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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2069/2025 del 05-12-2025

... porta, posa di ringhiere su prospetto, demolizione canna fumaria), per un totale di € 29.050,00, chiedendo la condanna di ### al pagamento di tale complessiva somma oltre accessori. Il geom. ### costituitosi con comparsa del 17.1.2014, ha chiesto la propria estromissione dal processo, ritenendosi estraneo alla vicenda e deducendo che l'eventuale responsabilità per vizi dell'opera doveva imputarsi esclusivamente all'impresa esecutrice. Ha in ogni caso eccepito, analogamente ad ### la decadenza dell'attrice dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, insistendo per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto. Nel corso del giudizio, espletata la fase ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno articolato prove orali. Con memoria istruttoria del 20.11.2014, l'attrice ha chiesto l'escussione, tra gli altri, del coniuge ### sulle circostanze della denuncia del vizio e dei successivi sopralluoghi dell'impresa, del legale rappresentante della G.R.A. Costruzioni sul sopralluogo, preventivo ed esecuzione delle opere urgenti di messa in sicurezza, del titolare della carrozzeria ### sulla riparazione dell'autovettura e sul pagamento della fattura, nonché la prova per testi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - ### Il Tribunale di Foggia, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4120/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###/C, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. ### giusta mandato in atti ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv.  #### elettivamente domiciliat ###, FOGGIA, presso il difensore Avv. #### giusta mandato in atti CONVENUTO/I ### parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 11.11.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 21.11.2024, con provvedimento del 13.03.2025 , veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.  ### ha esposto di aver affidato alla società ### s.r.l., con contratto del 12.4.2005, la ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in ### dei ### piazza ### n. 4, progetto e direzione lavori essendo stati assunti dal geom. #### aveva ad oggetto la radicale ristrutturazione dell'edificio, con interventi sia interni che esterni, fra cui il rivestimento a lastre lapidee della facciata prospiciente via dei #### veniva ultimata ed accettata nell'estate del 2005, con immissione dell'attrice nel possesso dell'immobile, senza riserve formali sulla regolare esecuzione dei lavori.
In data ###, a distanza di circa otto anni dalla consegna, si verificava il distacco di una porzione del rivestimento esterno in lastre lapidee applicate sulla facciata prospiciente via dei ### le lastre precipitate al suolo colpivano un'autovettura ### targata ### di proprietà di un terzo, parcheggiata lungo la strada, cagionando rilevanti danni al veicolo.  ###, oltre ad esporre a responsabilità verso il terzo proprietario del mezzo, evidenziava - secondo parte attrice - gravi difetti costruttivi dell'opera, tali da comprometterne la sicurezza e l'uso normale.  ### denunciava l'accaduto al Comune di ### dei ### che attestava la sussistenza di condizioni meteorologiche avverse in zona nello stesso periodo, con raffiche di vento e danni diffusi ad altri edifici. Contestualmente provvedeva a far riparare l'autovettura danneggiata presso la carrozzeria ### sopportando il costo di € 3.146,00 come da fattura n. 95/2013, ed incaricava la ditta G.R.A. Costruzioni di eseguire opere urgenti di messa in sicurezza e rimozione del materiale pericolante, per un corrispettivo di € 400,00, documentato in atti. 
Assumendo che il distacco delle lastre fosse dovuto alla non corretta esecuzione del rivestimento esterno da parte dell'impresa appaltatrice ed alla carente direzione dei lavori da parte del tecnico, l'attrice ha convenuto in giudizio ### s.r.l. e il geom. ### chiedendo accertarsi la loro responsabilità - in via contrattuale e, segnatamente, ai sensi dell'art. 1669 c.c. - per i gravi difetti dell'opera, con condanna solidale al risarcimento dei danni subiti: costi di ripristino dell'immobile, costi di riparazione del veicolo, spese di messa in sicurezza, nonché ogni ulteriore voce di pregiudizio, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite.  ### s.r.l., costituitasi con comparsa depositata il ###, ha in via preliminare eccepito la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. per mancata denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta, nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, assumendo l'applicabilità del termine biennale decorrente dalla consegna dell'opera. Nel merito ha negato qualsiasi responsabilità, sostenendo che i danni fossero dovuti a caso fortuito costituito da un evento meteorologico eccezionale (raffiche di vento, trombe d'aria) che aveva colpito l'intero territorio comunale, come emergerebbe dalla missiva del Comune prodotta dall'attrice. Ha aggiunto che l'opera era stata eseguita a regola d'arte, senza contestazioni per oltre otto anni dalla consegna. 
La società convenuta ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, deducendo di essere ancora creditrice nei confronti della committente della somma di € 7.000,00 a saldo del prezzo contrattuale e di ulteriori importi per lavori extra contratto (pavimento in pietra al piano rialzato in sostituzione di quello previsto, realizzazione di tappeto nella pavimentazione, demolizione e rifacimento scala, fornitura e posa di nuova scala in ferro rivestita in legno, demolizione e ripristino di un vano w.c., chiusura di un vano porta, posa di ringhiere su prospetto, demolizione canna fumaria), per un totale di € 29.050,00, chiedendo la condanna di ### al pagamento di tale complessiva somma oltre accessori. 
Il geom. ### costituitosi con comparsa del 17.1.2014, ha chiesto la propria estromissione dal processo, ritenendosi estraneo alla vicenda e deducendo che l'eventuale responsabilità per vizi dell'opera doveva imputarsi esclusivamente all'impresa esecutrice. Ha in ogni caso eccepito, analogamente ad ### la decadenza dell'attrice dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, insistendo per il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto. 
Nel corso del giudizio, espletata la fase ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno articolato prove orali. 
Con memoria istruttoria del 20.11.2014, l'attrice ha chiesto l'escussione, tra gli altri, del coniuge ### sulle circostanze della denuncia del vizio e dei successivi sopralluoghi dell'impresa, del legale rappresentante della G.R.A. 
Costruzioni sul sopralluogo, preventivo ed esecuzione delle opere urgenti di messa in sicurezza, del titolare della carrozzeria ### sulla riparazione dell'autovettura e sul pagamento della fattura, nonché la prova per testi su modalità di posa del rivestimento e mancata pronta eliminazione del vizio nonostante le segnalazioni. ### ha, a sua volta, richiesto prova testimoniale sul contenuto del contratto di appalto, sulla consegna dell'opera nell'agosto 2005 senza contestazioni, sulla richiesta da parte dell'attrice di numerosi lavori extra contratto e sul mancato pagamento di parte del corrispettivo e delle opere aggiuntive, articolando capitoli in tal senso. 
Con ordinanza resa all'udienza del 12.5.2015 il Giudice Istruttore ha ammesso le prove ritenute rilevanti e non superflue, rinviando per l'escussione dei testi e per l'interrogatorio formale deferito all'attrice all'udienza del 1.12.2015. 
Alle udienze del 1.12.2015 e dell'8.3.2016 veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ### ed escussi i testi ammessi; alle udienze del 31.5.2016 e dell'8.11.2016 le parti rinunciavano reciprocamente all'escussione di alcuni dei testi originariamente indicati. 
Dai verbali di prova emergono, in particolare, le dichiarazioni del titolare della carrozzeria ### sig. ### che ha confermato l'avvenuta riparazione dell'autovettura ### danneggiata dalla caduta delle lastre e l'integrale pagamento, da parte dell'attrice, della fattura n. 95/2013 di € 3.146,00; le dichiarazioni del rappresentante della G.R.A. Costruzioni circa l'esecuzione di opere urgenti di messa in sicurezza per l'importo di € 400,00; nonché le dichiarazioni del coniuge dell'attrice in ordine alla dinamica del distacco del rivestimento, ai primi interventi posti in essere ed ai contatti con l'impresa ed il geom. ### All'udienza dell'8.11.2016 il Giudice disponeva CTU tecnica, nominando l'arch. ### la quale ha svolto le operazioni peritali con sopralluoghi in contraddittorio, deposito di relazione ed allegati.  ### ha esaminato la facciata, le modalità di posa delle lastre, i materiali e la stratigrafia degli strati di rivestimento, nonché la documentazione tecnica e fotografica prodotta. 
Valutati gli esiti dell'istruttoria e della ### il Giudice, all'udienza del 3.10.2017, disponeva mediazione demandata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, richiamando anche il limitato valore economico della controversia. ### attivava il procedimento presso organismo di mediazione in data ###; il tentativo si concludeva con esito negativo il ###.  ### la fase istruttoria, con decreto del 11.11.2024 veniva disposta per l'udienza del 20.11.2024, la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.127- ter c.p.c.; rilevata la regolare comunicazione del decreto e preso atto delle note di udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 13.03.2025 il giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica. 
Il Tribunale ritiene, in via preliminare, di dover esaminare l'eccezione, sollevata da parte attrice, di tardività della costituzione del convenuto geom. ### con la correlata richiesta di dichiarare improponibili tutte le eccezioni da lui formulate, ivi comprese quelle di decadenza dalla garanzia e di prescrizione dell'azione. 
Dagli atti risulta che l'udienza di prima comparizione era originariamente fissata, nell'atto di citazione, per il giorno 15 gennaio 2014 e che il convenuto ### ha depositato la propria comparsa di risposta in data 17 gennaio 2014, dunque oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (venti giorni liberi prima dell'udienza indicata in citazione). Non risulta, né è stato provato, che alla data del deposito della comparsa fosse già intervenuto un provvedimento di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., tale da spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine per la costituzione del convenuto. Deve pertanto ritenersi che la costituzione del geom. ### sia avvenuta tardivamente, con le conseguenze previste dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. 
Quest'ultima disposizione impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le eventuali domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. non comporta la nullità della comparsa, né l'estromissione del convenuto dal giudizio, ma determina soltanto la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto, nonché la preclusione alla deduzione di nuovi mezzi istruttori, ferma la possibilità di svolgere mere difese e di partecipare alle successive attività processuali (così, originariamente nel rito del lavoro, Cass. 24 gennaio 1997, n. 717; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2571; Cass. 28 marzo 2008, n. 8134, che afferma espressamente la decadenza dall'eccezione di prescrizione in caso di tardiva costituzione; in termini generali, con riguardo al rito ordinario, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467; Cass. 7 marzo 2019, n. 6623). 
In applicazione di tali principi, le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal geom. ### - pacificamente qualificabili come eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio dal giudice - devono ritenersi tardive e, come tali, inammissibili, con conseguente impossibilità di esaminarle nella prospettiva autonoma del medesimo convenuto. Analoga sorte subisce ogni altra eccezione in senso stretto eventualmente formulata dal ### ove non riconducibile alla categoria delle mere difese, ossia alla semplice contestazione dei fatti allegati dall'attrice a fondamento della propria pretesa. 
Diversamente, non può essere accolta la tesi dell'attrice nella parte in cui pretende di far discendere dalla tardiva costituzione una sorta di nullità insanabile della partecipazione del convenuto al giudizio, tale da imporne l'estromissione. 
Né il dato normativo né l'elaborazione giurisprudenziale consentono una simile conclusione. La tardività della costituzione del convenuto incide sul regime delle preclusioni processuali (impedendogli di introdurre eccezioni in senso stretto, domande riconvenzionali e nuovi mezzi di prova), ma non determina alcuna carenza di legittimazione processuale, né alcun difetto di valida instaurazione del contraddittorio. Il rapporto processuale con il geom. ### si è, infatti, validamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione; la successiva costituzione, ancorché oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., vale comunque quale atto di difesa che consente al convenuto di partecipare al giudizio, di svolgere deduzioni difensive di natura meramente oppositiva, di interloquire sulle istanze istruttorie avversarie, di prendere parte alle udienze, alla consulenza tecnica d'ufficio ed alla mediazione demandata, nonché di avvalersi dei rimedi impugnatori conseguenti alla decisione. 
Va, pertanto, precisato che la tardiva costituzione del convenuto, da un lato, comporta la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio - sicché le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ### non possono essere esaminate e restano irrilevanti ai fini del decidere - e, dall'altro lato, non determina la sua estromissione né impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito anche nei suoi confronti, alla luce dei fatti allegati dall'attrice e delle prove ritualmente acquisite, potendosi valorizzare le sole difese non soggette a preclusione (mere contestazioni dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa attorea). Coerentemente, le eccezioni di decadenza e prescrizione saranno valutate esclusivamente in quanto tempestivamente proposte dalla co-convenuta ### s.r.l., la quale si è costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; quanto, invece, alla posizione del geom. ### il giudizio sul merito della domanda potrà svolgersi solo sulla base delle deduzioni difensive ammissibili e delle risultanze istruttorie regolarmente formatesi nel contraddittorio delle parti. 
Il Tribunale ritiene infondata anche l'eccezione con cui l'attrice ha dedotto la nullità, se non addirittura l'inesistenza, della procura alle liti rilasciata da ### s.r.l. in favore dell'avv. ### per asserita mancata indicazione del legale rappresentante della società e per l'illeggibilità della relativa sottoscrizione. 
In fatto, risulta che la comparsa di costituzione di ### reca, in epigrafe, l'indicazione della società con esatta denominazione sociale e sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore”, nonché la dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio del difensore. A margine del medesimo atto è apposta la procura alle liti, con la consueta formula di conferimento di ampio mandato al difensore “### in pers. leg. rappresentante”, sottoscritta dal rappresentante della società e seguita dalla dicitura “Per autentica” con la sottoscrizione dell'avv. ### La firma del conferente, pur non essendo calligraficamente perfetta, è leggibile come “###”; in ogni caso, la difesa convenuta ha prodotto in atti visura camerale dalla quale risulta che, alla data di conferimento della procura, l'amministratore unico e legale rappresentante di ### s.r.l. era appunto il sig. #### non ha mai allegato in concreto che quella sottoscrizione provenisse da soggetto diverso dal predetto amministratore, limitandosi a prospettare un vizio meramente formale di leggibilità. 
Sul piano del diritto, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata nella sua denominazione, non determina di per sé invalidità della procura, quando l'identità e la carica del sottoscrittore siano comunque ricostruibili dal testo della procura, dall'atto cui essa accede, dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero dall'indicazione di una specifica funzione o carica che consenta di identificarne il titolare tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese. ### hanno chiarito che solo quando la firma illeggibile non sia accompagnata da nessun elemento idoneo a consentire l'individuazione del soggetto che l'ha apposta - e neppure mediante il richiamo ad una funzione o carica specifica - si configura una nullità relativa della procura, eccepibile dalla controparte ai sensi dell'art. 157 c.p.c., che può essere sanata mediante successiva, tempestiva integrazione del dato mancante. 
In questo solco si colloca, tra le altre, l'ordinanza della Corte di Cassazione 27 giugno 2017, n. 16005, che - richiamando precedenti quali Cass. 4199/2012, 24112/2013, 7179/2015 e 27403/2014 - ha ribadito che l'illeggibilità della firma non è causa di nullità quando il nome del conferente e la sua qualità di legale rappresentante siano desumibili dal contesto dell'atto o da documenti come la visura camerale; solo in mancanza di tali elementi si ha nullità relativa, sanabile mediante chiara indicazione del nominativo nella prima difesa utile. 
Applicando tali principi al caso di specie, non ricorrono i presupposti della nullità prospettata dall'attrice. La società è esattamente individuata in atti; la procura è effettivamente esistente, rilasciata “in persona del legale rappresentante pro tempore”, regolarmente autenticata dal difensore; l'identità del sottoscrittore è oggettivamente riconducibile al sig. ### sia in base alla grafia della firma, sia - e soprattutto - in base alla visura camerale prodotta, che ne attesta la qualità di amministratore unico. In una simile situazione, la possibile difficoltà di lettura immediata della sottoscrizione non incide sulla validità della procura, poiché l'identità e la carica del conferente sono pienamente verificabili aliunde, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata. 
Ne consegue che non è configurabile né un'inesistenza della procura (che presupporrebbe la totale assenza del conferimento di mandato difensivo), né una nullità in senso tecnico, trattandosi al più di una irregolarità formale comunque superata dalla chiara individuazione, in atti, del soggetto che ha rilasciato il mandato e della sua qualità rappresentativa.  ### di nullità o inefficacia della procura alle liti di ### s.r.l. va, pertanto, disattesa, con conseguente piena legittimazione del difensore costituito a rappresentare la società nel presente giudizio. 
Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, il Tribunale osserva che il distacco delle lastre del rivestimento lapideo dei cantonali non integra un mero vizio di finitura ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma un “grave difetto” dell'opera ai sensi dell'art. 1669 La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che rientrano nella previsione dell'art. 1669 non solo i vizi che incidono direttamente sulla stabilità dell'edificio, ma anche quelli che riguardano elementi secondari o accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti), quando tali difetti pregiudichino in modo apprezzabile la funzionalità globale del bene, la sua sicurezza o il suo normale godimento, compromettendone la durata e il valore economico. ###, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756, hanno espressamente affermato che sono gravi difetti “anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa”, estendendo l'ambito applicativo dell'art. 1669 anche ad interventi di ristrutturazione e manutenzione su immobili preesistenti. In linea con tale impostazione, la successiva Cass. 24 aprile 2018, n. 10048, ha ribadito che la gravità del difetto va valutata in relazione alle conseguenze sulla fruibilità e sulla sicurezza dell'immobile, e non già in base alla sola entità materiale del vizio, includendo fra i “gravi difetti” infiltrazioni, distacchi di rivestimenti ed altre alterazioni che rendano necessario un intervento di rifacimento significativo. 
Nel caso concreto, il distacco di lastre lapidee di notevole peso, applicate a tutta altezza sui cantonali della facciata prospiciente la pubblica via, ha determinato un oggettivo pericolo per l'incolumità di persone e cose e ha imposto la rimozione integrale del rivestimento e la sua ricostruzione con criteri tecnicamente corretti. Si tratta, dunque, di un difetto che incide in modo rilevante sulla sicurezza e sulla normale utilizzazione dell'immobile, rientrando a pieno titolo nella nozione di “grave difetto” elaborata dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 1669 c.c. e non di un semplice vizio di finitura soggetto alla disciplina più ristretta dell'art. 1667 In presenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c., il termine di responsabilità dell'appaltatore (e del progettista-direttore dei lavori, cui la giurisprudenza riconosce posizione di garanzia autonoma) è decennale dal compimento dell'opera; la denuncia deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla denuncia. Il dies a quo del termine di decadenza annuale non coincide con la mera percezione di inconvenienti di scarsa rilevanza, ma con il momento in cui il committente acquisisce una “conoscenza sicura” della gravità del difetto e delle sue cause, conoscenza che può richiedere, secondo Cassazione, anche l'espletamento di accertamenti tecnici necessari a comprendere la reale portata del fenomeno e il nesso causale. In tal senso, la Corte ha più volte affermato che “il termine per la denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e delle loro cause, e tale consapevolezza può essere postergata all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”. 
Rapportando tali principi alla vicenda in esame, va rilevato che l'opera è stata ultimata nel 2005 e che il distacco delle lastre, con manifestazione esterna del difetto strutturale del rivestimento, è avvenuto il 2 febbraio 2013, dunque entro il termine decennale di operatività della garanzia. È solo in tale data che l'attrice ha potuto percepire la gravità del fenomeno (distacco e caduta di lastre su pubblica via, con danno a veicolo di terzo) e la sua riferibilità ad un vizio costruttivo dell'opera; la successiva comunicazione ai convenuti e l'introduzione del presente giudizio nel corso del 2013 risultano pertanto eseguite entro il termine annuale di decadenza e di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. Le eccezioni di decadenza e prescrizione fondate sui termini di cui all'art. 1667 c.c. (sessanta giorni per la denuncia e due anni dalla consegna per l'azione) non possono trovare ingresso, perché muovono da una qualificazione della fattispecie come “vizi semplici” che il Tribunale non condivide; e, comunque, anche volendo in astratto richiamare l'art. 1667, la decorrenza del termine dalla “scoperta” del vizio imporrebbe di riferirsi al momento in cui il difetto si è esteriorizzato in modo apprezzabile, e cioè proprio all'episodio del 2 febbraio 2013, sicché anche sotto tale diverso profilo la denuncia risulta tempestiva. 
Neppure può accogliersi la tesi difensiva che vorrebbe far decorrere i termini di garanzia dalla consegna dell'opera nel 2005, assumendo che l'attrice avrebbe potuto accorgersi sin da subito della non corretta posa delle lastre. Come chiarito dalla giurisprudenza, il committente non è tenuto ad una indagine tecnica specialistica sull'opera, ma solo ad una diligenza ordinaria; pertanto, non può ritenersi “scoperto” un vizio che si manifesta solo nel tempo e che, per essere compreso nelle sue cause, richiede accertamenti tecnici. Nel caso di specie, la posa delle lastre e la mancanza di ancoraggi erano circostanze di natura tecnica, non percepibili dal mero esame visivo della facciata da parte del committente medio, sicché la scoperta del vizio coincide con il momento del distacco e con gli accertamenti conseguenti. 
