fatta cointestare e sui quali aveva operato in via esclusiva, erano stati stornati, nel corso degli anni, euro 610.951,00 tramite bonifici bancari a favore di conti correnti intestati alla sig.ra ### ed a terzi di sua conoscenza, ed erano stati prelevati euro 158.140,00 a mezzo di carte bancomat che la sig.ra ### aveva consegnato alla mandataria (che le utilizzava in via esclusiva). Essendo stati restituiti alla mandante solo euro 256.900,00 residuavano a suo favore euro 512.191,00 cui andava aggiunta la somma di euro 62.825,73 oggetto di un mutuo concesso dalla sig.ra ### alla sig.ra ### e mai restituito, per un totale dovuto in restituzione di euro 575.016,734, oltre interessi. 
Propone appello avverso la sentenza in questione ### chiedendone la riforma integrale sia nell'an che nel quantum. Assume che delle somme prelevate con i bonifici bancari ne erano state restituite, all'esito della cessazione del rapporto di gestione patrimoniale (come si doveva desumere anche dalla ###, ben euro 520.242,32. Spiega che i prelievi effettuati con il bancomat, invece, non solo erano stati effettuati anche dalla sig.ra ### personalmente, ma che, in ogni caso, tutte le cifre prelevate dai conti correnti con tale mezzo erano state destinate alle complessive esigenze personali della mandante. Lamenta che da tale presunto ammanco non siano state, comunque, in ogni caso, detratte le somme di euro 20.027,71 accreditate sul conto cointestato ### dal suo legale e relative ad un credito personale di ### verso il terzo ### (comprovato dal relativo decreto ingiuntivo e conseguente atto di precetto) e, inoltre, la somma di euro 9.096,00 avente ad oggetto l'effettuato pagamento delle imposte pertinenti alla sig.ra ### (comprovate dai relativi modelli ###). Impugna, inoltre la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la somma di oltre euro 62.000,00, effettivamente ricevuta da parte appellante, fosse stata erogata a titolo di mutuo e, quindi, dovesse essere restituita (in aggiunta a quanto già statuito in relazione a bonifici e prelievi) giacchè si trattava di piccole somme elargite nel corso degli anni del rapporto e, cioè, di donazioni remuneratorie di modico valore che non necessitavano di alcuna forma solenne. Tali somme, in ogni caso, si sarebbero dovute fare rientrare tra i bonifici già considerati. 
Impugna la decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art.1713 c.c. (con relativi oneri di rendiconto e di prova), giacchè solo fino al 2016 la sig.ra ### sarebbe stata consulente finanziaria con il compito di gestire il patrimonio mobiliare della cliente mentre, dal 2017, il rapporto si sarebbe svolto su base “amicale”, cosicchè ai relativi investimenti alcun onere di rendiconto sarebbe risultato collegato. 
Si costituisce in giudizio ### (erede universale di ### chiedendo il rigetto dell'appello e aderendo in toto alle motivazioni della sentenza di primo grado. 
L'###'###. 
In via pregiudiziale devono essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie orali riproposte e dedotte, solo “in via subordinata” (pag.22 dell'atto di citazione di secondo grado), da parte appellante, sia perché tali istanze, per il principio dispositivo, spettano alle parti (e il giudice ne valuterà la rilevanza) e non possono essere “subordinate” a valutazioni di merito del giudice, sia perché non determinanti o totalmente generiche in ordine alle circostanze di tempo, luogo, oggetto e modalità di un rapporto sviluppatosi nell'arco di circa 35 anni (rilevato, comunque, che l'interrogatorio formale era stato dedotto nei confronti della sig.ra ### poi deceduta).  ### dev'essere parzialmente accolto in solo punto quantum debeatur. 
Alla fattispecie in esame si applica sicuramente la normativa sul mandato, ex art.1713 c.c., giacchè (fatto pacifico) sin dal 1985 la sig.ra ### incarico' la sig.ra ### di gestire il proprio patrimonio mobiliare e, allo scopo (come emerge anche dalla ###, apri' due conti correnti con banca ### ed un conto con banca ### cointestati tra mandante e mandataria nonché un conto corrente ### intestato a sé stessa con delega ad operare a favore di ### (pacifico in causa che le somme depositate su tali conti correnti fossero di esclusiva proprietà della mandante). 
