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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 144/2026 del 02-01-2026

... alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p. di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato. 3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello. 5. ###.t.r. del La zio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 20 17, rigettava l'app ello della co ntribuente, così confermando la sentenza di primo grado. 6. Avve rso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la cont ribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ### e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso, l'### delle ### ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione al l'eventuale udienza pubblica e la ### di ### è rimasta (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28442/2017 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dal l'### ed elettivamente domicil iata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 15.   - ricorrente - contro ### in persona d el ### pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvo cato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### Via del ### di ### n. 21.   - controricorrente - nonché contro ### - ### in persona del Presidente pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'### ed elettiva mente d omiciliata presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 39.   - controricorrente - ####-
IVA-IRAP 1993/2010 2 di 8 ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, rappresentata e difesa dall' Avvoc atura generale dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### esi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato.   - resistente - e ### - intimata - Avverso la sentenza della ### REG. del LAZIO 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal ### dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### emetteva, in riferimento agli anni di impo sta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e nei confronti della sig.ra ### gli avvisi di accertamento nn. 144476, 244699, ###, 444973 e 542760. Successivamente, l'### iscriveva a ruolo le so mme dedotte e, in data ###, notificava alla contribuente la c artella di pag amento ###274655000, per la complessiva somm a di € 3.800,38. 
L'### delle ### - ### notificava, in data ###, alla contrib uente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta).  2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg.  ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p.  di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato.  3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava.  4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello.  5. ###.t.r. del La zio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 20 17, rigettava l'app ello della co ntribuente, così confermando la sentenza di primo grado.  6. Avve rso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la cont ribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ### e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso, l'### delle ### ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione al l'eventuale udienza pubblica e la ### di ### è rimasta intimata. 
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 5, c.p.c., in relazione alla dedotta nullità della notifica delle cartelle di pagamento, per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2, comma 2, c.p.c. e dell' art. 48 disp. att. c.p.c.», la 4 di 8 contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento a causa della mancata attestazione delle vane ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie co ntemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale dalla norma stabilita.  1.2. Con il secondo moti vo di ricorso, co sì rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta inidoneità del solo avviso di ricevimento della raccomandata a comprovare l'effettiva notifica dell'atto e, dunque, ad interrompere validamente il termine di prescrizione», la contribuente lamenta l' omesso esam e di un fatto decisivo per il giudizi o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato l'intervenuta prescrizione in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione stessa.  1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in re lazione al mancato esame delle specifich e contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento n. ###291177000», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impug nata, la C.t.r. ha escluso dall'esame del giudizio la cartella di pag amento n. ###291177000, a causa dell'errata indicazione del solo numero identificativo.  1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di p agamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto deci sivo per il giud izio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato 5 di 8 l'intervenuta prescrizione di alcune delle cart elle di pagamento notificate alla contribuente e la prescrizione della pretesa erariale sottesa ad altre cartelle di pagamento.  2. Preli minarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### in controricorso; essa è fondata. 
Risulta dagli atti che ### non risulta evocata innanzi alla C.t.r. del Lazio, per come si evince anche dalla intestazione della sentenza impugnata, e che, quindi, non ha partecipato al giudizio di appello, a tacer del fatto che le operazioni di emissione e notifica delle cartelle esattoriali sono di com petenza dell'### del le ### Conseguentemente il ricorso va dichiarato inamm issibile nei confronti di ### 3. Il primo motivo è inammissibile ed infondato. 
Anzitutto, rileva l'applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l'ipotesi di cd. doppia co nforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di p rimo grado di rige tto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. pro c. civ. Tale nu ova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l'atto di appello è stato depositato in data 5 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. 
Inoltre, co stituisce principio giurisprudenziale pacifico qu ello secondo cui, nel l'ipotesi di “d oppia conforme”, il ricorrent e in cassazione, per evitar e l'in ammissibilità del motivo di cui all'art.  360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato, deve indicare le 6 di 8 ragioni di fatto poste a base, rispetti vamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell' appello, dimostrand o che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).  3.1. Nella fattispecie in esame, non solo la ricorrente non deduce - né prova - che le due statuizioni non siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma emerge ex actis, ossia da una lettura combinata del fatto e dei motivi del la sentenza im pugnata che la C.t.r. ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, argomentandola e facendola propria.  3.2. Il motivo è anche infondato, ove si voglia intendere denunziata la violazi one delle norme in tema di notifica del le car telle di pagamento. 
Questa Corte ha già precisato che, in tema di riscossi one delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di un a raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concer nenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubb licistica svolta dal l'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regol are s volgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016).  4. Il secondo motivo è infondato.  4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica delle intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatar io risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prov a, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non 7 di 8 conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato d ella relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025) 5. Il terzo motivo è infondato.  ###.t.r. ha valutato correttame nte che la cartella ###291177 non aveva format o oggetto del preceden te giudizio e tale circostanza è pacificament e ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indi cava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; vieppiù che, in violazione del principio della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod.  proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto indicare quale cartella, fra quelle citate, sarebbe stata errata.  6. Il quarto motivo è fondato e va accolto. 
Sebbene invocato la censura di cui all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, in realtà, la doglianza si riferisce all'omesso esame dell'eccezione relativa alla prescrizione delle cartelle n. ### 467827456 000, notificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, noti ficata i n data 12/07/2005 e n. #### 000, n otificata in data ###, n onché alla questione del decorso dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento n. #### 000; n. 0 97 2009 ### 000. 
Invero, risulta pacifico che le cartelle si riferiscano a diversi tributi tra cui ICI e tributi camerali, che si prescrivono con il decorso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2948, n. 4 cod.  civ. e 20, secondo comma, d.lgs. 472/1997 e ai sensi del comma 171 dell'articolo unico della legge n. 201/2006. 
Inoltre, anche interessi e sanzioni, per consolidato orientamento di questa Corte, si prescrivono in cinque anni. 8 di 8 Nella sentenza impugnata, tuttavia, manca ogni esame sul punto, nonostante l'eccezione di prescrizione del la contribuent e fosse relativa anche a tali crediti.  5. In conclu sione, va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to contro ### e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giud ice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricor so proposto contro ### e, per il re sto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cas sa la sentenza impugnata con rin vio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del La zio, aff inché, in diversa comp osizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 23 settembre 2025. 
La Presidente Andreina Giudicepietro 

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, De Rosa Maria Luisa

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7844/2025 del 24-03-2025

... arbi tri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ch e potrebbero evidenziare l'inosservanza di legg e solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28 997; Ca ss., sez. 1, 12/9/2014, n. 19324). 21 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### sin dacato di legitti mità è dunque diretto al riscontro della conformità alla legge della sentenza e della congruità della motivazione (Cass. sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). La Corte di cassazione può, infatti, esaminare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). Altra precisazione fondamentale è quella per cui è inammissibile il motivo del ricorso per (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2021 r.g. proposto da: ### (già ### di ### s.r.l.), in persona del legal e rappresentante pro tem pore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in data ### rilasciata su foglio separato congiunto al ri corso mediante strumento informatico all'A vv. ### il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificato - ricorrente principale - contro 2 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della ### (già ### per i beni culturali e ambientali e ### dei beni e delle attività culturali e del turismo), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv ocatura ### dello Stato, elettivamente domiciliat ###### Via dei ### n. 12.  - ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 3187/2021, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. La cont roversia riguarda l'esecuzione della ### stipulata in data ### tra il ### per i beni cul turali e ambientali (oggi ### della cultura) ed il concessionario pubblico ### s.p.a. (ora ### per la realizzazione di interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione di beni di rilevante interesse culturale inclusi: 1) il progetto ###2) il ### di ### 3) la ### di ### Veniva poi stipulato un primo atto aggiuntivo il ### e un secondo atto aggiuntivo il ###. 
In data ### la ### s.p.a., ora ### proponeva domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, contestando al ### gravi inadempimenti che avevano causato una serie di danni alla concessionaria, chiedendo il pagamento della somma di euro 37 .000.000,00, formulando sei quesiti in ordine all'esecuzione della ### In particolare - ad avviso della attrice - l'### aveva omesso di corrispondere rilevanti importi dovuti a titolo di «prezzo 3 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiuso», in quanto i criteri di applicazione della clausola del prezzo chiuso imposti dall'### concedente con l'atto aggiuntivo del 1996, e l'applicazione del metodo «a scalare», si ponevano in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986. 
Si sarebbe verificata la nullità della disposizione e la necessaria applicazione del metodo gl obale di calcolo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (si citava Cass., n. 7917 del 2012). 
Inoltre, ### aveva effettuato «solo parzialmente (e con grave ritardo) il collaudo delle opere. 
L'### poi, avrebbe pagato con ritardo anche i corrispettivi dell'appalto. 
Venivano così sottoposti al collegio arbitrale otto quesiti: 1) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il pagamento degli importi maturati a titolo di prezzo chiuso», facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986, previa declaratoria di nullità dei patti in deroga; 2) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il rimborso dei maggiori oneri indebitamente sostenuti per il ritardo nella re dazione ed approvazione del collaudo»; 3) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la corresponsione delle somme di cui all'art. 10 lettera c) su tutti gli importi di cui ai precedenti quesiti e cond anni l'### concedente al pagamento della somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori secondo i tassi delle decorrenze di cui agli articoli 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/62 e successiv e modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81»; 4) «i saldi risultanti dagli atti di collaudo, oltre accessori » (pagina 4 del controricorso); 5) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la c orresponsi one degli interessi legali moratori maturati per il ritardato pagamento sugli acconti dei lavori»; 6) «i l collegio ar bitrale condanni, pertanto, la co nvenuta 4 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### al pagamento di tutte le somme di cui quesiti che precedono […] a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento»; 7) «gli ulteriori interessi legali a decorrere dalla notifica della domanda di arbi trato sulle somme liquidate a titolo di accessori in forza dei quesiti che precedono» (pagina 4 del controricorso);8) «dica il collegio arbitrale che per tutte le ragioni esposte e nel rispetto del principio di causalità, tutte le spese del procedimento arbitrale, nonché gli onorari degli arbitri e le spese di onorari di difesa, devono essere poste a car ico della convenuta ### 2. La società nominava arbitro l'Avv. ### ed invitava l'### convenuta nominare a sua volta il proprio arbitro.  3. L'### declinava la competenza arbitrale con atto del 5/2/2012, notificato il ###.  4. In difetto di nomina da parte del l'### v eniva designato dal presidente ###data ###, quale secondo arbitro, l'Avv. ### Gli arbitri così individuati nominavano, quindi, quale terzo arbitro con funzioni di presidente ###data ###. 
