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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 2654/2022 tra #### e ### Oggi 20 marzo 2024, alle ore 17:30, innanzi al dott. ### sono comparsi: Nessuno.
Il Giudice dà lettura della sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c.. La sentenza viene allegata al presene verbale d'udienza di cui fa parte integrante. Il Giudice, dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 2654/2022 promossa da ### e ### con l'Avv. ### -### contro ### con gli Avv.ti ### e ### -###- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 294/2022.
Il procuratore di parte attrice opponente ha concluso: “In via preliminare: NON concedersi - ove richiesta - la PE del ### opposto in quanto rilasciato in assenza della certezza del credito, ed a fronte della documentazione dimessa in ordine alla non debenza di quanto ingiunto Nel merito ed in via riconvenzionale: previo accertamento del minor canone da corrispondersi e del credito vantato dai conduttori (attori-opponenti) per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile, dichiararsi la non debenza e compensazione di quanto illegittimamente versato con quanto richiesto, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto In via istruttoria: si chiede, in caso di contestazione, venga disposta CTU tecnica in ordine alla quantificazione del corretto canone di locazione in relazione alla convenzione in allora vigente.”.
Il procuratore di parte convenuta opposta ha concluso: “Affinché l'###mo Tribunale adito voglia, rigettata ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa, In via pregiudiziale, di rito: accertare, per le ragioni di cui in narrativa, l'errato ricorso al rito ordinario anziché a quello speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.; accertare la tardività dell'opposizione relativamente all'opponente e debitore solidale, sig. ### e, per l'effetto, dichiararne l'inammissibilità, con conseguente conferma integrale ed immediata del decreto ingiuntivo opposto; Sempre in via pregiudiziale, di rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c., per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con conseguente conferma integrale ed immediata del decreto ingiuntivo opposto; Subordinatamente alla denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate: - In via preliminare, di rito: previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, accertare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 e fissare il termine per attivazione della stessa; - Nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, per le ragioni esposte in narrativa, della domanda riconvenzionale di parte opponente diretta all'accertamento del minor canone da corrispondersi e, per l'effetto, dichiararne il rigetto; - Nel merito, in via principale: respingersi l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito, in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare il credito, descritto in narrativa, vantato dalla sig.ra ### nei confronti dei signori ### e ### per la somma di € 3.290,10 o nella diversa somma, anche maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il diritto della signora ### a ritenere il deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, ricevuto dai signori ### e ### - per l'effetto, condannare i signori ### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra ### la differenza tra il credito accertato in suo favore e il deposito cauzionale; - Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda svolta da parte opponente in via riconvenzionale dovesse trovare accoglimento, anche parziale, accertato e dichiarato il credito descritto in narrativa, vantato dalla sig.ra ### nei confronti del signori ### e ### per la somma di € 3.290,10 o nella diversa somma, anche maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, condannare i signori ### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra ### la differenza tra il credito complessivo vantato dalla stessa in forza del decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale formulata nel presente atto e quello che dovesse risultare dovuto ai signori ### e ### in forza delle domande svolte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando l'eventuale compensazione fra i due crediti; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la Sig.ra ### chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo telematico contro i ###ri ### e ####.ra ### riferiva di aver sottoscritto, in data ###, con gli odierni attori apponenti ### e ### il contratto di locazione ad uso abitativo 3 + 2, debitamente registrato, con cui la stessa concedeva in locazione l'immobile di sua proprietà sito in ###
Marghera, ### n. 32. Specificava, quindi, che il canone di locazione era stato convenuto in € 600,00 mensili da corrispondere entro il giorno 3 di ciascun mese (art. 2 del contratto).
Quanto agli oneri accessori le parti facevano riferimento all'applicazione della tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal ### delle ### e dei ### in concerto con il ### dell'### e delle ### ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 431/1998; mentre, relativamente alle spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, tariffa igiene ambientale, le stesse venivano poste a carico del conduttore, così come le spese condominiali ordinarie per condominio e supercondominio.
La ricorrente affermava che i conduttori erano risultati sin da subito inadempienti al pagamento delle spese condominiali e che non avevano provveduto alla voltura delle utenze domestiche a loro nome, salvo quella dell'energia elettrica a partire da luglio 2018.
Seguiva, pertanto, l'invio di lettera raccomandata del 14.11.2018, con la quale la ###ra ### manifestava la propria volontà di risolvere il contratto alla sua naturale scadenza, fissata per il giorno 25.6.2019, al fine di evitare la rinnovazione tacita.
Allo scadere del predetto termine, tuttavia, i conduttori non ottemperavano allo spontaneo rilascio dell'immobile e, conseguentemente, veniva loro ritualmente notificato atto di intimazione di sfratto per finita locazione, con udienza fissata per il ### avanti questo Tribunale.
Il Tribunale di ### con ordinanza del 28.11.2019 R.G. n. 11788/2019, convalidava lo sfratto per finita locazione, ordinando il rilascio dell'immobile entro il termine del 10.1.2020, condannando, altresì, gli intimati al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.362,33, oltre successive occorrende. ###, munita della formula esecutiva in data ###, veniva notificata ai conduttori, unitamente all'atto di precetto, in data ### e 31.1.2020 ex art. 140 c.p.c., con intimazione ai predetti di rilasciare l'immobile in favore della ###ra ### entro 10 giorni dalla notifica.
Gli intimati, tuttavia, non provvedevano spontaneamente al rilascio dell'immobile ed interrompevano, a partire dalla mensilità di gennaio 2020 compresa, il pagamento dei canoni di locazione.
