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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20593/2024 del 24-07-2024

... riconoscimento del diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto laddove il lavoratore deve trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano o notturno e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto. La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va accertato il diritto del ricorrente alla fruizione di buoni pasto per il turno notturno (come per altri turni) superiore alle sei ore nel periodo considerato e la ASL ### va condannata a pagare la somma di euro 1.594,18 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Le spese di giudizio sono compensate con riguardo ai gradi di giudizio di merito e seguono la soccombenza della ### con riguardo alle sp ese de l presente giudizio di legi ttimità e sono liquidate come in dispositivo. PQM 8 La Corte accoglie il ricorso. ### la sentenza impugnata e decidendo nel merito accerta il diritto del ricorrente alla fruizione di buoni pasto per il turno notturno (come per altri turni) superiore alle sei ore nel periodo considerato e condanna la ### a pagare la somma di euro 1.594,18 con la maggior somma tra interessi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27470/2022 R.G. proposto da: D'### rappresenta e difesa dall' avvocato ### GALLUCCIO domicilio digitale PEC p ### -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### e dall'av vocato ### domicilio digitale ### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2060/2022 depositata il ###, RG 1155/2021. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal #### 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'impugnaz ione proposta dal lavoratore, nei confronti dell'### avverso la de cisione del ### ale di S. M aria ### che ha rigettato la domanda proposta dallo stesso di accertare il proprio diritto, quale infermiere professionale, ad usufruire del servizio mensa, nella modalità alternativa del ticket mensa, ogniqualvolta avessero prestato attività lavorativa dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per il periodo 2002-2008, e di condanna della ASL al pagamento della somma di euro 1.594,18, oltre interessi e rivalutazione.  2. Per la cas sazione d i tale de cisione propone ricorso il lavoratore affidato ad un motivo di censura, illustrato da memoria.  3. Resiste con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che la Corte d'Appello ha articolato il ragionamento decisorio nei seguenti punti: il dPR n. 270 del 1987 ha assicurato il diritto alla mensa ovvero, in mancanza del relativo servizio, alle corrispond enti modalità sostitutive, in relaz ione alla particolare articolazione dell'orario; analoga previsione è contenuta nel ### del 2001 (art.29); la non univocità del testo e la non esaustività dello stesso, come evidenziato dall'### nonché in sede di verbale sindacale (riunione per l'interpretazione autentica dell'art. 29 cit., dove non si addiveniva però all'unanime necessario consenso ex art. 49 del d.lgs.  n. 165 del 2001), fanno ritenere che sussiste il diritto per “coloro 3 che si trovano in particolari condizioni lavorative” a ricevere il buono pasto, ma l'art. 29 del ### del 2001 non consente ex sé di stabilire quali siano le p articolari articolazioni dell 'orario di lavoro che vengono in rilievo; le particolari articolazioni dell'orario di lavoro devono essere specificate a livello aziendale. 
Tanto premesso la Corte d'Appello ha rigettato la domanda atteso che l'accordo sindacale - verbale ### 13 dicembre 1996 - stabiliva che “nelle more dell'espletamento della apposita gara per la mensa, si erogano dei buoni ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 (…)”. 
Solo con l'accordo del 16 dicembre 2008 si riconosceva il diritto anche al personal e impiegat o nel turno notturno dal 1° gennaio 2009. 
Né poteva attribuirsi valore retributivo al buono pasto. 
Argomenti a favore del lavoratore non potevano trarsi dall'art.  8 del d.lgs. 66 del 2003.  2. Tanto premesso può passarsi ad esaminare il motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.p.r. n. 348/1983, dell'art. 33 del d.p.r. n. 270/1987, dell'art. 1362 c.c., nonché dell'art.  29 del ### comparto sanità del 20.9.2001 (integrativo del ccnl 7 aprile 1999), dei verbali di riunione sindacale del 13.12.1996 e del 16.12.2008, nonché sulla particolare articolazione de ll'orario di lavoro.  2.1. Il ricorrente ripercorre il quadro normativo e contrattuale in cui si inserisce la vicenda in esame. 
Assume quindi che il contratto nazionale integrativo del 2001 ha disc iplinato la materia disapplicando le disposi zioni di cu i ai precedenti d.P.R., limitandosi a dichiarare il diritto alla mensa, nei giorni di effettiva presenza al lavoro e in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 
In sintesi deduce che: 4 la previsione, nel verbale del 13.12.1996, di un ticket mensa per il turno diurno si giustificava in ragione della circostanza che il servizio mensa sarebbe stato attivato solo nelle ore diurne; non vi sarebbe stata alcuna volontà di negare il ticket mensa per coloro che svolgevano il turno notturno; la circostanza che nel verbale del 13.12.1996 non si fosse fatto riferimento al ticket mensa per il turno notturno deriva dalla ragione che - come detto - la ### aveva inteso chiarire che nelle more dell'attivaz ione del servizio mensa mattutino, ai lavorato ri sarebbe stato riconosciu to il ticket mensa; per il turno notturno, invece, non essendo in previsione l'attivazione del servizio mensa, era ovvio che ai lavoratori spettasse il ticket. 
