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Tribunale di Roma, Sentenza n. 11933/2025 del 20-11-2025

... superiori a sei ore giornaliere, non ha mai ricevuto i buoni pasto; e che, a mezzo PEC del 1° marzo 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €110.533,25, oltre €7.678,98 quale controvalore dei buoni pasto; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €39.071,73; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo aprile 2010 - dicembre 2019 la somma di €26.307,81 e provvedendo al ricongiungimento presso detto ### dei contributi versati alla ### che deve essere ricostruita l'anzianità di servizio dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 109 del ### dell'### 2016-2018, del periodo di lavoro reso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019; che, (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA ### ❖➢ in persona del giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 16171 del ### dell'anno 2023, vertente #### elettivamente domiciliata in ### al viale ### 35, presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE - ### E ### 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### seppe Quintavalle - elettivamente domiciliata in ### al viale delle ### n. 9, presso lo studio dell'avv. ### D'### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione #### É I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura generale alle liti in data ###, Rep. n. ###, per atto a rogito notaio ### elettivamente domiciliat ###, presso l'### di CONVENUTO ### E.N.P.A.M. - in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. ### - rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in calce alla memoria di costituzione ### - ### OGGETTO: pubblico impiego - impugnazione contratti di collaborazione ### Gli avv.ti L. ### ed E. ### per la ricorrente: “…### PRINCIPALE 1. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'illiceità dei contratti co.co.co. stipulati e reiterati, l'illegittimità di tutti i termini finali apposti, tra la dott.ssa ### e l'Asl Rm1 dal 01.04.2010 al 31.12.2019, con relativo accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto ex 2094 e 2126 c.c. e art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001, o per il diverso periodo di lavoro ritenuto di giustizia; 2. accertare e dichiarare le dovute differenze retributive e indennità maturate per il periodo di lavoro co.co.co, calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per € 149.606,98 (comprensive del ### e di € 7.678,81 quale controvalore netto del buono pasto, per tutti i turni eccedenti le 6 ore espletati dalla ricorrente come da ### o nella diversa somma e/o per il diverso periodo, ritenuti di giustizia e per l'effetto; 3.  condannare l'###1 al pagamento di € 110.5335,25 (quali differenze retributive e indennità maturate decurtato il valore del ### e di € 7.678,67 quale somma netta per il controvalore dei buoni pasto, in favore della dott.ssa ### o della diversa somma e/o per il diverso periodo ritenuti di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto di ogni singola debenza al soddisfo. 4. Accertare e dichiarare dovute le differenze contributive calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019 per €26.307,81 o per la diversa somma e diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 al versamento degli stessi presso gli istituti previdenziali di competenza e al ri congiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati all'### con condanna dell'ASL resistente al pagamento dei relativi oneri economici; 5. accertare e dichiarare le dovute differenze relative al TFR per € 39.071,73 calcolate dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o alla diversa somma e/o diverso periodo ritenuti di giustizia, con conseguente condanna dell'###1 all'accantonamento dello stesso in favore della ricorrente. 6. Condannare l'###1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o al diverso periodo ex art. 109 ### triennio 16-18. 7. Accertare e dichiarare l'abuso del contratto a termine in violazione della normativa di settore (D. 
Lvo 368/01, D. Lvo 165/01 e ### 1999/70/CE) e per l'effetto, 8. condannare l'###1, in persona del ### p.t., al pagamento del danno subito dalla ricorrente, quale indennizzo nella misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 L. 183/2010, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. In via residuale: 9. Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento dell'###1 ex art. 2041 c.c. con relativo depauperamento patrimoniale della ricorrente e per l'effetto; 10. Condannare l'###2 al pagamento dell'indennizzo per la somma totale di € 149.606,98 quantificate nelle differenze retributive e contributive dovute per il periodo dal 01.04.2010 al 31.12.2019, o liquidata in via equitativa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, o per quella diversa somma che si riterrà di giustizia.  11. Con vittoria di spese e competenze in favore degli avvocati che si dichiarano anticipatari e distrattari”.  ###. S. D'### per l'### 1: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) in via principale rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente con il ricorso; 2) in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato tra la dott.ssa ### e l'###1, e ricono sciuto il diritto della stessa alle differenze retributive, contributive e alle altre voci richieste, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (dall'1.4.2010 al 24.5.2018) o in via gradata per il periodo anteriore al'1.3.2018 (dall'1.4.2010 al 28.2.2018) per le ragioni indicate al punto 1) della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare l'erroneità delle differenze retributive/contributive nonché di tutte le altre indennità/voci richieste e dei conteggi relativi al calcolo degli interessi e rivalutazione contenute nel ricorso, rigettando le relative domande e in ogni caso rigettando la domanda di cumulo di rivalutazione e interessi per le ragioni indicate al punto 2.6.; 3). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, D. Lgs.  165/2001, a) in via preliminare accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per il periodo dall'1.4.2010 al 24.5.2018 ovvero in via gradata per il periodo dall'1.4.2010 al 28.2.2018 per decorrenza del termine di prescrizione ### per le ragioni indicate ai punti 1- 3.1. della presente memoria, rigettando le relative domande; b) accertare e dichiarare estinto il diritto della ricorrente al risarcimento stesso per intervenuta assunzione a tempo indeterminato della ricorrente medesima; c) in via ulteriormente subordinata accertare il danno stesso nella misura minima prevista dall'art. 31, comma 5, L. n. 183/2010 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta dall'###mo Tribunale tenendo conto delle ragioni esposte al punto 3.3. della presente memoria; 4). sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia ritenuta ammissibile e fondata la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla ricorrente, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto della ricorrente medesima ad ottenere la corresponsione delle somme così come richieste per il periodo anteriore al 25.5.2013 per decorrenza del termine di prescrizione decennale. Con vittoria del compenso e delle spese, oltre il rimborso delle spese generali (15%), della ### denza Avvocati e dell'IVA”.  ###. M. F. ### “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, l'### si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. Con salvezza delle spese”.  ###. A. A. ### per la ### “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, qualora il ricorso venisse rigettato, confermare la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei contributi in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale della ### zione per il periodo oggetto di causa e, quindi, a titolo di domanda riconvenzionale: - condannare il ricorrente al versamento, in favore dell'### dell'importo di euro 7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni, per l'anno di reddito 2016 (con contributi previdenziali da versare nel 2017); - per i restanti anni del periodo oggetto di causa, ossia per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, confermata la debenza/dovutezza, da parte del ricorrente, dei relativi contributi previdenziali in favore della gestione “### B” del ### di previdenza generale dell'### condannare il ricorrente al versamento degli stessi in favore della suddetta gestione Enpam. A tal proposito, si precisa che la ### potrà quantificare l'importo complessivo dovuto dalla professionista, a titolo di contributi e sanzioni, solo all'esito del giudizio; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.  ### ricorso depositato il 16 maggio 2023, ### ha esposto che ha lavorato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, formalmente in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in favore della ### 1, svolgendo mansioni di medico; che il 1° gennaio 2020, a seguito di partecipazione ad un concorso, è stata assunta a tempo inde terminato dalla ASL di ### che la ### 1, mediante utilizzo di graduatoria di concorso straordinario espletato dall'### l'ha assunta come dirigente medico a tempo indeterminato a decorrere dal 16 novembre 2020; che, di fatto, nel detto periodo 1.4.2010-31.12.2019 ella ha sempre prestato la sua attività in regime di subordinazione osservando turni di lavoro stabiliti dall'### fruendo di ferie, previa richiesta ai suoi responsabili, secondo il piano organizzato per il periodo giugno-settembre di ogni anno; che non ha mai avuto alcun margine di autonomia nell'espletamento delle sue mansioni; che è stata inserita stabilmente nell'organizzazione aziendale utilizzando materiali ed attrezzature del datore di lavoro; che ha ricevuto una remunerazione fissa mensile; che ha attestato la sua presenza fino al 2012 utilizzando un badge e poi mediante fogli firma; che l'attività lavorativa, lungi dall'essere rivolta al raggiungimento di un risultato o alla realizzazione di un progetto, è sempre stata finalizzata all'assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio; che, pur prestando attività in turni sempre superiori a sei ore giornaliere, non ha mai ricevuto i buoni pasto; e che, a mezzo PEC del 1° marzo 2023, ha chiesto all'### l'accertamento della natura subordinata del rapporto ed il pagamento delle spettanze retributive e contributive. 
