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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3351/2025 del 27-10-2025

... ad altri giocatori”) o in che parte del campo di calcetto si trovasse. Ne consegue che non è possibile escludere che altri siano stati i fattori eziologicamente determinanti nella caduta del ragazzo (es. spinta dell'avversario, una mossa storta, un'azione di gioco maldestra) o che la buca o strappo nel campo di calcetto si fosse generata solo a seguito di essa. Peraltro, il teste ### fidanzato della nipote degli attori riferiva: “Non ho assistito all'infortunio per cui è causa, ma mi trovavo lì in vacanza insieme alla mia fidanzata, eravamo ospiti di ### e ### nella loro roulotte. ..Non ho assistito alla caduta di ### non ero presente alla partita, ma mi trovavo seduto all'esterno della roulotte quando ### è tornato, accompagnato da ### un amico, ed ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno strappo nell'erbetta del campo di calcio in cui stava giocando e lui vi è inciampato facendosi male al piede sinistro…### nelle fotografie che mi mostra il giudice il campo di calcio e il punto in cui ### mi ha detto che era inciampato, ovvero dove si vede lo strappo del manto erboso, tuttavia rispetto a tali foto, quando l'ho visto la parte strappata si presentava sollevata e si (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 946/2019 promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), quali genitori esercenti la patria potestà del minore ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in S. ### alla via ### n.8, sono elettivamente domiciliati; ATTORI contro ### S.R.L. (C.F. ###), in persona dello A.U. ### a mezzo dell'Avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti ### e ### sito in #### n. 415; CONVENUTA nonché ### S.P.A. (C.F. - P. IVA ###), in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'avv. ###, presso il cui studio in ### alla ### n. 26, è elettivamente domiciliata; #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### in qualità di genitori esercenti la patria potestà del minore ### hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ### S.r.l. al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali patite dal figlio di anni 15, il quale all'interno del campo di calcetto del ### in località ### in data ###, alle ore 18.00 circa, durante un'azione di gioco, sarebbe finito con il piede sinistro in una buca del manto di erba sintetica, cadendo a terra. 
Gli attori hanno rappresentato che a seguito di detto sinistro, il minore ### riportava lesioni personali che richiedevano l'immediato trasporto al ### del ### "A.Fiorini" di ### ove gli veniva diagnosticata una "### composta del malleolo peroneale sinistro" e che, a seguito della consigliata consulenza ortopedica, gli veniva prescritto un tutore bivalva di caviglia, con inizio di rieducazione alla deambulazione e successivi quattro mesi di piscina riabilitativa.  ### la ricostruzione dell'accaduto prospettata dagli attori, la responsabilità dell'evento sarebbe da addebitare esclusivamente a ### S.r.l. ex art. 2051 c.c., atteso che non avrebbe provveduto alla corretta manutenzione del campo di calcetto lasciando sul campo una buca costituente una insidia non visibile e non evitabile. 
Gli attori hanno concluso pertanto chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal minore. 
Si è costituita in giudizio la società ### S.r.l., eccependo in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, ai sensi degli artt.18, 19 e 20 del c.p.c. e chiedendo la chiamata in causa della ### S.p.A., per essere manlevata dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli del presente giudizio; nel merito, si è opposta alle avverse conclusioni, ritenendo che nessuna responsabilità possa esserle addebitata per il sinistro, verificatosi per caso fortuito. 
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A., a seguito di autorizzazione alla chiamata del terzo, la quale ha eccepito preliminaremente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché la improponibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda. Nel merito si è opposta alla domanda attorea. 
Il giudizio è stato istruito a mezzo di interrogatorio formale di uno degli attori, l'escussione di tre testi e C.T.U. medico legale. 
La causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data ### ed assunta in decisione all'udienza del 09.04.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..  * 
La domanda è infondata e va rigettata. 
Questioni preliminari 1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito dagli attori sollevata dalla società ### s.r.l. e dalla ### S.p.A.. 
Giova osservare sul punto che il contratto di campeggio è un negozio giuridico in forza del quale un gestore si obbliga a fornire ad un turista un'area (cd. piazzola di sosta) per la collocazione di tende, roulotte e prefabbricati mobili di proprietà del turista oltre ad altri servizi di somministrazione, dietro ricezione di un prezzo corrisposto dal turista.  ### la giurisprudenza di merito il contratto di campeggio è un contratto atipico-misto, poiché non vi è una normativa specifica che regola tale tipo di contratto, il quale, anzi, risulta presentare elementi tipici dei contratti di locazione, di deposito e di somministrazione. 
Più nello specifico, “I c.d. contratti di campeggio vanno qualificati come contratti atipici misti, perché contengono elementi causali della locazione, del deposito e del servizio turistico all'aperto, quali l'allaccio alla rete idrica ed elettrica e la possibilità di fruire di ulteriori servizi comuni offerti dal campeggio” - Tribunale Torino, 16/07/2024, n.4117; Trib. Massa 952/2014, ### Livorno 61/2024 ### sent.  952/2014. 
Detto contratto atipico è assimilabile a quello di albergo, ai fini della disciplina, salvo che il campeggio non venga utilizzato quale luogo di permanenza del campeggiatore (si v. Cassazione civile sez. III, 21/06/1993, n.6866; Cassazione civile , sez. III , 08/02/1990 , n. 882). Del resto la legge n. 86 del 2016, all'art. 17 configura i campeggi - assieme agli alberghi, alle residenze turistico-alberghiere, agli alberghi diffusi - quali strutture ricettive gestita per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (cfr. art. 17 c. 1 “Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità: a) alberghi; b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi; d) condhotel; e) campeggi; f) villaggi turistici; g) abrogata; h) marina resort; i) aree di sosta; j) parchi di vacanza” - si v. sul punto ### 16/07/2024, n.4117). 
Alla luce di quanto precede, discende che trova applicazione al rapporto contrattuale tra le parti la disciplina del consumatore prevista dal ### 206/2005 pacificamente applicabile al contratto d'albergo cui, come detto, quello di campeggio è a detti fini, perfettamente assimilabile. 
Da ciò discende che rivestendo gli attori, senza dubbio, la qualità di consumatori e risiedono pacificamente in ### la controversia civile insorta con la società convenuta (“professionista” ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.  cit.) deve ritenersi rientrare nella competenza inderogabile del ### adito, quale luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ex art. 33, comma 2, lett. u), D. Lgs. n. 206/2005).  2. In via altrettanto preliminare va rigettata l'eccezione proposta dalla ### S.p.A. relativa alla sua carenza di legittimazione passiva in relazione al sinistro per cui è causa.
Innanzitutto, nella lettera della ### S.p.A. in atti, che la stessa aveva inviato al danneggiato ed al proprio assicurato in data ###, è la compagnia di assicurazione ad indicare di essere “assicuratore di ### srl” in forza di polizza n.763423273 e a dichiarare espressamente di avere effettuato sopralluoghi e verifiche presso la struttura denominata ### all'esito delle quali non ha ritenuto sussistere la responsabilità della propria cliente. 
È quindi la stessa ### S.p.A. a riconoscere il rapporto di assicurazione, surrogandosi all'assicurato nello svolgimento degli accertamenti tecnici preliminari alla liquidazione. 
Inoltre, la società convenuta ha prodotto la polizza n.763423273, non oggetto di contestazione, la quale espressamente prevede che nella R.C.  verso terzi, “è compreso il rischio della proprietà ed esercizio……di quattro impianti sportivi polivalenti. I partecipanti alle attività sportive sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono procurarsi tra di loro”. 
Tra le garanzie di polizza, è indicata la responsabilità civile verso terzi, fino alla concorrenza di €.2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di €.2.500.000,00 per ogni persona. 
Sul merito.  3. Nel caso di specie, la parte attrice invoca la responsabilità della struttura turistica convenuta per l'omessa manutenzione del campo di calcetto che ha minato la sicurezza del luogo e causato il sinistro. 
Si tratta a ben vedere di una responsabilità di natura contrattuale. 
