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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 18/2026 del 06-01-2026

... saltuariamente si sono recati presso la de cuius per brevi/frettolose visite quando ormai la stessa si era aggravata e si trovava nella fase terminale della malattia. Il dott. ### durante le visite alla sig.ra ### non avrebbe stretto rapporti affettivi con le due sorelle ### ed ### restando loro distaccato ed emotivamente non coinvolto tanto da interrompere con il decesso della sig.ra ### le visite e il rapporto con le sorelle. ### era all'oscuro del secondo testamento olografo rilasciato al Dott. ### dalla sorella ### sapendo solamente che quest'ultima aveva espresso il desiderio che le sorelle lasciassero al loro decesso l'immobile de quo al ### In data ###, a mezzo ### a/r la sig.ra ### veniva invitata e intimata da parte attrice a presentare dichiarazione di successione modificativa dichiarando che il sig. ### era un ulteriore erede tenuto conto del testamento olografo datato il ###. Vista l'inottemperanza della sig.ra ### all'intimazione di cui sopra, il ### a mezzo ### A/r la stessa sig.ra ### riceveva dal sig. ### domanda di avvio di procedura di mediazione obbligatoria c/o la ### di ### di ### nella quale, dopo aver dichiarato genericamente di aver ricevuto un lascito avente ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SUCCESSIONI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2776/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.   ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliat ###di ### presso il difensore ATTORE contro ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliata in ### al V.le A. Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore (fax 085.4219961; pec: ### ) ###: accertamento revoca testamento e qualità di erede dell'attore ### come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.1 c.p.c.depositate da ambo le parti il 10 ottobre 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### affinché volesse il Tribunale : “- accertare e dichiarare, nel merito e in via principale, l'intervenuta revoca tacita del testamento olografo del 15/10/1982 pubblicato il ### presso lo ### del Dott. ### registrato in ### il ###, ### n. 44.240. 
Raccolta n.20.667 in cui la de cuius dichiarava “di lasciare tutti i miei beni mobili et immobili di mia proprietà e in mio possesso all'apertura della successione“ alla parte convenuta perché in tal senso ha disposto e voluto la de cuius con testamento olografo posteriore del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510 riguardo ai seguenti beni “appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco a piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09;” e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; - per l'effetto dichiarare l'inefficacia della titolarità in capo alla convenuta “dei seguenti diritti immobiliari sui beni siti in ### al ### ri.133 e precisamente: * diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di ire (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, arca comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa.26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41” in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del Dott. ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, 1'attore erede testamentario dei beni, così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra (p.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 2ó, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41, in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - per l'effetto dichiarare la titolarità della nuda proprietà dei beni in favore dell'attore e l'usufrutto in favore di ### dei seguenti immobili così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra tp.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.  21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41; - ordinare la trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### unitamente alla cancellazione delle formalità incompatibili, in particolare 1'accettazione de11'eredità della convenuta di cui alla nota di trascrizione n. 9290.1/2023, ### di ### in atti dal 18/08/2023 sugli immobili seguenti: diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa #### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5. superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro497,09;” (doc. 2) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, ### Gug1ie1mo #### T. Ze.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.” - ### svolgeva detta domanda sulle seguenti premesse in fatto. 
La sig.ra ####, deceduta il ### in ### presso la sua abitazione, in data ### aveva redatto un testamento olografo in favore della sorella ### nominandola erede universale. Il ### compilava un secondo testamento olografo in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###.” ### convenuta sig.ra ### a seguito del decesso della sorella ### ha provveduto alla pubblicazione del primo testamento che, pertanto, veniva pubblicato il ### c/o lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### Rep. n. 44.240, Racc. n. 20.667. 
In data ### l'attore provvedeva a far pubblicare il secondo testamento del 15/05/2022 presso lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### n. 3400 Serie, ### n. 40514, Racc. n. 17510. 
La convenuta provvedeva ad effettuare la dichiarazione di successione a suo favore. 
Il ### l'attore diffidava la convenuta ad effettuare dichiarazione di successione modificativa adducendo di essere anche lui erede e in data ### veniva fatta dall'attore istanza di mediazione c/o la ### di ### di ### il cui relativo incontro tra le parti del 12/03/2024 ha avuto esito negativo.   Nelle premesse di diritto, a sostegno delle proprie richieste, l'attore, richiamando l'art. 682 del c.c. e volendo vedere nel secondo testamento una volontà post mortem della de cuius diversa rispetto a quella del primo testamento in conseguenza di una diversa situazione contingente della stessa testatrice, interpreta il testamento olografo del 15/05/2022 attribuendo alla de cuius la volontà di lasciare a lui la “nuda” proprietà dei beni immobili indicati nel suddetto testamento e alle sue sorelle, ### e ### l'usufrutto. 
Nel costituirsi, la convenuta rilevava quanto segue.   ### aveva due sorelle ###: la sig.ra ### (attuale convenuta) e la sig.ra ### che sono sempre state presenti nella vita di ### fino all'ultimo dei suoi giorni prendendosi amorevolmente cura della stessa specie negli ultimi mesi di vita. 
Le due sorelle ### e ### entrambi nubili e senza figli, nel corso della vita hanno sempre vissuto una a fianco all'altra ed insieme sostenendosi, collaborando e assistendosi reciprocamente, moralmente e materialmente. Il ### la de cuius ### aveva redatto testamento olografo con il quale disponeva che: “nelle piene facoltà mentali desidero quanto segue: ### tutti i miei beni mobili et immobili in mio possesso e o in di mia proprietà al momento dell'apertura della successione ..., cioè quanto mi appartiene; alla sorella ### unica mia erede universale; con grande affetto”. 