Tanto premesso, la ricorrente ha affermato che di fatto ella ha lavorato alle dipendenze della ### che, stante la nullità dei contratti di collaborazione, ha diritto di ricevere il trattamento stabilito dai contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo; che ha quindi maturato il credito di complessivi €110.533,25, oltre €7.678,98 quale controvalore dei buoni pasto; che, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di accantonare, quali quote di trattamento di fine rapporto, la somma di €39.071,73; che deve altresì ricostruire la posizione previdenziale versando all'### a titolo di contributi per il periodo aprile 2010 - dicembre 2019 la somma di €26.307,81 e provvedendo al ricongiungimento presso detto ### dei contributi versati alla ### che deve essere ricostruita l'anzianità di servizio dovendosi tener conto, ai sensi dell'art. 109 del ### dell'### 2016-2018, del periodo di lavoro reso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2019; che, inoltre, stante l'abusivo ricorso a contratti precari, l'### è tenuta a risarcire il c.d. danno comunitario da determinarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32 l. n. 183/2010, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; e che, in subordine, è tenuta a corrispondere indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. da quantificarsi nell'importo di €149.606,98, pari alle differenze retributive e contributive per il periodo aprile 2009 - dicembre 2019, o in altra somma ritenuta di giustizia. 
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.  ### 1, costituitasi il 22 giugno 2023, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme richieste per il periodo anteriore al 25.5.2018 (1.4.2010 - 24.5.2018) (considerando la data di notifica del ricorso) ovvero, in via gradata, per il periodo anteriore all'1.3.2018 (1.4.2010-28.2.2018) (considerando la data della diffida dell'1.3.2023). 
Ha poi dedotto che la domanda non può essere accolta poiché la ricorrente ha omesso di confrontare le caratteristiche del contratto di collaborazione con quello di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui chiede l'accertamento, analizzando i tratti distintivi delle due fattispecie contrattuali e, cioè, non ha illustrato le ragioni per le quali l'attività professionale da lei espletata non sia riconducibile al contratto di collaborazione e sia inquadrabile invece nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato; che le allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro sono molto generiche ed inidonee a configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché non consentono di individuare in che cosa sarebbe consistito e da quali elementi fattuali dovrebbe trarsi l'elemento determinante dell'eterodirezione e dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo della ### che, comunque, non risulta che la lavoratrice avesse obbligo di osservare un orario di lavoro, né che vi fosse obbligo di assicurare una presenza nei turni, rimessi alla sua autonoma scelta, né che le ferie dovessero essere autorizzate e concordate e le assenze giustificate; che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti, avuto riguardo alla disciplina di legge all'epoca vigente, era pienamente legittimo e non vi era alcun divieto di proroghe; che i conteggi sono errati sotto più profili; che non sussiste diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio; che è infondata la domanda di risarcimento danni ex art. 36 d.lgs.  165/2001 - e comunque prescritto il vantato diritto risarcitorio per i periodi per i quali opera la prescrizione dei crediti retributivi - sia perché il contratto di collaborazione è stato perfettamente valido, sia perché nessuna norma prevede che spetti un risarcimento in caso di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia perché la ricorrente non ha prospettato le ragioni della domanda sotto il diverso profilo della illegittimità e/o dell'abuso del termine apposto ai contratti in violazione della normativa, sia perché non è stato osservato il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 32, comma 4, lett.  a), della l. n. 183 del 2010, sia ancora perché la ricorrente è stata immessa in ruolo superando un concorso straordinario per il quale è stata determinante la circostanza di aver già maturato un'anzianità di servizio di tre anni, come stabilito dal bando di concorso; che, in subordine, in considerazione del fatto che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato, il risarcimento dovrebbe essere contenuto nella misura minima di 2,5 mensilità; e che la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. è inammissibile e comunque infondata. 
L'### costituitosi il 29 giugno 2023, ha dedotto che, qualora sia riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguenti differenze retributive, su queste deve essere effettuata la relativa regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha poi, in via preliminare, eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio. ### costituitasi il 22 giugno 2023, ha dedotto che i compensi erogati ai medici chirurghi ed agli odontoiatri in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili presso la gestione “### B” del ### di previdenza generale ### ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del Regolamento del ### che i relativi contributi devono quindi essere versati direttamente dal professionista e non dal committente (nella specie l'### sanitaria); che, invero, non risulta pervenuta alcuna dichiarazione da parte della dott.ssa ### relativa ai redditi professionali prodotti dal 2010 al 2019, e, di conseguenza, non è stato effettuato alcun versamento; che, a mezzo pec del 6 giugno 2023, è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dei contributi relativi all'anno 2016 che avrebbero dovuto essere versati nel 2017, tanto anche al fine di interrompere il termine di prescrizione; che i contributi che si asserisce in ricorso siano stati versati alla ### sono soltanto quelli minimi dovuti alla gestione “### A” e non sono connessi allo svolgimento di attività professionale e dovuti, in base all'art. 8, comma 1, del ### del ### per tutta la durata di iscrizione all'albo professionale; e che, pertanto, in caso di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della ### 1, quest'ultima sarà tenuta a versare all'### tutti i relativi contributi, mentre, in caso di rigetto della detta domanda, dovrà dichiararsi l'obbligo di versamento dei contributi in favore della gestione “### B” per il periodo oggetto di causa e dovrà essere condannata la ricorrente al pagamento della somma di €7.632,13 a titolo di contributi e sanzioni per l'anno 2016 nonché al pagamento dei contributi per i restanti anni oggetto di causa, che potranno essere quantificati solo all'esito del giudizio. 
Con memoria depositata il 27 luglio 2023 (sulla cui ammissibilità, contestata dall'### all'udienza del 26.9.2023, v., ex multis, Cass. civ. Sez. ###., 21/10/2009, n. 22289), la ricorrente, ribadito quanto contenuto nell'atto introduttivo, ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali pretesi dall'### per gli anni 2010-2017 giacché l'unico atto interruttivo del rela tivo termine è rappresentato dalla stessa memoria di costituzione, per cui potrebbero essere dovuti, in caso di rigetto della domanda principale, soltanto i contributi relativi al periodo 21.6.2018 - 2019. Ha poi osservato che ella, in assoluta buona fede, non ha versato la quota contributiva richiesta in quanto le somme da lei percepite erano assimilate fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente, né l'Ente ha mai richiesto alcun pagamento; e che, in caso di rigetto della propria domanda, anche per i soli anni 2018 e 2019 non sono dovute sanzioni, stante la sua legittima convinzione di non dovere alcuna somma all'### Con sentenza non definitiva n. 11510/2024 emessa il 14 novembre 2024, il Tribunale: 1) accertata la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la ricorrente e la ### 1 il 1° aprile 2010 e delle successive proroghe, ha dichiarato che la medesima ha prestato, in regime di subordinazione alle dipendenze della ### 1, attività di dirigente medico dal 01.04.2010 al 31.12.2019; 2) ha altresì dichiarato che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 tra quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno e quanto di fatto percepito quale remunerazione mensile fissa; 3) ha dichiarato, infine, che ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019; 4) ha condannato l'### al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; 5) ha condannato inoltre l'### al pagamento, a favore della lavoratrice, a titolo risarcitorio, di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante ad un dirigente medico del contratto collettivo dell'### oltre interessi legali, sul dovuto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 16 maggio 2023 fino al soddisfo; 6) ha rigettato le domande di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di ferie non godute e controvalore dei buoni pasto; 7) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 al ricongiungimento presso l'### dei contributi previdenziali versati alla ### 8) ha rigettato la domanda di condanna della ### 1 alla ricostruzione dell'anzianità di servizio della ricorrente, relativamente al periodo di lavoro dal 01.04.2010 al 31.12.2019. 
Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i crediti riconosciuti con la citata sentenza non definitiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Posto quanto statuito con la sentenza non definitiva del 14.11.2024, devono quantificarsi le differenze retributive tra quanto spettante per i titoli già individuati (ovvero quanto spettante a titolo di trattamento economico fondamentale nonché a titolo di indennità lavoro notturno) e quanto di fatto percepito. 
Il trattamento economico fondamentale di un dirigente medico comprende anche l'indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, ove spettante (v., ad es., art. 60 del ### dell'area sanità - ### 2019-2021 sottoscritto il 23 gennaio 2024). 
Appare corretta l'inclusione, nella specie, di tale emolumento - invece contestato dall'### con le osservazioni critiche alla relazione di CTU depositata l'8 giugno 2025 e ribadito nelle note di trattazione scritta - poiché, a norma di legge, il rapporto di lavoro di un dirigente medico è esclusivo, salvo che non sia previsto diversamente. 
Infatti, l'art. 15-quater, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502, rubricato “### vità del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”, dispone, al comma 1, “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”. 
Occorre invece espressa dichiarazione del sanitario per passare al regime di non esclusività (v. comma 4 stesso art. 15-quater). 
In difetto, pertanto, di allegazioni dell'### circa lo svolgimento, da parte della ricorrente, di altre attività professionali, deve valere la presunzione di legge della esclusività, la quale deve ritenersi operante anche in caso di nullità del rapporto, come nella specie, dovendo riconoscersi al lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il medesimo trattamento economico di cui avrebbe fruito se fosse stato regolarmente assunto. 
Appare anche corretto il riferimento all'indennità spettante ai dirigenti che abbiano un'anzianità compresa tra 5 e 15 anni, poiché, se è vero che l'anzianità che matura nel corso di un rapporto nullo non rileva ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/11/2021, n. ###, già citata nella sentenza non definitiva), non può non essere presa in considerazione laddove essa, nel corso del rapporto di fatto, rilevi per determinare la retribuzione spettante in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. 
