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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 974/2025 del 17-07-2025

... in caso di mancato riscontro avrebbe proceduto al cambio della serratura e a sigillare le fessure. Nella successiva mail del 6.12.2018, la conduttrice comunicava di aver sottoscritto il contratto relativo all'energia elettrica - essendo state saldate da parte del locatore le morosità - e chiedeva la consegna delle certificazioni energetiche degli impianti, nonché l'intervento di un antennista per la TV. A tali comunicazioni, il locatore prontamente rispondeva con mail del 12.12.2028, comunicando che tutto sarebbe stato risolto nel più breve tempo. Da precisare che in data ### la caldaia veniva sottoposta al primo intervento di manutenzione. La successiva mail del 9.1.2019, la conduttrice comunicava di non aver ricevuto alcuna fattura, relativa ai pagamenti delle morosità (?), e che - contattata dall'amministratore - avrebbe iniziato a pagare il condominio dal dicembre 2018, come previsto dal contratto, oltre le spese occorrenti per i consumi comuni. Non avendo avuto riscontro, a questo punto, la conduttrice arbitrariamente e di propria iniziativa iniziava a defalcare dall'importo mensile del canone non meglio precisate somme che a suo dire erano da ricondurre alle pregresse (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 460/2024 tra ### RICORRENTE-OPPONENTE SERGEY Martsenyuk RESISTENTE-###, all'udienza del 17.7.2025, il Giudice dott.ssa ### M. ### le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione della presente udienza, depositate da: - ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### pronuncia ex art. 429 c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza: TRIBUNALE DI PESCARA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa ### M. ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n° 460/2024 R.G.A.C. vertente TRA ### (cf. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### CONTRO ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### RESISTENTE-###: Opp.ne a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 171 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta limitatamente nei termini che seguono con ogni conseguente statuizione. 
Preliminarmente, occorre precisare che la presente controversia attiene ad una opposizione avverso un decreto ingiuntivo - n. 14709-2023 del 11-12-2023, ritualmente notificato - con il quale veniva ingiunto a ### di pagare, per le causali di cui al ricorso, in favore di ### la somma complessiva di € 20.284,54, oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione. 
Il predetto provvedimento veniva ottenuto in forza di contratto di locazione abitativa del 5.11.2018, relativamente al mancato pagamento: 1)- canoni di locazione, per un totale di ### 14.809,12; 2)- quote condominiali riferite alla parte conduttrice, per un totale di ### 2.959,07; 3)- consumi di fornitura gas, per un totale di euro 2.516,35, intestati al locatore, ma riferiti al periodo di locazione dell'appartamento in questione. Per un totale complessivo di ### 20.284,54. 
Si costituiva la ricorrente, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. 
Tuttavia, la stessa riconosceva dovuto il minor importo non contestato di ### 11.820,00. 
Venivano ammessi i documenti depositati ed espletate le prove ammesse. 
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva decisa. 
Passando al merito, al fine di poter ricostruire esattamente le fasi del rapporto intercorso tra le parti coinvolte, è necessario esaminare le mails depositate e procedere ad un raffronto con la documentazione delle spese, nonché le dichiarazioni rese dai testi escussi. 
In primo luogo, il contratto in questione veniva sottoscritto in data ### con una durata di tre anni, rinnovabile tacitamente per ulteriori due anni. 
Inoltre, il proprietario - essendo residente a ### - delegava apposita agenzia immobiliare per poter gestire la locazione del proprio appartamento. 
Il canone pattuito era pari a ### 600, mensili da rimette in anticipo ogni 25 del mese con una caparra di ### 600 ed un deposito cauzionale di ### 1.200. 
Conseguiva la consegna di due mazzi di chiavi e la sottoscrizione del verbale di messa in possesso in capo della conduttrice.
Ciò posto, però, in data ###, ### inviava una prima mail con la quale evidenziava problematiche relative alle utenze di luce e gas, adducendo che a causa di una pregressa morosità di ### 712,19 non poteva procedere alla voltura delle bollette. Inoltre, invitava a risolvere la problematica relativa al piatto doccia e al primo intervento di manutenzione della caldaia. Faceva presente, altresì, di non avere gli originali delle chiavi dell'appartamento, l'assenza di cavi per la TV e il verificarsi di spifferi dagli infissi con l'avvertimento che in caso di mancato riscontro avrebbe proceduto al cambio della serratura e a sigillare le fessure. 
Nella successiva mail del 6.12.2018, la conduttrice comunicava di aver sottoscritto il contratto relativo all'energia elettrica - essendo state saldate da parte del locatore le morosità - e chiedeva la consegna delle certificazioni energetiche degli impianti, nonché l'intervento di un antennista per la TV. 
A tali comunicazioni, il locatore prontamente rispondeva con mail del 12.12.2028, comunicando che tutto sarebbe stato risolto nel più breve tempo. 
Da precisare che in data ### la caldaia veniva sottoposta al primo intervento di manutenzione. 
La successiva mail del 9.1.2019, la conduttrice comunicava di non aver ricevuto alcuna fattura, relativa ai pagamenti delle morosità (?), e che - contattata dall'amministratore - avrebbe iniziato a pagare il condominio dal dicembre 2018, come previsto dal contratto, oltre le spese occorrenti per i consumi comuni. 
Non avendo avuto riscontro, a questo punto, la conduttrice arbitrariamente e di propria iniziativa iniziava a defalcare dall'importo mensile del canone non meglio precisate somme che a suo dire erano da ricondurre alle pregresse morosità: il tutto senza che fosse dimostrato il tutto con qualche documento da parte della società fornitrice il servizio. Successivamente, la stessa inviava un prospetto relativo a spese anticipate per lavori di straordinaria manutenzione della caldaia (### 290,00), nonché spese sopportate per la sostituzione delle chiavi di casa e della cassetta postale per ### 220,00, oltre ### 30,00 per l'antenna TV ed ### 7,00 per una alzatina in bagno (?). 
Queste spese, però, non corrispondono alla somma indicata nell'opposizione. Invero, in essa è indicata la diversa somma di 986 euro: € 290 caldaia (10.1.19); € 65 non si rinviene tra i documenti la giustifica del 13.12.2019; € 16 chiavi (27.2.20); € 95 caldaia (16.11.2021): € 150 per sostituzione vetri (21.4.22) e € 370 caldaia, il cui pagamento non ha una data certa (?). 
Quello che risalta - da questa prima e sommaria ricostruzione del quadro - è che la ricorrente non ha dimostrato sia il quantum dell'insoluto delle utenze e sia di averlo saldato lei stessa; che esistesse un ulteriore paio di chiavi, da giustificare la sostituzione della serratura dell'appartamento; che i vetri rotti fossero presenti dal primo giorno della locazione o, comunque, la rottura fosse riconducibile all'evento della grandinata del 2019 (tale circostanza non veniva mai evidenziata nelle mail depositate). 
Inoltre, deve precisarsi che, in un immobile locato, la presenza di cavi per la TV non è un obbligo per il locatore, ma è legata alle esigenze dell'inquilino e alle condizioni contrattuali. Se l'inquilino desidera un impianto con cavi, può richiederlo al locatore, ma le spese potrebbero essere a suo carico. Infatti, non rientrano tra gli obblighi del locatore fornire un impianto TV con cavi, a meno che non sia specificato nel contratto di locazione, come nel caso di specie. 
Anche con riferimento alla mancata consegna della dichiarazione di conformità degli impianti (ad esempio, elettrico, idraulico, ecc.), ciò non rende automaticamente nullo il contratto. 
Certamente, tale mancanza può comportare conseguenze per il locatore perchè è tenuto a garantire l'uso del bene locato e, quindi, la conformità degli impianti alle norme vigenti al momento della loro realizzazione. Ma, solo se gli impianti non conformi comportano una diminuzione dell'idoneità all'uso, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone. Nel nostro caso, non si è dimostrata alcuna diminuzione all'uso predetto: nulla può, per tale motivo, essere rivendicato.  ### cosa che potrebbe riconoscersi è quanto dovuto anticipare per la caldaia. 
Esaminando, le fatture - tutte confermate dai tecnici intervenuti - riguardano interventi straordinari che fanno capo al proprietario. Ne consegue che essendo necessario il suo funzionamento, si riconoscono le spese per ### 755,00, come documentato. 
Il disagio lamentato è stato già ristorato con l'abbuono di un canone, relativo al mese di gennaio 2019, tenendo conto anche del fatto che gli interventi hanno dei tempi tecnici, per i quali il proprietario non può rispondere. La teste ### - che riferisce sul punto - appare generica e lacunosa, oltre che per certi aspetti inattendibile, in considerazione che spesso nulla sa riferire sulle circostanze. 
Di contro, andando a valutare le prove documentali offerte dal resistente-opposto, si rinviene: che alcuna voltura veniva effettuata dalla conduttrice; che dall'ultimo resoconto ### risulta ogni debito saldato al 15.12.2018 e che la morosità di ### 2.516,35 è relativa al periodo in cui l'immobile risultava occupato dalla ricorrente; che il saldo degli oneri condominiali, di ### 2.959,07, risulta dalla documentazione confermata dall'amministratore che aveva rapporti con la conduttrice; che dal 2021 ### aveva sospeso qualsiasi tipo di pagamento.
Andando a considerare l'ammontare dei canoni, si rileva che il contratto è partito dal 5.11.2018 ed è terminato il ### ovvero n.1 canone per dic. 2018 (considerato il versamento della caparra), n.12 canoni per il 2019, n.12 canoni per il 2020, n.12 canoni per 2021, n.12 canoni per il 2022, n.1 canone per il 2023 (non si può contare feb. 2023): per un totale complessivo di 50 canoni, da cui detrarre n.1 canone abbonato per la caldaia. Il tutto per un totale complessivo di ### 29.400,00, da cui detrarre quanto versato, pari a ### 15.190,88, il deposito cauzionale di ### 1.200,00 e ### 755,00 per la caldaia: per un ### dei ### di ### 12.254,12. 
Alla somma così determinata, dovranno aggiungersi le ulteriori somme di ### 2.959,07 per utenze e ### 2.516,35 per oneri condominiali: ### 17.729,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza al saldo. 
In guisa che - in parziale accoglimento del proposto ricorso - il decreto ingiuntivo opposto viene revocato con conseguente condanna della ricorrente ### al pagamento di complessivi ### 17.729,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di ### Ogni ulteriore eccezione resta assorbita e superata dalle motivazioni che precedono. 
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e sono liquidate come da dispositivo. 
Sentenza esecutiva, ope legis.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: “In parziale accoglimento della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 14709-2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data ###, in favore di ### nei confronti di ### accerta e dichiara ### tenuta al versamento in favore di ### della somma complessiva di ### 17.729,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo, revocando il provvedimento impugnato.” “### per l'effetto, ### al pagamento nei confronti di ### della somma complessiva di Euro17.729,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.” “### altresì, ### alla refusione delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in complessivi ### 5.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfetario dovuto ex lege, CPA ed ### ” Verbale chiuso alle 15:30. ### dott.ssa

causa n. 460/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertucci Bellafante Anna Maria

