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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 149/2025 del 04-02-2025

... dall'appellante in ordine al fatto che, per effetto del prestito infruttifero effettuato in favore della società con il denaro loro donato dal padre, essi hanno maturato una società che poi hanno compensato con crediti della società al momento della liquidazioneche gli effetti vantaggiosi per i soci derivati dall'intera operazione costituiscono l'effetto liberale riconducibile alla donazione indiretta per cui è causa. 7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame. 7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte il cui il giudice di prime cure, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito sul punto adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito da esso appellante ai figli (e alla nuora) al fine di far loro effettuare il pagamento della rata di mutuo contratto dalla ### S.r.l., della quale i figli erano unici soci; motivazione ancora più necessaria in considerazione del fatto che il donante ben avrebbe potuto, avendone titolo come garante, pagare direttamente la predetta rata poi pagata dalla società con il prestito loro fatto dai tre figli, unici soci della predetta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 794/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente TRA ### elettivamente domiciliato in ### di #### alla ### D'### presso e nello studio degli avv.ti ### e ### che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello ### E #### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.  ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso e nello studio della predetta in ### al ### n. 44, giusta procura rilasciata per ogni stato e grado del giudizio nel procedimento di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. tenutosi dinanzi al Tribunale di ### Registrato il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2023 del Tribunale di ### pubblicata il ### - Donazione. 
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di L'### respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere: 1) Accogliere l'appello proposto dal sig. ### e per l'effetto riformare la sentenza gravata nella parte in cui dispone: “### integralmente le domande svolte da ### in via principale. […] ### al pagamento in favore di ##### delle spese di lite che liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.- ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.” 2) Accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione tipica ad esecuzione indiretta, la/le liberalità eseguita/e dal #### in data ### in favore dei ###ri ### e ### congiuntamente, nonché in favore di ### ed ancora a beneficio di ### 3) Dichiarare la nullità della/e donazione/i diretta/e eseguite in data ###, dal ricorrente in favore dei tre figli e della nuora, per difetto di elemento essenziale dell'atto pubblico, prevista a pena di nullità della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 782 del codice civile; 4) ### i sig.ri ### e ### in solido, ### e ### ciascuno per sé a restituire, la quota loro donata, pari a € 65.000,00 per ciascuna delle tre parti, e fino al concorrere della maggior somma di € 195.000,00, oltre interessi sulle predette somme dalla dazione alla restituzione; 5) ### i convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.” Per gli appellati ##### “Piaccia all'###ma Corte di Appello di L'### ogni contraria istanza disattesa, rigettare, per tutti i motivi che precedono da intendersi come qui ripetuti e trascritti, l'appello proposto ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 dal sig. ### avverso la sentenza n. 159/2023 resa dal Tribunale di ### a definizione della causa civile n. 283/2020 RGAC confermando integralmente il provvedimento, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle competenze professionali del doppio grado di giudizio”. 
Per l'appellata ### “…chiede a codesta ###ma Corte: - il rigetto puntuale di ciascuno e tutti motivi di appello formulati dal sig. ### per le ragioni indicate; - la conseguente conferma della sentenza n. 159/2023 del Tribunale di ### - la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e processuali anche del secondo grado…”.  RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 283/2020 promosso ex art. 702 bis c.p.c. da ### contro ##### e ### (per sentir accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione del versamento di €. 195.000,00 effettuato in favore dei convenuti in data ###, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di forma scritta per atto pubblico e condanna dei convenuti alla restituzione delle somme), giudizio dell'ambito del quale tutti i convenuti si erano costituiti, resistendo alle domande il Tribunale di ### così statuiva: “ - ### integralmente le domande svolte da ### in via principale. - Dichiara inammissibili le domande svolte da ### in via subordinata. - ### al pagamento in favore di ##### delle spese di lite che liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge. - ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.” 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, il ricorrente aveva esposto: - di aver contratto matrimonio con ### dal quale erano nati tre figli: ### (coniugato con ###, ### e ### - di aver effettuato in data ###, dal proprio conto corrente n. 60236 acceso presso la ### tre bonifici per la somma di €. 65.000,00 l'uno in favore dei tre figli (nonché alla nuora ### con causale “regalia”; - successivamente il rapporto con i figli era divenuto inesistente ed egli aveva interesse, data anche la sua situazione ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 economica, alla restituzione della somma versata ai figli ritenendo la donazione nulla per difetto di forma.  1.2. Il Tribunale dava, inoltre, atto che con comparsa del 3.12.2020 i convenuti #### e ### si erano costituiti in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti per qualificare il versamento delle somme di denaro come donazione. 
In particolare, sostenevano i convenuti che il versamento si inseriva nell'ambito di una operazione commerciale che vedeva coinvolta la società ### S.r.l., di cui era socio occulto lo stesso ricorrente, e la società ### S.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante. 
Dava, infine, atto che anche la convenuta ### si era costituita in giudizio, contestando la domanda formulata nei suoi confronti, sia perché essa era mera cointestataria del conto con ### sia perché il versamento non poteva qualificarsi come donazione stanti le vicende societarie dalle quali tale operazione era scaturita.  1.3. Rappresentava inoltre che nel corso del giudizio, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice istruttore precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 18.4.2021, era stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la causa era stata istruita mediante deposito di documenti, interrogatorio formale e prova per testi.  1.4. Ciò detto, il giudice di prime cure, dopo aver esposto le risultanze della espletata istruttoria, rilevava l'infondatezza della domanda dell'attore, osservando che dall'analisi delle vicende intercorse tra le parti, sia antecedenti che successive al versamento delle somme oggetto del giudizio, non poteva affermarsi l'esistenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta ma, al più, una donazione indiretta vera e propria. 
In particolare, rilevava che nel caso di specie vi erano diversi fattori che portavano a considerare che il versamento fatto dall'attore/ricorrente in favore dei figli era stato effettuato al solo scopo di effettuare il pagamento del debito rappresentato dal mutuo fondiario contratto da questi ultimi (ma anche dallo stesso donante quale garante) e dalla società ### S.r.l. (gestita dall'intera famiglia ### compreso l'attore), e cioè: - il versamento della complessiva somma di €. 195.000,00 ai tre figli era avvenuto il ###; - in pari data i figli avevano girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e nello stesso giorno si era proceduto ad estinguere parzialmente il mutuo; - il mutuo in precedenza era stato frazionato e la somma di €.  195.000,00 copriva perfettamente la somma richiesta per l'estinzione della terza quota del ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 mutuo frazionato, propedeutica alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili, oggetto poi di cessione a terzi. 
Riteneva la ravvisabilità nella specie di ulteriori elementi presuntivi circa il coinvolgimento dell'attore sia nelle vicende della società ### S.r.l. (società di gestione di immobili, della quale egli era stato amministratore fino al 2008, assumendo poi, nell'ottobre 2012, la carica di liquidatore della società quando l'assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento), sia nell'operazione commerciale riferita all'acquisto del complesso immobiliare denominato ### “###” sito in ### con il richiamato mutuo fondiario, la sua ristrutturazione e la successiva cessione a terzi (in particolare aveva assunto il ruolo di garante del mutuo fondiario provvedendo anche alla ristrutturazione del complesso immobiliare con la società ### S.r.l. di cui era legale rappresentante). 
Rilevava che nel dicembre dell'anno 2012 ### aveva trasferito l'immobile in ### in parti uguali ai tre figli, i quali, a loro volta, avevano donato le quote della società al padre.  1.5. Richiamati in principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 18725/2017, rilevava nella specie la ravvisabilità di una donazione indiretta, in quanto con il suddetto negozio, l'attore/ricorrente aveva di fatto adempiuto al pagamento del mutuo in cui figuravano quali debitori i figli (e lui quale garante) e la società ### S.r.l., consentendo la liberazione parziale dell'ipoteca iscritta su alcuni beni che sarebbero stati poi venduti a terzi. 
Concludeva pertanto ritenendo che il versamento della somma di denaro oggetto del giudizio poteva essere qualificato quale donazione indiretta, non soggetta al requisito della forma solenne di cui all'art. 782 c.c..  1.6. Rilevava infine l'estraneità, alla fattispecie oggetto di giudizio, della convenuta ### poiché destinataria del versamento di € 65.000,00 solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge ### effettivo beneficiario della disposizione dell'attore.  1.7 Dopo aver rigettato le domande principali formulate dall'odierno appellante, il giudice di prime cure dichiarava altresì l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate in via subordinata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., trattandosi di domande nuove e tardivamente proposte, atteso che, anche a volerle volendole qualificare come eccezioni o domande riconvenzionali proposte in conseguenza delle difese dei convenuti, avrebbero dovuto essere in ogni caso proposte entro la prima udienza di trattazione.  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello ### chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) ### o falsa applicazione di norme di ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 782, 783, 809 c.c. riguardante l'errata qualificazione giuridica dei fatti di causa in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.); 2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2467 comma 2 e 2697 c.c. nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardante l'errata qualificazione della donazione del sig. ### agli appellati nonché dei conferimenti alla società ### S.r.l.); 3) ### e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art.  2730 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione degli artt. 769 e 809 c.c., nonché in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. - art. 360 c.p.c. n. 5.  3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati contestando il gravame, del quale hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.  4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.12.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art.  127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ### e i tre appellati ### hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, mentre l'appellata ### non vi ha provveduto. 
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.  5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.  5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la donazione diretta, posta in essere da esso appellante, quale donazione indiretta, in quanto inserita in una più ampia operazione commerciale operata di concerto con i figli. 
Di contro, sostiene di aver effettuato una classica donazione diretta ad esecuzione indiretta, posta in essere mediante un ordine di giroconto dalla propria banca in favore dei figli, con accredito della somma sul conto corrente dei donatari. 
In particolare, evidenzia di aver effettuato i bonifici in favore dei figli, con causale “regalia”, nella consapevolezza di compiere una donazione diretta nei loro confronti: dunque tutta l'operazione è stata mossa da animus donandi da parte dell'appellante ed ha comportato ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 il diretto arricchimento dei figli e della nuora, con contemporaneo depauperamento del patrimonio del donante. 
Aggiunge di non avere nulla a che vedere con l'operazione posta in essere dai figli e dalla nuora successivamente al ricevimento delle somme loro donate, poiché ignorava in maniera assoluta l'intento dei figli, peraltro liberi di utilizzare il denaro ricevuto come meglio ritenevano. 
Richiama i principi enunciati dalla Suprema Corte nella nota sentenza pronunciata a ### n. 18725/2017 e contesta invece i richiami giurisprudenziali operati dal giudice di prime cure (in particolare quelli relativi al pagamento del debito del terzo o al pagamento di quota di mutuo da parte del terzo). 
Spiega che le ### nella citata pronuncia, hanno ricondotto nell'ambito del contratto di donazione ### i trasferimenti di libretto al portatore, le liberalità attuate attraverso titoli di credito (emissione di assegni bancari o circolari al nome del beneficiario), il trasferimento a mezzo banca ### di strumenti finanziari o, in genere, di valori, dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario (caso deciso dalle ### e per il quale è stata esclusa la sua qualificazione come contratto a favore di terzo e, nel caso specifico analizzato, è stata esclusa anche la sua qualificazione come donazione indiretta, essendo stata ravvisata una donazione diretta del denaro, nulla per mancanza di forma); mentre hanno ritenuto liberalità non donative quelle che si realizzano “### con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); ### con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; ### con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; ### con la combinazione di più negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui”.  5.2 ### ritiene utile preliminarmente rammentare, nel solco interpretativo tracciato proprio dalla Suprema Corte a ### con la sentenza richiamata dall'appellante ( n. 18725/2017), che il contratto di donazione (definito dall'art. 769 c.c. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa dii un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione) e le liberalità diverse dalla donazione, dette anche donazioni indirette (contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa), “hanno in comune l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro”, mentre differiscono tra loro, perché nel secondo caso “l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente ma in modo diverso”….”Il codice civile estende alle liberalità diverse dalla ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta i legittimari (art. 809 c.c.) e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737 c.c.), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c.. 
Invero il regime formale della forma solenne (fuori dei casi di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decida di spogliarsi, senza corrispettivo dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione”.  5.3. Come segnalato anche dagli appellanti, le ### nella pronuncia in disamina, hanno proceduto ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta, rilevando in particolare che: - la liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente-stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto senza che questi paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di un vantaggio economico per lo stipulante; - riconducibile alla donazione indiretta è anche la cosiddetta cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad un solo soggetto (realizzandosi in tale caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, l'arricchimento dell'altro cointestatario), o la cointestazione di buoni postali fruttiferi (atteso che con il negozio propriamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che diventa beneficiario della relativa quota); - parimenti integra ipotesi di donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui, compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (assistendosi in tale caso ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti e cioè il solvens, il debitore ed il creditore); - il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui (da ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 ritenersi realizzato anche quando la dazione di denaro sia fatta dal beneficiante al beneficiario, in quanto avente valore semplicemente strumentale al conseguimento di quel risultato); - donazioni indirette sono anche ravvisabili nelle ipotesi in cui le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante; o nel caso di rinuncia abdicativa.  5.4 Ciò detto, si rileva che correttamente nella specie il giudicante ha ravvisato, nell'operazione posta in essere dal beneficiante (ricostruita, sulla scorta delle risultanze probatorie, come diretta a fornire ai beneficiari le risorse perché la società di cui erano soci esclusivi potesse adempiere al pagamento della rata del mutuo, contratto dalla stessa società, con la garanzia fideiussoria del beneficiante e dei tre soci), gli estremi della donazione indiretta non soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 5.4.1. Nella specie invero il risultato liberale dell'adempimento dell'obbligo del terzo risulta raggiunto (siccome ritenuto possibile dalla Suprema Corte a ### nella pronuncia del 2017) attraverso più atti collegati, ove l'elargizione della somma a favore dei beneficiari (unici soci della società debitrice), risulta unicamente strumentale a quel risultato.  5.4.2. La scansione temporale dei fatti, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria (in particolar alla luce della documentazione in atti), consente di ritenere accertato che i bonifici furono effettuati in favore dei tre figli al fine di procurare loro le risorse necessarie a dotare la società della quale essi erano unici soci dei mezzi di estinzione della quota di mutuo gravante sull'immobile destinato alla vendita, mutuo contratto dalla società con la garanzia personale dei soci e di quella dell'attuale appellante. 
Ed invero: - I tre bonifici in favore dei figli, per complessivi €. 195.000,00, sono stati effettuati dall'appellante in data ###; - Lo stesso 30.07.2012 i figli dell'appellante hanno girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e si è proceduto, sempre lo stesso giorno, ad estinguere parzialmente il mutuo; - Il mutuo era stato in precedenza frazionato e la somma di €. 195.000,00 (quella bonificata dall'appellante ai figli) collimava perfettamente con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili oggetto di successiva cessione.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 5.4.3. La coincidenza dell'importo complessivo dei bonifici effettuati da ### in favore dei figli in data ### con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota di mutuo frazionata, necessaria alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di successiva cessione ed il simultaneo impiego, da parte dei tre figli, il giorno stesso della ricezione delle somme, allo scopo di dotare la società delle risorse necessarie all'estinzione del mutuo (relativamente al quale sia il beneficiante che i beneficiari si erano costituiti fideiussori) rende palese la destinazione del denaro oggetto di bonifico agli scopi sopra indicati.  5.4.5. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, privo di pregio si rivela il rilievo dell'appellante, secondo cui egli si sarebbe limitato a donare, tramite i bonifici sopra più volte richiamati, l'importo di € 65.000,00 in favore di ciascuno dei figli, mentre l'impiego che questi ne avevano successivamente fatto era fatto proprio dei figli, l'intenzione dei quali era del tutto sconosciuta ad esso appellante. 
Non può del resto essere ignorato che, come correttamente rilevato dal primo giudice, ### ancorché formalmente uscito sin dall'anno 2008 dalla compagine sociale della società ### S.r.l., ha continuato ad essere convolto nelle vicende di detta società, come dimostrato: - dalla prestazione di fideiussione al fine di consentire alla società di ottenere il mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare che era poi stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati dalla detta società alla ### S.r.l. facente capo a ### e alla moglie; - dal fatto che a distanza di pochi mesi dai bonifici oggetto di causa (i quali avevano consentito l'estinzione della terza rata del mutuo) egli stesso aveva assunto la qualifica di liquidatore della società ### S.r.l. dopo che l'assemblea ne aveva deliberato lo scioglimento; - dalle dichiarazioni del teste ### notaio, escusso all'udienza dell'8.02.2023 (il quale così si è espresso: “…la famiglia ### è mia cliente da oltre trent'anni ma non posso essere preciso sul periodo in cui venivano a parlare delle vicende societarie della ### S.r.l. ma sicuramente la ### era una società di famiglia gestita da tutti e ci sono stati più incontri sulle vicende societarie sia con i figli che con il ### forse mancava qualche volta il figlio ### e sono state fatte sicuramente delle cessioni di quote in ambito familiare anche se non ricordo chi ha ceduto a chi se il padre ai figli o il contrario, si trattava di cessioni a fini fiscali in cui era presente anche il commercialista ###…”).  5.5. Dunque, alla luce di quanto esposto e delle risultanze probatorie di primo grado, il primo motivo di gravame si appalesa infondato e va rigettato, dovendosi invece confermare ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, di una donazione indiretta operata dall'appellante in favore dei convenuti.  6. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.  6.1. Con il motivo ora in disamina l'appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine ai fatti, ai rapporti intercorrenti tra le parti del giudizio, tra le persone giuridiche coinvolte e con riferimento alle risultanze derivanti dai bilanci e dalle scritture contabili della società presunta beneficiaria finale della dazione di denaro. 
In particolare, pone l'accento sulla natura delle società di capitali (nella specie, la ### S.r.l.), sulla autonomia giuridica e patrimoniale di cui godono rispetto ai soci, persone fisiche, che le compongono, e sul modo in cui possono ricorrere a capitali esterni per finanziare le attività societarie, contestando perciò di aver pagato, con i bonifici effettuali, la quota del mutuo riferibile all'immobile poi alienato dalla ### S.r.l., ribadendo invece che nella specie si verte in ipotesi di donazione diretta ad esecuzione indiretta. 
Spiega che in data ### la società ### S.r.l. aveva ricevuto tre finanziamenti infruttiferi da parte dei tre soci della stessa e che all'esito dell'avvenuto accredito del conferimento si era verificata la seguente condizione: i soci avevano maturato un credito verso la società come posta positiva iscritta a bilancio in loro favore (atteso che i finanziamenti sono somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite e costituiscono un debito della società da iscrivere nel passivo della società). 
Rileva pertanto come l'impostazione del primo giudice (secondo cui ### avrebbe pagato la quota del mutuo riferibile all'immobile poi successivamente alienato sempre dalla società ### S.r.l.) sia smentita dalle risultanze processuali, dalle quali emerge che la quota di mutuo è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci. 
Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della ### S.r.l. (e cioè #### e ###. 
Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società ### S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli. 
Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società ### S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al 23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012. 
Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di mutuo. 
Evidenzia, quanto ai rapporti tra la società ### S.r.l. (alla quale cui compagine sociale era estraneo) e la società ### S.r.l. (della quale egli era socio) per la ristrutturazione del compendio immobiliare acquistato dalla prima, che si è trattato di rapporti tra due persone giuridiche.  6.2. ### ha già rigettato il primo motivo di impugnazione dell'appellante, ritenendo sussistente, nel caso di specie, una donazione indiretta, fornendo motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti e al coinvolgimento dell'appellante nelle vicende societarie della ### S.r.l., per cui l'esame di tale punto di doglianza appare ultroneo, posto che la decisione cd. assorbente sul primo motivo di appello permette di ravvisare la decisione implicita anche delle questioni cd. assorbite. 