Quanto all'esimente del caso fortuito, evocata dai convenuti sul presupposto dell'esistenza, il 2 febbraio 2013, di condizioni meteorologiche avverse (raffiche di vento, trombe d'aria) nel territorio comunale, il Tribunale ritiene che non siano stati allegati né provati i requisiti necessari perché l'evento atmosferico possa qualificarsi come causa esclusiva del danno, idonea ad interrompere il nesso causale. In linea generale, la giurisprudenza ritiene che i fenomeni naturali possano integrare caso fortuito solo quando presentino congiuntamente i caratteri della eccezionalità, dell'imprevedibilità e della inevitabilità, da accertarsi in concreto, sulla base di dati oggettivi (statistici, meteorologici, pluviometrici, ecc.), e purché l'evento si presenti come unica causa efficiente del danno, non già come mera occasione che si innesta su una situazione di originaria inadeguatezza o pericolosità della cosa. 
In materia di responsabilità da cose in custodia, ma con principio estensibile anche all'inadempimento dell'appaltatore, la Corte ha ripetutamente affermato che non basta invocare genericamente piogge intense o raffiche di vento per escludere la responsabilità, ma occorre dimostrare l'eccezionale deviazione dell'evento dai normali parametri statistici e la sua assoluta imprevedibilità, unitamente alla prova di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alla natura e funzione dell'opera. Nel caso di specie, i convenuti si sono limitati a richiamare una nota del Comune che segnala danni diffusi nel territorio, senza fornire alcun elemento oggettivo da cui desumere il carattere davvero eccezionale del vento rispetto alle condizioni meteorologiche normalmente prevedibili nella zona e nel periodo considerato. 
Soprattutto, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il distacco delle lastre non è stato determinato da un improvviso evento esterno incidente su un'opera intrinsecamente solida, bensì dalla progressiva perdita di aderenza del rivestimento, dovuta alla posa su strato di pittura al quarzo non idoneo, alla carenza di fughe e, soprattutto, alla mancanza degli ancoraggi meccanici prescritti per lastre di quelle dimensioni e peso. Il vento ha agito, in questa prospettiva, come mera occasione scatenante di un fenomeno che era già in atto per effetto del vizio costruttivo originario: esso ha inciso su un rivestimento che si trovava già in condizioni di instabilità, determinandone la caduta, ma non ha creato il pericolo né lo ha reso imprevedibile. 
In assenza di prova di un evento meteorologico eccezionale, e alla luce degli accertati difetti di progettazione/esecuzione, non può ritenersi integrato il caso fortuito idoneo ad esonerare l'appaltatore e il direttore dei lavori da responsabilità. Grava infatti su chi invoca il caso fortuito l'onere di dimostrare che l'evento naturale, per intensità e imprevedibilità, si ponga come causa esclusiva del danno, spezzando il nesso eziologico tra l'opera difettosa e l'evento lesivo; onere che nella specie non è stato assolto. 
Ne consegue il rigetto dell'esimente dedotta dai convenuti. 
Quanto al profilo soggettivo della responsabilità, il Tribunale osserva che gli inadempimenti accertati in causa coinvolgono, a diverso titolo ma in modo concorrente, sia l'impresa appaltatrice ### s.r.l., sia il geom. ### quale progettista e direttore dei lavori dell'intervento di ristrutturazione. 
Per quanto riguarda l'impresa, ### era tenuta, in base al contratto di appalto intercorso con l'attrice, ad eseguire le opere commissionate “a regola d'arte”, con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., assumendo il rischio tecnico dell'intervento e garantendo il risultato finale promesso. In presenza di gravi difetti dell'opera, come quelli accertati nel caso di specie, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 1669 c.c., che - come chiarito dalle ### con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756 - si estende non solo alle nuove costruzioni ma anche alle opere di ristrutturazione e manutenzione su immobili preesistenti, ove sussistano vizi idonei a compromettere in modo serio la funzionalità e la sicurezza del bene. ### ha accertato che le lastre lapidee furono posate su uno strato di pittura al quarzo non idoneo a garantire l'adesione del collante, senza adeguate fughe e soprattutto in assenza degli ancoraggi meccanici previsti dalla regola dell'arte per elementi di quelle dimensioni e peso. Si tratta di carenze macroscopiche, relative non a dettagli marginali ma al sistema stesso di ancoraggio del rivestimento, tali da incidere direttamente sulla sicurezza del manufatto. A fronte di tali risultanze, l'impresa appaltatrice non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento né ha dimostrato che il vizio derivi da causa ad essa non imputabile: si è limitata ad invocare generiche condizioni meteorologiche avverse, che, come già rilevato, non integrano un caso fortuito idoneo a spezzare il nesso causale, non essendo dimostrata né la loro eccezionalità, né la loro idoneità a determinare da sole il distacco di un rivestimento tecnicamente corretto. 
In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), una volta che il committente abbia allegato e provato il difetto dell'opera e il danno subito, incombe sull'appaltatore l'onere di provare che l'inadempimento sia stato determinato da causa a lui non imputabile; onere che ### non ha assolto. La responsabilità dell'impresa per i gravi difetti ex art. 1669 c.c. deve, dunque, ritenersi pienamente integrata. 
Diverso ma complementare è il profilo della responsabilità del geom. ### Dagli atti risulta che egli non si è limitato a svolgere un ruolo meramente formale, ma ha assunto l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, ponendosi come figura tecnica di riferimento dell'intervento. In tale veste, il direttore dei lavori è tenuto ad una prestazione professionale di mezzi ma connotata da elevata specializzazione tecnica: egli deve controllare che l'esecuzione dell'opera avvenga in conformità al progetto ed alla regola dell'arte, vigilando sulle fasi costruttive più critiche e intervenendo per impedire o far eliminare tempestivamente le difformità e i vizi che rientrano nel suo ambito di controllo. 
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la responsabilità per i gravi difetti dell'immobile ex art. 1669 grava non solo sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che, avendo partecipato alla realizzazione dell'opera “con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità”, abbiano assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente, tra cui il progettista e il direttore dei lavori. 
In particolare, con ordinanza 19 luglio 2022, n. 22575, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora il danno rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (quest'ultimo per omessa vigilanza sull'operato dell'impresa), entrambi rispondono in via solidale dei danni subiti dal committente, trovando il vincolo di solidarietà il proprio fondamento nell'art. 2055 c.c. e nel concorso efficiente delle rispettive condotte, anche se riconducibili a titoli di responsabilità diversi. 
Nel caso in esame, il grave difetto riscontrato dal CTU - posa di lastre pesanti su supporto inidoneo e senza ancoraggi - investe esattamente l'ambito nel quale il direttore dei lavori è tenuto ad esercitare una vigilanza qualificata: si tratta di una scelta esecutiva che incide in modo diretto sulla stabilità del rivestimento e sulla sicurezza dei luoghi, e che un tecnico diligente non può non valutare e, se del caso, vietare o correggere. Non risulta che il geom. ### abbia impartito specifiche prescrizioni in ordine alle modalità di fissaggio delle lastre, né che abbia contestato le scelte esecutive dell'impresa, né, soprattutto, che abbia adottato alcuna iniziativa per imporre l'uso di idonei sistemi di ancoraggio meccanico. Le deduzioni difensive circa possibili interventi di terzi successivi alla consegna restano prive di riscontro probatorio e non scalfiscono il nucleo dell'addebito, che riguarda il difetto originario del sistema di posa. 
In un contesto siffatto, l'omessa vigilanza del direttore dei lavori non può essere considerata un profilo secondario: essa integra una violazione degli obblighi di controllo che la giurisprudenza individua come contenuto tipico dell'incarico di direzione lavori, obbligando il professionista ad un'attività di “alta sorveglianza” sull'esecuzione dell'opera e non alla sola verifica contabile o formale.
Il Tribunale ritiene, in definitiva, che il geom. ### debba rispondere in via solidale con l'impresa appaltatrice del danno subito dall'attrice. Il fatto dannoso è unico (distacco e caduta delle lastre del rivestimento con conseguenti danni al veicolo di terzo e necessità di rifacimento dell'opera), ma è riconducibile al concorso di più condotte colpose: da un lato, l'esecuzione a regola d'arte mancata da parte di ### dall'altro, l'omessa vigilanza del direttore dei lavori sulle modalità di posa del rivestimento e sull'adozione di idonei sistemi di ancoraggio. 
Sia l'appaltatore che il direttore dei lavori hanno assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente, partecipando, con proprie autonome scelte tecniche e gestionali, alla realizzazione dell'opera; le loro condotte, seppure riconducibili a distinti rapporti obbligatori (contratto d'appalto per l'impresa, contratto d'opera intellettuale per il professionista), hanno concorso in modo efficiente alla produzione del medesimo evento lesivo. In applicazione dell'art.  2055 c.c., la responsabilità di più soggetti per il medesimo danno, determinato dal concorso di azioni od omissioni, comporta l'obbligazione solidale degli stessi verso il danneggiato, il quale può pretendere l'integrale risarcimento da ciascuno di essi, restando la ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità affidata ad eventuali azioni di regresso. 
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere la configurabilità della responsabilità solidale di appaltatore e direttore dei lavori per i gravi difetti dell'opera, allorché il danno rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c. ed emerga che il progettista/direttore dei lavori, omettendo la dovuta vigilanza sull'esecuzione, abbia concorso con la propria condotta colposa alla produzione del vizio (cfr., tra le altre, Cass. 27 marzo 2017, n. 7756; Cass. 19 luglio 2022, n. 22575). 
In questa prospettiva, la condanna in solido di ### s.r.l. e del geom. ### discende non da una mera “responsabilità per fatto altrui” del professionista, ma dal concorso di autonome condotte colpose che si sono cumulate nella determinazione del medesimo pregiudizio in capo all'attrice. 
Quanto alla determinazione del pregiudizio risarcibile, il Tribunale osserva che, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., sono rimborsabili, a titolo di danno emergente, le sole spese che costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso e del grave difetto dell'opera, adeguatamente provate nel loro an e nel loro quantum. 
In primo luogo, è documentalmente e oralmente provato che l'attrice ha sostenuto il costo di € 3.146,00 per la riparazione dell'autovettura ### colpita dalla caduta delle lastre. In atti è prodotta la fattura n. 95/2013 dell'officina “### Roma”, intestata a ### per l'importo anzidetto; il titolare dell'officina, escusso come teste, ha confermato di avere eseguito le riparazioni sul veicolo danneggiato in occasione del distacco del rivestimento e di avere ricevuto dall'attrice il pagamento integrale della fattura. La deposizione, precisa e coerente con la documentazione, non è stata infirmata da elementi di segno contrario e consente di ritenere pienamente dimostrato l'esborso, che è direttamente riconducibile all'evento dannoso, essendo il danno al veicolo effetto immediato della caduta delle lastre. 
Parimenti dimostrata è la spesa di € 400,00 per le opere urgenti di messa in sicurezza della facciata e rimozione del materiale pericolante. ### ha prodotto quietanza rilasciata dalla ditta G.R.A. Costruzioni; il rappresentante della stessa, escusso come teste, ha dichiarato di essere intervenuto, su incarico dell'attrice, subito dopo l'episodio del 2 febbraio 2013, per rimuovere le parti instabili del rivestimento e mettere in sicurezza l'area sottostante, al fine di prevenire ulteriori cadute e danni a persone o cose. Anche tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione in atti e nella stessa logica della vicenda, sicché l'importo sostenuto per la messa in sicurezza deve essere integralmente rimborsato, trattandosi di spesa necessaria imposta dalla situazione di pericolo determinata dal vizio dell'opera. 
Quanto, infine, ai costi di ripristino definitivo dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha stimato in € 3.469,83 la spesa necessaria per la realizzazione di un nuovo rivestimento lapideo a regola d'arte, previa idonea preparazione del supporto, utilizzo di materiali adeguati e installazione dei necessari sistemi di ancoraggio meccanico, comprensiva delle opere accessorie di finitura. La stima è fondata su un'analitica ricostruzione delle lavorazioni occorrenti e sui correnti prezzi di mercato; le censure mosse dai convenuti hanno carattere meramente assertivo e non scalfiscono l'affidabilità tecnica delle conclusioni peritali, cui il Tribunale ritiene di aderire. Tale importo rappresenta il costo indispensabile per riportare il bene in condizioni di normale fruibilità e sicurezza e va, quindi, riconosciuto in favore dell'attrice quale danno emergente futuro. 
Non risultano allegati e provati ulteriori pregiudizi patrimoniali (quali, ad esempio, mancato godimento dell'immobile o danni da mancato reddito locativo), né sono state dedotte e circostanziate voci di danno non patrimoniale; la pretesa risarcitoria deve, pertanto, arrestarsi alle tre voci sopra indicate, che trovano adeguato supporto nelle risultanze istruttorie. 
In conclusione, il danno patrimoniale direttamente imputabile al grave difetto dell'opera ed all'evento del 2 febbraio 2013 è quantificabile nella somma complessiva di € 7.015,83, così composta: - € 3.146,00 per la riparazione dell'autovettura; - € 400,00 per la messa in sicurezza urgente della facciata; - € 3.469,83 per il rifacimento del rivestimento a regola d'arte. 
Trattandosi di pregiudizi incidenti su beni e costi di ripristino, il relativo credito ha natura di debito di valore; ne consegue che sulle somme riconosciute spetta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data dell'evento dannoso o, in coerenza con la domanda attorea, dalla data di messa in mora (1° marzo 2013) fino al saldo, oltre interessi legali, con funzione compensativa, calcolati sulle somme via via rivalutate fino all'effettivo soddisfo. 
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l., con la quale la società assume di essere ancora creditrice nei confronti di ### della complessiva somma di € 29.050,00, di cui € 7.000,00 a titolo di residuo saldo del corrispettivo contrattuale ed il resto quale compenso per numerosi lavori “extra contratto” che sarebbero stati richiesti in corso d'opera dalla committente. 
La riconvenzionale non può essere accolta. 
In linea generale, l'impresa appaltatrice che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo (o del saldo) è gravata dall'onere di provare non solo l'esistenza del contratto e l'esecuzione dei lavori, ma anche l'ammontare del corrispettivo convenuto e, soprattutto, l'esatto adempimento delle prestazioni dovute ovvero, in presenza di contestazioni del committente, la non gravità degli eventuali inadempimenti. ###. 2697 c.c. impone, infatti, che sia il creditore a dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre al debitore compete la prova di fatti estintivi o impeditivi; nel contratto d'appalto, tuttavia, quando è l'appaltatore ad agire per il prezzo, l'esistenza di vizi e difformità dell'opera - come nel caso di specie - si traduce in un problema di prova del corretto adempimento, che resta a carico dell'impresa. In giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve dimostrare di avere eseguito l'opera a regola d'arte e conformemente al contratto, mentre il committente, che eccepisce la presenza di vizi, può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sino alla rimozione o eliminazione di tali vizi. 
Applicando tali principi al caso concreto, va ricordato che in questa sede è stato accertato, sulla base della CTU e delle complessive risultanze istruttorie, un grave difetto dell'opera imputabile all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. e da imporre addirittura il rifacimento integrale del rivestimento lapideo. 
Un'opera affetta da un vizio così rilevante non può reputarsi “eseguita a regola d'arte”, sicché già solo sotto questo profilo difetta uno dei presupposti necessari perché l'impresa possa pretendere il saldo del corrispettivo; l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice è, pertanto, fondata e legittima. 
Quanto alla specifica pretesa di ### di ottenere € 7.000,00 a titolo di residuo prezzo sul contratto originario, la società si è limitata a richiamare in modo generico il corrispettivo pattuito e a dedurre che la committente avrebbe versato soltanto parte delle somme dovute. Non è però stato prodotto un quadro contabile analitico, né documentazione fiscale (stato avanzamento lavori, fatture, ricevute) da cui risulti con certezza l'ammontare complessivo del prezzo, gli acconti incassati e il residuo effettivamente rimasto insoluto. ###, dal canto suo, ha contestato di dovere ulteriori somme in presenza di un'opera viziata; l'istruttoria orale non ha offerto elementi univoci in senso contrario. Alcuni testi hanno confermato che, nel corso del rapporto, vi furono pagamenti e accordi per stati di avanzamento, ma nessuno ha fornito un riscontro puntuale dei conteggi richiamati in via riconvenzionale dalla società. In mancanza di una contabilità di cantiere precisa, e a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice, non può ritenersi dimostrato il credito di € 7.000,00 per residuo prezzo. 
Ancor più carente è la prova in ordine ai pretesi lavori extra contratto. ### ha indicato, in modo sommario, una serie di interventi ulteriori (pavimentazione in pietra del piano rialzato in luogo di quella originariamente prevista, realizzazione di “tappeto” nella pavimentazione, demolizione e rifacimento della scala interna, nuova scala in ferro rivestita in legno, demolizione e ripristino di vano w.c., chiusura di una porta, posa di ringhiere, demolizione di canna fumaria, ecc.), ma non ha fornito, per ciascuno di essi, la prova specifica: - della richiesta della committente (o comunque di un accordo, anche solo per facta concludentia, idoneo a giustificare una variazione del corrispettivo rispetto al contratto originario); - dell'effettiva esecuzione delle singole opere; - del relativo valore economico, distinto per voci, e del mancato integrale pagamento.  ### orale, pur dando conto del fatto che in corso d'opera vi furono modifiche e qualche “miglioria” rispetto al progetto iniziale, non consente di ricostruire, con sufficiente attendibilità, un vero e proprio pactum de pretium exceptionis per i lavori extra né di verificare che le somme già pagate non li abbiano in tutto o in parte ricompresi. I testi escussi (anche quelli indicati dall'impresa) hanno riferito, in termini generici, di varianti e richieste dell'attrice, ma senza precisare il contenuto dettagliato di tali accordi, né l'entità dei maggiori corrispettivi pattuiti, né lo stato dei pagamenti; in particolare, nessuno ha confermato in modo chiaro e circostanziato la pretesa quantificazione di € 22.050,00 per extras, né la sussistenza di un saldo complessivo di € 29.050,00 ancora dovuto. 
In mancanza di documenti (preventivi firmati, ordini di variazione, fatture specifiche per extras riferibili al presente immobile) e a fronte di una prova orale così generica, la domanda riconvenzionale si fonda su mere allegazioni di parte, prive del necessario supporto probatorio. Va aggiunto che parte della documentazione contabile richiamata da ### è stata espressamente riferita, dalle stesse parti, ad altro immobile (“### Merletti”) oggetto di autonoma vicenda, con ulteriore motivo di inidoneità a dimostrare il credito rivendicato nel presente giudizio. 
In questo quadro, non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa del preteso credito, mancando il presupposto stesso dell'an debeatur: il Tribunale non può colmare, con l'equità, un vuoto probatorio strutturale sulla sussistenza e consistenza del credito azionato, specie in presenza di un grave inadempimento dell'appaltatore che, se del caso, avrebbe semmai giustificato una riduzione del corrispettivo in favore del committente. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l. deve essere integralmente rigettata, sia per difetto di prova in ordine al dedotto residuo prezzo e alle poste relative ai lavori extra contratto, sia perché, in presenza di gravi difetti dell'opera imputabili all'impresa, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice è idonea, in ogni caso, a paralizzare la pretesa creditoria. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste integralmente a carico, in solido, di ### s.r.l.  e del geom. ### non ricorrendo i presupposti per compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La relativa liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, con riferimento allo scaglione di valore corrispondente all'importo riconosciuto (sino ad € 26.000,00) e ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Restano a carico dei medesimi convenuti, in solido, anche gli esborsi documentati, comprese le spese per il procedimento di mediazione demandata e le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Si da atto che allo studio della pratica e alla redazione della comparsa conclusionale di parte attrice hanno partecipato il ### e la Dott.ssa ### per l'espletamento della pratica forense.  P. Q. M.  Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 4120/2013 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, - accerta che i vizi lamentati da ### in relazione al rivestimento lapideo dei cantonali della facciata dell'immobile sito in ### dei ### piazza ### n. 4, integrano gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art.  1669 c.c.; - dichiara ### s.r.l. e il geom. ### responsabili, in solido tra loro, dei danni derivati all'attrice dal distacco del rivestimento verificatosi in data 2 febbraio 2013; - per l'effetto, condanna ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., e il geom. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 7.015,83 (settemilaquindici/83), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### dalla data di messa in mora (1 marzo 2013) sino al saldo e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla medesima data fino all'effettivo soddisfo; - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### s.r.l.; - rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione proposta dalle parti; - condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e il geom. ### in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché in € 768,86 per esborsi di cui €. 554,86 per spese di mediazione demandata) , con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico di ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t. , e del geom. ### in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto. 
Foggia, 5 dicembre 2025 

