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Corte di Cassazione, Sentenza n. 771/2025 del 12-01-2025

... comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relati vo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l'abolizione, dal 1° genn aio 1999, delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall'art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzione dell'art. 63, co mma 1, del medesimo d.lg s. n. 446 del 1997, che, nella versione riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l'occupazione del suolo pubblico al pagamento di u n canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. ###. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed al tri manu fatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul s uolo e collegati alle reti stess e, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47»: tal e ultima di sposizione, abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2735/2021 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall 'avvocato ### (###) e dall'avvoc ato ### (###) -ricorrente e cont roricorrente in ordine al ricorso incidentale contro ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) e dall'avvocato ### (###) -controricorrente e ricorrente incidentale - 2 di 30 avverso la ### di ### .TRIB.REG. CAMPANIA 2860/2020 depositata il ###, udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12/11/2024 dal #### 1. ### s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Mi gnano ### o, adottato in sostituzione di un precedente atto impositivo, oggetto di annullamento già giudiziale e, poi, in autotutela: avviso avente ad oggetto la t.o.s.a.p.  (annualità 2012) in relazione all'occupazione permanente del soprasuolo e del so ttosuolo comunale, trami te condotta di adduzione di acqua per le centrali idroelettriche, insistente nel territorio comunale.  2.### provinciale tributaria ha parzialmente accolto il ricorso, decurtando la tariffa previst a della misura del 90% ed annullando sanzioni ed interessi.  3.Hanno propos to appello sia l'ente impositore sia la societ à contribuente.  4.### issione tributaria regionale ha rig ettato entrambi gli appelli, ritenendo: 1) del tutto legittima la sostituzione dell' atto annullato in sede di autotutela; 2) congruamente motivato l'avviso, che richiama la delibera di giunta n. 164/1998 e quella consiliare 68/1998 e che indica precisamente l'importo dovuto, i titoli per i quali è avanzata la pretesa, l'esa tta individuazione delle opere occupanti le aree pubbliche, la delibera che individua la tariffa e le norme di riferimento; 3) non costituito alcun diritto di superficie a favore di ### con conseguente natura pubblica delle aree gravate da usi civici e ricondotte al patrimonio indisponibile del Comune; 4) la congruità della tariffa applicata in considerazione della minimale compromissione dell'uso pubblico d ell'area, stante la legittim a disapplicazione della tariffa fissata co n provvedimento amministrativo. 3 di 30 5. Avve rso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, formulando cinque m otivi e chiedendo rilevarsi il giudicato sulla non debenza delle sanzioni.  6.Si è costituito con controricorso il Comune, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale e proponendo, altresì, ricorso incidentale, a cui l'### ha replicato con controricorso.  7.### ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rinvio della causa in attesa del la decisione del le ### sulla questione in tema di autotutela, discussa alla udienza del 22 ottobre 2024 (ordin anza di rimessione n. ### del 2023) - oggetto del primo motivo di ricorso.  8. Risultano depositate memorie di entrambe le parti.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto la violazi one, ai sensi dell'ar t. 360, prim o comm a, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994, conver tito nella legge n. 66 del 1994, e degli artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, potendo essere esercitato il potere di autotutela, in materia tributaria, esclusivamente in presenza di vizi formali o di elementi sopravvenuti e non come accaduto nel caso di specie per sanare vizi sostanziali ed in assenza di elementi sopravvenuti. 
La censura è infondata.  1.1.Occorre preliminarmente rilevare che la questione rimessa alle ### con l'ordinanza n. ### del 2023, concernente diversi tributi e, cioè, i.r.p.e.f. ed i.v.a., non è sovrapp onibile a quella in esame in materia di t.o.s.a.p., in quanto calibrata sull'ammissibilità dell'autotutela in malam partem. 
Ad ogni modo le ### si sono pronunciate con la sentenza n. ### del 21 novembre 2024, aff ermando, ai fini che qui interessano, il seguente principio di diritto, peraltro conforme alla giurisprudenza prevalente: in tema di accer tamento tributario, il 4 di 30 potere di autotu tela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall'art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv.  nella legge n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt.  10-quater e 10-quinquies della legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà im positiva, dai princip i costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'inter esse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l'### finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tribut o e sull'atto non sia stata pronun ciata sentenza passata in gi udicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l'atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuov o atto anche per una maggiore pretesa.  2. Con il sec ondo motivo di ricorso la socie tà contribuente ha lamentato la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, essendo stato ritenuto legittimo l'avviso, nonostante l'assenza di un apparato motivazionale idoneo a co nsentire l'individuazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento, dei criteri di qualificazione dell'occupazione e di quelli di quantificazione della pretesa. In particolare la società ha evidenziato che nell' atto im positivo manca ogni riferimento normativo o chiarimento in ordine alla tariffa applicata e che solo in corso di giudizio il Comune, al fine di integrare la motivazione, ha prodotto la planim etria della condotta con i rispettivi rilievi fotografici, la delibera della ### ta comunale di ### n. 9 del 2016 e la certificazione di fida pascolo relat iva all'annualità 2017 - documentazione contente le in formazioni necessarie al fine quantificare la superficie occupata a di qualificare le aree occupate e, cioè, informazioni indispensabili per individuare 5 di 30 la pretesa tributaria, che avrebbero dovuto essere fornite già nella motivazione dell'atto impositivo. 
La censura è inammissibile, oltre che infondata. 
La ricorrente, pur denunciando una violazione di legge, chiede al giudice di legittimi tà un giudizio di fatto in ordine all'esausti vità della motivazione dell'avviso impugnato: valutazione già effettuata, con esito positivo, dal giudice di appello. A ciò si aggiunga che la ricorrente fo nda la presente doglianza sul confronto t ra il primo avviso ed il second o avviso e sui dubbi e sugli equivoci che la successione di atti avrebbe ingenerato, senza tenere conto che il primo avviso è stato eliminato e sostituito in sede di autotutela, per cui le ragioni della pretesa fiscale vanno ricercate solo nel secondo avviso, adottato proprio per chiarire i presupposti impostivi. Pure deve ril evarsi che, nell'illustrazione del precedente mo tivo, si fa riferimento ad elementi fattuali ulter iori rispetto al mero stralcio riportato nel secondo motivo, così confermando la esaustività della motivazione dell'atto impositivo, già oggetto della verifica di merito da parte del giudice di primo e di secondo grado (più precisamente alla qualificazione dell'opera in termini di «condotta di adduzione all'interno della galleria» e alla «occupazione permanente del soprasuolo e sottosuolo comunale»). 
Per co mpletezza va ricordato, comu nque, che, in tema di tributi locali, l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributar ia nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre all a puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazio ne dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che co nsentano di delimitare l' ambito delle ra gioni adducibili dall'ente impositore nel l'eventuale successiva fase c ontenziosa, restando, poi, aff idate al giudizio di impugnazione dell'atto le 6 di 30 questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 15 novembre 2004, n. 21571; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7360 Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n . 26431; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2019, n. 27800). 
Da ciò consegue che la documentazione prodotta in primo grado dal Comune con le controdeduzio ni non ha integrato una motivazione di per sé insufficiente, avendo esclusivamente lo scopo di superare le contestazioni sollevate dalla società contribuente. 
Invero, deve ribadirsi che solo l' avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l.  n. 212 del 2000, di una cong rua motivazione non può esse re integrato in gi udizio dall'### strazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 - 5, 21/05/2018, n. 12400), mentre, in virtù della formulazione dell'art.  7 della legge n. 212 del 2000 ratione temporis vigente, la prova delle pretesa tributaria, avanzata con l'avviso, può essere fornita in giudizio, non dovendo necess ariame nte essere indicata nel l'atto impositivo. ### l'or ientamento sinora consoli dato, difatti, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiat a dall'art. 7 della l. n. 212 del 2002, ha la funzi one di delimit are l'ambito delle contestazioni proponi bili dall'Uf ficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria; invece, la prova della pretesa tributar ia attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa t ributaria ed al suo accertament o in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso (Cass., Sez. 5, 20 settemb re 20 24, n. 25321). Solo, all'esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023, gli atti dell'### finanziaria devono indicare specificamente, oltre i presupposti e le ragioni giuridiche, anche i mezzi di prova. 7 di 30 3. Con il terzo motivo di rico rso la società contribuente ha denunciato la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 e degli artt.  823, 824, 826 e 2697 cod.civ., essendo stata ritenuta la sussistenza dei presupposti impositivi in relazione all'occupazione di aree non appartenenti né al demanio né al patrimonio indisponibile del Comune, ma piuttosto gravate da usi civici e, qu indi, appartenenti alla collettività e solo amministrate dal Comune, come confermato dalla delibera della ### n. 61 del 2016. 
Nel ricorso si è anche evidenziato che il Comune non ha provato l'effettività e attualità della destinazione delle aree ad un servizio pubblico e che la contribuente non può essere gravata dell'opposta prova negativa. 