Pertanto, facendo riferimento ai conteggi elaborati dal CTU nella relazione depositata l'8 giugno 2025 e nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, devono quantificarsi le differenze retributive spettanti nel periodo 1° marzo 2018 - 31 dicembre 2019 in €41.213,29 oltre interessi legali computati fino al 30 aprile 2025 nella somma di €2.829,46, oltre i successivi fino al soddisfo. 
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il cui diritto è stato già accertato in relazione all'intero periodo di lavoro precedente la formale assunzione, cioè dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2019, esso deve essere quantificato in base alle disposizioni dell'art. 2120 cod. civ. (escludendo dalla base di calcolo quindi soltanto compensi occasionali e rimborsi spese) ed alle regole peculiari per i dipendenti pubblici (v. D.P.C.M. 20.12.1999). 
Posto che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare il diritto al TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019, è in questa sede irrilevante la questione circa il soggetto che lo debba erogare, senza considerare che, comunque, è in giudizio anche l'### e, quindi, qualora il pagamento fosse a carico dell'### di previdenza, fermo l'onere del datore di lavoro di costituire i necessari fondi, l'accertamento del quantum ora compiuto farebbe stato anche nei confronti dell'### Irrilevante, in questa sede ###attuale, anche la questione sollevata dall'### circa l'obbligo che su di essa potrebbe gravare di operare trattenute, a titolo di quote di ### sulle differenze retributive dovute in forza della presente decisione.  ### maturato nell'intero periodo 1° aprile 2010 - 31 dicembre 2019 è pari, come da relazione depositata l'8 giugno 2025, ad €37.936,49. 
I contributi previdenziali di legge dovuti sulle differenze retributive spettanti dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontano, come computati nella relazione integrativa depositata l'11 novembre 2025, a complessivi €12.327,37.  2. - Le spese di lite, quanto al rapporto tra la ricorrente e la ### 1, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso. 
Quanto al rapporto tra l'### e la ### 1 le spese seguono la soccombenza. 
Sono a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dalla ### essendo stato escluso ogni onere per la ### di far confluire i contributi ricevuti nella gestione ### Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del ### della Giustizia n. 55 del 10.3.2014. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio (per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle cause di valore indeterminato o indeterminabile) per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'### e nel valore minimo (delle tabelle per cause previdenziali) per quanto riguarda il rapporto tra l'### e l'### e tra la ### e la ricorrente. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato versato dalla ricorrente, come per legge. 
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ### 1.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il 16 maggio 2023, così provvede: 1. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore di ### della complessiva somma di €44.042,75#, di cui €41.213,29 a titolo di sorte ed €2.829,46 a titolo di interessi, oltre ulteriori interessi legali sul capitale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, dal 1° maggio 2025 fino al soddisfo; 2. - dichiara che la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di €37.936,49# a titolo di TFR maturato alla data del 31 dicembre 2019; 3. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### dei contributi previdenziali sulle differenze retributive spettanti alla ricorrente nel periodo dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ammontanti ad €12.327,37#; 4. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore degli avv.ti ### ed ### procuratori antistatari, della metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi €10.646,00# di cui €1.389,00# per spese generali, ed €9.257,00# per compensi, oltre ### CPA e contributo unificato di €379,50#, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato; 5. - condanna la ### 1 al pagamento, in favore dell'### delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 6. - condanna ### al pagamento, in favore della ### ne E.N.P.A.M., delle spese di lite che liquida in complessivi €5.332,00# di cui €695,00# per spese generali, ed €4.637,00# per compensi, oltre IVA e ### 7. - pone definitivamente a carico della ### 1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto; 8. - manda alla ### per la comunicazione ai procuratori costituiti.  ### 20 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 16171/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Maria Luna

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Tribunale di Lecco, Sentenza n. 529/2025 del 04-11-2025

... qualificabile come DSA o BES o equiparabili; h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) corsi di recupero e lezioni private; d) alloggio presso la sede universitaria; e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori; b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni; c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. ### dott. ### rel.  dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 354/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### TOSONI contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### MARTINI con l'intervento del ### in persona del ### della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI ### “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: 1. Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore ### al padre, #### con collocamento stabile presso l'abitazione di quest'ultimo.  2. Disporre l'intervento dei ### territorialmente competenti, o in subordine nominare un ### al fine di effettuare un'attività di monitoraggio e valutazione sulle capacità genitoriali della ###ra ### sulle condizioni di vita della stessa e sulla compatibilità di tali condizioni con la permanenza del minore, regolamentando di conseguenza i diritti di visita.  3. Aumentare l'assegno di mantenimento a carico della ###ra ### per il figlio ### determinandolo in una misura equa e proporzionata al reale costo della vita e al disimpegno della madre. 4. Nominare un curatore speciale per il minore ### Con vittoria di spese e competenze di lite.” ### “### il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, disporre in conformità di quanto attualmente in vigore, a fronte della proposta già formulata dal ### all'udienza del 18.06.2024 cui le parti hanno dichiarato di aderire. 
E più precisamente: y Affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre; y Regolamentazione degli incontri madre e figlio: - fine settimana alternati dalle ore 14.30 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale (salvo accordi il mercoledì), dall'uscita dall'oratorio o da scuola fino alle ore 21.00.  - Pasqua e Lunedì dell'### ad anni alterni; - Altri ponti e festività nazionali, alternati; - durante le vacanze scolastiche estive: per un periodo di due settimane anche non consecutive; - durante le festività ### per una settimana (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio).  y Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante versamento di un contributo mensile pari ad € 175,00 (centosettantacinque/00).  y Suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori, regolamentate come da ### vigente presso il Tribunale di Lecco, in misura del 50% ciascuno.  y Spese legali compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE ### e ### hanno intrattenuto una relazione sentimentale e un rapporto di convivenza senza essere coniugati e dalla loro unione è nato il figlio minore ### il ###.  ### ha convenuto in giudizio ### con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore ### al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso; la regolamentazione degli incontri tra la madre e il figlio secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, anche mediante l'intervento dei servizi sociali o dell'espletamento di ### la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre nella misura ritenuta congrua e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio ### chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore ### a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre; la regolamentazione degli incontri tra madre e figlio a fine settimana alternati, oltre a un pomeriggio infrasettimanale, con regolamentazione anche dei periodi di vacanza secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori; la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre nella misura di € 100,00 mensili, in considerazione della sua precaria situazione economica, con riconoscimento dell'attribuzione dell'intero assegno unico in favore del padre. 
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 18/06/2024 avanti al giudice relatore delegato dal ### del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale ha proposto alle parti di adottare la seguente regolamentazione provvisoria: “1) Affidamento condiviso del figlio minore ### a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre ### 2) Regolamentazione degli incontri tra madre e figlio a finesettimana alternati dalle ore 14:30 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, a partire dal prossimo finesettimana (22-23 giugno), oltre a un giorno infrasettimanale (salvo accordi, il mercoledì, a partire dal 26 giugno), dall'uscita dall'oratorio o da scuola fino alle ore 21:00. Le parti danno atto che il minore starà circa due/tre settimane in vacanza con il padre nel mese di agosto, che verranno comunicate alla madre entro il 15 luglio; 3) Previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore ### nella somma mensile di € 175,00, rivalutabile annualmente secondo indici ### che dovrà essere versata dalla signora ### al signor ### entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal corrente mese di giugno; 4) Suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, in misura del 50% ciascuno”. 
Le parti hanno aderito alla proposta del giudice relatore e hanno chiesto congiuntamente un rinvio della causa, che è stato disposto previa adozione da parte del giudice relatore quali provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. delle intese raggiunte in udienza dalle parti. 
Non essendo stato successivamente possibile raggiungere un accordo fra le parti, i difensori hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni. 
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e il giudice relatore ha quindi rinviato la causa per la rimessione in decisione. 
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, mediante il deposito di note scritte. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione. 
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte in corso di causa dal giudice relatore. 
Non sono meritevoli di accoglimento, in particolare, le richieste formulate dalla parte ricorrente di conferire incarico ai servizi sociali o di espletare CTU sulle capacità genitoriali, non ravvisandosi nel caso di specie criticità tali da richiedere l'intervento dei servizi sociali o l'espletamento di ### che risulterebbe dunque esplorativa. 
Deve essere, inoltre, rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente di nominare un curatore speciale per il minore ### non sussistendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c.: in particolare, non sono emersi in corso di causa elementi tali da precludere l'adeguata rappresentanza processuale del minore da parte di entrambi i genitori. 
Ciò premesso, è possibile esaminare le singole questioni oggetto di controversia fra le parti. 
In punto di affidamento del figlio minore ### nato il ###, si osserva quanto segue.  ### condiviso del figlio minore a entrambi i genitori è stato previsto come regola da parte del legislatore; la deroga a tale regime presuppone che esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater Pertanto, il giudice potrà escludere l'affidamento condiviso ove emerga, nei confronti dei uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità genitoriale tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. 