La sig.ra ### affetta da tumore al pancreas, e di cui era a conoscenza, è deceduta solo dopo tre mesi e mezzo dal ricovero ospedaliero diagnostico presso l'ospedale Civile di ### avvenuto dal 23/04/2022 al 13/05/2022. Il ### la stessa de cuius scriveva un secondo testamento in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott.  ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###. ...” La parte attrice, dott. ### è un lontano parente in linea collaterale della sig.ra ### che prima del ricovero all'ospedale civile di ### del 23/04/2022 non frequentava la sig.ra ### e le sue sorelle se non in sporadiche occasioni formali: il matrimonio del dott. ### i funerali del padre e della madre del dott. ### dei parenti ### e ### Solo nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### dal 23/04/2022 al 13/05/2022 la de cuius per un parere professionale si è messa in contatto con il dott. ### Dopo le dimissioni del 13/05/2022 dall'ospedale di ### della de cuius, il dott. ### e la di lui coniuge nell'arco di tre mesi e mezzo solo saltuariamente si sono recati presso la de cuius per brevi/frettolose visite quando ormai la stessa si era aggravata e si trovava nella fase terminale della malattia.   Il dott. ### durante le visite alla sig.ra ### non avrebbe stretto rapporti affettivi con le due sorelle ### ed ### restando loro distaccato ed emotivamente non coinvolto tanto da interrompere con il decesso della sig.ra ### le visite e il rapporto con le sorelle.  ### era all'oscuro del secondo testamento olografo rilasciato al Dott. ### dalla sorella ### sapendo solamente che quest'ultima aveva espresso il desiderio che le sorelle lasciassero al loro decesso l'immobile de quo al ###
In data ###, a mezzo ### a/r la sig.ra ### veniva invitata e intimata da parte attrice a presentare dichiarazione di successione modificativa dichiarando che il sig.  ### era un ulteriore erede tenuto conto del testamento olografo datato il ###. 
Vista l'inottemperanza della sig.ra ### all'intimazione di cui sopra, il ### a mezzo ### A/r la stessa sig.ra ### riceveva dal sig. ### domanda di avvio di procedura di mediazione obbligatoria c/o la ### di ### di ### nella quale, dopo aver dichiarato genericamente di aver ricevuto un lascito avente ad oggetto un immobile sito in ### al ### G. ### 133, interno 2, con garage e ripostiglio, dalla sig.ra ### in virtù di testamento olografo a sua firma e datato 15/05/2022...” chiedeva “alla sig.ra ### dichiarazione di successione modificativa, essendo il medesimo ulteriore erede, per effetto traslativo della proprietà in virtù di testamento olografo e conseguente intestazione del bene immobile.”. 
La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, sviluppando le seguenti eccezioni ed argomentazioni. 
Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa-erronea indicazione dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione e/o per inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 - bis c.p.c. In via pregiudiziale si eccepiva infatti che nell'atto di citazione la data dell'udienza di comparizione manca in quanto la data ivi indicata (16/01/2023) è anteriore a quella di notifica della stessa citazione (18/09/2024) generando nella convenuta una incertezza e perplessità sulla citazione. Peraltro, non può neppure ipotizzarsi un errore dattilografico intuendo in luogo del “16/01/2023” la data del “16/01/2025” in quanto se così fosse non sarebbero rispettati i termini liberi di cui all'art. 163 bis c.p.c tra la notifica e l'udienza di comparizione indicata necessariamente dall'attore nell'atto di citazione. 
Sempre in via pregiudiziale si rilevava che la procedura di mediazione non può considerarsi validamente svolta per l'assoluta genericità/incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza di questa con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio (in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010).
Nell'atto di citazione l'attore evince dal secondo testamento del 15/05/2022 “...la volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario...” e, dopo aver chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'attore erede testamentario in forza del suddetto testamento dei beni ivi menzionati, chiede che venga dichiarata la titolarità della “nuda” proprietà a suo favore e l'usufrutto in favore della sola convenuta ### anziché l'usufrutto congiuntivo a favore delle due sorelle ### e ### come invece nelle premesse di diritto dell'atto di citazione. 
Tanto rilevato, quindi, si eccepiva, nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato dall'attore, il difetto di contraddittorio perché la decisione chiesta dall'attore produrrebbe effetti anche nei confronti della sig.ra ### l'altra sorella della de cuius. 
Tanto rilevato ed eccepito, si rilevava conseguentemente che l'esperimento del procedimento di mediazione conclusosi il ### con Verbale di mancato accordo è irregolare anche in quanto avvenuto senza la convocazione della sig.ra ### con la domanda di mediazione e pertanto in assenza della stessa. Si eccepiva, quindi, sempre nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato e palesato solo in atto di citazione dall'attore, l'irregolarità e non correttezza dello svolgimento della mediazione obbligatoria perché lesiva del principio del contradittorio con conseguente improcedibilità ex lege della domanda attorea e, dunque, del presente giudizio ### dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum a norma dell'art. 164 c.p.c Eccezione di difetto del contraddittorio Ed ancora, il valore della causa non è ricompreso nello scaglione dichiarato dall'attore per violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 13 D.P.R. n. 115/2002 e degli artt.10 e 15 c.p.c. In calce all'atto di citazione si legge che: “... il presente procedimento è di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato pari ad € 1.214,00 ...”, senza giustificazione e/o indicare il criterio utilizzato e, inoltre, non in simmetria al valore indicato dall'attore nella domanda di mediazione: “Medio, ossia fino ad € 250.000.” Nel merito.
