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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3687/2025 del 15-10-2025

... rientravano nelle procedure ordinarie di un operatore di booking e tutti ce ne occupavamo persino io stessa. Preciso che ho svolto le mansioni di social media manager. Preciso, ulteriormente per quanto ricordo, che ### era presente tutto il giorno sia mattina che pomeriggio mentre ### solo il pomeriggio e ### a volte la mattina altre volte il pomeriggio. Accadeva che fossero questi soggetti a dire alla ricorrente cosa fare” ( ADR capitolo n. 5 del ricorso). Dopo avere confermato che la ricorrente ha effettivamente disimpegnato compiti afferenti la vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati anagrafici nel sistema, la ricezione degli acconti e dei saldi, sempre sotto le direttive di ### (ADR capitoli di prova n. 6, 7, 8 e 9 del ricorso) la teste ha, inoltre, riferito : “Si, è vero. Preciso che all'inizio laddove ho fatto riferimento all'autonomia della ### nell'espletamento del lavoro mi riferivo al fatto che non aveva ricevuto per molto tempo una formazione specifica. La formazione non sarà durata più di dieci giorni perché in occasione del black ### che solitamente si svolge dal 26 al 29 novembre, ### operava già al pari di una dipendente. È vero che riceveva delle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa ### in seguito all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11952/2023 promossa da ### nata a ### in data ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; -ricorrente contro ### S.R.L. - ### C. F.: ###, in persona dell'### protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; -resistente
INPS - ### (cod. fisc. ### - partita iva ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per procura generale alle liti n. ###/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio ### di ### come in atti; -litisconsorte necessario
Avente ad oggetto: tirocinio - differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data ### la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ### S.r.l.s., società che svolge attività di
Operator, presso la sede ###### via ### 69, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, esponeva: - di avere formalmente sottoscritto un accordo di tirocinio part-time per 37,5 ore settimanali, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, per il periodo dal 7.11.2022 al 6.5.2023 con la qualifica di “### agli sportelli delle agenzie di viaggio” dietro corresponsione di euro 600,00 mensili; - di avere tuttavia svolto, già dal mese di novembre 2022, attività lavorativa con caratteristiche riconducibili alla fattispecie del lavoro subordinato; -che, infatti, a partire dal giorno 25.11.2022, in occasione del c.d. “###” che si era tenuto presso la sede ### la stessa era stata adibita a funzioni di front office sulla base di direttive ed indicazioni dei dirigenti della convenuta; - che alla scadenza del tirocinio in data ###, il rapporto era proseguito senza alcun contratto formale fino al 23.6.2023, permanendo l'obbligo di osservare il medesimo orario di lavoro; - che la società aveva corrisposto una retribuzione di euro 700,15 con causale “compenso maggio 2023”, confermando la prosecuzione di fatto del rapporto; - che la richiesta di proroga del tirocinio per ulteriori 6 mesi, formulata da ### era stata respinta dal soggetto promotore (###; - che, pertanto, in data ###, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto sotto forma di tirocinio, ### e ### le avevano proposto, così come alla collega tirocinante ### un contratto a tempo determinato part-time di 18 ore settimanali; - che tale proposta, tuttavia, non corrispondeva all'impegno lavorativo effettivamente espletato, pari a 37,5 ore settimanali e pertanto, di avere rifiutato in data ### di firmare il contratto di lavoro per incongruenze su orario e retribuzione; - che lo stesso giorno il datore di lavoro le aveva comunicato via chat che non le sarebbe stato corrisposto alcun compenso per il mese di giugno, in quanto il mese non era stato completato; -di avere sempre prestato servizio in modo continuativo presso la sede aziendale, operando sotto la supervisione dei soci #### e ### svolgendo compiti quali: attività di front office, prenotazione di viaggi, emissione e vendita di biglietti aerei e pacchetti turistici, gestione amministrativa e contabile, nonché assistenza alla clientela e interazione con altri tour operator per verificare la disponibilità dei servizi o richiedere modifiche ai pacchetti offerti, utilizzando esclusivamente strumenti forniti dall'azienda; -che erano i dirigenti della società ### ad impartire le direttive operative, a monitorare l'esecuzione delle attività, a vigilare sul rispetto dell'orario di lavoro e a determinare ferie e permessi; - che le mansioni svolte erano riconducibili al livello IV del ### di ### per le ### di ### - ### -che la retribuzione percepita durante l'intero rapporto di lavoro, pari a € 4.318,15, era da ritenersi sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto e di avere, pertanto, diritto a percepire le differenze retributive quantificate in € 13.282,07. 
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso rassegnava le seguenti conclusioni: “### e dichiarare, sulla base delle considerazioni fatte in narrativa, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 o altre date di giustizia. ### e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello, o altro superiore o inferiore, del ### dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 o altre date di giustizia e, in ogni caso, ritenuta l'insufficienza della retribuzione percepita, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per i titoli di cui al conteggio allegato (### 15 cit.) e, per l'effetto, condannare la ### s.r.l.s. al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 13.282,07 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. a seguito di CTU che si richiede di nominare in caso di avversa contestazione del citato conteggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannare la ### s.r.l.s. alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. o In via subordinata, accertarsi l'indebito arricchimento della ### S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2041 e, per l'effetto, condannarsi la medesima all'indennizzo dovuto alla ricorrente, commisurato alle somme a questa spettanti sulla base delle retribuzioni percepite come da allegato conteggio (### 15 cit.), ovvero alle somme maggiori o minori da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge, chiedendo sin d'ora a ###mo Giudicante l'applicazione della maggiorazione del 30% del compenso in applicazione dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 essendo il presente atto ed i successivi redatti con tecniche informatiche avanzate.” Con memoria del 25.1.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando integralmente le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo. 
In particolare, la società resistente precisava: - che era stata stipulata la convenzione n. ###/2022, relativa a un tirocinio finalizzato all'inserimento o reinserimento lavorativo, tra la ### - ### della ### delle ### e del #### del ### dell'### dell'Orientamento, dei ### e delle ### il soggetto promotore ### S.p.A., il soggetto ospitante ### srls e la tirocinante ### - che la durata del tirocinio era stata stabilita in sei mesi, dal 7.11.2023 al 6.5.2023, l'orario lavorativo in 37,5 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00, l'indennità nella misura di euro 600,00 mensili; -che il tutor aziendale era stato individuato nella persona di ### e il referente dell'ente promotore nella persona di ### -che la formazione si era svolta secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento, avendo la società messo a disposizione della tirocinante tutte le attrezzature necessarie, inclusa una postazione di lavoro ( inizialmente quella del tutor), un computer e i software aziendali; -che secondo il progetto formativo le attività della tirocinante consistevano nella formazione della ### quale “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio” per l'acquisizione del profilo professionale di “operatore specializzato agenzia turistica (###”.  -che il tutor aveva fornito alla tirocinante nozioni teoriche e pratiche circa l'accoglienza e assistenza dei clienti, tecniche di vendita di titoli di viaggio e pacchetti turistici, simulazioni pratiche di proposte turistiche verso capitali europee, informazioni su destinazioni, compagnie aeree, documentazione necessaria, usi e costumi locali, utilizzo dei portali di prenotazione alberghiera e confronto tra offerte, formazione sull'uso del software ### per preventivi e contratti, calcolo dei margini di profitto e differenze tra prezzo di vendita e costi.  -che la formazione aveva riguardato, altresì, la progettazione di crociere, la gestione dei preventivi tramite portali dedicati, la conoscenza dei servizi accessori (assicurazioni, escursioni, tipologie di camere, ecc.), le nozioni burocratiche relative alla gestione di clienti con esigenze specifiche (bambini, animali, ecc.) e la scelta delle assicurazioni più adatte in base alla destinazione; - che il rispetto delle direttive aziendali da parte della ricorrente rientrava nella dinamica fisiologica di un percorso di tirocinio, il quale, per sua natura, presuppone un'attività di guida, affiancamento e trasmissione di competenze da parte del tutor e dello staff aziendale;.  - che le abilità e conoscenze acquisite dalla tirocinante non potevano in alcun modo essere ricondotte a una pregressa esperienza professionale, bensì dovevano considerarsi esclusivamente frutto della formazione ricevuta durante lo svolgimento del progetto formativo; - che, in ogni caso, che le differenze retributive di cui al ricorso introduttivo erano state calcolate in base al livello IV del ### - ### mentre la ricorrente non possedeva alcuna autonomia esecutiva tale da giustificare un tale inquadramento riconoscendole al massimo il livello VI o VI super del ### di settore;
Posto ciò, la resistente concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra ### perché infondato in fatto ed in diritto, riconoscendo legittimo, valido e genuino il rapporto di tirocinio intercorso dal 07.11.2022 al 06.05.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e salvo ogni altro diritto.” Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### con memoria del 31.5.2024 si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore, premettendo di essere completamente estraneo alle vicende del giudizio e dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dalla resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. Ciò posto, l'### rassegnava le seguenti conclusioni “[…] pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio; tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell'### dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione.” Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale e per il tramite di prove testimoniali. 
Sostituita l'udienza del 7 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.  ∞∞∞ 1. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate. 
La ricorrente ha dedotto di avere iniziato, in data 7 novembre 2022, un tirocinio formativo part-time pari a 37,5 ore settimanali, con la qualifica di “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio”, presso la sede della ### S.r.l. 
Ha, tuttavia ,sostenuto che ,già a decorrere dal 25 novembre 2022 — in concomitanza con l'iniziativa commerciale del “### Friday” — sarebbe stata impiegata come lavoratrice subordinata, svolgendo mansioni tipiche di un rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dall'obbligo di osservanza di un orario prestabilito, dall'assoggettamento alle direttive impartite dal titolare della società convenuta e dallo svolgimento di mansioni in piena autonomia operativa, in assenza di un effettivo affiancamento formativo e senza che vi fosse alcun adeguamento né sotto il profilo retributivo né sotto quello previdenziale. 
Tale situazione si sarebbe protratta anche oltre la scadenza del tirocinio, prevista per il 6 maggio 2023, con continuità nell'attività lavorativa fino al 23 giugno 2023, pur in assenza di qualsivoglia formalizzazione contrattuale. 2. E' in atti la convenzione di tirocinio - ### Convenzione n° ###-2022 - stipulata in data ### tra ### e la ### s.r.l. semplificata, con cui quest'ultima si impegnava ad accogliere presso la propria struttura n. 4 soggetti in tirocinio su proposta di ### escludendo espressamente qualsiasi vincolo di subordinazione (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte resistente), nonché il progetto formativo e di orientamento relativo alla tirocinante ### Dal predetto documento possono desumersi, tra le altre informazioni, il tipo di tirocinio (di ### reinserimento lavorativo), la sede del tirocinio (### via ### 69 - reparto vendita, banconista, back office), l'orario di accesso ai locali aziendali: da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la durata pari a 6 mesi dal 7.11.2022 al 6.5.2023, il tutor aziendale individuato nella persona di ### il profilo professionale di ### specializzato agenzia turistica, l'indennità mensile di euro 600,00 a carico del soggetto ospitante e le competenze da sviluppare, quali ad esempio: l'accoglienza e il supporto operativo al cliente nell'acquisto di viaggi, la vendita di titoli di viaggio, l'accoglienza e supporto al cliente nella fruizione del servizio reso (prenotazione e acquisto dei biglietti), la preparazione delle soluzioni turistiche (viaggi personalizzati o pacchetti turistici), avendo cura della relazione con i clienti nella fase di presentazione e promozione delle diverse tipologie di offerta, la conoscenza dell'organizzazione aziendale, l'abilità nelle gestione del tempo di lavoro e delle priorità (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente, nonché doc. n. 3 fascicolo di parte resistente). 
Posto ciò, si tratta in questa sede di comprendere se il rapporto tra le parti si sia, effettivamente, svolto secondo uno schema riconducibile al nomen iuris indicato nel contratto, ovvero tirocinio di formazione o se, come sostenuto in ricorso, la ricorrente abbia di fatto espletato le proprie attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. 
