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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa ### in seguito all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11952/2023 promossa da ### nata a ### in data ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; -ricorrente contro ### S.R.L. - ### C. F.: ###, in persona dell'### protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; -resistente
INPS - ### (cod. fisc. ### - partita iva ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per procura generale alle liti n. ###/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio ### di ### come in atti; -litisconsorte necessario
Avente ad oggetto: tirocinio - differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data ### la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ### S.r.l.s., società che svolge attività di
Operator, presso la sede ###### via ### 69, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, esponeva: - di avere formalmente sottoscritto un accordo di tirocinio part-time per 37,5 ore settimanali, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, per il periodo dal 7.11.2022 al 6.5.2023 con la qualifica di “### agli sportelli delle agenzie di viaggio” dietro corresponsione di euro 600,00 mensili; - di avere tuttavia svolto, già dal mese di novembre 2022, attività lavorativa con caratteristiche riconducibili alla fattispecie del lavoro subordinato; -che, infatti, a partire dal giorno 25.11.2022, in occasione del c.d. “###” che si era tenuto presso la sede ### la stessa era stata adibita a funzioni di front office sulla base di direttive ed indicazioni dei dirigenti della convenuta; - che alla scadenza del tirocinio in data ###, il rapporto era proseguito senza alcun contratto formale fino al 23.6.2023, permanendo l'obbligo di osservare il medesimo orario di lavoro; - che la società aveva corrisposto una retribuzione di euro 700,15 con causale “compenso maggio 2023”, confermando la prosecuzione di fatto del rapporto; - che la richiesta di proroga del tirocinio per ulteriori 6 mesi, formulata da ### era stata respinta dal soggetto promotore (###; - che, pertanto, in data ###, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto sotto forma di tirocinio, ### e ### le avevano proposto, così come alla collega tirocinante ### un contratto a tempo determinato part-time di 18 ore settimanali; - che tale proposta, tuttavia, non corrispondeva all'impegno lavorativo effettivamente espletato, pari a 37,5 ore settimanali e pertanto, di avere rifiutato in data ### di firmare il contratto di lavoro per incongruenze su orario e retribuzione; - che lo stesso giorno il datore di lavoro le aveva comunicato via chat che non le sarebbe stato corrisposto alcun compenso per il mese di giugno, in quanto il mese non era stato completato; -di avere sempre prestato servizio in modo continuativo presso la sede aziendale, operando sotto la supervisione dei soci #### e ### svolgendo compiti quali: attività di front office, prenotazione di viaggi, emissione e vendita di biglietti aerei e pacchetti turistici, gestione amministrativa e contabile, nonché assistenza alla clientela e interazione con altri tour operator per verificare la disponibilità dei servizi o richiedere modifiche ai pacchetti offerti, utilizzando esclusivamente strumenti forniti dall'azienda; -che erano i dirigenti della società ### ad impartire le direttive operative, a monitorare l'esecuzione delle attività, a vigilare sul rispetto dell'orario di lavoro e a determinare ferie e permessi; - che le mansioni svolte erano riconducibili al livello IV del ### di ### per le ### di ### - ### -che la retribuzione percepita durante l'intero rapporto di lavoro, pari a € 4.318,15, era da ritenersi sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto e di avere, pertanto, diritto a percepire le differenze retributive quantificate in € 13.282,07.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso rassegnava le seguenti conclusioni: “### e dichiarare, sulla base delle considerazioni fatte in narrativa, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 o altre date di giustizia. ### e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello, o altro superiore o inferiore, del ### dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 o altre date di giustizia e, in ogni caso, ritenuta l'insufficienza della retribuzione percepita, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per i titoli di cui al conteggio allegato (### 15 cit.) e, per l'effetto, condannare la ### s.r.l.s. al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 13.282,07 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. a seguito di CTU che si richiede di nominare in caso di avversa contestazione del citato conteggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannare la ### s.r.l.s. alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. o In via subordinata, accertarsi l'indebito arricchimento della ### S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2041 e, per l'effetto, condannarsi la medesima all'indennizzo dovuto alla ricorrente, commisurato alle somme a questa spettanti sulla base delle retribuzioni percepite come da allegato conteggio (### 15 cit.), ovvero alle somme maggiori o minori da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge, chiedendo sin d'ora a ###mo Giudicante l'applicazione della maggiorazione del 30% del compenso in applicazione dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 essendo il presente atto ed i successivi redatti con tecniche informatiche avanzate.” Con memoria del 25.1.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando integralmente le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo.
