testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA ### N. 6480/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al N. 6480/2018 R.G. promossa da: ### (GIÀ ### S.R.L. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. CASA ### e dall'avv. ### attore, contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### dall'avv. ### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (c.f. ###), contumace, ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. prof. ##### CONS. ###.L. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ##### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### convenuti, con la chiamata in causa di ###'S ##### E ###, in persona della dott.ssa ### procuratore speciale del ### L'### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. #### NICOLÒ, ### S.P.A. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ####'S ##### E ###, in persona della dott.ssa ### procuratore speciale del ### L'### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### terzi chiamati, in punto: azione di responsabilità. ### del ### (già ### s.r.l.: «Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in particolare rigettata l'eccezione di estinzione totale del giudizio formulata dai convenuti per le ragioni diffusamente esposte in atti, ### il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertata e dichiarata anche solo incidentalmente la responsabilità ai sensi degli artt. 146 l. fall., artt. 2392-2394, 2476 c.c. degli ex amministratori della società fallita ######## nonché ex art. 2407, comma 2, c.c. dei componenti del collegio sindacale dottori ######## per aver protratto o concorso a protrarre l'attività della società ### in difetto dei requisiti di legge e in presenza di un patrimonio netto negativo anche in violazione degli artt. 2485-2486 c.c. e dei criteri risarcitori ivi previsti, quantomeno a partire dall'esercizio 2012 fino alla data di dichiarazione del fallimento, e comunque per tutte le ragioni esposte più dettagliatamente negli atti di causa, in tal modo causando e/o aggravando il dissesto della ### per l'effetto condannarsi, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, i convenuti di séguito indicati al pagamento a favore della curatela del fallimento ### S.R.L. (già ### s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore e curatore dott. ### di una somma corrispondente a tutti i danni prodotti in ragione di tali condotte e/o omissioni di séguito meglio specificati: - condannarsi ### nato a ### il ###, con domicilio a ### via ### n. 11/A, C.F. ###; ### nato a #### il ###, residente ###, c.f. ###, amministratori da novembre 2012 a febbraio 2013, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, per danni quantificati in ### 88.807,00, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; - condannarsi ### nato a ### il ###, con domicilio in ####.
Carrara, n. 24, c.f. ###, ### nato a ### il ###, con domicilio in via G. Rossini, 26, ### c.f. ###, #### nata a ### il ###, con domicilio in ### via ### n. 9/6, ###, accertata la responsabilità dell'organo amministrativo in carica per il periodo luglio 2010-dicembre 2012, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, per danni quantificati in ### 532.843,00, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; - condannarsi ### nato a ### il ###, con domicilio in ### via ### n. 80, c.f. ###; ### nato a ### il ###, con domicilio in ####, via ### n. 190, ###; ### nato in ####, il ###, con domicilio in ### alla via ### 1, c.f. ###, accertata la responsabilità dell'organo amministrativo in carica per il periodo dicembre 2012 fino al fallimento (sindaci in carica dal dicembre 2012, dimessi a marzo 2014 ma mai sostituiti fino al fallimento), in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente per danni quantificati in ### 5.697.593,00, anche degli indebiti pagamenti eseguiti dalla società fallita a favore di ### nel 2014, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; 2) accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393-2394, 2476, 2497, 2395, 2043 nei confronti di ### s.c.a.r.l., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore avv. ### con sede #######, ### n. 22, la grave condotta colposa e/o dolosa della convenuta, per aver posto in essere o concorso a porre in essere l'atto distrattivo di scissione ai danni della ### fallita descritto in atti, nonché l'ingiustificato arricchimento della società convenuta oggi in fallimento ai danni della ### fallita attrice, determinatosi a seguito dell'operazione di scissione meglio descritta in narrativa e dei pagamenti effettuati dall'organo amministrativo di ### in favore della convenuta del tutto privi di giustificazione nel periodo intercorrente tra gennaio e maggio 2014; 3) accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393-2394, 2476, 2497, 2395, 2043 la responsabilità dell'organo amministrativo di ### s.c.a.r.l., composto da #### nato a ### il ###, con domicilio in ####, alla via ### n. 14/1b, c.f. ###; e ### nato a ### il ###, con domicilio in ####, via ### n. 106, c.f. ###, per aver posto in essere o concorso con l'organo ammnistrativo di ### a porre in essere l'atto distrattivo di scissione del febbraio 2014 ai danni della ### fallita, descritto negli atti del giudizio nonché l'ingiustificato arricchimento della società ### ai danni della ### fallita, determinatosi a seguito dell'operazione di scissione e accertata la violazione dell'obbligo di vigilanza del ### (fino a gennaio 2015), per l'effetto condannarsi #### e ### in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente al pagamento a favore della curatela del fallimento ### s.r.l. (già ### s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e curatore, dott. ### dell'importo corrispondente all'aggravamento dello stato passivo di ### determinato dall'operazione di scissione, pari ad ### 4.404.000,00, oppure l'importo corrispondente all'ingiusto arricchimento di cui beneficiava ### ai danni di ### negli anni successivi alla scissione quantificabile in ### 6.300.000,00, e/o comunque gli illegittimi pagamenti ricevuti da ### nel corso del 2014, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; 4) vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e precisamente: - a conferma di quanto sostenuto dalla curatela, al fine di determinare il momento in cui il patrimonio netto della ### diveniva negativo e il suo successivo aggravamento negli anni, in particolare dal 2012 alla data del fallimento, si chiede che il ### ammettere una consulenza tecnico-contabile, che potrebbe avere il seguente contenuto: “esaminati gli atti di causa, nonché tutta la documentazione pubblica (bilanci e rispettivi allegati, verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci) della società ### s.r.l.., poi ### s.r.l. ora in fallimento che il consulente riterrà opportuno di acquisire e quella prodotta in giudizio, sentite le parti e/o i consulenti tecnici dalle stesse nominate, assunte eventuali affermazioni presso terzi e compiuta ogni altra indagine ritenuta necessaria, il C.T.U., operate se del caso le opportune rettifiche alla luce delle censure mosse ai bilanci che non dovessero risultare redatti in conformità alle norme del codice civile vigenti: a) ricostruisca quale sia stata nel corso degli anni, in particolare dal 2012 alla data del fallimento, la consistenza del capitale sociale di ### s.r.l., verificando in quale momento il capitale sociale è divenuto negativo; b) accerti il momento in cui l'organo amministrativo e il collegio sindacale hanno avuto o avrebbero dovuto avere consapevolezza dell'intervenuta perdita del capitale sociale; c) determini il consulente del ### l'aggravamento dello stato passivo di ### s.r.l. dal momento in cui il capitale sociale è divenuto negativo al momento in cui veniva dichiarato il fallimento della società medesima; d) determini il consulente del ### il calcolo del danno attraverso la differenza dei netti patrimoniali; in via residuale, il calcolo del danno attraverso la differenza tra attivo e passivo fallimentare; e) determini il consulente del ### gli effetti dell'operazione di scissione intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.c.a.r.l. il 20 dicembre 2013, ovvero il conseguente danno arrecato al patrimonio netto di ### s.r.l. in termini di aggravamento del passivo, e l'arricchimento di ### s.c.a.r.l. secondo il metodo reddituale o in via residuale secondo altro metodo ritenuto opportuno”. - In secondo luogo, considerato che a seguito del disconoscimento della firma operato dal convenuto ### rispetto al verbale del 4 febbraio 2013 la curatela dichiarava a verbale di volersi avvalere del documento, si chiede che il ### ammettere consulenza grafologica, al fine di verificare l'autenticità della firma del ### Quali scritture di comparazione, la curatela chiede che il ### ordinare al convenuto ### l'esibizione ex art. 210 c.p.c. in originale della propria carta d'identità in corso di validità e del documento di guida ###. - Per le ragioni esposte in narrativa, la curatela chiede che il ### ordinare ex art. 210 c.p.c. ai sindaci-revisori #### e ### l'esibizione delle carte di lavoro, e ogni altra documentazione relativa ai controlli di revisione svolti, che gli stessi hanno redatto in occasione dell'approvazione del bilancio 2012 e della stesura della relativa relazione del collegio sindacale (cfr. doc. 14). - Considerata la qualità dell'immagine del documento O, pag. 3 e pag. 4, che la curatela possiede solo in file pdf allegato, ### il ### ordinare ex art. 210 c.p.c. a ### incorporata per cessione in ### l'esibizione dell'assegno n. ### emesso da ### s.r.l. - ### s.r.l. il 9 aprile 2015 (doc. O pag. 3) e a ### l'esibizione dell'assegno n. 883976231 emesso da ### s.r.l. - ### s.r.l. il 27 maggio 2015 (doc. O pag. 4)».
Conclusioni del convenuto ### “In via preliminare, si insiste nel chiedere all'###mo Decidente una pronuncia di estinzione del giudizio per effetto della automatica rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 75 c.p.p. conseguente all'avvenuta trasposizione da parte del ### dell'azione civile del giudizio penale, richiamando all'uopo quanto dedotto nella memoria di parte del 31.1.2023.
In subordine, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2018.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Conclusioni del convenuto ### “ribadito tutto quanto già ampiamente dedotto nel contesto dei precedenti scritti difensivi e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, chiede il rigetto della richiesta di trasferimento dell'azione civile nel processo penale opponendosi alla declaratoria di estinzione parziale del presente giudizio dei confronti del sig. ### a tal fine si richiama a tutto quanto già dedotto nella memoria depositata in data 31 gennaio 2023 instando per l'accoglimento delle conclusioni siccome già precisate nel contesto della nota di precisazione delle conclusioni depositata in data ###, e di seguito riportate: ### via preliminare.- Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del ### di Venezia, per le ragioni già espresse in narrativa, e per l'effetto dichiararsi la competenza del ### di ###- Nel merito ### tutte le domande attoree svolte in giudizio nei confronti del convenuto ### poiché infondate in fatto ed in diritto.- In ogni caso.- Spese e competenze di causa integralmente rifuse.- * * *
Inoltre, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in giudizio”.
Conclusioni del convenuto ### «In via preliminare: - accertare e dichiarare l'estinzione del processo civile nei confronti di tutti i convenuti del presente procedimento in virtù del processo penale n. RGNR 8710/2016 - ### di Vicenza; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### in virtù dell'obbligo assunto dal sig. ### in qualità di amministratore dell'allora ### con la transazione 06/05/2013 in atti, con cui egli ha espressamente manlevato, nell'anzidetta qualità, il convenuto ### da qualsivoglia responsabilità civile, penale e fiscale in ordine all'incarico di membro del C.d.A di ### per tutto il periodo compreso tra la nomina formale dello stesso e la decadenza dal predetto incarico”, in forza di atto di transazione del 06/05/13 e, per l'effetto, mandare assolto il predetto convenuto da ogni avversa pretesa; --accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità esperite dalla ### del ### in persona del suo l.r.p.t., nei confronti del sig. ### per i motivi esposti in atti, e per l'effetto, mandare assolto il predetto da ogni avversa pretesa; --nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni che precedono, in virtù dell'autorizzazione concessa al sig. ### a chiamare in causa la ### in persona del suo l.r.p.t., con sede ###piazza ### n. 22 a ### e/o il ### della stessa come in effetti ritualmente citati in giudizio dalla scrivente difesa e, anche, dalla ### e non costituita in giudizio, chiede che voglia condannarsi la predetta a manlevarlo da qualsivoglia avversa domanda in virtù della transazione datata 06/05/13, in atti, con conseguente condanna della predetta società garante a corrispondere al sig. ### le eventuali somme che quest'ultimo sarà tenuto a versare all'attrice per i fatti di causa e/o a pagare direttamente alla ### del ### le somme che causa cognita risulteranno dovute dal convenuto, --ancora, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta affianco al nome “### Costantino” nel verbale di assemblea della ### del 04/01/13 non appartiene al sig. ### nato a ### il ### (C.f. ###), residente ###a ####, poiché da questi espressamente disconosciuta, con ogni conseguenza di legge, Nel merito: --rigettarsi le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui all'espositiva degli atti di causa e, per l'effetto, mandare assolto il sig. ### da ogni avversa pretesa, --In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. ### ad essere tenuta indenne e manlevato dalla ### dichiarata fallita, ritualmente citata e non costituita nel presente giudizio, in persona del suo l.r.p.t., con sede ###piazza ### n. 22 a ### in virtù della transazione datata 06/05/13 (in atti) e condannare la predetta di conseguenza.
Ancora nel merito, in subordine, per mero tutiorismo e salvo gravame: --nella denegata e non creduta ipotesi in cui avesse a riconoscersi una qualche responsabilità del sig. ### limitarsi e ridursi il danno al periodo della carica effettivamente da egli rivestita per due soli mesi ed all'ammontare di € 14.801,19 per ogni mensilità in cui è stato amministratore, per un totale massimo di € 29.602,38 e/o la veriore accertanda causa cognita, in virtù di tutte le considerazioni svolte negli atti di causa, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, si riconosca come dovuto dal sig. ### l'importo di € 29.602,38 e/o il veriore accertando causa cognita, in ogni caso, accertare e dichiarare la terza chiamata ### dichiarata fallita, ritualmente citata e non costituita nel presente giudizio, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede ###piazza ### n. 22 a ### in virtù della transazione datata 06/05/13, in atti, tenuta a manlevare il sig. ### e conseguentemente, condannarla a tenerlo indenne da qualsivoglia avversa pretesa, -- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge ex DM 55/2014.
Si precisa che le spese vive sostenute dal sig. ### per la chiamata in causa della ### in persona del suo l.r.p.t., ammontano ad € 1.063,00 s.e.&.o..
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014 si chiede che l'adito ### voglia disporre un congruo aumento dei valori medi di cui alle tabelle in considerazione della complessità del giudizio e della cospicua attività professionale anche relativa alla riassunzione del giudizio.