In particolare, nella prospettazione della ricorrente, i beni comunali gravati da usi civici costituiscono il cd. demanio universale e non sono classificabili fra quelli demaniali in senso tecnico, in quanto appartenenti ai cittadini iure domini e so lo amministrati dal Comune. Si è pure evidenziato che, ai fini del riconoscimento della demanialità ovvero della natura indi sponibile dei be ni, occorre l'effettivo e permanente esercizio dell'u so civico da parte del la generalità degli appartenenti all'ente territoriale, mentre il Comune, su cui incombe l'onere della prova per il principio cd. della vicinanza, ha depositato l'autorizzazione per la fida pascolo relativa all'annualità 2017, successiva all'annualità di imposta per la quale è stato emesso l'avviso di accertamento impugnato. 
La censura è infondata.  ### della natura demaniale dei terreni gravati da usi civici esige la ricostruzione del relativo quadro normativo, evidenziando che la presente controversia ha ad oggetto l'annualità di imposta del 2012, sicché non trova applicazione la legge n. 168 del 2017, che ha dettato norme in materia di domini collettivi e si è occupata degli usi civil i. La discipl ina di rifer imento, nel caso di 8 di 30 specie, resta la l egge n. 1766 del 1927, i cui artt. 11 e 12 stabiliscono che i terreni dei ### ut ilizzabi li come bosco o pascolo permanente (come nel caso di specie), non possono essere alienati né può esser ne mu tata la destinazione, senza l'autorizzazione del Ministero dell'### 3.1.Gli usi civici affondano le proprie radici in contesti sociali assai remoti di epoca feu dale, ma sono so pravvissuti all'evolu zione storica e cul turale. La maggior parte di essi è nata da comportamenti di fatto, senza neppure l'adozi one di atti fo rmali idonei a dare ad eguata pub blicità al fenomeno. Tuttavia oggi, all'esito dell'evo luzione normativa e della elaborazione giurisprudenziale, sono stati valorizzati anche in un'ottica di tutela ambientale.  3.2. ###. 11 della legge n. 1766 del 1927 prevede che «i terreni assegnati ai ### o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liqu idazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da ### o frazioni di ### università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie: a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria». All'interno della categoria degli usi civici, si suole indicare sia il fenomeno degli usi civici in senso stretto (intesi come diritti reali di godimento in re aliena su beni appartenenti a soggetti pubblici o privati), che la materia dei domini collettivi (intesi quali terre spettanti ad una collettività ben indiv iduata di soggett i mediante un godimento promiscuo). La citata legge non reca, in effetti, una definizione espre ssa degli usi civici, ma li qualifica indistintamente come riconducibili a due diversi diritti di godimento delle terre che ne costituiscono oggetto: l'uso civico propriamente detto e il c.d. demanio civico. La natura giuridica degli usi su terre 9 di 30 comunali è, nella sua essenza, equiparabile a quella dei be ni demaniali, dato il loro reg ime di inalienabilità, inus ucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vinco lo di destinazione, il quale può subi re una deroga solo mediante un'appos ita “sdemanializzazione”. In particolare l'art. 12 della legge in esame dispone che «per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267. I ### e le associa zioni non potranno, senza l'autorizzazione del ### o dell'economia na zionale, alienarli o mutarne la destinazione. I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degl i articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limi ti stabili ti dall' art. 521 del Codice civile». La complessiva disciplina co nsente di affermare che i fond i pubblici gravati da usi civici sono soggetti a un regime di indisponibilità, che trova deroga nel le sole (li mitate) ipotesi pr eviste dalla legge 1766 del 1927 (legittimazioni: art. 9; autorizzazioni all'alienazione e al mutamento di destinazione: art. 12; quotizzazioni: art. 13, e da altrettante limitate previsioni di leggi speciali).  3.3.Nell'impianto normativo originario, risalente all'epoca fascista, l'originaria volontà legislativa era proiettata verso l'affrancazione dei fondi da un vincolo ritenuto strettamente collegato alle realtà agricole e rurali, mutevoli da un territorio all'altro, che non aderiva più alle esigenze attuali. Tuttavia, nel corso degli anni, gli usi civici hanno assunto una valenza ambientale e paesaggistica sempre di maggior rilievo. Dapprima è stata approvata la legge n. 1497 del 1939, la quale già prevedeva vincoli paesaggistici ma di natura eminentemente amministrativa (poiché collegati al provvedimento amministrativo ed alle sue vicende). S uccessivament e è sopravvenuta la legge n. 41 del 1985 (cd. legge Galasso), il cui art.  1, lett . h, modificando l' art. 82 del d. P.R. n. 616 del 1977, ha sottoposto a vincolo paes aggistico , tra gli altri be ni, le aree 10 di 30 assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Gli usi civici so no, inoltre, dis ciplinati dalla legge qu adro sulle are e protette n. 394 del 1991, nell'ambito del regolamento del parco e del piano parco (artt. 11 e 12).  ### in vigore del la menzionata legge n. 431 del 1985 (c.d.  legge Galasso) ha inaugurato, dunque, u na nu ova prospettiva, sulla cui scia si è poi innestato il successivo d.lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ha confermato tra le aree tutelat e all'art. 142 lett. h) le stesse, già indicate all a medesima lett. h) del l'art. 82 del la legge ### "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici" (v.  sul punto anche Corte cost. n.228 del 2021). Il netto allontanamento dall'originaria tendenza liquidatoria degli usi civici ha, infine, trovato consacrazione dapprima nel disposto dell'art. 74 della legge n. 221 del 2015, che ha modificato l'art. 4 del d.P.R.  327 del 2001, prevedendo che:«1-bis. I beni gravati da uso civico non poss ono essere espropriat i o asserviti c oattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico», e s uccessivamente nella nuov a disciplina contenuta nella legge n.1 68 del 2017, con cui si è consolidata la vocazione di salvaguardia ambientale degli usi civici.  3.4.Tenuto conto dell'orientamento di legittimità formatosi in materia analoga, e cioè di iscrizione di strade negli appositi elenchi (tra le altre, vedi Cass., Sez. 2, 17 marzo 1995, n. 3117), la giurisprudenza di legittimit à è giunt a ad affermare la natura demaniale dei terreni gravati da uso civic o di bosco e pasc olo permanente (v., tra le alt re Cass., Sez. U., 11 giugno 1973, 1671, second o le quali l'espropriazione esige la previa sdemanializzazione dei beni co munali gravati da usi civici). L a stessa Corte costituzionale ha sostenuto che tutta la materia degli usi civici dei beni di proprietà co llettiva rientra nell' ambito del 11 di 30 diritto pubblico e che la natura di tali beni (equiparabile a quella dei beni demaniali ) non consente di sottoporli ad espro priazione per pubblica utilità potendo ques ta effettuarsi solo per la proprietà privata te rriera (v., ad esempio, Corte cos tituzionale n. 156 del 1995).  3.5.Sulla questione, sebbene indire ttamente in materia espropriativa, è intervenuta Cass., Sez. U., 10 maggi o 2023, 12570 - che, pur considerando che la legge base del 1927 non reca, in effetti, una definizione espressa degli usi civici, ha statuito che la natura giuridica degli usi c ivici su terre comunali è condizionata dal caratterizzarsi come beni di c.d. proprietà collettiva, la cui disciplina è equiparabi le a qu ella dei beni demaniali, per quanto si desume dal loro regime di inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vincolo di destinazione, il quale può subire una deroga solo mediant e un'apposita “sdemanializzazione”, facendo altresì leva sul disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017, il quale recita: «Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro -silvo-pastorale», laddove - si noti - l'uso del verbo “resta” va ritenuto - secondo l'interpretazione data dalle S.U. - manifestazione consapevole di quanto già previsto dalla legge del 1927 e l'aggiunta specificativa della “p erpetua destinazione agro-silvo-pastorale” è sintomatica di un a connotazione di “intangibilità di tali beni” nella loro funzione e nella finalità che perseguono, da cui scaturirebbe la loro indisponibilità cui fa risco ntro il regi me di intangibilità, che quei diritti caratterizza, preservandoli, in via generale, da ogni negativa interferenza, suscettibile di provenire dall'esterno.  ###.U. con la sentenza citata hanno, quindi, concluso che i beni gravati da uso civico di domin io coll ettivo sono ass imilabili a l regime giuridico di quelli demaniali. I terreni posseduti dai comuni 12 di 30 e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente ai vincoli di inedificabilità e di destinazione - salva autorizzazione id onea a rimuovere detti li miti - vanno, pertanto, ricond otti nell'ambi to di quelli appartenenti al patrimonio demaniale dell' ente territoriale, perché destinati ad un pubblico servizio (già in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. 5, 8 agosto 2003, n. 11993).  3.6.Con rig uardo a detti ter reni gravati da usi civici appare, dunque, del tutto legitti mo il convinci mento cui sono pervenuti i giudici di appello, basato sulla presunzione - operativa in mancanza di prova co ntraria, gravante sul contribuente che assume la non debenza del tributo - non solo di esistenza degli stessi ma anche del permanente esercizio di tali usi da parte della generalità degli appartenenti all'ente territoriale. Pertanto, anche sotto l'ora esaminato profilo le ragioni di censura addotte dalla ricorrente ### devono ritenersi prive di fondamento, considerando che dalle medesime difese del la società si evince il ri conoscimento della sussistenza degl i usi civici sui terreni del ### ne in oggetto, escludendosene la demanialità all a luce di un a risalente giurisprudenza di legittimità, che può ritenersi superata in base agli orientamenti illustrati. 