In particolare, la società resistente precisava: - che era stata stipulata la convenzione n. ###/2022, relativa a un tirocinio finalizzato all'inserimento o reinserimento lavorativo, tra la ### - ### della ### delle ### e del #### del ### dell'### dell'Orientamento, dei ### e delle ### il soggetto promotore ### S.p.A., il soggetto ospitante ### srls e la tirocinante ### - che la durata del tirocinio era stata stabilita in sei mesi, dal 7.11.2023 al 6.5.2023, l'orario lavorativo in 37,5 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00, l'indennità nella misura di euro 600,00 mensili; -che il tutor aziendale era stato individuato nella persona di ### e il referente dell'ente promotore nella persona di ### -che la formazione si era svolta secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento, avendo la società messo a disposizione della tirocinante tutte le attrezzature necessarie, inclusa una postazione di lavoro ( inizialmente quella del tutor), un computer e i software aziendali; -che secondo il progetto formativo le attività della tirocinante consistevano nella formazione della ### quale “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio” per l'acquisizione del profilo professionale di “operatore specializzato agenzia turistica (###”. -che il tutor aveva fornito alla tirocinante nozioni teoriche e pratiche circa l'accoglienza e assistenza dei clienti, tecniche di vendita di titoli di viaggio e pacchetti turistici, simulazioni pratiche di proposte turistiche verso capitali europee, informazioni su destinazioni, compagnie aeree, documentazione necessaria, usi e costumi locali, utilizzo dei portali di prenotazione alberghiera e confronto tra offerte, formazione sull'uso del software ### per preventivi e contratti, calcolo dei margini di profitto e differenze tra prezzo di vendita e costi. -che la formazione aveva riguardato, altresì, la progettazione di crociere, la gestione dei preventivi tramite portali dedicati, la conoscenza dei servizi accessori (assicurazioni, escursioni, tipologie di camere, ecc.), le nozioni burocratiche relative alla gestione di clienti con esigenze specifiche (bambini, animali, ecc.) e la scelta delle assicurazioni più adatte in base alla destinazione; - che il rispetto delle direttive aziendali da parte della ricorrente rientrava nella dinamica fisiologica di un percorso di tirocinio, il quale, per sua natura, presuppone un'attività di guida, affiancamento e trasmissione di competenze da parte del tutor e dello staff aziendale;. - che le abilità e conoscenze acquisite dalla tirocinante non potevano in alcun modo essere ricondotte a una pregressa esperienza professionale, bensì dovevano considerarsi esclusivamente frutto della formazione ricevuta durante lo svolgimento del progetto formativo; - che, in ogni caso, che le differenze retributive di cui al ricorso introduttivo erano state calcolate in base al livello IV del ### - ### mentre la ricorrente non possedeva alcuna autonomia esecutiva tale da giustificare un tale inquadramento riconoscendole al massimo il livello VI o VI super del ### di settore;
Posto ciò, la resistente concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra ### perché infondato in fatto ed in diritto, riconoscendo legittimo, valido e genuino il rapporto di tirocinio intercorso dal 07.11.2022 al 06.05.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e salvo ogni altro diritto.” Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### con memoria del 31.5.2024 si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore, premettendo di essere completamente estraneo alle vicende del giudizio e dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dalla resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. Ciò posto, l'### rassegnava le seguenti conclusioni “[…] pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio; tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell'### dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione.” Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale e per il tramite di prove testimoniali.
Sostituita l'udienza del 7 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ∞∞∞ 1. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.
La ricorrente ha dedotto di avere iniziato, in data 7 novembre 2022, un tirocinio formativo part-time pari a 37,5 ore settimanali, con la qualifica di “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio”, presso la sede della ### S.r.l.
Ha, tuttavia ,sostenuto che ,già a decorrere dal 25 novembre 2022 — in concomitanza con l'iniziativa commerciale del “### Friday” — sarebbe stata impiegata come lavoratrice subordinata, svolgendo mansioni tipiche di un rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dall'obbligo di osservanza di un orario prestabilito, dall'assoggettamento alle direttive impartite dal titolare della società convenuta e dallo svolgimento di mansioni in piena autonomia operativa, in assenza di un effettivo affiancamento formativo e senza che vi fosse alcun adeguamento né sotto il profilo retributivo né sotto quello previdenziale.