Va solo evidenziato -quanto al rilievo operato dall'appellante in ordine al fatto che, per effetto del prestito infruttifero effettuato in favore della società con il denaro loro donato dal padre, essi hanno maturato una società che poi hanno compensato con crediti della società al momento della liquidazioneche gli effetti vantaggiosi per i soci derivati dall'intera operazione costituiscono l'effetto liberale riconducibile alla donazione indiretta per cui è causa.  7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.  7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte il cui il giudice di prime cure, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito sul punto adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito da esso appellante ai figli (e alla nuora) al fine di far loro effettuare il pagamento della rata di mutuo contratto dalla ### S.r.l., della quale i figli erano unici soci; motivazione ancora più necessaria in considerazione del fatto che il donante ben avrebbe potuto, avendone titolo come garante, pagare direttamente la predetta rata poi pagata dalla società con il prestito loro fatto dai tre figli, unici soci della predetta società.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75
Censura altresì la parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta ### che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, posto che, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo.  7.2. Anche in tal caso, invero, si tratta di aspetto che questa Corte ha valutato con riferimento al primo motivo di doglianza, in sede di verifica della scansione temporale dei fatti così come è emersa all'esito dell'istruttoria (in primis, alla luce della documentazione in atti), e dunque così come accertata dal giudice di primo grado, per cui anche tale questione può dirsi assorbita da quanto deciso con riferimento al primo motivo di doglianza.  7.3. Anche la censura relativa alla parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta ### che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, mentre invece, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe condannata alla restituzione di quanto avuto poiché, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo, va rigettata. 
Tale doglianza parte dall'assunto che, nel caso di specie, ricorra una donazione ex art. 769 c.c., mentre, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, si è in presenza di una donazione indiretta, e conseguentemente sussiste la estraneità della convenuta ### al giudizio, essendo stata la stessa destinataria del versamento di €. 65.000,00 effettuato dall'appellante solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge ### effettivo beneficiario della disposizione del ### 8. Va accolta parzialmente la richiesta proveniente dalla difesa degli appellati #### e ### (vedi comparse conclusionali di replica), diretta ad ottenere ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag. 6): “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani Cantile”, nonché il risarcimento del danno.  8.1. Premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art 89 c.p.c., consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento, si rileva che le espressioni contenute nella frase in disamina rivelano oggettivamente un intento denigratorio ed offensivo, lesivo della dignità professionale del collega di controparte. 
Va dunque disposta la sua cancellazione.  ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 8.2. Non meritevole di accoglimento si rivela, invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno, prevista unicamente nel caso in cui l'espressione offensiva sia estranea all'oggetto della lite.  9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante ### al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase decisoria per la sola appellata ### (non avendo la difesa della stessa precisato le conclusioni e depositato gli scritti conclusionali), con aumento inoltre per i tre appellati ### del 30% in quanto difesi dallo stesso difensore.  10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### l'appello; 2) DISPONE, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani Cantile” contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale a firma dell'avv. ### 3) ### l'appellante al pagamento, in favore degli appellati #### e ### delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.988,30 per competenze (già comprensive dell'aumento del 30% trattandosi di più parti difese dallo stesso difensore), oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge; 4) ### l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata ### delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge; ### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta ### deciso nella camera di consiglio del 7.01.2025 ### est. ### (dott.ssa ### (dott.ssa #### il: 29/10/2025 n.3386/2025 importo 208,75

causa n. 794/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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Tribunale di Sassari, Sentenza n. 4/2026 del 08-01-2026

... lavori di adeguamento della veranda esterna, e nel bonifico con cui è avvenuto il pagamento. Nonostante la mancanza di espressa richiesta, costituendo detto importo oggetto di debito di valore, deve procedersi d'ufficio alla sua rivalutazione secondo indici ### dalla data del pagamento del 31.12.2020 (in cui si è cristallizzato il danno patrimoniale subito) all'attualità e alla maggiorazione dell'importo con gli interessi compensativi, da calcolare al tasso legale sull'importo capitale via via annualmente rivalutato dalla 31.1.2020 ad oggi. E' stata, poi, chiesta la rifusione delle somme versate a titolo di interessi per il prestito contratto dall'attrice per affrontare la spesa. E' stato articolato sul punto anche un capo di prova ed è stato prodotto il piano di ammortamento; ma né questo né l'eventuale conferma della circostanza oggetto del primo sarebbero utili alla richiesta di parte attrice, non avendo questa dimostrato l'effettivo pagamento delle rate e dunque la riduzione patrimoniale subita e conseguente all'inadempimento della società convenuta. Neppure il danno asseritamente derivante dal mancato pieno godimento della veranda può riconoscersi, non essendovi elementi tali (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI ### Il Giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/2024 R.G., promossa DA ### con l'avv. ##### S.P.A., in persona del legale rappresentante ### con l'avv.  #### in punto di risoluzione contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione esponeva: di aver concluso con ### s.p.a. un contratto per la vendita e installazione di vetrate scorrevoli impacchettabili in un immobile di sua proprietà per l'importo di ### 15.900,00 e di aver eseguito preventivamente le opere di falegnameria determinate dal delegato alla vendita che conosceva le sue difficoltà deambulatorie ed aveva indicato l'impresa da incaricare degli interventi prodromici; che per far fronte all'impegno di spesa assunto aveva fatto ricorso al credito e che la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita entro 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto, pena l'applicazione, in caso di ritardo, della riduzione del 5% del corrispettivo; che le lavorazioni era iniziate tardivamente, benché ella avesse saldato le opere alla convenuta che non si era neppure offerta di versare la penale; che le vetrate presentavano gravi difetti di natura estetica e funzionale, riconducibili in particolare all'imperfetta aderenza tra i pannelli con le travi e le parti murarie della veranda che risultava dunque inutilizzabile per l'inidoneità all'uso delle vetrate; che, infatti, in occasione di precipitazioni vi erano infiltrazioni che rendevano anche scivolosa la pavimentazione interna e vi era un dislivello tra la guida inferiore e il piano di calpestio; che i vizi erano stati denunciati tempestivamente alla convenuta che, nonostante gli impegni assunti, non aveva mai provveduto alla loro eliminazione, limitandosi ad eseguire in data ### un intervento rivelatosi non risolutivo. Tanto dedotto, chiedeva di dichiarare risolto il contratto e di condannare la convenuta al risarcimento del danno pari al costo delle opere di falegnameria preliminari (per ### 936,00) e agli interessi pagati per il finanziamento, alla restituzione del corrispettivo e al ripristino dello stato dei luoghi. Chiedeva anche di liquidare in via equitativa il danno da mancato godimento in sicurezza dell'immobile. 
Si costituiva la convenuta che, pur riconoscendo la conclusione del contratto e il pagamento dell'intero prezzo, evidenziava come fosse stata l'attrice ad aver scelto le guide sovraesposte, ossia non incassate al pavimento, e come l'opera fosse del tutto conforme al contratto di appalto e al successivo modulo di rilievo tecnico; allegava di non aver alcuna contezza del contratto di finanziamento indicato dalla controparte (che aveva scelto di non pagare tramite mutuo), rilevando come non vi fosse prova della sua strumentalità al pagamento del costo delle opere e come l'eventuale danno lamentato non fosse neppure prevedibile, anche perché l'acconto era stato pagato prima dell'asserito accesso al credito. Sosteneva anche che il termine di consegna non era essenziale e che l'avversaria non aveva considerato né il tempo occorso per la rilevazione dello stato dei luoghi né la circostanza che solo in data ### il coniuge dell'attrice aveva fornito le quote definitive della nuova pavimentazione, necessarie per ordinare i materiali da installare. Richiamava, ancora, le ricadute della nota emergenza pandemica, contestando il diritto alla penale. Negava sia l'esistenza dei vizi - di cui eccepiva la tardiva denuncia ai sensi dell'art. 130 Cod. Cons. e della disciplina codicistica - che la loro inidoneità a giustificare la risoluzione. Qualificando come appalto il contratto concluso, affermava di essersi adoperata per risolvere ogni questione, richiamando le proposte conciliative formulate e il rifiuto di controparte anche del primo intervento di assistenza. Pur contestando la sussistenza dei presupposti necessari per la risoluzione del contratto, chiedeva che in caso di accoglimento della domanda si tenesse conto sia dell'utilizzo del prodotto da parte della committente, sia dell'irrecuperabilità dell'IVA sia, ancora, delle agevolazioni fiscali di cui si era avvalsa l'attrice. Lamentava la violazione dell'art. 130 del codice del consumo, non avendo la ### osservato l'ordine delle tutele e dunque chiesto prima la sostituzione del bene e poi la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Concludeva in conformità alle sue difese. 
La causa approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa istruttoria documentale e consulenza tecnica d'ufficio.  ***** 
Si ribadisce in questa sede quanto già evidenziato nell'ordinanza del 4.7.2024, in cui si è rilevato come i rimedi previsti dal codice del consumo costituiscano una tutela speciale, aggiuntiva ed ulteriore in favore del consumatore, al quale (specie in mancanza di un espresso divieto di legge) non è mai preclusa la possibilità di avvalersi della disciplina codicistica (a sostegno di tale lettura dei rimedi dell'ordinamento in favore del consumatore si è osservato come imporgli di richiedere prima della risoluzione del contratto un intervento riparatore o sostitutivo alla stessa impresa nella quale a seguito delle sue manchevolezze nell'esecuzione della prestazione egli non nutre più alcuna fiducia si tradurrebbe nella penalizzazione anziché nella valorizzazione della tutela dei suoi interessi). Si è anche evidenziato come ogni questione di decadenza dalla garanzia per i vizi a seguito della loro asserita tardiva denuncia sia superata dalla manifesta ed inequivocabile volontà della convenuta di risolvere le problematiche lamentate, come depongono sia le allegazioni di parte convenuta, che proprio così ha invocato e difeso la correttezza della sua condotta nell'esecuzione del contratto, che i documenti 12 e 13 di parte attrice che manifestano il chiaro intento della convenuta di risolvere le criticità lamentate, intento concretizzatosi anche nell'intervento di cui al verbale prodotto sub 17 allegato alla citazione. Si richiamano in proposto le pronunce del Giudice di legittimità e, in particolare, Cass. 14815 del 2018 in tema di appalto e Cass. 8775 del 2024 in punto di vendita, cui va comunque ricondotta la fattispecie in esame. Chiaro essendo che nel contratto in esame si innestano sia la causa della vendita che quella dell'appalto, per individuare la disciplina applicabile, occorre impiegare il criterio della prevalenza causale (così Cass. 1755 del 2023) e dunque ricostruire la volontà delle parti, il cui preminente interesse è stato certamente quello di procurarsi le vetrate scorrevoli a completamento dell'arredo del terrazzo (quanto all'attrice) e quello di fornire il prodotto (quanto alla convenuta) e dunque il trasferimento del bene, rispetto al quale le attività di rilevazione delle misure e di montaggio ed installazione sono state solo strumentali (ma comunque essenziali per garantire la fruibilità del prodotto venduto secondo la sua destinazione), essendo oltretutto assolutamente inverosimile che il consumatore abbia voluto solo acquistare dalla s.p.a. le vetrate per poi concludere un distinto contratto di appalto o di prestazione d'opera per il montaggio del prodotto fornito. 
Tanto chiarito, ai fini della risoluzione occorre accertare la gravità dell'inadempimento, contestata dalla convenuta che sarebbe stata onerata della prova della corretta esecuzione della prestazione cui si era impegnata. E per tale valutazione non può prescindersi dall'esame delle singole circostanze del caso concreto e dall'interesse dell'altro contraente (Cass. 13784 del 2024), interesse che per la ### non poteva che essere quello di avere delle vetrate scorrevoli impacchettabili che potessero rendere del tutto fruibile l'area esterna al suo appartamento sia mantenendola aperta che chiudendola (come emerge dalle fotografie prodotte dall'attrice e da quelle acquisite dal consulente tecnico) in maniera da isolare sia dal punto di vista acustico che termico l'ambiente (tanto sta nella tipologia del prodotto, evidenziata nella relazione a pagina 4). Nello specifico il consulente incaricato (peraltro su consenso delle parti e in vista della formulazione di una proposta conciliativa, non accettata da parte convenuta) ha accertato che: 1. nella parte sovrastante la vetrata, tra le travi inclinate della tettoia e la trave orizzontale non è stata realizzata a “regola d'arte” la chiusura con vetri trasparenti in tutti i 3 lati della veranda, come invece previsto in contratto; 2. non vi è chiarezza in ordine ai tamponamenti tra le travi, atteso che la relativa casella non è barrata nel contratto del 20/06/2020, ma gli stessi sarebbero stati eseguiti dall'impresa terza; 3. in vari punti della struttura sono mancanti diverse sigillature (tra cui quella del compensatore vetrate) e risultano mal posizionate (o corte e con relativo buco) le guarnizioni (come da corredo fotografico); tanto ovviamente incide non solo sull'aspetto estetico ma, soprattutto, sull'isolamento dagli agenti atmosferici, stante il facile ingresso sia di spifferi che di acqua piovana; ancora, i fori di scarico dell'acqua sono apparsi ossidati perché non scaricano all'esterno e sono parzialmente ostruiti dalla guida d'appoggio che trattiene l'acqua, creando umidità al sottostante parapetto; in particolare, a tale fenomeno contribuisce anche l'apertura delle ante all'esterno anziché verso l'interno; 4. per risolvere queste criticità sono necessari materiali ed opere del valore di ### 2.500,00, oltre ### Si osserva come le conclusioni raggiunte non possano essere scalfitte dalle osservazioni dei consulenti di parte, cui quello dell'### ha adeguatamente risposto in sede di contraddittorio tecnico. 
Ora, non è possibile “misurare” la gravità dell'inadempimento sulla scorta della oggettivamente contenuta spesa necessaria per eliminare i difetti, chiaro essendo che le vetrate fornite ed installate non rispondono all'interesse dell'attrice, come sopra evidenziato, posto che, così come sono, non offrono assolutamente (e a prescindere dai pur rilevanti aspetti estetici) l'isolamento necessario. Il grave inadempimento, dunque, può certamente configurarsi e giustificare la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione dell'intero prezzo versato, atteso che, se anche l'attrice (come emerge dalle ricevute dei bonifici) si è avvalsa della detrazione fiscale del 50% della spesa, la fornitrice ha riscosso l'intero prezzo (sarà, semmai, onere della ### “correggere” la sua posizione fiscale alla luce della presente sentenza). 
Segue, dunque, la condanna della ### s.p.a. alla restituzione della somma di ### 15.900,00 (nulla sugli interessi, in difetto di domanda). Sempre riferibile agli effetti restitutori della risoluzione è la domanda, da accogliere, di condanna della convenuta alla riduzione in pristino e, dunque, alla rimozione di quanto fornito con l'esecuzione delle opere necessarie per recuperare lo stato originario del terrazzo. 
Parte attrice insiste anche per la condanna di controparte al risarcimento del danno, riferito a varie voci. 
Più precisamente è stata chiesta la condanna al pagamento della somma di ### 936,00 per quanto inutilmente versato alla ditta terza per l'esecuzione delle opere prodromiche all'istallazione. Detto importo va riconosciuto, atteso che lo stesso contratto reca la seguente dicitura: “prima del rilievo deve fare dei piccoli lavori nella veranda mettere due travi”. Dell'esecuzione e del pagamento di tali interventi preliminari vi è prova nella documentazione in atti e in particolare nella fattura 53 del 30.12.2020, riferita proprio ai lavori di adeguamento della veranda esterna, e nel bonifico con cui è avvenuto il pagamento. Nonostante la mancanza di espressa richiesta, costituendo detto importo oggetto di debito di valore, deve procedersi d'ufficio alla sua rivalutazione secondo indici ### dalla data del pagamento del 31.12.2020 (in cui si è cristallizzato il danno patrimoniale subito) all'attualità e alla maggiorazione dell'importo con gli interessi compensativi, da calcolare al tasso legale sull'importo capitale via via annualmente rivalutato dalla 31.1.2020 ad oggi.
E' stata, poi, chiesta la rifusione delle somme versate a titolo di interessi per il prestito contratto dall'attrice per affrontare la spesa. E' stato articolato sul punto anche un capo di prova ed è stato prodotto il piano di ammortamento; ma né questo né l'eventuale conferma della circostanza oggetto del primo sarebbero utili alla richiesta di parte attrice, non avendo questa dimostrato l'effettivo pagamento delle rate e dunque la riduzione patrimoniale subita e conseguente all'inadempimento della società convenuta. 
Neppure il danno asseritamente derivante dal mancato pieno godimento della veranda può riconoscersi, non essendovi elementi tali da configurare simile pregiudizio (la valutazione equitativa riguarda solo il quantum ma non anche l'an che va dedotto e dimostrato) e non vi sono neanche elementi per quantificare (così come vorrebbe parte convenuta) il valore dell'utilizzo del bene di cui avrebbe usufruito l'attrice.  ### della lite, che ha visto il sostanziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che avrebbe oltretutto aderito pienamente alla proposta formulata da questo Giudice ex art. 185 bis c.p.c.), giustifica la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, come liquidate nel dispositivo; anche gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di ### s.p.a.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta ogni contraria istanza; - dichiara risolto per grave inadempimento di ### s.p.a. il contratto del 20.6.2020; - condanna ### s.p.a. alla restituzione in favore di ### della somma di ### 15.900,00 e alla riduzione in pristino dei luoghi ove sono state posizionate le vetrate oggetto del contratto di cui al capo che precede; - condanna ### s,p.a. al pagamento in favore di ### della somma di ### 936,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, come indicato in parte motiva; - condanna ### s,p.a, alla rifusione in favore di ### delle spese di lite, liquidate in ### 5.077,00, oltre spese vive per ### 264,00, rimborso forfetario ed accessori di legge; - pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di ### s.p.a. 
Sassari, 8 gennaio 2026 Il Giudice dott.ssa

causa n. 508/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ada Gambardella

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Tribunale di Novara, Ordinanza del 30-07-2017

... n. 67862 di , acceso presso la di ### ordinato con bonifico da il ### con la causaleprestito”, dal proprio c/c n. ### presso di campione , di importo pari alla somma bonificata al in pari data da un c/c della banca dell' intestato a con la casuale “prestito dipendente”. 6.b Le dichiarazioni testimoniali rese dai membri della ### , funz ionario a mministrativo de l e funzionario della , istruttore direttivo tecnico che si occupava dell'istruttoria relativa al procedimento di autorizzazione per il desorbitore termico, da e da dipendenti , e da dipendente riportate alle pagg. da 10 a 13 della sentenza, confermano 2 cene offerte che trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese da nell'interrogatorio acquisito in dibattimento ex art. 513 c.p.c., riportato a pag. 26 sent., in cui questi affermava, rispetto alla relazione con , “nel senso che lui organizzava e noi pagavamo (…) eravamo io e , la fidanzata di quest'ultimo e due sue amiche. Noi pagavamo la cena”. ##### invece la carenza dei presupposti tecnici per il rilascio dell'autorizzazione e le pressioni esercitate dal sui funzionari della ### perché la stessa venisse comunque rilasciata entro tempistiche strette, (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 926/2016 R.G.L. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### letti gli atti e sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 1, comma 48 e ss., L. 92/2012, promosso da , con gli avv.ti #### e ### nei confronti di in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### ha emesso la seguente ORDINANZA ex art. 1, co. 49, l. 92/2012 1. Con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, depositato in data ###, il dott.  , S egretario ge nerale, ti tolare de lla da l 26.10.2009, impugnava il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogatogli con decreto del 6.5.2016 (doc. 27 ric.), dal chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, l'annullabilità e/o la nullità dello stesso, e di condannare l'amministrazione convenuta, ex art. 18 l.300/1970, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n.92/2012, ancora vigente per i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001 (cfr. Cass., sez. lav.  11868/2016), a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 9.037,41 mensili, maturata dal giorno del licenziamento (5.5.2016) alla reintegra, oltre accessori di legge nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in subordine, laddove si ritenesse applicabile l'art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata ex art. 18 co.5 l.  300/1970 in ventiquattro mensilità e comunque non inferiore a dodici mensilità; in ulteriore subordine, la condanna del , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 ### co.6 St. lav., al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla misura massima di dodici mensilità e comunque non inferiore a sei mensilità; con in favore delle spese di lite. 