Invero, la distinzione tra le due responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07; ### 17/06/2025, n.2947). 
È indubbio che tra gli obblighi che la struttura recettiva assume con il contratto di albergo/campeggio vi sono i c.d. 'obblighi di protezione' che possono farsi risalire agli artt. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. ( buona fede contrattuale) ossia l'obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto della normativa vigente, ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente; pertanto sarà responsabile in caso di danni subiti dal cliente per l'omessa predisposizione delle cautele necessarie a garantire l'incolumità del cliente (cfr. Cass. 21419/2013).  ###à e la sicurezza del cliente devono essere garantite in concreto al di là del rispetto formale delle norme, con la conseguenza che il titolare della struttura ricettiva si ritiene responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'omissione o del non corretto funzionamento delle necessarie misure di protezione. 
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle ### con la sentenza n. 13533/2001. 
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, ### 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione ### 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019). 
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, ### 28991 dell'11/11/2019) - altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). 
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd.  "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione). 
Per contro, il debitore convenuto in giudizio deve fornire la prova liberatoria, ossia ha “l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili” (Cass. 29769/2022), quindi “deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. 1045/2018, cfr.  22827/2014, Cass. 12561/2017).  ### i suesposti principi in materia di prova liberatoria, non è dunque sufficiente che il soggetto su cui grava l'obbligazione di protezione dimostri di aver rispettato la normativa in materia, poiché egli deve adottare tutte le cautele che, in relazione al caso concreto, siano necessarie a porre in sicurezza i luoghi e le persone rispetto al verificarsi di eventi che possano ritenersi prevedibili e, conseguentemente, evitabili (si v. per l'espressione di detti principi anche ; ### 17/06/2025, n.2947).  *  4. Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda sia infondata perché parte attrice non ha fornito sufficiente prova della dinamica del sinistro per cui è causa e dunque del nesso eziologico tra l'inadempimento allegato ed il danno. 
E invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro e le circostanze in cui lo stesso sarebbe avvenuto, come altrettanto generica si rivela la narrazione del sinistro da parte degli stessi attori.  ### testimone oculare di parte attrice, ### marito della cugina di ### riferiva: “Ho visto ### cadere mentre stava giocando, mi sono avvicinato e ho visto che c'era una buca. Preciso che non ho visto la buca mentre mi trovavo a bordo campo, ma solo quando mi sono avvicinato. Il campo era fatto di erba sintetica e nel punto della buca tale manto era stracciato. La buca non era visibile.  ### si era fatto male al piede sinistro, non riusciva ad appoggiarlo a terra, insieme ad altri l'ho accompagnato presso la sua roulotte e poi so che l'hanno accompagnato in ospedale. Non ricordo se quando ### è caduto era vicino ad altri giocatori”. 
È evidente come da tali dichiarazioni non possa comprendersi come sia avvenuta la caduta di ### poiché il teste afferma genericamente di averlo visto cadere mentre stava giocando e di aver visto la buca, in cui il ragazzo sarebbe finito con il piede sinistro soltanto dopo essersi avvicinato. Nessun dato viene dunque riferito in ordine alla precisa dinamica dell'incidente (riferendo il testimone soltanto che l'attore si era fatto male “mentre stava giocando”) e neppure se al momento della caduta vi erano vicino altri giocatori (cfr.: non ricordo se quando ### è caduto era vicino ad altri giocatori”) o in che parte del campo di calcetto si trovasse.   Ne consegue che non è possibile escludere che altri siano stati i fattori eziologicamente determinanti nella caduta del ragazzo (es. spinta dell'avversario, una mossa storta, un'azione di gioco maldestra) o che la buca o strappo nel campo di calcetto si fosse generata solo a seguito di essa. 
Peraltro, il teste ### fidanzato della nipote degli attori riferiva: “Non ho assistito all'infortunio per cui è causa, ma mi trovavo lì in vacanza insieme alla mia fidanzata, eravamo ospiti di ### e ### nella loro roulotte. ..Non ho assistito alla caduta di ### non ero presente alla partita, ma mi trovavo seduto all'esterno della roulotte quando ### è tornato, accompagnato da ### un amico, ed ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno strappo nell'erbetta del campo di calcio in cui stava giocando e lui vi è inciampato facendosi male al piede sinistro…### nelle fotografie che mi mostra il giudice il campo di calcio e il punto in cui ### mi ha detto che era inciampato, ovvero dove si vede lo strappo del manto erboso, tuttavia rispetto a tali foto, quando l'ho visto la parte strappata si presentava sollevata e si vedeva il terreno sottostante”. 
Da questa testimonianza, che non assume particolare peso probatorio, atteso che il testimone riferisce soltanto de relato della dinamica della caduta, emerge tuttavia un dettaglio importante - che lo stesso attore avrebbe riferito al teste nell'imminenza dell'accaduto - laddove nel riportare la dinamica riferiva che proprio mentre era in essere l'azione di gioco si sarebbe verificato uno strappo nell'erbetta (“ha raccontato che mentre giocava si era fatto uno strappo nell'erbetta”) così da far intendere che lo strappo non fosse preesistente all'azione di gioco ma si fosse verificato proprio a causa di essa e successivamente ne avrebbe determinato la caduta. 
Infine, nessun ulteriore elemento di rilievoin merito alla dinamica dell'incidente - perviene dalla dichiarazione di ### nipote di ### e fidanzata di ### la quale riferiva: “Non ho assistito al fatto, ma mi trovavo nella piazzola della roulotte, quando ### è ritornato dopo che si è fatto male. Lui si lamentava, zoppicava e si lamentava del piede, ed era accompagnato da ### un parente da parte del padre. ### ha raccontato che era inciampato mentre giocava a calcio o calcetto. Mi pare che sulla piazzola ci fosse mia zia con me, non ricordo se c'era anche il mio fidanzato. ### è stato medicato da noi, poi lo hanno portato in ospedale, il padre sicuramente, ma non ricordo chi altro andasse con loro. ### non mi ha detto perché era caduto, ha detto solo che stava correndo nel campo di gioco e ad un certo punto è inciampato. 
Nei giorni successivi ### ha detto che era caduto perché si era stracciato il manto di erba del campo e io poi ho visionato il campo ed effettivamente ho visto questo strappo.” Va poi osservato che agli atti non vi è alcun altro elemento probatorio in grado di dare riscontro alle dichiarazioni dei testi. 
Dal materiale fotografico depositato - ritraente i luoghi da una certa distanza - non è dato evincere la presenza di una buca nel terreno (come descritta dall'attore) apprezzandosi soltanto una zona più scura abbastanza estesa nel manto del campetto di calcio e abbastanza visibile anche da una certa distanza, che potrebbe al più far pensare ad una zona più consumata che comunque non appare in dislivello rispetto al resto del campo. 
La circostanza che sotto quel possibile strappo dell'erba vi fosse una buca con un dislivello di circa 7 cm, come precisato in sede di comparsa conclusionale dall'attore, è rimasta del tutto priva di prova, in quanto non confermata neppure dai testimoni, né confermata con foto più di dettaglio da vicino. 
Neppure viene in ausilio il certificato di pronto soccorso prodotto, nel quale si legge che i familiari riferiscono di un “trauma accidentale mentre giocava a calcetto”, senza alcun riferimento, dunque, alla presenza di una buca che avrebbe provocato la caduta, ma soltanto ad un apparente caso fortuito legato all'attività sportiva praticata. 
In definitiva, non essendo stata fornita una prova sufficiente relativamente alla dinamica del sinistro con il conseguente nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, la domanda attorea non può trovare accoglimento. 
Sulle spese. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014. Le spese di ### se liquidate in corso di causa, si pongono a carico delle parti in solido e nei rapporti interni si ripartiscono in eguali quote.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone - rigetta la domanda; - condanna gli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di ### S.R.L., che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e ### come per legge; - compensa le spese tra le restanti parti.  ### 27 Ottobre 2025 