Nel merito, in via preliminare e assorbente si eccepiva la nullita' della disposizione del testamento del 15/05/2022 della de cuius ### ex art. 692, c. 5, c.c. Nel secondo testamento del 15/05/2022 si legge che: “la sottoscritta ### ..., con il presente testamento olografo dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; l'appartamento... con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ###..”. Con detta disposizione testamentaria la de cuius dispone chiaramente e inequivocabilmente di stessi beni (senza alcuna restrizione e/o gravame nel godimento e nell'esercizio del potere di disposizione nei confronti dell'erede nominato con il primo testamento) secondo un ordine successivo di chiamata, in forza del quale i plurimi chiamati succedano l'uno all'altro. La testatrice ha lasciato dopo la sua morte propri beni alla prima erede ### fino alla sua morte e, successivamente al venir meno dell'erede ### agli altri chiamati per ordine successivo: “dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; ... vada a mio nipote Dott. ### ....”. Nella seconda disposizione testamentaria della de cuius non è ravvisabile la volontà di attribuire separatamente, direttamente e simultaneamente distinti diritti, in quanto la testatrice ha disposto chiaramente che propri beni solo dopo la sua morte, quella di ### e quella di ### vadano al dott. ### Dal combinato disposto del primo e del secondo testamento l'unica chiamata che succede direttamente alla de cuius ### è la sorella ### consistendo la seconda disposizione testamentaria in una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692, ult. c., c.c. In subordine, qualora non si ravvisasse nella dichiarazione della ###ra ### un ordine di chiamata va da sé che l'espressione usata va riferita ad un desiderio morale a che le due sorelle, al loro decesso, lascino l'appartamento con annesso ripostiglio e garage al dott. ### In subordine si eccepiva l'illegittimità e/o invalidità dell'atto di citazione nella parte in cui la disposizione testamentaria olografa del 15/05/2022 viene interpretata come dispositiva anche della titolarità del garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3. Con il secondo testamento la de cuius dispone dell'... appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage ...”. In primis si evidenzia che il garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3 non è una pertinenza dell'appartamento individuato al sub. 6 della stessa particella tanto che anche gli intestatari non coincidono essendo il primo di proprietà della ###ra ### e della ###ra ### in quote uguali mentre il secondo solo della ###ra ### Sul punto, infatti, si evidenzia che dal 30/09/1992 la de cuius ### e la sorella ### erano titolari di un mezzo (1/2) ciascuna del diritto di “piena” proprietà del garage (ex p.lla 306 sub. 3 già p.lla 419 sub. 3 sempre del c.f. foglio 26) unitamente ad altro appartamento della stessa palazzina (di cui erano già titolari di 1/2 ciascuna in forza di atto di donazione-compravendita a rogito del ### del 16/02/1981, rep. n. 6.945/2.060 e trascritto a ### il ### ai nn.1390/1235) della quota di 1/2 del diritto di usufrutto che era in capo al loro padre ### La sig.ra ### non era titolare (e/o contitolare) di altri garage nella palazzina e l'appartamento int.2 ha come annesso solo un ripostiglio. 
Ed ancora, si rilevava l'erronea applicazione nell'atto di citazione dell'art. 682 c.c.. Invero la supposta intervenuta “revoca” tacita del primo testamento a favore della convenuta disposta con il secondo testamento nel quale è chiamato anche l'attore riguardo ai beni indicati in quest'ultimo, non trova fondamento, in quanto con il secondo testamento del 15/05/2022 la de cuius non dispone e non vuole revocare e/o annullare, seppur limitatamente ai beni di cui trattasi, il testamento precedente, né si può dedurre tale volontà della de cuius. Le disposizioni del testamento del 15/10/1982 sono infatti conciliabili con quelle del 15/05/2022, in quanto con quest'ultima dichiarazione la de cuius ha disposto di medesimi beni secondo un ordine successivo di chiamata ben definito senza revocare, anzi confermando, il primo testamento olografo del 15/10/198. 
Queste, pertanto, le conclusioni rassegnate dalla parte convenuta: accertare, per quanto in premessa esposto e indicato nel punto A), la nullità dell'atto di citazione notificato in data ### alla convenuta ### per assoluta incertezza - erronea indicazione dell'udienza di comparizione (16/01/2023) ex art. 164, 1° comma, c.p.c. e l'inosservanza del termine libero minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art.5, 1 c., d.lgs. 28/2010 della domanda giudiziale attorea e, conseguentemente, del presente giudizio per la genericità e incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs.  28/2010 per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto B; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice e, conseguentemente, del presente giudizio per difetto del contraddittorio sin dalla domanda di mediazione obbligatoria, per quanto indicato nei punti B. e D. del presente atto essendo stata estromesso già dal procedimento di mediazione, la sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### a ### A. Vespucci n. 61 c.f.: ###, che è una delle due sorelle della testatrice deceduta ### con conseguente lesione del diritto di difesa anche dell'attuale convenuta; -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, c.p.c. siccome incerto e indeterminato con riguardo al petitum per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto C; ### -- rigettare, adversis reiectis, le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente inamissibili/illegittime/infondate in fatto e in diritto per quanto dedotto ed eccepito in atto; in particolare in via preliminare ed assorbente: -- accertare e dichiarare, per quanto eccepito e dedotto al punto F. della presente comparsa, che il testamento olografo del 15/05/2022 della de cuisu ### -rogato per la pubblicazione dal ### dott. ### in #### il ### Rep.n.40514/17510 e registrato presso l'### il ### n. 3400 serie M- contiene sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692, ultimo comma, c.c. ovvero una disposizione morale con conseguente, rispettivamente, nullità o inefficacia della disposizione testamentaria stessa, confermando quindi che erede universale della testatrice ### è la sig.ra ### -- in subordine, sempre e comunque, accertare e dichiarare per quanto espresso in premessa ed in particolare al punto G. che la disposizione testamentaria del 15/05/2022 non ha riguardato diritti relativi al garage censito al ### del Comune di ### al foglio 26 particella 360 sub 3, e, per l'effetto, l'illegittimità e/o l'invalidità delle domande giudiziali di parte attrice ogni qual volta chiede a ###le Tribunale adito di decidere sulla titolarità del garage e/o sulla piena proprietà del garage. 