A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente esponeva che: 1) il licenziamento per giusta causa era stato intimato al termine di un procedimento disciplinare avviato sulla base di fatti a lui contestati nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla ### di ### che lo indagava in qualità di Dirigente ad interim del settore de lla di e che l'### dopo aver sospeso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter d.lgs 165/2001, scegliendo di non provvedere ad un accertamento diretto degli addebiti contestati disciplinarmente, come pure avrebbe potuto fare (come da nota di contestazione addebiti del 6.6.2014, sub doc. 22 ric.), non aveva poi atteso l'esito finale del procedimento penale, intimando, del tutto illegittimamente, il licenziamento senza preavviso a seguito della sola sentenza dibattimentale di condanna di primo grado emessa dal tribunale di ### sez. IV penale in data ###, appellata dal ricorrente e perciò non passata in giudicato; 2) la sanzione espulsiva era comunque, anche nel merito, illegittima poiché egli, come confidava di poter dimostrare al termine del processo penale, non aveva percepito denaro o altra utilità al fine di emettere il provvedimento autorizzatorio (determinazione n. 1659/11) relativo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti della società che si assumeva oggetto dell'attività corruttiva addebitatagli; 3) in ogni caso, anche a sostenere che il provvedimento da lui emesso fosse tecnicamente errato e che perciò la richiedente non avrebbe dovuto ricevere alcuna autorizzazione, la sanzione irrogatagli risulterebbe sproporzionata e i fatti contestati inidonei a fondare una giusta causa di licenziamento. 
Resisteva l'amministrazione convenuta. 
Senza compimento di attività istruttoria, sulla scorta della sola copiosa documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 29.6.2017, all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in riserva.  2. E' pacifico tra le parti che: - il dott. con provvedimento del 23.10.2009, del ### dell' dell'albo dei ### e ### veniva assegnato alla ### della ### quale ####### segretario ### inquadrato nella fascia professionale A dell' (doc. 2 ric.) e che, con successivo decreto n. 34/### del Presidente della ### di veniva nominato, con decorrenza 26.10.2009, ### di tale provincia (doc. 3 ric.); con decreto di individuazione n.44/2009, al ricorrente venivano altresì attribuite, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 267/2000, per l'anno 2010, le funzioni di ### dell'Ente, in quel momento vacanti; funzioni confermategli poi fino al termine del mandato elettivo del Presidente della ; - nei primi mesi del 2011 (allegazione di cui al capo G del ricorso), a seguito delle necessità di ricoprire momentaneamente la posizione di Dirigente del settore Ambiente, per temporanea indisponibilità del Dirigente preposto, il ricorrente accettò la proposta di ricoprire tale incarico ad interim che gli veniva attribuito provvisoriamente con decreto n. 15/2011, in data ###; - l'8.5.2014, il dott. veniva arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di ### in data ### (doc. 3 res.) per il delitto di corruzione propria di cui agli artt. 110, 319, 321, 61 n.2 c.p., che si assumeva commesso tra maggio e il 22 novembre 2011 (data dell'ultimo versamento accertato) dal , quale Dirigente ad interim del in c oncorso c on ### nistratore de legato di nonc hé P residente de l C.d.A. di (già , società controllante di , quale socio di maggioranza e amministratore delegato di nonché Presidente del C.d.A. di e , dipend ente di c on i qua li il si sarebbe accordato affinché gli venisse corrisposta una somma di denaro pari ad € 60.000 - di cui € 12.500 giratigli a mezzo bonifico bancario in data ### da cui, in pari data, la somma era stata accreditata con bonifico da - quale remunerazione per il compimento da parte del di un a tto c ontrario a i dove ri d' ufficio. Atto ra ppresentato da lla determinazione n. 1659/2011 del 17.5.2011 avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 co.15 d.lgs 152/2006 richiesta dalla ly che ne aveva la disponibilità, per un impianto mobile di desorbimento termico per rifiuti pericolosi e non pericolosi, acquistato dalla socie tà c ontrollante della richiedente e privo dei requisiti tecnici richiesti dalla legge. Corruzione ########### aggravata dal nesso teleologico con il delitto di truffa ai danni della socie tà di g estione de l rispa rmio, a scritto ai soli e in c oncorso tra lor o, c he media nte a rtifici e ra ggiri consistiti nel far credere a tale società, partecipata interamente dalle camere di ### di ##### e ### di essere in possesso di tecnologia innovativa in tema di bonifiche ambientali, rappresentata appunto dal desorbitore termico mobile (d'ora in poi, per brevità, ) che avrebbe generato profitti sia per il trattamento del materiale contaminato in ingresso, sia per la vendita degli inerti a valle del processo di desorbimento, la cui idoneità risultava certificata dall'autorizzazione di durata decennale rilasciata dal e frutto dell'accordo corruttivo, inducevano in errore circa l'effettiva idoneità del desorbitore termico mobile ad eseguire bonifiche in loco, essendo in realtà il macchinario di limitatissima operatività a causa di gravi lacune progettuali, il C.d.A. della società di gestione del risparmio che erogava un finanziamento di € 3.000.000 sotto forma di aumento di capitale, versato in favore di in data ### per € 2.500.000, mediante emissione di dieci assegni circolari da € 250.000 ciascuno, e in data ### per ulteriori € 500.000; - a seguito dell'applicazione della misura custodiale, con decreto prot. ris. n.27 del 13.5.2014 (doc. 1 res.), il convenuto sospendeva dal servizio, ex art. 7, commi 1 e 7 CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il ###, il ricorrente, a decorrere dall'8.5.2014 e per tutta la durata dello stato detentivo; - con nota prot. ris. n. 61 del 6.6.2014 (doc. 2 res.) l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali avviava il procedimento disciplinare nei confronti del , con la contestazione degli addebiti, e segnatamente del comportamento descritto nell'ordinanza cautelare in corso di esecuzione, che si contestava assumeva anche rilevanza disciplinare, oltre che penale, in quanto violativo degli artt. 2104 e 2105 c.c. che il ### in quanto dipendente pubblico, è tenuto ad osservare ex art. 55 d.lgs. 165/2001, dei doveri ed obblighi di cui agli artt. 3,4,8, 10 e 13, del ### D.P.R. n. 62/2013 recante il ### di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché degli obblighi del segretario stabiliti dall'art. 3 del CCNL 14.12.2010; contestualmente sospendeva, ex art. 55 ter co. 1 d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare in attesa dell'evoluzione del procedimento penale, trattandosi di fatti di rilevanza anche penale il cui accertamento appariva complesso, ##### riservandosi di riattivarlo non appena avuta conoscenza degli sviluppi del procedimento penale; - con sentenza di primo grado, n. 7960/2015 dell'8.7.2015, dep. il 2.102015 (doc. 6 res.), del Tribunale di ### emessa a seguito di dibattimento, il veniva dichiarato colpevole del delitto di corruzione ascrittogli, imputandoglisi peraltro anche la ricezione, quali ulteriori utilità a remunerazione del rilascio della determinazione autorizzatoria, di cinque cene offertegli dal e dal , e condannato, unitamente ai predetti due correi, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ex art. 31 c.p., e con la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego ex art. 32 quinquies c.p. e la confisca ex art. 322 ter c.p. della somma di € 60.000, ritenuta profitto del reato. 
Risultava invece stralciata la posizione di concorrente necessario con il , quale corruttore e autore dell'unica dazione corruttiva di € 12.500 accertata mediante prova diretta, in quanto tracciabile poiché operata con bonifico, che optava per il patteggiamento (v. allegazione sub S) del ricorso), e che veniva quindi giudicato con sentenza di applicazione pena, già definitiva alla data della sentenza dibattimentale nei confronti dei correi, per quanto riportato in sentenza; - A seguito della sentenza di condanna di primo grado, l'### con decreto prot. n. 3233 del 13.10.2015 (doc. 7 res.), sospendeva cautelarmente dal servizio il , ai sensi dell'art. 4, co.1, L. 97/2001 e dell'art. 7, co.4 del CCNL segretari comunali e provinciali del 14.12.2010, senza soluzione di continuità dal precedente provvedimento di sospensione cautelare disposto invece ai sensi dell'art. 7 co. 2 del cit. CCNL, con decreto prot. ris. n. 166 del 18.11.2014, che seguiva, sempre senza soluzione di continuità, la sospensione cautelare obbligatoria del 13.5.2014, dopo la revoca, in data ###, della misura cautelare degli arresti domiciliari (cfr. all. da ### a ### del ricorso e docc. 23 e 24 ric.). Con lo stesso decreto 13.10.2015, veniva altresì disposto il riesame e la valutazione della posizione del dal punto di vista disciplinare; - Con decreto prot. n. 4718 del 13.11.2015 (doc. 8 res.), il Ministero riprendeva il procedimento disciplinare ex art. 55 -ter, co.4, d.lgs. 165/2001, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ex art. 154 ter c.p.p. (norma inserita dall'art. 70 del d.lgs. 150/2009), provvedendo al rinnovo della contestazione dell'addebito e, dopo l'audizione del dipendente in data ### e l'acquisizione ### della memoria difensiva dallo stesso presentata (docc. 9 e 10 res.), con decreto 7440 del 6.5.2016 irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a far data dalla ricezione della ricevuta di consegna della PEC di trasmissione del recesso, in applicazione dell'art. 5, co.10, sottopunto 2, lett.d), del CCNL del 14.12.2010, per la violazione degli artt. 110, 319, 321, 61 n.2 c.p., nonché degli obblighi del codice disciplinare dei segretari comunali e provinciali di cui al ### sottoscritto in data ###, e segnatamente dell'art. 3, co. 1, 2 e 3 lett. a), e), f) ed m), nonché degli artt. 2-3-7-8-9-e 11 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto 28.11.2000, il cui disposto è stato ripreso, specificato e confluito negli artt. 3-4-8-10 e 13 del codice di comportamento di dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, per aver posto in essere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e compiuto i gravissimi delitti evidenziati nella sentenza 7960/2015 del Tribunale di ### sez. IV penale.  3. Tanto premesso, si reputa in primo luogo infondata l'eccezione formale di illegittimità della ripresa del procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione e contestualmente sospeso ex art. 55 ter co.1, secondo periodo, d.lgs. 165/2001, in seguito alla sola sentenza di primo grado, appellata dal (v. atto di appello in data ###, sub doc. 21 ric.), e quindi prima della sentenza irrevocabile di condanna. 
Come noto, infatti, uno degli obiettivi perseguiti dalla legge delega 4 marzo 2009, n. 15, all'art. 7 co.2 lett. b), in materia di sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, nella direzione di accelerazione e semplificazione del procedimento disciplinare, era proprio l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale con la previsione “che il procedimento disciplinare potesse proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo” (art. 7 co.2 lett. b) l. 15/2009). 
Si è così pervenuti all'art. 55 ter d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs.  150/2009, che ha regolato in maniera specifica, in attuazione della delega, il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, in modo radicalmente diverso da quanto prima previsto dalla contrattazione collettiva che, secondo la formulazione precedente del d.lgs. 165/2001, costituiva la fonte regolatrice della materia, e che prevedeva appunto che l'### dovesse sospendere il procedimento ### disciplinare nel caso di connessione con un procedimento penale, e riattivarlo entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui avesse avuto conoscenza della sentenza definitiva. 
Il legislatore delegato ha innovato la materia con la previsione (art. 55 ter) secondo la quale “il procedimento disciplinare, che abbia in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”, precisando che per le infrazioni di minore gravità sino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni, non è ammessa la sospensione del procedimento. 
Quindi: 1) è stato eliminato l'obbligo per l'amministrazione pubblica, previsto dalla contrattazione collettiva, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale e, al contrario, è stato introdotto l'obbligo alla prosecuzione del procedimento disciplinare quando riguardi sanzioni di minore gravità di cui all'art.  55 bis co.1, primo periodo; 2) quanto alle condotte più gravi, la norma, eliminando ogni automatismo della sospensione, ha riconosciuto all'amministrazione la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare sino alla definizione di quello penale, limitatamente ai casi di particolare complessità delle attività istruttorie volte ad accertare i fatti addebitati e, quando all'esito degli accertamenti effettuati, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. 
La ratio della riforma persegue l'esigenza di consentire l'espressione del potere disciplinare senza incorrere nel rischio di lasciare impunite, per un tempo indeterminato e talora addirittura per tutto il residuo periodo del rapporto di lavoro, come poteva accadere nel caso in cui i tempi di definizione del processo penale fossero molto lunghi, infrazioni anche molto gravi. 
La norma, poi, come richiesto dalla legge delega, disciplina, per la prima volta, tipizzandoli, i meccanismi di raccordo tra i due procedimenti, allorché il procedimento disciplinare non sospeso dall'### si definisca in modo difforme dal procedimento penale, prevedendo, ai co.2 e 3 dell'art. 55 ter, la riapertura del procedimento disciplinare definito in pendenza di quello penale, a seguito e in ragione dell'esito di quest'ultimo. 
In particolare, per quel che rileva nella fattispecie oggetto di giudizio, il co.2 cit.  stabilisce che, nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare, non sospeso, si concluda con l'irrogazione di una sanzione e, al contrario, il procedimento penale si definisca successivamente con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza del dipendente da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale di assoluzione, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale, tenendo conto, ai fini delle determinazioni conclusive nel procedimento disciplinare riaperto, dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 653 co.1 c.p.p.. 
Pertanto, in coerenza con la ricordata ratio della riforma e tenuto conto della sancita autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con espressa previsione, da parte dell'art. 55 ter co. 1 primo periodo d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 150/2009, della possibilità di prosecuzione e conclusione del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale; di meccanismi di raccordo per consentire di armonizzare l'esito del procedimento disciplinare, non sospeso, con quello successivo del procedimento penale, ove difforme, tenuto conto dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili stabilita dall'art. 653 c.p.p. (art. 55 ter co. 2 e 3) e ancora della mera possibilità per l'amministrazione di sospendere, peraltro solo per le infrazioni di maggiore gravità, il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati e quando non ritenga di disporre di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, si è dell'avviso che l'amministrazione abbia facoltà di riprendere il procedimento sospeso, una volta che ritenga di disporre invece di elementi sufficienti per valutare la sussistenza degli addebiti disciplinari e per motivare l'irrogazione della sanzione, senza dover attendere una sentenza irrevocabile penale. 
Nessuna disposizione normativa prevede infatti la necessità di attendere una sentenza irrevocabile di condanna per poter irrogare la sanzione, e, del resto, sarebbe illogico consentire all'amministrazione di non sospendere e definire il procedimento disciplinare prima ancora del rinvio a giudizio, ove ritenga di disporre di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, e precluderle invece tale possibilità dopo l'emissione della sentenza di primo grado, ove ritenga di esserne venuta in possesso magari proprio valutando autonomamente, dal punto di vista disciplinare, le prove raccolte in sede penale di cui è stata portata a conoscenza, con la trasmissione della sentenza penale di primo grado, che l'art. 154 ter disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 70 sempre del d.lgs. 150/2009, non a caso prescrive va comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'### di appartenenza del pubblico dipendente, proprio al fine di consentire l'adozione delle determinazioni di competenza.  ### canto, l'art 55 quater del d.lgs. 165/2001, inserito dall'art. 69 del d.lgs.  150/2009, norma quindi successiva all'art. 8 della L. 97/2001, richiamato da parte ricorrente - che comunque si limita a prevedere la prevalenza delle sue disposizioni su norme di contratti collettivi nazionali stipulati dopo la sua entrata in vigore che non possono derogarle, ma che non contiene disposizioni incompatibili con quelle di cui al ### dei segretari comunali e provinciali 14.10.2010 - prevede la sanzione disciplinare del licenziamento per talune infrazioni tipizzate, “facendo salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo”, e il ### di categoria richiamato, all'art. 5, co.10, punto 2) lett. d), nn. 2) e 3) prevede il licenziamento senza preavviso nei casi di “condanna, anche non passata in giudicato, per 2. Gravi delitti commessi in servizio, 3. 
Delitti previsti dall'art. 3, co.1, l. 97/2001”, tra i quali appunto la corruzione. 
Tanto meno conferente è il richiamo all'art. 32 quinquies c.p., introdotto dall'art. 5 della L. 97/2001, e quindi sempre antecedente all'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 introdotto dal d.lgs. 150/2009, per affermare che il licenziamento potrebbe essere disposto solo in caso di condanna definitiva per i delitti e per le pene ivi indicati, dal momento che trattasi di norma che si è limitata ad introdurre la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego che consegue ope legis, insieme alla pena principale, alla condanna per i delitti ivi considerati e per pene alla reclusione non inferiore a tre anni, comportando la destituzione automatica del dipendente pubblico, ma che non interferisce sulla disciplina delle sanzioni disciplinari né sul procedimento disciplinare che resta regolamentato invece dalle disposizioni legislative e di contratto richiamate. 
Ove perciò la condanna di primo grado emessa nei confronti del dovesse diventare irrevocabile, il rapporto di impiego con lo stesso verrebbe automaticamente ad estinguersi per effetto della pena accessoria comminatagli per legge; cionondimeno, nelle more della definitività dell'accertamento penale, l'amministrazione poteva legittimamente valutare i fatti addebitatigli e procedere, come ha fatto, all'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento sena preavviso. 
Neanche il richiamo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, contenuto nell'art.  8 co. 2 del ### di categoria, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, e che prevede la ripresa del procedimento disciplinare sospeso e l'adozione delle determinazioni conclusive da parte dell'### allorché per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza irrevocabile di ### assoluzione che riconosce che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito penale o che l'imputato non l'ha commesso, consente di dedurre che il procedimento disciplinare sospeso possa essere ripreso solo dopo una sentenza penale irrevocabile; ed anzi, il fatto stesso che la norma faccia esclusivo riferimento alla sola sentenza irrevocabile di assoluzione, porta ad escludere, tenuto conto del disposto dell'art. 5 co. 10, n.2, che il procedimento possa essere ripreso solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna, come invece opina il ricorrente. 
Peraltro l'art. 7 co. 6 del ### cit., precisa altresì che “Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 8, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 5, co. 10, n.2 (codice comportamento)”; art. 5 che prevede appunto la possibilità di licenziamento senza preavviso anche per sentenza di condanna non passata in giudicato; possibilità pertanto possibile, come ricavabile da tale norma contrattuale, anche nell'ambito di un procedimento disciplinare inizialmente sospeso.  ### canto, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, ###, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna.  4. Non merita condivisione neanche la doglianza secondo cui l'### avrebbe fatto riferimento a fatti estrapolati dalla sentenza di primo grado impugnata e ai verbali di udienza, dando per scontato l'accertamento di fatti del tutto controversi, dal momento che, da un'attenta lettura del provvedimento di licenziamento risulta che il ha proceduto all'esame della documentazione e degli atti processuali - che dà atto che lo stesso dott. gli ha messo a disposizione in un'ottica ampiamente collaborativa - e ad un'attenta valutazione ed autonoma ponderazione delle deposizioni dei testi e delle dichiarazioni degli imputati, ricostruendo i fatti di rilevanza al contempo penale e disciplinare, vagliando le giustificazioni fornite dal dipendente nella propria memoria e nel corso dell'audizione orale, e prendendo specifica posizione al riguardo, ed ha infine proceduto all'adozione delle proprie determinazioni disciplinari in relazione al ### comportamento illecito addebitato al nella vicenda di cui alla sentenza penale che ha ritenuto provato sulla base degli atti istruttori del procedimento penale vagliati. 
