testo integrale
### n. 926/2016 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### letti gli atti e sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 1, comma 48 e ss., L. 92/2012, promosso da , con gli avv.ti #### e ### nei confronti di in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### ha emesso la seguente ORDINANZA ex art. 1, co. 49, l. 92/2012 1. Con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, depositato in data ###, il dott. , S egretario ge nerale, ti tolare de lla da l 26.10.2009, impugnava il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogatogli con decreto del 6.5.2016 (doc. 27 ric.), dal chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, l'annullabilità e/o la nullità dello stesso, e di condannare l'amministrazione convenuta, ex art. 18 l.300/1970, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n.92/2012, ancora vigente per i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001 (cfr. Cass., sez. lav. 11868/2016), a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 9.037,41 mensili, maturata dal giorno del licenziamento (5.5.2016) alla reintegra, oltre accessori di legge nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in subordine, laddove si ritenesse applicabile l'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata ex art. 18 co.5 l. 300/1970 in ventiquattro mensilità e comunque non inferiore a dodici mensilità; in ulteriore subordine, la condanna del , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 ### co.6 St. lav., al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla misura massima di dodici mensilità e comunque non inferiore a sei mensilità; con in favore delle spese di lite.
A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente esponeva che: 1) il licenziamento per giusta causa era stato intimato al termine di un procedimento disciplinare avviato sulla base di fatti a lui contestati nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla ### di ### che lo indagava in qualità di Dirigente ad interim del settore de lla di e che l'### dopo aver sospeso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter d.lgs 165/2001, scegliendo di non provvedere ad un accertamento diretto degli addebiti contestati disciplinarmente, come pure avrebbe potuto fare (come da nota di contestazione addebiti del 6.6.2014, sub doc. 22 ric.), non aveva poi atteso l'esito finale del procedimento penale, intimando, del tutto illegittimamente, il licenziamento senza preavviso a seguito della sola sentenza dibattimentale di condanna di primo grado emessa dal tribunale di ### sez. IV penale in data ###, appellata dal ricorrente e perciò non passata in giudicato; 2) la sanzione espulsiva era comunque, anche nel merito, illegittima poiché egli, come confidava di poter dimostrare al termine del processo penale, non aveva percepito denaro o altra utilità al fine di emettere il provvedimento autorizzatorio (determinazione n. 1659/11) relativo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti della società che si assumeva oggetto dell'attività corruttiva addebitatagli; 3) in ogni caso, anche a sostenere che il provvedimento da lui emesso fosse tecnicamente errato e che perciò la richiedente non avrebbe dovuto ricevere alcuna autorizzazione, la sanzione irrogatagli risulterebbe sproporzionata e i fatti contestati inidonei a fondare una giusta causa di licenziamento.
Resisteva l'amministrazione convenuta.
Senza compimento di attività istruttoria, sulla scorta della sola copiosa documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 29.6.2017, all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in riserva. 2. E' pacifico tra le parti che: - il dott. con provvedimento del 23.10.2009, del ### dell' dell'albo dei ### e ### veniva assegnato alla ### della ### quale ####### segretario ### inquadrato nella fascia professionale A dell' (doc. 2 ric.) e che, con successivo decreto n. 34/### del Presidente della ### di veniva nominato, con decorrenza 26.10.2009, ### di tale provincia (doc. 3 ric.); con decreto di individuazione n.44/2009, al ricorrente venivano altresì attribuite, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 267/2000, per l'anno 2010, le funzioni di ### dell'Ente, in quel momento vacanti; funzioni confermategli poi fino al termine del mandato elettivo del Presidente della ; - nei primi mesi del 2011 (allegazione di cui al capo G del ricorso), a seguito delle necessità di ricoprire momentaneamente la posizione di Dirigente del settore Ambiente, per temporanea indisponibilità del Dirigente preposto, il ricorrente accettò la proposta di ricoprire tale incarico ad interim che gli veniva attribuito provvisoriamente con decreto n. 15/2011, in data ###; - l'8.5.2014, il dott. veniva arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di ### in data ### (doc. 3 res.) per il delitto di corruzione propria di cui agli artt. 110, 319, 321, 61 n.2 c.p., che si assumeva commesso tra maggio e il 22 novembre 2011 (data dell'ultimo versamento accertato) dal , quale Dirigente ad interim del in c oncorso c on ### nistratore de legato di nonc hé P residente de l C.d.A. di (già , società controllante di , quale socio di maggioranza e amministratore delegato di nonché Presidente del C.d.A. di e , dipend ente di c on i qua li il si sarebbe accordato affinché gli venisse corrisposta una somma di denaro pari ad € 60.000 - di cui € 12.500 giratigli a mezzo bonifico bancario in data ### da cui, in pari data, la somma era stata accreditata con bonifico da - quale remunerazione per il compimento da parte del di un a tto c ontrario a i dove ri d' ufficio. Atto ra ppresentato da lla determinazione n. 1659/2011 del 17.5.2011 avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 co.15 d.lgs 152/2006 richiesta dalla ly che ne aveva la disponibilità, per un impianto mobile di desorbimento termico per rifiuti pericolosi e non pericolosi, acquistato dalla socie tà c ontrollante della richiedente e privo dei requisiti tecnici richiesti dalla legge. Corruzione ########### aggravata dal nesso teleologico con il delitto di truffa ai danni della socie tà di g estione de l rispa rmio, a scritto ai soli e in c oncorso tra lor o, c he media nte a rtifici e ra ggiri consistiti nel far credere a tale società, partecipata interamente dalle camere di ### di ##### e ### di essere in possesso di tecnologia innovativa in tema di bonifiche ambientali, rappresentata appunto dal desorbitore termico mobile (d'ora in poi, per brevità, ) che avrebbe generato profitti sia per il trattamento del materiale contaminato in ingresso, sia per la vendita degli inerti a valle del processo di desorbimento, la cui idoneità risultava certificata dall'autorizzazione di durata decennale rilasciata dal e frutto dell'accordo corruttivo, inducevano in errore circa l'effettiva idoneità del desorbitore termico mobile ad eseguire bonifiche in loco, essendo in realtà il macchinario di limitatissima operatività a causa di gravi lacune progettuali, il C.d.A. della società di gestione del risparmio