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 900/2025 del 03-06-2025

... della figlia dello ###; f) che la sostituzione della serratura della porta d'ingresso e l'apposizione di una telecamera antistante la stessa sono state pacificamente ammesse dai coniugi ### g) che non appare seriamente contestabile che tali condotte corrispondano, oggettivamente e soggettivamente, allo spoglio e alla turbativa del descritto possesso, ai sensi degli artt.1168 e 1170 cc, in quanto: il cambio di serratura ha concretamente sovvertito la precedente situazione possessoria in danno dello ### avendogli impedito di continuare ad esercitare il possesso dell'appartamento, e non può essere dubbio che esso sia stato effettuato allo scopo di escludere lo ### e con la precisa consapevolezza della sua opposizione; analogamente, l'apposizione della telecamera che inquadra l'ingresso dell'appartamento in possesso del resistente incide negativamente ed in maniera rilevante sull'esercizio di tale possesso (ledendo in primis il diritto del possessore alla riservatezza ed al rispetto dei suoi spazi privati) e non può che essere stata accompagnata dalla consapevolezza da parte degli autori della contrarietà del ricorrente (ciò che è ragionevolmente presumibile, ex art.2729 cc, in assenza di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI ### Il giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.11985 del ### per l'anno 2016 promosso da ### (CF ###), elettivamente domiciliato in ### presso lo studio degli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata (da ultimo) al ricorso per riassunzione depositato il ### ricorrente contro ### (CF ###) - quale erede universale degli originari resistenti ### (CF ###) e ### (CF ###) -, elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione depositata il ### resistente, convenuta in riassunzione ### merito possessorio. 
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ###'interesse del ricorrente (come da note ex art.127-ter cpc depositate il ###) voglia il Tribunale, contrariis rejectis: A) in via principale: 1) confermare nei confronti di ### (rectius: #### erede universale di ### (rectius: #### e ### il provvedimento 7.10.2016 assunto a definizione della fase interdittale, con la precisazione che si tratta di reintegra nel possesso ovvero, in subordine, nella disponibilità dell'immobile in ### loc. ###, via dei ### n.5, piano primo, e del cortile comune e non -in ogni caso -nella detenzione qualificata del medesimo; 2) accogliere l'azione di manutenzione formulata nel ricorso introduttivo 17.12.2015; 3) con vittoria di compensi professionali e spese, ivi comprese quelle forfettarie, oltre accessori di legge; B) in via subordinata: 1) per l'eventualità che controparte reiteri ulteriori istanze istruttorie si ribadisce di opporsi alla loro ammissione; (2) per la non creduta ipotesi di ammissione dell'eventuale prova per testi avversa, salvo gravame, si deduce prova contraria con gli stessi testi indicati per la prova già espletata; (3) si confermano quindi le conclusioni di cui al punto A) che precede. 
Nell'interesse della resistente (come da note ex art.127-ter cpc depositate il ###) voglia il Tribunale, contrariis reiectis: (1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande; (2) per l'effetto, rigettare le avverse domande di reintegra e di manutenzione; (3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt.1168 cc e 703 cpc depositato il #### ha chiesto al Tribunale di: 1) ordinare a ### e #### di reintegrarlo nel possesso dell'immobile sito in ### S. ### nella via ### n.5, Loc. ###, piano primo, e nel compossesso del cortile comune circostante, mediante immediata consegna al ricorrente delle chiavi di accesso ai predetti immobili ovvero, in difetto, dando disposizione all'### perché provveda, previa nomina di un fabbro, all'apertura forzata del portoncino di accesso all'appartamento, alla sostituzione delle relative serrature, alla consegna delle chiavi al ricorrente ed all'immissione dello stesso nel possesso, nonché ### di manutenere il ricorrente nel possesso mediante eliminazione delle apparecchiature di videosorveglianza installate dai resistenti sulle parti comuni e sulla proprietà esclusiva oggetto della domanda di reintegra, ordinando a costoro di provvedere alla loro eliminazione immediata nonché di astenersi per il futuro da ogni turbativa del possesso, disponendo in difetto ogni opportuna istruzione perché vi provveda l'### con l'ausilio di artigiani terzi; (2) con vittoria di compensi professionali e spese. 
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che: l'esponente occupa, utilizzandolo in via esclusiva fin dalla metà degli anni '80, l'appartamento sopra indicato - unitamente al cortile in comune con i proprietari di altri immobili nella medesima area -, nel quale si reca a trascorrere il tempo libero, spesso la domenica, e di cui lui solo possiede le chiavi di accesso (o, meglio, quelle che fino all'ottobre 2015 erano le chiavi che consentivano di accedervi); alla suindicata data di inizio del possesso - che da allora (e sino allo spoglio per cui è causa) è stato ininterrottamente esercitato dal ricorrente in modo pubblico, pacifico ed incontestato - il bene era intestato alla spa ### il ### i coniugi ### e ### lo hanno invitato al procedimento di mediazione presso la ### di ### della ### assumendo: che tale immobile fosse di loro proprietà, per averlo acquistato con atto pubblico 7.10.1994 rogito ### che lo ### avesse stipulato con gli stessi, nel 1986 - ovvero otto anni prima dell'asserito acquisto -, un contratto di locazione (mai neppure esibito) rispetto al quale si sarebbe reso moroso dal mese di aprile 2014; fallito il tentativo di conciliazione - avendo lo ### contestato già in tale sede la sussistenza del rapporto di locazione e, “a fortiori, del debito -, il ### i coniugi ### hanno presentato ricorso al Tribunale deducendo la sussistenza del predetto rapporto locatizio e la morosità dello ### e richiedendo che l'asserito conduttore fosse condannato al rilascio dell'immobile in loro favore; l'odierno ricorrente, costituitosi nel suddetto giudizio (n.2819/2015 RG) con comparsa depositata il ###, ha riproposto le medesime contestazioni già sollevate nel procedimento di mediazione ed eccepito di possede ###virtù di autonomo titolo; neppure in quella sede i ricorrenti hanno prodotto il dedotto contratto di locazione, né hanno formulato istanze istruttorie dirette a provarne l'esistenza (nonostante le contestazioni ed eccezioni dello ###, così che la causa sarà chiamata all'udienza del 25.1.2017 per la discussione e la lettura del dispositivo; nel mese di ottobre 2015 l'esponente, recatosi durante il fine settimana presso il predetto immobile, come d'abitudine, non ha potuto accedervi perché il cancello posto a chiusura dell'area cortilizia comune era chiuso, senza che nessuno lo avesse previamente informato di tale iniziativa e tantomeno gli avesse consegnato chiavi e telecomando; con raccomandata del 14.10.2015 il legale dell'esponente ha contestato l'accaduto, e chiesto chi ne fosse il responsabile, ai resistenti e all'amministratore del #### quest'ultimo, dopo avergli comunicato che il cancello era stato munito di impianto elettrico ad opera del ### appurato che lo ### non ne aveva ricevuto le chiavi gliene ha consegnato una copia, visto che anche al Soi egli risultava essere al possesso del bene; solo il ###, avendo avuto così modo di accedere al cortile comune, lo ### ha constatato che la serratura del portoncino di accesso all'abitazione dal medesimo posseduta era stata rimossa e sostituita con altra e che sopra il predetto portoncino (che sembrerebbe essere stato blindato) era presente una telecamera (come accertato il ### anche dai ### di ### S. ###; lo stesso giorno, con lettera del proprio legale, il ricorrente ha chiesto ai coniugi ### se fossero i responsabili delle sopra indicate opere, preannunciando in caso positivo il ricorso all'autorità giudiziaria per l'intervenuto spoglio dell'appartamento (che era completamente arredato e dotato di ogni suppellettile necessario per il suo utilizzo e fruizione); con raccomandata del loro legale dell'11.11.2015 i resistenti hanno riscontrato la suddetta lettera invitando lo ### “ad omettere ulteriori tentativi di accesso non autorizzato” presso l'abitazione in questione ed assumendo che lo stesso avrebbe “inteso rilasciarla,” “a seguito dell'omesso pagamento del canone di locazione, fin dal mese di aprile 2014” (non considerando, quindi, che la questione della sussistenza dell'allegato rapporto locatizio e del diritto al rilascio dovesse ancora essere decisa dal Tribunale di ### il ###): con detta comunicazione, in ogni caso, ### e ### hanno quantomeno implicitamente riconosciuto di essere gli autori degli atti di spoglio e molestia del possesso di cui si controverte in questa sede: è evidente che attraverso la sostituzione delle chiavi della porta d'accesso i resistenti hanno del tutto illegittimamente estromesso l'esponente dal possesso dell'immobile, contro la sua volontà ed approfittando della sua momentanea assenza, e che altrettanto arbitrariamente hanno apposto la telecamera di cui si è detto e gli hanno intimato di cessare di utilizzarlo, nonostante lo occupi da circa trent'anni; va poi evidenziato come detta iniziativa sarebbe stata comunque illegittima pur nell'ipotesi in cui lo ### fosse stato detentore in forza del dedotto e contestato rapporto locatizio, essendo pacifico che l'esercizio delle azioni di reintegra e manutenzione del possesso competano al conduttore, contro il locatore proprietario dell'immobile, anche nell'ipotesi in cui lo spoglio si sia verificato successivamente alla cessazione del contratto di locazione (in tal senso, “ex plurimis”, ### sez. II, 01/09/2014, n.18486); il ### l'esponente ha proposto contro i coniugi ### una denuncia-querela, chiedendo che per detti fatti si proceda penalmente nei loro confronti e in quelli degli eventuali correi; le stesse condotte, comunque, integrano per un verso gli estremi dello spoglio violento e clandestino e, per altro verso, quelli della molestia del possesso, pacificamente riconosciuto dagli stessi resistenti nel citato ricorso del 2.4.2015 introduttivo del procedimento RG 2819/2015 (dove si lamenta proprio che lo ### occupasse stabilmente l'immobile, malgrado la dedotta morosità); il ricorrente ha perciò il diritto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile de quo, da cui è stato spogliato dai resistenti con le esposte modalità, nonché di essere manutenuto nello stesso possesso contro le limitazioni imposte dal richiamato sistema di videosorveglianza, che dovrà essere rimosso e/o disinstallato in quanto incide sulle sue modalità di esercizio e lede il diritto del possessore al rispetto della riservatezza presso il medesimo immobile.  ### e ### - costituiti con comparsa depositata l'8.2.2016 per chiedere al Tribunale di dichiarare improponibile ed inammissibile, o comunque infondata nel merito, la domanda possessoria del ricorrente, condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite - hanno eccepito e dedotto che: il ricorrente si autodefinisce “proprietario” dell'immobile descritto in ricorso e quindi, come tale, avrebbe dovuto agire in rivendicazione e non domandare tutela possessoria avverso le pretese molestie perpetrate, a suo dire, dai signori ### il fantomatico diritto di proprietà allegato dal ricorrente è in ogni caso insussistente, essendo invece vero, senza ombra di smentita alcuna, che lo stesso era solo ed esclusivamente detentore dell'immobile per cui è lite; sono stati infatti i resistenti, legittimi proprietari dell'immobile in forza di titolo trascritto, a concederglielo in locazione con contratto verbale, che all'epoca (non specificata nemmeno genericamente) era consentito; il relativo canone di locazione, che veniva corrisposto dallo ### presso l'abitazione dei resistenti, è stato regolarmente pagato, pur con una certa elasticità, solo fino al mese di aprile 2014, quando il conduttore - mutando l'atteggiamento garbato e rispettoso che aveva sempre tenuto verso gli anziani locatori - ha improvvisamente omesso di corrisponderlo; in particolare il conduttore: nel periodo precedente all'aprile 2014, visti i rapporti cordiali ### intercorrenti con i resistenti, pagava in contanti i canoni mensili di locazione, pari a € 300,00, senza mai pretendere ricevuta alcuna e, soprattutto, senza mai sottoscrivere alcunchè; decorso oltre un anno dall'ultimo canone corrisposto ha deliberatamente rilasciato l'immobile in oggetto, senza nemmeno chiudere la porta d'ingresso e le persiane e finestre; i resistenti hanno accertato tale abbandono tramite la signora ### dai medesimi incaricata di rassettare e tenere in ordine l'appartamento, la quale ha trovato quest'ultimo sporco e con avanzi di cibo maleodoranti e in stato di avanzata putrefazione; ciò premesso si osserva che lo ### si autodefinisce anche “occupante in possesso delle chiavi di accesso”, reperite chissà come; tale messa in scena incredibile è però di facile soluzione, atteso che il ricorrente non ha titolo idoneo per il deposito del ricorso in discussione: si evidenzia, infatti - oltre alla omessa richiesta di tutela petitoria già rilevata in premessa -, la totale assenza dell'elemento oggettivo - perché alcun atto è stato posto in essere dai resistenti senza o contro la volontà del presunto detentore - e di quello soggettivo - in quanto i resistenti non hanno privato del godimento della cosa colui che, come già detto, ha ritenuto di doverla rilasciare perché non in condizione di pagare il canone di locazione concordato -; lo stesso immobile, inoltre, è stato concesso in locazione completamente arredato, compresi piatti, bicchieri, pentole e posate, così che si contesta anche quanto ex adverso dedotto sul punto; la sussistenza del dedotto contratto di locazione è ulteriormente confermata dal fatto che la porzione di villetta che il ricorrente dichiara di sua proprietà non è mai stata “abbandonata” dai suoi proprietari ed è sita in un complesso di villette a schiera ovviamente frequentato dai condomini, i quali avrebbero certamente avvisato i resistenti e le forze dell'ordine se avessero notato la presenza di un soggetto estraneo, ciò che non hanno invece fatto perché gli stessi condomini conoscevano lo ### come inquilino dei signori ### va infine rilevato che se fosse vera la prospettazione del ricorrente non si comprenderebbe il motivo per cui i resistenti, fin dall'inizio della locazione, si siano ostinati a pagare tutti gli oneri condominiali, nonché le tasse e le imposte sull'immobile, oltre ai costi dei consumi di energia elettrica e di acqua e le spese per le manutenzioni ad esso afferenti. 
La fase sommaria - istruita con documenti, interrogatorio libero delle parti e audizione di sommari informatori - è stata definita in prime cure con ordinanza n.10972/2016 del 7.10.2016, che ha: (1) ordinato a ### e ### l'immediata reintegrazione di ### nella detenzione qualificata dell'immobile sito in ### S. ### località ### nella via ### n.5, al piano primo e del cortile comune circostante; (2) rigettato la domanda di manutenzione; (3) compensato le spese di lite nella misura di un terzo e condannato ### e ### in solido, alla rifusione in favore di ### dei restanti due terzi (liquidati in complessivi € 2.287,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.097,00 per competenze professionali). 
A sostegno della suddetta decisione il giudie, richiamate le difese e conclusioni sopra esposte, ha rilevato che: è incontroverso che ### aveva la disponibilità materiale dell'immobile per cui è causa, mentre è controversa l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti; tale esistenza non è tuttavia rilevante ai fini della decisione sull'azione di reintegrazione, visto che il detentore qualificato è legittimato a proporre l'azione ex art.1168 cc anche nei confronti del locatore, financo dopo la scadenza del contratto di locazione (“ nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi collegati al contratto; egli, pertanto, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità ed è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art.1168, secondo comma, cod.  Con l'ulteriore conseguenza che l'intervento del locatore finalizzato ad interrompere il rapporto tra il conduttore e la res con azioni violente e clandestine integra attività di spoglio”: Cass. civ., sez. II, 1 settembre 2014, n.18486); la prova dell'esistenza del contratto di locazione è invece rilevante ai fini della decisione sulla domanda di manutenzione, visto che legittimato a proporla è solo il possessore, e non anche il detentore qualificato (in tal senso, da ultimo, Cass., sent. n.14822 del 30 giugno 2014); si tratta ora di stabilire come distinguere le due situazioni; la legge ha posto la presunzione di possesso in colui che esercita sulla cosa un potere di fatto che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, secondo la definizione dell'art.1140 cc; ex art.1141 cc, infatti: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. 
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”; incombe allora sul convenuto che nega la natura possessoria del potere di fatto esercitato sulla res provare che esso non corrisponda al possesso, bensì alla mera detenzione (Cass. Civ. Sez. II, 966/83 e 1172/80): ciò premesso, attraverso la sommaria istruttoria svolta deve ritenersi dimostrata l'esistenza di un contratto di locazione; nel ### di cui fa parte l'unità immobiliare contesa lo ### era sempre stato considerato un inquilino, essendosi espresso in tal senso l'amministratore del ### (“…da quando noi ci siamo so che una unità del signor ### è affittata al signor ### e così compare anche nei bilanci”, come aveva “…chiesto il signor ### che pagava tutte le quote delle sue unità e penso si rifacesse sull'inquilino chiedendo quelle di sua spettanza”; “…la chiave era stata data al signor ### che avrebbe dovuto darla all'inquilino”); la circostanza che il ### pagava le quote condominiali è stata sostanzialmente ammessa dallo stesso ricorrente, che in sede di interrogatorio libero ha dichiarato “…non versavo canoni condominiali, qualche volta mi hanno chiesto qualche quota per dei lavori che stavano facendo nel ### e io le ho pagate, se ben ricordo le ho pagate proprio ai resistenti…”: non si vede infatti perché il ### avrebbe dovuto pagare le quote anche per l'unità immobiliare occupata dal ricorrente, e perché quest'ultimo avrebbe dovuto consegnargli le quote di sua spettanza, se non fosse esistito un contratto di locazione; a rafforzare tale prova vi sono poi le dichiarazioni rese dal teste ### - al quale la moglie del ricorrente aveva detto “paghiamo una fesseria d'affitto, chi ce lo fa fare a comprare” - e le ricevute di pagamento degli oneri condominiali prodotte dai resistenti; dimostrata l'esistenza di un contratto di locazione, deve accertarsi se sia stato commesso il lamentato spoglio; i resistenti sostengono che il ricorrente aveva volontariamente abbandonato l'immobile nel mese di aprile 2015, e a supporto dei loro assunti portano le dichiarazioni rese dalla teste ### la quale ha sostanzialmente dichiarato che verso fine agosto o inizio settembre del 2015 si era avveduta che l'appartamento oggetto dell'odierna vertenza era stato lasciato dai suoi occupanti in stato di abbandono, con i portelloni aperti; tuttavia, a fronte di quella che potrebbe essere stata una semplice dimenticanza da parte del ricorrente, devono considerarsi in senso contrario le dichiarazioni rese dai tesi ### e, soprattutto, ### (particolarmente attendibile perché non parente delle parti), i quali hanno sostanzialmente dichiarato che alla fine dell'estate del 2015 l'appartamento era ancora utilizzato dal ricorrente e dalla sua famiglia (l'### ha riferito, in particolare, di essersi recato sul luogo alla fine di settembre del 2015 insieme al figlio del ricorrente, ### il quale aveva aperto e richiuso con le proprie chiavi); la stessa teste ### del resto, ha ricordato che nell'appartamento era ancora presente il mobilio; va poi considerato, sul punto, che con ricorso depositato il 2 aprile 2015 gli odierni resistenti avevano agito nei confronti dello ### per la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile e che è di tutta evidenza che non ci sarebbe stata la necessità di chiedere il rilascio se questo fosse già avvenuto spontaneamente; deve quindi escludersi che il ricorrente avesse spontaneamente abbandonato l'immobile fin dal mese di aprile del 2015; la prova dello spoglio è data dalle dichiarazioni rese dalla ### all'udienza del 10 marzo 2016 (“abbiamo cambiato anche la serratura della porta dell'abitazione perché lui non pagava più”), dalle quali emergono con evidenza l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo dello spoglio, e cioè l'estromissione del detentore qualificato dalla disponibilità materiale della res accompagnato dall'animus spoliandi; detto spoglio deve ritenersi altresì violento e clandestino, perché perpetrato contro la volontà del ricorrente e in sua assenza (dovendosi rammentare in proposito che il ricorrente non abitava stabilmente nell'appartamento, ma lo utilizzava come casa per le vacanze: teste ###; tanto premesso, deve essere ordinata ai resistenti l'immediata reintegrazione di ### nella detenzione qualificata dell'immobile in questione e del cortile comune circostante; non può invece essere accordata la tutela richiesta ex art.1170 cc, visto che come già detto l'azione di manutenzione, prevista a tutela del possesso, non è estensibile a situazioni di detenzione, ancorchè qualificata; in considerazione dell'esito della lite le relative spese devono essere compensate nella misura di un terzo ed essere poste a carico dei resistenti per i restanti due terzi.  *** 
Con istanza ex art.703, quarto comma, cpc depositata l'11.11.2016 ### e ### hanno chiesto al giudice la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio per accertare nel merito l'insussistenza dello spoglio, posto che parte resistente insiste nel ritenere che il sig. ### abbandonò spontaneamente l'immobile in oggetto.  ### costituitosi in detta fase con comparsa depositata il ###, ha concluso come indicato in epigrafe sub ### dopo aver dedotto che: la prospettazione secondo cui il ricorrente avrebbe “abbandonato” spontaneamente l'immobile di cui si controverte è del tutto infondata, visto che la sussistenza dello spoglio e delle modalità attraverso cui lo stesso è avvenuto ad opera dei resistenti è risultata pienamente provata nel corso della fase cautelare ed è stata oggetto di confessoria ammissione da parte dei resistenti; questi ultimi, inoltre, non hanno dato spontanea esecuzione all'ordine di reintegra, ciò che imporrà di procedervi coattivamente; avverso il predetto provvedimento di reintegra l'esponente ha interposto reclamo, tutt'oggi pendente, contestandone la correttezza unicamente ove rigetta la domanda di manutenzione ed ove, nell'accogliere la domanda di reintegrazione, lo ha fatto con riguardo alla “detenzione qualificata” e non al possesso dedotto, compensando parzialmente le spese; si ribadisce infatti che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra le parti con riguardo al godimento dell'immobile del cui possesso si controverte e che tale circostanza è già stata oggetto di accertamento giudiziale intervenuto nella pendenza della controversia possessoria, che ha acquisito la definitività del giudicato (sentenza n.267/2017: doc.4), ciò che preclude che possa anche solo ipotizzarsi in questa sede ###rapporto locatizio. 
Dopo il deposito delle memorie ex art.183 cpc e la sua ulteriore istruzione con documenti, interrogatorio formale di ### e prove per testi la causa, interrotta il ### e il ### per il decesso ### della ### e del ### (dichiarato in udienza dal loro procuratore), è stata riassunta dallo ### con ricorsi ### depositati il ### e il ###, regolarmente notificati nei termini assegnati nei decreti di fissazione delle udienze di prosecuzione.  ### - già costituitasi dopo la prima riassunzione unitamente al padre ### - si è costituita con comparsa depositata il ### anche dopo la seconda riassunzione, quale erede universale degli originari resistenti, per confermare le difese di questi ultimi e svolgere l'ulteriore attività difensiva che lo stato del procedimento conceda, a termini di rito. 
Il procedimento è stato tenuto a decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di cui all'art.190 cpc.  *** 
Occorre preliminarmente rilevare che per il principio posto dall'art.705 cpc nessuna decisiva rilevanza può essere attribuita in questa sede alle questioni relative alla ### proprietà dell'immobile di cui si discute (che gli eventuali soggetti legittimati potranno eventualmente far valere con autonoma causa petitoria), essendo al contrario decisiva esclusivamente la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.1168 cc, ovvero del possesso allegato dal ricorrente e dello spoglio e molestia descritti in ricorso. 
Ciò premesso, la domanda originariamente proposta dal ricorrente è fondata per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra richiamate, che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali e processuali relative al possesso e alla sua tutela giurisdizionale, oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle ### della ### con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificare la ritenuta sussistenza del possesso dell'appartamento per cui è lite (e, conseguentemente, il compossesso del cortile condominiale comune) e delle condotte di spoglio e turbativa commesse dagli originari resistenti. 
Sinteticamente concordando con il ricorrente (e contestualmente confutando le contrarie tesi della resistente) può in particolare rilevarsi: a) che il risalente, ininterrotto, pacifico, pubblico ed esclusivo utilizzo da parte dello ### dell'appartamento al primo piano risulta riconosciuto dagli stessi coniugi ### che addirittura lo datano a periodo precedente il loro formale acquisto dell'immobile; b) che tale potere di fatto - che in assenza di elementi di segno contrario è esteriormente corrispondente al contenuto del diritto di proprietà - deve presumersi esercizio del “possesso”, ai sensi dell'art.1441 cc, a meno che non si provi che si sia “cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”; c) che incombe su chi neghi la natura possessoria di tale potere provare che esso sia iniziato come (e quindi corrisponda alla) mera detenzione (come da consolidata giurisprudenza di legittimità citata nell'ordinanza che ha disposto la reintegra); d) che tale prova, contrariamente a quanto ritenuto all'esito del procedimento sommario, non è stata affatto fornita dai resistenti, i quali nella presente fase a cognizione piena non hanno documentato, né altrimenti dimostrato, la stipula del preteso accordo di locazione, gli allegati pagamenti del canone o il riconoscimento da parte dello ### della loro pretesa qualità di locatari e che, anzi, si sono già visti respingere nel merito, definitivamente, la domanda di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto di locazione qui allegato (avendo il Tribunale accertato, con la sentenza n.262/2017 resa il ### tra le stesse parti originarie, che “nessuno degli elementi costitutivi della pretesa azionata è stato dimostrato…” dai coniugi ###; e) che, analogamente, nessuna prova è stata fornita dalla parte resistente circa l'allegato abbandono spontaneo dell'immobile (essendo tale circostanza smentita non solo dalle argomentazioni già esposte nell'ordinanza di reintegra, qui integralmente reiterabili, ma anche dalla testimonianza dei testi di parte attrice e da quella di ### teste di parte convenuta, la quale ha sostanzialmente dichiarato che nell'agosto 2015 l'appartamento al primo piano era occupato da ”affittuari” della figlia dello ###; f) che la sostituzione della serratura della porta d'ingresso e l'apposizione di una telecamera antistante la stessa sono state pacificamente ammesse dai coniugi ### g) che non appare seriamente contestabile che tali condotte corrispondano, oggettivamente e soggettivamente, allo spoglio e alla turbativa del descritto possesso, ai sensi degli artt.1168 e 1170 cc, in quanto: il cambio di serratura ha concretamente sovvertito la precedente situazione possessoria in danno dello ### avendogli impedito di continuare ad esercitare il possesso dell'appartamento, e non può essere dubbio che esso sia stato effettuato allo scopo di escludere lo ### e con la precisa consapevolezza della sua opposizione; analogamente, l'apposizione della telecamera che inquadra l'ingresso dell'appartamento in possesso del resistente incide negativamente ed in maniera rilevante sull'esercizio di tale possesso (ledendo in primis il diritto del possessore alla riservatezza ed al rispetto dei suoi spazi privati) e non può che essere stata accompagnata dalla consapevolezza da parte degli autori della contrarietà del ricorrente (ciò che è ragionevolmente presumibile, ex art.2729 cc, in assenza di elementi di segno contrario qui nemmeno prospettati). 
Alla luce di quanto sopra: la domanda di reintegra deve essere confermata con riferimento allo spoglio del possesso dello ### e non di una detenzione qualificata dell'immobile che non ha avuto alcun serio e solido riscontro probatorio; deve essere altresì accolta la domanda di manutenzione, dovendosi ordinare alla resistente di rimuovere la telecamera antistante l'ingresso dell'immobile al primo piano ed autorizzarsi fin d'ora il ricorrente - in difetto di spontaneo adempimento da parte della ### entro i 15 giorni successivi alla notifica della presente sentenza - a rimuoverla a sua cura.  ### vista la sua integrale soccombenza, deve essere condannata a rifondere a ### le spese della presente fase, che vengono liquidate come in dispositivo (ovvero, quanto agli onorari, applicando le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase processuale gli importi intorno ai medi).  P.Q.M.  definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso proposto: ordina a ### quale erede di ### e #### l'immediata reintegrazione di ### nel possesso dell'appartamento sito in ### località ### via ### n.5, piano primo e del cortile comune circostante, mediante consegna al medesimo delle chiavi della porta d'ingresso; ### la manutenzione dello ### nel medesimo possesso, mediante immediata rimozione della telecamera che riprende la porta d'ingresso del suddetto appartamento (autorizzandosi ### in difetto di spontaneo adempimento della controparte entro i 15 giorni successivi alla notifica della presente sentenza, a provvedere a sua cura alla rimozione della telecamera); visto l'art.91 cpc condanna ### a rifondere a ### le spese della presente fase di merito, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 319.30 per esborsi documentati.  ### 3 giugno 2025 Il giudice dott.