Tanto è desumibile da quanto riportato da pag. 14 a pag. 24 del decreto del 6.5.2016 irrogativo del licenziamento, da cui risulta che, esaminati gli atti istruttori del procedimento penale forniti nel corso del procedimento disciplinare anche dallo stesso , l'### nistrazione ha ritenu to c he ric orressero i pr esupposti pe r l'applicazione della sanzione disciplinare correlata alle violazioni contestate in sede ###sede ###quanto il comportamento tenuto dal dipendente risultava violare, oltre alle norme penali evidenziate nella sentenza 7960/2015 del Tribunale di ### anche: Prima contestazione di cui ai decreti 6.6.2014 e 13.11.2015: l'art. 3 co.1 del ### dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il ###, nella parte in cui prescrive che il segretario debba conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui, in quanto, il dott. , sottoscrivendo la determinazione n.1659/2011, avente ad oggetto c on sede in B orgomanero via Fos colo 15, rilascio autorizzazione ai sensi del co15 dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per un impianto mobile di desorbimento termico per rifiuti pericolosi e non pericolosi”, relativa ad un impianto acquistato da controllante di ly e nella disponibilità di quest'ultima, e ponendo in essere comportamenti tali da favorire il rilascio della citata autorizzazione, emanata nel senso proprio voluto dal privato, con rinvio recettizio al parere espresso dalla ### per un impianto mobile inappropriato al desorbimento dei terreni inquinati da idrocarburi e pericoloso perché a rischio esplosione, facendo pressione sui funzionari della ### presenti nella ### perché si adoperassero per trovare delle soluzioni tecniche idonee a superare le inadeguatezze e criticità del desorbitore rilevate, ha posto in essere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, non assicurando né perseguendo l'interesse pubblico a cui doveva esclusivamente mirare, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza della ### amministrazione.  ### contestazione: l'art. 3 co.2 del ### cit. nella parte in cui prevede che il comportamento del segretario debba, in coerenza con il proprio ruolo e con le ampie competenze allo #### stesso riconosciute dal vigente quadro legislativo, essere volto a conferire una sempre maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, attraverso il coordinamento delle esigenze di efficienza dell'apparato amministrativo e di garanzia della regolarità amministrativa, nell'ambito dei più generali obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione degli enti e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini. 
Terza contestazione: l'art. 3 co.3 lett. a), e), f) ed m) del ### cit. nella parte in cui prevede che 3. (…)il segretario deve in particolare: a) “collaborare con diligenza, assicurando il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e delle altre disposizioni comunque impartite dall'Ente (…) e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; …omissis… e) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all'interno dell'Ente con i dirigenti e con gli addetti alle diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Ente … f) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo del segretario (…) ed all'espletamento dell'incarico affidato; …omissis… m) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;” in quanto il ricorrente, avrebbe agito ispirato da un tornaconto ed un interesse personale, e con l'aggravante di voler consapevolmente e volutamente favorire interessi altrui, per agevolare la commissione della truffa ai danni della socie tà int eramente pa rtecipata da di c osì violando norme di legge e il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, e non contribuendo a conferire autorevolezza, prestigio e credito al sistema amministrativo locale all'interno del quale, il , per la posizione di segretario generale rivestita, avrebbe dovuto incarnare la figura di alto dirigente di vertice, garante della regolarità e legalità amministrativa ma posponendo gli interessi della comunità, nel cui precipuo ed esclusivo interesse era chiamato ad operare, all'interesse personale suo e dei sui sodali; con una condotta improntata e orientata ad un accondiscendente favoreggiamento di interessi personali propri ed altrui volti al perseguimento di illeciti arricchimenti in danno della comunità al cui servizio era preposto e che avrebbe dovuto responsabilmente servire nel rispetto della legge e dei principi di cui all'art. 97 ###. Prestandosi, dietro ricompensa, ad agevolare il privato, il a vrebbe inol tre in generato p rofonda sfiduc ia ne ll'amministrazione pubblica nel suo complesso, minando i principi cardine di indipendenza e imparzialità dell'attività amministrativa e contravvenendo ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità che ogni dipendente pubblico deve osservare. 
Con la provata percezione di dazioni di denaro e altre utilità e di ristoro di non modico valore, da parte di soggetti con i quali intratteneva rapporti di lavoro e che hanno tratto benefici dalle decisioni da lui assunte in qualità di pubblico ufficiale, l'avv. ha nociuto agli interessi e all'immagine dell' suo datore di lavoro, nonché a quelli dell'ente presso cui lavorava che vede un suo dipendente condannato per uno dei più gravi delitti contro la P.A. Inoltre non ha mantenuto un comportamento conforme al suo ruolo di segretario provinciale e all'incarico affidatogli, sfruttando la posizione rivestita all'interno dell'Ente per assicurarsi un illecito profitto mediante l'emanazione di un provvedimento che, a sua volta, si è posto alla base della commissione di ulteriori reati da parte di terzi nei confronti di altri terzi. 
Resterebbe inoltre integrata, secondo l'### anche la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-3-7-8-9-11 del ### di comportamento dei ### delle ### di cui al ### 28.11.2000, il cui disposto è confluito ### negli artt. 3-4-8-10-13 del ### di ### dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013. 
Pertanto la determinazione dell'### che, con decreto 6.5.2016 ha comminato al la sanzione del licenziamento senza preavviso non è affatto priva di una autonoma valutazione dei fatti rilevanti per la decisione. 
Il provvedimento di licenziamento è infatti corredato da una motivazione congrua ed esauriente, priva di vizi logici, che dà conto in maniera adeguata del compimento, da parte del ### preposto di un'autonoma valutazione della gravità del fatto e della considerazione di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto, che va ben oltre il mero richiamo alla statuizione contenuta nella sentenza penale di condanna riportata dal dipendente.  5. Venendo invece alle contestazioni di merito, gli addebiti disciplinari si reputano provati nei limiti della cognizione sommaria di tale fase caratterizzata da un giudizio sommario fondato su quanto è assolutamente indispensabile per raggiungere una prima sommaria decisione, alla quale seguirà, eventualmente, l'opposizione, e quindi la fase di prosecuzione del primo grado a “cognizione piena”, potendo tenersi conto delle deposizioni testimoniali riportate nel corpo della sentenza di primo grado prodotta in giudizio e degli esiti degli accertamenti bancari effettuati dagli operanti, per come dagli stessi riferiti nel corso delle dichiarazioni testimoniali; delle dichiarazioni dei cc.tt.pp.  esaminati in dibattimento, pure riportate in stralcio in sentenza, e della documentazione amministrativa ivi menzionata, che di seguito verrà autonomamente valutata ai fini che rilevano nel presente giudizio. E ciò in quanto parte ricorrente non contesta che le testimonianze o le dichiarazioni rese dai testi, dai cc.tt.pp. esaminati e dagli operanti, così come le trascrizioni delle intercettazioni, siano difformi da quanto riportato in sentenza, ma contesta solo le conclusioni tratte dai giudici penali da tali fonti di prova. 
Poiché quindi, in tema di disponibilità e valutazione delle prove, rientra pacificamente tra i poteri del giudice del lavoro nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, quello di fondare il proprio convincimento, ex art. 116 c.p.c., su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, e quindi su esiti probatori di indagini preliminari e, a maggior ragione, su verbali di deposizioni testimoniali assunte in dibattimento, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi ### vi abbia interesse contestare nel giudizio civile quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie1 e poiché, tramite la sentenza prodotta, i risultati di tali prove, che in sentenza vengono analiticamente esposti, sono transitati nel presente giudizio e parte ricorrente non eccepisce alcuna difformità nell'esposizione degli stessi, limitandosi a contestare le deduzioni a valle che i giudici penali hanno da essi tratto, si ritiene di poter fondare il proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie di seguito esposte, senza necessità di procedere all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali assunte che potranno invece essere prodotti dall'### nell'eventuale fase di opposizione, a cognizione piena, e ciò anche tenuto conto della sommarietà di questa fase.  6. Ciò posto, gli addebiti disciplinari contestati, nei limiti della cognizione di questa fase, si ritengono provati, una volta che si ritiene provata, per le ragioni di seguito esposte, la condotta di rilevanza anche penale addebitata al per come ricostruita in sentenza, trattandosi di condotta che, ove ritenuta accertata, indubbiamente va qualificata, per la sua innegabile estrema gravità oggettiva e soggettiva, nei termini in cui il l'ha qualificata e che perciò integra tutti gli illeciti disciplinari contestati per i quali è stato irrogato il licenziamento. 
Ora il ricorrente sub paragrafo 6 del ricorso, segnatamente si difende rivendicando: la piena conformità alla vigente normativa dell'impianto trattamento rifiuti che ha autorizzato , di proprietà della , controllante della e nella disponibilità di quest'ultima che, sostiene, ove utilizzato in conformità con le prescrizioni espresse nel provvedimento autorizzatorio della , avrebbe rispettato i requisiti tecnici richiesti dalla legge, comprese la sicurezza; la regolarità dell'iter procedurale di rilascio dell'autorizzazione, a seguito delle integrazioni documentali via via fornite dalla ly; l'assenza di discrezionalità in capo a lui, tenuto ad un'attività vincolata una volta che la ### si era espressa in modo favorevole; le incongruenze in merito all'adeguatezza dell'impianto espresse dal C.T. del P.M. ing. l'indimostrata prova di un'attività corruttiva da lui svolta nei confronti di tutti i membri della ### chiamati ad esprimersi sul progetto e che 1 cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5317 del 02/03/2017 (Rv. 643273 - 02); Cass. 30.1.2013 n. 2168; 8.1.2008 n. 132 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass. 2.7.2010 n. 15714, mentre, in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, cfr. Cass. 16.5.2016 n. 10017; Cass. S.U. 12.2.2013 n. 3271; Cass. S.U. 16.2.2015 3020. ### Org_ ##### avevano espresso parere favorevole all'unanimità; la natura di prestito della percezione della somma di € 12.500 corrispostagli mediante bonifico bancario dal sei mesi dopo il rilascio dell'autorizzazione, comprovata anche dalla dichiarazione di riconoscimento di debito che egli sottoscriveva in favore del e dal ricorso per decreto ingiuntivo e precetto in suo danno da questi promosso (doc. 32 ric.) e la mancanza di prova della dazione degli altri € 47.500.  6.a Al riguardo, si reputa che la prova della corruzione, quanto all'indebita percezione di denaro e di altre utilità da parte del e alla correlazione di tali elargizioni al rilascio dell'autorizzazione per il ### sia fornita: - dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dibattimentale del 15.10.2014 (riportate a pag. 3 della sentenza) dal teste amministratore delegato e l.r.  di quindi della società truffata da , che, per quanto riferito dai testi operanti , ### del di ### e , sempre in servizio presso il ### nelle rispettive deposizioni dibattimentali, si rivolse autonomamente alla ### della ### subito dopo l'arresto in data ### di attinto da misura cautelare custodiale e reale che portava al sequestro del suo compendio aziendale, sempre per reati in materia ambientale, e alla cui famiglia era riconducibile la società che aveva ceduto a il poi da questa dato in comodato d'uso e quindi in noleggio alla controllata partecipata al 51% da e al 49% da , società riconducibile sempre alla famiglia Il teste riferisce, all'udienza dibattimentale del 15.10.2014, che, nel corso di una riunione tenutasi l'11.6.2013, subito dopo l'arresto di e il sequestro dei beni, di cui egli era stato informato dal legale di avv. ### (socio da l 2010, c on c arica di A.D . e P residente de lla socie tà e , dal 2011, dopo l'ingresso di in (ottobre 20119, solo Presidente del C.d.A. di nonc hé A. D. di . a lla c ostituzione di que st'ultima ne l 2010) aveva posto “il problema Boffi”, che in quel contesto egli aveva appreso essere non solo dipendente di ma anche amministratore di ### sempre lo aveva invitato ad uscire dalla sala riunioni e, in disparte, gli aveva detto ha unto ### siccome non riuscivamo ad ottenere l'autorizzazione del desorbitore termico ha unto Nino”; sempre dichiarava pure di aver appreso le stesse informazioni, sempre l'11.6.2013, dall'ing. ######## della , che, preoccupato, lo informava di aver, a sua volta appreso, il 7 giugno, dall'ing. all'epoca coamministratore delegato di della corruzione che vi era stata, posta in essere da per ottenere l'autorizzazione del desorbitore termico mobile, di cui in azienda esistevano due valorizzazioni diverse a seconda che lo stesso avesse o meno l'autorizzazione (cfr. deposizione in stralcio, pag. 20 della sentenza); - dalle dichiarazioni testimoniali, rese sempre all'udienza del 15.10.2014, dall'ing.   ### della , riportate in stralcio a pag. 20-21 della sentenza, che confermava di aver appreso, subito dopo l'arresto di dal coamministratore che questi aveva scoperto all'interno di conti correnti cifrati gestiti da con i quali era stato corrotto il funzionario provinciale che aveva rilasciato l'autorizzazione per il desorbitore termico mobile, al fine di indurre ad investire in i soldi che , i e rano poi spartiti; - dalle due conversazioni registrate da il ###, oggetto di trascrizione peritale (riportate a pagg. 21-25 della sentenza), costituenti prova documentale ex art.  234 c.p.p., la prima intercorsa con che, con riferimento al bonifico da € 12.500 fatto da a , che si era rivolto a lui e che era stato poi da lui indirizzato al gli diceva che, se un domani avessero fatto domande in merito, essi avrebbero risposto, come versione ufficiale, che in sostanza si era trattato di un prestito, e la seconda registrata e intercorsa tra e alle ore 16,00, nel corso della quale, questi, a richiesta del di sapere quanto egli aveva già riferito giorni prima al , g li ra ccontava c he e ra e ntrato c ome amministratore di , su richiesta di e di solo dopo che e ra stato accusato di truffa per operazioni di leasing e che il problema era che a veva dato € 60.000 ad un certo (diminutivo di , nde), segretario generale della che, guarda caso, aveva rilasciato l'autorizzazione per il , ma che “gli idioti” gli avevano fatto un bonifico per cui vi era un trasferimento da conto corrente e dei 60.000 euro dati, 30.000 erano tracciabili: “Senonché i due cretini volevano far passare questa cosa come finanziamento personale” al che, dice che lui aveva detto al : “### , tu veramente non capisci un cazzo! ma tu pensi che che ha inchiappettato no? Se la beva sul fatto che , che non conosce neppure ######## , no? Ha eh ottenuto un finanziamento dal vecchio amico che guarda caso, è il tuo tesoriere, e guarda caso è l'amministratore di ” - dalle dichiarazioni testimoniali rese dal (pag. 25 sentenza), all'udienza dibattimentale del 23.2.2015, in cui questi confermava i termini della conversazione registrata avuta con sopra riportata, in merito all'entità della somma versata al pubblico ufficiale e alla messa in scena del finanziamento personale, sia pure riferendo di aver appreso i fatti direttamente da anziché da .  - dagli esiti degli accertamenti investigativi condotti dagli operanti per come dagli stessi riferiti in dibattimento nel corso della relativa deposizione testimoniale, sintetizzata alle pagg. 3-4 della sentenza, che delineavano numerosi appuntamenti per incontri conviviali tra , e , nel periodo interessato dal rilascio dell'autorizzazione, per quanto desunto dalle intercettazioni telefoniche, consentivano di riscontrare l'effettuazione delle cene nelle date dell'11.2.2011, del 17.2.2011, del 20.2.2011, del 24.2.2011, e del 3.5.2011, effettivamente tenutesi presso i ristoranti milanesi e da , prenotate a nome e pagate con carta di credito intestata a 2, e numerose movimentazioni bancarie in contanti, con monetizzazione di assegni tratti dai c/c nonché l'accredito di € 12.500 sul c/c n. 67862 di , acceso presso la di ### ordinato con bonifico da il ### con la causaleprestito”, dal proprio c/c n. ### presso di campione , di importo pari alla somma bonificata al in pari data da un c/c della banca dell' intestato a con la casuale “prestito dipendente”.  6.b Le dichiarazioni testimoniali rese dai membri della ### , funz ionario a mministrativo de l e funzionario della , istruttore direttivo tecnico che si occupava dell'istruttoria relativa al procedimento di autorizzazione per il desorbitore termico, da e da dipendenti , e da dipendente riportate alle pagg. da 10 a 13 della sentenza, confermano 2 cene offerte che trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese da nell'interrogatorio acquisito in dibattimento ex art. 513 c.p.c., riportato a pag. 26 sent., in cui questi affermava, rispetto alla relazione con , “nel senso che lui organizzava e noi pagavamo (…) eravamo io e , la fidanzata di quest'ultimo e due sue amiche. Noi pagavamo la cena”. ##### invece la carenza dei presupposti tecnici per il rilascio dell'autorizzazione e le pressioni esercitate dal sui funzionari della ### perché la stessa venisse comunque rilasciata entro tempistiche strette, rappresentando che la società istante aveva necessità di conseguirla, altrimenti avrebbe perso un importante contributo economico (l'investimento sotto forma di aumento di capitale in per € 3.000.000 di allettata dalla bontà della tecnologia innovativa, nde). 
Al riguardo, il teste ingegnere nucleare dell' riferiva (ud. 15.10.2014) di aver espresso molti dubbi sul DTM tanto da aver richiesto due integrazioni nel corso del procedimento, e che le sue perplessità, manifestate in precedenza, erano perdurate anche dopo le integrazioni fornite dalla ma che, all'ultima seduta del 9.5.2011, cui aveva partecipato da solo, senza la collega dell' egli aveva commesso l'errore di ribadire il permanere delle sue perplessità solo verbalmente esprimendosi poi però favorevolmente, fidandosi erroneamente del funzionario che lo aveva rassicurato dicendogli che poi, in sede di autorizzazione, sarebbero state previste delle prescrizioni tali da fugare ogni dubbio espresso dai tecnici e questo dopo che nel corso di tale ultima riunione, si era allontanato dall'aula per poi tornare e comunicare agli altri membri della ### che si doveva procedere con l'autorizzazione perché vi era un problema di tempi legato all'ottenimento di sovvenzioni economiche sicché l'impianto andava autorizzato, con tutte le prescrizioni del caso, altrimenti la società istante avrebbe perso un contributo economico se non avesse ottenuto l'autorizzazione ex art. 238 entro tempi brevi, riferendo altresì di aver ricevuto sollecitazioni in tal senso da un suo superiore. 
La teste sempre dell' riferisce di “criticità macroscopiche” in merito al desorbitore e che, dopo la prima richiesta di integrazione documentale, a suo giudizio, “mancavano elementi così sostanziali”, che la ### avrebbe dovuto dare parere negativo. 
Anche la teste dell' riferisce che , nel corso dell'ultima seduta del 9.5.2011, riferì agli altri membri che vi era un forte interessamento da parte dei dirigenti della a che la ### esprimesse un parere favorevole utile al rilascio dell'autorizzazione che era necessaria ad per ottenere dei finanziamenti e che ella votò a favore, nonostante le criticità espresse dalla ### rassicurata dal circa la possibilità di effettuare accertamenti più puntuali in sede di verifica di ### necessaria per il funzionamento dell'impianto, che sarebbe stata rilasciata dalle ### territorialmente competenti nelle aree in cui il DTM avrebbe operato. ### Org_ ######### I due funzionari della , hanno riferito che il si era, più volte, informato sull'andamento della pratica, ancora prima di assumere la dirigenza ad interim del ###, e in due occasioni, li aveva portati a cena con sé a ### nel corso dell'istruttoria; di come fossero state richieste dalla ### integrazioni avendo rilevato come criticità dell'impianto un rischio di esplosione e molte altre deficienze; di come nel corso dell'ultima riunione del 9.5.2011, aveva telefonato a chiedendogli di definire il procedimento e di riferire anche agli altri componenti tale richiesta, e di come si erano perciò determinati a rilasciare parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, corredandola però di prescrizioni così stringenti che rendevano assolutamente antieconomico l'impiego del ### relegandolo ad una sostanziale inoperatività (così teste ). 