Ora, pare necessario evidenziare che , per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analoga fattispecie dell'apprendistato costituisce un “[…] elemento essenziale, e indefettibile, del contratto la sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore, finalizzato all'inserimento definitivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità qualificata”. In particolare, come affermato, “La effettività del momento formativo, che è richiesta sin dall'originaria previsione legislativa e dalle norme qui applicabili ratione temporis (ed è comunque ribadita nella più recente definizione normativa del rapporto di apprendistato), comporta - ai fini dell'accertamento riservato al giudice di merito - una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo formali, come la qualificazione nominale del contratto o la attestazione dell'avvenuto superamento della prova, che possono acquistare importanza solo nei casi in cui la legge preveda una specifica documentazione, di tipo certificativo, a determinati fini. 4.5. Consegue, da queste premesse, che nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa. È necessario, peraltro, in ogni caso, e cioè comunque la formazione venga modulata, che lo svolgimento dell'attività formativa sia adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, che è quello di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro; e la valutazione di tale adeguatezza e idoneità è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata” (Cass. 2015/12 ). 
E' stato, poi, ulteriormente osservato che qualora “vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore”, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato” ( la sentenza n. 1380/2006 della Corte di cassazione) In tema di contratto di apprendistato, è necessario lo svolgimento non solo delle prestazioni lavorative, ma anche della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro ( 1.8.2002 n. 11482). 
In tale contesto, quanto al riparto degli oneri probatori, l'onere di provare l'avvenuta formazione è in capo al datore di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore eccepisca che il rapporto di lavoro è in realtà di lavoro subordinato in quanto mancante l'attività di insegnamento e di formazione, la relativa prova - e segnatamente la prova di avere impartito l'insegnamento e la formazione - grava sul datore di lavoro (Cass. 14.3.2001 n. 3696, 28.1.1995 n. 1052; Cass. 10.05.2013 n. 11265). 
Tanto considerato che l'apprendistato, e per natura analoga il tirocinio, è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale.
Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. n. 3696 del 14/03/2001, n. 1052 del 28/01/1995, n. 5399 del 12/05/1993). 
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione "Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato" (Cass. 30 giugno 2014, n. 14754).  ### della prova quanto al carattere subordinato del rapporto, spetta invece al lavoratore. 
Dall'accertamento circa l'inosservanza dell'obbligo formativo assunto dal datore di lavoro, infatti, non discende automaticamente la conclusione che, in luogo del contratto di tirocinio o apprendistato, sia stato effettivamente espletata una prestazione di lavoro dipendente, dovendosi accertare la effettiva In particolare, la subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante ### del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”( ### L, Sentenza n. 2622 del 11/02/2004). 
Il potere datoriale deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass. lav. 2728/2010).  4. Tanto premesso, venendo al caso di specie, dall'istruttoria testimoniale è certamente emerso che l' effettivo adempimento dell'obbligo formativo non ha riguardato tutto il periodo previsto dal progetto di tirocinio, ma un periodo assai più breve che, già alla fine del mese di novembre 2022 era di fatto concluso. Non è stato, inoltre, accertato che la formazione abbia rappresentato l'unico e reale scopo del rapporto per tutta la durata del rapporto. 
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente pongono in rilievo, in seguito al periodo iniziale di due o tre settimane di formazione, solo un affiancamento del datore di lavoro che si traduceva in sostanza in indicazioni relativamente ai compiti da svolgere, non invece in una specifica, puntuale, dettagliata, minuziosa formazione delle attività nelle quali la ricorrente avrebbe dovuto essere formata. 
E' infatti emerso che, fatta eccezione per il primissimo periodo di affiancamento, di fatto la ### è stata immediatamente inserita nell'organico aziendale restando assoggettata ai medesimi obblighi degli altri dipendenti operanti all'interno della agenzia. 
Militano, in primo luogo, a favore della predetta convinzione le dichiarazioni della teste ### a conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato presso ### durante il periodo oggetto di causa (per come dichiarato fino al 12.11.2023). 
La teste ### quanto alle concrete modalità di esecuzione dell'attività lavorativa della ### ha dichiarato: “posso dire che la ricorrente si occupava delle attività che mi sono state riferire ma i ###ri #### e ### non impartivano delle direttive specifiche essendo la ### autonoma nelle proprie mansioni. Posso dire che queste persone erano presenti in sede. Poteva capitare che si avvicinassero per dare un'occhiata al lavoro svolto. Posso dire che le informazioni venivano scambiate in un gruppo facebook dove erano presenti tutti i dipendenti nonché ### e ###” ( ADR capitolo n. 4 del ricorso ) ; “Si, è vero. Posso dire che nell'espletamento di questa mansione, la ### a volte agiva di proprio impulso. Anzi preciso che tali mansioni rientravano nelle procedure ordinarie di un operatore di booking e tutti ce ne occupavamo persino io stessa. Preciso che ho svolto le mansioni di social media manager. Preciso, ulteriormente per quanto ricordo, che ### era presente tutto il giorno sia mattina che pomeriggio mentre ### solo il pomeriggio e ### a volte la mattina altre volte il pomeriggio. Accadeva che fossero questi soggetti a dire alla ricorrente cosa fare” ( ADR capitolo n. 5 del ricorso). 
Dopo avere confermato che la ricorrente ha effettivamente disimpegnato compiti afferenti la vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati anagrafici nel sistema, la ricezione degli acconti e dei saldi, sempre sotto le direttive di ### (ADR capitoli di prova n. 6, 7, 8 e 9 del ricorso) la teste ha, inoltre, riferito : “Si, è vero. Preciso che all'inizio laddove ho fatto riferimento all'autonomia della ### nell'espletamento del lavoro mi riferivo al fatto che non aveva ricevuto per molto tempo una formazione specifica. La formazione non sarà durata più di dieci giorni perché in occasione del black ### che solitamente si svolge dal 26 al 29 novembre, ### operava già al pari di una dipendente. È vero che riceveva delle indicazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione ed è vero che c'era un controllo sul lavoro svolto anche se era solo un controllo finale” ( ADR capitolo n. 10). 
Quanto alla natura del rapporto di lavoro così esistente tra le parti, una volta concluso il breve periodo di formazione la stessa teste ha dichiarato: “Non ricordo se il ### era sempre presente in occasione dell'orario che mi è stato riferito. Posso dire che, quanto all'orario di lavoro, se c'era un ritardo lo comunicavamo nella chat e non è mai successo che la ricorrente fosse stata ripresa mentre ricordo che la ### è stata ripresa in occasione di mancata esecuzione di un ordine o una direttiva. Non ricordo con esattezza l'episodio, probabilmente riguardava il non corretto inserimento di qualche dato nell'anagrafica o riguardante il pacchetto turistico che veniva venduto. Non so dire cosa accadesse in questi casi ma solo che venivano evidenziati gli errori commessi” ( ADR capitolo n. 12) e ancora : “si è vero. Posso dire che, rispetto al ### il ### era maggiormente attento al rispetto dell'orario di lavoro. Posso dire che tra la ### e il ### sono sorte diverse discussioni il cui contenuto mi è sconosciuto in quanto si allontanavano per discutere” ( ADR capitolo di prova n. 13). 
Dichiarazioni concordi sono state rese dalla medesima teste interrogata sui capitoli formulati dalla resistente a prova contraria : “No, non è vero. Posso dire che l'attività di formazione del ### in favore della ricorrente non ha avuto una durata superiore a circa dieci /quindici giorni in quanto come ho già riferito in occasione del black friday la ricorrente già lavorava. È vero che ha spiegato le varie destinazioni, la costruzione di un pacchetto turistico e quali fossero le compagnie che servivano le varie destinazioni mentre non è vero che ha fornito indicazioni dettagliate su come consigliare la clientela o informazioni pratiche sulle varie destinazioni. È vero che nei primi quindici giorni sono state fornite indicazioni sull'utilizzo dei portali di prenotazione sui prezzi mentre non è vero il resto. Non è vero che è stata formata sulla formulazione di pacchetti turistici. Non è vero che è stato spiegato alla ### come acquistare i biglietti aerei e tutti i servizi accessori della biglietteria. È vero che è stato spiegato alla ricorrente il software aziendale. Si è vero che nei primi quindici giorni è stata spiegata la differenza tra prezzo di vendita e margine di profitto nonché la differente fatturazione a seconda del tipo di pacchetto venduto, posso dire che per quanto riguarda la spiegazione del pacchetto crociere essa è stata svolta non dal ### ma dal ### Non è vero che la ricorrente è stata formata sulla parte burocratica o sulla gestione delle assicurazioni.
Posso dire che all'interno di ### si procedeva un pò alla giornata in base alle esigenze che sorgevano di volta in volta. Non è vero che è stata formata sul noleggio auto e transfert. Non è vero che è stata formata sull'acquisto di viaggio con destinazione ### e medio raggio così come non è stata data alcuna indicazione su voli code sharing o con scali per raggiungere a destinazione con il miglior prezzo. Non sono certa che sia stata formata sull'utilizzo della piattaforma ### Immagino di sì ma la formazione è durata talmente poco che non ricordo esattamente che contenuto ha avuto. 
Non è vero che è stata formata sui tour operator locali. Non mi risulta che siano state trasferite conoscenze riguardanti il backoffice. È vero che ha ricevuto indicazioni su effettuazione di pagamenti parte assicurativa e politiche di cancellazione del viaggio organizzato ma ciò sempre limitatamente al breve periodo di formazione come già detto” ( ADR n. 1 di cui alla memoria) ; “Non è vero che la postazione della ### le è stata assegnata nel gennaio 2023 ma aveva già una postazione molto tempo prima. Non è vero che la postazione era ubicata vicino all'altra tirocinante e all #### Non è vero che faceva simulazioni e non è vero che faceva pratica con la clientela con l'assistenza dello staff. ### che sono a conoscenza dei fatti in quanto lavoravo nella stessa stanza dove lavorava la ricorrente e qui pure si alternavano i titolari.” ( ADR n. 2 della memoria) Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste di parte ricorrente, ### la quale, dopo avere premesso di avere lavorato presso la resistente da giugno 2017 fino marzo 2023, ha dichiarato: “Si, è vero. Preciso che dopo essere stata affiancata nelle prime due/tre settimane, la ### si è occupata delle attività che mi sono state riferite. Preciso che durante il corso della giornata dato il normale flusso di clientela era più autonoma mentre a fine giornata l'operato veniva controllato in base al tipo di pacchetto venduto prevalentemente dal ### e dal ### altre volte anche dal ### Preciso che ad inizio giornata le venivano date delle indicazioni sulle cose da fare” ( ADR sub 4 del ricorso); “Si, è vero ### che, come detto, ciò avveniva fatta eccezione per le prime due/tre settimana in cui la stessa era affiancata” ( ADR sub n. 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso); “### dire che era il #### più del ### si occupava di controllare quando arrivava la ricorrente. 
Se arrivavamo in ritardo dovevamo comunicarlo in chat. Invece se ci dovevamo assentare e lo sapevamo prima dovevamo comunicarlo con anticipo. Queste regole valevano per tutti compresa la ricorrente. ### che venivamo autorizzati ad assentarci verbalmente o in chat. Non ho mai dovuto presentare una richiesta ad assentarmi per iscritto e presumo così pure la ricorrente. Non ricordo se la ricorrente è mai stata ripresa in caso di mancato rispetto di ordini e direttive” ( ADR n. 13 del ricorso). 
La teste, interrogata a prova contraria ha reso dichiarazioni concordi del seguente tenore: “ “posso dire che la ### è arrivata nei primi di novembre e inizialmente è stata affidata l #### La ricorrente nelle prime settimane non aveva una postazione di lavoro in quanto si sedeva accanto a chi doveva seguire. Dopo ha avuto una postazione in una stanza ove era collocata in una scrivania dove si alternavano ### e ### e un'altra scrivania dove vi era l'altra tirocinante. E poi sempre nello stesso ambiente ma in posizione più rientrata perché vi era uno scalino, eravamo presenti io e la collega che si occupava dei social media. ### che vedevo quotidianamente cosa faceva la ricorrente. ### che sono stata presente fino marzo 2023 e che come già detto l'attività di affiancamento con il #### è durato due/tre settimane. Si è vero in quelle due/tre settimane venivano spiegate le varie destinazioni e le ### che le servivano. È vero che la formazione ha avuto ad oggetto gli aspetti burocratici e la tipologia di meta. È vero che è stata formata sui portali da utilizzare e sugli operatori già conosciuti all'### da preferire nelle prenotazioni. Non so riferire se è stata formata sulla esecuzione di simulazioni. È vero che le è stato spiegato come acquistare i biglietti e occuparsi di tutti i servizi connessi alla biglietteria. Si è vero che le è stato spiegato come utilizzare il software interno easy ADV . Si è vero che le è stato spiegato la differenza tra prezzo di vendita e margine di profitto e quale fatturazione da applicare ai pacchetti. Si è vero che è stata formata anche sulla parte burocratica. Si è vero anche con riferimento all'aspetto delle assicurazioni e anche al noleggio auto e transfert. Si è vero che è stata formata anche sulle destinazioni europee e medio viaggio combinando voli diretti e in code sharing al fine di ottenere il miglior prezzo possibile. Si è vero che è stata formata riguardo alla piattaforma ### Si è vero che è stata formata su tour operator nazionali e locali e sulla intermediazione di pacchetti turistici già preimpostati. Si è vero anche con riferimento alle operazioni di back office secondo le modalità che mi vengono riferite” ( adr. n.1 della memoria di parte resistente); “È vero che è stata formata sui pagamenti sulle politiche cancellazione e sulla parte assicurativa” ( n. 2 della memoria della resistente) ; “### dire che la ### aveva una postazione già da prima del gennaio 2023 e questo subito dopo le due/tre settimane di cui ho già riferito. La sua postazione non era accanto a quella dell'altra tirocinante ma accanto alla scrivania in cui si alternavano il ### e ### Non sono a conoscenza né lo ricordo se la ricorrente facesse delle simulazioni per esercitarsi. ### dire che incontrava la Clientela e che lo faceva non per esercitarsi ma per vendere. Ciò comunque non avveniva con il supporto costante degli altri ma solo se ne aveva necessità. ### che ciascuno poteva rivolgersi agli altri se ne aveva la necessità. ### che vedevo la ### seduta di fronte ai ### ed eventualmente se il Cliente si decideva ad acquistare il pacchetto la stessa espletava tutte le procedure” (cfr. verbale di udienza del 22.10.2024). 