In defin itiva, una volt a che sia stato dimostrato che un'area pubblica sia gravata da un uso civico, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per qu ella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (in questo senso ex plurimis ### 2, 27 febbraio 2014, n. 4743 e Cass., Sez. 2, 18 settembre 2019, n. 23323). Del tutto irrilevant e risulta, quindi, il profilo di doglianza rifer ito alla produzione, da parte del ### ne, di documen tazione re lativa al 2017 e non all'annualità in esame. 
Pertanto, in tema di tassa per l'occu pazione di spazi ed ar ee pubbliche, legittimamente il giudice considera sussistente il 13 di 30 presupposto impositivo della tassa, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs.  507 del 1993 (il quale assoggetta alla tassa le oc cupazioni di qualsiasi natura, eff ettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province), sulla base della presunzione non solo di esistenza dell'uso civico anzidetto, ma anche dell'effettivo e permanente esercizio dell'uso stesso da parte della generalità de gli appartenenti all'ente territoriale. Pre messa l'accertata natura demaniale dei beni gravati da usi civici e la loro occupazione da parte dell'### s.p.a., può concludersi che, in presenza della presunzione di demanialità, sia onere della società contribuente dimostrare la sdemanializzazione dei beni, atteso che secondo pacifico i ndirizzo di leg ittimità perché possa ritenersi realizzata una sdemanializzazione tacita occorrono atti univoci e concludenti incompatibili con la vo lontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico e circostanze così sig nificative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della p.a. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso (v. ex multis Cass., Sez. 2, 26 febbraio 1996, n. 1480). Si è ulteriormente precisato che nemmeno il di suso da te mpo immemorabile o l'inerzia dell 'ente p roprietario - peraltro non dedotti dalla ricorrente - possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (tra le tante, Cass., Sez. 2, 11 marzo 2016, n.4827). 14 di 30 Solo per completezza deve rilevarsi che il quadro così delineato non può essere scalfito dalla delibera della ### n. 61 del 2016, che è una fonte secondaria e che non può, quindi, derogare la normativa primaria.  4. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell'art. 113, primo comma, co d.proc.civ., in qu anto i giudici di mer ito hanno disapplicato le tariffe stabilite dal ### ne ed hanno applicato, invece del regime forfettario invocato dalla contribuente, una tariffa determinata in via di equità, in assenza di una norma attributiva di tale potere. 
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 44, 46, 47 e 50 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 10 del 1991, 2, comma 1, e 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003, visto ch e all'attività di pubblico servizio, finalizzata all a soddisfazione di un pubb lico interes se, quale è la pro duzione di energia elettrica, si applica il regi me differenziat o previsto dagli invocati artt. 46 e 47, anche a prescindere da una espress a richiesta in tal senso. 
I due motivi sono tra di loro connessi, in quanto vertono entrambi sulla quant ificazione del tributo, così come il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal ### controricorrente. 
Con il primo motivo del ricorso incidentale il ### ha denunciato la violazi one, ai sensi dell'ar t. 360, prim o comm a, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, contestando in primo luogo disapplicazione della tariffa adottata dal ### in assenza di profili di il legittimità, e l'ar bitraria sostituzione del giudice alla pubblica ammi nistrazione nella determinazione della tariffa applicabile. Inoltre, il ### ha sostenuto l'applicazione del regime ordinario e non di quello 15 di 30 agevolato, riservato alle tu bature, condotti, cunicoli de stinati alla distribuzione dei servizi urban i a rete (ill uminazione stradale, energia elettrica, gas, telecomunicazioni, etc.), mentre nel caso di specie si è in presenza di un a condotta di derivazione d'acqua, posta in galleria sotterra nea, destinata non all 'erogazione di un pubblico servizio, ma all'esercizio di attività economica e, cioè, alla produzione di energia elettrica: l'attività dell'### di produzione di energia elettrica non è, difatti, qualificabile, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, quale er ogazione di un pubblico servizio o attività ad essa strumentale. 
I moti vi, che pongono la questione se la tariffa “agevolata”, prevista prim a dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, devono, pertanto, esser e tra ttati congiuntamente e sono fo ndati per quanto di ragione.  4.1. In primo luogo deve osservarsi che la quantificazione in via equitativa del tributo, da parte del giudice, non solo non è prevista dalla legge, ma r isulter ebbe in contrasto con l'art. 23 Cost. Il giudice tributario può, in virtù dell'art. 7, comma 5, del d.lgs.  546 del 1992, solo disapplicare il provvedimento che determina la tariffa, ove illegittimo, ma non rideterminare la tariffa e neppure annullarla (vedi sul punto Cass., Sez. U., 30 luglio 2020, n.  16549, che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento, proposta da una società di gestione del servizi o idrico integrato p er diversi ### ni di una ### sia della deliberazione della ### regi onale con l a quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all 'occupazione permanente del suolo pubblico, sia, in via consequenziale, del provvedimento del direttore del servizio di viabilità contenente l'invito a versare l'importo dovuto in base alla tariffa). 16 di 30 Sono, dunq ue, fondati il quarto motivo del rico rso principale e, limitatamente alla contestazione del la quantificazione forfettar ia della tariffa, anche il primo motivo del ricorso incidentale. 
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore questione dell'applicazione del regime agevolato, previsto prima dagli artt. 46 e 47 del d.lgs.  n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 63, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 446 del 1997, anche all'impresa di produzione dell'energia elettrica, è fondato il qu into motivo del ricorso princip ale, non potendo condividersi la prospettazione difensiva del ### 4.2.Con riferimento al diritto sovranazionale, occorre brevemente ricordare che la separazione tra imprese produttrici e imprese distributrici di energia elettrica, che è imposta dal diritto unionale al fine di sco ngiurare il rischio di creare discriminazioni non sol o nell'accesso alla rete, ma anche negli investimenti nella rete (cfr. il considerando 9 e 24 della direttiva 2009/72/CE, contenente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed i punti 35 e 80 della sentenza della Corte giustizia nella causa C-718/18), non esclude che le imprese separate concorrano ai fini della prestazione del servizio energetico, consistente, secondo la definizi one di cui all'art. 1, n. 7 dell a direttiva 2012/27/UE, app licabile ratione temporis, nel la «prestazione materiale, l'utilità o il vantagg io derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attivit à di gestione, di manutenzi one e di controllo nece ssarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contra tto e che in circostanze normali ha dimos trato di produrre un mi glioramento dell'eff icienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili». 
Pertanto, mentre, dal punto di vista soggettivo, vi è separazione tra le imprese produttrici e le altre della filiera, dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizione del servizio energetico come unitario. 17 di 30 4.3. Passando all'esame d ella disciplina interna è necessario soffermarsi non solo sugli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, che si occupano specificamente della t.o.s.a.p., ma anche sull'art.  63 del d.lgs. n. 446 del 1997, che si occupa del c.o.s.a.p. 
Deve, difatti, ricordarsi che l'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relati vo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l'abolizione, dal 1° genn aio 1999, delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall'art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzione dell'art.  63, co mma 1, del medesimo d.lg s. n. 446 del 1997, che, nella versione riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l'occupazione del suolo pubblico al pagamento di u n canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.  ###. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed al tri manu fatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul s uolo e collegati alle reti stess e, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.  47»: tal e ultima di sposizione, abbandonato il criterio della tassazione per metro lineare o quadrato, poneva quale unità di misura il chi lometro lineare (vedi Cass., 22 febbraio 2002, 2555). ###. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, alla lett. f, imponeva, invece, la previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, im pianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di er ogazione dei pub blici servizi e per quelle realizzat e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di u na speciale misura di canone, che avreb be dovuto essere commisurata, solo in sede di prim a applicazione, al numero 18 di 30 complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unit aria di tariffa pre vista in relazione a ciascuna classe di comune, ma che successivamente è divenuta il normale criterio di quantificazione del c.o.s.a.p. 
In questa sede si deve evidenziare che, per la t.o.s.a.p., il regime speciale era ricon osciuto solo pe r le occupazioni strumentali all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, mentre, per il c.o.s.a.p., era cont emplat o altresì per le occupazioni realizzate nell' esercizio di atti vità strumentali all'erogazione dei pubblici servizi. 
Tuttavia, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 63 del d.lgs.  446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del 1999, che ha eliminato la soppressione della t.o.s.a.p. ed istitu ito l'alternatività della t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisato che per la determinazione della t.o.s.a.p., relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che proprio l' alternatività del c.o.s.a.p. alla t.o.s.a.p., a prescin dere dalla diver sa natura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazione dell'art. 3 Cost., l'applicazione delle stesse regole e degli stessi criteri di quantificazione. 