A sostegno della censura deduce inoltre: se il verbale del 13.12.1996 avesse escluso il ticket mensa in relazione al turno notturno, sarebbe stato nu llo per violazione di norma imperativa (art. 33, d.p.r. n. 270/1987); se anche il verbale del 13.12.1996 avesse voluto escludere il ticket mensa in relazione al turno notturno (nel qual caso sarebbe illegittimo ed invalido per cont rarietà a norma imperativa), successivamente era intervenuto il ### che, all'art. 29, ha ribadito espressamente il diritto al ticket mensa anche per i turni notturni; con p ropria nota del 4 marzo 2009 - senza che fosse intervenuta alcuna nuova circostanz a - la A.S .L. ### ha confermato ed invitato tutte le proprie strutture e responsabili “a voler provvedere agli adempimenti necessari per l'attribuzione dei buoni pasto ai dipe ndenti che effettuano turni notturni (h.  20.00/8.00) con decorrenza 1/01/2009”; con propria nota 3808/P del 10.4.2001, la A.S.L. ### ha confermato che hanno diritto al tic ket mensa i lavoratori ch e prestano almeno 6 ore giornaliere complessive di lavoro: “### luce di numerose direttive e circolari emanate al riguardo per il personale del pubblico impiego, il diritto alla mensa, derivante dall'art. 33 del 5 D.P.R. 270/87, an cora vigente in quanto non disa pplicato dai contratti intervenuti successivamente, riguarda tutti i dipendenti che effettuano almeno 6 ore complessive di lavoro effettivo; laddove non venisse riconosciuto il ticket mensa in relazione al turno notturno, si realizzerebbe una ingiustificata e discriminatoria differenziazione.  3. Il motivo è fondato e va accolto.  4. La q uestione controversa riguarda l'indivi duazione della «particolare articolazione dell'orario» ai fini dell'attribuzione d el diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, prevista nell'art.  29, comma 2 (“Han no diritt o alla mensa tutti i dipend enti, ivi compresi quelli c he prestano la propria attività in posizione d i comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”) del ### integrativo ### 2001.  4.1. Tale questione ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 5547 del 2021, che ha affermato che il cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, ### 2001, è legato al diritto alla pausa, a prescindere dal tempo ### della prestazione lavorativa. 
In particolare, con la citata sentenza si è evidenziato: la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto che non ha natura retributiva ma costituisce u na erogazione di carattere assistenziale — è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; la «part icolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro; ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci 6 minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo; il diritto alla mensa si lega ad una obbligatoria sosta lavorativa ma le parti sociali non hanno espresso alcuna volontà che l'attività lavorativa che si collega la pausa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso avrebbe dovuto essere chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 
La successiva giurisprudenza di legittima ha confermato i principi già affermati da Cass., n. 5547 del 2021. 
In particolare, Cass. n. 15629 del 2021, n. ### del 2022, 9206 del 2023, 25622 del 2023 hanno richiamato Cass. n. 5547 del 2021 e il principio dalla stessa affermato dandovi continuità: «In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in qua nto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario p er pro seguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del be neficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavor atore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato». 
Da u ltimo, Cass. n. 25622 del 2023 ha riper corso la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, condividendola. 
Peraltro, questa Corte con la sentenza n. 15614 del 2015 ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in analoga fattispecie, con valutazione di merito non adeguatamente censurata, ha considerato i verbali del 13 dicembre 1996 e del 16 dicembre 2008 come “indici di comportamenti delle 7 parti sociali deponenti nel senso di ritenere che un turno continuativo di dod ici ore, svolto dalle 20.00 alle 8 .00, integrasse quel la "particolare articolazione dell'orario" di cui al citato art. 29 del CCNI”.  4.2. Pertanto, ferma la disponibilità delle risorse (in ragione del richiamo di cui al comma 1 dell'art. 29 cit.), che tuttavia nella specie non viene in rilievo, l'### non poteva restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 ### ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da que sta Corte nei termini sopra indicati.  5. ### stre gua dei condivis ibili principi giurisprud enziali precedentemente richiamati e dandovi continuità il ricorso deve essere accolto, at teso che la decisione della Corte di A ppello di Napoli si è discostata dagli stessi nel momento in cui ha ritenuto che il riferimento alle “particolari condizioni di lavoro”, di cui all'art. 29 del ### del comparto ### del 20 settembre 2001, consentisse di escludere il riconoscimento del diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto laddove il lavoratore deve trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano o notturno e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto. 
La sentenza di appello va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va accertato il diritto del ricorrente alla fruizione di buoni pasto per il turno notturno (come per altri turni) superiore alle sei ore nel periodo considerato e la ASL ### va condannata a pagare la somma di euro 1.594,18 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione. 
Le spese di giudizio sono compensate con riguardo ai gradi di giudizio di merito e seguono la soccombenza della ### con riguardo alle sp ese de l presente giudizio di legi ttimità e sono liquidate come in dispositivo.  PQM 8 La Corte accoglie il ricorso. ### la sentenza impugnata e decidendo nel merito accerta il diritto del ricorrente alla fruizione di buoni pasto per il turno notturno (come per altri turni) superiore alle sei ore nel periodo considerato e condanna la ### a pagare la somma di euro 1.594,18 con la maggior somma tra interessi e rivalutazione. 
Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito. 
Condanna la resistente ### al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 1000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell 'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il 5 luglio 2024.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Tricomi Irene