Nel caso in esame, pur presentando la situazione alcune criticità, principalmente riconducibili alle precarie condizioni economiche della madre ### si osserva che tali criticità non sono tali da giustificare una deroga alla regola legislativa dell'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori. 
Le parti controvertono circa le ragioni che hanno portato alla rarefazione dei rapporti per diverso tempo tra ### e il figlio ### in seguito all'interruzione nel 2020 della convivenza tra i genitori, infatti, il minore ha vissuto sino al 2022 con la madre ### la quale ha poi condotto il figlio presso il padre ### con il quale il minore è rimasto a vivere fino all'attualità.  ### sostiene che a partire dal mese di gennaio 2022 ### si sia sostanzialmente disinteressata del figlio minore ### mentre quest'ultima afferma di essersi determinata a inserire il figlio nel contesto paterno unicamente a causa delle proprie precarie condizioni economiche, che la hanno costretta ad abbandonare l'abitazione di ### ove viveva, anche a seguito del distacco dell'energia elettrica per la morosità accumulata.  ### afferma in ogni caso di avere mantenuto anche successivamente al gennaio 2022 un rapporto con il figlio minore ### sia pur ostacolato, a suo dire, dall'atteggiamento escludente di ###
A prescindere da come si sono svolti i fatti in passato, il Tribunale osserva che, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ### ha mostrato un effettivo interesse a coltivare il rapporto con il figlio minore, con il quale è in essere nella sostanza la regolamentazione adottata in via provvisoria all'udienza del 18/06/2024, anche ad ammettere le discontinuità lamentate dal ricorrente. 
Infatti, gli eventuali ritardi negli incontri tra madre e figlio, pur essendo fonte di disagio organizzativo - rispetto al quale ### viene richiamata a una maggiore puntualità - non sono tali da costituire indice di conclamata inadeguatezza genitoriale; in ogni caso, per contenere tale inconveniente, il Tribunale ritiene di introdurre in punto di regolamentazione degli incontri una specifica disposizione che verrà esposta nel prosieguo. 
Deve, altresì, evidenziarsi che non risultano siano mai insorti insormontabili contrasti tra genitori o difficoltà nell'assumere decisioni nell'interesse del figlio minore ### Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, non essendo emersi elementi tali da ritenere tale soluzione, prevista come regola dal legislatore, contraria all'interesse del minore, che è anche quello di mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori. 
Non vi sono particolari questioni rispetto al collocamento del minore ### entrambe le parti concordano nel richiedere la conferma del collocamento prevalente del figlio presso il padre ### con il quale del resto vive fin dal gennaio 2022. 
Deve dunque essere disposto il collocamento prevalente del minore ### presso il padre ### Quanto alla regolamentazione degli incontri tra madre e figlio, il Tribunale ritiene che nella sostanza debbano trovare conferma i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa dal giudice relatore, in quanto rispettosi del principio di bigenitorialità e idonei a garantire tempi di permanenza adeguati del minore presso ciascun genitore. 
La circostanza che il giorno infrasettimanale sia stato in varie occasioni saltato dalla madre induce il Collegio a introdurre la previsione secondo cui tale giorno potrà essere usufruito da ### solo previo preavviso, da comunicare a ### entro il venerdì della settimana precedente. 
Non si ritiene di adottare allo stato una regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso la madre nei periodi estivi, natalizi e pasquali - non prevista neppure in via provvisoria dal giudice relatore - che potrà essere introdotta in futuro solo in caso di consolidamento in senso positivo della situazione. 
Occorre ora procedere alla determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ### gravante in capo alla madre ### genitore non collocatario. 
Giova ricordare che i genitori sono obbligati a concorrere tra loro al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento è dunque finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. 
Bisogna, pertanto, ricostruire la complessiva situazione patrimoniale delle parti. 
Innanzitutto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., n. 23623/2016). 
Nel caso in esame, ### è lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e risulta percepire un reddito mensile netto di circa € 1.600,00; all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori non sosteneva particolari oneri abitativi, vivendo presso un immobile di proprietà della sorella della resistente ### a lui concesso in godimento a titolo gratuito, mentre ora risulta abitare in un immobile condotto in locazione insieme alla moglie #### al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori risultava prestare attività lavorativa quale addetta alle pulizie assunta con contratto a tempo determinato percependo un reddito mensile netto di circa € 900,00; tale contratto non è stato rinnovato e attualmente ella è priva di stabile attività lavorativa, avendo intrapreso alcuni lavori nei mesi di agosto 2025 e settembre 2025 che tuttavia non si sono stabilizzati: l'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato risulta essere scaduto in data ###. 
Il Tribunale osserva dunque che, rispetto alla data di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, da un lato ### sostiene oneri abitativi che prima non sosteneva; dall'altro lato le condizioni economiche di ### già precarie, sono ulteriormente peggiorate. 
In ogni caso, è indubitabile che la complessiva situazione reddituale e patrimoniale di ### sia nettamente migliore rispetto a quella di ### Così ricostruite le complessive situazioni economiche delle parti, si ritiene dunque congruo confermare, quale contributo materno al mantenimento del figlio, la somma di € 175,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ### Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 
Il collocamento del figlio minore presso il padre giustifica l'attribuzione a ### dell'intero assegno unico (vedasi sul punto Cass., n. 4672/2025), come del resto riconosciuto anche da ### La natura del giudizio e la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.  P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Affida il figlio minore ### in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre ### 2) Dispone che ### possa vedere e tenere con sé il figlio minore ### - a finesettimana alternati dalle ore 14:30 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica; - un giorno infrasettimanale (salvo accordi, il mercoledì), dall'uscita dall'oratorio o da scuola fino alle ore 21:00, previo preavviso a ### entro il venerdì della settimana precedente; 3) Pone a carico di ### l'obbligo di versare a ### entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile pari a € 175,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio ### da rivalutarsi annualmente secondo indici ### 4) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal ### d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica; e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.  - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi; in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso; b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista; c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal ### d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.  - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico; e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'### scolastico; f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola; g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili; h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) corsi di recupero e lezioni private; d) alloggio presso la sede universitaria; e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.  - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori; b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni; c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.  - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede; c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore; d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale; e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). 
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno); 5) Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito interamente da ### 6) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.   ### relatore ### dott. ### dott.

causa n. 354/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Colnaghi Alessandro, Marco Erminio Maria Tremolada

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26573/2025 del 02-10-2025

... domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo stesso ### per la concorrenza sleale e la violazione del dovere di fedeltà; la Corte ha affermato inoltre che alla luce delle prove testimoniali fosse provata la condotta di concorrenza sleale con violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. tenuto conto della circostanza che ### svolgeva un'attività rilevante per la so cietà e non essendo emersa - diversamente da quanto ribadito nell'atto di appello - alcuna ingerenza nel subappalto in questione del responsabile ### In sostanza, i giudici di merito hanno confermato la tesi della datrice di lavoro ### secondo cui il lavoratore ora ricorren te, unitamente ad altri corresponsabili, avevano costituito, servendosi di prestanomi, un'altra società di vigilanza, la ### alla quale erano stati conferiti 3 in subappalto i servizi di vigilanza non armati appaltati dalla (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23761-2023 proposto da: ### rappresentato e difeso dal l'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa dagli avvocati ### CARDILLO, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1348/2023 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 3171/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal ###. ### Fatti di causa La Corte appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### R.G.N. 23761/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/07/2025 CC tribunale di Napoli che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pag amento del ### in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### aveva condannato ### al pagamento quale condebitore in solido della somma di € 199.256,78 oltre accessori, in conseguenza dell'attività svolta in concorrenza, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni inutilm ente corrisposte ai sensi dell'articolo 2033 c.c. a causa della mancanza del la controprestazione lavorativa. 
A fondamento della decisione la Corte d'appello ha rilevato che erano coperte da giudicato le domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo stesso ### per la concorrenza sleale e la violazione del dovere di fedeltà; la Corte ha affermato inoltre che alla luce delle prove testimoniali fosse provata la condotta di concorrenza sleale con violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. tenuto conto della circostanza che ### svolgeva un'attività rilevante per la so cietà e non essendo emersa - diversamente da quanto ribadito nell'atto di appello - alcuna ingerenza nel subappalto in questione del responsabile ### In sostanza, i giudici di merito hanno confermato la tesi della datrice di lavoro ### secondo cui il lavoratore ora ricorren te, unitamente ad altri corresponsabili, avevano costituito, servendosi di prestanomi, un'altra società di vigilanza, la ### alla quale erano stati conferiti 3 in subappalto i servizi di vigilanza non armati appaltati dalla ANM per un prezzo orario del servizio superiore sia al costo di cui alla t abella ministeriale di riferimento per gli appalti del settore per l'anno 2015 e 2016, sia a quello per l'impiego di custodi di livello F del ### vigilanza. Era infatti emerso che i prezzi dei subappalti erano gonfiati di quel poco necessario per garantire un utile al ### e agli altri corresponsabili. Nessuna ingerenza nel subappalto era emersa in vece da parte del responsabile ### indic ato dal lavor atore come deus ex macchina della società ### Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassa zione ### con sette motivi di ricorso ai quali ha resistito con contro ricorso ### service ### Il ricorrente ha depositato memoria difensiva prima del l'udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge. 