Come hanno già chiarito le ### di questa Corte (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l'art.18 della legge n. 488 del 1999, so stituendo la letter a f) del secondo comma dell'art.63 del d.lgs. n.446 del 1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolare modalità di determinazione del canone per tal e tipo di oc cupazione permanente, basa ta sul numero di utenze attivate, e ha esteso l'applicazione di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. dovuta sulla medesima tipologia di occupazioni. La disposizione è stata introdotta all o scopo di semplificare il criterio di determinazione della t.o.s.a.p., ritenendosi il metodo basato sulle utenze atti ve di più facile app licazione 19 di 30 rispetto al precedent e metodo incentrato sulla superficie effettivamente occupata. 
In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n. 446 del 1997, pur avendo in teressato un'entra ta di carattere extratributario (il c.o.s.a.p.), han no avuto un'incidenza anche sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), in quanto alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la predeterminazione forfetaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei p ubblici ser vizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, 10345). 
Ne deriva, pertanto, che per tale tipologia di occupazioni, dal 1° gennaio 2000, è stato abbandonato il criter io di determinazione forfetaria della tassa per chilometro lineare, in fav ore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevo le attività di quantificazione e d i accertamento del tributo da parte dell'ente impositore. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, anche per la t.o.s.a.p., come per il c.o.s.a.p., non solo alle occupazioni strumentali all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, ma pure alle occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali all'erogazione dei pubblici servizi. 
In definitiva, l'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte, abrogato con l'introduzione del citato art. 63, terzo comma, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, visto che continua ad operare solo con rifer imento alle occupazioni non riconducibili a quelle disciplinate dall'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997.  4.4. In quest'ottica, alla società ### one s.p.a., qua le soggetto che svolge attivit à strumentale a quello di pubblico 20 di 30 servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. 
Più precisamente, l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all'utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci dire tti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fo rnitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica. 
Gli impia nti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dag li impianti degli operatori delle energie verso la rete di trasmissione e quelle di distribuzione, al pari di tutti gli impianti ch e veicola no l'energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione delle tariffe agevolat e. Ciò in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. In particolare l'attività d'impresa sv olta dalle società di produzione d'energia costituisce una fase immediatamente antecedent e e necessaria rispetto all e altre citate fasi della filiera del mercato elettri co (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi conn esse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una, non possono trovare comp imento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e per cui tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività). 
Del resto, secondo la giurisprudenza interna e sovranazionale (la quale parla in genere di servizi di int eresse generale), i fattori distintivi del pubblico ser vizio sono, da un lato, l'idoneità del servizio, sul piano finalistico, a soddisfare in modo diretto esigenze 21 di 30 proprie di una platea indiff erenziata di utenti, e, dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di co ntinuità, regolarità, capacità e qualità: requisiti entrambi compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impiant o capace di dare luogo ad un ser vizio e destinato a raggiungere le utenze terminali di un nu mero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica. 
In defin itiva, tra le so cietà esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del qu ale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di e rogazione di pu bblici servizi, cui il legisl atore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esa me, va inteso in senso unit ario (come, peraltro, gi à rilevato, già co n riferimento all 'art. 47 del d.lg s.  507 del 1993 da Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2005, n. 1974 e Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 25479).  4.5. Non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l'### sia una società per azioni che persegue scopi di lucro. 
Al riguardo, giova richiamare Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, 8628, second o cui nessuna rilevanza può essere asc ritta all'elemento dato dalla ritrazione dal la relazi one materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: «in aderenza al dettato normativo di cui all'art.39 (del d.lgs. n. 507 del 1993), come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione, per indi viduare il soggetto passivo della t.o.s.a.p.  diventa, infatti, irrilevan te indagare a chi sia ricondu cibile l'interesse privato ritratto dall'occupazione, essen do suffici ente e, anzi, assorbente il rappor to esistente tra l'ente territoriale e il 22 di 30 contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l'### territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati». 
Pertanto, non è significativa, ai fini del riconoscimento della tariffa ridotta in esame, la natura di s.p.a. della contribuente, vieppiù se si considera che l'attenzione deve essere conc entrata sul tipo di attività svolta e non già sulla veste del soggetto che la esercita. Il pubblico servizio può, difatt i, essere erogato anche da soggetti privati. 
Ulteriori conferme a tale conclusione pervengono dalla legge n. 146 del 1990, che qualifica l'approvv igionament o di energi e e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, dalla direttiva attuativa della ### del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, dalla leg ge istitutiva della ### amministrativa per l'energia e il gas ex l. 1 4 novembre 1995, n. 481 - produzione normativa che è stata il frutto di un prolu ngato dibattito interpretativo, essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento soggettivo dell'attributo pu bblico riferito al servizio, ad una lettu ra invec e in senso oggetti vo che riconosce rilevanza alle prestazioni dei servizi pubb lici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto delle caratteristiche oggettive delle prestazioni erogate in co nsiderazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. 
Anche in ambito penale è stato osservato che la qualificazione della energia elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase della produzione che a quella della distribuzio ne, rapp resenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale dell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni 23 di 30 collettivi e non quelle che perseguono tale sco po solo in via strumentale (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40162). 
Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall'imposizione, ai sensi dell'art. 49, lett. a), d.lgs.  n. 507 del 1993.  4.6. Parim enti, non possono valorizzar si in senso c ontrario alla conclusione raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati, in qu anto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le qu ali, evidentemente, non sussistono nelle occupazioni con impianti privati (Cass., 5 luglio 2017, n. 16539). 
Più precisamente Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539, secondo cui non sarebbe estensibile alle occupazioni con impianti privati un criterio agevolato per ragion i di pubblica utilità, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna ricorrente, si tratta di una pronuncia che si riferisce ad un'occ upazione operata con impianto irriguo di un soggetto persona fisica, per la soddisfazione di un biso gno personale, non avvinta da alcun vincolo di complementarietà ed esclusività alla filiera nazionale dell'energia, mentre, nel caso di specie, i beni, tramite cui è effettua ta l'occupazione ed oggetto di acce rtamento, appar tengono ad una rete che costituisce la infrastruttura strumentale alla erogazione del pubblico servizio di di stribuzione di energia. Il precedente, che fonda anche le altre pronunce di questa Corte ha, quindi, ad oggetto fattispecie non assimilabili a quella che oggi ci occupa. 24 di 30 4.7. Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma “agevolativa”, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga all e regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sar ebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letter ale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). 
Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari), a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire , che in troduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazione della tariffa che assurge a crite rio or dinario relativ amente a determinati beni. 
In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazione e una non irragi onevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, comune e provinciale, di ricavare un'entrata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore, considerandola una qu estione di interesse generale e non meramente localiz zabile (Co ns. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 1038 2; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la oc cupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economi co del soggetto che utilizza il suolo pu bblico, trovano parziale ma notevole comp ensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate ut ilità di rile vanza sociale (benefici social i) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore della medesima collettività di riferimento territoriale. 25 di 30 Alla stregua del le considerazioni che precedono, non si pone , dunque, un problema di interpretazione estensiva.  4.8. Per quanto non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, depone nel senso che si è inteso av allare anche la norma di interpretazion e autentica di cui all'art. 5, comm a 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 2021, con vertito con modificazioni nella legge n. 215 del 2021, il quale stabili sce ch e <<Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 160, si interpreta nel senso che: […] b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale>>. 
Proprio la disposizione di interpretazione autentica fa ri ferimento alle aziende che esercitano atti vità strumentali alla fornitura di servizi di pubbli ca utilità, dovendo l'espressione “quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” essere intesa come a titolo meramente esemplificativo.  ###, anche il Consiglio di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esemp io, ### S tato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, n. 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha riconosciuto la strument alità dell'attività svolta dalle aziende di produzione rispetto all a fornitura di servizi di pubblica ut ilità, come l a distribuzione dell'energia elettrica, in difformità con l'orientamento riferito al c.o.s.a.p. (di cui resta, tuttavia, espressione ### Stato, 25 novembre 2022, n. 10382).  4.9. Sulla base dei rilievi che precedono, va enunciato il seguente principio di diritto: <<In tema di ### alla società di produzione dell'energia elettrica (### ne s.p.a.) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del 26 di 30 d.lgs. n. 446 del 1997, i n quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazi one di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il co ncetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una ret e unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attivit à son o poste in essere esclusivamente nell' interesse delle altre (c.d . vincolo di esclusività)>>.  6. Con il second o motivo del ricors o incidentale il ricorrente ha denunciato l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 5, co d.proc.civ., di un fatto decisivo per il giud izio, consistente nella mancanza di una espressa richiesta di applicazione del regime agevolato, da parte della contribuente. Più precisamente, ad avviso dell'ente impositore, in assenza della denuncia prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993, il contribuente non potrebbe invocare alcun regime agevolato. 