In via istruttoria, anche in questa sede, si insiste affinché l'adito ### previa revoca dell'ordinanza con cui ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori e di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, voglia ammettere le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 VI° commi nn. 2 e 3 C.p.c anche in sede di riassunzione, tutte versate in atti, oltreché voglia ammettere tutte le produzioni documentali prodotte in giudizio.
Si reitera, inoltre, l'istanza per l'ammissione della già dedotta CTU tecnico-grafologica onde accertare che la firma apposta affianco al nome “### Costantino” sul verbale di assemblea ordinaria della ### tenutasi in data ### è apocrifa e, certamente, non riconducibile all'odierno convenuto».
Conclusioni del convenuto ### Non sono state precisate le conclusioni, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta: «### l'###mo ### adito ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere: In via preliminare e pregiudiziale: 1]-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del ### adito in favore del competente ### di ### per le Imprese, per i motivi tutti esposti in narrativa; 2]-accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la decorrenza del termine di cinque anni a far data dal 31.12.2012; per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla ### del fallimento della società ### servizi s.r.l. avverso il convenuto, dott. ### Nel merito: 3]-accertato e dichiarato che la domanda principale proposta dalla ### genericamente nei confronti di tutti i conventi, è affetta da grave genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante; rigettare la domanda principale di condanna di risarcimento danni proposta in via solidale nei confronti di tutti i convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. 4]--accertato e dichiarato che la domanda proposta in via subordinata dalla ### nei confronti dell'odierno convenuto, è priva di qualsivoglia elemento di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante, rigettare la domanda subordinata, di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti; In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui punti delle premesse in fatto e diritto precedute dalla locuzione “vero è che” e depurate da ogni eventuale valutazione, con riserva di indicazione della lista testi e di meglio articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio di prova ai sensi dell'art.183 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge».
Conclusioni del convenuto ### Non sono state precisate le conclusioni, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta: «### l'###mo ### adito ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere: In via preliminare e pregiudiziale: 1]-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del ### adito in favore del competente ### di ### per le Imprese, per i motivi tutti esposti in narrativa; 2]-accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la decorrenza del termine di cinque anni a far data dal 31.12.2012; per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla ### del fallimento della società ### servizi s.r.l. avverso il convenuto, ### Nel merito: 3]-accertato e dichiarato che la domanda principale proposta dalla ### genericamente nei confronti di tutti i conventi, è affetta da grave genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante; rigettare la domanda principale di condanna di risarcimento danni proposta in via solidale nei confronti di tutti i convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. 4]--accertato e dichiarato che la domanda proposta in via subordinata dalla ### nei confronti dell'odierno convenuto, è priva di qualsivoglia elemento di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante, rigettare la domanda subordinata, di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti; In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui punti delle premesse in fatto e diritto precedute dalla locuzione “vero è che” e depurate da ogni eventuale valutazione, con riserva di indicazione della lista testi e di meglio articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio di prova ai sensi dell'art.183 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge».
Conclusioni del convenuto ### “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli scritti difensivi in atti, insistendo per il rigetto di tutte le domande attrici rivolte nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimb. forf., CPA ed IVA come per legge”.
Conclusioni del convenuto ### “### l'###mo ### adito, rigettata ogni avversa richiesta, - in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del dott. ### ed estrometterlo dal giudizio; - in via principale, rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni della convenuta ### “### l'###mo ### di Venezia adito, nella persona del ### dott. ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: ### - Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione della ### S.R.L. (già ### s.r.l.) contro la dott.ssa ### perché prive di ogni fondamento giuridico sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi depositati che qui si intendono integralmente richiamati. - Per l'effetto, mandare assolta la dott.ssa ### da qualsivoglia avversa richiesta originata dai fatti per cui è causa. - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. ### che dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese”.
Conclusioni del convenuto ### “>>nel merito, in via principale: insiste per il rigetto delle domande svolte dalla curatela del ### sia principali che secondarie o subordinate, in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate né documentate; >>in via subordinata: dichiarare inammissibile la nuova domanda relativa al danno per € 220.000,00 introdotta quale mutatio libelli o, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto; >> in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi di condanna al risarcimento, il dr. ### chiede di essere manlevato dall'### dei ###s, ### (20121), ### n.86, che ha assunto il rischio con le polizze n.### e n.###, nel limite del massimale garantito, e comunque ridurre l'importo richiesto nella minore misura che verrà provata e documentata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta equa e di giustizia; >> in via istruttoria, chiede il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ### così come ogni suo mezzo istruttorio in quanto inammissibile ed esplorativo, nonché nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli altri convenuti ed in particolare di quelle formulate dai membri del ###”.
Conclusioni del convenuto ### “In via principale: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi depositati che qui si intendono integralmente richiamati; l'effetto, mandare assolta il dott. ### da qualsivoglia avversa richiesta originata dai fatti per cui è causa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, condannare il ### convenuto ### S.p.a. (P.IVA ###), in persona del suo l.r.p.t, con sede #######, ### n.14, a manlevare il convenuto dott. ### per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice, in ossequio alle polizze assicurative n. ###, ###, ###, ###, ###, ###.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che rende la dichiarazione di rito”.
Conclusioni del convenuto ### “insiste nella richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.c. per effetto della costituzione di parte civile del ### nel giudizio penale con conseguente rinuncia delle domande avverso gli amministratori, nonché del rapporto di pregiudizialità tra la responsabilità degli amministratori e quella dei sindaci e della non scindibilità delle cause proprio in virtù di detto rapporto, riportandosi in ogni caso integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella memoria autorizzata depositata in data ###.
In subordine, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###”.
Si riportano, altresì, le conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta: “### l'###mo ### adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: ➢ in via pregiudiziale, autorizzare il convenuto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice ###s al fine di manlevare e tenere indenne il convenuto nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del ### disponendo a tal fine, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il differimento della prima udienza del 5 dicembre 2018, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.; ➢ in via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fallimento in relazione all'azione di responsabilità derivante dall'atto di scissione essendo fatto valere un danno solo per una parte del ceto creditorio; ➢ in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto danno lamentato dal ### e connesso all'approvazione del bilancio 2012. ➢ nel merito: in via principale, rigettare tutte le domande attoree spiegate nei confronti del dott. ### in quanto totalmente infondate. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la condotta omissiva venisse accertata e per l'effetto il dott. ### condannato, la quantificazione del danno dovrà essere effettuata secondo il criterio della differenza dei netti debitamente rettificati e comunque dei danni a lui direttamente riferibili, ripartendo la relativa responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, fermo restando la condanna dell'assicurazione chiamata in giudizio a manlevarlo e tenerlo completamente indenne da ogni condanna anche per le spese di giudizio; ➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge e con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare le proprie conclusioni e di articolare ulteriori difese ed istanze anche istruttorie”.
Conclusioni del convenuto ### “### l'###mo ### adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, - rigettare le domande formulate dal ### s.r.l., in quanto assolutamente infondate in fatto in diritto e, in ogni caso, sfornite di prova per le ragioni tutte di cui al presente foglio, nonché ai precedenti scritti difensivi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Conclusioni del convenuto ### “### l'###mo ### adito, contrariis reiectis: 1. in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del ### di ### 2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione nei confronti del ### ex art. 163 nn. 3 e 4 e 164 c. 4, 3. in via principale rigettare le domande attrici nei confronti del ### per le ragioni di fatto e diritto esposte nella premessa di cui alla comparsa di costituzione risposta.
Con vittoria di spese del giudizio oltre accessori di legge”.
Conclusioni dei terzi chiamati ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ###: “### l'###mo ### adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'### in quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti degli scriventi ### In via principale, sulla domanda di manleva, accertare e dichiarare che la presente vertenza ricade nella ### 2018 (certificato n. ###) e dichiararne l'inoperatività per le ragioni di cui in atti, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'### contro gli scriventi ### In via subordinata, sulla domanda di manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della ### 2016 (certificato n. ###) per le ragioni di cui in atti, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'### contro gli scriventi ### In via ancora subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività delle ### 2016 (certificato n. ###) e 2018 (certificato n. ###) nel caso di accertamento di una condotta dolosa da parte del Dott. ### e, quindi, rigettare integralmente la domanda di manleva svolta dallo stesso contro gli scriventi ### In via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all'### quantificando l'eventuale indennizzo spettante allo stesso, tenendo conto: a) della quota di danno imputabile allo stesso a titolo diverso dal dolo e per l'importo eccedente i massimali di ogni altra eventuale polizza esistente a copertura dello stesso rischio in favore del medesimo chiamante; b) nonché della quota di copertura risultante a carico degli scriventi ### a seguito della ripartizione dei danni tra tutti gli assicuratori coprenti lo stesso rischio con polizze separate in favore dello stesso chiamante, ripartizione da eseguirsi in proporzione alle indennità dovute da ogni assicuratore ai sensi delle rispettive polizze ex ### 1910 c.c.; c) nonché della franchigia di polizza applicabile (ossia, ### 2.500) e di ogni eventuale somma già percepita a titolo di indennizzo dal singolo chiamante, nel limite del massimale di polizza (ossia, ### 500.000,00).
In via istruttoria, con riserva di ogni consentita istanza istruttoria; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni della terza chiamata ### s.p.a.: “In via preliminare: accertata l'identità della domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti di alcuni amministratori con quella proposta dal medesimo ### con la costituzione di parte civile nel processo penale promosso nei confronti delle medesime parti, dichiarare l'estinzione del presente giudizio nei confronti di tutte le parti ex art. 75 c.p.c.
In via preliminare subordinata: accertato che il profilo di responsabilità ascrivibile al ### presuppone un accertamento di responsabilità degli amministratori e per una parte di essi l'azione civile è stata trasferita in sede penale ed accertato altresì che un'eventuale pronuncia di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso comporterebbe l'impossibilità di esercitare l'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e dei sindaci, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale.
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal ### srl nei confronti del dott. ### poiché infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di ### spa.
Nel merito in via subordinata: accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. ### stipulata dal dott. ### con ### s.p.a., rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata perché infondata, in fatto ed in diritto; Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dal dott. ### accertare e dichiarare il grado responsabilità ad egli ascrivibile nella causazione dei danni ex adverso lamentati, per gli effetti dichiarare tenuta ### spa a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso ascrivibile, ed in ogni caso entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro e con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di euro 5.000,00 a carico dell'assicurato.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
Conclusioni dei terzi chiamati ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ###: “voglia il ### dichiarare inammissibili ### per novità le allegazioni del ### relative ai pagamenti a favore di ### nei primi mesi del 2014 e la relativa domanda di condanna nella misura di 220.000 euro; ### per novità, le nuove allegazioni contenute nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del #### per tardività, le allegazioni, domande e produzioni di parte attrice contenute nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. datata 6.10.2020, depositata successivamente allo scadere dei termini decadenziali fissati con l'ordinanza del 20.1.2019; respingere la domanda del dott. ### contro gli ### respingere le domande istruttorie e di merito azionate contro il dott. ### Con vittoria di compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, e successive occorrende”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione avviato alla notifica in data ### il ### della società ### s.r.l., già ### s.p.a. sino al 2.8.2013 e poi ### s.r.l. dal 2.8.2013 al 4.9.2015 (di seguito: ### e, con riguardo alla società in bonis, ### o ### a seconda della denominazione in essere all'epoca di accadimento dei fatti) agiva in giudizio contro i soggetti in epigrafe indicati, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno. ### agiva in primo luogo ex art. 146 l. fall. ed ex art. 2476 c.c. nei confronti di: - ### quale ### del Consiglio di ### di ### dal 14.11.2012 al 4.1.2013 e quindi quale consigliere di amministrazione dal 4.1.2013 al 4.2.2013; - ### quale amministratore unico di ### dal 7.9.2009 al 14.11.2012, poi quale consigliere di amministrazione dal 14.11.2012 al 4.1.2013, quindi quale ### del Consiglio di ### dal 4.1.2013 al 4.2.2013 e infine quale amministratore unico dal 4.2.2013 al 20.12.2013; - ### quale consigliere di amministrazione di ### dal 14.11.2012 al 4.2.2013; - ### quale amministratore unico di ### dal 20.12.2013 al 29.9.2014; - ### quale amministratore unico di ### dal 29.9.2014 al 16.9.2015; - ### quale amministratore unico di ### dal 16.9.2015 al 18.3.2016; - #### e ### il primo quale ### e il secondo e la terza quali componenti del collegio sindacale di ### fino al 19.12.2012; - #### e ### il primo quale ### e il secondo e il terzo quale componente del collegio sindacale di ### dal 19.12.2014 al 21.3.2014.
In secondo luogo, il ### agiva ex art. 146 l. fall. ed ex artt. 2497 e 2043 c.c. nei confronti di: - ### società consortile a responsabilità limitata (di seguito: ###, socia di ### dall'aprile-novembre 2012 a seguito di acquisto di quote della stessa dal ### (data approssimativa desunta dai verbali dell'assemblea di ### perché non era stata depositata al registro delle imprese nessuna pratica relativa all'atto di cessione delle quote) al 30.9.2014; - ### quale ### del Consiglio di ### di ### dal 28.5.2013 al 24.4.2014, quindi quale amministratore unico dal 24.4.2014 al 18.9.2014, nonché socio di ### dapprima personalmente e poi tramite la società E-### s.r.l. (di seguito: E- ###, di cui era socio unico; - ### e ### quali consiglieri di amministrazione di ### dal 28.5.2013 al 24.4.2014; - ### sindaco unico di ### dal 25.10.2013 al 19.1.2015.
A fondamento delle proprie domande di risarcimento del danno, l'attore formulava i seguenti addebiti: 1) Indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto a far data dal 31.12.2012, e ciò sino al fallimento, pronunciato dal ### di Vicenza con sentenza 122/2016 del 29.1.2016. ### premessa la presenza di gravi lacune e irregolarità nella contabilità sociale, asseriva che ### aveva perso il proprio capitale sociale sin dal 31.12.2012, nonostante il bilancio di esercizio a tale data riportasse un patrimonio netto positivo per € 365.843,00.