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande in estremo subordine si chiedeva che l'On.le Tribunale voglia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, quindi, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interpretazione data dall'attore all'ultima disposizione della de cuius quale “... volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario ...” e quindi riconoscimento del diritto di usufrutto congiuntivo con accrescimento reciproco a favore delle due sorelle superstiti (da una parte) e il diritto di “nuda” proprietà a favore di ### (dall'altra parte) --accertare e dichiarare la revoca parziale tacita del primo testamento olografo del 15/10/1982 della de cuius ### limitatamente alle disposizioni incompatibili del successivo testamento del 15/05/2022 in ordine soli ai beni immobili ivi indicati appartamento e annessi, escluso il garage distinto al c.f. al fog. 26 part.360 sub. 3 in quanto non pertinenza dell'appartamento e no di proprietà esclusiva della de cuius. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento. 
La causa, ritenuta di natura documentale, con ordinanza dell'11/4/2025 era rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 10/12/25, con concessione dei termini come disciplinati dall'art 189 cpc. 
In sede di decisione va preliminarmente richiamato il principio cd della ragione più liquida, da applicare al caso di specie per le ragioni che più avanti verranno esposte. 
Si rammenta che detto principio consente al ### di decidere la causa sulla base d'una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre. 
Il principio in questione è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compressione della durata del giudizio, consentirebbe un risparmio dell'attività istruttoria. Il principio della ragione più liquida assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avrebbe fondamento costituzionale negli artt. 111, comma 2, 24, ### Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 ###, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). 
Passando al caso di specie, la questione di carattere assorbente risulta l'accoglimento dei rilievi di nullità delle disposizioni testamentarie di cui al secondo testamento lasciato dalla de cuius. 
Attingendo dunque al principio della ragione più liquida è consentito al ### affrontare quest'ultima questione, di immediata soluzione, che pur essendo successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, risulta in grado di definire il giudizio. 
Va premesso e rammentato che il testamento, in qualunque delle forme con cui venga redatto, rappresenta un atto unilaterale, esclusiva espressione della volontà del testatore. 
Inoltre è un atto revocabile, in quanto in qualsiasi momento è dato al testatore di decidere di revocare le proprie volontà, mentre non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca. 
Tuttavia, al di là del caso della revoca esplicita ovvero espressamente manifestata in occasione di un testamento redatto in tempo successivo rispetto al precedente, sussiste anche l'ipotesi del sopravvenienza di disposizioni incompatibili con le precedenti ( revoca tacita ). 
Con riferimento a questa fattispecie, la giurisprudenza ha enunciato il principio per il quale il primo testamento non si intende revocato per intero ma solo in relazione alle disposizioni incompatibili. 
Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che non si apprezza la dedotta incompatibilità intenzionale tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022, invocata dall'attore per sostenere la revoca tacita ex art. 682 c.c., delle prime, che non trova invece riscontro nel tenore letterale degli atti in esame. Infatti, dal testo della seconda disposizione testamentaria non emerge la volontà del testatore di revocare il precedente testamento. Il testamento del 1982 contiene chiaramente l'istituzione di un erede universale, mentre la disposizione del 2022 prevede semplicemente un ordine di successivo di chiamata.  ### “incompatibilità intenzionale” tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022 non trova riscontro neppure in elementi estrinseci al testamento, non idoneamente dedottie tanto meno provatida parte attrice. 
Si consideri che nel testamento la ### si limita a richiamare il fatto di aver ricevuto affettuosa assistenza professionale nel periodo della malattia dal ### ed anche dalla moglie di questi. 
Neppure sono state dedotte circostanze di particolare rilievo, tale in particolare non risultando l'aver l'attore nel 2021, somministrato la III dose del vaccino anti covid (doc. 9) alla sig.ra ### recandosi presso la sua abitazione in ### In ogni caso risulta inequivoco che con l'ultimo testamento la ### si limiti ad indicare alcuni beni che dovranno andare all'attuale attore dopo la morte propria e delle proprie sorelle. 
Nessun riferimento implicito o esplicito che faccia pensare ad una revoca del precedente negozio testamentario, ma neppure elementi chiari od impliciti della volontà di concedere i beni in nuda proprietà al ### con riserva di usufrutto in favore delle ### Ciò che all'evidenza viene espressa è la volontà di una sostituzione fidecommissaria, vietata. 
Si rammenta che la sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore. ### è vietato, con la sola eccezione di cui all'art 692 cc con il rispetto dei seguenti limiti: - il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito; - l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto; - i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito. Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa. 
Dunque, essendo evidente che le ultime disposizioni testamentarie della ### non revocano le prime e che esse sono volte a prevedere una sostituzione fidecommissoria vietata -in quanto non sussistono i requisiti di cui sopranon resta che rigettare la domanda, ritenendosi fondati i profili di nullità sollevati dalla parte convenuta, senza necessità di esaminare gli altri profili oggetto di contestazione. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ll Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### rigetta la stessa per le ragioni di cui in parte motiva e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 6.023,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.  spese generali.  ### 2 gennaio 2026 Il Giudice dott.