Il motivo, pur proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., va ricondotto alla violazione di legge, visto che denuncia l'erronea applicazione della tariffa agevolata in assenza di una espre ssa richiesta del contribuente, sicché è, in questi termini, ammissibile, ma è infondato.  ###. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel lo stabilire che le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti desti nati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggi ovie e funivie sono tassate in base ai c riteri 27 di 30 stabiliti dall'art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997, in virtù del comma 3, secondo periodo, di tale disposizione), si limita a stabi lire i crit eri per la determinazione del quantum del tributo, senza subordinarne l'applicazione di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente. 
Invero, l'omessa presentazione della denuncia, contenente le informazioni necessarie per la quantificazione del tributo, comporta solo la legi ttimità di un accertamento adottato in base alle informazioni disponibili al ### ne, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile (così Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27166, secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 im pone al contribuente di denunciare l'occupazione e di versare la tassa sul la base delle opere da effettuare, dei te mpi di esecuzi one e della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, con la conseguenza che, in mancanza dei prescritti a dempimenti e del pagamento entro i termini di legge, l'ente territoriale, titolare del potere impositivo, è autorizzato a procedere alla liquidazione d'ufficio del tributo con le informazioni in suo possesso, contenute nel provvedim ento autorizzativo, ossia con i dati indicati dallo stesso co ntribuent e, senza che in ciò possa, quindi, ravvisarsi alcun accertamento induttivo; v. anche in questo senso Cass., Sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9697 e Cass., Sez. 5, 16 maggio 2005, n. 10263). 
Non è, difatti, condivisibile il preced ente isolato di questa Corte (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10349), secondo cui, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, vale il principio, esteso a tutti i tributi locali, in base al quale le deroghe ai criteri generali di tassazione non operano in via automatica, per la mera affermata sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella 28 di 30 denuncia appositamente presentata secondo il regime proprio del tributo in questione. Non si rinviene, difatti, nella disciplina dei tributi locali tale regola o principio generale. Né possono estendersi, in tema di t.o.s.a.p., le regole specificamente dettate per altri tributi. In particolare, non possono applicarsi alla t.o.s.a.p.  gli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 , che espre ssamente subordinano, in tema di t.a.r.s.u., le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici e tariffe stabilite non al mero ricorrere delle situazioni di fatto, ma alla allegazion e dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, essendo la t.o.s.a.p. e la t.a.r.s.u . tributi di fferenti, i cui presupposti imposit ivi non presentano similitudini, e le cui discipline sono del tutto autonome e prive di connessioni o interferenze. Del resto, la regola dettata in materia di t.a.r.s.u. si co llega all'esigenza, da parte dell' ente impositore, di venire a conos cenza, anche ai fini del l'eser cizio d i poteri di accertamento e verifica, di situazioni di cui altriment i resterebbe ignaro, mentre, nel caso in esame, in cui è inammissibile un accertamento induttivo, l'azione impositiva, che si fonda su un acce rtamento dire tto, esige la verifica della natura dell'occupazione. 
Il moti vo deve, quindi, esser e rigettato in virtù del seguente principio di diritto: in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il regime previsto dall'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (oggi sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente, per cui, laddove ne ricorr ano i presupposti, deve essere applicato dall'ente impositore.  7. La società contribuente ha, inoltre, chiesto ril evarsi la formazione del giudicato interno relativament e all'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni , già affermata nella sentenza di primo grado e non oggetto di alcuna impugnazione da parte del ### - circostanza contestata dal ### che, nelle sue 29 di 30 prospettazioni difensive, ha ricostruito l'eliminazione delle sanzioni, contenuta nella sentenza di primo grado, non come una statuizione autonoma, suscettibile di impugnazione, ma come una statuizione conseguenziale all'accoglimento parziale del ricorso, messa, pertanto, in discussione con la mera proposizione dell'appello. 
La presente questione non si traduce, tuttavia, nella proposizione di un motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 cod.proc.civ., per cui sul punto non vi è luogo a provvedere. A ciò si aggiunga che la cassazione della sentenza impugnata comporta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta, dunque, valutare se la debenza delle sanzioni è ancora in discussione.  8.In conclusione, devono essere accolti il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigettati il primo, il secondo ed il terzo, e, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazi one delle spese di questo giudizi o di legittimità.  P.Q.M.  La Corte di cassazione: accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigettati il primo, il secondo ed il terzo, ed accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso in cidentale, rigettato il secondo, e conseguentemente cassa, limitatamente ai motivi accolti, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.  ### relatore ### 30 di 30  

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Picardi Francesca

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2945/2025 del 23-07-2025

... prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss. della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 (leggi tutto)...

testo integrale

###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ##### pendente ### (C.F. ###), sito in ####, alla ### n. 9, in persona dell'### pro tempore ### D'### elettivamente domiciliato in ####, alla ### snc #### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ####, alla ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###É ###R.T. S.P.A. (P. IVA.F. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ####'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.  58, comma 2, L. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### esponeva che: - in data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio. 
Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra esposti; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - in via subordinata, annullare le minor somme che dovessero risultare prescritte e/o non dovute per tutti i motivi sopra esposti; - Con vittoria di spese, competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”. 
Con comparsa del 29/12/2021 si costituiva la ### S.p.A., deducendo che: - non sussiste la legittimazione passiva della ### per i dedotti vizi di merito relative alla pretesa creditoria, da rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore e non del concessionario; - la domanda è inammissibile per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento; - l'eccezione di prescrizione è inammissibile per la sua genericità, oltre che infondata, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie. 
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “In via preliminare - -### la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - -### comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa; - -### la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata; - -Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”. 
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio il ### di ### rappresentando che: - l'Ente ha notificato regolarmente al ### la messa in mora tramite raccomandata A/R #########, ricevuta il ###, e la costituzione in mora n. ###715, consegnata per compiuta giacenza il ###, sicché l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - le fatture sono sempre state regolarmente inviate al ### - è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. 
Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge.  - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. 
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria.  ***  1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  2. Sussiste, preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei ### di governo del ### appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n. 4079 del ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del 23/01/2024; Cass., Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102). 
Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss.  della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005).  3.1. Nel merito, ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi. 
Nella fattispecie, infatti, l'utente - che, per inciso, ha solo genericamente contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale, senza tuttavia dimostrare ad esempio di essersi avvalso di altro fornitore per l'approvvigionamento dell'acqua potabile - procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( civ., sez. VI, 21/03/2018, n. 7045). 
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. 
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., III, 14/03/2024, n. 6959). 
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro argomentazioni vaghe ed inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta. 
Tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.  3.2. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. 
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Ente per il decorso del termine di cui all'art. 1, co. 4, della ### n. 205/17, ovvero, in subordine, dell'art. 2948, n. 4, La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla ### n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. ### di ### 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. 
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture. 
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. 
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### decorre da quando il fornitore/### in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il ### sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. 
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della ### n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. 
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. 
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che tutte le fatture oggetto dell'avviso impugnato sono state emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, non sussistendo perciò alcun dubbio circa l'operatività del regime di prescrizione quinquennale. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Il relativo termine, poi, deve ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamento “esecutivo” ex art. 1, co. 792, L. n. 160/19. 
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art.  68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (### nonché dell'art. 4 del D.L.  41/2021 (### sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). 
All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura ### dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della ### 160/2019. 
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. 
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “### Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
Ne consegue che, essendo i crediti azionati riferibili a fatture aventi scadenza compresa tra il ### e il ### deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale. 
Ciò premesso l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del sollecito di pagamento impugnato, avvenuta, per stessa ammissione dell'attore, in data ###, essendo stati gli altri solleciti (del 17/02/2018, 16/12/2019 e 26/11/2020) recapitati presso indirizzi diversi dallo studio dell'### e, comunque, non riportando mai la firma di quest'ultimo o di soggetti (familiari, collaboratori) a lui riconducibili. 
Ebbene, tenuto conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale e in considerazione della sospensione dei relativi termini tra l'8 agosto 2020 ed il 31 agosto 2021 (periodo nel quale sarebbe teoricamente venuta a scadere la fattura n. 81872), la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta prima dello scadere dei termini prescrizionali, pur in difetto di altri atti interruttivi.  3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i ### non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826).  ### parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.). 
Nel caso di specie, se può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla ### (cfr. la convenzione con la ### - all. sub 7 della comparsa di costituzione) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice ### quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato. 
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate.  4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ### “### Palme” può essere, almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal ### di ### a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021, ossia, più precisamente, le voci “acque reflue”, “depurazione”, “spese di fognatura” e “cons., dep.  e fogn.”. 
Nel dettaglio, tali voci ammontano ad € 662,11 per la fattura n. 81872, € 1.448,13 per la fattura n. ###, € 1.361,59 per la fattura n. ### ed € 1.437,92 per la fattura n. ###, il tutto per complessivi € 4.909,75. 