In seguito alla notifica dell'ordinanza, l'odierna convenuta opposta provvedeva, pertanto, ad iscrivere il procedimento nel ruolo generale delle esecuzioni civili del Tribunale di ### in data ###, ma, a seguito della situazione emergenziale dovuta dalla pandemia del ###19, venivano emessi i provvedimenti legislativi con i quali veniva disposta la sospensione dell'esecuzione di tutti gli sfratti fino al 31.12.2020.
Una volta terminato il predetto periodo di sospensione, veniva notificato ai conduttori nuovo atto di precetto, con il quale si intimava i conduttori di rilasciare l'immobile in favore della ###ra ### entro 10 giorni dalla notifica.
Ciò nonostante, i ###ri ### non provvedevano né alla riconsegna dell'immobile né al pagamento dell'indennità di occupazione, dovuta ai sensi dell'art. 1591 Conseguentemente, in data ###, l'odierna convenuta opposta provvedeva ad iscrivere il procedimento di esecuzione per consegna e rilascio nel ruolo generale delle esecuzioni civili del Tribunale di ### Nei confronti dei conduttori veniva, dunque, notificato preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. in data ### e 29.7.2021 nei confronti del #### e in data ### nei confronti della ###ra #### convenuta opposta riferiva di un primo accesso per rilascio, eseguito a mezzo ufficiale giudiziario in data ###, seguito in data ### dall'immissione nel possesso della ###ra ### , al cambio delle serrature con ausilio del fabbro e ad una verifica sommaria dello stato dell'immobile. Successivamente, la ###ra ### procedeva ad una verifica più dettagliata dell'immobile, nel quale venivano riscontrati molteplici danni non attribuibili al normale deperimento d'uso, per cui veniva trattenuto il deposito cauzionale, come denunciato nella missiva inviata ai ###ri ### in data ###. Con la stessa gli odierni attori opponenti venivano diffidati all'immediato pagamento, oltre che dei danni, anche delle indennità di occupazione mai corrisposte e delle spese condominiali ed utenze mai rimborsate.
Nessun riscontro e nessun pagamento perveniva all'odierna convenuta opposta dai ###ri #### Per tali ragioni la ###ra ### adiva questo Tribunale al fine di ottenere dai ###ri #### obbligati in solido, il pagamento delle indennità di occupazione dovute come per legge, ex art. 1591 c.c., oltre al rimborso delle spese condominiali non corrisposte e al rimborso delle fatture relative alle utenze per il periodo nel quale essi avevano occupato l'immobile, segnatamente: -€12.735,00 per le indennità di occupazione dell'immobile (di importo pari al canone di locazione) dovute da gennaio 2020 al 7 ottobre 2021, data dell'effettivo rilascio (### 600,00 x 21 + euro 135,00 per i 7 giorni di ottobre); -€1.597,63 per spese condominiali non corrisposte dagli inquilini e anticipate dalla ###ra ### -€1.654,99 per consumi relativi alle utenze del gas (fornitori ### successivamente E.on ### contabilizzati durante il periodo di locazione e successiva occupazione dell'immobile, anticipati dalla ###ra ### -€64,44 per consumi relativi all'utenza dell'energia elettrica (fornitore ### contabilizzati durante il periodo di locazione e successiva occupazione dell'immobile, anticipati dalla ###ra ### Per un totale di € 16.052,06, oltre interessi e spese.
Con decreto ingiuntivo telematico n. 294/2022, R.G. n. 786/2022 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in pari data, veniva ingiunto ai ###ri ### in via solidale tra loro, il pagamento della somma di € 16.052,06, a titolo di capitale, oltre agli interessi legali come da domanda ed alle spese ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre alle successive occorrende.
Il decreto ingiuntivo, unitamente al relativo ricorso per ingiunzione di pagamento, veniva notificato al #### in data ### e alla ###ra ### ex art. 140 c.p.c., in data ###.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'11.4.2021, i Sig.ri ### si opponevano al predetto decreto, per essere l'intero credito azionato non dovuto o, comunque, non dovuto per l'intero.
Gli odierni attori opponenti evidenziavano che: 1. Dalla somma ingiunta non è stato detratto il deposito cauzionale di € 1.200,00 depositato, né il costo per la sostituzione, da parte dei conduttori, della caldaia e della lavatrice, che nel corso dei 7 anni di locazione avevano cessato entrambe di funzionare; 2. Quanto al profilo della certezza del credito, a nulla vale che la locatrice abbia inviato una richiesta di pagamento per asseriti danni; 3. Il contratto di locazione, stipulato secondo convenzione a livello locale tra le associazioni dei conduttori e dei proprietari, risulta viziato sin dall'origine. Il contratto reca, infatti, l'indicazione tale per cui l'immobile è di classe energetica “E”, mentre, stando ad un'analisi effettuata da un tecnico delle associazioni firmatarie della convenzione, la classe risulta essere “G”, con la conseguenza che - solo per questo - il canone dovrebbe risultare ribassato del 10%. Il canone di locazione avrebbe dovuto, dunque, attestarsi tra gli € 442,00 e gli € 496,00 al mese, in luogo degli € 600,00 convenuti. Dovrebbero, pertanto, essere detratti da quanto chiesto € 11.397,00.