che erogava un finanziamento di € 3.000.000 sotto forma di aumento di capitale, versato in favore di in data ### per € 2.500.000, mediante emissione di dieci assegni circolari da € 250.000 ciascuno, e in data ### per ulteriori € 500.000; - a seguito dell'applicazione della misura custodiale, con decreto prot. ris. n.27 del 13.5.2014 (doc. 1 res.), il convenuto sospendeva dal servizio, ex art. 7, commi 1 e 7 CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il ###, il ricorrente, a decorrere dall'8.5.2014 e per tutta la durata dello stato detentivo; - con nota prot. ris. n. 61 del 6.6.2014 (doc. 2 res.) l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali avviava il procedimento disciplinare nei confronti del , con la contestazione degli addebiti, e segnatamente del comportamento descritto nell'ordinanza cautelare in corso di esecuzione, che si contestava assumeva anche rilevanza disciplinare, oltre che penale, in quanto violativo degli artt. 2104 e 2105 c.c. che il ### in quanto dipendente pubblico, è tenuto ad osservare ex art. 55 d.lgs. 165/2001, dei doveri ed obblighi di cui agli artt. 3,4,8, 10 e 13, del ### D.P.R. n. 62/2013 recante il ### di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché degli obblighi del segretario stabiliti dall'art. 3 del CCNL 14.12.2010; contestualmente sospendeva, ex art. 55 ter co. 1 d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare in attesa dell'evoluzione del procedimento penale, trattandosi di fatti di rilevanza anche penale il cui accertamento appariva complesso, ##### riservandosi di riattivarlo non appena avuta conoscenza degli sviluppi del procedimento penale; - con sentenza di primo grado, n. 7960/2015 dell'8.7.2015, dep. il 2.102015 (doc. 6 res.), del Tribunale di ### emessa a seguito di dibattimento, il veniva dichiarato colpevole del delitto di corruzione ascrittogli, imputandoglisi peraltro anche la ricezione, quali ulteriori utilità a remunerazione del rilascio della determinazione autorizzatoria, di cinque cene offertegli dal e dal , e condannato, unitamente ai predetti due correi, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ex art. 31 c.p., e con la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego ex art. 32 quinquies c.p. e la confisca ex art. 322 ter c.p. della somma di € 60.000, ritenuta profitto del reato.
Risultava invece stralciata la posizione di concorrente necessario con il , quale corruttore e autore dell'unica dazione corruttiva di € 12.500 accertata mediante prova diretta, in quanto tracciabile poiché operata con bonifico, che optava per il patteggiamento (v. allegazione sub S) del ricorso), e che veniva quindi giudicato con sentenza di applicazione pena, già definitiva alla data della sentenza dibattimentale nei confronti dei correi, per quanto riportato in sentenza; - A seguito della sentenza di condanna di primo grado, l'### con decreto prot. n. 3233 del 13.10.2015 (doc. 7 res.), sospendeva cautelarmente dal servizio il , ai sensi dell'art. 4, co.1, L. 97/2001 e dell'art. 7, co.4 del CCNL segretari comunali e provinciali del 14.12.2010, senza soluzione di continuità dal precedente provvedimento di sospensione cautelare disposto invece ai sensi dell'art. 7 co. 2 del cit. CCNL, con decreto prot. ris. n. 166 del 18.11.2014, che seguiva, sempre senza soluzione di continuità, la sospensione cautelare obbligatoria del 13.5.2014, dopo la revoca, in data ###, della misura cautelare degli arresti domiciliari (cfr. all. da ### a ### del ricorso e docc. 23 e 24 ric.). Con lo stesso decreto 13.10.2015, veniva altresì disposto il riesame e la valutazione della posizione del dal punto di vista disciplinare; - Con decreto prot. n. 4718 del 13.11.2015 (doc. 8 res.), il Ministero riprendeva il procedimento disciplinare ex art. 55 -ter, co.4, d.lgs. 165/2001, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ex art. 154 ter c.p.p. (norma inserita dall'art. 70 del d.lgs. 150/2009), provvedendo al rinnovo della contestazione dell'addebito e, dopo l'audizione del dipendente in data ### e l'acquisizione ### della memoria difensiva dallo stesso presentata (docc. 9 e 10 res.), con decreto 7440 del 6.5.2016 irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a far data dalla ricezione della ricevuta di consegna della PEC di trasmissione del recesso, in applicazione dell'art. 5, co.10, sottopunto 2, lett.d), del CCNL del 14.12.2010, per la violazione degli artt. 110, 319, 321, 61 n.2 c.p., nonché degli obblighi del codice disciplinare dei segretari comunali e provinciali di cui al ### sottoscritto in data ###, e segnatamente dell'art. 3, co. 1, 2 e 3 lett. a), e), f) ed m), nonché degli artt. 2-3-7-8-9-e 11 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto 28.11.2000, il cui disposto è stato ripreso, specificato e confluito negli artt. 3-4-8-10 e 13 del codice di comportamento di dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, per aver posto in essere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e compiuto i gravissimi delitti evidenziati nella sentenza 7960/2015 del Tribunale di ### sez. IV penale. 3. Tanto premesso, si reputa in primo luogo infondata l'eccezione formale di illegittimità della ripresa del procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione e contestualmente sospeso ex art. 55 ter co.1, secondo periodo, d.lgs. 165/2001, in seguito alla sola sentenza di primo grado, appellata dal (v. atto di appello in data ###, sub doc. 21 ric.), e quindi prima della sentenza irrevocabile di condanna.
Come noto, infatti, uno degli obiettivi perseguiti dalla legge delega 4 marzo 2009, n. 15, all'art. 7 co.2 lett. b), in materia di sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, nella direzione di accelerazione e semplificazione del procedimento disciplinare, era proprio l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale con la previsione “che il procedimento disciplinare potesse proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo” (art. 7 co.2 lett. b) l. 15/2009).
Si è così pervenuti all'art. 55 ter d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 150/2009, che ha regolato in maniera specifica, in attuazione della delega, il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, in modo radicalmente diverso da quanto prima previsto dalla contrattazione collettiva che, secondo la formulazione precedente del d.lgs. 165/2001, costituiva la fonte regolatrice della materia, e che prevedeva appunto che l'### dovesse sospendere il procedimento ### disciplinare nel caso di connessione con un procedimento penale, e riattivarlo entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui avesse avuto conoscenza della sentenza definitiva.
Il legislatore delegato ha innovato la materia con la previsione (art. 55 ter) secondo la quale “il procedimento disciplinare, che abbia in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”, precisando che per le infrazioni di minore gravità sino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni, non è ammessa la sospensione del procedimento.
