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N. 3618/2016 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Prima Sezione Civile Il Tribunale di Salerno, ###, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3618/16 del ###, avente ad oggetto: risarcimento danni per incidente scolastico TRA ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, presso lo studio del secondo elett.te dom.ta in Agropoli ###, alla via ### n. 14 ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio è elett.te domiciliato in ### alla via ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ###'ISTRUZIONE, ###UNIVERSITÀ E ### nonché ### “### GUERCIO” #### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'### dello Stato di ### presso la quale sono elett.te dom.ti in ### al ### n. 58 ###.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elett.te dom.ta in Caserta, alla via ### n. 3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ###'udienza del 13/12/24 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni dei rispettivi scritti difensivi, di cui chiedevano l'accoglimento. #### Con atto di citazione notificato il ###, ### e ### quali genitori esercenti la responsabilità sulla minore ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### il Ministero dell'### dell'### e della ### (di seguito ###, l'### di ### ed il Comune di ### assumendo che la predetta minore, in data ###, era salita sul veicolo adibito al trasporto scolastico, che, sulla base del contratto stipulato con il Comune di ### avrebbe dovuto accompagnarla fino all'ingresso del predetto ### che, invece, la minore era stata lasciata sola in piazza ### luogo molto distante dal plesso scolastico; che, all'ingresso di quest'ultimo, non vi era personale scolastico deputato ad accogliere gli alunni ed a sorvegliare sugli stessi; che la minore, mentre si apprestava a varcare l'ingresso della scuola, era caduta sul fondo irregolare a causa della pavimentazione sconnessa e resa scivolosa dalla presenza di fogliame, muschio e semi di fiori marciti e non rimossi, che, unitamente all'umidità, avevano reso il fondo sdrucciolevole ed altamente scivoloso, tale da costituire una evidente insidia, non segnalata, per chi si trovasse a transitare; che, trasportata presso l'ospedale di ### della ### erano state riscontrate alla minore escoriazioni al naso ed al ginocchio, una lesione dell'incisivo mediale destro e sinistro, epistassi, trauma cranico con frattura della piramide nasale e varie lesioni dentarie; che la caduta, da attribuirsi al fondo scivoloso e sconnesso, era avvenuta all'interno del plesso scolastico, ossia nell'atrio antistante la scuola delimitato da recinzione, di proprietà del Comune ma gestito dall'istituto scolastico; che la responsabilità di quanto accaduto era ascrivibile, ex art. 1218 c.c., al ### ed all'istituto scolastico convenuti, trattandosi di danno cagionato dal minore a se stesso all'interno del cortile scolastico, essendo onere dei convenuti dimostrare che l'evento si fosse verificato per causa agli stessi non imputabile; che, in subordine, sussisteva comunque una responsabilità ex art. 2048, co. 2, c.c. oppure ex art. 2051 c.c. per l'omesso accompagnamento della minore come da contratto di trasporto e per l'omessa manutenzione del cortile dell'edificio scolastico, di proprietà del Comune di ### che la minore aveva subito, come risultava dalla documentazione sanitaria in atti, danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno morale.
Tanto premesso, gli attori, nell'indicata qualità, chiedevano che, accertatane la responsabilità, i convenuti venissero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e morali) patiti, quantificabili nella misura di almeno € 7.000,00, ovvero nella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si costituivano il ### e l'### di ### di ### i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione passiva del predetto ### essendo legittimato il solo ### ex art. 61 l. 312/80; nel merito deducevano che la responsabilità del sinistro era ascrivibile al solo Comune di ### ex art. 2051 c.c., ossia per omessa manutenzione, gravante sull'ente comunale ai sensi dell'art. 3, lett. a), l. n. 231/96, dell'intero plesso scolastico di sua proprietà; che era comunque da escludere una responsabilità dell'amministrazione scolastica, in quanto l'infortunio era avvenuto alle ore 8,10 del mattino - come risultava dalla relazione della collaboratrice scolastica ### chiamata da altre alunne al momento del sinistro -, ossia in anticipo rispetto all'orario di accoglienza a scuola, fissato per le ore 8,20; che, nell'immediatezza del sinistro, l'alunna infortunatasi non aveva fornito alcun elemento in ordine alle cause della caduta al suolo, sicchè quanto esposto nell'atto di citazione in ordine alla scivolosità e disconnessione della pavimentazione del cortile scolastico era rimasto indimostrato; che, se anche fosse emersa, all'esito dell'espletanda istruttoria, la circostanza della scivolosità dell'asfalto, si sarebbe trattato di un caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.; che l'Amministrazione scolastica era assicurata per la responsabilità civile con la #### per l'### in virtù della polizza n. 19625 stipulata dall'istituto scolastico convenuto.
