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Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1732/2024 del 20-06-2024

... spettanti in un'ottica di trasparenza e buona fede contrattuale. ### della Suprema Corte ha inteso specificare - o meglio confermare - il contenuto della dicitura “costo totale del credito” prendendo le mosse dall'ordinanza n. 25977 resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 06 settembre 2023 e, pertanto, ha ribadito quello che ritiene ormai una consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia - derivante dalla definizione esportata dalla direttiva 90/88/CEE - secondo cui esso comprende necessariamente tutti i costi del credito e quindi anche gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. La fonte primaria, infatti, costituita dall'art. 125 sexies T.U.B. identifica la riduzione prevista con il mero importo degli interessi e dei costi dovuti per (leggi tutto)...

N.RG. 6900 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### 02 ### di ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6900 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023 ad oggetto “restituzione somme” riservata per la decisione all'udienza del 6 giugno 2024 TRA Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv.  ### (###) E Controparte: ### (###) CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sentenza è redatta omettendo lo svolgimento del fatto in applicazione dell'art. 132, comma 2, cpc, come novellato dall'art. 45, comma 17, L. n. 69/2009. 
Va dichiarata la contumacia della convenuta che, benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. 
La legittimazione attiva e passiva delle parti in causa risulta dalla documentazione depositata. 
Legittimata passiva per la richiesta di restituzione dell'indebito è la banca o la finanziaria con cui è stato stipulato il contratto di finanziamento o l'eventuale successiva cessionaria, sia in ordine alle commissioni bancarie che in ordine alle quote di polizza assicurativa non godute, in quanto la finanziaria è la sola accipiens che ha ottenuto materialmente l'attribuzione patrimoniale che si assume indebita.
Ove poi quest'ultima dimostri di aver corrisposto la quota polizza alla compagnia assicurativa e le commissioni all'intermediario ha diritto di rivalsa sulla stessa per la relativa quota polizza e quota commissioni da restituire al cliente. 
Dalla documentazione in atti risulta che in data ### parte attrice stipulava con la ### S.p.A. oggi ### S.p.A. il contratto di finanziamento (cessione del quinto) ### rimborsabile in 120 rate mensili da € 97,00 cadauna. 
Nel mese di settembre 2022, al pagamento della rata n. 48, chiedeva ed otteneva l'estinzione anticipata del finanziamento, ma non beneficiava della riduzione integrale di tutte le componenti del costo complessivo del contratto di credito al consumo per la porzione proporzionalmente non maturata. 
Rimasta inevasa la richiesta inoltrata alla ### S.p.A., parte attrice chiede la restituzione della somma € 340,66 trattenuta indebitamente dalla convenuta, nonostante l'estinzione anticipata del finanziamento, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. 
La domanda è fondata e pertanto va accolta. 
La più recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2024, n. 14836) ha riconosciuto quale elemento fondamentale, nei giudizi de quibus, la tutela del consumatore non solo alla luce delle disposizioni del ### delle leggi in materia bancaria e creditizia, ma anche e soprattutto alla luce delle direttive comunitarie. 
Il fulcro della questione è quindi costituito dal diritto del consumatore di estinguere anticipatamente il proprio contratto di credito al consumo e, ai sensi dell'art. 125 sexies D. 
Lgs. n. 385/1993, di ottenere il rimborso delle somme spettanti in un'ottica di trasparenza e buona fede contrattuale.  ### della Suprema Corte ha inteso specificare - o meglio confermare - il contenuto della dicitura “costo totale del credito” prendendo le mosse dall'ordinanza n. 25977 resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 06 settembre 2023 e, pertanto, ha ribadito quello che ritiene ormai una consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia - derivante dalla definizione esportata dalla direttiva 90/88/CEE - secondo cui esso comprende necessariamente tutti i costi del credito e quindi anche gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. 
La fonte primaria, infatti, costituita dall'art. 125 sexies T.U.B. identifica la riduzione prevista con il mero importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto - escluse le imposte - ma se così fosse, o meglio se ci si limitasse a tale interpretazione letterale della norma, la tutela del consumatore sarebbe vanificata atteso che i costi e la relativa ripartizione costituiscono appannaggio esclusivo dell'### di credito e quindi il consumatore rischierebbe di subire l'imposizione di pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto. 
La Suprema Corte, quindi, anche in virtù dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza ### nonché della più elevata esigenza di armonizzazione del mercato europeo, si spinge ad anticipare una eventuale doglianza in merito all'assenza di una norma secondaria quale la deliberazione del ### in termini di integrazione della fonte primaria. 
Ebbene, la Suprema Corte, sempre richiamando la recente ordinanza n. 25977 summenzionata, ha così statuito: “anche in assenza di una norma attuativa del ### il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che lo stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero in senso opposto, che in ogni caso, il ### di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo”. 
Ed ancora, dato l'intervento del ### che ha demandato le modalità di rimborso ad una espressione di autonomia contrattuale, la Suprema Corte si è espressa sin da ora in termini di nullità di qualsivoglia clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti poiché determinerebbe uno squilibrio dei diritti ed obblighi contrattuali in danno del consumatore. 
A conferma della effettiva e necessaria tutela del consumatore è altresì da intendersi la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022 che ha risolto la questione interpretativa relativa all'art. 11 octies del ### bis, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. 
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche ed alla luce delle emergenze processuali, questo ### ritiene congruo il conteggio formulato dall'istante per la quantificazione dell'importo da liquidare in suo favore. 
Pertanto, la domanda di restituzione dell'indebito va accolta conseguendo la condanna della convenuta a restituire all'attore la somma di € 340,66 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in considerazione della natura e del valore della vertenza. 
P.T.M. il ### di ### ogni altra istanza ed eccezione reietta o disattesa, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### così provvede: A) dichiara la contumacia della convenuta; B) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'istante, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., l'importo di € 340,66 oltre interessi come in parte motiva; C) condanna la convenuta a pagare in favore dell'istante le spese di lite liquidate in € 300,00 ivi compresi € 50,00 per esborsi, oltre il 15% calcolato sull'onorario, I.V.A e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario. 
Così deciso in ### lì 12-6-2024 ### di ### Dott. ###

causa n. 6900/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Franciscis Bianca

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Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 333/2024 del 04-04-2024

... da parte del ### quale possessore in buona fede del veicolo con targa sin dal mese di aprile 2006 come documentalmente provato; in ogni caso: condannare l'attore alla rifusione delle spese - compresa la tassa di registro dell'emananda sentenza - e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge, incluse le eventuali spese di CTU e ### condannare l'attore - anche alla luce della documentazione falsa prodotta in atti, dell'esito dei precedenti giudizi cautelari e di reclamo ### 5 e del comportamento processuale nel presente procedimento - al risarcimento per spese da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle espressioni offensive e diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nelle (leggi tutto)...