Il Giudice
dott. ssa ###


causa n. 946/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Alvano Ambra

M
5

Tribunale di Benevento, Sentenza n. 760/2017 del 21-04-2017

... dichiarato che l'### nel mentre era intento a giocare a calcetto nel campo de quo, era scivolato sul brecciolino presente sul manto erboso, riportando lesioni alla gamba. E' stato poi sentito l'altro teste di parte attrice ### il quale ha dichiarato di aver assistito alla partita e di aver visto l'attore che cadeva a terra ma di non saper riferire quale fosse stata la causa della caduta. I testi di parte convenuta, invece, hanno dichiarato che l'attore, nel corso della partita, aveva perso l'equilibrio durante le normali fasi di gioco, che il manto erboso del campetto non presentava alcuna anomalia e che, in precedenza, non si era verificato altro infortunio di gioco (cfr dichiarazioni dei testi ### e ###. Tutti i testi escussi, infine, hanno concordemente affermato che il brecciolino era presente su tutta l'estensione del campo, servendo a mantenerne la compattezza ed evitare buche ed avvallamenti, che detta conformazione di brecciolino e manto erboso era rimasta invariata nel tempo e che nessun altro era mai caduto in occasione di manifestazioni sportive. Orbene alla luce della prova orale espletata deve, in realtà, ritenersi che il gestore custode dell'impianto sportivo ed organizzatore del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Beneventoin composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2012 RGAC, proveniente dalla sezione distaccata di ### già soppressa, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in ### alla ### n. 18, giusta mandato a margine dell'atto di citazione; #### di ### in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in ### alla #### in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e riposta; ###: risarcimento danni ### come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.  ### atto di citazioneritualmente notificato### premesso di aver partecipatonel mese di agosto 2011- al torneo di calcio a 5, denominato “L'### Cup” e che nel corso di una partita svoltasi in data ### alle ore 22,00 era caduto rovinosamente a terra a causa della presenza -all'interno del campodi un brecciolino non visibile in quanto mischiato al manto erboso, riportando la frattura del malleolo tibiale sinistro per la quale si era reso necessario il trasporto presso l'ospedale ### di ### che era evidente la responsabilità dell'associazione sportiva in quanto custode del campo ove si era verificato l'infortunio, ma che, nonostante l'invio di diffida a risarcire i danni subiti, la resistente a tanto non aveva ancora provveduto, tutto ciò premesso conveniva in giudizio l'### di ### dinanzi al Tribunale di ### sezione distaccata di ### al fine di ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la convenuta la quale insisteva per il rigetto della domanda. 
Ammesse ed espletata prova testimoniale nonché CTU all'udienza del 17.01.2017 il G.I., sulle conclusioni delle parti, assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che la responsabilità del gestore di un campo da gioco per gli infortuni occorsi ai fruitori dello stesso viene, generalmente, inquadrata, dalla giurisprudenza, nello schema generale di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente necessità da parte del custode di provare che il danno si è verificato per caso fortuito ovvero per la stessa condotta imprudente e negligente del danneggiato. 
Fatta questa premessa, sul piano della istruttoria espletata è stata, in primo luogo, assunta prova testimoniale il cui esito è stato contrastante. Ed infatti il teste escusso su richiesta di parte attrice ### ha dichiarato che l'### nel mentre era intento a giocare a calcetto nel campo de quo, era scivolato sul brecciolino presente sul manto erboso, riportando lesioni alla gamba. E' stato poi sentito l'altro teste di parte attrice ### il quale ha dichiarato di aver assistito alla partita e di aver visto l'attore che cadeva a terra ma di non saper riferire quale fosse stata la causa della caduta. 
I testi di parte convenuta, invece, hanno dichiarato che l'attore, nel corso della partita, aveva perso l'equilibrio durante le normali fasi di gioco, che il manto erboso del campetto non presentava alcuna anomalia e che, in precedenza, non si era verificato altro infortunio di gioco (cfr dichiarazioni dei testi ### e ###. Tutti i testi escussi, infine, hanno concordemente affermato che il brecciolino era presente su tutta l'estensione del campo, servendo a mantenerne la compattezza ed evitare buche ed avvallamenti, che detta conformazione di brecciolino e manto erboso era rimasta invariata nel tempo e che nessun altro era mai caduto in occasione di manifestazioni sportive. 
Orbene alla luce della prova orale espletata deve, in realtà, ritenersi che il gestore custode dell'impianto sportivo ed organizzatore del torneo ha offerto la prova liberatoria sullo stesso incombente. Ed invero, anche volendo prendere in considerazione le sole dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, per altro contraddette da quelle di segno contrario degli altri testimoni, va rilevato che gli stessi hanno, comunque, dichiarato che il brecciolino, più propriamente qualificato come sabbia quarzosa, era presente su tutto il terreno di gioco, misto al manto erboso, e che non vi erano stati né prima né dopo altri infortuni come quello occorso all'attore. Inoltre il teste ### ha anche affermato di aver assistito all'infortunio ma di non saper dire quale fosse stata la causa della caduta. Non sono, pertanto, emersi elementi tali da ritenere che vi fosse una anomalia del campo, il quale era, appunto, ricoperto totalmente del brecciolino di tal chè se la conformazione dello stesso fosse stata effettivamente scivolosa, si sarebbero dovuti verificare altri infortuni del medesimo tipo, e, soprattutto, appare compiutamente dimostrato da parte della convenuta che il sinistro si è verificato per caso fortuito, essendo l'attore caduto accidentalmente mentre giocava, venendo meno, quindi, il nesso di causalità tra la cosa sottoposta a custodia ed il danno verificatosi. 
Si impone per quanto detto il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico di parte attrice.  P. Q. M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### di ### disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: rigetta la domanda; ### al pagamento in favore di ### di ### delle spese di lite liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2700,00 per onorari, oltre iva e c.p.a come per legge e rimborso spese forfettarie. 
Così deciso in ### 13.04.2017 

IL GIUDICE
ISTRUTTORE dott. ###


causa n. 2001064/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Andricciola Vincenzina

