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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9639/2025 del 24-10-2025

... domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)”. Calando tali principi nella fattispecie concreta , innanzitutto va evidenziato che il fatto come prospettato dagli attori ovvero che la caduta del minore sia avvenuta durante il momento in cui i bambini erano nel giardinetto esterno dell'istituto durante una pausa di ricreazione è pacifico e che la bambina sia caduta andando a sbattere contro un lavandino presente nel giardinetto è dimostrato dalla relazione della discente prodotta dal Ministero . Non è però dimostrato a che distanza fossero i maestri e gli operatori deputati alla vigilanza e perché si permettesse ai bambini di giocare vicino ad un lavandino non segnalato né riparato da barriere di protezione. Nessun teste ha indicato il Ministero che potesse essere ascoltato come presente ai fatti: la minore all'epoca aveva anni cinque. Ebbene, preso atto che gli attori hanno adempiuto al loro onere probatorio ( Cass. Cassazione civile sez. III, 17/03/2021,n.7410 che chiarisce che “il mero fatto del pregiudizio subito dall'alunno all'interno del plesso scolastico onera l'I- stituto a fornire la prova della non (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al N. 22007/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/06/2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c, l'ultimo dei quali è scaduto il ### TRA ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### e dell'### da cui sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti ####'#### (C.F. ###), in persona del ### pt pro tempore, elettivamente domiciliata presso dall'### dello Stato di Napoli, da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti ###' ### S.P.A. (C.F. ###8) in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti ###: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c) (cod.  145011) Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, regolarmente notificato, i signori ### e ### in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore ### convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Napoli il ### dell'### e della ### al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore, ex art. 2048 Gli attori formulavano in citazione le seguenti conclusioni: “A. condannare il Ministero della ### dell'### e della ### in persona del ### p.t., a risarcire agli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ### le seguenti somme: € 8.883,89 per danno bio logico pari al 6%; € 355,53 per 7 giorni di ### € 3.079,50 per danno morale, pari ad 1/3 del danno biologico, per un totale di € 12.318,92. Ovvero alla diversa somma maggiore o minore, che sarà ritenuta anche di giustizia B. condannare il Ministero della ### dell'### e della ### in persona del ### p.t., a risarcire agli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ### il danno estetico, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice. Il tutto nei limiti di euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso al soddisfo. C. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” In punto di fatto deducevano: che la minore ### di anni cinque all'epoca dei fatti frequentava nel novembre 2021 la scuola elementare “### scolastico Collecini”, sito in ### località ### alla via ### n. 44; che in data 30 novembre 2021, verso le 12,45 circa, mentre si trovava nel giardinetto esterno dell'istituto scolastico affidate alla cura e custodia del personale scolastico batteva la testa contro il lavandino presente in tale giardino ; che la minore veniva trasportata dalla mamma, informata dall'istituto, al ### dell'### e ### di ### ove veniva dimessa con una diagnosi di “flc sopracciglio sinistro”, con prognosi di giorni 7 (cfr. verbale PS in atti); che per effetto dell'evento dannoso la minore riportava postumi permanenti ed un danno estetico; che con raccomandata a mezzo pec, gli attori provvedevano a formulare nei confronti del ### e dell'istituto scolastico una richiesta di risarcimento danni, rimasta inevasa; che ricorreva responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico il dell'insegnante trattandosi di danno della alunno provocato a se stesso con applicazione del regime probatorio dell'articolo 1218 codice civile . 
In data ### si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito che eccepiva la infondatezza delle domande sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur; in particolare contestava la carenza di prospettazione circa l'evento ed il nesso di causalità tra la condotta commissiva ed i danni conseguenti, deducendone una generica carenza di specifiche allegazioni da parte degli attori circa la responsabilità dell'istituto scolastico in quanto l'attrice non aveva allegato l'inadempimento qualificato dell'insegnante nè provato che il danno all'integrità fisica del discente fosse scaturita dall'inadempimento qualificato del personale scolastico . 
In subordine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa ### s.p.a. per essere manlevato in ipotesi di soccombenza stante la sussistenza di polizza per responsabilità civile numero ###.   Concludeva chiedendo: - In via del tutto preliminare, autorizzarsi la richiesta chiamata in causa della compagnia assicurativa ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###### sul ####, ### n. 53 (C.A.P. 41018; PEC assicuratricemilane###; C.F. e P.IVA ###; iscritta al ### di Mo dena al n. ###), disponendosi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, affinché la stessa partecipi ad ogni effetto al presente giudizio e, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, venga a sua volta condannata in proprio e, in ogni caso, venga condannata a garantire, manlevare e tenere indenne l'###ne da ogni conseguenza sfavorevole della presente lite, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di lite e di eventuale ### - Nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata; - Spese vinte”. 
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della ### s.p.a., la quale, in data ### si costituiva. La compagnia assicuratrice aderiva sostanzialmente alle difese del Ministero eccependo la mancanza di nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento, trovandosi invero in una ipotesi di autolesione. In subordine, eccepiva l'applicazione dell'art. 1227 c.c., in considerazione del concorso colposo della minore nella causazione dell'evento, e contestava il quantum debeatur, ritenendo la somma eccessiva. Infine, la compagnia assicuratrice eccepiva che la polizza conteneva limitazioni in punto di copertura come indicati al paragrafo 4. della comparsa di costituzione e risposta. 
Concludeva chiedendo: “- in via principale, respingere la domanda proposta dagli attori siccome assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per i motivi esposti ai paragrafi 1., 2. e 3. del presente atto, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta verso ### - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, accertare e dichiarare il concorso colposo della alunna ### nella causazione del danno e per l'effetto ridurre l'eventuale risarcimento dovuto a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., per le ragioni esposte al paragrafo 2. del presente atto, in ogni caso limitando il risarcimento ai danni effettivamente riconducibili, in via causale diretta ed immediata, all'evento lesivo e detraendo dalla somma accertata dovuta gli importi eventualmente percepiti e/o percipiendi dagli attori dall'### - in ogni caso, accertare e dichiarare che la ### gnia è tenuta a manlevare il convenuto ### entro il massimale ed i limiti previsti dalla polizza come indicati al paragrafo 4. della presente comparsa di costituzione e risposta. Con il favore delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per Legge”. 
Concessi i termini ex art. 183 cpc, acquisita documentazione veniva nominato il CTU dott. ### . 
All'udienza del 4/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.  ******************************* 
Il titolo giuridico (causa petendi) che l'attrice ha posto a fondamento delle domande è costituito dalla responsabilità dell'### scolastico ### scuola primaria che ### nel 2021, all'età di 5 anni, frequentava. 
In primo luogo, ai fini della corretta individuazione delle parti legittimate a stare in giudizio, è bene premettere che la disposizione contenuta all'art. 61 della ### ge 11.07.1980 n. 312, con riguardo ai danni causati a terzi in connessione a comportamenti degli alunni, dispone che l'amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili conseguenti, con possibilità per la P.A. di rivalersi, entro certi limiti ed in presenza di colpa grave o dolo nella vigilanza degli alunni, nei confronti dei dipendenti stessi. Giova a riguardo precisare come, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi, conserva il rapporto organico con l'### statale e precisamente con il Ministero dell'### dell'### e ### (cfr precedente denominazione del convenuto), e non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Ne deriva che, essendo riferibili direttamente al Ministero, e non già ai singoli istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste senz'altro la titolarità passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a “culpa in vigilando”, difettando viceversa la legittimazione in capo alla singola scuola (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9752 ). 
Nel solco di quest'interpretazione si inserisce copiosa giurisprudenza successiva, tra cui da ultimo la terza sezione della Corte di cassazione con la sent. n. 3275 del 19 febbraio 2016, la quale ha affermato che: “è principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti …” (sulla stessa scia di: Cass. civ., sez. III, 11.02.2005, n. 2839, Cass. civ., sez. III, 29.04.2006, Cass. civ., sez. III, n. 10042, Cass. civ., sez. III,14.11.2008, n.27246, Cass. civ., sez. III, 21.03.2011, n. 6372, nonché di recente Cass. civ., sez. III, 27.05.2024 ordinanza n. 14720 con la quale ci si è spinti ad affermare che “nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a sé stesso, la costituzione in giudizio dell'### scolastico vale come costituzione del Ministero convenuto, essendo il primo, anche se dotato di personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dall'### è riferibile anche all'ente statale”). 
Nel merito, occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie. 
Il fatto posto a fondamento della pretesa risarcitoria è stato descritto nell'atto di citazione come segue: «(…) in data 30 novembre 2021, alle ore 12,45 circa, mentre la minore si trovava nel giardinetto esterno dell'### scolastico ### cini, affidata alle cure e alla custodia del personale scolastico, subiva un infortunio; precisamente, il personale scolastico provvedeva ad informare i genitori che la piccola si era infortunata, sbattendo la testa contro il lavandino esistente nel giardinetto della scuola» ### invoca una responsabilità contrattuale ex art 1218 cpc dell'### scolastico. 
Di certo non appare predicabile l'applicazione dall'art. 2048 c.c posto che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, c.c. a carico dei precettori e dei maestri trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa, pertanto, non è applicabile in ordine all'azione di risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (Cass. n. 19110/2020). 
Piuttosto, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola o all'istituto, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che quello procuri un danno a sé stesso. Si ritiene inoltre che tra insegnante e allievo si instauri, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. n. 24456/05 conforme Cass 8811 /2020 secondo cui “ ### della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività”). 
La responsabilità per il danno che l'allievo si procura da solo ha perciò natura contrattuale e va inquadrata nel contesto dell'art 1218 cc. 
Bisogna tuttavia dire che «in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art.  2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato» (Cass. n. 8067/07). 
Ciò significa che il problema della qualificazione si stempera nella sua importanza una volta che lo si guardi dal lato delle conseguenze pratiche in punto di riparto dell'onere della prova. 