Tale nomina «v eniva accettata dal l'### co n espressa indicazione che con l'accettazione non si intendeva in alcun modo rinunciare alla proposta declinatoria».  5. Nel corso del giudizio arbitrale l'### contestava le pretese della so cietà attrice, proponendo altre sì domanda riconvenzionale. 
In via preliminare, l'### «negava che sussistesse la competenza degli arbitri, atteso che […] era intervenuta declinatoria con atto notificato in data ###». 5 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### merito, evide nziava l'er roneità dei criteri indicati da controparte, in relazione al metodo globale, in luogo di quello, corretto, a scalare. Rimarcava che le questioni erano state risolte in via transattiva attraverso diversi atti aggiuntivi.  6. A seguito del deposito della CTU , con l'elabor ato peritale depositato il ###, con una nota del 7/8/2014, acquisita al protocollo ministeriale, la ### g «proponeva di definire il contenzioso, con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrali e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  7. A tale proposta faceva seguito la nota mi nisteriale del 30/9/2014, acquisita agli atti del collegi o arbitrale nel la riunione collegiale del 2/10/2014, mediante la quale «all 'esito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato che evidenziava il vantaggio per l' erario della transazione stante il consol idamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### […] veniva conferito incarico dal ### del ### dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Dirigente del servizio I del medesimo ### Dott.ssa ### di formalizzare all'udienza del 2 ottobre 2014 la seguente proposta transattiva, contenente altresì un riconoscimento di debito». 
Nella riunione del 2/10/2014 «il rappresentante dell'### dichiarava di riconoscere parzialmente dovute somme alla parte attrice con riferimento a quanto richiesto con la domanda giudiziale. Il rappresentante legale di parte attrice prendeva atto della proposta, “chiedendo la condanna dell'### concedente al pagamento degli im porti riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere». 6 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Il collegio arbitrale, quindi, «prendeva a sua volta atto delle dichiarazioni delle parti, riteneva la p rocedura arbitr ale “sufficientemente istruita e matura per la decisione”, e introitava la causa in decisione». 
Con atto sottoscritto dagli arbitri in data ### il collegio pronunciava lodo a definizione della controversia. 
Il collegio, quindi, «superata ed assorbita ogni altra questione» riteneva «di dov er provvedere alla condanna a carico dell'### resistente» e dunque al pag amento d elle somme di cui al riconoscimento espresso in udienza, affermando in particolare la «sopravvenuta improcedibilità» delle eccezioni e della domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, in quanto «superate e implicitamente rinunciate». 
Il co llegio arbitrale, dunque, co ndannava l'### convenuta «al pagamento dell'importo di euro 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese avanzate con il primo e il terzo quesito; dichiarava improcedibili le restanti domande della società attrice, l a domanda riconvenzi onale e le ec cezioni della parte convenuta «stante la implicita rin uncia all e stesse in ragione dell'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore». 
Il collegio provvedeva la compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del collegio, quelle derivanti dalla ### nonché le spese del giudizio arbitrale.  9. Con atto notificato il #### proponeva impugnazione per la nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello di ### 9.1. Deduceva con il primo motivo la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, nn. 1 e 4, e 817 c.p.c. - Incompetenza del collegio ar bitrale a decidere la 7 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### controversia; con tale motivo si rilevava, in sostanza, la suddetta incompetenza del collegio arbitrale a decid ere la controversia, determinata dalla declinator ia dell'istanza di arbitrato, notificata dall'### alla controparte in data ###, alla quale il ### non av eva mai rinunciato, rib adendola, anzi anche all'udienza del 2/10/2014, nella quale il coll egio avev a assunto l'arbitrato in decisione».  9.2. Con il secondo motivo l'appellante deduceva la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823 n. 5 c.p.c. - Omessa motivazione; con tale motivo si rilevava l'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria e delle ampie deduzi oni svolte dall'### sul punto , in entrambe le memorie presentate dinanzi a collegio arbitrale, con conseguente violazione delle norme sopra indicate».  9.3. Il terzo motivo di appello ineriva alla «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829 comma 1, n. 4 e 817 c.p.c.: incompetenza del collegio arbi trale a decidere la controversia; decisione del merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso; pertanto, se anche si fosse interpretato il lodo arbitrale nel senso che il collegio aveva preso atto della circostanza che le parti avevano di fatto concluso una transazione, lo stesso collegio «non avrebbe in o gni cas o potuto pronun ziare un “lodo transattivo”, in assenza di una norma specifica che, diversamente da quanto previsto in altri tipi di giudizio, co ntempli la possibilità di emanare una pronuncia arbitrale di tale contenuto […] nonché in assenza di un'esplicita volontà delle parti». 
Il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi «a dichiarare cessata la materia del co ntendere, anziché emettere una pronuncia di condanna a carico di una delle parti». 8 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.4. Con il quarto motivo d'appello si deduceva «la nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p.c.: Omessa motivazione: con tale motivo si denunciava la man cata motivazione della pronuncia arbitrale in ordine alla validità della dichiarazione effettuata in giudizio dal rappresentante dell'### intervenuto nella riunione collegiale del 2/10/2014, attesa la discordanza tr a il mandato ricevuto dal ### per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, avente ad oggetto la delega a formul are un a proposta transattiva, e la stessa dichiarazione con la quale il suddetto funzionario si era espresso nel senso di “riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale”, con ciò esorbitando dal potere conferitogli con la delega».  9.5. Con il quinto motivo di appello si deduceva la «nullità del dolo per violazione degli articoli 3, paragrafo 3, ### 107-109 TFUE e dei principi generali del diritto dell'unione e nazionale in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 141, comma 15-bis, del codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006); con tale motivo si censurava l'omesso accertamento, da parte del collegio arbitrale, circa la sussistenza del potere dello stesso ### delegante a tr ansigere la controversia, mediante il riconoscimento della debenza di somme determinate in base all 'applicazione del c.d. metodo globale di determinazione del prezzo chiuso, in contrasto con la previsione di calcolo con il c.d. metodo a scalare, contenut a nel secondo atto aggiuntivo stipulato dalle parti nel 1996, così a vallando una distorsione ex post dell'assetto concorrenziale nel quale si era svolta la gara di aggiudicazione del contratto concessorio […] e così dando luogo al riconoscim ento di un aiuto di Stato nei confronti dell'impresa, illecito, perché contraria alla normativa europea». 9 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.6. Con il sesto motivo d'appello si censurava «la nullità del lodo per violazione del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p .c.: omessa motivazione; con il suddetto motivo si censurava ulteriormente l'omessa verifica della sussistenza, in ca po al delegante, d el potere di riconos cere alla controparte somme determinate in base all a suddetto metodo illegittimo di determinazione del prezzo chiuso».  10. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3187/2021, pubblicata il ###, rigettava l'appello.  10.1. In particolare, con riferimento al primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del coll egio arbitrale a decidere la controversia, per aver sollevato la relativ a eccezione tempestivamente e per non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2/10/2014, la censura era infondata. 
Per la Corte di merito, era vero che l'### con atto notificato il 5/2/2 013, aveva decl inato la comp etenza arbitrale, tuttavia, in tale udienza, la dott.ssa ### per conto del ### con l'assisten za dell'### dello Stato , «ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dal la ### con il chiaro intendimento di porre fine, del merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate».   Il richiamo, nel verbale d'udienza, alla circostanza che i difensori delle parti «si riportano a tutti i propri precedenti atti e all e deduzioni, richieste, eccezioni opposizioni dispiegate» non era altro che «una mera clausola di stile». 
Per tale ragione, doveva ritenersi che il ### «concordando sostanzialmente con la volontà della controparte di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, abbia rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale». 10 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 10.2. La Corte d'appello rigettava anche il secondo motivo di gravame, relativo all'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria, in quanto tale doglianza era stata espressamente affrontata, leggendosi nel lodo che «stante l'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore, il collegio deve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formul ate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda datata 6/11/2013, con conseguente sopravvenuta improcedibilità».  10.3. Quanto alla terza doglianza in base alla quale il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, anziché emettere una pronuncia di condanna, la Corte d'appello ha evidenziato che «le parti, pur dichiarandosi disposte a definire bonariamente la vertenza e precisando le condizioni, anche economiche, per addiveni re a tale conclusione, non hanno mai sottoscritto alcun accordo in tal senso né stragiudizialmente dinanzi agli arbitri». 
Anzi - sottolineava la Corte di merito - «la ### nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2014, ha dichiarato di aver preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la sentenza di condanna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulterio re pretesa formulata nell'atto introduttivo». 
Tuttavia, «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcuna ulteriore dichiarazione da parte dell'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
Per tale motivo , «il collegi o non poteva che assumere un a decisione di merito conformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, 11 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla cui volontà si è del tutto unif ormato anche in pu nto di regolamentazione delle spese». 
