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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 488/2026 del 20-01-2026

... sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. ### presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . 
Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. 
Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 
Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. 
Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di mera astrazione, di ritenere che si potesse essere formato un affidamento legittimo ; che, in relazione al requisito reddituale stabilito per legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui era titolare la ricorrente, l'accipiens era consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non era dovuta e, trattenendo le somme, si poneva in condizione di errore inescusabile; che l'### nel quantificare il debito oggetto del ricorso, aveva applicato il principio di cassa, ritenendo sussistente l'indebito per il solo anno 2024. Tuttavia, con ### n. 3098 del 25.07.2017 , l'### aveva chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non con quello di cassa. Pertanto, sarebbero indebite non solo le somme di invalidità civile percepite nel 2024, ma anche quelle percepite nel 2023 e nel 2022. 
Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Replicava la ricorrente con note autorizzate, evidenziando preliminarmente che l'### non aveva riscontrato il ricorso amministrativo presentato . Contestava che l'atto opposto, di cui aveva eccepito il difetto di motivazione e la scarsa trasparenza, faceva riferimento ad un ricalcolo effettuato sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2022 che avrebbe determinato un indebito di euro 8.098,99 lordo complessivo per tutto il periodo novembre 2022-gennaio 2024 e non faceva menzione di alcuna pensione di reversibilità . 
Ribadiva la totale assenza di dolo nell'accipiens. 
Contestava inoltre che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente al solo fine di evitare le procedure coattive non poteva essere considerato ricognizione del debito, anche alla luce del ricorso amministrativo presentato . Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. 
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 
La domanda è fondata. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99.  ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. 
Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. 
Nel merito la domanda merita accoglimento. 
Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'istituto dell'indebito assistenziale rappresenti una species del genus dell'indebito di diritto comune di cui all'art. 2033 del codice civile, rispetto al quale, tuttavia, si è venuto a consolidare un autonomo principio di settore che presenta tratti eccentrici e derogatori rispetto alla regola generale dell'incondizionata ripetibilità . 
Tale deviazione ermeneutica trova il suo fondamento assiologico nell'imperativo costituzionale di cui all'art. 38 Cost., il quale postula una necessaria tutela delle situazioni di indigenza e debolezza sociale, riconoscendo altresì la natura eminentemente alimentare dei trattamenti assistenziali . 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12608/2020 , ha chiarito che “all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale” . Tali principi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” . 
Nel caso in esame, l'indebito è di natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile e maggiorazione sociale. 
Nello specifico ambito dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, il principio dominante stabilisce che la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammissibile solamente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti di legge . Deve escludersi che ricorra il dolo se l'accipiens ha dichiarato i redditi all'amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall'### Come chiarito da Cass., Ordinanza n. 13226/2020 , “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” . 
Nel caso di specie, l'### in qualità di ente pubblico preposto all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dispone di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### In particolare, l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito il ### dell'### garantiscono e impongono l'accesso dell'### alle informazioni reddituali detenute dall'### delle ### . 
Ne consegue che l'### esercitando l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore di prestazioni assistenziali, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario attraverso l'accesso ai dati dell'### delle ### Come affermato dalla Ca ss.  12608/2020 , “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data ### , dunque ben tre anni prima della liquidazione avvenuta nel dicembre 2023. L'### era quindi a conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda e avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti per verificare l'impatto reddituale della futura liquidazione sulla prestazione di invalidità civile già in godimento. 
Quanto alla sussistenza della buona fede, deve rilevarsi che la ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'### finanziaria e non ha posto in essere alcun comportamento attivo volto ad occultare la propria situazione reddituale e ha presentato regolare domanda di pensione di reversibilità nel 2021, ponendo l'### nella condizione di conoscere anticipatamente il futuro incremento reddituale.  ### della Suprema Corte, come espresso con Cass., Ord. n. 24180/2022 , ha statuito che “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 
Nel caso di specie, la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita erogazione è manifesta, avendo l'### avuto piena conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda di reversibilità e disponendo di tutti gli strumenti normativamente previsti per verificare tempestivamente la compatibilità reddituale. 
L'### ha eccepito che il dolo del percipiente sarebbe configurabile in ragione dell' “enormità” dell'importo percepito, richiamando la Cass. n. 28771/2018 secondo cui il dolo sarebbe configurabile “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da far venire meno i presupposti del beneficio”.  ### non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, la percezione di un importo rilevante in un'unica soluzione (€72.818,25 nel mese di gennaio 2024), non è ascrivibile ad alcun comportamento della ricorrente, ma costituisce esclusivo portato del ritardo amministrativo dell'### nella liquidazione della pensione di reversibilità. La ricorrente non poteva sapere quando l'### avrebbe liquidato la prestazione richiesta nel 2021, né aveva alcun potere di controllo sui tempi di erogazione. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, la mera omissione di comunicazione di dati reddituali, se l'istituto previdenziale già ne abbia conoscenza o abbia l'onere di conoscerli, non è di per sé sufficiente a configurare il dolo . 
Nel caso di specie, l'### era a conoscenza della domanda di reversibilità dal 2021 e disponeva degli strumenti normativi per accedere ai dati reddituali. La ricorrente, dal canto suo, aveva presentato regolare domanda all'### e non aveva alcun obbligo di comunicare redditi presuntivi non ancora liquidati. 
I principi costituzionali e il legittimo affidamento costituiscono ulteriore fondamento dell'irripetibilità dell'indebito nel caso di specie. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), i principi si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” .  ### della disciplina generale in materia di condictio indebiti deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la posizione del percettore, in particolare il principio del legittimo affidamento . Nel caso di specie, la ricorrente, percependo da oltre quarant'anni la prestazione di invalidità civile e avendo presentato regolare domanda di reversibilità, aveva legittimamente confidato nella correttezza delle erogazioni disposte dall'### Fondata è pertanto la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall'### Ne consegue che deve essere condannato l'### resistente alla restituzione dell'importo di €4.498,99 già versato dalla ricorrente, nonché alla restituzione delle trattenute mensili operate sulla pensione. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'### con comunicazione del 18 novembre 2024; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente ### dell'importo di €4.498,99 (quattromilacinquenovantattovirgola novantanove), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute mensili operate sulla pensione n. 044-###2 a far data dalla prima trattenuta e sino alla notifica della presente sentenza, con interessi legali; condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.  1.500,oo per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. ### Napoli, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
del #### n. 15536/2025


