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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1099/2025 del 09-12-2025

... ### la somma complessiva di € 5.273,78 a titolo di differenze retributive, in particolare, per il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto (### residuo ferie, rateo tredicesima). A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver già provveduto, in data ### (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, nonché prima della sua stessa emissione) al pagamento della somma netta di € 4.076,72, corrispondente all'importo indicato in busta paga di febbraio 2024. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. ### argomentando per il rigetto del ricorso in opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00 a titolo di indennità sostitutiva del fondo ### di cui alla ### applicabile al rapporto. Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ### a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 580/2024 R.G., promossa da ### S.r.l.u., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### opponente contro ### rapp.to e difeso dall'avv. ### opposto ### E ### Con ricorso depositato il ### la ### S.r.l.u., promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2024 del 19.02.2024 provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di ### la somma complessiva di € 5.273,78 a titolo di differenze retributive, in particolare, per il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto (### residuo ferie, rateo tredicesima). 
A sostegno dell'opposizione, deduceva di aver già provveduto, in data ### (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il ###, nonché prima della sua stessa emissione) al pagamento della somma netta di € 4.076,72, corrispondente all'importo indicato in busta paga di febbraio 2024. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.. 
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. ### argomentando per il rigetto del ricorso in opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00 a titolo di indennità sostitutiva del fondo ### di cui alla ### applicabile al rapporto. 
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.  * * * 
Preliminarmente, essendo incontestato che la ### dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 4.076,72, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis, ####, sez. lav., sent. n. 2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti). 
Nondimeno - come statuito in fattispecie analoga da codesto ### con sentenza n. 9/2025, le cui motivazioni si condividono e si riprendono ai sensi dell'art. 118 disp.  att. c.p.c. - non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto. 
In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di € 1.197,06, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla ### (€ 4.076,72) e l'importo lordo delle competenze di fine rapporto esposte nella busta paga di febbraio 2024 (€ 5.273,78), cui andranno aggiunti gli ulteriori accessori del credito dalla data del pagamento (06.02.2024). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Sul punto, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al letto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. 
Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 28/09/2011 n. 19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato. 
Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore (così ### Brindisi, sez. lav., sent. n. 1731/2021). 
Quanto alla rivalutazione monetaria e agli interessi che sarebbero spettati all'opposto, automaticamente - attenendo il capitale a competenze di fine rapporto - dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.: Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «###.  429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ### relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo parte opponente corrisposto la somma di € 101,14 rivendicata dall'opposto (cfr. all. 11 delle note di trattazione scritte della ### S.r.l.u., depositate il ###).  ### dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante. 
Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la stessa è inammissibile. 
Ed invero, con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del 24.3.2022), la Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo (secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta». 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario, l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle ### (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015 e n. 22404 del 13.9.2018).  ### la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”. 
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus. 
La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale. 
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria. 
Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale. 
Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione € 1.101,00 ad € 5.200,00) dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte opponente soccombente.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sul ricorso così decide: - previa revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2024, condanna parte opponente a pagare, in favore dell'opposto, l'ulteriore importo di € 1.197,06, oltre interessi e rivalutazione dal 06.02.2024 al soddisfo; - dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle somme rivendicate dall'opposto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi, maturati sul capitale dalla data di cessazione del rapporto stesso e fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (06.02.2024); - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto; - compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto. 
Catanzaro, li 09.12.2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025

causa n. 580/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Leuzzi Benedetto Michele

M

Tribunale di Novara, Sentenza n. 213/2024 del 28-10-2024

... (dal 2012 al giugno 2021). In relazione a tali voci retributive, domandava altresì il pagamento delle differenze contributive. Richiamando il disposto dell'art. 36 ### dirigenti consorzi di bonifica, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per difendersi nel processo penale, come da fatture che produceva, per un totale di euro 123.085,72. Chiedeva il risarcimento del danno che asseriva esserle derivato dalla mancata fruizione delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, che quantificava in euro 107.397 (docc. 67-68 ric.). ### agiva per ottenere la corresponsione degli importi corrisposti al personale dirigente per compiti superiori e per l'espletamento di straordinari. Richiamava il combinato disposto delle delibere del c.d.a di ### 23.12.1968, n. 8, 20.12.1990, 24/G e del provvedimento n. 1 del 9.2.1996 della commissione del personale (docc. 69- 70-55). Precisava che, di anno in anno, il direttore generale proponeva al presidente di ### la modalità di quantificazione dei suddetti compensi (docc. 71-72 ric., riferiti agli anni 2007 e 2008) e quest'ultimo la approvava. Essa era, di fatto, rimasta analoga di anno in anno (docc. 73-74 ric.). Su richiesta degli (leggi tutto)...