Del resto, rimarca la Corte d'appello, «la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che qualsivoglia questione fra le parti - compreso l'eventuale versamento della somma oggetto della proposta conciliativa - sia già stata risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10.4. In ordine, poi, alla quarta doglianza, relativa alla dedotta discordanza tra il mandato affidato da parte del ### al funzi onario incaricato e la stessa dichiar azione con la quale il funzionario si era espresso in udienza, per la Corte d'appello «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dott.ssa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato conto nella decisione della controversia».  10.5. In ordine poi ai motivi quinto e sesto d'appello, per la Corte di merito il collegio arbitrale si era «limitato a recepire le indicazioni delle parti in ordine alla fondatezza delle reciproche pretese». 
Non spetta va del resto al co llegio arbitr ale verificare «se il ### avesse o meno il potere di tr ansigere la controversia e di effettuare il riconoscimento di debito». 
La censura per altro risultav a «del tutto generica, atteso che nell'atto di impugnazi one la carenza di poteri viene meramente adombrata, senza alcuna presa di posizione sul punto in difetto di allegazioni in ordine al soggetto effettivo titolare di quel potere e all'assetto organizzativo interno del ### Senza contare - aggiungeva la Corte territoriale - che la proposta era stata formalizzata in udienza da parte del ### ed era stata «preceduta da un parere dell'### dello Stato che, nel 12 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### prendere atto che il CTU a veva quanti ficato in oltre euro 17.000.000,00 l'importo spettante alla ### a veva affermato che risul tava «allo stato estremamente diffici le contestare la debenza di somme a titolo di prezzo chiuso globale». 
Ribadiva la Corte d'appello che peraltro «l'### dello Stato, che - oltre a svolgere funzioni consultive - rappresenta ex lege ### era peraltro presente all'udienza in cui è stato effettuato il riconoscimento di debito (conformemente al citato parere) così che le censure svolte in questa sede ###appaiono coerent i con il comportamento processuale […] assunt o dalla parte impugnante, che ha creato sia nella controparte che nel collegio un ragionevole affidamento nella correttezza della procedura espletata».  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### spedito in data ### e ricevuto alle ore 12,34.  12. Su ccessivamente ha proposto ricorso per cassazione il ### della cultura spe dito in data ###, ricevuto il ### alle ore 22,25.  13. Ha resistito con controricorso la ### 14. Ha resistito con controricorso il ### della cultura.  ###: 1. Deve premettersi che in data ### è stato spedito il ricorso per cassazione da parte della società, ricevuto alle ore 12,34, che va qualificato come ricorso principale.   Il ricorso del ### invece, risulta spedito il ### e ricevuto in pari data alle ore 22,25, divenendo ricorso incidentale. 
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di un a di esse la notificazione del rico rso per cassazione (nella specie è stato spedito per primo il ricorso del ### della cultura), le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, 13 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricors i avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tal e ipotesi, in assenza di un a espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. ###). 
Va anche precisato che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. 
Nella specie va trattato in via prioritaria il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale censura la liquidazione delle spese del giudice di appello.  1.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente deduce la «violazio ne e/o fa lsa applicazione di legge: co mbinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 1 e 4, e 817, c.p.c.; nonché dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque risultava che l'### aveva declinato la competenza ar bitrale con atto notificato in data 14 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 14/2/2013 e che aveva insistito nell'eccezione di incompetenza, sin dalla prima memo ria. Tale eccezion e era stata poi ribadita nella seconda memoria dinanzi a collegio arbitrale. 
Nella riunione del collegio arbitrale del 2/10/2014, su invito del collegio, «i difensori delle parti ribadivano, co nfermandole, le domande e le eccezioni formulate nel corso del giudizio arbitrale». 
Tant'è vero che nel verbale di udienza si leggeva che i difensori delle parti «illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto posti a base delle proprie domande e si riportano a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Dopo la precisaz ione delle conclu sioni era intervenuta la dichiarazione della dott.ssa ### funzionario del ### con esibizione dell'atto di delega conferitole dal ### della direzione per il paesaggio , le bel le arti, ar chitettura e l e arti contemporanee, con nota del 30/9/2014. 
Parte convenuta, quindi, dichiarava di riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale. 
Era poi in tervenuta la dichiar azione di parte attrice la quale, preso atto della dichiarazione di parte convenuta, ne chiedeva «la condanna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinunciando alle ulteriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale». 
Il collegio aveva reputato implicitamente avvenuta la rinuncia alle eccezion i e al la domanda ricon venzionale formulate da parte convenuta. 
In realtà, ad avviso della ricorrente, «nessuna rinuncia esplicita era mai stata formulata dall'### 15 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### nota del ### in data ### 4, unico atto idoneo a manifestare la volontà dell'### «conteneva una mera delega a formalizzare nei confronti della controparte una proposta transattiva (e, dunque, non un rico noscimento del la domanda, nella conclusione di un accordo in sede processuale)». 
Ed infatti i difensori delle parti si erano riportati alle domande ed alle eccezioni già spiegate. 
La Corte d'appello ha rigettato il gra vame riten endo che la dottoressa ### per conto del ### all 'udienza del 2/10/2014, aveva formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### «con il chiaro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate». 
Per il ricorrente, invece, la Corte d'appello, così statuendo, «è incorsa, innanzitutto, in una palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ritenendo che la “proposta di definizione bonaria della co ntroversia” o “transattiva” […] costituisce fonte di rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza formulata nelle difese dell'### In realtà, per il ### tale proposta, formulata subito dopo l'espressa conferma del le conclusioni processuali da par te della difesa dell'### «per porre nel nulla queste ulti me avrebbe dovuto contenere una rinuncia espressa al loro contenuto». 
Inoltre, anche o ve si fosse potuta ipotizzare una rin uncia implicita all'eccezione di incompetenza degli arbitri, «essa sarebbe dovuta consistere in una manifestazione di volontà incompatibile con la predetta eccezione». 
Tale manifestazione, però, si poteva ben in terpretare «come finalizzata al raggiungimento di un accordo, solo nella subordinata 16 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### ipotesi di mancato accoglimento dell'ecc ezione in questione, o comunque al di fuori del giudizio arbitrale e, in ogni caso, solo in caso di accettazione della controparte». 
Tale accettazione tuttavia non vi era stata, tant'è vero che la precedente proposta in data ### della ### era difforme del contenuto, in quanto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 11.300.000,00, anziché di euro 11.500.000,00.  2. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente principale deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge: articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12 e 823, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 1711 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Con il quarto motivo di impugnazione del lodo si era evidenziata la nullità di quest'ultimo in quanto il collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza, «avrebbe dovuto co munque espressamente motivare sul contenuto e l'efficacia delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti». 
In particolare, a fronte di un incarico di intervenire in udienza, facendosi latore di una propos ta transattiva, il funzionario dell'### aveva invece dichiar ato di «riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale», affermando come dovuti gli importi successivamente precisati e verbale stesso. 
Tale dichiar azione - a gi udizio del ricorrente - «non corrispondeva, evidentemente, al mandato che era stato conferito al rappresentante dell'### il collegio arbitrale avrebbe dovuto porsi il problema della sua validità ed efficacia, essendo i limiti del mandato ben conoscibile adesso alla parte attrice». 
La Corte d'appel lo, sul punto, ha ritenuto non ravvisabile «la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### 17 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### e la dichiarazione della stessa fatta all'udienza», essendovi piena rispondenza di contenuti. 
Per il ricorrente, dunque, la Corte avrebbe violato l'art. 1711 c.c., a mente del quale il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. 
Per il ### qu indi, «le dichiarazioni rese a verbale dal la dottoressa ### avente ad oggetto il riconoscimento parziale della domanda di controparte, erano del tutto difformi dalla delega alla mera fo rmulazione della propost a transattiva, imparti ta dal ### Il collegio arbitrale non avrebbe potuto emettere il lodo.  3. I due motivi di impugnazione incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.  3.1. Deve muoversi dalla circostanza che già in data ###, dopo che il CTU aveva depositato la relazi one scritta, la ### aveva proposto di definire il contenzioso «con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrari e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  3.2. A tale propos ta ha fatto seguito la nota ministeriale del 30/9/2014 con l'esito del parere fa vorevole dell' ### dello Stato che evidenziav a il vantaggio per l'erar io della tra nsazione, stante il consolidamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### (Cass. n. 7917 del 2012). 