Tale situazione si sarebbe protratta anche oltre la scadenza del tirocinio, prevista per il 6 maggio 2023, con continuità nell'attività lavorativa fino al 23 giugno 2023, pur in assenza di qualsivoglia formalizzazione contrattuale. 2. E' in atti la convenzione di tirocinio - ### Convenzione n° ###-2022 - stipulata in data ### tra ### e la ### s.r.l. semplificata, con cui quest'ultima si impegnava ad accogliere presso la propria struttura n. 4 soggetti in tirocinio su proposta di ### escludendo espressamente qualsiasi vincolo di subordinazione (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte resistente), nonché il progetto formativo e di orientamento relativo alla tirocinante ### Dal predetto documento possono desumersi, tra le altre informazioni, il tipo di tirocinio (di ### reinserimento lavorativo), la sede del tirocinio (### via ### 69 - reparto vendita, banconista, back office), l'orario di accesso ai locali aziendali: da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la durata pari a 6 mesi dal 7.11.2022 al 6.5.2023, il tutor aziendale individuato nella persona di ### il profilo professionale di ### specializzato agenzia turistica, l'indennità mensile di euro 600,00 a carico del soggetto ospitante e le competenze da sviluppare, quali ad esempio: l'accoglienza e il supporto operativo al cliente nell'acquisto di viaggi, la vendita di titoli di viaggio, l'accoglienza e supporto al cliente nella fruizione del servizio reso (prenotazione e acquisto dei biglietti), la preparazione delle soluzioni turistiche (viaggi personalizzati o pacchetti turistici), avendo cura della relazione con i clienti nella fase di presentazione e promozione delle diverse tipologie di offerta, la conoscenza dell'organizzazione aziendale, l'abilità nelle gestione del tempo di lavoro e delle priorità (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente, nonché doc. n. 3 fascicolo di parte resistente).
Posto ciò, si tratta in questa sede di comprendere se il rapporto tra le parti si sia, effettivamente, svolto secondo uno schema riconducibile al nomen iuris indicato nel contratto, ovvero tirocinio di formazione o se, come sostenuto in ricorso, la ricorrente abbia di fatto espletato le proprie attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Ora, pare necessario evidenziare che , per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analoga fattispecie dell'apprendistato costituisce un “[…] elemento essenziale, e indefettibile, del contratto la sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore, finalizzato all'inserimento definitivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità qualificata”. In particolare, come affermato, “La effettività del momento formativo, che è richiesta sin dall'originaria previsione legislativa e dalle norme qui applicabili ratione temporis (ed è comunque ribadita nella più recente definizione normativa del rapporto di apprendistato), comporta - ai fini dell'accertamento riservato al giudice di merito - una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo formali, come la qualificazione nominale del contratto o la attestazione dell'avvenuto superamento della prova, che possono acquistare importanza solo nei casi in cui la legge preveda una specifica documentazione, di tipo certificativo, a determinati fini. 4.5. Consegue, da queste premesse, che nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa. È necessario, peraltro, in ogni caso, e cioè comunque la formazione venga modulata, che lo svolgimento dell'attività formativa sia adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, che è quello di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro; e la valutazione di tale adeguatezza e idoneità è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata” (Cass. 2015/12 ).
E' stato, poi, ulteriormente osservato che qualora “vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore”, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato” ( la sentenza n. 1380/2006 della Corte di cassazione) In tema di contratto di apprendistato, è necessario lo svolgimento non solo delle prestazioni lavorative, ma anche della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro ( 1.8.2002 n. 11482).
In tale contesto, quanto al riparto degli oneri probatori, l'onere di provare l'avvenuta formazione è in capo al datore di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore eccepisca che il rapporto di lavoro è in realtà di lavoro subordinato in quanto mancante l'attività di insegnamento e di formazione, la relativa prova - e segnatamente la prova di avere impartito l'insegnamento e la formazione - grava sul datore di lavoro (Cass. 14.3.2001 n. 3696, 28.1.1995 n. 1052; Cass. 10.05.2013 n. 11265).
Tanto considerato che l'apprendistato, e per natura analoga il tirocinio, è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale.
Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. n. 3696 del 14/03/2001, n. 1052 del 28/01/1995, n. 5399 del 12/05/1993).
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione "Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato" (Cass. 30 giugno 2014, n. 14754). ### della prova quanto al carattere subordinato del rapporto, spetta invece al lavoratore.
Dall'accertamento circa l'inosservanza dell'obbligo formativo assunto dal datore di lavoro, infatti, non discende automaticamente la conclusione che, in luogo del contratto di tirocinio o apprendistato, sia stato effettivamente espletata una prestazione di lavoro dipendente, dovendosi accertare la effettiva In particolare, la subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante ### del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”( ### L, Sentenza n. 2622 del 11/02/2004).
Il potere datoriale deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass. lav. 2728/2010). 4. Tanto premesso, venendo al caso di specie, dall'istruttoria testimoniale è certamente emerso che l' effettivo adempimento dell'obbligo formativo non ha riguardato tutto il periodo previsto dal progetto di tirocinio, ma un periodo assai più breve che, già alla fine del mese di novembre 2022 era di fatto concluso. Non è stato, inoltre, accertato che la formazione abbia rappresentato l'unico e reale scopo del rapporto per tutta la durata del rapporto.