causa n. 2776/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 91/2026 del 26-01-2026

... informarsi circa la loro intenzione di effettuare brevi gite in compagnia di ### sia in ### che all'estero; in tutte le ipotesi di viaggio i coniugi dovranno altresì comunicarsi i tempi e luoghi in cui intendono recarsi; i coniugi si impegneranno a non far coincidere le date ed i luoghi di viaggio con quelli personali. 3.3.) Questo regime deve intendersi assolutamente minimale e derogabile in senso ampliativo, risponde alla logica di assicurare alle visite paterne tempi adeguati anche infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita quotidiana, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica. Le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari del figlio. 4) Ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse di ### dovrà sempre essere adottata di comune accordo tra i coniugi; le spese sono chiarite nel protocollo d'intesa redatte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - Presidente est. - Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15726 del ### degli ### dell'### 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc DI ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso la quale elettivamente domicilia E ### (c.f. ###) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### presso il quale elettivamente domicilia ### il ### presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il #### e ### premettendo: di aver contratto matrimonio in #### il ###; che dal matrimonio era nato un figlio: ### il ###; che il sig. ### era un marittimo e l'ultima mansione rivestita da febbraio a maggio era stata quella di “primo ufficiale macchine”, sicché spesso era in navigazione per due mesi ininterrotti per poi sbarcare per altri due mesi a ### e poi riprendere; che la sig.ra ### era disoccupata da maggio 2025 ed era in cerca di nuova occupazione; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e, raccolte le conclusioni il Tribunale, si riservava la decisione. 
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente obbligandosi al reciproco rispetto; 2) Il figlio minore, ### resterà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione presso la madre con la quale continuerà ad abitare nell'immobile sito in ### in ### 14. Il citato immobile è di proprietà dei sigg.ri ### e ### genitori del sig. ### la sig.ra ### godrà dell'assegnazione temporanea del citato appartamento per la sola durata di anni cinque, alla scadenza dei quali rilascerà l'immobile, fermo restando il rilascio anticipato appena troverà un'altra soluzione abitativa in cui trasferirsi con il minore, e/o sulla proroga del periodo di permanenza ed assegnazione, previo accordo di entrambe le parti. Entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali modifiche circa i luoghi di dimora; 3) In relazione al lavoro di marittimo del sig. ### gli istanti fino a quando persisterà il rapporto lavorativo in essere, stabiliscono un diritto di visita che verrà regolamentato in maniera più flessibile, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del minore. Il padre avrà facoltà, previo accordo con la madre, di tenere ### con sé quando vorrà; tuttavia, in mancanza di un accordo: a) durante l'imbarco il padre avrà diritto a chiamare e video chiamare il figlioletto ogni qualvolta la navigazione lo consenta; b) durante il periodo di sbarco in ### il padre potrà tenere ### con sé quattro giorni a settimana, il lunedì, mercoledì, il giovedì ed il venerdì; egli potrà inoltre tenere ### con sé due fine settimana al mese, a settimane alterne, con due pernottamenti mensili, a partire dai quattro anni di età del minore, salvo diverso assenso della madre e volontà del minore; c) nel successivo periodo, allorquando ### frequenterà la scuola, rimane lo stesso diritto di visita per i medesimi giorni, tenendosi però conto degli orari scolastici e del rientro a casa da assicurarsi entro le 21,00 di sera, così come per i fine settimana ### starà con il padre dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 22.00 della domenica con due pernottamenti mensili. 
Inoltre, onde evitare in futuro, l'insorgere di ogni problematica si stabilisce il seguente regolamento: 3.1) Per il periodo natalizio si stabilisce: a) fino all'età di sei anni ### trascorrerà i giorni 24 dicembre, 1 e 6 gennaio con la madre e i giorni 25 e 31 dicembre con il padre, con alternanza annuale, salvo diverso accordo da intraprendere almeno una settimana prima; b) al raggiungimento dei sei anni di età di ### egli trascorrerà con i genitori, con il criterio dell'alternanza, il periodo dal 24/12 al 31/12 o dal 01/1 al 6/1; l'orario di prelievo sarà entro le 14,00 mentre quello di accompagnamento entro le h.22,00. 
Per il periodo pasquale si stabilisce: a) fino all'età di sei anni ### trascorrerà la domenica di ### con il padre e il lunedì in ### con la madre, con alternanza annuale, salvo diverso accordo da intraprendere almeno una settimana prima; b) al raggiungimento dei sei anni di età di ### egli trascorrerà alternativamente con i genitori, con il criterio dell'alternanza, con decorrenza dal giorno di chiusura delle scuole (il mercoledì santo) sino alle 22.00 della domenica, ovvero dalle ore 9,00 del lunedì in ### alle ore 22.00 del giorno precedente il rientro a scuola. 