Questo era il tenore della proposta del ### «il ### per i beni e le attività culturali, direzione generale per il paesaggio le belle arti l'architettura e l'arte contemporanea, considerato il parere dell'### generale dello Stato espresso con riferimento alla 18 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### proposta transattiva formulata dalla ### di ingegneria s.p.a. […] con lettera prot. n. 1577/14 del 7 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'### di riconoscere, saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 11.300.000 […] altre al rimborso del 50% delle competenze arbitrari (ivi compresa la CTU ), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda rico nvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P . oltre: si riconosce come do vuto detto importo di 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2,3,4,5,67 e 8 dell'originaria domanda arbitrale, di cui euro 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di euro 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferite al corrispetti vo capitale di cui soli quesiti 1 e 3, null a riconoscendo a fronte di ogni altra pretesa avanzata. Tale manifesta disponibilità dovrà co nsiderarsi del tutto inesistente, inefficace, e comunque integralmente revocata, nel caso in cui la parte attrice non rinunci conseguentemente ad ogni altra pretesa fatta valere con ogni domanda arbitrale nel presente giudizio».  3.3. Al l'udienza del 2/10/2014 dinanzi al collegio arbi trale, in primo luogo, i difensori si riportavano ai propri scritti difensivi. Si legge infatti nel verbale, come trascritto ritualmente che «i difensori delle parti illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle proprie domande e si riportano tutti ai propri precedenti atti alle dedu zioni, richieste, eccezioni e opposizioni dispiegat e, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Subito dopo si rinviene nel verbale: «parte convenuta, così come sopra rappresentata, dichiara di riconoscere la parziale fondatezza 19 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale, così come precisato nella seconda memoria, e, in relazione a tali pretese dichiar a di riconoscere come dovuti seguenti importi: l'importo netto di euro 11.300.000 […] a parziale riconoscimento delle pretese a vanzate con i qu esiti numeri 1 e 3 di cui euro 4.787.535,48 […] a titolo di co rrispetti vo capitale ed il re siduo importo pari ad euro 6.512.464,52 […] a titolo di interessi; l'importo pari al 50% delle spese di funzionamento del collegio, compresi i compensi spettanti agli arbitri e al segretario, … con compensazione delle spese di difesa a parziale riconoscimento del quesito n. 6. La parte attrice prende atto delle dichiarazioni della parte convenuta ne chiede la cond anna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale».  4. A questo punto, il collegio arbitrale emetteva il lodo n. 76 del 2014 rilevando che «preso atto delle dichiarazioni formulate dalle parti in causa all'udienza del 2 ottobre 2014, constatato in particolare l'intervenuto riconoscimento da parte dell'### resistente della doverosità del pagamento degli importi di cui alla dichiarazione della parte pubblica contenu ta nella nota […] del 30/9/2014, ribadita a verbale in data ###, e quindi superata ed ass orbita ogni altra questione, ritiene all'unanimità di dover provvedere alla condanna a carico dell'### resistente nei limiti e termini precisati dalla rappresentante della parte pubblica alla predetta udie nza del 2 ottobre 2014, altresì di chiarando l'improcedibilità di tutte le restanti domande inerenti le ulterior i pretese articolate dalla parte privata nella sede ###i quesiti numeri 1, 2, 3 4 e 5, stante l'avvenuta rinunzia alle stesse. In forza di tutto quan to sopr a, e, in particolare stante l'a vvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande 20 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### attrici, il collegio d eve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda data 6/11/2 013, con consegu ente sopravvenut a improcedibilità».  5. La Corte d'appello , come detto, ha rigettato il gravame proposto dal ### attraverso un esame accurato e dettagliato delle dichiar azioni di entrambe le parti, così come trascritte nel verbale di udienza dinanzi al collegio arbitrale in data ###.  6. Deve sul punto premettersi che per questa Corte, in sede di ricorso per cassazione a vverso la sentenza che abbia decis o sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non pu ò apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la consegu enza che il sindacato di legittimità v a condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018 , n. 2985; Cass., sez.1, 15/3/2007, n. 6028). 
Pertanto, la denunci a di nulli tà del lodo arbit rale postula, in quanto ancorata agl i elementi acce rtati dagli arbi tri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ch e potrebbero evidenziare l'inosservanza di legg e solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28 997; Ca ss., sez. 1, 12/9/2014, n. 19324). 21 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### sin dacato di legitti mità è dunque diretto al riscontro della conformità alla legge della sentenza e della congruità della motivazione (Cass. sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). La Corte di cassazione può, infatti, esaminare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). 
Altra precisazione fondamentale è quella per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto del la decisione arbitr ale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli ar bitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, 18136; Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985).  7. Nel la specie, invece, il ricor rente, in entrambi i mo tivi di ricorso, chiede a questa Corte proprio una rivalutazione dei fatti, quando tutti gli elementi istruttori sono stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello, in sede di impugnazione del dolo. Ciò non è possibile in questa sede.  7.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che, proprio alla stregua dell'origin aria proposta della ### del 7/8/2014 e del contenuto della delega fatta dal ### in favore del funzionario, oltre che del tenore del verbale d'udienza del 2/10/2014, il ### aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale, oltre che alla domanda riconvenzionale. 22 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiarito la Corte di merito che in tale udienza «la dott.ssa ### per conto del ### e con l'assistenza dell'### generale dello Stato , ha formalizzato un a proposta di defin izione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### con il chi aro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminar i processuali già sollevate». 
Non solo, ma la Corte d'appello ha chiarito anche il contenuto della porzione del verbale precedente alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### peraltro assistita in udienza dall'### generale dello Stato. 
La frase, contenuta nel verbale d'udienza, per cui i difensori si riportavano «a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni di spiegate», non poteva che ridursi e ridimensionarsi «ad una mera clausola di stile», proprio in quanto la ### «aveva ricevuto l'incarico di formulare la proposta transattiva, poi recepita dal collegio». 
Di qui l'affermazione per cui doveva ritenersi «che il ### concordando sostanzialmente con la v olontà della controparte di addivenire alla definizione transattiva della v ertenza, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione di competenza del collegio arbitrale». 
Non v'è dubbio, dunque, che la Corte d'appello, con adeguata ed esaustiva motivazione, abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto rinunciate sia l'eccezione di incom petenza che la domanda riconvenzionale articolata dal ### Non è consentit o, in questa sede, sovrapporre una diversa valutazione a quella già effettuata dalla Corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo. 23 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Le medesime co nsiderazioni valg ono anche in ordine alla prospettata divergenza tra l'atto di transazione, cui sarebbe stata facultata la funzionaria del ### e il c ontenuto del v erbale d'udienza, nel quale si dà riconosciuta la parziale fondatezza della domanda presentata dalla società. 
Anche questo caso, la Corte d'appello ha affermato con estrema chiarezza che «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato co nto nel la decisione della controversia».  9. Allo stesso modo, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in luogo della pronuncia di condanna. 
La Corte d'appello non solo ha ritenuto che le parti non avessero mai sottoscritto alcun accordo in tal senso, ma ha anche aggiunto che la ### nel verbale dell'udienza del 2/10/2014, ha dichiarato di avere preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la s entenza di conda nna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa formulata nell'atto introduttivo. 
Tuttavia, precisava la Corte di merito che «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcun ulteriore dichiarazione da parte del l'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
La decisione è stata assunta, quin di, co nformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, non potendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la stessa «presuppone che qualsivoglia questione tra le parti - compreso l'eventuale versamento 24 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della somma oggetto della proposta conciliativa - sia stata già risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10. Anche in questo caso, vi è stata una compiuta ed articolata analisi da parte della Corte d'appello, con un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione di nuovo in questa sede. 
Costituisce peraltro co stante insegnamento di questa Corte quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n. 27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909). 
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n. 2063). 
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere dev e essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione; Cass., sez. 5, 4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, 16150). 
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del 25 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da re ndere incontestato l'effettivo v enir meno dell'interesse sottostante alla ric hiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sar ebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccomb enza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, inv ece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chi edere co ngiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).  11. Con un unico motivo di ricorso principale la società ### deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed art. 4 del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018». 
In particolare, la sentenza impugnata ha condannato il ### al pag amento della somma di euro 13.500,00, oltre a ccessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%.  ### nell'atto di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello, ha affermato che «ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, secondo le vigenti disposizioni, si dichiara che il valore della controversia è di oltre euro 11.000.000, corrispondente a un contributo pari a euro 2529». 
Se così è, l'art. 4 del decreto ministeriale del 10/3/2014, n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizi a n. 37 dell'8/3/2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, 26 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Nella specie, la ricorrente indica con precisione i valori minimi, medi e massimi delle v arie fasi process uali, e segnatamente il minimo viene indicato in euro 7760 per lo studio, in euro 4511 per la fase introduttiva, in euro 14.555 per la fase istruttoria ed in euro 12.902,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 39.728,00. 
La ricorrente reputa applicabile anche l'aumento del 33% per l'ipotesi di «difese manifestamente fondate», giungendo quindi ad un aumento di euro 13.118,00, per un totale di euro 52.838,00. 
Si evidenzia, peral tro, che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, «alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: […] per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000 fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000». 
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55, del 2014, il valore medio sarebbe quello di euro 15.520 per la fase di studio, di euro 9022 per la fase introduttiva, di euro 20.792 della fase istruttoria, di euro 25.805 nella fase decisionale. 
Il tutto per un totale di euro 71.139 applicando i valori medi dei compensi. 
Sarebbe emersa, dall'alt ro, la circostanza di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, che stabilisce il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito con aumento fino ad 1/3 quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». 27 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'#### delle spese legali, in luogo di quello di euro 13.500,00, sarebbe quello di euro 94.315,00. 
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello non sarebbe «supportata da alcuna motivazione», pur discostandosi in misura significativa dal l'effettivo v alore da liquidare, risultando «addirittura 7 volte inferiore valori stabiliti da D.M. 55». 
Tale liquidazione operata in concreto dal giudice non rispetta neppure i «valori minimi» di cui alla tabella, per cui tale vizi o determina il pregiudizio per la società. 
In particolare, aggiunge la società, che «la liquidazione operata dalla Corte di appello non sia contenuta entro i limiti delle tariffe medesime, essendo decisament e inferiori anc he ai valori minimi previsti dal D.M. 55». 
Il tutto, in assenza di motivazione espressa.  12. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 
Effettivamente, alla stregua dell'importo del le somme in contestazione, di valore superiore ad euro 11.000.000,00, i minimi tariffari sono costituiti da euro 7760,00 per la fase di studio, da euro 4511 per la fase introduttiva, da euro 14.555 per la fase istruttoria e da euro 12.902,00 per la fase decisionale. 
La Corte d'appel lo, nel la decisione impugnata, si è spinta a liquidare i compensi professionali sotto i limiti tariffari. 
Invero, si rileva che alla liquidazione delle spese del gi udizio d'appello non possono applicarsi i criteri del D.M. n. 55 del 2014 (prima delle modifiche di cui al DM n. 37 del 2018), con la possibilità per il giudice di liquidare anche sotto i limiti tariffari. 
La difesa del ### fa riferimento a pronunce di questa Corte, che però si riferiscono alla liquidazione delle spese a seguito del D.M.  n. 55 del 2014, ma prima del D.M. n. 37 del 2018. 28 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### infatti, con le modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 non è più consentito al giudice di liquidare le spese sotto i limiti tariffari (Cass., sez. 2, 13/4/2023, n. 9815), in quanto av enti carattere inderogabile. 