Il Giudice
onorario Avv.


causa n. 4120/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Siciliani

M
4

Tribunale di Catania, Sentenza n. 4446/2019 del 11-11-2019

... titolo di rimoborso delle spese di sostituzione della canna fumaria della bottega”; - si è ### costituita, ha meglio circostanziato il titolo del rilascio (una sentenza della Corte d'Appello di ### pubblicata nel dicembre 2013, la quale ha dichiarato cessato il rapporto locativo a far data dal 30 agosto 2008, e assegnato termine non superiore a tre mesi per il rilascio), chiesto il rigetto dell'opposizione - con l'accertamento del buon diritto di di chiedere la rimozione del forno, in quanto installato dal primo conduttore - e delle altre domande, nonché, in via riconvenzionale di condannare i convenuti a rimuovere il forno e a pagare a detta una somma corrispondente al canone mensile di locazione, pari a ### 865,00) dal mese di novembre 2014 fino a quello di riconsegna. In ordine alla proprietà del forno, h a allegato che essa compete agli opponenti (donde il loro obbligo di rimozione) e che ciò si evince dai documenti prodotti; in ordine al rimoborso delle spese di impianto della nuova canna fumaria, ha allegato che tale impianto, non autorizzato, è stato operato a contratto già risolto, donde, piuttosto che il rimborso, compete agli ex conduttori di togliere a proprie spese la detta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11513/2016 promossa da: (C.F. ) e (C.F .  , con l'avv. ### giusta procura in atti.  contro nata a #### il ### ) e nata a #### il ### ), con l'avv.   giusta procura in atti; esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti; premesso, in punto di fatto, che: - con atto di citazione del giugno 2016, e hanno chiamato in giudizio , e chiesto al Tribunale adito di privare di efficacia, con qualsiasi formula giuridica utile allo scopo, un atto di precetto fatto notificare nel precedente mese di aprile da ai detti e , rivolto (il precetto) a conseguire il rilascio, da parte dei secondi a beneficio della prima, di una bottega sita in #### nn. 10 e 11 (sì come specificamente individuata in ######### domanda), “previa la rimozione del forno e la esecuzione delle opere necessarie per la riduzione in pristino”. A fondamento di tale opposizione, e h anno allegato di avere informalmente offerto la riconsegna dell'immobile di cui in domanda - nello stesso stato in cui esso fu dato in locazione a (di cui gli opponenti sono eredi) per quivi condurvi un panificio - e che in data 30 marzo 2016 (la stessa indicata come data di riconsegna), ha espressamente rifiutato la prestazione, salvo poi intimare il precetto di cui in domanda: da ritenersi, in tesi, rivolto a conseguire una prestazione non dovuta, poiché il forno di cui si chiede la rimozione faceva già parte dell'immobile al momento del sorgere rapporto locativo (“il palazzo in cui è ricompresa la bottega è stato ultimato proprio tra la fine degli anni cinquanta ed i primi mesi degli anni sessanta e poiché i danti causa della sig.ra avevano intenzione di adibire ad uso panificio la bottega, chiedevano al costruttore di approntare dei rimedi affinché il solaio potesse reggere il peso del forno./Così il costruttore installava alcune putrelle nel garage sottostante alla parte della bottega in cui doveva installarsi il forno (cfr. fotografie). ... E' indubbio pertanto che gli istanti ... non devono assolutamente procedere con la rimozione del forno di cui non sono proprietari e che è stato loro concesso in locazione unitamente alla bottega”). Con lo stesso atto di citazione, gli attori hanno altresì chiesto condannarsi a pagare loro la somma di ### 15.570,00, ex art. 34, l. equo canone (essendosi il contratto risolto per recesso della locatrice), nonché la somma di ### 11.071,50 e accessori “a titolo di rimoborso delle spese di sostituzione della canna fumaria della bottega”; - si è ### costituita, ha meglio circostanziato il titolo del rilascio (una sentenza della Corte d'Appello di ### pubblicata nel dicembre 2013, la quale ha dichiarato cessato il rapporto locativo a far data dal 30 agosto 2008, e assegnato termine non superiore a tre mesi per il rilascio), chiesto il rigetto dell'opposizione - con l'accertamento del buon diritto di di chiedere la rimozione del forno, in quanto installato dal primo conduttore - e delle altre domande, nonché, in via riconvenzionale di condannare i convenuti a rimuovere il forno e a pagare a detta una somma corrispondente al canone mensile di locazione, pari a ### 865,00) dal mese di novembre 2014 fino a quello di riconsegna. In ordine alla proprietà del forno, h a allegato che essa compete agli opponenti (donde il loro obbligo di rimozione) e che ciò si evince dai documenti prodotti; in ordine al rimoborso delle spese di impianto della nuova canna fumaria, ha allegato che tale impianto, non autorizzato, è stato operato a contratto già risolto, donde, piuttosto che il rimborso, compete agli ex conduttori di togliere a proprie spese la detta canna ### fumaria; in ordine all'indennità ex art. 34 cit, previa contestazione specifica in ordine alla regolarità amministrativa dell'esercizio commerciale condotto presso la bottega, ha resistito citando ampia giurisprudenza di legittimità che esclude il diritto all'indennità in caso di non liceità dell'esercizio commerciale (in ispecie, ha specificato parte opposta, l'irregolarità attiene proprio alla canna fumaria); - alla prima udienza si sono cristallizzati thema decidendum e thema probandum, non avendo le parti instato ex art. 183, co. 6, c. p. c., ed è stata indi istituita c. t. u. rivolta ad accertare lo stato del bene in relazione a quanto lamentato dalle parti, nonché, specificamente, ogni elementi utile a datare l'installazione del forno; - nelle more è deceduta la sig.ra e le sopraindicate sigg.re si sono costituite in prosecuzione, allegando la propria qualità di eredi legittime (vd. comparsa di intervento del 22 settembre 2017, con la documentazione allegata); - il c. t. u., all'esito di attività condotta con sicurezza di metodo e affidabilità di conclusioni, ha rilevato che: “In relazione al secondo quesito posto, nel quale si richiede la presumibile epoca di istallazione del forno, il sottoscritto C.T.U., non è in grado di rispondere con certezza ne tanto meno svolgere ipotesi credibili. Pur a seguito del sopralluogo effettuato in data 22 gennaio 2018 nel locale sottostante il forno non si sono raccolti elementi incontrovertibili sull'epoca di montaggio dei rinforzi del solaio. Come si evince dalle fotografie si nota un consolidamento del solaio in questione mediante apposizione di travi NP 120 ancorate alle travi in cemento armato di sostegno dell'edificio. Le suddette travi in acciaio hanno caratteristiche dimensionali standardizzate e comunque possono essere state installate in epoche diverse da quella di realizzazione dell'immobile o di impianto del forno. Naturalmente non risulterebbe utile nemmeno risalire al periodo di fabbricazione del forno in quanto non significativa ai fini della determinazione dell'epoca di montaggio del forno nel locale. Potrebbe invece essere utile verificare se nel catasto storico risulti già in planimetria un'area occupata dal forno. In definitiva non è possibile quindi verificare il periodo di montaggio del forno in relazione all'epoca di inizio locazione”; - indi, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata posta in decisione, con le forme del rito locatizio, all'odierna udienza, dopo la discussione e sulle conclusioni, sì come raccolte nel verbale allegato; ### considerato, in punto di diritto, che: - nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale (ex art. 34, co. 3, l. 1978/392, a mente del quale: “### del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. ...”); - com'è noto, nel 2000, le SS. UU. della S. C. hanno dirento il contrasto venutosi a creare tra le sezioni semplici in ordine al rapporto tra l'art. 1591 c. c. e l'art. 34 cit., dando prevalenza all'orientamento secondo cui il locatore “il quale non offre il pagamento dell'indennità ... rende il rifiuto di riconsegna da parte del conduttore un comportamento che non è suscettibile d'essere qualificato come inadempimento dell'obbligazione di restituire e ... perciò non espone il conduttore alle conseguenze della mora stabilite dall'art. 1591 cod. civ./ Il pregiudizio che il locatore riceve per il fatto di non riottenere la disponibilità dell'immobile deve essere sopportato dallo stesso locatore, perché è conseguenza di un suo comportamento/ Il conduttore, che intende rifiutare la consegna sino a quando non gli è pagata l'indennità e non assume l'iniziativa di liberarsi della propria obbligazione offrendo la riconsegna, è tenuto a pagare il canone dovuto in precedenza, ma non deve il risarcimento del maggior danno”; come può osservarsi, la decisione fa riferimento all'ipotesi in cui il conduttore si sia limitato ad opporre il proprio rifiuto alla riconsegna; nel caso in cui, invece, egli abbia pure assunto l'iniziativa di liberarsi della propria obbligazione, nelle successive decisioni delle sezioni si semplici si assiste ad un'oscillazione: tra l'orientamento meno restrittivo secondo cui, purché il conduttore abbia offerto la restituzione del bene (dunque anche in modo non formale), egli liberato anche dal pagamento della somma corrispondente al canone, e quello più restrittivo secondo cui l'effetto liberatorio può conseguire soltanto all'offerta formale (vale a dire nelle forme e con le conseguenze di cui all'art. 1216, co. 2, c. c.); - orientata nel primo senso è Cassazione civile sez. III, 15/11/2017, n. 26950: “... fino a che tale corresponsione non avvenga, la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene de iure e rappresenta una causa di giustificazione impeditiva del sorgere dell'obbligo di riconsegna dell'immobile, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna e il conseguente obbligo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. (Cass. n. 19634 del 2016); peraltro, dal momento della cessazione del rapporto contrattuale di locazione sino a quello del pagamento dell'indennità di avviamento si viene ad instaurare tra le parti un rapporto ex lege, che risulta collegato geneticamente a quello precedente, ma nel quale le rispettive obbligazioni non si pongono in relazione di sinallagmaticità (Cass. n. 4443 del 2014). ... A ciò si aggiunga, quanto alla posizione del conduttore, che il conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale, alla scadenza del contratto, resta obbligato al pagamento dei canoni tutte le volte in cui permanga nella detenzione dell'immobile (quand'anche sia cessato l'esercizio dell'attività commerciale nell'immobile locato), a nulla rilevando che il locatore sia a sua volta inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento. Per sollevarsi da tale obbligo, il conduttore ha l'onere di costituire in mora il locatore offrendo contestualmente, anche in modo informale, la restituzione dell'immobile (15876 del 2013)”; - orientata nel secondo senso è Cassazione civile sez. III, 20/01/2016, n. 890: “... l'effetto liberatorio anzidetto [scilicet: liberazione dal pagamento di una somma corrispondente al canone] presuppone, in ogni caso, la cooperazione del locatore nel ricevere il bene, ossia che quest'ultimo rientri effettivamente nel pieno possesso, materiale e giuridico dell'immobile (in tale ottica si colloca la consegna delle relative chiavi al locatore, che le riceva, cosi da restituirlo nella piena disponibilità del bene: tra le altre, Cass., n. 550 del 2012, citata), poichè, in assenza di siffatta cooperazione e di un tale esito, la liberazione del conduttore dalla prestazione cui è obbligato può aversi non solo con la costituzione in mora del creditore, ma anche, e di necessità, con la nomina del sequestratario ai sensi dell'art. 1216, secondo comma, cod. civ., al quale venga consegnata la "cosa dovuta" (cfr. Cass., 7 aprile 1970, n. 958; Cass., 30 marzo 1977, n. 1218; in analoga prospettiva, Cass., 27 aprile 2004, n. 7982), alla stregua di un complessivo procedimento i cui esiti sono soggetti, pur sempre, alla convalida giudiziale”; tengasi per altro in conto che, contrariamente a quanto assunto da Cass. 2017/26950 cit., Cassazione civile sez. III, 25/06/2013, n.15876, non avalla affatto il primo orientamento, affermando piuttosto che: “### invece salva la sua facoltà [del conduttore] di evitare il pagamento del corrispettivo previa offerta di restituzione del bene a norma dell'art. 1216 cc in modo da costituire in mora il locatore in rapporto al suo obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento”; ritenuto, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, quanto segue. Dal testo del contratto di locazione dell'immobile del cui rilascio oggi si tratta (prodotto in copia da entrambe le parti, rispettivamente come doc. 6 e 2), rileva che l'immobile fu locato agli inizi degli ### con destinazione di panificio; delle condizioni generali del bene non viene operata in contratto alcuna descrizione, né rileva alcun altro elemento utile per accertare se esso fosse o meno già corredato di forno. ### la stessa prospettazione di nel marzo del 2012, uno degli odierni opponenti (la sig.ra ha concluso un contratto di affitto d'azienda relativo al panificio di che trattasi a tale , e in tale occasione ha fatto constare nel contratto di essere proprietaria del forno di cui oggi si tratta. 
Orbene, a giudizio di questo decidente, dall'esame del complesso degli elementi di fatto e probatori fin qui indicati, non può approdarsi ad alcuna affermazione certa in ordine all'appartenenza del forno, né in ordine alla circostanza cruciale della sua installazione all'interno dell'immobile prima o dopo la sua consegna a chi lo prese in locazione nel 1960. Ciò in quanto nessuno degli elmenti considerati, né tutti loro messi insiemi, conducono a considerazioni univoche. La circostanza che, a distanza di molti anni, uno degli odierni opponenti (erede dell'originario conduttore dell'immobile) abbia vantato la proprietà del forno con un affittuario d'azienda al fine di fare ricomprendere il bene nel compendio dei beni aziendali non appare di per sé decisiva. 
In difetto di prova che il forno si stato installato dall'originario conduttore, non può ritenersi sussitente l'obbligo degli odierni opponenti di riconsegnare gli immobili previa asportazione del forno. 
Per questo motivo l'opposizione a precetto va accolta. 
Essa è inoltre accoglibile anche avuto riguardo al motivo concernente la mancata offerta dell'indennità ex art. 34 cit.. 
Come può infatti osservarsi, al fine di escludere la debenza della detta indennità, ### stigmatizza una situazione di illeceità nella conduzione dell'impresa la quale rimonta ad un tempo successivo a quello di vigenza del rapporto locatizio (rectius: non è allegato che rimonti pure al tempo di vigenza del rapporto). 
Il che è allarmante sotto il profilo della temerarietà, ove si consideri che la stessa parte ha bene in mente il fatto che il contratto si è risolto nell'agosto del 2008 allorquando prende posizione sull'installazione della nuova canna fumaria e argomenta per la non debenza delle spese sostenute ex ### adversis per la detta installazione a cagione proprio del fatto che essa è stata operata quando il rapporto era cessato. 
Dunque: il contratto si è risolto nell'agosto del 2008. 
Non vi è contestazione sulla liceità della conduzione dell'impresa a quel tempo. 
Così come non può essere dovuto un rimborso per spese fatte dal conduttore dopo la risoluzione del rapporto contrattuale, non può invocarsi una illiceità ### rimontante ad un momento successivo alla risoluzione del rapporto contrattuale.  ###à è pertanto dovuta. 
Infine, poiché non consta che gli odierni opponenti abbiano proceduto con l'offerta formale, a lume dell'orientamento seguito da Cass. 2016/890 - da preferirsi per la sua maggior persuasività - la domanda di pagamento di una somma commisurata al canone dal mese di novembre 2014 in avanti, va accolta, ma soltanto fino al mese di pubblicazione della presente decisione e non oltre, non potendosi configurare in ispecie la ricorrenza di un'ipotesi normativa legittimante l'adozione di una condanna in futuro. Il canone di riferimento è quello vigente inter partes nell'agosto del 2008. 
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca. 
P. t. m. 
Il g. u., dott. ### definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, - in accoglimento dell'opposizione dichiara che le sigg.re non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata preannunziata col precetto indicato in motivazione, per non essere tenuti e all'asportazione del forno indicato in precetto; - condanna le dette sigg.re a pagare ai detti ### e una somma pari a diciotto volte la somma dovuta a titolo di canone nel mese di agosto del 2008, senza interessi in difetto di domanda sul punto; - condanna i detti e a pagare alle sigg.re una somma pari al canone dovuto nel mese di agosto 2008 moltiplicata per ciascuno dei mesi compresi tra il mese di novembre 2014 e quello di pubblicazione dell'odierna decisione, con interessi nella misura legale dal dì della domanda fino al soddisfo; ### - rigetta per il resto. 
Decisione letta e sottoscritta in allegato al verbale dell'udienza dell'11 novembre 2019. 
Il g. u. 
Dott. G. ###

causa n. 11513/2016 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 742/2021 del 06-07-2021

... tetto e dal lucernario, nel quale era inserita la canna fumaria a servizio del ristorante; che l'ATP aveva accertato l'illegittimità dell'installazione della canna fumaria per mancanza del consenso di tutti i condomini e per irregolarità amministrative; che ciò, tuttavia, non aveva inciso sull'esercizio dell'attività della che essi si erano adoperati per la messa a norma della canna fumaria, ma una condomina (sig.ra ) si era opposta ai lavori; che, nelle more dei lavori, inaspettatamente in data ### la sigra aveva agito contro di loro locatori, per ottenere la condanna all'esecuzione delle opere di rifacimento della canna fumaria; che , in pendenza del giudizio, in data ###, la sig.ra aveva inviato ai locatori lettera di risoluzione contrattuale; che, quindi, ### aveva proceduto a chiudere l'attività commerciale, dando comunicazione della cessazione in data ### sia al Comune di ### che all delle entrate; che, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, la sigra aveva mutato la domanda iniziale, chiedendo la risoluzione del contratto e la loro condanna al risarcimento dei danni per inadempimento nella misura di € 250.000,00. Quindi, con la sentenza n° 87 del 30.01.2019, il (leggi tutto)...