E' la stessa sig.ra ### che ammette espressamente (capo di prova n.4 pag.5 appello) di essere stata la consulente finanziaria di ### dal 1985 al 2016, proprio nel periodo in cui venivano aperti i due conti cointestati ### e (il primo) ### tramite i quali lei aveva il compito di amministrare e gestire il patrimonio dell'appellata (suoi capi di prova n.12 e 21) e ne deteneva la carte bancomat. ### (che ha ricostruito il rapporto sulla base dei documenti bancari disponibili) ha appurato, inoltre, come il conto corrente acceso presso ### (con relativa delega ad operare) risale al 2004. 
Ne discende, da un lato, che certamente ### era una consulente-mandataria con gli oneri probatori relativi in relazione allo svolgimento della gestione patrimoniale (pag.2 sentenza) su di lei esclusivamente gravanti (e relativi oneri di rendicontazione) e, dall'altro, che non è in alcun modo comprensibile (né viene spiegato neppure nell'atto di appello) perché, nel triennio successivo all'anno 2016 (e, cioè, quello 2017- 2019) avrebbe dovuto cessare tale funzione professionale per trasformare (in base a quale accordo con la controparte?) il rapporto di mandato in “mera amicalità” senza i relativi obblighi di rendicontazione e giustificazione del proprio operato (dai quali, sia detto per completezza, sarebbe certamente, in ogni caso, stata onerata per il periodo precedente). 
Non pare trascurabile premettere la circostanza che la sig.ra ### sia stata prima sospesa e poi radiata dal proprio albo professionale proprio per la condotta gestoria usata ### nei rapporti con la sig.ra ### nonché sottoposta ad accertamenti della ### e a relativo procedimento penale (di cui le parti in causa non hanno dato espressa contezza dell'esito, comunicando informalmente che si sia chiuso con una sentenza di patteggiamento). 
Come emerge dalla CTU (pur affetta da errori meramente materiali, ma sostanzialmente attendibile nell'esito) la condotta professionale della sig.ra ### è risultata affetta da due tipi di anomalie. 
La prima attiene ai bonifici bancari mediante i quali sono state trasferite somme di denaro dai conti correnti cointestati tra mandante e mandataria a favore di conti correnti intestati alla sola ### o anche a soggetti terzi a lei vicini (###. 
La seconda riguarda i prelievi di liquidità, dai conti cointestati nonché dal conto ### (sul quale ### aveva delega ad operare), effettuati da ### tramite le carte bancomat che la mandante ### le aveva consegnato. 
Ai sensi dell'art.1713, 1°c., c.c., ### aveva l'obbligo (e l'onere probatorio) di rendere conto del proprio operato, con relativa descrizione e giustificazione documentata dell'intera attività gestoria svolta, comprovandone la legittimità (Cass.1990 n.10528) e provvedendo alle relative restituzioni. 
Onere probatorio che non risulta adempiuto allo stato degli atti. 
Per quanto attiene alla prima fattispecie di ammanchi, ### consulente finanziaria, aveva ottenuto da ### la cointestazione dei conti correnti di cui sopra al fine di poter gestire il patrimonio mobiliare della cliente ma, invece, dall'analisi effettuata dal CTU dei documenti agli atti risulta che ingenti somme di tale patrimonio siano state dirottate verso conti correnti del tutto estranei alla stessa e intestati, al contrario (fatto neppure contestato), proprio alla consulente o a persone a lei riferibili. 
In particolare, ### ha prelevato dai due conti correnti ### e dal conto ### cointestati con ### tramite bonifici eseguiti a mezzo carta di credito, secondo quanto emerge dalla CTU (e, in particolare, dagli schemi ricostruttivi di cui a pag.6-8 e 15 della relativa relazione), negli anni 2012-2019 (quelli che il CTU ha ricostruito in forza della documentazione bancaria disponibile, senza contestazione delle parti) la cifra di euro 558.571,00 dirottandola verso vari conti correnti o a lei sola intestati, a lei cointestati insieme ad ### (che risulterebbe suo figlio) o intestati solo a quest'ultimo. 