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### all'importo di € 4.909,75 e andrà rigettata per il resto.  5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa quindi l'istruttoria), secondo i valori medi dello scaglione sino ad € 5.200,00.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### E ### pendente tra #### e ###R.T. S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal #### avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 (notificato il ###), dichiarando non dovuto l'importo di € 4.909,75; 2. rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in € 8.971,04; 3. compensa per metà le spese di lite tra le parti, che per il resto pone a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore del #### qui liquidate (già ridotte della metà) in € 132,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 10912/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Aprea

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 626/2025 del 01-04-2025

... state nel tempo addebitate voci inerenti il prelievo idrico, assolutamente non dovute in ragione dell'approvvigionamento idrico da altra fonte, e lamentando di aver subito una illegittima duplicazione dei costi in relazione alle spese di fognatura e depurazione a seguito della costituzione da parte di ### S.p.a. di un contatore fittizio con diverso codice di servizio, nel periodo 2010-2015, in forza del quale venivano emesse fatture per oneri già corrisposti per il medesimo periodo. ### difatti, ha precisato di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l'approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### In particolare, l'opponente ha depositato i verbali di intervento dei tecnici di ### sulla matricola contatore ### rispettivamente del 14/09/2006, del 25/06/2007 e del 22/10/2008, ove si dava atto dell'esistenza del pozzo nella proprietà ### sita in #### via ### 58, dell'approvvigionamento idrico da tale fonte, nonché dell'installazione di un misuratore al pozzo e dell'allaccio in fognatura (doc 3 e 4 del fascicolo di parte opponente), servizi per i (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5507/2018 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### ed elettivamente domiciliat ###### V.le dello Statuto n. 41, giusta procura in atti; OPPONENTE contro ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### V.le dello Statuto n.13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo ### Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### S.p.a., proponendo opposizione avverso il d.i. n. 2059/2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.748,92, oltre interessi spese e competenze, a titolo di mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura idrica erogata per le utenze cod.58422187 e cod.41586425, entrambe site in #### via ### 58.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l' approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### precisando che, a partire dal 2006, aveva contestato la fatturazione emessa dalla società ### S.p.a. inerente la propria utenza, in quanto nonostante la presenza del pozzo venivano addebitate voci inerenti il prelievo idrico. A seguito delle continue contestazioni la società inviava sul posto i propri tecnici, i quali, come da verbale di contestazione n. 06/15638 del 14/09/2006, rilevavano che “contatore ha girato a rovescio a causa del pozzo”; nonostante ciò, l'opposta continuava ad addebitare illegittimamente le voci contestate ed egli si vedeva costretto a contattare nuovamente la società, la quale inviava sul posto un tecnico, il quale, unitamente a quanto rilevato nel precedente controllo, riscontrava la presenza del pozzo. 
Quindi, a seguito di reclamo inoltrato in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui contestava la fattura n. ###/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con n. ###, si riferiva ad un “contatore fittizio” necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del Regolamento del S.I.I.. 
Esponeva, inoltre, che entrambi i misuratori, e precisamente n. ### e n. ###, addebitavano i medesimi costi per fognatura e depurazione, duplicando la pretesa creditoria in virtù di un unico contratto. Deduceva che nel corso degli anni, a causa dei frequenti disservizi ed errate fatturazioni a lui recapitate, aveva più volte richiesto l'intervento di tecnici, i quali avevano constatato l'effettivo utilizzo della risorsa idrica pari a 22 mc (periodo stimato dal 02.09.2010 al 19.01.2015). 
Con fattura n. 1003630/2014 del 10.12.2014, ### S.p.a. richiedeva il pagamento dell'importo di € 10.447,92, ma, a seguito di reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a/r in data ###, l'opposta emetteva la nuova fattura n. 82333/2015 pari ad € - 7.478,69, restituendo gli acconti in precedenza emessi, ed addebitando il consumo reale per il periodo 02.09.2010 - 19.01.2015, richiedendo quindi un saldo ammontante ad € 2.969,23, derivante dalla compensazione delle due fatture, saldo che veniva immediatamente pagato attraverso bonifico bancario dall'odierno opponente. 
Successivamente, con fattura n. 228246 emessa in data ### e con scadenza al 28.04.2015 l'opposta richiedeva il pagamento di € 8.116,11, a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015; le due fatture addebitavano i costi relativi alle voci “depurazione, fognatura e quota fissa” stimati da ### S.p.a. con valorizzazione dei consumi per il medesimo periodo, ossia fattura n. 1003630/2014 periodo 02.09.2010 - 19.01.2015, fattura n. 228246/2015 consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, conguaglio per il quale il ### aveva versato €.2.963,23 come ricalcolato dalla società, a seguito di fattura di storno. 
Eccepiva, altresì, la prescrizione relativamente alle fatture riportate in tabella n. 505039; 456976; 695260; 861073; 947580; 191760; 452733; 200451 tutte relative agli anni 2007-2008-2009 e 2010 poiché per le stesse non veniva interrotta la prescrizione quinquennale atteso che alcuna raccomandata di sollecito veniva inviata all'odierno opponente successivamente all'anno 2009. 
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare l'insussistenza del credito come quantificato dall'odierna opposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018 ferma la sua illegittimità, nullità e/o inefficacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Si costituiva in giudizio ### S.p.a., deducendo che la domanda di pagamento azionata in via monitoria traeva origine dalla morosità del ### nel pagamento dei corrispettivi dei servizi erogati per le utenze n.ri 58422187 e 41586425, entrambe site in ####, alla ### n. 58 (cod. cliente n. 291999), per cui aveva espletato il servizio maturando un credito pari ad € 15.748,92. 
Precisava che le fatture erano state emesse sulla scorta dei dati di consumo rilevati dal contatore/misuratore, posto all'interno dell'immobile dell'utente/opponente, in base alle tariffe approvate dall'ATO 4 e successivamente dall'### mai contestate nel corso del rapporto di fornitura, e che i tecnici della società avevano regolarmente rilevato le letture dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'utenza per cui è causa. 
Rilevava che l'opponente non aveva mai contestato l'avvenuta erogazione dei servizi resi da ### sulla base della quale era stata legittimamente richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento e che il ### aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. 
In merito all'eccepita prescrizione, esponeva di aver fatturato trimestralmente all'utente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spedito le relative fatture contenenti, tra l'altro, l'annotazione di quelle rimaste impagate di cui aveva, più volte, sollecitato il pagamento.
Quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rammentava che ### S.p.a.  era succeduta ope legis nei contratti stipulati illo tempore (tra i soggetti privati e i ###, con conseguente obbligo per l'ente gestore di continuare a garantire il servizio nei confronti dei soggetti già allacciati alla linea, di applicare la relativa tariffa quale corrispettivo del servizio reso e di riscuotere le somme dovute a tale titolo; in ordine al quantum della pretesa creditoria, deduceva che, salvo che l'utente non abbia espressamente contestato il buon funzionamento degli apparati di rilevazione, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi (in questo caso idrici), le cui risultanze fanno piena prova dei consumi addebitati. 
Quindi, ex art. 33 co. 1 del Regolamento, il ### aveva applicato la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Tuttavia, per il periodo in cui il somministrante non aveva potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore né la misurazione dei volumi di consumi, aveva dovuto fatturare in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente come prescritto dal ### Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del ### qualora il somministrante non abbia potuto effettuare la lettura dei consumi dal misuratore o la misurazione dei volumi di consumi, fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente e se codesto non fosse conosciuto secondo apposita tabella. Nella specie, era accaduto che i tecnici/letturisti dell'esponente società, recatisi presso l'utenza per cui è causa non poterono effettuare la programmata lettura in quanto il misuratore era posizionato all'interno dell'immobile e l'utente assente. La fatturazione di consumi stimati era stata dunque necessitata dal comportamento dell'utente il quale non aveva consentito la lettura “tempo per tempo” avendo gli apparecchi di misurazione all'interno dell'immobile servito (e, quindi, non correttamente posizionati secondo il ###, non aveva risposto alla richiesta di invio di autolettura, né aveva comunicato alla società esponente la lettura dei consumi come previsto dal ### di ### Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2059/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2059/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto al pagamento di € 15.748,92, oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Denegata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies cpc all'udienza del 25 marzo 2025. 
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma ### entrato in vigore il ###), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023. 
Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In primo luogo, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento alle fatture emesse anteriormente all'anno 2013. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. 
Nel caso di specie, ### S.p.a. non ha dimostrato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione con riferimento alle fatture antecedenti il ###, ossia emesse oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo. 
Più nel dettaglio, con riferimento agli atti interruttivi depositati da parte opposta, si osserva che: - la diffida ad adempiere del 3.11.2016, ricevuta dal ### in data ### (doc. 6 e 6bis fascicolo monitorio), è idonea a spiegare efficacia interruttiva limitatamente alle fatture emesse sino al 14.11.2011, e non in relazione a quelle antecedenti, dal 2008 al giugno del 2011; - la richiesta di pagamento della fattura ###/2014 del 26.1.2015, ricevuta in data ###, non rileva in quanto tale fattura non è oggetto della pretesa azionata in via monitoria; - la diffida ad adempiere del 26.5.2015, ricevuta il ###, attiene alle sole fatture ###/2015 e ###/2015; - la diffida ad adempiere del 16.8.2016 ha ad oggetto la sola fattura 496607/2016 e non risulta essere stata consegnata all'odierno opponente. 