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, infatti, è convincimento della giurisprudenza di legittimità e di merito che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. 
Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. 
Ai fini della risoluzione della controversia in esame appare opportuno richiamare la recente ordinanza della S.C n. 8849/2021; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato.
La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. 19/07/2018, 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n. 11165); la previsione dell'art. 1218 c.c., trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., 13533/2001, cit.); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art.  2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. 
Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta; nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.  ###. 1218 c.c. richiede che il creditore alleghi l'inadempimento dal quale assume sia derivato il danno facendo scattare l'onere probatorio a carico del debitore, poiché non è sufficiente che l'infortunio sia avvenuto all'interno della struttura scolastica per addossarne la responsabilità alla scuola in quanto, applicando il regime della responsabilità contrattuale, la dichiarazione della responsabilità postula che siano stati denunciati gli elementi in cui si è concretizzato l'inadempimento; non basta dedurre di avere subito un danno per scaricare sulla parte obbligata alla prestazione l'onere di liberarsi da una imputazione di colpa così astratta da essere in pratica insuperabile; in definitiva, deve affermarsi che anche il creditore deve indicare a sostegno della sua pretesa risarcitoria in che cosa consista l'inadempimento nonché il rapporto tra quest'ultimo ed il danno lamentato. 
In senso conforme Cass n. 5118 del 17/02/2023 secondo cui “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)”. 
Calando tali principi nella fattispecie concreta , innanzitutto va evidenziato che il fatto come prospettato dagli attori ovvero che la caduta del minore sia avvenuta durante il momento in cui i bambini erano nel giardinetto esterno dell'istituto durante una pausa di ricreazione è pacifico e che la bambina sia caduta andando a sbattere contro un lavandino presente nel giardinetto è dimostrato dalla relazione della discente prodotta dal Ministero . 
Non è però dimostrato a che distanza fossero i maestri e gli operatori deputati alla vigilanza e perché si permettesse ai bambini di giocare vicino ad un lavandino non segnalato né riparato da barriere di protezione.   Nessun teste ha indicato il Ministero che potesse essere ascoltato come presente ai fatti: la minore all'epoca aveva anni cinque. 
Ebbene, preso atto che gli attori hanno adempiuto al loro onere probatorio ( Cass. Cassazione civile sez. III, 17/03/2021,n.7410 che chiarisce che “il mero fatto del pregiudizio subito dall'alunno all'interno del plesso scolastico onera l'I- stituto a fornire la prova della non imputabilità a colpa dell'inadempimento, ovvero che questo si è verificato per un fatto esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata dalla condotta dell'obbligato”), va detto che il Ministero convenuto non è riuscito ad assolvere al compito di dimostrare l'adempimento dei propri doveri di vigilanza ed organizzativi o, in subordine, il caso fortuito. 
Ritiene il Tribunale che dalla relazione del personale scolastico emerge la responsabilità dell'ente nella misura in cui l'attività de qua ( gioco) eseguita in giardino, in assenza di prova della reale ampiezza dell'ambiente e senza chiarire le dimensioni dello spazio dedicato al gioco e la vicinanza al lavandino , non abbia risposto a requisiti organizzativi idonei ad evitare incidenti o comportamenti non perfettamente controllati di bambini così piccoli. 
A meglio chiarire, sia pure ammesso che la piccola ### sia caduta inciampando su se stessa mentre tentava di evitare un compagno che andava sullo scivolo (cfr relazione) deve ritenersi che il presumibile affollamento di bambini in uno spazio che non garantisse una giusta distanza tra loro e rispetto ad un lavandino di ceramica oggettivamente pericoloso in un giardino (tanto più se posizionato vicino ad uno scivolo) abbia contribuito all'inciampo della piccola tale da provocare la caduta e l'urto della fronte della minore sul lavandino. 
E che lo spazio di un giardino fosse invece molto grande ed addirittura comprendesse un'area tale da far giocare i bimbi a distanza di almeno un metro uno dall'altro o che i bambini fossero in numero talmente esiguo quel giorno da avere una libertà di movimento che li rendesse sicuri e non impacciati, era onere del Ministero innanzitutto dedurlo e poi provarlo nel dettaglio. 
Né a questo punto deve ritenersi imprevedibile o eccezionale che una bambina di cinque anni in uno spazio ridotto e intenta a giocare correndo con altri compagni verso lo scivolo possa compiere un gesto non controllato e inciampare, ca dendo sul lavandino di ceramica ivi presente anche rovinosamente procurandosi una lesione non lieve. Ne consegue che l'onere della prova di quest'ultimo della causa di esenzione da responsabilità non sia stato assolto, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria nell'an. 
Quanto, poi, in ordine alle lesioni all'integrità fisica della minore va precisato a seguito della CTU è emerso che la piccola ### ebbe a subire una ferita lacero-contusa al canto interno della regione sopraciliare sinistra .Sono residuati, altresì esiti estetici . Ciò premesso e utilizzate le cd. Tabelle di ### in forza dell'assunto per cui “Le tabelle di ### rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti. In ragione di ciò nel caso in cui il giudice scelga di preferire tabelle diverse per la quantificazione del danno deve fornire una congrua motivazione per giustificare la sua decisione” ( Cassazione civile sez. III, 28/06/2018, n.17018), soprattutto in materie distinte dalla responsabilità civile automobilistica, i pregiudizi sofferti dalla minore possono stimarsi danni da invalidità permanente nel grado del 4% e da invalidità temporanea quantificabili in giorni 7 per invalidità temporanea parziale (### valutabile al 75% ( elaborato peritale). 
In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante, come rappresentato in atti, può essere, sulla base della ### elaborata dal ### nale di ### edizione 2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella misura di complessivi euro € 6.486/00 per danno biologico permanente nel grado dell'4%, per un soggetto di anni 5 al momento del sinistro, euro 441 per ITT di 7 giorni ( euro 63x 7) per un totale di euro 6.927/00. Ritiene, poi, il ### che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, né siano state documentate spese mediche non coperte dal ### Nell'esaminare tale capo della domanda, giova osservare che nella liquidazione del danno biologico sopra effettuata va ricompreso anche il danno estetico ed, inoltre, l'allegazione operata, nell'atto introduttivo, sotto il profilo in esame, si è rivelata assolutamente carente quanto alla particolare afflittività delle lesioni nella vita quotidiana del bambino negli anni dal 2021 al 2025 .   Si evidenzia che con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito, poi, che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima ed il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzio nalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato e/o la sua famiglia, in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. 
Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03). 
Sulla predetta somma di euro 6.927/00 espressa alla attualità , secondo il consolidato indirizzo delle ### della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.  1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dalla produzione dell'evento di danno (30/11/2021). 
La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del 2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”. Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 6.504,50 dal 30.11.2021 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza. ### di euro 6.504,50 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione (euro 6.927,00 ) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 6.082,00 ) secondo il seguente calcolo: euro 6.927/00 +€ 6.082,00 = € 13.009/00 diviso 2= €6.504,50 . Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (somma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.   Va accolta la domanda di garanzia proposta dal Ministero convenuto nei confronti della ### spa ; si evidenzia la mancata contestazione della copertura di polizza per il periodo in cui si è verificato il sinistro ed il fatto che tutte le limitazioni evidenziate dalla compagnia in comparsa attengono alle condizioni di polizza della parte relative ad infortuni mentre nel caso di specie la garanzia non ha limitazioni perchè concerne la copertura RCT (in tema cfr l'interessante sentenza della Cass. 3275/2016 secondo cui “In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una ### didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta inter pretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto”). Invero il contratto di assicurazione va interpretato in modo completo e congruo, non arrestandosi su un piano meramente letterale ; il ### quale unico responsabile, può avvalersi della copertura per la responsabilità civile che gli sarebbe derivata dalle condotte del personale e degli alunni. Argomento, questo, che è del tutto condivisibile, quantomeno in relazione alla responsabilità per le condotte del personale, dal momento che, è ovvio, la responsabilità per fatti posti in essere dagli alunni durante l'orario della scuola, oltre a generare a carico del Ministero da una culpa in vigilando ex articolo 2048, secondo comma, c.c. del personale scolastico, può investire anche direttamente gli autori del fatto o, nel caso in cui si tratti di minori, i loro responsabili giuridici ex articolo 2048, primo comma, c.c., qualora non si adempia l'onere probatorio di cui all'articolo 2048, ultimo comma, c.c. E' d'altronde ragionevole, dal momento che il contraente è l'istituto scolastico, ritenere che sia in misura assoluta sufficiente ad apportare utilità ex articolo 1367 c.c. la copertura tramite la polizza delle responsabilità del responsabile scolastico e dunque dell'istituto scolastico e del Ministero, occorrendo allo scopo non un asserto apodittico, bensì appunto una completa e calibrata valutazione ermeneutica del sinallagma in concreto rinvenibile nel contratto. 
Pertanto la compagnia assicuratrice va condannata, ex art. 1917 c.c., a tenere indenne il convenuto delle somme come sopra determinate nonché delle spese di C.T.U. e di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00 ridotto per la non complessità delle questioni. La compagnia dovrà pagare altresì le spese sostenute dal convenuto liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014.  PQM ### di Napoli, IX sez. civile, nella persona della Dott.ssa ### ri, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)### il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore di ### e ### in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore ### quali esercenti la potestà genitoriale della somma di € 6.927/00 oltre interessi legali sul minore importo di euro 6.504,50 a far data dal 30/11/2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; 2)Pone definitivamente a carico del Ministero dell'### e del ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata nel corso del giudizio; 3)### il Ministero dell'### e del ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da attrice che liquida complessivamente in € 300,00 per spese e € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### anticipatari; 4) ### spa a tenere indenne il Ministero dell'### e del ### convenuto di quanto quest'ultimo debba pagare per effetto della presente sentenza per capitale, interessi e spese anche di C.T.U..  5)### spa a alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Ministero dell'### e del ### che liquida in € 5.077/00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso. 
Così deciso in Napoli il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 22007/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Renata