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente pongono in rilievo, in seguito al periodo iniziale di due o tre settimane di formazione, solo un affiancamento del datore di lavoro che si traduceva in sostanza in indicazioni relativamente ai compiti da svolgere, non invece in una specifica, puntuale, dettagliata, minuziosa formazione delle attività nelle quali la ricorrente avrebbe dovuto essere formata.
E' infatti emerso che, fatta eccezione per il primissimo periodo di affiancamento, di fatto la ### è stata immediatamente inserita nell'organico aziendale restando assoggettata ai medesimi obblighi degli altri dipendenti operanti all'interno della agenzia.
Militano, in primo luogo, a favore della predetta convinzione le dichiarazioni della teste ### a conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato presso ### durante il periodo oggetto di causa (per come dichiarato fino al 12.11.2023).
La teste ### quanto alle concrete modalità di esecuzione dell'attività lavorativa della ### ha dichiarato: “posso dire che la ricorrente si occupava delle attività che mi sono state riferire ma i ###ri #### e ### non impartivano delle direttive specifiche essendo la ### autonoma nelle proprie mansioni. Posso dire che queste persone erano presenti in sede. Poteva capitare che si avvicinassero per dare un'occhiata al lavoro svolto. Posso dire che le informazioni venivano scambiate in un gruppo facebook dove erano presenti tutti i dipendenti nonché ### e ###” ( ADR capitolo n. 4 del ricorso ) ; “Si, è vero. Posso dire che nell'espletamento di questa mansione, la ### a volte agiva di proprio impulso. Anzi preciso che tali mansioni rientravano nelle procedure ordinarie di un operatore di booking e tutti ce ne occupavamo persino io stessa. Preciso che ho svolto le mansioni di social media manager. Preciso, ulteriormente per quanto ricordo, che ### era presente tutto il giorno sia mattina che pomeriggio mentre ### solo il pomeriggio e ### a volte la mattina altre volte il pomeriggio. Accadeva che fossero questi soggetti a dire alla ricorrente cosa fare” ( ADR capitolo n. 5 del ricorso).
Dopo avere confermato che la ricorrente ha effettivamente disimpegnato compiti afferenti la vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati anagrafici nel sistema, la ricezione degli acconti e dei saldi, sempre sotto le direttive di ### (ADR capitoli di prova n. 6, 7, 8 e 9 del ricorso) la teste ha, inoltre, riferito : “Si, è vero. Preciso che all'inizio laddove ho fatto riferimento all'autonomia della ### nell'espletamento del lavoro mi riferivo al fatto che non aveva ricevuto per molto tempo una formazione specifica. La formazione non sarà durata più di dieci giorni perché in occasione del black ### che solitamente si svolge dal 26 al 29 novembre, ### operava già al pari di una dipendente. È vero che riceveva delle indicazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione ed è vero che c'era un controllo sul lavoro svolto anche se era solo un controllo finale” ( ADR capitolo n. 10).
Quanto alla natura del rapporto di lavoro così esistente tra le parti, una volta concluso il breve periodo di formazione la stessa teste ha dichiarato: “Non ricordo se il ### era sempre presente in occasione dell'orario che mi è stato riferito. Posso dire che, quanto all'orario di lavoro, se c'era un ritardo lo comunicavamo nella chat e non è mai successo che la ricorrente fosse stata ripresa mentre ricordo che la ### è stata ripresa in occasione di mancata esecuzione di un ordine o una direttiva. Non ricordo con esattezza l'episodio, probabilmente riguardava il non corretto inserimento di qualche dato nell'anagrafica o riguardante il pacchetto turistico che veniva venduto. Non so dire cosa accadesse in questi casi ma solo che venivano evidenziati gli errori commessi” ( ADR capitolo n. 12) e ancora : “si è vero. Posso dire che, rispetto al ### il ### era maggiormente attento al rispetto dell'orario di lavoro. Posso dire che tra la ### e il ### sono sorte diverse discussioni il cui contenuto mi è sconosciuto in quanto si allontanavano per discutere” ( ADR capitolo di prova n. 13).