testo integrale

### il Tribunale Ordinario di Novara in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 386/2021 promossa da: ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ###  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva; - convenuta e contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'### in ### C.so della ### n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.  ###, giusta procura generale in atti; - terzo chiamato #### individuale per giusta causa - retribuzione i ### delle parti, come sopra costituiti, così #### In relazione al capo A del presente ricorso ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2 dell'### H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### (cfr. paragrafo 2 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020, per violazione dell'art. 4 del ### del ### dell'### (cfr. paragrafo 3 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 1, comma primo del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### e dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cfr. paragrafo 4 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei ### - indeterminatezza delle contestazioni di cui alla “comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare” (prot. AIES 58/RISdel 1° Febbraio 2013); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per tardività delle contestazioni stesse rispetto ai termini prescritti dal 3° comma dell'art. 1 -all. H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### In ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per totale insussistenza, in capo alla dott.ssa ### dei presupposti alla base delle contestazioni disciplinari relative alle iniziative pubbliche denominate ###, ###, ### e ### - paragrafo II del provvedimento di licenziamento di cui al provvedimento ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020; ### altresì e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per improcedibilità e/o insussistenza delle contestazioni relative alla materia attinente alla redazione dei bilanci (cfr. par. IV del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) ### e dichiarare, comunque, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per mancanza di specificità e, comunque, per insussistenza delle contestazioni relative alla iniziativa pubblica ### (cfr. par. V del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) e, per l'effetto anche di uno solo dei motivi di impugnazione sopra richiamati ### conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, all'immediato reintegro della dott.ssa ### con la qualifica di Dirigente del ###; in relazione al ### B del presente ricorso: accertare e dichiarare che la ### a partire dalla adozione del “provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 7 dell'### H del CCNL”, di cui al prot. ### 518/ris del 12 Ottobre 2012, ha omesso di versare alla dott.ssa ### ogni voce retributiva e previdenziale connessa al rapporto di lavoro in essere con la odierna ricorrente; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### a partire dal mese di Ottobre del 2012, ha maturato il diritto di percepire - ### (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - Indennità sostituiva per ferie non godute, dall'adozione del provvedimento di sospensione ad oggi; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato il diritto di percepire il rimborso delle spese di difesa (spese legali e dei consulenti tecnici) sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino, per complessivi €. 123.085,72; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in conseguenza della illegittima sospensione della retribuzione disposta dall'### non ha potuto usufruire totalmente dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019e 2020, ritualmente prodotte in giudizio; condannare, conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: - €. 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non versate a partire dal mese di Ottobre del 2012 ad oggi (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - €. 15.452,63 Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - €. 145.975,87 a titolo di ### sostitutiva ferie non godute dal 2012 al Giugno 2021; - €. 123.085,72 a titolo di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino; - €. 107.397,00 a titolo di danno emergente, in relazione alla mancata possibilità, per la dott.ssa ### di usufruire dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ritualmente prodotte in giudizio - Complessivamente: €. 1.875.821,34 Oltre alle retribuzioni dal provvedimento che disporrà il reintegro, fino all'effettivo reintegro e ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché ad ogni contributo previdenziale ### ed ### con riferimento ai singoli anni di maturazione, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### in via subordinata: condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### dell'indennità di mancato preavviso, di cui all'art. 61 del ### pari a 10 mensilità, e, quindi, della somma di €. 127.545,00, commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto sull'anno completo 2020 (10 mesi su 14), o nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### In relazione al capo C del presente ricorso In ogni caso, ed indipendentemente dall'annullamento del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in relazione agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aveva percepito dall'### a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza (riconosciuti al ### ed impiegatizio in forza di ### del Consiglio di ### dell'### 23/12/1968, n. 8, successivamente integrata con ### del Consiglio d'amministrazione 20/12/1990 n. 24/G) l'importo di €.  178.334,00; accertare e dichiarare che l'importo di cui al punto superiore veniva versato, per richiesta della dott.ssa ### sulla polizza assicurativa n. 5211/P, sottoscritta dall'### con ### S.p.a. - ### S.p.a. e denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, accertare e dichiarare che l'### ometteva di versare alla dott.ssa ### le somme che la ### S.p.A. -### / ### S.p.a.  aveva liquidato in relazione alla polizza assicurativa n. 5211/P denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, pari a non meno di €. 178.334,00 e, comunque, per l'importo che dovrà essere accertato in corso di causa; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato, a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari) l'importo di €.  88.489,00; condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: in via principale: importo non inferiore ad €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, per come liquidati dalla ### S.p.a. (ora ### S.p.a.) all'### in forza della polizza n. 5211/P, denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, decorrenti dalla liquidazione della polizza; in via subordinata: importo di €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso, e in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti: €. 88.489,00 per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari), oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
In ogni caso per le somme che il Giudice del ### riterrà dovute a favore della ricorrente con liquidazione degli interessi ex art.1284 IV comma c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese e onorari di causa, comprensivi del rimborso forfetario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oneri di legge, I.V.A. e C.P.A.e contributo unificato come di legge.  ### (di seguito ###: In via preliminare, di rito, - disporsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva la riunione della presente causa con la causa ### 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022 In via preliminare, di merito, - accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale (ovvero, in subordine, decennale) in relazione a tutti i titoli ex adverso azionati rispetto ai quali non sia intervenuto idoneo atto interruttivo; In ogni caso, nel merito, rigettarsi il ricorso e tutte le domande in esso avanzate in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avversarie domande, disporsi la compensazione degli importi ritenuti dovuti con le maggior somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in favore di ### nell'ambito del procedimento RG 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022, di cui si chiede la riunione ### Piaccia al Tribunale Ill.mo adito giudicare sulle domande proposte da #### e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'entità della base retributiva a carico di ### con riserva dell'### di determinare l'esatto ammontare dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori secondo il regime vigente in materia previdenziale. 
Spese come per legge. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### ricorreva al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. 
La ricorrente premetteva di agire in opposizione al licenziamento per giusta causa intimatole il ### (doc. 1 ric.) e dalla stessa tempestivamente impugnato. Il provvedimento espulsivo si era fondato sulle risultanze di un complesso procedimento penale. 
In particolare, riferiva che il ###, le era stata applicata la misura degli arresti domiciliari (doc. 6 ric.) e conseguentemente, ### il ###, aveva disposto la sospensione obbligatoria dal servizio (doc. 7 ric.). In seguito alla cessazione della misura, il ###, la ricorrente aveva ricevuto notificazione dell'ordinanza presidenziale recante la sospensione facoltativa dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 8 all. H ### (doc. 8 ric.). Il ###, la convenuta, richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza cautelare, aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare (doc. 9 ric.), in attesa dell'esito di quello penale. 
In data ###, a seguito dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio (doc. 4 ric.), ### aveva inviato alla ricorrente una nuova comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare, integrativa della precedente, con espresso riferimento ai capi d'imputazione A, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, EE e QQ (doc. 10 ric.).
Con sentenza 30.10.2019-28.1.2020 (doc. 5 ric.), il Tribunale di ### aveva assolto la ricorrente dai reati ascritti ai capi A, B, M, N, U, V, X, Y, EE, GG, MM, NN, OO e PP perché il fatto non sussiste, da quelli ascritti ai capi Q, BB, DD e HH perché il fatto non costituisce reato e aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, R, S, T, FF, II, LL, QQ e RR, per intervenuta prescrizione. 
Depositata la motivazione della sentenza penale, il ###, ### aveva comunicato alla ricorrente, richiamando le precedenti contestazioni, la prosecuzione del procedimento disciplinare, con particolare riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, Q e QQ e la sua sospensione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza. Quest'ultima era stata, poi, impugnata dalla ### generale presso la Corte d'appello di Torino, il ###, limitatamente ai capi A e Q. 
Il ###, ### aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di riavvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, all. H ### (doc. 13 ric.), nel quale aveva integrato e specificato le contestazioni, in riferimento a: - iniziative ###, ###, ###, ###, in relazione alla falsificazione delle rendicontazioni delle ore lavorate (capi D, E, F, G, H, I); - iniziativa ### (capi O e P), contestazione poi abbandonata; - bilanci ### dal 2005 al 2011 (capo QQ); - iniziativa ### (capi J-L).   Il ###, per mezzo del proprio ### la ricorrente aveva reso le proprie giustificazioni (doc. 14 ric.).   Il ###, in seguito all'esperimento del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, all. H ### la ricorrente era stata licenziata per giusta causa.   Agiva, in questa sede, per sentir accertare l'illegittimità del recesso datoriale, per ragioni formali e sostanziali.   Lamentava, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 2, all. H ### in relazione ai vizi procedurali che avrebbero inficiato i lavori della ### prevista dalla citata clausola contrattuale, consistenti, in particolare, nella convocazione a opera di ### e non del presidente, dello svolgimento dei lavori presso la sede ###la partecipazione del segretario di ### la ### inoltre, si era limitata a un esame formale degli atti del procedimento disciplinare, senza entrare nel merito dello stesso. Riteneva che la nullità dei lavori della ### predetta avesse inficiato l'intero svolgimento del successivo procedimento disciplinare.   In secondo luogo, riteneva la nullità del licenziamento in quanto la ### per il personale aveva dato mandato Presidente e al direttore generale di ### di procedere al recesso, in supposto contrasto con l'art. 39 dello statuto di ### (docc. 18- 19 ric.) e del ### V, art. 4, del regolamento di funzionamento dell'Ente (doc. 20 ric.), che riservava al c.d.a. i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di ruolo, tra cui rientrava la ricorrente (docc. 21-22 ric.). A suo avviso, infatti, essa, con il riconoscimento dello status “di ruolo”, aveva acquisito il diritto alla stabilità ex art. 81 ### Argomentava, quindi, che il suo licenziamento era illegittimo, in quanto non deliberato dal c.d.a.   In terzo luogo, deduceva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 1 ### e dell'art. 7 St. lav., per mancata adozione di un codice disciplinare da parte di ### e comunque per la sua omessa affissione.   Lamentava, in quarto luogo, l'indeterminatezza delle contestazioni di cui alla nota del 1.2.2013, integrata, da ultimo con provvedimento del 12.6.2020. Riteneva che l'avvio del procedimento disciplinare fosse stato integrato esclusivamente dalla prima nota del 2013, contenente la contestazione e che essa fosse nulla per la sua assoluta genericità, tale da impedire una compiuta difesa della lavoratrice. Qualunque successiva integrazione avrebbe costituito un'inammissibile modificazione della prima contestazione, che espressamente eccepiva.   Denunciava, in quinto luogo, la tardività della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 1.1.2013, per violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 1, terzo comma, all. H ### pur essendo ### a conoscenza degli addebiti fin dall'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari dell'ottobre 2012 e di quella del 12.6.2020, posto che le motivazioni della sentenza penale erano state depositate il ###.   Nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti, che precisava essere stati direttamente tratti dai capi di imputazione, riportati nel decreto che disponeva il giudizio, affermando la propria totale estraneità alle condotte contestate.   Quanto alle rendicontazioni delle ore lavorate dal personale nelle iniziative ###, ###, ### e ###, evidenziava che la contestazione si era limitata a riprodurre i capiti di imputazione da D a I, nonostante l'assenza di accertamento di responsabilità della ricorrente in sede penale. Allegava l'inattendibilità delle registrazioni nel sistema informatico di ### (###, l'assenza di danno per gli enti finanziatori, l'estraneità della suddetta attività di rendicontazione dai compiti della dirigente (essendo la stessa in carico al ### operativo bonifica e procedure), tanto che la stessa non aveva mai sottoscritto le dichiarazioni trasmesse agli enti finanziatori, né l'ufficio da lei diretto aveva ricevuto i documenti contenenti le suddette rendicontazioni, non facendo gli stessi parte della contabilità. Di fatto, sosteneva che la registrazione delle ore lavorate era rimessa alla buona volontà dei singoli e che i prospetti estratti dal sistema informatico di ### erano incompleti, citando gli esiti dell'istruttoria svolta in sede penale e della consulenza di parte ivi prodotta (doc. 27 ric.), che aveva evidenziato la mancata registrazione delle ore lavorate da fondamentali figure professionali. In ogni caso, deduceva che non vi fosse alcun obbligo legale, né ordine datoriale, per i dipendenti di registrare le ore lavorate per le singole iniziative e che ### fosse soltanto tenuta a indicare il costo del personale forfettariamente, ovvero attraverso valutazioni di massima. La rendicontazione analitica era stata inviata, su iniziativa altrui, per mera finalità di trasparenza e le correzioni alle risultanze del sistema ### erano state rese necessarie dall'incompletezza delle registrazioni.   Negava di aver minacciato di licenziamento ### non avendone il potere. 
Riteneva, peraltro, che le dichiarazioni rese da quest'ultimo fossero imprecise, oltre che non riferibili ad alcuna irregolarità contabile consumata, trattandosi di richieste di anticipazioni per spese da sostenere e non saldo di iniziative da chiudere.   Per altro verso, sottolineava che le rendicontazioni erano state inviate al MEF con nota protocollata il ### e inviata il ###, mentre la ricorrente era rientrata al lavoro il ###, dopo tre mesi di assenza per malattia (doc. 29 ric.).   Negava la propria responsabilità sul sistema ### la cui creazione era stata appaltata a una società terza e in generale sulla contabilizzazione delle ore dedicate alle iniziative pubbliche, la quale era affidata al ### operativo bonifica e procedure, incaricato di fornire i dati per la predisposizione dei bilanci della gestione speciale bonifica.   Contestava altresì l'accusa per cui con le suddette rendicontazioni si sarebbe realizzato un raggiro in danno del ### in quanto fondata sull'assunto (a suo dire indimostrato) per cui le spese realmente sostenute da ### sarebbero state inferiori a quelle dichiarate.   Eccepiva, quindi, l'improcedibilità della contestazione relativa alla redazione dei bilanci degli anni 2009-2011 (irregolarità nella gestione dei residui attivi e passivi) poiché, a seguito della contestazione dell'addebito con nota datata 8.8.2014 (doc. 32 ric.), ella aveva domandato l'esibizione di documentazione a propria difesa con nota datata 4.9.2014 (doc. 33 ric.) e l'istanza era stata rigettata (doc. 35 ric.). La stessa, con nota datata 10.9.2014, unitamente alle giustificazioni, aveva richiesto l'audizione personale (doc. 34 ric.), istanza ribadita il ### (doc. 36 ric.). ### non aveva fornito più alcuna risposta. Dal che ella desumeva l'avvenuto abbandono del procedimento disciplinare relativo a tali presunte condotte e sosteneva l'inammissibilità della riproposizione delle medesime contestazioni, a distanza di sei anni.   Sul punto, poi, rilevava che ### si era limitata a riproporre il contenuto del capo di imputazione QQ, in relazione al quale non vi era stato alcun accertamento di responsabilità in sede penale. La lettera di licenziamento aveva, poi, risposto apoditticamente alle giustificazioni, sostenendo che ogni contestazione avrebbe dovuto essere svolta in sede ###di procedimento disciplinare.   Nel merito, osservava che, sebbene fosse stata lei a predisporre le bozze dei rendiconti consuntivi contestati, a eccezione di quello relativo alla ### speciale bonifica, la loro approvazione era avvenuta a opera dell'### dei delegati, previa sottoposizione a revisione contabile.  Quanto alle condotte contestate, rinviava alla relazione tecnica del CT della difesa dott. ### (doc. 37 ric.), a confutazione della tesi del consulente del PM. Sosteneva che quest'ultimo aveva indebitamente applicato i principi contabili relativi alle società commerciali, che non aveva considerato che tali documenti non erano bilanci, ma rendiconti e che agli stessi non avrebbero dovuto applicarsi le regole previste dal codice civile e dai principi contabili. Reclamava la correttezza dell'applicazione del principio di prudenza, nella redazione dei bilanci, anche in considerazione della natura dell'attività svolta da ### che richiedeva la capacità finanziaria per far fronte a eventi improvvisi.   Evidenziava, comunque, di non aver mai realizzato riserve occulte, né posto in essere ammanchi o distrazioni di fondi consortili e che i rendiconti successivi alla sospensione dal lavoro della ricorrente erano stati redatti secondo con gli stessi criteri, da parte di altri soggetti.   Contestava la tesi per cui ella avrebbe creato riserve occulte, dissimulando gli utili di esercizio, richiamando i pareri dei ### e ### resi nel processo penale (docc. 39-40 ric.). I consulenti avevano rappresentato la necessità di creare accantonamenti per far fronte alle necessità di manutenzione delle opere, attingendo alle eccedenze della gestione ordinaria e rilevato che, comunque, i residui non erano stati occultati, ma risultavano nella cassa esposta a bilancio.   Richiamava l'opinione del ### in relazione alle contestazioni relative a spese inesistenti o maggiorate e quella del ### sulle iscrizioni a bilancio di investimenti e partecipazioni.   Negava, poi, la fondatezza del presunto movente di occultare le condizioni floride del ### agli associati e agli enti finanziatori.   In ogni caso, sottolineava che la competenza per l'approvazione della bozza di bilancio era del consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto di ### Lamentava il difetto di specificità della contestazione concernente l'iniziativa ### e la sua indebita integrazione nel provvedimento di licenziamento.   Nel merito, evidenziava trattarsi della trasposizione in sede disciplinare dei capi d'imputazione J e L, in relazione a cui deduceva la propria totale estraneità, trattandosi, ancora una volta, di rendicontazioni di ore lavorate, trasmesse alla ### Richiamava la deposizione del teste ### nel processo penale (doc. 43 ric.).   In conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, chiedeva il riconoscimento di euro 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, come da conteggio, che produceva sub doc. 44, comprendente il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, le festività, l'indennità speciale (doc. 49 ric.), che qualificava come superminimo, poiché erogato in via fissa e continuativa.   Domandava, inoltre, la corresponsione della somma di euro 15.452,63 a titolo di indennità per ferie arretrate nel periodo lavorato e di euro 145.945,87 per ferie non godute nel periodo di sospensione (dal 2012 al giugno 2021).  In relazione a tali voci retributive, domandava altresì il pagamento delle differenze contributive.   Richiamando il disposto dell'art. 36 ### dirigenti consorzi di bonifica, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per difendersi nel processo penale, come da fatture che produceva, per un totale di euro 123.085,72.   Chiedeva il risarcimento del danno che asseriva esserle derivato dalla mancata fruizione delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, che quantificava in euro 107.397 (docc. 67-68 ric.).   ### agiva per ottenere la corresponsione degli importi corrisposti al personale dirigente per compiti superiori e per l'espletamento di straordinari. Richiamava il combinato disposto delle delibere del c.d.a di ### 23.12.1968, n. 8, 20.12.1990, 24/G e del provvedimento n. 1 del 9.2.1996 della commissione del personale (docc. 69- 70-55). Precisava che, di anno in anno, il direttore generale proponeva al presidente di ### la modalità di quantificazione dei suddetti compensi (docc. 71-72 ric., riferiti agli anni 2007 e 2008) e quest'ultimo la approvava. Essa era, di fatto, rimasta analoga di anno in anno (docc. 73-74 ric.).   Su richiesta degli interessati, tali emolumenti erano stati versati sulla polizza RAS n. 5211/P (doc. 75 ric.), intestata ad ### ma a favore dei dirigenti. La ricorrente si era avvalsa di tale facoltà e aveva ottenuto varie liquidazioni, possibili ogni cinque anni (docc. 76-77-78 ric.). Per gli anni dal 2007 al 2010, alla ricorrente era stato erogato l'importo di euro 178.334 per il titolo summenzionato, versati sulla polizza ### unitamente alle somme per il 2011 e il 2012. Domandava, quindi, la corresponsione dell'importo riveniente dalla polizza, riscattato da ### Si costituiva ### con memoria difensiva depositata il ###. 