In particolare, l'attore deduce che: - la società, a tale data, non era più in grado di soddisfare gli adempimenti fiscali e contributivi; - il bilancio al 31.12.2012 era stato approvato in data ### e depositato soltanto in data ###, in ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio, e la sua nota integrativa, per come era stata redatta, non consentiva di interpretare analiticamente i dati del bilancio e di individuare eventuali criticità relativamente allo stato di salute dell'azienda; - era necessario rettificare in aumento l'importo dei debiti tributari da circa € 4.070.758,00 ad € 4.565.000,00, aggiungendo anche l'importo delle sanzioni e degli interessi; - si doveva procedere alla svalutazione dei crediti, in quanto, alla luce della situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore fallimentare, tra gli stessi erano compresi dei crediti inesigibili; - il valore del ricavo generato dall'incremento del valore di immobilizzazioni per lavori interni era stato artatamente aumentato, tenuto conto che il settore immobiliare non rientrava nell'oggetto sociale di ### attiva principalmente nel settore dei servizi di pulizia, disinfezione, trasloco, facchinaggio, manutenzione delle aree verdi; - già solo in forza della mancata corretta contabilizzazione dei debiti tributari e contributivi, il patrimonio netto al 31.12.2012 diventava negativo quantomeno per - € 128.157,00.
Per quanto riguardava la quantificazione del danno relativo a tale addebito e l'individuazione dei soggetti responsabili, il ### osservava che: - il patrimonio netto alla data dell'apertura della procedura concorsuale poteva essere determinato in misura pari alla somma dei crediti insinuati e ammessi, e dunque ad € 11.820.000,00, arrotondato per difetto, la maggior parte dei quali, peraltro, derivanti da omessi versamenti tributari e previdenziali e dalle relative sanzioni; - il patrimonio netto alla data dell'apertura del fallimento, dunque, poteva essere quantificato in - € 11.820.000,00; - l'aggravamento del passivo andava quantificato secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali in - € 11.691.843,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo alla data del fallimento (- € 11.820.000,00) e il patrimonio netto al 31.12.2012 come sopra rettificato e dunque negativo (- € 128.157,00); - per una più precisa individuazione delle singole responsabilità, era necessario procedere a quantificare l'aggravamento dello stato passivo della società per ogni esercizio, in forza della rettifica delle scritture contabili a disposizione della curatela; - per quanto concerneva l'esercizio 2013: a) risultavano disponibilità liquide (banca e cassa) per € 2.600.000,00, a conferma del fatto che la società avrebbe potuto, almeno in parte, far fronte ai debiti tributari e previdenziali e che, invece, l'organo amministrativo aveva impiegato le somme diversamente, aggravando ulteriormente il dissesto della società, considerati gli interessi e le sanzioni collegate al mancato versamento dei tributi e degli oneri previdenziali; b) il bilancio riportava debiti tributari pari ad € 6.879.335,00 e un fondo rischi e oneri generico pari ad € 210.224,00, per complessivi € 7.089.559,00; c) l'effettivo debito tributario, in realtà, doveva ritenersi pari a € 8.519.000,00, poiché si doveva tener conto dei debiti tributari dell'esercizio 2012, che ### non aveva pagato, pari ad € 4.565.000,00 come sopra rettificati, e dell'importo dei debiti riferibili all'anno 2013, pari ad € 3.954.000,00; d) gli amministratori, dunque, avevano omesso di iscrivere debiti tributari per € 1.430.000,00, corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei debiti tributari appostati in bilancio e quello effettivo, indicati ai punti precedenti; e) il bilancio riportava un patrimonio netto pari ad € 769.473,00, al netto dei decimi sottoscritti e non versati dai soci dopo che in data ### l'assemblea aveva deliberato un aumento del capitale sociale da € 200.000,00 ad € 1.000.000,00, sottoscritto per € 644.000,00 e versato per € 311.000,00; f) al patrimonio netto di € 769.473,00 doveva essere tuttavia detratto il debito tributario di € 1.430.000,00 non iscritto a bilancio, e da ciò discendeva che il patrimonio netto diventava negativo per - € 661.000,00; g) l'aggravamento del passivo era pari ad € 532.843,00, di cui dovevano rispondere i convenuti ##### e ### quali amministratori in carica nell'esercizio e ####### e ### quali sindaci succedutesi, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica; - per quanto concerneva l'esercizio 2014: a) il bilancio era stato depositato soltanto nel mese di settembre 2015, in due versioni non coincidenti; b) si doveva procedere all'integrale svalutazione delle immobilizzazioni immateriali indicate nel bilancio al 31.12.2014 per € 794.000,00, in considerazione del fatto che la scissione aveva fatto venir meno la gestione aziendale; c) si doveva rettificare l'ammontare del debito tributario e del fondo rischi oneri indicati nel bilancio al 31.12.2014 da € 9.291.000,00 ad € 11.168.000,00, tenuto conto dei debiti tributari relativi all'esercizio 2013 come sopra rettificati (€ 8.519.000,00), dei debiti contributivi risultanti dal bilancio 2013 e non trasferiti a ### (€ 1.813.000,00), degli ulteriori debiti tributari e contributivi relativi al 2014 (€ 250.000,00) e dell'IVA 2014 non versata (€ 586.000,00); d) si doveva, di conseguenza, rettificare il patrimonio netto, che risultava negativo per - € 2.824.000,00; e) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 2.163.000,00, di cui dovevano rispondere i convenuti ### e ### quali amministratori e #### e ### quali sindaci in carica nel periodo in esame, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica; - per quanto concerneva l'esercizio 2015: a) la situazione contabile consegnata dal ### al curatore riportava un patrimonio netto negativo per € 1.260.000,00, che però doveva essere rettificato; b) doveva essere stralciato il valore delle immobilizzazioni immateriali, pari ad € 737.000,00, a fronte dell'assenza di attività aziendale determinata dalla scissione risalente all'anno precedente; c) dovevano essere integralmente svalutati i crediti per € 4.077.000,00, a fronte della loro inesigibilità; d) i debiti tributari e contributivi dovevano essere rettificati, poiché erano indicati per € 6.455.000,00 nonostante soltanto quelli all'anno 2014 fossero pari ad € 11.168.000,00, con un maggior debito pari quantomeno ad € 4.713.000,00; e) il patrimonio netto al 31.12.2015, dunque, doveva ritenersi negativo per - € 10.787.000,00; f) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 7.963.000,00, di cui dovevano rispondere i convenuti ### e ### quali amministratori, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica; - per quanto concerneva l'esercizio 2016: a) non essendo stati depositati i bilanci 2015 e 2016 il patrimonio netto alla data del fallimento doveva essere quantificato come sopra, ossia in misura pari al totale provvisorio delle somme insinuate e ammesse al passivo fallimentare, pari a - € 11.820.000,00; b) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 1.033.000,00, di cui doveva rispondere il convenuto ### quale amministratore, sia pure in proporzione alla durata della carica. 2) Compimento di un'operazione di scissione avente natura distrattiva con attribuzione di beni da ### a ### divenuta socio unico di ### a far data dal 2.8.2013. ### deduceva che: - in data ### il ### quale amministratore unico di ### aveva depositato presso il registro delle imprese un progetto di scissione parziale proporzionale, redatto in data ###, che contemplava il trasferimento del ramo d'azienda operativo e immobiliare a ### lasciando ad ### il ramo d'azienda legato alla gestione finanziaria; - l'operazione era stata giustificata dal ### nel progetto alla luce della “necessità aziendale di suddividere l'attività operativa pura di fornitura di servizi di pulizia e di manutenzione d'immobili, da quella sussidiaria ed ancillare di gestione dei rapporti commerciali con la clientela e la gestione finanziaria relativa all'incasso dei crediti dovuti soprattutto verso la pubblica amministrazione e gli enti pubblici”, cosicché “dopo la scissione della società, la società ### [avrebbe potuto] dedicarsi integralmente alla fornitura di servizi di pulizie professionali, avendo ricevuto tutti i necessari assets patrimoniali strumentali a tale attività, mentre ### [avrebbe potuto] gestire i rapporti con la clientela”; - nel progetto si ricordava “che una cospicua parte della clientela [era] rappresentata da enti pubblici o da società riconducibili al settore pubblico, cui, a fronte di una esigibilità del credito molto solida, [corrispondeva] una elasticità nei tempi di pagamento la cui corretta gestione [richiedeva], vista la mole creditoria, competenze e risorse che [andavano] allocate in una nuova società”; - nel progetto si osservava che “a fronte di tale gestione creditoria, che [richiedeva] competenze specifiche e non più utilmente abbinabili ad una società dalla vocazione squisitamente industriale come ### [avrebbero dovuto essere] implementate anche le competenze di una corretta gestione dei crediti e di cash management, in modo da ottimizzare i flussi di cassa in entrata ed in uscita” e che “tale considerazione [risultava] ancor più stringente” perché “la maggioranza dei costi della società, [riguardava] spese per il personale, non [presentava] margini di elasticità tali da poter controbilanciare gli slittamenti nei pagamenti da parte dei creditori”; - infine, nel progetto si sosteneva che “oltre ad avere una maggior semplicità gestionale nei due soggetti risultanti dopo la scissione i quali si [sarebbero occupati] di due aspetti completamente differenti dell'attuale business della società ante scissione, per entrambi i soggetti [sarebbe stato] molto più semplice, una volta separate le due attività, coinvolgere soggetti terzi, siano essi finanziatori o portatori di capitale proprio, nella propria attività economica che al momento [scontava] dei ratios aziendalistici fortemente penalizzanti”; - la scissione veniva attuata con atto pubblico del 24.2.2014, sottoscritto dal ### per conto di ### e dal ### per conto di ### con diminuzione del capitale sociale di ### da € 644.000,00 ad € 100.000,00; - nonostante l'obiettivo dichiarato dell'operazione fosse l'ottimizzazione delle attività aziendali di ### e ### a beneficio dell'intero gruppo, dalla disamina delle situazioni contabili presenti nel progetto di scissione e dei bilanci di ### emergeva con chiarezza che il reale intento era ben diverso; - nello specifico, gli amministratori, e in particolare al ### - vero deus ex machina dell'operazione - avevano voluto dividere la parte “buona” da quella “cattiva” di ### evitare l'effetto reale della conclamata insolvenza e preservare l'attività d'impresa proseguendola sotto altra veste giuridica, ossia tramite ### nuova società sana e priva di debiti pregressi a differenza di ### destinata in ogni caso al fallimento; - occorreva considerare che al tempo della scissione il ### era socio unico di E-### che era socia al 98% di ### la quale a sua volta era socia unica di ### - il ### aveva guidato ### nel periodo immediatamente precedente alla scissione, di fatto progettando tale operazione straordinaria e poi aveva sottoscritto l'atto di scissione quale legale rappresentante di ### - con la scissione erano stati trasferiti da ### a ### I) immobilizzazioni materiali e immateriali; II) crediti per circa € 2.000.000,00; III) magazzino per circa € 200.000,00; IV) debiti verso fornitori per circa € 1.700.000,00; V) debiti verso il personale per circa € 900.000,00; - per contro, erano rimasti in capo ad ### I) crediti per circa € 5.000.000,00 di cui € 1.700.000,00 dichiarati come non esigibili nella situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore fallimentare; II) crediti per circa € 1.400.000,00, anch'essi inesigibili alla luce della situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore fallimentare; ### debiti tributari e contributivi per circa € 7.200.000,00; - l'operazione, dunque, era stata congegnata in modo tale che, a seguito della scissione, i debiti tributari e previdenziali pari ad € 8.700.000,00 al 31.12.2013 rimanessero in capo ad ### senza però che quest'ultima potesse disporre di entrate per potervi far fronte; - da un lato, infatti, il ramo produttivo - unico in grado di generare reddito - era stato integralmente trasferito a ### la quale così era subentrata nella gestione dell'azienda e si era arricchita senza accollarsi i debiti tributari e previdenziali relativi alla medesima attività e ancora da saldare; - dall'altro, i crediti commerciali lasciati ad ### non erano totalmente esigibili e, come si vedrà infra (cfr. addebito n. 3), le somme riscosse dai clienti non erano state utilizzate per pagare i debiti verso l'### e gli enti previdenziali, ma erano state distratte; - sotto altro profilo, in data ###, e dunque a pochi mesi dalla scissione, ### aveva ceduto la propria quota di partecipazione di capitale sociale di ### ad altra società, in evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati nel progetto di scissione; - successivamente, le quote di ### erano state cedute per altre due volte, la sede della società era stata trasferita ed era stata cambiata anche la denominazione sociale; - gli amministratori e gli organi di controllo succedutesi nel tempo, dunque, avevano avuto cura di ostacolare eventuali operazioni di verifica del loro operato mediante il continuo trasferimento delle partecipazioni in ### ad altri soggetti - tra cui società aventi oggetto sociale disomogeneo da quello di ### - nonché la sostituzione ciclica degli organi amministrativi e lo spostamento della sede sociale dapprima da ### a ### e poi da ### a Cosenza; - gli amministratori di ### e ### avevano scelto l'istituto della scissione quando in realtà ciò che si era verificata era una vera e propria cessione d'azienda; - tale scelta disvelava delle criticità, poiché se gli amministratori avessero optato per la cessione d'azienda, sarebbe stato necessario quantificare il valore dell'avviamento e porre a carico di ### l'obbligo di versare un corrispettivo in favore di ### mai liquidato; - gli amministratori di ### e in definitiva il ### con il consenso del socio unico ### manifestato all'assemblea del 20.12.2013, si erano avvalsi del diritto di non predisporre la relazione degli amministratori e la situazione patrimoniale di scissione ex art. 2506-ter, quarto comma, c.c.; - tale scelta, benché formalmente legittima, aveva impedito ai creditori sociali di disporre di informazioni fondamentali per valutare adeguatamente un'eventuale opposizione alla scissione e di poter avere contezza del valore effettivo del patrimonio trasferito a ### e dei cespiti rimasti a ### - così operando, dunque, gli amministratori avevano voluto evitare una possibile opposizione alla scissione da parte dei creditori di ### tramite la limitata e fuorviante informativa riportata negli atti pubblici della scissione, che aveva fatto apparire come conveniente un'operazione che in realtà aveva comportato un gravissimo pregiudizio per ### ad esclusivo vantaggio di ### - a seguito della scissione, infatti, ### - sempre gestita di fatto dal ### - aveva conseguito un importante incremento in termini di redditività, come si desumeva dal fatto che nel 2014 aveva conseguito un fatturato pari ad € 14.001.782,00, oltre dieci volte più elevato del fatturato per l'esercizio 2013, anteriore alla scissione, che era stato pari ad € 1.351.362,00; - l'aggravamento del passivo determinato dalla scissione era quantificabile in € 4.404.000,00, corrispondente alla somma tra il patrimonio netto trasferito a ### (€ 1.304.000,00) e l'importo dei crediti inesigibili che gli amministratori avevano lasciato consapevolmente in capo ad ### (€ 