causa n. 15536/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Cardellicchio

M

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo. Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua. Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

M

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 223/2026 del 22-01-2026

... centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico. Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1137/2024 R.G. ### avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA ### rapp.ta e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ###atti presso lo studio legale del difensore sito in ### d'#### alla via ### n.1 RICORRENTE E MINISTERO DEL### e ### - ### per la ### - in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari, ##### ed elettivamente domiciliato in ####6 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data ###, la ricorrente, in epigrafe indicata, attualmente in servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, con la qualifica di docente, deduceva di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti a termine, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. ###, pari ad euro 500,00 annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese con distrazione .  ### dell'### si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto. 
Trattandosi di controversia involgente questioni di puro diritto, non si procedeva ad atti d'istruzione, ed , all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. , Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 *********** 
Osserva il ### che sulla questione oggetto del presente procedimento si è pronunciata, su rinvio pregiudiziale, la Corte di Cassazione, sez. ### con sentenza 27.10.2023, n. 29961, alla quale questo Giudice intende dare continuità. 
Si richiamano in tale sede i numerosi precedenti di merito che hanno fatto applicazione dei predetti principi (cfr. tra i tanti: sentenza ### di ### sentenza n. 664 /2024 dott.ssa ### ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
È opportuno, pertanto, richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte per consentirne la corretta applicazione nel caso di specie.  1) La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.  ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. 
Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica". 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo".  ###. 64 del medesimo ### afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". 
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 la L. 107 del 2015.  ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015.  ###. n. 107 del 2015, art. 1, comma 124, stabilisce che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale" ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che "le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".  la ### E' nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della ### prevedendo, all'art. 1, comma 121, che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". 
Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. 
Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 2. I presupposti per l'attribuzione della ### posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. 
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 ### in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. ### parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". 
Il nesso tra la ### e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art.  2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R. n. 275 del 1999, art.  16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare "annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art.  29, comma 1 e comma 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. 
Precisa la Suprema Corte che l'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.  ### della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso ### e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. "educatori"). 
E' al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.  ### infatti non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.  3. Il piano lavoristico: il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine: la didattica annua La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.  3.1 la didattica “annua” Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua". 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.  ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. 
Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. 
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. 
Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. 
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico. 
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M.  23.9.2015 - art. 8, comma 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. 
Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone. 
Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della ###, art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate. 
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti ### che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto. 
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". 
Semmai il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 4. Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo". 
Il richiamo all'"annualità" della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  5. ### del diritto interno al diritto ####. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a ### di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a ### di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche ### 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, ### 5 giugno 1984, n. 170). 
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. 
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  6. La natura del diritto e delle obbligazioni e l'azione di adempimento ### qualifica l'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, come obbligazione di pagamento. 
La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui. ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, comma 5, del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la ### non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. 
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 
In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.  ### assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. 
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio. 
Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura "retributiva" o "riparatoria". 
Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali. 
La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. 
Quella in esame è l'obbligazione sui generis, con caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.  ### di adempimento.  ### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. 
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. 
Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti "annuali" (D.L. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi. 
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Ne' è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. 
Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).  ### porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. 
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. 
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. 
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. 
Va in proposito considerato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M.  del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". 
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. 
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. 
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo. 
Poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.  ### è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. 
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. 
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Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione. 
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. 
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. 
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. 
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  ### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ###, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo "il medesimo importo... da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità". 
Il principio di diritto qui inevitabilmente va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso.  7. le condizioni di cui al D.P.C.M.. 
Chiarisce la ### che è escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. 
E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). 
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Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.  8. ### di risarcimento. 
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. Tale distinguo attiene al merito. 
Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. 
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. 
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.  9. La prescrizione ### ha già affermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale ( ex art. 2948, n. 4 relativa a ciò che deve “pagarsi”), ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). 
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La prescrizione della domanda risarcitoria, invece, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale. 
La decorrenza. 
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 
Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro la Cassazione di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento. 
In sostanza tale è il principio di diritto “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”( cfr. Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ) Supplenze temporanee o brevi e saltuarie Va rilevato che il ### di Lecce ha effettuato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 19, co. 3 TUE e dell'art. 267 TFUE alla ### di Giustizia dell'### in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie”, ritenendo - differentemente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità a sostegno dell'irriconoscibilità del beneficio chiesto in favore dei docenti supplenti ex art.  4, co. 3, L. 124/1999 -: - Che il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. ###, ovverosia agli strumenti programmatici Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L.  107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative; - Che la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art.  7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate; “non sembrano rilevare direttamente sulle condizioni di impiego del docente (cfr. ordinanza ### 18 maggio 2022), riguardando in generale la pianificazione delle attività formative”. 
Il remittente ha sottolineato che “in effetti, tutti i supplenti sono soggetti agli stessi doveri rispetto agli studenti e agli stessi obblighi formativi dei docenti a tempo indeterminato. E questo indipendentemente dal tipo di supplenza ad essi conferito. 
Tutte le tipologie di supplenti vengono assunte mediante chiamate dalle graduatorie secondo le modalità di cui all'art. 4 l. 124/99. 
Ulteriormente, si deve rappresentare che la c.d. carta docente, oggetto di giudizio, non prevede alcuna connessione tra la spesa effettuata (che può riguardare anche ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche) e la materia di insegnamento del docente. 
Essa è definita come sostegno alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali; tuttavia, non vi è nessun obbligo di spesa. Il docente è infatti libero di spendere o meno tali somme. 
Né tantomeno viene valutata specificamente l'efficacia della misura rispetto al singolo docente. 
Le stesse somme non devono necessariamente essere spese nel corso dell'anno scolastico di attribuzione. 
In sostanza, il nesso con il sostegno alla didattica annuale appare eventuale e rimesso alla stessa volontà del docente, il che - per questo giudice - non rende fondata la correlazione con la didattica annuale che quindi non appare, sempre per questo giudice, sostanziarsi in una ragione obiettiva ex clausola 4 dir.  99/70”. 
Con la sentenza C-268/24 - ### depositata il 3 luglio 2025, la ### di ### ha accolto il ricorso, stabilendo che escludere automaticamente i docenti con supplenze brevi dall'accesso alla ### del ### viola il diritto comunitario: la normativa italiana, che riservava il beneficio ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali, è stata giudicata discriminatoria, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale - nelle argomentazioni della ### - non giustifica un trattamento differenziato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, includendo anche chi ha contratti brevi, in quanto la brevità del contratto non può giustificare un trattamento differenziato. Anche i supplenti a termine, infatti, svolgono funzioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo e partecipano alle stesse attività didattiche e formative: “###à educativa - si legge nella sentenza - non dipende dalla durata del rapporto di lavoro, ma dalla natura delle mansioni effettive”. I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico. 
Inoltre, la ### ha respinto l'argomentazione del ### italiano secondo cui l'esclusione sarebbe giustificata da esigenze di bilancio, ritenendo che queste non possano costituire una ragione oggettiva sufficiente a determinare una disparità di trattamento.  ### nella sua pronuncia, ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata”. 
I giudici nazionali, quindi, sono ora chiamati a disapplicare norme restrittive, a meno che non siano provate ragioni oggettive, che però non possono fondarsi solo sulla temporaneità del contratto. 
Il caso di specie I principii di diritto declamati al paragrafo precedente devono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa alcuna ragione oggettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo, né il Ministero ha svolto sul punto alcuna contestazione, nemmeno generica, o ha asseverato che la qualità del servizio reso fosse differente da quella degli altri docenti di ruolo. 
Ebbene la ricorrente ha provato di essere inserito all'attualità nel sistema scolastico; ha altresì provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 e di aver interrotto tempestivamente la prescrizione (### diffida comunicata in data ###) in relazione agli anni2020/2021 - 2021/2022 Ne consegue che risulta estinto, per intervenuta prescrizione, il credito relativo agli anni scolastici scolastico 2018/2019 e 2019/2020 Pertanto applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, con condanna del Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026 al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. 
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.  412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. 
Le spese di lite Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto del recentissimo orientamento della ### e della ### di ### e della reciproca soccombenza ; la restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo - tenuto conto della serialità della controversia - con distrazione.  P.Q.M ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione 2) rigetta nel resto il ricorso 3) condanna il Ministero resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro 500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. ### compensando la restante metà delle spese di lite ### deciso in ### data di deposito del provvedimento Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2026