Argomentava, innanzitutto, circa la natura obbligatoria, ma non vincolante, del parere della commissione di cui all'art. 5, comma 2, lett. h ### confrontando le clausole applicabili nel caso di specie con quelle previste per dirigenti pubblici di altri settori. Evidenziava trattarsi di rapporto di impiego privato, in relazione a cui non avrebbe potuto spogliarsi il datore di lavoro del potere di recesso, previsto dall'art. 2119 c.c. Negava, in ogni caso, la sussistenza dei vizi procedimentali, lamentati dalla ricorrente, rilevando che la convocazione era stata inviata da ### su iniziativa del presidente della commissione e che la riunione si era tenuta presso la sede di ### stante l'indisponibilità delle strutture regionali per ragioni sanitarie connesse all'emergenza pandemica. Osservava, poi, che la norma contrattuale nulla imponeva, circa il contenuto del parere. 
Quanto all'eccezione relativa al soggetto che aveva irrogato il licenziamento, evidenziava l'antinomia sussistente tra l'art. 39 dello statuto ### che attribuiva tale competenza alla commissione del personale, su proposta del direttore generale e l'art. 4 del capo IV del regolamento ### che riservava al consiglio di amministrazione i provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale di ruolo. Riteneva che lo statuto dovesse necessariamente prevalere sul regolamento, adottato con delibera consiliare. 
Per altro verso, riteneva che la delibera del c.d.a (doc. A conv.) che aveva conferito mandato al ### per resistere nel presente giudizio, costituisse ratifica del licenziamento stesso. 
Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, osservava che le violazioni contestate riguardavano la violazione di norme penali, sì da rendere superflua tale forma di pubblicità. 
Replicava all'eccezione di indeterminatezza della contestazione disciplinare richiamando le clausole di cui agli artt. 9 e 10 ### che, a suo dire, imponevano la sospensione del procedimento disciplinare, fino a conclusione di quello penale e legavano inscindibilmente le sorti del primo a quelle del secondo, imponendo la coincidenza della contestazione disciplinare con i fatti accertati in sede penale. 
Pertanto, la comunicazione di avvio e sospensione del procedimento disciplinare del 1.2.2013 non conteneva il dettaglio dei fatti contestati, in quanto gli elementi ricavabili dall'ordinanza cautelare erano ancora insufficienti e solo con la contestazione del giugno 2020 la ricorrente era stata chiamata a rendere le proprie giustificazioni. 
Anche l'immutabilità avrebbe dovuto valutarsi soltanto tra la contestazione definitiva del 2020 e il provvedimento di licenziamento e non già in relazione a quelle precedenti. 
Quanto alla tempestività, rilevava che il procedimento era stato tempestivamente aperto e sospeso, che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, la quale aveva potuto difendersi nel processo penale, che il termine di 30 giorni di cui all'art. 1, comma 3, all. H ### decorreva dalla completa conoscenza del fatto, non predicabile in seguito alla sola ordinanza cautelare e che nemmeno sussisteva la tardività in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, che la dirigente non aveva notificato al consorzio, così impedendo il decorso del termine decadenziale. 
Contestava la domanda attorea di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione, sostenendo che esse non erano dovute, stante la mancata offerta di prestazione lavorativa. In ogni caso, riteneva che le tutele conseguibili, trattandosi di rapporto di lavoro dirigenziale, fossero soltanto quelle previste dal ### di riferimento. 
Rammentava che quest'ultimo (all. H) prevedeva il diritto alle retribuzioni nel periodo di sospensione, soltanto in caso di assoluzione con formula piena o mancata riattivazione del procedimento disciplinare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 
Quanto ai conteggi della retribuzione, deduceva: - che nel 2013 la ricorrente avesse percepito, non avendone diritto, l'importo di euro 28.945,20 a titolo di assegno alimentare; - che l'indennità speciale (euro 885.866,35) non costituisse un superminimo e pertanto non fosse dovuta, essendo subordinata allo svolgimento di compiti superiori e di lavoro straordinario; - che l'indennità sostitutiva delle ferie non fosse dovuta, stante la mancata prestazione lavorativa nel periodo di sospensione.   Evidenziava il carattere eventuale del compenso per lavoro straordinario e compiti superiori e comunque ne negava la spettanza, non essendo stati assegnati alla ricorrente compiti superiori alle proprie funzioni. Confermava l'avvenuto versamento del suddetto compenso, per gli anni dal 2007 al 2010, nella polizza ### su richiesta della ricorrente, precisando che aveva, poi, provveduto a modificare l'indicazione del beneficiario nella stessa ### sicché la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcun importo. Per gli anni 2011-2012, contestava l'assenza di prove dello svolgimento di compiti superiori alle funzioni di competenza.   Negava la debenza del rimborso delle spese legali, richiamando l'art. 36 ### e ritenendo che fosse stato accertato il dolo o la colpa grave. Eccepiva, comunque, che il rimborso avrebbe potuto essere attribuito nei soli limiti delle tariffe medie. Contestava l'avversaria domanda, osservando che era stato chiesto il rimborso di tutte le spese indistintamente, che non vi era il parere di congruità degli organismi professionali e che non era noto il criterio di quantificazione.   Contestava altresì la domanda di danno fiscale, affermando la legittimità della sospensione, negando la riferibilità del presunto danno al fatto di ### ex art. 1223 e la sussistenza della prova del diritto di credito e della sua quantificazione.   Argomentava, quindi, sulla natura dirigenziale del rapporto di lavoro con la ricorrente e la particolare rilevanza del vincolo fiduciario, rammentando le mansioni della dirigente, ai sensi dell'art. 11 del capo V del regolamento ### Nel merito del licenziamento, riteneva che la fondatezza degli addebiti, ciascuno dei quali sufficiente a fondare il recesso, fosse stata accertata, con efficacia di giudicato, in sede ###particolare, quanto alle rendicontazioni delle iniziative ###, ###, ### e ###, la sentenza penale, ad avviso della convenuta, aveva accertato che la ricorrente aveva concorso con altri dipendenti a fornire sistematicamente, agli enti finanziatori, rendicontazioni false circa le ore di lavoro del personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere.   Sul punto, riteneva, innanzitutto, che la ricorrente, in quanto responsabile dei sistemi informatici e del bilancio dell'associazione, aveva partecipato alla redazione dei consuntivi, che il periodo a cui si riferivano le rendicontazioni false andava dal 2005 al 2011 e che in ogni caso, la ricorrente aveva partecipato a mantenere in essere la prassi di inviare agli enti rendicontazioni false. Citava quanto dichiarato dai testi ### e ### nell'udienza penale del 17.5.2019, nonché le intercettazioni eseguite nel corso delle indagini (doc. 28 conv.), allegando un ruolo attivo della dirigente nella condotta in questione, tanto da minacciare di licenziamento un dipendente, nel caso in cui le avesse rivelate. Nel dettaglio, il fatto era consistito nella comunicazione di ore in numero superiore a quello risultante dal sistema informatico ### Tanto era stato accertato, grazie all'esame di documentazione extracontabile, reperita dalla ### di finanza, in occasione della perquisizione della sede di ### come riferito dal teste ### nel processo penale.   Citava, quindi, ampi stralci della sentenza penale, relativamente all'alterazione delle rendicontazioni e alla consapevolezza degli imputati. Produceva, quindi, i verbali delle dichiarazioni rese, da vari soggetti, alla PG (docc. 35-65 conv.). Allegava che la falsità aveva comportato il blocco dei rimborsi, da parte degli enti finanziatori.   Quanto alla contestazione relativa ai bilanci ### dal 2005 al 2011, richiamava le conclusioni del CT della ### (doc. 98 conv.), secondo il quale essi erano stati redatti in spregio ai principi contabili e si erano caratterizzati per gravi irregolarità, consistenti, in particolare, nella creazione di riserve occulte, impiegate in acquisizioni di partecipazioni commerciali e finanziamenti alle società partecipate. Tali irregolarità, ad avviso del CT, “sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci”, caratterizzati da “evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze”.   Quanto alla contestazione relativa all'iniziativa ### richiamava, ancora, la testimonianza di ### in sede penale (doc. 26 ric.).   Riteneva, pertanto, che la creazione di rendicontazioni false, la redazione di un bilancio con gravi irregolarità e la minaccia di licenziamento nei confronti di un dipendente che aveva osservato l'esistenza di irregolarità, costituissero giusta causa di licenziamento.   In ogni caso, evidenziava trattarsi di rapporto di lavoro dirigenziale, caratterizzato da licenziabilità ad nutum.   Fallito il tentativo di conciliazione, stante la domanda di regolarizzazione contributiva, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### e ordinata alla convenuta l'esibizione dei provvedimenti del Presidente e/o del ### generale, di autorizzazione all'erogazione dei compensi per compiti superiori e lavoro straordinario (che ### dichiarava di non aver reperito), negli anni dal 2007 al 2011 e della liquidazione della polizza RAS 5211/P, con specificazione degli importi relativi all'attività lavorativa di ### (che veniva esibita) Per il resto, si dava atto della presenza in atti del copioso materiale istruttorio derivante dal processo penale, tale da rendere superflua l'ulteriore escussione di testi.   Si costituiva l'### con memoria difensiva depositata il ###.   L'### svolgeva osservazioni circa la prescrizione dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995 e sul calcolo della retribuzione imponibile, rimettendosi al Tribunale sulla fondatezza delle domande attoree e riservandosi di determinare, in caso di accoglimento, i contributi dovuti in via amministrativa.  Stante la complessità e molteplicità degli argomenti delle parti, la discussione veniva svolta in varie udienze, fissate secondo apposito calendario e all'esito, la causa veniva decisa, non definitivamente, mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.  ***  1. Premessa: criteri di valutazione della legittimità del licenziamento. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.   Deve essere innanzitutto trattata la questione della legittimità del licenziamento, dalla cui decisione dipende l'esito di quasi tutte le restanti domande. Prima di esaminare i singoli motivi di recesso e contestazione dello stesso, è necessario svolgere una premessa circa la normativa applicabile nel caso di specie, al fine di individuare il criterio di valutazione della legittimità del licenziamento e le tutele applicabili.   È pacifico e documentalmente dimostrato che la ricorrente fu assunta dalla convenuta, come funzionaria, dal 1.10.1993 (doc. 45 ric.), promossa dirigente dal 1.10.1995 (doc. 47 ric.) e al momento del licenziamento (provvedimento del 17.11.2020, con decorrenza dal 1.2.2013, doc. 1 ric.) aveva qualifica di dirigente e mansioni di responsabile amministrativo-contabile di ### La natura dirigenziale del rapporto di lavoro, al momento della sua cessazione, non è stata oggetto di controversia.   Trattasi, peraltro, di un rapporto soggetto a disciplina assai peculiare, prevista dal ### per i dirigenti dei consorzi di bonifica (doc. 2 ric.), la cui applicabilità risulta parimenti pacifica, sulla base di quanto riferito dalle parti e dall'intero compendio documentale in atti.   Sul punto, deve essere richiamata la recente sentenza della Corte d'appello di Torino n. 130/2023 (r.g. n. 1/2023), resa in un caso riguardante altro dirigente dello stesso consorzio, con applicazione del medesimo ### Il Tribunale condivide tale precedente e intende conformarsi ad esso, nel decidere la presente causa. Ricostruendo i limiti contrattuali al recesso datoriale, la Corte ha osservato che “La sicura appartenenza alla categoria dirigenziale di per sé escluderebbe la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale assistita dal regime di libera recedibilità del datore di lavoro come costantemente ritenuto dal giudice di legittimità (cass. 2895/23; 21748/10). 
Occorre tuttavia esaminare la disciplina contrattuale invocata dal reclamante e prevista dall'art. 57 lett i) ccnl. La norma contrattuale elenca le cause di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, alla lettera i), include “il recesso del ### dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.” Ritiene il collegio di dover condividere l'opzione interpretativa suggerita dal reclamante: nel richiamare la legge 604/66 le parti collettive hanno infatti chiaramente inteso assoggettare il recesso datoriale all'impianto normativo della legge 604/66 nel suo insieme tant'è vero che il richiamo testuale alla legge è operato sia con riferimento ai limiti (termine incompatibile con la libera recedibilità del rapporto) sia con riferimento alle modalità. 
In caso di dubbi interpretativi è necessario applicare ai sensi dell'art. 1367 c.c. il criterio della conservazione del negozio giuridico: l'interpretazione proposta dalla reclamata, tesa a valorizzare l'impedimento legale previsto dall'art. 10 legge 604/66, comporterebbe la sostanziale abrogazione della clausola contenuta nella lettera i) che resterebbe priva di significato ed effetti.  ### interpretazione consentita, aderente al tenore letterale della clausola contrattuale, è quindi quella di attribuire alla clausola stessa l'effetto di assoggettare il recesso ai limiti stabiliti dalla legge 604/66 con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'obbligo di repechage quale secondo elemento costitutivo della legittimità del recesso datoriale”. Nella stessa sentenza, conseguentemente, la Corte ha attribuito al dirigente, ritenendone illegittimo il licenziamento, le tutele di cui all'art. 8, l.  604/1966.   Tali conclusioni comportano che, salva la ricorrenza di un'ipotesi di nullità radicale del licenziamento, in nessun caso può accogliersi la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ma che, per contro, la legittimità del recesso va valutata alla stregua della suddetta normativa e non di quella ordinariamente applicabile ai dirigenti.  2. Le contestazioni formali. Esclusione della nullità del licenziamento. Ciò premesso, non ritiene il Tribunale di poter condividere le contestazioni di natura formale, sollevate dalla ricorrente, fatto salvo quanto si dirà più avanti, sulla tardività della contestazione disciplinare relativa ai bilanci.   Iniziando da quella potenzialmente più grave, ovverosia la sottoscrizione della lettera di licenziamento da parte di soggetto non legittimato, anche a voler seguire la tesi di parte ricorrente, secondo cui lo ### di ### e il regolamento di funzionamento dell'Ente, comporterebbero che l'atto di recesso sia deliberato, a pena di nullità, dal consiglio di amministrazione, non vi è dubbio che quest'ultimo abbia inteso ratificare e fare proprio il licenziamento. Si legge, infatti, nella delibera con cui è stato conferito il mandato al ### della convenuta (doc. A conv.) che è “pertanto interesse dell'Ente ottenere in sede giudiziaria la conferma dei provvedimenti disciplinari di licenziamento”, espressione che univocamente denota il consenso del Consiglio rispetto alla determinazione presidenziale di recesso (doc. 1 ric.).   In relazione alla presunta carenza di potere rappresentativo in capo al soggetto che sottoscrisse la lettera di licenziamento, possono, quindi, richiamarsi le argomentazioni già spese da questo Tribunale nella sentenza n. 129/2022, per cui “si ritiene peraltro assorbente la considerazione che, in applicazione analogica alla rappresentanza organica del principio stabilito dall'art. 1399 c.c. per la rappresentanza volontaria ( Cass., n. 2681/1993), nonché dell'applicabilità del suddetto art. 1399 c.c. anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 c.c., che, facendo salve diverse disposizioni, estende a tali atti le norme, in quanto compatibili, regolanti i contratti (cfr. Cass. n. 1250/1985; n. 11733/1997; n. 28514/2008), il licenziamento deve intendersi ratificato dalla società, quantomeno, tramite la memoria di costituzione depositata nel presente giudizio, così soddisfacendo per la ratifica il requisito di pari forma rispetto all'atto da ratificare previsto dall'art. 1399 c.c.”. La correttezza di tale percorso argomentativo ha trovato, peraltro, ampi riscontri motivazionali, anche di recente, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 4.7.2019, n. 17999, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Si deve, in proposito, ancora rammentare che non è affatto contestata la riferibilità dell'atto di recesso alla datrice di lavoro, quanto, piuttosto, la sua sottoscrizione a opera di un soggetto che si asserisce privo del relativo potere.  3. Ulteriori contestazioni formali. Assorbimento. Le restanti eccezioni di tipo procedimentale si incentrano su presunte violazioni dell'allegato H al ### (doc. 2 ric.), il quale regola il procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sono nemmeno astrattamente idonee a determinare la radicale nullità del recesso, ma concretano denunce di vizi formali dello stesso, suscettibili, ove fondati, di dare luogo alla declaratoria della sua illegittimità. Nessuna delle norme asseritamente violate è, infatti, sanzionata con la nullità assoluta, né tale gravissima sanzione può essere ricavata in via interpretativa.   Le restanti doglianze, suscettibili di riverberarsi sulla regolarità formale del procedimento, restano assorbite dalle conclusioni relative al merito del recesso, che di seguito si esporranno. La disciplina applicabile, infatti, comporta l'unitarietà delle forme di tutela per i casi di illegittimità formale e sostanziale. 
Le questioni relative all' immediatezza e immutabilità della contestazione, saranno, nella sede opportuna, esaminate nei limiti in cui esse rilevano, ai fini della legittimità della sospensione cautelare.  4. Le questioni sul merito del licenziamento. Sintesi. Nel merito, le ragioni poste alla base del licenziamento vanno, innanzitutto, individuate nella comunicazione di riavvio del procedimento disciplinare datata 12.6.2020, sub doc. 13 ric. Essa richiama le precedenti comunicazioni del 1.2.2013 e dell'8.7.2016, la prima delle quali inviata al momento dell'inizio della sospensione facoltativa dal servizio e la seconda al momento della pronuncia del decreto che disponeva il giudizio.   La nota del 12.6.2020 riprende le accuse penali, rispetto alle quali era stata dichiarata la prescrizione del reato. Esse vengono suddivise in tre gruppi: - il primo riguarda le iniziative pubbliche ###, ###, ### e ### e in particolare la condotta consistita nella “redazione e comunicazione dolosa, all'Ente pubblico committente e finanziatore delle opere, di rendicontazione delle ore di lavoro effettuate dal personale ### in misura eccedente al vero”, in relazione ai capi D, E, F, G, H, I del decreto che disponeva il giudizio, compiuta altresì mediante minaccia di licenziamento al dipendente ### nel caso in cui avesse rivelato le irregolarità che si stavano (in thesi) compiendo; - la predisposizione e trasmissione, al ### di una falsa perizia di variante (capi O e P nel processo penale), contestazione poi abbandonata, in quanto relativa ad altro soggetto (doc. 1 ric.); - il terzo gruppo riguarda presunte irregolarità nei rendiconti di ### nel periodo 2005-2011 (capo QQ nel processo penale), mediante contabilizzazione di spese inesistenti o maggiorate o mancata contabilizzazione di proventi, - il quarto gruppo concerne sempre ipotesi di invio agli enti finanziatori (in particolare, la ### di rendiconti falsi delle ore lavorate, in relazione all'iniziativa pubblica ### (capi J e L nel processo penale).   A tale comunicazione fecero seguito le giustificazioni della ricorrente (doc. 14 ric.) e quindi l'attivazione del procedimento che portò all'irrogazione del licenziamento qui impugnato, con nota datata 17.11.2020 (doc. 1 ric.). In quest'ultima, respinte le eccezioni formali, ### affermò che i fatti contestati erano, ormai, stati accertati con efficacia di giudicato in sede penale ed erano, quindi, incontrovertibili e che dalle statuizioni della sentenza emergeva una chiara responsabilità della ricorrente.  5. Efficacia di accertamento della sentenza penale nel presente giudizio. Occorre ribadire che il licenziamento si fonda esclusivamente sulle accuse in relazione a cui è stata dichiarata la prescrizione del reato. Ciò rende necessario esaminare l'efficacia di giudicato dell'accertamento penale in questa sede.   Deve farsi applicazione del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014; ### U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011)” (Cass., sez. II, 12.6.2024, 16422; nello stesso senso, tra le molte, oltre a quelle citate, v. Cass., sez. III, 12.4.2017, n. 9358).   Le parti hanno versato nel presente fascicolo, oltre al provvedimento conclusivo, l'intero compendio istruttorio raccolto nel processo penale, tanto da rendere superfluo dare ingresso a un'istruttoria, che si sarebbe sostanziata in una duplicazione di quella già svolta in altra sede ###entrambe le parti. Queste ultime, d'altro canto, nulla hanno obiettato all'utilizzo, in questa sede, del materiale probatorio raccolto nel processo penale, come, d'altro canto, consentito dalla giurisprudenza di legittimità (v., oltre ai precedenti appena citati, Cass, sez. III, 6.5.2016, n. 9242; Id., 19.7.2018, 19203, Cass., sez. II, 4.7.2019, n. 18025).   La stessa sentenza penale (doc. 5 ric., pp. 13 ss.), svolge un'accurata ricostruzione dei rapporti tra prescrizione e assoluzione, a cui deve, in questa sede, farsi rinvio: mette conto evidenziare che il Tribunale penale avverte, richiamando precedenti della S.C., che avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione, in presenza di reati prescritti, nei soli casi di assoluta evidenza o dell'assenza di prove della colpevolezza, o di una prova positiva dell'innocenza, emergenti in maniera del tutto incontestabile e con esclusione di ogni caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, anche in considerazione dell'elevato tecnicismo della materia.   Ciò comporta che non possa ritenersi valido l'assunto, che pare aver fondato l'agire di ### per cui in presenza di una pronuncia di prescrizione, debba senz'altro ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento. In altre parole, questo Giudice, pur potendo e dovendo tener conto delle prove assunte in sede penale, è chiamato a un'autonoma valutazione della sussistenza e della rilevanza giuridica del fatto, ai fini che qui interessano.  6. Sui motivi di licenziamento inerenti le rendicontazioni e la minaccia di licenziamento. Il primo e l'ultimo gruppo di circostanze contestate e poste alla base del licenziamento riguarda l'invio agli enti finanziatori di rendicontazioni delle ore lavorate superiori a quelle reali, al fine di conseguire maggiori finanziamenti, in relazione alle iniziative pubbliche ###, ###, ### e ###. I capi di imputazione contestano reati di falso ideologico e truffa.   