Dichiarazioni concordi sono state rese dalla medesima teste interrogata sui capitoli formulati dalla resistente a prova contraria : “No, non è vero. Posso dire che l'attività di formazione del ### in favore della ricorrente non ha avuto una durata superiore a circa dieci /quindici giorni in quanto come ho già riferito in occasione del black friday la ricorrente già lavorava. È vero che ha spiegato le varie destinazioni, la costruzione di un pacchetto turistico e quali fossero le compagnie che servivano le varie destinazioni mentre non è vero che ha fornito indicazioni dettagliate su come consigliare la clientela o informazioni pratiche sulle varie destinazioni. È vero che nei primi quindici giorni sono state fornite indicazioni sull'utilizzo dei portali di prenotazione sui prezzi mentre non è vero il resto. Non è vero che è stata formata sulla formulazione di pacchetti turistici. Non è vero che è stato spiegato alla ### come acquistare i biglietti aerei e tutti i servizi accessori della biglietteria. È vero che è stato spiegato alla ricorrente il software aziendale. Si è vero che nei primi quindici giorni è stata spiegata la differenza tra prezzo di vendita e margine di profitto nonché la differente fatturazione a seconda del tipo di pacchetto venduto, posso dire che per quanto riguarda la spiegazione del pacchetto crociere essa è stata svolta non dal ### ma dal ### Non è vero che la ricorrente è stata formata sulla parte burocratica o sulla gestione delle assicurazioni.
Posso dire che all'interno di ### si procedeva un pò alla giornata in base alle esigenze che sorgevano di volta in volta. Non è vero che è stata formata sul noleggio auto e transfert. Non è vero che è stata formata sull'acquisto di viaggio con destinazione ### e medio raggio così come non è stata data alcuna indicazione su voli code sharing o con scali per raggiungere a destinazione con il miglior prezzo. Non sono certa che sia stata formata sull'utilizzo della piattaforma ### Immagino di sì ma la formazione è durata talmente poco che non ricordo esattamente che contenuto ha avuto.
Non è vero che è stata formata sui tour operator locali. Non mi risulta che siano state trasferite conoscenze riguardanti il backoffice. È vero che ha ricevuto indicazioni su effettuazione di pagamenti parte assicurativa e politiche di cancellazione del viaggio organizzato ma ciò sempre limitatamente al breve periodo di formazione come già detto” ( ADR n. 1 di cui alla memoria) ; “Non è vero che la postazione della ### le è stata assegnata nel gennaio 2023 ma aveva già una postazione molto tempo prima. Non è vero che la postazione era ubicata vicino all'altra tirocinante e all #### Non è vero che faceva simulazioni e non è vero che faceva pratica con la clientela con l'assistenza dello staff. ### che sono a conoscenza dei fatti in quanto lavoravo nella stessa stanza dove lavorava la ricorrente e qui pure si alternavano i titolari.” ( ADR n. 2 della memoria) Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste di parte ricorrente, ### la quale, dopo avere premesso di avere lavorato presso la resistente da giugno 2017 fino marzo 2023, ha dichiarato: “Si, è vero. Preciso che dopo essere stata affiancata nelle prime due/tre settimane, la ### si è occupata delle attività che mi sono state riferite. Preciso che durante il corso della giornata dato il normale flusso di clientela era più autonoma mentre a fine giornata l'operato veniva controllato in base al tipo di pacchetto venduto prevalentemente dal ### e dal ### altre volte anche dal ### Preciso che ad inizio giornata le venivano date delle indicazioni sulle cose da fare” ( ADR sub 4 del ricorso); “Si, è vero ### che, come detto, ciò avveniva fatta eccezione per le prime due/tre settimana in cui la stessa era affiancata” ( ADR sub n. 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso); “### dire che era il #### più del ### si occupava di controllare quando arrivava la ricorrente.
Se arrivavamo in ritardo dovevamo comunicarlo in chat. Invece se ci dovevamo assentare e lo sapevamo prima dovevamo comunicarlo con anticipo. Queste regole valevano per tutti compresa la ricorrente. ### che venivamo autorizzati ad assentarci verbalmente o in chat. Non ho mai dovuto presentare una richiesta ad assentarmi per iscritto e presumo così pure la ricorrente. Non ricordo se la ricorrente è mai stata ripresa in caso di mancato rispetto di ordini e direttive” ( ADR n. 13 del ricorso).