Tanto premesso, il ### e l'### “### Guercio” di ### di ### chiedevano, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in garanzia della predetta compagnia assicurativa e, nel merito, concludevano per l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del predetto ### e, comunque, per il rigetto della stessa per le ragioni addotte o, in subordine, per la condanna della ### a tenere indenni essi convenuti di quanto eventualmente dovuto a parte attrice, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata l'08/07/16, si costituiva il Comune di ### il quale assumeva che, essendosi il sinistro verificato nel cortile antistante l'### era l'### scolastica a doverne rispondere ex art. 1218 c.c., essendo tenuta a predisporre tutte le misure necessarie ad evitare che gli allievi procurassero danni a se stessi, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze oggetto, a qualsiasi titolo, di custodia; che la pulizia dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze era di competenza della scuola e non dell'ente comunale; che il dirigente scolastico non aveva mai segnalato la presenza di una pavimentazione richiedente un intervento di manutenzione; che il servizio di trasporto scolastico era stato affidato alla società ### sicchè solo quest'ultima era tenuta a rispondere dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto; che la richiesta risarcitoria risultava sproporzionata ed ingiustificata. ### comunale concludeva per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese giudiziali.
All'udienza dell'08/07/16 il G.I. autorizzava la chiamata in garanzia del terzo.
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si costituiva la ### S.A., la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, posto che la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva al Comune di ### tenuto, quale proprietario del plesso scolastico, alla manutenzione dello stesso, nonché in ragione della violazione degli obblighi connessi al contratto di trasporto scolastico. La compagnia assicurativa, inoltre, disconosceva l'avversa documentazione prodotta in copia ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto; assumeva, in via subordinata, la sussistenza di un concorso di colpa della minore ex art. 1227 c.c. e la mancata dimostrazione dei danni da questa subiti. Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, nonché acquisita documentazione varia.
All'udienza del 13/12/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Con comparsa depositata il ###, si costituiva ### divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, la quale si riportava alle domande e difese dei propri genitori.
Entrando nel merito della lite, occorre premettere che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola, ossia che siano state adottate dai docenti le misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi ( S.U. n. 9346/02; Cass. n. 24456/05, n. 5067/10, n. 2413/14, n. 3695/16).
Di recente, proprio in relazione al caso di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, la Suprema Corte ha ribadito e precisato che “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (Cass. n. 8849/21).
In sostanza, quindi, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa del personale scolastico; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (in tal senso, Cass. n. 5118/23).
Si è, tuttavia, precisato che la nozione di “orario scolastico” non può essere estesa alla fase di ingresso nell'edificio scolastico, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro. Diversamente opinando, si anticiperebbe l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale il personale della scuola non ha alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.
Pertanto, posto che gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto scolastico scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, tutto quanto accade prima può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode ex art. 2051 (in tal senso, Cass. n. 19160/12).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che dall'espletata istruttoria è emersa la conferma della versione dei fatti esposta da parte attrice, ossia che la ### minore ### nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, nel mentre si accingeva ad entrare nell'istituto scolastico da lei frequentato, precisamente allorquando si trovava ancora all'interno del cortile pertinenziale dell'edificio, cadeva rovinosamente sul pavimento ricoperto di foglie e muschio, sbattendo con il viso a terra.
Invero, la teste ### compagna di scuola della ### escussa all'udienza del 10/10/18, ha riferito che l'attrice “scivolava su tale fogliame e si procurava in particolare la rottura di un dente e varie escoriazioni soprattutto sulla bocca. Noi camminavamo vicine e lei al momento della caduta era un po' più avanti di me…l'incidente si è verificato all'interno del cortile della scuola che è delimitato da un cancello d'ingresso…riconosco il punto della caduta nella foto di cui al n. 1/2/3/4/5, in particolare la zona verdastra ricoperta da muschio…ricordo che non vi era alcun segnale di pericolo o cartello che segnalava la sconnessione o che si scivolava…riportava anche una lesione al naso…non è venuta a scuola per i giorni successivi a causa delle lesioni riportate”.