Quindi: 1) è stato eliminato l'obbligo per l'amministrazione pubblica, previsto dalla contrattazione collettiva, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale e, al contrario, è stato introdotto l'obbligo alla prosecuzione del procedimento disciplinare quando riguardi sanzioni di minore gravità di cui all'art. 55 bis co.1, primo periodo; 2) quanto alle condotte più gravi, la norma, eliminando ogni automatismo della sospensione, ha riconosciuto all'amministrazione la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare sino alla definizione di quello penale, limitatamente ai casi di particolare complessità delle attività istruttorie volte ad accertare i fatti addebitati e, quando all'esito degli accertamenti effettuati, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione.
La ratio della riforma persegue l'esigenza di consentire l'espressione del potere disciplinare senza incorrere nel rischio di lasciare impunite, per un tempo indeterminato e talora addirittura per tutto il residuo periodo del rapporto di lavoro, come poteva accadere nel caso in cui i tempi di definizione del processo penale fossero molto lunghi, infrazioni anche molto gravi.
La norma, poi, come richiesto dalla legge delega, disciplina, per la prima volta, tipizzandoli, i meccanismi di raccordo tra i due procedimenti, allorché il procedimento disciplinare non sospeso dall'### si definisca in modo difforme dal procedimento penale, prevedendo, ai co.2 e 3 dell'art. 55 ter, la riapertura del procedimento disciplinare definito in pendenza di quello penale, a seguito e in ragione dell'esito di quest'ultimo.
In particolare, per quel che rileva nella fattispecie oggetto di giudizio, il co.2 cit. stabilisce che, nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare, non sospeso, si concluda con l'irrogazione di una sanzione e, al contrario, il procedimento penale si definisca successivamente con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza del dipendente da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale di assoluzione, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale, tenendo conto, ai fini delle determinazioni conclusive nel procedimento disciplinare riaperto, dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 653 co.1 c.p.p..
Pertanto, in coerenza con la ricordata ratio della riforma e tenuto conto della sancita autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con espressa previsione, da parte dell'art. 55 ter co. 1 primo periodo d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 150/2009, della possibilità di prosecuzione e conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale; di meccanismi di raccordo per consentire di armonizzare l'esito del procedimento disciplinare, non sospeso, con quello successivo del procedimento penale, ove difforme, tenuto conto dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili stabilita dall'art. 653 c.p.p. (art. 55 ter co. 2 e 3) e ancora della mera possibilità per l'amministrazione di sospendere, peraltro solo per le infrazioni di maggiore gravità, il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati e quando non ritenga di disporre di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, si è dell'avviso che l'amministrazione abbia facoltà di riprendere il procedimento sospeso, una volta che ritenga di disporre invece di elementi sufficienti per valutare la sussistenza degli addebiti disciplinari e per motivare l'irrogazione della sanzione, senza dover attendere una sentenza irrevocabile penale.
Nessuna disposizione normativa prevede infatti la necessità di attendere una sentenza irrevocabile di condanna per poter irrogare la sanzione, e, del resto, sarebbe illogico consentire all'amministrazione di non sospendere e definire il procedimento disciplinare prima ancora del rinvio a giudizio, ove ritenga di disporre di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, e precluderle invece tale possibilità dopo l'emissione della sentenza di primo grado, ove ritenga di esserne venuta in possesso magari proprio valutando autonomamente, dal punto di vista disciplinare, le prove raccolte in sede penale di cui è stata portata a conoscenza, con la trasmissione della sentenza penale di primo grado, che l'art. 154 ter disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 70 sempre del d.lgs. 150/2009, non a caso prescrive va comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'### di appartenenza del pubblico dipendente, proprio al fine di consentire l'adozione delle determinazioni di competenza. ### canto, l'art 55 quater del d.lgs. 165/2001, inserito dall'art. 69 del d.lgs. 150/2009, norma quindi successiva all'art. 8 della L. 97/2001, richiamato da parte ricorrente - che comunque si limita a prevedere la prevalenza delle sue disposizioni su norme di contratti collettivi nazionali stipulati dopo la sua entrata in vigore che non possono derogarle, ma che non contiene disposizioni incompatibili con quelle di cui al ### dei segretari comunali e provinciali 14.10.2010 - prevede la sanzione disciplinare del licenziamento per talune infrazioni tipizzate, “facendo salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo”, e il ### di categoria richiamato, all'art. 5, co.10, punto 2) lett. d), nn. 2) e 3) prevede il licenziamento senza preavviso nei casi di “condanna, anche non passata in giudicato, per 2. Gravi delitti commessi in servizio, 3.
Delitti previsti dall'art. 3, co.1, l. 97/2001”, tra i quali appunto la corruzione.
Tanto meno conferente è il richiamo all'art. 32 quinquies c.p., introdotto dall'art. 5 della L. 97/2001, e quindi sempre antecedente all'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 introdotto dal d.lgs. 150/2009, per affermare che il licenziamento potrebbe essere disposto solo in caso di condanna definitiva per i delitti e per le pene ivi indicati, dal momento che trattasi di norma che si è limitata ad introdurre la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego che consegue ope legis, insieme alla pena principale, alla condanna per i delitti ivi considerati e per pene alla reclusione non inferiore a tre anni, comportando la destituzione automatica del dipendente pubblico, ma che non interferisce sulla disciplina delle sanzioni disciplinari né sul procedimento disciplinare che resta regolamentato invece dalle disposizioni legislative e di contratto richiamate.
Ove perciò la condanna di primo grado emessa nei confronti del dovesse diventare irrevocabile, il rapporto di impiego con lo stesso verrebbe automaticamente ad estinguersi per effetto della pena accessoria comminatagli per legge; cionondimeno, nelle more della definitività dell'accertamento penale, l'amministrazione poteva legittimamente valutare i fatti addebitatigli e procedere, come ha fatto, all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento sena preavviso.
Neanche il richiamo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, contenuto nell'art. 8 co. 2 del ### di categoria, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, e che prevede la ripresa del procedimento disciplinare sospeso e l'adozione delle determinazioni conclusive da parte dell'### allorché per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza irrevocabile di ### assoluzione che riconosce che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale o che l'imputato non l'ha commesso, consente di dedurre che il procedimento disciplinare sospeso possa essere ripreso solo dopo una sentenza penale irrevocabile; ed anzi, il fatto stesso che la norma faccia esclusivo riferimento alla sola sentenza irrevocabile di assoluzione, porta ad escludere, tenuto conto del disposto dell'art. 5 co. 10, n.2, che il procedimento possa essere ripreso solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna, come invece opina il ricorrente.