Autorizzazione provinciale rilasciata poi dal con la determina 1659/2011 del 17.5.2011 che condizionava la conclusione del contratto di investimento sottoscritto il ### da e per effetto del quale, la prima erogava alla seconda € 3.000.000 acquisendo una partecipazione societaria del 18%, € 2.500.000 dei quali pagati con emissione di dieci assegni circolari il ###, e che già nella proposta di investimento attestava di aver ottenuto, come rilevabile dai documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento per quanto riportato, al riguardo a pag,. 45 della sentenza e per quanto riferito dai testi e ( deposizioni in merito, pag. 46) e che veniva concessa per un impianto che, secondo quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale dal CT del P.M. ing. 3, non era atto ad assorbire idrocarburi in nessun caso, presentava il cilindro rotante usurato ed obsoleto, impiegato in una funzione che era vietata dal costruttore e che necessitava per modifiche strutturali di rinnovati collaudi e certificazioni e il filtro a maniche inidoneo a reggere le temperature elevate necessarie per un processo di desorbimento, anche se relativo a terreni contaminati da idrocarburi leggeri ovvero involgenti le stazioni di servizio, e inadeguatezze strutturali che rendevano particolarmente elevato il rischio di esplosione, con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità degli operatori che azionavano il DTM in quanto direttamente esposti all'onda dell'esplosione; situazioni di pericolo concreto e inadeguatezze strutturali che a giudizio del CT del PM non era per nulla stato neutralizzato dalle prescrizioni imposte dalla ### nell'autorizzazione rilasciata (cfr. deposizione pagg. 14. 17 sent.).  3 professionista che, si riporta in sentenza, vanta un'esperienza quasi trentennale nel settore del desorbimento dei terreni inquinati, lavorando principalmente nel settore delle estrazioni idrocarburiche (pag. 14 sent.) ### Ciò posto, tenuto conto della convergenza delle suddette fonti di prova, anche questo giudice non può che pervenire, tanto più in questa fase connotata da cognizione sommaria, alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il Tribunale penale di ### in merito alla sussistenza della vicenda corruttiva nei termini ricostruiti in sentenza, da cui discendono poi tutte le implicazioni disciplinari che rilevano in questa sede, integrando il comportamento di rilevanza penale addebitato al altresì i gravissimi illeciti disciplinari contestatigli.  7. Quanto ai rilievi del ricorrente, data per incontestata la puntuale ricostruzione fattuale riportata nel decreto irrogativo del licenziamento del 6.5.2016, da pag. 15 a pag. 17, gli stessi possono in tale fase infine essere confutati evidenziando che: - quanto alla rivendicazione dell'adeguatezza dell'impianto, in questa fase sommaria, non può che rimandarsi alle convergenti valutazioni tecniche espresse al riguardo in modo puntuale dal CT del P.M ingegnere del settore di esperienza trentennale, e da tutti gli altri tecnici sentiti, , e dell' e dell' che non possono essere allo stato confutate dalle allegazioni a contenuto tecnico di parte ricorrente che rimandano alle pagg. 42-61 della memoria resa nel procedimento disciplinare, non supportate nel presente giudizio neanche, quantomeno da una consulenza di parte; risulta poi ulteriormente avvalorante a livello indiziario le notevoli criticità evidenziate dalla ed emerse in dibattimento, la circostanza, riportata invece nell'ordinanza di custodia cautelare, secondo cui gli elaborati progettuali allegati da ly all'istanza di autorizzazione del DTM erano stati redatti da un architetto (tale non iscritto ad alcun Ordine poiché da anni cancellato da quello di ### a seguito di procedimento disciplinare (cfr. ordinanza, doc. 3 res., pag. 8) e ancora il fatto che il ### al di là di una prova dimostrativa - poco conferente per quanto sempre ripotato in sentenza - effettuata presso l' di ### non sia stato mai poi concretamente usato in qualche sito di bonifica; - quanto al fatto che, una volta che la ### si era espressa in senso favorevole, il non potesse che adeguarvisi, rilasciando l'autorizzazione, e che non vi sarebbe prova di pressioni da lui esercitate sugli altri membri della ### che pure avevano votato favorevolmente, si osserva come, ciò che rileva a fini disciplinari (e penali), è che il ricorrente, forte del ruolo apicale di Dirigente ad interim del ### e ### dell'Ente, abbia condizionato con blandizie, invitando ##### Org ####### a cena i due funzionari della ### preposti, e poi con sollecitazioni, concretatesi nelle continue richieste di informazioni sulla pratica e con la palese dimostrazione di interessamento all'iter della stessa, e da ultimo con la telefonata fatta al nel corso dell'ultima seduta della commissione in cui gli rappresentava la necessità che l'autorizzazione venisse rilasciata in tempi brevi per consentire alla società richiedente l'accesso a contributi economici, diversamente persi, l'operato della ### esercitando pressione sui due funzionari della ### a lui gerarchicamente subordinati, perché gli stessi si determinassero ad esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, senza rinviare ancora la definizione della pratica nonostante le tante ancora irrisolte criticità tecniche, e rassicurassero anche gli altri membri, come di fatto è stato, per quanto dai medesimi confermato, perché anche loro votassero a favore, individuando soluzioni tecniche poi costituite dall'apposizione di stringenti prescrizioni che andavano a rendere di fatto inoperante il ### che consentissero però il rilascio dell'autorizzazione sì che potesse ottenere il finanziamento da - ### è poi la percezione di utilità, sotto forma di cene costose da parte del , offerte dagli imprenditori nel cui interesse tanto si è prodigato e nel periodo in cui la pratica amministrativa era in fase istruttoria, mentre, quanto alla ribadita natura di prestito dell'erogazione della somma di € 12.500 bonificatagli dal va, in primo luogo osservato come il corruttore coimputato di aver corrotto il provvedendo a tale pagamento abbia definito la propria posizione processuale ### patteggiando, con sentenza di applicazione pena ormai definitiva, rinunciando a difendersi; il che in un reato quale la corruzione, a concorso necessario (di corruttore e corrotto), assume una valenza indiziaria molto pregnante; in secondo luogo, le deposizioni sopra riportate e in particolare quella di che, prima di essere esaminato in dibattimento era già stato registrato occultamente dal , confutano tale tesi che viene da subito indicata come la versione difensiva ufficiale da dare agli inquirenti; trattasi poi di allegazione del tutto inverosimile, vista l'assenza di rapporti amicali e di frequentazione tra e che, da dipendente prestatosi poi per un periodo a fare da amministratore di , operava come tesoriere di (v. sempre dep.  . 
Non pare poi significativo che il bonifico sia stato effettuato il ###, quindi sei mesi dopo il rilascio dell'autorizzazione il precedente 17.5.2011, potendo la dazione seguire il compimento dell'atto del pubblico funzionario, oggetto di mercimonio, tant'è che si parla ##### di corruzione susseguente, e ponendosi peraltro tale pagamento in data di poco successiva all'erogazione della somma di € 2.500.000 da parte di a in data ###, e quindi a distanza di poco tempo dal conseguimento da parte dei correi del de l pr ofitto de lla truf fa di c ui a l c apo b) c ui l'a utorizzazione rilasc iata e ra funzionale. 
Quanto alla dichiarazione di riconoscimento di debito, e al decreto ingiuntivo e al precetto (sub docc. 32 ric.), si osserva invece come la prima, datata 19.11.2011, e prevedente una restituzione della somma di € 12.500 in rate mensili senza interessi e spese a partire dal luglio 2013, non reca alcuna data certa per cui potrebbe esser stata tranquillamente predisposta dopo l'inizio dell'attività investigativa proprio al fine di mascherare la dazione corruttiva secondo gli accordi presi; tanto più che sembra del tutto anomala una dilazione di pagamento con inizio della restituzione con rate mensili, senza interessi e spese, a partire da quasi due anni dopo; restituzione mai effettuata nonostante le possibilità economiche di farlo, anche per le agevoli modalità di rateizzazione concordate, che il aveva. 
Tanto meno il ricorso per decreto ingiuntivo e il precetto, che risalgono invece al febbraio 2014, quindi a pochi mesi prima dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale nei confronti del e dei coimputati, quando le indagini erano già in corso, avvalorano la causale del prestito, potendo rappresentare tentativi concordati di depistaggio degli inquirenti temendo tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, fin da subito dopo l'arresto di del 4.6.2013, che, da tale pagamento tracciabile perché fatto con bonifico, si potesse risalire alla corruzione, ovvero potendo costituire un tentativo del di riscuotere la somma approfittando della scrittura privata di ricognizione di debito rilasciatagli. 
Infine, benché vi sia prova diretta della sola dazione corruttiva di € 12.500 e non anche della restante somma di € 47.500, ricostruita in base alle dichiarazioni del che in tale importo indicava la remunerazione corrisposta al , che gli inquirenti e i giudici penali assumono pagata in contanti tramite la monetizzazione di assegni, è appena il caso di rilevare che, a fini disciplinari (così come penali), ciò poco rileva, restando gli illeciti contestati integrati anche già dalla percezione dell'importo di € 12.500 e delle cene, tre o più che siano.  8 ### estrema gravità oggettiva dei fatti contestati, integranti delitto in danno dell'amministrazione e tanto più gravi in considerazione del ruolo apicale rivestito dal , di segretario generale della con funzioni di Dirigente ad interim del ###, garante della legalità ### dell'azione amministrativa dell'ente, che rende all'evidenza tanto più esigibile dal medesimo la più rigorosa osservanza della legge e degli obblighi di fedeltà e diligenza e di perseguimento dell'interesse pubblico, della legittimità e del buon andamento dell'azione amministrativa gravanti sul pubblico dipendente, e l'intensità dell'elemento intenzionale, giustificano poi, anche in concreto, alla stregua dei parametri di gradualità e proporzionalità richiamati dall'art. 2106 e dall'art. 5 del codice disciplinare di cui al ### 14.12.2010, la massima sanzione disciplinare comminata, proporzionata e adeguata alla gravità delle infrazioni, risultando i fatti non solo astrattamente riconducibili alla previsione di cui all'art. 5 co. 1, sottopunto 2 (codice disciplinare) del ### 14.12.2010, per cui è tipizzata la sanzione irrogata, ma anche integranti violazione degli obblighi del segretario, disciplinati dall'art. 3 del medesimo ### che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 4, secondo la gravità delle infrazioni, come prescritto dall'art. 5. 
Infrazioni che anche in concreto risultano di gravità tale da ledere irrimediabilmente ed irreversibilmente il rapporto fiduciario sì da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e da concretare una giusta causa di licenziamento senza preavviso, non potendosi che ampiamente e senza riserva alcuna condividersi le valutazioni al riguardo operate dall'### in punto gravità dell'illecito e conseguente proporzionalità della sanzione. 
Per le motivazioni che precedono il ricorso va quindi respinto. 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c..  P. Q. M.  respinge il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese di lite in favore dell'### resistente, liquidate in € 3.645,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. 
Si comunichi. 
Novara, 30.7.2017 Il giudice #### 

causa n. 926/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Criscuolo

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6469/2025 del 06-11-2025

... ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00. ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 4895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### ( C.F. ### ) Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to ### che la rappresenta e difende per mandato in atti E ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) ### ( C.F. ### ) eredi di ### deceduto il venti gennaio 2015 elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to ### che le rappresenta e difende per mandato in atti BFR & L. ### S.R.L. ( C.F. ### ) in persona del curatore speciale Avv.to ### presso cui è domiciliat ###proprio come in atti ### : giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 15875/2022 - impugnazione lodo arbitrale - opposizione di terzo revocatoria - ### contratto preliminare del sei settembre 2009 ### prometteva di vendere a BFR & L ### s.r.l. un compendio immobiliare sito in ### Via dei ### 33 al prezzo di € 1.020.000,00. 
Il contratto definitivo era stipulato il successivo ventisei novembre con rogito ### rep. 81776 - racc. 19892. 
Il prezzo era così suddiviso : € 546.202,13 con accollo da parte dell'acquirente del mutuo fondiario contratto dalla venditrice con il ### € 110.000,00 con assegno consegnato contestualmente al rogito; € 70.000,00 da versare entro dieci giorni decorrenti dal ventisei novembre 2009; € 293.797,87 da versare entro il trenta luglio 2010.  ### dopo la vendita intimava sfratto per morosità all'affittuaria di uno dei locali facenti parte del compendio, ### s.r.l.. 
Quest'ultima agiva in giudizio contro l'acquirente esercitando il diritto di riscatto al prezzo di € 258.000,00. 
La vertenza era conciliata con stipula di nuovo contratto di locazione a canone ridotto.  ### s.r.l. agiva nei confronti di ### ( proc. rg 14027/2011 ) chiedendo la corresponsione di € 170.000,00 per parziale evizione della cosa venduta e per il danno conseguente alla riduzione del canone di locazione con ### s.r.l. nonché per l'accertato malfunzionamento e obsolescenza della canna fumaria nei locali ove ### s.r.l. esercitava attività di ristorazione, a seguito di accertamento in sede amministrativa.  ### si costituiva, contestava le richieste attoree e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del residuo prezzo. 
Le parti convenivano di deferire a un arbitro rituale la definizione della controversia nonché di tutte le questioni relative alla vendita; in detta sede ### chiedeva la risoluzione del contratto e di rientrare nella titolarità del bene affermando che l'accollo non era stato liberatorio e che l'importo di € 293.797,87 non era stato corrisposto. 
Alla prima udienza arbitrale del sedici ottobre 2012 comparivano ### assistito dall'avv.to ### e ### in qualità di legale rappresentante della s.r.l., assistito dall'Avv.to ### Con lodo 16201/2012 l'arbitro, in sintesi, per quanto di interesse in questa sede : a) riteneva incidentalmente infondate le pretese di ### s.r.l. e di conseguenza infondata l'azione per parziale evizione e risarcimento esercitata nel giudizio concluso con transazione; affermava pertanto l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ### s.r.l. con cui era stato chiesto al venditore l'importo di € 170.000,00 a titolo risarcitorio; b) riteneva che la non liberatorietà dell'accollo non fosse addebitabile all'acquirente perché nulla a tale proposito era stato previsto nel rogito; c) riteneva peraltro grave l'inadempimento di ### s.r.l. sotto l'altro profilo denunciato da ### ossia il mancato pagamento del residuo corrispettivo, pari a €293.797,87; d) risolveva quindi il contratto per inadempimento di ### s.r.l. e disponeva il ritrasferimento del complesso immobiliare a ### e) affermava come dalla risoluzione discendessero gli obblighi restitutori a carico di entrambi i contraenti ma di non potersi pronunciare in sede di lodo sulla restituzione del corrispettivo già versato da ### s.r.l. perché, pur sussistendo detto diritto, non poteva essere emessa una pronuncia d'ufficio e non vi era stata domanda in tal senso da parte dell'acquirente, al contrario di quanto aveva fatto il venditore che aveva richiesto espressamente la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno; f) riteneva sussistente anche detto diritto risarcitorio e condannava per tale titolo ### s.r.l. a pagare a ### € 353.000,00, pari al valore locativo degli immobili per il tempo in cui il venditore non ne aveva goduto, detratte le rate di mutuo medio tempore pagate dalla s.r.l; g) liquidava le spese del lodo e quelle di difesa di ### ponendo entrambe a carico di ### Il lodo era dichiarato esecutivo l'undici dicembre 2012 con decreto del ### del Tribunale di ### Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 2038 del 2013 ) ### proponeva opposizione di terzo revocatoria. ### era socia di maggioranza di ### s.r.l.  nonché, dalla costituzione del tre agosto 2009 al tre dicembre 2009 e dal dicembre 2012 in poi anche amministratrice; nel periodo intermedio era stato amministratore ### . 
Produceva delibera del venticinque novembre 2009 con cui, per far fronte alla situazione finanziaria e patrimoniale provvisoria, era stata autorizzata a richiedere ai soci, in proporzione alle quote, € 230.000,00 complessivi a titolo di finanziamento infruttifero. 
Il 26 novembre 2009 ella versava di conseguenza € 160.000,00 ( tramite bonifico con causale “finanziamento soci” ) e la socia di minoranza ### s.r.l. versava € 70.000,00.  ### il ventisei novembre 2009, in qualità di amministratore, sottoscriveva il rogito notarile di acquisto del complesso immobiliare di cui è causa. 
Nel bilancio gli importi erano inseriti alla voce debiti nello stato patrimoniale con la descrizione “soci conto finanziamento infruttifero “ e nella nota esplicativa era precisato che erano importi erogati dai soci solo “per evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 c.c. “. 
Riferiva di essersi dimessa dalla carica di amministratore per motivi personali e di non essere mai stata resa edotta dal nuovo amministratore ### della sussistenza di problemi giudiziari relativi alla vendita; affermava anzi di essere stata rassicurata sulla solvibilità degli affittuari ( ### s.r.l. e una banca ) in quanto i suddetti versavano regolarmente i canoni dovuti. 
Solo a luglio 2012, insospettita dalla mancata percezione di utili, nonostante detta redditività e dal comportamento ostativo dell'amministratore, ne chiedeva tramite i propri legali la revoca e il venticinque settembre 2012 chiedeva la fissazione di assemblea straordinaria per la verifica dell'andamento della società e dell'attività di ### Il diciassette ottobre 2012 l'amministratore convocava l'assemblea per il ventinove/trenta novembre. 
Il ventidue ottobre 2012 ### inviava una nota all'amministratore con cui si rilevava che dall'accesso ai documenti sociali, presentati invero solo parzialmente, era sorta la necessità di chiarimenti sull'esistenza del contenzioso con ### e sul perché i canoni di locazione fossero diminuiti; era contestualmente ribadita la richiesta di revoca dell'amministratore. 
La data del ventinove/trenta novembre era spostata al sette dicembre in quanto l'amministratore aveva comunicato l'esito negativo della convocazione del socio di minoranza mentre, secondo l'attrice, si sarebbe trattato di un escamotage. 
Il sette dicembre 2012 ### era di nuovo amministratore unico e, esaminando i documenti, era venuta per la prima volta a conoscenza del procedimento arbitrale e del lodo. 
Sosteneva che detto giudizio costituisse atto dolosamente preordinato a vanificare l'esigibilità in concreto del credito vantato per la restituzione del finanziamento di €170.000,00. 
Allegava a supporto la tempistica sospetta e l'assenza di collegamento con il processo incardinato nel 2011, sia per l'inserimento della domanda di risoluzione contrattuale sia per l'inspiegabile mancanza di domanda di restituzione del corrispettivo in caso di risoluzione da parte del legale della s.r.l., sia per l'esosità del corrispettivo versato al legale avv. ### e per la ritrosìa di quest'ultimo a consegnare il fascicolo. 
Affermava di essere venuta a conoscenza del dolo e della collusione solo allorquando il ventotto febbraio 2013 l'Avv.to ### aveva consegnato i documenti da cui poteva evincersi come lo stesso si era costituito nel procedimento arbitrale, depositando una memoria di poche righe il sedici ottobre 2012. 
Ciò asseritamente in contrasto con quanto attestato dall'arbitro nel lodo secondo cui era stata depositata da ### s.r.l. anche una memoria del ventitrè ottobre 2012 in cui erano stati formulati i quesiti nonché chiesta la condanna di ### a pagare € 230.000,00 eventualmente compensando detto importo con il saldo del corrispettivo ancora dovuto. 
Proponeva opposizione di terzo revocatoria nei confronti della s.r.l. e di ### con atto notificato il tre aprile 2013 ( rg Corte Appello di ### 2308/2013 ). 
Si costituiva ### che eccepiva il difetto di legittimazione per assenza di terzietà in capo a ### la decadenza dall'azione per decorrenza dei trenta giorni di cui all'art. 404 secondo comma c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. 
Si costituiva ### s.r.l., in persona del curatore speciale nominato per l'incompatibilità con la carica di amministratore ricoperta dall'attrice. 
A seguito del decesso di ### il processo era riassunto. 
Si costituivano le eredi del de cuius ribadendone le eccezioni e le difese; si costituiva anche il curatore della ### s.r.l.. 
La Corte di Appello con sentenza 2012 del 2020 riteneva il difetto di legittimazione attiva di ### per mancanza della qualità di terzo rispetto alle altre parti, respingeva di conseguenza la domanda e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.  ### impugnava la sentenza. 
Si costituivano le controparti chiedendone la conferma. 
La Corte di Cassazione con ordinanza 15875/2022 annullava la sentenza con rinvio alla Corte in diversa composizione. 
