... nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di detta domanda, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni, non ai presupposti dell'### ai quali ultimi soltanto è applicabile il principio secondo cui essi debbono esistere al momento della domanda (v. Cass., 3, n. 882 del 20/3/1969, Cass., 3, n. 11828
del 13/12/1990)” (Cass. n. 14712/2025).
In altri termini, dunque, il difetto di legittimazione attiva iniziale può essere sanato, in quanto l'intervento in giudizio del soggetto che è l'effettivo titolare del diritto (il cessionario) è sufficiente a sanare il vizio dell'atto introduttivo promosso da chi non ne aveva più titolo (il cedente). E ciò in quanto il rapporto processuale, una volta instaurato, prosegue validamente nei confronti della parte legittimata, indipendentemente dal destino della parte originaria che era priva di legittimazione.
Nel caso di specie, dunque, sebbene ### non avesse la legittimazione ad agire in via monitoria, in quanto, (leggi tutto)...
causa n. 65495/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Goggi