Per il periodo estivo è facoltà per entrambi i genitori organizzare le vacanze, assecondando le esigenze del minore fino al raggiungimento dei sei anni di età di ### successivamente, le parti stabiliscono di tenere con sé ### per 15 giorni anche non consecutivi durante tale periodo, impegnandosi a comunicarsi per iscritto entro il 15 giugno di ogni anno se intendono andare in ferie nel mese di luglio o nel mese di agosto.  3.2.) Parimenti con alternanza annuale: - ### trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e con la madre quello dell'onomastico, sempre con alternanza di anno in anno, sempre che non concordino di trascorrerlo insieme; - ### trascorrerà sempre con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico, nonché la ### del ### - ### trascorrerà sempre con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa della mamma; - ### trascorrerà con la mamma e/o con il padre il compleanno e l'onomastico dei nonni materni e/o paterni; - ### trascorrerà con la madre e/o con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dei fratelli dei propri genitori (materni e paterni); - ### trascorrerà con la madre ed il padre, in modo alternato, anche le festività nazionali; - in caso di coincidenze delle ricorrenze tra i familiari, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I coniugi dovranno preventivamente informarsi circa la loro intenzione di effettuare brevi gite in compagnia di ### sia in ### che all'estero; in tutte le ipotesi di viaggio i coniugi dovranno altresì comunicarsi i tempi e luoghi in cui intendono recarsi; i coniugi si impegneranno a non far coincidere le date ed i luoghi di viaggio con quelli personali.  3.3.) Questo regime deve intendersi assolutamente minimale e derogabile in senso ampliativo, risponde alla logica di assicurare alle visite paterne tempi adeguati anche infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita quotidiana, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica. Le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari del figlio.  4) Ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse di ### dovrà sempre essere adottata di comune accordo tra i coniugi; le spese sono chiarite nel protocollo d'intesa redatte dal Tribunale di Napoli allegato al presente atto e facendone parte integrante.  5) I beni del sig. ### presenti nell'immobile in ### saranno prelevati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.  6) ### verserà alla sig.ra ### - a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00), rivalutabili ### - a titolo di contributo per il mantenimento della medesima ### la somma di €.500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile ### tali somme resteranno invariate, anche ad esempio, dopo il trasferimento della sig.ra ### in una nuova abitazione e spettano per 12 mesi all'anno e verranno rivalutate al 100% annualmente in base agli indici ### (senza richiesta scritta) e saranno corrisposte entro il 20 di ogni mese, sulle coordinate bancarie intestate alla sig.ra ### 7) In riferimento alle spese straordinarie, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per l'istruzione e la salute siano assunte di comune accordo fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 60% a carico del sig. ### e 40% a carico della sig.ra ### le spese sono da intendersi come straordinarie non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. I coniugi convengono espressamente che sono da considerarsi straordinarie le spese come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Napoli (doc.4).  7.1.) ### unico, spettante ad ### sarà percepito integralmente dalla sig.ra ####. ### autorizza espressamente la sig.ra ### a chiedere all'### l'intero importo dell'assegno unico.  7.2.) Gli importi di cui ai punti 6), 7) e 7.1) dovranno essere corrisposto dal mese di agosto 2025.  8) I coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto e della ### di identità di ### I coniugi si concedono vicendevolmente il diritto all'espatrio; 9) Ogni coniuge sosterrà le spese del proprio legale che a loro volta rinunciano al vincolo della solidarietà ex art.13 LPF.  10) I coniugi si impegnano a mantenere il rispetto reciproco ed una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire sia tra loro che nei confronti dei figli un rapporto equilibrato, cosicché il minore possa giovarsi di ricevere l'apporto di entrambi i genitori per la sua crescita e formazione.  11) I coniugi si danno atto di aver regolato ogni pendenza tra loro (di ordine economico, patrimoniale, pregressa e attuale, nulla escluso) e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche per quanto non espressamente precisato nel presente ricorso”. 
Per l'udienza del 09.12.2025, in seguito ai rilievi del giudice relatore e del P.M. - le parti, al punto 2) delle condizioni dell'accordo avevano apposto un termine all'assegnazione della casa familiare e, al punto 3) delle condizioni dell'accordo, avevano subordinato il pernottamento del minore presso il padre al compimento del quarto/sesto anno di vita senza adeguata giustificazione - venivano depositate condizioni modificate, e, in particolare, le parti pattuivano: “[…] nel riconfermare integralmente tutti i patti e condizioni già depositati, le parti in modalità congiunta, hanno raggiunto un diverso accordo anche relativamente ai punti rilevati d'ufficio dal Giudice, a parziale modifica di quelli già indicati nel ricorso depositato e più precisamente: a) Relativamente alla casa coniugale, le parti, nel superiore interesse del minore, convengono che la stessa sarà assegnata alla sig.ra ### unitamente al figlio minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo; b) Il sig. ### a parziale modifica, degli accordi economici inizialmente raggiunti, si obbliga al mantenimento esclusivamente in favore del figlio minore, dell'importo di € 1.300,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, rivalutato al 100% annualmente in base agli indici ### da versarsi sulle coordinate bancarie intestate alla sig.ra ### la quale rinuncia alla richiesta di mantenimento (inizialmente formulata nel ricorso) per se stessa; c) Relativamente al pernottamento del minore con il padre, le parti concordano, che lo stesso potrà avvenire al compimento dei tre anni di età; Si precisa che le parti confermano, ad eccezione dei punti innanzi indicati, tutti i patti e condizioni già sottoscritti con il ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico il ###”. 
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. 
Poiché i patti di cui sopra, come modificati, non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli omologare. 
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi. 
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.  P.Q.M.  Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) pronunzia la separazione personale dei coniugi ### e #### (atto n.1, parte II, S. A, reg. ### anno 2021); b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, così come modificate; c) prende atto delle ulteriori pattuizioni; d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di ### del Comune di #### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. 
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello ###); e) nulla per le spese. 