R.G. n. 3291/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 3291/2022, in materia di proprietà, promosso da: (C.F. ), con l'Avv. ### - parte attrice - contro (C.F. ), con l'Avv.  ### ; - parte convenuta - e (C.F. ), con l'Avv. ### - parte convenuta - Conclusioni per parte attrice: “In via preliminare l'attore dichiara di non accertare il contradditorio su domande nuove, anche ai fini della condanna ec art. 96 c.p.c., in quanto non accertate né provate. Nel merito disattesa ogni contraria deduzione, allegazione e domanda svolta dai convenuti e , accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione, in capo a (c .f.  ) , nato a il , la proprietà dell'autovettura ### modello ### indentificata con numero di telaio iscritta al Pubblico Registro Automobilistico ########### 2 ### di Alessandria con numero di targa già e, per l'effetto, condannare i convenuti, nelle loro qualità di proprietario/possessore/utilizzatore, a consegnare la predetta autovettura all'attore , quale legittimo ed esclusivo proprietario dell'autovettura ### modello ### indentificata con numero di telaio , iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (### di ### con numero di targa già ### Conseguentemente, ordinarsi al ### del Pubblico Registro Automobilistico di ### la trascrizione dell'emananda sentenza. Con condanna alla rifusione delle anticipazioni e dei compensi ex D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni. In via istruttoria ### orale A prova diretta ### prova per testi sui seguenti capitoli di prova.  1. “Vero che nei primi giorni di gennaio 2020, per volontà dei signori e , mi sono attivato per organizzare ed ospitare presso gli uffici della società ### di ### del ### un incontro tra gli stessi, incontro che si è tenuto il 10 gennaio 2020 ed al quale sono stato presente per tutta la sua durata?” 2. Vero che scopo dell'incontro tra il ed il e ra que llo di trovare una soluzione in sede stragiudiziale alla controversia relativa alla proprietà della vettura ### telaio n. , ora con targa ###  3. “Vero che, nel corso di detto incontro, chiese a se avesse un mandato a trattare da parte del e questi ebbe a rispondere espressamente "La macchina è mia e di "?” 4. “Vero che nell'incontro del 10 gennaio 2020 il ha contestato a che la macchina sequestrata e restituita a a dicembre 2018 non era quella che si assumeva rubata a il cui furto fu denunciato l'11.11.2017, come da denuncia che si rammostra al teste (doc. 7 fascicolo attore)?” 5. “Vero che, in replica alla contestazione che di cui al capitolo che precedente il , con riguardo alla immatricolazione da lui eseguita presso la ### di ### ha dichiarato " era un telaio. Siccome l'articolo con il quale è stata radiata la macchina per demolizione non era soggetto a collaudo ma con una semplice relazione dei lavori fatti e quindi abbiamo reimmatricolato la macchina.”? 6. “Vero che, sempre in replica alla contestazione di cui al capitolo 4 il ha dichiarato al " ### io sono un uomo molto coscienzioso e sicuramente la macchina è sua e di nessun altro sarebbe il caso che le cose ritornassero al posto di chi sono ma è giusto che tutti ci guadagnino qualcosa, per le cose oneste"? 7. “Vero che a fronte dell'ammissione che la macchina sequestrata a fosse dello stesso e non di e che il sapeva non essere la sua al momento del dissequestro ### 3 ha dichiarato " neanche ha sbagliato a dire che la macchina non è la sua è stato furbo a prendersi la macchina, io glielo ho detto, hai fatto bene a prendere la macchina, perché se tu gli dici che non era la tua, cioè glielo ha fatto dire alla ### che è la sua ha detto controllate. Signor la macchina per noi e la sua e quella che gli hanno rubato. E cosa fai insisti che non è la mia? Se la tengono e la schiacciano"? 8. “Vero che il ha consigliato al di porre fine alla controversia giudiziale civile di sequestro della proponendo due soluzioni per consentire al di riavere la titolarità e disponibilità della vettura a lui sottratta ed oggetto di sequestro?” 9. “Vero che, in relazione a queste soluzioni, il ha dichiarato "### acquisito la proprietà, il sig. , in toto della macchina, ok, le operazioni sono due: una che gliela vende a ### non a ### Lei deve prendere una testa di legno, perché Lei non può risultare più, Lei deve prendere un uomo suo fidato, ok, che si compra la macchina e stabiliamo quanto, la macchina, a questo punto, in questo momento, la macchina è perfetta, perché c'è dei documenti perfetti dell'epoca, è stata pure reimmatricolata dalla ### di ### hanno messo pure il numero nuovo quindi è perfetta, altrimenti Lei deve andare a comprare un telaio al sig.  che è quello che purtroppo è stato cannato sarà non so quanto voglia 30.000, 25.000, a Lei è tornata la macchina senza niente per come ce l'aveva Lei quando cercava i documenti da mettere sopra. Quindi si può chiudere la faccenda solo così, capisce? Se vuole la macchina oggi che ha un valore, perché così oggi ha un valore, cioè è a posto perché la macchina ha la sua storia"? Si indicano a testi su tutti i capitoli: di ### del ### , di ### . 
A prova contraria Se ammesso il capitolo 4 di parte convenuta si chiede di essere abilitato a prova contraria il teste: domic iliato in T ortona (A L): se ammessi i capitoli 9-10-11-12, si chiede di essere abilitati a prova contraria, con i seguenti testi, che hanno tutti fornito pezzi ed eseguito lavorazioni sull'autovettura ### telaio , giust a doc umentazione, già prodot ta sub doc. 15 atto di citazione: residente in ### (###, , residente in ### (###, , domic iliato in P oggio T orriana (R imini), domic iliato in ### ppe di Cassola (###; se ammesso il capitolo 3 di parte convenuta si chiede di essere abilitato a prova contraria il sig. , domiciliato in ####; se ammessi i capitoli 4-5-6-7-11, si chiede di essere abilitati a prova contraria, con i seguenti testi, che hanno tutti fornito pezzi ed eseguito lavorazioni sull'autovettura ### telaio n. , giusta documentazione, già prodotta sub doc. 15 atto di citazione: re sidente in ### 4 ### (###, , re sidente in Ve delago (Tre viso), , domiciliato in ### (###, domic iliato in S an ### di C assola (###; se ammesso il capitolo 12 si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi di ### e di ### de l ### Autorizzazione al deposito di documento in formato non ammesso al deposito telematico al fine di poter verificare la corretta trascrizione delle dichiarazioni in questa sede delle dichiarazioni rese dal sig. nel corso dell'incontro tenutosi il 10 gennaio 2020, come e verificarne la genuinità oltrechè la circostanza che le stesse sono state rese nel contesto di un incontro avvenuto alla presenza del sig. , si chiede di essere autorizzato al deposito fisico presso la ### del supporto informatico (chiavetta ### costituente il documento 43 della presente memoria istruttoria, senza che possa essere opposta decadenza alcuna, posto che l'art. 13 delle ### D.M. n. 44/2011 individua i formati dei documenti informatici di cui è ammesso il deposito telematico in: .pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml ed il comma 2 individua altri formati utilizzabili, come .zip, .rar e .arj precisando, tuttavia, che: “è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente” e il documento n. 43 della presente memoria è in formato .mp3. Conseguentemente il deposito del file audio di 77,###, può avvenire soltanto su di un supporto CD, DVD o ### USB.”; Conclusioni per : “### l'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### , non disponendo questo di un valido titolo di acquisto; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ### essendo pacifico e documentalmente provato che il veicolo con targhe ###  stato venduto al ### da soggetto estraneo al reale proprietario del bene; in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso le richieste e domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto non avendo l'attore dato prova della legittimità del proprio titolo di acquisto e di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato un effettivo diritto di proprietà del ### , rigettare in ogni caso le richieste di parte attrice stante l'intervenuta usucapione da parte del ### quale possessore in buona fede del veicolo con targa sin dal mese di aprile 2006 come documentalmente provato; in ogni caso: condannare l'attore alla rifusione delle spese - compresa la tassa di registro dell'emananda sentenza - e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge, incluse le eventuali spese di CTU e ### condannare l'attore - anche alla luce della documentazione falsa prodotta in atti, dell'esito