causa n. 11985/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Dessi' Antonio

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 1019/2024 del 15-03-2024

... già nel ricorso cautelare; cfr. pp. 2 e 3); b) il cambio della serratura effettuato dai ### (sul punto si vedano le conclusioni riportate nell'ordinanza monocratica del 30.01.2018 e tuttora condivisibili che, quindi, devono quivi intendersi richiamate e le dichiarazioni rese all'udienza del 12.01.2021 dall'Ing. ###; c) la cessazione del rapporto detentivo dei ### con il bene per cui è causa. Quest'ultimo aspetto, infatti, è realmente dirimente in ordine alla legittimazione attiva del ### circa la richiesta di reintegra del possesso del bene che si presentava come mediato sino allo spoglio perpetrato ai suoi danni. Come noto, l'art. 1140, II comma c.c., prevede il possesso mediato o indiretto, basato sul potere di fatto alieno; alla base del possesso indiretto, infatti, vi è l'ingerenza di una persona diversa dal possessore: mandatario, custode, conduttore, comodatario. I diversi fenomeni psicologici facenti capo ai due soggetti (animus possidendi e animus detinendi, costituito dalla volontà di avere la cosa nella cerchia dei propri poteri, per la realizzazione di un proprio interesse, riconoscendo, però, contestualmente l'altruità del possesso), consentono di individuare il (leggi tutto)...