causa n. 1137/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Gambardella

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5064/2025 del 11-12-2025

... somme, in mancanza di una dimostrazione di errori di calcolo o di applicazione di tariffe diverse da quelle dell'### è inaccoglibile analogamente alla domanda di risarcimento dei danni, mancando un illecito imputabile al fornitore. Come noto, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'### quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi. P.Q.M. Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione. Così deciso in ### lì 11.12.2025 ###.O.P. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 750/2023, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ####, alla ###. Verdi, n. 35; - attore - E ### S.p.A., con sede ###, (c.f./P.Iva ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. ### O. Lagoteta; - convenuto - Esposizione del fatto Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio il ### S.p.A., esponendo: a) di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per l'abitazione sita in via A. Vespucci, n. 17, in Pontecagnano ###, giusto contratto del 06.03.2014 stipulato con la società convenuta, con il quale erano stati concordati, da un lato, la tariffa ### da applicarsi ai soli consumi effettuati e rilevati, dall'altro, le modalità per eventuali richieste di aumenti tariffari; b) di essere residente nell'abitazione indicata e titolare, altresì, di un impianto di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico da 5,92 kw, la cui produzione veniva ceduta alla società ### S.p.A., giusto contratto dell'08.08.2007, che a sua volta immetteva e cedeva al ### la produzione di energia “pulita”, tramite lettura del ### S.p.A.; c) che il ### S.p.A., in violazione delle norme morali e contrattuali, senza alcuna comunicazione p.e.c. e/o racc. a/r e senza alcun motivo, visto anche il riversamento in forma indiretta dell'energia pulita prodotta dall'utente stesso, nel periodo compreso tra la fine del 2020 ed il ###, applicava all'utente consistenti e notevoli aumenti tariffari, nella misura del triplo, ingiustificati, non autorizzati ed illegittimi, in quanto non oggetto di alcuna comunicazione della loro applicazione; d) che il ### erroneamente, inizialmente riteneva tale aumento frutto di un corrispondente aumento dei propri consumi, attesa la triplicazione dei costi addebitatigli; e) solo dopo accurati e complessi controlli incrociati consumi-produzione, operati anche per il tramite del ### l'attore appurava che tale triplicazione era imputabile solo ad un aumento tariffario, applicato unilateralmente e senza alcuna comunicazione e non ad un aumento dei consumi, che rimanevano costanti nel riferimento temporale indicato (diminuendo, anzi, in alcuni periodi); f) che al ### veniva preclusa la facoltà, prevista ex lege, di scegliere altro fornitore di energia elettrica, atteso che, se il ### avesse comunicato i vari aumenti applicati all'utente, quest'ultimo avrebbe sicuramente scelto altro e diverso gestore; g) che, in data ###, il ### proponeva regolare reclamo avverso la società di fornitura, per gli irregolari, illeciti ed arbitrari aumenti tariffari, applicati senza alcuna comunicazione e assenso; h) in data ###, veniva esperito il tentativo di conciliazione disposto dal servizio di conciliazione, con esito, tuttavia, negativo; l'organismo di mediazione, precisava l'attore, in violazione di norme procedurali, faceva intervenire, oltre al ### anche il ### pur non convocato in quanto non avente interesse in causa; i) che, allo stato, l'attore, con una famiglia a carico, è costretto a pagare regolarmente le bollette e, quindi, a subire incrementi ingiustificati ed indeterminati del prezzo dell'energia elettrica, sostenendo spese ingenti per evitare che la società di fornitura provveda al distacco, in quanto quest'ultima, malgrado le contestazioni, continua a non comunicare gli aumenti tariffari e neppure ad indicare i termini degli aumenti e/o le cause; j) che tali aumenti ingiustificati hanno colpito molti consumatori, al punto che l'### della ### e del ### in seguito a numerose segnalazioni, ha avviato dei procedimenti istruttori ed ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica, sanzionandole; k) che gli aumenti tariffari indicati hanno cagionato un maggiore esborso - a parità di consumi - da parte del ### pari ad € 5.100,00, come da fatture allegate. 
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: 1) nel merito, accertare l'illegittimità degli aumenti applicati dalla società di fornitura e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme indebitamente ricevute di € 5.100,00 oltre interessi legali e al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa dal giudice, unitamente alla eventuale diversa quantificazione delle somme da restituire; 2) dichiarare inapplicabili e quindi nulli gli aumenti già applicati dal ### dal 2020 e quelli da applicare almeno fino alla data della comunicazione della richiesta di aumenti; 3) accertare la responsabilità della società E-### S.p.A. in merito alle dichiarazioni rese in sede di conciliazione, a sostegno della legittimità degli aumenti del fornitore e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito, quantificabile in via equitativa dal giudice. 
Si costituiva altresì in giudizio il ### S.p.A., contestando le domande formulate dall'attore, in quanto prive di ogni fondamento. Preliminarmente, si soffermava sui peculiari profili del quadro normativo regolante il settore elettrico specificando poi, che la convenuta ### S.p.A. 
è grossista di energia, rivenditore senza proprietà degli impianti di rete ed in particolare, il grossista cui è affidato sulla gran parte del territorio nazionale il cd. “servizio di maggior tutela”. In proposito, rammentava che, per disciplina vigente, la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'### che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, in base ai costi effettivi del servizio, i relativi corrispettivi da applicare. Precisava inoltre, che l'### ha disciplinato attraverso il cd. TIV (“Testo integrato delle disposizioni dell'### di ### per ### e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”) le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, stabilendo in particolare che il prezzo dell'energia elettrica somministrata in regime di maggior tutela è fissato trimestralmente dalla stessa ### (### art. 15). 
In definitiva, segnalava la convenuta che, mentre nell'ambito del servizio di maggior tutela le condizioni economiche e contrattuali sono amministrate e cioè regolate dall'### trimestralmente, in base alle variazioni sul mercato del valore della materia prima, nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite liberamente dalle diverse compagnie energetiche che propongono prezzi e condizioni (e talvolta sconti) differenti in concorrenza tra loro. 
