R.G. n. 3291/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 3291/2022, in materia di proprietà, promosso da: (C.F. ), con l'Avv. ### - parte attrice - contro (C.F. ), con l'Avv. ### ; - parte convenuta - e (C.F. ), con l'Avv. ### - parte convenuta - Conclusioni per parte attrice: “In via preliminare l'attore dichiara di non accertare il contradditorio su domande nuove, anche ai fini della condanna ec art. 96 c.p.c., in quanto non accertate né provate. Nel merito disattesa ogni contraria deduzione, allegazione e domanda svolta dai convenuti e , accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione, in capo a (c .f. ) , nato a il , la proprietà dell'autovettura ### modello ### indentificata con numero di telaio iscritta al Pubblico Registro Automobilistico ########### 2 ### di Alessandria con numero di targa già e, per l'effetto, condannare i convenuti, nelle loro qualità di proprietario/possessore/utilizzatore, a consegnare la predetta autovettura all'attore , quale legittimo ed esclusivo proprietario dell'autovettura ### modello ### indentificata con numero di telaio , iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (### di ### con numero di targa già ### Conseguentemente, ordinarsi al ### del Pubblico Registro Automobilistico di ### la trascrizione dell'emananda sentenza. Con condanna alla rifusione delle anticipazioni e dei compensi ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni. In via istruttoria ### orale A prova diretta ### prova per testi sui seguenti capitoli di prova. 1. “Vero che nei primi giorni di gennaio 2020, per volontà dei signori e , mi sono attivato per organizzare ed ospitare presso gli uffici della società ### di ### del ### un incontro tra gli stessi, incontro che si è tenuto il 10 gennaio 2020 ed al quale sono stato presente per tutta la sua durata?” 2. Vero che scopo dell'incontro tra il ed il e ra que llo di trovare una soluzione in sede stragiudiziale alla controversia relativa alla proprietà della vettura ### telaio n. , ora con targa ### 3. “Vero che, nel corso di detto incontro, chiese a se avesse un mandato a trattare da parte del e questi ebbe a rispondere espressamente "La macchina è mia e di "?” 4. “Vero che nell'incontro del 10 gennaio 2020 il ha contestato a che la macchina sequestrata e restituita a a dicembre 2018 non era quella che si assumeva rubata a il cui furto fu denunciato l'11.11.2017, come da denuncia che si rammostra al teste (doc. 7 fascicolo attore)?” 5. “Vero che, in replica alla contestazione che di cui al capitolo che precedente il , con riguardo alla immatricolazione da lui eseguita presso la ### di ### ha dichiarato " era un telaio. Siccome l'articolo con il quale è stata radiata la macchina per demolizione non era soggetto a collaudo ma con una semplice relazione dei lavori fatti e quindi abbiamo reimmatricolato la macchina.”? 6. “Vero che, sempre in replica alla contestazione di cui al capitolo 4 il ha dichiarato al " ### io sono un uomo molto coscienzioso e sicuramente la macchina è sua e di nessun altro sarebbe il caso che le cose ritornassero al posto di chi sono ma è giusto che tutti ci guadagnino qualcosa, per le cose oneste"? 7. “Vero che a fronte dell'ammissione che la macchina sequestrata a fosse dello stesso e non di e che il sapeva non essere la sua al momento del dissequestro ### 3 ha dichiarato " neanche ha sbagliato a dire che la macchina non è la sua è stato furbo a prendersi la macchina, io glielo ho detto, hai fatto bene a prendere la macchina, perché se tu gli dici che non era la tua, cioè glielo ha fatto dire alla ### che è la sua ha detto controllate. Signor la macchina per noi e la sua e quella che gli hanno rubato. E cosa fai insisti che non è la mia? Se la tengono e la schiacciano"? 8. “Vero che il ha consigliato al di porre fine alla controversia giudiziale civile di sequestro della proponendo due soluzioni per consentire al di riavere la titolarità e disponibilità della vettura a lui sottratta ed oggetto di sequestro?” 9. “Vero che, in relazione a queste soluzioni, il ha dichiarato "### acquisito la proprietà, il sig. , in toto della macchina, ok, le operazioni sono due: una che gliela vende a ### non a ### Lei deve prendere una testa di legno, perché Lei non può risultare più, Lei deve prendere un uomo suo fidato, ok, che si compra la macchina e stabiliamo quanto, la macchina, a questo punto, in questo momento, la macchina è perfetta, perché c'è dei documenti perfetti dell'epoca, è stata pure reimmatricolata dalla ### di ### hanno messo pure il numero nuovo quindi è perfetta, altrimenti Lei deve andare a comprare un telaio al sig. che è quello che purtroppo è stato cannato sarà non so quanto voglia 30.000, 25.000, a Lei è tornata la macchina senza niente per come ce l'aveva Lei quando cercava i documenti da mettere sopra. Quindi si può chiudere la faccenda solo così, capisce? Se vuole la macchina oggi che ha un valore, perché così oggi ha un valore, cioè è a posto perché la macchina ha la sua storia"? Si indicano a testi su tutti i capitoli: di ### del ### , di ### .