Per tali ragioni gli odierni attori opponenti chiedevano, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto rilasciato in assenza della certezza del credito. Chiedevano, poi, nel merito ed in via riconvenzionale, previo accertamento del minor canone da corrispondersi e del credito vantato dai conduttori per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile, dichiararsi la non debenza e la compensazione di quanto illegittimamente versato con quanto richiesto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria chiedevano disporsi C.T.U., volta alla quantificazione del corretto canone di locazione in relazione alla convenzione in allora vigente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva nel presente giudizio la ###ra ### chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e infondate, in fatto ed in diritto, svolgendo, inoltre, domanda riconvenzionale. In particolare: 1. In via pregiudiziale di rito, la convenuta opposta evidenziava l'erroneo ricorso al rito ordinario, anziché al rito speciale locatizio ex art. 447-bis c.p.c.
Avendo, infatti, la materia oggetto di causa natura locatizia, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato facendo applicazione delle norme dettate per il rito del lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.), quindi avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso, non con atto di citazione, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
La convenuta opposta richiamava, quindi, giurisprudenza di legittimità che postula, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'inoperatività della disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011; norma, quest'ultima, applicabile solamente quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo ### In tutti gli altri casi, invece, la possibile conversione dell'atto introduttivo è ammessa facendo applicazione del criterio di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. ### può, allora, essere ritenuta tempestiva, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, solo qualora l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., non essendo, invece, sufficiente che entro tale data la stessa sia stata notificata a controparte.
La convenuta opposta osservava che il predetto termine, il quale ha natura perentoria, non è stato rispettato nel caso di specie, quantomeno per l'opposizione presentata dal ##### di citazione è stato, infatti, notificato in data ###, ovvero proprio allo scadere del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta, nei confronti del #### il ###. ### a ruolo, come risulta anche da certificato telematico, è stata, invece, effettuata solo il successivo 14.04.2022 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. ### è, quindi, tardiva e ciò a prescindere dal fatto che la notifica del decreto ingiuntivo alla ###ra ### si sia perfezionata in un momento successivo rispetto a quella diretta al #### e che, dunque, nei confronti della stessa, il termine di 40 giorni non fosse ancora decorso al momento dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
La notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della ###ra ### si perfezionava, infatti, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data ### e, quindi, pur essendo l'atto introduttivo del presente giudizio errato nella forma, è suscettibile di conversione, in quanto la notifica è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
La tempestività dell'opposizione della ###ra ### osservava la convenuta opposta, non rimette in termini il #### perché tra gli stessi non può dirsi sussistente un litisconsorzio necessario.
La convenuta opposta richiamava, sul punto, giurisprudenza di merito e di legittimità, in virtù della quale l'azione monitoria avviata contemporaneamente contro più condebitori solidali, seppure mediante un unico atto, instaura una serie di procedimenti contestuali che restano comunque distinti tra loro. Ciò, nondimeno, non comporta la necessaria instaurazione di diversi giudizi di opposizione, uno per ogni debitore solidale, poiché essa può sempre essere cumulativa, purché nel rispetto del termine di opposizione valido per ciascuno dei diversi opponenti.
Ne deriva, secondo la prospettazione dell'odierna convenuta opposta, che il decreto ingiuntivo opposto ha acquisito autorità di cosa giudicata sostanziale nei confronti del #### non avendo lo stesso presentato tempestiva opposizione. 2. In via pregiudiziale di rito, la convenuta opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
La convenuta opposta osservava, infatti, come parte attrice si sia limitata a contestare l'entità del credito ingiunto, affermando che il credito azionato non è dovuto, o non è dovuto per l'intero, in modo generico e poco chiaro, senza indicare i riferimenti normativi o contrattuali rispetto ai quali ha formulato le proprie doglianze, in violazione dell'art. 2697 ### la prospettazione della convenuta opposta, gli attori opponenti hanno contestato primariamente la mancata detrazione del deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, senza poi menzionare tale circostanza nelle conclusioni, posto che nelle stesse non c'è alcun riferimento al predetto deposito. In via riconvenzionale, infatti, controparte chiede l'accertamento del minor canone da corrispondersi in base ad asserito vizio del contratto di locazione e non in base alla mancata detrazione del deposito cauzionale e del presunto credito, vantato dai conduttori, per la sostituzione degli arredi tecnici.
La cosa oggetto della domanda risulta, dunque, indeterminata, così come carenti risultano i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Analogo ragionamento viene svolto dalla convenuta opposta in ordine alla domanda relativa alla compensazione del credito azionato monitoriamente con le spese sostenute dai conduttori per la sostituzione della caldaia e della lavatrice. ### degli attori sulla presunta sostituzione degli arredi tecnici, per un costo asseritamente sostenuto, ma mai dimostrato, è falsa e sfornita di prova, sia argomentativa che documentale.
Quanto all'ultima questione prospettata nell'atto di citazione, essa presenta gli stessi vizi dell'editio actionis già eccepiti. In particolare, non viene esplicitato sulla base di quale normativa e a che titolo controparte ritiene di avere diritto a vedersi riconosciuta la riduzione del canone corrisposto. Viene inoltre indicata una cifra, pari a € 11.397,00, senza, tuttavia, che sia possibile capire come la stessa è stata calcolata, visto che, contrariamente a quanto affermato in atto, nessun conteggio risulta prodotto e allegato.
In subordine, nell'ipotesi in cui non venga dichiarata la nullità integrale dell'atto di citazione, la convenuta opposta chiedeva che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, venga quantomeno dichiarata la nullità parziale dell'atto avversario, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto. 3. In via preliminare di rito eccepiva il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, evidenziando che dal documento dimesso sub doc. 07 degli attori, che appare essere una comunicazione di fissazione di un incontro di mediazione, datata 17.12.2019, si ricava unicamente che il #### non la ###ra ### avrebbe presentato una domanda di mediazione in data sconosciuta. Stando alla comunicazione proveniente dall'organismo di mediazione (datata, appunto, 17.12.2019), si evince solo che il deposito della domanda è avvenuto, verosimilmente, qualche giorno prima, a sfratto già convalidato, che l'oggetto e le ragioni di tale domanda risultano indicate in foglio che non risulta prodotto e che il primo incontro risulta fissato per il giorno 8.1.2020.