In relazione a queste accuse, il Tribunale penale ha espressamente rilevato la sussistenza di una contraddittorietà o insufficienza della prova del fatto materiale contestato (doc. 5 ric., p. 51), tale da imporre la pronuncia di improcedibilità e non di assoluzione.   ### si fonda, come si legge nella motivazione della sentenza penale (pp. 36- 37) sulla rilevata discrasia tra le ore registrate dai dipendenti nel sistema informatico ### quelle presenti nei registri extracontabili rinvenuti presso la sede di ### durante le indagini e quelle rendicontate agli ### finanziatori.   È rimasta del tutto incontroversa tra le parti la grave inattendibilità dei dati contenuti nel sistema ### riscontrata anche in sede penale (p. 19 sentenza: “Altrettanto chiaramente è emerso, poi, dalle risultanze istruttorie, che i dati numerici indicati nel sistema informatico ‘### riportavano le ore di lavoro svolte dal personale dell'associazione in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente espletate, rivelandosi, peraltro, sovente inverosimili”).   Le attività di indagine, che hanno condotto alla formulazione dell'accusa sopra riassunta, sono state riferite dal teste ### luogotenente della ### di finanza, nell'udienza penale del 12.4.2019 (stenografico sub doc. 28 ric., in part. v. pp. 40 ss.). Il teste, in sintesi, ha riferito di aver scoperto che le ore inserite nel sistema ### in cui i dipendenti avrebbero dovuto registrare il tempo impiegato per le attività riconducibili alle singole iniziative, erano state artificiosamente incrementate, in sede di trasmissione dei rendiconti agli enti finanziatori. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base del confronto con altro tabulato, sequestrato presso la sede di ### privo di intestazione e indicazione dell'autore (ciò che si evince dal confronto delle risposte date nel corso dell'esame diretto e del controesame), che avrebbe, invece, riportato le ore reali, dato, poi, utilizzato per la predisposizione dei bilanci del ### Alcuni dipendenti erano, quindi, stati sentiti a s.i.t. In tal modo, gli inquirenti avevano ricostruito le ore che, a loro avviso, sarebbero state reali.   Nella stessa deposizione, in sede di controesame (pp. 55 ss.), è, tuttavia, emerso che anche la ricostruzione delle “ore reali” presentava delle gravi aporie, quali l'assenza del tempo di lavoro dei dirigenti ### e ### il sottodimensionamento delle ore di altri dipendenti direttamente coinvolti nei progetti (per es. Platini, pp. 60 ss.) e che il teste non è stato in grado di riferire dove abbia trovato o come sia altrimenti venuto in possesso del documento recante la contabilizzazione delle ore in thesi realmente spese dai singoli dipendenti. Né risulta accertato o accertabile chi ne sia stato l'autore.   Il teste ### ha, inoltre, riferito che della raccolta dei tabulati delle ore e del suo inserimento nel sistema informatico si occupava ### impiegato amministrativo. Quest'ultimo è stato sentito nella stessa udienza (doc. 28 ric., pp. 93 ss.) e ha riferito che talvolta le ore presenti nel sistema ### venivano incrementate “perché qualcuno compilava direttamente al sistema, qualcun altro non compilava al sistema e quindi c'erano delle ore da inserire e mi indicavano: c'è da inserire una serie di ore, per questo motivo... E quindi venivano inserite”. Il teste ha, quindi, riferito che i dirigenti non registravano le ore, insieme ad altri dipendenti, sicché periodicamente le registrazioni venivano integrate, fino a raggiungere l'importo prestabilito per i costi del personale. Su domanda delle ### degli imputati, egli ha precisato che “interi uffici” e “parecchi colleghi” non registravano le proprie ore di lavoro.   La contestazione disciplinare cita altresì ampi stralci della testimonianza di ### altro dipendente di ### (stenografico sub doc. 31 ric., pp. 63 ss.), il quale, interrogato sull'iniziativa ###, ha riferito della redazione di un “libricino” delle ore lavorate dal personale, le quali venivano, poi, incrementate per raggiungere il massimo rimborso possibile, in relazione alla voce “spese generali”, su disposizione di ### dirigente di ### In relazione alle iniziative ###, ### e ###, ### ha riferito della presenza di residui, già erogati in seguito a richieste di rimborso superiori alle spese effettivamente sostenute, ma di non ricordare come il problema fosse, poi, stato risolto. Egli ha, quindi, dichiarato che gli incrementi delle ore erano stati disposti da ### e ### perché una parte di personale non segnava le ore effettivamente lavorate per le singole iniziative. Ha, inoltre, aggiunto che la circostanza doveva restare riservata e che ### gli aveva detto che “se usciva una parola di questa parte sarei stato licenziato”. Quanto alla questione dell'imputazione dei residui al bilancio della gestione ordinaria, al fine di renderli incontrollabili, il teste ha precisato che “era un'ipotesi che era stata prospettata per risolvere questo tipo di... Questo aspetto”. 
Inoltre, ha dichiarato di essere stato rimproverato per aver inoltrato alla ### un prospetto delle ore della “precedente rendicontazione”, da cui avrebbe potuto desumersi il modus operandi dei dirigenti di ### poiché da uno dei due prospetti trasmessi risultavano ore di lavoro per il valore di 27.000 e non 95.000 euro, il cui rimborso era, invece, stato domandato.   In sede di controesame, però (pp. 72 ss.) lo stesso teste ha riconosciuto l'inattendibilità delle ore su cui si era fondata la succitata “precedente rendicontazione”, da cui non risultavano le ore lavorate da molti dirigenti e dipendenti di ### che, invece, secondo il teste stesso, non potevano non aver prestato la propria opera nell'ambito dell'iniziativa.   Tale quadro probatorio non consente di ritenere assolto l'onere, gravante, in questa sede, sul datore di lavoro, di dimostrare che “### Dirigente del ### (…) ha sistematicamente fornito agli enti finanziatori ed appaltanti le opere, rendicontazioni non veritiere ed errate con riferimento alle ore di lavoro svolte dal personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere” (lettera di licenziamento sub doc. 1 ric., pp. 5-6).   In realtà, né dagli atti del processo penale, né dalle difese datoriali in questa sede, emerge quali fossero le rendicontazioni veritiere e corrette, che la ricorrente avrebbe contribuito ad alterare. Ciò che emerge dalla lettura degli atti del processo penale è che il ### all'epoca dei fatti, non si fosse dotato di un sistema di registrazione esatta e puntuale delle ore lavorate dai dipendenti su questo o quel progetto. La mancata adozione di un simile sistema è, tuttavia, un fatto materiale diverso da quello posto a fondamento del licenziamento, ovverosia la falsificazione dolosa delle rendicontazioni. 
Né risulta adeguatamente allegato e provato che la ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi per realizzare un meccanismo di precisa registrazione delle ore lavorate, addebito che non le è stato neppure contestato.   Incontroversa è rimasta, poi, la circostanza (accertata anche nella sentenza penale, ancorché ritenuta irrilevante dal Collegio ai fini penalistici - p. 48), ribadita dalla ### di parte ricorrente e non contestata dalla convenuta, per cui i provvedimenti di finanziamento non imponessero affatto la rendicontazione analitica delle ore lavorate.   A fronte di tali elementi, non pare atto a integrare la giusta causa di recesso, il fatto che i dirigenti di ### tra cui la ricorrente, abbiano trasmesso rendicontazioni basate sulla stima delle ore necessarie all'attuazione di un progetto, approvata in sede di finanziamento dello stesso, anziché sulle ore concretamente spese dai singoli dipendenti, le quali, in assenza di precisi riscontri probatori, avrebbero potuto essere inferiori o anche superiori a quelle preventivate.   Non può, invece, ritenersi totalmente escluso il rilievo disciplinare della condotta, riferita dall'### consistita nella minaccia di licenziamento rivoltagli. Sul punto si conviene con la ### di parte convenuta, che l'assenza di potere di licenziare in capo alla ricorrente non esclude che il ruolo apicale della stessa potesse incutere un timore non indifferente su un dipendente di grado inferiore, a cui venisse prospettata la cessazione del rapporto di lavoro.
Trattasi, tuttavia, di condotta che avrebbe potuto giustificare la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c dell'all. H al ### per “contegno scorretto verso (...) i dipendenti” ma, in sé considerata, non legittima il licenziamento per giusta causa. 
Occorre, quindi, fare applicazione del principio, derivante da consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui “il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e 19053 del 2005)” (Cass., sez. lav., 27.3.2020, n. 7567, in motivazione).  7. Sui motivi di licenziamento relativi ai bilanci ### 2005-2011. Come già rammentato sopra, il licenziamento della ricorrente è stato altresì giustificato, sulla base dei fatti oggetto del capo d'accusa QQ del processo penale, qualificati in termini di falso in atto pubblico. Nella lettera di licenziamento (doc. 1 ric., p. 7) si legge che “###ambito del processo penale, con riferimento alla redazione dei bilanci ### nel periodo 2005-2011, il Tribunale di ### in forza anche delle risultanze ottenute dalla perizia svolta dal perito del P.M. dott. ### ha evidenziato più di un elemento idoneo a ritenere che la redazione dei bilanci nel periodo di interesse veniva eseguita, in violazione di ogni più elementare principio contabile”.   ### conclusioni della relazione del CT della ### dott. ### (doc. 98 conv., pp. 169-170) si legge che “i bilanci dell'A.I.E.S. e la sottostante contabilità, con specifico riferimento alla “### ordinaria” (che presenta i volumi più rilevanti), risultano caratterizzati da irregolarità diffuse, reiterate e sistematiche, tali da determinare profonde ed inaccettabili distorsioni nella rappresentazione dei fatti gestionali e delle condizioni economiche e finanziarie dell'ente” e che “Si segnala che le fattispecie di inveridicità riscontrate sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci, i quali - proprio a causa delle irregolarità sottostanti - manifestavano evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze; non risulta che i revisori dei conti abbiano mai sollevato alcun rilievo, fino al bilancio 2011 compreso”.   Parte ricorrente ha contestato i rilievi tecnico-contabili del consulente, facendo, a sua volta, rinvio alle consulenze eseguite su incarico degli imputati (docc. 37 e 39 ric.), i quali hanno, per contro, ritenuto che la contabilità fosse regolare e i controlli effettuati fossero adeguati.   Il Tribunale penale (pp. 114-115 sentenza penale, doc. 5 ric.), preso atto dell'intervenuta prescrizione dei reati e dei dubbi sull'innocenza degli imputati, sollevati dalla succitata perizia del P.M., non ha ritenuto di doversi addentrare nella valutazione della correttezza, o meno, dei criteri seguiti per la compilazione dei rendiconti.   Ai fini che in questa sede rilevano, dirimente, appare, tuttavia, la circostanza per cui tutti i ### hanno riconosciuto l'assoluta evidenza delle tecniche contabili adoperate nella predisposizione dei rendiconti, tale da escludere che i presunti artifici potessero sfuggire a un professionista. Tanto denota che le scelte tecniche in materia contabile non fossero un'iniziativa personale della ricorrente, ma un'opzione condivisa dai massimi organi della datrice di lavoro.   Occorre, in proposito, rammentare che l'art. 39, lett. B-e dello ### di ### vigente all'epoca dei fatti (doc. 18 ric.) stabiliva che il consiglio di amministrazione “predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo su proposta del Presidente del ### e del ### Generale” e che lo stesso organo aveva potestà regolamentare sull'“applicazione dello ### l'organizzazione esecutiva e la gestione generale del Consorzio”.   ### del consiglio di amministrazione e la nomina dei revisori dei conti spettavano, in base all'art. 34, all'assemblea dei delegati, massimo organo di ### competente per l'approvazione dei bilanci.   A fronte di un sistema così congegnato, non può che concludersi che amministratori e revisori avevano la responsabilità ultima per la predisposizione dei bilanci e che le scelte fondamentali in materia contabile dei dirigenti non potevano compiersi senza l'espresso consenso di tali organi. ### l'impostazione accusatoria, i dirigenti, tra cui la ricorrente, avrebbero impostato l'intera contabilità, nei suoi aspetti più importanti ed evidenti (quali la registrazione dei costi e delle entrate) seguendo principi erronei e in definitiva, irregolari. 
Corretta, o meno, sia quest'ultima affermazione, dal punto di vista tecnico, vi è che la dirigente, per molti anni, ha operato non già con la tolleranza, ma con l'espresso consenso dei massimi organi della datrice di lavoro, i cui indirizzi ha attuato, sicché, a prescindere da ogni valutazione della condotta dal punto di vista penale (che non compete a questo Giudice), non può certamente affermarsi una responsabilità della medesima per inadempimento contrattuale.   Sotto altro profilo, di natura formale, anche a voler ritenere una responsabilità della ricorrente, se le irregolarità erano evidenti a chiunque, come sostenuto dal CT della ### il cui parere è stato fatto proprio da parte convenuta, esse avrebbero dovuto essere contestate e sanzionate ben prima dell'apertura di un procedimento penale, avvenuta anni dopo il loro compimento.  8. Tutela per il licenziamento illegittimo. Riprendendo, ora, il discorso relativo alla tutela applicabile, a fronte della declaratoria di illegittimità del licenziamento, per le ragioni già esposte, deve farsi applicazione dell'art. 8, l. n. 604/1966, che così dispone: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.   Come già rilevato, al momento del licenziamento (che, per le ragioni che si esporranno, va individuato nel 12.6.2020) la ricorrente aveva oltre venti anni di anzianità, sicché l'indennità va commisurata tra le 2,5 e le 14 mensilità, essendo parimenti pacifico il superamento del limite dimensionale, da parte della datrice di lavoro.   Al fine della commisurazione, deve tenersi conto delle dimensioni tutt'affatto trascurabili della datrice di lavoro e della lunga anzianità di servizio, che al momento della sospensione stava già per raggiungere la soglia dei venti anni, ma anche del fatto che il licenziamento, pur infondato, non può dirsi del tutto pretestuoso: esso è giunto all'esito di una vicenda penale di notevole complessità e anche in questa sede è stata riconosciuta la rilevanza disciplinare di una delle condotte tenute dalla ricorrente, pur inidonea a giustificare il recesso per giusta causa. Ciò, pur imponendo di discostarsi, in misura rilevante, dal minimo edittale, impedisce di raggiungere il massimo: ritiene il Tribunale di doversi attestare su una misura, di poco superiore alla metà del massimo, pari a otto mensilità.   A norma dell'art. 61 ### l'assenza di giusta causa determina altresì la spettanza dell'indennità di mancato preavviso, nel numero di mensilità di cui alla domanda subordinata ###.  9. Sulla sospensione cautelare. Occorre, quindi, affrontare la questione relativa alla legittimità della sospensione cautelare e del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione.   Come concordemente riferito dalle parti, la ricorrente è stata sottoposta a sospensione cautelare obbligatoria, in quanto agli arresti domiciliari, con provvedimento del 10.12.2012, dalla stessa ricevuto il ### (doc. 7 ric.). Esso ha il suo fondamento nell'art. 7, all. H ### A seguito della revoca della misura cautelare penale, con decorrenza dal 1.1.2013, la stessa è stata sottoposta a sospensione facoltativa (doc. 8 ric.) a norma degli artt. 8-9 all. H ### il primo dei quali prevede che “### nelle ipotesi di cui all'art. 5, può sospendere il dirigente, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto” e il secondo che “### per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti”.   Il Tribunale (peraltro, in linea con la posizione delle parti, che non hanno sollevato obiezioni circa l'avvenuta sospensione in pendenza di indagini preliminari), ritiene di dare all'espressione “azione penale” un significato più ampio di quello contenuto nel codice di procedura penale e comprensivo di tutto il procedimento penale e non soltanto del processo in senso tecnico. Tale appare, infatti, l'unica esegesi in linea con la ratio della previsione contrattuale, che è quella di imporre al datore di lavoro, ove gli accertamenti siano in corso presso l'### giudiziaria, di attendere il loro esito, prima di adottare provvedimenti disciplinari.   Ciò posto, come risulta anche dalla giurisprudenza di legittimità di cui si darà conto nel prosieguo, le due sospensioni hanno natura e funzione diverse, sicché non può condividersi il tentativo della ricorrente di accomunarle: la prima, infatti, è un provvedimento necessitato dalla materiale e giuridica impossibilità di lavorare, conseguente allo stato custodiale. La seconda costituisce, invece, un atto discrezionale del datore di lavoro, volto a impedire che la presenza sul lavoro del dipendente sospettato di gravi fatti possa recare turbamento all'attività consortile.   Ne consegue che non risulta, in primo luogo, violato il termine di trenta giorni di cui all'art. 8, secondo comma, all. H ### (“nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dirigente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione”), dal momento che la prima e provvisoria contestazione disciplinare risulta essere stata spedita il ### (doc. 9 ric.) e la ricorrente ha dichiarato (p. 4 ricorso) di aver ricevuto notificazione del provvedimento di sospensione facoltativa il ###. 
Va, poi esclusa, anche ai fini della legittimità della sospensione cautelare, la violazione del termine di cui all'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, dell'all. H cit. 
Essi così dispongono: “### il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dirigente abbia notificato al ### la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del ### La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dirigente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.   Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta, perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 8”.   Ora, la clausola riguarda i casi di assoluzione con formula diversa da “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” e consente la riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del precedente art. 9. Per altro verso, essa stabilisce termini volti a porre rapidamente fine allo stato di incertezza giuridica sull'esito del procedimento, una volta che in esso possa tenersi conto delle conclusioni raggiunte in sede penale. La disposizione evidentemente presuppone che il ### sia rimasto estraneo al processo penale, sì da non avere giuridica conoscenza dell'esito dello stesso, tanto è vero che si impone al dirigente di effettuare la notificazione, che comporta la decorrenza del termine per la prosecuzione del procedimento disciplinare.   Non può, per contro, essere condivisa la tesi di ### per cui la disposizione lascerebbe nelle mani del dirigente incolpato la scelta se far decorrere, o meno, i termini per la conclusione del procedimento: diversamente, non avrebbe alcun senso prevedere un obbligo (e non una mera facoltà) per lo stesso di effettuare la notificazione.   Appurato, quindi, che la disposizione mira ad assicurare al ### la tempestiva conoscenza della decisione del giudice penale, va rammentato che nel caso di specie, l'ente ebbe a partecipare al processo quale imputato di responsabilità amministrativa da reato ex d. lgs. n. 231/2001, sicché esso ha ricevuto le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari, al pari della ricorrente.   Purtuttavia, la decorrenza del termine richiede altresì che la sentenza sia passata in giudicato e nel caso di specie, il termine per l'impugnazione della sentenza penale (depositata al novantesimo giorno dalla lettura del dispositivo, il ###), previsto dall'art. 585, comma 1, lett c) c.p.p. è stato prorogato ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 36, d.l. n. 23/2020, in ragione dell'emergenza pandemica, sicché è scaduto il ###. La riattivazione del procedimento, con la contestazione del 12.6.2020 (doc.  13 ric.) è, quindi, intervenuta a meno di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.   Fatte queste considerazioni sulla regolarità formale della sospensione, occorre rammentare il principio da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza della S.C., per cui “la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo e direttivo, per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale. 
Il datore di lavoro, cioè, in presenza di ragioni, come la pendenza di un procedimento disciplinare o penale a carico del lavoratore, che determinino condizioni di incertezza circa l'esatta osservanza, da parte del dipendente, degli obblighi che gli incombono per effetto del suo rapporto di collaborazione e circa l'esistenza di comportamenti incompatibili con le regole della medesima, sì da risultare suscettibili di sanzioni, può unilateralmente rinunciare alla prestazione lavorativa per il tempo necessario all'esaurimento dei detti procedimenti, scilicet al venir meno di quelle ragioni di dubbio costituenti fattore di turbamento dell'armonia e dell'efficienza dell'apparato organizzativo nel quale la prestazione stessa è destinata a svolgersi.  (…) La sola differenza ravvisabile fra l'ipotesi in cui l'istituto della sospensione cautelare sia previsto e consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto e l'ipotesi in cui tale sospensione, nel ricorso delle suddette condizioni, venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, sta in ciò che, nella prima, l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva gravante sullo stesso datore, mentre, nella seconda, questa permane inalterata (in questo senso, cfr., Cass., sez. un., 26 marzo 1982, n. 1885; nonché Cass. 25 marzo 1996, n. 2517; Id. 17 luglio 1990 n. 7303; Id. 24 febbraio 1990 n. 1410; Id. 24 marzo 1988 n. 2563; Id. 13 maggio 1987 n. 4432; Id. 10 dicembre 1986 n. 7350)” (Cass., sez. un. 3.6.1997, n. 4955).   Obbligazione retributiva, la quale rimane sospesa e la cui sorte può determinarsi soltanto in esito al procedimento al procedimento disciplinare, che segue quello penale.
Infatti, “una volta conclusosi il procedimento disciplinare con esito sfavorevole al dipendente e con l'adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione cautelare dal servizio si tramuta, ad ogni effetto, in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni fin dal momento della disposta misura cautelare (vedi cass. sent.  n. 2517 del 1996)” (Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624). Per contro, “la riconoscibilità del diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionata alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di realizzazione dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta (### 27 ottobre 1995 n. 11175, Cass. 22 marzo 1996 n. 2517, 11 aprile 1996 n. 3370, 25 marzo 1997 n. 2633, 26 marzo 1998 n. 3209)” (Cass., sez. lav., 15.11.1999, n. 12631).   Tali principi sono stati, anche in tempi assai recenti, ribaditi dalla S.C., nella sentenza della sezione lavoro del 10.1.2024, n. 1058, della cui motivazione è utile riportare un ampio brano: “la sanzione nei confronti del lavoratore, dopo il proscioglimento in sede penale, può scaturire solo all'esito del procedimento disciplinare, che non è vincolato al rispetto di un giudicato penale che non esclude né l'esistenza del fatto, né che l'impiegato l'abbia commesso. Tuttavia, qualora la sanzione disciplinare sia meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare (come nel caso di specie, in cui è stata applicata la sanzione della sospensione per soli 15 giorni), oppure quando al processo penale non segua alcuna sanzione disciplinare, il periodo di sospensione cautelare non ha più giustificazione (in tutto o nella parte eccedente la sanzione inflitta) e con esso anche il dimezzamento della retribuzione che alla sospensione cautelare è abbinato. 