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5091/2021 del 23-09-2021

... lavorato alle dipendenze della convenuta, con profilo di infermiere professionale, presso la facoltà di ### e ### dell'### della ### degli ### di Napoli, ha dedotto: - che con sentenza n. 15751 del 17.9.2013, passata in giudicato (come dedotto a pagina 12 dell'atto introduttivo), il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha così statuito: “ Dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione del buono pasto nella misura di euro 7,00 con decorrenza da Gennaio 2006 e per l'effetto condanna l'### 1 Centro al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere da gennaio 2006 alla data di definizione del giudizio oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; - che la ASL convenuta si è limitata ad adeguare la misura dei buoni pasto erogati a decorrere dall'1.9.2013, ma non ha corrisposto le differenze economiche di cui alla predetta statuizione dall'1.1.2006 al 31.8.2013; - che durante tale periodo ha goduto complessivamente di 1.398 buoni pasto; - che, tenuto conto che durante tale periodo ha ricevuto i buoni pasto di valore unitario pari ad € 5,16, la differenza dovuta per ciascuno di essi è pari ad € 1,84 (€ 7.00 - € 5,16); - che, pertanto, le (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### letti gli atti della nella controversia iscritta al n. 15845/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 23.9.2021; premesso che con decreto del 23.7.2020 è stato disposto lo svolgimento di tale udienza mediante il deposito nel fascicolo telematico di “note scritte”; lette le “note scritte” depositate dalle parti; pronuncia la seguente SENTENZA nella suindicata controversia TRA ### nato a Napoli l'11.10.1955, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### - ricorrente - ### 1 CENTRO, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### - resistente - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente, permesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, con profilo di infermiere professionale, presso la facoltà di ### e ### dell'### della ### degli ### di Napoli, ha dedotto: - che con sentenza n. 15751 del 17.9.2013, passata in giudicato (come dedotto a pagina 12 dell'atto introduttivo), il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha così statuito: “ Dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione del buono pasto nella misura di euro 7,00 con decorrenza da Gennaio 2006 e per l'effetto condanna l'### 1 Centro al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere da gennaio 2006 alla data di definizione del giudizio oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; - che la ASL convenuta si è limitata ad adeguare la misura dei buoni pasto erogati a decorrere dall'1.9.2013, ma non ha corrisposto le differenze economiche di cui alla predetta statuizione dall'1.1.2006 al 31.8.2013; - che durante tale periodo ha goduto complessivamente di 1.398 buoni pasto; - che, tenuto conto che durante tale periodo ha ricevuto i buoni pasto di valore unitario pari ad € 5,16, la differenza dovuta per ciascuno di essi è pari ad € 1,84 (€ 7.00 - € 5,16); - che, pertanto, le differenze economiche spettanti nel periodo dall'1.1.2006 al 31.8.2013 ammontano a complessivi € 2.572,32 (1398 buoni pasto X € 1,84). 
Tanto premesso, ha concluso per la condanna della ### 1 Centro al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 2.572,32, oltre interessi legali, vinte le spese di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari. 
Si è costituita in giudizio la ### 1 CENTRO che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.  *** 
La domanda è fondata. 
La causa ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione di quanto dovuto al ricorrente in ragione della sentenza di condanna generica n. 15751 del 17.9.2013. 
Il periodo oggetto della causa in esame (1.1.2006 - 31.8.2013), infatti, è interamente compreso in quello di cui al dispositivo di tale sentenza (“… da gennaio 2006 alla data di definizione del giudizio”). 
Tale sentenza è pacificamente passata in giudicato. 
Conseguentemente le difese della resistente, attenendo al merito delle questioni giuridiche già definite da quest'ultima, non possono più essere esaminate. 
Deve, inoltre, rilevarsi: - che è pacifico tra le parti che la ### 1 Centro non ha ancora erogato al ricorrente le differenze economiche di cui alla suindicata condanna generica; - che i conteggi allegati al ricorso risultano correttamente formulati e non sono stati contestati dalla convenuta.  ### 1 CENTRO, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 2.572,32 oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta del credito (come dai conteggi allegati al ricorso, ai quali si rimanda) al soddisfo. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) condanna la ### 1 CENTRO a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 2.572,32 oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta del credito (come dai conteggi allegati al ricorso, ai quali si rimanda) al soddisfo; b) condanna la ### 1 CENTRO a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15% ed € 49,00 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. 
Si comunichi.  ###, il ### 