Il processo era riassunto da ### che concludeva chiedendo: “Accertare che il lodo, pronunciato tra il #### e la ###L ### S.r.l. dall'###. ### in data 30 novembre 2012 e reso esecutivo dal ### del Tribunale Ordinario di ### con n. 16201/2012 in data 11 dicembre 2012 (### 1626/12, ### 2738/12) è frutto di dolo e/o collusione in danno della ###ra ### e comunque ne pregiudica i diritti per tutti i motivi sin qui esposti; ii) conseguentemente annullare la decisione di cui al lodo medesimo e per l'effetto disporre il trasferimento in favore di ###L ### S.r.l. del (o comunque confermare la proprietà di quest'ultima circa il) compendio immobiliare di seguito indicato: compendio immobiliare in ### via dei ### 33 costituito da: un locale sito in ### via dei ### 33 costituito da: locale sito in ### via dei ### 33/d (f. 943 particella 173 sub. 507); un locale agenzia bancaria sito al piano terra, confinante con via dei ### locale sub. 507, passo carrabile, corte interna (f. 943 particella 173 sub. 506); box auto accesso al piano terra civico 33 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 505); locale piano terra confinante con via dei ### locale sub. 506 (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 507); lastrico solare confinante con lastrico sub. 503, via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 504); lastrico solare confinante con lastrico sub. 504 e sub. 501, distacco su via dei ### (catasto fabbricati f. 943 particella 173 sub. 503) iii) ordinare al competente ### dei ### la trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sopra indicato, contro il #### e in favore della ###L ### S.r.l. iv) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, riservato ogni altro diritto in separato giudizio”.   Le eredi di ### si costituivano e concludevano chiedendo: “In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare improcedibile ed inammissibile il presente procedimento per quanto dedotto in atto e qui richiamato; Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto eppure non provate, per le motivazioni espresse in atto e qui richiamate; - In ogni caso, condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio, ed alla pena pecuniaria prevista dall'art. 408 c.p.c.”. 
Si costituiva la s.r.l. in persona del curatore speciale che concludeva chiedendo : “### del compendio immobiliare sito in ### via dei ### 33 come già meglio identificato con conseguente trascrizione della pronuncia traslativa della proprietà dell'immobile de quo a favore della BFR & L ### s.r.l. e vittoria di spese di lite a favore del sottoscritto ### speciale antistatario da porsi in solidarietà tra la parte attrice e le parti convenute.” La Corte all'esito dell'udienza del sei ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione si è pronunciata unicamente sul requisito della legittimazione ad agire, rilevando come, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello nella sentenza 2012/2020, la qualità di socia di una s.r.l. non sia in astratto incompatibile con quella di creditrice dovendosi accertare di volta in volta la natura dei conferimenti in denaro effettuati dal socio stesso. 
In particolare, riprendendo la massima: “In tema di società di capitali, il socio può proporre opposizione di terzo revocatoria, non nella qualità di socio, facendo valere il pregiudizio patrimoniale che il danno al patrimonio sociale abbia prodotto sul valore della sua quota di partecipazione, attesa la natura meramente riflessa e non autonomamente risarcibile di tale pregiudizio; bensì quale creditore della società, qualora abbia effettuato dazioni di denaro in favore dell'ente, che abbiano natura di vero e proprio finanziamento, riconducibile allo schema del mutuo, idoneo a far sorgere un credito restitutorio certo e non meramente eventuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva ritenuto il socio non legittimato a proporre opposizione di terzo avverso un lodo arbitrale, non avendo accertato se egli fosse anche creditore della società, verificando se la dazione di denaro da lui erogata avesse natura di finanziamento, non imputabile a capitale di rischio, e non di conferimento).” Ebbene nel caso di specie l'importo di € 170.000,00 che ### ha versato alla società deve intendersi come finanziamento poiché, in linea con quanto sopra riportato, è stato erogato in concomitanza con l'acquisto del compendio immobiliare e con una causale del bonifico di accredito indicata come “finanziamento soci” ; la posta è stata poi inserita in bilancio al passivo patrimoniale come debito verso soci e lo stesso amministratore nella relazione integrativa al bilancio 2011, depositata in atti, ha espressamente escluso detto finanziamento anche dalla postergazione ex art. 2467 Riconosciuta la legittimazione ( unico ambito di indagine sottoposto all'esame della Cassazione ) rimangono peraltro da esaminare gli altri presupposti e in particolare la tardività o meno dell'azione e l'interesse ad agire concreto e attuale che difettano entrambi.  ******** 
Termine di decadenza. 
La prima delle notifiche andate a buon fine dell'originario atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Appello è datata tre aprile 2013.  ### afferma di non essere stata in grado prima del ventotto febbraio 2013 di rendersi conto dell'esistenza del dolo e collusione a suo danno, scoperta avvenuta solo quando l'Avv.to ### difensore della s.r.l. nel giudizio arbitrale, ha consegnato i documenti difensivi consentendo quindi all'attrice di avvedersi che, al contrario di quanto affermato nel lodo, la memoria di costituzione della s.r.l. era di poche righe senza alcuna argomentazione difensiva. 
Ebbene, risulta documentalmente ed è incontestato come ### sia stata nominata ### della s.r.l. il sette dicembre 2012 e che dal ventidue settembre 2012 fosse a conoscenza della pendenza di una causa promossa da ### s.r.l. 
Risulta altrettanto documentalmente come l'Avv.to Patrone, in qualità di legale di ### s.r.l., il quattordici gennaio 2013, allorquando la signora ### era già amministratrice della società e quindi lo aveva incaricato in tal senso, abbia ottenuto una copia integrale autenticata del lodo “uso reclamo” dal Tribunale di ### Ebbene già dal testo del lodo risulta chiaramente sia il contenuto delle domande originariamente proposte da ### s.r.l., sia l'esito della controversia e il contenuto anche se sintetico della transazione che aveva portato alla riduzione del canone. 
Era inoltre riportato il contenuto delle domande di entrambe le parti in relazione al giudizio successivamente instaurato da BFR contro ### per il risarcimento e, soprattutto, era riportato il motivo per cui le parti avevano voluto incardinare un giudizio arbitrale: la volontà di definire totalmente tutte le possibili controversie nascenti non solo con riferimento specifico alle conseguenze del giudizio, transatto, con ### s.r.l. ma a tutte le altre questioni inerenti l'efficacia e la validità del contratto di compravendita dell'immobile. 
Nel lodo poi erano analiticamente riportate ( punto 6 a pag. 8 ) le conclusioni della memoria di BFR in data ventitré ottobre 2012 dove era stata invero omessa la domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la vendita in caso di risoluzione in quanto il difensore si era limitato a ribadire la domanda risarcitoria già oggetto del processo mentre il difensore di ### aveva espressamente chiesto la risoluzione del contratto. 
Parimenti nelle note del trenta ottobre 2012 la difesa di BFR si è limitata a chiedere prove solo su detta domanda risarcitoria.  ### ha ritenuto di esaminare la domanda di risoluzione e l'ha ritenuta fondata argomentando compiutamente. 
In buona sostanza ### già dalla data in cui, come amministratrice della BFR ha comunque avuto, tramite il difensore, copia autentica del lodo, ha potuto verificare compiutamente l'andamento della vertenza, tra cui le omissioni in punto di domanda e di argomentazioni difensive di ### s.r.l. riguardo al mancato pagamento del prezzo ( eccepito da ### ) nonchè della decisione dell'arbitro anche su domande ulteriori rispetto a quelle oggetto del giudizio risarcitorio promosso da ### s.r.l. nonché del fatto, comunque non dirimente, dell'indicazione nel lodo, tra le domande del giudizio risarcitorio, anche di quella di risoluzione del contratto mentre invece detta domanda non era stata ivi espletata da ### In particolare ### afferma che il prezzo avrebbe dovuto essere considerato come totalmente corrisposto sulla base del contratto di vendita stipulato allorquando la suddetta era amministratrice ( e che così stabiliva in assenza di contestazioni da parte del venditore entro un termine fissato e scaduto da tempo ); di conseguenza vi sarebbe stata una gravissima omissione di difesa sul punto da parte dell'Avv.to ### e un altrettanto grave distorsione interpretativa dell'arbitro. 
Ebbene anche dette circostanze erano chiaramente desumibili dalla lettura del lodo anche perché, si ribadisce, il testo della vendita era stato sottoscritto dalla stessa ### che all'epoca era amministratrice della s.r.l.. 
In tale contesto il fatto che l'Avv.to ### abbia consegnato solo il ventotto febbraio 2013 la documentazione in suo possesso e il fatto che la memoria di costituzione nel giudizio arbitrale fosse di poche righe non è rilevante sia in quanto, come già indicato, l'andamento del giudizio arbitrale è stato compiutamente riportato nel lodo sia in quanto, osserva il Collegio, le conclusioni e le richieste di ### s.r.l. sono state riportate dall'arbitro con riferimento non alla memoria di costituzione ma con riferimento alle memorie successive del ventitré e trenta ottobre 2012. 
Il fatto che dette memorie non siano state consegnate a ### dall'avv.to ### costituisce un elemento del tutto irrilevante in quanto, in buona sostanza, gli elementi per poter valutare l'esistenza dell'asserita collusione e in particolare l'ampliamento del thema decidendum e l'assenza di difesa di BFR sulla domanda di risoluzione avanzata da ### già erano evidenti alla data del rilascio della copia autentica del lodo; non solo, al contrario di quanto affermato dalla difesa di ### non è accoglibile la tesi in base a cui le memorie indicate nel lodo non sarebbero esistenti in quanto non sono tra gli atti restituiti dall'Avv.to ### e perché lo stesso aveva dichiarato di avere solo copia dei propri scritti difensivi; ben avrebbe potuto infatti il suddetto difensore averli persi o comunque omesso volutamente di consegnarli e sul punto manca una richiesta di prova.  ***** 
A ciò si aggiunge, ad abundantiam, un altro elemento, riguardante l'asserita finalità del pactum sceleris per come allegato : impedire a ### a) di tornare ad amministrare una società in bonis ( tanto che a dicembre 2012 il lodo era già stato emesso ) nonché b) di poter rientrare nel medio periodo del prestito erogato nel 2009 e infine c) di vedersi corrispondere negli anni adeguati utili.  ### deriverebbe “Da tutto ciò la necessità che il fraudolento lodo venga annullato da Codesta Corte e che il complesso immobiliare oggetto di esso venga ritrasferito con pronuncia costitutiva in favore di ###L…”. Ebbene il primo e il terzo elemento di danno riguarda la società e non ### in quanto terza. 
Il secondo elemento, pur riguardando un danno diretto di ### tuttavia presenta una criticità evidente. 
In particolare ### ha erogato € 160.000,00 ma avrebbe potuto chiederne la restituzione nella sua qualità di terza creditrice fin da quando, per sua stessa ammissione, nell'estate del 2012 aveva avuto concrete avvisaglie di un andamento anomalo e quindi del pericolo di non riottenere il rientro dal prestito (i redditi prospettati dal complesso immobiliare si erano infatti ridotti e non vi era neppure spazio per una ripartizione degli utili) mentre al contrario nulla risulta in tal senso.  ******** 
Le spese del giudizio sono a carico di ### secondo soccombenza in base all'esito complessivo della lite ma compensate per la metà per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione come da annullamento pronunciato dalla Cassazione, per la complessità delle questioni trattate e per il rigetto della domanda ex art. 408 c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti considerando il tenore della decisione. 
La liquidazione è quella di cui in dispositivo. 
Per il curatore speciale della s.r.l. la necessaria presenza dello stesso per ovviare al conflitto di interessi e il tenore delle difese consentono di compensare interamente le spese.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c. respinge le domande di ### e respinge la domanda ex art. 408 c.p.c.. 
Compensa al 50% le spese del giudizio di appello, di quelle di Cassazione e di quelle del giudizio di rinvio liquidate per l'intero in € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per l'appello, € 7.655,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per la Cassazione e € 14.317,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA per il giudizio di rinvio; condanna ### a pagare a #### e ### in solido la metà di dette somme. 
Compensa le altre spese di lite.  ### camera di consiglio del sei ottobre 2025 #### de ### 

causa n. 4895/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Thellung De Courtelary, Marina Tucci

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Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 453/2016 del 29-03-2016

... regola su base annua, sull'intero capitale preso in prestito, mentre gli interessi di mora sono calcolati solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (la questione non è da confondere, peraltro, con quella della legittimità o meno che vi siano interessi di mora sugli interessi compresi nella rata pagata in ritardo, perché questa va risolta sulla base dell'evoluzione del sistema normativo in tema di anatocismo - art. 1283 c.c. e art. 120 TUB e delibere ###; 2) il riferimento alla locuzione “a qualunque titolo”, contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL 394/2000, perché l'art. 644 cp, nel riferirsi nel quarto comma al termine “qualsiasi titolo” , si relaziona espressamente e chiaramente alle “remunerazioni” di cui si deve tenere conto nella determinazione del tasso d'interesse; in applicazione anche del criterio di cui all'art. 12 delle disp. prel. al codice civile e sul presupposto che il legislatore usi i termini tecnici nel significato loro proprio, i termini “corrispettivo” o “remunerazione” evocano un rapporto di sinallagmaticità, cioè di rapporto causale tra prestazioni corrispettive, che non si rinviene con riferimento all'interesse (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 1211/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BOLZANO PRIMA SEZIONE CIVILE In Nome del Popolo Italiano Il Giudice presso il Tribunale di Bolzano, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 1211/2014, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2015, promossa da: ### c. f. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell' atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale di data 28.2.2014, dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### via ### n. 2/B; - parte opponente - c o n t r o ### - ### COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con sede a ### via O.  v. Wolkenstein n. 9/A, c. f. e p. IVA ###, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo del 31.10.2013, dall'avv. ### del foro di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###; - parte opposta - in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3013/13 del Tribunale di ### Conclusioni di parte opponente: Precisate all'udienza del 3.12.2015 come segue: “Il procuratore dell'opponente conclude come in atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.” Come in atto di citazione del 28.2.2014: “Voglia il Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, - accertata e/o dichiarata la sussistenza di “gravi motivi” ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni processuali e di merito di cui in espositiva ed attesa la fondatezza, ictu oculi, della presente opposizione. 
In via principale nel merito, - per i motivi di cui in premessa, previe tutte le declaratorie del caso, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte del signor ### di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta.  - Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento del contratto di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460 e, per gli effetti, dichiarare illegittimo il recesso e la risoluzione dei rapporti per cui è causa, con ogni conseguenza di legge; - Per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque accertato che al predetto rapporto sono state applicate condizioni ed interessi ultralegali e superiori al tasso-soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi per gli effetti illegittimi gli addebiti per interessi e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale; accertare e/o dichiarare che la ### - St. ### è tenuta a rimborsare a parte attrice tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dí del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento della ### - St. ### in danno dell'opponente; stante quanto sopra, condannarsi inoltre la ### - St. ### a restituire gli importi indebitamente pagati e a risarcire gli ulteriori danni provocati a parte attrice, nella misura che verrà indicata in ### ovvero in quella che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo; condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno ed impiego rotativo delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del suo credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti dalla ### - St. ### in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge e condannare parte opponente a corrispondere un somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio, accertandosi che nulla è dovuto da parte del signor ### alla ### - St. ### per i motivi di cui in narrativa, previe tutte le declaratorie del caso. 
In ogni caso, ### diritti ed onorari di causa interamente rifusi. 
In via istruttoria, disporre CTU sul contratto di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori; acquisire ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali per cui è causa. “ Conclusioni di parte opposta: precisate all'udienza del 3.12.2015: “##### Coop. dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate e formulande e formula nei confronti dell'opponente ### le seguenti ### Voglia l'Ill. mo Tribunale di ### contrariis reiectis: Nel merito in via principale: respingere le domande tutte di cui all'opposizione avversaria in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il medesimo definitivamente esecutivo; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi, nella quale il Tribunale non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingere comunque le domande tutte di cui all'opposizione avversaria così come sopra richiesto e formulato in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla #### soc. coop. nei confronti del signor ### ammonta ad € 129.158,17,-- oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende - ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia -; condannare il signor ### al pagamento in favore della #### soc. coop. dell'importo di € 129.158,17,-- per capitale - o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende. 
In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari della presente vertenza e del procedimento monitorio. 
In via istruttoria subordinata: Nella denegata ipotesi nella quale il giudicante ritenesse di accogliere la richiesta di CTU formulata da controparte e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, la #### soc. coop. chiede che l'elaborato peritale verifichi la correttezza del calcolo degli interessi e del saldo dei conti dedotti in giudizio, accollando interamente tutte le relative spese in capo all'opponente, avendo quest'ultimo sollevato un'eccezione manifestamente pretestuosa e strumentale, e nominando sin d'ora quale proprio CTP il Dott. ### C/O soc. ### s.r.l. Ortona.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A) Allegazioni delle parti e cenni processuali: Su conforme richiesta dell'odierna banca opposta il Tribunale di ### ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del 4.12.2013, ingiungendo al signor ### in forza dell'inadempimento allegato con riferimento al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 21.8.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio), revocato con lettera del 15.7.2013 (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), il pagamento della somma di € 129.158,17 (giusto saldo conto del 13.9.2013) dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 TUB (allegato n. 7 del fascicolo monitorio), oltre interesse annuale del 6,50% dal 14.9.2013 al saldo, oltre le spese di procedura (liquidate in € 2.138,00, oltre accessori). 
Avverso detto decreto ingiuntivo, munito della provvisoria esecutorietà, il signor ### ha svolto tempestiva opposizione, eccependo: - che da una analisi preliminare sul contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5 (sul quale è confluita la somma di cui al mutuo ipotecario - cfr. art. 1 del contratto), sul contratto di conto corrente n. 03/01/00.245-7 e sul contratto di mutuo fondiario (con il numero 06/01/10.479-9) relativamente ai tassi e alle competenze applicate dalla banca risulterebbero “anomalie varie”; - che la banca, con riferimento al mutuo fondiario, avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art. 1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto; - che, quindi, sarebbe opportuno disporre una CTU contabile diretta a determinare quale sia stato l'effettivo tasso d'interesse applicato al finanziamento oggetto di causa e per verificare se tale tasso sia stato superiore a quello previsto con il DM 20.12.2000; - che solo attraverso questa determinazione, che “di certo l'opponente non può fornire”, sarebbe possibile accertare il rispetto, o meno, dei limiti stabiliti dall'art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 per la determinazione degli interessi, la nullità delle cui clausole comunque si eccepirebbe; - che apparirebbe “di tutta evidenza quindi che i conteggi effettuati dall'odierna opposta siano errati - in quanto sono conteggiati importi che hanno alterato la posizione contabile a vantaggio dell'istituto - e che pertanto il credito azionato sia sprovvisto di certezza e liquidità, presupposti necessari ex art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto - fondato su una certificazione erronea dell'istituto di credito”, che meriterebbe pertanto ad essere revocato; - che l'onere della prova del credito, causa l'inversione per effetto dell'opposizione, spetterebbe all'istituto di credito, prova comunque non fornita con l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria in relazione al tasso d'interesse applicato; - che dall'analisi preliminare condotta sul contratto di mutuo emergerebbe che la banca al momento della stipula del contratto di finanziamento abbia applicato un tasso superiore al tasso di soglia, da cui discenderebbe ex art. 1815 comma 2 la “nullità della convenzione relativa agli interessi per le aperture di credito, dovuti dal signor ### e quindi la perdita totale del diritto agli stessi da parte dell'istituto di credito.”; - che in ogni caso il superamento del tasso di soglia rilevato provocherebbe un usurarietà sopravvenuta, con conseguente integrazione automatica del rapporto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 1339 c.c. con la norma inderogabile che determina i tassi soglia; - che il mutuo ipotecario sarebbe totalmente o parzialmente nullo o invalido (art.  1419 c.c.) con riferimento: - alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; - alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; - alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; - alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; - alle clausole relative all'applicazione delle valute; - che, inoltre, l'istituto avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992; - che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”; - che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente; - che gli interessi allo scoperto applicati dalla banca sul conto corrente 03/01/00.245-7 , intestato alla “ditta individuale ### des ### & CO“, e sul conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato al signor ### sarebbero superiori al tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### ciò in quanto alcuna convenzione di tasso ultralegale sarebbe rinvenibile nei relativi contratti; - che, inoltre, la banca su entrambi i rapporti di conto corrente avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 342/1999, anche perché il rispetto formale della delibera del ### del 9.2.2000 nel caso di specie, di fronte alla sproporzione tra interessi debitori e creditori, sarebbe una mera apparenza; - che, infine, anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sarebbe illegittima in quanto non prevista nei contratti di apertura di credito in conto corrente. 