Le condizioni economiche fissate da ### per il servizio di maggior tutela sono, peraltro, pubblicate sul sito dell'### e dunque agevolmente e liberamente consultabili da chiunque, tant'è che dal sito web dell'### parte convenuta estraeva e depositava in allegato alla comparsa le tabelle relative al periodo 1.1.2019/31.3.2023, precisando che i prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono ovviamente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Quanto alla specifica articolazione del rapporto fra le parti, segnalava la società convenuta di aver somministrato - e a tutt'oggi somministrare - energia elettrica all'odierno attore, ### presso il punto di prelievo contraddistinto dal POD (### of ### n. ###, posto in ####, ###. Vespucci n. 17, alimentato in bassa tensione (400 Volt - trifase), a partire dal 2014, sulla base di due successivi contratti per uso “domestico residente” stipulati sul mercato di “maggior tutela” e, precisamente, in data ### il primo, che prevedeva una potenza disponibile di 18 kW e la misura della potenza prelevata (doc. 4), ed in data ### il secondo, a tutt'oggi in essere, che prevede una potenza impegnata di 9 kW (docc. 5-6). Conformemente a quanto più sopra precisato circa la provenienza e la modalità di fissazione delle tariffe del cd. servizio di maggior tutela, così come nel primo contratto era stabilito che “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità”, del pari, nel secondo contratto era stabilito che “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” . 
Inoltre, segnalava la convenuta che, già in data ###, l'odierno attore chiedeva una riduzione della potenza disponibile da 18 kW a 12 kW. La convenuta riscontrava la predetta richiesta con circostanziata lettera del 6.10.2021, nella quale informava il cliente che la modifica della potenza disponibile (da 18 kW a 12 kW) richiesta non avrebbe in concreto condotto ad un risparmio, in quanto il contatore elettronico apprestato alla fornitura era all'epoca senza limitazione di potenza, sicché l'addebito in fattura per la voce “potenza” era proporzionale alla potenza effettivamente prelevata dal cliente stesso. La circostanza era evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” era agevole constatare che la quota potenza addebita era solo quella effettivamente prelevata e non per l'intero valore di 18 kW, in ragione della tipologia di contratto all'epoca in essere che, come detto, prevedeva la “fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata”. A distanza di un anno circa, il ###, perveniva alla convenuta un reclamo con il quale il cliente lamentava l'applicazione di aumenti tariffari non previsti dal contratto e che si assumeva non fossero giustificati dall'aumento della materia prima “perché fornita da me stesso con fotovoltaico”. Il predetto reclamo veniva prontamente riscontrato con lettera del 12.10.2022. Sempre in data ### l'attore presentava la domanda di conciliazione avanti all'### e comunicata all'esponente il ###. La conciliazione, come documentato dall'attore stesso, si chiudeva con esito negativo. In data ###, l'attore chiedeva copia del contratto in essere e la richiesta veniva riscontrata dalla convenuta il ###, allegando la copia del contratto. In data ### l'attore chiedeva poi copia delle fatture dell'anno 2022 e la richiesta veniva riscontrata dall'esponente il ### laddove precisava di non poter accogliere la richiesta e chiarendo al cliente che “la responsabilità della conservazione delle fatture già pagate è esclusivamente a carico del cliente e che la richiesta di duplicazione di tali fatture, può essere accolta solo in casi del tutto eccezionali (ad esempio distruzione degli archivi del cliente per incendi) e per periodi comunque limitati (due o tre fatturazioni al massimo)” e, comunque, ricordando al cliente che “accedendo alla sua ### potrà visualizzare tutte le fatture relative alla sua fornitura” . Il giorno 19.11.22, l'attore contattava il servizio clienti richiedendo ed ottenendo un preventivo di spesa per la modifica del contratto di fornitura con riduzione ad una potenza impegnata di 9 kW ed in data ### sottoscriveva e trasmetteva il nuovo contratto con potenza impegnata di 9 kW, successivamente parte convenuta comunicava al ### territorialmente competente la relativa richiesta di lavoro che veniva da quest'ultimo eseguita nei tempi di legge.
Come la convenuta aveva segnalato all'attore già il ###, a tale modifica non conseguiva alcun risparmio, ma una maggiore spesa ed infatti, mentre sulla base del precedente contratto, la potenza fatturata era quella in concreto prelevata, il nuovo contratto stabiliva che “le componenti annuali, per Cliente e per kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia”. La circostanza è invero evidente dall'esame delle fatture, ove alla sezione “dettaglio importi bolletta” è agevole constatare che la quota potenza addebita è sempre e per intero quella impegnata e non, come accadeva con il precedente contratto, quella effettivamente prelevata. 
All'esito di tali vicende, l'attore promuoveva il presente giudizio. Tutto ciò premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda dell'attore. 
In seguito alla prima udienza di trattazione della causa, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.  6, c.p.c. e le relative memorie venivano ritualmente depositate dalle parti. Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, il Giudice, valutate le richieste articolate dalle parti, ritenuta non necessaria la nomina di c.t.u. ai fini del decidere e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la medesima, per la precisazione delle conclusioni, al 07.04.2025, e successivamente, per discussione orale ex art. 281 sexies, al 01.12.2025. 
Motivi della decisione ###, titolare di un contratto di somministrazione di energia in regime di maggior tutela, lamentava la circostanza di aver il fornitore convenuto, applicato aumenti tariffari consistenti, arbitrari e non autorizzati, senza alcuna comunicazione, impedendogli di esercitare il diritto di recesso e di scegliere altro gestore. Dopo il reclamo ed il tentativo di conciliazione terminato con esito negativo, promuoveva la presente azione giudiziaria per accertare l'illegittimità di detti aumenti ed ottenere restituzione e risarcimento. 