testo integrale

N. 11854/2017 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, ###, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 11854/2017 R.G. 
TRA ### rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv. ### e ##### e ### rapp.ti e difesi come da mandato in atti dagli Avv. #### e ##### Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data ###, ### ha chiesto di essere reintegrato nel possesso del capannone industriale di cui è stato spossessato da ### ed ### Ha dedotto, in particolare, di essere proprietario di un capannone industriale sito in ### nei pressi della zona industriale; di aver intrattenuto delle trattative commerciali con ### al fine di mettere a reddito detto bene e di aver concluso un contratto “preliminare di gestione attività” con il figlio, ### il ###. Ha asserito, inoltre, che in data ### le medesime parti avevano sottoscritto un contratto di locazione con contestuale controdichiarazione di simulazione assoluta dell'accordo raggiunto, finalizzato esclusivamente ad ottenere in tempi più celeri il cambio di destinazione d'uso del capannone da negozio di ferramenta in palestra. Era accaduto, tuttavia, che il ### avesse consegnato copia delle chiavi di ingresso del capannone per permettere a ### di iniziare ad installare l'attrezzatura ginnica nelle more dell'ottenimento del provvedimento amministrativo del cambio di destinazione, il quale provvedeva a cambiare la serratura unitamente al figlio in data ###, ovvero il giorno dopo l'ottenimento del detto provvedimento autorizzativo della P.A. 
Instaurato il contraddittorio, con un'unica comparsa difensiva si sono costituiti in giudizio ### ed ### i quali hanno eccepito preliminarmente la litispendenza tra l'odierno giudizio e quello avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione ed il risarcimento dei danni introdotto da costoro nei confronti del ### nel merito hanno precisato di avere il “possesso” del bene in virtù del contratto di locazione siglato il ###. Hanno concluso, pertanto, chiedendo che la causa fosse riunita a quella rubricata al n. 6030/2017 R.G., in subordine che fosse estromesso dal giudizio ### poiché estraneo alle condotte illegittime contestate e comunque hanno insistito per il rigetto del ricorso. 
Alla prima udienza, svoltasi il ###, il Tribunale si è riservato di decidere e con ordinanza del 30.01.2018 ha accolto la domanda cautelare. Interposto reclamo, lo stesso è stato rigettato con provvedimento del 16.05.2018; è stato proposto, inoltre, ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per l'attuazione del provvedimento monocratico e reclamo di quest'ultimo provvedimento ed infine, con ricorso del 16.07.2018, gli originari resistenti hanno chiesto proseguirsi il giudizio di merito. 
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo di prove orali e, all'esito, rinviata per p.c. all'udienza del 26.10.2023 ove è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda possessoria originariamente introdotta da ### si conferma fondata anche all'esito del merito possessorio. 
Deve preliminarmente precisarsi, per un verso, che sono del tutto irrilevanti le circostanze narrate negli atti di parte attinenti alle mere vicende contrattuali intercorse, le quali rilevano nella presente sede possessoria unicamente con riferimento al fumus della domanda possessoria. 
Per altro verso, deve ulteriormente chiarirsi che l'oggetto del presente giudizio di merito è modulato in base a quanto narrato nel ricorso introduttivo della fase interdittale. 
In tema di giudizi possessori, infatti, a seguito della riforma realizzata dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, la fase del merito possessorio costituisce una ### prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo, in quanto il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla “prosecuzione” e non all'inizio di una causa di merito, a differenza di quanto indicato testualmente nell'art. 669 octies c.p.c. 
Di conseguenza, gli atti introduttivi del giudizio - che si struttura in una fase sommaria e in una eventuale fase di merito a cognizione piena - sono quelli con cui si apre la fase sommaria, tanto che non è necessario conferire una ulteriore procura per la ### fase di merito (cfr. Cass., sez. II, 26/03/2012, n. 4845), la quale, se instaurata, è deputata essenzialmente all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria e, se necessario, allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria mentre petitum e causa petendi si definiscono con gli atti introduttivi. 
Tale conclusione era stata già avallata dalle ### della Suprema Corte, le quali avevano chiarito - nella vigenza della disciplina che prevedeva una fase sommaria all'esito della quale veniva pronunciato l'interdetto possessorio, ovvero il rigetto dello stesso; l'altra di merito a cognizione piena, che seguiva automaticamente alla prima con la fissazione dell'udienza di prosecuzione contenuta nello stesso provvedimento sommario - che “### giuridico, concedendo al possessore le azioni di reintegrazione e di manutenzione, gli ha riconosciuto il diritto alla conservazione integra del potere sulla cosa contro il suo spoglio o turbativa, prevedendo in tal modo una tutela che non può essere contenuta nei limiti ristretti del procedimento cautelare, ma deve essere attuata con un giudizio a cognizione piena da concludersi con un provvedimento suscettibile di passaggio in cosa giudicata”; da tanto si desumeva “che la riforma del processo civile del ‘90, nel disciplinare il procedimento possessorio mediante rinvio agli artt. 669 bis ss. del c.p.c., nulla ha innovato quanto alla struttura del predetto procedimento, le cui due fasi - l'una sommaria diretta all'emanazione dell'interdetto e l'altra ordinaria vertente sul c.d. “merito” possessorio - vengono introdotte entrambe con il ricorso proposto ex art. 703 c.p.c.” (così Cass. Sez. ### 24/02/1998, n. 1984). 
Ciò posto, quindi, è evidente che la riforma del 2005, che ha inciso unicamente sull'eventualità della fase di merito, non ha fatto venir meno i risultati a cui era già approdata la giurisprudenza in ordine all'unitarietà del giudizio possessorio (cfr., nello stesso senso Cass., sez. III, 16.11.2006, 24388; più recentemente Cass., Sez. II, 19720/2016). 
In conclusione, i fatti che rilevano nel presente giudizio sono quelli riferiti negli atti introduttivi della fase interdittale. 
Ciò posto, nel merito va escluso in primo luogo che possa discutersi di compossesso del capannone per cui è causa tra le parti. 
È indiscutibile, infatti, che un soggetto può possedere una cosa solo ove abbia una relazione materiale con questa, ex art. 1140 c.c., corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; tanto che si è sempre sostenuto che le azioni possessorie tutelano “lo stato di fatto quale esteriorizzazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento” (così Cass. Sez. II, 25/01/1993, n. 831). 
Orbene, nella vicenda in esame non è mai stato oggetto di contraddittorio tra le parti la qualifica di compossessori del bene da parte dei ### Del resto, è pacifico che gli stessi non siano titolari di diritti di proprietà o reali minori sulla res per cui è causa. 
In altri termini, da una parte, il ### ha sostenuto la natura precaria (e a puro titolo di cortesia) della detenzione delle chiavi del capannone da parte dei resistenti (cfr. pp. 3 e 5 del ricorso cautelare); per altro verso, questi ultimi hanno sostenuto di aver avuto la detenzione del bene, in virtù dei contratti sottoscritti dalle parti (così a p. 3 della comparsa di risposta ove ci si riferisce impropriamente al “possesso”, trattandosi per converso di necessaria detenzione). 
Ne consegue, quindi, che solo a questi fini va valutata la relazione tra i ### ed il locale per cui è causa, al fine di comprendere se il ### ha diritto a ricorrere alla tutela possessoria. 
Sul punto va dunque rimarcato che tra le parti è incontestata la sottoscrizione di due contratti: uno, del 17.11.2015, che avrebbe dovuto dar luogo alla gestione in forma societaria di una palestra e l'altro, del 7.01.2016, riguarda la locazione del capannone. 
Agli stessi negozi, per converso, le parti assegnano portata applicativa ed effetti giuridici diversi atteso che secondo il ### il contratto locativo sarebbe, in virtù della coeva controdichiarazione, assolutamente simulato, e firmato solo per avere la certezza dell'elargizione del mutuo; per converso, secondo i ### sarebbe valido e risolvibile all'esito della costituzione della società. 
Tali questioni, tuttavia, sono irrilevanti nella presente sede processuale, atteso che ciò che conta è unicamente: a) la consegna delle chiavi di accesso al bene da parte del ### a ### in epoca successiva rispetto alla firma del preliminare di gestione dell'attività del 17.11.2015 ma antecedente alla sottoscrizione del contratto di locazione (circostanza pacifica e rappresentata già nel ricorso cautelare; cfr. pp. 2 e 3); b) il cambio della serratura effettuato dai ### (sul punto si vedano le conclusioni riportate nell'ordinanza monocratica del 30.01.2018 e tuttora condivisibili che, quindi, devono quivi intendersi richiamate e le dichiarazioni rese all'udienza del 12.01.2021 dall'Ing. ###; c) la cessazione del rapporto detentivo dei ### con il bene per cui è causa. 
Quest'ultimo aspetto, infatti, è realmente dirimente in ordine alla legittimazione attiva del ### circa la richiesta di reintegra del possesso del bene che si presentava come mediato sino allo spoglio perpetrato ai suoi danni. 
Come noto, l'art. 1140, II comma c.c., prevede il possesso mediato o indiretto, basato sul potere di fatto alieno; alla base del possesso indiretto, infatti, vi è l'ingerenza di una persona diversa dal possessore: mandatario, custode, conduttore, comodatario. I diversi fenomeni psicologici facenti capo ai due soggetti (animus possidendi e animus detinendi, costituito dalla volontà di avere la cosa nella cerchia dei propri poteri, per la realizzazione di un proprio interesse, riconoscendo, però, contestualmente l'altruità del possesso), consentono di individuare il soggetto al cui vantaggio viene attuato il potere di fatto. Questo elemento, che collega i due soggetti, è indicato come riconoscimento, o come laudatio possessoris. 
Ciò chiarito, non può quindi ritenersi, come vorrebbe l'originario ricorrente, che i ### abbiano avuto unicamente una originaria detenzione precaria dell'immobile, atteso che la consegna della copia delle chiavi, dopo il preliminare di gestione di attività e prima del contratto di locazione, è avvenuta anche nell'interesse dei resistenti, i quali - in virtù degli accordi presi ab initio con il ### - hanno iniziato ad eseguire i lavori edili e, soprattutto, ad installare le attrezzature ginniche. 
Sul punto, il teste ### indifferente alle parti, ha chiarito che ### titolare di una impresa edile, ha eseguito “opere di intonaco, tinteggiatura, … cartongesso” (cfr. udienza del 12.01.2021) e, del resto, l'accordo delle parti, nell'esecuzione dei predetti lavori, emerge dalla missiva del 7.11.2016 indirizzata a ### in cui ### propone un conteggio dei lavori di intonacatura e imbiancatura effettuati nel capannone (per un cifra pari ad euro “7,50 al mq”; cfr. doc. 4 all. fasc. Avv. ### giudizio cautelare). 
Per altro verso, va evidenziato che a giudizio del Tribunale alla data del 30.11.2016 la relazione di detenzione, e l'interesse ad essa sottostante, con il capannone instaurata dai ### era terminata. 
All'udienza del 18.01.2018, infatti, il difensore di costoro ha dichiarato che le chiavi erano detenute dai resistenti solo “perché nell'immobile sono stati effettuati lavori strutturali di cui non è stato pagato il prezzo”, mentre le “attrezzature ginniche sono state in precedente asportate”. 
Del resto, dal momento che era chiaro alle parti, già dalla missiva del 7.11.2016, che non sarebbe stata più gestita alcuna attività ludica in forma societaria, i ### non avevano più realmente interesse a continuare la detenzione del bene, tanto da asportare gli attrezzi al fine di aprire la palestra in altra zona. A ciò aggiungasi che l'assenza di interesse a detenere il bene si ricava pure dall'atto di citazione, del 22.05.2017, con il quale è stata chiesta la risoluzione del contratto di locazione per riferita inadempienza del ### (situazione ancora sub iudice ed ininfluente ai fini del decidere). Né, sul punto, può desumersi, dal mero pagamento del prezzo, o, per avventura, dal deposito di qualche attrezzo nel capannone, la perdurante esistenza del rapporto con il bene da parte dei ### atteso che entrambe dette circostanze sono compatibili con la cessazione, di fatto, dell'interesse a mantenere un rapporto con la res. 
In sostanza, il cambio della serratura ha avuto quale unico scopo quello di compiere un atto emulativo ai danni del proprietario-possessore del capannone. 
Null'altro va in questa sede esaminato, attesa la perdurante validità delle conclusioni cui si era giunti nell'ordinanza monocratica del 30.01.2018 e l'irrilevanza delle questioni puramente contrattuali, oggetto di altro giudizio. 
Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono la soccombenza di ### e ### e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 55 del 2014, agg. al D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e delle attività processuali in concreto espletate dalle parti, quindi al netto delle fasi studio e introduttiva poiché comuni al giudizio cautelare e quindi già liquidate con ordinanza del 30.1.2018. 
Vanno infine rigettate la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in difetto di condotte rilevanti a titolo di responsabilità aggravata e quella proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c., posto che non sussistono, a parere del ### espressioni che superano il limite della correttezza e della convenienza processuale, in violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa n. 11854/2017 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: a) Accoglie la domanda possessoria proposta da ### e, per l'effetto, condanna ### e ### a reintegrare nel possesso ### mediante consegna di tutte le copie di chiavi dell'immobile sito in ### alla zona industriale ancora nella loro disponibilità e sgombero da cose eventualmente a costoro appartenenti; b) Rigetta ogni altra domanda; c) ### in solido ### e ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge. 
Lecce, 13/03/2024 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 11854/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Eleonora

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Tribunale di Trento, Sentenza n. 533/2024 del 16-05-2024