Allegando all'atto di citazione il decreto ingiuntivo notificato e una “pre-analisi” non sottoscritta, l'opponente formulava, oltre alle conclusioni di merito trascritte in epigrafe, anche istanza cautelare ex art. 649 cpc. 
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare (cfr. decreto di data 18.3.2014), si costituiva l'istituto di credito opposto, dapprima per la fase cautelare e poi anche per la fase di merito, deducendo: - che la cosiddetta “analisi preliminare”, priva di data e sottoscrizione, avulsa da ogni esame del concreto rapporto bancario soggetto ab giudizio, non costituirebbe alcuna prova scritta ai sensi dell'art. 649 cpc; - che la misura degli interessi era oggetto della pattuizione di cui all'art. 1 del contratto di mutuo, la cui determinazione è ancorata al parametro esterno ### 6m/### nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1346 c.c.; - che le spese e le commissioni erano previste nell'art. 2 del contratto, gli interessi di mora nell'art. 3, con approvazione delle clausole anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.; - che la banca in alcun modo avrebbe applicato un tasso usurario oltre soglia; - che la perizia di parte, successivamente prodotta (nel sub procedimento afferente all'istanza di sospensione ex art. 649 cpc), poggerebbe su metodologie errate; - che l'unico tasso da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei tassi di soglia usura sarebbe quello nominale pattuito, maggiorato dei soli eventuali costi accessori (commissioni, spese per assicurazioni obbligatorie), senza cumulo del tasso nominale con quello di mora; - che la funzione dell'interesse di mora è diversa da quella remunerativa del tasso nominale, che trova applicazione nella fase fisiologica del rapporto; il tasso di mora, che troverebbe invece applicazione nella fase “patologica” del rapporto e che avrebbe non una funzione remunerativa/corrispettiva, ma sanzionatoria dell'inadempimento del mutuatario, non verrebbe mai congiuntamente applicato al tasso corrispettivo; i tassi di mora, poi, non verrebbero presi in considerazione per il calcolo del ### i tassi soglia non sarebbero comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti; - che il tasso soglia previsto nel DM 20.12.2007 (allegato n. 21 di parte opposta) per il mutuo a tasso variabile era del 8,625%, mentre l'interesse applicato nel contratto era del 6,50%, quindi ampiamente rispettoso del limite; - che al tasso soglia, nell'ipotesi di renderlo applicabile anche al tasso di mora, dovrebbe aggiungersi quantomeno la maggiorazione del 2,1% giusto rilevamento statistico risalente all'anno 2002 e richiamato nei DM di rilevazione trimestrale e dai chiarimenti della ### d'### - che nel caso di specie la soglia ammonterebbe pertanto a 11,775%, per cui il tasso di mora contrattuale, fissato al 10,50% sarebbe ampiamente rispettoso; - che, peraltro, qualora anche il tasso di mora dovrebbe considerarsi oltre soglia e, quindi, usurario, solo la relativa clausola dovrebbe ritenersi nulla, con conseguente eliminazione soltanto di quelli importi richiesti dalla banca a titolo di mora; - che, infine, nello svolgimento concreto del rapporto la banca mai avrebbe applicato un tasso superiore alla soglia del 8,625%; - che le dedotte nullità del contratto, formulate in modo generico e apodittico, sarebbero comunque infondate: nessuna clausola rinvierebbe agli usi per la determinazione degli interessi, al cliente non sarebbero mai state applicate, in corso di rapporto, condizioni più sfavorevoli, ma semmai più favorevoli, in quanto la banca dal 1.1.2009 avrebbe ridotto la maggiorazione rispetto all'### contrattualmente prevista diminuendola dal 1,500% al 1,250% ( piani di ammortamento sub allegato n. 4 della comparsa); il contratto non prevedrebbe alcuna clausola di modificazione unilaterale del contratto; la banca avrebbe fornito al cliente i documenti di sintesi previsti (allegato n. 6 di parte opposta) e le comunicazioni periodiche previste dal TUB (allegato n. 7); nel contratto di mutuo non vi sarebbe alcuna previsione di valuta o capitalizzazione di interessi, in quanto invero non si tratterebbe di un apertura di credito in conto corrente; il credito ingiunto, infine, deriverebbe dal fatto che il cliente da oltre 4 anni non avrebbe più versato alcuna rata in restituzione del capitale mutuato, circostanza che spiegherebbe l'ammontare del debito addirittura superiore alla somma mutuata; - che la banca avrebbe tentato per quattro anni, in cui l'inadempimento del cliente si era sempre più conclamato, a conservare il contratto, inviando numerosi solleciti, scritti e orali, a cui, però, l'opponente non avrebbe dato riscontro; ancora nel recedere dal contratto, la banca avrebbe riconosciuto al cliente un termine di 36 gg., quindi un termine bene maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione in materia. 
La banca opposta rassegnava, quindi, le conclusioni, nel merito come trascritte in epigrafe. 
Con ordinanza del 27.6.2014 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Con ordinanza del 20.3.2015, rigettate implicitamente le richieste di CTU e di ordine di esibizione, veniva fissata l'udienza del 3.12.2015 per la precisazione delle conclusioni. 
B) Le ragioni di fatto e di diritto della decisione: Va premesso che il procuratore della parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 3.12.2015), a ciò espressamente autorizzato dal Giudice, ha ritirato il fascicolo di parte cartaceo della causa di opposizione (cfr. sottoscrizione per “ritiro fascicolo” sul frontespizio della cartella d'ufficio). Il fascicolo di parte non è stato restituito, né insieme al deposito della comparsa conclusionale né successivamente, come confermato anche dallo storico del fascicolo di competenza della cancelleria. 
All'atto della presente decisione, quindi, il fascicolo cartaceo di parte opposta non si rinviene.  ### univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 26030 del 10 dicembre 2014 e sentenza n. 10741 del 25 maggio 2015), in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art.  190 cpc, il Giudice non è tenuto, in difetto di annotazioni di cancelleria e/o di altre allegazioni indiziarie necessitanti un accertamento ulteriore, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma, anzi, ha il dovere di decidere la causa prescindendo dai documenti contenuti in detto fascicolo, salva la facoltà della parte di riprodurlo in grado d'appello. 
La causa va, quindi, decisa alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio (il cui fascicolo cartaceo di parte risulta agli atti) e l'ulteriore documentazione prodotta e dall'opponente fino all'udienza di trattazione ex art. 183 cpc (non risultano successive produzioni documentali dal fascicolo telematico) e dall'opposta con la memoria ex art.  183 comma 6 n. 2 cpc (l'allegato n. 27, costituito dal bonifico bancario di versamento della somma mutuata sul conto corrente indicato nel contratto di mutuo). 
Va ulteriormente premesso, che l'attore in opposizione, laddove (alle pagine 2, 9, 10 e 11) allega che la banca opposta avrebbe applicato tassi ultralegali senza pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché capitalizzato interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., con riferimento non solo al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma anche con riferimento al contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato all'opponente, e a quello contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7, intestato alla società „### des ### & CO“, non rassegna conclusioni coerenti o intelligibili. 
Infatti, le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, mai precisate e/o modificate entro i termini di rito, attengono tutte al rapporto di mutuo ipotecario, anche laddove l'utilizzo di termini al plurale (“citati rapporti in narrativa”) parrebbe a prima lettura rinviare o comprendere anche detti rapporti di conto corrente. Gli accertamenti richiesti nelle conclusioni sono tutti ancorati al dedotto rapporto di mutuo, per cui vi è una discrepanza tra allegazioni in fatto e conclusioni rassegnate che non consente a questo Giudice a decidere su rapporti diversi da quelli dedotti dall'opposta con il ricorso monitorio. 
A prescindere da ciò, anche laddove si dovesse ricomprendere nelle conclusioni una domanda di accertamento e di ripetizione di indebito attinente ai rapporti di conto corrente sopra citati, la stessa sarebbe comunque infondata nel merito. 
In primo luogo, infatti, il rapporto di conto corrente contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7 parrebbe intestato a una persona terza, ovvero alla „### des ### & CO“. 
Non si tratta, come invece pare sostenere l'opponente, di una ditta individuale, ma di una società in accomandita semplice (lo si ricava dalla ragione sociale), in nome e per conto della quale, però, l'opposizione non viene svolta. 
In secondo luogo, poi, con riferimento a tali rapporti, che sono distinti dal rapporto di mutuo oggetto del decreto ingiuntivo, sia per titolo giuridico sia per oggetto della pretesa, non opera l'inversione di ruolo tipica del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo. Per detta domanda, anche qualora interpretata come domanda o eccezione riconvenzionale, l'opponente ha l'effettivo ruolo di attore in senso sostanziale, con l'onere di prova conseguente. 
Spettava, quindi, all'opponente la produzione in giudizio della documentazione contrattuale pertinente (in primis, la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente). Tale documentazione non è allegata alla perizia di parte che ha esaminato esclusivamente il contratto di mutuo ipotecario. Il documento detto “analisi preliminare”, privo di data e di sottoscrizione, non ha allegati ed è del tutto oscuro sia con riguardo a metodologie eseguite sia a documenti esaminati, sicché non vale neppure come indizio di prova.  ### va ora condotto sul contratto di mutuo fondiario del 21.1.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio). 
Con riferimento al mutuo di € 120.000,00, messo a disposizione del mutuatario con bonifico sul conto corrente n. 03/01/20125-5, intestato all'opponente (cfr. anche la prova documentale sub allegato n. 27 della parte opposta), il contratto prevede all'art. 1 un tasso nominale annuo di 6,500 %, corrispondente al tasso di riferimento ####/### (= giorni), media dei mesi di giugno e dicembre antecedenti la stipula del contratto, maggiorato di 1,500%, arrotondato al successivo ¼ di punto. Il tasso di riferimento alla stipula veniva indicato al 4,823%. Le parti, poi, pattuivano la variabilità del tasso, ancorato al tasso ####/### - media di giugno - dicembre, con adeguamento semestrale al 1.1. e al 1.7. di ogni anno, con arrotondamento al successivo ¼ di punto.  ###. 1 elenca, poi, analiticamente gli ulteriori oneri a carico del mutuatario, che portano il tasso annuo effettivo globale ### al 6,771% alla data di stipula del contratto. Trattandosi di tasso variabile, anche esso è soggetto alla variazione semestrale secondo i criteri fissati per il tasso nominale. 
All'art. 2 è regolato il piano di ammortamento. La restituzione doveva avvenire con 40 rate semestrali, il cui importo era previsto, alla stipula del contratto, in € 5.403,37. 
Trattandosi di contratto a tasso variabile, le parti convenivano che anche l'ammontare delle rate, rimanendo unico il numero, poteva variare giuste le variazioni del tasso nominale. Con la firma del contratto, il mutuatario confermava anche di avere ricevuto il piano di ammortamento. 
All'art. 3 le parti pattuivano il tasso di mora, costituito dal tasso nominale vigente al momento del ritardato pagamento, della risoluzione del contratto, etc., maggiorato del 4%. Il tasso di mora pattuito alla stipula del contratto ammontava, pertanto, a 10,5% (cfr. anche la clausola contrattuale art. 6 attinente alla garanzia ipotecaria).  ### lamentava nell'atto introduttivo, successivamente precisato con riferimento all'affermato carattere usurario delle clausole di determinazione degli interessi con la memoria di replica autorizzata di data 12.5.2014 (dimessa nel corso del sub-procedimento relativo all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto): a) che la banca avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art.  1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto: Le parti hanno espressamente convenuto, agli artt. 1, 2 e 3 del contratto, l'applicazione di un tasso corrispettivo superiore al tasso legale. La determinazione della variabilità del tasso e della sua misura corrisponde ai criteri di trasparenza e di prevedibilità di cui alle disposizioni in materia di contratti bancari (###, per cui il contratto rispetta appieno l'esigenza di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
La doglianza sul punto dell'opponente è contraddetta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e va, pertanto, rigettata.  b) che il contratto di mutuo presenterebbe profili di usura oggettiva e soggettiva dall'origine, cioè dal momento della stipula del contratto, in quanto il tasso di mora del 10% supererebbe il tasso soglia del 8,63% (usura oggettiva) e il tasso corrispettivo supererebbe il ### (usura soggettiva): Parte opponente, nella memoria del 12.5.2014, nel sostenere il carattere usurario del contratto, si basa essenzialmente sull'elaborato peritale a firma di ### definito nell'elaborato “perito e tecnico contabile in materia bancaria”, di data 10.2.2014 (dimesso all'udienza del 10.4.2014). 
Detta perizia dalla pagina 1 alla pagina 7 contiene generiche considerazioni in tema di contratto di mutuo, non attinenti al caso di specie. 
Nel quadro riassuntivo delle condizioni contrattuali il perito indica erroneamente il tasso di mora in un 10%, laddove questo ammonta a 10,5% (tasso nominale del 6,5% maggiorato di 4%). 
Nel proseguo, l'analisi del perito si sofferma a lungo e principalmente sulla problematica dell'asserito effetto anatocistico dell'ammortamento “alla francese”, che seguirebbe una capitalizzazione “d'interesse composto” a rata fissa, in cui il tasso d'interesse effettivo sarebbe superiore a quello dichiarato nel contratto attraverso una formula matematica attuariale, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.. 
Tuttavia, né nell'atto introduttivo né nella memoria autorizzata del 12.5.2014 né nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc l'opponente ha mai allegato, con riferimento al contratto di mutuo fondiario oggetto del decreto ingiuntivo, una doglianza di violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della banca opposta. Né ha dedotto che attraverso un effetto anatocistico nascosto, derivante secondo il perito di parte in generale dall'applicazione dell'ammortamento cosiddetto alla francese, il tasso nominale e quello effettivo annuo globale sarebbero stati indicati erroneamente, non tenendo conto dell'effetto di matematica attuariale descritto in perizia, per cui sotto questo profilo il contratto, meglio le clausole di determinazione degli interessi, s'esporrebbero a nullità parziali per indeterminatezza.  ### non ha, cioè, allegato negli atti difensivi la nullità parziale del contratto sotto questo profilo. 
Pure dovendosi in tema di nullità negoziali spingere l'esame del Giudice oltre a quanto risulta espressamente dagli atti difensivi per spostarsi anche all'esame dei documenti contrattuali, l'affermazione contenuta nella perizia di parte, secondo cui l'ammortamento a rate costanti per la durata dell'intero rapporto di mutuo a tasso variabile necessariamente conterebbe una violazione dell'art. 1283 c.c. si risolve in una petizione di principio, perché ben può essere il piano di ammortamento “alla francese”, in cui, cioè, la rata costante (sia per ammontare sia per numero), soggetta a revisione periodica al variare del tasso variabile, nel contenere in sé una parte di interesse e una parte di capitale (decrescente la misura degli interessi, accrescente la parte capitale), rispettoso del divieto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c.. 
Anche la giurisprudenza di merito, condivisa da questo Giudice, non afferma la tesi dell'illegittimità tout court dell'ammortamento alla francese, né sotto il profilo qui non correttamente dedotto della violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. né sotto quello, genericamente allegato dall'odierno opponente con riferimento all'indeterminatezza, e quindi nullità, della determinazione del tasso d'interesse nominale :“con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità). In ogni caso la "condizione di chiusura" risponde a una precisa regola matematica, e il ### nel caso di specie, ha riscontrato il rispetto da parte della banca di quella precisa "condizione di chiusura" che nell'ammortamento alla francese viene definita "condizione iniziale"; il CTU ha rilevato che la formula matematica in questo caso "utilizza la legge di sconto composto", ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice”. (Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2014). 
Invero, l'opponente non ha indicato, neppure genericamente, che il paventato meccanismo anatocistico dell'ammortamento alla francese applicato dalla banca avrebbe comportato l'indeterminatezza della misura del tasso corrispettivo (### indicato in contratto e che, conseguentemente, si sarebbe violato il principio di legalità di cui all'art. 1284 c.c.. 
Peraltro, la perizia di parte si limita a calcolare un danno “futuro” derivante dall'anatocismo nascosto del piano di ammortamento de quo, basandolo si un “TAN di previsione” del 2,1571% a partire dal 30.6.2010 (momento dal quale l'opponente è rimasto definitivamente moroso - circostanza peraltro non contestata e emergente dalla stessa perizia di parte opponente), senza peraltro esaminare compiutamente il piano di ammortamento allegato al contratto e verificare, su di esso, se vi sia una effettiva discordanza tra l'interesse dichiarato in contratto e l'interesse risultante dal meccanismo di ammortamento in concreto utilizzato. 
In conclusione, di “interesse composto” si può parlare solo quando gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così ad aumentare la base di capitale produttiva di ulteriori interessi. Ma ciò non avviene nell'ammortamento de quo a rata costante, perché gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati sulla basa costituita solo da capitale residuo, alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma devono essere pagati come quota interessi, e il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo. 
Con riferimento al carattere usurario del mutuo la perizia di parte dalla pagina 18 alla pagina 31 offre una interpretazione della legge in tema di usura, un'illustrazione del metodo di rilevamento del tasso di soglia e un excursus giurisprudenziale su varie questioni attinenti al reato d'usura, senza mai procedere all'esame della concreta fattispecie. 
A pagina 32 il perito di parte, nel rendersi interprete della sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Suprema Corte, incorre in errore, laddove afferma che la Suprema Corte avrebbe sostenuto che “infatti, il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli dalla banca richiesti come corrispettivo per il prestito, e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario nel caso di ritardato pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.” Di ciò non vi è traccia nel pronunciamento della Suprema Corte citato. 
Che non si possano cumulare i tassi corrispettivi con quelli fissati a titolo di mora, al fine della verifica del rispetto della legislazione anti usura (art. 1815 c.c.), discende direttamente dalla circostanza che i tassi non si applicano cumulativamente, ma quelli corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della banca per il prestito erogato e che trovano applicazione fino a quando il mutuatario è fedele ai suoi doveri contrattuali, viene interamente sostituito dal tasso di mora per il caso e dal momento dell'inadempimento del cliente, assolvendo, quindi, ad una funzione risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento del contraente. 
In realtà, lo stesso perito poi pare non cumulare i due interessi (cfr. scheda a pagina 32 della perizia). 
Il perito, poi, pare sostenere che il tasso nominale del 6,5% (che, in realtà, in corso di rapporto e sensibilmente diminuito, come emerge dagli aggiornamenti del piano di ammortamento allegati alla perizia di parte), in quanto superava all'origine il ### rilevato (indicato in 5,750%), per ciò soltanto incorrerebbe in usura soggettiva, pure essendo rispettoso del tasso soglia (indicato dal perito di parte in 8,630% mentre l'opposta lo indica leggermente più basso con il 8,625%). 
Tuttavia, in assenza di qualsiasi allegazione di parte opponente, secondo cui l'istituto di credito avrebbe sfruttato una particolare condizione soggettiva del mutuatario a suo svantaggio nella determinazione dell'ammontare del tasso nominale, non può condividersi l'apodittico assunto del perito secondo cui il fatto che la banca abbia applicato un tasso nominale leggermente sopra il tasso medio rilevato nel periodo, che è l'espressione della media dei tassi applicati dal sistema bancario nazionale per una determinata operazione finanziaria, darebbe, per ciò solo, luogo ad una situazione di usura soggettiva. Una simile affermazione non può proprio desumersi alla luce del dettato normativo positivo di cui all'art. 644 comma 3 cp, secondo cui sono considerati usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia, qualora, con riferimento anche al tasso medio dell'operazione finanziaria e “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto”, qualora gli interessi risultino “comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, …, quando chi li ha dati o li ha promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.” Nel corso del procedimento parte opponente nulla ha allegato sotto il profilo delle proprie condizioni soggettive di difficoltà al momento della stipula del contratto, nulla ha allegato ca. le concrete modalità del fatto costituente reato, etc.. 
Il mero fatto del superamento del tasso medio, peraltro modesto, non è sufficiente ad integrare la condotta illecita prevista e punita dall'art. 644 comma 3 cp. 
