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### 1 a 14 Proc. n. 6448/2023 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### - ### in persona del Dott. ### ha pronunziato la seguente ### con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 6448 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.; TRA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ###, C.F. ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n.105; - #### S.A.S. ### & C., C.F. ###; - #### S.P.A., C.F. ### e P. IVA ###, in persona del suo ### p.t., rappresentata e difesa dall' avv. ### C.F. ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via dei ### n. 40; - Pag. 2 a 14 CONCLUSIONI: ### in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data ### del ### della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella ### del CSM (adottata il ###) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### sas. di ### & C. ed ### S.P.A. al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al sinistro avvenuto in data ###, alle ore 21:00 circa, presso l'impianto sportivo denominato “### Calcetto” sito in #### alla via ### della ### In particolare, riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, l'istante si recava presso l'impianto sportivo denominato “### Calcetto” di proprietà ed in gestione della ### S.a.S. di ### & C. per ivi disputare una partita amichevole di calciotto; le condizioni climatiche di quella sera erano favorevoli per iniziare una partita di calciotto in quanto non pioveva ed i tassi di umidità erano nella norma; la partita evolveva in un clima di amicizia ed all'insegna del divertimento, fin quando il ### alle ore 22:00 circa, dopo aver percorso in solitaria la zona laterale del campo, senza che nessun giocatore/amico Pag. 3 a 14 l'ostacolasse e/o lo contrastasse fisicamente, in virtù delle condizioni instabili ed irregolari del terreno di gioco, rovinava sul manto erboso realizzato in fibra sintetica; constatata la gravità dell'infortunio occorso, i partecipanti alla partita di calciotto ed altri utenti dell'impianto sportivo, avendo assistito all'irregolare caduta del ### si precipitavano per prestare soccorso e le prime cure necessarie; contestualmente veniva allertata la centrale operativa del 118 per richiedere assistenza nel trasporto presso il nosocomio di competenza; alle ore 23:11 della sera del 23.11.2022, l'istante, dopo i dovuti accertamenti, veniva ricoverato d'urgenza per intervento chirurgico presso l'O. S. ### a seguito dell'esame obiettivo dell'RX caviglia Sx, a firma del radiologo dott. ### la quale evidenziava “### scomposta del terzo diafisario distale del perone. Lussazione tibio-astragalica”; in data ###, il ### veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso in data ### alle ore 11:02 con la diagnosi “### di sinistra SU lussazione ### Osteosintesi con placca e viti al ### di sinistra 28.11.22”; i postumi operatori costringevano il sig. ### ad assentarsi dal proprio lavoro di infermiere al fine di recuperare, mediante numerosi e costosi cicli fisioterapici la corretta mobilizzazione dell'arto inferiore sinistro; in data ### il ### richiedeva agli odierni convenuti il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro de quo, costituendoli in mora a mezzo lettera raccomandata A/R; con risposta del 15.2.2023 la società ### S.p.A. respingeva ogni richiesta di risarcimento danni fornendo la seguente motivazione “l'infortunio è stato determinato da normale contrasto in azione di gioco pertanto nessuna responsabilità risulta riconducibile alla soc. assicurata. La posizione viene archiviata”; con lettera di costituzione in mora del 23.03.2023, il ### non volendo credere all'arbitrario nonché infondato giudizio della società ### S.p.A., reiterava nuovamente le proprie istanze risarcitorie e formalizzava, inoltre, l'invito per lo svolgimento della negoziazione assistita; con risposta datata 12/4/2023, la società ### S.p.A., perseverando nel Pag. 4 a 14 proprio giudizio arbitrario, destituito di ogni fondamento di verità, respingeva nuovamente la richiesta di risarcimento danni, fornendo, ancora una volta, la seguente motivazione “l'infortunio è stato determinato da normale contrasto in azione di gioco pertanto nessuna responsabilità risulta riconducibile alla soc. assicurata. La posizione viene archiviata”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva accertare e dichiarare che il campo da calcio della società ###ste. S.a.s., presentando gravi irregolarità, non era conforme alla normativa vigente, che l'infortunio veniva causato dall'irregolarità del campo da gioco e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, ex art. 2051 c.c., e/o in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura non inferiore ai 13 punti di danno biologico, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo; con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'### S.p.A. eccependo la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art.164 c. 4 c.p.c., essendo lo stesso privo dei fondamentali requisiti di cui all'art.163, c. 3, n.3, 4 e 5 c.p.c., attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione promossa dall'attore nei confronti della compagnia, per mancata titolarità del danneggiato all'azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore.