... del comproprietario ### consentendo allo stesso il cambio della serratura di ingresso dell'immobile, intimando contestualmente al conduttore di asportare i beni di sua proprietà entro gg. 30 dall'11.03.2022, così sostenendo agli attori esborsi per € 20,00 (v. doc. 8); 10) che nonostante l'intimazione di cui sopra, il conduttore non procedeva a liberare l'immobile, lasciando all'interno tutti i beni personali (v. fotografie sub doc. 13); 11) che pertanto con verbale dd. 14.06.2022 l'### dell'### presso la Corte di Appello di ### disponeva la distruzione, a spese e cura dei proprietari dell'immobile, dei beni ancora presenti nello stesso e di proprietà del conduttore, previo pagamento delle spese di notifica pari ad € 17,99 (v. doc. 9); 12) che gli attori sostenevano le spese per il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei beni mobili abbandonati da ### nell'immobile de quo, nonché le spese del risanamento degli ambienti, pulizia generale e pittura per un totale di € 3.172,15, come da fattura emessa dalla ditta ### (v. doc. 10); 13) che con raccomandata 1 dd. 30.05.2022 gli attori provvedevano a comunicare al conduttore il preventivo per lo sgombero dell'immobile (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ### persona del Giudice dott. ### pronunciato la seguente ### causa civile promossa DA ### (C.F. ###) n. Trento il ###, ivi residente in via ### 9, C.A.P. ###, ### (C.F. ###) n. Trento il ###, ivi residente ###, C.A.P. ### e ### n. Trento l'11.08.1972 (C.F.  ###) e residente ###, C.A.P. ### rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F. ###) del ### di Cassino, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. ### del ### di ### - ### n. 15/A - #### giusta procura in calce all'atto di citazione; #### n. Marocco il ### (C.F. ###), domiciliat ###- C.A.P.###; #### diritto del locatore a trattenere la caparra ed altro.  ### a) accertare e dichiarare il diritto degli odierni attori all'attribuzione della caparra versata dal sig. ### all'atto della stipula del contratto di locazione dell'immobile sito in ### n. 40, dell'importo di ### 1.800,00, oltre interessi legali maturati sulle dette somme, per i motivi tutti espressi in premessa, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.  b) accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in ### n. 40 da parte del sig. ### e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento, in favore degli odierni attori, della somma di ### 10.800,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di cui è causa dal mese di gennaio 2021 al mese di giugno 2022, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, per i motivi tutti espressi in premessa; c) accertare e dichiarare i danni subiti dai sigg.ri #### e ### da parte del sig. ### relativi all'immobile sito in ### n. 40 e, per l'effetto, condannare il sig. ### al pagamento, in favore degli odierni attori, della somma di ### 1.549,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per il ripristino dei locali dell'immobile di causa e delle spese sostenute, come documentate in atti, per la fase esecutiva dello sfratto per morosità dei sigg.ri ### ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; in subordine, in ogni caso, condannare anche in via equitativa il sg. ### al risarcimento dei danni tutti subiti e delle spese sostenute ed anticipate dagli odierni attori, così come dettagliate in premessa.  d) In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre ### CPA e rimborso forfettario al 15%.  e) Con solvenza di ogni altro diritto di ragione e di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 20.01.2023, notificato ex art. 143 cpc. in data ###, #### e ### convenivano in giudizio ### rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. 
Esponevano gli attori a sostegno delle domande svolte: 1) che gli stessi erano proprietari dell'immobile sito in ### - via ### n. 40, contraddistinto dalla p.ed. 968 sub 3 - p.m. 3 sub 20 - p.m. 20 - foglio 6 - categoria A/2 (v. doc. 1); 2) che detti locali venivano concessi in locazione ad uso abitativo a tale ### come da contratto dd. 28.02.2017 registrato in data ### presso l'### dell'### delle ### di ### (v. doc. 2); 3) che con atto di stralcio divisionale dd. 31.10.2017 veniva stralciata la porzione di ### comproprietario dell'immobile anzidetto, al quale veniva assegnata la piena proprietà degli immobili ivi elencati (v. doc. 3); 4) che dal mese di giugno 2019 il conduttore interrompeva la corresponsione dei canoni di locazione, di talché i proprietari, inviata inutilmente la diffida ad adempiere e perdurando l'inadempimento, adivano questo Tribunale con intimazione di sfratto per morosità e contestuale atto di citazione per la risoluzione del contratto di locazione, convalida dello sfratto ed emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto dovuto (v. doc. 4); 5) che in data ### veniva notificato, unitamente ad ordinanza di convalida di sfratto, munita di formula esecutiva, atto di precetto per rilascio immobile; 6) che con il cd. “###” dd. 25.05.2021 n. 73 veniva prorogata la sospensione del rilascio immobile sino al 30.09.2021; 7) che non avendo ottemperato al rilascio spontaneo dell'immobile, in data ### veniva nuovamente notificato ritualmente atto di precetto per rilascio immobile (v. doc. 5) e, successivamente, stante la perdurante occupazione dell'immobile, avviso di rilascio per la data dd. 11.03.2022 (v. doc. 6); 8) che per l'avvio della fase esecutiva gli attori provvedevano all'iscrizione a ruolo e al pagamento del contributo verificato, pari ad € 139,00 (v. doc. 7); 9) che in data ### l'### presso la Corte di Appello di ### procedeva all'immissione nel possesso dell'immobile de quo del comproprietario ### consentendo allo stesso il cambio della serratura di ingresso dell'immobile, intimando contestualmente al conduttore di asportare i beni di sua proprietà entro gg. 30 dall'11.03.2022, così sostenendo agli attori esborsi per € 20,00 (v. doc. 8); 10) che nonostante l'intimazione di cui sopra, il conduttore non procedeva a liberare l'immobile, lasciando all'interno tutti i beni personali (v. fotografie sub doc. 13); 11) che pertanto con verbale dd. 14.06.2022 l'### dell'### presso la Corte di Appello di ### disponeva la distruzione, a spese e cura dei proprietari dell'immobile, dei beni ancora presenti nello stesso e di proprietà del conduttore, previo pagamento delle spese di notifica pari ad € 17,99 (v. doc. 9); 12) che gli attori sostenevano le spese per il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei beni mobili abbandonati da ### nell'immobile de quo, nonché le spese del risanamento degli ambienti, pulizia generale e pittura per un totale di € 3.172,15, come da fattura emessa dalla ditta ### (v. doc. 10); 13) che con raccomandata 1 dd. 30.05.2022 gli attori provvedevano a comunicare al conduttore il preventivo per lo sgombero dell'immobile precedentemente locato e la riparazione/ripristino dello stesso, contestualmente richiedendo il pagamento delle relative somme; 14) che l'### non provvedeva all'adempimento spontaneo (v. doc. 11); 15) che nonostante la convalida dello sfratto in data 15- 17.07.2020, gli attori rientravano nel possesso ad uso esclusivo dell'immobile solo in data successiva al 14.06.2022, di talché il conduttore continuava a godere ed occupare “sine titulo” l'immobile dal gennaio 2021 al giugno 2022, senza corrispondere alcuna somma ai proprietari e nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per morosità, ed infatti i canoni maturati e non corrisposti sino al dicembre 2020 formavano oggetto di pignoramento presso terzi (v. doc. 12); 16) che per i mesi successivi al dicembre 2020 i ### non ricevevano alcun pagamento per l'occupazione dell'immobile di proprietà da parte del convenuto; 17) che il rilascio affettivo dell'immobile solo nel giugno 2022 consentiva agli attori di porlo nuovamente sul mercato degli affitti dopo quasi due anni dall'avvenuta convalida dello sfratto per morosità; 18) che in relazione al tempo di occupazione sine titulo l'inquilino era tenuto a versare al proprietario una somma mensile pari al canone corrisposto, ovvero € 600,00 mensili, quindi la somma dovuta dallo stesso ammontava a complessivi € 10.800,00 (dicembre 2021 - giugno 2022); 19) che i proprietari sostenevano spese per la fase esecutiva dello sfratto, pari ad € 176,99 (v. docc. 8-9). 
Il convenuto, nonostante gli sia stato notificato l'atto di citazione, non provvedeva a costituirsi, tant'è che ne veniva decretata la contumacia. 
All'esito dell'udienza dd. 24.05.2023 il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dd. 14.02.2024 il G.I., in mancanza di attività istruttoria, tratteneva la causa in decisione. 
Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. 
Invero, quanto all'attribuzione agli attori della caparra versata dall'attuale convenuto all'atto della stipula del contratto di locazione dell'immobile de quo pari ad € 1.800,00, oltre agli interessi legali maturati su tale somma, trattasi di domanda suffragata all'evidenza della documentazione prodotta da parte attorea. 
Preme evidenziare che nella vicenda in esame ### nonostante la regolare notifica dell'ordinanza di convalida di sfratto e del precetto per rilascio dell'immobile, rilasciava quest'ultimo solo nel marzo 2022, omettendo tuttavia di versare i canoni di locazione maturati e non pagati sino al momento dello sfratto, non esitando ad occupare, con il proprio nucleo familiare, l'immobile per quasi un anno e sei mesi dall'avvenuta risoluzione contrattuale. 
A ciò si aggiunga che i locatori, attuali attori, a seguito dell'immissione in possesso dell'immobile reso possibile solo grazie all'intervento dell'ufficiale giudiziario (v. doc. 8), constatavano che l'abitazione non era stata resa libera da cose in quanto l'inquilino non aveva provveduto ad asportare il mobilio e gli effetti personali dello stesso e del suo nucleo familiare. Pertanto, solo a seguito di redazione del verbale ex art. 609 cpc. in data ### (v. doc. 9), i ### potevano procedere allo sgombero dei beni presenti nell'immobile, non avendovi ottemperato l'inquilino (v. documentazione fotografica sub doc.  13), e alla pulizia e tinteggiatura dell'immobile, sostenendo altresì i costi per lo smaltimento dei beni presenti all'interno, pari ad € 3.172,15 debitamente documentati (v. docc. 10, 13a, e 13b). 
E' evidente che con tale comportamento l'attuale convenuto violava l'art. 14 del contratto di locazione, secondo cui “…Nel caso di recesso o risoluzione del contratto la parte locatrice è obbligata a tinteggiare a nuovo e pulire i locali e a porli nelle stesse condizioni del giorno in cui sono stati dati in locazione…”. 
Ne consegue che si appalesa del tutto fondato il diritto degli attori a trattenere il deposito cauzionale versato e i relativi interessi legali maturati, e ciò mediante domanda giudiziale tesa ad ottenere il pagamento dei canoni maturati e non corrisposti dal conduttore, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sullo stesso, oltre al risarcimento dei danni per l'omesso ripristino dell'unità immobiliare (v. Cass. nn. 9442/2010 e 14655/2002; ####. VI 15884/2021 e ### Torino n. 232/2021). 
Parimenti fondata si appalesa la domanda attorea avente ad oggetto l'indennità di occupazione ed il risarcimento dei danni, laddove si consideri che ### nonostante la rituale notifica dell'ordinanza di convalida di sfratto e del precetto per rilascio in data ###, si tratteneva, unitamente al proprio nucleo familiare, all'interno dell'immobile di proprietà degli attuali attori sino al mese di marzo 2022. 
In effetti, come si evince dai verbali redatti dall'### che ha dato esecuzione l'ordinanza di sfratto, questi disponeva l'immissione nel possesso materiale dell'immobile degli attori solo in data ### (v. doc. 8), ancorché si sia reso necessario nel giugno 2022 procedere allo sgombero dell'immobile, del garage e della cantina, con ulteriore aggravio dei costi in danno degli attori (v. doc. 13). 
Ne consegue che permanendo nell'### nella disponibilità dell'immobile per circa un anno e mezzo rispetto alla cessazione del contratto di locazione, omettendo di versare alcun canone di locazione, le somme ancora dovute a titolo di occupazione, sine titulo, per il periodo gennaio 2021- giugno 2022, ammontavano ad € 10.800,00, oltre interessi legali. 
In punto di diritto vale richiamare l'art. 1591 c.c., il quale recita: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”; ne consegue che il conduttore, rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto, accertata giudizialmente, è tenuto al pagamento dei canoni sino all'effettivo rilascio, e ciò in quanto, una volta cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, per il quale il locatore potrà chiedere, per l'appunto, una somma equivalente ai canoni pattuiti (v. Cass. 18486/2014). 
Nel caso di specie, quindi, la quantificazione di quanto dovuto per il periodo di permanenza del convenuto nell'immobile dopo la risoluzione contrattuale avvenuta con lo sfratto per morosità, va determinata nell'importo del canone di locazione mensile dovuto dal convenuto prima della risoluzione contrattuale correlato al tempo di permanenza del soggetto occupante prima del rilascio definitivo, ovvero € 600,00 canone mensile di locazione x n. 18 mensilità (gennaio 2021-giugno 2022) = € 10.800,00. 
A ciò si aggiunga, a titolo di danni documentati, l'importo complessivo di € 3.349,14, di cui € 3.172,15 per spese di ripristino dell'immobile (v. doc. 10) - fattura emessa dalla ditta ### e relativa quietanza di avvenuto pagamento) ed € 176,99 per spese per la fase esecutiva dello sfratto (v. docc. 8-9). 
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, il ### di ### così provvede: -dichiara la contumacia del convenuto; -accerta e dichiara il diritto degli attori all'attribuzione della caparra versata da ### all'atto della stipula del contratto di locazione dell'immobile in data ###, dell'importo di € 1.800,00, oltre interessi legali maturati su detta somma; -accerta e dichiara l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di ### e, per l'effetto, condanna il medesimo al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 10.800,00, oltre interessi con decorrenza dalla scadenza del termine utile per il pagamento dei relativi canoni mensili al saldo effettivo, a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile dal mese di gennaio 2021 al mese di giugno 2022; -accertati e dichiarati i danni subiti dagli attori da parte di ### relativi all'immobile locato, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 3.349,14, di cui € 3.172,15 per spese di ripristino dell'immobile ed € 176,99 per spese relative alla fase esecutiva dello sfratto; -condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori, che liquida in complessivi € 3.661,00, di cui € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1.701,00 per fase decisionale) ed € 264,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.  ### 10.05.2024 Dott. M. ### n. 322/2023

causa n. 322/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Morandini, Pepa Roberto

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Tribunale di Venezia, Sentenza n. 939/2024 del 20-03-2024