dei precedenti giudizi cautelari e di reclamo ### 5 e del comportamento processuale nel presente procedimento - al risarcimento per spese da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle espressioni offensive e diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nelle successive memorie autorizzate (o, qualora la cancellazione non sia possibile, che ne sia fatta annotazione della sentenza sulle medesime), assegnando al ### a titolo di risarcimento del danno, la somma ritenuta di giustizia, valutando altresì l'opportunità di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; in via istruttoria: pur ritenendo la causa matura per la decisione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###stre Giudicante ritenesse di procedere ad attività istruttoria, si insta per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2) del 26.09.2023 con i testi ivi indicati anche in controprova”; Conclusioni per : “### l'###mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### , non disponendo questo di un valido titolo di acquisto; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. , non avendo questo né il possesso, né la detenzione del veicolo oggetto di causa ed essendo pacifica la sua estraneità alla vendita del veicolo con targhe ### in via principale e nel merito: rigettare in ogni caso le richieste e domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto non avendo l'attore dato prova della legittimità del proprio titolo di acquisto e di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario; in ogni caso: condannare l'attore alla rifusione delle spese - compresa la tassa di registro dell'emananda sentenza - e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge, incluse le eventuali spese di CTU e ### condannare l'attore - anche alla luce della documentazione falsa prodotta in atti, dell'esito dei precedenti giudizi cautelari e di reclamo e del comportamento processuale nel presente procedimento - al risarcimento per spese da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa; ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle espressioni offensive e diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nelle successive memorie autorizzate (o, qualora la cancellazione non sia possibile, che ne sia fatta annotazione della sentenza sulle medesime), assegnando all'Avv. , a titolo di risarcimento del danno, la somma ritenuta di giustizia, valutando altresì l'opportunità di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; in via istruttoria: pur ritenendo la causa matura per la decisione, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###stre Giudicante ritenesse di procedere ad attività istruttoria, si insta per l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2) del 26/9/2023 con i testi ivi indicati anche in controprova”. ### 6 MOTIVAZIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ### , conveniva in giudizio in qualità di possessore uti dominus, e , in qualità di “litisconsorte”, al fine di rivendicare la proprietà dell'autovettura ### telaio , assumendo di aver acquisito la proprietà della stessa da tale in data ###, a seguito di reimmatricolazione della stessa con targa e contestando la legittimità del titolo di proprietà di .   si c ostituiva in giudi zio e ccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, domandava il rigetto della domanda, in quanto infondata, e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.   si c ostituiva in giud izio precisando le medesime conclusioni di , pr evio rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva. 
Esperita la mediazione obbligatoria ed esaurita l'istruttoria, all'udienza dell'11.1.2024 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.  *****  1. Con riguardo alle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva dell'attore e di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, sollevate da e , giova precisare che “La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. ### una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito ### 7 del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. ### perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda” (Cass. S.U.  2951/2006).  1.1. Ciò posto, avendo assunto l'attore di essere il legittimo proprietario del bene oggetto di causa sin dall'atto introduttivo, non sussiste alcun dubbio con riguardo alle legittimazione attiva del medesimo, dal momento che legittimato attivo ai fini dell'esperimento dell'azione di rivendicazione è colui che assume essere il proprietario della cosa rivendicata.  1.2. Parimenti è a dirsi con riguardo alla legittimazione passiva del convenuto . Difatti, la legittimazione passiva nell'azione di rivendicazione compete al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, sia di fatto ed illegittimamente nel possesso o nella detenzione del bene preteso e nel caso di specie l'attore lamenta proprio che il possesso del bene è pervenuto a i n modo illegittimo. 
Le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di debbono, dunque, essere respinte.  1.3. Difetta, d'altro canto, nel caso di specie, la legittimazione passiva di , convenuto in giudizio da quale “litisconsorte” “in ragione di elementi di prova acquisiti in itinere, tra i quali la dichiarazione confessoria resa da nel corso di un incontro conviviale tenutosi in data 10 gennaio 2020”, senza che risultino allegate né la detenzione né il possesso del bene da parte del medesimo. 
Pertanto, la relativa eccezione preliminare deve essere accolta.  2. Nel merito, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 948 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene”. 
La parte che agisce ai sensi dell'art. 948 c.c. ha dunque l'onere di provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario; ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (C. 11521/1999; C. 4748/1996; C. 2334/1995; C. 10815/1994; C.  3669/1987). 
Giova, inoltre, precisare che “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione ### 8 deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore” (C. 14734/2018; C. 1250/2000; C. 43/2000). 
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a sostegno del vantato diritto di proprietà sulla autovettura oggetto di causa, non ha neppure prodotto la scrittura privata posta a fondamento dell'asserito passaggio di proprietà fra l'attore, in qualità di acquirente, ed il dante causa in qua lità di venditore. Inoltre, dalla documentazione in atti, ed in particolare dal documento n. 3 prodotto da , emerge con chiarezza come alla data in cui è collocato il presunto atto di acquisto (28.11.2017), non f osse già più titolare della proprietà del bene, avendo precedentemente - e precisamente in data ### - provveduto a cedere il medesimo alla società ### canto, del tutto superflui ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, risultavano i mezzi di prova dal medesimo richiesti - non ammessi -, essendo gli stessi volti a provare l'illegittimità del titolo di acquisto del convenuto e non ad assolvere alla probatio diabolica gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica oggetto del presente procedimento. 
Così facendo parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda. 
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.  3. Non sussistono i presupposti per una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dai convenuti, tenuto conto della complessità della vicenda che costituisce antefatto storico del presente procedimento e della circostanza che nessuna specifica allegazione è stata fornita dai convenuti con riguardo al danno asseritamente subito in conseguenza della condotta processuale dell'attore.  4. Parimenti è a dirsi con riguardo alle affermazioni asseritamente offensive contenute degli atti di parte attrice in base alla prospettazione di parte convenuta, con la conseguenza che la richiesta di espunzione così come la connessa richiesta risarcitoria non possono essere accolte.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico dell'attore e liquidate, per ciascuna delle parti - tenuto conto del valore della controversia (dai 15.000,00 ai ### 9 30.000,00 in base ai prezzi indicati nei titoli in atti) e dell'attività svolta -, in € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.  P.Q.M.  il Tribunale di ### Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di ; RIGETTA la domanda attorea; CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge; CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. 
Manda alla ### per le comunicazioni di legge. 
Così deciso in ### il 2 aprile 2024 