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n. 819 R.G. del 2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti magistrati: ### rel.  ### riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile promossa da: e e lettivamente d omiciliati i n ### presso l'avv.E. Picasso che li rappresenta e difende per mandato allegato in calce all'atto di citazione in appello ### contro rap presentata e d ifesa c ongiuntamente e d isgiuntamente dall'### e dall'Avv.### del ### di ### presso il cui studio in ### è elettivamente domiciliata giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo #### 2 ### all'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e respinta, e previa ammissione delle prove per interpello e testi, idonea CTU volta ad accertare le condizioni dell'immobile e a quantificare i danni, accogliere i motivi di appello, e dichiarare la nullità della sentenza n° 612/20 emessa dal Tribunale di ### dott. ### in data ###, in totale riforma voglia: A) dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'opposizione, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n° 1041/19, emesso dal Tribunale di ### nel procedimento sub. 3554/19, perchè infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti; B) accogliere le domande riconvenzionali avanzate dagli odierni appellanti e conseguentemente: - dichiarare la sig.ra tenuta e condannata al rilascio dell'immobile sito in ### c.so Roma n° 22, identificato al N.C.E.U al foglio 20 mappale 304 sub 12 in favore dei proprietari, libero e sgombero da cose e/o beni di qualsiasi natura e genere, per intervenuta cessazione del contratto a far data dal 30.01.19; - accertare e dichiarare la conduttrice inadempiente per il mancato pagamento dei canoni da novembre 2018 (mese di novembre nella misura residua di € 700,00) a gennaio 2019 pari ad € 4.350,00, la metà delle spese di rinnovo del contratto pari ad €. 181,00 e la cessazione del contratto pari ad € 67,00, e conseguentemente condannare la sig.ra al pagamento dei canoni e degli oneri accessori per un totale di € 4.598,00, maggiorata da interessi legali; - accertare e dichiarare la sig.ra tenuta e condannata a corrispondere ai proprietari l'indennità di occupazione, da febbraio 2019 fino alla data ### 3 dell'effettivo rilascio, nella misura di € 1.450,00 mensili, maggiorati da interessi legali; - accertare e dichiarare la sig.ra inadempiente ex art. 1590 c.c. E pertanto condannarla a consegnare l'immobile nelle condizioni in cui venne locato con gli impianti elettrico, idraulico e del gas a norma e completamente imbiancato e/o a risarcire tutti danni recati all'immobile concesso in locazione in particolare agli impianti elettrico, idraulico e del gas nella misura emergente in corso di causa; - accertare e dichiarare i sigg.ri e legittimati a trattenere la cauzione per gli inadempimenti della sig.ra sia per il mancato pagamento dei canoni, degli oneri accessori, dell'indennità di occupazione e degli oneri per il ripristino dei locali e/o subordinare la consegna al ripristino dei locali in conformità; - accogliere l' istanza di compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.: nel caso in cui la Eccellentissima Corte d'Appello dovesse accertare e condannare le parti reciprocamente a corrispondere delle somme disporre la compensazione fino alla decorrenza del medesimo importo salvo porre a carico di una o dell'altra le maggiori somme dovute; C) condannare la convenuta all'integrale pagamento delle spese di entrambe i gradi di giudizio e delle fasi cautelari; D) In via subordinata: solo ed esclusivamente nel caso in cui venga confermato il diritto all'indennità di pagamento, confermare la condanna della sig.ra al rilascio dell'immobile in favore dei proprietari libero e sgombero da cose e/o beni di qualsiasi natura e genere e disporre che il pagamento dell'indennità di avviamento sia contestuale al rilascio dell'immobile, con compensazione delle spese di lite.” #### 4 Rigettare l'appello proposto da e avverso la sentenza n° 612/2020 del Tribunale di ### con vittoria di spese del presente grado di giudizio.  ***  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tra le odierne parti è intercorso, prima del presente giudizio, quello conclusosi con la sent.n.87/2019 ### con la quale, su domanda della conduttrice, è stato risolto il contratto inter partes di locazione ad uso commerciale ### per fatto dei locatori sigri mentre è stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla sigra ( cfr. anche provvedimento emesso da questa Corte , in questo giudizio, in data 22 febbraio 2021 ex art. 351 cpc). 
Successivamente, con la sentenza n.612/2020 qui appellata, i proprietari , ch e s i era no o pposti al d ecreto i ngiuntivo o ttenuto d alla co nduttrice p er il pagamento della indennità di avviamento e per la restituzione della cauzione versata, sono stati condannati a tale pagamento portato dal D.I., confermato integralmente dal Giudice; la sigra è stata condannata al rilascio dell'immobile, subordinatamente alla effettiva corresponsione dell'indennità di avviamento; gli opponenti sono stati condannati alla refusione delle spese di lite in favore della *** Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigri i quali hanno affermato che la sig.ra aveva sempre esercitato la sua attività di ristorazione, senza lamentare problemi. ### 5 Hanno, quindi, ricordato che il precedente giudizio, concluso con la sent.n.87 del 30.01.2019 del ### di ### aveva avuto origine nell'anno 2016, quando i sig.ri proprietari dell'appartamento all'ultimo piano del palazzo ove si trovava l'immobile locato, avevano chiesto un ### per accertare le cause delle infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto e dal lucernario, nel quale era inserita la canna fumaria a servizio del ristorante; che l'ATP aveva accertato l'illegittimità dell'installazione della canna fumaria per mancanza del consenso di tutti i condomini e per irregolarità amministrative; che ciò, tuttavia, non aveva inciso sull'esercizio dell'attività della che essi si erano adoperati per la messa a norma della canna fumaria, ma una condomina (sig.ra ) si era opposta ai lavori; che, nelle more dei lavori, inaspettatamente in data ### la sigra aveva agito contro di loro locatori, per ottenere la condanna all'esecuzione delle opere di rifacimento della canna fumaria; che , in pendenza del giudizio, in data ###, la sig.ra aveva inviato ai locatori lettera di risoluzione contrattuale; che, quindi, ### aveva proceduto a chiudere l'attività commerciale, dando comunicazione della cessazione in data ### sia al Comune di ### che all delle entrate; che, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, la sigra aveva mutato la domanda iniziale, chiedendo la risoluzione del contratto e la loro condanna al risarcimento dei danni per inadempimento nella misura di € 250.000,00. 
Quindi, con la sentenza n° 87 del 30.01.2019, il ### di ### aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e compensato le spese di lite tra le parti al 50%, condannando parte resistente a rifondere a parte ricorrente la restante frazione. ### 6 La sigra nonostante la risoluzione, non aveva aderito alla richiesta di rilasciare l'immobile, ma , in data ### aveva notificato offerta reale subordinando la consegna dell'immobile al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale e alla restituzione della cauzione, maggiorata da interessi. 
Quindi, ### aveva chiedesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità di avviamento e la restituzione della cauzione, cui era seguito questo giudizio di opposizione, nel corso del quale essi locatori aveva chiesto un sequestro giudiziario per accedere all'immobile ed eseguire i lavori alla canna fumaria. 
Gli appellanti affermano, quindi, che la sentenza è nulla, viziata da gravi errori di valutazione di fatto e applicazione delle norme di diritto, per i seguenti motivi: ### ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE AL DIRITTO DEL CONDUTTORE AL###' ###. 
I locatori lamentano, innanzittutto, l'errata applicazione ed interpretazione dell'art.  34 L. 27.7.78 n° 392 , da cui consegue la nullità della sentenza. 
Infatti, il primo Giudice ha affermato che :" La legge esclude il diritto a tale indennità solo nel caso di risoluzione del contratto in qualche modo “imputabile” al conduttore o in presenza di una procedura concorsuale: essa è quindi dovuta laddove, come nel caso di specie, il contratto sia stato dichiarato risolto con sentenza in virtù del grave inadempimento del locatore il quale abbia concesso in locazione un ristorante privo di canna fumaria adeguata.” La tesi è errata poichè , nel caso di risoluzione del contratto proposta dal conduttore per inadempimento del locatore, non è dovuta al conduttore l'indennità di avviamento, perchè il conduttore ha a disposizione l'azione per il risarcimento del danno; inoltre, l'indennità di avviamento non costituisce un risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, ma ha natura giuridica diversa e costituisce ### 7 un indennizzo per il disagio dovuto dal trasferimento della propria attività commerciale, poichè mira ad evitare al conduttore di immobile commerciale , le difficoltà connesse all'individuazione di altri locali ove proseguire lo svolgimento della propria attività e quelle legate alla necessità di reperire nuova clientela. 
Non costituisce, quindi, un risarcimento dei danni per inadempimento. 
Nel caso in esame, si doveva accertare se vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di avviamento in capo al conduttore, e, quindi , se il recesso e/o la disdetta fossero dipesi esclusivamente dalla volontà del locatore e se l'attività del conduttore fosse ancora in essere alla data di dichiarazione di risoluzione contrattuale.  ### gli appellanti l'indennità spetta al conduttore solo laddove vi sia stato un recesso dipeso dalla volontà del locatore, mentre, nel caso di specie, il contratto si è risolto per volontà esclusiva di che, in data ### ha inviato lettera di disdetta dal contratto di locazione; poi, in data ### ha comunicato la cessazione dell'attività al comune di ### e, quindi, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 30.1.19 ha modificato la domanda da richiesta di adempimento a domanda di risoluzione contrattuale e contestuale risarcimento dei danni per inadempimento nella misura di € 250.000,00 (vedi sentenza n° 87/19 pagina 2 lettera c). 
Quindi, ai fini del riconoscimento dell'indennità di avviamento a nulla rileva che il contratto sia stato risolto per inadempimento del locatore, in quanto la conduttrice aveva a sua tutela l'azione di risarcimento dei danni. 
Del resto, la sentenza del ### di ### n° 87/19, su cui si è formato il giudicato, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del locatore, ma ha anche respinto le richieste di risarcimento danni avanzate dalla sigra ### 8 conseguenti all'inadempimento del locatore, perchè la non conformità della canna fumaria non aveva impedito l'esercizio della ristorazione. 
Affermano, poi, che , per il riconoscimento dell'indennità di avviamento, è necessario che l'attività commerciale sia attiva alla data di dichiarazione di risoluzione contrattuale, mentre in questo caso, l'attività era cessata alla data del 31.12.18, cioè, prima della dichiarazione di risoluzione contrattuale (come da comunicazione al comune di ### prod. 11), circostanza che risulta anche dalla sentenza impugnata (pagina 5 penultimo capoverso). 
Le argomentazioni del Giudice per riconoscere l'indennità, poi , sono errate, laddove valorizza il breve tempo decorso dalla pronuncia di risoluzione contrattuale, circostanza che non è supportata da alcun fondamento giuridico. 
E' , poi, inconferente il richiamo fatto dal ### a Cassazione n° 11091/1992 che riguardava i casi d'interruzione dell'attività da parte del conduttore provocata dall'inagibilità dell'immobile locato, siccome , nel caso in esame, la non conformità della canna fumaria non ha mai impedito l'utilizzo né il godimento dell'immobile da parte della *** ####### appellanti lamentano, quindi , che siano state respinte le loro domande riconvenzionali (esclusa quella di rilascio dell'immobile), ed insistono per l'accoglimento delle stesse: 1) rilascio. 
Affermano che certamente va disposto il rilascio dell'immobile, perchè il contratto è stato dichiarato risolto con sentenza del ### di ### n° 87/19 del ### 9 30.1.19, ne consegue l'obbligo del conduttore di restituire l'immobile in favore dei proprietari, libero e sgombero da cose e/o beni di qualsiasi natura e genere e nelle condizioni in cui venne locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c.. 
Tale rilascio non deve essere subordinato al pagamento dell'indennità di avviamento perchè essa non è dovuta per i motivi esposti nel primo motivo di appello. 
Quindi, l'accoglimento della domanda di rilascio deve essere confermata, ma gli appellanti chiedono si dichiari la nullità della parte in cui si subordina il rilascio al pagamento dell'indennità di avviamento perchè ritenuta infondata; in subordine rimandano al successivo III motivo di appello.  2) accertamento e condanna al pagamento delle mensilità arretrate e delle spese accessorie al contratto di locazione ### quindi, la sentenza che non ha applicato correttamente la norma di cui all'art. 1587 c.c. , poichè, a fronte dell'inadempimento della sigra neppure contestata dalla convenuta nella comparsa di costituzione, il Giudice ha ritenuto che tali somme non siano dovute, stante la risoluzione per inadempimento del locatore. 
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è stabile nel ritenere che le obbligazioni del conduttore prescindono da eventuali inadempimenti del locatore, ed al conduttore non è mai consentito astenersi dal versare il corrispettivo o determinare unilateralmente il canone neanche nell'ipotesi in cui si verifichi una riduzione od una diminuzione del godimento del bene dovuta a fatto del locatore, cosa neppure avvenuta in questo caso.  3) accertamento e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione Gli appellanti fanno presente che conduttore di un immobile adibito ad attività commerciale, alla scadenza del contratto, resta obbligato al pagamento dei canoni ### 10 tutte le volte in cui permanga nella detenzione dell'immobile (quand'anche sia cessato l'esercizio dell'attività commerciale nell'immobile locato), a nulla rilevando che il locatore sia a sua volta inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento. 
Precisano, ancora, che non può valere, in proposito, l'offerta di restituzione dell'immobile fatta dalla conduttrice, e ciò per vari motivi: 1) Intanto, perchè non è provato che l'immobile fosse libero e sgombero da cose ed arredi.  2) Poi, perchè si era trattato di una offerta subordinata al pagamento dell'indennità di avviamento e di restituzione della cauzione maggiorata da interessi, tanto che l'importo richiesto era appunto di € 36.642,04 (l'indennità di avviamento quantificata in €. 26.100,00 e cauzione € 10.000,00, maggiorata dagli interessi). 
Pertanto è errata l'affermazione del ### e non è fondata la richiesta, poichè il rilascio può essere subordinato esclusivamente al pagamento dell'indennità di avviamento, e non anche alla cauzione.  3) Inoltre l'offerta non era formulata ai sensi dell'art. 1216 c.c.: “Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. ### deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.” ### gli appellanti per avere l'effetto liberatorio, dopo l'inoltro dell'intimazione, il debitore deve consegnare il bene ad un sequestratario, previa nomina giudiziale su istanza del debitore. 
Pertanto, essendo accertata l'inefficacia della offerta formale , deve accogliersi la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione. 
Aggiungono, inoltre, che il diritto di ritenzione dell'immobile fino a quando non viene pagata l'indennità di avviamento, ha una sua giustificazione laddove il conduttore continui ad esercitare nei locali la propria attività, mirando a fornirgli i mezzi per affrontare il trasferimento in altra sede, ma quando l'attività è già cessata, il diritto di ritenzione ha come unico effetto quello di determinare un danno al locatore. 
Lamentano, quindi, che il mancato rilascio li espone, non solo ad un mancato guadagno, ma anche ai costi del contenzioso con il condòmino per le infiltrazioni al suo immobile.  4) accertamento e la condanna al pagamento del risarcimento dei danni ### gli appellanti di avere avuto accesso ai locali in sede di mediazione, constatandone lo stato di degrado e di avere chiesto il risarcimento dei danni, senza poter fornire prova della quantificazione. 
La sigra era subentrata nella locazione inizialmente assunta dal sig.   che aveva ricevuto il locale completamente imbiancato e con impianti a regola d'arte come risulta dalla certificazione della del 06.06.2001 (prod. 28). 
Perciò la controparte deve riconsegnare l'immobile con la dichiarazione di conformità degli impianti di cui si richiedere l'accertamento e la quantificazione delle opere necessari per il ripristino. 
La conduttrice, inoltre, è inadempiente anche dal punto di vista amministrativo, e deve provvedere a regolarizzare le difformità del dehors, corrispondere le sanzioni, il pagamento dell'indennità di occupazione di suolo pubblico fino allo sgombero e ogni altra tassa e/o sanzione, che dovesse conseguire dal suo inadempimento. 
La sentenza, quindi , è in contrasto con le norme fondamentali sulle obbligazioni del conduttore che deve servirsi dell'immobile per l'uso determinato nel contratto ### 12 e con l'obbligo di pagare il corrispettivo per i canoni di locazione e di riconsegnarlo nello stato in cui venne locato.  ***  #### gli appellanti che la sentenza è nulla anche per non avere considerato che le obbligazioni di pagamento dell'indennità di avviamento e quella del rilascio dell'immobile sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell'altra, con la conseguenza che la legge subordina il rilascio dell'immobile al pagamento dell'indennità e specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio dell'immobile. 
Il difetto di contestualità determina un grave pregiudizio per il locatore che vedrebbe ulteriormente differita la riconsegna del bene.  ***  ### NULLITA' ### sul punto 5 per erronea applicazione delle norme di legge in materia di prova e difetto di istruttoria. 
Poichè l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione ed è altresì subordinato alla riconsegna dell'immobile, mentre l'appellata non ha ancora provveduto alla restituzione dell'immobile, non è possibile per essi locatori fornire una prova specifica dei danni patiti dall'immobile. 
Essi hanno chiesto l'ammissione delle prove per testi, istanza che reiterano, ma per la quantificazione e la stima è necessario disporre la CTU come richiesta e , ingiustamente, non ammessa.  **  ### poi, la tesi del ### ( di cui al capoverso 4 di pagina 8 motivazione) in cui si prevede che “la somma da versare a titolo di deposito cauzionale può essere determinata solo entro il limite dei tre canoni.....  dichiarando altresì la nullità relativa della clausola”, in quanto l'originario contratto di locazione concluso tra i sigg.ri e d il sig. al punto 8 (prod. 2.2.) prevedeva che in caso di cessione di azienda il subentrante dovesse garantire la solvibilità mediante la costituzione di una fidejussione dell'importo di un'annualità del canone di locazione (€ 1.770,00 mensili) ovvero pari ad € 20.400,00. 
La sig.ra invece, acquistando in data ### l'azienda dal sig. , e automaticamente subentrando nel contratto di locazione, non aveva adempiuto a tale obbligo, ma aveva proposto ai locatori di versare una cauzione di € 10.000,00 in luogo della fidejussione bancaria, circostanza che risulta provata alla scrittura privata del 24.03.12 (prod. 2.31). 
Da ciò consegue la legittimità dell'importo concordato tra le parti a titolo di cauzione, in luogo di una specifica obbligazione ed approvato per iscritto ai sensi degli artt.li 1341 e 1342 c.c.. 