A tale proposito di deve preliminarmente rilevare che la suddetta somma di euro 558.571,00 , indicata dal CTU (preliminarmente individuata in euro 694.772,00), è frutto (come già rilevato dal giudice di primo grado) di un evidente errore materiale. 
Come emerge palesemente tanto dai singoli importi delle tabelle di cui a pag.6-8 della CTU, riferiti alle somme prelevate nei vari anni dai singoli conti correnti, quanto dalle cifre riassuntive riportate tabella per tabella, le somme prelevate tramite bonifici e destinate a conti estranei ammontano (non ad euro 694.772,00 o 558.571,00 ma) ad euro 610.951,00. 
I prelievi di liquidità realizzati con le carte bancomat, inoltre (pag. 8, 9 e 11 della CTU), ammontano alla cifra di euro 158.140,00 , per le annualità dal 2004 al 2021, da cui detrarre la cifra di euro 11.140,00, successiva al settembre 2019 quando i bancomat dei conti cointestati ### e del conto ### (con delega) erano stati restituiti da ### ad ### (fatto pacifico in causa, pag.12 della comparsa di risposta ### e recepito anche dal giudice di primo grado nel quesito di ### ma non considerato, invece, in sede ###importo, quindi, di euro 147.000,00. Il totale ammonta ad euro 757.951,00. 
Né, proprio per quanto suddetto, puo' essere accolto il motivo d'appello fondato sulla circostanza che (pag.15 appello) “il bancomat era stato utilizzato, per anni, anche dalla ### personalmente”, cosa (recisamente contestata e) di cui non vi è la minima prova agli atti di causa. Vi è, innanzi tutto, totale genericità del relativo motivo di appello, riferito ad un non meglio identificato bancomat, mentre questi erano quattro (due per i conti ### ed uno ciascuno per i conto ### e ###. E', inoltre, acquisita in causa la circostanza che i bancomat fossero nella disponibilità di ### (la cosa risulta persino dai capi di prova n.22, 23, 25 e 29 di parte appellante), giacchè cio' era ### strumentale (esattamente come la cointestazione dei conti correnti) alla gestione del patrimonio della sig.ra ### Infine, è la stessa sig.ra ### ad affermare che i bancomat della banca ### e della banca ### (che erano nella sua piena disponibilità) furono restituiti tutti insieme (capi di prova n.35 e 36) alla sig.ra ### solo alla fine di settembre 2019 (pag.15 appello). Il contro ### infatti, era già stato chiuso nel 2014 (pag.5 CTU). Né vale opporre (come fa l'appellante) che i prelievi bancomat dei conti cointestati si deve presumere siano stati utilizzati per sopperire alle necessità di vita e di sostentamento della sig.ra ### giacchè, da un lato, nel corso degli anni 2010-2019 quest'ultima ha avuto a disposizione altri conti correnti a lei sola intestati aperti sulle banche ### (pag.5 CTU) e ### (pag.12 CTU) e, dall'altro, che il CTU ha considerato solo bonifici e prelievi bancomat, neppure gli eventuali ordinari prelievi effettuati agli sportelli bancari. In relazione, poi, ai generici messaggi whatsapp che sarebbero stati inviati dalla sig.ra ### alla sig.ra ### (di cui al doc. n.4 di parte convenutaappellante), gli stessi sono stati contestati nell'autenticità e provenienza, non contengono alcun riferimento a somme espressamente consegnate alla sig.ra ### e, secondo le stesse allegazioni di parte appellante ### rappresenterebbero solo “un inizio di prova” da completare con istanze istruttorie (come detto) inammissibili. 
In ogni caso, come suddetto, l'onere della prova relativo alla corretta gestione (e impiego) delle somme (prelevate e) amministrate gravava in capo alla mandataria ### che non l'ha in alcun modo adempiuto. 