Dalle predette testimonianze emerge che, dopo un iniziale periodo di affiancamento, la ricorrente ha svolto, al pari degli altri dipendenti con contratto di lavoro subordinato , attività lavorativa in favore della società resistente. La stessa ha, infatti, espletato i compiti assegnati pur essendosi concluso il momento formativo, restando assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente.
Tanto avuto riguardo alla gestione delle presenze, all'organizzazione dell'orario, così come all'assoggettamento al potere di controllo del datore di lavoro, tutti elementi che denotano la natura subordinata del rapporto. 
Circostanze volte a delineare l'abbandono delle finalità formative già prima la data stabilita per la conclusione del tirocinio, sono state peraltro riportate anche dalla teste di parte resistente, ### seppure la stessa abbia, diversamente dalle teste di parte ricorrente, dichiarato: “### precisare che la formazione costante per tutta la durata della giornata lavorativa della sig.ra ### è durata per circa tre mesi mentre dal gennaio 2023 la ricorrente è stata via via più autonoma e si è occupata anche di inserire i dati del cliente e di ricevere i clienti da sola seppur sempre nella stanza ove vi erano altri soci sicché se vi era un dubbio aveva modo di poter chiedere a qualcuno. Il supporto poteva essere chiesto anche nella chat facebook dove eravamo presenti tutti.  ### che la chat esisteva prima dell'arrivo e della ### e veniva utilizzata da tutti per avere supporto in caso di necessità” ( adr. sub 1 di parte ricorrente). 
Analogamente, interrogata a prova contraria : “È vero che da gennaio 2023 la ### ha avuto una sua postazione nella stessa stanza vicino l'altra tirocinante e il sig. ### di pomeriggio e il ### la mattina. ### dire che in questa postazione la ricorrente non soltanto si esercitava per simulazioni al computer ma ha venduto veri e propri pacchetti. ### dire che la ricorrente incontrava la clientela sia per fare pratica sia per vendere. ### con riferimento alle capitali europee e alle destinazioni più comuni, la ricorrente era in grado di occuparsi della vendita dei pacchetti posto che se avesse avuto necessità avrebbe avuto supporto sia dai colleghi che nella chat” ( adr sub 2 della memoria) ; “### che per il resto che la ricorrente si è occupata delle altre attività che mi sono state descritte dal mese di gennaio 2023. ### inoltre che per quanto riguarda le emissioni dei biglietti, le prenotazioni hotel e pacchetti turistici, la ricorrente se ne è occupata senza ricevere senza specifiche indicazioni anche se soltanto solo per le destinazioni più comuni o sulle capitali europee in quanto per quelle aveva ricevuto un'adeguata formazione”; “É vero ma limitatamente ai tour operator con riferimento ai viaggi di gruppo per la ### e la crociera sul ### adr sub 5 della memoria) ; “É vero con la precisazione che ciò è avvenuto solo dal gennaio 2023 e con l'ulteriore precisazione che poteva rispondere anche solo per passare la telefonata ad altri, infatti non vengono eseguiti da nessuno preventivi al telefono. ( adr sub 6 della memoria); : “Si, è vero, queste sono le modalità in cui si effettua una prenotazione e posso dire che la ricorrente se ne è occupata sempre da gennaio 2023” ( Adr sub 7 del ricorso); “### dire che a far data da gennaio 2023, come già detto, la ricorrente si è occupata da sola della vendita dei pacchetti capitali europee e relativi preventivi nonché contatti telefonici con i tour operator locali soprattutto. In queste attività per le quali aveva già ricevuto formazione operava in autonomia, non so se qualcuno controllava l'operato della ricorrente. In generale con riferimento all'operato dei dipendenti si lavora insieme sicché un eventuale errore viene individuato da tutti. Sempre con riferimento ai dipendenti posso dire che i compiti sono assegnati dai sig.ri ### e ### soprattutto” ( Adr sub 10 del ricorso “É vero che il ### è presente la mattina. ### dire che in mia presenza non è mai capitato che la ricorrente venisse ripresa in quanto era quasi sempre puntuale. ### dire che non vi è mai stato, in mia presenza, un rimprovero. É invece capitato che alla ricorrente che si precisava se una cosa andava svolta in un modo piuttosto che in un altro. Quindi segnalava l'errore svolto e insieme trovavano una soluzione” ( Adr 12 del ricorso) ; Si, è vero. ### che era proprio il #### ad avere con la ricorrente un maggiore controllo delle attività svolte, dell'orario e dell'effettivo espletamento dei compiti assegnati ( Adr sub 13 del ricorso). 
Si reputano, poi, complessivamente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste ### Ciò in quanto, dal complesso degli elementi raccolti in sede testimoniale il ruolo svolto dal ### presso la resistente non è risultato riconducibile a quello di un semplice dipendente così palesandosi un coinvolgimento dello stesso nei fatti di causa tale da privare di credibilità le dichiarazioni rese.   Basti richiamare, sul punto, quanto dichiarato dalla stessa teste di parte resistente ### “ ### infatti che il #### , il #### e il #### sono i titolari. Essi hanno una posizione paritaria all'interno della ### e si occupano allo stesso modo delle dipendenti e delle attività” ( cfr verbale di udienza del 12/12/2024). 
Le affermazioni di ### sono risultate, peraltro, le uniche discordanti avendo lo stesso dichiarato, in difformità oltre che ai teste di parte ricorrente anche alla teste ### che la formazione della ricorrente si era protratta per tutta la durata del rapporto. 
Posto ciò, dal complesso dell'attività istruttoria può dirsi provato che la ricorrente ha svolto la propria attività secondo un paradigma non conforme a quello della convenzione di tirocinio e, tanto, rimanendo assoggettata all'obbligo di osservare un certo orario e di seguire le direttive dei datori di lavoro, nonché restando assoggettata al controllo della società quanto alle modalità dell'espletamento dell' attività lavorativa. In particolare, dal tenore complessivo degli elementi raccolti si conclude per ritenere che la ricorrente abbia operato all'interno della ### al pari degli altri dipendenti, senza che possa apprezzarsi alcuna peculiarità nello svolgimento del rapporto in ragione della esistenza, sul piano formale, di un contratto non di lavoro subordinato, ma di tirocinio. 
Quanto alla individuazione del momento in cui il rapporto può dirsi essersi già svolto secondo lo schema della subordinazione, confrontando le dichiarazioni dei teste escussi non può che concludersi per ritenere che le dinamiche del tirocinio formativo fossero già state abbandonate alla fine del mese di novembre 2022. La teste ### in particolare, confermando la prospettazione attorea ha indicato come già, al momento del “ ### Friday” 2022 la ricorrente lavorasse al pari di tutti gli altri dipendenti e, analogamente, la ### ha dichiarato che la formazione non era durata più di 15 giorni iniziali e che, successivamente, la ricorrente espletava varie attività tra cui quelle finalizzate alla vera e propria vendita. 
Non scalfisce tale conclusione che la stessa ### potesse rivolgersi a colleghi di maggiore esperienza per ottenere indicazioni, anche eventualmente utilizzando la chat di gruppo, posto che la predetta dinamica appare comune alla generalità dei rapporti di lavoro e non vale a privare il rapporto della natura propria di un rapporto di lavoro subordinato, piuttosto che di formazione, per come emerso dal complesso degli atti di causa. 
Ritenuta, per quanto già osservato, l' inattendibilità del teste ### appaiono sul punto recessive e non idonee a ritenere che il rapporto abbia mutato sostanza solo nel mese di gennaio 2023, le sole dichiarazioni della teste ### peraltro al momento della testimonianza, ancora alle dipendenze della società . 
Appare, dunque, comprovata da dichiarazioni della cui genuinità non vi è ragione di dubitare per essere state rese da soggetti privi di interesse e, peraltro, già da tempo fuori dalle dinamiche aziendali, la tesi di parte ricorrente circa le caratteristiche dell'attività disimpegnata dalla ### già dal 25 novembre 2022.  4.2. Tanto premesso, va ulteriormente specificato che, nel caso in esame, trova pacifica applicazione il ### di ### per il settore ### - ### di ### circostanza che, peraltro, non risulta contestata dalla parte resistente. 
La ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel IV livello del suddetto ### in ragione delle mansioni effettivamente svolte nel corso del rapporto. 
Le attività concretamente espletate, per come confermate dagli stessi testi — quali la gestione autonoma dei rapporti con la clientela, la predisposizione e vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati nel sistema gestionale, i contatti con tour operator e la gestione degli acconti — appaiono effettivamente compatibili con il profilo professionale previsto per il IV livello contrattuale, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate. 
In senso diverso non depone quanto eccepito dalla resistente circa l'assenza di esperienza della ### e la conseguente impossibilità, di attribuire alle mansioni eventualmente espletate la professionalità richiesta ai fini del riconoscimento del IV livello. 
Dalla declaratoria contrattuale, infatti, emerge che appartengono al IV livello del ### di settore “ … i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: - addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica; […]” (cfr. art. 389 del ### cit.). 
Il concetto di “ mansione specifica” pare trascendere, con riferimento alla declaratoria di riferimento, dall'acquisizione di una data esperienza professionale, menzionando piuttosto la stessa declaratoria il possesso di conoscenze specialistiche “ comunque acquisite”.  5. Così delibato l'an, venendo al quantum della pretesa, si rileva che l'istante ha allegato in atti puntuale e dettagliata relazione contenente i conteggi relativi alle differenze retributive maturate. 
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione. 
Tanto in applicazione del consolidato e condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 9285 del 10/6/2003) secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”. 
Come ulteriormente precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) infatti “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”). 
Ne discende che, in accoglimento del ricorso la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 13.282,07 e nel dettaglio : euro 284,13 a titolo di differenze per il mese di novembre 2022; euro 1.477,49 a titolo di differenze per il mese di dicembre 2022; euro 1 23,12 a titolo di differenze 13esima 2022; euro 1447,49 × 5 a titolo differenze per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023; euro 1.193,36 a titolo di differenze per il mese di giugno 2023, euro 8 61,87 a titolo di ratei n. 7 14esima 2023; euro 7 38,75 a titolo di ratei 6 13esima 2023. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 6. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### a fronte di retribuzioni spettanti per l'anno 2022 e 2023 (cfr. ricorso notificato all'### in data ### come da deposito di pari data), in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante alla ricorrente, la società convenuta va condannata al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta dal 25/11/2022 al 23/6/2023 (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019).  7. Per tutto quanto esposto e considerato, in conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in parte motiva della complessiva somma di euro 13.282,07. A tale importo dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la contribuzione previdenziale non versata. 
Resta assorbita qualsiasi diversa questione, ivi compresa la domanda spiegata dalla ricorrente in via subordinata.  8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi tariffari in ragione della complessità della controversia e, ulteriormente, applicata la maggiorazione del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nel ricorso introduttivo ( articolo 4 comma 1 bis D.M 55/14 come modificato successivamente) . 
Le spese possono, invece, essere compensate nei confronti di ### in ragione della natura della partecipazione di ### al giudizio e la posizione processuale rivestita dall'### P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata; disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa; condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per le causali di cui in parte motiva al pagamento in favore di ### della somma di €.13.282,07 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo; condanna la ### s.r.l. a versare all'### i contributi previdenziali omessi in relazione alle differenze retributive di cui in parte motiva ; condanna ### s.r.l al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida, complessivamente, in euro 3.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge; compensa le spese nei rapporti con #### 15/10/2025 ### Dott.ssa