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2105, 1218, 1223, 1227, comma 2 c.c. , ex articolo 360 n.3 c.p.c., in quanto la conclusione del contratto di subappalto non er a avvenuta all'i nsaputa della ### bensì con il suo pieno avallo perché era stata condivisa o avallata da ### come emergeva dalla sentenza.  2.- Con il secondo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'autorizzazione da parte del ### alla conclusione del contratto di subappalto.  2.1. I primi due motivi, da esa minare unitariam ente per connessione, devono essere disa ttesi posto che non sottopongono a censura una tesi giuridica sostenuta dai giudici di merito bensì la diversa valutazione dei fatti operata dagli 4 stessi giudici circa il coinvolgimento e l'ingerenza del ### e suo tramite della ### che i giudici hanno motivatamente escluso, peraltro attrav erso una doppia conforme pronuncia. Che il ### fosse stato a conoscenza o meno, che abbia stabilito il prezzo o meno, configurano questioni di fatto che mirano al coinvolgimento della società e non certamente di diritto ed i motivi sono perciò inammissibili posto che la ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di cui al 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. 
Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).  3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione e fals a applicazione dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a pagare la somma di euro 209.464,36 a titolo di risarcimento dell'asserito danno derivante dalla conclusione del co ntratto di subappal to con la ### in particolare, secondo la Corte d'appello tale somma era il risultato della sottrazione complessiva del corrispettivo orario pari a euro 13 all'ora, applica to per il subappalt o alla società ### e del corrispettivo che sarebbe stato applicato dalla società opponente pari a euro 7,68 all'ora. Si sostiene da parte del ricorrente che manchi del tutto la prova del fatto che la ### avrebbe fissato come prezzo orario del servizio un corrispettivo di euro 7,68 all'ora. 
Anche tale motivo è all'evidenza inammissibile perché mira alla rivalutazione dei fatti di causa ed attiene alla entità del danno 5 che secondo la Corte d'appello era provato. In ogni caso non può predicarsi alcuna violazione del l'art. 2697 c.c. che può essere ipotizzata solo quando manchi la prova dei fatti e la causa viene decisa con applicazione della regola di giudizio, ponendosi a car ico della parte l'onere della prova di cui non sarebbe gravata (v. ad es. sentenza n. 17313 del 19/08/2020); ma non anche quando il giudice abbia deciso la causa attraverso la valutazione delle acquisizioni istruttorie poichè in questo caso può essere ip otizzato solo un erroneo apprezzamento sulla valenza della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.  4.- Con il quarto motivo si afferma la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a restituire alla ### la somma di euro 10.530,56 a titolo di retribuzione indebitamente percepita, sul presupposto che la prova testimonia le espletata nel parallelo giudizio di impugnativa del licenziamento av rebbe confermato lo svolgimento da parte del ### durante il suo orario di lavoro, di prestazioni in favore della ### per due volte a settimana per quattro ore al giorno, dal mese di aprile 2015 sino al 30 novembre 201.  4.1. Il motivo è parimenti inammissibil e, avendo la Corte d'appello confermato la valutazione del danno da risarcire effettuata in primo grado in via equitativa e sulla base delle prove testimoniali, senza violare né l'art.115 né l'art.116 c.p.c.; peraltro una censura relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme in questione non può porsi nel giudizio di cassazione per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, 6 ovvero disposte d'u fficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento cr itico, elem enti di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229 del 17/01/2019).  5.- Con il quinto moti vo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'inammissibilità della compensazione operata dal collegio con le somme dovute a titolo di TFR dalla ### in forza dell'articolo 1246, numero 3 c.c. e dell'articolo 545 c.p.c.  eccepita anche in appello ex articolo 360, numero 4 c.p.c.  5.1. Il motivo non è fondato posto che la Corte d'appello non può aver violato l' art.112 c.p.c. essendosi motivatamente pronunciata sulla questione re lativa alla in ammissibilità della compensazione, ritenendola invece correttamente ammissibile trattandosi di compensazione impropria (Cass. n.13647/19).  6.- Con il sesto motivo, si sostiene la violazi one e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia del collegi o in ordine alla censura formulata dal ### al capo quinto dell'atto d'appello che si riferisce alla condanna solidale, quale debitore in solido.  6.1. Il motivo deve essere disatteso posto che la Corte d'appello ha pronun ciato implicitament e e correttamente anche sull'esistenza della responsabi lità integrale del ricorre nte, secondo la regola generale posta dall'art. 1294 c.c. e dall'art.2055 c.c. in capo al co rresponsabile sol idale, avendo confermato in toto la pronuncia di primo grado.  7. Con il settimo motivo, in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo, si reitera la domanda di pagamento in proprio favore del TFR pari ad € 20.738,14. 7 7.1. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del sesto motivo.  8.- Per le rag ioni esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come in dispositivo.  9.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico rso, a norma del l'articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.   P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc essuali che si liquidano in € 5000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell'ult eriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 10.7.2025 ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Riverso Roberto

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 666/2025 del 14-12-2025

... mensile netto non inferiore ad E. 2.000,00, oltre buoni pasto, rimborso carburante e un “fuori busta” di circa 500/600 euro mensili (per 14 mensilità)”. Quanto alla propria situazione reddituale, invece, ha dichiarato: “io al momento sono disoccupata. Non lavoro dal 2019. Prima ero impiegata, poi ho lasciato il lavoro per badare ai miei figli. Guadagnavo 1000 euro al mese circa e lavoravo 9-10 ore al giorno. Vivo soltanto con i soldi del mantenimento che mi corrisponde mio marito. Non usufruisco di altri aiuti. Ho un'altra figlia di due anni e mezzo avuta da altra relazione. Io convivo saltuariamente con il mio nuovo compagno che si chiama ### (…) Il mio nuovo compagno ha un'impresa edile. Non so quanto guadagna. Facciamo comunque una vita modesta”; nondimeno, nulla è stato prodotto con riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale del compagno convivente della ### risultando conseguentemente preclusa ogni ulteriore comparazione rispetto alla corrispondente situazione reddituale della controparte. ### invece, producendo documentazione economica, ha rappresentato di avere una situazione reddituale pressoché invariata rispetto al periodo in cui è stata emessa la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ### civile, composto dai #### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 713/2025 R.G.  tra ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### Ricorrente e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### Convenuto e con l'intervento del ###; oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.  ###'udienza del 3.12.2025, il procuratore di parte ricorrente “conclude come in ricorso e discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati”; il procuratore di parte resistente “conclude come in comparsa di risposta e discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati, nonché al precedente verbale d'udienza in ordine alla riduzione dell'assegno; chiede, altresì, che venga valutata la possibilità che il pag. 2/6 ### possa pagare metà dell'assegno nel periodo estivo nel quale i bambini saranno presso di sé per 15 giorni consecutivi”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### ha convenuto in giudizio ### per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con lui contratto in data ###, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ### al n. 41, parte II, serie A, anno 2009 e dal quale sono nati i figli ### (nato il ###) e ### (nato il ###), rappresentando che il Tribunale di ### con sentenza del 2.7.2024 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla ricorrente prevedendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre confermate le statuizioni già adottate con l'ordinanza presidenziale riguardo al contributo per il mantenimento della prole a carico del ### alla ripartizione delle spese straordinarie e alla regolamentazione dei periodi di frequentazioni dei minori con il genitore non collocatario; nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore della ### Essendo ad oggi decorso il termine di legge dall'avvenuta separazione consensuale, così come previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970 e non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
In ordine alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la ricorrente ha esposto che: - quest'ultimi necessitano di un maggiore contributo economico in considerazione del fatto che frequentano la scuola media e che le loro esigenze sono aumentate; - il ### è impiegato presso la ditta di famiglia con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile non inferiore a euro 2.000,00, oltre ulteriori somme; al contrario, la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, anche in considerazione della nascita dell'ultima figlia avvenuta il ###. 
Tutto ciò premesso, ha concluso affinché, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, venga confermato l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre, con obbligo a carico del padre di contribuire al loro mantenimento per mezzo del versamento dell'assegno mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie; che venga confermato il diritto di visita del padre così come previsto nelle condizioni di separazione o ampliarlo anche nell'interesse pag. 3/6 preminente dei minori; che venga confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, con vittoria di spese. 