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2890/2025 del 28-06-2025

... giudizio, parte attrice ha dedotto che la minore ### fosse caduta in classe in assenza dell'insegnante, all'esito delle difese delle parti convenute, la stessa ha comunque indentificato l'inadempimento del personale scolastico all'obbligo di vigilanza dei minori affidati loro durante all'orario scolastico, nell'assenza di vigilanza individuale del minore ### bisognevole di assistenza specifica, il quale stendendosi a terra per gioco avrebbe provocato la caduta della minore. Pertanto, anche all'esito delle precisazioni operata tempestivamente con la prima memoria parte attrice lamenta l'inadempimento della parte convenuta all'obbligo di vigilanza assunto con l'accettazione dell'alunna a scuola. La domanda spesa in giudizio da parte attrice va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sia perché secondo la prospettazione attrice non viene comunque allegato che il danno lamentato dalla minore sia stato cagionato dalla condotta illecita di altro minore, il cui comportamento è stato invece descritto come mero occasione della caduta dell'alunna; sia perché secondo più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “### una (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2979 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno TRA ### (###) n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) giusta procura allegata al fascicolo informatico ####'ISTRUZIONE in persona del ### pro tempore rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### presso i cui uffici è domiciliato ex lege #### “### -BONAGIA” in persona del legale rappresentante pro tempore ###.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### (###) giusta procura allegata al fascicolo informatico ####'ISTRUZIONE avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni: come nelle note conclusive rispettivamente depositate ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ### ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ### il Ministero dell'### e l'### scolastico ### “### - Bonagia” al fine di ivi sentirli dichiarare responsabili dei danni patiti dalla figlia in occasione del sinistro occorsole all'interno dell'### scolastico, e conseguentemente al fine di ivi sentirli condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla minore, quantificati in € 18.522,44 o alla maggiore o minore somma ritenuta equa. 
A fondamento della domanda spesa in giudizio l'attrice ha dedotto: i) che il giorno 27.2.2019, durante le ore curriculari, la minore ### era caduta rovinosamente al suolo all'interno dell'aula scolastica, in assenza di personale scolastico al momento del fatto; ii) che, racatasi da sola dal responsabile del plesso, nell'immediatezza del sinistro la minore era stata accompagnata dalla madre presso il P.S. Pediatrico dell'### di ### ove le era stata diagnosticata: “frattura composta scafoide carpale destro, confezionato gesso con il primo dito inglobato”; iii) che il giorno successivo il dirigente scolastico aveva relazionato in ordine all'accaduto dichiarando che l'alunna si era presentata da sola presso l'ufficio dei responsabili del plesso, riferendo di essere caduta in classe e accusando dolore alla mano destra; iv) che la guarigione era stata piuttosto lenta e che nel periodo della convalescenza, protrattasi per 84 giorni, la minore non era stata in grado di studiare e svolgere gran parte delle attività di vita quotidiana; v) che, seppure l'istituto avesse correttamente attivato la propria polizza assicurativa denunciando il sinistro, la pratica non era andata a buon fine a causa dell'esiguità dell'offerta formulata dalla compagnia, peraltro in modo irrituale; vi) che neanche la procedura di negoziazione assistita, avviata dall'attrice, aveva avuto esito positivo. 
Con il conforto della consulenza del perito di parte dott. ### che ha riconosciuto alla minore un danno biologico in misura al 7%, l'attrice ha dunque chiesto che venisse accertata la culpa in vigilando dei convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla minore. 
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice ### al fine di essere dalla stessa manlevato per il caso di accoglimento delle domande spese in giudizio da parte attrice. 
Nel merito, il Ministero convenuto, affermando la sussumibilità della fattispecie dedotta in giudizio nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 2048 c.c., piuttosto che nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ha contestato la ricostruzione di fatto sostenuta da parte attrice; affermando che nel caso di specie il danno subito dalla minore fosse stato eterocagionato, giacché la minore era invero inciampata su un altro bambino, il quale a sua volta era scivolato a terra. In ogni caso ha allegato che l'insegnante, sebbene fosse presente in classe (contrariamente a quanto asserito dall'attrice), non avrebbe potuto evitare la verificazione del sinistro. Ha dunque contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto; eccependo che l'evento si era verificato in modo imprevisto ed imprevedibile, malgrado fossero state rispettate tutte le misure idonee ad assicurare la massima vigilanza; contestando, infine, anche il quantum della pretesa risarcitoria. 
Non si è costituito in giudizio l'### "### - BONAGIA", in persona del Dirigente scolastico pro tempore, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti. 
Ritualmente convenuta in giudizio, si è altresì costituita in giudizio la società AIG ### S.A. che ha preliminarmente eccepito: - la nullità della citazione per la genericità della ricostruzione della vicenda fattuale dedotta in giudizio; - il difetto di legittimazione passiva dell'### scolastico convenuto in favore del Ministero dell'### Ha eccepito, altresì, che in ragione della norma applicabile al caso di specie, e segnatamente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sarebbe stato onere del danneggiato provare il fatto lesivo, restando a carico del convenuto, invece la prova liberatoria del caso fortuito. Muovendo da tali premesse ha eccepito che nel caso di specie, la docente in servizio al momento della verificazione del sinistro era presente in classe e che la minore ### era caduta per effetto dell'accidentale “scivolone” di altro alunno, tale ### sul quale la minore ### aveva inciampato, cadendo a terra. Ha evidenziato altresì che nell'immediatezza dell'evento la minore non aveva segnalato nulla all'insegnante e che soltanto finita la ricreazione la minore aveva accusato malessere e dolore alla mano, sicché a quel punto; sicché l'insegnante aveva provveduto ad avvisare immediatamente i responsabili del plesso, dopo di che venivano avvertiti i genitori della piccola ### Così affermando che dai fatti di causa emerge che l'evento si è verificato per fatto imprevedibile ed imputabile a mera casualità, con conseguente rigetto della domanda, ferma restando in ogni caso la contestazione in ordine al quantum della pretesa risarcitoria attorea. 
Con le proprie memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., all'esito del contraddittorio instauratosi con le parti convenute, l'attrice ha precisato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria spesa in giudizio affermando che il sinistro si sarebbe potuto essere evitato con maggiore attenzione dei docenti, tenuto conto della maggiore vigilanza richiesta durante la ricreazione e della circostanza che l'altro minore coinvolto nel sinistro, ### fosse alunno diversamente abile, come tale, pertanto, meritevole di un'attenzione maggiore, anche perchè spesso autore di comportamenti inadatti e tendenzialmente pericolosi per gli altri compagni, come avvenuto nel caso di specie, quando stendendosi volontariamente per terra durante l'ora di ricreazione per gioco aveva provocato l'incidente occorso alla minore. Di talchè pure a fronte dele affermazioni sostenute ex adverso circa la presenza in classe dell'insegnante in servizio, l'attrice ha fondato la responsabilità del personale scolastico nell'assenza dell'insegnante di sostegno di ### che al momento dei fatti era solo e senza sorveglianza individuale. 
Istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova dichiarativa, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 6.2.2025 con l'assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.  *** 
Esposti in sintesi i fatti di causa, deve ricordarsi che, in tema di responsabilità civile del personale scolastico statale, trova applicazione la regola posta dall'art. 61, comma 2 della legge 312/80, la quale dispone che “salvo rivalsa nei casi di dolo e colpa grave, l'### si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. Conseguenza di tale previsione -per effetto della quale lo Stato è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dai propri dipendenti durante l'erogazione della prestazione scolastica, ferma l'azione di rivalsa in caso di dolo o colpa graveè che il personale direttivo, docente e non docente statale non è legittimato a resistere nei relativi giudizi civili di responsabilità, tale legittimazione sussistendo infatti esclusivamente in capo all'amministrazione statale e, più precisamente al M.I.U.R. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che “l'art.61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell'### salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione”. (cfr. Cass. Civ. n. 19158/2012). 
Il medesimo principio, che si fonda sul peculiare rapporto di immedesimazione organica esistente tra l'### e suoi dipendenti, è stato confermato anche in seguito all'adozione del DPR 8 marzo 1999 n. 275, essendosi affermato che “l'attribuzione agli istituti scolastici e ai circoli didattici di personalità giuridica, ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., il Ministero dell'Istruzione”. (cfr. anche in tal caso Cass. Civ. n. 19158/2012; vds anche Corte d'Appello di Firenze n. 1533/2015. 
Dai principi or ora richiamati discende dunque che titolare esclusivo della capacità a stare nel presente giudizio è, per l'appunto, il M.I.U.R. nel caso di specie regolarmente convenuto e costituitosi in giudizio, e non già anche l'### scolastico parimenti convenuto, la cui attività si i imputa all'ente di cui l'organo scolastico è parte, con la conseguenza del difetto di legittimazione dell'### scolastico, comunque nel caso di specie non costituitosi in giudizio (Cass. Civ. sez. III 27.5.2024 n. 14720).  *°*°* Ciò posto, poiché oggetto di differente ricostruzione delle parti, occorre qualificare la fattispecie dedotta in giudizio.
È al riguardo a dirsi, che sebbene con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, parte attrice ha dedotto che la minore ### fosse caduta in classe in assenza dell'insegnante, all'esito delle difese delle parti convenute, la stessa ha comunque indentificato l'inadempimento del personale scolastico all'obbligo di vigilanza dei minori affidati loro durante all'orario scolastico, nell'assenza di vigilanza individuale del minore ### bisognevole di assistenza specifica, il quale stendendosi a terra per gioco avrebbe provocato la caduta della minore. 
Pertanto, anche all'esito delle precisazioni operata tempestivamente con la prima memoria parte attrice lamenta l'inadempimento della parte convenuta all'obbligo di vigilanza assunto con l'accettazione dell'alunna a scuola. 
La domanda spesa in giudizio da parte attrice va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sia perché secondo la prospettazione attrice non viene comunque allegato che il danno lamentato dalla minore sia stato cagionato dalla condotta illecita di altro minore, il cui comportamento è stato invece descritto come mero occasione della caduta dell'alunna; sia perché secondo più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “### una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. ### dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (nella specie, uno studente aveva citato in giudizio il Ministero dell'### dell'### e della ### per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell'amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subìti durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna)” (Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n.###) ###à del paradigma normativo di cui all'art.1218 c.c. è indubbia sia quando l'alunno riporti un danno autocagionato, sia che eterocagionato, perché la responsabilità dell'### consegue all'istaurazione del vincolo negoziale che deriva dall'accoglimento della domanda di iscrizione e, riguardo al precettore, dal rapporto giuridico che sorge in forza di un contatto sociale (Cass. Civ. sez. III 28.4.2017 n. 10516). 
Una volta collocata sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica va osservato, riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, che ai fini dell'accoglimento della domanda non è sufficiente allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente, in quanto colui che si assume danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento; gravando ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla parte convenuta l'onere di fornire la prova positiva da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento dell'obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, che ne forma oggetto (Cass. Civ. sez. III 30.5.2023 n. 15190; Cass. Civ. sez. 6 -3 31.3.2021 n. 8849).   Così compendiati i principi che presiedo alla materia, la vicenda dedotta in giudizio va esaminata verificando se, alla stregua del materiale probatorio in atti, parte attrice abbia innanzitutto provato il nesso di derivazione causale fra il danno e il lamentato inadempimento; nonché, se l'amministrazione abbia offerto la prova di avere diligentemente adempiuto alla prestazione dovuta, nel rispetto delle regole preposte al controllo e vigilanza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica. 
Tanto precisato, l'attrice non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, come sopra delineati. 
Orbene la teste di parte attrice ### insegnante in servizio all'### - ### di ### precisato di svolgere attività di docenza, e di essere anche responsabile del plesso insieme ad un altro collega, ha dichiarato: “Ricordo perfettamente il ragazzino di cui mi si chiede, frequentante all'epoca la classe ###, della scuola secondaria di primo grado. A ### era stato assegnato un insegnante di sostegno per 9 ore settimanali, in quanto presentava un ritardo cognitivo lieve”. 
La teste ha poi riferito le modalità in cui si svolgeva l'ora di ricreazione: “La ricreazione si svolge alla presenza del docente dell'ora, non v'è interruzione dell'attività didattica ma si sostanzia in un intervallo di dieci minuti circa per consentire agli alunni di consumare una merenda e fare una pausa. non so dire se, in quel frangente, oltre alla docente fosse presente anche l'insegnante di sostegno, in quanto non ho memoria dell'orario scolastico”. 
La testimone ha precisato: “A mia memoria, il numero degli studenti della classe era all'incirca di 20 unità, un numero ordinario. Ero un'insegnante della classe, ho insegnato lettere lì. Non ho memoria di altri episodi che abbiano in qualche modo coinvolto #### era un bambino vivace come tutti gli altri, aveva un lieve ritardo cognitivo ma non aveva manifestato problemi comportamentali. Al primo anno era tranquillo e seguiva come i compagni”. 
A ciò si aggiunga che l'insegnante presente al momento dell'occorso, ### ha relazionato il fatto dichiarando: - di avere visto scivolare a terra ### e subito dopo cadere a terra accidentalmente ### e ### - che dopo la ricreazione, le alunne avevano accusato dolore alla mano per cui erano subito stati avvisati i responsabili del plesso e chiamati i genitori.   Il responsabile del plesso ### Manasseri ha poi dichiarato che l'alunna ### si era presentata presso gli uffici riferendo di essere caduta in classe e lamentando dolore alla mano destra e che per tale ragione era stata prontamente contattata telefonicamente la madre dell'alunna. 
All'esito dell'istruttoria è risultato acclarato che al momento del fatto era presente l'insegnante, e che l'alunno ### presentava un ritardo lieve, sicchè, diversamente da quanto affermato da parte attrice, aveva diritto a 9 ore settimanali di sostegno, e non invece ad un'assistenza continuativa. 
Orbene, a fronte delle dette dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, parte attrice ha omesso di supportare le proprie contrarie asserzioni con qualsivoglia strumento istruttorio, ed ha altresì omesso di fornire alcun elemento idoneo a minare la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni. 
Sono rimaste prive di riscontro le circostanze allegate da parte attrice secondo cui: - l'alunno, si fosse volontariamente steso a terra per gioco conformemente ad un reiterato comportamento inadeguato da egli tenuto in classe; - il predetto alunno necessitasse di vigilanza speciale omessa, per assenza dell'insegnante di sostegno. 
Risulta viceversa che l'insegnante, fosse presente in classe durante la ricreazione e che la stessa non avrebbe potuto prevedere la caduta degli alunni, determinata da un fatto accidentale.
Deve, pertanto concludersi che, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova della riconducibilità causale del danno subito dalla minore ad una condotta omissiva colposa del personale scolastico. 
La domanda dell'attrice va dunque rigettata, restando in tale rigetto assorbita la domanda di manleva del Ministero dell'### nei confronti di ### *** 
In ossequio al principio della soccombenza, l'attrice va condannata alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle altre parti costituite in giudizio, che si liquidano, come di seguito, in conformità ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (compreso tra 5.201,00 ed euro 26.000,00), Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente posta in essere dalla parte vittoria, nei confronti del Ministero dell'### le spese di lite si liquidano in euro 2.928,00 (secondo valori tendenti ai minimi recati per lo scaglione di riferimento ad eccezione della fase introduttiva), per compensi oltre ### e spese generali come per legge ### stregua dei medesimi criteri, nei rapporti tra l'attrice e la società terza chiamata, dette spese di liquidano in euro 3.387,00 (secondo valori tendenti ai medi, con riguardo alle fasi di studio ed introduttiva, e tendenti ai mini con riguardo alle fasi istruttoria e conclusiva) per compensi, oltre ### CPA e spese generali come per legge.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa; A) Rigetta la domanda formulate da ### n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale su ### nei confronti del Ministero dell'### e dell'### “### - ### B) ### assorbite le domande proposte dal Ministero dell'### nei confronti di ### S.A. 
C) Compensa le spese di lite tra parte attrice e l'### “### - ### non costituitosi in giudizio;
D) Condanna l'attrice alla rifusione nei confronti del MINISTERO ### in persona del suo ### pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.928,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi; E) Condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata ### A.S. le spese del giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi.  ### 27 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2979/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Simona Maria Cipiti'