causa n. 11952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Amoroso

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Giudice di Pace di Rho, Sentenza n. 111/2025 del 11-03-2025

... pubblicizzata (cfr. docc. 10 e 11 convenuta) anche sul sito booking ove è stata effettuata la prenotazione. E' evidente quindi che sono stati gli attori stessi a non valutare adeguatamente l'offerta vacanziera prenotata. Con riferimento alla funzionalità o meno dell'aria condizionata, va dato atto che, la stessa, per ammissione dei medesimi attori, era presente e funzionate, solo, a loro dire, insufficiente. Epperò, va rilevato che non risulta fornito in atti, alcun elemento probatorio che consente di operare una valutazione oggettiva dell'insufficiente funzionamento dell'aria condizionata. Ed invero, gli attori hanno lamentato l'eccessivo caldo, anche il teste escusso, (cfr. verbale udienza 13 in risposta alla domanda di cui al cap. 2 della memoria ex art. 320 CPC di parte attrice, ha riferito “è vero” - nel lodge assegnato ai sigg.ri ### e ### faceva moltocaldo” - ebbene, detta dichiarazione, è meramente generica e valutativa, atteso che non risulta fornito un criterio oggettiva su cui questo giudice può fondare la propria decisione “di acclarato inadempimento in capo alla convenuta”, infatti non risulta indicato alcun parametro da cui si possa dedurre l'effettiva temperatura (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 285 / 2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.ssa #### , all'udienza del giorno 22 causa civile R.G. n. 285 / 2021 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### AGR. ###.L. (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato ### -RESISTENTEha pronunciato ### di ### del 21 i sigg.ri ### e ### adivano il suintestato ### del Giudice di ### evocando in giudizio la ### Agr. ARL, deducendo in fatto che: avevano prenotato un soggiorno presso il ### di ### (###, per il periodo dal 06 al 13 agosto 2019, corrispondendo la somma di € 1.516,93 (cfr. all. 1); epperò, dopo soli due giorni dall'arrivo presso la struttura ospitante, si videro costretti a lasciarla a causa dell'ingente numero di insetti (grilli, mantide religiosa, ragni) e del caldo torrido, presenti nella struttura, che impedirono loro, unitamente alla bimba di soli 4 mesi, di dormireU Precisavano che, nonostante avessero chiesto l'intervento del personale per risolvere il problema della presenza degli insetti, nulla fu fatto, e, non fu mai offerta una soluzione alternativa, tanto che gli istanti si videro costretti ad abbandonare la struttura facendo rientro a casa dopo soli due giorni dall'arrivo. A fronte di ciò, chiesero il rimborso della somma corrisposta per il soggiorno non goduto (cfr. all. 4, 5, 6 e 7), epperò la richiesta fu respinta da ### pertanto si rese necessario adire l'odierno ### per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da “vacanza rovinata”.
Nel proprio atto rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Giudice di ### adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
Nel merito e in via principale: -
Per i motivi e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'albergo stipulato tra le parti per grave inadempimento de ###
Agr. ###.L., in persona del suo legale rapp. p.t., e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento a favore degli attori della somma di € 1.516,93 a titolo di restituzione degli importi versati eR risarcimento del danno, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. -
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via subordinata -
Per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato l'inadempimento de ### Agr. a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento a favore degli attori della somma di € 1.516,93 a titolo di risarcimento del danno, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. -
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta, #### che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dagli attori, perché infondato in fatto ed in diritto; eccepiva, in via preliminare, la pendenza di altro identico giudizio, avente il medesimo petitum, introdotto dai medesimi attori nei confronti della società ### srl, ove quest'ultima era stata condannata alla refusione, in favore degli attori, della somma di € 1.516,93, oltre alle spese e competenze di causa, pari ad € 125,00 per spese ed € 1.100,00 per competenze; la Sentenza è stata impugnata, con pendenza del giudizio di secondo grado, innanzi al Tribunale di Milano (cfr. all. 7). Orbene, gli odierni attori, radicavano il presente giudizio, avente il medesimo petitum, senza rinunciare al giudizio (di appello), pendente innanzi al Tribunale di Milano; ciò implica, quantomeno, che va sospeso l'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 295 CPC, in attesa della decisione del Tribunale di Milano.
Precisava, in ogni caso, che l'odierna convenuta, non si era mai tirata indietro rispetto al contenzioso, di contro, invece, gli attori, hanno radicato due medesime cause, con stesso petitum, nei confronti di due diversi convenuti, non legati da alcun vincolo di solidarietà, al solo fine di ottenere un duplice risarcimento, non legittimo.
Nel merito contestava la domanda attorea, evidenziando che la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento presuppone che non vi sia stata una prestazione oppure che la prestazione data sia difforme rispetto a quella chiesta, epperò, nel caso specifico, i sigg.ri ### avevano consapevolmente prenotato una tenda in un uliveto, ed invero, la struttura offre il servizio di campeggio in tenda, con aria condizionata, funzionante in modo ottimale, solo se la tenda è chiusa. Trattandosi di vita rupestre, l'ottimizzazione della circolazione dell'aria si ottiene semplicemente aprendo le due estremità contrapposte della tenda; ove questa non viene aperta nel modo consono, ma è tenuta chiusa per paura degli insetti, non può generare responsabilità da inadempimento in capo ai gestori della struttura, considerato che gli attori erano assolutamente consapevoli di aver prenotato il soggiorno in tenda collocato in un uliveto biologico. (cfr. doc. 10, 11).
Nell'evidenziare che, anche nel merito alcuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta, nel proprio scritto così concludeva:
Voglia il Giudice di ### di ### contrariis reiectis, -
Rigettare comunque la domanda attorea; -
Condannare la controparte alle spese di lite anche in ragione della condotta processuale.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con ### della decisione
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice, preliminarmente, che sussiste legittimazione passiva della convenuta ### Agr. a R.L., ed invero, il contratto oggetto di causa, risulta effettivamente intercorso tra la sig.ra ### e la predetta società (cfr. all. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 attr.).
Riguardo al merito della domanda, va dato atto che l'oggetto della domanda principale è “(…) la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per graveinadempimento di La forcola ### Agr. a r.l., e, per l'effetto (…) condannarequest'ultima alla restituzione della somma pagata a titolo di restituzione e### danni (…)”, e quello della domanda subordinata è “(…) accertatol'inadempimento di ### Agr. a r.l., per l'effetto condannarla al pagamentoa favore degli attori della somma di € 1.516,93 a titolo di risarcimento del danno (…)”.
Orbene, la domanda di risoluzione per inadempimento presuppone che la prestazione pattuita non sia stata resa oppure è difforme da quanto pattuito; epperò, nel caso che qui ci occupa, i sigg.ri ### e ### hanno prenotato una tenda collocata in un uliveto biologico, per il periodo dal 06 al 13 agosto 2019, ben consapevoli quindi che si trattasse di un soggiorno in campeggio (ciò si legge chiaramente dal doc. 1 att.), all'interno di una zona rupestre ###, ove era inimmaginabile non vi fossero presenti instetti; la descrizione della location della struttura offerta risulta idoneamente pubblicizzata (cfr. docc. 10 e 11 convenuta) anche sul sito booking ove è stata effettuata la prenotazione. E' evidente quindi che sono stati gli attori stessi a non valutare adeguatamente l'offerta vacanziera prenotata.
Con riferimento alla funzionalità o meno dell'aria condizionata, va dato atto che, la stessa, per ammissione dei medesimi attori, era presente e funzionate, solo, a loro dire, insufficiente. Epperò, va rilevato che non risulta fornito in atti, alcun elemento probatorio che consente di operare una valutazione oggettiva dell'insufficiente funzionamento dell'aria condizionata. Ed invero, gli attori hanno lamentato l'eccessivo caldo, anche il teste escusso, (cfr. verbale udienza 13 in risposta alla domanda di cui al cap. 2 della memoria ex art. 320 CPC di parte attrice, ha riferito “è vero” - nel lodge assegnato ai sigg.ri ### e ### faceva moltocaldo” - ebbene, detta dichiarazione, è meramente generica e valutativa, atteso che non risulta fornito un criterio oggettiva su cui questo giudice può fondare la propria decisione “di acclarato inadempimento in capo alla convenuta”, infatti non risulta indicato alcun parametro da cui si possa dedurre l'effettiva temperatura riscontrata, se la stessa fosse o meno congrua, è stato fornito un mero criterio soggettivo, degli attori stessi e del teste, che, però, non è sufficiente a fondare la domanda di risoluzione per inadempimento.
In ragione di quanto innanzi, rilevato che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di ### Agr. a r.l., si è rivelata infondata, la stessa va rigettata, con soccombenza dei sigg.ri ### e ### anche per il pagamento delle spese e competenze di causa, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1)
Rigetta integralmente la domanda attorea. 2)
Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna i sigg.ri ### e ### al pagamento delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 800,00, per onorario, oltre ### se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Così deciso in RHO il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 285/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Jose' Meola