Il Giudice
Dott.ssa ####


causa n. 3291/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Andreoni

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 138/2024 del 17-01-2024

... sotto il profilo del dovere di buona fede nella fase esecutiva ex art. 1375 c.c., se av esse inviato un file diverso per errore, la parte avrebbe comunque dovuto segnalare tale circostanza anziché depositare immediatamente ricorso monitorio. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza. ### I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria in considerazione dell'effettiva attività svolta. Considerate comunque le valutazioni suesposte in ordine alla prova non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9415/2023 promossa da: C.F. , con il patrocinio dell'avv. #### ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.1.2024.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha pr oposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2162/2023 emesso dal Tribunale di Firenze notificato il ###, con il quale veniva ordinato a parte attrice-opponente “di consegnare immediatamente alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, l'estratto conto storico degli ultimi 10 anni” relativo al contratto di credito individuato con il n° del 27.11.2004. 
A fondamento dell'opposizione parte attrice ha eccepito - la inesistenza della procura alle liti apparentemente sottoscritta con il programma yousign dal sig.  - l'avvenuta consegna dell'estratto conto storico relativo al contratto di cui si discorre in ### P. ##### data 6.4.2023 antecedentemente al deposito del ricorso monitorio del 13.4.2023. 
Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso con la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..   si è costituito in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. 
Ha depositato nuova procura sottoscritta di pugno dal ricorrente qualora quella depositata in sede ###fosse ritenuta valida con conseguente sanatoria del vizio ex art. 182 c.p.c.. 
Ha precisato che la documentazione consegnata “fa riferimento ad una posizione contrattuale diversa da quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto”. 
Nella memoria ex art. 171-ter, comma 1 c.p.c. l'opponente ha precisato che la documentazione fornita da con PEC del 6.4.2023 corrisponde al rapporto di credito indicato nel decreto ingiuntivo e che l'opponente non ha nemmeno indicato quale sarebbe invece il diverso rapporto contrattuale per il quale è stato fornito l'estratto conto. 
Con la memoria ex art. 171-ter, comma 2 c.p.c. l'opponente ha prodotto l'estratto conto del rapporto unitamente alla richiesta formulata dal sig. t ramite A.Di fesa in dat a 20.09.2022 e screenshot videata PEC di invio.  ### non ha depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. 
°°° 1. Preliminarmente, va affrontata la questione relativa alla procura alle liti.  ###. 83 c.p.c. dispone che la procura alle liti debba essere conferita con “atto pubblico o scrittura privata autenticata”, consentendo altresì la produzione di “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”.  ###. 20, comma 1 bis del C.A.D. dispone che “((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del ### civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'### ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle ### guida.)) 1-ter. ### del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.   1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.)) ###. 25 C.A.D. dispone che “2. ### della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma ### elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. ### della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2”. 
La procura alle lite allegata il ricorso, autenticata dall'avv. ### risulta sottoscritta tramite il servizio “you sign” e, in particolare, tramite un sistema di autenticazione forte OTP (invio codice via email e sms) che non presuppone tuttavia l'identificazione de visu del soggetto o comunque una verifica dell'identità tale da qualificare la firma come “firma elettronica avanzata”, né tantomeno come “firma elettronica qualificata” o digitale, servizio che il portale You sign segnala come ancora non disponibile. 
Infatti, seppure la firma elettronica con autenticazione OTP permette una doppia identificazione del firmatario tramite la ricezione dei documenti via e-mail e l'inserimento in un secondo momento del codice OTP essa, come riportato nel medesimo sito web you sign, non costituisce una firma elettronica avanzata vera e propria che presuppone una verifica dell'identità del firmatario in aggiunta dell'inserimento del codice ### Dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità. 
Pertanto, il documento informatico prodotto non ha valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c. trattandosi di firma elettronica semplice, sia pur con livello di sicurezza maggiore per l'invio del codice ### Tuttavia, come già affermato da questo Tribunale in fattispecie analoghe, la procura alle liti non può ritenersi inesistente atteso che anche nell'ipotesi di firma elettronica semplice “l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita” ed emergono comunque elementi idonei ad individuare il soggetto che ha rilasciato la procura. 
Non è configurabile il vizio più radicale della inesistenza della procura poiché non vi è una totale mancanza materiale dell'atto né si può ritenere trattarsi di un documento privo degli elementi costitutivi essenziali idonei alla riconducibilità alla nozione di “procura alle liti”, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità rispetto al modello legale nella categoria della nullità. 
Ad ogni modo, non si pone nel caso di specie la questione relativa all'applicazione dei principi di diritto affermati dalle ### con la sentenza n. 3743/2022 con riferimento alla inesistenza della procura in quanto la presente controversia è regolata dal cd. rito Cartabia e l'art. 182 c.p.c., così come novellato, consente l'assegnazione del termine anche in caso di mancanza della procura. Nel caso di specie, parte attrice, a seguito dell'eccezione avversaria, ha già prodotto in giudizio una procura sottoscritta con firma autografa del ricorrente ed autenticata con firma autografa dal difensore per cui la questione può ritenersi definitivamente superata.  2. Nel merito, l'opposizione è fondata. 
Il convenuto ha dichiarato che avrebbe trasmesso l'estratto conto di altra carta revolving e non quello oggetto di ingiunzione (v. mail del 21.6.2023) e tale tesi è stata ribadita in giudizio; tuttavia, nonostante le richieste di chiarimento formulate da nulla è stato precisato in proposito.  ha prodotto l'estratto conto al 2.3.2023 riferito al rapporto contrattuale di cui si discorre, lettera di accompagnamento del 6.4.2023 e videata PEC da dove si evincono i documenti allegati alla missiva. 
E' vero che non sono state prodotte le ricevute di spedizione e di accettazione che avrebbero consentito al giudice di verificare direttamente il contenuto degli allegati. 
Tuttavia, va osservato che parte attrice non ha contestato l'invio dell'estratto conto ma ha dichiarato semplicemente che si trattava di una posizione diversa da quella oggetto del titolo monitorio senza mai fornire, nonostante le richieste di chiarimento formulate anche in sede stragiudiziale, ulteriori dettagli. 
La funzione della non contestazione è, come noto, quello della relevatio ab onere probandi, cioè la parte che ha allegato il fatto non contestato è dispensata dal fornire la prova ex art.2697 cc.  ### di contestazione deve adempiersi in maniera specifica, circostanziata e tempestiva (come oggi si evince anche dal novellato art. 167 c.p.c. che prevede un onere di “prendere posizione in modo chiaro e specifico” oltreché dall'art. 115 c.p.c.) in quanto il principio dispositivo e il sistema delle preclusioni determinano una sorta di struttura dialettica a catena del processo che impone ad entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa. 
Il grado di specificità della contestazione dipende dalla natura dell'allegazione e dal livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato.   Laddove è possibile, il fatto è specificamente contestato se si indicano fatti diversi o logicamente incompatibili o sufficientemente circostanziati. 
Nel caso di specie, ha allegato in maniera specifica la data dell'invio ed i documenti inviati producendoli anche in giudizio. 
Essendo pacifico l'invio della missiva, laddove l'opposto avesse voluto contestare la ricezione di quel determinato estratto conto indicando un fatto diverso logicamente incompatibile (invio di estratto conto riferito ad un diverso rapporto) avrebbe perlomeno dovuto indicare a quale rapporto si riferiva il documento inviato. 
Peraltro, sotto il profilo del dovere di buona fede nella fase esecutiva ex art. 1375 c.c., se av esse inviato un file diverso per errore, la parte avrebbe comunque dovuto segnalare tale circostanza anziché depositare immediatamente ricorso monitorio.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza. ### I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria in considerazione dell'effettiva attività svolta. 
Considerate comunque le valutazioni suesposte in ordine alla prova non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione, istanza, disattesa o assorbita, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2162/2023; 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di c he liqu ida in eur o 6.500,00 p er c ompensi, € 286,00 per es borsi, o ltre s pese generali 15%, IVA e CPA come per legge. 
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. 
Firenze, 16 gennaio 2024 