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 28/2024 del 11-01-2024

... dimostrando il rapporto contrattuale che legava l'alunna all'### nonché il fatto storico dal quale è derivato il danno, laddove i convenuti non hanno dimostrato che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, ossia a circostanze imprevedibili quali caso fortuito o forza maggiore, ha chiesto la riforma della sentenza, anche previa consulenza medico-legale per accertare le lesioni subìte. 6. I tre motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logico-giuridica. 6.1 - Intanto, a giudizio della Corte è necessario precisare che se è vero che i convenuti - come dedotto dall'appellante - non hanno contestato il fatto storico posto alla base della domanda risarcitoria (ossia l'essere la originaria attrice scivolata mentre, in orario scolastico, percorreva un corridoio di collegamento della scuola), gli stessi hanno da subito eccepito l'assenza di illiceità nel fatto stesso: basti richiamare la comparsa di costituzione in primo grado dell'Avvocatura dello Stato ove si legge che “l'incidente occorso a parte attrice è del tutto privo di connotati di illiceità ed è addebitabile esclusivamente ad un fatto (leggi tutto)...

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Corte di Appello di Messina REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, ### civile, in persona di dott. ### rel.  dott. ###à consigliere dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 184/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2023 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente TRA ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. #### per procura allegata alla citazione, appellante contro ###'ISTRUZIONE, ###UNIVERSITÀ E ### in persona del ### pro tempore (c.f. ###), e ### D'### L. ###'### in persona del rappresentante legale pro tempore (c.f. ###9), rappresentati e RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 difesi ex R.D. n. 1611/1933 dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ADS###) presso il cui ### di ### in Via dei ### is. 221 sono ope legis domiciliat ###persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di risposta nel procedimento di primo grado.  appellati ### APPELLO avverso sentenza 18 settembre 2019 n. 497 del Tribunale di Patti - ### istituti e leggi speciali (risarcimento danni) Motivi della decisione 1. La signora ### ha proposto appello avverso la sentenza 18 settembre 2019 n. 497 con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la sua richiesta risarcitoria, promossa nei confronti dell'### d'### di ### D'### e il Ministero dell'### dell'### e della ### in relazione al sinistro occorsole in data 18 gennaio 2013 verso le ore 11,50 quando ella, presso i locali scolastici all'epoca frequentati quale studentessa, alle ore 11.50 circa, durante il cambio tra la quarta e la quinta ora, percorrendo il corridoio esterno che mette in comunicazione i due padiglioni della struttura scolastica di C.da ### era scivolata, cadendo a terra e procurandosi le lesioni personali allegate.  2. Il Tribunale, nella contestata sentenza, ha così motivato: “### attrice, su incombeva il relativo onere probatorio, infatti, pur avendo indicato, nell'atto di citazione, dei testimoni da escutere, non ha capitolato le circostanze di prova su cui avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni medesimi. Ai sensi dell'art. 2967 RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 c.c. chi vuol far valere in giudizio un diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie manca la prova del fatto storico da cui sarebbe derivato il danno di cui è chiesto il ristoro. Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda”.  3. Con il primo motivo di gravame la signora ### deduce l'erroneità della sentenza, in quanto, “(…) il fatto storico sotteso al diritto fatto valere in giudizio non è stato in alcun modo contestato dai convenuti, dovendosi dunque dare come accertato, provato e realmente accaduto. Difatti, risulta per tabulas che, tanto l'### quanto il Ministero e la ### non abbiano eccepito e dedotto alcunché in merito al verificarsi dell'evento storico così come descritto in citazione”; invero, “entrambi i convenuti si sono limitati ad eccepire che il sinistro si sarebbe verificato in modo del tutto accidentale, per caso fortuito, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo”.  4. Con il secondo motivo di appello viene contestata la sentenza in esame anche per avere il Tribunale, a detta dell'appellante erroneamente, ritenuto la “mancanza di prova dell'an della pretesa risarcitoria”, sul presupposto che il “relativo onere probatorio” incombesse su parte attrice: ciò in quanto “il primo giudice non ha tenuto in alcuna considerazione che l'attrice ha fatto valere una tipica ipotesi di responsabilità contrattuale dell'### scolastica e che pertanto le regole in ordine alla distribuzione dell'onere della prova dovevano essere temperate secondo la specifica fattispecie giuridica dedotta in giudizio”.  5. Con il terzo motivo di appello la signora ### assume l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver considerata la sussistenza di un obbligo di vigilanza sugli alunni che grava sul personale docente e nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali (ex art. 36, comma 2, lett. d) ### n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 1999), anche sul personale ### apparendo “paradossale e preoccupante che, in uno dei pochi corridoi dell'### costantemente attraversato dagli alunni, in una parte esterna ai padiglioni scolastici non fosse presente alcun bidello e/o addetto a vigilare su cosa accadesse, sullo stato della pavimentazione e del corridoio, per evitare che lo stesso fosse scivoloso”. 
In conclusione, l'appellante, assumendo di aver correttamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando il rapporto contrattuale che legava l'alunna all'### nonché il fatto storico dal quale è derivato il danno, laddove i convenuti non hanno dimostrato che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, ossia a circostanze imprevedibili quali caso fortuito o forza maggiore, ha chiesto la riforma della sentenza, anche previa consulenza medico-legale per accertare le lesioni subìte.  6. I tre motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logico-giuridica.  6.1 - Intanto, a giudizio della Corte è necessario precisare che se è vero che i convenuti - come dedotto dall'appellante - non hanno contestato il fatto storico posto alla base della domanda risarcitoria (ossia l'essere la originaria attrice scivolata mentre, in orario scolastico, percorreva un corridoio di collegamento della scuola), gli stessi hanno da subito eccepito l'assenza di illiceità nel fatto stesso: basti richiamare la comparsa di costituzione in primo grado dell'Avvocatura dello Stato ove si legge che “l'incidente occorso a parte attrice è del tutto privo di connotati di illiceità ed è addebitabile esclusivamente ad un fatto accidentale, non prevedibile né evitabile per la sua repentinità. 
Invero, contrariamente a quanto affermato da controparte, il quale fonda la RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 responsabilità su un astratto obbligo di protezione ex art. 1218, si rileva che, dalla stessa ricostruzione di controparte si evince l 'imprevedibilità di un simile accadimento e, semmai, l'addebitabilità dello stesso e delle relative conseguenze alla stessa parte attrice (…). Non si comprende quale responsabilità si voglia, a seguito di simile ricostruzione, imputare al personale scolastico tanto da configurare una ipotesi di violazione dell'art. 1218 cc. Non vi è, da parte del personale scolastico, altra condotta esigibile che potesse evitare il verificarsi dell'evento dannoso”.  6.2 - Erra poi la stessa appellante laddove assume che, in conseguenza della natura contrattuale del rapporto instauratosi tra alunno e struttura scolastica, il primo giudice non avrebbe fatto buon governo delle disposizioni normative dettate in materia onere della prova. 
Infatti, va ricordato in diritto che (Cass. 27 giugno 2002, n. 9346) nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, come quello all'esame di questa Corte di appello, certamente la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, sicché “nelle relative controversie (…) è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., dovendo l'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile ne' alla scuola ne' all'insegnante”. 
Tuttavia, la Suprema Corte (Cass. 31 marzo 2021, n. 8849), nel ribadire il superiore principio, in un caso analogo a quello oggetto dell'odierno gravame, ha confermato la decisione di appello che aveva respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato. Ciò in quanto (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5118), “il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che esso è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.  6.3 - Tenendo presenti tali approdi giurisprudenziali, dai quali non v'è motivo di discostarsi, a giudizio di questa Corte, nel contesto dell'onere di provare l'inadempienza dell'amministrazione appellata, parte attrice - che all'epoca dei fatti aveva quasi diciassette anni e, quindi, in grado di autodeterminarsi - avrebbe dovuto dedurre e dimostrare (al di là dell'incontestato fatto storico accaduto in ambiente scolastico e durante lo svolgimento di attività comunque ricollegabile alla scuola) intanto eventuali e specifici elementi di pericolo nel tragitto percorso; ma anche dedurre quali specifici addebiti sarebbero ascrivibili alla controparte in ordine alla omessa predisposizione di non meglio precisate opportune misure di protezione e, conseguentemente, la sostanziale evitabilità dell'evento lesivo. 
In sostanza, l'attrice ed oggi l'appellante avrebbero dovuto dare la prova che, per la particolarità del caso o per non precisate circostanze fattuali, l'aver percorso a quasi diciassette anni un corridoio della scuola, in un contesto ambientale da lei conosciuto, aveva integrato una condotta negligente da parte della scuola e che, in ogni caso, l'eventuale presenza nel corridoio di personale scolastico avrebbe potuto evitare la caduta della minore e, quindi, l'accadimento RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 pregiudizievole.  6.4 - Nulla di tutto ciò risulta in atti, essendosi l'appellante limitata ad invocare la responsabilità della ### scolastica e del Ministero di fatto ipso iure e in via automatica, per la sola circostanza che l'evento si era verificato in orario ed ambiente scolastico. 
E' pertanto evidente, a giudizio della Corte, che la sentenza di primo grado sia corretta, sia pure nella sua sintesi, ed abbia applicato i principi giuridici della materia de qua, posto che manca la prova del fatto storico - inteso anche come connotazione di illiceità, nel senso dianzi specificato - da cui sarebbe derivato il danno di cui è richiesto il ristoro, in quanto l'azione di parte appellante è sostanzialmente carente di una ricostruzione dei fatti che possa chiarire la dinamica degli eventi, incombendo sul danneggiato l'allegazione e la prova dell'inadempimento desumibile dalla verificazione di un evento lesivo a carico del creditore attribuibile sotto il profilo causale ad un difetto di vigilanza. 
Peraltro, come ha eccepito l'Avvocatura, anche per accertare una eventuale responsabilità dell'### in forza dell'art. 2048, 2° c., “responsabilità dei precettori”, non può prescindersi dall'onere, gravante sul danneggiato, di provare che il danno sia stato causalmente cagionato da un comportamento illecito, che sia in termini di colpa o di dolo del soggetto che lo ha causato.  6.5 - In tale contesto, i motivi di gravame sono infondati, non riuscendo a scalfire la corretta valenza argomentativa della sentenza impugnata che, peraltro, ha correttamente evidenziato (sempre sotto il profilo della carenza di prova della domanda) come l'attrice “pur avendo indicato, nell'atto di citazione, dei testimoni da escutere, non ha capitolato le circostanze di prova su cui avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni medesima”. 
RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 6.6 - Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della deduzione dell'appellante in conclusionale secondo cui “nel caso in specie non viene in rilievo il caso in cui l'allievo abbia cagionato il danno a se stesso, bensì il differente caso in cui l'allievo ha subito un danno in conseguenza della mancata vigilanza da parte dell'istituzione scolastica, con riferimento alle cose che ha in custodia”. Trattasi intanto di prospettazione sostanzialmente diversa da quella posta a fondamento della domanda (responsabilità contrattuale) e, comunque, del tutto priva di dimostrazione, come ampiamente evidenziato, sulla mancata vigilanza e sulla efficacia causale di tale asserita condotta sul fatto lesivo denunciato.  7. ### dei superiori motivi assorbe ogni altra questione, anche inerente al rapporto assicurativo.  8. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.  9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed in mancanza di nota, nella misura media di € 6.946,00 per compensi, per ciascun appellato (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.  10. La Corte dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cioè il rigetto del gravame o la dichiarazione di sua inammissibilità o improcedibilità). 
RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024 P.Q.M.  La Corte di appello di #### sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 184/2020 R.G., promossa da #### contro ####UNIVERSITÀ E #### D'### L. #### D'#### S.A., avverso la sentenza del Tribunale di Patti 18 settembre 2019 n. 497: 1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. Condanna l'appellante a pagare a ciascun appellato (### e ### d'### da un lato, ### dall'altro) le spese di lite, liquidate in € 6.946,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva; 3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.  n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'11 gennaio 2024.  ### est.   (dott. ### RG n. 184/2020
Repert. n. 48/2024 del 11/01/2024

causa n. 184/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Minutoli

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2882/2025 del 29-06-2025

... le ore 8,20; che, nell'immediatezza del sinistro, l'alunna infortunatasi non aveva fornito alcun elemento in ordine alle cause della caduta al suolo, sicchè quanto esposto nell'atto di citazione in ordine alla scivolosità e disconnessione della pavimentazione del cortile scolastico era rimasto indimostrato; che, se anche fosse emersa, all'esito dell'espletanda istruttoria, la circostanza della scivolosità dell'asfalto, si sarebbe trattato di un caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.; che l'Amministrazione scolastica era assicurata per la responsabilità civile con la #### per l'### in virtù della polizza n. 19625 stipulata dall'istituto scolastico convenuto. Tanto premesso, il ### e l'### “### Guercio” di ### di ### chiedevano, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in garanzia della predetta compagnia assicurativa e, nel merito, concludevano per l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del predetto ### e, comunque, per il rigetto della stessa per le ragioni addotte o, in subordine, per la condanna della ### a tenere indenni essi convenuti di quanto eventualmente dovuto a parte attrice, con vittoria di spese giudiziali. (leggi tutto)...