... euro € 3.290,10 così computati: € 470,80 per cambio della serratura a seguito di rilascio; € 1.210,00 per tinteggiatura immobile post rilascio, onere posto a carico del conduttore ai sensi dell'art. 9 del contratto di locazione; € 1.609,30 per acquisto di nuova caldaia in sostituzione della caldaia presente a inizio locazione e non rinvenuta al termine della stessa. 7. La convenuta opposta chiedeva, infine, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. All'udienza di prima comparizione dell'8.9.2022, il procuratore di parte attrice opponente rappresentava la tempestività dell'iscrizione a ruolo rispetto alla notifica perfezionatasi più recentemente e, pertanto, il rispetto il termine previsto dal rito locatizio. Contestava, poi le difese svolte da controparte, rimettendosi sul mutamento del rito. Il procuratore di parte convenuta opposta si riportava alla comparsa di costituzione e alle eccezioni pregiudiziali sollevate e rappresentava che, anche qualora l'opposizione formulata dalla ###ra ### sia considerata tempestiva, questo non impedisce la conferma integrale del decreto ingiuntivo nei confronti del #### Il Giudice interrompeva, dunque, la (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 2654/2022 tra #### e ### Oggi 20 marzo 2024, alle ore 17:30, innanzi al dott. ### sono comparsi: Nessuno. 
Il Giudice dà lettura della sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.. La sentenza viene allegata al presene verbale d'udienza di cui fa parte integrante. Il Giudice, dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 2654/2022 promossa da ### e ### con l'Avv. ### -### contro ### con gli Avv.ti ### e ### -###- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 294/2022. 
Il procuratore di parte attrice opponente ha concluso: “In via preliminare: NON concedersi - ove richiesta - la PE del ### opposto in quanto rilasciato in assenza della certezza del credito, ed a fronte della documentazione dimessa in ordine alla non debenza di quanto ingiunto Nel merito ed in via riconvenzionale: previo accertamento del minor canone da corrispondersi e del credito vantato dai conduttori (attori-opponenti) per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile, dichiararsi la non debenza e compensazione di quanto illegittimamente versato con quanto richiesto, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto In via istruttoria: si chiede, in caso di contestazione, venga disposta CTU tecnica in ordine alla quantificazione del corretto canone di locazione in relazione alla convenzione in allora vigente.”. 
Il procuratore di parte convenuta opposta ha concluso: “Affinché l'###mo Tribunale adito voglia, rigettata ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa, In via pregiudiziale, di rito: accertare, per le ragioni di cui in narrativa, l'errato ricorso al rito ordinario anziché a quello speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.; accertare la tardività dell'opposizione relativamente all'opponente e debitore solidale, sig. ### e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità, con conseguente conferma integrale ed immediata del decreto ingiuntivo opposto; Sempre in via pregiudiziale, di rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.  164, 4° comma, c.p.c., per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con conseguente conferma integrale ed immediata del decreto ingiuntivo opposto; Subordinatamente alla denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate: - In via preliminare, di rito: previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, accertare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 e fissare il termine per attivazione della stessa; - Nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, per le ragioni esposte in narrativa, della domanda riconvenzionale di parte opponente diretta all'accertamento del minor canone da corrispondersi e, per l'effetto, dichiararne il rigetto; - Nel merito, in via principale: respingersi l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.  - Nel merito, in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare il credito, descritto in narrativa, vantato dalla sig.ra ### nei confronti dei signori ### e ### per la somma di € 3.290,10 o nella diversa somma, anche maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il diritto della signora ### a ritenere il deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, ricevuto dai signori ### e ### - per l'effetto, condannare i signori ### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra ### la differenza tra il credito accertato in suo favore e il deposito cauzionale; - Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda svolta da parte opponente in via riconvenzionale dovesse trovare accoglimento, anche parziale, accertato e dichiarato il credito descritto in narrativa, vantato dalla sig.ra ### nei confronti del signori ### e ### per la somma di € 3.290,10 o nella diversa somma, anche maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, condannare i signori ### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra ### la differenza tra il credito complessivo vantato dalla stessa in forza del decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale formulata nel presente atto e quello che dovesse risultare dovuto ai signori ### e ### in forza delle domande svolte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando l'eventuale compensazione fra i due crediti; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la Sig.ra ### chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo telematico contro i ###ri ### e ####.ra ### riferiva di aver sottoscritto, in data ###, con gli odierni attori apponenti ### e ### il contratto di locazione ad uso abitativo 3 + 2, debitamente registrato, con cui la stessa concedeva in locazione l'immobile di sua proprietà sito in ###
Marghera, ### n. 32. Specificava, quindi, che il canone di locazione era stato convenuto in € 600,00 mensili da corrispondere entro il giorno 3 di ciascun mese (art. 2 del contratto). 
Quanto agli oneri accessori le parti facevano riferimento all'applicazione della tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal ### delle ### e dei ### in concerto con il ### dell'### e delle ### ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 431/1998; mentre, relativamente alle spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, tariffa igiene ambientale, le stesse venivano poste a carico del conduttore, così come le spese condominiali ordinarie per condominio e supercondominio. 
La ricorrente affermava che i conduttori erano risultati sin da subito inadempienti al pagamento delle spese condominiali e che non avevano provveduto alla voltura delle utenze domestiche a loro nome, salvo quella dell'energia elettrica a partire da luglio 2018. 
Seguiva, pertanto, l'invio di lettera raccomandata del 14.11.2018, con la quale la ###ra ### manifestava la propria volontà di risolvere il contratto alla sua naturale scadenza, fissata per il giorno 25.6.2019, al fine di evitare la rinnovazione tacita. 
Allo scadere del predetto termine, tuttavia, i conduttori non ottemperavano allo spontaneo rilascio dell'immobile e, conseguentemente, veniva loro ritualmente notificato atto di intimazione di sfratto per finita locazione, con udienza fissata per il ### avanti questo Tribunale. 
Il Tribunale di ### con ordinanza del 28.11.2019 R.G. n. 11788/2019, convalidava lo sfratto per finita locazione, ordinando il rilascio dell'immobile entro il termine del 10.1.2020, condannando, altresì, gli intimati al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.362,33, oltre successive occorrende.  ###, munita della formula esecutiva in data ###, veniva notificata ai conduttori, unitamente all'atto di precetto, in data ### e 31.1.2020 ex art. 140 c.p.c., con intimazione ai predetti di rilasciare l'immobile in favore della ###ra ### entro 10 giorni dalla notifica. 
Gli intimati, tuttavia, non provvedevano spontaneamente al rilascio dell'immobile ed interrompevano, a partire dalla mensilità di gennaio 2020 compresa, il pagamento dei canoni di locazione. 
In seguito alla notifica dell'ordinanza, l'odierna convenuta opposta provvedeva, pertanto, ad iscrivere il procedimento nel ruolo generale delle esecuzioni civili del Tribunale di ### in data ###, ma, a seguito della situazione emergenziale dovuta dalla pandemia del ###19, venivano emessi i provvedimenti legislativi con i quali veniva disposta la sospensione dell'esecuzione di tutti gli sfratti fino al 31.12.2020. 
Una volta terminato il predetto periodo di sospensione, veniva notificato ai conduttori nuovo atto di precetto, con il quale si intimava i conduttori di rilasciare l'immobile in favore della ###ra ### entro 10 giorni dalla notifica. 
Ciò nonostante, i ###ri ### non provvedevano né alla riconsegna dell'immobile né al pagamento dell'indennità di occupazione, dovuta ai sensi dell'art. 1591 Conseguentemente, in data ###, l'odierna convenuta opposta provvedeva ad iscrivere il procedimento di esecuzione per consegna e rilascio nel ruolo generale delle esecuzioni civili del Tribunale di ### Nei confronti dei conduttori veniva, dunque, notificato preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. in data ### e 29.7.2021 nei confronti del #### e in data ### nei confronti della ###ra #### convenuta opposta riferiva di un primo accesso per rilascio, eseguito a mezzo ufficiale giudiziario in data ###, seguito in data ### dall'immissione nel possesso della ###ra ### , al cambio delle serrature con ausilio del fabbro e ad una verifica sommaria dello stato dell'immobile. Successivamente, la ###ra ### procedeva ad una verifica più dettagliata dell'immobile, nel quale venivano riscontrati molteplici danni non attribuibili al normale deperimento d'uso, per cui veniva trattenuto il deposito cauzionale, come denunciato nella missiva inviata ai ###ri ### in data ###. Con la stessa gli odierni attori opponenti venivano diffidati all'immediato pagamento, oltre che dei danni, anche delle indennità di occupazione mai corrisposte e delle spese condominiali ed utenze mai rimborsate. 
Nessun riscontro e nessun pagamento perveniva all'odierna convenuta opposta dai ###ri #### Per tali ragioni la ###ra ### adiva questo Tribunale al fine di ottenere dai ###ri #### obbligati in solido, il pagamento delle indennità di occupazione dovute come per legge, ex art. 1591 c.c., oltre al rimborso delle spese condominiali non corrisposte e al rimborso delle fatture relative alle utenze per il periodo nel quale essi avevano occupato l'immobile, segnatamente: -€12.735,00 per le indennità di occupazione dell'immobile (di importo pari al canone di locazione) dovute da gennaio 2020 al 7 ottobre 2021, data dell'effettivo rilascio (### 600,00 x 21 + euro 135,00 per i 7 giorni di ottobre); -€1.597,63 per spese condominiali non corrisposte dagli inquilini e anticipate dalla ###ra ### -€1.654,99 per consumi relativi alle utenze del gas (fornitori ### successivamente E.on ### contabilizzati durante il periodo di locazione e successiva occupazione dell'immobile, anticipati dalla ###ra ### -€64,44 per consumi relativi all'utenza dell'energia elettrica (fornitore ### contabilizzati durante il periodo di locazione e successiva occupazione dell'immobile, anticipati dalla ###ra ### Per un totale di € 16.052,06, oltre interessi e spese. 
Con decreto ingiuntivo telematico n. 294/2022, R.G. n. 786/2022 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in pari data, veniva ingiunto ai ###ri ### in via solidale tra loro, il pagamento della somma di € 16.052,06, a titolo di capitale, oltre agli interessi legali come da domanda ed alle spese ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre alle successive occorrende. 
Il decreto ingiuntivo, unitamente al relativo ricorso per ingiunzione di pagamento, veniva notificato al #### in data ### e alla ###ra ### ex art. 140 c.p.c., in data ###. 
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'11.4.2021, i Sig.ri ### si opponevano al predetto decreto, per essere l'intero credito azionato non dovuto o, comunque, non dovuto per l'intero. 
Gli odierni attori opponenti evidenziavano che: 1. Dalla somma ingiunta non è stato detratto il deposito cauzionale di € 1.200,00 depositato, né il costo per la sostituzione, da parte dei conduttori, della caldaia e della lavatrice, che nel corso dei 7 anni di locazione avevano cessato entrambe di funzionare; 2. Quanto al profilo della certezza del credito, a nulla vale che la locatrice abbia inviato una richiesta di pagamento per asseriti danni; 3. Il contratto di locazione, stipulato secondo convenzione a livello locale tra le associazioni dei conduttori e dei proprietari, risulta viziato sin dall'origine. Il contratto reca, infatti, l'indicazione tale per cui l'immobile è di classe energetica “E”, mentre, stando ad un'analisi effettuata da un tecnico delle associazioni firmatarie della convenzione, la classe risulta essere “G”, con la conseguenza che - solo per questo - il canone dovrebbe risultare ribassato del 10%. Il canone di locazione avrebbe dovuto, dunque, attestarsi tra gli € 442,00 e gli € 496,00 al mese, in luogo degli € 600,00 convenuti. Dovrebbero, pertanto, essere detratti da quanto chiesto € 11.397,00. 
Per tali ragioni gli odierni attori opponenti chiedevano, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto rilasciato in assenza della certezza del credito. Chiedevano, poi, nel merito ed in via riconvenzionale, previo accertamento del minor canone da corrispondersi e del credito vantato dai conduttori per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile, dichiararsi la non debenza e la compensazione di quanto illegittimamente versato con quanto richiesto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria chiedevano disporsi C.T.U., volta alla quantificazione del corretto canone di locazione in relazione alla convenzione in allora vigente. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva nel presente giudizio la ###ra ### chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e infondate, in fatto ed in diritto, svolgendo, inoltre, domanda riconvenzionale. In particolare: 1. In via pregiudiziale di rito, la convenuta opposta evidenziava l'erroneo ricorso al rito ordinario, anziché al rito speciale locatizio ex art. 447-bis c.p.c. 
Avendo, infatti, la materia oggetto di causa natura locatizia, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato facendo applicazione delle norme dettate per il rito del lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.), quindi avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso, non con atto di citazione, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. 
La convenuta opposta richiamava, quindi, giurisprudenza di legittimità che postula, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'inoperatività della disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011; norma, quest'ultima, applicabile solamente quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo ### In tutti gli altri casi, invece, la possibile conversione dell'atto introduttivo è ammessa facendo applicazione del criterio di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. ### può, allora, essere ritenuta tempestiva, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, solo qualora l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., non essendo, invece, sufficiente che entro tale data la stessa sia stata notificata a controparte. 
La convenuta opposta osservava che il predetto termine, il quale ha natura perentoria, non è stato rispettato nel caso di specie, quantomeno per l'opposizione presentata dal ##### di citazione è stato, infatti, notificato in data ###, ovvero proprio allo scadere del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta, nei confronti del #### il ###.  ### a ruolo, come risulta anche da certificato telematico, è stata, invece, effettuata solo il successivo 14.04.2022 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.  ### è, quindi, tardiva e ciò a prescindere dal fatto che la notifica del decreto ingiuntivo alla ###ra ### si sia perfezionata in un momento successivo rispetto a quella diretta al #### e che, dunque, nei confronti della stessa, il termine di 40 giorni non fosse ancora decorso al momento dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione. 
La notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della ###ra ### si perfezionava, infatti, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data ### e, quindi, pur essendo l'atto introduttivo del presente giudizio errato nella forma, è suscettibile di conversione, in quanto la notifica è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. 
La tempestività dell'opposizione della ###ra ### osservava la convenuta opposta, non rimette in termini il #### perché tra gli stessi non può dirsi sussistente un litisconsorzio necessario. 