Tale principio vale sicuramente per la sospensione facoltativa, ovverosia con riguardo ai periodi in cui la prestazione del lavoratore non viene eseguita per una scelta discrezionale in tal senso del datore di lavoro. Ma, anche con riferimento alla sospensione obbligatoria, vale quanto considerato dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della misura sospensiva (come prevista dalle leggi n. 55 del 1990 e n. 97 del 2001), proprio evidenziando che non si tratta di una sanzione, ma di una misura cautelare, per la quale l'esigenza di proporzionalità si misura soltanto rispetto al pregiudizio che può subire l'interesse pubblico per la permanenza in servizio dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa penale (Corte cost. nn. 145/2002, 206/1999, 184/1994). Con il corollario che, una volta definito il processo penale, spetta al procedimento disciplinare stabilire la sanzione da applicare al lavoratore e verificare se e in che misura la sospensione cautelare risulti coerente con la sanzione applicata e sia, quindi, da questa assorbita.  "In sostanza, la natura cautelare della misura della sospensione comporta la sua provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Cass. n. 4411/2021, cit.). 5.1.2. La regola soffre eccezione solo per la sospensione resa obbligatoria dalla custodia cautelare in carcere, perché in quel caso "la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente" (ancora Cass. n. 4411/2021, cit.; conf. Cass. nn. 24117/2022, 9095/2020, ###/2018, 20708/2018, 10137/2018, 20321/2016)”.   Tali principi, mutatis mutandis, vanno applicati al caso di specie, in cui il licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare viene ritenuto illegittimo dal Tribunale, poiché avrebbe dovuto essere irrogata alla ricorrente una sanzione più lieve (come, invece, nel caso da ultimo esaminato dalla S.C., ha fatto direttamente il datore di lavoro). E ciò a prescindere dal fatto che la normativa applicabile rimetta al datore di lavoro e non al lavoratore la scelta tra la riassunzione e il pagamento dell'indennità risarcitoria, atteso che la sanzione applicabile per l'illegittimità del licenziamento non influisce sulla natura, comunque, antigiuridica dell'atto.  ### canto, diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che il datore di lavoro che abbia legittimamente applicato una sanzione conservativa è obbligato pagare le retribuzioni arretrate, mentre quello che abbia proceduto a un licenziamento illegittimo ne andrebbe esente.   Per altro verso, va esclusa qualsiasi conseguenza reintegratoria del diritto alla retribuzione nel periodo di sospensione cautelare conseguente agli arresti domiciliari, stante l'equiparazione di cui all'art. 284, quinto comma, c.p.p. alla custodia in carcere.  10. Quantificazione della retribuzione spettante per il periodo di sospensione. 
Appurato il diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, devono, quindi, essere stabiliti i criteri per la sua quantificazione. Stante il rilievo dell'importo, la complessità del conteggio e l'accoglimento di alcune eccezioni di parte convenuta, che impediscono di recepire senz'altro il conteggio di cui al ricorso, è necessario rimettere la liquidazione al prosieguo del giudizio, pronunciando sentenza solo parzialmente definitiva.   Al fine di determinare i criteri giuridici di quantificazione della retribuzione, vanno, quindi, affrontate le pretese della ricorrente e le eccezioni della convenuta.   In primo luogo, parte convenuta ha allegato di aver erogato, nell'anno 2013, l'importo di euro 28.945,20, a titolo di assegno alimentare non dovuto. La ricorrente non ha mai contestato tale circostanza, né ha allegato la sussistenza dei presupposti di tale erogazione (che l'art. 11 all. H ### identifica nel diritto alla percezione degli assegni familiari). Stante la non contestazione della percezione e la mancata prova del diritto, va accolta l'eccezione della convenuta, volta alla compensazione di tale importo con quanto riconosciuto in questa sede.   ### fondata è l'istanza di ### tesa a escludere dalle retribuzioni arretrate l'indennità speciale, la quale, per le ragioni che si esporranno nel prossimo paragrafo, costituisce un elemento avente natura variabile ed eventuale, dipendendo dai risultati economici del ### e da una decisione discrezionale del suo presidente, su proposta del direttore generale. Orbene, nel presente caso nulla è stato dedotto dalle parti circa tali risultati, durante gli anni di sospensione, né sulla sussistenza di tale determinazione, o di elementi altamente probabilistici che portino a concludere che, ove la ricorrente fosse stata mantenuta in servizio, essa sarebbe stata deliberata. Non vi è, pertanto, alcun elemento sulla cui base il Tribunale possa ritenere dovuto tale emolumento, né quantificarne l'ammontare. 
Per contro, va respinta la tesi per cui durante il periodo di sospensione non sarebbe spettata l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti. In proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha affermato che l'illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro comporta il “diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata - secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C- 762/18 e C-37/19) - a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore” (Cass., sez. lav., 8.3.2021, 6319). 
Non ignora il Tribunale che tale principio è stato enunciato nel caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, ma l'analogo fondamento normativo impone di farne applicazione anche nel caso di specie, in cui il periodo non lavorato è dipeso dall'estromissione non definitiva, ma temporanea dal posto di lavoro.  11. Quantificazione della retribuzione di riferimento. Non computabilità della cd.  indennità speciale. La quantificazione della retribuzione di riferimento è necessaria per determinare il concreto valore dell'indennità risarcitoria e di quella di mancato preavviso, nonché della retribuzione relativa al periodo di sospensione cautelare.   La ricorrente include nel computo della propria retribuzione il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, il compenso per le festività e l'indennità speciale. Quest'ultima le era stata riconosciuta al momento della promozione a dirigente di quarta classe (doc. 49 ric.), con rinvio al provvedimento presidenziale del 9.2.1996 (doc. 55 ric.), il quale, a sua volta, rinviava alle delibere del c.d.a. n. 8 del 1968 (doc. 69 ric.) e n. 24/G del 1990 (doc. 70 ric.). La ricorrente ha allegato di aver sempre percepito l'emolumento, fino alla sospensione, producendo i cedolini paga (doc. 56 ric.).   La convenuta ha contestato la natura di superminimo della suddetta indennità, poiché, a suo avviso, essa avrebbe avuto carattere eventuale e dipendente dall'espletamento di lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di appartenenza, in concreto non svolti dalla ricorrente.   Sul punto, le delibere di cui ai docc. 69 e 70 ric., che costituiscono la base giuridica dell'erogazione, recano: - la prima “che per il personale dirigente e con mansioni direttive, tenuto conto che, per le caratteristiche delle relative prestazioni, non può configurarsi una valutazione oraria dei maggiori lavori e compiti svolti, venga demandato al Presidente ###corso e su proposta del ### il compito di determinare annualmente gli eventuali compensi da corrispondere a titolo di indennità e gratifica per l'espletamento di lavoro straordinario e di compiti superiori alle funzioni di competenza, ed altresì di rimborso delle piccole spese di missioni non documentabili; l'entità globale di tali compensi dovrà comunque essere commisurata all'effettiva attività di bonifica svolta nell'anno”; - la seconda che “a partire dall'esercizio 1990-91 l'entità globale dei compensi di cui alla delibera 23/12/1968 n. 8 punto a) a favore dei ### e dei ### viene dal Presidente percentualmente commisurata all'ammontare dei seguenti importi annuali di consuntivo (...)” (seguono le voci di bilancio poste alla base della commisurazione.   In conformità, la stessa ricorrente ha prodotto (docc. 71-72 ric.) le proposte del direttore generale, relative gli anni 2008 e 2009, che individuano in concreto le percentuali da attribuire ai singoli dirigenti.   Si tratta, all'evidenza, di un elemento di retribuzione variabile, la cui entità dipende dai risultati economici dell'esercizio e da una scelta discrezionale del presidente, su proposta del direttore generale, relativamente alla quota da assegnare ai singoli. Non può, quindi, predicarsene la natura di superminimo individuale: essa diviene dovuta ed esigibile solo all'esito del procedimento di liquidazione e la sua entità non è determinabile a priori.   Il carattere di retribuzione ordinaria della suddetta indennità è, peraltro, escluso dalla disposizione dell'art. 23 ### che prevede che “la retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dallo stipendio, dall'indennità di funzione e dagli aumenti periodici (...) Per ogni anno solare di servizio spettano al ### di area quattordici mensilità di retribuzione (...)”. Occorre, quindi, evidenziare che l'indennità di funzione è un emolumento diverso rispetto all'indennità speciale e solo la prima trova una compiuta disciplina nel ### applicabile.  12. Decorrenza del licenziamento. La concreta quantificazione della retribuzione globale di fatto da prendere in esame per la determinazione delle indennità e la liquidazione delle retribuzioni maturate durante la sospensione presuppone altresì la risoluzione della questione relativa alla decorrenza degli effetti del licenziamento.   La comunicazione del 17.11.2020 (doc. 1 ric.) vorrebbe far retroagire gli effetti del licenziamento al 1.2.2013, in asserita applicazione dell'art. 1, comma 41, l.  92/2012 e in considerazione della disposta sospensione cautelare.   Tale impostazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni.   Si è già detto della natura non disciplinare, ma cautelare della sospensione, sicché i due aspetti - cautelare e disciplinare - vanno tenuti distinti. Ciò, nonostante ### il ### abbia previsto l'obbligo di contestazione degli addebiti in caso di sospensione, ma, contestualmente, anche l'attesa della conclusione del procedimento penale per poter formulare il giudizio disciplinare.  ### interpretazione che consenta di superare la contraddizione contenuta nel ### è quella di ritenere che, in caso di pendenza del procedimento penale, la contestazione conseguente alla sospensione facoltativa ha carattere meramente provvisorio e mira essenzialmente a consentire al lavoratore di conoscere le ragioni per cui è stato sospeso e viene sottoposto a procedimento disciplinare (se per gli stessi fatti di quello penale, o per altri). 
Diversamente, ove si volesse ritenere che il licenziamento si fonda sulla contestazione del 2013, esso si scontrerebbe irrimediabilmente con i principi di immediatezza e immutabilità, il che, in caso di sospensione cautelare, per pendenza di procedimento penale è già stato escluso dalla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624 cit., che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.  c.p.c.). 
Per altro verso, si deve osservare che, nel caso di specie, la contestazione su cui si è fondato il licenziamento è soltanto quella del 12.6.2020 (doc. 13 ric.), successiva alla conclusione del processo penale di primo grado. E allora, la retroazione degli effetti del licenziamento all'inizio del procedimento disciplinare, prevista dal comma 41 cit., non può che intendersi riferita a quella contestazione. 
Alla data del 12.6.2020 deve, quindi, intendersi cessato il rapporto di lavoro della ricorrente e a tale data va commisurata la retribuzione globale di fatto.  13. Sui compensi speciali e i proventi della polizza assicurativa. È fondata la domanda di pagamento dei compensi speciali in concreto attribuiti alla ricorrente, secondo i criteri analizzati al punto 11.   Le parti hanno concordemente riferito che era facoltà dei dirigenti chiedere che i compensi fossero convogliati su una polizza di assicurazione sulla vita (v. doc. 78 ric.), grazie a una convenzione in essere tra il ### e l'assicuratore ### (già ### (doc. 75 ric.), consentendo, in tal modo, di conseguire vantaggi fiscali, oltre alla plusvalenza derivante dal contratto assicurativo, avente una chiara finalità di investimento.   La prima parte della domanda qui in esame riguarda i compensi relativi agli anni dal 2008 al 2010, avendo la stessa ricorrente dichiarato di aver riscosso i proventi delle polizze riguardanti gli anni precedenti. È pacifico tra le parti (cfr. p. 79 ricorso e p. 18 memoria) che, per tali anni, ### erogò la somma di euro 178.334 e su richiesta della ricorrente, essa fu versata all'assicuratore, nei termini sopra riassunti.   La ricorrente chiede, quindi, che ### sia condannata a pagarle i proventi del riscatto della polizza, che il ### ha, invece, trattenuto, ritenendo di averne diritto ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c. Tale importo ammonta a euro 222.094,88 riscossi il ### da ### come risulta dalla scheda contabile esibita il ### (doc. 504 conv.), in cui esso è appostato come “ripresa saldi polizza allianz lazzarini”.   Con dichiarazione scritta inviata ad ### il ### (doc. B conv.), il Presidente di ### chiese all'assicuratore di modificare la convenzione assicurativa, “in modo che il ### risulti sempre il ### e che le richieste di rimborso possano provenire solo dal ### stesso”.  La giurisprudenza di legittimità ha rammentato che il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo si inquadra nel generale istituto del contratto a favore del terzo (art. 1413 c.c.), il quale dà vita a due distinti rapporti: quello tra il contraente e l'assicuratore e quello tra il primo e il soggetto a favore del quale il contratto è stipulato, evidenziandone l'autonomia (v. tra le molte Cass., sez. III, 15.4.2021, n. 9948). Se ne è ricavato che la causa del contratto assicurativo si distingue da quella del rapporto sottostante, che può avere natura di liberalità, di investimento, di previdenza. 
Conseguentemente, il beneficiario può opporre all'assicuratore soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, ma non quelle proprie del rapporto con il contraente.   In questa sede ###si discute di pretese rivolte nei confronti dell'assicuratore, ma la ricorrente fa valere il rapporto sottostante, cioè quello di lavoro, invocando il proprio diritto a ricevere la retribuzione. ### canto, da lungo tempo si è affermata la validità del contratto con cui taluno si impegni a concludere un contratto di assicurazione e a pagarne i premi (v. Cass., 24.2.1955, n. 566), come è avvenuto nel caso di specie. Ed è evidente che la pattuizione per cui ### avrebbe concluso il contratto di assicurazione per conto della dirigente, con denaro di quest'ultima, non prevedeva, nella sua causa, l'arricchimento del ### con attribuzione della facoltà di incamerare i proventi della polizza a proprio piacimento, ma, per contro, era stipulato (quale benefit ulteriore del rapporto di lavoro) nel solo interesse della lavoratrice. ### ha, quindi, pieno diritto di pretendere, oggi, l'adempimento non già del contratto assicurativo, i cui effetti si sono, ormai, esauriti, ma del negozio con il ### Di ciò, d'altro canto, pare essere perfettamente consapevole ### stessa, la quale non ha confuso i proventi delle polizze stipulate per conto dei singoli dirigenti nel proprio patrimonio (v. ancora il doc. 504 esibito cit.), ma, correttamente, li ha appostati con precisa indicazione del soggetto a cui essi erano riferibili. 
Per quanto riguarda gli anni successivi e precedenti alla sospensione (2011 e 2012), la ricorrente ha prodotto la relativa richiesta di pagamento (doc. 57 ric.) e la risposta di ### che ha riconosciuto la debenza di detto importo (doc. 58 ric.).   La convenuta non ha ottemperato agli ordini di esibizione impartiti dal Tribunale circa le delibere autorizzative del pagamento dei compensi in parola, affermando di non aver reperito tale documentazione (nota depositata il ###). In considerazione di tale circostanza e in assenza di contestazione specifica del conteggio effettuato in ricorso (euro 50.562 per il 2011 ed euro 37.921 per il 2012), esso va recepito. Spettano, quindi, per tale secondo periodo, euro 88.483.  14. Sul rimborso delle spese legali. Sul punto, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 36 del ### applicabile, il quale dispone che “Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile, sia penale, di un dirigente per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate dal ### sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave comporta il diritto del ### al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie”. 
Su tale base, nel ricorso viene richiesta la somma di euro 123.085,72, il cui conteggio viene contestato in quanto non si attiene alle tariffe professionali medie, non è provvisto del parere di congruità e in quanto ### ritiene di dover eventualmente rimborsare le sole spese connesse ai capi per cui vi è stata assoluzione con formula piena. Non è, invece, contestata l'effettività delle spese suddette, peraltro documentalmente dimostrata (docc. 63-64 ric.). 
Prima di analizzare tali difese, occorre premettere che la lettera della clausola contrattuale, in prima battuta, impone il rimborso di tutte le spese (non vi è, nel primo comma, il limite di cui al secondo, relativo alle tariffe medie), senza prevedere alcun potere di riduzione in base alla “congruità”. Avrebbe, per conto, potuto escludersi la rifusione di spese prive di diretto collegamento con la difesa in sede ###consta, né ### ha dedotto, che vi siano istanze di rimborso così caratterizzate.  ### eccezione è il caso di “conflitto di interesse”, palesemente insussistente nel caso di specie, sol che si pensi che ### coimputato per responsabilità ex d. lgs.  231/2001, aveva interesse al proscioglimento della ricorrente, da cui sarebbe dipesa automaticamente l'esclusione della responsabilità amministrativa, come di fatto è avvenuto (v. sentenza penale sub doc. 5 ric., p. 116). 
In esito al procedimento penale, poi, il ### prevede una facoltà di recupero parziale (“nei limiti delle tariffe professionali medie”), nel caso in cui la sentenza penale passata in giudicato “affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave” e cioè, per aver commesso un reato doloso o colposo, con l'ulteriore limite, in questo caso, del grado grave della colpa. 
La clausola in parola non lascia spazio all'interpretazione autonoma, resasi necessaria per valutare la legittimità del licenziamento, richiedendo espressamente l'affermazione di penale responsabilità del dirigente. Non resta che constatare che, nel caso di specie, come già più volte rammentato, non vi è stata alcuna affermazione di responsabilità penale nella sentenza e che la declaratoria di improcedibilità per prescrizione non è equiparabile, né punto, né poco, a una simile statuizione. 
Tali considerazioni superano le contestazioni di ### non essendo affatto richiesto un parere di congruità e non essendo nemmeno stata specificamente contestata la congruità di questa o quella spesa, nonostante l'analitica elencazione nel doc. 63 ric., richiamato nell'atto introduttivo. Né potrebbe escludersi il diritto a ottenere il rimborso di spese relative ai capi di imputazione per cui è stata dichiarata la prescrizione, in mancanza della richiesta affermazione di responsabilità penale. 
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda, svolta nel corso del giudizio (nota del 16.7.2024), di rimborso di spese ulteriori a quelle dedotte nel ricorso introduttivo, non avendo la ### attorea domandato, né ottenuto, l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420, primo comma, c.p.c., pur a fronte di un'iniziale pretesa, formulata in modo specifico e analitico. 15. ###. Il pagamento del ### dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non è stato oggetto di domanda espressa nelle conclusioni del ricorso, sicché il Tribunale deve esimersi dalla quantificazione e dalla pronuncia di condanna in dispositivo.  16. Conclusioni. Invito al contraddittorio. Prosecuzione del processo. Il giudizio deve proseguire per la liquidazione dell'indennità risarcitoria, di quella sostitutiva del preavviso e dell'importo delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione cautelare.   Sulle somme attribuite a titolo retributivo, a norma dell'art. 429 c.p.c., spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. I restanti importi vanno maggiorati dei soli interessi legali, mancando l'allegazione e la prova di un danno ulteriore per il ritardo.   Ai fini della decisione sulle domande relative al cd. danno fiscale e alla regolarizzazione contributiva, che parimenti si riservano al prosieguo del giudizio, appare opportuno invitare le parti al contraddittorio sulla questione della debenza, o meno, di contributi previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di retribuzione arretrata, anche in considerazione del loro trattamento fiscale (tassazione ordinaria o tassazione separata). Tale questione appare, infatti, rilevante ai fini della decisione sulle suddette domande e non è stata, fino a ora, oggetto del contraddittorio processuale. 
La liquidazione delle spese resta riservate alla pronuncia definitiva. 
La complessità della controversia impone l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.  P. Q. M.  Il Tribunale Ordinario di ### in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ### a ### con nota del 17.11.2020 e condanna ### a riassumere ### entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità di importo pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità di mancato preavviso nell'importo pari a dieci mensilità di retribuzione e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo; 2) condanna ### a corrispondere ### le retribuzioni relative al periodo di sospensione, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio secondo i criteri di cui in motivazione, previa detrazione dell'importo di euro 28.945,20, percepito a titolo di assegno alimentare e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo; 3) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la liquidazione delle somme di cui ai punti precedenti e la decisione sulla domanda relativa alle mancate detrazioni fiscali e su quella di regolarizzazione contributiva; 4) condanna ### alla rifusione delle spese legali sostenute da ### nel procedimento penale, liquidate in euro 123.085,72, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti ai professionisti al saldo da parte della convenuta; 5) condanna ### a corrispondere a ### i seguenti importi: - euro 222.094,88 a titolo di restituzione del saldo della polizza assicurativa contratta con i proventi delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla riscossione della stessa (1.3.2014) al saldo effettivo; - euro 88.483 a titolo di indennità speciale maturata negli anni 2011 e 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza annuale al saldo effettivo; 6) spese al definitivo; 7) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. 
Così deciso il ###. 
Il giudice Dott.