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N. 3618/2016 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Prima Sezione Civile Il Tribunale di Salerno, ###, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3618/16 del ###, avente ad oggetto: risarcimento danni per incidente scolastico TRA ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, presso lo studio del secondo elett.te dom.ta in Agropoli ###, alla via ### n. 14 ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### presso il cui studio è elett.te domiciliato in ### alla via ### giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ###'ISTRUZIONE, ###UNIVERSITÀ E ### nonché ### “### GUERCIO” #### in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'### dello Stato di ### presso la quale sono elett.te dom.ti in ### al ### n. 58 ###.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elett.te dom.ta in Caserta, alla via ### n. 3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ###'udienza del 13/12/24 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni dei rispettivi scritti difensivi, di cui chiedevano l'accoglimento.  #### Con atto di citazione notificato il ###, ### e ### quali genitori esercenti la responsabilità sulla minore ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### il Ministero dell'### dell'### e della ### (di seguito ###, l'### di ### ed il Comune di ### assumendo che la predetta minore, in data ###, era salita sul veicolo adibito al trasporto scolastico, che, sulla base del contratto stipulato con il Comune di ### avrebbe dovuto accompagnarla fino all'ingresso del predetto ### che, invece, la minore era stata lasciata sola in piazza ### luogo molto distante dal plesso scolastico; che, all'ingresso di quest'ultimo, non vi era personale scolastico deputato ad accogliere gli alunni ed a sorvegliare sugli stessi; che la minore, mentre si apprestava a varcare l'ingresso della scuola, era caduta sul fondo irregolare a causa della pavimentazione sconnessa e resa scivolosa dalla presenza di fogliame, muschio e semi di fiori marciti e non rimossi, che, unitamente all'umidità, avevano reso il fondo sdrucciolevole ed altamente scivoloso, tale da costituire una evidente insidia, non segnalata, per chi si trovasse a transitare; che, trasportata presso l'ospedale di ### della ### erano state riscontrate alla minore escoriazioni al naso ed al ginocchio, una lesione dell'incisivo mediale destro e sinistro, epistassi, trauma cranico con frattura della piramide nasale e varie lesioni dentarie; che la caduta, da attribuirsi al fondo scivoloso e sconnesso, era avvenuta all'interno del plesso scolastico, ossia nell'atrio antistante la scuola delimitato da recinzione, di proprietà del Comune ma gestito dall'istituto scolastico; che la responsabilità di quanto accaduto era ascrivibile, ex art. 1218 c.c., al ### ed all'istituto scolastico convenuti, trattandosi di danno cagionato dal minore a se stesso all'interno del cortile scolastico, essendo onere dei convenuti dimostrare che l'evento si fosse verificato per causa agli stessi non imputabile; che, in subordine, sussisteva comunque una responsabilità ex art. 2048, co. 2, c.c. oppure ex art. 2051 c.c. per l'omesso accompagnamento della minore come da contratto di trasporto e per l'omessa manutenzione del cortile dell'edificio scolastico, di proprietà del Comune di ### che la minore aveva subito, come risultava dalla documentazione sanitaria in atti, danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno morale. 
Tanto premesso, gli attori, nell'indicata qualità, chiedevano che, accertatane la responsabilità, i convenuti venissero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e morali) patiti, quantificabili nella misura di almeno € 7.000,00, ovvero nella diversa somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario. 
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si costituivano il ### e l'### di ### di ### i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione passiva del predetto ### essendo legittimato il solo ### ex art. 61 l.  312/80; nel merito deducevano che la responsabilità del sinistro era ascrivibile al solo Comune di ### ex art. 2051 c.c., ossia per omessa manutenzione, gravante sull'ente comunale ai sensi dell'art. 3, lett. a), l. n. 231/96, dell'intero plesso scolastico di sua proprietà; che era comunque da escludere una responsabilità dell'amministrazione scolastica, in quanto l'infortunio era avvenuto alle ore 8,10 del mattino - come risultava dalla relazione della collaboratrice scolastica ### chiamata da altre alunne al momento del sinistro -, ossia in anticipo rispetto all'orario di accoglienza a scuola, fissato per le ore 8,20; che, nell'immediatezza del sinistro, l'alunna infortunatasi non aveva fornito alcun elemento in ordine alle cause della caduta al suolo, sicchè quanto esposto nell'atto di citazione in ordine alla scivolosità e disconnessione della pavimentazione del cortile scolastico era rimasto indimostrato; che, se anche fosse emersa, all'esito dell'espletanda istruttoria, la circostanza della scivolosità dell'asfalto, si sarebbe trattato di un caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.; che l'Amministrazione scolastica era assicurata per la responsabilità civile con la #### per l'### in virtù della polizza n. 19625 stipulata dall'istituto scolastico convenuto. 
Tanto premesso, il ### e l'### “### Guercio” di ### di ### chiedevano, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in garanzia della predetta compagnia assicurativa e, nel merito, concludevano per l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del predetto ### e, comunque, per il rigetto della stessa per le ragioni addotte o, in subordine, per la condanna della ### a tenere indenni essi convenuti di quanto eventualmente dovuto a parte attrice, con vittoria di spese giudiziali. 
Con comparsa di risposta, depositata l'08/07/16, si costituiva il Comune di ### il quale assumeva che, essendosi il sinistro verificato nel cortile antistante l'### era l'### scolastica a doverne rispondere ex art. 1218 c.c., essendo tenuta a predisporre tutte le misure necessarie ad evitare che gli allievi procurassero danni a se stessi, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze oggetto, a qualsiasi titolo, di custodia; che la pulizia dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze era di competenza della scuola e non dell'ente comunale; che il dirigente scolastico non aveva mai segnalato la presenza di una pavimentazione richiedente un intervento di manutenzione; che il servizio di trasporto scolastico era stato affidato alla società ### sicchè solo quest'ultima era tenuta a rispondere dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto; che la richiesta risarcitoria risultava sproporzionata ed ingiustificata.  ### comunale concludeva per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese giudiziali. 
All'udienza dell'08/07/16 il G.I. autorizzava la chiamata in garanzia del terzo. 
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si costituiva la ### S.A., la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, posto che la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva al Comune di ### tenuto, quale proprietario del plesso scolastico, alla manutenzione dello stesso, nonché in ragione della violazione degli obblighi connessi al contratto di trasporto scolastico. La compagnia assicurativa, inoltre, disconosceva l'avversa documentazione prodotta in copia ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto; assumeva, in via subordinata, la sussistenza di un concorso di colpa della minore ex art. 1227 c.c. e la mancata dimostrazione dei danni da questa subiti. Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario. 
Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, nonché acquisita documentazione varia. 
All'udienza del 13/12/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. 
Con comparsa depositata il ###, si costituiva ### divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, la quale si riportava alle domande e difese dei propri genitori. 
Entrando nel merito della lite, occorre premettere che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. 
Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola, ossia che siano state adottate dai docenti le misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi ( S.U. n. 9346/02; Cass. n. 24456/05, n. 5067/10, n. 2413/14, n. 3695/16). 
Di recente, proprio in relazione al caso di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, la Suprema Corte ha ribadito e precisato che “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento” (Cass. n. 8849/21). 
In sostanza, quindi, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa del personale scolastico; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (in tal senso, Cass. n. 5118/23). 
Si è, tuttavia, precisato che la nozione di “orario scolastico” non può essere estesa alla fase di ingresso nell'edificio scolastico, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro. Diversamente opinando, si anticiperebbe l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale il personale della scuola non ha alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie. 
Pertanto, posto che gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto scolastico scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, tutto quanto accade prima può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode ex art. 2051 (in tal senso, Cass. n. 19160/12). 
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che dall'espletata istruttoria è emersa la conferma della versione dei fatti esposta da parte attrice, ossia che la ### minore ### nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, nel mentre si accingeva ad entrare nell'istituto scolastico da lei frequentato, precisamente allorquando si trovava ancora all'interno del cortile pertinenziale dell'edificio, cadeva rovinosamente sul pavimento ricoperto di foglie e muschio, sbattendo con il viso a terra. 
Invero, la teste ### compagna di scuola della ### escussa all'udienza del 10/10/18, ha riferito che l'attrice “scivolava su tale fogliame e si procurava in particolare la rottura di un dente e varie escoriazioni soprattutto sulla bocca. Noi camminavamo vicine e lei al momento della caduta era un po' più avanti di me…l'incidente si è verificato all'interno del cortile della scuola che è delimitato da un cancello d'ingresso…riconosco il punto della caduta nella foto di cui al n. 1/2/3/4/5, in particolare la zona verdastra ricoperta da muschio…ricordo che non vi era alcun segnale di pericolo o cartello che segnalava la sconnessione o che si scivolava…riportava anche una lesione al naso…non è venuta a scuola per i giorni successivi a causa delle lesioni riportate”. 
Anche la teste ### all'epoca dei fatti dipendente dell'### di ### in qualità di dipendente A.T.A., escussa all'udienza del 04/03/20, ha riferito che, mentre era intenta a svolgere le sue mansioni, veniva chiamata dalla bambina ### la quale le riferiva che la ### era caduta all'interno del cortile scolastico. La teste ha aggiunto: “### circa le ore 8:00/8:10 e pertanto mi sono recata sul posto per accertarmi delle condizioni della bambina. Ho appurato che aveva escoriazioni sulla fronte, sul naso, e…anche i denti avevano subito dei danni…la pavimentazione è quella di cui alle foto mostratemi nel fascicolo di parte attrice…erano presenti delle piccole sconnessioni ed il fondo non era regolare ma non lesionato…dopo il sinistro è stato rifatto il manto superficiale del cortile…quando ho prestato soccorso la bambina mi riferiva di essere caduta mentre camminava fuori dall'edificio ma all'interno del cortile, nel punto che ho indicato precedentemente”. 
Da tali convergenti ed attendibili deposizioni emerge non solo la localizzazione dell'infortunio all'interno del cortile scolastico, ma anche il nesso di causalità tra le, sia pur lievi, sconnessioni della pavimentazione del cortile - ricoperta, però, da erba e muschio, ossia da elementi astrattamente idonei ad accentuarne la scivolosità e, quindi, a creare una situazione di insidia -, e le lesioni subite dalla minore, trovando queste ultime pieno riscontro nel referto del ricovero presso l'ospedale di ### della ### avvenuto il ### alle ore 9,53 in codice “giallo” con diagnosi di “trauma facciale accidentale” per “incidente scolastico”. 