La convenuta opposta richiamava, sul punto, giurisprudenza di merito e di legittimità, in virtù della quale l'azione monitoria avviata contemporaneamente contro più condebitori solidali, seppure mediante un unico atto, instaura una serie di procedimenti contestuali che restano comunque distinti tra loro. Ciò, nondimeno, non comporta la necessaria instaurazione di diversi giudizi di opposizione, uno per ogni debitore solidale, poiché essa può sempre essere cumulativa, purché nel rispetto del termine di opposizione valido per ciascuno dei diversi opponenti. 
Ne deriva, secondo la prospettazione dell'odierna convenuta opposta, che il decreto ingiuntivo opposto ha acquisito autorità di cosa giudicata sostanziale nei confronti del #### non avendo lo stesso presentato tempestiva opposizione.  2. In via pregiudiziale di rito, la convenuta opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art.  164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. 
La convenuta opposta osservava, infatti, come parte attrice si sia limitata a contestare l'entità del credito ingiunto, affermando che il credito azionato non è dovuto, o non è dovuto per l'intero, in modo generico e poco chiaro, senza indicare i riferimenti normativi o contrattuali rispetto ai quali ha formulato le proprie doglianze, in violazione dell'art. 2697 ### la prospettazione della convenuta opposta, gli attori opponenti hanno contestato primariamente la mancata detrazione del deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, senza poi menzionare tale circostanza nelle conclusioni, posto che nelle stesse non c'è alcun riferimento al predetto deposito. In via riconvenzionale, infatti, controparte chiede l'accertamento del minor canone da corrispondersi in base ad asserito vizio del contratto di locazione e non in base alla mancata detrazione del deposito cauzionale e del presunto credito, vantato dai conduttori, per la sostituzione degli arredi tecnici. 
La cosa oggetto della domanda risulta, dunque, indeterminata, così come carenti risultano i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. 
Analogo ragionamento viene svolto dalla convenuta opposta in ordine alla domanda relativa alla compensazione del credito azionato monitoriamente con le spese sostenute dai conduttori per la sostituzione della caldaia e della lavatrice. ### degli attori sulla presunta sostituzione degli arredi tecnici, per un costo asseritamente sostenuto, ma mai dimostrato, è falsa e sfornita di prova, sia argomentativa che documentale. 
Quanto all'ultima questione prospettata nell'atto di citazione, essa presenta gli stessi vizi dell'editio actionis già eccepiti. In particolare, non viene esplicitato sulla base di quale normativa e a che titolo controparte ritiene di avere diritto a vedersi riconosciuta la riduzione del canone corrisposto. Viene inoltre indicata una cifra, pari a € 11.397,00, senza, tuttavia, che sia possibile capire come la stessa è stata calcolata, visto che, contrariamente a quanto affermato in atto, nessun conteggio risulta prodotto e allegato. 
In subordine, nell'ipotesi in cui non venga dichiarata la nullità integrale dell'atto di citazione, la convenuta opposta chiedeva che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, venga quantomeno dichiarata la nullità parziale dell'atto avversario, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto.  3. In via preliminare di rito eccepiva il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, evidenziando che dal documento dimesso sub doc. 07 degli attori, che appare essere una comunicazione di fissazione di un incontro di mediazione, datata 17.12.2019, si ricava unicamente che il #### non la ###ra ### avrebbe presentato una domanda di mediazione in data sconosciuta. Stando alla comunicazione proveniente dall'organismo di mediazione (datata, appunto, 17.12.2019), si evince solo che il deposito della domanda è avvenuto, verosimilmente, qualche giorno prima, a sfratto già convalidato, che l'oggetto e le ragioni di tale domanda risultano indicate in foglio che non risulta prodotto e che il primo incontro risulta fissato per il giorno 8.1.2020. 
La convenuta opposta eccepiva, tuttavia, la mancata prova circa la notifica dell'invito alla mediazione, lo svolgimento dell'incontro, la comparizione delle parti al predetto incontro e l'esito dello stesso. In ogni caso, quand'anche risultasse che una domanda di mediazione è già stata presentata, ma comunque solo da uno degli odierni attori opponenti, essa riguarda solamente la domanda volta alla determinazione del canone di locazione e la ripetizione di indebito, mentre nessuna domanda di mediazione è stata proposta da controparte in relazione alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale e alla richiesta di accertamento di un asserito credito per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile. Tali domande risultano, quindi improcedibili.  4. In via preliminare nel merito, la convenuta opposta evidenziava, ferma la nullità della domanda volta all'accertamento del minor canone da corrispondersi rispetto a quello contrattualmente stabilito, l'infondatezza della stessa, opponendosi alla chiesta C.T.U. 
Il dato incontestato e documentale è quello per cui il contratto di locazione concluso tra la ###ra ### e i ###ri ### è un contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3, L. n. 431/1998 e, dunque, con ammontare del canone fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. 
Nello specifico, il computo del canone deve essere effettuato tenendo in conto del totale della superficie calpestabile dell'immobile, così come di altri elementi accessori e deve essere confermato da una delle associazioni rappresentative di categoria. 
Questa procedura è quella seguita dalle parti per la stipula del contratto concluso in data ###, con fissazione del canone concordato in € 600,00 mensili (€ 7.200,00 annuali), conformemente a quello fissato dall'accordo territoriale di riferimento del Comune di ### come risulta dall'attestazione rilasciata da ### dimessa sub. doc. 16 dalla convenuta opposta. 
Quanto alla relazione tecnica del 2019 dimessa dagli attori opponenti, in ragione della quale l'immobile locato avrebbe classe energetica “G” e non “E” come indicato nel contratto di locazione, la convenuta opposta osservava che la stessa contiene degli evidenti errori e delle omissioni che incidono sul calcolo finale. In particolare, la relazione non calcola la presenza, quale pertinenza dell'immobile locato, di un posto macchina scoperto di circa 12mq, che, invece, risulta correttamente conteggiato nel calcolo della superficie di cui all'attestazione ### considera l'arredo dell'immobile come arredo “normale”, anziché come arredo “con elettrodomestici”, come di fatto la stessa controparte ha implicitamente confermato parlando degli “arredi tecnici” che avrebbe asseritamente sostituito; ha quantificato l'aumento del coefficiente per l'arredo nella percentuale del 15%, corrispondente all'arredo parziale, anziché del 25%, corrispondente all'arredo intero, mentre questo coefficiente era stato correttamente quantificato nell' attestazione ### Ciò premesso, la convenuta opposta eccepiva la decadenza della domanda riconvenzionale formulata dagli attori opponenti, avente ad oggetto la restituzione dell'ammontare del canone di locazione indebitamente corrisposto. Ai sensi dell'art. 13 comma 4, L. n. 431/1998, infatti, per i contratti di locazione a canone concordato di durata 3+2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Ne discende che il limite oltre il quale non andare, secondo la relazione dimessa dagli attori opponenti, sarebbe quello di € 496,00 mensili, non un valore mediano tra € 442,00 ed € 496,00. 
Il successivo comma 6 prevede, poi, che il conduttore può far valere la nullità e chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate nel termine di sei mesi dalla riconsegna. 
Il rilascio è avvenuto in data ### e controparte, nei sei mesi successivi, non ha mai richiesto la restituzione delle somme che asserisce aver versato indebitamente. 
Parte convenuta opposta eccepiva, dunque, l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda per intervenuta decadenza.  5. Quanto alla domanda riconvenzionale diretta alla compensazione per il rimborso di asseriti pagamenti relativi alla sostituzione degli “arredi tecnici” dell'immobile, la convenuta opposta afferma che gli attori opponenti non hanno fornito alcuna prova, nemmeno documentale, di aver sostituito quelli che definisce “arredi tecnici” dell'immobile, ovvero caldaia e lavatrice. Parte attrice opponente non ha dimesso alcuna fattura o ricevuta che certifichi l'acquisto, da parte sua, di una nuova caldaia e di una nuova lavatrice, né ha quantificato il costo che dichiara di aver sostenuto per questi presunti acquisti. In particolare, osservava che il conduttore #### il giorno dell'avvenuto rilascio dichiarava di aver “svuotato l'appartamento” dalle proprie cose e di aver lasciato solo alcuni scatoloni nel magazzino comune, come risulta dal doc. 18 dimesso dalla convenuta opposta. Nella predetta dichiarazione lo stesso non ha riferito, quindi, di aver lasciato caldaia e lavatrice di sua proprietà, non ne ha chiesto la restituzione, né ha richiesto alcun rimborso per l'acquisto delle stesse. 
Quanto alla lavatrice, quella presente alla data del rilascio è esattamente quella che era stata messa in dotazione ad inizio locazione, di proprietà della ###ra ### Quest'ultima ha provveduto, successivamente al rilascio, alla sostituzione della stessa per poter fornire l'appartamento, che è stato nuovamente locato. 
Quanto alla caldaia, l'apparecchio presente ad inizio locazione era una caldaia da esterni, installata nel 2008 e perfettamente funzionante. La stessa veniva installata, essendo così predisposto l'immobile, nella terrazza lato sud dell'appartamento, come si evince dalla planimetria allegata all'attestazione APE dimessa dagli attori opponenti. 
Parte convenuta opposta affermava di non aver mai ricevuto dagli inquilini segnalazioni di malfunzionamento, richiesta di intervento o sostituzione relativamente a tale caldaia. Ciò nonostante, essi affermano che l'apparecchio, ad un certo punto, ha smesso di funzionare, senza offrire alcuna prova di ciò. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti e la pulizia annuale degli stessi sono, peraltro, a carico dei conduttori durante il periodo di locazione, come risulta dall'allegato G (### accessori - ripartizione fra locatore e conduttore) del contratto di locazione. 
Visionando il libretto della caldaia, così come le due ricevute dimesse dagli attori opponenti sub doc. 02, risulta che gli stessi non hanno fatto eseguire i controlli di legge con la prescritta cadenza annuale. Le uniche due ricevute di intervento risultano datate 13.5.2019 e 18.5.2020, a ben quattro di distanza dall'inizio della locazione, come confermato anche da mail inviata alla ###ra ### dalla ### F.I.M. Calor, che ella aveva interpellato per recuperare il libretto della caldaia, non reperito all'interno dell'appartamento successivamente al rilascio. 
La circostanza che la caldaia abbia smesso di funzionare durante i 7 anni di locazione è, tra l'altro, falsa, in quanto smentita dal fatto che l'ultima manutenzione certificata è stata effettuata il ###, con esito regolare; quindi, fino a quel giorno, è certo che la caldaia ### di proprietà della locatrice, funzionava regolarmente. La locazione è poi cessata in data ###, quindi solo tredici giorni dopo l'ultimo controllo, il che dimostra la falsità di quanto affermato dagli attori opponenti. 
In data ###, a locazione già terminata da oltre un anno, essendo l'ordinanza di convalida del 28.11.2019 e l'ordine di rilascio da eseguirsi entro il ###, senza alcuna autorizzazione gli inquilini procedevano ad installare una diversa caldaia, del cui personale acquisto gli attori opponenti non hanno fornito alcuna prova. 
Tale caldaia è risultata, peraltro, una caldaia da interni e non da esterni, quindi inadatta e fuori norma, tanto che la ### ha provveduto a farla rimuovere e a sostituirla con una nuova dal costo di acquisto che ha comportato una spesa di € 1.609,30 come risulta dalla fattura dimessa sub.  doc. 22, visto che quella di sua proprietà, illecitamente rimossa dagli attori opponenti, non è mai stata restituita.  6. Quanto alla richiesta di detrazione del deposito cauzionale, parte convenuta opposta affermava che la stessa non può essere definita domanda riconvenzionale, visto che, né in parte narrativa, né nelle conclusioni dell'atto di citazione viene richiesto, rispetto al deposito cauzionale, che il giudice ne disponga la restituzione a parte opponente, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'asserito credito per la sostituzione degli arredi tecnici. Tale richiesta di detrazione è, comunque, infondata, dato che le stesse controparti riconoscono che la proprietà aveva inviato, prima del deposito del ricorso per ingiunzione, una diffida per il risarcimento dei danni rilevati nell'immobile a seguito del rilascio, in relazione ai quali tratteneva ed imputava, quale acconto sul maggior dovuto, la somma di € 1.200,00, versata dai conduttori a titolo di deposito cauzionale ad inizio locazione. Di tale trattenuta veniva dato atto anche nel ricorso per ingiunzione. Controparte non ha contestato, dopo il ricevimento della citata diffida, la legittimità della trattenuta, né ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale. 
Oltre ai predetti danni, la convenuta opposta osservava che gli inquilini non avevano provveduto alla voltura delle utenze a loro nome, né tantomeno avevano provveduto al pagamento delle stesse, pari ad € 1.700,00. Non avevano, inoltre, mai corrisposto quanto dovuto per le spese condominiali dell'immobile per ulteriori € 1.597,63, come appreso in seguito ai numerosi solleciti pervenuti dalle società di fornitura delle utenze e dall'amministrazione condominiale. La ritenzione del deposito cauzionale, comunicata ai conduttori subito dopo il rilascio risulta, quindi, legittima e giustificata, mentre risulta infondata e pretestuosa ogni richiesta di compensazione avanzata dagli opponenti in via riconvenzionale. 
La convenuta opposta formulava, pertanto, una propria domanda riconvenzionale, nella forma della c.d. reconventio reconventionis, chiedendo la condanna al pagamento di totali euro € 3.290,10 così computati: € 470,80 per cambio della serratura a seguito di rilascio; € 1.210,00 per tinteggiatura immobile post rilascio, onere posto a carico del conduttore ai sensi dell'art. 9 del contratto di locazione; € 1.609,30 per acquisto di nuova caldaia in sostituzione della caldaia presente a inizio locazione e non rinvenuta al termine della stessa.  7. La convenuta opposta chiedeva, infine, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. 
All'udienza di prima comparizione dell'8.9.2022, il procuratore di parte attrice opponente rappresentava la tempestività dell'iscrizione a ruolo rispetto alla notifica perfezionatasi più recentemente e, pertanto, il rispetto il termine previsto dal rito locatizio. Contestava, poi le difese svolte da controparte, rimettendosi sul mutamento del rito. Il procuratore di parte convenuta opposta si riportava alla comparsa di costituzione e alle eccezioni pregiudiziali sollevate e rappresentava che, anche qualora l'opposizione formulata dalla ###ra ### sia considerata tempestiva, questo non impedisce la conferma integrale del decreto ingiuntivo nei confronti del #### Il Giudice interrompeva, dunque, la verbalizzazione, disponendo il mutamento del rito a norma dell'art. 426 c.p.c. e fissava l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. in data ###, assegnando termine perentorio fino al 7.10.2022 per gli attori opponenti e successivo termine perentorio fino al 7.11.2022 per la convenuta opposta, al fine di integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. 
Con memoria autorizzata depositata in data ###, parte attrice opponente: - contestava l'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione, affermando che è dato consolidato e pacifico che, ove la causa venga radicata nel rispetto del termine, la forma è sanata. 
Quanto alla tardività dell'opposizione formulata dal #### parte attrice opponente affermava che la formazione di cosa giudicata sostanziale rispetto ad uno dei due creditori solidali comporterebbe un'eventuale ipotesi di conflitto di giudicati, avendo lo stesso titolo diverso valore rispetto all'uno e all'altro soggetto, con ogni conseguente problematica in tema di rivalsa. 
