... pertanto, avendo per il suddetto periodo solo 517 buoni pasto, parte ricorrente va creditrice per numero 791 buoni pasto e quindi ha diritto ad un risarcimento del danno pari ad ### 3.266,83 (### 4,13 x 791), per il quale, col presente atto, si chiede condanna al pagamento; 10) infatti, poiché per come sopra detto la contrattazione prevede l'erogazione di un buono pasto del valore di £. 10.000, dei quali 1/5 a carico del lavoratore, e quindi di £. 8.000 (### 4,13) a carico dell'### ne discende che parte ricorrente ha diritto a buoni pasto per un valore a carico dell'### di ### 3.266,83 (### 4,13 x 791)), che si richiede sia in via contrattuale che a titolo di risarcimento del danno, atteso che l'azienda non ha mai provveduto alla fornitura dei buoni pasto per i periodi sopra indicati, costringendo parte ricorrente a provvedere, con proprie maggiori spese, all'acquisto di un pasto adeguato. Infatti ove l'### avesse consegnato il buono pasto parte ricorrente avrebbe potuto recarsi nei punti di ristoro convenzionati, utilizzare il buono, e così soddisfare le esigenze del pasto ed il proprio diritto per come previsto contrattualmente. Di contro, essendo palese l'inadempimento contrattuale (leggi tutto)...
causa n. 466/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Arturo D'Ingianna