La teste, interrogata a prova contraria ha reso dichiarazioni concordi del seguente tenore: “ “posso dire che la ### è arrivata nei primi di novembre e inizialmente è stata affidata l #### La ricorrente nelle prime settimane non aveva una postazione di lavoro in quanto si sedeva accanto a chi doveva seguire. Dopo ha avuto una postazione in una stanza ove era collocata in una scrivania dove si alternavano ### e ### e un'altra scrivania dove vi era l'altra tirocinante. E poi sempre nello stesso ambiente ma in posizione più rientrata perché vi era uno scalino, eravamo presenti io e la collega che si occupava dei social media. ### che vedevo quotidianamente cosa faceva la ricorrente. ### che sono stata presente fino marzo 2023 e che come già detto l'attività di affiancamento con il #### è durato due/tre settimane. Si è vero in quelle due/tre settimane venivano spiegate le varie destinazioni e le ### che le servivano. È vero che la formazione ha avuto ad oggetto gli aspetti burocratici e la tipologia di meta. È vero che è stata formata sui portali da utilizzare e sugli operatori già conosciuti all'### da preferire nelle prenotazioni. Non so riferire se è stata formata sulla esecuzione di simulazioni. È vero che le è stato spiegato come acquistare i biglietti e occuparsi di tutti i servizi connessi alla biglietteria. Si è vero che le è stato spiegato come utilizzare il software interno easy ADV . Si è vero che le è stato spiegato la differenza tra prezzo di vendita e margine di profitto e quale fatturazione da applicare ai pacchetti. Si è vero che è stata formata anche sulla parte burocratica. Si è vero anche con riferimento all'aspetto delle assicurazioni e anche al noleggio auto e transfert. Si è vero che è stata formata anche sulle destinazioni europee e medio viaggio combinando voli diretti e in code sharing al fine di ottenere il miglior prezzo possibile. Si è vero che è stata formata riguardo alla piattaforma ### Si è vero che è stata formata su tour operator nazionali e locali e sulla intermediazione di pacchetti turistici già preimpostati. Si è vero anche con riferimento alle operazioni di back office secondo le modalità che mi vengono riferite” ( adr. n.1 della memoria di parte resistente); “È vero che è stata formata sui pagamenti sulle politiche cancellazione e sulla parte assicurativa” ( n. 2 della memoria della resistente) ; “### dire che la ### aveva una postazione già da prima del gennaio 2023 e questo subito dopo le due/tre settimane di cui ho già riferito. La sua postazione non era accanto a quella dell'altra tirocinante ma accanto alla scrivania in cui si alternavano il ### e ### Non sono a conoscenza né lo ricordo se la ricorrente facesse delle simulazioni per esercitarsi. ### dire che incontrava la Clientela e che lo faceva non per esercitarsi ma per vendere. Ciò comunque non avveniva con il supporto costante degli altri ma solo se ne aveva necessità. ### che ciascuno poteva rivolgersi agli altri se ne aveva la necessità. ### che vedevo la ### seduta di fronte ai ### ed eventualmente se il Cliente si decideva ad acquistare il pacchetto la stessa espletava tutte le procedure” (cfr. verbale di udienza del 22.10.2024).
Dalle predette testimonianze emerge che, dopo un iniziale periodo di affiancamento, la ricorrente ha svolto, al pari degli altri dipendenti con contratto di lavoro subordinato , attività lavorativa in favore della società resistente. La stessa ha, infatti, espletato i compiti assegnati pur essendosi concluso il momento formativo, restando assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente.
Tanto avuto riguardo alla gestione delle presenze, all'organizzazione dell'orario, così come all'assoggettamento al potere di controllo del datore di lavoro, tutti elementi che denotano la natura subordinata del rapporto.
Circostanze volte a delineare l'abbandono delle finalità formative già prima la data stabilita per la conclusione del tirocinio, sono state peraltro riportate anche dalla teste di parte resistente, ### seppure la stessa abbia, diversamente dalle teste di parte ricorrente, dichiarato: “### precisare che la formazione costante per tutta la durata della giornata lavorativa della sig.ra ### è durata per circa tre mesi mentre dal gennaio 2023 la ricorrente è stata via via più autonoma e si è occupata anche di inserire i dati del cliente e di ricevere i clienti da sola seppur sempre nella stanza ove vi erano altri soci sicché se vi era un dubbio aveva modo di poter chiedere a qualcuno. Il supporto poteva essere chiesto anche nella chat facebook dove eravamo presenti tutti. ### che la chat esisteva prima dell'arrivo e della ### e veniva utilizzata da tutti per avere supporto in caso di necessità” ( adr. sub 1 di parte ricorrente).