La collocazione del sinistro all'interno del cortile scolastico, da un lato, rende irrilevante l'asserita responsabilità del Comune di ### per non aver garantito un servizio di trasporto pubblico degli alunni fino all'ingresso dell'### non essendosi l'infortunio verificato nel tragitto fino a tale istituto, e, dall'altro, configura, ai sensi dell'art. 2051 c.c., una concorrente responsabilità, per omessa custodia, tra il ### (e non anche l'istituto scolastico, che, se anche munito di personalità giuridica, resta solo un organo del primo: cfr. Cass. n. 19158/12, 14720/24) ed il Comune di ### Invero, nel caso di specie, devono reputarsi custodi dell'area ove si verificò il sinistro sia il ### tenuto, tramite l'istituto scolastico, a provvedere alla periodica pulizia del cortile onde evitare l'accumulo di fogliame e muschio sulla pavimentazione, idonei a rendere quest'ultima più scivolosa, sia il Comune di ### che, quale proprietario dell'intero plesso scolastico, era tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, e dunque anche delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 3, lett. a), l. n. 231/96, in particolare in relazione alla presenza delle disconnessioni della pavimentazione - visibili nei rilievi fotografici prodotti da parte attrice e riconosciuti dai testi escussi - costituenti una situazione di insidia per tutti gli utenti del plesso scolastico. 
A riprova che anche il Comune di ### conservasse la custodia dell'intera area scolastica rileva la circostanza, pure riferita dai testi, dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del cortile ove avvenne il sinistro, successivamente al verificarsi di questo. 
Ebbene, considerato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. S.U.  20943/22), deve rilevarsi che, mentre parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, i convenuti non hanno offerto alcuna prova del verificarsi di una situazione di caso fortuito, nel senso sopra inteso, o anche solo di concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, co. 1, Pertanto, il ### ed il Comune di ### vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti da ### liquidati come di seguito indicato. 
In proposito, appare opportuno operare una premessa. 
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona, e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs.  209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.); 2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della ### di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14); 3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici; 4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); 5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Sono altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19); 6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19); 7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 8) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L.  124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria; 10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18). 
Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonchè sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU del dott. ### il Tribunale, in via equitativa, ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento la nuova ### del Tribunale di Milano del 2024, pubblicata dall'### sulla Giustizia civile del medesimo Tribunale, posto che tale tabella costituisce, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della sua diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità. 
Pertanto, sulla base della quantificazione operata dal CTU dott. ### il danno biologico subito da ### avente 11 anni all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito indicato.
In particolare, a seguito del ricovero ospedaliero veniva diagnosticato all'attrice un “### cranio facciale non commotivo con frattura della piramide nasale e della corona degli elementi dentari 11 e 21”. I postumi permanenti sono relativi alla frattura degli incisivi centrali superiori e vanno quantificati nella misura dell'1,5%. 
Ne consegue che, in base alle menzionate tabelle meneghine, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro, va quantificato in € 1.796,00, operando una media tra i valori dell'1 e del 2%. 
A tale importo non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel “pretium doloris”, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, in quanto gli importi delle applicate tabelle già includono (con un aumento, nel caso di specie, del 25%) la tradizionale figura del danno morale (cfr., in tal senso, Cass. n. 29373/18, 23481/18, n. 11754/18), sicchè, pur aderendosi al più recente orientamento giurisprudenziale che propugna l'autonomia del danno morale, non può operarsi alcun aumento a tale titolo nel caso di specie, posto che il punto base d'invalidità delle tabelle meneghine, al cui utilizzo rimanda la stessa giurisprudenza di legittimità, già ricomprende il danno morale. 
Peraltro, la quantificazione del danno morale nella misura del 25% deve essere ritenuta, nel caso di specie, del tutto congrua, in ragione della verosimile sofferenza patita per il grave trauma craniofacciale, per le terapie praticate, anch'esse foriere di sensazioni dolorose, e per il disagio inerente alle limitazioni quotidiane che ne sono derivate. 
Non sono, invece, emerse o sono state provate circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui. ### parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 28988/19, n. 7513/18, 24471/14, n. 23778/14). 
Al pagamento della somma di € 1.796,00, a favore dell'attrice, vanno condannati, in solido, il ### ed il Comune di ### Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro, ossia al 12/12/14, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sono dovuti, in adesione all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 12/12/14 fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. 
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, le spese mediche documentate ammontano ad € 1.171,66 (fattura ASL del 23/01/15 di € 20,66; fattura ASL del 15/12/14 di € 5,00; ricevuta 716 del 14/12/15 di € 502,00; fattura ASL del 24/02/15 di € 40,00; ricevuta n. 202 del 02/07/21 di € 302,00; ricevuta n. 406 del 22/06/21 di € 302,00), non potendosi tener conto, invece, della ricevuta n. 288 del 31/08/21 del dott. ### posto che nella stessa non sono indicate le prestazioni sanitarie eseguite. 
Al pagamento della predetta somma vanno condannati, in solido, il ### ed il Comune di ### oltre interessi legali sulla stessa, rivalutata anno per anno secondo gli indici ### a decorrere dalle date dei singoli esborsi (ossia, date delle fatture e delle ricevute in atti) fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data decorreranno i soli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo. 
In relazione, invece, al danno patrimoniale futuro, l'attrice ### dovrà affrontare, secondo il ### la spesa di € 8.500,00 per n. 5 rinnovi protesici (“I due denti, (1.1 ed il 2.1) in seguito alle trasformazioni che la bocca subirà con il passare del tempo, andranno ricoperti con capsule in ceramica integrale o con zirconia e dovranno essere sostituite con cadenza decennale almeno 5 volte nella vita”). Tale somma non può, tuttavia, essere riconosciuta a favore dell'attrice se non previa detrazione del “montante di anticipazione” (consistente nel vantaggio del danneggiatocreditore a vedersi riconosciuta “oggi” una somma di cui avrebbe potuto disporre solo più avanti, calcolato sulla base degli interessi a scalare) e sull'importo risultante dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del fatto lesivo (Cass. n. 1215/06). La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha in proposito ribadito che il danno patrimoniale futuro va liquidato moltiplicando il danno capitalizzato per un coefficiente di anticipazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro (Cass. n. 16844/23, n. 13881/20, n. 7774/16, 4252/12). 
Pertanto, nel caso di specie, considerato che la ### dovrà sottoporsi a 5 rinnovi protesici, uno ogni 10 anni, di € 1.700,00 ciascuno, per un totale di € 8.500,00, può utilizzarsi la notoria formula matematica relativa al regime di attualizzazione composta, il cui sviluppo - ripetuta 5 volte l'operazione, assumendo come riferimento prudente un interesse del 2%, individuando a numeratore sempre il valore di € 1.700,00 (spesa per ogni rinnovo degli elementi dentari), e a denominatore inserendo invece il valore 1,02, elevato una prima volta alla decima potenza, indi alla ventesima, ancora alla trentesima, poi alla quarantesima ed infine alla cinquantesima - porta al risultato finale di € 4.880,86, come si evince dalla seguente operazione: 1.700 + 1.700 + 1.700 + 1.700 + 1.700 (1,02)10 (1,02)20 (1,02)30 (1,02)40 (1,02)50 = 1.395,73 + 1.144,78 + 938,70 + 769,92 + 631,73 = 4.880,86. 
Nulla può essere riconosciuto, invece, in relazione alla somma di € 1.400,00 oggetto, secondo il ### di spesa “immediata”, atteso che l'attrice non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente sostenuto tale esborso, sebbene siano decorsi 2 anni dall'espletamento della ### Ne consegue che il ### ed il Comune di ### vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di ### della somma di € 4.880,86, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 
Infine, in relazione alla domanda di garanzia formulata dal ### nei confronti della ### S.A., in virtù della polizza per gli infortuni degli alunni n. 19625, la stessa è fondata. 
Occorre premettere che il disconoscimento, operato dalla predetta compagnia assicurativa, della documentazione prodotta in copia dalla controparte è inefficace perché del tutto generico, essendo stato operato in violazione del consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. va fatto in modo formale e specifico, dovendo contenere, cioè, specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, ossia agli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 24634/21; Cass. n. 2908/20; Cass. n. 16557/19; Cass. 127/19; Cass. n. 27633/18), come invece avvenuto nel caso di specie. 
Altresì infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di parte attrice, posto che in tale atto risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali) che la “causa petendi” (infortunio nel cortile scolastico e responsabilità dei convenuti ex artt. 1218 e 2051 c.c.). ### parte, le dettagliate difese spiegate dalla compagnia assicurativa lasciano presumere che la stessa abbia ben compreso il tenore delle avverse domande, con conseguente inconfigurabilità della lesione del suo diritto di difesa. 
Venendo al merito della domanda di garanzia, premesso che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall'istituto scolastico per un danno causato all'alunno, e di cui risponde il Ministero, le regole dell'interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l'appunto il Ministero, altrimenti l'assicurazione sarebbe priva di causa (Cass. n. 3275/16, n. 14720/24), deve rilevarsi che la compagnia assicurativa chiamata in garanzia non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla validità ed efficacia del rapporto negoziale, che, come si evince dalla polizza in atti (denominata “SicurezzaScuola”) e dalle relative condizioni generali, copriva il rischio di infortuni “nell'ambito delle strutture scolastiche, nonché durate tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'### comprese quelle complementari, preliminari o accessorie” (pag. 2, sezione ### fascicolo informativo). 
Ne consegue che, in accoglimento della predetta domanda, la ### S.A. va condannata a tenere il ### indenne da tutto quanto dovuto da quest'ultimo all'attrice a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali. 
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, del ### e del Comune di ### e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore dei difensori antistatari. 
Vanno compensate le spese giudiziali tra il ### e la ### S.A., non essendovi stata contestazione in ordine all'operatività della copertura assicurativa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3618/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da ### e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità, ex art. 2051 c.c., del Ministero dell'### dell'### e della ### e del Comune di ### in ordine al sinistro oggetto di causa, condanna il predetto Ministero ed il Comune di ### in solido, al pagamento, in favore di ### delle seguenti somme: a) € 1.796,00, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) € 1.171,66, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche; c) € 4.880,86, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro; 2) accoglie la domanda di garanzia proposta dal Ministero dell'### dell'### e della ### e, per l'effetto, condanna la ### S.A. a tenere il predetto Ministero indenne da tutto quanto dovuto all'attrice a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali; 3) condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### ed il Comune di ### in solido, al pagamento, in favore di ### delle spese processuali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive, oltre spese di ### ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### 4) compensa le spese giudiziali tra il Ministero dell'### dell'### e della ### e la ### S.A.  ### 29 giugno 2025 Il Giudice dott.