Il Giudice
dott. ####


causa n. 9415/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Castagnini

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 1665/2024 del 18-06-2024

... dei principi di correttezza e buona fede che necessariamente debbono permeare l'azione dell'### imponeva - soprattutto a fronte delle gravi conseguenze derivanti dalla necessità di presentare una nuova successiva domanda, con perdita definitiva della RGL n. 6786/2023 prestazione per il periodo pregresso - di segnalare la presenza dell'errore formale, facilmente riconoscibile, all'istante per consentirle la tempestiva regolarizzazione della domanda; 12. si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 230/2021, la presentazione della domanda entro il 30 giugno consente il riconoscimento dell'assegno unico a decorrere dal mese di marzo, mentre la domanda presentata oltre tale data produce effetti solo del mese successivo a quello di presentazione: la comunicazione della respinta - (leggi tutto)...

RGL n. 6786/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO ### Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 18/06/2024 nella causa n. 6786/2023 RGL, promossa da: ### c.f. ###, assistito dall'avv. ### PARTE RICORRENTE contro: I.N.P.S. , c.f. ### assistito dall'avv. #### Oggetto: Assegno unico 1. la ricorrente ### afferma di aver presentato all'### in data ### domanda per il riconoscimento dell'assegno unico per figli a carico per la figlia ### domanda che veniva respinta con la motivazione “### validità codice fiscale figlio/altro genitore”; di aver comunicato all'### in data ### il corretto codice fiscale del padre della minore chiedendo il riesame e l'accoglimento della domanda, senza ottenere riscontro; che il ricorso amministrativo veniva dichiarato inammissibile; 2. ritiene la ricorrente di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la concessione dell'assegno unico universale dalla data della domanda, ed agisce per ottenere la condanna dell'### al pagamento della prestazione per il periodo 01/03/2022 - 28/02/2023; RGL n. 6786/2023 3. l'### previdenziale si è costituito evidenziando che la domanda amministrativa della ricorrente era stata respinta in quanto riportante il codice fiscale errato dell'altro genitore e l'errata indicazione del genere di appartenenza; che i motivi del rigetto erano stati comunicati a mezzo SMS e che la domanda doveva essere ripresentata, non potendo la ### intervenire a rettifica dell'errore; 4. all'udienza del 05/04/2024 è stata effettuata l'audizione del funzionario ### 5. è pacifico che la domanda amministrativa presentata il ### presentasse un errore materiale (il codice fiscale dell'altro genitore era indicato in ###, anziché ###); 6. l'### afferma di aver comunicato la reiezione con SMS ed email in data ### (doc. 2 ###, ma il ### che aveva presentato la domanda per conto della ricorrente era già informato della respinta in data ###, quando aveva richiesto chiarimenti ottenendo in data ### la seguente risposta: “la domanda è stata respinta per verifica validità codice fiscale figlio/altro genitore. Pertanto vogliate controllare tali codici fiscali” (doc. 3 ###; 7. il ### ha contattato l'### in data ###, comunicando il codice fiscale corretto dell'altro genitore e chiedendo il riesame e l'accoglimento della domanda; l'### ha risposto che “non è possibile, da parte di questa ### modificare i dati anagrafici dei soggetti inseriti in domanda. Si invita ad operare autonomamente la modifica e a comunicarci aggiornamenti” (doc. 4 ###; 8. il ### ha contattato nuovamente l'### sempre in data ###, chiedendo istruzioni in quanto la procedura non aveva permesso la modifica del dato errato; l'### ha replicato: “la procedura non consente interventi quando si trova in stato respinta, abbiamo provveduto a richiedere la rielaborazione, dovrebbe essere possibile procedere con la rinuncia per errore di compilazione e procedere con la riacquisizione con i dati corretti” (doc. 5 ###; RGL n. 6786/2023 9. il funzionario ### responsabile indennità e sussidi presso la ### di ### nord, ha confermato che la domanda era stata respinta in ragione dell'errore nell'indicazione del codice fiscale dell'altro genitore, precisando che in ogni caso la domanda non era rettificabile: “è stato indicato al ### di presentare una nuova domanda perché non era possibile agire sul codice fiscale dell'altro coniuge da parte della sede, era possibile solo agire sul codice fiscale del richiedente o del minore […] Non so se all'epoca l'errore avrebbe potuto essere modificato dal patronato quando la domanda era ancora in istruttoria, ma sicuramente non dopo la respinta, in questo caso era necessaria la presentazione di una nuova domanda”; 10. premesso che non vi è alcuna contestazione da parte dell'### circa la sussistenza - affermata nel ricorso - di tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs.  230/2021 perché, alla data della domanda amministrativa, sorgesse in capo alla ricorrente il diritto alla percezione dell'assegno unico universale per la quota del 50% in relazione alla figlia a carico ### deve prendersi atto che l'unico motivo per cui la prestazione è stata negata è la rigidità del sistema informatico attraverso cui l'### riceve le relative domande, che non consente di intervenire per emendare banali errori materiali quali quello contenuto nella domanda presentata dalla sig.ra ### il ### (una lettera nel codice fiscale dell'altro genitore); 11. la ragioni addotte dal funzionario in merito a tale impossibilità (ovvero che la rettifica del codice fiscale avrebbe impedito all'altro genitore di presentare una nuova domanda) appaiono inconsistenti, posto che - se la domanda fosse stata rettificata - l'altro genitore non avrebbe avuto alcuna necessità di presentare nuova ed autonoma domanda, in quanto avrebbe potuto inserirsi e modificare i dati che lo riguardavano ( verbale del 05/04/2024); in ogni caso, il generale principio di leale collaborazione, corollario dei principi di correttezza e buona fede che necessariamente debbono permeare l'azione dell'### imponeva - soprattutto a fronte delle gravi conseguenze derivanti dalla necessità di presentare una nuova successiva domanda, con perdita definitiva della RGL n. 6786/2023 prestazione per il periodo pregresso - di segnalare la presenza dell'errore formale, facilmente riconoscibile, all'istante per consentirle la tempestiva regolarizzazione della domanda; 12. si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 230/2021, la presentazione della domanda entro il 30 giugno consente il riconoscimento dell'assegno unico a decorrere dal mese di marzo, mentre la domanda presentata oltre tale data produce effetti solo del mese successivo a quello di presentazione: la comunicazione della respinta - se effettivamente avvenuta, cosa che la ricorrente contesta - è avvenuta ad agosto 2022 a fronte di una domanda presentata nel mese di marzo, che sarebbe stata utilmente ripresentabile sino al 30 giugno; 13. non vi sono pertanto ostacoli all'accoglimento del ricorso, come affermato in casi analoghi dalla recente giurisprudenza di merito in relazione ad errori formali nella domanda di assegno unico universale ( Trib. Bergamo, sent. n. 450 del 03/05/2024; ### Frosinone, sent. n. 23 del 09/01/2024; ### Brescia, sent. n. 81 del 12/02/2024); 14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con la richiesta distrazione; P.Q.M.  visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accerta il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale per il periodo 01/03/2022 - 28/02/2023, nella misura e con gli accessori di legge, e condanna l'### al pagamento delle relative somme; - condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.620,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. ### La Giudice dr.ssa ### n. 6786/2023