Peraltro l'art. 7 co. 6 del ### cit., precisa altresì che “Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 8, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 5, co. 10, n.2 (codice comportamento)”; art. 5 che prevede appunto la possibilità di licenziamento senza preavviso anche per sentenza di condanna non passata in giudicato; possibilità pertanto possibile, come ricavabile da tale norma contrattuale, anche nell'ambito di un procedimento disciplinare inizialmente sospeso. ### canto, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, ###, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna. 4. Non merita condivisione neanche la doglianza secondo cui l'### avrebbe fatto riferimento a fatti estrapolati dalla sentenza di primo grado impugnata e ai verbali di udienza, dando per scontato l'accertamento di fatti del tutto controversi, dal momento che, da un'attenta lettura del provvedimento di licenziamento risulta che il ha proceduto all'esame della documentazione e degli atti processuali - che dà atto che lo stesso dott. gli ha messo a disposizione in un'ottica ampiamente collaborativa - e ad un'attenta valutazione ed autonoma ponderazione delle deposizioni dei testi e delle dichiarazioni degli imputati, ricostruendo i fatti di rilevanza al contempo penale e disciplinare, vagliando le giustificazioni fornite dal dipendente nella propria memoria e nel corso dell'audizione orale, e prendendo specifica posizione al riguardo, ed ha infine proceduto all'adozione delle proprie determinazioni disciplinari in relazione al ### comportamento illecito addebitato al nella vicenda di cui alla sentenza penale che ha ritenuto provato sulla base degli atti istruttori del procedimento penale vagliati.
Tanto è desumibile da quanto riportato da pag. 14 a pag. 24 del decreto del 6.5.2016 irrogativo del licenziamento, da cui risulta che, esaminati gli atti istruttori del procedimento penale forniti nel corso del procedimento disciplinare anche dallo stesso , l'### nistrazione ha ritenu to c he ric orressero i pr esupposti pe r l'applicazione della sanzione disciplinare correlata alle violazioni contestate in sede ###sede ###quanto il comportamento tenuto dal dipendente risultava violare, oltre alle norme penali evidenziate nella sentenza 7960/2015 del Tribunale di ### anche: Prima contestazione di cui ai decreti 6.6.2014 e 13.11.2015: l'art. 3 co.1 del ### dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il ###, nella parte in cui prescrive che il segretario debba conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui, in quanto, il dott. , sottoscrivendo la determinazione n.1659/2011, avente ad oggetto c on sede in B orgomanero via Fos colo 15, rilascio autorizzazione ai sensi del co15 dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per un impianto mobile di desorbimento termico per rifiuti pericolosi e non pericolosi”, relativa ad un impianto acquistato da controllante di ly e nella disponibilità di quest'ultima, e ponendo in essere comportamenti tali da favorire il rilascio della citata autorizzazione, emanata nel senso proprio voluto dal privato, con rinvio recettizio al parere espresso dalla ### per un impianto mobile inappropriato al desorbimento dei terreni inquinati da idrocarburi e pericoloso perché a rischio esplosione, facendo pressione sui funzionari della ### presenti nella ### perché si adoperassero per trovare delle soluzioni tecniche idonee a superare le inadeguatezze e criticità del desorbitore rilevate, ha posto in essere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, non assicurando né perseguendo l'interesse pubblico a cui doveva esclusivamente mirare, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza della ### amministrazione. ### contestazione: l'art. 3 co.2 del ### cit. nella parte in cui prevede che il comportamento del segretario debba, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo #### stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, essere volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell'apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell'ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini.
Terza contestazione: l'art. 3 co.3 lett. a), e), f) ed m) del ### cit. nella parte in cui prevede che 3. (…)il segretario deve in particolare: a) “collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall'Ente (…) e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; …omissis… e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all'interno dell'Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Ente … f) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario (…) ed all'espletamento dell'incarico affidato; …omissis… m) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;” in quanto il ricorrente, avrebbe agito ispirato da un tornaconto ed un interesse personale, e con l'aggravante di voler consapevolmente e volutamente favorire interessi altrui, per agevolare la commissione della truffa ai danni della socie tà int eramente pa rtecipata da di c osì violando norme di legge e il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, e non contribuendo a conferire autorevolezza, prestigio e credito al sistema amministrativo locale all'interno del quale, il , per la posizione di segretario generale rivestita, avrebbe dovuto incarnare la figura di alto dirigente di vertice, garante della regolarità e legalità amministrativa ma posponendo gli interessi della comunità, nel cui precipuo ed esclusivo interesse era chiamato ad operare, all'interesse personale suo e dei sui sodali; con una condotta improntata e orientata ad un accondiscendente favoreggiamento di interessi personali propri ed altrui volti al perseguimento di illeciti arricchimenti in danno della comunità al cui servizio era preposto e che avrebbe dovuto responsabilmente servire nel rispetto della legge e dei principi di cui all'art. 97 ###. Prestandosi, dietro ricompensa, ad agevolare il privato, il a vrebbe inol tre in generato p rofonda sfiduc ia ne ll'amministrazione pubblica nel suo complesso, minando i principi cardine di indipendenza e imparzialità dell'attività amministrativa e contravvenendo ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità che ogni dipendente pubblico deve osservare.
Con la provata percezione di dazioni di denaro e altre utilità e di ristoro di non modico valore, da parte di soggetti con i quali intratteneva rapporti di lavoro e che hanno tratto benefici dalle decisioni da lui assunte in qualità di pubblico ufficiale, l'avv. ha nociuto agli interessi e all'immagine dell' suo datore di lavoro, nonché a quelli dell'ente presso cui lavorava che vede un suo dipendente condannato per uno dei più gravi delitti contro la P.A. Inoltre non ha mantenuto un comportamento conforme al suo ruolo di segretario provinciale e all'incarico affidatogli, sfruttando la posizione rivestita all'interno dell'Ente per assicurarsi un illecito profitto mediante l'emanazione di un provvedimento che, a sua volta, si è posto alla base della commissione di ulteriori reati da parte di terzi nei confronti di altri terzi.
Resterebbe inoltre integrata, secondo l'### anche la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-3-7-8-9-11 del ### di comportamento dei ### delle ### di cui al ### 28.11.2000, il cui disposto è confluito ### negli artt. 3-4-8-10-13 del ### di ### dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.
Pertanto la determinazione dell'### che, con decreto 6.5.2016 ha comminato al la sanzione del licenziamento senza preavviso non è affatto priva di una autonoma valutazione dei fatti rilevanti per la decisione.