E' pacifico in causa (pag.14 dell'atto di citazione di ### di primo grado) e risulta anche espressamente dalla CTU (pag.3 e 11 della relazione) che, allo scioglimento del rapporto, con tre diverse operazioni (proprio, appunto, come riconosce ### nell'atto introduttivo di primo grado), ### ha restituito alla controparte la somma di euro 255.942, 32 , somma da detrarsi dal credito di cui sopra (pag.11 CTU), cosa che il giudice di primo grado non ha fatto, né parte ### ha specificamente rilevato il punto nei motivi d'appello. 
Cio' non toglie che la questione sia rilevabile d'ufficio in sede di appello. 
A tale proposito si deve rilevare che la suddetta somma non è stata detratta dal giudice di primo grado dal credito spettante alla mandante del rapporto gestorio causa un evidente errore rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello giacchè l'individuazione dell'ammontare delle somme nel complesso illegittimamente prelevate (e non restituite all'esito dello scioglimento del rapporto gestorio) non è una questione passata in cosa giudicata, essendo stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto la quantificazione delle somme da restituire (arg. ex Cass.2022 n.###; Cass.2022 n.1252). 
Da tale credito bisogna detrarre anche l'ulteriore somma di euro 256.900,00 (pag.12 e 16 CTU, restituita con una sola operazione da ### in data ### e del tutto indipendente dalla precedente) che è offerta dalla cifra di euro 264.342,32 che dal conto ### è stata ritrasferita da quest'ultima al conto cointestato ### acceso presso ### e da qui trasmessa (sempre da ### ad un conto corrente ### intestato solamente alla sig.ra ### ma unicamente per il residuo rimasto sul conto cointestato, appunto, di euro 256.900,00. Ovviamente (al contrario di quanto vorrebbe parte appellante) dal credito maturato da ### dev'essere detratta solo la cifra di euro 256.900,00 e non ### la somma di euro 264.342,32 , giacchè ### quest'ultima somma (facente parte del complessivo ammontare illecitamente sottratto) è stata riaccreditata (tra il febbraio 2018 ed il dicembre 2019) da conti correnti estranei sul conto corrente cointestato (strumentale al rapporto di gestione) e ### la ### somma minore di euro 256.900,00 è risultata, al termine del rapporto, rientrare nella disponibilità della proprietaria ### proveniente (già) dal conto cointestato (e, quindi, senza ulteriori restituzioni di somme sottratte e giacenti su conti estranei alla danneggiata ###. 
Dev'essere oggetto di detrazione anche la somma di euro 9.096,00 risultante dalle quietanze di pagamento dei modelli ### (doc. n.10 di parte convenutaappellante) riguardanti gli avvenuti pagamenti di tributi locali dovuti dalla sig.ra ### per le annualità 2015-2019 comprese. Pagamenti, si presume, vista la produzione documentale proveniente proprio dalla mandataria della gestione patrimoniale, avvenuti tramite i conti cointestati in questione gestiti da ### che con tale produzione giustifica e rendiconta la spesa. 
Non dev'essere, invece, detratta dal credito di ### la cifra di euro 20.027,71 riferita al decreto ingiuntivo emesso nei riguardi della società #### (pag.14) ha confermato la presenza di un bonifico in data ### di euro 20.027,71 sul conto corrente cointestato della banca ### con la seguente descrizione “bonifico a vostro favore da ### per corresponsione capitale ed interessi versati da ### in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino”, spiegando di non essere in grado di valutare a chi competesse il diritto sottostante l'accredito. Ora, parte convenutaappellante ### produce (doc. n.6) ricorso per decreto ingiuntivo (difensore l'avv. ### e relativo decreto provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore (per un credito avente ad oggetto un rimborso da disinvestimento di quote di fondo comune) dal Tribunale di ### il ### nei riguardi della s.p.a. ### per l'importo di euro 19.973,54 oltre interessi per euro 25,21, nonché (doc. n.7) il relativo notificato atto di precetto. Se ne puo' desumere che la relativa somma accreditata dall'avv. ### (suo difensore) sul conto corrente cointestato ### fosse di pertinenza della sig.ra ### quale rimborso di un'operazione di investimento in fondi comuni operata dalla sig.ra ### con i denari della mandante prelevati, appunto, dal conto cointestato. 
