testo integrale
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 705/2024 L.P. ### contro ### Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera degli Avv.ti ### e ### per la parte ricorrente e dell'Avv. ### per parte resistente; visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. ### lì 27/01/2025 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 #### in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 705 del R.G. ### e ### per l'anno 2024 vertente TRA ### (C.F. = ###) nata a #### il ###, residente in ####, ### 52, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) - PEC ### - Fax ###) e dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ### - PEC ### - Fax ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 16, giusta procura rilasciata su foglio separato parte integrante del ricorso introduttivo telematico. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni agli indirizzi pec di seguito indicati: ###neavvocaticatania.it - ### e/o al ###### (C.F. ###), con sede ###### via E. Fermi n. 15, in persona del ### e legale rappresentante pro tempore Dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###; pec: ###; telefax ###) elettivamente domiciliat ####### n. 4, giusta delega in calce alla memoria difensiva.
RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa ### i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### dipendente ASL in servizio presso l'### di ### con mansioni di infermiere ed orario di servizio per la ricorrente ### in base ai turni 08,00-20,00 e 20,00-08,00, ha adito questo ### in funzione di Giudice del ### esponendo che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto, a tutti i dipendenti del comparto sanità; che in violazione dell'art. 29 CCNL 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009, la ASL aveva negato il diritto agli odierni ricorrenti; che infatti il ### per la fruizione del servizio mensa, adottato con delibera n. 342 del 22.3.2000 non aveva preso in considerazione il personale turnista; che inutile era stata la richiesta di riconoscimento inoltrata all'azienda. Ciò premesso hanno rappresentato in diritto - che l'art. 29 del CCNL del 20.09.2001 aveva riservato all'autonomia gestionale dell'### l'organizzazione e la gestione delle mense di servizio e l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive attribuendo invece alla competenza del ### la definizione delle regole sulla fruibilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 e l'esercizio del diritto da parte dei lavoratori, prevedendo che esso spetti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario; - che l'art. 27, co. 4, del ### 2016 -2018 aveva espressamente richiamato l'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001, così confermando il contenuto; - che l'art.43 co. 4 del ### comparto sanità 2019 -2021 aveva stabilito in favore di tutto il personale purché non in turno, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il diritto ad una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del ### del 31/7/2009 (###; - che l'orientamento della S.C. aveva chiarito che la disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 8 Lgs n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE “a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”; - che il ### adottato dalla ASL aveva tuttavia escluso dalla fruizione del servizio il personale turnista, creando un ingiustificato discrimine tra i dipendenti della medesima ### - che ai ricorrenti doveva essere conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui avevano effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, ovvero per il periodo intercorrente tra il ### ed il ### n. 562.
Tutto ciò esposto e quantificato il valore nominale di ciascun buono pasto in € 4,13, hanno concluso chiedendo "1. ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 ### del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del ### del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE; 2. per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto il diritto di parte ricorrente, quale dipendente dell'### resistente, alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall'ASL di ### per ogni turno lavorativo che ecceda le 6 ore; 3. per le causali di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 05 maggio 2018 al 31 maggio 2023, che si quantifica nella misura di €. 2321,06; 4. per l'effetto condannare l'### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di €. 2321,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo; … 9. Con vittoria di spese e compensi". ### si è costituita osservando che per esplicita ammissione della ricorrente, il servizio mensa in virtù di delibera n. 342 del 22 marzo 2000, era stato riconosciuto dall'azienda a tutti i dipendenti ivi compresi coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore; nel merito, ricostruita la disciplina di legge e contratto (dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 66 del 2003; art. 43 #### 2019-2021; art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001; ### aziendale servizio mensa approvato da ultimo con delibera n. 342 del 22 marzo 2000) ha sostenuto l'infondatezza della domanda in ragione della fruibilità del servizio mensa da parte di tutti i dipendenti, compreso il personale turnista, dal lunedì alla domenica sabato, dalle ore 12:00 alle ore 15:00; che gli stessi ricorrenti ne avevano usufruito in diverse occasioni; che presso il locale cucina è possibile prenotare (di persona o telefonicamente) il cestino sostitutivo del pasto; che i ricorrenti avrebbero potuto consumare il pasto tutti i giorni della settimana, negli orari di apertura della mensa, alla fine del turno 7:00/14:00 oppure prima del turno 14:00/21:00, come del resto avevano fatto nella circostanze documentate, oppure prenotare e ritirare il cestino sostitutivo, tutti i giorni di lavoro, domeniche e festivi inclusi, negli orari in cui è presente il personale addetto; che i ricorrenti, escluso dal diritto alla pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 c. 4 del ### 2019-2021, come chiarito dall'### avevano comunque il diritto di effettuare periodi di riposo conformi alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n. 66/2003, tra i turni per consentire il riposo psico-fisico; che conseguentemente i ricorrenti dovevano ritenersi sforniti di interesse ad agire; che essendo il buono pasto un'alternativa al servizio mensa per il caso in cui tale servizio non fosse attivo nel luogo di lavoro, nessun diritto potrebbero rivendicare al riguardo i ricorrenti avendo costoro la possibilità di fruire del servizio predisposto dall'azienda. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo respingersi i ricorsi con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ### diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del ### del 20.9.2001, integrativo del ### del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del ### del 31.7.2009, nel modo seguente: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del ### nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “4. ###, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive; c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale.
Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì che la ASL aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale ### e solo in favore dei dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della ### (#### Acquapendente) aveva assicurato l'erogazione di buoni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. ### replica che - incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani - il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del ### del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
L'### centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del ### del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva aveva inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti … in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
I ricorrenti hanno sostenuto che il riferimento alla particolare articolazione dell'orario sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa” che ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale effettuare il pasto. ### trae fondato sull'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …".
Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal ### comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. ###. 27, comma 4, del ### comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del ### del 31/7/2009 (###. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'### o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025
Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del ### comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del ### del 31/7/2009 (###. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'### o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ### può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). ### l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità degli odierni ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione ai medesimi di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costoro non avrebbero avuto modo di effettuare la prescritta pausa finalizzata anche alla consumazione del pasto.
La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, su quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione del loro orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali e sia articolata per turni che prevedano servizio continuativo per una durata superiore alle sei ore continuative, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda).
Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. ### la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo".
In altre occasioni richiamati i suesposti principi si è ugualmente sostenuto: "ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, ### integrativo sanità del 20 settembre 2001 è ### collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (### specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto ### del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (#### n. 5547 del 01/03/2021).
La Suprema Corte di Cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del ### del 20.9.2001, integrativo del ### del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. N. 66/2003 (### delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative.
Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pastosia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. ### del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto ### 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno; con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024).
Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione, essendo diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche con una pausa a ciò finalizzata e da utilizzare per l'eventuale consumazione del pasto, allorché il servizio debba proseguire oltre le sei ore continuative; la sola possibilità di consumazione del pasto ancorché fornito con modalità alterative o da asporto, non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso; sicché non basta ad escludere il diritto, l'esistenza di un servizio mensa, quando il lavoratore chiamato a svolgere turni superiori a sei ore non possa comunque avvalersene non avendo la possibilità di avvalersi di intervalli non lavorativi destinati al recupero delle energie psico-fisiche (e all'eventuale consumazione del pasto) in concomitanza con lo scadere della sesta ora, come appunto nel caso in cui ai lavoratori turnisti a cui è negato dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 ### comparto sanità 2019-2021) il diritto ad una pausa lavorativa anche quando la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore.
In quest'ottica deve ritenersi inconferente l'osservazione dell'azienda convenuta secondo la quale la giurisprudenza citata dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso in esame riguardando ipotesi in cui il servizio mensa non era stato predisposto: l'obiezione è in parte infondata, posto che la sent. 5547 del 01/03/2021 (alla quale fa richiamo anche la n. ###/2022) concerne un dipendente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 turnista che lamentava di non poter fruire del servizio mensa istituito dalla struttura ospedaliera per ragioni connesse al turno di lavoro, alla impossibilità di sospendere il servizio e alla impossibilità di fruire del servizio mensa in corrispondenza degli intervalli lavorativi (come nel caso in esame, l'azienda assumeva anzi la possibilità del dipendente di provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare i turni pomeridiani e notturni); in parte la tesi è inconferente, una volta assodata la connessione tra pausa lavorativa e diritto alla mensa o al buono pasto.
Si aggiunga che a conclusioni analoghe è pervenuta la Corte di Appello di ### con riguardo ad una ipotesi in cui l'accesso al servizio mensa istituito dall'azienda era stato inibito ai lavoratori turnisti (### da ultimo anche ### n. 97/2025 pubbl. il ### in RG n. 783/2023 cron. 43/2025 del 14/01/2025).
Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per la eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa, delle concrete modalità di fruizione (ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbero avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore) e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. ### specie, l'impossibilità per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, comportava il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno. #### I ricorrenti hanno correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore; il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria; esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione.
Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio i ricorrenti hanno quantificato il valore nominale di ciascun buono pasto in € 4.13. Tale valore non risulta contestato dall'azienda.
Il predetto valore va rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro, di durata superiore alle sei ore, espletati da costoro nei rispettivi periodi oggetto della rivendicazione (05/2018- 05/2023), ricavabile dai prospetti paga già detratto il numero delle volte in cui aveva fruito del servizio mensa (562) già detratti i due pasti di cui aveva usufruito nel suddetto periodo. ### ha contestato il conteggio assumendo che il ricorrente avesse fruito del servizio una sola volta. Alla luce di tali premesse a titolo di risarcimento del danno per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, l'azienda va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2321,06 oltre alla maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'### resistente. P.Q.M. ### definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo il ricorso proposto da ### nei confronti di #### accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere; per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da inadempimento per mancata fruizione del servizio anche con modalità sostitutive, danno liquidato, per il periodo dal 05 maggio 2018 al 31 maggio 2023, in € 2321,06 aumentato della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo; condanna la ### al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.050,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. ### lì, 27 gennaio 2025 ### Dr. #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025
causa n. 705/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ianigro Mauro