3.100.000,00) e con il quale quest'ultima avrebbe dovuto in realtà far fronte ai debiti tributari e previdenziali; - di tale aggravamento del passivo erano responsabili il ### e il ### quali amministratori unici in carica sino alla data in cui era stato realizzato il progetto di scissione; - occorreva considerare, altresì, il valore sottratto da ### a ### tenuto conto di quanto sopra rilevato in merito al fatto che ### aveva visto decuplicato il proprio fatturato tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014; - a tal fine era necessario esaminare il rapporto tra utile netto e fatturato, per escludere le spese sostenute dalla società per la gestione aziendale; - nel 2013, anteriormente alla scissione, il rapporto tra utile netto (€ 54.075,00) e fatturato (€ 1.351.362,00) di ### era stato pari al 4%, mentre nel 2014, a scissione perfezionata, tale rapporto si era attestato al 5% (utile netto € 712.338,00, fatturato € 14.001.782,00); - la redditività, dunque, si era mantenuta costante ed ottimale tra i due esercizi, cosicché il considerevole incremento dell'utile registrato da ### successivamente alla scissione doveva ritenersi quasi totalmente attribuibile al ramo d'azienda operativo trasferito con l'operazione; - l'incremento del fatturato attribuibile alla scissione era pari ad € 12.650.420,00, pari alla differenza tra i fatturati dell'esercizio 2013 e 2014 di ### - l'utile netto derivato dall'incremento di fatturato derivante dalla scissione era calcolabile applicando l'indice di redditività del 5% all'incremento del fatturato sopra indicato ed era pari ad € 632.000,00; - tale risultato era esclusivamente riferibile alla gestione aziendale ed operativa, poiché nei bilanci di ### non erano riportati proventi straordinari idonei ad incidere sulla gestione caratteristica; - ### non aveva beneficiato di tale redditività soltanto per l'esercizio 2014, ma anche per gli esercizi successivi; - la conferma della bontà del risultato si evinceva anche dalle risultanze del bilancio 2015, in cui era stato registrato un fatturato di € 18.156.071,00 e un utile netto di € 2.083.405,00; - depurando l'utile netto dai proventi di natura straordinaria, pari ad € 1.153.186,00, si giungeva all'utile netto riferibile alla gestione caratteristica, pari ad € 930.219,00, che, rapportato al fatturato, determinava ancora una volta una redditività del 5% circa, confermando così il dato registrato nel 2014; - dall'esame del bilancio 2015 di ### emergeva palesemente come l'attività di gestione trasferita da ### a ### fosse stata caratterizzata da un importante sviluppo, verificatosi anche negli anni successivi; - dai dati sopra esposti risultava evidente che ### a seguito dell'operazione di scissione, aveva beneficiato per gli anni a seguire del reddito d'impresa spettante ad ### derivante da avviamento, clienti e contratti; - tale arricchimento poteva essere quantificato capitalizzando i redditi futuri di ### generati dal ramo d'azienda scisso, tenendo conto che: a) il reddito netto attribuibile all'attività aziendale trasferita da ### era pari ad € 632.000,00 annui; b) ### aveva usufruito e avrebbe potuto usufruire in futuro di una rendita perpetua, stante l'assenza di elementi oggettivi che imponessero di adottare specifiche limitazioni temporali, posto che ### avrebbe potuto potenzialmente beneficiare del ramo d'azienda conseguito a seguito della scissione sino alla fine della propria attività d'impresa; c) dal punto di vista matematico la perpetuità tendeva a corrispondere a vent'anni; d) il tasso di capitalizzazione da prendere a riferimento era compreso tra il 10 e il 15%, considerando il rischio d'impresa e la dimensione contenuta dell'impresa; - sulla base dei dati al punto precedente, l'incremento di utile netto e il conseguente valore sottratto da ### a ### poteva essere determinato approssimativamente in € 6.300.000,00; - di tale indebito arricchimento avrebbero dovuto rispondere in solido ### nonché il ### il ### e il ### quali amministratori di quest'ultima al tempo della scissione e il ### quale sindaco unico all'epoca dell'operazione. 3) Distrazione nel periodo tra il ### e il ### della somma di € 2.076.206,00. ### osservava che dalla comparazione tra il bilancio al 31.12.2013 e la situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore emergeva che era stata distratta dal patrimonio della società la somma di € 2.076.206,00.
In particolare: - i crediti commerciali iscritti nel bilancio al 31.12.2013 erano pari ad € 9.015.112,00, mentre quelli iscritti nella situazione contabile al 31.12.2015 erano pari ad € 4.077.138,00; - dal confronto tra queste due voci discendeva che nel periodo tra il ### e il ###, successivo alla scissione, erano stati incassati crediti commerciali per € 4.937.974,00, pari alla differenza tra l'ammontare di tale voce al 31.12.2013 e al 31.12.2015; - i debiti tributari e contributivi iscritti nel bilancio al 31.12.2013 erano pari ad € 8.691.983,00, mentre quelli iscritti nella situazione contabile al 31.12.2015 erano pari ad € 5.830.215,00; - dal confronto tra queste altre due voci derivava che nel periodo tra il ### e il ###, successivo alla scissione, erano stati pagati debiti tributari e contributivi per € 2.861.768,00, pari alla differenza tra l'ammontare di tale posta di bilancio al 31.12.2013 e al 31.12.2015; - ciò significava che nel periodo tra il ### e il ### gli amministratori di ### pur avendo incassato crediti commerciali per oltre € 4.000.000,00, avevano utilizzato poco più della metà di tale somma per sanare i debiti tributari e fiscali della società; - dell'importo restante - pari appunto ad € 2.076.206,00 - non vi era traccia nell'ambito delle scritture contabili a disposizione della curatela, cosicché si doveva ritenere che esso fosse stato distratto dagli amministratori in carica tra il ### e il ###, ossia il ### e il ### a cui, dunque, tale attività distrattiva andava addebitata in solido, con danno pari all'ammontare della somma distratta. 4) Distrazione dell'importo di € 286.000,00. ### lamentava che dalla situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore emergeva la sussistenza di conti bancari intestati ad ### in attivo per € 286.000,00, ma che tale liquidità non era stata rinvenuta alla data del fallimento, poiché non ve ne era traccia nelle scritture contabili a disposizione della curatela.
Osservava, pertanto, che, in assenza di prova contraria, si doveva ritenere che tale importo fosse stato distratto da parte del ### che aveva gestito la società dal 16.9.2015 al 18.3.2016, con danno pari all'ammontare della somma non rinvenuta. 5) Distrazione dell'importo di € 50.000,00. ### allegava che dagli estratti conto bancari riferibili al periodo da gennaio a ottobre 2015 risultava che erano state effettuate disposizioni con carta di credito aziendale e che la stessa era stata utilizzata per circa € 50.000,00, senza però che tali operazioni fossero giustificate in alcun modo come pagamenti eseguiti per lo svolgimento dell'attività sociale o in connessione con la stessa. ### imputava tali atti distrattivi al ### quale amministratore in carica nel periodo preso in considerazione, con danno pari all'ammontare delle somme oggetto degli atti di disposizione. 6) Effettuazione in favore del ### di pagamenti privi di idonea giustificazione per circa € 80.000,00 nel periodo da gennaio a ottobre 2015, con conseguente responsabilità del ### sia quale amministratore all'epoca delle operazioni sia comunque quale beneficiario dei versamenti ingiustificati e danno pari all'ammontare dei prelievi in questione. 7) Esecuzione in favore di ### di bonifici per complessivi € 1.300.000,00 nel periodo da gennaio ad aprile 2014, da considerarsi indebiti in quanto non previsti dal progetto di scissione e comunque non fondati su alcun rapporto causale, con conseguente responsabilità del ### amministratore in carica all'epoca del compimento di tali atti distrattivi, e danno pare all'ammontare complessivo dei bonifici in questione.
Andando, poi, ad analizzare le posizioni dei singoli convenuti e a specificare il danno ad essi imputabile, il ### osservava: - quanto al ### che: a) egli, quale amministratore di ### aveva scientemente e dolosamente violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore; II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) il dovere di non compiere atti di concorrenza in danno della società (art. 2390 c.c.) e più in generale di non compiere atti gestori in conflitto di interessi con la società; IV) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.); b) egli, infatti, da un lato aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza e dall'altro aveva predisposto il progetto di scissione e poi lo aveva sottoscritto quale amministratore di ### di cui era socio tramite E-### e tramite la quale controllava la stessa ### c) per quanto riguardava l'addebito n. 1) il danno era pari ad € 532.843,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013, nel quale egli era stato amministratore di ### d) per quanto riguardava l'addebito n. 2) il danno era pari ad € 4.404.000,00; - quanto all'### e al ### che: a) essi, quali amministratori di ### avevano violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore; II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.); b) essi, infatti, avevano omesso di rilevare la perdita del capitale sociale al 31.12.2012; c) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 88.807,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013 rapportato ai due mesi durante i quali erano stati in carica; - quanto al ### che: a) egli aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza, aveva sottoscritto l'atto di scissione arrecando grave danno a ### aveva omesso di destinare e dunque aveva distratto parte delle somme riscosse dai crediti al pagamento dei debiti tributari e ricopriva la carica di amministratore all'epoca di effettuazione dei bonifici in favore di ### b) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 1.622.250,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 ai nove mesi durante i quali era stato in carica come amministratore; c) per quanto riguardava l'addebito n. 2, il danno era pari ad € 4.404.000,00; d) per quanto riguardava l'addebito n. 3, il danno era pari ad € 2.076.206,00; e) per quanto riguardava l'addebito n. 7, il danno era pari ad € 1.300.000,00; f) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 9.402.456,00; - quanto al ### che: a) egli era stato non solo amministratore di ### ma anche commercialista della medesima sino al 2015 e dunque era pienamente consapevole delle reali determinazioni del ### che peraltro aveva successivamente avallato una volta divenuto amministratore; b) egli aveva violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore; II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.); c) egli, infatti, aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza, aveva omesso di destinare e dunque aveva distratto parte delle somme riscosse dai crediti al pagamento dei debiti tributari e ricopriva la carica di amministratore quando erano state effettuate delle operazioni di prelievo ingiustificati dal conto corrente della società, alcune delle quali, peraltro, in suo favore; d) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 6.513.000,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 rapportato ai tre mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 540.750,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2015 rapportato ai nove mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 5.972.250,00); e) per quanto riguardava l'addebito n. 3, il danno era pari ad € 2.076.206,00; f) per quanto riguardava l'addebito n. 5, il danno era pari ad € 50.000,00; g) per quanto riguardava l'addebito n. 6, il danno era pari ad € 80.000,00; h) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 8.719.206,00; - quanto al ### che: a) egli aveva proseguito l'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto e, al fine di celare la propria responsabilità e quella degli altri convenuti, non aveva depositato il bilancio di esercizio 2015; inoltre, aveva distratto la liquidità presente in cassa e in banca al 31.12.2015, in quanto non rinvenuta al momento del fallimento e in contabilità; b) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 2.912.583,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2015 rapportato ai quattro mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 2.654.333,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2016 rapportato ai tre mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 258.250,00); c) per quanto riguardava l'addebito n. 4, il danno era pari ad € 286.000,00; d) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 3.198.583,00; - quanto al ### al ### e alla ### che: a) essi avevano omesso di formulare rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo, richiamandone l'attenzione o effettuando indagini su scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012, pur essendo certamente al corrente dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi di cui al tempo era gravata ### pari a circa € 2.800.000,00, e dell'impossibilità della stessa di farvi fronte; b) per quanto riguardava l'addebito 1, il danno era pari ad € 532.843,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013, che non vi sarebbe stato laddove essi avessero sollevato eccezioni circa l'impossibilità della società di far fronte ai debiti tributari e contributivi nel medesimo esercizio, come era loro dovere, poiché in tal caso la società sarebbe stata posta in liquidazione o avrebbe avuto accesso ad una procedura concorsuale; - quanto al ### al ### e al ### che: a) essi avevano omesso di formulare rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo, richiamandone l'attenzione o effettuando indagini su scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante gli esercizi 2012 e 2013, pur essendo certamente al corrente dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi di cui al tempo era gravata ### e dell'impossibilità della stessa di farvi fronte; b) essi, inoltre, pur essendo consapevoli della reale situazione societaria, avevano attestato la conformità dei bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013 nonostante in essi fossero stati riportate delle valutazioni difformi dalla realtà e palesemente artefatte, al solo fine di consentire la prosecuzione dell'attività nonostante il conclamato stato di decozione - a loro ben noto - e ciò al solo scopo di favorire l'amministratore unico, in palese pregiudizio della società e dei suoi creditori; c) essi avevano omesso di vigilare sulla correttezza dell'operato dell'organo amministrativo in occasione dell'operazione di scissione, nonostante la contiguità tra ### e ### entrambe gestite di fatto dal ### e aventi quale componente dell'organo di controllo il ### d) la duplice veste del ### - componente del collegio sindacale di ### e sindaco unico di ### - confermava che egli aveva operato in conflitto di interessi e ben conosceva il reale scopo dell'operazione di scissione; e) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 1.073.593,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013 (€ 532.843,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 rapportato ai tre mesi durante i quali erano stati in carica come sindaci (€ 540.750,00); f) per quanto riguardava l'addebito n. 2, il danno era pari ad € 4.404.000,00; g) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 5.477.593,00 - quanto a ### che: a) stante il carattere pregiudizievole dell'operazione di scissione per ### e i creditori di quest'ultima, essa doveva ritenersi responsabile in relazione all'addebito n. 2 ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., in quanto all'epoca della scissione essa era socia unica di ### e il ### era sia amministratore unico di ### al momento della predisposizione del progetto di scissione e quantomeno sino al deposito di quest'ultimo sia ### del