Con comparsa di risposta del 7.6.2025 si è costituito in giudizio ### il quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affido congiunto, nonché alla regolamentazione del diritto di visita, ha contestato le avverse allegazioni di controparte relative alla domanda di aumento del contributo economico a titolo di mantenimento in favore dei figli. Nello specifico, ha esposto che: - non corrisponde al vero quanto dichiarato dalla ### in merito alla propria situazione reddituale spiegando di avere un reddito pressoché congruente a quello prodotto durante il procedimento di separazione, di essere impiegato presso la ditta di famiglia della di lui madre (attualmente in regime di amministrazione giudiziaria) e di percepire uno stipendio mensile non superiore all'importo di euro 2.000,00; - di provvedere, nella maggior parte dei casi, al pagamento integrale delle spese straordinarie in favore dei figli; - il fatto che la ricorrente non svolga attività lavorativa in quanto divenuta recentemente madre non costituisce valida giustificazione per l'incremento del contributo. 
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e, per l'effetto, di confermare la somma di euro 300,00 per ciascuno figlio, nonché l'obbligo a carico di entrambe le parti di contribuire alla metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese del presente giudizio. 
All'udienza del 3.12.2025, a parziale modifica della sopradetta domanda, il resistente ha chiesto la riduzione d'assegno di mantenimento in favore dei figli nonché di “pagare metà dell'assegno nel periodo estivo nel quale i bambini saranno presso di sé per 15 giorni consecutivi”. 
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 23.10.2025, il Tribunale ha confermato il regime di affidamento condiviso dei figli delle parti ### e ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente come disposto nella sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di ### n. 539/2024; ha confermato, inoltre, l'obbligo a carico del ### di versare alla ### entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ### a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie ### la fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 3.12.2025 il ### ha trattenuto la causa in decisione, rimettendola per competenza al Collegio. pag. 4/6 *** 
Deve essere innanzitutto accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo di legge dalla data della separazione dei coniugi avvenuta in data ###, richiesto dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, deve rilevarsi che l'art.  337-ter c.c., imponendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevede l'affidamento condiviso come la regola, con ciò affermando il diritto dei figli alla c.d. bigenitorialità, e che, di converso, l'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art. 337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio, in positivo, nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio in negativo nei confronti del genitore non affidatario (valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative e al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico). 
Nel caso di specie, non sussistono contrasti in ordine al regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, né in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che vengono in questo giudizio confermati secondo quanto già stabilito con la sentenza di separazione dei coniugi. 
Alla regolamentazione del domicilio prevalente dei figli minori presso la madre consegue anche la conferma dell'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale, necessario al fine di preservare in favore dei figli minori l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. 
Venendo alle questioni di carattere economico e, in particolare, alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli se, da un lato, la madre ha chiesto un aumento del contributo sino alla somma complessiva di euro 800,00, sui rilievi della superiore capacità reddituale del ### e delle aumentate esigenze dei figli, dall'altro, il padre ha chiesto la conferma o la riduzione della somma complessiva di euro 600,00 stabilita già in sede ###ravvisando i presupposti dell'invocato aumento. 
Ciò posto, occorre evidenziare che la ricorrente non ha fornito elementi probatori a sostegno della domanda di aumento del contributo economico in considerazione dell'aumentate esigenze dei figli avendo semplicemente dichiarato nel ricorso introduttivo che “le esigenze dei due figli minori sono inevitabilmente aumentate, trattandosi di studenti di scuola media, che necessitano di sostegni scolastici ed pag. 5/6 extrascolastici”, affermando altresì che il ### percepisce “uno stipendio mensile netto non inferiore ad E. 2.000,00, oltre buoni pasto, rimborso carburante e un “fuori busta” di circa 500/600 euro mensili (per 14 mensilità)”. 
Quanto alla propria situazione reddituale, invece, ha dichiarato: “io al momento sono disoccupata. Non lavoro dal 2019. Prima ero impiegata, poi ho lasciato il lavoro per badare ai miei figli. 
Guadagnavo 1000 euro al mese circa e lavoravo 9-10 ore al giorno. Vivo soltanto con i soldi del mantenimento che mi corrisponde mio marito. Non usufruisco di altri aiuti. Ho un'altra figlia di due anni e mezzo avuta da altra relazione. Io convivo saltuariamente con il mio nuovo compagno che si chiama ### (…) Il mio nuovo compagno ha un'impresa edile. Non so quanto guadagna. Facciamo comunque una vita modesta”; nondimeno, nulla è stato prodotto con riguardo alla situazione reddituale e patrimoniale del compagno convivente della ### risultando conseguentemente preclusa ogni ulteriore comparazione rispetto alla corrispondente situazione reddituale della controparte.  ### invece, producendo documentazione economica, ha rappresentato di avere una situazione reddituale pressoché invariata rispetto al periodo in cui è stata emessa la recente sentenza di separazione e, all'udienza dell'8.10.2025, ha dichiarato: “chiedo la conferma dell'assegno di mantenimento o, se possibile, una piccola riduzione, visto che tutte le spese straordinarie gravano su di me”, senza, tuttavia, avere dimostrato o documentato l'esatta misura delle spese anzidette. 
Il resistente ha poi formulato domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli con particolare riferimento al periodo estivo in cui i figli staranno presso di lui. 
Sul punto, va osservato che “in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile a favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dall'affidatario stesso nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione dell'esigenze della prole rapportate all'anno” (cfr. Cass. Civ. n. 12308/2007, Cass. Civ. n. 566/2001). 
Ne consegue che il pagamento dell'assegno per i figli non può ritenersi sospeso nei periodi in cui gli stessi vivano presso il genitore non affidatario, né quest'ultimo può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno medesimo per il tempo in cui i minori si trovino presso di lui ed egli provveda, pertanto, in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.  Civ. n. 11138/1996, Cass. Civ. n. 566/2001, Cass. Civ. n. 12308/2007). 
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e in assenza di elementi sopravvenuti ovvero di nuove allegazioni delle parti idonee a giustificare una revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligo a carico del ### di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione pag. 6/6 in favore della ### dell'importo complessivo di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo indici ### nonché di confermare l'obbligo a carico dello stesso di contribuire alle spese straordinarie in favore dei minori nella misura del 50%. 
In considerazione del complessivo esito del giudizio, appaiono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ### e ### in data ###, trascritto alla parte II, serie A, n. 41, Uff. 1 degli atti dello stato civile presso il Comune di ### - affida congiuntamente a entrambi i genitori i figli ### (nato il ###) e ### (nato il ###), con collocamento prevalente presso la madre, confermando la disciplina degli incontri con il genitore non collocatario delineata dal Tribunale di ### con la sentenza di separazione n. 2.7.2024 emessa nell'ambito del procedimento 1316/2022; - assegna a ### la casa coniugale; - conferma l'obbligo a carico di ### di contribuire al mantenimento dei figli, versando a ### entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie; - dichiara la compensazione integrale delle spese di lite; - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 369. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### del Tribunale di ### in data ###.   ### rel. ed est.