La convenuta opposta eccepiva, tuttavia, la mancata prova circa la notifica dell'invito alla mediazione, lo svolgimento dell'incontro, la comparizione delle parti al predetto incontro e l'esito dello stesso. In ogni caso, quand'anche risultasse che una domanda di mediazione è già stata presentata, ma comunque solo da uno degli odierni attori opponenti, essa riguarda solamente la domanda volta alla determinazione del canone di locazione e la ripetizione di indebito, mentre nessuna domanda di mediazione è stata proposta da controparte in relazione alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale e alla richiesta di accertamento di un asserito credito per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile. Tali domande risultano, quindi improcedibili. 4. In via preliminare nel merito, la convenuta opposta evidenziava, ferma la nullità della domanda volta all'accertamento del minor canone da corrispondersi rispetto a quello contrattualmente stabilito, l'infondatezza della stessa, opponendosi alla chiesta C.T.U.
Il dato incontestato e documentale è quello per cui il contratto di locazione concluso tra la ###ra ### e i ###ri ### è un contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3, L. n. 431/1998 e, dunque, con ammontare del canone fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Nello specifico, il computo del canone deve essere effettuato tenendo in conto del totale della superficie calpestabile dell'immobile, così come di altri elementi accessori e deve essere confermato da una delle associazioni rappresentative di categoria.
Questa procedura è quella seguita dalle parti per la stipula del contratto concluso in data ###, con fissazione del canone concordato in € 600,00 mensili (€ 7.200,00 annuali), conformemente a quello fissato dall'accordo territoriale di riferimento del Comune di ### come risulta dall'attestazione rilasciata da ### dimessa sub. doc. 16 dalla convenuta opposta.
Quanto alla relazione tecnica del 2019 dimessa dagli attori opponenti, in ragione della quale l'immobile locato avrebbe classe energetica “G” e non “E” come indicato nel contratto di locazione, la convenuta opposta osservava che la stessa contiene degli evidenti errori e delle omissioni che incidono sul calcolo finale. In particolare, la relazione non calcola la presenza, quale pertinenza dell'immobile locato, di un posto macchina scoperto di circa 12mq, che, invece, risulta correttamente conteggiato nel calcolo della superficie di cui all'attestazione ### considera l'arredo dell'immobile come arredo “normale”, anziché come arredo “con elettrodomestici”, come di fatto la stessa controparte ha implicitamente confermato parlando degli “arredi tecnici” che avrebbe asseritamente sostituito; ha quantificato l'aumento del coefficiente per l'arredo nella percentuale del 15%, corrispondente all'arredo parziale, anziché del 25%, corrispondente all'arredo intero, mentre questo coefficiente era stato correttamente quantificato nell' attestazione ### Ciò premesso, la convenuta opposta eccepiva la decadenza della domanda riconvenzionale formulata dagli attori opponenti, avente ad oggetto la restituzione dell'ammontare del canone di locazione indebitamente corrisposto. Ai sensi dell'art. 13 comma 4, L. n. 431/1998, infatti, per i contratti di locazione a canone concordato di durata 3+2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Ne discende che il limite oltre il quale non andare, secondo la relazione dimessa dagli attori opponenti, sarebbe quello di € 496,00 mensili, non un valore mediano tra € 442,00 ed € 496,00.
Il successivo comma 6 prevede, poi, che il conduttore può far valere la nullità e chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate nel termine di sei mesi dalla riconsegna.
Il rilascio è avvenuto in data ### e controparte, nei sei mesi successivi, non ha mai richiesto la restituzione delle somme che asserisce aver versato indebitamente.
Parte convenuta opposta eccepiva, dunque, l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda per intervenuta decadenza. 5. Quanto alla domanda riconvenzionale diretta alla compensazione per il rimborso di asseriti pagamenti relativi alla sostituzione degli “arredi tecnici” dell'immobile, la convenuta opposta afferma che gli attori opponenti non hanno fornito alcuna prova, nemmeno documentale, di aver sostituito quelli che definisce “arredi tecnici” dell'immobile, ovvero caldaia e lavatrice. Parte attrice opponente non ha dimesso alcuna fattura o ricevuta che certifichi l'acquisto, da parte sua, di una nuova caldaia e di una nuova lavatrice, né ha quantificato il costo che dichiara di aver sostenuto per questi presunti acquisti. In particolare, osservava che il conduttore #### il giorno dell'avvenuto rilascio dichiarava di aver “svuotato l'appartamento” dalle proprie cose e di aver lasciato solo alcuni scatoloni nel magazzino comune, come risulta dal doc. 18 dimesso dalla convenuta opposta. Nella predetta dichiarazione lo stesso non ha riferito, quindi, di aver lasciato caldaia e lavatrice di sua proprietà, non ne ha chiesto la restituzione, né ha richiesto alcun rimborso per l'acquisto delle stesse.
Quanto alla lavatrice, quella presente alla data del rilascio è esattamente quella che era stata messa in dotazione ad inizio locazione, di proprietà della ###ra ### Quest'ultima ha provveduto, successivamente al rilascio, alla sostituzione della stessa per poter fornire l'appartamento, che è stato nuovamente locato.