Inoltre, l'art. 11 della legge 27.7.1978 n° 392 cui fa riferimento il Giudice riguarda esclusivamente le locazioni di tipo abitativo disciplinate dal capo I, mentre in questo caso si tratta di locazione ad uso commerciale, per cui la norma non si applica.  ***  ##### E #### sul punto 6 relativo alle spese legali ### 14 Infine , si censura la statuizione inerente le spese di lite, poste a carico dei locatori senza tener conto che sussisteva, semmai, una reciproca soccombenza , essendo stata condannata la conduttrice al rilascio dell'immobile, donde l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 cpe e la compensazione delle spese.  *** 
Si è costituita la sigra che ha ricordato le precedenti iniziative intraprese e la sentenza n° 87 del 2019 ### che aveva accolto la sua domanda di risoluzione contrattuale , dichiarando “risolve il contratto di locazione per uso diverso dall' abitazione sottoscritto in data uno 1-10-12 dalle parti in causa relativo all immobile sito in ### 22 “; ella concorda con gli appellanti circa il fatto che detta sentenza sia passata in giudicato. 
Quanto alla sentenza qui appellata, ### ricorda che il ### ha rigettato l'opposizione proposta dai locatori avverso il decreto ingiuntivo ed ha accertato il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento e alla restituzione della cauzione riconoscendo, in ordine a quest'ultima che, avendo le parti pattuito un deposito di importo superiore alle tre mensilità, la relativa clausola era da considerarsi nulla ai sensi dell'articolo 11 della legge 392 del 1978 con suo diritto a ripetere l'eccedenza.  ### chiede, quindi, la conferma della sentenza di primo grado e il conseguente rigetto dell' appello. 
Rileva, poi, che , successivamente alla pubblicazione della sentenza ed anzi dopo la proposizione dell'appello, i signori e hanno chiesto al Giudice di ### che venisse sostituito il custode come se vi fosse un sequestro ancora valido, circostanza smentita dal provvedimento del 4- 12-2020 (produzione n. 30) del ### di ### con la quale il Giudice aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza, richiamando correttamente il ### 15 disposto dell'art.669 novies comma 3 cpc, il quale stabilisce che il provvedimento cautelare perde efficacia “se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”. 
Afferma, inoltre, circa il suo diritto all'indennità di avviamento, che la sua lettera del 22 dicembre 2018, citata da controparte, non è mai stata prodotto in causa da nessuna delle parti e che , in ogni caso, il suo contenuto non è una manifestazione di volontà di disdire il contratto di locazione o di recedere da esso, ma è un atto con il quale essa conduttrice dichiara di ritenere risolto il contratto di locazione per inadempimento del locatore; comunque, non essendo in atti , non può la Corte sindacarne la portata. 
Del resto, se fosse vero che ella aveva disdettato il contratto o che vi fosse stato un suo recesso dal contratto, la questione avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al ### di ### nel giudizio che si è concluso con la sentenza passata in giudicato n° 87 del 2019; se fosse vero che il rapporto locatizio è venuto meno per una manifestazione unilaterale di volontà del conduttore, questa sentenza non avrebbe potuto dichiarare, invece, la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore. 
Considerato, poi, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, una volta che la sentenza è passata in giudicato , è acclarato l'inadempimento del locatore, e così il diritto del conduttore , a percepire l'indennità di avviamento, è pieno e totale non ricorrendo i casi contemplati dall'art.34 della legge n° 392 del 78 che lo escludono in tutte quelle ipotesi in cui il venir meno del contratto è dovuto alla volontà unilaterale della parte conduttrice. 
Del resto, la sentenza n° 87 del 2019, esclude la utilizzabilità dell'immobile, poichè il Giudice richiama le risultanze di una CTU , resa in altro processo, da cui risulta che “la canna fumaria non è idonea all' utilizzo preposto perché non omologata e non certificata dal costruttore”, e così conclude che “l'immobile è inadeguato rispetto all'attività di ristorazione, ma, più in generale, non consente allo stato un adeguato utilizzo dalla cucina”. 
Pertanto, ella aveva dovuto, nel dicembre del 2018, cessare l'attività, che non era in grado di svolgere e tale cessazione era dipesa da fatto e colpa del locatore che non aveva garantito l'idoneità dei locali per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, per cui il cespite era stato locato. 
Afferma l'appellata che, attesa l'intervenuta la risoluzione del contratto e gli effetti retroattivi di essa ex art. 1458 cod. civ. (pagamento canoni e spese accessorie di risoluzione da imputarsi a parte locatrice inadempiente), la conduttrice non era certo tenuta a corrispondere i canoni di locazione (mesi novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019) a fronte del verificarsi di fatti che impedivano il pacifico godimento della cosa locata e che hanno determinato la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore: mancato pagamento dei canoni che non ha impedito al ### con la sentenza n° 87/19 di dichiarare risolto il contratto. 
Afferma l'appellata che il ### riconosce il diritto del conduttore di non corrispondere il canone , quando l'immobile sia in condizioni tali da renderlo inidoneo all'attività commerciale, richiamando , tra le altre, Cassazione n° 12103 del 2020. 
Inoltre, la ritenzione dell'immobile avviene "de iure" ed è la causa di giustificazione impeditiva dell'adempimento della scadenza dell'obbligo di consegna, per cui non insorgono nè la mora nella riconsegna , nè l'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c. che va riconosciuto soltanto per il periodo successivo alla corresponsione dell'indennità di avviamento da parte del locatore, che costituisce condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio. 
Afferma,quindi, che, in attesa della corresponsione dell'indennità, non può esserci detenzione illegittima da parte del conduttore e, quindi, neppure il diritto al risarcimento a favore del locatore.  ** 
Circa la domanda di danni formulata in primo grado l'appellata afferma che essa è talmente generica da non consentirle alcuna concreta difesa.  *** 
Gli appellanti hanno chiesto, poi, la sospensione della sentenza appellata, ex art.351 cpc, nella parte in cui subordina il rilascio al pagamento della indennità di avviamento, e la conferma dell'efficacia (fino al passaggio in giudicato della sentenza) del sequestro giudiziario dell'immobile per l'urgenza di accedervi ed eseguire lavori concordati con il , sequestro ottenuto in primo grado in relazione al pregresso contenzioso inerente la canna fumaria non a norma. 
Con provvedimento del 22 febbraio 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza tesa a ripristinare gli effetti del sequestro giudiziario concesso dal Giudice di primo grado , ed ha concesso la sospensione della sentenza relativamente alla condanna di pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo.  *** 
Fissata l'udienza di discussione per il giorno 30.6.2021, persistendo l'emergenza epidemiologica da ###19, e la conseguente normativa per contrastarla, è stato disposto lo svolgimento con trattazione scritta ex art. 83, commi sesto e settimo del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e successive modificazioni, di cui al D.L. 30 aprile 2020 n.28, assegnando alle parti termine per il deposito telematico di note scritte. ### 18 All'esito di tali depositi, la Corte, alla data suindicata , si è riunita in camera di consiglio da remoto per deliberare, e, quindi , la causa è stata decisa come da dispositivo allegato, sottoscritto dal ### con firma telematica.   ***  primo motivo (circa l'indennità di avviamento) Dispone l'art.34 L.392/78 che: "In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità." Per avere diritto all'indennità di avviamento, quindi, è necessario che la risoluzione del contratto non sia dovuta a morosità del conduttore, alla sua disdetta o al suo recesso. 
Nessuna di queste ipotesi è ravvisabile nel caso in esame. 
Infatti, indipendentemente dal tenore della lettera 22.12.2018, cui fa riferimento parte appellante per affermare che la avrebbe comunicato, con detta lettera, la volontà di risolvere il contratto (lettera , comunque, neppure in atti perchè non prodotta da alcuno), ed anche indipendentemente dal fatto che proprio la ebbe a richiedere una pronuncia di risoluzione del contratto, è assorbente il fatto che la risoluzione sia stata dichiarata per fatto dei proprietari, con la già citata sentenza n.87/2019, passata in giudicato, e ciò, proprio in applicazione degli artt.1575 e 1578 c.c., per inadeguatezza dell'immobile locato. ### 19 Pertanto, l'iniziativa della non integra un caso di recesso o di disdetta del contratto, ma costituisce semplicemente la reazione all'altrui inadempimento, senza che ciò possa incidere sul suo diritto all'indennità di avviamento. 
Nè rileva il fatto che la avesse comunicato al che avrebbe cessato l'attività commerciale al 31.12.2018, poichè il ### ha condivisibilmente affermato che: "Ai fini dell'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore in forza degli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392) è sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante sia la circostanza che il conduttore estromesso abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile, sia la carenza di prova di un effettivo danno o dell'esistenza in concreto dell'avviamento, sia, infine, la mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio." (sez. 3, ### n. 7528 del 27/03/2009). 
Nei rapporti tra le odierne parti, del resto, non rileva neppure il fatto che il ripristino della canna fumaria sia stato ostacolato da terzi, incombendo, comunque, sul locatore, l'obbligo di garantire l'idoneità del bene locato, secondo l'uso convenuto tra le parti. 
Pertanto, deve confermarsi sul punto la sentenza appellata riconoscendosi come dovuta dagli appellanti l'indennità di avviamento,che è pacificamente, pari ad €.26.100,00, non essendo sorto contrasto tra le parti circa detto ammontare.  **  secondo motivo (circa le domande riconvenzionali degli opponenti/appellanti) e ### 20 terzo motivo (circa la contestualità tra rilascio e corresponsione dell'indennità di avviamento) I motivi sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. 
In merito alla domanda dei proprietari di condanna al rilascio dell'immobile, domanda accolta dal primo Giudice, la censura degli appellanti, secondo cui il rilascio non avrebbe dovuto essere subordinato alla corresponsione dell'indennità, non è fondata. 
Infatti, deve ricordarsi quanto afferma il ### sul punto: "###ipotesi di locazioni per uso diverso dall'abitazione, il conduttore può agire per la determinazione dell'indennità di avviamento e la condanna al suo pagamento ancorché non abbia rilasciato l'immobile perché quella non gli sia stata corrisposta e, nel caso, il giudice di merito deve pronunciare una condanna condizionata al rilascio, o alla liberazione con mora credendi, atteso che l'art. 34 della l. n. 392 del 1978, laddove subordina l'esecuzione del rilascio alla corresponsione dell'indennità, implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni, salva rinuncia del locatario, debba essere contemporaneo, ammettendo, così, la condanna condizionale".(cfr. Cass.civ.n. 5603 del 07/03/2017).  ###.34 c.###.392/78 espressamente prevede che: "l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'evvenuta corresponsione dell'indennità..", il che equivale a quanto ha statuito, seppure con altre parole, dal primo Giudice, laddove ha emesso la condanna al rilascio subordinatamente alla effettiva ed integrale corresponsione dell'indennità come indicata dal decreto ingiuntivo opposto.  ** 
Quanto al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, deve tenersi presente, invece, che la risoluzione del contratto è stata dichiarata in data ###, e che non può ritenersi che , per la natura del contratto di locazione, la dichiarazione di risoluzione del contratto possa avere effetto retroattivo per i mesi precedenti tale data.  ### ha, infatti, affermato che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata, concretandosi nella corresponsione del canone integrata dal godimento del bene protrattosi nel tempo, per cui vale la regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 1458 cod. civ., onde gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per prestazioni già eseguite (cfr.sentenza n. 3019 del 2/4/1996). 
Pertanto, la sigra è tenuta al pagamento dei canoni maturati prima della dichiarazione di risoluzione, somma che i locatori hanno indicato in complessivi €.4350,00, importo in sè non contestato dalla quanto al suo importo, sicchè detta somma deve essere maggiorata di interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 
Inoltre, è pure dovuta dalla conduttrice la somma di €.181,00 , pari al 50% della somma per il rinnovo del contratto per l'anno 2019, oltre interessi legali dall'1.2.2019 al saldo. 
Non è dovuta, invece, la somma di €.67,00 versata dagli appellanti per la risoluzione del contratto, essendo stato il contratto risolto proprio per loro colpa.  ** 
Quanto all'indennità di occupazione si osserva che, nelle locazioni commerciali, se è ben vero che non sussiste un diritto del locatore al risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio finchè non viene pagata l'indennità di avviamento, tuttavia, tale ### 22 protratta permanenza, seppure lecita, non può avvenire senza il pagamento di alcunchè.  ### ha condivisibilmente affermato che : "In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il diritto del locatore al risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591 c.c., per la ritardata restituzione dell'immobile locato, ancorché sia stato emanato un provvedimento di rilascio, non va riconosciuto per il periodo precedente alla corresponsione dell'indennità di avviamento, di cui agli artt. 34 e 69 l n. 392 del 1978, atteso che tale corresponsione costituisce condizione per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, sicché, fin quando essa non avvenga, la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore è legittima." (Cass.civ., n. 24285 del 16/10/2017). 
Pur essendo, quindi legittima la ritenzione del bene, e non potendo configurarsi un diritto del locatore ad un risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna, tuttavia, tale protratta occupazione comporta l'obbligo a carico del conduttore di corrispondere una indennità di occupazione, equiparata all'ammontare del canone prima corrisposto. 
Infatti, dirimendo il contrasto sorto sul punto , le ###15/11/2000, n. 1177, hanno enunciato il principio secondo cui: "### locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo>. 
Quindi, la sigra è tenuta al pagamento di una indennità di occupazione dal febbraio 2019 , pari all'ammontare del canone di €.1450,00 mensili, somma che, in oggi ammonta, in punto capitale , ad €.42.040,00 ### 23 ** 
Sul punto , a nulla rileva il fatto che la conduttrice abbia offerto le chiavi dell'immobile a mezzo ufficiale giudiziario (cfr.doc.16 , ciò in quanto detta offerta, (prescindendo dai rilievi fatti dagli appellanti in merito alla mancata richiesta di nomina di un sequestratario, ex art. 1216 c.c.), è , comunque inefficace. 
Infatti, la sigra l'ha subordinata alla corresponsione non solo dell'indennità di avviamento (cui, effettivamente, per legge, avrebbe potuto subordinarsi) ma anche al pagamento della somme versate a titolo di cauzione e di interessi sulla stessa. 
Ciò si ricava da quanto esposto ai punti 12) e 13) del verbale di offerta reale , ove si indicano le voci a credito della sigra e dalla conclusione, ove si offrono le chiavi :" previo versamento della somma di €.36.642,04" che è l'importo globale comprensivo di cauzione (€.10.000,00), di interessi sulla stessa (€.542,00) e di indennità di avviamento (€.26.000,00).  ** 
Pertanto, deve procedersi alla compensazione tra le somme dare/avere sussistenti, ad oggi, tra le parti tra l'indennità di avviamento e l'indennità di occupazione e così deve dichiararsi la compensazione, tra detti importi, fino all'importo di €.26.100, e deve condannarsi la sigra al pagamento della differenza a favore dei proprietari della somma di €.15.950,00, in punto capitale, oltre interessi legali dalle singole scadenze, a far data dalla 19° mensilità dell'indennità di occupazione, al saldo, ed oltre ai successivi ratei fino all'effettivo rilascio. 
Da ciò consegue che, in oggi, estinto per compensazione il credito della sigra p er l 'indennità d i a vviamento, E lla è t enuta al l'immediato r ilascio dell'immobile.  ** ### 24 Quanto alla domanda di risarcimento del danno , si provvede esaminando il motivo che segue.  *  quarto motivo (circa il difetto di istruttoria) Ritiene la Corte che la domanda tesa all'accertamento del danno lamentato dai locatori, per le cattive condizioni in cui si troverebbe il locale, deve essere adeguatamente istruita , non potendo affermarsi, come ha fatto il ### che manchi la prova di detto danno, quando non è stata neppure ammessa l'istruttoria sul punto. 
Inoltre, il Collegio non condivide, neppure, il riferimento fatto dal ### all'art.11 L.392/1978, secondo cui le parti possono liberamente determinare l'ammontare della caparra non oltre l'importo di tre mensilità, da cui si inferisce la nullità dell'accordo per la somma eccedente, poichè tale norma è prevista per le locazioni abitative, e non per quelle commerciali, come è la presente. 
Nel caso in esame, poi, risulta che nel contratto tra i locatori e la precedente parte conduttrice, era previsto che, in caso di cessione dell'azienda, il nuovo conduttore avrebbe dovuto fornire una fideiussione, a garanzia del suo adempimento, pari all'importo di una annualità del canone pattuito, e che, invece, la sigra subentrando al cedente sigr , ebbe a pattuire con i proprietari, espressamente in luogo del rilascio della cauzione prevista, (cfr.doc.2.31) il versamento di una cauzione per l'importo di €.10.000,00, con rinuncia agli interessi su di essa (cfr. doc. 2.31, cit). 
Tale accordo non può ritenersi affetto da alcuna nullità, siccome specificamente e ritualmente pattuito tra le parti e non lesivo di alcuna norma di legge. ### 25 Ancora, si osserva che, nelle note scritte del 22.6.2021 , gli appellanti hanno dichiarato che devono intendersi abbandonate le domande inerenti il dehors, siccome ormai rimosso dal ### posto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, dovendo disporsi la sola CTU per l'accertamento delle condizioni del locale, e non anche le prove orali, ininfluenti, conferendosi al CTU il quesito di cui alla separata ordinanza, per poter valutare, anche, la restituzione della cauzione.  ***  quinto motivo (circa le spese di lite) La rimessione della causa sul ruolo comporta che la statuizione sulle spese di lite potrà avvenire solo al definitivo.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte, così decide: in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n.1041/2019 emesso dal ### di ### 1) dichiara tenuti gli appellanti al pagamento a favore di dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità e così pari, in punto capitale ad €.26.100,00; 2) dichiara tenuta al pagamento a favore degli appellanti dell'indennità di occupazione pari ad €.1450,00 al mese a far data dal febbraio 2019 e fino all'effettivo rilascio, somma pari, ad oggi , in punto capitale, ad €.42.050,00; 3) dichiara compensate le somme di cui ai precedenti capi fino all'importo di €.26.100, e, pertanto, condanna al pagamento della differenza ### 26 a favore di della somma di €.15.950,00, in punto capitale, oltre interessi legali dalle singole scadenze, a far data dalla 19° mensilità dell'indennità di occupazione, al saldo; 4) dichiara tenuta e condanna al pagamento della complessiva somma di €.4350,00 pari ai canoni di €.1450,00 relativi ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018, e gennaio 2019, somme da maggiorare di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonchè al pagamento di €.181,00 per il rinnovo del contratto oltre interessi legali dall'1.2.2019 al saldo; 5) dichiara tenuta e condanna all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa; 6) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza: 7) spese al definitivo. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30 giugno 2021 ### rel.  #### 