causa n. 713/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo, Giampaolo Bellofiore

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10170/2024 del 16-04-2024

... delle continue discordie (da ultimo quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo, rifiutati dal ###. 9. Per la cassazione della sent enza di appello ### ha proposto ricor so prospettando otto motivi, illustrati da memoria. 10. ### di ### ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. ### 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. Lamenta la mancanza di un'espressa pronuncia, da parte del primo giudice e della Corte territoriale, sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella VI qualifica funzionale dal 27.12.1997, sulla domanda di condanna della ### d i ### all'adempi mento e all'assegnazione al ### delle relative mansioni, e sulla conseguente domanda volta alla declaratoria di illegittimità della retrocessione. Deduce che il Consiglio di ### con la sentenza n. 551/2006 si è limitato a ritenere l'incompetenza dell'organo che aveva deliberato sull'inquadramento, ma non ha statuito sulla legittimità del medesimo; evidenzia che i giudici di merito non si sono pronunciati su tali domande. Sostiene che la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13113/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### co n domicil io digitale come da pec ### giustizia; -ricorrente contro CITTA' ###, in person a del ### e leg ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dell'Avvocatura dell'ente, con domicilio digitale come da pec ### giustizia; -controricorrente avverso la sentenza n. 837/2018 della Corte d'Appello di Catania, depositata in data ###, N.R.G. 511/2015. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.03.2024 dal Consigliere dott.ssa #### OGGETTO: #### 1. Con sentenza n. 375/2015 il Tribunale di Catania ha rigettato le domande proposte da ### dip endente della ### tropolitana di ### volte ad ottenere l'inquadramento nella ex VI qualifica funzionale dal 23.12.1997, l'adempimento di tale obbligo, il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale e da mobbing, nonché l'annullamento delle sanzioni disciplinari illegittime.   2. La Corte di Appello di ### ha rigettato l'appello proposto da ### avverso tale sentenza.   3. La Corte territoriale ha rilevato che i fatti dedotti nel presente giudizio riguardano il periodo dal 2004 al 2010, evidenziando che la sentenza n. 4082/2012, con cui il Tribunale di ### aveva escluso il demansionamento del ### anche per il periodo dal 2004 al 2010 oggetto della presente controversia (punto decisivo non fatto oggetto di critica), è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 376/2018 limitatamente al periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003.   4. Ciò preme sso, ha rimarcato che a fr ont e del complesso argomentat ivo contenuto nella sentenza di primo grad o, il ### si e ra limitato a riferire, seppure per il periodo in contestazione, di fatti anteriori al 2004, senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine al le deposizioni dei testi esc ussi sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente, ritenute dal primo giudice generiche e compatibili con l'atteggiamento del ricorrente di non accettazione e parziale rifiuto dell'espletamento delle mansioni assegnate.   5. Il giudice di appello ha ritenuto immuni da vizi le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla giustificazione della retrocessione, in quanto fondate sul parere espr esso dall'Avvocatura provinciale dell'ente e sulla sentenza del Consiglio di ### passata in giudicato (formatosi nei confronti del ricorrente e non di altri dipendenti); ha in proposito evidenziato che l'at to di appello si era l imitato a pr ospettare un contesto di emarginazione, senza precisare i n quali termini un provvediment o vincolato potesse avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   6. Quanto al preteso inquadramento nella ex VI qualifica, ha evidenziato che l'appellante non aveva smenti to l'accertamento della circo stanza che non era stato nominato vincitor e di concorso.   7. In ord ine alle sanzioni discipl inari ha ritenuto che l'appe llante, piu ttosto che allegare genericamente una grave negligenza dell'### avrebbe dovuto indicare in quale errore sarebbe incorso il giudice di prime c ure nel valutare i fatti og gettivi og getto di provvedimento disciplinare; ha inoltre rimarcato che secondo la giurisprudenza di legittimità il rapporto tra vessatorietà e conflittualità si configura in termini opposti rispetto a quelli indicati dall'appellante. 3 8. Quanto ai continui ordini di servizio che lo spostavano da un ufficio all'altro della provincia, ha evidenziato che l' “avocazione delle presenze da parte del dirigente Schilirò” si era resa necessaria tenuto conto delle continue discordie (da ultimo quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo, rifiutati dal ###.   9. Per la cassazione della sent enza di appello ### ha proposto ricor so prospettando otto motivi, illustrati da memoria.   10. ### di ### ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.  ### 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.   Lamenta la mancanza di un'espressa pronuncia, da parte del primo giudice e della Corte territoriale, sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella VI qualifica funzionale dal 27.12.1997, sulla domanda di condanna della ### d i ### all'adempi mento e all'assegnazione al ### delle relative mansioni, e sulla conseguente domanda volta alla declaratoria di illegittimità della retrocessione.   Deduce che il Consiglio di ### con la sentenza n. 551/2006 si è limitato a ritenere l'incompetenza dell'organo che aveva deliberato sull'inquadramento, ma non ha statuito sulla legittimità del medesimo; evidenzia che i giudici di merito non si sono pronunciati su tali domande.   Sostiene che la ### regionale non poteva adottare la determinazione dirigenziale n. 235 del 10.6.2010, né l'atto presupposto costituito dalla deliberazione della ### n. 128 del 19.5.2010 e la successiva determina dirigenziale n. 438 del 4.11.2010 di ricostruzione della carriera, ma doveva reinquadrare il ricorrente con atto adottato dall'organo competente nella V qualifica funzionale, e poi nella VI qualifica funzionale.   2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc.   Sostiene che l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella V qualifica funzionale quale operatore ### con conseguente declaratoria dell'illegittima retrocessione del medesimo nella IV qualifica funzionale rende illegittima la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo.   Torna ad argomentare che il ### aveva espressamente chiesto una pronuncia giudiziale sul diritto del ricorrente all'inquadramento nella V qualifica funzionale ai sensi dell'art. 34 del d.P.R.  n. 333/19 90, nonché la condanna d ell'### nistrazione al relativo adempimento e all'assegnazione del ricorrente alle corrispondenti mansioni, nonché la declaratoria di illegittimità della retrocessio ne; evidenzia che tale d iritto è stato espressamente riconosciuto con 4 l'### resistente in forza di atti annullati solo per i ncompetenza del l'organo deliberante.   3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione per erronea applicazione dell'art. 34 del DPR n. 333/1990, nonché la violazione dell'art. 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale, come il primo giudice, omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del diritto del ### all'inquadramento nella V qualifica funzionale, e quindi nella VI qualifica funzionale.   Evidenzia che con sentenza n. 919/2004, il ### ha rigettato i ricorsi n. 2121/1999 R.G.  e n. 1918/1998 R.G . proposti da ### rispettivamente volti ad ott enere l'annullamento della deliberazione della G iunta ### di Cat ania n. 407 del 13.4.1999 (avente ad oggetto “ascrizione alla V qualifica dei restanti tre posti della figura professionale di operatore ### modifica alla pianta organica ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R.  333/1990”), l 'annullamento della deliberazione n. 480 del 2.4.1998 (con cui la G iunta ### nell'esplicitare che il ### aveva subordinato l'inquadramento nella V qualifica funzionale all'esercizio delle mansioni indicate, aveva dato atto della circostanza che il ### aveva prevalentemente espletato funzioni di terminalista o di addetto alla registrazione dati), nonché l'annullamento del provvedimento n. 170 del 30.7.1998, con cui il Presidente della ### aveva nominato i vincitori del concorso, disponendo contestualmente che la nomina del ### fosse subordinata al suo inquadramento nella V qualifica funzionale.   Deduce l'insussistenza di un giudicato sostanziale, in quanto la sentenza n. 551/2006 del ### di ### istrativa si è limitat a a dichiarare l'incompete nza dell'organo deliberante; evidenzia che l'annullamento della deliberazione della ### di ### n. 407 d el 13.4.1999 e degli atti succe ssivi e conse quenziali, in riforma dell a decisione impugnata, non aveva determinato l'obb ligo di retrocessione del ric orrente da parte della ### Evidenzia che il giudicato costit uito d alla sentenz a n. 551/2006 del ### di ### non poteva impedire, ma anzi, imponeva, una nuova pronuncia amministrativa, e non ostava ad una pronu ncia giudiziale, a fronte del le specifiche domande proposte dal ricorrente; argomenta che la pronuncia in rito dà luogo solo al giud icato formal e, e no n al giudicato sostanziale.   4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione per erronea applicazione degli artt. 2103, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.   Addebita alla sentenza impu gnata di avere escluso il demansion amento del ### e la sussistenza di un danno ri sarcibile, pur avendo la Corte t errito riale riconosciuto il demansionamento subito dal medesimo fino al 2003; lamenta inoltre l'omessa considerazione dell'acquisizione della VI qualifica funzionale (oggi categoria C del ### locali 1999) da parte del ### 5 Si duole della mancata disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, da cui risulta l'illegittimità della retrocessione del ### nel 2010, l'illegittimo demansionamento del ### dal mese di giugno 2000, la mancata attribuzione di specifiche competenze inquadrabili nella declaratoria relativa alla categoria C del ### locali, lo spostamento del ### alle ciminiere da solo e senza specifiche mansioni (come accertato dalla Corte di Appello di ### con la sentenza n. 376/2018), la collocazione del ### nei corridoi per un periodo, la nomina del ### quale operatore incaricato di procedere al servizio di verifica dei pagamenti superiori ad € 10 .000,00, nonché la valutazione di “insuffici ente” al ### ai fini della progressione orizzontale e la privazione dell'uso del programma contabile, come risulta dalla nota n. 679 del 15.5.2008.   Critica la sentenza impugnata per avere valorizzato elementi del tutto estranei al confronto oggettivo tra le mansioni solte d al lavorator e e le clas sificazioni del ### evidenzia che il demansionamento subito dal ### riguarda il periodo anteriore al 18.2.2005 e successivo al mese di aprile 2006.   Evidenzia che le prove testimoniali esaminate dal primo giudice nella statuizione fatta propria dalla sentenza impugnata riguardano prevale ntemente il periodo in cui il ### è stato assegnato all'ufficio di ragioneria (l'anno 2005 ed i primi mesi dell'anno 2006), e dunque il lasso di tempo in cui lo stesso ### aveva ammesso di avere svolto mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza.   Richiama la giurisprude nza di legittimità secondo cui l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della pro fessionalità di con tenuto patrimoniale, che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulter iori possibilità di guadagno o di u lteriori potenzialità occupazion ali; aggiun ge che la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute.   5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc.   Lamenta che la Cor te ter ritori ale si è limitata a ratificar e la sentenza di primo grado, evidenziando che i giudici di merito hanno omesso di esaminare la legittimità di tutte le sanzioni disciplinari inflitte.   Rispetto alla sanzione disciplinare irrogata con nota prot. n. 52501 del 30.10.2009, precisa che era stata evidenziata l'insussistenza dei fatti addebitati, per effetto delle sentenze penali emesse dal Giudice di pace, le quali avevano accertato la responsabilità del d irigente Dott. 