IL GIUDICE
dott.ssa ### n. 15845/2020


causa n. 15845/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Alfano Francesca

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2087/2023 del 09-11-2023

... il P.O. “###” di ### con la qualifica di ### - Infermiere matr. 22849; - di aver prestato attività lavorativa con orario diversificato e attestato dai fogli di rilevazione presenza mensile; - con pec del 19 aprile 2021 aveva chiesto all'### il riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 di risarcimento dei danni, ma tale richiesta era rimasta senza riscontro. Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, l'art. 27, comma 4, del #### 2016 - 2018 che richiamava espressamente il citato art. 29 del ### integrativo del 20 settembre 2001, nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE. Richiamava precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria posizione. Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 441/2022 R.G. e vertente TRA ### cod. fisc. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura in atti ricorrente E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti resistente oggetto: crediti di lavoro MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27 gennaio 2022, ### esponeva: - di essere dipendente dell'### di ### - presso il P.O. “###” di ### con la qualifica di ### - Infermiere matr. 22849; - di aver prestato attività lavorativa con orario diversificato e attestato dai fogli di rilevazione presenza mensile; - con pec del 19 aprile 2021 aveva chiesto all'### il riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 di risarcimento dei danni, ma tale richiesta era rimasta senza riscontro. 
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, l'art. 27, comma 4, del #### 2016 - 2018 che richiamava espressamente il citato art. 29 del ### integrativo del 20 settembre 2001, nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE. 
Richiamava precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria posizione. 
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 ### del 20 settembre 2001, così come integrato e modificato dall'art. 4 del ### del 31 luglio 2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs n. 66/2003, con cui era stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE e che, per l'effetto, venisse ritenuto e dichiarato il diritto di egli ricorrente, quale dipendente dell'### resistente, alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall'ASP di ### per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore. Chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal dal 19 aprile 2016 al 20 novembre 2021, quantificato nelle misura di € 4.171,30 e che, per l'effetto, l'### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, venisse condannata a pagare in favore di egli ricorrente la complessiva somma di € 4.171,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
L'### di ### costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. 
Rilevava che il personale turnista per specifica organizzazione aziendale non può sospendere l'attività lavorativa e, pertanto, il personale in turno è escluso dal beneficio del diritto al buono pasto, in quanto, lavorando in regime di lavoro continuativo non soggetto a sospensione, non può fruire della pausa che sola consentirebbe di consumare il pasto e ciò sia a seguito della istituzione del servizio mensa sia tramite sostitutivo. 
Osservava che il personale turnista per recuperare le energie psicofisiche beneficia di altri diritti per espressa previsione del ### 66/2003.   Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. In via gradata chiedeva che venisse effettuato il riconoscimento con effetto dal momento della richiesta formale. Instava per le spese di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 lite.  ### del 20 ottobre 2023 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 
Nel merito la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Trib. ### sez. lav., n. 791/2022, #### sez. lavoro n. 614/2023). 
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie. 
Sul punto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. ###); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n. 22985). 
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del ### 20/9/2001, integrativo del ### 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del ### del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del ### nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. ###, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. 
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal ### 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del ### del 31/7/2009 (###. 
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola ### solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio, mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente. 
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato “Mensa” la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi. 
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole ### di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. ### di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole ### Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle ### non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del ### nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.  ### dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del ### 7/4/1999 comparto ### che prevede, per quel che qui interessa: “1. ### di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto ### 2. ### di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione delle risorse umane; - miglioramento della qualità della prestazione; - ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa; - miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche; - erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.  3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere: a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali; d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.  f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.  g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”. 
Si individuano, all'interno del comparto ### orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. 
E l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del ### 2016-2018, attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile. 
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa. 
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL.  contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto ### gli unici riferimenti contenuti nel ### sono le espressioni “### diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. 
Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale dalle parti processuali). 
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'### della ### del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perchè facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 ### del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il ### in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto. 
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dal ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “### l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. ### diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”. 
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto. 
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art.  29 ### 2001 ### del ### 1999. 
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall'### poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel ### di categoria non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. 
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.  ### “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”. 
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 ### 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 
Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.  ###à di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto. 
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.  ###. 29 ### integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro. 
Con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente si osserva che il ricorrente afferma di lavorare secondo una turnazione, con turni anche eccedenti le sei ore. Tale assunto, oltre ad essere provato documentalmente, non è contestato specificatamente dall'### datrice di lavoro. Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei turni della ricorrente cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. 
Tenuto conto però delle esigenze dell'### e della peculiarità della prestazione lavorativa del ricorrente, lo stesso non potrebbe usufruire del servizio mensa - data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per il ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, la ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa. 
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo dal 19 aprile 2016 al 20 novembre 2021 e non sono specificatamente contestati. Il costo del pasto è quello stabilito dal ### ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR 270/1987 e dal DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'###. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete, dunque, al ricorrente la richiesta somma di € 4.171,30 (pari a € 4,13, per n. 1010 turni eccedenti le sei ore). 
L'### di ### va, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.171,30 per il periodo dal 19 aprile 2016 al 20 novembre 2021 e a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, così quantificata in ricorso. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge. 
L'### convenuta va, altresì, condannata al riconoscimento in favore del ricorrente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023 del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 ### 2001 integrativo del ### 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto. 
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede: - condanna l'### resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.171,30 per il periodo dal 19 aprile 2016 al 20 novembre 2021 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda; - condanna altresì l'### resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1313,00 per compensi professionali, oltre € 49,00 a titolo di c.u., i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.   ### 9 novembre 2023 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/11/2023