Consiglio di ### di ### con conseguente operatività della presunzione di cui al combinato disposto degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.; b) in punto di diritto e sotto il profilo penalistico, la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, integra il reato di bancarotta per distrazione, laddove tale operazione - astrattamente lecita - sulla base della valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutela previste dagli artt. 2506 e ss.. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie; c) tale responsabilità doveva ritenersi solidale con gli amministratori di ### d) il danno dall'addebito n. 2 era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### oppure € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento; e) essa, inoltre, era chiamata a restituire la somma di € 1.300.000,00, pari ai bonifici effettuati in suo favore senza una valida ragione giustificatrice; - quanto al ### al ### e al ### che: a) essi, quali amministratori di ### dovevano ritenersi comunque responsabili in solido con la stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di scissione, perché avevano preso parte alla stessa e perché, nonostante non potessero non essere a conoscenza dell'operazione, non si erano opposti al compimento della stessa e non avevano presenziato alla delibera dell'assemblea nella quale ### aveva deliberato l'approvazione del progetto di scissione; b) il danno loro addebitabile, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### - somma già addebitata al solo ### quale amministratore di ### - oppure ad € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento; - quanto al ### che: a) egli, quale sindaco di ### doveva ritenersi comunque responsabile in solido con la stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di scissione, per aver preso parte alla stessa e perché, nonostante non potesse non essere a conoscenza dell'operazione, non si era opposto al compimento della stessa; b) il danno che poteva essergli addebitato, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di ### - somma già addebitatagli quale sindaco di ### - oppure ad € 6.300.000,00 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento. ###, dunque, formulava le seguenti domande di risarcimento del danno: - nei confronti dell'### € 88.807,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 88.807,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 9.402.456,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 3.198.583,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti della ### € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 5.477.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 5.477.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti di ### € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, oltre ad € 1.300.000,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 11.263.843,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 11.777.593,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Tutti i convenuti, ad eccezione del ### si costituivano in giudizio, variamente contestando le pretese attoree e insistendo per il loro rigetto. ### chiedeva, altresì, l'accertamento della falsità della sottoscrizione apparentemente a lui riferibile apposta al verbale di assemblea di ### s.p.a. del 4.1.2013 e, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta sussistente una sua responsabilità, che fosse accertato il suo diritto ad essere tenuto indenne da ### in virtù di una scrittura privata sottoscritta in data ### nella quale il ### si era assunto tale impegno anche quale legale rappresentante di #### oltre al rigetto delle pretese del ### chiedeva in via riconvenzionale che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 1.000.000,00 o a quella diversa ritenuta di giustizia, lamentando che l'instaurazione del presente giudizio aveva arrecato un pregiudizio alla sua immagine e alla sua reputazione, concretizzatosi nel rifiuto di contrattare da parte dei clienti, nella revoca degli affidamenti bancari e nel rifiuto da parte degli istituti di credito di concedere nuovi finanziamenti. ### oltre al rigetto delle domande attoree, chiedeva in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, che questa fosse ripartita tra i vari soggetti coinvolti. ### il ### e il ### chiamavano in causa le rispettive assicurazioni, ossia: - i ###s che avevano assunto il rischio dei certificati nn. ### e ### quanto al ### (di seguito: ###s B); - ### s.p.a. quanto al ### (di seguito: ###; - i ###s che avevano assunto il rischio dei certificati nn. ### e ### quanto al ### (di seguito: ###s T).
Tutte le assicurazioni si costituivano in giudizio, associandosi alle difese dei rispettivi assicurati ma negando l'operatività delle polizze sotto diversi profili; ###s T e ### chiedevano, altresì, l'accertamento delle quote di responsabilità di ciascuno dei convenuti. ### depositava ricorso per sequestro conservativo in corso di causa contro il #### il ### e ### notificandolo non solo a questi ultimi ma anche, a titolo di litis denuntiatio, a ### società consortile per azioni, a cui ### aveva affittato l'azienda acquisito da ### Con ordinanza del 23.7.2019 il ricorso per sequestro conservativo veniva accolto nei confronti del ### fino alla concorrenza della somma di € 1.320.000,00 e nei confronti del ### e del ### fino alla concorrenza dell'importo di € 220.000,00, mentre veniva rigettato nei confronti di ### poiché la stessa aveva presentato istanza di concordato preventivo, con conseguente impossibilità di proseguire nei suoi confronti i procedimenti esecutivi e cautelari ex art. 168 l. fall. ### veniva impugnata dal ### dal ### e dal ### con tre distinti reclami rispettivamente iscritti ai nn. 8198, 8231 e 8324/2019 R.G., che venivano riuniti e accolti con ordinanza collegiale del 12.12.2019, la quale dunque, in riforma del provvedimento di prime cure, rigettava integralmente il ricorso per sequestro conservativo proposto dal ### Seguiva l'instaurazione da parte dell'attore di un nuovo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa nei confronti di ### dichiarato anch'esso improcedibile ex art. 168 l. fall.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11.12.2019, veniva dichiarata la contumacia del convenuto ### e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nelle more della scadenza del termine per il deposito della memoria n. 1, i procuratori di ### dichiaravano che quest'ultima era stata dichiarata fallita con sentenza del ### di ### n. 1/2020 dell'8.1.2020.
Le parti depositavano comunque le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nella memoria n. 1 il ### precisava che l'importo dei bonifici eseguiti in favore di ### senza valida causa giustificatrice di cui all'addebito n. 7) era pari ad € 1.320.000,00, deducendo che di tale irregolarità gestoria dovevano ritenersi responsabili anche il ### quale amministratore di ### in carica al momento dell'esecuzione delle disposizioni per € 1.300.000,00, e i sindaci #### e ### sia pure limitatamente alla somma di € 220.000,00 che ### aveva versato in favore di ### mentre essi erano in carica. ###, dunque, rideterminava come segue il quantum delle pretese risarcitorie: - nei confronti del ### € 5.697.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 5.697.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 12.563.843,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; - nei confronti del ### € 11.997.593,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
In data ### il ### depositava ricorso in riassunzione e il g.i. con decreto del 24.3.2020 dichiarava l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento di ### e assegnava all'attore termine per notificare alle altre parti il ricorso e il decreto. ### preso atto dell'ordinanza collegiale del 12.12.2019, chiedeva che il g.i. dichiarasse l'inefficacia del sequestro conservativo concesso con ordinanza del 23.7.2019 e adottasse i conseguenti provvedimenti ripristinatori, tra cui la cancellazione della trascrizione del vincolo sugli immobili di sua proprietà e su quote sociali di cui era titolare.
Il ricorso, a cui si associava per quanto di suo interesse il ### veniva accolto con ordinanza del 4.6.2020.
Nel frattempo, il ### notificava l'atto di riassunzione e i convenuti e le terze chiamate si costituivano nuovamente, ad eccezione del ### e del ### All'esito dell'udienza dell'8.7.2020 venivano nuovamente assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che le parti dimettevano.
Attesa la necessità di decidere le eccezioni dei convenuti avente portata potenzialmente assorbente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
In sede di memoria di replica, l'attore documentava di essersi costituito parte civile nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. pendente avanti il ### di ### contro il ### il ### il ### il ### e il sig. ### amministratore di ### dal 18.3.2016 alla dichiarazione di fallimento, il quale però non era parte del presente giudizio.
Con ordinanza del 15.10.2022 questo ### rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti ####### e ### e fatta propria dai ###s B e rimetteva la causa sul ruolo, anche per consentire alle parti di prendere posizione sulla documentazione relativa alla costituzione di parte civile e sugli effetti di quest'ultima nel presente giudizio. ### sosteneva che la costituzione di parte civile comportava l'estinzione del presente giudizio limitatamente alle domande proposte nei confronti dei convenuti imputati nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R.
Le altre parti contestavano tale assunto con varietà di posizioni, talune sostenendo che non potesse essere dichiarata l'estinzione (### e ###, altre asserendo che avrebbe dovuto essere estinto l'intero giudizio (##########s T) e altre infine suggerendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. (### e, in via subordinata, ###.
Con provvedimento del 2.5.2023 il g.i. dichiarava la contumacia del ### e del ### non dichiarata in precedenza all'esito della riassunzione, e disponeva che i convenuti che avevano formulato domande trasversali (manleva e accertamento delle quote di responsabilità) notificassero tali domande alle parti contumaci ex art. 292 c.p.c.
All'esito di tale adempimento, ritualmente eseguito, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.11.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato. ***
Rapporto tra il presente giudizio e il procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R.
Attesa la diversità di posizioni manifestata dalle parti sulla questione, deve essere preliminarmente chiarito quali riflessi ha sul presente giudizio l'intervenuta costituzione di parte civile del ### nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. pendente avanti il ### di ### con il n. 1727/2022 R. Dib.
Innanzitutto, la produzione dell'atto di costituzione di parte civile e del verbale dell'udienza preliminare effettuata dal ### in allegato alla memoria di replica depositata in data ### è ammissibile, sia perché si tratta di documentazione sopravvenuta rispetto ai termini di preclusione istruttoria e comunque riguardante la procedibilità del presente giudizio sia perché, comunque, i convenuti hanno potuto contraddire sulla stessa all'udienza del 2.11.2022 e con le memorie autorizzate depositate all'esito della stessa.
In punto di diritto, l'art. 75, comma 1, c.p.p. prevede che: - l'azione civile proposta davanti al giudice civile possa essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede ###sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato; - l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; - il giudice penale debba provvedere anche sulle spese del procedimento civile.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia effettivamente trasferito in sede penale l'azione originariamente proposta in questo giudizio contro il ### il ### il ### e il ### Invero, come si evince dal confronto tra le conclusioni precisate dal ### in questa sede e nell'atto di costituzione di parte civile, le domande risarcitorie proposte nel processo civile nel processo penale coincidono per petitum e per causa petendi, poiché: - il quantum delle domande risarcitorie è lo stesso (cfr. pagg. da 10 a 12 dell'atto di costituzione di parte civile); - la veste nella quale i convenuti sopra indicati sono chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore è identica, ossia la qualità di amministratori di ### e, per quanto concerne il ### anche la qualità di amministratore di ### - l'addebito n. 1 corrisponde al capo d'imputazione J) e, per quanto concerne le irregolarità contabili, al capo d'imputazione I); - l'addebito n. 2 corrisponde al capo d'imputazione A); - gli addebiti nn. 3, 4, 5 e 6 corrispondono ai capi d'imputazione C), D), E, F) e G); - l'addebito n. 7 corrisponde al capo d'imputazione B).
Il presente giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto nei rapporti tra il ### e i convenuti ##### e ### i quali, nondimeno, restano in causa per quanto concerne le domande trasversali di accertamento delle quote di responsabilità proposte dal ### da ###s T e ### Non può, invece, condividersi l'assunto delle parti che sostengono che il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto anche nei confronti degli altri convenuti non imputati nel procedimento penale, ossia ############ e ### Le posizioni di questi ultimi soggetti, infatti, sono scindibili rispetto a quelle di coloro che sono stati imputati nel procedimento penale, poiché con questi ultimi vi è un rapporto di litisconsorzio facoltativo e non necessario (con riferimento alla responsabilità dei sindaci rispetto a quella degli amministratori cfr., ex multis, Cass. n. 7380/2023).
È vero, infatti, che la responsabilità dei convenuti che hanno ricoperto la carica di sindaco di ### presuppone la commissione di uno o più illeciti gestori da parte degli amministratori imputati nel procedimento penale, ma è altresì vero che laddove sia proposta una domanda di responsabilità nei confronti dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori e questi non siano parte del giudizio, il giudice accerta soltanto incidentalmente - ossia ai soli fini dell'accertamento della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo - la sussistenza delle irregolarità gestorie e non con efficacia di giudicato.
Correttamente, dunque, il ### ha sostenuto che il presente giudizio deve proseguire in relazione alle domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti non imputati nel procedimento penale e altrettanto correttamente l'attore ha riformulato le proprie conclusioni, chiedendo che in questa sede ###accertamento solamente incidentale della responsabilità dei soggetti amministratori imputati nel procedimento penale.
Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, quest'ultima non è un'inammissibile mutatio libelli, perché dal punto di vista logico si è al cospetto di una riduzione - sempre possibile - della domanda originariamente proposta, che era di accertamento principale (ossia con effetti di giudicato) della responsabilità dei convenuti ##### e ### Infine, va precisato che non è possibile sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale.
La sospensione ex art. 295 c.p.c., infatti, può essere disposta soltanto laddove vi sia pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile, ossia quando l'accertamento compiuto dal giudice penale abbia effetti vincolanti per il giudice civile sul piano del giudicato e, dunque, vi sia un rischio di contrasto di giudicati; al di fuori di tali ipotesi, il giudice civile non ha alcun potere di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale, nemmeno per ragioni di opportunità (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 13682/2001).