Il provvedimento di licenziamento è infatti corredato da una motivazione congrua ed esauriente, priva di vizi logici, che dà conto in maniera adeguata del compimento, da parte del ### preposto di un'autonoma valutazione della gravità del fatto e della considerazione di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto, che va ben oltre il mero richiamo alla statuizione contenuta nella sentenza penale di condanna riportata dal dipendente. 5. Venendo invece alle contestazioni di merito, gli addebiti disciplinari si reputano provati nei limiti della cognizione sommaria di tale fase caratterizzata da un giudizio sommario fondato su quanto è assolutamente indispensabile per raggiungere una prima sommaria decisione, alla quale seguirà, eventualmente, l'opposizione, e quindi la fase di prosecuzione del primo grado a “cognizione piena”, potendo tenersi conto delle deposizioni testimoniali riportate nel corpo della sentenza di primo grado prodotta in giudizio e degli esiti degli accertamenti bancari effettuati dagli operanti, per come dagli stessi riferiti nel corso delle dichiarazioni testimoniali; delle dichiarazioni dei cc.tt.pp. esaminati in dibattimento, pure riportate in stralcio in sentenza, e della documentazione amministrativa ivi menzionata, che di seguito verrà autonomamente valutata ai fini che rilevano nel presente giudizio. E ciò in quanto parte ricorrente non contesta che le testimonianze o le dichiarazioni rese dai testi, dai cc.tt.pp. esaminati e dagli operanti, così come le trascrizioni delle intercettazioni, siano difformi da quanto riportato in sentenza, ma contesta solo le conclusioni tratte dai giudici penali da tali fonti di prova.
Poiché quindi, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, rientra pacificamente tra i poteri del giudice del lavoro nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, quello di fondare il proprio convincimento, ex art. 116 c.p.c., su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, e quindi su esiti probatori di indagini preliminari e, a maggior ragione, su verbali di deposizioni testimoniali assunte in dibattimento, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi ### vi abbia interesse contestare nel giudizio civile quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie1 e poiché, tramite la sentenza prodotta, i risultati di tali prove, che in sentenza vengono analiticamente esposti, sono transitati nel presente giudizio e parte ricorrente non eccepisce alcuna difformità nell'esposizione degli stessi, limitandosi a contestare le deduzioni a valle che i giudici penali hanno da essi tratto, si ritiene di poter fondare il proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie di seguito esposte, senza necessità di procedere all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali assunte che potranno invece essere prodotti dall'### nell'eventuale fase di opposizione, a cognizione piena, e ciò anche tenuto conto della sommarietà di questa fase. 6. Ciò posto, gli addebiti disciplinari contestati, nei limiti della cognizione di questa fase, si ritengono provati, una volta che si ritiene provata, per le ragioni di seguito esposte, la condotta di rilevanza anche penale addebitata al per come ricostruita in sentenza, trattandosi di condotta che, ove ritenuta accertata, indubbiamente va qualificata, per la sua innegabile estrema gravità oggettiva e soggettiva, nei termini in cui il l'ha qualificata e che perciò integra tutti gli illeciti disciplinari contestati per i quali è stato irrogato il licenziamento.
Ora il ricorrente sub paragrafo 6 del ricorso, segnatamente si difende rivendicando: la piena conformità alla vigente normativa dell'impianto trattamento rifiuti che ha autorizzato , di proprietà della , controllante della e nella disponibilità di quest'ultima che, sostiene, ove utilizzato in conformità con le prescrizioni espresse nel provvedimento autorizzatorio della , avrebbe rispettato i requisiti tecnici richiesti dalla legge, comprese la sicurezza; la regolarità dell'iter procedurale di rilascio dell'autorizzazione, a seguito delle integrazioni documentali via via fornite dalla ly; l'assenza di discrezionalità in capo a lui, tenuto ad un'attività vincolata una volta che la ### si era espressa in modo favorevole; le incongruenze in merito all'adeguatezza dell'impianto espresse dal C.T. del P.M. ing. l'indimostrata prova di un'attività corruttiva da lui svolta nei confronti di tutti i membri della ### chiamati ad esprimersi sul progetto e che 1 cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5317 del 02/03/2017 (Rv. 643273 - 02); Cass. 30.1.2013 n. 2168; 8.1.2008 n. 132 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass. 2.7.2010 n. 15714, mentre, in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, cfr. Cass. 16.5.2016 n. 10017; Cass. S.U. 12.2.2013 n. 3271; Cass. S.U. 16.2.2015 3020. ### Org_ ##### avevano espresso parere favorevole all'unanimità; la natura di prestito della percezione della somma di € 12.500 corrispostagli mediante bonifico bancario dal sei mesi dopo il rilascio dell'autorizzazione, comprovata anche dalla dichiarazione di riconoscimento di debito che egli sottoscriveva in favore del e dal ricorso per decreto ingiuntivo e precetto in suo danno da questi promosso (doc. 32 ric.) e la mancanza di prova della dazione degli altri € 47.500. 6.a Al riguardo, si reputa che la prova della corruzione, quanto all'indebita percezione di denaro e di altre utilità da parte del e alla correlazione di tali elargizioni al rilascio dell'autorizzazione per il ### sia fornita: - dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dibattimentale del 15.10.2014 (riportate a pag. 3 della sentenza) dal teste amministratore delegato e l.r. di quindi della società truffata da , che, per quanto riferito dai testi operanti , ### del di ### e , sempre in servizio presso il ### nelle rispettive deposizioni dibattimentali, si rivolse autonomamente alla ### della ### subito dopo l'arresto in data ### di attinto da misura cautelare custodiale e reale che portava al sequestro del suo compendio aziendale, sempre per reati in materia ambientale, e alla cui famiglia era riconducibile la società che aveva ceduto a il poi da questa dato in comodato d'uso e quindi in noleggio alla controllata partecipata al 51% da e al 49% da , società riconducibile sempre alla famiglia Il teste riferisce, all'udienza dibattimentale del 15.10.2014, che, nel corso di una riunione tenutasi l'11.6.2013, subito dopo l'arresto di e il sequestro dei beni, di cui egli era stato informato dal legale di avv. ### (socio da l 2010, c on c arica di A.D . e P residente de lla socie tà e , dal 2011, dopo l'ingresso di in (ottobre 20119, solo Presidente del C.d.A. di nonc hé A. D. di . a lla c ostituzione di que st'ultima