causa n. 441/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanzinga Rosa

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 52/2025 del 27-01-2025

... ASL in servizio presso l'### di ### con mansioni di infermiere ed orario di servizio per la ricorrente ### in base ai turni 08,00-20,00 e 20,00-08,00, ha adito questo ### in funzione di Giudice del ### esponendo che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto, a tutti i dipendenti del comparto sanità; che in violazione dell'art. 29 CCNL 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009, la ASL aveva negato il diritto agli odierni ricorrenti; che infatti il ### per la fruizione del servizio mensa, adottato con delibera n. 342 del 22.3.2000 non aveva preso in considerazione il personale turnista; che inutile era stata la richiesta di riconoscimento inoltrata all'azienda. Ciò premesso hanno rappresentato in diritto - che l'art. 29 del CCNL del 20.09.2001 aveva riservato all'autonomia gestionale dell'### l'organizzazione e la gestione delle mense di servizio e l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive attribuendo invece alla competenza del ### la definizione delle regole sulla fruibilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 e l'esercizio del diritto (leggi tutto)...

testo integrale

ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 705/2024 L.P.  ### contro ### Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera degli Avv.ti ### e ### per la parte ricorrente e dell'Avv. ### per parte resistente; visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.  ### lì 27/01/2025 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 #### in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 705 del R.G. ### e ### per l'anno 2024 vertente TRA ### (C.F. = ###) nata a #### il ###, residente in ####, ### 52, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) - PEC ### - Fax ###) e dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ### - PEC ### - Fax ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 16, giusta procura rilasciata su foglio separato parte integrante del ricorso introduttivo telematico. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni agli indirizzi pec di seguito indicati: ###neavvocaticatania.it - ### e/o al ###### (C.F. ###), con sede ###### via E. Fermi n. 15, in persona del ### e legale rappresentante pro tempore Dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###; pec: ###; telefax ###) elettivamente domiciliat ####### n. 4, giusta delega in calce alla memoria difensiva. 
RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa ### i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### dipendente ASL in servizio presso l'### di ### con mansioni di infermiere ed orario di servizio per la ricorrente ### in base ai turni 08,00-20,00 e 20,00-08,00, ha adito questo ### in funzione di Giudice del ### esponendo che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto, a tutti i dipendenti del comparto sanità; che in violazione dell'art. 29 CCNL 20/09/2001, modificato dall'art. 4 CCNL 31/07/2009, la ASL aveva negato il diritto agli odierni ricorrenti; che infatti il ### per la fruizione del servizio mensa, adottato con delibera n. 342 del 22.3.2000 non aveva preso in considerazione il personale turnista; che inutile era stata la richiesta di riconoscimento inoltrata all'azienda. Ciò premesso hanno rappresentato in diritto - che l'art. 29 del CCNL del 20.09.2001 aveva riservato all'autonomia gestionale dell'### l'organizzazione e la gestione delle mense di servizio e l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive attribuendo invece alla competenza del ### la definizione delle regole sulla fruibilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 e l'esercizio del diritto da parte dei lavoratori, prevedendo che esso spetti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario; - che l'art. 27, co. 4, del ### 2016 -2018 aveva espressamente richiamato l'art.  29 del ### integrativo del 20/9/2001, così confermando il contenuto; - che l'art.43 co. 4 del ### comparto sanità 2019 -2021 aveva stabilito in favore di tutto il personale purché non in turno, la cui prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il diritto ad una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del ### del 31/7/2009 (###; - che l'orientamento della S.C. aveva chiarito che la disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 8 Lgs n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE “a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”; - che il ### adottato dalla ASL aveva tuttavia escluso dalla fruizione del servizio il personale turnista, creando un ingiustificato discrimine tra i dipendenti della medesima ### - che ai ricorrenti doveva essere conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, per avere provveduto a proprie spese al pasto nei giorni in cui avevano effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, ovvero per il periodo intercorrente tra il ### ed il ### n. 562. 