Nel caso di specie l'accertamento compiuto dal giudice penale non avrebbe alcuna valenza di giudicato, poiché per i convenuti che non sono parte del procedimento penale la sentenza resa all'esito di quest'ultimo si pone come res inter alios acta.
Proprio sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il processo civile pendente contro il revisore e il certificatore del bilancio per la mancata rilevazione di irregolarità contabili e di altre violazioni di legge commesse dagli amministratori possa essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale contro questi ultimi e dell'azione civile promossa in quella sede ###quell'occasione, è stata altresì esclusa la rilevanza del fatto che il revisore e il certificatore avevano chiamato in garanzia gli amministratori, rilevando che tale “circostanza … assume un riflesso assolutamente secondario e riflesso (alla luce della diversità dei rapporti della quale s'è detto in precedenza), rispetto al quale l'eventuale condanna penale degli amministratori può tutt'al più costituire un precedente meramente logico” (cfr. Cass. n. 10334/2002).
La fattispecie appena richiamata, invero, presenta indubbi profili di similitudine con quella che si sta esaminando, posto che anche nel caso di specie vi è un processo penale pendente contro gli amministratori e un processo civile pendente contro soggetti terzi, ad alcuni dei quali - ossia ai sindaci - è rimproverato l'omessa vigilanza sull'operato dei soggetti che ricoprivano incarichi gestori (più in generale, sull'impossibilità di sospendere il processo civile pendente nei confronti di un danneggiante in attesa dell'esito di quello penale pendente nei confronti di altro danneggiante nel quale il danneggiato sia costituito parte civile cfr., ex multis, Cass. 14804/2004 e n. 12717/2015).
Ne consegue che le istanze di estinzione totale e di sospensione del giudizio formulate dalle parti menzionate in narrativa vanno rigettate. ***
Eccezione di nullità della citazione Il convenuto ### lamenta nullità della citazione per il difetto e/o l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi della domanda proposta nei suoi confronti dall'attore.
Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell'editio actionis ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.).
La carenza lamentata dal ### tuttavia, non è tale da integrare nessuna di queste due ipotesi, poiché le argomentazioni del ### relative alla responsabilità di questo convenuto appaiono sufficientemente chiare.
Come si è visto in narrativa, infatti, l'attore lamenta che il ### quale consigliere di amministrazione di ### in carica all'epoca dell'operazione, non potesse ignorare la portata e l'effettiva finalità della scissione e non avesse adottato le misure necessarie per impedire che l'operazione fosse portata a termine e che venisse arrecato un danno a #### inoltre, ha sufficientemente identificato il titolo della responsabilità del ### sul piano normativo richiamando gli artt. 2497 e 2043 c.c. e, infine, ha chiarito anche le modalità di calcolo del pregiudizio di cui chiede il risarcimento, identificato nel valore dei cespiti distratti da ### in favore di ### o nell'arricchimento conseguito da quest'ultima (cfr. pagg. da 32 a 37 e 57 della citazione). ### di nullità della citazione, dunque, deve essere rigettata. ***
Eccezione di incompetenza ### di incompetenza per territorio, riproposta da alcuni dei convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata respinta da questo ### con l'ordinanza del 15.10.2022, nella quale era stato rilevato che l'eccezione non era stata argomentata in merito a tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., poiché nessuno dei convenuti si era soffermato sul forum destinatae solutionis. ### appena citata non è stata impugnata con regolamento di competenza, cosicché questo ### deve ritenersi definitivamente competente a decidere il merito. ***
Domande proposte da ### si è esposto in narrativa, ### quando si era costituita in giudizio, era ancora in bonis e aveva chiesto in via riconvenzionale che il ### fosse condannato al risarcimento del danno per aver arrecato attraverso l'instaurazione del presente giudizio un pregiudizio alla sua immagine e alla sua reputazione. ### pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, nel quale il ### insisteva per la domanda di risarcimento del danno originariamente proposta nei confronti di ### in bonis, non si è costituito e non ha coltivato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la quale, dunque, deve ritenersi implicitamente rinunciata. ***
Domande proposte contro il ### domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore contro il ### deve ritenersi improcedibile, poiché, come noto, a seguito dell'apertura del fallimento, ogni credito vantato nei confronti del soggetto dichiarato fallito deve essere accertato in sede concorsuale e dunque attraverso l'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 52, comma 2, l. fall.
Il rito fallimentare, infatti, si sostituisce a quello ordinario, al fine di garantire il soddisfacimento paritario di tutti i creditori della massa e tale regime vale non solo per le azioni che traggono origine dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito, cosicché tale improcedibilità può essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 20350/2005 e n. 17035/2011).
Per questo motivo deve ritenersi improcedibile anche la domanda di manleva proposta nei confronti del ### dal ### in via subordinata, poiché l'accoglimento della stessa è comunque idonea ad incidere sulla par condicio creditorum. ***
Eccezione di decadenza per mancata impugnazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 Nel costituirsi in giudizio, ### aveva eccepito che il ### non potrebbe dolersi del fatto che nel bilancio al 31.12.2012 di ### sarebbero stati iscritti debiti tributari per un importo inferiore a quello reale, perché tale doglianza sarebbe un motivo di invalidità del bilancio che non potrebbe essere fatta valere una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo, che sanerebbe eventuali vizi del precedente.
Il principio richiamato da ### in bonis è previsto dall'art. 2434-bis, primo comma, c.c. ma non è rilevante nel caso di specie, posto che nel presente giudizio non si discute di un'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ma di un'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare.
Quest'ultimo, nel proporre l'azione ex art. 146 l. fall., ben può dolersi che l'amministratore ha commesso delle irregolarità di natura contabile, specie laddove, come nel caso di specie, queste ultime siano strettamente connesse e strumentali all'occultamento o all'omesso rilievo della perdita del capitale sociale e alla prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa. ###. 2434 c.c. prevede, infatti, che l'approvazione del bilancio non implichi liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Ne consegue che l'attore può chiedere anche la rettifica delle voci di bilancio che ritiene erronee o false per far emergere, nell'ambito dell'addebito n. 1, l'esistenza di una situazione di patrimonio netto negativo sin dal 31.12.2012, a prescindere dalla tempestiva impugnazione o meno del relativo bilancio a tale data. ### di decadenza, dunque, va rigettata. ***
Eccezione di difetto di legittimazione attiva in relazione all'addebito n. 2 ### eccepisce che il ### sarebbe privo di legittimazione attiva in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla natura asseritamente distrattiva della scissione all'esito della quale alcuni cespiti di ### erano stati trasferiti ad ### sostenendo che tale domanda non sarebbe un'azione di massa.
A fondamento di tale eccezione il ### deduce che l'attore starebbe agendo esclusivamente nell'interesse dei creditori anteriori alla scissione e non anche di quelli posteriori, giacché a pag. 24 dell'atto di citazione il ### lamenta che la mancata predisposizione della relazione degli amministratori alla scissione e della situazione patrimoniale di scissione avrebbe impedito ai creditori di ### di avere piena contezza della natura dell'operazione per proporre l'opposizione prevista dal combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2503 ### non è condivisibile.
La domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito n. 2, infatti, va qualificata come azione di massa, poiché, nell'ottica dell'attore, la scissione aveva costituito un'operazione di natura distrattiva, che aveva privato ### delle risorse necessarie per far fronte alle proprie obbligazioni e dunque è un atto lesivo dell'interesse di tutti i creditori, siano essi anteriori o siano essi successivi alla scissione. ### a pag. 24 dell'atto di citazione è irrilevante, poiché costituisce solo uno dei molteplici profili di asserita criticità dell'operato degli amministratori, che il ### fa valere ad colorandum e solo ad ulteriore supporto dell'addebito, che, invero, ha il suo nucleo fondamentale nella natura distrattiva dell'operazione di scissione e dunque nella lesione dell'integrità del patrimonio sociale, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. ### di difetto di legittimazione attiva, dunque, va respinta. ***
Eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per l'addebito n. 7 proposta dall'attore nei confronti dei convenuti #### e ### si è esposto in narrativa, nella memoria n. 1 depositata in data ### il ### ha modificato l'importo delle domande risarcitorie proposte nei confronti nei sindaci #### e ### aumentandolo di € 220.000,00, pari all'importo di un bonifico eseguito da ### ad ### in data #### la prospettazione dell'attore, tale bonifico sarebbe stato eseguito senza una valida giustificazione e i sindaci sarebbero responsabili per non aver adeguatamente vigilato sull'operato del ### amministratore all'epoca in carica.
È necessario verificare l'ammissibilità di tale ulteriore domanda proposta dal ### e a tal proposito, deve essere ricordato in punto di diritto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: - nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può essere proposta anche una domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata a condizione che essa sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che ciò non sia lesivo del diritto di difesa della controparte e del principio della ragionevole domanda del processo; - la domanda così modificata per essere ammissibile deve porsi in rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto a quella originaria e non come ulteriore e aggiuntiva rispetto a quest'ultima, così da ampliare il thema decidendum; - la domanda modificata non deve necessariamente sostituire quella originaria e nemmeno è imprescindibile che quest'ultima sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, giacché la domanda modificata può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale domanda principale o subordinata; - tra la domanda originaria e quella modificata deve sussistere un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio; - è sufficiente che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l'accoglimento della domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell'accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l'obiettivo avuto di mira dall'attore sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da Cass. civ., SS.UU., n. 22404/2018, nonché, a sezioni semplici, Cass. n. 4322/2019, n. 11226/2019, n. ###/2019, n. 2914/2020, n. 9662/2020, n. 18546/2020, n. 20898/2020, 3127/2021, sent. n. 3571/2021, n. 4031/2021, n. 26245/2021, n. 199/2022, n. 8127/2022, 20768/2022, n. 22539/2022 e n. 26985/2022).
Ciò premesso, va osservato che il bonifico di € 220.000,00 fa parte della somma di € 1.300.000,00 di cui all'addebito n. 7, che in atto di citazione l'attore aveva fatto valere esclusivamente contro l'amministratore ### (cfr. pag. 27) ed era stato oggetto di una domanda di restituzione nei confronti di ### (cfr. pag. 56).
Nell'atto introduttivo del giudizio l'operato del ### del ### e del ### invece, non era stato censurato sotto questo profilo, ma esclusivamente in relazione agli addebiti nn. 1 e 2, come si desume chiaramente dalla lettura delle pagg. da 50 a 54 dell'atto di citazione, nelle quali non vi è alcuna menzione del bonifico di € 220.000,00.
Va aggiunto, con riguardo alla posizione del ### che l'operato del convenuto quale sindaco unico di ### era stato censurato esclusivamente per quanto concerne il mancato impedimento dell'operazione di scissione e non anche per la richiesta e/o la mancata restituzione delle somme versate da ### a ### (cfr. pagg. da 56 a 58 dell'atto di citazione).
La domanda in esame, dunque, è fondata su fatti diversi rispetto a quelli originariamente allegati con riguardo alle posizioni del ### del ### e del ### ha ad oggetto una posta risarcitoria che si somma a quelle originariamente fatte valere e non si pone rispetto alle stesse in rapporto di alternatività o di incompatibilità.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamate, dunque, si rientra pienamente nella fattispecie della mutatio libelli non consentita nella memoria n. 1 e la domanda va dichiarata inammissibile. ***
Eccezione di prescrizione I convenuti #### e ### e la terza chiamata ###s T hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal ### Prima di esaminare tale eccezione, va precisato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica dell'atto di citazione, avviata in data ### con consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari e perfezionatasi per il ### in data ###, per il ### in data ### e per il ### in data ###.
Ne consegue che, applicandosi all'azione di responsabilità il termine di prescrizione quinquennale (artt. 2393, 2409 e 2949 c.c.), la problematica della prescrizione può porsi esclusivamente per le condotte e i danni anteriori al giugno 2013 e dunque per parte dell'addebito n. 1; non, invece, per l'addebito n. 2, posto che la scissione risale al periodo compreso tra dicembre 2013 e febbraio 2014, che ricade all'interno del quinquennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
Ciò chiarito, dev'essere ricordato in punto di diritto che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. compendia in sé sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione spettante ai creditori sociali ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.
Ciò comporta che occorrerà verificare, con riguardo a ciascuno dei convenuti che ha sollevato l'eccezione che si sta esaminando, se il termine quinquennale di prescrizione sia maturato con riguardo ad una sola delle due azioni oppure ad entrambe.
Iniziando dalla posizione del ### si deve ricordare che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale delle due azioni di responsabilità proponibili avverso l'amministratore è diverso, giacché occorre tener conto che ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c. la prescrizione è sospesa “tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
Ne consegue che la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori decorre da quando l'amministratore è cessato dalla carica, come chiarito anche dall'art. 2393, quarto comma, c.c., mentre nell'azione di responsabilità proponibile dai creditori - non trovando applicazione nei rapporti con questi ultimi e coi terzi la sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c. - il termine quinquennale decorrerà secondo i principi generali dal momento in cui è esercitabile il diritto (art. 2935 c.c.) e dunque da quando il danno - ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti - è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza. ### la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sussiste una presunzione juris tantum di coincidenza tra il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori e la dichiarazione del fallimento ed è onere dell'amministratore dimostrare che il creditore avrebbe potuto percepire lo stato di incapienza patrimoniale in data anteriore rispetto a quella di apertura del fallimento (cfr., ex multis, Cass. n. 23659/2023).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, l'azione sociale di responsabilità contro il ### va dichiarata prescritta, poiché, anche a voler ritenere - come sostenuto dall'attore ma contestato dal ### - che il convenuto si fosse dimesso dalla carica di amministratore a far data dal 4.2.2013, il termine quinquennale sarebbe comunque trascorso. ### di prescrizione, invece, va respinta con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori contro il ### poiché la sentenza di fallimento è stata pronunciata in data ### (doc. n. 9 attore) e il convenuto non ha in alcun modo dimostrato che i creditori potessero avvedersi dello stato di incapienza di ### in data anteriore al mese di giugno dell'anno 2013. ### fonda l'eccezione di prescrizione sul fatto che il ### sostiene che il capitale sociale sarebbe divenuto negativo sin dal 31.12.2012, ma l'argomentazione del convenuto non è condivisibile.