Quanto alla caldaia, l'apparecchio presente ad inizio locazione era una caldaia da esterni, installata nel 2008 e perfettamente funzionante. La stessa veniva installata, essendo così predisposto l'immobile, nella terrazza lato sud dell'appartamento, come si evince dalla planimetria allegata all'attestazione APE dimessa dagli attori opponenti.
Parte convenuta opposta affermava di non aver mai ricevuto dagli inquilini segnalazioni di malfunzionamento, richiesta di intervento o sostituzione relativamente a tale caldaia. Ciò nonostante, essi affermano che l'apparecchio, ad un certo punto, ha smesso di funzionare, senza offrire alcuna prova di ciò. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti e la pulizia annuale degli stessi sono, peraltro, a carico dei conduttori durante il periodo di locazione, come risulta dall'allegato G (### accessori - ripartizione fra locatore e conduttore) del contratto di locazione.
Visionando il libretto della caldaia, così come le due ricevute dimesse dagli attori opponenti sub doc. 02, risulta che gli stessi non hanno fatto eseguire i controlli di legge con la prescritta cadenza annuale. Le uniche due ricevute di intervento risultano datate 13.5.2019 e 18.5.2020, a ben quattro di distanza dall'inizio della locazione, come confermato anche da mail inviata alla ###ra ### dalla ### F.I.M. Calor, che ella aveva interpellato per recuperare il libretto della caldaia, non reperito all'interno dell'appartamento successivamente al rilascio.
La circostanza che la caldaia abbia smesso di funzionare durante i 7 anni di locazione è, tra l'altro, falsa, in quanto smentita dal fatto che l'ultima manutenzione certificata è stata effettuata il ###, con esito regolare; quindi, fino a quel giorno, è certo che la caldaia ### di proprietà della locatrice, funzionava regolarmente. La locazione è poi cessata in data ###, quindi solo tredici giorni dopo l'ultimo controllo, il che dimostra la falsità di quanto affermato dagli attori opponenti.
In data ###, a locazione già terminata da oltre un anno, essendo l'ordinanza di convalida del 28.11.2019 e l'ordine di rilascio da eseguirsi entro il ###, senza alcuna autorizzazione gli inquilini procedevano ad installare una diversa caldaia, del cui personale acquisto gli attori opponenti non hanno fornito alcuna prova.
Tale caldaia è risultata, peraltro, una caldaia da interni e non da esterni, quindi inadatta e fuori norma, tanto che la ### ha provveduto a farla rimuovere e a sostituirla con una nuova dal costo di acquisto che ha comportato una spesa di € 1.609,30 come risulta dalla fattura dimessa sub. doc. 22, visto che quella di sua proprietà, illecitamente rimossa dagli attori opponenti, non è mai stata restituita. 6. Quanto alla richiesta di detrazione del deposito cauzionale, parte convenuta opposta affermava che la stessa non può essere definita domanda riconvenzionale, visto che, né in parte narrativa, né nelle conclusioni dell'atto di citazione viene richiesto, rispetto al deposito cauzionale, che il giudice ne disponga la restituzione a parte opponente, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'asserito credito per la sostituzione degli arredi tecnici. Tale richiesta di detrazione è, comunque, infondata, dato che le stesse controparti riconoscono che la proprietà aveva inviato, prima del deposito del ricorso per ingiunzione, una diffida per il risarcimento dei danni rilevati nell'immobile a seguito del rilascio, in relazione ai quali tratteneva ed imputava, quale acconto sul maggior dovuto, la somma di € 1.200,00, versata dai conduttori a titolo di deposito cauzionale ad inizio locazione. Di tale trattenuta veniva dato atto anche nel ricorso per ingiunzione. Controparte non ha contestato, dopo il ricevimento della citata diffida, la legittimità della trattenuta, né ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale.
Oltre ai predetti danni, la convenuta opposta osservava che gli inquilini non avevano provveduto alla voltura delle utenze a loro nome, né tantomeno avevano provveduto al pagamento delle stesse, pari ad € 1.700,00. Non avevano, inoltre, mai corrisposto quanto dovuto per le spese condominiali dell'immobile per ulteriori € 1.597,63, come appreso in seguito ai numerosi solleciti pervenuti dalle società di fornitura delle utenze e dall'amministrazione condominiale. La ritenzione del deposito cauzionale, comunicata ai conduttori subito dopo il rilascio risulta, quindi, legittima e giustificata, mentre risulta infondata e pretestuosa ogni richiesta di compensazione avanzata dagli opponenti in via riconvenzionale.
La convenuta opposta formulava, pertanto, una propria domanda riconvenzionale, nella forma della c.d. reconventio reconventionis, chiedendo la condanna al pagamento di totali euro € 3.290,10 così computati: € 470,80 per cambio della serratura a seguito di rilascio; € 1.210,00 per tinteggiatura immobile post rilascio, onere posto a carico del conduttore ai sensi dell'art. 9 del contratto di locazione; € 1.609,30 per acquisto di nuova caldaia in sostituzione della caldaia presente a inizio locazione e non rinvenuta al termine della stessa. 7. La convenuta opposta chiedeva, infine, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione dell'8.9.2022, il procuratore di parte attrice opponente rappresentava la tempestività dell'iscrizione a ruolo rispetto alla notifica perfezionatasi più recentemente e, pertanto, il rispetto il termine previsto dal rito locatizio. Contestava, poi le difese svolte da controparte, rimettendosi sul mutamento del rito. Il procuratore di parte convenuta opposta si riportava alla comparsa di costituzione e alle eccezioni pregiudiziali sollevate e rappresentava che, anche qualora l'opposizione formulata dalla ###ra ### sia considerata tempestiva, questo non impedisce la conferma integrale del decreto ingiuntivo nei confronti del #### Il Giudice interrompeva, dunque, la verbalizzazione, disponendo il mutamento del rito a norma dell'art. 426 c.p.c. e fissava l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. in data ###, assegnando termine perentorio fino al 7.10.2022 per gli attori opponenti e successivo termine perentorio fino al 7.11.2022 per la convenuta opposta, al fine di integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Con memoria autorizzata depositata in data ###, parte attrice opponente: - contestava l'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione, affermando che è dato consolidato e pacifico che, ove la causa venga radicata nel rispetto del termine, la forma è sanata.