Tutto ciò esposto e quantificato il valore nominale di ciascun buono pasto in € 4,13, hanno concluso chiedendo "1. ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 ### del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del ### del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE; 2. per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto il diritto di parte ricorrente, quale dipendente dell'### resistente, alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall'ASL di ### per ogni turno lavorativo che ecceda le 6 ore; 3. per le causali di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 05 maggio 2018 al 31 maggio 2023, che si quantifica nella misura di €. 2321,06; 4. per l'effetto condannare l'### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di €. 2321,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo; … 9. Con vittoria di spese e compensi".  ### si è costituita osservando che per esplicita ammissione della ricorrente, il servizio mensa in virtù di delibera n. 342 del 22 marzo 2000, era stato riconosciuto dall'azienda a tutti i dipendenti ivi compresi coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore; nel merito, ricostruita la disciplina di legge e contratto (dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 66 del 2003; art. 43 #### 2019-2021; art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001; ### aziendale servizio mensa approvato da ultimo con delibera n. 342 del 22 marzo 2000) ha sostenuto l'infondatezza della domanda in ragione della fruibilità del servizio mensa da parte di tutti i dipendenti, compreso il personale turnista, dal lunedì alla domenica sabato, dalle ore 12:00 alle ore 15:00; che gli stessi ricorrenti ne avevano usufruito in diverse occasioni; che presso il locale cucina è possibile prenotare (di persona o telefonicamente) il cestino sostitutivo del pasto; che i ricorrenti avrebbero potuto consumare il pasto tutti i giorni della settimana, negli orari di apertura della mensa, alla fine del turno 7:00/14:00 oppure prima del turno 14:00/21:00, come del resto avevano fatto nella circostanze documentate, oppure prenotare e ritirare il cestino sostitutivo, tutti i giorni di lavoro, domeniche e festivi inclusi, negli orari in cui è presente il personale addetto; che i ricorrenti, escluso dal diritto alla pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 c. 4 del ### 2019-2021, come chiarito dall'### avevano comunque il diritto di effettuare periodi di riposo conformi alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n. 66/2003, tra i turni per consentire il riposo psico-fisico; che conseguentemente i ricorrenti dovevano ritenersi sforniti di interesse ad agire; che essendo il buono pasto un'alternativa al servizio mensa per il caso in cui tale servizio non fosse attivo nel luogo di lavoro, nessun diritto potrebbero rivendicare al riguardo i ricorrenti avendo costoro la possibilità di fruire del servizio predisposto dall'azienda. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo respingersi i ricorsi con il favore delle spese di lite. 
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.  ### diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del ### del 20.9.2001, integrativo del ### del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. 
Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del ### del 31.7.2009, nel modo seguente: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del ### nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “4. ###, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. 
Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive; c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. 
Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì che la ASL aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale ### e solo in favore dei dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della ### (#### Acquapendente) aveva assicurato l'erogazione di buoni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena.  ### replica che - incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani - il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del ### del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale. 
L'### centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del ### del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva aveva inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti … in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 
I ricorrenti hanno sostenuto che il riferimento alla particolare articolazione dell'orario sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa” che ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale effettuare il pasto.  ### trae fondato sull'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". 
Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal ### comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022.  ###. 27, comma 4, del ### comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del ### del 31/7/2009 (###. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'### o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. 
Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025
Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del ### comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art.  4 del ### del 31/7/2009 (###. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'### o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ### può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)").  ### l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità degli odierni ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione ai medesimi di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costoro non avrebbero avuto modo di effettuare la prescritta pausa finalizzata anche alla consumazione del pasto. 
La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, su quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione del loro orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali e sia articolata per turni che prevedano servizio continuativo per una durata superiore alle sei ore continuative, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). 
Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. ### la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v.  altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.  15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". 