ne l 2010) aveva posto “il problema Boffi”, che in quel contesto egli aveva appreso essere non solo dipendente di ma anche amministratore di ### sempre lo aveva invitato ad uscire dalla sala riunioni e, in disparte, gli aveva detto ha unto ### siccome non riuscivamo ad ottenere l'autorizzazione del desorbitore termico ha unto Nino”; sempre dichiarava pure di aver appreso le stesse informazioni, sempre l'11.6.2013, dall'ing. ######## della , che, preoccupato, lo informava di aver, a sua volta appreso, il 7 giugno, dall'ing. all'epoca coamministratore delegato di della corruzione che vi era stata, posta in essere da per ottenere l'autorizzazione del desorbitore termico mobile, di cui in azienda esistevano due valorizzazioni diverse a seconda che lo stesso avesse o meno l'autorizzazione (cfr. deposizione in stralcio, pag. 20 della sentenza); - dalle dichiarazioni testimoniali, rese sempre all'udienza del 15.10.2014, dall'ing. ### della , riportate in stralcio a pag. 20-21 della sentenza, che confermava di aver appreso, subito dopo l'arresto di dal coamministratore che questi aveva scoperto all'interno di conti correnti cifrati gestiti da con i quali era stato corrotto il funzionario provinciale che aveva rilasciato l'autorizzazione per il desorbitore termico mobile, al fine di indurre ad investire in i soldi che , i e rano poi spartiti; - dalle due conversazioni registrate da il ###, oggetto di trascrizione peritale (riportate a pagg. 21-25 della sentenza), costituenti prova documentale ex art. 234 c.p.p., la prima intercorsa con che, con riferimento al bonifico da € 12.500 fatto da a , che si era rivolto a lui e che era stato poi da lui indirizzato al gli diceva che, se un domani avessero fatto domande in merito, essi avrebbero risposto, come versione ufficiale, che in sostanza si era trattato di un prestito, e la seconda registrata e intercorsa tra e alle ore 16,00, nel corso della quale, questi, a richiesta del di sapere quanto egli aveva già riferito giorni prima al , g li ra ccontava c he e ra e ntrato c ome amministratore di , su richiesta di e di solo dopo che e ra stato accusato di truffa per operazioni di leasing e che il problema era che a veva dato € 60.000 ad un certo (diminutivo di , nde), segretario generale della che, guarda caso, aveva rilasciato l'autorizzazione per il , ma che “gli idioti” gli avevano fatto un bonifico per cui vi era un trasferimento da conto corrente e dei 60.000 euro dati, 30.000 erano tracciabili: “Senonché i due cretini volevano far passare questa cosa come finanziamento personale” al che, dice che lui aveva detto al : “### , tu veramente non capisci un cazzo! ma tu pensi che che ha inchiappettato no? Se la beva sul fatto che , che non conosce neppure ######## , no? Ha eh ottenuto un finanziamento dal vecchio amico che guarda caso, è il tuo tesoriere, e guarda caso è l'amministratore di ” - dalle dichiarazioni testimoniali rese dal (pag. 25 sentenza), all'udienza dibattimentale del 23.2.2015, in cui questi confermava i termini della conversazione registrata avuta con sopra riportata, in merito all'entità della somma versata al pubblico ufficiale e alla messa in scena del finanziamento personale, sia pure riferendo di aver appreso i fatti direttamente da anziché da . - dagli esiti degli accertamenti investigativi condotti dagli operanti per come dagli stessi riferiti in dibattimento nel corso della relativa deposizione testimoniale, sintetizzata alle pagg. 3-4 della sentenza, che delineavano numerosi appuntamenti per incontri conviviali tra , e , nel periodo interessato dal rilascio dell'autorizzazione, per quanto desunto dalle intercettazioni telefoniche, consentivano di riscontrare l'effettuazione delle cene nelle date dell'11.2.2011, del 17.2.2011, del 20.2.2011, del 24.2.2011, e del 3.5.2011, effettivamente tenutesi presso i ristoranti milanesi e da , prenotate a nome e pagate con carta di credito intestata a 2, e numerose movimentazioni bancarie in contanti, con monetizzazione di assegni tratti dai c/c nonché l'accredito di € 12.500 sul c/c n. 67862 di , acceso presso la di ### ordinato con bonifico da il ### con la causale “prestito”, dal proprio c/c n. ### presso di campione , di importo pari alla somma bonificata al in pari data da un c/c della banca dell' intestato a con la casuale “prestito dipendente”. 6.b Le dichiarazioni testimoniali rese dai membri della ### , funz ionario a mministrativo de l e funzionario della , istruttore direttivo tecnico che si occupava dell'istruttoria relativa al procedimento di autorizzazione per il desorbitore termico, da e da dipendenti , e da dipendente riportate alle pagg. da 10 a 13 della sentenza, confermano 2 cene offerte che trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese da nell'interrogatorio acquisito in dibattimento ex art. 513 c.p.c., riportato a pag. 26 sent., in cui questi affermava, rispetto alla relazione con , “nel senso che lui organizzava e noi pagavamo (…) eravamo io e , la fidanzata di quest'ultimo e due sue amiche. Noi pagavamo la cena”. ##### invece la carenza dei presupposti tecnici per il rilascio dell'autorizzazione e le pressioni esercitate dal sui funzionari della ### perché la stessa venisse comunque rilasciata entro tempistiche strette, rappresentando che la società istante aveva necessità di conseguirla, altrimenti avrebbe perso un importante contributo economico (l'investimento sotto forma di aumento di capitale in per € 3.000.000 di allettata dalla bontà della tecnologia innovativa, nde).
Al riguardo, il teste ingegnere nucleare dell' riferiva (ud. 15.10.2014) di aver espresso molti dubbi sul DTM tanto da aver richiesto due integrazioni nel corso del procedimento, e che le sue perplessità, manifestate in precedenza, erano perdurate anche dopo le integrazioni fornite dalla ma che, all'ultima seduta del 9.5.2011, cui aveva partecipato da solo, senza la collega dell' egli aveva commesso l'errore di ribadire il permanere delle sue perplessità solo verbalmente esprimendosi poi però favorevolmente, fidandosi erroneamente del funzionario che lo aveva rassicurato dicendogli che poi, in sede di autorizzazione, sarebbero state previste delle prescrizioni tali da fugare ogni dubbio espresso dai tecnici e questo dopo che nel corso di tale ultima riunione, si era allontanato dall'aula per poi tornare e comunicare agli altri membri della ### che si doveva procedere con l'autorizzazione perché vi era un problema di tempi legato all'ottenimento di sovvenzioni economiche sicché l'impianto andava autorizzato, con tutte le prescrizioni del caso, altrimenti la società istante avrebbe perso un contributo economico se non avesse ottenuto l'autorizzazione ex art. 238 entro tempi brevi, riferendo altresì di aver ricevuto sollecitazioni in tal senso da un suo superiore.