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 432/2025 del 19-02-2025

... di efficientamento (collegamento telematico con i booking e la biglietterie) l'astratta possibilità di utilizzo per altri fini è del tutto irrilevante ai fini della sopravvivenza del contratto”. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il capo della sentenza laddove esclude la configurabilità di un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta ritenendo nel caso di specie che “la misura del corrispettivo è stata, fin dall'origine, correlata dai contraenti al valore locativo dei beni e del servizio di manutenzione ed è indifferente alle sorti dell'attività imprenditoriale ivi svolta ed ai suoi risultati economici.” ### l'appellante, l'assunto del giudice sarebbe erroneo poiché fondato sull'erronea qualificazione del contratto in essere tra le parti come una mera locazione di beni. Il giudice avrebbe trascurato di considerare la finalità precipua del medesimo contratto, cioè quella ben più ampia di fornire “servizi manutentivi accessori” a tutta la struttura informatica. Inoltre, a sostegno della configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta, l'appellante rileva che la chiusura delle sedi operative aveva reso del tutto inutile e “insensatamente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE Sezione Terza Civile La Corte d'Appello di Milano, ###, composta dai magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### istr. e rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato l'11.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8583/2023, pubblicata il ### e notificata in data ###, da: ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliat ###atti - appellante - contro ### S.P.A. (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 1, è elettivamente domiciliat ###atti - appellata - Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 8593/2023, pubblicata il ### in materia di “leasing” - causa rimessa in decisione con ordinanza dell'11.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025. 
Per l'appellante: “1) ### 2) ### il ### n. 12943/21 emesso il ### su ricorso R.G. n. 26446/21 di ### contro ### 3) ### da ogni domanda contro di lei proposta.  4) Col favore delle spese del doppio grado in capo al procuratore che si dichiara antistatario” Per l'appellata: “Voglia l'###ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto, ### Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. 
Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/10 in considerazione dell'uso di collegamenti ipertestuali inseriti dalla scrivente difese nel corpo dell'atto.” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### la compagnia aerea ### S.P.A. (in prosieguo, solo “Aeroflot”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12943/2021, col quale il Tribunale di ### ingiungeva il pagamento, in favore di ### S.P.A., della somma di € 53.175,52, oltre interessi e spese, a titolo di canoni (€ 14.570,00) e di penale per l'anticipata risoluzione contrattuale (€ 38.605,52) relativi al contratto di locazione operativa in essere tra le parti. Con il medesimo atto di opposizione, ### domandava altresì al Tribunale di accertare l'avvenuta restituzione dei beni locati e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, dichiarando l'avvenuta risoluzione del contratto, nonché, in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.  #### rappresentava di aver stipulato con la società ### S.p.a. il contratto n. 20180755 con il quale quest'ultima concedeva in locazione alla prima un impianto informatico destinato alle diverse sedi operative della compagnia, con l'obbligo aggiuntivo di provvedere alla loro manutenzione, verso il pagamento di n. 48 canoni mensili dell'importo di € 2.120,00+IVA , con decorrenza dal giugno 2018; tale contratto veniva poi ceduto da ### s.p.a a ### e riclassificato sotto il n. 13005039 (doc. 1 e 2 - fasc. primo grado). 
Proseguiva l'opponente esponendo di essere una compagnia aerea che effettua voli dall'### per ### e ### e di aver subito un “sostanziale azzeramento delle attività” a causa del blocco della totalità dei trasferimenti da e verso la ### imposto sia dall'autorità governativa italiana che da quella russa per contenere l'epidemia da ###19. Tale circostanza l'avrebbe indotta a comunicare a ### con Pec del 14 maggio del 2020 (doc. 3 - fasc. primo grado), l'anticipato recesso dal rapporto di locazione e di manutenzione dei computers per l'assenza di interesse alla locazione ed alla manutenzione dei beni, vista la loro inutilizzabilità. Tuttavia, ### contestava la legittimità del recesso e, stante il mancato pagamento dei canoni (aprile 2020 e da giugno 2020 in avanti), con missiva del 27 novembre 2020 comunicava la volontà di risolvere il contratto, invitandola alla restituzione dei beni e al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in dipendenza della intimata risoluzione. A fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, ### chiedeva e otteneva dal Tribunale di ### l'emissione del decreto ingiuntivo n. 12943/2021 (RG n. 26446/2021) (cfr. all. 11 - fascicolo primo grado) con il quale veniva ingiunto ad ### il pagamento della somma di € 53.175,52 oltre interessi, compensi e spese. 
A sostegno della propria opposizione, ### deduceva la “inutilizzabilità dei beni locati per fatto imprevedibile ed eccezionale determinato da provvedimenti legislativi e invocava la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cc.) ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), “visto che la locazione e la manutenzione dei prodotto di cui trattasi concerne anche il software di collegamento con le biglietterie, le quali non possono emettere biglietti essendo inibiti per provvedimento normativo i voli”. In ultimo, affermava l'applicabilità, in via analogica, della facoltà di recesso prevista dagli artt. 4 e 37 (rectius, 27) della L. n. 392/1978 in materia di locazioni immobiliari, stante il protrarsi (ad agosto 2021) delle restrizioni legali verosimilmente fino al 2022. Sulla scorta di tali argomenti, l'opponente concludeva affermando fosse escludersi la sussistenza di un colpevole inadempimento e, dunque, il perdurare dell'obbligo di pagamento dei canoni. 
Si costituiva in giudizio ### S.P.A contestando l'avversa pretesa e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del decreto opposto ed il rigetto delle domande avverse. In subordine, accertato l'inadempimento dell'opponente alle obbligazioni di pagamento dei canoni periodici previsti dal contratto di locazione, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. 
Nella comparsa conclusionale l'opponente, per la prima volta, eccepiva la mancanza di prova della legittimazione attiva della creditrice opposta, la quale non avrebbe documentato la cessione del contratto di locazione e manutenzione, posto a fondamento della domanda monitoria, originariamente stipulato con ### s.p.a.. In particolare, sosteneva che si sarebbe trattato di una mera cessione del credito e che, pertanto, la parte opposta non sarebbe stata legittimata a contraddire in merito al contratto, non essendone parte. 
Previa precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art.  190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 
Con sentenza n. 8583/2023, pubblicata il ###, il Tribunale di ### ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 12943/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo; ha altresì rigettato le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; infine ha condannato quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta. 
In particolare, quanto alla dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione, il Tribunale ha dapprima ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto”. 
Sulla scorta di tali principi, con riferimento al caso di specie, il giudice ha così escluso che sia la prestazione del locatore, sia l'utilizzabilità di essa da parte dell'opponente, sia, infine, l'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, fossero divenute oggettivamente impossibili a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione emessi dalle ### pubbliche per contenere la diffusione del ###19. Ed invero, secondo il primo giudice, “solo indirettamente le restrizioni autoritative possono aver avuto ripercussioni sulle prestazioni negoziali, comportando in concreto la mancata utilizzazione dei beni locati in assenza di traffico aereo, ma ciò è una questione di fatto irrilevante giuridicamente, giacché, come detto, l'impossibilità assoluta deve concernere l'esecuzione della prestazione negoziale (i.e. consegna e godimento dei beni mobili, che nel caso in esame sono pacificamente avvenuti) e non lo svolgimento dell'attività imprenditoriale cui essa è strumentale”. 
Quanto, invece, all'eccessiva onerosità sopravvenuta del canone di locazione dedotta dall'opponente, il giudice, ha in primo luogo, precisato che tale eccezione deve essere valutata in rapporto al valore locativo dei beni goduti e dei servizi accessori, rimanendo invece esclusa qualunque valutazione circa la convenienza economica della prosecuzione del rapporto. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. in quanto “nel caso in esame non emerge, dalle risultanze processuali, che il valore locativo dei beni e servizi manutentivi abbiano subito variazioni nel periodo in contestazione, sicché non vi è prova che l'equilibrio tra le reciproche prestazioni contrattuali si sia alterato. Nessun elemento, in tal senso, è stato fornito e, ancor prima, specificamente e concretamente allegato dall'opponente.” Il Tribunale ha altresì ritenuto illegittimo il recesso esercitato da ### in quanto non contemplato dal contratto stipulato dalle parti. Sul punto, inoltre, il Tribunale ha ritenuto non potersi nemmeno operare un'interpretazione analogica della normativa in tema di locazioni immobiliari che disciplina il recesso per gravi motivi in quanto, per il contratto oggetto della controversia, id est un contratto misto di locazione mobiliare e prestazione di servizi, non risulta esservi alcuna lacuna normativa.
In ultimo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata da ### circa l'asserita carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta ### ritenendola circostanza incontroversa, oltre che suffragata documentalmente dalla fattura di vendita dei beni e dalla comunicazione della cessione all'opponente. Più in particolare, il giudice di primo grado ha rilevato come sia stata la stessa opponente ad allegare nel proprio atto di citazione che il contratto di cui è causa era stato ceduto da parte di ### a ### Inoltre, il giudice ha rilevato che era stata sempre la stessa opponente a tenere “una condotta concludente avente il significato univoco di riconoscimento dell'opposta quale controparte contrattuale, atteso che ha ad essa inviato le plurime comunicazioni di recesso e restituito i beni per cui è causa”. 
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato l'11.12.2023, ### ha proposto appello affidato a quattro motivi. 
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza ove riconosce la legittimazione processuale di ### asserendo che tra quest'ultima e la precedente società locatrice ### s.p.a. fosse intervenuta una cessione riguardante non l'intero rapporto contrattuale, bensì solamente il credito derivante dalla locazione, rimanendo, invece, in capo ad ### il servizio di manutenzione e di gestione tecnica del compendio informatico. Pertanto, essendo subentrata solo parzialmente, ### sarebbe stata “priva di legittimazione ad interloquire sul recesso anticipato dal contratto di locazione-manutenzione”. ### la prospettazione di parte appellante, la decisione del giudice di rigettare l'eccezione di legittimazione sarebbe scorretta poiché basata sulla ritenuta tardività dell'eccezione stessa (proposta in sede di comparsa conclusionale) e in quanto ritenuta dimostrata solamente per facta concludentia. ### l'appellante, infatti, quella in questione sarebbe una eccezione rilevabile d'ufficio poiché, pur non essendo specificatamente provato l'oggetto della cessione, questo sarebbe comunque desumibile dagli atti in cui risulta che la assistenza tecnica rimaneva in capo ad ### Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che i provvedimenti normativi limitativi della circolazione “non hanno riguardato le prestazioni contrattuali e, specificamente, quella del locatore di consegnare e consentire il godimento dei beni locati per l'uso negoziale e di provvedere ai servizi di manutenzione pattuiti” giungendo a negare la configurabilità dell'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta delle prestazioni. Sul punto, l'appellante osserva che gli artt.  1372 e 1373 c.c., ove impongono che la facoltà di recesso deve essere attribuita dal contratto, non escludono che questo possa essere esercitato in caso di impossibilità sopravvenuta delle reciproche prestazioni nei contratti di durata. Ebbene, secondo l'appellante, il ragionamento del giudice sarebbe “fuorviante” in quanto si sarebbe focalizzato sull'impossibilità di utilizzo dei computers singolarmente considerati, non già delle reciproche prestazioni globalmente considerate. Nel caso in esame, invece, sarebbe stato corretto pervenire alla risoluzione del contratto “giacché il caso in esame l'impossibilità conseguente a provvedimenti legislativo concerne la totalità delle reciproche prestazioni nella loro oggettività, con azzeramento del sinallagma contrattuale, sia per l'impossibilità di utilizzo della struttura informatica consegnata che non può emettere biglietti, sia impossibilità della sua manutenzione e di tenuta in funzione in assenza di attività”. Inoltre, vi sarebbe da considerare che “il fine unico del contratto è proprio la tenuta in costante efficienza degli stessi e delle loro funzioni, per cui, venendo a mancare totalmente la funzione loro assegnata e l'impossibilità di efficientamento (collegamento telematico con i booking e la biglietterie) l'astratta possibilità di utilizzo per altri fini è del tutto irrilevante ai fini della sopravvivenza del contratto”. 