M
3

Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1390/2023 del 31-10-2023

... sportiva, consistente nello svolgimento di una partita di calcetto a cinque [nel corso della quale, allorquando il ### si stava chinando verso il pallone per colpirlo di testa, un alunno giocatore avversario, ### nel tentativo di recuperare il pallone con il piede, colpiva il ### in bocca (tale dinamica può dirsi provata dalle concordi dichiarazioni testimoniali rese dall'alunno ### presente nel corso della partita, e dalla professoressa ### insegnante della classe, escussi rispettivamente alle udienze del 15/11/2013 e 28/02/2014)]. Tale circostanza impone il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva. In proposito, si è sostenuto che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, ###, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente: ### causa civile in I° grado iscritta al ruolo il ### al n. 260/2012 R.G., avente ad oggetto: “responsabilità ex art 2048 c.c.” TRA ###, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### al viale ### n. 144; ###'ISTRUZIONE, ###UNIVERSITÀ E ### RICERCA - M.I.U.R. - in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### presso cui elettivamente domicilia al ###; ###É SOCIETÀ ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia; #### All'udienza del 03/07/2023, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato in data ###, ### conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Ministero della ### in persona del ### in carica, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a cagione di un sinistro occorsogli presso l'istituto scolastico frequentato, ovvero il ### di ### in occasione di una lezione di educazione fisica tenutasi nella palestra scolastica in data ### alle ore 12.40 circa, allorquando il ### studente della classe III liceale sez. A, subiva la rottura di due denti incisivi dell'arcata superiore, nonché trauma contusivo del volto, a causa della collisione con un altro studente coetaneo, intervenuta nel corso della sessione di gioco. 
In particolare, l'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, secondo il calendario scolastico e il relativo orario delle lezioni, per la classe ### - frequentata dal danneggiato - sarebbe stata prevista una lezione di ### sostituita poi con l'affidamento della classe all'insegnante di educazione fisica prof. Viggiani, che allora teneva lezione alla classe ###, a cagione dell'assenza dell'insegnante di chimica; deduceva che le due classi (### e ###) venivano condotte nella palestra scolastica, dove veniva consentito agli studenti di giocare a calcetto; evidenziava che l'attività veniva disputata in uno spazio ristretto, poiché nella parte centrale della palestra era posizionata una rete - utilizzata per il gioco della pallavolo - che impediva di fatto l'utilizzo dell'intera struttura; osservava che, durante la dinamica di gioco, il ### che si chinava accingendosi a colpire il pallone di testa, veniva attinto alla bocca dal calcio di un avversario che tentava di recuperare il pallone, per l'effetto conseguendo gravi lesioni, per le quali veniva soccorso e trasportato con l'autoambulanza presso l'ospedale di ### ove veniva sottoposto a delicati interventi odontoiatrici; esponeva, in particolare, un danno pari ad € 3.000 per la ricostruzione implantologica, da ripetersi prevedibilmente ogni dieci anni, oltre ad un danno biologico ed esistenziale da invalidità permanente e temporanea, accompagnato da una limitazione delle precedenti abitudini alimentari e non (impossibilità di addentare alimenti di media solidità, impossibilità di utilizzare lo spazzolino da denti per l'igiene orale, impossibilità di fischiare); deduceva la responsabilità dell'amministrazione scolastica per collegamento organico col personale dipendente, del quale evidenziava le carenze nella gestione del rischio. 
Su tali basi, instava per la condanna del convenuto Ministero al risarcimento di tutti i danni, quantificati nella somma di € 26.000,00 o in quella diversa risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro al soddisfo e vittoria delle spese di lite. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il ###, si costituiva in giudizio il ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, predicando l'infondatezza della domanda attorea per la sussistenza del caso fortuito ed estendendo il contraddittorio nei confronti della compagnia di assicurazione ### con la quale deduceva che l'istituto scolastico aveva contratto una polizza per la copertura della responsabilità civile, in relazione alla quale domandava la manleva. 
All'esito dello slittamento della prima udienza, si costituiva la terza chiamata, deducendo l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico e invocando la limitazione dell'eventuale condanna entro i limiti della polizza. 
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi di parte attrice e CTU medico-legale, all'udienza del 03/07/2023, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con i termini di legge. 
Posta la premessa sin qui sviluppata, gli esiti dell'istruttoria espletata inducono a concludere per il rigetto della domanda attorea azionata in questa sede, e tanto per le ragioni che ci si accinge a chiarire.  ### del contendere pertiene ad un sinistro occorso ai danni di ### durante le ore scolastiche e nell'ambito di attività di educazione fisica svolte nella palestra dell'### e in particolare nel corso di una partita di calcetto. 
Le circostanze di tempo e di luogo sono pacifiche, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti; risultano ugualmente incontestate le modalità estrinsecative del sinistro, che le parti in causa descrivono come una collisione con altro studente (più nello specifico, un calcio subito) nel corso di una partita a calcetto tenutasi presso la palestra della scuola. 
La vicenda fattuale, dunque, pare perfettamente attagliarsi alla fattispecie normativa delineata dall'art. 2048 c.c., il cui secondo comma, come noto, attribuisce ai precettori e a coloro i quali insegnano un mestiere o un'arte la responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 
Tanto sulla scorta dell'ormai pacifica distinzione operata dalla giurisprudenza in tema di danni occorsi agli alunni in sede scolastica: ove l'alunno, affidato alla vigilanza degli insegnanti, cagioni un danno a sé stesso, il regime giuridico applicabile - sul piano probatorio, nonché prescrizionale - sarà quello di cui all'art. 1218 c.c., atteso che “- quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona” (Cass n. 24456 del 18/11/2005); viceversa, qualora il discente cagioni, con la propria condotta, un nocumento a terzi, si riespande il regime proprio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2048 c.c., che delinea un'ipotesi, al comma 2, di responsabilità diretta dell'insegnante (rectius, dell'###, a quale sono direttamente riferibili, per immedesimazione organica, gli atti compiuti dal personale scolastico) per fatto proprio, oltre che colpevole, consistito nell'omessa e/o insufficiente vigilanza dei soggetti affidati alle sue cure (culpa in vigilando). 
Tale peculiare regime di responsabilità si connota, altresì, per una presunzione di colpa a carico dei precettori, ai quali viene imputato il danno cagionato dagli allievi salvo che provino di “non aver potuto impedire il fatto”; onde, in tale fattispecie, e in linea generale, si delinea un riparto probatorio che vede, da un lato, l'attore danneggiato, chiamato a dimostrare che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente occorso nel tempo in cui questi era sotto la vigilanza del personale scolastico; dall'altro, l'Ente scolastico, sul quale grava l'onere di dimostrare l'inevitabilità del danno, ossia la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (Cass. Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019). 
Ebbene, premesso che nella nozione di precettore rientrano i maestri e gli insegnanti in genere, e quindi anche quelli delle scuole pubbliche elementari e medie (Cass. S.U. n. 260/72), occorre precisare - al precipuo fine di vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva azionata dal Ministero - che il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 L.  312/80, sono riferibili direttamente al Ministero della ### i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a “culpa in vigilando” degli stessi docenti. In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza (e, quindi, anche nell'eventualità in cui questa omissione sia consistita nella circostanza di aver delegato la funzione stessa ad un terzo), la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, co. 2, c.c., nei giudizi di danno per “culpa in vigilando”, è attuata dall'indicato art. 61 non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull'operatività dello stesso art. 2048, co. 2, c.c. nei menzionati giudizi (sicché si palesa del tutto infondata la relativa eccezione di inapplicabilità dell'art. 2048 c.c. sollevata dall'Ente convenuto), ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero della ### (Cass. n. 10042/06). 
Né tale conclusione risulta smentita dall'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, la quale ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. 
Di modo che, del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico, continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 Cost.  e 2049 cod. civ., il Ministero dell'istruzione, e non l'istituto (cfr. Cass. 19158/12). 
Sotto il profilo probatorio, come si è ricordato poc'anzi, in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica ai sensi del citato art. 61 L.  n. 312/80, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. n. 9542/09, n. 24997/08). 
Si è, infatti, rilevato che, in linea di principio, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. n. 9542/09, n. 2657/03). 
Nondimeno, se quello sin qui descritto è il riparto probatorio che, in linea di principio, si verifica in subiecta materia, la presenza di alcune peculiarità del caso concreto - ovvero la maggiore età del danneggiato e l'estrinsecarsi del danno nel corso di attività sportiva - impone le seguenti precisazioni. 
Nel caso di specie, invero, rileva il dato che l'azione dannosa si è comunque consumata nel corso di un'attività sportiva, consistente nello svolgimento di una partita di calcetto a cinque [nel corso della quale, allorquando il ### si stava chinando verso il pallone per colpirlo di testa, un alunno giocatore avversario, ### nel tentativo di recuperare il pallone con il piede, colpiva il ### in bocca (tale dinamica può dirsi provata dalle concordi dichiarazioni testimoniali rese dall'alunno ### presente nel corso della partita, e dalla professoressa ### insegnante della classe, escussi rispettivamente alle udienze del 15/11/2013 e 28/02/2014)]. 
Tale circostanza impone il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva. 
In proposito, si è sostenuto che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia, il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano ( n. 12012/02, n. 9983/19). 
In particolare, si è ritenuto in giurisprudenza, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell'ambito dello svolgimento di una partita, che, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco. Pertanto, ai fini della responsabilità a carico della scuola ex art.  2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente (ossia che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita) ed, inoltre, che la scuola non abbia predisposto tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse posto in grado di evitare il fatto (cfr.  15321/03, nonché Cass. n. 20743/09, la quale, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco; anche secondo Cass. 6844/16, non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco). 
Ebbene, nel caso in esame, le risultanze istruttorie consentono di affermare il carattere fortuito del sinistro, in quanto manifestatosi con repentinità (come confermato dalla teste ### e nel regolare svolgimento dell'attività sportiva, poiché il ### che tentava di colpire di testa il pallone, abbassandosi - in questi termini l'azione è stata definita dalla stessa parte attrice, posto che non sono state offerte precisazioni sul punto dai testimoni - è stato attinto accidentalmente da un avversario che tentava di recuperare il pallone. 
Mancano, allora, i presupposti normativi per l'applicazione dell'invocato art. 2048 c.c., il quale, come sottolineato dalla sopra citata giurisprudenza, richiede che il danno subito sia conseguenza del fatto illecito commesso da un alunno, illecito che sussiste se l'atto dannoso sia attuato con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il relativo contesto ambientale, o ancora con la qualità delle persone partecipanti (Cass. n. 6844/2016; Cass. n. 15321/2003) ovvero allo specifico scopo di ledere, mentre non può concretarsi l'illecito quando manchino sia la volontà lesiva che la violazione delle regole dell'attività svolta. 
E infatti, nella specie, deve escludersi che l'alunno ### abbia commesso un illecito colposo, posto che lo stesso si è limitato a compiere un intervento agonistico del tutto regolare, consistente nel tentativo di recuperare il pallone. 
In altri termini, siccome si tratta di valutare, ai sensi dell'art. 2048 c.c., se sia illecita non la condotta della scuola, ma quella del giocatore che con la sua azione ha causato l'infortunio, non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di un gioco con il pallone, sia pure svolto al di fuori di una partita di calcio. 
In proposito, in un caso simile a quello in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che non è configurabile una responsabilità ex art. 2048 dell'insegnante e del Ministero della ### per i danni subiti da un terzo (insegnante di educazione fisica), colpito, in occasione di una partita di pallavolo tenuta nel cortile di una scuola, da una palla lanciata, per rimetterla in campo, con un calcio anziché con le mani, ove sia assente una finalità lesiva e sussista, invece, un collegamento funzionale tra l'azione dell'alunno ed il gioco in atto, senza che assuma rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi ( n. 1322/16). 
Nel caso in esame, la ricostruita modalità di verificazione del sinistro depone per la mancanza di una finalità di ledere in capo all'alunno ### e per l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'azione di questi e il gioco in atto, e ciò anche se, come si desume dalla pronuncia da ultimo citata, si fosse, per mera ipotesi, configurata una violazione delle regole del gioco stesso. 
Né è emerso, dalle deposizioni testimoniali ovvero aliunde, che il gioco fosse caratterizzato da un particolare grado di violenza ed irruenza, incompatibile col contesto ambientale e le persone che vi partecipavano. 
Inoltre, nessun addebito di colpevolezza può essere mosso all'insegnante, sotto la cui vigilanza si stava svolgendo il predetto gioco, essendosi il sinistro verificato nel corso di una regolare azione (tentativo di prendere il pallone), e ciò anche in ragione della maggiore età dell'alunno (### che deviò il pallone contro il danneggiato (desumibile dalla coetaneità con il danneggiato, già diciottenne al verificarsi del sinistro). 
Infatti, come condivisibilmente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, co. 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato (Cass. 2334/2018, nella cui motivazione si legge anche che “la complessiva evoluzione sociale è coerente ormai con il riconoscere nelle persone di età prossima ai 18 anni una maturazione psicofisica ormai completa, e quindi idonea a giustificare una loro autoresponsabilità come responsabilità diretta ed esclusiva. I c.d. grandi minori costituiscono oramai, in effetti, una fascia di passaggio tra l'età adolescenziale in senso stretto e la maggiore età, assimilandosi, peraltro, più a quest'ultima che a un periodo di necessità di sostegno altrui e di incapacità di comprendere direttamente gli effetti delle proprie azioni od omissioni”). Si è, del resto, da tempo chiarito che il dovere di vigilanza, la cui violazione comporta la responsabilità dei precettori ai sensi dell'art. 2048 c.c., è da intendersi in senso non assoluto, ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo è in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturazione degli alunni, con la conseguenza che, con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede nemmeno la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi ( n 6937/1993, ove si legge la conferma della decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo e addirittura in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rottura di una vetrata causata da altri coetanei). 
Ebbene, data la maggiore età dei soggetti coinvolti nell'evento lesivo, e dunque il pieno discernimento degli stessi, applicando le coordinate ermeneutiche sin qui esposte deve ritenersi che la presenza dell'insegnante nel corso della partita di calcetto (circostanza confermata in sede testimoniale, e del resto affatto contestata) fosse una misura idonea a concretare una ponderata gestione del rischio, sicché alcun addebito di responsabilità può essere mosso all'istituto scolastico e, per esso, al Ministero convenuto. 
Pertanto, in ragione di tutto quanto sin qui esposto, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda attorea. 
Le spese processuali, anche di ### possono compensarsi tra tutte le parti in ragione del consolidarsi, in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, della giurisprudenza su questioni dirimenti, quali l'onere della prova in caso di maggiore età del danneggiato nell'ambito dell'illecito ex art. 2048 c.c. e in caso di infortunio sportivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse di ### nel procedimento avente n. 260/2012 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta la domanda; 2. compensa le spese di lite tra le parti, anche con riguardo alla ### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 260/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Valitutti Generoso