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il #### est.   ### n. 15726/2025

causa n. 15726/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caiazzo Rosario, Sdino Raffaele

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4509/2025 del 10-11-2025

... sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo. (vd. Cass. civile Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025) Orbene, nel caso di specie, la domanda deve essere rigettata stante la mancanza di figli minorenni o maggiorenni e non economicamente indipendenti. Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che la ricorrente ha chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (un anno dalla prima udienza di comparizione) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2934/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### 1) dott.ssa ### - Presidente 2) dott.ssa ### - Giudice 3) dott.ssa ### - Giudice rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 2934/2025 del R.G., ###, nata a ### (### il ###, C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio, in ### alla via ### M. Amaturo nr. 3, è elettivamente domiciliat ###calce al ricorso RICORRENTE E ### nato a Napoli, il ###, C.F.: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio, in ### di Napoli, alla via ### nr. 34, è elettivamente domiciliat ###calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. ####
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 16 aprile 2025, ### premesso di avere contratto matrimonio civile con ### in data 21 agosto 2020 nel comune di ### e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. 
In particolare, la ricorrente rilevava che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa della lontananza del resistente che aveva abbandonato la casa coniugale lasciandola priva di qualsiasi sostentamento; pertanto, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un mantenimento pari ad €800,00. In ultimo, chiedeva, contestualmente alla pronuncia di separazione giudiziale, decorsi i termini di legge, anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva ### che aderiva alla domanda di separazione, contestando quanto dedotto e allegato dalla moglie, precisando, al riguardo, che la ricorrente aveva progressivamente assunto nei propri confronti un atteggiamento di disinteresse; quanto alle condizioni economiche, l'### precisava di svolgere la professione di agente immobiliare e di avere redditi inferiori a quelli della ricorrente. 
Per queste ragioni, il resistente chiedeva il rigetto della domanda di contributo economico e di nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale, specificando che l'immobile era stato, ormai, riconsegnato al proprietario nel corso del mese di luglio 2025.  2. In data 2 ottobre 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato e concesso un breve rinvio per tentare il raggiungimento dell'accordo, all'udienza del 4 novembre 2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, riservando al Collegio per la decisione.  3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. 
Innanzitutto, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. 
Mantenimento del coniuge Al riguardo, si rileva che la ricorrente, comparsa all'udienza del 2 ottobre 2025, ha dichiarato di doversi ricoverare per una malattia oncologica alle ossa e di non poter lavorare, proprio per la malattia, precisando inoltre, di percepire la disoccupazione (cfr. verbale di udienza). 
Orbene, quanto dichiarato dalla ### trova piena conferma nei documenti allegati: nella diagnosi a firma della dott.ssa ### risulta che la ricorrente è affetta da un “tumore a cellule giganti dell'osso”. e, nella successiva diagnosi firmata dal dott. ### poi, risulta la presenza di “altri tumori maligni della cute dell'arto inferiore, compresa l'anca. Calcagno. Caviglia. Coscia. Dito del piede. 
Fossa poplitea. Gamba ginocchio. Piede.”; inoltre, proprio per tali ragioni, come indicato nella certificazione rilasciata dall'ASL di ### la ricorrente non può attendere ad alcuna attività lavorativa e, allo stato, necessita di assistenza domiciliare quotidiana (cfr. documentazione in atti). 
Quanto al ricorrente, all'udienza del 2 ottobre 2025, quest'ultimo ha dichiarato di essere un agente immobiliare e di avere un reddito di circa €5.000,00 - 6.000,00 l'anno. Sul punto, dal modello 730/2022 relativo ai redditi del 2021, il resistente ha dichiarato di aver percepito, quali redditi derivanti da attività occasionale, la somma di €4.995,00; nel 2022, invece, risulta aver percepito un reddito annuale pari ad €4.850,00; nel 2023, infine, risulta aver percepito un reddito pari ad € 4.850,00 (cfr. documentazione in atti). 
Ciò inteso, in punto di notazioni di diritto, si deve osservare che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi; in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. 
In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita; all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, 12121). 
Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). 
Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento, tenuto conto dell'attuale sproporzione tra i redditi delle parti e della necessità di garantire il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. ###, seppure il tenore di vita delle parti non sia stato correttamente dimostrato, non essendovi allegazioni sul punto, va segnalato come, diversamente dal resistente, la ### sia impossibilitata all'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo, come dimostrato anche dai certificati medici allegati. Sul punto, in effetti, la giurisprudenza, con un recente arresto del 2024 (cass. nr. 2501/2024), ha sottolineato la necessità di tener conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per l'ex coniuge, le terapie mediche cui quest'ultimo è tenuto a sottoporsi, con conseguente impossibilità di svolgere un'attività lavorativa. 
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del mancato deposito di tutta la documentazione richiesta dal codice di rito (ad esempio estratti di conto corrente), circostanza rilevante ex art. 473 bis.18 c.p.c., il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ### per il suo mantenimento. 
Assegnazione della casa familiare ### all'assegnazione della casa coniugale, giova precisare come il godimento della stessa deve essere attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (vd. Cass. 13 dicembre 2018 nr. ###). A ciò si aggiunge che la nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c., comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.  (vd. Cass. civile Ordinanza n. 14458 del 30/05/2025) Orbene, nel caso di specie, la domanda deve essere rigettata stante la mancanza di figli minorenni o maggiorenni e non economicamente indipendenti. 
Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che la ricorrente ha chiesto altresì la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (un anno dalla prima udienza di comparizione) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. 
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - dichiara la separazione tra i coniugi ### nata a ### (### il 4 agosto 1989, C.F.: ###, e ### nato a Napoli, il 2 dicembre 1984 C.F.: ###; - dispone l'obbligo di ### di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a ### la somma di € 200,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ### per il suo mantenimento; - rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### (### 2020, ### n. 50, ###, ### 1); - dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per lo scioglimento del matrimonio; - spese al definitivo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 novembre 2025 Il Giudice rel. ### dott.ssa ### dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.