In altre occasioni richiamati i suesposti principi si è ugualmente sostenuto: "ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, ### integrativo sanità del 20 settembre 2001 è ### collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (### specie, la S.C.  ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto ### del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (#### n. 5547 del 01/03/2021). 
La Suprema Corte di Cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del ### del 20.9.2001, integrativo del ### del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. N. 66/2003 (### delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. 
Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pastosia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr.  ### del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto ### 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno; con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). 
Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione, essendo diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche con una pausa a ciò finalizzata e da utilizzare per l'eventuale consumazione del pasto, allorché il servizio debba proseguire oltre le sei ore continuative; la sola possibilità di consumazione del pasto ancorché fornito con modalità alterative o da asporto, non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso; sicché non basta ad escludere il diritto, l'esistenza di un servizio mensa, quando il lavoratore chiamato a svolgere turni superiori a sei ore non possa comunque avvalersene non avendo la possibilità di avvalersi di intervalli non lavorativi destinati al recupero delle energie psico-fisiche (e all'eventuale consumazione del pasto) in concomitanza con lo scadere della sesta ora, come appunto nel caso in cui ai lavoratori turnisti a cui è negato dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 ### comparto sanità 2019-2021) il diritto ad una pausa lavorativa anche quando la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore. 
In quest'ottica deve ritenersi inconferente l'osservazione dell'azienda convenuta secondo la quale la giurisprudenza citata dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso in esame riguardando ipotesi in cui il servizio mensa non era stato predisposto: l'obiezione è in parte infondata, posto che la sent.  5547 del 01/03/2021 (alla quale fa richiamo anche la n. ###/2022) concerne un dipendente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 turnista che lamentava di non poter fruire del servizio mensa istituito dalla struttura ospedaliera per ragioni connesse al turno di lavoro, alla impossibilità di sospendere il servizio e alla impossibilità di fruire del servizio mensa in corrispondenza degli intervalli lavorativi (come nel caso in esame, l'azienda assumeva anzi la possibilità del dipendente di provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare i turni pomeridiani e notturni); in parte la tesi è inconferente, una volta assodata la connessione tra pausa lavorativa e diritto alla mensa o al buono pasto. 
Si aggiunga che a conclusioni analoghe è pervenuta la Corte di Appello di ### con riguardo ad una ipotesi in cui l'accesso al servizio mensa istituito dall'azienda era stato inibito ai lavoratori turnisti (### da ultimo anche ### n. 97/2025 pubbl. il ### in RG n. 783/2023 cron.  43/2025 del 14/01/2025). 
Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per la eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa, delle concrete modalità di fruizione (ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbero avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore) e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. ### specie, l'impossibilità per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, comportava il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.  #### I ricorrenti hanno correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore; il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria; esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. 
Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio i ricorrenti hanno quantificato il valore nominale di ciascun buono pasto in € 4.13. Tale valore non risulta contestato dall'azienda. 
Il predetto valore va rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro, di durata superiore alle sei ore, espletati da costoro nei rispettivi periodi oggetto della rivendicazione (05/2018- 05/2023), ricavabile dai prospetti paga già detratto il numero delle volte in cui aveva fruito del servizio mensa (562) già detratti i due pasti di cui aveva usufruito nel suddetto periodo.  ### ha contestato il conteggio assumendo che il ricorrente avesse fruito del servizio una sola volta. Alla luce di tali premesse a titolo di risarcimento del danno per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, l'azienda va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 2321,06 oltre alla maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'### resistente.  P.Q.M.  ### definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo il ricorso proposto da ### nei confronti di #### accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025 del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere; per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da inadempimento per mancata fruizione del servizio anche con modalità sostitutive, danno liquidato, per il periodo dal 05 maggio 2018 al 31 maggio 2023, in € 2321,06 aumentato della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo; condanna la ### al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.050,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### lì, 27 gennaio 2025 ### Dr. #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2025