Anche la teste ### all'epoca dei fatti dipendente dell'### di ### in qualità di dipendente A.T.A., escussa all'udienza del 04/03/20, ha riferito che, mentre era intenta a svolgere le sue mansioni, veniva chiamata dalla bambina ### la quale le riferiva che la ### era caduta all'interno del cortile scolastico. La teste ha aggiunto: “### circa le ore 8:00/8:10 e pertanto mi sono recata sul posto per accertarmi delle condizioni della bambina. Ho appurato che aveva escoriazioni sulla fronte, sul naso, e…anche i denti avevano subito dei danni…la pavimentazione è quella di cui alle foto mostratemi nel fascicolo di parte attrice…erano presenti delle piccole sconnessioni ed il fondo non era regolare ma non lesionato…dopo il sinistro è stato rifatto il manto superficiale del cortile…quando ho prestato soccorso la bambina mi riferiva di essere caduta mentre camminava fuori dall'edificio ma all'interno del cortile, nel punto che ho indicato precedentemente”.
Da tali convergenti ed attendibili deposizioni emerge non solo la localizzazione dell'infortunio all'interno del cortile scolastico, ma anche il nesso di causalità tra le, sia pur lievi, sconnessioni della pavimentazione del cortile - ricoperta, però, da erba e muschio, ossia da elementi astrattamente idonei ad accentuarne la scivolosità e, quindi, a creare una situazione di insidia -, e le lesioni subite dalla minore, trovando queste ultime pieno riscontro nel referto del ricovero presso l'ospedale di ### della ### avvenuto il ### alle ore 9,53 in codice “giallo” con diagnosi di “trauma facciale accidentale” per “incidente scolastico”.
La collocazione del sinistro all'interno del cortile scolastico, da un lato, rende irrilevante l'asserita responsabilità del Comune di ### per non aver garantito un servizio di trasporto pubblico degli alunni fino all'ingresso dell'### non essendosi l'infortunio verificato nel tragitto fino a tale istituto, e, dall'altro, configura, ai sensi dell'art. 2051 c.c., una concorrente responsabilità, per omessa custodia, tra il ### (e non anche l'istituto scolastico, che, se anche munito di personalità giuridica, resta solo un organo del primo: cfr. Cass. n. 19158/12, 14720/24) ed il Comune di ### Invero, nel caso di specie, devono reputarsi custodi dell'area ove si verificò il sinistro sia il ### tenuto, tramite l'istituto scolastico, a provvedere alla periodica pulizia del cortile onde evitare l'accumulo di fogliame e muschio sulla pavimentazione, idonei a rendere quest'ultima più scivolosa, sia il Comune di ### che, quale proprietario dell'intero plesso scolastico, era tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, e dunque anche delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 3, lett. a), l. n. 231/96, in particolare in relazione alla presenza delle disconnessioni della pavimentazione - visibili nei rilievi fotografici prodotti da parte attrice e riconosciuti dai testi escussi - costituenti una situazione di insidia per tutti gli utenti del plesso scolastico.
A riprova che anche il Comune di ### conservasse la custodia dell'intera area scolastica rileva la circostanza, pure riferita dai testi, dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del cortile ove avvenne il sinistro, successivamente al verificarsi di questo.
Ebbene, considerato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. S.U. 20943/22), deve rilevarsi che, mentre parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, i convenuti non hanno offerto alcuna prova del verificarsi di una situazione di caso fortuito, nel senso sopra inteso, o anche solo di concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, co. 1, Pertanto, il ### ed il Comune di ### vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti da ### liquidati come di seguito indicato.
In proposito, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona, e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.); 2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della ### di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14); 3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici; 4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); 5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Sono altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19); 6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19); 7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 8) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria; 10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonchè sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU del dott. ### il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento la nuova ### del Tribunale di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale, posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Pertanto, sulla base della quantificazione operata dal CTU dott. ### il danno biologico subito da ### avente 11 anni all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito indicato.