causa n. 386/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Molinaro Gabriele, Fotia Antonia

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 250/2024 del 20-06-2025

... avvalsa in misura del tutto trascurabile del criterio di calcolo previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dall'art. 11 co. 14 L. 124/1999, secondo cui il servizio prestato per più di 180 giorni è equiparato a un anno intero; infatti emerge dal prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso introduttivo che i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui la ricorrente è stata parte, hanno avuto una durata mai inferiore a 11 mesi e 19 giorni e ben sette su otto una durata annuale. “### convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. del diritto alla corresponsione delle differenze retributive. “### non è fondata, atteso che il credito più risalente tra quelli azionati concerne il mese di giugno 2011 la prescrizione è stata interrotta dalla ricorrente con atto di costituzione in mora rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'ente debitore in data ###. “### convenuto allega che con deliberazione n. 744 del 20.4.2012 la Giunta provinciale di ### ha, in applicazione dell'art. 17 co. 3 L. P. 27.12.2011, n. 18 (“dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere (leggi tutto)...

testo integrale

N. 219/2024 R.G.C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -### Il Giudice dott.ssa ### quale Giudice del ### all'udienza del 15-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 219/24 R.G.C promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 67, come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE nei confronti di MINISTERO dell'### già Ministero dell'### dell'### e della #### per le ### - ### GENERALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall'### per le ### - in persona del ### pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.P.C.M. 11-2-2014, n. 98 e D.M.  917 del 18-12-2014 ed elettivamente domiciliati presso l'### di ### ivi situato, in via P. ### n. 31; ###: ricostruzione carriera docente, inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e pagamento differenze retributive collegate all'anzianità di servizio; passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore del personale della scuola. 
Le parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### dipendente del Ministero dell'### e del ### come docente di scuola secondaria di II grado, presso l'I.I.S. “### Ricci” di ### attuale sede di servizio, esponeva: egli aveva prestato servizio in ruolo nella scuola materna dall'a. s. 1991/1992 all'a. s. 1997/1998 e poi in ruolo dall'a. s.  1998/1999 all'a. s. 2018/2019 nella scuola primaria di primo grado (scuola elementare); dall'a. s. 2019/2020 era in ruolo presso la ### secondaria superiore, ### I.I.S. ### di ### come da ### che allegava; con decreto prot. 8032 del 9.6.2021 gli era stata ricostruita la carriera; il decreto di ricostruzione non aveva valutato l'anzianità maturata in ruolo nella scuola materna (aa. ss. 1991/1992 - 1997-1998) ed aveva utilizzato il criterio della temporizzazione nel valutare il periodo dall'a. s. 1998/1999 all'a.  s. 2018/2019 presso la scuola primaria; in forza della sentenza ella Corte di Cassazione Sezioni Unite 06/05/2016, n. 9144, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l.  n. 312 del 1980, all'insegnante che passasse dalla scuola materna alla secondaria o dalla materna alla primaria o dalla primaria alla secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo inferiore doveva essere riconosciuto in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione; facendo applicazione del principio sancito dalla cit. sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento del periodo in ruolo presso la scuola materna ed il periodo in ruolo presso la scuola primaria di primo grado ### applicando il criterio della ricostruzione della carriera, con conseguente beneficio quanto alla progressione di carriera. 
Affermando quindi il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e l'inapplicabilità del criterio della “temporizzazione”, il ricorrente esponeva: con raccomandata a. r. del 12.12.2023 egli aveva chiesto la ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il periodo dall'a. s. 1991/1992 - 1997/1998 in ruolo presso la scuola di infanzia e dall'a. s. 1998/1999 all'a. s. 2018/2019 in ruolo presso la scuola primaria; con tutto il servizio in ruolo dall'1.10.1991 egli avrebbe raggiunto le ultime fasce 28-34 l'1.1.2020 e la fascia 35 il ###; mentre con la progressione della sola scuola primaria avrebbe raggiunto la penultima fascia in data ### e l'ultima dopo altri 7 anni; il decreto n. 8032 del 9.6.2021 era errato; l'art. 4 co. 3 del DPR 399/88 stabiliva: “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Lamentando che fosse stato applicato illegittimamente il criterio, penalizzante, della “temporizzazione”, mentre invece in favore dell'insegnante che passasse dalla scuola materna/primaria alla scuola secondaria l'anzianità maturata in dette scuole, compreso il pre-ruolo, doveva essere riconosciuta in misura integrale; richiamata la disciplina dei “passaggi di ruolo” contenuta in particolare negli artt. 77 e 83 del D.P.R.  417/74 e nell'art. 57 L. n. 312/80, nonché la sentenza n. 9144/16 delle S.U. della Corte di Cassazione, il ricorrente affermava il proprio diritto, a seguito del passaggio di ruolo dalla scuola materna/primaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado, al riconoscimento in misura integrale dell'anzianità di servizio acquisita nel precedente ruolo, anziché nei limiti della cd. “temporizzazione”, e concludeva chiedendo: “- Accertatone il relativo diritto, condannare le ### convenute all'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera comprendendovi tutti gli anni scolastici lavorati in qualità di insegnante in ruolo di scuola materna e poi in ruolo nella scuola primaria di primo grado (scuola elementare) disapplicando il criterio della temporizzazione utilizzato dalle controparti. Per l'effetto ordinare alle controparti di inquadrare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all'esatta ricostruzione sulla base dell'intera anzianità di servizio che verrà riconosciuta, con condanna delle controparti al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dai 5 anni precedenti l'atto interruttivo della prescrizione (27.12.2023).  “Con vittoria di spese e competenze di lite”. 
Si costituivano le ### scolastiche in epigrafe ed eccepivano: la legittimità dei provvedimenti di ricostruzione della carriera adottati dalle stesse, in applicazione della normativa in materia di inquadramento economico, ricostruzione di carriera e riconoscimento dei servizi pregressi per il personale del ### nonché di benefici economici previsti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale docente, di inquadramento economico del personale proveniente da un ruolo inferiore del personale della scuola, con particolare riferimento alla “temporizzazione”, i convenuti eccepivano l'esclusione dal computo dell'anzianità di cui si chiedeva l'integrale valorizzazione/valutazione ai fini dell'inquadramento e della ricostruzione della carriera e della successiva progressione, il servizio pre-ruolo prestato con contratto a tempo indeterminato dal ### nell'anno solare 2013 e tutti i periodi di assenza senza retribuzione in cui il docente aveva fruito di aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio nonché i dieci mesi in cui ha svolto il servizio civile, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti e da corrispondere al ricorrente sulla base del termine temporale indicato nel ricorso (27.12.2018); infatti il docente: alla data dell'1.9.1998, del suo passaggio dalla scuola materna/dell'infanzia alla scuola elementare/primaria, avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 2.184 giorni, corrispondenti ad anni 6 mesi 0 giorni 24; alla data del 20.1.2002 sarebbe passato alla 3^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni, attuale 2^ fascia sulla base delle disposizioni del C.C.N.L sottoscritto in data ###); alla data del 23.1.2008 - sarebbe passato alla 4^ fascia stipendiale (da 15 a 20 anni, attuale 3^ fa-scia stipendiale); non avrebbe avuto diritto alla corresponsione di differenze retributive in quanto tutte prescritte; alla data del 23.1.2015 - sarebbe passato all'attuale 4^ fascia stipendiale (da 21 a 27 anni) ancora senza diritto alla corresponsione di differenze retributive a suo credito fino alla data del 26.12.2018 in quanto tutte prescritte; alla data dell'1.9.2019, del suo passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado, avrebbe maturato un'anzianità complessiva di 9.164 giorni, corrispondenti ad anni 25 mesi 5 giorni 14; alla data del 16.3.2022 - avrebbe avuto diritto al passaggio all'attuale 5^ fascia stipendiale (da 28 a 34 anni); alla data del 16.3.2029 - avrebbe avuto eventualmente diritto al passaggio alla 6^ ed ultima fascia stipendiale, quella da 35 anni; fatta comunque salva l'individuazione di periodi di assenza del docente che interrompessero la progressione di carriera ovvero l'eventuale entrata in vigore di disposizioni contrattuali e/o di legge che comportassero modifiche ai criteri applicati fino alla data odierna nei provvedimenti adottati nei suoi confronti; qualora codesto Tribunale non dovesse condividere le valutazioni espresse da questo ### sulla non valutabilità del periodo di aspettativa non retribuita fruiti dal ricorrente “per servizio militare e servizio equiparato”, tutti passaggi di fascia stipendiali sarebbero stati anticipati di 10 mesi: alla data del 20.3.2001, il passaggio alla 2^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni); alla data del 23.3.2007, il passaggio alla 3^ fascia stipendiale (da 15 a 20 anni); alla data del 23.3.2014, il passaggio alla 4^ fascia stipendiale (da 21 a 27 anni); alla data del 16.5.2021, il passaggio alla 5^ fascia stipendiale (da 28 a 34 anni); alla data del 16.5.2028, il passaggio alla 6^ ed ultima fascia stipendiale. 
Nel caso di specie, venendo in rilievo un rapporto di pubblico impiego, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali doveva essere considerato operante, in quanto riguardante i crediti, quale quello asseritamente preteso dal ricorrente, per il quale sarebbe maturato il diritto alla percezione successivamente al 31.12.1994; nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, i convenuti chiedevano pertanto che venisse eventualmente assegnato solo il minore importo tra interessi legali e rivalutazione; concludevano infine chiedendo: “nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte dal sig. ###
NA, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto, o con la statuizione ritenuta del caso, per i motivi di cui in narrativa; “in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta illegittima la ricostruzione di carriera effettuata da questa ### in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 399/1988, di riconoscere il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la valorizzazione/valutazione del servizio dallo stesso prestato prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di II grado nella misura di quattro anni per intero e di due terzi del restante; “in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere accoglibili le richieste di parte ricorrente, si chiede che dal riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata dal prof.  ### in qualità di docente di scuola dell'infanzia e di insegnante di scuola primaria vengano esclusi tutti i periodi in cui il medesimo ha fruito di aspettative senza retribuzione, considerando esclusivamente i servizi svolti effettivamente in qualità di DOCENTE.  “Con riserva di ogni ulteriore mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.  “Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della legge 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di av-vocato ivi previsti, ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventual-mente di applicare, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, stante la complessità della materia e delle questioni oggetto di gravame.”. 
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. 
Le domande proposte dal ricorrente sono risultate parzialmente fondate e meritano quindi accoglimento nei limiti della fondatezza per le ragioni che seguono. 
La Corte di ###, con la sentenza pronunciata il ### nelle cause riunite C- 22/13, dalla C-61/13 alla C-63/13 e C-418/13, ha deciso che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire ed a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”. 
Ancora sul tema, con la sentenza n. 22558 del 7-11-2016 (come anche le altre in pari data), la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue: “… 2 - Nel giudizio di primo grado il ricorrente, docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, aveva domandato, tra l'altro, "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, L. 312/80" e la conseguente condanna del Ministero resistente "al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in C 2.970,32, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal ###.  “3 - La Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della pronuncia di rigetto del gravame, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella ### 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d. lgs n. 368 del 2001. Ha osservato, in particolare, che: a) la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi, anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato; b) la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia definito "non di ruolo" non è di per sé idonea a giustificare la diversità di trattamento, giacché le ragioni oggettive richiamate nella clausola 4 sono solo quelle che attengono al rapporto e lo differenziano, sulla base di elementi precisi e concreti, da quello a tempo indeterminato; c) il Ministero appellante aveva fatto leva sulla specialità del sistema del reclutamento scolastico, sulla necessità di garantire la continuità didattica, sul diritto costituzionale allo studio ed all'istruzione, ossia su ragioni che possono essere invocate per sostenere la legittimità del contratto a termine, ma non per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato; d) la clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, impone la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine; e) la disapplicazione va, però, limitata ai rapporti a tempo determinato succedutisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata tale da coprire, pressoché integralmente, l'anno scolastico.  “4- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'### dell'### e della ### sulla base di due motivi. … .  “MOTIVI DELLA DECISIONE “1 - Con il primo motivo il Ministero dell'### dell'### e della ### denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE; degli artt. 6 e 10 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 79 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 106 del CCNL comparto scuola 29.11.2007; dell'art. 526 del d. lgs.  297 del 1994; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165". Premette il ricorrente che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs n. 368 del 2001. Rileva che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa. Aggiunge che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, sia per il mancato superamento del pubblico concorso, sia perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente.  “2 - Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione: dell'art. 53 della legge 11.7.1980 n. 312; degli artt. 142 CCNL 24 luglio 2003 e 146 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007; dell'art. 3 del d.p.r. 23 agosto 1988 399; dell'art. 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall'art.1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106; dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368; dell'art. 36 d. lgs 30 marzo 2001 165; della direttiva 99/70/CE". Evidenzia il ricorrente che il Tribunale di Torino aveva riconosciuto al ### "gli scatti biennali di anzianità sulla scorta dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980", disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. 
Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal ### agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per "scaglioni". ###. 53 della legge n. 312 del 1980 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall'art. 142 del CCNL 24.7.2003. In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 20 giugno 2013, che ha ricostruito il quadro normativo nei termini sopra indicati. … .  “2 - Il primo motivo è infondato, perché il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - #### e ### - e recepito dalla ### 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso ### “Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". “### posto a carico degli ### membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'### di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, ### punto 32).  “2.1 - La clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico (Cass. 26.11.2015 n. 24173 e 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.  “In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ### 8.9.2011, causa C-177/10 ###); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( ### cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa ###/14, ### punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  “2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).  “Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di ### per escludere la conformità al diritto euro unitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.  “Anche in questa sede il Ministero, pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità.  “Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento ( si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto che precede), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'### quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.  “3 - E', invece, fondato il secondo motivo, con il quale il Ministero ha rilevato che la Corte territoriale erroneamente aveva confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto del ### a vedersi corrispondere gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980.  “Occorre premettere che non sussiste la eccepita inammissibilità della censura, sotto il profilo della novità dell'argomento, … .  “3.1 - Esclusa, quindi, la inammissibilità della censura, va detto che la domanda accolta nel giudizio di primo grado era finalizzata ad ottenere "la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, della legge n. 312/80...".  “Mentre la parificazione al personale assunto a tempo indeterminato trova titolo in quanto sopra si è detto sulla operatività del principio di non discriminazione, non altrettanto può dirsi con riferimento alla invocata attribuzione degli scatti biennali, posto che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo.  “La legge 312/1980, intitolata "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo prevedeva, all'art. 50, lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che "Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.". “###. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 "lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica" ed aggiungendo, al comma 3, che "Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del ### agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 10giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale." “Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, "una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".  “3.2 - Già il tenore testuale della norma, che al comma 3 esclude espressamente le supplenze, induce ad affermare la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza (sul punto assolutamente costante la giurisprudenza amministrativa che aveva escluso la applicabilità della norma alle supplenze, anche se annuali e se conferite dal ### agli studi - C.d.S. 2163/2000), essendo la disposizione finalizzata a disciplinare il trattamento economico dei docenti e del personale non educativo della scuola non immessi stabilmente nei ruoli ma, comunque, legati alla amministrazione da rapporto di impiego a tempo indeterminato.  “La sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, nel dichiarare la inammissibilità della prima delle due questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di Firenze (che aveva ipotizzato una disparità di trattamento tra i supplenti assunti ai sensi dell'art.4 della legge 124/1999 ed i docenti non di ruolo assunti a tempo indeterminato), ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l'### di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l'approvazione della legge 20.5.1982 n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.  “3.3 - Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n. 270 del 1982 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro").  “3.4 - Con il contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47 che "Nei casi previsti dal D.Lgs.  297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea,si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.  18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.".  “La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione; b) indennità integrativa speciale.  - trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all' art.  71; d) compenso per la qualità della prestazione di cui all' art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge; h) ore eccedenti di cui all'art. 70." “Il contratto contiene un espresso richiamo all'art. 53 della legge 312/1980, ma lo stesso, contenuto nel comma 7 dell'art. 66, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.p.r. 399/1988 ( art.  66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 - comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7.) “E' utile osservare che nel ### per il personale a tempo indeterminato, sparisce ogni riferimento agli scatti biennali di anzianità, giacché nell'art. 63 lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" ( e nell'allegato A all'art. 71 del d. lgs. 165/2001 al punto VI lett. h risulta espressamente indicato fra le norme abrogate l'art. 50 della legge 312/1980 che riconosceva ai docenti di ruolo gli scatti biennali) e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.  “Non rileva, pertanto, che l'art. 53 della legge 312/1980 non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dal 1° comma dell'art. 82, giacché la disposizione prevede anche, al secondo comma, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1 rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive.  “In sintesi, dunque, il ### 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, come si è detto, le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal ### agli ### non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53.  “3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi.  “### 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.  “È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.  “Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art.3 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ### restano in vigore in quanto compatibili", sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto.  “3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f.  “Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza.  “Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione.  “3.7 - Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il ### 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.  “###. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.  “E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'### quadro.  “3.8 - La sentenza impugnata, pur interpretando correttamente la direttiva 99/70/CE quanto al principio di non discriminazione, ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda volta ad ottenere un trattamento economico "non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 312/80". “La stessa, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "La clausola 4 dell'### quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai ### succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati ### che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. ###. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal ### 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”; conseguentemente la Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassando con rinvio (Cass. Sez. Lav. n. 22558 del 7-4-2016). 
Successivamente, il ###, il Tribunale di Trento ha avanzato alla ### istanza di pronuncia pregiudiziale nell'ambito del procedimento promosso da ### nei confronti della ### di ### rubricata quale ###-466/17 sulle seguenti “### pregiudiziali.  “1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; “2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo; “3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico” (Tribunale di ### ordinanza del 18-7-2017/3-8- 2017). 
La Corte di giustizia dell'### - ### con la sentenza 20-9- 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la questione pregiudiziale, sollevata ai sensi dell'art.  267 TFUE, dal Tribunale di ### con l'ordinanza di cui sopra, nel procedimento promosso da ### nei confronti della ### di ### ha affermato: “... . 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).  “2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra ### e la ### autonoma di ### (###, relativa al calcolo dell'anzianità di servizio della sig.ra ### al momento della conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il suddetto ente.  “Contesto normativo “### dell'### “3. Ai sensi della clausola 1 dell'accordo quadro, l'obiettivo di quest'ultimo è, da un lato, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall'altro, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.  “4. La clausola 2 dell'accordo quadro dispone quanto segue:
«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 
«2. ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici».  “5. La clausola 3 dell'accordo quadro così recita: «1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 
«2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali».  “6. Ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro: «1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 
«2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 
«3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli ### membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 
«4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».  “Diritto italiano “7. ### 485, paragrafo 1, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (supplemento ordinario alla ### n. 115 del 19 maggio 1994), prevede quanto segue: «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».  “Procedimento principale e questioni pregiudiziali “8. Nel corso del 2003 la sig.ra ### è stata assunta dalla ### autonoma di ### con un contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per l'anno scolastico 2003/2004. Essa ha poi proseguito tale attività ininterrottamente, per mezzo di altri sette contratti consecutivi, ciascuno di durata determinata corrispondente a quella dell'anno scolastico.  “9. Dal 1° settembre 2011 la sig.ra ### ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Il 1° settembre 2012 essa è stata immessa in ruolo.  “10. L'8 settembre 2014 la ### autonoma di ### ha proceduto alla ricostruzione della carriera dell'interessata ai fini del suo inquadramento nella pertinente fascia retributiva ai sensi di una normativa applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
Conformemente all'articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, alla sig.ra ### è stata a tal fine riconosciuta un'anzianità di 80 mesi sui 96 mesi effettivamente prestati. I primi quattro anni sono stati computati per intero, i quattro successivi limitatamente ai due terzi, vale a dire 32 mesi su 48. Essa è stata inquadrata nella prima fascia.  “11. Il 2 dicembre 2016 la sig.ra ### ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di ### (###, al fine di ottenere che la ### autonoma di ### computasse l'intera anzianità da essa maturata anteriormente alla conclusione del contratto a tempo indeterminato per l'esercizio delle stesse funzioni, a titolo degli otto contratti a tempo determinato conclusi in successione per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2010/2011.  “12. A sostegno del suo ricorso, essa deduce la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e chiede che l'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, sia disapplicato nella parte in cui prevede che i servizi prestati in base ad un contratto di lavoro a tempo determinato siano computati integralmente soltanto relativamente ai primi quattro anni e, oltre tale limite, solo fino a concorrenza dei due terzi.  “13. Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro, occorra verificare che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso. Al fine di procedere a tale verifica, la situazione della sig.ra ### potrebbe essere paragonata a quella di un docente che eserciti un'attività simile, il quale, dopo essere stato assunto tramite concorso per un periodo di tempo indeterminato, abbia maturato la stessa anzianità della sig.ra ### “14. A tale riguardo, la sig.ra ### ha dimostrato, senza essere contraddetta sul punto dalla parte avversaria, che essa svolgeva mansioni identiche a quelle dei docenti assunti mediante concorso sulla base di contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se sussista una differenza tra queste due situazioni. Poiché i docenti di ruolo hanno superato un concorso, si potrebbe sostenere che le loro prestazioni sono di qualità superiore rispetto a quelle dei docenti a tempo determinato. Se così fosse, non vi sarebbe ragione di attenersi alla statuizione contenuta al punto 45 della sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), con cui la Corte ha rifiutato di considerare che la situazione di lavoratori che svolgono identiche mansioni sia diversa a seconda del fatto che essi abbiano superato o meno un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione.  “15. Il giudice del rinvio fa osservare che la giurisprudenza italiana non appare concorde su tale punto. La Corte suprema di cassazione (### ha infatti statuito che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro impone di riconoscere ai docenti l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, ai fini di garantire la loro parità di trattamento rispetto ai docenti con contratti a tempo indeterminato. Per contro, diversi giudici di grado inferiore avrebbero adottato la soluzione opposta.  “16. Tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se il fatto di non aver superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione possa giustificare una differenza di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo determinato. “17. Il giudice del rinvio indica peraltro che la Corte, nella sua sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punti 23, 55 e 62), ha statuito che il computo integrale dell'anzianità maturata in virtù di contratti a tempo determinato a beneficio dei lavoratori immessi in ruolo nella pubblica amministrazione potrebbe dar luogo a una discriminazione alla rovescia a danno dei vincitori di concorso assunti a tempo indeterminato.  “18. Tali elementi inducono il giudice del rinvio a chiedersi se la normativa italiana, prevedendo all'articolo 485 del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, una formula degressiva di computo dell'anzianità maturata a titolo di contratti a tempo determinato al fine di evitare una discriminazione alla rovescia nei confronti dei vincitori di concorso della pubblica amministrazione, sia compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro.  “19. Date tali circostanze, il Tribunale di ### (### ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro, la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, nonché al fine di accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato; 2) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo; 3) se il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico».  “Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale … .  “22. … . Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell'### non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 luglio 2017, ### C-112/16, EU:C:2017:597, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).  “23. … . Tali questioni, che vertono sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro, si inseriscono in una controversia riguardante le condizioni alle quali vengono computati i periodi di anzianità maturati da lavoratori a tempo determinato ai fini del loro inquadramento nella pertinente fascia retributiva al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici. Esse presentano quindi un rapporto diretto con l'oggetto del procedimento principale e non sono di natura ipotetica. … .  “24. … la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.  “Sulle questioni pregiudiziali “25. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.  “26. Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C- 302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 39). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, ### C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47).  “27. Dalle informazioni fornite alla Corte nell'ambito della presente causa risulta che, a differenza dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso, i docenti a tempo determinato immessi in ruolo in base ad una selezione per titoli possono, ai fini del loro inquadramento in una categoria retributiva, vedersi integralmente riconosciuta la loro anzianità di servizio solo per i primi quattro anni di servizio, mentre per gli anni successivi si tiene conto di tale anzianità soltanto nella misura dei due terzi. ### delle norme nazionali in questione ha quindi avuto come risultato che l'amministrazione ha tenuto conto soltanto di 80 mesi sui 96 effettivamente prestati dalla ricorrente nel procedimento principale in virtù di contratti a tempo determinato, vale a dire circa l'83% dell'anzianità di servizio da essa maturata.  “28. Orbene, come risulta dalla formulazione letterale stessa della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, la parità di trattamento si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Pertanto, per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva.  “Sulla comparabilità delle situazioni in esame “29. Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).  “30. La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).  “31. Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ### identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo.  “32. Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso.  “33. Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45).  “34. Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neoassunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che, dalle osservazioni presentate alla Corte dalla ricorrente nel procedimento principale, risulta che i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso. “35. Da tali elementi risulta che le situazioni in questione sono comparabili, fatte salve le verifiche di natura fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare. Occorre pertanto determinare se sussista una ragione oggettiva che giustifichi il mancato computo integrale dei periodi di servizio di durata superiore a quattro anni prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in sede di inquadramento nella rispettiva categoria retributiva dei dipendenti pubblici dell'insegnamento secondario assunti in base ai titoli.  “Sulla sussistenza di una giustificazione oggettiva “36. ### una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).  “37. Detta nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).  “38. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52). “39. Così la Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71).  “40. Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento allegata nel procedimento principale, il governo italiano sostiene che la misura in esame in tale procedimento, contrariamente a quella in discussione nella causa decisa dalla sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a. (da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646), riconosce interamente la carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo.  “41. È vero che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale riconosce integralmente tale carriera. Tuttavia, essa non lo fa in modo uniforme, dal momento che l'anzianità maturata dopo i primi quattro anni è computata solo per i due terzi.  “42. A tale riguardo, il governo italiano spiega una siffatta limitazione con la necessità di rispecchiare il fatto che l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso , il governo italiano ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. “43. Occorre ricordare che gli ### membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C- 305/11, EU:C:2012:646, punto 57).  “44. Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli ### membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 59).  “45. Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, ### C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79).  “46. A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60).  “47. Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).  “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità.  “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.  “50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. ### italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.  “51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso. “52. Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve rilevare che dagli elementi a disposizione della Corte emerge che il danno subito a causa della discriminazione allegata dalla ricorrente nel procedimento principale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato sembra risultare dal fatto la sua categoria retributiva non è stata determinata applicando le disposizioni nazionali vigenti alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, il 1° settembre 2011, bensì applicando disposizioni successive vigenti alla data della decisione con la quale l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione della sua carriera, vale a dire l'8 settembre 2014. Sebbene, alla data della sua assunzione a tempo indeterminato, avesse maturato un'anzianità superiore a tre anni che consentiva di inquadrarla nella seconda fascia stipendiale allora in vigore, la ricorrente nel procedimento principale non ha beneficiato dell'applicazione delle disposizioni transitorie connesse alla modifica di tale fascia a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonostante dette disposizioni transitorie fossero volte ad assicurare, ai lavoratori che in tale data rientravano nella seconda fascia, il mantenimento del relativo trattamento economico. Poiché la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi su questo punto dal giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo verificare, se del caso, se una siffatta applicazione retroattiva del nuovo inquadramento retributivo sia conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.  “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.  “54. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. … ”, dichiarando infine: “La clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.” (Corte di ### - ### sentenza 20-9-2018, nella causa C-466/17, ### di ###. 