La questione trae, poi, origine da contratto locativo, in relazione al quale sussiste litisconsorzio necessario, che non può non sussistere in questa sede solamente perchè l'ingiunzione non è stata chiesta congiuntamente alla convalida di sfratto; - Quanto all'eccezione della nullità dell'atto di citazione, osservava che tale eccezione stride contro la precisione e la puntualità delle eccezioni ed argomentazioni contenute nell'atto medesimo; - Relativamente all'intervenuta decadenza della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell'ammontare del canone di locazione indebitamente corrisposto, evidenziava di aver attivato in data anteriore al 17.12.2019 la mediazione sul punto modifica del canone, con questo eccependo nei termini l'erroneità del conteggio dei canoni; - Rispetto alla lavatrice e alla caldaia, rilevava come la convenuta opposta abbia, in via sostanzialmente confessoria, affermato essa stessa che sia la lavatrice, che la caldaia sono state sostitute da parte dei conduttori, mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la locatrice; - Osservava che la doglianza in merito al deposito cauzionale risulta poco chiara. Non essendo, infatti, mai stata chiesta o emersa la necessità di dover attingere al deposito cauzionale, il suo credito si è consolidato ed in questa sede se ne chiede la compensazione con l'eventuale dovuto, al netto del riconteggio, ovvero il suo pagamento; - Evidenziava la necessità di disporre la preventiva mediazione relativamente alla reconventio reconvetionis formulata dalla convenuta opposta; - Si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del ### ingiuntivo opposto; - Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini indicati in premessa. 
Con memoria autorizzata depositata in data ###, parte convenuta opposta: - Ferme le eccezioni, tanto di rito che di merito, già formulate in comparsa di costituzione e ribadite tutte le domande ivi proposte, evidenziava che la fondatezza delle contestazioni svolte, soprattutto in merito alla assoluta mancanza di prove fornite da controparte a supporto delle proprie deduzioni, risulta pienamente confermata anche a seguito dell'esame della memoria autorizzata dalla stessa depositata. In detto scritto, deputato all'integrazione dell'atto introduttivo anche mediante deposito di documenti, gli opponenti avrebbero potuto offrire gli opportuni e richiesti chiarimenti, anche sotto il profilo probatorio, in merito a quanto affermato in citazione, tanto più alla luce delle contestazioni svolte in punto nullità. Parte convenuta opposta rilevava, inoltre, che anche la memoria integrativa avversaria risulta generica ed inconsistente, sia in fatto che in diritto, rinviando alla fase di mediazione la definizione delle questioni oggetto di causa, senza assumere alcuna valida posizione riguardo le stesse; - Per il resto, ribadiva le argomentazioni già svolte, in fatto ed in diritto, nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni nei termini indicati in premessa. 
All'udienza del 17.11.2022, entrambe le parti si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle istanze rispettivamente formulate ed il rigetto di quelle avversarie. 
Il Giudice si riservava. 
Con ordinanza del 15.5.2023, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per proporre domanda di mediazione, a pena di improcedibilità e fissava, per valutare l'esito della mediazione, nonché per discussione ex art. 429 c.p.c., l'udienza del 14.3.2024, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 20.3.2024.  ### non è meritevole di accoglimento. 
Quanto al #### l'opposizione è inammissibile. 
Sul punto si osserva che la natura locatizia della materia oggetto di causa, concernente il pagamento dei canoni e degli altri accessori al contratto di locazione, imponeva l'introduzione del presente giudizio di opposizione nella forma del rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., dunque mediante ricorso, non mediante atto di citazione, come previsto dalle norme in materia di rito del lavoro in questa sede applicabili (artt. 409 e ss. c.p.c.) Il mutamento del rito disposto all'udienza dell'8.9.2022 ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non consente, tuttavia, di far salva l'opposizione. 
Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza, avvallato da Cass. SS. UU., 13.1.2022, n. 927, la possibilità di convertire l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani, proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, solo ove l'opposizione sia tempestiva. Ciò implica, allora, che l'iscrizione a ruolo, mediante deposito in cancelleria della citazione, deve essere compiuta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto all'ingiunto (art. 641 c.p.c.), da considerarsi perentorio stante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione. Non è, dunque, sufficiente per garantire l'ammissibilità dell'opposizione la circostanza che entro tale data la stessa sia stata notificata alla controparte (a livello di giurisprudenza di merito si v. anche Corte d'Appello di Roma, sez. VII, 31.3.2023, n. 2369 e Corte d'Appello di ### sez. IV, 23.3.2022, n.564). 
Nel caso di specie, il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. non è stato rispetto con riguardo all'opposizione del #### Atteso, infatti, che nei suoi riguardi la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data ### come risulta dal doc. 01 di parte attrice opponente, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione sarebbe dovuta avvenire entro l'11.4.2022, mentre, invece, tale incombente è stato compiuto solo in data ###. A nulla rileva, pertanto, che la notifica dell'atto introduttivo sia avvenuta in data ###. 
Il mancato rispetto del predetto termine non consente, quindi, all'atto, pur viziato sul piano formale, di esprimere correttamente l'esercizio del diritto d'azione, instaurando validamente il rapporto processuale. 
Per tali ragioni, l'opposizione del #### è inammissibile, con conseguente rigetto in rito della stessa e conferma nei suoi riguardi del decreto ingiuntivo opposto. 
La predetta iscrizione a ruolo con riguardo all'altra attrice opponente, ###ra ### risulta, invece, tempestiva, considerato che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il giorno 19.3.2022, come risulta dal doc. “originale notifica d.ing.” dimesso dalla convenuta opposta, con termine ultimo per esercitare l'azione fissato, dunque, al 28.4.2022. 
Il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. consente, sulla base del principio di diritto poc'anzi richiamato, di addivenire alla conversione dell'opposizione proposta con atto di citazione e di fondare, quindi, un giudizio di ammissibilità della stessa. 
Tale giudizio non è comunque idoneo a produrre alcun effetto favorevole, in termini di ammissibilità, con riguardo all'opposizione del #### che sul piano sostanziale è condebitore solidale della ###ra ### Il principio generale dell'estensibilità agli altri condebitori solidali degli effetti favorevoli e, per converso, dell'inestensibilità degli effetti sfavoreli riguarda, infatti, atti ed eventi che concernono l'obbligazione solidale in quanto tale considerata, nonché i rapporti interni ed esterni che coinvolgono i consorti (si pensi alla remissione o alla novazione). Nel caso di specie, invece, l'effetto di cui il #### pretenderebbe di giovarsi è strettamente correlato al rapporto processuale tempestivamente instauratosi nei riguardi della ###ra ### e non riguarda direttamente il rapporto sostanziale, sul quale comunque la sentenza è - in ipotesi - idonea a produrre effetti favorevoli attraverso il meccanismo di cui all'art. 1306 Proprio il meccanismo che consente al condebitore che non abbia partecipato al processo di decidere di profittare o meno della sentenza conferma l'assenza di litisconsorzio necessario tra i consorti solidali, con conseguente autonomo esame nel merito dell'opposizione della ###ra #### ancora che il dato normativo, è la stessa natura solidale dell'obbligazione a deporre nel senso della facoltatività. Logicamente, il meccanismo della solidarietà passiva, che consente al creditore di esigere da ciascun condebitore l'adempimento dell'intera prestazione dovuta, sarebbe frustrato, almeno sul piano processuale, se il creditore fosse tenuto a convenire in giudizio tutti i condebitori in solido. 
V. comunque Cass. n. 7881/2003, Cass. n. 11867/2008, Corte d' Appello di Ancona, 16.2.2021. 
Chiarita l'ammissibilità dell'opposizione della ###ra ### si impone l'esame dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petenti ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.  ### non coglie nel segno. 
Sul punto giova richiamare il principio di diritto espresso da Cass., SS. UU., 22.5.2012, n. 8077, a mente del quale la nullità della citazione si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. 
Il vaglio di conformità dell'atto al paradigma normativo di cui all'art. 163 c.p.c. deve essere condotto attraverso l'esame dell'atto di citazione e dei documenti allegati, “producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto” e ciò per ragioni immediatamente legate all'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. 
Non può, dunque, prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dall'esame del suo oggetto e dalla relazione in cui tale oggetto si trova la controparte. Se risulta agevole per quest'ultima individuare cosa chiede l'attore e le ragioni poste a fondamento della sua pretesa, l'atto non è affetto da nullità; viceversa, se l'atto è tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa, allora consegue la predetta sanzione. 
Nel caso di specie, l'atto di citazione, la memoria integrativa e i relativi documenti hanno consentito comunque alla convenuta opposta di individuare il nucleo fondamentale della pretesa azionata, cioè la sussistenza di un controcredito opposto in compensazione a quello monitoriamente azionato, nonché il fatto costitutivo, individuato nella erronea determinazione del canone di locazione alla luce della diversa documentazione dimessa dall'attrice opponente, valutabile alla stregua di un pur minimo principio di prova. Ciò si evince agevolmente dalla comparsa di costituzione e risposta e dalla memoria autorizzata, nelle quali la convenuta opposta è stata in grado di svolgere difese approfondite, puntuali ed estese.  ### deve, pertanto, essere rigettata. 
Nondimeno, se quanto appena osservato è idoneo a porre l'atto di citazione al riparo dalla sanzione della nullità per vizi attinenti all'editio actionis, ciò non è sufficiente a fondare un giudizio di fondatezza della domanda.  ### opponente ha formulato un'unica domanda in via riconvenzionale, relativa all'accertamento del minor canone da corrispondersi e del credito vantato dai conduttori per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile, con conseguente declaratoria di non debenza e compensazione di quanto versato con quanto richiesto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Quanto alla sussistenza del controcredito risultante dal minor canone dovuto rispetto a quello corrisposto, si osserva che l'attrice opponente è incorsa in decadenza nell'eccepire il vizio di determinazione del canone di locazione, che comporterebbe la nullità della clausola contrattuale per violazione dell'art. 13 comma 4 L. n. 431/1998, a mente del quale i contratti di locazione a canone concordato di durata 3+2 non possono stabilire un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie.  ###. 13 comma 6 della medesima legge prevede, infatti, che il conduttore può far valere la nullità e chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate nel termine di sei mesi dalla riconsegna. 
Considerato, allora, che il rilascio è avvenuto in data ###, l'attrice avrebbe dovuto agire per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nei sei mesi successivi, ma ciò non vi è prova alcuna agli atti. 
A prescindere dall'intervenuta decadenza, la pretesa risulta, comunque, infondata nel merito per le ragioni che seguono. 
Innanzitutto, l'attrice opponente si limita ad affermare che il contratto di locazione, stipulato secondo convenzione a livello locale tra le associazioni dei conduttori e dei proprietari, risulta viziato, perché la reale classe energetica dell'immobile, “G” e non “E” come indicato in contratto, avrebbe imposto un canone non già pari a € 600,00 mensili, bensì un canone ribassato del 10%, ammontante ad una somma compresa tra € 442,00 e € 496,00 mensili.  ### principio di prova al riguardo è rappresentato dalla relazione tecnica redatta dal ### unitario nazionale degli inquilini e assegnatari (### del 25.7.2019, che, comunque, non è idonea a fondare da sé sola, in assenza di altri elementi, financo la chiesta C.T.U. evidentemente esplorativa, la fondatezza della pretesa. 
Si tenga presente dei rilievi effettuati da parte convenuta, nonché della circostanza che l'esatta individuazione della classe energetica è questione recessiva rispetto alla circostanza che trattasi di immobile munito di garage, fatto non considerato dalla perizia di parte (v. attestazione ###, e completamente arredato (v. contratto di locazione).  ### opponente procede, poi, ad indicare la somma del controcredito opposto in compensazione, pari a € 11.397,00, non indicando, tuttavia, le modalità di calcolo, che rimangono ignote anche all'esito dell'esame dei documenti dimessi, fra i quali non vi è alcun conteggio. 
Non può, pertanto, dirsi assolto l'onere posto a carico dell'attrice di provare i fatti posti a fondamento della domanda, come invece imposto dall'art 2697 Anche l'effettiva sussistenza del controcredito risultante dalla sostituzione degli arredi tecnici è circostanza sfornita di prova.  ### opponente si è, infatti, limitata ad affermare assertivamente di aver sostenuto dei costi per la sostituzione della caldaia e della lavatrice presenti nell'immobile, che dovrebbero essere detratti dal credito azionato in sede monitoria, senza dimettere alcuna prova documentale dalla quale si evinca il fatto dell'acquisto e l'ammontare della spesa sostenuta. Il doc. 02 dimesso dall'attrice opponente rende, infatti, conto della semplice revisione della caldaia compiuta il ###, non già del suo acquisto. Nulla è, inoltre, prodotto con riferimento all'acquisto della lavatrice. 
Ne discende, dunque, il rigetto nel merito dell'opposizione della ###ra ### con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto anche nei suoi confronti. 
Rimane da considerare la domanda riconvenzionale di parte opposta: “- Nel merito, in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare il credito, descritto in narrativa, vantato dalla sig.ra ### nei confronti dei signori ### e ### per la somma di € 3.290,10 o nella diversa somma, anche maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il diritto della signora ### a ritenere il deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, ricevuto dai signori ### e ### - per l'effetto, condannare i signori ### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra ### la differenza tra il credito accertato in suo favore e il deposito cauzionale” Descritte, come sopra le varie voci che compongono il credito risarcitorio (€ 470,80 per cambio della serratura a seguito di rilascio (doc. n. 23); € 1.210,00 per tinteggiatura immobile post rilascio; € 1.609,30 per acquisto di nuova caldaia in sostituzione della caldaia ###lant presente a inizio locazione e non rinvenuta al termine della stessa), val bene evidenziare che, come sostenuto da parte convenuta nella memoria integrativa, non è contestato l'esborso sostenuto per effetto del rilascio. 
Tale somma va accordata, detratto l'importo di € 1.200,00 a titolo di deposito cauzionale, che, correttamente, parte opposta non ha detratto dal conto pigioni. 
Non vengono richiesti interessi e valutazione. 
Ogni altra questione è assorbita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza. 
Si applicano i valori medi dello scaglione da € 5,200,01 a 26.000,01, considerato il valore della causa, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, e decisione (### n. 2 allegata al D.M.  147/2022).  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 2654/2022: - Dichiara inammissibile l'opposizione formulata dal #### per le ragioni di cui in motivazione; - Rigetta l'opposizione formulata dalla ###ra ### per le ragioni di cui in motivazione; - Conferma il decreto ingiuntivo telematico n. 294/2022, R.G. n. 786/2022 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in pari data, notificato in data ### al Sig. ### e in data ### alla ###ra ### con il quale veniva ingiunto ai predetti, in via solidale tra loro, il pagamento della somma di € 16.052,06, a titolo di capitale, oltre agli interessi legali come da domanda ed alle spese ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre alle successive occorrende, dichiarandolo definitivamente esecutivo; - condanna parti opponenti in solido a pagare a parte opposta a titolo di risarcimento del danno come sopra descritto, detratto il deposito cauzionale che parte opposta è legittimata a trattenere, l'importo di € 2.090,10; - ### gli attori opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della convenuta opposta ###ra ### delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 3.397,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge; -Dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.  ### lì 20.3.2024.   ### 

causa n. 2654/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Saga Fabio Massimo

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