La teste sempre dell' riferisce di “criticità macroscopiche” in merito al desorbitore e che, dopo la prima richiesta di integrazione documentale, a suo giudizio, “mancavano elementi così sostanziali”, che la ### avrebbe dovuto dare parere negativo.
Anche la teste dell' riferisce che , nel corso dell'ultima seduta del 9.5.2011, riferì agli altri membri che vi era un forte interessamento da parte dei dirigenti della a che la ### esprimesse un parere favorevole utile al rilascio dell'autorizzazione che era necessaria ad per ottenere dei finanziamenti e che ella votò a favore, nonostante le criticità espresse dalla ### rassicurata dal circa la possibilità di effettuare accertamenti più puntuali in sede di verifica di ### necessaria per il funzionamento dell'impianto, che sarebbe stata rilasciata dalle ### territorialmente competenti nelle aree in cui il DTM avrebbe operato. ### Org_ ######### I due funzionari della , hanno riferito che il si era, più volte, informato sull'andamento della pratica, ancora prima di assumere la dirigenza ad interim del ###, e in due occasioni, li aveva portati a cena con sé a ### nel corso dell'istruttoria; di come fossero state richieste dalla ### integrazioni avendo rilevato come criticità dell'impianto un rischio di esplosione e molte altre deficienze; di come nel corso dell'ultima riunione del 9.5.2011, aveva telefonato a chiedendogli di definire il procedimento e di riferire anche agli altri componenti tale richiesta, e di come si erano perciò determinati a rilasciare parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, corredandola però di prescrizioni così stringenti che rendevano assolutamente antieconomico l'impiego del ### relegandolo ad una sostanziale inoperatività (così teste ).
Autorizzazione provinciale rilasciata poi dal con la determina 1659/2011 del 17.5.2011 che condizionava la conclusione del contratto di investimento sottoscritto il ### da e per effetto del quale, la prima erogava alla seconda € 3.000.000 acquisendo una partecipazione societaria del 18%, € 2.500.000 dei quali pagati con emissione di dieci assegni circolari il ###, e che già nella proposta di investimento attestava di aver ottenuto, come rilevabile dai documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento per quanto riportato, al riguardo a pag,. 45 della sentenza e per quanto riferito dai testi e ( deposizioni in merito, pag. 46) e che veniva concessa per un impianto che, secondo quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale dal CT del P.M. ing. 3, non era atto ad assorbire idrocarburi in nessun caso, presentava il cilindro rotante usurato ed obsoleto, impiegato in una funzione che era vietata dal costruttore e che necessitava per modifiche strutturali di rinnovati collaudi e certificazioni e il filtro a maniche inidoneo a reggere le temperature elevate necessarie per un processo di desorbimento, anche se relativo a terreni contaminati da idrocarburi leggeri ovvero involgenti le stazioni di servizio, e inadeguatezze strutturali che rendevano particolarmente elevato il rischio di esplosione, con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità degli operatori che azionavano il DTM in quanto direttamente esposti all'onda dell'esplosione; situazioni di pericolo concreto e inadeguatezze strutturali che a giudizio del CT del PM non era per nulla stato neutralizzato dalle prescrizioni imposte dalla ### nell'autorizzazione rilasciata (cfr. deposizione pagg. 14. 17 sent.). 3 professionista che, si riporta in sentenza, vanta un'esperienza quasi trentennale nel settore del desorbimento dei terreni inquinati, lavorando principalmente nel settore delle estrazioni idrocarburiche (pag. 14 sent.) ### Ciò posto, tenuto conto della convergenza delle suddette fonti di prova, anche questo giudice non può che pervenire, tanto più in questa fase connotata da cognizione sommaria, alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il Tribunale penale di ### in merito alla sussistenza della vicenda corruttiva nei termini ricostruiti in sentenza, da cui discendono poi tutte le implicazioni disciplinari che rilevano in questa sede, integrando il comportamento di rilevanza penale addebitato al altresì i gravissimi illeciti disciplinari contestatigli. 7. Quanto ai rilievi del ricorrente, data per incontestata la puntuale ricostruzione fattuale riportata nel decreto irrogativo del licenziamento del 6.5.2016, da pag. 15 a pag. 17, gli stessi possono in tale fase infine essere confutati evidenziando che: - quanto alla rivendicazione dell'adeguatezza dell'impianto, in questa fase sommaria, non può che rimandarsi alle convergenti valutazioni tecniche espresse al riguardo in modo puntuale dal CT del P.M ingegnere del settore di esperienza trentennale, e da tutti gli altri tecnici sentiti, , e dell' e dell' che non possono essere allo stato confutate dalle allegazioni a contenuto tecnico di parte ricorrente che rimandano alle pagg. 42-61 della memoria resa nel procedimento disciplinare, non supportate nel presente giudizio neanche, quantomeno da una consulenza di parte; risulta poi ulteriormente avvalorante a livello indiziario le notevoli criticità evidenziate dalla ed emerse in dibattimento, la circostanza, riportata invece nell'ordinanza di custodia cautelare, secondo cui gli elaborati progettuali allegati da ly all'istanza di autorizzazione del DTM erano stati redatti da un architetto (tale non iscritto ad alcun Ordine poiché da anni cancellato da quello di ### a seguito di procedimento disciplinare (cfr. ordinanza, doc. 3 res., pag. 8) e ancora il fatto che il ### al di là di una prova dimostrativa - poco conferente per quanto sempre ripotato in sentenza - effettuata presso l' di ### non sia stato mai poi concretamente usato in qualche sito di bonifica; - quanto al fatto che, una volta che la ### si era espressa in senso favorevole, il non potesse che adeguarvisi, rilasciando l'autorizzazione, e che non vi sarebbe prova di pressioni da lui esercitate sugli altri membri della ### che pure avevano votato favorevolmente, si osserva come, ciò che rileva a fini disciplinari (e penali), è che il ricorrente, forte del ruolo apicale di Dirigente ad interim del ### e ### dell'Ente, abbia condizionato con blandizie, invitando ##### Org ####### a cena i due funzionari della ### preposti, e poi con sollecitazioni, concretatesi nelle continue richieste di informazioni sulla pratica e con la palese dimostrazione di interessamento all'iter della stessa, e da ultimo con la telefonata fatta al nel corso dell'ultima seduta della commissione in cui gli rappresentava la necessità che l'autorizzazione venisse rilasciata in tempi brevi per consentire alla società richiedente l'accesso a contributi economici, diversamente