In particolare, a seguito del ricovero ospedaliero veniva diagnosticato all'attrice un “### cranio facciale non commotivo con frattura della piramide nasale e della corona degli elementi dentari 11 e 21”. I postumi permanenti sono relativi alla frattura degli incisivi centrali superiori e vanno quantificati nella misura dell'1,5%.
Ne consegue che, in base alle menzionate tabelle meneghine, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro, va quantificato in € 1.796,00, operando una media tra i valori dell'1 e del 2%.
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel “pretium doloris”, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 25%) la tradizionale figura del danno morale (cfr., in tal senso, Cass. n. 29373/18, 23481/18, n. 11754/18), sicchè, pur aderendosi al più recente orientamento giurisprudenziale che propugna l'autonomia del danno morale, non può operarsi alcun aumento a tale titolo nel caso di specie, posto che il punto base d'invalidità delle tabelle meneghine, al cui utilizzo rimanda la stessa giurisprudenza di legittimità, già ricomprende il danno morale.
Peraltro, la quantificazione del danno morale nella misura del 25% deve essere ritenuta, nel caso di specie, del tutto congrua, in ragione della verosimile sofferenza patita per il grave trauma craniofacciale, per le terapie praticate, anch'esse foriere di sensazioni dolorose, e per il disagio inerente alle limitazioni quotidiane che ne sono derivate.
Non sono, invece, emerse o sono state provate circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui. ### parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 28988/19, n. 7513/18, 24471/14, n. 23778/14).
Al pagamento della somma di € 1.796,00, a favore dell'attrice, vanno condannati, in solido, il ### ed il Comune di ### Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro, ossia al 12/12/14, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sono dovuti, in adesione all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 12/12/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, le spese mediche documentate ammontano ad € 1.171,66 (fattura ASL del 23/01/15 di € 20,66; fattura ASL del 15/12/14 di € 5,00; ricevuta 716 del 14/12/15 di € 502,00; fattura ASL del 24/02/15 di € 40,00; ricevuta n. 202 del 02/07/21 di € 302,00; ricevuta n. 406 del 22/06/21 di € 302,00), non potendosi tener conto, invece, della ricevuta n. 288 del 31/08/21 del dott. ### posto che nella stessa non sono indicate le prestazioni sanitarie eseguite.
Al pagamento della predetta somma vanno condannati, in solido, il ### ed il Comune di ### oltre interessi legali sulla stessa, rivalutata anno per anno secondo gli indici ### a decorrere dalle date dei singoli esborsi (ossia, date delle fatture e delle ricevute in atti) fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data decorreranno i soli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
In relazione, invece, al danno patrimoniale futuro, l'attrice ### dovrà affrontare, secondo il ### la spesa di € 8.500,00 per n. 5 rinnovi protesici (“I due denti, (1.1 ed il 2.1) in seguito alle trasformazioni che la bocca subirà con il passare del tempo, andranno ricoperti con capsule in ceramica integrale o con zirconia e dovranno essere sostituite con cadenza decennale almeno 5 volte nella vita”). Tale somma non può, tuttavia, essere riconosciuta a favore dell'attrice se non previa detrazione del “montante di anticipazione” (consistente nel vantaggio del danneggiatocreditore a vedersi riconosciuta “oggi” una somma di cui avrebbe potuto disporre solo più avanti, calcolato sulla base degli interessi a scalare) e sull'importo risultante dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del fatto lesivo (Cass. n. 1215/06). La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha in proposito ribadito che il danno patrimoniale futuro va liquidato moltiplicando il danno capitalizzato per un coefficiente di anticipazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro (Cass. n. 16844/23, n. 13881/20, n. 7774/16, 4252/12).