Ragionando altrimenti non si capirebbe perché la mandataria avrebbe dovuto chiedere al suo legale di depositare sul conto corrente comune con la sig.ra ### pacificamente e unicamente deputato alla gestione del patrimonio mobiliare di quest'ultima (e sul quale risultavano depositati, altrettanto pacificamente, solamente denari di proprietà esclusiva della mandante) somme, invece, di sua proprietà e competenza che nulla avevano a che vedere con il suo incarico gestionale. 
Infine, la somma di euro 62.825,73 , riguardante l'allegato mutuo concesso da ### a ### (riconosciuta nella sentenza di primo grado quale cifra ulteriore non contemplata nei bonifici e nei prelevamenti bancari di cui alla ### e rispetto alla quale l'appellante chiede (pag.20 e 21 dell'atto introduttivo di secondo grado) la riforma del capo della sentenza che l'ha condannata a pagare anche tale somma, appunto, in aggiunta a quelle derivanti dai bonifici bancari e dai prelevamenti bancomat, dev'essere scomputata poiché (essendo già ricompresa nelle somme da restituire calcolate dal ### non puo' essere considerata quale credito ulteriore di ### come ha, invece, statuito il tribunale. 
Innanzi tutto, l'esistenza di un contratto di mutuo non puo' desumersi dalla mera prova della consegna di somme di denaro essendo l'attore tenuto a dimostrare per l'intero il fatto costitutivo della propria pretesa (Cass.2007 n.3258). ### attrice-appellata ### pero', non comprova in alcun modo neppure di aver consegnato-mutuato a controparte una tale somma che (a suo dire) sarebbe stata erogata in aggiunta ai bonifici bancari analizzati dal ### E', invece, la stessa sig.ra ### a riconoscere (comparsa di risposta di primo grado) di aver ricevuto tale somma (anche per far fronte ad un proprio debito fiscale) tramite bonifici dal suddetto conto corrente cointestato ### dal quale, effettivamente, risultano stornati (pag.7 CTU), nel periodo 2012-2014, oltre 70.000,00 euro. Si tratta, quindi, di somme (sia detto per inciso, la cui entità non consente di considerarle donazioni di modico valore esonerate dal rispetto della forma solenne ex art.783 c.c.) che già sono state considerate dal CTU tra gli ammanchi ingiustificati e calcolate nell'ammontare del credito restitutorio di parte appellata. 
In definitiva, in considerazione di tutto quanto suddetto, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ### deve a ### (erede universale di ### la somma di euro 236.012,68 (al posto di quella di euro 575.016,734 liquidata dal giudice di primo grado) con gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata oggetto di appello la statuizione relativa alla decorrenza degli interessi. 
Le spese legali (all'esito della riforma della sentenza) devono essere regolate d'ufficio unitariamente, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, secondo il principio della soccombenza e, vista la totale soccombenza di ### nell'an debeatur e il solo parziale accoglimento della domanda originariamente proposta da ### (ammontante ad euro 1.156.000,00) nel quantum debeatur, devono essere compensate al 50% con riconoscimento del residuo a favore di parte attrice-appellata, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali corrispondenti al valore liquidato in sentenza. 
Il costo della CTU dev'essere posto a cario di entrambe le parti nella misura del 50%, nell'ammontare già liquidato con il decreto del giudice di primo grado del 16.12.2022.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ####, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando; in parziale accoglimento del proposto appello; in riforma della sentenza n.3164/2023 del Tribunale di ### del 19.7.2023; dichiara tenuta e condanna ### a pagare a ### erede di ### la somma di euro 236.012,68 con gli interessi legali dalla domanda al saldo; dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado tra ### e ### nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 50% che liquida, già nella quota, in € 5.634,00, oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge; dichiara compensate le spese del presente grado d'appello tra parte appellata e parte appellante nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla controparte il residuo 50% che liquida, già nella quota, in € 4.995,50, oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge; pone il costo della CTU a carico di entrambe le parti in causa nella misura del 50% ciascuna, cosi' come già liquidato con decreto 16.12.2022 del tribunale di ### Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 21/01/2025 dalla ### della Corte d'Appello.   ### dott.ssa ### estensore dott. ### 

causa n. 1135/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Mundo Michele, Anna Bonfilio, Rizzi Francesco Eugenio

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