causa n. 819/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3445/2025 del 03-11-2025

... sistema di copertura sul tetto per protezione della canna fumaria della cappa della cucina da agenti atmosferici; nel preventivo lavori era incluso anche il compenso per l'arch. ### D'### quale progettista e direttore dei lavori per € 2.000,00 oltre accessori come dallo stesso confermato con mail del 26.04.2017 con cui trasmetteva fattura; i lavori concordati e quelli extra non venivano eseguiti e parte di quelli eseguiti non erano realizzati secondo le buone regole dell'arte ed anzi forieri, addirittura, di danni; di aver versato all'odierna attrice la somma di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ###, € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### per sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017 - il tutto per un totale di € 19.037,60 pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo seppur non integralmente realizzati; in ragione della parziale esecuzione dei lavori si vedevano costretti a commissionare alla impresa ### le opere di completamento relative alla manutenzione straordinaria non eseguite dalla ### con l'esborso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### in persona del ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10859 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 Avente a oggetto: “### di pagamento - ### di debito” TRA ###, in persona del legale rappresentante p.t. ### (p.i.###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), presso il cui studio sito in S. ### C.V. ###, al viale del ###'### n.6, elettivamente domicilia; -#### (C.F. ###) e ###, (C.F.  ###), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), presso il cui studio sito in Napoli alla via ### n. 211/E, elettivamente domiciliano; -Convenuti in riconvenzionale e chiamanti in causa
NONCHE' ARCH. ### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, al ### n.27, elettivamente domicilia; -### chiamato in causa
Conclusioni: ### in atti. ### aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. 
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione la società ### conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, i sig.ri ### e ### deducendo: “ di aver ricevuto da questi ultimi, nella qualità di proprietari di un appartamento in ### alla via ### n. 11 ed in seguito a ### rilasciata dal Comune di ### il ### prot. n. ###, l'incarico di eseguire lavori di natura straordinaria per un costo totale di € 30.130,20, cui andavano detratti due acconti di € 5.000,00 ed € 10.000,00 perché già versati; con lettera del 06.10.2017 prot. n. 98511 inoltrata al Comune di ### il ### dei #### D'### dichiarava la fine dei lavori, accertando che gli stessi erano stati realizzati secondo le buone regole dell'arte e che, nonostante i ripetuti solleciti, le richieste di pagamento rimanevano inevase”. 
In conseguenza dei fatti denunciati instava per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 16.643,22, oltre Iva al 10% nonché interessi e rivalutazione come per legge nonché al risarcimento del danno causato per il mancato pagamento delle somme dovute nella misura che sarà specificata e determinata in corso di causa od a quella somma che sarà ritenuta giusta ed equa liquidare da parte dell'adita giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione si costituivano ### e ### instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, fissare nuova udienza, ex art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., al fine di consentire la chiamata in contendere dell'#### D'#### in via preliminare ed in rito dichiarare improcedibile la domanda attorea per violazione e/o falsa applicazione del D.L.  132/14 e s.m.i. 
Nel merito rigettare ogni domanda attorea in quanto nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto oltre che destituita di ogni elemento probatorio a sostegno dichiarando che null'altro è dovuto alla ### S.r.l. per le lavorazioni effettuate.  In via riconvenzionale accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni tutti subiti e, per l'effetto, condannarsi la ### S.r.l., al pagamento della somma di € 20.176,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria . 
In via diretta accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. ### D'### nella propria qualità di progettista e direttore dei lavori, per i danni tutti subiti e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la ### S.r.l., ovvero per quanto di propria ragione, al pagamento della somma di € 20.176,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; vittoria di spese e competenze”. 
Parte convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziaria per non aver l'attrice formalizzato l'invito alla negoziazione assistita ex lege previsto. 
In punto di fatto non contestava il rapporto con la ### ed assumeva che: “ per i lavori di ristrutturazione, le parti concordavano un prezzo a corpo di circa € 20.000,00, iva inclusa, comprensivo anche di materiali ed oneri di progettazione e direzione lavori in ragione del rapporto di collaborazione esistente tra la ditta appaltatrice e l'arch. ### D'### ed esclusa la sola fornitura degli infissi esterni; in aggiunta a quanto concordato e pattuito in fase preliminare, ed in ragione di problematiche insorte in fase di esecuzione dei lavori - dovute in parte anche alla totale negligenza ed imperizia dell'impresa appaltatrice, venivano stabilite lavorazioni extra, pertanto non riportate nel preventivo del 05.04.2017, quali: fornitura e posa in opera di marmo per circa 12 mq al prezzo, concordato a corpo, di € 1.200,00; posa in opera degli infissi esterni, inizialmente a carico dell'impresa fornitrice (### s.r.l.); fornitura e posa in opera di kerlite sul terrazzo di via ### allaccio acqua e gas in concomitanza del montaggio della cucina; montaggio rete su scala interna; realizzazione di sistema di copertura sul tetto per protezione della canna fumaria della cappa della cucina da agenti atmosferici; nel preventivo lavori era incluso anche il compenso per l'arch. ### D'### quale progettista e direttore dei lavori per € 2.000,00 oltre accessori come dallo stesso confermato con mail del 26.04.2017 con cui trasmetteva fattura; i lavori concordati e quelli extra non venivano eseguiti e parte di quelli eseguiti non erano realizzati secondo le buone regole dell'arte ed anzi forieri, addirittura, di danni; di aver versato all'odierna attrice la somma di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ###, € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### per sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017 - il tutto per un totale di € 19.037,60 pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo seppur non integralmente realizzati; in ragione della parziale esecuzione dei lavori si vedevano costretti a commissionare alla impresa ### le opere di completamento relative alla manutenzione straordinaria non eseguite dalla ### con l'esborso all'attualità di € 1.464,00, IVA compresa; il direttore dei lavori ### D'### ometteva ogni tipo di controllo e verifica in sede di esecuzione delle lavorazione in spregio al mandato conferito, con ciò enfatizzandone il comportamento inadempiente”. 
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si costituiva l'arch. D'### instando per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta deducendo di aver svolto l'incarico ricevuto con la diligenza richiesta e di non aver omesso alcun controllo. 
Nelle more del giudizio parte convenuta, con ricorso ex art. 699 c.p.c. domandava al Tribunale di nominare un consulente tecnico affinché provvedesse alla verifica dello stato dei luoghi, a descrivere lo stato dell'immobile ed a valutare le cause della dedotta infiltrazione. 
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dei convenuti, prova per testi e per il tramite di un accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d'ufficio. 
Assunti i necessari chiarimenti per il tramite di un supplemento di perizia - all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
CONSIDERATO IN DIRITTO Sulle questioni preliminari ### sinteticamente compendiato l'iter processuale, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto in atti. 
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione attinente al dedotto omesso svolgimento della fase della negoziazione assistita. 
Ed invero, rileva, questo Tribunale (ma la questione è certamente rilevabile d'ufficio), che la presente controversia non rientra tra le cause per le quali risulta obbligatorio l'esperimento della procedura di negoziazione assistita. 
Va ricordato che l'art. 3 del D.L. 132/14 prevede, al I comma, che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. ### del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Lo stesso I comma contiene, poi, un'eccezione alla suddetta disposizione, prevedendo che “Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”. 
Ebbene, la controversia in esame riguarda, certamente, un contratto tra un consumatore ed un imprenditore; si è osservato, da parte della Suprema Corte, che “la disciplina dettata dal D.lg. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata al ### 15º bis c.c., è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista (art. 3, 1º co., D.lg. n. 206/2005). 
Siffatta applicazione prescinde invero dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere (e ciò già in base alla previgente disciplina recata agli artt. 1469 bis ss. c.c., a fortiori all'esito della soppressione dell'inciso che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi da parte dell'art. 25, l. n. 526/1999 - ### del 1999), e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass., 24.11.2008, n. 27911), essendo rilevante, come sottolineato anche in dottrina, il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto ### per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass., 27.2.2009, 4914; Cass., 26.9.2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass., 10.7.2008, n. 18863; Cass., 13.6.2006, 13643), ed altro soggetto ### per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia funzionalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” ( Cass., 25.7.2001, n. 10127; nonché Cass. Ord. 6802/10). 
Dunque, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità conseguente al dedotto omesso svolgimento della fase della negoziazione assistita, atteso che, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della legge 162/2014, la predetta non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti sottoscritti tra professionisti e consumatori, circostanza questa ricorrente nel caso in esame. (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 8494/2022 del 30-05-2022). 
Altresì ritiene questo giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. 
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, le parti, sulla scorta delle allegazioni sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito; pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018). 
In limine litis, la legittimazione attiva e passiva risulta provata per tabulas. La copiosa documentazione, in uno alla fitta corrispondenza ed alla circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine a tale questione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014). 
Sul merito ### attrice ha agito nei confronti dei coniugi ### e ### proprietari dell'appartamento sito in ### alla via ### n. 11 per vedersi riconosciuta la complessiva somma di euro 16.643,22 a saldo dei lavori di natura straordinaria eseguiti in favore degli stessi. 
Di contro, i convenuti, non contestano il rapporto intercorso con controparte bensì l'esatto adempimento nella esecuzione dei lavori appaltati ed il quantum dalla pretesa creditoria, con ciò enfatizzandone il comportamento inadempiente della società attrice.  ### delle domande delle parti richiede una trattazione unitaria delle questioni di fatto e di diritto sottese alle rispettive pretese.  ###. 1453 cod. civ. stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. 
Com'è noto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio: “ al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU.  13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). 
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. 
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova.
In tema di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013). 
Preliminarmente va rilevato che non è contestato l'affidamento da parte dei convenuti di lavori di natura straordinaria sull'immobile di loro proprietà alla ### e la direzione dei lavori all'arch. ### D'### bensì la completa e corretta esecuzione delle opere da parte dell'attrice. 
Ed invero, al di là di una generica difesa dell'attrice, alla quale sarebbe spettato dimostrare il proprio corretto adempimento, all'esito dell'istruttoria non si rinviene agli atti alcun documento dal quale desumere l'esatta entità delle lavorazioni (preventivo, computo metrico estimativo e/o contabilità dei lavori); sotto il profilo documentale, l'unico documento di natura amministrativa depositato in atti risulta essere la ### del 13.04.2017, a firma del responsabile dei lavori ### D'### dalla quale si rinviene che l'importo dei lavori pattuiti ammonta complessivamente ad € 20.000,00. 
Né sovviene, in favore delle allegazioni attoree, il certificato di ultimazione dei lavori redatto dall'arch. ### D'### non essendo riscontrabile, all'interno dello stesso, la quantificazione dei lavori appaltati. 
Neppure i testi di parte attrice hanno fornito riscontro probatorio in ordine all'importo delle lavorazioni concordato con la committenza. 
Ed invero, il teste di parte attorea, ### escusso all'udienza del 13.10.2022 riferiva: “### so dire, tuttavia, dei prezzi. Non era mio compito conoscere gli accordi presi dal punto di vista dei prezzi. ### so della contabilità dei lavori, del prezzo concordato tra le parti o sull'acconto versato. ### cosa che posso dire è che un giorno ho assistito a una discussione tra il legale rappresentante della ### e i convenuti sul mancato completamento dei lavori e il ### (l.r. della ### indicava un saldo dovuto. ### so dire, però, nello specifico per quanto riguarda le somme”. 
Del pari, anche le dichiarazioni del teste ### non confermano le circostanze dedotte dalla società attrice. Invero, il teste escusso all'udienza del 27.03.2023 riferiva: “…### so in merito ai prezzi. ed in merito agli aspetti economici”. 
Di contro, i testi dei convenuti, ### e D'### hanno invece confermato l'assunto dei convenuti in ordine all'importo concordato dei lavori. 
Sul punto il primo teste, escusso nella medesima udienza riferiva: “So che il prezzo dei lavori era di € 20.000,00. Me lo ha riferito mio fratello. Ho potuto, però, anche vedere la ###
Non ricordo se l'IVA era inclusa o esclusa. Da quanto ricordo, sia per aver visto la ### che per avermelo detto mio fratello, erano lavori “tutto compreso”. 
Parimenti il secondo teste riferiva: “La signora ### mi ha riferito che il prezzo pattuito con la ### era di € 20.000,00. Mi ha anche fatto vedere la ### nella quale era specificata questa cifra. Non so dire di altre attività e dei relativi prezzi”. 
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti e, dalla mancata contestazione sull'an, emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi sull'ammontare dei lavori, complessivamente pattuiti dalle parti in € 20.000,00. 
Dalle documentazione in atti è emerso che il Dott. ### ha versato alla ### l'importo di € 5.500,00, iva compresa, in data ###, € 11.000,00, iva compresa, in data ### ed € 2.537,60 comprensivo di iva in data ### per oneri di progettazione e direzione lavori all'arch. D'### (per Sua ammissione inclusi nel preventivo del 05.04.2017) il tutto per un totale di € 19.037,60 (cfr. Doc. ti 4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione) pari, dunque, alla quasi totalità del prezzo concordato a corpo per tutti i lavori indicati nel preventivo, seppur non integralmente realizzati ovvero malamente realizzati. 
Ne discende che per le lavorazioni realizzate dalla ### S.r.l. all'interno dell'immobile in proprietà dei comparenti residuerebbe un corrispettivo ancora da versare pari a € 962,40. 
Avuto riguardo, invece, ai presunti vizi e difformità delle opere realizzate, la complessità della materia ha richiesto l'ammissione in questo grado di un accertamento tecnico preventivo (espletato nel sub - procedimento ex art. 699 c.p.c.) e di una consulenza tecnica, nel presente giudizio, dai quali non emergono elementi per discostarsi. 
Sul punto l'ausiliare del Giudice Ing. Fusco, del quale non è dato dubitare, le cui conclusioni del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare, dopo aver verificato l'immobile dei convenuti ha accertato che: “ le infiltrazioni presente all'interno dell'appartamento dei convenuti provengono dall'esterno, dove è ubicato il terrazzo/patio. A seguito di verifica effettuata in sito tramite smontaggio parziale della pavimentazione in legno listellare ha constato che a ridosso del muro perimetrale esterno in prossimità della porta /veranda, i lavori di impermeabilizzazione effettuati mediante posa di guaina impermeabilizzante non sono stati eseguiti a regola d'arte; infatti dalle foto si evince in modo chiaro che manca il sormonto di tale guaina in alcuni punti sul muro; inoltre ha constatato la zona critica, dove c'è stata infiltrazione di acqua che ha determinato l'ammaloramento interno dei muri, dei poggi in legno, della zona letto 1 dove è presente un soppalco realizzato in cartongesso ### e dove come riferito durante la fase peritale vi è stato una notevole infiltrazione di acqua attraverso dei faretti ubicati sull' intradosso del solaio/soppalco che ha interessato la camera da letto n. 2 . In base ai rilievi tecnici effettuati unitamente ai ### presenti e quanto riscontrato sui luoghi durante le prove di smontaggio parziale della pavimentazione listellare in legno sul terrazzo, ha riscontrato che non vi è stato corretto posizionamento degli elementi metallici trasversali ### su cui poggia la pavimentazione in legno infatti, proprio a ridosso della zona soggetta ad infiltrazione l'elemento listellare su cui poggia parte della pavimentazione in legno, è posato direttamente sul solaio, ma vi è di più, è stato eseguito un rinfianco bilaterale sull'elemento metallico con malta cementizia che non consente il corretto deflusso dell'acqua verso la zona di scarico determinando così fenomeni di infiltrazione all'interno del abitazione per cui è causa. (cfr. documentazione fotografica); inoltre non c'è stata una corretta impermeabilizzazione lungo la parete esterna sul terrazzo ubicata a ridosso della veranda che delimita il terrazzo con la zona interna. Le cause sono dovute ad una non corretta impermeabilizzazione del terrazzo prospiciente la zona soggiorno e dal non corretto posizionamento degli elementi portanti metallici su cui poggia la pavimentazione listellare in legno da parte dell'impresa esecutrice dei lavori. Per quanto concerne particolari eventi atmosferici verificati, ha confermato che gli stessi hanno contribuito sicuramente alle infiltrazioni nell'abitazione, ma non sono determinanti in quanto anche con poca pioggia o in presenza di acqua normale nella zona interessata, si verificano e si verificheranno sempre infiltrazioni. Per quanto concerne i lavori sul terrazzo oggetto di causa, l'impresa ### ha provveduto allo smontaggio del pavimento in listelli di legno, non ha modificato la pendenza causa tubo di scarico presente e ha realizzato l'impermeabilizzazione con guaina impermeabilizzante e ha reso la superficie del terrazzo più liscia e più idonea allo smaltimento dell'acqua”. 
Il ctu ha constato che i danni consistono: “in ammaloramento di intonaco esterno sul terrazzo lato parete adiacente vetrate e ingresso (cfr. foto). Rottura sensori a barre infrarossi esterni impianto allarme; ### muri interno in corrispondenza di quello esterno citato; Rigonfiamento a seguito di infiltrazioni di acqua poggi in legno di rovere sbiancato posizionati internamente adiacenti il terrazzo esterno; ### delle pareti e del soffitto soppalco camera da letto 1; ### soffitto soppalco camera da letto 2.” , ed indicato le opere da eseguire e precisamente: “per eliminare il fenomeno di infiltrazione di acqua all'interno dell'abitazione dei sigg. ### la rimozione della pavimentazione listellare in legno presente sul terrazzo. Rimozione dell'orditura metallica presente. Rimozione lungo l'intero perimetro (quattro lati) della guaina in polietilene e montaggio a regola d'arte di nuova guaina impermeabilizzante sotto il controllo vigile della D.L. in quanto si tratta di lavoro tecnico estremamente delicato tenuto conto delle zone di intervento. Rimontaggio dell'orditura metallica e della pavimentazione in legno” e quantificato i costi ed i danni conseguenti in € 6.530,00 oltre iva.
Orbene, le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994). 
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005). 
Gli assunti che precedono, inerenti al dedotto inadempimento della ditta esecutrice, hanno trovato conforto anche nell'espletata consulenza tecnica dove il Consulente, ing. Fusco, ha indicato: “ i lavori da svolgersi per l'eliminazione della colla ( o altro materiale) tra il parquet e il battiscopa lato soggiorno nonché per l'eliminazione delle macchie sul parquet specie in riferimento a quella di cui alle camere da letto e per l'eliminazione di graffio, imperfezioni e ammaccature del parquet; per l''eliminazione di graffi, macchie puntellature scorticature di vernice e scheggiature delle bussole e dal corrimano della scala interna; per l'eliminazione delle macchie di cui al marmo del pavimento; i lavori da svolgersi per l'eliminazione dei graffi e delle scheggiature di cui agli infissi esterni; in caso di impossibile eliminazione di graffi e scheggiature, i costi totali necessari per la sostituzione degli infissi e quantificandoli in complessivi euro 1.446.20 a cui poteva aggiungersi una somma per imprevisti calcolata in misura del 10%, per un totale di € 1.590,80. 
Disposto il supplemento di perizia l'ausiliare ha rideterminato nuovamente i costi indicando la complessiva somma di € 1.247,00 per poi dare nuovamente compiute risposte all'udienza del 18.11.2024 ove riferiva: “Con riferimento al punto 1 dell'ordinanza del 05.05.2024 risponde che i prezzi ivi indicati sono stati valutati secondo il prezziario della ### Con riferimento al punto 2 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che nell'importo per la rimozione dei graffi su alcune zone del pavimento in parquet (€ 207,00) è ricompresa anche la levigatura alla data odierna. Con riferimento al punto 3 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che trattasi di solo qualche graffietto, di piccoli accorgimenti e di una porta laccata. Un buon artigiano può mettere a posto per cui confermo che, con riferimento alle bussole, il solo rappezzo può dirsi effettivamente sufficiente e risolutivo del problema. Con riferimento al punto 4 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva che, con riferimento agli infissi esterni, non sono presenti graffi e scheggiature. Precisa, altresì, che gli infissi necessitato, per terminare l'opera, del solo montaggio dei coprifili. In relazione al punto 5 dell'ordinanza del 05.05.2024 rispondeva: “l'importo totale per tutti i lavori è € 2.540,41; in relazione ai soli infissi l'importo globale che comprenda tutti i costi è pari a € 342,41”. 
A tanto consegue il diritto di parte convenuta a vedersi riconosciuta la complessiva somma di € 9.070,41 di cui € 2.540,41 per come emersi all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio di merito ed € 6.530,00 per come accertati in sede di ATP per le infiltrazioni) il tutto oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. 
La prova offerta dai convenuti che non hanno depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso al computo metrico allegato (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione) stante le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale. 
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, parte convenuta ha diritto alla complessiva somma di € 9.070,41 a titolo di danno. 
Deve essere poi essere rigettata la domanda dei coniugi ### e ### volta ad accertare la responsabilità professionale dell'arch. ### D'### che pacificamente rivestiva il ruolo di direttore dei lavori in contestazione per conto del committente.  ### convenuta ha chiamato in causa il terzo, arch. D'### per sentirlo condannare in solido con la ditta esecutrice per l'attività espletata quale progettista e ### dei ### caratterizzata da assoluta negligenza, imperizia e superficialità oltre che omissiva quanto ad alcune voci di mandato conferitogli. 
Ed invero, i coniugi ### hanno chiamato in causa l'architetto al fine dell'accertamento delle responsabilità ad egli imputabili per il presunto comportamento negligente ed imperito nella direzione dell'opera commissionata, atteso che - a dire dei committenti - l'### D'### avrebbe assunto condotte non conformi all'incarico ricevuto e contrarie ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti precontrattuali e contrattuali. Inoltre, lamentano che il ### dei ### avrebbe proceduto alla comunicazione di fine lavori, senza autorizzazione dei committenti e senza alcuna comunicazione agli stessi. 
In tema di responsabilità conseguente a vizi e difformità dell'opera appaltata il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare relativamente all'opera in corso di realizzazione il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligenza in concreto, rientrando quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori pertanto non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati(Cass. 10728/2008). 
Specificando ulteriormente il contenuto dell'obbligo di vigilanza cui è tenuto il direttore dei lavori nei confronti del committente, la giurisprudenza afferma che “il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (Cass. 20557/2014). 
È evidente invero che non sono addebitabili al direttore dei lavori i vizi provocati dalle attività per le quali non è ragionevole aspettarsi un suo intervento poiché attinenti alle modalità di esecuzione dei lavori. 
Nel caso in esame, i vizi sono dipesi non già da una errata scelta del materiale ovvero da una non corrispondenza tra il materiale utilizzato e quello concordato (aspetti questi sui quali il direttore dei lavori aveva l'obbligo di vigilare) bensì da una errata esecuzione dei lavori. 
La responsabilità di quanto accaduto allora non può che ricadere sulla impresa esecutrice dei lavori la quale, in forza dell'intercorso contratto di appalto, ha implicitamente assicurato alla controparte di essere dotata dei mezzi, della professionalità e delle competenze necessarie per adempiere correttamente ed esattamente alla prestazione assunta; il direttore dei lavori, dal canto suo, si affida legittimamente alla professionalità dell'impresa appaltatrice per le operazioni manuali, la cui corretta esecuzione rientra nella sfera di responsabilità del materiale esecutore. 
Sotto altro profilo, va osservato che secondo la giurisprudenza la responsabilità ### del direttore dei lavori concorre con quella dell'appaltatore sempre che le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a cagionare il danno nella esecuzione dei lavori. 
Nel caso di specie, non vi è prova né di una colposa omissione da parte dell'arch. D'### né tanto meno della efficienza causale di detta omissione con l'evento dannoso. 
Parimenti prive di pregio si appalesano le ulteriori doglianze a mente delle quali l'arch. 
D'### avrebbe depositato la comunicazione “### Lavori”, senza concordarla con la committenza, stante agli atti la corrispondenza “messaggistica whatsapp”. 
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito l'ammissibilità dei messaggi ### come prove documentali nei procedimenti civili, a condizione che ne sia verificata la provenienza e l'affidabilità. 
Con l'Ordinanza n. 1254/2025, la Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi ### al pari degli ### possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del ###, assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.  ### n. 11197 del 27 aprile 2023, richiamata nella stessa ordinanza e ampiamente commentata dalla dottrina, ha ulteriormente precisato che la modalità di acquisizione dei messaggi, ad esempio tramite screenshot, è legittima purché si possa dimostrare con certezza l'origine e l'integrità del documento digitale. La Cassazione ribadisce così l'importanza di una rigorosa verifica tecnica, elemento imprescindibile per evitare abusi e garantire la corretta ricostruzione dei fatti. 
Nel caso al vaglio alcuna contestazione circa la veridicità è stata sollevata sul punto; ne consegue che la stessa deve ritenersi valida prova sotto il profilo dell'acquisizione nonché sotto quello della veridicità. 
Del pari destituita di fondamento è la contestazione al ddl per aver redatto un rapporto di fine lavoro dando atto della regolarità dell'arte delle opere eseguite, richiamandosi sul punto la comunicazione di fine lavori del 06 ottobre 2017 dalla quale si ricava come l'arch.  avesse individuato una serie di anomalie quali: funzionalità del videocitofono che dopo essere stato verificato con esito positivo veniva manomesso da altro condomino perché ritenuto di proprietà privata; che i lavori riguardanti gli infissi esterni venivano consegnati con notevole ritardo a singhiozzo; per quel che concerne l'infisso sovrastante la scala interna rilevava un'anomalia strutturale e cioè un travetto del solaio di copertura che poggiava sul tubolare di ferro all'interno del controtelaio dell'infisso, situazione non conforme alla normativa antisismica; che l'alloggio necessitava di lavori di completamento ai fini della messa in sicurezza del rischio sismico e quindi, per la collaudabilità dell'opera, necessitava di analisi attenta della intera struttura portante; che andava nominato tecnico ai fini del calcolo strutturale e nomina del collaudatore statico. 
Gli assunti che precedono sono stati avvalorati anche dalle svolte prove orali. 
Sul punto il teste ### riferiva: “###. D'### ossia il direttore dei lavori, si presentava sul cantiere, anche se non ogni giorno. Quando veniva dava indicazioni. Posso anche riferire che ricordo che non sempre ### e il D'### erano d'accordo su cosa si dovesse o non si dovesse fare. In particolare, ricordo un fatto specifico: al piano di sopra c'era una vetrata che manteneva anche un pezzo di tettoia. Ricordo che la signora ### voleva far togliere questa vetrata ma il D'### si oppose per motivi strutturali e di sicurezza. Da quanto ricordo questa vetrata non è stata tolta”. 
Alla luce di ciò deve pertanto ritenersi che il direttore dei lavori abbia ottemperato all'obbligo di vigilanza assicurando la sua costante presenza nel cantiere ed impartendo all'appaltatore le direttive da seguire. Non vi è invece la prova che dette direttive fossero errate e che quindi i vizi siano da ricondurre eziologicamente ad indicazioni errate impartite dal direttore dei lavori. 
La responsabilità per i vizi ricade in conclusione in via esclusiva sull'appaltatore. 
Restano assorbite le ulteriori doglianze. 
Spese processuali ### riguardo alle spese tra la società attrice ed i convenuti, stante la reciproca soccombenza si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 
Nei rapporti tra i convenuti ed il terzo chiamato ### D'### le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.   Le spese di Atp e di Ctu sono poste in solido a carico della ### srl e dei convenuti ### e ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 10859/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede: 1. In parziale accoglimento della domanda principale spiegata dalla ### condanna ### e ### al pagamento della complessiva somma di € 962,40, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai coniugi ### e ### nei confronti della ### condanna quest'ultima al pagamento della complessiva somma di € 9.070,41 a titolo di risarcimento danni per la non corretta esecuzione delle opere appaltate, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; 3. Compensa tra la società ### ed i convenuti ### e ### le spese del presente giudizio; 4. Rigetta la domanda proposta da ### e ### nei confronti del terzo chiamato #### D'### 5. ### i convenuti ### e ### a rifondere in favore di ### D'### le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo.  6. Pone definitivamente in solido a carico della ### srl e dei convenuti ### e ### con vincolo di solidarietà, le spese di ATP e #### è deciso, ### lì, 3 novembre 2025 ###.ssa ###