persi, l'operato della ### esercitando pressione sui due funzionari della ### a lui gerarchicamente subordinati, perché gli stessi si determinassero ad esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, senza rinviare ancora la definizione della pratica nonostante le tante ancora irrisolte criticità tecniche, e rassicurassero anche gli altri membri, come di fatto è stato, per quanto dai medesimi confermato, perché anche loro votassero a favore, individuando soluzioni tecniche poi costituite dall'apposizione di stringenti prescrizioni che andavano a rendere di fatto inoperante il ### che consentissero però il rilascio dell'autorizzazione sì che potesse ottenere il finanziamento da - ### è poi la percezione di utilità, sotto forma di cene costose da parte del , offerte dagli imprenditori nel cui interesse tanto si è prodigato e nel periodo in cui la pratica amministrativa era in fase istruttoria, mentre, quanto alla ribadita natura di prestito dell'erogazione della somma di € 12.500 bonificatagli dal va, in primo luogo osservato come il corruttore coimputato di aver corrotto il provvedendo a tale pagamento abbia definito la propria posizione processuale ### patteggiando, con sentenza di applicazione pena ormai definitiva, rinunciando a difendersi; il che in un reato quale la corruzione, a concorso necessario (di corruttore e corrotto), assume una valenza indiziaria molto pregnante; in secondo luogo, le deposizioni sopra riportate e in particolare quella di che, prima di essere esaminato in dibattimento era già stato registrato occultamente dal , confutano tale tesi che viene da subito indicata come la versione difensiva ufficiale da dare agli inquirenti; trattasi poi di allegazione del tutto inverosimile, vista l'assenza di rapporti amicali e di frequentazione tra e che, da dipendente prestatosi poi per un periodo a fare da amministratore di , operava come tesoriere di (v. sempre dep. .
Non pare poi significativo che il bonifico sia stato effettuato il ###, quindi sei mesi dopo il rilascio dell'autorizzazione il precedente 17.5.2011, potendo la dazione seguire il compimento dell'atto del pubblico funzionario, oggetto di mercimonio, tant'è che si parla ##### di corruzione susseguente, e ponendosi peraltro tale pagamento in data di poco successiva all'erogazione della somma di € 2.500.000 da parte di a in data ###, e quindi a distanza di poco tempo dal conseguimento da parte dei correi del de l pr ofitto de lla truf fa di c ui a l c apo b) c ui l'a utorizzazione rilasc iata e ra funzionale.
Quanto alla dichiarazione di riconoscimento di debito, e al decreto ingiuntivo e al precetto (sub docc. 32 ric.), si osserva invece come la prima, datata 19.11.2011, e prevedente una restituzione della somma di € 12.500 in rate mensili senza interessi e spese a partire dal luglio 2013, non reca alcuna data certa per cui potrebbe esser stata tranquillamente predisposta dopo l'inizio dell'attività investigativa proprio al fine di mascherare la dazione corruttiva secondo gli accordi presi; tanto più che sembra del tutto anomala una dilazione di pagamento con inizio della restituzione con rate mensili, senza interessi e spese, a partire da quasi due anni dopo; restituzione mai effettuata nonostante le possibilità economiche di farlo, anche per le agevoli modalità di rateizzazione concordate, che il aveva.
Tanto meno il ricorso per decreto ingiuntivo e il precetto, che risalgono invece al febbraio 2014, quindi a pochi mesi prima dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale nei confronti del e dei coimputati, quando le indagini erano già in corso, avvalorano la causale del prestito, potendo rappresentare tentativi concordati di depistaggio degli inquirenti temendo tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, fin da subito dopo l'arresto di del 4.6.2013, che, da tale pagamento tracciabile perché fatto con bonifico, si potesse risalire alla corruzione, ovvero potendo costituire un tentativo del di riscuotere la somma approfittando della scrittura privata di ricognizione di debito rilasciatagli.
Infine, benché vi sia prova diretta della sola dazione corruttiva di € 12.500 e non anche della restante somma di € 47.500, ricostruita in base alle dichiarazioni del che in tale importo indicava la remunerazione corrisposta al , che gli inquirenti e i giudici penali assumono pagata in contanti tramite la monetizzazione di assegni, è appena il caso di rilevare che, a fini disciplinari (così come penali), ciò poco rileva, restando gli illeciti contestati integrati anche già dalla percezione dell'importo di € 12.500 e delle cene, tre o più che siano. 8 ### estrema gravità oggettiva dei fatti contestati, integranti delitto in danno dell'amministrazione e tanto più gravi in considerazione del ruolo apicale rivestito dal , di segretario generale della con funzioni di Dirigente ad interim del ###, garante della legalità ### dell'azione amministrativa dell'ente, che rende all'evidenza tanto più esigibile dal medesimo la più rigorosa osservanza della legge e degli obblighi di fedeltà e diligenza e di perseguimento dell'interesse pubblico, della legittimità e del buon andamento dell'azione amministrativa gravanti sul pubblico dipendente, e l'intensità dell'elemento intenzionale, giustificano poi, anche in concreto, alla stregua dei parametri di gradualità e proporzionalità richiamati dall'art. 2106 e dall'art. 5 del codice disciplinare di cui al ### 14.12.2010, la massima sanzione disciplinare comminata, proporzionata e adeguata alla gravità delle infrazioni, risultando i fatti non solo astrattamente riconducibili alla previsione di cui all'art. 5 co. 1, sottopunto 2 (codice disciplinare) del ### 14.12.2010, per cui è tipizzata la sanzione irrogata, ma anche integranti violazione degli obblighi del segretario, disciplinati dall'art. 3 del medesimo ### che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 4, secondo la gravità delle infrazioni, come prescritto dall'art. 5.
Infrazioni che anche in concreto risultano di gravità tale da ledere irrimediabilmente ed irreversibilmente il rapporto fiduciario sì da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e da concretare una giusta causa di licenziamento senza preavviso, non potendosi che ampiamente e senza riserva alcuna condividersi le valutazioni al riguardo operate dall'### in punto gravità dell'illecito e conseguente proporzionalità della sanzione.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. P. Q. M. respinge il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore dell'### resistente, liquidate in € 3.645,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi.
Novara, 30.7.2017 Il giudice ####
causa n. 926/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Criscuolo