A prova contraria Se ammesso il capitolo 4 di parte convenuta si chiede di essere abilitato a prova contraria il teste: domic iliato in T ortona (A L): se ammessi i capitoli 9-10-11-12, si chiede di essere abilitati a prova contraria, con i seguenti testi, che hanno tutti fornito pezzi ed eseguito lavorazioni sull'autovettura ### telaio , giust a doc umentazione, già prodot ta sub doc. 15 atto di citazione: residente in ### (###, , residente in ### (###, , domic iliato in P oggio T orriana (R imini), domic iliato in ### ppe di Cassola (###; se ammesso il capitolo 3 di parte convenuta si chiede di essere abilitato a prova contraria il sig. , domiciliato in ####; se ammessi i capitoli 4-5-6-7-11, si chiede di essere abilitati a prova contraria, con i seguenti testi, che hanno tutti fornito pezzi ed eseguito lavorazioni sull'autovettura ### telaio n. , giusta documentazione, già prodotta sub doc. 15 atto di citazione: re sidente in ### 4 ### (###, , re sidente in Ve delago (Tre viso), , domiciliato in ### (###, domic iliato in S an ### di C assola (###; se ammesso il capitolo 12 si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi di ### e di ### de l ### Autorizzazione al deposito di documento in formato non ammesso al deposito telematico al fine di poter verificare la corretta trascrizione delle dichiarazioni in questa sede delle dichiarazioni rese dal sig. nel corso dell'incontro tenutosi il 10 gennaio 2020, come e verificarne la genuinità oltrechè la circostanza che le stesse sono state rese nel contesto di un incontro avvenuto alla presenza del sig. , si chiede di essere autorizzato al deposito fisico presso la ### del supporto informatico (chiavetta ### costituente il documento 43 della presente memoria istruttoria, senza che possa essere opposta decadenza alcuna, posto che l'art. 13 delle ### D.M. n. 44/2011 individua i formati dei documenti informatici di cui è ammesso il deposito telematico in: .pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml ed il comma 2 individua altri formati utilizzabili, come .zip, .rar e .arj precisando, tuttavia, che: “è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente” e il documento n. 43 della presente memoria è in formato .mp3. Conseguentemente il deposito del file audio di 77,###, può avvenire soltanto su di un supporto CD, DVD o ### USB.”; Conclusioni per : “### l'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### , non disponendo questo di un valido titolo di acquisto; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ### essendo pacifico e documentalmente provato che il veicolo con targhe ### stato venduto al ### da soggetto estraneo al reale proprietario del bene; in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso le richieste e domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto non avendo l'attore dato prova della legittimità del proprio titolo di acquisto e di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un effettivo diritto di proprietà del ### , rigettare in ogni caso le richieste di parte attrice stante l'intervenuta usucapione da parte del ### quale possessore in buona fede del veicolo con targa sin dal mese di aprile 2006 come documentalmente provato; in ogni caso: condannare l'attore alla rifusione delle spese - compresa la tassa di registro dell'emananda sentenza - e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge, incluse le eventuali spese di CTU e ### condannare l'attore - anche alla luce della documentazione falsa prodotta in atti, dell'esito dei precedenti giudizi cautelari e di reclamo ### 5 e del comportamento processuale nel presente procedimento - al risarcimento per spese da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle espressioni offensive e diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nelle successive memorie autorizzate (o, qualora la cancellazione non sia possibile, che ne sia fatta annotazione della sentenza sulle medesime), assegnando al ### a titolo di risarcimento del danno, la somma ritenuta di giustizia, valutando altresì l'opportunità di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; in via istruttoria: pur ritenendo la causa matura per la decisione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###stre Giudicante ritenesse di procedere ad attività istruttoria, si insta per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2) del 26.09.2023 con i testi ivi indicati anche in controprova”; Conclusioni per : “### l'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### , non disponendo questo di un valido titolo di acquisto; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. , non avendo questo né il possesso, né la detenzione del veicolo oggetto di causa ed essendo pacifica la sua estraneità alla vendita del veicolo con targhe ### in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso le richieste e domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto non avendo l'attore dato prova della legittimità del proprio titolo di acquisto e di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario; in ogni caso: condannare l'attore alla rifusione delle spese - compresa la tassa di registro dell'emananda sentenza - e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge, incluse le eventuali spese di CTU e ### condannare l'attore - anche alla luce della documentazione falsa prodotta in atti, dell'esito dei precedenti giudizi cautelari e di reclamo e del comportamento processuale nel presente procedimento - al risarcimento per spese da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa; ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle espressioni offensive e diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nelle successive memorie autorizzate (o, qualora la cancellazione non sia possibile, che ne sia fatta annotazione della sentenza sulle medesime), assegnando all'Avv. , a titolo di risarcimento del danno, la somma ritenuta di giustizia, valutando altresì l'opportunità di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; in via istruttoria: pur ritenendo la causa matura per la decisione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###stre Giudicante ritenesse di procedere ad attività istruttoria, si insta per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2) del 26/9/2023 con i testi ivi indicati anche in controprova”. ### 6 MOTIVAZIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ### , conveniva in giudizio in qualità di possessore uti dominus, e , in qualità di “litisconsorte”, al fine di rivendicare la proprietà dell'autovettura ### telaio , assumendo di aver acquisito la proprietà della stessa da tale in data ###, a seguito di reimmatricolazione della stessa con targa e contestando la legittimità del titolo di proprietà di . si c ostituiva in giudi zio e ccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, domandava il rigetto della domanda, in quanto infondata, e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si c ostituiva in giud izio precisando le medesime conclusioni di , pr evio rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva.