Quanto alla tardività dell'opposizione formulata dal #### parte attrice opponente affermava che la formazione di cosa giudicata sostanziale rispetto ad uno dei due creditori solidali comporterebbe un'eventuale ipotesi di conflitto di giudicati, avendo lo stesso titolo diverso valore rispetto all'uno e all'altro soggetto, con ogni conseguente problematica in tema di rivalsa.
La questione trae, poi, origine da contratto locativo, in relazione al quale sussiste litisconsorzio necessario, che non può non sussistere in questa sede solamente perchè l'ingiunzione non è stata chiesta congiuntamente alla convalida di sfratto; - Quanto all'eccezione della nullità dell'atto di citazione, osservava che tale eccezione stride contro la precisione e la puntualità delle eccezioni ed argomentazioni contenute nell'atto medesimo; - Relativamente all'intervenuta decadenza della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell'ammontare del canone di locazione indebitamente corrisposto, evidenziava di aver attivato in data anteriore al 17.12.2019 la mediazione sul punto modifica del canone, con questo eccependo nei termini l'erroneità del conteggio dei canoni; - Rispetto alla lavatrice e alla caldaia, rilevava come la convenuta opposta abbia, in via sostanzialmente confessoria, affermato essa stessa che sia la lavatrice, che la caldaia sono state sostitute da parte dei conduttori, mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la locatrice; - Osservava che la doglianza in merito al deposito cauzionale risulta poco chiara. Non essendo, infatti, mai stata chiesta o emersa la necessità di dover attingere al deposito cauzionale, il suo credito si è consolidato ed in questa sede se ne chiede la compensazione con l'eventuale dovuto, al netto del riconteggio, ovvero il suo pagamento; - Evidenziava la necessità di disporre la preventiva mediazione relativamente alla reconventio reconvetionis formulata dalla convenuta opposta; - Si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del ### ingiuntivo opposto; - Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni nei termini indicati in premessa.
Con memoria autorizzata depositata in data ###, parte convenuta opposta: - Ferme le eccezioni, tanto di rito che di merito, già formulate in comparsa di costituzione e ribadite tutte le domande ivi proposte, evidenziava che la fondatezza delle contestazioni svolte, soprattutto in merito alla assoluta mancanza di prove fornite da controparte a supporto delle proprie deduzioni, risulta pienamente confermata anche a seguito dell'esame della memoria autorizzata dalla stessa depositata. In detto scritto, deputato all'integrazione dell'atto introduttivo anche mediante deposito di documenti, gli opponenti avrebbero potuto offrire gli opportuni e richiesti chiarimenti, anche sotto il profilo probatorio, in merito a quanto affermato in citazione, tanto più alla luce delle contestazioni svolte in punto nullità. Parte convenuta opposta rilevava, inoltre, che anche la memoria integrativa avversaria risulta generica ed inconsistente, sia in fatto che in diritto, rinviando alla fase di mediazione la definizione delle questioni oggetto di causa, senza assumere alcuna valida posizione riguardo le stesse; - Per il resto, ribadiva le argomentazioni già svolte, in fatto ed in diritto, nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni nei termini indicati in premessa.
All'udienza del 17.11.2022, entrambe le parti si riportavano integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle istanze rispettivamente formulate ed il rigetto di quelle avversarie.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 15.5.2023, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per proporre domanda di mediazione, a pena di improcedibilità e fissava, per valutare l'esito della mediazione, nonché per discussione ex art. 429 c.p.c., l'udienza del 14.3.2024, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 20.3.2024. ### non è meritevole di accoglimento.
Quanto al #### l'opposizione è inammissibile.
Sul punto si osserva che la natura locatizia della materia oggetto di causa, concernente il pagamento dei canoni e degli altri accessori al contratto di locazione, imponeva l'introduzione del presente giudizio di opposizione nella forma del rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., dunque mediante ricorso, non mediante atto di citazione, come previsto dalle norme in materia di rito del lavoro in questa sede applicabili (artt. 409 e ss. c.p.c.) Il mutamento del rito disposto all'udienza dell'8.9.2022 ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non consente, tuttavia, di far salva l'opposizione.
Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza, avvallato da Cass. SS. UU., 13.1.2022, n. 927, la possibilità di convertire l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani, proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, solo ove l'opposizione sia tempestiva. Ciò implica, allora, che l'iscrizione a ruolo, mediante deposito in cancelleria della citazione, deve essere compiuta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto all'ingiunto (art. 641 c.p.c.), da considerarsi perentorio stante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione. Non è, dunque, sufficiente per garantire l'ammissibilità dell'opposizione la circostanza che entro tale data la stessa sia stata notificata alla controparte (a livello di giurisprudenza di merito si v. anche Corte d'Appello di Roma, sez. VII, 31.3.2023, n. 2369 e Corte d'Appello di ### sez. IV, 23.3.2022, n.564).