In definitiva, dunque, risulta maturata la prescrizione quinquennale per le seguenti fatture, oggetto della pretesa monitoria: - n. 456976 del 16/06/2008 per € 86,42; - n. 495260 del 12/09/2008 per € 500,44; - n. 861073 del 13/11/2008 per € 113,99; - n. 947580 del 12/12/2008 per € 77,89; - n. 505039 del 11/07/2007 per € 2093,78; - n. 197160 del 13/03/209 per € 91,20; - n. 452733 del 12/06/2009 per € 273,91; - n. 200451 del 12/03/2010 per € 445,07; - n. 770010 del 27/09/2010 per € 335,28; - n. 448058 del 10/06/2011 per € 588,20.  ### totale del credito prescritto ammonta, quindi, ad € 4.606,28. 
Resta quindi da esaminare la fondatezza della pretesa creditoria in relazione alle fatture non attinte dalla prescrizione, per un totale di € 11.142,64 In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. 
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, 25584).
Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a ### 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., ### 30 ottobre 2001 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018). 
Nel caso di specie, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634 cpc comma 2 a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio). 
In proposito, giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002; Cass. n. 6502/98). 
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte. 
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha contestato specificamente le fatture poste da ### a fondamento del preteso credito, eccependo che, nonostante la presenza del pozzo, gli erano state nel tempo addebitate voci inerenti il prelievo idrico, assolutamente non dovute in ragione dell'approvvigionamento idrico da altra fonte, e lamentando di aver subito una illegittima duplicazione dei costi in relazione alle spese di fognatura e depurazione a seguito della costituzione da parte di ### S.p.a. di un contatore fittizio con diverso codice di servizio, nel periodo 2010-2015, in forza del quale venivano emesse fatture per oneri già corrisposti per il medesimo periodo.  ### difatti, ha precisato di aver realizzato sin dal 1999, all'interno della propria proprietà, un pozzo per l'approvvigionamento idrico, facendosi carico di tutte le spese di realizzazione e pagando il canone di consumo di acqua pubblica direttamente alla ### In particolare, l'opponente ha depositato i verbali di intervento dei tecnici di ### sulla matricola contatore ### rispettivamente del 14/09/2006, del 25/06/2007 e del 22/10/2008, ove si dava atto dell'esistenza del pozzo nella proprietà ### sita in #### via ### 58, dell'approvvigionamento idrico da tale fonte, nonché dell'installazione di un misuratore al pozzo e dell'allaccio in fognatura (doc 3 e 4 del fascicolo di parte opponente), servizi per i quali ### fatturava con codice autolettura 41586425 gli oneri di fognatura e depurazione. 
A seguito di reclamo inoltrato dal ### in data 6 luglio 2016 a mezzo email, con cui si contestava la fattura n. ###/2016, poiché nella stessa si faceva riferimento ad un contatore diverso, l'opponente veniva a conoscenza che la matricola identificata con il n. ###, codice servizio 58422187, si riferiva ad un “contatore fittizio necessario per permettere la fatturazione del consumo stimato previsto dalla tabella contenuta nell'art.32 del ### del S.I.I.. (all 5 fascicolo di parte opponente). 
Risulta, quindi, che l'utenza n. 58422187 è stata costituita da ### S.p.a. nel 2016, in relazione al “contatore virtuale” n. ###, in ragione del rilevamento di un pozzo per l'approvvigionamento idrico sulla proprietà ### nonostante l'esistenza del pozzo e l'allaccio in fognatura fossero già stata dichiarati dal ### e nota ad ### S.p.a. sin dal 2006, come si evince dai verbali di intervento in atti. (cfr. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte opponente). 
Ed invero, le fatture versate in atti, emesse dall'odierna opposta in relazione alla matricola originaria n. ###, addebitano regolarmente al ### non già costi per consumi idrici - inesistenti proprio in conseguenza dell'approvvigionamento al pozzo - bensì per fognatura e depurazione, le stesse successivamente richieste da ### S.p.a. anche con riferimento alla matricola fittizia n. ###. 
Ciò consente di presumere che i medesimi costi fossero addebitati anche con la fattura 1003630/2014, non presente agli atti di causa, emessa il ### con riguardo al misuratore ###, codice di servizio 41586425, per € 10.447,92, poi compensata con la fattura pari ad € - 7.478,69, con un saldo ammontante ad € 2.969,23, debitamente corrisposto. 
Emerge, quindi, la fondatezza delle doglianze di parte opponente, dovendosi ritenere che con la fattura n. 228246 (misuratore n. ###, codice di servizio 58422187) del 19.03.2015 e per € 8.116,11, emessa a titolo di conguaglio con valorizzazione dei consumi dal 23.03.2010 al 19.03.2015, siano stati richiesti i medesimi oneri di fognatura e depurazione che già venivano regolarmente addebitati sul misuratore n. ###, codice di servizio 41586425. 
Del resto, a fronte delle specifiche contestazioni articolate da parte opponente, che ha lamentato la duplicazione degli oneri per le ragioni esposte, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova dell'esistenza del credito azionato e della legittimità delle somme richieste. 
Al contrario, preme rilevare che ### nella comparsa di costituzione e risposta nulla ha dedotto con riferimento al profilo della duplicazione degli oneri di fognatura e depurazione, né ha specificato le ragioni della costituzione del contatore “fittizio” in relazione al quale sono state emesse le fatture in oggetto, limitandosi a svolgere difese generiche in merito alla regolarità e alla correttezza del proprio operato, senza controdedurre in maniera specifica alle avverse contestazioni. Parimenti, la società opposta non ha depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di fatto omettendo di contestare in maniera specifica i fatti addotti dall'opponente a sostegno della domanda. 
Ed invero, è solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che ### S.p.a. ha per la prima volta preso posizione sulle avverse doglianze, concernenti la duplicazione dei costi, sicché le deduzioni svolte al riguardo devono reputarsi tardive.
Il vigente modello processuale civile è, infatti, configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva, con un implicito divieto di “regressione” del processo alle fasi precedenti e già concluse. In tale contesto, le attività assertive delle parti trovano naturale e fisiologica collocazione nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 “primo termine”, potendo essere presenti nella seconda memoria solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).  ### S.p.a., pertanto, non ha tempestivamente contestato le allegazioni di parte opponente, né è stata in grado di superare le avverse eccezioni. 
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, poiché il creditore opposto, che aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa. 
Visto l'esito del giudizio, le spese legali seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, applicando i parametri minimi tenuto conto delle attività espletate e della scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il ### n. 2059/18 del Tribunale di ### emesso in data ### e depositato in cancelleria in data ###; - condanna ### in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 1 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 5507/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Gela, Sentenza n. 610/2025 del 04-12-2025

... soggetto titolare del diritto di godimento del servizio idrico a titolo personale. ### va pertanto disattesa. Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che ### S.r.l.s. è subentrata nei rapporti in essere della ### S.r.l. a far data dal 20 giugno 2018, operando quale gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla ### per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il ### in forza della quale ### S.r.l.s. si è obbligata, nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del ### alla riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a ### Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da ### la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame; l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento. Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA - ###- ### dott. ### , ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 981/2021 #### (C.F. ###), nato a #### il ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ###### C.F.:###, rappresentato e difeso dall'Avv.  #### avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/2021 del 13/05/2021, ### esposizione del fatto e dei motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 157/2021 (R.G. n. 567/2021) emesso il ###, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.249,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico, per via di due fatture insolute: la 1056/### di € 4.943,00 e 1430/### di € 306,00 per i periodi giugno - settembre 2019 e settembre - dicembre 2019. ### eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di ### S.r.l.s.; il difetto di legittimazione passiva in capo a sé medesimo, in quanto il contratto risultava intestato alla società TES - ### S.r.l.; nel merito, rilevava l'insussistenza del debito e la nullità del contratto; rilevava in particolare che la somma richiesta sarebbe stata causata da una "perdita occulta" e chiedeva l'applicazione della delibera Ato ### del 26/06/2019, con la conseguente limitazione dell'importo dovuto a € 86,00. Rilevava ancora l'improcedibilità della procedura per mancato espletamento della procedura negoziale e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di ### Si costituiva l'opposta ### S.r.l.s., eccependo e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del D.I. 
Nel corso del giudizio alla prima udienza non veniva concessa l'esecuzione provvisoria e rigettate le richieste istruttorie la causa veniva spedita per le conclusioni. Queste venivano precisate dalle parti e assegnati i termini 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta per la decisione ed entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va brevemente rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). ### del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.). 
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso. 
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse. 
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova. 
Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. 