Analogamente, interrogata a prova contraria : “È vero che da gennaio 2023 la ### ha avuto una sua postazione nella stessa stanza vicino l'altra tirocinante e il sig. ### di pomeriggio e il ### la mattina. ### dire che in questa postazione la ricorrente non soltanto si esercitava per simulazioni al computer ma ha venduto veri e propri pacchetti. ### dire che la ricorrente incontrava la clientela sia per fare pratica sia per vendere. ### con riferimento alle capitali europee e alle destinazioni più comuni, la ricorrente era in grado di occuparsi della vendita dei pacchetti posto che se avesse avuto necessità avrebbe avuto supporto sia dai colleghi che nella chat” ( adr sub 2 della memoria) ; “### che per il resto che la ricorrente si è occupata delle altre attività che mi sono state descritte dal mese di gennaio 2023. ### inoltre che per quanto riguarda le emissioni dei biglietti, le prenotazioni hotel e pacchetti turistici, la ricorrente se ne è occupata senza ricevere senza specifiche indicazioni anche se soltanto solo per le destinazioni più comuni o sulle capitali europee in quanto per quelle aveva ricevuto un'adeguata formazione”; “É vero ma limitatamente ai tour operator con riferimento ai viaggi di gruppo per la ### e la crociera sul ### adr sub 5 della memoria) ; “É vero con la precisazione che ciò è avvenuto solo dal gennaio 2023 e con l'ulteriore precisazione che poteva rispondere anche solo per passare la telefonata ad altri, infatti non vengono eseguiti da nessuno preventivi al telefono. ( adr sub 6 della memoria); : “Si, è vero, queste sono le modalità in cui si effettua una prenotazione e posso dire che la ricorrente se ne è occupata sempre da gennaio 2023” ( Adr sub 7 del ricorso); “### dire che a far data da gennaio 2023, come già detto, la ricorrente si è occupata da sola della vendita dei pacchetti capitali europee e relativi preventivi nonché contatti telefonici con i tour operator locali soprattutto. In queste attività per le quali aveva già ricevuto formazione operava in autonomia, non so se qualcuno controllava l'operato della ricorrente. In generale con riferimento all'operato dei dipendenti si lavora insieme sicché un eventuale errore viene individuato da tutti. Sempre con riferimento ai dipendenti posso dire che i compiti sono assegnati dai sig.ri ### e ### soprattutto” ( Adr sub 10 del ricorso “É vero che il ### è presente la mattina. ### dire che in mia presenza non è mai capitato che la ricorrente venisse ripresa in quanto era quasi sempre puntuale. ### dire che non vi è mai stato, in mia presenza, un rimprovero. É invece capitato che alla ricorrente che si precisava se una cosa andava svolta in un modo piuttosto che in un altro. Quindi segnalava l'errore svolto e insieme trovavano una soluzione” ( Adr 12 del ricorso) ; Si, è vero. ### che era proprio il #### ad avere con la ricorrente un maggiore controllo delle attività svolte, dell'orario e dell'effettivo espletamento dei compiti assegnati ( Adr sub 13 del ricorso).
Si reputano, poi, complessivamente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste ### Ciò in quanto, dal complesso degli elementi raccolti in sede testimoniale il ruolo svolto dal ### presso la resistente non è risultato riconducibile a quello di un semplice dipendente così palesandosi un coinvolgimento dello stesso nei fatti di causa tale da privare di credibilità le dichiarazioni rese. Basti richiamare, sul punto, quanto dichiarato dalla stessa teste di parte resistente ### “ ### infatti che il #### , il #### e il #### sono i titolari. Essi hanno una posizione paritaria all'interno della ### e si occupano allo stesso modo delle dipendenti e delle attività” ( cfr verbale di udienza del 12/12/2024).
Le affermazioni di ### sono risultate, peraltro, le uniche discordanti avendo lo stesso dichiarato, in difformità oltre che ai teste di parte ricorrente anche alla teste ### che la formazione della ricorrente si era protratta per tutta la durata del rapporto.
Posto ciò, dal complesso dell'attività istruttoria può dirsi provato che la ricorrente ha svolto la propria attività secondo un paradigma non conforme a quello della convenzione di tirocinio e, tanto, rimanendo assoggettata all'obbligo di osservare un certo orario e di seguire le direttive dei datori di lavoro, nonché restando assoggettata al controllo della società quanto alle modalità dell'espletamento dell' attività lavorativa. In particolare, dal tenore complessivo degli elementi raccolti si conclude per ritenere che la ricorrente abbia operato all'interno della ### al pari degli altri dipendenti, senza che possa apprezzarsi alcuna peculiarità nello svolgimento del rapporto in ragione della esistenza, sul piano formale, di un contratto non di lavoro subordinato, ma di tirocinio.
Quanto alla individuazione del momento in cui il rapporto può dirsi essersi già svolto secondo lo schema della subordinazione, confrontando le dichiarazioni dei teste escussi non può che concludersi per ritenere che le dinamiche del tirocinio formativo fossero già state abbandonate alla fine del mese di novembre 2022. La teste ### in particolare, confermando la prospettazione attorea ha indicato come già, al momento del “ ### Friday” 2022 la ricorrente lavorasse al pari di tutti gli altri dipendenti e, analogamente, la ### ha dichiarato che la formazione non era durata più di 15 giorni iniziali e che, successivamente, la ricorrente espletava varie attività tra cui quelle finalizzate alla vera e propria vendita.