causa n. 6786/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mancinelli Lucia

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Tribunale di Lecco, Sentenza n. 206/2019 del 19-03-2019

... conforme agli ordinari canoni di buona fede. Nel delineato contesto il Giudice stima equo un risarcimento a favore di ed a carico di nella somma di euro 5.000,00. 7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, l'opponente va condannata a rifonderle all'opposta nell'importo che si liquida - tenuto conto del valore della causa (pari al decreto ingiuntivo opposto), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 - in euro 5.145,50 (di cui euro 145,50 per anticipazioni ed euro 5.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed ### se dovuta. Per Questi Motivi Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. ### definitivamente pronunciando, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCO - ### - Nella persona del dott. ### in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 11 agosto 2017 ed iscritta al n. 2123 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2017 da: - (CF. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. ### del foro di ### con elezione di domicilio in - ### presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici OPPONENTE contro - (CF. ) e per essa la mandataria con rappresentanza rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti ### e ### del foro di ### con elezione di domicilio in - ### presso e nello studio dei difensori, giusta procura generale alle liti agli atti telematici OPPOSTA Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. 
All'udienza del 4 dicembre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti ### Per parte opponente: “### l'On. Tribunale adito, ogni avversa richiesta eccezione e difesa respinte, a totale accoglimento della proposta opposizione: 1. accertate e dichiarate le circostanze di fatto dedotte, affermare la carenza di legittimazione passiva in capo alla opponente e, per l'effetto, ##### P. ### 2. dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione dedotta in lite e l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda; 3. in subordine, accertare e dichiarare, senza inversione dell'onere probatorio, l'effettiva quantità oggetto della fornitura all'attrice, compensando eventuali somme da lei ancora dovute con gli accrediti riconosciuti e mai percepiti dalla stessa; 4. in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto monitorio opposto; 5. accertare e dichiarare l'inesistenza, o quanto meno la nullità e/o l'inammissibilità della presunta prova ex adverso prodotta con deposito di “file audio” vuoto allegato alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e, successivamente, con deposito di cd audio: infatti il file audio depositato telematicamente risulta vuoto, mentre il deposito del cd, peraltro successivo alla scadenza dei termini di legge, non è conforme ai formati ammessi dalla legge per i documenti informatici ed è in ogni caso tardivo; 6. In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia ammesso come mezzo probatorio il file audio o il cd ex adverso prodotto, rimettere in termini la concludente per la prova contraria; 7. in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso a forfait delle spese, contributo forense e i.v.a. eventualmente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. 
Per parte opposta: “Nel merito in via principale rigettare la spiegata opposizione e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio. 
In via subordinata condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi. 
In ogni caso: rigettare la richiesta di condanna formulata da controparte ex articolo 96 c.p.c., con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successiva occorrende”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con ricorso del 29.5.2017 ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento del complessivo importo di euro 12.493,31, oltre interessi e spese, derivante da 5 fatture per la fornitura di gas ed energia elettrica rimaste inevase. 
Il Tribunale di Lecco, in data 4/5.6.2017, ha emesso decreto ingiuntivo n. 580/2017 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali (doc. 1 dell'opponente). 
Il decreto è stato notificato alla debitrice in data ###. ### 2. - Con atto di citazione notificato il successivo 11.8.2017, ha interposto tempestiva opposizione, eccependo la carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a rappresentare prova del credito. 
In particolare, l'opponente ha spiegato che ha posto a fondamento della pretesa monitoria fatture per forniture effettuate in un immobile, sito in ### alla , mai abitato dalla opponente, che ha invece sottoscritto un contratto di locazione per l'immobile sito in ### alla , attivando un contratto di fornitura di gas naturale soltanto per quest'ultima unità abitativa; per di più l'importo richiesto sarebbe esorbitante per il consumo relativo a pochi mesi effettuato da un privato per un appartamento di circa 70 mq. ### ha inoltre rilevato come non avesse prodotto in giudizio il contratto di fornitura, unica fonte valida dell'obbligazione dedotta a fondamento della pretesa creditoria.  3. - Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data ###, si è costituita affermando che la risult ava intestataria di due utenze per la fornitura di gas naturale, l'una in forza della quale è stata emessa la fattura per l'importo di euro 11.860,331, l'altra in forza della quale sono state emesse le restanti 4 fatture ingiunte. Ha poi rilevato come il contratto di somministrazione che la società stipula con i propri clienti non richieda la forma scritta ad substantiam e possa quindi anche essere concluso per facta concludentia, rappresentati nella specie dalle contestazioni alle fatture sollevate dall'opponente. Ha in ogni caso dedotto l'idoneità dell'estratto autentico notarile prodotto a provare l'esistenza del credito ed ha quindi concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie.  4. - ### è fondata e merita pieno accoglimento.  ha de bitamente prova to c he ha a zionato un c redito pe r fornitura di gas relativo all'immobile sito in e non relativo a quello sito al civico 11 della stessa via, ove l'opponente ha risieduto per poco più di un anno e più precisamente dal 15.2.2012 all'ottobre 2013. E infatti, il contratto di locazione sottoscritto tra la locatrice - moglie del Presidente del consiglio di amministrazione della - e la conduttrice - odierna opponente - è stato stipulato in data ###, registrato presso ### l'### delle ### il successivo 24.2.2012 ed aveva ad oggetto un'unità immobiliare composta da due locali, ripostiglio e servizio sita in ### (doc. 2 dell'opponente). La stessa proprietaria dell'immobile concesso in locazione, escussa a testimonio all'udienza del 26.6.2018, ha infatti affermato di essere “proprietaria in ### di un appartamento in che ho concesso in locazione a da febbraio 2012 a ottobre 2013. Questo appartamento l'ho ricevuto in donazione da mio marito che è il legale rappresentante della . Anche la teste re sponsabile a mministrativo de lla ha c onfermato c he “ ha condotto in locazione l'appartamento di ### da febbraio 2012 ad ottobre 2013”, dal momento che successivamente “nel gennaio o febbraio 2014, ora non ricordo meglio, lo stesso appartamento è stato concesso in locazione ad una famiglia di 4 persone originarie delle ### di cognome ”. 