Si è chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% [dopo il D.M. n. 147 del 2022], ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Si utilizza , dunque, l'espressione «in ogni c aso», proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. 
La precedente disposizione, invece, prevedeva che la riduzione non poteva «di regola» superare il 50%. Proprio per tale ragione questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione de l compenso delle spese processuali fos se espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era s ottoposta al controllo di legittim ità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass., n. 28325 del 2022; n. 14198 del 2022; n. 19989 del 2021; n. 89 del 2021). 
Si è così ritenuto (Cass. n. 9815 del 13/4/2023) che «a tale approccio interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati da D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M.  37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzion e superiore alla percentuale massima del 50% de i parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso 29 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### - o le spese proce ssuali - e a garantire, attraverso una siffa tta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale». 
Si è stabilito, poi, che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della li quidazione delle spese proc essuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori med i di cui all e tabelle allegate (C ass., sez. 2, 19/4/2023, n. 10438). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n. 147 del 2022 (Cass. , sez. 2, 22/8/2023, 24993). 
Devono necessariamente applicarsi i criteri di cui al D.M. n. 37 del 2018 in quanto si è ritenuto che tali parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vig ore del predetto decre to a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vig enza della pregressa re golamentazione, atteso ch e l'accezione omni comprensiva di "compenso" ev oca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., sez. L, 26/10/2018, n. 27233).  12.1. Deve poi aggiungersi che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad ### 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che 30 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei par ametri numerici cont emplati dai relativi scaglioni d i riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censur abile in sede di legit timità (Cass., sez. 2, 20/10/2021, n. 29170).  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che 

causa n. 30850/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4431/2025 del 20-02-2025

... solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno 7 dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione del le censure stesse (in tal sen so, per la ra dicale inammissibilità , fra le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015). Ancora, esso finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli appre zzamenti compiuti dai giudici d'appello, lad dove, in particolare, evoca il mancato esame «della documen tazione prodotta come da foli ario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod. proc. Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell'art. 2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d'appello abbiano ritenuto maggiormente persuasive alcune prove anziché altre; con il che essa si disallinea rispetto all'unico modello di sindacato cons entito in questa sede con riferimento alla disciplina dell'onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7267/2016 R.G. proposto da: ### s.r.l. a socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore ### rappresentata e difesa, per procu ra in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4 novembre 2020, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo - ricorrente - contro ### ACCERTAMENTO ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato presso la quale è domiciliata in #### PORTOGHESI 12 - controricorrente avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 8249/51/15, depositata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal consigliere dott. ### nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025; sentito il ###, in persona del ### dott. ### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti l'### per i ricorrenti e l'### dello ### per la controricorrente.  ### 1. L'### delle ### notificò a ### s.r.l. (in seguito mutata in ### a socio unico s.r.l., poi posta in liquidazione ) un avviso di accertamento che rip rendeva a tassazione, ai fini #### e ### un maggior reddito accertato in relazione all'anno d'imposta 2004.  ### im positivo, emesso a seguito di accertamento con metodo induttivo, traeva origine dal rilievo di costi non inerenti e non di competenza, del la mancata contabi lizzazione di ricavi , appostati come finanziamenti soci, e, più in generale, dell'inattendibilità delle scritture contabili. 
La soci età impugnò vittoriosamente l'av viso di accertamento innanzi alla ### tributaria provinciale di Napoli.  2. Il successivo appello dell'### fu accolto con la pronunzia indicata in epigrafe. 3 I giudici regionali, ritenuta in premessa l'ammissibilità del gravame, osser varono che l'### aveva dimostrato l'inattendibilità delle scritture contabili della contribuente, poiché, in particolare, i libri inventari recavano il solo valore globale della merce, senza in dicare le riman enze iniziali e finali ; né tale omissione poteva ritenersi sanata dalla tenuta del bilancio. 
Rilevarono, inoltre, che più voci di costo, corrispondenti a fatture di tipologia generica, giustificavano i rilievi per difetto di competenza e inerenza. Di qu i la legittimità dell'acce rtamento induttivo, con la conseguente ril ettura in guisa di ricav i dei versamenti ottenuti in conto finanziamento soci.  3. La sentenza d'appello è stata im pugnata da ### s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, il lustrati da successiva memoria.  ### finanziaria ha depositato controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando «errata interpretazione dell'art. 1, comma 2, del d.lg.vo 546/92 in riferimento all'art. 324 c.p.c. ed omessa insufficiente specifica esplicitazione nell'atto di appello dei motivi di gravame», la ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero omess o di dichiarare inammissibile il gravame erarial e in quanto articolato con «unico, compless o motivo», anzi ché mediante moti vi separati e specifici come prescritto dalla disposizione invocata.  2. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 112 cod.  proc.  ###.T.R. avrebbe infatti errato nell'accogliere l'appello, in presenza di una mera richiesta di «totale riforma» della sentenza di primo grado, in ruolo della rituale indicazione «di quali fossero i termini della riforma da effettuarsi». 4 3. Il t erzo motivo è rubricato «errata interpretazion e ed erronea applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo, anche in riferimento all'art. 2697 in tema di distribuzione dell'onere della prova ed in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere fondato il rilievo di inattendibilità delle scritture contabili, non ha motivato tale affermazione, in particolare omettendo di indicare le «circo stanze gravi, precise e concordanti» che, sulla base di consolidata giurisprudenza, legittimano il ricorso dell'### all'accertamento con metodo induttivo.  4. Il quarto motivo concerne la specifica statuizione sulle scritture contabili; la società contribuente, denunziando «errata interpretazione degli artt. 2214 ss. c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», sostiene che il libro inventari deve recare annotate le sole “risultanze finali” - afferendo i dati analitici sulle operazioni ai diversi registri vendite e acquisti - e che la C.T.R. avrebbe perciò errato nel ritenere fondati, sul punto, i rilievi erariali.  5. Con il quinto motivo, deducendo «errata interpretazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa analitica indicazione nella sentenza dei motivi posti a sostegno del la decisione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo 5 del giudizio» , la ricorrente denunzia nuovamente un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte concernente l'indebita deduzione di costi.  6. Il sesto moti vo è rubr icato «errata interpretazione dell'art. 2467 c.c. in tema di finanziamento dei soci in relazione all'art. 2697 e ss. c.c. ed in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
La società critica la sentenza nella parte in cui ha disconosciuto la sussistenza di un finanziamento soci, ritenendo operativa la presunzi one di ricavi; lamenta, in particolare, il mancato esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda», prodotta (in separato giudizio) dal socio ### idonea a dimostrare la bontà dei assunti.  7. Infin e, con il settimo motivo, rubricato «errata interpretazione dell'art. 109 del TUIR per errata omessa interpretazione della norma sulla deducibilità e detraibilità delle spese in riferimento all'art. 1599 c.c. in tema di locazione ed agli artt. 2697 e ss. c.c. in tema di ass olvimento del l'onere della prova», la ricor rente si duole nuovamente della statuizione concernente i costi, dei quali, parti tamente e analiticamente, rappresenta invece il poss esso dei requisiti di certezza ed inerenza.  8. I pri mi due motivi si app untano sull'ammissibil ità dell'appello erariale e possono, pertanto, esser e esaminati congiuntamente in quanto connessi. 
Gli stessi sono infondati. 
La ricorrente fa consistere le proprie censure nella denunzia del fatto che l'appello erariale sarebbe stato articolato mediante 6 «un unico, complesso motivo», ovvero con semplice richiesta di «integrale riforma della sentenza im pugnata», e perciò in violazione del principio di specificità dei motivi di gravame. 
Tale assunto non può essere condiviso. 
Questa Corte ha affer mato che il rispetto del principio di specificità si traduce nella necessità che la parte appellante ponga il giudice del gravame nella co ndizione di co mprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, ferma restando la natura del giudizio d'appello, che resta inequivocabilmente nell'alveo di una revisio prioris instantiae (così Cass. 13535/2018); e tanto è compatibile anche con la deduzione di un motivo unico, purché idoneo a con sentire il sindacato de l provvedimento impugnato nei termini esposti. 
In ogni caso - e con particolare riguardo al secondo motivo, che atti nge le conclusioni dell' appello erariale - la ric orrente trascura di co nfrontarsi co n il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specif ici dell'impugnazione, che determinano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non sono ravvi sabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; gli elementi di specificità dei motivi si possono infatti ricavare, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (così, fra le altre, Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019).  9. Il terzo motivo è inammissibile sotto diversi profili. 
Innanzitutto, esso solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno 7 dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione del le censure stesse (in tal sen so, per la ra dicale inammissibilità , fra le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015). 
Ancora, esso finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli appre zzamenti compiuti dai giudici d'appello, lad dove, in particolare, evoca il mancato esame «della documen tazione prodotta come da foli ario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod.  proc.  Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell'art.  2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d'appello abbiano ritenuto maggiormente persuasive alcune prove anziché altre; con il che essa si disallinea rispetto all'unico modello di sindacato cons entito in questa sede con riferimento alla disciplina dell'onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una parte diversa da quella alla quale spettava, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differ enza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in questo senso, da ultimo, Cass. 26739/2024).  10. Il quarto mezzo non è fondato. 
La tesi esposta in ricorso, secondo la quale il libro inventari dovrebbe annotare le sole “risultanze fin ali”, co nfligge con il criterio fiscale della corretta valutazione delle rimanenze, che nell'inventario è imposto dall'art. 59, primo comma, ### (oggi art. 92 ###; detta valutazione «deve in tal senso confluire nel conto dei profitti e delle perdite» e «l'eventuale errore presente nella redazione dell'inventario si deve ritenere corretto soltanto dall'esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle 8 perdite secondo le modalità indi cate dalla detta norma» (cos ì Cass. n. 8879/2007). 