causa n. 10859/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Ruotolo

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31164/2025 del 28-11-2025

... era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00. 2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni. ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria. ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - (leggi tutto)...

testo integrale

rimasto ignoto. Omessa pronuncia su domanda restitutoria. 
Ud pu 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6550/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente ### nella persona del legale rappresentante in atti indic ato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### -resistente al ricorso #### quale titolare della ditta individuale #### E ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -ricorrente successivo -resistente al ricorso ### nonché contro #### e ### -intimati avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 81/2024 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ud ienza del 19/11/2025 dal ### udito il ### nella persona del ### VITIELLO, che, richiamate le conclu sioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso della soci età assicuratrice A, nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti due ricorsi; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.  ### 1. La vicenda riguarda l'incendio divampato il 23 luglio 2018 in un immobile, situato a ### erno, di proprietà di ### e ### e condotto in locazione da ### In data 10 lugl io 2018, quest'ultima sublocò l'immobile all'impresa individuale Ros so ### (### di ### il quale intendeva avviare un'attività di pizzeria d'asporto.  ### stipul ò con ### S.p.A. una polizza assicurativa commerciale in vigore d al 16 luglio 2018 per l'attività imprenditoriale. In pari data avvenne l'immissione della subconduttrice nel possesso dell'immobile. 
Pochi giorni dopo la stipula della polizza, precisamente il 23 luglio 2018, scoppiò un incendio all'interno del locale, causando ingenti danni 3 sia all'immobile sublocato ### che ai diversi immobili adiacenti (anch'essi di proprietà dei coniugi ###. 
Il 31 luglio 2018 la conduttrice ### e il subconduttore ### sottoscrissero un accordo per la risoluzione consensuale e immediata del contratto di sublocazione, senza alcun corrispettivo a carico del conduttore. 
Il 10 gennaio 2019 la compagnia ### ricevuta la denuncia di sinistro, respinse la richiesta di indennizzo sul presupposto dell'inoperatività della polizza (ex art. 1892 c.c.), in quanto l'intercorso contratto assicurativo sarebbe stato inficiato dalle dichiarazioni inesatte e non veriti ere sul rischio assicurato che erano state fornite dal ### titolare della impresa individuale ### al momento della stipula.  ### sosteneva che il ### aveva assicurato un rischio (attività di pizzeria con 5 dipendenti) che non era affatto in essere, poiché il locale era inagibi le e mancavano elementi essenzia li (es. canna fumaria, impianto di riscaldamento) per l'apertura del locale. 
Nel frattempo, ### S.p.A. - in forza di polizza a garanzia dei rischi da incendio in relazione a danni all'immobile confinante con quello oggetto di in cendio - corrispose ai propri assicurati una somma pari ad euro € 25.150,00.  2. I proprietari (#### A.) e la conduttrice (### C.) convenivano in giudizio RAF dinanzi al Tribunale di Monza per il risarcimento dei danni.  ### si c ostitui va, negan do la propria responsabilità (sostenendo che l'incendio non era imputabile a sua condotta negligente) e chiedeva di essere manlevato da ### Egli avanzava anche una domanda riconvenzionale contro ### per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dalla pizzeria.  ### interveniva volontariamente per esercitare azione di surroga ex art. 1916 contro il ### in relazione alle somme corrisposte ai propri assicurati. 4 ### ribunale disponeva una co nsulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura del l'incendio (dolosa, colposa o fortui ta) e la quantificazione dei danni. 
La c.t.u. acclarava che l'incendio era di natura dolosa. 
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 73/2021: - accoglieva la domanda di indennizzo del ### contro ### rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza; - riconosceva l'incendio come caso fo rtuito (fatto del terz o), escludendo la responsabilità del ### nei confronti dei proprietari e della locatrice; - rigettava, di conseguenza, la domanda di surroga di ### contro il ### - condannava ### a rifondere le spese di lite al ### e ripartiva le spese della espletata c.t.u. ponendole a carico degli attori per ¼ e delle altre tre parti per ¼ ciascuna.  ### proponeva appello principale , lamentando l'errore del Tribunale nel rigettare l'eccezione di inoper atività della polizza (ex art. 1892 c.c.) e l'eccezione relativa all'esagerazione dolosa del danno (ex art. 35 CGA).  ### proponeva appello incidentale, contestando la sussistenza del caso fortuit o e la conseguente esclusione della responsabilità del ### ex art. 2051 ### si costituiva nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. 
Gli attori in primo grado non si costituivano.  ### il giudi zio di appello, ### produceva nuova documentazione, inclusi gli atti di un procedimento penale a carico del ### per frode assicurativa. 
La stessa compagnia ### avendo dovuto dare esecuzione alla sentenza di primo grado, formulava in appello una domanda di restituzione degli importi versati al ### 5 La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 81/2024: - accoglieva l'appello principale di ### - dichiarava l'inoperatività della polizza assicurativa ex art. 1892 c.c., ritenendo che ### avesse reso dichiarazioni inesatte e non veritiere sul rischio (assicurando un'attività non ancora in essere, per la quale mancavano opere necessarie e che sarebbe stata avviata dopo mesi e, comunque, non a breve); e osservava anche che il ### con colpa grave, aveva incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti (ex art. 35 CGA); - rigettava la domanda di indennizzo avanzata dal ### - rigettava l'appello incidentale di ### confermando che l'incendio doloso da parte di un terzo costituiva prova liberatoria per il custode (### ex art. 2051 c.c. (caso fortuito); - condannava il ### al pagamento delle spese di lite dei due gradi a favore di ### - condannava ### a rifondere al ### il 50% delle spese di lite dei due gradi di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte d'appello n. 81/2024 sono stati proposti tre separati ricorsi. Precisamente: - ha proposto ricorso (notificato il ###, ma depositato per primo, il ###/2024) la compagnia ### contro il rigetto del suo appello incidentale, insistendo sulla responsabilità del ### ex art.  2051 c.c. (primo motivo) e lamentando l'errore della corte di merito nell'averla condannata alle spese di primo grado (vizio di ultrapetizione: secondo motivo); - ha proposto ricorso (notificato anch'esso il ###, ma con deposito perfezionatosi s olo il ### ) la compagn ia ### pur vittoriosa nel giudizio di appello, con un u nico motivo, di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di restituzione delle somme versate a RAF in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado; 6 - ha proposto ricorso (notificato per primo, in data ###, ma con deposito perfezionatosi per ultimo, solo in data ###) il ### contro l'accoglimento dell'appello principale di ### contestando, con unico motivo, l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. e la sussistenza di esagerazione dolosa del danno. 
La compagnia ### ha resistito con distinti cont roricors i nei confronti sia del ricorso proposto dal ### che nei confronti del primo dei due motivi di ricorso proposto dalla compagnia #### ha resistito con controricorso ad entrambi i motivi del ricorso della compagnia ### Nessun controricorso è stato depositato dalla compagnia #### uratore ### ha rassegnato co nclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili sia il ricorso proposto dal ### che il ricorso propos to dalla compagnia ### e chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dalla compagnia #### della compagnia ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preli minarmente va dato atto che il ricors o proposto dall a compagnia ### è stato iscritto in data 22 marzo 2024, mentre i ricorsi proposti dalla ### e dal ### sono stati iscritti in data 28 marzo 2024. Ne consegue che i ricorsi ### e ### vanno qualificati successivi al ricorso ### e, pertanto, incidentali rispetto a quello. E va esclusa qualsiasi alterità soggettiva tra ### e la sua impresa (non “ditta”, tanto riferendosi al solo segno distintivo della prima) “### o ### e Fantasia”, come pure qualunque soggettività di quest'ultima, separata dal suo titolare.  2. Semp re in via preliminare, vanno dichiarate in fondate entrambe le eccez ioni so llevate dalla compagnia ### in sede di controricorso al ricorso del ### e in sede di controricorso al ricorso della compagnia ### 7 2.1. Infondata è l'eccezione di <<improcedibilità/inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio - nullità della notifica>>. 
Risulta dal giudizio di merito che gl i originari attori (#### e ###, rimasti contumaci nel giudizio di appello, so no stati regolarmente intimati nel pres ente giudizio soltanto da ### avendo ricevuto la notifica del ricorso presso la loro residenza, mentre non sono stati regolarmente intimati dalla compagnia ### e dal ### che hanno entrambi effettuato la notifica del ricorso nel domicilio eletto dagli attori nel giudizio di primo grado. 
Vero è che, alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., ord. 10817/2008 e successive, tra cui Cass. U., sent. n. 14916/2016 anche sulla qualificazione del vizio quale nullità e non quale inesistenza, cui si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità), la notifica del ricorso da parte della compagnia ### e del ### è irrituale, in quanto, nel caso in cui gli originari attori siano stati contumaci nel giudizio di appello, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; e, d'altra parte, non avendo gli originari attori pre sentato controricorso, detto vizio non può essere ritenuto sanato. 
Senonché, detti ricorsi possono essere comunque decisi. 
In prim o luogo, va ril evato che un' eventuale irrituali tà della notifica ad un litisco nsorte, se necessari o, implica (non già l'inammissibilità dell'impugnazione, ma) semplicemente la necessità di impartire l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. 
In via dirimente, peraltro, la fattispecie va correttamente sussunta entro la previsione dell' art. 332 c.p.c. (rub ricato “### dell'impugnazione relativa a cause scindibili”), con conseguente sostanziale irrilevanza, elassi i termini ivi previsti, della irritualità della notifica dell'impugnazione stessa. 8 Infatti, gli originari attori sono evidentemente privi della qualifica di litisconsorti necessari: non solo nella causa tra il sublocatario (### e la sua ass icurazi one (###, ma anche nella domanda dispiegata in via di intervento, a titolo di surrogazione nei diritti dei suoi ass icurati (ed originari attori ### A.) , nei co nfronti dell'originario convenuto (lo stesso sublocatario ### da lla assicuratrice ### A questo riguardo, infatti: - la surrogazi one è una success ione a titolo particol are nel credito, sicché non v'è bisogno che partecipino al giudizio surrogante e surrogato, per la stessa ragione - ad es. - per la quale il cedente d'un credito non è parte necessaria nel giudizio tra cessionario e ceduto; - il debitore può opporre al creditore surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al surrogato; se non lo fa (e quindi paga male, perché, ad esempio, la surrogazione non era avvenuta) questo pagamento sarà inopponibile all'originario creditore, che potrà esigere un secondo pagamento; e, se la sentenza gli è inopponibile, non v'è ragione per farlo partecipare al giudizio; - l'assicurato-danneggiato, ricevuto il pag amento dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicurato re (i n motivazione, Cass. Sez. U.  12564/2018): e, se l'assicurato non è più creditore di nulla, non si vede a quale titolo dovrebbe partecipare al giudizio; - delle due l'una: se la domanda di surrogazione è rigettata, ciò non può nuocere all'assicurato-danneggiato; se è accolta la sentenza gli è inopponibile per quanto detto; pertanto, l'assicurato-danneggiato non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli. 
In definitiva, l'eccezione viene respinta sulla base del seguente principio di diritto: 9 <<In te ma di azione di surrog a promoss a dalla compagnia assicuratrice, l'assicurato-danneggiato, che abbia già rice vuto il pagamento dell'indenn izzo da parte della propria compagnia assicuratrice, non riveste la qualifica di litisconsorte necessar io nel giudizio promosso dall'assicuratore in via di surrogazione (ex art. 1916 c.c.) nei confronti del terzo responsabile: sia perché la surrogazione è configurata come una successione a titolo par ticolare nel cre dito risarcitorio; sia perché l'assicurato-danneggiato, ave ndo ricevuto il pagamento da parte dell'assicuratore, perde il suo credito risarcitorio, il qu ale si trasferisce ope legis in capo all'assicurator e, con la conseguenza che egli non ha interesse a partecipare a un giudizio che in nessun caso può pregiudicarlo e neppure giovargli>>.  2.2. Parim enti infondata è l'eccezio ne di inammissibili tà del ricorso del ### per difetto di procura speciale. 
Vero è che nella procura c onferita dal ### al proprio difensore si legge: <<A rappre sentarlo e difenderlo nella presente procedura, in ogni suo stato e grado, compresi il grado di appello le opposizioni l'esecuzione forzata e le opposizioni alla stessa, conferendogli ogni facoltà inerente al man dato co mpresa quella di transigere conciliare chiamare terzi di usare gli altri gi rare titoli accettare rinunce farsi sostituire …>>. 
Tuttavia, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla sentenza im pugnata e nonostante l'ambiguità delle espressioni adoperate nel co nferimento del mandato difensivo, non può esser e ritenuto il difetto di procura alla luce dei più recenti arresti delle ### (a partire da Cass. Sez. U. n. ###/2022), che valorizzano la collocazione topografica, intesa ora in ambiente digitale come unione dei file relativi, della procura a preferenza del suo contenuto testuale.  3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del ricorso qualificato principale per priorità di iscrizione a ruolo, cioè quello di ### la quale articola due motivi. 10 3.1. Con il prim o motivo la compagnia ricorrente de nuncia <<violazione o falsa applicazione degli articoli 1588 c.c. e 2051 (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale - applicando erroneamente l'articolo 1588 (invece dell'art. 2051 c.c.) - avrebbe erroneamente esc luso la responsabilità della ditta subconduttrice per i danni all'appartamento confinante. 
Sottolinea che l'incendio era partito all'interno dei locali che il ### aveva in uso, ma che l'immobile che aveva subito i danni (da essa indennizzati e per i quali essa si è surrogata nei diritti del proprio assicurato) era (non quello sublocato dal ### ma) un immobile confinante. 
Osserva che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare (non i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata di cui all'art. 1588 c.c. , ma) l'art. 2051 c.c.: i n altr i termini, secondo la compagnia ### il diritto cui la stessa si è surrogata non deriva dai contratti di locazione (o sublocazione) stipulati fra le parti, ma dalla responsabilità extracontrattuale prevista dall'articolo 2051 c.c. a carico di ### titolare dell'impresa individuale ### e ### nel la sua qualità di custode dell 'immobile da dove so no scaturite le fiamme, che avevano poi danneggiato l'immobile vicino. 
Con la conseguenza che il ### per essere mandato esente da re sponsabilità, avrebbe dovuto dare prova positiva, concreta e certa, del fatto del terzo, anche non indi viduato, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e, per di più, carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, incombente questo che non sarebbe stato assolto.  3.2. Con il sec ondo motivo la compagnia ricorrente denuncia <<vizio di ultrapetizione - violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, numero 3)>>, nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della ditta convenuta, benché 11 quest'ultima non avesse impugnato la sentenza di primo grado, che invece aveva compensato le relative spese. 
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e in particolare affermati da Cass. n. 14916/2020).  4. ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma I n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato>>, nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda restitutoria delle somme corrisposte all'originario attore in esecuzione della sentenza di primo grado.  5. ### quale titolare dell'impresa individuale ### e ### articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inesatte le dichiarazioni da lui rese al mom ento della conclusione della poli zza con ### e, conseguentemente, ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art.  35 delle ### nonché nella parte in cui, pur ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, ha concluso che lui aveva con colpa grave incrementato il danno richiesto, dichiarando la presenza di cose inesistenti. 