causa n. 3618/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Taraschi Cesare

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Tribunale di Verona, Sentenza n. 2511/2024 del 05-11-2024

... conseguente perdita di controllo degli sci e da parte dell'alunna e odierna attrice ed, in ultimo e dalla caduta e conseguente distorsione della ### essendo l'infortunio rappresentato dalla lesione riportata e non tanto dalla mera caduta dell'attrice; - ritenuto che la presenza di tutte le cautele per lo svolgimento della lezione di sci e l'assenza di responsabilità esclusiva autonoma dell'alunna sia del resto resa evidente dall'occorso nell'ambito di una partecipazione dell'alunna ad un corso di sci organizzato dalla scuola e tenuto in presenza, e sotto la vigilanza, di un preparato istruttore professionale; - ritenuto pertanto che la rottura del legamento e il conseguente danno biologico integrante il sinistro, siano effetti anzitutto involontari, determinati anche da efficienti fattori esterni alla alunna e che la rottura del crociato sia anche un evento violento in quanto derivante dalla repentina e forzata fisica distorsione impropria dell'articolazione del ginocchio e, perciò, in ultima analisi ed a tutti gli effetti, atti a essere ricompresi nei termini e nella definizione di infortunio della polizza; - ritenuto come tale interpretazione del contratto, oltre che atta a determinare un (leggi tutto)...