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 514/2025 del 31-03-2025

... patrimoniali riportati al ginocchio sinistro a causa dell'infortunio e quantificati nell'importo complessivo di € 22.908,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Pag. 2 a 8 2. ### “### Perrone” si è costituito in giudizio in data ###, eccependo, anzitutto, la nullità della citazione per violazione del termine minimo a comparire e per genericità della domanda. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e di lite e alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Al riguardo, ha dedotto i seguenti aspetti: - la vaghezza e indeterminatezza della narrazione concernente la caduta e l'infortunio, - la contraddittorietà tra quanto affermato nell'atto di citazione e quanto dichiarato all'accesso al ### avvenuto solo il pomeriggio del 05.01.2021, in cui si riferisce “distorsione al ginocchio sn mentre camminava” senza alcun riferimento alla partita di calcetto, - l'assenza di una pronta comunicazione dell'infortunio al gestore del ### “### Perrone”, presente in struttura, la sera stessa della partita, - la tardività della (leggi tutto)...

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### 1 a 8 R.G. 3183/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della ### pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3183/2021 #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio in ### al viale s. ### 55 è elettivamente domiciliato parte attrice #### “### Perrone” - A.S.D. - A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### 11 è elettivamente domiciliato parte convenuta ### come risultanti dal verbale dell'udienza del 27.03.2025 FATTO E DIRITTO 1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di responsabilità extracontrattuale proposta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., da ### nei confronti di ### “### Perrone” per la caduta verificatasi, il ###, all'interno del campo di calcio a seguito di un match amatoriale. 
Con atto di citazione notificato il ###, ### ha chiesto, quindi, il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati al ginocchio sinistro a causa dell'infortunio e quantificati nell'importo complessivo di € 22.908,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 2 a 8 2. ### “### Perrone” si è costituito in giudizio in data ###, eccependo, anzitutto, la nullità della citazione per violazione del termine minimo a comparire e per genericità della domanda. 
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e di lite e alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. 
Al riguardo, ha dedotto i seguenti aspetti: - la vaghezza e indeterminatezza della narrazione concernente la caduta e l'infortunio, - la contraddittorietà tra quanto affermato nell'atto di citazione e quanto dichiarato all'accesso al ### avvenuto solo il pomeriggio del 05.01.2021, in cui si riferisce “distorsione al ginocchio sn mentre camminava” senza alcun riferimento alla partita di calcetto, - l'assenza di una pronta comunicazione dell'infortunio al gestore del ### “### Perrone”, presente in struttura, la sera stessa della partita, - la tardività della richiesta di risarcimento mediante atto di messa in mora pervenuta solo 8mesi dopo il presunto infortunio.   3. Alla prima udienza, il Tribunale, accolta l'eccezione preliminare del ### convenuto, ha fissato la nuova udienza nel rispetto dei termini minimi a comparire e ha successivamente concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti dalle parti. 
Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale del rappresentante del ### convenuto e con l'escussione dei teste ammessi. 
Terminata la prova orale, all'udienza del 22.05.2024, parte attrice ha insistito nell'ammissione della CTU medico-legale, cui si è opposta parte convenuta.   3.1 Con ordinanza del 31.05.2024, il Tribunale, dopo aver svolto alcune osservazioni in merito alle dichiarazioni testimoniali rese, ha denunciato tre testi al p.m. per le determinazioni di competenza e ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c.: − rinuncia alla domanda; − corresponsione in favore di A.S.R.C. ### “### Perrone” - A.S.D. - A.P.S.  delle spese di lite liquidate, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa, e con esclusione del compenso previsto per la fase decisoria in quanto non svolta, nella misura di € 3.376,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge.   3.2 Alla successiva udienza, parte attrice ha ribadito alcuni dubbi di attendibilità delle dichiarazioni della teste ### in quanto ex-fidanzata di ### querelata
Pag. 3 a 8 per atti persecutori in danno dello stesso, e ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal Tribunale, spiegando la seguente controproposta: rimborso esclusivo delle spese mediche sostenute pari a € 1.000,00, con compensazione delle spese di lite. 
Viceversa, parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta formulata dal Tribunale e di non accettare la controproposta formulata dall'attore in udienza. Al riguardo, ha precisato che l'attore non ha denunciato al ### l'infortunio la sera stessa della partita, così impedendogli di accedere alla copertura assicurativa, che le dichiarazioni rese da ### sono ulteriori rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sullo stesso attore, rimasto insoddisfatto, e che presso i campi di calcio non è presente alcuna panchina. 
A questo punto, fallito il tentativo di conciliazione, l'attore ha insistito per la richiesta di CTU medico-legale, cui si è opposto il ### convenuto. 
Ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio, il Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisone ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note finali.   3.3 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, reiterando la posizione difensiva già assunta e le osservazioni già svolte in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria processuale.   3.4 All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti difensivi. 
Inoltre, con riferimento a una soluzione bonaria della controversia, parte attrice si è dichiarata disponibile a definire la controversia alle seguenti condizioni: “### si impegna a versare € 1.000 nei confronti della convenuta ### a condizione, e sotto vincolo, che la stessa cifra venga utilizzata dalla ### convenuto a scopi solidaristici, ad esempio organizzando un evento benefico, con compensazione integrale delle spese di lite”. 
Parte convenuta ha rifiutato tale proposta, facendo presente che “il ### è stato costretto a sostenere le spese di lite, assegnando incarico a un legale, per difendersi in un giudizio risarcitorio in cui la domanda è rimasta sfornita di prova”. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e, in particolare, anche per la condanna dell'attore alla somma di cui all'art. 96 c.p.c. soprattutto a seguito della mancata accettazione da parte dell'attore della proposta di cui all'art 185bis c.p.c.  formulata dal Tribunale. 
Preso atto del fallimento dell'ulteriore tentativo di conciliazione, il Tribunale ha riservato, infine, la causa per la decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ***
Pag. 4 a 8 4. La domanda attrice è manifestamente infondata per assenza di prova e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.   4.1 È onere, invero, di colui che invoca il risarcimento del danno extracontrattuale dare prova, ai sensi degli artt. 2051 e 2697 c.c., ### del fatto illecito, ossia che dalla cosa custodita dal convenuto gli sia derivato un danno, e ### dell'entità del danno-conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale patito.   4.2 Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante con riferimento prioritariamente al primo segmento della responsabilità extracontrattuale invocata; di più, l'istruttoria svolta ha reso evidente che il fatto illecito dedotto non si è mai verificato.  5. A tale conclusione conducono una serie di elementi.   5.1 In primo luogo, ### non ha fornito alcuna descrizione specifica della dinamica dell'incidente asseritamente verificatosi sul campo di calcio dell'associazione convenuta in data ###, limitandosi a dedurre al riguardo che “In data 04 gennaio 2020, il #### si trovava all'interno del ### sito in S. ### V.co al fine di disputare una partita di calcetto, ### a seguito del match amatoriale, il #### si infortunava all'interno del campo, cadendo rovinosamente e riportando danni al ginocchio sinistro; sulla scorta di tale grave infortunio, il data 05 gennaio 2020 il #### si recava presso il pronto soccorso dell'### “N. MELLI” di S. ### V.co […]” (pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione). 
È evidente che manca del tutto la descrizione della caduta verificatasi, in ipotesi, a causa del campetto di calcio custodito dal ### convenuto: non si dice quali erano le condizioni del campetto che avrebbero causato la caduta, non si dice in quale momento del gioco è avvenuto l'infortunio, non si dice cosa è successo dopo l'infortunio (se il gioco si è fermato o è continuato), non si spiega perché l'accesso al ### soccorso è avvenuto solo il pomeriggio del giorno successivo; insomma, manca del tutto l'allegazione, prima ancora della dimostrazione, del fatto illecito addebitato al ### convenuto.   5.2 In secondo luogo, gli elementi probatori raccolti in sede processuale hanno fatto luce sulla dinamica degli eventi sconfessando vistosamente la scarna, apodittica e vaga ricostruzione di parte attrice.   Innanzitutto, lo stesso ### ha dichiarato il ### ai medici del PS di avere una distorsione del ginocchio sinistro “accidentale”, avvenuta “mentre camminava”. 