In alt ri termini, il libro degli inventari deve consentire la ricostruzione della valu tazione delle rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza im pugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.  12. Il qu into motivo è inamm issibile per la genericità e incoerenza della sua formulazione. 
Anche in questo caso, infatti, la censura si artico la nella denunzia di plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso che la rendono difforme dal canone di specificità e non consentono di ricondurla in modo chiaro e inequiv ocabile ad un a delle ragioni tassative di impugnazione stabilite dall'art. 360 cod. proc.  13. Anche il sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni appena esposte; esso appare, inoltre, inammissibile per difetto di autosufficienza. 
La ricorrente censura, infatti, la decisione della C.T.R. in punto alla ripresa concernente i versamenti in conto finanziamento soci, lamentando l'omesso esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda»; ma di tale documentazione - non allegata al ricorso, né oggetto di richiamo individualizzante - essa non riporta né il cont enuto, n é altre indi cazioni utili a rinvenirne elementi significativi dell'affermato valore probatorio.  13. Lo stesso è a dirsi, in fine, del settimo moti vo, che si traduce nel la denunzia di omess a valutazione dei do cumenti 9 relativi ai costi non deducibili, tutti menzionati in modo generico e cumu lativo, senza indicazione del contenuto o degli atti del giudizio di merito nei quali gli stessi sarebbero riprodotti. 
La censura, inoltre, sollecita espressamente un riesame della menzionata documentazione, in termini propri di una forma di sindacato estranea al perimetro del giudizio di legittimità.  14. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. 
Le spese seguono la soccom benza e so no li quidate in dispositivo. 
Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e cond anna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00 oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di 

Giudice/firmatari: Cataldi Michele, Cortesi Francesco

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 5772/2025 del 04-03-2025

... abusivamente e senza avere neppure cor risposto il relativo canone di occupazione di suolo pubblico nell'importo dovuto per l'anno 2013, dello spazio sovrastante la strada provin ciale ivi specificata, attuata con struttura sopraelevata costituita da un pontone autostradale. In particolare , la ### di ### contestò all'### la vio lazione prevista e sanzionata dall'art.63, comma 2, lett. G. bis del d.lgs. 15.12.1997 n.446 e dall'art.50, comm a 1, de l ### provinciale approvat o con D.C.P. n.17 del 15.3.2011; tale atto costituiva presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, pari al doppio del canone dovuto ma anche per le facoltative misure ripristinatorie. Il Tribunale Amministrativo per la ### sull'eccezione svolta dalla ### di ### dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario sull'argomentato ass unto che il verbale impu gnato fosse esclusivamente prodromico alla irrogazione della sanzione pecuniaria (come tale rimessa alla cognizione del giudice ordinario) e che il potere sanzionatorio in funz ione ripristinatoria non fosse stato né esercitato né, comechessia, preannunziato. La decisione venne appellata dall'### innanzi al Consiglio di Stato il quale, con (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso iscritto al n. r.g. 11690-2024 proposto da: ### in persona del Presidente della ### pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 1, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difend e unita mente all'avvocato ### - ricorrente - contro ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 47, presso lo st udio dell'avvocato L ### che la rappresenta e difend e unitamente agli avvocati #### ALBISINNI e ### - controricorrente - avverso le sentenze del ### n. 10018/2023, depositata il ### e n.3517/2019, depositata il 28 maggio 2019. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal ### lette le conclus ioni scri tte del ### o ### CARDINO, il quale conclude per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; in subordine il rigetto. 
FATTI di ###'Autostrada per l'### s.p.a. (d'ora in poi, per brevità, ### , in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo per la ### pe r l'annullamen to del verbale di accertamento e contestazione, emesso dalla ### di ### con il quale l'### aveva accertato l'occupazione da parte della ### senza il relativo atto di concessione rilasciato dalla ### di ### e quindi, abusivamente e senza avere neppure cor risposto il relativo canone di occupazione di suolo pubblico nell'importo dovuto per l'anno 2013, dello spazio sovrastante la strada provin ciale ivi specificata, attuata con struttura sopraelevata costituita da un pontone autostradale. 
In particolare , la ### di ### contestò all'### la vio lazione prevista e sanzionata dall'art.63, comma 2, lett. G. bis del d.lgs. 15.12.1997 n.446 e dall'art.50, comm a 1, de l ### provinciale approvat o con D.C.P. n.17 del 15.3.2011; tale atto costituiva presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, pari al doppio del canone dovuto ma anche per le facoltative misure ripristinatorie. 
Il Tribunale Amministrativo per la ### sull'eccezione svolta dalla ### di ### dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario sull'argomentato ass unto che il verbale impu gnato fosse esclusivamente prodromico alla irrogazione della sanzione pecuniaria (come tale rimessa alla cognizione del giudice ordinario) e che il potere sanzionatorio in funz ione ripristinatoria non fosse stato né esercitato né, comechessia, preannunziato. 
La decisione venne appellata dall'### innanzi al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n.3517/2019 pubblicata il 28 maggio 2019, disposta la riunione degli appelli avverso analoghe decisioni assunte dal TAR tra le parti aventi a oggetto analoghi verbali di accertamento e contestazione (ognuno per le singole strade provinc iali interessate dalla sopraelevazione del tratto autostradale) affermò la giurisdizione del giudice amministrativo e, pertanto, rimise, ai sensi dell'art.105, comma 1, c. p. a., la causa al primo giudice, ossia al T.A.R.  ### L'#### di Stato -premesso che la natura della violazione contestata era stata individuata, nel corpo dei verbali di accertamento e contestazione impugnati, in termini di occupazione senza il relativo atto di concessione e, quindi, abusivamente, del suolo pubblico provinciale mediante pont one autostradale in ### violazione dell'obbligo di corrispondere il relativo canone e che tale contestazione trovava fondamento nell'art. 50 del regolamento ### della ### di ### rilevava che tale norma operava una distinzione tra due fattispecie distinte: la mera occupazione sine titulo di suolo pubbl ico (che legittima l'irrogazione di sanz ioni pecuniarie) e l'installazione abusiva di manufatti per la quale si prospetta###, in virtù di un potere di carattere discrezionale, l'adozione di misure ripristinatorie e di misure sanzionatorie (concorrenti o alternative).  ### il Consiglio di Stato l'attitudine dell'accertamento del carattere abusivo dell'occupazione di suolo pubblico a legittimare l'adozione d elle consequenziali misure sanzionatorie andava apprezzata in astratto e non in concreto con la conseguenza che, nel caso in esame, la astratta prefigurazione in forza della normativa applicata di un cumulo alternativo di sanzioni, correlato alla contestaz ione di abusività dell'occupazione, accompagn ata dalla non titolata installazione di manufatti, era idoneo ad attivare la giurisdizione del giudice amministrativo.  ###.A.R., innanzi al quale veniva riassunta la causa da parte di ### rigettò nel merito il ricorso della ### ritenendo infondate le censure dalla stessa sollevate rileva ndo, in parti colare, come non potesse applicarsi alla società concessionaria della gestione delle autostrade l'esenzione prevista per le o ccupazioni effettuate dallo Stato; rigettò l'eccezione di sopravvenu ta improcedibilità e inammissibilità del ricorso sollevata dalla ### per essere stata nel frattempo emessa un'ordinanza ingiunzione che non era stata opposta ma, anzi, eseguita da ### La deci sione, appellata da entrambe le parti, è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez . Quinta, il quale, con sentenza n. 1 0018/2023, pubblicata il 22 novembre 2023, ha accolto l'impugnazione principale proposta da ### e rigettato quella incidentale proposta dalla ### di ### In particolare, il C.d.S. ha rigettato l'appello incidentale rilevando che la lesività del verbale di accertamento e contestazione impugnato in primo grado (e correlat ivamente dell'interesse ad agire) era già stata accertata con la sentenza del Consiglio di Stato n.3517/2019 e che, in ogni caso, la perdurante lesività di tale provvedimento amministrativo rilevava anche perché era con detto provvedimento che era stata accertata -in modo definitivola presunta abusività dell'occupazione di p orzioni del demanio provinci ale ad opera del concessionario au tostradale. Con riferimento all'impugn azione principale, il Giudice amministrativo di appello stabiliva che l'occupazione effettuata da un concessionario autostradale, tramite l'infrastruttura assentita con concessione statale, esulava dall'ambito di applicazione del regime di occupazione di suolo pubblico degli enti locali, per carenza dei presupposti, posto che il canone non poteva gravare un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse nazionale.   ### onsiglio di Stato, quindi, dichiarava illegittimo i l verbale di accertamento e contestazione impugnato da ### accogliendo in riforma della sentenza impugnata i l ricorso originariamente proposto da ### pe r l'### s.p.a. 
Avverso le sentenze la ### di ### in persona del Presidente pro tempore, ha proposto ricorso, articolando tre motivi. 
L' ### per l'### s.p.a. resiste con controricorso. 