Che il recesso dal contratto di locazione sia avvenuto nell'ottobre del 2013 contestualmente alla chiusura del contratto di fornitura stipulato con è stato poi dimostrato con l'escussione dei testi , di cui la è collaboratrice, e ma rito dell'opponente in separazione dei beni: in particolare, il primo si è detto “sicuro al 100% che [la è rimasta nell'appartamento fino ad ottobre 2013”, ricordando che “la ha disdetto il contratto di fornitura del gas dal mio ufficio, usando il telefono dell'ufficio. Il recapito delle fatturazioni del consumo di gas era stato fissato presso il mio ufficio”; il secondo ha ricordato di essere rimasto nell'immobile di “fino all'ottobre 2013 perché dopo ci siamo spostati nel nuovo appartamento di dove attualmente viviamo. ### moglie aveva concluso un contratto di fornitura gas con e l'ha disdetto all'uscita dall'appartamento”.  ###, inoltre, ha dimostrato la piena verosimiglianza del presumibile errore in cui è incorsa la società opposta, che ha con ogni probabilità fatturato alla consumi relativi alla c on sede ###effetti, la teste ha esposto con chiarezza e precisione di essersi personalmente accorta “al momento di procedere alla chiusura del bilancio 2012, che mancavano le fatture relative al consumo del gas della ed ha quindi proceduto “ad accantonare una somma che presumevo essere pari al normale consumo fatto ogni anno intorno ai 9.500,00 euro più ### A gennaio 2013 sono stata contattata dalla sig.ra ### Per_ ### che mi ha rappresentato di aver ricevuto una fattura di più di 11.000,00 euro IVA compresa. Ho spiegato alla che probabilmente vi era stata un'inversione nei consumi della società rispetto a quelli suoi personali e le ho riferito che avrei contattato ### volte ho contattato il call center di e poi ho anche spedito raccomandate, fax ed e-mail spiegando l'equivoco e chiarendo tutti i passaggi, ma non ha sistemato la questione, bensì ha continuato a chiedere alla sig.ra il pagamento di questi consumi”. Quanto detto dalla teste risulta confermato documentalmente dalla comunicazione e-mail del 26.1.2015 (doc. 13 dell'opponente) redatta dalla stessa con la quale quest'ultima chiedeva la correzione dell'errore in cui era incorsa che aveva richiesto alla il pagamento di fatture da intestare invece alla ### la società si era dichiarata disponibile a “fare il bonifico il giorno stesso in cui riceve le fatture di addebito” ( comunicazione e-mail del 26.9.2014 sempre al doc. 13 cit. dell'opponente). Inoltre, che la società opposta abbia invertito le due forniture, industriale e domestica, è acclarato anche dalla richiesta di componimento bonario della vertenza avanzata dalla ### s.p.a. (società di recupero dei crediti incaricata da alla stessa la teste ha ricordato “che una società di recupero credito, la ### s.p.a., aveva proposto di chiudere la posizione a saldo e stralcio con importo di euro 8.754,32 che doveva versare la ### certa che la società ha sottoscritto la proposta, ma poi non si è più avuta alcuna comunicazione ad opera della controparte”. Anche il teste che ha personalmente intrattenuto i rapporti con le diverse società di recupero crediti succedutesi nel corso degli anni, ha affermato: “a me consta che l' e ra pronta a pagare, ma a seguito dell'invio di regolare fattura”; in particolare, “con la ### sembrava che, dopo diversi scritti e telefonate con la sig.ra si fosse giunti a definire la questione mediante nota di accredito a e contestuale fatturazione all' che avrebbe regolarmente pagato. In verità poi è giunta una proposta di transazione che vedo prodotta al doc. 14 di parte attrice dove si affermava che la era debitrice dell'intero importo e, a saldo e stralcio, pagava 8.745,32”. Infine il teste ha affermato: “mi risulta che la av eva riscontrato mancate richieste di pagamento del gas ed era disponibile a pagare la bolletta, laddove fosse stata intestata a loro nome. Ricordo che siamo stati contattati in diversi anni da più di una società di recupero crediti, ma non siamo mai riusciti a trovare un accordo, visto che la ### e ra disposta a pagare. Mi ricordo che era stato proposto a mia moglie di pagare una somma inferiore, intorno agli 8.000,00 euro, ma lei non ha accettato perché la bolletta non riguardava i nostri consumi”. 
Ulteriori elementi che dimostrano il plausibile errore amministrativo in cui è incorsa e mergono poi per tabulas dalle numerose incongruenze delle stesse fatture portate a fondamento del credito in sede monitoria. Infatti, tutte le 5 fatture azionate riportano quale indirizzo di fornitura l'immobile di ### sito alla (docc. 3-7 dell'opposta); riportano poi numero di PdR (### di ###, matricole contatore e numero cliente differenti. Ad esempio, la fattura n. 2329087486 del 24.9.2012 per l'importo di euro 11.860,33 (doc. 4 dell'opponente e doc. 3 dell'opposta) reca quale numero di PdR ###455, quale matricola contatore 22892479 e quale numero cliente 928635903; la fattura n. 2425697746 del 14.7.2013 per l'importo di euro 547,12 (doc. 5 dell'opponente e doc. 4 dell'opposta) reca quale ### numero di PdR ###456, quale ### matricola di contatore ### e quale ### numero cliente 894161605. ### le fatture n. 2504343645 del 6.2.2014 per l'importo di euro 734,74 (doc. 5 dell'opposta), la fattura 2511155719 del 9.3.2014 per l'importo di euro 139,75 (doc. 6 dell'opponente e doc. 6 dell'opposta) e la fattura n. 2511825599 del 10.3.2014 per l'importo di euro 62,59 (doc. 7 dell'opponente e doc. 7 dell'opposta) si riferiscono chiaramente a periodi successivi alla disdetta del contratto di fornitura effettuata dalla all'uscita dall'appartamento di , avvenuta, come dimostrato in corso di causa, a far data dall'ottobre 2013. 