Dal referto di P.S. dell'### di S. ### in data ### si evince, infatti, che “il paziente è giunto per trauma distorsivo ginocchio sn, accidentale mentre camminava, lamenta leggero dolore”.
Pag. 5 a 8 Si tratta di una dichiarazione contradditoria con la tesi sostenuta dallo stesso ### qui in giudizio e, viceversa, collimante con il racconto svolto dalla teste ### di cui si dirà a breve.   Ancora, le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13.12.2023 da ### fidanzata del ### all'epoca dei fatti (e, in particolare, dal 31.12.2011 al febbraio 2021), rappresentano una dinamica dei fatti occorsi sia il ###.2020 sia i mesi successivi molto diversa da quella dedotta dall'attore. 
Al riguardo, va sottolineata l'attendibilità particolarmente robusta della teste ### che, senza farsi condizionare, come pur avrebbe potuto accadere, dal legame sentimentale intrattenuto con l'attore, ha fornito le basi per una ricostruzione dei fatti particolarmente dettagliata puntuale e coerente sia con le affermazioni proprie e degli altri testi di parte convenuta sia con le risultanze documentali. 
Nessun pregio ha, a tal proposito, il fatto che il rapporto sentimentale tra ### e ### fosse litigioso e che, dopo la rottura, sia stato caratterizzato da presunti atti persecutori realizzati da ### in danno di ### secondo quanto dedotto dall'attore. 
Si tratta, infatti, di valutazioni personali e unilaterali dell'attore del tutto avulse dal quadro probatorio emerso in corso di causa, che si risolvono, invero, in mere dichiarazioni di contesto irrilevanti nel caso di specie e, per di più, sprovviste di alcun sostrato probatorio (ad es. la denuncia-querela sporta oppure l'esito del procedimento penale). 
Non è dato sapere, d'altronde, come i presunti litigi e atti persecutori abbiano minato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste. Se può inferirsi che, presumibilmente, i litigi e gli atti persecutori abbiano creato un clima di astio tra i due, non si capisce quali porzioni del racconto della teste siano stati condizionati da tale clima portando alla narrazione di un fatto che, nonostante l'evocato astio, collima con le ulteriori risultanze probatorie emerse in corso di causa. 
In breve, i dubbi di attendibilità sollevati dall'attore in merito alle dichiarazioni di ### si rivelano un mero discredito della persona della teste più che una critica delle dichiarazioni rese dalla teste. 
Per tali ragioni, all'esito del prudente apprezzamento riservato al giudice dall'art. 116 c.p.c., si ritiene che le dichiarazioni rese dalla teste siano attendibili. 
Il racconto che ne viene fuori risulta, infatti, un racconto verosimile, particolareggiato, puntuale, logico e consequenziale, privo di zone d'ombra nonché coerente in sé e nel confronto con gli ulteriori elementi probatori.
Pag. 6 a 8 Da tale racconto è emerso che, per un verso, ### dopo la partita, ha trascorso una normale serata in pizzeria, insieme alla fidanzata, seguita da passeggiata “[…]senza zoppicare[…]”, senza riferire di alcun dolore e men che meno di alcun infortunio subìto durante la partita giocata poco prima e che, per altro verso, ### si è procurato una distorsione, per la quale ha fatto accesso poi al PS di S. ### il giorno successivo a quello in cui si era svolta la partita, mentre scendeva dal marciapiede in compagnia della fidanzata, senza riportare ripercussioni fisiche importanti tant'è che i due hanno continuato a vedersi assiduamente fino al 10.01.2020 quando ### è ritornato a lavoro a #### ha riferito, inoltre, di aver rappresentato al proprio fidanzato l'inopportunità di coinvolgere il ### “che non c'entrava niente”, quando ### mesi dopo la partita, a fine agosto 2020, le ha manifestato l'intenzione di procedere con un'azione giudiziaria per danni nei confronti del ### convenuto.   Inoltre, le dichiarazioni dei testi ##### e ### tutti giocatori della partita giocata il ### e assidui frequentatori del ### convenuto, confermano che, durante la partita, non si è verificato alcun infortunio ai danni né di ### né di alcun altro partecipante, che ### ha giocato ininterrottamente per tutta l'azione senza mai lamentare dolori o zoppicare e che il campo era in perfette condizioni. 
Si tratta anche in questo caso di dichiarazioni solide in quanto provenienti da chi, quel giorno, era nel campo di gioco a disputare il match amatoriale con l'attore, in quanto provenienti da chi era solito utilizzare il campetto del ### convenuto e in quanto convergenti tra loro. 
Hanno tutti dichiarato, poi, che non vi erano spettatori, circostanza plausibile, d'altro canto, sia con l'assenza di panchine presso il campo di calcio, come puntualizzato dal ### convenuto e come rappresentato dall'immagine satellitare di ### sottoscritta da ### in sede ###le basse temperature che si registrano solitamente nei primi giorni di gennaio, soprattutto in serata, quando è stata giocata la partita in questione.   Sono, invece, inattendibili le dichiarazioni dei tre testi di parte attrice ### (udienza del 26.05.2023), ### (udienza del 05.07.2023) e ### (udienza del 04.10.23) in considerazione delle numerose contraddizioni rilevabili tra le stesse e il restante compendio probatorio. 
In primo luogo, costoro si sono presentati come spettatori della partita amatoriale del 04.01.2020, dichiarando una circostanza che pare non solo inverosimile se confrontata con le testimonianze di parte convenuta ma anche poco plausibile se parametrata alle condizioni climatiche delle sere di gennaio e allo stato dei luoghi del campetto, sprovvisto di panchine per spettatori.
Pag. 7 a 8 In secondo luogo, poco credibile appare il fatto che, nonostante la distanza dalla quale stessero assistendo in ipotesi alla partita, siano stati in grado di vedere con nitidezza la buca presente sul campo di gioco in cui sarebbe incappato, senza accorgersene invece, ### che, nonostante l'infortunio, il gioco non si sia fermato e gli altri giocatori non si siano accorti della temporanea assenza dall'azione di ### che, a fronte di tutti i giocatori presenti sul campo, #### e ### siano stati gli unici a soccorrere ### scendendo dagli spalti; che, pur avendo difficoltà deambulatorie, ### abbia continuato a giocare la partita fino alla fine e abbia poi trascorso una normale serata con la propria fidanzata. 
Come si è già sottolineato nell'ordinanza del 31.05.2024, sembrano, piuttosto, dichiarazioni artatamente costruite nel tentativo di rappresentare uno scenario compatibile con quello narrato dall'attore nell'atto di citazione per supportare l'intenzione di ### di addebitare, ex post, il danno subito in conseguenza della caduta involontaria del 05.01.2020, avvenuta in compagnia della fidanzata, alle ### cattive condizioni del campo di calcio dove aveva giocato il ###, secondo quanto indicato dalla stessa teste ### 5.3 Alla luce delle molteplici considerazioni esposte deve dirsi, quindi, non provata la domanda attrice sì da essere rigettata.  6. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c. 
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M.  55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il ###, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 22.908,55), con aumento di 1/3 del compenso complessivo sostenuto dalla parte convenuta vittoriosa le cui difese sono risultate manifestamente fondate, a norma dell'art. 4, comma 8, del DM 55/2014.  6.1 Da ultimo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. al fine di condannare, come richiesto peraltro dalla convenuta, l'attore soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata. 
Il comportamento processuale di ### denota, infatti, un'evidente scorrettezza processuale, caratterizzata, anche dal punto di vista soggettivo, da una chiara intenzione di abusare dello strumento processuale, se si considerano i seguenti elementi: a) l'estrema vaghezza della domanda, soprattutto con riferimento alla ricostruzione dell'infortunio dedotto a fondamento della presunta responsabilità del ### convenuto; b) la totale assenza di elementi di prova a supporto della domanda attrice;
Pag. 8 a 8 c) le risultanze probatorie emerse dall'escussione dei testi ammessi e, in particolare, l'intenzione manifestata a fine agosto 2020 a ### di addebitare la distorsione avvenuta il ### scendendo le scale in compagnia della fidanzata alla partita di calcetto giocata la sera prima, il ###, presso il ### convenuto; d) l'indicazione di testi verosimilmente non presenti sui luoghi di causa tanto da giustificare la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica; e) il contegno processuale tenuto dopo la formulazione della proposta conciliativa da parte del Tribunale, accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice con formulazione di due controproposte incoerenti ed eccentriche, con special riferimento alla seconda; f) la manifesta infondatezza della domanda attrice. 
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare ### al pagamento della somma equitativamente determinata nella misura di € 3.376,20, pari a 1/2 delle spese di lite liquidate.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. rigetta la domanda formulata da ### 2. condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### “### Perrone” - A.S.D. - A.P.S., che liquida in € 6.752,41 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge; 3. condanna, altresì, ### al pagamento della somma equitativamente determinata in favore di ### “### Perrone” - A.S.D. - A.P.S., che liquida in € 3.376,20, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.  ### 31.03.2025