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta il capo della sentenza laddove esclude la configurabilità di un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta ritenendo nel caso di specie che “la misura del corrispettivo è stata, fin dall'origine, correlata dai contraenti al valore locativo dei beni e del servizio di manutenzione ed è indifferente alle sorti dell'attività imprenditoriale ivi svolta ed ai suoi risultati economici.” ### l'appellante, l'assunto del giudice sarebbe erroneo poiché fondato sull'erronea qualificazione del contratto in essere tra le parti come una mera locazione di beni. Il giudice avrebbe trascurato di considerare la finalità precipua del medesimo contratto, cioè quella ben più ampia di fornire “servizi manutentivi accessori” a tutta la struttura informatica. Inoltre, a sostegno della configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta, l'appellante rileva che la chiusura delle sedi operative aveva reso del tutto inutile e “insensatamente onerosa” ogni spesa relativa ai computer inutilizzati. Quest'ultima circostanza, per l'appellante, avrebbe determinato “la sopravvenienza di quella sproporzione di valori che rende una prestazione non più sufficientemente remunerata dall'altra rispetto all'epoca di stipulazione del contratto, e la controprestazione di valore inferiore”. 
Con il quarto motivo, infine, l'appellante contesta la sentenza ove ha negato l'applicabilità in via analogica della normativa dettata per le locazioni immobiliari. In particolare, per l'appellante, la decisione del giudice sarebbe “del tutto inconferente e non si confronta con la prospettazione fatta in primo grado che non era consistita in una pretesa di applicazione analogica della disciplina delle locazioni di immobili urbani, ma nella più semplice rappresentazione del principio dell'inesigibilità in essa esplicitata con la previsione della facoltà legale di recesso anticipato”. 
Si è ritualmente costituita in giudizio ### concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare, afferma l'appellata che l'eccezione circa la carenza di legittimazione sollevata dall'appellante sarebbe inammissibile in quanto tardivamente sollevata, oltre che infondata in quanto risulta documentalmente provato che ### era stata informata della cessione contrattuale, con legittimazione ad agire in sede monitoria e a resistere nella successiva fase oppositiva. Quanto, invece alle successive contestazioni, l'appellata sottolinea come nel caso in esame - che non configura un'ipotesi di contratto ad esecuzione protratta nel tempo in cui non sia stata predeterminata la durata del rapporto - debba escludersi il diritto di recedere, non essendo tale facoltà prevista dal contratto per cui è causa. Inoltre, l'appellata osserva come l'appellante non abbia nemmeno indicato in quali termini le condizioni del contratto sarebbero mutate così da renderlo eccessivamente oneroso, avendo “solo genericamente lamentato il fatto che la durata del contratto si sarebbe posta in contrasto con le norme adottate dai ### in tema di “limitazione della mobilità internazionale”. Infine, quanto alla lamentata non applicazione in via analogica della legge 392/1978, l'appellata evidenzia come il contratto oggetto di controversia trovi la propria compiuta disciplina nello stesso regolamento contrattuale e rileva che proprio le norme richiamate dall'appellante rimettono alla libera determinazione delle parti la possibilità di prevedere l'attribuzione la facoltà di recedere dal negozio, circostanza non riscontrabile nel caso di specie.  ### con ordinanza dell'11.02.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio nella composizione di cui in epigrafe e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.02.2025.  &&& ### è infondato e come tale va rigettato. 
Il primo motivo di appello attiene alla dedotta carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta: Sul punto nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già affermato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata: l'eccezione - qui riproposta quale primo motivo di appello - risulta formulata dalla parte solo in comparsa conclusionale di primo grado e dunque è da ritenersi tardiva. 
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c. 
Né la questione rientra tra quelle rilevabili d'ufficio (sul punto si richiama Cassazione Civile, ### 16 febbraio 2016, n. 2951): nel caso di specie il temine “legittimazione ad agire” è utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. 
Essendo la titolarità del diritto fatto valere in giudizio un elemento costitutivo della domanda è necessario fare riferimento alla citata pronunzia: ### ha affermato di essere parte attiva del giudizio e cioè di essere creditrice di ###
Nella citata sentenza le ### hanno chiarito che le “difese” del convenuto possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. 
Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (“mere difese”), oppure nella contrapposizione di altri fatti (“eccezioni”) che privano di efficacia i fatti costitutivi della domanda, o modificano o estinguono il diritto (ex art. 2697, II c, c.c.). All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle “eccezioni in senso stretto”, che presenta un regime giuridico particolare soggetto a decadenza (ex artt. art. 112 e 167, II c, c.p.c.). Soltanto le eventuali questioni che non si risolvano in un'eccezione in senso stretto possono essere poste dal convenuto anche oltre i termini decadenziali e possono essere sollevate d'ufficio dal giudice, oltre a costituire essere motivo d'appello ex art. 345 c.p.c. 
La posizione assunta dal convenuto assume pertanto rilievo, perché, nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, diviene superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Non è peraltro consentito al convenuto (tanto meno in appello) proporre successivamente una nuova esposizione dei fatti compatibile con la negazione della titolarità del diritto. 
Venendo al caso di specie è di tutta evidenza come ### abbia articolato sin dal primo atto difensivo una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato da ### avendo affermato e comprovato di aver comunicato ad ### in data ### l'anticipato recesso dal rapporto contrattuale, recesso poi ribadito con successive comunicazioni del 27.5.20, 9.6.20 e 30.6.20, ha proceduto alla restituzione ### dei beni ad ### con ciò riconoscendo in capo all'odierna appellata la piena legittimazione al contraddittorio. 
Non solo ma negli scritti di primo grado (depositati prima della comparsa conclusionale) ### ha poi incentrato la propria difesa sulla ricorrenza di fattori quali l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'eccessiva onerosità, l'applicabilità della facoltà di recesso prevista dagli artt. 4 e 27 della L. 392/78 in materia di locazioni immobiliari, allegando da ultimo di aver proceduto alla restituzione dei beni a ### con estinzione dell'obbligazione di pagamento. 
Di talché, ne consegue che il rilevo in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo ad ### non può che ritenersi, nella presente sede, inammissibile.
Venendo agli ulteriori motivi di appello, ritiene la Corte che non può che essere condivisa la motivazione del Tribunale. 
È pacifico che ### si sia resa morosa nel pagamento dei canoni relativi al contratto di locazione operativa di computers ed apparecchi informatici (oltre a servizi di manutenzione) di cui all'all. 1 del contratto oggetto di causa: nessuna contestazione è stata sollevata in merito all'ammontare dei canoni insoluti e ciò integra certamente un inadempimento di non scarsa importanza oltre a costituire nella specie giusta causa di risoluzione contrattuale. 
Il Tribunale ha infatti bene evidenziato gli elementi caratterizzanti la vicenda che qui occupa: - il contratto (che non configura un'ipotesi di contratto ad esecuzione protratta nel tempo in cui non sia stata predeterminata la durata del rapporto) non prevedeva a favore di ### la facoltà di recesso, con applicabilità del combinato disposto degli artt. 1372 e 1373 cpc; - non risulta applicabile alla fattispecie concernente la locazione operativa di beni mobili la normativa sulla facoltà di recesso di cui alla L.392/78; - le sedi di ### Napoli e ### di ### - quantomeno al momento della pronunzia della sentenza qui impugnata - risultavano operative e non corrisponde ### al vero la circostanza allegata in base alla quale l'attività imprenditoriale di ### risultava compromessa dalla normativa emergenziale per ### - 19; - l'utilizzo dei beni locati non risulta essere stato impedito o diminuito dalla citata normativa, tant'è vero che i beni sono rimasti nella disponibilità di ### - ### non ha allegato elementi di carattere oggettivo a sostegno della dedotta impossibilità sopravvenuta o dell'eccessiva onerosità. 
Chiarito quanto sopra, come è noto la normativa emergenziale ha inciso sul traffico aereo, ma non ha impedito l'utilizzazione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale esercitata da ### dovendosi dunque escludere in radice che la prestazione di ### e cioè il pagamento del canone fosse divenuta impossibile per ragioni di natura oggettiva. 
Parimenti l'eccessiva onerosità invocata non può risolversi in termini di mera convenienza economica: come correttamente evidenziato dal Tribunale non è comprovato che il valore locativo dei beni e delle prestazioni di servizi abbiano subito variazioni nel periodo in questione. 
Da ultimo, non va pretermesso che anche un'interpretazione più ampia delle restrizioni poste dalla normativa emergenziale invocata da ### atta a valorizzare l'effettivo impatto della sospensione forzata dell'attività a causa della pandemia ###19 e l'intento di mantenere l'equilibrio fra le prestazioni dedotte in contratto, richiede comunque la prova della concreta situazione in cui si è venuta trovare l'impresa, tale da costituire i presupposti per ritenere giustificato l'inadempimento al pagamento del canone: nella specie, viceversa, ### si è limitata a richiamare la nota legislazione emergenziale, senza nemmeno dar conto della totale impossibilità di godere dei beni mobili locati secondo la loro destinazione. 
Né può avere alcun rilievo la questione inerente allo scoppio della guerra in ### che, appare, del tutto pretestuosa. 
Il buon ritenere del primo Giudice non può dunque ritenersi inficiato dai motivi di appello di merito che andranno disattesi. 
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo. 
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 a favore dell'appellata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensionale effettivamente svolta (priva di attività istruttoria e con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione svoltasi in un'unica udienza), il tutto avuto riguardo ai parametri medi per cause di media complessità. Il difensore di parte appellata ha invocato il D.M. n. 55/2014 art. 4, al c. 1-bis, norma secondo la quale: "il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto". Non ritiene la Corte di accedere alla richiesta dovendosi rilevare che, attesa la media complessità della questione, i riferimenti ipertestuali non sono stati di particolare ausilio. Va, infine, accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da ### nei confronti di ### S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 8593/2023, pubblicata il ###, nel contraddittorio delle parti, così dispone: 1. dichiara inammissibile il primo dei motivi di impugnazione; 2. rigetta nel resto l'appello; 3. condanna l'appellante, alla rifusione delle spese processuali a favore della parte appellata, che si liquidano in ragione della complessiva somma di € 12.154,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge; 4. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater. 
Così deciso in ### il ###.  ### est.