Nel caso di specie, il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. non è stato rispetto con riguardo all'opposizione del #### Atteso, infatti, che nei suoi riguardi la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data ### come risulta dal doc. 01 di parte attrice opponente, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione sarebbe dovuta avvenire entro l'11.4.2022, mentre, invece, tale incombente è stato compiuto solo in data ###. A nulla rileva, pertanto, che la notifica dell'atto introduttivo sia avvenuta in data ###.
Il mancato rispetto del predetto termine non consente, quindi, all'atto, pur viziato sul piano formale, di esprimere correttamente l'esercizio del diritto d'azione, instaurando validamente il rapporto processuale.
Per tali ragioni, l'opposizione del #### è inammissibile, con conseguente rigetto in rito della stessa e conferma nei suoi riguardi del decreto ingiuntivo opposto.
La predetta iscrizione a ruolo con riguardo all'altra attrice opponente, ###ra ### risulta, invece, tempestiva, considerato che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il giorno 19.3.2022, come risulta dal doc. “originale notifica d.ing.” dimesso dalla convenuta opposta, con termine ultimo per esercitare l'azione fissato, dunque, al 28.4.2022.
Il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. consente, sulla base del principio di diritto poc'anzi richiamato, di addivenire alla conversione dell'opposizione proposta con atto di citazione e di fondare, quindi, un giudizio di ammissibilità della stessa.
Tale giudizio non è comunque idoneo a produrre alcun effetto favorevole, in termini di ammissibilità, con riguardo all'opposizione del #### che sul piano sostanziale è condebitore solidale della ###ra ### Il principio generale dell'estensibilità agli altri condebitori solidali degli effetti favorevoli e, per converso, dell'inestensibilità degli effetti sfavoreli riguarda, infatti, atti ed eventi che concernono l'obbligazione solidale in quanto tale considerata, nonché i rapporti interni ed esterni che coinvolgono i consorti (si pensi alla remissione o alla novazione). Nel caso di specie, invece, l'effetto di cui il #### pretenderebbe di giovarsi è strettamente correlato al rapporto processuale tempestivamente instauratosi nei riguardi della ###ra ### e non riguarda direttamente il rapporto sostanziale, sul quale comunque la sentenza è - in ipotesi - idonea a produrre effetti favorevoli attraverso il meccanismo di cui all'art. 1306 Proprio il meccanismo che consente al condebitore che non abbia partecipato al processo di decidere di profittare o meno della sentenza conferma l'assenza di litisconsorzio necessario tra i consorti solidali, con conseguente autonomo esame nel merito dell'opposizione della ###ra #### ancora che il dato normativo, è la stessa natura solidale dell'obbligazione a deporre nel senso della facoltatività. Logicamente, il meccanismo della solidarietà passiva, che consente al creditore di esigere da ciascun condebitore l'adempimento dell'intera prestazione dovuta, sarebbe frustrato, almeno sul piano processuale, se il creditore fosse tenuto a convenire in giudizio tutti i condebitori in solido.
V. comunque Cass. n. 7881/2003, Cass. n. 11867/2008, Corte d' Appello di Ancona, 16.2.2021.
Chiarita l'ammissibilità dell'opposizione della ###ra ### si impone l'esame dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petenti ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. ### non coglie nel segno.
Sul punto giova richiamare il principio di diritto espresso da Cass., SS. UU., 22.5.2012, n. 8077, a mente del quale la nullità della citazione si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Il vaglio di conformità dell'atto al paradigma normativo di cui all'art. 163 c.p.c. deve essere condotto attraverso l'esame dell'atto di citazione e dei documenti allegati, “producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto” e ciò per ragioni immediatamente legate all'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Non può, dunque, prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dall'esame del suo oggetto e dalla relazione in cui tale oggetto si trova la controparte. Se risulta agevole per quest'ultima individuare cosa chiede l'attore e le ragioni poste a fondamento della sua pretesa, l'atto non è affetto da nullità; viceversa, se l'atto è tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa, allora consegue la predetta sanzione.
Nel caso di specie, l'atto di citazione, la memoria integrativa e i relativi documenti hanno consentito comunque alla convenuta opposta di individuare il nucleo fondamentale della pretesa azionata, cioè la sussistenza di un controcredito opposto in compensazione a quello monitoriamente azionato, nonché il fatto costitutivo, individuato nella erronea determinazione del canone di locazione alla luce della diversa documentazione dimessa dall'attrice opponente, valutabile alla stregua di un pur minimo principio di prova. Ciò si evince agevolmente dalla comparsa di costituzione e risposta e dalla memoria autorizzata, nelle quali la convenuta opposta è stata in grado di svolgere difese approfondite, puntuali ed estese. ### deve, pertanto, essere rigettata.
Nondimeno, se quanto appena osservato è idoneo a porre l'atto di citazione al riparo dalla sanzione della nullità per vizi attinenti all'editio actionis, ciò non è sufficiente a fondare un giudizio di fondatezza della domanda. ### opponente ha formulato un'unica domanda in via riconvenzionale, relativa all'accertamento del minor canone da corrispondersi e del credito vantato dai conduttori per la sostituzione degli arredi tecnici dell'immobile, con conseguente declaratoria di non debenza e compensazione di quanto versato con quanto richiesto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla sussistenza del controcredito risultante dal minor canone dovuto rispetto a quello corrisposto, si osserva che l'attrice opponente è incorsa in decadenza nell'eccepire il vizio di determinazione del canone di locazione, che comporterebbe la nullità della clausola contrattuale per violazione dell'art. 13 comma 4 L. n. 431/1998, a mente del quale i contratti di locazione a canone concordato di durata 3+2 non possono stabilire un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. ###. 13 comma 6 della medesima legge prevede, infatti, che il conduttore può far valere la nullità e chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate nel termine di sei mesi dalla riconsegna.