Non scalfisce tale conclusione che la stessa ### potesse rivolgersi a colleghi di maggiore esperienza per ottenere indicazioni, anche eventualmente utilizzando la chat di gruppo, posto che la predetta dinamica appare comune alla generalità dei rapporti di lavoro e non vale a privare il rapporto della natura propria di un rapporto di lavoro subordinato, piuttosto che di formazione, per come emerso dal complesso degli atti di causa.
Ritenuta, per quanto già osservato, l' inattendibilità del teste ### appaiono sul punto recessive e non idonee a ritenere che il rapporto abbia mutato sostanza solo nel mese di gennaio 2023, le sole dichiarazioni della teste ### peraltro al momento della testimonianza, ancora alle dipendenze della società .
Appare, dunque, comprovata da dichiarazioni della cui genuinità non vi è ragione di dubitare per essere state rese da soggetti privi di interesse e, peraltro, già da tempo fuori dalle dinamiche aziendali, la tesi di parte ricorrente circa le caratteristiche dell'attività disimpegnata dalla ### già dal 25 novembre 2022. 4.2. Tanto premesso, va ulteriormente specificato che, nel caso in esame, trova pacifica applicazione il ### di ### per il settore ### - ### di ### circostanza che, peraltro, non risulta contestata dalla parte resistente.
La ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel IV livello del suddetto ### in ragione delle mansioni effettivamente svolte nel corso del rapporto.
Le attività concretamente espletate, per come confermate dagli stessi testi — quali la gestione autonoma dei rapporti con la clientela, la predisposizione e vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati nel sistema gestionale, i contatti con tour operator e la gestione degli acconti — appaiono effettivamente compatibili con il profilo professionale previsto per il IV livello contrattuale, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate.
In senso diverso non depone quanto eccepito dalla resistente circa l'assenza di esperienza della ### e la conseguente impossibilità, di attribuire alle mansioni eventualmente espletate la professionalità richiesta ai fini del riconoscimento del IV livello.
Dalla declaratoria contrattuale, infatti, emerge che appartengono al IV livello del ### di settore “ … i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: - addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica; […]” (cfr. art. 389 del ### cit.).
Il concetto di “ mansione specifica” pare trascendere, con riferimento alla declaratoria di riferimento, dall'acquisizione di una data esperienza professionale, menzionando piuttosto la stessa declaratoria il possesso di conoscenze specialistiche “ comunque acquisite”. 5. Così delibato l'an, venendo al quantum della pretesa, si rileva che l'istante ha allegato in atti puntuale e dettagliata relazione contenente i conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione.
Tanto in applicazione del consolidato e condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 9285 del 10/6/2003) secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
Come ulteriormente precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) infatti “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
Ne discende che, in accoglimento del ricorso la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 13.282,07 e nel dettaglio : euro 284,13 a titolo di differenze per il mese di novembre 2022; euro 1.477,49 a titolo di differenze per il mese di dicembre 2022; euro 1 23,12 a titolo di differenze 13esima 2022; euro 1447,49 × 5 a titolo differenze per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023; euro 1.193,36 a titolo di differenze per il mese di giugno 2023, euro 8 61,87 a titolo di ratei n. 7 14esima 2023; euro 7 38,75 a titolo di ratei 6 13esima 2023. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 6. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### a fronte di retribuzioni spettanti per l'anno 2022 e 2023 (cfr. ricorso notificato all'### in data ### come da deposito di pari data), in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante alla ricorrente, la società convenuta va condannata al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta dal 25/11/2022 al 23/6/2023 (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019). 7. Per tutto quanto esposto e considerato, in conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in parte motiva della complessiva somma di euro 13.282,07. A tale importo dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la contribuzione previdenziale non versata.
Resta assorbita qualsiasi diversa questione, ivi compresa la domanda spiegata dalla ricorrente in via subordinata. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi tariffari in ragione della complessità della controversia e, ulteriormente, applicata la maggiorazione del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nel ricorso introduttivo ( articolo 4 comma 1 bis D.M 55/14 come modificato successivamente) .
Le spese possono, invece, essere compensate nei confronti di ### in ragione della natura della partecipazione di ### al giudizio e la posizione processuale rivestita dall'### P.Q.M. definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata; disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa; condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per le causali di cui in parte motiva al pagamento in favore di ### della somma di €.13.282,07 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo; condanna la ### s.r.l. a versare all'### i contributi previdenziali omessi in relazione alle differenze retributive di cui in parte motiva ; condanna ### s.r.l al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida, complessivamente, in euro 3.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge; compensa le spese nei rapporti con #### 15/10/2025 ### Dott.ssa
causa n. 11952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Amoroso