Nel merito, contestava le circostanze di fatto dedotte con l'atto di citazione e l'asserita responsabilità della struttura sportiva convenuta, nella causazione dell'evento dannoso, oltre che il quantum debeatur.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata la CTU medico legale, mutata la persona fisica del ### rinviata la causa per la decisione ex art. 189 cpc con termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 9.5.2025 la causa veniva riservata in decisione. Pag. 5 a 14 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ### S.a.s. di ### & C., non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da Pag. 6 a 14 rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Proseguendo nell'analisi, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda che l'attore ha formulato direttamente nei confronti della ### S.p.a.
Infatti, come precisato dalla Corte di legittimità, “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicchè, al di fuori delle eccezioni indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass., 3, Sent.n.9516 del 20.4.2007; cfr., conforme, Cass., Sez. 3, Ord. n. 5259 del 25.2.2021).
Concludendo sul punto, l'unico soggetto legittimato in relazione alla domanda attorea è la società di gestione del campo di calcetto, ### S.a.s. di ### & C., e la posizione di ### S.p.A. è da considerare solo laddove - accolta (anche parzialmente) la pretesa risarcitoria azionata dall'attore - si debba Pag. 7 a 14 valutare la eventuale richiesta di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Nel caso di specie, alcuna domanda di manleva è stata avanzata nei confronti della compagnia ### S.p.A. attesa la contumacia della ### S.a.s. di ### & C.
Passando ad esaminare il merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
In primo luogo, si pone il problema di inquadrare la responsabilità dell'ente convenuto nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente privato in relazione al bene de quo.
La fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta. Invero, secondo la S.C., “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso.
In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. 26/9/06 n. 20825). Pag. 8 a 14 In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia; la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia in capo ad un soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato a causa della inidoneità del “verde” sintetico posto sul campo di giuoco) (Cass. 10/2/03 n. 1948).
Ne consegue che il soggetto proprietario del campo deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni subiti da chi utilizza il campo in caso di anomalie dello stesso, per il dovere di custodia sul bene, comportante l'obbligo di vigilare affinché sul bene da lui avuto in custodia non derivino danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante (Cass. 25/7/08 n. 20427). Pag. 9 a 14 In particolare, secondo la S.C., deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha respinto il ricorso di una donna caduta mentre saliva le scale di un condominio, a causa della cera applicata dal custode dello stabile e dell'acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini; per la Corte, infatti, l'evento pregiudizievole era stato causato esclusivamente da un caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa danneggiata: la signora non aveva utilizzato la normale diligenza dovuta nell'attraversare l'atrio, laddove in condizioni di normale visibilità il pavimento appariva percettibilmente scivoloso) (Cass. 19/6/08 n. 16607).
In conclusione, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare il fatto nonché che l'evento si sia verificato a causa delle condizioni della cosa e infine i danni subiti; al custode spetta, invece, provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. Pag. 10 a 14 Tanto premesso in punto di diritto, ritiene lo scrivente giudicante che l'assunto di parte attorea abbia trovato piena conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di giudizio, la cui attendibilità non si ritiene possa essere seriamente posta in discussione.
Ed invero, i testi di parte attrice, escussi all'udienza dell'8.3.2024, sig. ### e sig.ra ### rispettivamente dichiaravano che “ricordo che era il ### ed erano circa le ore 22,00 quando è avvenuto il sinistro per cui è causa; ricordo che insieme all'attore ed altri amici partecipai alla partita di calciotto disputatasi alle ore 21,00 presso l'impianto ### che si trova nella zona ### preciso che era una partita tra amici e l'attore giocava nella mia squadra; era la prima volta che giocavamo sul campo in questione; preciso che il complesso è dotato di più campi e già avevamo giocato nel complesso ma in altro campo; ricordo che l'attore correva sulla fascia laterale ed esattamente sul lato opposto dell'ingresso del campo, e all'altezza dell'area di rigore; ricordo che il piede sinistro dell'attore rimase bloccato, fece una torsione irregolare e cadde a terra; nel punto in cui ciò è avvenuto, il terreno di gioco era irregolare più precisamente c'era una zolla di erba sintetica che era sollevata rispetto al resto della pavimentazione; posso dire che il campo in più punti presentava irregolarità nel terreno e inoltre c'era anche della sabbia; alcuni ragazzi che giocavano con noi hanno chiamato il 118 e dopo poco giungeva l'ambulanza che trasportava l'attore presso l'ospedale di ### i proprietari del complesso sono arrivati dopo che il sinistro era accaduto; solo nel corso della partita e durante il gioco ci siamo accorti che il campo