All'esito di tale pronuncia, con la sentenza n. 101 dell'11-6-2019, nella causa n. 650/2016 R.G., il Tribunale di ### ha quindi statuito: “La ricorrente ### …, premesso di lavorare, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'ente pubblico convenuto #### a far data dall'1.9.2011, ma di aver in precedenza svolto, in favore dello stesso ente e nella medesima qualifica (docente di scuola secondaria) prestazioni di lavoro a tempo determinato in esecuzione di otto rapporti di lavoro a tempo determinato - propone nei confronti dell'ente convenuto le seguenti domande: 1) domanda di accertamento del diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio non di anni 7 e mesi 8 (come da decreto di ricostruzione carriera ###, bensì di anni 9 (anni 1 mesi 4 in più), con conseguente successivo diritto a passare alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012 e, quindi, riconoscimento del diritto a essere inquadrata in detta posizione retributiva; 2) domanda di accertamento del diritto alla corresponsione degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, con conseguente condanna della PAT al pagamento della somma di € 10.014,49, come da conteggio sviluppato a pag. 6-7 dell'atto introduttivo (ovvero la maggiore o minor somma di giustizia), con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.  “A sostegno allega in fatto che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) verifica in classe e correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie; 4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; 5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; 6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.  8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.  “Pone a fondamento giuridico della pretesa : - il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: il principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'“accordo quadro”) e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999; - la disapplicazione, per contrasto con il suddetto principio eurounitario, della norma nazionale ex art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, la quale dispone che fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per gli ulteriori anni si riduce di un terzo a fini giuridici (“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”).  “… ### afferma di aver proceduto alla c.d.  ricostruzione della carriera (ossia al riconoscimento e alla valutazione dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo, aumentando l'anzianità nella carriera di appartenenza dell'anzianità relativa al pregresso servizio di ruolo e non di ruolo, nella misura riconoscibile secondo i criteri previsti dalla normativa vigente) in applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994.  “Contesta l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.  “In via subordinata eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ. per l'eventuale corresponsione delle differenze retributive.  “Le ragioni della decisione.  “a) La questione, afferente il computo dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempi indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico, attiene all'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro, la quale prevede: “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive….  “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.  “Infatti ad avviso della Corte di giustizia la circostanza che coloro, i quali asseriscono di essere stati in periodi di servizio a tempo determinato vittime di discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, siano divenuti lavoratori a tempo indeterminato non assume alcun rilievo (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 42; del 18 ottobre 2012, ### e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 35); “quindi non è fondata la contestazione, espressa dall'ente convenuto, circa l'applicazione nel caso in esame del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, deducendo che: “… l'odierna ricorrente è di ruolo dal 2011… ed è stata trattata come tutti i suoi colleghi di ruolo, che abbiano prestato servizio per il ruolo presso le scuole provinciali”.  “Può aggiungersi che le norme relative ai periodi di servizio necessari al lavoratore per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza dell'8 settembre 2011, … C-177/10, EU:C:2011:557, punti 46 e 47; del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 26). “b) E' ormai pacifico che la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli ### membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (v. in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, …, C-444/09 e ###/09, EU:C:2010:819, punti 78-83, 97 e 98; ordinanza del 18 marzo 2011, …, C-273/10, EU:C:2011:167, punto 46; sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 56; del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 70; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40;).  “Il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 65; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 40).  “c) Poiché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive, occorre, al fine di stabilire se ricorre una discriminazione: (1) in un primo tempo esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e, successivamente, in caso positivo (2) l'esistenza di un'eventuale giustificazione oggettiva della disparità di trattamento in pregiudizio dei lavoratori a tempo determinato; “ciò senza trascurare che vi sono circostanze, quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento, che costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato (sentenze dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 69; del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 53;).  “a (1) Alla luce della previsione ex art. 3 co. 2, primo periodo accordo quadro (“Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”) il lavoratore a tempo indeterminato che sembra, nel caso in esame, essere comparabile con la ricorrente è il docente, il quale, assunto a tempo indeterminato senza anzianità pregressa, ha prestato identiche o simili mansioni per il medesimo numero di anni di servizio che la ricorrente ha svolto a tempo determinato prima di essere assunta a tempo indeterminato.  “E' un'ipotesi che può verificarsi nel caso concreto in ragione della previsione ex art. 89 co.1 Legge della ### di ### 7.8.2006, n. 5, la quale dispone: “### ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene mediante: a) concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico; b) utilizzazione di graduatorie per titoli”.  “Per stabilire se vi sia comparabilità occorre verificare se il docente, che ha svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato, e la ricorrente, che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti a tempo determinato, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, il che esige tener conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 42; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51; del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 29).  “La natura delle mansioni svolte nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se sussiste una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44; del 20 settembre 2018, ### C- 466/17, ###C:2018:758, punto 30).  “Nel caso in esame la ricorrente allega che: “… le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente, durante il periodo di precariato, hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo: 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) verifica in classe e correzione degli elaborati; 3) rapporti individuali con le famiglie; 4) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; 5) informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; 6) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 7) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale.  8) attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 9) attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione”.  “### convenuto ### non ha contestato in memoria di costituzione queste circostanze.  “La circostanza che anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato la ricorrente non avesse superato un concorso non comporta di per sé sola che tali prestazioni avessero una qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, ####/17, ###C:2018:758, punto 34).  “Anzi l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. 
Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Invece i concorsi di selezione sono organizzati solo sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e 2016. Una situazione del genere sembra difficilmente compatibile con l'ipotesi secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 35).  “Quindi deve ritenersi compiutamente accertato che la ricorrente, allorquando lavorava in qualità di docente a tempo determinato, eseguiva pressoché le medesime prestazioni svolte dai docenti a tempo indeterminato.  “Ne consegue che la situazione della ricorrente all'epoca in cui era docente a tempo determinato è comparabile a quella in cui si trovavano i docenti a tempo indeterminato. “a (2) Occorre ora stabilire se sussista una “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato computo integrale dei servizi prestati a tempo determinato nell'anzianità utile ai fini della progressione nelle posizioni stipendiali (cd. gradoni) nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente costituito con lo stesso ente pubblico.  “La nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da C-302/11 a ###/11, EU:C:2012:646, punto 51; ordinanza del 7 marzo 2013, … e a., C- 393/11, EU:C:2013:143, punto 40; sentenze del 9 luglio 2015, …, C-177/14, ###C:2015:450, punto 55; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20 settembre 2018, ### C- 466/17, ###C:2018:758, punto 37).  “Quindi: “i) le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti; perciò non è sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro (sentenze del 13 settembre 2007, … o, C- 307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, … e …, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54; ordinanza del 22 marzo 2018, …, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62; del 5 giugno 2018, …, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 57; del 20settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 36 e 38); “ii) quegli elementi precisi e concreti devono contraddistinguere le condizioni di impiego, essere accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultare dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; “iii) la disparità deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. “Si è già ritenuto che un trattamento differenziato può essere giustificato da una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego ricoperto mediante la procedura di assunzione a tempo determinato, ma estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro (sentenza dell'8 settembre 2011, …, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79; sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 45); “in particolare il mancato o il parziale riconoscimento della carriera pregressa dei lavoratori a tempo determinato al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici di ruolo è stato ritenuto sorretto da ragioni oggettive ex art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro quando: - l'esperienza dei lavoratori a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso in ragione dello svolgimento di prestazioni di sostituzione temporanea e quindi di svariato contenuto; - vige un sistema di computo del servizio effettuato a tempo determinato che differisce da quello concernente il servizio prestato da dipendenti pubblici di ruolo e che, se non vi fosse una disparità di trattamento, determinerebbe una discriminazione alla rovescia ossia in pregiudizio dei lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punti 42 e 47).  “Anche la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso può “in determinate circostanze” essere considerata rispondente a un obiettivo legittimo, in ragione della particolare rilevanza che la ### (art. 97 Cost.) attribuisce ai concorsi al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 50); “si è però già visto che il mancato superamento del concorso non comporta di per sé solo una minore qualità della prestazione resa dal lavoratore a tempo determinato rispetto a quella svolta dal lavoratore a tempi indeterminato, circostanza che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile.  “Inoltre la Corte di giustizia ha già statuito che l'obiettivo consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.  “Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per se stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, … e a., da ###/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).  “Pare desumibile a contrariis che l'obiettivo, consistente nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, possa, invece, giustificare una normativa nazionale che escluda parzialmente, in presenza di determinate circostanze, la presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato.  “Ciò appare più vero dopo che la Corte di giustizia ha ritenuto (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758) non osti, “in linea di principio”, alla clausola 4 dell'accordo quadro una normativa nazionale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi (si trattava proprio dell'art. 485 d.lgs. 16.4.1994, n. 297, della cui applicazione qui si discute).  “Tuttavia occorre considerare che in ogni caso le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere, sia che risultino dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, sia che emergano dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, in elementi precisi e concreti, che siano accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti; “occorre, quindi, che sussista una sorta di nesso logico-causale tra la previsione di un trattamento meno favorevole riservato ai lavoratori a tempo determinato e la particolare natura delle mansioni da questi espletate o il perseguimento, da parte dello Stato membro, di una legittima finalità di politica sociale; “ne è una conferma il fatto che la Corte di giustizia (sempre nella sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punti 47 e 49 ), ha ritenuto costituiscano ragioni oggettive ai sensi dell'art. 4 punti 1 e 4 dell'accordo quadro circostanze precise e concrete quali le differenze tra l'esperienza acquisita dai lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quella maturata dai lavoratori a tempo determinato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, e il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato; “anche la mancanza di una verifica iniziale delle competenze mediante concorso può giustificare una disparità di trattamento finalizzata all'obiettivo costituito dal rispetto dei valori di meritocrazia nonché di imparzialità e di efficacia dell'### pubblica, specie alla luce della previsione ex art. 97 Cost. dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ma solamente “in determinate circostanze” (sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, punto 50) e non in ogni caso (in proposito è significativo che, come già evidenziato, la stessa sentenza, al punto 34, abbia ritenuto che la circostanza per cui anteriormente allo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato il lavoratore non abbia superato un concorso non comporta di per sé solo che tali prestazioni abbiano una qualità inferiore rispetto a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato selezionati mediante concorso, circostanza questa che eventualmente può emergere dalla comparazione in concreto tra le mansioni svolte dal lavoratore a tempo determinato con quelle proprie del lavoratore a tempo indeterminato comparabile).  “Venendo al caso in esame, non risulta la sussistenza di elementi precisi e concreti, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti, in grado di dimostrare che il differente e meno favorevole trattamento riservato ai docenti a tempo determinato risponda a una reale necessità, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessario - elementi risultanti dalla particolare natura delle mansioni per il cui espletamento sono stati conclusi contratti a tempo determinato, quale la minore esperienza che lo svolgimento del lavoro a tempo determinato comporta rispetto alle prestazioni a tempo indeterminato in ragione della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari, da cui derivi una minore qualità del lavoro prestato a tempo determinato, o dal perseguimento di un obiettivo di politica sociale, quale il computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato.  “In ordine al primo aspetto appare sufficiente richiamare integralmente quanto già dedotto, in riferimento alla comparabilità tra la situazione della ricorrente quale docente a tempo determinato e i colleghi a tempo indeterminato, circa la sostanziale identità in punto contenuto intrinseco tra le mansioni svolte dal Ricorrente in esecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e quelle espletate dai docenti a tempo indeterminato; “infatti si è già ricordato che ad avviso della Corte di giustizia circostanze quali la natura delle prestazioni svolte e l'esperienza acquisita durante il loro espletamento costituiscono nel contempo elementi da tener conto al fine di individuare il lavoratore a tempo indeterminato comparabile con quello a tempo determinato e fattori idonei a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato.  “Quanto al computo dell'anzianità di servizio più favorevole previsto per i periodi di lavoro a tempo determinato rispetto a quello stabilito per i periodi di lavoro a tempo indeterminato, da cui derivi il pericolo di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato, risulta per tabulas che la ricorrente si è avvalsa in misura del tutto trascurabile del criterio di calcolo previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dall'art. 11 co.  14 L. 124/1999, secondo cui il servizio prestato per più di 180 giorni è equiparato a un anno intero; infatti emerge dal prospetto contenuto a pag. 2 del ricorso introduttivo che i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui la ricorrente è stata parte, hanno avuto una durata mai inferiore a 11 mesi e 19 giorni e ben sette su otto una durata annuale.  “### convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. del diritto alla corresponsione delle differenze retributive.  “### non è fondata, atteso che il credito più risalente tra quelli azionati concerne il mese di giugno 2011 la prescrizione è stata interrotta dalla ricorrente con atto di costituzione in mora rappresentato dalla raccomandata ricevuta dall'ente debitore in data ###.  “### convenuto allega che con deliberazione n. 744 del 20.4.2012 la Giunta provinciale di ### ha, in applicazione dell'art. 17 co. 3 L. P. 27.12.2011, n. 18 (“dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici”), disposto la rimodulazione delle fasce stipendiali (le posizioni retributive sono state ridotte da 7 a 6, con l'accorpamento della prima posizione (0-2 anni) e della seconda (3-8 anni) in una nuova “prima fascia” (0-8 anni) e previsto la salvaguardia, con assegno ad personam, della retribuzione finora percepita (per il personale e con le seguenti modalità: il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), di talché i docenti che non sono in ruolo alla data dell'1.9.2010 non hanno diritto di percepire gli aumenti stipendiali afferenti la fascia soppressa “3-8 anni”, ma rimangono nella nuova prima fascia “0-8 anni”, maturando così il primo scatto solo al nono anno di anzianità; “la disciplina collettiva richiamata dall'### provinciale non appare rispettosa del principio di non discriminazione ex clausola 4 ### cit. perché - attribuendo rilievo, ai fini o della conservazione della retribuzione in godimento collegata alla preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” o dell'acquisizione del diritto a percepire al compimento del periodo di permanenza nella preesistente fascia “0-2 anni” la retribuzione afferente la preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, alla sola anzianità dei docenti immessi in ruolo - introduce un'immotivata disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine (in questo senso Corte d'### n. 74 del 12.10.2017).  “Nelle note finali autorizzate la difesa dell'ente convenuto invoca l'autorità della sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019, ### C-494/17, ###C:2019:387, ma si tratta di un precedente in parte inconferente (laddove concerne la diversa questione della tutela spettante al lavoratore pubblico vittima di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato), in parte ininfluente (laddove richiama le statuizioni della sentenza del 20 settembre 2018, ### C-466/17, ###C:2018:758, già ampiamente considerata nella motivazione della presente sentenza).  “In definitiva le domande proposte dalla ricorrente ### … meritano di essere accolte.  “Quindi: viene accertato in favore della ricorrente il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (01.09.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni; “inoltre l'ente convenuto va condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale 9-14 anni già dall'1.9.2012, …; “tale somma va maggiorata ai sensi dell'art. 16 co. 6 L. 30.12.1991, n.412 (per cui “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), norma richiamata dall'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724, il quale, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro qui convenuto, trova applicazione nella presente controversia anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza Corte Cost. n. 459/2000. … “Il Tribunale ordinario di ### - sezione per le controversie di lavoro, … definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: “1. Accerta in favore della ricorrente ### … il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (1.9.2012) di un'anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall'1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni.  “2. Condanna l'ente convenuto ### alla corresponsione, in favore della ricorrente ### … degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale (9-14 anni) già dall'1.9.2012, e liquidati … .” (Tribunale di ### sentenza n. 101/2019 dell'11-6-2019). 
Quanto alla specifica questione dalla valutazione dell'anzianità di servizio a seguito di passaggio da “ruolo inferiore” a “ruolo superiore”, deve farsi applicazione del principio espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza n., 9144 del 2016: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.  n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”. 
In particolare: “Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.  “Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario, Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa. 
La normativa di rilievo è la seguente. 
La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". 
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "### di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....".  “Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "### ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera".  “La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "### assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".  “Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. ###. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. “###. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d,p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".  “In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli ### superiori per gli insegnanti di scuola materna.  “Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.  “Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.  “### sistematica porta a tale conclusione.  “###, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni, ### di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. 
Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". ...” (Cass. civ. S.U. n. 9144 del 6-5-2016). 
Questo giudicante condivide pienamente le considerazioni espresse dalle pronunce sopra richiamate applicabili senza riserve alla fattispecie qui in esame, poiché le ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento devono consistere in elementi precisi e concreti, non essendo sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, e quindi si fondi sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, essendo al contrario necessarie circostanze di fatto precise e concrete che contraddistinguano le condizioni di impiego, accertabili mediante criteri oggettivi e trasparenti e risultanti dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato, dovendo la disparità rispondere ad una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. 
Occorrendo, al fine di stabilire se vi sia comparabilità, verificare se un docente che abbia svolto quegli anni di servizio a tempo indeterminato e la ricorrente che li ha prestati in costanza dei pregressi rapporti equiparati a quelli a tempo determinato, in quanto in grado e/o ordine di scuola diverso, abbiano esercitato “un lavoro identico o simile”, dovendosi a tal fine tenere conto dell'insieme di fattori sopra enunciato, costituiti dalla natura del lavoro, dalle condizioni di formazione e dalle condizioni di impiego, la natura delle mansioni svolte e la qualità dell'esperienza acquisita a tale titolo facendo parte dei criteri che permettono di stabilire se sussista una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la medesima anzianità, non essendo emerse, nella fattispecie in esame, differenze, nel corso delle attività d'insegnamento svolte dalla ricorrente, durante il periodo equiparato al precariato, di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo, in particolare, in relazione alle mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti precari e a quelli di ruolo, nella preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, nella verifica in classe e correzione degli elaborati, nei rapporti individuali con le famiglie, nella partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, nell'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini periodici, nella partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, nello svolgimento degli scrutini e degli esami, nell'attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, nell'attività funzionale all'insegnamento, nelle attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, deve escludersi che, anteriormente alla immissione nel ruolo di docente di scuola media, la ricorrente abbia svolto prestazioni di qualità inferiore rispetto a quelle dei colleghi a tempo indeterminato. 
Occorre altresì richiamare quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione: “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., Sez. Lav., sent.  n. ### del 28-11-2019); nonché, quanto espressamente enunciato dalle ### con specifico riferimento al passaggio di ruolo del personale docente: “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R.  n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (Cass. civ. S. 
U., sent. n. 9144 del 6-5-2016). 
Quanto all'eccezione di prescrizione, applicabile alle sole differenze retributive, considerato che pacificamente l'anzianità di servizio è imprescrittibile, costituendo essa un mero fatto giuridico, il relativo termine quinquennale è stato interrotto dal ricorrente con la diffida inviata all'### convenuta e da questa ricevuta il ###, cosicché possono essere riconosciute esclusivamente le differenze maturate dal 27-12-2018 in poi, maggiorati dei soli interessi legali maturati fino al saldo. 
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera del medesimo, comprendendovi, ai fini della maturazione della progressione stipendiale, l'intero periodo di servizio prestato dal ### ed al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati quale docente in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del ### per il personale del ### del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. 
Accertato, sulla base delle verifiche di merito demandate a questo giudice, fondate sulle produzioni documentali in atti, il corrispondente diritto del ### il Ministero resistente va conseguentemente condannato alla integrale ricostruzione della carriera del medesimo, da un lato, comprendendovi i periodi di servizio prestato ed al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal ### in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei ### per il personale del ### in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, dall'altro, mediante il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31-8-2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, in applicazione delle previsioni del ### per il personale del ### del 4-8-2011, e, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, con i medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Alla parziale soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, ritenendosi congrua la compensazione della residua metà.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da #### nei confronti del MINISTERO dell'### e del ### e dell'### per le ### - ### come sopra rappresentati, con ricorso depositato il ###, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede: 1) accerta il diritto del ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi tutti i periodi di servizio pre-ruolo prestato ed al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive spettantigli a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dal ### in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per tutti i servizi di docenza prestati, in applicazione delle previsioni dei ### per il personale del ### in esecuzione di contratti a tempo determinato della durata complessiva di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, a decorrere dal terzo anno di incarico annuale ed alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini sia economici che giuridici, dell'anzianità di servizio, per tutti i periodi di lavoro prestati fino alla data di immissione in ruolo in applicazione delle fasce di anzianità vigenti, con diritto alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio, in applicazione dei medesimi criteri applicati nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; 2) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate, limitatamente alle somme maturate dal 27-12-2018 in poi, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo; 3) condanna il Ministero convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 780,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua metà. 
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.  ### 15-10-2024 Il Giudice dott.ssa