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis.1 cod. proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona del ### to ### generale ### ha dep ositato le sue conclusioni chiedendo dichia rarsi il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo.  ### di ### ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motiv o - rubricato: difetto di giurisdiz ione del giudice amministrativo e sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, avendo la controversia ad oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria: in coerenza con quanto disposto dall'art.63 del d.lgs. n.446/1997, l'art.50, comma 1, del ### provinciale ### prevede il potere della ### di irrogare esclusivamente una sanzione pecuniaria, con conseguent e giurisdizione del giudice ordinariola ricorrente deduce l'errore perpetrato dal Consiglio di Stato (con la sent enza n. 3517/2019) nell'aff ermare la propria giurisdizione, prefigurando la sussistenza in capo alla ### di un potere sanzionatorio di natura ripristinato ria che, invece, né la legge né, di consegue nza, il suo ### le attribuiscono. In particolare, la ### lamenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo avendo la controversia a oggetto una tipica sanzione amministrativa pecuniaria.  2. Con il secondo motivo di ricorso -rubricato: ### di giurisdizione del giudice amministrativo e sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche in ragione della natu ra accessoria della misura della rimozione de lle installazione abusive, comunque prevista in altre fattispecie e non applicabile al caso di spe ciesi ded uce l'erroneità dell'affermat a giurisdizione in capo al giudice amministrativo anche in considerazione della natura accessoria, in forza della espressa qu alificazione ad essa attribuita dal legislatore ( cfr. art.20, comma 5, del ### della strada) della sanzione ripristinatoria della rimozione delle installazioni abusive, prevista per altre fattispecie e non applicabile al caso di specie, trattandosi di un'occupazione di soprasuolo e non del suolo stradale 3. Con il terzo mot ivo -rubricato: ### di giurisdizione del giudi ce amministrativo e sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia di canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Eccesso di potere giurisdizionalela ricorre nte censura la sentenza n.100 18/2023 laddove il Consiglio di Stato, de cidendo la controversia nel merito, aveva non solo annullato il verbale di accertamento ma anche statuito che nessun canone (o altro corrispettivo) sarà reciprocamente dovuto dalle parti in causa. 
In partic olare, si lamenta difetto di giurisdizione d el giudice amministrativo in favore di quello ordinario in materia di canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche, avendo tale canone natura di entrata patrimoniale. Si deduce poi, un eccesso di potere giurisdizionale con invasione della sfera del legislatore laddove il Consiglio di Stato, con la sentenza n.10018/2023, nello stabilire la non debenza dei canoni o altri corrispettivi da parte di una impresa di gestione di autostrade avrebbe creato una normativa di esenzione dal ### non reperibile nell'ordinamento.  4. La controrico rrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a) tardiv ità perché le eventuali impug nazioni, per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso la senten za del Consiglio di Stato n.3517 del 20 19, pubblicata il 28 maggio 2019, avrebbero dovuto essere proposte, al più tardi, entro il 28 dicembre 2019; b) per non essere stati impugnati tutti i capi della sentenza del Consiglio di Stato n.3517/2019 che avevano statuito circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa, e, in partico lare, sulla statuizione che aveva ritenuto sussistente tale giurisdizione anche in ragione della domanda formulata in giudizio da ### riguardante la posizione concessoria nel suo complesso e non una mera pretesa patrimoniale. 
Nel merit o, rileva l'infondate zza dei primi due motivi di ricor so e l'inammissibilità del terzo laddove si deduce un eccesso di potere giurisdizionale con invasione sia dell'ambito della giurisdizione riservata al giudice ordinario sia della sfera riservata al legislatore.  5. Va, da prima, esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla controricorrente con riferimento alle statuizioni relative alla giurisdizione amministrativa contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.3517/2019, pubblicata il 28 maggio 2019, in quanto l'eventuale impugnazione avrebbe dovuto essere proposta al più tardi entro il 28 dicembre 2019. 
Rassegna la controricorrente che la ### come dalla stessa esposto in ricorso, avrebbe ritenuto ammissibile l'impugnazione della prima sentenza resa dal Consiglio di Stato (che, riformando la decisione del TAR declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e rimesso la causa al primo giudice) unitamente alla sentenza n. 10018/2023 resa dal Consiglio di Stato a conclusione del giudizio di merit o, in ossequio al dettato di cui all'art. 360, comma 3, c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass., Sez. U., n.10937/2017; id n.2688/2013; id n. 2588/2012, id n.23891/2010), laddove la prima sentenza del Consiglio di Stato (n.3517/2019) era, invece, una sentenza definitiva con la conseguenza che la sua mancata temp estiv a impugnazione ne aveva determinato il passaggio in giudicato.  5.1. Appare d'uopo rammentare che, a fro nte del precedente orientamento (invocato dalla ### alla pag. 9 del ricorso per fondare l'ammissibilità dell'impugnazione congiunta delle due decisioni del Consiglio di Stato) il quale affermava, ex art.360, terzo comma, c.p.c., la non immediata impugnabilità, con ricorso per cassazione, della sentenza d'appello che avesse affermato la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado e rimesso la causa a quest'ult imo (t rattandosi di pronuncia che , decidendo sulla questione pregiudiziale insorta, non era idonea a definire neppure parzialmente il giudizio), la giurisprudenza di questa Corte ha subito un mutame nto a partire dalla sentenza delle ### e n. 25774 d el 22/12/2015 così massimata <<La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è imme diatamente impu gnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate>>. Nella motivazione della pronuncia citata le ### tra le sentenze che devono intendersi definitive, ha espressamente ricompreso l'ipotesi della sentenza del giudice di appello ch e dispone la rimessione al primo giudice perché dichiara la giurisdizione negata in primo grado, in quanto tale pronuncia concludendo il giudizio dinanzi al giudice d'appello, esclude un ulteriore potere decisorio del giudice che l'ha pronu nciata, essendo l'unica sentenza di quel grado di processo. Benché́ risolva esclusivamente una questione e non definisca ancora la lite sostanziale in essere, essa nondimeno consuma ed esaurisce il compito del giudice di appello ponendo fine al giudizio dinanzi a lui. 
Tali principi risultano a tutt'oggi seguiti, con orientamento costante, non solo dalle ### semplici ma dalle stesse ### (v. Cass., Sez. U., 21194 del 13/09/2017; id. n. 10015 del 15/04/2021 e n. ### del 6/12/ 2021, entrambe su ricorsi avverso decisione del Consiglio di Stato).  5.2. Gli argomenti spesi, in memoria, dalla ricorrente per disattendere tali principi, rimeditandoli, non appaiono idonei allo scopo dovendosi all'uopo ribadire, conformemente al P.M., che la decisione sulla giurisdizione, l'unica portata davanti al giudice di appello, aff ermando la giurisdizione stessa e rimettendo le parti davanti al primo giudice, definisce totalmente il giudizio sul gravame che viene così ad essere co ncluso; di talché non è conferent e il richiamo al terzo comma dell'art. 360 c.p.c. che concerne solo le questioni pregiudiziali che non definiscono il giudizio, lasciando aperto lo stesso davanti al giudice pronunciatosi sulle questioni. Intendendosi per giudizio non tutta la materia pendente in causa ma solo quella portata alla cognizione del giudizio di appello (cfr. Cass., Sez. U., n.3556 del 10/02/2017 su ricorso avverso sentenza della Corte dei ###.  5.3. Né tanto me no può accedersi alla tesi, e sposta sempre dalla ricorrente in memoria, che, nel caso in esame, l'ammissibilità dell'impugnazione congiunta delle due decisioni discenderebbe dall'overrulling posto in essere, dalla citata Cass., Sez. U. n. 25774/201 5 per il solo g iudizio civ ile, e con riferimento alle sentenze dei giudici speciali sulla giurisdizione, con la citata sentenza n.###/2 021 solo dal 2021, e quindi, in epoca successiva, alla scadenza del termine per l'eventuale immediato ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato n.3517/2019. 
Invero, il precedente citato dalla ricorrente a conforto, dato da ### U. 5 maggio 2017 n. 10937, non è dissonante rispetto ai principi sanciti, sin dal 2015, dalla citata Cass., Sez. U., n.25774/2015 (la quale, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente detta principi di ordine generale e non limitati al solo g iudizio ci vile) ma questi specifi ca nella particolare ipotesi, cosi individuata nella massima, di senten za d'appello della Corte dei conti che decida il gravame incid entale relativo alla statu izione affermativa de lla giurisdizione contabile, confermando la stessa, e non anche l'appello principale sul merito, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di un altro procedimento. 
In ogni caso, e peraltro, sono presenti nella giurisprudenza di questa Corte diversi precedenti resi, su sentenze dei giudic i speciali in m ateria di giurisdizione, in epoca antecedente la sca denza d el termine per proporre il ricorso immediato quali Cass. Sez. Un. n. n.48 del 17.1.2002 (richiamata da Cass. Sez. U. n. ###/2021) e Cass. Sez. Un. n.21194 del 13 settembre 2017 (la quale p ur citata a conforto n ella memoria d alla ### ha negato la rimessione in termini e dichiarato tardivo un ricorso proposto sempre avverso sentenza del Consiglio di Stato in tema di giurisdizione).  5.4 Da quanto esp osto deriva non solo l'assorbimento della seconda eccezione di inamm issibilit à formulata dalla controricorrente ma anche, e soprattutto, in conformità alle richieste del P.M., l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, svolti unicamente avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3517/2019 ormai passata in cosa giudicata, come peraltro dato atto anche dalla sentenza successiva resa nel 2023 e con la quale il Consiglio di Stato ha deciso nel merito la controversia.  6. Il terz o motiv o di ricorso, come già espo sto, censura la sentenza n.10018/2023 nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva statuito che nessun canone (o altro corrispettivo) di occupazione sarà reciprocamente dovuto dalle parti in causa. ### la prospettaz ione d ifensiva il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato su materia, quali i canoni, demandata al Giudice ordinario e, peraltro, sulla scorta di una normativa di riferimento (non già solamente male interpretata e applicata, ma finanche) non rinvenibile positivamente e dallo stesso giudice speciale “creata”, con consegu ente eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento. 