causa n. 705/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ianigro Mauro

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1015/2025 del 08-04-2025

... turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto). 3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) e dalle precisazioni a verbale risulta che ### ha prestato servizio con qualifica di infermiere con orario suddiviso in turni di mattina (7-14), pomeriggio (14-21) e notte (21-7). ### ha poi prodotto copia della delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 di “adesione alla convenzione ### 9 - ### 12 per la ### per la fornitura di buoni pasto in modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da Aprile 2021 a Marzo 2023)” dalla quale risulta comunque che l'### “non dispone di locali e personale idoneo che possano consentire l'attivazione del servizio di mensa tramite organizzazione e gestione diretta aziendale”; che essa ha pertanto adottato “la soluzione normativamente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - ### - in persona del giudice unico ### all'udienza del 8 aprile 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3681/2024 r.g. e vertente tra ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### per procura in atti, ricorrente e ### di ### (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace oggetto: impiego pubblico privatizzato - buoni pasto. 
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 5 luglio 2024 ### adiva questo giudice del lavoro e, premesso di essere dipendente dell'### di ### in servizio presso il P.O. di Taormina, lamentava di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né delle sue modalità sostitutive - buono pasto, non erogato. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ex art. 29 c.c.n.l. comparto sanità, nonché la condanna dell'### al pagamento in proprio favore della somma di 4.520,32 euro, a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei turni eccedenti già espletati per il periodo dall'8 novembre 2018 al 31 ottobre 2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 
Nella contumacia della convenuta, udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.  2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore; esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v.  n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. ###/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021). 
Nella specie, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. Sanità 7 aprile 1999, dispone che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.  3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.  10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”. 
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del c.c.n.l. 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del ### nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 4. ###, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”. 
La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 ### integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 
A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del c.c.n.l. sanità 1998/2001 del 7 aprile 1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 c.c.n.l., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (### delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno. 
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma 4, dispone che “### la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro; lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del ### integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del ### del 31/7/2009. 
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 c.c.n.l. 2001 come modificato dall'articolo 4 del ### 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).  3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) e dalle precisazioni a verbale risulta che ### ha prestato servizio con qualifica di infermiere con orario suddiviso in turni di mattina (7-14), pomeriggio (14-21) e notte (21-7).  ### ha poi prodotto copia della delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 di “adesione alla convenzione ### 9 - ### 12 per la ### per la fornitura di buoni pasto in modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da Aprile 2021 a Marzo 2023)” dalla quale risulta comunque che l'### “non dispone di locali e personale idoneo che possano consentire l'attivazione del servizio di mensa tramite organizzazione e gestione diretta aziendale”; che essa ha pertanto adottato “la soluzione normativamente prevista in alternativa all'ipotesi gestionale diretta, ossia la possibilità da parte degli enti interessati di attivare il servizio di mensa con modalità sostitutive”; che il diritto al buono mensa è stato riconosciuto ai soli “dipendenti che effettuano servizio antimeridiano e pomeridiano nella stessa giornata lavorativa” e “… per un valore nominale del buono pasto pari ad € 7,00”. 
Successivamente, con deliberazione n. 2528/DS del 21 giugno 2023, tale trattamento è stato prorogato per la durata contrattuale di 12 mesi da giugno 2023 a maggio 2024. In questa ultima deliberazione, infatti, si è preso atto che i conteggi relativa alla precedente deliberazione consentivano di prolungare il trattamento sino a maggio 2023 e non, come originariamente previsto, sino ad aprile 2023. 
L'### poi, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009). 
In ordine al quantum, dalle predette delibere risulta che a decorrere dal secondo trimestre 2021 e per un periodo di 24 mesi (fino al maggio 2024) l'### in adesione alla convenzione sopra richiamata, si è avvalsa della modalità di distribuzione elettronica dei buoni pasto, per un valore nominale pari a 7 euro, il cui importo, diversamente da quanto previsto per il buono cartaceo, “non concorre a formare reddito di lavoro dipendente”; e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. c) TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 677, l.  160/2019, a norma del quale “non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”. 
Essa va, quindi, condannata a erogargli il buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui al richiamato art. 29, e a corrispondergli a tale titolo la somma di 4.516,19 euro per n. 835 turni di cui 1.912,19 (463 x 4,13 euro a carico del datore di lavoro) per il periodo novembre 2018 - marzo 2021 e aprile - maggio 2023 e 2.604 (372 x 7 euro) per il periodo aprile 2021 - ottobre 2023, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).  4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività svolta, applicati i minimi in considerazione della serialità, in 1.362 euro, di cui 49 per esborsi, oltre accessori.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa: 1) dichiara la contumacia dell'### di ### 2) dichiara il diritto di ### all'erogazione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa; 3) condanna l'ASP di ### al pagamento in suo favore della somma lorda di 4.516,19 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti nel periodo 8 novembre 2018 - 31 ottobre 2023; 4) condanna altresì detta ### al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.362 euro, oltre spese generali, iva e cpa.  ### 8.4.2025 

Il Giudice
del lavoro ### n. 3681/2024


causa n. 3681/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Totaro Valeria

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