Sostiene che la corte territoriale è caduta in un grave errore, posto che, nel glossario delle condizioni generali di assicurazione, era espressamente indicato che il termine <<attività>> identificava <<l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari, lo svolgimento di attività accessorie>>. 12 Aggiunge che la suddetta circostanza dovrebbe portare, di per sé sola, alla cassazione della sentenza, trattandosi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, operando la polizza a far tempo dallo svolgimento delle attività prodromiche all'apertura dell'attività.  ### il ricorrente, quand 'anche si volesse ritenere che la polizza stipulata non operava a far tempo dalle attività preliminari all'apertura al pubblico, ma solo dal momento dell'apertura effettiva ai clienti dell'attività commerciale, la corte territoriale avrebbe comunque erroneamente applicato l'art. 1892 c.c., dal momento che di questa norma non ricorrevano i presupposti app licativi. In particolare, non sarebbe stato provato che una eventuale sua dichiarazione inesatta abbia influenzato negativamente il perfezionamento del consenso da parte della compagnia. 
Esclude, infine, di aver posto in essere alcun comportamento atto ad aumentare l'importo indennizzabile, ma ribadisce di essersi limitato a fornire tutta la documentazione in suo possesso.  6. Il primo motivo di ricorso di ### è fondato, come pure è fondato il motivo di ricorso di ### mentre è inammissibile il ricorso del ### 6.1. Il primo motivo di ricorso della compagnia ### è fondato. 
Occorre premettere che dal gi udizio d i merito è risultato che l'incendio è partito dal l'interno dei locali che il ### ma che l'immobile, che ha subito i danni indennizzati da ### S.p.a. (e per i quali la ### si è surrogata nei diritti del proprio assicurato), è stato un immobile confinante con quello locato dal ### non, quindi, l'immobile locato da quest'ultimo. 
In tal e contesto fattuale, la corte di merito ha app licato formalmente l'art. 2051 c.c., ma, nel farlo, confondendo nella sostanza la corretta interpretazione di detto articolo con la corrente interpretazione dell'art. 1588 c.c., ha erroneamente ritenuto provato il 13 caso fortuito sulla base del mero fatto che dalla c.t.u. (espletata in primo grado) e dagli atti relativi al procedimento penale (acquisiti nel giudizio di appello) era risultato provato che l'incendio era dovuto a fatto doloso; inoltre, è ormai non più revocabile in dubbio che tale fatto doloso fosse da ascriversi a persone diverse dall'assicurato (e custode), non risultando adeguatamente contestata in questa sede la relativa conclusione ad opera dei giudici del merito. 
Senonché va rimarc ato che, nella specie, non può trovar e applicazione l'art. 1588 c.c., poiché si tratta di danni da immo bile (oggetto bensì di sublocazione, ma soprattutto di custodia da parte del sublocatario) ad altro immobile e non invece di danni all 'immobile oggetto del contratto di locazione (o di sublocazione). 
A qu esto riguardo, i principi in materia di perdita o deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) vanno rigorosamente tenuti distinti dai prin cipi in materia di responsabi lità oggetti va da custodia di cosa (art. 2051 c.c.), in quanto l'art. 1588 c.c. (in materia di locazione) prevede una presunzione di colpa, che può essere superata anche soltanto dando prova positiva di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato, mentre l'art. 2051 c.c. (i n materia di danni da co sa) prevede un a responsabilità oggettiva che non può essere superata dimostrando di aver assolto goni proprio dovere di custodia. 
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7789/2024): < <La responsabilità del custode, ai sensi del l'art. 2051 c.c. , può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso i n cui sia cer to l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, 14 qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito>> Occorre qui ribadire che, per principio generale, il custode della cosa, a prescindere da qualsiasi sua condotta colposa, si libera dalla responsabilità per i danni, che siano derivati dalla cosa, solo se prova il caso fortuito, cioè la causa per i quali detta danni si sono verificati. 
Il principio si giustifica alla luce di un argomento di economia del diritto: il costo economico di un danno dev'essere allocato a carico del soggetto che, a prescindere dal fatto che sia stato autore di un a condotta colpevole, per avere a sua disposizione e vantaggio la cosa custodita (tanto d a esercitarvi un'autentica signoria di fatto) è il soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a evitarlo nel modo più conveniente. 
Pertanto, per essere mandato esente dal la respon sabilità oggettiva che su di lu i gra va, il custode ha l'onere di dare prova positiva, concreta e certa, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 
Nel caso di fatto del terzo, che per l'appunto ricorre nella specie, non è necessa rio che il terzo responsabile sia individ uato (non potendosi di certo addebitare al custode l'infruttuoso esito dell'attività investigativa degli organi deputati alle indagini), ma il custode, per provare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, deve provare la causa concreta di quest'ultimo. 
La causa ignota non va confusa con il fatto del terzo rimasto ignoto. In vero, la causa ignota ricorre quando vi è incertezza sulla individuazione della causa concreta del danno, pur essendo certo che 15 esso deriva dalla cosa: e comporta il permanere della responsabilità a carico del custode. Il fatto del terzo, anche se rimasto ignoto, invece, interrompe il rapporto causale tra la cosa e l'evento, con la conseguenza che del danno il custode è liberato, sempre che vi sia certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto nel la produzi one dell'evento, in relazione alle condizioni della cosa custodita. 
Di tali principi di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale, che, si ribadisce, ha erroneamente ritenuto provato il caso fortuito sulla base della mera ritenuta natura dolosa dell'incendio, senza considerare necessario determinare, indipende ntemente dall 'asserita natura dell'incendio, quale sia stata la sua causa effettiva, in modo positivo e concreto, in re lazione alle cond izioni della cosa custodita: qu este sicuramente ascrivibili alla responsabilità del custode. 
In altri termini, quand'anche fosse stato sufficientemente provato che l'incendio era stato causato dal fatto doloso di un terzo rimasto ignoto, sarebbe stato necessario per il giudice del merito accertare le condizioni in cui si trovava la cosa e, soprattutto, che, per la dinamica attentamente ricostruita del fatto, in relazione ad esse questo avrebbe dovuto qualificarsi imprevedibile ed imprevenibile, con l'ordinaria diligenza richiesta secondo un criterio di normalità o regolarità causale, da parte del custode (per un caso speculare, in cui l'imprevenibilità era stata ritenuta, ma in base ad un ragionamento francamente incongruo, si v eda la fattispecie esami nata da Cass. ord. 9990/2025). Perché possa essere affermata la sussistenza del caso fortuito, nella forma del fatto del terzo, capace di interrompere il nesso di causa fra cosa in custodia e danno, non è sufficiente un accertamento per esclusione e in astratto, come quello posto alla base della sentenza impugnata, ma occorre un accertamento positivo e concreto del fatto del terzo, per di più con s pecifico riferimento alle condizioni della cosa custodita, il quale, nella specie, non risulta essere stato effettuato. 16 Occorre ribadire che, in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, ai fini dell'esonero da responsabilità del custode, nel caso in cui l'effettivo ruolo di un terzo nella produzione del danno è certo, la sua individuazione non è indispensabile ai fini dell'esonero del custode da ogni responsabilità, ma la certezza sull'effettivo ruolo che il terzo ha avuto, in relazione alle condizioni della cosa custodita, è imprescindibile affinché il fatto del terzo, rimasto ignoto, interrompa il rapporto causale tra la cosa e l'evento, liberando il custode. 
Pertanto, ai fini dell'esonero da responsabili tà del custode, la causa ignota si distingue dal fatto del terzo rimasto ignoto. La causa ignota ricorre se l'origine del danno rimane ignota, incerta o anche soltanto dubbia: in tal caso, il nesso eziologico tra la cosa e il danno non viene interrotto e la responsabilità per il danno permane sempre in capo al custode. Invece, nel caso del fatto del terzo rimasto ignoto: il custode è esonerato se viene accertato positivamente che il danno è stato causato dal fatto del terzo, sempre che tale fatto abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento in relazione alle condizioni della cosa custodita; se invece, pur essendo certo il fatto del terzo, non risulta provato il ruolo effettivo e esclusivo del terzo come fattore interruttivo, la prova liberatoria non può dirsi raggiunta ed il custode rimane obbligato. Pertanto: l'incertezza sulla causa comporta l'addebito al custode (causa ignota); mentre la certezza sull'intervento causale e sclusivo di un fattore esterno (il fatto del terzo), pu r se l'autore è sconosciuto, esclude la responsabilità (fatto del terzo rimasto ignoto). 
In definitiva, il motivo viene deciso in applicazione dei seguenti principi di diritto: -<<In tema di criteri discretivi tra i presupposti dell'art. 1588 e dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata (art. 1588 c.c.) si distingue dalla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 17 per la diversa natura della responsabilità e per il diverso tipo di prova liberatoria richiesta: l'art. 1588 c.c. prevede una presunzione di colpa a car ico del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo, per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la prova positiva che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile (e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato); mentre l'art. 2051 c.c. stabil isce, in capo al c ustode, una responsabilità sostanzialmente oggettiva, che può esse re esclu sa unicamente dalla prova del caso fortu ito. Pertanto, i l custode, a differenza del conduttore ex art. 1588 c.c., non si libera provando di aver assolto ai suoi doveri di diligenza, ma deve dimostrare l'esistenza di u n fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno>>; -<<In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia (art.  2051 c.c.), il caso fortuito, che libera il custode, può essere integrato anche da un fatto del terzo. Tuttavia, affinché il custode sia liberato, non è sufficiente la mera possibilità dell'attribuzione dell'evento dannoso al fatto del terzo, ma è necessario un accertamento positivo, concreto e certo del fatto del terzo, ch e deve possedere le caratteristiche dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in relazione alle condizioni della cosa custodita>>.  6.2. Il secondo motivo del ricorso della compagnia ### resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo, essendo relativo alla regolamentazione delle spese, da rinnovarsi in relazione all'esito finale della lite (e, comunque, tenendo conto dell'impossibilità di riformare una statuizione di primo grado sul punto, in difetto di impugnazione che possa dire averla investita).  7. Fondato è pure l'unico motivo di ricorso della compagnia ### Dal gi udizio di merito risulta che: a) la compagnia era stata condannata in primo grado dal T ribunale di Monza a versare a l ### titolare dell'impresa individuale R osso ### e ### la 18 somma di € 22.405,57, oltre alle spese di lite liquidate in € 518 per spese esenti, € 3.000 per compensi, oltre accessori di legge; b) a fronte dell'azione esecutiva promossa dall'impresa RAF (e, in particolare, a seguito di ordinanza di assegnazione 25 /03/2021, successiv a alla instaurazione del giudizio di appello), aveva corrisposto a quest'ultima le somme oggetto della sentenza di condanna di primo grado; c) in sede di precisazione delle conclusioni, aveva provveduto a dedurre l'intervenuto pagamento delle som me nel corso del giudizio , formulando così tempestivamente relativa domanda di restituzione. 
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordi nare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata tempestivamente formulata la relativa domanda restitutoria (cfr.  n. 7144/2021; cf r. altresì Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016, 2662/2013 e 8639/2016). 
Di tale principio non ha tenuto conto la corte territoriale, che - pur riportand o nella parte introduttiva del la sentenza impugnata le conclusioni rassegnate dalle parti, compresa la domanda di restituzione formulata da ### - ha poi omesso di pronunciarsi rispetto a detta domanda di restituzi one, sia in punto di sua tempestività che nel merito, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello promosso dalla compagnia.  8. Inammissibile, invece , è l 'unico motivo del ricorso del ### Invero, il motivo non rispetta il principio di specificit à (mescolando vizi ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), in quanto il ricorrente lamenta nell'unico motivo di gra vame sia una violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 360 n. 3 c.p.c., sia un omesso esame decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., senza illustrare, come era 19 tenuto a fare, quali siano le ragioni poste alla base del primo vizio e quali quelle poste alla base del secondo vizio. 
Inoltre, il ricorrente, pur eccependo formalmente vizi di legge, articola un motivo sostanzi almente diretto a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda, per quanto riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico, valutazione e ricostruzione che, come è noto, costituiscono invece attività riservate al giudice di merito e precluse al giudice di legittimità. 
Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorre nte, la sentenza im pugnata è del tutto conforme ai principi espre ssi da consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 1892 (peraltro espressamente richiamata) là dove - dopo aver ha premesso che la re ticenza è causa di annulla mento de l cont ratto allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; e dopo a ver precisato che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni (che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa) è a carico dell'assicuratore - applicando correttamente l'art. 1892 c.c., ne ha ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti, poiché ha ritenuto provato, ad esito di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, che il ### aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti con consapevolezza circa un'attività che non sarebbe stata svolta per mesi (mancando autorizzazioni e lavori essenziali) e che la sua re ticenza sarebbe stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. 
Al riguardo, deve reputarsi che la censura si infrange contro una chiara valutazione complessiva di fatto. Infatti, pu r potendo - in astratto e in tesi - concludersi che un'attività commerciale non ancora iniziata potrebbe perfin o implicare un rischio mi nore rispetto ad 20 un'attività già iniziata, tanto da escludere la congruità della conclusione del carattere determinante di tale circostanza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratrice, è evidente che la corte territoriale ha motivato, sia pure sommariam ente, in tal e ultimo senso non esclusivamente in base al primo (ed effettivament e, di per sé so lo considerato, discutibile) presupposto, ma soprattutto in esito ad una complessiva valutazione del contesto di tutte le condizioni concrete del bene assicurato nel suo assetto anteriore all'avvio dell'attività. 
La Corte ha peraltro anche ritenuto ad abundantiam che il ### aveva incrementato il danno richiesto con colpa grave, dichiarando la presenza di cose inesistenti, il che comportava la perdita integrale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'### 35 delle ### di ### (###: in disparte il fatto che si tratta di un obiter, il motivo di ricorso del sublocatario ass icurato mira a una rivalutazione dei fatti accertati dalla corte territoriale sui quali in questa sede, a fronte della plausibile interpretazione data dalla corte di merito al contratto inter partes, non è consentito tornare.  9. P er le ragioni che pre cedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diver sa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che, in diver sa composizione, procederà a nuov o esame delle impugnazioni della compagnia ### e della compagnia ### facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio; mentre il ricorso del ### deve essere dichiarato inammissibile , con conseguent e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, soltanto da parte sua, dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: 21 - accoglie il primo motivo di ricorso della ### assorbito il secondo, nonché l'unico motivo di ricorso della ### e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giu dizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa com posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; - dichiara inammissibile il ricorso di ### - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del solo ### al competente ufficio di merito, dell'importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 novembre, nella camera di consiglio della ###.   ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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