La convenuta, dal suo canto, contestava le domande attoree, sostenendo che le tariffe applicate risultavano essere esattamente quelle fissate dall' ### di ### per ### e Ambiente, “ARERA”, e che, peraltro, anche i contratti tra le stesse parti rinviavano alle disposizioni dell'### Gli aumenti derivavano da variazioni del costo della materia prima, pubblicate sul sito dell'### e non oggetto di obbligo di comunicazione individuale all'utente, in quanto conoscibili allo stesso mediante consultazione del sito istituzionale. La società convenuta esponeva più dettagliatamente fatti, circostanze e dinamiche del rapporto di somministrazione in essere con l'odierno attore. 
Preliminarmente, si rileva che, in materia di somministrazione di energia, nel regime c.d. “di maggior tutela” è pacifico che il prezzo sia fissato dalla ### e non già dal fornitore. Invero, la legge n. 481/1995 ha intestato alla detta ### funzioni di regolazione e controllo in merito all'erogazione dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell'energia, ivi compresa la vendita al dettaglio, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi medesimi e la tutela dei consumatori. Il d.l. n. 73/2007 ha, poi, istituito il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, consistente in un servizio di vendita erogato originariamente nei confronti di clienti domestici e di piccole imprese che restino privi d'un fornitore; il servizio - successivamente confermato dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 93/11 - è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante apposita società di vendita, ed è regolato dall'### anche sotto il profilo delle condizioni economiche “in base ai costi effettivi del servizio” ( articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07); con il ### l'### ha regolato le condizioni di erogazione, anche economiche, del servizio di maggior tutela; il prezzo dell'energia elettrica somministrato in regime di maggior tutela è liberamente consultabile sul sito web dell'### medesima (dallo stesso, è possibile consultare le tabelle dei prezzi fissati dall'### relative al periodo d'interesse, allegato dalla convenuta sub doc. 2). I prezzi dell'energia elettrica, ivi compresi quelli stabiliti dall'### per il servizio di maggior tutela, sono chiaramente influenzati dai costi di approvvigionamento della materia prima, oltre che dalla spesa per gli oneri di sistema e dalle tariffe di trasporto e gestione del contatore. 
Nel caso che ci occupa, pertanto, si ritiene che la convenuta società non ha “ingiustificatamente” determinato nè arbitrariamente applicato le tariffe di somministrazione, atteso che gli aumenti risultano derivati da provvedimenti autoritativi e non da scelte negoziali. 
Quanto alla sussistenza, in capo alla convenuta, di un obbligo informativo circa le variazioni tariffarie, in caso di contratto a condizioni regolate dall'### le modalità di indicizzazione sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore. Nel caso di specie, il tenore delle disposizioni contrattuali [ovvero: “relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le ### rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità” (cfr. doc. 4, art. 5.1 condizioni particolari); e, del pari, nel secondo contratto, “i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle ### competenti vigenti” (cfr. doc. 6, art.  5.1)], porta ad escludere che vi fosse, in capo all'esercente del servizio di maggior tutela, un vero e proprio obbligo in tal senso, in virtù del rinvio operato dai contratti e della trasparenza in merito alle variazioni tariffarie intervenute - che, in quanto operate dall'### sono state pubblicate e rese disponibili agli utenti mediante il sito istituzionale della medesima. 
Quanto al conteggio dell'importo di € 5.100,00, di cui l'attore chiede la restituzione nella misura in cui l'aumento della bolletta lamentato deve ricondursi ad un aumento delle tariffe e non a maggiori consumi, di conseguenza l'aumento risulta determinato non, unilateralmente ed arbitrariamente, dalla società convenuta, quanto, piuttosto, secondo i termini descritti, dall'#### a ciò preposta. In più, la convenuta ha chiarito e provato, che una maggiore - sia pur marginale rispetto all'ineluttabile aumento delle tariffe dell'energia - spesa per l'utente, è altresì derivata dalla modifica della potenza della fornitura espressamente richiesta e voluta dall'attore, modifica che la convenuta aveva espressamente sconsigliato (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa). 
È altresì infondata la contestazione che i consumi fatturati siano stati determinati senza decurtare la produzione dei pannelli fotovoltaici. Infatti, secondo l'attore, solo sulla differenza dovevano essere applicati gli aumenti tariffari, tuttavia, come eccepito dalla convenuta e come si ricava dalla documentazione prodotta dall'attore stesso (cfr. la cd. “convenzione tariffe fotovoltaico” stipulata dal ### con il G.S.E.), l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico non è specificamente ceduta alla società convenuta ma è ceduta al ### S.p.A. a prezzo incentivato e da quest'ultimo venduta agli operatori del mercato pertanto tutta l'energia autoprodotta risulta essere ceduta al ### S.p.A. invece in che misura e se da questo sia stata, poi, effettivamente ceduta alla odierna convenuta, resta circostanza indimostrata. 
Infine, la tabella riepilogativa in atti, con il dettaglio dei consumi rilevati e validati dal distributore presso il punto di prelievo nella titolarità dell'attore ed oggetto delle fatture contestate, relative al periodo dal 1.1.2019 al 31.1.2023, prova l'esattezza dei consumi fatturati dalla società convenuta al cliente, coincidenti, appunto, con quelli rilevati e comunicati dal distributore. 
In definitiva, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, in considerazione della natura stessa del contratto, non è possibile imputare al fornitore alcun inadempimento, avendo questi applicato tariffe fissate da provvedimenti dell'### e non già arbitrariamente ed unilateralmente determinate, conseguentemente, la domanda di restituzione delle somme, in mancanza di una dimostrazione di errori di calcolo o di applicazione di tariffe diverse da quelle dell'### è inaccoglibile analogamente alla domanda di risarcimento dei danni, mancando un illecito imputabile al fornitore. Come noto, il risarcimento del danno è subordinato alla prova del nesso causale tra condotta illegittima e danno. Nel caso di specie, il danno lamentato coincide con il maggior esborso che discende da tariffe legittimamente fissate dall'### quindi alcun illecito è configurabile in capo alla società convenuta. Tutto ciò chiarito, le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza, in considerazione del valore della causa e secondo i parametri minimi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., Dott. ### definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore; 2) Per l'effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a, con attribuzione. 
Così deciso in ### lì 11.12.2025 ###.O.P. 
Dott.