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Trib. Verona REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sezione TERZA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 6976/2022 R.G. promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### ATTRICE contro: ### (C.F. ###) con il patrocinio degli aavv. ### e #### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 18/04/2024, che qui si intendono richiamate.  ### sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa. 
N. R.G. 6976/22 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) - osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva: - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a parte convenuta in data ###, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice, ### di condanna della convenuta, ### n.q. di assicuratrice dell'### scolastico ### di ### anche per gli infortuni occorsi agli alunni, al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo in relazione all'infortunio alla stessa occorso in data ###, durante una lezione con maestro di sci presso il #### ed in occasione di una gita scolastica organizzata da tale istituto scolastico, allorchè a seguito di una caduta riportava la lesione del legamento crociato anteriore con conseguente invalidità e spese mediche; N. R.G. 6976/22 Trib. ### - dato atto di come parte convenuta, ritualmente costituitasi con comparsa depositata in data ###, abbia chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo l'inoperatività della polizza nel caso di specie ai sensi della definizione di infortunio ivi prevista e, in ogni caso, l'avvenuto ristoro integrale per effetto dell'intervento dell'### che nelle more riconosceva un indennizzo di € 15.805,75 da ritenersi satisfattivo e comprensivo di danno da invalidità e spese mediche; - confermata l'ordinanza interlocutoria del 12.10.23 in ordine alla ritenuta natura documentale della causa e assunta all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione e della proposta conciliativa giudiziale del 12.1.23; - ritenuto come sulla base degli atti e dei documenti assunti risultino provate in fatto le seguenti circostanze: 1. in data ### alle ore 14.30 circa, l'attrice, ### nel corso di un viaggio di istruzione presso il #### ed insieme alla propria classe (3° B) del ### statale ### di ### durante una lezione collettiva, seguita da maestro di sci e in presenza della professoressa, ### in corrispondenza di un tratto di pista particolarmente ghiacciato, perdeva il controllo e cadeva infortunandosi il ginocchio destro (cfr. doc. 1 parte attrice e allegato a memoria 1.6.23, dichiarazione prof.ssa ### richiamata e utilizzata anche dalla parte convenuta, cfr. pag. 5 comparsa conclusionale convenuta); 2. l'attrice, prontamente soccorsa e trasferita, dapprima in infermeria e quindi all'ospedale di ### in ambulanza, riportava la lesione del legamento crociato anteriore destro (cfr. doc. 4) in relazione al quale si sottoponeva ad intervento in libera professione in data 28-29 luglio 2020 presso l'### di ### dal prof. Vecchini (doc. 14); N. R.G. 6976/22 Trib. ### 3. all'intervento seguiva un lungo periodo di convalescenza e fisiochinesiterapia (cfr. docc. 8-17 parte attrice); 4. l'infortunio veniva denunciato prontamente dalla scuola all'### ed alla ### spa (cfr. docc. 2-3 parte attrice), compagnia con la quale l'### scolastico aveva stipulato, in data ###, un contratto di assicurazione relativo anche al rischio infortuni per gli alunni (cfr. doc. 4 parte convenuta); 5. in data #### si sottoponeva ad una visita medico legale dal dott. ### (cfr. doc. 8 parte attrice) che così concludeva: inabilità temporanea al 100% giorni 60; inabilità temporanea al 50% giorni 40; invalidità permanente 9%-10% tabelle ### 6. parte attrice sosteneva esborsi per spese mediche, esclusa la relazione del medico legale, per complessivi € 7.508,95 (cfr. doc. 9 parte attrice); 7. ### rigettava ogni richiesta negando la sussistenza dell'infortunio (cfr. doc. 6 parte attrice); 8. parte attrice introduceva procedura di mediazione presso l'organismo veronese di mediazione forense, ma la convenuta non si presentava seguendone verbale negativo (cfr. doc. 7); 9. in data ### l'### liquidava, in via definitiva, a titolo di danno biologico alla attrice, in relazione all'infortunio occorso, l'importo di € 15.573, 41 (cfr. doc. 18 parte attrice e doc. 3 parte convenuta) e che parte attrice riconosce essere state corrisposte prima della notifica dell'atto di citazione (cfr. note del 10.3.23 di parte attrice); - ritenuto come alle premesse in fatto evidenziate ne segua, in diritto, l'accoglimento della domanda di parte attrice nei limiti che seguono; - dato atto anzitutto di come parte attrice abbia rinunciato, anche a seguito della specifica eccezione di parte convenuta, con note del 10.3.23 (nonchè nella N. R.G. 6976/22 Trib. ### memoria 183 n. 1 del 2.5.23), alla domanda di condanna al pagamento delle somme corrispondenti all'indennizzo inerente la componente del danno da invalidità e biologico, in quanto la relativa voce già riconosciuta da ### e come tuttavia tale rinuncia non sia stata oggetto di specifica accettazione da parte della convenuta stessa; - ritenuto come, per contro, debba essere riconosciuta la pretesa dell'attrice al pagamento dell'indennizzo relativo alle spese mediche sostenute per la somma di € 7508,95; - considerato, così come evidenziato in fatto, che tali esborsi siano documentati e corrispondenti alle spese di intervento e riabilitazione e con esclusione delle spese medico-legali (cfr. doc. 9 e 19 parte attrice); - ritenuta l'operatività della polizza al riguardo non essendo in tale sezione prevista alcuna riduzione percentuale di tali spese (operante invero in altra sez della medesima polizza ma non in quella infortuni, cfr. doc. 4 cit.); - considerato infatti come parte convenuta, a sostegno della eccepita inoperatività, richiami unicamente il contenuto delle definizioni contrattuali secondo cui fosse da ritenersi “### il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una un'inabilità temporanea. 
Si precisa che l'assenza di uno degli elementi sopra indicati (causa fortuita, violenta ed esterna) esclude la sussumibilità dell'evento nello schema dell'infortunio indennizzabile (cfr. pag. 8 doc. 4 parte conveunta); - considerato come, alla luce delle risultanze in fatto evidenziate (cfr dic.  ### allegate alla memoria n. 2 di parte attrice e che pur non costituendo “testimonianza” in senso tecnico ha valore di prova atipica ma avvallata dalla stessa parte convenuta che, utilizzandola a fondamento delle proprie deduzioni, ne ha riconosciuto il valore, cfr. punto 1 in fatto) la dinamica N. R.G. 6976/22 Trib. ### dell'infortunio (lesiane crociato) possa essere ricondotta ad un molteplice ordine di fattori e concause, parimenti determinanti ed efficienti, e rappresentate tanto dalla presenza del ghiaccio quanto dalla conseguente perdita di controllo degli sci e da parte dell'alunna e odierna attrice ed, in ultimo e dalla caduta e conseguente distorsione della ### essendo l'infortunio rappresentato dalla lesione riportata e non tanto dalla mera caduta dell'attrice; - ritenuto che la presenza di tutte le cautele per lo svolgimento della lezione di sci e l'assenza di responsabilità esclusiva autonoma dell'alunna sia del resto resa evidente dall'occorso nell'ambito di una partecipazione dell'alunna ad un corso di sci organizzato dalla scuola e tenuto in presenza, e sotto la vigilanza, di un preparato istruttore professionale; - ritenuto pertanto che la rottura del legamento e il conseguente danno biologico integrante il sinistro, siano effetti anzitutto involontari, determinati anche da efficienti fattori esterni alla alunna e che la rottura del crociato sia anche un evento violento in quanto derivante dalla repentina e forzata fisica distorsione impropria dell'articolazione del ginocchio e, perciò, in ultima analisi ed a tutti gli effetti, atti a essere ricompresi nei termini e nella definizione di infortunio della polizza; - ritenuto come tale interpretazione del contratto, oltre che atta a determinare un effetto utile della previsione contrattuale piuttosto che una sua lettura del tutto mortificante ed inutile, sia conforme al canone interpretativo più sfavorevole, nel dubbio, all'autore della clausola in diretta applicazione degli art. 1367 e 1370 (c.d. clausola cd. contra stipulatorem, cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-07-2019, 18324 secondo cui “il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali” ma anche Cass., 3, n. 866 del N. R.G. 6976/22 Trib. ### 17/1/2008 secondo cui : "Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo"; cfr. inoltre, in termini, Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016); - ritenuta altresì tale interpretazione ulteriormente valorizzabile in conseguenza della mancata partecipazione della convenuta al procedimento di media conciliazione, fatto dal quale, per diretta applicazione di legge, il Giudice ben può trarre argomenti di prova utili ai fini della decisione in applicazione del combinato disposto degli art. 116 c.p.c. e 12 bis comma 1 d.lgs 28/2010); - ritenuto come a tali premesse segua la condanna della convenuta al pagamento della somma relativa agli esborsi per spese mediche sostenute dalla attrice e pertanto quantificate in € 7.508,95, oltre interessi dalla data della messa in mora del 18.12.2020 al saldo, trattandosi di debito di valuta; - ritenuto che, alla luce della proposizione della domanda, da parte dell'attrice, per somma già riconosciuta alla data della notifica della citazione da parte del terzo ### nonostante la successiva rinuncia - peraltro non oggetto di specifica accettazione da parte della convenuta -, consegua la valutazione di una parziale soccombenza dell'attrice sul punto e, conseguentemente, il riconoscimento delle spese legali nella misura di 1/3, così liquidate come in dispositivo, dovendosi ritenere compensate le restanti spese per la quota di 2/3 (in ragione della parziale reciproca soccombenza pro quota); P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 6976 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, 1. ### tenuta e condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 7.508,95, oltre interessi dalla data della messa in mora del 18.12.2020 al saldo, a N. R.G. 6976/22 Trib. ### titolo di indennizzo; 2. Condanna altresì la parte convenuta alla refusione delle spese di lite per la quota parte di 1/3 in favore di parte attrice e che si liquidano, già con riferimento a tale quota, in € 102,50 per esborsi, ed in € 1710,00 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i. (di cui € 310 per fase di studio, € 250 per fase introduttiva, € 600 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 550 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre ### CPA ove dovute come per legge; Cosi' deciso in data 4 novembre 2024 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ### 

il Giudice
Dott. ###


causa n. 6976/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiavegatti Francesco

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