Da ultimo, v'è da rilevare come appaia davvero esorbitante un consumo quale quello portato ad esempio dalla fattura n. 2329087486 del 24.9.2012 per l'importo di euro 11.860,33, che reca un consumo per il semestre 2.2.2012 - 31.8.2012 pari a 14331 mc, compatibile con l'esercizio di un'attività di impresa e non certo con la tipologia di uso - descritta nella stessa fattura - per “riscaldamento individuale, cottura, acqua calda” ad opera di un cliente domestico che risiede in un piccolo appartamento. A confermarlo sono anche le dichiarazioni dei testi (che ha affermato che “l'appartamento concesso in locazione alla è molto piccolo e ha una sola utenza del gas”) e (che, proprio con riferimento alla fattura di euro 11.860,33, ha affermato: “conoscendo io bene l'appartamento di circa 70 mq occupato dalla e considerato il periodo per cui l'ha ### occupato la stessa, era impossibile un consumo del genere”), nonché la stessa fotografia del contatore della (r elativo doc. 11), dalla cui lettura si evince un consumo pari a 2015,008 mc da riferirsi temporalmente al gennaio 2013, come confermato dalla teste la qu ale, avendo ricordato di essere stata contattata nel gennaio 2013 dalla che le aveva “rappresentato di aver ricevuto una fattura di più di 11.000,00 euro IVA compresa”, presa visione della fotografia allegata al documento, ha dichiarato “essere il contatore della sig.ra Se non ricordo male, il giorno in cui la mi ha informata dell'accaduto, ci siamo entrambe recate a verificare sia il suo contatore sia quello della e abbiamo scattato delle fotografie. ### certa che non possa essere il contatore della perché questo ha una lettura molto più elevata”. Anche il teste ha dichiarato che, dopo la ricezione della fattura da euro 11.860,33, “ci siamo allarmati, abbiamo fatto la fotografia al contatore del gas per vedere quanto era il consumo: la foto è quella che vedo prodotta al doc. 11 di parte attrice e un tale consumo era impossibile che originasse un credito così elevato”.  5. - La società opposta, per parte sua, non ha fornito alcuna prova volta a corroborare le difese svolte. 
Per quanto concerne l'asserita attivazione di due utenze per la fornitura del gas a nome di , ha sost enuto c he “il rapporto contrattuale si è instaurato a mezzo contratto telefonico, c.d. vocal ordering” (pag. 1 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) stipulato in ossequio alle disposizioni del ### del ### Ha prodotto all'uopo un file audio che è però da ritenere inammissibile.  ###. 13 delle specifiche tecniche emanate in data ### a norma dell'art. 34 comma 1 del D.M. 21.2.2011 n. 44 (recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), indica tassativamente quali sono, ai fini del deposito telematico, i formati ammessi dei documenti informatici, fra i quali non sono presenti quelli con le estensioni relative ai file contenenti audio e video. ### modo per depositare agli atti del processo in maniera corretta file audio e video è il deposito in ### su supporto CD o DVD sui quali siano stati previamente masterizzati i file audio e video. 
Il file depositato da con la seconda memoria istruttoria rimanda ad una “playlist” in formato .wpl, pacificamente non rientrante tra i formati consentiti dalle specifiche tecniche allegate al ### D.M. 44/2011, di talché l'opposta avrebbe dovuto, tempestivamente e senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Giudice, depositare un CD o un DVD contenente la registrazione del contratto telefonico concluso dalla per l'attivazione delle due utenze ritenute esistenti. 
Tardiva e pertanto inaccoglibile è la richiesta formulata dal procuratore dell'opposta che, non presentatasi all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, ha richiesto solo all'udienza del 26.6.2018 di escussione dei testimoni, ben oltre il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., di essere autorizzata a depositare un CD contenente il file audio. 
Confuse e inconferenti sono poi da ritenersi le difese circa la facoltà in capo a di procedere ad una fatturazione stimata consentita dalla ### dell'### per l'### e il Gas n. 229 del 18.12.2001, dal momento che le fatturazioni addebitate all'opponente, anche a voler ritenere che siano state emesse sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente, sono viziate a monte, perché recanti un errore circa l'immobile destinatario della fornitura di gas e perché comunque incompatibili con la lettura del contatore della elativo ad un appartamento di modeste dimensioni. 
Del pari irrilevante l'affermazione secondo cui sarebbe di competenza esclusiva delle società di distribuzione la rilevazione dei consumi di energia presso i clienti finali, non spettando a ve rificare g li e ffettivi qua ntitativi di e nergia fo rniti, da l mom ento c he, c ome c orrettamente rilevato dall'opponente, quest'ultima ha stipulato un contratto di fornitura con unico interlocutore con cui il cliente deve relazionarsi e che è tenuta a verificare la corretta debenza degli importi richiesti e, soprattutto, la corretta individuazione del soggetto vincolato al pagamento, controlli che, nella specie, non sono avvenuti. 
Per quanto detto, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso va revocato.  6. - Va accolta anche la richiesta di condanna di ex art. 96 comma 1 c.p.c., per avere la stessa agito in via monitoria, prima, e resistito nell'odierno giudizio di opposizione, poi, senza quel minimo di diligenza richiesto per comprendere l'infondatezza delle proprie domande ed eccezioni, tenendo così un comportamento integrante colpa grave. Difatti, le difese svolte in giudizio da si sono dim ostrate prive a nche de l mi nimo riscontro probatorio nonché confuse e ### infondate; gli scritti difensivi successivi alla comparsa di costituzione e risposta si sono limitati per lo più a riprodurre pedissequamente il contenuto di quest'ultima; l'opponente è stata costretta ad introdurre il presente giudizio di opposizione che ha visto espletarsi una fase istruttoria e una fase decisionale (in cui peraltro non ha depositato alcuno scritto difensivo), con conseguente inevitabile nocumento derivante dalla pendenza di un processo che poteva essere evitato sin dalla sua nascita, se l'opposta avesse tenuto un comportamento conforme agli ordinari canoni di buona fede. Nel delineato contesto il Giudice stima equo un risarcimento a favore di ed a carico di nella somma di euro 5.000,00.  7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, l'opponente va condannata a rifonderle all'opposta nell'importo che si liquida - tenuto conto del valore della causa (pari al decreto ingiuntivo opposto), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 - in euro 5.145,50 (di cui euro 145,50 per anticipazioni ed euro 5.000,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed ### se dovuta.  Per Questi Motivi Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. ### definitivamente pronunciando, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data ### e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo n. 580/2017 Ing. - 1378/2017 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco il 4/5.6.2017 su istanza di nei confronti di per il pagamento della complessiva somma di euro 12.493,31 oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ed alle spese processuali liquidate in euro 875,50 oltre oneri di legge.  ### (CF . ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. l'importo di euro 5.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo. ### P. #### (CF . ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite per euro 5.145,50 oltre 15% spese generali, CPA ed ### se dovuta. 
Così deciso in ### il 15 marzo 2019.   IL GIUDICE dr. ### redatto con la collaborazione della dott.ssa ### tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in ### 9.8.2013 n. 98. ### P. ### 

causa n. 2123/2017 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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