Considerato, allora, che il rilascio è avvenuto in data ###, l'attrice avrebbe dovuto agire per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte nei sei mesi successivi, ma ciò non vi è prova alcuna agli atti.
A prescindere dall'intervenuta decadenza, la pretesa risulta, comunque, infondata nel merito per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, l'attrice opponente si limita ad affermare che il contratto di locazione, stipulato secondo convenzione a livello locale tra le associazioni dei conduttori e dei proprietari, risulta viziato, perché la reale classe energetica dell'immobile, “G” e non “E” come indicato in contratto, avrebbe imposto un canone non già pari a € 600,00 mensili, bensì un canone ribassato del 10%, ammontante ad una somma compresa tra € 442,00 e € 496,00 mensili. ### principio di prova al riguardo è rappresentato dalla relazione tecnica redatta dal ### unitario nazionale degli inquilini e assegnatari (### del 25.7.2019, che, comunque, non è idonea a fondare da sé sola, in assenza di altri elementi, financo la chiesta C.T.U. evidentemente esplorativa, la fondatezza della pretesa.
Si tenga presente dei rilievi effettuati da parte convenuta, nonché della circostanza che l'esatta individuazione della classe energetica è questione recessiva rispetto alla circostanza che trattasi di immobile munito di garage, fatto non considerato dalla perizia di parte (v. attestazione ###, e completamente arredato (v. contratto di locazione). ### opponente procede, poi, ad indicare la somma del controcredito opposto in compensazione, pari a € 11.397,00, non indicando, tuttavia, le modalità di calcolo, che rimangono ignote anche all'esito dell'esame dei documenti dimessi, fra i quali non vi è alcun conteggio.
Non può, pertanto, dirsi assolto l'onere posto a carico dell'attrice di provare i fatti posti a fondamento della domanda, come invece imposto dall'art 2697 Anche l'effettiva sussistenza del controcredito risultante dalla sostituzione degli arredi tecnici è circostanza sfornita di prova. ### opponente si è, infatti, limitata ad affermare assertivamente di aver sostenuto dei costi per la sostituzione della caldaia e della lavatrice presenti nell'immobile, che dovrebbero essere detratti dal credito azionato in sede monitoria, senza dimettere alcuna prova documentale dalla quale si evinca il fatto dell'acquisto e l'ammontare della spesa sostenuta. Il doc. 02 dimesso dall'attrice opponente rende, infatti, conto della semplice revisione della caldaia compiuta il ###, non già del suo acquisto. Nulla è, inoltre, prodotto con riferimento all'acquisto della lavatrice.
Ne discende, dunque, il rigetto nel merito dell'opposizione della ###ra ### con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto anche nei suoi confronti.
Rimane da considerare la domanda riconvenzionale di parte opposta: “- Nel merito, in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare il credito, descritto in narrativa, vantato dalla sig.ra ### nei confronti dei signori ### e ### per la somma di € 3.290,10 o nella diversa somma, anche maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare il diritto della signora ### a ritenere il deposito cauzionale, pari ad € 1.200,00, ricevuto dai signori ### e ### - per l'effetto, condannare i signori ### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra ### la differenza tra il credito accertato in suo favore e il deposito cauzionale” Descritte, come sopra le varie voci che compongono il credito risarcitorio (€ 470,80 per cambio della serratura a seguito di rilascio (doc. n. 23); € 1.210,00 per tinteggiatura immobile post rilascio; € 1.609,30 per acquisto di nuova caldaia in sostituzione della caldaia ###lant presente a inizio locazione e non rinvenuta al termine della stessa), val bene evidenziare che, come sostenuto da parte convenuta nella memoria integrativa, non è contestato l'esborso sostenuto per effetto del rilascio.
Tale somma va accordata, detratto l'importo di € 1.200,00 a titolo di deposito cauzionale, che, correttamente, parte opposta non ha detratto dal conto pigioni.
Non vengono richiesti interessi e valutazione.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applicano i valori medi dello scaglione da € 5,200,01 a 26.000,01, considerato il valore della causa, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, e decisione (### n. 2 allegata al D.M. 147/2022). P.Q.M. definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 2654/2022: - Dichiara inammissibile l'opposizione formulata dal #### per le ragioni di cui in motivazione; - Rigetta l'opposizione formulata dalla ###ra ### per le ragioni di cui in motivazione; - Conferma il decreto ingiuntivo telematico n. 294/2022, R.G. n. 786/2022 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in pari data, notificato in data ### al Sig. ### e in data ### alla ###ra ### con il quale veniva ingiunto ai predetti, in via solidale tra loro, il pagamento della somma di € 16.052,06, a titolo di capitale, oltre agli interessi legali come da domanda ed alle spese ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre alle successive occorrende, dichiarandolo definitivamente esecutivo; - condanna parti opponenti in solido a pagare a parte opposta a titolo di risarcimento del danno come sopra descritto, detratto il deposito cauzionale che parte opposta è legittimata a trattenere, l'importo di € 2.090,10; - ### gli attori opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della convenuta opposta ###ra ### delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 3.397,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge; -Dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa. ### lì 20.3.2024. ###
causa n. 2654/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Saga Fabio Massimo