Da un lato, infatti, il bilancio al 31.12.2012 pubblicato nel registro delle imprese indicava un patrimonio netto positivo (cfr. doc. n. 14 attore) e i creditori, non avendo puntuale conoscenza della contabilità sociale, ben potevano confidare che ### fosse capiente e che il bilancio rispecchiasse la reale situazione patrimoniale della società.
Dall'altro, il ### omette di considerare che l'attore sostiene che il capitale sociale fosse negativo sin dal 31.12.2012 soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post al bilancio di esercizio 2012 effettuate tenendo conto delle risultanze della contabilità sociale, delle insinuazioni al passivo dell'### delle ### e di una situazione patrimoniale al 31.12.2015 consegnata dal ### al curatore e dunque di documentazione che certamente non poteva essere a disposizione dei creditori nel 2012 e nel 2013.
A ciò si aggiunga che il bilancio di ### riportava un patrimonio netto positivo anche al 31.12.2013 (cfr. doc. n. 20 attore) e che non vi è alcun elemento in atti che consenta di ritenere che i creditori potessero avere contezza di eventuali inesattezze o falsità dei dati riportati in tale documento.
Per quanto concerne, invece, la posizione dei convenuti ### e ### le cui difese sono state fatte proprie anche dall'assicurazione di quest'ultimo, deve essere chiarito che il termine quinquennale dell'azione di responsabilità contro i sindaci non decorre - come con gli amministratori - dal momento della cessazione dell'incarico.
La vigente formulazione dell'art. 2407 c.c. fa coincidere il dies a quo con il deposito della relazione dei sindaci concernente il bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, ma tale previsione non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto si tratta di un'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data ### e dunque successivamente ai fatti oggetto di causa.
Il regime normativo previgente all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non aveva una specifica indicazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità proponibile contro i sindaci.
Un orientamento dottrinale aveva ipotizzato l'estensione della regola prevista dall'art. 2393, quarto comma, c.c. per gli amministratori, e dunque individuava il dies a quo nella cessazione del sindaco dall'incarico, facendo leva sul fatto che l'art. 2407, terzo comma, c.c. contiene un rinvio a tale disposizione.
La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile tale ricostruzione, osservando che l'art. 2407 c.c. non rinvia tout court alle norme in materia di responsabilità degli amministratori, ma soltanto “in quanto compatibili” e che, sotto questo profilo, l'art. 2393, quarto comma, esprime una regola incompatibile con la responsabilità dei sindaci.
Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ivi previsto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori è giustificato dal fatto che, come si è visto sopra, l'art. 2941, n. 7, prevede che la prescrizione sia sospesa “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
La ratio di tale ipotesi di sospensione della prescrizione è duplice, ossia: - da un lato il fatto che la permanenza in carica degli amministratori ostacola la possibilità in capo alla persona giuridica di acquisire una piena conoscenza dell'operato dell'amministratore e, conseguentemente, di valutare se questo sia incorso in violazioni degli obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità (cfr. Corte cost. n. 322/1998); - dall'altro il fatto che nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità vi sarebbe una sorta di identità tra attore e convenuto, giacché l'amministratore della società sarebbe contemporaneamente colui che agisce (spendendo il nome della società quale titolare della pretesa risarcitoria) e colui che si difende (costituendosi personalmente quale potenziale obbligato a risarcire il danno).
Analoghe esigenze, invece, non vi sono con riferimento ai sindaci, giacché la società è in condizione di avere contezza dei loro illeciti anche prima della loro cessazione dall'incarico e non vi è nemmeno un rischio di identità tra attore e convenuto.
In quest'ottica, da un lato ben si comprende la ragione per la quale il legislatore non ha previsto la sospensione della prescrizione tra la società e il sindaco mentre questo è in carica e dall'altro non è possibile immaginare un'estensione analogica dell'art. 2941, n. 7, c.c. per mancanza del presupposto dell'eadem ratio e conseguentemente non è nemmeno applicabile alla responsabilità dei sindaci il dies a quo previsto dall'art. 2393, quarto comma, Da ciò discende che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci doveva essere individuato secondo le norme generali (cfr. Cass. n. 23052/2023 nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Lecce, sez. comm., 9 dicembre 2011 e ### Venezia, impresa, 22 aprile 2024, n. 1147) e quindi nel momento in cui il danno diventava oggettivamente percepibile all'esterno, ossia quando il pregiudizio si fosse manifestato nella sfera patrimoniale della società.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci, appare pienamente applicabile, in quanto compatibile, l'orientamento giurisprudenziale relativo all'azione ex art. 2394
Di conseguenza, riprendendo quanto si è esposto sopra: - il termine di prescrizione decorrerà dal momento in cui il danno - ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti - è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza; - vi è una presunzione juris tantum di coincidenza di tale momento con la dichiarazione di fallimento; - è ipotizzabile che la prescrizione possa decorrere da una data anteriore rispetto a quella di apertura della procedura fallimentare, ma è onere del sindaco dimostrare che i creditori potevano avere contezza della situazione di incapienza della società da tale momento anteriore.
Applicando i principi sin qui riassunti alla posizione dei convenuti ### e ### l'eccezione di prescrizione deve essere innanzitutto rigettata con riguardo all'azione sociale di responsabilità dei contro i sindaci.
Occorre considerare, infatti, che il patrimonio netto risultante dai bilanci al 31.12.2012 e al 31.12.2013 era formalmente positivo e che in atti non vi è alcun elemento o documento da cui si possa desumere che la perdita del capitale sociale fosse percepibile all'interno di ### anteriormente al giugno 2013. ### di prescrizione va rigettata anche con riferimento all'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci e ciò per le ragioni già evidenziate con riguardo alla posizione del #### e il ### infatti, non hanno fornito alcuna prova del fatto che i creditori fossero in condizione di accorgersi dello stato di incapienza di ### in data anteriore alla dichiarazione di fallimento e, segnatamente, sin dal mese di giugno dell'anno 2013 ed è irrilevante che il ### abbia allegato che la perdita del capitale dovrebbe essere fatta risalire al 31.12.2012 poiché - come si è già chiarito - l'attore giunge a tale conclusione soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post e sulla base di documentazione di cui i creditori non potevano certamente disporre nel primo semestre dell'anno 2013 (contabilità sociale, insinuazioni al passivo dell'### delle ### e situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ###.
In conclusione: - va dichiarata prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dal ### contro il ### - l'eccezione di prescrizione va respinta con riguardo all'azione di responsabilità dei creditori proposta dall'attore contro il ### e con riferimento a tutte le domande proposte dall'attore avverso il ### e il ### ***
Individuazione delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da ritenere ritualmente depositate Un'ulteriore questione che riveste carattere preliminare è quella relativa all'individuazione di quali memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da prendere a riferimento. ### si è esposto in narrativa, infatti, le parti hanno depositato due volte le memorie 183: a) una prima volta all'esito dell'udienza dell'11.12.2019, nonostante prima del decorso del termine per la memoria n. 1 i procuratori di ### avessero dato atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultima; b) una seconda volta all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, celebratasi dopo che il ### aveva riassunto il giudizio, poiché il g.i. aveva ritenuto di concedere nuovamente i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La terza chiamata ###s B sostiene che si dovrebbero prendere a riferimento esclusivamente le memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019 e la tardività delle altre, osservando che, a seguito della dichiarazione di fallimento di ### il presente processo si era interrotto limitatamente alla posizione di quest'ultima e non con riguardo ai rapporti tra le altre parti, in relazione al quale il giudizio proseguiva, con conseguente inammissibilità delle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, in quanto dimesse a preclusioni assertive e istruttorie definitivamente maturate.
Tale problematica deve essere risolta sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interruzione del processo con pluralità di parti.
In particolare, risulta superato il risalente orientamento che riteneva che l'evento interruttivo che colpiva una sola delle parti del processo dovesse sempre e comunque comportare l'interruzione dell'intero processo, salva la facoltà del giudice di disporre la separazione delle cause che dovevano proseguire da quella che doveva essere interrotta. ### l'insegnamento più recente, infatti, nel caso in cui il processo sia caratterizzato dalla presenza di cause connesse tra loro scindibili trattate unitariamente (ab origine o a seguito di riunione) e si verifichi un evento interruttivo che riguarda una delle parti di una o più delle cause connesse: - l'interruzione opera soltanto con riguardo alla causa (o alle cause) in cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo; - non è necessaria o automatica la contestuale separazione della causa interrotta dalle altre trattate unitariamente, le quali non devono subire una stasi temporanea; - laddove la causa interrotta non sia stata riassunta resta salva la facoltà del giudice di disporre la separazione delle cause ex art. 103, secondo comma, c.p.c.; - il potere del giudice di disporre la separazione delle cause resta salvo anche laddove la causa interrotta sia stata riassunta o proseguita nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., ma nelle more della quiescenza da interruzione vi sia stata attività istruttoria rilevante anche per la causa interrotta: in tal caso, una volta adottato il provvedimento di separazione della causa colpita dall'evento interruttivo dalle altre, il giudice, se sarà necessario, potrà rinnovare gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo (cfr. Cass., SS.UU., n. 15142/2007).
Il presente procedimento è composto da cause scindibili, poiché i convenuti non sono litisconsorti necessari, ma facoltativi, cosicché, sulla base dei principi appena richiamati, deve ritenersi che il fallimento di ### avesse determinato l'interruzione esclusivamente delle cause in cui era parte tale società, e non anche nei rapporti tra le altre parti in causa.
Relativamente a questi ultimi, infatti, il processo ben poteva proseguire, e quindi le parti ben potevano e dovevano depositare le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., come effettivamente hanno fatto.
Da ciò discende che vanno considerate tempestive e ammissibili le sole allegazioni contenute nelle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019, essendo irrilevante che il g.i. avesse nuovamente concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. all'esito dell'udienza dell'8.7.2020.
Quest'ultimo provvedimento, infatti, deve essere revocato poiché il g.i. avrebbe potuto e dovuto concedere nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c.: - soltanto in relazione alle cause in cui era parte ### poiché queste erano le uniche cause che dovevano considerarsi interrotte sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interruzione parziale nei processi con pluralità di parti e cause scindibili; - e comunque soltanto laddove il ### si fosse costituito, avesse eccepito la nullità per violazione degli artt. 304 e 298 c.p.c. delle memorie 183 depositate in precedenza relativamente ai rapporti processuali di cui era parte ### in bonis e conseguentemente avesse richiesto dei nuovi termini per il deposito delle memorie 183, giacché la nullità degli atti depositati mentre il processo è interrotto in violazione del combinato disposto degli artt. 304 e 298 c.p.c. ha natura relativa e può essere eccepita esclusivamente dalla parte colpita dall'evento interruttivo e non anche dalle altre parti o rilevata d'ufficio dal giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 6625/1997 e n. 24025/2009).
Nella fattispecie in esame, invece, il g.i. aveva concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con riferimento all'intero procedimento e dunque ai rapporti tra tutte le parti e nonostante il ### fosse rimasto contumace e dunque non avesse sollevato alcuna eccezione di nullità.
Le allegazioni e le istanze istruttorie contenute nelle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, dunque, devono considerarsi inammissibili per tardività e, come si è anticipato, nel prosieguo del giudizio si potrà far riferimento soltanto alle memorie 183 depositate dalle parti all'esito dell'udienza dell'11.11.2019. ***
Esaurita l'analisi delle questioni preliminari, appare possibile definire immediatamente e senza istruttoria le posizioni dei convenuti ###### e ### per le ragioni che di seguito esposte.
I convenuti ### e #### sostiene che i convenuti ### e ### sono stati amministratori di ### dal 14.11.2012 al 4.2.2013 e che gli stessi sarebbero responsabili per aver redatto un bilancio non conforme ai principi di veridicità e chiarezza, per aver omesso di adottare le iniziative di legge dopo che ### avrebbe perso il proprio capitale sociale al 31.12.2012 e dunque per aver proseguito l'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa.
La domanda, tuttavia, deve ritenersi infondata.
Invero, anche volendo ammettere che il capitale sociale fosse stato effettivamente perso al 31.12.2012 (circostanza contestata dai convenuti in relazione alla quale la causa dovrà essere istruita con C.T.U., come si vedrà infra) e che il ### fosse cessato dalla propria carica in data ### (circostanza contestata dal ### che asserisce di essersi dimesso in data ### e di non aver mai ritirato le proprie dimissioni e disconosce la sottoscrizione apparentemente a lui riferibile presente nel verbale di assemblea del 4.1.2013 da cui gli risulterebbero conferite delle deleghe), non sarebbe comunque possibile ritenere sussistente alcuna responsabilità in capo ai convenuti ### e ### Da un lato, infatti, il bilancio al 31.12.2012 era stato redatto dal solo ### - che ha sottoscritto quale amministratore unico la relazione di gestione - e risulta essere stato approvato a giugno 2013, quando i convenuti di cui si sta esaminando la posizione non erano più amministratori (cfr. doc. n. 14 attore), e ciò impedisce di ritenere che l'### e il ### siano responsabili di eventuali falsità e/o inesattezze contenute in tale documento.
Dall'altro, anche a voler ritenere fondata la ricostruzione del ### secondo cui avrebbero dato le dimissioni dalla carica di amministratore in data ###, essi sarebbero cessati a soli trentacinque giorni dall'asserita perdita del capitale sociale, e dunque non avrebbero comunque avuto a disposizione un lasso di tempo sufficiente per esaminare compiutamente la contabilità e adottare iniziative previste dagli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 A tal proposito, va ricordato che l'art. 2631 c.c. prevede una responsabilità degli amministratori e dei sindaci per omessa convocazione dell'assemblea soltanto laddove non provvedano a tale adempimento entro trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza del presupposto che obbligava alla convocazione dell'assemblea, ossia, nella fattispecie in esame, l'asserita situazione di perdita del capitale sociale.