Pertanto, nel caso di specie, considerato che la ### dovrà sottoporsi a 5 rinnovi protesici, uno ogni 10 anni, di € 1.700,00 ciascuno, per un totale di € 8.500,00, può utilizzarsi la notoria formula matematica relativa al regime di attualizzazione composta, il cui sviluppo - ripetuta 5 volte l'operazione, assumendo come riferimento prudente un interesse del 2%, individuando a numeratore sempre il valore di € 1.700,00 (spesa per ogni rinnovo degli elementi dentari), e a denominatore inserendo invece il valore 1,02, elevato una prima volta alla decima potenza, indi alla ventesima, ancora alla trentesima, poi alla quarantesima ed infine alla cinquantesima - porta al risultato finale di € 4.880,86, come si evince dalla seguente operazione: 1.700 + 1.700 + 1.700 + 1.700 + 1.700 (1,02)10 (1,02)20 (1,02)30 (1,02)40 (1,02)50 = 1.395,73 + 1.144,78 + 938,70 + 769,92 + 631,73 = 4.880,86.
Nulla può essere riconosciuto, invece, in relazione alla somma di € 1.400,00 oggetto, secondo il ### di spesa “immediata”, atteso che l'attrice non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente sostenuto tale esborso, sebbene siano decorsi 2 anni dall'espletamento della ### Ne consegue che il ### ed il Comune di ### vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di ### della somma di € 4.880,86, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Infine, in relazione alla domanda di garanzia formulata dal ### nei confronti della ### S.A., in virtù della polizza per gli infortuni degli alunni n. 19625, la stessa è fondata.
Occorre premettere che il disconoscimento, operato dalla predetta compagnia assicurativa, della documentazione prodotta in copia dalla controparte è inefficace perché del tutto generico, essendo stato operato in violazione del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. va fatto in modo formale e specifico, dovendo contenere, cioè, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, ossia agli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 24634/21; Cass. n. 2908/20; Cass. n. 16557/19; Cass. 127/19; Cass. n. 27633/18), come invece avvenuto nel caso di specie.
Altresì infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di parte attrice, posto che in tale atto risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali) che la “causa petendi” (infortunio nel cortile scolastico e responsabilità dei convenuti ex artt. 1218 e 2051 c.c.). ### parte, le dettagliate difese spiegate dalla compagnia assicurativa lasciano presumere che la stessa abbia ben compreso il tenore delle avverse domande, con conseguente inconfigurabilità della lesione del suo diritto di difesa.
Venendo al merito della domanda di garanzia, premesso che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall'istituto scolastico per un danno causato all'alunno, e di cui risponde il Ministero, le regole dell'interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l'appunto il Ministero, altrimenti l'assicurazione sarebbe priva di causa (Cass. n. 3275/16, n. 14720/24), deve rilevarsi che la compagnia assicurativa chiamata in garanzia non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla validità ed efficacia del rapporto negoziale, che, come si evince dalla polizza in atti (denominata “SicurezzaScuola”) e dalle relative condizioni generali, copriva il rischio di infortuni “nell'ambito delle strutture scolastiche, nonché durate tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'### comprese quelle complementari, preliminari o accessorie” (pag. 2, sezione ### fascicolo informativo).
Ne consegue che, in accoglimento della predetta domanda, la ### S.A. va condannata a tenere il ### indenne da tutto quanto dovuto da quest'ultimo all'attrice a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, del ### e del Comune di ### e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Vanno compensate le spese giudiziali tra il ### e la ### S.A., non essendovi stata contestazione in ordine all'operatività della copertura assicurativa. P.Q.M. Il Tribunale di ####, in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3618/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da ### e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità, ex art. 2051 c.c., del Ministero dell'### dell'### e della ### e del Comune di ### in ordine al sinistro oggetto di causa, condanna il predetto Ministero ed il Comune di ### in solido, al pagamento, in favore di ### delle seguenti somme: a) € 1.796,00, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) € 1.171,66, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche; c) € 4.880,86, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro; 2) accoglie la domanda di garanzia proposta dal Ministero dell'### dell'### e della ### e, per l'effetto, condanna la ### S.A. a tenere il predetto Ministero indenne da tutto quanto dovuto all'attrice a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali; 3) condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### ed il Comune di ### in solido, al pagamento, in favore di ### delle spese processuali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive, oltre spese di ### ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### 4) compensa le spese giudiziali tra il Ministero dell'### dell'### e della ### e la ### S.A. ### 29 giugno 2025 Il Giudice dott.
causa n. 3618/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Taraschi Cesare