causa n. 219/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1298/2025 del 03-07-2025

... compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la ### ha (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice della ### del Tribunale di Salerno dott. ### ha pronunziato all'udienza del 3.7.2025 la seguente ### nel giudizio iscritto al n. 1060 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente TRA ##### tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###; - RICORRENTI - E ### O.O.R.R. ####'### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliata in ### alla via ### presso la sede del proprio ufficio legale; - RESISTENTE - OGGETTO: retribuzione spettante durante le ferie.  ### ricorso depositato in data ##### e ### rispettivamente, infermiere e operatori socio sanitari dipendenti dell'### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### in servizio presso il plesso ospedaliero di ### sul presupposto di aver sempre percepito durante il periodo di assenza dal lavoro per ferie una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita durante il restante periodo dell'anno lavorato sostenevano che la contrattazione collettiva che escludeva dette indennità dalla retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali fosse in contrasto con la normativa europea per come interpretata dalla Corte di Giustizia e, di seguito, dalla Corte di Cassazione e chiedevano, pertanto, che, accertato tale contrasto e il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, il proprio datore di lavoro fosse condannato al loro pagamento. 
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente in giudizio l'### e ### D'### eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto. 
La causa veniva istruita in via documentale. 
Dopo un rinvio ex art. 181 c.p.c., all'odierna udienza questo ### all'esito della discussione, ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui a indicare. 
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. 
Segnatamente e procedendo con ordine, come noto, l'art. 36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". 
Nel contempo l'art. 2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ...  ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art. 10 D. Lgs.  66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite". 
Sul versante della regolamentazione di diritto euro-unitario, si rammenta che l'art. 31 n. 2 della Carta dei ### dell'### stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". 
E l'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE prevede che "gli ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". 
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha dapprima chiarito che "l'espressione <ferie annuali retribuite> (di cui all'art. 7 della ###. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di ### sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. ### 20.1.2009, n. 350). 
Successivamente, la ### di ### è nuovamente intervenuta in materia con la sentenza ### 15.09.2011, C-155/10, ### c. BA, della quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali. 
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. 
In tale contesto, la ### ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., punto 50; #### e a., cit., punto 58). 
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. 
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. 
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la ### ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza 1°.07.2010, causa C-471/08, ###. 
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore. 
Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. 
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'### osta a che gli ### membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'### e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza ### cit., punto 63). Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri. 
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è ### 22.05.2014, C- 539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio). 
Ebbene, la ### richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni. 
Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. 
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce. 
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C - 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.  20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “###”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla ### di Appello di Palermo”. 
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, 12683). 
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di ### 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. 
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti tre requisiti: 1) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la ### nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un “inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi, “unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo) oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato; 2) deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore (come si trae in modo esplicito da ### 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità - quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore); 3) deve essere di importo consistente (non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in ### 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore). 
Orbene, nel caso di specie, sussistono tutti e tre i requisiti. 
Infatti, le voci retributive richieste dai ricorrenti sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dall'interessato compensando uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni, sono percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore e, infine, - mutando orientamento rispetto a precedenti di questo stesso ### e adeguandosi alle indicazioni in precisi termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione giornaliera nei giorni di ferie provenienti dal giudice di nomofilachia (Cass. n. 17495/2025 della scorsa settimana, 29.6.2025, intervenuta nel corso del giudizio) - sono di importo consistente. 
Segnatamente su quest'ultimo punto deve rilevarsi in primo luogo che non possono essere valorizzate argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E. 
Come ribadito più volte dalla ### di giustizia U.e. la norma di cui all'art. 7 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite "deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario", il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei ### (sentenze dell'8 novembre 2012, H. e T., C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, K., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, D., C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie. 
Il fatto che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. 
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - comunque potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore. 
Come condivisibilmente evidenziato da Cass. 23-06-2022, n. 20216 cit., sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della ### 13.1.2022, causa C- 514/20 (DS c/ K.) e dalla precedente giurisprudenza dello stesso consesso, "il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, V. kasatsionen sad na ### e I.B. ### C- 762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). 
Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, S.-H. e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). 
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che "ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, K., C- 619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)".  "Per questo motivo”, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - “è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, H., C- 385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la ### ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, L., C- 539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 
La stessa ### di ### ha costantemente ribadito che la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio 2009 S.-H.  , del 15 settembre 2011 W. e a., del 13 dicembre 2018 H.), cosicché deve ritenersi che l'irrinunciabilità del periodo di ferie ed il divieto di monetizzazione del periodo minimo, seppur principi contemplati rispettivamente della nostra ### e dal diritto sociale europeo, non sono sufficienti - da soli - a garantire la pienezza del diritto se non sono accompagnati da una retribuzione adeguata. 
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della ### di ### e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre andare ad indagare, allora, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo. 
Il rapporto rilevante è, quindi, quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. La retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie (per non perdere una quota consistente di retribuzione). 
Il giudizio di comparazione deve necessariamente essere effettuato tra termini omogenei tra di loro poiché il paragone è il raffronto fra due o più termini per stabilire affinità e differenze ed il giudizio di paragonabilità evoca quello di similitudine, imponendo quindi di utilizzare lo stesso orizzonte temporale. 
È opportuno, poi, a giudizio di questo ### calare il confronto nel brevissimo periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva e anche perché il periodo di ferie annuali è dato da giorni. 
Orbene, raffrontando la retribuzione ordinaria giornaliera, considerando soltanto gli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie risulta per l'### una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari al 14% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera pari approssimativamente a € 76,00 e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (sempre approssimativamente 76,00 € meno - secondo l'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso - 9,5 €) - e per la ### e la ### una riduzione della retribuzione giornaliera nei giorni di ferie pari al 18% - ottenuta raffrontando la retribuzione giornaliera pari approssimativamente a € 63,00 e la retribuzione in concreto erogata per ogni giorno di ferie (sempre approssimativamente 63,00 € meno - secondo l'importo del valore medio giornaliero delle spettanze non ricevute riportato nel corpo del ricorso - 9,5 €) -. 
Orbene, alla luce della recentissima sentenza della ### (sentenza n. 17495/2025 intervenuta, lo si ripete, il ### in corso di causa) secondo cui già col solo 6% di retribuzione in meno nei giorni di ferie si realizza il vietato effetto dissuasivo per il lavoratore, ne deriva che a fortiori, nel caso di specie, a fronte, lo si ripete, di percentuali, rispettivamente, del 14% e 18%, può ritenersi presente un effetto dissuasivo per i ricorrenti a non usufruire dei giorni di ferie (sempre, lo si ripete, a livello anche soltanto potenziale e a prescindere dall'effettivo godimento delle stesse). 
Il contrasto della giurisprudenza di merito sul punto e l'intervento soltanto nel corso del giudizio di indicazioni precise da parte del giudice di nomofilachia in termini di percentuale del raffronto tra retribuzione giornaliera ordinaria e retribuzione ricevuta nei giorni di ferie per valutare in concreto se ci sia o meno un potenziale effetto dissuasivo (la sentenza risolutiva della ### come sopra più volte sottolineato, è soltanto della scorsa settimana) giustificano la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1060 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da #### e ### nei confronti dell'### e ### D'### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'### e ### D'### al pagamento in favore dell'### della somma di € 902,88, della ### della somma di € 858,85 e della ### della somma di € 1.390,91, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.  ### 3.7.2025.   

Il Giudice
della #### n. 1060/2025


causa n. 1060/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Magro Giovanni, Crudele Lidia

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2228/2025 del 04-12-2025

... mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO #### giudice del lavoro di ### Dr. A.M. D'### all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2055/25 ### e vertente ###'### cod. fisc. ###; ### cod. fisc.  ###; ### cod. fisc. ###; ### cod. fisc. ###; ### cod. fisc. ###; rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandati in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati ### e ### unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso il loro studio in ####, alla ### snc - ### E #### E #### Resistente Contumace Avente ad oggetto: riconoscimento e corresponsione nella retribuzione feriale della indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022- Anni 2020 - 2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti ricorrenti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo . 
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell'### di Dio e ### d'### impiegati in particolare presso il ### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### e distribuiti in diverse ### ; che il loro inquadramento professionale, secondo il ### del 02.11.2022, era così articolato: ### (### - #### dei ### della ##### (###, ### del ### di ### che tali inquadramenti corrispondevano alle precedenti categorie B e D del ### del 21.05.2018. Precisavano che a far data dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, a seguito delle disposizioni di servizio, avevano sempre espletato la propria attività lavorativa osservando turni su h24 (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo), sia nei giorni feriali che festivi; lamentavano tuttavia che nel computo della retribuzione feriale la resistente non aveva tenuto conto della cd. indennità giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro (in particolare della indennità di terapia intensiva e della indennità per malattie infettive) nonché della indennità denominata di “pronto soccorso”; i ricorrenti sottolineavano che le loro richieste erano legittimate da pronunce della Corte di cassazione (Cassazione - #### n. 13425/2019; Cassazione - #### n. 22401/2020; Cassazione - Sez. ### n. 14089/2021; Cassazione - #### n. 20216/2021; Cassazione - #### 18160/2023), che riprendevano l'orientamento comunitario, da ultimo consolidatosi nell'art. 7, n. 1, della ### n. 88 del 2003; tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di” 1.  accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, #### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità di pronto soccorso per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.04.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: D'### € 1.059,00; ### € 779,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3.  condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio , l'### convenuta non si costituiva . 
Acquisita documentazione , all'odierna udienza il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale ****** Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'### resistente la quale , sebbene regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777) , ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601). 
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha consentito di ritenere provate le circostanze di fatto narrate in ricorso . 
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che i ricorrenti lamentano la inadeguatezza di quanto percepito a titolo di retribuzione feriale per la illegittima decurtazione, da parte dell'### , di talune indennità , che , in conformità a quanto stabilito contrattualmente , vengono corrisposte nei soli giorni di presenza in servizio dei lavoratori. 
Come accertato ,anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudicante tutti i ricorrenti , nel periodo oggetto di causa , hanno svolto la propria attività lavorativa osservando turni rotativi sulle 24 ore ed hanno perciò percepito la indennità di turno prevista dall'art. 86 , comma 3, ### del 21.5.2018 , nella misura giornaliera di € 4, 49 , confermata anche dal vigente ### del 2.11.2022 nella misura di € 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro . 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Tutti i ricorrenti , inoltre , documentano di aver percepito , per ogni giornata di effettivo lavoro , la indennità per particolari condizioni di lavoro , prevista dall'art. 86 , comma 4 , ### del 21.5.2018 in € 4,13 e confermata dal ### del 2.11.2022 che , all'art. 107 , riconosce la indennità per l'operatività in particolari UO/ ### per un importo giornaliero di € 5,00 . 
Tali indennità , tuttavia , non vengono computate nella retribuzione feriale , sìcché nei giorni di assenza per ferie i lavoratori finiscono per percepire una retribuzione considerevolmente inferiore a quella che avrebbero percepito se fossero rimasti al lavoro . Essi pertanto chiedono che l'### convenuta sia condannata a pagare , per ogni giorno di ferie maturato nell'ultimo quinquennio , le indennità sopra richiamate e la domanda appare meritevole di accoglimento alla luce delle argomentazioni già espresse da altri giudizi di merito , cui questo giudicante intendere aderire , richiamandone , ex art. 118 disp.att. c.p.c. , il percorso motivazionale . 
Ritiene, in particolare, il tribunale di condividere quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -15/10/2020, 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, #### e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, ### e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza ### e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. 
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Sicchè “In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. 
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza ### 15 settembre 2011, ### e a., C- 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Va, in primo luogo, rilevato che le predetta indennità giornaliera e di sala operatoria risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. Per la verità , correttamente i ricorrenti hanno calcolato la retribuzione spettantegli nei periodi di ferie considerando le indennità sopra dette per i soli periodi in cui risultano effettivamente corrisposte . 
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. 
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86, co. 3, ### 2016 - 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente. ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 ### 2019 - 2021, che prevede al 2° comma “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.  ###à di sala operatoria è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2022, che all'art. 107, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie subintensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le ### di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ### del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. 
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. 
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (###/10-###, secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. 
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. 
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art.  7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). 
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. ### di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'### come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. ### indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. 
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ###/10-### con le mansioni svolte, quale infermiere professionale o ### , per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o in sala operatoria ); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### quale “### per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo ### quale “### per l'operatività in particolari UO/Servizi”. 
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.   Solo per completezza , comunque , va evidenziato che di recente la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Ord. . 17495/2025) è intervenuta anche sul punto relativo alla misura in cui il mancato riconoscimento nella retribuzione per ferie di una determinata indennità può avere effetto dissuasivo ed ha affermato che “ ben può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero , dal momento che , per il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferire potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento di tale misura ( non irrisoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 ) della retribuzione che ogni mese , e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita . 
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del ### del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004; dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, ### del 2 novembre 2022 - - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. 
Conclusivamente, tenuto conto della richiesta attorea, , va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in esame per i periodi indicati in ricorso, oltre alla maggiorazione per intessi legali, o in alternativa se maggiore per rivalutazione monetaria, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020). 
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell'### convenuta nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, in solido, ai procuratori anticipatari.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di ### , in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa ### D'### , così decide: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art.  107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.03.2020 al 31.12.2024, e, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 per l'effetto, condanna l'### di Dio e ### D'### , in persona del legale rapp.te p.t. , a pagare in favore di D'### € 1.059,00; ### € 779,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; ### € 1.059,00; oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; b) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente ### ospedaliera , come rappresentata , al pagamento della restante parte che liquida in euro 515,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , rimborso contributo unificato per € 49,00 IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori che dichiarane averne fatto anticipo .  ### 4 dicembre 2025 Il Giudice A.M.D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 2055/2025 R.G. - Giudice/firmatari: D'Antonio Anna Maria, Crudele Lidia

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