In quest'ottica, allora, si dovrebbe ritenere che l'### e il ### siano responsabili per non essersi resi conto della perdita del capitale sociale al 31.12.2012 in un lasso di tempo brevissimo, ossia soli cinque giorni, peraltro ricadenti durante le vacanze natalizie e nonostante la quantità e la complessità della documentazione contabile da esaminare.
Tale condotta non appariva oggettivamente esigibile, cosicché la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dell'### e del ### deve essere rigettata.
Con specifico riguardo alla posizione del ### va aggiunto che il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti determina l'assorbimento delle altre eccezioni da lui sollevate (transazione, difetto di legittimazione attiva ed erronea quantificazione del danno) nonché della domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione a lui apparentemente riconducibile presente sul verbale dell'assemblea dei soci di ### del 4.1.2013.
Sotto quest'ultimo profilo, il ### potrebbe avere interesse a coltivare tale domanda soltanto laddove tale documento sia ritenuto rilevante ai fini della decisione; ciò, tuttavia, deve escludersi perché - come si è visto - anche volendo ritenere che tale sottoscrizione sia autentica e che il ### si sia dimesso in data ### (come asserito dal ### non sarebbe comunque possibile configurare alcuna responsabilità in capo al convenuto.
Da ciò discende che non è nemmeno necessario procedere alla verificazione richiesta dall'attore e alla relativa istruttoria. ***
I convenuti #### e ### sostiene che il ### il ### e la ### quali sindaci di ### sarebbero responsabili per non aver formulato rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012 e aver così assecondato l'operato dello stesso, che avrebbe proseguito la gestione sociale nonostante lo stato di decozione in cui versava la società.
Ritiene che il danno imputabile agli stessi sia pari all'aggravamento del passivo verificatasi nell'esercizio 2013, deducendo che la società sarebbe stata posta in liquidazione laddove essi avessero sollevato eccezioni circa l'impossibilità della società di far fronte ai debiti tributari e contributivi del medesimo esercizio.
Sul punto va innanzitutto osservato che il danno viene calcolato dall'attore secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali, applicato prima in giurisprudenza e poi dal legislatore (cfr. art. 2486 c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019) per quantificare il pregiudizio derivante dalla violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di prosecuzione dell'attività della società in ottica meramente conservativa nel periodo intercorrente tra il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. e il passaggio di consegne tra gli amministratori e il liquidatore previsto dall'art. 2487-bis Tale criterio si applica, naturalmente, anche ai sindaci che, omettendo dolosamente o colposamente di esercitare i propri doveri di vigilanza, hanno consentito o comunque non hanno impedito agli amministratori di proseguire l'attività sociale secondo criteri di continuità aziendale anziché meramente conservativa.
Sotto questo profilo, il danno di cui il ### chiede il risarcimento non può essere addebitato al ### al ### e alla ### poiché è pacifico che essi sono cessati dalla carica di sindaci di ### a far data dal 19.12.2012 (cfr. doc. n. 2 attore) e dunque prima del 31.12.2012, data alla quale, secondo la tesi dell'attore, la società avrebbe perso il capitale sociale.
I convenuti di cui si sta esaminando la posizione, dunque, essendo cessati prima dell'asserita perdita del capitale sociale, non potevano né accorgersi della stessa né impedire agli amministratori di proseguire l'attività sociale in chiave di continuità aziendale e ciò, a maggior ragione, se si considera che il bilancio al 31.12.2012 era stato redatto e approvato a giugno 2013, con la relazione del collegio sindacale composto dai convenuti #### e ### Ne consegue che - anche volendo ipotizzare che la prospettazione del ### in merito alla perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2012 sia corretta - rispetto al ### alla ### e alla ### non può essere invocato il danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale previsto dall'art. 2486 ###, come si è visto, sostiene che i convenuti di cui si sta esaminando la posizione avrebbero dovuto formulare rilievi critici all'operato degli amministratori, richiamando l'attenzione o effettuando indagini sulle scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012 e - quale indice del fatto che l'azienda si trovava in stato di decozione - allega l'ammontare dei debiti tributari e contributivi, pari ad € 2.800.000,00 ( pag. 51 dell'atto di citazione).
Sul punto si deve anzitutto osservare che l'allegazione del ### è contraddittoria, perché l'attore dapprima colloca la perdita del capitale sociale al 31.12.2012, ma poi sostiene che ### si sarebbe trovata in stato di decozione e avrebbe dovuto essere posta in liquidazione già nel corso dell'esercizio del 2012, senza però indicare elementi sufficienti a supporto di tale asserzione o specifici segnali d'allarme che avrebbero dovuto indurre il collegio sindacale composto dal ### dal ### e dalla ### ad attivarsi.
Il riferimento all'ammontare dei debiti tributari e contributivi non è sufficiente, poiché dalla documentazione in atti emerge che i sindaci di cui si sta esaminando la posizione avevano costantemente tenuto monitorato l'andamento di tale voce nel corso delle loro verifiche periodiche (cfr. docc. da n. 7 a n. 11 ###, anche chiedendo chiarimenti all'organo amministrativo sull'andamento dei debiti tributari e, in particolare, sulla rateizzazione dell'IVA e delle somme da versare all'### (docc. nn. 5, 6, 13 e 14 ###.
In particolare: - nel verbale del 23.2.2012 il collegio sindacale era stato informato dell'esistenza di ritardi nel versamento dell'IVA e delle ritenute ### dovute alle difficoltà di accesso al credito, e dell'intenzione di regolarizzare tale irregolarità entro il termine di presentazione del modello ### 2012 (cfr. doc. n. 7 ###; - nel verbale del 22.3.2012 si dava atto del fatto che i versamenti di imposte, contributi e ritenute erano regolarmente eseguiti, ad eccezione dei versamenti dell'IVA 2011, per cui il collegio aveva raccomandato agli amministratori la sanatoria entro il termine di presentazione del ### nonché dell'esistenza di una rateazione con l'### per € 343.240,00 in 24 rate dal 5.3.2012 (cfr. doc. n. 8 ###; - in pari data, l'organo di controllo aveva acquisito una nota in cui la direzione della società rappresentava che il pagamento dell'IVA 2010 in precedenza sollecitato era stato eseguito entro il termine per il versamento dell'acconto IVA 2012, che il debito IVA 2011 sarebbe stato corrisposto entro i termini previsti per il ravvedimento operoso e che la società si sarebbe avvalsa del meccanismo della c.d. IVA differita per tutte le prestazioni a soggetti pubblici, di modo da rendere l'IVA esigibile solo al momento dell'incasso delle fatture (cfr. doc. n. 7 ### la cui provenienza non è stata specificamente contestata dalle altre parti); - nel verbale del 19.6.2022 veniva dato atto delle medesime circostanze di cui al punto precedente, e il Collegio reiterava l'invito ad una rapida regolarizzazione dei versamenti IVA (cfr. doc. n. 10 ###; - nel verbale del 12.9.2012 veniva dato atto del rispetto degli impegni di pagamento degli avvisi bonari notificati alla società, erano chieste informazioni sul regolare assolvimento dei debiti erariali riguardanti l'annualità 2011 e si dava atto che il ### rilasciato degli enti previdenziali riportava una situazione di regolarità contributiva (cfr. doc. n. 11 ###.
A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dai convenuti, dall'andamento del conto di mastro ### c/liquidazione IVA emerge che, pur essendo presenti dei debiti IVA arretrati, ### pagava con una certa continuità le somme dovute all'### (cfr. doc. n. 6 ### e tutti i ### 2012 erano positivi e, dunque, non vi erano situazioni di irregolarità sotto il profilo contributivo (cfr. doc. n. 6 ###, vista anche la rateizzazione in essere con l'### di cui si è dato conto sopra.
Non vi erano, dunque, elementi che dovessero indurre il ### il ### e la ### a ritenere che la situazione dei debiti tributari fosse fuori controllo o che ### fosse a rischio di decozione così da doversi attivare per porre la stessa in liquidazione o chiedere l'ammissione ad una procedura concorsuale, tanto più che la situazione contabile al 30.6.2012, acquisita dai sindaci a novembre 2012, riportava un patrimonio netto positivo (cfr. doc. n. 5 ### circostanza non contestata dal ###, nell'ambito di un trend di ricavi altrettanto crescente tra il 2010 e il 2012 (cfr. docc. nn. 14 e 15 attore).
Alla luce di tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno proposta contro il ### il ### e la ### deve essere respinta. *** ### conclusione, il presente giudizio va deciso con pronuncia definitiva: - di estinzione nei rapporti tra il ### e il ### il ### il ### e il ### - di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti del ### - di dichiarazione di implicita rinuncia della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da ### in bonis nei confronti del ### - di improcedibilità della domanda di manleva proposta dal ### nei confronti del ### - di infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore avverso il ### sia pure previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, e con assorbimento delle altre domande ed eccezioni proposte dal ### - di infondatezza delle domande di risarcimento del danno proposte dal ### contro l'### il ### il ### e la ### La presente sentenza, invece, deve intendersi non definitiva per quanto concerne: - le domande di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti dei convenuti ###### e ### - le domande di accertamento delle quote di responsabilità formulate dal ### e dalle terze chiamate ### e ###s T nei confronti di tutti gli altri convenuti, anche quelli rispetto ai quali sono state adottate le pronunce definitive sopra riportate; - le domande di manleva formulate dai convenuti #### e ### nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, ossia ###s B, ### e ###s T.
Con riguardo a tali rapporti, alla luce di quanto si è detto sopra: - va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto ### - va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ### relativamente all'addebito n. 2 sollevata dal convenuto ### - va dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per € 220.000,00 proposta dall'attore nei confronti del ### del ### e del ### nella memoria n. 1 depositata in data ###; - vanno respinte le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti ### e ### e dalla terza chiamata ###s T; - il giudizio dovrà proseguire, rimettendo la causa sul ruolo e istruendola come da separata ordinanza in merito agli addebiti nn. 1 e 2, fermo restando che si potrà tener conto delle sole allegazioni e istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019. ***
Spese di lite Le spese di lite tra il ### e i convenuti ##### e ### dovranno essere regolate dal giudice penale ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, c.p.p.
Nessuna statuizione viene adottata per quanto concerne le domande proposte dall'attore e dal ### contro il ### poiché quest'ultimo non si è costituito e comunque non ha coltivato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta contro l'attore. ### dovrà, invece, rifondere le spese di lite ai convenuti ###### e ### in quanto soccombente.
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 e, tenuto conto del valore delle domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti sopra menzionati, si dovrà far riferimento allo scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per quanto concerne i convenuti ### e ### e allo scaglione tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 per quanto riguarda i convenuti #### e ### Per quanto riguarda la posizione dell'### si prendono a riferimento i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, giacché il convenuto non ha depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non è stata svolta istruttoria.
Per quanto concerne la posizione del ### si applicano i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, mentre si prendono a riferimento valori prossimi minimi per quanto riguarda le fasi istruttoria e decisionale, perché non è stata svolta istruttoria.
Per quanto riguarda le posizioni del ### del ### e della ### si applicano valori leggermente superiori ai minimi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, poiché il valore della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti è prossimo alla soglia minima dello scaglione e non è stata svolta istruttoria.
Il compenso per le fasi istruttoria e decisionale del convenuto ### viene riconosciuto in misura inferiore a quello dei convenuti ### e ### perché il primo, a differenza degli altri due, non ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c.
Le anticipazioni, in assenza di nota spese, vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
Le spese relative ai rapporti per il quale il giudizio prosegue verranno liquidate nella sentenza definitiva. P.Q.M. il ### di Venezia, nella causa n. 6480/2018 R.G. proposta dal #### (GIÀ ### S.R.L. contro ################# CONS. ###.L., ### e #### e con la chiamata in causa di ##### E ###, ### S.P.A. e ###S ##### E ###: 1) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 2) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 3) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 4) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto ### dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite; 5) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il ### soc. cons. a r.l.: - dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti del ### soc. cons. a r.l.; - dichiara implicitamente rinunciata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da ### soc. cons. a r.l. nei confronti dell'attore, non coltivata dal ### soc. cons. a r.l.; - nulla dispone sulle spese di lite; 6) definitivamente pronunciando nel rapporto tra ### e il ### soc. cons. a r.l., dichiara improcedibile la domanda proposta dal primo nei confronti del secondo, nulla statuendo sulle spese di lite; 7) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere ad ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.120,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 8) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - dichiara prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dall'attore nei confronti di ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - dichiara assorbite le ulteriori domande ed eccezioni proposte da ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.300,00 per compensi, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 9) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 14.600,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 10) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 14.850,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 11) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e ### - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ### - condanna l'attore a rifondere a ### le spese di lite, che si liquidano in € 14.850,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge; 12) dispone la separazione relativamente alle domande non definite ai punti precedenti, e dunque con riguardo ai rapporti tra l'attore e ###### e ### (domande di risarcimento del danno), ai rapporti tra #### s.p.a. e ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ### e tutti i convenuti (domande di accertamento delle quote di responsabilità) e ai rapporti tra ##### e le rispettive compagnie assicurative; 13) non definitivamente pronunciando con riguardo alle domande separate ai sensi del precedente punto n. 12) e ai rapporti ivi indicati: - rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata da ### - dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno di € 220.000,00 proposta dall'attore nei confronti di #### e ### nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata in data ###; - rigetta le eccezioni di prescrizione sollevate da #### e da ### dei ###s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. ### e ###; - rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore relativamente all'addebito n. 2 sollevata da ### - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza; - riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite in ordine ai rapporti non definiti.
Venezia, 10 settembre 2025 ### estensore dott. ### dott.ssa
causa n. 6480/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vono Innocenza, Fabio Doro