In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, il giudice speciale, laddove, delibando la domanda di annullamento dei verbali impugnati aventi ad oggetto sanzioni amministrative, ha, finanche, escluso dall'ambito applicativo del canone ### le occupazioni di che trattasi, siccome involgenti secondo l'asserita (e insussi stente) no rmativa di riferimento “interessi” di più ampio rilievo, ha invaso sia l'ambito della giurisdizione riservata al giudice ordinario (in materia di canoni e altri corrispettivi, oltre che di sanzioni pecuniarie) sia la sfera riservata al legislatore, applicando non la norma esistente ma una norma da lui creata, non rinvenendo si nell'ordinamento disposizioni espresse ch e escludano dall'applicazione di tale canone le occupazioni poste in essere per asseriti “interessi di più ampio rilievo”.  6.1. Il motivo n on è m eritevole di accoglimento. Come noto, pe r la giurisprudenza consolidata di questa Corte <<ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello spe cifico oggetto e della reale natura della controversi a, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggett iva dedotta in g iudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizion e medesima, senza che a tal fin e possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (v., ex multis, Cass. civ., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., 30 giugno 2022 n. 20852). 
Nel caso in esame, la domanda contenuta nel ricorso originario di ### accolta nella senten za impugnata, t endeva all'annullamen to del verbale di accertamento e di contestazione dell'abusività, stante l'assenza di concessione, dell'occupazione del soprasuolo pubblico ad op era della concessionaria dell'autostrada, quale atto prodromico all'irrogazione da parte della ### della sanzione amministrativa pari al doppio del canone di occupazione (di poi irrogata con ordinanza ingiunzione non opposta e, anzi, eseguita da ###. 
E' pacifico, inoltre, che le domande relative alla non debenza del canone e anche delle sanzioni sono state già proposte innanzi al Giudice ordinario e da questi rigettate, con sentenze, che hanno trovato conferma da parte di questa Corte la quale con plurime pronunce, rese tra le parti, ha ribadito la legittimità delle richieste di pagamento del ### da parte della ### di ### non essendo ravvisabile alcuna esenzione nei confronti del soggetto concessionario l'autostrada (cfr. Cass. n.16395 del 10.06.2021 e , di recente, Cass. n.20708 del 25 lug lio 2024 la quale ha espressame nte confutato, ritene ndole no n pregiudiziali né condivisibili, le argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nelle sentenze, di merito, impugnate nel presente giudizio).  6.2. Ciò posto, va rilevato che l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato si è conformata alla domanda come sopra individuata (la cui devoluzione alla giurisdizione al giudice amministrativo è ormai assistita da giudicato, per le ragioni svolte sub 5), rilevando che l'occupazione del soprasuolo non poteva ritenersi abusiva, com e contestato nel verbale im pugnato, per l'inesi stenza giuridica in capo ad ### dell'obbligo di munirsi della concessione. 
Le affermazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla non debenza del ### appaiono costituire mere conseguenze argomentat ive della ritenuta inesistenza di tale obbligo. In altri termini, il Giudice amministrativo, una volta negato l'obbligo di munirsi di concessione per occu pare il suolo pubblico mediante i pontoni autostradali e n egato, quindi, il carattere ab usivo dell'occupazione, ha fatto a ciò conseguire, con mera valenza argomentativa, la non debenza del canone.  6.3 Va, peraltro, osservato che la censura, nei termini in cui è posta, pare adombrare un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata rispetto al quale il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione sarebbe, concernendo un error in procedendo, comunque inammissibile. 6.4. Infine, non può, neppure, ritenersi sussi stente il denunciato sconfinamento nella sfera di esclusiva prerogativa del legislatore. 
Come chiarito, anche di recente, da queste ### (cfr. Ordinanza n. 18722 del 09/07/2024) <<l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, ###, si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva o anal ogica - di una dis posizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio>>.  6.5 Nel caso in esame no n appare revocab ile in d ubbio che, lungi dall'esercitare un'attività normativa creativa il Giudice amministrativo è giunto alla sua decisione attraverso il vaglio e l'interpretazione (la cui correttezza o meno esula dall' oggetto di questo giudizio) del quadro normativo vigente in materia.  7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate come in dispositivo.  8. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processu ali per il versam ento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  Dichiara il ricorso inammissibile. 
Condanna la ### di T eramo al pag amento in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 2.800,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese nella mis ura del 15%, e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processu ali per il versam ento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Crucitti Roberta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16457/2023 del 09-06-2023

... tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa d al dipendente. In senso contrario a tale app rodo non sono uti lmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 242 68 del 2013 e Cass. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura ret ributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini ### (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28559/2021 R.G. proposto da: #################### I, ### I ###### , ################ elettivamente domiciliati in ### 60, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -ricorrente contro ### E-###### in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., elettivamente domiciliati in ### 25-B, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### n. 1769/2021 pubblicata il ### RGN 2994/2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal ###. ### Rilevato che 1. la Corte d i ### o di Ro ma, con la sentenza impugnata, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti degli appellanti di cui al dispositivo, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, g ià dipen denti del ### volto ad ottenere nei confronti di ### E-##### l'accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; han no resistito con cont roricorso le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.  380- bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs n. 562/1996, dell'art. 12, comma 1 legge n. 153/1 969, dell'art. 48, comma 3, d.P.R.  917/1986 , censurando la sentenza impugnata per avere escluso la natura retributiva del beneficio in questione, in ragione del difetto di corrispettività tra il beneficio in oggetto e l'obbligazione gravante sul lavoratore; sostengono che la qualificazione come non retributivo del 3 beneficio in questione si po neva in contrasto con il principio di causalità di cui all'art. 12 legge n. 153/1969 in base al quale nel concetto di retribuzione rientrano anche gli importi che pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro ( Cass. SS. UU. 3292/1985); 2. con il secondo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 l. n. 153/1969, come modificato dal d. lgs n. 314/1997 e degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986, per avere, in sintesi, affermato la rilevanza ai soli fini fiscali della qualificazione come reddito di lavo ro, dello scont o sui costi dell'energia elettrica consumata in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti; 3. con il terzo motivo di ricorso deducono vi olazione e falsa applicazione degli artt. 117 5-345, degli artt. 1372, 1373, 137 5, 1965, 2113, 2077 cod. civ. nonché dell'art. 33 c.c.n.l. ### 21 febbraio 1989 e dell'art. 30 c.c.n.l. ### 7 giugno 1976 ,nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la natura di diritto quesito dell'agevolazione tariffaria in oggetto; 4. con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 cod. civ., dell'art. 36 cod. civ. dell'art. 1703 cod.  degli artt. 1175-1345 cod. civ. nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato la legittimità della disde tta del l'agevolazione tariffaria formalizzata da ### con lettera del 12.10.2015; 5. con il quinto motivo di ricorso i rico rrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c e dell'art. 437 c.p.c.  censurando la sentenza impugnat a per avere respinto, per decadenza della parte, la ist anza di ammissione di docume nti , reiterata in seconde cure; 6. con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 comm a 2 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello relativo 4 alla condanna d ei soccombenti alle spese di lit e di primo grado, nonostante la dedotta sussistenza di “altre analoghe , gravi ed eccezionali ragioni” dedotte con il ricorso in appello; 7. ragion i di ordine logicogiuridico impongono l'esame con priorità del quinto motivo di ricorso, il quale risulta inammissibile per difetto di trascrizione, in violazione dell'art. 366, comma 1 , n. 6 cod.  proc. civ. dei d ocumenti de i quali si d enunzia la mancata ammissione; esso è inoltre infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse” ( Cass. n. 23651 del 2016); 8. il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere r espinti in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anc he ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame ha confermat o la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie su i consumi dell'energia elettrica, dopo la disdetta dell'ottobre 2015 da parte di ### ( nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023); 8.1. invero, dalla ricostruzione emergente d agli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l'ag evolazione tariffaria sull'energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corpo rativo a favore dei dip endenti delle aziend e elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipend enti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio d atore di lavoro . La misura in ogget to fu strettamente collegata all'uso familiare dell'abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dip endent i ### 5 componenti del medesimo nucleo familiare, l'agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne est esa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di sogg etti non dipende nti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai m otivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnat a laddo ve esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell'istituto qual e regolato dalle norme collettive induce ad escludere infatt i ogni rapporto di corrispettività tra l'agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavorato re; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipen dente nonché dal la durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa d al dipendente. In senso contrario a tale app rodo non sono uti lmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 242 68 del 2013 e Cass. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l'affermazione della natura ret ributiva dell'agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l'affermazione della natura retributiva dell'agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini ### (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una 6 determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell'agevolazione tariffaria possano t rarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell'istituto in oggetto nell'ambito del rapporto di lavoro. Anal ogamente, nel senso dell'irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell'assoggettamento a contribuzione del beneficio, ai sensi dell'art. 12 Legge n. 153/1969, atteso ch e il princip io invocato dai ricorrenti, secondo il quale l'ammontare della retribuzione assog gettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza sp ecifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva; 8.2. invero è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l'orientamento d el giudice di legittimità, nell'am bito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dall a contrattazione collettiva i n mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scat urisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o cont inuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso 7 di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio d el la vorato re, qual e corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel te mpo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. ### tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto col lettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamen to più favorevole, restando la conservazione di quel t rattamento affidata all'auton omia contrattuale delle parti co llettive stipulanti, le quali po ssono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 8.3. una volta esclu so il consolidarsi di un diritto q uesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di ### s.p.a. risulta senz'altro consentito alla luce dell'orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att . cod. proc. civ., secondo il quale qu alora il cont ratto collettivo n on abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finire bbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrat tazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali 8 non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavorato ri, derivanti dal la pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in q uanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo de lle mere aspettative sorte alla stregua dell a precedente più favorevole regolam entazione (tra m olte: Cass. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 9. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il qu ale le ste sse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass. n. 24502 del 2017, Cass. n. 8421 del 2017); 10. alla streg ua delle argomentazioni esp oste il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 11. le spese liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore 9 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.  SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso. Condanna parte ricorre nte al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.   Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7 marzo 2023  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Pagetta Antonella

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