causa n. 3521/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Maria Carla, Roberto Aponte

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 364/2025 del 03-03-2025

... già utilizzate quando era ancora socio e addetto al booking, come anche emerso nel procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c., accertato dal CTU l'ammontare degli utili persi dalla società calcolato dalla differenza, rispetto al pregresso, del volume d'affari generato con quei clienti illecitamente acquisiti, ha condannato parte convenuta al pagamento della somma di €.85.988,05 oltre agli interessi legali, ha dichiarato le spese di lite compensate per 1/2 e condannato parte convenuta a rifondere il residuo 1/2, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in egual misura le spese di ### Avverso la citata sentenza ha proposto appello 6 ### S.r.l., chiedendone la parziale riforma per aver erroneamente condiviso le risultanze peritali che hanno incluso nei costi della produzione solo quelli di cui alla lett. B, n. 6) “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” dei bilanci, erroneamente ritenendoli gli unici riferibili all'attività caratteristica di vendita oggetto di sviamento e chiedendo, pertanto, la rideterminazione in €.427.952,02 della somma oggetto di condanna a titolo di risarcimento del danno per il lucro (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti ### Dott.ssa ### - ###. ### - ###.ssa ### - Giudice Ausiliario rel.  ha pronunciato la seguente ### procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 58/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'8.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento ### emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra 6 ### S.R.L. (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli Avv.ti ### . ### e ### che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello parte appellante e ### (c.f. ###), in proprio e quale legale rappresentante dell'impresa individuale ### con sede ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello parte appellata ### concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. - erronea valutazione del danno da lucro cessante, appello avverso la sentenza n. 725/2022 emessa in data ###.2022 dal Tribunale di ### Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta ### sentenza n. 725/2022 emessa in data ###.2022 il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 6 ### S.r.l. nei confronti di ### al fine di sentirlo condannare a risarcire il danno subito dalla società da quantificarsi in €.1.740.301,60 ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a seguito del compimento di atti di concorrenza sleale, da questi posti in essere quale titolare della ditta individuale ### costituita dopo la cessione di quote societarie e consistenti nella sottrazione alla società attrice di parte della clientela a cui era riuscito ad offrire i medesimi servizi ad un prezzo leggermente inferiore, per essersi illegittimamente procurato l'elenco della clientela e il prezziario della società con l'abusiva introduzione nel suo sistema informatico, come accertato dal ### mediante password già utilizzate quando era ancora socio e addetto al booking, come anche emerso nel procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c., accertato dal CTU l'ammontare degli utili persi dalla società calcolato dalla differenza, rispetto al pregresso, del volume d'affari generato con quei clienti illecitamente acquisiti, ha condannato parte convenuta al pagamento della somma di €.85.988,05 oltre agli interessi legali, ha dichiarato le spese di lite compensate per 1/2 e condannato parte convenuta a rifondere il residuo 1/2, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in egual misura le spese di ### Avverso la citata sentenza ha proposto appello 6 ### S.r.l., chiedendone la parziale riforma per aver erroneamente condiviso le risultanze peritali che hanno incluso nei costi della produzione solo quelli di cui alla lett. B, n. 6) “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” dei bilanci, erroneamente ritenendoli gli unici riferibili all'attività caratteristica di vendita oggetto di sviamento e chiedendo, pertanto, la rideterminazione in €.427.952,02 della somma oggetto di condanna a titolo di risarcimento del danno per il lucro cessante derivante dalla perdita di clientela, né è da ritenersi inapplicabile il criterio di calcolo che escluda l'incidenza sull'attività caratteristica del costo per il personale (o di una parte di esso), per averlo già eseguito il ### ma erroneamente non adottato dal giudice di prime cure.
Si è regolarmente costituito in giudizio ### contestando in modo specifico l'avverso gravame, preliminarmente rilevando ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, che non individua, né specifica le parti della sentenza che intende censurare, ma si limita alla generale trascrizione di passi della motivazione della sentenza impugnata nonché insistendo, nel merito, per la conferma della decisione, condividendone la motivazione addotta a sostegno dell'utilizzo del criterio di calcolo che comprende, ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante, anche l'incidenza del fattore di produzione lavoro, con richiesta del rigetto dell'appello per infondatezza. 
A seguito di ordinanza dell'8.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e non merita accoglimento. 
Con l'unico motivo di gravame, avente ad oggetto la quantificazione del danno, la difesa della società appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha reputato che nella valutazione del danno per lucro cessante non vadano espunte dal valore e dai costi della produzione, risultanti dalle voci “A” e “B” dei conti economici di riferimento, le sotto-voci analitiche, nell'assunto erroneo che esse non siano certamente influenzate dalla scorretta condotta del concorrente e specificamente indicate, in quanto indipendenti dai suoi effetti. 
Parte appellante, in particolare, lamenta che la determinazione del danno nella misura di €.85.988,05 costituisca l'effetto di un calcolo che si fonda sulla determinazione della perdita del margine positivo realizzato dalla società in generale e non in relazione allo specifico segmento della sua attività rilevante, quale la vendita di prenotazioni alberghiere, atteso che il valore della produzione è stato riduttivamente determinato dalla differenza del totale delle voci “A” e “B” del conto economico, senza tuttavia considerare le sottovoci non pertinenti allo specifico ramo di azienda: doglianze su cui il CTU ha già avuto modo di fornire le motivazioni del loro mancato accoglimento già in sede di operazioni peritali, come peraltro recepite in sentenza. 
Il motivo è infondato. 
Osserva il Collegio come in materia di determinazione del danno derivante da concorrenza sleale, al fine di individuare l'utile che l'impresa avrebbe prodotto senza quegli atti concorrenziali, la costante giurisprudenza fa generalmente ricorso al criterio di quantificazione del danno dato dalla riduzione del margine di guadagno dell'impresa danneggiata (così Cass. civile, sez. I, sent. 3.04.2020, n. 7678), come correttamente considerato dal giudice di prime cure: “### posto che l'attrice ha chiesto solamente il risarcimento del danno da lucro cessante e che il danno, nell'illecito concorrenziale, consiste essenzialmente e prevalentemente in uno sviamento, deve allora farsi riferimento alla perdita di utili subita dall'attrice in conseguenza della perdita di clientela riconducibile, sotto il profilo causale, agli atti di concorrenza illecita posti in essere dal convenuto”, demandando al CTU di determinare gli utili persi tenendo in considerazione la differenza, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e rispetto al 2012, del volume d'affari generato con la clientela oggetto dell'illecito sviamento, con l'applicazione del correttivo dell'indice di redditività delle vendite della società danneggiata “in modo da stabilire l'utile che quest'ultima avrebbe verosimilmente realizzato dalla predetta clientela” (cfr. pagg 7-8 sent.), quindi limitando l'indagine alla clientela che nelle stesse annualità di riferimento 2013-2016 hanno generato produzione di ricavi anche da parte dell'impresa danneggiante.  ### oggetto di doglianza ad opera dell'appellante è rappresentato esclusivamente dalla circostanza che su tale differenza di ricavi è stata applicata in termini percentuali l'incidenza dei costi della produzione sui ricavi della produzione, rapportando appunto al valore della produzione la differenza tra il valore della produzione stessa e i costi della produzione. 
Ed infatti, è evidente come per concorrere a determinare il prezzo di un qualsiasi prodotto in commercio e quindi il relativo ricavo, debba considerarsi non solo il costo della materia prima, ma anche tutti gli altri costi che l'imprenditore deve sostenere per ottenere il prodotto finito: e così, il costo del lavoro utilizzato per la sua lavorazione e vendita, il costo della confezione, dell'imballo, le spese di trasporto, di pubblicità, il canone di locazione, le imposte e tasse e tanti altri costi anche indiretti, come anche evidenziato nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, pertanto, per la vendita del servizio alberghiero, oltre al costo di acquisto della camera chiesta per il soggiorno, assumono particolare rilevanza anche i costi del personale che vende e/o promuove tale servizio, nonché quelli della struttura che consente l'espletamento del servizio nella sua interezza. 
Ad ogni buon conto, neppure sarebbe stata possibile l'inclusione, nei costi della produzione, esclusivamente di quelli “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” dei bilanci, in quanto gli unici riferibili all'attività caratteristica di vendita oggetto di sviamento, in mancanza delle voci analitiche del conto economico necessarie per la relativa verifica e per capirne l'esatta imputazione, non risultando ex actis alcun elemento “per escludere che il costo per il personale (o di una parte di esso) non incidesse sull'attività caratteristica”, risultando peraltro dimostrato in istruttoria l'effettivo ed imprescindibile impiego del personale per la gestione di tale tipo di attività, né essendo emerso che la società operasse “anche in settori merceologici diversi da quelli per cui è causa” (cfr. pagg. 9-10 sent.). 
Pertanto, anche in considerazione dell'impossibilità materiale di accertare la percentuale d'incidenza dei singoli costi di produzione sui ricavi di produzione riguardanti i clienti sottratti dall'appellato all'appellante, in particolare i costi per il personale che sarebbero stati sopportati dalla società a prescindere dai ricavi che essa, invece, non ha introitato in conseguenza degli atti di concorrenza sleale, il CTU ha escluso con argomentazioni condivisibili, in quanto logiche e convincenti, che il danno possa essere calcolato mettendo a confronto i ricavi dei servizi posti sul mercato con le spese di acquisto dei medesimi servizi: le suesposte considerazioni sono state anche oggetto di risposta alle osservazioni del CTP nel corso dell'udienza del 4.10.2021, nonché fatte proprie anche dal primo giudice per le ragioni già sopra esposte e, pertanto, condivise dalla Corte. 
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata. 
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).  P.Q.M.  La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 6 ### S.r.l. avverso la sentenza n. 725/2022 emessa in data ###.2022 dal Tribunale di ### così provvede: - Rigetta l'appello proposto; - Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento; - Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13; - Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.12.045 (di cui €.2.195 per studio controversia, €.2.552 per fase introduttiva ed €.7.298 per fase decisionale), oltre ### CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data ####.ssa ### dott.ssa

causa n. 58/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Nisco Paola, Damiani Paola

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Giudice di Pace di Pistoia, Sentenza n. 188/2025 del 18-03-2025

... comunicazione mail del 08/08/2022, alla quale rispondeva il booking manager, ### Annichiarico, sostenendo di aver riscontrato un problema alla trasmissione dell'elica di prua; che sulla base di un “damage report”, redatto in assenza di contraddittorio, era stato messo all'incasso l'assegno di ### 4.500,00 ed emessa la fattura 85/C del 09/08/2022 con oggetto “ritiro cauzione per danni riportati all'imbarcazione ### riferimento contratto di locazione nr. 221156 -damage report nr 1/A-2022”; che pertanto la convenuta si era resa inadempiente e segnatamente: 1) aveva illegittimamente ed arbitrariamente trattenuto la cauzione versata dal conduttore; 2) aveva attribuito la responsabilità di un danno al conduttore, effettuando verifiche in assenza di contraddittorio, successivamente alla riconsegna del bene locato; 3) non aveva provato né documentato al conduttore l'asserito danno riscontrato; 4) aveva provveduto ad una incomprensibile quantificazione del danno in assenza di perizia e/o di giustificativi per i lavori che si sarebbero resi necessari per la sua eliminazione. ### insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Con comparsa di costituzione e (leggi tutto)...