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente va rilevato che questa, dall'analisi degli atti versati, risulta inconsistente. Sebbene il contratto ### sia stato siglato in favore di T.E.S. s.r.l. dall'amministratore ### è emerso come la fornitura di acqua sia stata effettuata presso l'immobile di via della ### cd. Manfria, risultato essere di proprietà dell'opponente, come si evince dalla visura catastale prodotta dall'opposta; peraltro anche i pagamenti pregressi sono stati effettuati dal conto corrente bancario di ### come si evince dalle distinte dei bonifici periodici; le fatture sono state emesse in favore di ### e non si evince, dagli atti, una richiesta di modifica dell'intestazione rivolta alla opposta, ad esempio per finalità fiscali, segno comunque dell'estraneità, giuridica, della società al rapporto di fornitura. A sostegno va pure rilevato che il contratto in essere tra le parti, all'art. 4 prevede che questa sia effettuata in favore del proprietario dell'immobile. Ne deriva che l'effettivo beneficiario della somministrazione idrica è ### il quale rappresenta l'unico soggetto titolare del diritto di godimento del servizio idrico a titolo personale. ### va pertanto disattesa. 
Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che ### S.r.l.s. è subentrata nei rapporti in essere della ### S.r.l. a far data dal 20 giugno 2018, operando quale gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla ### per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il ### in forza della quale ### S.r.l.s. si è obbligata, nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del ### alla riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a ### Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da ### la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame; l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento. 
Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si evince che la prestazione contrattuale sottostante agli importi fatturati è stata regolarmente eseguita. ### infatti non nega l'avvenuta erogazione del servizio o una sua irregolarità ma adduce una circostanza specifica ovvero che il quantitativo eccessivo di acqua fatturato sia stato determinato da una perdita occulta dell'impianto di distribuzione. Tale circostanza però è rimasta priva di riscontro nel giudizio posto che l'articolato di prova per testi elaborato dall'opponente risultava inammissibile avendo ad oggetto circostanze negative. Dalla missiva del 17.9.2019 depositata dal medesimo opponente si evince che lo stesso ha chiesto una verifica alla società erogatrice e che questa è stata effettuata, rinvenendo nelle radici di un albero la causa del malfunzionamento del galleggiante. Appare plausibile che tale fosse la causa dal fatto che la successiva fattura dimostra un consumo rientrato nella norma, segno che il proprietario ha rimosso la causa della perdita; tale perdita, in forza delle emergenze probatorie acquisite, rimane nella sfera di competenza del proprietario e non è imputabile alla ditta erogatrice, essendosi verificata a valle del contatore ed all'interno della proprietà ### Appare pertanto corretto, sotto il profilo della buona fede contrattuale pure ritenuta violata da parte opponente, che la società erogatrice non abbia messo in atto l'ipotesi di perdita occulta, con conseguente sgravio dell'importo fatturato, poiché essendo stata individuata la causa della perdita, nella presenza delle radici dell'albero sul galleggiante, avrebbe costituito un atto illecito. 
Ne deriva che l'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata. Va invece confermato il d.i. n. 157\21 del 13.5.2021 a cui va conferito efficacia esecutiva. 
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 5249,00) ai minimi, non essendo emerse questioni di particolare complessità.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 157\2021 del 13.5.2021 proposta da ### nei confronti di ### s.r.l. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo. 
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta. 
Gela, 04/12/2025 ###.

causa n. 981/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Di Legami

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 1404/2025 del 23-10-2025

... avente ad oggetto “### avverso accertamento esecutivo idrico” riservata in decisione all'udienza 25.06.2024 e vertente ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. #### che agisce d'intesa con l'avv. ### e domiciliat ###### al C.so Europa n. 328, - Attore - E ###R.T. spa - Concessionario del ### del ### per conto del Comune di ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., P.Iva ###, - Convenuta-ContumaceNONCHE' Comune di ### di ### in persona del ### p.t., - Convenuto-ContumaceConclusioni: ### da atti e verbale di udienza 25.06.2024. Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso depositato in data ### parte attrice ha impugnato l'accertamento esecutivo idrico n. 2023/367 del 09.01.2023 emesso dalla ### per conto del Comune di ### di ### con il quale veniva richiesto il pagamento del canone idrico rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2016 deducendo la prescrizione del diritto dell'ente Comune di procedere all'esecuzione; che l'accertamento era il primo atto notificato; che la richiesta era altresì nulla per mancanza di attività propedeutica di contabilizzazione del tributo e del contratto; che il calcolo effettuato (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4137/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD
Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4137/2023 ### avente ad oggetto “### avverso accertamento esecutivo idrico” riservata in decisione all'udienza 25.06.2024 e vertente ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. #### che agisce d'intesa con l'avv. ### e domiciliat ###### al C.so Europa n. 328, - Attore -
E ###R.T. spa - Concessionario del ### del ### per conto del
Comune di ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., P.Iva ###, - Convenuta-ContumaceNONCHE'
Comune di ### di ### in persona del ### p.t., - Convenuto-ContumaceConclusioni: ### da atti e verbale di udienza 25.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data ### parte attrice ha impugnato l'accertamento esecutivo idrico n. 2023/367 del 09.01.2023 emesso dalla ### per conto del Comune di ### di ### con il quale veniva richiesto il pagamento del canone idrico rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2016 deducendo la prescrizione del diritto dell'ente Comune di procedere all'esecuzione; che l'accertamento era il primo atto notificato; che la richiesta era altresì nulla per mancanza di attività propedeutica di contabilizzazione del tributo e del contratto; che il calcolo effettuato era illegittimo poiché basato su calcoli presuntivi senza contabilizzazione effettive dei consumi e non era dovuto il pagamento del servizio di depurazione dell'acqua per insussistenza del relativo impianto di depurazione.
Verbale di prima udienza n. cronol. 29726/2024 del 23/02/2024
Ha chiesto pertanto dichiarare la prescrizione del diritto del Comune di riscuotere le somme relative al servizio idrico integrato per le annualità 2013, 2014 e 206 e che nulla era dovuto per le suddette annualità e accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento e con vittoria delle spese di lite.
Fissata udienza di comparizione e notificato ricorso e decreto fissazione udienza, nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti-resistenti.
All'udienza del 25.06.2024 precisate le conclusioni la causa è stata riservata in decisione. *******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti ### e Comune di ### di ### i quali, sebbene evocati, non si sono costituiti in giudizio. ### è fondata e va accolta.
Va, in primis, accolta la sollevata eccezione di illegittimità del consumo idrico calcolato “a forfait”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, cui questo giudice intende aderire, ha affermato il principio secondo cui “Il contratto di erogazione di acqua e' un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” e' illegittima” (Cass. ord. n. 12870/2017). 
Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema “consumo presunto”, fissato secondo criteri meramente presuntivi, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Avendo, pertanto, l'ente Comune provveduto ad una determinazione forfettaria dei canoni idrici, in forza della unilaterale fissazione minima garantita, tale quantificazione deve ritenersi illegittima e, quindi, non dovuta.
Alla luce del principio giurisprudenziale innanzi richiamato, ne consegue la illegittimità del calcolo presuntivo effettuato in sede di fatturazione e la conseguente nullità dell'accertamento effettuato.
Inoltre, trattandosi come innanzi detto, di contratti a prestazioni corrispettive, nel caso si contesti che un servizio sia stato reso, spetta all'altra parte di dare la prova positiva. 
Nel caso de quo l'attore sostiene di non aver ricevuto il servizio di depurazione; spettava quindi al creditore fornire la prova dell'avvenuta fornitura del servizio, e solo in questo caso, poteva pretendere il pagamento.
Verbale di prima udienza n. cronol. 29726/2024 del 23/02/2024
In assenza di prova della prestazione il pagamento della quota riferita al servizio di depurazione non è dovuto.
Inoltre la pretesa posta a base dell'accertamento esecutivo idrico quivi impugnato si è anche estinta per prescrizione.
Va, infatti, precisato che la fornitura di acqua da parte del Comune va inquadrata nell'ambito dei contratti di somministrazione ai sensi degli artt. 1599 e ss. c.c., dove la pretesa creditoria del somministrante si prescrive nel termine breve di anni cinque. 
Nella fattispecie manca agli atti la prova dell'avvenuta regolare notifica all'attore delle fatture richiamate nell'accertamento de quo.
In difetto di tanto e trattandosi di consumi relativi agli anni 2013, 2014 e 2016, alla data di notifica dell'accertamento esecutivo de quo (avvenuta in data ###) la pretesa ivi contenuta si era estinta per prescrizione.
All'accoglimento della domanda, per il principio della soccombenza consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano d'### come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da ### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia dei convenuti ### spa e del Comune di ### di ### 2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'accertamento esecutivo idrico n. 2023/367 del 09.1.2023 quivi impugnato, ente impositore Comune di ### di ### e relativo al canone idrico anni 2013, 2014 e 2016 per le considerazioni esposte in motivazione; 3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano d'ufficio in euro 200,00 per compenso professionale ed euro 43,00 per spese anticipate (C.U.), oltre accessori di legge e con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in ### il 8 luglio 2024.  Il Giudice di ### dott.ssa ### di prima udienza n. cronol. 29726/2024 del 23/02/2024

causa n. 4137/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Forgione Lucia

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