Ma anche l'affermazione del perito, secondo cui la banca sarebbe incorsa in usura oggettiva, non merita accoglimento per le seguenti ragioni. 
Va premesso che anche il perito di parte sostiene l'usurarietà con solo riferimento al tasso di mora (peraltro indicato in modo erroneo, come detto, in quanto era alla stipula del contratto del 10,5 % e non del 10%). 
Questo Giudice, peraltro, non condivide la tesi (sostenuta dall'opposta negli scritti difensivi) secondo cui al tasso medio rilevato dalla ### d'### per rendere comparativi i tassi corrispettivi e quelli di mora, dovrebbe applicarsi l'aumento del 2,1% come da rilevazione statistica del 2002. Ciò in quanto tale assunto non poggia su alcuna disposizione normativa e, da un punto di vista pratico, il rilevamento statistico risale ormai a oltre un decennio addietro senza mai essere stati rinnovato. 
Questo Giudice, invece, accede alla tesi secondo cui il tasso di mora non soggiace rigidamente ai limiti delle soglie elaborate dagli enti amministrativi a ciò preposti (### d'### e Ministero dell'### e delle ### sulla base della legislazione antiusura (legge n. 108/1996) per l'evidente diversità ontologica tra i due tipi d'interesse (remunerativo/corrispettivo l'uno, risarcitorio/sanzionatorio l'altro), per la non comparabilità pertanto dei due tassi d'interesse che ne scaturiscono e la non assoggettabilità del tasso di mora alle rigide gabbie costituite dalle soglie indicate per i singoli rapporti finanziari. 
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 644 cp, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che definisce il delitto di usura quale “dazione o promessa, … in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o altri vantaggi usurari …”. ###. 1815 comma 2 c.c. sanziona, poi, con la nullità la clausola contenete la pattuizione di interessi usurari. ###. 2 comma 1 della legge 108/1996 rimette al Ministero dell'### e delle ### sentita la ### d'### il compito di rilevazione trimestrale del ### (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse). Il tasso medio così rilevato per ogni categoria di operazione finanziaria doveva essere inizialmente aumentato della metà per aversi il tasso soglia oltre il quale il tasso doveva oggettivamente considerarsi usuraio ai sensi dell'art. 644 comma 3 cp. In seguito alla novella di cui al DL n. 70/2011 (art. 8 comma 5 lettera d), al fine di questa determinazione, oggi il ### deve essere aumentato di un quarto, maggiorato di più 4 punti percentuali.  ###. 1 comma 1 del DL 394 del 29 dicembre 2000, che forniva una interpretazione autentica della legge n. 108/1996, ha precisato, poi, ai fini dell'applicazione dell'art.  644 cp e dell'art. 1815 comma 2 cc s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 
Le istruzioni della ### d'### susseguitesi nel 2009 e con nota del 3.7.2013, escludono dal rilevamento dei tassi effettivi globali espressamente i tassi di mora e gli oneri assimilabili, comprendendovi tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. 
Dal 25.3.2011 anche i ### ministeriali di pubblicazione dei rilevamenti espressamente specificano che i tassi medi effettivi globali “non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il caso di ritardato pagamento.” In giurisprudenza di merito, sostanzialmente, si contrappongono due tesi di fondo: - un primo filone afferma che gli interessi moratori concorrono a determinare il tasso effettivo globale dovuto dal cliente per l'erogazione del credito. I sostenitori di questa tesi fanno leva anche su alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000), che si è espressa in senso favorevole all'equiparabilità degli interessi moratori e corrispettivi, basata su un principio di omogeneità di trattamento, pure nella diversità di funzione (l'assunto è ripreso, talvolta anche incidentalmente, nella sentenza n. 29/2002 della Corte Costituzionale e nelle successive decisioni della Corte di ### sentenze n. 5324/2003, n. 603/2003 e n. 350/2013). In secondo luogo la previsione di cui all'art. 644 cp sarebbe onnicomprensiva degli oneri rilevanti ai fini della punibilità della fattispecie di reato; il quarto comma, cioè, nell'imporre di tenere conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, vi includerebbe anche quanto pattuito a titolo di mora; in terzo luogo, la tesi troverebbe anche conferma testuale nel citato art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, dove la locuzione interessi promessi o comunque convenuti “a qualunque titolo” consentirebbe di includere negli interessi rilevanti, per il superamento del tasso soglia, anche quelli di mora; - sulle conseguenze, che ne derivano, questo filone giurisprudenziale offre soluzioni diverse: c'è chi somma addirittura al tasso corrispettivo quello moratorio per poi raffrontarlo al tasso soglia degli interessi corrispettivi oggetto di rilevazione trimestrale; altra parte, pure prendendo atto della non cumulabilità dei due tassi, sposta la valutazione sull'effettivo sviluppo del rapporto, esigendo che il tasso di mora, che verrà applicato solo sullo scaduto con conseguente aumento dell'onerosità per il debitore, deve essere comunque contenuto nella forbice tra il tasso medio e il tasso soglia; altri ancora ipotizzano una serie di scenari diversi di ogni fase di sviluppo del rapporto per ritenere, che anche la sola verificazione di una delle ipotesi, comporti l'applicazione della sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc della clausola di determinazione degli interessi, corrispettivi e moratori. Altri ancora, pure affermando che i tassi moratori rilevano ai fini della verifica dell'usura, sostengono che il raffronto non può essere con il tasso soglia determinato solo per gli interessi corrispettivi, ma con una soglia ad hoc, determinata maggiorando il ### del 2,1%, cioè del risultato dell'indagine statistica a cui si è già sopra accennata (cfr. in tal senso Tribunale di Milano, ### sentenza del 3 dicembre 2014); infine, vi è che ritiene che la nullità, in caso di superamento della soglia, comunque determinata, investa solo la mora; solo, cioè, la pattuizione ca. il tasso di mora sarebbe nulla, con salvezza della pattuizione in ordine al tasso corrispettivo (cfr., ad esempio, Tribunale di Venezia, sentenza del 15 ottobre 2014; Tribunale di ### sentenza del 24 febbraio 2015); mentre altri ancora sostengono che il superamento del tasso soglia per effetto di un qualsiasi onere, quindi anche quello moratorio, connesso all'erogazione del credito implichi sempre la conversione del rapporto da oneroso a gratuito (cfr. Tribunale di Padova, sentenza del 13 maggio 2014); - diametralmente opposto è il secondo filone giurisprudenziale, che sostiene l'irrilevanza del tasso di mora ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e, di conseguenza, ai fini della verifica dell'usura; l'impianto normativo in materia di usura, si afferma, fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario nella fase fisiologica del rapporto, con la conseguenza che gli oneri previsti per l'eventuale fase patologica, che esulano cioè dalla natura corrispettiva, non rilevano per la rilevazione del tasso “effettivo” da comparare alla soglia; - questo Giudicante ritiene di accedere a questa seconda tesi, che è la più favorevole alla massa dei contraenti rispettosi dei rapporti contrattuali (mentre è meno favorevole ai debitori inadempienti), per i seguenti motivi: 1) è errato il cumulo del tasso corrispettivo con quello di mora, in primo luogo dal punto di vista matematico: il tasso corrispettivo è calcolato, di regola su base annua, sull'intero capitale preso in prestito, mentre gli interessi di mora sono calcolati solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (la questione non è da confondere, peraltro, con quella della legittimità o meno che vi siano interessi di mora sugli interessi compresi nella rata pagata in ritardo, perché questa va risolta sulla base dell'evoluzione del sistema normativo in tema di anatocismo - art. 1283 c.c. e art. 120 TUB e delibere ###; 2) il riferimento alla locuzione “a qualunque titolo”, contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL 394/2000, perché l'art. 644 cp, nel riferirsi nel quarto comma al termine “qualsiasi titolo” , si relaziona espressamente e chiaramente alle “remunerazioni” di cui si deve tenere conto nella determinazione del tasso d'interesse; in applicazione anche del criterio di cui all'art. 12 delle disp. prel. al codice civile e sul presupposto che il legislatore usi i termini tecnici nel significato loro proprio, i termini “corrispettivo” o “remunerazione” evocano un rapporto di sinallagmaticità, cioè di rapporto causale tra prestazioni corrispettive, che non si rinviene con riferimento all'interesse di mora, la cui funzione è quella di predeterminazione preventiva di liquidazione del danno nel ritardo nell'obbligazione pecuniaria e di coercizione indiretta finalizzata a garantire l'adempimento spontaneo del debitore; 3) anche il senso non tecnico della parola “remunerazione” non pare comprendere l'interesse di mora, in quanto nel senso comune remunerazione significa “ricompensa” per un beneficio ricevuto; 4) il dettato di cui all'art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, qualificato dal legislatore come di interpretazione autentica dell'art. 644 cp e della legge n. 108/1996, non può spingersi oltre e non sostituisce o integra la norma che interpreta; peraltro, la volontà del legislatore in quel caso era quella di risolvere problematiche di diritto intertemporale circa l'applicabilità, o meno, degli artt. 644 cp e 1815 comma 2 cc ai rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, per cui il riferimento della locuzione “a qualunque titolo” agli “interessi” anziché alle “remunerazioni” non è sufficiente per ritenere che il legislatore abbia inteso modificare la normativa base costituita dalla legge n. 108/1996, equiparando gli oneri da inadempimento a remunerazioni e prestazioni corrispettive del credito erogato; 5) l'assoggettamento del tasso di mora al rispetto del tasso soglia presuppone poi una omogeneità tra istituti che non sussiste nella tripartizione tradizionale tra interessi corrispettivi, moratori e compensativi. La mora costituisce una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento, con funzione deterrente, per cui non può essere considerata un corrispettivo del mutuo, ma un onere del tutto eventuale che viene in rilievo solo in seguito al comportamento inadempiente del mutuatario nella fase patologica del contratto. ###. 644 cp prende in considerazione, come si è detto, solo gli oneri che sono “corrispettivi” o “remunerativi” della dazione di denaro, per cui gli interessi di mora non possono essere soggetti alla disciplina ex art. 1815 comma 2 cc, ma, semmai, a quella di cui all'art. 1384 cc e/o all'art. 33 comma 2 lettera f del decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo), ricorrendone i presupposti soggettivi; 6) l'esclusione degli interessi moratori dagli oneri rilevanti per la verifica dell'usura trova poi conferma anche nel diritto comunitario, visto che l'art. 19 par. 2 della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 afferma che, in tema di contratti di credito ai consumatori, “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che comportano al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o servizi.”; il paragrafo 3 del citato art. 19 precisa, poi, che “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.”; 7) gli interessi di mora, che hanno funzione di liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile da ritardo, sono assimilabili alle “penali” cui fa riferimento la direttiva citata; 8) la direttiva 2011/7/UE, poi, con riferimento alla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, è espressione della volontà del legislatore comunitario di non escludere o limitare la possibilità per il creditore, a fronte dell'inadempimento della parte obbligata al pagamento, di tutelarsi mediante pattuizione di interessi moratori; 9) anche la legislazione nazionale, nell'art. 2 bis comma 2 del DL n. 185/2008, convertito nella ### n. 2/2009, ribadisce che ai fini dell'art. 644 cp rilevano “gli interessi, le commissioni e provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”, escludendo, così, l'interesse di mora; 10) infine, anche il nuovo quarto comma dell'art. 1284 c.c., nel rendere applicabile, dalla data della domanda giudiziale, e per il caso di mancata pattuizione del tasso da parte dei contraenti, il tasso previsto dalla legislazione speciale relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, depone a favore della tesi qui sostenuta, in quanto altrimenti l'ordinamento giuridico entrerebbe in evidente contraddizione, perché il tasso di mora da ritardo commerciale sovente (se non sempre) è più alto del tasso soglia previsto, ad esempio, per il mutuo ipotecario, con l'assurda conseguenza che il medesimo limite numerico è per la legge contemporaneamente usurario nell'un caso e addirittura imposto e legale nell'altro; 11) gli interessi moratori non remunerano il creditore, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita di disponibilità di somme di denaro, che subisce a causa dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo neanche prevedibile (in teoria, fino alla distribuzione del ricavato in sede di esecuzione forzata); il fatto che la penale del saggio d'interesse moratorio possa essere previsto preventivamente, cioè prima dell'inadempimento eventuale alla stipula del contratto, non fa sì che l'obbligazione risarcitoria diventi prestazione corrispettiva del mutuo; 12) l'eventuale eccessività del tasso di mora in concreto applicato bene può trovare rimedio nel ricorso all'art. 1384 cc o con il richiamo della inesigibilità degli interessi eccedenti la soglia usuraria alla stregua del canone di buona fede oggettiva (cfr. Corte di ### sentenza n. 602/2013); 13) infine, l'art. 644 cp è norma penale parzialmente in bianco la cui attuazione precettiva è riferita al meccanismo di determinazione dei tassi soglia, rimessa all'ente amministrativo, che - come si è visto - non include i tassi di mora applicati dal sistema bancario, rendendo così inapplicabile il precetto di cui all'art. 644 al tasso di mora, in quanto la portata precettiva della norma penale non può essere applicata direttamente dall'### e non si possono comparare due valori, cioè ### e tasso di mora con riferimento al tasso soglia rilevato che sono ontologicamente e strutturalmente diversi (cfr. sul punto ampiamente Tribunale di Treviso, sentenza n. 2476 del 12 novembre 2015, ### anche per gli aspetti economici della vicenda). 
La mora, in conclusione, non costituisce “il corrispettivo di una prestazione di denaro” di cui all'art. 644 c.p., ma la predeterminazione della sanzione a carico del mutuatario per il caso dell'inadempimento e pertanto ha connotati di clausola penale che esime il contraente a favore del quale è inserita in contratto dalla prova del danno. 
Nel caso di specie il tasso di mora previsto alla stipula al 10,5%, si è ridotto, con la variabilità del tasso di riferimento (negli ultimi anni sceso quasi allo 0%) e la riduzione dello spread, applicato in favore del cliente dalla banca (ridotto dal 1,5% al 1,25% - circostanza non contestata), non si presta ad una riduzione ufficiosa a cura di questo ### in applicazione dell'art. 1384 ###, quindi, anche sotto questo profilo non merita accoglimento. 
Seguendo l'esposizione dell'atto di citazione in opposizione, l'opponente lamentava poi: c) che l'istituto di credito non avrebbe assolto l'onere della prova del credito, in quanto non sarebbe sufficiente, a tale fine, l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria: La doglianza è fondata nei limiti che seguono.  ### non contesta il ricevimento della somma mutuata con bonifico sul conto corrente a lui intestato. Non contesta, poi, di essere moroso nel pagamento delle rate sin dal 30.6.2010, circostanza che trova conferma nell'elaborato peritale da egli dimesso. 
In realtà, come risulta dalle quietanze di pagamento allegate alla perizia, l'opponente ha maturato significativi ritardi anche prima della sospensione di ogni pagamento. 
Dalla quietanza di pagamento del 30.12.2009, allegata alla perizia di parte opponente, risulta l'ultimo pagamento della rata di capitale di € 2.138,16 che porta il capitale residuo a € 116.031,58 (cfr. piano di ammortamento aggiornato al 1.7.2009, allegato sempre alla detta perizia). Alla data della certificazione del saldo riassuntivo della banca (13.9.2013 - cfr. allegato n. 7 del fascicolo monitorio) maturavano, quindi, gli importi dovuti a titolo di interesse di mora delle rate sin dal 30.6.2010 non più pagate.  ### riassuntivo del saldo conto, però, non rappresentando compiutamente l'andamento degli interessi corrispettivi e di mora fino alla revoca del finanziamento in data ### (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), non consente a questo ### una verifica dell'esattezza di quanto certificato. I piani di ammortamento semestralmente aggiornati allegati alla perizia di parte opponente sono disponibili solo sino al 1.7.2009, mancano quelli prodotti dall'opposta con la memoria di costituzione nella fase cautelare di data 9.4.2014, causa la mancata restituzione del fascicolo di parte opposta.  ###, quindi, alla luce della contestazione dell'ammontare del credito da parte dell'attore in opposizione, ha fornito la prova soltanto del capitale mutuato e non restituito (€ 116.031,58 al 30.6.2010). 
Il decreto ingiuntivo pertanto deve essere revocato. 
In accoglimento della domanda nel merito in via subordinata, spiegata dall'opposta, l'opponente va, in conseguenza, condannato al pagamento all'opposta della somma di € 116.031,58, per capitale non restituito, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale.  d) che ricorra una totale o parziale nullità del mutuo fondiario (art. 1419 c.c.) con riferimento alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; alle clausole relative all'applicazione delle valute: Tutte queste doglianze sono infondate. 
Nel contratto non si rinvengono clausole di rinvio agli usi, né con riguardo alla determinazione degli interessi né con riferimento ad alcun altro contenuto contrattuale. 
Non risultano condizioni sfavorevoli non pattuite, le contestazioni sollevate sul punto sono talmente generiche da impedire qualsiasi esame da parte del ### Il contratto poi non prevede la facoltà unilaterale per la banca di modificare unilateralmente il contenuto in senso sfavorevole per il cliente. Non è emerso in corso di causa che la banca abbia esercitato un tale inesistente diritto.  ### non ha, poi, indicato in alcun momento le clausole ritenute vessatorie e/o abusive, sulle quale non abbia ottenuto adeguata informazione. La doglianza è da rigettare a causa della sua genericità e vaghezza che non né consente alcun esame. 
Infine, un contratto di mutuo generalmente non contiene una clausola dedicata alla valuta, in quanto le scadenze di pagamento sono previste già in contratto.  e) che l'istituto di credito avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992: La banca sostiene invece di avere inviato le comunicazioni annuali riassuntive ai sensi del ### La produzione documentale sub allegato n. 7 della comparsa nella fase cautelare del 9.4.2014 non può, però, essere esaminata a causa della mancata restituzione del fascicolo di parte. 
Tuttavia, la circostanza affermata dalla banca dell'invio di dette comunicazioni periodiche non è stata specificatamente contestata ai sensi dell'art. 115 cpc in proseguo di causa. 
Comunque sia, non è emersa alcuna connessione causale tra tale eventuale omissione e l'inadempimento conclamato dell'opponente.  f) che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”: La doglianza non è intelligibile, per cui non può essere esaminata.  g) che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente: Alla luce dell'inadempimento conclamato e non contestato sin dal 30.6.2010 non pare sostenibile che la banca, esercitando i diritti contrattuali ad essa riconosciuti, sia receduta “all'improvviso” e in mala fede dal contratto con comunicazione del 15.7.2013. Peraltro, con la comunicazione di recesso la banca ha assegnato all'inadempiente un termine di 36 gg. al fine di rientrare dall'esposizione debitoria, termine più lungo di quello legale e contrattuale e abituale nei rapporti banca - cliente. 
C) Le spese di lite: La revoca del decreto ingiuntivo è dovuta all'evidenza alla mancata restituzione del fascicolo di parte dell'opposta. 
Nel merito l'opponente è da considerare parte soccombente. A ciò consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di opposizione all'opposta, mentre le spese della procedura monitoria rimangono a carico dell'opposta. 
In aderenza al regolamento n. 55/2014 (###) si tiene pertanto conto del decisum (valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), delle attività processuali espletate, della trattazione decisoria scritta e della particolarità delle questioni giuridiche affrontate. Si ritiene, quindi, congruo liquidare all'opposta i valori medi tabellari, aumentati del 30% per la fase di studio e quella introduttiva e ridotta della metà per la fase istruttoria, e pertanto: € 3.159,00 per la fase di studio, € 2.015,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria e € 4.050,00 per la fase decisoria, complessivamente € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge.  P.Q.M.  ### del Tribunale di ### ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta, definitivamente pronunziando sulle domande promosse da ### nei confronti di ### - ### COOP., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 28.2.2014, revoca il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del Tribunale di ### di data 4.12.2013; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. della somma di € 116.031,58, quale saldo capitale del contratto di mutuo del 21.1.2008, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, che liquida in € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge. 
Così deciso a ### 25/03/2016.  ### (dott. ### 

causa n. 1211/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Weissteiner Thomas, Caforio Giuseppina

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