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RG 1544 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI PISTOIA In nome del Popolo Italiano Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1544/23 promossa da ### NICCOLÒ (C.F.: ###), ai fini della presente causa elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione nei confronti di ### S.R.L. (P.I.: ###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ### ai fini della presente causa elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### e rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### inadempimento contrattuale e pagamento somma ### delle parti: come in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.### conveniva in giudizio la ### S.r.l. al fine di ottenere una pronuncia di sua condanna al pagamento della somma di ### 4.500,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ex D.lgs.231/02, previa declaratoria di inadempimento all'obbligo di restituzione della cauzione di cui al contratto di locazione a scafo nudo del 30/07/2022. A sostegno della domanda l'attore esponeva di aver stipulato con la ### S.r.l. in data ### un contratto di locazione a scafo nudo, in forza del quale gli era stato concesso il diritto di godere di una unità da diporto, denominata ### modello ### 50 family, dal giorno 30/07/2022 al giorno 05/08/2022, con consegna e restituzione al porto di ### de' ### al prezzo di ### 3.663,00; che la cauzione era stata determinata in ### 4.500,00 e corrisposta a mezzo di assegno bancario; che tale cauzione avrebbe dovuto essere restituita alla riconsegna, dopo la constatazione dell'assenza di danni; che al momento della consegna era stata redatta una check list, così come anche al momento del check-out; che al momento della riconsegna della barca, pur constatata l'assenza di qualunque danno, la cauzione non era stata restituita per ulteriori pretesi controlli da svolgere al di sotto dello scafo e precisamente all'elica di prua; che era stato espresso alla convenuta il proprio disappunto alla mancata restituzione della cauzione con comunicazione mail del 08/08/2022, alla quale rispondeva il booking manager, ### Annichiarico, sostenendo di aver riscontrato un problema alla trasmissione dell'elica di prua; che sulla base di un “damage report”, redatto in assenza di contraddittorio, era stato messo all'incasso l'assegno di ### 4.500,00 ed emessa la fattura 85/C del 09/08/2022 con oggetto “ritiro cauzione per danni riportati all'imbarcazione ### riferimento contratto di locazione nr. 221156 -damage report nr 1/A-2022”; che pertanto la convenuta si era resa inadempiente e segnatamente: 1) aveva illegittimamente ed arbitrariamente trattenuto la cauzione versata dal conduttore; 2) aveva attribuito la responsabilità di un danno al conduttore, effettuando verifiche in assenza di contraddittorio, successivamente alla riconsegna del bene locato; 3) non aveva provato né documentato al conduttore l'asserito danno riscontrato; 4) aveva provveduto ad una incomprensibile quantificazione del danno in assenza di perizia e/o di giustificativi per i lavori che si sarebbero resi necessari per la sua eliminazione. ### insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 30/03/2023, si costituiva in giudizio la società ### S.r.l., la quale contestava, chiedendone il rigetto, tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate. La stessa eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice di ### di ### stante la presenza nel contratto di una clausola devolutiva delle competenza a favore del ### di ### specificamente approvata per iscritto dalle parti con doppia sottoscrizione; nel merito, evidenziava in primo luogo che il check-out era stato fatto solo mattina del 06/8, in quanto l'imbarcazione era riportata a ### de' ### alle ore 22:00 invece che alle ore 18:00 come previsto dal contratto; che durante i detti controlli era emerso che l'elica di prua non era funzionante, mentre era perfettamente efficiente al momento della presa in consegna in data ###; che pertanto, come contrattualmente previsto, era stata trattenuta la cauzione in attesa di più accurati controlli tecnici, i quali confermavano l'ipotesi iniziale in merito alla rottura dell'elica di prua e di tutto il sistema di trasmissione, dovuta ad un corpo estraneo entrato nel tunnel dell'elica, presumibilmente una cima; che poiché poi il danno non poteva essere riparato nell'immediatezza, era stata costretta a praticare forti sconti ai clienti che avevano già prenotato l'imbarcazione per i giorni successivi, senza poter usufruire dell'elica di prua. La convenuta contestava poi la domanda con riferimento all'entità del danno reclamato e rilevava che era dimostrata l'entità della sospesa sostenuta per le riparazioni per ### 5.538,80 i.v.a. inclusa, alla quale doveva aggiungersi anche il danno da lucro cessante per ### 1.200,00, somma che superava l'ammontare della cauzione versata dall'attore. Al fine di sostenere la legittimità della propria condotta, consistente nell'aver rifiutato la restituzione della cauzione, la convenuta richiamava poi le condizioni contrattuali e le clausole che prevedevano la restituzione della cauzione solo all'esito della verifica negativa dei danni ed il verbale di consegna del 30/07/2022, ove l'attore aveva preso atto dell'obbligo di risarcire ogni danno o perdita recato all'imbarcazione. Insisteva, pertanto, preliminarmente per la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di ### adito e nel merito per il rigetto di tutte le domande. 
Con ordinanza emessa fuori udienza in data ### il giudice rigettava l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Giudice di ### di ### e, rilevata la carenza della condizione di proponibilità della domanda, disponeva l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. 
La causa era istruita unicamente con prove documentali e prove orali ed all'udienza del 17.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come nei rispettivi atti e la causa era trattenuta in decisione. 
Preliminarmente, deve essere dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del D. Lgs.  28/2010, avendo la parte attrice attivato il procedimento di mediazione obbligatoria e depositato il relativo verbale negativo. 
In via pregiudiziale ed in rito, deve essere ribadito il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, sebbene non espressamente reiterata nella comparsa conclusionale, questione sulla quale si è già pronunciato questo giudice con ordinanza depositata in data ###; infatti, per costante giurisprudenza, l'eccezione di incompetenza, per essere efficace, deve essere completa e cioè devono essere contestati tutti i profili di competenza astrattamente applicabili, con individuazione dei giudici ritenuti competenti a conoscere la causa. Nella fattispecie la parte convenuta non ha fatto riferimento a tutti i ### competenti, mentre la clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione al foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo, derivando quest'ultima solo da una dichiarazione espressa o univoca, dalla quale risulti non solo la volontà delle parti di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la competenza al foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa, quest'ultimo carente nella fattispeci, e rilevata altresì nella specie la carenza di clausole indicanti il foro come esclusivo. 
Nel merito, la domanda proposta è fondata e merita accoglimento. 
Costituiscono circostanze pacifiche quelle per le quali fra le parti era stato concluso un contratto di locazione a scafo nudo in data ###; in particolare, la parte attrice noleggiava, quale conduttore, un'unità da diporto ### 50 Family, con consegna a ### dei ### in pari data e riconsegna al medesimo porto in data ###. 
Costituisce altresì circostanza pacifica, in quanto non contestata, quella per cui la riconsegna avveniva alle ore 22,00 del giorno 05/08/2022 e che al momento della presa in consegna, in data ###, l'imbarcazione non presentava alcuna problematica di sorta. 
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione della caparra, il cui versamento nella misura di ### 4.500,00 non risulta parimenti in contestazione, che la convenuta ha invece trattenuto assumendo la sussistenza di danni al natante e precisamente il danneggiamento dell'elica di prua, la cui riparazione aveva richiesto una spesa di ### 4.540,00 oltre i.v.a, somma alla quale doveva aggiungersi il mancato guadagno a causa degli sconti praticati agli altri clienti nel mese di agosto, a causa dell'impossibilità di utilizzare l'elica di prua. 
La domanda attorea merita accoglimento.  ### la costante giurisprudenza, l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale, dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione ( 25/02/2015 n. 3882). 
Se è pur vero che il locatore ha facoltà di eccepire l'inadempimento del conduttore ai suoi obblighi contrattuali, fra i quali la restituzione della cosa locata nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna e che tale eccezione legittima il locatore a trattenere la cauzione, la cui funzione è appunto quella di garantire l'adempimento delle obbligazioni del conduttore, è tuttavia indispensabile, a tal fine, l'esperimento dell'azione giudiziale con la quale si faccia valere tale inadempimento e si precisi il danno subito, dovendo il locatore dimostrare che tale danno sia almeno pari alla cauzione stessa. 
Per la funzione e la natura propria dell'istituto del deposito cauzionale, non è infatti sufficiente eccepire l'inadempimento del conduttore per incamerare definitivamente la cauzione stessa (che non integra una sorta di penale in caso di inadempimento), occorrendo, invece, che nel giudizio promosso per accertare il diritto ad incamerare la cauzione stessa, sia provato il danno causalmente riconducibile all'inadempimento del conduttore. 
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza 194 del 05/01/2023. 
Riconducendo i principi sopra esposti alla fattispecie concreta, si rileva che la parte convenuta ### S.r.l. ha trattenuto il deposito cauzionale, ma non ha avanzato specifica domanda giudiziale volta ad accertare la sussistenza del danno e la sua derivazione causale dalla condotta dell'attore, neppure in via di domanda riconvenzionale. 
Pertanto, alla luce del suddetto principio giurisprudenziale, da considerarsi consolidato e condivisibile, la domanda dell'attore non può che trovare accoglimento. 
Peraltro, si osserva che nel corso dell'istruttoria non è emersa una prova certa in ordine all'esistenza del danno all'elica di prua dell'imbarcazione locata, posto che i testi escussi hanno fornito versioni contrastanti dello svolgersi dei fatti e quanto in particolare alle operazioni di verifica della parte sottostante ad opera di un sommozzatore ed all'assenza di problemi o incidenti durante la navigazione. 
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma versata dall'attore a titolo di deposito cauzionale. 
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 1484 comma IV c.c., mentre dalla data del 06/08/2022 al 02/02/2023 sono dovuti gli interessi al tasso legale. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'oggetto, del valore della controversia e dell'attività espletata.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando nella causa promossa da ### nei confronti di ### S.r.l., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto dichiara tenuta e condanna ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore ### della somma di ### 4.500,00, oltre agli interessi come in motivazione; 2) condanna altresì ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che liquida in complessivi ### 1.390,00, di cui ### 125,00 per esborsi ed ### 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.  ### 18.03.2025 Il Giudice di ###

causa n. 1544/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Facchini

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