causa n. 2934/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ilaria Bianchi, Chiosi Valentina

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 822/2026 del 23-01-2026

... supplente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 22 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e di non aver tuttavia ricevuto dal Ministero la “retribuzione professionale docenti” (### per la somma complessiva sopra indicata, in violazione del principio di non discriminazione contenuto nella ### 3 di 7 clausola 4 dell'### quadro attuato dalla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### del 28 giugno 1999, tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine. Non si costituiva in giudizio il Ministero dell'### ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. L'### evocato in giudizio quale litisconsorte processuale nulla opponeva alle ragioni della ricorrente e chiedeva la compensazione integrale delle spese, attesa l'indifferenza all'esito del giudizio. Depositato stato matricolare completo della ricorrente e discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. Com'è pacifico e documentato in atti la ricorrente, in ragione del prodotto stato matricolare, ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto, nel corso dell'a. S. 2021/2022 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - II sezione ### in persona del giudice, dott. ssa ### all'udienza dell' 23 gennaio 2026, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. ### del ### dell'anno 2024 vertente TRA ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### per procura in atti Ricorrente E MINISTERO dell'### e del ### - ####, in persona dei legali rappresentanti p.t., - RESISTENTE contumace ### in p. del l.rp.t. con l'Av.to ### per procura generale alle liti in atti Resistente Motivi in fatto e diritto ### 2 di 7 Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato in data 21 novembre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del ### il Ministero dell'### e del ### richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la ### di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001, maturata durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.); 2. Condannare il Ministero dell'### e del ### (già M.I.U.R.), in persona del ### pro tempore, C.F. ###, con sede ###/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 1.246,90 (euro milleduecentoquarantasei/90), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### - I.N.P.S., che è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ### n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto).” Parte ricorrente esponeva in particolare, di aver prestato sevizio presso l'### scolastico indicato in ricorso per l'anno scolastico 2021/2022 in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 22 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e di non aver tuttavia ricevuto dal Ministero la “retribuzione professionale docenti” (### per la somma complessiva sopra indicata, in violazione del principio di non discriminazione contenuto nella ### 3 di 7 clausola 4 dell'### quadro attuato dalla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### del 28 giugno 1999, tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine. 
Non si costituiva in giudizio il Ministero dell'### ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia. 
L'### evocato in giudizio quale litisconsorte processuale nulla opponeva alle ragioni della ricorrente e chiedeva la compensazione integrale delle spese, attesa l'indifferenza all'esito del giudizio. 
Depositato stato matricolare completo della ricorrente e discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. 
Com'è pacifico e documentato in atti la ricorrente, in ragione del prodotto stato matricolare, ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto, nel corso dell'a. S. 2021/2022 come docente, con contratti a tempo determinato per supplenze brevi ma non risulta aver percepito la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 2001. 
Ciò premesso si osserva che ###. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. 
Prevede, inoltre, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la ### 4 di 7 retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995”. 
Si osserva inoltre che la clausola 4 dell'### quadro attuato dalla ### 1999/70/CE del Consiglio dell'### del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'### stabilisce “il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Sulla questione oggetto di causa, si è espressa la Suprema Corte che, con ### 20015/2018, ha affermato il seguente principio di diritto, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: « l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». All'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza 20015 del 27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. L., Ord. n. 6293 del 2020 e Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020. 
Pertanto, non essendo il compenso richiesto col ricorso ancorato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n 20015 del 2018, non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato. 
In accoglimento della domanda proposta il Ministero dell'### e del ### va pertanto condannato al pagamento della somma richiesta. In relazione alla quantificazione dell'importo, si osserva che nel ricorso, parte ricorrente ha richiamato la tabella annessa al ### applicato contenente gli importi mensili e giornalieri della ### professionale docenti, in relazione all'anzianità maturata dalla stessa ; ne consegue che il conteggio depositato col ricorso tiene conto dell'importo giornaliero che si ottiene dall'importo mensile di euro 174, 50 per giorni 30 ( pari ad euro 5,82 al giorno ) e dividendo per 30 l'importo mensile di euro 184,50 ( pari ad euro 6,12 al giorno ) per il periodo successivo al 31 dicembre 2021. Moltiplicando pertanto gli importi giornalieri per i giorni di effettivi di lavoro espletati dalla Dr.ssa ### si ottiene l'importo richiesto col ricorso. 
In assenza di elementi diversi risultanti agli atti, la quantificazione proposta merita di essere posta e fondamento della decisione, con conseguenti pronunce come in dispositivo. 
Merita altresì di essere accolta la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi sull'importo riconosciuto stante la sua natura di credito retributivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 5200 euro, valori minimi per le fasi introduttiva e decisoria, in assenza di attività di istruttoria orale espletata e di semplicità della controversia. 
Meritano altresì di essere compensate le spese di lite tra la ricorrente e l'### in ragione dell'assenza capi di condanna a carico di detta parte.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 4 novembre 2024 oggi altra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede: 1) Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del ### del 15.3.2001 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 1.246,90 oltre alla maggior somma tra intessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ; 2) Condanna il Ministero resistente a corrispondere su detta alla ricorrente la contribuzione dovuta su detta somma ; 3) Condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in € 817 oltre 15% per spese generali, ### CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti #### e ### 4. Dichiara interamente compensate tra la ricorrente e l'### le spese processuali.  ### 23 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott.ssa G. ### n. ###/2024


causa n. 39803/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Palmieri

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