causa n. 3183/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Teresa Raimo

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2176/2025 del 06-06-2025

... circa, presso l'impianto sportivo denominato “### Calcetto” sito in #### alla via ### della ### In particolare, riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, l'istante si recava presso l'impianto sportivo denominato “### Calcetto” di proprietà ed in gestione della ### S.a.S. di ### & C. per ivi disputare una partita amichevole di calciotto; le condizioni climatiche di quella sera erano favorevoli per iniziare una partita di calciotto in quanto non pioveva ed i tassi di umidità erano nella norma; la partita evolveva in un clima di amicizia ed all'insegna del divertimento, fin quando il ### alle ore 22:00 circa, dopo aver percorso in solitaria la zona laterale del campo, senza che nessun giocatore/amico Pag. 3 a 14 l'ostacolasse e/o lo contrastasse fisicamente, in virtù delle condizioni instabili ed irregolari del terreno di gioco, rovinava sul manto erboso realizzato in fibra sintetica; constatata la gravità dell'infortunio occorso, i partecipanti alla partita di calciotto ed altri utenti dell'impianto sportivo, avendo assistito all'irregolare caduta del ### si precipitavano per prestare soccorso e le prime cure necessarie; contestualmente veniva allertata la (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 14 Proc. n. 6448/2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### - ### in persona del Dott. ### ha pronunziato la seguente ### con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 6448 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni alla persona da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.; TRA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ###, C.F. ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via ### n.105; - #### S.A.S. ### & C., C.F. ###; - #### S.P.A., C.F. ### e P. IVA ###, in persona del suo ### p.t., rappresentata e difesa dall' avv. ### C.F.  ###, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via dei ### n. 40; - Pag. 2 a 14 CONCLUSIONI: ### in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte. 
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data ### del ### della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella ### del CSM (adottata il ###) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### sas. di ### & C. ed ### S.P.A. al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito al sinistro avvenuto in data ###, alle ore 21:00 circa, presso l'impianto sportivo denominato “### Calcetto” sito in #### alla via ### della ### In particolare, riferiva che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, l'istante si recava presso l'impianto sportivo denominato “### Calcetto” di proprietà ed in gestione della ### S.a.S. di ### & C. per ivi disputare una partita amichevole di calciotto; le condizioni climatiche di quella sera erano favorevoli per iniziare una partita di calciotto in quanto non pioveva ed i tassi di umidità erano nella norma; la partita evolveva in un clima di amicizia ed all'insegna del divertimento, fin quando il ### alle ore 22:00 circa, dopo aver percorso in solitaria la zona laterale del campo, senza che nessun giocatore/amico Pag. 3 a 14 l'ostacolasse e/o lo contrastasse fisicamente, in virtù delle condizioni instabili ed irregolari del terreno di gioco, rovinava sul manto erboso realizzato in fibra sintetica; constatata la gravità dell'infortunio occorso, i partecipanti alla partita di calciotto ed altri utenti dell'impianto sportivo, avendo assistito all'irregolare caduta del ### si precipitavano per prestare soccorso e le prime cure necessarie; contestualmente veniva allertata la centrale operativa del 118 per richiedere assistenza nel trasporto presso il nosocomio di competenza; alle ore 23:11 della sera del 23.11.2022, l'istante, dopo i dovuti accertamenti, veniva ricoverato d'urgenza per intervento chirurgico presso l'O. S. ### a seguito dell'esame obiettivo dell'RX caviglia Sx, a firma del radiologo dott. ### la quale evidenziava “### scomposta del terzo diafisario distale del perone. Lussazione tibio-astragalica”; in data ###, il ### veniva sottoposto ad intervento chirurgico e dimesso in data ### alle ore 11:02 con la diagnosi “### di sinistra SU lussazione ### Osteosintesi con placca e viti al ### di sinistra 28.11.22”; i postumi operatori costringevano il sig. ### ad assentarsi dal proprio lavoro di infermiere al fine di recuperare, mediante numerosi e costosi cicli fisioterapici la corretta mobilizzazione dell'arto inferiore sinistro; in data ### il ### richiedeva agli odierni convenuti il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito al sinistro de quo, costituendoli in mora a mezzo lettera raccomandata A/R; con risposta del 15.2.2023 la società ### S.p.A. respingeva ogni richiesta di risarcimento danni fornendo la seguente motivazione “l'infortunio è stato determinato da normale contrasto in azione di gioco pertanto nessuna responsabilità risulta riconducibile alla soc. assicurata. La posizione viene archiviata”; con lettera di costituzione in mora del 23.03.2023, il ### non volendo credere all'arbitrario nonché infondato giudizio della società ### S.p.A., reiterava nuovamente le proprie istanze risarcitorie e formalizzava, inoltre, l'invito per lo svolgimento della negoziazione assistita; con risposta datata 12/4/2023, la società ### S.p.A., perseverando nel Pag. 4 a 14 proprio giudizio arbitrario, destituito di ogni fondamento di verità, respingeva nuovamente la richiesta di risarcimento danni, fornendo, ancora una volta, la seguente motivazione “l'infortunio è stato determinato da normale contrasto in azione di gioco pertanto nessuna responsabilità risulta riconducibile alla soc.  assicurata. La posizione viene archiviata”. 
Tanto premesso, l'attore chiedeva accertare e dichiarare che il campo da calcio della società ###ste. S.a.s., presentando gravi irregolarità, non era conforme alla normativa vigente, che l'infortunio veniva causato dall'irregolarità del campo da gioco e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, ex art. 2051 c.c., e/o in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura non inferiore ai 13 punti di danno biologico, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo; con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. 
Si costituiva in giudizio l'### S.p.A. eccependo la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art.164 c. 4 c.p.c., essendo lo stesso privo dei fondamentali requisiti di cui all'art.163, c. 3, n.3, 4 e 5 c.p.c., attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione promossa dall'attore nei confronti della compagnia, per mancata titolarità del danneggiato all'azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore. 
Nel merito, contestava le circostanze di fatto dedotte con l'atto di citazione e l'asserita responsabilità della struttura sportiva convenuta, nella causazione dell'evento dannoso, oltre che il quantum debeatur. 
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa e depositata la CTU medico legale, mutata la persona fisica del ### rinviata la causa per la decisione ex art. 189 cpc con termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 9.5.2025 la causa veniva riservata in decisione.  Pag. 5 a 14 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ### S.a.s. di ### & C., non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata. 
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. 
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. 
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto. 
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da Pag. 6 a 14 rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). 
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d.  eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12). 
Proseguendo nell'analisi, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda che l'attore ha formulato direttamente nei confronti della ### S.p.a. 
Infatti, come precisato dalla Corte di legittimità, “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicchè, al di fuori delle eccezioni indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass., 3, Sent.n.9516 del 20.4.2007; cfr., conforme, Cass., Sez. 3, Ord. n. 5259 del 25.2.2021). 
Concludendo sul punto, l'unico soggetto legittimato in relazione alla domanda attorea è la società di gestione del campo di calcetto, ### S.a.s. di ### & C., e la posizione di ### S.p.A. è da considerare solo laddove - accolta (anche parzialmente) la pretesa risarcitoria azionata dall'attore - si debba Pag. 7 a 14 valutare la eventuale richiesta di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice. 
Nel caso di specie, alcuna domanda di manleva è stata avanzata nei confronti della compagnia ### S.p.A. attesa la contumacia della ### S.a.s. di ### & C. 
Passando ad esaminare il merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate. 
In primo luogo, si pone il problema di inquadrare la responsabilità dell'ente convenuto nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente privato in relazione al bene de quo. 
La fattispecie in esame rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta. Invero, secondo la S.C., “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso. 