presentava più rappezzi e abbiamo continuato a giocare, in un clima di amicizia, cercando di stare attenti; non pioveva mentre giocavamo ed il campo era illuminato; al momento del sinistro l'attore correva da solo e non c'erano altri giocatori che ostacolavano la sua corsa” e che “sono un'amica dell'attore e ricordo che era il ### alle ore 23,00 circa, mi trovavo sul campo a vedere la partita presso il complesso ### di cui al Pag. 11 a 14 momento non ricordo l'ubicazione, anche perché sono andata in macchina con amici; ho visto ### che correva solo sulla fascia laterale e all'improvviso il piede sinistro dell'attore si bloccava si girava su stesso e poi l'attore cadeva a terra; ricordo che il campo era in erba e sabbia e non era in perfette condizioni; c'erano alcune zone più chiare e più scure ed era irregolare nel senso che il alcuni punti mancava l'erba e c'era solo sabbia; mi sono avvicinata nel punto in cui è caduto l'attore e ho visto che il campo non era regolare, non era uniforme, c'era sabbia; dopo la caduta abbiamo chiamato i soccorsi cioè l'ambulanza che arrivava sul posto ed accompagnava l'attore all'ospedale di ### era la prima volta che mi recavo in quel complesso; dopo il sinistro sono arrivati sul campo anche i responsabili del complesso; esattamente io ero dietro alla rete che delimita il campo e mi trovavo proprio sul lato dove è avvenuta la caduta di ### a circa due tre metri; mi trovavo sul lato opposto del cancello d'ingresso del campetto”.
Orbene, mette conto evidenziare come entrambi i testi escussi hanno descritto una dinamica del fatto sostanzialmente concordante che ha confermato in pieno quanto assunto nell'atto di citazione.
Non sussistono dubbi, inoltre, anche in ordine al nesso di causalità tra i danni riscontrati, avendo il CTU verificato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica della caduta.
Per essere esonerato dalla responsabilità quale custode, parte convenuta (### S.a.S. di ### & C.) avrebbe dovuto dimostrare che l'evento si era verificato per un caso fortuito, prova che non è stata fornita.
Per tale motivo, la ### S.a.S. di ### & C. va condannata al risarcimento dei danni subiti dal ### Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta Pag. 12 a 14 confermato sia dalle risultanze della espletata prova testimoniale, che da quelle della ### nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta.
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il ### dott. ### condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “le lesioni sono diretta conseguenza dell'infortunio del 23/11/2022. In base alle circostanze dichiarate nell'atto di citazione nonché al rilievo anamnestico, all'esame della documentazione sanitaria gli atti è possibile riconoscere tali lesioni quale conseguenza dell'incidente per cui è causa, per soddisfazione dei requisiti principali del nesso di causalità criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, topografico, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici).
Il danno biologico è pari al 8% (otto per cento) considerando gli esiti di frattura perone di sinistra trattata chirurgicamente con placca e viti su lussazione tibio tarsica.
Invalidità ### 6 (###.
Inabilità ### 50% ### 40 (###. la frattura di perone è stata trattata chirurgicamente con placca e viti; la lussazione tibio tarsica è stata ridotta in P.S.
Non vi sono stati cicli di fkt; le spese mediche sono pari a 290,00 euro.
Il periziando infermiere non ha riportato compromissione della capacità lavorativa”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 35), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Pag. 13 a 14 Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: - Euro 690,00 per 6 giorni di invalidità temporanea totale; - Euro 2.300,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - Euro 15.033,00 per 8% di danno biologico permanente.
Risultano documentate spese mediche pari ad ### 290,00, così come accertato dal ctu, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad ### 18.313,00 (= 690,00 + 2.300,00 + 15.033,00 .290,00).
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di ### 18.313,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa; viceversa, le spese di lite in favore di ### S.p.a. sono poste a carico Pag. 14 a 14 di parte attrice, stante l'inammissibilità dell'azione diretta proposta da quest'ultima.
In ordine alle spese di ### liquidate come da separato decreto, le stesse vanno poste a carico delle parti in via solidale nei confronti dell'### a carico della convenuta sas Co.ste., nel rapporto tra i convenuti. P.Q.M. Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### S.a.S. di ### & C. al pagamento in favore ### della somma di ### 18.313,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di ### 18.313,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo; B) ### S.a.S. di ### & C. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in ### 264,00 per esborsi ed ### 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 %, iva e cpa; con distrazione in favore dell'Avv. ###, dichiaratosi antistatario, C) ### parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ### S.p.A. che si liquidano in ### 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa; D) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, in via solidale tra i convenuti nei confronti del ### a carico di ### S.a.S. di ### & C., nei rapporti tra i convenuti.
Così deciso in ### 5.6.2025 Il Giudice Dott.
causa n. 6448/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caradonna Antonio