Esperita la mediazione obbligatoria ed esaurita l'istruttoria, all'udienza dell'11.1.2024 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica. ***** 1. Con riguardo alle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva dell'attore e di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, sollevate da e , giova precisare che “La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. ### una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito ### 7 del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. ### perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (Cass. S.U. 2951/2006). 1.1. Ciò posto, avendo assunto l'attore di essere il legittimo proprietario del bene oggetto di causa sin dall'atto introduttivo, non sussiste alcun dubbio con riguardo alle legittimazione attiva del medesimo, dal momento che legittimato attivo ai fini dell'esperimento dell'azione di rivendicazione è colui che assume essere il proprietario della cosa rivendicata. 1.2. Parimenti è a dirsi con riguardo alla legittimazione passiva del convenuto . Difatti, la legittimazione passiva nell'azione di rivendicazione compete al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, sia di fatto ed illegittimamente nel possesso o nella detenzione del bene preteso e nel caso di specie l'attore lamenta proprio che il possesso del bene è pervenuto a i n modo illegittimo.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di debbono, dunque, essere respinte. 1.3. Difetta, d'altro canto, nel caso di specie, la legittimazione passiva di , convenuto in giudizio da quale “litisconsorte” “in ragione di elementi di prova acquisiti in itinere, tra i quali la dichiarazione confessoria resa da nel corso di un incontro conviviale tenutosi in data 10 gennaio 2020”, senza che risultino allegate né la detenzione né il possesso del bene da parte del medesimo.
Pertanto, la relativa eccezione preliminare deve essere accolta. 2. Nel merito, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 948 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene”.
La parte che agisce ai sensi dell'art. 948 c.c. ha dunque l'onere di provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario; ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (C. 11521/1999; C. 4748/1996; C. 2334/1995; C. 10815/1994; C. 3669/1987).
Giova, inoltre, precisare che “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione ### 8 deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (C. 14734/2018; C. 1250/2000; C. 43/2000).
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a sostegno del vantato diritto di proprietà sulla autovettura oggetto di causa, non ha neppure prodotto la scrittura privata posta a fondamento dell'asserito passaggio di proprietà fra l'attore, in qualità di acquirente, ed il dante causa in qua lità di venditore. Inoltre, dalla documentazione in atti, ed in particolare dal documento n. 3 prodotto da , emerge con chiarezza come alla data in cui è collocato il presunto atto di acquisto (28.11.2017), non f osse già più titolare della proprietà del bene, avendo precedentemente - e precisamente in data ### - provveduto a cedere il medesimo alla società ### canto, del tutto superflui ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, risultavano i mezzi di prova dal medesimo richiesti - non ammessi -, essendo gli stessi volti a provare l'illegittimità del titolo di acquisto del convenuto e non ad assolvere alla probatio diabolica gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica oggetto del presente procedimento.
Così facendo parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda.
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. 3. Non sussistono i presupposti per una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dai convenuti, tenuto conto della complessità della vicenda che costituisce antefatto storico del presente procedimento e della circostanza che nessuna specifica allegazione è stata fornita dai convenuti con riguardo al danno asseritamente subito in conseguenza della condotta processuale dell'attore. 4. Parimenti è a dirsi con riguardo alle affermazioni asseritamente offensive contenute degli atti di parte attrice in base alla prospettazione di parte convenuta, con la conseguenza che la richiesta di espunzione così come la connessa richiesta risarcitoria non possono essere accolte. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico dell'attore e liquidate, per ciascuna delle parti - tenuto conto del valore della controversia (dai 15.000,00 ai ### 9 30.000,00 in base ai prezzi indicati nei titoli in atti) e dell'attività svolta -, in € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. P.Q.M. il Tribunale di ### Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di ; RIGETTA la domanda attorea; CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla ### per le comunicazioni di legge.
Così deciso in ### il 2 aprile 2024 Il Giudice
Dott.ssa ####
causa n. 3291/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Andreoni