In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (Cass. 26/9/06 n. 20825).  Pag. 8 a 14 In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia; la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia in capo ad un soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato a causa della inidoneità del “verde” sintetico posto sul campo di giuoco) (Cass. 10/2/03 n. 1948). 
Ne consegue che il soggetto proprietario del campo deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni subiti da chi utilizza il campo in caso di anomalie dello stesso, per il dovere di custodia sul bene, comportante l'obbligo di vigilare affinché sul bene da lui avuto in custodia non derivino danni a terzi. 
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante (Cass. 25/7/08 n. 20427).  Pag. 9 a 14 In particolare, secondo la S.C., deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, ascrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha respinto il ricorso di una donna caduta mentre saliva le scale di un condominio, a causa della cera applicata dal custode dello stabile e dell'acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini; per la Corte, infatti, l'evento pregiudizievole era stato causato esclusivamente da un caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa danneggiata: la signora non aveva utilizzato la normale diligenza dovuta nell'attraversare l'atrio, laddove in condizioni di normale visibilità il pavimento appariva percettibilmente scivoloso) (Cass. 19/6/08 n. 16607). 
In conclusione, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. 
Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare il fatto nonché che l'evento si sia verificato a causa delle condizioni della cosa e infine i danni subiti; al custode spetta, invece, provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.  Pag. 10 a 14 Tanto premesso in punto di diritto, ritiene lo scrivente giudicante che l'assunto di parte attorea abbia trovato piena conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di giudizio, la cui attendibilità non si ritiene possa essere seriamente posta in discussione. 
Ed invero, i testi di parte attrice, escussi all'udienza dell'8.3.2024, sig. ### e sig.ra ### rispettivamente dichiaravano che “ricordo che era il ### ed erano circa le ore 22,00 quando è avvenuto il sinistro per cui è causa; ricordo che insieme all'attore ed altri amici partecipai alla partita di calciotto disputatasi alle ore 21,00 presso l'impianto ### che si trova nella zona ### preciso che era una partita tra amici e l'attore giocava nella mia squadra; era la prima volta che giocavamo sul campo in questione; preciso che il complesso è dotato di più campi e già avevamo giocato nel complesso ma in altro campo; ricordo che l'attore correva sulla fascia laterale ed esattamente sul lato opposto dell'ingresso del campo, e all'altezza dell'area di rigore; ricordo che il piede sinistro dell'attore rimase bloccato, fece una torsione irregolare e cadde a terra; nel punto in cui ciò è avvenuto, il terreno di gioco era irregolare più precisamente c'era una zolla di erba sintetica che era sollevata rispetto al resto della pavimentazione; posso dire che il campo in più punti presentava irregolarità nel terreno e inoltre c'era anche della sabbia; alcuni ragazzi che giocavano con noi hanno chiamato il 118 e dopo poco giungeva l'ambulanza che trasportava l'attore presso l'ospedale di ### i proprietari del complesso sono arrivati dopo che il sinistro era accaduto; solo nel corso della partita e durante il gioco ci siamo accorti che il campo presentava più rappezzi e abbiamo continuato a giocare, in un clima di amicizia, cercando di stare attenti; non pioveva mentre giocavamo ed il campo era illuminato; al momento del sinistro l'attore correva da solo e non c'erano altri giocatori che ostacolavano la sua corsa” e che “sono un'amica dell'attore e ricordo che era il ### alle ore 23,00 circa, mi trovavo sul campo a vedere la partita presso il complesso ### di cui al Pag. 11 a 14 momento non ricordo l'ubicazione, anche perché sono andata in macchina con amici; ho visto ### che correva solo sulla fascia laterale e all'improvviso il piede sinistro dell'attore si bloccava si girava su stesso e poi l'attore cadeva a terra; ricordo che il campo era in erba e sabbia e non era in perfette condizioni; c'erano alcune zone più chiare e più scure ed era irregolare nel senso che il alcuni punti mancava l'erba e c'era solo sabbia; mi sono avvicinata nel punto in cui è caduto l'attore e ho visto che il campo non era regolare, non era uniforme, c'era sabbia; dopo la caduta abbiamo chiamato i soccorsi cioè l'ambulanza che arrivava sul posto ed accompagnava l'attore all'ospedale di ### era la prima volta che mi recavo in quel complesso; dopo il sinistro sono arrivati sul campo anche i responsabili del complesso; esattamente io ero dietro alla rete che delimita il campo e mi trovavo proprio sul lato dove è avvenuta la caduta di ### a circa due tre metri; mi trovavo sul lato opposto del cancello d'ingresso del campetto”. 
Orbene, mette conto evidenziare come entrambi i testi escussi hanno descritto una dinamica del fatto sostanzialmente concordante che ha confermato in pieno quanto assunto nell'atto di citazione. 
Non sussistono dubbi, inoltre, anche in ordine al nesso di causalità tra i danni riscontrati, avendo il CTU verificato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica della caduta. 
Per essere esonerato dalla responsabilità quale custode, parte convenuta (### S.a.S. di ### & C.) avrebbe dovuto dimostrare che l'evento si era verificato per un caso fortuito, prova che non è stata fornita. 
Per tale motivo, la ### S.a.S. di ### & C. va condannata al risarcimento dei danni subiti dal ### Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta Pag. 12 a 14 confermato sia dalle risultanze della espletata prova testimoniale, che da quelle della ### nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta. 
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il ### dott. ### condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “le lesioni sono diretta conseguenza dell'infortunio del 23/11/2022. In base alle circostanze dichiarate nell'atto di citazione nonché al rilievo anamnestico, all'esame della documentazione sanitaria gli atti è possibile riconoscere tali lesioni quale conseguenza dell'incidente per cui è causa, per soddisfazione dei requisiti principali del nesso di causalità criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, topografico, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici). 
Il danno biologico è pari al 8% (otto per cento) considerando gli esiti di frattura perone di sinistra trattata chirurgicamente con placca e viti su lussazione tibio tarsica. 
Invalidità ### 6 (###. 
Inabilità ### 50% ### 40 (###.  la frattura di perone è stata trattata chirurgicamente con placca e viti; la lussazione tibio tarsica è stata ridotta in P.S. 
Non vi sono stati cicli di fkt; le spese mediche sono pari a 290,00 euro. 
Il periziando infermiere non ha riportato compromissione della capacità lavorativa”. 
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 35), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Pag. 13 a 14 Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: - Euro 690,00 per 6 giorni di invalidità temporanea totale; - Euro 2.300,00 per 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; - Euro 15.033,00 per 8% di danno biologico permanente. 
Risultano documentate spese mediche pari ad ### 290,00, così come accertato dal ctu, per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad ### 18.313,00 (= 690,00 + 2.300,00 + 15.033,00 .290,00). 
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. 
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico. 
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di ### 18.313,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M.  cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU.  19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa; viceversa, le spese di lite in favore di ### S.p.a. sono poste a carico Pag. 14 a 14 di parte attrice, stante l'inammissibilità dell'azione diretta proposta da quest'ultima. 
In ordine alle spese di ### liquidate come da separato decreto, le stesse vanno poste a carico delle parti in via solidale nei confronti dell'### a carico della convenuta sas Co.ste., nel rapporto tra i convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### S.a.S. di ### & C. al pagamento in favore ### della somma di ### 18.313,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di ### 18.313,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo; B) ### S.a.S. di ### & C. al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in ### 264,00 per esborsi ed ### 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 %, iva e cpa; con distrazione in favore dell'Avv. ###, dichiaratosi antistatario, C) ### parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ### S.p.A. che si liquidano in ### 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf.  spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa; D) pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, in via solidale tra i convenuti nei confronti del ### a carico di ### S.a.S. di ### & C., nei rapporti tra i convenuti. 
Così deciso in ### 5.6.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 6448/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caradonna Antonio

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