Schilirò ed escluso quella del ricorrente, e si duole dell'omessa pronuncia sul punto.   6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 24, comma 6 del ### del 6.7.1995 applicabile ratione temporis, nonché la violazione dell'art. 7 6 della legge n. 300/1970 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.   Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 24 del ### del 6.7.1994 ratione temporis applicabile, a fronte della tempestiva adozione delle sanzioni, ancorché notificate oltre il termine di 120 giorni; evidenzia il mancato accertamento dei fatti contestati, nonché la perentorietà del termine di 120 giorni indicato dal ### da computarsi tenendo conto della comunicazione del provvedimento disciplinare.   Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la garanzia relativa alla pubblicità del codice disciplinare non si applica solo in caso di licenziamento intimato per violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.   7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2043, 2059, 2727 e 2729 cod. civ., in rapporto anche all'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma pri mo, n. 3, cod. proc. civ., p er avere la Co rte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del mobbing.   Lamenta l'omessa valutazione del materiale pr obatorio offerto nei gradi di merito, evidenziando che la Corte di Appello di ### con la sentenza n. 376/2018 ha riconosciuto il demansionamento del ricorrente nel periodo dal 2000 al 2003 e che il ricorrente ha provato il declassamento, il demansionamento, i reiterati ordini di servizio, le iniziative disciplinari assunte nei suoi confronti, le postazioni di lavoro a lui assegnate ed i danni alla salute subiti.   8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per essersi la Corte territoriale erroneamente pronunciata sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'odierna resistente; lamenta che il ### è stato erroneamente condannato al pagamento delle spese di lite, considerata la palese fondatezza del ricorso.   9. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.   Non sussiste l'omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale rilevato che il ### anziché formulare una critica adeg uata alla ratio decidendi esplicitata dal primo giud ice riguard o al carattere vincolato del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente in esecuzione del giudicato amministrativo, si era rifugiato nella petizione di p rin cipio in forza d ella quale il provvedimento avrebbe dovuto essere valutato in un contesto di emarginazione, senza indicare in quali termini un provvedimento “vincolato” poteva avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   Inoltre i motivi non si confrontano con la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il giudicato si è formato nei confronti del ricorrente e non degli altri dipendenti (dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente nel ricorso di primo grado aveva dedotto il carattere vessatorio del provvedimento di retrocessione ed ha prospettato la questione nei medesimi termini nel giudizio di appello; si vedano le pagine 3, punto 14, 5 e 8), né si confrontano con la statuizione 7 secondo cui l'appellante, più che formulare una critica adeguata alla ratio decidendi della sentenza del Tribunale relativa al carattere vincolato del provvedimento adottato nei riguardi del ### in esecuzione del giudicato amministrativo, si è rifugiato nella petizione di principio in forza della quale il provvediment o era da valutare i n un cont esto di emarginazione, senza indicare in quali termini un provvedimento “vincolato” poteva avere l'effetto di emarginare il ricorrente.   Ciò preme sso, va e videnziato che a seguito della sentenza n . 551/2006 del ### di ### per la ### conoscibile da questa Corte in quanto sintetizzata e depositata dal ricorrente, è venuto meno il presupposto per l'inquadramento del ### nella V qualifica funzionale.   La se ntenza n. 551/2006 del ### di Gi ustizia ### p er la ### e ### (intervenuta tra ### il ### e l a ### di Cat ania) ha infatt i annullato la deliberazione della ### n. 407/1999 (avente ad oggetto l'ascrizione alla V qualifica dei restanti tre posti della figura professionale di operatore ### - modifica alla pianta organica ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R. n. 333/1990), nonché tutti gli atti successivi e consequenziali.   Le argomentaz ioni del ricorrente, che fanno leva sul le ragioni de ll'annullamento di tale deliberazione (l'incompetenza dell'organo ch e ha adottato la delibera) e sul carattere asseritamente processuale della pronun cia, non valgono ad infirmare l'obbligo dell'### di conformarsi al giudicato.   Sono infatti irrilevanti le ragioni dell'annullamento della deliberazione della ### n. 407/1999; inoltre, per effetto dell'annullamento di tale provvedimento sono venuti meno il provvedimento con cui erano stati ricondotti al la V qualifica i r estanti t re posti della figu ra professionale di operatore ### nonché gli atti successivi e consequenziali.   10. Il quarto ed il se ttimo motivo, che van no trat tati congiuntam ente per ragioni di connessione, sono inammissibili.   ### orte territoriale ha dato atto del rico noscimento de l demansionamento del ### limitatamente al periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003 da parte della sentenza n. 376/2018 della Corte di Appello di ### ha inoltre evidenziato che non sono state oggetto di critica le statuizioni del Tribunale, la quale ha escluso il demansionamento anche nel periodo dal 2004 al 2010.   Ha poi rilevato che a fronte del complesso argomentativo contenuto nella sentenza di primo grado, il ### si era limitato a riferire, seppure per il periodo in contestazione, di fatti anteriori al 2004, inconferenti rispetto al periodo in esame, senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizio ni dei te sti escussi; ha inoltre richiamato le statuizioni del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul presunto mancato espletamento di attività da parte del ricorrente appaiono generiche e compatibili con 8 l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parzial e rifiuto in o rdine all'espletamento delle mansioni assegnate.   La sentenza impugnata, in punto di “svuotamento di mansioni”, ha altresì evidenziato che l'appellante si è rimesso alle dichiarazioni testimoniali (una delle quali, sul trasferimento da solo, senza altro personale, alle ### nemmeno presente nei verbali di causa), senza muovere alcuna specifica critica al convincimento espresso dal Tribunale in ordine alle deposizioni dei testi escussi, ed ha richiamato la decisione del primo giudice, secondo cui le dichiarazioni testimoniali sul pre sunto mancato espletamento di attività da parte de l ### ap paiono generiche e compatibili con l'atteggiamento dello stesso ricorrente, di non accettazione e parziale rifiuto in ordine all'espletamento delle mansioni assegnate; quanto al valore da attribuire alle testimonianze de relato, escluso dal Tribunale, ha inoltre evidenziato che l'appellante non ha indicato rispetto a quali “altre risultanze acquisite al processo” fossero da ritenere fondamentali le suddette deposizioni de relato.   I m otivi, nel sostenere che il ### ha provat o il deman sionamento, riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 376/2018 in relazione al periodo dal 2000 al 2003 e nel lamentare l'omessa disamina del materiale probatorio acquisito agli atti, non si confrontano con tali statuizioni e sollecitano la rivisitazione del fatto attraverso una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.   ### il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. ### e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).   Deve in proposito rammentarsi che tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatt eso, valu tandole second o il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero a bbia considerato come face nti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. ( n. 6774/2022).   Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.  115 e 11 6 cod. proc. civ., o pera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 27847/2021). 9 11. Il quinto ed il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le statuizioni della decisione impugnata.   La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la critica dell'appellante riguardo alle sanzioni disciplinari irrogate si basa sulla circostanza (di cui non vi è traccia nella sentenza di primo grado) che i fatt i conte stati al ### o sarebbero stati determinat i da gr avi negligenze dell'### intimata, le quali avrebbero creato un clima conflittuale all'interno degli uffici; ha infatti evidenziato che la doglianza, per come formulata, non ha scalfito la sentenza impugnata, secondo la quale il provvedimenti erano fondati su fatti oggettivamente riscontrabili in atti e riportati nella medesima sentenza.   Il giudice di appello ha altresì ritenuto che il ### avrebbe dovuto indicare l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure nel valutare i “fatti oggettivi” oggetto di provvedimento disciplinare, piuttosto che allegare una generica “grave negligenza dell'amministrazione” quale causa del comportamento del ### ha inoltre ritenuto corretti i rilievi del Tribunale, secondo cui con la nota n. 73 7 del 15.4.2009, a firma del dir igente de l II di partimento-gestione finanziaria, tale avocazione si era resa necessaria tenuto conto delle continue discordie (per ultima quella relativa ai buoni pasto del mese di marzo rifiutati dal ###.   Tali statuizioni non sono state censurate.   Inoltre, i suddetti motivi difettano di autosufficienza, in quanto nel lamentare la tardività delle sanzioni e la mancata pubblicazione del codice disciplinare, e nel dedurre che per la sanzione irrogata con nota n. 52501 del 30.10.2009 i fatti addebitati sono da escludere per effetto delle sentenze penali emesse dal Giudice di pace (provvedimenti che la sentenza impugnata non menziona), non riproducono né sintetizzano l'atto di appello, e non lo localizzano.   ### della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle ### di questa Corte, sia pure nell'ambito dell'affermata necessità di non intend ere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. ### del 28.10.2021 ( SU n. 8950/2022).   12. ### motivo è inammissibile.   Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale non si è infatti pronunciata sulle spese relative agli altri gradi di giudizio ed in ordine alle spese del giudizio di appello ha fatto applicazione del principio di soccombenza.   Deve in proposito rammentarsi che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. 26912 del 2020).   13. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.   14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10 15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115 del 2002, dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.  PQM La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.   Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.   Così deciso nella ### camerale del 5 marzo 2024.   

causa n. 511/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Buconi Maria Lavinia

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