causa n. 750/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gennaro Pagano

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 13106/2025 del 18-12-2025

... superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto. 2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione. 2.3.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Giudice dott. ### a seguito dell'udienza del 26.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa R.G. n° 45695 /2024 vertente TRA ############### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv.  ### sito in ### al viale delle ### n. 99, cheli rappresenta e difende come da procura in atti; - Ricorrenti ###'#### - ### per il ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### presso l'### dello Stato, Via dei ### n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti ### ed ### ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - Resistente - Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”; ### ricorso depositato in data ### gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di ### premettendo che 1) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “U.FOSCOLO” di ### per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### scolastico “### MANIN” e per n. 1 ora presso l'### “E.###”, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dall'1.09.2015 all'8.09.2015 e dal 9.9.2015 al 31.08.2016, presso l'### scolastico “### Morandi”; per l'a.s.  2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, presso l'### scolastico “### Morandi” per n. 18 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, presso l'### scolastico “U.FOSCOLO” di ### per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso SMS “### ANGIOLIERI” e per n. 2 orae presso S.M.S.S. “### Mazzini”; l'a.s. 2018/2019, dal 17.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “U .Foscolo” per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 2 ore presso l'### romano “E.###”; per gli a.a. s.s. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/22, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “U. 
Foscolo” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 6 ore presso l'### romano “E.###”; per l'a.s., dall'1.09.2020 al 31.08.2021; ; per gli a.a. s.s. 2022/2023 - 2023/24 con decorrenza con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “U. 
FOSCOLO” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per 3 ore presso l'### scolastico “### MANIN” e per n. 3 ore presso l'### “E.###” e per l'a.s. 2024/2025, dal 01.09.2024 al 31.08.2025, presso l'### scolastico “U. FOSCOLO” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### scolastico “### MANIN” e per n. 3 ore presso l'### “E.###”; 2) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### “###” di ### aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2016/17 - 2017/18, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### GRAMSCI” ; per gli a.a.s.s. 2018/19 -2019/20 -2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### comprensivo “###”; 3) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### “### 259” di ### aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “J.J. ROUSSEAU” per n. 18 ore settimanali di lezione; 4) ### assunto in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso la ### secondaria di II “### Seniore” di ### aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso il ### “### Vivona” per n. 18 ore settimanali di lezione; 5) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “###” di ### per n. 17,5 ore settimanali di lezione con completamente del servizio presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 6 ore settimanali di lezione, presso l'### “### ANGELA” per n. 1.5 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l' a.s., dal 09/09/2016 al 31-8/2017, presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 6 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “ ### “ per n. 18 ore settimanali di lezione; per gli a.a.s.s. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### CUPIS” con completamento del servizio presso l'### scolastico “ ###”; per l'a.s. 2023 /24, dall'1.9.2023 al 31.08.2024 presso l'### scolastico “GESMUNDO” per n. 7 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'### scolastico “###” per n. 17,30 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 7 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2024/25, dall'1.09.2024 al 31.8.2025 presso l'### scolastico “###” per n. 17,50 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'### scolastico “### CUPIS” per n. 6 ore settimanali di lezione e presso l'### “### ANGELA” per n. 1.5 ore settimanali di lezione; 6) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso la scuola ### “### RUSSO”, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/16, dall'1.09.2015 al 31.08.2016, presso la l'### scolastico “CRISPI” per n. 24 ore settimanali di lezione; l'a.s. 2016/17, dall'1.09.2016 al 31.08.2017, per n. 11 ore settimanali presso l'### scolastico romano “### ”, per n. 13 ore settimanali presso l'### scolastico “###”; per l'a.s. 2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, per n. 18 ore settimanali presso l'### scolastico “### LEVA” , per n. 6 ore settimanali presso l'### scolastico “###”; per gli a.a. s.s. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 e 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per n. 17 ore settimanali presso l'### scolastico “ ### BADALONI”; 7) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2017/18, dall'1.09.2017 al 31.08.2018, per n.6 ore settimanali presso l'### scolastico romano “### ARTUSI” con completamento del servizio per n 6 ore presso ### “### POLO” e per n 1° ora presso l'### scolastico “####”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n 6 ore presso ### “### POLO” e per n 2 ore presso l'### scolastico “### PERTINI”; per l'a.s. 2019/20, dall'1.09.2019 al 31.08.2020, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 12 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n 6 ore presso ### “### POLO”; per l'a.s. 2020/21- 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25, , con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### VESPUCCI” per n. 18 ore settimanali di lezione; 8) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### PIAGET” per n. 22 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso L'### “### MAGNANI”, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/22- 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “### PIAGET” per n. 22 ore settimanali di lezione; 9) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2018/19, dal 22.02.2019 al 25.02.2019 presso l'### “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2019/20, dall'2.09.2019 al 30.09.2019 presso l'### “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione e, dal 9.10.2019, al 30.6.2020 presso l'### “BARTOLOMEI” per n. 24 ore settimanali di lezione; per gli a.a.s.s. 2020/21, 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024, 2024/25, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### “### SERENI” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione ; 10) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.  2015/16, dall'1.09.2015 al 31.08.2016, presso la l'### scolastico “RUIZ” per n. 11 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per 1 ora presso l'### comprensivo “### 710” e per n. 6 ore presso l'### “MAJORANA”; per gli a.a.s.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 4 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 4 ore presso l'### “MAJORANA”; per l'a.s. 2018/19, dall'1.09.2018 al 31.08.2019, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 10 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 8 ore presso l'### “MAJORANA”; per gli a.a.s.s. 2019/20 - 2020/21, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 9 ore settimanali di lezione con completamento del servizio per n. 9 ore presso l'### “MAJORANA”; per gli a.a.s.s. 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024, 2024/25, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “V. ###” di ### per n. 18 ore settimanali di lezione; deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato. 
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione delle lettere di diffida del 23.07.2024 e del 2.08.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### verso cui erano stati erroneamente incardinati. 
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.  - per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il Ministero dell'### e del ### al pagamento dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero convenuto, che sosteneva la legittimità dell'operato dell'### scolastica stante il tenore inequivoco della normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. - condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, ### Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”. 
Fissata udienza per il giorno 26/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti. 
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani.  1.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente”.  2. Nel merito Il ricorso è parzialmente fondato.  2.1. ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ### che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  2.2. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la ### del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.  6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla ### con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(### di ### sent. n.5709/2023). 
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att.  c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35- 38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. 
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.   2.3. Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto - peraltro senza confutazione da parte del Ministero convenuto, con la conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico - di avere prestato servizio presso l'### in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto.  2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione.  2.3.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale. 
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal Ministero convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori.  2.3.4. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente.   Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. 
Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art. 2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al ### e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. ### 967/2024). 
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato.
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24 così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11530/2023, pubblicata il ### ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 10902/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo del 14.02.2023 (all. 18 al ricorso).   In assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 14.02.2018, ossia al quinquennio anteriore alla data di notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Occorre precisare che con riferimento all'a.s. 2015/16, l'art 8 del ### del 23 settembre 2015 aveva previsto l'erogazione dell'importo del beneficio entro il mese di ottobre 2025, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della ### docenti “e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. La ricorrente, quindi, nella specie avrebbe dovuto esercitare la richiesta di erogazione del diritto nei cinque anni successivi ossia al massimo entro il 30 ottobre 2020. 
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica atto introduttivo del giudizio succitato (febbraio 2023) e del presente ricorso (dicembre 2024), il diritto per tali annualità era già prescritto. 
Anche con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2022, il diritto si è già prescritto. 
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notifica in data ### del libello introduttivo del giudizio n. rg 10902/2023 succitato. 
Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, in virtù di contratti conferenti incarichi annuali. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n.11529/2023, pubblicata il ### ed emessa a conclusione del giudizio portante n. rg 12027/2023, incardinato mediante notifica del libello introduttivo del 27.02.2023 (all. 18 al ricorso - all. 13 note del 21.11.25).   In assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al 27.02.2018, ossia al quinquennio anteriore alla data di notificazione, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2017/18 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2022, il diritto si è già prescritto. 
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2018 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2023) con la notificazione in data ### del libello introduttivo del giudizio n. rg 12027/2023 succitato. Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo valido atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto. 
Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dal ### presso il
Ordinario di ### seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività di notificazione del libello introduttivo e qualsiasi riferimento alla data di pubblicazione della sentenza da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale.  ### di diffida di luglio 2024 ha, pertanto, efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). 
Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto. 
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). 
Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è la sentenza n. 3327/2024, pubblicata il ### a conclusione del giudizio n. rg 28027/2023 (all. 18 al ricorso). La difesa della ### non produce in atti compiuta documentazione attestante la data di notifica del libello introduttivo del giudizio succitato, sicché, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 24.03.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Il giudizio concluso con la sentenza succitata ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all.  12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Nella specie, il ricorrente con riferimento alla supplenza relativa agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto dalla data di assunzione, ossia rispettivamente dall' ### e dall'1.09.2018 e, non avendolo fatto nei cinque anni successivi (fino al 1.9.2022 e 1.09.2023), al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e a maggior ragione del presente ricorso (novembre 2024), il diritto per ambedue le annualità si era già prescritto. Invece, rispetto alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato il 23 luglio del 2024 idoneo atto che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non si è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all.  12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per l'anno scolastico 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (2.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss.  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse. 2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati - escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della ### elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.  3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione, stante la soccombenza parziale e condanna il MIM al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede 1) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto - di ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.500,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21;2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - rigetta nel resto il ricorso; - compensa le spese di lite tra le parti in ragione di un mezzo e condanna il Ministero resistente al pagamento del residuo mezzo in favore delle parti ricorrenti, frazione che liquida in 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria.  ### 18/12/2025 Il Giudice dott.

causa n. 45695/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rigato Francesco

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